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Bellini 10, dopo la sigla della Ipotesi di Accordo del 13 aprile 2016,\ntra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>-AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità\nEcclesiastica), rappresentata dal Consiglio di Presidenza: p. Francesco\nCiccimarra, presidente nazionale, sr. Teresita Moiraghi, fr. Bernardino\nLorenzini, sr. Emanuela Brambilla, sr. Maria Annunciata Vai, con la\npartecipazione di sr. Daniela Gallo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-il sindacato nazionale FLC-CGIL, rappresentato da Domenico Pantaleo,\nsegretario generale, Luigi Rossi, Massimo Mari e Giusto Scozzaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL\u002FScuola, rappresentata da Maddalena Gissi, segretario generale ed Elio\nFormosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL\u002FScuola, rappresentata da Giuseppe Turi, segretario generale, Pasquale\nProietti e Adriano Enea Bellardini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNALS\u002FConfSAL, rappresentato da Marco Paolo Nigi, segretario generale,\nRoberto Mollicone e Silvestro Lupo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SINASCA, rappresentato da Giovanna Roggi, presidente, Pierluigi Cao,\nsegretario generale e Agostino Ierovante\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il seguente CCNL che disciplina il trattamento normativo\ned economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e\nausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte I - LE RELAZIONI E I DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme\ncontenuti negli Accordi interconfederali, in particolare le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi\nrappresentati aderenti al contratto e delle rappresentanze dei lavoratori, che\nla condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti\nsindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si impegnano a rispettare e a fare rispettare le norme del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un\nprocesso di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e\nfunzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie\nin questione, oggetto di informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per\nprocedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche\ndel settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di\nristrutturazione-aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AGIDAE conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia della\noccupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture\noperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella\nsalvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla\nqualificazione delle strutture operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità\ndegli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo\ndi migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale\nal fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei\nservizi erogati alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni\nsindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONCERTAZIONE, INFORMAZIONE, BILATERALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto concordato tra le Parti è quello della concertazione, mirante a\ndefinire una architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto\ndei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le OO.SS. di categoria\nunitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il\nsistema della scuola non statale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo\ndegli Istituti attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative,\ndi cui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della\nmateria dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso\nl'applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dall'allegato di\ncui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità\ndei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo\nal rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni\neconomicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie\nper la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che\nne costituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive\nresponsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono\nl'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di\nincrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di\nistituire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Ente Bilaterale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Commissione Paritetica Bilaterale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale\nreligioso le OO.SS. e l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di\nfare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel\nrispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo\nfondamentale e propulsivo della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la\nrealizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della\nScuola non statale religiosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di tali relazioni le Parti hanno deciso di costituire un Ente\nBilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di\nparticolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in\nessi occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le Parti si impegnano in una azione comune verso le\nIstituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema\ndegli Enti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di tali relazioni le parti firmatarie del CCNL hanno deciso di\ncostituire, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in\ncollaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\narticolo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori Regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle\nnorme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in\nmateria, previe specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire\nall'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)promuovere forme di previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale\nNazionale, l'Osservatorio Nazionale Permanente, allo scopo di individuare\nscelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del\nsettore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza\ndella importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate\nalla prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente possono\nessere avviate dopo intese fra le Parti, valutando anche la possibilità di\nutilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio sono costituite le seguenti sezioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>2.1) Ambiente, igiene e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nlavoro convengono, anche alla luce della esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l'attività della presente sezione dell'Osservatorio Nazionale e\nRegionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-migliorare e intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle\nCommissioni Ambiente\u002FRLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione\ndelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla\npartecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali, valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo\nBilaterale Interconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della\nnormativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>-attuare azioni di prevenzione del mobbing, anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>2.2) Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione professionale delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il\nFOND.E.R.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli\nOrganismi Bilaterali Regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3) Formazione e qualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha lo scopo di promuovere, a livello centrale e locale, iniziative in\nmateria di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli\nutenti, anche in collaborazione con le Istituzioni UE, con le Regioni, con le\nProvince e gli altri Enti competenti pubblici e privati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4) Sezione Mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si propone, in particolare, di monitorare, al fine di valutarne il grado e\nle modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di\ninserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5) Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie\ndell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione\nParitetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo art. 3A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'Organo preposto\na garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del contratto\nin materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata,\ncomposizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare l'andamento della occupazione nel settore Scuola non statale\nreligiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto\nall'utilizzo dei contratti di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di\ninteri istituti o di singole clausole contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare, se necessarie, figure professionali non previste\ndall’attuale classificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero\nmodifiche strutturali della Scuola e\u002Fo degli esami disposte dalle autorità\nscolastiche e dalla legislazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso\naltra sede accettata dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni\nassunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata\ndall'Associazione AGIDAE o dalle OO.SS. facenti capo alle predette Associazioni\nnazionali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le Parti, entro 15\ngiorni dalla presentazione dell’istanza e l'intera procedura deve esaurirsi\nentro i 30 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia\nper acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della\ncontroversia dell'argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle\nparti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti\ninteressate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale, né\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'Organo preposto a\ngarantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento\ndella Commissione Paritetica Regionale, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni O.S. firmataria del\npresente Accordo e dall'AGIDAE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Organismo è convocato su richiesta di una delle Parti ed è presieduto,\na turno, da un membro delle OO.SS. e dall'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti della Commissione Paritetica Regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle\nassunzioni di personale docente a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale e, in\nparticolare, l'applicazione delle leggi nn. 428\u002F90 e 223\u002F91 e delle relative\nprocedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto\nin applicazione dell'art. 79 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la\ncontrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro 3 mesi\ndalla firma del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione\nParitetica Regionale entro i 3 mesi dalla firma del presente CCNL potranno\nrichiedere l'intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Composizione delle controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative alla\napplicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro negli\nIstituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL è previsto il\ntentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità\ndi cui al presente Accordo, da esperirsi presso l'AGIDAE con l'assistenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i datori di lavoro, della stessa AGIDAE, attraverso i suoi\nrappresentanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori, delle OO.SS. territoriali dei sindacati nazionali\nFLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS e SINASCA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il\ntentativo di conciliazione tramite la O.S. alla quale sia iscritta e\u002Fo abbia\nconferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La O.S. che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la\ncontroversia all'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 6 copie,\ndovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle\nrispettive associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro\ncompetente per territorio - e 1 copia all'AGIDAE - per gli effetti dell'art.\n411, comma 3) e art. 412 CPC e art. 2113 CC medicati da eventuali altre norme\nrelative alla conciliazione delle vertenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione\ndi soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla\napplicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione\ne formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le\nparti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti)\nsi impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne,\nove possibile, una soluzione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi\nparitetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso\nsui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche,\nle informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle\nprevisioni degli Accordi nazionali 11.4.97 e 8.10.97 allegati e parte\nintegrante del presente CCNL (cfr. allegati nn. 2) e 3) del presente CCNL,\naggiornati durante la riunione della Commissione Paritetica Nazionale del\n28.1.11).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Diritti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed\nalla efficienza del servizio, l'AGIDAE e le Scuole\u002F Istituti garantiscono una\ncostante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL\nnazionali e territoriali e alle RSA sugli atti che riguardano il rapporto di\nlavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento\ndei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti\nstessi, rappresentanze sindacali aderenti alle OO.SS. maggiormente\nrappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così\ncomposte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in Istituti fino a 15 dipendenti: 1 RSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in Istituti con oltre 15 dipendenti: 1 RSA per ogni O.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di\ncui all'art. 35, legge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili\nannualmente di permesso retribuito per l'esplicazione del proprio mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 giorni lavorativi di\nanticipo alla Direzione dell'Istituto dalle Organizzazioni territoriali delle\nOO.SS. e\u002Fo dalle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione\ndell'Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di\nappartenenza in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne\nsu indicazione delle OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio della attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue\nretribuite per tenere l'assemblea dei dipendenti in orario di lavoro,\nall'interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assemblea viene convocata dalle RSA e\u002Fo dalle OO.SS. territoriali\nfirmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore\nnell'anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente\ndalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella\nstessa ora nei locali della Scuola o in altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di assemblea devono pervenire 5 giorni prima della data fissata\nalla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di\nassemblea per la stessa data e ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti,\ndirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta presentata dai membri delle RSA o dalle OO.SS. dovrà\ncontenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- luogo, data, ora e durata dell'assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS., solo nel caso di\nassemblee nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario\ndi lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario\ndi lavoro previo accordo con il gestore in caso di utilizzo dei locali\ndell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto vengono concessi\ncomplessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni,\ncumulabili, per ogni anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cumulo di cariche sindacali, la concessione più ampia\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno\naffiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e\nindicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Ritenute sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sindacato competente fa pervenire alla Scuola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- parte della delega firmata dal dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla\nretribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli Organi dirigenti\ndei rispettivi sindacati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo per l'intero anno è determinato convenzionalmente sulle\nretribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo\nrevoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Ch3>Art. 12 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>In attuazione delle leggi nazionali, e tenendo conto delle proposte\nformulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità\ndi requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) LIVELLI DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Il 2° livello di contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio\nnazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei\nprincipi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra l'AGIDAE e tra tutte le OO.SS. firmatarie del presente CCNL è prevista\nla contrattazione decentrata, su base regionale, di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione decentrata regionale è prevista per le seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella\nclassificazione del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti e\u002Fo sulla base di\ninterventi legislativi a sostegno della Scuola non statale paritaria, ivi\ncomprese le erogazioni per il diritto allo studio e le attività per il\nmantenimento dei requisiti di qualità certificati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione\ndi programmi concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di\nproduttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati, correlate ai\nrisultati conseguiti, nonché ai risultati legati all'andamento economico\ndell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-materie previste dagli articoli del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine di\narmonizzare le esigenze didattico-organizzative degli Istituti che abbiano più\ndi 15 dipendenti, le Parti individuano le seguenti materie che vengono delegate\nalle RSA o, in assenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL,\nmaterie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Istituto\ncon particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non\ndocente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distribuzione delle ferie per il personale non docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali indennità, anche di carattere temporaneo, a figure non previste\ne non obbligatorie per legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuale salario accessorio erogato dal singolo Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altra materia concordata dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali richieste presentate all'AGIDAE di competenza dalle strutture\nsindacali regionali vengono altresì trasmesse per conoscenza alle OO.SS.\nnazionali firmatarie del presente contratto e all'AGIDAE nazionale. In ogni\ncaso le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la\ndefinizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la vigenza contrattuale la contrattazione decentrata, sia a livello\nregionale, sia a livello d'Istituto, potrà aver luogo una sola volta con la\nspecifica precisazione della durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coldismissalsupport_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e accordo di solidarietà.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il sostegno al reddito e alla occupazione gli Istituti\nsi impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti\ncollettivi o plurimi, dovuta a ristrutturazione o cessazione di attività, a\ndar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente con particolare\nriguardo ai contratti di solidarietà e agli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Istituti scolastici ed educativi, presso i quali sono in atto le\nprocedure di chiusura e\u002Fo di licenziamento o individuali, plurimi e\u002Fo\ncollettivi, ai sensi dei successivi artt. 77 e 78, sono tenuti ad aprire le\nprocedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative\nvigenti, dall'Accordo 5.6.09 sugli ammortizzatori in deroga (cfr. allegato) e i\ncontratti di solidarietà difensivi (cfr. allegato), anche se con meno di 15\ndipendenti secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro, della Salute e\ndelle Politiche Sociali, con la Nota Prot. 14\u002F0022114 del 3.11.09.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Sfera di applicazione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale\ndirettivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti\nattività educative, di istruzione e dipendenti dalla autorità ecclesiastica,\no comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'estero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Asili nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Micro-nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola dell'infanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola primaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola secondaria di ogni ordine e grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Accademie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conservatori musicali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Istituzioni scolastiche post-secondarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuole interpreti e traduttori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuole speciali per minori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Corsi di doposcuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati a Istituti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scolastici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali\nConvitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni\nscolastiche qualora le Parti dichiarino di accettarne integralmente la\ndisciplina nel contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale\na tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con\nrapporto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 16 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre\n2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Almeno 6 mesi prima della scadenza le parti firmatarie comunicano, con\nraccomandata a\u002Fr, formale disdetta del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 6 mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la disdetta\npresentano la piattaforma a mezzo raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia\nla trattativa per il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i\ntermini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza\nmedesima, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra\nindicati non si darà luogo ad azioni o iniziative unilaterali limitatamente ai\n2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale gli adeguamenti retributivi saranno\nriconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto\nprecedente, salvo diversa indicazione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Inscindibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto, in\nquanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle\nParti, devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine,\ncorrelative e inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il\nprecedente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Ambito del rapporto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative\ne\u002Fo scolastico-formative svolte in una determinata sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto è retto dal superiore o direttore dello stesso o, comunque, da\nchi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai docenti è garantita la libertà d'insegnamento per la formazione dei\ndiscenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli\nindirizzi programmatici dell'Istituto nel rispetto delle norme\ncostituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano\ncollegialmente con la Direzione della Scuola alla realizzazione del programma e\nalle iniziative del progetto educativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale\nl'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del\ncarattere cattolico dell'Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di\ndetto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira\nl'Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido\ncollaboratore del progetto educativo dell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso\ndell'abilitazione ove richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento\nindipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in\ncui la materia viene impartita, purché nell'ambito dello stesso ordine di\nscuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno\nantecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell'art. 9 bis, DL 1.10.96 n.\n510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può\nessere effettuata entro 5 giorni dalla instaurazione del rapporto di lavoro,\nfermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio\ncompetente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data\nd'inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2, comma 4), DL 7.9.07 n. 147\npossono effettuare la comunicazione entro il termine di 10 giorni successivi\nall'instaurazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è\ndisciplinato dalle norme del presente contratto e dal Regolamento interno\ndell'Istituto ove esista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Esso deve inoltre contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato) nei limiti indicati nell'art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le\nmaterie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se\nnel medesimo plesso scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'orario di lavoro settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data\ndi cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni\nsostitutive, il nome del lavoratore sostituito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) la sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) l'eventuale cambiamento di sede per attività estiva e\u002Fo invernale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) la possibilità di trasferimento da sede a sede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) l'elenco dei documenti trattenuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di\npersonale docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo\nfamiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) libretto sanitario, ove richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) certificati di servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) certificato penale del casellario giudiziale (art. 2, D.lgs. n.\n39\u002F14);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e\u002Fo\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti,\nrichiesti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le\nleggi e le disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 giorni dalla assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore\ncopia del proprio contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-minijobs_excluded\">\u003Ch3>Art. 20 - Tirocinio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata,\nprevista e consentita dalla legge, non comporta, ai fini del presente CCNL,\nalcun riconoscimento normativo e\u002Fo economico, ma solo la valutazione per la\nquale il tirocinio stesso è istituito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Insegnanti statali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la\nScuola statale, fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che accetta l'incarico a tempo indeterminato nella Scuola\nstatale è obbligato ad optare e a comunicarlo all'Istituto in forma\nscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presa di servizio con incarico a tempo indeterminato del lavoratore nella\nScuola statale è considerata, a tutti gli effetti, risoluzione automatica del\nrapporto di lavoro, con obbligo di preavviso da parte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 22 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di\nassunzione, non può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"332\">\n  \u003Ccol width=\"210\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"332\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">periodo di\n        prova\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"332\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1) e 2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1 mese\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"332\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"332\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4) e 5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"332\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4 mesi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"332\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">personale a tempo\n        determinato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1 mese\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"389\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"194\">\n  \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">personale in\n        apprendistato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"194\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"243\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">1), 2) e 3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"243\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">60 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato\nper un orario inferiore a quanto previsto dall'art. 47 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle\nmansioni per le quali è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di\nformazione o aggiornamento concordati con l'Istituto e dallo stesso\norganizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova le Parti avranno tutti i diritti e gli obblighi\nderivanti dal presente CCNL, compresi TFR, 13a mensilità e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due\nParti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato\nin servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il\ndipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado\ndi riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>III) TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti\naderenti all'AGIDAE è a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del\nD.lgs. n. 368\u002F01 e s.m.i., nel rispetto delle successive norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.1) Contratto a tempo determinato. Apposizione del termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e contingente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 1), art. 21, D.lgs. n. 81\u002F15 è consentito il ricorso al\ncontratto a tempo determinato di durata non superiore a 36 mesi, comprensivo di\neventuali proroghe, a prescindere dalle ragioni che lo giustificano (contratto\nacausale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si\ntrasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della\nsesta proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta a\nun sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere\nsostitutivo che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le seguenti ipotesi valgono le specifiche disposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzioni di personale docente abilitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell'arco dei\ncomplessivi 36 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di insegnamento\nprestati nell'Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati\nnell'ultimo quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzioni di personale docente non abilitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori\ndelle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino\nalla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali\nesami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il\ntitolo di abilitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto a tempo determinato non potrà avere una durata superiore a 36\nmesi maggiorata di ulteriori 48 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della\ndurata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla\nprocedura presso la DTL in deroga al disposto di cui alla legge n. 133\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, superati i 36 mesi, venga stipulato, al docente non abilitato, nel\nsuccessivo periodo di deroga (48 mesi), un nuovo contratto a tempo determinato,\nquesto si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente\nacquisisce l'abilitazione richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il docente acquisisca l'abilitazione richiesta nel corso dell'anno\nscolastico, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza\nprefissata anche in deroga al termine normativo di 36 mesi; qualora\nl'abilitazione sia conseguita entro i primi 36 mesi, potrà essere stipulato un\nnuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con\nun termine che non superi comunque i 36 mesi complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi\nprevisti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro\ncoincide con la sospensione della attività didattica, non possono essere\nrichieste le 70 ore annue di cui al successivo art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatore scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire una più qualificata competenza nel coordinamento\ndidattico, la durata dell'incarico a tempo determinato conferito annualmente al\npersonale docente già in forza all'Istituto a tempo indeterminato, è di un\nperiodo non superiore a 36 mesi maggiorato di ulteriori 24 mesi. Analogamente\ntale durata è prevista per i coordinatori di nuova assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessati percepiranno per tale periodo la retribuzione prevista per i\ndipendenti inquadrati nell'area III, nonché il relativo trattamento normativo\ne contrattuale; alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere\norario e funzioni precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale,\nsalvo che, previo consenso delle Parti, non venga confermato per iscritto nelle\nmansioni dell'area direttiva; in questo caso l'inquadramento nell'area III si\ntrasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data d'inizio\ndell'incarico. L'Istituto potrà assumere, in sostituzione del coordinatore di\ncui al presente articolo, un docente con contratto a tempo determinato per un\nperiodo non superiore a 36 mesi maggiorati di ulteriori 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1), art. 23, D.lgs. n. 81\u002F15, il\nnumero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro\na termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei\nlavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in\nforza nell'Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite\npercentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli\nIstituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un\ncontratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a\ntempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i\ncontratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori intermittenti a\ntempo indeterminato. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno\nconteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 6, D.lgs. n. 61\u002F00,\novvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto\nrapportato al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie\nestive ……;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)con i lavoratori di età superiore a 50 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)con il personale docente privo di abilitazione, ai sensi della deroga\nprevista dall'art. 10, comma 7), D.lgs. 6.9.01 n. 368.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che\ncomportino il superamento nell'Istituto del limite percentuale del 30% è\ntenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31.12.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di\nragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti\nper malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la\nsostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla\nCongregazione che gestisce l'Istituto, dispensato temporaneamente per esigenze\ndi salute, formazione, aggiornamento e\u002Fo impegni di responsabilità interni\nalla Congregazione, anche per parte dell'orario di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa\npersona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla\nconservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera\nautonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo\nprevisto nel successivo art. 23.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per\nsostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'Istituto, chiamati a\nsvolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lett. A) e\nB), è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto\nscritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del\nrapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il nominativo del lavoratore\nassente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità didattica è facoltà dell'Istituto\nimpiegare nella Scuola sede di servizio il personale docente che sia stato\nassente con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a\n150 giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30\naprile, in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi\nintegrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della Scuola\nmedesima nel rispetto delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di\nstudio, il periodo di assenza continuativa di cui sopra è ridotto, ai fini\npredetti, a 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro\nnon è superiore a 12 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.2) Divieti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso Scuole nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223 e a\nlicenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presso Scuole\u002FIstituti nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario\nridotto anche a seguito della applicazione degli accordi sui contratti di\nsolidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto dall'art.\n46 (Supplenza personale docente) e dall'art. 49 (Completamento orario) del\npresente CCNL, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il\ncontratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.3) Disciplina della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso\ndel lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia\ninferiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proroga è ammessa, fino ad un massimo di 5 volte per un periodo non\nsuperiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che\nsi riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è\nstato stipulato a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di\nservizio è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per\ntutti i casi previsti dalla legge 8.3.00 n. 53 e del D.lgs. 26.3.01 n. 151, in\nrelazione alla fruizione da parte della lavoratrice e\u002Fo lavoratore sostituita\u002Fo\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)congedo parentale (astensione facoltativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riposi giornalieri per l'allattamento. In tale ipotesi l'orario di lavoro\ndel supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione\ndei sopra citati riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell'orario\nlavorativo con il consenso del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.4) Scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 23.3), il\ndatore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione\ndella retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del\nrapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno\nulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto\ndi durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° negli altri casi, il\ncontratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.5) Successione dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di\ncontratti a termine con lo stesso lavoratore, le Parti, in attuazione del\nrinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.lgs.\nn. 81\u002F15 convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore\ngli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i\ncontratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata\nsuperiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per\ntali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di\nlavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra\nl'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi,\ncomprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di\ninterruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si\nconsidera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le seguenti eccezioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-deroga di cui al precedente art. 23.1, lett. A), punto 1) per i docenti non\nabilitati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo\ndeterminato, pari a 36 mesi maggiorati di 48 mesi per l'assunzione di personale\ndocente non abilitato e a 36 mesi maggiorati di 24 mesi per i coordinatori\ndidattici, si tiene conto del periodo di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato prestato dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi\ndel D.lgs. 10.9.03 n. 276 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 21, comma 2), legge n. 133\u002F08, il periodo complessivo di\n36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma\na tempo indeterminato, si computa sull'ultimo quinquennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprentices_excluded\">\u003Cp>23.6) Esclusioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntermine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le\nParti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di inserimento e somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le attività di stage e tirocinio\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>23.7) Principio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e\nla 13a mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività di cui al precedente punto 1), lett. A), affidate con\norario aggiuntivo al personale a tempo indeterminato, viene riconosciuta la\nretribuzione anche inerente a ferie, ratei di 13a e TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.8) Diritto di precedenza e informazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dagli artt. 46 (Supplenza personale docente),\n49 (Completamento orario), 80 (Reimpiego) del presente CCNL, in caso di nuove\nassunzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il dipendente che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un\nperiodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con\nriferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a\ntermine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il disposto di cui al comma precedente non si applica nel caso di personale\ndocente non abilitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali\nha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello\nstesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro\n6 mesi (o 3 mesi per attività stagionali) dalla data di cessazione del\nrapporto stesso e si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato\nil proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro,\nquest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente\nlavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel\ncontratto di assunzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di\nprecedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nella\nesecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a\ndeterminare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di\nprecedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici è\naltresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche\nnelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei precedenti rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Part-time.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) NORME DI CARATTERE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dei Dd.lgs. nn. 61\u002F00 e 81\u002F15 gli Istituti possono procedere ad\nassunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore\nrispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e\u002Fo per periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente di Scuole dell'infanzia, primaria, secondarie di 1° e\n2° grado impegnato in attività e\u002Fo discipline curriculari si applica\nesclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con\nesclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità\npreviste dall'art. 19 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle Parti risultante da atto scritto è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso\ncontrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto,\ncon precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione\ndell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte\nsalve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dall'art. 77 la riduzione dell'orario è comunicata dal\ndatore di lavoro al lavoratore con il preavviso di 1 mese e prescinde\ndall'accordo iniziale fra le Parti. In tutti gli altri casi la variazione\ndell'orario di lavoro è concordata tra le Parti e deve risultare da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time,\nfatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il\npersonale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese\ncompetenze fisse e periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse\nmodalità del personale dipendente con contratto full-time.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a richiesta\ndegli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le\nstesse funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) LAVORO SUPPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per\nesigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato,\nil lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente\nper il part-time di tipo orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare, svolto in aggiunta all'orario part-time concordato,\nnei limiti dell'orario pieno contrattuale, viene retribuito come ordinario,\nsenza maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore\nche rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi\nconfronti il giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il\nconsolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari\nalmeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi\nprecedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza\ndell'orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare\nrichiesta all'Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro\nsupplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione\ndel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>C) CLAUSOLE ELASTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono di comune accordo\npattuire per iscritto all'inizio di ogni anno scolastico la presenza di\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua\ndurata. In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2\ngiorni lavorativi. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività\nlavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione\npari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore cui si riferisce la\nvariazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 1), legge 20.5.70 n. 300,\noppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL\nterritorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi\npatologie cronico-degenerative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n.\n104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di\ncompiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la\nlavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o abbia\nun figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n.\n104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro o\ndi trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 77 del presente CCNL),\no viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F15, il lavoratore affetto da\npatologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL territorialmente\ncompetente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del\nlavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in\nrapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) PRIORITA'ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F15, in caso di patologie\noncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il\nconiuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il\nlavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3),\nlegge 5.2.92 n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in\ngrado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità\nnella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non\nsuperiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma\ndell'art. 3, legge n. 104\u002F92, è riconosciuta la priorità nella trasformazione\ndel rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni\ncon contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di\nmansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di\nlavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a\ntempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione\ndi orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla\ntrasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo\nil lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è\ntenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali della impresa e a prendere in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 25 - Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato\ndall'allegato parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 26 - Somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per\nqualifiche e mansioni non appartenenti all'area educativa e docente, nel\nrispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per particolari punte di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente\ndisponibili nella Scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati\nper le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun\ntrimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati\nnell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro\nsi applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente\ncontratto e dai diversi livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AGIDAE comunica preventivamente alle RSA o, in loro assenza, alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è\ntenuto a fornire alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL il\nnumero e i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la\ndurata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e\ndei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione\nlavoro negli Istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per\nriduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni\ncui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario\nanche in rapporto alla applicazione del contratto di solidarietà difensivo,\nche interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la\nfornitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Contratto di lavoro intermittente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si presenti\nla necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative con\nfrequenza non predeterminabile esclusivamente per qualifiche afferenti l'area\ndel personale non docente. È ammesso nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente\n(ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni,\nportinai, addetti ai centralini, fattorini);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le\nprestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età)\novvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal\nciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo\nindeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al\nD.lgs. 6.9.01 n. 368, come modificato dal D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con\nil medesimo datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate di\neffettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento di detto\nlimite il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione lavorativa\nil lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo,\nsalvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a\nrispondere alle chiamate. In tal caso spetta l'indennità di disponibilità di\ncui al comma 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durata e ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il luogo di lavoro, la disponibilità garantita dal lavoratore, il\nrelativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore a 1 giorno\nlavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente\nspettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a\nquella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in\nragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura\ndell’eventuale indennità di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in\nmancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL del numero dei contratti di\nlavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la\nqualifica dei lavoratori\u002Flavoratrici interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono\nriconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di\nesclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il\nlavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì\nstabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i\nperiodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore\ndi lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari\nal 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di\ninquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponibilità\nè assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma\nè esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspaytxt\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea\nimpossibilità di rispondere alla chiamata il lavoratore intermittente è\ntenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il\nlavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il\ndiritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva\ndiversa previsione del contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla\nindennità di disponibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui\nal precedente comma 5), è ricompreso nella fattispecie della assenza\ningiustificata e può costituire motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della\nimpresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione\nall'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di\nprestazioni di durata non superiore ai 30 giorni, il datore di lavoro deve\ndarne comunicazione alla DTL competente per territorio mediante sms o posta\nelettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato il ricorso al lavoro intermittente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24, legge\n23.7.91 n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni\ncui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità\nproduttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione\ndell'orario, in regime di CIG, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni\ncui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in\napplicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 bis - Collaborazioni coordinate e continuative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno per regolamentare le modalità di applicazione\ndelle “collaborazioni coordinate e continuative”, nel rispetto di quanto\nprevisto dalla lett. a) comma 2), art. 2, D.lgs. n. 81\u002F15, in ragione delle\nparticolari esigenze produttive e organizzative del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>IV) TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Retribuzione mensile globale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione tabellare comprensiva della indennità di contingenza maturata\nal 30.11.91;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salario di anzianità maturato al 31.12.05;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale superminimo ex-categoria al 31.12.05;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale superminimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale salario accessorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta entro il giorno 8 del mese\nsuccessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al\nsuccessivo art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto\na qualsiasi titolo per le attività d'insegnamento, nonché per le attività\nproprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede valutative e\npagelle, ricevimento\u002Fcolloquio settimanale individuale dei genitori, e in un\npiano programmato dal Collegio docenti e secondo gli ordinamenti scolastici\nvigenti: scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegio\ndocenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale docente non è tenuto ad alcuna prestazione durante la\nsospensione della attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e\nPasqua, ferma restando la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto\ndall'art. 47 la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali\nassegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la\nretribuzione mensile si fa riferimento all'art. 40 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli educatori e assistenti di Convitto si può richiedere di prestare\nvigilanza notturna nell'Istituto stesso e\u002Fo di consumarvi i pasti. In tal caso\nsarà loro corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari\na 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva\nverrà conteggiata ai fini della 13a, della malattia e del TFR. La richiesta\ndei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con 2 mesi di\npreavviso. In caso di vigilanza attiva, la suddetta viene retribuita secondo\nquanto stabilito dall'art. 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione globale si intende quella individuale comprensiva di tutti\ngli elementi di cui al comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Retribuzione tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai livelli di inquadramento definiti all'art. 39 sono correlati i livelli\nretributivi delle tabelle del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30.6.94, delle\ncategorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi\nsuperminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31.12.05 e non\nriassorbibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo saranno corrisposti\na tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le\nscadenze riportate nelle successive tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"58\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"110\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"165\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.9.15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"200\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.5.16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"200\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.5.17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"0\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.5.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"1\" width=\"199\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuz.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">aumento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuz.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">aumento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuz.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">aumento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retribuz.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.416,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">43,81\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.460,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.486,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.513,13\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.455,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">45,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.500,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.527,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.554,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.496,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">46,28\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.542,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.570,63\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"110\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.598,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.541,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">47,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"111\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.589,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp 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lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">150,85\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">72,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">273,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">198,75\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">396,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">309,12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp>\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">151,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo\n1.1.13\u002F31.12.15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Indennità di contingenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di contingenza riportata nella tabella del CCNL 2002\u002F05 è\ninserita nella retribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Salario di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario di anzianità è costituito da quanto, a questo titolo maturato\nal 31.12.05, non rivalutabile e non riassorbibile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\n13a mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli\nassegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno\nvanno corrisposti tanti 12simi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di\nservizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più\u002Fin meno nel corso\ndell'anno solare la 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle\nore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di\ndicembre o al momento della cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Incentivo economico di produttività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista, per il personale assunto a tempo indeterminato, una\nprogressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per il personale docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammestxt\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"32\">\n  \u003Ccol width=\"496\">\n  \u003Ccol width=\"237\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"496\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">elementi di progressione economica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"496\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">presenza effettiva\n        sul lavoro per l'intera settimana, intendendo per settimana intera\n        l'assolvimento dell'orario individuale contrattuale indipendentemente\n        dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il\n        periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui\n        all'art. 47, punto 2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"237\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 1 per settimana\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"496\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">rispetto standard\n        di qualità \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per Istituti\n        certificati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"496\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati dalla Scuola (massimo 5\n        punti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"237\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+\n        1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ogni 6 ore di corso\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"237\" valign=\"top\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"496\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">partecipazione documentata a corsi liberamente scelti,\n        inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"237\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 1\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ogni 6 ore di corso\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"32\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"496\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">partecipazione con\n        gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio,\n        da enti pubblici e\u002Fo privati, da effettuarsi in orario\n        extracurriculare\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"237\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 2 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per ciascun evento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono escluse le ferie ordinarie (art. 53) e i periodi di sospensione\ndell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua\n(art. 28), fermo restando che gli altri periodi di sospensione della attività\ndidattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\nscolastico (1° settembre - 31 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3) organizzati o indicati\ndalla Scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4) e\nfruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione\ndel punteggio per la partecipazione ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il personale non docente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"761\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"26\">\n  \u003Ccol width=\"501\">\n  \u003Ccol width=\"231\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"501\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">elementi di progressione economica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"501\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">presenza effettiva\n        sul lavoro per l'intera settimana, intendendo per settimana intera\n        l'assolvimento dell'orario individuale contrattuale indipendentemente\n        dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 1 per settimana\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"501\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">rispetto standard di qualità \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per Istituti\n        certificati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"501\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati dalla Scuola (massimo 5\n        punti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 1\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ogni 6 ore di corso\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"501\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">partecipazione\n        documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta\n        (massimo 5 punti)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">+ 1\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ogni 6 ore di corso\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"761\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"231\" valign=\"top\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono escluse le ferie ordinarie (art. 53);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\nscolastico (1° settembre - 31 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3) organizzati o indicati\ndalla Scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4) e fruiti con\npermesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del\npunteggio per la partecipazione ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il personale dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si\nconsidera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all'art. 9 e\ndei permessi orari retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il\nperiodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno (cd. ciclico),\nle 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in\nproporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusamount1sec\">\u003Cp>Sarà riconosciuto un Premio Annuale di Professionalità (PAP), erogato con\nla retribuzione di agosto dell'anno di riferimento, al personale che abbia\nraggiunto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari ad € 150,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro per\ni lavoratori part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto\nun importo pari ad € 180,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro\nper i lavoratori part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari ad € 220,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro per\ni lavoratori part-time.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi avranno ottenuto il Premio annuale\ndi merito verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei\npremi acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento\naggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di\nCarriera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all'anno\nscolastico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Servizio fuori sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale impegnato nell'accompagnamento e nella vigilanza fuori sede di\nlavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri, trasferimenti a sedi\nestive o invernali, colonie, scambi culturali con l'estero etc.) ha diritto\nalla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento\ndella prestazione, ivi comprese le spese di vitto e alloggio qualora non\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso personale, impegnato per più giorni, verrà inoltre\nriconosciuta una indennità di € 40,00 lordi al giorno con riposo\ncompensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per visite didattiche di una sola giornata si fa riferimento a quanto\nprevisto dall'art. 47, punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Indennità di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente con incarico temporaneo di vice coordinamento o di vice\npresidenza viene riconosciuta una indennità mensile pari alla quota oraria\nglobale lorda del livello di appartenenza per ogni ora effettivamente prestata\noltre il normale orario individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al comma precedente sarà anche corrisposta alle varie\nfigure di sistema previste dalla normativa scolastica e dalla attuazione del\nPOF, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, punti 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Determinazione della quota giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e della quota oraria mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_comments_txt\">\u003Cp>La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in\ngodimento per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria mensile viene determinata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n164;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n160;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n147;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n139;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n134;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n130;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n104;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n78.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Prospetto-paga.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto disposto dalla legge 5.1.53 n. 4 la retribuzione\ndeve risultare da apposito prospetto-paga, nel quale dovranno essere\nspecificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il\nperiodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della\nretribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di\ntutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata,\nnonché tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla\nretribuzione, deve recare il timbro dell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Trattamento previdenziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle disposizioni\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall'art. 7 bis, DPR n. 600\u002F73, dai DM\n27.10.97 e 22.12.98, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia\ndella cosiddetta certificazione unica (CU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione\n(dichiarazione sostitutiva del CU) deve essere richiesta dal dipendente e\nconsegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>V - MANSIONI E QUALIFICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Classificazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale dipendente è inquadrato in 3 aree\nfunzionali-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area I - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI (ATA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livv. 1), 2), 3), 4) e\n5), adibiti ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse\nalla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una\npreparazione professionale non specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bidelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di fatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovali comuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoranti di cucina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alle mense\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accompagnatrici\u002Fori su bus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti\nattività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le\nquali necessitano conoscenze pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità\nconnesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività lavorativa\ncaratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione\nprofessionale specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnici alle caldaie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autisti di bus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portieri centralinisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bagnini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla manutenzione degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- falegnami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cuochi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardarobieri al Convitto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- camerieri specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermieri patentati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che\nrichiede preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze e\ncapacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia\ndi esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle\nprocedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo-cuochi in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi-sala e camerieri in possesso di diploma di Scuola alberghiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti amministrativi e di segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di massima\nricevute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica preparazione\nprofessionale o conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e\ntecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segretari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- economi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fisioterapisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermieri professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili Centro Elaborazione Dati (CED)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili Sistema Gestione Qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili amministrativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di biblioteca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area II - SERVIZI D'ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livv. 2), 3), 4) e 5)\ncon funzioni formative e di docenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello le figure professionali comunque di supporto\nalla docenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliari Asili nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modelli viventi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti di Colonia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti ai non autosufficienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti di Scuola dell'infanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o\ncompresenza in aula e\u002Fo laboratorio, per l'espletamento di attività\neducativo-formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture\nconvittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra-curriculari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori di biblioteca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiutanti tecnici di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti di vigilanza al doposcuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttori di attività parascolastiche anche sportive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lettori\u002Fesperti di lingua madre in compresenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenti di Convitto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue mansione con funzione docente educativa e tecnica, atta a promuovere\nlo sviluppo della cultura e della personalità del discente in età evolutiva o\na recuperare gli svantaggi psicofisici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti di Scuola dell'infanzia e primaria compresi i docenti di lingua\nstraniera, informatica, scienze motorie e sportive, musica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola dell'infanzia e nella\nScuola primaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti in Scuole secondarie di 1° e 2° grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma d'istruzione secondaria superiore o titolo\nequipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- puericultrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale educativo micro-nido e asili nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educatori di Convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-logopedisti\u002Flogoterapisti in possesso di titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento,\nsia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi\nd'istruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti in Scuole secondarie di 1° e 2° grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma di laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti tutor dell'alternanza scuola-lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola secondaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti in corsi di istruzione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-docenti di madrelingua e docenti di conversazione in lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- psicologi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- psicoterapeuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area III - SERVIZI DIRETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione direttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e\nresponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena\nautonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale\nimpartite dal titolare, o dal legale rappresentante, o dal Consiglio\nd’amministrazione della Società che gestisce l'attività\nscolastico-formativa. Nella osservanza delle leggi e delle disposizioni\nnazionali e nel rispetto della libertà d'insegnamento tale ruolo comporta la\ndirezione e il coordinamento dell’attività didattica, del controllo e della\nverifica del complesso delle attività svolte nell'ambito del plesso\nscolastico-educativo e formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nel livello funzionale 6) le seguenti figure professionali in\npossesso di laurea salvo che per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola\nprimaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinatori di attività educativa e didattica e\u002Fo direttori di Scuole\ndell'infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di lingue e cultura\nvaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presidi di Scuole secondarie di 1° e 2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presidi di Scuole di preparazione agli esami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presidi e direttori di Istituti professionali e\u002Fo Centri di attività\nformativa con contributo del Fondo Sociale Europeo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituzioni\nscolastiche e di ramo di azienda, di appalto e convenzione, indipendentemente\ndal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme\npreviste dall'art. 2112 CC, comma 5), dalla legge n. 428\u002F90 e dal D.lgs. 2.2.01\nn. 18 e comunque al personale si continuano ad applicare le condizioni di\nmigliore favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione per l'apertura delle procedure di trasferimento di cui al\ncomma precedente deve essere inviata alle strutture nazionali e territoriali di\ncompetenza di tutte le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Mutamenti di qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti a un\nlivello superiore per almeno 6 giorni consecutivi sarà dovuta la retribuzione\ncorrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò\nperaltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in 1 anno, il dipendente\nha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è\nstato assegnato comportano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste\nnella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il\nlivello economico della qualifica di provenienza nella voce retribuzione\ntabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel\nlivello di provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da\nsostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla\nconservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di\nsuperamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione\nper il periodo di sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Mansioni promiscue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la\nretribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore\nespletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo\nrestando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi di mansione promiscua la retribuzione sarà data\ndalla somma delle parti della retribuzione globale calcolate proporzionalmente\nalle ore svolte nei diversi livelli. Sono fatte salve le condizioni di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Composizione delle sezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sezioni di Scuola dell'infanzia saranno costituite, di norma, con un\nnumero massimo di 25 alunni con la possibilità, in presenza di mono-sezioni e\ndi particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni\nin più.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare,\ndi norma, il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista la presenza di\nun insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli asili nido e micro-nido il rapporto numerico educatrice\u002Fbambini e\nausiliari\u002Fbambini è definito dalle singole leggi regionali. Per quanto\nriguarda le “sezioni Primavera” per il rapporto numerico educatrice\u002Fbambini\nsi fa riferimento all'Accordo Stato-Regioni 29.10.09 e al decreto MIUR n. 9\ndell'11.11.09 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Attività integrative e parascolastiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo,\nanche non avente carattere straordinario od occasionale sono proposte\nprioritariamente al personale in servizio a tempo parziale in possesso dei\ntitoli utili. In caso di non accettazione o in mancanza dei requisiti necessari\npotranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto\nprevisto dall'art. 23.1 (Contratto a tempo determinato) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro sarà determinato all'atto della assunzione o della\nattribuzione dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la retribuzione si fa riferimento a quella prevista per\ni docenti laureati (liv. 5) nel caso di attività che richiedono il possesso\ndel diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue si fa\nriferimento a quanto previsto dall'art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell'orario\nscolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività\nstessa del doposcuola venisse meno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Commissione esami.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai componenti delle Commissioni di esame di Stato conclusivi della Scuola\nsecondaria di 1° grado spetta il compenso di € 25,00 lordi per ogni giorno\ndi effettiva presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti nominati commissari agli esami di Stato della scuola\nsecondaria di 2° grado all'interno dell'Istituto i giorni di attività\neffettivamente impegnati nella Commissione sono considerati come servizio\nprestato per la Scuola stessa e quindi come lavorativi ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Supplenza personale docente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti\ndal presente contratto, la supplenza, prima di ricorrere a nuove assunzioni,\ndovrà essere proposta, con contratto a termine, prima al personale già in\nservizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni,\nseguendo il criterio previsto dall'art. 49 per il completamento d'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, nel caso di sostituzione, il termine del rapporto coincide\ncon la sospensione estiva della attività didattica quando questa fosse\nprecedente al rientro del titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano\nanche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente,\nnei limiti del servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche ai supplenti secondo la quota parte vengono corrisposte la 13a\nmensilità, il TFR e i giorni di ferie maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è\nconsiderata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico\npari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali\nore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VI - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 38 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 38 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 32 ore settimanali per i modelli viventi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-38 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor,\nistruttori di attività parascolastiche anche sportive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 ore settimanali di docenza per i lettori\u002Fesperti di lingua madre in\ncompresenza con il docente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti,\nlogopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-37 ore settimanali per educatrici di asilo nido e micro-nido,\npuericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la\nconservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco; i rapporti\ngenerali e particolari con le famiglie dei bambini: la collaborazione connessa\nalla organizzazione della Scuola; la predisposizione dei piani di acquisto in\nrelazione alle proprie competenze; la partecipazione alla realizzazione di\nfeste e manifestazioni programmate dal nido o micro-nido; le attività\ncollegiali di accoglienza; la partecipazione alle Commissioni di continuità;\nla cura dell'igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale;\neducatori di convitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-31 ore settimanali d'insegnamento per i docenti di Scuola della infanzia e\nper gli insegnanti di sostegno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 ore settimanali d'insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per\nquelli di sostegno della Scuola primaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-18 ore settimanali d'insegnamento per i docenti di steno-dattilo e\ntecnico-pratici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED,\nresponsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di\nsostegno, docenti tutor della alternanza scuola-lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 6):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e\npresidi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello\ncontrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà\nproporzionale alle ore assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è\nsempre considerato giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero modifiche strutturali dell'orario di lavoro nell'arco\ndi vigenza del presente CCNL le Parti si incontreranno per l'adeguamento alle\nnuove normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e\ndidattico, di formazione e riqualificazione del personale, comprese le\nattività connesse alla gestione del “sistema qualità”, promossi dalla\nScuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di\nlavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni\nannui, vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa\ncompatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore\no per scelta del gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto\na recuperare le ore e\u002Fo i giorni di lavoro non prestato, mantenendo il diritto\nall'intera retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i non docenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti inquadrati ai livv. 1), 2), 3), 4) e 5) a 37 e a 38 ore\nsettimanali in servizio al 9.12.10 vengono confermate 26 ore annuali di\npermesso retribuito (riferito ad anno scolastico). I suddetti permessi sono\nriproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo\nnel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) viene\nstabilita dalla Direzione dell'Istituto in ambito di contrattazione decentrata\nin accordo con le RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie\nordinarie e durante la sospensione della attività scolastica, potrà essere\nimpegnato secondo le esigenze dell'Istituto nel rispetto della propria\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita\ndal Regolamento d'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore d'insegnamento variano\nda un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi il docente potrà optare per\nla riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e\ndella relativa retribuzione restando a disposizione dell'Istituto per eventuali\nsostituzioni e in attività formative in ore stabilite nell'orario settimanale\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i docenti le ore assegnate fino alla 18a non possono essere\ndiminuite nel periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto previsto\ndagli artt. 77 e 78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore oltre la 18a nei limiti della 24a, assegnate ai docenti del liv. 5)\nanteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984\u002F85, non possono essere\ndiminuite nel periodo dì validità del presente CCNL, salvo quanto previsto\ndagli artt. 77 e 78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore in esubero, oltre la 18a per la scuola secondaria nei limiti della\n24a, oltre la 24a nella scuola primaria nei limiti della 28a, oltre la 31a nei\nlimiti della 35a nella scuola dell'infanzia, possono subire variazioni da un\nanno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in\natto senza alcuna maggiorazione. Eventuali ulteriori ore di insegnamento in\nesubero oltre i limiti suddetti verranno retribuite con la maggiorazione del\n15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al comma\n1) del presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro del\npersonale ad orario ridotto nel rispetto della unità didattica e\u002Fo\nfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni\ndi incarichi d'insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun\ndocente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire\nnell'ambito della Scuola secondaria di 1° o 2° grado e del titolo abilitante\ne devono essere comunicate dalla Presidenza dell'Istituto di norma entro\nluglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle ore d'insegnamento e alle attività strettamente collegate, come\nda art. 28.3, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei\ndocenti, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della\nScuola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>punto 1) fino ad un massimo di 50 ore annue per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attività di programmazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)progettazione, revisione e gestione del Piano della Offerta Formativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)incontri collegiali con genitori o specialisti\u002Fesperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario\nindividuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all'orario contrattuale\nsettimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 20 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore dedicate alle attività di cui al presente punto 1) rientrano nella\nretribuzione di cui all'art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo previsto\nper ogni docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno\nretribuite in una unica soluzione, calcolate secondo l'art. 45, con la\nretribuzione di giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività previste dal punto 1), quando svolte in periodo diverso da\nquello coincidente con l'attività didattica, rientrano nella normale\nretribuzione fino alla concorrenza dell'orario settimanale individuale. Le ore\neccedenti saranno imputate alle 50 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Punto 2) - 70 ore annue che possono essere richieste per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività e\u002Fo discipline non curriculari o anche curriculari, programmate\ndal Collegio dei docenti e\u002Fo dal Consiglio di classe, in orario non\ncurriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali:\nrecupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal\nCollegio dei docenti proprie della funzione e del livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l'orario\nindividuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei docenti\ne\u002Fo del Consiglio di classe, può richiedere all'Istituto di svolgere le 70 ore\nannue in attività proprie della funzione e del livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui al presente punto 2) sono ridotte a 25 ore annue per orari\nfino a 1\u002F3 dell'orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue\nper orari fino a 2\u002F3 dell'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui al presente punto 2) e al precedente comma 24) vanno\nrecuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati\nin base alle ore effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per\nmalattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno\nliquidate con la retribuzione di agosto, calcolate sulla base di quanto\nprevisto dall'art. 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui\nrapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è\ntenuto a svolgere le ore di cui al presente punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di programmazione didattica a inizio anno scolastico il\npersonale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di\ncui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie\nordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio\norario settimanale, in attività didattico\u002F formative, di programmazione e di\naggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è\navvenuta l'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore annue di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo non trovano\napplicazione nelle attività di nido e micro-nido.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce\nl'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le Parti si\nincontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 23, lett. A), il personale che, a\nseguito degli interventi legislativi di ordinamento scolastico, vede ridotto il\nproprio orario d'insegnamento, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente\nper attività opzionali e\u002Fo facoltative stabilite dal Collegio docenti. Nella\nindividuazione delle attività opzionali e\u002Fo facoltative il Collegio docenti\ndovrà tener conto della opportunità di utilizzare tale personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri\naddetti agli uffici amministrativi in forza all’1.10.81 manterranno un orario\nsettimanale di 34 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore)\nprevio accordo con il gestore dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti\nl'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4\u002F34 della\nretribuzione mensile lorda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Autonomia didattica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo si applicano, secondo quanto previsto dal DPR\nn. 275 dell'8.3.99, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle\nIstituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15.3.99 n. 59”\nsenza che ciò possa comportare diminuzione dell'orario individuale di lavoro\ndi ciascun dipendente di cui all'art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, attraverso il Piano della Offerta Formativa, l'autonomia\ncostruisce le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di\nrelazione per rendere flessibile l'attività educativa e per migliorarne così\nl'efficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che 1 ora curriculare d'insegnamento, intesa come unità\ndidattica, corrisponde a 1 ora di lavoro, ovvero a 1\u002F18, 1\u002F24, 1\u002F31 dell'orario\ncontrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti dei livv. 4) e 5),\ngli Istituti, a seguito della programmazione del Collegio dei docenti, possono\nadottare le seguenti forme di flessibilità, nel rispetto di quanto al presente\narticolo e nel rispetto di quanto previsto dal presente CCNL in relazione al\nrapporto di lavoro del personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'articolazione modulare dell'orario annuale di ciascuna disciplina e\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità\noraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del\nprincipio generale della integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,\nanche per alunni in situazione di handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione didattica di quanto sopra è proposta dal Consiglio di\nclasse e approvata e programmata dal Collegio dei docenti in un Piano Formativo\ncoerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi\ndi studi, determinati a livello nazionale, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il Collegio dei docenti può programmare una diversa articolazione della\ndurata dell'unità d'insegnamento nel rispetto del monte annuale orario\ncomplessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline e\ndelle attività comprese nei piani di studio stabiliti dalle disposizioni\nministeriali. La differenza tra 1 ora d'insegnamento e la durata effettiva\ndella lezione, o la somma di tali differenze, potrà essere utilizzata per\nrecupero, sostegno e approfondimento nella stessa classe e per la stessa\ndisciplina oggetto della riduzione, ma non potrà essere utilizzata per lezioni\ncurriculari destinate a classi e\u002Fo discipline diverse da quelle alle quali è\nstata effettuata la riduzione della durata oraria delle unità\nd’insegnamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Il Collegio dei docenti può programmare una articolazione didattica\nmodulare, settimanale o plurisettimanale, che preveda una diversa distribuzione\ndell'orario di docenza diretta e perciò il superamento dell'effettivo orario\nindividuale settimanale. L'orario di docenza diretta, in attività distribuite\nsu moduli, non potrà essere superiore al 20% dell'orario settimanale effettivo\ndi docenza. La diversa articolazione dell'orario settimanale di docenza deve\navvenire nell'ambito del monte ore annuo della disciplina previsto per ciascuna\nclasse dall'ordinamento scolastico e sarà recuperato dal docente con una pari\nriduzione di orario d'insegnamento, per le stesse materie\u002Fdiscipline e per la\nstessa classe, durante i periodi in cui si svolge l'attività didattica. Il\nrecupero delle ore di cui al precedente comma deve essere effettuato\nnell'ambito dell'anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Una distribuzione dell’attività didattica in non meno di 5 giorni\nsettimanali nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio e orari dei\ndocenti previsti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al docente con rapporto di lavoro part-time o ad orario ridotto non potrà\nessere richiesto quanto previsto dalla lett. b) del precedente comma 4), salvo\nsuo esplicito consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Completamento orario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I docenti a tempo indeterminato che avessero un orario inferiore a quello\ncontrattuale hanno diritto per le stesse materie e per quelle rientranti nel\ntitolo di studio, fatta salva l'unità didattica e funzionale, al completamento\ndel loro orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà\nconto nell'ordine del titolo abilitante specifico, dell’anzianità di\nservizio e dei maggiori carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il completamento di orario si applica anche al personale amministrativo,\ntecnico e ausiliario ad orario parziale (nel rispetto di quanto al punto 2,\nart. 5, D.lgs. 25.2.00 n. 61) qualora l'orario disponibile non sia coincidente\ncon l'orario di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore\nconsecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.\nQuindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e\nle 6, ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione della quota\noraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all'art. 29, ivi\ncompreso il superminimo di ex categoria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno\ndalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro\nnotturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, qualora la\nstessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch'esso lavoratore subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a 12 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>È considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle\nfestività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25\naprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25\u002F26\ndicembre, S. Patrono.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con 1\u002F26 della\nretribuzione globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cp>Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro\nfestivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di segreteria dei Centri culturali che durante convegni e\nmanifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale\norario previo accordo fra le Parti potrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ottenerne il pagamento come ore straordinarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale non docente è considerato lavoro straordinario quello\nprestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari\nesigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite\ndell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi d'impedimento, a svolgere\nlavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma,\nil personale sarà avvisato con 1 giorno di anticipo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia\nautorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria\ndella retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno festivo: 60%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali superiori assorbono le inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) coincidenti con la\ndomenica vengono retribuite a tutti i dipendenti con 1\u002F26 della retribuzione\nglobale oltre alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 52 - Vitto e alloggio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2\nmesi, vitto e\u002Fo alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto\nservizio verrà pagato a parte dagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con\ngli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione,\nè considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a un\nperiodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione pari a\n33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività\nsoppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto, qualora fosse\nlavorata, o va recuperata con 1 giornata di permesso retribuito, anche in\naggiunta alle ferie estive, o retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il\ndipendente maturerà tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tranne quanto previsto per il personale docente dall'art. 28, comma 4),\neventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie\naggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero\nospedaliero o malattia documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio, né con il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in\npiù di 2 periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto\nferie, chiesti dal dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo\na quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le\nesigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i docenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durante la sospensione estiva delle lezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i non docenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2\u002F3 dei giorni\nspettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla\nDirezione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di\nnorma entro aprile di ogni anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 54 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può usufruire nell'anno scolastico fino ad un massimo di 10\ngiorni di permessi retribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio:\nnascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri e infermità gravi\nche riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il 2°\ngrado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non convivente,\ndella lavoratrice o del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alla mansione per la\nquale è stato assunto e liberamente scelti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di cui al punto 1) sono usufruibili in unica soluzione solo in\ncasi molto gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla\nDirezione dell'Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta\norale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata\npartecipazione ad esami di cui all'art. 10, legge n. 300\u002F70 e a concorsi\npubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si\nsvolge la prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la sede di esami disti oltre km. 200 dalla sede di lavoro\nverrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assistenza a familiari portatori di handicap si fa riferimento\nalla legge n. 104\u002F92 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Permessi brevi e recupero ritardo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno\nscolastico, anche cumulabili, in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentate esigenze personali di carattere medico (analisi, visite\nmediche, accertamenti clinici etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per\nanno scolastico, riproporzionati in base ai mesi di lavoro effettivamente\nprestati per i dipendenti a tempo determinato, da recuperare, di norma, entro\nil mese successivo anche in attività di supplenza per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivi di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rinnovo dei documenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali ritardi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici,\nesclusi quelli previsti dal precedente art. 54, il lavoratore può usufruire di\npermessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione\ndell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 57 - Permessi elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,\nsegretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi\nelettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,\nhanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla\ndurata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a\ntutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l'espletamento delle\noperazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo\ndal lavoratore entro l'immediata settimana successiva. In caso di mancato\nrecupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono\nretribuite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un\nmassimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari; nel caso di superamento\ndei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza\nretribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato\nmedico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10\ngiorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad\nalcun effetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino\nad un massimo di 12 mesi (365 giorni) nel periodo di 3 anni o meno, dovute\nanche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà\ninformare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle\nassenze massime nell'arco dei 3 anni non sono considerate le aspettative non\nretribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si\nprotragga oltre i termini indicati è facoltà dell'Istituto risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del\ndipendente al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A1) del presente\narticolo. Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di 2 anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del personale sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza\nesclusiva di tale accertamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto della\nindennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione\ngiustificativa da parte del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto al\nrimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto\ncorrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce\norarie di reperibilità, di cui al Decreto del Ministero della Sanità 8.1.85,\npubblicato sulla G.U. 7.2.85, sono così determinate: 10-12\u002F17-19, sabato e\ndomenica compresi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze\ninferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro 2 giorni\nlavorativi dal rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in ‘day hospital’,\ndi assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente ASL o Struttura convenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso alla intera\nretribuzione prevista dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio\neffettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 59 - Infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall’Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà\nconservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata\u002Fo\npercepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più\nbreve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell'Ente assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 60 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 12 bis, D.lgs. n. 61\u002F00 i lavoratori affetti da patologie\noncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a\ncausa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l'ASL territorialmente competente, hanno\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale, così come previsto all'art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in\nogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Permessi per lavoratori invalidi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al\n50% sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di\ncongedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità\ndebitamente documentate (art. 26, legge n. 118\u002F71 e art. 10, D.lgs. n. 509\u002F88).\nTali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'art. 58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 62 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di\n15 giorni di calendario, non frazionabili, in occasione dell'evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Art. 63 - Tutela della maternità e della paternità.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>A) Norme di carattere generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndai Dd.lgs. 26.3.01 n. 151 e n. 80\u002F15 a cui si fa espressamente riferimento per\nquanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi della astensione\nobbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al\nnascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere\nconvalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che\nabbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all'indennità sostitutiva\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire della astensione facoltativa dal lavoro per\nun periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nquando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale docente, data la specifica caratterizzazione delle\nistituzioni oggetto del presente CCNL, la fruizione del congedo parentale\npotrà aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il personale ATA il\ncongedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari\nalla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso\ndel quale ha inizio il congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore\nnon ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può\nsuperare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia\ndi 7 mesi di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari\nall'80% della retribuzione media globale giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari al\n30% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il beneficio spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino al compimento dei 6 anni di vita del bambino e per un periodo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore\na 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione\nGenerale obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da 8 anni e 1 giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo\nparentale non è indennizzabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro\ncon un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (comma 3, art. 7,\nD.lgs. n. 80\u002F15). Il datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta\ndi congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può essere richiesto l'orario flessibile\u002Fpotenziato di cui agli artt.\n47 (70 ore) e 24 (orario supplementare) alle lavoratrici madri nel periodo di\ntutela previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di\nadozione nazionale e internazionale e di affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari,\nqualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in\nfamiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.\nL'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro\ngli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITA'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore\ncondivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per\nfavorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale\nper il 2016:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha\nl'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni. Entro il medesimo\nperiodo il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo\ndi 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua\nsostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a\nquest'ultima. Per i 2 giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e\nper il congedo di 2 giorni eventualmente goduto in sostituzione della madre è\nriconosciuta una indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui alla precedente lett. a) si applicano anche al padre\nadottivo o affidatario e il termine del 5° mese decorre dall'effettivo\ningresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso\ndel minore in Italia nel caso di adozione internazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma\nscritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro\nalmeno 15 giorni prima dei medesimi. Il datore di lavoro dovrà, a sua volta,\ncomunicare all'INPS, attraverso il flusso UNIEMES, le giornate di congedo\nfruite. Solo in caso di congedo facoltativo il padre dovrà allegare alla sua\nrichiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo obbligatorio di\nmaternità per un numero di giornate pari a quelle richieste dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della\nmadre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>C) RIPOSI GIORNALIERI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi\norari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se\nl'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate\nlavorative a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10,\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) MALATTIA FIGLIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre e\u002Fo il lavoratore padre possono fruire di assenze dal\nlavoro per malattie del bambino durante i primi 3 anni di vita dello stesso su\ncertificazione del medico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo\nperiodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia del figlio in età compresa tra i 3 e gli 8 anni\nentrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro\nnel limite di 5 giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il\nrelativo periodo di assenza è computato solo nell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del presente punto C) si applicano\nanche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto\ndal punto 6), art. 3, legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>D) PERMESSI PER ESAMI PRENATALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 25.11.96 n. 645 le lavoratrici gestanti hanno la\npossibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali,\naccertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche senza perdita di\nretribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e\ndietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del\nrapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua\nordinaria retribuzione secondo le modalità della legge n. 88\u002F89, art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Congedi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Congedo per gravi motivi personali o familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le\nmodalità previste dalla legge n. 53\u002F00, art. 4, comma 2) e dal D.lgs. n. 278\ndel 21.7.00, un congedo non retribuito per un periodo continuativo o frazionato\nfino a 2 anni per gravi motivi relativi alla situazione personale o della\npropria famiglia anagrafica o dei soggetti di cui all'art. 433 CC, anche se non\nconviventi, o di parenti e affini entro il 3° grado portatori di handicap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Prolungamento del congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 1), D.lgs. n. 80\u002F15, la lavoratrice madre o, in\nalternativa, il lavoratore padre, per ogni minore con handicap in situazione di\ngravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, hanno\ndiritto, entro il compimento del 12° anno di vita del bambino, al\nprolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o\nfrazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'art. 64,\nnon superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo\npieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai\nsanitari la presenza del genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non\nne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata\nmassima del congedo parentale spettante al richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Congedo straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità il\nlavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità\npreviste dalla legge n. 53\u002F00, art. 4, comma 4 bis), e dal D.lgs. n. 119\u002F11,\nart. 4 e s.m.i., un congedo, con retribuzione a carico dell'Ente previdenziale,\nper la durata massima di 2 anni, non valido ai fini della maturazione delle\nferie, della 13a mensilità, del TFR. Per i soggetti che hanno diritto al\ncongedo straordinario si fa riferimento all'art. 4, D.lgs. n. 119\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>D) Congedo per le donne vittime di violenza di genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15, la donna lavoratrice, inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai Servizi sociali del comune di residenza o dai Centri\nantiviolenza o dalle Case rifugio di cui al DL 14.8.13 n. 93, convertito con\nmodificazioni dalla legge 15.10.13 n. 119, ha il diritto di astenersi dal\nlavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo\nmassimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto la lavoratrice, salvo casi di\noggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un\ntermine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e\ndella fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire\nl'indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei\ntrattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini della\nanzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione\ndelle ferie, della 13a mensilità e del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell'arco temporale di 3\nanni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a\ntempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove\ndisponibili in organico (art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali\nterritoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la\ndurata della carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non\nusufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non\nretribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 1 anno di servizio l'Istituto ha facoltà di concedere al dipendente\nche lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di\n1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una\nnuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo della aspettativa il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali, da\nutilizzare in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di 2°\ngrado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1) e 2) vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1), non\ndovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale della struttura\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i\ndipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo\nstudio per lo stesso corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2) ha diritto, salvo\neccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2) è\ntenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla\nfrequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di\nesercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza\nsindacale e la Direzione\u002FPresidenza di Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove\nnecessarie, ulteriori modalità applicative e\u002Fo particolari per la\npartecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo e ulteriori\ndiscipline per rispondere ad esigenze specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 10,\nlegge n. 300\u002F70 e alle disposizioni di cui alla legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Crescita professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento con la frequenza di\nappositi corsi istituiti dalla autorità scolastica, viene garantita la\npossibilità di una distribuzione di orario che tenga conto, nei limiti del\npossibile, delle esigenze di frequenza e l'utilizzo dei permessi di cui\nall'art. 54 o di aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VIII - NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Regolamento interno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere\nportato a conoscenza dei dipendenti all'atto della assunzione o al momento\ndella successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la\nvigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Doveri dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di\nlavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data la particolarità del servizio scolastico è fatto obbligo a tutti i\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a espletare le proprie mansioni in conformità del livello e della\nqualifica conferita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di osservare l'orario di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e\ngiustificarle entro il 2° giorno salvo il caso di comprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di rispettare e fare rispettare agli alunni il Regolamento interno\nd'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di osservare le eventuali modifiche di orario nel caso di rapporto di\nlavoro a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)di mantenere il segreto d'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della\npropria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)di segnalare l'eventuale assenza o ritardo prima dell'inizio del servizio,\nper garantire adeguata sostituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di presentare tempestivamente al preside dell'Istituto il programma dello\nsvolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di\nportarlo a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di\neffettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni\nministeriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di comunicare all'Istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l'accettazione\ndi incarichi di insegnamento presso altre Scuole legalmente riconosciute o\nprivate, sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; è inoltre\nfatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l'inizio della\nattività di libera professione, sempreché compatibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, secondo la\ngravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) richiamo verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) richiamo scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di giorni 3 di effettivo lavoro (3\u002F26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva\ncontestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa,\nsalvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lett.\na).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta\nnella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far\npervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso,\nessere inferiore a giorni 10 dalla data di ricezione della contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. a cui aderisce o conferisce\nil mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera\nraccomandata inviata entro 6 giorni dal termine assegnato al dipendente per\npresentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i\nmotivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun\nprovvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono\naccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni\ndi cui ai precedenti commi, sono inefficaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi nn.\n604\u002F66 e 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Richiamo scritto, multa e sospensione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il\nlavoratore che in via esemplificativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno\nsuccessivo a quello dell'inizio della assenza stessa, salvo il caso di\nimpedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e\ndeliberazioni dei Consigli di classe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo, la multa e\nla sospensione per quelle di maggiore rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Licenziamento per mancanze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di\nquelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione di cui alla lett. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportamento in contrasto con quanto previsto al comma 2), art. 19\nall'interno dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze ingiustificate ripetute almeno 6 volte durante l'anno, prima o dopo\ni giorni festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lezioni private agli alunni della propria Scuola in senso stretto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndai casi previsti dall'articolo successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 73, quando siano\nstati comminati almeno 2 provvedimenti di sospensione di cui all'art. 72, salvo\nquanto disposto al penultimo comma dell'art. 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- furto nell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni\nche implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rissa all'interno dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- percosse nei confronti di alunni e assistiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi\ndell'Istituto e della morale cattolica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sentenza di condanna penale passata in giudicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- omessa comunicazione di nomina in ruolo nella Scuola statale di cui\nall'art. 21 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>IX) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa,\nalla scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro dipendente può essere risolto, nel rispetto del\npreavviso, per raggiunti limiti di età, al compimento dell'età per l'accesso\nal pensionamento di vecchiaia, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di\nlegge in vigore. Gli stessi limiti di età in vigore per la pensione di\nvecchiaia, che permettono la risoluzione del rapporto di lavoro per gli uomini,\nvalgono anche per le lavoratrici. Per i docenti, la risoluzione del rapporto di\nlavoro può essere ulteriormente prorogata al termine dell'anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che, raggiunti i limiti di età di cui al precedente comma,\nnon abbia maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione vecchiaia,\nè consentito di rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento dei\nminimi richiesti e comunque non oltre il 70° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile la prosecuzione dell'attività lavorativa, di cui al comma 4),\nart. 24, legge n. 204\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Disciplina dei licenziamenti individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi\nche hanno determinato il recesso, ove non comunicati contestualmente al\nlicenziamento: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla\nrichiesta, comunicarli per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai\ncommi precedenti è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato\nmotivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni\ndalla ricezione della sua comunicazione, o dalla ricezione delle motivazioni se\nsuccessive, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere\nnota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento della O.S.\nfirmataria del presente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del\nlicenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove questa non sia\ncontestuale a quella del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali\nriassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 bis - Disciplina dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per giustificato motivo oggettivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 223\u002F91 e dall'art. 78 del\npresente CCNL, nel caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo\noggettivo, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di 15\nlavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o comunque più\ndi 60 complessivamente, deve seguire la specifica procedura prevista dall'art.\n7, legge n. 604\u002F66, così come modificato dalla legge 28.6.12 n. 92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che ritenga di trovarsi in una delle situazioni che\nrendono necessario per motivi oggettivi il licenziamento di un lavoratore,\nprima di formalizzare il recesso dal contratto di lavoro, deve inviare alla\nDirezione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua\nopera e, per conoscenza, al lavoratore, una comunicazione in forma scritta in\ncui siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli specifici motivi alla base del licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore\ninteressato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dalla data di ricezione\ndella comunicazione, la Direzione territoriale del lavoro deve convocare il\ndatore di lavoro e il lavoratore per un incontro, consistente in un tentativo\ndi conciliazione, da svolgersi dinanzi alla Commissione Provinciale di\nConciliazione prevista dall’art. 410 CPC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'incontro dovrà svolgersi e concludersi entro 20 giorni (di calendario)\ndal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la\nconvocazione (salvo, naturalmente, che le Parti non ritengano, di comune\naccordo, di proseguire i contatti nel tentativo di raggiungere un accordo).\nDurante l'incontro datore di lavoro e lavoratore potranno farsi assistere dalle\nrispettive Organizzazioni di rappresentanza ovvero da un avvocato o da un\nconsulente del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al termine dei 20 giorni (o del più lungo periodo concordato tra le Parti o\ndel periodo di sospensione dovuto a legittimo e documentato impedimento del\nlavoratore), se non si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà\ncomunicare il licenziamento al lavoratore nel rispetto delle seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-forma scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specificazione dei motivi che lo hanno determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di\npreavviso oppure, in alternativa, a ricevere la relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Licenziamento o riduzione d'orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per causa di forza maggiore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ristrutturazione della attività o di contrazione della\npopolazione scolastica gli Istituti che procedono al licenziamento o alla\nriduzione dell'orario di lavoro seguono il seguente schema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Personale non docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di accedere alla graduatoria di cui ai successivi criteri è soggetto\na riduzione di orario o licenziamento nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi gode di pensione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi ha minore anzianità di servizio per qualifica e livello di\nappartenenza. Per ciascun anno di anzianità di servizio viene attribuito un\npunteggio pari a 3 punti. È considerato anno, ai fini della anzianità, un\nperiodo continuativo di 250 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di orario\nil personale che gode di interdizione ai sensi della legge n. 151\u002F00, il\npersonale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale\nprevista dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di parità si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle\nmaggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso\ndi ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha\nminore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il\npassaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure\npreviste dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Personale docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di accedere alla graduatoria di cui all'art. 79 è soggetto a\nriduzione d'orario o licenziamento, nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi gode di pensione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chi ha ore eccedenti l'orario pieno previsto dall'art. 48 limitatamente\nalle ore in eccedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art.\n79, vanno assoggettati a licenziamento e\u002Fo a riduzione di orario coloro che\nhanno minore punteggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di orario,\ndi cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi\ndella legge n. 151\u002F00, il personale assunto tra le categorie protette nella\nmisura della percentuale prevista dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di parità si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle\nmaggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso\ndi ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha\nminore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il\npassaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure\npreviste dalla vigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Licenziamento collettivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando, in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al\nlicenziamento di almeno 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni per i motivi di\ncui al precedente art. 77, si applicherà la procedura di cui alla legge n.\n223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Istituti, perciò, devono darne comunicazione preventivamente alle RSA e\nOO.SS. territoriali o nazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue\narticolazioni provinciali e regionali e all'AGIDAE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al\nprecedente comma, le RSA e\u002Fo OO.SS. manifesteranno con richiesta formale\nall'Istituto e all'AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del\nricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è\nridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito dell'esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro\nagli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni\ndall'invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro,\nil tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al\nprecedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno\ndi 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi l'Istituto potrà\nprocedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in\nesubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal\nsuccessivo art. 82 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Formulazione delle graduatorie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento ai precedenti artt. 76 bis, 77 e 78 saranno formulate dal\ngestore graduatorie d'Istituto distinte per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nido e micro-nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola dell'infanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola primaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola secondaria di 1° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Scuola secondaria di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti di sostegno saranno formulate graduatorie distinte per ciascun\nordine di scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le graduatorie devono contenere anche l'orario d'insegnamento individuale di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I docenti della Scuola secondaria partecipano alla graduatoria per la\u002Fle\nmateria\u002Fe che insegnano e che subiscono riduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I docenti della Scuola primaria partecipano alle graduatorie di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area comune d'insegnamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- (\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educazione motoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- educazione musicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a seconda dell'attività di docenza prestata nell'anno di riferimento e\nsoggetta a riduzione di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati nella\nmisura che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"737\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"535\">\n  \u003Ccol width=\"199\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"535\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">titolo di\n        studio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti 12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"535\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">abilitazione\n        specifica o corrispondente valida \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">solo per la Scuola secondaria di\n        1° e 2° grado\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti 12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"535\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">anzianità di\n        docenza anche in tipi di Scuola \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">diversi dello stesso\n        Istituto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti 3 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per ciascun a.s.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"535\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">servizio di non docenza o docenza\n        senza titolo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti 1 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">per ciascun a.s.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"535\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">specializzazione di\n        sostegno \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">(nella graduatoria\n        specifica)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">punti 12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso\nl'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato “anno” ai fini della anzianità un periodo continuativo\ndi almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti, ivi compresi\ni contratti a tempo determinato, purché tra loro consecutivi e immediatamente\nprecedenti al contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 1° anno viene calcolato in 12simi dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni; per frazioni superiori a\n15 giorni si considera, al fine del punteggio, il mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal conteggio della anzianità i rapporti a tempo determinato\nin sostituzione di personale con diritto al mantenimento del posto di lavoro,\nsalvo quanto previsto dal precedente comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalle graduatorie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i religiosi appartenenti alla stessa Congregazione che gestisce l'Istituto\ne i sacerdoti diocesani appartenenti alla stessa Diocesi che gestisce\nl'Istituzione scolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori con contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le graduatorie riguardanti il tipo di Scuola soggetto a contrazione o\nchiusura devono essere pubblicate entro il 15 febbraio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto a controllare l'esattezza del proprio punteggio\nin graduatoria e a presentare ricorso all'Istituto entro il 15 marzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per\napportare eventuali correzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di conflitto collettivo promosso dalla RSA o dai lavoratori è\ncompetente, in prima istanza, la Commissione Paritetica Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale educativo degli asili nido e micro-nido, in analogia con i\ndocenti, è soggetto agli stessi criteri di valutazione per la formulazione\ndelle graduatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Reimpiego.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve, nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto\nprevisto all'art. 49;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea,\nabilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato\nservizio presso l'Istituto e siano stati licenziati esclusivamente per\nriduzione di personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente\nquello del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo\ndi prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di\nriassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per facilitare le assunzioni l'AGIDAE informerà gli Istituti dell'elenco\ndel personale già in servizio presso altri Istituti aderenti licenziato per\nristrutturazione o contrazione della popolazione scolastica o per chiusura\nd'Istituto, nonché di quello del personale in servizio ad orario ridotto\npresso altri Istituti aderenti, che abbia fatto richiesta di completamento\nd'orario, elenchi che i gestori consulteranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Chiusura degli Istituti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura\ndell'Istituto il gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti\nartt. 77 e 78 e dalla legge n. 223\u002F91 e s.m.i. In questi casi il preavviso di\ncui all'art. 82 è di mesi 4. L'Istituto trasmetterà l'elenco del personale\nlicenziato all'AGIDAE, che provvederà a informare gli Istituti della provincia\nper favorirne l'eventuale assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per\ndimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il\npreavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel\ncaso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato\nallo scadere dell'evento o indennizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di\ndimissioni sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti dei livv. 1), 2) e 3): 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti dei livv. 4), 5) e 6: 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo è di 1 mese per i contratti di apprendistato e a tempo\ndeterminato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di\nmancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute\nal lavoratore a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di\ndimissioni, dispensare il dipendente dalla effettuazione del periodo di\npreavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione\nche il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve\nl'indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto a un\npermesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario\nparziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità\npermanente che impedisca del tutto lo svolgimento della attività stabilita\ncontrattualmente, dopo aver esperito ogni utile tentativo di recupero al\nservizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da quelle proprie\nallo stesso livello retributivo o a livello inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto tentativo è realizzato all'interno della procedura sia\nsindacale sia amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 84 - Decesso del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che\navvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di\ncui all'art. 85 del presente contratto e all’indennità di 2 mensilità in\nconformità dell'art. 2118 CC.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 85 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha\ndiritto a un TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno\nstesso divisa per 13,5 computando per mese intero le frazioni di mese superiori\na 15 giorni e non considerando quelle fino a 15 giorni. La retribuzione, ai\nfini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza\ndel rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al comma\n2) l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al precedente comma 1), con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal\n75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e\nimpiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto a dicembre dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno l'incremento dell'indice ISTAT è quello\nrisultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di\ndicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\ncomputano come mese intero e quelle fino a 15 giorni non si considerano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al\n70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di\nlavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per aspettativa\nnei casi previsti dalla legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 25%\ndegli aventi titolo, di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di anzianità fino al 31.5.82 è calcolata nella misura di 1\nmensilità più 1\u002F12 della 13a per ogni anno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale del liv. 1) e il personale operaio\nspecializzato del liv. 2) l'anzianità maturata fino al 30.9.76 viene calcolata\nrispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo della\nindennità di anzianità è il risultato della media delle ore lavorate negli\nanni di servizio fino al 31.5.82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Restituzione dei documenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi\ncontestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)certificazione dei redditi CU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di\nlavoro, del livello e delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di\ndisoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) documenti relativi agli assegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 412 CPC e\nss., così come modificati e integrati dal D.lgs. n. 80\u002F98, le Parti dovranno\nesperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e\u002Fo amministrativa\npresso la Direzione Provinciale del Lavoro, a prescindere dal numero dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il tentativo di conciliazione in sede sindacale si fa riferimento alla\nprocedura di cui al comma 2), art. 4 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Collocamento obbligatorio dei disabili:\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>criteri di determinazione della base di computo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione della legge n. 68\u002F99 e del successivo Regolamento\nGovernativo di attuazione (4.8.00) le Parti concordano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per gli Enti e Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti\nscolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personale\ntecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, commi 5-6). Non\nva, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale\ndocente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi,\nfare riferimento al personale inquadrato contrattualmente nell'area I, ai livv.\n2), 3), 4) e 5) con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 37\ndel CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai fini del calcolo della base di computo dei lavoratori disabili, il\nlavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato superiore a 6\nmesi dovrà essere computato come unità in organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la\nsostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del\nposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori\ncon particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, somministrazione\ndi lavoro oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo\nsvolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della\ncapacità lavorativa pari o superiore al 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50%\ndà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a\nprescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Rinvio alle leggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge\nin materia di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Istituzioni associate o aderenti all'AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai\nfini contrattuali e contributivi, sono inquadrate nel settore “Professione e\narti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo;\nessendo inoltre Enti privati, sono escluse dalla regolamentazione che riguarda\ngli Enti locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota di rinvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento all'art. 15 (Sfera di applicazione) del presente CCNL, che\nesclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti\nparauniversitari, le Parti convengono sulla necessità di regolamentare dette\nIstituzioni con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla\nfirma del presente contratto, con le OO.SS. del comparto dell'Università.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria e in attesa della nuova disciplina, al personale occupato\nnelle citate Istituzioni sarà riconosciuto il trattamento economico e\nnormativo previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente in forza al 30.9.81 presso Istituti di I categoria\nsuper verrà corrisposto, oltre alla nuova retribuzione prevista dall'art. 29\ndel presente CCNL, l'importo mensile di € 30,99 per i docenti laureati ed €\n25,82 per i docenti diplomati dei livv. 4) e 5) quali superminimi non\nriassorbibili, in sostituzione degli importi previsti all'allegato 2), CCNL\n1994\u002F97, fermi restando i trattamenti di miglior favore in atto. Le somme sopra\nriportate verranno congelate e mantenute fino alla risoluzione del rapporto di\nlavoro e saranno computate a tutti gli effetti retributivi e previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il superminimo evidenziato dalla ristrutturazione della retribuzione dei\ndocenti delle Scuole elementari parificate, in forza all’1.9.86, non subirà\nriduzioni nella vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione FLC-CGIL, CISL, UIL, SNALS, SINASCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla costituzione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. FLC-CGIL, CISL, UIL-Scuola, SNALS, SINASCA hanno raggiunto intese\nriguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle\nquali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a\nnorma della legislazione vigente, alle Rappresentanze Sindacali di Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. FLC-CGIL, CISL, UIL-Scuola, SNALS, SINASCA si impegnano a emanare\nil relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. FLC-CGIL, CISL, UIL-Scuola, SNALS, SINASCA sottolineano la\ncaratteristica di tale intesa aperta alla adesione di altre OO.SS. che vogliano\nperseguire l'obiettivo che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'AGIDAE si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e\nistituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle\nRSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi\nl'elezione della RSU, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e\nprerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati\nfirmatarie del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso\nvorranno aderire esplicitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE di ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“RETRIBUZIONE PROGRESSIVA DI ACCESSO”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle decorrenze indicate la retribuzione progressiva di accesso introdotta\ncon verbali di accordo 24.7.13 e 1.9.14 non può essere inferiore rispetto alla\nretribuzione tabellare ordinaria in atto, alle percentuali sotto indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"723\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"199\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003Ccol width=\"166\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1 settembre\n        2015\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">settembre\n        2016\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">settembre 2017\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dicembre 2018\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"199\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">82%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">85%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">88%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100%\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra le Parti dichiarano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli accordi sopra indicati si intendono superati con la sottoscrizione del\npresente Accordo che è parte integrante del CCNL AGIDAE 2016-18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"violence":52,"contracttrialperiod":56,"maxsicknesspay":60,"maternitydiscrimination":64,"ONCERISE_trigger":68,"trainingprogrammestxt":72,"hourspweek_select":76,"childcare":80,"healthandsafetypolicy":84,"nursingmothers":88,"MEALALL_trigger":92,"eqpromotion":96,"WORKFAM_trigger":100,"discrimination":104,"eqtraining":108,"paidmaternityleavepayperc":112,"cbadate_start":116,"OVERTIME_trigger":120,"ADMINISTRATIVE_trigger":124,"PAYSCALES_comments_txt":128,"apprentices_excluded":132,"apprenticeships":136,"cbamemtrad":140,"healthandsafetytraining":144,"sicknesspaytxt":148,"part_time_excluded":152,"eqpay":156,"flexible_work_options":158,"breastfeeding_dangerouswork":162,"minijobs_excluded":166,"JOBTYPE_descriptions":170,"longtermillness":174,"PAIDLEAV_trigger":178,"shiftallowancetype1":182,"TRADEUNLEAV_trigger":186,"SCHEDULE_trigger":190,"contracttrial":194,"breastfeeding_workingtime":198,"tempagency":202,"jobsecuritymothers":206,"NOCTPREM_trigger":210,"hoursovertimemax":214,"violenceleave":218,"cbasignsingle":222,"PAYSCALES_trigger":226,"bankholidays2":230,"timeoff":234,"overtimeallowancetype":238,"SENIOR_trigger":240,"trainingprogrammes":244,"paidmaternityleave":248,"contractseverancepay":252,"CONSIGN_trigger":256,"deathrelatives":260,"paidpaternityleave":264,"pensionfund":268,"SUNDAY_trigger":272,"funeralpay":274,"STRUCINCR_trigger":278,"ONCERISE2_trigger":282,"incidentalbonusamount1sec":286,"coldismissalsupport_trigger":290,"marriage":294},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","In attuazione delle leggi nazionali, e t","In attuazione delle leggi nazionali, e tenendo conto delle proposte\nformulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Art. 59 - Infortunio sul lavoro. 1) In p","Art. 59 - Infortunio sul lavoro.\n\n\n\n1)\n\nIn presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall’Istituto assicuratore.\n\n\n\n2)\n\nIn presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà\nconservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata\u002Fo\npercepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.\n\n\n\n3)\n\nL’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\n\n\n\n4)\n\nLa lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più\nbreve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente\ncompetente.\n\n\n\n5)\n\nAlla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul\nlavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un\ntrattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto\nassicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.\n\n\n\n6)\n\nLa corresponsione della integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell'Ente assicuratore.\n\n\n\n7)\n\nPer quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"violence","-attuare azioni di prevenzione del mobbi","-attuare azioni di prevenzione del mobbing, anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"contracttrialperiod","Art. 22 - Periodo di prova. 1) La durata","Art. 22 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nLa durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di\nassunzione, non può superare:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      periodo di\n        prova\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1) e 2)\n      \n      1 mese\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      2 mesi\n      \n    \n    \n      4) e 5)\n      \n      3 mesi\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      4 mesi\n      \n    \n    \n      personale a tempo\n        determinato\n      \n      1 mese\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      personale in\n        apprendistato\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      1), 2) e 3)\n      \n      30 giorni\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      60 giorni\n      \n    \n  \n",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"maxsicknesspay","1) In caso di assenza per malattia o inf","1)\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente\ntrattamento:\n\n\n\nA) Periodo di comporto.\n\n\n\n1)mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un\nmassimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari; nel caso di superamento\ndei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza\nretribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato\nmedico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10\ngiorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad\nalcun effetto;\n\n2)mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino\nad un massimo di 12 mesi (365 giorni) nel periodo di 3 anni o meno, dovute\nanche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà\ninformare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle\nassenze massime nell'arco dei 3 anni non sono considerate le aspettative non\nretribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si\nprotragga oltre i termini indicati è facoltà dell'Istituto risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del\ndipendente al TFR.\n\n\n\n\n\nB) Trattamento economico.\n\n\n\nFerme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di\nmalattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una\nintegrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di\nmalattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese\nprecedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il\ncaso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A1) del presente\narticolo. Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si\ninizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa\nmalattia o di malattia a cavallo di 2 anni solari i periodi vengono computati\nsecondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per\nmalattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della\nmalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per\nmalattia del personale sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza\nesclusiva di tale accertamento.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"maternitydiscrimination","Art. 12 - Pari opportunità. 1) In attuaz","Art. 12 - Pari opportunità.\n\n\n\n1)\n\nIn attuazione delle leggi nazionali, e tenendo conto delle proposte\nformulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per\nfavorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo\nprofessionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in\nseno alla famiglia, con particolare riferimento a:\n\n\n\n-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;\n\n-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle\ndonne;\n\n-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità\ndi requisiti professionali.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE_trigger","Art. 32 - Tredicesima mensilità. 1) A tu","Art. 32 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nA tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una\n13a mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli\nassegni familiari.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno\nvanno corrisposti tanti 12simi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di\nservizio prestati.\n\n\n\n3)\n\nLe frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.\n\n\n\n4)\n\nNel caso di variazione dell'orario di lavoro in più\u002Fin meno nel corso\ndell'anno solare la 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle\nore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di\ndicembre o al momento della cessazione del rapporto.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"trainingprogrammestxt"," 3 partecipazione a corsi di formazione ","\n        \n\n        3\n      \n      partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati dalla Scuola (massimo 5\n        punti)\n\n        \n        \n      \n      +\n        1\n\n        ogni 6 ore di corso",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"hourspweek_select","1) L'orario di lavoro del personale dipe","1)\n\nL'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:\n\n\n\nlivello 1):\n\n\n\n- 38 ore settimanali\n\n\n\nlivello 2):\n\n\n\n- 38 ore settimanali\n\n- 32 ore settimanali per i modelli viventi\n\n\n\nlivello 3):\n\n\n\n-38 ore settimanali;\n\n-30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor,\nistruttori di attività parascolastiche anche sportive;\n\n-24 ore settimanali di docenza per i lettori\u002Fesperti di lingua madre in\ncompresenza con il docente;\n\n\n\nlivello 4):\n\n\n\n-38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti,\nlogopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;\n\n-37 ore settimanali per educatrici di asilo nido e micro-nido,\npuericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la\nconservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco; i rapporti\ngenerali e particolari con le famiglie dei bambini: la collaborazione connessa\nalla organizzazione della Scuola; la predisposizione dei piani di acquisto in\nrelazione alle proprie competenze; la partecipazione alla realizzazione di\nfeste e manifestazioni programmate dal nido o micro-nido; le attività\ncollegiali di accoglienza; la partecipazione alle Commissioni di continuità;\nla cura dell'igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale;\neducatori di convitto;\n\n-31 ore settimanali d'insegnamento per i docenti di Scuola della infanzia e\nper gli insegnanti di sostegno;\n\n-24 ore settimanali d'insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per\nquelli di sostegno della Scuola primaria;\n\n-18 ore settimanali d'insegnamento per i docenti di steno-dattilo e\ntecnico-pratici;\n\n\n\nlivello 5):\n\n\n\n-38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED,\nresponsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;\n\n-22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;\n\n-18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di\nsostegno, docenti tutor della alternanza scuola-lavoro;\n\n\n\nlivello 6):\n\n\n\n-38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e\npresidi.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"childcare","5) Nei primi 12 anni di vita del bambino","5)\n\nNei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire della astensione facoltativa dal lavoro per\nun periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:\n\n\n\n-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\n\n-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nquando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\n\n-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthandsafetypolicy","Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro. ","Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione\ndi soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente\nCCNL.\n\n\n\n2)\n\nPertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla\napplicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione\ne formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le\nparti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti)\nsi impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne,\nove possibile, una soluzione concordata.\n\n\n\n3)\n\nPer tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi\nparitetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso\nsui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche,\nle informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle\nprevisioni degli Accordi nazionali 11.4.97 e 8.10.97 allegati e parte\nintegrante del presente CCNL (cfr. allegati nn. 2) e 3) del presente CCNL,\naggiornati durante la riunione della Commissione Paritetica Nazionale del\n28.1.11).",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"nursingmothers","C) RIPOSI GIORNALIERI 1) I riposi durant","C) RIPOSI GIORNALIERI\n\n\n\n1)\n\nI riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi\norari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se\nl'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate\nlavorative a tutti gli effetti.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10,\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\n\n\n\n3)\n\nI riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\n\n\n\n4)\n\nIn caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"MEALALL_trigger","Art. 52 - Vitto e alloggio. 1) La Direzi","Art. 52 - Vitto e alloggio.\n\n\n\n1)\n\nLa Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2\nmesi, vitto e\u002Fo alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto\nservizio verrà pagato a parte dagli interessati.\n\n\n\n2)\n\nIl tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con\ngli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione,\nè considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"eqpromotion","-perseguimento di un effettivo equilibri","-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità\ndi requisiti professionali.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"WORKFAM_trigger","Art. 63 - Tutela della maternità e della","Art. 63 - Tutela della maternità e della paternità.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"discrimination","23.7) Principio di non discriminazione. ","23.7) Principio di non discriminazione.\n\n\n\n1)\n\nAl lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e\nla 13a mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato.\n\n\n\n2)\n\nPer le attività di cui al precedente punto 1), lett. A), affidate con\norario aggiuntivo al personale a tempo indeterminato, viene riconosciuta la\nretribuzione anche inerente a ferie, ratei di 13a e TFR.\n\n\n\n\n\n23.8) Diritto di precedenza e informazione.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"eqtraining","-accesso e modalità di svolgimento dei c","-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo\nquote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al\npersonale femminile;",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"paidmaternityleavepayperc","8) Durante il periodo di astensione obbl","8)\n\nDurante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari\nall'80% della retribuzione media globale giornaliera.\n\n\n\n9)\n\nDurante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il\nlavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire una indennità pari al\n30% della retribuzione.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"cbadate_start","Art. 16 - Decorrenza e durata. Il presen","Art. 16 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre\n2018.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"OVERTIME_trigger","10) Ciascuna ora di lavoro straordinario","10)\n\nCiascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria\ndella retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:\n\n\n\n- lavoro straordinario diurno: 35%\n\n- lavoro straordinario notturno: 40%\n\n- lavoro straordinario festivo: 50%\n\n- lavoro straordinario notturno festivo: 60%",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 57 - Permessi elettorali. 1) Tutti ","Art. 57 - Permessi elettorali.\n\n\n\n1)\n\nTutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente,\nsegretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi\nelettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum,\nhanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla\ndurata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a\ntutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\n\n\n\n2)\n\nI giorni festivi e la domenica, utilizzati per l'espletamento delle\noperazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo\ndal lavoratore entro l'immediata settimana successiva. In caso di mancato\nrecupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono\nretribuite.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"PAYSCALES_comments_txt","La quota giornaliera viene determinata d","La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in\ngodimento per 26.\n\n\n\n2)\n\nLa quota oraria mensile viene determinata come segue:\n\n\n\n-per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n164;\n\n- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n160;\n\n- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n147;\n\n- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n139;\n\n- per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n134;\n\n- per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n130;\n\n- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n104;\n\n- per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n95;\n\n- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso\n78.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"apprentices_excluded","23.6) Esclusioni. 1) Sono esclusi dal ca","23.6) Esclusioni.\n\n\n\n1)\n\nSono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntermine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le\nParti:\n\n\n\n- i contratti di inserimento e somministrazione\n\n- i contratti di apprendistato\n\n- le attività di stage e tirocinio",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"apprenticeships","Art. 25 - Apprendistato professionalizza","Art. 25 - Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato\ndall'allegato parte integrante del presente CCNL.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"cbamemtrad","-il sindacato nazionale FLC-CGIL, rappre","-il sindacato nazionale FLC-CGIL, rappresentato da Domenico Pantaleo,\nsegretario generale, Luigi Rossi, Massimo Mari e Giusto Scozzaro;\n\n-CISL\u002FScuola, rappresentata da Maddalena Gissi, segretario generale ed Elio\nFormosa;\n\n-UIL\u002FScuola, rappresentata da Giuseppe Turi, segretario generale, Pasquale\nProietti e Adriano Enea Bellardini;\n\n-SNALS\u002FConfSAL, rappresentato da Marco Paolo Nigi, segretario generale,\nRoberto Mollicone e Silvestro Lupo;\n\n- SINASCA, rappresentato da Giovanna Roggi, presidente, Pierluigi Cao,\nsegretario generale e Agostino Ierovante",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"healthandsafetytraining","2.1) Ambiente, igiene e sicurezza. 1) Le","2.1) Ambiente, igiene e sicurezza.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nlavoro convengono, anche alla luce della esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l'attività della presente sezione dell'Osservatorio Nazionale e\nRegionale.\n\n\n\n2)\n\nA tal fine la sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:\n\n\n\n-migliorare e intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle\nCommissioni Ambiente\u002FRLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione\ndelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla\npartecipazione;\n\n-predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali, valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo\nBilaterale Interconfederale;\n\n-confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della\nnormativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;\n\n-attuare azioni di prevenzione del mobbing, anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"sicknesspaytxt","9) In caso di malattia o di altro evento","9)\n\nIn caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea\nimpossibilità di rispondere alla chiamata il lavoratore intermittente è\ntenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il\nlavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il\ndiritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva\ndiversa previsione del contratto individuale.\n\nNel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla\nindennità di disponibilità.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"part_time_excluded","8) Il trattamento economico del personal","8)\n\nIl trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time,\nfatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il\npersonale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese\ncompetenze fisse e periodiche.\n\n\n\n9)\n\nIl personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse\nmodalità del personale dipendente con contratto full-time.",{"bindId":157,"name":66,"text":67},"eqpay",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"flexible_work_options","C) CLAUSOLE ELASTICHE 15) Le Parti del c","C) CLAUSOLE ELASTICHE\n\n\n\n15)\n\nLe Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono di comune accordo\npattuire per iscritto all'inizio di ogni anno scolastico la presenza di\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua\ndurata. In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2\ngiorni lavorativi. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività\nlavorativa con le modalità di variazione temporale comporta una maggiorazione\npari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore cui si riferisce la\nvariazione.\n\n\n\n16)\n\nIl lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica nelle ipotesi previste dall'art. 10, comma 1), legge 20.5.70 n. 300,\noppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'AUSL\nterritorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi\npatologie cronico-degenerative\n\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3), legge 5.2.92 n.\n104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di\ncompiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la\nlavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o abbia\nun figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge n.\n104\u002F92.\n\n\n\n17)\n\nIl rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro o\ndi trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 77 del presente CCNL),\no viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"breastfeeding_dangerouswork","2) A partire dall'accertamento dello sta","2)\n\nA partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno\ndalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro\nnotturno:\n\n\n\n-la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, qualora la\nstessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch'esso lavoratore subordinato;\n\n-la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a 12 anni;\n\n-la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile.\n\n\n\n3)",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"minijobs_excluded","Art. 20 - Tirocinio. 1) Ogni forma di ti","Art. 20 - Tirocinio.\n\n\n\n1)\n\nOgni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata,\nprevista e consentita dalla legge, non comporta, ai fini del presente CCNL,\nalcun riconoscimento normativo e\u002Fo economico, ma solo la valutazione per la\nquale il tirocinio stesso è istituito.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"JOBTYPE_descriptions","V - MANSIONI E QUALIFICHE Art. 39 - Clas","V - MANSIONI E QUALIFICHE\n\n\n\nArt. 39 - Classificazione.\n\n\n\nTutto il personale dipendente è inquadrato in 3 aree\nfunzionali-professionali:\n\n\n\nArea I - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI (ATA)\n\n\n\n1)\n\nIn questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livv. 1), 2), 3), 4) e\n5), adibiti ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.\n\n\n\nLivello 1).\n\n\n\n1)\n\nEsegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse\nalla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una\npreparazione professionale non specialistica.\n\n\n\n2)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- addetti alle pulizie\n\n- bidelli\n\n- personale di fatica\n\n- manovali comuni\n\n- lavoranti di cucina\n\n- addetti alle mense\n\n- fattorini\n\n- portieri\n\n- personale di custodia\n\n- addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino\n\n- accompagnatrici\u002Fori su bus\n\n\n\nLivello 2).\n\n\n\n1)\n\nVi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti\nattività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le\nquali necessitano conoscenze pratiche.\n\n\n\n2)\n\nEssi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità\nconnesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, una attività lavorativa\ncaratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione\nprofessionale specifica.\n\n\n\n3)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- tecnici alle caldaie\n\n- autisti di bus\n\n- portieri centralinisti\n\n- bagnini\n\n- addetti alla manutenzione degli impianti\n\n- falegnami\n\n- meccanici\n\n- cuochi\n\n- guardarobieri al Convitto\n\n- camerieri specializzati\n\n- infermieri patentati\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\n1)\n\nEsegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che\nrichiede preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze e\ncapacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia\ndi esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle\nprocedure.\n\n\n\n2)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- capo-cuochi in possesso di diploma\n\n- capi-sala e camerieri in possesso di diploma di Scuola alberghiera\n\n- addetti amministrativi e di segreteria\n\n\n\nLivello 4).\n\n\n\n1)\n\nVi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di massima\nricevute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità.\n\n\n\n2)\n\nEsegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica preparazione\nprofessionale o conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e\ntecniche.\n\n\n\n3)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- segretari\n\n- economi\n\n- periti informatici\n\n- fisioterapisti\n\n- infermieri professionali\n\n\n\nLivello 5).\n\n\n\n1)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- responsabili Centro Elaborazione Dati (CED)\n\n- responsabili Sistema Gestione Qualità\n\n- responsabili amministrativi\n\n- responsabili di biblioteca\n\n\n\n\n\nArea II - SERVIZI D'ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI\n\n\n\nIn questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livv. 2), 3), 4) e 5)\ncon funzioni formative e di docenza.\n\n\n\nLivello 2).\n\n\n\n1)\n\nRientrano in questo livello le figure professionali comunque di supporto\nalla docenza:\n\n\n\n- ausiliari Asili nido\n\n- modelli viventi\n\n- assistenti di Colonia\n\n- assistenti ai non autosufficienti\n\n- assistenti di Scuola dell'infanzia\n\n\n\nLivello 3).\n\n\n\n1)\n\nEsegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o\ncompresenza in aula e\u002Fo laboratorio, per l'espletamento di attività\neducativo-formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture\nconvittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extra-curriculari.\n\n\n\n2)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- operatori di biblioteca\n\n- aiutanti tecnici di laboratorio\n\n- assistenti di vigilanza al doposcuola\n\n- istruttori di attività parascolastiche anche sportive\n\n- lettori\u002Fesperti di lingua madre in compresenza\n\n- assistenti di Convitto\n\n- tutor\n\n\n\nLivello 4).\n\n\n\n1)\n\nEsegue mansione con funzione docente educativa e tecnica, atta a promuovere\nlo sviluppo della cultura e della personalità del discente in età evolutiva o\na recuperare gli svantaggi psicofisici.\n\n\n\n2)\n\nSono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\n\n\n\n3)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n-docenti di Scuola dell'infanzia e primaria compresi i docenti di lingua\nstraniera, informatica, scienze motorie e sportive, musica;\n\n-docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola dell'infanzia e nella\nScuola primaria;\n\n- docenti in Scuole secondarie di 1° e 2° grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma d'istruzione secondaria superiore o titolo\nequipollente;\n\n- puericultrici;\n\n- personale educativo micro-nido e asili nido;\n\n- educatori di Convitto;\n\n-logopedisti\u002Flogoterapisti in possesso di titolo.\n\n\n\nLivello 5).\n\n\n\n1)\n\nÈ inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento,\nsia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi\nd'istruzione.\n\n\n\n2)\n\nSono parte integrante della funzione docente la progettazione e la\nprogrammazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il\ncontinuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e\nculturale dell'allievo.\n\n\n\n3)\n\nRientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:\n\n\n\n- docenti in Scuole secondarie di 1° e 2° grado paritarie, legalmente\nriconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è\nrichiesto il diploma di laurea;\n\n-docenti tutor dell'alternanza scuola-lavoro;\n\n- docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola secondaria;\n\n- docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia e di lingue;\n\n- docenti in corsi di istruzione professionale;\n\n- docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale;\n\n-docenti di madrelingua e docenti di conversazione in lingua straniera;\n\n- psicologi;\n\n- psicoterapeuti.\n\n\n\n\n\nArea III - SERVIZI DIRETTIVI\n\n\n\nLivello 6).\n\n\n\nLa funzione direttiva.\n\n\n\n1)\n\nLa funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e\nresponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena\nautonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale\nimpartite dal titolare, o dal legale rappresentante, o dal Consiglio\nd’amministrazione della Società che gestisce l'attività\nscolastico-formativa. Nella osservanza delle leggi e delle disposizioni\nnazionali e nel rispetto della libertà d'insegnamento tale ruolo comporta la\ndirezione e il coordinamento dell’attività didattica, del controllo e della\nverifica del complesso delle attività svolte nell'ambito del plesso\nscolastico-educativo e formativo.\n\n\n\n2)\n\nRientrano nel livello funzionale 6) le seguenti figure professionali in\npossesso di laurea salvo che per la Scuola dell'infanzia e per la Scuola\nprimaria:\n\n\n\n-coordinatori di attività educativa e didattica e\u002Fo direttori di Scuole\ndell'infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di lingue e cultura\nvaria;\n\n- presidi di Scuole secondarie di 1° e 2° grado;\n\n- presidi di Scuole di preparazione agli esami;\n\n-presidi e direttori di Istituti professionali e\u002Fo Centri di attività\nformativa con contributo del Fondo Sociale Europeo.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"longtermillness","Art. 60 - Lavoratori affetti da patologi","Art. 60 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 12 bis, D.lgs. n. 61\u002F00 i lavoratori affetti da patologie\noncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a\ncausa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l'ASL territorialmente competente, hanno\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale, così come previsto all'art. 24.\n\n\n\n2)\n\nL'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.\n\n\n\n3)\n\nSu richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in\nogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"PAIDLEAV_trigger","Art. 53 - Ferie. 1) I dipendenti, compre","Art. 53 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto a un\nperiodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione pari a\n33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività\nsoppresse.\n\n\n\n2)\n\nLa ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto, qualora fosse\nlavorata, o va recuperata con 1 giornata di permesso retribuito, anche in\naggiunta alle ferie estive, o retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\n\n\n\n3)\n\nLa maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.\n\n\n\n4)\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il\ndipendente maturerà tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.\n\n\n\n5)\n\nLe frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\n\n\n\n6)\n\nAgli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6\ngiorni lavorativi.\n\n\n\n7)\n\nTranne quanto previsto per il personale docente dall'art. 28, comma 4),\neventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie\naggiuntive.\n\n\n\n8)\n\nL'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero\nospedaliero o malattia documentata.\n\n\n\n9)\n\nLe ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio, né con il periodo di preavviso.\n\n\n\n10)\n\nLe ferie sono irrinunciabili.\n\n\n\n11)\n\nIl periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in\npiù di 2 periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto\nferie, chiesti dal dipendente.\n\n\n\n12)\n\nLe ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo\na quello di maturazione.\n\n\n\n13)\n\nPer il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le\nesigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute:\n\n\n\nper i docenti:\n\n\n\n- durante la sospensione estiva delle lezioni;\n\n\n\nper i non docenti:\n\n\n\n- durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.\n\n\n\nNel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2\u002F3 dei giorni\nspettanti.\n\nIl calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla\nDirezione in accordo con la RSA nell'ambito della contrattazione decentrata di\nnorma entro aprile di ogni anno.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"shiftallowancetype1","Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta","Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro\nfestivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo\ncompensativo.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali","Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali.\n\n\n\n1)\n\nAi dirigenti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto vengono concessi\ncomplessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 giorni,\ncumulabili, per ogni anno scolastico.\n\n\n\n2)\n\nNella ipotesi di cumulo di cariche sindacali, la concessione più ampia\nassorbe la minore.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"SCHEDULE_trigger","Art. 51 - Riposo settimanale. Tutto il p","Art. 51 - Riposo settimanale.\n\n\n\n\n\nTutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente\ncoincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale\nretribuzione.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"contracttrial","Esso deve inoltre contenere: a)la natura","Esso deve inoltre contenere:\n\n\n\na)la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato) nei limiti indicati nell'art. 23;\n\nb)il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le\nmaterie d'insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se\nnel medesimo plesso scolastico;\n\nc)l'orario di lavoro settimanale;\n\nd) il trattamento economico;\n\ne) la durata del periodo di prova;\n\nf) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data\ndi cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni\nsostitutive, il nome del lavoratore sostituito;\n\ng) la sede di lavoro;\n\nh) l'eventuale cambiamento di sede per attività estiva e\u002Fo invernale;\n\ni) la possibilità di trasferimento da sede a sede;\n\nj) l'elenco dei documenti trattenuti.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"breastfeeding_workingtime","I riposi durante il 1° anno di vita del ","I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi\norari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se\nl'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate\nlavorative a tutti gli effetti.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"tempagency","Art. 26 - Somministrazione di lavoro. 1)","Art. 26 - Somministrazione di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per\nqualifiche e mansioni non appartenenti all'area educativa e docente, nel\nrispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:\n\n\n\n-per particolari punte di attività;\n\n- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\n\n-per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente\ndisponibili nella Scuola.\n\n\n\n2)\n\nI lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati\nper le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun\ntrimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati\nnell'Istituto.\n\n\n\n3)\n\nAlle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro\nsi applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente\ncontratto e dai diversi livelli di contrattazione.\n\n\n\n4)\n\nL'AGIDAE comunica preventivamente alle RSA o, in loro assenza, alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli\nstessi.\n\n\n\n5)\n\nAnnualmente l'Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è\ntenuto a fornire alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL il\nnumero e i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la\ndurata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e\ndei lavoratori interessati.\n\n\n\nÈ vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione\nlavoro negli Istituti:\n\n\n\n1)che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per\nriduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni\ncui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;\n\n2)nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario\nanche in rapporto alla applicazione del contratto di solidarietà difensivo,\nche interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la\nfornitura;\n\n3)per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\n\n4)da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi dell'art. 4, D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"jobsecuritymothers","3) Fermo restando quanto già previsto da","3)\n\nFermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di\nprecedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nella\nesecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a\ndeterminare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di\nprecedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici è\naltresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche\nnelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei precedenti rapporti a termine.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"NOCTPREM_trigger","1) Il lavoro notturno è quello effettuat","1)\n\nIl lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore\nconsecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.\nQuindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e\nle 6, ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione della quota\noraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all'art. 29, ivi\ncompreso il superminimo di ex categoria.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"hoursovertimemax","8) Il personale è tenuto, salvo comprova","8)\n\nIl personale è tenuto, salvo comprovati motivi d'impedimento, a svolgere\nlavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma,\nil personale sarà avvisato con 1 giorno di anticipo.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"violenceleave","D) Congedo per le donne vittime di viole","D) Congedo per le donne vittime di violenza di genere.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15, la donna lavoratrice, inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati dai Servizi sociali del comune di residenza o dai Centri\nantiviolenza o dalle Case rifugio di cui al DL 14.8.13 n. 93, convertito con\nmodificazioni dalla legge 15.10.13 n. 119, ha il diritto di astenersi dal\nlavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo\nmassimo di 3 mesi.\n\nAi fini dell'esercizio del suddetto diritto la lavoratrice, salvo casi di\noggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un\ntermine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e\ndella fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al\ncomma 1).\n\nDurante tale periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire\nl'indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei\ntrattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini della\nanzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione\ndelle ferie, della 13a mensilità e del TFR.\n\nIl congedo può essere fruito su base giornaliera nell'arco temporale di 3\nanni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a\ntempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove\ndisponibili in organico (art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15).\n\nParimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"cbasignsingle","-AGIDAE (Associazione Gestori Istituti D","-AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità\nEcclesiastica), rappresentata dal Consiglio di Presidenza: p. Francesco\nCiccimarra, presidente nazionale, sr. Teresita Moiraghi, fr. Bernardino\nLorenzini, sr. Emanuela Brambilla, sr. Maria Annunciata Vai, con la\npartecipazione di sr. Daniela Gallo",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"PAYSCALES_trigger"," 1.9.15 1.5.16 1.5.17 1.5.18 liv. retrib","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      1.9.15\n\n        \n        \n      \n      1.5.16\n\n        \n        \n      \n      1.5.17\n\n        \n        \n      \n      1.5.18\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1)\n      \n      1.416,74\n      \n      43,81\n      \n      1.460,55\n      \n      26,29\n      \n      1.486,84\n      \n      26,29\n      \n      1.513,13\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.455,86\n      \n      45,02\n      \n      1.500,88\n      \n      27,01\n      \n      1.527,89\n      \n      27,01\n      \n      1.554,90\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.496,58\n      \n      46,28\n      \n      1.542,86\n      \n      27,77\n      \n      1.570,63\n      \n      27,77\n      \n      1.598,40\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.541,70\n      \n      47,68\n      \n      1.589,38\n      \n      28,61\n      \n      1.617,99\n      \n      28,61\n      \n      1.646,60\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.616,80\n      \n      50,00\n      \n      1.666,80\n      \n      30,00\n      \n      1.696,80\n      \n      30,00\n      \n      1.726,80\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.793,49\n      \n      55,46\n      \n      1.848,95\n      \n      33,28\n      \n      1.882,23\n      \n      33,28\n      \n      1.915,51\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"bankholidays2","È considerato festivo il lavoro prestato","È considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle\nfestività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25\naprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25\u002F26\ndicembre, S. Patrono.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"timeoff","D) PERMESSI PER ESAMI PRENATALI 1) Ai se","D) PERMESSI PER ESAMI PRENATALI\n\n\n\n1)\n\nAi sensi del D.lgs. 25.11.96 n. 645 le lavoratrici gestanti hanno la\npossibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali,\naccertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche senza perdita di\nretribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e\ndietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.",{"bindId":239,"name":216,"text":217},"overtimeallowancetype",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"SENIOR_trigger","Art. 31 - Salario di anzianità. Il salar","Art. 31 - Salario di anzianità.\n\n\n\nIl salario di anzianità è costituito da quanto, a questo titolo maturato\nal 31.12.05, non rivalutabile e non riassorbibile.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"trainingprogrammes","2.2) Formazione. 1) La sezione Formazion","2.2) Formazione.\n\n\n\n1)\n\nLa sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:\n\n\n\n-valorizzazione professionale delle risorse umane;\n\n-aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il\nFOND.E.R.;\n\n-monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;\n\n-realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli\nOrganismi Bilaterali Regionali.\n\n\n\n\n\n2.3) Formazione e qualificazione professionale.\n\n\n\nHa lo scopo di promuovere, a livello centrale e locale, iniziative in\nmateria di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli\nutenti, anche in collaborazione con le Istituzioni UE, con le Regioni, con le\nProvince e gli altri Enti competenti pubblici e privati.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"paidmaternityleave","A) Norme di carattere generale. 1) A tut","A) Norme di carattere generale.\n\n\n\n1)\n\nA tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndai Dd.lgs. 26.3.01 n. 151 e n. 80\u002F15 a cui si fa espressamente riferimento per\nquanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente\narticolo.\n\n\n\n2)\n\nFerma restando la durata complessiva di 5 mesi della astensione\nobbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al\nnascituro.\n\n\n\n3)",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"contractseverancepay","Art. 85 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 85 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nIn ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha\ndiritto a un TFR.\n\n\n\n2)\n\nTale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno\nstesso divisa per 13,5 computando per mese intero le frazioni di mese superiori\na 15 giorni e non considerando quelle fino a 15 giorni. La retribuzione, ai\nfini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza\ndel rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al comma\n2) l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\n\n\n\n4)\n\nIl trattamento di cui al precedente comma 1), con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal\n75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e\nimpiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto a dicembre dell'anno precedente.\n\n\n\n5)\n\nAi fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno l'incremento dell'indice ISTAT è quello\nrisultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di\ndicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si\ncomputano come mese intero e quelle fino a 15 giorni non si considerano.\n\n\n\n6)\n\nIl lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al\n70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di\nlavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per aspettativa\nnei casi previsti dalla legge n. 53\u002F00.\n\n\n\n7)\n\nLe richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 25%\ndegli aventi titolo, di cui al precedente comma.\n\n\n\n\n\nNota.\n\n\n\nL'indennità di anzianità fino al 31.5.82 è calcolata nella misura di 1\nmensilità più 1\u002F12 della 13a per ogni anno di servizio.\n\nPer quanto riguarda il personale del liv. 1) e il personale operaio\nspecializzato del liv. 2) l'anzianità maturata fino al 30.9.76 viene calcolata\nrispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.\n\nPer gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo della\nindennità di anzianità è il risultato della media delle ore lavorate negli\nanni di servizio fino al 31.5.82.\n\n\n\n\n\nArt. 86 - Restituzione dei documenti di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nAlla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi\ncontestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti\ndocumenti:\n\n\n\na)certificazione dei redditi CU\n\nb)certificato di servizio con l'indicazione della durata del rapporto di\nlavoro, del livello e delle mansioni;\n\nc) eventuale certificato di licenziamento valevole per l'indennità di\ndisoccupazione (su modulo fornito dall'INPS);\n\nd) documenti relativi agli assegni familiari;\n\ne) quant'altro previsto dalle leggi vigenti.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"CONSIGN_trigger","8) Se nel contratto di lavoro intermitte","8)\n\nSe nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il\nlavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì\nstabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i\nperiodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore\ndi lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari\nal 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di\ninquadramento corrispondente del presente CCNL. L'indennità di disponibilità\nè assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma\nè esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"deathrelatives","Art. 54 - Permessi retribuiti. 1) Il dip","Art. 54 - Permessi retribuiti.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente può usufruire nell'anno scolastico fino ad un massimo di 10\ngiorni di permessi retribuiti:\n\n\n\n-se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio:\nnascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri e infermità gravi\nche riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il 2°\ngrado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non convivente,\ndella lavoratrice o del lavoratore;\n\n-per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alla mansione per la\nquale è stato assunto e liberamente scelti.",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"paidpaternityleave","a) il padre lavoratore dipendente, entro","a)\n\nil padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha\nl'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 2 giorni. Entro il medesimo\nperiodo il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo\ndi 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua\nsostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a\nquest'ultima. Per i 2 giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e\nper il congedo di 2 giorni eventualmente goduto in sostituzione della madre è\nriconosciuta una indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della\nretribuzione.\n\nI congedi di cui alla precedente lett. a) si applicano anche al padre\nadottivo o affidatario e il termine del 5° mese decorre dall'effettivo\ningresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso\ndel minore in Italia nel caso di adozione internazionale.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"pensionfund","7) L'Ente Bilaterale Nazionale ha i segu","7)\n\nL'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:\n\n\n\na)incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;\n\nb)promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in\ncollaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\n\nc)istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\narticolo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori Regionali;\n\nd)seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle\nnorme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;\n\ne)promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in\nmateria, previe specifiche intese tra le parti sociali;\n\nf)attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire\nall'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;\n\ng)promuovere forme di previdenza complementare.",{"bindId":273,"name":184,"text":185},"SUNDAY_trigger",{"bindId":275,"name":276,"text":277},"funeralpay","Art. 84 - Decesso del lavoratore. 1) In ","Art. 84 - Decesso del lavoratore.\n\n\n\n1)\n\nIn applicazione dell'art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che\navvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR di\ncui all'art. 85 del presente contratto e all’indennità di 2 mensilità in\nconformità dell'art. 2118 CC.",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"STRUCINCR_trigger","Gli aumenti contrattuali previsti dal pr","Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo saranno corrisposti\na tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le\nscadenze riportate nelle successive tabelle.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      1.9.15\n\n        \n        \n      \n      1.5.16\n\n        \n        \n      \n      1.5.17\n\n        \n        \n      \n      1.5.18\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      retribuz.\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      1)\n      \n      1.416,74\n      \n      43,81\n      \n      1.460,55\n      \n      26,29\n      \n      1.486,84\n      \n      26,29\n      \n      1.513,13\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.455,86\n      \n      45,02\n      \n      1.500,88\n      \n      27,01\n      \n      1.527,89\n      \n      27,01\n      \n      1.554,90\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.496,58\n      \n      46,28\n      \n      1.542,86\n      \n      27,77\n      \n      1.570,63\n      \n      27,77\n      \n      1.598,40\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.541,70\n      \n      47,68\n      \n      1.589,38\n      \n      28,61\n      \n      1.617,99\n      \n      28,61\n      \n      1.646,60\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.616,80\n      \n      50,00\n      \n      1.666,80\n      \n      30,00\n      \n      1.696,80\n      \n      30,00\n      \n      1.726,80\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.793,49\n      \n      55,46\n      \n      1.848,95\n      \n      33,28\n      \n      1.882,23\n      \n      33,28\n      \n      1.915,51",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"ONCERISE2_trigger","Art. 33 - Incentivo economico di produtt","Art. 33 - Incentivo economico di produttività.\n\n\n\nÈ prevista, per il personale assunto a tempo indeterminato, una\nprogressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:\n\n\n\na) per il personale docente\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      elementi di progressione economica\n      \n      punti\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        1\n      \n      presenza effettiva\n        sul lavoro per l'intera settimana, intendendo per settimana intera\n        l'assolvimento dell'orario individuale contrattuale indipendentemente\n        dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il\n        periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui\n        all'art. 47, punto 2)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        + 1 per settimana\n      \n    \n    \n      2\n      \n      rispetto standard\n        di qualità  \n\n        per Istituti\n        certificati\n\n        \n        \n      \n      + 10\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        3\n      \n      partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati dalla Scuola (massimo 5\n        punti)\n\n        \n        \n      \n      +\n        1\n\n        ogni 6 ore di corso\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        4\n      \n      partecipazione documentata a corsi liberamente scelti,\n        inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti)\n\n        \n        \n      \n      + 1\n         \n\n        ogni 6 ore di corso\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        5\n      \n      partecipazione con\n        gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio,\n        da enti pubblici e\u002Fo privati, da effettuarsi in orario\n        extracurriculare\n      \n      + 2  \n\n        per ciascun evento\n      \n    \n  \n\n\nPer il calcolo delle presenze di cui al punto 1):\n\n\n\n- sono escluse le ferie ordinarie (art. 53) e i periodi di sospensione\ndell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua\n(art. 28), fermo restando che gli altri periodi di sospensione della attività\ndidattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane;\n\n\n\n- le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\nscolastico (1° settembre - 31 agosto);\n\n\n\n- la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3) organizzati o indicati\ndalla Scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5);\n\n\n\n- i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4) e\nfruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione\ndel punteggio per la partecipazione ai corsi.\n\n\n\nb) per il personale non docente\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      elementi di progressione economica\n\n        \n        \n      \n      punti\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        1\n      \n      presenza effettiva\n        sul lavoro per l'intera settimana, intendendo per settimana intera\n        l'assolvimento dell'orario individuale contrattuale indipendentemente\n        dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        + 1 per settimana\n      \n    \n    \n      2\n      \n      rispetto standard di qualità  \n\n        per Istituti\n        certificati\n\n        \n        \n      \n      + 5\n      \n    \n    \n      3\n      \n      partecipazione a\n        corsi di formazione organizzati dalla Scuola (massimo 5\n        punti)\n      \n      + 1\n         \n\n        ogni 6 ore di corso\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        4\n      \n      partecipazione\n        documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta\n        (massimo 5 punti)\n      \n      + 1\n         \n\n        ogni 6 ore di corso\n      \n    \n  \n\n\nPer il calcolo delle presenze di cui al punto 1):\n\n\n\n- sono escluse le ferie ordinarie (art. 53);\n\n\n\n- le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno\nscolastico (1° settembre - 31 agosto);\n\n\n\n- la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di\npartecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3) organizzati o indicati\ndalla Scuola;\n\n\n\n- i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4) e fruiti con\npermesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del\npunteggio per la partecipazione ai corsi.\n\n\n\nPer tutto il personale dipendente:\n\n\n\n- l'orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si\nconsidera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all'art. 9 e\ndei permessi orari retribuiti;\n\n\n\n- ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il\nperiodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità;\n\n\n\n- in caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno (cd. ciclico),\nle 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in\nproporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.\n\n\n\nSarà riconosciuto un Premio Annuale di Professionalità (PAP), erogato con\nla retribuzione di agosto dell'anno di riferimento, al personale che abbia\nraggiunto:\n\n\n\n-35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari ad € 150,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro per\ni lavoratori part-time;\n\n-da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto\nun importo pari ad € 180,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro\nper i lavoratori part-time;\n\n-oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari ad € 220,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro per\ni lavoratori part-time.\n\n\n\nAi lavoratori che per 3 anni consecutivi avranno ottenuto il Premio annuale\ndi merito verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei\npremi acquisiti.\n\nTale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento\naggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di\nCarriera).\n\nIl tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all'anno\nscolastico.",{"bindId":287,"name":288,"text":289},"incidentalbonusamount1sec","Sarà riconosciuto un Premio Annuale di P","Sarà riconosciuto un Premio Annuale di Professionalità (PAP), erogato con\nla retribuzione di agosto dell'anno di riferimento, al personale che abbia\nraggiunto:\n\n\n\n-35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari ad € 150,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro per\ni lavoratori part-time;\n\n-da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto\nun importo pari ad € 180,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro\nper i lavoratori part-time;\n\n-oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un\nimporto pari ad € 220,00 riproporzionato all'orario individuale di lavoro per\ni lavoratori part-time.",{"bindId":291,"name":292,"text":293},"coldismissalsupport_trigger","Art. 14 - Tutele del personale, ammortiz","Art. 14 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali\n\ne accordo di solidarietà.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di garantire il sostegno al reddito e alla occupazione gli Istituti\nsi impegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti\ncollettivi o plurimi, dovuta a ristrutturazione o cessazione di attività, a\ndar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente con particolare\nriguardo ai contratti di solidarietà e agli ammortizzatori sociali.\n\n\n\n2)\n\nGli Istituti scolastici ed educativi, presso i quali sono in atto le\nprocedure di chiusura e\u002Fo di licenziamento o individuali, plurimi e\u002Fo\ncollettivi, ai sensi dei successivi artt. 77 e 78, sono tenuti ad aprire le\nprocedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative\nvigenti, dall'Accordo 5.6.09 sugli ammortizzatori in deroga (cfr. allegato) e i\ncontratti di solidarietà difensivi (cfr. allegato), anche se con meno di 15\ndipendenti secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro, della Salute e\ndelle Politiche Sociali, con la Nota Prot. 14\u002F0022114 del 3.11.09.",{"bindId":295,"name":296,"text":297},"marriage","Art. 62 - Congedo matrimoniale. 1) Il di","Art. 62 - Congedo matrimoniale.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di\n15 giorni di calendario, non frazionabili, in occasione dell'evento. Se il\ncongedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite\nin altro periodo.\n\n\n\n2)\n\nLa richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 10 giorni di anticipo.\n\n\n\n3)\n\nDurante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Personale dipendente dagli Istituti scolastico-educativi gestiti da enti ecclesiastici AGIDAE (2018) - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione prescolastica, Istruzione primaria, Istruzione secondaria di formazione generale, Corsi sportivi e ricreativi  , Servizi di supporto all'istruzione  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sickjobtype\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattina per: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;2 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;10 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;33.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1513.13\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;115&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti 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