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2018\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E QUADRO AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In Roma, il 2 agosto 2018,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Agenzia del Demanio - Ente Pubblico Economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u002FFP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u002FUNSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CSE\u002FFLP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato sottoscritto, per il triennio 1.1.2016 - 31.12.2018, il rinnovo del\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale Impiegatizio e Quadro\ndell'Agenzia del Demanio E.P.E. scaduto il 31.12.2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agenzia del Demanio E.P.E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-PA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL\u002FUNSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE-FLP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo I - FINALITÀ, APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL CCNL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Finalità e campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra Agenzia del Demanio\nE.P.E. e il personale impiegatizio e quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso è, inoltre, applicabile al personale non dirigente di società\ncollegate o controllate, fatta eccezione per gli istituti esclusi dalle Parti\nin quanto strettamente correlati alle attività e agli obiettivi tipici\ndell'Agenzia ovvero non applicabili per loro stessa natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modifica, l'integrazione o il rinnovo delle norme contenute nel presente\nContratto possono essere realizzati solo dagli stessi soggetti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione tra le Parti è improntata alla valorizzazione delle\nprestazioni lavorative nel contesto aziendale ed organizzativo, nonché al\nconsolidamento e allo sviluppo di nuove figure professionali derivanti dalla\nestensione e dalla diversificazione delle attività e dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive\ndistinte responsabilità e funzioni, intendono realizzare con il presente\nContratto non solo un ammodernamento dell'impianto contrattuale esistente\nmediante il recepimento delle numerose novità legislative intervenute in\nmateria, ma anche un ampio confronto su importanti tematiche riguardanti il\nlavoro ed i lavoratori, quali: la conciliazione tra esigenze lavorative e\npersonali; l'individuazione di forme di flessibilità spazio\u002Ftemporali nella\norganizzazione del lavoro; la digitalizzazione, intesa come gestione\ndell'evoluzione digitale nel pieno rispetto delle persone e attraverso\niniziative di sensibilizzazione e formazione all'uso appropriato della\ntecnologia al fine di evitare il fenomeno della connessione permanente e ogni\nforma di invasione nella vita privata; il benessere organizzativo nei luoghi di\nlavoro; in sintesi, la necessità di un cambiamento culturale che supporti ad\nogni livello il personale dell'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, le Parti condividono la necessità di avviare nuovi e\nimportanti strumenti che, ferme restando le esigenze organizzative e produttive\ndell'Ente, favoriscano un miglioramento del benessere delle persone nel\nrispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura\ncontrattuale qui definita, confermano il reciproco impegno a proseguire in\ncorretti e proficui rapporti, anche al fine di garantire il rispetto delle\nintese e di prevenire l'eventuale insorgere di conflittualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Inscindibilità e incumulabilità del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente Contratto, sia nell'ambito dei singoli istituti sia\nnel loro insieme, sono correlate e inscindibili e costituiscono un trattamento\ncomplessivo non cumulabile, neanche parzialmente, con i trattamenti collettivi\nprecedentemente fruiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione del presente CCNL sostituisce ogni precedente trattamento\napplicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Decorrenza e durata del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto della comune volontà di attribuire\ndurata triennale al contratto, in linea con gli attuali orientamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono pertanto che il presente CCNL, sia per la parte\neconomica che per la parte normativa, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2016 e\nscadenza il 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non sia data\ndisdetta per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza;\nin caso di disdetta rimarrà vigente fino a che non venga sostituito da un\nnuovo accordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedura di rinnovo del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte di rinnovo dovranno essere presentate dalle OO.SS. in tempo\nutile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza;\nla Parte datoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative\nentro venti giorni del ricevimento delle proposte di modifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\nContratto, e comunque per un periodo pari a quattro mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative\nunilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può\nesercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa\nin atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del\nContratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della\npiattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, è\nriconosciuta una copertura economica in favore dei lavoratori in servizio alla\ndata di raggiungimento dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di tale copertura economica è pari al 30% del tasso di inflazione\nprogrammata in base all'indice IPCA al netto dei prodotti energetici importati,\nelaborato dall'ISTAT ai fini della contrattazione collettiva, applicato alla\nretribuzione base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del\ntasso di inflazione programmata in base all'indice IPCA come sopra definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale\ncessa il diritto all'erogazione del predetto importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in corso di trattativa, potranno concordare, a fronte di\nspecifiche situazioni, la sospensione, l'interruzione o la mancata erogazione\ndell'importo provvisorio previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Interpretazione autentica del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla\ninterpretazione del presente CCNL o accordi successivi, le Parti stipulanti,\nanche su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire\ncontestualmente il significato della clausola controversa ed evitare il\ncontenzioso. Il procedimento deve essere attivato di norma entro 15 giorni\ndalla richiesta e concludersi entro i successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo sulla interpretazione della clausola controversa sostituisce, con\neffetto retroattivo, la norma medesima salvo diverso accordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Procedure di conciliazione e arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, anche in relazione alla possibilità di uno specifico accordo in\nmateria a livello interconfederale, convengono la possibilità di incontrarsi\nper definire la disciplina contrattuale concernente la conciliazione e\nl'arbitrato alla luce delle disposizioni vigenti e successive modifiche ed\nesaminare compiti, funzioni, composizione, funzionamento e regolamento\nd'attuazione delle commissioni paritetiche e dei collegi d'arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i\ndiversi ruoli e responsabilità dell'Agenzia e delle OO.SS. dei lavoratori,\nritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali,\nispirato alle finalità ed agli indirizzi dell'Accordo quadro riforma assetti\ncontrattuali 22 gennaio 2009, dell'Accordo attuativo del 15 aprile 2009 e\ndell'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28\ngiugno 2011, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale\nregolati da specifiche procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di relazioni costituisce lo strumento per l'efficacia del sistema\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono, pertanto, l'opportunità di prevedere specifici\nmomenti di incontro, a livello nazionale tra l'Agenzia e le OO.SS. Nazionali\nstipulanti il presente CCNL, secondo quanto previsto dai successivi\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Modalità di relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano le seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali,\nferma restando la loro reciproca autonomia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione preventiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi con questa voce la comunicazione ed esposizione di dati,\nprogrammi, iniziative e documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di\nrilievo finalizzata alla conoscenza e alla valutazione dei reciproci\norientamenti ed opinioni, nonché al riscontro delle possibili convergenze sui\ndiversi aspetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su\nmaterie di competenza finalizzata alla loro eventuale definizione congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Procedure generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene di proceduralizzare tali forme di relazioni e rapporti secondo\nle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione preventiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'Agenzia trasmette alle OO.SS. Nazionali i documenti e i dati inerenti agli\nspecifici argomenti oggetto di informazione. Su esplicita richiesta sindacale\npuò tenersi un successivo apposito incontro di approfondimento entro e non\noltre i 15 giorni dalla citata richiesta. L'incontro, ove espletato,\ncostituisce completo adempimento della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'Agenzia trasmette alle OO.SS. Nazionali i dati, le notizie inerenti agli\nargomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da svolgersi entro e non\noltre i 15 giorni successivi. Al termine di questo incontro le OO.SS. Nazionali\npossono richiedere uno o più incontri di approfondimento da tenersi\ncomplessivamente entro i 15 giorni successivi, al fine di ricercare possibili\nconvergenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti, acquisite le documentazioni, i dati e le notizie opportune,\nfissano un incontro da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta\ninoltrata. L'attivazione delle suddette procedure può essere invertita fra le\nParti, ciascuna delle quali all'uopo ha la titolarità di promuoverle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto della suddivisione degli assetti\ncontrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e\ncontrattazione aziendale, quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e\nnon ripetitivi o non dettagliatamente disciplinati rispetto a quelli propri del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione preventiva ed esame congiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti programmano periodici incontri su ogni argomento di rilevanza\nstrategica per il settore e di interesse reciproco, fra cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione dell'Agenzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- politiche industriali e assetti settoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strategie organizzative e livelli di investimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mercato del lavoro, politiche formative, criteri di attuazione delle\npolitiche formative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dinamiche del costo del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dinamiche e carichi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salute e sicurezza dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pari opportunità e non discriminazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualità del servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-criteri relativi allo sviluppo professionale e alla mobilità sul\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo,\nnel rispetto delle vigenti leggi, fonte di regolamentazione primaria degli\naspetti normativi e retributivi, fra cui in modo esclusivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di relazioni industriali e rinnovi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema di classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata e articolazione dell'orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- struttura della retribuzione e dei minimi di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contrattazione integrativa per la quantificazione e la definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei criteri di erogazione del premio annuale di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti titolari delle relazioni sindacali sul territorio sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali firmatarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'Agenzia del Demanio gli interlocutori sul territorio sono individuati\nnei delegati della Direzione Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo strumento tramite il quale si realizza il confronto a livello\nterritoriale è quello dell'informativa su richiesta delle Organizzazioni\nSindacali, intesa quale comunicazione ed informazione sugli argomenti e con le\ncadenze temporali di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programma di produzione della Direzione Regionale, avanzamento\u002Fattuazione\niniziative specifiche di territorio (semestrale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività connesse al Premio di risultato, avanzamento (semestrale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segmentazione del personale per profilo professionale (annuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informativa su presenze, permessi, ferie, ecc. (annuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piani di formazione del personale e correlazione agli obiettivi operativi\ndi Direzione Regionale (annuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- criteri di sviluppo del personale e delle professionalità (annuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- piano di sicurezza di Direzione Regionale; analisi degli infortuni\nverificatisi in Direzione Regionale e politiche di prevenzione degli stessi\n(annuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>- piani di formazione sulla sicurezza (annuale).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle materie indicate l'Agenzia trasmette preventivamente all'incontro ai\nsoggetti di parte sindacale i documenti e i dati oggetto di informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 13 - Permessi per i dirigenti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni\nSindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle\nOO.SS. stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle\nriunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra\naziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a\ncongressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari\na 2 ore (per ciascuna organizzazione sindacale stipulante) per dipendente in\nforza presso l'Agenzia al 30 settembre dell'anno precedente a quello di\nfruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di\nciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono\ncomputati in proporzione all'orario di lavoro svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monte ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che possono fruire del monte ore aziendale sono i componenti\ndegli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente\nCCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati\nsecondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad\neventuali soppressioni e\u002Fo istituzioni di organismi direttivi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente monte ore costituisce un limite annuo invalicabile; non è\nammessa la sua fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno\nsuccessivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attività sindacale a tempo pieno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti\nsindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi\ndirettivi delle OO.SS. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi\nsindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato\n(riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al\nprecedente punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi\ndi legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine\ndella attività sindacale a tempo pieno l'Agenzia assegna l'interessato alla\nprecedente sede di lavoro con la stessa qualifica e comunque con il medesimo\nlivello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento\ndi mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Assemblee sindacali del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, singolarmente o\ncongiuntamente, possono chiedere ed indire, per la generalità dei lavoratori o\ngruppi di essi, assemblee del personale dipendente dell'Agenzia, da tenersi\nfuori l'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12\nore retribuite per ogni anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi, sono richieste singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. alla\nAgenzia, o per il tramite delle strutture sindacali nazionali accreditate con\nun preavviso minimo di due giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà contenere l'orario di inizio e di termine della\nassemblea, l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i gruppi\ndi lavoratori interessati e, qualora alle assemblee partecipino dirigenti\nsindacali non dipendenti dalla Agenzia del Demanio, i nominativi di questi\nultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee si svolgono tenuto conto della disponibilità e della idoneità\ndei locali utilizzabili, privilegiando convocazioni di riunioni per gruppi di\nlavoratori e\u002Fo per singole sedi e possibilmente, sia in sede che fuori sede,\nall'inizio o alla fine dell'orario di lavoro, al fine di salvaguardare la\nnormale attività lavorativa nonché di evitare interruzioni allo svolgimento\ndelle attività (interruzione del servizio al pubblico, interruzione della\ntrasferta etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori provenienti da una sede diversa da quella in cui è\nconvocata l'assemblea, gli stessi possono assentarsi per il tempo utile ai fini\ndella partecipazione alla assemblea e il tempo di assenza effettiva dal lavoro\nsarà giustificato a titolo di permesso assembleare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che partecipa alle assemblee è tenuto a timbrare sia\nall'inizio che alla fine della partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alla assemblea, anche in sede diversa dal proprio posto di\nlavoro, non dà diritto a nessuna forma di rimborso spese (viaggio, rimborsi\nchilometrici etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREROGATIVE SINDACALI E DIRITTI DEI LAVORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Trattenute dei contributi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento volontario dei propri\ncontributi alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alle quali sono iscritti,\nl'Agenzia effettua le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella\nmisura indicata dai sindacati nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta viene effettuata o sospesa, a richiesta del lavoratore\ninteressato, con decorrenza dal mese successivo alla data in cui quest'ultimo\nconsegna o revoca la delega all'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata la trattenuta, l'Agenzia rimette mensilmente ad ogni sindacato la\nsomma di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia trasmette ad ogni singolo sindacato comunicazione mensile, qualora\nci fossero variazioni, relativamente al numero, ai nominativi, alle iscrizioni,\nalle revoche e alle cessazioni dal servizio dei lavoratori con delega relativa\nalle trattenute dei contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Comunicati e stampa sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia mette a disposizione dei sindacati nazionali o locali di categoria\ndei lavoratori, in luoghi accessibili a tutti, albi per l'affissione dei\ncomunicati e delle pubblicazioni relative a materia di interesse sindacale e\ndel lavoro, di cui all'art. 25, Legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Assunzione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale dipendente è effettuata in conformità alla\nnatura giuridica dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge e della\nnormativa comunitaria vigente in materia, nonché dello Statuto e del\nRegolamento dell'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Lettera di assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione viene comunicata all'interessato con lettera nella quale è\nindicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la tipologia e la durata del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata del periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la categoria e il livello di inquadramento in base a quanto previsto nel\npresente Contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il trattamento economico iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la sede di assegnazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni lavoratore viene consegnata copia del Contratto collettivo, del\nCodice etico dell'Agenzia, del Modello ex D.lgs. 231\u002F2001, nonché tutta la\ndocumentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, ed\nin particolare, secondo le disposizioni di legge vigenti: la documentazione\nrelativa alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.\n81\u002F2008; l'informativa in materia di trattamento dei dati personali; i moduli\nrelativi alla Previdenza Complementare e quelli utili alla destinazione del\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti, anche\nmediante autocertificazione laddove prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.\n445:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-copia del documento di identificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- copia del codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di\nvalidità che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di\nfamiglia (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio di cui\nagli articoli 43 e seguenti del Codice Civile nonché il domicilio fiscale, se\ndiversi dalla residenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato degli studi compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato del casellario giudiziale penale (rilasciato dalla Procura\ndella Repubblica presso il Tribunale della città di residenza) e certificato\ndei carichi pendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali certificazioni attestanti l'abilitazione allo svolgimento della\nattività lavorativa richiesta dal ruolo professionale per il quale si procede\nall'assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni di legge, ai fini\namministrativi, fiscali e\u002Fo previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto gli eventuali\nsuccessivi mutamenti di residenza e\u002Fo domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È previsto un periodo di prova per l'assunzione del personale. Detto\nperiodo non può essere superiore a 6 mesi e inferiore a 2 mesi di calendario e\nprecisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livello 1: mesi 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 2 - 3 - 4: mesi 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livelli 5 - 6 - Q - QS: mesi 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante detto periodo ciascuna delle Parti può risolvere il rapporto di\nlavoro senza l'obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di prova, qualora non sia intervenuta la risoluzione\ndel rapporto, l'assunzione diviene definitiva e il periodo stesso è computato\na tutti gli effetti nella anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo IV - INQUADRAMENTO, FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Criteri di classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attribuzione al personale di un determinato livello si definisce\nattraverso l'analisi delle attività, del ruolo assegnato e delle competenze\npossedute mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza\ndei seguenti fattori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-COMPETENZE specialistiche, comportamentali, istituzionali e strumentali\n(loro livello di specializzazione, ampiezza, reperibilità conseguite\nattraverso la spinta all'autosviluppo, all'autoaggiornamento continuo e alla\ncapacità di autogestire e orientare il proprio accrescimento\nprofessionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-EXPERTISE\u002FSENIORITY conseguita grazie alla capacità di apprendere e di\ntesaurizzare le esperienze professionali maturate dando luogo a risultati\napprezzabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-COMPLESSITÀ delle attività\u002Fruolo che si è capaci di gestire in termini\ndi autonomia, discrezionalità, progettualità, strategicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Declaratorie di livelli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elevata operatività e prevedibilità di compiti con tempi e operazioni\nchiaramente predeterminati in conformità a istruzioni impartite o iter\nprocedurali e metodologici predefiniti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contributo e supporto, mediante lo svolgimento di compiti estremamente\nspecifici\u002Fesecutivi, ad attività più complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione affidabile, accurata, rapida e precisa di competenze\nspecifiche sulle istruzioni volta per volta impartite, soprattutto di tipo\nstrumentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può rappresentare il livello di inserimento, di verifica o affiancamento\nper persone in possesso di titolo di studio basilare e privi di expertise\noppure rappresentare il livello di riferimento per ruoli con caratteristiche di\nforte operatività e specificità di output.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elevata specificità e ricorrenza di compiti con apprezzabili livelli di\noperatività; prevedibilità di tempi e di output in base a procedure\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contributo alla realizzazione di istruzioni, prassi e linee guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supporto ed importante contributo operativo alla realizzazione delle\nattività di core business o di progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valide competenze di carattere generale, sovente di tipo\nstrumentale\u002Fapplicativo e con eventuale seniority ed expertise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può rappresentare livello d'accesso per diplomati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-combinazione di significative attività ricorrenti\u002Foperative e spazi di\nautonomia\u002Fdiscrezionalità\u002Fvariabilità; le attività sono definite in parte da\nprocedure\u002Flinee guida ed in parte sono soggette a variabilità, cambiamenti ed\nemergenze operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valide competenze di problem solving analitico e di approfondimento, buone\ncapacità di azione\u002Frealizzazione, attuazione di metodi di lavoro e soluzioni\ncon alcuni aspetti di complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione di competenze sia specialistiche che strumentali per\nconseguire obiettivi in coerenza con procedure, linee guida e obiettivi\ndefiniti dall'organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patrimonio di expertise su alcuni aspetti di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può rappresentare il livello di accesso per diplomati professionalizzati o\nneolaureati (Laurea breve o Laurea non di interesse aziendale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-autonomia, variabilità, adattamento di strumenti, individuazione di\nsoluzioni e personalizzazione di metodologie nell'ambito delle linee guida e\ndelle policy aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze specialistiche, competenze strumentali, ed elementi di\ncompetenze istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze comportamentali di tipo relazionale o di problem solving con\norientamento al cambiamento, capacità di analisi\u002F approfondimento,\nproattività e integrazione necessarie per la partecipazione a eventuali\nprogetti e attività interfunzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze specifiche con un valido expertise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può rappresentare il livello di accesso per laureati con Laurea di\ninteresse aziendale e per laureati apprezzabilmente professionalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-discrezionalità\u002Fautonomia, contributo professionale su specifiche\nattività aziendali, frequente progettualità e individuazione di soluzioni di\nmedia complessità anche in assenza di linee guida e procedure definite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specializzazione, consolidamento e aggiornamento delle competenze\ntecnico\u002Fprofessionali e strumentali e nel contempo adeguata ampiezza delle\ncompetenze professionali in ambiti contigui a quello di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze istituzionali sul contesto e competenze comportamentali di\nproblem solving, di azione, di relazione interpersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-buona e comprovata expertise su varie competenze occorrenti al ruolo di\nriferimento e un significativo patrimonio di esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può rappresentare il livello di accesso per laureati particolarmente\nprofessionalizzati con Laurea di interesse aziendale e versatilità interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-massimo livello di expertise per esperti con elevata seniority;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidio autonomo di specifiche professioni, processi e\u002Fo attività\ncomplesse o di rilevanza aziendale, che richiedono l'elaborazione di metodi di\nlavoro e progetti, partecipazione alla definizione di linee guida e metodologie\na livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elevata expertise e ampio patrimonio di esperienze professionali e\ncapacità di condividerle a livello organizzativo (relazioni istituzionali,\nenergy manager, normativa, finanza, sviluppo e formazione, internal auditor,\netc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione e coordinamento continuo di attività\u002Fpersone su processi di\ncorrente complessità e\u002Fo attività a carattere ricorrente o ciclico con\nnormale livello di variabilità e tipologia sostanzialmente omogenea di risorse\ngestite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze comportamentali e tecnico-professionali ad ampio spettro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi eccezionali può rappresentare il livello di accesso per laureati\nmolto professionalizzati con Laurea di interesse aziendale e con livello di\nspecialismo, seniority o tipologia di mestiere poco reperibile\u002Fparticolarmente\nappetibile e remunerato nel mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUADRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidio di professioni aziendali ad elevato livello di specialismo,\ncomplessità, seniority, progettualità e discrezionalità, tali da rendere\nl'appartenente al livello un evidente punto di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinamento temporaneo di progetti\u002Fattività funzionali o interfunzionali\ncon elevate competenze professionali e di project management;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze specialistiche e comportamentali di elevato livello con ampie\ncapacità di personalizzarle, farle evolvere sul contesto organizzativo e di\ncontribuire a cambiamenti e innovazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ampia e comprovata expertise e seniority sulle competenze gestite e\ncapacità di adattarle al meglio ai cambiamenti del contesto e del\nmestiere\u002Fruolo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di responsabilità di unità organizzativa mediamente complessa e\ndinamica in termini di dimensioni della struttura, sono richieste le seguenti\ncaratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- variabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discrezionalità delle attività gestite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dinamismo\u002Fcambiamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabilità di gestione di risorse umane eterogenee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- necessità di buone competenze gestionali e manageriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi eccezionali può rappresentare il livello di accesso per laureati\nparticolarmente professionalizzati con Laurea di interesse aziendale,\nconsolidati e riconosciuti in ambiti di particolare interesse per l'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO QUADRO SUPER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidio di professioni aziendali complesse e rilevanti a spiccato livello\ndi specialismo, ampiezza, seniority, complessità, progettualità e\ndiscrezionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- punto di riferimento e di “ownership” a livello complessivo sulla\nprofessione di riferimento, definizione di linee guida sulla base delle\nstrategie aziendali e partecipazione a cambiamenti \u002Finnovazioni\u002Fevoluzioni del\ncontesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-massima expertise\u002Fseniority delle competenze della professione di\nriferimento e capacità di promuoverne lo sviluppo e l'applicazione all'interno\ne all'esterno dell'organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di responsabilità di unità organizzativa significativamente\ncomplessa e dinamica in termini di dimensioni della struttura, sono richieste\nle seguenti caratteristiche prevalenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-variabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- discrezionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evoluzione continua delle attività gestite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabilità di risorse umane numerose o eterogenee e di elevata\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di significative competenze manageriali, gestionali e\nistituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale livello può anche essere riconosciuto a chi svolge attività di\ngestione di professional\u002Fprofessionisti disponendo di elevate competenze\nprofessionali e adeguate competenze manageriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale in funzioni di direzione di più unità organizzative a\ncarattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o quando\nesercita nella propria specialità professionale competenze di alto carattere\nscientifico per consentire un consolidamento delle proprie esperienze\nattraverso specifiche iniziative sul campo ed appartenente al livello 6 può\ngodere di particolari regimi di orario e del riconoscimento di un elemento\nretributivo professionale legati allo svolgimento temporaneo di particolari\nresponsabilità (gestione di organismi complessi, ovvero professionismo\nd'impresa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali funzioni, da attribuirsi formalmente dalla Agenzia e con\npossibilità di revoca da parte della Agenzia stessa, può essere riconosciuta\nuna specifica indennità temporanea dell'importo di € 75,00 (settantacinque)\nlordi mensili per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Norme per quadri e quadri super\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle funzioni direttive espletate e al livello di\nresponsabilità proprio del personale inquadrato nel livello Quadro si\nconvengono norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una\nprefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni\nlavorative, i Quadri non sono soggetti alla applicazione di rigide normative\nsull'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a) del D.lgs. n.\n66\u002F2003, e alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e\u002Fo\nin orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità mensile di\ncui all'allegata tabella A, finalizzata in modo esplicito anche a tale\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>b) Responsabilità civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, Legge n. 190\u002F1985, l'Agenzia provvede a garantire,\nattraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio\ndi responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle\nmansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quadri Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono applicabili al livello Quadro Super tutte le disposizioni previste per\nil livello Quadro, salvo eventuali diverse previsioni espresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della indennità mensile riconosciuta ai Quadri Super è il\nmedesimo di quella prevista per il livello Quadro, di cui alla allegata tabella\nA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale può essere temporaneamente adibito a svolgere mansioni\nrientranti in livelli diversi da quelli di appartenenza, qualora ricorrano le\nseguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla\nconservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi summenzionate, l'assegnazione allo svolgimento di mansioni\nrientranti in area diversa non determina il passaggio del dipendente\nnell'inquadramento superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a cui, in base a preciso mandato assegnato in forma esplicita,\nviene richiesto di svolgere mansioni previste per un'area superiore rispetto a\nquella di appartenenza, con esplicitazione del periodo di incarico, della causa\nche lo ha reso necessario e del livello superiore, viene riconosciuto, a norma\ndell'art. 13, Legge n. 300\u002F1970, per il periodo corrispondente, il diritto alla\nretribuzione propria di quel livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assegnazione al livello superiore si protragga per più di 3 mesi\ncontinuativi (o di 6 mesi nel caso in cui il dipendente sostituito appartenga\nalla qualifica di Quadro), esclusa l'ipotesi in cui si tratti di sostituzione\ndi un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto,\nl'assegnazione diviene definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui gli incarichi a mansioni di livello superiore non siano a\ncarattere continuativo, i periodi per il computo relativo al diritto\nall'assegnazione all'inquadramento superiore diventano rispettivamente di 150 e\n210 giorni computati nell'arco continuativo di 365, comunque calcolati, ferma\nrestando l'esclusione delle ipotesi di sostituzione di un dipendente assente\ncon diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Principi per la formazione, la valorizzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e lo sviluppo dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che il personale rappresenta l'elemento centrale delle\nattività che l'Agenzia svolge e costituisce un asset sostanziale per la\ncrescita dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità\npubbliche che l'Agenzia persegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valorizzazione delle risorse, della loro capacità professionale, delle\nattitudini, della esperienza nelle varie attività svolte dalla Agenzia,\nrappresenta uno degli aspetti qualificanti delle politiche di sviluppo del\npersonale in relazione alle esigenze operative di efficienza, efficacia e\nproduttività dell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la centralità del dialogo, della collaborazione e del\ncontinuo scambio di informazioni quali strumenti imprescindibili per\nraggiungere apprezzabili risultati per la tutela e il miglioramento delle\ncondizioni di lavoro dei dipendenti e del clima aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti fondamentale è la necessità che venga apprezzato e premiato il\nmerito quale raggiungimento delle migliori prestazioni in termini di competenze\nprofessionali richieste dal ruolo, di raggiungimento degli obiettivi prefissati\ne di comportamenti coerenti con il sistema valoriale dell'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto il riconoscimento del merito si ispira a principi di\ntrasparenza, correttezza, imparzialità, pari opportunità e non\ndiscriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 27 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano determinante l'impegno in materia di formazione\nfinalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al\npotenziamento delle competenze della Agenzia al fine di generare\nl'ottimizzazione dei risultati individuali e di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica la formazione concorre alla crescita e all'arricchimento\npersonale e professionale delle risorse umane, rappresenta un aspetto\nstrategico per sostenere la realizzazione delle trasformazioni in atto nel\nsistema di riferimento e contribuisce alla creazione di professionalità sempre\npiù versatili e flessibili, in grado di adattarsi efficacemente ai continui\ncambiamenti che il contesto richiede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia promuove nei confronti di tutta la popolazione aziendale l'accesso\nalle opportunità formative, proponendo attività di aggiornamento,\nqualificazione e ampliamento delle conoscenze trasversali, soprattutto per\nmezzo di strumenti sempre più flessibili e innovativi, quali, a titolo\nesemplificativo, formazione on line che consenta alle persone di acquisire\nconoscenze con modalità più attente alla conciliazione dei tempi vita-lavoro;\naffiancamento e training on the job; forme di arricchimento collaborativo\nnell'ambito di comunità e gruppi professionali, anche attraverso l'utilizzo\ndegli strumenti di diffusione della intranet aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della continua evoluzione tecnologica, l'Agenzia assicura\nun uso appropriato della stessa attraverso attività di formazione idonee a\ngarantire l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione delle singole\nprofessionalità aziendali, evitando qualunque rischio derivante da un uso non\nadeguato degli strumenti tecnologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La programmazione delle attività formative viene effettuata tenendo conto\ndei fabbisogni collettivi e individuali, favorendo la partecipazione attiva\ndelle persone alle iniziative di formazione e distinguendo, con riguardo alla\narticolazione del personale, la formazione specialistica, che prevede\niniziative anche di alto contenuto tecnico, da quella comportamentale\nfinalizzata al miglioramento delle attitudini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Valorizzazione e sviluppo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con il proprio assetto organizzativo e con gli scenari\nevolutivi del contesto di riferimento, l'Agenzia del Demanio offre\nindistintamente a tutte le proprie risorse, prescindendo dal livello di\ninquadramento e dalla struttura di appartenenza, opportunità di crescita e di\nprogressione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, fondato sulla\ncentralità delle persone e caratterizzato da iniziative sempre più attente\nalla professionalità ed alla acquisizione di nuove competenze, costituisce il\npresupposto principale per il pieno raggiungimento degli obiettivi di risultato\ndell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, l'Agenzia intende continuare a sostenere la progressiva\ndiffusione di una cultura interna basata sulla centralità delle persone, sulla\nvalorizzazione delle competenze professionali, nonché sullo sviluppo delle\npotenzialità individuali in termini di attitudini ed orientamenti espressi. È\nriconosciuto un valore specifico alla job-rotation quale elemento che consente\ndi realizzare un oggettivo accrescimento delle esperienze attraverso la\npoliedricità di compiti e l'acquisizione di competenze nell'ambito di diverse\nattività lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi guida delle politiche di valorizzazione e sviluppo adottate dalla\nAgenzia sono quelli di imparzialità, trasparenza ed equità complessiva in\nrelazione alle pari opportunità, alla non discriminazione ed alla collocazione\norganizzativa\u002Fprofessionale e territoriale dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con detti valori, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nei\nlimiti delle risorse disponibili, tutto il personale è considerato dalla\nAgenzia ai fini del possibile accesso a progressioni di tipo\ninquadramentale\u002Feconomico o ad altri istituti di natura premiale, attraverso il\nriconoscimento individuale di passaggi di livello e di aumenti retributivi\nsulla base dei criteri di cui al successivo articolo, o di somme a titolo di\n“una tantum”, queste ultime legate alle performance individuali annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolare attenzione viene rivolta alla popolazione collocata nelle fasce\npiù basse e numericamente più rilevanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale interessato può inoltre partecipare ai percorsi di\ncrescita individuati dalla Agenzia in funzione di specifiche esigenze\norganizzative e secondo le procedure rese pubbliche dalla stessa mediante i\npropri canali di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori possono, altresì, manifestare in qualunque momento la propria\ndisponibilità a mutare attività o posizione lavorativa per acquisire un\nmaggiore arricchimento professionale; detta disponibilità sarà valutata dalla\nAgenzia in armonia con le politiche definite e le esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle politiche di valorizzazione e sviluppo professionale\nattuate dall'Agenzia, le Parti concordano di attivare momenti di incontro a\nlivello nazionale, con finalità informative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Criteri e sistemi di valutazione dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con le disponibilità delle risorse economico-finanziarie e\ncon il proprio assetto organizzativo, annualmente l'Agenzia del Demanio procede\nalla valutazione di tutto il personale dipendente ai fini dell'attribuzione\nalla più vasta platea di soggetti meritevoli di eventuali riconoscimenti\nindividuali di tipo inquadramentale o economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia tiene conto - fermo restando un tempo minimo di permanenza nel\nlivello inquadramentale\u002Fretributivo orientativamente di 3 anni e fatte salve\nspecifiche esigenze organizzative - di due macro-aree di valutazione, di peso\nequivalente, nelle quali rientrano i seguenti criteri oggettivi e indicatori di\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area competenze organizzative, relazionali e personali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-continuità nell'esprimere un livello di prestazione più che adeguata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- possesso delle competenze attitudinali\u002Fcomportamentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- propositività e flessibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-deontologia personale\u002Fprofessionale, senso di responsabilità\u002F\nappartenenza, impegno e assenza di contestazioni disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area competenze tecnico-specialistiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso delle competenze tecnico-specialistiche e applicazione efficace\ndelle stesse sulle attività di interesse per l'Agenzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso delle competenze strumentali e delle conoscenze della struttura\norganizzativa, dei principali interlocutori e del quadro istituzionale in cui\ncontestualizzare efficacemente il proprio operato e la propria\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-arricchimento di competenze conseguito per effetto di job-rotation;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione ad attività interfunzionali\u002Fprogettuali o conseguimento di\ntitoli di studio di interesse aziendale in corso di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli indicatori utili ai fini della valutazione da parte dell'Agenzia sono\nrilevati attraverso gli strumenti di cui la stessa dispone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale sistema di valutazione - le cui fasi ed i cui esiti saranno resi\nnoti al personale nell'ambito delle singole strutture di appartenenza\nall'interno di riunioni appositamente convocate con il personale medesimo -\nassumono un valore centrale, nel tempo, i momenti di assegnazione a ciascuno di\nobiettivi qualitativi, quantitativi e comportamentali condivisi con il\nresponsabile di struttura, i colloqui di feedback e di valutazione finale utili\na discutere con il valutato i risultati di sintesi delle prestazioni espresse e\nle indicazioni di sviluppo per il prossimo futuro in ottica di miglioramento\ncontinuo, tenendo conto delle aspettative manifestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale sistema di valutazione assicura un effettivo criterio di selettività\nnell'attribuzione degli istituti premianti, in grado di valorizzare i\nlavoratori più meritevoli e stimolare un miglioramento diffuso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo V - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Organizzazione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organizzazione del lavoro tiene conto delle esigenze organizzative e di\nquelle individuali, attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la\nvalorizzazione professionale dei lavoratori, anche mediante l'individuazione di\nun appropriato orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime dell'orario di lavoro è funzionale al raggiungimento degli\nobiettivi aziendali previsti dal processo produttivo e al contestuale\nsoddisfacimento delle esigenze del personale, attraverso un ottimale utilizzo\ndelle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'osservanza dell'orario di lavoro, quale elemento essenziale della\nprestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 36 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa può essere realizzata per esigenze organizzative attraverso calendari\ngiornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e\npuò essere differenziata per settori e unità, ovvero in funzione delle\nesigenze connesse alla applicazione del presente CCNL a società collegate o\ncontrollate, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base\nannua fermo restando, nel periodo lavorativo, il massimo di 48 ore medie\nsettimanali in un arco temporale di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro, distribuito dal lunedì al venerdì, è articolato\ngiornalmente in 7 ore e 12 minuti, oltre la pausa pranzo, secondo le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-entrata: ore 8.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pausa pranzo: 1 ora nella fascia oraria tra le ore 13.00 e le ore 14.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uscita: ore 16.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della rilevazione delle ore di lavoro i dipendenti sono tenuti ad\nutilizzare il proprio badge negli appositi rilevatori di presenza in ogni\nsituazione di entrata e\u002Fo uscita dalla sede, compreso l'inizio e la fine della\npausa pranzo, ferme restando diverse, specifiche previsioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle misure volte al miglioramento dell'equilibrio tra vita\nlavorativa e personale del dipendente, la flessibilità dell'orario di lavoro\ncostituisce un utile strumento per contemperare le esigenze organizzative della\nAgenzia e quelle personali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa ottica è consentita al lavoratore la possibilità di utilizzare\nuna flessibilità in ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.30, da recuperare nella\nmedesima giornata in modo da garantire una prestazione giornaliera pari a 7 ore\ne 12 minuti, fermo restando l'obbligo di effettuazione della pausa pranzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riduzione della pausa pranzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pausa pranzo di 1 ora potrà essere ridotta, a scelta del lavoratore,\nfino ad un massimo di 30 minuti, al fine di recuperare l'eventuale\nflessibilità utilizzata in ingresso e\u002Fo al fine di anticipare l'uscita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per situazioni individuali eccezionali, oggetto di specifica valutazione\ndella Agenzia a livello centrale, potranno essere concesse eventuali deroghe,\nanche temporanee, alle previsioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può essere effettuato, nei limiti stabiliti dalla\nlegge, qualora ricorrano particolari esigenze del datore di lavoro sia di\nordine interno che riferite al servizio ai cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia comunica trimestralmente alle OO.SS. i dati, in forma aggregata o\nanonima, relativi alle eventuali prestazioni straordinarie preventivamente\nautorizzate dal datore di lavoro. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino -\ncomplessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e\nsistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le Parti a livello\naziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di\nadottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dall'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione base oraria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15% per il lavoro straordinario diurno feriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>-30% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno feriale (dalle\nore 22 alle ore 6 del giorno successivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni previste per lavoro straordinario vengono pagate il mese\nsuccessivo alla prestazione lavorativa, anche nell'ipotesi in cui le ore di\nprestazione straordinaria siano state accantonate nel conto individuale della\nbanca delle ore ai sensi dell'articolo che segue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della banca delle ore costituisce un valido strumento di\nflessibilità della prestazione lavorativa finalizzata alla conciliazione della\nvita personale e lavorativa consentendo al dipendente di accantonare in un\nconto individuale le ore di maggior presenza autorizzate come lavoro\nstraordinario e di fruirne a titolo di riposi compensativi per proprie\nattività formative o per necessità personali e familiari, secondo le\nmodalità e i limiti di seguito indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel conto ore individuale può confluire massimo la metà delle ore di\nprestazione straordinaria mensilmente autorizzata, da utilizzare, in maniera\ncoerente ed armonizzata con ferie e\u002Fo altri permessi a disposizione, entro il\ntrimestre successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il trimestre di possibile fruizione, sarà corrisposta la\nretribuzione relativa alle ore di maggior presenza accantonate e non\nutilizzate, esclusa la quota di maggiorazione per lavoro straordinario\nliquidata ai sensi dell'articolo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di fruizione ad ore o a frazione di ora i riposi compensativi di\nnorma non possono eccedere la metà dell'orario di lavoro giornaliero e non\nsono cumulabili con altri giustificativi al fine di assentarsi dal lavoro per\nl'intera giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di fruizione a giornate intere è ammessa la fruizione per un\nnumero massimo di 2 giorni lavorativi all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di riposi compensativi deve essere avanzata con congruo\nanticipo, fatte salve situazioni di necessità ed urgenza, opportunamente\ngiustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo delle ore accantonate come riposi compensativi, con riferimento\nai tempi e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione,\ndeve essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate nella banca delle ore sono evidenziate mensilmente in\nbusta paga.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Riposo settimanale e lavoro festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade\nnormalmente di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetxt\">\u003Cp>I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano\nrichiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo dal loro culto,\nanziché in quello della domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In tal caso, le ore lavorative non prestate nel giorno di riposo del proprio\nculto vanno recuperate in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna\nmaggiorazione o compenso straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo\nsettimanale e nei giorni previsti dal successivo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del\n20% della retribuzione oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di\nconcorrenza di più maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VI - GIORNI FESTIVI E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 35 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli artt. 1 e 2, Legge n. 260\u002F1949, dell'art. 1 della Legge n.\n54\u002F1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792\u002F1985, sono da considerarsi festivi i\nseguenti giorni oltre alle domeniche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il primo giorno dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 6 gennaio: Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l 25 aprile: anniversario della Liberazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 1° maggio: festa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 2 giugno: festa della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 15 agosto: Assunzione B.V. Maria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 1° novembre: Ognissanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'8 dicembre: Immacolata Concezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 25 dicembre: Santo Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 26 dicembre: Santo Stefano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono\ndella località in cui il dipendente presta la sua attività, purché ricadente\nin giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di festività coincidenti con il giorno di riposo domenicale al\nlavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile,\nun importo pari ad una giornata di retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al\nlavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione\nglobale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate\ncon la maggiorazione per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 36 - Ferie e festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno diritto, in ragione del\nservizio prestato, a un periodo di ferie retribuito finalizzato al reintegro\ndelle energie psico-fisiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>Il periodo di ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con\nl'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al compimento di una anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore\ncompetono 2 ulteriori giornate di ferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al compimento di una anzianità di servizio di 15 anni al lavoratore compete\n1 ulteriore giornata di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al compimento di una anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore compete\n1 ulteriore giornata di ferie oltre a quelle previste ai punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso non può essere superato il limite complessivo di 26 giorni di\nferie. Detto limite è pari a 28 giorni per il personale di cui all'Allegato\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione delle giornate aggiuntive di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le frazioni di ferie maturate inferiori o pari a 0,49 sono arrotondate per\ndifetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le frazioni di ferie maturate pari o superiori a 0,50 sono arrotondate\nall'unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate lavorative libere\nnon sono computabili come giorni di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell'anno solare, previa\nautorizzazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, sulla base della\npredisposizione di un piano ferie da redigere di norma entro il primo\nquadrimestre dell'anno e assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta\nil godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se, per eccezionali esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere\npersonale, il dipendente non può godere delle ferie maturate in tutto o in\nparte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di aprile dell'anno\nsuccessivo, salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi\nmaturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese\nintero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia superiore a 3 giorni o il ricovero ospedaliero incorsi durante\nil periodo di ferie ne sospendono il decorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente,\na presentare idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta avvenuta l'autorizzazione del periodo di ferie, le stesse devono\nessere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie solo ove ricorrano\neccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere\nil diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto\nal rimborso delle spese comunque sostenute e documentate in ragione del rientro\ndalle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore competono, oltre alle ferie, 4 giornate di riposo in\nsostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54\u002F1977:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Giuseppe (19 marzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ascensione (14 maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Corpus Domini (4 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SS. Pietro e Paolo (29 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giornate possono essere godute a giornate intere o ad ore, per un\ntotale massimo, in ogni caso, di 28 ore e 48 minuti, salvo i riproporzionamenti\nnelle ipotesi di part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle festività soppresse deve aver luogo obbligatoriamente\nnel corso dell'anno solare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch3>Art. 37 - Ferie solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie solidali, si dota\ndi un importante strumento per i propri dipendenti, compiendo così un\nulteriore, significativo passo avanti nella direzione del miglioramento del\nbenessere organizzativo. L'iniziativa si basa sulla solidarietà tra lavoratori\na supporto dei colleghi che necessitino di ferie per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute\nnecessitino di cure costanti debitamente documentate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistere genitori che per le particolari condizioni di salute necessitino\ndi cure costanti debitamente documentate, conviventi o dimoranti\ntemporaneamente, iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui\nall'art. 32 del D.P.R. n. 223\u002F1989;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attendere alle esigenze derivanti da calamità naturali, per i lavoratori\nche prestino attività o che siano residenti\u002Fdomiciliati presso comuni nei\nquali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle\ncondizioni di necessità descritte e che abbiano utilizzato tutte le ferie, le\nfestività soppresse e i permessi fruibili a giornate intere, possono avanzare\nalla Agenzia la richiesta di utilizzo di ferie solidali, per una misura massima\ndi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni richiesta deve essere corredata di adeguata certificazione medica\ncomprovante lo stato di necessità di cure costanti rilasciata esclusivamente\nda idonee strutture sanitarie pubbliche o convenzionate o dal\nmedico\u002Fspecialista del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero da idonea\ndocumentazione attestante lo stato di emergenza in caso di calamità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente\nl'esigenza in forma rigorosamente anonima e invita coloro che fossero\ninteressati ad indicare, su base volontaria, la loro eventuale adesione alla\nrichiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendano cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie e le festività cedute andranno a costituire una apposita \"banca\ndelle ferie solidali\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie e\u002Fo festività offerti dai\ncolleghi sia superiore a quello dei giorni richiesti, la raccolta (in ordine\ncronologico) si considera cessata al soddisfacimento della necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui vi siano contemporaneamente più richieste, le giornate\nmesse a disposizione sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione deve avvenire con dichiarazione scritta non reversibile e può\nriguardare esclusivamente i giorni di ferie e i giorni di riposo per festività\nsoppresse maturati e non goduti, nei seguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino ad un massimo di due giorni di ferie per ciascun anno, e comunque in\nmisura non superiore al numero di giorni eccedenti la misura di ferie minima di\nquattro settimane annuali (pari a venti giorni), stabilita dal D.lgs. n.\n66\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quattro giorni annui, per quanto riguarda i giorni di riposo per festività\nsoppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio potranno volontariamente\ncedere nella \"banca delle ferie solidali” le giornate di ferie anche oltre i\npredetti limiti e indipendentemente da eventuali richieste in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta distribuite, ferie e festività solidali rimangono nella\ndisponibilità del dipendente richiedente, che dovrà fruirne tempestivamente e\nsecondo le necessità che hanno giustificato la cessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove prima della fruizione totale o parziale vengano meno le condizioni\ndi necessità che hanno giustificato la cessione delle ferie e festività in\nfavore del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti,\nsecondo il criterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione tra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VII - ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze dal lavoro a vario titolo devono essere preventivamente\ncomunicate e autorizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza non preventivabile, il lavoratore è tenuto ad avvertire\nl'Agenzia il prima possibile e comunque al massimo il giorno stesso\ndell'assenza, entro un'ora dall'inizio dell'orario di lavoro, salvo il caso di\ncomprovata forza maggiore, ed a giustificarla non appena possibile secondo le\nprocedure interne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'orario di lavoro il lavoratore non può allontanarsi se non\ndebitamente autorizzato dall'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, senza autorizzazione o giustificazione, sia rimasto\nassente dal lavoro, è soggetto a procedimento disciplinare e, durante\nl'assenza, perde il diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, a fronte di autorizzazione espressa del proprio responsabile,\npuò usufruire di permessi per motivi personali o familiari, nel limite massimo\ndi 46 ore complessive nell'arco dell'anno solare, utilizzabili anche in\nfrazioni di ora. Tali permessi non possono essere, di norma, di durata\nsuperiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, né essere cumulati con\naltri giustificativi al fine di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a recuperare, entro il mese successivo, le ore o le\nfrazioni di ora non lavorate. In caso contrario la retribuzione viene\nproporzionalmente decurtata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non abbia potuto rendere la prestazione lavorativa a causa\ndi calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza\npuò fruire di permessi, utilizzabili ad ore o a giornate intere, nel limite di\n36 ore complessive nell'arco dell'anno solare. L'assenza dovrà essere\ncompensata con maggiore prestazione entro i 4 mesi successivi, assicurando\ntempi di recupero non inferiori ad 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può inoltre richiedere i seguenti permessi non soggetti a\nrecupero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 giorno di permesso retribuito nell'arco dell'anno solare, per motivi\npersonali o familiari. Tale permesso può essere utilizzato a giornata intera o\nad ore, per un totale massimo di 7 ore e 12 minuti nell'arco dell'anno solare,\nsalvo i riproporzionamenti nelle ipotesi part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di matrimonio o di costituzione dell'unione civile debitamente\ndocumentati, un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di\ncalendario non computabili come ferie, da usufruire entro 30 giorni dalla data\ndella celebrazione. L'Agenzia valuta eventuali richieste di differimento, fino\nad un massimo di 5 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>-in caso di decesso documentato del coniuge, anche legalmente separato,\ndell'unito civilmente, di persona comunque convivente con il lavoratore purché\nla stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, di un parente entro\nil secondo grado, di un affine entro il secondo grado, un permesso retribuito\ndi 3 giorni lavorativi per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal\ndecesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha altresì diritto, ove ricorrano le condizioni e nei limiti\nprevisti, agli altri permessi disciplinati da specifiche disposizioni di legge\n(es.: permesso per donazione sangue, per donazione di midollo osseo, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Aspettative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia può valutare, compatibilmente con le esigenze di servizio e in\npresenza di valide motivazioni, eventuali richieste, da parte dei lavoratori\ncon contratto di lavoro a tempo indeterminato, di periodi di aspettativa di\ndurata complessiva non superiore a 12 mesi nell'arco della vita lavorativa, che\nnon siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di aspettativa o di congedo\nprevisti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto periodo può essere superato, ferma restando la compatibilità\ncon le esigenze di servizio, esclusivamente per valide motivazioni che saranno\noggetto di specifica valutazione da parte dell’Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine\nstabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa non è prevista alcuna corresponsione di\ntrattamento economico e previdenziale, né decorrenza ai fini dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può altresì richiedere, ove ricorrano le condizioni e in\npresenza di idonea documentazione, i periodi di aspettativa dal lavoro previsti\nda specifiche disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono dovute, se richieste dal lavoratore, aspettative per ricoprire cariche\npubbliche elettive o altre cariche previste dalle disposizioni vigenti, con\ndecorrenza di anzianità a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della aspettativa, il datore di lavoro assegna all'interessato\nuna posizione di lavoro di livello pari a quella di cui il medesimo era\ntitolare e mansioni equivalenti a quelle svolte prima dell'aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Permessi studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono riconosciuti al personale\ndipendente dell'Agenzia, che abbia superato il periodo di prova, appositi\npermessi orari retribuiti finalizzati alla frequenza di corsi regolari di\nstudio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, o alla frequenza di corsi di\nlaurea magistrale, triennale e magistrale a ciclo unico, destinati al\nconseguimento di titoli di studio universitari, nonché al conseguimento di\ntitoli post-universitari e cioè master e corsi di specializzazione e\nperfezionamento post laurea approvati dal Consiglio Accademico delle\nUniversità attinenti al percorso di studi intrapreso o coerenti con il titolo\ndi studio in possesso dell'interessato, nonché per sostenere i relativi\nesami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi retribuiti sono riconosciuti nella misura massima di 150 ore\nannue pro-capite, sempreché il corso al quale il lavoratore intende\npartecipare si svolga per un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste\ncome permesso, e sono concessi nell'arco dell'anno solare ad un numero di\ndipendenti non superiore al 4% del totale dei dipendenti dell'Agenzia in\nservizio all'inizio di ogni anno, avuto riguardo alle esigenze organizzative\ndelle singole sedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente che presta servizio a tempo parziale i permessi\nsaranno concessi proporzionalmente alla percentuale di orario effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di permesso fruite ai sensi dei commi che precedono, compete\nall'interessato unicamente la retribuzione fissa, ferma restando la\npresentazione della documentazione di cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendono fruire del beneficio devono presentare apposita\ndomanda, corredata di documentazione attestante l'iscrizione e la frequenza,\nentro il 30 novembre di ciascun anno. Potranno essere esaminate eventuali\ndomande presentate oltre il suddetto termine solo qualora si riferiscano a\ncorsi istituiti in data successiva al 30 novembre e non sia stato raggiunto il\nlimite massimo del 4%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste pervenute superi il 4% delle unità in\nservizio al 31 dicembre dell'anno, per la concessione dei permessi l'Agenzia\nprovvede a redigere un'apposita graduatoria avuto riguardo alla precedenza\nacquisita in tema di anno di regolare iscrizione al corso, armonizzando la\ndomanda alle specifiche esigenze organizzative delle singole realtà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, il dipendente iscritto regolarmente all'ultimo anno del corso di\nstudi avrà la precedenza rispetto all'iscritto regolarmente al penultimo anno,\nche a sua volta, avrà la precedenza rispetto all'iscritto regolarmente al\nterz'ultimo anno, e così proseguendo, fino al primo anno, a cui seguiranno i\nfuori corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di ciascuna delle precedenti fattispecie, la precedenza è\naccordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della scuola media inferiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della scuola media superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- universitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- post-universitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a seguito della applicazione dei criteri sopraindicati sussista\nancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non\nabbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo\nstesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di\netà, ed in caso di ulteriore parità, secondo il criterio cronologico della\ndomanda di accesso al beneficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero di richieste di permessi sia inferiore alla suindicata\npercentuale potranno fruire delle ore di permesso in questione, con le medesime\nmodalità, anche i dipendenti già in possesso di un titolo universitario, che\nintendano conseguire una seconda laurea, purché di interesse aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente al quale sia stato riconosciuto il beneficio è tenuto a\nconcordare con l'Agenzia le modalità di fruizione annuale delle ore di\npermesso, che dovranno essere utilizzate esclusivamente per frequentare i corsi\nper i quali sono state richieste e per sostenere i relativi esami, purché\nnegli orari coincidenti con l'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'interessato dovrà fornire idonea documentazione rilasciata dalla scuola,\ndall'università o dall'istituto d'istruzione relativamente alla frequenza e\u002Fo\nagli esami sostenuti durante l'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'interessato abbandoni il corso di studi o rinunci ai restanti\npermessi, quando l'una o l'altra fattispecie non siano giustificate da causa di\nforza maggiore o da giustificati motivi sopravvenuti, lo stesso non potrà\nfruire per l'anno successivo di detta agevolazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Permessi esame\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione degli esami, i lavoratori regolarmente iscritti a corsi di\nstudio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali, o corsi di laurea magistrale,\ntriennale e magistrale a ciclo unico destinati al conseguimento di titoli di\nstudio universitari, hanno diritto a 8 giorni di permesso retribuito nell'arco\ndell'anno solare al fine di sostenere esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento dei suddetti permessi è subordinato alla produzione della\ndocumentazione attestante l'esame sostenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Congedo per formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 53\u002F2000, i dipendenti con rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato che abbiano almeno cinque anni di anzianità di\nservizio possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato,\nnon superiore ad undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il\ncompletamento della scuola dell'obbligo, per il conseguimento del titolo di\nstudio di secondo grado ovvero del diploma universitario o di laurea, nonché\nper la partecipazione ad attività formative diverse da quelle svolte o\nfinanziate dall'Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo per la formazione il lavoratore conserva il\nposto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è\ncomputabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con\nla malattia e con gli altri periodi di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori che può fruire dei congedi per la formazione\ncontemporaneamente su base annuale non può superare l'1% del totale della\nforza occupata a livello nazionale, avuto riguardo alle esigenze organizzative\ndelle singole sedi operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei congedi per la formazione avviene su richiesta\ndell'interessato avente i requisiti previsti dalla norma, contenente la\ndescrizione dell'attività formativa, la data di inizio e la durata\nprevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda deve essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni e\ncomunque con congruo preavviso rispetto all'inizio della attività\nformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la concessione del congedo possa determinare un pregiudizio alle\nesigenze organizzative e produttive dell'ufficio che non siano risolvibili\ndurante il preavviso di cui al punto precedente, l'Agenzia può differire la\nfruizione del congedo richiesto fino ad un massimo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le\nprevisioni di cui all'art. 5 della Legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 44 - Congedi e permessi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151\u002F2001,\ncome modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>Per i periodi di assenza obbligatoria per congedo di maternità\u002F paternità\ne di assenza facoltativa per congedo parentale, la lavoratrice\u002Fil lavoratore ha\ndiritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100% della retribuzione individuale per il periodo di assenza\nobbligatoria;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-30% della retribuzione individuale per il periodo di assenza facoltativa\nfino ai sei anni del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori\ndi sei mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Nell'ambito del congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del D.lgs. n.\n151\u002F2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i\nprimi 60 giorni, fruibili anche in maniera frazionata, sono retribuiti con i\ndue terzi della retribuzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di congedo parentale ciascun genitore può scegliere tra la\nfruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è\nconsentita ai lavoratori in misura pari alla metà dell'orario medio\ngiornaliero osservato nel periodo di paga mensile immediatamente precedente a\nquello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori sono tenuti, salvo casi di oggettiva impossibilità, a comunicare\nal datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale, con un\npreavviso non inferiore a 5 giorni. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni\nnel caso di congedo parentale su base oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Successivamente al periodo di congedo di maternità\u002Fpaternità e sino al\ncompimento del 6° anno di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso,\nper le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, sono\nriconosciuti 90 giorni complessivi di assenza interamente retribuiti, fruibili\nnel limite massimo di 30 giorni per anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, fino al 12°\nanno di vita del bambino, è data facoltà di fruire di permessi orari fino ad\nun massimo di 5 ore per mese in assenza di diritto ad assentarsi a titolo di\nriposi compensativi di banca ore. Nei sei mesi successivi la lavoratrice o il\nlavoratore potranno compensare con maggiore prestazione, nei modi e nei tempi\nconcordati con il proprio responsabile. Decorso tale lasso temporale eventuali\npermessi goduti e non compensati produrranno ritenuta retributiva. Quanto sopra\nin accordo con il responsabile dell'ufficio e fatte salve le esigenze di\norganizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori\nin congedo di maternità o paternità può avvenire anche con anticipo fino a 3\nmesi rispetto al periodo di inizio della astensione, ai sensi dell'art. 4,\ncomma 2, del D.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Tutela ed assistenza ai portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, nell'ambito della normativa di legge vigente, pone in essere gli\ninterventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire\nl'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra gli interventi è inclusa la rimozione delle eventuali barriere\narchitettoniche che fossero di ostacolo alla attività lavorativa di tali\nsoggetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla\nLegge n. 104\u002F1992 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33\ndella legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 104\u002F1992\npossono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo corrispondente a 3\ngiornate lavorative, pari complessivamente a 21 ore e 36 minuti nel caso di\norario di lavoro articolato in 36 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto di assistenza ai sensi dell'art. 33 della Legge n.\n104\u002F1992, il lavoratore che fruisca dei relativi permessi predispone, di norma,\nuna programmazione mensile dei giorni e\u002Fo delle ore in cui intende assentarsi,\ncomunicandola al proprio responsabile entro la fine del mese precedente a\nquello di utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità ed urgenza la domanda di permesso può essere\npresentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, entro\nun'ora dall'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente\nutilizza il permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MALATTIA E INFORTUNIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Assenze per malattia o infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore è\ntenuto a comunicare formalmente il prima possibile e comunque entro la prima\nora di lavoro l'assenza per motivi di salute, oltre all'indirizzo di\nreperibilità se diverso da quello già in possesso del datore di lavoro quale\nluogo di residenza o domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è inoltre tenuto a comunicare il prima possibile, e comunque\nnon oltre il secondo giorno lavorativo, il numero di protocollo identificativo\ndel certificato medico attestante l'incapacità al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, deve essere giustificata l'eventuale prosecuzione dello stato\ndi incapacità al lavoro. In tale ipotesi, il numero identificativo del\ncertificato medico dovrà essere comunicato entro il secondo giorno lavorativo\ndalla scadenza del certificato precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo\nè assoggettabile alle procedure di cui al capitolo X, dovendosi ritenere la\nsua assenza ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di comunicazione del numero identificativo della certificazione\nrichiesta sussiste anche per le assenze di un solo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il\ndipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa\nguarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti accertati dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha l'obbligo di informare il\ndatore di lavoro tempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro anticipa l'intero trattamento economico previsto\ndall'INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, il datore\ndi lavoro può chiedere agli stessi il risarcimento per i danni derivanti dalla\nmancata prestazione lavorativa del dipendente infortunato fino alla concorrenza\ndelle somme erogate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Accertamenti del datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della normativa vigente, l'Agenzia ha facoltà di verificare\nl'esistenza della malattia e controllarne il decorso tramite le strutture\nsanitarie pubbliche preposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assente è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a farsi\ntrovare all'indirizzo di reperibilità comunicato per il suddetto controllo, in\nciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle\nore 17 alle ore 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata osservanza da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati,\novvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del\ntrattamento di malattia ed è sanzionabile sotto il profilo disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Periodo di comporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che ha superato il periodo di prova ha diritto, in caso di\nassenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto\nper un periodo di 365 giorni con trattamento economico intero e di ulteriori\n183 giorni con trattamento economico ridotto al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di degenza ospedaliera, ivi compresi quelli giornalieri (day\nhospital, day surgery e day service), debitamente certificati, non danno luogo\nal raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano cure costanti, anche domiciliari,\nquali ad esempio le terapie salvavita, sono esclusi dal complessivo periodo di\ncomporto i giorni in cui le terapie vengono eseguite, nonché quelli di assenza\ndeterminati dagli effetti collaterali delle terapie stesse, debitamente\ncertificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze\nper malattia verificatesi nei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione\nmorbosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla gravità della malattia, il dipendente ha diritto di\nrichiedere, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro,\nuna aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, elevabile a 18\nmesi per i lavoratori affetti da malattie gravi quali, ad esempio, patologie\noncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di\norgani vitali o by-pass coronarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro, nonché l'eventuale periodo di aspettativa\ndi cui al comma precedente, il rapporto di lavoro si risolve di diritto e\nl'Agenzia ne dà comunicazione scritta all'interessato. Il dipendente conserva\nil diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del\npreavviso in ragione del regime regolatorio cui è collegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli\neffetti, ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia o di infortunio il lavoratore riceve dal\ndatore di lavoro la normale retribuzione individuale giornaliera a partire dal\nprimo giorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione individuale verrà attribuita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 100% durante i primi 365 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al 50% per i successivi 183 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo VIII - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, dando\npuntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione temporale dell'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale è\nriproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in servizio a tempo indeterminato possono formulare motivata\nrichiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale di tipo orizzontale al 50%, al 62,5% e all'80%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 in ordine al diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo\nparziale, l'Agenzia si riserva di valutare ed eventualmente accogliere le\nrichieste di lavoro part-time fino al limite massimo del 6% del personale in\nforza a tempo pieno calcolato su ciascuna Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione del part-time potrà avvenire compatibilmente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai fabbisogni e alle esigenze tecnico-organizzative della Agenzia del\nDemanio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla fungibilità del lavoratore interessato all'interno del settore di\nlavoro in cui è inserito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al ruolo ricoperto in azienda dal lavoratore (sono esclusi i lavoratori con\nresponsabilità di coordinamento di altri lavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle modalità di svolgimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il part-time orizzontale al 50%, pari a 18 ore settimanali, per 3 ore e 36\nminuti per ciascuna giornata lavorativa, potrà essere concesso, di norma e su\nvalutazione dell'Agenzia, con riferimento alla fascia oraria della mattina.\nL'orario di lavoro sarà pertanto giornalmente così distribuito: ingresso alle\nore 8.00 - uscita alle ore 11.36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il part-time orizzontale al 62,5%, pari a 22,30 ore settimanali, per 4 ore\ne 30 minuti per ciascuna giornata lavorativa, potrà essere concesso, di norma\ne su valutazione dell'Agenzia, con riferimento alla fascia oraria della\nmattina. L'orario di lavoro sarà pertanto giornalmente così distribuito:\ningresso alle ore 8.00 - uscita alle ore 12.30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il part-time orizzontale all'80%, pari a 28,50 ore settimanali, per 5 ore e\n46 minuti per ciascuna giornata lavorativa, potrà essere concesso, di norma e\nsu valutazione della Agenzia, con riferimento alla fascia oraria della mattina.\nL'orario di lavoro sarà pertanto giornalmente così distribuito: ingresso alle\nore 8.00 - uscita alle ore 13.46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le tipologie di part-time è consentita la flessibilità di 1 ora\ne 30 minuti in entrata, da recuperare nella medesima giornata lavorativa a fine\norario di lavoro. In nessun caso è previsto l'obbligo di effettuazione della\npausa pranzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Assunzione a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, in base ai fabbisogni e alle proprie esigenze\ntecnico-organizzative, potrà assumere nuovo personale a tempo parziale di tipo\norizzontale al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il dipendente che fosse\ninteressato potrà formulare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro\nda tempo parziale a tempo pieno. L'Agenzia si riserva di valutare di volta in\nvolta ed eventualmente accogliere le domande presentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di svolgimento del lavoro a tempo parziale al 50% saranno le\nmedesime di cui al punto A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in regime di part-time, che dichiarino la loro disponibilità,\npotrà essere richiesto, per eccezionali ed oggettive esigenze di servizio,\nlavoro supplementare oltre l'orario ridotto di lavoro concordato, entro il\nlimite massimo di 185 ore all'anno. Le ore di lavoro supplementare autorizzate\ne prestate saranno compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata\ndel 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in regime di part-time che svolgano eventuali ulteriori\nattività di lavoro al di fuori dell'orario ridotto devono comunicarlo\nformalmente all'Agenzia al fine di consentire alla stessa ogni valutazione in\nmerito alla loro compatibilità con il rapporto di lavoro intrattenuto con\nl'Agenzia medesima. In ogni caso, il personale non può svolgere attività o\nprestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei\ndoveri di ufficio, né attività professionali e\u002Fo di consulenza, assistenza e\nrappresentanza in ambito fiscale e tributario o comunque connesse ai propri\ncompiti istituzionali, nonché attività di ingegnere, architetto, geometra e\nconsulente, agente o gestore immobiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda\nalla normativa vigente in materia di part- time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla esigenza di approfondire i meccanismi di accesso\nal part-time e la disciplina dei rapporti in essere, individuando le migliori\nsoluzioni in grado di assicurare la più ampia fruizione di tale istituto nel\nrispetto delle priorità di legge di cui al D.lgs. n. 81\u002F2015 e dei limiti\npercentuali già convenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di valutare l'introduzione, in\nvia sperimentale, nell'ambito della percentuale prevista, della tipologia del\npart-time verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l'interesse per lo strumento del “Lavoro Agile”,\nquale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che\nconsente di agevolare la conciliazione delle esigenze personali e familiari con\nquelle professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli esiti della sperimentazione già avviata, le Parti\nribadiscono l'impegno a valutarne attentamente le risultanze ricercando ogni\npossibile soluzione che consenta di stabilizzare l'istituto in un'ottica di\nequilibrio e compatibilità tra le esigenze dei lavoratori e quelle\ntecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo IX - DIRITTI DELLA PERSONA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 53 - Pari opportunità, parità di genere e non discriminazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in materia, interventi che\nfavoriscano le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la parità di\ngenere, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione e attivazione di azioni positive a favore dei lavoratori e delle\nlavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Le Parti promuovono iniziative volte a rendere effettive le condizioni di\nopportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione nel\ncampo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le Parti convengono di costituire, con\nmodalità e criteri che saranno definiti con apposito accordo sindacale, una\nCommissione Permanente Paritetica per le pari opportunità, parità di genere e\nnon discriminazione alla quale sono assegnati i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>-predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\ne straining nel sistema delle relazioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>-individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-promuovere azioni finalizzate a tutelare la parità di genere sul posto di\nlavoro ed il benessere organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione potrà, nel caso riscontri comportamenti discriminatori\nall'interno della Agenzia, considerare l'ipotesi di affrontarli all'interno\ndella Commissione stessa oppure richiedere una nuova Commissione specifica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Tutela della dignità dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rispetto della Raccomandazione U.E. n. 131\u002F1992 e della\nlegislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 2087 del codice\ncivile, promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul\nposto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento\ndell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nella\nAzienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto, è\nconsiderato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale\noffensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo\nvenga utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il\ndestinatario (assunzione, formazione, promozioni etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Le Parti, a livello aziendale, promuovono iniziative per informare i\ndipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti\ndei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro, e\nrimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 55 - Congedo per le donne vittime di violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.80\u002F2015 e dell'art. 43 del D.lgs. n.\n148\u002F2015 è riconosciuto alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione\nrelativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di\nastenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per\nun periodo massimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del congedo avviene nelle modalità previste dalle disposizioni\ndi legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che, senza giustificato motivo, non riprenda servizio al\ntermine dei periodi di congedo di cui al presente articolo sarà considerata\nassente ingiustificata a tutti gli effetti di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Tutela della dipendenza da sostanze stupefacenti,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psicotrope ed alcoliche e delle ludopatie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato\ndi tossicodipendenza, che intendano accedere ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso servizi sanitari delle A.S.L. o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socioassistenziali, è riconosciuto, nel rispetto\ndelle condizioni di legge, un periodo di aspettativa non retribuito per tutta\nla durata della terapia, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni,\ncon diritto alla conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alla aspettativa, qualora la struttura terapeutica riconosca\nil valore positivo del lavoro quale parte integrante della terapia e venga\ndunque previsto il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda,\nl'Agenzia riconosce la fruizione di permessi non retribuiti per brevi periodi,\nla durata dei quali dovrà essere comunque determinata dalla predetta struttura\nterapeutica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l'Agenzia, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, potrà\nconcedere soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione del\nrecupero nella ipotesi di cui al precedente comma o in caso di reinserimento al\nlavoro al termine del periodo riabilitativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente entro il 2° grado di\nparentela e, in mancanza, entro il 3° grado in linea retta, possono a loro\nvolta richiedere un periodo di aspettativa non retribuito per la durata e\nsecondo le modalità previste nell'art. 40 del presente CCNL per concorrere,\nqualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità, al\nprogramma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa prevista nel presente articolo comporta la sospensione del\nrapporto di lavoro a tutti gli effetti economici e normativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tutele di cui al presente articolo trovano applicazione, alle medesime\ncondizioni e modalità, anche nei confronti dei lavoratori a tempo\nindeterminato di cui sia accertato lo stato di alcooldipendenza e che accedano\nai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle\nstrutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo indeterminato affetti da ludopatia, cui sia stato\ndiagnosticato il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) e che abbiano\nintrapreso un percorso di riabilitazione e cura debitamente certificato, hanno\ndiritto a fruire dell’aspettativa non retribuita di cui al comma 1 del\npresente articolo per tutta la durata della terapia e comunque per un periodo\nnon superiore a tre anni. In alternativa, i medesimi lavoratori possono\nrichiedere i permessi non retribuiti per brevi periodi previsti nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per avvalersi delle previsioni di cui sopra, il dipendente è tenuto ad\ninoltrare la relativa richiesta al datore di lavoro almeno 10 giorni prima\ndell'inizio del programma oggetto della richiesta, allegando adeguata\ndocumentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È compito dei lavoratori fornire periodica attestazione comprovante la loro\ncontinuativa ed ininterrotta partecipazione al trattamento riabilitativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo X - DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Doveri del personale dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve conformare la propria condotta alle prescrizioni di cui\nagli artt. 2104 e 2105 del codice civile, nonché ad ogni altra norma di legge\ne collettiva e del Codice Etico dell'Agenzia, in modo da improntare\ncostantemente i propri comportamenti a principi di lealtà, correttezza, buona\nfede, fedeltà e diligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano tra i doveri del dipendente i seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Attività lavorativa in generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dai propri superiori\ngerarchici, nonché agli ordini di servizio emanati dalla Agenzia, nel pieno\nrispetto anche dei regolamenti e dei modelli organizzativi emanati da\nquest'ultima. Il lavoratore non è comunque tenuto ad attenersi ad ordini\ncontrari alla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) non avvalersi della posizione lavorativa rivestita presso l'Agenzia per\nconseguire sul piano personale o in favore di parenti o terzi, vantaggi o\nqualsiasi altra utilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)non accettare, in ragione del proprio servizio, regali (a meno che non\nsiano di valore modestissimo e rientranti nella comune prassi), vantaggi, o\nsolo promesse di vantaggi da fornitori di beni e servizi, ovvero dagli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)astenersi dal concludere in proprio, o tramite familiari, ovvero ancora\nfiduciari e\u002Fo persone fisiche o giuridiche, affari dai quali possa derivare per\nil dipendente un qualsiasi vantaggio od utilità o che entrino, o possano\nentrare, in contrasto con gli interessi o le finalità istituzionali della\nAgenzia o delle Pubbliche amministrazioni per le quali l'Agenzia stessa\nopera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)astenersi dal concludere, nell'ambito dei poteri di rappresentanza della\nAgenzia o della competenza ad emanare atti che impegnino la stessa, contratti\n(o solo trattative) con fornitori di beni e\u002Fo servizi, o con utenti o\nconcessionari, ai quali il dipendente sia legato da rapporti di parentela, di\naffari, ovvero ancora per aver ricevuto dagli stessi anche la sola promessa di\nun qualsiasi vantaggio o utilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)rispettare i doveri di imparzialità e trasparenza nella istruttoria e\nnella definizione delle pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)non assumere incarichi di lavoro autonomo, anche occasionali, o para\nsubordinato, che possano entrare in contrasto con gli interessi e i fini\nistituzionali dell'Agenzia, ovvero creare situazioni di incompatibilità, anche\nin relazione al suo corretto svolgimento, con il rapporto di lavoro\nintrattenuto con l'Agenzia stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) informare l'Agenzia circa l'assunzione di incarichi autonomi, anche\noccasionali, o para subordinati, al fine di consentire alla stessa ogni\nvalutazione in merito alla loro compatibilità con lo svolgimento del rapporto\ndi lavoro intrattenuto con l'Agenzia medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)tenere nei confronti degli utenti, dei propri subordinati, dei propri\ncolleghi di pari grado e dei propri superiori gerarchici, nonché con i vertici\ndell'Agenzia, contegni improntati a spirito di collaborazione e correttezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) non attuare condotte tali da comportare per l'Agenzia l'addebito, o solo\nil pericolo di addebito, di fatti rientranti nella previsione di cui all'art.\n2087 del codice civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>11)rispettare e\u002Fo far rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute sul\nluogo di lavoro di cui al T.U. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e sulla tutela\ndella privacy, di cui al D.lgs. n. 196\u002F2003 e successive modifiche;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>12) astenersi, durante l'orario di lavoro, dallo svolgere attività estranee\nai compiti assegnati, in favore proprio o di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Orario di lavoro e assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Osservare puntualmente le disposizioni della Agenzia in tema di orario di\nlavoro, sia in entrata che in uscita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)astenersi dal permanere nei locali aziendali oltre l'orario di servizio,\novvero di frequentarli durante i periodi di assenza per malattia o per\ninfortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)non abbandonare il posto di lavoro, né allontanarsi dallo stesso durante\nl'orario di servizio, a meno che non sussista preventiva autorizzazione in tal\nsenso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)comunicare preventivamente e giustificare il prima possibile l'eventuale\nassenza dal lavoro, nel rispetto delle modalità e dei termini, di cui all'art.\n38 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)attenersi a tutto quanto previsto in tema di permessi, ai sensi di quanto\nprevisto all'art. 39 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)dare immediata notizia della malattia o dell'infortunio, salvo il caso di\ngrave e comprovato impedimento, e giustificare l'assenza secondo quanto\nprevisto dall'art. 46 del presente CCNL, osservando i connessi obblighi di\nreperibilità nei giorni e nelle fasce orarie di legge di cui all'art. 48 del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, occupazioni estranee\nal servizio, né, durante i periodi di assenza per malattia o infortunio,\nattendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)attenersi a tutto quanto previsto in tema di infortunio sul lavoro di cui\nall'art. 47 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)comunicare tempestivamente ogni mutamento della dimora, del domicilio o\ndella residenza durante il periodo di malattia o di infortunio, al fine di\nconsentire alla Agenzia di effettuare i previsti controlli medico fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Doveri di riservatezza e di corretto utilizzo dei beni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Osservare i doveri di riservatezza in ordine alle notizie apprese per\nmotivi di servizio e, comunque, astenersi dall'utilizzare per fini personali e\ncomunque estranei all'attività lavorativa informazioni o documenti, anche non\nriservati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, è fatto divieto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rendere noti a soggetti estranei alla Agenzia contenuti, effetti, termini\nod ambiti di applicazione di provvedimenti o determinazioni aventi efficacia\nesterna, prima che siano stati formalizzati e comunicati in via ufficiale agli\ninteressati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-senza specifica e documentata autorizzazione da parte del Direttore della\nAgenzia o del Responsabile della Unità organizzativa di appartenenza,\ndivulgare e usare impropriamente informazioni e\u002Fo qualunque altra notizia, che\nabbiano carattere di riservatezza, connesse ad atti ed operazioni proprie di\nciascuna mansione svolta o in qualunque altro modo acquisite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire l'accesso a documenti interni all'Agenzia a terzi non\nlegittimati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intrattenere rapporti con organi di stampa o altri mezzi di comunicazione\ndi massa, aventi ad oggetto le attività della Agenzia, salvo il caso di\nespressa autorizzazione in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Avere cura delle risorse aziendali e degli strumenti e macchinari di\nlavoro affidati, custodendoli e utilizzandoli in maniera corretta ed evitando\ncomportamenti potenzialmente dannosi per l'Agenzia, anche sotto il profilo\ndell'immagine di quest'ultima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, sussiste l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astenersi da utilizzazioni improprie dei beni aziendali, che possano\ncausarne il danneggiamento, o anche ridurne la funzionalità e l'efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non utilizzare, salvo casi di comprovata necessità ed in ogni caso da\nsegnalare al proprio superiore gerarchico, telefoni aziendali, ovvero altri\nmezzi di comunicazione, per scopi diversi da quelli di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dall'Agenzia in\nmateria di sicurezza informatica e di utilizzo delle risorse informatiche,\nastenendosi dall'utilizzare in modo improprio e contrario ai regolamenti\naziendali la posta elettronica, la rete internet etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astenersi dall'estrarre copie, senza autorizzazione, di programmi\ninformatici, ovvero di dati riservati inerenti all’attività della Agenzia e\ni suoi compiti istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di natura conservativa e relativa procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 57\ndetermina, secondo la gravità della mancanza e nel rispetto dei principi di\ngradualità e di proporzionalità, nonché dell'art. 7 della Legge n. 300\u002F1970\ne di quanto previsto al punto 3 che segue, l'applicazione delle seguenti\nsanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la sanzione del rimprovero verbale si applica nei casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.mancanze di lieve entità che siano state commesse per la prima volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)La sanzione dal rimprovero scritto alla multa fino ad un massimo di 4 ore\ndi retribuzione si applica nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.inosservanza delle disposizioni o ordini di servizio ovvero di istruzioni\nda parte dei superiori gerarchici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al\nservizio o agli interessi dell'Agenzia o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.violazione dei doveri in tema di orario di lavoro ed obblighi connessi\nalla rilevazione delle presenze (utilizzo del badge magnetico ed ogni altra\nforma di rilevazione dell'orario), ovvero in tema di assenze per malattia od\ninfortunio o di assenza in genere e relative comunicazioni e adempimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.mancata tempestiva comunicazione di ogni mutamento del domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.condotta non conforme ai principi di correttezza e di rispetto verso altri\ncolleghi, superiori gerarchici e utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.scarso rendimento, ovvero negligenza nell'espletamento dei compiti\nassegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui\naffidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare\nazione di vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.comportamenti in contrasto con i doveri di riservatezza di cui all'art.\n57, lettera C) punto 1 del presente CCNL che non rivestano carattere di\nparticolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.indebita utilizzazione delle apparecchiature aziendali, ivi compresi le\nlinee telefoniche e gli strumenti informatici e comunque comportamenti in\ncontrasto con i doveri di corretto utilizzo dei beni aziendali di cui all'art.\n57 lettera C) punto 2 del presente CCNL che non rivestano carattere di\nparticolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.esecuzione durante l'orario di servizio di attività estranea a quella\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione delle\nsanzioni dal rimprovero scritto alla multa oppure quando le mancanze previste\nalla lettera b) che precede presentino caratteri di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.assenza ingiustificata dal servizio fino a 15 giorni, anche non\ncontinuativi nell'arco dell'anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.allontanamento non autorizzato del posto di lavoro durante l'orario di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.ingiustificato ritardo nel trasferirsi nella sede assegnata dalla\nAgenzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.svolgimento di altre attività, durante lo stato di malattia o di\ninfortunio, incompatibili e di pregiudizio per la guarigione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso altri colleghi,\nsuperiori gerarchici, vertici della Agenzia o utenti, fornitori di beni o\nservizi o terzi in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.comportamenti lesivi, o potenzialmente tali, dell'immagine della Agenzia e\ndei suoi vertici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.qualsiasi comportamento da cui possa derivare o sia derivato danno\nall’Agenzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.comportamenti in contrasto con i doveri elencati e descritti all'art. 57,\nlettera A), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.comportamenti in contrasto con i doveri di riservatezza e di corretto\nutilizzo dei beni aziendali, elencati e descritti all'art. 57 lettera C), punti\n1 e 2 del presente CCNL che rivestano carattere di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.sottrazione, ovvero solo asporto al di fuori dei locali aziendali, di\natti e documenti senza debita autorizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.distruzione dolosa di atti e documenti, ovvero danneggiamento doloso di\nbeni, attrezzature strumenti di proprietà di quest'ultima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.fatti o comportamenti aggressivi, ostili nei confronti di colleghi di\nlavoro, di grado pari, inferiore o superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può\nessere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione al lavoratore delle mancanze deve avvenire per iscritto,\ncon la specifica indicazione dei fatti costitutivi della mancanza stessa, di\nnorma entro 40 giorni dalla rilevazione del fatto oggetto dell'iniziativa\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve contenere l'indicazione specifica dei comportamenti\ne\u002Fo dei fatti oggetto di iniziativa disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni lavorativi, può presentare le\nproprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere la\ncontestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante del sindacato\nstipulante cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, completata l'istruttoria tempestivamente, di norma entro 60\ngiorni, comunica al lavoratore il provvedimento adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, al quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare, può\npromuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo del sindacato stipulante\nal quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la\ncompetente Direzione Territoriale del Lavoro, di un Collegio di conciliazione e\narbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo\nmembro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal\ndirettore dell'ufficio del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del\ncollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di natura espulsiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento disciplinare è regolato esclusivamente dall'art. 7 della\nLegge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso ai sensi dell'art.\n3 della Legge n. 604\u002F1966 si applica nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)seconda recidiva, nel biennio precedente, rispetto a quella contestata ai\nsensi all'art. 58, comma 2, lettera c), punto 1 che abbia comportato\nl'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)recidiva, nel biennio precedente, nelle mancanze di cui all'art. 58, comma\n2, lettera c), punti 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 13 che abbiano comportato\nl'applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)assenza ingiustificata dal servizio oltre 15 giorni, anche non\ncontinuativi nell'arco dell'anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)fatti e comportamenti posti in essere, nei confronti di colleghi di\nlavoro, di grado pari, inferiore o superiore, che si caratterizzano come lesivi\ndella dignità della persona, come vessazioni, denigrazioni, come forme di\npersecuzione psicologica o di violenza morale ovvero come molestie, anche di\ncarattere sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)diverbio litigioso seguito da vie di fatto negli ambienti di lavoro con\ncolleghi di lavoro, utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)recidiva di una situazione di comprovato insufficiente scarso rendimento\ndovuto a negligenza, incapacità ad assolvere adeguatamente i compiti\nassegnati, ovvero ad insofferenza nell'osservare le istruzioni dei superiori\ngerarchici o le disposizioni e gli ordini di servizio aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) falsificazione, sia materiale che ideologica, di atti e documenti\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)fatti gravi o reiterati di insubordinazione (es. ingiustificato rifiuto di\ntrasferta, trasferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,\nmanomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della\nAgenzia o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il\nlavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, per giusta causa\nai sensi dell'art. 2119 c.c., si applica nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)recidiva, nel biennio precedente, nelle mancanze di cui all'art. 58, comma\n2, lettera c), punti 6, 7, e 12, che abbiano comportato l'applicazione della\nsanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti,\nanche per colpa grave, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza\npenale, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure\nprovvisoria del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)accertamento che il rapporto di lavoro fu conseguito mediante la\nproduzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la\nsottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di\npresentazione di documenti falsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nel presente capitolo per\ncomportamenti contrastanti con i doveri del personale dipendente possono essere\nsanzionate, facendosi riferimento, quanto alla individuazione dei fatti\nsanzionabili, agli obblighi previsti dall'art. 57, e facendosi riferimento,\nquanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai criteri\ndi correlazione di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico annuale del personale è composto da dodici\nmensilità di uguale importo e la retribuzione viene corrisposta ai lavoratori\nmensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è definita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Retribuzione base mensile, costituita dal valore economico mensile di\nciascun livello. I relativi valori sono riportati nella tabella A allegata al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione base\nmensile cui si aggiungono l'eventuale assegno ad personam di cui all'Allegato\n1, gli eventuali elementi retributivi aggiuntivi a carattere fisso e\ncontinuativo riconosciuti individualmente dalla Agenzia, nonché gli scatti\nmaturati per anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito\ndall’Agenzia, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non\nlavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 61 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia corrisponde ai propri dipendenti, nel mese di dicembre di ogni\nanno, una 13a (tredicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale\nmensile dello stesso mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima\nmensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Le frazioni di mese\nsuperiori a 15 giorni vanno computate come mese intero, mentre quelle inferiori\nnon vengono conteggiate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 62 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale della Agenzia sono riconosciuti complessivamente 8 scatti\nbiennali il cui importo è determinato, per ciascun livello, come dall'allegata\ntabella B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al percepimento di detti importi è riconosciuto a partire dal\nmese successivo alla data di compimento del biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 63 - Mense aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione della\nattività e della distribuzione dell'orario di lavoro, prevede un servizio\nmensa realizzato di norma attraverso l'erogazione di buoni pasto, ovvero, in\nalternativa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio è riconosciuto per ciascun giorno di lavoro, purché la\nprestazione sia superiore a sei ore di lavoro effettivo, salvo i casi previsti\ndalla legge, intervallate dalla pausa pranzo, di almeno 30 minuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE DI RISULTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 64 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto previsto nell'Accordo interconfederale fra\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, allo scopo di migliorare\nil servizio e la competitività della Agenzia, anche attraverso strumenti di\npartecipazione all'andamento della stessa, viene istituito un premio di\nrisultato, la cui definizione ha luogo con le modalità di cui ai successivi\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale premio ha la finalità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo\ndella Agenzia attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di\nefficienza, produttività e qualità; tali obiettivi\u002Fprogrammi possono essere a\ncarattere aziendale, di area, di gruppo o anche individuali per le qualifiche\nsuperiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'Agenzia attraverso\nil miglioramento della redditività e dell'andamento economico conseguito\ngrazie alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato viene definito in sede di contrattazione integrativa\nannuale di Agenzia, in quanto correlato ad obiettivi e programmi di\nmiglioramento aziendale e viene erogato, anno per anno, secondo i criteri di\ncui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Determinazione di obiettivi e programmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione integrativa annuale di Agenzia, le Parti,\nvalutate le condizioni dell'Agenzia e del lavoro, le prospettive di sviluppo e\ntenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, redditività\ne produttività, definiscono un sistema di obiettivi e di indicatori\nfinalizzato al miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con\nperiodicità annuale e monitorato attraverso verifiche intermedie nel corso\ndell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi che le Parti individuano a livello di Agenzia, quali\nindicatori del reale andamento delle attività lavorative, devono consistere\nanche in azioni di miglioramento della efficienza interna e della efficacia del\nservizio reso, attraverso più elevati standard di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere di area, di\ngruppo e devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli\ninteressati e da questi influenzabili; devono risultare visibili, misurabili ed\napprezzabili nel loro andamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i\nrelativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di\nponderazione differenziati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai risultati vanno collegate le erogazioni da corrispondere al personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Determinazione del valore del premio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa annuale di Agenzia le Parti\ndeterminano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di\nanno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale valore economico, fermo restando quanto stabilito al precedente\narticolo 65, può essere incrementato con riguardo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla\nredditività complessiva dell'Agenzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alle previsioni degli incrementi di produttività e di qualità\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale,\nacquisizioni e\u002Fo scorpori di attività o riassetti patrimoniali che incidano\ndiversamente sugli indici di cui al comma precedente, si procederà alla\nridefinizione dei valori di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio da erogare annualmente si compone di due quote: la prima va\nriferita e misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della\nproduttività di Agenzia; la quota rimanente fa, invece, riferimento diretto ai\nrisultati dell'unità produttiva di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Attribuzione del premio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio da attribuire è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli\nobiettivi assegnati, come rilevati attraverso il riscontro degli indicatori di\nproduttività\u002Fqualità prescelti sulla base di criteri generali definiti in\nsede di contrattazione integrativa annuale di Agenzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammontare del premio è calcolato secondo i criteri annualmente definiti\nin sede di contrattazione tra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MOBILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inviato in missione fuori dal Comune sede di lavoro oltre alla\nnormale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una indennità di trasferta pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 26,00 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso\ndi trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore,\nin caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in treno,\naereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del\nbiglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è individuata in\nrelazione alla durata del viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei\ncasi preventivamente individuati e autorizzati dalla amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative\nautorizzazioni nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta\nsi protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la\ngiornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo\noccorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del\nmezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati della\nattività di sorveglianza e custodia dei beni della amministrazione in caso di\nloro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso\nper un pasto nel limite attuale di € 23,00. Per le trasferte di durata\nsuperiore a 12 ore al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per\nil pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite\nattuale di complessive € 45,00 per i due pasti giornalieri. Le spese vanno\ndebitamente documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non\ninferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il\npernottamento in residenza turistico-alberghiera di categoria corrispondente a\nquella ammessa per l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente\nrispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inviato in trasferta al seguito e per collaborare con\ncomponenti di delegazione ufficiale della Agenzia spettano i rimborsi e le\nagevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto\nad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo\npresumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del comma 1, lettera a) nel computo delle ore di trasferta si\nconsidera anche il tempo occorrente per il viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 - Trattamento di trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa Agenzia per motivi\norganizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della\nsua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.indennità di trasferta per il giorno di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di\nmobili e masserizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.rimborso delle spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc. sulla\nbase di preventivi o effettuate da ditta scelta dalla Agenzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di\nproprietà per sé ed i familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì,\ntitolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del\ncontratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi vengono dimezzati in caso di trasferimento su richiesta del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>WELFARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 70 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, condivisa la rilevanza della previdenza complementare quale\nstrumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della\npensione, hanno concordato di attivare, in conformità con le disposizioni\nvigenti, la previdenza complementare in favore del personale, mediante adesione\ndel datore di lavoro al fondo istituito per il settore del pubblico impiego,\ndenominato PERSEO-SIRIO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al predetto fondo saranno destinate, previa volontà di adesione espressa\ndal singolo lavoratore, le quote previste di contribuzione, per 12 mensilità,\nnella misura dell'1% a carico della azienda e dell'1% a carico del lavoratore\n(calcolate sulla retribuzione individuale mensile ai sensi dell'articolo 60 del\npresente CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È altresì dovuta al fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR,\nse prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato,\npari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione\ndall'accantonamento di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di primo impiego, aderenti al fondo complementare\nPERSEO-SIRIO, è dovuta al fondo l'integrale destinazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La non adesione al fondo prescelto dalle Parti nelle modalità di cui sopra,\nescluderà la possibilità, per il dipendente stesso, di beneficiare della\ncontribuzione prevista a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione\nsulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci\ncontrattuali che le percentuali sopra indicate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 71 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale può usufruire di una copertura sanitaria integrativa delle\nprestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo le previsioni e\nle modalità concordate dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di detta copertura potranno beneficiare i dipendenti assunti con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 8 mesi nell'anno\nassistenziale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti potranno usufruire della copertura sanitaria solo\nsuccessivamente al superamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo aziendale per detta iniziativa è concordato tra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo XII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)d'ufficio, al compimento dell'età fissata dalle vigenti disposizioni di\nlegge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per malattia o conseguenza di infortunio la cui durata abbia superato il\nperiodo di conservazione del posto come previsto dal presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per decesso del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per i casi previsti per motivi disciplinari dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso l'Agenzia comunica sempre per iscritto l'intervenuta\nrisoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per\nqualsiasi causa, l'Agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione del\nlavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante\nqualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un\ncertificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore\nstesso ha svolto la sua attività nella Agenzia, del livello al quale era\nassegnato e delle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Periodo di preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recesso dal rapporto di lavoro, salvo i casi di cui alle lett. b) e d)\ndell'art. 72, nonché di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del\ncodice civile, dovrà essere comunicato per iscritto con un periodo di\npreavviso pari, per ciascun livello di inquadramento, ai corrispondenti periodi\ndi prova di cui all'art. 20 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti\nalla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla\ndata di comunicazione del recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso lavorato il datore di lavoro è tenuto a\nconcedere al lavoratore che lo richieda permessi non retribuiti per la ricerca\ndi nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto, lo stesso,\nanche se sostituito dalla relativa indennità, viene computato nella anzianità\nagli effetti del trattamento di fine rapporto, se prevista dal regime\nregolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 74 - Indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del periodo di\npreavviso di cui all'articolo precedente è tenuta a corrispondere all'altra\nparte una indennità sostitutiva, come previsto dall'articolo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al\ndipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\nmancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro\nha facoltà di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il\nperiodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza effettuazione,\nné compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, l'indennità è corrisposta in base a\nquanto previsto dall'art. 2122 del codice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2120, 2° comma del codice civile, le Parti stabiliscono\nche le voci retributive occasionali che non formano oggetto del calcolo del TFR\nsono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- erogazioni una tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compensi per lavoro straordinario e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva di ferie non godute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diarie o indennità di trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tabella A) - RETRIBUZIONE BASE LORDA (valori mensili in €)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"556\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"142\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2016 (*)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">2017\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(*)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">mensile dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(*)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.377,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">129\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">385\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.466,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.508,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">136\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">405\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.597,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.687,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">145\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">432\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.782,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.843,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">154\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">459\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.944,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.016,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">163\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">486\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.123,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.218,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">171\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">508\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.329,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.365,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">178\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">530\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.481,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q Super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.476,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">178\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">530\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.592,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità mensile per il livello Q e QS: € 145,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi verranno corrisposti forfettariamente per gli anni 2016 e 2017\ncon relativa contribuzione ed incidenza sul trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'1.1.18 al 31.8.18 verranno corrisposti i soli aumenti della\nretribuzione base, con relativa contribuzione ed incidenza sul trattamento di\nfine rapporto. Dall'1.9.18 con ogni effetto economico diretto e indiretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>Tabella B) - SCATTI BIENNALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori lordi in € per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"200\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">importo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">mensile  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lordo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">34,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">36,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">39,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">43,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">48,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">52,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"200\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIÀ IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1° OTTOBRE 2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della prima sottoscrizione del CCNL Agenzia del Demanio E.P.E.,\nin vigore dall'1.10.2004, le Parti hanno riposto particolare attenzione al\ndiritto dei lavoratori già dipendenti al mantenimento dei trattamenti\nacquisiti. I miglioramenti complessivi scaturiti sia di carattere normativo sia\nretributivo hanno soddisfatto nel loro insieme anche eventuali aspetti\nspecifici della normativa precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella trasformazione della Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico,\nal personale che non ha esercitato il diritto di opzione ai sensi del D.lgs.\n173\u002F2003 è stato garantito il diritto alla conservazione del proprio\ntrattamento economico globale precedente, riarticolato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione base determinata in ragione del livello retributivo\nconseguente alla applicazione della tabella di trasposizione automatica nel\nnuovo sistema di classificazione sotto riportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"93\">\n  \u003Ccol width=\"250\">\n  \u003Ccol width=\"249\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"249\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Sistema classificatorio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Comparto Stato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Sistema classificatorio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Agenzie Fiscali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sistema classificatorio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">PRIMA AREA F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1 Super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">SECONDA AREA F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B3S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AREA C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">TERZA AREA F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C3S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"250\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"249\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assegno ad personam non riassorbibile costituito dall'eventuale R.I.A.,\ndalla Indennità di Agenzia già percepita, e da eventuali altre indennità\nfruite al momento del passaggio al nuovo regime contrattuale aventi carattere\ndi stabilità e\u002Fo direttamente correlate ad attività connesse alla\nresponsabilità formalmente assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta conservazione è avvenuta attraverso il mantenimento ad personam della\nsomma algebrica non assorbibile delle eventuali differenze retributive tra\ntrattamento economico precedentemente fruito e trattamento economico previsto\ndal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Agenzia, inoltre, ha garantito soluzioni non peggiorative per i dipendenti\ngià in servizio alla data di entrata in vigore del primo CCNL rispetto ai\nprecedenti trattamenti goduti in relazione all'istituto delle ferie ed al\n“permesso per particolari motivi” (PPM).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico, il predetto personale ha mantenuto e mantiene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il diritto alle ferie nella misura maturata secondo le previsioni della\nprecedente contrattazione applicata, fermo restando che non potrà in ogni caso\nessere superato il numero di 28 giorni di ferie anche per effetto degli anni di\nanzianità di cui all'art. 36 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il “permesso per particolari motivi” (PPM), legato alla sussistenza di\ngravi motivi documentati, di durata pari a 3 giorni nell'arco dell'anno solare,\novvero pari a 21 ore e 36 minuti in caso di fruizione ad ore. Ai dipendenti\ngià in servizio alla data dell'1.10.2004 non si applica il “permesso\nretribuito per motivi personali o familiari” di cui all'art. 39 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRITERI DI INSERIMENTO DEL PERSONALE NEO-ASSUNTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il criterio di inquadramento del personale neo-assunto è definito in\nfunzione del titolo di studio e il livello di inserimento è stabilito secondo\nquanto indicato nella tabella seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"700\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"464\">\n  \u003Ccol width=\"231\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"464\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Titolo di studio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello contrattuale \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di inserimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"464\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">licenza di scuola\n        media inferiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"464\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">diploma di scuola\n        media superiore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"464\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">laurea breve o\n        Laurea magistrale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non di interesse aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"464\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">laurea magistrale di\n        interesse aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano Lauree di interesse aziendale quelle con maggiore attinenza\nalle attività istituzionali dell'Agenzia del Demanio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- laurea in Ingegneria Civile, laurea in Ingegneria Edile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- laurea in Architettura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- laurea in Economia e Commercio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- laurea in Giurisprudenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che altre e diverse lauree potranno essere considerate di\ninteresse aziendale in considerazione dello specifico settore di\ninserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio negli uffici della Agenzia della Provincia autonoma\ndi Bolzano è attribuita una apposita indennità, collegata alla\nprofessionalità, secondo quanto previsto dall'art. 13 dell'Accordo\nsottoscritto in data 25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai\nsensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 354\u002F97.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 2 agosto 2018, le Parti, a conclusione del percorso di trattative\navviato, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo (1.1.2016 - 31.12.2018) del\nCCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio E.P.E. scaduto il\n31.12.2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conclusione degli approfondimenti svolti, le Parti, valutando\npositivamente l'impianto generale del CCNL ed esprimendo un complessivo\napprezzamento sulla validità dello stesso, hanno condiviso l'opportunità di\napportare importanti modifiche tese al miglioramento degli istituti normativi\ned economici, in un'ottica di ammodernamento e di innovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo CCNL ed i relativi allegati rappresentano una normazione unitaria\ned inscindibile e sostituiscono integralmente il precedente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Accordi non recepiti nel presente CCNL, che non siano in contrasto con\nlo stesso e\u002Fo che non siano stati disdettati si considerano vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contrattuali trovano applicazione dalla sottoscrizione del\nnuovo CCNL fatta eccezione per le innovazioni introdotte in relazione ai\nseguenti istituti, la cui decorrenza è fissata, in accordo tra le Parti, al\n1.11.2018 in funzione del necessario adeguamento dei sistemi informatici in\nuso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 31 (Orario di lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 33 (Banca delle ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 39 (Permessi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 44 (Congedi e permessi dei genitori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 51 (Part-time)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agenzia del Demanio E.P.E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-PA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfSAL\u002FUNSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSE-FLP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.to\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"sexualhar":48,"PAYSCALES_trigger":52,"healthinsurancetxt":56,"cbadate_end":60,"hourspday_select":64,"sicknessmaxdays":68,"childcare":72,"cbadate_start":76,"eqpromotion":78,"pensionfund":82,"maternityotherclause":86,"longserviceallowancetype":90,"discrimination":94,"eqtraining":96,"paidmaternityleavepayperc":100,"sundayallowancetxt":104,"OVERTIME_trigger":108,"childcareleave":112,"holidaysdays":114,"healthcareaccess":118,"COMMUTE_trigger":120,"FLEXWORK_trigger":124,"cbamemtrad":128,"healthandsafetytraining":132,"legalassistance_trigger":136,"healthandsafetypolicy":140,"ONCERISE_trigger":144,"sicknesspay":148,"JOBTYPE_descriptions":152,"dayspweek_select":156,"TRADEUNLEAV_trigger":158,"SCHEDULE_trigger":162,"contracttrial":166,"contractseverancepay":170,"longtermillness":174,"eqpay":178,"SUNDAY_trigger":182,"NOCTPREM_trigger":186,"overtimeallowancetype_general":190,"flexworktxt":194,"cbasignsingle":198,"violence":202,"bankholidays1":204,"SENIOR_trigger":208,"mealvouchers":212,"trainingprogrammes":216,"paidmaternityleave":220,"violenceleave":224,"ONCERISE2_trigger":228,"PAIDLEAV_trigger":232,"deathrelatives":236,"trainingfund":240,"funeralpay":244},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 53 - Pari opportunità, parità di ge","Art. 53 - Pari opportunità, parità di genere e non discriminazione\n\n\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in materia, interventi che\nfavoriscano le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la parità di\ngenere, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione e attivazione di azioni positive a favore dei lavoratori e delle\nlavoratrici.\n\nLe Parti promuovono iniziative volte a rendere effettive le condizioni di\nopportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione nel\ncampo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera.\n\nIn relazione a quanto sopra, le Parti convengono di costituire, con\nmodalità e criteri che saranno definiti con apposito accordo sindacale, una\nCommissione Permanente Paritetica per le pari opportunità, parità di genere e\nnon discriminazione alla quale sono assegnati i seguenti compiti:\n\n\n\n-studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;\n\n-seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\n\n-predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale;\n\n- favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\ne straining nel sistema delle relazioni di lavoro;\n\n-individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;\n\n-promuovere azioni finalizzate a tutelare la parità di genere sul posto di\nlavoro ed il benessere organizzativo.\n\n\n\nLa Commissione potrà, nel caso riscontri comportamenti discriminatori\nall'interno della Agenzia, considerare l'ipotesi di affrontarli all'interno\ndella Commissione stessa oppure richiedere una nuova Commissione specifica.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"sexualhar","Le Parti, a livello aziendale, promuovon","Le Parti, a livello aziendale, promuovono iniziative per informare i\ndipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti\ndei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro, e\nrimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"PAYSCALES_trigger","Tabella A) - RETRIBUZIONE BASE LORDA (va","Tabella A) - RETRIBUZIONE BASE LORDA (valori mensili in €)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      retribuzione  \n\n        mensile dal\n\n        1.1.12\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      importi\n\n        2016 (*)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      importi\n\n        2017\n\n        (*)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n\n        mensile dal\n\n        1.1.18\n\n        (*)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.377,00\n      \n      129\n      \n      385\n      \n      1.466,00\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.508,00\n      \n      136\n      \n      405\n      \n      1.597,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.687,00\n      \n      145\n      \n      432\n      \n      1.782,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.843,00\n      \n      154\n      \n      459\n      \n      1.944,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      2.016,00\n      \n      163\n      \n      486\n      \n      2.123,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      2.218,00\n      \n      171\n      \n      508\n      \n      2.329,00\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      2.365,00\n      \n      178\n      \n      530\n      \n      2.481,00\n      \n    \n    \n      Q Super\n      \n      2.476,00\n      \n      178\n      \n      530\n      \n      2.592,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\nIndennità mensile per il livello Q e QS: € 145,00",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"healthinsurancetxt","Art. 71 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 71 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nIl personale può usufruire di una copertura sanitaria integrativa delle\nprestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo le previsioni e\nle modalità concordate dalle Parti.\n\nDi detta copertura potranno beneficiare i dipendenti assunti con:\n\n\n\n-contratto a tempo indeterminato;\n\n-contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 8 mesi nell'anno\nassistenziale di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre).\n\n\n\nI dipendenti potranno usufruire della copertura sanitaria solo\nsuccessivamente al superamento del periodo di prova.\n\nIl contributo aziendale per detta iniziativa è concordato tra le Parti.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_end","Art. 3 - Decorrenza e durata del CCNL Le","Art. 3 - Decorrenza e durata del CCNL\n\n\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto della comune volontà di attribuire\ndurata triennale al contratto, in linea con gli attuali orientamenti.\n\nLe Parti convengono pertanto che il presente CCNL, sia per la parte\neconomica che per la parte normativa, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2016 e\nscadenza il 31 dicembre 2018.\n\nIl contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non sia data\ndisdetta per iscritto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza;\nin caso di disdetta rimarrà vigente fino a che non venga sostituito da un\nnuovo accordo tra le Parti.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"hourspday_select","Orario di lavoro L'orario di lavoro, dis","Orario di lavoro\n\n\n\nL'orario di lavoro, distribuito dal lunedì al venerdì, è articolato\ngiornalmente in 7 ore e 12 minuti, oltre la pausa pranzo, secondo le seguenti\nmodalità:\n\n\n\n-entrata: ore 8.00\n\n- pausa pranzo: 1 ora nella fascia oraria tra le ore 13.00 e le ore 14.30\n\n-uscita: ore 16.12\n\n\n\nAi fini della rilevazione delle ore di lavoro i dipendenti sono tenuti ad\nutilizzare il proprio badge negli appositi rilevatori di presenza in ogni\nsituazione di entrata e\u002Fo uscita dalla sede, compreso l'inizio e la fine della\npausa pranzo, ferme restando diverse, specifiche previsioni.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"sicknessmaxdays","Art. 50 - Trattamento economico Durante ","Art. 50 - Trattamento economico\n\n\n\n\n\nDurante il periodo di malattia o di infortunio il lavoratore riceve dal\ndatore di lavoro la normale retribuzione individuale giornaliera a partire dal\nprimo giorno di assenza.\n\nLa retribuzione individuale verrà attribuita:\n\n\n\n- al 100% durante i primi 365 giorni\n\n- al 50% per i successivi 183 giorni",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"childcare","Nell'ambito del congedo parentale di cui","Nell'ambito del congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del D.lgs. n.\n151\u002F2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i\nprimi 60 giorni, fruibili anche in maniera frazionata, sono retribuiti con i\ndue terzi della retribuzione individuale.\n\n\n\nNel caso di congedo parentale ciascun genitore può scegliere tra la\nfruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è\nconsentita ai lavoratori in misura pari alla metà dell'orario medio\ngiornaliero osservato nel periodo di paga mensile immediatamente precedente a\nquello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.\n\nI genitori sono tenuti, salvo casi di oggettiva impossibilità, a comunicare\nal datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo parentale, con un\npreavviso non inferiore a 5 giorni. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni\nnel caso di congedo parentale su base oraria.\n\nSuccessivamente al periodo di congedo di maternità\u002Fpaternità e sino al\ncompimento del 6° anno di vita del bambino, in caso di malattia dello stesso,\nper le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, sono\nriconosciuti 90 giorni complessivi di assenza interamente retribuiti, fruibili\nnel limite massimo di 30 giorni per anno di età del bambino.",{"bindId":77,"name":62,"text":63},"cbadate_start",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"eqpromotion","-predisporre progetti di azioni positive","-predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale;",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"pensionfund","Art. 70 - Previdenza complementare Le Pa","Art. 70 - Previdenza complementare\n\n\n\nLe Parti, condivisa la rilevanza della previdenza complementare quale\nstrumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della\npensione, hanno concordato di attivare, in conformità con le disposizioni\nvigenti, la previdenza complementare in favore del personale, mediante adesione\ndel datore di lavoro al fondo istituito per il settore del pubblico impiego,\ndenominato PERSEO-SIRIO.\n\nAl predetto fondo saranno destinate, previa volontà di adesione espressa\ndal singolo lavoratore, le quote previste di contribuzione, per 12 mensilità,\nnella misura dell'1% a carico della azienda e dell'1% a carico del lavoratore\n(calcolate sulla retribuzione individuale mensile ai sensi dell'articolo 60 del\npresente CCNL).\n\nÈ altresì dovuta al fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR,\nse prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato,\npari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione\ndall'accantonamento di legge.\n\nPer i lavoratori di primo impiego, aderenti al fondo complementare\nPERSEO-SIRIO, è dovuta al fondo l'integrale destinazione del TFR.\n\nLa non adesione al fondo prescelto dalle Parti nelle modalità di cui sopra,\nescluderà la possibilità, per il dipendente stesso, di beneficiare della\ncontribuzione prevista a carico del datore di lavoro.\n\nIl datore di lavoro comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione\nsulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.\n\nIn sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci\ncontrattuali che le percentuali sopra indicate.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"maternityotherclause","Alle lavoratrici madri o in alternativa ","Alle lavoratrici madri o in alternativa ai lavoratori padri, fino al 12°\nanno di vita del bambino, è data facoltà di fruire di permessi orari fino ad\nun massimo di 5 ore per mese in assenza di diritto ad assentarsi a titolo di\nriposi compensativi di banca ore. Nei sei mesi successivi la lavoratrice o il\nlavoratore potranno compensare con maggiore prestazione, nei modi e nei tempi\nconcordati con il proprio responsabile. Decorso tale lasso temporale eventuali\npermessi goduti e non compensati produrranno ritenuta retributiva. Quanto sopra\nin accordo con il responsabile dell'ufficio e fatte salve le esigenze di\norganizzazione del lavoro.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"longserviceallowancetype","Tabella B) - SCATTI BIENNALI (valori lor","Tabella B) - SCATTI BIENNALI\n\n(valori lordi in € per 12 mensilità a cui si aggiunge la tredicesima)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n      \n      importo  \n\n        mensile  \n\n        lordo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1\n      \n      34,00\n      \n    \n    \n      2\n      \n      36,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      39,00\n      \n    \n    \n      4\n      \n      43,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      48,00\n      \n    \n    \n      6\n      \n      52,00\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      55,00\n      \n    \n    \n      QS\n      \n      55,00",{"bindId":95,"name":46,"text":47},"discrimination",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"eqtraining","Le Parti promuovono iniziative volte a r","Le Parti promuovono iniziative volte a rendere effettive le condizioni di\nopportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la realizzazione nel\ncampo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"paidmaternityleavepayperc","Per i periodi di assenza obbligatoria pe","Per i periodi di assenza obbligatoria per congedo di maternità\u002F paternità\ne di assenza facoltativa per congedo parentale, la lavoratrice\u002Fil lavoratore ha\ndiritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica:\n\n\n\n-100% della retribuzione individuale per il periodo di assenza\nobbligatoria;",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"sundayallowancetxt","I lavoratori che professano altre religi","I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano\nrichiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo dal loro culto,\nanziché in quello della domenica.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"OVERTIME_trigger","Art. 32 - Lavoro straordinario Il lavoro","Art. 32 - Lavoro straordinario\n\n\n\nIl lavoro straordinario può essere effettuato, nei limiti stabiliti dalla\nlegge, qualora ricorrano particolari esigenze del datore di lavoro sia di\nordine interno che riferite al servizio ai cittadini.\n\nL'Agenzia comunica trimestralmente alle OO.SS. i dati, in forma aggregata o\nanonima, relativi alle eventuali prestazioni straordinarie preventivamente\nautorizzate dal datore di lavoro. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino -\ncomplessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e\nsistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le Parti a livello\naziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di\nadottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.\n\nIl lavoro straordinario deve essere autorizzato dall'Agenzia.\n\nOgni ora di lavoro straordinario viene compensata con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione base oraria:\n\n\n\n-15% per il lavoro straordinario diurno feriale;\n\n-30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi;\n\n-30% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno feriale (dalle\nore 22 alle ore 6 del giorno successivo);\n\n-50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.\n\n\n\nLe maggiorazioni previste per lavoro straordinario vengono pagate il mese\nsuccessivo alla prestazione lavorativa, anche nell'ipotesi in cui le ore di\nprestazione straordinaria siano state accantonate nel conto individuale della\nbanca delle ore ai sensi dell'articolo che segue.",{"bindId":113,"name":74,"text":75},"childcareleave",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"holidaysdays","Il periodo di ferie annuale è pari a 22 ","Il periodo di ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con\nl'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giornate.\n\nAl compimento di una anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore\ncompetono 2 ulteriori giornate di ferie.",{"bindId":119,"name":58,"text":59},"healthcareaccess",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"COMMUTE_trigger","Art. 69 - Trattamento di trasferimento 1","Art. 69 - Trattamento di trasferimento\n\n\n\n1)\n\nAl dipendente trasferito ad altra sede della stessa Agenzia per motivi\norganizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della\nsua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:\n\n\n\n1.indennità di trasferta per il giorno di viaggio;\n\n2.rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di\nmobili e masserizie;\n\n3.rimborso delle spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc. sulla\nbase di preventivi o effettuate da ditta scelta dalla Agenzia;\n\n4.indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di\nproprietà per sé ed i familiari.\n\n\n\n2)\n\nIl dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì,\ntitolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del\ncontratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.\n\nI rimborsi vengono dimezzati in caso di trasferimento su richiesta del\nlavoratore.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"FLEXWORK_trigger","Art. 33 - Banca delle ore L'istituto del","Art. 33 - Banca delle ore\n\n\n\nL'istituto della banca delle ore costituisce un valido strumento di\nflessibilità della prestazione lavorativa finalizzata alla conciliazione della\nvita personale e lavorativa consentendo al dipendente di accantonare in un\nconto individuale le ore di maggior presenza autorizzate come lavoro\nstraordinario e di fruirne a titolo di riposi compensativi per proprie\nattività formative o per necessità personali e familiari, secondo le\nmodalità e i limiti di seguito indicati.\n\nNel conto ore individuale può confluire massimo la metà delle ore di\nprestazione straordinaria mensilmente autorizzata, da utilizzare, in maniera\ncoerente ed armonizzata con ferie e\u002Fo altri permessi a disposizione, entro il\ntrimestre successivo a quello di maturazione.\n\nTrascorso il trimestre di possibile fruizione, sarà corrisposta la\nretribuzione relativa alle ore di maggior presenza accantonate e non\nutilizzate, esclusa la quota di maggiorazione per lavoro straordinario\nliquidata ai sensi dell'articolo che precede.\n\nNel caso di fruizione ad ore o a frazione di ora i riposi compensativi di\nnorma non possono eccedere la metà dell'orario di lavoro giornaliero e non\nsono cumulabili con altri giustificativi al fine di assentarsi dal lavoro per\nl'intera giornata.\n\nNel caso di fruizione a giornate intere è ammessa la fruizione per un\nnumero massimo di 2 giorni lavorativi all'anno.\n\nLa richiesta di riposi compensativi deve essere avanzata con congruo\nanticipo, fatte salve situazioni di necessità ed urgenza, opportunamente\ngiustificate.\n\nL'utilizzo delle ore accantonate come riposi compensativi, con riferimento\nai tempi e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione,\ndeve essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e di\nservizio.\n\nLe ore accantonate nella banca delle ore sono evidenziate mensilmente in\nbusta paga.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"cbamemtrad","- CGIL\u002FFP - CISL-FP - UIL\u002FPA - ConfSAL\u002FU","- CGIL\u002FFP\n\n- CISL-FP\n\n- UIL\u002FPA\n\n- ConfSAL\u002FUNSA\n\n- CSE\u002FFLP",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"healthandsafetytraining","- piani di formazione sulla sicurezza (a","- piani di formazione sulla sicurezza (annuale).",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"legalassistance_trigger","b) Responsabilità civile Ai sensi dell'a","b) Responsabilità civile\n\n\n\nAi sensi dell'art. 5, Legge n. 190\u002F1985, l'Agenzia provvede a garantire,\nattraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio\ndi responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle\nmansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"healthandsafetypolicy","11)rispettare e\u002Fo far rispettare le norm","11)rispettare e\u002Fo far rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute sul\nluogo di lavoro di cui al T.U. n. 81\u002F2008 e successive modifiche e sulla tutela\ndella privacy, di cui al D.lgs. n. 196\u002F2003 e successive modifiche;",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"ONCERISE_trigger","Art. 61 - Tredicesima mensilità L'Agenzi","Art. 61 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nL'Agenzia corrisponde ai propri dipendenti, nel mese di dicembre di ogni\nanno, una 13a (tredicesima) mensilità pari alla retribuzione individuale\nmensile dello stesso mese.\n\nNel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima\nmensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Le frazioni di mese\nsuperiori a 15 giorni vanno computate come mese intero, mentre quelle inferiori\nnon vengono conteggiate.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"sicknesspay","Art. 49 - Periodo di comporto Il lavorat","Art. 49 - Periodo di comporto\n\n\n\nIl lavoratore che ha superato il periodo di prova ha diritto, in caso di\nassenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto\nper un periodo di 365 giorni con trattamento economico intero e di ulteriori\n183 giorni con trattamento economico ridotto al 50%.\n\nI periodi di degenza ospedaliera, ivi compresi quelli giornalieri (day\nhospital, day surgery e day service), debitamente certificati, non danno luogo\nal raggiungimento dei termini di comporto sopra elencati.\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano cure costanti, anche domiciliari,\nquali ad esempio le terapie salvavita, sono esclusi dal complessivo periodo di\ncomporto i giorni in cui le terapie vengono eseguite, nonché quelli di assenza\ndeterminati dagli effetti collaterali delle terapie stesse, debitamente\ncertificati.\n\nPer la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze\nper malattia verificatesi nei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione\nmorbosa.\n\nIn relazione alla gravità della malattia, il dipendente ha diritto di\nrichiedere, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro,\nuna aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, elevabile a 18\nmesi per i lavoratori affetti da malattie gravi quali, ad esempio, patologie\noncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di\norgani vitali o by-pass coronarico.\n\nUna volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro, nonché l'eventuale periodo di aspettativa\ndi cui al comma precedente, il rapporto di lavoro si risolve di diritto e\nl'Agenzia ne dà comunicazione scritta all'interessato. Il dipendente conserva\nil diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del\npreavviso in ragione del regime regolatorio cui è collegato.\n\nIl periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli\neffetti, ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di aspettativa.\n\n\n\nArt. 50 - Trattamento economico\n\n\n\n\n\nDurante il periodo di malattia o di infortunio il lavoratore riceve dal\ndatore di lavoro la normale retribuzione individuale giornaliera a partire dal\nprimo giorno di assenza.\n\nLa retribuzione individuale verrà attribuita:\n\n\n\n- al 100% durante i primi 365 giorni\n\n- al 50% per i successivi 183 giorni",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"JOBTYPE_descriptions","Capitolo IV - INQUADRAMENTO, FORMAZIONE ","Capitolo IV - INQUADRAMENTO, FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE\n\n\n\nArt. 21 - Criteri di classificazione\n\n\n\nL'attribuzione al personale di un determinato livello si definisce\nattraverso l'analisi delle attività, del ruolo assegnato e delle competenze\npossedute mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza\ndei seguenti fattori:\n\n\n\n-COMPETENZE specialistiche, comportamentali, istituzionali e strumentali\n(loro livello di specializzazione, ampiezza, reperibilità conseguite\nattraverso la spinta all'autosviluppo, all'autoaggiornamento continuo e alla\ncapacità di autogestire e orientare il proprio accrescimento\nprofessionale);\n\n-EXPERTISE\u002FSENIORITY conseguita grazie alla capacità di apprendere e di\ntesaurizzare le esperienze professionali maturate dando luogo a risultati\napprezzabili;\n\n-COMPLESSITÀ delle attività\u002Fruolo che si è capaci di gestire in termini\ndi autonomia, discrezionalità, progettualità, strategicità.\n\n\n\nArt. 22 - Declaratorie di livelli\n\n\n\nLIVELLO 1\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-elevata operatività e prevedibilità di compiti con tempi e operazioni\nchiaramente predeterminati in conformità a istruzioni impartite o iter\nprocedurali e metodologici predefiniti;\n\n-contributo e supporto, mediante lo svolgimento di compiti estremamente\nspecifici\u002Fesecutivi, ad attività più complesse;\n\n-applicazione affidabile, accurata, rapida e precisa di competenze\nspecifiche sulle istruzioni volta per volta impartite, soprattutto di tipo\nstrumentale.\n\n\n\nPuò rappresentare il livello di inserimento, di verifica o affiancamento\nper persone in possesso di titolo di studio basilare e privi di expertise\noppure rappresentare il livello di riferimento per ruoli con caratteristiche di\nforte operatività e specificità di output.\n\n\n\nLIVELLO 2\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-elevata specificità e ricorrenza di compiti con apprezzabili livelli di\noperatività; prevedibilità di tempi e di output in base a procedure\naziendali;\n\n-contributo alla realizzazione di istruzioni, prassi e linee guida;\n\n-supporto ed importante contributo operativo alla realizzazione delle\nattività di core business o di progetto;\n\n-valide competenze di carattere generale, sovente di tipo\nstrumentale\u002Fapplicativo e con eventuale seniority ed expertise.\n\n\n\nPuò rappresentare livello d'accesso per diplomati.\n\n\n\nLIVELLO 3\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-combinazione di significative attività ricorrenti\u002Foperative e spazi di\nautonomia\u002Fdiscrezionalità\u002Fvariabilità; le attività sono definite in parte da\nprocedure\u002Flinee guida ed in parte sono soggette a variabilità, cambiamenti ed\nemergenze operative;\n\n-valide competenze di problem solving analitico e di approfondimento, buone\ncapacità di azione\u002Frealizzazione, attuazione di metodi di lavoro e soluzioni\ncon alcuni aspetti di complessità;\n\n-applicazione di competenze sia specialistiche che strumentali per\nconseguire obiettivi in coerenza con procedure, linee guida e obiettivi\ndefiniti dall'organizzazione;\n\n-patrimonio di expertise su alcuni aspetti di competenza.\n\n\n\nPuò rappresentare il livello di accesso per diplomati professionalizzati o\nneolaureati (Laurea breve o Laurea non di interesse aziendale).\n\n\n\nLIVELLO 4\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-autonomia, variabilità, adattamento di strumenti, individuazione di\nsoluzioni e personalizzazione di metodologie nell'ambito delle linee guida e\ndelle policy aziendali;\n\n-competenze specialistiche, competenze strumentali, ed elementi di\ncompetenze istituzionali;\n\n-competenze comportamentali di tipo relazionale o di problem solving con\norientamento al cambiamento, capacità di analisi\u002F approfondimento,\nproattività e integrazione necessarie per la partecipazione a eventuali\nprogetti e attività interfunzionali;\n\n-competenze specifiche con un valido expertise.\n\n\n\nPuò rappresentare il livello di accesso per laureati con Laurea di\ninteresse aziendale e per laureati apprezzabilmente professionalizzati.\n\n\n\nLIVELLO 5\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-discrezionalità\u002Fautonomia, contributo professionale su specifiche\nattività aziendali, frequente progettualità e individuazione di soluzioni di\nmedia complessità anche in assenza di linee guida e procedure definite;\n\n- specializzazione, consolidamento e aggiornamento delle competenze\ntecnico\u002Fprofessionali e strumentali e nel contempo adeguata ampiezza delle\ncompetenze professionali in ambiti contigui a quello di appartenenza;\n\n- competenze istituzionali sul contesto e competenze comportamentali di\nproblem solving, di azione, di relazione interpersonale;\n\n-buona e comprovata expertise su varie competenze occorrenti al ruolo di\nriferimento e un significativo patrimonio di esperienza.\n\n\n\nPuò rappresentare il livello di accesso per laureati particolarmente\nprofessionalizzati con Laurea di interesse aziendale e versatilità interna.\n\n\n\nLIVELLO 6\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-massimo livello di expertise per esperti con elevata seniority;\n\n-presidio autonomo di specifiche professioni, processi e\u002Fo attività\ncomplesse o di rilevanza aziendale, che richiedono l'elaborazione di metodi di\nlavoro e progetti, partecipazione alla definizione di linee guida e metodologie\na livello aziendale;\n\n-elevata expertise e ampio patrimonio di esperienze professionali e\ncapacità di condividerle a livello organizzativo (relazioni istituzionali,\nenergy manager, normativa, finanza, sviluppo e formazione, internal auditor,\netc.);\n\n-gestione e coordinamento continuo di attività\u002Fpersone su processi di\ncorrente complessità e\u002Fo attività a carattere ricorrente o ciclico con\nnormale livello di variabilità e tipologia sostanzialmente omogenea di risorse\ngestite;\n\n-competenze comportamentali e tecnico-professionali ad ampio spettro.\n\n\n\nIn casi eccezionali può rappresentare il livello di accesso per laureati\nmolto professionalizzati con Laurea di interesse aziendale e con livello di\nspecialismo, seniority o tipologia di mestiere poco reperibile\u002Fparticolarmente\nappetibile e remunerato nel mercato del lavoro.\n\n\n\nLIVELLO QUADRO\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-presidio di professioni aziendali ad elevato livello di specialismo,\ncomplessità, seniority, progettualità e discrezionalità, tali da rendere\nl'appartenente al livello un evidente punto di riferimento;\n\n-coordinamento temporaneo di progetti\u002Fattività funzionali o interfunzionali\ncon elevate competenze professionali e di project management;\n\n-competenze specialistiche e comportamentali di elevato livello con ampie\ncapacità di personalizzarle, farle evolvere sul contesto organizzativo e di\ncontribuire a cambiamenti e innovazioni;\n\n-ampia e comprovata expertise e seniority sulle competenze gestite e\ncapacità di adattarle al meglio ai cambiamenti del contesto e del\nmestiere\u002Fruolo di riferimento.\n\n\n\nNel caso di responsabilità di unità organizzativa mediamente complessa e\ndinamica in termini di dimensioni della struttura, sono richieste le seguenti\ncaratteristiche prevalenti:\n\n\n\n- variabilità\n\n- discrezionalità delle attività gestite\n\n- dinamismo\u002Fcambiamento\n\n- responsabilità di gestione di risorse umane eterogenee\n\n- necessità di buone competenze gestionali e manageriali\n\n\n\nIn casi eccezionali può rappresentare il livello di accesso per laureati\nparticolarmente professionalizzati con Laurea di interesse aziendale,\nconsolidati e riconosciuti in ambiti di particolare interesse per l'Agenzia.\n\n\n\nLIVELLO QUADRO SUPER\n\n\n\nLivello riconosciuto al personale che presidia attività, ruoli e competenze\ncon le seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-presidio di professioni aziendali complesse e rilevanti a spiccato livello\ndi specialismo, ampiezza, seniority, complessità, progettualità e\ndiscrezionalità;\n\n- punto di riferimento e di “ownership” a livello complessivo sulla\nprofessione di riferimento, definizione di linee guida sulla base delle\nstrategie aziendali e partecipazione a cambiamenti \u002Finnovazioni\u002Fevoluzioni del\ncontesto;\n\n-massima expertise\u002Fseniority delle competenze della professione di\nriferimento e capacità di promuoverne lo sviluppo e l'applicazione all'interno\ne all'esterno dell'organizzazione.\n\n\n\nNel caso di responsabilità di unità organizzativa significativamente\ncomplessa e dinamica in termini di dimensioni della struttura, sono richieste\nle seguenti caratteristiche prevalenti:\n\n\n\n-variabilità;\n\n- discrezionalità;\n\n- evoluzione continua delle attività gestite;\n\n- responsabilità di risorse umane numerose o eterogenee e di elevata\nprofessionalità;\n\n-necessità di significative competenze manageriali, gestionali e\nistituzionali.\n\n\n\nTale livello può anche essere riconosciuto a chi svolge attività di\ngestione di professional\u002Fprofessionisti disponendo di elevate competenze\nprofessionali e adeguate competenze manageriali.",{"bindId":157,"name":66,"text":67},"dayspweek_select",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 13 - Permessi per i dirigenti sinda","Art. 13 - Permessi per i dirigenti sindacali\n\n\n\nI lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni\nSindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle\nOO.SS. stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle\nriunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra\naziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a\ncongressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari\na 2 ore (per ciascuna organizzazione sindacale stipulante) per dipendente in\nforza presso l'Agenzia al 30 settembre dell'anno precedente a quello di\nfruizione.\n\nAi fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di\nciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono\ncomputati in proporzione all'orario di lavoro svolto.\n\n\n\nMonte ore\n\n\n\nI lavoratori che possono fruire del monte ore aziendale sono i componenti\ndegli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente\nCCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati\nsecondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.\n\nLe OO.SS. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad\neventuali soppressioni e\u002Fo istituzioni di organismi direttivi sindacali.\n\nIl permesso deve essere espressamente richiesto dalle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori interessate, con un preavviso di due giorni.\n\nIl presente monte ore costituisce un limite annuo invalicabile; non è\nammessa la sua fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno\nsuccessivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.\n\n\n\nAttività sindacale a tempo pieno\n\n\n\nL'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti\nsindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi\ndirettivi delle OO.SS. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi\nsindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato\n(riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al\nprecedente punto.\n\nDurante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi\ndi legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine\ndella attività sindacale a tempo pieno l'Agenzia assegna l'interessato alla\nprecedente sede di lavoro con la stessa qualifica e comunque con il medesimo\nlivello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento\ndi mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"SCHEDULE_trigger","Art. 34 - Riposo settimanale e lavoro fe","Art. 34 - Riposo settimanale e lavoro festivo\n\n\n\nIl riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade\nnormalmente di domenica.\n\nI lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano\nrichiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo dal loro culto,\nanziché in quello della domenica.\n\nIn tal caso, le ore lavorative non prestate nel giorno di riposo del proprio\nculto vanno recuperate in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna\nmaggiorazione o compenso straordinario.\n\nÈ considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo\nsettimanale e nei giorni previsti dal successivo articolo.\n\nIl lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del\n20% della retribuzione oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di\nconcorrenza di più maggiorazioni.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"contracttrial","Art. 20 - Periodo di prova È previsto un","Art. 20 - Periodo di prova\n\n\n\nÈ previsto un periodo di prova per l'assunzione del personale. Detto\nperiodo non può essere superiore a 6 mesi e inferiore a 2 mesi di calendario e\nprecisamente:\n\n\n\n- livello 1: mesi 2\n\n- livelli 2 - 3 - 4: mesi 3\n\n- livelli 5 - 6 - Q - QS: mesi 6\n\n\n\nDurante detto periodo ciascuna delle Parti può risolvere il rapporto di\nlavoro senza l'obbligo di preavviso.\n\nAl termine del periodo di prova, qualora non sia intervenuta la risoluzione\ndel rapporto, l'assunzione diviene definitiva e il periodo stesso è computato\na tutti gli effetti nella anzianità di servizio.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"contractseverancepay","Art. 75 - Trattamento di fine rapporto A","Art. 75 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nAi sensi dell'art. 2120, 2° comma del codice civile, le Parti stabiliscono\nche le voci retributive occasionali che non formano oggetto del calcolo del TFR\nsono le seguenti:\n\n\n\n- rimborsi spese\n\n- erogazioni una tantum\n\n- compensi per lavoro straordinario e festivo\n\n- indennità sostitutiva di ferie non godute\n\n- indennità sostitutiva del preavviso\n\n- diarie o indennità di trasferta",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"longtermillness","In relazione alla gravità della malattia","In relazione alla gravità della malattia, il dipendente ha diritto di\nrichiedere, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro,\nuna aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, elevabile a 18\nmesi per i lavoratori affetti da malattie gravi quali, ad esempio, patologie\noncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di\norgani vitali o by-pass coronarico.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"eqpay","-individuare iniziative volte al superam","-individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"SUNDAY_trigger","Il lavoro prestato in giorno festivo è c","Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del\n20% della retribuzione oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di\nconcorrenza di più maggiorazioni.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"NOCTPREM_trigger","-30% per il lavoro straordinario prestat","-30% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno feriale (dalle\nore 22 alle ore 6 del giorno successivo);\n\n-50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"overtimeallowancetype_general","Ogni ora di lavoro straordinario viene c","Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione base oraria:\n\n\n\n-15% per il lavoro straordinario diurno feriale;\n\n-30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi;\n\n-30% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno feriale (dalle\nore 22 alle ore 6 del giorno successivo);\n\n-50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"flexworktxt","Art. 37 - Ferie solidali L'Agenzia, attr","Art. 37 - Ferie solidali\n\n\n\nL'Agenzia, attraverso l'adozione dell'istituto delle ferie solidali, si dota\ndi un importante strumento per i propri dipendenti, compiendo così un\nulteriore, significativo passo avanti nella direzione del miglioramento del\nbenessere organizzativo. L'iniziativa si basa sulla solidarietà tra lavoratori\na supporto dei colleghi che necessitino di ferie per:\n\n\n\n-assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute\nnecessitino di cure costanti debitamente documentate;\n\n-assistere genitori che per le particolari condizioni di salute necessitino\ndi cure costanti debitamente documentate, conviventi o dimoranti\ntemporaneamente, iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui\nall'art. 32 del D.P.R. n. 223\u002F1989;\n\n-attendere alle esigenze derivanti da calamità naturali, per i lavoratori\nche prestino attività o che siano residenti\u002Fdomiciliati presso comuni nei\nquali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.\n\n\n\nAi fini della fruizione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle\ncondizioni di necessità descritte e che abbiano utilizzato tutte le ferie, le\nfestività soppresse e i permessi fruibili a giornate intere, possono avanzare\nalla Agenzia la richiesta di utilizzo di ferie solidali, per una misura massima\ndi 30 giorni.\n\nOgni richiesta deve essere corredata di adeguata certificazione medica\ncomprovante lo stato di necessità di cure costanti rilasciata esclusivamente\nda idonee strutture sanitarie pubbliche o convenzionate o dal\nmedico\u002Fspecialista del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero da idonea\ndocumentazione attestante lo stato di emergenza in caso di calamità.\n\nL'Agenzia, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente\nl'esigenza in forma rigorosamente anonima e invita coloro che fossero\ninteressati ad indicare, su base volontaria, la loro eventuale adesione alla\nrichiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendano cedere.\n\nLe ferie e le festività cedute andranno a costituire una apposita \"banca\ndelle ferie solidali\".\n\nNel caso in cui il numero di giorni di ferie e\u002Fo festività offerti dai\ncolleghi sia superiore a quello dei giorni richiesti, la raccolta (in ordine\ncronologico) si considera cessata al soddisfacimento della necessità.\n\nNella ipotesi in cui vi siano contemporaneamente più richieste, le giornate\nmesse a disposizione sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\n\nLa cessione deve avvenire con dichiarazione scritta non reversibile e può\nriguardare esclusivamente i giorni di ferie e i giorni di riposo per festività\nsoppresse maturati e non goduti, nei seguenti limiti:\n\n\n\n-fino ad un massimo di due giorni di ferie per ciascun anno, e comunque in\nmisura non superiore al numero di giorni eccedenti la misura di ferie minima di\nquattro settimane annuali (pari a venti giorni), stabilita dal D.lgs. n.\n66\u002F2003;\n\n-quattro giorni annui, per quanto riguarda i giorni di riposo per festività\nsoppresse.\n\n\n\nI dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio potranno volontariamente\ncedere nella \"banca delle ferie solidali” le giornate di ferie anche oltre i\npredetti limiti e indipendentemente da eventuali richieste in atto.\n\nUna volta distribuite, ferie e festività solidali rimangono nella\ndisponibilità del dipendente richiedente, che dovrà fruirne tempestivamente e\nsecondo le necessità che hanno giustificato la cessione.\n\nLaddove prima della fruizione totale o parziale vengano meno le condizioni\ndi necessità che hanno giustificato la cessione delle ferie e festività in\nfavore del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti,\nsecondo il criterio di proporzionalità.\n\nLa presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione tra le Parti.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"cbasignsingle","- Agenzia del Demanio - Ente Pubblico Ec","- Agenzia del Demanio - Ente Pubblico Economico",{"bindId":203,"name":50,"text":51},"violence",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"bankholidays1","Art. 35 - Giorni festivi Ai sensi degli ","Art. 35 - Giorni festivi\n\n\n\nAi sensi degli artt. 1 e 2, Legge n. 260\u002F1949, dell'art. 1 della Legge n.\n54\u002F1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792\u002F1985, sono da considerarsi festivi i\nseguenti giorni oltre alle domeniche:\n\n\n\n- il primo giorno dell'anno\n\n- il 6 gennaio: Epifania\n\n- l 25 aprile: anniversario della Liberazione\n\n- il lunedì dopo Pasqua\n\n- il 1° maggio: festa del lavoro\n\n- il 2 giugno: festa della Repubblica\n\n- il 15 agosto: Assunzione B.V. Maria\n\n- il 1° novembre: Ognissanti\n\n- l'8 dicembre: Immacolata Concezione\n\n- il 25 dicembre: Santo Natale\n\n- il 26 dicembre: Santo Stefano\n\n\n\nÈ inoltre riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono\ndella località in cui il dipendente presta la sua attività, purché ricadente\nin giorno lavorativo.\n\nNel caso di festività coincidenti con il giorno di riposo domenicale al\nlavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile,\nun importo pari ad una giornata di retribuzione individuale.\n\nNel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al\nlavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione\nglobale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate\ncon la maggiorazione per il lavoro festivo.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"SENIOR_trigger","Art. 62 - Scatti di anzianità Al persona","Art. 62 - Scatti di anzianità\n\n\n\nAl personale della Agenzia sono riconosciuti complessivamente 8 scatti\nbiennali il cui importo è determinato, per ciascun livello, come dall'allegata\ntabella B).\n\nIl diritto al percepimento di detti importi è riconosciuto a partire dal\nmese successivo alla data di compimento del biennio di anzianità.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"mealvouchers","Art. 63 - Mense aziendali L'Agenzia, ten","Art. 63 - Mense aziendali\n\n\n\nL'Agenzia, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione della\nattività e della distribuzione dell'orario di lavoro, prevede un servizio\nmensa realizzato di norma attraverso l'erogazione di buoni pasto, ovvero, in\nalternativa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi.\n\nIl servizio è riconosciuto per ciascun giorno di lavoro, purché la\nprestazione sia superiore a sei ore di lavoro effettivo, salvo i casi previsti\ndalla legge, intervallate dalla pausa pranzo, di almeno 30 minuti.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"trainingprogrammes","Art. 26 - Principi per la formazione, la","Art. 26 - Principi per la formazione, la valorizzazione\n\ne lo sviluppo dei lavoratori\n\n\n\nLe Parti riconoscono che il personale rappresenta l'elemento centrale delle\nattività che l'Agenzia svolge e costituisce un asset sostanziale per la\ncrescita dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità\npubbliche che l'Agenzia persegue.\n\nLa valorizzazione delle risorse, della loro capacità professionale, delle\nattitudini, della esperienza nelle varie attività svolte dalla Agenzia,\nrappresenta uno degli aspetti qualificanti delle politiche di sviluppo del\npersonale in relazione alle esigenze operative di efficienza, efficacia e\nproduttività dell'Ente.\n\nLe Parti riconoscono la centralità del dialogo, della collaborazione e del\ncontinuo scambio di informazioni quali strumenti imprescindibili per\nraggiungere apprezzabili risultati per la tutela e il miglioramento delle\ncondizioni di lavoro dei dipendenti e del clima aziendale.\n\nParimenti fondamentale è la necessità che venga apprezzato e premiato il\nmerito quale raggiungimento delle migliori prestazioni in termini di competenze\nprofessionali richieste dal ruolo, di raggiungimento degli obiettivi prefissati\ne di comportamenti coerenti con il sistema valoriale dell'Agenzia.\n\nIn tale contesto il riconoscimento del merito si ispira a principi di\ntrasparenza, correttezza, imparzialità, pari opportunità e non\ndiscriminazione.\n\n\n\nArt. 27 - Formazione\n\n\n\nLe Parti considerano determinante l'impegno in materia di formazione\nfinalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al\npotenziamento delle competenze della Agenzia al fine di generare\nl'ottimizzazione dei risultati individuali e di gruppo.\n\nIn tale ottica la formazione concorre alla crescita e all'arricchimento\npersonale e professionale delle risorse umane, rappresenta un aspetto\nstrategico per sostenere la realizzazione delle trasformazioni in atto nel\nsistema di riferimento e contribuisce alla creazione di professionalità sempre\npiù versatili e flessibili, in grado di adattarsi efficacemente ai continui\ncambiamenti che il contesto richiede.\n\nL'Agenzia promuove nei confronti di tutta la popolazione aziendale l'accesso\nalle opportunità formative, proponendo attività di aggiornamento,\nqualificazione e ampliamento delle conoscenze trasversali, soprattutto per\nmezzo di strumenti sempre più flessibili e innovativi, quali, a titolo\nesemplificativo, formazione on line che consenta alle persone di acquisire\nconoscenze con modalità più attente alla conciliazione dei tempi vita-lavoro;\naffiancamento e training on the job; forme di arricchimento collaborativo\nnell'ambito di comunità e gruppi professionali, anche attraverso l'utilizzo\ndegli strumenti di diffusione della intranet aziendale.\n\nIn considerazione della continua evoluzione tecnologica, l'Agenzia assicura\nun uso appropriato della stessa attraverso attività di formazione idonee a\ngarantire l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione delle singole\nprofessionalità aziendali, evitando qualunque rischio derivante da un uso non\nadeguato degli strumenti tecnologici.\n\nLa programmazione delle attività formative viene effettuata tenendo conto\ndei fabbisogni collettivi e individuali, favorendo la partecipazione attiva\ndelle persone alle iniziative di formazione e distinguendo, con riguardo alla\narticolazione del personale, la formazione specialistica, che prevede\niniziative anche di alto contenuto tecnico, da quella comportamentale\nfinalizzata al miglioramento delle attitudini.\n\n\n\nArt. 28 - Valorizzazione e sviluppo professionale\n\n\n\nCoerentemente con il proprio assetto organizzativo e con gli scenari\nevolutivi del contesto di riferimento, l'Agenzia del Demanio offre\nindistintamente a tutte le proprie risorse, prescindendo dal livello di\ninquadramento e dalla struttura di appartenenza, opportunità di crescita e di\nprogressione professionale.\n\nIl sistema di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, fondato sulla\ncentralità delle persone e caratterizzato da iniziative sempre più attente\nalla professionalità ed alla acquisizione di nuove competenze, costituisce il\npresupposto principale per il pieno raggiungimento degli obiettivi di risultato\ndell'Ente.\n\nIn tale ottica, l'Agenzia intende continuare a sostenere la progressiva\ndiffusione di una cultura interna basata sulla centralità delle persone, sulla\nvalorizzazione delle competenze professionali, nonché sullo sviluppo delle\npotenzialità individuali in termini di attitudini ed orientamenti espressi. È\nriconosciuto un valore specifico alla job-rotation quale elemento che consente\ndi realizzare un oggettivo accrescimento delle esperienze attraverso la\npoliedricità di compiti e l'acquisizione di competenze nell'ambito di diverse\nattività lavorative.\n\nI principi guida delle politiche di valorizzazione e sviluppo adottate dalla\nAgenzia sono quelli di imparzialità, trasparenza ed equità complessiva in\nrelazione alle pari opportunità, alla non discriminazione ed alla collocazione\norganizzativa\u002Fprofessionale e territoriale dei lavoratori.\n\nIn coerenza con detti valori, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nei\nlimiti delle risorse disponibili, tutto il personale è considerato dalla\nAgenzia ai fini del possibile accesso a progressioni di tipo\ninquadramentale\u002Feconomico o ad altri istituti di natura premiale, attraverso il\nriconoscimento individuale di passaggi di livello e di aumenti retributivi\nsulla base dei criteri di cui al successivo articolo, o di somme a titolo di\n“una tantum”, queste ultime legate alle performance individuali annuali.\n\nParticolare attenzione viene rivolta alla popolazione collocata nelle fasce\npiù basse e numericamente più rilevanti.\n\nTutto il personale interessato può inoltre partecipare ai percorsi di\ncrescita individuati dalla Agenzia in funzione di specifiche esigenze\norganizzative e secondo le procedure rese pubbliche dalla stessa mediante i\npropri canali di comunicazione.\n\nI lavoratori possono, altresì, manifestare in qualunque momento la propria\ndisponibilità a mutare attività o posizione lavorativa per acquisire un\nmaggiore arricchimento professionale; detta disponibilità sarà valutata dalla\nAgenzia in armonia con le politiche definite e le esigenze organizzative.\n\nNell'ambito delle politiche di valorizzazione e sviluppo professionale\nattuate dall'Agenzia, le Parti concordano di attivare momenti di incontro a\nlivello nazionale, con finalità informative.",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"paidmaternityleave","Art. 44 - Congedi e permessi dei genitor","Art. 44 - Congedi e permessi dei genitori\n\n\n\nAl personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151\u002F2001,\ncome modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge.\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria per congedo di maternità\u002F paternità\ne di assenza facoltativa per congedo parentale, la lavoratrice\u002Fil lavoratore ha\ndiritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica:\n\n\n\n-100% della retribuzione individuale per il periodo di assenza\nobbligatoria;\n\n-30% della retribuzione individuale per il periodo di assenza facoltativa\nfino ai sei anni del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori\ndi sei mesi.",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"violenceleave","Art. 55 - Congedo per le donne vittime d","Art. 55 - Congedo per le donne vittime di violenza\n\n\n\nAi sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.80\u002F2015 e dell'art. 43 del D.lgs. n.\n148\u002F2015 è riconosciuto alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione\nrelativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di\nastenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per\nun periodo massimo di 3 mesi.\n\nLa fruizione del congedo avviene nelle modalità previste dalle disposizioni\ndi legge in materia.\n\nLa lavoratrice che, senza giustificato motivo, non riprenda servizio al\ntermine dei periodi di congedo di cui al presente articolo sarà considerata\nassente ingiustificata a tutti gli effetti di legge e di contratto.",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"ONCERISE2_trigger","Art. 64 - Premio di risultato Conformeme","Art. 64 - Premio di risultato\n\n\n\nConformemente a quanto previsto nell'Accordo interconfederale fra\nCONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, allo scopo di migliorare\nil servizio e la competitività della Agenzia, anche attraverso strumenti di\npartecipazione all'andamento della stessa, viene istituito un premio di\nrisultato, la cui definizione ha luogo con le modalità di cui ai successivi\narticoli.\n\nTale premio ha la finalità di:\n\n\n\n-coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo\ndella Agenzia attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di\nefficienza, produttività e qualità; tali obiettivi\u002Fprogrammi possono essere a\ncarattere aziendale, di area, di gruppo o anche individuali per le qualifiche\nsuperiori;\n\n-far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'Agenzia attraverso\nil miglioramento della redditività e dell'andamento economico conseguito\ngrazie alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi suddetti.\n\n\n\nIl premio di risultato viene definito in sede di contrattazione integrativa\nannuale di Agenzia, in quanto correlato ad obiettivi e programmi di\nmiglioramento aziendale e viene erogato, anno per anno, secondo i criteri di\ncui ai successivi articoli.\n\n\n\nArt. 65 - Determinazione di obiettivi e programmi\n\n\n\nNell'ambito della contrattazione integrativa annuale di Agenzia, le Parti,\nvalutate le condizioni dell'Agenzia e del lavoro, le prospettive di sviluppo e\ntenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, redditività\ne produttività, definiscono un sistema di obiettivi e di indicatori\nfinalizzato al miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con\nperiodicità annuale e monitorato attraverso verifiche intermedie nel corso\ndell'anno.\n\nGli obiettivi che le Parti individuano a livello di Agenzia, quali\nindicatori del reale andamento delle attività lavorative, devono consistere\nanche in azioni di miglioramento della efficienza interna e della efficacia del\nservizio reso, attraverso più elevati standard di qualità.\n\nTali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere di area, di\ngruppo e devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli\ninteressati e da questi influenzabili; devono risultare visibili, misurabili ed\napprezzabili nel loro andamento.\n\nStabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i\nrelativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di\nponderazione differenziati.\n\nAi risultati vanno collegate le erogazioni da corrispondere al personale.\n\n\n\nArt. 66 - Determinazione del valore del premio\n\n\n\nIn sede di contrattazione integrativa annuale di Agenzia le Parti\ndeterminano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di\nanno in anno.\n\nTale valore economico, fermo restando quanto stabilito al precedente\narticolo 65, può essere incrementato con riguardo:\n\n\n\n-alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla\nredditività complessiva dell'Agenzia;\n\n-alle previsioni degli incrementi di produttività e di qualità\ndefiniti.\n\n\n\nQualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale,\nacquisizioni e\u002Fo scorpori di attività o riassetti patrimoniali che incidano\ndiversamente sugli indici di cui al comma precedente, si procederà alla\nridefinizione dei valori di riferimento.\n\nIl premio da erogare annualmente si compone di due quote: la prima va\nriferita e misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della\nproduttività di Agenzia; la quota rimanente fa, invece, riferimento diretto ai\nrisultati dell'unità produttiva di appartenenza.\n\n\n\nArt. 67 - Attribuzione del premio\n\n\n\nIl premio da attribuire è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli\nobiettivi assegnati, come rilevati attraverso il riscontro degli indicatori di\nproduttività\u002Fqualità prescelti sulla base di criteri generali definiti in\nsede di contrattazione integrativa annuale di Agenzia.\n\nL'ammontare del premio è calcolato secondo i criteri annualmente definiti\nin sede di contrattazione tra le Parti.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"PAIDLEAV_trigger","Art. 36 - Ferie e festività soppresse Ne","Art. 36 - Ferie e festività soppresse\n\n\n\nNel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno diritto, in ragione del\nservizio prestato, a un periodo di ferie retribuito finalizzato al reintegro\ndelle energie psico-fisiche.\n\nIl periodo di ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con\nl'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giornate.\n\nAl compimento di una anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore\ncompetono 2 ulteriori giornate di ferie.\n\nAl compimento di una anzianità di servizio di 15 anni al lavoratore compete\n1 ulteriore giornata di ferie.\n\nAl compimento di una anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore compete\n1 ulteriore giornata di ferie oltre a quelle previste ai punti precedenti.\n\nIn ogni caso non può essere superato il limite complessivo di 26 giorni di\nferie. Detto limite è pari a 28 giorni per il personale di cui all'Allegato\n1.\n\nAi fini della maturazione delle giornate aggiuntive di cui sopra:\n\n\n\n-le frazioni di ferie maturate inferiori o pari a 0,49 sono arrotondate per\ndifetto;\n\n-le frazioni di ferie maturate pari o superiori a 0,50 sono arrotondate\nall'unità.\n\n\n\nLe domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate lavorative libere\nnon sono computabili come giorni di ferie.\n\nLa fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell'anno solare, previa\nautorizzazione e compatibilmente con le esigenze di servizio, sulla base della\npredisposizione di un piano ferie da redigere di norma entro il primo\nquadrimestre dell'anno e assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta\nil godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo di maturazione.\n\nSe, per eccezionali esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere\npersonale, il dipendente non può godere delle ferie maturate in tutto o in\nparte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di aprile dell'anno\nsuccessivo, salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente.\n\nQualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi\nmaturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese\nintero. Viceversa, non viene calcolata affatto la frazione inferiore.\n\nLa malattia superiore a 3 giorni o il ricovero ospedaliero incorsi durante\nil periodo di ferie ne sospendono il decorso.\n\nIl lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, successivamente,\na presentare idonea documentazione.\n\nUna volta avvenuta l'autorizzazione del periodo di ferie, le stesse devono\nessere godute. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del\nlavoratore.\n\nL'Agenzia può richiamare il lavoratore in ferie solo ove ricorrano\neccezionali necessità di servizio. In tal caso il lavoratore, oltre ad avere\nil diritto di completare le ferie in un momento successivo, ha altresì diritto\nal rimborso delle spese comunque sostenute e documentate in ragione del rientro\ndalle stesse.\n\nAl lavoratore competono, oltre alle ferie, 4 giornate di riposo in\nsostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54\u002F1977:\n\n\n\n- S. Giuseppe (19 marzo)\n\n- Ascensione (14 maggio)\n\n- Corpus Domini (4 giugno)\n\n- SS. Pietro e Paolo (29 giugno)\n\n\n\nTali giornate possono essere godute a giornate intere o ad ore, per un\ntotale massimo, in ogni caso, di 28 ore e 48 minuti, salvo i riproporzionamenti\nnelle ipotesi di part-time.\n\nLa fruizione delle festività soppresse deve aver luogo obbligatoriamente\nnel corso dell'anno solare.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"deathrelatives","-in caso di decesso documentato del coni","-in caso di decesso documentato del coniuge, anche legalmente separato,\ndell'unito civilmente, di persona comunque convivente con il lavoratore purché\nla stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, di un parente entro\nil secondo grado, di un affine entro il secondo grado, un permesso retribuito\ndi 3 giorni lavorativi per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal\ndecesso.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"trainingfund","Art. 27 - Formazione Le Parti consideran","Art. 27 - Formazione\n\n\n\nLe Parti considerano determinante l'impegno in materia di formazione\nfinalizzata alla valorizzazione delle risorse umane e, attraverso questa, al\npotenziamento delle competenze della Agenzia al fine di generare\nl'ottimizzazione dei risultati individuali e di gruppo.\n\nIn tale ottica la formazione concorre alla crescita e all'arricchimento\npersonale e professionale delle risorse umane, rappresenta un aspetto\nstrategico per sostenere la realizzazione delle trasformazioni in atto nel\nsistema di riferimento e contribuisce alla creazione di professionalità sempre\npiù versatili e flessibili, in grado di adattarsi efficacemente ai continui\ncambiamenti che il contesto richiede.\n\nL'Agenzia promuove nei confronti di tutta la popolazione aziendale l'accesso\nalle opportunità formative, proponendo attività di aggiornamento,\nqualificazione e ampliamento delle conoscenze trasversali, soprattutto per\nmezzo di strumenti sempre più flessibili e innovativi, quali, a titolo\nesemplificativo, formazione on line che consenta alle persone di acquisire\nconoscenze con modalità più attente alla conciliazione dei tempi vita-lavoro;\naffiancamento e training on the job; forme di arricchimento collaborativo\nnell'ambito di comunità e gruppi professionali, anche attraverso l'utilizzo\ndegli strumenti di diffusione della intranet aziendale.\n\nIn considerazione della continua evoluzione tecnologica, l'Agenzia assicura\nun uso appropriato della stessa attraverso attività di formazione idonee a\ngarantire l'aggiornamento, lo sviluppo e l'evoluzione delle singole\nprofessionalità aziendali, evitando qualunque rischio derivante da un uso non\nadeguato degli strumenti tecnologici.\n\nLa programmazione delle attività formative viene effettuata tenendo conto\ndei fabbisogni collettivi e individuali, favorendo la partecipazione attiva\ndelle persone alle iniziative di formazione e distinguendo, con riguardo alla\narticolazione del personale, la formazione specialistica, che prevede\niniziative anche di alto contenuto tecnico, da quella comportamentale\nfinalizzata al miglioramento delle attitudini.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"funeralpay","Art. 74 - Indennità sostitutiva del prea","Art. 74 - Indennità sostitutiva del preavviso\n\n\n\nLa parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del periodo di\npreavviso di cui all'articolo precedente è tenuta a corrispondere all'altra\nparte una indennità sostitutiva, come previsto dall'articolo precedente.\n\nL'Agenzia ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al\ndipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\nmancato preavviso.\n\nLa parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro\nha facoltà di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il\nperiodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza effettuazione,\nné compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di\npreavviso.\n\nIn caso di morte del lavoratore, l'indennità è corrisposta in base a\nquanto previsto dall'art. 2122 del codice civile.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale impiegatizio e quadro agenzia demanio ente pubblico economico 2016 2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1466.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;120&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;34.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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