[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-personale-non-dirigente-poste-italiane":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":294,"content_type_view":295,"extra_breadcrumbs":296,"body":298,"body_blocks":309,"related_pages":313},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":292,"translations":293},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-personale-non-dirigente-poste-italiane","001a1a18-2eda-11ea-8f5f-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-personale-non-dirigente-poste-italiane\u002Fccnl-personale-non-dirigente-poste-italiane\u002F","ccnl personale non dirigente poste italiane","ccnl personale non dirigente poste italiane - 2017","Italy - ccnl personale non dirigente poste italiane - 2017","ccnl personale non dirigente poste italiane - 2017 - Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni",{"name":41,"data":42},"ccnl personale non dirigente poste italiane.html","\n              \n              \n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>Nuovo\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>-POSTE ITALIANE S.p.A., anche in rappresentanza di POSTEL S.p.A., POSTE VITA\nS.p.A., BANCOPOSTA FONDI S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., POSTETUTELA S.p.A., POSTE\nMOBILE S.p.A., POSTE ASSICURA S.p.A.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL Com.ni;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE S.p.A., POSTEL S.p.A., POSTE VITA S.p.A., BANCOPOSTA FONDI\nS.p.A. Sgr, EGI S.p.A., POSTETUTELA S.p.A., POSTE MOBILE S.p.A., POSTE ASSICURA\nS.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società di cui\nal presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione\ncompatibili con il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente\nCCNL e che necessitano di un relativo adattamento della normativa prevista\nnelle Aziende, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime tale\nadattamento si realizzi entro tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le previsioni sopra richiamate realizzano i\nnecessari presupposti per l’applicazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei\nProtocolli sottoscritti a livello confederale in materia di assetti\ncontrattuali; in particolare riaffermano il ruolo centrale della concertazione\nattraverso la quale concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le\nrispettive responsabilità, l’impegno ad assicurare un sistema di relazioni\nindustriali coerente con l’evoluzione del mercato, con l’elevato livello di\ncompetitività, con la crescente dinamicità del contesto di riferimento e con\nl’obiettivo di valorizzare il contributo delle risorse umane impiegate. La\ncostante crescita di valore di tutti gli asset aziendali, unitamente allo\nsviluppo qualitativo delle professionalità impiegate in Azienda, consente di\nproporre prodotti e servizi sempre più in linea con la diversificata domanda\ndella collettività nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali valori fondanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita della\nAzienda siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla\nprevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il\nconsenso e la partecipazione quali obiettivi qualificanti da perseguire ai\ndiversi livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema\ndi regole certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile\ndei rapporti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la rilevanza di un sistema di Relazioni Industriali che sia caratterizzato\ndalla valorizzazione dei livelli decentrati, al fine di individuare soluzioni\ncondivise che siano tempestive, efficaci e responsabili, anche attraverso la\ncrescita ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL\nche costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra\nesposti, la contrattazione di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo sviluppo delle risorse umane da realizzarsi attraverso l’integrazione\ned il coinvolgimento delle professionalità ad ogni livello, al fine di\nconseguire risultati di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il consolidamento delle iniziative che, in coerenza con le sollecitazioni\nprovenienti dalla UE in materia di Responsabilità Sociale di Impresa,\nconsentono di rafforzare il ruolo dei dipendenti quale uno dei più importanti\nstakeholder di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il contesto sopra delineato le Parti si impegnano a definire sedi,\nstrumenti e percorsi temporalmente regolamentati in grado di conseguire, nella\nnecessaria autonomia e responsabilità delle Parti stipulanti ed attraverso\nmeccanismi procedurali certi e trasparenti, rapporti reciproci atti a\nrealizzare gli scopi e gli obiettivi sopra richiamati, unitamente ad un modello\ndi crescita che coniughi la tutela della occupazione con il relativo sviluppo\nsostenibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso le Parti concordano nel delineare un sistema di Relazioni\nIndustriali che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preveda l’impiego di strumenti di informazione, consultazione,\ncontrattazione e partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-potenzi ed arricchisca il ruolo e le funzioni degli Organismi Paritetici\nquali sedi non negoziali di analisi, verifica e confronto sistematico sui temi\ndi interesse reciproco, avendo particolare riguardo anche alle tematiche di\nrilevanza europea, con particolare riferimento al tema della Responsabilità\nSociale di Impresa, quale principio ispiratore nel perseguimento degli\nobiettivi di sviluppo della società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preveda strumenti di monitoraggio sulla evoluzione del dibattito tra gli\nattori istituzionali e sociali in tema di assetti contrattuali e disciplina del\nrapporto di lavoro nonché coerenti percorsi di adattamento ed armonizzazione\ncon le conseguenti modifiche legislative e\u002Fo contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consolidi il ruolo di POSTE ITALIANE quale infrastruttura centrale del\nsistema paese, e favorisca il potenziamento e l’utilizzo strategico di\nrisorse per la formazione, nell’obiettivo condiviso di rispondere alla\ndomanda di professionalità dei lavoratori e dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine concordano sulla utilità di promuovere iniziative volte a\nsensibilizzare gli attori istituzionali e sociali sui temi della evoluzione del\nsistema di Relazioni Industriali con particolare riferimento al mondo delle\naziende di servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’obiettivo di verificare l’applicabilità del presente contratto\nalle società che, nell’arco di vigenza del medesimo CCNL, dovessero\nrientrare nel perimetro del Gruppo POSTE ITALIANE, le Parti concordano di\nattivare specifici momenti di confronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo I - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto sancito nella Premessa del presente contratto, le\nParti stipulanti, fermi restando i rispettivi ruoli, ritengono necessario\ndefinire un complessivo sistema di Relazioni Industriali che garantisca,\nattraverso un insieme organico ed articolato di regole certe e condivise,\nfattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi\ndi conflitto e finalizzato a favorire il conseguimento degli obiettivi\ncompetitivi delle Aziende che applicano il presente Contratto Collettivo, la\nqualità del lavoro e il valore delle persone, nonché la valorizzazione e lo\nsviluppo delle professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti medesime, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento\nqualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità e\ndegli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità di\nadottare un sistema complessivo di Relazioni Industriali che valorizzi\nulteriormente l’effettività del confronto territoriale e che si articoli\nattraverso specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione e\npartecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del predetto sistema, tale articolazione viene orientata alla\ncreazione di condizioni tali da favorire la crescita della professionalità e\nla diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d’impresa,\nriguardanti in particolare i mutamenti e l’evoluzione dei nuovi contesti\ntecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro, in una logica di\nefficienza e competitività internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito\nindividuati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) CONTRATTAZIONE NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi\ndel rapporto di lavoro, costituendo fonte primaria di regolamentazione degli\naspetti normativi ed economici del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto individua, per il livello aziendale\u002F territoriale,\nambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL\ne della contrattazione nazionale, prevedendo opportune garanzie procedurali per\nil rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati, anche in coerenza\ncon quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte\nnormativa sia per quella economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla\ncontrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere\ngenerale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa\nanalisi e valutazione congiunta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- politiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema di relazioni industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti\norganizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo\ninquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamenti retributivi ed economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) CONTRATTAZIONE AZIENDALE\u002FTERRITORIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di secondo livello si svolge, per POSTE ITALIANE spa, a\nlivello aziendale o territoriale, in funzione dell’ambito geografico di\nrilevanza delle relative tematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le altre società del Gruppo POSTE che applicano il presente CCNL, la\ncontrattazione di secondo livello si svolge esclusivamente a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti non\nripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro e della contrattazione nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera B) viene\ndemandata la disciplina del Premio di Risultato, in coerenza con quanto\nstabilito dall’art. 69 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi relativi al premio di risultato hanno durata triennale e sono\nrinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al\nfine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo l’autonomo potere decisionale aziendale in merito alle\nstrategie organizzative, alla contrattazione aziendale di cui alla presente\nlettera B) vengono altresì ricondotte, secondo criteri e modalità negoziati\nnel rispetto della procedura che segue, le tematiche relative a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei\nprocessi di riorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione e\u002Fo trasformazione aziendale\nche abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di\nmobilità collettiva, che abbiano valenza nazionale o coinvolgano due o più\nregioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.nuovi regimi e\u002Fo articolazioni di orario connessi alla funzionalità dei\nservizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riguardo alle tematiche di cui ai punti 1 e 2 che precedono, l’Azienda\nfornirà alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL una informazione\npreventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto,\nche sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti\nsociali di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 25 giorni\nlavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda\nper il primo incontro, durante i quali l’Azienda non darà luogo\nall’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da ogni azione\ndiretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 25 giorni, in difetto di esito positivo del predetto confronto le\nParti assumeranno le proprie autonome determinazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso, invece, di esito positivo, l’Azienda fornirà apposita\ninformativa alle competenti strutture territoriali delle OO.SS., fermo restando\nquanto indicato nel penultimo capoverso del presente articolo in relazione\nall’esame congiunto sulle materie espressamente demandate al livello\nterritoriale (regionale) dall’accordo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di recepimento del Testo\nUnico sulla Rappresentanza di cui all’Allegato 22 del CCNL, saranno\nsottoposti all’approvazione delle R.S.U. ovvero, laddove non previste, delle\nR.S.A. esclusivamente gli accordi aziendali in materia di Premio di Risultato\nnonché quelli di cui alla lettera B), comma 6, punto 1) del presente articolo.\nLa consultazione delle Rappresentanze Sindacali, da svolgersi con le modalità\npreviste dal suddetto Accordo di recepimento del Testo Unico sulla\nRappresentanza, dovrà concludersi entro e non oltre 13 giorni lavorativi,\ncomprensivi del sabato, dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo\ncui la validazione si riferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di assicurare l’esigibilità delle intese aziendali validate con\nle procedure di cui all’Allegato 22 al presente CCNL, le Parti individueranno\nmodalità e\u002Fo soggetti per la verifica e il monitoraggio dell’applicazione di\nquanto convenuto a livello aziendale e territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale di POSTE ITALIANE spa si svolge in sede\nregionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di\ninterlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità\nProduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione territoriale come sopra definita viene rimandato il\nconfronto sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)disciplina della quota regionale del premio di risultato, secondo i rinvii\ncontenuti nell’art. 69 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)definizione e applicazione di nuove articolazioni di orario, di\nripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni\nderivanti dalla introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già\nstati oggetto di regolamentazione a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gestione di conseguenze sul piano sociale della attuazione dei processi di\nriorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione e\u002Fo trasformazione aziendale che abbiano\nricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità\ncollettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola\nregione, secondo criteri e modalità che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riguardo alla lettera d) che precede, l’Azienda fornirà alle competenti\nstrutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL una\ninformazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio\ndel confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per\ngovernare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme\ncontenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere b) e d) che\nprecedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi\ndel sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo\nincontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l’intera\nmateria potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello aziendale, su\nrichiesta anche di una sola delle OO.SS. nazionali stipulanti o dell’Azienda,\nda presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esame a livello aziendale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo\ndi 10 giorni dalla data fissata dalla Azienda per il primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l’Azienda non\ndarà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le OO.SS. si asterranno da\nogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa\npositivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla procedura a livello territoriale disciplinata dal presente\narticolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme\ncontenute nell’art. 6 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti inoltre si incontreranno a livello territoriale (regionale) per\neffettuare, secondo le modalità previste dai relativi accordi aziendali, un\nesame congiunto sulle materie da questi espressamente demandate, da concludersi\nentro i 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi al termine\ndella validazione da parte delle R.S.U. di cui al decimo capoverso della\nlettera B) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per tale ambito di interlocuzione, la competente Delegazione Sindacale\nsarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 6 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro saranno\npresentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi\nprima della scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\nventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi\nche precedono, in caso di ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla scadenza, le\nParti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla\ndata del rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione e Consultazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto all’ art.1 del presente CCNL le Parti,\nnell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da\nperseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione\ne consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i\ncontenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della\nricerca di soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire\ni conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per\nlo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo\ncon tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e\nRappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Entro 2 mesi dalla approvazione della relazione finanziaria semestrale e\ndel bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e della Assemblea degli\nAzionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali\nstipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti\nappresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.andamento recente e quello prevedibile della attività della Azienda, con\nriguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di\nsviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.situazione, struttura e andamento prevedibile della occupazione\ndell’Azienda e politiche di make or buy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e\ndistributivi, con particolare attenzione alla innovazione del portafoglio\nprodotti, allo sviluppo tecnologico e agli investimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei\nservizi offerti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità\ndella forza lavoro (ferie, presenze\u002Fassenze dal servizio, inidoneità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.contratto di programma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni\nprevisionali riguardanti l’anno in corso sulla apertura di nuovi uffici\npostali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.dati della occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile,\nvarie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti\nanche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti,\nanche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi\nstraordinari che incidano significativamente sull’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni\nSindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai\nprovvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare\nrilevanti cambiamenti della organizzazione del lavoro (anche derivanti dalla\nintroduzione di nuove tecnologie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti\nuna informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa\nfase esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della\nlettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno\nuna delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da\npresentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della informativa. La consultazione\nsi svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo POSTE\nprevisto dall’art. 5 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dalla Azienda\nper il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla\nprecedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di\ncui trattasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello Regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi\ndel precedente punto A), l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui\nall’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di\nseguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.situazione, struttura e andamento prevedibile della occupazione a livello\nregionale e di Unità Produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di\ncompetenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali\nriguardanti l’anno in corso sulla apertura di nuovi uffici postali ed\neventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di\ncompetenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.linee generali della formazione e riqualificazione professionale con\nriferimento al territorio di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede,\nla consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui\nalla lettera A) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione\nRegionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale\nindividuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL\nuna adeguata informativa in ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.alle decisioni e ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare,\nqualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti della\norganizzazione del lavoro (anche derivanti dalla introduzione di nuove\ntecnologie) che comportino effetti sulla occupazione nella regione e nelle\nUnità Produttive di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle\nUnità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di\nspecifico accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale\nconnesse ai processi di cui al punto 1 che precede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.ai dati di cui all’art. 31 - lavoro straordinario - III capoverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la\nDelegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le\nOrganizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di\nconsultazione, da presentare entro 5 giorni dal ricevimento della informativa,\ncui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla\nDelegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero\ndalle OO.SS. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti\nsulle Unità Produttive di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Delegazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie\nosservazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata\ndalla Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni\ndi cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei\nprogetti di cui trattasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello\nregionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a\nPOSTE ITALIANE spa, fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia\nnelle Aziende del Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto\nagli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e,\npertanto, non si cumulano con le relative procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo\nper le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a),\npunto 1 e sub b), punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che\nsegue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di\ncui al D.lgs. n. 25\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello\ndi riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale\nGruppo POSTE di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico\nconfronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che\nprecede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di\ninformazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui\nall’art. 7 del D.lgs. n. 25\u002F2007, la conclusione del procedimento di\ninformazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La\nconclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata\nin assenza della richiesta di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono\ntrattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità\ndi Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui\nall’art. 5 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal\npresente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza\ndel presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia\ncomplessiva del sistema secondo i principi condivisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Partecipazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti convengono sulla opportunità di individuare, nel Gruppo\nPOSTE ITALIANE, un sistema coerente di organismi partecipativi a composizione\nmista Azienda e Organizzazioni Sindacali ed assumono la partecipazione, ai\ndiversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali,\nquale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del\nclima interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo dei suddetti organismi è quello di favorire un proficuo scambio\ndi opinioni, in sedi non negoziali, tra i rappresentanti aziendali e quelli dei\nlavoratori, sia per agevolare una consapevole partecipazione degli stessi ai\nprocessi di cambiamento che intervengono a livello nazionale ed internazionale,\nsia nella consapevolezza che l’integrazione e la collaborazione tra le Parti\nsviluppino livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un\nmiglioramento complessivo della qualità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti convengono di costituire i seguenti organismi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Comitato Nazionale Gruppo POSTE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e\nuguaglianza di opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Organismi Paritetici per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Osservatorio Paritetico sulla Sanità Integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Osservatorio di cui al Protocollo di Intesa in materia di proposizione\ncommerciale del 22 ottobre 2013 (Allegato 20 al presente CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMITATO NAZIONALE Gruppo POSTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale Gruppo POSTE è composto da due componenti della\nSegreteria Nazionale di ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente\nCCNL e da una adeguata rappresentanza del Vertice aziendale del Gruppo POSTE\nITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si riunisce due volte l’anno, su convocazione della Direzione\naziendale, a seguito dell’approvazione della relazione semestrale e del\nbilancio. Sessioni straordinarie saranno previste a seguito delle decisioni\nassunte preventivamente alla implementazione di linee strategiche deliberate\ndal CdA di POSTE ITALIANE spa che abbiano rilevanti impatti sul perimetro\naziendale, sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico del Gruppo\nPOSTE ITALIANE; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli\nstessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Materie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale Gruppo POSTE svolge funzioni di studio e\napprofondimento dei principali aspetti relativi alle prospettive strategiche e\nproduttive delle aree di business del Gruppo, con particolare riferimento allo\nscenario competitivo in cui si collocano i singoli comparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, costituiscono oggetto di analisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive evolutive dei mercati di riferimento per il Gruppo POSTE\nITALIANE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la situazione occupazionale nel Gruppo POSTE ITALIANE, le connesse\ndinamiche e le relative linee di tendenza con particolare riferimento ai trend\nevolutivi delle professionalità, all’occupazione femminile, ai fenomeni\ndemografici anche legati all’occupazione giovanile ed ai risultati delle\npolitiche attive del lavoro, così come delineate nel relativo protocollo\n(Allegato 21 al presente CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli investimenti, con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico\ndegli asset del Gruppo POSTE ITALIANE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i processi di innovazione tecnologica, di prodotto\u002Fservizio e di mercato,\nin grado di produrre rilevanti effetti sui business e sulla competitività del\nGruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli impatti sul Gruppo che derivano dalla evoluzione del modello\nprevidenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Comitato esprimerà osservazioni in merito alla individuazione\ned al corretto utilizzo delle principali leve di politica attiva del lavoro -\nda attivarsi tempo per tempo in relazione alla realizzazione dei piani\nindustriali - anche con riferimento agli strumenti che favoriscano\nl’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie oggetto di discussione nell’ambito del Comitato assumono il\ncarattere della riservatezza ai sensi dell’art.7 del presente CCNL. Pertanto,\nè vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale documentazione\ndistribuita da parte della Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, nell’intento di promuovere ed attuare iniziative\norientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione\nprofessionale in POSTE ITALIANE spa, convengono di sviluppare ed arricchire le\nattività dell’Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità\nprincipale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le\nParti medesime, anche attraverso aggiornamenti sulle strategie e sulle\niniziative adottate dalla Commissione Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale si riunisce con cadenza mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, all’interno dell’Ente Bilaterale, promuovono congiuntamente\nattività in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi\nricomprendendo sia quanto previsto dal D.lgs. 81\u002F08 sia quanto rinveniente da\neventuali processi di riorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione e\u002Fo trasformazione\naziendale ovvero dalla introduzione di innovazioni tecnologiche. A tal fine\nl’Ente Bilaterale ha, in particolare, la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare proposte e progetti formativi, da realizzare anche mediante\nconvenzioni con Enti privati e pubblici, analizzandone i relativi impatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni\ne\u002Fo con Enti pubblici e\u002Fo privati in materia di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le\nattività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte\nin POSTE ITALIANE spa, l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e\nregionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere l’aggiornamento sulle iniziative prese dalla Commissione\nEuropea e dal Comitato per il Dialogo Sociale Europeo nel settore postale, in\nmateria di Formazione e Riqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le Parti si danno atto che l’accesso alle\nprestazioni ordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,\ndell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del\npersonale del Gruppo POSTE ITALIANE”, di cui al D.M. n° 78642 del 24 gennaio\n2014, è subordinato ad un confronto tra le Parti al fine di definire\nspecifiche intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto della opportunità che l’Ente Bilaterale di POSTE\nITALIANE spa possa esaminare specifici progetti formativi relativi anche ad\naltre Aziende che applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri relativi al funzionamento dell’Ente Bilaterale sono a carico di\nPOSTE ITALIANE spa; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti,\ngli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>COMITATO PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito - a livello nazionale e, per POSTE ITALIANE spa, a livello\nregionale - il Comitato per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità (di seguito C.P.T.) del Gruppo POSTE\nITALIANE, anche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 198\u002F2006; il Comitato\nsi riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza\nsemestrale a livello regionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello nazionale, per parte aziendale, il Comitato sarà costituito da\nrappresentanti di POSTE ITALIANE spa, POSTEL spa, POSTEMOBILE spa, POSTE VITA\nspa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si propone lo scopo di implementare e rafforzare una cultura\nattenta alla diversità, anche di genere, tramite azioni positive tese a\nrealizzare esempi di buone prassi nel Gruppo, nell’intento di promuovere la\nrimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari\nopportunità. In tale contesto, il Comitato tratterà altresì tematiche\nafferenti l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità. Tali\nscopi saranno perseguiti anche tenendo presenti lo scenario europeo e le\nattività del Comitato per il Dialogo Sociale europeo nel settore postale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il C.P.T. Nazionale costituisce altresì sede di approfondimento delle\ntematiche di cui al punto 2 del Protocollo di recepimento dell’Accordo quadro\nsulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il C.P.T. svolge, tra gli altri, un ruolo di studio, di proposizione e di\nricerca sui principi di parità di cui al D.lgs. 198\u002F2006, nell’ambito delle\nmaterie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di\ncui all’Ente Bilaterale; il Comitato è paritetico, tra Azienda e OO.SS.,\nseppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il C.P.T. nazionale viene ubicato nell’ambito della Direzione Centrale\ndella Società; i C.P.T. regionali vengono ubicati nell’ambito delle\nStrutture aziendali territorialmente competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità, al quale, nell’ambito di quanto\nsopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo\ndelle attività dei C.P.T. regionali, è composto come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)da 6 componenti designati\u002Fe dalla Società, tra i dipendenti esperti in\ncampo giuridico, statistico, sociologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)da un\u002Funa rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL\ndesignato\u002Fa dalle OO.SS. stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato\nsolo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Regionale per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità, anch’esso paritetico, che opera\nper quanto di propria specifica competenza nell’ambito degli indirizzi\nricevuti dal C.P.T. nazionale, è composto come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i\u002Fle\ndipendenti esperti\u002Fe in campo giuridico, statistico, sociologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)da un\u002Funa rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 - per\nl’assenza sul territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL - la\nDelegazione Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato\nsolo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato, sia a livello nazionale che regionale, all’atto\ndell’insediamento elegge su proposta di parte aziendale il\u002Fla Presidente e\nfra i\u002Fle componenti del Comitato stesso elegge la Segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I\u002Fle componenti non potranno far parte del C.P.T. per più di due mandati\nconsecutivi, ciascuno della durata di 4 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi\ne le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere\ntrasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.T. sono a carico del Gruppo\nPOSTE ITALIANE; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli\nstessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al verificarsi di modifiche\u002Fintegrazioni legislative in materia, le Parti\nstipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto\nalle previsioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytrainingtxt\">\u003Cp>ORGANISMI PARITETICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SUI LUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori le Parti, considerata la rilevanza\nattribuita al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del\nlavoro, confermano la costituzione in POSTE ITALIANE spa degli Organismi\nParitetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e\nregionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il funzionamento degli Organismi Paritetici di cui al comma che precede\nresta disciplinato dagli accordi tempo per tempo intervenuti tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo si riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con\ncadenza semestrale a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e\nla sicurezza sui luoghi di lavoro di POSTE ITALIANE spa svolga i medesimi\ncompiti previsti dal presente articolo anche con riferimento ad altre Aziende\nche applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO PARITETICO SULLA SANITÀ INTEGRATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL e\ndall’accordo di cui all’Allegato 24 del medesimo CCNL, viene istituito a\nlivello nazionale un Osservatorio Paritetico sulla sanità integrativa dei\ndipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE cui si applica il CCNL di POSTE ITALIANE\nspa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio è costituito da un componente per ciascuna Organizzazione\nSindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del\nGruppo POSTE ITALIANE, nominata da POSTE ITALIANE spa anche per conto delle\nAziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del\nrinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti\nstipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti e attribuzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti e attribuzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare l’andamento della gestione del Piano, allo scopo di\nverificarne la rispondenza con le relative finalità istitutive, sulla base\ndelle informazioni e dei dati forniti dal Fondo stesso, approfondendo anche\nl’evoluzione legislativa in materia di Fondi Sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre al Fondo eventuali modifiche alle coperture e prestazioni\nsanitarie previste dal Piano, sulla base delle risultanze della gestione\nrelativa al precedente esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere preventivamente informato in merito all’eventuale esclusione dal\nPiano degli aderenti che abbiano avuto comportamenti contrari alla correttezza\ne buona fede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- proporre al Fondo l’adozione di campagne informative sul Fondo e di\nprevenzione sanitaria per gli iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri relativi al funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del\nGruppo POSTE; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli\nstessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Delegazioni Sindacali Territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni\nSindacali territoriali, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da\nnon più di 1 dirigente R.S.U. eletto in rappresentanza di ciascuna lista che\nha ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente\nsindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita nel modo che\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le Regioni: Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Umbria e per le\nprovince autonome di Trento e Bolzano, dalle strutture territoriali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo\ndi 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6\neletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti\nindividuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello\nregionale da ciascuna Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le Regioni: Friuli V. Giulia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria,\nCalabria, Puglia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 12 dirigenti delle\nR.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in\nrappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti\nindividuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello\nregionale da ciascuna Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte,\nLazio, Lombardia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 15 dirigenti delle\nR.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in\nrappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti\nindividuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello\nregionale da ciascuna Organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la Direzione Generale Corporate, in relazione a quanto previsto\ndall’art. 2, lettera B), dodicesimo capoverso del presente CCNL, la\nDelegazione Sindacale è costituita dalle strutture territoriali delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo\ndi 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella unità produttiva, di cui almeno 6\neletti in rappresentanza delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed i restanti\nindividuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti nell’unità\nproduttiva medesima da ciascuna Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il dispiego dei modelli relazionali previsti dal\npresente CCNL, i nominativi dei componenti RSU della delegazione di cui alla\nprecedente lettera b), verranno comunicati alla Azienda congiuntamente dalle\nSegreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il numero dei dirigenti sindacali territoriali\ndella Delegazione Sindacale di cui alla lettera b) del presente articolo, non\nsupererà il numero massimo di due dirigenti per ciascuna sigla firmataria del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte\nintegrante degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle\nR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Informazioni riservate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 6 febbraio 2007 n.\n25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni industriali di cui al\npresente CCNL, convengono di istituire una Commissione per la conciliazione\ndelle contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e\nqualificate come tali dalla Azienda, nonché alla concreta determinazione delle\nesigenze tecniche, organizzative e produttive utili alla classificazione delle\ninformazioni non soggette agli obblighi di informazione di cui al D.lgs.\ncitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta da 6 componenti di parte aziendale e da un\ncomponente per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si\ninsedierà entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di funzionamento della Commissione saranno definite dalle Parti\nnell’ambito di una specifica sessione di incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo II - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla R.S.U. ovvero,\nladdove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle\nOrganizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale\nivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale\npartecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati\nalla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da\nnotificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore\nprima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria\nall’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge\nl’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici\nPostali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può\nessere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono\npartecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento della assemblea\nsarà individuato dalla Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la\npartecipazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione\ndella assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a\ndarne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento\ndelle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro è limitata a\n10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la\ndurata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il\ndipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare alla assemblea fino\nal suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle\nrilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di\nquelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del\nsingolo luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di\nulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo\nsvolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a\ntal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva.\nInoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime\no ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la\npartecipazione per la durata effettiva dell’assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di\nPOSTE ITALIANE le assemblee per i lavoratori occupati in attività\nremotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio\ndella non contemporaneità tra i diversi Centri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la\ncontrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad\nindividuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la\ndefinizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di\ntraffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto\ndi assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare\nrilevanza per la produzione, la contrattazione territoriale definisce intese\nfinalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di\nassemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce\norarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le\nriunioni dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico,\nnel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una\npluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un\npresidio utile ad evitare disagi alla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, per POSTE ITALIANE spa la contrattazione\nterritoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici\ninteressati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei\nlavoratori coinvolti. In tal caso, i dipendenti coinvolti nel presidio potranno\npartecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo\npercorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di\nfuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di\nservizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea\nappositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del\nproprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa\ndurata dell’assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in\nservizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità\nproduttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del\npersonale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con\nl’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità\nproduttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base\ndelle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con\nequivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società deve consentire, nell’ambito aziendale, lo svolgimento, fuori\ndell’orario di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia generali che per\ncategoria, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla R.S.U.\novvero, laddove non prevista, dalla R.S.A. nonché dalle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti\nalla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone\npermanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali\nAziendali\u002FUnitarie e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per\nl’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune adeguatamente\nattrezzato all’interno della unità produttiva o, in mancanza, nelle\nimmediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le\nRappresentanze Sindacali Aziendali\u002FUnitarie hanno diritto di usufruire, ove ne\nfacciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute per contributi sindacali a favore delle OO.SS. stipulanti il\nCCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei\nlavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto\ncollettivo; le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali,\nfirmate dai singoli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative deleghe vengono inoltrate tramite raccomandata (o tramite PEC),\ndalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento, alla\nstruttura aziendale comunicata dalla Società, contestualmente alla\nsottoscrizione del CCNL e\u002Fo con comunicazione successiva in caso di\nvariazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse devono contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le generalità ed il codice fiscale del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il numero di matricola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Organizzazione Sindacale beneficiaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il mese e l'anno di decorrenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il luogo e la data del rilascio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la firma del dipendente in originale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il consenso per il trattamento dei dati personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà\neffettuato dalla Società, sul conto corrente postale indicato\ndall’Organizzazione Sindacale beneficiaria, non oltre il mese successivo a\nquello in cui la trattenuta stessa viene operata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura della trattenuta non potrà essere superiore a 0,80% determinato\nsu minimo tabellare più indennità di contingenza calcolata su 13\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere\nrevocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a\ncessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta\nalla Società. La revoca deve essere effettuata individualmente da ogni singolo\ninteressato mediante atto scritto in originale, ordinatamente compilato,\ninviato a mezzo raccomandata indirizzata alla struttura aziendale comunicata\ndalla Società, contestualmente alla sottoscrizione del CCNL e\u002Fo con\ncomunicazione successiva in caso di variazione, e - separatamente - alla\nOrganizzazione Sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sola comunicazione alla Azienda dovrà essere corredata di una copia di\nun documento identificativo valido del dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe a favore delle OO.SS. stipulanti, in atto alla data della entrata\nin vigore del CCNL, conservano la loro validità e sono assoggettate alla\ndisciplina del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società colloca all’interno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti\naccessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Rappresentanze\nsindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei\nmedesimi organismi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti della informazione dovranno riguardare la materia sindacale e\ndel rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali\nsulla stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società provvederà a rimuovere il materiale di informazione o di\npropaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE spa consentirà ai lavoratori, con uno specifico link\nall’interno del proprio portale, l’accesso ad una sezione denominata\n“Bacheca sindacale”, nella quale potranno essere inseriti esclusivamente i\ncomunicati unitari delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono utile per il corretto svolgimento delle relazioni\nsindacali secondo i modelli condivisi che le comunicazioni affisse agli albi\nmessi a disposizione delle Rappresentanze sindacali a norma del presente\narticolo, vengano inoltrate, a titolo informativo, anche alla direzione\naziendale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 13 - Attività sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento della attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi\ncoerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima\ninformazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza\npregiudizio del normale svolgimento della attività aziendale e senza venir\nmeno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle R.S.U. ovvero, laddove non prevista, della R.S.A., nonché\ni dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti\nil presente CCNL potranno accedere, durante l’orario di lavoro, nei luoghi in\ncui si svolge l’attività lavorativa nell’ambito della Unità Produttiva,\nnel rispetto di modalità che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del\nlavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società\nstessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Tutela e agibilità delle rappresentanze sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>unitarie e aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento ad altra unità produttiva del dirigente della R.S.U.\novvero, laddove non prevista, della R.S.A. può essere disposto solo previo\nnulla osta delle Associazioni Sindacali di appartenenza, salvi i casi di\ncambiamento di qualifica o categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al punto precedente si applica fino alla fine\ndell'anno successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia delle agibilità e delle tutele dei dirigenti delle\nOrganizzazioni Sindacali è regolata dalle disposizioni di legge e dai relativi\naccordi tra le Parti, tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Istituti di patronato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’adempimento dei compiti\ndi cui alla L. n. 152 del 30 marzo 2001 hanno diritto di svolgere, su un piano\ndi parità, la loro attività all’interno della Società senza pregiudizio\ndel normale svolgimento dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Diritti sindacali dei Telelavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al comma 13 dell’art. 28 del presente\ncontratto, ai dipendenti che svolgono la propria prestazione nella forma del\ntelelavoro verrà assicurata la piena partecipazione alle attività e alle\niniziative di natura sindacale svolte in Azienda, garantendo le comunicazioni\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, sarà assicurata ai telelavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’informazione in merito alle comunicazioni di carattere sindacale\nfornite dalle Rappresentanze sindacali unitarie e dalle Organizzazioni\nSindacali stipulanti. Le predette comunicazioni, in fase di prima applicazione,\nverranno effettuate a cura delle strutture aziendali mediante l’utilizzo di\nidonei strumenti telematici e secondo modalità condivise tra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la partecipazione alle assemblee indette nella unità produttiva di\nappartenenza. A tal riguardo, l’unità produttiva di appartenenza del\ntelelavoratore verrà precisata sin dall’inizio in sede di perfezionamento\ndell’accordo individuale, in coerenza con gli accordi che verranno definiti\ntra le Parti in merito alla attivazione di specifici progetti di telelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i telelavoratori saranno inclusi nel calcolo per determinare le soglie per\ngli organismi di rappresentanza dei lavoratori, assicurando loro le stesse\ncondizioni di partecipazione e di eleggibilità (elettorato attivo e passivo)\nalle elezioni per tutte le istanze rappresentative dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna a porre in essere le azioni volte a favorire la\npartecipazione dei Telelavoratori ai referendum indetti dalle OO.SS. stipulanti\nil presente CCNL su materie inerenti alla attività sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Controversie collettive e procedure di raffreddamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Controversie collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e\nl’esercizio dei diritti sindacali, che riguardino una pluralità di\ndipendenti, dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da\neffettuarsi tra le singole Società e le OO.SS. stipulanti, escludendosi\ndurante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente ai licenziamenti\ncollettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente\nlettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti, mediante atto\nscritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla\nprocedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’art.\n2, lett. B), del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Conflitti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 2 della L. 146 del 1990,\ncosì come integrata dalla Legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei\ncontratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di\nraffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al\nfine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo\ne riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti\neffetti negativi nei confronti della clientela, POSTE ITALIANE spa e le OO.SS.\nosserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione di seguito\nspecificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Livello di Unità Produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unità\nProduttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti\nstrutture territoriali del Sindacato apriranno la procedura di seguito\nindicata, dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura\naziendale della Unità Produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,\nl’Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all’art. 6 lett. a)\ndel presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni\nconciliative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si\nintenderà comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le\nParti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a\nlivello regionale. In tal senso l’Azienda, entro i 3 giorni successivi alla\nchiusura della procedura di cui al comma che precede, avvierà con la\nDelegazione di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, incontri\nfinalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende\ncomunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi,\ncomprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di Unità\nProduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il conflitto a livello di Unità Produttiva insorga su materie già\noggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B), entro i 3 giorni\nsuccessivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente\npunto 1, l’Azienda fisserà l’incontro con la Delegazione sindacale di cui\nall’art. 6, lett. a) del presente CCNL al fine di ricercare possibili\nsoluzioni conciliative. In caso di esito negativo si darà luogo, entro i\nsuccessivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello\nregionale con la Delegazione di cui all’art 6, lett. b) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e\nconclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a\npartire dal primo incontro tenutosi a livello di Unità Produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno\nda ogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Livello regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più Unità\nProduttive di una stessa regione, la Segreteria Regionale della O.S. stipulante\ninteressata darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura\nR.U. di Regione della Azienda, chiedendo l’attivazione della procedura di\nseguito indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,\nl’Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. b)\ndel presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni\nconciliative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo\nincontro la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa tra le Parti\nad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure\ndi cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma\nche precede dovrà ritenersi conclusa dopo 6 gg. lavorativi, comprensivi del\nsabato, a partire dal primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno\nda ogni azione diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, la\nSegreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso\nmotivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le OO.SS.\nstipulanti, alla struttura centrale di Risorse Umane chiedendo l’attivazione\ndella procedura di seguito indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione,\nl’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle\npossibili soluzioni conciliative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la\nprocedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente\neffetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure\ndi cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma\nche precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo\nincontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del\npresente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti\nin materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla\nLegge n. 83 del 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme\ndi cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13,\nlett. a) della legge 146\u002F90, così come modificata e integrata dalla legge\n83\u002F2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e\u002Fo societario del\nGruppo POSTE che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge,\nsi impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla\nCommissione di Garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione dei fenomeni di evoluzione ed ammodernamento del\nmercato e delle organizzazioni del lavoro, ritengono necessario adottare\npolitiche della occupazione in grado di coniugare nei dispositivi che seguono\nil ricorso alle diverse tipologie contrattuali di lavoro con la sicurezza di\nadeguati livelli occupazionali ed economico-sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso l’adozione di tali politiche le Parti intendono impegnarsi a\nfavore di una migliore qualità del lavoro, da misurarsi non solo con\nriferimento a specifiche caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, ma\nanche alle chances che a questi si associano di ulteriore progresso nel mercato\ndel lavoro, innanzitutto in termini di prospettive lavorative future.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno un interesse convergente a perseguire una migliore qualità\ndel lavoro, in una logica di valorizzazione e motivazione delle risorse umane,\nquale capitale strategico, che ne metta in risalto le potenzialità e la\nproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - in linea con l’obiettivo di una crescita sostenibile con più\nposti di lavoro di migliore qualità - si danno atto che la disciplina degli\nistituti inerenti la costituzione del rapporto di lavoro previsti nel presente\nContratto contribuisce a garantire specifiche forme di lavoro non disgiunte da\nadeguati livelli di sicurezza sopra citati, ad agevolare l’introduzione di\nuna organizzazione del lavoro moderna e a sostenere e favorire il processo\naziendale di adeguamento ai mutamenti strutturali in campo economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel perseguire tali obiettivi comuni ed in coerenza con i più recenti\norientamenti legislativi, le Parti condividono la comune intenzione di\nriconoscere ed aderire ai valori ispiratori delle politiche attive del lavoro e\ndelle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda conferma altresì che orienterà i propri comportamenti al\nrispetto del principio di non discriminazione dei lavoratori, inteso nella sua\npiù ampia accezione. In tal senso, sia nella fase di assunzione che nel corso\ndello svolgimento del rapporto di lavoro, la valutazione delle risorse è\neffettuata avendo riguardo alla attitudine professionale al ruolo, prescindendo\nda ogni fatto non rilevante a tali fini e indipendentemente da nazionalità,\nsesso, razza o origine etnica, opinioni politiche, religiose o sindacali\nnonché tendenze sessuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riconoscendo l’importanza di tali valori, l’Azienda garantisce di\nimprontare ai suddetti principi anche la relazione con l’esterno, facendosene\npromotrice in tutte le sedi opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, ritengono necessario individuare momenti congiunti di\nmonitoraggio, analisi e verifica sulla materia, assicurando, qualora dovessero\nverificarsi modifiche od integrazioni di legge, l’attivazione di specifici\nincontri al fine di esaminare i contenuti e le compatibilità delle nuove\ndiscipline con le disposizioni contrattuali ed individuare modalità,\ntempistiche e procedure che ne consentano l’eventuale differente\napplicabilità in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti, qualora dalle evoluzioni legislative sopra richiamate dovesse\nscaturire la definizione di ulteriori tipologie e forme contrattuali, le Parti\nsi impegnano ad approfondire ed analizzare i contenuti delle stesse ed a\nvalutarne la eventuale applicabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 18 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni\ndi legge e del presente contratto; prima della assunzione il lavoratore può\nessere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro, secondo le modalità\nstabilite dalle previsioni legislative tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione, la Società comunica al lavoratore per\niscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’inquadramento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il luogo e la sede di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40\ndel presente CCNL con riferimento all’istituto del “trasfertismo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la struttura\u002Ffunzione aziendale di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata dell’eventuale periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione è inoltre specificato che al lavoratore viene\nconsegnata copia del vigente CCNL e del Codice Etico aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione al lavoratore viene consegnata tutta la\ndocumentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro -\nivi compresa quella in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai\nsensi del D.lgs. 81\u002F2008 - i moduli informativi relativi alla Previdenza\nComplementare e quelli utili alla scelta relativa alla destinazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documento di identificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato del casellario giudiziale penale (rilasciato dalla Procura\ndella Repubblica presso il Tribunale della città di residenza) di data non\nanteriore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato degli studi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di\nfamiglia (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio di\ncui agli articoli 43 e seguenti del Codice Civile nonché il domicilio fiscale,\nse diversi dalla residenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di\nvalidità che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali certificazioni attestanti l’abilitazione allo svolgimento della\nattività lavorativa, richiesta dal ruolo professionale per il quale si procede\nall’assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni di legge, ai fini\namministrativi, fiscali e\u002Fo previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La seguente documentazione può essere sostituita da autocertificazione resa\ncon le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di nascita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di cittadinanza, esclusivamente per i cittadini italiani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di residenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di stato di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto gli eventuali\nsuccessivi mutamenti di residenza e\u002Fo domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e\ndelle disposizioni del D.lgs. 196\u002F2003 “Codice in materia di protezione dei\ndati personali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 19 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova è fissata nei seguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tre mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti periodi sono calcolati avendo a riferimento il calendario comune.\nNel caso in cui la scadenza del periodo di prova coincida con una giornata\nfestiva, resta fermo il termine in pari data essendo, in tale ipotesi, esclusa\nla proroga al primo giorno feriale successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale dovrà\ngarantire in termini di giorni lavorativi un periodo di prova di pari durata a\nquello previsto per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia,\nil lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le\nassenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la\nprova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di\ndurata massima semestrale. Il periodo di prova resta altresì sospeso in caso\ndi infortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare\nil periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano\nsuperato la durata di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di\nprova, salvo quanto previsto al comma III che precede e laddove la Società\nritenga giustificata l'assenza stessa (a titolo esemplificativo, nei casi di\nfruizione del congedo di maternità\u002Fpaternità); in tali ipotesi il periodo di\nprova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso\ntrattamento economico previsto per il corrispondente personale non in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere\ninferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è\nstato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3\ngiorni di addestramento\u002F formazione, laddove necessario in relazione alla\nspecifica attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in\nqualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di\npreavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure\nper iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione da\nparte della Azienda avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta\nal dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a\nseconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda\nquindicina del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di\nlavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli\nverrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 20 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale, in relazione al diverso grado di partecipazione al processo\nproduttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle\ndiverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6\nlivelli professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"164\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"146\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento del personale avviene sulla base di declaratorie generali,\nruoli ed esemplificazioni di figure professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi\nesemplificative e che la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere\nesaustivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentono per\nanalogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure\nprofessionali che, in relazione alla esperienza maturata ed alla conseguente\ncompletezza nel ruolo, vengono distinte in “junior” e “senior”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario\nmaturare un’esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi\nformativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo e alla\nacquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi\ndi effettivo svolgimento delle stesse mansioni: tale periodo è\nconvenzionalmente ridotto per il personale in servizio con contratto a tempo\nindeterminato con 24 mesi di anzianità nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-9 mesi per l’operatore sportello junior del livello D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività semplici, con conoscenze elementari ed\nattività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; tali attività,\nmanuali e non, presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura\namministrativa o tecnica-contabile, di mero supporto manuale o di contenuto\npuramente esecutivo. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti,\napparecchiature di uso semplice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto di Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono servizi di vigilanza, anticamera, portineria e\ncollegamenti interni; servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni\nconnesse, anche con l’uso di strumenti meccanici o informatici; mansioni di\noperaio comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto al protocollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto guardiania e accessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto, a\ncontatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico\npratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti\nprofessionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti\nsemplici e complessi, sulla base di processi definiti e\u002Fo di istruzioni\ndettagliate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto junior - Addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e\nPostali e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e\nprocedure definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e\u002Fo\noperative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei\nprodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto produzione - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto CUAS - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto Lavorazioni Interne - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Portalettere - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto Staff - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze\nspecifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali\ndi parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati\ndirettamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono\nattività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata\npreparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e\ncomplessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o\nmedia specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei\nregolamenti di esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Addetto senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e\nPostali e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e\nprocedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale\nper un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni\nsecondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto produzione - senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto CUAS - senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto Lavorazioni Interne - senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Portalettere - senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto Staff - senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Operatore Junior - Operatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, svolgono\nnell’ambito di procedure definite, attività amministrative, tecniche o\ngestiscono le relazioni con i clienti fornendo informazioni sui prodotti o\neffettuando le operazioni richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Sportello - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Doganale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Call Center - junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono\nattività di carattere tecnico-amministrativo- commerciale, di coordinamento di\nlavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali\nattività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di\niniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili\ngerarchici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Operatore senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato\nuna significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di\neffettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al\nsesto comma del presente articolo, nell’ambito di procedure definite,\nespletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i\nclienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Sportello - senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Polivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni\ntecnico-operative utili alla gestione, all’addestramento ed al supporto della\nsquadra; presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono\nda interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per\nla segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Caposquadra Portalettere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Caposquadra Lavorazioni Interne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Caposquadra CRP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore Ufficio Postale Monoperatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore Doganale Master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni\ninerenti attività tecnico\u002Fspecialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e\ncontrollo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di\ndecisione nell'ambito di una autonomia funzionale circoscritta da direttive\nsuperiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi\ndecisionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Supervisor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono\nresponsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli\nobiettivi del gruppo assegnati dalla Azienda; fungono da punto di riferimento\nprofessionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento\ndelle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;\nrilevano le esigenze formative\u002Faddestramento del team seguito, in relazione a\nnuovi prodotti, servizi, procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tutor Call Center\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Turno CRP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Turno Sistemi Informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore Ufficio Postale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che, in diversi\nambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri\nsuperiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche\ntematiche in progetti e\u002Fo processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni\naziendali di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Specialista Progetti Operativi di Filiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Specialista Commerciale Clienti Retail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sistemista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Analista programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Specialista di staff\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Web Designer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO A - Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto\ngrado di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli\nobiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza.\nAppartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la\nresponsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione\nall’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite\nfunzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico\nper la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione,\nprogrammazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie\ninnovative della massima rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno del presente livello professionale sono individuate due\ndistinte posizioni retributive: A2 ed A1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione Retributiva A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Responsabile di Struttura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione\ndi risorse umane\u002Feconomiche e che rispondono direttamente degli obiettivi\nassegnati dalla Azienda. Nell’ambito di tale profilo professionale le\nattività svolte presuppongono relazioni all’interno e\u002Fo all’esterno della\nsocietà e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di Servizio CRP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore Ufficio Postale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Centro Primario di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Professional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta\nsugli obiettivi nel territorio di competenza e\u002Fo che possiedono un elevato\nknow-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali,\ncontribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati\nstandard qualitativi. L’attività di tali figure professionali è\ncaratterizzata da supporto consulenziale e\u002Fo interpretativo, analisi e studio,\nprogettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Venditore Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Building Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Analista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione Retributiva A1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Responsabile di Struttura Complessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono\nresponsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono\ndirettamente degli obiettivi assegnati dall’Azienda. Nell’ambito di tale\nprofilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all’interno\ne\u002Fo all’esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza\ndelle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile CRP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di Servizio (Filiale \u002F Polo \u002F CMP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore Ufficio Postale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Centro Primario di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Professional Master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta\nsu obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi\ndimensioni e\u002Fo che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo, in\ndiversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti\ne\u002Fo processi di lavoro di rilevante importanza. Nell’ambito della propria\nprofessionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso\nattività di consulenza, progettazione e indirizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Engineering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Venditori Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Venditori Pubblica Amministrazione Locale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità Professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze tecnico-produttive dei diversi ambiti\norganizzativi ed alla necessità di conseguire negli ambiti medesimi un livello\ncomune di professionalità atto ad evitare la parcellizzazione dei compiti nei\nprocessi di lavoro, nonché di favorire l’accrescimento, anche orizzontale,\ndelle competenze delle risorse, la Società terrà conto, nell’impiego del\npersonale, dei seguenti criteri principali: nella mobilità d’impiego delle\nrisorse, in posizioni di pari livello di inquadramento, tra i diversi ambiti\norganizzativi come di seguito specificati, ovvero, all’interno dello stesso\nambito organizzativo, tra diverse attività o figure professionali, si terrà\nconto del grado di specializzazione e delle limitazioni correlate ad attività\npropriamente tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, al fine di valorizzare lo sviluppo orizzontale delle\ncompetenze e salvaguardare la professionalità acquisita, la fungibilità\norizzontale, tra i diversi ambiti organizzativi, potrà essere attuata nei\nseguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Recapito verso CRP\u002FCUAS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CRP\u002FCUAS\u002FRecapito verso Servizi e Staff di supporto al Business;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Staff di supporto al Business verso Servizi e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai criteri di mobilità professionale sopra definiti, le\nParti si danno atto che, qualora dovessero attuarsi piani di riorganizzazione\nche interessino i CRP ed i CUAS, i relativi processi condivisi potranno\nprevedere meccanismi di fungibilità orizzontale verso il recapito delle\nrisorse ivi operanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di accesso ai livelli professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, per la copertura di esigenze rilevate nelle diverse posizioni\ninterne, valorizzerà la ricerca e lo sviluppo delle risorse interne\nutilizzando sistemi integrati di selezione, formazione e valutazione del\npotenziale e delle competenze. Nelle fasi di ricerca verranno utilizzate\nmetodologie che si ispireranno anche a criteri oggettivi con l’obiettivo\ncondiviso della migliore coniugazione dello sviluppo aziendale e professionale\ndei dipendenti e della valorizzazione dell’esperienza maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, i criteri di accesso ai livelli professionali di maggiore\nresponsabilità, identificati essenzialmente nei Quadri, sono ispirati a\nprincipi di riferimento coerenti con gli obiettivi strategici della Società,\nnella consapevolezza che tali figure costituiscono un riferimento organizzativo\nfondamentale per il presidio dei processi ed il raggiungimento dei risultati\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mutamento temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato\ndall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a\nmansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha\ndiritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l’assegnazione\nstessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima\nnon abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione Nazionale Paritetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la Classificazione Professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al sistema di classificazione professionale previsto dal\npresente articolo e alla esigenza condivisa dalle Parti di curarne la corretta\nmanutenzione con riferimento alla nascita ed evoluzione di nuove figure\nprofessionali, viene costituita una Commissione Nazionale Paritetica per la\nclassificazione professionale, composta da 6 componenti in rappresentanza delle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto e 6 componenti in rappresentanza delle\nAziende che applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Commissione è demandato il compito di condurre attività di\nosservazione e studi sulla evoluzione delle professionalità esistenti\nall’interno delle aziende, anche attraverso progetti ed analisi comparate sui\nprincipali scenari di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione effettuerà altresì una specifica analisi anche in ordine al\ntema della Mobilità professionale di cui al presente articolo, con particolare\nriferimento agli aspetti della fungibilità orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, nell’ambito delle proprie competenze, la Commissione - in coerenza\ncon la nascita dei nuovi progetti sperimentali e dei processi di innovazione\ntecnologica\u002Forganizzativa - potrà formulare proposte per favorire l’avvio di\nprogetti formativi inerenti lo sviluppo e l’evoluzione delle figure\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2\naprile 1986 n. 106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo\nalla categoria dei dirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con\ncarattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo\ne della attuazione degli obiettivi della Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella\ndeclaratoria del livello A, di cui all’art. 20 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in\nragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in\nAzienda, nell’ambito della attività dell’Ente Bilaterale per la Formazione\ne Riqualificazione Professionale, potranno essere promossi specifici progetti\nformativi finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle professionalità e\ndelle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai\nsingoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere\nspecifiche competenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze\norganizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da\nciascun Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tale personale potranno essere inoltre attivati progetti di\nriqualificazione, volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle\ncompetenze, al fine di sostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità\nalle evoluzioni organizzative, tecnologiche e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai “Quadri” - previa\nspecifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione\nnominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti\nall’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione\nle previsioni dell’art. 17 del D.lgs. 66\u002F2003, deve risultare orientata al\nraggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto\nfiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è\ntemporalmente funzionale alle attività e alle esigenze operative della\nstruttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e\ndeterminazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per\nattività di staff e di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di quanto precede, al personale appartenente al livello\nprofessionale A viene attribuita un’indennità di funzione per un importo\nlordo annuo pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"590\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"406\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"406\">\u003Cp align=\"justify\">posizione retributiva A2 staff\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">€ 2.250,00 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"406\">\u003Cp align=\"justify\">posizione retributiva A1 staff\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">4.000,00 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"406\">\u003Cp align=\"justify\">posizione retributiva A2 produzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">2.800,00 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"406\">\u003Cp align=\"justify\">posizione retributiva A1 produzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">4.700,00 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione\nricoperta, la connessa responsabilità funzionale e\u002Fo l’apporto professionale\naltamente qualificato, le caratteristiche di maggiore\u002Fminore flessibilità ed\nautonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno\ndelle attribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2012 l’importo annuo di cui alla precedente\ntabella è stato incrementato, esclusivamente per il personale Quadro\ninteressato, dell’importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni\nindividuali di cui al secondo comma della dichiarazione a verbale del CCNL 11\nluglio 2003 per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE spa;\nconseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non\nsono più corrisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale mobilità da attività di staff ad attività di produzione e\nviceversa determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione, in\ncoerenza con la tabella di cui al comma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile\n1986 n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del\nlivello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1,\nanche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni\ndirigenziali - al lavoratore compete il trattamento corrispondente alla\nattività svolta e l’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva\nquando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano\nle previsioni di cui al D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i\ncontratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune\ndei rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni\npreviste dalle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di\nlavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può\navvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio\ndell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo\ncomma, del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per POSTE ITALIANE spa, nella misura media annua dell’8% del numero dei\nlavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1° gennaio\ndell’anno di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media\nannua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°\ngennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli\nprevisti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva\naziendale\u002Fterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra\nindividuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di\ncontemporaneo ricorso in POSTE ITALIANE spa a contratti di somministrazione a\ntempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la\npercentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie,\nfermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente\nprevisti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio\nnell’ambito della stessa regione al 1° gennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati - in\ntempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli\ninterventi informativi\u002Fformativi necessari in materia di sicurezza nonché\nrelativi al processo lavorativo, tenuto conto della esperienza lavorativa e\ndella tipologia di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del rapporto di lavoro - in coerenza con le vigenti disposizioni\nlegislative in materia - l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con\ncontratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali\novvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti\nvacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della\nprovincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di\nposti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di\ncomunicazione aziendali in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\ncontratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a\ntempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le\nstesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla\nconsegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore\nall’atto della assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla\ndata di assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del\nperiodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1\u002F5 della durata del\ncontratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente\nCCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto\nperiodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il\nlavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze,\ncumulativamente, non superino 1\u002F3 della durata del periodo di prova in caso di\nmalattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di\ninfortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha\ndiritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1\u002F5\ndella durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del\nmedesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente\nCCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al\nlimite massimo di 2\u002F5 della durata del contratto stesso, ferma restando la\nscadenza del medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per\nun periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato\ne comunque entro i limiti di durata del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da\nlimitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti\nsi danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di\ntempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio\ndi un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità\nproduttiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del rapporto\ndi lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine di favorire la\nconciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti\nconvengono sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel\nrispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla\nflessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto\na soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le esigenze\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni\ndall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di\nlavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto\nprevisto dalla nuova disciplina organica dell’istituto introdotta dal D.lgs.\n15 giugno 2015 n. 81 compatibilmente con le esigenze della Società connesse\nalla funzionalità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo\nindeterminato, è costituito in forma scritta e sottoscritto dalle parti. Ferme\nrestando le previsioni di cui all’art. 18 del presente CCNL, ai sensi\ndell’art. 5 del D.lgs. n. 81\u002F2015, nel contratto di lavoro a tempo parziale\ndovrà essere contenuta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, le indicazioni di\ncui ai punti precedenti potranno essere fornite anche mediante rinvio a turni\nprogrammati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale già in servizio a tempo pieno dovrà essere, altresì,\nindicata la data di trasformazione del rapporto in part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà\nprecedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo\npieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale,\ncon almeno 1 anno di anzianità di servizio, che ne abbia fatto richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei lavoratori che hanno diritto di precedenza, la\ntrasformazione del rapporto di lavoro in full-time avverrà secondo i seguenti\ncriteri declinati in ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. anzianità aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui sopra si applica al personale impiegato\npresso la stessa unità produttiva, che risulti adibito alle stesse mansioni,\nfatti salvi i casi in cui le mansioni stesse richiedano per il loro\nespletamento specifiche competenze\u002Fidoneità tecnico-professionali (a titolo\nesemplificativo, conoscenza di lingue straniere, professionalità\ntecnico\u002Finformatiche, competenze ad alto contenuto specialistico, esperienza\nprofessionale consolidata in specifici settori, abilitazione professionale ed\niscrizione ad albi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro, conseguente al diritto di\nprecedenza di cui sopra, che determini la variazione del luogo di lavoro non\npuò comportare oneri economici a carico della Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’Azienda darà\ninformazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato\nnella stessa unità produttive e prenderà in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione individuale a tempo parziale è determinata consensualmente\ntra le parti e resa in misura ridotta nel limite minimo del 50% e massimo\ndell’85% dell’orario di lavoro individuale a tempo pieno previsto su base\nannua. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e\u002Fo\ncommerciale, i predetti limiti possono essere, nell’ambito della\ncontrattazione aziendale\u002Fterritoriale e sempre su base consensuale, ridotti\novvero ampliati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con le disposizioni di legge vigenti, la minore prestazione del\nrapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolata su base giornaliera,\nsettimanale, mensile o annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con presenza giornaliera ridotta su tutti i giorni della settimana (ex\norizzontale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana o, nel corso\ndell’anno, anche ad alcuni periodi di esso (ex verticale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con presenza giornaliera ridotta in alcuni giorni della settimana e assenza\ndi prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese e\u002Fo dell’anno (ex\nmisto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rapporti a tempo parziale attivi in POSTE ITALIANE spa non\npotrà complessivamente superare su base regionale il 10% del personale a tempo\npieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno\ndi riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di\nun ulteriore 5% nell’ambito della contrattazione aziendale\u002Fterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti\na tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui\nl’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata\npredeterminata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche\niniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale\nterritoriale a livello regionale di cui all’art. 6 del presente CCNL, in\nordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività interessate dalla\nattivazione di rapporti a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le altre Aziende alle quali si applica il presente CCNL, il personale a\ntempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto\na tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la\nSocietà procederà alle stesse in conformità con i requisiti e le modalità\npreviste dall’art. 8 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le ipotesi per le quali le disposizioni di legge stabiliscono\nil diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, la Società\ndarà precedenza, nell’accoglimento delle domande e compatibilmente con le\nproprie esigenze organizzative e produttive, alle domande avanzate dai\nlavoratori nei casi e secondo l’ordine di priorità seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti\nriguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della\nlavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,\ndella legge 5 febbraio 1992, n. 104;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con\nconnotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratrici madri e lavoratori padri di figli di età compresa tra uno e\ntre anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a\ntredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi\ndell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori-studenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, inoltre, accoglierà le domande di trasformazione da full-time\nin part-time dei lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali\nresidui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, dei\nlavoratori affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41\ndel presente CCNL nonché dei dipendenti che accedono a programmi terapeutici e\nriabilitativi di cui all’art. 45 del presente CCNL; i medesimi dipendenti\nhanno altresì diritto, in caso di richiesta, al ripristino del rapporto di\nlavoro in tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\npotrà avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata, di\nnorma non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da\nnotificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima\ndella data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la\nstessa durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ultimo caso, le richieste da parte del personale di ripristino\ndella prestazione a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da\ngravi e comprovate ragioni di carattere personale e\u002Fo familiare, saranno prese\nin considerazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative\ne produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il lavoratore, riprenderà l’attività lavorativa a\ntempo pieno nella medesima posizione o in posizione equivalente nell’ambito\ndel livello inquadramentale di appartenenza, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ripristino della prestazione lavorativa a tempo pieno, la\nSocietà, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con il\nlivello di inquadramento professionale di appartenenza, reinserirà il\nlavoratore nella stessa unità produttiva di assegnazione ovvero, ove\npossibile, nel luogo di lavoro di provenienza o in uno viciniore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere apposte per iscritto\nclausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale\ndella prestazione lavorativa o ovvero la variazione in aumento della stessa\nfino al limite del 90% della normale prestazione annua a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le\nmodalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione\ntemporale della prestazione e variarne in aumento la durata e possono essere\napposte al momento della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o\ndella sua trasformazione da full-time in part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’esercizio di tali clausole dovrà essere riconosciuto al prestatore\ndi lavoro il diritto ad un preavviso di quattro giorni lavorativi, nonché alle\nspecifiche compensazioni di seguito previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia e\nfatto salvo quanto indicato al successivo comma X, le modifiche dell'orario\ndeterminate dalle clausole elastiche comportano il diritto del lavoratore ad\nuna maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva della\nincidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti,\npari al 15% per la variazione in aumento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni dell’orario di cui sopra non danno diritto alle\nmaggiorazioni economiche di cui al presente comma nei casi in cui le medesime\nsiano richieste dal lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 del D.lgs. n.\n81\u002F2015 e s.m.i., decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il\nlavoratore può darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese,\nquando ricorrano le seguenti documentate ragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenze di carattere familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio\nsanitario pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)necessità di frequentare corsi di studio e\u002Fo di formazione per il tempo\nnecessario a soddisfare tali esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle\nprecedenti lettere a) e b) il predetto periodo di preavviso potrà essere\nridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il\nlavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti nuove clausole nel rispetto di\nquanto previsto dalla presente disciplina contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in materia di clausole\nelastiche non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di\nlavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative della\nstessa, con conseguente rimodulazione dell’articolazione oraria concordata\ntra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di POSTE ITALIANE spa con rapporto di lavoro a tempo\nparziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e\u002Fo annua\n(già “part-time verticali”), Azienda e lavoratore possono pattuire per\niscritto, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero nel\ncorso di svolgimento dello stesso, una clausola elastica “speciale”\nriguardante l’aumento della prestazione di lavoro da rendere nei giorni,\nnelle settimane e\u002Fo nei mesi di sospensione della attività lavorativa definiti\ndal contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa aggiuntiva potrà essere resa nella provincia ove\nè ubicata la sede di lavoro, possibilmente nell’ufficio di applicazione,\novvero nella provincia eventualmente indicata dal lavoratore, compatibilmente\ncon le esigenze tecnico organizzative e produttive della struttura di\nappartenenza e di quella di assegnazione in regime di clausola elastica; in tal\nsenso, l’Azienda e il lavoratore possono concordare, in occasione della\nattivazione della clausola, una diversa articolazione oraria rispetto a quella\nprevista dal contratto di lavoro per lo svolgimento della prestazione\nlavorativa ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa aggiuntiva resa nella sede di assegnazione in\nclausola elastica non determina il rimborso delle spese di viaggio, vitto e\nalloggio né la corresponsione della indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e produttive di durata\nalmeno pari a 7 giorni consecutivi di calendario che possano essere soddisfatte\nmediante l’utilizzo della clausola elastica “speciale”, potrà contattare\nin virtù di un criterio di rotazione su base provinciale - il personale\npart-time che svolga le medesime mansioni o le mansioni di pari livello\ninquadramentale di volta in volta individuate dall’Azienda, che abbia\nsottoscritto la suddetta clausola elastica e per il quale ricorrano tutte le\nseguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risulti pienamente idoneo alle modalità di esecuzione delle attività per\nle quali si renda necessaria l’attivazione della clausola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel biennio solare precedente a quello di attivazione della presente\nclausola elastica (1 gennaio anno -2 \u002F 31 dicembre anno -1) abbia\neffettivamente reso la prestazione lavorativa per un numero di giorni almeno\npari all’85% della prestazione pattuita nel proprio contratto di lavoro; sono\nequiparate all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa le giornate\ndi ferie, festività soppresse e PIR, le assenze a titolo di permesso studio,\nmalattia connessa alle gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL\ne\u002Fo al ricovero ospedaliero ovvero riconducibile a terapie salvavita\ndebitamente certificate, i periodi d’infortunio sul lavoro riconosciuti\ndall’INAIL, quelli di congedo di maternità, ivi inclusi gli eventuali\nperiodi di interdizione anticipata e\u002Fo posticipata nonché quelli di congedo\nparentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elenco provinciale del personale interessato a svolgere prestazioni\nlavorative in regime di clausola elastica “speciale” sarà ordinato sulla\nbase dei seguenti criteri, declinati in ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. anzianità aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda contatterà la risorsa, come sopra individuata, con un preavviso\ndi almeno tre giorni lavorativi. Il lavoratore sarà libero di accettare o meno\nla richiesta e, nel caso di formale accettazione, sarà tenuto a tutti gli\neffetti di legge e di contratto ad effettuare la prestazione per il periodo\nprevisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative in regime di clausola\nelastica “speciale” di cui al presente comma determina il riconoscimento\ndella normale retribuzione oraria nonché di una maggiorazione pari all’8%\ndella retribuzione globale di fatto. Tale importo deve intendersi comprensivo\ndella incidenza sugli istituti retributivi e normativi diretti, indiretti,\nimmediati e\u002Fo differiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tredicesima\ne quattordicesima mensilità, ferie) nonché sul TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la complessiva remunerazione di cui al presente comma è\ncorrisposta solo per le giornate di effettivo lavoro, le Parti convengono che\nil lavoratore che, per qualsivoglia motivo, non renda effettivamente la\nprestazione lavorativa non avrà diritto alla retribuzione e alla maggiorazione\npreviste per le attività rese in clausola elastica. Nelle ipotesi in cui la\nmancata prestazione in regime di clausola elastica sia riconducibile ad eventi\nindennizzati dagli istituti previdenziali ed assistenziali, al lavoratore sarà\ncorrisposta - al ricorrere dei relativi presupposti - la sola indennità\nriconosciuta dai suddetti enti, senza alcun onere a carico dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda potrà recedere dall’accordo di clausola elastica\n“speciale” qualora, nel corso dello svolgimento delle relative attività,\nsopraggiungano eventi - ad eccezione di quelli indennizzati dagli istituti\nprevidenziali e assistenziali - che determinano l’impossibilità di rendere\nla prestazione, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle\nprestazioni per le quali si è resa necessaria l’attivazione della\nclausola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovate ragioni di carattere familiare e\u002Fo personale, il\nlavoratore che abbia accettato di svolgere prestazioni lavorative in regime di\nclausola elastica “speciale” potrà recedere dall’accordo con almeno 5\ngiorni lavorativi di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione aggiuntiva resa ai sensi del presente comma non può\ndeterminare il superamento del limite annuo complessivo di ore pro-capite pari\nal 90% della corrispondente prestazione full-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società potrà richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare da\nparte del personale part-time a tempo indeterminato nonché di quello assunto\ncon contratto a tempo determinato. Le prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti\nanche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, potranno essere\nrese sino al limite dell’orario normale di lavoro previsto dalla\ncontrattazione collettiva per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro\nsupplementare esclusivamente al ricorrere di comprovate ed adeguatamente\ndocumentate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione della\nretribuzione oraria globale di fatto, comprensiva della incidenza sugli\nistituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in part-time, indipendentemente dalla articolazione della\nprestazione, potrà essere richiesto lo svolgimento di lavoro straordinario,\nintendendosi per tale quello reso oltre il normale orario lavorativo\ncontrattualmente previsto per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo dei lavoratori che siano stati assunti\ncon contratto di lavoro a tempo parziale o il cui rapporto di lavoro sia stato\ntrasformato da full-time in part-time, è determinato avuto riguardo alla\nridotta durata della prestazione, nonché all'articolazione dell'orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto\nconcerne le ferie, ad un numero di giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se la riduzione della\nprestazione lavorativa è su base giornaliera (ex orizzontale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se la riduzione della\nprestazione è riferita ad alcuni giorni della settimana, del mese e\u002Fo\ndell’anno (ex verticale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-calcolato combinando i due criteri se la riduzione della prestazione\nlavorativa riguarda sia l’orario giornaliero sia alcuni giorni della\nsettimana, del mese e\u002Fo dell’anno (ex misto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ex verticale ed ex\nmisto, ferma restando la disciplina contrattuale prevista in materia di Assenze\nper malattie - Trattamento, di cui all’art. 41 del presente CCNL, il periodo\ndi comporto verrà riproporzionato in relazione alle giornate di prestazione\nlavorativa pattuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale non deve essere riservato un trattamento meno\nfavorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e devono\nessere applicate le tutele contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società informerà con cadenza semestrale le rappresentanze sindacali\nstipulanti sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulle\narticolazioni prevalenti e sul ricorso al lavoro supplementare e\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo, le Parti si\ndanno atto che sono fatte salve diverse previsioni di accordi intervenuti tra\nle Parti stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli ambiti oggetto di contrattazione di cui all’art. 2 del\nvigente CCNL, le Parti ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale\ncostituisce elemento del confronto sulle politiche occupazionali, fatte salve\nle specifiche materie demandate dal presente articolo alla contrattazione\naziendale\u002Fterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 24 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei\ngiovani nonché al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali. Attraverso tale istituto, che costituisce uno strumento\nprivilegiato di accesso al mondo del lavoro, gli apprendisti ricevono una\nformazione sul lavoro volta all’acquisizione di competenze di base,\ntrasversali, tecnico-professionali e specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; con riferimento al\nlimite massimo di età, il contratto può essere sottoscritto fino al giorno\nprecedente il compimento del trentesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita\nai sensi del D.lgs. n. 226\u002F2005, il contratto può essere stipulato a partire\ndal diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi\ndell’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81\u002F2015, è possibile assumere in\napprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato, costituito per iscritto ai fini della prova,\nè preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente\ndisciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle\ncondizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni\npreviste dalla successiva occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo\ndi prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la\nqualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base\nagli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di\ninquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso,\nnonché il relativo trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova del contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi\ndell’art. 19 del presente CCNL in coerenza con quanto previsto per i rapporti\ndi lavoro a tempo indeterminato; in caso di contratto di apprendistato di\ndurata inferiore a 15 mesi, la misura del periodo di prova è pari ad 1\u002F5 della\ndurata del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è ammesso per tutte le mansioni ed i livelli\ninquadramentali previsti dalla contrattazione collettiva tempo per tempo\nvigente in Azienda, ad esclusione della categoria dei Quadri e delle figure\nprofessionali con funzioni di coordinamento e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato è di norma fissata in 36 mesi,\nferma restando la possibilità per l’Azienda di definire una durata inferiore\nnel rispetto del limite minimo di legge di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore è inquadrato al livello\nimmediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale, con\nriconoscimento del trattamento economico minimo contrattuale previsto in\nrelazione al livello inquadramentale attribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso un periodo lavorativo\u002Fformativo di durata pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 mese per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione\nfinale sia “D”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 mesi per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione\nfinale sia “C”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 mesi per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione\nfinale sia “B”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Azienda valuta il grado di professionalità acquisito dall’apprendista\nper l’eventuale svolgimento da parte dello stesso di attività operativa\nanche in autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente articolo,\nl’apprendista ha diritto allo stesso trattamento previsto dal presente CCNL\nper i lavoratori di livello inquadramentale pari a quello tempo per tempo\nattribuito all’apprendista, ivi comprese in particolare le previsioni in\nmateria di durata settimanale dell’orario di lavoro e ferie. Restano\nconfermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa\nper un periodo di assenze, singolarmente e\u002Fo cumulativamente considerate, non\nsuperiore a un numero di giorni di calendario pari ad 1\u002F3 della durata\noriginaria del contratto di apprendistato; il periodo di conservazione del\nposto è calcolato avendo riguardo a tutti gli episodi morbosi occorsi durante\nil periodo di apprendistato, ivi incluso il periodo di prova. Per i lavoratori\naffetti da patologie di cui all’art. 41, comma I, del presente CCNL, che si\nassentino per malattia in via continuativa o con intervalli di durata inferiore\na trenta giorni, il diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto\nviene riconosciuto per un numero di giorni di calendario pari a 2\u002F3 della\ndurata originaria del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso di infortunio sul lavoro, l’apprendista non in prova ha\ndiritto alla conservazione del posto e alla corresponsione della retribuzione\nper un periodo di assenze, singolarmente e\u002Fo cumulativamente considerate, non\nsuperiore ad 1\u002F2 rispetto alla durata complessiva del rapporto instaurato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i periodi di conservazione del posto di lavoro sopra\nindicati, in caso di assenze per malattia, infortunio, maternità e\u002Fo\npaternità di durata superiore a 30 giorni continuativi di calendario, la\ndurata del contratto di apprendistato sarà prolungata per un periodo\ncorrispondente alla assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo\nparziale, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 23 del presente CCNL;\nl’Azienda garantirà in ogni caso l’erogazione della formazione nelle\nmisure fissate al successivo paragrafo “Contenuti della Formazione”, comma\nII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è consentito, alle\ncondizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalla\nspecifica regolamentazione, l’accesso alle prestazioni del Fondo di\nPrevidenza Complementare - FONDOPOSTE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proporzione numerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per POSTE ITALIANE spa, il numero complessivo degli apprendisti, ivi inclusi\nquelli assunti per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate,\nnon può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente\noccupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle altre Aziende cui si applica il presente CCNL, il numero di\napprendisti non può superare il 25% calcolato secondo il criterio di cui al\nprecedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di formazione, corrispondente alla scadenza del\ncontratto, ciascuna parte può recedere dal contratto medesimo dando un\npreavviso di 15 giorni. Durante il periodo di preavviso continua a trovare\napplicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora alla\nscadenza del periodo di apprendistato le parti non abbiano esercitato la\nfacoltà di recesso nei termini di cui sopra, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato può essere risolto prima della fine del periodo di\nformazione pattuito solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obbligo di stabilizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, D.lgs. n. 81\u002F2015,\nl’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante potrà avvenire solo se si sia proceduto alla\ntrasformazione a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti di\napprendistato avviati nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della suindicata percentuale di conferma non si computano i rapporti\ncessati per recesso durante il periodo di prova, per superamento del periodo di\nconservazione del posto in caso di malattia e\u002Fo infortunio, dimissioni o\nlicenziamento per giusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto di tali limiti percentuali si potrà procedere\nad assunzioni con contratto di apprendistato in conformità alle disposizioni\ndi legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta\nall’interno della impresa anche attraverso verifiche che tengano conto delle\nesigenze di adeguamento rispetto alle regolamentazioni regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti della Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dell’apprendista viene garantita l’erogazione della\nformazione di cui all’art. 44, comma 3, del D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo dell’apprendista, definito nel Piano Formativo\nIndividuale, in coerenza con la qualificazione professionale da conseguire e la\nprofessionalità posseduta, è strutturato nel rispetto dei seguenti criteri\ngenerali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’impegno formativo dell’apprendista si articola in almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-80 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di\ndestinazione finale “D”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di\ndestinazione finale “C”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di\ndestinazione finale “B”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale monte ore è comprensivo della formazione professionalizzante, interna\ne\u002Fo esterna alla Azienda, per l’acquisizione delle competenze di base e\ntrasversali nonché di quelle tecnico-professionali e specialistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione, al fine di garantirne l’effettività ed efficacia anche nei\ncasi in cui le Regioni non abbiano ancora provveduto alla regolamentazione dei\nprofili formativi, potrà essere erogata, fino all’intero monte ore\ncomplessivo, all’interno della Azienda o presso altra struttura di\nriferimento, sempre che sia assicurata la disponibilità di locali idonei alla\nfinalità formativa, la presenza di risorse umane in grado di trasferire\ncompetenze e l’affiancamento di un tutor. La formazione per l’acquisizione\ndelle competenze di base e trasversali nonché quella professionalizzante, ivi\ninclusa la formazione teorica iniziale in materia di sicurezza sul lavoro\nprevista dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, possono essere\nsvolte anche in modalità on the job e\u002Fo in affiancamento, nonché in modalità\non-line, quest’ultima nella misura definita in sede di Ente Bilaterale per la\nFormazione e Riqualificazione Professionale e comunque entro la misura massima\ndel 45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi sono oggetto di confronto e verifica nell’ambito dei\nlavori dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione\nProfessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella medesima sede questi potranno essere integrati e\u002Fo modificati in\nrelazione alle specificità ed alla tipologia delle attività svolte in\nAzienda, in maniera tale da garantirne l’adattamento e la coerenza rispetto\nall’evoluzione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione, nei limiti sopra detti, sono comprese nell’orario\nnormale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative, in relazione alla qualificazione da conseguire,\ncomprenderanno di norma i seguenti contenuti, a carattere generale e\u002Fo\nspecifico, rispetto ai quali potranno anche essere definiti, in sede di Ente\nBilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, eventuali\nadeguamenti e integrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) organizzazione ed economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) prevenzione e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)conoscenza e utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)conoscenza e utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con\nriferimento all’area informatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) conoscenza e utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore dedicate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno\nerogate all’inizio del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dovrà essere strutturata e certificabile. La registrazione\ndella formazione svolta e della qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali acquisita sarà effettuata sul “Fascicolo Elettronico del\nLavoratore” di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150\u002F2015. In attesa della\npiena operatività del Fascicolo Elettronico del Lavoratore, le parti del\ncontratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa\nutilizzando il modello di cui all’allegato 1A del Decreto del Ministero del\nLavoro del 12 ottobre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche per il tramite di\nFONDIMPRESA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Piano Formativo Individuale, redatto contestualmente alla sottoscrizione\ndel contratto o comunque entro 30 giorni dalla stessa secondo il format di cui\nall’allegato 1A del Decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015,\nviene definito il percorso formativo dell’apprendista, evidenziando le\ncompetenze di base e quelle tecnico-professionali da acquisire ed indicando\nl’articolazione e le modalità di erogazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel medesimo Piano Formativo sarà indicato il Tutor aziendale quale figura\ndi riferimento per l’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’apprendista ne sia sprovvisto, il Piano Formativo Individuale\npuò prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge\ne\u002Fo regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla\nprosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 42 comma 5 lett.\nC), D.lgs. n. 81\u002F2015, la nomina di un Tutor aziendale, inserito\nnell’organizzazione dell’impresa, con formazione e competenze adeguate. In\nparticolare, nell’ambito dell’Ente Bilaterale per la Formazione e\nRiqualificazione Professionale sarà curata la predisposizione di un apposito\nmodulo formativo finalizzato a trasferire la conoscenza del contesto normativo\ndi riferimento e delle metodologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Tutor non potrà affiancare più di cinque apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, nell’ambito degli incontri previsti all’art. 4 del vigente\nCCNL, informerà le OO.SS. stipulanti il CCNL, la Rappresentanza Sindacale\nUnitaria ovvero le Rappresentanze Aziendali, in merito alle assunzioni con\ncontratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di ricorso all’apprendistato per il conseguimento di titoli di\nstudio universitari e di alta formazione, istituto destinato a soggetti di età\ncompresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione\nsecondaria superiore, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente,\nnonché alle intese e alle sperimentazioni avviate dai soggetti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In proposito la Società promuove, anche attraverso l’Ente Bilaterale per\nla Formazione e Riqualificazione Professionale, intese con le Regioni e le\nistituzioni formative locali per l’attivazione di contratti per l’alta\nformazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 26 - Contratto di somministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato in coerenza con quanto previsto in materia dal D.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato non potrà superare l’8% del numero dei lavoratori in servizio\nalla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per POSTE ITALIANE spa il\nlimite di utilizzo sarà pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio\nnell’ambito della stessa regione alla data del 1° gennaio dell’anno di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli di cui\nal precedente comma è demandata alla contrattazione collettiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra individuati le\nfattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda provvederà a comunicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro prima della stipula degli stessi; tale informativa\nsarà, inoltre, resa per POSTE ITALIANE spa alle Delegazioni Regionali di cui\nall’art. 6, lettera b) del presente CCNL e per le altre Società del Gruppo\nalla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Sindacali\nAziendali. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare\nil contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i\ncinque giorni successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni dodici mesi alle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL, alla\nRappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Sindacali\nAziendali, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è\ngarantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione\nrichiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi\ncompreso uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. L’Azienda\nosserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione\ne protezione cui è tenuta, per legge e per il presente CCNL, nei confronti dei\npropri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della\nsomministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività\nsindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente\ndella impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa\ne al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla\ndisciplina legislativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 27 - Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’impegno a ricercare soluzioni di flessibilità\norganizzativa che consentano di lavorare in tempi e spazi diversi attraverso\nl’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito appare di particolare interesse lo strumento del Lavoro\nAgile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato che consente di agevolare la conciliazione delle esigenze personali\ne familiari con quelle professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del\npresente CCNL al fine di confrontarsi in merito all’individuazione degli\neventuali ambiti organizzativi e dei profili professionali interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel richiamarsi all’Accordo Interconfederale sottoscritto in\ndata 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul\ntelelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità\ndella prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità\norganizzativa e di produttività dell’Azienda, coniugandole con la vita\nsociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché\nalle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Il telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di\nsvolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze\ndi flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei\nlavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di\nlunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti\nconvengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita\npriorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce\nuna forma di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il prevalente\nutilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla\nsede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili\nalle seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente presso il proprio domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale\ncui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente\nall’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso\nl’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le differenti modalità di esecuzione della attività lavorativa non\nincidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né\nsulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così come\ndisciplinato dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità di\ncrescita e sviluppo professionale, anche attraverso la valorizzazione dei\nprincipi di autonomia e responsabilità connessi alla particolarità della\ntipologia di prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro potranno\nessere espletate in via telematica e nel pieno rispetto dell’art. 4 della\nLegge n. 300\u002F1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi\nquantitativi e\u002Fo qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda\nper motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare\nriferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle\nulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della\nstruttura di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire\nl’accesso a organi istituzionali esterni e a rappresentanti dell’Azienda,\nnel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla\ninviolabilità del proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i\nlavoratori che operano in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e\nriservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili\nper lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute\ndall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può\neseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e\u002Fo per conto\nterzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il\nprofilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi\nformativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle modalità e agli ambiti di applicazione dell’istituto,\nè prevista, a richiesta di una delle Parti, l’attivazione, con periodicità\nannuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello nazionale\nfinalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la\nrealizzazione di progetti di telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno\nl’implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a\nfavorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà\ndata anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità\ndella scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da\nparte dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 29 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale\nutilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando\nconcretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la\nprestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6\no 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente,\nin tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle\nesigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di\nspecifiche figure professionali, l’orario giornaliero è, di norma,\nrispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tabelle relative all’orario di lavoro verranno rese note mediante\naffissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli\ninteressati con un preavviso di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale della\nprestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato\nmediante l’impiego di sistemi di rilevazione automatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente\nripartito dal lunedì al sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente\nripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in\nrelazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento\nfino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di\norario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La\ndeterminazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il\nlimite di 60 minuti formerà oggetto di confronto con la delegazione sindacale\nindividuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, fatti\nsalvi gli accordi aziendali firmati in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla\ndata di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente\nle Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle strutture le cui esigenze richiedano una organizzazione del lavoro\narticolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà\nprestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a\nsettimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori\npredeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli\ninteressati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30\ngiorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata\nsecondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL. La relativa procedura\nsi intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione\ndell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti\nassumeranno le proprie autonome determinazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive\nogni ventiquattro ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze legate alla articolazione di lavoro su turni, le Parti,\nnell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno stabilire\ndurate inferiori di riposo giornaliero, fino ad un minimo di otto ore\nconsecutive, ferma restando la misura minima di undici ore medie nell’arco\ndel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del dipendente richiedere riscontro delle ore di servizio\nriferite al mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi\nprecedenti, attestate dal sistema di rilevazione delle presenze. Tali richieste\ndovranno essere presentate alle competenti strutture di risorse umane, che si\nobbligano a dare tempestiva risposta entro il mese successivo a quello della\nrichiesta. Sia la richiesta che la risposta dovranno essere formalizzate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Regimi di orario e Sistemi di flessibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Orario a turno unico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di\nsoddisfare le esigenze derivanti dalla articolazione dell'orario di servizio,\nil personale può essere chiamato ad osservare in via alternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orario sfalsato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera\ne correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad\nun massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) orario spezzato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale\nconcentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non\ndeve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un\nintervallo giornaliero pari ad almeno un’ora e non superiore a due ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti\nformeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata\nsecondo quanto previsto dall’art. 6, nel rispetto delle procedure di cui al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Orario su turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoratore turnista colui che normalmente effettua la sua\nprestazione lavorativa in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro (anche\na squadre) in base al quale diversi lavoratori sono successivamente occupati\nnegli stessi posti di lavoro secondo un determinato ciclo (compreso quello\nrotativo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della\ncorrelata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può\nessere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri\ndirettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la\ncui durata non può superare le 8 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori ad\nun mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione Sindacale\nindividuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di\ntraffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la\ncomposizione degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di un\narco temporale di più settimane fino ad un massimo di 1 mese, fermo restando\nil limite di 36 ore settimanali. In tal caso il superamento del limite del\nnormale orario contrattuale settimanale di 36 ore non dà luogo a compenso per\nlavoro straordinario purché mediamente, nel periodo di riferimento, il limite\nstesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze in\npiù o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti. Prima\ndi dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia di\nconfronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto\ndall’art. 6 nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale\nregime di orario riguardi, per ragioni contingenti legate all’operatività\ndel servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta\nprocedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di\nfissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le\nParti assumeranno le proprie autonome determinazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)durante le soste fuori sede di lavoro il personale in servizio negli\nuffici ambulanti, natanti e aerei, in servizio viaggiante di messaggere ed il\npersonale comandato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali da\nComune a Comune con automezzi della Società, è considerato in servizio a\ntutti gli effetti fino al limite massimo di 4 ore per soste non superiori alle\n6 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti\nsalvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in\ncui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti\nprevisti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario,\nla variazione del turno giornaliero assegnato nonché lo spostamento del giorno\nlibero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno\ncomunicati al lavoratore con un preavviso di 48 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati\ndalla legislazione vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da\nfavorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di lavoro a turno, il personale del turno cessante potrà\nlasciare il posto di lavoro soltanto quando sia stato sostituito da quello del\nturno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. Flessibilità multiperiodale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative, commerciali e\nproduttive programmabili, tali da comportare una variazione d’intensità\ndella attività lavorativa, con accordo tra le Parti, nell’ambito del secondo\nlivello di contrattazione, potranno essere introdotte forme di flessibilità\nmultiperiodale in cui la durata dell’orario di lavoro di cui all’art. 29\ndel presente CCNL, può risultare anche da una media plurisettimanale in un\narco temporale di quattro mesi. In tali casi, l’orario di lavoro sarà\ndistribuito in maniera tale da non superare le 9 ore giornaliere e le 42 ore\nsettimanali nei periodi di maggior lavoro e da non risultare inferiore a 4 ore\ngiornaliere e 30 ore settimanali nei periodi di prestazioni ridotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale orario di lavoro rappresenta normale orario di lavoro purché venga\nrispettata la media nei termini suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che durante i periodi di flessibilità multiperiodale al\nlavoratore interessato non saranno richieste prestazioni di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito degli accordi di cui sopra, saranno definiti gli specifici\ntrattamenti connessi alla realizzazione delle forme di flessibilità\nmultiperiodale ivi comprese le modalità di programmazione e fruizione delle\nferie; sarà inoltre valutata l’esistenza di particolari condizioni di\ndisagio di natura personale e familiare delle quali tenere conto\nnell’attivazione di regimi di orario multiperiodale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale è corrisposta una\nmaggiorazione del 10%, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni\ncontrattualmente definite per le prestazioni rese in orario notturno e\u002Fo nei\ngiorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando la definizione delle articolazioni orarie multiperiodali\nnell’ambito dei richiamati accordi, l’Azienda comunicherà ai lavoratori\ninteressati con anticipo non inferiore a 15 giorni la suddetta articolazione\noraria per l’intero periodo considerato. Il suddetto termine potrà essere\nridotto in presenza di specifiche esigenze organizzative solo con accordi di\nsecondo livello e comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche dovranno essere concordate con l’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’osservanza dei turni di lavoro in regime di orario multiperiodale è\ndovuta da parte di tutto il personale interessato, fatti salvi comprovati\nimpedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad altra\nattività non interessata dalla flessibilità multiperiodale, al personale\ncoinvolto verrà corrisposta una somma pari alla retribuzione oraria per le ore\nprestate in eccedenza in occasione dei periodi di “maggiore intensità\ndell’attività lavorativa”. Al lavoratore che non abbia effettuato, anche\nparzialmente, le ore di compensazione in regime di orario multiperiodale, le\nstesse saranno recuperate in prestazioni differite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forme di flessibilità multiperiodale non potranno essere attivate nei\nconfronti di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, per i quali\ntrovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 23 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV. Flessibilità in ingresso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella unità organizzativa può essere introdotto un sistema di\nflessibilità in ingresso, e correlativamente in uscita, dell’orario\ngiornaliero di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto sistema può essere introdotto da parte dell’Azienda, ovvero a\nrichiesta del personale, compatibilmente con le condizioni tecnico operative,\ntenendo conto di criteri che garantiscano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la massima efficienza della organizzazione della struttura produttiva sia\nai fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il mantenimento della equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le\nunità in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nessun aggravio di spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che di norma esplicano la propria attività negli uffici\noperativi articolati su un unico turno di lavoro giornaliero e quelli addetti a\nspecifici processi produttivi a fasi interconnesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli autisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il personale di custodia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il personale in missione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il personale che opera in squadra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La flessibilità si articola su una fascia massima di 60 minuti, in\nposticipo rispetto al normale inizio dell’orario di lavoro, con compensazione\ngiornaliera. La scelta dell’orario di entrata, nell'ambito della fascia, è\noperata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso,\ndeterminandosi di conseguenza l'orario di uscita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al\ntermine della predetta fascia oraria saranno considerate come ritardi mentre\ntutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro\ndeterminato con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo diverso\ntitolo, assenza ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Lavoro straordinario, festivo, notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in\nmateria, non può esimersi, salvo dichiarato e oggettivo motivo di impedimento,\ndall’effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto\ndalla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti i compensi\nstabiliti nella parte economica del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato straordinario il lavoro eseguito oltre il normale orario\ncontrattuale di lavoro, autorizzato dal responsabile dell’ufficio\u002Funità di\nappartenenza per accertate esigenze di servizio e registrato come tale, anche\nin conformità con le previsioni di cui al precedente articolo 29, nei sistemi\ndi documentazione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e\ntrovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili\ne di durata temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario,\nviene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun\nlavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative\nvigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze\ntecnico-produttive e\u002Fo nei casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure,\nidonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra\nla Direzione della unità produttiva interessata e le R.S.U. competenti alle\nquali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato\nnell’unità produttiva medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve esserne\ninformato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza\nsoluzione di continuità con il lavoro ordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuità con il normale\norario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario normale,\nsarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo di effettivo\nlavoro con un minimo di 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre\nl'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e\ndisaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi ed\napprofondimenti a livello nazionale e regionale con cadenza semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle\ndomeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e\nnegli altri giorni riconosciuti festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori turnisti che prestano attività lavorativa ordinaria di\ndomenica, con relativo spostamento del riposo settimanale, è riconosciuto il\ntrattamento di cui all’art. 74, comma III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario pari ad almeno 4 ore prestato nelle festività\ninfrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso\nstraordinario, di fruire di un giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno quello prestato in un periodo di almeno sette\nore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del\nmattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 22:00 e le 05:00,\novvero tra le 23:00 e le 06:00, ovvero tra le 24:00 e le 07:00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo\nnotturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia\nalmeno tre ore comprese tra le 22:00 e le 07:00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello effettuato\ntra le ore 21.00 e le ore 07.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è\ncalcolato come media nelle ventiquattro ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va\ndall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di\netà del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La non obbligatorietà del lavoro notturno, prevista ai sensi delle vigenti\ndisposizioni di legge, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in\nalternativa, lavoratore padre convivente con la stessa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un\nfiglio convivente di età inferiore a 12 anni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni\ndall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di\netà o, in alternativa, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente\ncon la stessa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai\nsensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, riguarda\nanche il lavoro notturno eccezionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle previsioni legislative di cui agli articoli 14 e 15 del\nD.lgs. n. 66\u002F2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese del\ndatore di lavoro viene effettuata la valutazione dello stato di salute dei\nlavoratori notturni - per il tramite delle competenti strutture sanitarie\npubbliche o per il tramite del medico competente - attraverso controlli\npreventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di\ncontroindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Conto ore individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido\nstrumento di flessibilità della prestazione lavorativa. A livello nazionale,\nle Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui\ntroverà applicazione, di volta in volta, il presente istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito la disciplina e le modalità applicative dell’istituto che\nhanno trovato applicazione a far data dal 1° gennaio 2012:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20\nore annuali delle prestazioni straordinarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale\nfino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte\nl’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore\nindividuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi\nsuccessivi. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con\noggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro,\nanche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti\nSociali del 7 marzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato\npossibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una\nmaggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i\ncriteri di cui all’art. 74 del presente CCNL e da liquidarsi secondo le\nprocedure in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle\nore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la presente disciplina non trova applicazione nei\nconfronti del personale con qualifica di Quadro in coerenza con le\ncaratteristiche di flessibilità proprie della prestazione lavorativa,\nconnotata da autonomia organizzativa ed operativa nell’ambito degli obiettivi\nassegnati alla funzione di appartenenza, e tenuto conto degli specifici\ntrattamenti riconosciuti a tale categoria di lavoratori nell’ambito del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale\norario di lavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al\npersonale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate\nal funzionamento di impianti e\u002Fo tecnologie operanti con continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali\ninterventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità, a mezzo\ndi idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il\nluogo d’intervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di\nnorma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a\npredisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del\npersonale interessato, fatta salva la possibilità, nell’ambito dei\nlavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che\nabbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui al presente articolo spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un compenso di € 20,66 per la reperibilità prestata per le giornate di\nsabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di €\n15,49 per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta\nrisulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente\ncompenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il\ncriterio della prevalenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli\nstrumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo\nle previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale\nintervento risulti, nell’ambito della intera reperibilità prevista,\ninferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque\nliquidato nella misura minima di un’ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese\neventualmente sostenute in caso di intervento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità non può essere richiesta per periodi inferiori a 12 ore\ncontinuative, fermo restando che, a tal fine, periodi continuativi di\nreperibilità che interessino frazioni di giorni diversi e consecutivi verranno\nconsiderati cumulativamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’Allegato 3 al presente CCNL sono elencati gli ambiti organizzativi di\nPOSTE ITALIANE spa attualmente interessati dall’istituto della reperibilità.\nIn caso di variazioni organizzative che, pur non modificando il perimetro di\napplicazione della reperibilità, riguardino gli ambiti individuati nel\nmedesimo Allegato 3, l’Azienda ne darà informativa alle OO.SS.\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi accordi già in essere alla data di sottoscrizione del presente\ncontratto, qualora si rendesse necessario integrare l’allegato di cui al\npunto che precede ovvero attivare l’istituto in Società diverse da POSTE\nITALIANE che applicano il presente contratto, le Parti si incontreranno per\ndefinire gli specifici ambiti organizzativi interessati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, la Società\naccorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi orari, fino\nad un massimo di 30 ore annue, da fruire ad ore intere o a frazioni di\nmezz’ora e da recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di\nemergenza, ai dipendenti che non abbiano potuto rendere la prestazione\nlavorativa la Società accorderà, previa specifica richiesta\ndell’interessato, ulteriori 36 ore annue di permesso, fruibili anche a\ngiornata intera, da recuperare entro il quarto mese successivo\nall’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero delle ore\u002Fgiornate di assenza potrà avvenire, compatibilmente\ncon le esigenze tecniche organizzative e produttive e previa condivisione con\nl’Azienda, sia ad ore che a giornata intera, anche nel giorno di libertà\nlavorativa (ad es. il sabato per i lavoratori non turnisti con articolazione\ndella prestazione settimanale su 5 giorni, dal lunedì al venerdì).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di fruizione dei permessi di cui ai precedenti commi I e II è\nriconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore di permesso da\nrecuperare in permessi retribuiti spettanti in luogo delle festività religiose\ne civili soppresse ovvero in permessi individuali retribuiti (PIR) di cui\nall’art. 36 del presente CCNL, entro l’anno di relativa maturazione. Ove il\nlavoratore non eserciti tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed\neventualmente non recuperate, potranno essere oggetto di compensazione con le\nore disponibili nel conto ore individuale, ove lo stesso risulti attivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite\nmediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante\nl’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici\npresentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la\nrelativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di\neffettuazione degli esami.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile, il\nlavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario,\nsenza decurtazione della retribuzione, decorrenti dal giorno di celebrazione.\nL’Azienda accoglierà, salvo casi di oggettivo impedimento organizzativo,\neventuali richieste di differimento, da un minimo di una settimana ad un\nmassimo di cinque mesi, fermo restando che anche in tali casi il giorno della\ncelebrazione viene computato nei 15 giorni complessivi di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle previsioni del D.M. 278\u002F2000 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, il lavoratore, in caso di decesso o di\ndocumentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o\ndell’unito civilmente, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore,\nha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. In tali\ngiorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativestxt\">\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti\ngenitori, figli, fratelli, sorelle nonché il coniuge o l’unito civilmente, i\ngiorni di permesso di cui al comma che precede potranno essere fruiti in\nrelazione a ciascuno di tali eventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nella ipotesi in cui l’evento luttuoso riguardi il medesimo\nsoggetto in ragione della cui grave infermità sono stati concessi i tre giorni\ndi cui al comma VI, potranno essere fruiti ulteriori tre giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi VI e VII si siano verificati\nfuori della provincia ove è ubicata la sede di lavoro, il lavoratore potrà\nfruire, oltre ai 3 giorni di permesso di cui sopra, di ulteriori 2 giorni di\ncalendario non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso di cui ai commi che precedono sono fruiti, previa\ncomunicazione dell’evento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette\ngiorni dal decesso o dall’accertamento della insorgenza della grave\ninfermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi\nterapeutici. L’interessato dovrà presentare la relativa documentazione nel\nrispetto della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al VI comma del presente\narticolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di attuazione\ndella legge n. 53 del 2000 ed in alternativa all’utilizzo dei giorni di\npermesso, diverse modalità di espletamento della attività lavorativa, anche\nper periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione complessiva\ndell’orario di lavoro pari a 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti spettano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,\nai donatori di sangue, di midollo osseo nonché al candidato al trapianto di\norgani tra viventi e al potenziale donatore; con specifico riferimento alla\ndonazione di organi tra viventi, il lavoratore ha diritto ad assentarsi per\nl'effettuazione degli accertamenti e dei ricoveri certificati come necessari\nsia nella fase di pre- prelievo, sia in quella del trapianto, che nei casi di\neventuali complicanze post-operatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società può inoltre concedere al lavoratore, per ragioni familiari o\npersonali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi speciali non\nretribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nell’anno solare - utili ai soli\nfini della anzianità di servizio - nonché permessi di breve durata non\nsuperiori a due ore per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la\nretribuzione oppure di consentirne il recupero secondo le modalità di cui al\ncomma III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi speciali di cui al presente comma verranno concessi anche per gli\neventi luttuosi relativi agli affini di primo grado del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla previsione di cui al comma I del presente articolo - in\ncaso di particolari esigenze organizzative relative, ad esempio, al personale\nimpiegato in Uffici Postali monoturno - POSTE ITALIANE si adopererà per\nindividuare soluzioni gestionali utili a consentire la fruizione dei permessi\nin parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Aspettative per gravi motivi familiari, handicap,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>richiamo alle armi, volontariato e servizio civile,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>cariche pubbliche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Per gravi motivi familiari e\u002Fo personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di\nattuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla\nsituazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui\nall’articolo 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di\nhandicap, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a\ndue anni nell’arco della vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro.\nL'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina\ndecorrenza della anzianità ad alcun fine e non è computabile ai fini\nprevidenziali. Per tale periodo il lavoratore può procedere al riscatto ovvero\nal versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della\nprosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite di due anni è calcolato secondo il calendario comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta della aspettativa\nad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l’esito al dipendente. In caso di\ndiniego o di concessione parziale, motivati dalla Azienda sulla base di\nesigenze organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione del\ndipendente, il lavoratore potrà richiedere che la domanda venga riesaminata\nnei successivi quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rientro in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire il\nreinserimento nella attività lavorativa, il personale potrà essere avviato a\nspecifici corsi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedo straordinario per handicap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei due anni di aspettativa per gravi motivi di cui al punto\nche precede rientrano anche i periodi di congedo straordinario per assistere\nfamiliari in condizioni di handicap grave accertato ai sensi della Legge n.\n104\u002F92. I dipendenti possono fruire del congedo straordinario, secondo i\ncriteri e le modalità previsti dalle disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo i dipendenti hanno diritto ad una indennità\ncorrispondente all’ultima retribuzione percepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Per richiamo alle armi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate determina la\nsospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, con diritto alla\nconservazione del posto per tutto il periodo del richiamo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore al termine del richiamo deve porsi a disposizione della\nSocietà per riprendere servizio entro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 giorni se il richiamo ha avuto una durata non superiore ad un mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 giorni se il richiamo ha avuto una durata da uno a sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 giorni se il richiamo ha avuto una durata superiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in richiamo alle\narmi viene computato a tutti gli effetti quale periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che i periodi di richiamo\nalle armi sono utili ai fini della maturazione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti richiamati alle armi percepiscono lo stipendio e gli assegni\npersonali di cui sono provvisti, per un periodo massimo di sessanta giorni;\nsuccessivamente a tale periodo la Società corrisponderà l'eventuale\ndifferenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'Amministrazione\nmilitare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al comma IV è applicabile anche al personale con\ncontratto a tempo determinato fino alla scadenza del contratto stesso. In tale\nipotesi la decorrenza del termine del contratto viene sospesa e la durata del\ncontratto è protratta per un periodo pari al tempo in cui è stato\nrichiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Per volontariato e servizio civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un\nperiodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta in quanto aderenti alle organizzazioni di volontariato di\nprotezione civile di cui al D.P.R. 194\u002F2001. A tali lavoratori potrà essere\ninoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, compatibilmente con le\nesigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità dell’orario\ndi lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai\nlavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai\nsensi degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e successive\nmodificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di\nsviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima\ndi un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita\ndell'intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a\ntutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Per ricoprire cariche pubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato a\nsvolgere funzioni pubbliche elettive nonché eletto\u002Fdesignato alle cariche di\namministratore locale, viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa\nnon retribuita, anche per tutta la durata del mandato, secondo quanto previsto\ndalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>F) Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n.80\u002F2015 e dell’art. 43 del D.lgs. n.\n148\u002F2015 è riconosciuto alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione\nrelativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di\nastenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per\nun periodo massimo di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del congedo avviene nelle modalità previste dalle disposizioni\ndi legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Aspettativa gestionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda può valutare l’accoglimento di eventuali richieste di\nsospensione individuale del rapporto di lavoro che non siano riconducibili ad\nalcuna delle fattispecie di aspettativa o di congedo prevista dalla normativa\ndi legge e di contratto. In merito a tali richieste, particolare attenzione\nverrà riservata ai lavoratori che abbiano raggiunto la durata complessiva di\ndue anni di congedo nell’intera vita lavorativa fruendo dei benefici di cui\nai punti A) e B) del presente articolo per assistenza ad un proprio\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di sospensione, non utile ai fini della anzianità di\nservizio, non verrà corrisposto alcun trattamento retributivo né\nprevidenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, senza giustificato motivo, non riprenda servizio al\ntermine dei periodi di congedo\u002Faspettativa di cui al presente articolo sarà\nconsiderato assente ingiustificato a tutti gli effetti di legge e di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di calamità naturali, l’Azienda valuterà eventuali\nspecificità connesse con l’attività di volontariato di cui al D.P.R.\n194\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Ch3>Art. 36 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un\nperiodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su\nsei giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla\nsettimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di\nlavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli\nstessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla maturazione di una anzianità di servizio di cinque anni, sarà\nriconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie\ndi cui al primo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione\ndi una anzianità di servizio di 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un\nperiodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su\nsei giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla\nsettimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di\nferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque\ngiorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà\nproporzionalmente ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà\ninoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari\na 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e\n24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora\nl’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il\nmonte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata\nintera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo\ndell’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie\npari ad 1\u002F12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15\ngiorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle\nfestività soppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psicofisiche del\nlavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali\nrichieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La\nfruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di\nconsultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello\nterritoriale, entro il primo trimestre dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo\ndi ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un\npreavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la\nSocietà medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute\ndall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti\nalla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di\nresidenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane\ncontinuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la\nSocietà assicura, su richiesta del dipendente, una ulteriore settimana di\nferie collocata nel periodo 15 gennaio - 15 aprile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo\nriferimento alle funzioni di staff centrali e territoriali, in coerenza con le\nesigenze produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di\nchiusura collettiva delle attività, in coincidenza del Ferragosto e delle\nfestività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva\nè stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale\nCorporate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di\nesse con compenso alcuno, salvo quanto specificato ai successi commi XI e\nXII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha\ndiritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati,\nconsiderando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla\nrelativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta\nindennità spetta agli aventi causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente comma X, ciascun lavoratore\npuò cedere parte delle proprie ferie, a titolo gratuito e in forma anonima, ai\nlavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a\nquesti ultimi di assistere i figli minori che, per la particolare gravità\ndelle condizioni di salute, necessitino di cure costanti nonché in favore dei\nlavoratori impiegati ovvero residenti\u002Fdomiciliati presso comuni colpiti da\ncalamità naturali in relazione alle quali sia stato dichiarato lo stato di\nemergenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione delle ferie potrà riguardare esclusivamente i giorni maturati e\nnon goduti, eccedenti il periodo minimo di ferie la cui fruizione è\nobbligatoria per legge, nell’anno di riferimento ovvero, nei casi eccezionali\ndi cui al successivo comma XIII, nell’anno precedente. Il lavoratore che,\navendo fruito della propria spettanza annuale, intenda godere delle ferie\ncedute da altri dipendenti deve presentare idonea documentazione comprovante la\nsussistenza della condizione di cui al primo alinea del presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione dell’istituto di cui al presente comma nonché i\nconseguenti adempimenti operativi verranno definiti nell’ambito di uno\nspecifico regolamento che sarà oggetto di confronto con le Organizzazioni\nSindacali nazionali stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità\nderivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le\nferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In\ncaso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le\nesigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie\nentro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle\nferie stesse, sopraggiunga una infermità di natura tale da comportare un\nricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo\ngiorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei\ngiorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psicofisico. In tal\ncaso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in\nprosecuzione del periodo di ferie programmato, dei giorni di ferie non goduti\nper i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l'obbligo di presentarsi in\nservizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al\ntermine, se successivo, dell'assenza per le cause di cui al comma che\nprecede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XVI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di\nferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la\npossibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al dipendente\nspettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40 per il\ntempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea\ndocumentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente\nsostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 37 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come\ntali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (anniversario della Liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (festa del Lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (festa della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio (Capodanno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 gennaio (Epifania);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 agosto (festa dell’Assunzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° novembre (Ognissanti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 dicembre (Immacolata Concezione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 dicembre (Natale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 dicembre (S. Stefano).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo\nPatrono della località in cui insiste la sede di lavoro del dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In proposito, le Parti convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore che, per effetto del trasferimento, non abbia fruito della\nfestività in parola, ha diritto - entro il termine dell’anno solare di\nriferimento - ad un giorno di permesso retribuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore che nell’anno solare abbia già fruito del Santo Patrono e,\nper effetto del sopravvenuto trasferimento, si trovi successivamente a prestare\nservizio in una località ove cada la suddetta ricorrenza, non avrà diritto a\nfruire della ulteriore festività del Santo Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una delle festività\nsopra elencate, il singolo lavoratore, in aggiunta alla retribuzione ordinaria,\npotrà optare per un importo equivalente al compenso stabilito al comma V del\npresente articolo, e non cumulabile con il medesimo trattamento, ovvero per una\ngiornata di riposo programmata e fruita compatibilmente con le esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale di almeno 24 ore\nconsecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti\nil riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la\ndomenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo\nil giorno fissato per il riposo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni di cui ai commi I e II spetta\nil trattamento economico di cui all’art. 74.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che effettuino prestazioni lavorative nel normale giorno di\nriposo settimanale per almeno 4 ore, hanno diritto ad una intera giornata di\nriposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso di cui al precedente\ncomma III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le festività di cui al comma I coincidano con la domenica ovvero,\nper i soli lavoratori turnisti, in altro giorno della settimana fissato come\nriposo settimanale, al lavoratore spetta, oltre alla normale retribuzione\nmensile, un ulteriore trattamento economico pari ad 1\u002F26 della retribuzione\nbase mensile. Ove le stesse festività coincidano con la domenica e questa, per\nil personale turnista, sia considerata giorno lavorativo, non spetta al\npersonale medesimo l’erogazione del trattamento economico di cui al presente\ncomma, fermi restando quelli diversi previsti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977 n. 54 e del\nD.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività\ncivili e religiose soppresse, vengono riconosciute 4 giornate di permesso\nretribuito all'anno. Tali permessi sono fruiti, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e produttive, nell’anno di riferimento. Ove le relative\ngiornate non fossero fruite entro detto termine, l’Azienda provvederà ad\nimputare, a tale titolo, i primi giorni di ferie goduti dal lavoratore\nnell’anno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori appartenenti alle Chiese Cristiane Avventiste ed alla\nreligione ebraica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del\nriposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della\nflessibilità della organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22\nnovembre 1988 n. 516 e dell’8 marzo 1989 n. 101.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al comma che precede, le ore lavorative non prestate il sabato\nsono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun\ncompenso aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ulteriore trattamento economico pari ad 1\u002F26 della retribuzione base\nmensile, di cui al comma V del presente articolo, verrà corrisposto anche ai\nlavoratori part-time il cui rapporto di lavoro preveda prestazione lavorativa\nnel mese in cui si verifica la coincidenza tra la festività di cui al comma I\ne la domenica ovvero, per i soli lavoratori turnisti, in altro giorno della\nsettimana fissato come riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livelli F, E, D, C, B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore ad altro\nluogo di lavoro, ovvero ad altra sede di lavoro distante più di 25 km. dalla\nsede di lavoro di provenienza nell’ambito dei Comuni di Milano, Roma e\nNapoli, configura ipotesi di trasferimento, che può essere disposto unicamente\nper comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il\ntrasferimento la Società terrà conto delle condizioni personali e familiari\ndel lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le\nmotivazioni per le quali è disposto, con un preavviso rispettivamente non\ninferiore a 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o\ncon famiglia a carico. La Società, in caso di particolari esigenze di\nservizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai\npredetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in\ncaso di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento ad altro luogo di lavoro che comporti uno\nspostamento inferiore a 30 km., il preavviso di cui al comma II del presente\narticolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, ovvero a 15 giorni nei\nconfronti del lavoratore senza o con famiglia a carico; in tal caso non trova\napplicazione quanto previsto ai commi VI e VII del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 53 anni se donna può\nessere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati\nda parte aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla\nLegge 104\u002F92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori\naffetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 41, comma 1,\ndel presente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può\navvenire se non con il consenso della persona interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore richieda alla Società di riesaminare le ragioni\noggettive di cui al comma I, potrà anche designare un componente della RSU o\nun rappresentante sindacale di una organizzazione sindacale firmataria del\npresente CCNL, per farsi assistere nell’incontro con il responsabile della\nfunzione aziendale che ha disposto il trasferimento, assistito a propria volta\ndal competente responsabile della funzione delle Risorse Umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incontro, di cui al comma che precede, dovrà tenersi entro 5 giorni\ndalla data di comunicazione del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento il lavoratore ha diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco nonché alla indennità di\ntrasferta per il tempo trascorso in viaggio nelle misure indicate nell’art.\n40 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad una indennità di prima sistemazione, secondo le misure di seguito\nriportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"384\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">distanza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">&gt; 30 e ≤ a km. 50 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">&gt; 50 e ≤a km. 100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">8 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">≥ 100 e ≤ a km. 150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">12 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi e le indennità di cui al precedente comma sono dovuti nel caso\nin cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di\ndomicilio del dipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare\nconviventi a carico. Al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria\nresidenza e\u002Fo domicilio e non quella dei componenti il nucleo, verrà\nriconosciuto un importo pari all’85% delle indennità di cui al comma\nprecedente. L’effettività del cambio di residenza o domicilio deve essere\ncomprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di\nassegnazione si farà riferimento al percorso stradale più breve effettuabile\ncon i mezzi di trasporto privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità indicate nella tabella di cui al comma VIII sono computate\nsulla retribuzione di cui all’art. 65 del presente CCNL e non sono utili ai\nfini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le operazioni inerenti all’eventuale trasloco, il lavoratore ha\ndiritto di richiedere un permesso retribuito fino ad un massimo di 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento può essere altresì disposto, compatibilmente con le\nesigenze organizzative aziendali, a domanda del lavoratore interessato. In tal\ncaso non competono al lavoratore medesimo i trattamenti di cui ai commi che\nprecedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XIV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’accoglimento delle domande di trasferimento, di cui al comma che\nprecede, in presenza di più richieste per la stessa sede di lavoro, si terrà\nconto, nell’ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dell’anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dei carichi familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- delle necessità di studio del dipendente e\u002Fo dei suoi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si terrà conto altresì delle domande di trasferimento presentate dal\nlavoratore con coniuge appartenente alle forze armate o di polizia ed operante\nnella località per la quale è effettuata la richiesta di trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di trasferimento per esigenze di servizio ad altro luogo di lavoro,\nal personale inquadrato nel livello A, in considerazione della specificità del\nruolo ricoperto, saranno riconosciuti, nei limiti della normalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e per il viaggio per sé\ne per i componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il rimborso dell’indennizzo dovuto in ipotesi di anticipata risoluzione\ndel contratto di locazione, regolarmente registrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la concessione dei giorni di permesso retribuito strettamente necessario\nalla effettuazione del trasloco, nonché di brevi permessi atti ad agevolare il\nprimo inserimento nella nuova sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà inoltre riconosciuta l’indennità di prima sistemazione nelle\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"384\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">distanza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">&gt; 30 e ≤ a km. 100 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">4 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">&gt; 100 e ≤a km. 200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">8 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">≥ 200 e ≤ a km. 300\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">12 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi e le indennità di cui sopra sono dovuti nel caso in cui il\ntrasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza o di domicilio del\ndipendente e dei componenti del proprio nucleo familiare conviventi a carico.\nAl lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e\u002Fo domicilio\ne non quella dei componenti il nucleo, verrà riconosciuto un importo pari\nall’85% delle indennità di cui al comma precedente. L’effettività del\ncambio di residenza o domicilio deve essere comprovata attraverso la\npresentazione di idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la distanza dalla sede di lavoro di provenienza a quella di\nassegnazione si farà riferimento al percorso stradale più breve effettuabile\ncon i mezzi di trasporto privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità indicate nella tabella che precede sono computate sulla\nretribuzione di cui all’art. 65 del presente CCNL e non sono utili ai fini\ndella retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Quadro, di età superiore a 60 anni se uomo o 58 anni se donna, può\nessere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati\nda parte aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla\nLegge 104\u002F92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori\naffetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del\npresente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può\navvenire se non con il consenso della persona interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, in relazione ad eventuali trasferimenti verso isole minori, che\nriguardino il personale di cui ai punti A) e B), promuoverà apposita ricerca\ninterna di personale su tutto il territorio nazionale per il reperimento delle\nrelative risorse seguendo, nell’ordine, i sottoelencati criteri\npreferenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-residenti in atto nell’isola o nell’arcipelago, con disponibilità di\npropria abitazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-già residenti (non più in atto), con attuale possibilità di propria\nabitazione nell’isola o nell’arcipelago;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non residenti, con possibilità abitativa presso familiari di primo grado\nresidenti nell’isola o nell’arcipelago;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non residenti, con possibilità abitativa presso parenti di secondo grado\ned oltre residenti nell’isola o nell’arcipelago.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda dichiara che, per i trasferimenti in un luogo di lavoro distante\noltre 200 km da quello di provenienza, ove per cause imputabili al lavoratore\ncessino, prima della scadenza di 12 mesi dalla data di effettivo trasferimento,\nle condizioni di cui al comma IX, lettera A) e comma II, lettera B), che hanno\ndato luogo all’erogazione delle indennità di prima sistemazione previste ai\ncommi VIII della lettera A) e I della lettera B), si procederà al recupero di\nun importo pari alle mensilità mancanti al compimento dei predetti 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Trasferimenti collettivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi, intendendosi per tali quelli conseguenti a\nprocessi di riorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione e\u002Fo trasformazione aziendale\nanche derivanti da innovazioni o implementazioni tecnologiche, formeranno\noggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali stipulanti secondo le\nmodalità di cui all’art. 2 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione dei lavoratori da trasferire avverrà nel rispetto di\ncriteri oggettivi individuati d’intesa con le predette Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale interessato dai trasferimenti regolati dal presente articolo,\nsi applicano le disposizioni di cui alla lettera a), commi V, VIII, IX, XI e\nXII dell’art. 38 che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla attuazione di piani che prevedano assunzioni numericamente\nsignificative, le Parti si incontreranno, secondo le modalità di cui\nall’art. 2 lettera A del presente CCNL, al fine di valutare se sussistano le\ncondizioni per utilizzare in tutto o in parte istanze di trasferimento\ncomportanti mobilità interregionale del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente impegnato fuori dalla propria sede di lavoro, ma nell’ambito\ndella località ove è ubicata la sede stessa, sono rimborsabili le spese di\nviaggio debitamente documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livelli F, E, D, C, B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale, preventivamente autorizzato, inviato in trasferta fuori della\nlocalità ove è ubicata la sede di lavoro di provenienza, avrà diritto, oltre\nal rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate alla\nindennità di trasferta in misura proporzionale all’assenza del posto di\nlavoro, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio, nelle misure indicate al\nsuccessivo comma IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità sopra richiamata e il rimborso della spese di vitto non sono\ndovute per le trasferte di durata inferiore a 4 ore, per quelle compiute nella\nlocalità di abituale dimora, ove questa sia diversa da quella in cui è\nubicata la sede di lavoro, nonché nel caso di trasferte effettuate in\nlocalità distanti meno di 10 chilometri dalla sede di lavoro o dalla dimora\nabituale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo, il periodo di 4\nore deve essere continuativo, ancorché compreso in due giorni consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure di indennità spettante al personale in trasferta sono fissate nei\nseguenti importi lordi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello F:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 0,71 per le ore diurne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 1,05 per le ore notturne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per complessivi € 20,26 giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli E, D, C, B:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 0,96 per le ore diurne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 1,41 per le ore notturne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per complessivi € 27,46 giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, qualora nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad\neffettuare trasferte di durata superiore alle quattro ore che non prevedono\npernottamento per un numero di giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo\ngiorno le indennità di cui al presente comma sono maggiorate del 95%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione non trova applicazione nei confronti del personale di cui\nall’art. 75 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di trasferta è inoltre concessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al personale, anche se in aspettativa per malattia, quando sia chiamato per\nessere sottoposto a visita medico-legale in località diversa da quella della\nsede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro,\nquale testimone in procedimenti penali o civili, per essere ascoltato su fatti\nrelativi all’esercizio delle proprie funzioni, spetta l’indennità di\ntrasferta di cui ai commi che precedono, detratta la somma eventualmente\nliquidata dall’Autorità Giudiziaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro\nper la partecipazione ad iniziative formative previste dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali assenze per ferie durante la trasferta vengono detratte dal\nperiodo di trasferta e non devono comportare oneri per la Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente in ferie venga richiamato in servizio per essere\ninviato in trasferta, la durata della stessa si computa dall’ora di partenza\ndal luogo in cui il dipendente si trova in ferie a quella di ritorno nello\nstesso luogo o nella sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente infortunatosi nel luogo di trasferta nell’esercizio delle\nproprie attribuzioni si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare\nper il trattamento dell’infortunio, l’indennità di trasferta fino a\nquando, a giudizio delle strutture sanitarie preposte, si trovi\nnell’impossibilità di tornare nella propria sede di lavoro o di abituale\ndimora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inviato in trasferta fuori della località in cui è ubicata la\nsua sede di lavoro, ha diritto al rimborso - nei limiti della normalità -\ndelle spese documentate di viaggio, di vitto e alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la trasferta non sia inferiore alle 10 ore è, inoltre, riconosciuta\nuna quota fissa per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del\nminimo tabellare mensile e della indennità di contingenza per ogni giorno di\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la trasferta abbia una durata pari o superiore a 4 ore fino a 10 ore\nspetta una indennità oraria pari ad € 1,32 per le ore diurne e ad € 1,97\nper quelle notturne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di trasferta all’estero, la percentuale prevista quale quota\nfissa per spese non documentabili è elevata dal 2% al 4%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nel corso dello stesso mese, il lavoratore sia chiamato ad\neffettuare trasferte che non prevedono pernottamento per un numero complessivo\ndi giorni superiore a sei, a decorrere dal settimo giorno le indennità di cui\nal comma III sono maggiorate del 95%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte, ad\nalcun effetto del presente contratto, della retribuzione, ivi compreso il\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inviato in località diversa da quella della sede di lavoro, in\nambito nazionale, per un periodo superiore a 10 giorni continuativi con\npernottamento potrà optare, in luogo delle indennità e dei rimborsi di cui\nsopra, per una indennità forfetaria di importo pari ad € 70,00 giornalieri,\nper il cui trattamento fiscale valgono le disposizioni legislative vigenti in\nmateria (D.P.R. n. 917\u002F1986 e successive modificazioni e integrazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento di tale indennità forfetaria verrà effettuato con le\ncompetenze del mese successivo rispetto a quello di trasferta, previa\npresentazione, nei tempi previsti, della relativa modulistica aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al c.d. “trasfertismo”, le Parti convengono\nsull’opportunità di introdurre tale istituto nella disciplina del rapporto\ndi lavoro del personale di POSTE ITALIANE e delle altre Società cui si applica\nil presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016,\nconvertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016, sono\nqualificabili come “trasfertisti” i lavoratori per i quali siano\ncontestualmente soddisfatte le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mancata indicazione nel contratto e\u002Fo lettera di assunzione della sede di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità\ndel dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di\nretribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si\nsia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, al riguardo, di incontrarsi entro il mese di febbraio\n2018 per definire, in uno specifico accordo, il personale coinvolto, le\nmodalità applicative dell’istituto e le relative corresponsioni\neconomiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 40 in materia di\ntrasferimenti e trasferte si precisa quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’espressione “sede di lavoro” si intende la struttura immobiliare\nnella quale è situato il posto di lavoro in cui viene resa la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “località” e l’espressione “luogo di lavoro” si\nintende l’ambito territoriale di un Comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’espressione “dimora abituale” e “stabile dimora” si intende\nla dimora effettivamente utilizzata, in modo non occasionale, dal lavoratore e\ndai componenti il proprio nucleo familiare conviventi ed a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” si è inteso\naffermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal\ntrasferimento del lavoratore, non debba necessariamente risultare agli effetti\nanagrafici, potendo essere diversamente certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai fenomeni di mobilità temporanea individuale al di fuori\ndell’abituale luogo di lavoro derivanti soprattutto dalle attività di\npresidio del business e da quelle di monitoraggio e controllo degli impianti e\ndella qualità dei prodotti\u002Fservizi, le Parti si impegnano ad attivare, con\ncadenza semestrale a livello nazionale e territoriale, appositi momenti di\nmonitoraggio e verifica sui profili quantitativi e qualitativi del suddetto\nfenomeno riepilogati in una specifica tabella e sull’equilibrato utilizzo\ndello strumento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 41 - Assenze per malattie - Trattamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa\nper un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con\nintervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del\npredetto periodo di dodici mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Nel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze\ndovute alla effettuazione di terapie salvavita nonché alle seguenti patologie\ndi particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la\ndistrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il trapianto di\norgani vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e\ncirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia gravis, la sclerosi laterale\namiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito\ncomplicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e\nneuropatie gravi), il morbo di Cooley in forma severa, la polimiosite in forma\nsevera e invalidante, la malattia di Crohn in forma stenosante o fistolizzante,\nl’insufficienza cardiaca in III classe NYHA, la meningite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\n\n\u003Cp>In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino\nal limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo\ncomma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la\nsicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 5 del presente CCNL, le Parti\npotranno valutare, anche su richiesta delle OO.SS., l’integrazione\ndell’elencazione tassativa delle patologie di particolare gravità di cui al\npresente comma, inserendo ulteriori ipotesi di patologie di particolare\ngravità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche\nper effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla\ndurata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di ventiquattro mesi di\nassenza entro l’arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si\ncomputano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante\nil predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà\ncorrisposto un importo pari alla intera retribuzione fissa per un periodo\ncomplessivo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al raggiungimento dei\nlimiti massimi di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il\nlavoratore può richiedere, perdurando lo stato di malattia, un periodo di\naspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza della anzianità\ne senza corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa decorre dal giorno successivo al termine del periodo di\nconservazione del posto di cui ai commi precedenti e deve essere corredata, per\ntutta la relativa durata, da certificazione medica che dovrà essere prodotta\nall’Azienda entro due giorni dall’inizio del periodo cui si riferisce; in\nmancanza, l’aspettativa decade a decorrere dal giorno successivo al termine\ndi validità dell’ultima certificazione prodotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi i periodi di conservazione del posto di cui ai precedenti commi I\ne II o il periodo di aspettativa richiesto ai sensi del precedente comma III,\nla Società può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro\ncorrispondendo al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso.\nL’assenza fruita come aspettativa ai sensi del comma III sospende il periodo\ntemporale da prendere a riferimento per il calcolo del comporto e non è\ncomputabile nel periodo massimo di conservazione del posto per malattia di cui\nai commi I e II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente\ne comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno stesso in cui si\nverifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva\nl’ipotesi di comprovato impedimento. Contestualmente, il lavoratore è tenuto\na comunicare alla Azienda il proprio indirizzo di reperibilità, se diverso da\nquello già noto, anche laddove tale diverso indirizzo sia riportato nel\ncertificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che durante l’assenza abbia necessità di modificare il\nproprio domicilio, è tenuto a darne informativa alla Società, precisando il\nnuovo indirizzo di temporanea reperibilità, di norma il giorno precedente alla\nvariazione, salvo casi di necessità ed urgenza che devono essere espressamente\ndocumentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto inoltre ad inviare la relativa certificazione medica\no a comunicare il numero di protocollo dell’attestato di malattia entro due\ngiorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa.\nNel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato\ndi malattia ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e delle\nulteriori disposizioni vigenti in materia. A tal fine, salvo i casi di cui al\ncomma V, verrà preso in considerazione l’indirizzo di residenza o, se\ndiverso, quello di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i casi di esclusione previsti dalla legge, il lavoratore\nassente per malattia è tenuto in ciascun giorno di assenza, anche se\ndomenicale o festivo, a trovarsi presso l’indirizzo - comunicato al datore di\nlavoro - dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, salvo modifiche di legge\nche dovessero intervenire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, che durante le fasce orarie di reperibilità debba assentarsi\ndal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o\nper altri giustificati motivi, è tenuto a darne - salvo casi eccezionali ed\nimprevedibili debitamente comprovati - preventiva comunicazione alla Società\nfornendo alla Azienda idonea documentazione entro i successivi cinque\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi\nindicati nei commi che precedono comporta, nei casi previsti dalla legge, la\nperdita del trattamento di malattia secondo le modalità e le misure previste\ndalle vigenti disposizioni ed è sanzionabile con l’applicazione di\nprovvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le comunicazioni di malattia di cui al presente articolo devono essere\ntrasmesse dal lavoratore alla Struttura Aziendale di volta in volta indicata\ndalla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore l’Azienda, per un massimo di due volte\nnell’anno solare ed entro 10 giorni dalla richiesta, fornisce le informazioni\nrelative al numero di giornate di assenza per malattia in relazione alla\nconservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente normativa\ndi legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto dell’opportunità di monitorare l’evoluzione\nnormativa della materia e le conseguenti modifiche operative eventualmente\ndeterminatesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti vengono riconosciuti i permessi retribuiti previsti\nnell'art. 10, comma 2, della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno\nusufruire, a richiesta, per il conseguimento di titoli di studio in corsi\nuniversitari, post-universitari, ivi compresi master e corsi di\nspecializzazione e perfezionamento post laurea, di scuole di istruzione\nprimaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o\nlegalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio\nlegali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico,\nnonché per la frequenza di corsi organizzati dalla Unione Europea, di permessi\nretribuiti nella misura massima di 150 ore biennali pro-capite, che potranno\nanche essere utilizzate in un solo anno sempreché il corso al quale il\nlavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente\nnon coincidenti con l’orario di lavoro, per un numero doppio rispetto a\nquello richiesto a titolo di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno usufruire\ndi permessi retribuiti, nell’ambito e nei limiti del monte ore di cui al\ncomma che precede anche per la frequenza di corsi di formazione professionale\ndi cui all’art. 6 della legge 8 marzo 2000 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di permesso fruite ai sensi dei commi che precedono, compete\nall'interessato unicamente la retribuzione fissa, ferma restando la\npresentazione della documentazione di cui al comma X che segue. Nei casi di cui\nai commi II e III del presente articolo, ove l’interessato abbandoni il corso\ndi studi o rinunci ai restanti permessi, quando l'una o l'altra fattispecie non\nsia giustificata da causa di forza maggiore o da giustificati motivi\nsopravvenuti, si procede al recupero della retribuzione. Nel caso di\ngiustificazione, peraltro, le ore di permesso già fruite saranno detratte da\nuna eventuale successiva concessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53 del 2000, i dipendenti con rapporto\ndi lavoro a tempo indeterminato, che abbiano almeno cinque anni di anzianità\ndi servizio, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o\nfrazionato, non superiore ad undici mesi nell’arco dell’intera vita\nlavorativa, per il completamento della scuola dell’obbligo, il conseguimento\ndel titolo di studio di secondo grado ovvero del diploma universitario o di\nlaurea, nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle\nposte in essere o finanziate dall’Azienda. A titolo esemplificativo master e\ncorsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo per la formazione di cui al comma che precede,\nil lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.\nTale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri periodi di\naspettativa. La relativa domanda deve essere presentata dal lavoratore almeno\n30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione. La Società può non\naccogliere la domanda o differirne l’accoglimento nel caso di comprovate\nesigenze organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assente per le cause di cui ai commi II, III e V del presente\narticolo non potrà superare - per ogni biennio di vigenza contrattuale - il 4%\ndel totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato occupati\nin ciascuna unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente\na quello di decorrenza del biennio in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assente per le cause di cui ai commi I, II, III e V del\npresente articolo non potrà superare - in ciascun giorno - il 2% del totale\ndel personale di ciascuna unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata giornaliera delle singole assenze può variare da un minimo di due\nore all'intero orario d'obbligo, secondo le esigenze organizzative e produttive\ndell’unità di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati dalle fattispecie di cui al presente articolo\ndevono produrre la seguente documentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le previsioni di cui al comma I, il certificato della competente\nautorità scolastica che comprovi l’effettuazione dell’esame da parte del\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le previsioni di cui ai commi II, III e V, il certificato di iscrizione\nal corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di\nfrequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale\ncertificato comprovante l’avvenuta partecipazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>XI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’interruzione del periodo di congedo, l’eventuale\nriscatto del periodo stesso ai fini contributivi e quant’altro non\nespressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a\nquanto previsto nella legge n. 53 del 2000 e successive modificazioni e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 43 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di\ntutela della maternità e della paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Congedo di maternità e paternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il periodo di congedo di maternità, riconosciuto durante i\ndue mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi, le\nlavoratrici hanno la facoltà di richiedere nel corso del settimo mese di\nastenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e\nnei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del\nS.S.N., o con esso convenzionato e, qualora l’attività della gestante sia\nsottoposta a sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i\ngiorni di congedo di maternità non goduti prima del parto vengono aggiunti al\nperiodo di astensione obbligatoria dopo il parto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto ad astenersi dal lavoro spetta altresì al padre lavoratore per\ntutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe\nspettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre,\novvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al\npadre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al congedo di maternità e di paternità è riconosciuto ai\nlavoratori anche in caso di adozione, nazionale o internazionale, nonché in\ncaso di affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità e paternità, in quanto equiparati a\nservizio prestato, sono valutati per intero ad ogni conseguente effetto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori hanno diritto, nei primi dodici anni di vita del\nbambino, di astenersi facoltativamente dal lavoro, nei limiti e secondo le\nmodalità stabilite dall’art. 32 del D.lgs. 151\u002F2001 (Testo Unico) e\nsuccessive modifiche e integrazioni. Il congedo parentale può essere fruito a\ngiorni interi o in forma oraria secondo le disposizioni di legge vigenti. In\nmerito alla fruizione ad ore, le Parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi\ndalla sottoscrizione del presente CCNL per definire, nell’ambito della\ncontrattazione aziendale, modalità di fruizione del congedo ad ore alternative\na quella di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione del congedo parentale, il genitore interessato deve\ndarne comunicazione scritta alla Azienda con un preavviso di 5 giorni in caso\ndi assenza a giorni interi e di 2 giorni in caso di fruizione su base\noraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale sono computati nella anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di astensione dal lavoro previsti per legge, il personale ha\ntitolo al seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>Congedo di maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità e paternità viene corrisposta\nuna indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente\nspettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità e alla\nproduttività della unità produttiva di appartenenza, con esclusione di quella\nlegata all’effettivo svolgimento della attività lavorativa e al\nraggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Congedo parentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del Testo Unico,\nfruiti entro il sesto anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta\nuna indennità pari all’80% della retribuzione per i primi due mesi. Tale\nindennità viene computata sulla retribuzione normalmente spettante, fissa e\nvariabile, relativa alla professionalità, con esclusione di quella legata\nall’effettivo svolgimento della attività lavorativa e al raggiungimento\ndegli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente ai periodi di cui al punto che precede, al lavoratore spetta\nper ulteriori 4 mesi di congedo fruiti entro il terzo anno di vita del bambino\nun’indennità pari al 30% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di congedo parentale, eccedenti quelli di cui alle lettere\nprecedenti, fruiti dopo il compimento del terzo anno di età ed entro il sesto\nanno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della\nretribuzione a condizione che il congedo non ecceda il limite di 6 mesi\ncomplessivi tra i genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi fruiti oltre il sesto anno e fino al compimento dell’ottavo\nanno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della\nretribuzione a condizione che il reddito individuale del lavoratore sia\ninferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico\ndella assicurazione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita del\nbambino non spetta alcuna indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui ai punti che precedono spetta anche ai\ngenitori adottivi o destinatari di affido preadottivo, indipendentemente\ndall’età del minore all’atto della adozione o dell’affidamento; in tali\ncasi gli anni di età del bambino sopra indicati devono intendersi riferiti\nagli anni di ingresso del minore nel nucleo familiare o in Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa ed eventualmente\nvolontaria con le modalità previste dall’art. 35 del Testo Unico e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme finali\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda garantisce la tutela della lavoratrice madre, che abbia\ninformato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle previsioni\ndi legge in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui al\nCapo II “Tutela della salute della lavoratrice” del Testo Unico, alle\nprevisioni del D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni e al\ndocumento di Valutazione dei Rischi. Per i periodi in cui vigono le tutele, è\nvietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a\nlavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui si evidenziano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà\ndell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,\ndurante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro\n(all. A, lettera G, Testo Unico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni\naltro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine\ndel periodo di interdizione dal lavoro (all. A, lettera O, Testo Unico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>Per i periodi per i quali è previsto il divieto, la lavoratrice è addetta\nad altre mansioni, così come nei casi in cui i Servizi Ispettivi del Ministero\ndel Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano\npregiudizievoli alla salute della donna.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cp>Ferme restando le lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B Testo\nUnico, il datore di lavoro è tenuto, nell’ambito e agli effetti del D.lgs.\nn. 81\u002F2008 e successive modificazioni e integrazioni, a valutare i rischi per\nla salute e la sicurezza delle lavoratrici, con particolare riferimento ai\nprocessi o alle condizioni di lavoro di cui all’Allegato C, Testo Unico, nel\ncui ambito si segnalano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi,\nsoprattutto dorso-lombari (all. C, lettera B, Testo Unico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia\nall’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica ed altri disagi\nfisici connessi alla attività svolta dalle lavoratrici (all. C, lettera G,\nTesto Unico).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la\nsicurezza e la salute della lavoratrice, il datore di lavoro è tenuto ad\nadottare le misure necessarie, quali la variazione temporanea delle condizioni\no dell’orario di lavoro, al fine di evitare l’esposizione ai rischi\nderivanti dall’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante l’assenza per congedo di maternità o paternità della\nlavoratrice o del lavoratore, l’unità presso la quale prestava servizio\nabbia subito modifiche strutturali di carattere organizzativo, la Società,\nanche in conformità con quanto previsto dall’art. 56 del Testo Unico,\nprovvederà a collocare l’interessato, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e produttive, nell’unità più vicina e, ove necessario, a\nrealizzare interventi formativi finalizzati al reinserimento del dipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>X.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le altre disposizioni in materia di riposi giornalieri,\ncongedi per i lavoratori padri, benefici alternativi al congedo parentale,\ncongedo per malattia bambino, divieto di discriminazione, recesso dal rapporto\ndi lavoro, anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto e quant’altro non\nespressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente a\nquanto previsto dal Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle previsioni di cui all’art. 9 della legge n. 53 del\n2000 come modificato dalla legge 296 del 27\u002F12\u002F2006, relativo a “Misure a\nsostegno della flessibilità di orario”, le Parti si impegnano a definire\naccordi specifici che prevedano azioni positive per la flessibilità, in linea\ncon quanto previsto alle lettere a) e b) del primo comma del succitato art. 9,\nmediante l’introduzione di procedure e\u002Fo metodologie di lavoro che consentano\ndi conciliare tempo di vita e di lavoro del personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta dei lavoratori, l’Azienda riconoscerà regimi di orario\nflessibili ai genitori di studenti del primo ciclo d’istruzione con disturbo\nspecifico di apprendimento (DSA) debitamente certificato, impegnati\nnell’assistenza alle attività scolastiche a casa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assegnato a Strutture aziendali in cui, per esigenze\norganizzative, non sia possibile l’adozione di regimi di orari flessibili, si\npotrà procedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, alla\napplicazione temporanea presso altro luogo di lavoro e\u002Fo Struttura aziendale,\nsenza che ciò comporti oneri economici a carico dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Tutela dei portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla\nLegge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui\nall’art. 33 della Legge medesima e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi mensili di cui all’art. 33, terzo comma, della citata Legge\npossono essere fruiti in forma oraria frazionata, dai genitori, anche adottivi,\ndel figlio con handicap in situazione di gravità, nonché dal coniuge e da\ncolui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o\naffine entro il secondo grado, o di terzo grado nelle sole ipotesi previste\ndalla legge, concordando preventivamente le ore di permesso con il datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modalità di fruizione, continuativa o frazionata a giorni o ad ore, dei\npermessi di cui all’art. 33, della L. 104\u002F92, deve essere comunicata per\niscritto alla Azienda unitamente al calendario delle giornate\u002Fore di permesso\nentro il mese precedente a quello di utilizzo. È consentita la variazione,\nnell’ambito dello stesso mese, della modalità o del calendario di fruizione\ndei permessi per sopravvenute esigenze preventivamente e tempestivamente\ncomunicate alla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello regionale saranno individuate ed intraprese le misure più idonee,\ncompreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, a migliorare\nl’accesso, l’agibilità e la vivibilità dei luoghi di lavoro nei confronti\ndei lavoratori diversamente abili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a seguire e monitorare l’evoluzione legislativa in\nmateria di tutela dell’handicap al fine di individuare gli interventi che si\nrendessero necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psicotrope ed alcooliche e delle ludopatie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori tossicodipendenti si applicano le disposizioni contenute nella\nlegge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificate dalla legge 26 giugno\n1990, n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 99 della legge n. 685 del 1975 e del D.P.R. 9\nottobre 1990, n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene\naccertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendano accedere ai\nprogrammi terapeutici e di riabilitazione presso idonee strutture pubbliche o\nprivate, hanno diritto, nel rispetto delle richiamate condizioni di legge, ad\nun periodo di aspettativa non retribuito per tutta la durata della terapia e\ncomunque non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta\nrichiedere un periodo di aspettativa non retribuito per la durata e secondo le\nmodalità previste nell’art. 35 del presente CCNL per concorrere, qualora il\nservizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa di cui ai commi II e III che precedono comporta la sospensione\ndel rapporto di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi. Ai fini\nprevidenziali i lavoratori interessati potranno procedere al riscatto ovvero al\nversamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della\nprosecuzione volontaria, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che intendono fruire dei predetti periodi di aspettativa,\nqualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico\nadeguatamente comprovate e documentate, sarà erogata una indennità pari al\n30% della retribuzione globale di fatto per un massimo di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alla aspettativa di cui sopra potranno essere concessi\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso\nsaranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del\nlavoratore presso uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra\nnonché alle attività più adeguate alla condizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tutele di cui al presente articolo trovano applicazione, alle medesime\ncondizioni e con le modalità di cui ai punti che precedono, anche nei\nconfronti dei lavoratori a tempo indeterminato di cui sia accertato lo stato di\nalcooldipendenza e che accedano ai programmi terapeutici e riabilitativi presso\ni servizi sanitari delle strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali abilitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da ludopatia, cui sia stato diagnosticato il disturbo\nda gioco d’azzardo patologico (GAP) e che abbiano intrapreso un percorso di\nriabilitazione e cura debitamente certificato, hanno diritto a fruire\ndell’aspettativa non retribuita di cui al comma II del presente articolo per\ntutta la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore a tre\nanni. In alternativa, i medesimi lavoratori possono richiedere i permessi non\nretribuiti per brevi periodi di cui al comma VI del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Tutele legali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, in applicazione dell’art. 5 Legge 13 maggio 1985, n. 190, è\ntenuta ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di\nmansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità\ncivile verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti\ndirettamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei\ncompiti d'ufficio informa tempestivamente la Società la quale, ricevuta la\nrichiesta preventiva di usufruire dell’assistenza legale e a condizione che\nnon sussista conflitto di interesse, assume a proprio carico ogni onere di\ndifesa fin dalla apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,\nindicando al dipendente un legale di propria fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui al punto precedente, ove il dipendente non abbia accettato\nil legale di nomina della Società ed abbia richiesto di nominarne uno di\npropria fiducia, la Società rimborserà le spese di giudizio e di onorario\nsostenute e documentate entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità\ndel dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile e\ncomunque passato in giudicato, nei limiti del parere di congruità reso dalla\nSocietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le garanzie e le tutele di cui ai punti precedenti sono sospese, nella\nipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile della Società\nnel procedimento penale a carico del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per\ni fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, rimborsa\nalla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i danni prodotti dal dipendente alla Società valgono le norme del\ncodice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 47 - Igiene e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società riconosce la priorità della tutela della Salute dei lavoratori\ne dell’Igiene e Sicurezza del Lavoro all’interno dei processi\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, la Società - in virtù delle norme vigenti in materia, nonché\ndi quelle derivanti dalla regolamentazione europea - adotterà, anche\nattraverso il contributo dei soggetti normativamente preposti nonché\nl’apporto degli Organismi Paritetici previsti in materia dal presente CCNL e\ndei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, particolari misure atte a\ntutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti\ne a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle\ndisposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, l’Azienda conferma e rinnova\nla propria attenzione ed impegno a favore del miglioramento continuo del\nSistema di Prevenzione, al fine di diffondere la cultura della sicurezza sul\nlavoro promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione delle strutture\naziendali nel processo di evoluzione della materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, le Parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della\nsalute nei luoghi di lavoro costituisce obiettivo condiviso dall’Azienda e\ndai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con tale obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti, i\npreposti, i lavoratori, i medici competenti, il responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\n(RLS), gli Organismi Paritetici previsti dal presente CCNL collaborano,\nnell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare e\nridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni dei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società tutelerà - in modo specifico ed in coerenza con le specifiche\ndisposizioni legislative sul tema - la salute delle lavoratrici madri, secondo\nquanto previsto dalla disciplina legislativa vigente, anche segnatamente in\nmateria di lavoro notturno; durante il periodo di gestazione, la Società\neviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,\nassicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei\nvideoterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la Salute e\nl’Integrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle\nprevisioni di legge - in particolare dell’art. 18 e 19 D.lgs. 9 aprile 2008\nn. 81 - provvederà, tra l’altro, a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e\ncontrolli periodici secondo la normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare idonee iniziative per mantenere l’igiene industriale negli\nambienti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare\nl’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di\nhandicap, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla\nelaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali e alle visite sanitarie\nsui lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle\npostazioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire una adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per\nla sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e\nsulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai\nquali essi sono esposti in relazione alla attività svolta, sulle normative di\nsicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate\nin materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di\nsalute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel confermare i sistemi di pronta assistenza medica precedentemente\nprevisti, l’Azienda garantirà altresì, anche attraverso specifiche\nconvenzioni, il servizio di soccorso medico d’urgenza in favore dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i lavoratori avranno\ncura della propria sicurezza e salute, come anche di quelle delle altre persone\npresenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie\nazioni od omissioni, conformemente alla formazione ed istruzioni e ai mezzi\nforniti dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto i lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osserveranno le disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi\nresponsabili ai fini della protezione collettiva e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sottoporranno ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzeranno correttamente gli strumenti, i mezzi di trasporto, i\nmacchinari, le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro di competenza,\nnonché i dispositivi di sicurezza (compresi quelli protettivi) forniti\ndall’Impresa in dotazione personale, curandone la corretta conservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnaleranno immediatamente ai responsabili le inefficienze degli\nstrumenti, mezzi di trasporto, macchinari, apparecchiature e altre attrezzature\ndi lavoro in dotazione, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione\nindividuale, comprese eventuali possibili altre condizioni di pericolo di cui\nvengono a conoscenza, adoperandosi - in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro\ncompetenze e possibilità - per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli\ndandone notizia al RLS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Personale video-terminalista negli Uffici Postali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto al Titolo VII capo I e II del D.lgs. n.\n81\u002F08, rientra nella definizione di lavoratore ai sensi dell’art. 173 lettera\nc) del citato decreto il personale con figura professionale di “operatore di\nsportello” con orario di lavoro settimanale superiore a 20 ore, adibito in\nmodo continuativo ad attività di sportello, applicato in un Ufficio Postale di\nCluster B, A2 e A1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tale personale trova applicazione quanto previsto\ndall’accordo sindacale del 25 marzo 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Lavori usuranti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti\nsi impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nell’ambito\ndei lavori del Comitato Nazionale del Gruppo POSTE di cui all’art. 5 del\npresente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D.lgs. 9 aprile\n2008 n. 81 e successive modificazioni o integrazioni nonché della disciplina\ndi cui alla Legge n. 232\u002F2016 ed al D.P.C.M. n. 87\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 50 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società assicura i lavoratori presso l’INAIL contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma VI che segue, i lavoratori non in\nprova hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del posto ed al\ntrattamento di cui al comma V del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore ha\nl’obbligo di darne immediata notizia al proprio responsabile, affinché\nquesto possa tempestivamente informare la competente funzione aziendale per\nogni adempimento finalizzato alla corretta gestione dell’evento\ninfortunistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’infortunio si verifichi al di fuori dei locali della\nSocietà, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è preposto, la\ndenuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto soccorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a dare comunicazione dell’assenza derivante da\neventuali prosecuzioni dell’infermità in modo tempestivo e, comunque, prima\ndell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui avrebbe dovuto prendere\nservizio in base alle precedenti prognosi di infermità, salva l’ipotesi di\ncomprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, deve far pervenire al datore di lavoro la relativa\ncertificazione medica comprovante lo stato di prosecuzione della infermità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è altresì tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali\nricadute in infermità a causa di infortunio precedentemente occorso con le\nmodalità di cui al punto II che precede, facendo pervenire al datore di lavoro\nla relativa certificazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto alla intera retribuzione in godimento per la\ngiornata in cui si è verificato l’infortunio. In caso di inabilità\ntemporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, la Società corrisponde\nal lavoratore, il 100% della retribuzione anche per i successivi 3 giorni\n(carenza) a quello in cui si è verificato l’infortunio. Dal quarto giorno\nsuccessivo a quello dell’infortunio corrisponde una integrazione\ndell’indennità corrisposta dall’INAIL fino al raggiungimento del 100%\ndella retribuzione giornaliera normalmente spettante, per tutta la durata della\ninabilità e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il raggiungimento del limite di cui all'art. 41 comma II del presente\ncontratto, i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o a\nmalattia professionale non sono considerati utili ai fini del relativo\ncomputo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro sia causato da colpe di un terzo,\nil risarcimento da parte del terzo responsabile sarà versato dal lavoratore\nalla Società fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalla stessa a titolo\ndi integrazione dell’indennità dell’INAIL secondo le previsioni di cui al\ncomma V del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa di cui al presente articolo trova applicazione subordinatamente\nal riconoscimento da parte dell’INAIL dell’infortunio, ivi compreso quello\nin itinere ai sensi della normativa vigente, o della malattia professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 51 - Indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività\nlavorative, di indossare indumenti ed oggetti di vestiario forniti dalla\nstessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti di lavoro,\nfunzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della\npropria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile\n2008 n. 81 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive\nmodificazioni o integrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Doveri del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché\nle disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla\nSocietà. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105\ndel codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai\ndoveri inerenti alla esplicazione delle attività assegnategli, e in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndalla Società per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le\nattività assegnategli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)mantenere assoluta segretezza sugli interessi della Società; non trarre\nprofitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non esplicare, sia\ndirettamente sia per interposta persona, anche fuori dall’orario di lavoro,\nmansioni ed attività - a titolo gratuito od oneroso - che siano in contrasto\nanche indiretto o in concorrenza con la Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)astenersi da qualunque attività - a titolo gratuito od oneroso - o da\nqualunque altra forma di partecipazione in imprese ed organizzazioni di\nfornitori, clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare\nconflitto di interessi con la Società, e astenersi altresì, in periodo di\nmalattia od infortunio, dallo svolgere attività lavorativa ancorché non\nremunerata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con\nla clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza,\nnon attendere ad occupazioni estranee al servizio nonché astenersi da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti,\nstrumenti ed automezzi a lui affidati; non sottrarre, danneggiare o fare uso\nimproprio di beni materiali e immateriali messi a disposizione dall’Azienda,\ncompreso il patrimonio informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)non avvalersi di mezzi di comunicazione, per ragioni che non siano di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai\nlocali della Società da parte del personale e non introdurre, salvo che non\nsiano debitamente autorizzate, persone estranee alla Società nei locali non\naperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela e\nda soggetti terzi in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa.\nI lavoratori operanti in settori la cui attività è svolta prevalentemente a\ncontatto con la clientela devono esporre un adeguato contrassegno\nidentificativo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196\u002F03\ne successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al comma I non sollevano il lavoratore dalle\neventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) del precedente\ncomma I potranno essere impugnati secondo la procedura di cui all’art. 7\ndella legge n. 300 del 1970. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere\ne) ed f) del comma stesso potranno essere impugnati secondo le procedure\npreviste dalla legge n. 604 del 15 luglio 1966, dall’art. 18 della legge n.\n300 del 20 maggio 1970 e dalle leggi che regolano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni\ne avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con quanto\nprevisto nell’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, l’entità di\nciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza\no imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai\nprecedenti disciplinari nell’ambito del biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che commetta mancanze della stessa natura già sanzionate nel\nbiennio, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle\ncircostanze, una sanzione di livello più elevato rispetto a quella già\ninflitta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto dei provvedimenti disciplinari\ndecorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o\ndell’ammonizione scritta al lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non osservi le disposizioni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non rispetti l’orario di lavoro o le formalità prescritte per la\nrilevazione ed il controllo delle presenze; si trattenga oltre l’orario di\nlavoro senza autorizzazione e senza giusto motivo nei locali di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non provveda a comunicare il motivo della assenza entro lo stesso giorno\nin cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esegua la prestazione lavorativa con scarsa diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)non abbia cura dei locali e\u002Fo dei beni mobili o strumenti a lui affidati;\nadoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso o se ne avvalga\nabusivamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)tenga un comportamento scorretto durante l’orario di servizio, nei\nlocali di lavoro o in situazioni connesse alla attività lavorativa (es.\nmensa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)si presenti al lavoro o si trovi durante l’orario di servizio in stato\ndi alterazione psichica a lui imputabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza in\nassenza di situazioni oggettive di pericolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore\ndi retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per recidiva entro un anno dalla applicazione del rimprovero scritto nelle\nstesse mancanze previste nel precedente gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per assenza arbitraria non superiore a due giorni lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o\nverso il pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per tolleranza di irregolarità di servizi, di atti di indisciplina, o di\ncontegno non corretto da parte del dipendente personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato\nun pregiudizio al servizio o agli interessi della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il\ncontrollo medico disposto dalla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con\nprivazione dalla retribuzione fino a quattro giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione\ndella sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli\nobblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per assenza arbitraria da tre a sei giorni lavorativi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per ingiustificato ritardo nel trasferimento disposto per esigenze di\nservizio quando il ritardo non superi i dieci giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per inosservanza di doveri previsti da leggi, regolamenti o disposizioni\nin materia di prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di\noggettive situazioni di pericolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un\npregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della\nSocietà o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti\nsanzionabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato\ndanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con\nprivazione della retribuzione fino a dieci giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla applicazione\ndella sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in\nprocedimenti disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un\nvantaggio per sé e\u002Fo un danno per la Società, se non altrimenti sanzionabili\nin caso di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per assenza arbitraria da sette a dieci giorni lavorativi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio,\ncon danno alle cose sia della Società che di terzi, oppure con danno non grave\nalle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite\npersonali disposte a tutela del patrimonio e di quanto alla Società è\naffidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per alterchi con vie di fatto negli edifici della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della\npersona anche in ragione della condizione sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o\nregolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)per uso dell’impiego al fine di trarne profitto per sé o per gli\naltri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della Società, o per\ngravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti della\nSocietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)per inosservanza del dovere di segretezza, da cui sia derivato danno per\nla Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti\no degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare\nindebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l’effetto voluto non si sia\nverificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare\ngravità, altrimenti sanzionabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella\nregolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del\nservizio medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)per ingiustificato ritardo, oltre i 10 giorni, nel trasferimento disposto\nper esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una\ndelle seguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per recidiva plurima, nell’anno, nelle mancanze previste nel precedente\ngruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di\ndroghe durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere\ne a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell’art. 45;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di\nleggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato\npregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni\nalla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per aver occultato fatti e circostanze relativi ad illecito uso,\nmanomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di\npertinenza della Società o ad essa affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per rifiuto nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero\nper qualsiasi fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente\nagli obblighi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per\nuna delle seguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni\ndi spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per\nconnivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per aver dolosamente percepito somme indebite a danno della utenza o per\naver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a\nbenefici ottenuti o auspicati, in relazione ad affari trattati per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che\npossano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri\no atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie\ndi fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per aver intenzionalmente provocato o partecipato a disordini, tumulti,\nviolenze in servizio o comunque nell'ambito dell'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per aver svolto anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed attività\na titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli\ninteressi della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione\ncon lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato\npossano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto\nfiduciario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici\nuffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)quando sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la\nproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e,\ncomunque, con mezzi fraudolenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti\nin connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la\nprosecuzione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per assenza arbitraria dal servizio superiore ai sessanta giorni\nlavorativi consecutivi, salvo casi di comprovata forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno\nsanzionate con i provvedimenti di cui all’art. 53 del presente CCNL facendosi\nriferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei\nlavoratori di cui all’art. 52 del medesimo CCNL e quanto al tipo e alla\nmisura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri di correlazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Devoluzione delle ritenute per multe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle ritenute per multe sarà introitato nel bilancio della\nSocietà e destinato per le attività sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorsi di mancanze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente responsabile di più mancanze compiute con l’unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate da un medesimo\nnesso psicologico ed accertate con un unico procedimento, incorre nella\npunizione combinata per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono\npunite con sanzioni di diversa gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito con la\ntempestività del caso e senza averlo sentito a propria difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono\nessere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per\niscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può\npresentare le proprie giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente,\ncon l’eventuale assistenza di un rappresentante della Associazione sindacale\ncui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del provvedimento deve essere inviata per iscritto al\nlavoratore entro e non oltre 30 giorni dal termine di scadenza della\npresentazione delle giustificazioni, in difetto di che il procedimento\ndisciplinare si ha per definito con l’archiviazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Provvedimenti cautelari non disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti sui\nfatti addebitabili al lavoratore a titolo di infrazione disciplinare, può\ndisporre, solo in ipotesi di particolare gravità, l’assegnazione provvisoria\ndel lavoratore ad altro ufficio o la sospensione cautelare temporanea dal\nservizio per un periodo di tempo strettamente necessario, con corresponsione\ndella retribuzione. Il periodo di sospensione cautelare dal servizio è\nconsiderato a tutti gli effetti quale servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghi provvedimenti possono essere adottati dalla Società in presenza di\nun rinvio a giudizio per condotte sanzionabili con il licenziamento senza\npreavviso. I provvedimenti adottati in simili circostanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno effetto fino alla definizione del 1° grado di giudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono revocati di diritto se interviene sentenza di proscioglimento o di\nassoluzione anche non definitiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tale revoca è efficace decorsi cinque giorni dalla notifica della\nsentenza. In caso di sospensione dal servizio il dipendente conserva il diritto\nalla retribuzione fino ai cinque giorni successivi alla data di pronuncia della\nsentenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di misure cautelari restrittive della libertà personale adottate in\nesecuzione dei provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria prima della\ndefinizione del primo grado di giudizio penale e della relativa sentenza, il\nlavoratore, per il periodo in cui opera la predetta restrizione della propria\nlibertà personale, resta sospeso dal servizio e dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo IV - POLITICHE SOCIALI, FORMAZIONE, VALORIZZAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E SVILUPPO DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse umane rappresentano un asset strategico fondamentale per una\ncrescita equilibrata e per la costante creazione di valore per l’Azienda e\nper la collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la centralità del dialogo, della collaborazione e del\ncontinuo scambio di informazioni quali strumenti imprescindibili per\nraggiungere apprezzabili risultati per la tutela e il miglioramento delle\ncondizioni di lavoro dei dipendenti e del clima aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valorizzazione del capitale umano rappresenta uno degli aspetti più\nqualificanti delle strategie e delle politiche di Responsabilità Sociale ai\ncui principi, così come definiti nell’ambito del Protocollo sulla\nResponsabilità Sociale d’Impresa sottoscritto in data 31 luglio 2007, si\nispirano i sistemi aziendali di sviluppo, formazione e le politiche sociali\nattuate dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono inoltre la necessità di valorizzare e premiare le\nmigliori prestazioni in termini di competenze professionali richieste dal ruolo\ne di comportamenti organizzativi coerenti con il sistema valoriale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto il riconoscimento del merito deve ispirarsi a principi di\ntrasparenza, correttezza, imparzialità, pari opportunità e non\ndiscriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Politiche sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la comune volontà di promuovere in Azienda idonee\niniziative di carattere culturale, ricreativo ed assistenziale la cui\ndisciplina è demandata a specifici accordi tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale intendimento risulta rafforzato dalla crescente attenzione di POSTE\nITALIANE al tema della Responsabilità Sociale d’Impresa, nell’ambito del\nquale potranno anche essere definite azioni di Politica Sociale a favore dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 59 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano determinante l’impegno in materia di formazione\nfinalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al\npotenziamento delle competenze della Azienda e della propria competitività, al\nfine di creare un circolo virtuoso di ottimizzazione dei risultati individuali\ne aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere, entro il\nprimo quadrimestre di ogni anno, uno specifico incontro di approfondimento e\ndiscussione rispetto alla pianificazione delle iniziative formative\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione pertanto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concorre alla crescita e all’arricchimento - personale e professionale -\ndelle risorse umane, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed\norganizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituisce lo strumento essenziale per il miglioramento e la tutela della\noccupabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assume ruolo determinante rispetto alle esigenze di sviluppo della cultura\nd’impresa in termini di responsabilizzazione, partecipazione e coinvolgimento\ndei lavoratori sui risultati e di miglioramento complessivo del clima\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresenta un aspetto strategico per sostenere la realizzazione delle\ntrasformazioni in atto nel sistema di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda punta a favorire un ampio accesso alle opportunità formative da\nparte di tutta la popolazione aziendale attraverso attività di addestramento,\naggiornamento, qualificazione e riqualificazione - per mezzo dei consueti\nmeccanismi di apprendimento tradizionali (quali ad esempio seminari, formazione\nin aula, ecc.) nonché di strumenti alternativi, privilegiando la formazione a\ndistanza rispetto a forme di auto apprendimento - distinguendo, con riguardo\nalla articolazione del personale, la formazione di base dalla formazione\nspecifica e dalla riqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corsi di riqualificazione del personale saranno previsti in caso di\nrilevanti innovazioni tecnologiche o di significative ristrutturazioni\naziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella realizzazione degli interventi formativi e di sviluppo professionale\ndi cui ai commi precedenti, effettuati prevalentemente in orario di servizio,\nsaranno valorizzate le proposte e gli interventi assunti dall’Ente\nBilaterale, valutando - ove necessario - il possesso di conoscenze\nprofessionali specifiche, con particolare riferimento ad iniziative di alto\ncontenuto specialistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità\u002F\ncompetenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse interne alla\nSocietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che sono fatte salve le discipline specifiche in\nmateria di formazione previste in relazione a singoli istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Valorizzazione e sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane ha l’obiettivo\ndi consentire a ciascuno di orientare la propria azione professionale in\ndirezione coerente con le strategie e gli obiettivi di risultato\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’evoluzione degli scenari competitivi sempre più richiede il confronto\ncon le logiche del mercato e della concorrenza e conferma l’esigenza di\nseguire idonei criteri guida anche nella definizione dei percorsi di sviluppo\nprofessionale del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono continuare a sostenere la progressiva diffusione di una\ncultura interna basata sul rispetto dei valori aziendali, sulla importanza\ndella competenza professionale - maturata anche a fronte della formazione\nsvolta e della esperienza pregressa - nonché delle potenzialità individuali,\nin termini di attitudini ed orientamenti, sul raggiungimento dei risultati,\nmirando al crescente coinvolgimento dei lavoratori nel conseguimento degli\nobiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi guida delle politiche di valorizzazione adottate dall’Azienda\nsono quelli di chiarezza di intenti, imparzialità, correttezza, pari\nopportunità e non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette politiche devono altresì riconoscere il valore che per\nl’Azienda riveste il patrimonio di conoscenze posseduto dalle risorse umane\nad ogni livello, e devono quindi puntare a riqualificarne - con prontezza e\ntempestività - le competenze allo scopo di garantire l’impiegabilità dei\ndipendenti in coerenza con le necessità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, riconoscono l’esigenza di attivare - con cadenza annuale\n- uno specifico momento di comunicazione a livello nazionale e regionale, ai\nsensi dell’art. 4 del presente contratto, al fine di fornire una informativa\npreventiva, anche allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni,\nconsiderazioni e proposte, in ordine ai seguenti temi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-criteri guida e Sistemi di sviluppo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-singoli progetti aziendali su tematiche di sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai progetti sopra indicati si terranno verifiche sullo stato\ndi avanzamento degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, nel ribadire la valenza strategica del riconoscimento del\nmerito nell’ambito dei processi di valorizzazione delle risorse, anche con\nriferimento alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, dedicherà,\naltresì - con cadenza annuale - una specifica sessione di approfondimento con\nle OO.SS. sulle linee guida che caratterizzano le politiche di apprezzamento\ndelle performance individuali e di compensation.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Criteri e sistemi di valutazione dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi di valorizzazione professionale tengono conto del ruolo ricoperto\ndal dipendente, del livello di complessità correlata al ruolo stesso, delle\nconoscenze professionali e dei comportamenti organizzativi espressi, delle\nesperienze maturate, nonché della complessiva qualità delle prestazioni\nassicurate, anche in relazione allo specifico apporto professionale connesso al\nruolo e all’inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine al sistema di valutazione delle prestazioni assume un valore\ncentrale - in ottica di miglioramento continuo delle prestazioni stesse - il\ncolloquio di valutazione finale; in tale sede, vengono comunicati i risultati\ndi sintesi delle prestazioni al valutato, che ha facoltà di esprimere le\nproprie considerazioni in merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede\nreligiosa, hanno diritto, nei luoghi ove prestano la loro opera, di manifestare\nliberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e\ndelle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la Società che i lavoratori devono adottare nei reciproci rapporti\ncomportamenti coerenti con il pieno rispetto della loro dignità e dei loro\ndiritti, in linea con il Codice Etico aziendale e i principi contenuti nel\nprotocollo del 31 luglio 2007. Ferme restando le peculiarità proprie\ndell’istituto della reperibilità e fatte salve le esigenze - relative a\nruoli professionali con specifiche responsabilità aziendali - connesse alla\nsicurezza, alla tutela del patrimonio aziendale, al verificarsi di eventi\ncriminosi nonché derivanti dalla necessità di garantire la continuità\noperativa, l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche e informatiche dovrà\navvenire garantendo il rispetto dei momenti di riposo successivi alla\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente\nidoneo al sereno svolgimento dell’attività ed allo scopo di evitare, in\nparticolare, comportamenti, anche a connotazione sessuale, che possano indurre\ndisagi di natura psicologica e morale, lesivi della dignità della persona o in\ncontrasto con il regolare svolgimento del rapporto di lavoro, le Parti, in\nvista di una compiuta legislazione in materia, recepiscono nell’allegato 19\nal presente CCNL i principi enunciati nell’Accordo Quadro delle Parti Sociali\nEuropee in materia di molestie e violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile\n2007 nonché gli orientamenti contenuti nell’Accordo Quadro sottoscritto sul\ntema da CONFINDUSTRIA e dalle Organizzazioni Sindacali il 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di prevenire e rimuovere ogni comportamento teso a discriminare\nil lavoratore nel proprio “status” e nella dignità ed integrità della\npersona, con particolare attenzione alle situazioni di disagio provocate al\nlavoratore dall’ambiente di lavoro che possano pregiudicarne la personalità\nmorale e l’equilibrio psicologico, in coerenza con le linee guida definite\nnel Protocollo d’Intesa sulla Responsabilità Sociale, le Parti si impegnano\nin particolare a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguire l’evoluzione della legislazione comunitaria e nazionale di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avviare iniziative di analisi e verifica delle tematiche sopra\nevidenziate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formulare eventuali proposte di azioni positive sulla base delle risultanze\ndelle iniziative di cui al precedente alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adottare misure di sensibilizzazione volte ad incidere sul sistema sociale\ninterno e migliorare le relazioni interpersonali per il benessere dei\ndipendenti nell’ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere nei confronti del personale di POSTE ITALIANE, nel contesto di\ncui all’alinea che precede, l’adozione di adeguate iniziative di\ninformazione e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro del sistema di partecipazione definito all’art. 5 del presente\nCCNL, le azioni di cui al comma che precede verranno definite anche\nnell’ambito del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di\nTrattamento e di Uguaglianza di Opportunità, dell’Ente Bilaterale per la\nFormazione e Riqualificazione Professionale, dell’Osservatorio Paritetico\nNazionale, nonché dell’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la\nsicurezza sui luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Struttura della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è strutturata in “fissa” e “variabile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) La retribuzione fissa comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza in godimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>-retribuzione individuale di anzianità (art. 25 del D.P.R. 4 agosto 1990,\nn. 335)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-elemento distintivo della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di funzione Quadri, computabile nella determinazione della\ncosiddetta quota “A” ai fini pensionistici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del\n19\u002F06\u002F1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26\u002F11\u002F94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun livello,\nconseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26\u002F11\u002F94, del differente regime\nretributivo delle ex categorie contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione individuale di anzianità in godimento e l’elemento\ndistintivo della retribuzione non saranno riassorbiti all’atto\ndell’eventuale passaggio al livello professionale superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le posizioni economiche differenziate e le ulteriori posizioni economiche di\ncui agli ultimi due alinea del comma 1, lettera A) del presente articolo, sono\nriassorbibili all’atto dell’eventuale passaggio al livello professionale o\nposizione retributiva superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) La retribuzione variabile comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premi di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Assegno per il nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Minimi tabellari e Indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio competono, in relazione al livello di\ninquadramento, i trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti, di cui\nall’Allegato 9 al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione base mensile è costituita da un dodicesimo del minimo\ntabellare, della retribuzione individuale di anzianità, della indennità di\ncontingenza e dell’elemento distintivo della retribuzione ove spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione base giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per\n26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione base oraria si ottiene dividendo quella mensile per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Pagamento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 68, il pagamento della\nretribuzione viene effettuato il giorno 27 di ogni mese, ovvero il primo giorno\nlavorativo ad esso precedente in caso di sua coincidenza con un giorno non\nlavorativo, e sarà accompagnato da cedolino stipendio contenente\nl’indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e le\nrelative trattenute. Lo stipendio del mese di dicembre viene erogato entro il\n22 e quello del mese di marzo entro il 25 del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 67 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 15 dicembre di ciascun anno la Società, corrisponde ai dipendenti\nuna tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in\ngodimento al 1 dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva\nindividuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di\ncontingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti\ndodicesimi della 13 mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati\npresso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o\nsuperiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o\nmaggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto\n(o maggiorato) nella stessa proporzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 68 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il giorno 25 del mese di marzo di ciascun anno la Società corrisponde\nai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di marzo, una\nquattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in\ngodimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione,\ncostituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione\nindividuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e\ndall’elemento distintivo della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non\nretribuite, avvenute durante il corso dell’anno in cui si matura la\nquattordicesima mensilità, in analogia a quanto previsto per la tredicesima\nmensilità, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quanti\nsono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese\nintero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di maturazione della quattordicesima mensilità per i periodi\ntrascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della\nretribuzione, il relativo rateo di quattordicesima sarà ridotto (o maggiorato)\nnella stessa proporzione, sempre computando come mese intero la frazione di\nmese pari o superiore a quindici giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio è riconosciuto un premio di risultato secondo le\nmodalità ed i criteri di cui all'art. 2, lettera B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la determinazione di tale premio sarà effettuata con\nriferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati\ntra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività, di valorizzazione della presenza in servizio ed altri elementi\nrilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai\nrisultati legati all'andamento economico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per POSTE ITALIANE spa il premio si compone di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una parte definita a livello aziendale, nella quale vengono indicati i\ncriteri, le modalità, gli indicatori e\u002Fo i fattori da adottare e eventuali\nsessioni di verifica da applicarsi nei conseguenti accordi territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una parte regionale, che dovrà essere coerente con i criteri stabiliti\nnella parte di livello aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 2 lettera\nB), tredicesimo capoverso, punto a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno definire, nell’ambito della contrattazione aziendale,\nuna diversa strutturazione del Premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Incentivazione commerciale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sistemi di incentivazione commerciale sono correlati al raggiungimento\ndegli obiettivi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda conferma il proprio impegno, nella definizione dei piani\ncommerciali, ad individuare obiettivi raggiungibili, a seguire logiche di\nassegnazione che tengano conto delle peculiarità del mercato, della clientela\ne del territorio di riferimento, e a portare a conoscenza del personale gli\nobiettivi assegnati con la massima tempestività e trasparenza rendendo\ndisponibile, al personale interessato, l’andamento dei risultati relativi\nagli obiettivi assegnati, attraverso i sistemi aziendali dedicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi, azioni e piani commerciali saranno periodicamente oggetto di\nesame a livello delle funzioni competenti, nell’ambito delle riunioni e\u002Fo\niniziative anche di carattere formativo che, tempo per tempo, saranno\nrealizzate al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo riguardo l’Azienda si impegna ad organizzare piani\nformativi\u002Finformativi che sviluppino ed accrescano le specifiche conoscenze del\npersonale in relazione alla realizzazione delle politiche commerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, con particolare riguardo ai segmenti retail ed impresa, entro\nil mese di gennaio di ogni anno convocherà le Parti, in coerenza con quanto\nprevisto dall’art. 4 lettera A, punto c) del presente contratto,\nrelativamente ai piani di sviluppo delle politiche di incentivazione\ncommerciale nonché alle principali caratteristiche e agli importi economici di\nriferimento per ciascuna figura professionale per l’anno, dando anche\nevidenza dei sistemi aziendali di informazione e monitoraggio dedicati così\ncome sopra descritti, al fine di raccogliere osservazioni delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, parimenti, fornirà idonea informativa relativamente ad ogni\nperiodo di articolazione del piano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, verrà fornita specifica informativa a fronte della esigenza di\nrimodulazione del piano inizialmente presentato che si dovesse effettuare in\nconsiderazione di mutamenti organizzativi e\u002Fo di scenario di mercato\nintervenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, l’Azienda procederà, non appena disponibili le consuntivazioni, a\nfornire informativa relativamente ai bonus medi erogati ad ogni figura\nprofessionale coinvolta e per ciascuna iniziativa realizzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni fornite dall’Azienda alle Organizzazioni Sindacali sulle\nmaterie indicate nel presente articolo assumono il carattere della riservatezza\ne, conseguentemente, sono vietate la pubblicazione e la diffusione delle stesse\nai sensi dell’art 7 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Indennità di posizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali della posizione retributiva A1 di seguito\nindicate, viene prevista una specifica indennità per un importo annuo lordo di\n€ 3.000,00 che verrà erogata esclusivamente per il periodo di assegnazione,\nai quadri che la Società prepone ad unità organizzative o ad aree commerciali\ncon un grado di complessità particolarmente elevato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile CMP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile CP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile CUAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Direttore Ufficio postale centrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Venditori Business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Vendita Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Pubblica Amministrazione Locale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile RAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile CDM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile CSA-ELI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile SIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Gateway\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che eventuali variazioni\u002Fintegrazioni delle figure\nprofessionali saranno oggetto di specifico confronto nell’ambito della\nCommissione Inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Indennità portalettere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che svolgono attività di portalettere, è attribuita,\nesclusivamente in ragione della particolare onerosità connessa alla natura\ndella prestazione, una specifica indennità nella misura lorda giornaliera di\n€ 0,58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità viene percepita per ogni giornata di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Indennità monoperatore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della peculiarità che caratterizza la prestazione presso\ngli Uffici Postali c.d. “monoperatore”, a far data dal 1° gennaio 2012, ai\nlavoratori con figura professionale di Direttore Ufficio Postale Monoperatore\ndi livello C e agli Operatori di Sportello chiamati temporaneamente alla\ncopertura di tali UP, viene riconosciuta una specifica indennità giornaliera\nnella misura lorda di € 2,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità viene percepita per ogni giornata di servizio prestata per\nintero presso i suddetti Uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura giornaliera della maggiorazione spettante al personale chiamato a\nprestare servizio nelle giornate festive di cui all’art. 37 è calcolata\nsulla retribuzione base giornaliera costituita da 1\u002F312 del minimo tabellare e\ndella indennità di contingenza secondo le percentuali indicate, per ciascun\nlivello inquadramentale nelle tabelle allegate, che formano parte integrante\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, la\nmisura giornaliera della maggiorazione spettante al personale chiamato a\nprestare servizio è calcolata sulla retribuzione base giornaliera costituita\nda 1\u002F312 del minimo tabellare e della indennità di contingenza secondo le\npercentuali indicate, per ciascun livello inquadramentale nelle tabelle\nallegate, che formano parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura giornaliera della indennità spettante al personale turnista\nchiamato a prestare attività lavorativa ordinaria di domenica, con relativo\nspostamento del giorno di riposo settimanale, di cui all’art. 31 è calcolata\nsecondo le percentuali indicate per ciascun livello inquadramentale nelle\ntabelle allegate, che formano parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla metà\ndell’orario d’obbligo, ma con un minimo di due ore, l’indennità di cui\nai commi I, II e III viene ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione lorda oraria per lavoro notturno viene calcolata sulla\nretribuzione base oraria costituita da 1\u002F6 di quella giornaliera, come\nindividuata al punto precedente, secondo le percentuali indicate, per ciascun\nlivello inquadramentale, nelle tabelle allegate, che formano parte integrante\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura oraria della maggiorazione per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente\ndividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)minimo tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) indennità di contingenza in godimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun\nlivello, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26\u002F11\u002F1994, del\ndifferente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità relativo alle voci di\ncui alle precedenti lettere a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- straordinario diurno feriale: 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- straordinario notturno feriale: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- straordinario diurno festivo: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- straordinario notturno festivo: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Indennità per servizi viaggianti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non portalettere chiamato a prestare, in via prevalente,\nservizio di trasporto di dispacci postali da Comune a Comune con automezzi\ndella Società, è corrisposta, dal momento della partenza del mezzo di\ntrasporto dal Centro di Meccanizzazione Postale, Centro Prioritario e Centro di\nDistribuzione Master interessato fino al momento del rientro presso il Centro\nstesso, una indennità oraria nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) capoturno € 2,42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) restante personale € 2,30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga indennità è corrisposta al personale che presta servizio di\ntrasporto di dispacci postali sugli aerei dal momento della partenza dell'aereo\nfino al momento del rientro nell'aeroporto di origine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 85 del presente contratto le\nParti concordano che al personale di cui al presente articolo che supera le 18\nore di prestazione lavorativa giornaliera verranno riconosciuti due ticket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma I è conteggiata ad ore intere; le frazioni\ndi ora inferiori alla mezz’ora sono trascurate, le frazioni pari o superiori\nalla mezz’ora sono calcolate per ora intera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi eccezionali riconosciuti dalla Società, il personale viaggiante\npuò usufruire di strutture alberghiere non convenzionate. In tal caso,\ncompete, dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale, il rimborso della\nspesa sostenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno due ore\nal giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista,\ncompete l’importo giornaliero di € 6,20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Indennità di cassa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cassa nella misura lorda giornaliera di € 3,43\nspetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al personale assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli\nUffici Postali, negli Sportelli Avanzati e quelli addetti alla vendita di\nProdotti Filatelici, che effettui in modo diretto ed a contatto con la\nclientela, nonché per oltre il 50% dell’orario d’obbligo, operazioni con\neffettivo maneggio di denaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai servizi postali\ne di Comunicazione Elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità viene corrisposta, ferme restando le condizioni\norganizzative di cui sopra, nella misura ridotta del 40% al personale addetto\nal servizio di recapito a domicilio degli effetti postali, con una media\ngiornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati da diritti postali o doganali o di\nassegno, escluse le corrispondenze tassate non gravate dai diritti di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità in questione viene corrisposta per ogni giornata di effettivo\nservizio, limitatamente ad un solo operatore per sportello e per ciascun turno;\nnon spetta ai Quadri ed al personale addetto alle operazioni interne, seppur\nconnesse con l’esercizio dei servizi finanziari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Assegno per il nucleo familiare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società corrisponde ai dipendenti che ne abbiano titolo l’assegno per\nil nucleo familiare, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1988,\nn. 153, e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il\ntrattamento di fine rapporto di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del\ncodice civile, come novellato dalla legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297, e dell’art. 53\ndella legge 27\u002F12\u002F1997 n. 449.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di contingenza in godimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento distintivo della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima e quattordicesima mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area,\nconseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26\u002F11\u002F1994, del differente\nregime retributivo delle ex categorie contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del\n19\u002F06\u002F1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26\u002F11\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assegni individuali di cui al CCNL 11 luglio 2003, art. 64 Indennità di\nfunzione Quadri – Dichiarazione a verbale - comma II;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di cassa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità portalettere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di funzione Quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali\nprestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione\ndell’orario di lavoro su turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per servizi viaggianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità centralinisti non vedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2012 gli assegni individuali di cui al CCNL 11\nluglio 2003, art. 64 - Indennità di funzione Quadri - Dichiarazione a verbale\n- comma II, non vengono più conteggiati ai fini della determinazione del\nTFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 79 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al Fondo Nazionale Pensione Complementare, denominato\nFONDOPOSTE (Delibera COVIP del 21 luglio 2003 - iscrizione all’Albo dei Fondi\nPensione n. 143), per il personale non dirigente delle Aziende cui si applica\nil CCNL di POSTE ITALIANE spa, di cui all’Atto costitutivo del 31 luglio\n2002, le Parti ne ribadiscono la centralità e confermano il comune impegno\nalla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia\ndiffusione in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confermano altresì il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a\ncarico delle Aziende nelle misure e con le modalità previste dagli Atti\nistitutivi e dallo Statuto del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, attesi gli adeguamenti intervenuti del Sistema della Previdenza\ncomplementare aziendale alla riforma legislativa in materia, ne seguiranno\nl’evoluzione valutandone le necessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>B) Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>In relazione al comune impegno sui temi della responsabilità sociale, le\nParti intendono sviluppare un sistema di welfare che - riconoscendo la\ncentralità della persona - sia in grado di garantire il pieno ed effettivo\ngodimento del diritto fondamentale alla salute, in linea con le esigenze di\ntutela dei dipendenti e delle proprie famiglie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le Parti, pur confermando il ruolo centrale del Sistema\nSanitario Pubblico Nazionale, convengono sulla opportunità di garantire nei\nconfronti dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente\nCCNL, adeguate forme di assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, i suddetti lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, ivi inclusi gli apprendisti, al superamento dell’eventuale\nperiodo di prova, potranno aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa\nindividuato dalle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente aderente potrà continuare a mantenere l’iscrizione al Fondo\nin presenza delle causali di cessazione previste nell’accordo sindacale di\nadesione al Fondo Allegato 24 al presente CCNL e con le modalità ivi\nindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione delle prestazioni del Fondo verrà assicurata agli aderenti\ncon le modalità ed entro i limiti previsti dal Piano Sanitario per i\ndipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE e dal Regolamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo per le prestazioni previste dal Piano Sanitario nella versione\nBase, individuato dalle Parti in sede di negoziazione della parte economica del\npresente CCNL, è interamente a carico della Azienda ed è pari ad € 12,50\nmensili pro capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il Piano Sanitario Opzionale, l’ammontare del contributo è\ninteramente a carico del lavoratore ed è definito secondo gli importi di cui\nalla specifica intesa (Allegato 24) al presente CCNL. Tale intesa definisce\ninoltre l’importo del contributo, integralmente a carico del lavoratore, per\nl’estensione delle coperture sanitarie al proprio nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del CCNL così come indicata nell’art. 86,\nle Parti si incontreranno per definire condizioni tali da assicurare la\nprosecuzione della assistenza sanitaria integrativa fino al successivo rinnovo\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il\nperiodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati da altre norme del\npresente contratto, può avvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per raggiungimento dei requisiti per la concessione della pensione di\nvecchiaia secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per risoluzione consensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per invalidità totale e permanente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e per giustificato motivo\nai sensi delle vigenti disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per decesso del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente di cui sia stata accertata, con le modalità previste per\nlegge, l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate in base al\nlivello di inquadramento di appartenenza, può essere licenziato, con preavviso\no con il pagamento della indennità sostitutiva, nel rispetto di quanto\nprevisto ai commi che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità\nfisica la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che consentano\ndi impiegare il lavoratore in altre mansioni del livello di inquadramento di\nappartenenza, compatibilmente con le relative condizioni di inidoneità, presso\nla sede di lavoro più vicina in base alle esigenze tecniche, organizzative e\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In subordine, la Società si impegna a ricercare soluzioni transattive che\nconsentano l’impiego dell’interessato, ad ogni conseguente effetto, in\nmansioni del livello di inquadramento inferiore, anche in deroga a quanto\ndisposto nell’art. 2103 codice civile, presso una sede di lavoro collocata\npreferibilmente nell’ambito del Comune o della Provincia, compatibilmente con\nle esigenze organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui ai commi II e III che precedono, il personale interessato,\nove necessario, sarà avviato a specifici interventi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti\nche versano in una delle condizioni di seguito descritte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vittime di infortuni sul lavoro accertati dall’INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-affetti da malattie professionali riconosciute dagli organi competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale invalido assunto in applicazione delle leggi nn. 482\u002F68 e 68\u002F99 e\nche abbia subito un aggravamento dell’invalidità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all’art. 41, comma\nI, del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Modalità di risoluzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, eccetto quello di cui\nalla lettera f) dell’art. 80 del presente CCNL, la parte recedente deve darne\ncomunicazione per iscritto all’altra parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione ad iniziativa della Società, quest’ultima è\ntenuta a specificarne contestualmente la motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 – Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e di\nrisoluzione consensuale, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere\nrisolto senza preavviso. I termini di detto preavviso sono stabiliti come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"384\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di preavviso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 5 e fino a 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dall’1 o dal 16 di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra parte una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha il diritto di trattenere, su quanto sia da essa dovuto al\ndipendente, l’importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non prestato nei termini previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della parte destinataria della dichiarazione di recesso di\nrisolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso,\nsenza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di\npreavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente la Società corrisponderà agli aventi\ndiritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito\ndalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Ritenute per quote assicurative e associative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono effettuate a titolo gratuito, in base a delegazioni di pagamento,\neventuali ritenute per conto dell’ex Istituto Postelegrafonici e del\nCRALPoste, nonché quelle concernenti i comitati sindacali CSAP, ASAC e\nCISAP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Sistema di refezione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore\ngiornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia\noraria dalle 12:00 alle 15:00, viene riconosciuto un Ticket del valore di €\n5,00, da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di\neffettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un Ticket di importo pari a quello previsto al precedente comma viene\nriconosciuto ai lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i\nquali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del\nsistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di\nlavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e\ndalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite\nminimo di 15 minuti. Un ticket di medesimo importo è inoltre riconosciuto ai\nlavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del\n27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è\nriconducibile alla tipologia sopra definita, viene riconosciuto un Ticket del\nvalore di € 3,50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata utilizzazione del Ticket non darà luogo ad alcun\ncorrispettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi non sono utili ai fini della retribuzione indiretta e\ndifferita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 86 - Durata e applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scadenza del presente CCNL è fissata al 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile e\nsostituisce integralmente, per le materie da esso regolate, quanto contenuto\nnei preesistenti contratti collettivi nazionali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali accordi sindacali nazionali o territoriali preesistenti, in\nevidente contrasto con quanto disciplinato nel presente CCNL, potranno essere\noggetto di confronto tra le Parti stipulanti ai fini della relativa\narmonizzazione o superamento, secondo le modalità di cui al comma\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla interpretazione di\nclausole contenute nel presente CCNL, le Parti si incontrano, a richiesta della\nSocietà ovvero di una o più delle Organizzazioni Sindacali nazionali\nstipulanti, per ricercare soluzioni condivise in ordine al significato della\nclausola controversa. L’eventuale accordo raggiunto vale come interpretazione\ndella stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione del presente contratto si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per unità produttiva e rappresentanze sindacali unitarie, salvo diverse\nspecificazioni contenute nel presente CCNL, quelle previste dai relativi\naccordi definiti tra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per Organizzazioni Sindacali stipulanti, ovvero Parti stipulanti, quelle\nOrganizzazioni Sindacali che hanno stipulato il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del presente CCNL sarà distribuita, a cura della Società, al\npersonale assunto a far data dalla sottoscrizione del Contratto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto disposto dall’art. 18 bis del decreto legislativo di\nrecepimento della Direttiva Europea 2008\u002F6\u002FCE in materia di liberalizzazione\ndel mercato dei servizi postali e con particolare riguardo alla prevista\ncontrattazione collettiva di riferimento per il settore, le Parti si danno atto\ndella necessità – ciascuna per la rispettiva competenza – di attivarsi per\nl’avvio di un percorso negoziale finalizzato alla definizione del Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’entrata in vigore del Contratto di settore di cui al\npunto precedente, le Parti concordano sulla necessità di procedere ad un esame\nrelativo a quanto disposto dal presente CCNL, con l’obiettivo di definire le\nnecessarie norme di armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che alla definizione delle stesse, le Aziende stipulanti il\npresente Contratto Collettivo aderiranno al Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro del settore di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ruoli\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Figure professionali di riferimento\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professional Master \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Commerciale Territoriale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Engineering\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Gestione Immobiliare\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Collaboratore Immobiliare Professional \n\n        \u003Cp>(ex posizione Q1 Professional CCNL dell'11 gennaio 01)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professional Master Area Staff\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Commerciale Grandi Clienti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Cuas\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Area Territoriale Call Center\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile CRP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direttore Ufficio Postale - Centrale, Transito, Relazione\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Struttura Complessa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile UDR (&gt;80)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Risorse Umane e Servizi Generali CMP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Amministrazione e Acquisti CMP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Programmazione Operativa \n\n        \u003Cp>e Controllo di Gestione CMP\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Monitoraggio Qualità e Audit Processi CMP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Trasporti e Collegamenti CMP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Smistamenti CMP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Staff Polo Corrispondenza\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Commerciale di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Sportello di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Recapito di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Risorse Umane di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Amministrazione Acquisti di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professional\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Commerciale di Area\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Product Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professional Area Staff\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Commerciale di Zona\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Analista\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Struttura\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile UDR (&lt;80)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direttore Ufficio Postale - Standard fascia A\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Risorse Umane e Servizi Generali CPO di base\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Amministrazione e Acquisti CPO di base\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Programmazione Operativa \n\n        \u003Cp>e Monitoraggio Qualità CPO di base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Smistamenti e Trasporti CPO di base\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Controllo e Miglioramento Processi Trasporti \n\n        \u003Cp>\u002F Smistamenti (CMP, CPO di base)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Capo Settore Operativo Smistamenti CMP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile Area Call Center\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Amministratore Banca Dati\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Auditor\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Controller\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Buyer\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sistemista\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista di Canale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista di Prodotto\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista Commerciale Filiale (PMI\u002FSOHO)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista Progetti Operativi di Filiale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista Staff (ex-posizione di \"Collaboratore\" \n\n        \u003Cp>CCNL dell'11 gennaio 01)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista Sala Consulenza\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Specialista Tecnico di Impianti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Consulente Area PT Business\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Web designer\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Analista Programmatore\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Collaboratore Ufficio Postale DT\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Capo Turno Sistemi Informativi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supevisor PT Business\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tutor Call Center\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Responsabile del Turno Centro di Smistamento\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direttore Ufficio Postale - Standard fascia B \n\n        \u003Cp>- Servizio con responsabilità maggiore o uguale a 1 risorsa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Coordinatore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Capo Squadra Portalettere\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Capo Squadra Lavorazioni Interne\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Capo Squadra Centro di Smistamento\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Polivalente\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Doganale Master\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direttore Ufficio Postale \n\n        \u003Cp>- Servizio con responsabilità di 1 risorsa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore senior\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Sportello Servizi Finanziari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Sportello PT Business\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore di Sportello Servizi Postali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Vendite PT Shop\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore junior\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Sportello junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatore Doganale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Call Center\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Call Center senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Tesoreria senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Tecnico Immobiliare senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Servizio Igiene, Prevenzione e Sicurezza senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto senior\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Staff senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Sistemi Informativi senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UDR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Lavorazioni Interne senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Portalettere senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>CRP\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Monitoraggio Qualità e Audit Processi CMP senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Operativo Trasporti senior (CMP, CPO di base)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Operativo Smistamenti senior (CMP, CPO di base)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Produzione CUAS senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Operativo CPO semplice senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto junior\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto CRP junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto CUAS junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto UDR junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Portalettere junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Call Center junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Staff junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Sicurezza\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Centralino\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>F\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto di Base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Guardiania e Accessi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Commesso\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Addetto Protocollo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della presente elencazione in\ncoerenza con la lettera di cui all'allegato 1bis del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1 bis\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Sistema professionale ed inquadramentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al sistema di classificazione del personale di cui all’art.\n20 del vigente CCNL, l’Azienda si impegna - nell’ambito della Commissione\nNazionale Paritetica per la Classificazione Professionale prevista dal\nsuindicato articolo - ad attivare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del\npresente CCNL ed in prospettiva del rinnovo del medesimo, specifici momenti di\nconfronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi saranno finalizzati a verificare la coerenza del sistema\nprofessionale ed inquadramentale con l’assetto organizzativo e produttivo\naziendale, nonché all’esame delle problematiche professionali connesse a\nruoli di responsabilità, già emerse in sede di confronto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, nell’ambito della stessa Commissione, sarà verificata la\ncoerenza con il sistema professionale ed inquadramentale delle previsioni di\ncui all’art. 71 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: decesso in servizio di dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 18 del presente CCNL,\nin caso di decesso in servizio del dipendente, che abbia comportato la perdita\ndell’unica fonte di reddito della famiglia, la Società valuterà con la\nmassima attenzione l’assunzione, ove possibile nella provincia di residenza,\ndel coniuge o di uno dei figli che abbiano presentato domanda entro\nventiquattro mesi dall’evento e che entro il medesimo termine risultino in\npossesso dei requisiti necessari per l’assunzione in attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, l’Azienda si impegna a convocare, entro il\n1° bimestre di ciascun anno, uno specifico incontro con le OO.SS. stipulanti\nil CCNL nel corso del quale si fornirà informativa sul processo in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"770\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"56\">\n  \u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"92\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"9\" width=\"752\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">AMBITI DI\n        APPLICAZIONE REPERIBILITÀ TECNICO-OPERATIVA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Funzioni Corporate \u002FFunzioni Business\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Group\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Real Estate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Chief Operating Office\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u002FSistemi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Informativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Bancoposta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Corporate Affairs\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u002FTutela Aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Poste Comunicazione e Logistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Mercato Privati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Corporate Affairs\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u002FGoverno Rischi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di Gruppo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"52\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ambiti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"56\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Servizi Immobi-liari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Inge-gneria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Sviluppo, Esercizio, Infrastrut-ture \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Servizi TLC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Sistemi informa-tivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Sicurezza fisica CERT\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Sicurezza Informa-tica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"92\">\u003Cp align=\"center\">Supporto tecnico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">alla continuità operativa nelle Aree\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di Smistamento e Trasporti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in ambito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Ingegneria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e Operazioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e presso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">i nodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">logistici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Eserci-zio sistemi informa-tivi UP\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Fraud Management\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e Security\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Intelligence\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Art. 36 CCNL - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’oggetto, le Parti si impegnano ad effettuare, entro\ntre mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL, uno specifico momento di\napprofondimento relativo alle modalità di gestione dell’istituto delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda conferma il proprio intendimento a presentare, in tale sede, una\nproposta di regolamento relativo alla cessione delle ferie in coerenza con\nquanto previsto al comma XII, art. 36 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Assegnazione auto ad uso promiscuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, nell’ambito delle politiche di assegnazione di autovetture\nper esigenze di servizio, comunica che sono attualmente interessate\ndall’utilizzo di automezzi ad uso promiscuo le risorse appartenenti\nall’Area Quadri che svolgono le attività di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Commerciale Privati\u002FImprese in ambito MP\u002FAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Gestione Operativa in ambito MP\u002FAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di Filiale in ambito MP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Venditore Business in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Venditori PAL in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile Venditori Specialisti in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Venditore Business in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Venditore Specialista in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Account in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Account Specialista in ambito MBPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile RAM in ambito PCL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ad eventuali modifiche organizzative, l’Azienda comunicherà\nalle OO.SS. stipulanti il CCNL la variazione delle figure professionali\ninteressate dal presente allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Art. 40 CCNL - Trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’oggetto, le Parti si impegnano ad effettuare, entro\ntre mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL, uno specifico momento di\napprofondimento relativo alle modalità di gestione dell’istituto della\ntrasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cp>Oggetto: Assegnazione temporanea nel periodo di allattamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del genitore che fruisce, in base alle previsioni di legge,\ndei permessi per allattamento, l’Azienda conferma l’intendimento di\naccogliere le eventuali richieste di assegnazione temporanea, nell’ambito\ndelle regioni appartenenti all’area di competenza della Struttura Risorse\nUmane Regionali di riferimento, nel Comune dell’abituale dimora ovvero in un\nComune limitrofo, per lo svolgimento delle stesse mansioni e nel rispetto delle\nesigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione temporanea terminerà al momento del compimento di un anno\ndi età del bambino o comunque al termine della fruizione dei permessi con il\nrientro del lavoratore presso la originaria sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Permessi per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presso i seggi elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’oggetto, l’Azienda si impegna a verificare con le\ncompetenti Istituzioni l’incompatibilità per i lavoratori di POSTE ITALIANE\ndi svolgere le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di\nScrutatore e di Segretario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 361 del\n30.03.1957 e dell’art. 23 del D.P.R. n. 570 del 13.05.1960.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>AUMENTI MENSILI DEI MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"514\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F02\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F10\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">53,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">55,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">48,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">49,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">42,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">44,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">41,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">38,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">40,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">35,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">36,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">32,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">33,88\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"514\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"113\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>MINIMI TABELLARI IN VIGORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"724\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"192\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F02\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F10\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">PAR. MIN. + CONT.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">20.884,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">21.545,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">162,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">18.449,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">19.049,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">147,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">15.706,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">16.236,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">130,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">14.388,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">14.886,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">122,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">13.677,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">14.158,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">118,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">12.014,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">12.455,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">108,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">10.684,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">11.090,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"192\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"724\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"192\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ DI CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"514\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F02\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F10\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.545,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.545,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.453,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.453,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.298,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">6.204,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">6.204,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE CONTRATTUALI ARRETRATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"503\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"237\">\u003Cp align=\"justify\">Livelli professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">SCALA\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">PARAMETRALE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.325,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">162,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.203,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">147,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.063,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">130,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">1.000,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">122,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">965,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">118,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">885,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">108,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">816,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme sopra indicate verranno corrisposte, a titolo di vacanza\ncontrattuale per il periodo gennaio 2016 - novembre 2017, esclusivamente al\npersonale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di\nsottoscrizione del presente CCNL. Tali somme saranno corrisposte nella misura\ndi 1\u002F23 per ogni mese di servizio, o frazione di esso superiore a 15 giorni,\nprestato nel suddetto periodo. Null'altro è dovuto a titolo di vacanza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione delle suddette somme avverrà con le competenze del mese di\ngennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE GIORNALIERA OD ORARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"157\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003Ccol width=\"171\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">livelli professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"justify\">lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">festività “speciali” (*) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"justify\">notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"justify\">domenicale per turnisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">34,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">45,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">34,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">22,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">37,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">49,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">37,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">24,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">43,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">57,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">43,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">28,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">45,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">59,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">45,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">29,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">46,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">61,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">46,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">30,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">50,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">66,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">50,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">33,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"justify\">F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">54,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">72,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">54,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">36,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 12\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Indennità di cassa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, con riferimento alla disciplina in materia di indennità di\ncassa e a conferma degli affidamenti intercorsi, dichiara che al personale\nappartenente alla figura professionale di Operatore di sportello, eventualmente\ndedicato anche ad attività proprie della Sala Consulenza, nonché di Operatore\ndi Accoglienza e di Operatore vendita PosteMobile, la predetta indennità sarà\ncorrisposta nella misura spettante alla relativa figura professionale, secondo\nla disciplina di cui all’art. 76 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 13\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Protocollo d’intesa in materia di Responsabilità Sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d’Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’oggetto, le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro\nsei mesi dalla data di sottoscrizione del CCNL, per rivedere il Protocollo\nd’Intesa in materia di Responsabilità Sociale d’Impresa sottoscritto il 31\nluglio 2007, in coerenza con le evoluzioni legislative in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 14\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO DI INTESA SULLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON LE AZIENDE APPALTATRICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u002FComunicazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Federazione Nazionale Comunicazioni UGL-Comunicazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti stipulanti il presente protocollo esprimono la comune volontà di\nindividuare principi di riferimento capaci di informare le future condotte ed i\nfuturi rapporti al necessario rispetto del principio di legalità\nnell’esecuzione e nella gestione degli appalti, garantendone la completa\ntrasparenza, nella convinzione che tali principi siano idonei a contribuire ed\naccrescere l’efficacia dei processi aziendali e della competitività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’attenzione alla qualità ed al rispetto dell’ambiente,\nl’osservanza della normativa vigente, ivi inclusa la specifica\nregolamentazione in materia di lavoro, rappresentano - in un contesto economico\nsempre più integrato e competitivo - obiettivi da perseguire nell’ottica del\nmiglioramento del servizio offerto alla clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le relazioni commerciali con i fornitori si svolgono nel reciproco\nrispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e\ncorrettezza professionale, così come la scelta dei fornitori è realizzata nel\nrispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, oltre che di\nefficienza ed economicità e tali da evitare l’insorgere di situazioni di\nconflitto di interessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Azienda conferma l’impegno ad uniformare la propria linea di\ncondotta nei confronti dei fornitori e dei partner a comportamenti socialmente\nresponsabili. In tale contesto, le Parti confermano la volontà di assicurare,\nrispetto ai contratti di appalto posti in essere, la piena regolarità delle\ncondizioni di lavoro, ed il puntuale rispetto delle tutele legali e\ncontrattuali previste per i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti ritengono necessario individuare principi di comportamento atti a\ngarantire l’effettivo riconoscimento ai lavoratori che operano nell’ambito\ndei contratti di appalto dei diritti previsti dalla vigente legislazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti ravvisano altresì l’opportunità di promuovere azioni\nfinalizzate ad orientare le aziende fornitrici verso un efficace e corretto\nadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare\nriferimento alle norme di prevenzione e sicurezza del lavoro di cui al D.lgs.\nn. 81 del 2008 e di verificare - in caso di affidamento di lavori ad imprese\nappaltatrici - il pieno possesso dei requisiti previsti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)di riferire l’ambito di applicazione del presente protocollo alle\nrelazioni commerciali tra POSTE ITALIANE spa ed i fornitori e partner diretti\nalla fornitura di servizi in appalto, riconducibili - a titolo esemplificativo\n- ai servizi di trasporto, ai servizi postali, al facility management, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)di orientare la scelta dei fornitori secondo criteri oggettivi e\ndocumentabili, nel rispetto delle regole sulla concorrenza in ogni fase della\nprocedura di affidamento, in applicazione delle normative di riferimento, ed -\nin particolare - di quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990. In tale\nambito, l’Azienda si impegna a porre in essere comportamenti diretti a\ngarantire l’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione\nnei comportamenti precontrattuali e contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)di favorire la progressiva estensione del sistema di selezione e gestione\ndei fornitori attraverso l’utilizzo di specifici Albi Fornitori, nei quali\nvengono individuati ed iscritti solo i soggetti idonei a partecipare alle gare\ndi appalto, in relazione alle vigenti disposizioni normative e ai requisiti di\nappartenenza per essi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)di intensificare, inoltre, la promozione di standard etici di\ncomportamento da parte dei fornitori, anche incentivando il conseguimento di\ncertificazioni di qualità, certificazioni ambientali, certificazioni sociali e\ncertificazioni correlate alla sicurezza e salute dei lavoratori e di prevedere\ncontrolli di verifica del rispetto degli standard di qualità previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)di prevedere, nell’ambito delle clausole contrattuali, specifici\nobblighi volti ad assicurare l’osservanza, da parte delle imprese\nappaltatrici - anche nella loro qualità di subcommittenti nei confronti dei\nsubappaltatori - dei diritti fondamentali dei propri collaboratori, con\nparticolare riferimento al rispetto delle pari opportunità, della dignità\npersonale, della privacy, della garanzia della retribuzione minima prevista\ndalla contrattazione collettiva di riferimento, nonché del rispetto della\nnormativa vigente in materia di orario di lavoro e della piena osservanza delle\nnorme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale previsione vale con\nparticolare riferimento al puntuale rispetto degli obblighi connessi ai\ncontratti di appalto e subappalto, così come disciplinati dall’art. 26 del\nD.lgs. n. 81\u002F2008, con riguardo alla valutazione di adeguatezza dell’offerta\nrispetto al costo del lavoro e della sicurezza nonché alla responsabilità\nsolidale del committente per eventuali inadempimenti retributivi, previdenziali\ned assicurativi dell’appaltatore e\u002Fo del subappaltatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)di prevedere la non assoggettabilità al ribasso d’asta dei costi\nrelativi alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)di prevedere l’obbligo, da parte delle imprese appaltatrici, anche nella\nloro qualità di subcommittenti nei confronti dei subappaltatori, di\nrispettare, applicare e far applicare le disposizioni di legge in materia\nassicurativa, previdenziale, contributiva ed antinfortunistica nonché di\nprovvedere al regolare pagamento delle retribuzioni in conformità alla\ncontrattazione collettiva vigente, con espressa previsione - da parte di POSTE\nITALIANE spa - di richiedere idonea documentazione probatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)di assicurare, sia in sede di formalizzazione del contratto che di\ngestione dello stesso, la puntuale applicazione delle disposizioni contenute\nnel Decreto Legge 29.11.2008 n. 185 convertito nella Legge 28.1.2009 n. 2, con\nriferimento all’obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità\nContributiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)di prevedere specifiche clausole di risoluzione del contratto per\nl’inadempimento da parte delle società fornitrici degli obblighi di cui ai\npunti 5 e 7 del presente protocollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)di improntare l’azione aziendale secondo logiche atte ad assicurare\nl’effettivo rispetto delle previsioni normative, che sanciscono la\nresponsabilità solidale del committente e dell’appaltatore in merito\nall’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dovuti, in coerenza\ncon le previsioni del D.lgs. n. 50\u002F2016 e del D.lgs. n. 276\u002F2003, come\nmodificato dalla Legge n. 49\u002F2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)di confermare l’estensione a tutte le Agenzie di Recapito e a tutti gli\n“Accollatari” dei contenuti previsti dall’art. 7 del CCNL Servizi Postali\nin Appalto del 22\u002F12\u002F2015 in caso di cessazione dell’appalto, prevedendo una\nspecifica clausola in tal senso anche nel capitolato di appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)di prevedere espressamente, al fine di ridurre fenomeni di dumping, il\ndivieto di cessione e\u002Fo subappalto dei diritti\u002F servizi affidati alle Agenzie\ndi Recapito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)con riferimento agli appalti relativi ai servizi ad alta intensità di\nmanodopera - individuati ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 50\u002F2016 come\nmodificato dal D.lgs. n. 56\u002F2017 - di inserire nella documentazione di gara\nspecifiche clausole sociali volte a promuovere, in caso di successione di\nimprese, la stabilità occupazionale del personale impiegato tramite\nl’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi\nnazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali\ncomparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti\ncollettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali di cui\nall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dei\nprincipi dell'Unione Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)di prevedere specifici incontri annuali ovvero su richiesta di una delle\nParti, diretti a fornire adeguata informativa sulla materia oggetto del\npresente protocollo, con particolare riferimento alle tipologie e procedure\ndelle attività in appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto definito nella presente intesa le Parti intendono superata e\nabrogata ogni norma precedentemente sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC-UGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 15\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u002FCom.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL\u002FCom.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 26 luglio 2002, l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali - nella\nqualità di Parti Istitutive - hanno sottoscritto l’accordo per\nl’istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per il personale non\ndirigente di POSTE ITALIANE spa denominato “FONDOPOSTE”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contribuzione al Fondo, ai sensi dell’art. 10 del medesimo accordo\nistitutivo, si realizza anche attraverso una apposita aliquota a carico del\ndatore di lavoro che, attualmente, è pari all’1,9% della retribuzione\nassunta a base della determinazione del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai sensi del medesimo art. 10 del richiamato accordo istitutivo, le Parti\nIstitutive di “FONDOPOSTE” possono convenire eventuali modificazioni ed\nintegrazioni in ordine alle cennate aliquote contributive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono che, a decorrere dal mese di dicembre 2018, l’aliquota\na carico dell’Azienda venga incrementata in misura pari allo 0,4% risultando\npertanto complessivamente rideterminata nella misura del 2,3% della\nretribuzione assunta a base della determinazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per POSTE ITALIANE spa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 16\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 del CCNL 30 novembre 2017 in\nmateria di informazioni riservate, le Parti, con specifico riferimento al\ntrattamento delle informazioni aziendali, convengono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i documenti consegnati dall’Azienda alle Organizzazioni Sindacali,\nqualora contraddistinti con la dicitura “IR” - Informazioni Riservate - (a\nmero titolo esemplificativo: piano industriale, politiche commerciali, assetti\norganizzativi, dati personali riferiti ai lavoratori, ecc.), non potranno in\nalcun modo essere pubblicati su siti sindacali ovvero diffusi tramite altra\nforma di pubblicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ugualmente non potranno essere pubblicati documenti aziendali non\nformalmente consegnati dall’Azienda contenenti informazioni e\u002Fo dati che\nabbiano carattere di particolare delicatezza, tali da farne comunque assumere\nil carattere della riservatezza. Inoltre, con riferimento a tali materie, non\npotranno essere pubblicate le informazioni che, qualora diffuse, possano creare\nnotevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o arrecarle danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni relative alla natura di riservatezza delle\ninformazioni saranno oggetto di esame della Commissione di cui all’art. 7 del\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, convengono che in caso di inosservanza da parte delle\nOrganizzazioni Sindacali di una delle previsioni di cui alla prima e al secondo\nalinea che precedono, l’Azienda sospenderà i contributi sindacali trattenuti\ndalla retribuzione per un ammontare economico pari ad € 1.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi trattenuti vengono acquisiti al bilancio della Società e\ndestinati per le attività sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL\u002FCOM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda si riserva comunque di agire in sede giudiziale nei confronti di\nqualunque soggetto, diverso dalle OO.SS. firmatarie la presente intesa, che\npubblichi, in modo non autorizzato i documenti aziendali di cui al primo e\nsecondo alinea del presente verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 17\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerate le specificità del lavoro svolto a contatto con il pubblico\nnegli Uffici Postali, le Parti convengono, con esclusivo riferimento alla\ngestione della clientela ancora presente nell’Ufficio al termine\ndell’orario di apertura al pubblico, di disciplinare, a far data dal 1°\ngennaio 2012, il conto ore individuale per gli operatori di sportello secondo\nle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale 40 ore\nannuali delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la determinazione di tale periodo avverrà inserendo nel computo il tempo\nintercorrente tra la fine del normale orario di lavoro e la timbratura in\nuscita che non dovrà, comunque, essere superiore al tempo intercorrente tra\nl’orario di chiusura al pubblico e l’ultima operazione effettuata al\nservizio del cliente. Tale periodo sarà valorizzato solo se superiore a 5\nminuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore\nindividuale, coerentemente con le esigenze di servizio. Tale recupero avverrà\nentro i quattro mesi successivi alla maturazione e, tendenzialmente, nella\nseconda metà del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive\nesigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in\ncoerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7\nmarzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero\nin forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 7% della\nretribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74\ndel presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai fini della contabilizzazione e del relativo riconoscimento delle\nprestazioni di cui ai punti che precedono, si terrà conto della coerenza con\nle risultanze emergenti dagli applicativi in uso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni altra fattispecie non prevista dalla presente intesa, che generi\nuna prestazione eccedente il normale orario di lavoro, trova applicazione\nquanto definito dall’art. 31 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 18\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Documenti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del più ampio sistema di informazione previsto dall’art. 4\ndel vigente CCNL, al fine di garantire un’adeguata cognizione delle\nprevisioni contrattuali contenute nel CCNL e negli accordi sindacali tempo per\ntempo vigenti, l’Azienda si impegna a trasmettere alle OO.SS. i documenti\nnormativi con i quali fornirà l’interpretazione delle relative disposizioni\nattinenti alla disciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch2>Allegato 19\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo d’Intesa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in coerenza con i valori già delineati nel Codice Etico,\nconvengono di recepire i principi riportati nell’Accordo Quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da CONFINDUSTRIA e\ndalle OO.SS. il 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti, consapevoli che il rispetto reciproco della dignità\ndegli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle\ncaratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo, concordano nel\nritenere che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni di seguito riportate al punto 1, è\ninaccettabile e va condannato in ogni sua forma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da\natti o comportamenti che configurano molestie o violenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le lavoratrici, i lavoratori e l’Azienda hanno il dovere di collaborare\nal mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, inoltre, che così come le molestie e la violenza anche\ni comportamenti assimilabili allo stalking sono condannabili e inaccettabili,\nnon solo all’interno dei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. DESCRIZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere di natura fisica, psicologica e\u002Fo\nsessuale, costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici, anche\nvolti alla vessazione, nonché andare da casi minori di mancanza di rispetto ad\natti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l’intervento delle\npubbliche autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. PREVENZIONE,INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTUALI CASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI MOLESTIE E VIOLENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare la concorde volontà di proteggere i lavoratori e\nle lavoratrici dalle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro, si\nimpegnano ad incontrarsi nell’ambito del Comitato per l’attuazione dei\nprincipi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità di cui\nall’art. 5 del CCNL entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del\npresente Protocollo per valutare l’adozione di percorsi finalizzati\nall’individuazione di azioni concrete per prevenire, riconoscere e gestire i\ncasi di molestie e violenza nei luoghi di lavoro e a prevedere una\nconsulenza\u002Fassistenza a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza\nnei luoghi di lavoro, fornendo il necessario sostegno nell’eventuale processo\ndi reinserimento lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo, in ogni processo che verrà posto in essere sarà garantita la\nnecessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun\nsoggetto coinvolto: nessuna informazione sarà resa nota a terzi; i casi\nsegnalati dovranno essere fondati su informazioni particolareggiate e saranno\nesaminati e gestiti senza ritardo con correttezza e imparzialità, garantendo\nl’ascolto di tutte le parti coinvolte. Le false accuse, se comprovate,\npossono dar luogo a provvedimenti disciplinari. Ove opportuno, le procedure\nindividuate potranno essere applicate nei casi di violenza esterna posta in\nessere, ad esempio, da parte di clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. DICHIARAZIONE COMUNE DI NON TOLLERABILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atteso che una maggior consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici\ncirca la tematica in argomento costituisce un deterrente capace di ridurre\nl’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro, l’Azienda, in\naccordo con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, adotta la\ndichiarazione di seguito riportata, riferita alla non tollerabilità dei\ncomportamenti che configurano molestie o violenze nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale dichiarazione verrà affissa nelle bacheche aziendali e pubblicata\nnella intranet aziendale ove resterà disponibile per tutta la vigenza del CCNL\ndi cui il presente Protocollo costituisce allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE “AI SENSI DELL’ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO” DEL 26 APRILE 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda ___________________________________ ritiene inaccettabile ogni\natto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di\nlavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti dei soggetti che\nle hanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’allegato 19 al CCNL del 30 novembre 2017 e qui di seguito\nriportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui\nnon può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o\nviolenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite\nsul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’Azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta CONFINDUSTRIA e Organizzazioni\nSindacali del 25 gennaio 2016, nonché del Codice Etico del Gruppo POSTE\nITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui venga accertato che si sono verificate delle molestie o\nviolenze, l’Azienda adotterà misure adeguate nei confronti del soggetto che\nle ha poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel\nprocesso di reinserimento lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 20\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo d’Intesa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in materia di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proposizione commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UGL COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L’evoluzione dei mercati di riferimento e la volontà di POSTE ITALIANE\ndi consolidare una leadership su specifici segmenti dell’offerta richiedono\nun modello di approccio commerciale verso la clientela che attribuisca grande\nattenzione al rafforzamento dei processi che regolano la fidelizzazione e il\nrapporto fiduciario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- La continua e veloce trasformazione organizzativa e gestionale basata\nsull’innovazione dei prodotti commerciali che ha coinvolto il settore di\nriferimento, necessita di un costante impegno al fine di coniugare il\nraggiungimento dei risultati programmati, l’eccellenza delle performance, la\nqualità dei servizi offerti e l’attenzione alle esigenze del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Il panorama normativo ha subito profonde modifiche volte ad accentuare il\ndovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in\nsede di distribuzione di prodotti finanziari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In tale contesto, le Parti hanno ritenuto strategico promuovere una\ncultura aziendale basata sulla valorizzazione delle risorse umane orientando i\ncomportamenti agiti verso forme e modi che rispettino i principi etici, la\nprofessionalità, l’impegno e la dignità del lavoratore, la collaborazione\ntra colleghi e con i diretti riporti gerarchici, valori su cui si deve\nuniformare l’azione di chi opera in POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Il miglioramento continuo del clima aziendale, caratterizzato anche dal\nconfronto tra l’Azienda e le OO.SS., con l’obiettivo di favorire il dialogo\nsociale, resta tra le finalità che le parti si impegnano a perseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le Parti riaffermano la centralità del ruolo del CCNL quale strumento\nregolatore dei rapporti in azienda sottolineando quanto definito nella parte\nrelativa al sistema di relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE ha avviato un’importante iniziativa di comunicazione\ninterna chiamata ‘Business Etiquette’, con l’obiettivo di sensibilizzare\nla popolazione aziendale sui buoni comportamenti da adottare nella vita\nlavorativa quotidiana e di migliorare le situazioni e le relazioni che ogni\ndipendente vive con i colleghi, nell’ambiente di lavoro ed a contatto con i\nclienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le Parti confermano, quindi, il richiamo ai valori espressi nel Codice\nEtico del Gruppo POSTE ITALIANE del 28 settembre 2009, riaffermando quanto\nconvenuto negli ultimi tre capoversi della lettera d) “Merito e Sviluppo\ndella professionalità”, paragrafo “Benessere delle persone e qualità del\nlavoro” del Protocollo di intesa in materia di Responsabilità Sociale di\nImpresa del 31 luglio 2007. È volontà delle Parti, altresì, richiamare le\ndisposizioni aziendali in ambito di “netiquette”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In coerenza con quanto riportato ai punti precedenti, le Parti, con\naccordo del 12 dicembre 2012 - ed in particolare al punto 7 - hanno convenuto\nsulla opportunità di costituire un Comitato Paritetico con il compito di\ndefinire un protocollo d’intesa sulle modalità relative allo svolgimento\ndella proposizione commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L’art. 70 del CCNL del 14 aprile 2011 e l’accordo del 12 dicembre 2012\n- punto 8 - contengono previsioni circa la materia delle incentivazioni\ncommerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti si riconoscono nei principi riportati nel presente protocollo e\nconvengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L’Azienda, nella definizione dei programmi commerciali, individuerà\nobiettivi raggiungibili che saranno portati a conoscenza del personale con\ntempestività e trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il personale delle strutture commerciali impegnato in attività di\nindirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività di\nvendita, nel pieno rispetto della professionalità e dignità delle lavoratrici\ne lavoratori, dovrà svolgere, nei confronti del personale operativo, azioni di\nproposizione, stimolo e coinvolgimento, finalizzate a favorire il\nraggiungimento degli obiettivi assegnati, in coerenza con i principi espressi\nnel presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le modalità di comunicazione, da parte dei suddetti soggetti dovranno,\nquindi, essere improntate ai principi di rispetto e collaborazione tra colleghi\nin linea con il Codice Etico, il Protocollo sulla RSI, le disposizioni\naziendali in ambito di “netiquette” e le previsioni normative e\ncontrattuali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nella relazione con la clientela, il personale addetto alle attività di\nvendita dovrà offrire informazioni trasparenti, precise ed affidabili con\nl’obiettivo di acquisire in maniera duratura la fiducia della clientela,\ntenendo conto della specifica propensione all’investimento, in linea con\nquanto previsto dalla normativa di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nel confermare l’adozione di valori improntati alla massima\ncollaborazione e rispetto, alla gestione coinvolgente dei collaboratori, al\nlavoro in squadra e alla continua ricerca della soddisfazione del cliente\ninterno ed esterno, si riafferma che i comportamenti agiti, a tutti i livelli,\ndevono essere sempre ispirati ai principi di correttezza, onestà, trasparenza,\nriservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto, nonché\nessere coerenti con la legislazione, le normative ed i regolamenti che\ndisciplinano i settori oggetto dell’attività commerciale di POSTE\nITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In linea con quanto riportato ai punti precedenti, l’Azienda rinnova la\nvolontà di porre in essere le azioni opportune e necessarie ad evitare e\ncontrastare qualsiasi eventuale forma di impropria pressione alla vendita non\ncoerente con i principi riaffermati nel presente protocollo, al fine di\nsviluppare le opportune modalità di proposizione commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.POSTE ITALIANE conferma, altresì, il proprio impegno a promuovere\nperiodiche iniziative di comunicazione finalizzate a facilitare la diffusione\ndei principi contenuti nel presente protocollo e favorire il miglioramento\ncontinuo della qualità delle relazioni al proprio interno. A tale proposito,\nl’Azienda favorirà, attraverso i propri canali di comunicazione interna, la\nmassima diffusione dei contenuti del presente protocollo. Le Parti valutano,\naltresì, opportuno dare adeguata visibilità allo stesso nell’ambito della\npredisposizione del bilancio di sostenibilità di POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Inoltre, le Parti ribadiscono la centralità della formazione come leva\nindispensabile per accrescere tecniche e competenze commerciali necessarie a\nfavorire la crescita professionale delle risorse e, nel contempo, la capacità\ncompetitiva della Azienda. Particolare attenzione verrà posta agli aspetti\nriconducibili alla corretta gestione delle attività di indirizzo commerciale,\nsecondo i principi e le finalità del presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Le Parti, individuano nell’Ente Bilaterale per la Formazione e\nRiqualificazione professionale la sede per discutere i progetti formativi\nspecificatamente orientati a favorire la corretta attuazione delle politiche\ncommerciali, a conoscere in maniera adeguata le caratteristiche dei prodotti,\nad accrescere le competenze necessarie a garantire la qualità del servizio\nofferto, la gestione interna della proposizione commerciale ed a migliorare la\nrelazione con la clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.L’Azienda predisporrà interventi formativi e di comunicazione ad hoc\n(a titolo esemplificativo: corsi di tecniche di vendita, corsi sulle modalità\ndi comunicazione, corsi sulla gestione del rapporto con i propri collaboratori,\nrealizzazione di video tutorial, etc.) rivolti al management ed alle figure\nprofessionali che ricoprono posizioni di responsabilità organizzativa e\u002Fo a\ndiretto contatto con il business, in merito alla gestione delle risorse ed alle\nforme ed ai modi con cui devono essere svolte le azioni di indirizzo\ncommerciale, nel rispetto della professionalità, dell’impegno e della\ndignità di ciascun lavoratore, coerenti con le normative di riferimento del\nsettore (MIFID, IVAS, CONSOB, Banca d’Italia, ecc.). Verranno, altresì,\nstrutturati specifici piani formativi e di comunicazione per accrescere le\ncapacità di coinvolgimento del personale di vendita e la loro motivazione al\nraggiungimento degli obiettivi commerciali, nel rispetto dei valori riaffermati\nnel presente protocollo e per ottenere una maggiore consapevolezza del ruolo\nagito da ciascuno, favorendo specifici interventi formativi in aula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le Parti, al fine di realizzare momenti di monitoraggio sulla corretta\nimplementazione della metodologia condivisa nel presente protocollo e sulla\neffettiva applicazione dei principi in esso contenuti, concordano di istituire\nun Osservatorio a livello Nazionale, composto da 2 membri per ogni OO.SS.\nfirmataria del presente protocollo e da una adeguata rappresentanza per POSTE\nITALIANE, che si riunirà con cadenza quadrimestrale. Il primo incontro si\nsvolgerà entro gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Nell’ambito di tali incontri, potranno essere prospettate azioni\npositive di miglioramento della metodologia e di quanto previsto dal presente\nprotocollo, con particolare riferimento a momenti di formazione specifica, tesi\nad affermare sempre di più una cultura organizzativa improntata ai valori\nAziendali. Le proposte in ambito formativo verranno indirizzate\nall’attenzione dell’apposito Ente Bilaterale per le opportune\nvalutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Le Parti concordano, che con il presente protocollo, si intende\nespressamente superare ogni accordo e\u002Fo prassi in essere relativa alla materia\ndelle proposizioni commerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 22 ottobre 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC- CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UGL-Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 21\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO D’INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 30 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in materia di Politiche attive del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli indicatori nazionali del mercato del lavoro registrano tassi di\ndisoccupazione alti, specie tra i giovani, e bassi tassi di occupazione. Tale\ntrend è stato enfatizzato dalle dinamiche generate dalla recente crisi\neconomica, che il nostro paese sta contrastando, agganciando le opportunità di\ncrescita presenti in ambito Europeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la presente prospettiva di recupero impone alle imprese di elaborare\nstrategie orientate ad incrementare i margini di economicità e a definire\nassetti organizzativi e di processo dinamici e che permettano di cogliere le\nopportunità di business offerte dal mercato di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in tale contesto, le politiche per l’occupazione rappresentano uno degli\nelementi qualificanti per coniugare, da un lato, efficienza e sviluppo\naziendale, dall’altro crescita e valorizzazione delle professionalità delle\nrisorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il settore di riferimento, anche a livello europeo, è investito dalla\nnecessità di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>varare politiche attive del lavoro che contribuiscano agli obiettivi di\n“crescita intelligente”, “crescita sostenibile” e “crescita\ninclusiva” contenuti nella Strategia “Europa 2020” varata dalla\nCommissione Europea. La Dichiarazione Congiunta dei Partners Sociali europei\nper il settore postale (Joint Declaration on Demographic change in the European\nPostal Sector - luglio 2015) riuniti nel Comitato Dialogo Sociale Europeo per\nil settore postale, inoltre, offre una cornice di riferimento in cui politiche\nattive del lavoro sostenibili e gestione dell’età sono individuate come\nstrategie di lungo periodo nella vita delle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE, in qualità di motore inclusivo dello sviluppo del Paese,\nintende svolgere un ruolo attivo anche sul versante della occupazione per\nassicurare, attraverso lo sviluppo e la sostenibilità dei propri business,\noccasioni di lavoro e di benessere per le nuove generazioni. A tal riguardo,\nacquistano valore centrale l’innovazione, la digitalizzazione e la qualità\ndei servizi come leve strategiche per rafforzare il posizionamento sul mercato\ne la redditività dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a livello nazionale, le strategie a tutela dell’occupazione hanno\ntrovato nuovo impulso attraverso l’istituzione dell’ANPAL, che ha il\ncompito di predisporre le politiche a favore dei lavoratori in cerca di prima\noccupazione e di quelli da ricollocare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle nuove sfide per l’occupazione ed avendo, al contempo, a\nriferimento gli obiettivi contenuti nel Piano Industriale, le Parti confermano\nl’opportunità di definire, nell’ambito del CCNL e in coerenza con le sue\nprevisioni, precise occasioni di incontro finalizzate alla illustrazione delle\nlinee di sviluppo strategico individuate per l’Impresa. In coerenza con le\nsuddette linee di sviluppo, le Parti congiuntamente individuano i seguenti\norientamenti programmatici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) politiche per l’ingresso nel mondo del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la centralità di un impiego lavorativo stabile che\npunti al miglioramento della qualità occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, particolare attenzione sarà posta al personale che operi o\nabbia operato in POSTE ITALIANE spa con forme di lavoro a termine, con\nl’obiettivo di attivare progetti assunzionali a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo, le Parti confermano che l’istituto dell’apprendistato\nprofessionalizzante costituisce una importante forma contrattuale di ingresso\nnel mondo del lavoro finalizzata alla formazione e all’occupazione dei\ngiovani e si danno atto che, nell’attuale contesto aziendale, lo stesso\nrappresenta uno strumento idoneo per costruire professionalità, anche di\nlivello elevato, da inserire efficacemente nell’organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, riconoscono l’opportunità di agevolare l’accesso dei\ngiovani al mondo del lavoro e delle professioni, anche attraverso la promozione\ne lo sviluppo di progetti diretti a favorire l’orientamento professionale\ndelle nuove generazioni, colmando il gap che separa il mondo della scuola da\nquello del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, si danno atto della opportunità di proseguire quanto già\navviato dal Gruppo POSTE per individuare e valorizzare i dipendenti ad alto\npotenziale di crescita che, all’esito di adeguati percorsi di sviluppo\nprofessionale, possano ricoprire importanti ruoli anche di tipo manageriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) politiche per favorire modalità flessibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di gestione della prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda e Organizzazioni Sindacali condividono l’impegno e la volontà di\nattuare politiche aziendali di work life balance che raccolgano le istanze dei\ndipendenti e che consentano, contestualmente, di sperimentare nuove modalità\ndi svolgimento della prestazione lavorativa che, nel rispetto dei diritti e\ndelle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pari opportunità,\nvadano nella direzione di migliorare la qualità della vita dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle soluzioni di flessibilità organizzativa che permettono\ndi rendere la prestazione con tempi ed in spazi diversi da quelli aziendali,\nintroducendo margini di flessibilità ed autonomia nella gestione della\ngiornata lavorativa in coerenza con gli obiettivi assegnati, particolare\ninteresse riveste lo strumento del Lavoro Agile (Smart Working) di cui\nall’art. 27 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di individuare le risposte migliori e più efficienti a tali\nesigenze, Azienda e OO.SS. si impegnano a promuovere accordi che prevedano\nazioni positive per la flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del\nlavoro, sia incentivando e sviluppando ulteriormente forme flessibili di\nprestazione lavorativa già adottate, sia sperimentando soluzioni tecnologiche\ned organizzative innovative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, le Parti confermano la valenza dell’istituto del part-time\ncome tipologia contrattuale in grado di venire incontro alle esigenze di\nbilanciamento tra tempi di vita e di lavoro e di offrire nuove opportunità\noccupazionali. Fermo restando quanto sopra, le Parti confermano\nl’intendimento di promuovere le condizioni affinché si possa realizzare - in\npresenza delle necessarie compatibilità economiche ed organizzative, sulla\nbase di specifiche intese e in tempi certi individuati dalle medesime - la\nprogressiva trasformazione dei contratti part-time in rapporti full-time, allo\nscopo di assicurare ai lavoratori maggiori opportunità sul versante della\nstabilità economica e sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) politiche atte a favorire la gestione intergenerazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed il turn-over aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l’importanza degli istituti e degli strumenti diretti\na creare un ambiente di lavoro orientato alla cooperazione intergenerazionale\nin cui ciascun lavoratore sia in grado di esprimere il proprio potenziale ed a\nconservare le competenze professionali ed il proprio valore sul mercato del\nlavoro durante tutto l’arco della vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto si ribadisce la centralità della formazione quale leva\nindispensabile per accrescere tecniche e competenze necessarie a favorire la\ncrescita delle risorse e, nel contempo, la capacità competitiva\ndell’Azienda. A tal riguardo, in coerenza con gli strumenti contrattuali\nindividuati a tale scopo, le Parti confermano la volontà di promuovere ed\nattuare tutte le iniziative in grado di sviluppare il sistema di formazione e\nriqualificazione in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di supportare tale processo di adeguamento continuo delle\nprofessionalità, le Parti si sono dotate di un Fondo di solidarietà di Gruppo\nin grado di sostenere i suddetti percorsi di riqualificazione. Il Fondo,\ninoltre, ha la finalità di agevolare - in presenza di specifiche intese -\nl’esodo delle risorse che siano in possesso dei necessari requisiti,\nabilitando i processi di turn over in Azienda e favorendo il ricambio\ngenerazionale con strumenti evoluti ed a basso impatto sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della implementazione dei piani industriali definiti da POSTE\nITALIANE spa, le Parti si danno atto dell’opportunità di prevedere,\nall’inizio di ciascun anno, uno specifico momento di incontro sulle azioni di\npolitiche attive del lavoro tempo per tempo individuate per accompagnare i\nprocessi di riorganizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo, le Parti, in coerenza con le disposizioni normative e\ncontrattuali, esamineranno gli strumenti utili ad una gestione più efficace\ndella dinamica degli organici nonché le modalità di impiego degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale momento di approfondimento sarà altresì finalizzato a valutare\nl’evoluzione del portafoglio delle competenze del Gruppo POSTE ITALIANE e lo\nsviluppo del mix professionale, nonché a prevedere percorsi di\nvalorizzazione\u002Friqualificazione di risorse già inserite in Azienda, da\nrealizzarsi anche attraverso l’utilizzo di strumenti evoluti, come il\njob-posting, mediante i quali il lavoratore può accedere, in coerenza con i\nfabbisogni della Azienda, a nuove opportunità professionali attraverso la\npromozione delle proprie competenze e capacità distintive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’approfondimento di cui sopra si realizzerà nell’ambito del Comitato\nNazionale Gruppo POSTE di cui all’articolo 5 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 22\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 14 settembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche in rappresentanza di POSTEL spa, POSTE VITA spa, POSTE ASSICURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spa, POSTETUTELA spa, POSTE MOBILE spa, EGI spa, BANCOPOSTA FONDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spa SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UGL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Le Parti intendono dare attuazione ai contenuti dell’Accordo\nInterconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo di intesa del 31 maggio\n2013 e del T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- A tal fine le Parti concordano sulla opportunità di adeguare l’attuale\nmodello delle relazioni industriali individuando i criteri di rappresentanza,\nle materie ed i livelli del sistema di relazioni sindacali presente nel Gruppo\nPOSTE ITALIANE nonché l’esigibilità delle intese sottoscritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misurazione certificata della rappresentanza delle Organizzazioni\nSindacali firmatarie della presente intesa ai fini della contrattazione\ncollettiva nazionale (CCNL per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE, di\nseguito “CCNL”), si assumono i dati associativi (deleghe relative ai\ncontributi sindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti\n(voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali\nunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE provvederà ad effettuare la rilevazione del numero delle\ndeleghe dei dipendenti iscritti alle OO.SS. firmatarie della presente\nintesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione Sindacale e\ndel conto corrente al quale il datore di lavoro dovrà versare il contributo\nassociativo, che sarà definito in sede di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE provvederà a fornire alle OO.SS., entro il mese di marzo\ndell’anno successivo alla rilevazione, il numero degli iscritti che ai fini\ndella rilevazione della rappresentanza di ciascuna Organizzazione Sindacale\nfirmataria della presente intesa sarà determinato dividendo per 12 il numero\ncomplessivo delle rilevazioni mensili, effettuato in virtù delle deleghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE provvederà, entro il mese di maggio dell'anno successivo a\nquello di rilevazione, alla ponderazione del dato elettorale delle ultime\nelezioni RSU effettuate con il dato associativo, determinando la media semplice\nfra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti alle OO.SS.\nfirmatarie della presente intesa) e la percentuale di voti ottenuti da ciascuna\nOrganizzazione Sindacale firmataria della presente intesa nelle elezioni delle\nRSU sul totale dei voti validi, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei\ndue dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai voti conseguiti da ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria della\npresente intesa si sommerà il numero degli iscritti risultanti nelle unità\nproduttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti RSA ovvero non sia\npresente alcuna forma di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi dati sulla rappresentanza saranno utili per la verifica del\nraggiungimento della soglia del 5% (soglia minima per l’accesso alla\ncontrattazione collettiva nazionale cfr. punto 3 della presente Intesa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai dati utili alla misurazione della maggioranza del 50% +1\nrelativa alla presentazione delle piattaforme dei successivi rinnovi\ncontrattuali nonché per la sottoscrizione del CCNL, si rinvia al successivo\npunto 3, lett. A) del presente verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. FORME DI RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. FORME DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE NELLE AZIENDE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL GRUPPO POSTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che in ogni Azienda del Gruppo con più di 15 dipendenti\nin cui si applichi il CCNL per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE sia\ncostituita, ove non già presente, una sola forma di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti stabiliscono che saranno costituite le RSU nelle\nAziende POSTE ITALIANE spa, POSTEL spa, POSTE VITA spa e POSTE MOBILE spa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende POSTE ASSICURA spa, POSTETUTELA spa, EGI spa, BANCOPOSTA FONDI\nspa SGR saranno costituite le RSA, ai sensi dell’articolo 19 della Legge\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza di tali Rappresentanze, le OO.SS. firmatarie della presente\nintesa - che rappresentino a livello nazionale la maggioranza del 50% + 1 come\ndeterminata ai sensi del precedente punto 1. - potranno decidere l’eventuale\npassaggio alle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. RINNOVO\u002FCOSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NELLE AZIENDE DEL GRUPPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che per POSTE ITALIANE spa, POSTEL spa, POSTE VITA spa e\nPOSTE MOBILE spa la data delle elezioni per il rinnovo\u002F costituzione delle RSU\nsarà stabilita tra le parti entro il 31 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle altre Aziende del Gruppo le RSA, ove non già presenti, potranno\nessere costituite in qualunque momento; qualora già presenti, saranno\nrinnovate entro il corrente anno 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze come sopra indicate durano in carica tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuna Azienda interessata sarà definito\u002Faggiornato in tempo utile,\nanche alla luce dei contenuti del T.U. del 10 gennaio 2014, il Protocollo per\nla costituzione e il funzionamento delle RSU\u002FRSA, il quale disciplinerà il\nnumero, le modalità e i tempi di elezione\u002Fdesignazione delle Rappresentanze\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le Aziende\u002FUnità Produttive del Gruppo è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47 del D.lgs.\nn. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende\u002FUnità Produttive con più di 15 addetti il rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito\ndelle rappresentanze sindacali in Azienda (RSU o RSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende del Gruppo ove sono presenti le RSU, i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza saranno individuati nel corso delle elezioni per la\ncostituzione\u002Frinnovo delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione\ncollettiva. In particolare, saranno oggetto di un apposito Protocollo che sarà\nemanato in concomitanza di quello previsto per le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro\ninterno. A tal fine, le Parti si impegnano a convocare tempestivamente\nl’assemblea per l’elezione del RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si perfezionasse tale elezione, sarà temporaneamente designato\ndalle OO.SS. un “RLS di prossimità”, individuato tra i Rappresentanti dei\nLavoratori per la Sicurezza di POSTE ITALIANE spa maggiormente rispondenti per\nattività, rischi e luoghi di lavoro presidiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse al rinnovo del CCNL le Organizzazioni Sindacali firmatarie\ndella presente intesa per le quali sia stata effettuata la rilevazione della\nrappresentatività ai sensi del precedente punto 1 che abbiano, nel campo di\napplicazione del CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La negoziazione per il rinnovo del CCNL sarà avviata sulla base della\npiattaforma presentata da Organizzazioni Sindacali, firmatarie della presente\nintesa e per le quali ricorra la condizione di cui al precedente capoverso, che\nrappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza delle Organizzazioni\nSindacali di volta in volta ammesse alla trattativa per il rinnovo del CCNL; a\ntal fine POSTE ITALIANE provvederà, con riferimento alla rilevazione\neffettuata nel mese di maggio precedente l’avvio della negoziazione per il\nrinnovo del CCNL, alla ponderazione del dato elettorale delle ultime elezioni\nRSU effettuate con il dato associativo, determinando la media semplice fra la\npercentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti alle OO.SS. di volta\nin volta ammesse al rinnovo del CCNL) e la percentuale di voti ottenuti da\nciascuna Organizzazione Sindacale ammessa alla negoziazione per il rinnovo del\nCCNL nelle elezioni delle RSU sul totale dei voti validi, quindi, con un peso\ndel 50% per ciascuno dei due dati. Ai voti conseguiti da ciascuna\nOrganizzazione Sindacale ammessa alla trattativa contrattuale si sommerà il\nnumero degli iscritti alla medesima Organizzazione Sindacale risultanti nelle\nunità produttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti RSA ovvero non\nsia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL sottoscritto formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che\nrappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza delle OO.SS. di volta in\nvolta ammesse alla trattativa per il rinnovo del CCNL, come sopra determinata,\ned approvato a maggioranza semplice da parte dei dipendenti - nell’ambito di\nuna consultazione certificata da svolgersi nel corso dell’assemblea dei\nlavoratori, il cui esito sarà di volta in volta certificato e comunicato dalle\nOO.SS. alla Azienda - sarà esigibile erga omnes.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà\natto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che il CCNL in tal modo\nconcluso sia esigibile nei confronti dell’insieme dei dipendenti nonché di\ntutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa;\nconseguentemente, le suddette OO.SS, le rispettive strutture territoriali\nnonché le RSU\u002FRSA si impegnano a dare piena applicazione al CCNL così\ndefinito e a non promuovere iniziative di contrasto al contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del rinnovo del CCNL sarà riconosciuta, per la partecipazione\nalle assemblee durante l’orario di lavoro, un’ora supplementare rispetto al\nlimite delle 10 ore annue previste dall’art. 8 del CCNL vigente. Nel caso in\ncui il monte ore così determinato non risulti sufficiente, l’Azienda si\nrende disponibile ad anticipare un’ulteriore ora, decurtandola dalla\nspettanza dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale si esercita secondo le modalità e\nnell’ambito delle materie espressamente delegate dalla legge o dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione collettiva aziendale è in capo alle\ncompetenti strutture delle OO.SS. firmatarie del CCNL congiuntamente alle\nrappresentanze sindacali operanti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nesigibili nei confronti di tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa, se approvati dalla\nmaggioranza dei componenti delle RSU ovvero delle Rappresentanze Sindacali in\nAzienda previste dal presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende del Gruppo, in caso di presenza delle RSA costituite ex art.\n19 della legge n. 300\u002F70, i suddetti contratti collettivi aziendali sono\nesigibili nei confronti dell’insieme dei dipendenti nonché di tutte le\nOrganizzazioni firmatarie della presente intesa se approvati dalle RSA\ncostituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o\ninsieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe\nrelative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’Azienda\nnell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e\ncomunicati ai sensi della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra\nindicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle\nrappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro\n10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, da almeno una Organizzazione\nSindacale firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori della\nimpresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione\ndel 50% + 1 degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto\nespresso dalla maggioranza semplice dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. firmatarie della presente intesa, le rispettive strutture\nterritoriali nonché le RSU\u002FRSA si impegnano a dare piena applicazione alle\nintese sottoscritte e validate secondo le procedure sopra indicate e a non\npromuovere iniziative di contrasto agli accordi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla tematica relativa alle “procedure di\nraffreddamento”, le Parti convengono sulla necessità di procedere,\nnell’ambito del rinnovo del CCNL, ad un riesame della materia, tenuto conto\nanche degli ambiti non rientranti nel perimetro di applicazione della Legge n.\n146\u002F90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di ogni rinnovo del CCNL, le Parti si incontreranno per\ndefinire le modalità di partecipazione della Delegazione Sindacale alla\ntrattativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente intesa, le\nParti rinviano a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10\ngennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuale trattativa per il rinnovo del CCNL proseguirà con le Parti già\nammesse alla negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UGL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 23\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.a. Responsabile Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Europa 175\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00144 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Art. 8 CCNL - Diritto di Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto affermato dall’art. 8, comma 9, del CCNL per il\npersonale non dirigente di POSTE ITALIANE sottoscritto il 30 novembre 2017, le\nscriventi OO.SS. confermano la volontà di prestare la massima attenzione ad\nevitare disagi alla clientela, con particolare riferimento al primo giorno del\nmese (pagamento delle pensioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LE SEGRETERIE NAZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 24\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di Accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 30\u002F11\u002F2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche in rappresentanza di POSTEL spa, POSTE VITA spa, POSTE ASSICURA spa,\nPOSTETUTELA spa, POSTE MOBILE spa, EGI spa, BANCOPOSTA FONDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spa SGR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfFSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FNC\u002FUGL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con accordo del 15 dicembre 2014 le Parti, nel comune intento di\nconsolidare il sistema di welfare aziendale con particolare riferimento al tema\ndell’assistenza sanitaria integrativa, hanno istituito una Commissione\ntecnica paritetica con il compito di approfondire tutti gli aspetti finalizzati\nalla costituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa, con\nl’obiettivo di definirne l’avvio in occasione del rinnovo contrattuale\nrelativo al triennio 2016\u002F2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in coerenza con quanto definito nel succitato accordo le Parti, nel CCNL\nstipulato in data 30\u002F11\u002F2017, all’art. 79, hanno concordato di aderire ad un\nFondo di Assistenza Sanitaria Integrativa aperto a tutti i dipendenti con\ncontratto a tempo indeterminato a cui si applica il CCNL stesso, ivi inclusi\ngli apprendisti, volto ad integrare le prestazioni erogate dal Servizio\nSanitario Nazionale al fine di migliorare il welfare aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel medesimo articolo si è convenuto di demandare ad un apposito Piano\nSanitario, allegato alla presente intesa, la definizione dei contenuti delle\nprestazioni, nonché delle condizioni e modalità della loro erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto condiviso a seguito degli approfondimenti intercorsi\nin sede tecnica, le Parti convengono di prevedere l’adesione su base\nvolontaria dei lavoratori delle Aziende che applicano il CCNL per il personale\nnon dirigente di POSTE ITALIANE del 30\u002F11\u002F2017 al Fondo aperto di Assistenza\nSanitaria Integrativa POSTE VITA (di seguito “Fondo”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo eroga il rimborso delle spese mediche sostenute in caso di ricoveri\nospedalieri, prestazioni extra ospedaliere, prestazioni odontoiatriche e\nprestazioni in caso di non autosufficienza (LTC), secondo le opzioni e le\nmodalità previste dal Piano Sanitario dipendenti Gruppo POSTE ITALIANE (di\nseguito “Piano Sanitario”) e dal regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non trovano applicazione i periodi di carenza delle prestazioni di cui\nall’art. 7.1 e 7.2 del Regolamento Adesioni Collettive del Fondo di\nAssistenza sanitaria POSTE VITA; pertanto le relative coperture opereranno,\nanche per i lavoratori assunti successivamente all’avvio della operatività\ndel Fondo, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al\nFondo perviene la comunicazione di adesione del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari delle prestazioni e contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Beneficiari delle prestazioni sono tutti i dipendenti che abbiano\nmanifestato la volontà di aderire al Fondo, con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato - una volta esperito l’eventuale periodo di prova - ivi inclusi\ngli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano Sanitario prevede un pacchetto “Base” la cui contribuzione\nviene posta a carico dell’Azienda nella misura indicata dall’art. 79 del\nCCNL del 30\u002F11\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà dell’iscritto richiedere, a proprio esclusivo carico,\nl’adesione al pacchetto Plus, secondo le modalità indicate nel Piano\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente - sempre a proprio esclusivo carico - può altresì chiedere\ndi estendere la medesima garanzia per sé prescelta, anche al proprio nucleo\nfamiliare. In tal caso, ai componenti del nucleo familiare si applicano le\nmedesime modalità di erogazione delle prestazioni stabilite per il\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione di nucleo familiare è indicata nel Regolamento del Fondo e\nnel Piano Sanitario per i dipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammontare annuo del contributo al “Fondo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo aziendale consente al dipendente di fruire di tutte le\nprestazioni previste dal Piano Sanitario nella versione “Base”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il dipendente può, interamente a proprio carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incrementare le coperture sanitarie aderendo al Piano Sanitario opzionale\nnella versione “Plus” il cui importo è pari ad € 123,00 annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-estendere al nucleo familiare la medesima garanzia per sé scelta\nversando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) € 225,00 annui se opta per la versione “Base” del Piano\nSanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) € 409,50 annui se opta per la versione “Plus” del Piano\nSanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accesso alla versione “Plus” e l’estensione delle coperture al\nnucleo familiare sono condizionati alla sussistenza della capacità\ncontributiva del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni erogate dal Fondo, nelle versioni sia “Base” che\n“Plus”, sono contenute nel Piano Sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Piano Sanitario sono altresì regolate le modalità di variazione delle\ncoperture sanitarie e di recesso dall’adesione da parte del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di versamento del contributo e assenze dal lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda si impegna ad effettuare il versamento al “Fondo” del\ncontributo annuo dovuto, sia per la copertura degli iscritti in servizio, sia\nper quella del rispettivo nucleo familiare, qualora il nucleo sia inserito nel\nprogramma di assistenza sanitaria. Per la quota contributiva a carico del\ndipendente l’Azienda tratterrà i relativi importi dalle competenze\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze (quali, in via\nesemplificativa e non esaustiva, quelle verificatesi per aspettative o\npermessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia, sospensioni dal lavoro,\npart-time ex verticale o ex misto, ecc.), sono mantenuti il diritto alle\nprestazioni e l’obbligo del versamento della relativa contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi sopra indicate, qualora si verificasse una situazione di\ntemporanea incapienza della retribuzione, l’Azienda - oltre al regolare\nversamento della contribuzione a proprio carico - provvederà ad anticipare al\nFondo l’importo del contributo a carico del dipendente, ove presente,\nprocedendo al relativo recupero dal lavoratore in un’unica soluzione con le\nprime competenze utili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza dell’iscrizione al Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di avvio del Fondo, l’adesione del Dipendente ed eventualmente\ndel proprio nucleo familiare potrà avvenire, per il tramite del Datore, a\ndecorrere dal 1\u002F1\u002F2018 o comunque dalla data di approvazione del presente CCNL\nove successiva e fino al 31\u002F3\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superata tale fase, le iscrizioni al Fondo potranno intervenire solo a\npartire dal 1° gennaio dell’anno successivo, dandone comunicazione, per il\ntramite del Datore, al Fondo con un preavviso di almeno 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti assunti successivamente alla data di decorrenza della\nadesione della Società al Fondo, l’iscrizione di sé stesso ed eventualmente\ndel proprio nucleo familiare potrà avvenire, per il tramite del Datore, entro\ne non oltre 3 mesi dal termine dell’eventuale periodo di prova previsto,\novvero, dalla data di assunzione, ove non presente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione del nucleo familiare, il Dipendente potrà optare per\nl’estensione delle prestazioni al nucleo stesso entro e non oltre 2 mesi\ndall’evento che ha dato origine alla suddetta variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro per le seguenti cause:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quiescenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- risoluzione consensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per i\ndipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il dipendente cessato ed il suo nucleo familiare, se destinatari delle\nprestazioni del “Fondo”, potranno mantenere il diritto alle coperture\nsanitarie previste dal pacchetto Base in vigore, fino al compimento dell’età\nmassima di 75 anni del dipendente cessato; nel caso in cui il coniuge compia i\n75 anni prima del dipendente cessato, decadrà da tale momento dalle coperture\nassicurative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’opzione per la prosecuzione dell’iscrizione al Fondo andrà\nespressamente esercitata dal dipendente all’atto della risoluzione del\nrapporto di lavoro e con l’impegno a versare, ad esclusivo proprio carico, le\nquote annue tempo per tempo definite dal Fondo per la categoria\n“pensionati”, che -rispetto a quanto stabilito sia per i dipendenti in\nservizio che per il loro nucleo familiare- risultano maggiorate del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso dell’ex dipendente del Gruppo POSTE ITALIANE, la\ncopertura sanitaria verrà meno anche per il relativo nucleo familiare, se\nassistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di opzione per la prosecuzione volontaria dell’adesione al Fondo e\ncon riferimento al solo anno 2018, il versamento della quota di contribuzione a\ncarico del dipendente cessato dal rapporto di lavoro per le causali sopra\nindicate sarà effettuato dall’Azienda in un’unica soluzione, trattenendola\ndalle competenze di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli anni successivi al 2018, la contribuzione annuale sarà direttamente\nversata dal dipendente cessato in una unica soluzione con modalità operative\nche verranno definite e comunicate dal Fondo; il mancato versamento della\ncontribuzione entro 30 giorni dalla data di scadenza, determinerà\nl’automatica e definitiva cessazione della iscrizione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata del Piano Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data di scadenza del Piano Sanitario è fissata al 31\u002F12\u002F2018, data di\nscadenza del CCNL per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE spa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche ad esso potranno essere apportate esclusivamente nel\nrispetto di quanto previsto dall’art. 12 co. 12 del Regolamento Adesioni\nCollettive del Fondo POSTE VITA ovvero nel caso in cui il citato Fondo accolga\nle eventuali proposte avanzate in sede di Osservatorio Paritetico sulla Sanità\nIntegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preventivamente alle riunioni del suindicato Osservatorio, e comunque con\ncadenza semestrale, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA\nfornirà tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l’andamento\ndella gestione del Piano sanitario del Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno tre mesi prima della scadenza del Piano Sanitario\nper definire condizioni tali da assicurare la prosecuzione dell’assistenza\nsanitaria integrativa fino al successivo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rinvio allo Statuto ed al Regolamento del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo è integrato con tutte le disposizioni di cui allo\nStatuto ed al Regolamento adesioni collettive del “Fondo” e dello specifico\n“Piano Sanitario” in vigore, che si allegano in copia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL Com.ni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Piano Sanitario dipendenti Gruppo POSTE ITALIANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Regolamento adesioni collettive del Fondo di Assistenza Sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Integrativa POSTE VITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Statuto Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GUIDA AL PIANO SANITARIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI POSTE ITALIANE SPA E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO POSTE ITALIANE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sommario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TBD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Sanitario per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE spa e delle\nsocietà del Gruppo POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente piano sanitario - opzioni BASE e PLUS - (di seguito il “Piano\nsanitario” o il “Piano”) è stato costituito ad hoc dal Fondo di\nAssistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA (di seguito, il “Fondo”) per il\npersonale non dirigente di POSTE ITALIANE spa e delle società del Gruppo POSTE\nITALIANE che vi hanno aderito con accordo collettivo del 30\u002F11\u002F2017 Il Piano è\nfinalizzato a fornire copertura ai rischi sanitari, come nello stesso\nindividuati. Pertanto, ciascuna società appartenente al Gruppo POSTE ITALIANE,\npotrà singolarmente richiedere al Fondo di aderire al presente Piano\nSanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche potranno essere apportate esclusivamente nel rispetto di\nquanto previsto dall’art. 12 co. 12 del Regolamento Adesioni Collettive del\nFondo ovvero nel caso in cui il Fondo ritenga di accogliere le eventuali\nproposte avanzate in sede di Osservatorio Paritetico sulla Sanità Integrativa,\ncome di seguito meglio definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’accordo collettivo del 30\u002F11\u002F2017, il Piano sanitario\nha durata fino al 31\u002F12\u002F2018, data di scadenza del CCNL per il personale non\ndirigente di POSTE ITALIANE spa. Tre mesi prima della scadenza sopra indicata\nle Parti stipulanti l’accordo di adesione al Fondo si incontreranno per\ndefinire le condizioni di prosecuzione dell’assistenza sanitaria integrativa,\nda sottoporre al Fondo medesimo per il successivo rinnovo delle coperture\nsanitarie. Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA è una forma\ndi assistenza sanitaria complementare a gestione convenzionata, che affida la\ncopertura delle prestazioni alle seguenti compagnie assicurative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la componente danni (i.e., malattia) a POSTE ASSICURA spa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la componente vita (i.e., rendita in caso di non autosufficienza,\n“LTC”, Critical Illness, Copertura Caso Morte “TCM”) a POSTE VITA\nspa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni offerte dai piani sanitari debbono intendersi garantite dal\nFondo per il tramite delle predette compagnie assicurative, relativamente alla\ncomponente di loro competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Guida è stata predisposta in modo da costituire un agile\nstrumento esplicativo; in nessun caso può sostituire il Regolamento del Fondo\nné i contratti assicurativi intercorrenti tra il Fondo e le compagnie\nassicurative. La Guida ne evidenzia esclusivamente le caratteristiche\nprincipali e il contratto resta, pertanto, l’unico strumento valido per un\ncompleto ed esauriente riferimento, ivi incluso l’estratto delle Condizioni\nGenerali di Assicurazione, consegnato a ciascun Assistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guida per gli Assistiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Guida illustra le prestazioni offerte dal Fondo in merito al Piano\nsanitario per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE spa e delle società\ndel Gruppo POSTE ITALIANE con indicazione delle procedure operative che gli\nAssistiti dovranno seguire per accedervi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le definizioni utilizzate nel documento, salvo ove diversamente\nspecificato, si rinvia a quanto indicato nel Glossario contenuto\nnell’Allegato 7. Il Fondo si avvale di una rete di convenzionamenti diretti,\nmessi a diposizione dal TPA (Poste Welfare Servizi spa) della compagnia POSTE\nASSICURA spa, e stipulati con più di 5.000 strutture sanitarie presenti in\ntutto il territorio italiano (di seguito, il “Network Convenzionato”). Un\ncollegamento telematico tra il Network Convenzionato e il Fondo consente di\nverificare l’assistibilità di ciascun interessato in tempo reale, 24 ore al\ngiorno per 365 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Network Convenzionato comprende varie tipologie di strutture sanitarie\n(ospedali, policlinici universitari, case di cura, centri odontoiatrici,\npoliambulatori diagnostici, day hospital, day surgery, centri\nfisiokinesiterapeutici e laboratori di analisi) e vanta al suo interno le\nmigliori strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale. È un network\nin rapido e continuo sviluppo, qualificato, di eccellenza e puntualmente\npresidiato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle strutture sanitarie convenzionate le prestazioni erogate sono a carico\ndel Fondo, nei limiti ed entro i massimali previsti da ciascun Piano Sanitario.\nDi conseguenza, gli assistiti possono fruire delle prestazioni che rientrano\nnei suddetti limiti, senza effettuare alcun anticipo economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere maggiori informazioni sulle garanzie del proprio Piano\nSanitario, l’Assistito può contattare il contact center del Fondo al numero\nverde 800186035 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul sito internet del Fondo, www.postevitafondosalute.it, gli assistiti\npossono trovare tutti gli aggiornamenti e le novità relative al Piano\nSanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano Sanitario si rivolge al personale dipendente non dirigente, con\ncontratto a tempo indeterminato, terminato l’eventuale periodo di prova, ivi\ninclusi gli apprendisti, di POSTE ITALIANE spa e delle società del Gruppo\nPOSTE ITALIANE che applicano il CCNL per il personale non dirigente di POSTE\nITALIANE spa (d’ora in poi, per brevità, convenzionalmente denominate\n“Datore” o “Società”). In particolare, il presente Piano si intenderà\napplicabile al personale dipendente non dirigente, con contratto a tempo\nindeterminato, terminato l’eventuale periodo di prova, ivi inclusi gli\napprendisti (di seguito, per brevità, convenzionalmente denominati\n\"Dipendenti\" o “Dipendente” al singolare), delle Società che avranno\nmanifestato singolarmente l’interesse ad aderire al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, fruitori delle prestazioni erogate dal Fondo secondo le\nprevisioni dello Statuto, del Regolamento del Fondo e del presente Piano\nSanitario, possono estendere l’iscrizione anche ai componenti del proprio\nnucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “nucleo familiare” si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.il coniuge o l’unito civilmente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.il convivente more uxorio (coppie di fatto) da almeno un anno prima\ndell’inizio della copertura sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di\nuno dei due coniugi\u002Fconviventi e sino al compimento del 26° anno di età, ove\nnon totalmente inabili. In particolare, deve considerarsi inabile, ai sensi di\nquanto disposto dalla legge chi, a causa di infermità o difetto fisico o\nmentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere\nqualsiasi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’estensione al nucleo familiare, se richiesta, deve essere totale (i.e.,\nrivolta a tutti i componenti aventi le predette caratteristiche).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi soggetti, assieme ai Dipendenti, quando regolarmente iscritti al\nFondo sono definiti “Assistiti” o “Assistito” se al singolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura vale per i Dipendenti di età massima non superiore a 70 anni,\nmentre per gli appartenenti al nucleo familiare l’età massima non potrà\nessere superiore a 65 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanti raggiungano l’età massima in vigenza di copertura sono assistiti\nfino al 31 dicembre dell’annualità in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deroghe al Regolamento adesioni collettive del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i Dipendenti che saranno iscritti al Fondo e per i quali è stato\nprescelto il presente Piano, devono intendersi applicabili le seguenti deroghe\ne\u002Fo integrazioni al Regolamento per le adesioni collettive al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adesione al Fondo: integrazione all’art. 2 “Modalità di Adesione” del\nRegolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di avvio del Fondo, l’adesione del Dipendente ed eventualmente\ndel proprio nucleo familiare potrà avvenire, per il tramite del Datore, a\ndecorrere dal 1\u002F1\u002F2018 o comunque dalla data di approvazione del CCNL per il\npersonale non dirigente di POSTE ITALIANE spa ove successiva e fino al\n31\u002F03\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superata tale fase, le iscrizioni al Fondo potranno intervenire solo a\npartire dal 1° gennaio dell’anno successivo, dandone comunicazione, per il\ntramite del Datore, al Fondo con un preavviso di almeno 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti assunti successivamente alla data di decorrenza della\nadesione della Società al Fondo, l’iscrizione di se stesso ed eventualmente\ndel proprio nucleo familiare potrà avvenire, per il tramite del Datore, entro\ne non oltre 3 mesi dal termine della eventuale periodo di prova previsto,\novvero, dalla data di assunzione, ove non presente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione del nucleo familiare, il Dipendente potrà optare per\nl’estensione delle prestazioni al nucleo stesso entro 2 mesi dall’evento\nche ha dato origine alla suddetta variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessazione del rapporto di lavoro e mantenimento delle coperture\nassicurative: deroghe all’art. 3 “Assistiti”, comma 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Regolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La seguente deroga deve intendersi applicabile esclusivamente in caso di\ncessazione del rapporto di lavoro del Dipendente, per le seguenti cause:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quiescenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- risoluzione consensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per i\nDipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei predetti casi, il Dipendente cessato ed il suo nucleo familiare, se\ndestinatari delle prestazioni del “Fondo”, potranno mantenere il diritto\nalle coperture sanitarie previste dal pacchetto “Base” del presente Piano\ntempo per tempo vigente, fino al compimento dell’età massima di 75 anni del\nDipendente cessato; nel caso in cui il coniuge compia i 75 anni prima del\nDipendente cessato, decadrà da tale momento dalle coperture assicurative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta della predetta opzione di prosecuzione dell’iscrizione al Fondo\nandrà espressamente esercitata dal Dipendente all’atto della cessazione del\nrapporto lavorativo e con l’impegno a versare, ad esclusivo proprio carico,\nle quote annue tempo per tempo definite per la categoria “pensionati” dal\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del pensionato ex Dipendente del Gruppo POSTE ITALIANE,\nla copertura sanitaria verrà meno anche per il relativo nucleo familiare, se\nassistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Variazione delle coperture sanitarie e recesso dall’adesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al Fondo da parte dell’Assistito: integrazione all’art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Assistiti” del Regolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dipendente, qualora abbia scelto il pacchetto “Base”, potrà\nsuccessivamente decidere di aderire al pacchetto “Plus” o, viceversa, in\ncaso di avvenuta adesione al pacchetto “Plus” potrà in un secondo momento\ntornare al solo pacchetto “Base”: in tale ultimo caso, non gli sarà però\npiù consentito di opzionare nuovamente il pacchetto “Plus”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette richieste di variazione dei pacchetti a cui aderire dovranno\nessere comunicate, per il tramite del Datore, al Fondo esclusivamente entro il\nmese di novembre di ciascun anno ed avranno efficacia a decorrere dal 1°\ngennaio dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta di variazione del pacchetto operata dal Dipendente riguarderà\nnecessariamente anche i componenti del nucleo familiare, se assistiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Dipendente recedere dalla adesione al Fondo con effetto dal\nprimo giorno del mese successivo alla comunicazione, che dovrà avvenire, per\nil tramite del Datore, con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il\nvenir meno del diritto alle prestazioni da parte del lavoratore comporta\nl’analoga contestuale cessazione nei riguardi del nucleo familiare, se\nassistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recesso è ostativo all’accoglimento di una successiva richiesta di\nadesione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Dipendente recedere dalle coperture del Fondo anche solo con\nriferimento al proprio nucleo familiare; in tale caso, una successiva richiesta\ndi assistenza del nucleo familiare potrà riguardare esclusivamente i\ncomponenti “sopravvenuti” dello stesso rispetto al momento del precedente\nrecesso (nascita di un figlio, matrimonio, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione di inabile: integrazione all’art. 4 “Nucleo Familiare”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comma 1 del Regolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deve considerarsi inabile, ai sensi di quanto disposto dalla legge, chi, a\ncausa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e\npermanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodi di carenza: integrazione all’art. 7 “Periodi di Carenza”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Regolamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea con quanto previsto dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, per i\nDipendenti non trovano applicazione i periodi di carenza delle prestazioni di\ncui al suddetto articolo 7; pertanto le relative coperture opereranno, anche\nper i lavoratori assunti successivamente all’avvio dell’operatività del\nFondo, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al Fondo\nperviene, per il tramite del Datore, comunicazione dell’adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio Paritetico Sulla Sanità Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito a livello nazionale un Osservatorio Paritetico sulla sanità\nintegrativa dei dipendenti delle Società del Gruppo POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio è costituito da un componente per ciascuna organizzazione\nsindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del\nGruppo POSTE ITALIANE, nominata da POSTE ITALIANE spa anche per conto delle\nSocietà che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del\nrinnovo del CCNL del 30\u002F11\u002F2017 e possono essere sostituiti da ciascuna delle\nParti stipulanti mediante comunicazione scritta da notificare all’altra\nParte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti e attribuzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti e attribuzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare l’andamento della gestione del Piano Sanitario allo scopo di\nverificarne la rispondenza con le relative finalità istitutive, sulla base\ndelle informazioni e dei dati forniti dal Fondo stesso, approfondendo anche\nl’evoluzione legislativa in materia di Fondi Sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre al Fondo eventuali modifiche alle coperture e prestazioni\nsanitarie previste dal Piano, sulla base delle risultanze della gestione\nrelativa al precedente esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere preventivamente informato in merito alla eventuale esclusione dal\nPiano Sanitario degli aderenti che abbiano avuto comportamenti contrari alla\ncorrettezza e buona fede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proporre al Fondo l’adozione di campagne informative sul Fondo e di\nprevenzione sanitaria per gli iscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno. Gli oneri relativi\nal funzionamento sono a carico del Gruppo POSTE ITALIANE; per quanto attiene\nalle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in\nservizio ad ogni conseguente effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preventivamente alle riunioni del suindicato Osservatorio, e comunque con\ncadenza semestrale, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA\nfornirà tutti i dati e le informazioni necessarie per monitorare l’andamento\ndella gestione del Piano sanitario del Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adesione del Datore al Piano Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di adesione del Datore al relativo Piano sanitario prescelto\nsono quelle disciplinate all’art. 2 del Regolamento cui si fa espresso\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza della copertura per gli Assistiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura ha effetto dalle ore 00 del primo giorno del mese successivo a\nquello in cui al Fondo perviene, per il tramite del Datore, comunicazione\ndell’adesione del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo i dati anagrafici\ndei dipendenti nei riguardi dei quali deve essere attivata l’assistenza e\ndegli assistiti nei cui confronti si interrompe la copertura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammontare annuo del contributo al Fondo per le prestazioni previste dal\nPiano Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano Sanitario prevede due tipologie di coperture: una copertura\n“Base” ed una copertura “Plus”. Il contributo aziendale concordato con\nla fonte collettiva consente al Dipendente di fruire di tutte le prestazioni\npreviste dal Piano Sanitario nella versione “Base”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta, il Dipendente può, interamente a proprio carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incrementare le coperture sanitarie aderendo al pacchetto opzionale del\nPiano Sanitario nella versione “Plus” il cui importo è pari ad € 123,00\nannui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-estendere al nucleo familiare le prestazioni del presente Piano, versando i\nseguenti contributi, a seconda del pacchetto prescelto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*€ 225,00 annui per le prestazioni previste dal pacchetto “Base” del\nPiano sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*€ 409,50 annui per le prestazioni previste dal pacchetto “Plus” del\nPiano Sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in caso di scelta del pacchetto “Plus” per l’intero nucleo\nfamiliare (ivi incluso il dipendente) il costo complessivo ammonterà ad €\n532,50 annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accesso alla versione “Plus” o all’estensione al Nucleo Familiare\nè condizionato alla sussistenza della capacità contributiva del lavoratore,\nnel rispetto delle norme previste in materia di cessioni e delegazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la durata del Piano prevista dall’accordo collettivo l’importo delle\nquote annue per il pacchetto “Base” per la categoria “pensionati” è\npari al costo dell’analogo pacchetto previsto per i dipendenti aumentato del\n30% e pertanto pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 195,00 per la prosecuzione della copertura prevista dal pacchetto\n“Base” per il solo ex dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 487,50 per la prosecuzione della copertura prevista dal pacchetto\n“Base” per l’intero nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Versamento del contributo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore si impegna a versare trimestralmente, in via posticipata, i\ncontributi dovuti al Fondo secondo le previsioni indicate nella presente Guida.\nIl versamento trimestrale comprende il rateo relativo al contributo dovuto al\nFondo da parte dei Dipendenti per l’eventuale estensione alla opzione\n“Plus” e per l’eventuale estensione di garanzia al nucleo familiare. I\ncontributi dovuti sono comprensivi sia delle spese del Fondo che dei costi\ndelle prestazioni, sempre nel rispetto dei limiti indicati nel presente\nPiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento del predetto contributo deve essere effettuato da parte del\nDatore aderente, mediante SDD o bonifico bancario, entro il giorno 15 del mese\nsuccessivo alla scadenza trimestrale (15\u002F04, 15\u002F07, 15\u002F10, 15\u002F01). Per\ntrimestri si intendono i periodi: gennaio - marzo; aprile - giugno; luglio -\nsettembre; ottobre - dicembre dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 15 dell’ultimo mese di ogni trimestre (es. 15\u002F3, 15\u002F6, 15\u002F9,\n15\u002F12), il Fondo attiva e rende disponibile sul proprio portale web\n(nell’area riservata aziende, per accedere alla quale sono necessari codice e\npassword personale del Datore) la relativa Distinta di pagamento. La distinta\nevidenzia, per il trimestre trascorso, i contributi che il Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa POSTE VITA dovrà ricevere da parte del Datore in\nrelazione alla situazione in anagrafica dei propri Assistiti: è onere del\nDatore controllare se la distinta è coerente con le trattenute effettuate e\ncon le eventuali segnalazioni fornite dai Dipendenti\n(iscrizioni\u002Fcessazioni\u002Fcomposizione nucleo familiare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore potrà effettuare sul sito web del Fondo eventuali modifiche\nall’anagrafica dei Dipendenti entro l’ultimo giorno del trimestre (es.\n31\u002F3, 30\u002F6, 30\u002F9, 31\u002F12). Scaduto detto termine, la modifica al trimestre di\nriferimento non è più effettuabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo, in caso di inesattezza, incompletezza o omissione del versamento,\ninteressa tempestivamente il Datore ai fini della relativa regolarizzazione del\npagamento dovuto. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui il Fondo ha comunicato\nal Datore l’inesattezza, l’incompletezza o l’omissione, il Fondo stesso\n(e pertanto le relative compagnie assicurative) potrà valutare la sospensione\ndella erogazione di tutte le prestazioni connesse al Piano Sanitario di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ritardato pagamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di\noltre un trimestre comporta la valutazione da parte del Consiglio di\nAmministrazione del Fondo della esclusione del Datore e, conseguentemente,\nanche la cessazione della assistenza di tutti i suoi Dipendenti e loro nuclei\nfamiliari, fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi pregressi\ndovuti. Il Fondo si riserva la facoltà di informare gli Assistiti della\nesclusione dal Fondo del proprio Datore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni di non assistibilità (persone non coperte)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della operatività delle garanzie “Long Term Care” (LTC),\n“Critical Illness” e “Temporanea Caso Morte” (TCM) al momento\ndell’adesione alla copertura, gli assistiti non devono rientrare in una delle\ncondizioni di non assistibilità previste dall’Allegato 5 alla presente\nGuida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale incasso del contributo, ove siano verificate le condizioni\nsopra previste di cui all’Allegato 5, non costituisce deroga alla predetta\nregola. In tal caso il contributo versato relativamente a soggetto non\nassistibile sarà restituito e la garanzia non opererà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni escluse dalla assistibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura di talune prestazioni ivi indicate non è operante in alcuni\nben definiti casi, illustrati negli Allegati 4 e 6 alla presente Guida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità per usufruire delle prestazioni sanitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diverse dalla non autosufficienza, dalla “Critical Illness”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e dalla TCM, del Piano Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la richiesta di estendere le prestazioni del presente Piano a\nfavore dei componenti del proprio Nucleo Familiare va effettuata dal\nDipendente, gli Assistiti al Piano Sanitario hanno la possibilità di usufruire\ndelle prestazioni sanitarie, diverse dalla non autosufficienza, dalla\n“Critical Illness” e dalla TCM, mediante due modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Forma “indiretta”: il Dipendente invia al Fondo le ricevute che\nattestano le spese sanitarie sostenute dallo stesso o da un Assistito\nappartenente al suo Nucleo Familiare presso una qualsiasi struttura sanitaria\nnon convenzionata con il medesimo Fondo. Qualora ne sussistano i presupposti,\nil Dipendente, a cui è attribuito il rimborso del caso, riceverà il rimborso\ndelle predette spese (nei limiti e nei massimali previsti dal Piano Sanitario\nprescelto) mediante bonifico bancario, per il tramite della compagnia\nassicurativa summenzionata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Forma “diretta”: l’Assistito usufruisce delle prestazioni sanitarie\npresso una delle strutture convenzionate (i.e., Network Convenzionato). In\nquesto caso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-se il costo delle prestazioni è compreso nei limiti e nei massimali\nprevisti dal Piano Sanitario prescelto, l’Assistito non effettua alcun\npagamento alla struttura sanitaria appartenente al Network Convenzionato, al\nnetto di eventuali scoperti e\u002Fo minimi non indennizzabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-se il costo delle prestazioni supera i limiti ed i massimali previsti dal\nPiano sanitario prescelto, l’Assistito deve pagare alla struttura sanitaria\nappartenente al Network Convenzionato esclusivamente la differenza tra il costo\ndella prestazione e quanto previsto dal Piano sanitario oltre eventuali\nscoperti e\u002Fo minimi non indennizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito sono descritte le procedure che l’Assistito deve seguire nel\ncaso in cui usufruisse delle prestazioni sanitarie in forma “indiretta” o\nin forma “diretta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni sanitarie - Forma “indiretta”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per richiedere al Fondo il rimborso delle spese sanitarie pagate\ndirettamente, nei limiti e nei massimali previsti dal Piano Sanitario, il\nDipendente potrà procedere in modalità digitale. Nel dettaglio dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accedere alla propria area riservata sul portale web del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accedere al menù richieste on-line e, in base alla tipologia della\nrichiesta, utilizzare il pulsante Inserisci nuova richiesta generica o\ninserisci nuova richiesta odontoiatrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- selezionare l’Assistito per il quale si sta inviando la richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilare i campi relativi alla fattura (numero, data, importo e partita\nIVA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-caricare mediante “upload” la documentazione di spesa che attesti\ninequivocabilmente l’avvenuto pagamento delle prestazioni mediche e gli\neventuali obblighi richiesti dal Fondo (la documentazione deve essere caricata\ncome file in formato jpg o pdf);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di richiesta generica, per ottenere il rimborso della Indennità di\nricovero, provvedere all’inserimento della data inizio e fine ricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di richiesta generica, per ottenere il rimborso della Indennità di\nricovero, grandi interventi chirurgici (da ora in avanti GIC), provvedere\nall’inserimento della data inizio e fine ricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di richiesta generica, per ottenere il rimborso della indennità\nsostitutiva parto, provvedere all’inserimento della data inizio e fine\nricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di richiesta generica, per ottenere il rimborso della indennità\nsostitutiva neonati, provvedere all’inserimento della data inizio e fine\nricovero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste acquisite nel portale perverranno direttamente alla Compagnia\nPOSTE ASSICURA che procederà alla valutazione dei rimborsi dovuti secondo la\nspecifica tipologia di Piano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rimborso relative alle spese sostenute devono essere\ntrasmesse al Fondo nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni\ndalla data indicata nel documento di spesa che attesti la prestazione ricevuta.\nIn caso di più documenti di spesa relativi ad una stessa garanzia dovrà\nessere considerata la data indicata nel documento di spesa più recente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, entro 30\ngiorni dalla data di presentazione della documentazione completa richiesta dal\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario\nutilizzando le coordinate IBAN comunicate dal Dipendente in fase di iscrizione\nal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni sanitarie - Forma “diretta”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Assistiti che desiderano usufruire delle prestazioni sanitarie in forma\n“diretta” devono esibire un documento di riconoscimento o quanto\nespressamente richiesto dalle strutture convenzionate (i.e., Network\nConvenzionato), al fine di consentire a queste ultime di verificarne la\nregolare iscrizione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo aver accertato l’assistibilità, e quindi la possibile erogazione\ndelle prestazioni in forma “diretta”, le strutture sanitarie convenzionate\ncon il Fondo erogano la prestazione e anticipano le spese sostenute dagli\nAssistiti, nei limiti e nei massimali previsti dalle garanzie del Piano\nsanitario prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito, per usufruire della prestazione nella struttura sanitaria\nconvenzionata, deve compilare un modulo, predisposto dal Fondo e rilasciato\ndalle strutture sanitarie, nel quale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dichiara di essere a conoscenza che il Fondo di Assistenza Sanitaria\nIntegrativa POSTE VITA è a gestione convenzionata e che le coperture sanitarie\nsono affidate alla compagnia assicurativa POSTE ASSICURA spa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si obbliga a saldare direttamente all’Istituto di cura e ai medici\nconvenzionati tutte le prestazioni non contemplate in polizza e qualsiasi\neccedenza a suo carico compresi eventuali scoperti e\u002Fo minimi non\nindennizzabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scioglie dal segreto professionale, nei confronti del Fondo, i\nmedici-chirurghi che eseguiranno le prestazioni sanitarie in convenzione,\nacconsentendo all’eventuale invio da parte di questi ultimi della relativa\ndocumentazione sanitaria alla compagnia assicurativa e\u002Fo al Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili,\ncosì come previsto dalla legge 196\u002F03 sulla Privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si obbliga a rimborsare a posteriori le eventuali spese già liquidate che,\ndall’esame della cartella clinica o di altra documentazione medica, anche\nsuccessiva alla erogazione delle prestazioni sanitarie stesse, risultassero non\ncontemplate dalle coperture previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alcune strutture sanitarie convenzionate potrebbero operare medici che\nnon hanno accettato l’accordo di convenzionamento, in questi casi\nl’Assistito dovrà pagare la struttura sanitaria e richiedere il rimborso in\nforma indiretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità per usufruire delle prestazioni “Long Term Care”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Critical Illness” e TCM previste dall’opzione Plus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Piano Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per richiedere l’erogazione di una delle seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“Long Term Care” (LTC), al verificarsi della condizione di non\nautosufficienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“Critical Illness” in caso di grave malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“TCM”, in caso di decesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Assistito, o l’avente diritto, deve presentare la denuncia\ndirettamente alla Compagnia Assicurativa POSTE VITA spa, il soggetto a cui\nverrà demandata l’erogazione delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I moduli di denuncia per le diverse tipologie di prestazioni sono\ndirettamente scaricabili dal sito www.postevitafondosalute.it. I moduli devono\nessere compilati in ogni parte, secondo le istruzioni presenti nel modulo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dettaglio della documentazione da allegare a ciascun modulo di denuncia\nè esplicitato nella sezione del presente documento relativa alle garanzie\n“Long Term Care”, “Critical Illness” e “TCM”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutta la documentazione necessaria, opportunamente compilata e firmata, deve\nessere inviata in formato cartaceo mediante raccomandata a\u002Fr a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE VITA spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Beethoven, 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00144 ROMA (RM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione della rendita, in caso di riconoscimento dello stato di non\nautosufficienza, ovvero di un Capitale, in caso di “Critical Illness” o di\nDecesso, avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ulteriori informazioni sull’erogazione della rendita o dei capitali\ngli Assistiti possono contattare il contact center di POSTE VITA spa al numero\n800.31.61.81 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 17.00 ed il\nsabato dalle ore 09:30 alle 13:30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze e sospensioni del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro o di assenze (quali, in via\nesemplificativa e non esaustiva, quelle verificatesi per aspettative o\npermessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia, sospensioni dal lavoro,\npart-time ex verticale o ex misto, ecc.), sono mantenuti il diritto alle\nprestazioni e l’obbligo del versamento della relativa contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi sopra indicate, qualora si verificasse una situazione di\ntemporanea incapienza della retribuzione, l’Azienda - oltre al regolare\nversamento della contribuzione a proprio carico - provvederà ad anticipare al\nFondo l’importo del contributo a carico del dipendente, ove presente,\nprocedendo al relativo recupero dal lavoratore in un’unica soluzione con le\nprime competenze utili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reclami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per presentare reclami relativi alle liquidazioni delle richieste di\nrimborso per prestazioni sanitarie, inviare apposita comunicazione a POSTE\nASSICURA spa, Ufficio Customer Care, Viale Beethoven, 11, 00144 - Roma, fax al\nn° 06.5492.4402. È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail\nall’indirizzo reclami@poste-assicura.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per presentare reclami relativi alle garanzie LTC, “Critical Illness”,\nTCM (erogazione rendita, Capitali, ecc.), inviare apposita comunicazione\nscritta a POSTE VITA spa Ufficio Customer Experience e Assistenza Clienti,\nViale Beethoven 11,00144 - Roma, fax al n° 06.5492.4426. È anche possibile\ninoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo reclami@postevita.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Assistito non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o\nin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni,\npotrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) -\nServizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando\nl’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla\nSocietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito\ntelefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta\nl’operato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)breve descrizione del motivo di lamentela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro\nfornito dalla stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare\nreclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la\nprocedura FIN-NET (accedendo al sito internet\nhttp:\u002F\u002Fec.europa.eu\u002Finternal_market\u002Ffinservicesretail\u002Ffinnet\u002Findex_en.htm).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda\nche permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, previo\nesperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca\ncondizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della\nvigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella\nitaliana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti\nall’Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata\nprescelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per presentare reclami al Fondo, diversi da quelli relativi alle attività\ndi liquidazione, inviare apposita comunicazione scritta all'indirizzo della\nsede legale del Fondo (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA,\nReclami, viale Beethoven 11, 00144 - Roma).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomenclatore delle garanzie incluse nel Piano Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I seguenti paragrafi sono stati predisposti in modo da costituire un agile\nstrumento esplicativo per gli Assistiti; in nessun caso tuttavia, sostituiscono\nl’estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione consegnate a ciascun\nAssistito interessato, delle quali evidenziano esclusivamente le\ncaratteristiche principali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative Condizioni Generali di Assicurazione restano, pertanto,\nl’unico strumento valido per una completa ed esauriente informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano prevede due tipologie di pacchetti di prestazioni, di cui uno\nopzionale e cumulabile con l’altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pacchetto “Base” che prevede le seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.ricovero in Istituto di cura per i Grandi Interventi Chirurgici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.indennità sostitutiva giornaliera per i Grandi Interventi Chirurgici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.diagnostica di Alta Specializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.visite specialistiche ambulatoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.mamma e bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica (solo rete\nconvenzionata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.prestazioni odontoiatriche (solo rete convenzionata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un pacchetto opzionale “Plus” che prevede le seguenti prestazioni\ncumulabili a quelle previste dal pacchetto “Base”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non\nautosufficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. rimborso Ticket Sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto\nsoccorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomenclatore delle prestazioni previste dal pacchetto Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - Ricovero in istituto di cura per i grandi interventi chirurgici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia in oggetto è applicata con i limiti e alle condizioni di\nseguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"493\">\n  \u003Ccol width=\"252\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni del rimborso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Massimo rimborso per anno\u002FAssistito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp align=\"center\">€ 75.000,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Massimo rimborso per evento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp align=\"center\">€ 50.000,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\" height=\"169\">\u003Cp align=\"justify\">Onorari del chirurgo,\n        dell’aiuto, dell’assistente, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’anestesista e di ogni altro soggetto\n        partecipante \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all’intervento (risultante dal referto\n        operatorio)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Diritti di sala operatoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti\n        terapeutici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">erogati e gli apparecchi protesici applicati durante\n        l’intervento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(endoprotesi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Assistenza medica e infermieristica, cure,\n        accertamenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">diagnostici, trattamenti fisioterapici e\n        rieducativi, medicinali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ed esami, purché relativi al periodo di ricovero e\n        alla patologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che comporta il ricovero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>rimborsabile al 100% nei limiti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>del massimale se effettuato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nella rete convenzionata, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>altrimenti scoperto 20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Retta di degenza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non sono comprese in garanzia le spese\n        voluttuarie)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>fino ad € 300,00 al giorno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Retta per l’accompagnatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(in istituto di cura o, in caso di indisponibilità\n        ospedaliera, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in struttura alberghiera)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>fino ad € 55,00 al giorno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- max 30 giorni per ricovero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Assistenza infermieristica individuale\n        privata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>fino ad € 50,00 al giorno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- max 30 giorni per ricovero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Viaggio e trasporto dell’Assistito e\n        di un accompagnatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da e all’Istituto di Cura e da un Istituto di Cura\n        all’altro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(il trasporto è rimborsabile se effettuato con il\n        mezzo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di trasporto più idoneo)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>scoperto 20% \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- massimo rimborsabile € 750,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per ricovero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"493\">\u003Cp align=\"justify\">Visite specialistiche e accertamenti\n        diagnostici nei 90 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">precedenti l’inizio del ricovero, nonché le\n        prestazioni sanitarie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nei 90 giorni successivi alla cessazione del\n        ricovero stesso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(visite specialistiche, accertamenti diagnostici,\n        trattamenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fisioterapici e rieducativi, prestazioni chirurgiche\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e infermieristiche, terapie), purché correlate\n        all’intervento.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">In tale ambito si intendono compresi i ricoveri per\n        cure,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">accertamenti ed interventi preparatori\n        all’intervento principale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o da questo resi necessari e comunque ad esso\n        connessi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"252\">\u003Cp>massimo rimborso \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per anno\u002FAssistito: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 1.850,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>massimo rimborso per evento: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 850,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nelle strutture convenzionate\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>scoperto 15%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>fuori dalle strutture convenzionate scoperto 40%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trapianto d’organi o parte di essi all’Assistito saranno\ncorrisposte anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le spese relative al prelievo sul donatore comprese quelle per il trasporto\ndell’organo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le spese effettuate durante il ricovero del donatore (nel caso di\ndonazione da vivente).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dettaglio dei grandi interventi chirurgici si rinvia all’elenco\ndisponibile in allegato (Allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma indiretta”; oppure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma diretta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito per ottenere il rimborso in “forma indiretta”, in caso di\nRicovero in Istituto di cura per i grandi interventi chirurgici, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal proprio Piano sanitario”, deve\ntrasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le prestazioni eseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia della cartella clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito, per ottenere il rimborso in “forma indiretta” in caso di\naccertamenti diagnostici e visite specialistiche pre-ricovero, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal proprio Piano sanitario”, deve\ntrasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte le\nprestazioni eseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della richiesta del medico con descrizione dell’intervento da\neseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito, per ottenere il rimborso in “forma indiretta” in caso di\naccertamenti diagnostici e visite specialistiche post-ricovero, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal proprio Piano sanitario”, deve\ntrasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte le\nprestazioni eseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia della cartella clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 - Indennità sostitutiva per i grandi interventi chirurgici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia in oggetto è applicata con i limiti e alle condizioni di\nseguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"550\">\n  \u003Ccol width=\"194\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"550\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"550\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità sostitutiva per i Grandi\n        interventi Chirurgici, applicabile se l’Assistito non richiede \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alcun rimborso né per il ricovero \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">né per altra prestazione ad esso connessa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"justify\">fino ad € 100,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per ogni giorno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di ricovero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con pernottamento___\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">max 30 giorni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Ca name=\"_Hlk25938627\" id=\"_Hlk25938627\">\u003C\u002Fa>per\n        ciascun ricovero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dettaglio dei grandi interventi chirurgici vedere l’elenco\ndisponibile in allegato (Allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire in sola forma “indiretta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito per ottenere il rimborso in “forma indiretta”, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal proprio Piano sanitario”, deve\ntrasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia della cartella clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale garanzia si applica quando l’Assistito non richiede il rimborso al\nFondo di assistenza sanitaria integrativa POSTE VITA delle spese di\nricovero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 - Diagnostica di Alta Specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire della garanzia in oggetto è necessaria una prescrizione\nmedica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria\nla prestazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia è applicata con i limiti ed alle condizioni di seguito\nriportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"383\">\n  \u003Ccol width=\"361\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"361\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>Massimo rimborso per anno\u002FAssistito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"361\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.750,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>Quote di rimborso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"361\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>Nelle strutture sanitarie convenzionate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"361\">\u003Cp>minimo non indennizzabile, che rimane\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>a carico dell’Assistito, € 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per ogni prestazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"383\">\u003Cp>Fuori dalle strutture sanitarie convenzionate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"361\">\u003Cp>scoperto 50% \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>- minimo non indennizzabile,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>che rimane a carico dell’Assistito,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>€ 80,00 per accertamento diagnostico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>o ciclo di terapia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si specifica che il plafond disponibile (cosiddetto massimo rimborso) si\nraggiunge sommando gli importi liquidati dalla compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dettaglio della diagnostica di alta specializzazione vedere\nl’elenco disponibile in allegato (Allegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma indiretta”, oppure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma diretta”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito per ottenere il rimborso in “forma indiretta”, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal proprio Piano sanitario”, deve\ntrasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte le\nprestazioni eseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la\npatologia che ha reso necessaria la prestazione stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 - Visite specialistiche ambulatoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È previsto il rimborso per visite specialistiche conseguenti a malattia o a\ninfortunio, (escluse le visite odontoiatriche). Rientra in garanzia\nesclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza\ndi un’eventuale patologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il rimborso della garanzia è necessaria una prescrizione medica\ncontenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la\nprestazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I documenti di spesa (fatture e\u002Fo ricevute) devono riportare l’indicazione\ndella specialità del medico che, ai fini del rimborso, dovrà risultare\nattinente alla patologia denunciata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia è applicata con i limiti e alle condizioni di seguito\nriportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"372\">\n  \u003Ccol width=\"372\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>Massimo rimborso per anno\u002FAssistito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp align=\"center\">€ 600,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Quote di rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Nelle strutture sanitarie convenzionate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>quota non indennizzabile, che rimane\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>a carico dell’Assistito, € 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per ogni prestazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>Fuori dalle strutture sanitarie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>convenzionate \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>massimo rimborso € 40,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Ca name=\"_Hlk25940246\" id=\"_Hlk25940246\">\u003C\u002Fa>per ogni prestazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si specifica che il plafond disponibile (cosiddetto massimo rimborso) si\nraggiunge sommando gli importi liquidati dalla compagnia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma indiretta”, oppure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma diretta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito per ottenere il rimborso in “forma indiretta”, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal Piano sanitario”, deve trasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte le\nprestazioni eseguite, da cui risulti in maniera inequivocabile il titolo di\nspecializzazione del medico chirurgo che ha eseguito la prestazione; e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la\npatologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 - Mamma e Bambino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il rimborso delle spese sostenute per ecografie effettuate durante la\ngravidanza, la stessa deve essere comprovata da idonea certificazione\nmedica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia in oggetto è applicata con i limiti ed alle condizioni di\nseguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"428\">\n  \u003Ccol width=\"317\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">ACCERTAMENTI PRE PARTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">Massimo Rimborso per anno\u002FAssistito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per ecografie effettuate durante la gravidanza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(comprovata da idonea certificazione medica)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 300,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">Quote di rimborso (per ecografie)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">Nelle strutture sanitarie\n        convenzionate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">scoperto 30% \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- minimo non indennizzabile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di € 25,00 per prestazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">Fuori dalle strutture sanitarie\n        convenzionate\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(o personale non convenzionato)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">scoperto 50% \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- minimo non indennizzabile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di € 25,00 per prestazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER IL PARTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">Indennità sostitutiva Ricovero\n        Parto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">solo in SSN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">fino ad € 35,00 per ogni giorno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di ricovero con pernottamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- max 7 giorni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">NEONATO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"428\">\u003Cp align=\"justify\">Spese per interventi effettuati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nel 1° anno di vita del neonato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per la correzione di malformazioni congenite,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comprese le visite, gli accertamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">diagnostici pre e post-intervento, nonché\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la retta per l’accompagnatore per il periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del ricovero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"317\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>fino ad € 2.500,00 all’anno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per Assistito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma indiretta”, oppure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in “forma diretta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertamenti pre-parto (ecografie), l’Assistito per ottenere il\nrimborso in “forma indiretta”, seguendo le istruzioni descritte nel\nparagrafo “Modalità previste per usufruire delle prestazioni sanitarie\npreviste dal proprio Piano sanitario”, deve trasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte le\nprestazioni eseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del certificato di gravidanza rilasciato dal medico curante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di Indennità sostitutiva ricovero parto, l’Assistito per ottenere\nil rimborso, seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo “Modalità\npreviste per usufruire delle prestazioni sanitarie previste dal proprio Piano\nsanitario”, deve trasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia della cartella clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di garanzia neonato, l’Assistito per ottenere il rimborso in\n“forma indiretta”, seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo\n“Modalità previste per usufruire delle prestazioni sanitarie previste dal\nproprio Piano sanitario”, deve trasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della documentazione di spesa con il dettaglio di tutte le\nprestazioni eseguite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della cartella clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale garanzia si applica fino al compimento del primo anno di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 - Prestazioni di prevenzione cardiovascolare e oncologica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia in oggetto è applicata con i limiti e alle condizioni di\nseguito riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire solo in “forma diretta” in\nrete convenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di tale garanzia sono riconoscibili ogni tre anni per\nAssistito\u002Fa con età superiore a 45 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"372\">\n  \u003Ccol width=\"372\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Massimo rimborso per Assistito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per prestazioni di prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>cardiovascolare e oncologica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>€ 150,00 ogni tre anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>solo per Assistiti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>con età superiore a 45 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>le prestazioni previste effettuabili\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>solo in forma diretta devono essere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>effettuate in una unica soluzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Quote di rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"372\">\u003Cp>scoperto 10% con minimo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>non indennizzabile di € 25,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dettaglio della prevenzione cardiovascolare e oncologica vedere\nl’elenco disponibile in allegato (allegato 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 - Prestazioni odontoiatriche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano sanitario prevede il rimborso delle spese sostenute per le seguenti\nprestazioni odontoiatriche, secondo le condizioni e le franchigie di seguito\ndescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso della garanzia può avvenire solo in “forma diretta” in rete\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"238\">\n  \u003Ccol width=\"396\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"396\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">Franchigia \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Diagnosi e prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"396\">\u003Cp>2 visite l’anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2 RX endorali l’anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>prima ablazione tartaro annuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>seconda ablazione tartaro annuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 35,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Emergenza odontoiatrica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"396\">\u003Cp>1 visita di emergenza con eventuale prescrizione di\n        terapia medica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1 RX endorale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1 trattamento di pronto soccorso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1 otturazione\u002Fricostruzione temporanea\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"238\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Conservativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"396\">\u003Cp>2 otturazioni gratuite l’anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>otturazione 1 superficie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>otturazione 2 superfici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>otturazione 3 superfici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 10,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">€ 10,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomenclatore delle prestazioni aggiuntive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previste dal pacchetto opzionale PLUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pacchetto opzionale “PLUS”, cumulabile al pacchetto “BASE”,\nprevede le seguenti prestazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non\nautosufficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. rimborso Ticket Sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto\nsoccorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 PLUS - Rendita mensile pagata per tutta la vita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in caso di non autosufficienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene riconosciuto in stato di non autosufficienza l'Assistito che, quale\nrisultato di un peggioramento della funzionalità dell'organismo, dovuto a\nmalattia o infortunio, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90\ngiorni continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente —\nda avere bisogno dell'assistenza da parte di un'altra persona per aiutarlo\nnello svolgimento di almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita\nquotidiana, oppure sia affetto da grave demenza invalidante comprovata da una\ndiagnosi di un neurologo e\u002Fo gerontologo (basata su test psicometrici\nriconosciuti tipo MMSE,……) con conseguente assoluta necessità di una\ncostante e permanente assistenza da parte di una terza persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavarsi o mantenere una corretta igiene personale: capacità di farsi il\nbagno o la doccia o lavarsi in maniera soddisfacente in altro modo. Ciò\nimplica che l’Assistito è in grado di lavarsi dalla testa ai piedi in modo\nda mantenere, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene\npersonale, spontaneamente e senza l’aiuto di una terza persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni\ntipo di indumento compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di\ndisabilità dell’Assistito senza l’assistenza di una terza persona. La\ncapacità di allacciarsi\u002Fslacciarsi le scarpe o di indossare\u002Ftogliere calze o\ncalzini non è considerata determinante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nutrirsi: capacità di mangiare o bere autonomamente cibo preparato da\nterzi. Ciò implica che l’Assistito è in grado di tagliare il cibo, bere,\nportare il cibo alla bocca ed inghiottirlo senza l’aiuto di una terza\npersona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spostarsi: capacità di alzarsi da una sedia o dal letto e viceversa o di\nspostarsi da una sedia al letto e viceversa anche con l’aiuto di ausili\nspecifici senza l’aiuto di una terza persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento dello Stato di non autosufficienza da diritto\nall’Assistito di richiedere la corresponsione della rendita mensile\nposticipata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito, una volta all’anno, secondo le modalità comunicate in fase\ndi erogazione della rendita, è tenuto a trasmettere alla compagnia\nassicurativa POSTE VITA spa, il certificato di permanenza in vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rendita vitalizia per non autosufficienza (LTC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rendita annua\u002FAssistito: € 12.000,00 per anno\u002Fpersona (€ 1.000\u002Fmese)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dettaglio delle condizioni di assistibilità e delle esclusioni della\ngaranzia per non autosufficienza si vedano gli elenchi disponibili in allegato\n(allegati 5 e 6.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere l’erogazione della rendita, in caso di insorgenza dello stato\ndi “non autosufficienza” l’Assistito, il tutore\u002Fcuratore o qualsiasi\naltra persona appartenente al suo Nucleo Familiare, entro 90 giorni da quando\nsi presume siano maturate le condizioni di Non Autosufficienza l'Assistito,\ndeve informare la compagnia POSTE VITA spa dello stato di Non Autosufficienza\nmediante l’invio di lettera raccomandata a\u002Fr a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE VITA spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ufficio Gestione Liquidazioni Vita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Beethoven 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00144 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere accompagnata dai documenti necessari a verificare\nl’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per procedere al pagamento\ndella rendita. In particolare, dovranno intendersi parte integrante di tale\nrichiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il “Modulo denuncia dello stato di non autosufficienza” compilato\ndall’Assistito (o da persona legittimata a farlo per suo conto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia di un documento identificativo e del codice fiscale\ndell’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il questionario di “non autosufficienza” compilato in ogni sua parte a\ncura dell’Assistito (o da persona legittimata a farlo per suo conto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il questionario di “non autosufficienza” compilato in ogni sua parte\ndal medico curante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la documentazione clinica comprovante lo stato di non autosufficienza e\ndalla relativa dichiarazione in cui l’Assicurato scioglie dal segreto\nprofessionale i medici che lo hanno visitato e curato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La compagnia POSTE VITA spa se gli elementi che descrivono la Non\nAutosufficienza dell'Assistito sembrano insufficienti si riserva la facoltà di\nrichiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già\ntrasmesso e potrà accertare lo stato di non autosufficienza dell’Assistito\nanche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti\ngli esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accertato lo stato di Non Autosufficienza dell'Assistito la prestazione di\nrendita verrà corrisposta se, trascorsi 60 giorni a partire dalla data di\ndenuncia, perdura lo stato di “non autosufficienza”. Il pagamento delle\nprestazioni agli aventi diritto viene effettuato direttamente da POSTE VITA\nspa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la valutazione della sussistenza dello stato di Non Autosufficienza\ndesse esito negativo, la posizione dell’Assistito potrà essere nuovamente\nesaminata da parte della Società, sempre che sia trascorso un periodo di\nalmeno tre mesi dalla data di comunicazione del predetto esito negativo e che\nsiano stati inviati nuovi documenti sanitari contenenti elementi nuovi\nintervenuti dopo l'ultima richiesta di valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni maggiore dettaglio si rinvia all’estratto delle Condizioni\nGenerali di Assicurazione che sono l’unico strumento valido per un completo\ned esauriente riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 PLUS - Rimborso Ticket Sanitari per accertamenti diagnostici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di pronto soccorso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ previsto il rimborso dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici e\ndi pronto soccorso conseguenti a malattia o a infortunio effettuati nel\nServizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"689\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"395\">\n  \u003Ccol width=\"260\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"395\">\u003Cp align=\"center\">Descrizione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"center\">Condizioni del rimborso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"395\">\u003Cp align=\"justify\">Massimo rimborso per anno\u002FAssistito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"center\">€ 300,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"395\">\u003Cp align=\"justify\">Massimo rimborso per ticket\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"260\">\u003Cp align=\"center\">€ 35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di tale garanzia può avvenire in forma “indiretta” e in\nforma “diretta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assistito per ottenere il rimborso in “forma indiretta”, seguendo le\nistruzioni descritte nel paragrafo “Modalità previste per usufruire delle\nprestazioni sanitarie previste dal proprio Piano Sanitario”, deve\ntrasmettere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del ticket;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia della prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la\npatologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 PLUS - Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(“Critical Illness”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La garanzia si intende valida ai fini del presente piano sanitario se la\ndiagnosi di Grave Malattia, o “Critical Illness”, è avvenuta, per la prima\nvolta, in data successiva all’ingresso in copertura dell’assistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per Grave Malattia - o “Critical Illness” - si intende una malattia come\ndi seguito definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Cancro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata a\ndalla diffusione di cellule maligne, con l’invasione e la distruzione del\ntessuto normale. Il termine “cancro” include linfoma, sarcoma e la malattia\ndi Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e\u002Fo di radioterapia\ne\u002Fo di chemioterapia. è È necessario che la diagnosi sia confermata da prova\nistologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o\nanatomopatologo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla garanzia sono esclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni\no non invasivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ (Tis) o Ta dalla\nClassificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carcinoma della pelle basocellulare o squamoso e melanoma maligno allo\nstadio IA (T1aN0M0) salvo che vi sia evidenza di metastasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Gleason uguale\no inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla Classificazione TNM\ndell’AJCC Settima Edizione come stadio inferiore a T2N0M0;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tumori della tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm. di\ndiametro e\u002Fo stadiati come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima\nEdizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella garanzia è incluso il carcinoma della mammella duttale in situ che\nabbia richiesto una mastectomia totale unilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia grave consistente in un cancro, non sarà liquidata la\nsomma assicurata prevista qualora si tratti di recidiva del medesimo cancro\noppure di altro cancro che colpisca il medesimo organo (farà fede il nuovo\nesame istologico ed il confronto con il precedente) nei successivi 5 anni dalla\ndata di conclusione del trattamento radicale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Infarto miocardico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico\nrisultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata conseguente\na malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e 3 i\nseguenti criteri e deve esservi diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico\nacuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del\nmiocardio; e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acute alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad\neventi avvenuti in precedenza; e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio\nCK-MB o Troponina cardiaca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infarto che si verifica durante un intervento sulle arterie coronarie\ndeve risultare in un livello di Troponina cardiaca di almeno 3 volte il valore\ndi riferimento del laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Angina e altre forme di sindrome coronaria acuta sono escluse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia grave consistente in infarto, non sarà liquidata la\nsomma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima\nmalattia diagnosticata nei 5 anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Ictus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte\nirreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o\na causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione\nneurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni\nsensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo dopo\nalmeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell’evento. La diagnosi deve essere\nanche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare\nl’insorgenza di un nuovo ictus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono esclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attacco ischemico transitorio (TIA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia\ninfiammatoria o emicrania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto\ndel nervo ottico o della retina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia grave consistente in ictus, non sarà liquidata la somma\nassicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia\ndiagnosticata nei 5 anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi\ndelle presenti Condizioni di Assicurazione e riepilogate nell’Allegato 6.2,\nil riconoscimento della condizione di malattia grave, a condizione che\nl'Assistito sia in vita una volta trascorsi 30 giorni dalla diagnosi stessa da\ndiritto alla erogazione della seguente prestazione in forma di capitale\nfisso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitale Fisso per Grave malattia (“Critical Illness”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitale fisso\u002FAssistito: € 10.000,00 una tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere l’erogazione del capitale, in caso di diagnosi di malattia\ngrave l’Assistito, o gli aventi diritto, devono dare immediata comunicazione\ndell’accaduto a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE VITA spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ufficio Gestione Liquidazioni Vita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Beethoven 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00144 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tramite raccomandata a\u002Fr a decorrere dalla data in cui si è verificato\nl’evento su cui il diritto si fonda. Si richiama l’attenzione del\nContraente o degli altri aventi diritto sui termini di prescrizione previsti\ndalla normativa vigente per il contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice\nCivile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre al suddetto indirizzo, per la liquidazione della prestazione prevista\nl’Assistito deve inoltre inviare, sempre a mezzo lettera raccomandata a\u002Fr la\nseguente documentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il “Modulo denuncia dello stato di Grave Malattia” compilato\ndall’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia di un documento identificativo e del codice fiscale\ndell’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato del medico curante o del medico ospedaliero che riporti la\ndiagnosi della “malattia grave” di cui risulti affetto l’Assistito, con\nla data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica e la\nseverità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui la malattia grave sia stata dovuta a cause violente,\ninvestigate dall'autorità giudiziaria, sarà necessario trasmettere anche\ncopia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, o certificato della Procura,\no altro documento rilasciato dalla Autorità competente, da cui si desumano le\nprecise circostanze dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la documentazione clinica comprovante lo stato della specifica \"malattia\ngrave\" per la quale l'Assistito richiede la liquidazione della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La compagnia POSTE VITA spa, che assicura il rischio, si riserva la facoltà\ndi richiedere ulteriore documentazione sanitaria ad integrazione di quanto già\ntrasmesso e potrà accertare la diagnosi di malattia grave dell’Assistito\nanche tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere tutti\ngli esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela derivanti\ndal D.lgs. n. 231\u002F2007 in materia Antiriciclaggio, POSTE VITA spa si riserva\ncomunque di poter richiedere documentazione ed informazioni ulteriori, tramite\ni mezzi considerati più idonei indicati da Banca d’Italia, al fine di\nottemperare gli obblighi imposti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE VITA spa, a condizione che l’Assistito sia in vita trascorsi 30\ngiorni (periodo di sopravvivenza) dalla data di diagnosi della malattia grave,\nesegue il pagamento delle prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni\ndal ricevimento presso la propria sede della documentazione sopraelencata\ncompleta in ogni sua parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto viene effettuato\ndirettamente da POSTE VITA spa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni maggiore dettaglio si rinvia all’estratto delle Condizioni\nGenerali di Assicurazione che sono l’unico strumento valido per un completo\ned esauriente riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 PLUS - Capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o infortunio (TCM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso di un Assistito, qualunque possa esserne la causa, senza\nlimiti territoriali, fatte salve le esclusioni richiamate nelle Condizioni di\nAssicurazione e sintetizzate nell’Allegato 6.3. è prevista la liquidazione\ndi un capitale, da corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto in un’unica\nsoluzione, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitale Fisso nel caso di decesso da malattia o infortunio (TCM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitale fisso\u002FAssistito: € 30.000,00 una tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione è estesa anche al caso in cui, in conseguenza di un unico\nevento, decedano più assistiti del Piano. In tal caso la prestazione\ncomplessiva garantita dal Fondo agli assistiti, per il tramite della Compagnia\nPOSTE VITA spa, sarà corrisposta fino ad un importo complessivo massimo pari\nad € 3.000.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso dell’Assistito gli aventi diritto devono dare immediata\ncomunicazione dell’accaduto alla compagnia, tramite raccomandata a\u002Fr, al\nseguente indirizzo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE VITA spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ufficio Gestione Liquidazioni Vita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Beethoven 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00144 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiama l’attenzione degli altri aventi diritto sui termini di\nprescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione\n(art. 2952 del Codice Civile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre al suddetto indirizzo, per la liquidazione della prestazione, occorre\ninviare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la\nseguente documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza\ndell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il “Modulo denuncia di Decesso Assistito” compilato e firmato dagli\naventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia di un documento identificativo e del codice fiscale di ogni\nbeneficiario avente diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di morte dell’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in\ncaso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la\ndesignazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio\ndovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle\ngeneralità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire\ndi ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con\nl’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né\nesistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto\nper legge alla successione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il\ndecreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con\nesonero di POSTE VITA spa da ogni responsabilità circa il pagamento della\nsomma stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- documentazione di carattere sanitario (cartelle ed esami clinici) e, in\ncaso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell’Ospedale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della\nquale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria copia del verbale redatto dalle\nForze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato\ndall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del\ndecesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla compagnia\nPOSTE VITA spa nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero\nsufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento\ne\u002Fo ad individuare con esattezza gli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento sarà direttamente effettuato dalla compagnia POSTE VITA spa\nPer ogni maggiore dettaglio si rinvia all’estratto delle Condizioni Generali\ndi Assicurazione che sono l’unico strumento valido per un completo ed\nesauriente riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imposta di Bollo su ricevute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per effetto della applicazione dell’articolo 13 del DPR n. 642\u002F72 ogni\nesemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non\nsoggetta ad IVA, rilasciata per un importo pari o superiore ad €77,48 deve\nessere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissata in €\n2,00 mediante applicazione, da parte di chi emette il documento di spesa, di\nmarche o bollo a punzone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di trasgressione dell’obbligo di cui sopra è prevista una\nsanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 500% del tributo dovuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono obbligati in solido al pagamento del tributo e delle eventuali\nsanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o\nnegoziano atti o documenti non in regola con l’assolvimento del tributo\novvero li allegano ad altri atti o documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA riceva dai\npropri assistiti, ai fini del rimborso, atti o documenti privi di marca o bollo\na punzone, ai fini dell’esonero da responsabilità amministrativa è\nobbligato alla presentazione di tali documenti al Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della accettazione della documentazione per il rimborso da parte di\ndel Fondo l’Assistito deve presentare, allo stesso Fondo, fatture\nregolarmente assoggettate a imposta di bollo, ove essa sia richiesta dalla\nnormativa pro tempore vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valido per il Piano Sanitario Dipendenti società\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Gruppo POSTE ITALIANE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cardiochirurgia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BYPASS AORTO CORONARICI MULTIPLI (C.E.C.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BYPASS AORTO CORONARICO SINGOLO (C.E.C.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARDIOCHIRURGIA A CUORE APERTO, IN ETÀ ADULTA O NEONATALE, COMPRESI\nANEURISMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O SOSTITUZIONI VALVOLARI MULTIPLE O SOSTITUZIONE AORTICA O PLASTICA\nDELL'AORTA (C.E.C.), SALVO GLI INTERVENTI SPECIFICATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMISUROTOMIA PER STENOSI MITRALICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FERITE O CORPI ESTRANEI O TUMORI DEL CUORE O PER TAMPONAMENTO, INTERVENTI\nPER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTOLE ARTEROVENOSE DEL POLMONE, INTERVENTI PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASSAGGIO CARDIACO INTERNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERICARDIECTOMIA PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERICARDIECTOMIA TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REINTERVENTO CON RIPRISTINO DI C.E.C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE O LEGATURA DEL DOTTO ARTERIOSO DI BOTALLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOSTITUZIONE VALVOLARE IN HEART PORT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOSTITUZIONE VALVOLARE SINGOLA (C.E.C.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOSTITUZIONI VALVOLARI CON BY-PASS AORTO CORONARICI (C.E.C.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO CARDIACO (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ED ATTI MEDICI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VALVULOPLASTICA CARDIOCHIRURGICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cardiologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interventistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOPLASTICA CORONARICA VASO SINGOLO CON O SENZA TROMBOLISI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRENSIVO DI EVENTUALE STAND-BY CARDIOCHIRURGICO ED EVENTUALE APPLICAZIONE\nDI STENTS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOPLASTICA CORONARICA VASI MULTIPLI CON O SENZA TROMBOLISI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRENSIVO DI EVENTUALE STAND-BY CARDIOCHIRURGICO ED EVENTUALE APPLICAZIONE\nDI STENTS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mammella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli interventi di chirurgia demolitiva è compresa la ricostruzione\nplastica mammaria (escluse protesi). L'intervento chirurgico di posizionamento\no sostituzione di protesi mammaria è riconosciuto solo a seguito di chirurgia\ndemolitiva per neoplasia. Sono escluse le prestazioni con finalità\nestetiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASTECTOMIA RADICALE, QUALSIASI TECNICA, CON LINFOADENECTOMIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASTECTOMIA SEMPLICE TOTALE CON EVENTUALI LINFOADENECTOMIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASTECTOMIA SOTTOCUTANEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRANTECTOMIA CON RICERCA ED ASPORTAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRANTECTOMIA CON RICERCA ED ASPORTAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESA PRESTAZIONE DEL MEDICO NUCLEARE\u002FRADIOLOGO),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SENZA ALTRE LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRANTECTOMIA SENZA LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORECTOMIA O QUADRANTECTOMIA CON RESEZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interventi chirurgici minori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali. Tumori profondi:\nneoformazioni sottofasciali. Tumori profondi extracavitari: tumore del muscolo\nscheletrico, tumore o lesione similtumorale fibrosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORE PROFONDO MALIGNO TRONCO\u002FARTI, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARATIROIDI - TRATTAMENTO COMPLETO, INTERVENTO SULLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARATIROIDI, REINTERVENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIROIDECTOMIA TOTALE, O TOTALIZZAZIONE DI TIROIDECTOMIA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALSIASI VIA DI ACCESSO, SENZA SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIROIDECTOMIA TOTALE PER GOZZO MEDIASTINICO, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIROIDECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, CON SVUOTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LATEROCERVICALE MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIROIDECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, CON SVUOTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LATEROCERVICALE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORE MALIGNO DEL COLLO, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ESCLUSO I CASI DESCRITTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esofago\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIVERTICOLI DELL'ESOFAGO CERVICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESA MIOTOMIA), INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGECTOMIA TOTALE CON ESOFAGOPLASTICA, IN UN TEMPO,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESA LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGO CERVICALE, RESEZIONE DELL', CON ESOFAGOSTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGO, RESEZIONE PARZIALE DELL', CON ESOFAGOSTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGO-GASTRECTOMIA TOTALE, PER VIA TORACO-LAPAROTOMICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEGAESOFAGO, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEGAESOFAGO, REINTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VARICI ESOFAGEE: INTERVENTO TRANSTORACICO O ADDOMINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stomaco – Duodeno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GASTRECTOMIA PARZIALE O SUBTOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GASTRECTOMIA TOTALE CON LINFOADENECTOMIA ANCHE ESTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GASTRECTOMIA TOTALE CON LINFOADENECTOMIA ESTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON SPLENOPANCREASECTOMIA SINISTRA ASSOCIATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GASTRECTOMIA TOTALE PER PATOLOGIA BENIGNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE GASTRO DUODENALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE GASTRO-DIGIUNALE PER ULCERA PEPTICA ANASTOMOTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VARICI GASTRICHE (EMOSTASI CHIRURGICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intestino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Digiuno - Ileo - Colon - Retto – Ano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti terapeutici iniettivi: trattamento con tossina botulinica per le\nragadi anali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e trattamento con sclerosanti per le emorroidi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE SEC. MILES, TRATTAMENTO COMPLETO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANO PRETERNATURALE, CHIUSURA, RICOSTRUZIONE CONTINUITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANOPLASTICA (COME UNICO INTERVENTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BY-PASS GASTRO INTESTINALI O INTESTINALI PER PATOLOGIE MALIGNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLECTOMIA SEGMENTARIA CON LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EVENTUALE COLOSTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLECTOMIA TOTALE (COMPRESA EVENTUALE STOMIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLECTOMIA TOTALE CON LINFOADENECTOMIA (COMPRESA EVENTUALE STOMIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMICOLECTOMIA DESTRA CON LINFOADENECTOMIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMICOLECTOMIA SINISTRA CON LINFOADENECTOMIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EVENTUALE COLOSTOMIA (HARTMANN ED ALTRE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEGACOLON, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEGACOLON: COLOSTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCTO-COLECTOMIA TOTALE CON POUCH ILEALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE DEL SIGMA-RETTO PER PATOLOGIA MALIGNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON EVENTUALI LINFOADENECTOMIE ASSOCIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE RETTO-COLICA ANTERIORE (ANCHE ULTRA BASSA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESA LINFOADENECTOMIA ED EVENTUALE COLONSTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETTO, AMPUTAZIONE DEL, PER NEOPLASIA DELL'ANO,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA INGUINALE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORE MALIGNO DEL RETTO, PER VIA TRANS-ANALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O CON MICROCHIRURGIA ENDOSCOPICA TRANS-ANALE (TEM), ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peritoneo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OCCLUSIONE INTESTINALE CON RESEZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fegato e vie biliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANASTOMOSI PORTO-CAVA O SPLENO-RENALE O MESENTERICA-CAVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLECISTOSTOMIA PER NEOPLASIE NON RESECABILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLEDOCO\u002FEPATICO\u002FDIGIUNO\u002FDUODENOSTOMIA CON O SENZA COLECISTECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLEDOCO-EPATICO DIGIUNOSTOMIA CON O SENZA COLECISTECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLEDOCO-EPATICO DUODENOSTOMIA CON O SENZA COLECISTECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEARTERIALIZZAZIONE EPATICA, CON O SENZA CHEMIOTERAPIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECONNESSIONE AZYGOS-PORTALE PER VIA ADDOMINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAPILLA DI VATER, EXERESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAPILLA DI VATER, AMPULLECTOMIA PER CANCRO CON REIMPIANTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL DOTTO DI WIRSUNG E COLEDOCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONI EPATICHE MAGGIORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONI EPATICHE MINORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERMOABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA DI TUMORI EPATICI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALSIASI VIA DI ACCESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI FEGATO (OMNICOMPRENSIVO DI SERVIZI ED ATTI MEDICI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pancreas – Milza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CEFALO DUODENO PANCREASECTOMIA COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DERIVAZIONI PANCREATICO-WIRSUNG DIGESTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE DEL PANCREAS ENDOCRINO, INTERVENTI PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PANCREATECTOMIA SINISTRA COMPRESA SPLENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PANCREATECTOMIA TOTALE (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPLENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI PANCREAS (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED ATTI MEDICI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia oro-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maxillo-facciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FRATTURA ZIGOMO, ORBITA, TERAPIA CHIRURGICA PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FRATTURE DEI MASCELLARI, TERAPIA CHIRURGICA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FRATTURE DEL SENO FRONTALE, TERAPIA CHIRURGICA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FRATTURE DELLA MANDIBOLA E DEL CONDILO, TERAPIA CHIRURGICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLE (COMPRESA L'EVENTUALE FISSAZIONE CON FERULE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FRATTURE MANDIBOLARI, RIDUZIONE CON FERULE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GHIANDOLA SOTTOMASCELLARE, ASPORTAZIONE PER NEOPLASIE MALIGNE,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINGUA E PAVIMENTO ORALE, INTERVENTO PER TUMORI MALIGNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE FUNZIONALE O RADICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINGUA E PAVIMENTO ORALE, INTERVENTO PER TUMORI MALIGNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SENZA SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA SOTTOMASCELLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MALFORMAZIONIDENTO-MAXILLO-FACCIALI DELLA MANDIBOLA E DELLA MASCELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(PROGENISMO, MICROGENIA, PROGNATISMO, MICROGNATIA, LATERODEVIAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MANDIBOLARI, ETC.), COMPRESA MENTOPLASTICA SUL MASCELLARE SUPERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O SULLA MANDIBOLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MANDIBOLA, RESEZIONE PARZIALE PER NEOPLASIA DELLA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE RADICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O FUNZIONALE MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MANDIBOLA, RESEZIONE PARZIALE PER NEOPLASIA DELLA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE RADICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O FUNZIONALE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASCELLARE SUPERIORE PER NEOPLASIE, COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LATERO-CERVICALE RADICALE O FUNZIONALE MONOLATERALE, RESEZIONE DEL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASCELLARE SUPERIORE PER NEOPLASIE,COMPRESO EVENTUALE SVUOTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LATERO-CERVICALE RADICALE O FUNZIONALE BILATERALE, RESEZIONE DEL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MASSICCIO FACCIALE, OPERAZIONE DEMOLITRICE PER TUMORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON SVUOTAMENTO ORBITARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE DEL LABBRO\u002FGUANCIA CON SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOTTOMASCELLARE, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE DEL LABBRO\u002FGUANCIA SENZA SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOTTOMASCELLARE, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE LIMITATE DEL LABBRO O DEI TESSUTI MOLLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLA CAVITÀ ORALE, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARALISI DINAMICA O STATICA DEL NERVO FACCIALE, PLASTICA PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAROTIDECTOMIA PARZIALE CON EVENTUALE RISPARMIO DEL NERVO FACCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PAROTIDECTOMIA TOTALE O SUB-TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pediatrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASPORTAZIONE TUMORE DI WILMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATRESIA DELL'ANO CON FISTOLA RETTO-URETRALE, RETTO-VULVARE: ABBASSAMENTO\nADDOMINO PERINEALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATRESIA DELL'ANO SEMPLICE: ABBASSAMENTO ADDOMINO-PERINEALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGO, ATRESIA O FISTOLE CONGENITE DELL'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTOLA E CISTI DELL'OMBELICO: DAL CANALE ONFALOMESENTERICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON RESEZIONE INTESTINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia plastica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricostruttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tumori superficiali: neoformazioni soprafasciali; Tumori profondi:\nneoformazioni sottofasciali. Non sono considerate come prestazioni rimborsabili\ni trattamenti laser e\u002Fo chirurgici delle teleangectasie, angiomi rubini, spider\nnevi ed analoghi. Sono escluse le prestazioni con finalità estetiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APLASIA DELLA VAGINA, RICOSTRUZIONE PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERVENTO DI PUSH-BACK E FARINGOPLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MALFORMAZIONI COMPLESSE DELLE MANI E DEI PIEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STATI INTERSESSUALI, CHIRURGIA DEGLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRASFERIMENTO DI LEMBO LIBERO MICROVASCOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia toraco- polmonare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BILOBECTOMIA, INTERVENTO DI (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECORTICAZIONE PLEURO POLMONARE, INTERVENTO DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FERITA TORACO-ADDOMINALE CON LESIONI VISCERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTOLE DEL MONCONE BRONCHIALE DOPO EXERESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O INTERVENTI ASSIMILABILI, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTOLE ESOFAGO-BRONCHIALI, INTERVENTI DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINFOADENECTOMIA MEDIASTINICA (COME UNICO INTERVENTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE COSTE E\u002FO STERNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE DEL DIAFRAMMA(COME FASE DI INTERVENTO PRINCIPALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE DELLA TRACHEA (COMPRESA PLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE MALIGNE E\u002FO CISTI DEL MEDIASTINO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PLEURECTOMIE (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PLEUROPNEUMECTOMIA (COMPRESA EVENTUALE LINFOADENECTOMIA E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PNEUMECTOMIA,INTERVENTO DI (COMPRESA LINFOADENECTOMIA E\u002FO BIOPSIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PNEUMECTOMIA CON RESEZIONE DI TRACHEA E ANASTOMOSI TRACHEO-BRONCHIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE BRONCHIALE CON REIMPIANTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE SEGMENTARIA O LOBECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESE EVENTUALI LINFOADENECTOMIE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONI POLMONARI SEGMENTARIE ATIPICHE SINGOLE O MULTIPLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESE EVENTUALI LINFOADENECTOMIE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONI SEGMENTARIE TIPICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESE EVENTUALI LINFOADENECTOMIE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TORACOPLASTICA, PRIMO TEMPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TORACOPLASTICA, SECONDO TEMPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI POLMONE (OMNICOMPRENSIVODI TUTTI I SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED ATTI MEDICI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chirurgia vascolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANEURISMI AORTA ADDOMINALE O AORTA TORACICA + DISSECAZIONE: RESEZIONE E\nINNESTO PROTESICO (A CIELO APERTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANEURISMI ARTERIE DISTALI DEGLI ARTI, RESEZIONE E\u002FO INNESTO PROTESICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(A CIELO APERTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANEURISMI, RESEZIONE E INNESTO PROTESICO: ARTERIE ILIACHE, FEMORALI,\nPOPLITEE, OMERALI, ASCELLARI, GLUTEE, ARTERIE VISCERALI E TRONCHI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOVRAORTICI (A CIELO APERTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BY-PASS AORTO-ANONIMA, AORTO-CAROTIDEO, CAROTIDO-SUCCLAVIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BY-PASS AORTO-ILIACO O AORTO-FEMORALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BY-PASS AORTO-RENALE O AORTO-MESENTERICO O CELIACO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EVENTUALE TEA E PLASTICA VASALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DI ANEURISMI O ANEURISMI DISSECANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELL'AORTA TORACICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TROMBOENDOARTERIECTOMIA E BY-PASS E\u002FO EMBOLECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI TRONCHI SOVRAORTICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TROMBOENDOARTERIECTOMIA E PATCH E\u002FO EMBOLECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI TRONCHI SOVRAORTICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TROMBOENDOARTERIECTOMIA E INNESTO PROTESICO E\u002FO EMBOLECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI TRONCHI SOVRAORTICI (QUALSIASI TECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ginecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTERECTOMIA RADICALE PER VIA LAPAROTOMICA O VAGINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON LINFOADENECTOMIA PELVICA E\u002FO LOMBOAORTICA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESA PLASTICA VAGINALE ANTERIORE E\u002FO POSTERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI MALIGNI VAGINALI CON LINFOADENECTOMIA, INTERVENTO RADICALE PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI MALIGNI VAGINALI SENZA LINFOADENECTOMIA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERVENTO RADICALE PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VULVECTOMIA PARZIALE CON LINFOADENECTOMIA BILATERALE DIAGNOSTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEI LINFONODI INGUINALI SUPERFICIALI, INTERVENTO DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VULVECTOMIA RADICALE ALLARGATA CON LINFOADENECTOMIA INGUINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E PELVICA, INTERVENTO DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Neurochirurgia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANASTOMOSI VASI INTRA-EXTRA CRANICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CERNIERA ATLANTO-OCCIPITALE, INTERVENTO PER MALFORMAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER VIA ANTERIORE O POSTERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CORDOTOMIA, RIZOTOMIA E AFFEZIONI MIELORADICOLARI VARIE, INTERVENTI DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRANIOPLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRANIOTOMIA PER EMATOMA EXTRADURALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRANIOTOMIA PER LESIONI TRAUMATICHE INTRACEREBRALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRANIOTOMIA PER TUMORI CEREBELLARI, ANCHE BASALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENCEFALOMENINGOCELE, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EPILESSIA FOCALE, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE CERVICALE, MIELOPATIE, RADICULOPATIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IPOFISI, INTERVENTO PER ADENOMA PER VIA TRANSFENOIDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAMINECTOMIA PER TUMORI INTRA-DURALI EXTRA MIDOLLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAMINECTOMIA PER TUMORI INTRAMIDOLLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MALFORMAZIONE ANEURISMATICA INTRACRANICA (ANEURISMI SACCULARI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANEURISMI CAROTIDEI, ALTRI ANEURISMI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MALFORMAZIONE ANEURISMATICA O ANGIOMATOSA CON COMPRESSIONE RADICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u002FO MIDOLLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE ENDOCRANICHE, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE, CORDOTOMIE, RADICOTOMIE ED AFFEZIONI MENINGOMIDOLLARI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERVENTO ENDORACHIDEO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PLESSO BRACHIALE, INTERVENTO SUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAUMI VERTEBRO-MIDOLLARI VIA ANTERIORE, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORE ORBITALE, ASPORTAZIONE PER VIA ENDOCRANICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI DELLA BASE CRANICA, INTERVENTO PER VIA TRANSORALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI ORBITARI, INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oculistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Escluso qualsiasi intervento finalizzato ai trattamenti per la miopia,\nastigmatismo, ipermetropia,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presbiopia, correzione della cornea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cornea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO CORNEALE A TUTTO SPESSORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO CORNEALE LAMELLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI LIMBARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI LIMBARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMBINATA CON APPOSIZIONE DI MEMBRANA AMNIOTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ortopedia e traumatologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolazioni: grandi (anca, ginocchio, spalla); medie (gomito, polso,\ntibio-peroneo-astragalica); piccole (le restanti). Segmenti ossei: grandi\n(femore, omero, tibia); medi (clavicola, sterno, rotula, radio, ulna, perone);\npiccoli (i restanti). Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna\nlombo-sacrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interventi cruenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA ANTERIORE O SPONDILOLISTESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA POSTERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA POSTERIORE E ANTERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTRODESI: GRANDI ARTICOLAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTRODESI: MEDIE ARTICOLAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPLASTICHE: GRANDI (QUALSIASI MATERIALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPLASTICHE: MEDIE (QUALSIASI MATERIALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPLASTICHE: PICCOLE (QUALSIASI MATERIALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI SPALLA, PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI SPALLA, TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI: ANCA PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI: ANCA TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI TOTALE D'ANCA, REVISIONE: INTERVENTO PER RIMOZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E RIPOSIZIONAMENTO ESEGUITO NELLO STESSO RICOVERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IN CUI È STATO ESEGUITO IL PRIMO INTERVENTO,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRENSIVO DELL'INTERVENTO PRINCIPALE DI ARTROPROTESI D'ANCA TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI TOTALE D'ANCA: INTERVENTO PER RIMOZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E RIPOSIZIONAMENTO ESEGUITO IN UN TEMPO SUCCESSIVO AL PRIMO RICOVERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI: GINOCCHIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI: GOMITO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROPROTESI: RIMOZIONE DI ARTROPROTESI SETTICA IN UN TEMPO SUCCESSIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AL PRIMO INTERVENTO (PARZIALE O TOTALE) COME UNICO INTERVENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTOLA CERVICALE E \"OUTLET SYNDROME\", INTERVENTO PER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMIPELVECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMIPELVECTOMIE \"INTERNE\" CON SALVATAGGIO DELL'ARTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSTEOSINTESI VERTEBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSTEOTOMIA COMPLESSA (BACINO, VERTEBRALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REIMPIANTI DI ARTO O SUO SEGMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESEZIONE DEL SACRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIDUZIONE CRUENTA E CONTENZIONE DI LUSSAZIONE TRAUMATICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI COLONNA VERTEBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPALLA, RESEZIONI COMPLETE SEC. TICKHOR-LIMBERG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVUOTAMENTO DI FOCOLAI METASTATICI ED ARMATURA CON SINTESI PIÙ CEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO (OMNICOMPRENSIVO DI SERVIZI ED ATTI MEDICI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, GRANDI SEGMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O ARTICOLAZIONI, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, MEDI SEGMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O ARTICOLAZIONI, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, PICCOLI SEGMENTI O ARTICOLAZIONI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI OSSEI E FORME PSEUDO TUMORALI, VERTEBRALI, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNCOFORAMINOTOMIA O VERTEBROTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tendini - Muscoli -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aponeurosi - Nervi periferici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTI TENDINEI E MUSCOLARI O NERVOSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Otorinolaringoiatria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE DEL CONDOTTO, EXERESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NERVO VESTIBOLARE, SEZIONE DEL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEURINOMA DELL'OTTAVO PAIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STAPEDECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STAPEDOTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMPANOPLASTICA CON MASTOIDECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMPANOPLASTICA SENZA MASTOIDECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMPANOPLASTICA, SECONDO TEMPO DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI DELL'ORECCHIO MEDIO, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naso e seni paranasali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Escluse le prestazioni con finalità estetiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORI MALIGNI DEL NASO O DEI SENI, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Faringe - Cavo orale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Orofaringe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FARINGECTOMIA PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEOPLASIE PARAFARINGEE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUMORE MALIGNO FARINGOTONSILLARE, ASPORTAZIONE DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VELOFARINGOPLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laringe e Ipofaringe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CORDECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CORDECTOMIA CON IL LASER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIAFRAMMA LARINGEO, ESCISSIONE CON RICOSTRUZIONE PLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EPIGLOTTIDECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LARINGECTOMIA PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LARINGECTOMIA PARZIALE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LARINGECTOMIA TOTALE SENZA SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LARINGECTOMIATO TALE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LARINGECTOMIA TOTALE CON SVUOTAMENTO LATEROCERVICALE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LARINGOFARINGECTOMIA TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Radiologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interventistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tratto: colonna cervicale o colonna dorsale o colonna lombo-sacrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI E\u002FO ANEURISMI E\u002FO FISTOLE VASCOLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CEREBRALI O TUMORI ENDOCRANICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSIZIONAMENTO DI STENT CAROTIDEO CON SISTEMA DI PROTEZIONE CEREBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER TRATTAMENTO STENOSI CAROTIDEE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPS (SHUNT PORTO-SOVRAEPATICO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urologia - Atti chirurgici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rene\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMINEFRECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEFRECTOMIA ALLARGATA PER TUMORE CON EVENTUALE TRATTAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI TROMBO CAVALE (COMPRESA SURRENECTOMIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEFRECTOMIA POLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEFRECTOMIA SEMPLICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEFROURETERECTOMIA RADICALE CON LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIÙ EVENTUALE SURRENECTOMIA, INTERVENTO DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEFROURETERECTOMIA RADICALE (COMPRESA SURRENECTOMIA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SURRENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRAPIANTO DI RENE (OMNICOMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI ED ATTI MEDICI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uretere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEGAURETERE, INTERVENTO PER RIMODELLAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vescica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISTECTOMIA TOTALE COMPRESA LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E PROSTATO VESCICULECTOMIA O UTEROANNESSIECTOMIA CON ILEO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O COLOBLADDER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISTECTOMIA TOTALE COMPRESA LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E PROSTATOVESCICULECTOMIA O UTEROANNESSIECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON NEOVESCICA RETTALE COMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISTECTOMIA TOTALE COMPRESA LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E PROSTATOVESCICULECTOMIA O UTEROANNESSIECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA BILATERALE O URETEROCUTANEOSTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VESCICA, PLASTICHE DI AMPLIAMENTO (COLON\u002FILEO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VESCICOPLASTICA ANTIREFLUSSO BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VESCICOPLASTICA ANTIREFLUSSO UNILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prostata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROSTATECTOMIA RADICALE PER CARCINOMA CON LINFOADENECTOMIE,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESA EVENTUALE LEGATURA DEI DEFERENTI (QUALSIASI ACCESSO E TECNICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato genitale maschile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMASCULATIO TOTALE ED EVENTUALE LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORCHIECTOMIA ALLARGATA CON LINFOADENECTOMIA ADDOMINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O RETROPERITONEALE MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORCHIECTOMIA ALLARGATA CON LINFOADENECTOMIA ADDOMINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O RETROPERITONEALE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PENE, AMPUTAZIONE TOTALE CON LINFOADENECTOMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elenco diagnostica di Alta Specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valido per il Piano sanitario Dipendenti Società\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Gruppo POSTE ITALIANE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALTA SPECIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIAGNOSTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI ALTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPECIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Angiografia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOGRAFIA CAROTIDEA O VERTEBRALE INTRACRANIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (1 DISTRETTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (2 DISTRETTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOGRAFIA MIDOLLARE (3 DISTRETTI O COMPLETA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA AORTA ADDOMINALE O AORTA TORACICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA AORTO ADDOMINALE + ARTERIOGRAFIA SELETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA AORTO ADDOMINALE + ILIACA ED ARTI INFERIORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA ARCO AORTICO E VASI EPIAORTICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA ARCO AORTICO, VASI EPIAORTICI E AORTA TORACICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(COMPRESI ARTI SUPERIORI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA ARTO INFERIORE MONOLATERALE (UNICO ESAME)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA ILIACA E ARTERIE FEMORALI COMPRESI ARTI INFERIORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA POLMONARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA POLMONARE E CAVOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTERIOGRAFIA TOTAL BODY DELL'AORTA (DISTRETTO SOPRAORTICO-TORACICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ADDOMINALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAVOGRAFIA INFERIORE O SUPERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTROLLO TIPS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA ARTI SUPERIORI E CAVOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA DELL'ORBITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA DI UN ARTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA OVARICA MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA OVARICA BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA SPERMATICA MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA SPERMATICA BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLEBOGRAFIA SPINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINFOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PANANGIOGRAFIA CEREBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risonanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magnetica Nucleare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>USO DI QUALSIASI MEZZO DI CONTRASTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIO R.M. (QUALSIASI DISTRETTO VASCOLARE - A DISTRETTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATM MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CINE R.M. COME STUDIO FUNZIONALE DI ARTICOLAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIO E\u002FO WIRSUNG RMN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. ADDOME SUPERIORE O INFERIORE - PELVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. ARTICOLAZIONE ED 1 SEGMENTO OSSEO (GINOCCHIO – SPALLA - GOMITO –\nCOLLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIEDE - ETC.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. OGNI ARTICOLAZIONE E SEGMENTO OSSEO OLTRE AL PRIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. BACINO O COLLO O LARINGE O FARINGE O CRANIO O IPOFISI O NERVI\nACUSTICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O MAMMELLA BILATERALE O MASSICCIO FACCIALE O TORACE E MEDIASTINO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. CUORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. RACHIDE E MIDOLLO SPINALE (1 TRATTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. RACHIDE E MIDOLLO SPINALE (2 TRATTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. RACHIDE E MIDOLLO SPINALE (3 TRATTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.M. TOTAL BODY: CRANIO, TORACE, ADDOME SUPERIORE E INFERIORE – PELVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STUDIO DEI FLUSSI LIQUORALI CEREBRALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tomografia Assiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Computerizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>USO DI QUALSIASI MEZZO DI CONTRASTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIO T.C. DI QUALSIASI DISTRETTO - A DISTRETTO CON EVENTUALE RICOSTRUZIONE\n3D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROTAC O T.C. DISTRETTI ARTICOLARI\u002FSEGMENTI OSSEI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BRONCOSCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIÙ RICOSTRUZIONE 3D PIÙ ENDOSCOPIA\nVIRTUALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLONSCOPIA VIRTUALE(ESEGUITA CON TC PIÙ RICOSTRUZIONE 3D PIÙ ENDOSCOPIA\nVIRTUALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DENTASCAN: 1 ARCATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DENTASCAN: 2 ARCATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MIELO T.C.: 1 TRATTO COLONNA VERTEBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MIELO T.C.: 2 TRATTI COLONNA VERTEBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MIELO T.C.: 3 TRATTI COLONNA VERTEBRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O.C.T. - TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. BACINO E SACRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. COLONNA VERTEBRALE: 1 SEGMENTO CON UN MINIMO DI 3 SPAZI\nINTERSOMATICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. COLONNA VERTEBRALE: 2 SEGMENTI (CERVICALE E DORSALE O LOMBOSACRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E SACROCOCCIGEO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. COLONNA VERTEBRALE: 3 SEGMENTI (CERVICALE E DORSALE E LOMBOSACRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O SACROCOCCIGEO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. CRANIO E\u002FO ORBITE O T.C. CRANIO E\u002FO SELLA TURCICA O T.C. CRANIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u002FO ROCCHE PETROSE O T.C. CRANIO E\u002FO MASTOIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TC MASCELLARE CON ELABORAZIONE COMPUTERIZZATA SUPERIORE O INFERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(VITREA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. TORACE O ADDOME SUPERIORE O INFERIORE – PELVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>T.C. TOTAL BODY: CRANIO, TORACE, ADDOME SUPERIORE E INFERIORE - PELVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TAC\u002FPET\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Medicina nucleare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(scintigrafia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato circolatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA DI PRIMO PASSAGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOCARDIOSCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGIOSCINTIGRAFIA DISTRETTI ARTERIOSI O VENOSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO E DOPO STIMOLO (PET)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO E DOPO STIMOLO (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MIOCARDIO VITALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEDIANTE REINIEZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTI O TOMO SCINTIGRAFIA DEL MIOCARDIO A RIPOSO E DOPO STIMOLO (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STUDIO DELLA FUNZIONE VENTRICOLARE GLOBALE E REGIONALE (GATED-SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato digerente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DELLE GHIANDOLE SALIVARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VALUTAZIONE DELLE GASTRO ENTERORRAGIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato emopoietico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI SOPRAVVIVENZA DELLE EMAZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DETERMINAZIONE DEL VOLUME PLASMATICO E DEL VOLUME ERITROCITARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DETERMINAZIONE DELLA CINETICA PIASTRINICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO INTESTINALE DELLA VITAMINA B12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(TEST DI SCHILLING)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LINFOSCINTIGRAFIA SEGMENTARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MISURA DELL'ASSORBIMENTO O DELLA PERMEABILITÀ INTESTINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STUDIO COMPLETO DELLA FERROCINETICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>osteo-articolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA GLOBALE SCHELETRICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE POLIFASICA SEGMENTARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato respiratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apparato urinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISTOSCINTIGRAFIA DIRETTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA RENALE CON DMSA (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA RENALE CON DMSA (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE CON TRACC. A RAPIDA ESCREZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED ELABORAZIONE E VALUTAZIONE PARAMETRI SEMIQUANTITATIVI E\u002FO QUANTITATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E MISURA DEL FILTRATO GLOMERULARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fegato e vie biliari e milza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA EPATICA (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA EPATICA CON INDICATORE POSITIVO (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA EPATICA CON INDICATORE POSITIVO (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA EPATO-BILIARE SEQUENZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA EPATOSPLENICA (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA EPATOSPLENICA CON FLUSSIMETRIA E CLEARANCE KUPPFERIANA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA SPLENICA CON EMAZIE AUTOLOGHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema nervoso centrale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA CEREBRALE (PLANARE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA CEREBRALE (SPECT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA CEREBRALE PLANARE CON ANGIOSCINTIGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA CEREBRALE QUALITATIVA (PET)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA CEREBRALE QUANTITATIVA (PET)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO CORPOREO TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tiroide\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e paratiroide\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPTAZIONE TIROIDEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI (INCLUSA SCINTIGRAFIA TIROIDEA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA TIROIDEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON INDICATORE POSITIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA PER RICERCA METASTASI TUMORI TIROIDEI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMMUNOSCINTIGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RICERCA DI FOCOLAI FLOGISTICI CON LEUCOCITI AUTOLOGHI MARCATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RICERCA LINFONODO SENTINELLA (CHIRURGIA RADIOGUIDATA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA DELL'APPARATO GENITALE MASCHILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA PER LOCALIZZAZIONE NEOPLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON INDICATORI POSITIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA MAMMARIA BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCINTIGRAFIA SURRENALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TAC\u002FPET\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cardiologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARDIOTOCOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DI BASE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DI BASE E DOPO SFORZO (TEST DI MASTER)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DI BASE E DOPO SFORZO TREADMILL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DINAMICO SECONDO HOLTER (24 H)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DOMICILIARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DINAMICO CONTINUO (24 H)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STUDIO ELETTROFISIOLOGICO TRANSESOFAGEO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TEST ERGOMETRICO (PROVA DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O AL TAPPETO\nROTANTE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPRESO ONORARIO PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TEST ERGOMETRICO (PROVA DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O AL TAPPETO\nROTANTE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON DETERMINAZIONE CONSUMO DI O2 COMPRESO ONORARIO PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TILT TEST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cardiologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interventistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATETERISMO DESTRO E SINISTRO E CALCOLO PORTATE E GRADIENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON CORONAROGRAFIA + VENTRICOLOGRAFIA DESTRA E SINISTRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CORONAROGRAFIA + VENTRICOLOGRAFIA SINISTRA +\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATETERISMO SINISTRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CORONAROGRAFIA CIRCOLO NATIVO + STUDIO SELETTIVO DI BYPASS VENOSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED ARTERIOSI + VENTRICOLOGRAFIA SINISTRA + CATETERISMO SINISTRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oculistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLUORANGIOGRAFIA DELLA RETINA CON VERDE INDOCIANINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETINOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLUORANGIOGRAFIA DEL SEGMENTO ANTERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLUORANGIOGRAFIA DELLA RETINA CON FLUORESCINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ostetricia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMNIOCENTESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Radiologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE BILATERALE (COMPARATIVA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARTROGRAFIA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BRONCOGRAFIA, MONOLATERALE O BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISTOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTRASTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIOGRAFIA ATTRAVERSO TUBO DI KEHR O POST-OPERATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIOGRAFIA ENDOVENOSA(CONEVENTUALI PROVE FARMACOLOGICHE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIOGRAFIA INTRA OPERATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIOGRAFIA RETROGRADA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLANGIOPANCREATOGRAFIA DIAGNOSTICA (ERCP ENDOSCOPIC RETROGRADE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLECISTOGRAFIA PER OS CON O SENZA PROVA DI BRONNER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLPO-CISTO-DEFECOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEFECOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DACRIOCISTOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTOLOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GALATTOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTEROSALPINGOGRAFIA (COMPRESO ESAME DIRETTO) - COMPRESA PRESTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL RADIOLOGO\u002FGINECOLOGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MIELOGRAFIA CERVICALE O DORSALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCIALOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPLENOPORTOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UROGRAFIA (ESAME COMPLETO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VESCICOLO DEFERENTOGRAFIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Endoscopie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>senza biopsia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BRONCOSCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIU RICOSTRUZIONE 3D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIÙ ENDOSCOPIA VIRTUALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLONSCOPIA VIRTUALE (ESEGUITA CON TC PIU RICOSTRUZIONE 3D PIÙ ENDOSCOPIA\nVIRTUALE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECOENDOSCOPIA DEL RETTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA COMPRESO PASSAGGIO DI SONDA DI DILATAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA DIAGNOSTICA ED EVENTUALE TEST RAPIDO H. PYLORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETTOSCOPIA DIAGNOSTICA CON STRUMENTO RIGIDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETTOSIGMOIDOSCOPIA DIAGNOSTICA CON FIBRE OTTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ecografia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDOME INFERIORE-PELVI E SUPERIORE CON VALUTAZIONE INTESTINO (ESAME\nCOMPLETO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDOMINALE INFERIORE-PELVI (ESAME COMPLETO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDOMINALE SUPERIORE (ESAME COMPLETO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECOCARDIOCOLORDOPPLER FETALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECOCARDIOGRAMMA M MODE 2D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECOCARDIOGRAMMA M MODE 2D DOPPLER E COLORDOPPLER, CON EVENTUALI\nPROVEFARMACOLOGICHE O SOTTO SFORZO(ECOCARDIOSTRESS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECOCARDIOGRAMMA M MODE 2D E DOPPLER, CON EVENTUALI PROVE FARMACOLOGICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O SOTTO SFORZO (ECOCARDIOSTRESS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEGATO E VIE BILIARI - GHIANDOLE SALIVARI BILATERALI - GROSSI VASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- INTESTINALE - LINFONODI MONO\u002FBILATERALI - MAMMARIA MONOLATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O BILATERALE - MEDIASTINICA O EMITORACICA - MILZA - MUSCOLARE, TENDINEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O ARTICOLARE - OCULARE E ORBITARIA- PANCREATICA - PARTI MOLLI - PELVICA\n(UTERO, ANNESSI E VESCICA) - PENIENA - PROSTATICA E VESCICALE, SOVRAPUBICA -\nRENALE E SURRENALE BILATERALE - TESTICOLARE (BILATERALE) - TIROIDEA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E PARATIROIDEA - VESCICALE (COMPRESO EVENTUALE USO DEL MEZZO DI\nCONTRASTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTEROSONOSALPINGOGRAFIA O SONOSALPINGOGRAFIA (COMPRESO MEZZO DI\nCONTRASTO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROSTATICA E VESCICALE O ANALE E RETTALE, TRANSRETTALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RENALE, SURRENALE BILATERALE E VESCICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRANSESOFAGEA PER GASTROENTEROLOGIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRANSFONTANELLARE ENCEFALICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VESCICALE PERMINZIONALE O INTRACAVITARIA TRANSURETRALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elenco Prevenzione Cardiovascolare - Oncologica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valido per il Piano Sanitario Dipendenti società\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del Gruppo POSTE ITALIANE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE-ONCOLOGICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uomo (in unica soluzione una volta ogni tre anni per età maggiore di 45\nanni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DI BASE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECOGRAFIA PROSTATICA E VESCICALE SOVRAPUBICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMOCROMOCITOMETRICO E MORFOLOGICO (HB,GR,GB, PIASTRINE, INDICI ERITROCITARI\nDER.F.L.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VELOCITÀ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GLICEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZOTEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CREATININEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLESTEROLO HDL E LDL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLESTEROLO TOTALE O COLESTEROLEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRANSAMINASI GLUTAMMICO OSSALACETICA (GOT) E GLUTAMMICO PIRUVICA (GPT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>URINE, ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO COMPLETO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Donna (in unica soluzione una volta ogni tre anni per età maggiore di 45\nanni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.C.G. DI BASE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MAMMOGRAFIA BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CITOLOGICO PER DIAGNOSTICA TUMORALE (PAP TEST) O CITOLOGICO ENDOCERVICALE E\nSTRISCIO BATTERIOLOGICO VAGINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EMOCROMOCITOMETRICO E MORFOLOGICO (HB,GR,GB, PIASTRINE, INDICI ERITROCITARI\nDER.F.L.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VELOCITÀ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GLICEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZOTEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CREATININEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLESTEROLO HDL E LDL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLESTEROLO TOTALE O COLESTEROLEMIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRANSAMINASI GLUTAMMICO OSSALACETICA (GOT) E GLUTAMMICO PIRUVICA (GPT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>URINE, ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO COMPLETO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni escluse dalle garanzie previste dal Pacchetto Base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e dalla copertura Ticket\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per garanzie LTC, Gravi Malattia e TCM vedere gli Allegati 5 e 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assicurazione non è operante per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi\ni comportamenti nevrotici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli\naccertamenti odontoiatrici; (esclusione solo per il piano 1) (per il piano 2\nl’assicurazione non è operante per le protesi dentarie e la cura delle\nparadontopatie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di\nchirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi\ndemolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)le cure e gli interventi finalizzati al trattamento della infertilità e\ncomunque quelli relativi alla fecondazione artificiale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)i ricoveri causati dalla necessità dell’Assistito di avere assistenza\ndi terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i\nricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza\nquelli determinati da condizioni fisiche dell’Assistito che non consentono\npiù la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la\npermanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o\nfisioterapico di mantenimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di\npsicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di\nallucinogeni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali\nad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il\nrafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative\ngare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo\ndell’atomo di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di\nparticelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)le conseguenze di guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni\nmilitari ed invasioni movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi\natmosferici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)i farmaci, le visite e i trattamenti medici e chirurgici di medicina\nalternativa o non convenzionale e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)medicinali non somministrati in degenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi, le spese\nsostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di Legge e gli onorari di\nMedici Specialisti non iscritti al relativo Albo professionale e\u002Fo privi di\nabilitazione professionale. Sono altresì escluse le prestazioni di routine e\u002Fo\ncontrollo, salvo quanto previsto all’art. 5.13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)le cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici\no malformazioni congenite preesistenti alla data di decorrenza della copertura,\nnonché le patologie ad esse correlate, salvo quelle relative ai bambini di\netà inferiore ad 1 anno assicurati dalla nascita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)i disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da alimentazione\nincontrollata) e qualsiasi cura resa necessaria di questi disturbi, gli\ninterventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità ad\neccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale\no superiore a 40);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)la correzione dei vizi di rifrazione quali ad esempio: miopia,\nastigmatismo, ipermetropia e presbiopia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)trattamenti non ritenuti necessari dal punto di vista medico e non resi\nnecessari da malattia e infortunio nonché i ricoveri effettuati allo scopo di\npraticare check-up clinici (ricoveri impropri);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)qualsiasi terapia medica svolta in day hospital e ambulatorialmente\nescluso quanto espressamente previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)i ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), in strutture per\nlunga degenza, le cure termali, i ricoveri in case di cura dedicate al\nbenessere della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)emodialisi, esami termografici; iniezioni sclerosanti (salvo quanto\nprevisto all’Allegato 1 per Intestino: Digiuno - Ileo - Colon - Retto - Ano);\nlenti da vista, lenti a contatto e montature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)le prestazioni determinate da positività HIV ed AIDS e sindromi ad esse\ncorrelate, nonché da malattie sessualmente trasmesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)le prestazioni non espressamente specificate nelle singole garanzie e\nrelativi allegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni di non assistibilità garanzia rendita vitalizia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per non autosufficienza, “Critical Illness”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e “Temporanea Caso Morte” (TCM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della operatività delle garanzie in oggetto, le persone assistite\nnon devono rientrare in una delle seguenti condizioni di non assistibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni di non assistibilità garanzia rendita vitalizia per non\nautosufficienza se diagnosticate e note prima dell’inizio della copertura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere bisogno dell'aiuto di un terzo per almeno uno degli atti ordinari\ndella vita quotidiana riportati nella sezione relativa alla garanzia LTC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aver diritto, aver richiesto e\u002Fo percepire una pensione di invalidità, e\u002Fo\nuna rendita per incapacità permanente che corrisponda ad un livello di\nincapacità superiore al 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere affetti dalla malattia di Alzheimer, di Parkinson, dalla sclerosi a\nplacche o da diabete non controllato o da ipertensione non controllata\n(intendendosi per tali quelle forme particolari di ipertensione che, nonostante\nl'assunzione di farmaci ipertensivi, mantengono valori di pressione\nparticolarmente elevati sui quali non è possibile intervenire\nclinicamente).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga al precedente paragrafo, i dipendenti degli Enti aderenti al Fondo\ndi Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA appartenenti alle categorie\nprotette (ai sensi delle Leggi 482\u002F68 e 68\u002F99) sono considerati assistibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale specifico riguardo, si evidenzia che la garanzia non opera qualora lo\nstato di “non autosufficienza” sia conseguenza diretta, ovvero un\naggravamento, del precedente stato di invalidità che ha costituito il titolo\ndell'assunzione ai sensi delle predette normative (i.e., Leggi n. 482\u002F68 e n.\n68\u002F99).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusioni assistibilità “Long Term Care”, Grave Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(“Critical Illness”), Decesso (TCM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per garanzie previste dal Pacchetto Base e dalla copertura Ticket vedere\nAllegato 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senza pregiudizio per quanto disposto nell’ Allegato 5, i rischi di non\nautosufficienza (“Long Term Care”), Grave Malattia (“Critical\nIllness”), e Decesso (TCM) sono coperti qualunque possa esserne la causa,\nsenza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1. Esclusioni assistibilità “Long Term Care”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla copertura “Long Term Care” i casi derivanti\ndirettamente e\u002Fo indirettamente da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dolo del Contraente o dell’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tentato suicidio e autolesionismo dell’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partecipazione attiva dell’Assistito a delitti dolosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione dell’Assistito a fatti di guerra, salvo che non derivi da\nobblighi verso lo Stato italiano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione attiva dell’Assistito a insurrezioni, tumulti popolari,\noperazioni militari, ribellioni, rivoluzioni, colpi di Stato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di\npsicofarmaci e stupefacenti, allucinogeni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò\nsi intende che la prestazione di rendita non viene erogata se è comprovato che\nl’Assistito di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le\nindicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incidente di volo se l’Assistito viaggia a bordo di aeromobile non\nautorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni\ncaso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assistito non sia\nregolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo - naturali o\nprovocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione\nnucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assistito,\nnonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi\nprima della data di decorrenza dell’adesione al Fondo e già diagnosticati in\ntale data all’Assistito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-problemi mentali o del sistema nervoso non riconducibili ad una causa\norganica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali\nad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, motonautici, il\nfree-climbing, il rafting, l'alpinismo estremo, le immersioni subacquee,\npugilato, nonché dalla partecipazione a corse e incontri sportivi (e relative\nprove ed allenamenti) comunque relativi a qualsiasi sport svolto a livello\nprofessionistico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2. Esclusioni assistibilità Grave Malattia (“Critical Illness”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i rischi di insorgenza di una malattia grave verificatasi a\nseguito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.malattie dovute\u002Fcorrelate all’uso di droghe (se non prescritte) o da\nalcolismo cronico o acuto dell’assicurato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo\ndell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dalla accelerazione\ndi particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.danni alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso ovvero\nvolontario rifiuto di seguire prescrizioni o consigli medici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo si riserva di verificare l'indennizzabilità dei sinistri\nverificatisi in tutti quei casi in cui la documentazione medica a supporto\ndella richiesta di prestazione sia stata prodotta da un medico che pratichi\nattività in un Paese non compreso tra quelli di seguito elencati: Andorra,\nAustralia, Austria, Belgio, Canada, Città del Vaticano, Isole del Canale,\nDanimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,\nIsola di Man, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi,\nNuova Zelanda, Irlanda, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Stati Uniti,\nSvezia, Svizzera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3. Esclusioni assistibilità “Temporanea Caso Morte” (TCM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso causati direttamente,\nindirettamente o parzialmente da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.dolo dell’Assistito o dei Beneficiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.partecipazione attiva dell’Assistito a delitti dolosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di\nstupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione\nradioattiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.partecipazione attiva dall’Assistito a fatti di guerra, salvo che non\nderivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può\nessere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite\ndal competente Ministero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.incidente di volo, se l’Assistito viaggia a bordo di aeromobile non\nautorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni\ncaso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Glossario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accertamento diagnostico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazione medica strumentale atta a ricercare e\u002Fo a definire la presenza\ne\u002Fo il decorso di una malattia a carattere anche cruento e\u002Fo invasivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicurazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Carenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il periodo iniziale decorrente dalla data di efficacia della copertura\nassicurativa durante il quale le garanzie non saranno operanti e pertanto\nl’eventuale sinistro non sarà indennizzato all’Assistito da parte di POSTE\nASSICURA spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cartella clinica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il documento ufficiale redatto durante il ricovero con pernottamento o il\nDay hospital\u002Fsurgery o l’intervento ambulatoriale, contenente le generalità\ndell’Assistito, la diagnosi, l’anamnesi patologica, prossima e remota, le\nterapie effettuate, gli interventi chirurgici effettuati, gli esami e il diario\nclinico, nonché la scheda di dimissione ospedaliera (SDO).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Datore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POSTE ITALIANE spa e le società del Gruppo POSTE ITALIANE che applicano il\nCCNL per il personale non dirigente di POSTE ITALIANE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale del Datore, con contratto di dipendente non dirigente ed a\ntempo indeterminato, terminato l’eventuale periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Franchigia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la somma determinata in misura fissa che rimane a carico\ndell’Assistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Grande intervento Chirurgico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Intervento chirurgico rientrante nell’elenco dei Grandi interventi\nchirurgici inserito nel presente fascicolo informativo (Allegato 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità sostitutiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto\nin assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni\neffettuate durante il ricovero stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortunio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni\nfisiche obiettivamente constatabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intervento chirurgico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’atto medico realizzato in Strutture sanitarie regolarmente autorizzate\nda personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente una\ndiretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei\ntessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica\no luminosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono considerati Interventi chirurgici né le riduzioni incruente di\nfratture e lussazioni, né gli accertamenti diagnostici o di controllo, anche\nquando invasivi o comportanti prelievo cruento di tessuti per indagini\nistologiche e\u002Fo per l’introduzione di idoneo strumento all’interno\ndell’organismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono altresì considerati interventi chirurgici i soli trattamenti\nsanitari a scopo terapeutico, quali cure oncologiche o somministrazione di\nqualsivoglia medicinale, anche tramite cruentazione dei tessuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituto di cura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’ospedale pubblico, l’istituto universitario, la clinica o casa di cura\nprivata regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle\ncompetenti autorità alla erogazione della assistenza ospedaliera, esclusi\ncomunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di\nsoggiorno o di riposo per la cura di anziani o malati cronici, nonché le\ncliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche,\nfisioterapiche e riabilitative, e le residenze sanitarie assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ogni riscontrabile e obiettivabile alterazione dello stato di salute, non\ndipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni\ndiagnostiche e trattamenti terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malformazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di\nsuoi organi per condizioni morbose congenite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Massimale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la\ngaranzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Network convenzionato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’insieme di Istituti di cura, centri diagnostici ed équipe mediche e\nchirurgiche eroganti servizi sanitari che alla data del sinistro abbiano\nstipulato un convenzionamento ai sensi del quale potranno fornire\nall’Assistito le prestazioni sanitarie con costo sostenuto da POSTE ASSICURA\nspa, in nome e per conto dell’Assistito, nei limiti di quanto previsto dalle\ncondizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retta di degenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costo giornaliero per il soggiorno in Istituto di cura e per l’ordinaria\nassistenza medico-infermieristica, sia ordinaria che intensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricovero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la degenza dell’Assistito in Istituto di cura che comporti almeno un\npernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricovero improprio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la degenza\u002Fil ricovero sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura,\nche non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la\nquale non viene praticata alcuna terapia complessa e vengono eseguiti solo\naccertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime\nambulatoriale senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scoperto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assistito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti fisioterapici e rieducativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o da\nprofessionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente\nriconosciuto in Italia, effettuate e fatturate esclusivamente presso Istituti\ndi cura, centri medici e medici specialisti regolarmente iscritti all’Albo,\ntese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o\napparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza.\nDalla presente copertura dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le\nprestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di natura estetica,\nnonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente\navvenga nell'ambito della medicina estetica. Ogni ciclo di trattamenti\nfisioterapici e rieducativi deve essere prescritto da medico specialista la cui\nspecializzazione sia congrua con la patologia certificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visita specialistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la visita viene effettuata da medico fornito di specializzazione, per\ndiagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono\nammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di\nquelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO ADESIONI COLLETTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA POSTE VITA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Disposizioni generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Regolamento reca le disposizioni di funzionamento del Fondo di\nAssistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA (nel prosieguo, per brevità,\n“Fondo”), avuto riguardo alle adesioni collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Modalità di adesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono aderire al Fondo, su richiesta, le entità giuridiche, quali\naziende, associazioni o altre collettività in genere (d’ora in poi, per\nbrevità, convenzionalmente denominate “datore”), che intendano rendere i\ndipendenti o gli associati o i soggetti comunque appartenenti alle predette\ncollettività (di seguito, per brevità, convenzionalmente denominati\n\"dipendenti\") - ed eventualmente i loro familiari - fruitori delle prestazioni\nerogate dal Fondo stesso, secondo i Piani Sanitari, che esso annualmente\napprova. L’adesione è attuata dal datore, il quale, previa sottoscrizione di\napposito accordo collettivo aziendale, ovvero attraverso l’adozione di\nspecifico regolamento (d’ora in poi, per brevità, unitariamente, la “fonte\ncollettiva”), attribuisce ai dipendenti e, eventualmente, ai loro familiari,\nle diverse tipologie di prestazioni di carattere sanitario integrativo offerte\ndal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione del datore può avvenire esclusivamente a beneficio di una\ncollettività di dipendenti individuata in una o più categorie omogenee e,\ncomunque, senza alcuna preventiva selezione del rischio. Per collettività si\nintende un numero di soggetti non inferiore a due.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo interviene a tempo indeterminato e non è suscettibile\ndi essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto al\nrecesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di\nrespingere la richiesta di adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricorrendo la fattispecie di cui al comma che precede, il Fondo restituisce\nla contribuzione e ogni altro importo eventualmente incassato, senza\nriconoscere interesse alcuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore comunica, tramite il sito internet del Fondo e con le modalità\nivi previste, i dati anagrafici di ciascun lavoratore assistito e quelli dei\ncomponenti del nucleo familiare, a cui sia eventualmente estesa la copertura,\nai sensi dell’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO ADESIONI COLLETTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello\nin cui il Fondo stesso ne comunica al datore l’accettazione. Detta\ncomunicazione interviene immediatamente dopo che siano pervenuti al Fondo i\ndati anagrafici degli assistiti, ai sensi del comma che precede, salvo quanto\ndiversamente disposto dalla fonte collettiva, previo accordo preventivo tra\ndatore e Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assistenza dei dipendenti e, se del caso, dei loro nuclei familiari,\ndecorre, in via ordinaria, dalla data di adesione, come contemplata dal comma\nche precede, ovvero, su espressa indicazione del datore, dal giorno fissato\ndalla fonte collettiva dell’adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti che divengano tali successivamente all’inizio\ndell’assistenza della collettività, la copertura decorre dal primo giorno\ndel mese successivo a quello di comunicazione al Fondo dei dati anagrafici di\nciascun interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore è tenuto a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione\ndei dati relativi agli assistiti e, se del caso, ai rispettivi nuclei\nfamiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore è tenuto al versamento al Fondo dei contributi e di ogni altra\nsomma dovuta per ogni assistito e relativo nucleo familiare, se beneficiario di\nprestazioni, sino a che non comunichi il venir meno del rapporto con il\ndipendente, nelle modalità e nei termini previsti dai singoli Piani\nprescelti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Assistiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo assiste i dipendenti del datore e, se richiesto, i rispettivi\nnuclei familiari (di seguito per brevità anche gli “Assistiti”), secondo\nle previsioni della fonte collettiva dell’adesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto con il dipendente, per qualsiasi causa,\ndetermina, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica, il\ntermine dell’obbligo contributivo al Fondo e del correlativo diritto alle\nprestazioni salvo diversamente specificato nel Piano Sanitario, ove permesso\ndalla normativa pro tempore applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il venir meno del diritto alle prestazioni da parte del dipendente comporta\nl’analoga contestuale cessazione nei riguardi dei componenti del nucleo\nfamiliare, se assistiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Nucleo familiare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se previsto dallo specifico Piano Sanitario, è facoltà della fonte\ncollettiva dell’adesione disporre l’estensione delle prestazioni del Fondo\nai componenti il nucleo familiare del dipendente, con versamento della relativa\ncontribuzione. Per nucleo familiare si intende, in via ordinaria - e salvo\nquanto diversamente disposto dalla fonte collettiva, previo accordo preventivo\ntra il datore ed il Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il coniuge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il convivente more uxorio (coppia di fatto) da almeno un anno prima\ndell’inizio della copertura sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i figli fiscalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di\nuno dei due coniugi\u002Fconviventi e sino al compimento del 26° anno di età, ove\nnon totalmente inabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condizione di soggetto facente parte del nucleo familiare del dipendente\nsecondo le previsioni del comma che precede è verificata dal datore, che la\ncertifica al Fondo con il versamento dell’inerente contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assistenza del dipendente e, eventualmente, del suo nucleo familiare ha\nla durata prevista dalla fonte collettiva dell’adesione. Il dipendente non\npuò vantare nei confronti del Fondo alcun diritto alla assistenza né per se\nstesso, né per il nucleo familiare, qualora il datore receda dall’adesione\nal Fondo stesso o ne sia escluso ai sensi dell’art. 11, comma 4, ovvero essa\nnon sia più prevista dall’inerente fonte collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Durata dell’adesione al fondo - recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale riadesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del datore recedere dall’adesione al Fondo, con effetto dal\n1° gennaio di ciascun anno. Il recesso va comunicato con lettera raccomandata\na\u002Fr, da far pervenire al Fondo stesso entro il termine perentorio del 31\nottobre dell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recesso è ostativo all’accoglimento di una successiva richiesta di\nnuova adesione al Fondo, salvo casi di assoluta eccezionalità, da valutare ad\nopera del Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 – Esclusione dalle prestazioni del fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, fatto salvo il diritto\nall’esercizio delle eventuali azioni davanti alle competenti autorità\ngiurisdizionali, dispone l’esclusione dalle prestazioni per il dipendente\nbeneficiario e\u002Fo per i suoi familiari in caso di comportamenti contrari alla\ncorrettezza e alla buona fede del dipendente beneficiario stesso e\u002Fo dei suoi\nfamiliari nei rapporti con il Fondo medesimo, informandone contestualmente il\ndatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esclusione di cui al comma che precede è notificata all’assistito\ndipendente e al datore mediante lettera raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esclusione dalle prestazioni può essere impugnata dall’interessato,\nentro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al\nprecedente comma, con istanza trasmessa al Fondo con lettera raccomandata a\u002Fr.\nSulla istanza il Fondo si pronuncia entro 45 giorni dal ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Periodi di carenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le prestazioni previste nei singoli Piani Sanitari, ad eccezione di\nquanto disciplinato nei successivi commi, sono riconosciute dal Fondo agli\nAssistiti solo se riferite a sinistri verificatisi a partire dal primo giorno\ndel quarto mese successivo alla data di decorrenza della copertura e in\npresenza di regolarità contributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione prevista in caso di perdita di autosufficienza (“Long Term\nCare” - LTC), secondo le definizioni specifiche dei Piani Sanitari, è\nriconosciuta dal Fondo agli Assistiti solo se l’insorgere dello stato di non\nautosufficienza si manifesta, per la prima volta, dopo tre mesi dalla data di\ndecorrenza della copertura e in presenza di regolarità contributiva. Il\nperiodo di carenza non opera in caso di perdita di autosufficienza a seguito di\ninfortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di carenza indicati nei precedenti commi - come specificato nei\nPiani Sanitari - possono essere esclusi (e\u002Fo la loro durata derogata), dalla\nfonte collettiva, previo accordo scritto tra datore e Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Sospensione delle prestazioni e della contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I singoli Piani Sanitari possono prevedere casi di sospensione delle\nprestazioni e della contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore deve versare al Fondo i contributi dovuti, secondo le previsioni\ndei Piani Sanitari scelti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento di cui al comma che precede comprende il contributo relativo\nai dipendenti assistiti e, eventualmente, al nucleo familiare, nonché il\ncontributo della quota di partecipazione, di cui all’art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento va effettuato tramite SDD o bonifico entro il periodo previsto\nda ciascun Piano Sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo, in caso di inesattezza, incompletezza o omissione del versamento,\ninteressa tempestivamente il datore ai fini della relativa regolarizzazione.\nTrascorsi 10 giorni dalla data in cui va effettuato il versamento, ove ne\nperduri l’inesattezza, l’incompletezza o l’omissione, il Fondo stesso\nsospende l’erogazione di tutte le prestazioni. La data entro cui effettuare\nil versamento dei contributi al Fondo è indicata nei singoli Piani Sanitari\nprescelti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di contribuzione descritte e disciplinate nello specifico Piano\nSanitario e nei commi dal 9.1 al 9.4 possono essere oggetto di diverso accordo\nscritto fra datore e Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Quota di partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove previsto dal Piano Sanitario scelto, il datore, oltre al pagamento\ndei relativi contributi, deve corrispondere una quota di partecipazione\n(annuale e\u002Fo una tantum, a seconda dei casi) per ciascun dipendente, fissata\ndal Consiglio di Amministrazione del Fondo, unitamente alle modalità di\ncorresponsione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Ritardato versamento dei contributi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Esclusione del datore dal Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione delle prestazioni è condizionata alla regolarità e\ncontinuità dei versamenti contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo nel versamento dei contributi, l’erogazione delle\nprestazioni è sospesa fino ad avvenuta regolarizzazione contributiva, nei\ntermini di cui all’art. 9, comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione delle prestazioni è ripristinata successivamente alla\nregolarizzazione della posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ritardato o mancato pagamento dei contributi dovuti oltre il termine\nprevisto dallo specifico Piano, comporta la valutazione da parte del Consiglio\ndi Amministrazione del Fondo dell’esclusione del datore e, conseguentemente,\nanche la cessazione dell’assistenza di tutti i suoi dipendenti e loro\nfamiliari, fermo restando l’obbligo di versamento dei contributi pregressi\ndovuti. Il Fondo si riserva la facoltà di informare i dipendenti assistiti\ndella esclusione dal Fondo del datore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore che, successivamente alla esclusione, intenda essere riammesso al\nFondo deve formulare una specifica domanda, che il Consiglio di Amministrazione\nvaluta, fissando termini e modalità dell’eventuale riammissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Erogazione delle prestazioni e modifica o cancellazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di piani sanitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo eroga prestazioni di assistenza sanitaria integrativa del Servizio\nsanitario nazionale e\u002Fo dei Servizi sanitari regionali, nonché eventuali\nprovvidenze, alle prime connesse, variamente articolate e specificate nei\nrelativi Piani Sanitari. A titolo esemplificativo, pertanto, il Fondo può\nerogare forme integrative di assistenza per i casi di malattia e altre\nprovvidenze quali la copertura per non autosufficienza (“Long Term Care” -\nLTC), capitali in caso di decesso, malattia particolarmente grave (dread\ndisease), invalidità, infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni\u002Fprovvidenze di cui al comma che precede sono riconosciute\nagli Assistiti sulla base di idonea documentazione rilasciata da medici e\u002Fo\nstrutture sanitarie abilitati all’esercizio della professione e operanti in\nqualsiasi parte del mondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo riconosce esclusivamente le prestazioni tassativamente elencate nei\nPiani Sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione delle prestazioni interviene con le modalità e i limiti\nprevisti dai Piani Sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alle prestazioni in forma di rimborso è subordinato alla\ncondizione che, nel momento in cui la spesa sanitaria da corrispondere sia\neffettuata, l’interessato risulti assistito dal Fondo, fermo restando il\ndisposto dell’art. 7. La documentazione relativa alle richieste di rimborso\n(fatture, ricevute) nonché la documentazione sanitaria (cartella clinica,\nreferti, ecc.), vanno inviate al Fondo secondo le modalità indicate nelle\ndisposizioni operative riportate sul sito internet del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla erogazione della prestazione di “Long Term Care” è\nsubordinato alla condizione che, nel momento in cui si verifichi la non\nautosufficienza, l’interessato risulti assistito dal Fondo, fermo restando il\ndisposto dell’art. 7. La documentazione relativa va inviata al Fondo secondo\nle modalità indicate nelle disposizioni operative riportate sul sito internet\ndel Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di prestazioni vanno trasmesse, direttamente dal dipendente\nassistito, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni\noperative dei Piani Sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di prestazioni inviate oltre il termine massimo previsto non\nsono procedibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di prestazioni a favore dei componenti del nucleo familiare va\neffettuata dal dipendente assistito, a cui è attribuito il rimborso del\ncaso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha facoltà, sia preventivamente sia successivamente alla\nerogazione delle prestazioni, di eseguire controlli amministrativi nei\nconfronti del datore, nonché controlli amministrativi e sanitari nei confronti\ndegli assistiti, verso questi ultimi anche mediante visite da parte di medici\nincaricati. Il rifiuto dei controlli determina la decadenza dal diritto\nall’erogazione delle prestazioni, ovvero l’avvio da parte del Fondo di\ntutte le iniziative per il rimborso di quanto eventualmente erogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste non attinenti alla liquidazione di prestazioni devono essere\ninoltrate al Fondo mediante lettera raccomandata r\u002Fr, a pena di decadenza,\nentro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuto il fatto oggetto\ndi richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha facoltà di modificare o cancellare uno o più Piani Sanitari,\npurché con preavviso scritto da inviarsi al datore entro il 30 settembre\ndell’ultimo anno di applicazione del Piano Sanitario medesimo, che resta\ncomunque operativo fino al 31 dicembre successivo all’invio del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Contact center e portale del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo rende disponibile un servizio di informazioni e di gestione\ninterattiva delle posizioni anagrafico- contributive, nonché la tracciatura\ndello stato pratica di rimborso, mediante il proprio sito internet:\nwww.postevitafondosalute.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo rende disponibile un servizio di Contact Center con supporto\noperatore e con supporto automatizzato negli orari senza presidio umano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Gestione dei rischi connessi alla erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo eroga le prestazioni indicate nei relativi Piani Sanitari facendo\nricorso al sistema assicurativo, se del caso anche in regime di\ncoassicurazione, mediante la stipula di convenzioni con compagnie autorizzate\nall’esercizio dell’attività assicurativa (di seguito, per brevità, le\n“Compagnie”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Compagnie possono essere delegate anche allo svolgimento di determinate\nattività, ivi comprese - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle\nindicate negli artt. 12, comma 10, e 13, secondo le determinazioni assunte dal\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali reclami inerenti alle liquidazioni delle prestazioni (ivi incluse\nsuccessive richieste di verifica e\u002Fo di revisione) vanno inoltrati alle\nrelative Compagnie, secondo le modalità previste da queste ultime e pubblicate\nanche sul sito internet del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni diritto relativo alla valutazione delle prestazioni e alla loro\nliquidazione a favore degli Assistiti deriva esclusivamente dai contratti\nassicurativi stipulati dal Fondo con le Compagnie, in adempimento alle proprie\nfinalità. Le Compagnie restano pertanto integralmente responsabili\ndell’erogazione delle prestazioni previste nei Piani Sanitari, rimanendo\nesclusa, per qualsiasi titolo, ogni responsabilità del Fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Foro competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi controversia, relativa alla validità, interpretazione ed\nesecuzione del presente Regolamento è devoluta in via esclusiva al Foro di\nRoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Informativa e richiesta di consenso ai sensi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della normativa per la tutela della privacy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Assistiti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196\u002F2003, devono\nrilasciare il consenso a che tutti i dati personali anche sensibili (a titolo\nesemplificativo: anagrafici, postali, telefonici, fiscali, prestazioni\nsanitarie erogate, cartella clinica, referti, stato di salute, regolarità dei\nversamenti, domiciliazione bancaria, etc.) possano essere registrati nella\nbanca dati del Fondo e utilizzati esclusivamente per la gestione del rapporto\ncon il Fondo stesso e per l’assolvimento degli obblighi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Assistiti sono tenuti a prestare il consenso alla comunicazione dei\npropri dati personali e sensibili a soggetti terzi nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-soggetti esterni con specifici incarichi da parte del Fondo (a titolo\nesemplificativo: gestione servizi informativi e di prenotazione delle\nprestazioni, gestione e liquidazione dei rimborsi per prestazioni sanitarie,\ncontabilità, bilanci, questioni fiscali, versamento contributi, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-società incaricate dal Fondo per la gestione in tutto o in parte di\nservizi inerenti all’offerta dell’assistenza sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compagnie che assicurano e gestiscono i rischi connessi con le prestazioni\ndel Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-medici consulenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-istituti bancari e servizio postale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le fattispecie previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Assistiti hanno diritto di conoscere la natura e il trattamento dei dati\nche li riguardano. Hanno inoltre diritto di richiedere e ottenere la\ncancellazione dei dati, di ottenerne la trasformazione in forma anonima ove\npossibile, o il blocco dei dati tratti in violazione della legge e opporsi, per\nmotivi legittimi, al loro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate\ncirca i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati sono comunicati o che\nne vengano a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, gli Assistiti\npossono rivolgersi al Presidente del Fondo e\u002Fo a eventuali ulteriori contatti\nmessi a disposizione da parte del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Assistiti sciolgono dal segreto professionale i medici\nchirurghi-odontoiatri, il personale paramedico e amministrativo, i quali li\nhanno tenuti in cura o hanno compiuto atti o azioni relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza del consenso dell’interessato al trattamento dei dati\npersonali comporta, tra l’altro, l’impossibilità di dar corso alle\nprestazioni richieste e, in particolare, di far effettuare i pagamenti in forma\ndiretta alle strutture sanitarie convenzionate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO ADESIONI COLLETTIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA POSTE VITA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa POSTE VITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede legale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viale Beethoven, 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00144, Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. (+39) 06 549241\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fax (+39) 06 54924203\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STATUTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA POSTE VITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Costituzione, sede, durata, natura giuridica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per iniziativa di POSTE VITA spa (di seguito, per brevità, “Fondatore”)\nè costituito il “Fondo di assistenza sanitaria integrativa POSTE VITA”\n(nel prosieguo, per brevità, “Fondo” o “Ente”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Fondo” ha sede in Roma, all’indirizzo di volta in volta fissato\ndal Consiglio di Amministrazione, opera a tempo indeterminato ed esplica la\npropria attività nel territorio della Repubblica Italiana, nel cui ambito può\nistituire sedi secondarie e uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’”Ente” riveste natura giuridica di fondazione ed è vigilato ai\nsensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Finalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il \"Fondo\", privo di fini di lucro, intende assicurare, in favore dei\nsoggetti che ad esso fanno riferimento tramite adesione collettiva o\nindividuale, sia prestazioni di assistenza sanitaria integrativa sia altre\nprovvidenze, variamente articolate, alle prime connesse, in conformità alle\ndisposizioni di legge in materia di assistenza sanitaria complementare e alla\ncorrelata normativa fi scale, tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'\"Ente\", per il perseguimento degli scopi istituzionali, tra l'altro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compie studi ed indagini nel settore assistenziale sanitario, curando anche\nil mantenimento di collegamenti di carattere internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definisce diversi piani di assistenza sanitaria integrativa e di altre\nprovvidenze, determinandone le modalità di realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individua standard qualitativi per l'erogazione e la connessa gestione\namministrativa delle prestazioni assistenziali sanitarie integrative e delle\naltre provvidenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricerca strutture sanitarie, pubbliche e private, rispondenti agli standard\nindividuati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può costituire, direttamente o indirettamente, una rete di\nconvenzionamenti con le strutture di cui all'alinea che precede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può sviluppare iniziative di medicina preventiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricerca, avvalendosi, se del caso, del supporto di operatori specializzati,\npolizze assicurative, onde disporre delle migliori coperture sanitarie\ncomplementari, nonché, di “Long Terme Care” (di seguito, per brevità,\n\"LTC\"), temporanee caso morte, infortuni professionali ed extra\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Fondo\", onde conseguire gli scopi istituzionali, sviluppa un'idonea\nstruttura organizzativa e pone in essere ogni iniziativa ritenuta utile ed\nopportuna, ivi compreso il compimento di operazioni immobiliari, mobiliari e\nfinanziarie (queste ultime non nei confronti degli aderenti e del pubblico in\ngenerale), compresi l'accensione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi tipo\ne il prestare, senza carattere di professionalità, garanzie anche reali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Fondo\" non può in nessun caso assumere direttamente rischi di\nqualsivoglia natura e genere né porre in essere alcuna iniziativa, per la\nrealizzazione della quale preventivamente non di- sponga delle necessarie\ncoperture economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Patrimonio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dotazione patrimoniale dell’“Ente” è costituita dai beni\nassegnatigli dal “Fondatore” all’atto della costituzione, nonché da ogni\naltro cespite che ad esso pervenga, sia a titolo oneroso, sia a titolo\ngratuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il patrimonio si articola nel fondo di dotazione e nel fondo di gestione, di\ncui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’“Ente” può ricevere beni di proprietà di terzi in comodato, anche\ndi lungo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Fondo di dotazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fondo di dotazione è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, od altre utilità, da\nimpiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dal\n“Fondatore”, da partecipanti o terzi, sia una tantum, sia in via\ncontinuativa, con questa espressa finalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-beni mobili ed immobili che pervengano all’“Ente” a qualsiasi titolo,\ncon specifico vincolo di destinazione al fondo di dotazione, compresi quelli da\nesso a tal fine direttamente acquistati, ai sensi di Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione\nincrementativa del fondo di dotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche\nterritoriali, sovranazionali o di privati, erogati con specifico vincolo\nincrementativo del fondo di dotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rendite non utilizzate, che siano destinate, da apposita deliberazione\nconsiliare, ad accrescere il fondo di dotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui all’art. 5,\nvincolati a finalità di rafforzamento del fondo di dotazione, previa specifica\ndeliberazione del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’“Ente” deve curare di salvaguardare nel tempo l’integrità del\nfondo di dotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi apporto economico che pervenga all’“Ente” privo degli\nspecifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, va imputato in via\nautomatica al fondo di gestione, contemplato dall’art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Fondo di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fondo di gestione è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio dell’“Ente” -\ncompresi quelli derivanti dai cespiti facenti parte del fondo di dotazione - e\ndalle attività da esso svolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-apporti periodici degli Aderenti collettivi e degli Aderenti\nindividuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e\nconnesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-apporti dello Stato, dell’Unione Europea, di enti nazionali, anche\nterritoriali, sopranazionali o di privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-apporti una tantum del “Fondatore”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fondi destinati dalla Unione Europea ad attività di tutela sanitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-donazioni o lasciti testamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate\nesclusivamente per il funzionamento dell’“Ente” e per la realizzazione\ndegli scopi istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Investimento delle risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le\ndisponibilità del fondo di gestione, sono investite, direttamente o per il\ntramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior\nredditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli\nimpieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di\ncarattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e\u002Fo di\nregolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Esercizio finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di\nciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il\nbilancio dell’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio\ndei Revisori dei Conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il bilancio è\nsottoposto a certificazione contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - ORGANI E LORO COMPETENZE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono Organi del “Fondo”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Consiglio di Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Presidente d’onore (eventuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Collegio dei Revisori dei Conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organi previsti dal comma precedente sono supportati e si avvalgono\ndelle strutture organizzative dell’“Ente” e\u002Fo di quelle eventualmente\nmesse a disposizione dal “Fondatore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Fondo” può giovarsi del Comitato di Esperti di cui all’art. 20,\nquale elemento di supporto nella attività scientifica e sociale svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’“Ente” è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un\nminimo di tre ad un massimo di cinque componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è formato dai nominativi scelti dal\n“Fondatore”, in sede di atto costitutivo e da quelli tempo per tempo da lui\nindicati alla scadenza di ciascun mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione ha una durata di\n3 anni, salvo revoca per gravi motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’occorrenza, il Consiglio d'Amministrazione integra nel tempo la\npropria composizione con la cooptazione di nuovi membri, indicati dal\n“Fondatore”, i quali restano in carica sino allo spirare del mandato degli\naltri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Consiglio di Amministrazione - requisiti di partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- remunerazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri del Consiglio di Amministrazione debbono vantare i requisiti di\nonorabilità e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di\nincompatibilità richiesti dalla legge per far parte di analogo organismo in\nuna società per azioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spettano compensi; può\nessere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute inerenti alla\ncarica, previa esibizione di idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete al Consiglio di Amministrazione compiere ogni atto di ordinaria e\nstraordinaria gestione dell’“Ente”, secondo gli indirizzi fissati dallo\nStatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio di\nAmministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elegge, su indicazione del “Fondatore”, il Presidente, allorquando\nvenga meno, per qualsiasi causa, il nominativo scelto in sede di atto\ncostitutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)coopta nuovi membri, secondo necessità, ai sensi dell’art. 9, comma\n4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 18, comma\n1, fissandone il compenso previa acquisizione di preventive indicazioni da\nparte del “Fondatore”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)fa luogo alla accettazione di beni e di ogni altro cespite che pervenga a\ntitolo gratuito all’“Ente”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)delibera ogni atto necessario od opportuno circa la gestione del\npatrimonio dell’“Ente” e qualsiasi atto connesso o collegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)approva il bilancio, ai sensi dell’art. 7, sottoponendolo a revisione\ncontabile, qualora lo ritenga opportuno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)sovraintende alla corretta tenuta della contabilità e alla regolarità\namministrativa degli atti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)nomina il Direttore, di cui all’art. 17, fissandone il compenso, la\ntipologia di rapporto da intrattenere con l’“Ente” e la durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)valuta l’opportunità di giovarsi del supporto del Comitato di Esperti,\ndi cui all’art. 20 e ne designa i componenti, stabilendo i compensi\nprofessionali per l’attività svolta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)assume ogni determinazione necessaria od opportuna per l’attività e lo\nsviluppo dell’“Ente”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)fissa annualmente l’ammontare della quota di partecipazione al\n“Fondo”, a carico di Aderenti collettivi e Aderenti individuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)definisce e sceglie le coperture assicurative con le quali attribuire le\ndiverse prestazioni del “Fondo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)approva i convenzionamenti che si rendano necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)delibera eventuali modifiche dello Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le determinazioni di cui al comma che precede, lett. a), b), c), d), h), i)\ne p) sono assunte dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni del\n“Fondatore”, da acquisire in via preventiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare proprie competenze ad\nuno o più Consiglieri, per la valutazione dell’eventuale contenzioso e per\nla realizzazione di specifici progetti. Le deleghe sono comunque revocabili in\nqualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: convocazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- luogo di riunione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera\nraccomandata contenente l’indicazione degli argomenti da trattare e con\npreavviso minimo di cinque giorni. La lettera di convocazione può essere\nsostituita da messaggio inviato via e-mail, fax o telegramma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata via e-mail, fax\no telegramma senza il rispetto del termine di preavviso di cui al comma che\nprecede. In tal caso il Presidente deve comunicare, in apertura di adunanza\nconsiliare, le motivazioni della urgenza, le quali vanno fatte constare a\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno\ne ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente entro\ntrenta giorni a seguito di richiesta di almeno un terzo dei propri membri,\navanzata per iscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero su\nistanza formale del Collegio dei Revisori dei Conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del “Fondo” o\naltrove, purché in Italia. Ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 13,\ncomma 2, l’adunanza consiliare si considera tenuta nel luogo ove si trova il\nPresidente, luogo in cui deve essere presente anche la persona chiamata a\nsvolgere la funzione di Segretario ai sensi dell’art. 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: validità delle adunanze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e delle deliberazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza\ndella metà più uno dei suoi membri e - salvo diversa indicazione dello\nStatuto, su specifiche tematiche - delibera a maggioranza dei presenti. Il\nConsiglio è altresì validamente costituito qualora, anche in assenza di\nformale convocazione, veda la presenza di tutti i Consiglieri e dell’intero\nCollegio dei Revisori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammessa la possibilità per gli Amministratori di intervenire alla\nadunanza consiliare a distanza, mediante l’utilizzo di sistemi di\ncollegamento audio o audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti alla\nriunione siano identificabili e che sia consentito loro di seguire la\ndiscussione e prendervi parte in tempo reale e di esprimere con contestualità\nil loro voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni di cooptazione di nuovi membri del Consiglio di\nAmministrazione e quelle concernenti la modifica dello Statuto debbono essere\nassunte secondo le indicazioni del “Fondatore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: processi verbali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente della Fondazione propone al Consiglio di Amministrazione di\nnominare il Direttore ovvero un Segretario, che cura, anche tramite un\nsostituto a tal fine designato con il consenso del Consiglio di\nAmministrazione, le operazioni di verbalizzazione delle riunioni nonché tutti\ngli altri adempimenti connessi al loro svolgimento quali, a titolo\nesemplificativo, la convocazione e la tenuta dei verbali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi verbali sono riportati in apposito libro e vengono sottoscritti\ndal Presidente o dalla persona chiamata a svolgere la funzione di\nSegretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente è il legale rappresentante del “Fondo” di fronte ai terzi\ned in giudizio ed esercita tutti i poteri attribuitigli dallo Statuto, nonché\nquelli attinenti all’ordinaria amministrazione dell’“Ente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, tra l’altro, convoca e presiede il Consiglio di\nAmministrazione, vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni nonché\nsull’andamento della attività del “Fondo” e firma i documenti che\ncomportino impegni per quest’ultimo, salvo specifiche deleghe da lui a tal\nfine rilasciate o funzionalmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.\nIn situazioni di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che\ngiudichi indispensabili, sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza\nutile del Consiglio di Amministrazione. La negata ratifica consiliare determina\nla decadenza dall’incarico del Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue competenze\nsono esercitate dal Consigliere di Amministrazione più anziano per carica,\novvero per età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato del Presidente ha una durata di 3 (tre) anni, salvo revoca per\ngravi motivi; in tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza o venir meno\ndella carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del\n“Fondatore” nomina un sostituto che resta in carica sino allo spirare della\ncarica dei membri del Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Presidente competono i compensi professionali fissati dal Consiglio di\nAmministrazione, secondo le indicazioni del “Fondatore”, nonché il\nrimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Presidente d’onore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico di Presidente d’onore riveste carattere esclusivamente\nonorifico. Esso può essere attribuito, previa acquisizione preventiva di\nparere favorevole del “Fondatore”, con deliberazione del Consiglio di\nAmministrazione, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente d’onore è persona di alto profilo morale che abbia\nconseguito specifici meriti nei settori scientifici, sociali e culturali in cui\nopera la “Fondazione”, tanto in campo speculativo quanto operativo, ovvero\npersona che abbia straordinariamente contribuito allo sviluppo del “Fondo”\ne al conseguimento dei suoi scopi istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Presidente d’onore non competono poteri gestionali; egli è legittimato\nad intervenire nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto\ndi voto ma con facoltà di parola. L’indizione di riunioni consiliari gli è\npreventivamente comunicata con le modalità previste dall’art. 12, comma\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Direttore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra risorse umane\ndal “Fondatore”, con la maggioranza di cui all’art. 13, comma 3. Il\nConsiglio stabilisce natura e durata dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore è responsabile operativo dell'attività dell’“Ente”, di\ncui dirige e coordina gli uffici, rivestendo anche il ruolo di capo del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, nell’ambito delle direttive dei competenti organi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cura la gestione amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle\ndeterminazioni del Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore partecipa alle riunioni consiliari, con facoltà di parola ma\nsenza diritto di voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti: nomina e durata in carica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti compete al Consiglio di\nAmministrazione, previa acquisizione al riguardo di preventive indicazioni da\nparte del “Fondatore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Revisori dei Conti durano in carica tre anni, scadono il giorno di\napprovazione del terzo rendiconto economico e finanziario del mandato e possono\nessere confermati senza limiti temporali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Revisore dei Conti deve rivestire la qualifica di Revisore\nContabile. Ai componenti del Collegio competono i compensi professionali\nfissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni del\n“Fondatore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio, nella prima riunione successiva alla nomina, elegge nel proprio\nseno il Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni ed i verbali delle verifiche espletate dal Collegio dei\nRevisori dei Conti sono riportati in apposito libro e sono sottoscritti dai\nRevisori che le hanno realizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti: compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori dei Conti opera in conformità all’art. 2403 del\ncodice civile, in quanto applicabile. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riscontra gli atti di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- realizza periodiche verifiche di cassa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esamina il bilancio, esprimendo per iscritto al Consiglio di\nAmministrazione le proprie valutazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compie ogni accertamento che reputi utile e opportuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere\nalle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui adunanze vanno\npreavvertiti nelle forme e con il preavviso di cui all’art. 12, comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Comitato di Esperti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Fondo” può avvalersi di un Comitato di Esperti composto da un\nminimo di tre membri e da un massimo di nove, italiani ed esteri. Per il\ncompimento di specifiche valutazioni, il Comitato può essere integrato da\naltri esperti, da esso individuati, che forniscano un supporto straordinario\nuna tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato è formato da tecnici di chiara fama e di comprovata esperienza\ndel comparto sanitario, nominati dal Consiglio di Amministrazione con la\nmaggioranza di cui all’art. 13, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato fornisce ogni supporto richiesto dal Consiglio di\nAmministrazione per l’individuazione e lo svolgimento della attività\ndell’“Ente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - ADESIONE AL “FONDO” - DIRITTI E DOVERI INERENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Modalità di adesione - finanziamento delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al ”Fondo”, interviene o in via collettiva o in via\nindividuale, secondo modalità operative stabilite dal Consiglio di\nAmministrazione, facendo luogo alla scelta di uno dei piani di assistenza\nsanitaria integrativa e\u002Fo di \"LTC\" e\u002Fo di altre coperture statutariamente\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuno dei piani di cui al comma che precede è sorretto da specifico\napporto contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In corso di adesione i piani di copertura possono essere variati, secondo le\nmodalità operative stabilite dal Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Adesione collettiva: peculiarità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione collettiva è attuata dalle entità giuridiche - imprese, enti\no altre istituzioni - le quali, previa sottoscrizione di apposito contratto o\naccordo collettivo aziendale, ovvero attraverso l’adozione di specifico\nregolamento (nel prosieguo, per brevità, unitariamente denominati “fonte\ncollettiva”) intendono rendere i propri dipendenti e, eventualmente, i loro\nfamiliari, Beneficiari delle diverse tipologie di prestazioni di carattere\nsanitario integrativo e\u002Fo di “LTC” e\u002Fo di altre provvidenze, offerte dal\n“Fondo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Aderente collettivo è diretto referente del “Fondo” per la propria\ncomunità di riferimento e ne supporta l’attività attraverso la\ncorresponsione della quota di partecipazione annua, nonché:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-curando il puntuale versamento all’”Ente” degli inerenti\ncontributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assolvendo ad ogni altro adempimento economico e\u002Fo amministrativo stabilito\ndalla “fonte collettiva” e necessario per la regolare correlazione con il\n“Fondo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione collettiva opera a tempo indeterminato e non può essere\ndisposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto al recesso\ndell’Aderente, da comunicare al “Fondo”, entro il 31 ottobre di ciascun\nanno, con lettera raccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avvenuto esercizio del diritto di recesso è condizione ostativa ad una\nnuova, successiva, adesione al “Fondo” da parte della impresa o dell’ente\nreceduti, a meno che il Consiglio di Amministrazione non la consenta, con\napposita deliberazione, in presenza di situazioni di assoluta\neccezionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Adesione collettiva: Beneficiari delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rivestono la qualifica di Beneficiari delle prestazioni del “Fondo” i\ncomponenti della comunità di riferimento dell’Aderente collettivo e,\neventualmente, i loro familiari, giusta le previsioni della “fonte\ncollettiva”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Adesione collettiva: domicilio del Beneficiario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni effetto si intende che il domicilio del Beneficiario (e,\neventualmente, del suo nucleo familiare) è quello dell’Aderente\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 - Adesione collettiva: vicende estintive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 22,\ncomma 2, l’adesione collettiva viene meno per esclusione deliberata dal\nConsiglio di Amministrazione, in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ritardata corresponsione della quota di partecipazione annua di oltre tre\nmesi a decorrere dal termine di versamento fissato dal Consiglio di\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ritardato pagamento di oltre due mesi degli apporti contributivi\nfinalizzati al finanziamento delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione collettiva cessa in via automatica in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estinzione del soggetto, a qualsiasi titolo dovuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avvio di procedure di liquidazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure\nprefallimentari e\u002Fo sostitutive del fallimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il recesso, quanto l’esclusione dell’Aderente non danno diritto\nalla ripetizione né della quota di partecipazione annua versata, né degli\napporti contributivi corrisposti per il finanziamento delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 - Adesione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione individuale è attuata volontariamente dal singolo per rendere\nsé stesso e, eventualmente, i propri familiari Beneficiari delle diverse\ntipologie di prestazioni del “Fondo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione individuale è soggetta alle peculiari modalità di accesso\ndisposte dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di specifica informativa\npreliminare nei riguardi del potenziale aderente. L’adesione opera a tempo\nindeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo\nil diritto al recesso dell’Aderente, da comunicare al “Fondo” entro il 31\nottobre di ciascun anno, con lettera raccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avvenuto esercizio del diritto di recesso è condizione tassativamente\nostativa ad una nuova, successiva, adesione individuale al “Fondo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Adesione individuale: vicende estintive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 26,\ncomma 2, l’adesione individuale viene meno per esclusione deliberata dal\nConsiglio di Amministrazione in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ritardata corresponsione della quota di partecipazione annua di oltre tre\nmesi a decorrere dal termine di versamento fissato dal Consiglio di\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ritardato pagamento di oltre due mesi degli apporti contributivi\nfinalizzati al finanziamento delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il recesso, quanto l’esclusione dell’Aderente non danno diritto\nalla ripetizione né della quota di partecipazione annua versata, né degli\napporti contributivi corrisposti per il finanziamento delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - DELL’EVENTUALE CONTENZIOSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 - Controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie fra il “Fondo” e i Beneficiari in relazione\nall’assunto mancato o solo parziale riconoscimento di prestazioni, i\nBeneficiari stessi devono preliminarmente presentare ricorso al Consiglio di\nAmministrazione, mediante lettera raccomandata r\u002Fr, da inoltrare entro 30\ngiorni dall’avvenuta comunicazione di reiezione della richiesta di\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero suoi membri a tale incarico\nespressamente delegati dal Consiglio medesimo, si esprime in merito, se del\ncaso anche con il supporto di consulenti, entro 60 giorni dall’avvenuto\nricevimento del ricorso, rispondendo al Beneficiario mediante lettera\nraccomandata r\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Espletata la procedura amministrativa di cui ai commi precedenti, il\nBeneficiario ancora insoddisfatto può attivare le controversie giudiziarie del\ncaso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI - NORME FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 - Modifiche statutarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione\nai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. o) con la maggioranza fissata\ndall’art. 13, comma 3, previa acquisizione di preventivo parere favorevole da\nparte del “Fondatore”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 - Rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “Fondo” è retto dalle norme del presente Statuto. Per tutto quanto\nin esso non previsto valgono le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 - Nomina del primo Collegio dei Revisori dei Conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga al disposto dell’art. 18, comma 1, il primo Collegio dei\nRevisori dei Conti è nominato dal “Fondatore”, in sede di atto costitutivo\ndell’“Ente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 - Primo bilancio dell’“Ente”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga al disposto dell’art. 7, nell’anno di costituzione\ndell’“Ente” il bilancio consuntivo riguarda il periodo intercorrente tra\nla data di costituzione e il 31 dicembre dell’anno di costituzione\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni Industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: CRAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda dichiara la propria disponibilità ad incontrare le\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, entro il mese di gennaio\n2018, per esaminare le problematiche connesse alla Associazione CRALPoste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfFSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: turni “H24”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle problematiche connesse al maggior disagio dei\ndipendenti partecipanti a turnazioni per la copertura di un arco orario\ngiornaliero pari a 24 ore le Parti concordano di effettuare, entro tre mesi\ndalla sottoscrizione del presente CCNL, un esame congiunto per individuare una\nprecisa definizione degli ambiti organizzativi interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risorse Umane e Organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni Industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLP\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILposte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAILP\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FNC\u002FUGL-COM.NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dal II comma dell’art. 11 del vigente\nCCNL, l’Azienda procederà entro il primo trimestre 2018 ad un esame\ncongiunto con le OO.SS. stipulanti, relativo alle modalità di attuazione del\nprocesso di inoltro delle deleghe per l’iscrizione alle OO.SS.; avendo anche\na riferimento quanto sottoscritto dalle Parti in data 10 marzo 2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(originale firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"ONCERISE2_trigger":48,"riskassessment":52,"paidmaternityleaveduration":56,"alternatives":60,"ONCERISE_trigger":64,"hourspweek_select":68,"childcare":72,"STRUCINCR_trigger":76,"nursingmothers":80,"healthinsurancerelatives":84,"contracttrialperiod":88,"maternityotherclause":92,"protectiveclothing":96,"pensionfund":100,"OVERTIME_trigger":104,"holidaysdays":108,"healthcareaccess":112,"healthinsurance":115,"SUNDAY_trigger":117,"legalassistance_trigger":121,"standbyallowancetype":125,"healthandsafetypolicy":129,"flexible_work_options":133,"breastfeeding_dangerouswork":137,"contracttrial":141,"sicknesspay":145,"JOBTYPE_descriptions":149,"PAIDLEAV_trigger":153,"hourspday_select":156,"apprenticeships":158,"schedulesrestpw":162,"longtermillness":166,"tempagency":170,"sicknessmaxdaysnr":174,"NOCTPREM_trigger":178,"healthcareaccessrelatives":180,"nursingfacilities":184,"MAXHOURS_trigger":186,"PAYSCALES_trigger":190,"bankholidays2":194,"timeoff":198,"bankholidays1":202,"SENIOR_trigger":206,"trainingprogrammes":210,"paidmaternityleave":214,"contractseverancepay":218,"jobsecuritymothers":222,"CONSIGN_trigger":226,"deathrelatives":230,"cbadate_end":234,"cbasignsingle":238,"cbamemtrad":242,"paidmaternityleavepayperc":246,"healthandsafetytrainingtxt":250,"hivpolicy":254,"equalitymonitoring":258,"eqpay":262,"sexualhar":266,"violence":270,"violenceleave":272,"deathrelativestxt":276,"TRADEUNLEAV_trigger":280,"funeralpay":284,"cbadate_start":288},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 50 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 50 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\n\n\n\nI.\n\nLa Società assicura i lavoratori presso l’INAIL contro gli infortuni sul\nlavoro e le malattie professionali.\n\nFermo restando quanto previsto al comma VI che segue, i lavoratori non in\nprova hanno diritto, in tali casi, alla conservazione del posto ed al\ntrattamento di cui al comma V del presente articolo.\n\n\n\nII.\n\nIn caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore ha\nl’obbligo di darne immediata notizia al proprio responsabile, affinché\nquesto possa tempestivamente informare la competente funzione aziendale per\nogni adempimento finalizzato alla corretta gestione dell’evento\ninfortunistico.\n\n\n\nIII.\n\nNel caso in cui l’infortunio si verifichi al di fuori dei locali della\nSocietà, nello svolgimento delle attività cui il lavoratore è preposto, la\ndenuncia deve essere presentata presso il più vicino pronto soccorso.\n\n\n\nIV.\n\nIl dipendente è tenuto a dare comunicazione dell’assenza derivante da\neventuali prosecuzioni dell’infermità in modo tempestivo e, comunque, prima\ndell’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui avrebbe dovuto prendere\nservizio in base alle precedenti prognosi di infermità, salva l’ipotesi di\ncomprovato impedimento.\n\nConseguentemente, deve far pervenire al datore di lavoro la relativa\ncertificazione medica comprovante lo stato di prosecuzione della infermità.\n\nIl dipendente è altresì tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali\nricadute in infermità a causa di infortunio precedentemente occorso con le\nmodalità di cui al punto II che precede, facendo pervenire al datore di lavoro\nla relativa certificazione medica.\n\n\n\nV.\n\nIl lavoratore ha diritto alla intera retribuzione in godimento per la\ngiornata in cui si è verificato l’infortunio. In caso di inabilità\ntemporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, la Società corrisponde\nal lavoratore, il 100% della retribuzione anche per i successivi 3 giorni\n(carenza) a quello in cui si è verificato l’infortunio. Dal quarto giorno\nsuccessivo a quello dell’infortunio corrisponde una integrazione\ndell’indennità corrisposta dall’INAIL fino al raggiungimento del 100%\ndella retribuzione giornaliera normalmente spettante, per tutta la durata della\ninabilità e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma VI.\n\n\n\nVI.\n\nPer il raggiungimento del limite di cui all'art. 41 comma II del presente\ncontratto, i primi 16 mesi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o a\nmalattia professionale non sono considerati utili ai fini del relativo\ncomputo.\n\n\n\nVII.\n\nNel caso in cui l’infortunio sul lavoro sia causato da colpe di un terzo,\nil risarcimento da parte del terzo responsabile sarà versato dal lavoratore\nalla Società fino a concorrenza di quanto riconosciuto dalla stessa a titolo\ndi integrazione dell’indennità dell’INAIL secondo le previsioni di cui al\ncomma V del presente articolo.\n\n\n\nVIII.\n\nLa normativa di cui al presente articolo trova applicazione subordinatamente\nal riconoscimento da parte dell’INAIL dell’infortunio, ivi compreso quello\nin itinere ai sensi della normativa vigente, o della malattia professionale.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 68 - Quattordicesima mensilità I. E","Art. 68 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\nI.\n\nEntro il giorno 25 del mese di marzo di ciascun anno la Società corrisponde\nai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di marzo, una\nquattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in\ngodimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione,\ncostituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione\nindividuale di anzianità, dalla indennità di contingenza in godimento e\ndall’elemento distintivo della retribuzione.\n\n\n\nII.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non\nretribuite, avvenute durante il corso dell’anno in cui si matura la\nquattordicesima mensilità, in analogia a quanto previsto per la tredicesima\nmensilità, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quanti\nsono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese\nintero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.\n\n\n\nIII.\n\nNell’anno di maturazione della quattordicesima mensilità per i periodi\ntrascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della\nretribuzione, il relativo rateo di quattordicesima sarà ridotto (o maggiorato)\nnella stessa proporzione, sempre computando come mese intero la frazione di\nmese pari o superiore a quindici giorni.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"riskassessment","Ferme restando le lavorazioni vietate di","Ferme restando le lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B Testo\nUnico, il datore di lavoro è tenuto, nell’ambito e agli effetti del D.lgs.\nn. 81\u002F2008 e successive modificazioni e integrazioni, a valutare i rischi per\nla salute e la sicurezza delle lavoratrici, con particolare riferimento ai\nprocessi o alle condizioni di lavoro di cui all’Allegato C, Testo Unico, nel\ncui ambito si segnalano:\n\n\n\n-movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi,\nsoprattutto dorso-lombari (all. C, lettera B, Testo Unico);\n\n-movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia\nall’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica ed altri disagi\nfisici connessi alla attività svolta dalle lavoratrici (all. C, lettera G,\nTesto Unico).",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"paidmaternityleaveduration","Congedo di maternità e paternità I. Ferm","Congedo di maternità e paternità\n\n\n\nI.\n\nFermo restando il periodo di congedo di maternità, riconosciuto durante i\ndue mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi, le\nlavoratrici hanno la facoltà di richiedere nel corso del settimo mese di\nastenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e\nnei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del\nS.S.N., o con esso convenzionato e, qualora l’attività della gestante sia\nsottoposta a sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\n\n\n\nII.\n\nQualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i\ngiorni di congedo di maternità non goduti prima del parto vengono aggiunti al\nperiodo di astensione obbligatoria dopo il parto.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"alternatives","Per i periodi per i quali è previsto il ","Per i periodi per i quali è previsto il divieto, la lavoratrice è addetta\nad altre mansioni, così come nei casi in cui i Servizi Ispettivi del Ministero\ndel Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano\npregiudizievoli alla salute della donna.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"ONCERISE_trigger","Art. 67 - Tredicesima mensilità I. Entro","Art. 67 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nI.\n\nEntro il 15 dicembre di ciascun anno la Società, corrisponde ai dipendenti\nuna tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in\ngodimento al 1 dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva\nindividuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità di\ncontingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione.\n\n\n\nII.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti\ndodicesimi della 13 mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati\npresso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o\nsuperiore a 15 giorni.\n\n\n\nIII.\n\nPer i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o\nmaggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto\n(o maggiorato) nella stessa proporzione.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"hourspweek_select","Art. 29 - Orario di lavoro I. Il regime ","Art. 29 - Orario di lavoro\n\n\n\nI.\n\nIl regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale\nutilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando\nconcretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la\nprestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.\n\n\n\nII.\n\nL’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6\no 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente,\nin tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle\nesigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di\nspecifiche figure professionali, l’orario giornaliero è, di norma,\nrispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"childcare","Congedo parentale A) Per i periodi di co","Congedo parentale\n\n\n\nA)\n\nPer i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del Testo Unico,\nfruiti entro il sesto anno di vita del bambino, al dipendente viene corrisposta\nuna indennità pari all’80% della retribuzione per i primi due mesi. Tale\nindennità viene computata sulla retribuzione normalmente spettante, fissa e\nvariabile, relativa alla professionalità, con esclusione di quella legata\nall’effettivo svolgimento della attività lavorativa e al raggiungimento\ndegli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.\n\n\n\nB)\n\nSuccessivamente ai periodi di cui al punto che precede, al lavoratore spetta\nper ulteriori 4 mesi di congedo fruiti entro il terzo anno di vita del bambino\nun’indennità pari al 30% della retribuzione.\n\n\n\nC)\n\nPer i periodi di congedo parentale, eccedenti quelli di cui alle lettere\nprecedenti, fruiti dopo il compimento del terzo anno di età ed entro il sesto\nanno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della\nretribuzione a condizione che il congedo non ecceda il limite di 6 mesi\ncomplessivi tra i genitori.\n\n\n\nD)\n\nPer i periodi fruiti oltre il sesto anno e fino al compimento dell’ottavo\nanno di vita del bambino, viene corrisposta una indennità pari al 30% della\nretribuzione a condizione che il reddito individuale del lavoratore sia\ninferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico\ndella assicurazione obbligatoria.\n\n\n\nE)\n\nPer i periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita del\nbambino non spetta alcuna indennità.\n\n\n\nIl trattamento economico di cui ai punti che precedono spetta anche ai\ngenitori adottivi o destinatari di affido preadottivo, indipendentemente\ndall’età del minore all’atto della adozione o dell’affidamento; in tali\ncasi gli anni di età del bambino sopra indicati devono intendersi riferiti\nagli anni di ingresso del minore nel nucleo familiare o in Italia.\n\nIl congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa ed eventualmente\nvolontaria con le modalità previste dall’art. 35 del Testo Unico e\nsuccessive modifiche e integrazioni.\n\n\n\nNorme finali",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"STRUCINCR_trigger","AUMENTI MENSILI DEI MINIMI TABELLARI 01\u002F","AUMENTI MENSILI DEI MINIMI TABELLARI\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      01\u002F02\u002F2018\n      \n      01\u002F10\u002F2018\n      \n    \n    \n      Livelli professionali\n      \n      €\n\n        \n        \n      \n      €\n      \n    \n    \n      A\n\n        \n        \n      \n      A1\n      \n      53,04\n      \n      55,03\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      48,15\n      \n      49,96\n      \n    \n    \n      B\n      \n      B\n      \n      42,55\n      \n      44,14\n      \n    \n    \n      C\n      \n      C\n      \n      40,00\n      \n      41,50\n      \n    \n    \n      D\n      \n      D\n      \n      38,63\n      \n      40,07\n      \n    \n    \n      E\n      \n      E\n      \n      35,41\n      \n      36,74\n      \n    \n    \n      F\n      \n      F\n      \n      32,66\n      \n      33,88",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"nursingmothers","Oggetto: Assegnazione temporanea nel per","Oggetto: Assegnazione temporanea nel periodo di allattamento\n\n\n\nNei confronti del genitore che fruisce, in base alle previsioni di legge,\ndei permessi per allattamento, l’Azienda conferma l’intendimento di\naccogliere le eventuali richieste di assegnazione temporanea, nell’ambito\ndelle regioni appartenenti all’area di competenza della Struttura Risorse\nUmane Regionali di riferimento, nel Comune dell’abituale dimora ovvero in un\nComune limitrofo, per lo svolgimento delle stesse mansioni e nel rispetto delle\nesigenze organizzative.\n\nL’assegnazione temporanea terminerà al momento del compimento di un anno\ndi età del bambino o comunque al termine della fruizione dei permessi con il\nrientro del lavoratore presso la originaria sede di lavoro.\n\n\n\nDistinti saluti.\n\n\n\nIl Responsabile\n\n(originale firmato)",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthinsurancerelatives","B) Assistenza Sanitaria Integrativa I. I","B) Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nI.\n\nIn relazione al comune impegno sui temi della responsabilità sociale, le\nParti intendono sviluppare un sistema di welfare che - riconoscendo la\ncentralità della persona - sia in grado di garantire il pieno ed effettivo\ngodimento del diritto fondamentale alla salute, in linea con le esigenze di\ntutela dei dipendenti e delle proprie famiglie.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"contracttrialperiod","Il lavoratore assunto in servizio può es","Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova.\n\n\n\nII.\n\nLa durata massima del periodo di prova è fissata nei seguenti termini:\n\n\n\n-quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F;\n\n-tre mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B;\n\n-sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"maternityotherclause","Il telelavoro viene inoltre riconosciuto","Il telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di\nsvolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze\ndi flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei\nlavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di\nlunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti\nconvengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita\npriorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di\ntelelavoro.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"protectiveclothing","Art. 51 - Indumenti di lavoro I. La Soci","Art. 51 - Indumenti di lavoro\n\n\n\nI.\n\nLa Società richiede ai lavoratori, in relazione a specifiche attività\nlavorative, di indossare indumenti ed oggetti di vestiario forniti dalla\nstessa, secondo modalità definite in apposito regolamento aziendale.\n\n\n\nII.\n\nPer quanto riguarda l’utilizzo di specifici indumenti di lavoro,\nfunzionali a garantire la tutela del lavoratore nell’espletamento della\npropria attività lavorativa, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile\n2008 n. 81 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e successive\nmodificazioni o integrazioni.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"pensionfund","Art. 79 - Previdenza complementare e Ass","Art. 79 - Previdenza complementare\n\ne Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nA) Previdenza complementare\n\n\n\nI.\n\nIn relazione al Fondo Nazionale Pensione Complementare, denominato\nFONDOPOSTE (Delibera COVIP del 21 luglio 2003 - iscrizione all’Albo dei Fondi\nPensione n. 143), per il personale non dirigente delle Aziende cui si applica\nil CCNL di POSTE ITALIANE spa, di cui all’Atto costitutivo del 31 luglio\n2002, le Parti ne ribadiscono la centralità e confermano il comune impegno\nalla realizzazione di ogni utile iniziativa volta a garantirne la più ampia\ndiffusione in Azienda.\n\n\n\nII.\n\nConfermano altresì il contributo mensile a carico del lavoratore e quello a\ncarico delle Aziende nelle misure e con le modalità previste dagli Atti\nistitutivi e dallo Statuto del Fondo.\n\n\n\nIII.\n\nLe Parti, attesi gli adeguamenti intervenuti del Sistema della Previdenza\ncomplementare aziendale alla riforma legislativa in materia, ne seguiranno\nl’evoluzione valutandone le necessarie armonizzazioni.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"OVERTIME_trigger","I. La misura oraria della maggiorazione ","I.\n\nLa misura oraria della maggiorazione per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente\ndividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:\n\n\n\na)minimo tabellare;\n\nb) indennità di contingenza in godimento;\n\nc)ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascun\nlivello, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26\u002F11\u002F1994, del\ndifferente regime retributivo delle ex categorie contrattuali;\n\nd)rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità relativo alle voci di\ncui alle precedenti lettere a), b) e c).\n\n\n\nII.\n\nLa maggiorazione di cui sopra è stabilita nelle seguenti misure:\n\n\n\n- straordinario diurno feriale: 15%\n\n- straordinario notturno feriale: 30%\n\n- straordinario diurno festivo: 30%\n\n- straordinario notturno festivo: 50%",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"holidaysdays","Art. 36 - Ferie I. Ai lavoratori assunti","Art. 36 - Ferie\n\n\n\nI.\n\nAi lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un\nperiodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su\nsei giorni lavorativi.\n\nNel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla\nsettimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di\nlavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli\nstessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.",{"bindId":113,"name":86,"text":114},"healthcareaccess","B) Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nI.\n\nIn relazione al comune impegno sui temi della responsabilità sociale, le\nParti intendono sviluppare un sistema di welfare che - riconoscendo la\ncentralità della persona - sia in grado di garantire il pieno ed effettivo\ngodimento del diritto fondamentale alla salute, in linea con le esigenze di\ntutela dei dipendenti e delle proprie famiglie.\n\n\n\nII.\n\nIn tale contesto le Parti, pur confermando il ruolo centrale del Sistema\nSanitario Pubblico Nazionale, convengono sulla opportunità di garantire nei\nconfronti dei lavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente\nCCNL, adeguate forme di assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\nIII.\n\nA tal fine, i suddetti lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, ivi inclusi gli apprendisti, al superamento dell’eventuale\nperiodo di prova, potranno aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa\nindividuato dalle Parti stipulanti.\n\n\n\nIV.\n\nIl dipendente aderente potrà continuare a mantenere l’iscrizione al Fondo\nin presenza delle causali di cessazione previste nell’accordo sindacale di\nadesione al Fondo Allegato 24 al presente CCNL e con le modalità ivi\nindicate.\n\n\n\nV.\n\nL’erogazione delle prestazioni del Fondo verrà assicurata agli aderenti\ncon le modalità ed entro i limiti previsti dal Piano Sanitario per i\ndipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE e dal Regolamento del Fondo.\n\n\n\nVI.\n\nIl contributo per le prestazioni previste dal Piano Sanitario nella versione\nBase, individuato dalle Parti in sede di negoziazione della parte economica del\npresente CCNL, è interamente a carico della Azienda ed è pari ad € 12,50\nmensili pro capite.\n\n\n\nVII.\n\nPer il Piano Sanitario Opzionale, l’ammontare del contributo è\ninteramente a carico del lavoratore ed è definito secondo gli importi di cui\nalla specifica intesa (Allegato 24) al presente CCNL. Tale intesa definisce\ninoltre l’importo del contributo, integralmente a carico del lavoratore, per\nl’estensione delle coperture sanitarie al proprio nucleo familiare.\n\n\n\nVIII.\n\nTre mesi prima della scadenza del CCNL così come indicata nell’art. 86,\nle Parti si incontreranno per definire condizioni tali da assicurare la\nprosecuzione della assistenza sanitaria integrativa fino al successivo rinnovo\ncontrattuale.",{"bindId":116,"name":86,"text":114},"healthinsurance",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"SUNDAY_trigger","PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE GIORNALIERA","PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE GIORNALIERA OD ORARIA\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli professionali\n\n        \n        \n      \n      lavoro festivo\n      \n      festività “speciali” (*) \n      \n      notturno\n      \n      domenicale per turnisti\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      34,59\n      \n      45,30\n      \n      34,59\n      \n      22,80\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      37,87\n      \n      49,59\n      \n      37,87\n      \n      24,96\n      \n    \n    \n      B\n      \n      43,99\n      \n      57,61\n      \n      43,99\n      \n      28,99\n      \n    \n    \n      C\n      \n      45,08\n      \n      59,03\n      \n      45,08\n      \n      29,71\n      \n    \n    \n      D\n      \n      46,71\n      \n      61,17\n      \n      46,71\n      \n      30,79\n      \n    \n    \n      E\n      \n      50,92\n      \n      66,68\n      \n      50,92\n      \n      33,56\n      \n    \n    \n      F\n      \n      54,99\n      \n      72,01\n      \n      54,99\n      \n      36,24\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*)",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"legalassistance_trigger","Art. 46 - Tutele legali I. La Società, i","Art. 46 - Tutele legali\n\n\n\nI.\n\nLa Società, in applicazione dell’art. 5 Legge 13 maggio 1985, n. 190, è\ntenuta ad assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di\nmansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità\ncivile verso terzi, esclusi i casi di danni derivanti da dolo o colpa grave.\n\n\n\nII.\n\nIl lavoratore oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti\ndirettamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei\ncompiti d'ufficio informa tempestivamente la Società la quale, ricevuta la\nrichiesta preventiva di usufruire dell’assistenza legale e a condizione che\nnon sussista conflitto di interesse, assume a proprio carico ogni onere di\ndifesa fin dalla apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio,\nindicando al dipendente un legale di propria fiducia.\n\n\n\nIII.\n\nNei casi di cui al punto precedente, ove il dipendente non abbia accettato\nil legale di nomina della Società ed abbia richiesto di nominarne uno di\npropria fiducia, la Società rimborserà le spese di giudizio e di onorario\nsostenute e documentate entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità\ndel dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile e\ncomunque passato in giudicato, nei limiti del parere di congruità reso dalla\nSocietà.\n\n\n\nIV.\n\nLe garanzie e le tutele di cui ai punti precedenti sono sospese, nella\nipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile della Società\nnel procedimento penale a carico del dipendente.\n\n\n\nV.\n\nIl lavoratore eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per\ni fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, rimborsa\nalla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa.\n\n\n\nVI.\n\nPer i danni prodotti dal dipendente alla Società valgono le norme del\ncodice civile.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"standbyallowancetype","IV. Al personale di cui al presente arti","IV.\n\nAl personale di cui al presente articolo spettano:\n\n\n\na)un compenso di € 20,66 per la reperibilità prestata per le giornate di\nsabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di €\n15,49 per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta\nrisulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente\ncompenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il\ncriterio della prevalenza;\n\nb)un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli\nstrumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo\nle previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale\nintervento risulti, nell’ambito della intera reperibilità prevista,\ninferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque\nliquidato nella misura minima di un’ora;\n\nc)un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese\neventualmente sostenute in caso di intervento.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"healthandsafetypolicy","Art. 47 - Igiene e sicurezza sul lavoro ","Art. 47 - Igiene e sicurezza sul lavoro\n\n\n\nLa Società riconosce la priorità della tutela della Salute dei lavoratori\ne dell’Igiene e Sicurezza del Lavoro all’interno dei processi\nproduttivi.\n\nA tal fine, la Società - in virtù delle norme vigenti in materia, nonché\ndi quelle derivanti dalla regolamentazione europea - adotterà, anche\nattraverso il contributo dei soggetti normativamente preposti nonché\nl’apporto degli Organismi Paritetici previsti in materia dal presente CCNL e\ndei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, particolari misure atte a\ntutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti\ne a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle\ndisposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.\n\nIn materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, l’Azienda conferma e rinnova\nla propria attenzione ed impegno a favore del miglioramento continuo del\nSistema di Prevenzione, al fine di diffondere la cultura della sicurezza sul\nlavoro promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione delle strutture\naziendali nel processo di evoluzione della materia.\n\nIn tal senso, le Parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della\nsalute nei luoghi di lavoro costituisce obiettivo condiviso dall’Azienda e\ndai lavoratori.\n\nCoerentemente con tale obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti, i\npreposti, i lavoratori, i medici competenti, il responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\n(RLS), gli Organismi Paritetici previsti dal presente CCNL collaborano,\nnell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare e\nridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni dei luoghi di\nlavoro.\n\nLa Società tutelerà - in modo specifico ed in coerenza con le specifiche\ndisposizioni legislative sul tema - la salute delle lavoratrici madri, secondo\nquanto previsto dalla disciplina legislativa vigente, anche segnatamente in\nmateria di lavoro notturno; durante il periodo di gestazione, la Società\neviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri,\nassicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei\nvideoterminali.\n\nAl fine di predisporre le misure idonee a tutelare la Salute e\nl’Integrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle\nprevisioni di legge - in particolare dell’art. 18 e 19 D.lgs. 9 aprile 2008\nn. 81 - provvederà, tra l’altro, a:\n\n\n\n-predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e\ncontrolli periodici secondo la normativa vigente;\n\n-fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\n\n-assicurare idonee iniziative per mantenere l’igiene industriale negli\nambienti di lavoro;\n\n-attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare\nl’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di\nhandicap, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche;\n\n-garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla\nelaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali e alle visite sanitarie\nsui lavoratori;\n\n-assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle\npostazioni di lavoro;\n\n-fornire una adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per\nla sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e\nsulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai\nquali essi sono esposti in relazione alla attività svolta, sulle normative di\nsicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate\nin materia;\n\n-garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di\nsalute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente;\n\n-nel confermare i sistemi di pronta assistenza medica precedentemente\nprevisti, l’Azienda garantirà altresì, anche attraverso specifiche\nconvenzioni, il servizio di soccorso medico d’urgenza in favore dei\ndipendenti.\n\n\n\nAi sensi dell’art. 20 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i lavoratori avranno\ncura della propria sicurezza e salute, come anche di quelle delle altre persone\npresenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie\nazioni od omissioni, conformemente alla formazione ed istruzioni e ai mezzi\nforniti dal datore di lavoro.\n\n\n\nIn tale contesto i lavoratori:\n\n\n\n-osserveranno le disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi\nresponsabili ai fini della protezione collettiva e individuale;\n\n-si sottoporranno ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;\n\n-utilizzeranno correttamente gli strumenti, i mezzi di trasporto, i\nmacchinari, le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro di competenza,\nnonché i dispositivi di sicurezza (compresi quelli protettivi) forniti\ndall’Impresa in dotazione personale, curandone la corretta conservazione;\n\n-segnaleranno immediatamente ai responsabili le inefficienze degli\nstrumenti, mezzi di trasporto, macchinari, apparecchiature e altre attrezzature\ndi lavoro in dotazione, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione\nindividuale, comprese eventuali possibili altre condizioni di pericolo di cui\nvengono a conoscenza, adoperandosi - in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro\ncompetenze e possibilità - per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli\ndandone notizia al RLS.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"flexible_work_options","Art. 27 - Lavoro agile I. Le Parti condi","Art. 27 - Lavoro agile\n\n\n\nI.\n\nLe Parti condividono l’impegno a ricercare soluzioni di flessibilità\norganizzativa che consentano di lavorare in tempi e spazi diversi attraverso\nl’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati.\n\n\n\nII.\n\nIn tale ambito appare di particolare interesse lo strumento del Lavoro\nAgile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato che consente di agevolare la conciliazione delle esigenze personali\ne familiari con quelle professionali.\n\n\n\nIII.\n\nLe Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del\npresente CCNL al fine di confrontarsi in merito all’individuazione degli\neventuali ambiti organizzativi e dei profili professionali interessati.\n\n\n\nArt. 28 - Telelavoro\n\n\n\nLe Parti, nel richiamarsi all’Accordo Interconfederale sottoscritto in\ndata 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul\ntelelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità\ndella prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità\norganizzativa e di produttività dell’Azienda, coniugandole con la vita\nsociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché\nalle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità.\n\nIl telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di\nsvolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze\ndi flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei\nlavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di\nlunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti\nconvengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita\npriorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di\ntelelavoro.\n\nIl telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce\nuna forma di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il prevalente\nutilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla\nsede aziendale.\n\nIl telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili\nalle seguenti tipologie:\n\n\n\n-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente presso il proprio domicilio;\n\n-telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale\ncui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;\n\n-telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente\nall’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso\nl’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa.\n\n\n\nLe differenti modalità di esecuzione della attività lavorativa non\nincidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né\nsulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così come\ndisciplinato dal presente CCNL.\n\nAd ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità di\ncrescita e sviluppo professionale, anche attraverso la valorizzazione dei\nprincipi di autonomia e responsabilità connessi alla particolarità della\ntipologia di prestazione.\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro potranno\nessere espletate in via telematica e nel pieno rispetto dell’art. 4 della\nLegge n. 300\u002F1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi\nquantitativi e\u002Fo qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa.\n\nL’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda\nper motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare\nriferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle\nulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della\nstruttura di appartenenza.\n\nNel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire\nl’accesso a organi istituzionali esterni e a rappresentanti dell’Azienda,\nnel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla\ninviolabilità del proprio domicilio.\n\nAi dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i\nlavoratori che operano in Azienda.\n\nIl dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e\nriservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili\nper lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute\ndall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può\neseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e\u002Fo per conto\nterzi.\n\nAl dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il\nprofilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi\nformativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di\nprestazione.\n\nLe Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva.\n\nIn relazione alle modalità e agli ambiti di applicazione dell’istituto,\nè prevista, a richiesta di una delle Parti, l’attivazione, con periodicità\nannuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello nazionale\nfinalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la\nrealizzazione di progetti di telelavoro.\n\nIn tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno\nl’implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a\nfavorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali.\n\nNel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà\ndata anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità\ndella scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da\nparte dei lavoratori.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"breastfeeding_dangerouswork","VIII. L’Azienda garantisce la tutela del","VIII.\n\nL’Azienda garantisce la tutela della lavoratrice madre, che abbia\ninformato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle previsioni\ndi legge in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui al\nCapo II “Tutela della salute della lavoratrice” del Testo Unico, alle\nprevisioni del D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e integrazioni e al\ndocumento di Valutazione dei Rischi. Per i periodi in cui vigono le tutele, è\nvietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a\nlavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui si evidenziano:\n\n\n\n-i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà\ndell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante,\ndurante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro\n(all. A, lettera G, Testo Unico);\n\n-i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni\naltro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine\ndel periodo di interdizione dal lavoro (all. A, lettera O, Testo Unico).\n\n\n\nPer i periodi per i quali è previsto il divieto, la lavoratrice è addetta\nad altre mansioni, così come nei casi in cui i Servizi Ispettivi del Ministero\ndel Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano\npregiudizievoli alla salute della donna.\n\nFerme restando le lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B Testo\nUnico, il datore di lavoro è tenuto, nell’ambito e agli effetti del D.lgs.\nn. 81\u002F2008 e successive modificazioni e integrazioni, a valutare i rischi per\nla salute e la sicurezza delle lavoratrici, con particolare riferimento ai\nprocessi o alle condizioni di lavoro di cui all’Allegato C, Testo Unico, nel\ncui ambito si segnalano:\n\n\n\n-movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi,\nsoprattutto dorso-lombari (all. C, lettera B, Testo Unico);\n\n-movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia\nall’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica ed altri disagi\nfisici connessi alla attività svolta dalle lavoratrici (all. C, lettera G,\nTesto Unico).\n\n\n\nNel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la\nsicurezza e la salute della lavoratrice, il datore di lavoro è tenuto ad\nadottare le misure necessarie, quali la variazione temporanea delle condizioni\no dell’orario di lavoro, al fine di evitare l’esposizione ai rischi\nderivanti dall’ambiente di lavoro.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"contracttrial","Art. 19 - Periodo di prova I. Il lavorat","Art. 19 - Periodo di prova\n\n\n\nI.\n\nIl lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova.\n\n\n\nII.\n\nLa durata massima del periodo di prova è fissata nei seguenti termini:\n\n\n\n-quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F;\n\n-tre mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B;\n\n-sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.\n\n\n\nI suddetti periodi sono calcolati avendo a riferimento il calendario comune.\nNel caso in cui la scadenza del periodo di prova coincida con una giornata\nfestiva, resta fermo il termine in pari data essendo, in tale ipotesi, esclusa\nla proroga al primo giorno feriale successivo.\n\nIl personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale dovrà\ngarantire in termini di giorni lavorativi un periodo di prova di pari durata a\nquello previsto per il personale a tempo pieno.\n\n\n\nIII.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia,\nil lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le\nassenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la\nprova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di\ndurata massima semestrale. Il periodo di prova resta altresì sospeso in caso\ndi infortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare\nil periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano\nsuperato la durata di sei mesi.\n\n\n\nIV.\n\nNon sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di\nprova, salvo quanto previsto al comma III che precede e laddove la Società\nritenga giustificata l'assenza stessa (a titolo esemplificativo, nei casi di\nfruizione del congedo di maternità\u002Fpaternità); in tali ipotesi il periodo di\nprova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza.\n\n\n\nV.\n\nLe assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso\ntrattamento economico previsto per il corrispondente personale non in prova.\n\n\n\nVI.\n\nDurante il periodo di prova il trattamento economico non può essere\ninferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è\nstato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3\ngiorni di addestramento\u002F formazione, laddove necessario in relazione alla\nspecifica attività lavorativa.\n\n\n\nVII.\n\nNel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in\nqualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di\npreavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine lavoro.\n\n\n\nVIII.\n\nQualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure\nper iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione da\nparte della Azienda avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta\nal dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a\nseconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda\nquindicina del mese.\n\n\n\nIX.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di\nlavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli\nverrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli\neffetti.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"sicknesspay","Art. 41 - Assenze per malattie - Trattam","Art. 41 - Assenze per malattie - Trattamento\n\n\n\nI.\n\nIl lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa\nper un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con\nintervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del\npredetto periodo di dodici mesi.\n\nNel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze\ndovute alla effettuazione di terapie salvavita nonché alle seguenti patologie\ndi particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la\ndistrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il trapianto di\norgani vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e\ncirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia gravis, la sclerosi laterale\namiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito\ncomplicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e\nneuropatie gravi), il morbo di Cooley in forma severa, la polimiosite in forma\nsevera e invalidante, la malattia di Crohn in forma stenosante o fistolizzante,\nl’insufficienza cardiaca in III classe NYHA, la meningite.\n\nIn tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino\nal limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo\ncomma.\n\nNell’ambito dell’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la\nsicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 5 del presente CCNL, le Parti\npotranno valutare, anche su richiesta delle OO.SS., l’integrazione\ndell’elencazione tassativa delle patologie di particolare gravità di cui al\npresente comma, inserendo ulteriori ipotesi di patologie di particolare\ngravità.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"JOBTYPE_descriptions","Art. 20 - Classificazione del personale ","Art. 20 - Classificazione del personale\n\n\n\nIl personale, in relazione al diverso grado di partecipazione al processo\nproduttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle\ndiverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6\nlivelli professionali:\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n      livello\n\n        professionale\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      F\n      \n    \n    \n      E\n      \n    \n    \n      D\n      \n    \n    \n      C\n      \n    \n    \n      B\n      \n    \n    \n      A\n      \n    \n  \n\n\n\n\nL’inquadramento del personale avviene sulla base di declaratorie generali,\nruoli ed esemplificazioni di figure professionali.\n\nLe Parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi\nesemplificative e che la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere\nesaustivo.\n\nLe declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentono per\nanalogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel\npresente CCNL.\n\nNell’ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure\nprofessionali che, in relazione alla esperienza maturata ed alla conseguente\ncompletezza nel ruolo, vengono distinte in “junior” e “senior”.\n\nLe Parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario\nmaturare un’esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi\nformativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo e alla\nacquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi\ndi effettivo svolgimento delle stesse mansioni: tale periodo è\nconvenzionalmente ridotto per il personale in servizio con contratto a tempo\nindeterminato con 24 mesi di anzianità nella misura di:\n\n\n\n-6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E;\n\n-9 mesi per l’operatore sportello junior del livello D.\n\n\n\nDeclaratorie\n\n\n\nLIVELLO F\n\nLavoratori che svolgono attività semplici, con conoscenze elementari ed\nattività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; tali attività,\nmanuali e non, presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura\namministrativa o tecnica-contabile, di mero supporto manuale o di contenuto\npuramente esecutivo. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti,\napparecchiature di uso semplice.\n\n\n\nRuoli:\n\nAddetto di Base\n\nLavoratori che svolgono servizi di vigilanza, anticamera, portineria e\ncollegamenti interni; servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni\nconnesse, anche con l’uso di strumenti meccanici o informatici; mansioni di\noperaio comune.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n- Addetto al protocollo\n\n- Addetto guardiania e accessi\n\n\n\nLIVELLO E\n\nLavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto, a\ncontatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico\npratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti\nprofessionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti\nsemplici e complessi, sulla base di processi definiti e\u002Fo di istruzioni\ndettagliate.\n\n\n\nRuoli:\n\nAddetto junior - Addetto\n\nLavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e\nPostali e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e\nprocedure definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e\u002Fo\noperative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei\nprodotti.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Addetto produzione - junior\n\n- Addetto CUAS - junior\n\n- Addetto Lavorazioni Interne - junior\n\n- Portalettere - junior\n\n- Addetto Staff - junior\n\n\n\nLIVELLO D\n\nLavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze\nspecifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali\ndi parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati\ndirettamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono\nattività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata\npreparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e\ncomplessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o\nmedia specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei\nregolamenti di esecuzione.\n\n\n\nRuoli:\n\n1) Addetto senior\n\nLavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e\nPostali e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e\nprocedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale\nper un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni\nsecondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Addetto produzione - senior\n\n- Addetto CUAS - senior\n\n- Addetto Lavorazioni Interne - senior\n\n- Portalettere - senior\n\n- Addetto Staff - senior\n\n\n\n2) Operatore Junior - Operatore\n\nLavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, svolgono\nnell’ambito di procedure definite, attività amministrative, tecniche o\ngestiscono le relazioni con i clienti fornendo informazioni sui prodotti o\neffettuando le operazioni richieste.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Operatore Sportello - junior\n\n- Operatore Doganale\n\n- Operatore Call Center - junior\n\n\n\n\n\nLIVELLO C\n\nLavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono\nattività di carattere tecnico-amministrativo- commerciale, di coordinamento di\nlavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali\nattività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di\niniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili\ngerarchici.\n\n\n\nRuoli:\n\n1) Operatore senior\n\nLavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato\nuna significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di\neffettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al\nsesto comma del presente articolo, nell’ambito di procedure definite,\nespletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i\nclienti.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Operatore Sportello - senior\n\n- Operatore Polivalente\n\n\n\n2) Coordinatore\n\nLavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni\ntecnico-operative utili alla gestione, all’addestramento ed al supporto della\nsquadra; presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono\nda interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per\nla segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Caposquadra Portalettere\n\n- Caposquadra Lavorazioni Interne\n\n- Caposquadra CRP\n\n- Direttore Ufficio Postale Monoperatore\n\n- Operatore Doganale Master\n\n\n\nLIVELLO B\n\nLavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni\ninerenti attività tecnico\u002Fspecialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e\ncontrollo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di\ndecisione nell'ambito di una autonomia funzionale circoscritta da direttive\nsuperiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi\ndecisionali.\n\n\n\nRuoli:\n\n1) Supervisor\n\nLavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono\nresponsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli\nobiettivi del gruppo assegnati dalla Azienda; fungono da punto di riferimento\nprofessionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento\ndelle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro;\nrilevano le esigenze formative\u002Faddestramento del team seguito, in relazione a\nnuovi prodotti, servizi, procedure.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Tutor Call Center\n\n- Responsabile Turno CRP\n\n- Responsabile Turno Sistemi Informativi\n\n- Direttore Ufficio Postale\n\n\n\n2) Specialista\n\nLavoratori che possiedono un know-how specialistico e che, in diversi\nambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri\nsuperiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche\ntematiche in progetti e\u002Fo processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni\naziendali di riferimento.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Specialista Progetti Operativi di Filiale\n\n- Specialista Commerciale Clienti Retail\n\n- Sistemista\n\n- Analista programmatore\n\n- Specialista di staff\n\n- Web Designer\n\n\n\nLIVELLO A - Quadri\n\nLavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto\ngrado di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli\nobiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza.\nAppartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la\nresponsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione\nall’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite\nfunzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico\nper la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione,\nprogrammazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie\ninnovative della massima rilevanza.\n\nAll’interno del presente livello professionale sono individuate due\ndistinte posizioni retributive: A2 ed A1.\n\n\n\nPosizione Retributiva A2\n\n\n\nRuoli:\n\n1) Responsabile di Struttura\n\nLavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione\ndi risorse umane\u002Feconomiche e che rispondono direttamente degli obiettivi\nassegnati dalla Azienda. Nell’ambito di tale profilo professionale le\nattività svolte presuppongono relazioni all’interno e\u002Fo all’esterno della\nsocietà e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo\naziendale.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Responsabile di Servizio CRP\n\n- Direttore Ufficio Postale\n\n- Responsabile Centro Primario di Distribuzione\n\n\n\n2) Professional\n\nLavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta\nsugli obiettivi nel territorio di competenza e\u002Fo che possiedono un elevato\nknow-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali,\ncontribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati\nstandard qualitativi. L’attività di tali figure professionali è\ncaratterizzata da supporto consulenziale e\u002Fo interpretativo, analisi e studio,\nprogettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Venditore Imprese\n\n- Building Manager\n\n- Analista\n\n\n\nPosizione Retributiva A1\n\n\n\nRuoli:\n\n1) Responsabile di Struttura Complessa\n\nLavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono\nresponsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono\ndirettamente degli obiettivi assegnati dall’Azienda. Nell’ambito di tale\nprofilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all’interno\ne\u002Fo all’esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza\ndelle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Responsabile CRP\n\n- Responsabile di Servizio (Filiale \u002F Polo \u002F CMP)\n\n- Direttore Ufficio Postale\n\n- Responsabile Centro Primario di Distribuzione\n\n\n\n2) Professional Master\n\nLavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta\nsu obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi\ndimensioni e\u002Fo che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo, in\ndiversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti\ne\u002Fo processi di lavoro di rilevante importanza. Nell’ambito della propria\nprofessionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso\nattività di consulenza, progettazione e indirizzo.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- Responsabile Engineering\n\n- Responsabile Venditori Imprese\n\n- Responsabile Venditori Pubblica Amministrazione Locale\n\n\n\nMobilità Professionale\n\n\n\nIn relazione alle esigenze tecnico-produttive dei diversi ambiti\norganizzativi ed alla necessità di conseguire negli ambiti medesimi un livello\ncomune di professionalità atto ad evitare la parcellizzazione dei compiti nei\nprocessi di lavoro, nonché di favorire l’accrescimento, anche orizzontale,\ndelle competenze delle risorse, la Società terrà conto, nell’impiego del\npersonale, dei seguenti criteri principali: nella mobilità d’impiego delle\nrisorse, in posizioni di pari livello di inquadramento, tra i diversi ambiti\norganizzativi come di seguito specificati, ovvero, all’interno dello stesso\nambito organizzativo, tra diverse attività o figure professionali, si terrà\nconto del grado di specializzazione e delle limitazioni correlate ad attività\npropriamente tecniche.\n\nIn particolare, al fine di valorizzare lo sviluppo orizzontale delle\ncompetenze e salvaguardare la professionalità acquisita, la fungibilità\norizzontale, tra i diversi ambiti organizzativi, potrà essere attuata nei\nseguenti termini:\n\n\n\n- Recapito verso CRP\u002FCUAS;\n\n- CRP\u002FCUAS\u002FRecapito verso Servizi e Staff di supporto al Business;\n\n- Staff di supporto al Business verso Servizi e viceversa.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nCon riferimento ai criteri di mobilità professionale sopra definiti, le\nParti si danno atto che, qualora dovessero attuarsi piani di riorganizzazione\nche interessino i CRP ed i CUAS, i relativi processi condivisi potranno\nprevedere meccanismi di fungibilità orizzontale verso il recapito delle\nrisorse ivi operanti.\n\n\n\nCriteri di accesso ai livelli professionali\n\n\n\nLa Società, per la copertura di esigenze rilevate nelle diverse posizioni\ninterne, valorizzerà la ricerca e lo sviluppo delle risorse interne\nutilizzando sistemi integrati di selezione, formazione e valutazione del\npotenziale e delle competenze. Nelle fasi di ricerca verranno utilizzate\nmetodologie che si ispireranno anche a criteri oggettivi con l’obiettivo\ncondiviso della migliore coniugazione dello sviluppo aziendale e professionale\ndei dipendenti e della valorizzazione dell’esperienza maturata.\n\nIn particolare, i criteri di accesso ai livelli professionali di maggiore\nresponsabilità, identificati essenzialmente nei Quadri, sono ispirati a\nprincipi di riferimento coerenti con gli obiettivi strategici della Società,\nnella consapevolezza che tali figure costituiscono un riferimento organizzativo\nfondamentale per il presidio dei processi ed il raggiungimento dei risultati\naziendali.\n\n\n\nMutamento temporaneo di mansioni\n\n\n\nIn applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato\ndall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a\nmansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha\ndiritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l’assegnazione\nstessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima\nnon abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto.\n\n\n\nCommissione Nazionale Paritetica\n\nper la Classificazione Professionale\n\n\n\nIn relazione al sistema di classificazione professionale previsto dal\npresente articolo e alla esigenza condivisa dalle Parti di curarne la corretta\nmanutenzione con riferimento alla nascita ed evoluzione di nuove figure\nprofessionali, viene costituita una Commissione Nazionale Paritetica per la\nclassificazione professionale, composta da 6 componenti in rappresentanza delle\nOO.SS. firmatarie del presente contratto e 6 componenti in rappresentanza delle\nAziende che applicano il presente CCNL.\n\nLa Commissione si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.\n\nAlla Commissione è demandato il compito di condurre attività di\nosservazione e studi sulla evoluzione delle professionalità esistenti\nall’interno delle aziende, anche attraverso progetti ed analisi comparate sui\nprincipali scenari di riferimento.\n\nLa Commissione effettuerà altresì una specifica analisi anche in ordine al\ntema della Mobilità professionale di cui al presente articolo, con particolare\nriferimento agli aspetti della fungibilità orizzontale.\n\nInfine, nell’ambito delle proprie competenze, la Commissione - in coerenza\ncon la nascita dei nuovi progetti sperimentali e dei processi di innovazione\ntecnologica\u002Forganizzativa - potrà formulare proposte per favorire l’avvio di\nprogetti formativi inerenti lo sviluppo e l’evoluzione delle figure\nprofessionali.",{"bindId":154,"name":110,"text":155},"PAIDLEAV_trigger","Art. 36 - Ferie\n\n\n\nI.\n\nAi lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un\nperiodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su\nsei giorni lavorativi.\n\nNel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla\nsettimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di\nlavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli\nstessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.\n\n\n\nII.\n\nAlla maturazione di una anzianità di servizio di cinque anni, sarà\nriconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie\ndi cui al primo comma del presente articolo.\n\nAnalogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione\ndi una anzianità di servizio di 10 anni.\n\n\n\nIII.\n\nAi lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un\nperiodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su\nsei giorni lavorativi.\n\nNel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla\nsettimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di\nferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque\ngiorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà\nproporzionalmente ridotto.\n\nCon la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà\ninoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari\na 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e\n24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora\nl’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il\nmonte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato.\n\nI suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata\nintera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo\ndell’anno successivo a quello di maturazione.\n\n\n\nIV.\n\nPer l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie\npari ad 1\u002F12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15\ngiorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.\n\n\n\nV.\n\nI periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle\nfestività soppresse.\n\n\n\nVI.\n\nIl periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psicofisiche del\nlavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali\nrichieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La\nfruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti.\n\nLa programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di\nconsultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello\nterritoriale, entro il primo trimestre dell’anno.\n\n\n\nVII.\n\nIn caso di variazione, per imprevedibili esigenze organizzative, del periodo\ndi ferie già autorizzato, comunicata dalla Società al lavoratore con un\npreavviso inferiore a 60 giorni rispetto all’inizio del periodo stesso, la\nSocietà medesima è tenuta al rimborso delle spese già sostenute\ndall’interessato, non recuperabili e idoneamente documentate, conseguenti\nalla prenotazione di eventuali soggiorni al di fuori della propria località di\nresidenza, ivi comprese le relative spese di viaggio.\n\n\n\nVIII.\n\nLa Società assicura comunque al lavoratore il godimento di 2 settimane\ncontinuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la\nSocietà assicura, su richiesta del dipendente, una ulteriore settimana di\nferie collocata nel periodo 15 gennaio - 15 aprile.\n\n\n\nIX.\n\nFermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo\nriferimento alle funzioni di staff centrali e territoriali, in coerenza con le\nesigenze produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di\nchiusura collettiva delle attività, in coincidenza del Ferragosto e delle\nfestività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie\ncontrattuali.\n\nL’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva\nè stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale\nCorporate.\n\n\n\nX.\n\nNon è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di\nesse con compenso alcuno, salvo quanto specificato ai successi commi XI e\nXII.\n\n\n\nXI.\n\nLa cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie maturate e pertanto, in tal caso, il lavoratore ha\ndiritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati,\nconsiderando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, ovvero alla\nrelativa indennità sostitutiva. In caso di decesso del lavoratore detta\nindennità spetta agli aventi causa.\n\n\n\nXII.\n\nFermo restando quanto previsto al precedente comma X, ciascun lavoratore\npuò cedere parte delle proprie ferie, a titolo gratuito e in forma anonima, ai\nlavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a\nquesti ultimi di assistere i figli minori che, per la particolare gravità\ndelle condizioni di salute, necessitino di cure costanti nonché in favore dei\nlavoratori impiegati ovvero residenti\u002Fdomiciliati presso comuni colpiti da\ncalamità naturali in relazione alle quali sia stato dichiarato lo stato di\nemergenza.\n\nLa cessione delle ferie potrà riguardare esclusivamente i giorni maturati e\nnon goduti, eccedenti il periodo minimo di ferie la cui fruizione è\nobbligatoria per legge, nell’anno di riferimento ovvero, nei casi eccezionali\ndi cui al successivo comma XIII, nell’anno precedente. Il lavoratore che,\navendo fruito della propria spettanza annuale, intenda godere delle ferie\ncedute da altri dipendenti deve presentare idonea documentazione comprovante la\nsussistenza della condizione di cui al primo alinea del presente comma.\n\nLe modalità di fruizione dell’istituto di cui al presente comma nonché i\nconseguenti adempimenti operativi verranno definiti nell’ambito di uno\nspecifico regolamento che sarà oggetto di confronto con le Organizzazioni\nSindacali nazionali stipulanti il presente CCNL.\n\n\n\nXIII.\n\nIn caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità\nderivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le\nferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In\ncaso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le\nesigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione delle residue ferie\nentro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.\n\n\n\nXIV.\n\nIl decorso delle ferie è interrotto nel caso in cui, nel periodo delle\nferie stesse, sopraggiunga una infermità di natura tale da comportare un\nricovero ospedaliero o day hospital, regolarmente certificato, anche di un solo\ngiorno, ovvero una malattia regolarmente prescritta della durata di almeno sei\ngiorni, che abbia determinato un pregiudizio al recupero psicofisico. In tal\ncaso il lavoratore deve darne tempestivamente notizia alla Società.\n\n\n\nXV.\n\nQualora il lavoratore non sia stato espressamente autorizzato a fruire, in\nprosecuzione del periodo di ferie programmato, dei giorni di ferie non goduti\nper i motivi di cui al precedente comma, egli avrà l'obbligo di presentarsi in\nservizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al\ntermine, se successivo, dell'assenza per le cause di cui al comma che\nprecede.\n\n\n\nXVI.\n\nLa Società può richiamare il dipendente prima del termine del periodo di\nferie per imprevedibili esigenze organizzative, ferma restando, di norma, la\npossibilità del dipendente di completare il predetto periodo. Al dipendente\nspettano, in tal caso, l’indennità di trasferta di cui all’art. 40 per il\ntempo trascorso in viaggio, il rimborso, previa esibizione di idonea\ndocumentazione, delle spese di viaggio nonché di quelle ulteriori inutilmente\nsostenute e non recuperabili, in conseguenza del predetto richiamo.",{"bindId":157,"name":70,"text":71},"hourspday_select",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"apprenticeships","Art. 24 - Apprendistato professionalizza","Art. 24 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nAssunzione\n\n\n\nI.\n\nL’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei\ngiovani nonché al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali. Attraverso tale istituto, che costituisce uno strumento\nprivilegiato di accesso al mondo del lavoro, gli apprendisti ricevono una\nformazione sul lavoro volta all’acquisizione di competenze di base,\ntrasversali, tecnico-professionali e specialistiche.\n\n\n\nII.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; con riferimento al\nlimite massimo di età, il contratto può essere sottoscritto fino al giorno\nprecedente il compimento del trentesimo anno di età.\n\nPer coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita\nai sensi del D.lgs. n. 226\u002F2005, il contratto può essere stipulato a partire\ndal diciassettesimo anno di età.\n\n\n\nIII.\n\nAi fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi\ndell’art. 47, comma 4, D.lgs. n. 81\u002F2015, è possibile assumere in\napprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\n\n\n\nIV.\n\nIl rapporto di apprendistato, costituito per iscritto ai fini della prova,\nè preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente\ndisciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle\ncondizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni\npreviste dalla successiva occupazione.\n\n\n\nV.\n\nNel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo\ndi prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la\nqualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base\nagli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di\ninquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso,\nnonché il relativo trattamento economico.\n\n\n\nVI.\n\nIl periodo di prova del contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi\ndell’art. 19 del presente CCNL in coerenza con quanto previsto per i rapporti\ndi lavoro a tempo indeterminato; in caso di contratto di apprendistato di\ndurata inferiore a 15 mesi, la misura del periodo di prova è pari ad 1\u002F5 della\ndurata del contratto stesso.\n\n\n\nSfera di applicazione\n\n\n\nI.\n\nL’apprendistato è ammesso per tutte le mansioni ed i livelli\ninquadramentali previsti dalla contrattazione collettiva tempo per tempo\nvigente in Azienda, ad esclusione della categoria dei Quadri e delle figure\nprofessionali con funzioni di coordinamento e controllo.\n\n\n\nDurata\n\n\n\nI.\n\nLa durata del contratto di apprendistato è di norma fissata in 36 mesi,\nferma restando la possibilità per l’Azienda di definire una durata inferiore\nnel rispetto del limite minimo di legge di 6 mesi.\n\n\n\nInquadramento\n\n\n\nI.\n\nDurante il periodo di apprendistato, il lavoratore è inquadrato al livello\nimmediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale, con\nriconoscimento del trattamento economico minimo contrattuale previsto in\nrelazione al livello inquadramentale attribuito.\n\n\n\nII.\n\nDecorso un periodo lavorativo\u002Fformativo di durata pari a:\n\n\n\n-1 mese per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione\nfinale sia “D”,\n\n-2 mesi per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione\nfinale sia “C”,\n\n-3 mesi per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione\nfinale sia “B”,\n\n\n\nl’Azienda valuta il grado di professionalità acquisito dall’apprendista\nper l’eventuale svolgimento da parte dello stesso di attività operativa\nanche in autonomia.\n\n\n\nTrattamento normativo\n\n\n\nI.\n\nFatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente articolo,\nl’apprendista ha diritto allo stesso trattamento previsto dal presente CCNL\nper i lavoratori di livello inquadramentale pari a quello tempo per tempo\nattribuito all’apprendista, ivi comprese in particolare le previsioni in\nmateria di durata settimanale dell’orario di lavoro e ferie. Restano\nconfermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente.\n\n\n\nII.\n\nL’apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa\nper un periodo di assenze, singolarmente e\u002Fo cumulativamente considerate, non\nsuperiore a un numero di giorni di calendario pari ad 1\u002F3 della durata\noriginaria del contratto di apprendistato; il periodo di conservazione del\nposto è calcolato avendo riguardo a tutti gli episodi morbosi occorsi durante\nil periodo di apprendistato, ivi incluso il periodo di prova. Per i lavoratori\naffetti da patologie di cui all’art. 41, comma I, del presente CCNL, che si\nassentino per malattia in via continuativa o con intervalli di durata inferiore\na trenta giorni, il diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto\nviene riconosciuto per un numero di giorni di calendario pari a 2\u002F3 della\ndurata originaria del contratto di apprendistato.\n\nNel solo caso di infortunio sul lavoro, l’apprendista non in prova ha\ndiritto alla conservazione del posto e alla corresponsione della retribuzione\nper un periodo di assenze, singolarmente e\u002Fo cumulativamente considerate, non\nsuperiore ad 1\u002F2 rispetto alla durata complessiva del rapporto instaurato.\n\nFermi restando i periodi di conservazione del posto di lavoro sopra\nindicati, in caso di assenze per malattia, infortunio, maternità e\u002Fo\npaternità di durata superiore a 30 giorni continuativi di calendario, la\ndurata del contratto di apprendistato sarà prolungata per un periodo\ncorrispondente alla assenza.\n\n\n\nIII.\n\nIl rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo\nparziale, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 23 del presente CCNL;\nl’Azienda garantirà in ogni caso l’erogazione della formazione nelle\nmisure fissate al successivo paragrafo “Contenuti della Formazione”, comma\nII.\n\n\n\nIV.\n\nAi lavoratori assunti con contratto di apprendistato è consentito, alle\ncondizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalla\nspecifica regolamentazione, l’accesso alle prestazioni del Fondo di\nPrevidenza Complementare - FONDOPOSTE.\n\n\n\nProporzione numerica\n\n\n\nI.\n\nPer POSTE ITALIANE spa, il numero complessivo degli apprendisti, ivi inclusi\nquelli assunti per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate,\nnon può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente\noccupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di\nriferimento.\n\n\n\nII.\n\nNelle altre Aziende cui si applica il presente CCNL, il numero di\napprendisti non può superare il 25% calcolato secondo il criterio di cui al\nprecedente comma.\n\n\n\nPreavviso\n\n\n\nI.\n\nAl termine del periodo di formazione, corrispondente alla scadenza del\ncontratto, ciascuna parte può recedere dal contratto medesimo dando un\npreavviso di 15 giorni. Durante il periodo di preavviso continua a trovare\napplicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora alla\nscadenza del periodo di apprendistato le parti non abbiano esercitato la\nfacoltà di recesso nei termini di cui sopra, il rapporto prosegue come\nordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\nII.\n\nL’apprendistato può essere risolto prima della fine del periodo di\nformazione pattuito solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato\nmotivo.\n\n\n\nObbligo di stabilizzazione\n\n\n\nI.\n\nAi sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, D.lgs. n. 81\u002F2015,\nl’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante potrà avvenire solo se si sia proceduto alla\ntrasformazione a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti di\napprendistato avviati nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.\n\n\n\nII.\n\nAi fini della suindicata percentuale di conferma non si computano i rapporti\ncessati per recesso durante il periodo di prova, per superamento del periodo di\nconservazione del posto in caso di malattia e\u002Fo infortunio, dimissioni o\nlicenziamento per giusta causa.\n\n\n\nIII.\n\nIn caso di mancato rispetto di tali limiti percentuali si potrà procedere\nad assunzioni con contratto di apprendistato in conformità alle disposizioni\ndi legge in materia.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nI.\n\nLe Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta\nall’interno della impresa anche attraverso verifiche che tengano conto delle\nesigenze di adeguamento rispetto alle regolamentazioni regionali.\n\n\n\nContenuti della Formazione\n\n\n\nI.\n\nNei confronti dell’apprendista viene garantita l’erogazione della\nformazione di cui all’art. 44, comma 3, del D.lgs. n. 81\u002F2015.\n\n\n\nII.\n\nIl percorso formativo dell’apprendista, definito nel Piano Formativo\nIndividuale, in coerenza con la qualificazione professionale da conseguire e la\nprofessionalità posseduta, è strutturato nel rispetto dei seguenti criteri\ngenerali:\n\n\n\na)\n\nl’impegno formativo dell’apprendista si articola in almeno:\n\n\n\n-80 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di\ndestinazione finale “D”;\n\n-100 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di\ndestinazione finale “C”;\n\n-120 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di\ndestinazione finale “B”.\n\n\n\nTale monte ore è comprensivo della formazione professionalizzante, interna\ne\u002Fo esterna alla Azienda, per l’acquisizione delle competenze di base e\ntrasversali nonché di quelle tecnico-professionali e specialistiche.\n\n\n\nb)\n\nLa formazione, al fine di garantirne l’effettività ed efficacia anche nei\ncasi in cui le Regioni non abbiano ancora provveduto alla regolamentazione dei\nprofili formativi, potrà essere erogata, fino all’intero monte ore\ncomplessivo, all’interno della Azienda o presso altra struttura di\nriferimento, sempre che sia assicurata la disponibilità di locali idonei alla\nfinalità formativa, la presenza di risorse umane in grado di trasferire\ncompetenze e l’affiancamento di un tutor. La formazione per l’acquisizione\ndelle competenze di base e trasversali nonché quella professionalizzante, ivi\ninclusa la formazione teorica iniziale in materia di sicurezza sul lavoro\nprevista dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, possono essere\nsvolte anche in modalità on the job e\u002Fo in affiancamento, nonché in modalità\non-line, quest’ultima nella misura definita in sede di Ente Bilaterale per la\nFormazione e Riqualificazione Professionale e comunque entro la misura massima\ndel 45%.\n\nI profili formativi sono oggetto di confronto e verifica nell’ambito dei\nlavori dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione\nProfessionale.\n\nNella medesima sede questi potranno essere integrati e\u002Fo modificati in\nrelazione alle specificità ed alla tipologia delle attività svolte in\nAzienda, in maniera tale da garantirne l’adattamento e la coerenza rispetto\nall’evoluzione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.\n\n\n\nIII.\n\nLe ore di formazione, nei limiti sopra detti, sono comprese nell’orario\nnormale di lavoro.\n\n\n\nIV.\n\nLe attività formative, in relazione alla qualificazione da conseguire,\ncomprenderanno di norma i seguenti contenuti, a carattere generale e\u002Fo\nspecifico, rispetto ai quali potranno anche essere definiti, in sede di Ente\nBilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, eventuali\nadeguamenti e integrazioni:\n\n\n\na) competenze relazionali;\n\nb) organizzazione ed economia;\n\nc) disciplina del rapporto di lavoro;\n\nd) prevenzione e sicurezza sul lavoro;\n\ne)conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale;\n\nf)conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\ng)conoscenza e utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;\n\nh)conoscenza e utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con\nriferimento all’area informatica;\n\ni) conoscenza e utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\nj)conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\n\n\nV.\n\nLe ore dedicate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno\nerogate all’inizio del rapporto di lavoro.\n\n\n\nVI.\n\nLa formazione dovrà essere strutturata e certificabile. La registrazione\ndella formazione svolta e della qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali acquisita sarà effettuata sul “Fascicolo Elettronico del\nLavoratore” di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150\u002F2015. In attesa della\npiena operatività del Fascicolo Elettronico del Lavoratore, le parti del\ncontratto individuale provvedono alla attestazione della attività formativa\nutilizzando il modello di cui all’allegato 1A del Decreto del Ministero del\nLavoro del 12 ottobre 2015.\n\n\n\nVII.\n\nGli interventi formativi potranno essere realizzati anche per il tramite di\nFONDIMPRESA.\n\n\n\nPiano Formativo Individuale\n\n\n\nI.\n\nNel Piano Formativo Individuale, redatto contestualmente alla sottoscrizione\ndel contratto o comunque entro 30 giorni dalla stessa secondo il format di cui\nall’allegato 1A del Decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015,\nviene definito il percorso formativo dell’apprendista, evidenziando le\ncompetenze di base e quelle tecnico-professionali da acquisire ed indicando\nl’articolazione e le modalità di erogazione della formazione.\n\n\n\nII.\n\nNel medesimo Piano Formativo sarà indicato il Tutor aziendale quale figura\ndi riferimento per l’apprendista.\n\n\n\nIII.\n\nQualora l’apprendista ne sia sprovvisto, il Piano Formativo Individuale\npuò prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge\ne\u002Fo regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla\nprosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.\n\n\n\nTutor\n\n\n\nI.\n\nÈ prevista, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 42 comma 5 lett.\nC), D.lgs. n. 81\u002F2015, la nomina di un Tutor aziendale, inserito\nnell’organizzazione dell’impresa, con formazione e competenze adeguate. In\nparticolare, nell’ambito dell’Ente Bilaterale per la Formazione e\nRiqualificazione Professionale sarà curata la predisposizione di un apposito\nmodulo formativo finalizzato a trasferire la conoscenza del contesto normativo\ndi riferimento e delle metodologie.\n\nCiascun Tutor non potrà affiancare più di cinque apprendisti.\n\n\n\nInformativa\n\n\n\nI.\n\nLa Società, nell’ambito degli incontri previsti all’art. 4 del vigente\nCCNL, informerà le OO.SS. stipulanti il CCNL, la Rappresentanza Sindacale\nUnitaria ovvero le Rappresentanze Aziendali, in merito alle assunzioni con\ncontratto di apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nArt. 25 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca\n\n\n\nIn materia di ricorso all’apprendistato per il conseguimento di titoli di\nstudio universitari e di alta formazione, istituto destinato a soggetti di età\ncompresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione\nsecondaria superiore, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente,\nnonché alle intese e alle sperimentazioni avviate dai soggetti competenti.\n\nIn proposito la Società promuove, anche attraverso l’Ente Bilaterale per\nla Formazione e Riqualificazione Professionale, intese con le Regioni e le\nistituzioni formative locali per l’attivazione di contratti per l’alta\nformazione.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"schedulesrestpw","Il personale ha diritto ad un giorno di ","Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale di almeno 24 ore\nconsecutive, normalmente coincidente con la domenica. Per i lavoratori turnisti\nil riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la\ndomenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo\nil giorno fissato per il riposo.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"longtermillness","Nel computo del periodo di dodici mesi, ","Nel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze\ndovute alla effettuazione di terapie salvavita nonché alle seguenti patologie\ndi particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la\ndistrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il trapianto di\norgani vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e\ncirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia gravis, la sclerosi laterale\namiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito\ncomplicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e\nneuropatie gravi), il morbo di Cooley in forma severa, la polimiosite in forma\nsevera e invalidante, la malattia di Crohn in forma stenosante o fistolizzante,\nl’insufficienza cardiaca in III classe NYHA, la meningite.\n\nIn tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino\nal limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo\ncomma.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"tempagency","Art. 26 - Contratto di somministrazione ","Art. 26 - Contratto di somministrazione a tempo determinato\n\n\n\nI.\n\nLa Società potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato in coerenza con quanto previsto in materia dal D.lgs. n.\n81\u002F2015.\n\n\n\nII.\n\nIl numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato non potrà superare l’8% del numero dei lavoratori in servizio\nalla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per POSTE ITALIANE spa il\nlimite di utilizzo sarà pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio\nnell’ambito della stessa regione alla data del 1° gennaio dell’anno di\nassunzione.\n\n\n\nIII.\n\nL’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli di cui\nal precedente comma è demandata alla contrattazione collettiva aziendale.\n\n\n\nIV.\n\nSono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra individuati le\nfattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge.\n\n\n\nV.\n\nL’Azienda provvederà a comunicare:\n\n\n\n-alle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro prima della stipula degli stessi; tale informativa\nsarà, inoltre, resa per POSTE ITALIANE spa alle Delegazioni Regionali di cui\nall’art. 6, lettera b) del presente CCNL e per le altre Società del Gruppo\nalla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Sindacali\nAziendali. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare\nil contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i\ncinque giorni successivi;\n\n-ogni dodici mesi alle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL, alla\nRappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Sindacali\nAziendali, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\n\n\n\nVI.\n\nAl lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è\ngarantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione\nrichiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi\ncompreso uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. L’Azienda\nosserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione\ne protezione cui è tenuta, per legge e per il presente CCNL, nei confronti dei\npropri dipendenti.\n\n\n\nVII.\n\nAl lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della\nsomministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività\nsindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente\ndella impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa\ne al presente CCNL.\n\n\n\nVIII.\n\nPer tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla\ndisciplina legislativa vigente.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"sicknessmaxdaysnr","I. Il lavoratore non in prova, assente p","I.\n\nIl lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa\nper un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con\nintervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del\npredetto periodo di dodici mesi.",{"bindId":179,"name":119,"text":120},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"healthcareaccessrelatives","In relazione al comune impegno sui temi ","In relazione al comune impegno sui temi della responsabilità sociale, le\nParti intendono sviluppare un sistema di welfare che - riconoscendo la\ncentralità della persona - sia in grado di garantire il pieno ed effettivo\ngodimento del diritto fondamentale alla salute, in linea con le esigenze di\ntutela dei dipendenti e delle proprie famiglie.",{"bindId":185,"name":82,"text":83},"nursingfacilities",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"MAXHOURS_trigger","Fermi restando i limiti di legge vigenti","Fermi restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario,\nviene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun\nlavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative\nvigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze\ntecnico-produttive e\u002Fo nei casi di forza maggiore.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"PAYSCALES_trigger","MINIMI TABELLARI IN VIGORE 01\u002F02\u002F2018 01","MINIMI TABELLARI IN VIGORE\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      01\u002F02\u002F2018\n      \n      01\u002F10\u002F2018\n      \n      PAR. MIN. + CONT.\n      \n    \n    \n      Livelli professionali\n      \n      €\n\n        \n        \n      \n      €\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      A\n\n        \n        \n      \n      A1\n      \n      20.884,99\n      \n      21.545,35\n      \n      162,42\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      18.449,62\n      \n      19.049,14\n      \n      147,46\n      \n    \n    \n      B\n      \n      B\n      \n      15.706,42\n      \n      16.236,10\n      \n      130,29\n      \n    \n    \n      C\n      \n      C\n      \n      14.388,69\n      \n      14.886,69\n      \n      122,49\n      \n    \n    \n      D\n      \n      D\n      \n      13.677,70\n      \n      14.158,54\n      \n      118,28\n      \n    \n    \n      E\n      \n      E\n      \n      12.014,72\n      \n      12.455,60\n      \n      108,43\n      \n    \n    \n      F\n      \n      F\n      \n      10.684,42\n      \n      11.090,98\n      \n      100,00",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"bankholidays2","I. Sono considerati festivi le domeniche","I.\n\nSono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come\ntali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:\n\n\n\n- 25 aprile (anniversario della Liberazione);\n\n- 1° maggio (festa del Lavoro);\n\n- 2 giugno (festa della Repubblica);\n\n- 1° gennaio (Capodanno);\n\n- 6 gennaio (Epifania);\n\n- lunedì dopo Pasqua;\n\n- 15 agosto (festa dell’Assunzione);\n\n- 1° novembre (Ognissanti);\n\n- 8 dicembre (Immacolata Concezione);\n\n- 25 dicembre (Natale);\n\n- 26 dicembre (S. Stefano).\n\n\n\nViene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo\nPatrono della località in cui insiste la sede di lavoro del dipendente.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"timeoff","IV. Le lavoratrici gestanti hanno diritt","IV.\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite\nmediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante\nl’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici\npresentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la\nrelativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di\neffettuazione degli esami.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"bankholidays1","Art. 37 - Giorni festivi I. Sono conside","Art. 37 - Giorni festivi\n\n\n\nI.\n\nSono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come\ntali dallo Stato a tutti gli effetti civili e di seguito elencati:\n\n\n\n- 25 aprile (anniversario della Liberazione);\n\n- 1° maggio (festa del Lavoro);\n\n- 2 giugno (festa della Repubblica);\n\n- 1° gennaio (Capodanno);\n\n- 6 gennaio (Epifania);\n\n- lunedì dopo Pasqua;\n\n- 15 agosto (festa dell’Assunzione);\n\n- 1° novembre (Ognissanti);\n\n- 8 dicembre (Immacolata Concezione);\n\n- 25 dicembre (Natale);\n\n- 26 dicembre (S. Stefano).\n\n\n\nViene altresì riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo\nPatrono della località in cui insiste la sede di lavoro del dipendente.\n\nIn proposito, le Parti convengono che:\n\n\n\n-il lavoratore che, per effetto del trasferimento, non abbia fruito della\nfestività in parola, ha diritto - entro il termine dell’anno solare di\nriferimento - ad un giorno di permesso retribuito;\n\n-il lavoratore che nell’anno solare abbia già fruito del Santo Patrono e,\nper effetto del sopravvenuto trasferimento, si trovi successivamente a prestare\nservizio in una località ove cada la suddetta ricorrenza, non avrà diritto a\nfruire della ulteriore festività del Santo Patrono.\n\n\n\nQualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una delle festività\nsopra elencate, il singolo lavoratore, in aggiunta alla retribuzione ordinaria,\npotrà optare per un importo equivalente al compenso stabilito al comma V del\npresente articolo, e non cumulabile con il medesimo trattamento, ovvero per una\ngiornata di riposo programmata e fruita compatibilmente con le esigenze di\nservizio.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"SENIOR_trigger","-retribuzione individuale di anzianità (","-retribuzione individuale di anzianità (art. 25 del D.P.R. 4 agosto 1990,\nn. 335)",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"trainingprogrammes","Art. 59 - Formazione Le Parti consideran","Art. 59 - Formazione\n\n\n\n\n\nLe Parti considerano determinante l’impegno in materia di formazione\nfinalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al\npotenziamento delle competenze della Azienda e della propria competitività, al\nfine di creare un circolo virtuoso di ottimizzazione dei risultati individuali\ne aziendali.\n\nPertanto, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere, entro il\nprimo quadrimestre di ogni anno, uno specifico incontro di approfondimento e\ndiscussione rispetto alla pianificazione delle iniziative formative\naziendali.\n\nLa formazione pertanto:\n\n\n\n-concorre alla crescita e all’arricchimento - personale e professionale -\ndelle risorse umane, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed\norganizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato;\n\n-costituisce lo strumento essenziale per il miglioramento e la tutela della\noccupabilità;\n\n-assume ruolo determinante rispetto alle esigenze di sviluppo della cultura\nd’impresa in termini di responsabilizzazione, partecipazione e coinvolgimento\ndei lavoratori sui risultati e di miglioramento complessivo del clima\naziendale;\n\n-rappresenta un aspetto strategico per sostenere la realizzazione delle\ntrasformazioni in atto nel sistema di riferimento.\n\n\n\nL’Azienda punta a favorire un ampio accesso alle opportunità formative da\nparte di tutta la popolazione aziendale attraverso attività di addestramento,\naggiornamento, qualificazione e riqualificazione - per mezzo dei consueti\nmeccanismi di apprendimento tradizionali (quali ad esempio seminari, formazione\nin aula, ecc.) nonché di strumenti alternativi, privilegiando la formazione a\ndistanza rispetto a forme di auto apprendimento - distinguendo, con riguardo\nalla articolazione del personale, la formazione di base dalla formazione\nspecifica e dalla riqualificazione.\n\nCorsi di riqualificazione del personale saranno previsti in caso di\nrilevanti innovazioni tecnologiche o di significative ristrutturazioni\naziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della\nprestazione lavorativa.\n\nNella realizzazione degli interventi formativi e di sviluppo professionale\ndi cui ai commi precedenti, effettuati prevalentemente in orario di servizio,\nsaranno valorizzate le proposte e gli interventi assunti dall’Ente\nBilaterale, valutando - ove necessario - il possesso di conoscenze\nprofessionali specifiche, con particolare riferimento ad iniziative di alto\ncontenuto specialistico.\n\nIn presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità\u002F\ncompetenze, sarà favorito lo sviluppo professionale delle risorse interne alla\nSocietà.\n\nLe Parti si danno atto che sono fatte salve le discipline specifiche in\nmateria di formazione previste in relazione a singoli istituti.\n\n\n\nArt. 60 - Valorizzazione e sviluppo professionale\n\n\n\nIl sistema di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane ha l’obiettivo\ndi consentire a ciascuno di orientare la propria azione professionale in\ndirezione coerente con le strategie e gli obiettivi di risultato\ndell’impresa.\n\nL’evoluzione degli scenari competitivi sempre più richiede il confronto\ncon le logiche del mercato e della concorrenza e conferma l’esigenza di\nseguire idonei criteri guida anche nella definizione dei percorsi di sviluppo\nprofessionale del personale.\n\nLe Parti intendono continuare a sostenere la progressiva diffusione di una\ncultura interna basata sul rispetto dei valori aziendali, sulla importanza\ndella competenza professionale - maturata anche a fronte della formazione\nsvolta e della esperienza pregressa - nonché delle potenzialità individuali,\nin termini di attitudini ed orientamenti, sul raggiungimento dei risultati,\nmirando al crescente coinvolgimento dei lavoratori nel conseguimento degli\nobiettivi aziendali.\n\nI principi guida delle politiche di valorizzazione adottate dall’Azienda\nsono quelli di chiarezza di intenti, imparzialità, correttezza, pari\nopportunità e non discriminazione.\n\nLe predette politiche devono altresì riconoscere il valore che per\nl’Azienda riveste il patrimonio di conoscenze posseduto dalle risorse umane\nad ogni livello, e devono quindi puntare a riqualificarne - con prontezza e\ntempestività - le competenze allo scopo di garantire l’impiegabilità dei\ndipendenti in coerenza con le necessità aziendali.\n\nLe Parti, infine, riconoscono l’esigenza di attivare - con cadenza annuale\n- uno specifico momento di comunicazione a livello nazionale e regionale, ai\nsensi dell’art. 4 del presente contratto, al fine di fornire una informativa\npreventiva, anche allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni,\nconsiderazioni e proposte, in ordine ai seguenti temi:\n\n\n\n-criteri guida e Sistemi di sviluppo professionale;\n\n-singoli progetti aziendali su tematiche di sviluppo professionale.\n\n\n\nRelativamente ai progetti sopra indicati si terranno verifiche sullo stato\ndi avanzamento degli stessi.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nL’Azienda, nel ribadire la valenza strategica del riconoscimento del\nmerito nell’ambito dei processi di valorizzazione delle risorse, anche con\nriferimento alle dinamiche evolutive del mercato del lavoro, dedicherà,\naltresì - con cadenza annuale - una specifica sessione di approfondimento con\nle OO.SS. sulle linee guida che caratterizzano le politiche di apprezzamento\ndelle performance individuali e di compensation.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"paidmaternityleave","Art. 43 - Tutela della maternità e della","Art. 43 - Tutela della maternità e della paternità\n\n\n\nAl personale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di\ntutela della maternità e della paternità.\n\n\n\nCongedo di maternità e paternità\n\n\n\nI.\n\nFermo restando il periodo di congedo di maternità, riconosciuto durante i\ndue mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre successivi, le\nlavoratrici hanno la facoltà di richiedere nel corso del settimo mese di\nastenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e\nnei quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del\nS.S.N., o con esso convenzionato e, qualora l’attività della gestante sia\nsottoposta a sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\n\n\n\nII.\n\nQualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i\ngiorni di congedo di maternità non goduti prima del parto vengono aggiunti al\nperiodo di astensione obbligatoria dopo il parto.\n\n\n\nIII.\n\nIl diritto ad astenersi dal lavoro spetta altresì al padre lavoratore per\ntutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe\nspettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre,\novvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al\npadre.\n\nIl diritto al congedo di maternità e di paternità è riconosciuto ai\nlavoratori anche in caso di adozione, nazionale o internazionale, nonché in\ncaso di affidamento.\n\n\n\nIV.\n\nI periodi di congedo di maternità e paternità, in quanto equiparati a\nservizio prestato, sono valutati per intero ad ogni conseguente effetto\ncontrattuale.\n\n\n\nCongedo parentale\n\n\n\nV.\n\nEntrambi i genitori hanno diritto, nei primi dodici anni di vita del\nbambino, di astenersi facoltativamente dal lavoro, nei limiti e secondo le\nmodalità stabilite dall’art. 32 del D.lgs. 151\u002F2001 (Testo Unico) e\nsuccessive modifiche e integrazioni. Il congedo parentale può essere fruito a\ngiorni interi o in forma oraria secondo le disposizioni di legge vigenti. In\nmerito alla fruizione ad ore, le Parti convengono di incontrarsi entro 6 mesi\ndalla sottoscrizione del presente CCNL per definire, nell’ambito della\ncontrattazione aziendale, modalità di fruizione del congedo ad ore alternative\na quella di legge.\n\nAi fini della fruizione del congedo parentale, il genitore interessato deve\ndarne comunicazione scritta alla Azienda con un preavviso di 5 giorni in caso\ndi assenza a giorni interi e di 2 giorni in caso di fruizione su base\noraria.\n\n\n\nVI.\n\nI periodi di congedo parentale sono computati nella anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nVII.\n\nNei periodi di astensione dal lavoro previsti per legge, il personale ha\ntitolo al seguente trattamento economico:\n\n\n\nCongedo di maternità\u002Fpaternità\n\n\n\nDurante il periodo di congedo di maternità e paternità viene corrisposta\nuna indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente\nspettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità e alla\nproduttività della unità produttiva di appartenenza, con esclusione di quella\nlegata all’effettivo svolgimento della attività lavorativa e al\nraggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"contractseverancepay","Art. 78 - Trattamento di fine rapporto A","Art. 78 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nAl personale spetta, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il\ntrattamento di fine rapporto di cui al combinato disposto dell’art. 2120 del\ncodice civile, come novellato dalla legge 29\u002F5\u002F1982 n. 297, e dell’art. 53\ndella legge 27\u002F12\u002F1997 n. 449.\n\nAi fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:\n\n\n\n- minimo tabellare;\n\n- indennità di contingenza in godimento;\n\n- retribuzione individuale di anzianità;\n\n- elemento distintivo della retribuzione;\n\n- tredicesima e quattordicesima mensilità;\n\n-ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna Area,\nconseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26\u002F11\u002F1994, del differente\nregime retributivo delle ex categorie contrattuali;\n\n-posizioni economiche differenziate, di cui all’art. 4 del CCNL del\n19\u002F06\u002F1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26\u002F11\u002F94;\n\n-assegni individuali di cui al CCNL 11 luglio 2003, art. 64 Indennità di\nfunzione Quadri – Dichiarazione a verbale - comma II;\n\n- indennità di cassa;\n\n- indennità portalettere;\n\n- indennità di funzione Quadri;\n\n-indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali\nprestazioni vengano effettuate perché previste nella programmazione\ndell’orario di lavoro su turni;\n\n- indennità per servizi viaggianti;\n\n- indennità centralinisti non vedenti.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nA far data dal 1° gennaio 2012 gli assegni individuali di cui al CCNL 11\nluglio 2003, art. 64 - Indennità di funzione Quadri - Dichiarazione a verbale\n- comma II, non vengono più conteggiati ai fini della determinazione del\nTFR.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"jobsecuritymothers","IX. Qualora durante l’assenza per conged","IX.\n\nQualora durante l’assenza per congedo di maternità o paternità della\nlavoratrice o del lavoratore, l’unità presso la quale prestava servizio\nabbia subito modifiche strutturali di carattere organizzativo, la Società,\nanche in conformità con quanto previsto dall’art. 56 del Testo Unico,\nprovvederà a collocare l’interessato, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e produttive, nell’unità più vicina e, ove necessario, a\nrealizzare interventi formativi finalizzati al reinserimento del dipendente.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"CONSIGN_trigger","Art. 33 - Reperibilità I. La Società ha ","Art. 33 - Reperibilità\n\n\n\nI.\n\nLa Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale\norario di lavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al\npersonale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate\nal funzionamento di impianti e\u002Fo tecnologie operanti con continuità.\n\n\n\nII.\n\nIl personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali\ninterventi richiesti, dovrà garantire condizioni di rintracciabilità, a mezzo\ndi idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il\nluogo d’intervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di\nnorma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.\n\n\n\nIII.\n\nPer l’individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a\npredisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del\npersonale interessato, fatta salva la possibilità, nell’ambito dei\nlavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che\nabbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.\n\n\n\nIV.\n\nAl personale di cui al presente articolo spettano:\n\n\n\na)un compenso di € 20,66 per la reperibilità prestata per le giornate di\nsabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di €\n15,49 per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta\nrisulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente\ncompenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il\ncriterio della prevalenza;\n\nb)un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli\nstrumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo\nle previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale\nintervento risulti, nell’ambito della intera reperibilità prevista,\ninferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque\nliquidato nella misura minima di un’ora;\n\nc)un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese\neventualmente sostenute in caso di intervento.\n\n\n\nLa reperibilità non può essere richiesta per periodi inferiori a 12 ore\ncontinuative, fermo restando che, a tal fine, periodi continuativi di\nreperibilità che interessino frazioni di giorni diversi e consecutivi verranno\nconsiderati cumulativamente.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nNell’Allegato 3 al presente CCNL sono elencati gli ambiti organizzativi di\nPOSTE ITALIANE spa attualmente interessati dall’istituto della reperibilità.\nIn caso di variazioni organizzative che, pur non modificando il perimetro di\napplicazione della reperibilità, riguardino gli ambiti individuati nel\nmedesimo Allegato 3, l’Azienda ne darà informativa alle OO.SS.\nstipulanti.\n\nFatti salvi accordi già in essere alla data di sottoscrizione del presente\ncontratto, qualora si rendesse necessario integrare l’allegato di cui al\npunto che precede ovvero attivare l’istituto in Società diverse da POSTE\nITALIANE che applicano il presente contratto, le Parti si incontreranno per\ndefinire gli specifici ambiti organizzativi interessati.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"deathrelatives","VI. Ai sensi della legge n. 53 del 2000 ","VI.\n\nAi sensi della legge n. 53 del 2000 e delle previsioni del D.M. 278\u002F2000 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, il lavoratore, in caso di decesso o di\ndocumentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o\ndell’unito civilmente, o di un parente entro il secondo grado, anche non\nconvivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore,\nha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. In tali\ngiorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"cbadate_end","Art. 86 - Durata e applicazione I. La sc","Art. 86 - Durata e applicazione\n\n\n\nI.\n\nLa scadenza del presente CCNL è fissata al 31 dicembre 2018.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"cbasignsingle","-POSTE ITALIANE S.p.A., anche in rappres","-POSTE ITALIANE S.p.A., anche in rappresentanza di POSTEL S.p.A., POSTE VITA\nS.p.A., BANCOPOSTA FONDI S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., POSTETUTELA S.p.A., POSTE\nMOBILE S.p.A., POSTE ASSICURA S.p.A.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"cbamemtrad","- SLC\u002FCGIL - SLP\u002FCISL, - UILposte - FAIL","- SLC\u002FCGIL\n\n- SLP\u002FCISL,\n\n- UILposte\n\n- FAILP\u002FCISAL\n\n- ConfSAL Com.ni\n\n- FNC\u002FUGL Com.ni;",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"paidmaternityleavepayperc","Congedo di maternità\u002Fpaternità Durante i","Congedo di maternità\u002Fpaternità\n\n\n\nDurante il periodo di congedo di maternità e paternità viene corrisposta\nuna indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente\nspettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità e alla\nproduttività della unità produttiva di appartenenza, con esclusione di quella\nlegata all’effettivo svolgimento della attività lavorativa e al\nraggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"healthandsafetytrainingtxt","ORGANISMI PARITETICI PER LA SALUTE E LA ","ORGANISMI PARITETICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA\n\nSUI LUOGHI DI LAVORO\n\n\n\nAllo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori le Parti, considerata la rilevanza\nattribuita al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del\nlavoro, confermano la costituzione in POSTE ITALIANE spa degli Organismi\nParitetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e\nregionale.\n\nIl funzionamento degli Organismi Paritetici di cui al comma che precede\nresta disciplinato dagli accordi tempo per tempo intervenuti tra le Parti.\n\nL’Organismo si riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con\ncadenza semestrale a livello regionale.\n\nLe Parti convengono che l’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e\nla sicurezza sui luoghi di lavoro di POSTE ITALIANE spa svolga i medesimi\ncompiti previsti dal presente articolo anche con riferimento ad altre Aziende\nche applicano il presente CCNL.\n\n\n\nOSSERVATORIO PARITETICO SULLA SANITÀ INTEGRATIVA\n\n\n\nIn relazione a quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL e\ndall’accordo di cui all’Allegato 24 del medesimo CCNL, viene istituito a\nlivello nazionale un Osservatorio Paritetico sulla sanità integrativa dei\ndipendenti del Gruppo POSTE ITALIANE cui si applica il CCNL di POSTE ITALIANE\nspa.\n\n\n\nComposizione\n\n\n\nL’Osservatorio è costituito da un componente per ciascuna Organizzazione\nSindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del\nGruppo POSTE ITALIANE, nominata da POSTE ITALIANE spa anche per conto delle\nAziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.\n\nI componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del\nrinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti\nstipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.\n\n\n\nCompiti e attribuzioni\n\n\n\nAll’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti e attribuzioni:\n\n\n\n-monitorare l’andamento della gestione del Piano, allo scopo di\nverificarne la rispondenza con le relative finalità istitutive, sulla base\ndelle informazioni e dei dati forniti dal Fondo stesso, approfondendo anche\nl’evoluzione legislativa in materia di Fondi Sanitari;\n\n-proporre al Fondo eventuali modifiche alle coperture e prestazioni\nsanitarie previste dal Piano, sulla base delle risultanze della gestione\nrelativa al precedente esercizio;\n\n-essere preventivamente informato in merito all’eventuale esclusione dal\nPiano degli aderenti che abbiano avuto comportamenti contrari alla correttezza\ne buona fede;\n\n- proporre al Fondo l’adozione di campagne informative sul Fondo e di\nprevenzione sanitaria per gli iscritti.\n\n\n\nFunzionamento\n\n\n\nL’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno.\n\nGli oneri relativi al funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del\nGruppo POSTE; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli\nstessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"hivpolicy","Art. 18 - Assunzione I. Le assunzioni de","Art. 18 - Assunzione\n\n\n\nI.\n\nLe assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni\ndi legge e del presente contratto; prima della assunzione il lavoratore può\nessere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro, secondo le modalità\nstabilite dalle previsioni legislative tempo per tempo vigenti.",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"equalitymonitoring","COMITATO PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI D","COMITATO PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO\n\nED UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ\n\n\n\nI.\n\nÈ istituito - a livello nazionale e, per POSTE ITALIANE spa, a livello\nregionale - il Comitato per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità (di seguito C.P.T.) del Gruppo POSTE\nITALIANE, anche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 198\u002F2006; il Comitato\nsi riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza\nsemestrale a livello regionale.\n\n\n\nII.\n\nA livello nazionale, per parte aziendale, il Comitato sarà costituito da\nrappresentanti di POSTE ITALIANE spa, POSTEL spa, POSTEMOBILE spa, POSTE VITA\nspa.\n\n\n\nIII.\n\nIl Comitato si propone lo scopo di implementare e rafforzare una cultura\nattenta alla diversità, anche di genere, tramite azioni positive tese a\nrealizzare esempi di buone prassi nel Gruppo, nell’intento di promuovere la\nrimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari\nopportunità. In tale contesto, il Comitato tratterà altresì tematiche\nafferenti l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità. Tali\nscopi saranno perseguiti anche tenendo presenti lo scenario europeo e le\nattività del Comitato per il Dialogo Sociale europeo nel settore postale.\n\n\n\nIV.\n\nIl C.P.T. Nazionale costituisce altresì sede di approfondimento delle\ntematiche di cui al punto 2 del Protocollo di recepimento dell’Accordo quadro\nsulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro allegato al presente CCNL.\n\n\n\nV.\n\nIl C.P.T. svolge, tra gli altri, un ruolo di studio, di proposizione e di\nricerca sui principi di parità di cui al D.lgs. 198\u002F2006, nell’ambito delle\nmaterie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di\ncui all’Ente Bilaterale; il Comitato è paritetico, tra Azienda e OO.SS.,\nseppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti.\n\n\n\nVI.\n\nIl C.P.T. nazionale viene ubicato nell’ambito della Direzione Centrale\ndella Società; i C.P.T. regionali vengono ubicati nell’ambito delle\nStrutture aziendali territorialmente competenti.\n\n\n\nVII.\n\nIl Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità, al quale, nell’ambito di quanto\nsopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo\ndelle attività dei C.P.T. regionali, è composto come segue:\n\n\n\na)da 6 componenti designati\u002Fe dalla Società, tra i dipendenti esperti in\ncampo giuridico, statistico, sociologico;\n\nb)da un\u002Funa rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL\ndesignato\u002Fa dalle OO.SS. stesse;\n\nc)per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato\nsolo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.\n\n\n\nVIII.\n\nIl Comitato Regionale per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità, anch’esso paritetico, che opera\nper quanto di propria specifica competenza nell’ambito degli indirizzi\nricevuti dal C.P.T. nazionale, è composto come segue:\n\n\n\na)da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i\u002Fle\ndipendenti esperti\u002Fe in campo giuridico, statistico, sociologico;\n\nb)da un\u002Funa rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente\ncontratto;\n\nc)nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 - per\nl’assenza sul territorio di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL - la\nDelegazione Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;\n\nd)per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato\nsolo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.\n\n\n\nIX.\n\nIl Comitato, sia a livello nazionale che regionale, all’atto\ndell’insediamento elegge su proposta di parte aziendale il\u002Fla Presidente e\nfra i\u002Fle componenti del Comitato stesso elegge la Segreteria.\n\n\n\nX.\n\nI\u002Fle componenti non potranno far parte del C.P.T. per più di due mandati\nconsecutivi, ciascuno della durata di 4 anni.\n\n\n\nXI.\n\nIl Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi\ne le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere\ntrasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.\n\n\n\nXII.\n\nGli oneri relativi al funzionamento dei C.P.T. sono a carico del Gruppo\nPOSTE ITALIANE; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli\nstessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.\n\n\n\nAl verificarsi di modifiche\u002Fintegrazioni legislative in materia, le Parti\nstipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto\nalle previsioni del presente articolo.",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"eqpay","I. È istituito - a livello nazionale e, ","I.\n\nÈ istituito - a livello nazionale e, per POSTE ITALIANE spa, a livello\nregionale - il Comitato per l’attuazione dei principi di parità di\ntrattamento ed uguaglianza di opportunità (di seguito C.P.T.) del Gruppo POSTE\nITALIANE, anche in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 198\u002F2006; il Comitato\nsi riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza\nsemestrale a livello regionale.",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"sexualhar","Allegato 19 Protocollo d’Intesa In data ","Allegato 19\n\n\n\nProtocollo d’Intesa\n\n\n\nIn data 30 novembre 2017\n\n\n\ntra\n\n\n\n- POSTE ITALIANE spa\n\n\n\ne\n\n\n\n- SLC\u002FCGIL\n\n- SLP\u002FCISL\n\n- UILposte\n\n- FAILP\u002FCISAL\n\n- ConfSAL COM.NI\n\n- FNC\u002FUGL COM.NI\n\n\n\nRECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE\n\nE LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO\n\n\n\nLe Parti, in coerenza con i valori già delineati nel Codice Etico,\nconvengono di recepire i principi riportati nell’Accordo Quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da CONFINDUSTRIA e\ndalle OO.SS. il 25 gennaio 2016.\n\nA tal fine le Parti, consapevoli che il rispetto reciproco della dignità\ndegli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle\ncaratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo, concordano nel\nritenere che:\n\n\n\n-ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni di seguito riportate al punto 1, è\ninaccettabile e va condannato in ogni sua forma;\n\n-la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da\natti o comportamenti che configurano molestie o violenza;\n\n-i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\n\n-le lavoratrici, i lavoratori e l’Azienda hanno il dovere di collaborare\nal mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\n\n\n\nLe Parti concordano, inoltre, che così come le molestie e la violenza anche\ni comportamenti assimilabili allo stalking sono condannabili e inaccettabili,\nnon solo all’interno dei luoghi di lavoro.\n\n\n\n1. DESCRIZIONE\n\n\n\nPer molestie o violenza si intende quanto di seguito riportato:\n\n\n\nLe molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\n\nLa violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\n\nLe molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\n\nLe molestie e la violenza possono essere di natura fisica, psicologica e\u002Fo\nsessuale, costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici, anche\nvolti alla vessazione, nonché andare da casi minori di mancanza di rispetto ad\natti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l’intervento delle\npubbliche autorità.\n\n\n\n2. PREVENZIONE,INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTUALI CASI\n\nDI MOLESTIE E VIOLENZA\n\n\n\nLe Parti, nel confermare la concorde volontà di proteggere i lavoratori e\nle lavoratrici dalle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro, si\nimpegnano ad incontrarsi nell’ambito del Comitato per l’attuazione dei\nprincipi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità di cui\nall’art. 5 del CCNL entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del\npresente Protocollo per valutare l’adozione di percorsi finalizzati\nall’individuazione di azioni concrete per prevenire, riconoscere e gestire i\ncasi di molestie e violenza nei luoghi di lavoro e a prevedere una\nconsulenza\u002Fassistenza a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza\nnei luoghi di lavoro, fornendo il necessario sostegno nell’eventuale processo\ndi reinserimento lavorativo.\n\nAl riguardo, in ogni processo che verrà posto in essere sarà garantita la\nnecessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun\nsoggetto coinvolto: nessuna informazione sarà resa nota a terzi; i casi\nsegnalati dovranno essere fondati su informazioni particolareggiate e saranno\nesaminati e gestiti senza ritardo con correttezza e imparzialità, garantendo\nl’ascolto di tutte le parti coinvolte. Le false accuse, se comprovate,\npossono dar luogo a provvedimenti disciplinari. Ove opportuno, le procedure\nindividuate potranno essere applicate nei casi di violenza esterna posta in\nessere, ad esempio, da parte di clienti.\n\n\n\n3. DICHIARAZIONE COMUNE DI NON TOLLERABILITÀ\n\n\n\nAtteso che una maggior consapevolezza dei lavoratori e delle lavoratrici\ncirca la tematica in argomento costituisce un deterrente capace di ridurre\nl’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro, l’Azienda, in\naccordo con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, adotta la\ndichiarazione di seguito riportata, riferita alla non tollerabilità dei\ncomportamenti che configurano molestie o violenze nei luoghi di lavoro.\n\nTale dichiarazione verrà affissa nelle bacheche aziendali e pubblicata\nnella intranet aziendale ove resterà disponibile per tutta la vigenza del CCNL\ndi cui il presente Protocollo costituisce allegato.\n\n\n\nPer POSTE ITALIANE spa\n\n\n\nper le OO.SS.\n\n\n\nSLC\u002FCGIL\n\nSLP\u002FCISL\n\nUILposte\n\nFAILP\u002FCISAL\n\nConfSAL-Com.ni\n\nFNC\u002FUGL-Com.ni\n\n\n\n\n\nDICHIARAZIONE “AI SENSI DELL’ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE\n\nE LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO” DEL 26 APRILE 2007\n\n\n\nL’Azienda ___________________________________ ritiene inaccettabile ogni\natto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di\nlavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti dei soggetti che\nle hanno poste in essere.\n\nPer molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni\npreviste dall’allegato 19 al CCNL del 30 novembre 2017 e qui di seguito\nriportato:\n\n\n\n“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\n\nLa violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\n\nLe molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona, di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile”.\n\n\n\nL’Azienda riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui\nnon può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o\nviolenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite\nsul luogo di lavoro.\n\nNell’Azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un\nambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite\nle relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza anche in attuazione dell’Accordo delle parti sociali europee del\n26 aprile 2007 e della dichiarazione congiunta CONFINDUSTRIA e Organizzazioni\nSindacali del 25 gennaio 2016, nonché del Codice Etico del Gruppo POSTE\nITALIANE.\n\nNel caso in cui venga accertato che si sono verificate delle molestie o\nviolenze, l’Azienda adotterà misure adeguate nei confronti del soggetto che\nle ha poste in essere.\n\nLe vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel\nprocesso di reinserimento lavorativo.",{"bindId":271,"name":268,"text":269},"violence",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"violenceleave","F) Congedo per le donne vittime di viole","F) Congedo per le donne vittime di violenza di genere\n\n\n\nAi sensi dell’art. 24 D.lgs. n.80\u002F2015 e dell’art. 43 del D.lgs. n.\n148\u002F2015 è riconosciuto alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione\nrelativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di\nastenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per\nun periodo massimo di tre mesi.\n\nLa fruizione del congedo avviene nelle modalità previste dalle disposizioni\ndi legge in materia.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"deathrelativestxt","VII. Nel caso di più eventi luttuosi nel","VII.\n\nNel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti\ngenitori, figli, fratelli, sorelle nonché il coniuge o l’unito civilmente, i\ngiorni di permesso di cui al comma che precede potranno essere fruiti in\nrelazione a ciascuno di tali eventi.\n\n\n\nVIII.\n\nInoltre, nella ipotesi in cui l’evento luttuoso riguardi il medesimo\nsoggetto in ragione della cui grave infermità sono stati concessi i tre giorni\ndi cui al comma VI, potranno essere fruiti ulteriori tre giorni.",{"bindId":281,"name":282,"text":283},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 13 - Attività sindacale Lo svolgime","Art. 13 - Attività sindacale\n\n\n\nLo svolgimento della attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi\ncoerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima\ninformazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza\npregiudizio del normale svolgimento della attività aziendale e senza venir\nmeno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.\n\nI dirigenti delle R.S.U. ovvero, laddove non prevista, della R.S.A., nonché\ni dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti\nil presente CCNL potranno accedere, durante l’orario di lavoro, nei luoghi in\ncui si svolge l’attività lavorativa nell’ambito della Unità Produttiva,\nnel rispetto di modalità che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del\nlavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società\nstessa.",{"bindId":285,"name":286,"text":287},"funeralpay","VII. In caso di decesso del dipendente l","VII.\n\nIn caso di decesso del dipendente la Società corrisponderà agli aventi\ndiritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito\ndalla normativa vigente.",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"cbadate_start","30 novembre 2017 In data 30 novembre 201","30 novembre 2017\n\n\n\n\n\nIn data 30 novembre 2017","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale non dirigente poste italiane - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-09-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività finanziarie, attività della banca, assicurazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a government funded organisation, government subsidized organisation, public corporation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SLC - Sindacato Lavoratori Comunicazione\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17295,3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;33.88\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.49\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;54.99 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[297],{"title":37,"slug":33},[299],{"type":300,"data":301},"call_to_action_body_block",{"title":302,"description":303,"variant":304,"link":305},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":302,"url":306,"description":302,"rel":307,"type":308},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[310],{"type":300,"data":311},{"title":302,"description":303,"variant":304,"link":312},{"title":302,"url":306,"description":302,"rel":307,"type":308},[]]