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De Bosis 15, Roma, l’incontro tra i rappresentanti della\nCONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e i rappresentanti\ndelle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al termine dell’incontro le Parti hanno sottoscritto il CCNL del personale\nnon dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali\n2015\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la parte datoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell’ambito del riconoscimento dello sport come diritto della\npersona umana, convengono sull’obiettivo primario della valorizzazione del\nfenomeno sportivo nel paese, inteso anche come fenomeno sociale attraverso il\nquale l’individuo esplica la propria personalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano, altresì, che le relazioni sindacali nella CONI Servizi\ne nelle Federazioni Sportive Nazionali si devono evolvere per cui le discipline\ncontrattuali definite nel presente CCNL potranno richiedere attività di\nmonitoraggio delle discipline stesse, affinché con modalità non conflittuali\nsia possibile individuare eventuali modifiche ed integrazioni alle normative. A\ntal fine le Parti potranno avviare specifiche commissioni paritetiche per\nvalutare le proposte di soluzioni più adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente della CONI\nServizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a\ntempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti\nmedici di cui al CCNL del 25 febbraio 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto ha valenza dal 1° gennaio 2015 ed ha scadenza il 31\ndicembre 2017. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera\nraccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, si intende tacitamente\nrinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali\nrimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di\nstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate ed inscindibili fra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo\ndel contratto nazionale sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza\nprevista. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare\nriscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\nDurante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto, e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla\ndata di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti negoziali non\nassumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso\ndi mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare\nil diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È prevista una apposita sessione negoziale per la definizione del\nmeccanismo che, dalla data di scadenza del presente CCNL, riconosca una\ncopertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di\nsottoscrizione dell’accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei\nruoli e delle responsabilità della CONI Servizi, delle Federazioni Sportive\nNazionali e delle organizzazioni sindacali, è strutturato in modo coerente con\nl’obiettivo di valorizzare pienamente le risorse professionali di cui\ndispongono i datori di lavoro, ed è diretto a contemperare l’interesse dei\ndipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo\nprofessionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità,\nl’efficienza e l’efficacia della attività e dei servizi resi dalla CONI\nServizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un\nsistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e\ntrasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei\nconflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il\nperseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dal contratto collettivo\ne dai protocolli tra Governo e parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola\nnei seguenti modelli relazionali, secondo modalità, tempi e materie definiti\ndal presente contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- forme di partecipazione previste dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informazione e consultazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interpretazione autentica del contratto collettivo e degli accordi\nintegrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Forme di partecipazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’approfondimento delle problematiche relative alla formazione del\npersonale, alla promozione di una reale parità tra uomini e donne, alla\nprevenzione di fenomeni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro,\nsono costituiti, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli\norganismi bilaterali di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 con il compito di\nraccogliere dati relativi alle predette materie - che CONI Servizi e\nFederazioni Sportive sono tenute a fornire - e di formulare proposte ed\nelaborare analisi e studi di settore in ordine ai medesimi temi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno\nfunzioni negoziali, sarà paritetica e comprenderà una adeguata rappresentanza\ndi genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita una Conferenza di rappresentanti dei datori di lavoro e delle\norganizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa di cui\nall’art. 10, comma 2. La Conferenza esamina due volte l’anno, una delle\nquali prima della presentazione dei bilanci di previsione agli organi\ndeliberanti, le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e di\ngestione della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, con\nparticolare riguardo ai sistemi di verifica risultati in termini di efficienza,\ndi efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 5 - Commissione bilaterale sulla formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’obiettivo di perseguire il costante miglioramento dei livelli di\nproduttività, di efficienza e di efficacia, nonché per favorire lo sviluppo\ndella qualità del servizio e la valorizzazione professionale del personale, le\nparti convengono di istituire una apposita Commissione bilaterale per la\nformazione e riqualificazione professionale alla quale sono attribuiti i\nseguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)acquisire dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali tutti\ngli elementi di conoscenza utili ad individuare i fabbisogni formativi del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)formulare proposte in tema di formazione ed aggiornamento professionale,\nanche avvalendosi della collaborazione di soggetti specializzati, per fare\nfronte alle esigenze che scaturiscono dalle innovazioni tecnologiche,\norganizzative e normative, alla continua evoluzione degli obiettivi che la CONI\nServizi e le Federazioni Sportive si pongono in termini di sviluppo della\nqualità e quantità dei servizi, e per fare fronte, altresì, alle necessità\ndi accrescimento e di sviluppo professionale dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Cp>c)promuovere ogni iniziativa utile a conseguire l’accesso ai finanziamenti\ncomunitari, nazionali e regionali;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d)effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e\nsugli effetti in termini di risorse impegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)formulare proposte in tema di formazione e riqualificazione professionale\nper quanto concerne l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro e per quanto\nrinviene da eventuali processi di riorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)formulare proposte per l’attuazione di forme di raccordo e di\ncollaborazione con le regioni e\u002Fo con Enti pubblici e\u002Fo privati in materia di\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)formulare proposte sui criteri di attribuzione dei crediti formativi,\nconseguenti a corsi di formazione attivati dai datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La composizione ed il funzionamento della Commissione, alla quale i\ncomponenti partecipano in stato di servizio, sono disciplinati dal proprio\nregolamento allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 6 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dal\nprecedente art. 4, con l’intento di prevenire qualsiasi atteggiamento o\ncomportamento riconducibile al fenomeno del mobbing, inteso come forma di\nviolenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuato all’interno dei\nluoghi di lavoro dal datore di lavoro o da altri lavoratori nei confronti di un\nlavoratore, procedono alla costituzione di un Comitato paritetico sul fenomeno\ndel mobbing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato è formato da un componente designato da ciascuna organizzazione\nsindacale firmataria del presente CCNL e da un numero pari di rappresentanti di\nparte datoriale. Il Presidente del Comitato viene designato tra i\nrappresentanti di parte datoriale ed il vicepresidente tra i componenti di\nparte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente\nsupplente. Ferma restando la composizione paritetica del Comitato, di esso fa\nparte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,\nappositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo\ntra le attività dei due organismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Comitato paritetico sono attribuiti i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del\nfenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare\nriferimento alla verifica della esistenza di condizioni di lavoro o fattori\norganizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni\npersecutorie o di violenza morale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e\nalla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare\nmisure di tutela del dipendente interessato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte formulate dal Comitato sono presentate ai datori di lavoro per i\nconseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione\ned il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture\nesistenti, l’istituzione della figura del consigliere\u002Fconsigliera di fiducia\nnonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 1,\nil Comitato valuterà l’opportunità di proporre, nell’ambito delle\niniziative per la formazione previste dal presente CCNL, idonei interventi\nformativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra\nl’altro, ai seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore\nconsapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali\ne sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più\nspecifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno\ndegli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e\ndella affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce\ntutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, ivi compresa la partecipazione\nin stato di servizio dei suoi componenti. In particolare, valorizza e\npubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro\nsvolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre\ndell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sulla\nattività espletata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un\nquadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del\nComitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 7 - Comitato per le pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni\nvigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di\nrappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un\ncomponente supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità\nprevisti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della\nlegislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di\nazione dell’Unione Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>b)individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità\ntra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro\nsuperamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di\nposizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto\nnella attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento\ndella assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni\npossibilità di evoluzione professionale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>c)promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>d)proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle\ncaratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai\nprovvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>e)formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione\nprofessionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla\nflessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali,\nsui processi di mobilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono\noggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli\nstrumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente\na disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di\nservizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e\npubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro\nsvolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno\nsuccessivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività\nespletata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un\nquadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del\nComitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La\npresidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra\nrappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni\nsindacali firmatarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Informazione e consultazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti titolari dei modelli di relazioni sindacali di cui al presente\narticolo sono le parti firmatarie del CCNL, nella composizione prevista\ndall’art. 11, comma 1, parti I e II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione e la consultazione sono articolate su due livelli, per le\nmaterie individuate ai commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11,\ncomma 1, parte I, lett. a), fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali\nfirmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11, comma 1,\nparte I, lett, b), sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-piani e programmazione per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento dell’occupazione e politiche occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- politiche di miglioramento dei servizi sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piani e progetti volti a garantire le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di\nutilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art.\n41, nonché programmi di ricorso allo straordinario, all’orario elastico e\nplurisettimanale e alle turnazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi di mobilità interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall’art. 11,\ncomma 1, parte II, lett. a), fornisce informazioni alle organizzazioni\nsindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall’art. 11,\ncomma 1, parte II lett. b), sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misure programmate in materia di igiene e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi di mobilità interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento delle assunzioni a tempo parziale e a termine, utilizzo delle\naltre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché\nandamento del ricorso allo straordinario, all’orario elastico e\nplurisettimanale e alle turnazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto\ndella informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle organizzazioni\nsindacali firmatarie, entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore\naggiornamento integrativo dell’informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è\nattivata fra i soggetti indicati al precedente comma 3, prima della adozione\ndei conseguenti atti sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi\neffetti generali sull’organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi riflessi di carattere\ngenerale che coinvolgono le Federazioni e\u002Fo la CONI Servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di\nsperimentazione gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione è attivata, altresì, fra i soggetti di cui al comma 4,\nprima della adozione dei conseguenti atti, da adottare a livello locale, sulle\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi di riorganizzazione e introduzione di nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- innovazioni e sperimentazioni gestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riorganizzazione degli uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi\nprevisti dal D.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Interpretazione autentica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla\ninterpretazione del presente CCNL, ovvero degli accordi integrativi definiti\nnell’ambito della contrattazione di cui al successivo art. 10, le parti\nstipulanti, anche su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire\nconsensualmente il significato della clausola controversa ed evitare il\ncontenzioso. Il procedimento deve essere attivato, di norma, entro 15 giorni\ndalla richiesta e concludersi nei successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo sulla interpretazione della clausola controversa sostituisce,\ncon effetto retroattivo, la norma medesima, salvo diverso accordo tra le parti\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Contrattazione integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa si articola su due livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il primo, a livello unico accentrato, fra le parti individuate all’art.\n11, comma 1, parte I, lett. a) e b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il secondo, a livello decentrato, si attiva presso le articolazioni\ncorrispondenti alle aggregazioni delle strutture della CONI Servizi e\u002Fo di\ndiverse Federazioni Sportive Nazionali e\u002Fo di diversi datori di lavoro\nindividuate quali sedi di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie,\nnonché presso un unico datore di lavoro ricorrendo l’ipotesi prevista\nall’art. 11, comma 1, parte II, secondo alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa a livello accentrato ha il compito di\ndefinire, oltre le materie espressamente indicate negli articoli relativi ai\nsingoli istituti, le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per la corresponsione del premio aziendale di risultato, ai\nsensi dell’art. 61, comma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la selezione e la ponderazione dei parametri inerenti al sistema di\nvalutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’eventuale rideterminazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3\ndell’art. 60, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo sul premio aziendale di risultato di cui all’art. 61 ha durata\ntriennale. Gli obiettivi del premio aziendale di risultato possono, a fronte di\nmodifiche organizzative o strutturali, essere modificati annualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di cui al comma precedente viene attivata previa disdetta\ndegli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi\nalmeno due mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte di\nrinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di\nricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un\nperiodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì oggetto di contrattazione le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri generali per la corresponsione di indennità o compensi\ncollegati alla esecuzione di incarichi o funzioni particolari, ovvero relativi\na condizioni di lavoro disagiate o comportanti esposizione a rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento\ndell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla\nsicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni\nvigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la copertura assicurativa del personale, anche di carattere sanitario,\ncompresa quella relativa all’uso delle attrezzature utilizzate nel\ntelelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di\npari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio di\ncui all’art. 29;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di cui\nall’art. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le condizioni per la fruizione dei buoni pasto, nei limiti di quanto\nprevisto all’art. 68;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le linee di indirizzo e di programmazione generale delle attività di\nformazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l’individuazione di ulteriori aree e\u002Fo settori ove è possibile\nricorrere all’utilizzo dell’orario di lavoro elastico, plurisettimanale e\nsu turni, nonché le modalità di recupero delle prestazioni non rese nel caso\ndi contrazione dell’orario rispetto alle 36 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione decentrata a livello di aggregazione di strutture\nsono regolate le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri di applicazione in sede locale delle materie indicate al\nprecedente comma 6, lettere b) e d), definite al precedente livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità,\ndelle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione\nnei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie per agevolare il lavoro\ndei disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’individuazione di particolari fabbisogni formativi e la previsione dei\ncorrispondenti interventi di aggiornamento e riqualificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri che regolano la partecipazione dei lavoratori ai piani e ai\nprogetti varati a livello locale al fine di incrementare la produttività e la\nqualità dei servizi e la relativa ripartizione delle risorse destinate al\nfinanziamento di tali progetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri che regolano la rotazione dei lavoratori qualora le richieste di\naccesso all’orario elastico e\u002Fo plurisettimanale, espresse su base volontaria\ne purché compatibili, in termini di competenze, responsabilità e profilo\nprofessionale, con le esigenze di servizio, risultassero superiori alle\nnecessità previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le eventuali deroghe, nei limiti di quanto previsto dal CCNL, in ordine\nalla durata dei periodi, ai periodi di intervallo ed al numero delle volte per\nle quali, nel medesimo anno, è ammesso il ricorso all’orario elastico e\nall’orario plurisettimanale, qualora si determini una significativa adesione\nvolontaria, tale comunque da non richiedere una rotazione dei lavoratori per\nconsentire loro pari opportunità di accesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata di cui al\ncomma precedente sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le organizzazioni\nterritoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire e dirimere criticità organizzative e gestionali\neventualmente insorte nell’ambito di singole articolazioni territoriali di\nCONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, i soggetti di cui\nall’art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b) attivano, su richiesta dei\nrappresentanti delle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL, ovvero dei responsabili delle strutture\nterritoriali della CONI Servizi e delle Federazioni interessate, una apposita\nsessione di confronto al fine di addivenire a possibili soluzioni,\neventualmente da formalizzare in specifici accordi applicativi vincolanti tra\nle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, le delegazioni di cui\nall’art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b) sono integrate con\nrappresentanti delle articolazioni territoriali delle rispettive parti\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Composizione delle delegazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nella contrattazione integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.a livello unico accentrato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la parte datoriale da una delegazione dei titolari del potere di\nrappresentanza dei datori di lavoro o loro delegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per la parte sindacale dalle organizzazioni sindacali firmatarie del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.A livello decentrato, coincidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con le previste aggregazioni di strutture della CONI Servizi e\u002Fo di diverse\nFederazioni Sportive Nazionali e\u002Fo di diversi datori di lavoro, aggregazioni\ncomunque correlate agli ambiti di elezione delle Rappresentanze Sindacali\nUnitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con un unico datore di lavoro qualora, in conseguenza degli esiti della\ncontrattazione di cui al precedente alinea, le parti ne ravvisino le\nesigenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la parte datoriale dai titolari del potere di rappresentanza dei\ndatori di lavoro, o loro delegati, assistiti dai responsabili degli uffici\ndirettamente interessati alla trattativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per la parte sindacale dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle\norganizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL, anche al fine di rendere effettivo il\nmodello delle relazioni sindacali di cui agli articoli precedenti, si impegnano\na concludere, con separato accordo, un apposito protocollo d’intesa, da\nstipulare entro la vigenza contrattuale, per individuare gli ambiti di\naggregazione delle strutture di cui all’art. 10, comma 1, secondo alinea,\nnonché il regolamento per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali\nUnitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla definizione degli ambiti di aggregazione e del\nregolamento previsti al comma precedente, le organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL assumono l’iniziativa per la costituzione delle\nRappresentanze Sindacali Unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono assumere l’iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie anche le organizzazioni sindacali, formalmente costituite\ncon proprio statuto ed atto costitutivo, che aderiscano al regolamento sulle\nRappresentanze Sindacali Unitarie di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria si conferma la disciplina attualmente vigente anche per\nquanto riguarda il ruolo negoziale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per agevolare la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie i\ndatori di lavoro si impegnano ad adempiere tempestivamente a quanto previsto\ndalla legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie,\nle funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali\nverranno esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie medesime, che\nrisulteranno, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e\ntutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo di cui al comma 1,\novvero firmatarie del presente CCNL, partecipando alla procedura di elezione\ndelle Rappresentanze Sindacali Unitarie, rinunciano formalmente ed\nespressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono titolari dei diritti,\ndei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle\ndisposizioni di cui al titolo III della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’individuazione, il numero e le competenze dei\nrappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché per ciò che attiene\nagli organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni\ndell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali che assumono l’iniziativa per la costituzione\ndelle Rappresentanze Sindacali Unitarie aderendo, fra l’altro, al protocollo\ndi cui al comma 1, conservano o possono costituire terminali di tipo\nassociativo. I componenti dei terminali associativi usufruiscono dei permessi\nretribuiti di competenza delle organizzazioni sindacali e conservano le tutele\ne le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie,\ncostituite ai sensi dell’accordo previsto dall’art. 12, comma 1, degli\norgani direttivi nazionali e regionali\u002Fterritoriali delle organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL, dei terminali di tipo associativo delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, dopo l’elezione\ndelle Rappresentanze Sindacali Unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di\nlavoro, possono usufruire, per l’espletamento di qualsiasi attività\nrientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di\nlavoro si impegnano a concedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie devono essere\npreventivamente comunicati al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi delle\norganizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie e che siano comunicati al datore di lavoro,\nal fine di consentire le necessarie sostituzioni, almeno ventiquattro ore prima\ndella data di assenza, nel caso in cui questa si protragga per l’intera\ngiornata, e di norma quattro ore prima, nel caso di assenze di durata inferiore\nalla giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui ai\ncommi precedenti è determinato in ragione di centoventi minuti ogni anno per\nogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui 20\nminuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno\nprecedente per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente all’accordo di cui al comma 1 dell’art. 12 e alla\ncostituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le parti si incontreranno\nper valutare la congruità delle ripartizioni del monte ore complessivo fra le\nRappresentanze Sindacali Unitarie e gli organi direttivi delle organizzazioni\nsindacali di cui al comma 4 e per procedere, eventualmente, ad una diversa\nripartizione, nonché la congruità delle ore di assemblea di cui all’art.\n14, comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni e le cariche sopra menzionate, conferite in conformità delle\nnorme statutarie e regolamentari di ciascuna organizzazione sindacale,\nunitamente ai nominativi dei dirigenti degli organismi direttivi delle\nstrutture sindacali e alle relative variazioni, dovranno essere tempestivamente\ncomunicate per iscritto al datore di lavoro dalle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32 della legge n. 300\u002F1970 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale,\nnonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, anche\ndisgiuntamente, e le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono indire, per le\nunità produttive o per l’intero personale cui si applica il presente CCNL,\nin locali idonei messi a disposizione dai datori di lavoro e nei limiti di 20\nore annue, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del\ndiritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione sarà comunicata ai datori di lavoro interessati con\nl’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di\n48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e\nlogistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati ai datori di lavoro i\nnominativi dei dirigenti esterni del sindacato che si intenda eventualmente far\npartecipare alla assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee indette durante l’orario di lavoro dovranno svolgersi, di\nnorma, all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero ed\nentro il periodo stesso. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di\nlavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto\ndell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle\npersone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro debbono consentire, nell’ambito aziendale, fuori\ndell’orario di lavoro, lo svolgimento di referendum tra i lavoratori, su\nmaterie inerenti all’attività sindacale, indetti dalle Rappresentanze\nSindacali Unitarie nonché dalle organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di affissione è regolato dall’art. 25 della legge n.\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie appositi\nspazi, accessibili a tutti i lavoratori, per l’affissione di\ncomunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di soluzioni tecnologiche che ne rendano possibile\nl’attuazione, i datori di lavoro si impegnano a mettere a disposizione delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che ne facciano\nrichiesta, una bacheca elettronica per la pubblicazione di notizie, testi e\ncomunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità\ntecniche ed organizzative per l’istituzione della bacheca saranno definite\ndalle parti entro la vigenza contrattuale, tenendo conto, oltre che dei\nrelativi costi di attivazione, dei principi della massima accessibilità dei\nlavoratori e della piena responsabilità delle organizzazioni sindacali per\nquanto pubblicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Locali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In adempimento all’art. 27 della legge n. 300\u002F1970 i datori di lavoro\nmetteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie un idoneo\nlocale comune all’interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all’art.\n10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il\ndiritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro\nsi impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie,\nla possibilità di mantenere l’uso di un locale per ciascuna organizzazione\nsindacale firmataria del presente CCNL, ovvero a concederne l’utilizzazione\ncomune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna\ndiretta di una delega debitamente sottoscritta, il datore di lavoro provvederà\nalla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle organizzazioni\nsindacali alle quali i dipendenti aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l’indicazione della\norganizzazione sindacale cui l’azienda verserà l’importo della trattenuta\nmensile e del mese di decorrenza. La misura della trattenuta viene definita da\nciascuna organizzazione sindacale e comunicata per iscritto al datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale dovranno prevedere sul\nmodulo, in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n. 196\u002F2003, la\ndicitura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Ricevuta l’informativa sulla utilizzazione dei miei dati personali, ai\nsensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196\u002F2003, consento al loro\ntrattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.\nConsento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati\nal datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria\nall’adempimento di obblighi previsti dalla legge o dai contratti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono confermate le deleghe in atto alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non\npotrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita\nal lavoratore che l’ha sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente,\nsalvo revoca da parte del dipendente, che potrà intervenire in qualsiasi\nmomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà luogo\nad alcuna trattenuta né a successivo recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle trattenute sarà versato mensilmente dalla azienda su\nconto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite\nper ciascun anno dalle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Applicazione legge n. 300\u002F1970\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le disposizioni di cui alla legge n. 300\u002F1970, ivi\ncompreso l’art. 18 per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo\n2015, trovano applicazione presso tutti i datori di lavoro destinatari del\npresente CCNL indipendentemente dal numero di dipendenti occupati presso\nciascun datore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 1, le parti convengono\nche, per il personale assunto in servizio prima del 7 marzo 2015, non trova\napplicazione il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 23\u002F2015, ma continua ad\napplicarsi quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>IL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Il contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro è costituito ai sensi del D.lgs. 23\u002F2015 e regolato\ndal presente contratto collettivo nel rispetto delle disposizioni di legge e\ndella normativa comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati, ai sensi del D.lgs. n. 152\u002F1997:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tipologia del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) categoria contrattuale e parametro retributivo iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) profilo professionale assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)il rinvio al CCNL per quanto non previsto nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato\ndalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che\ncostituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro ed i termini di\npreavviso. Copia del CCNL viene consegnata dal datore di lavoro all’atto\ndell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo\nparziale. In quest’ultimo caso il contratto individuale è stipulato nella\nforma e con i contenuti di cui all’art. 5 del D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, il\ndatore di lavoro invita l’interessato a presentare il certificato penale di\ndata non anteriore a tre mesi ed ogni altro documento che ritenga utile e\nnecessario in relazione alle mansioni cui è assegnato il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-screeningnonstandard\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Prima della assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita\nmedica al solo scopo di certificare l’idoneità alla qualifica di assunzione.\nÈ vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali i test\ndi gravidanza e HIV.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dichiarare la residenza e il domicilio e dovrà\nnotificarne tempestivamente i successivi cambiamenti. La mancata notifica\ndell’eventuale cambiamento della residenza o del domicilio costituisce\ninfrazione disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione\ndovranno avvenire nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela\ndella privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 21 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui\ndurata è stabilita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)2 mesi per il personale delle categorie A e B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 4 mesi per il personale della categoria C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 mesi per il personale della categoria Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio\neffettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è sospeso nei casi di congedo di maternità e\npaternità e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, il lavoratore può recedere dal rapporto in\nqualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione della\nindennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro, fatti salvi i casi\ndi sospensione di cui al comma 3, non può recedere prima che sia trascorso un\nperiodo pari a 45 giorni per il personale delle categorie A e B, a 90 giorni\nper il personale della categoria C, a 135 giorni per il personale appartenente\nalla categoria Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il\ndipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento\ndell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo\ngiorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità\nmaturati. Spetta, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle\ngiornate di ferie maturate e non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei\nlavoratori portatori di handicap, il datore di lavoro individua e realizza le\niniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68\u002F1999,\nanche con riferimento a quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 104\u002F1992\ne successive modifiche ed integrazioni per l’abbattimento delle barriere\narchitettoniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella\ncitata legge trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33\ndella legge medesima, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo\nsvolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, non si potrà\nprocedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o\npsichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso\ndipendente al servizio, impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa\ncategoria di inquadramento, anche assicurando un adeguato percorso di\nriqualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, il\ndipendente può essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente\ninferiore, con mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile,\ndella posizione economica di provenienza, ove questa sia più favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I posti che eventualmente si rendessero vacanti sono prioritariamente\ndestinati alla ricollocazione dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Ch3>Art. 24 - Aspettativa per motivi familiari o personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia\nformale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le\nesigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze\npersonali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità, per un periodo massimo di due anni ogni cinque lavorati,\nfrazionabile in periodi di durata non inferiore ad un mese, nell’arco del\nquinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per\nl’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali\nperiodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,\nsono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico\nai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge n. 335\u002F1995 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni e nei limiti ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in\nconsiderazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo dei periodi\ndi conservazione del posto previsti dall’art. 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da\nspecifiche disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Richiamo al servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto\nper tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini\ndell’anzianità di servizio. Al predetto personale è corrisposta\nl’eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento, inteso\nquale retribuzione individuale, e quello erogato dalla amministrazione\nmilitare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione del datore\ndi lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni,\nse il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha\navuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se\nha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine\ndel richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Assenze per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia, ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere\ncomunicata all’ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del primo giorno di\nassenza, ovvero prima dell’inizio dell’orario di lavoro se in turno o in\norario elastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha l’obbligo di osservare le norme relative al rilascio ed\nalla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia ed è tenuto a\ncomunicare, a richiesta del datore di lavoro, il numero del protocollo\nidentificativo del certificato e dell’attestato di malattia. Il dipendente ha\naltresì l’obbligo di comunicare tempestivamente alla propria struttura di\nappartenenza anche i giorni di prognosi prescritti dal medico curante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo della malattia da parte del datore di lavoro è disposto, di\nnorma, fin dal primo giorno di assenza, secondo le vigenti disposizioni in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che durante l’assenza per malattia dimori in luogo diverso\ndalla sua residenza deve dame tempestiva comunicazione, precisando\nl’indirizzo dove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le esclusioni dall’obbligo di reperibilità previste\ndall’art. 1 del D.M. 11 gennaio 2016, il dipendente assente per malattia,\nancorché autorizzato formalmente in via generica ad uscire dalla abitazione\ndal medico curante, è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di\nreperibilità fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi\ncompresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo della\nincapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi\ndal domicilio per visite mediche, prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti\nspecialistici regolarmente prescritti connessi alla malattia, o per altri\ngiustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva\ninformazione al datore di lavoro, nonché idonea dimostrazione delle comprovate\nnecessità che impediscono l’osservanza delle fasce orarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia\nascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne\ncomunicazione al datore di lavoro, il quale ha diritto di recuperare presso il\nterzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di\nassenza ai sensi del comma 9, compresi gli oneri riflessi inerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della\nmaturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaystxt\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese\nle indennità pensionabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o\ndistrofia muscolare, malattie cronico-degenerative ingravescenti o di degenze\nospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per\nulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura\ndel 70% per il restante periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 8 e 10, al\ndipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi\nparticolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a\n18 mesi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 11, su\nrichiesta del dipendente, il datore di lavoro può procedere all’accertamento\ndelle sue condizioni di salute, secondo modalità previste dalle vigenti\ndisposizioni, al fine di verificare eventuali cause di assoluta e permanente\ninidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 8 e 10, oppure\nnel caso in cui, a seguito dell’accertamento di cui al comma 12, il\ndipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del\nrapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 11 del\npresente articolo, non interrompono la maturazione della anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi\npermessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti\ndal comma 8 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela dei dipendenti\naffetti da TBC o in particolari condizioni psico-fisiche (tossicodipendenza\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative\ningravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad\nesempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per\nsoggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal\ncomputo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero\nospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle\ncitate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria\nlocale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in\nogni caso all’intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario\naccessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei\ncompensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico o\nplurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al comma 17 si applica ai mutilati o invalidi di guerra\no per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima\nalla quinta della tabella A, di cui al D.P.R. n. 834\u002F1981, per i giorni di\neventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato\ndi invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della\nazienda sanitaria locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Ch3>Art. 27 - Igiene e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro riconosce la priorità della tutela della salute dei\nlavoratori e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine\nadotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare\nla salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti,\ncompresi quelli sportivi, e a garantire la prevenzione delle malattie\nprofessionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e al\nD.M. 18 marzo l996 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, nel rispetto delle previsioni di legge, il datore di lavoro\nprovvede a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i lavoratori\nche svolgono attività esposte a rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione, attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire una adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per\nla sicurezza e la salute connessi alle attività del datore di lavoro, sulle\nmisure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli\nspecifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché\nsulle disposizioni aziendali adottate in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e\nsalute.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, ai sensi della\nnormativa vigente, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza,\ntale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e\nsalute, nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi\nspecifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 28 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a\ncausa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a\ncompleta guarigione clinica o stabilizzazione della patologia comprovata da\ncertificato medico. In tale periodo spetta al dipendente non in prova\nl’intera retribuzione, comprensiva del trattamento economico accessorio,\nesclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario\nelastico o plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di malattia professionale, al dipendente spetta l’intera\nretribuzione comprensiva del trattamento accessorio esclusi i compensi per\nprestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elastico o\nplurisettimanale, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui\nall’art. 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del\ncalcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all’art.\n26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento della\nassunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a\ncausa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7,\ndella legge n. 68\u002F1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo\nsvolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia,\ntrova applicazione l’art. 4, comma 4, della stessa legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi,\nanche in aggiunta alle attività formative programmate dai datori di lavoro,\nspeciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per\nciascun anno, nel limite massimo previsto dagli accordi integrativi in materia.\nIl datore di lavoro, con atti organizzativi interni, provvede a ripartire tra\nle varie unità operative territoriali il contingente di personale di cui al\npresente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi\ndestinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari,\ndi scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti\ndall’ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della\ntesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di\ncorsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli\nstessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione\nin materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal\npunto di vista sociale o psico-fisico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato ai corsi ha diritto, compatibilmente con le\nesigenze aziendali, alla assegnazione a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere\nobbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni\nfestivi o di riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai\nsensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente\nordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione\ndi soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se\nstudenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti\ndai programmi relativi agli anni precedenti ovvero siano in regola con il piano\ndegli studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti\nl’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per\nla prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando,\nper gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla\nlettera b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza\nè accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio\ndella scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo\ngrado, universitari o post-universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a seguito della applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5\nsussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti\nche non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per\nlo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano\noggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti\ninteressati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato\ndi iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione o, se\nnon previsto, altra idonea documentazione concordata con il datore di lavoro e,\ncomunque, quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In\nmancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono\nconsiderati come aspettativa per motivi personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il\ndipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può\nutilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti\ndall’art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Aspettativa per mobilità interaziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al fine di valorizzare al meglio le esperienze e le competenze\nmaturate, ai dipendenti della CONI Servizi, in servizio presso le Federazioni\nSportive Nazionali e le strutture ad esse collegate alla data di sottoscrizione\ndel presente CCNL, che ne facciano formale richiesta, verrà concesso un\nperiodo di aspettativa non retribuita, quinquennale e rinnovabile, finalizzata\nalla contestuale instaurazione, su base volontaria, di un rapporto di lavoro\nsubordinato con la Federazione presso la quale prestano servizio o con altre\nFederazioni presso le quali sussistano esigenze di personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente collocato in aspettativa dalla CONI Servizi ai sensi del comma\n1 è assunto in servizio presso la Federazione con contratto di lavoro\nsubordinato mantenendo, a tutti i fini previsti dal presente CCNL,\nl’anzianità di servizio maturata presso la CONI Servizi, nonché la stessa\ncategoria, parametro retributivo e gli stessi trattamenti retributivi\ncontrattuali in godimento al momento dell’accoglimento della domanda di\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro con la Federazione potrà instaurarsi secondo le\ndecorrenze di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° aprile 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° luglio 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° ottobre 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° aprile 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° luglio 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° ottobre 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° aprile 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° luglio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° ottobre 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che, a seguito dell’accoglimento della domanda di\naspettativa formulata entro le decorrenze di cui all’allegata tabella E,\nabbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, la Federazione erogherà, a\ntitolo di una tantum, gli importi lordi di cui alla tabella medesima, con le\ncorrispondenti cadenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi suddetti, che si intendono maturati al 31 dicembre di ciascun\nanno, saranno erogati per il primo anno, a titolo di anticipazione, con le\ncompetenze del secondo mese successivo a quello della instaurazione del\nrapporto di lavoro con la Federazione e, per gli anni successivi a quello in\ncui sia intervenuta l’instaurazione del rapporto di lavoro, sempre a titolo\ndi anticipazione, con la retribuzione dovuta per il mese di marzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente della CONI Servizi in servizio presso una Federazione Sportiva\nNazionale che non riterrà di avvalersi della aspettativa di cui al comma 1\npermarrà presso la Federazione stessa mantenendo il trattamento economico e\nnormativo previsto dal presente CCNL fino all’esame degli esiti del processo\ndi passaggio volontario del personale della CONI Servizi alle Federazioni.\nDetto esame verrà effettuato dalle Parti in una specifica sessione di\ncontrattazione da tenersi entro il mese di giugno di ciascun anno, con verifica\nfinale entro il mese di gennaio del 2011, al fine di valutare la consistenza e\nla distribuzione delle adesioni ed individuare eventuali ulteriori misure che\ngarantiscano l’equilibrato dispiegarsi del processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le previsioni di cui all’art. 1, comma 6 ter, della legge\nn. 17\u002F2007, il dipendente ha facoltà, con un preavviso di 30 giorni, di revoca\ndella aspettativa anche anticipatamente alla scadenza del termine di cui al\ncomma 1, qualora si determinino circostanze tali da non rendere più\ncompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Federazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui intervenissero, all’interno di una Federazione Sportiva\nNazionale, processi di esternalizzazione di attività alle quali risultassero\nassegnati dipendenti provenienti da CONI Servizi in aspettativa e non fosse\npossibile trovare per gli stessi posizioni lavorative corrispondenti o analoghe\na quelle precedentemente occupate, il dipendente ha il diritto di chiedere la\nrevoca immediata della aspettativa e rientrare nell’organico della CONI\nServizi, la quale si occuperà di trovare idonea collocazione all’interno\ndella propria organizzazione o di quella di un’altra Federazione Sportiva.\nAnalogo diritto è altresì garantito nel caso intervengano specifiche\ndisposizioni di legge dirette a modificare la situazione giuridica dei\ndipendenti che hanno avuto accesso alla aspettativa ai sensi del presente\narticolo ovvero si verificassero situazioni di esubero a seguito di\nristrutturazioni aziendali o procedure di mobilità ai sensi della legge\n223\u002F1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rientro presso la CONI Servizi avverrà, nei casi previsti ai commi 7 e 8\ndel presente articolo, nel comune in cui il lavoratore prestava servizio al\nmomento dell’aspettativa. In caso di rientro il dipendente riassumerà la\nstessa categoria e lo stesso parametro retributivo che aveva al momento della\naspettativa, fatto salvo quanto discendente dagli automatismi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 31 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aspettative per cariche pubbliche elettive, incarichi governativi e per\nvolontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo per le donne vittime di violenza di genere resta disciplinato\ndall’art. 24 del D.lgs. 80\u002F2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Disposizioni comuni sulle aspettative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, qualora accerti durante il periodo di aspettativa o\ncongedo non retribuito che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato\nla concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di\nquindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può chiedere di\nriprendere servizio anticipatamente. L’eventuale rifiuto del datore di lavoro\ndeve essere motivato, previa verifica delle possibili soluzioni che possano\nconsentire l’accoglimento della richiesta, anche destinando il lavoratore ad\naltra struttura o unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità\nsostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di\ncomprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza\ndel periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammestxt\">\u003Ch3>Art. 33 - Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della\nlegge n. 53\u002F2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni, possono\nessere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura\npercentuale complessiva del 10% del personale, con arrotondamento alla unità\nsuperiore, delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente\nsulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, definisce i criteri\nper la relativa utilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati\ned in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al datore di\nlavoro una specifica domanda, contenente l’indicazione della attività\nformativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista\ndella stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima\ndell’inizio delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con\nl’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo\npossa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il\ndatore di lavoro può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un\nmassimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più\nampio per consentire l’utile partecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3,\ndella legge n. 53\u002F2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5,\ncomma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del\ntrattamento economico, alle modalità di comunicazione al datore di lavoro ed\nai controlli, si applicano le disposizioni previste dall’art. 26 e, ove si\ntratti di malattia dovuta a causa di servizio, dall’art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi\ndei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con\ndiritto di priorità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi\ndi dottorato di ricerca, ai sensi della legge n. 476\u002F1984, oppure che\nusufruiscano delle borse di studio di cui alla legge n. 398\u002F1989, sono\ncollocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per\ntutta la durata del corso o della borsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Mobilità tra differenti datori di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità, orizzontale e verticale, costituisce un importante strumento\ndi accrescimento delle esperienze professionali, di acquisizione di nuove\ncompetenze e di validazione di quelle già consolidate, e in tal senso può\navere anche una finalità propedeutica alla crescita categoriale delle\nrisorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È intendimento delle parti far sì che l’applicazione del nuovo CCNL\nanche alle Federazioni Sportive Nazionali offra una opportunità di ampliamento\ndel perimetro professionale, dei ruoli e dei processi sui quali sviluppare le\nopportunità di mobilità, anche nella consapevolezza che la agibilità dei\npercorsi di mobilità verso tutti i datori di lavoro cui si applicherà il\nnuovo CCNL potrà costituire un ulteriore strumento di garanzia e sviluppo dei\nlivelli occupazionali, oltre che di promozione professionale e di miglioramento\ndegli assetti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, nell’ambito dei soggetti\ndatoriali destinatari del presente CCNL è prevista la mobilità del personale,\nda attuarsi attraverso la cessione del contratto individuale di lavoro. Al\npersonale transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro secondo le\nmodalità previste dal presente comma è riconosciuta l’anzianità di\nservizio maturata al momento del passaggio medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione del processo di mobilità avverrà in presenza di apposita\nrichiesta da parte dell’interessato cui dovrà fare riscontro la\ndisponibilità delle Federazioni Sportive Nazionali di volta in volta\nriguardate e\u002Fo della CONI Servizi, da basarsi sulla esistenza della posizione\ndi lavoro richiesta, sulla compatibilità con il dimensionamento organizzativo\ne sulla coerenza tra il profilo della posizione e le caratteristiche e\ncompetenze della risorsa interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire al personale interessato pari opportunità di accesso\nalle occasioni di mobilità individuate dalle aziende, i datori di lavoro si\nimpegnano a realizzare, attraverso la costituzione di un’apposita banca dati,\nun sistema di comunicazione delle esigenze di copertura di posizioni di lavoro\nappartenenti alle categorie A, B, C, D e Quadri, da gestire anche attraverso\nstrumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 36 - Congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela della maternità e della paternità contenute nella legge n. 53\u002F2000 e\nnel D.lgs. n. 151\u002F2001 e loro modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al\nlavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di\nsalario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con\nesclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario\nelastico o plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Qualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha\ncomunque diritto ad usufruire del congedo per l’intera durata. In caso di\nparto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di\nmaternità. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso\nuna struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di\nrichiedere la sospensione del congedo di maternità post-parto e\ndell’eventuale restante periodo ante-parto non fruito, fino alla data delle\ndimissioni del figlio; la richiesta può essere esercitata una sola volta per\nogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che\ndichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa\ndell’attività lavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in\nogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32,\ncomma 1, del D.lgs. n. 151\u002F2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa,\nper i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in\nmodo frazionato, qualora goduti entro i primi tre anni di vita del bambino, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono\nretribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in\nturnazione, in orario elastico o plurisettimanale e delle indennità per\nprestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al periodo di congedo di cui al comma 2 e sino al compimento\ndel terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1,\ndel D.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri è\nriconosciuto il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle malattie\ndei figli di età non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al precedente comma 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo di cui\nall’art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 151\u002F2001, la lavoratrice madre o il\nlavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della\ndurata, all’INPS e all’ufficio di appartenenza, cinque giorni prima della\ndata di decorrenza del periodo di congedo, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità. La domanda al datore di lavoro può essere inviata anche a\nmezzo di raccomandata a\u002Fr purché sia assicurato, comunque, il rispetto del\ntermine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel\ncaso di proroga dell’originario periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.lgs.\nn. 151\u002F2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste\ndal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Ch3>Art. 37 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda del dipendente, e sulla base di idonea documentazione, sono\nconcessi nell’anno solare permessi retribuiti per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tre giorni per gravi e particolari motivi personali o familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tre giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai\ngiorni di svolgimento delle prove;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- visite mediche di controllo richieste dai competenti organismi del\nServizio Sanitario Nazionale, dell’INPS e dell’INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>-tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge o di\nun parente o di un affine entro il secondo grado o del convivente, purché la\nstabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in\noccasione del matrimonio nonché in caso di unione civile prevista e\ndisciplinata dalla legge 76\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che partecipano a gare sportive in rappresentanza della\nnazionale italiana hanno diritto fino a 45 giorni per la preparazione e la\npartecipazione a manifestazioni agonistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai commi precedenti possono essere fruiti cumulativamente\nnell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione,\nesclusi i compensi o le indennità collegati alla effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104\u002F1992 non sono\ncomputati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e\nnon riducono le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il dipendente ha,\naltresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti\nprevisti da specifiche disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle previsioni contenute nella legge n. 266\u002F1991 e nel\nregolamento approvato con D.P.R. 194\u002F2001 per le attività di protezione\ncivile, il datore di lavoro favorisce la partecipazione del personale alle\nattività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione\ndegli orari di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Permessi brevi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa valutazione del responsabile dell’unità organizzativa, può essere\nconcesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per\nbrevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo\nnon possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario\ndi lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per\nconsentire al responsabile della struttura di adottare le misure organizzative\nnecessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre\ni successivi 30 giorni, secondo le disposizioni del dirigente o responsabile.\nNel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene\nproporzionalmente decurtata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro favorirà il soddisfacimento di particolari esigenze\ncollegate a terapie o esami specialistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 39 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26\ngiorni di ferie retribuite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i periodi di permesso aggiuntivo previsti da specifiche\ndisposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con una anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a\n28 giorni lavorativi di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 1 spettano i giorni\ndi ferie previsti dal comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata\ndelle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di\ndodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a\ntali effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 37\nconserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno\nfruite nel corso dell’anno di calendario di riferimento, in periodi\nprestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle\nrichieste del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da\ngarantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno,\nfatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta,\ndi un periodo continuativo non inferiore a due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per\nmotivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle\nspese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno\nnella località dalla quale è stato richiamato, nonché alla indennità di\nmissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto\nal rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie\nnon goduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve\navvenire entro il primo semestre dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le\nesigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al\n31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa\nrichiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato\nrispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà\ndisposta d’ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano\nper più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. Il datore di lavoro\ndeve essere posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di\ncompiere gli accertamenti dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante, anche se\nsi protraggano per l’intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è\npreviamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle\nesigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di non\nmonetizzabilità delle ferie, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro,\nqualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di\nservizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del\ntrattamento economico di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, con\napposita seduta di contrattazione sarà disciplinata la cessione delle ferie e\ndei riposi, secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs. 151\u002F2015,\nindividuando la misura, le condizioni e le modalità per detta cessione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 40 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il 1° gennaio - Capodanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 6 gennaio - Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lunedì dopo Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 25 aprile - anniversario della Liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 1° maggio - festa del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 2 giugno - festa della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 15 agosto - Assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 1° novembre - Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’8 dicembre - Immacolata Concezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 25 dicembre - Natale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 26 dicembre - S. Stefano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente\npresta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo\nall’anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate\npossono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla\nmetà dell’orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere\ninferiore alle 24 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAYwork_trigger\">\u003Cp>Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la\nricorrenza del Santo Patrono per la quale è prevista la sola giornata di\nriposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e una intera\ngiornata di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle festività di cui al comma 1, lett. b) e\nc) con altri giorni festivi, o con il giorno di riposo domenicale o periodico,\nin aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori\ninteressati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione\ndi cui all’art. 56, comma 4 lett. b).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene\nriconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo\ndi quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità della\norganizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 516\u002F1988 e 101\u002F1989. Le ore\nlavorative non prestate il sabato, laddove l’articolazione dell’orario di\nlavoro preveda la prestazione della attività per detto giorno, sono recuperate\nla domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Altre tipologie di contratto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è la\ntipologia di norma utilizzata dai datori di lavoro. Si impegnano, peraltro, a\nverificare le potenzialità di altre tipologie di contratto di lavoro e ad\nutilizzarle nel limite del 21% dei contratti a tempo indeterminato, comprensivo\ndel 14% delle ipotesi di contratti a termine di cui all’art. 42 e, nel caso\ndi esigenze attualmente non preventivabili, a stipulare un apposito accordo\nentro il triennio di vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma precedente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viene fatto riferimento al personale con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente quello di\nattivazione dei nuovi contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può stipulare contratti individuali per l’assunzione\ndi personale a tempo determinato, nei limiti del 14% dei contratti a tempo\nindeterminato nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di contratto a termine concluso per ragioni sostitutive, nel\ncontratto individuale sono specificati per iscritto la causa di sostituzione e\nil nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il\ndipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro\ndipendente di fatto sostituito per esigenze organizzative. La durata del\ncontratto può anche comprendere periodi di affiancamento necessari per il\npassaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al\npreavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.\nL’apposizione del termine può risultare direttamente o indirettamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con\npreavviso o con corresponsione della indennità sostitutiva dello stesso, ad\neccezione di quelli previsti ai commi 5 e 8 del presente articolo, per il\nrapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un\ngiorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,\ncomunque, non può superare i 30 giorni nella ipotesi di durata dello stesso\nsuperiore all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista\ndel rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo\nla disciplina dell’art. 21, non superiore comunque a due settimane per i\nrapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata\nsuperiore. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può\nrecedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva\ndel preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 7.\nIl recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico\ne normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo\nindeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le\nseguenti precisazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di assenza per malattia, si applica l’art. 5 del d.l. 463\u002F1983,\nconvertito con modificazioni nella legge n. 638\u002F1983. I periodi per i quali\nspetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il\ntrattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 26, in\nmisura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio. Il\ntrattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del\nrapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata\ndel contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato\ndall’art. 26 del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>c)possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino\na un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di\nmatrimonio ai sensi dell’art. 37 del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente\no indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata\ndal datore di lavoro al lavoratore contestualmente all’inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proroga del contratto a tempo determinato è disciplinata dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al limite dei 36 mesi previsto dall’art. 19, comma 2 del\nD.lgs. 81\u002F2015, al fine di garantire continuità occupazionale alle risorse il\ncui rapporto di lavoro fosse già in corso alla data di sottoscrizione del\npresente CCNL o si instaurasse entro la vigenza dello stesso, l’ulteriore\nperiodo in deroga al predetto limite, per l’arco di vigenza dei vincoli\nderivanti in materia di politiche assunzionali dalla legge n. 122\u002F2010 e sue\nmodifiche ed integrazioni, è stabilito in ventiquattro mesi per i datori di\nlavoro cui tali vincoli sono applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso lo stesso\ndatore di lavoro, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi,\npossono essere adeguatamente valutati per la copertura di posti vacanti di\nprofilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il\ncontratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Contratto part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può procedere all’assunzione con contratto part-time\nai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 81\u002F2015, ovvero trasformare il rapporto di\nlavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà\nindicare, oltre a quanto previsto dall’art. 20:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all’art. 21;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,\nal mese e all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della\npossibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non\npotranno comportare per le prestazioni in part-time orizzontale, di norma, una\nriduzione superiore al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di\nquest’ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a\n6 mesi e non superiore a tre anni. Al termine del periodo al lavoratore\nverranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive,\nle medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della\ntrasformazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a\ntempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla\ntrasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni\ndiverse purché riconducibili alla medesima categoria contrattuale. Il datore\ndi lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e\nproduttiva, potrà accogliere la relativa domanda. Trascorsi 15 giorni dal\nricevimento della domanda senza che lo stesso abbia fornito risposta, la\ndomanda si intende respinta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5 del D.lgs. 81\u002F2015, il datore di lavoro\ndarà priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale ai seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti\nriguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della\nlavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una\npersona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con\nconnotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio\nconvivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104\ndel 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità\nsanitaria locale territorialmente competente, viene riconosciuto il diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il\nmedesimo diritto è riconosciuto alle donne vittime di violenze di genere ai\nsensi dell’art. 24, comma 6 del D.lgs. 80\u002F2015. Su richiesta del lavoratore\nil rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo V\ndel D.lgs. 151\u002F2001, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo\nparziale, purché con una riduzione non superiore al 50%. Il datore di lavoro\nè tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri\ndi proporzionalità alla entità della prestazione lavorativa rispetto ai\nlavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro\nretributivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttrigger\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di\nferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura\nproporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale\nhanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e\u002Fo alle\nore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si\napplica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal\npresente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time\nverticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di\nmaternità e paternità dal lavoro previsto dal D.lgs. n. 151\u002F2001; il relativo\ntrattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di\nmaternità e paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione\ngiornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i permessi per\nmaternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli\nlavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato\nalla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time\nverticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il\npreavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente\nlavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale\nsono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore con contratto part-time può essere chiamato a svolgere lavoro\nsupplementare o straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite\ndell’orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento\ndell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di specifiche esigenze organizzative o di servizio non\nprevedibili ed improvvise, ossia legate al ciclo produttivo in cui è inserito\nil lavoratore o per lavori legati a scadenze importanti, è consentita la\nprestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 10% dell’orario\nsettimanale, da calcolarsi in media mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con la maggiorazione\noraria del 15%, da calcolarsi sulla retribuzione oraria di cui all’art. 56,\ncomma 4 lett. c), e comprensiva di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di superamento del limite stabilito al precedente comma 13 è\nprevista la maggiorazione oraria del 30% ovvero, su richiesta del lavoratore e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, il godimento di riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro part-time, anche a tempo determinato, può essere\nrichiesto lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie nella misura\nmassima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita\na periodi non superiori al mese, secondo le modalità previste per i lavoratori\na tempo pieno. In tal caso è prevista la maggiorazione oraria del 30% ovvero,\nsu richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, il\ngodimento di riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare le prestazioni\nstraordinarie e supplementari richieste non costituisce infrazione disciplinare\nné integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a valutare la richiesta di modifica del\ncontratto da parte del lavoratore in conseguenza del lavoro supplementare\nsvolto in via non meramente occasionale nei sei mesi precedenti. La richiesta\nviene soddisfatta previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e\nstraordinario effettuato dal lavoratore stesso nel predetto arco di tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive\nesigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di\nlavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata\novvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della\ndurata della prestazione (clausole elastiche). Per obiettive esigenze di\nservizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative\ne funzionali dovute a fatti straordinari inerenti alla funzionalità della\nazienda. Le clausole sono applicabili anche su richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i patti suddetti non\nconsente l’adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto\nscritto concernente la clausola elastica al ricorrere delle condizioni previste\ndall’art. 8, commi da 3 a 5 del D.lgs. 81\u002F2015 ovvero di quelle di cui\nall’art. 10, comma 1 della l. 300\u002F1970. Per il personale in servizio alla\ndata di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la\nclausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula\ndel predetto accordo scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di clausola elastica, il datore di lavoro comunicherà con un\npreavviso di almeno dieci giorni la variazione della prestazione. Il lavoratore\nche sia chiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di elasticità\navrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della\nprestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data\npriorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne\nabbiano fatto o ne facciano richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 44 - Disciplina del telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro\ne di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle\nrisorse umane, può far utilizzare, nello svolgimento della prestazione\nlavorativa o della prestazione professionale, le modalità del telelavoro, sia\nin forma subordinata che autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per telelavoro in forma subordinata si intende una modalità della\nprestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso\nil proprio domicilio, o in luogo diverso ma comunque fisso ed esterno rispetto\nalla sede di lavoro aziendale, realizzabile con l’impiego non occasionale di\nspecifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione della attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)altre forme di lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri\nsatellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese\nquelle in alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in\nluogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-expenses_remote\">\u003Cp>La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e\ncollaudata a cura e a spese del datore di lavoro, sul quale gravano i costi di\nmanutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso\ndi telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata\npresso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a\ncarico del datore di lavoro, espressamente stabiliti nel contratto di\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro definisce, di intesa con i dipendenti interessati, la\nfrequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere\ninferiore ad un giorno per settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo\nparziale, potrà essere distribuito nell’arco della giornata attraverso\nmodalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della\nprestazione lavorativa nell’arco della giornata sia come durata giornaliera\ndella stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito\ndell’orario di lavoro in atto presso il datore di lavoro. Tali modalità\nsaranno definite nel contratto individuale di telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro, e qualora\nsiano intervenuti mutamenti organizzativi, il datore di lavoro può attivare\nopportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati\nper facilitarne il reinserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle\nquali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti\ndall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse\ncontenute. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio\no per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa\nautorizzazione del datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con\ndiligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza\nvigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri\nl’utilizzo degli stessi; in ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio\nlavorativo, conformemente alla sua formazione ed istruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro stipula polizze assicurative per la copertura dei\nseguenti rischi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con\nesclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti\ndall’uso delle stesse attrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)copertura assicurativa INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica delle condizioni di lavoro e della idoneità dell’ambiente di\nlavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi,\nconcordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di\naccesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai\nsensi dell’art. 18, comma 1 lett. o), D.lgs. n. 81\u002F2008, è inviata ad ogni\ndipendente, per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa che definisce il premio di risultato definisce\nanche le modalità di partecipazione allo stesso dei lavoratori che svolgono la\nprestazione attraverso la modalità del telelavoro. Le relative risorse sono in\nogni caso ricomprese nel finanziamento complessivo del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la\npartecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione\nalla attività sindacale, il lavoratore potrà essere informato attraverso\nl’istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un\nindirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo, non costituiscono\nviolazione dell’art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e delle norme contrattuali in\nvigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di avviare una eventuale sessione negoziale per recepire\ne\u002Fo integrare la disciplina sul lavoro agile prevista da disposizioni di legge\nin fase di approvazione alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 45 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su\ncinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata\ngiornaliera e una articolazione indicate alla allegata tabella 1. In sede di\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, potranno essere\nindividuate eventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della\nprestazione, nel limite dell’anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla\nspecificità degli ambiti lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni,\na fronte di particolari esigenze di servizio il datore di lavoro potrà\ndisciplinare l’orario di lavoro con l’utilizzo degli istituti di cui ai\nsuccessivi paragrafi B, C e D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAGRAFO B - Orario elastico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare\nl’orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in\ndeterminate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze\ndella utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di\nspecifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli\nimpianti sportivi, afferenti alle attività tecnico sportive, i servizi di\nassistenza agli organi collegiali e\u002Fo federali. In particolare, tale\narticolazione può essere adottata, previa consultazione delle organizzazioni\nsindacali firmatarie del CCNL, per quanto concerne le Federazioni Sportive\nNazionali, nell’ambito delle aree di Attività Tecnico Sportiva, di\nPreparazione Olimpica e di Alto Livello, nelle Segreterie degli Organi e, per\nquanto riguarda la CONI Servizi, nell’ambito della Direzione Impianti\nSportivi, della Direzione Territorio e Promozione dello Sport, dell’istituto\ndi Medicina dello Sport e nelle Segreterie degli Organi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte delle esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale\ndurata dell’orario giornaliero indicata al comma 1, al lavoratore può essere\nrichiesto, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, di dare inizio alla\nprestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente\ntermine dell’orario di lavoro al completamento dell’orario previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni\ncon orario articolato ai sensi del comma 4 per più di due settimane\nconsecutive e, complessivamente, per più di 80 giorni nel corso\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in regime\ndi orario elastico prima che siano trascorse due settimane dal precedente\nperiodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario o in\nquello previsto al successivo comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione secondo le modalità di\ncui al precedente comma 4, per ciascuna giornata interessata dalla particolare\narticolazione dell’orario, è corrisposta una maggiorazione della\nretribuzione oraria di cui all’art. 56, comma 4 lett. a), con l’aggiunta\ndel rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse aree e per le stesse esigenze indicate al comma 3, ferma\nrestando la normale durata dell’orario giornaliero e settimanale indicata al\ncomma 1, al lavoratore può essere richiesto, previo preavviso non inferiore a\n10 giorni, di collocare la prestazione anche nella giornata del sabato, con\nconseguente collocazione della giornata non lavorativa in altro giorno della\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni\ncon orario articolato ai sensi del comma 8 per più di due settimane\nconsecutive e, complessivamente, per più di 16 giorni nel corso\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione nel\nregime di orario previsto dal comma 8 prima che siano trascorse due settimane\ndal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di\norario o in quello previsto al precedente comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso lavoratore può essere richiesta anche una prestazione\narticolata in maniera tale che risulti quale combinazione delle due diverse\nfattispecie individuate rispettivamente ai commi 4 e 8 entro il limite di sei\nvolte l’anno, fatta salva la volontarietà del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione ai sensi del comma 8 è\ncorrisposta, limitatamente alla giornata lavorativa del sabato, una\nmaggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 56, comma 4 lett. a),\ncon l’aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fare fronte alle necessità di cui ai commi 4 e 8 si tiene\nprioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore\npurché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano esclusi dalla effettuazione delle prestazioni in regime di orario\nelastico i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di\nimpedimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad\nanziani conviventi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’assistenza a figli minori di anni 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la frequenza a percorsi di studio finalizzati al conseguimento del diploma\no della laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le particolari condizioni psico-fisiche che determinano per il lavoratore\nla necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari\nche non risultano compatibili con l’effettuazione dell’orario elastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAGRAFO C - Orario plurisettimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario plurisettimanale, inteso come orario realizzato come media su un\narco di più settimane, costituisce strumento diretto a far fronte alle\nesigenze indicate al comma 3 per variazioni della intensità lavorativa che\nrichiedono, in alcuni periodi e in determinate aree o settori, una\nconcentrazione dell’orario settimanale con prestazioni lavorative superiori\nalle 36 ore sino a 46, anche su 6 giorni, con conseguente riduzione delle\nprestazioni lavorative, anche su 4 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso dipendente non può essere richiesto, fermo restando un\npreavviso non inferiore a due settimane, di effettuare prestazioni in regime di\norario plurisettimanale in positivo per più di quattro settimane all’anno,\ndi cui due consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in regime\ndi orario plurisettimanale prima che sia trascorsa una settimana dal precedente\nperiodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario. Il\nmedesimo intervallo deve essere osservato anche nel caso in cui al medesimo\ndipendente siano richieste prestazioni articolate secondo gli istituti\ndell’orario elastico e dell’orario plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che effettua le prestazioni in orario plurisettimanale è\ncorrisposta, limitatamente al numero di ore che superano le 36, la\nmaggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 56, comma 4 lett. a),\ncon l’aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso lavoratore può essere richiesta una prestazione articolata in\nmaniera tale che risulti quale combinazione dell’orario plurisettimanale con\nle due diverse fattispecie individuate rispettivamente ai precedenti commi 4 e\n8 entro il limite di quattro volte l’anno, fatta salva la volontarietà del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fare fronte alle necessità per cui si fa ricorso all’orario\nplurisettimanale si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione\ndi volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze,\nresponsabilità e profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano esclusi dalla effettuazione delle prestazioni in regime di orario\nplurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di\nimpedimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad\nanziani conviventi non autosufficienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l’assistenza a figli minori di anni 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la frequenza a percorsi di studio finalizzati al conseguimento del\ndiploma o della laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) le particolari condizioni psico - fisiche che determinano per il\nlavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in\nparticolari orari che non risultano compatibili con l’esercizio dell’orario\nelastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAGRAFO D - Lavoro a turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di\nservizio o funzionali, istituisce, solo per particolari uffici o strutture,\nturni giornalieri di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti, consistenti in\nqualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al\nquale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di\nlavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può\nessere di tipo continuo o discontinuo, e che comporti la necessità per i\nlavoratori medesimi di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo\ndeterminato di giorni o di settimane. In particolare, sono soggetti a\nturnazioni, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti agli impianti\nsportivi, alla conduzione di automezzi, alle centrali telefoniche, alle\nattività direttamente connesse alla salvaguardia degli impianti e alla\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione\ndelle maggiorazioni di cui al successivo comma 25, devono essere distribuite\nnell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione\nequilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,\npomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata\nin azienda. Il lavoratore assegnato ad uffici per i quali sono istituiti turni\ndi lavoro non può esimersi dalla effettuazione dei turni medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello sviluppo della turnazione di servizio la durata dei turni può anche\ncomprendere periodi di limitata sovrapposizione quando emerga l’esigenza di\nevitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle\nconsegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale comandato in turni è corrisposta l’indennità di cui\nall’allegata tabella D per ciascuna giornata di effettivo servizio. Allo\nstesso personale sono altresì corrisposte le seguenti maggiorazioni della\nretribuzione oraria di cui all’art. 56, comma 4 lett. b), con esclusione\ndell’elemento distinto della retribuzione e con l’aggiunta del rateo di\ntredicesima mensilità, che compensano interamente il disagio derivante dalla\nparticolare articolazione dell’orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)fascia A, per lavoro prestato fra le ore 6,00 e le ore 8,30, maggiorazione\ndel 12%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)fascia B, per lavoro prestato tra le ore 18,00 e le ore 22,00,\nmaggiorazione del 12%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)fascia C, per lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00,\nmaggiorazione del 100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)fascia festiva, per le giornate di cui all’art. 40, maggiorazione del\n100%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)fascia notturna festiva, maggiorazione del 105%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali, e pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Nel rispetto dei limiti previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 5 del D.lgs. n.\n66\u002F2003, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario\nnormale giornaliero e settimanale stabilito dal CCNL in base alle disposizioni\nimpartite dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro straordinario è disposta dal responsabile della\nstruttura, unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal\ndatore di lavoro, con un preavviso minimo non inferiore a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi\ndell’art. 56, comma 4 lett. a), incrementata del rateo di tredicesima\nmensilità, del 15% per lo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e\ndel 50% per quello notturno. Per lavoro notturno si intende quello prestato tra\nle ore 22 e le 6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario\nsalvo per giustificati e documentati motivi di carattere personale o\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche esigenze della CONI Servizi e delle\nFederazioni Sportive Nazionali riferite a picchi di attività derivanti\ndall’organizzazione e dalla partecipazione a manifestazioni sportive, le\nparti stabiliscono in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall’art. 4\ndel D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 47 - Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal datore di\nlavoro, durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro,\nper assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di\nemergenza, aree di pronto intervento, funzionalità degli impianti a fronte di\nguasti o anomalie ovvero per sopperire ad altre esigenze imprevedibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo della reperibilità consiste nell’impegno, da parte del\nlavoratore, di lasciare al datore di lavoro indicazioni idonee a consentirgli\ndi ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate del\ndatore medesimo fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di\nraggiungere entro un’ora il luogo di lavoro indicato dal datore stesso. Al\nfine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate, ai\nlavoratori in reperibilità saranno forniti idonei strumenti di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di € 8,00 per\nogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non\ninferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di\nreperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype1\">\u003Cp>Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad\nun giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna\nprestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque,\nalcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono\nretribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero\norario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma\n3; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne,\nfestive o notturne-festive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2,\noltre alla individuazione del periodo massimo di reperibilità e della durata\nmassima della prestazione in caso di chiamata in servizio, il limite massimo di\ncollocazione in reperibilità nell’arco di uno o più mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Riposo compensativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia\nchiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta\nla maggiorazione oraria dell’80% della retribuzione di cui all’art. 56,\ncomma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro\n15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze\ndi servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo\nentro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato\nal lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro\nstraordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a\nrichiesta del dipendente, dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla\ncorresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che\nsia stato prestato l’orario contrattuale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento\naccessorio collegato alla prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di\nlavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui\nall’art. 43, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la\nbanca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di\nprestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite\ncomplessivo di 50 ore annue, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello\ndi maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in\nretribuzione o come permessi compensativi, anche per periodi più brevi\nrispetto alla intera durata della prestazione ordinaria giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata\ne al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve\nessere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare\nvengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - La formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramento, la\nqualificazione e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione\ndelle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi\ncaratterizzati dall’adeguato livello di efficacia e qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di\ngestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di\narricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal\nmodo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso\nalla mobilità interaziendale e a quella tra diversi datori di lavoro previste\nagli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli\nobiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema\norganizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei\nconfronti degli obiettivi strategici da perseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo i datori di lavoro si impegnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a valutare i bisogni formativi collettivi ed individuali, attraverso le\nevidenze espresse dal sistema di valutazione del personale nonché attraverso\nspecifiche analisi strutturate, a definirne le priorità e a sviluppare le\nrelative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le\norganizzazioni sindacali, in una ottica complessiva di sistema; in questa\nottica, entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro si impegnano a\npresentare il piano formativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente\narticolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative\naddestrative\u002Fformative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi\ne programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i\ndipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi\u002Fformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono assunti\nquale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la\nvalorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto\norientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia\nai lavoratori medesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita\nprofessionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle\nesigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi\nmirati ed attivati a sostegno delle progressioni di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi\nda cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari\nlivelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle\nrelazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa il grado di\napprendimento e l’accrescimento della professionalità del singolo\ndipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati,\ndaranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi, che concorreranno,\ncongiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli sviluppi nelle\ncategorie superiori, alla valutazione finale volta a stabilire l’idoneità al\npassaggio. L’esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti attraverso gli\nstessi costituiscono comunque un fattore di cui i datori di lavoro dovranno\ntenere conto ai fini della determinazione dei passaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante\ninterventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere\nsvolte dal nuovo personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il\npersonale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti\nspecifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura\norganizzativa e\u002Fo produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende\ndestinatarie del presente CCNL. È favorito l’accesso alle opportunità\naddestrative\u002Fformative e sono garantite, in presenza di specifico interesse\nformativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali,\npari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende\ndestinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi\naddestrativi\u002Fformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in\nservizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario\ndi lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della\nsede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i\npresupposti, il trattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti\nformativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro,\ned al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si\ndovranno caratterizzare anche per un’ampia componente di sviluppo informatico\ne tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a\ndistanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di\nformazione sul posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze\norganizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata\nqualificazione permessi per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da\nsoggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano\ncompatibili con l’esigenza di mantenere e\u002Fo incrementare il livello di\nprofessionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei\nprogrammi di sviluppo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi\ndalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di\nprevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui\nall’art. 5, l’Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di\ncontrattazione, qualora si convenga di introdurre l’Ente bilaterale, le Parti\nadegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la\ndisciplina del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Obiettivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione del personale, secondo le linee definite negli\narticoli seguenti, persegue le finalità del progressivo miglioramento delle\ncondizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della\nfunzionalità degli uffici, dell’accrescimento della efficienza ed efficacia\ndella attività istituzionale della CONI Servizi e delle Federazioni e della\ngestione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Il sistema di classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione del personale si articola in quattro categorie\ncontrattuali che assumono la denominazione di A, B, C, Quadri nonché la\ncategoria D di cui all’art. 54 del presente CCNL. Ai fini della\nclassificazione legale delle predette categorie il personale inquadrato nelle\ncategorie A, B, C e D è considerato personale impiegatizio secondo quanto\nprevisto dall’art. 2095 cod. civ. Ferma restando la diversa classificazione\nlegale per la categoria Q, le categorie contrattuali sopra descritte\nrappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi dell’art.\n2103 cod. civ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette categorie si caratterizzano per la descrizione delle rispettive\ndeclaratorie, di cui al successivo art. 53, che esprimono il contenuto\nprofessionale delle attribuzioni specifiche relative a ciascuna di esse. La\ndescrizione dei profili di ciascuna categoria, comprensiva delle specifiche\ndeclaratorie, requisiti di esperienza professionale, sfera di autonomia e grado\ndi responsabilità, è riportata nell’allegato A dell’accordo del 7 giugno\n2007, che le parti intendono integralmente recepito ed allegato al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente può essere assegnato lo svolgimento di tutte o parti delle\nmansioni rientranti nella declaratoria della categoria contrattuale di\nappartenenza, nel caso in cui tali mansioni siano riscontrabili e, dunque,\ncompatibili con quelle del profilo attribuito e fatto salvo il possesso dei\nrequisiti di esperienza professionale richiesti ovvero delle specifiche\nabilitazioni professionali, ove previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dei modelli organizzativi e delle funzioni svolte in ambito\nsportivo dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali, potranno\nessere identificati nuovi profili professionali e\u002Fo ridefiniti quelli esistenti\nin rapporto alle necessità che scaturiscono dal conseguimento dei fini\nistituzionali della CONI Servizi e delle Federazioni medesime. I predetti\nprofili, tenuto conto del contenuto professionale che esprimono, saranno\ncollocati, d’intesa fra le parti firmatarie del presente CCNL, nella\ncategoria contrattuale corrispondente nel rispetto delle declaratorie delle\nmedesime categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte e\nrientranti, comunque, nella declaratoria della categoria contrattuale di\nappartenenza, non determina alcuna modifica né sotto l’aspetto retributivo\nné sotto l’aspetto dell’inquadramento; il personale, tuttavia, ove sia\nnecessario, è tenuto a svolgere temporaneamente anche attività complementari\ned accessorie alle proprie, ancorché riferibili a categoria inferiore o\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore\npotrà svolgere temporaneamente mansioni diverse nell’ambito della stessa\ncategoria contrattuale. Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni\npreviste in una determinata categoria non potrà essere assegnato a mansioni\ninferiori, salvo quanto stabilito nei successivi punti a) e b) e al successivo\ncomma 8. Lo svolgimento di mansioni rientranti in categoria diversa non dà\nluogo al passaggio nella nuova categoria quando sia dovuto alle seguenti\nmotivazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di\ndurata non superiore a mesi sei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di mansioni previste in categoria superiore dà diritto, per\nil periodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a\nquest’ultima relativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità dell’art. 2103, comma 2 del cod. civ. in caso di modifica\ndegli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del\nlavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello\ndi inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima\ncategoria legale, solo nel caso in cui il nuovo assetto organizzativo non\nconsenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni\nprecedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni\ndiverse ma comunque rientranti nella medesima categoria contrattuale di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione di mansioni di categoria inferiore ai sensi del comma\nprecedente deve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della\nprofessionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione\nalle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili alla\ncategoria di appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo\nal medesimo lavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di\nformazione. Fatto salvo l’espresso consenso del dipendente, non è consentita\nl’assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze\nche non siano state richieste al momento della assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di\nnullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di\ninquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Resta confermata, in\nogni caso, la decorrenza dei termini previsti all’art. 53, comma 3, per il\npassaggio al parametro retributivo superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà priorità alla riassegnazione delle precedenti\nmansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi\ndel comma 8 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte\ndai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad\neventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria\nsuperiore successivamente all’applicazione del precedente comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente dalle\nnecessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta\neccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a\nmansioni rientranti in categorie diverse, ivi comprese quelle previste dal\ncomma 5 e con esclusione di quelle derivanti dalla applicazione del comma 8,\nsono oggetto di informazione preventiva da parte dei datori di lavoro. Qualora\nmotivi di urgenza non consentano l’informazione preventiva, le suddette\nesigenze potranno essere oggetto di informazione successiva, da effettuarsi\nentro sette giorni dall’avvenuto affidamento. La modifica degli assetti\norganizzativi aziendali che determini il ricorso al precedente comma 8\ncostituisce oggetto di consultazione ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Declaratorie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di\nsupporto che non comportano particolari valutazioni di merito e che\npresuppongono conoscenze specifiche e\u002Fo qualificazioni professionali\ncaratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze di tipo operativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati\nparziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- problematiche lavorative di tipo semplice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti\ninteragenti, relazioni esterne, anche con altre istituzioni, di tipo indiretto\ne\u002Fo saltuario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1, A2, A3, A4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che avrà prestato 3 anni di effettivo servizio nella\ncategoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il\nparametro retributivo superiore, e cosi di seguito, fino al raggiungimento del\nparametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di\nagevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il\npersonale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del\npresente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro\nretributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola\nvolta, di due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma\nprecedente, l’attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti\nche si sono distinti per particolari doti di efficienza, produttività e\naffidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali\ne delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi,\ndell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze\neventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e\u002Fo\ndi aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni\ndei tempi di cui al comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale appartenente alla categoria è strutturalmente inserito nel\nprocesso produttivo e ne svolge una o più fasi e\u002Fo fasce di attività. Opera\nnell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate anche\nattraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Interpreta le istruzioni\noperative e valuta nel merito i casi concreti. I lavoratori che appartengono a\nquesta categoria svolgono attività caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualificate conoscenze anche di natura specialistica con necessità di\naggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contenuto di concetto, con responsabilità di risultati relativi a fasi di\nprocessi produttivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-problematiche lavorative di media complessità, da affrontare anche\nattraverso modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni\npossibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale estensibili\naltresì a posizioni organizzative poste al di fuori delle unità di\nappartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.\nRelazioni dirette e mediamente complesse con gli utenti, anche di natura\nnegoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1, B2, B3, B4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che avrà prestato 4 anni di effettivo servizio nella\ncategoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il\nparametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del\nparametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di\nagevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il\npersonale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del\npresente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro\nretributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola\nvolta, di due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma\nprecedente, l’attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti\nche si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di\naffidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali\ne delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi,\ndell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze\neventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e\ndi aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni\ndei tempi di cui al comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo\nproduttivo ed è competente a svolgerne, con ampia autonomia, tutte le fasi,\ngarantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della\ncomunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed\nottimizza l’impiego delle risorse a disposizione. Esplica funzioni\nspecialistiche anche di natura tecnica e\u002Fo informatica. I lavoratori che\nappartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elevate conoscenze specialistiche caratterizzate anche da frequente\nnecessità di aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di\nrisultati relativi al processo o a diversi processi produttivi\u002Famministrativi e\ncon coordinamento di gruppi anche informali di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli\nteorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle\nsoluzioni possibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-relazioni organizzative interne, comprese quelle di natura negoziale e\ncomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di\nappartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto anche con\nrappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta,\ncomplesse e negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C1, C2, C3, C4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che avrà prestato 5 anni di effettivo servizio nella\ncategoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il\nparametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del\nparametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di\nagevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il\npersonale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del\npresente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro\nretributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola\nvolta, di due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma\nprecedente, l’attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti\nche si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di\naffidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali\ne delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi,\ndell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze\neventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e\u002Fo\ndi aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni\ndei tempi di cui al comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti\nprofessionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell’art. 2 della\nlegge n. 190\u002F1985, svolge con carattere continuativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi del datore\ndi lavoro, che espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative\u002F strutture,\nesercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per\nl’attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti\nlavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche\ndell’ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati,\nnonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo\nsviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e\ncomplesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di\nottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che\ndella piena rispondenza dei contributi altamente qualificati fomiti agli\nobiettivi stabiliti dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nell’ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri\nsulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui\ndipendono e in rapporto alle strategie aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi i\nlivelli, il livello Q Super è attribuito ai Quadri le cui funzioni siano di\nelevata specializzazione ovvero comportino l’esercizio di attività di\nsintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima\ncategoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere\ncomplesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 190\u002F1985, il datore di lavoro è\ntenuto ad assicurare i dipendenti con la qualifica di Quadro contro i rischi di\nresponsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accesso alla categoria di Quadro avviene, di norma, attraverso la\nvalorizzazione delle professionalità interne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le specifiche espresse disposizioni previste nel presente\narticolo, al personale inserito nella categoria di Quadro si applicano le norme\nriguardanti il personale non dirigente. Si estende al medesimo personale il\npremio aziendale di risultato ed il premio individuale di cui agli artt. 61 e\n62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Categoria D\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermata la categoria D, così come introdotta dal CCNL 2002\u002F05.\nEntro tale categoria sono previsti due parametri retributivi: D1, D2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori appartenenti alla categoria D vengono confermate le funzioni\ngià attribuite in ragione della attribuzione della qualifica ad personam di\nispettore generale e di direttore di divisione. I lavoratori inseriti nella\ncategoria D possono anche assolvere funzioni di direzione di uffici di\nparticolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché funzioni\ntecnico-sportive e tecnico-organizzative comportanti elevati livelli di\nprofessionalità, autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Sviluppo professionale del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nel sistema di classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello di sviluppo professionale del personale è diretto a garantire la\nsistematica efficacia e la costante evoluzione del sistema organizzativo dei\ndatori di lavoro nonché ad assicurare la realizzazione degli obbiettivi\nprogrammati, supportando la contestuale valorizzazione delle risorse umane\nattraverso processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale\ndei dipendenti. Lo sviluppo professionale del personale è strutturato in\nfunzione del sistema organizzativo dei datori di lavoro, intendendosi per tale\nil complesso delle strutture, dei processi e dei ruoli definiti, al cui interno\noperano le risorse secondo quanto codificato dal sistema di classificazione,\ndalle declaratorie e dai profili professionali previsti dal presente CCNL. Gli\nelementi fondanti del modello di sviluppo professionale del personale sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il sistema di valutazione di cui all’art. 63 del presente CCNL,\ncaratterizzato da una forte fecalizzazione sulle competenze e sui comportamenti\nprofessionali ed organizzativi delle risorse e sulla rilevazione degli\neventuali bisogni formativi delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la formazione, individuata come fondamentale fattore di supporto ai\nprocessi di evoluzione organizzativa e metodo permanente per la valorizzazione\ne l’accrescimento delle capacità e delle attitudini dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le risultanze delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo,\nrelative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i\ndatori di lavoro si fossero nel frattempo dotati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi dalla\ncategoria di appartenenza a quella immediatamente superiore fatta salva una\npermanenza minima di sei mesi nella categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di cui al comma 2 vengono effettuati dal datore di lavoro in\nrelazione alle esigenze della azienda, avendo riguardo agli assetti\norganizzativi, ai processi ed al dimensionamento degli organici definito. Ai\nfini dello sviluppo professionale si terrà prioritariamente conto\ndell’attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni descritte nella\ndeclaratoria corrispondente alla categoria superiore e nel relativo profilo\nprofessionale cui il lavoratore dovrebbe venire assegnato, nonché delle\nrisultanze del sistema di valutazione e delle eventuali analisi strutturali,\nindividuali o di gruppo, relative alle caratteristiche e alle potenzialità\ndelle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati. Le\nesigenze aziendali derivanti da nuovi assetti organizzativi, i processi o il\ndimensionamento degli organici, che determinano passaggi di categoria\ncostituiscono oggetto di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL; analoga informativa sarà data ad esito dei\nprocessi di valutazione utilizzati per i passaggi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel valutare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche,\ndelle competenze e dei requisiti necessari all’ attribuzione della categoria\nsuperiore si tiene conto dell’arricchimento delle capacità professionali e\ndelle conoscenze certificate, anche attraverso i relativi crediti formativi,\ndelle esperienze di lavoro, dei titoli posseduti, dei percorsi professionali\nsvolti all’interno di CONI, CONI Servizi e Federazioni, di quanto a tal fine\nrilevato attraverso l’applicazione del sistema di valutazione di cui\nall’art. 63 del presente CCNL e delle eventuali analisi strutturali,\nindividuali o di gruppo, relative alle caratteristiche e alle potenzialità\ndelle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati. Nella\nponderazione dei criteri che regolano i passaggi, ponderazione da stabilirsi\nattraverso la contrattazione di 2° livello, l’esito della partecipazione ad\niniziative di formazione e gli eventuali crediti acquisiti attraverso le stesse\nassumono, rispetto agli altri parametri, un valore comunque significativo. In\nogni caso la mancata programmazione di specifici interventi formativi non\npregiudica eventuali passaggi di categoria in quanto, a regolarne la\nrealizzazione provvederanno i parametri, debitamente ponderati per tal fine,\nche scaturiscono dal sistema di valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con il sistema di sviluppo professionale previsto dal presente\narticolo, fatte salve professionalità specifiche richieste\ndall’organizzazione aziendale non rilevabili nell’ambito di ciascuna\nazienda e non formabili internamente, il datore di lavoro si impegna, in caso\ndi assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale, a riservare il 40% dei\nposti da ricoprire con le predette assunzioni al personale delle categorie\nimmediatamente inferiori a quelle di nuova assunzione, secondo le modalità\npreviste al precedente comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione del numero dei passaggi alle categorie superiori per\neffetto dell’applicazione del comma 5 si tiene conto, in ogni caso, anche del\nnumero dei passaggi intervenuti, a qualsiasi titolo, nel semestre di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Retribuzione e sue definizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12\nmensilità di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta\nmensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione\nindividuale sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione base, o minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegno ad personam laddove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori elementi della retribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)compenso per lavoro in turno (indennità e\u002Fo maggiorazione), in orario\nelastico o plurisettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) compenso incentivante la produttività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indennità di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) indennità di trasferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) compenso per lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) indennità di funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) eventuale superminimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) elemento distinto della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono\ndefinite le seguenti nozioni di retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dei\nparametri retributivi previsti all’interno delle categorie di cui all’art.\n53;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base\nmensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’elemento distinto\ndella retribuzione e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e\ncontinuativo comunque denominati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita\ndall’importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità,\ncui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l’importo annuo\ndella retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite\nnell’anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di\nrimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle funzioni esercitate e al grado e alla importanza delle\nresponsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della\ncategoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione\npari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in\ngodimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi\nprestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni\neccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e\u002Fo in\norari particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inquadrato nella categoria D mantiene l’indennità di\nfunzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore\ndi lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è\ncorrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre.\nQualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo,\nil pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni\nbase mensili per 156.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti\nretribuzioni individuali mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Elemento distinto della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento distinto della retribuzione, nelle misure riportate\nnell’allegata tabella C, è riconosciuto ai dipendenti che ne siano già\ntitolari alla data di sottoscrizione del presente CCNL; detto elemento viene\naltresì riconosciuto al restante personale trascorso un anno dalla data di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Struttura della busta paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono essere\ndistintamente specificati: la denominazione del datore di lavoro, il nome, la\ncategoria e il parametro retributivo di appartenenza, il periodo di paga cui la\nretribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a\ncostituirla (retribuzione base, R.I.A., elemento distinto della retribuzione,\nassegni ad personam ed eventuale retribuzione accessoria) e l’elencazione\ndelle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia\nnella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alle normative vigenti, il lavoratore può avanzare reclami\nper eventuali irregolarità riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto\ndel diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali,\nai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Minimi contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo trattamento economico del personale è indicato nella tabella B con\nle decorrenze ivi indicate, tenuto conto degli incrementi indicati nella\ntabella A con le decorrenze ivi indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure degli stipendi sopraindicati sono utili ai fini della tredicesima\nmensilità e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, e sono assunte a\nbase delle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici previsti dal presente articolo sono computati ai fini\nprevidenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, nei confronti del personale\ncomunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza\neconomica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine\nrapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella\nprevista dall’art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli aumenti\nmaturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Compenso Incentivante la Produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Compenso Incentivante la Produttività è finalizzato alla promozione di\nsignificativi miglioramenti della qualità dei servizi erogati, anche\nattraverso l’incentivazione dell’impegno individuale e la valorizzazione\ndelle professionalità. Esso si articola nei diversi istituti del Premio\nAziendale di Risultato e del Premio Individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2017 è destinata al Premio Aziendale di\nRisultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media\nfissa aziendale pro capite in atto al 1° gennaio 2013 (stipendio tabellare,\nR.I.A., assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per\nil numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di\ncessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno\nsi terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È destinata ai Premi Individuali, per ciascun anno e con il limite massimo\nindividuale di una mensilità, una somma pari al 2,06% della retribuzione media\nfissa aziendale pro-capite in atto al 31 dicembre 2005 (stipendio tabellare,\nR.I.A., assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per\nil numero medio dei dipendenti dell’anno di riferimento. Nel caso di\ncessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l’anno\nsi terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rideterminazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sarà individuata\nnell’ambito della contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2,\nin presenza di attivazione di nuovi servizi o di significativi processi di\nriorganizzazione che siano finalizzati ad un ampliamento delle competenze\novvero in presenza di incrementi del personale in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui ai commi 2 e 3, così come definitivamente stabilite in\nforza del comma 4, essendo finalizzate a promuovere significativi miglioramenti\nnei livelli di efficacia e di efficienza, vanno integralmente utilizzate\nnell’esercizio per le quali sono previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avuto riguardo alla estensione del perimetro di applicazione del presente\nCCNL anche alle Federazioni Sportive Nazionali, le parti convengono di\nsviluppare una apposita sessione di contrattazione integrativa di cui\nall’art. 10, comma 2, al fine di rendere compatibili le previgenti\ndisposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 61 del CCNL 2002\u002F2005 con le\nprevisioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Premio Aziendale di Risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso il premio aziendale di risultato vengono erogati compensi diretti\nad incentivare la produttività collettiva, in relazione agli obiettivi\nprefissati, tenendo conto di piani produttivi e\u002Fo di progetti strumentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali compensi, previo controllo qualitativo e quantitativo dei risultati,\nsaranno rapportati agli obiettivi conseguiti da ciascuna azienda e dalla\nstruttura di appartenenza secondo criteri definiti in sede di contrattazione\nintegrativa di cui all’art. 10, comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Premio individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio individuale è correlato al merito ed al particolare impegno\ndimostrato dal singolo lavoratore. Ai fini della assegnazione del premio,\navente carattere selettivo, saranno sottoposti a valutazione tutti i\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione integrativa verrà individuata la\nponderazione dei parametri del sistema di valutazione ai fini della\ncorresponsione dei premi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione circa il merito ed il particolare impegno del dipendente è\nespressa dai responsabili della struttura presso la quale il lavoratore ha\nprestato la sua attività. È attribuita al titolare del potere di\nrappresentanza del datore di lavoro l’individuazione del soggetto, comunque\ndiverso dal valutatore, cui viene affidato l’esame di eventuali contestazioni\no controdeduzioni da parte dei lavoratori circa la mancata valutazione ovvero\nl’errata applicazione dei processi di valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Il sistema di valutazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel confermare le finalità cui è indirizzato il sistema di\nvalutazione, individuate dall’art. 64 del CCNL 2002-2005 condividono il\nsistema di valutazione allegato al presente CCNL, da considerarsi esito della\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della applicazione del sistema di valutazione le parti datoriali, nella\ncomposizione di cui all’art. 11, comma 1, parte I, lett. a), forniranno\nannualmente informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL, al fine di monitorarne gli effetti ed individuare interventi correttivi\nvolti a rendere il sistema medesimo ancor più rispondente alle finalità alle\nquali è indirizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la\npropria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 12,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 0,50 per ciascuna ora di trasferta, per le missioni di durata inferiore\no superiore alle 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di\ntrasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e\ndel 10% del costo per treno e nave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività\nlavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo\ncomplessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la\ngiornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato,\ntranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa\nanche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza\ne custodia del mezzo, per il quale si applica la disciplina individuata ai\nsensi del comma 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si\nconsidera anche il tempo occorrente per il viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di\ntrasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dall’ordinaria\nsede di servizio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei\nnormali servizi di linea. In tal caso si applica l’art. 66 e al dipendente\nspetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), il rimborso delle spese\nautostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo e una\nindennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per\nogni chilometro. I criteri di individuazione delle distanze e del prezzo della\nbenzina sono demandati alla specifica disciplina di cui al successivo comma\n9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il\nrimborso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, fino a concorrenza di €\n44,26 giornalieri per i due pasti con un massimale di € 26,56 per singolo\npasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di € 3,50,\nqualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni\nsuccessivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso\nper il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la\ntrasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per\ncollaborare con personale di area dirigenziale, o facente parte di delegazione\nufficiale del CONI, è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni\nnelle misure previste per la dirigenza o per i componenti della predetta\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240\ngiorni di trasferta continuativa nella medesima località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo può\nrichiedere una anticipazione, di norma non superiore al 75%, del trattamento\ncomplessivo presumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro stabiliscono, in funzione delle proprie esigenze\norganizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non\nregolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione\nnecessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare\nriferimento all’uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le\ncondizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di\nservizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non\nricompresi nella previsione di cui ai commi precedenti, i limiti e le modalità\nattuative della disciplina di cui al successivo art. 65. La suddetta disciplina\ndi dettaglio sarà oggetto di informazione al livello previsto dall’art. 8,\ncomma 3, seguita, a richiesta, da incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente\narticolo con le seguenti modifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’indennità di trasferta giornaliera è pari ad € 30,99 e sarà\nsempre liquidata per intero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, lett. b) e c), sono incrementati\ndel 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Trattamento di trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e\nproduttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente\nin altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento\nentro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel\ndisporre i trasferimenti terrà conto, altresì, della anzianità aziendale e\ndei carichi di famiglia dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo consenso del lavoratore interessato il datore di lavoro può\ndisporre, altresì, il trasferimento all’estero in caso di apertura di sedi\nsecondarie o di rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso\ndelle spese di viaggio e la misura della indennità, nonché la determinazione\ndella somma di cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei\ntermini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino\nalla scadenza dei termini medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di\nservizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve\nessere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio per sé e\nper i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese documentate di\ntrasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), previ opportuni\naccordi da prendersi con il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente competono anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’indennità di trasferta di cui all’art. 64, comma 2, per i primi\ntrenta giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di\nfamiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, da\nstabilire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2,\ncalcolate con riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione\ndell’elemento distinto della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per\nanticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato\nquando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia trasferito la\nresidenza è riconosciuta, per un anno, una somma pari al 50% della spesa\nsostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di\nlusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese\ncon il dipendente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o\nrimborso qualora il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore. In tal caso\nvengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, secondo criteri da definire\nin sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, per\neffettuare il trasloco ove il lavoratore si trasferisce con la famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo attribuiti al\nlavoratore trasferito sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per\ntutti gli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Copertura assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro assume le necessarie iniziative per la copertura\nassicurativa della responsabilità civile dei dipendenti che operino in\ncondizioni di piena autonomia, con assunzione di responsabilità diretta verso\nl’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse\ncondizioni previste dall’art. 67, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro stipula apposita polizza assicurativa in favore dei\ndipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti\ndi servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, per il tempo\nnecessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La polizza suddetta è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella\nassicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di\nproprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso\ndel dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro stipula una polizza assicurativa infortuni in favore dei\npropri dipendenti a copertura dei rischi di invalidità e premorienza con un\ncapitale assicurato non inferiore a due annualità in caso di premorienza e a\ntre annualità in caso di invalidità permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 67 - Patrocinio legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi F apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi\nall’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,\nassumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato\navviato su iniziativa del datore medesimo o che lo stesso non sia controparte\nnel procedimento, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento,\nfacendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al comma precedente si applica anche a favore dei\ndipendenti cessati dal servizio qualora gli atti o i fatti per i quali venga\naperto il procedimento di responsabilità si riferiscano al periodo in cui il\ndipendente era in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, il datore di lavoro ripeterà dal dipendente tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, salvo che il\ndipendente abbia adempiuto ad una specifica disposizione del datore stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 68 - Servizio mensa e buoni pasto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può istituire un servizio mensa, in gestione diretta o\nmediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale\nbuoni pasto sostitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti,\nnon in trasferta, che prestino attività lavorativa per una durata complessiva,\nnell’arco della giornata, di almeno 7,42 ore effettive, con una pausa non\ninferiore a 30 minuti, e con una presenza effettiva, successiva alla pausa, di\ndurata da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10,\ncomma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto verrà successivamente disposto in materia a seguito\ndegli esiti della contrattazione integrativa di cui al comma precedente, le\nparti confermano la disciplina del servizio mensa e del buono pasto vigente\nalla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle normali dodici competenze mensili, in occasione della ricorrenza\nnatalizia ai lavoratori sarà corrisposta, secondo i termini previsti al comma\n7 dell’art. 56 del presente CCNL, una tredicesima mensilità di importo\nragguagliato alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 56, comma\n4 lett. b), in godimento al 1° dicembre di ogni anno e, in caso di cessazione\ndal servizio, in godimento al momento della cessazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l’azienda. Per le frazioni di mese vengono computati i giorni\ndi effettivo servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 70 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2120 del cod. civ. come\nmodificato dalla legge n. 297\u002F1982 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua per la determinazione della quota del trattamento di\nfine rapporto spettante è composta dalla retribuzione individuale di cui\nall’art. 56, comma 4 lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all’interessato alla cessazione dal servizio in tempi compatibili con\ni necessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data\ndi cessazione fatte salve specifiche disposizioni di legge che stabiliscano\nscadenze diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro concederà ai lavoratori anticipazioni sul trattamento\ndi fine rapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri\ndi priorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l’anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal datore di lavoro previa informativa alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL seguita, a richiesta, da\nincontro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 71 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare piena attuazione a quanto convenuto con l’accordo\nsindacale del 18 ottobre 2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dal\n1° gennaio 2017, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza\ncomplementare PERSEO-SIRIO, confermando le quote di contribuzione individuate\nnel predetto accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaresubsidy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Art. 72 - Benefici di natura assistenziale e sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandata alla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2,\nla disciplina della concessione dei seguenti benefici in favore dei\ndipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurazione sanitaria integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contributi per asili nido, scuole materne ed elementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- centri estivi presso strutture dei datori di lavoro o centri\nconvenzionati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sussidi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- borse di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare massimo della spesa per i benefìci di cui al comma precedente\nnon può superare un importo pari alla somma dell’1% dei costi del personale\nriferiti ai budget previsionali, per ciascun anno di riferimento, dei datori di\nlavoro firmatari o aderenti al presente CCNL. Avuto riguardo alle vigenti\nmodalità di attribuzione dei benefici assistenziali indicati al comma 1 e alle\nconseguenti misure delle relative corresponsioni economiche, le parti\nconvengono di dedicare ad una apposita sessione negoziale la ridefinizione\ndegli istituti destinatari dei predetti benefici e dei relativi regolamenti\napplicativi. La predetta sessione negoziale sarà diretta a valorizzare tutti i\npossibili effetti che possano derivare, anche sotto l’aspetto previdenziale e\nfiscale, dallo sviluppo di forme di welfare aziendale ai sensi della normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Obblighi del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del cod. civ.,\nil dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri\ninerenti all’esplicazione delle mansioni assegnategli, e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndal datore di lavoro per la rilevazione ed il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del\nresponsabile della struttura o di chi ne fa le veci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni\nassegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per\nl’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non\nfornire a terzi informazioni o comunicazioni riservate che possano, anche\nindirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi del datore di\nlavoro o contrari a quanto disposto dal D.lgs. n. 196\u002F2003; non esplicare,\ndirettamente o per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro,\nmansioni ed attività, a titolo gratuito o oneroso, che siano in contrasto con\nl’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ. o comunque in\nconcorrenza o conflitto di interessi con il datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)astenersi da qualunque attività a titolo gratuito od oneroso o da\nqualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di\nfornitori, concorrenti e distributori che abbiano avuto o che abbiano tuttora\nrapporti con il datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)durante l’orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee al\nservizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad attività lavorativa\nancorché non remunerata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l’esecuzione\ndella prestazione; se le disposizioni sono palesemente illegittime, il\ndipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha\nimpartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il\ndovere di darvi esecuzione, salvo che esse siano espressamente vietate dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>h)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti,\nstrumenti e automezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>i)non valersi di mezzi di comunicazione o di trasporto o di quanto è di\nproprietà del datore di lavoro per ragioni che non siano di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai\nlocali del datore di lavoro da parte del personale e non introdurre, salvo che\nnon siano debitamente autorizzate, persone estranee nei locali non aperti al\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale, ove\ntale compito rientri nelle responsabilità attribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)comunicare al datore di lavoro la propria residenza e, ove non\ncoincidenti, il domicilio e la dimora temporanea, nonché ogni successivo\nmutamento delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)in caso di malattia, comunicarla al datore di lavoro con le modalità\ndisciplinate all’art. 26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti del datore di\nlavoro che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi\npropri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela in\nconnessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)non rilasciare interviste, dichiarazioni o, comunque, divulgare notizie a\nmezzi di informazione che possano arrecare nocumento al datore di lavoro e che\nriguardino, direttamente o anche indirettamente, le attività del CONI, della\nCONI Servizi o delle Federazioni, senza la preventiva autorizzazione dal datore\ndi lavoro salvo che costituisca l’esercizio di un diritto sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>q)nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la permanenza\nin servizio, mantenere comportamenti improntati al massimo rispetto della\ncondizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Il datore di\nlavoro, in conformità del disposto dell’art. 2087 cod. civ., si attiverà\nper contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei\npredetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare\nesplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Sanzioni e procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all’art. 73 del\npresente contratto danno luogo, secondo la gravità, all’ applicazione delle\nseguenti sanzioni disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici\ngiorni fino ad un massimo di sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare\nalcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa\ncontestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e\ncomunque entro venti giorni da quando il datore di lavoro è venuto a\nconoscenza del fatto, e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale\nassistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante della associazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano\ntrascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato\ncausa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione della difesa del\ndipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono irrogate dal responsabile\ndella struttura in cui il dipendente lavora. Nel caso in cui la sanzione da\ncomminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura segnala\nentro 10 giorni al datore di lavoro, i fatti da contestare al dipendente per\nl’istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione\nall’interessato. La mancata comunicazione nel termine predetto darà corso\nall’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da\napplicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro\n5 giorni, trasmette tutti gli atti al datore di lavoro, dandone contestuale\ncomunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue comunque senza\nsoluzione di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di\ncontestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro\ntale data il procedimento si estingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito\nl’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, sulla base degli accertamenti effettuati e delle\ngiustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra\nquelle indicate al comma 1. Il datore medesimo, ove ritenga che non vi sia\nluogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento,\ndandone comunicazione all’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine\niniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i\ntermini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di\ntempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni\ngiuridiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni\nin relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna\ndelle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)grado di rilevanza del danno o pericolo causato al datore di lavoro, agli\nutenti o a terzi, e del disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro,\ndegli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari\nnell’ambito del biennio previsto al comma 9 dell’art. 74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)concorso nella infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva nelle mancanze previste ai commi seguenti, già sanzionate nel\nbiennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle\npreviste nell’ambito dei medesimi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è\napplicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette\ninfrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della\nmulta di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando\nl’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per\nmalattia, nonché dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta non conforme a principi di correttezza verso il datore di lavoro\no altri dipendenti o nei confronti del pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negligenza nella esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei\nlocali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione\nalle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o disservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio del datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6\ndella legge n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,\nnell’assolvimento dei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente\nnelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o\npericolo per il datore di lavoro, per gli utenti e per i terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle ritenute per multa sarà destinato alle attività sociali\nin favore dei dipendenti di cui all’art. 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità\ndella sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato\nl’applicazione del massimo della multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario\nabbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è\ndeterminata in relazione alla durata della assenza o dell’abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei\ndoveri del dipendente, agli eventuali danni causati al datore di lavoro, agli\nutenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, nell’assumere il\nservizio presso la sede di lavoro assegnata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo\nstato di malattia o infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto\ndella stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori\nnei confronti di altri dipendenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei\nconfronti di dipendenti, di utenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)manifestazioni ingiuriose nei confronti del datore di lavoro, fatta salva\nla libertà di pensiero ai sensi dell’art. I della legge 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi\ndella dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e\ndenigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica\nnei confronti di un altro dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)violazione di doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno al datore di\nlavoro o a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando\nl’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata\ncomminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dallo stesso\ncomma 5 presentino caratteri di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza del datore di lavoro o\nad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento\nnegligente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti\naggressivi, ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione\npsicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un\ndanno in ambito lavorativo, o addirittura, di escluderlo dal contesto\nlavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di\nparticolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è\nprivato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere\ndall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50%\ndella retribuzione base mensile, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove\nspettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per\nviolazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia\ncon il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto. Tra\nqueste, sono da ricomprendere in ogni caso le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze\npreviste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,\nin una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di\n6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto\nal comma 8, lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera d);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal datore di lavoro per\nriconosciute e motivate esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal datore di lavoro,\nquando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo\nsuperiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica\nla sanzione di cui al comma 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una\nsituazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento\nnegligente, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità\nad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di\nsistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e\ndi forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un\ncollega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di\nescluderlo dal contesto lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere\nsessuale, che siano lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per\ndelitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al\nrapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili\ncon la prosecuzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per\nviolazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di\ngravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con il\ndatore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del\nrapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti\nfattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o\ndiffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto\nnegli ambienti di lavoro, anche con utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di\ndocumenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione\ndel contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di\ndocumenti falsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti\ndolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità\ntale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall’art. 10, comma 1, del D.lgs. 235\u002F2012 in\nquanto applicabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni\ndi spettanza o di pertinenza del datore di lavoro o ad esso affidati, o infine\nper connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per aver dolosamente percepito somme indebite a danno della utenza o per\naver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a\nbenefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni di\nufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che\npossano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio al datore di lavoro o a\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri\no atti del datore di lavoro o ad esso affidati, al fine di trarne profitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per qualsiasi condanna che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici\nuffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto\nall’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di\ncui al presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura\ndelle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la\nmassima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile\na tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere\nsostituita con altre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Rapporto tra procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale il\ndatore di lavoro inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia\npenale. Il procedimento disciplinare è avviato o proseguito, altresì, anche\nnel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza della esistenza di un\nprocedimento penale a carico del dipendente per fatti che assumono rilevanza\ndisciplinare o per i quali sia stato già avviato il procedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,\nfatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito o\nconcluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni che\ncomportino la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione per un periodo superiore a 10 giorni, nei casi di particolare\ncomplessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando\nall’esito della istruttoria non dispone di elementi sufficienti ad irrogare\nla sanzione, il datore di lavoro può sospendere il procedimento disciplinare\nfino al termine di quello penale, fatta salva la possibilità di adottare la\nsospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con\nl’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale\nviene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che\nil fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito\npenale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il datore di lavoro ad\nistanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dalla\nirrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per\nadeguare l’atto conclusivo alle risultanze del giudizio penale, modificarne o\nconfermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.\nIn caso di riammissione in servizio, la stessa avverrà con decorrenza dalla\ndata del licenziamento corrispondendo al dipendente le somme dovute se fosse\nrimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o\nper prestazioni di carattere straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il\nprocesso penale con una sentenza irrevocabile di condanna il datore di lavoro\nriapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive\nall’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto,\naltresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto\naddebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del\nlicenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il procedimento disciplinare è,\nrispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione\ndella sentenza al datore di lavoro ovvero dalla presentazione della istanza di\nriapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla\nriapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della\ncontestazione dell’addebito, e il procedimento prosegue secondo quanto\nprevisto nell’art. 74. Ai fini delle determinazioni conclusive, il datore di\nlavoro nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le\ndisposizioni dell’art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura\npenale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione della sanzione prevista dall’art, 75, come conseguenza\ndelle condanne penali citate nei commi 7, lett h), e 8, lett b), non ha\ncarattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 75, comma 7, lettera h), e\ncomma 8, lett. b), e successivamente assolto a seguito di revisione del\nprocesso, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla\nriammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, nel\nmedesimo parametro retributivo della categoria di appartenenza con decorrenza\ndell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente riammesso ai sensi del comma 7 è reinquadrato, nella\ncategoria e nella posizione economica in cui è confluita quella posseduta al\nmomento del licenziamento, qualora fosse intervenuta una nuova classificazione\ndel personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e\ni figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al\ndipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità\ncomunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale\nè sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la\ndurata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della\nlibertà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di\nrestrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione\ndel dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del\ncomma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della\nretribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che\nnon comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato\na giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque,\nper fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione\ndisciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 75, commi 7 e 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97\u002F2001,\nin alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere\napplicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora\nintervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione\ncondizionale della pena, si applica Fari. 4, comma 1, della citata legge n.\n97\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto\ndall’art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti una\nindennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni del\nnucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di\ncondanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto\ndovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi\ne funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i\nperiodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito\ndel giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di\nprocedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un\nperiodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la\nsospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente\ncontratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del\nloro inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Norma di rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per la\ntutela dei diritti ed interessi derivanti dal presente CCNL, le Parti\nconvengono di demandare ad una apposita sessione di contrattazione, da avviarsi\nentro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, la previsione e la\ndisciplina di un procedimento di conciliazione ed arbitrato che consenta la\ncomposizione stragiudiziale delle eventuali controversie che possano insorgere\ntra datori di lavoro e i singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per mancato superamento del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)d’ufficio, senza bisogno di preavviso, al raggiungimento dei requisiti\nper il conseguimento della pensione di vecchiaia, fatto salvo specifico accordo\ncon il dipendente per la prosecuzione del rapporto di lavoro entro i limiti\nstabiliti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per risoluzione consensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per malattia o conseguenze di infortunio, la cui durata abbia superato il\nperiodo stabilito dal presente contratto per la conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per decesso del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ai sensi delle\nleggi n. 604\u002F1966 e 108\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, lett. c), i datori di\nlavoro, laddove possibile e in base ai dati anagrafici e contributivi a loro\nnoti, si impegnano a comunicare al dipendente la scadenza dei termini per il\nraggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e\ngli effetti che ne derivano sulla cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Preavviso di licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori non in prova\nprevisti al precedente art. 80, ad eccezione della ipotesi di cui alla lett. c)\ndel medesimo articolo e della ipotesi di giusta causa, i termini di preavviso\nsono così fissati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)2 mesi per i dipendenti con anzianità fino a cinque anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 mesi per i dipendenti oltre i 5 anni di servizio fino a dieci\ncompiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)4 mesi per i dipendenti che hanno superato i dieci anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei predetti termini si tiene conto anche del servizio\nprestato alle dipendenze dell’Ente CONI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal primo o dal giorno 16 di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti\ntermini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità\npari all’importo della retribuzione individuale per il periodo di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto da esso dovuto al\ndipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di\nlavoro, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso\ndell’altra parte senza effettuazione, né compensazione con indennità\nsostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In caso di morte del lavoratore l’indennità è corrisposta in base a\nquanto previsto dall’art. 2122 cod. civ.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Disposizioni transitorie e finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano a carico della CONI Servizi l’onere derivante dall’eventuale\nriconoscimento della categoria rivendicata dal dipendente in forza delle\nosservazioni formulate dallo stesso in occasione dell’attribuzione del\nprofilo professionale in applicazione dell’accordo del 7 giugno 2007 e,\ncongiuntamente all’onere, la procedura di verifica delle citate\nosservazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui tale riconoscimento comporti, come è nel caso della\ncategoria Quadri, l’attribuzione di una funzione che può trovare limiti\nnella consistenza organica per effetto di specifico dimensionamento\norganizzativo, al lavoratore interessato, comunque, è attribuita la categoria\ncorrispondente e qualora tale lavoratore non fosse collocabile in altra\nFederazione Sportiva Nazionale o nell’ambito della CONI Servizi, resta\ninquadrato, ed utilizzato, anche in soprannumero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Norma finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto di provvedimenti legislativi, si verificassero\nmutamenti nella natura giuridica di CONI Servizi, le Parti si incontreranno al\nfine di adeguare il contenuto dei diversi istituti contrattuali facendo in ogni\ncaso salvo ed impregiudicato, con riferimento alle previsioni dell’art. 30,\nil diritto del dipendente a ripristinare la situazione contrattuale\npreesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della verifica e della valorizzazione della qualificazione e della\nesperienza professionale maturate ed espresse dal personale inquadrato nel\nparametro retributivo apicale delle categorie contrattuali A, B e C, le parti\nconcordano di avviare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL,\nuno specifico tavolo tecnico che, definiti i periodi di permanenza nel predetto\ninquadramento da considerare quali elementi di criticità per l’accesso a\npercorsi di carriera e a progressioni tra le aree contrattuali, individui\nspecifiche proposte di soluzione da sottoporre ai soggetti firmatari del\npresente CCNL al fine di addivenire, in occasione del successivo rinnovo del\nCCNL medesimo, ad una risoluzione definitiva della problematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more dell’avvio del predetto tavolo tecnico al personale in servizio\nal 1° gennaio 2017 che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2017,\ni requisiti di seguito riportati verrà erogato, con le competenze del mese di\ngennaio 2017 o del mese successivo al raggiungimento del relativo requisito, a\ntitolo di una tantum, l’importo lordo di seguito indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"100\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"165\">\n  \u003Ccol width=\"152\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametro\n        retributivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nella categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nel parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">una tantum\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">700,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">850,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"165\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della valorizzazione della qualificazione e della esperienza\nprofessionale maturate ed espresse dal personale inquadrato nella categoria dei\nquadri con decorrenza 8 giugno 2007 verrà erogato, con le competenze del mese\ndi gennaio 2017, a titolo di una tantum, l’importo lordo di seguito\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"531\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"171\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nella categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">una tantum\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"171\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">8.6.07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.150,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">Q Super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">1.300,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opzione 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"441\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"58\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dal lunedì\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al giovedì\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">entrata  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">flessibilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">8,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">pausa pranzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(1\u002F2 ora) tra\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">12,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">14,30\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">17,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">flessibilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">16,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">17,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"398\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003Ccol width=\"58\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"81\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">venerdì  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">entrata  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"131\">\u003Cp align=\"center\">9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">flessibilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">8,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">uscita  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"131\">\u003Cp align=\"center\">15,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"justify\">flessibilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">14,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">15,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opzione 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"441\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"58\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"5\" width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dal lunedì\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al venerdì\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">entrata  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">flessibilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">8,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">pausa pranzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(1\u002F2 ora) tra\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">12,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">14,30\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"130\">\u003Cp align=\"center\">16,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"justify\">flessibilità  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">15,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">17,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Tabella A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori da corrispondere per 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"689\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">posizione\n        economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° gennaio 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° gennaio 2017\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tabella B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori per 12 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° gennaio 2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1° gennaio 2017\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41.638,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42.160,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42.683,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38.865,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39.352,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39.840,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33.448,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33.868,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34.288,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.093,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.483,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.873,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.173,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.539,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.905,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.945,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.283,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.621,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.587,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.896,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.205,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.166,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.469,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.772,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.901,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.201,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.501,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.409,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.690,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.972,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.555,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.813,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.071,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.244,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.498,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.753,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.112,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.365,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.617,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.300,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.542,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.785,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.358,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.588,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.819,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.718,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.940,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.163,10\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"322\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">valori (€)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">234,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">215,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">158,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">158,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">153,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">153,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">136,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">131,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">83,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">81,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">73,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ DI TURNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"244\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"130\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">indennità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro S.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">---\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"378\">\n  \u003Ccol width=\"72\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">domanda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">entro il:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"378\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">instaurazione rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">entro il:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"209\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">una tantum\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">29\u002F02\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F04\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31\u002F05\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F07\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31\u002F08\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F10\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30\u002F11\u002F2008\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F01\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">28\u002F02\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F04\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">750\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31\u002F05\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F07\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31\u002F08\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F10\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">250\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30\u002F11\u002F2009\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F01\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">28\u002F02\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F04\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">750\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31\u002F05\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F07\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31\u002F08\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"378\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u002F10\u002F2010\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"72\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">250\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DEL 26 MAGGIO 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al comma 3 dell’art. 30 la prima data utile per l’instaurazione del\nrapporto di lavoro con le Federazioni, già indicata nel 1° giugno 2008, deve\nintendersi 1° luglio 2008. Conseguentemente alla tabella E richiamata al comma\n4 del medesimo articolo, la data del 29 maggio 2008 deve intendersi 20 giugno\n2008 e la data del 1° giugno 2008 deve intendersi 1° luglio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’impegno che le risorse economiche attribuite dal CONI\nalle Federazioni Sportive Nazionali per la corresponsione dei trattamenti\neconomici contrattualmente previsti per il personale, vengano utilizzate\nesclusivamente per tale fine, in sede di informazione di cui all’art. 8,\ncomma 3, una volta l’anno la parte datoriale fornirà informazione alle\norganizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto, circa l’utilizzo\ndelle risorse medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare efficace e condivisa applicazione alla disciplina\ndell’art. 30, le parti convengono che la fase attuativa del passaggio alle\ndipendenze delle Federazioni venga realizzata mediante i documenti allegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lettera informativa da parte della Federazione di appartenenza e di CONI\nServizi (allegato A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lettera di richiesta di aspettativa da parte del dipendente (allegato\nB);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lettera di concessione dell’aspettativa da parte di CONI Servizi\n(allegato C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lettera di assunzione individuale da parte della Federazione Sportiva\nNazionale (allegato D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ogni\nriferimento all’abrogato D.lgs. 626\u002F1994 deve intendersi sostituito dal\nriferimento al D.lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egr. Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gentile Sig.ra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: art. 30 CCNL 2006\u002F09 - Aspettativa e rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con le FSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 26 maggio 2008 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNL\n2006-09 che interessa il personale non dirigente della CONI servizi spa e delle\nFederazioni Sportive Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 30 del medesimo CCNL disciplina l’istituto della aspettativa per\nmobilità interaziendale, anche in coerenza con quanto previsto dall’ art. 1,\ncomma 6 ter, della Legge 17\u002F2007 e con l’obiettivo di individuare ulteriori\nforme di garanzia attraverso specifiche norme contrattuali, così come indicato\ndal Legislatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale istituto consente ai lavoratori dipendenti della CONI servizi spa, che,\ncome nel Suo caso, sono in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali,\ndi accedere, su base volontaria ed a fronte di una formale richiesta da loro\nstessi avanzata, alla aspettativa non retribuita, per un periodo di 5 anni,\nrinnovabile. Ciò al fine di instaurare, con la Federazione presso la quale\nprestano servizio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione di quanto previsto nell’art. 30 Le viene quindi fornita una\npossibilità di scelta a cui Lei potrà ricorrere secondo i tempi individuati\nnel medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo proposito, in aggiunta a quanto potrà personalmente rilevare dalla\nlettura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Le ricordiamo che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rapporto di lavoro che Lei instaurerà con la Federazione sarà di tipo\nsubordinato a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la decorrenza della anzianità di servizio sarà, a tutti i fini di legge e\ndi contratto, quella già indicata sulla Sua busta paga di Coni Servizi spa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l’intera durata del Suo rapporto di lavoro instaurato con la\nFederazione saranno applicate tutte le disposizioni di cui alla legge 20 maggio\n1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), indipendentemente dal numero di\ndipendenti occupati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sarà possibile il rientro presso CONI Servizi spa prima della scadenza\ndella aspettativa, in presenza delle circostanze previste ai commi 7 e 8 del\nmedesimo art. 30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sarà possibile ripristinare la situazione contrattuale preesistente al\npassaggio alla Federazione nel caso in cui provvedimenti di legge modifichino\nla natura giuridica della CONI Servizi spa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di quanto previsto nel più volte citato art. 30 Lei può,\npertanto, decidere di instaurare il rapporto di lavoro, oggetto della presente\nnota, con la Federazione che firma in calce, nella quale trova integrale\napplicazione il citato CCNL 2006-2009 in quanto dalla stessa sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FSN spa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONI Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direzione Risorse Umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>largo L. DE BOSIS 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federazione XXXXX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OGGETTO: richiesta aspettativa ex art. 30 CCNL 26 maggio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla sottoscritto\u002Fa _____________________________ chiede di essere\ncollocato\u002Fa in aspettativa a far data dal ________ al fine di instaurare un\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la Federazione ________________ ai sensi e per gli effetti dell’art.\n30 CCNL personale non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dirigente dalla CONI Servizi spa e delle Federazioni Sportive Nazionali e\nalle condizioni previste dal medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla sottoscritto\u002Fa _____________________________ si riserva, alla scadenza\ndel termine dei cinque anni di cui al comma 1 del citato art. 30, di\npresentare, così come previsto, una nuova istanza volta a rinnovare\nl’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato C\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direzione Risorse Umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egr. Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gentile Sig.ra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ufficio Studi del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Amministrazione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Aspettativa ex art. 30 CCNL 26 maggio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente, vista la sua richiesta del ______ avanzata ai sensi del\ncomma 1 dell’art. 30 del CCNL personale non dirigente della CONI Servizi spa\ne delle Federazioni Sportive Nazionali sottoscritto il 26 maggio 2008 Lei è\ncollocato\u002Fa in aspettativa per la durata di cinque anni, dal ______ al\n_______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del citato art. 30 l’aspettativa in questione sarà rinnovabile\nalla scadenza, dietro sua espressa richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di revoca dell’aspettativa, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 del\nsuddetto art. 30, Lei rientrerà in servizio presso la CONI Servizi spa con la\nstessa categoria e parametro retributivo posseduti alla data di decorrenza\ndell’aspettativa, fermi restando il mantenimento, a tutti gli effetti di\nlegge e di contratto, dell’anzianità di servizio maturata presso la\nFederazione in coincidenza del periodo di aspettativa concesso e\nl’applicazione dei trattamenti retributivi derivanti dalla contrattazione\ncollettiva nel frattempo intervenuta nonché quelli discendenti dagli\nautomatismi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordiali saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL DIRETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato D\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE ITALIANA XXXX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egr. Sig.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gentile sig.ra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONI Servizi S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egregio Signore, gentile Signora\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vista la sua richiesta ed il conseguente provvedimento di collocazione in\naspettativa da parte della CONI Servizi spa, ai sensi dell’art. 30 CCNL\npersonale non dirigente della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive\nNazionali, sottoscritto il 26 maggio 2008, siamo lieti di comunicarLe la Sua\nassunzione presso la nostra Federazione con contratto di lavoro a tempo\nindeterminato, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tipo di rapporto: subordinato a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorrenza: (data)(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decorrenza dell’anzianità di servizio: (data)(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valida a tutti i fini di legge e di contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- luogo di lavoro: (città sede di lavoro) ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria e parametro retributivo: (3) _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- profilo professionale: (4) __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periodo di prova: vale quello già espletato presso la CONI Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione annua lorda: vedi scheda allegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà indicata la data di decorrenza del rapporto con la Federazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà indicata la data di decorrenza già indicata su ciascuna busta paga\nCONI Servizi del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quelli posseduti al momento della decorrenza dell’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quello posseduto al momento della decorrenza dell’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della instaurazione del rapporto di lavoro, a titolo di una tantum\nLe verrà corrisposto l’importo lordo di € XXXXX. Tale somma Le sarà\nerogata ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, comma 5, e dalla tabella E\nallegata al citato CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 19 del CCNL del personale non dirigente della CONI\nServizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, la Federazione Italiana XXXX\napplicherà tutte le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300, ivi\ncompreso l’art. 18, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati in\ncostanza e, dunque, per l’intera durata del suo rapporto di lavoro instaurato\ncon questa Federazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non richiamato nella presente rinviamo alle norme di legge,\nalle clausole e alle disposizioni previste nel vigente CCNL personale non\ndirigente della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali,\nsottoscritto il 26 maggio 2008, che trova, pertanto, nel caso di rapporto di\nlavoro oggetto della presente, integrale e piena applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante quanto previsto dall’art. 83, nel caso in cui si verificassero\nmutamenti nella natura giuridica di CONI Servizi spa, rimane, in ogni caso,\nsalvo ed impregiudicato, con riferimento alle previsioni dell’art. 30, il Suo\ndiritto a ripristinare la situazione contrattuale preesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Voglia restituirci la presente lettera da Lei firmata per integrale\naccettazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cordiali saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL PRESIDENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per integrale accettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lì _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOMINATIVO DEL DIPENDENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzione tabellare: _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuzione individuale di anzianità (laddove esistente): _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assegno ad personam (laddove esistente): _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elemento distinto della retribuzione (ex i.amm.): ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indennità di funzione (qualora percepita): _______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superminimo (qualora percepito): _________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio Aziendale di Risultato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella misura e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"PAYSCALES_trigger":56,"SUNDAYwork_trigger":60,"maternitydifferenttrigger":64,"paidmaternityleaveduration":68,"maxsicknesspay":72,"cbadate_end":76,"childcaresubsidy":80,"ONCERISE_trigger":84,"trainingprogrammestxt":88,"deathrelativesleave":92,"hourspweek_select":96,"childcare":100,"sicknessmaxdaystxt":104,"equalityotherclause":106,"STRUCINCR_trigger":110,"nursingmothers":114,"eqpromotion":118,"pensionfund":122,"childcareotherclause":126,"eqtraining":130,"cbadate_start":134,"ADMINISTRATIVE_trigger":136,"holidaysdays":140,"SENIOR_trigger":144,"cbasignmultiple":148,"maternitydiscrimination":152,"healthinsurance":156,"healthandsafetytraining":158,"trainingprogrammes":162,"standbyallowancetype":166,"healthandsafetypolicy":170,"hiv":174,"flexible_work_options":176,"healthcareaccess":180,"contracttrial":182,"schedulesrestpw":186,"JOBTYPE_descriptions":190,"dayspweek_select":194,"TRADEUNLEAV_trigger":196,"educationtuition":200,"longtermillness":202,"standbyallowancetype1":206,"jobsecuritymothers":210,"overtimeallowancetype_general":214,"violenceleave":218,"violence":222,"code_application":226,"bankholidays1":229,"hivpolicy":233,"paidmaternityleavepay":235,"mealvouchers":239,"legalassistance_trigger":243,"contractseverancepay":247,"PAIDLEAV_trigger":251,"CONSIGN_trigger":255,"trainingfundtxt":259,"deathrelatives":263,"protectiveclothing":267,"paidpaternityleave":271,"MAXHOURS_trigger":274,"SUNDAY_trigger":278,"NOCTPREM_trigger":280,"funeralpay":282,"marriage":286,"expenses_remote":290,"strikes_trigger":294},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 7 - Comitato per le pari opportunit","Art. 7 - Comitato per le pari opportunità\n\n\n\n1)\n\nIl Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni\nvigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.\n\n\n\n2)\n\nIl Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di\nrappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un\ncomponente supplente.\n\n\n\n3)\n\nIl Comitato per le pari opportunità ha il compito di:\n\n\n\na)svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità\nprevisti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della\nlegislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di\nazione dell’Unione Europea;\n\nb)individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità\ntra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro\nsuperamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di\nposizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto\nnella attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento\ndella assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni\npossibilità di evoluzione professionale;\n\nc)promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\n\nd)proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle\ncaratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai\nprovvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di\nlavoro;\n\ne)formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione\nprofessionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla\nflessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali,\nsui processi di mobilità.\n\n\n\n4)\n\nLe modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono\noggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nCCNL.\n\n\n\n5)\n\nLa parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli\nstrumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente\na disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di\nservizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e\npubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro\nsvolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell’anno\nsuccessivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull’attività\nespletata.\n\n\n\n6)\n\nIl Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un\nquadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del\nComitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. La\npresidenza è attribuita garantendo ogni anno l’alternanza dei mandati tra\nrappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni\nsindacali firmatarie.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 28 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 28 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a\ncausa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a\ncompleta guarigione clinica o stabilizzazione della patologia comprovata da\ncertificato medico. In tale periodo spetta al dipendente non in prova\nl’intera retribuzione, comprensiva del trattamento economico accessorio,\nesclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario\nelastico o plurisettimanale.\n\n\n\n2)\n\nNei casi di malattia professionale, al dipendente spetta l’intera\nretribuzione comprensiva del trattamento accessorio esclusi i compensi per\nprestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elastico o\nplurisettimanale, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui\nall’art. 26.\n\n\n\n3)\n\nLe assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del\ncalcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all’art.\n26.\n\n\n\n4)\n\nNel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento della\nassunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a\ncausa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7,\ndella legge n. 68\u002F1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo\nsvolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia,\ntrova applicazione l’art. 4, comma 4, della stessa legge.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","d)proporre iniziative dirette a prevenir","d)proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle\ncaratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai\nprovvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di\nlavoro;\n\ne)formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione\nprofessionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla\nflessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali,\nsui processi di mobilità.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"PAYSCALES_trigger","Tabella B NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE (","Tabella B\n\n\n\nNUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE\n\n(valori per 12 mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      posizione\n\n        economica\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1° gennaio 2015\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1° gennaio 2016\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1° gennaio 2017\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadro S.\n      \n      41.638,26\n      \n      42.160,89\n      \n      42.683,51\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      38.865,16\n      \n      39.352,98\n      \n      39.840,80\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      33.448,62\n      \n      33.868,46\n      \n      34.288,29\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      31.093,19\n      \n      31.483,46\n      \n      31.873,73\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      29.173,45\n      \n      29.539,62\n      \n      29.905,80\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      26.945,27\n      \n      27.283,48\n      \n      27.621,68\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      24.587,87\n      \n      24.896,49\n      \n      25.205,10\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      24.166,29\n      \n      24.469,61\n      \n      24.772,94\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      23.901,38\n      \n      24.201,38\n      \n      24.501,38\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      22.409,63\n      \n      22.690,90\n      \n      22.972,18\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      20.555,27\n      \n      20.813,27\n      \n      21.071,28\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      20.244,85\n      \n      20.498,96\n      \n      20.753,06\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      20.112,73\n      \n      20.365,17\n      \n      20.617,62\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      19.300,55\n      \n      19.542,80\n      \n      19.785,05\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      18.358,44\n      \n      18.588,87\n      \n      18.819,30\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      17.718,32\n      \n      17.940,71\n      \n      18.163,10",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"SUNDAYwork_trigger","Ai dipendenti che prestano servizio nei ","Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la\nricorrenza del Santo Patrono per la quale è prevista la sola giornata di\nriposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e una intera\ngiornata di riposo compensativo.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di coincidenza di una delle festività di cui al comma 1, lett. b) e\nc) con altri giorni festivi, o con il giorno di riposo domenicale o periodico,\nin aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori\ninteressati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione\ndi cui all’art. 56, comma 4 lett. b).",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"maternitydifferenttrigger","10) I dipendenti a part-time orizzontale","10)\n\nI dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di\nferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura\nproporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale\nhanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e\u002Fo alle\nore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si\napplica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal\npresente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time\nverticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di\nmaternità e paternità dal lavoro previsto dal D.lgs. n. 151\u002F2001; il relativo\ntrattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di\nmaternità e paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione\ngiornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i permessi per\nmaternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli\nlavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato\nalla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time\nverticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il\npreavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente\nlavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale\nsono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"paidmaternityleaveduration","Art. 36 - Congedi dei genitori 1) Al per","Art. 36 - Congedi dei genitori\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela della maternità e della paternità contenute nella legge n. 53\u002F2000 e\nnel D.lgs. n. 151\u002F2001 e loro modifiche ed integrazioni.\n\n\n\n2)\n\nNel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al\nlavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di\nsalario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con\nesclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario\nelastico o plurisettimanale.\n\n\n\n3)\n\nQualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha\ncomunque diritto ad usufruire del congedo per l’intera durata. In caso di\nparto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di\nmaternità. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso\nuna struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di\nrichiedere la sospensione del congedo di maternità post-parto e\ndell’eventuale restante periodo ante-parto non fruito, fino alla data delle\ndimissioni del figlio; la richiesta può essere esercitata una sola volta per\nogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che\ndichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa\ndell’attività lavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in\nogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"maxsicknesspay","9) Il trattamento economico spettante al","9)\n\nIl trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il\nseguente:\n\n\n\na)intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese\nle indennità pensionabili;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di\nassenza.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"cbadate_end","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e pro","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\n\ndel contratto\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto ha valenza dal 1° gennaio 2015 ed ha scadenza il 31\ndicembre 2017. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera\nraccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, si intende tacitamente\nrinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali\nrimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto\ncollettivo.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"childcaresubsidy","Art. 72 - Benefici di natura assistenzia","Art. 72 - Benefici di natura assistenziale e sociale\n\n\n\n1)\n\nÈ demandata alla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2,\nla disciplina della concessione dei seguenti benefici in favore dei\ndipendenti:\n\n\n\n-assicurazione sanitaria integrativa;\n\n- contributi per asili nido, scuole materne ed elementari;\n\n- centri estivi presso strutture dei datori di lavoro o centri\nconvenzionati;\n\n- sussidi;\n\n- borse di studio.\n\n\n\n2)\n\nL’ammontare massimo della spesa per i benefìci di cui al comma precedente\nnon può superare un importo pari alla somma dell’1% dei costi del personale\nriferiti ai budget previsionali, per ciascun anno di riferimento, dei datori di\nlavoro firmatari o aderenti al presente CCNL. Avuto riguardo alle vigenti\nmodalità di attribuzione dei benefici assistenziali indicati al comma 1 e alle\nconseguenti misure delle relative corresponsioni economiche, le parti\nconvengono di dedicare ad una apposita sessione negoziale la ridefinizione\ndegli istituti destinatari dei predetti benefici e dei relativi regolamenti\napplicativi. La predetta sessione negoziale sarà diretta a valorizzare tutti i\npossibili effetti che possano derivare, anche sotto l’aspetto previdenziale e\nfiscale, dallo sviluppo di forme di welfare aziendale ai sensi della normativa\nvigente.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"ONCERISE_trigger","Art. 69 - Tredicesima mensilità 1) Oltre","Art. 69 - Tredicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nOltre alle normali dodici competenze mensili, in occasione della ricorrenza\nnatalizia ai lavoratori sarà corrisposta, secondo i termini previsti al comma\n7 dell’art. 56 del presente CCNL, una tredicesima mensilità di importo\nragguagliato alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 56, comma\n4 lett. b), in godimento al 1° dicembre di ogni anno e, in caso di cessazione\ndal servizio, in godimento al momento della cessazione stessa.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi\ndell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio\nprestati presso l’azienda. Per le frazioni di mese vengono computati i giorni\ndi effettivo servizio prestato.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo\ndei dodicesimi di cui sopra.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"trainingprogrammestxt","Art. 33 - Congedi per la formazione 1) I","Art. 33 - Congedi per la formazione\n\n\n\n1)\n\nI congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della\nlegge n. 53\u002F2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.\n\n\n\n2)\n\nAi lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni, possono\nessere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura\npercentuale complessiva del 10% del personale, con arrotondamento alla unità\nsuperiore, delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente\nsulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, definisce i criteri\nper la relativa utilizzazione.\n\n\n\n3)\n\nPer la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati\ned in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al datore di\nlavoro una specifica domanda, contenente l’indicazione della attività\nformativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista\ndella stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima\ndell’inizio delle attività formative.\n\n\n\n4)\n\nLe domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\n\n\n\n5)\n\nAl fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con\nl’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo\npossa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il\ndatore di lavoro può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un\nmassimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più\nampio per consentire l’utile partecipazione al corso.\n\n\n\n6)\n\nAl lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3,\ndella legge n. 53\u002F2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5,\ncomma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del\ntrattamento economico, alle modalità di comunicazione al datore di lavoro ed\nai controlli, si applicano le disposizioni previste dall’art. 26 e, ove si\ntratti di malattia dovuta a causa di servizio, dall’art. 27.\n\n\n\n7)\n\nIl lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi\ndei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con\ndiritto di priorità.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"deathrelativesleave","-tre giorni lavorativi, per ogni evento,","-tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge o di\nun parente o di un affine entro il secondo grado o del convivente, purché la\nstabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"hourspweek_select","Art. 45 - Orario di lavoro PARAGRAFO A -","Art. 45 - Orario di lavoro\n\n\n\nPARAGRAFO A - Orario normale di lavoro\n\n\n\n1)\n\nL’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su\ncinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata\ngiornaliera e una articolazione indicate alla allegata tabella 1. In sede di\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, potranno essere\nindividuate eventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della\nprestazione, nel limite dell’anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla\nspecificità degli ambiti lavorativi.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"childcare","4) Nell’ambito del periodo di congedo pa","4)\n\nNell’ambito del periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32,\ncomma 1, del D.lgs. n. 151\u002F2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa,\nper i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in\nmodo frazionato, qualora goduti entro i primi tre anni di vita del bambino, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono\nretribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in\nturnazione, in orario elastico o plurisettimanale e delle indennità per\nprestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.\n\n\n\n5)\n\nSuccessivamente al periodo di congedo di cui al comma 2 e sino al compimento\ndel terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1,\ndel D.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri è\nriconosciuto il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle malattie\ndei figli di età non superiore a tre anni.\n\n\n\n6)\n\nI periodi di assenza di cui al precedente comma 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\n\n\n\n7)\n\nAi fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo di cui\nall’art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 151\u002F2001, la lavoratrice madre o il\nlavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della\ndurata, all’INPS e all’ufficio di appartenenza, cinque giorni prima della\ndata di decorrenza del periodo di congedo, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità. La domanda al datore di lavoro può essere inviata anche a\nmezzo di raccomandata a\u002Fr purché sia assicurato, comunque, il rispetto del\ntermine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel\ncaso di proroga dell’originario periodo di congedo.\n\n\n\n8)\n\nIn caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.lgs.\nn. 151\u002F2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste\ndal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.",{"bindId":105,"name":74,"text":75},"sicknessmaxdaystxt",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"equalityotherclause","q)nell’esercizio delle mansioni assegnat","q)nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la permanenza\nin servizio, mantenere comportamenti improntati al massimo rispetto della\ncondizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Il datore di\nlavoro, in conformità del disposto dell’art. 2087 cod. civ., si attiverà\nper contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei\npredetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare\nesplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo\nprofessionale.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"STRUCINCR_trigger","Tabella A INCREMENTI MENSILI DELLA RETRI","Tabella A\n\n\n\nINCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE\n\n(valori da corrispondere per 13 mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      posizione\n        economica\n\n        \n        \n      \n      dal  \n\n        1° gennaio 2015\n\n        \n        \n      \n      dal  \n\n        1° gennaio 2016\n\n        \n        \n      \n      dal  \n\n        1° gennaio 2017\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Quadro S.\n      \n      43,55\n      \n      43,55\n      \n      43,55\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      40,65\n      \n      40,65\n      \n      40,65\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      34,99\n      \n      34,99\n      \n      34,99\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      32,52\n      \n      32,52\n      \n      32,52\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      30,51\n      \n      30,51\n      \n      30,51\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      28,18\n      \n      28,18\n      \n      28,18\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      25,72\n      \n      25,72\n      \n      25,72\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      25,28\n      \n      25,28\n      \n      25,28\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      25,00\n      \n      25,00\n      \n      25,00\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      23,44\n      \n      23,44\n      \n      23,44\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      21,50\n      \n      21,50\n      \n      21,50\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      21,18\n      \n      21,18\n      \n      21,18\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      21,04\n      \n      21,04\n      \n      21,04\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      20,19\n      \n      20,19\n      \n      20,19\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      19,20\n      \n      19,20\n      \n      19,20\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      18,53\n      \n      18,53\n      \n      18,53\n      \n    \n  \n",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"nursingmothers","Qualora il parto intervenga prima della ","Qualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha\ncomunque diritto ad usufruire del congedo per l’intera durata. In caso di\nparto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di\nmaternità. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso\nuna struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di\nrichiedere la sospensione del congedo di maternità post-parto e\ndell’eventuale restante periodo ante-parto non fruito, fino alla data delle\ndimissioni del figlio; la richiesta può essere esercitata una sola volta per\nogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che\ndichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa\ndell’attività lavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in\nogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"eqpromotion","b)individuare i fattori che ostacolano l","b)individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità\ntra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro\nsuperamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di\nposizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto\nnella attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento\ndella assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni\npossibilità di evoluzione professionale;",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"pensionfund","Art. 71 - Previdenza complementare 1) Al","Art. 71 - Previdenza complementare\n\n\n\n1)\n\nAl fine di dare piena attuazione a quanto convenuto con l’accordo\nsindacale del 18 ottobre 2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dal\n1° gennaio 2017, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza\ncomplementare PERSEO-SIRIO, confermando le quote di contribuzione individuate\nnel predetto accordo.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"childcareotherclause","Art. 24 - Aspettativa per motivi familia","Art. 24 - Aspettativa per motivi familiari o personali\n\n\n\n1)\n\nAl dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia\nformale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le\nesigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze\npersonali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità, per un periodo massimo di due anni ogni cinque lavorati,\nfrazionabile in periodi di durata non inferiore ad un mese, nell’arco del\nquinquennio.\n\n\n\n2)\n\nQualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per\nl’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali\nperiodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità,\nsono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico\nai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge n. 335\u002F1995 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni e nei limiti ivi previsti.\n\n\n\n3)\n\nI periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in\nconsiderazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo dei periodi\ndi conservazione del posto previsti dall’art. 26.\n\n\n\n4)\n\nLa presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da\nspecifiche disposizioni di legge.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"eqtraining","e)formulare proposte per favorire l’acce","e)formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione\nprofessionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla\nflessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali,\nsui processi di mobilità.",{"bindId":135,"name":78,"text":79},"cbadate_start",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"ADMINISTRATIVE_trigger","7) In aggiunta ai permessi di cui ai com","7)\n\nIn aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il dipendente ha,\naltresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti\nprevisti da specifiche disposizioni di legge vigenti.\n\n\n\n8)\n\nNell’ambito delle previsioni contenute nella legge n. 266\u002F1991 e nel\nregolamento approvato con D.P.R. 194\u002F2001 per le attività di protezione\ncivile, il datore di lavoro favorisce la partecipazione del personale alle\nattività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione\ndegli orari di lavoro.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"holidaysdays","1) Il dipendente ha diritto, per ogni an","1)\n\nIl dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26\ngiorni di ferie retribuite.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"SENIOR_trigger"," categoria parametro retributivo anziani","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      parametro\n        retributivo\n\n        \n        \n      \n      anzianità\n\n        nella categoria\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      anzianità\n\n        nel parametro\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      importo\n\n        una tantum\n      \n    \n    \n      A\n      \n      A4\n      \n      8\n      \n      4\n      \n      700,00\n      \n    \n    \n      B\n      \n      B4\n      \n      10\n      \n      5\n      \n      850,00\n      \n    \n    \n      C\n      \n      C4\n      \n      12\n      \n      6\n      \n      1.000,00",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"cbasignmultiple","In data 14 dicembre 2016 ha avuto luogo ","In data 14 dicembre 2016 ha avuto luogo presso la sede della CONI Servizi\nS.p.A., largo L. De Bosis 15, Roma, l’incontro tra i rappresentanti della\nCONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e i rappresentanti\ndelle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"maternitydiscrimination","Prima della assunzione, il lavoratore po","Prima della assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita\nmedica al solo scopo di certificare l’idoneità alla qualifica di assunzione.\nÈ vietata, ai sensi di legge, la richiesta di esami particolari, quali i test\ndi gravidanza e HIV.",{"bindId":157,"name":82,"text":83},"healthinsurance",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"healthandsafetytraining","2) In particolare, nel rispetto delle pr","2)\n\nIn particolare, nel rispetto delle previsioni di legge, il datore di lavoro\nprovvede a:\n\n\n\n-predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i lavoratori\nche svolgono attività esposte a rischio;\n\n-fornire tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione, attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\n\n-assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti di\nlavoro;\n\n-fornire una adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per\nla sicurezza e la salute connessi alle attività del datore di lavoro, sulle\nmisure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli\nspecifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché\nsulle disposizioni aziendali adottate in materia;\n\n-garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e\nsalute.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"trainingprogrammes","Art. 5 - Commissione bilaterale sulla fo","Art. 5 - Commissione bilaterale sulla formazione\n\n\n\n1)\n\nCon l’obiettivo di perseguire il costante miglioramento dei livelli di\nproduttività, di efficienza e di efficacia, nonché per favorire lo sviluppo\ndella qualità del servizio e la valorizzazione professionale del personale, le\nparti convengono di istituire una apposita Commissione bilaterale per la\nformazione e riqualificazione professionale alla quale sono attribuiti i\nseguenti compiti:\n\n\n\na)acquisire dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali tutti\ngli elementi di conoscenza utili ad individuare i fabbisogni formativi del\npersonale;\n\nb)formulare proposte in tema di formazione ed aggiornamento professionale,\nanche avvalendosi della collaborazione di soggetti specializzati, per fare\nfronte alle esigenze che scaturiscono dalle innovazioni tecnologiche,\norganizzative e normative, alla continua evoluzione degli obiettivi che la CONI\nServizi e le Federazioni Sportive si pongono in termini di sviluppo della\nqualità e quantità dei servizi, e per fare fronte, altresì, alle necessità\ndi accrescimento e di sviluppo professionale dei lavoratori;\n\nc)promuovere ogni iniziativa utile a conseguire l’accesso ai finanziamenti\ncomunitari, nazionali e regionali;\n\nd)effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e\nsugli effetti in termini di risorse impegnate;\n\ne)formulare proposte in tema di formazione e riqualificazione professionale\nper quanto concerne l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro e per quanto\nrinviene da eventuali processi di riorganizzazione e\u002Fo ristrutturazione\naziendale;\n\nf)formulare proposte per l’attuazione di forme di raccordo e di\ncollaborazione con le regioni e\u002Fo con Enti pubblici e\u002Fo privati in materia di\nformazione;\n\ng)formulare proposte sui criteri di attribuzione dei crediti formativi,\nconseguenti a corsi di formazione attivati dai datori di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLa composizione ed il funzionamento della Commissione, alla quale i\ncomponenti partecipano in stato di servizio, sono disciplinati dal proprio\nregolamento allegato al presente CCNL.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"standbyallowancetype","3) Il periodo di reperibilità è remunera","3)\n\nIl periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di € 8,00 per\nogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non\ninferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di\nreperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"healthandsafetypolicy","Art. 27 - Igiene e sicurezza sul lavoro ","Art. 27 - Igiene e sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro riconosce la priorità della tutela della salute dei\nlavoratori e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine\nadotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare\nla salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti,\ncompresi quelli sportivi, e a garantire la prevenzione delle malattie\nprofessionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e al\nD.M. 18 marzo l996 e successive modifiche e integrazioni.\n\n\n\n2)\n\nIn particolare, nel rispetto delle previsioni di legge, il datore di lavoro\nprovvede a:\n\n\n\n-predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i lavoratori\nche svolgono attività esposte a rischio;\n\n-fornire tutte le indicazioni atte ad una efficace prevenzione, attuando\ninterventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di\nrischio;\n\n-assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti di\nlavoro;\n\n-fornire una adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per\nla sicurezza e la salute connessi alle attività del datore di lavoro, sulle\nmisure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli\nspecifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché\nsulle disposizioni aziendali adottate in materia;\n\n-garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei\ndipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e\nsalute.\n\n\n\n3)\n\nIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, ai sensi della\nnormativa vigente, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza,\ntale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e\nsalute, nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi\nspecifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.",{"bindId":175,"name":154,"text":155},"hiv",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"flexible_work_options","Art. 44 - Disciplina del telelavoro 1) I","Art. 44 - Disciplina del telelavoro\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro\ne di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle\nrisorse umane, può far utilizzare, nello svolgimento della prestazione\nlavorativa o della prestazione professionale, le modalità del telelavoro, sia\nin forma subordinata che autonoma.\n\n\n\n2)\n\nPer telelavoro in forma subordinata si intende una modalità della\nprestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso\nil proprio domicilio, o in luogo diverso ma comunque fisso ed esterno rispetto\nalla sede di lavoro aziendale, realizzabile con l’impiego non occasionale di\nspecifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:\n\n\n\na)telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione della attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\n\nb)altre forme di lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri\nsatellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese\nquelle in alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in\nluogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è\nassegnato.\n\n\n\n3)\n\nLa postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e\ncollaudata a cura e a spese del datore di lavoro, sul quale gravano i costi di\nmanutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso\ndi telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata\npresso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a\ncarico del datore di lavoro, espressamente stabiliti nel contratto di\ntelelavoro.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro definisce, di intesa con i dipendenti interessati, la\nfrequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere\ninferiore ad un giorno per settimana.\n\n\n\n5)\n\nL’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo\nparziale, potrà essere distribuito nell’arco della giornata attraverso\nmodalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della\nprestazione lavorativa nell’arco della giornata sia come durata giornaliera\ndella stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito\ndell’orario di lavoro in atto presso il datore di lavoro. Tali modalità\nsaranno definite nel contratto individuale di telelavoro.\n\n\n\n6)\n\nNel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro, e qualora\nsiano intervenuti mutamenti organizzativi, il datore di lavoro può attivare\nopportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati\nper facilitarne il reinserimento.\n\n\n\n7)\n\nIl lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle\nquali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti\ndall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse\ncontenute. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio\no per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa\nautorizzazione del datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con\ndiligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza\nvigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri\nl’utilizzo degli stessi; in ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 20\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio\nlavorativo, conformemente alla sua formazione ed istruzione.\n\n\n\n8)\n\nIl datore di lavoro stipula polizze assicurative per la copertura dei\nseguenti rischi:\n\n\n\na)danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con\nesclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;\n\nb)danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti\ndall’uso delle stesse attrezzature;\n\nc)copertura assicurativa INAIL.\n\n\n\n9)\n\nLa verifica delle condizioni di lavoro e della idoneità dell’ambiente di\nlavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi,\nconcordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di\naccesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai\nsensi dell’art. 18, comma 1 lett. o), D.lgs. n. 81\u002F2008, è inviata ad ogni\ndipendente, per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della\nsicurezza.\n\n\n\n10)\n\nLa contrattazione integrativa che definisce il premio di risultato definisce\nanche le modalità di partecipazione allo stesso dei lavoratori che svolgono la\nprestazione attraverso la modalità del telelavoro. Le relative risorse sono in\nogni caso ricomprese nel finanziamento complessivo del premio.\n\n\n\n11)\n\nÈ garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la\npartecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione\nalla attività sindacale, il lavoratore potrà essere informato attraverso\nl’istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un\nindirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di\nlavoro.\n\n\n\n12)\n\nLe parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo, non costituiscono\nviolazione dell’art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e delle norme contrattuali in\nvigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.\n\n\n\n13)\n\nLe parti convengono di avviare una eventuale sessione negoziale per recepire\ne\u002Fo integrare la disciplina sul lavoro agile prevista da disposizioni di legge\nin fase di approvazione alla data di sottoscrizione del presente CCNL.",{"bindId":181,"name":82,"text":83},"healthcareaccess",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"contracttrial","Art. 21 - Periodo di prova 1) Il dipende","Art. 21 - Periodo di prova\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui\ndurata è stabilita come segue:\n\n\n\na)2 mesi per il personale delle categorie A e B;\n\nb) 4 mesi per il personale della categoria C;\n\nc) 6 mesi per il personale della categoria Quadri.\n\n\n\n2)\n\nAi fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio\neffettivamente prestato.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di prova è sospeso nei casi di congedo di maternità e\npaternità e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.\n\n\n\n4)\n\nDurante il periodo di prova, il lavoratore può recedere dal rapporto in\nqualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione della\nindennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro, fatti salvi i casi\ndi sospensione di cui al comma 3, non può recedere prima che sia trascorso un\nperiodo pari a 45 giorni per il personale delle categorie A e B, a 90 giorni\nper il personale della categoria C, a 135 giorni per il personale appartenente\nalla categoria Quadri.\n\n\n\n5)\n\nDecorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il\ndipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento\ndell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo\ngiorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità\nmaturati. Spetta, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle\ngiornate di ferie maturate e non godute.\n\n\n\n7)\n\nIl periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"schedulesrestpw","3) Il riposo settimanale cade normalment","3)\n\nIl riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere\ninferiore alle 24 ore.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"JOBTYPE_descriptions","SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE Art. 51 - Obi","SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE\n\n\n\nArt. 51 - Obiettivi\n\n\n\n1)\n\nIl sistema di classificazione del personale, secondo le linee definite negli\narticoli seguenti, persegue le finalità del progressivo miglioramento delle\ncondizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della\nfunzionalità degli uffici, dell’accrescimento della efficienza ed efficacia\ndella attività istituzionale della CONI Servizi e delle Federazioni e della\ngestione dei lavoratori.\n\n\n\nArt. 52 - Il sistema di classificazione del personale\n\n\n\n1)\n\nIl sistema di classificazione del personale si articola in quattro categorie\ncontrattuali che assumono la denominazione di A, B, C, Quadri nonché la\ncategoria D di cui all’art. 54 del presente CCNL. Ai fini della\nclassificazione legale delle predette categorie il personale inquadrato nelle\ncategorie A, B, C e D è considerato personale impiegatizio secondo quanto\nprevisto dall’art. 2095 cod. civ. Ferma restando la diversa classificazione\nlegale per la categoria Q, le categorie contrattuali sopra descritte\nrappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi dell’art.\n2103 cod. civ.\n\n\n\n2)\n\nLe predette categorie si caratterizzano per la descrizione delle rispettive\ndeclaratorie, di cui al successivo art. 53, che esprimono il contenuto\nprofessionale delle attribuzioni specifiche relative a ciascuna di esse. La\ndescrizione dei profili di ciascuna categoria, comprensiva delle specifiche\ndeclaratorie, requisiti di esperienza professionale, sfera di autonomia e grado\ndi responsabilità, è riportata nell’allegato A dell’accordo del 7 giugno\n2007, che le parti intendono integralmente recepito ed allegato al presente\nCCNL.\n\n\n\n3)\n\nAl dipendente può essere assegnato lo svolgimento di tutte o parti delle\nmansioni rientranti nella declaratoria della categoria contrattuale di\nappartenenza, nel caso in cui tali mansioni siano riscontrabili e, dunque,\ncompatibili con quelle del profilo attribuito e fatto salvo il possesso dei\nrequisiti di esperienza professionale richiesti ovvero delle specifiche\nabilitazioni professionali, ove previste.\n\n\n\n4)\n\nTenuto conto dei modelli organizzativi e delle funzioni svolte in ambito\nsportivo dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali, potranno\nessere identificati nuovi profili professionali e\u002Fo ridefiniti quelli esistenti\nin rapporto alle necessità che scaturiscono dal conseguimento dei fini\nistituzionali della CONI Servizi e delle Federazioni medesime. I predetti\nprofili, tenuto conto del contenuto professionale che esprimono, saranno\ncollocati, d’intesa fra le parti firmatarie del presente CCNL, nella\ncategoria contrattuale corrispondente nel rispetto delle declaratorie delle\nmedesime categorie.\n\n\n\n5)\n\nL’affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte e\nrientranti, comunque, nella declaratoria della categoria contrattuale di\nappartenenza, non determina alcuna modifica né sotto l’aspetto retributivo\nné sotto l’aspetto dell’inquadramento; il personale, tuttavia, ove sia\nnecessario, è tenuto a svolgere temporaneamente anche attività complementari\ned accessorie alle proprie, ancorché riferibili a categoria inferiore o\nsuperiore.\n\n\n\n6)\n\nPer comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore\npotrà svolgere temporaneamente mansioni diverse nell’ambito della stessa\ncategoria contrattuale. Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni\npreviste in una determinata categoria non potrà essere assegnato a mansioni\ninferiori, salvo quanto stabilito nei successivi punti a) e b) e al successivo\ncomma 8. Lo svolgimento di mansioni rientranti in categoria diversa non dà\nluogo al passaggio nella nuova categoria quando sia dovuto alle seguenti\nmotivazioni:\n\n\n\na)sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro;\n\nb)esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di\ndurata non superiore a mesi sei.\n\n\n\n7)\n\nLo svolgimento di mansioni previste in categoria superiore dà diritto, per\nil periodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a\nquest’ultima relativa.\n\n\n\n8)\n\nIn conformità dell’art. 2103, comma 2 del cod. civ. in caso di modifica\ndegli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del\nlavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello\ndi inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima\ncategoria legale, solo nel caso in cui il nuovo assetto organizzativo non\nconsenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni\nprecedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni\ndiverse ma comunque rientranti nella medesima categoria contrattuale di\ninquadramento.\n\n\n\n9)\n\nL’assegnazione di mansioni di categoria inferiore ai sensi del comma\nprecedente deve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della\nprofessionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione\nalle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili alla\ncategoria di appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo\nal medesimo lavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di\nformazione. Fatto salvo l’espresso consenso del dipendente, non è consentita\nl’assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze\nche non siano state richieste al momento della assunzione.\n\n\n\n10)\n\nIn ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di\nnullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di\ninquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Resta confermata, in\nogni caso, la decorrenza dei termini previsti all’art. 53, comma 3, per il\npassaggio al parametro retributivo superiore.\n\n\n\n11)\n\nIl datore di lavoro darà priorità alla riassegnazione delle precedenti\nmansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi\ndel comma 8 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte\ndai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad\neventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria\nsuperiore successivamente all’applicazione del precedente comma 8.\n\n\n\n12)\n\nLo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente dalle\nnecessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta\neccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\n\n\n\n13)\n\nLe esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a\nmansioni rientranti in categorie diverse, ivi comprese quelle previste dal\ncomma 5 e con esclusione di quelle derivanti dalla applicazione del comma 8,\nsono oggetto di informazione preventiva da parte dei datori di lavoro. Qualora\nmotivi di urgenza non consentano l’informazione preventiva, le suddette\nesigenze potranno essere oggetto di informazione successiva, da effettuarsi\nentro sette giorni dall’avvenuto affidamento. La modifica degli assetti\norganizzativi aziendali che determini il ricorso al precedente comma 8\ncostituisce oggetto di consultazione ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7.\n\n\n\nArt. 53 - Declaratorie\n\n\n\nCategoria A)\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di\nsupporto che non comportano particolari valutazioni di merito e che\npresuppongono conoscenze specifiche e\u002Fo qualificazioni professionali\ncaratterizzate da:\n\n\n\n- conoscenze di tipo operativo;\n\n- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati\nparziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;\n\n- problematiche lavorative di tipo semplice;\n\n-relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti\ninteragenti, relazioni esterne, anche con altre istituzioni, di tipo indiretto\ne\u002Fo saltuario.\n\n\n\n2)\n\nLa categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:\n\n\n\nA1, A2, A3, A4.\n\n\n\n3)\n\nAl dipendente che avrà prestato 3 anni di effettivo servizio nella\ncategoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il\nparametro retributivo superiore, e cosi di seguito, fino al raggiungimento del\nparametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di\nagevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il\npersonale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del\npresente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro\nretributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola\nvolta, di due anni.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma\nprecedente, l’attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti\nche si sono distinti per particolari doti di efficienza, produttività e\naffidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali\ne delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi,\ndell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze\neventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e\u002Fo\ndi aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.\n\n\n\n5)\n\nIl datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni\ndei tempi di cui al comma 4.\n\n\n\nCategoria B)\n\n\n\n1)\n\nIl personale appartenente alla categoria è strutturalmente inserito nel\nprocesso produttivo e ne svolge una o più fasi e\u002Fo fasce di attività. Opera\nnell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate anche\nattraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Interpreta le istruzioni\noperative e valuta nel merito i casi concreti. I lavoratori che appartengono a\nquesta categoria svolgono attività caratterizzate da:\n\n\n\n- qualificate conoscenze anche di natura specialistica con necessità di\naggiornamento;\n\n- contenuto di concetto, con responsabilità di risultati relativi a fasi di\nprocessi produttivi;\n\n-problematiche lavorative di media complessità, da affrontare anche\nattraverso modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni\npossibili;\n\n-relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale estensibili\naltresì a posizioni organizzative poste al di fuori delle unità di\nappartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.\nRelazioni dirette e mediamente complesse con gli utenti, anche di natura\nnegoziale.\n\n\n\n2)\n\nLa categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:\n\n\n\nB1, B2, B3, B4.\n\n\n\n3)\n\nAl dipendente che avrà prestato 4 anni di effettivo servizio nella\ncategoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il\nparametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del\nparametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di\nagevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il\npersonale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del\npresente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro\nretributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola\nvolta, di due anni.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma\nprecedente, l’attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti\nche si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di\naffidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali\ne delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi,\ndell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze\neventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e\ndi aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.\n\n\n\n5)\n\nIl datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni\ndei tempi di cui al comma 4.\n\n\n\nCategoria C)\n\n\n\n1)\n\nIl personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo\nproduttivo ed è competente a svolgerne, con ampia autonomia, tutte le fasi,\ngarantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della\ncomunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed\nottimizza l’impiego delle risorse a disposizione. Esplica funzioni\nspecialistiche anche di natura tecnica e\u002Fo informatica. I lavoratori che\nappartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:\n\n\n\n-elevate conoscenze specialistiche caratterizzate anche da frequente\nnecessità di aggiornamento;\n\n-contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di\nrisultati relativi al processo o a diversi processi produttivi\u002Famministrativi e\ncon coordinamento di gruppi anche informali di lavoro;\n\n-problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli\nteorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle\nsoluzioni possibili;\n\n-relazioni organizzative interne, comprese quelle di natura negoziale e\ncomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di\nappartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto anche con\nrappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta,\ncomplesse e negoziali.\n\n\n\n2)\n\nLa categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:\n\n\n\nC1, C2, C3, C4.\n\n\n\n3)\n\nAl dipendente che avrà prestato 5 anni di effettivo servizio nella\ncategoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il\nparametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del\nparametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di\nagevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il\npersonale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del\npresente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro\nretributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola\nvolta, di due anni.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma\nprecedente, l’attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti\nche si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di\naffidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali\ne delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi,\ndell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze\neventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e\u002Fo\ndi aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.\n\n\n\n5)\n\nIl datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni\ndei tempi di cui al comma 4.\n\n\n\nCategoria Quadri\n\n\n\n1)\n\nAppartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti\nprofessionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell’art. 2 della\nlegge n. 190\u002F1985, svolge con carattere continuativo:\n\n\n\n-funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi del datore\ndi lavoro, che espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;\n\n-funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative\u002F strutture,\nesercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per\nl’attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.\n\n\n\n2)\n\nIn termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti\nlavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:\n\n\n\n-sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche\ndell’ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati,\nnonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo\nsviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;\n\n-hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e\ncomplesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di\nottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che\ndella piena rispondenza dei contributi altamente qualificati fomiti agli\nobiettivi stabiliti dall’azienda;\n\n- nell’ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri\nsulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui\ndipendono e in rapporto alle strategie aziendali.\n\n\n\n3)\n\nLa categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.\n\n\n\n4)\n\nFerme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi i\nlivelli, il livello Q Super è attribuito ai Quadri le cui funzioni siano di\nelevata specializzazione ovvero comportino l’esercizio di attività di\nsintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima\ncategoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere\ncomplesso.\n\n\n\n5)\n\nAi sensi dell’art. 5 della legge n. 190\u002F1985, il datore di lavoro è\ntenuto ad assicurare i dipendenti con la qualifica di Quadro contro i rischi di\nresponsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni.\n\n\n\n6)\n\nL’accesso alla categoria di Quadro avviene, di norma, attraverso la\nvalorizzazione delle professionalità interne.\n\n\n\n7)\n\nFatte salve le specifiche espresse disposizioni previste nel presente\narticolo, al personale inserito nella categoria di Quadro si applicano le norme\nriguardanti il personale non dirigente. Si estende al medesimo personale il\npremio aziendale di risultato ed il premio individuale di cui agli artt. 61 e\n62.\n\n\n\nArt. 54 - Categoria D\n\n\n\n1)\n\nResta confermata la categoria D, così come introdotta dal CCNL 2002\u002F05.\nEntro tale categoria sono previsti due parametri retributivi: D1, D2.\n\n\n\n2)\n\nAi lavoratori appartenenti alla categoria D vengono confermate le funzioni\ngià attribuite in ragione della attribuzione della qualifica ad personam di\nispettore generale e di direttore di divisione. I lavoratori inseriti nella\ncategoria D possono anche assolvere funzioni di direzione di uffici di\nparticolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché funzioni\ntecnico-sportive e tecnico-organizzative comportanti elevati livelli di\nprofessionalità, autonomia e responsabilità.",{"bindId":195,"name":98,"text":99},"dayspweek_select",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 13 - Permessi per motivi sindacali ","Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie,\ncostituite ai sensi dell’accordo previsto dall’art. 12, comma 1, degli\norgani direttivi nazionali e regionali\u002Fterritoriali delle organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente CCNL, dei terminali di tipo associativo delle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, dopo l’elezione\ndelle Rappresentanze Sindacali Unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di\nlavoro, possono usufruire, per l’espletamento di qualsiasi attività\nrientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di\nlavoro si impegnano a concedere.\n\n\n\n2)\n\nI permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie devono essere\npreventivamente comunicati al datore di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi delle\norganizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufruire dei permessi\ngiornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle\norganizzazioni sindacali firmatarie e che siano comunicati al datore di lavoro,\nal fine di consentire le necessarie sostituzioni, almeno ventiquattro ore prima\ndella data di assenza, nel caso in cui questa si protragga per l’intera\ngiornata, e di norma quattro ore prima, nel caso di assenze di durata inferiore\nalla giornata.\n\n\n\n4)\n\nIl monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui ai\ncommi precedenti è determinato in ragione di centoventi minuti ogni anno per\nogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente, di cui 20\nminuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell’anno\nprecedente per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.\n\n\n\n5)\n\nSuccessivamente all’accordo di cui al comma 1 dell’art. 12 e alla\ncostituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le parti si incontreranno\nper valutare la congruità delle ripartizioni del monte ore complessivo fra le\nRappresentanze Sindacali Unitarie e gli organi direttivi delle organizzazioni\nsindacali di cui al comma 4 e per procedere, eventualmente, ad una diversa\nripartizione, nonché la congruità delle ore di assemblea di cui all’art.\n14, comma 1.\n\n\n\n6)\n\nLe funzioni e le cariche sopra menzionate, conferite in conformità delle\nnorme statutarie e regolamentari di ciascuna organizzazione sindacale,\nunitamente ai nominativi dei dirigenti degli organismi direttivi delle\nstrutture sindacali e alle relative variazioni, dovranno essere tempestivamente\ncomunicate per iscritto al datore di lavoro dalle organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL.\n\n\n\n7)\n\nAi lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche\nsindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli\nartt. 31 e 32 della legge n. 300\u002F1970 e successive modifiche.\n\n\n\n8)\n\nI permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale,\nnonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.",{"bindId":201,"name":82,"text":83},"educationtuition",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"longtermillness","7) Ai lavoratori affetti da patologie on","7)\n\nAi lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica presso l’azienda unità\nsanitaria locale territorialmente competente, viene riconosciuto il diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il\nmedesimo diritto è riconosciuto alle donne vittime di violenze di genere ai\nsensi dell’art. 24, comma 6 del D.lgs. 80\u002F2015. Su richiesta del lavoratore\nil rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo\npieno.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"standbyallowancetype1","Quando la reperibilità cade in giorno fe","Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad\nun giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna\nprestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque,\nalcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"jobsecuritymothers","c)promuovere interventi idonei a facilit","c)promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"overtimeallowancetype_general","4) La misura oraria dei compensi per lav","4)\n\nLa misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi\ndell’art. 56, comma 4 lett. a), incrementata del rateo di tredicesima\nmensilità, del 15% per lo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e\ndel 50% per quello notturno. Per lavoro notturno si intende quello prestato tra\nle ore 22 e le 6.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"violenceleave","Art. 31 - Altre aspettative previste da ","Art. 31 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge\n\n\n\n1)\n\nLe aspettative per cariche pubbliche elettive, incarichi governativi e per\nvolontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.\n\n\n\n2)\n\nIl congedo per le donne vittime di violenza di genere resta disciplinato\ndall’art. 24 del D.lgs. 80\u002F2015.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"violence","Art. 6 - Comitato paritetico sul fenomen","Art. 6 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing\n\n\n\n1)\n\nLe parti, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dal\nprecedente art. 4, con l’intento di prevenire qualsiasi atteggiamento o\ncomportamento riconducibile al fenomeno del mobbing, inteso come forma di\nviolenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuato all’interno dei\nluoghi di lavoro dal datore di lavoro o da altri lavoratori nei confronti di un\nlavoratore, procedono alla costituzione di un Comitato paritetico sul fenomeno\ndel mobbing.\n\n\n\n2)\n\nIl Comitato è formato da un componente designato da ciascuna organizzazione\nsindacale firmataria del presente CCNL e da un numero pari di rappresentanti di\nparte datoriale. Il Presidente del Comitato viene designato tra i\nrappresentanti di parte datoriale ed il vicepresidente tra i componenti di\nparte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente\nsupplente. Ferma restando la composizione paritetica del Comitato, di esso fa\nparte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,\nappositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo\ntra le attività dei due organismi.\n\n\n\n3)\n\nAl Comitato paritetico sono attribuiti i seguenti compiti:\n\n\n\na)raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del\nfenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;\n\nb)individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare\nriferimento alla verifica della esistenza di condizioni di lavoro o fattori\norganizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni\npersecutorie o di violenza morale;\n\nc)formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e\nalla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare\nmisure di tutela del dipendente interessato;\n\nd)formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.\n\n\n\n4)\n\nLe proposte formulate dal Comitato sono presentate ai datori di lavoro per i\nconseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione\ned il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture\nesistenti, l’istituzione della figura del consigliere\u002Fconsigliera di fiducia\nnonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali\nfirmatarie del presente CCNL.\n\n\n\n5)\n\nIn relazione alla attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 1,\nil Comitato valuterà l’opportunità di proporre, nell’ambito delle\niniziative per la formazione previste dal presente CCNL, idonei interventi\nformativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra\nl’altro, ai seguenti obiettivi:\n\n\n\na)affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore\nconsapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali\ne sociali;\n\nb)favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più\nspecifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno\ndegli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e\ndella affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.\n\n\n\n6)\n\nLa parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce\ntutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, ivi compresa la partecipazione\nin stato di servizio dei suoi componenti. In particolare, valorizza e\npubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro\nsvolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre\ndell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sulla\nattività espletata.\n\n\n\n7)\n\nIl Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un\nquadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del\nComitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.",{"bindId":227,"name":172,"text":228},"code_application","Art. 27 - Igiene e sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro riconosce la priorità della tutela della salute dei\nlavoratori e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine\nadotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare\nla salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti,\ncompresi quelli sportivi, e a garantire la prevenzione delle malattie\nprofessionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008 e al\nD.M. 18 marzo l996 e successive modifiche e integrazioni.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"bankholidays1","Art. 40 - Festività 1) Sono considerati ","Art. 40 - Festività\n\n\n\n1)\n\nSono considerati festivi:\n\n\n\na)le domeniche;\n\nb) il 1° gennaio - Capodanno;\n\nil 6 gennaio - Epifania;\n\nil lunedì dopo Pasqua;\n\nil 25 aprile - anniversario della Liberazione;\n\nil 1° maggio - festa del Lavoro;\n\nil 2 giugno - festa della Repubblica;\n\nil 15 agosto - Assunzione;\n\nil 1° novembre - Ognissanti;\n\nl’8 dicembre - Immacolata Concezione;\n\nil 25 dicembre - Natale;\n\nil 26 dicembre - S. Stefano;\n\nc)la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente\npresta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.",{"bindId":234,"name":154,"text":155},"hivpolicy",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"paidmaternityleavepay","2) Nel periodo di congedo di maternità e","2)\n\nNel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al\nlavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di\nsalario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con\nesclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario\nelastico o plurisettimanale.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"mealvouchers","Art. 68 - Servizio mensa e buoni pasto 1","Art. 68 - Servizio mensa e buoni pasto\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro può istituire un servizio mensa, in gestione diretta o\nmediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale\nbuoni pasto sostitutivi.\n\n\n\n2)\n\nPossono usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti,\nnon in trasferta, che prestino attività lavorativa per una durata complessiva,\nnell’arco della giornata, di almeno 7,42 ore effettive, con una pausa non\ninferiore a 30 minuti, e con una presenza effettiva, successiva alla pausa, di\ndurata da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10,\ncomma 2.\n\n\n\n3)\n\nFatto salvo quanto verrà successivamente disposto in materia a seguito\ndegli esiti della contrattazione integrativa di cui al comma precedente, le\nparti confermano la disciplina del servizio mensa e del buono pasto vigente\nalla data di sottoscrizione del presente CCNL.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"legalassistance_trigger","Art. 67 - Patrocinio legale 1) Il datore","Art. 67 - Patrocinio legale\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi F apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi\nall’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,\nassumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato\navviato su iniziativa del datore medesimo o che lo stesso non sia controparte\nnel procedimento, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento,\nfacendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.\n\n\n\n2)\n\nLa disciplina di cui al comma precedente si applica anche a favore dei\ndipendenti cessati dal servizio qualora gli atti o i fatti per i quali venga\naperto il procedimento di responsabilità si riferiscano al periodo in cui il\ndipendente era in servizio.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, il datore di lavoro ripeterà dal dipendente tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, salvo che il\ndipendente abbia adempiuto ad una specifica disposizione del datore stesso.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"contractseverancepay","Art. 70 - Trattamento di fine rapporto 1","Art. 70 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n1)\n\nIl trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2120 del cod. civ. come\nmodificato dalla legge n. 297\u002F1982 e successive modifiche ed integrazioni.\n\n\n\n2)\n\nLa retribuzione annua per la determinazione della quota del trattamento di\nfine rapporto spettante è composta dalla retribuzione individuale di cui\nall’art. 56, comma 4 lett. b).\n\n\n\n3)\n\nLe somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere\nversate all’interessato alla cessazione dal servizio in tempi compatibili con\ni necessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data\ndi cessazione fatte salve specifiche disposizioni di legge che stabiliscano\nscadenze diverse.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro concederà ai lavoratori anticipazioni sul trattamento\ndi fine rapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri\ndi priorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie\nulteriori per l’anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di\napposito regolamento, emanato dal datore di lavoro previa informativa alle\norganizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL seguita, a richiesta, da\nincontro.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"PAIDLEAV_trigger","Art. 39 - Ferie 1) Il dipendente ha diri","Art. 39 - Ferie\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26\ngiorni di ferie retribuite.\n\n\n\n2)\n\nSono fatti salvi i periodi di permesso aggiuntivo previsti da specifiche\ndisposizioni di legge per i tecnici sanitari di radiologia medica.\n\n\n\n3)\n\nI dipendenti con una anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a\n28 giorni lavorativi di ferie.\n\n\n\n4)\n\nDopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 1 spettano i giorni\ndi ferie previsti dal comma 3.\n\n\n\n5)\n\nNell’anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata\ndelle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di\ndodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a\ntali effetti come mese intero.\n\n\n\n6)\n\nIl dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 37\nconserva il diritto alle ferie.\n\n\n\n7)\n\nLe ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno\nfruite nel corso dell’anno di calendario di riferimento, in periodi\nprestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle\nrichieste del dipendente.\n\n\n\n8)\n\nLe ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da\ngarantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell’anno,\nfatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta,\ndi un periodo continuativo non inferiore a due settimane.\n\n\n\n9)\n\nLe ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per\nmotivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle\nspese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno\nnella località dalla quale è stato richiamato, nonché alla indennità di\nmissione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto\nal rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie\nnon goduto.\n\n\n\n10)\n\nIn caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell’anno, la fruizione delle ferie deve\navvenire entro il primo semestre dell’anno successivo.\n\n\n\n11)\n\nIn caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le\nesigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al\n31 dicembre entro il mese di giugno dell’anno successivo, purché la relativa\nrichiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato\nrispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà\ndisposta d’ufficio.\n\n\n\n12)\n\nLe ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano\nper più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. Il datore di lavoro\ndeve essere posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di\ncompiere gli accertamenti dovuti.\n\n\n\n13)\n\nLe assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante, anche se\nsi protraggano per l’intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è\npreviamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle\nesigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11.\n\n\n\n14)\n\nFerme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di non\nmonetizzabilità delle ferie, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro,\nqualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di\nservizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del\ntrattamento economico di cui al comma 1.\n\n\n\n15)\n\nIn sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, con\napposita seduta di contrattazione sarà disciplinata la cessione delle ferie e\ndei riposi, secondo quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs. 151\u002F2015,\nindividuando la misura, le condizioni e le modalità per detta cessione.",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"CONSIGN_trigger","Art. 47 - Reperibilità 1) Il servizio di","Art. 47 - Reperibilità\n\n\n\n1)\n\nIl servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal datore di\nlavoro, durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro,\nper assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di\nemergenza, aree di pronto intervento, funzionalità degli impianti a fronte di\nguasti o anomalie ovvero per sopperire ad altre esigenze imprevedibili.\n\n\n\n2)\n\nL’obbligo della reperibilità consiste nell’impegno, da parte del\nlavoratore, di lasciare al datore di lavoro indicazioni idonee a consentirgli\ndi ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate del\ndatore medesimo fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di\nraggiungere entro un’ora il luogo di lavoro indicato dal datore stesso. Al\nfine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate, ai\nlavoratori in reperibilità saranno forniti idonei strumenti di\ncomunicazione.\n\n\n\n3)\n\nIl periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di € 8,00 per\nogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non\ninferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di\nreperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.\n\n\n\n4)\n\nQuando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad\nun giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna\nprestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque,\nalcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono\nretribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero\norario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma\n3; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne,\nfestive o notturne-festive.\n\n\n\n6)\n\nSono oggetto di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2,\noltre alla individuazione del periodo massimo di reperibilità e della durata\nmassima della prestazione in caso di chiamata in servizio, il limite massimo di\ncollocazione in reperibilità nell’arco di uno o più mesi.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"trainingfundtxt","c)promuovere ogni iniziativa utile a con","c)promuovere ogni iniziativa utile a conseguire l’accesso ai finanziamenti\ncomunitari, nazionali e regionali;",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"deathrelatives","Art. 37 - Permessi retribuiti 1) A doman","Art. 37 - Permessi retribuiti\n\n\n\n1)\n\nA domanda del dipendente, e sulla base di idonea documentazione, sono\nconcessi nell’anno solare permessi retribuiti per:\n\n\n\n- tre giorni per gravi e particolari motivi personali o familiari;\n\n- tre giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;\n\n- otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai\ngiorni di svolgimento delle prove;\n\n- visite mediche di controllo richieste dai competenti organismi del\nServizio Sanitario Nazionale, dell’INPS e dell’INAIL;\n\n-tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge o di\nun parente o di un affine entro il secondo grado o del convivente, purché la\nstabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"protectiveclothing","h)avere cura dei locali, mobili, oggetti","h)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti,\nstrumenti e automezzi a lui affidati;",{"bindId":272,"name":265,"text":273},"paidpaternityleave","Art. 37 - Permessi retribuiti\n\n\n\n1)\n\nA domanda del dipendente, e sulla base di idonea documentazione, sono\nconcessi nell’anno solare permessi retribuiti per:\n\n\n\n- tre giorni per gravi e particolari motivi personali o familiari;\n\n- tre giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;\n\n- otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai\ngiorni di svolgimento delle prove;",{"bindId":275,"name":276,"text":277},"MAXHOURS_trigger","Nel rispetto dei limiti previsti ai comm","Nel rispetto dei limiti previsti ai commi 3 e 4 dell’art. 5 del D.lgs. n.\n66\u002F2003, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l’orario\nnormale giornaliero e settimanale stabilito dal CCNL in base alle disposizioni\nimpartite dal datore di lavoro.",{"bindId":279,"name":216,"text":217},"SUNDAY_trigger",{"bindId":281,"name":216,"text":217},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"funeralpay","In caso di morte del lavoratore l’indenn","In caso di morte del lavoratore l’indennità è corrisposta in base a\nquanto previsto dall’art. 2122 cod. civ.",{"bindId":287,"name":288,"text":289},"marriage","c)possono essere concessi permessi non r","c)possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino\na un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di\nmatrimonio ai sensi dell’art. 37 del presente contratto;\n\nd)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge n. 53\u002F2000.",{"bindId":291,"name":292,"text":293},"expenses_remote","La postazione di lavoro deve essere mess","La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e\ncollaudata a cura e a spese del datore di lavoro, sul quale gravano i costi di\nmanutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso\ndi telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata\npresso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a\ncarico del datore di lavoro, espressamente stabiliti nel contratto di\ntelelavoro.",{"bindId":295,"name":296,"text":297},"strikes_trigger","Per evitare periodi di vacanza contrattu","Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo\ndel contratto nazionale sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza\nprevista. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare\nriscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\nDurante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto, e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla\ndata di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti negoziali non\nassumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso\ndi mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare\nil diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in\natto.\n\n\n\n5)","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale non dirigente coni servizi spa e federazioni sportive nazionali 2015 2017 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2017-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Divertimento, cultura, sport\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a government funded organisation, government subsidized organisation, public corporation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;90&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;270 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.2\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18163.1\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18.53\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.00 euro per 12 hours\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;una tantum al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale 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