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Alessandro Dalla Torre\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- sig. Giampaolo Mastrogiuseppe per la CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sig. Giuseppe Pallanch per la CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sig.ra Silvia Bertola per la UIL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il seguente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PER IL PERSONALE DELLE FONDAZIONI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 2 agosto 2005, n. 14\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a integrale sostituzione del contratto collettivo “Fondazioni” stipulato\nin data 28 settembre 2007 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - NORME GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo (di seguito definito anche \"Contratto\") si\napplica a tutto il personale dipendente degli enti privati di cui alla legge\nprovinciale n. 14\u002F2005 (di seguito definiti anche \"Fondazioni\"), con esclusione\ndel personale addetto alle attività dell'azienda agricola e del personale a\ntempo determinato e indeterminato della scuola o comunque non ricompreso nel\npresente Contratto (es. dirigenti industria, giornalista).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 – Finalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto intende definire un quadro contrattuale adeguato alle\nparticolari modalità di svolgimento delle attività delle Fondazioni, le quali\norganizzano la propria attività anche sulla base dei programmi pluriennali\ndefiniti ai sensi della legge provinciale n. 14\u002F2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti intendono valorizzare l'attività di ricerca e sviluppo\nquale risorsa essenziale dello sviluppo economico e sociale e riconoscono la\nspecificità del lavoro dei ricercatori, la quale richiede autonomia, percorsi\ne strumenti di accrescimento delle competenze e delle professionalità,\nvalorizzazione degli apporti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l'esigenza di dare attuazione, anche mediante il\npresente Contratto, alla Raccomandazione 2005\u002F251\u002FCE della Commissione Europea\ndi data 11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei ricercatori ed il\ncodice di condotta per l'assunzione di ricercatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>Al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo, le parti promuovono una\ncultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle diversità, anche in\nottica di genere nonché nel pieno rispetto del D.lgs. n. 198\u002F2006, e si\nimpegnano ad attivare azioni che facilitano la conciliazione vita-lavoro (work\nlife balance), in una ottica di innovazione sociale, nel rispetto dell'art. 21\ndella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni intendono contribuire, anche attraverso l'orientamento, alla\ndiffusione della conoscenza con particolare riguardo al coinvolgimento delle\nnuove generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 3 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto ha efficacia per il periodo 2016-2018, salvo diverse\ndecorrenze contenute nei singoli articoli. La parte normativa decorre dalla\ndata della sua sottoscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data della sua\nstipulazione da parte di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del\nProtocollo d'intesa avente ad oggetto le \"Linee Guida per la disciplina del\nrapporto di lavoro del personale delle Fondazioni di ricerca\" del 15 marzo\n2006, in quanto maggiormente rappresentative sul piano nazionale e\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,\nalmeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le\ndisposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano\nsostituite dal successivo contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Obiettivi, strumenti e livelli di contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei\nruoli e delle responsabilità delle Fondazioni e delle Organizzazioni\nSindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare\nl'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo\nsviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate\nl'efficacia e l'efficienza dell'attività delle Fondazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema\ndi relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei\ncomportamenti delle parti, basato sulla contrattazione collettiva, sulla\ninformazione, concertazione e consultazione, ed orientato alla prevenzione dei\nconflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali si articola su due livelli di\ncontrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un livello primario, cui appartiene il presente Contratto, competente a\ndisciplinare il rapporto di lavoro, il sistema delle relazioni sindacali, il\nsistema di classificazione del personale e il trattamento retributivo del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>b)un livello aziendale, cui compete la definizione delle seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.articolazione, a livello aziendale, dell'orario di lavoro, ferma restando\nla quantificazione dell'orario normale, dell'orario massimo e del lavoro\nstraordinario, nonché per le altre materie indicate dalle singole disposizioni\ndi questo Contratto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>ii.riconduzione degli specifici profili professionali esistenti nelle\nFondazioni all'interno del sistema di classificazione del personale definito\ndal presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.disciplina di materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a\nquelli disciplinati dal livello primario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv.disciplina di forme di progressione orizzontale e verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DIRITTI DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 5 - Informazione e concertazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni informano le organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nContratto, in via preventiva, sui seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)misure generali in materia di ambiente di lavoro e gestione del rapporto\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) criteri generali sull'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) criteri generali in materia di orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) criteri generali in materia di trasferte lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)misure generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei\nluoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f)criteri generali riguardanti la programmazione delle iniziative di\nformazione e aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)criteri generali in materia di mobilità tra enti del sistema pubblico\nprovinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni informano le organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nContratto, con cadenza annuale ovvero su richiesta, sui seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)andamento occupazionale, anche con riguardo alle forme atipiche di lavoro,\ncomprese le collaborazioni coordinate e continuative, nonché l’attivazione\ndegli accessi al regime di orario ridotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)andamento generale della mobilità del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto possono\nchiedere, in relazione agli argomenti di cui al comma 1 del presente articolo,\nl'attivazione delle procedure di concertazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di concertazione sui temi di cui al comma 1 si svolgono in\nappositi incontri, che iniziano di norma entro dieci giorni dalla ricezione\ndella richiesta. Nel periodo dedicato alla concertazione le parti si adeguano,\nnei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e\ntrasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concertazione si conclude nel termine di 30 giorni dalla ricezione\ndell'informazione con un verbale dal quale risultino le posizioni delle\nparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Interpretazione autentica del contratto collettivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorgano controversie di carattere generale aventi ad oggetto\nl'interpretazione delle norme contenute nel presente contratto collettivo, le\nparti firmatarie si incontrano per definire consensualmente il significato\ndella clausola controversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La singola parte contraente, che richiede l'incontro al fine attivare la\nprocedura per l'interpretazione autentica invia alle altre apposita richiesta\nscritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica\ndescrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure previste per il\ncontratto originario e dalle medesime parti, sostituisce la clausola\ncontroversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Diritti di associazione e di attività sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di\naderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro con\nle più ampie forme riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della\norganizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota\nmensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura\nstabilita dai competenti organi statutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa alla Fondazione a cura\ndel dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del\nrilascio, che si intende sia quello in cui la stessa perviene alla\nFondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai\nsensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione alla Fondazione di\nappartenenza e alla organizzazione sindacale interessata. L'effetto della\nrevoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione\ndella comunicazione, che si intende sia quello in cui la stessa perviene alla\nFondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute devono essere operate dalle singole Fondazioni sulle\nretribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute, e sono versate\nmensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalità\nconcordate con ciascuna Fondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di pluralità di deleghe il dipendente deve esplicitare l'opzione a\nfavore dell'organizzazione sindacale dalla quale intende farsi rappresentare,\nferme restando le trattenute a favore di tutte le organizzazioni cui abbia\naderito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancata opzione la delega di rappresentanza non verrà\nattribuita a nessuna organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Distacchi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti a tempo pieno o parziale, in servizio con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato nelle Fondazioni, che siano membri degli organismi\ndirettivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali\nrappresentative, hanno diritto a svolgere attività sindacale con il distacco\ndalla attività lavorativa e con il mantenimento della retribuzione per tutto\nil periodo di durata del mandato sindacale, nei limiti numerici previsti dal\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio\nprestato nella Fondazione, con esclusione della maturazione del diritto alle\nferie e del compimento del periodo di prova in caso di nuova assunzione o di\npassaggio di qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio\nnei confronti del dirigente sindacale venga richiesto, ovvero risulti\nconfermato, il distacco o l'aspettativa, il periodo di prova risulterà sospeso\nper tutta la durata della aspettativa o del distacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 - Distacchi, permessi e prerogative sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto espressamente disciplinato dal presente Contratto, le\nrelazioni sindacali, i distacchi, le aspettative ed i permessi sono regolati\ndall'Accordo Collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei\ndistacchi, delle aspettative sindacali e dei permessi, nonché delle altre\nprerogative sindacali del 5 maggio 2003, in quanto compatibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di monitorare nel tempo la congruenza dei parametri quantitativi di\ncui all'Accordo Collettivo del 5 maggio 2003, le parti si impegnano, alla\nscadenza del quadriennio normativo, a verificare l'impatto degli andamenti\noccupazionali sui predetti parametri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Ritenuta per sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'astensione dal lavoro proclamata dalle Organizzazioni Sindacali si\neffettua una ritenuta sullo stipendio pensionabile del dipendente, nella misura\ncorrispondente all'effettiva quantità di tempo dell'astensione medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa la trattenuta,\nper ogni ora di astensione, è pari alla misura oraria del lavoro straordinario\n(senza la maggiorazione), aumentata della quota corrispondente degli emolumenti\na qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della predetta\ntariffa, con esclusione, in ogni caso, dell'assegno per il nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'orario giornaliero non sia distribuito omogeneamente nell'arco\ndella settimana, la trattenuta non potrà eccedere la durata dell'orario che il\ndipendente avrebbe dovuto prestare nella giornata di sciopero; nel caso invece\nin cui l'orario sia superiore, la trattenuta verrà effettuata per un numero di\nore corrispondente all’orario medio giornaliero, fermo restando il debito\norario determinato per differenza fra l'orario dovuto nella giornata di\nastensione e l'orario giornaliero medio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Diritto di assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto di riunirsi, durante l'orario di lavoro, per\ndodici ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione, in\nassemblee sindacali, da tenersi in idonei locali concordati con la Fondazione e\nposti a disposizione gratuitamente nella unità produttiva in cui si presta\nservizio. In carenza di locali idonei nella unità produttiva, la Fondazione si\nimpegna a reperirli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,\npossono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni\nSindacali, dalle RSA e dalle RSU, con specifico ordine del giorno, su materie\ndi interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale\npartecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all'ufficio cui\ncompete la gestione del personale della Fondazione interessata, con preavviso\nscritto ed almeno tre giorni lavorativi prima della assemblea. Eventuali\ncondizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della\ndata della assemblea devono essere motivate e comunicate dalla Fondazione per\niscritto entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea alle rappresentanze\nsindacali promotrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno\nalla assemblea è effettuata da parte delle Fondazioni con sistemi\nautomatizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea\nè svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga\ndisciplina si applica per gli uffici con servizi aperti al pubblico. Previo\naccordo aziendale le assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario di\nservizio, con recupero delle ore utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita nelle unità\noperative interessate la continuità delle prestazioni indispensabili che\nverranno individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni Sindacali, le RSU e le RSA hanno diritto di affiggere in\nappositi spazi, che la Fondazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi\naccessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa,\npubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni rendono disponibili, ove possibile, le proprie reti\ninformatiche. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate con\nciascuna Fondazione e non possono comportare disagio organizzativo né aggravio\ndi spesa, per la quale è fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso\ndi eventuali oneri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Locali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Fondazione con almeno duecento dipendenti permanentemente e\ngratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 13 l'uso di un idoneo\nlocale comune - organizzato secondo modalità concordate con i medesimi - per\nconsentire l'esercizio delle loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Fondazioni con un numero di dipendenti inferiore a duecento, gli\norganismi sindacali rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano\nrichiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dalla\nFondazione nell'ambito della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della individuazione delle soglie numeriche di cui ai commi 1 e 2\ndel presente articolo, si tiene conto anche del personale dipendente della\nProvincia che sia stato messo a disposizione delle singole Fondazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Dirigenti sindacali nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze\nSindacali Unitarie (RSU) e, qualora non siano state costituite, le RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con apposito accordo si definiranno le modalità di costituzione delle\nrappresentanze sindacali unitarie. Per l'elezione delle RSU le Fondazioni si\nimpegnano a fornire gli elenchi dei dipendenti ed a favorire la gestione delle\noperazioni elettorali, mettendo a disposizione delle 00.SS. le strutture\nlogistiche necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Tentativo di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sulla esigenza di individuare forme di composizione\ndelle liti connesse al rapporto di lavoro che consentano di prevenire il\nricorso alla Autorità Giudiziaria. A tal fine, concordano di istituire un\napposito gruppo di lavoro avente il compito di elaborare proposte di\nistituzione e regolamentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in\nsede sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Conciliazione e arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, per le medesime finalità di cui all'art. 16, concordano di\nassegnare al gruppo di lavoro di cui al predetto articolo l'ulteriore compito\ndi elaborare proposte di istituzione e regolamentazione delle procedure di\nconciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Il contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è disciplinato\ndai contratti individuali, dal presente Contratto, dalle disposizioni del\ncodice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa,\nnel rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la tipologia del rapporto di lavoro ed il termine finale nel caso si\ntratti di rapporto di lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la sede iniziale e la struttura di assegnazione del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) il livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) i termini del preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato\ndai contratti collettivi vigenti anche per le cause di risoluzione del\ncontratto di lavoro e per i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fondazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro\nindividuale ai fini della assunzione, invita l'interessato a presentare la\ndocumentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 19 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto a tempo determinato e indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova della durata di sei mesi; per contratti a tempo determinato\ncon durata inferiore a dodici mesi, il periodo di prova sarà pari alla metà\ndella durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che il rapporto di lavoro sia\nstato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato e gli\nviene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno\ndell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo\nservizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di\nferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento\ndel periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio\ne in caso di maternità. In caso di malattia il dipendente durante tale periodo\nha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi,\ndecorso il quale il rapporto è risolto. Le assenze riconosciute come causa di\nsospensione del periodo di prova, ai sensi del presente comma, comportano la\ncorresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non\nin prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso durante il periodo di prova la retribuzione viene\ncorrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei\ndella tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione\ncorrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, la Fondazione può adottare iniziative per la\nformazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a\npiù servizi della Fondazione presso cui svolge il periodo di prova, ferma\nrestando la sua utilizzazione in mansioni proprie del livello di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Ch3>Art. 20 - Obblighi del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente conforma la sua condotta ai principi di correttezza, fedeltà\ne buona fede, ed è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)collaborare con diligenza, osservando le norme del presente Contratto e le\ndisposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla\nFondazione, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di\nambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalla legge\ne dalle disposizioni delle singole Fondazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non utilizzare a fini privati le informazioni riservate di cui disponga\nper ragioni d'ufficio, fatti salvi i casi in cui sia espressamente\nautorizzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la\nrilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza\nl'autorizzazione del responsabile della struttura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali condotta\nuniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della\ndignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)non attendere ad occupazioni e ad attività che ritardino il recupero\npsicofisico in periodo di malattia od infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o\nmansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia\npalesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha\nimpartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha\nil dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire\nl'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale, segnalandolo all'ufficio\ncompetente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale\nsottordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti\ned automezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)non valersi di quanto è di proprietà della Fondazione per ragioni che\nnon siano di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre\nutilità in connessione con la prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali\ndella Fondazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano\ndebitamente autorizzate, persone estranee alla Fondazione stessa in locali non\naperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)comunicare alla Fondazione la propria residenza e, ove non coincidente, la\ndimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio \"designato\", salvo\ncomprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che\npossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non\nfinanziari propri o di parenti fino al quarto grado o conviventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)partecipare a corsi di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)presentarsi in servizio in condizioni confacenti alle funzioni che è\nchiamato a svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 21 - Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a\nprevenire le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. A tal fine, le parti\nconvengono di applicare ai dipendenti il codice di condotta contro le molestie\nsessuali di cui all'allegato N\\2 del Contratto Collettivo Provinciale per il\npersonale del comparto ricerca del 15 novembre 2005 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 22 – Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica\nin occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti -\nnei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,\natteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico\ned abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da\ncomportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la\nsalute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito\ndell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto\nlavorativo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione\ndel Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di\navviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione\ndi tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il\nverificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale\ndel lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la\nsicurezza dell'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 22 bis - Contrasto a situazioni di disagio lavorativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di avvalersi della\u002Fdel consigliera\u002Fe di fiducia\nistituito presso la Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dalla\nRisoluzione del Parlamento Europeo A3-0043\u002F94, con il compito di prevenire,\ncontrastare e risolvere situazioni di disagio lavorativo causate da atti di\nmobbing o da molestie sessuali o morali nei confronti dei dipendenti -\ndestinatari di questo Contratto - nel contesto lavorativo, anche attraverso una\nattività di sportello di assistenza e di aiuto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Sanzioni e procedure disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati negli artt.\n20, 21 e 22 del presente Contratto danno luogo, secondo la gravità della\ninfrazione, alla applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) richiamo scritto (c.d. censura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di venti\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il soggetto competente per l'intero procedimento disciplinare è il\ndirigente della struttura che gestisce il personale, nel rispetto di quanto\nprevisto dai rispettivi ordinamenti interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fondazione, salvo il caso del richiamo verbale, non può adottare alcun\nprovvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa\ncontestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi entro venti giorni da\nquando il soggetto competente alla contestazione, dopo aver appreso il fatto,\nha concluso gli accertamenti preliminari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla contestazione degli addebiti, il dipendente può\nchiedere di essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un\nprocuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato, ovvero far pervenire le sue giustificazioni\nscritte alla Fondazione nel termine di cinque giorni dalla ricezione della\ncontestazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito\nl'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla\ndata della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine\nentro tale data, il procedimento si estingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il soggetto competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli\naccertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga\nla sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 24, nel rispetto dei\nprincipi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 24, anche per le\ninfrazioni di cui al relativo comma 8. Quando il medesimo soggetto ritenga che\nnon vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del\nprocedimento, dandone comunicazione all'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla\nloro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare può essere attivato anche nei confronti di\npersonale assunto con contratto a tempo determinato, anche successivamente alla\nscadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni,\nin relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna\ndelle sanzioni è determinata mediante l'applicazione dei seguenti criteri\ngenerali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)grado di danno o di pericolo causato alla Fondazione, agli utenti e a\nterzi ovvero al disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari\nnell'ambito del biennio previsto dalla legge e dal presente contratto, al\ncomportamento verso i terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6 del presente articolo,\ngià sanzionate nel biennio di riferimento, anche se trattasi di infrazioni\ndisciplinari non della stessa natura, comporta la sanzione di maggiore gravità\ntra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente, responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare dal minimo del richiamo verbale o scritto al\nmassimo della multa, di importo massimo pari a quattro ore di retribuzione, si\napplica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al\ncomma 1, per le seguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza delle direttive del datore di lavoro, anche in tema di\nassenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti,\ncollaboratori della Fondazione o nei confronti degli utenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o disservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della\nlegge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,\nnell'assolvimento dei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della\nFondazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. La multa\nè detratta nella sua somma lorda dalla retribuzione netta spettante e non\nriduce gli imponibili previdenziali e fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione fino ad un massimo di dieci giorni si applica, graduando\nl’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, a titolo\nesemplificativo per le seguenti mancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato\nl’applicazione del massimo della multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assenza ingiustificata dal luogo di lavoro fino a cinque giorni. In tali\nipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata\ndella assenza, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei\ndoveri del dipendente, agli eventuali danni causati alla Fondazione, agli\nutenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella\nsede assegnata dalla Fondazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo\nstato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in\nprocedimenti disciplinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori\nnei confronti di altri dipendenti, di collaboratori della Fondazione, degli\nutenti o di terzi; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche\ncon collaboratori, utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)manifestazioni ingiuriose nei confronti della Fondazione, salvo che siano\nespressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n.\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla Fondazione,\nagli utenti o a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano\nlesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e\ndenigratori, che assumono forme di violenza morale o di persecuzione\npsicologica nei confronti di un altro dipendente o collaboratore della\nFondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di sospensione inteso quale sanzione disciplinare non è\ncomputato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento\ndi quiescenza e previdenza e riduce proporzionalmente le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste al\ncomma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza\ncompresa tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato\nl'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e\ndalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 9, lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)recidiva, nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di\nsistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e\ndi forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un\ndipendente o collaboratore della Fondazione al fine di procurargli un danno in\nambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dalla Fondazione per\nriconosciute e motivate esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)persistente insufficiente rendimento nell'adempimento degli obblighi\ninerenti alle mansioni assegnate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)recidiva, nel biennio, di atti, comportamenti o molestie, anche di\ncarattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)condanna con sentenza passata in giudicato per la commissione di un reato\ncommesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al\nrapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente\nnelle lettere precedenti, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma\n1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o\ndiffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti o collaboratori della\nFondazione o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)accertamento che il rapporto di lavoro fu instaurato sulla base di\ndocumenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)commissione, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi che, pur\nnon costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non\nconsentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)recidiva nell'ipotesi di cui alla lettera j) del comma 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)gravi reati dolosi con sentenza passata in giudicato commessi in servizio\no al di fuori del servizio, tali da non consentire una prosecuzione neppure\nprovvisoria del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la\nmassima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il codice disciplinare entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a\nquello dell'affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Rapporto tra procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso vengano commessi in servizio gravi fatti illeciti di rilevanza\npenale, la Fondazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra la denuncia\npenale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza\ndefinitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo\ndella denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già\navviato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando la Fondazione\nvenga a conoscenza della esistenza di un procedimento penale a carico del\ndipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è\nsospeso fino alla sentenza definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è\nriattivato entro centottanta giorni da quando la Fondazione ha avuto notizia\ndella sentenza definitiva, e si conclude entro centoventi giorni dalla sua\nriattivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24, come conseguenza di\ncondanne penali di cui all'art. 24, comma 8 lett. g) e comma 9 lett. e), non ha\ncarattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove al dipendente, nel procedimento disciplinare sospeso, oltre ai fatti\noggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state\ncontestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette\ninfrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel\ngiudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento della\nsussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che\nl'imputato lo ha commesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, licenziato ai sensi dell'art. 24, comma 8, lett. g), e comma\n9, lett. e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha\ndiritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla reintegrazione nel\nposto di lavoro presso la medesima sede o in altra su sua richiesta anche in\nsoprannumero, nella medesima figura professionale e con attribuzione della\nanzianità posseduta al momento del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente reintegrato ai sensi del comma 7 è reinquadrato nella\ncategoria e nella posizione retribuiva in cui è confluita la figura\nprofessionale posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta\nuna nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o\nil convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che\nsarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di\nlicenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio\novvero alla prestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fondazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su\nfatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con\nla sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione,\npuò disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal\nlavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare\ndella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo\ndell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma\nrestando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di\nsospensione irrogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato\ncome sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale\nè sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la\ndurata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della\nlibertà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fondazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di\nrestrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione\ndel dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma\n3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della\nretribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che\nnon comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato\na giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque\nper fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione\ndisciplinare del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente sospeso ai sensi dei commi precedenti sono corrisposti una\nindennità pari al cinquanta per cento della retribuzione fondamentale e degli\nassegni del nucleo familiare, con esclusione delle indennità fisse e\ncontinuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento e di\nchiusura del procedimento disciplinare senza l’irrogazione della sanzione,\nquanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità\nverrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in\nservizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per\nprestazioni di carattere straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di\ncondanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto\ndovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi\ne funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i\nperiodi di sospensione di cui al comma 1 e quelli eventualmente inflitti a\nseguito del giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di\nprocedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un\nperiodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la\nsospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in\nservizio; il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito\ndel procedimento penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CESSAZIONE DEL RAPPORTO E TRASFERIMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Estinzione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il\nperiodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente Contratto,\nha luogo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge per il\nconseguimento della pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per recesso della Fondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Obblighi delle parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente,\nquest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto alla Fondazione, rispettando\ni termini di preavviso di cui all'art. 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa della Fondazione,\nquest'ultima è tenuta a specificarne i motivi e a rispettare i termini di\npreavviso, salvo nei casi disciplinati dall'art. 24, comma 9 e dal successivo\ncomma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione per compimento dei limiti di età, la risoluzione del\nrapporto è preceduta da comunicazione scritta della Fondazione, ed ha\nefficacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento\ndella età prevista, salvo che l'interessato chieda, con domanda da presentarsi\nalmeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere\nmantenuto in servizio fino a maturazione dei requisiti minimi richiesti per la\npensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, la Fondazione corrisponde agli aventi\ndiritto l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito\ndall'art. 2121 c.c.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso è corrisposta dalla Fondazione anche\nnei casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 38 (malattia) del\npresente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Recesso con preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve\navvenire con preavviso o con corresponsione della indennità sostitutiva dello\nstesso. I relativi termini sono fissati in quarantacinque giorni di calendario,\nper il personale in possesso di una anzianità di servizio presso gli Enti di\ncui alla legge provinciale n. 14\u002F2005 inferiore a dieci anni, e in sessanta\ngiorni di calendario, per il personale in possesso di un'anzianità di servizio\npresso gli Enti di cui alla legge provinciale n. 14\u002F2005 pari o superiore a\ndieci anni. I medesimi termini si applicano per le anzianità maturate presso\nle Fondazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal ricevimento della lettera di\nlicenziamento o di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso sono ridotti\nalla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte una indennità\ndi importo pari a un trentesimo di una mensilità di retribuzione per ogni\ngiorno di mancato preavviso. La Fondazione ha diritto di trattenere, su quanto\nda essa dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per\nil periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, senza pregiudizio di\naltre azioni dirette al recupero del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di\nlavoro sia all'inizio sia durante il preavviso, con il consenso dell'altra\nparte. In tal caso non si applica il comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi ai sensi dell'art.\n2118, comma 2 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle ferie può avvenire durante il periodo di preavviso, con\nil consenso della parte non recedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso è computato nella anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Trasferimenti e trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento del dipendente da una sede all'altra al di fuori della\nstessa città può essere disposto in presenza di comprovate ragioni tecniche,\norganizzative o produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella scelta del dipendente da trasferire, si deve tenere conto, oltre che\ndelle esigenze di cui al comma 1, delle condizioni di famiglia e di salute, di\neventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, dell'anzianità\ndi servizio, nonché della prestazione già resa in sedi disagiate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasferte e viaggi autorizzati dalle Fondazioni, effettuati per\nmotivi di lavoro, ai dipendenti devono essere rimborsate le spese nei limiti\ndefiniti dagli specifici regolamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - ORARIO DI LAVORO, MALATTIA, ASSENZE E ASPETTATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 32 - Orario normale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario normale di lavoro è fissato in trentotto ore settimanali,\ncomputate come media nel quadrimestre (1° gennaio - 30 aprile; 1° maggio - 31\nagosto; 1° settembre - 31 dicembre), fatto salvo l'impegno minimo, ove\nrichiesto, nella singola settimana pari ad almeno trenta ore (riproporzionato\nper i lavoratori a tempo parziale). Può essere altresì previsto il computo\nmensile dell'orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza in servizio è comunque accertata mediante efficaci controlli di\ntipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una\nfascia minima obbligatoria di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto stabilito da eventuali accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Orario massimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario massimo di lavoro non può superare le quarantotto ore settimanali,\ncomputate come media risultante nell'arco di un periodo di dodici mesi (1°\ngennaio - 31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Prestazioni di lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro normale, computato secondo i\ncriteri di cui all'art. 32 del presente contratto, in quanto autorizzate, sono\nconsiderate orario di lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto da\naccordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario sono retribuite mediante la quota orario\ndella retribuzione globale di fatto di cui all'art. 67, comma 3 o compensate\nsecondo quanto richiesto dal dipendente e\u002Fo previsto da specifici accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario prestato nei giorni feriali danno diritto\nalla maggiorazione del quindici per cento, quelle prestate in giornate\nconsiderate festive alla maggiorazione del trenta per cento. Nel caso di\nfruizione del riposo compensativo è comunque corrisposta la maggiorazione. Nel\ncaso di lavoro notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) la maggiorazione è\npari al trenta per cento nei giorni feriali e al cinquanta per cento nei giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo si considerano esclusivamente le ore «intere», con\narrotondamento a quella precedente. Le frazioni residuali verranno gestite con\nspecifico regolamento (esempio: saldo orario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra\nloro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e in ogni caso non\npuò eccedere le duecentocinquanta ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 35 - Pause, ferie e riposi settimanali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie\nretribuito pari a ventotto giorni lavorativi, computati su una settimana di\nlavoro articolata su cinque giorni lavorativi, anche frazionato. Durante tale\nperiodo al dipendente spetta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di ferie sono incrementate su base annua di un giorno ogni\ncinque anni di anzianità lavorativa presso la Fondazione, sino ad un massimo\ndi quattro giorni. Si precisa che in tale computo l'anzianità si considera per\ni soli periodi lavorativi senza interruzione (c.d. stop and go).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile, e devono essere fruite per almeno\ndue settimane nel corso dell'anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il\ngodimento delle ferie nel corso dell'anno di cui al comma 2, le ferie potranno\nessere fruite entro e non oltre i 18 mesi successivi al termine dell'anno di\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive nonché nel rispetto degli accordi aziendali, concedono su richiesta\nalmeno due settimane consecutive di ferie nel periodo compreso tra il 1°\ngiugno e il 30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni, su richiesta e compatibilmente alle proprie esigenze\norganizzative e produttive, possono concedere periodi di ferie frazionati in\nore, fino ad un massimo di cinque giorni. Ai fini della trasformazione dei\ngiorni di ferie in ore si computa la media oraria giornaliera, ottenuta\ndividendo l'orario di lavoro normale settimanale per i giorni lavorativi, e il\nrisultato finale si arrotonda matematicamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta potrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di\nriferimento o entro un mese dalla data di assunzione laddove in corso\nd'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate o\nche abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purché il lavoratore abbia dato\nalla Fondazione immediata e tempestiva informazione, salvo il caso di\ngiustificato e comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie spettanti ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato\nvengono calcolate in proporzione alla durata in mesi e giorni del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non sono in nessun caso monetizzabili, fatto salvo quanto\nconsentito ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pause e i riposi sono fruiti secondo le vigenti disposizioni di legge\n(decreto legislativo n. 66\u002F2003 e ss.mm.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 bis - Cessioni di riposi e ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative,\nfavoriranno l'introduzione dell'istituto della cessione dei riposi e delle\nferie di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 151\u002F2015, volto ad\nagevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti per\ngravi motivi personali e familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Fondazioni rimandano ad accordi aziendali la disciplina delle\ncondizioni di accesso e delle modalità di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 35 ter - Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi\ndisponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in\ncaso di chiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata\nsettimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo\ndell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso la Provincia autonoma di Trento il contingente di personale che può\nessere destinato a turni di reperibilità non può superare il due per cento\ndella dotazione organica complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità - di norma per non più\ndi sette giornate al mese e di due fine settimana - compete una indennità\noraria di € 1,30 (uno virgola trenta). L'indennità di reperibilità non\ncompete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di\nreperibilità ha durata non inferiore alle dodici ore. La frazionabilità in\nmisura inferiore alle dodici ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti\nche sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni\ndi reperibilità superiore a cinquecentoquattro, la misura della indennità di\nreperibilità di cui al comma 4 è maggiorata del venticinque per cento a\npartire dalle ore successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate\ncome lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il\nrientro nell'abitazione per il tempo massimo di un'ora. Qualora la\nreperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga\nchiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui\nall'art. 34, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle ore di\nservizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso\nin cui il dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di\nriposo, il riposo compensativo spetta per l'intera giornata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 36 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle riconosciute dalla\nlegge n. 260\u002F1949 e ss.mm. e quella del Santo Patrono del luogo ove ha sede\nlegale la Fondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle festività con la domenica, in aggiunta\nalla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo\npari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto o, in\nalternativa e su richiesta del lavoratore, un riposo compensativo da utilizzare\nentro i trenta giorni successivi la festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale possibilità sussiste solo laddove il lavoratore non abbia un residuo\nferie relativo all'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente presti attività lavorativa continuativa in luogo\ndiverso dalla sede legale della Fondazione, al medesimo verrà riconosciuta la\ngiornata del Santo Patrono del luogo di prestazione dell’attività stessa.\nFermo restando il godimento, su base annua, di una sola giornata relativa al\nSanto Patrono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 37 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni riconoscono a ciascun lavoratore permessi retribuiti per i\nseguenti casi, da documentare debitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quindici giorni consecutivi di calendario per matrimonio, compreso il\ngiorno della celebrazione del rito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)otto giorni all'anno per la partecipazione ad esami inseriti nell'ambito\ndi corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati\nprofessionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi universitari e\npost-universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; la\nmancata partecipazione agli esami, in mancanza di un legittimo motivo di\nimpedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) quattro giorni di permessi non retribuiti per la partecipazione a\nconcorsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini\nentro il primo grado, in misura pari a tre giorni lavorativi per evento;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e) per donazione sangue, il giorno del prelievo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per donazione di midollo osseo, il tempo occorrente all'espletamento degli\nesami e dei prelievi necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>g)per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello\neuropeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per lo svolgimento di funzioni e cariche elettive pubbliche, secondo i\ncriteri e le modalità previste dalla legislazione vigente;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>i)per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati, per un\nmassimo di dieci giorni lavorativi annui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)centocinquanta ore annue, per la frequenza di corsi finalizzati al\nconseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti\ndall'ordinamento pubblico in corsi universitari e post-universitari,\nconcedibili unicamente per il conseguimento di un titolo di studio di grado\nsuperiore a quello posseduto dal dipendente o, se di interesse per la\nFondazione, di pari grado rispetto a quello posseduto dal dipendente. La\nmancata frequenza dei corsi in mancanza di un legittimo motivo di impedimento,\ncomporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente; le ore di permesso per la\nfrequenza di corsi vengono concesse, ricorrendone i requisiti, ad un numero\nmassimo di lavoratori pari al quattro per cento da calcolarsi sulla forza\naziendale di lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1°\ngennaio di ogni anno; ai fini del calcolo della forza aziendale al 1° gennaio,\ni lavoratori dipendenti con contratto part-time vengono computati in\nproporzione all'orario di lavoro prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)permessi per gravi patologie o visite mediche specialistiche documentate,\nin misura di trentotto ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per tutti gli altri eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni\ndi legge lo prevedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non riducono le ferie, e sono utili a\ntutti gli effetti. Durante il loro godimento il lavoratore ha diritto alla\npercezione della intera retribuzione, laddove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo si applicano anche al personale\nassunto a tempo determinato, e sono riproporzionati in relazione alla durata\ndel rapporto, fatti salvi quelli di cui alle lettere a), c), d) e), f), g) ed\nh) che possono essere fruiti per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere fruiti permessi giornalieri con recupero nella misura massima\ndi trentotto ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Assenze per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha\nl’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di\nlavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio della\nassenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze\ndisciplinari previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli\nsanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di\ncontrollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato\ne comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia\ndella continuazione stessa alla Fondazione da cui dipende; in caso di mancata\ncomunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa\nsarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300\u002F1970, il datore di lavoro ha diritto\ndi far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia\nattraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei\nServizi Sanitari indicati dalla Provincia Autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del\nlavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a non assumere comportamenti\ntali da compromettere o rallentare il recupero psicofisico dalla malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore\n10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, al fine di consentire\nl'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli\nindicati al comma 7 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai\nnuovi criteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le\nvisite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali\nultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla azienda da cui\ndipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al\npresente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste\ndall'art. 5, comma 14, della legge n. 638\u002F1983, nonché l'obbligo\ndell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà\nconsiderata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di diciotto mesi, trascorso il\nquale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al\nlicenziamento con la corresponsione di quanto previsto dal presente contratto.\nAi fini della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze per\nmalattia verificatesi nel triennio precedente l'episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo di cui al comma precedente sono escluse le gravi patologie ex\ndecreto legislativo n. 124\u002F1998 ovvero ex art. 2, comma 1, lett. d), punti 1) e\n2), decreto ministeriale n. 278\u002F2000 che richiedano terapie salvavita\ntemporaneamente e\u002Fo parzialmente invalidanti, se debitamente certificate\ndall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, dall'ASL o struttura\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattie gravi, la Fondazione può concedere, su richiesta del\nlavoratore e previa verifica della documentazione medica attestante le sue\ncondizioni di salute, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, della\ndurata massima di diciotto mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle\nindennità di preavviso e di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di\nmalattia sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto stabilito in materia disciplinare, le assenze ingiustificate\nriducono le ferie e non sono computate ai fini della progressione giuridica ed\neconomica, nonché agli effetti previdenziali e di quiescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Ch3>Art. 39 - Trattamento economico di malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il\nlavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga, alla\npercezione delle indennità poste a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74\ndella legge n. 833\u002F1978, secondo le modalità ivi stabilite, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge n. 33\u002F1980, nonché ad una\nintegrazione dell’indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore\ndi lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)cento per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi\n12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)cinquanta per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto\nper i successivi tre mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, su richiesta scritta, avrà altresì diritto ad un periodo di\naspettativa di ulteriori tre mesi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di\nmalattia si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di\nrisoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 40 – Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto\nall'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato\nda ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Trattamento economico di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n1124\u002F1965, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una intera quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3 per la\ngiornata in cui avviene l'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, e sino al\ntermine dell'infortunio stesso, verrà corrisposta dal datore di lavoro al\nlavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio\nsul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a\nraggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 42 - Congedo di maternità e di paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal\nlavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta del parto e il parto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i tre mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 151\u002F2001, e ferma\nrestando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a\nquanto previsto dalle lett. a) e c) del comma 1, le lavoratrici hanno la\nfacoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta\ndel parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico\nspecialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il\nmedico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di\nlavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della\ngestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione e alle condizioni previste dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001 agli artt. 6, comma 1, e 7 comma 6, l'astensione obbligatoria può\nessere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a\nlavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre\nmansioni. Il provvedimento è adottato dal Servizio al lavoro della Provincia\nAutonoma di Trento su richiesta della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui alla lettera c) e d) del comma 1 è riconosciuto anche al\npadre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del decreto\nlegislativo n. 151\u002F2001, in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) morte o grave infermità della madre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo\n(congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni\ndi legge e di contratto previste per il congedo di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da\nquelle indicate al comma 4, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo\ndi durata non superiore a quanto previsto al primo comma, lettere c) e d), ad\nusufruire della aspettativa di cui all'art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi\nquelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie e al trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli periodi indicati nel primo e secondo e quarto comma del presente\narticolo, l'indennità erogata dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro\nin modo da raggiungere il cento per cento della retribuzione mensile netta cui\nla lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei limiti previsti dal decreto legislativo 151\u002F2001 e ss.mm., la madre\nlavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche\ncontemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci\nmesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è\nelevato di un mese, se fruito dal medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al comma precedente, fino agli otto anni di vita del\nbambino, è integrato dal datore di lavoro, nel limite massimo di trenta giorni\ndi calendario computati complessivamente tra i genitori, fino al cento per\ncento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di utilizzo dei primi trenta giorni in un'unica soluzione, le\nindennità economiche connesse a particolari condizioni di lavoro sono escluse.\nDetto congedo, fruibile anche frazionatamente in giorni lavorativi, è\nconsiderato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario,\ncomputati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di\nfruizione frazionata, con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse\nle indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono\ncorrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta\nquindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque\ngiorni lavorativi di congedo parentale fruito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 22 e 23\ndel decreto legislativo n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni possono riconoscere entro i primi tre anni di vita del bambino\nun periodo di aspettativa non retribuita pari ad un massimo di dieci mesi,\nanche frazionati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive. Se tale periodo viene richiesto per effettuare l’inserimento al\nnido d’infanzia, da lavoratrici e lavoratori che non presentano residui ferie\nda poter utilizzare, tale periodo di aspettativa dovrà in ogni caso essere\nconcesso da parte delle Fondazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno altresì diritto ad assentarsi dal lavoro, in presenza\ndei relativi presupposti, per i periodi previsti dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001, per le ipotesi di: congedo parentale - per quanto non eventualmente\nusufruito ai sensi del comma 9 (art. 32), adozioni e affidamenti (artt. 36 e\n37), permessi e riposi (artt. 39-42, art. 45), congedi per la malattia del\nbambino (artt. 47 e ss.). Il predetto testo legislativo si applica inoltre per\nogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi quindici mesi di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre\nlavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per\nulteriori quattro mesi a condizione che sia stato già usufruito il periodo di\ncongedo parentale indennizzato dall'ente previdenziale (centottanta giorni).\nPer tale periodo di congedo spetta il trenta per cento della retribuzione con\ncorrelata copertura degli oneri pensionistici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Aspettativa per gravi motivi familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della\nlegge n. 53\u002F2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al\ndecreto interministeriale n. 278\u002F2000, il lavoratore, anche apprendista, ha\ndiritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente\nindicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione\npersonale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433\nc.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o\naffini entro il terzo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante tale\nperiodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla\nretribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo\nnon è computato nella anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto entro dieci giorni dalla richiesta del\ncongedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. Casi\nd'urgenza saranno esaminati entro tre giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo o alle ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi\ndieci giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo\nalla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo\ndi aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile\nal massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia\nstato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo\nai sensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque\nconsentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il\ndecesso di uno dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 53\u002F2000,\nper il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi\nretribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle\nmedesime disposizioni o di disposizioni previste dal presente contratto\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a\nperiodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi\nentro ventiquattrore ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla\nbase di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo\nvenga fruito comunque entro i successivi sette giorni, fatta salva l'ipotesi di\ncui all'art. 37 lettera d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Aspettativa per tossicodipendenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali\nintendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo\nin cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione\ndel trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui al comma 1 è considerato di aspettativa non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a\ndomanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico\ne socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le\ntossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi\nnon frazionabile e non ripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà\nessere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'Autorità sanitaria\ncompetente ne certifichi la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma\nscritta dall'interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi\nsanitari o dalle altre strutture sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 bis - Aspettativa per motivi personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni possono riconoscere, compatibilmente con le proprie esigenze\norganizzative e produttive, un periodo di aspettativa non retribuita pari ad un\nmassimo di un anno, frazionabile a mese, per motivi personali, documentati e\ncomunque non riconducibili a qualsiasi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Congedi e permessi per handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire\ndelle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 104\u002F1992, e dall'art. 2\ndella legge n. 423\u002F1993, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni\ndi età del bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito\nfino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese,\nindennizzati a carico dell'INPS anche per colui che assiste una persona con\nhandicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado,\nconvivente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono\nfruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia\nricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai permessi di cui ai punti b) e c) del comma 1, che si cumulano con quelli\nprevisti dall'art. 7 della legge n. 1204\u002F1971, si applicano le disposizioni di\ncui all'ultimo comma del medesimo art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di\nhandicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e\nnon può essere trasferito senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli\naffidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può\nusufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e delle\nagevolazioni di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso\nriferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha diritto ad accedere al servizio mensa o al servizio\nalternativo mensa alle condizioni e secondo le modalità previste per il\npersonale non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia\nautonoma di Trento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Principi comuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce lo strumento\nprivilegiato per assicurare la continua disponibilità delle professionalità e\ncompetenze necessarie alle Fondazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse tipologie di rapporti di lavoro possono essere attivate in relazione\na specifiche esigenze organizzative, connesse alla realizzazione di progetti\nche richiedono particolari professionalità e competenze o che non siano\nriconducibili alla normale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'arricchimento e la mobilità professionali nonché la formazione continua\ne l'aggiornamento periodico sono considerate condizioni essenziali per\ngarantire la qualità delle attività esercitate dalle Fondazioni e prerogative\nda assicurare a tutto il personale, indipendentemente dalla tipologia dei\nrapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 48 - Telelavoro e smart working\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative,\nfavoriscono lo svolgimento del rapporto di lavoro mediante le forme del\ntelelavoro e dello smart working e ogni altro istituto volto a preservare il\nvalore del capitale umano ed intellettuale delle Fondazioni, come modalità\nflessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di\nincrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro. A tal fine le Fondazioni rimandano alla normativa vigente ed a\neventuali accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Tirocini formativi e di orientamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di\nagevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del\nlavoro, le Fondazioni promuovono lo svolgimento di tirocini pratici e stages da\nparte di soggetti che hanno completato il percorso di studi universitari, sulla\nbase di apposite convenzioni sottoscritte con l'Agenzia provinciale per il\nlavoro e\u002Fo le altre istituzioni formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 50 - Apprendistato per percorsi di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sulla esigenza di valorizzare l'utilizzo del contratto\ndi apprendistato per percorsi di alta formazione post-universitaria e\nricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le parti concordano sulla esigenza di stipulare una apposita e\nseparata intesa ai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la disciplina del contratto a tempo determinato, si\nrimanda a quanto previsto dalla legislazione vigente e agli eventuali accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive, promuovono il ricorso al lavoro a tempo parziale, come strumento in\ngrado di bilanciare l'impegno lavorativo con le esigenze di vita, di cura e di\nfamiglia individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione può concordare, su\nrichiesta del dipendente e nel rispetto delle proprie esigenze produttive ed\norganizzative, un orario di lavoro inferiore a quello normale, come definito ai\nsensi del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale diniego della Fondazione alla richiesta del lavoratore deve\nessere motivato. La Fondazione assicura l'uniformità delle decisioni, avuto\nriguardo alla prassi adottata, alle motivazioni della richiesta e alla\nsituazione organizzativa e produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della definizione dell'orario di lavoro ridotto, ovvero con atto\nsuccessivo, la Fondazione e il lavoratore possono concordare le clausole\nelastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua\ndurata. In tali casi, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche dell'orario di lavoro in applicazione delle clausole elastiche\ncomporteranno il diritto del lavoratore a una maggiorazione del quindici per\ncento della retribuzione oraria globale di fatto, calcolata sulle sole ore di\nprestazione modificate o variate in aumento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui al precedente alinea è comprensiva della incidenza\ndella retribuzione sugli istituti indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto, alternativamente, alla\nconcessione del lavoro a tempo parziale sino al compimento del terzo anno di\nvita del bambino. La misura dell'orario ridotto e la sua articolazione sono\nconcordate con la Fondazione. In caso di mancato accordo entro trenta giorni\ndalla richiesta, il lavoratore ha il diritto di svolgere un orario compreso tra\nla metà e i tre quarti di quello normale, articolato su base orizzontale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 – Progressioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le progressioni di carriera rispondono all'interesse di valorizzare e\nriconoscere le competenze e capacità professionali, lo spirito di iniziativa,\nl'adattabilità rispetto alla dimensione interdisciplinare dei progetti di\nricerca, delle altre attività delle Fondazioni nonché dei servizi a supporto\ncollegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.la progressione verticale, che consiste nel conseguimento di un\ninquadramento superiore, e la progressione orizzontale, che si realizza quando\nil lavoratore, mantenendo il medesimo inquadramento, ottiene un riconoscimento\neconomico aggiuntivo, saranno attuate sulla base di idonee valutazioni\nnell'ambito di criteri e procedure trasparenti secondo le regole demandate alle\nsingole Fondazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.per le finalità di cui al punto precedente le progressioni del personale\nnon procedono in maniera automatica e devono tenere in considerazione le\nesigenze organizzative, le competenze, nonché la professionalità e la\nreputazione scientifica individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Mobilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al pari delle progressioni, la mobilità risponde all' interesse di\nvalorizzare e riconoscere le competenze e capacità professionali, lo spirito\ndi iniziativa, l'adattabilità rispetto alla dimensione interdisciplinare dei\nprogetti di ricerca, delle altre attività delle Fondazioni nonché dei servizi\na supporto collegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Mobilità volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Le Fondazioni e gli altri enti strumentali della Provincia Autonoma di\nTrento di cui all'art. 33, comma 1, lettere b) e c) della legge provinciale n.\n3\u002F2006 possono ricoprire posizioni lavorative mediante passaggio diretto di\ndipendenti, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso\ngli altri enti, che facciano domanda di trasferimento e previo assenso della\nAmministrazione di appartenenza. Le Fondazioni e gli enti strumentali, fissando\npreventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano\nsul proprio sito istituzionale, per un periodo pari ad almeno venti giorni, un\navviso in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso\npassaggio diretto di personale di altri enti strumentali. Le Fondazioni e gli\naltri enti strumentali della Provincia Autonoma di Trento dispongono il\ntrasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’Amministrazione di\ndestinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Mobilità concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui agli enti strumentali della\nProvincia Autonoma di Trento previsti dall'art. 33, comma 1, lettere b) e c)\ndella legge provinciale n. 3\u002F2006, i dipendenti appartenenti a una qualifica\ncorrispondente possono essere trasferiti, previo accordo tra le Fondazioni e\ngli enti strumentali e il dipendente interessato, in altra fondazione o ente\nstrumentale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a\ndistanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Sostegno all'occupabilità e alla auto-imprenditorialità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l'occupabilità nel mercato del lavoro dei propri\ndipendenti e, nel contempo, di agevolare il reclutamento di personale, le\nFondazioni agevolano lo scambio costante di informazioni sulle opportunità\nesistenti nel mercato del lavoro, nonché iniziative al fine di favorire la\ncontinuità professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l'auto-imprenditorialità, lo sviluppo di reti nazionali\n\u002F internazionali, l'arricchimento professionale, l'acquisizione di nuove\ncompetenze e l'applicazione di innovazioni da parte del personale, le\nFondazioni, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)possono concedere periodi di aspettativa non retribuita della durata\nmassima di tre anni, con diritto alla conservazione del livello di\ninquadramento posseduto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)agevolano l'accesso a forme di lavoro a tempo parziale che consentano la\nsperimentazione delle innovazioni individuate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sostengono l'avvio di nuove attività tramite convenzioni con istituti di\ncredito e soggetti pubblici finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da\nparte dei ricercatori medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)al momento del rientro nel posto di lavoro, valorizzano le competenze\nacquisite nel corso delle esperienze individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sostenere l'occupabilità, le Fondazioni possono promuovere lo\nsvolgimento in mobilità di periodi presso altri\nenti\u002Forganizzazioni\u002Funiversità. Al termine di tale periodo di mobilità,\npotrà essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita\nqualora le Fondazioni ritengano la stessa funzionale e indispensabile a\ngarantire l'auto-imprenditorialità, l'arricchimento professionale e\nl'applicazione di innovazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 56 - Qualificazione e sviluppo delle risorse umane\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ravvisando nella formazione e nell'aggiornamento un metodo\npermanente per assicurare l'accrescimento delle competenze professionali,\nscientifiche e trasversali, convengono sull'esigenza che nei bilanci di\nciascuna Fondazione vengano previsti appositi stanziamenti, non inferiori\nall'uno per cento del monte retributivo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le linee di attuazione della attività di formazione e aggiornamento sono\ndefinite tenendo conto della programmazione dell'attività di ciascuna\nFondazione e dei percorsi di crescita professionale individuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono in ogni caso valutati progetti di formazione e aggiornamento\npresentati dal dipendente o da gruppi di essi, aventi ad oggetto seminari,\nmaster, esperienze presso centri di ricerca ed organizzazioni nazionali e\nstraniere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore, per ogni anno di attività espletata presso le\nFondazioni, matura otto ore di permesso retribuito, da utilizzare per la\npartecipazione ad iniziative formative individuali coerenti all'accrescimento\ndelle competenze professionali con le finalità di cui al comma 1, individuate\nd'intesa con la Fondazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Attività di ricerca libera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni possono consentire ai ricercatori di utilizzare, in presenza\ndi specifiche e adeguate motivazioni e a condizione che ciò non arrechi\npregiudizio alle stesse, gli impianti, gli strumenti e le strutture dell'Ente\nper lo svolgimento di attività proprie dei ricercatori, le quali siano utili\nper l'arricchimento professionale e scientifico e non abbiano finalità di\nlucro, confermando le parti che tali attività non costituiscono prestazioni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter usufruire della possibilità di cui al comma 1, i\nricercatori esibiscono alla Fondazione di appartenenza copia di un contratto di\nassicurazione finalizzato ad indennizzarli per eventuali conseguenze\npregiudizievoli comunque connesse allo svolgimento delle predette attività, il\ncui costo verrà parzialmente rimborsato dalle Fondazioni, secondo i limiti ed\ni massimali che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 bis - Sostegno alla ricerca, titolarità delle invenzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e premio inventivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni, nel rispetto delle norme e dei propri regolamenti interni\nvigenti in materia di riservatezza e proprietà intellettuale, agevolano la\npubblicazione dei risultati delle attività di ricerca e la loro diffusione\nnella comunità scientifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate dai propri dipendenti\nnello svolgimento del rapporto di lavoro appartengono alle Fondazioni, fatto\ncomunque salvo il diritto morale dell'inventore ad essere riconosciuto autore\ndell'invenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni riconoscono all'inventore o a più inventori in via solidale\nun premio inventivo come determinato dai propri regolamenti interni e\nconsistente in una percentuale degli eventuali ricavi percepiti dalle\nFondazioni in ragione dello sfruttamento commerciale della invenzione, da\ndeterminarsi in misura non superiore ad un terzo del totale, al netto dei\nseguenti costi e spese sostenuti dalle Fondazioni, e precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per invenzioni brevettate o in corso di brevettazione, costi e spese di\nconseguimento, manutenzione, difesa, diffusione e promozione\ndell'invenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per invenzioni non brevettate ma sfruttate in regime di segretezza\nindustriale, costi e spese l'eventuale produzione e commercializzazione,\ndifesa, diffusione e promozione della invenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Statuto di autonomia del ricercatore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni devono riconoscere, nel quadro della propria attività\nscientifica e tecnologica, dei propri compiti istituzionali e dei rispettivi\nassetti organizzativi, l'autonomia dei ricercatori e tecnologi nello\nsvolgimento dell'attività di ricerca, singolarmente o nell'ambito dei diversi\ngruppi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, le Fondazioni, i\nricercatori e i tecnologi, in attuazione della Raccomandazione 2005\u002F251\u002FCE, con\nla quale la Commissione Europea ha emanato la \"Carta Europea dei Ricercatori\" e\nil \"Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori\" valorizzano e attuano\ni principi ivi contenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Disposizioni comuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità professionale di tutto il personale avviene nel rispetto dei\ncriteri di cui all'art. 54 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della assunzione la Fondazione individua l'inquadramento del\nlavoratore neoassunto tenendo conto delle declaratorie contrattuali, del\ncurriculum vitae individuale e delle competenze professionali effettivamente\npossedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione, nelle diverse declaratorie di cui al presente contratto,\ndi specifici requisiti di esperienza e titoli di studio ha l'esclusiva\nfinalità di agevolare la crescita professionale del personale maggiormente\nqualificato. Pertanto, per la medesima finalità, le Fondazioni possono, al\nmomento della assunzione o nella attuazione dei processi di mobilità\nverticale, prescindere dal possesso dei requisiti ivi indicati, ove il\nlavoratore sia in possesso di comprovate capacità individuali che lo rendono\nidoneo a svolgere le mansioni corrispondenti al livello di inquadramento\nprescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Commissione per la revisione delle declaratorie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità e della\nqualità delle prestazioni lavorative dei dipendenti delle Fondazioni\nrichiedono l'impegno delle parti nel procedere alla revisione del sistema di\nclassificazione del personale al momento vigente, in gran parte risalente al\n2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono in merito alla opportunità di prevedere una fase\nistruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di\nconoscenza nella prospettiva di pervenire a un nuovo modello di\nclassificazione, maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali\ne ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per realizzare la fase istruttoria di cui al precedente comma, in coerenza\ncon le finalità indicate, è istituita - entro trenta giorni dalla\nsottoscrizione del presente CCPL - una specifica commissione equamente\nrappresentata dalle Fondazioni e dalle OO.SS., alla quale sono affidati i\nseguenti compiti (in via esemplificativa e non esaustiva):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)analizzare le esigenze connesse ai cambiamenti dei processi lavorativi,\nindotti dalle innovazioni di servizio o di processo e dalle nuove tecnologie, e\nalle conseguenti esigenze di valorizzazione delle competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verificare la possibilità di rimodulare l'impianto delle classificazioni\ndel personale al fine di individuare un modello idoneo a consentire una\ngestione più avanzata dei processi lavorativi, oltre che al fine della\nvalorizzazione del capitale umano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)definire i parametri di complessità in relazione alle mansioni svolte e\nalle strutture di cui il dipendente sia eventualmente responsabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)verificare l'adeguatezza dell'attuale sistema anche in relazione alla\nintroduzione delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione, ai\nquali è collegata anche l'eventuale definizione di nuovi compiti e funzioni e\nla valorizzazione di nuove figure professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per i ricercatori e tecnologi tenere conto dei principi contenuti nella\nCarta Europea dei Ricercatori e nella Raccomandazione della Commissione Europea\ndell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di\nCondotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005\u002F251\u002FCE), nonché di quanto\ncontenuto nel documento European Framework for Research Careers;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)analizzare l'attuale modello di progressione economica e di livello e\nverificare la possibilità di definire ulteriori opportunità di crescita\neconomica per il personale, in correlazione con la valutazione delle competenze\nprofessionali acquisite e della esperienza professionale maturata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)verificare la possibilità di operare una revisione degli schemi di\nremunerazione correlati alle posizioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)analizzare e rafforzare gli strumenti per sostenere lo sviluppo delle\ncompetenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo\naccrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e\ndella efficacia della azione datoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)prevedere la valorizzazione delle specificità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione concluderà i suoi lavori entro dieci mesi dal suo formale\ninsediamento, formulando proposte organiche alle parti sui punti indicati al\ncomma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Cp>Capo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE RICERCATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TECNOLOGO\u002FSPERIMENTATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Livelli professionali dei ricercatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo\ntecnologico sono inquadrati in una classificazione unica, articolata nei\nseguenti livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1°: ricercatore di primo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2°: ricercatore di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3°: ricercatore di terzo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4°: ricercatore di quarto livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Declaratorie per il personale di ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei ricercatori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali ed esemplificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al primo livello (Ricercatore di primo livello) appartiene il ricercatore\ncapace di contribuire significativamente allo sviluppo delle questioni\nscientifiche, dei programmi e delle strutture. In particolare, vi appartiene il\nricercatore il quale in modo fungibile e alternativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)operi con elevata autonomia concorrendo all'individuazione degli obiettivi\ne delle strategie della Fondazione; può essere incaricato del coordinamento di\nstrutture di ricerca complesse con autonomia gestionale del budget e del\npersonale assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)operi quale manager di ricerca; può essere incaricato del coordinamento\ndi strutture di ricerca complesse con autonomia gestionale del budget e del\npersonale assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sia conosciuto dalla comunità scientifica per l'eccellente e\nl'indiscutibile valore scientifico del proprio lavoro e gestisca progetti\nspeciali che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi per la\nFondazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al primo livello è subordinato al possesso dei seguenti requisiti\nculturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)almeno tredici anni di esperienza, comprensivi del periodo di cui alla\nsuccessiva lettera c), di ricerca presso la Fondazione o presso altro ente\npubblico o privato di ricerca, accreditato a livello nazionale o\ninternazionale, o altra esperienza professionale ritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possesso di un dottorato di ricerca o di altra esperienza professionale\nritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)piena padronanza (scritta e parlata) di almeno una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere precedenti, possesso di\ncomprovata e riconosciuta esperienza e professionalità in ambito\ninternazionale, in ragione dei contributi scientifici apportati, dei risultati\nottenuti e dei riconoscimenti conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al secondo livello (Ricercatore di seconda fascia) appartiene il ricercatore\nche assume autonome responsabilità e iniziative nell'ambito delle attività\naffidate o che sviluppa un livello di conoscenze o di specializzazione ad alto\nlivello tale da costituire un significativo contributo nel proprio campo di\nazione. In particolare, vi appartiene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.il ricercatore il quale, sotto la supervisione del coordinatore della\nstruttura di ricerca di appartenenza, in modo fungibile e alternativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sia responsabile di progetti e\u002Fo dipartimenti di ricerca o altre strutture\nequivalenti contribuendo a determinare le strategie della struttura di\nappartenenza; può essere incaricato della responsabilità di linee di ricerca\ncon idonee autonomie gestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gestisca ambiti scientifici o di sviluppo di interesse generale della\nFondazione; può essere incaricato della responsabilità di linee di ricerca\ncon idonee autonomie gestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)svolga programmi di ricerca, sperimentazione e sviluppo concorrendo a\ndeterminarli e stabilendone le metodologie e\u002Fo sia conosciuto dalla comunità\nscientifica per l'alto valore scientifico del proprio lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.Il ricercatore responsabile di incarichi speciali, dotato di adeguata\nautonomia gestionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al secondo livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)almeno otto anni di esperienza, comprensivi del periodo di cui alla\nsuccessiva lettera c), di ricerca presso la Fondazione o presso altro ente\npubblico o privato di ricerca, accreditato a livello nazionale o\ninternazionale, o altra esperienza professionale ritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possesso di un dottorato di ricerca o di altra esperienza professionale\nritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al terzo livello (Ricercatore di terza fascia) appartiene il ricercatore il\nquale svolge attività di ricerca partecipando alla loro definizione e\nstabilendone le metodologie. In particolare, vi appartiene il ricercatore che,\nsotto il coordinamento e la supervisione di uno dei Ricercatori di primo o\nsecondo livello, sia responsabile di specifici progetti di ricerca. Può essere\nresponsabile di gruppi, unità di ricerca o altre strutture equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al terzo livello è subordinato al possesso dei seguenti requisiti\nculturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)possesso di un dottorato di ricerca o tre anni di esperienza di ricerca\npresso la Fondazione o presso altro ente pubblico o privato di ricerca,\naccreditato a livello nazionale o internazionale, o altra esperienza\nprofessionale ritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quarto livello (Ricercatore di quarta fascia) appartiene il ricercatore\nil quale collabora alle attività di ricerca effettuate dalle unità di\nricerca, coordinate e supervisionate da uno dei ricercatori di cui ai commi 2,\n4 e 6 del presente articolo, con eventuale responsabilità di specifici\nprogetti di ricerca. Dopo una permanenza nella quarta fascia di tre anni il\nricercatore è sottoposto a verifica per valutarne l'inquadramento al terzo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al quarto livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Livelli professionali dei tecnologi\u002Fsperimentatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che svolgono attività tecnologiche e professionali della\nFondazione o che svolgono attività di sperimentazione sono inquadrati in una\nclassificazione unica, articolata nei seguenti livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1°: Tecnologo\u002FSperimentatore di primo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2°: Tecnologo\u002FSperimentatore di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3°: Tecnologo\u002FSperimentatore di terzo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4°: Tecnologo\u002FSperimentatore di quarto livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Declaratorie per i tecnologi\u002Fsperimentatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei tecnologi\u002Fsperimentatori è effettuato secondo le\ndeclaratorie generali ed esemplificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al primo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di primo livello) appartiene il\npersonale che svolge in autonomia attività di elevata complessità di\ncarattere tecnologico e professionale o di sperimentazione. In particolare, vi\nappartiene il tecnologo\u002F sperimentatore il quale, in modo fungibile e\nalternativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)operi con elevata autonomia in strutture complesse e concorra alla\nindividuazione degli obiettivi e delle strategie della Fondazione; può essere\nincaricato del coordinamento di strutture tecnico-scientifico complesse con\nautonomia gestionale del budget e del personale assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)operi quale manager in ambito tecnologico\u002Fsperimentale; può essere\nincaricato del coordinamento di strutture tecnico-scientifico complesse con\nautonomia gestionale del budget e del personale assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al primo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di primo livello) è\nsubordinato al possesso dei seguenti requisiti culturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)almeno tredici anni di esperienza, riducibili fino a dieci in caso di\npossesso di dottorato di ricerca, in attività aventi carattere\ntecnologico\u002Fprofessionale presso la Fondazione o presso altro ente pubblico o\nprivato, o altra esperienza professionale ritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)piena padronanza (scritta e parlata) di almeno una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al secondo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di secondo livello) appartiene\nil personale che, sotto la supervisione e nel rispetto delle direttive generali\nimpartite dal responsabile della Struttura di appartenenza, svolge in autonomia\nattività complesse di carattere tecnologico e professionale o di\nsperimentazione. In particolare, vi appartiene il tecnologo\u002Fsperimentatore il\nquale, in modo fungibile e alternativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contribuisca a determinare le strategie e gli obiettivi della struttura di\nappartenenza; può essere incaricato della responsabilità di dipartimenti o\naltre strutture equivalenti con idonee autonomie gestionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gestisca ambiti di carattere tecnologico o professionale di interesse\ngenerale per la Fondazione; può essere incaricato della responsabilità di\nprogrammi o progetti, anche con riferimento alla assistenza e consulenza\ntecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al secondo livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)almeno otto anni di esperienza, riducibili a cinque in caso di possesso di\ndottorato di ricerca, in attività aventi carattere tecnologico\u002Fprofessionale\npresso la Fondazione o presso altro ente pubblico o privato, o altra esperienza\nprofessionale ritenuta equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) possesso di diploma di laurea almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al terzo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di terzo livello) appartiene il\npersonale che, sotto la direzione del relativo responsabile, svolge attività\ndi carattere tecnologico e professionale o di sperimentazione con\nresponsabilità di specifici progetti, anche con riferimento all'assistenza e\nconsulenza tecnica; può essere incaricato della responsabilità di gruppi,\nunità o altre strutture equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al terzo livello è subordinato al possesso dei seguenti requisiti\nculturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) possesso di almeno tre anni di esperienza professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) conoscenza scritta e parlata di una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quarto livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di quarto livello) appartiene il\npersonale che svolge attività di carattere tecnologico e professionale o di\nsperimentazione sotto la supervisione di un tecnologo\u002Fsperimentatore o\nricercatore di livello superiore o con specifico incarico. Può avere\nresponsabilità di specifici progetti in maniera non prevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso al quarto livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Livelli professionali del personale tecnico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e del personale amministrativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che svolgono attività di natura tecnica (supporto tecnico al\nfunzionamento della Fondazione o alle sue attività di ricerca, tecnologiche o\nsperimentali; consulenza e assistenza tecnica) o di natura amministrativa sono\ninquadrati in una classificazione unica, articolata nei seguenti livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1°: Quadri direttivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2°: Addetto con funzioni di coordinamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3°: Addetto specialista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4°: Addetto tecnico\u002Famministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5°: Addetto con funzioni operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Declaratorie per il personale tecnico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per il personale amministrativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento del personale tecnico o amministrativo è effettuato secondo\nle declaratorie generali ed esemplificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al primo livello (quadro direttivo) appartiene il personale il quale,\nnell'ambito delle direttive impartite dal dirigente o responsabile equiparato,\nè responsabile delle attività di supervisione e di coordinamento degli uffici\naventi competenze di carattere tecnico o amministrativo. A tale personale\npossono essere assegnati incarichi speciali nelle materie tecniche o\namministrative di sua competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al secondo livello (Addetto con funzioni di coordinamento) appartiene il\npersonale il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente,\ncollabora alle attività di supervisione e di coordinamento degli uffici aventi\ncompetenze di carattere tecnico o amministrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al terzo livello (Addetto specialista) appartiene il personale che, oltre\nalle caratteristiche indicate nella declaratoria del quarto livello, e a\npossedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle\nfunzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di singoli servizi e\u002Fo\nlaboratori e\u002Fo attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quarto livello (Addetto tecnico\u002Famministrativo) appartiene il personale\nche svolge attività tecniche o amministrative caratterizzate da adeguata\nautonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il\ncampo di attività in cui operano, e che richiedono una formazione culturale\nnon inferiore a quella riferibile al diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quinto livello (Addetto con funzioni operative) appartiene il personale\nche svolge attività che richiedono un breve periodo di pratica e conoscenze\nprofessionali di tipo elementare, o che svolge attività che non richiedono in\nmodo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con qualifica di quadro direttivo l'orario normale di\nlavoro è fissato in almeno trentotto ore settimanali e, in considerazione dei\ncaratteri distintivi della prestazione lavorativa dei quadri direttivi, non\nsono corrisposti compensi per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è composta dalle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trattamento economico fondamentale di garanzia di cui alla tabella\nretributiva riportata nell'Allegato A al presente contratto collettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) premio di produttività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuale emolumento individuale fisso di cui all'Allegato A del\ncontratto collettivo delle Fondazioni del 28 settembre 2007, come aggiornato in\ndata 31 marzo 2009;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) premio di autofinanziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>e) trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella retribuzione globale di fatto del personale si devono computare\nesclusivamente le voci di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 4 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il giorno ventisette di ogni mese viene corrisposta al personale la\nretribuzione commisurata ad un dodicesimo della retribuzione fondamentale\nannua. Per consegnare la busta paga al personale, oltre che al mezzo postale,\npossono essere utilizzati, previo consenso, anche strumenti informatici di\ninoltro del documento in forma elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali emolumenti individuali, anche comprensivi della forfetizzazione\ndel lavoro straordinario, sono riassorbiti in caso di aumenti retributivi\nconseguenti alla mobilità verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Incentivi retributivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale possono essere erogati incentivi legati all'andamento generale\ndella Fondazione e al conseguimento degli obiettivi singolarmente definiti\nannualmente nonché in ragione dei risultati conseguiti nel corso dell'anno e\u002Fo\nl'autofinanziamento e\u002Fo la \"terza missione\", definiti secondo le modalità ed i\ncriteri individuati dai successivi articoli 69 e 70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Premio di produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 2018, al personale viene erogato dalle Fondazioni un premio di\nproduttività secondo criteri di merito e sulla base principi di trasparenza e\npubblicità. Tali criteri e principi sono oggetto di confronto con le\norganizzazioni sindacali in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i fini di cui al comma precedente, le Fondazioni costituiscono un fondo\ndeterminato nella misura del sei per cento delle retribuzioni tenendo conto\ndella prassi consolidata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri di distribuzione di parte delle somme con modalità diverse da\nquelle di cui al precedente comma 1 sono oggetto di concertazione a livello\naziendale, secondo la prassi consolidata, anche con riferimento alla sola\npresenza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Premio di autofinanziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 2018, al personale viene erogato dalle Fondazioni un premio di\nautofinanziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i fini di cui al comma precedente, le Fondazioni costituiscono un fondo\ndeterminato pari al dodici per cento dei proventi per attività di ricerca\nregistrati mediamente nei tre anni precedenti a quello nell'anno di\nriferimento, moltiplicati per il coefficiente ricavato dal rapporto fra costi e\nricavi di competenza e verificatesi negli stessi anni secondo la determinazione\nsintetizzata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- importo quota autofinanziamento = 12% * E*(E\u002FU), dove:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. E rappresenta i proventi conseguiti a fronte della attività di ricerca\naccertati nel corso dell'anno di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.U rappresenta il totale della spesa impegnata per il medesimo anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.il rapporto E*(E\u002FU) serve per determinare l'importo da prendere come\nbase per il calcolo della quota da inserire nella somma da distribuire come\nfondo produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fondo così costituito può essere ridotto in caso di comprovata\ninsufficienza delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione individuale sono collegate a criteri volti a\nvalorizzare il contributo del personale al conseguimento di obiettivi generali\ndelle Fondazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali valutazioni e determinazioni, a partire dalle vigenti intese, sono\ndefinite dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo\nd'intesa con le Fondazioni, in apposito accordo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 71 - Mensilità supplementari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle scadenze previste dall'art. 67 del presente Contratto, verrà\ncorrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione globale di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1sec\">\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici\nmesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il\nlavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi delle singole mensilità aggiuntive\nquanti sono i mesi di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Compensi incentivanti e indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Fondazioni possono corrispondere un compenso incentivante per le\nattività di progettazione e direzione lavori secondo gli importi e le\nmodalità di erogazione che saranno determinati in un successivo accordo\naziendale, nell'ambito del quale potrà essere stabilita una indennità per gli\naddetti al servizio di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 73 - Adesione ai fondi pensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente dalle Fondazioni può aderire al Fondo pensione\ncomplementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel\nterritorio del Trentino Alto-Adige (LABORFONDS). Le modalità di adesione al\nfondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dipendente\nsono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi fondo stesso\nnonché dalla vigente disciplina statale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per sostenere l'attrattività delle Fondazioni e la mobilità del\npersonale nel contesto europeo, il personale dipendente dalle Fondazioni può\naderire al Fondo pensione a contribuzione definita multi-aziendale RESAVER,\ndomiciliato in Belgio. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel\nfondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate\ndallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso nonché dalla\nvigente disciplina, anche europea e\u002Fo internazionale, di riferimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di adesione ad uno dei fondi pensione indicati nell'articolo\nprecedente, sono versate al fondo prescelto le seguenti contribuzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)uno per cento della retribuzione utile ai fini del TFR, con ritenuta a\ncarico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) uno per cento della retribuzione utile ai fini del TFR, con onere a\ncarico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a scelta del dipendente ed a proprio carico, può essere versata una\ncontribuzione aggiuntiva fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale\nprevisto dalla vigente normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a scelta del dipendente, il conferimento di una quota pari al cinquanta\nper cento ovvero al cento per cento del TFR, a prescindere dalla data di\niscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale aderente al fondo pensione prescelto, la Fondazione di\nappartenenza versa a tale fondo in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche\nquote del TFR maturando, secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo\nn. 252\u002F2005, così come modificata alla luce della legge n. 124\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I versamenti al fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi,\nsono disposti secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'Accordo istitutivo\ndel fondo prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fondo prescelto sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo\nquanto previsto dagli organi dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 75 - SANIFONDS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale dipendente con contratto\na tempo indeterminato è prevista l'adesione al Fondo sanitario integrativo\nprovinciale \"SANIFONDS\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale dipendente con contratto\na tempo determinato è prevista l'adesione qualora il rapporto abbia una durata\ndi almeno sei mesi, nell'anno solare, continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione al fondo è disposta d'ufficio, rimanendo impregiudicata la\npossibilità del dipendente di manifestare la propria volontà di non aderire\nal fondo stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Contratto di ingresso per supporto all'attività di ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono in merito alla previsione di una \"posizione lavorativa\ndi ingresso\", a cui appartengono i lavoratori - studenti universitari che non\nhanno completato il percorso di studi o che abbiano conseguito da non più di\n12 mesi la laurea magistrale - che collaborano, con adeguata flessibilità\nnella organizzazione della attività e del tempo di lavoro, anche al fine di\npermettere un contemporaneo autonomo percorso individuale formativo, a supporto\ndelle attività di ricerca, sotto la supervisione di un ricercatore\u002Ftecnologo,\ne che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato presso la\nFondazione in qualità di ricercatore o tecnologo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento nel contratto di cui al comma 1 riguarda esclusivamente\nrapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui durata non può\neccedere, comprese eventuali proroghe, i ventiquattro mesi nel limite dei 12\nmesi dal conseguimento della laurea magistrale. Il periodo di lavoro prestato\nnell'ambito del presente livello è computato ai fini della durata complessiva\nmassima dei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario tabellare corrispondente non potrà essere inferiore a quello\ndell'Addetto con funzioni operative (quinto livello), eventualmente\nridimensionato per part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Tabella retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico previsto dall'art. 67 del presente Contratto\ndeterminato nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti economici iniziali a partire dal 1° gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valevoli per il personale in forza alla data di sottoscrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del presente Contratto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"735\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"418\">\n  \u003Ccol width=\"283\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"justify\">importo lordo annuo in €\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(riferito a 14 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore di prima fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">64.587,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore di seconda fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">50.096,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore di terza fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">39.303,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore di quarta fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">34.357,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo\u002Fsperimentatore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di primo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">64.587,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo\u002Fsperimentatore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di secondo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50.096,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo\u002Fsperimentatore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di terzo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">39.303,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo\u002Fsperimentatore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di quarto livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">34.357,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">quadro direttivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">50.096,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">addetto con funzioni di\n        coordinamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di secondo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">38.514,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">addetto specialista di terzo\n        livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">31.074,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">addetto tecnico\u002Famministrativo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di quarto livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">26.368,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"justify\">addetto con funzioni operative\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di quinto livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"283\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">25.228,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale in calce alla stipulazione della ipotesi di accordo concernente il\n\"Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni\ndi cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14\" a integrale sostituzione\ndel contratto collettivo Fondazioni stipulato in data 28 settembre 2007 e\nsuccessive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sopra riportate, in occasione della stipulazione della ipotesi di\naccordo concernente il \"Contratto collettivo provinciale di lavoro per il\npersonale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14\"\na integrale sostituzione del contratto collettivo Fondazioni stipulato in data\n28 settembre 2007 e successive modifiche, si impegnano a quanto di seguito\nprevisto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione alle necessità di progressioni orizzontali, basate sulla\nvalutazione del merito e come da specifica contrattazione aziendale, il\nfinanziamento relativo alla programmazione 2019-2021 non sarà inferiore, per\nciascuna Fondazione, ad un punto POE e cioè € 139.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel corso del triennio, le Fondazioni, in relazione alla avvenuta modifica\ndelle declaratorie anche con particolare riferimento all'inquadramento di T4,\nprocederanno ad una specifica ricognizione valutativa del personale con tale\ninquadramento e, per quanto riguarda la Fondazione MACH, vi è un impegno\nesplicito - all'esito della sopra citata valutazione e compatibilmente con le\nproprie disponibilità finanziarie - ad avviare un percorso di progressione\nverticale in misura non inferiore al venti per cento delle posizioni relative\nal sopra citato livello e risultanti al termine delle progressioni verticali\ngià deliberate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si allega copia della tabella di confronto retributivo concernente l'aumento\nretributivo concordato nella sopra citata ipotesi di accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>San Michele all’Adige, 20 luglio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fondazione “Edmund Mach”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qui rappresentata dal Direttore Generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dott. Sergio Menapace\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fondazione “Bruno Kessler”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qui rappresentata dal Responsabile Servizio Risorse Umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dott. Alessandro Dalla Torre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sig. Giampaolo Mastrogiuseppe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sig. Giuseppe Pallanch\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sig.ra Silvia Bertola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"130\">\n  \u003Ccol width=\"93\">\n  \u003Ccol width=\"74\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasedate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"288\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione lorda fino\n        31.12.15\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"300\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione lorda dal\n        1.1.16\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"27\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione lorda su 14 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">IVC\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su 14 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">IVC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione lorda su 14 mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">CCPL 20.7.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">IVC\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"14\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I fascia  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">62.239,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">466,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">62.706,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">62.706,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.881,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">64.587,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"14\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">II fascia  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48.275,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">362,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48.637,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48.637,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.459,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50.096,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"13\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">III fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">37.874,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">284,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">38.158,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">38.158,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.144,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">39.303,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\" height=\"14\">\u003Cp align=\"justify\">ricercatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">IV fascia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">33.108,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">248,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">33.357,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">33.357,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.000,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">34.357,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"750\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"768\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\" width=\"750\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">62.239,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">466,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">62.706,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">62.706,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">1.881,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">64.587,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">48.275,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">362,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">48.637,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">48.637,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">1.459,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">50.096,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">37.874,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">284,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">38.158,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">38.158,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">1.144,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">39.303,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">tecnologo 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">33.108,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">248,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">33.357,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">33.357,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">1.000,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">34.357,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"750\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">quadro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">48.275,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">362,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">48.637,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">48.637,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">1.459,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">50.096,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">amministrativo 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">37.114,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">278,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">37.392,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">37.392,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">1.121,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">38.514,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">amministrativo 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">29.944,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">224,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">30.169,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">30.169,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">905,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">31.074,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">amministrativo 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">25.410,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">190,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">25.600,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">25.600,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">768,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">26.368,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp align=\"justify\">amministrativo 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"93\">\u003Cp align=\"center\">24.311,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"center\">182,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">24.493,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">24.493,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"65\">\u003Cp align=\"center\">734,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">25.228,13\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"90\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"violence":56,"paidmaternityleaveduration":60,"maxsicknesspay":64,"cbadate_end":68,"ONCERISE_trigger":72,"cbasignmultiple":76,"hourspweek_select":80,"childcare":84,"MEALALL_trigger":88,"pensionfund":92,"contracttrialperiod":96,"maternityotherclause":100,"cbadate_start":104,"OVERTIME_trigger":106,"ADMINISTRATIVE_trigger":110,"healthcareaccess":114,"healthinsurance":118,"cbamemtrad":120,"standbyallowancetype":124,"healthandsafetypolicy":128,"flexible_work_options":132,"breastfeeding_dangerouswork":136,"contracttrial":140,"sicknesspay":144,"JOBTYPE_descriptions":147,"healthandsafetyext":151,"apprenticeships":155,"TRADEUNLEAV_trigger":159,"SCHEDULE_trigger":163,"contractseverancepay":167,"longtermillness":170,"sicknessmaxdaysnr":174,"NOCTPREM_trigger":177,"PAYSCALES_table_selection_txt":181,"overtimeallowancetype_general":185,"PAYSCALES_trigger":189,"bankholidays1":192,"paidmaternityleavepay":196,"mealvouchers":200,"trainingprogrammes":202,"paidmaternityleave":206,"wageincreasedate":210,"PAIDLEAV_trigger":213,"CONSIGN_trigger":217,"deathrelatives":221,"MAXHOURS_trigger":225,"schedulesrestpw":229,"equalityotherclause":231,"funeralpay":235,"incidentalbonusperc1sec":239},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 22 bis - Contrasto a situazioni di ","Art. 22 bis - Contrasto a situazioni di disagio lavorativo\n\n\n\nLe parti concordano di avvalersi della\u002Fdel consigliera\u002Fe di fiducia\nistituito presso la Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dalla\nRisoluzione del Parlamento Europeo A3-0043\u002F94, con il compito di prevenire,\ncontrastare e risolvere situazioni di disagio lavorativo causate da atti di\nmobbing o da molestie sessuali o morali nei confronti dei dipendenti -\ndestinatari di questo Contratto - nel contesto lavorativo, anche attraverso una\nattività di sportello di assistenza e di aiuto.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 40 – Infortunio 1) Le Fondazioni so","Art. 40 – Infortunio\n\n\n\n1)\n\nLe Fondazioni sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto\nall'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato\nda ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\nArt. 41 - Trattamento economico di infortunio\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n1124\u002F1965, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una intera quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3 per la\ngiornata in cui avviene l'infortunio.\n\n\n\n2)\n\nA decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, e sino al\ntermine dell'infortunio stesso, verrà corrisposta dal datore di lavoro al\nlavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio\nsul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a\nraggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto.\n\n\n\n3)\n\nPer retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","Art. 21 - Molestie sessuali 1) Le parti ","Art. 21 - Molestie sessuali\n\n\n\n\n\n1)\n\nLe parti riconoscono l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a\nprevenire le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. A tal fine, le parti\nconvengono di applicare ai dipendenti il codice di condotta contro le molestie\nsessuali di cui all'allegato N\\2 del Contratto Collettivo Provinciale per il\npersonale del comparto ricerca del 15 novembre 2005 e successive modifiche.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"violence","Art. 22 – Mobbing 1) Il fenomeno del mob","Art. 22 – Mobbing\n\n\n\n1)\n\nIl fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica\nin occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti -\nnei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,\natteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico\ned abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da\ncomportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la\nsalute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito\ndell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto\nlavorativo di riferimento.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione\ndel Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di\navviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione\ndi tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il\nverificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale\ndel lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la\nsicurezza dell'ambiente di lavoro.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"paidmaternityleaveduration","Durante lo stato di gravidanza e puerper","Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal\nlavoro:\n\n\n\na)per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta del parto e il parto stesso;\n\nc) per i tre mesi dopo il parto;\n\nd) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"maxsicknesspay","Art. 39 - Trattamento economico di malat","Art. 39 - Trattamento economico di malattia\n\n\n\n1)\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il\nlavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga, alla\npercezione delle indennità poste a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74\ndella legge n. 833\u002F1978, secondo le modalità ivi stabilite, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge n. 33\u002F1980, nonché ad una\nintegrazione dell’indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore\ndi lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti\nmisure:\n\n\n\na)cento per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi\n12 mesi;\n\nb)cinquanta per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto\nper i successivi tre mesi.\n\n\n\nIl lavoratore, su richiesta scritta, avrà altresì diritto ad un periodo di\naspettativa di ulteriori tre mesi non retribuiti.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"cbadate_end","Art. 3 - Durata, decorrenza, tempi e pro","Art. 3 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\n\ndel contratto\n\n\n\n1)\n\nIl presente Contratto ha efficacia per il periodo 2016-2018, salvo diverse\ndecorrenze contenute nei singoli articoli. La parte normativa decorre dalla\ndata della sua sottoscrizione.\n\n\n\n2)\n\nGli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data della sua\nstipulazione da parte di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del\nProtocollo d'intesa avente ad oggetto le \"Linee Guida per la disciplina del\nrapporto di lavoro del personale delle Fondazioni di ricerca\" del 15 marzo\n2006, in quanto maggiormente rappresentative sul piano nazionale e\nterritoriale.\n\n\n\n3)\n\nIl presente Contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,\nalmeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le\ndisposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano\nsostituite dal successivo contratto collettivo.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"ONCERISE_trigger","Art. 71 - Mensilità supplementari 1) All","Art. 71 - Mensilità supplementari\n\n\n\n1)\n\nAlle scadenze previste dall'art. 67 del presente Contratto, verrà\ncorrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione globale di\nfatto.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici\nmesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il\nlavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi delle singole mensilità aggiuntive\nquanti sono i mesi di servizio.\n\n\n\n3)\n\nA tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici\ngiorni di calendario.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"cbasignmultiple","-Fondazione EDMUND MACH, qui rappresenta","-Fondazione EDMUND MACH, qui rappresentata dal Direttore Generale dott.\nSergio Menapace;\n\n-Fondazione BRUNO KESSLER, qui rappresentata dal Responsabile Servizio\nRisorse Umane dott. Alessandro Dalla Torre",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"hourspweek_select","Art. 32 - Orario normale di lavoro 1) L'","Art. 32 - Orario normale di lavoro\n\n\n\n\n\n1)\n\nL'orario normale di lavoro è fissato in trentotto ore settimanali,\ncomputate come media nel quadrimestre (1° gennaio - 30 aprile; 1° maggio - 31\nagosto; 1° settembre - 31 dicembre), fatto salvo l'impegno minimo, ove\nrichiesto, nella singola settimana pari ad almeno trenta ore (riproporzionato\nper i lavoratori a tempo parziale). Può essere altresì previsto il computo\nmensile dell'orario normale di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLa presenza in servizio è comunque accertata mediante efficaci controlli di\ntipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una\nfascia minima obbligatoria di presenza.\n\n\n\n3)\n\nResta fermo quanto stabilito da eventuali accordi aziendali.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"childcare","9) Nei limiti previsti dal decreto legis","9)\n\nNei limiti previsti dal decreto legislativo 151\u002F2001 e ss.mm., la madre\nlavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche\ncontemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci\nmesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è\nelevato di un mese, se fruito dal medesimo.\n\n\n\n9 bis)\n\nIl congedo di cui al comma precedente, fino agli otto anni di vita del\nbambino, è integrato dal datore di lavoro, nel limite massimo di trenta giorni\ndi calendario computati complessivamente tra i genitori, fino al cento per\ncento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto.\n\nPer retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.\n\nIn caso di utilizzo dei primi trenta giorni in un'unica soluzione, le\nindennità economiche connesse a particolari condizioni di lavoro sono escluse.\nDetto congedo, fruibile anche frazionatamente in giorni lavorativi, è\nconsiderato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario,\ncomputati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di\nfruizione frazionata, con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse\nle indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono\ncorrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta\nquindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque\ngiorni lavorativi di congedo parentale fruito.\n\n\n\n10)\n\nL'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 22 e 23\ndel decreto legislativo n. 151\u002F2001.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"MEALALL_trigger","Art. 46 - Mensa 1) Il personale ha dirit","Art. 46 - Mensa\n\n\n\n1)\n\nIl personale ha diritto ad accedere al servizio mensa o al servizio\nalternativo mensa alle condizioni e secondo le modalità previste per il\npersonale non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia\nautonoma di Trento.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"pensionfund","Art. 73 - Adesione ai fondi pensione 1) ","Art. 73 - Adesione ai fondi pensione\n\n\n\n1)\n\nIl personale dipendente dalle Fondazioni può aderire al Fondo pensione\ncomplementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel\nterritorio del Trentino Alto-Adige (LABORFONDS). Le modalità di adesione al\nfondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dipendente\nsono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi fondo stesso\nnonché dalla vigente disciplina statale e regionale.\n\n\n\n2)\n\nAnche per sostenere l'attrattività delle Fondazioni e la mobilità del\npersonale nel contesto europeo, il personale dipendente dalle Fondazioni può\naderire al Fondo pensione a contribuzione definita multi-aziendale RESAVER,\ndomiciliato in Belgio. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel\nfondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate\ndallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso nonché dalla\nvigente disciplina, anche europea e\u002Fo internazionale, di riferimento.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"contracttrialperiod","1) Il personale assunto a tempo determin","1)\n\nIl personale assunto a tempo determinato e indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova della durata di sei mesi; per contratti a tempo determinato\ncon durata inferiore a dodici mesi, il periodo di prova sarà pari alla metà\ndella durata del contratto.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"maternityotherclause","5) Il lavoratore o la lavoratrice hanno ","5)\n\nIl lavoratore o la lavoratrice hanno diritto, alternativamente, alla\nconcessione del lavoro a tempo parziale sino al compimento del terzo anno di\nvita del bambino. La misura dell'orario ridotto e la sua articolazione sono\nconcordate con la Fondazione. In caso di mancato accordo entro trenta giorni\ndalla richiesta, il lavoratore ha il diritto di svolgere un orario compreso tra\nla metà e i tre quarti di quello normale, articolato su base orizzontale.",{"bindId":105,"name":70,"text":71},"cbadate_start",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"OVERTIME_trigger","Art. 34 - Prestazioni di lavoro straordi","Art. 34 - Prestazioni di lavoro straordinario\n\n\n\n1)\n\nLe prestazioni eccedenti l'orario di lavoro normale, computato secondo i\ncriteri di cui all'art. 32 del presente contratto, in quanto autorizzate, sono\nconsiderate orario di lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto da\naccordi aziendali.\n\n\n\n2)\n\nLe ore di lavoro straordinario sono retribuite mediante la quota orario\ndella retribuzione globale di fatto di cui all'art. 67, comma 3 o compensate\nsecondo quanto richiesto dal dipendente e\u002Fo previsto da specifici accordi\naziendali.\n\n\n\n3)\n\nLe ore di lavoro straordinario prestato nei giorni feriali danno diritto\nalla maggiorazione del quindici per cento, quelle prestate in giornate\nconsiderate festive alla maggiorazione del trenta per cento. Nel caso di\nfruizione del riposo compensativo è comunque corrisposta la maggiorazione. Nel\ncaso di lavoro notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) la maggiorazione è\npari al trenta per cento nei giorni feriali e al cinquanta per cento nei giorni\nfestivi.\n\nAi fini del calcolo si considerano esclusivamente le ore «intere», con\narrotondamento a quella precedente. Le frazioni residuali verranno gestite con\nspecifico regolamento (esempio: saldo orario).\n\n\n\n4)\n\nLe maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra\nloro.\n\n\n\n5)\n\nIl ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e in ogni caso non\npuò eccedere le duecentocinquanta ore annue.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"ADMINISTRATIVE_trigger","g)per partecipazione ad operazioni elett","g)per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello\neuropeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale;\n\nh)per lo svolgimento di funzioni e cariche elettive pubbliche, secondo i\ncriteri e le modalità previste dalla legislazione vigente;",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"healthcareaccess","Art. 75 - SANIFONDS 1) A decorrere dal 1","Art. 75 - SANIFONDS\n\n\n\n1)\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale dipendente con contratto\na tempo indeterminato è prevista l'adesione al Fondo sanitario integrativo\nprovinciale \"SANIFONDS\".\n\n\n\n2)\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale dipendente con contratto\na tempo determinato è prevista l'adesione qualora il rapporto abbia una durata\ndi almeno sei mesi, nell'anno solare, continuativi.\n\n\n\n3)\n\nL'adesione al fondo è disposta d'ufficio, rimanendo impregiudicata la\npossibilità del dipendente di manifestare la propria volontà di non aderire\nal fondo stesso.",{"bindId":119,"name":116,"text":117},"healthinsurance",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"cbamemtrad","- sig. Giampaolo Mastrogiuseppe per la C","- sig. Giampaolo Mastrogiuseppe per la CGIL\n\n- sig. Giuseppe Pallanch per la CISL\n\n- sig.ra Silvia Bertola per la UIL",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"standbyallowancetype","4) Ai dipendenti comandati in servizio d","4)\n\nAi dipendenti comandati in servizio di reperibilità - di norma per non più\ndi sette giornate al mese e di due fine settimana - compete una indennità\noraria di € 1,30 (uno virgola trenta). L'indennità di reperibilità non\ncompete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di\nreperibilità ha durata non inferiore alle dodici ore. La frazionabilità in\nmisura inferiore alle dodici ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti\nche sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"healthandsafetypolicy","Art. 5 - Informazione e concertazione 1)","Art. 5 - Informazione e concertazione\n\n\n\n1)\n\nLe Fondazioni informano le organizzazioni sindacali firmatarie del presente\nContratto, in via preventiva, sui seguenti argomenti:\n\n\n\na)misure generali in materia di ambiente di lavoro e gestione del rapporto\ndi lavoro;\n\nb) criteri generali sull'organizzazione del lavoro;\n\nc) criteri generali in materia di orario di lavoro;\n\nd) criteri generali in materia di trasferte lavorative;\n\ne)misure generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei\nluoghi di lavoro;",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"flexible_work_options","Art. 48 - Telelavoro e smart working 1) ","Art. 48 - Telelavoro e smart working\n\n\n\n1)\n\nLe Fondazioni, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative,\nfavoriscono lo svolgimento del rapporto di lavoro mediante le forme del\ntelelavoro e dello smart working e ogni altro istituto volto a preservare il\nvalore del capitale umano ed intellettuale delle Fondazioni, come modalità\nflessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di\nincrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro. A tal fine le Fondazioni rimandano alla normativa vigente ed a\neventuali accordi aziendali.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"breastfeeding_dangerouswork","3) In applicazione e alle condizioni pre","3)\n\nIn applicazione e alle condizioni previste dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001 agli artt. 6, comma 1, e 7 comma 6, l'astensione obbligatoria può\nessere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a\nlavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre\nmansioni. Il provvedimento è adottato dal Servizio al lavoro della Provincia\nAutonoma di Trento su richiesta della lavoratrice.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"contracttrial","Art. 19 - Periodo di prova 1) Il persona","Art. 19 - Periodo di prova\n\n\n\n1)\n\nIl personale assunto a tempo determinato e indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova della durata di sei mesi; per contratti a tempo determinato\ncon durata inferiore a dodici mesi, il periodo di prova sarà pari alla metà\ndella durata del contratto.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\n\n\n\n3)\n\nDecorso il periodo di cui al comma 1 senza che il rapporto di lavoro sia\nstato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato e gli\nviene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno\ndell'assunzione.\n\n\n\n4)\n\nAi fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo\nservizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di\nferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento\ndel periodo di prova.\n\n\n\n5)\n\nIl periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio\ne in caso di maternità. In caso di malattia il dipendente durante tale periodo\nha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi,\ndecorso il quale il rapporto è risolto. Le assenze riconosciute come causa di\nsospensione del periodo di prova, ai sensi del presente comma, comportano la\ncorresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non\nin prova.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di recesso durante il periodo di prova la retribuzione viene\ncorrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei\ndella tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione\ncorrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.\n\n\n\n7)\n\nDurante il periodo di prova, la Fondazione può adottare iniziative per la\nformazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a\npiù servizi della Fondazione presso cui svolge il periodo di prova, ferma\nrestando la sua utilizzazione in mansioni proprie del livello di\ninquadramento.",{"bindId":145,"name":66,"text":146},"sicknesspay","Art. 39 - Trattamento economico di malattia\n\n\n\n1)\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il\nlavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga, alla\npercezione delle indennità poste a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74\ndella legge n. 833\u002F1978, secondo le modalità ivi stabilite, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge n. 33\u002F1980, nonché ad una\nintegrazione dell’indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore\ndi lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti\nmisure:\n\n\n\na)cento per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi\n12 mesi;\n\nb)cinquanta per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto\nper i successivi tre mesi.\n\n\n\nIl lavoratore, su richiesta scritta, avrà altresì diritto ad un periodo di\naspettativa di ulteriori tre mesi non retribuiti.\n\n\n\n2)\n\nPer retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.\n\n\n\n3)\n\nAl fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di\nmalattia si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni INPS.\n\n\n\n4)\n\nAl momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di\nrisoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"JOBTYPE_descriptions","Capo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ","Capo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE RICERCATORE\n\nE TECNOLOGO\u002FSPERIMENTATORE\n\n\n\nArt. 61 - Livelli professionali dei ricercatori\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo\ntecnologico sono inquadrati in una classificazione unica, articolata nei\nseguenti livelli:\n\n\n\n1°: ricercatore di primo livello;\n\n2°: ricercatore di secondo livello;\n\n3°: ricercatore di terzo livello;\n\n4°: ricercatore di quarto livello.\n\n\n\nArt. 62 - Declaratorie per il personale di ricerca\n\n\n\n1)\n\nL'inquadramento dei ricercatori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali ed esemplificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nAl primo livello (Ricercatore di primo livello) appartiene il ricercatore\ncapace di contribuire significativamente allo sviluppo delle questioni\nscientifiche, dei programmi e delle strutture. In particolare, vi appartiene il\nricercatore il quale in modo fungibile e alternativo:\n\n\n\na)operi con elevata autonomia concorrendo all'individuazione degli obiettivi\ne delle strategie della Fondazione; può essere incaricato del coordinamento di\nstrutture di ricerca complesse con autonomia gestionale del budget e del\npersonale assegnati;\n\nb)operi quale manager di ricerca; può essere incaricato del coordinamento\ndi strutture di ricerca complesse con autonomia gestionale del budget e del\npersonale assegnati;\n\nc)sia conosciuto dalla comunità scientifica per l'eccellente e\nl'indiscutibile valore scientifico del proprio lavoro e gestisca progetti\nspeciali che comportano rilevanti effetti economici e organizzativi per la\nFondazione.\n\n\n\n3)\n\nL'accesso al primo livello è subordinato al possesso dei seguenti requisiti\nculturali e di esperienza:\n\n\n\na)almeno tredici anni di esperienza, comprensivi del periodo di cui alla\nsuccessiva lettera c), di ricerca presso la Fondazione o presso altro ente\npubblico o privato di ricerca, accreditato a livello nazionale o\ninternazionale, o altra esperienza professionale ritenuta equipollente;\n\nb)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\n\nc)possesso di un dottorato di ricerca o di altra esperienza professionale\nritenuta equipollente;\n\nd)piena padronanza (scritta e parlata) di almeno una lingua straniera;\n\ne)anche in assenza dei requisiti di cui alle lettere precedenti, possesso di\ncomprovata e riconosciuta esperienza e professionalità in ambito\ninternazionale, in ragione dei contributi scientifici apportati, dei risultati\nottenuti e dei riconoscimenti conseguiti.\n\n\n\n4)\n\nAl secondo livello (Ricercatore di seconda fascia) appartiene il ricercatore\nche assume autonome responsabilità e iniziative nell'ambito delle attività\naffidate o che sviluppa un livello di conoscenze o di specializzazione ad alto\nlivello tale da costituire un significativo contributo nel proprio campo di\nazione. In particolare, vi appartiene:\n\n\n\nI.il ricercatore il quale, sotto la supervisione del coordinatore della\nstruttura di ricerca di appartenenza, in modo fungibile e alternativo:\n\n\n\na)sia responsabile di progetti e\u002Fo dipartimenti di ricerca o altre strutture\nequivalenti contribuendo a determinare le strategie della struttura di\nappartenenza; può essere incaricato della responsabilità di linee di ricerca\ncon idonee autonomie gestionali;\n\nb)gestisca ambiti scientifici o di sviluppo di interesse generale della\nFondazione; può essere incaricato della responsabilità di linee di ricerca\ncon idonee autonomie gestionali;\n\nc)svolga programmi di ricerca, sperimentazione e sviluppo concorrendo a\ndeterminarli e stabilendone le metodologie e\u002Fo sia conosciuto dalla comunità\nscientifica per l'alto valore scientifico del proprio lavoro.\n\n\n\nII.Il ricercatore responsabile di incarichi speciali, dotato di adeguata\nautonomia gestionale.\n\n\n\n5)\n\nL'accesso al secondo livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\n\na)almeno otto anni di esperienza, comprensivi del periodo di cui alla\nsuccessiva lettera c), di ricerca presso la Fondazione o presso altro ente\npubblico o privato di ricerca, accreditato a livello nazionale o\ninternazionale, o altra esperienza professionale ritenuta equipollente;\n\nb)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\n\nc)possesso di un dottorato di ricerca o di altra esperienza professionale\nritenuta equipollente;\n\nd)conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\n\n\n\n6)\n\nAl terzo livello (Ricercatore di terza fascia) appartiene il ricercatore il\nquale svolge attività di ricerca partecipando alla loro definizione e\nstabilendone le metodologie. In particolare, vi appartiene il ricercatore che,\nsotto il coordinamento e la supervisione di uno dei Ricercatori di primo o\nsecondo livello, sia responsabile di specifici progetti di ricerca. Può essere\nresponsabile di gruppi, unità di ricerca o altre strutture equivalenti.\n\n\n\n7)\n\nL'accesso al terzo livello è subordinato al possesso dei seguenti requisiti\nculturali e di esperienza:\n\n\n\na)possesso di un dottorato di ricerca o tre anni di esperienza di ricerca\npresso la Fondazione o presso altro ente pubblico o privato di ricerca,\naccreditato a livello nazionale o internazionale, o altra esperienza\nprofessionale ritenuta equipollente;\n\nb)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\n\nc)conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\n\n\n\n8)\n\nAl quarto livello (Ricercatore di quarta fascia) appartiene il ricercatore\nil quale collabora alle attività di ricerca effettuate dalle unità di\nricerca, coordinate e supervisionate da uno dei ricercatori di cui ai commi 2,\n4 e 6 del presente articolo, con eventuale responsabilità di specifici\nprogetti di ricerca. Dopo una permanenza nella quarta fascia di tre anni il\nricercatore è sottoposto a verifica per valutarne l'inquadramento al terzo\nlivello.\n\n\n\n9)\n\nL'accesso al quarto livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\n\n\n\na) possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\n\nb) conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\n\n\n\nArt. 63 - Livelli professionali dei tecnologi\u002Fsperimentatori\n\n\n\n\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori che svolgono attività tecnologiche e professionali della\nFondazione o che svolgono attività di sperimentazione sono inquadrati in una\nclassificazione unica, articolata nei seguenti livelli:\n\n\n\n1°: Tecnologo\u002FSperimentatore di primo livello;\n\n2°: Tecnologo\u002FSperimentatore di secondo livello;\n\n3°: Tecnologo\u002FSperimentatore di terzo livello;\n\n4°: Tecnologo\u002FSperimentatore di quarto livello.\n\nArt. 64 - Declaratorie per i tecnologi\u002Fsperimentatori\n\n\n\n1)\n\nL'inquadramento dei tecnologi\u002Fsperimentatori è effettuato secondo le\ndeclaratorie generali ed esemplificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nAl primo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di primo livello) appartiene il\npersonale che svolge in autonomia attività di elevata complessità di\ncarattere tecnologico e professionale o di sperimentazione. In particolare, vi\nappartiene il tecnologo\u002F sperimentatore il quale, in modo fungibile e\nalternativo:\n\n\n\na)operi con elevata autonomia in strutture complesse e concorra alla\nindividuazione degli obiettivi e delle strategie della Fondazione; può essere\nincaricato del coordinamento di strutture tecnico-scientifico complesse con\nautonomia gestionale del budget e del personale assegnati;\n\nb)operi quale manager in ambito tecnologico\u002Fsperimentale; può essere\nincaricato del coordinamento di strutture tecnico-scientifico complesse con\nautonomia gestionale del budget e del personale assegnati.\n\n\n\n3)\n\nL'accesso al primo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di primo livello) è\nsubordinato al possesso dei seguenti requisiti culturali e di esperienza:\n\n\n\na)almeno tredici anni di esperienza, riducibili fino a dieci in caso di\npossesso di dottorato di ricerca, in attività aventi carattere\ntecnologico\u002Fprofessionale presso la Fondazione o presso altro ente pubblico o\nprivato, o altra esperienza professionale ritenuta equipollente;\n\nb)possesso di un diploma di laurea di durata almeno quadriennale;\n\nc)piena padronanza (scritta e parlata) di almeno una lingua straniera.\n\n\n\n4)\n\nAl secondo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di secondo livello) appartiene\nil personale che, sotto la supervisione e nel rispetto delle direttive generali\nimpartite dal responsabile della Struttura di appartenenza, svolge in autonomia\nattività complesse di carattere tecnologico e professionale o di\nsperimentazione. In particolare, vi appartiene il tecnologo\u002Fsperimentatore il\nquale, in modo fungibile e alternativo:\n\n\n\na)contribuisca a determinare le strategie e gli obiettivi della struttura di\nappartenenza; può essere incaricato della responsabilità di dipartimenti o\naltre strutture equivalenti con idonee autonomie gestionali;\n\nb)gestisca ambiti di carattere tecnologico o professionale di interesse\ngenerale per la Fondazione; può essere incaricato della responsabilità di\nprogrammi o progetti, anche con riferimento alla assistenza e consulenza\ntecnica.\n\n\n\n5)\n\nL'accesso al secondo livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\n\n\n\na)almeno otto anni di esperienza, riducibili a cinque in caso di possesso di\ndottorato di ricerca, in attività aventi carattere tecnologico\u002Fprofessionale\npresso la Fondazione o presso altro ente pubblico o privato, o altra esperienza\nprofessionale ritenuta equipollente;\n\nb) possesso di diploma di laurea almeno quadriennale;\n\nc) conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\n\n\n\n6)\n\nAl terzo livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di terzo livello) appartiene il\npersonale che, sotto la direzione del relativo responsabile, svolge attività\ndi carattere tecnologico e professionale o di sperimentazione con\nresponsabilità di specifici progetti, anche con riferimento all'assistenza e\nconsulenza tecnica; può essere incaricato della responsabilità di gruppi,\nunità o altre strutture equivalenti.\n\n\n\n7)\n\nL'accesso al terzo livello è subordinato al possesso dei seguenti requisiti\nculturali e di esperienza:\n\n\n\na) possesso di almeno tre anni di esperienza professionale;\n\nb) possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale;\n\nc) conoscenza scritta e parlata di una lingua straniera.\n\n\n\n8)\n\nAl quarto livello (Tecnologo\u002FSperimentatore di quarto livello) appartiene il\npersonale che svolge attività di carattere tecnologico e professionale o di\nsperimentazione sotto la supervisione di un tecnologo\u002Fsperimentatore o\nricercatore di livello superiore o con specifico incarico. Può avere\nresponsabilità di specifici progetti in maniera non prevalente.\n\n\n\n9)\n\nL'accesso al quarto livello è subordinato al possesso dei seguenti\nrequisiti culturali e di esperienza:\n\n\n\na) possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale;\n\nb) conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera.\n\n\n\nCapo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO\n\nE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO\n\n\n\nArt. 65 - Livelli professionali del personale tecnico\n\ne del personale amministrativo\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori che svolgono attività di natura tecnica (supporto tecnico al\nfunzionamento della Fondazione o alle sue attività di ricerca, tecnologiche o\nsperimentali; consulenza e assistenza tecnica) o di natura amministrativa sono\ninquadrati in una classificazione unica, articolata nei seguenti livelli:\n\n\n\n1°: Quadri direttivi;\n\n2°: Addetto con funzioni di coordinamento;\n\n3°: Addetto specialista;\n\n4°: Addetto tecnico\u002Famministrativo;\n\n5°: Addetto con funzioni operative.\n\n\n\nArt. 66 - Declaratorie per il personale tecnico\n\ne per il personale amministrativo\n\n\n\n1)\n\nL'inquadramento del personale tecnico o amministrativo è effettuato secondo\nle declaratorie generali ed esemplificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nAl primo livello (quadro direttivo) appartiene il personale il quale,\nnell'ambito delle direttive impartite dal dirigente o responsabile equiparato,\nè responsabile delle attività di supervisione e di coordinamento degli uffici\naventi competenze di carattere tecnico o amministrativo. A tale personale\npossono essere assegnati incarichi speciali nelle materie tecniche o\namministrative di sua competenza.\n\n\n\n3)\n\nAl secondo livello (Addetto con funzioni di coordinamento) appartiene il\npersonale il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente,\ncollabora alle attività di supervisione e di coordinamento degli uffici aventi\ncompetenze di carattere tecnico o amministrativo.\n\n\n\n4)\n\nAl terzo livello (Addetto specialista) appartiene il personale che, oltre\nalle caratteristiche indicate nella declaratoria del quarto livello, e a\npossedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle\nfunzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di singoli servizi e\u002Fo\nlaboratori e\u002Fo attività.\n\n\n\n5)\n\nAl quarto livello (Addetto tecnico\u002Famministrativo) appartiene il personale\nche svolge attività tecniche o amministrative caratterizzate da adeguata\nautonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il\ncampo di attività in cui operano, e che richiedono una formazione culturale\nnon inferiore a quella riferibile al diploma di scuole medie superiori o\ncorrispondente conoscenza ed esperienza.\n\n\n\n6)\n\nAl quinto livello (Addetto con funzioni operative) appartiene il personale\nche svolge attività che richiedono un breve periodo di pratica e conoscenze\nprofessionali di tipo elementare, o che svolge attività che non richiedono in\nmodo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.\n\n\n\n7)\n\nPer il personale con qualifica di quadro direttivo l'orario normale di\nlavoro è fissato in almeno trentotto ore settimanali e, in considerazione dei\ncaratteri distintivi della prestazione lavorativa dei quadri direttivi, non\nsono corrisposti compensi per lavoro straordinario.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"healthandsafetyext","Art. 20 - Obblighi del dipendente 1) Il ","Art. 20 - Obblighi del dipendente\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente conforma la sua condotta ai principi di correttezza, fedeltà\ne buona fede, ed è tenuto al rispetto dei seguenti doveri:\n\n\n\na)collaborare con diligenza, osservando le norme del presente Contratto e le\ndisposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla\nFondazione, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di\nambiente di lavoro;",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"apprenticeships","Art. 50 - Apprendistato per percorsi di ","Art. 50 - Apprendistato per percorsi di alta formazione e ricerca\n\n\n\n1)\n\nLe parti concordano sulla esigenza di valorizzare l'utilizzo del contratto\ndi apprendistato per percorsi di alta formazione post-universitaria e\nricerca.\n\n\n\n2)\n\nA tal fine, le parti concordano sulla esigenza di stipulare una apposita e\nseparata intesa ai sensi della normativa vigente.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 10 - Distacchi, permessi e prerogat","Art. 10 - Distacchi, permessi e prerogative sindacali\n\n\n\n1)\n\nFatto salvo quanto espressamente disciplinato dal presente Contratto, le\nrelazioni sindacali, i distacchi, le aspettative ed i permessi sono regolati\ndall'Accordo Collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei\ndistacchi, delle aspettative sindacali e dei permessi, nonché delle altre\nprerogative sindacali del 5 maggio 2003, in quanto compatibile.\n\n\n\n2)\n\nAl fine di monitorare nel tempo la congruenza dei parametri quantitativi di\ncui all'Accordo Collettivo del 5 maggio 2003, le parti si impegnano, alla\nscadenza del quadriennio normativo, a verificare l'impatto degli andamenti\noccupazionali sui predetti parametri.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"SCHEDULE_trigger","9) Le pause e i riposi sono fruiti secon","9)\n\nLe pause e i riposi sono fruiti secondo le vigenti disposizioni di legge\n(decreto legislativo n. 66\u002F2003 e ss.mm.).",{"bindId":168,"name":169,"text":169},"contractseverancepay","e) trattamento di fine rapporto.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"longtermillness","12) In caso di malattie gravi, la Fondaz","12)\n\nIn caso di malattie gravi, la Fondazione può concedere, su richiesta del\nlavoratore e previa verifica della documentazione medica attestante le sue\ncondizioni di salute, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, della\ndurata massima di diciotto mesi.",{"bindId":175,"name":66,"text":176},"sicknessmaxdaysnr","Art. 39 - Trattamento economico di malattia\n\n\n\n1)\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il\nlavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga, alla\npercezione delle indennità poste a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74\ndella legge n. 833\u002F1978, secondo le modalità ivi stabilite, e anticipata dal\ndatore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge n. 33\u002F1980, nonché ad una\nintegrazione dell’indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore\ndi lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti\nmisure:\n\n\n\na)cento per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i primi\n12 mesi;\n\nb)cinquanta per cento della retribuzione giornaliera netta a cui il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto\nper i successivi tre mesi.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"NOCTPREM_trigger","Le ore di lavoro straordinario prestato ","Le ore di lavoro straordinario prestato nei giorni feriali danno diritto\nalla maggiorazione del quindici per cento, quelle prestate in giornate\nconsiderate festive alla maggiorazione del trenta per cento. Nel caso di\nfruizione del riposo compensativo è comunque corrisposta la maggiorazione. Nel\ncaso di lavoro notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) la maggiorazione è\npari al trenta per cento nei giorni feriali e al cinquanta per cento nei giorni\nfestivi.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"PAYSCALES_table_selection_txt"," retribuzione lorda fino 31.12.15 retrib","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      retribuzione lorda fino\n        31.12.15\n        \n      \n      retribuzione lorda dal\n        1.1.16\n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      retribuzione lorda su 14 mensilità\n      \n      IVC\n\n        su 14 mensilità\n\n        \n        \n      \n      retribuzione  \n\n        con  \n\n        IVC\n      \n      retribuzione lorda su 14 mensilità\n      \n      aumento\n\n        CCPL 20.7.18\n      \n      retribuzione  \n\n        con  \n\n        IVC\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        I fascia  \n      \n      \n        \n\n        62.239,33\n      \n      \n        \n\n        466,80\n      \n      \n        \n\n        62.706,13\n      \n      \n        \n\n        62.706,13\n      \n      \n        \n\n        1.881,18\n      \n      \n        \n\n        64.587,31\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        II fascia  \n      \n      \n        \n\n        48.275,50\n      \n      \n        \n\n        362,07\n      \n      \n        \n\n        48.637,57\n      \n      \n        \n\n        48.637,57\n      \n      \n        \n\n        1.459,13\n      \n      \n        \n\n        50.096,69\n      \n    \n    \n      ricercatore  \n\n        III fascia\n      \n      \n        \n\n        37.874,67\n      \n      \n        \n\n        284,06\n      \n      \n        \n\n        38.158,73\n      \n      \n        \n\n        38.158,73\n      \n      \n        \n\n        1.144,76\n      \n      \n        \n\n        39.303,49\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        IV fascia\n      \n      \n        \n\n        33.108,83\n      \n      \n        \n\n        248,32\n      \n      \n        \n\n        33.357,15\n      \n      \n        \n\n        33.357,15\n      \n      \n        \n\n        1.000,71\n      \n      \n        \n\n        34.357,86\n      \n    \n    \n      ",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"overtimeallowancetype_general","3) Le ore di lavoro straordinario presta","3)\n\nLe ore di lavoro straordinario prestato nei giorni feriali danno diritto\nalla maggiorazione del quindici per cento, quelle prestate in giornate\nconsiderate festive alla maggiorazione del trenta per cento. Nel caso di\nfruizione del riposo compensativo è comunque corrisposta la maggiorazione. Nel\ncaso di lavoro notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) la maggiorazione è\npari al trenta per cento nei giorni feriali e al cinquanta per cento nei giorni\nfestivi.",{"bindId":190,"name":183,"text":191},"PAYSCALES_trigger","\n        \n      \n      retribuzione lorda fino\n        31.12.15\n        \n      \n      retribuzione lorda dal\n        1.1.16\n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      retribuzione lorda su 14 mensilità\n      \n      IVC\n\n        su 14 mensilità\n\n        \n        \n      \n      retribuzione  \n\n        con  \n\n        IVC\n      \n      retribuzione lorda su 14 mensilità\n      \n      aumento\n\n        CCPL 20.7.18\n      \n      retribuzione  \n\n        con  \n\n        IVC\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        I fascia  \n      \n      \n        \n\n        62.239,33\n      \n      \n        \n\n        466,80\n      \n      \n        \n\n        62.706,13\n      \n      \n        \n\n        62.706,13\n      \n      \n        \n\n        1.881,18\n      \n      \n        \n\n        64.587,31\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        II fascia  \n      \n      \n        \n\n        48.275,50\n      \n      \n        \n\n        362,07\n      \n      \n        \n\n        48.637,57\n      \n      \n        \n\n        48.637,57\n      \n      \n        \n\n        1.459,13\n      \n      \n        \n\n        50.096,69\n      \n    \n    \n      ricercatore  \n\n        III fascia\n      \n      \n        \n\n        37.874,67\n      \n      \n        \n\n        284,06\n      \n      \n        \n\n        38.158,73\n      \n      \n        \n\n        38.158,73\n      \n      \n        \n\n        1.144,76\n      \n      \n        \n\n        39.303,49\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        IV fascia\n      \n      \n        \n\n        33.108,83\n      \n      \n        \n\n        248,32\n      \n      \n        \n\n        33.357,15\n      \n      \n        \n\n        33.357,15\n      \n      \n        \n\n        1.000,71\n      \n      \n        \n\n        34.357,86\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      tecnologo 1\n      \n      62.239,33\n      \n      466,80\n      \n      62.706,13\n      \n      62.706,13\n      \n      1.881,18\n      \n      64.587,31\n      \n    \n    \n      tecnologo 2\n      \n      48.275,50\n      \n      362,07\n      \n      48.637,57\n      \n      48.637,57\n      \n      1.459,13\n      \n      50.096,69\n      \n    \n    \n      tecnologo 3\n      \n      37.874,67\n      \n      284,06\n      \n      38.158,73\n      \n      38.158,73\n      \n      1.144,76\n      \n      39.303,49\n      \n    \n    \n      tecnologo 4\n      \n      33.108,83\n      \n      248,32\n      \n      33.357,15\n      \n      33.357,15\n      \n      1.000,71\n      \n      34.357,86\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      quadro\n      \n      48.275,50\n      \n      362,07\n      \n      48.637,57\n      \n      48.637,57\n      \n      1.459,13\n      \n      50.096,69\n      \n    \n    \n      amministrativo 2\n      \n      37.114,00\n      \n      278,36\n      \n      37.392,36\n      \n      37.392,36\n      \n      1.121,77\n      \n      38.514,13\n      \n    \n    \n      amministrativo 3\n      \n      29.944,83\n      \n      224,59\n      \n      30.169,42\n      \n      30.169,42\n      \n      905,08\n      \n      31.074,50\n      \n    \n    \n      amministrativo 4\n      \n      25.410,00\n      \n      190,58\n      \n      25.600,58\n      \n      25.600,58\n      \n      768,02\n      \n      26.368,59\n      \n    \n    \n      amministrativo 5\n      \n      24.311,00\n      \n      182,33\n      \n      24.493,33\n      \n      24.493,33\n      \n      734,80\n      \n      25.228,13",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"bankholidays1","Art. 36 - Festività 1) Le festività che ","Art. 36 - Festività\n\n\n\n1)\n\nLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle riconosciute dalla\nlegge n. 260\u002F1949 e ss.mm. e quella del Santo Patrono del luogo ove ha sede\nlegale la Fondazione.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di coincidenza di una delle festività con la domenica, in aggiunta\nalla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo\npari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto o, in\nalternativa e su richiesta del lavoratore, un riposo compensativo da utilizzare\nentro i trenta giorni successivi la festività.\n\nTale possibilità sussiste solo laddove il lavoratore non abbia un residuo\nferie relativo all'anno precedente.\n\n\n\n3)\n\nQualora il dipendente presti attività lavorativa continuativa in luogo\ndiverso dalla sede legale della Fondazione, al medesimo verrà riconosciuta la\ngiornata del Santo Patrono del luogo di prestazione dell’attività stessa.\nFermo restando il godimento, su base annua, di una sola giornata relativa al\nSanto Patrono.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"paidmaternityleavepay","8) Per i soli periodi indicati nel primo","8)\n\nPer i soli periodi indicati nel primo e secondo e quarto comma del presente\narticolo, l'indennità erogata dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro\nin modo da raggiungere il cento per cento della retribuzione mensile netta cui\nla lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo\nsuperiore.",{"bindId":201,"name":90,"text":91},"mealvouchers",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"trainingprogrammes","Art. 56 - Qualificazione e sviluppo dell","Art. 56 - Qualificazione e sviluppo delle risorse umane\n\n\n\n1)\n\nLe parti, ravvisando nella formazione e nell'aggiornamento un metodo\npermanente per assicurare l'accrescimento delle competenze professionali,\nscientifiche e trasversali, convengono sull'esigenza che nei bilanci di\nciascuna Fondazione vengano previsti appositi stanziamenti, non inferiori\nall'uno per cento del monte retributivo stesso.\n\n\n\n2)\n\nLe linee di attuazione della attività di formazione e aggiornamento sono\ndefinite tenendo conto della programmazione dell'attività di ciascuna\nFondazione e dei percorsi di crescita professionale individuati.\n\n\n\n3)\n\nVengono in ogni caso valutati progetti di formazione e aggiornamento\npresentati dal dipendente o da gruppi di essi, aventi ad oggetto seminari,\nmaster, esperienze presso centri di ricerca ed organizzazioni nazionali e\nstraniere.\n\n\n\n4)\n\nCiascun lavoratore, per ogni anno di attività espletata presso le\nFondazioni, matura otto ore di permesso retribuito, da utilizzare per la\npartecipazione ad iniziative formative individuali coerenti all'accrescimento\ndelle competenze professionali con le finalità di cui al comma 1, individuate\nd'intesa con la Fondazione.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"paidmaternityleave","Art. 42 - Congedo di maternità e di pate","Art. 42 - Congedo di maternità e di paternità\n\n\n\n1)\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal\nlavoro:\n\n\n\na)per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta del parto e il parto stesso;\n\nc) per i tre mesi dopo il parto;\n\nd) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\n\n\n\n2)\n\nAi sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 151\u002F2001, e ferma\nrestando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a\nquanto previsto dalle lett. a) e c) del comma 1, le lavoratrici hanno la\nfacoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta\ndel parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico\nspecialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il\nmedico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di\nlavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della\ngestante e del nascituro.\n\n\n\n3)\n\nIn applicazione e alle condizioni previste dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001 agli artt. 6, comma 1, e 7 comma 6, l'astensione obbligatoria può\nessere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a\nlavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre\nmansioni. Il provvedimento è adottato dal Servizio al lavoro della Provincia\nAutonoma di Trento su richiesta della lavoratrice.\n\n\n\n4)\n\nIl diritto di cui alla lettera c) e d) del comma 1 è riconosciuto anche al\npadre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del decreto\nlegislativo n. 151\u002F2001, in caso di:\n\n\n\na) morte o grave infermità della madre;\n\nb) abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.\n\n\n\n5)\n\nPer quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo\n(congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni\ndi legge e di contratto previste per il congedo di maternità.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da\nquelle indicate al comma 4, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo\ndi durata non superiore a quanto previsto al primo comma, lettere c) e d), ad\nusufruire della aspettativa di cui all'art. 43.\n\n\n\n7)\n\nI periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi\nquelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie e al trattamento di\nfine rapporto.\n\n\n\n8)\n\nPer i soli periodi indicati nel primo e secondo e quarto comma del presente\narticolo, l'indennità erogata dall'INPS verrà integrata dal datore di lavoro\nin modo da raggiungere il cento per cento della retribuzione mensile netta cui\nla lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo\nsuperiore.\n\n\n\n9)\n\nNei limiti previsti dal decreto legislativo 151\u002F2001 e ss.mm., la madre\nlavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche\ncontemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci\nmesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro\nper un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è\nelevato di un mese, se fruito dal medesimo.\n\n\n\n9 bis)\n\nIl congedo di cui al comma precedente, fino agli otto anni di vita del\nbambino, è integrato dal datore di lavoro, nel limite massimo di trenta giorni\ndi calendario computati complessivamente tra i genitori, fino al cento per\ncento della retribuzione giornaliera netta a cui il lavoratore avrebbe avuto\ndiritto in caso di normale svolgimento del rapporto.\n\nPer retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all'art. 67, comma 3.\n\nIn caso di utilizzo dei primi trenta giorni in un'unica soluzione, le\nindennità economiche connesse a particolari condizioni di lavoro sono escluse.\nDetto congedo, fruibile anche frazionatamente in giorni lavorativi, è\nconsiderato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario,\ncomputati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di\nfruizione frazionata, con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse\nle indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono\ncorrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta\nquindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque\ngiorni lavorativi di congedo parentale fruito.\n\n\n\n10)\n\nL'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 22 e 23\ndel decreto legislativo n. 151\u002F2001.\n\n\n\n11)\n\nLe Fondazioni possono riconoscere entro i primi tre anni di vita del bambino\nun periodo di aspettativa non retribuita pari ad un massimo di dieci mesi,\nanche frazionati, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive. Se tale periodo viene richiesto per effettuare l’inserimento al\nnido d’infanzia, da lavoratrici e lavoratori che non presentano residui ferie\nda poter utilizzare, tale periodo di aspettativa dovrà in ogni caso essere\nconcesso da parte delle Fondazioni.\n\n\n\n12)\n\nI lavoratori hanno altresì diritto ad assentarsi dal lavoro, in presenza\ndei relativi presupposti, per i periodi previsti dal decreto legislativo n.\n151\u002F2001, per le ipotesi di: congedo parentale - per quanto non eventualmente\nusufruito ai sensi del comma 9 (art. 32), adozioni e affidamenti (artt. 36 e\n37), permessi e riposi (artt. 39-42, art. 45), congedi per la malattia del\nbambino (artt. 47 e ss.). Il predetto testo legislativo si applica inoltre per\nogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto\ncollettivo.\n\n\n\n13)\n\nNei primi quindici mesi di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre\nlavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per\nulteriori quattro mesi a condizione che sia stato già usufruito il periodo di\ncongedo parentale indennizzato dall'ente previdenziale (centottanta giorni).\nPer tale periodo di congedo spetta il trenta per cento della retribuzione con\ncorrelata copertura degli oneri pensionistici.",{"bindId":211,"name":183,"text":212},"wageincreasedate","\n        \n      \n      retribuzione lorda fino\n        31.12.15\n        \n      \n      retribuzione lorda dal\n        1.1.16\n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      retribuzione lorda su 14 mensilità\n      \n      IVC\n\n        su 14 mensilità\n\n        \n        \n      \n      retribuzione  \n\n        con  \n\n        IVC\n      \n      retribuzione lorda su 14 mensilità\n      \n      aumento\n\n        CCPL 20.7.18\n      \n      retribuzione  \n\n        con  \n\n        IVC\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        I fascia  \n      \n      \n        \n\n        62.239,33\n      \n      \n        \n\n        466,80\n      \n      \n        \n\n        62.706,13\n      \n      \n        \n\n        62.706,13\n      \n      \n        \n\n        1.881,18\n      \n      \n        \n\n        64.587,31\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        II fascia  \n      \n      \n        \n\n        48.275,50\n      \n      \n        \n\n        362,07\n      \n      \n        \n\n        48.637,57\n      \n      \n        \n\n        48.637,57\n      \n      \n        \n\n        1.459,13\n      \n      \n        \n\n        50.096,69\n      \n    \n    \n      ricercatore  \n\n        III fascia\n      \n      \n        \n\n        37.874,67\n      \n      \n        \n\n        284,06\n      \n      \n        \n\n        38.158,73\n      \n      \n        \n\n        38.158,73\n      \n      \n        \n\n        1.144,76\n      \n      \n        \n\n        39.303,49\n      \n    \n    \n      ricercatore\n\n        IV fascia\n      \n      \n        \n\n        33.108,83\n      \n      \n        \n\n        248,32\n      \n      \n        \n\n        33.357,15\n      \n      \n        \n\n        33.357,15\n      \n      \n        \n\n        1.000,71\n      \n      \n        \n\n        34.357,86\n      \n    \n    \n      ",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"PAIDLEAV_trigger","Art. 35 - Pause, ferie e riposi settiman","Art. 35 - Pause, ferie e riposi settimanali\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto, in ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie\nretribuito pari a ventotto giorni lavorativi, computati su una settimana di\nlavoro articolata su cinque giorni lavorativi, anche frazionato. Durante tale\nperiodo al dipendente spetta la normale retribuzione.\n\nLe giornate di ferie sono incrementate su base annua di un giorno ogni\ncinque anni di anzianità lavorativa presso la Fondazione, sino ad un massimo\ndi quattro giorni. Si precisa che in tale computo l'anzianità si considera per\ni soli periodi lavorativi senza interruzione (c.d. stop and go).\n\n\n\n2)\n\nLe ferie sono un diritto irrinunciabile, e devono essere fruite per almeno\ndue settimane nel corso dell'anno di maturazione.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"CONSIGN_trigger","Art. 35 ter - Reperibilità 1) La reperib","Art. 35 ter - Reperibilità\n\n\n\n1)\n\nLa reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi\ndisponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in\ncaso di chiamata.\n\n\n\n2)\n\nI turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata\nsettimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo\ndell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.\n\n\n\n3)\n\nPresso la Provincia autonoma di Trento il contingente di personale che può\nessere destinato a turni di reperibilità non può superare il due per cento\ndella dotazione organica complessiva.\n\n\n\n4)\n\nAi dipendenti comandati in servizio di reperibilità - di norma per non più\ndi sette giornate al mese e di due fine settimana - compete una indennità\noraria di € 1,30 (uno virgola trenta). L'indennità di reperibilità non\ncompete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di\nreperibilità ha durata non inferiore alle dodici ore. La frazionabilità in\nmisura inferiore alle dodici ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti\nche sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.\n\n\n\n5)\n\nQualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni\ndi reperibilità superiore a cinquecentoquattro, la misura della indennità di\nreperibilità di cui al comma 4 è maggiorata del venticinque per cento a\npartire dalle ore successive.\n\n\n\n6)\n\nLe prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate\ncome lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il\nrientro nell'abitazione per il tempo massimo di un'ora. Qualora la\nreperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga\nchiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario di cui\nall'art. 34, per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle ore di\nservizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso\nin cui il dipendente non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di\nriposo, il riposo compensativo spetta per l'intera giornata.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"deathrelatives","Art. 37 - Permessi retribuiti 1) Le Fond","Art. 37 - Permessi retribuiti\n\n\n\n1)\n\nLe Fondazioni riconoscono a ciascun lavoratore permessi retribuiti per i\nseguenti casi, da documentare debitamente:\n\n\n\na)quindici giorni consecutivi di calendario per matrimonio, compreso il\ngiorno della celebrazione del rito;\n\nb)otto giorni all'anno per la partecipazione ad esami inseriti nell'ambito\ndi corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati\nprofessionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi universitari e\npost-universitari, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; la\nmancata partecipazione agli esami, in mancanza di un legittimo motivo di\nimpedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente;\n\nc) quattro giorni di permessi non retribuiti per la partecipazione a\nconcorsi;\n\nd) lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini\nentro il primo grado, in misura pari a tre giorni lavorativi per evento;",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"MAXHOURS_trigger","b)un livello aziendale, cui compete la d","b)un livello aziendale, cui compete la definizione delle seguenti\nmaterie:\n\n\n\ni.articolazione, a livello aziendale, dell'orario di lavoro, ferma restando\nla quantificazione dell'orario normale, dell'orario massimo e del lavoro\nstraordinario, nonché per le altre materie indicate dalle singole disposizioni\ndi questo Contratto;",{"bindId":230,"name":165,"text":166},"schedulesrestpw",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"equalityotherclause","Al fine di creare un ambiente di lavoro ","Al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo, le parti promuovono una\ncultura organizzativa orientata alla valorizzazione delle diversità, anche in\nottica di genere nonché nel pieno rispetto del D.lgs. n. 198\u002F2006, e si\nimpegnano ad attivare azioni che facilitano la conciliazione vita-lavoro (work\nlife balance), in una ottica di innovazione sociale, nel rispetto dell'art. 21\ndella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"funeralpay","4) In caso di decesso del dipendente, la","4)\n\nIn caso di decesso del dipendente, la Fondazione corrisponde agli aventi\ndiritto l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito\ndall'art. 2121 c.c.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"incidentalbonusperc1sec","Nel caso di inizio o cessazione del rapp","Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici\nmesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il\nlavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi delle singole mensilità aggiuntive\nquanti sono i mesi di servizio.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale fondazioni 2016 2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-03-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-03-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;29449.59\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;83.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1.30 euro per hour\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[248],{"title":37,"slug":33},[250],{"type":251,"data":252},"call_to_action_body_block",{"title":253,"description":254,"variant":255,"link":256},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":253,"url":257,"description":253,"rel":258,"type":259},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[261],{"type":251,"data":262},{"title":253,"description":254,"variant":255,"link":263},{"title":253,"url":257,"description":253,"rel":258,"type":259},[]]