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Essi pertanto, per status giuridico derivante dall'inquadramento\nnell'ordinamento giuridico valdese, hanno piena autonomia a tutti gli effetti\ngiuridici, contrattuali e gestionali dei rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti Enti considerano i propri ospiti come soggetti e non come oggetti del\nloro scopo statutario; affermano e rispettano il pluralismo religioso e\nculturale, non hanno obiettivi di proselitismo. Essi non perseguono finalità\ndi lucro; basano la loro attività sui principi della solidarietà e della\ndemocrazia e ritengono diritto-dovere di ogni essere umano il lavoro come\ncompito e campo di azione della propria vocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza della unitarietà dell'ordinamento valdese, pur nella varietà dei\nsoggetti che vi fanno parte, negli Enti, Opere e Istituti possono essere\nimpegnate persone con posizioni giuridiche diversi, a seconda dei loro doni e\ndell'impegno formalmente assunto: possono dunque essere coinvolti pastori e\npastore, diaconi e diacone delle chiese valdesi e metodiste, iscritti\u002Fe nei\nruoli della Tavola e da essa autorizzati\u002Fe, personale iscritto nei libri\nmatricola dei singoli Enti, personale volontario - membri delle chiese\nevangeliche italiane ed estere come pure persone non direttamente collegate a\ndette chiese, ma in comunione di intenti con la loro opera di testimonianza e\nche ne condividono le finalità - e obiettori di coscienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le pastore e i pastori, le diacone e i diaconi iscritti nei ruoli della\nTavola valdese e comunque per il personale autorizzato ai sensi\ndell'Ordinamento valdese, vengono previste particolari convenzioni per il\ndistacco di personale, che avviene per il raggiungimento delle finalità\nistituzionali della Tavola valdese e che non costituisce attività di carattere\ncommerciale ai fini delle leggi dello Stato. Il presente CCNL si applica\nesclusivamente al personale iscritto nei libri matricola degli Enti di cui al\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si inquadra nei settori socio-sanitario, assistenziale,\neducativo, didattico, culturale, e inserimento del lavoro, si applica a tutto\nil personale dipendente dagli Enti, le Opere, gli Istituti costituiti\nnell'ambito dell'ordinamento valdese e ne disciplina la regolamentazione del\ntrattamento economico e normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per Ente, Opera e Istituto si intende ogni singola unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione delle loro finalità istituzionali, i predetti Enti si\navvalgono della collaborazione di persone che ne condividono i fini e si\nimpegnano a perseguirli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL\ndel settore sociosanitario, assistenziale, educativo, didattico, culturale, e\ninserimento del lavoro, attraverso la definizione di una parte normativa ed\neconomica comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate dai singoli\ncontratti vigenti in altre realtà del ‘non profit’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere destinatario del presente CCNL il personale dipendente da Enti\nafferenti ad altre confessioni religiose evangeliche che, pur non appartenendo\nall'ordinamento valdese, intendano applicarlo, giudicandolo consono per spirito\ne finalità ai loro scopi statutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Ambito di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti\niniziative e attività svolte dai predetti Enti, Opere e Istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per soggetti in stato di disagio sociale e\u002Fo economico (Comunità\ndi accoglienza, centri di assistenza etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per minori (Centri diurni, Comunità alloggio, gruppi di famiglia,\nassistenza domiciliare etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per portatori di handicap psicofisici (Istituti assistenziali,\nCentri per la riabilitazione, Comunità alloggio, assistenza domiciliare\netc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per anziani autosufficienti e\u002Fo parzialmente autosufficienti (Case\ndi riposo, Residence, Case-albergo, assistenza domiciliare etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi per anziani non autosufficienti (Case protette, Residenze sanitarie\nassistenziali, Centri diurni, assistenza domiciliare etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di educazione, di istruzione, di formazione professionale (Centri\ngiovanili formativi, Centri culturali, Scuole materne, Scuole dell'obbligo,\naltri Istituti di istruzione etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di accoglienza di gruppi e persone singole per campi e soggiorni\ndi studio e di riposo, dibattiti, iniziative religiose, culturali e associative\n(Centri culturali e ricreativi, Case per ferie, Colonie marine e montane,\nOstelli etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività connesse e\u002Fo accessorie ai servizi sopra citati o comunque\ndenominati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 3 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre\n2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le piattaforme per il rinnovo contrattuale saranno presentate tre mesi\nprima delle scadenze contrattuali per consentire l'apertura delle trattative in\ntempo utile. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le\nParti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni\ndirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come\nconseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo\nslittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di\nvacanza contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna Parte\ncontraente almeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata\na\u002Fr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla\nstipulazione del nuovo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente\nCCNL deve intendersi rinnovato per 1 anno per la rispettiva parte scaduta\n(retributiva o normativa) e così di anno in anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che\nconsentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli\nAccordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di\ntutte le componenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sedi di informazione e confronto sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente o su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in\nparticolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento per settori di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e\nqualitativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate\na favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una\nsempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello regionale\u002Fterritoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente o su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in\nparticolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare\nattenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione\naffinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto\ndell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di\nconvenzione o accreditamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica\namministrazione affinché vengano attivati e\u002Fo potenziati i corsi di\nqualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale\ndelle realtà interessate dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di\nservizi esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di Ente, Opera e Istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate,\nqueste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, una informazione\nriguardante il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei\nservizi, le innovazioni tecnologiche, i piani, i programmi e gli investimenti\ndell’Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Struttura della contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga\na 2 livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- territoriale o di Ente, Opera e Istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione a livello di Ente, Opera e Istituto le\nRSU, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base\ndi quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dall'Accordo del\n23 luglio 1993 e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formano oggetto di contrattazione decentrata, previa informazione preventiva\ne di successivo controllo attuativo, le materie seguenti per quanto non siano\ngià state disciplinate dal presente contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le norme di garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la politica degli organici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il funzionamento dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le mense, i servizi del tempo libero, l'agibilità dei patronati sindacali\nsul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la struttura degli orari (turni, straordinari, festività, reperibilità,\npermessi, flessibilità etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le missioni, le trasferte, i trasferimenti, la mobilità interna, l'uso di\nalloggi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i corsi di aggiornamento, qualificazione, riconversione e\nriqualificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la verifica degli inquadramenti professionali previsti dal presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i percorsi di carriera e la progressione orizzontale nelle categorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i criteri, i sistemi, i premi, i programmi per l'aumento della\nproduttività, come definito all'art. 76;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri istituti previsti nell'articolato contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Commissione paritetica bilaterale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica bilaterale a livello nazionale è composta da 6\nmembri dei quali 3 designati dalla Tavola valdese e\u002Fo dalla Commissione\nsinodale per la diaconia e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica bilaterale nazionale costituisce lo strumento atto\na dirimere, anche a richiesta di una delle Parti, le controversie\ninterpretative che dovessero insorgere nella applicazione del presente\ncontratto; le Parti si impegnano a definire consensualmente, entro 15 giorni\ndalla richiesta, la controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono avvalersi della assistenza delle rispettive strutture\nnazionali nella trattativa a livello decentrato di cui al precedente art. 5 per\ndirimere situazioni di contenzioso altrimenti non superabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dalla legge del 12 giugno 1990 n. 146 e\nsuccessive modificazioni, le Parti individuano negli ambiti assistenziale,\nsociale, socio-sanitario, educativo, formativo e scolastico i servizi minimi\nessenziali. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 83\u002F2000 le\nParti si impegnano alla sottoscrizione di apposito Accordo per la disciplina\ndello sciopero nei servizi pubblici essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a\ncarattere residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito del\nrapporto tra le Parti in sede locale potranno essere individuate strutture di\naltra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno\nindividuati, presso gli Enti, Opere e Istituti appositi contingenti di\npersonale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni\nindispensabili inerenti ai servizi minimi essenziali sopra individuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n.\n125 è costituita la Commissione nazionale per le pari opportunità composta da\nuna componente o un componente designata\u002Fo da ognuna delle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti della Tavola valdese e\ndella CSD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le finalità di detta Commissione per le pari opportunità sono quelle\ndefinite dalla legge di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso le\nsingole realtà territoriali, qualora ritenuto opportuno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in particolari condizioni psicofisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una\nstruttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti,\nla condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e\ngrave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico\ndi recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano\nle misure a sostegno di cui alla legge 26 giugno 1990 n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e\u002Fo\naspettative non maturerà a favore della dipendente o del dipendente alcun\nbeneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Ch3>Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>portatrici e portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici\no portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e\nsuccessive modificazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>che svolgono attività di volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e\nin considerazione di quanto previsto dalla specifica legge-quadro 11 agosto\n1991 n. 266, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono\nattività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicate,\ncompatibilmente con l'organizzazione dell'Ente, Opera e Istituto, le forme di\nflessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che nel caso di dipendenti soci di associazioni di\npronto intervento, previste dal DPR 21 settembre 1994 n. 613, questi ne diano\nnotifica all'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU che saranno\ncostituite ai sensi dello specifico regolamento da definirsi tra le Parti,\novvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle\nsopraindicate RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è\ncomposta dalla RSU, ovvero RSA in caso di non costituzione delle RSU e dalle\nOO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei\nsuoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art.\n23 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dall'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di\nlavoro, nonché durante lo stesso nei limiti di 15 ore annue per le quali\nverrà corrisposta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, Opere e Istituti dovranno destinare di volta in volta locali\nidonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la\ngeneralità o gruppi di dipendenti e sono indette nella misura di 10 ore annue\ndalle RSU di cui all'art. 12 del presente CCNL e nella misura di 5 ore annue\ndalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della convocazione della riunione deve essere data alla Amministrazione\ntempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono\npartecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, entro i\ntermini suddetti, dirigenti esterne o esterni dei sindacati firmatari del\npresente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza\nrecare pregiudizi alle esigenze proprie dell’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS.\nnazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve\nintendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali\nconfederali - Camera del lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera\nsindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per\nl'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare\na convegni a livello nazionale indetti dalle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle OO.SS. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti\nderivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data\ncomunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al comma 1) e le\neventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS.\npredette alla Amministrazione in cui la lavoratrice o il lavoratore presta\nservizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dipendenti e i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da\nimposta di bollo e di registrazione, a favore della propria O.S., per la\nriscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il\npagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi\nstatutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del\nrilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata\ndall'interessata o dall'interessato. La revoca della delega deve essere\ninoltrata, in forma scritta, alla Associazione di appartenenza e alla O.S.\ninteressata e ha efficacia dal 1° giorno del mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili operate dai singoli Enti, Opere e Istituti sulle\nretribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate\ndalle OO.SS. sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle\nstesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento, ove\nrichiesta, di distinta nominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, Opere e Istituti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla\nsegretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei\nversamenti effettuati alle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 – Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in\nmateria di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto\ncontenente le seguenti indicazioni: identità delle Parti, luogo di lavoro,\nsede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova,\nqualifica, inquadramento, retribuzione secondo quanto previsto dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla\nlegge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. la lavoratrice e il lavoratore è tenuta\u002Fo\na presentare i documenti di seguito elencati, ovvero alla loro\nautocertificazione nei casi previsti per legge, a prendere visione del CCNL e\ndel regolamento interno dell'Ente, Opera o Istituto, ove esista, e a dare\naccettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, in relazione alle\npeculiarità dell'Opera e Istituto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documento sostitutivo libretto di lavoro (scheda di disoccupazione\nrilasciata dal Centro per l'impiego);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie, ove ne sia già\nprovvisto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- numero di codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo di studio o professionale (diploma - certificato di abilitazione -\npatente etc.) in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato penale dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di stato di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di residenza anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale libretto di pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altra documentazione relativa alle detrazioni fiscali e assegni\nfamiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai\ndocumenti e dati anagrafici forniti all'atto della assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione, ella\u002Fegli rilascerà l'autorizzazione al\ntrattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Prima della assunzione in servizio l'Ente, Opera e Istituto disporrà\naccertamenti sulla idoneità fisica della lavoratrice e del lavoratore,\nsottoponendola\u002Flo a visita medica da parte di Organi sanitari pubblici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In relazione alle caratteristiche dell'Ente, Opera e Istituto verranno\nattuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi\nprofessionali e il personale è tenuto a sottoporvisi secondo quanto previsto\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta,\nconvengono di escludere dalla riserva di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223\nle assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti\nqualifiche professionali: assistente domiciliare e dei servizi tutelari,\noperatrice\u002Fore socio- assistenziale addetta\u002Fo alla assistenza di base o\naltrimenti definita, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere,\neducatore professionale, insegnanti, cuoco, bagnino, assistente sociale,\nanimatrice\u002Fore, assistente alla infanzia, logopedista, impiegata\u002Fo di concetto,\nautista di scuolabus, psicologa\u002Fo, personale addetto ai piani, personale\naddetto di sala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Inserimento della lavoratrice e del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il presente CCNL attuano un\nprogramma di inserimento della lavoratrice e del lavoratore che preveda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presentazione dell'Opera e Istituto e informazioni generali\nsull'Ordinamento valdese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presentazione della organizzazione del lavoro all'interno di ciascuna\nstruttura e del personale direttamente superiore e dei colleghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presentazione del presente contratto di lavoro e dell'eventuale\ncontratto integrativo aziendale o di 2° livello, con particolare riferimento\nai diritti e ai doveri della lavoratrice e del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le informazioni che sono ritenute importanti per rendere note le\npeculiarità e le caratteristiche dell'Opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le informazioni sulle misure di sicurezza e dell'ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la consegna di una copia del presente contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Mobilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del\npersonale presso strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando\ninvece nel potere organizzativo della singola amministrazione e non soggetto ai\nvincoli di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 l'utilizzazione\ndel personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza dell'Ente,\nOpera e Istituto cui originariamente è stata assegnata la dipendente o il\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto della mobilità che comporta l’utilizzazione anche temporanea\ndel personale in strutture di pertinenza dell'Ente diverse dalla sede di\nassegnazione, sarà utilizzato dall'Ente in relazione alle esigenze di\nservizio, nel rispetto della legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 13, secondo\ncriteri concordati con le rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Trasferimento tra Enti, Opere e Istituti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice o al lavoratore in caso di trasferimento da un Ente, Opera,\nIstituto ad un altro devono essere mantenute e rispettate le sue mansioni e la\nsua posizione giuridico-economica, secondo l'art. 13 della legge 20 maggio 1970\nn. 300 e previo Accordo sindacale definito a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 20 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale afferente alla categoria A) il periodo di prova viene\nespletato entro 30 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il personale\nafferente alle categorie B) e C) il periodo di prova viene espletato entro 60\ngiorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il restante personale tale\nperiodo viene espletato entro 180 giorni. Per giorni lavorativi si intendono\ngiorni di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi\nmomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. Gli Enti, Opere e Istituti\nsi impegnano a procedere all'eventuale risoluzione del rapporto dopo che sia\ntrascorsa almeno la metà del periodo previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nformale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si\nintenderà confermata e lo stesso periodo sarà computato nell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\nalla\u002Fal dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro\ncompiuto, nonché i ratei di ferie, delle mensilità aggiuntive e della\nindennità di fine rapporto maturati. La frazione di mese superiore ai 15\ngiorni va considerata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia, maternità o\ninfortunio sul lavoro la\u002Fil dipendente sarà ammessa\u002Fo a completare il periodo\ndi prova stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 21 - Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Finalità dell'istituto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti nel\nritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul\nmercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive della Unione\nEuropea e a quanto disposto dal D.lgs. n. 167\u002F2011, ritengono che l'istituto\ndell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato\nalla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia\nper il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal\nsistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione\ngiovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle\ncompetenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso\ndi transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro\nutile a favorire l'incremento della occupazione giovanile, in un quadro che\nconsenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire\nservizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione,\nsono indispensabili per la soddisfazione degli utenti e degli Enti\ncommittenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato,\nal fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal\nfine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e\nla disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano\ndi identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i\nproblemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire,\nper fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori\nrappresentati e finalizzata alla acquisizione di professionalità conformi da\nparte degli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, le Parti determinano, per\nciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli\nsuccessivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la\nacquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ammissibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le\nseguenti 3 tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta\nformazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la\nregolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e\nProvince autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di\nlavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire\nle competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: A), B), C), D) ed E) ovvero nelle posizioni\neconomiche da A2) ad E2) della classificazione del personale per i quali si è\nindividuato analitico profilo formativo allegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è escluso per i seguenti profili sanitari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere generico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fisioterapista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- logopedista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- psicomotricista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- medico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- psicologo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le Parti a\nlivello nazionale si riuniranno per sviluppare ulteriori percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1) Requisiti del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e\nrelativo livello che potrà essere acquisito al termine del rapporto, la durata\ndel periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere\ndefinito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla\nstipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2) Proporzione numerica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In virtù dell'art. 2, comma 3) del D.lgs. n. 167\u002F2011, le Parti convengono\nche il numero di apprendisti che gli Enti hanno facoltà di occupare non può\nsuperare il rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati e\nqualificati in servizio presso l'azienda stessa. La struttura operativa che non\nabbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che\ncomunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero\nnon superiore a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3) Limiti di età\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4,\ncomma 1) del D.lgs. n. 167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di\napprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica\nprofessionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere\nstipulati a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Percentuale di conferma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in\nservizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già\nvenuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i\nlavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i\nrapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio\nprecedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il\nquale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle\nstesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa,\ntra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle\nsue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità\nper diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di\ncompetenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale\ndi riferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione\nall'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Doveri dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Trattamento normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di insegnamento di cui alla precedente lett. G) sono comprese\nnell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\ntrenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. 66\u002F2003; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le\nsotto indicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come\nprevisto dall'art. 61 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è\ninquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto\nl'apprendistato, con le seguenti progressioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per contratti di durata fino a 18 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per contratti di durata fino a 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per contratti di durata fino a 36 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"181\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">E)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il\nraggiungimento della qualifica di Educatore professionale, qualora\nl'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18\nmesi con la seguente progressione retributiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione corrispondente alla categoria\nda conseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 10° al 18° mese: 90% della retribuzione corrispondente alla categoria\nda conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il\nraggiungimento della qualifica di Operatore socio-sanitario, qualora\nl'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18\nmesi con la seguente progressione retributiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 12° mese: 85% della retribuzione corrispondente alla categoria\nC2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 13° al 18° mese: 100% della retribuzione corrispondente alla\ncategoria C2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di formazione l’apprendista verrà inquadrato nella\ncategoria C3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Estinzione del rapporto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al termine del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a\nnorma dell'art. 2118 c.c., ossia previo preavviso a compimento avvenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Apprendistato in cicli stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Accordo, ai\nsensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5) del D.lgs. 14 settembre 2011 n.\n167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più\nstagioni, nelle sole strutture ricettive quali casa ferie, foresterie e\nalberghi, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali\ndovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario\ndalla data di prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il\ndiritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione\nsuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione\nriconoscono ai lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale\nanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una\nstagione e l'altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate,\nquanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione\ncon gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di\nconoscenze e di competenze possedute in ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) La “formazione interna”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, comma 2), D.lgs. 167\u002F2011, le Parti definiscono\nla nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione\naziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale\nai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e\nmonte ore annuo di formazione (come previsto dai successivi punti 18 e 19) - e\nle modalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle\ncompetenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato\nall'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati\nal presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve\nessere garantita la presenza di un tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale\nfunzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a\nquella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti\npuò essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell’avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni\nal fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di\ntutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1), lett. d) del D.lgs. n. 167\u002F2011, avente\nil compito di controllare la realizzazione del programma formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Durata della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato\nprofessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna alla\nazienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai\nprofili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte\nintegrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di\nricerca, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa\nnazionale e dalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai\nfini dell'assolvimento degli obblighi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (coordinatore, educatore, OSS, animatore\netc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel libretto dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) Formazione: contenuti e modalità di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative, strutturate in una fama modulare, sono articolate in\ncontenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi\ne complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate\ncon il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno\nperseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del patto formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui\nsopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente alla erogazione della\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti dei percorsi tecnico - professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali\nsia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante\nl'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti\nobiettivi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con\nl'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base,\nsia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche\nindividuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda\nall'allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in\nconformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto\nformativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) Rinvio alla legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di\napprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno\nespresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere\nconsiderato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di\nlavoro, nell'intento di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori a tempo\nparziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un\norario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto\ndi lavoro a tempo parziale di cui alla legge 19 dicembre 1984 n. 863, all'art.\n19 della legge 23 luglio 1991 n. 223, all'art. 13 della legge 24 giugno 1997 n.\n196 e dal D.lgs. 28 gennaio 2000 n. 61, ha la funzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire flessibilità delle risorse umane in rapporto ai flussi di\nattività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dare risposta ad esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori,\nanche già occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa delle\nlavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove\nassunzioni, per le stesse mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con\nla misura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-volontarietà delle Parti in caso di modifiche dell'articolazione\ndell'orario concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di portatrici o portatori di handicap grave, comprovato dai\nservizi sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo\nparziale, hanno diritto di precedenza rispetto alle altre lavoratrici o agli\naltri lavoratori in relazione alla qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali delle lavoratrici e dei lavoratori che - a domanda - potranno\nessere ammesse\u002Fi al passaggio da tempo pieno a tempo parziale saranno definite\nin sede di contrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità,\ncon l'indicazione per giorno, mese e anno. La prestazione individuale sarà\nfissata tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore, di normaentro le\nseguenti fasce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a\n30 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120\nore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a\n1.300 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità\nall'entità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo parziale può essere realizzato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni\nlavorativi (tempo parziale orizzontale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del\nmese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura\ntale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il\ntempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o\nanno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con una combinazione tra i due tipi precedenti: in relazione a quest'ultima\ntipologia (combinato) le Parti concordano che ciascuna delle due tipologie\ncombinate (orizzontale e verticale) non possa superare nell'arco dell'anno la\npercentuale dell'80% dell'impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto\nindividuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato\ncomporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della\nretribuzione globale di fatto nella misura del 10%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con previsione di variazione dei turni in relazione alle esigenze\ndell’attività e con previsione di variazione della collocazione temporale\ndella prestazione lavorativa per motivate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di\ngiorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Le lavoratrici e i\nlavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni\nproporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per particolari esigenze programmabili (mobilità, ferie estive, situazioni\ncontingenti in relazione a transitori bisogni della utenza), previo accordo con\nle OO.SS. firmatarie, e per eccezionali e temporanee esigenze organizzative\ndelle Opere e Istituti, e\u002Fo qualora essi si trovino in particolari difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di altri dipendenti, al\npersonale con contratto di lavoro a tempo parziale potrà essere richiesta una\nprestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del tempo pieno. In\ntal caso le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite come normale\norario di lavoro e le ore corrispondenti verranno maggiorate di una quota pari\nal 30% della retribuzione oraria. Tale percentuale è comprensiva della quota\nper rateo ferie, mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo\nsvolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate\ndi attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e\ncontrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta materia sarà soggetta a periodiche verifiche tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Assunzione con contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL,\nai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l'apposizione di\nun termine alla durata del rapporto di lavoro, oltre che nella ipotesi di cui\nall'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e s.m.i., all'art. 8 bis del D.L.\n29 gennaio 1983 n. 17 convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 25\nmarzo 1983 e all'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196, è consentita, in\nrelazione a particolari esigenze e al fine di evitare eventuali carenze del\nservizio, nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e\nall'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17 convertito con modificazioni\nnella legge 25 marzo 1983 n. 79 e s.m.i., anche a livello di normativa\nlocale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attività derivanti da progetti sperimentali, da commesse e\u002Fo convenzioni\ndi durata temporanea, oppure da situazioni contingenti in relazione a\ntransitori bisogni della utenza a cui non sia possibile sopperire con il\nnormale organico per la durata delle stesse attività o bisogni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sostituzione di lavoratori assenti per malattia e\u002Fo infortunio, maternità\no aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa\ndella sostituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sostituzione di lavoratori assenti per ferie in particolari esigenze\norganizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sostituzione di lavoratrici e lavoratori con qualifica di autista o che\nper necessità di servizio sono tenute\u002Fi al possesso di una patente di guida,\nalle quali o ai quali è stata ritirata la patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con contratto di lavoro a termine è tenuto, in caso di\nrisoluzione anticipata del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni,\nad un periodo di preavviso di 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che ai dipendenti di settori soggetti ad attività\nstagionale, così come definite dal DPR 1525\u002F1963, si applica quanto previsto\ndal D.L. 83\u002F2012 (Termini ridotti), le Parti, al fine di salvaguardare i\nrapporti di lavoro attivati a tempo determinato e garantire la continuità dei\nservizi, con riferimento alla legge n. 92\u002F2012, art. 9, lett. H), come\nmodificata dall'art. 46 bis della legge n. 134\u002F2012 concordano di modificare,\nper le figure di insegnanti e per le altre figure esclusivamente in caso di\nsostituzioni di personale assente e collegati a specifici progetti\nindividualizzati in convenzione con gli enti pubblici, i termini di successione\ndei contratti a tempo determinato nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga\nriassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per\ncontratti di durata non superiore ai 6 mesi; entro un periodo di 30 giorni\ndalla data di cessazione per contratti superiori ai 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Lavoro temporaneo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24\ngiugno 1997 n. 196, come modificata dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999\nn. 488, oltre che nei casi previsti dal comma 2) dell'art. 1, lett. b) e c)\ndella stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)per particolari punte di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano\nl'impiego di qualifiche, professionalità e specializzazioni diverse da quelle\nnormalmente impiegate dall'Ente, Opera e Istituto o che presentino carattere\neccezionale o che siano carenti a livello locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestatrici e i prestatori di lavoro temporaneo impiegate\u002Fi per le\nfattispecie sopra individuate dalle Parti non potranno superare per ciascun\ntrimestre la media dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro\ntemporaneo sino ad un massimo di 5 prestatrici o prestatori di lavoro\ntemporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a\ntempo indeterminato in atto nell'Ente, Opera e Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente, Opera e Istituto comunica preventivamente alle RSU, o in loro\nassenza alle RSA, o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del\npresente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da\nstipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 3 giorni successivi alla stipula del\ncontratto in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente l'Ente, Opera e Istituto utilizzatore di tale prestazione\nlavorativa è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero e i motivi\ndei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la loro durata, il\nnumero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate\u002Fi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 25 - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata\npresso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di\ntecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della\nimpresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico\npresso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di\ntempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà\ndelle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie\ncondizioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati,\nmantenuti e\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente, ivi compresi i rientri\nnei luoghi di lavoro e la loro quantificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa\nsono in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla\nRSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale\ndi una delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto,\ncostituente l'accordo di inizio e\u002Fo trasformazione delle modalità di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e\u002Fo la\ntrasformazione del telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Postazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex\nart. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle\nesigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione\ndell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta\nproprietario delle apparecchiature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell’attività\nlavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio\ne con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e\u002Fo accesso ad Internet).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della\npostazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice \u002Flavoratore sono\na carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile\ni guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di\nlavoro l'azienda potrà richiamare in sede la lavoratrice\u002Flavoratore fino a\nriparazione avvenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Collegamenti telefonici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definite in\nfunzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro,\nprevia presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non\nvenga attivata a suo carico una linea dedicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Arredi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi - sedia, tavolo etc.\nrispondenti a criteri ergonomici e ai dispositivi di sicurezza secondo quanto\nprevisto dal T.U. n 81\u002F2008 - presso il domicilio della lavoratrice\u002Flavoratore\nin numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale\norario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli\naccordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice\u002Flavoratore\nnell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le Parti un periodo di\ntempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per\ncomunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà\nsuperare le 2 ore giornaliere per lavoratrice\u002Flavoratore impegnato a tempo\npieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi\npresta la propria attività a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale\norario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore\ndi lavoro e di norma presso la sede datoriale o in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Comunicazione, informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della\ncomunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti\ncanali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro gruppo di\nprogetto, rientri settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di\nrientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I\nrientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da\nquelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Riunioni e convocazioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo la telelavoratrice\u002Flavoratore dovrà rendersi disponibile\nper il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo\ndedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.\nIl tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di\ncui al comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene\nriconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in\nazienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di\nconnessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a\nconsentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e\npassivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel\nposto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e\u002Fo\ndel telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Controlli a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad illustrare preventivamente alla\nlavoratrice\u002Flavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni\ndi software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la\ntrasparenza dei controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della\nsingola lavoratrice\u002Flavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo\ntelematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro\nassenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto\nper verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della Legge n.\n300\u002F1970 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite\nle modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare\nvisite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate\ncon la lavoratrice\u002Flavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La\u002Fil lavoratrice\u002Flavoratore sarà comunque informata\u002Fo sui rischi associati\nal lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento\ndella postazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo la normativa vigente (D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.) l'allestimento della\npostazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera\ndel responsabile alla sicurezza dell'Ente di appartenenza. Alla relazione\ntecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi\npossibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della lavoratrice\u002Flavoratore di formulare richiesta motivata di\nvisite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81\u002F2008, ciascuna\nlavoratrice\u002Flavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio\nlavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai\nmezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvedere a\nsottoporre la lavoratrice \u002Flavoratore alle visite mediche periodiche e\nspecialistiche indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa\nintervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati\nin dotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Riservatezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma di legge e di contratto, la lavoratrice\u002Flavoratore è tenuta\u002Fo alla\npiù assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo\npossesso e\u002Fo disponibili sul sistema informativo aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Cessazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro cessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per dimissioni volontarie della dipendente o del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il licenziamento della dipendente o del dipendente nei casi previsti\ndalla legge e dal presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i casi previsti dalle norme vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Termini del preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo\nindeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente, Opera e\nIstituto, quanto in quello di dimissioni della lavoratrice o del lavoratore,\ndeve essere preceduta dal regolare preavviso scritto a mezzo lettera\nraccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 34, il\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna\ndelle due Parti senza preavviso. Il termine è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 giorni di calendario per il personale inquadrato nella categoria A);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 giorni di calendario per il personale dipendente inquadratonelle\ncategorie B) e C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 60 giorni di calendario per il personale dipendente inquadratonella\ncategoria D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 90 giorni di calendario per il restante personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 giorni di calendario per il personale dipendente con la qualifica di\nQuadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni sono comunicati per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 28 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le norme di legge in vigore in materia di trattamento di fine\nrapporto. Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il sistema previdenziale e\nassicurativo ex INPDAP seguono le norme che li riguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni per il passaggio alle dipendenze di altre Opere e\nIstituti facenti parte dello stesso Ordinamento, il Fondo di trattamento di\nfine rapporto può, su volontà dell'interessato, non essere liquidato ma\ntrasferito all'Opera e Istituto ricevente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Comportamento in servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente e il dipendente, in relazione alle caratteristiche del campo\ndi intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto e alla\ncomprensione della utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi\nalle disposizioni impartite dalla Direzione dell'Ente, Opera e Istituto e alle\nsue regole, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il regolamento\ninterno predisposto, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle\ndipendenti e dei dipendenti all'atto della assunzione o al momento della\nsuccessiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la\nvigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Ritardi e assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati\nimmediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore devono osservare il\nproprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di\neccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia\npossibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita\ndell'importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore\nlavorabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ritardi ingiustificati nonché l'assenza arbitraria ed ingiustificata sono\noggetto di sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 34 e comportano la\nperdita della relativa retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicazione dei provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le mancanze\ndella dipendente e del dipendente possono dar luogo alla adozione dei seguenti\nprovvedimenti da parte dell'Ente, Opera o Istituto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non superiore a 4 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore\nalcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver\npreventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa con\nl’eventuale assistenza di un rappresentante sindacale o legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che la contestazione disciplinare deve essere inviata alla\nlavoratrice o al lavoratore non oltre il termine di 15 giorni dal momento in\ncui l'Amministrazione, ovvero i responsabili dei singoli servizi delle\nstrutture di cui all'art. 1 del presente contratto, hanno avuto effettiva\nconoscenza del fatto commesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano\ntrascorsi almeno 10 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha\ndato corso, nel corso dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno\npresentare le loro giustificazioni. Trascorso il predetto termine, ove l'Ente\nnon abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore\no in assenza di giustificazione, potrà dare applicazione alle sanzioni\ndisciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata\u002Fo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata\nalla lavoratrice o al lavoratore con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla\nscadenza del termine assegnato al dipendente stesso per presentare le sue\ncontrodeduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per\nl'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti\ndisciplinari è di 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Rimprovero verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore\npotrà essere applicato il richiamo verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla\nsuccessiva lett. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze\ndi gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri\nscritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore, se\nulteriormente recidiva\u002Fo, incorre in più gravi provvedimenti che possono\nandare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare previsto dalla\nsuccessiva lett. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Multa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi si incorre per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)inosservanza dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assenza non giustificata, non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa\nsarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle\ndisposizioni a tale scopo emanate dall'Ente, quando non ricorrano i casi\nprevisti per i provvedimenti di sospensione o di licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenze nei propri\ncompiti, quando non abbiano arrecato danno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)mancata comunicazione della variazione di domicilio e\u002Fo di residenza e\nrelativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento\ndanno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o,\nin mancanza di queste, all'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezione fatta per il punto 5), la recidiva per due volte in provvedimenti\ndi multa non prescritti dà facoltà all'Ente di comminare alla lavoratrice e\nal lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva rende applicabile il provvedimento disciplinare alla successiva\nlett. D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Sospensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi si incorre per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)inosservanza ripetuta per 3 volte dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative\ndisposizioni emanate dall'Ente, quando la mancanza possa cagionare danni lievi\nalle cose e nessun danno alle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di\nalterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto\nprevisto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze\nquando non costituisca recidiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i\nsoggetti esterni, il personale che siano lesivi della dignità della\npersona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)rifiuto ingiustificato ad eseguire incarichi affidati e\u002Fo mansioni\nimpartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)azioni in grave contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente,\nOpera, Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare\nincorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto\nsuccessivo (Licenziamento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>E) Licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente\nla ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente\no seguente i festivi o le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione\ndei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone\no alla sicurezza degli ambienti affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)grave insubordinazione verso i superiori: minacce o vie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)furto nell'istituto di beni a chiunque appartenenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante\nl'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla\ndocumentazione inerente all'assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli\natti e le molestie di carattere sessuale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>11) violazione del segreto professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) uso illecito di informazioni o di documenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la\nliquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il\nriconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Amministrazione di provvedere alla sospensione\ncautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di\nlicenziamento. Alla dipendente o al dipendente sospesa\u002Fo cautelativamente è\nconcesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello\nstipendio, oltre agli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elencazione di cui alle lett. A), B), C), D), E) non è esaustiva e non\nesclude comportamenti o fatti che per la loro natura e\u002Fo priorità possono\nessere ricondotti alle stesse lettere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 32 - Assistenza legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in caso\ndi procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo\ne relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte,\npurché dal fatto non siano derivati provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nei loro rapporti di lavoro con l’utenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro\nrapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della legge 13\nmaggio 1985, n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità\ncivile, senza oneri alcuni a carico delle dipendenti e dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Ritiro della patente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per\nnecessità di servizio è tenuta\u002Fo al possesso di una patente di guida, che per\nmotivi che non comportano il licenziamento in tronco, sia ritirata dalla\nautorità competente la patente, necessaria per l'esercizio della propria\nattività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare altra\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere\nassegnati, previo accordo tra le Parti in sede locale, ove ve ne sia la\npossibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione del\nlivello nel quale verrà a prestare servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per ragioni di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio sarà\noggetto di confronto tra le Parti in sede di Ente, Opera o Istituto al fine\ndella verifica delle esigenze e alla definizione di un accordo che individui i\nrelativi interventi, anche a carattere assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la\nrilevanza propria che assumono in ambito socio-assistenziale-educativo,\naccoglienza, culturale e istruzione, necessitano di interventi che ne\npromuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità,\naccettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative\ndi efficienza e produttività degli Enti, Opere e Istituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In una grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi,\ninevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti\ntra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta disponibilità all’integrazione e alla intercambiabilità\ndelle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, alla acquisizione di nuove\nconoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative,\ndovranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo\nprofessionale e delle carriere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Categorie di inquadramento e classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente sistema di classificazione del personale le Parti intendono\nconsolidare uno strumento atto a consentire un corretto equilibrio tra la\nvalorizzazione dell'autonomia organizzativa degli Enti, Opere e Istituti\noggetto del presente CCNL, le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti\ne il rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse definite\ncontrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono al\nmiglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della\nefficacia ed efficienza della gestione, alla razionalizzazione della\norganizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il\nriconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A),\nB), C), D), E) ed F).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di\nclassificazione in base al profilo di appartenenza; è tenuto a svolgere anche\nattività complementari e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo,\ni cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle\ndeclaratorie seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle singole categorie sono attribuiti diversi livelli retributivi,\ndenominati fasce economiche, di cui al successivo art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le categorie sono individuate mediate le seguenti declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento\ndi attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità riferita al\ncorretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni\nfornite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività sono: area dei servizi generali, tecnici,\namministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle pulizie e custodia; fattorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore generico ai servizi generali (cucina, guardaroba, mensa,\nsala);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio generico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono conoscenze di base teoriche e\u002Fo tecniche\nrelative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche\nspecifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazione\nprofessionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso\npercorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di\nmassima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree di attività sono: area servizi generali, tecnici, amministrativi,\nsocio-assistenziali, educativi e di accoglienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore qualificato ai servizi generali, tecnici, amministrativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore generico di assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche\nriferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e\u002Fo\nspecialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e\ncontrollo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e\nla conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi\nambiti di intervento operativo, nonché nell'attuazione di programmi di lavoro,\ndelle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività\ndi coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli\nprofessionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla\npartecipazione a processi formativi o della esperienza maturata in costanza di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree di attività: area dei servizi generali, tecnici, amministrativi,\nsanitari, socio-assistenziali, educativi, didattici, culturali e di\naccoglienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista, cuoco, operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coadiutore amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore socio-sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore qualificato ai servizi socio-sanitari-assistenziali-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>educativi e di accoglienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore o capo dei profili precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infermiere generico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- animatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- insegnante di scuola dell'infanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base,\ncapacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e\nresponsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento\noperativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri\noperatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità\ndei risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze professionali sono quelle derivanti dalla acquisizione di\ntitoli professionali abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente,\nladdove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio, o dalla\npartecipazione a processi formativi o della esperienza maturata in costanza di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree di attività sono: area dei servizi amministrativi, tecnici,\nsanitari, socio-assistenziali, educativi, culturali e di istruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'area sanitaria e socio-assistenziale in possesso dei titoli di cui ai\nseguenti decreti ministeriali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- D.M. n. 739 del 14 settembre 1994 - infermiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 - fisioterapista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- D.M. n. 742 del 14 settembre 1994 - logopedista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- D.M. n. 69 del 17 gennaio 1997 - assistente sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- D.M. n. 520 dell'8 ottobre 1998 - educatore professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'area amministrativa e servizi generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dei servizi tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- istruttore specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'area Scuola e istruzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- insegnanti di scuola primaria e secondaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche e\u002Fo\ngestionali in relazione al titolo di studio e professionali conseguiti,\nautonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento\ne gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di\nstrutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree di attività sono: servizi amministrativi, tecnici, sanitari,\nsocio-assistenziali, educativi, culturali e di istruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatori dei rispettivi profili sanitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di unità operative semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaboratore amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- docente di scuola secondaria superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore di corsi di formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore di unità operative complesse di piccole dimensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza\ne da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o\nservizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree di attività sono: area servizi amministrativi, sanitari,\nsocio-assistenziali, educativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Norma generale di inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettivo inquadramento dei dipendenti nella posizione ad essi spettante\nviene operato sulla base della declaratoria dell'articolo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le categorie A), B) e C) l’inquadramento del personale avviene in base\nai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la fascia 1) è applicabile nel caso di assunzioni con contratti a termine\ne di assunzioni a tempo indeterminato; il periodo di permanenza massimo nella\nfascia 1) è di 12 mesi, al termine del quale si è inquadrati nella fascia\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i passaggi alle fasce superiori vengono stabiliti in base a valutazioni di\nmerito di cui all'articolo successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori assunti con la qualifica O.S.S. vengono inquadrati nella\nfascia C2) in cui è prevista la permanenza per mesi 12, dopo il quale si darà\nluogo al passaggio in fascia C3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le categorie D), E) ed F) l’inquadramento avviene di norma nella\nfascia economica 1); i passaggi alle fasce superiori vengono stabiliti in base\na valutazioni di merito di cui all'articolo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Norma di qualificazione e progressione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le dinamiche già previste, il personale sarà inquadrato\nnelle fasce economiche superiori della medesima categoria, allorquando in\nrapporto alla organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi,\nformativi di riqualificazione o di addestramento individuati, definiti e\nprefissati dalla struttura, con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente\nda norme di legge nazionale, acquisisca attestati di aggiornamento\nprofessionale e\u002Fo specifiche conoscenze che consentano la sua valorizzazione\nanche attraverso maggiore autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione decentrata a livello ente e\u002Fo territorio, le Parti\nsi incontreranno con cadenza annuale per verificare la possibilità di dare\nconcretezza, a livello aziendale, ai meccanismi migliorativi innanzi\ndelineati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Passaggio di fascia economica nell'ambito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della stessa categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio a una fascia economica superiore nell'ambito della stessa\ncategoria non modifica i compiti già in precedenza espletati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Passaggio di categoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio alla categoria superiore saranno assorbiti, fino a\nconcorrenza, eventuali superminimi e\u002Fo indennità per mansioni superiori in\ngodimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a cui è affidata la responsabilità direttiva dell'Ente,\nOpera, Istituto, nominato dagli Enti patrimoniali di cui al Regolamento sulla\namministrazione ecclesiastica (RO8), inquadrato nella categoria F), è\nriconosciuta la qualifica di Quadro secondo quanto disposto dalla legge n.\n190\u002F1985. La suddetta qualifica può essere riconosciuta anche a personale con\ncompiti direttivi di unità operativa semplice inquadrato nella categoria\nE).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri verrà garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale in\ncaso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o\ndolo e relativi a fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’attribuzione della qualifica di Quadro, ferma restando la non\napplicabilità delle limitazioni di legge in materia di orario di lavoro, al\nlavoratore verrà riconosciuta una indennità di funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra non espressamente disposto, al lavoratore e alla\nlavoratrice con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di\nlegge disposte per gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data la delicatezza della posizione di Quadro è fatto esplicito riferimento\nalla esclusività del rapporto con l'Ente, Opera e Istituto presso il quale\negli presta la sua opera; pertanto il Quadro non può svolgere altre attività,\nanche a titolo di collaborazione libero professionale, presso altre\nOrganizzazioni senza la preventiva e formale autorizzazione da parte\ndell'Organo cui risponde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Ch3>Art. 42 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti della dipendente o del dipendente riconosciuta\u002Fo fisicamente\ninidonea\u002Fo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,\nl'amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per\nmotivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente\ncon le strutture organizzative, dei vari settori e con le disponibilità\norganiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni\npossibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla\nstessa qualifica professionale, o diversa qualifica professionale ma di pari\nfascia economica, purché in possesso della dovuta capacità, o a quella\nfunzionale inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento del nuovo inquadramento la dipendente o il dipendente seguirà\nla dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun\nriassorbimento del trattamento già in godimento. Qualora l'inidoneità fisica\ndipenda da cause di servizio o infortunio sul lavoro o malattia professionale,\nil dipendente conserva la dinamica contributiva della qualifica precedentemente\nrivestita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Funzioni temporanee di coordinamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui vengono formalmente affidate funzioni temporanee di\ncoordinamento di attività di settore è riconosciuta una indennità di\nfunzione di cui all'art. 73, comprensiva di tutte le attività ed i tempi\naggiuntivi richiesti dalla funzione stessa e per la sola durata dell'incarico.\nL'indennità non è prevista per il personale inquadrato nelle categorie E) ed\nF) e per coloro cui sono già espressamente affidate funzioni di\nresponsabilità di settore, essendo la funzione di coordinamento già inclusa\nnelle mansioni assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata e la distribuzione dell'orario di lavoro sono determinate in\narmonia con il D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero\nnon può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di\nnorma su 5 o 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a una riduzione di orario su\nbase annuale pari a 5 giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 33\nore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54\ne al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, nonché della festività del 4 novembre;\ndetta riduzione di orario sarà fruibile di norma in giornate intere o in\nfrazioni orarie non inferiori a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di Enti,\nOpere e Istituti e\u002Fo lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che\neventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in\nsede locale nell'ambito del rapporto tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le\nrappresentanze sindacali e\u002Fo le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto\npossibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente\nprestate. All'Interno dello stesso Ente, Opera e Istituto potranno coesistere\npiù forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi\ndi distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in\nfasce orarie differenti. Nella organizzazione di detti sistemi si tenderà, per\nquanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da\nciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una\ncompensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore\nrispetto a quello ordinario (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 ore)\nriferito al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di\nlavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per\nlavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella\nprevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni\ndi durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei\nconsecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo\nsettimanale di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio\ndiverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate\nsu una quantificazione annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo\ndi cui al R.D. n. 2657\u002F1923 (portinai, custodi etc.) ovvero in attività presso\nComunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme\nche li riguardano in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie l’orario di\nlavoro prevede la distinzione tra orario di cattedra ed un orario destinato\nalle attività di istituto (per le scuole secondarie, di norma, l'orario di\ncattedra è di 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di istituto\nè convenzionalmente di 20 ore); è possibile prevedere il prolungamento\nnell'orario di cattedra, fino ad un massimo di 8 ore settimanale, che\ncomportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è\ndemandata alla contrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in\nmateria di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di rapportare\nalle stesse i contenuti del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Ch3>Art. 45 - Flessibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro eccedenti\nl'orario prescritto che saranno accumulate e resteranno a disposizione per\nl'anno di maturazione e per il semestre successivo. Le ore, indicate\nmensilmente in busta paga, potranno essere usufruite come permessi retribuiti a\nrichiesta del lavoratore anche per l'intera giornata, compatibilmente con le\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il credito maturato e non recuperato entro il 31 dicembre di ogni anno,\ndarà luogo alla corresponsione della sola maggiorazione prevista dal comma\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale titolare di contratto ad orario full-time viene\nriconosciuta una maggiorazione forfettaria pari al 25% della retribuzione\noraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale titolare di contratto ad orario part-time viene\nriconosciuta una maggiorazione forfettaria pari al 35% della retribuzione\noraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Eventuali debiti orari saranno compensati con rientri stabiliti dall'Ente\nnell'anno successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di tempi determinati eventuali debiti saranno compensati alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si applica anche ai lavoratori part-time che vi fanno\nesplicita richiesta salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori articolazioni dell'istituto, la verifica dell'andamento e la\ncorretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate e non usufruite entro il semestre successivo all'anno di\nriferimento saranno retribuite con la retribuzione del mese di luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, si definirà a\nlivello aziendale con le OO.SS. l'armonizzazione con il disposto del presente\narticolo relativa alla gestione del residuo delle ore accantonate e non\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\nnormalmente coincidente con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni\ndi domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della\nsettimana.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - FESTIVITÀ E FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 47 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi quelli prescritti dalla legge e\nprecisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutte le domeniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le seguenti festività civili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° maggio, festa del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 2 giugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le seguenti festività religiose:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 6 gennaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 15 agosto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° novembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 8 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 25 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 26 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* il giorno della festa patronale\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede locale, nell'ambito del rapporto tra le Parti, potrà essere\nconsiderato festivo il 17 febbraio in alternativa alla festività patronale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che per ragioni di continuità di servizio sia chiamato a\nprestare la sua opera in un giorno di festività infrasettimanale ha diritto al\nriposo compensativo da usufruire entro i successivi 6 mesi. La retribuzione\ngiornaliera ai fini del presente articolo si ottiene dividendo la retribuzione\nmensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività coincida con la domenica dovrà essere\ncorrisposto al personale dipendente l'importo di una giornata di lavoro oltre\nalla normale retribuzione oppure si darà luogo a un riposo compensativo. Lo\nstesso trattamento spetta al dipendente che si trovi assente dal servizio per\nmalattia, infortunio, gravidanza o puerperio o comunque col diritto alla\ncorresponsione dello stipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 48 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile,\nper ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l’orario\nsettimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 o 5 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività\ninfrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà\nprolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso\ncomprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla\nstruttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del\nlavoratore la retribuzione di cui all'art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è stabilito dalle amministrazioni locali in relazione\nalle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e\ndei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi.\nDi norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un\nperiodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo\n(giugno-settembre). Le chiusure annuali degli Enti, Opere e Istituti sono\ncomputate nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di licenziamento, saranno retribuiti alla\nlavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha\ndiritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di\ncompetenza, in quanto maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso\ndi licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà\nrichiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di\nferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di\ndetto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese\nsostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo\ndal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente,\nné per iscritto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in servizio civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio\nsostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro\nrimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di richiamo alle armi il personale con mansioni\nimpiegatizie avrà diritto al trattamento previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, nei confronti dei quali non trova applicazione la legge 10\ngiugno 1940 n. 653, hanno diritto, in caso di richiamo alle armi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il 1° mese, all'intera retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il 2° e 3° mese, alla metà della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dalle norme di legge contrattuali a favore dei\nrichiamati ha termine con la cessazione dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo sia in caso di invio in congedo come in quello di\ninvio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a\ndisposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il\ntermine di 5 giorni, se il richiamo ha avuto la durata superiore a 1 mese, di 8\ngiorni, se ha avuto durata superiore a 1 mese ma non a 6 mesi, di 15 giorni, se\nha avuto durata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a\ndisposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato\ndimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla\ndurata del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto resta sospeso\nsino alla fine del richiamo e il periodo trascorso in servizio militare non è\ncomputato agli effetti della anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il\nposto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo\nperiodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obiezione di coscienza in servizio civile è regolamentata secondo le\nnorme legislative vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal\nlavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,\ni giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti\nal periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per 3 mesi dopo il parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le\nlavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a\ncondizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il\nmedico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di\nlavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della\ngestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro secondo le modalità seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere\nil limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 2) dell'art. 7 della\nlegge n. 1204\u002F1971 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 53\u002F2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,\nper un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore\na 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi\ndal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni ovvero di\netà compresa fra 3 e 8 anni, in quest'ultimo caso nel limite di 5 giorni\nlavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato\nrilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. La\nmalattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso\ndel periodo di ferie in godimento da parte del genitore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per\ntutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino\nal compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, l'istituzione è obbligata a conservare\nil posto di lavoro alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza obbligatoria, indicati alle lett. a), b), c) ed il\nperiodo di assenza facoltativa, di cui al precedente punto 2) devono essere\ncomputati nell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'indennità di\nmaternità è pari alla intera retribuzione mensile, con l'esclusione di ogni\naltro compenso accessorio, comunque denominato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assenza facoltativa la relativa indennità resta a\ncompleto carico dell'INPS; per le prestazioni sanitarie provvederà l'Ente\npubblico preposto. Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il trattamento\nprevidenziale ed assicurativo ex INPDAP il trattamento economico è a carico\ndei medesimi ed è equiparato a quello dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>L'Ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita\ndel bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il\nriposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora\nciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della\nretribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire\ndall'Ente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Direzione\ndell'Ente il certificato medico rilasciato da un medico della USL e la\nDirezione è tenuta a darne ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi col parto e il puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare all'Ente, entro il 15° giorno successivo al parto, il\ncertificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di stato civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il\ndivieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alla indennità di\nanzianità prevista dall'art. 28 e ad una indennità pari a quella spettante in\ncaso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività nazionali coincidenti con la domenica, cadenti nei periodi\ndi assenza obbligatoria per la gravidanza e il puerperio, la lavoratrice ha\ndiritto a una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da\ncorrispondersi a carico dell'Ente in modo da raggiungere complessivamente il\n100% della retribuzione giornaliera. Per i periodi di assenza obbligatoria per\ngravidanza e puerperio, la lavoratrice ha anche diritto a percepire dall'Ente\nla 13a mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sopraindicate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei\ngenitori adottivi o affidatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza,\npuerperio e congedi parentali (legge 8 marzo 2000 n. 53) valgono le norme di\nlegge e i regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale non in prova ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni\ndi calendario per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo matrimoniale\ndeve essere avanzata dalla lavoratrice o dal lavoratore con almeno 30 giorni di\ncalendario di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare\ndocumentazione dell'avvenuta celebrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 52 - Permessi per eccezionali motivi di famiglia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda della dipendente o del dipendente sono concessi permessi\nretribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lutti per coniuge o convivente risultante da certificazione anagrafica,\ngenitori, figlia\u002Fo, sorella, fratello, nonna, nonno e suoceri, genitori del\nconvivente: 3 giorni in coincidenza con le esequie;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-casi previsti dall'art. 33, comma 3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104,\nsecondo le disposizioni di cui al comma 4) dello stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>A domanda della dipendente o del dipendente possono inoltre essere concessi\nnell'anno 3 giorni di permesso retribuito nel caso della nascita dei figli e\nper gravi motivi personali o famigliari debitamente documentati, fruibili anche\nin frazioni non inferiori al 50% dell'orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 - Permessi per funzioni elettorali, referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale\nperiodo di ferie indicato, alle lavoratrici ed ai lavoratori chiamati a\nsvolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento\nnazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché\nper le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso\nretribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi\ndell'art. 119 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 29 gennaio\n1992 n. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il\nnormale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di\nlegge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Permessi brevi e recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del\nresponsabile del servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore\nalla metà dell'orario giornaliero, purché questo sia costituito almeno da 4\nore consecutive e non possono comunque superare le 38 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire al responsabile del servizio di adottare le misure ritenute\nnecessarie per garantire la continuità di servizio, la richiesta del permesso\ndeve essere effettuata in tempo utile, salvo casi di particolare urgenza o\nnecessità, valutati dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese\nsuccessivo, secondo modalità individuate dalla Direzione; in caso di mancato\nrecupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Donazione sangue o suoi componenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e donazione di midollo osseo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue o suoi componenti hanno\ndiritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di personale donatore di midollo osseo valgono le norme della legge\n6 marzo 2001 n. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a\nun anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate\nnecessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la\nsalvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e\nsenza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, per un periodo da 1 mese ad\nun massimo di 12 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura\nmassima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo pieno\ndell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice o il lavoratore che non si presenti alla scadenza del periodo\ndi aspettativa per riprendere servizio è considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi\nche ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice o il\nlavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di aspettativa non è cumulabile con quello di cui all’art.\n59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali, da\nutilizzare in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi di cui al comma 1) sono concessi per la frequenza di corsi\nfinalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola dell'obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1) e 2) vanno osservate,\ngarantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare,\ndella riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1), non\ndovranno superare il 3% o sua frazione di tutto il personale della\nstruttura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche\ni dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto\nallo studio per lo stesso corso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la precedenza è accordata ai dipendenti che frequentino corsi di studio\ndella scuola dell'obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2) ha diritto, salvo\neccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2) è\ntenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla\nfrequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 10\ndella legge n. 300\u002F1970 e all'art. 5 della legge 8 marzo 2000 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 58 - Formazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, Opere e Istituti promuovono e favoriscono forme permanenti di\nintervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la\nspecializzazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 3 mesi dalla firma del presente contratto si dovranno attivare le\nprocedure per il raggiungimento in sede locale di una intesa sulle modalità\ndella formazione e dell'aggiornamento del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione dei piani dei corsi di formazione ed aggiornamento, la\ndefinizione di orari privilegiati saranno definiti entro il 31 dicembre di ogni\nanno in accordo con le RSU, o in loro assenza con le RSA, o in loro assenza con\nle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai\ncorsi di formazione cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti\ngli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti,\nl'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di formazione è finalizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a garantire che ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore acquisisca le\nspecifiche attitudini culturali o professionali necessarie allo svolgimento\ndelle funzioni e dei compiti attribuitile\u002Fgli nell'ambito delle strutture a cui\nè assegnata\u002Fo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a fronteggiare i processi di riordinamento e di ristrutturazione\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che\ndovranno tendenzialmente investire la globalità delle lavoratrici e dei\nlavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione che privilegi\nspecifiche esigenze prioritarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in\nmodo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo\nprofessionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.\nNell'accordo decentrato con le OO.SS. si potranno prevedere i profili\nprofessionali e\u002Fo posti di lavoro da ricoprirsi sulla base di esperienze\nprofessionali acquisibili solo all'interno dell'Ente stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frequenza a corsi di qualificazione professionale con valutazione finale\npositiva comporta l'inquadramento in qualifica funzionale superiore a decorrere\ndal termine finale del corso, sempre che alla lavoratrice e al lavoratore ne\nvengano assegnate le funzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 38; a detta\nlavoratrice e a detto lavoratore è riconosciuto, di norma, il diritto di\nprecedenza nella assegnazione delle nuove funzioni nel caso in cui se ne\nmanifesti l'opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con protocollo integrativo le Parti definiranno le modalità per\nl’acquisizione dei crediti formativi previsti dall’ECM.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XI - TRATTAMENTO DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per malattia o infortunio si intende ogni alterazione dello stato di salute,\nche comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto,\naccertata dagli Organi competenti degli Enti assistenziali presso i quali i\nlavoratori sono assicurati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere\ncomunicata all'Ente, Opera e Istituto immediatamente, di norma prima\ndell'inizio del turno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore devono inviare alla Amministrazione\nstessa entro 2 giorni dall'inizio della assenza idonea certificazione sanitaria\nattestante l'incapacità lavorativa, nonché i successivi certificati di\nprolungamento della malattia entro lo stesso termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità\nsolo attraverso i Servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia la lavoratrice e il lavoratore non in prova hanno\ndiritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni in un anno\nsolare, trascorsi i quali, e perdurando la malattia, l'Ente, Opera e Istituto\npotrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell'indennità di\nanzianità e di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori\nin malattia potrà essere prorogata, a richiesta della dipendente o del\ndipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di\ncalendario, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati\nmedici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di malattia o della successiva\naspettativa non retribuita, la lavoratrice o il lavoratore presentasse le\ndimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del\ncomputo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di\nanzianità, delle mensilità aggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Durante il periodo di malattia la lavoratrice e il lavoratore avranno\ndiritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i\ngiorni di malattia dal 4° al 20°, e dal 21° giorno pari a 2\u002F3 della normale\nretribuzione da corrispondersi dall'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a una integrazione della indennità a carico dell'INPS da corrispondersi\ndall'Ente e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della\nnormale retribuzione dal 1° al 180° giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alle anticipazioni di cui alla legge 29 dicembre 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico dell'Ente non sono dovute se l'INPS non corrisponde\nper qualsiasi motivo le indennità di cui alla lett. b); se l'indennità è\ncorrisposta dall'INPS in misura ridotta, l'Ente non è tenuto ad integrare la\nparte di indennità non corrisposta dall'INPS stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai\nsensi dell'art. 21 del presente CCNL il trattamento di malattia è a carico\ndell'Ente, Opere e Istituto secondo il medesimo trattamento previsto per la\ngeneralità del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso degli Enti, Opere e Istituti che applicano il trattamento\nprevidenziale e assicurativo ex INPDAP il trattamento economico è a carico dei\nmedesimi ed è equiparato a quello dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tubercolosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori affette\u002Fi da\ntubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Infortunio sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l'Ente possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che ha subito infortunio sul lavoro ha diritto al trattamento\neconomico stabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione\ndel posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio medesimo\nregolarmente denunciato all'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico dell'Ente sono subordinate al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità dovute dall'INAIL saranno anticipate dall'Ente alle normali\nscadenze del periodo di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare\ntempestivamente alla Amministrazione l'avvenuta liquidazione a pagamento da\nparte dell'INAIL delle indennità spettantigli, onde permetterle di\ncontabilizzare l'evento e di introitare l'importo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del\npreavviso le norme relative alla conservazione del posto e al relativo\ntrattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alla normativa relativa alla malattia e all'infortunio con la\ndizione “anno solare” si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre\ndi ogni anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 60 - Tutela della salute e ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione dei contenuti del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico\nsulla salute e sicurezza sul lavoro e successive integrazioni e modificazioni\nriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul\nluogo di lavoro) e s.m.i., le Parti concordano di definire in merito un\nprotocollo d'intesa entro 3 mesi dalla data della firma del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 61 - Divise e indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise e i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente\nindossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, e la loro\nmanutenzione sono a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise e i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente\ndurante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Ente, Opera e\nIstituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XII - RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale del personale\nin servizio sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione minima contrattuale conglobata della fascia economica di\ninquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)eventuale salario congelato di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali superminimi e\u002Fo assegni ’ad personam’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità di funzione e\u002Fo di direzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)salario accessorio della retribuzione, ove spettanti, di cui ai successivi\nartt. 69, 70 e 71.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Cp>Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per nucleo famigliare\no le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge n.\n153\u002F1988 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L'importo giornaliero della retribuzione si ottiene dividendo per 26\nl'importo mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile\nper 164.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Fasce economiche a regime\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A regime le retribuzioni mensili sono determinate come segue, distinte per\ncategoria e per fasce economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Accordo 15 aprile 2013 prevede quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incrementi economici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono riconosciuti incrementi economici sui minimi conglobati pari ad €\n50,00 a regime per la posizione economica C1), riparametrati sulle altre\ncategorie, con le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 20,00 con decorrenza 1° aprile 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 20,00 con decorrenza 1° luglio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 10,00 con decorrenza 1° dicembre 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la vacanza contrattuale, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo\n2012, viene riconosciuto, ai lavoratori in forza al 27 febbraio 2013, una\n‘una tantum’ di € 800,00 per la posizione economica C1) riparametrato\nsulle altre categorie, da inserire con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 200,00: con la retribuzione del mese di maggio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 200,00: con la retribuzione del mese di luglio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 200,00: con la retribuzione del mese di settembre 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 200,00: con la retribuzione del mese di novembre 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze maturate dal 1° aprile 2012 verranno corrisposte con la\nretribuzione di aprile 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali cifre si intendono riferite al tempo pieno e pertanto saranno\nriproporzionate per i lavoratori a tempo parziale. Tali cifre saranno inoltre\nproporzionate al periodo di effettivo servizio. Le frazioni di mese pari o\nsuperiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli arretrati ai sensi del comma 2), art. 2120 c.c. sono esclusi dalla base\ndi calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli arretrati è stato qualificato tenendo conto dei riflessi\nsugli istituti retributivi indiretti che sono già ricompresi negli importi\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore\nverrà riconosciuto il pagamento delle competenze arretrate in unica soluzione\ncon le competenze relative all'ultima mensilità di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL 2010-2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"704\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"70\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003Ccol width=\"67\">\n  \u003Ccol width=\"58\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"38\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">cat.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"300\">\u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"225\">\u003Cp align=\"center\">arretrati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.4.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.7.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">dal \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.12.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">finale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.1.10 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.3.12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.4.12 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.12.12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">17,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">17,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">8,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">43,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">689,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">172,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">862,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">17,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">17,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">8,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">44,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">710,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">177,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">887,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">18,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">18,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">9,14 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">45,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">731,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">182,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">913,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">19,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">19,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">9,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">47,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">765,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">191,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">956,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">10,00 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">800,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">200,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.000,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">A6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">20,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">20,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">10,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">52,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">834,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">208,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.043,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">18,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">18,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">9,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">48,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">731,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">182,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">913,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">19,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">800,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">200,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.000,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">20,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">20,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">10,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">52,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp 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\u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">917,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">229,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.146,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"38\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"70\">\u003Cp align=\"center\">24,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">24,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"67\">\u003Cp align=\"center\">12,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"58\">\u003Cp align=\"center\">60,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">972,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.660,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">C6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.727,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.753,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.766,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.532,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.555,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.566,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.624,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.648,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.660,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.727,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.753,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.766,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.831,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.859,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.872,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.935,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.964,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.978,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2.096,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2.127,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.143,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.624,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.648,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.660,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.727,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.753,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.766,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.831,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.859,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.872,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.935,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.964,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.978,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2.096,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2.127,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.143,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">E6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2.223,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2.256,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.273,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.831,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.859,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.872,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">1.935,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">1.964,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">1.978,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2.096,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2.127,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.143,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2.407,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2.443,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.461,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2.672,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">2.712,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">2.732,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">F6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">3.225,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp align=\"center\">3.273,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">3.297,90\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"102\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dovrà\nrisultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il\nperiodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della\nretribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di\ntutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché\ntutte le ritenute effettuate; il pagamento avverrà di norma entro il 10 del\nmese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 65 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Ente, Opera e Istituto corrisponderà\nal personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto a tanti 12simi\ndell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per\nmalattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli\nappositi articoli del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al personale è corrisposta\nuna indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari a 1\nmensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Le frazioni di\nanno, anche nel corso del 1° anno di servizio, si computano per 12simi. Le\nfrazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il personale in servizio per il periodo successivo al 31 maggio\n1982 si applica la legge del 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci che rientrano nel computo del TFR sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali scatti individuali di anzianità maturati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali assegni ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale indennità sostitutiva di preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali altre indennità ricorrenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il trattamento previdenziale ed\nassicurativo ex INPDAP seguono la normativa di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Trattamento economico conseguente a passaggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alla categoria superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio alla categoria superiore, ove il nuovo stipendio base\nfosse inferiore a quello in godimento, il dipendente conserverà ‘ad\npersonam’ la relativa differenza, riassorbibile con gli incrementi futuri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Uso della mensa e dell'alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle sedi ove esiste il servizio di somministrazione dei pasti e\u002Fo la\ndisponibilità dell'alloggio, il personale che ne usufruisce è tenuto a\nrimborsare gli importi corrispettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo non può essere inferiore ad € 1,50 per ciascun pasto a\npartire dal 1° gennaio 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in\nservizio e in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'alloggio di servizio può essere dato in uso esclusivamente per il tempo\ndi coincidenza con il rapporto di lavoro, e il corrispettivo del suo utilizzo\nsarà commisurato ai valori normali di mercato, ridotti al 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il vitto e l'alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e lavoro supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto detto all'art. 22 per il personale dipendente con\ncontratto part-time, il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non\npuò superare di norma le 100 ore annue per dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con periodicità annuale, in sede di trattativa decentrata, le Parti si\nincontrano per definire i criteri generali per l'utilizzo di dette ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto di 100 ore e fino a\n160 ore sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali, per\ncomprovate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del dipendente e\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo\nsostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e\u002Fo\nstraordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del\nlavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e\u002Fo straordinario hanno\ncarattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22\nalle 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio; si considera\nlavoro festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 46 o nelle\ngiornate programmate come riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario\ndiurno, notturno e festivo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno: 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro\nsupplementare e straordinario diurno, festivo, notturno, la retribuzione\nmensile di cui all'art. 62 viene divisa per 164.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e quello straordinario devono essere autorizzati\nespressamente per iscritto dall'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 70 - Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente e al\ndipendente, competono le seguenti indennità orarie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizio ordinario notturno in turno: € 1,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizio ordinario domenicale e\u002Fo festivo: € 1,63\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- servizio ordinario festivo notturno: € 2,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle\n6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Indennità di direzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con qualifica di Quadro e compiti di direzione compete\nl'indennità lorda onnicomprensiva di direzione per 12 mensilità annue nella\nseguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella fascia F1): € 90,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella fascia F2): € 120,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella fascia F3): € 150,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella fascia F4): € 180,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella fascia F5): € 210,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per il personale inquadrato nella fascia F6): € 240,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità prevista per la fascia F1) viene riconosciuta anche al\npersonale inquadrato nella categoria E) cui è riconosciuta la qualifica di\nQuadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 72 - Pronta disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La\nvalutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale\nistituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il\npresidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da\ndefinirsi in sede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo o nelle festività infrasettimanali, spetta un riposo\ncompensativo senza riduzione del debito orario settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto ad un compenso lordo di € 10,55 raddoppiato (€ 21,10) nel caso in\ncui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata\ndi riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque\ndurata inferiore alle 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nsupplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione\nalle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, fermo restando il\npagamento della maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma non possono essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni\ndi disponibilità nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'Ente,\nOpera e Istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che ricopra per determinati periodi ruoli organizzativi di\ncoordinamento di cui all'art. 43 spetta una indennità mensile onnicomprensiva\nlorda da un minimo di € 27,11 ad un massimo di € 108,45 in relazione alla\ncomplessità dei compiti e la durata definite da ciascun Ente, Opera,\nIstituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 74 - Missioni e trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in\nlocalità distanti oltre 20 km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo con\norario di servizio il rimborso delle spese documentate così individuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vitto: fino ad un massimo di € 21,69 per ogni pasto ed € 2,71 per\ncolazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alloggio: albergo di categoria massima “3 stelle” fino ad un massimo di\n€ 75,92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mezzi di locomozione: treno o aereo; mezzo proprio, se autorizzato,\nrimborso di 1\u002F5 del costo della benzina più pedaggio autostradale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasferte e le modalità di viaggio devono essere preventivamente\nautorizzate e concordate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Attività di soggiorno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno,\nsecondo le modalità definite presso ogni singolo Ente, Opera e Istituto,\nspetta il trattamento economico stabilito tra le Parti in sede di\ncontrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 76 - Premio di produttività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a definire in sede di contrattazione decentrata i\nprogrammi e i progetti atti a favorire la qualità dell’attività e il\nmiglioramento della produttività di ogni singolo Ente, Opera e Istituto; in\nbase a detti accordi verrà stabilito ed erogato il premio di produttività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Rinvio a norma di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene le materie non disciplinate e\u002Fo parzialmente regolate dal\npresente contratto, si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti\ndi lavoro di diritto privato e allo Statuto dei lavoratori in quanto\napplicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto\ne a qualsiasi fine, correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili\ncon alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti di lavoro\nadottati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL costituisce l'unico contratto in vigore tra le Parti\ncontraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono conservate, fino ad esaurimento, non assorbibili le condizioni di\nmiglior favore in atto per le lavoratrici e i lavoratori alla data di\ndecorrenza del presente contratto. Come tali sono da intendersi quelle\nrisultanti rispettivamente nell'ambito del trattamento economico ed in quello\nnormativo; pertanto, entro 6 mesi dalla firma del contratto verranno\nindividuate specifiche norme di armonizzazione nell'ambito retributivo e\nnormativo tra il trattamento preesistente e quello stabilito dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le difficoltà interpretative dovranno essere riportate alla Commissione\nparitetica bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Norme di inquadramento del personale in servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni che si sono venuti a determinare nella fase di inquadramento, in\napplicazione a quanto previsto dal precedente CCNL validità 2002\u002F2005, vengono\ndenominati ‘assegni ad personam derivanti dalla contrattazione’, distinti\nda altri assegni ‘ad personam’ preesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti assegni ‘ad personam’ derivanti dalla contrattazione sono\nriassorbili in caso di successivo passaggio di fascia economica e\u002Fo di\ncategoria secondo la seguente procedura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tali assegni saranno riassorbiti in caso di passaggio di fascia economica\n(valore parametrale), qualora il loro valore sia inferiore alla metà della\ndifferenza tra fascia economica di inquadramento e fascia superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-se detta differenza è superiore alla metà, l'assorbimento avverrà per un\nvalore pari al 50% dell'assegno contrattuale. Il rimanente 50% sarà assorbito\nnella eventualità di un ulteriore passaggio di fascia economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di passaggio a categoria superiore, con conseguente inquadramento\nin un parametro economico superiore, l'assorbimento avrà luogo in ogni caso\nper il 100% del valore dell'assegno contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali assegni ‘ad personam’ o condizioni di miglior favore\nderivanti dal precedente contratto potranno essere utilizzati nella fase di\nnuovo inquadramento fino ad esaurimento. La verifica verrà fatta a livello\ndecentrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 81 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n.\n124 e s.m.i. in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere\ntutte le iniziative necessarie per la costituzione di un Fondo di previdenza\ncomplementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni\ncitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine convengono sulla necessità di compiere un'ampia disamina dei\nproblemi relativi alla costituzione di detto Fondo o per l'adesione ad un Fondo\ngià esistente, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed\neconomici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di costituire entro 3 mesi dalla firma del presente\nCCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di\nesperti competenti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di quegli Enti, Opere e Istituti che per motivi storici si\ntrovavano a corrispondere retribuzioni con basi di molto inferiori a quelle\npreviste dal presente contratto (Casa di riposo di Vittoria, Scicli e\nCerignola), il contratto viene adottato nella sua completezza per la parte\nnormativa, mentre si procederà a stabilire le modalità e i tempi di\nadeguamento delle retribuzioni con protocolli per singolo Ente, Opera e\nIstituto, compatibilmente con le risorse disponibili e con riferimento al\ncontesto economico presente nelle varie realtà territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti protocolli saranno fatti pervenire alla Commissione paritetica\nbilaterale nazionale il cui intervento può essere richiesto qualora sorgano\nproblemi di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a contattare immediatamente il Ministero del lavoro, salute e politiche\nsociali al fine di una pronta definizione delle tabelle ministeriali di costo\ndel lavoro come determinato a seguito del presente rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà\nsottoposta dalle OO.SS. alla consultazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, per la firma definitiva dell'intero testo\ncontrattuale, ad incontrarsi entro il 15 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Linee-guida per la realizzazione di percorsi formativi\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, si propone di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il\npercorso in apprendistato dei profili previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in\nambienti idonei e\u002Fo con il supporto di enti di formazione certificati (cfr.\nart. 4, comma 3, D.lgs. 167\u002F2011) e con l'affiancamento di un tutore\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la\nnecessità di declinarlo successivamente in un Piano formativo individualizzato\nadeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)riconoscere che i percorsi per “Apprendisti non in possesso di qualifica\nnon saranno sostitutivi dei percorsi a Qualifica, che prevedono di fatto\nl'esame finale con Commissione incaricata a livello regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)prevedere che il percorso formativo per l'apprendista potrà però\ngenerare crediti formativi che i soggetti potranno esibire m fase di ingresso\nai percorsi per l'acquisizione della qualifica in questione e ad oggi\nrealizzati da Enti di formazione certificati, così come previsto da delibere\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la\nparte di base e trasversale dalla offerta pubblica, interna o esterna\nall'azienda (cfr. art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso\nmetodologie didattiche che prevedono alternanza fra la teoria e la pratica con\nsupervisione e rielaborazione del processo di apprendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi formativi allegati, all'interno del Piano Formativo\nIndividualizzato, potranno avvalersi di specifiche metodologie consone al\nraggiungimento delle competenze previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di esempio si citano le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lezioni frontali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esercitazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- training on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cooperative learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata dall'apprendista dovrà essere registrata da parte\ndel datore di lavoro sul libretto formativo individuale del lavoratore.\nEventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici\nsistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6, D.lgs. 167\u002F2011, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso formativo per apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Addetta\u002Fo alla cucina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica A2) - piano biennale (18 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto alla cucina, su indicazione della funzione superiore, svolge\nattività di supporto in cucina. Esegue la pulizia e la sanificazione delle\nattrezzature e dei locali sulla base del piano di pulizia definito; predispone\nla strumentazione e gli ingredienti da lavorare; verifica lo stoccaggio e la\nconservazione delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 180 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica\nprofessionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalità di erogazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasverali:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare\n\n        \u003Cp>in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e\n        doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicaree relazionarsi\n        nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) allestire e gestire il posto di lavoro\n\n        \u003Cp>(locali e attrezzature)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>in base alle indicazioni del cuoco,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nel rispetto delle procedure\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>in materia di igiene degli alimenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(HACCP) e di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) assistere e collaborare alla preparazione\n\n        \u003Cp>dei piatti (preparare le materie prime,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>i semilavorati, predisposizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>delle strumentazioni etc.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nel rispetto delle procedure in materia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di igiene degli alimenti (HACCP)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>70\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) sanificare e pulire la cucina\n\n        \u003Cp>e le attrezzature in uso, nel rispetto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>delle procedure in materia di igiene\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>degli alimenti (HACCP) e di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>sul lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>75 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>95 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>85 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>180\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Operaia\u002Fo qualificata\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica B1) - Durata apprendistato biennale (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaia\u002Fo qualificata\u002Fo è quella figura In grado di eseguire mansioni\noperative di tipo manuale, anche di natura complessa, in uno specifico ambito\ntecnico-produttivo; risponde alle funzioni superiori e collabora con gli altri\nlavoratori; agisce nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalitàdi erogazione\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasversali:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) eseguire le mansioni di tipo manuale, anche di natura\n\n        \u003Cp>complessa, assegnate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) utilizzare le strumentazioni necessarie\n\n        \u003Cp>per la realizzazione del proprio compito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) adottare le necessarie misure di sicurezza\n\n        \u003Cp>a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>65 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>95 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>125 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Aiuto cuoca\u002Fo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica B1) - Durata apprendistato biennale (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Breve descrizione del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aiuto cuoco è quella figura supporta il cuoco nella preparazione di pasti\ne bevande, eseguendo le sue indicazioni e\u002Fo facendone le veci in sua assenza;\nutilizza attrezzature, macchinari e le materie prime e semilavorati alimentari\nnecessari per la composizione di un piatto e si occupa autonomamente di alcune\nfasi del processo produttivo; esegue le indicazioni per il mantenimento\ndell'ordine e dell'igiene delle attrezzature utilizzate in cucina previste dal\npiano di sanificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalità di erogazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teoric\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasversali:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) utilizzare attrezzature, macchinari, materie prime\n\n        \u003Cp>e semilavorati alimentari necessari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>per la composizione di un piatto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) gestire in autonomia alcune fasi del processo\n\n        \u003Cp>produttivo (preparazione di semilavorati di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di un piatto)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) utilizzare modalità e tecniche per garantire l’ordine\n\n        \u003Cp>e l’igiene delle attrezzature utilizzate in cucina\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>nel rispetto delle procedure in materia di igiene\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4) relazionarsi in maniera efficace con gli addetti\n\n        \u003Cp>alla cucina e alla sala\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Addetta\u002Fo alla Segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica B1) - piano biennale (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetta\u002Fo alla Segreteria svolge le proprie mansioni a supporto delle\nvarie funzioni aziendali; collabora alla realizzazione delle seguenti\nattività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione dei flussi informativi e comunicativi via telefono, via fax ed\ne-mail utilizzando eventualmente una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisposizione di testi scritti quali lettere, comunicati, avvisi,\nconvocazioni etc. e la sistematizzazione di documenti quali report,\npresentazioni, verbali e resoconti di riunioni etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione dell'agenda del\u002Fdei responsabile\u002Fi di funzione e\u002Fo della\nDirezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esecuzione di operazioni amministrative su indicazione della funzione\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalità di erogazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base trasversali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) supportare la gestione della comunicazione in entrata\n\n        \u003Cp>e in uscita dall’azienda utilizzando i mezzi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e le tecnologie presenti in azienda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e provvedendo alla sistematizzazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di informazioni, testi scritti, dati e documenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) supportare nella gestione delle agende di lavoro\n\n        \u003Cp>delle funzioni presenti in azienda, contribuire\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>alla organizzazione di eventi e riunioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>tenendo in considerazione i vincoli economici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e materiali forniti dall’azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) eseguire operazioni amministrativo-contabili\n\n        \u003Cp>su richiesta e indicazione della specifica funzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>65 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>95 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>125 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica B1) - durata apprendistato (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È un addetto in grado di prestare assistenza generica alle persone, al fine\ndi soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia,\nnonché l'integrazione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni e attività integrate\ndi aiuto domestico, di assistenza diretta alla persona di semplice attuazione,\nqualora esse siano complementari alle attività socio-assistenziali svolte da\noperatori maggiormente qualificati e\u002Fo che coincidano con quelle svolte\nnormalmente da un familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalità di erogazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasversali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) sostenere la persona nel mantenimento delle autonomie\n\n        \u003Cp>residue e nella gestione delle attività della vita\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>quotidiana\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80 ore\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) supportare la persona nella cura domestico-ambientale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) collaborare con la persona nella gestione\n\n        \u003Cp>delle pratiche amministrative\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Impiegata\u002Fo d'ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica C1) - piano biennale (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato\u002Fa d'ordine svolge attività di tipo amministrativo in base alle\ndisposizioni dei superiori gerarchici. In particolare, svolge mansioni di\nsegretariato e\u002Fo di tipo commerciale e di relazione con i clienti e fornitori\ncome: ricezione e filtro delle telefonate, addetto alla reception, protocollo e\nsmistamento posta, archiviazione di documenti, tenuta della piccola cassa,\nstesura lettere, commissioni in banche e uffici, sistemazione corrispondenza e\nfax, inserimento dati, fotocopie, gestione appuntamenti e telefonate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalitàdi erogazione\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasversali:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) applicare procedure e adempimenti amministrativi\n\n        \u003Cp>e d’ufficio ttra i quali le procedure di archiviazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e di tenuta dei registri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) applicare i programmi gestionali in uso in azienda\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>52\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) relazionarsi con il personale, i clienti\n\n        \u003Cp>e i fornitori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>48 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>66 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>94 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>126 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>114 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Animatrice\u002Fore senza titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica C1) - durata apprendistato biennale (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operatore con funzioni di animatore è in grado di coadiuvare la\nrealizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed educativa\nattraverso la conduzione di laboratori di attività manuali per il mantenimento\ne potenziamento delle attività residue. Collabora con l'equipe per la\nrealizzazione di animazioni socio-ricreative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalità di erogazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasversali:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) programmare, sulla base di un progetto preesistente,\n\n        \u003Cp>la realizzazione di interventi di animazione ludico-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ricreativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) relazionarsi e comunicare con l’assistito e le altre\n\n        \u003Cp>figure coinvolte nella attività socio-occupazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(fisioterapisti, operatori socio-sanitari,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>familiari)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) conoscere tecniche e attività manuali o laboratoriali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4) realizzare e condurre in équipe interventi\n\n        \u003Cp>di animazione ludico-ricreativa ed espressiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>con finalità di riabilitazione sociale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente domiciliare e dei servizi tutelari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatrice\u002Fore socio-sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'assistenza di base o altrimenti definita formato\u002Fa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica C3) - durata apprendistato (18 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È un operatore in grado di prestare assistenza di base alle persone in\ncondizione di disagio e\u002Fo di non autosufficienza, al fine di soddisfarne i\nbisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni di assistenza diretta\nalla persona: di igiene e assistenza personale (A.D.L., Activity Daily Living),\ndi mobilizzazione, di somministrazione dei pasti e di promozione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione: 150 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>unità di competenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>modalità di erogazione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore totali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>teorica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>on the job\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze di base e trasversali:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale,\n        operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti\n        e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e\n        relazionarsi nell'ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici\n        di base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>competenze professionalizzanti:\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1)promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della\n      persona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)assistere e curare la persona in osservazionza del piano - di\n        assistenza - individualizzato nel lavoro d'équipe\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4) soddisfare i bisogni primari della persona quali,\n\n        \u003Cp>ad esempio, cura e igiene personale, vestizione,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mobilità, assunzione dei cibi etc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>66 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>totali complessivi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>74 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>76 ore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: Educatrice\u002Ftore senza titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica C1) - durata apprendistato biennale (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'educatore svolge attività educative e di animazione socio-culturale\naffiancando altre figure di operatori, quali l'assistente sociale, l'insegnante\ne i tecnici della riabilitazione, collabora e supporta nella progettazione di\npercorsi socio-educativi e gestisce le attività a diretto contatto con\nbambini, adolescenti, soggetti in condizione di svantaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione: 240 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"528\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"center\">unità di competenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">teorica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">competenze di base e trasversali:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">essere in grado di inserirsi in un\n        contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza\n        sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione\n        di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e\n        utilizzare i supporti informatici di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze professionalizzanti: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">1) collaborare e supportare nella\n        progettazione di percorsi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">socio-educativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">2) relazionarsi e comunicare con\n        l’utente e le altre figure coinvolte \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nella attività socio-educativa (colleghi,\n        professionisti, familiari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell’utente) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">3) sapersi relazionare con la rete dei\n        servizi nel sistema di welfare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">locale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">4) saper gestire le attività\n        socio-educative individuali e di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">30 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">40 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">120 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">160\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali complessivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">100 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">140 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">240\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'animatore è in grado di realizzare interventi di animazione\nsocio-culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell'equilibrio\npsicofisico e relazionale di persone e gruppi di utenza stimolandone le\npotenzialità ludico-culturali ed espressivo-manuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione: 360 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"528\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"center\">unità di competenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">teorica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">competenze di base e trasversali:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">essere in grado di inserirsi in un\n        contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza\n        sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione\n        di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e\n        utilizzare i supporti informatici di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">100 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze professionalizzanti: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">1) progettare interventi di\n        prevenzione e di riabilitazione sociale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">2) relazionarsi e comunicare con\n        l’assistito e le altre figure coinvolte \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nella attività socio-occupazionale (fisioterapisti,\n        operatori socio-\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sanitari, familiari) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">3) conoscere e applicare tecniche di\n        animazione sociale e di conduzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di laboratori manuali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">4) realizzare in tutte le fasi che li\n        compongono interventi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di animazione teatrale ed espressiva con finalità\n        di riabilitazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sociale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">40 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">200 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">240\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali complessivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">140 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">220 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">360\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: educatrice\u002Fore professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica D1) - durata apprendistato 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Breve descrizione del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'educatore professionale conosce e interagisce con il sistema di welfare\nlocale e la rete dei servizi territoriali; organizza e gestisce progetti e\nservizi educativi e riabilitativi in ambito sociosanitario, socio-assistenziale\ned educativo rivolti a persone di diversa età e condizione in contesti\nmultidisciplinari, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle\npotenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione alla vita\nsociale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'educatore agisce sulla\nrelazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul\ncontesto ambientale e sulla organizzazione dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 150 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"528\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"center\">unità di competenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">teorica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">competenze di base e trasversali:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">essere in grado di inserirsi in un\n        contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza\n        sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione\n        di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e\n        utilizzare i supporti informatici di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze professionalizzanti: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">1) progettare attività, servizi e\n        strumenti in risposta ai bisogni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">individuali nell’ambito della rete dei servizi e\n        del sistema \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di welfare locale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">12 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">26 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">2) sostenere, guidare e mediare\n        dinamiche relazionali e comunicative \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">individuali e di gruppo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">4 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">3) utilizzare metodologie e tecniche\n        socio-educative per la gestione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle attività individuali e di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">8 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">24 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">66 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali complessivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">74 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">76 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u002Fcategoria: addetta\u002Fo sala e piani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica A2) - piano biennale (18 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione sintetica del profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'addetto sala e piani svolge una attività di servizio diretto all'ospite\nnell'ambito della accoglienza e ristorazione. Esegue la pulizia e riassetto dei\npiani, delle camere e delle relative dotazioni, predispone la sala in base alle\ndiverse tipologie di servizio, effettua il servizio ai tavoli oltre che a\nprovvedere ad apparecchiare e sparecchiare gli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva: 180 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"528\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"155\">\u003Cp align=\"center\">modalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">teorica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">competenze di base e trasversali:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">essere in grado di inserirsi in un\n        contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza\n        sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione\n        di settore, comunicare e relazionarsi nell'ambito lavorativo e\n        utilizzare i supporti informatici di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">10 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze professionalizzanti: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">1) allestire e gestire il posto di\n        lavoro, conoscere e saper presentare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il territorio e la realtà in cui opera, saper\n        adottare uno stile \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunicativo adeguato al proprio profilo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>15 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">15 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">2) operare in un contesto aziendale\n        orientato alla qualità, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla accoglienza e alla soddisfazione dell’utente,\n        conoscere e saper \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">applicare le tecniche e le procedure per\n        l’effettuazione di pulizia \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e riassetto dei piani, delle camere e delle relative\n        dotazioni, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">conoscere e saper applicare le tecniche relative\n        alle diverse \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tipologie di servizio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>20 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">45 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">3) relazionarsi in maniera efficace\n        con le altre aree organizzative \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendali, assicurare lo stato di pulizia di\n        strumenti e dotazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">5 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali parziali professionalizzanti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">40 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">80 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"528\">\u003Cp align=\"justify\">totali complessivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">90 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\">\u003Cp align=\"center\">90 ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignmultiple":44,"cbamemtrad":48,"JOBTYPE_descriptions":52,"apprenticeships":56,"trainingprogrammes":60,"pensionfund":64,"disabilityfund":68,"contracttrial":72,"contracttrialperiod":76,"contractseverancepay":79,"part_time_excluded":83,"sicknesspay":87,"maxsicknesspay":91,"disabilitypay":93,"longtermillness":97,"healthandsafetypolicy":101,"protectiveclothing":105,"hivpolicy":109,"healthandsafetyprovisions":113,"paidmaternityleaveduration":117,"paidmaternityleavepay":121,"jobsecuritymothers":125,"maternitydiscrimination":129,"nursingmothers":133,"breastfeeding_workingtime":137,"childcareotherclause":140,"deathrelatives":144,"cbadate_end":148,"cbadate_start":152,"childcare":154,"equalitymonitoring":158,"violence":162,"PAYSCALES_table_selection_txt":166,"ONCERISE_trigger":170,"ONCERISE2_trigger":174,"NOCTPREM_trigger":178,"CONSIGN_trigger":182,"standbyallowanceamount1":186,"OVERTIME_trigger":190,"SUNDAY_trigger":194,"COMMUTE_trigger":197,"legalassistance_trigger":201,"hourspweek_select":205,"PAIDLEAV_trigger":209,"bankholidays2":213,"SCHEDULE_trigger":217,"TRADEUNLEAV_trigger":221,"ADMINISTRATIVE_trigger":225,"flexible_work_options":229,"paidpaternityleave":233},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbasignmultiple","-TAVOLA VALDESE nella persona del Modera","-TAVOLA VALDESE nella persona del Moderatore Pastore Eugenio Bernardini;\n\n-COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA (CSD) nella persona del Presidente\nMarco Armand-Hugon, assistiti dal Diacono Marco Jourdan",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbamemtrad","-Funzione Pubblica CGIL (FP-CGIL) rappre","-Funzione Pubblica CGIL (FP-CGIL) rappresentata da Rossana Dettori, Cecilia\nTaranto, Marco Lo Verso, Adriana Bozzi, Gabriella Semeraro e Andrea Ferrato;\n\n-Funzione Pubblica CISL rappresentata da Giovanni Faverin, Daniela Volpato,\nGabriella Di Girolamo, Claudio Federici, Gian Piero Porcheddu;\n\n-Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (UIL-FPL)\nrappresentata da Giovanni Torluccio, Bartolomeo Perna e Claudio Faidiga",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"JOBTYPE_descriptions","Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONAL","Titolo VI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nLa capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la\nrilevanza propria che assumono in ambito socio-assistenziale-educativo,\naccoglienza, culturale e istruzione, necessitano di interventi che ne\npromuovano lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità,\naccettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative\ndi efficienza e produttività degli Enti, Opere e Istituti.\n\nIn una grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi,\ninevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti\ntra: organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del\npersonale.\n\nLa richiesta disponibilità all’integrazione e alla intercambiabilità\ndelle mansioni, alla polivalenza dei propri compiti, alla acquisizione di nuove\nconoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative,\ndovranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo\nprofessionale e delle carriere.\n\n\n\nArt. 36 - Categorie di inquadramento e classificazione del personale\n\n\n\nCon il presente sistema di classificazione del personale le Parti intendono\nconsolidare uno strumento atto a consentire un corretto equilibrio tra la\nvalorizzazione dell'autonomia organizzativa degli Enti, Opere e Istituti\noggetto del presente CCNL, le esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti\ne il rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse definite\ncontrattualmente.\n\nLe norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono al\nmiglioramento della funzionalità dei servizi resi, all'accrescimento della\nefficacia ed efficienza della gestione, alla razionalizzazione della\norganizzazione del lavoro, favorendo la motivazione del personale attraverso il\nriconoscimento delle professionalità e della qualità delle prestazioni\nindividuali.\n\nIl sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate A),\nB), C), D), E) ed F).\n\nOgni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di\nclassificazione in base al profilo di appartenenza; è tenuto a svolgere anche\nattività complementari e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo,\ni cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle\ndeclaratorie seguenti.\n\nAlle singole categorie sono attribuiti diversi livelli retributivi,\ndenominati fasce economiche, di cui al successivo art. 37.\n\nLe categorie sono individuate mediate le seguenti declaratorie.\n\n\n\nCategoria A)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento\ndi attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità riferita al\ncorretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni\nfornite.\n\nAree di attività sono: area dei servizi generali, tecnici,\namministrativi.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-addetto alle pulizie e custodia; fattorino;\n\n-operatore generico ai servizi generali (cucina, guardaroba, mensa,\nsala);\n\n-operaio generico.\n\n\n\nCategoria B)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono conoscenze di base teoriche e\u002Fo tecniche\nrelative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche\nspecifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazione\nprofessionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso\npercorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di\nmassima.\n\nAree di attività sono: area servizi generali, tecnici, amministrativi,\nsocio-assistenziali, educativi e di accoglienza.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- operatore qualificato ai servizi generali, tecnici, amministrativi\n\n- operaio qualificato\n\n- operatore generico di assistenza\n\n\n\nCategoria C)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche\nriferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e\u002Fo\nspecialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e\ncontrollo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e\nla conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi\nambiti di intervento operativo, nonché nell'attuazione di programmi di lavoro,\ndelle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività\ndi coordinamento.\n\nLe competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli\nprofessionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla\npartecipazione a processi formativi o della esperienza maturata in costanza di\nlavoro.\n\nLe aree di attività: area dei servizi generali, tecnici, amministrativi,\nsanitari, socio-assistenziali, educativi, didattici, culturali e di\naccoglienza.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- autista, cuoco, operaio specializzato;\n\n- coadiutore amministrativo;\n\n- operatore socio-sanitario;\n\n- operatore qualificato ai servizi socio-sanitari-assistenziali-\n\neducativi e di accoglienza;\n\n- coordinatore o capo dei profili precedenti;\n\n- infermiere generico;\n\n- animatore;\n\n- istruttore;\n\n- insegnante di scuola dell'infanzia.\n\n\n\nCategoria D)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base,\ncapacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e\nresponsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento\noperativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri\noperatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità\ndei risultati conseguiti.\n\nLe competenze professionali sono quelle derivanti dalla acquisizione di\ntitoli professionali abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente,\nladdove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio, o dalla\npartecipazione a processi formativi o della esperienza maturata in costanza di\nlavoro.\n\nLe aree di attività sono: area dei servizi amministrativi, tecnici,\nsanitari, socio-assistenziali, educativi, culturali e di istruzione.\n\n\n\nProfili\n\n\n\nPer l'area sanitaria e socio-assistenziale in possesso dei titoli di cui ai\nseguenti decreti ministeriali:\n\n\n\n- D.M. n. 739 del 14 settembre 1994 - infermiere\n\n- D.M. n. 741 del 14 settembre 1994 - fisioterapista\n\n- D.M. n. 742 del 14 settembre 1994 - logopedista\n\n- D.M. n. 69 del 17 gennaio 1997 - assistente sanitario\n\n- D.M. n. 520 dell'8 ottobre 1998 - educatore professionale\n\n\n\nPer l'area amministrativa e servizi generali:\n\n\n\n- assistente amministrativo\n\n- responsabile dei servizi tecnici\n\n- istruttore specializzato\n\n\n\nPer l'area Scuola e istruzione:\n\n\n\n- insegnanti di scuola primaria e secondaria.\n\n\n\nCategoria E)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche e\u002Fo\ngestionali in relazione al titolo di studio e professionali conseguiti,\nautonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento\ne gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di\nstrutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.\n\nLe aree di attività sono: servizi amministrativi, tecnici, sanitari,\nsocio-assistenziali, educativi, culturali e di istruzione.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- coordinatori dei rispettivi profili sanitari\n\n- coordinatore di unità operative semplici\n\n- collaboratore amministrativo\n\n- docente di scuola secondaria superiore\n\n- direttore di corsi di formazione professionale\n\n- responsabile amministrativo\n\n- direttore di unità operative complesse di piccole dimensioni\n\n\n\nCategoria F)\n\n\n\nAppartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono\nposizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza\ne da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o\nservizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.\n\nLe aree di attività sono: area servizi amministrativi, sanitari,\nsocio-assistenziali, educativi.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- responsabile di area\n\n- direttore",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"apprenticeships","Art. 21 - Apprendistato 1) Finalità dell","Art. 21 - Apprendistato\n\n\n\n1) Finalità dell'istituto\n\n\n\n1.1)\n\nConsiderato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti nel\nritenere che tale tipologia di impiego rientri nell'ambito del confronto sul\nmercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive della Unione\nEuropea e a quanto disposto dal D.lgs. n. 167\u002F2011, ritengono che l'istituto\ndell'apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato\nalla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia\nper il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal\nsistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione\ngiovanile.\n\n\n\n1.2)\n\nL'apprendistato è un istituto che ha come fine l'acquisizione delle\ncompetenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso\ndi transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro\nutile a favorire l'incremento della occupazione giovanile, in un quadro che\nconsenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire\nservizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione,\nsono indispensabili per la soddisfazione degli utenti e degli Enti\ncommittenti.\n\n\n\n1.3)\n\nLe Parti concordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato,\nal fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal\nfine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e\nla disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano\ndi identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i\nproblemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire,\nper fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori\nrappresentati e finalizzata alla acquisizione di professionalità conformi da\nparte degli apprendisti.\n\n\n\n1.4)\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167\u002F2011, le Parti determinano, per\nciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli\nsuccessivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la\nacquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.\n\n\n\n2) Ammissibilità\n\n\n\n2.1)\n\nFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione il contratto di apprendistato è definito secondo le\nseguenti 3 tipologie:\n\n\n\n-contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale;\n\n-contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\n\n-contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.\n\n\n\nLa tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta\nformazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la\nregolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata alle Regioni e\nProvince autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di\nlavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale.\n\n\n\n2.2)\n\nL'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire\nle competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.\n\n\n\n2.3)\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nelle categorie: A), B), C), D) ed E) ovvero nelle posizioni\neconomiche da A2) ad E2) della classificazione del personale per i quali si è\nindividuato analitico profilo formativo allegato;\n\nè escluso per i seguenti profili sanitari:\n\n\n\n- infermiere professionale\n\n- infermiere generico\n\n- fisioterapista\n\n- logopedista\n\n- psicomotricista\n\n- medico\n\n- psicologo\n\n\n\n2.4)\n\nSu richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le Parti a\nlivello nazionale si riuniranno per sviluppare ulteriori percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.\n\n\n\n3) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età\n\n\n\n3.1) Requisiti del contratto\n\n\n\nAi fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e\nrelativo livello che potrà essere acquisito al termine del rapporto, la durata\ndel periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere\ndefinito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla\nstipulazione del contratto.\n\n\n\n3.2) Proporzione numerica\n\n\n\nIn virtù dell'art. 2, comma 3) del D.lgs. n. 167\u002F2011, le Parti convengono\nche il numero di apprendisti che gli Enti hanno facoltà di occupare non può\nsuperare il rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati e\nqualificati in servizio presso l'azienda stessa. La struttura operativa che non\nabbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che\ncomunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero\nnon superiore a 3.\n\n\n\n3.3) Limiti di età\n\n\n\nLe Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4,\ncomma 1) del D.lgs. n. 167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di\napprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età\ncompresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica\nprofessionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere\nstipulati a partire dal 17° anno di età.\n\n\n\n4) Percentuale di conferma\n\n\n\n4.1)\n\nGli Enti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in\nservizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già\nvenuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i\nlavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i\nrapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.\n\n\n\n4.2)\n\nLa limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio\nprecedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\n\n\n\n5) Periodo di prova\n\n\n\nPuò essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento durante il\nquale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.\n\n\n\n6) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\n\n\n\n6.1)\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle\nstesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa,\ntra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\n\nLe Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente\nlegislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito\ndell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano\ncon quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti\nmassimi di durata.\n\n\n\n6.2)\n\nIl riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n6.3)\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\n\n\n\n7) Obblighi del datore di lavoro.\n\n\n\n7.1)\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n\n\na)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle\nsue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità\nper diventare lavoratore qualificato;\n\nb)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\n\nc)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o\nal mestiere per il quale è stato assunto;\n\nd)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di\ncompetenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale\ndi riferimento);\n\ne)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\n\n\n\n7.2)\n\nLe aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione\nall'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\n\n\n\n8) Doveri dell'apprendista\n\n\n\n8.1)\n\nL’apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb)prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo\nsvolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;\n\nd)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e\nle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché\nquesti ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.\n\n\n\n8.2)\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del\npresente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.\n\n\n\n9) Trattamento normativo\n\n\n\n9.1)\n\nL'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\n\n\n\n9.2)\n\nLe ore di insegnamento di cui alla precedente lett. G) sono comprese\nnell’orario di lavoro.\n\n\n\n9.3)\n\nIl periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\ntrenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs.\n151\u002F2001.\n\n\n\n9.4)\n\nAgli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. 66\u002F2003; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\n\n\n\n10) Trattamento economico\n\n\n\n10.1)\n\nIl trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le\nsotto indicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come\nprevisto dall'art. 61 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è\ninquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto\nl'apprendistato, con le seguenti progressioni:\n\n\n\n- per contratti di durata fino a 18 mesi:\n\n\n\n* dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n* dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n\n\n-per contratti di durata fino a 24 mesi:\n\n\n\n*dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n* dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n\n\n-per contratti di durata fino a 36 mesi:\n\n\n\n*dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n* dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\n10.2)\n\nAlla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\n\n\n11) Malattia\n\n\n\n11.1)\n\nDurante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso\ntrattamento del dipendente qualificato.\n\n\n\n12) Durata dell'apprendistato\n\n\n\n12.1)\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie.\n\n\n\ncategoria\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      mesi\n      \n    \n    \n      A)\n      \n      18\n      \n    \n    \n      B)\n      \n      24\n      \n    \n    \n      C)\n      \n      24\n      \n    \n    \n      D)\n      \n      36\n      \n    \n    \n      E)\n      \n      36\n      \n    \n  \n\n\n\n\nLa durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il\nraggiungimento della qualifica di Educatore professionale, qualora\nl'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18\nmesi con la seguente progressione retributiva:\n\n\n\n-dal 1° al 9° mese: 85% della retribuzione corrispondente alla categoria\nda conseguire;\n\n-dal 10° al 18° mese: 90% della retribuzione corrispondente alla categoria\nda conseguire.\n\n\n\nLa durata del contratto di apprendistato nei confronti dei soggetti per il\nraggiungimento della qualifica di Operatore socio-sanitario, qualora\nl'apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 18\nmesi con la seguente progressione retributiva:\n\n\n\n-dal 1° al 12° mese: 85% della retribuzione corrispondente alla categoria\nC2);\n\n-dal 13° al 18° mese: 100% della retribuzione corrispondente alla\ncategoria C2).\n\n\n\nAl termine del periodo di formazione l’apprendista verrà inquadrato nella\ncategoria C3).\n\n\n\n13) Estinzione del rapporto di apprendistato\n\n\n\n13.1)\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue:\n\n\n\n-al termine del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a\nnorma dell'art. 2118 c.c., ossia previo preavviso a compimento avvenuto.\n\n\n\n14) Apprendistato in cicli stagionali\n\n\n\n14.1)\n\nFermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente Accordo, ai\nsensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 5) del D.lgs. 14 settembre 2011 n.\n167, è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più\nstagioni, nelle sole strutture ricettive quali casa ferie, foresterie e\nalberghi, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali\ndovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario\ndalla data di prima assunzione.\n\n\n\n14.2)\n\nL'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il\ndiritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione\nsuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione\nriconoscono ai lavoratori qualificati.\n\n\n\n14.3)\n\nSono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale\nanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una\nstagione e l'altra.\n\n\n\n15) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato\n\nprofessionalizzante\n\n\n\n15.1)\n\nSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\n\n\n\n15.2)\n\nA tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate,\nquanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione\ncon gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di\nconoscenze e di competenze possedute in ingresso.\n\n\n\n16) La “formazione interna”\n\n\n\n16.1)\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 4, comma 2), D.lgs. 167\u002F2011, le Parti definiscono\nla nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione\naziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale\nai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.\n\n\n\n16.2)\n\nLe Parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e\nmonte ore annuo di formazione (come previsto dai successivi punti 18 e 19) - e\nle modalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle\ncompetenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato\nall'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati\nal presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.\n\n\n\n17) Tutor aziendale\n\n\n\n17.1)\n\nAll'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve\nessere garantita la presenza di un tutor aziendale.\n\n\n\n17.2)\n\nIl tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\n\n\n\n17.3)\n\nNelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale\nfunzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a\nquella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti\npuò essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma\nformativo.\n\n\n\n17.4)\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell’avvenuta formazione\nda parte del datore di lavoro.\n\n\n\n17.5)\n\nLe Parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni\nal fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di\ntutor, ai sensi dell'art. 2, comma 1), lett. d) del D.lgs. n. 167\u002F2011, avente\nil compito di controllare la realizzazione del programma formativo.\n\n\n\n18) Durata della formazione\n\n\n\n18.1)\n\nL'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato\nprofessionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna alla\nazienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai\nprofili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte\nintegrante dello stesso.\n\n\n\n18.2)\n\nPer il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di\nricerca, le Parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa\nnazionale e dalle Regioni.\n\n\n\n18.3)\n\nLe attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai\nfini dell'assolvimento degli obblighi formativi.\n\n\n\n18.4)\n\nLe ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\nnormale di lavoro.\n\n\n\n18.5)\n\nL'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche (coordinatore, educatore, OSS, animatore\netc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di\nlegge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili\nnel libretto dell'apprendista.\n\n\n\n19) Formazione: contenuti e modalità di erogazione\n\n\n\n19.1)\n\nLe attività formative, strutturate in una fama modulare, sono articolate in\ncontenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere\nprofessionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, tra loro connessi\ne complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.\n\n\n\n19.2)\n\nLe attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate\ncon il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno\nperseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate\na:\n\n\n\n- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione\n\ndel patto formativo;\n\n- competenze relazionali;\n\n- organizzazione ed economia;\n\n- disciplina del rapporto di lavoro;\n\n- sicurezza sul lavoro\n\n\n\nQualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui\nsopra, è facoltà dell'impresa procedere direttamente alla erogazione della\nformazione.\n\n\n\n19.3)\n\nI contenuti dei percorsi tecnico - professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali\nsia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante\nl'esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti\nobiettivi formativi:\n\n\n\n-conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;\n\n- conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;\n\n-conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\n\n-conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\n-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\n\n\n19.4)\n\nLe modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con\nl'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base,\nsia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche\nindividuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda\nall'allegato.\n\n\n\n19.5)\n\nLa formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in\nconformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto\nformativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.\n\n\n\n20) Rinvio alla legge\n\n\n\nPer quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di\napprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno\nespresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in\nmateria.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"trainingprogrammes","Art. 58 - Formazione e aggiornamento pro","Art. 58 - Formazione e aggiornamento professionale\n\n\n\nGli Enti, Opere e Istituti promuovono e favoriscono forme permanenti di\nintervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la\nspecializzazione del personale.\n\nEntro 3 mesi dalla firma del presente contratto si dovranno attivare le\nprocedure per il raggiungimento in sede locale di una intesa sulle modalità\ndella formazione e dell'aggiornamento del personale.\n\nLa definizione dei piani dei corsi di formazione ed aggiornamento, la\ndefinizione di orari privilegiati saranno definiti entro il 31 dicembre di ogni\nanno in accordo con le RSU, o in loro assenza con le RSA, o in loro assenza con\nle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\n\nIl personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai\ncorsi di formazione cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti\ngli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Ente di appartenenza.\n\nQualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti,\nl'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa\nvigente.\n\nL'attività di formazione è finalizzata:\n\n\n\na)a garantire che ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore acquisisca le\nspecifiche attitudini culturali o professionali necessarie allo svolgimento\ndelle funzioni e dei compiti attribuitile\u002Fgli nell'ambito delle strutture a cui\nè assegnata\u002Fo;\n\nb)a fronteggiare i processi di riordinamento e di ristrutturazione\norganizzativa.\n\n\n\nLa prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che\ndovranno tendenzialmente investire la globalità delle lavoratrici e dei\nlavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione che privilegi\nspecifiche esigenze prioritarie.\n\nLa seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in\nmodo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo\nprofessionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.\nNell'accordo decentrato con le OO.SS. si potranno prevedere i profili\nprofessionali e\u002Fo posti di lavoro da ricoprirsi sulla base di esperienze\nprofessionali acquisibili solo all'interno dell'Ente stesso.\n\nLa frequenza a corsi di qualificazione professionale con valutazione finale\npositiva comporta l'inquadramento in qualifica funzionale superiore a decorrere\ndal termine finale del corso, sempre che alla lavoratrice e al lavoratore ne\nvengano assegnate le funzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 38; a detta\nlavoratrice e a detto lavoratore è riconosciuto, di norma, il diritto di\nprecedenza nella assegnazione delle nuove funzioni nel caso in cui se ne\nmanifesti l'opportunità.\n\nCon protocollo integrativo le Parti definiranno le modalità per\nl’acquisizione dei crediti formativi previsti dall’ECM.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"pensionfund","Art. 81 - Previdenza complementare Le Pa","Art. 81 - Previdenza complementare\n\n\n\nLe Parti, preso atto delle norme previste dal D.lgs. del 21 aprile 1993 n.\n124 e s.m.i. in materia di previdenza complementare si impegnano ad assumere\ntutte le iniziative necessarie per la costituzione di un Fondo di previdenza\ncomplementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni\ncitate.\n\nA tal fine convengono sulla necessità di compiere un'ampia disamina dei\nproblemi relativi alla costituzione di detto Fondo o per l'adesione ad un Fondo\ngià esistente, approfondendone tutti gli aspetti tecnico-normativi ed\neconomici.\n\nLe Parti concordano di costituire entro 3 mesi dalla firma del presente\nCCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di\nesperti competenti in materia.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"disabilityfund","Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei","Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori\n\nportatrici e portatori di handicap\n\n\n\nPer quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici\no portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e\nsuccessive modificazioni.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"contracttrial","Art. 20 - Periodo di prova Per il person","Art. 20 - Periodo di prova\n\n\n\nPer il personale afferente alla categoria A) il periodo di prova viene\nespletato entro 30 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il personale\nafferente alle categorie B) e C) il periodo di prova viene espletato entro 60\ngiorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il restante personale tale\nperiodo viene espletato entro 180 giorni. Per giorni lavorativi si intendono\ngiorni di effettivo lavoro.\n\nDurante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi\nmomento da una parte o dall'altra, senza preavviso. Gli Enti, Opere e Istituti\nsi impegnano a procedere all'eventuale risoluzione del rapporto dopo che sia\ntrascorsa almeno la metà del periodo previsto.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nformale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si\nintenderà confermata e lo stesso periodo sarà computato nell'anzianità di\nservizio.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\nalla\u002Fal dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro\ncompiuto, nonché i ratei di ferie, delle mensilità aggiuntive e della\nindennità di fine rapporto maturati. La frazione di mese superiore ai 15\ngiorni va considerata come mese intero.\n\nOve il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia, maternità o\ninfortunio sul lavoro la\u002Fil dipendente sarà ammessa\u002Fo a completare il periodo\ndi prova stesso.",{"bindId":77,"name":74,"text":78},"contracttrialperiod","Art. 20 - Periodo di prova\n\n\n\nPer il personale afferente alla categoria A) il periodo di prova viene\nespletato entro 30 giorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il personale\nafferente alle categorie B) e C) il periodo di prova viene espletato entro 60\ngiorni lavorativi dalla data di assunzione. Per il restante personale tale\nperiodo viene espletato entro 180 giorni. Per giorni lavorativi si intendono\ngiorni di effettivo lavoro.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"contractseverancepay","Art. 28 - Trattamento di fine rapporto S","Art. 28 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nSi applicano le norme di legge in vigore in materia di trattamento di fine\nrapporto. Gli Enti, Opere e Istituti che applicano il sistema previdenziale e\nassicurativo ex INPDAP seguono le norme che li riguardano.\n\nNel caso di dimissioni per il passaggio alle dipendenze di altre Opere e\nIstituti facenti parte dello stesso Ordinamento, il Fondo di trattamento di\nfine rapporto può, su volontà dell'interessato, non essere liquidato ma\ntrasferito all'Opera e Istituto ricevente.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"part_time_excluded","Art. 45 - Flessibilità L'istituto si cos","Art. 45 - Flessibilità\n\n\n\nL'istituto si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro eccedenti\nl'orario prescritto che saranno accumulate e resteranno a disposizione per\nl'anno di maturazione e per il semestre successivo. Le ore, indicate\nmensilmente in busta paga, potranno essere usufruite come permessi retribuiti a\nrichiesta del lavoratore anche per l'intera giornata, compatibilmente con le\nesigenze di servizio.\n\nIl credito maturato e non recuperato entro il 31 dicembre di ogni anno,\ndarà luogo alla corresponsione della sola maggiorazione prevista dal comma\nsuccessivo.\n\nPer il personale titolare di contratto ad orario full-time viene\nriconosciuta una maggiorazione forfettaria pari al 25% della retribuzione\noraria.\n\nPer il personale titolare di contratto ad orario part-time viene\nriconosciuta una maggiorazione forfettaria pari al 35% della retribuzione\noraria.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"sicknesspay","Durante il periodo di malattia la lavora","Durante il periodo di malattia la lavoratrice e il lavoratore avranno\ndiritto:\n\n\n\na)alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale;\n\nb)a una indennità pari al 50% della normale retribuzione percepita per i\ngiorni di malattia dal 4° al 20°, e dal 21° giorno pari a 2\u002F3 della normale\nretribuzione da corrispondersi dall'INPS;\n\nc)a una integrazione della indennità a carico dell'INPS da corrispondersi\ndall'Ente e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della\nnormale retribuzione dal 1° al 180° giorno;\n\nd)alle anticipazioni di cui alla legge 29 dicembre 1980 n. 33.\n\n\n\nLe indennità a carico dell'Ente non sono dovute se l'INPS non corrisponde\nper qualsiasi motivo le indennità di cui alla lett. b); se l'indennità è\ncorrisposta dall'INPS in misura ridotta, l'Ente non è tenuto ad integrare la\nparte di indennità non corrisposta dall'INPS stessa.",{"bindId":92,"name":89,"text":90},"maxsicknesspay",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"disabilitypay","Infortunio sul lavoro e malattie profess","Infortunio sul lavoro e malattie professionali\n\n\n\nL'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l'Ente possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\n\nIl personale che ha subito infortunio sul lavoro ha diritto al trattamento\neconomico stabilito per la malattia fino al 180° giorno e alla conservazione\ndel posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell'infortunio medesimo\nregolarmente denunciato all'INAIL.\n\nLe indennità a carico dell'Ente sono subordinate al riconoscimento\ndell'infortunio da parte dell'INAIL.\n\nLe indennità dovute dall'INAIL saranno anticipate dall'Ente alle normali\nscadenze del periodo di retribuzione.\n\nLe lavoratrici e i lavoratori aventi diritto sono tenuti a comunicare\ntempestivamente alla Amministrazione l'avvenuta liquidazione a pagamento da\nparte dell'INAIL delle indennità spettantigli, onde permetterle di\ncontabilizzare l'evento e di introitare l'importo.\n\nNel caso di malattia o infortunio denunciati dopo la notificazione del\npreavviso le norme relative alla conservazione del posto e al relativo\ntrattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso\nstesso.\n\nIn riferimento alla normativa relativa alla malattia e all'infortunio con la\ndizione “anno solare” si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre\ndi ogni anno.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"longtermillness","La conservazione del posto nei confronti","La conservazione del posto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori\nin malattia potrà essere prorogata, a richiesta della dipendente o del\ndipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di giorni 180 di\ncalendario, alle seguenti condizioni:\n\n\n\n-che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche;\n\n-che siano esibiti dalla lavoratrice e dal lavoratore regolari certificati\nmedici;\n\n-che tale periodo sia considerato di “aspettativa” senza\nretribuzione.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"healthandsafetypolicy","Art. 60 - Tutela della salute e ambiente","Art. 60 - Tutela della salute e ambiente di lavoro\n\n\n\nPer l'applicazione dei contenuti del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico\nsulla salute e sicurezza sul lavoro e successive integrazioni e modificazioni\nriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul\nluogo di lavoro) e s.m.i., le Parti concordano di definire in merito un\nprotocollo d'intesa entro 3 mesi dalla data della firma del presente CCNL.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"protectiveclothing","Art. 61 - Divise e indumenti di lavoro L","Art. 61 - Divise e indumenti di lavoro\n\n\n\nLe divise e i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente\nindossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, e la loro\nmanutenzione sono a carico del datore di lavoro.\n\nLe divise e i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente\ndurante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi\nvigenti.\n\nDetta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Ente, Opera e\nIstituto.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"hivpolicy","Prima della assunzione in servizio l'Ent","Prima della assunzione in servizio l'Ente, Opera e Istituto disporrà\naccertamenti sulla idoneità fisica della lavoratrice e del lavoratore,\nsottoponendola\u002Flo a visita medica da parte di Organi sanitari pubblici.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"healthandsafetyprovisions","Art. 42 - Passaggio ad altra mansione pe","Art. 42 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica\n\n\n\nNei confronti della dipendente o del dipendente riconosciuta\u002Fo fisicamente\ninidonea\u002Fo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,\nl'amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per\nmotivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente\ncon le strutture organizzative, dei vari settori e con le disponibilità\norganiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni\npossibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla\nstessa qualifica professionale, o diversa qualifica professionale ma di pari\nfascia economica, purché in possesso della dovuta capacità, o a quella\nfunzionale inferiore.\n\nDal momento del nuovo inquadramento la dipendente o il dipendente seguirà\nla dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun\nriassorbimento del trattamento già in godimento. Qualora l'inidoneità fisica\ndipenda da cause di servizio o infortunio sul lavoro o malattia professionale,\nil dipendente conserva la dinamica contributiva della qualifica precedentemente\nrivestita.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"paidmaternityleaveduration","Durante lo stato di gravidanza la lavora","Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal\nlavoro:\n\n\n\na)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb)per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,\ni giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti\nal periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;\n\nc)per 3 mesi dopo il parto.\n\n\n\nFerma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le\nlavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a\ncondizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il\nmedico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di\nlavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della\ngestante e del nascituro.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"paidmaternityleavepay","Durante il periodo di astensione obbliga","Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'indennità di\nmaternità è pari alla intera retribuzione mensile, con l'esclusione di ogni\naltro compenso accessorio, comunque denominato.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"jobsecuritymothers","La lavoratrice ha diritto alla conservaz","La lavoratrice ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per\ntutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico e fino\nal compimento del 1° anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste\ndalla legge.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"maternitydiscrimination","Il divieto di licenziamento opera in con","Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"nursingmothers","L'Ente deve consentire alle lavoratrici ","L'Ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita\ndel bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il\nriposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6\nore.\n\nIl periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora\nciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della\nretribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire\ndall'Ente.\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.",{"bindId":138,"name":135,"text":139},"breastfeeding_workingtime","L'Ente deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita\ndel bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il\nriposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6\nore.\n\nIl periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un'ora\nciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della\nretribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire\ndall'Ente.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"childcareotherclause","Al personale, ove spettante, è corrispos","Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per nucleo famigliare\no le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge n.\n153\u002F1988 e successive modifiche.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"deathrelatives","Art. 52 - Permessi per eccezionali motiv","Art. 52 - Permessi per eccezionali motivi di famiglia\n\n\n\nA domanda della dipendente o del dipendente sono concessi permessi\nretribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:\n\n\n\n-lutti per coniuge o convivente risultante da certificazione anagrafica,\ngenitori, figlia\u002Fo, sorella, fratello, nonna, nonno e suoceri, genitori del\nconvivente: 3 giorni in coincidenza con le esequie;",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"cbadate_end","Art. 3 - Decorrenza e durata Le Parti co","Art. 3 - Decorrenza e durata\n\n\n\nLe Parti concordano quanto segue:\n\n\n\na)il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre\n2012;\n\nb) le piattaforme per il rinnovo contrattuale saranno presentate tre mesi\nprima delle scadenze contrattuali per consentire l'apertura delle trattative in\ntempo utile. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le\nParti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni\ndirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come\nconseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo\nslittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di\nvacanza contrattuale;\n\nc)il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna Parte\ncontraente almeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata\na\u002Fr;\n\nd)in caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla\nstipulazione del nuovo;\n\ne)ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente\nCCNL deve intendersi rinnovato per 1 anno per la rispettiva parte scaduta\n(retributiva o normativa) e così di anno in anno.",{"bindId":153,"name":150,"text":151},"cbadate_start",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"childcare","Nei primi 8 anni di vita del bambino, ci","Nei primi 8 anni di vita del bambino, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro secondo le modalità seguenti:\n\n\n\n1)\n\nle astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere\nil limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 2) dell'art. 7 della\nlegge n. 1204\u002F1971 come sostituito dall'art. 3 della legge n. 53\u002F2000;\n\n\n\n2)\n\nnell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\n\n\n\na)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria,\nper un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\n\nb)al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore\na 6 mesi;\n\nc)qualora vi sia un solo genitore per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a 10 mesi.\n\n\n\nEntrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi\ndal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni ovvero di\netà compresa fra 3 e 8 anni, in quest'ultimo caso nel limite di 5 giorni\nlavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato\nrilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. La\nmalattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso\ndel periodo di ferie in godimento da parte del genitore.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"equalitymonitoring","Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e don","Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna\n\n\n\nAi fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n.\n125 è costituita la Commissione nazionale per le pari opportunità composta da\nuna componente o un componente designata\u002Fo da ognuna delle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti della Tavola valdese e\ndella CSD.\n\nLe finalità di detta Commissione per le pari opportunità sono quelle\ndefinite dalla legge di riferimento.\n\nPossono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso le\nsingole realtà territoriali, qualora ritenuto opportuno.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"violence","E) Licenziamento Vi si incorre per tutti","E) Licenziamento\n\n\n\nVi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente\nla ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:\n\n\n\n1)assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;\n\n2)assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente\no seguente i festivi o le ferie;\n\n3)abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione\ndei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone\no alla sicurezza degli ambienti affidati;\n\n4)grave insubordinazione verso i superiori: minacce o vie di fatto;\n\n5)danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;\n\n6)litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;\n\n7)furto nell'istituto di beni a chiunque appartenenti;\n\n8)esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante\nl'orario di lavoro;\n\n9)contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla\ndocumentazione inerente all'assunzione;\n\n10)gravi comportamenti lesivi della dignità della persona, compresi gli\natti e le molestie di carattere sessuale;",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"PAYSCALES_table_selection_txt","cat. tabellare 1.4.12 tabellare 1.7.13 t","cat.\n\n        \n        \n      \n      tabellare\n\n        1.4.12\n\n        \n        \n      \n      tabellare\n\n        1.7.13\n      \n      tabellare\n\n        1.12.13\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      1.151,96\n      \n      1.169,20\n      \n      1.177,82\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      1.186,52\n      \n      1.204,28\n      \n      1.213,16\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      1.221,08\n      \n      1.239,35\n      \n      1.248,49\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      1.278,67\n      \n      1.297,81\n      \n      1.307,37\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      1.336,28\n      \n      1.356,28\n      \n      1.366,28\n      \n    \n    \n      A6\n      \n      1.393,87\n      \n      1.414,73\n      \n      1.425,16\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      1.221,08\n      \n      1.239,35\n      \n      1.248,49\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.278,67\n      \n      1.297,81\n      \n      1.307,37\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      1.336,28\n      \n      1.356,28\n      \n      1.366,28\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      1.393,87\n      \n      1.414,73\n      \n      1.425,16\n      \n    \n    \n      B5\n      \n      1.451,46\n      \n      1.473,19\n      \n      1.484,05\n      \n    \n    \n      B6\n      \n      1.532,10\n      \n      1.555,03\n      \n      1.566,50\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      1.336,28\n      \n      1.356,28\n      \n      1.366,28\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.393,87\n      \n      1.414,73\n      \n      1.425,16\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      1.451,46\n      \n      1.473,19\n      \n      1.484,05\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      1.532,10\n      \n      1.555,03\n      \n      1.566,50\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      1.624,26\n      \n      1.648,57\n      \n      1.660,73\n      \n    \n    \n      C6\n      \n      1.727,94\n      \n      1.753,80\n      \n      1.766,73\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      1.532,10\n      \n      1.555,03\n      \n      1.566,50\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.624,26\n      \n      1.648,57\n      \n      1.660,73\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      1.727,94\n      \n      1.753,80\n      \n      1.766,73\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      1.831,61\n      \n      1.859,03\n      \n      1.872,73\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      1.935,30\n      \n      1.964,26\n      \n      1.978,74\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      2.096,57\n      \n      2.127,95\n      \n      2.143,64\n      \n    \n    \n      E1\n      \n      1.624,26\n      \n      1.648,57\n      \n      1.660,73\n      \n    \n    \n      E2\n      \n      1.727,94\n      \n      1.753,80\n      \n      1.766,73\n      \n    \n    \n      E3\n      \n      1.831,61\n      \n      1.859,03\n      \n      1.872,73\n      \n    \n    \n      E4\n      \n      1.935,30\n      \n      1.964,26\n      \n      1.978,74\n      \n    \n    \n      E5\n      \n      2.096,57\n      \n      2.127,95\n      \n      2.143,64\n      \n    \n    \n      E6\n      \n      2.223,29\n      \n      2.256,56\n      \n      2.273,20\n      \n    \n    \n      F1\n      \n      1.831,61\n      \n      1.859,03\n      \n      1.872,73\n      \n    \n    \n      F2\n      \n      1.935,30\n      \n      1.964,26\n      \n      1.978,74\n      \n    \n    \n      F3\n      \n      2.096,57\n      \n      2.127,95\n      \n      2.143,64\n      \n    \n    \n      F4\n      \n      2.407,59\n      \n      2.443,63\n      \n      2.461,65\n      \n    \n    \n      F5\n      \n      2.672,55\n      \n      2.712,55\n      \n      2.732,55\n      \n    \n    \n      F6\n      \n      3.225,49\n      \n      3.273,76\n      \n      3.297,90",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"ONCERISE_trigger","Art. 65 - Tredicesima mensilità Entro il","Art. 65 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nEntro il 20 dicembre di ciascun anno l'Ente, Opera e Istituto corrisponderà\nal personale dipendente un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno la lavoratrice e il lavoratore avranno diritto a tanti 12simi\ndell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio\nprestato.\n\nPer quanto riguarda la 13a mensilità spettante per i periodi di assenza per\nmalattia, per gravidanza e puerperio si rinvia a quanto riportato negli\nappositi articoli del presente contratto.\n\nLe frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come\nmese intero.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"ONCERISE2_trigger","Art. 76 - Premio di produttività Le Part","Art. 76 - Premio di produttività\n\n\n\nLe Parti si impegnano a definire in sede di contrattazione decentrata i\nprogrammi e i progetti atti a favorire la qualità dell’attività e il\nmiglioramento della produttività di ogni singolo Ente, Opera e Istituto; in\nbase a detti accordi verrà stabilito ed erogato il premio di produttività.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"NOCTPREM_trigger","Art. 70 - Indennità per lavoro ordinario","Art. 70 - Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo\n\n\n\nIn aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente e al\ndipendente, competono le seguenti indennità orarie:\n\n\n\n- servizio ordinario notturno in turno: € 1,63\n\n- servizio ordinario domenicale e\u002Fo festivo: € 1,63\n\n- servizio ordinario festivo notturno: € 2,17\n\n\n\nLe diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.\n\nÈ considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle\n6.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"CONSIGN_trigger","Art. 72 - Pronta disponibilità Il serviz","Art. 72 - Pronta disponibilità\n\n\n\nIl servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La\nvalutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale\nistituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze\nsindacali.\n\nIl servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il\npresidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da\ndefinirsi in sede locale.\n\nNel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come\ngiorno di riposo o nelle festività infrasettimanali, spetta un riposo\ncompensativo senza riduzione del debito orario settimanale.\n\nIl servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto ad un compenso lordo di € 10,55 raddoppiato (€ 21,10) nel caso in\ncui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata\ndi riposo settimanale.\n\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\n\nL'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque\ndurata inferiore alle 4 ore.\n\nIn caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nsupplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione\nalle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, fermo restando il\npagamento della maggiorazione.\n\nDi norma non possono essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni\ndi disponibilità nel mese.\n\nPer le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'Ente,\nOpera e Istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"standbyallowanceamount1","Il servizio di pronta disponibilità di n","Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto ad un compenso lordo di € 10,55 raddoppiato (€ 21,10) nel caso in\ncui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata\ndi riposo settimanale.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"OVERTIME_trigger","Le quote di maggiorazione per il lavoro ","Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario\ndiurno, notturno e festivo sono le seguenti:\n\n\n\n- lavoro straordinario diurno: 15%\n\n- lavoro straordinario notturno: 30%\n\n- lavoro straordinario festivo: 50%\n\n\n\nLe diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro.\n\nPer la determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro\nsupplementare e straordinario diurno, festivo, notturno, la retribuzione\nmensile di cui all'art. 62 viene divisa per 164.\n\nIl lavoro supplementare e quello straordinario devono essere autorizzati\nespressamente per iscritto dall'Amministrazione.",{"bindId":195,"name":180,"text":196},"SUNDAY_trigger","Art. 70 - Indennità per lavoro ordinario notturno e festivo\n\n\n\nIn aggiunta alla normale retribuzione spettante alla dipendente e al\ndipendente, competono le seguenti indennità orarie:\n\n\n\n- servizio ordinario notturno in turno: € 1,63\n\n- servizio ordinario domenicale e\u002Fo festivo: € 1,63",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"COMMUTE_trigger","Art. 74 - Missioni e trasferte Alle lavo","Art. 74 - Missioni e trasferte\n\n\n\nAlle lavoratrici e ai lavoratori comandati in servizio fuori sede in\nlocalità distanti oltre 20 km. spetta, oltre al riconoscimento del tempo con\norario di servizio il rimborso delle spese documentate così individuate:\n\n\n\n-vitto: fino ad un massimo di € 21,69 per ogni pasto ed € 2,71 per\ncolazione;\n\n-alloggio: albergo di categoria massima “3 stelle” fino ad un massimo di\n€ 75,92;\n\n-mezzi di locomozione: treno o aereo; mezzo proprio, se autorizzato,\nrimborso di 1\u002F5 del costo della benzina più pedaggio autostradale.\n\n\n\nLe trasferte e le modalità di viaggio devono essere preventivamente\nautorizzate e concordate.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"legalassistance_trigger","Art. 32 - Assistenza legale Alle lavorat","Art. 32 - Assistenza legale\n\n\n\nAlle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuta l'assistenza legale in caso\ndi procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo\ne relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte,\npurché dal fatto non siano derivati provvedimenti disciplinari.\n\n\n\nArt. 33 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori\n\nnei loro rapporti di lavoro con l’utenza\n\n\n\nLa responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro\nrapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di cui all'art. 5 della legge 13\nmaggio 1985, n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità\ncivile, senza oneri alcuni a carico delle dipendenti e dei dipendenti.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"hourspweek_select","L'orario settimanale di lavoro ordinario","L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero\nnon può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di\nnorma su 5 o 6 giorni lavorativi.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"PAIDLEAV_trigger","Art. 48 - Ferie Il personale dipendente ","Art. 48 - Ferie\n\n\n\nIl personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie, non rinunciabile,\nper ciascun anno solare di 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l’orario\nsettimanale di servizio si articoli rispettivamente in 6 o 5 giorni\nlavorativi.\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le festività\ninfrasettimanali cadenti nel periodo stesso e il periodo di ferie sarà\nprolungato di tanti giorni quante sono le festività infrasettimanali in esso\ncomprese.\n\nIl ricovero ospedaliero e la malattia regolarmente documentata dalla\nstruttura sanitaria pubblica interrompono il decorso delle ferie.\n\nDurante il periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del\nlavoratore la retribuzione di cui all'art. 62.\n\nIl periodo di ferie è stabilito dalle amministrazioni locali in relazione\nalle esigenze del servizio, tenuto conto delle richieste delle lavoratrici e\ndei lavoratori, sulla base di una equa rotazione annuale tra i diversi periodi.\nDi norma il personale dovrà essere posto nella condizione di usufruire di un\nperiodo di ferie di almeno 15 giorni consecutivi in periodo estivo\n(giugno-settembre). Le chiusure annuali degli Enti, Opere e Istituti sono\ncomputate nelle ferie.\n\nIn caso di dimissioni o di licenziamento, saranno retribuiti alla\nlavoratrice ed al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha\ndiritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di\ncompetenza, in quanto maturati e non goduti.\n\nA tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese\nintero.\n\nLe ferie non possono essere godute di norma durante il periodo di preavviso\ndi licenziamento.\n\nEccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà\nrichiamare la lavoratrice o il lavoratore prima del termine del periodo di\nferie, fermo restando il diritto della lavoratrice e del lavoratore a fruire di\ndetto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese\nsostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo\ndal quale la dipendente o il dipendente sia stato richiamato.\n\nLe ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente,\nné per iscritto.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"bankholidays2","Art. 47 - Festività Sono considerati gio","Art. 47 - Festività\n\n\n\nSono considerati giorni festivi quelli prescritti dalla legge e\nprecisamente:\n\n\n\n- tutte le domeniche\n\n- le seguenti festività civili:\n\n\n\n* 25 aprile\n\n* 1° maggio, festa del Lavoro\n\n* 2 giugno\n\n\n\n- le seguenti festività religiose:\n\n\n\n* 1° gennaio\n\n* 6 gennaio\n\n* lunedì dopo Pasqua\n\n* 15 agosto\n\n* 1° novembre\n\n* 8 dicembre\n\n* 25 dicembre\n\n* 26 dicembre\n\n* il giorno della festa patronale",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"SCHEDULE_trigger","Art. 46 - Riposo settimanale Ogni dipend","Art. 46 - Riposo settimanale\n\n\n\nOgni dipendente ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\nnormalmente coincidente con la domenica.\n\nNegli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni\ndi domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della\nsettimana.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 14 - Permessi per cariche sindacali","Art. 14 - Permessi per cariche sindacali\n\n\n\nLe lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS.\nnazionali, regionali, comprensoriali o zonali (per comprensorio o zona deve\nintendersi quella in cui è insita la presenza delle strutture sindacali\nconfederali - Camera del lavoro - Unione sindacale territoriale - Camera\nsindacale territoriale) di categoria e confederali, hanno diritto per\nl'espletamento delle attività sindacali, a permessi retribuiti per partecipare\na convegni a livello nazionale indetti dalle OO.SS. firmatarie del presente\ncontratto.\n\nInoltre, hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 18 ore al\nmese non cumulabili quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta\nper iscritto almeno 48 ore prima dalla responsabile o dal responsabile\nterritoriale delle OO.SS. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti\nderivanti da inderogabili esigenze di servizio di cui deve essere data\ncomunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.\n\nI nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori di cui al comma 1) e le\neventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS.\npredette alla Amministrazione in cui la lavoratrice o il lavoratore presta\nservizio.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 53 - Permessi per funzioni elettora","Art. 53 - Permessi per funzioni elettorali, referendum\n\n\n\n\n\nIn conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale\nperiodo di ferie indicato, alle lavoratrici ed ai lavoratori chiamati a\nsvolgere funzioni presso gli uffici elettorali per le elezioni del Parlamento\nnazionale, per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee, nonché\nper le consultazioni referendarie, saranno concessi 3 (tre) giorni di permesso\nretribuito in coincidenza con le operazioni di voto e scrutinio, ai sensi\ndell'art. 119 del DPR 30 marzo 1957 n. 361 e dell'art. 1 della legge 29 gennaio\n1992 n. 69.\n\nLe giornate di permessi di cui al precedente comma non pregiudicano il\nnormale periodo di ferie e non sono cumulabili con il riposo settimanale di\nlegge.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"flexible_work_options","Art. 25 - Telelavoro 1) Definizione Si d","Art. 25 - Telelavoro\n\n\n\n1) Definizione\n\n\n\nSi definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata\npresso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l'ausilio di\ntecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.\n\n\n\n2) Prestazione lavorativa\n\n\n\nI rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della\nimpresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico\npresso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.\n\nI rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti\nprincipi:\n\n\n\na)volontarietà delle Parti;\n\nb) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di\ntempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà\ndelle Parti;\n\nc) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie\ncondizioni lavorative;\n\nd)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati,\nmantenuti e\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente, ivi compresi i rientri\nnei luoghi di lavoro e la loro quantificazione;\n\ne)applicazione del presente CCNL.\n\n\n\nLa lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa\nsono in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla\nRSU, o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale\ndi una delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\n\nLe modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite\ntelelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto,\ncostituente l'accordo di inizio e\u002Fo trasformazione delle modalità di\nlavoro.\n\nTale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e\u002Fo la\ntrasformazione del telelavoro.\n\n\n\n3) Postazione di lavoro\n\n\n\nIl datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d’uso ex\nart. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle\nesigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione\ndell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta\nproprietario delle apparecchiature.\n\nLa postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell’attività\nlavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio\ne con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e\u002Fo accesso ad Internet).\n\nLe spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della\npostazione di telelavoro presso il domicilio della lavoratrice \u002Flavoratore sono\na carico del datore di lavoro.\n\nIl datore di lavoro si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile\ni guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di\nlavoro l'azienda potrà richiamare in sede la lavoratrice\u002Flavoratore fino a\nriparazione avvenuta.\n\n\n\n4) Collegamenti telefonici\n\n\n\nLe modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definite in\nfunzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.\n\nIl costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro,\nprevia presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non\nvenga attivata a suo carico una linea dedicata.\n\n\n\n5) Arredi\n\n\n\nOve necessario, si prevede la dotazione di arredi - sedia, tavolo etc.\nrispondenti a criteri ergonomici e ai dispositivi di sicurezza secondo quanto\nprevisto dal T.U. n 81\u002F2008 - presso il domicilio della lavoratrice\u002Flavoratore\nin numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di\ntelelavoro.\n\n\n\n6) Orario\n\n\n\nL’attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale\norario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli\naccordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice\u002Flavoratore\nnell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le Parti un periodo di\ntempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per\ncomunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà\nsuperare le 2 ore giornaliere per lavoratrice\u002Flavoratore impegnato a tempo\npieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi\npresta la propria attività a tempo parziale.\n\nLe prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale\norario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore\ndi lavoro e di norma presso la sede datoriale o in trasferta.\n\n\n\n7) Comunicazione, informazione\n\n\n\nIl datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della\ncomunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti\ncanali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro gruppo di\nprogetto, rientri settimanali.\n\nSarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di\nrientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I\nrientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da\nquelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell'organizzazione.\n\n\n\n8) Riunioni e convocazioni aziendali\n\n\n\nIn caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo la telelavoratrice\u002Flavoratore dovrà rendersi disponibile\nper il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo\ndedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.\nIl tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di\ncui al comma 6).\n\n\n\n9) Diritti sindacali\n\n\n\nAlle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene\nriconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in\nazienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di\nconnessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a\nconsentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse\nsindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e\npassivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel\nposto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e\u002Fo\ndel telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del\npresente CCNL.\n\n\n\n10) Controlli a distanza\n\n\n\nIl datore di lavoro provvede ad illustrare preventivamente alla\nlavoratrice\u002Flavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni\ndi software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la\ntrasparenza dei controlli.\n\nLe modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della\nsingola lavoratrice\u002Flavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo\ntelematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA o in loro\nassenza alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del contratto\nper verificare che non violino le previsioni dell'art. 4 della Legge n.\n300\u002F1970 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite\nle modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare\nvisite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate\ncon la lavoratrice\u002Flavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\n\n\n\n11) Sicurezza\n\n\n\nLa\u002Fil lavoratrice\u002Flavoratore sarà comunque informata\u002Fo sui rischi associati\nal lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento\ndella postazione di lavoro.\n\nSecondo la normativa vigente (D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.) l'allestimento della\npostazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera\ndel responsabile alla sicurezza dell'Ente di appartenenza. Alla relazione\ntecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi\npossibili.\n\nÈ facoltà della lavoratrice\u002Flavoratore di formulare richiesta motivata di\nvisite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.\n\nIn ogni caso, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81\u002F2008, ciascuna\nlavoratrice\u002Flavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio\nlavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai\nmezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvedere a\nsottoporre la lavoratrice \u002Flavoratore alle visite mediche periodiche e\nspecialistiche indicate.\n\nIl datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa\nintervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati\nin dotazione.\n\n\n\n12) Riservatezza\n\n\n\nA norma di legge e di contratto, la lavoratrice\u002Flavoratore è tenuta\u002Fo alla\npiù assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo\npossesso e\u002Fo disponibili sul sistema informativo aziendale.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"paidpaternityleave","A domanda della dipendente o del dipende","A domanda della dipendente o del dipendente possono inoltre essere concessi\nnell'anno 3 giorni di permesso retribuito nel caso della nascita dei figli e\nper gravi motivi personali o famigliari debitamente documentati, fruibili anche\nin frazioni non inferiori al 50% dell'orario giornaliero.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale dipendente da enti, opere e istituti valdesi 2010-2012 - 2010\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2010-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2012-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica, FPS - Federazione dei lavoratori pubblici e servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;3 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;3.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1177.82\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17.24\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.55\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[242],{"title":37,"slug":33},[244],{"type":245,"data":246},"call_to_action_body_block",{"title":247,"description":248,"variant":249,"link":250},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":247,"url":251,"description":247,"rel":252,"type":253},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[255],{"type":245,"data":256},{"title":247,"description":248,"variant":249,"link":257},{"title":247,"url":251,"description":247,"rel":252,"type":253},[]]