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Morano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elisabetta Parise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FP-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL-FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL-FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CROCE ROSSA ITALIANA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ENTI DEL TERZO SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FONDAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2020 - 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IPOTESI DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 23 gennaio 2020 presso la sede della CRI di via Toscana 12, si sono\nincontrati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’Associazione della Croce Rossa Italiana (“Croce Rossa Italiana”),\nrappresentata dal Segretario Generale Flavio Ronzi, dal Segretario regionale\nCRI Toscana Pasquale Morano e da Elisabetta Parise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CGIL\u002FFP, rappresentata dal Segretario Generale Serena Sorrentino, dal\nSegretario nazionale Michele Vannini e da Stefano Sabato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL Funzione Pubblica, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio\nPetriccioli, dal Segretario nazionale Franco Berardi, dal Coordinatore\nnazionale del Terzo Settore Massimiliano Marzoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL\u002FFPL, rappresentata dal Segretario Generale Michelangelo Librandi e dal\nResponsabile nazionale Terzo Settore Bartolomeo Perna, coadiuvato da Lorenzo\nLibrandi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l’obiettivo di trovare un accordo per sottoscrivere un nuovo CCNL per\nil personale dipendente non dirigente della Croce Rossa Italiana, nonché di\naltre realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo e\ndel Terzo Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (di seguito anche il\n“CCNL”) ha la finalità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire ai lavoratori destinatari di tale CCNL una nuova regolamentazione\ndel rapporto di lavoro che venga incontro alle mutate esigenze delle\nassociazioni destinatarie e della comunità dei lavoratori e che tenga conto\ndei recenti interventi legislativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire ai lavoratori di avere una regolamentazione specifica che\nvalorizzi le singole professionalità e le specificità dei compiti di\nciascuno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-offrire ai lavoratori destinatari di tale CCNL strumenti di flessibilità\ncompatibili con le esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-demandare alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione di\nalcuni istituti normativi ed economici così da differenziare, a seconda delle\nesigenze dei singoli Enti che intendano aderire o applicare il presente CCNL,\nla loro disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il raggiungimento dei sopra elencati obiettivi le Parti si sono ispirate\nai principi fondanti l’ordinamento giuridico, tra cui il principio di\nsolidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, il principio di\neguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, il\nprincipio di sussidiarietà che consente il riconoscimento della autonoma\niniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività\ndi interesse generale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti si conformano ai principi generali del diritto\ninternazionale umanitario in vista della tutela dei diritti del malato e delle\nvittime della guerra e dei conflitti armati, nonché ai principi generali di\ncui all’art. 2, D.lgs. 117\u002F2017 per quanto compatibili con il D.lgs. 178\u002F2012\nriguardante la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il perseguimento dei predetti obiettivi presuppone altresì un nuovo\napproccio alla regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale impiegato\nnei servizi assistenziali che si sostanzia nella definizione di un quadro di\nregole da applicarsi a tutti gli operatori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Testo del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE GENERALE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - VALIDITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale della Croce Rossa\nItaliana nonché di altre Organizzazioni di volontariato, delle Fondazioni,\ndelle Organizzazioni non governative (ONG), delle Associazioni, riconosciute e\nnon riconosciute, nonché di tutti gli altri Enti appartenenti al Terzo\nSettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve\nessere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente non\ndirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Disposizioni generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa espresso rinvio ai\nregolamenti eventualmente emanati dai singoli Enti e, in subordine, alle norme\ndi legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto\napplicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate\ndall'Ente da cui dipendono, salvo che queste siano contrarie a norme di legge o\nalle disposizioni del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente CCNL devono essere considerate sotto ogni aspetto e a\nqualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con\nalcun trattamento previsto da altri precedenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL costituisce, fatti salvi gli altri regolamenti vigenti tra\nle Parti, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale dipendente in forza alla data di decorrenza del presente\nCCNL, sono fatte salve le condizioni normative ed economiche di miglior favore\nin atto, non espressamente regolamentate dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, in sede di confronto a livello di Ente di cui all’art. 8\nverranno definiti i criteri di armonizzazione tra il trattamento preesistente e\nquello previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 5 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL entra in vigore il 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre\n2022 agli effetti normativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla disciplina normativa ed economica del presente CCNL, le\nParti convengono che per data di decorrenza dei singoli istituti si intende,\nove non diversamente indicato, la data di firma dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna parte contraente potrà dare disdetta del presente CCNL almeno 3\nmesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta, il presente CCNL rimane in vigore fino alla\nstipulazione del nuovo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non venga data disdetta ai sensi di quanto sopra, il presente CCNL deve\nintendersi rinnovato per 1 anno sia per la parte retributiva che normativa, e\ncosì di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Relazioni sindacali, obiettivi e strumenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad avere relazioni sindacali, dinamiche e qualificate\nquali fattori capaci di incidere positivamente sulla produttività delle\nstrutture degli Enti, sulla qualità, l’efficacia e l’efficienza dei\nservizi erogati a favore dei cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano altresì a costruire relazioni stabili tra gli Enti e\ni soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo\ncostruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti\ne obblighi, e finalizzata al comune obiettivo di migliorare le condizioni e la\nqualità del lavoro, la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori, di\nfavorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di\nlavoro, nonché consentire di affrontare in maniera partecipata i cambiamenti\nin atto e i conseguenti processi di riorganizzazione e riordino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano nella contrattazione, nel confronto e nella\ninformazione, ai livelli previsti dal presente CCNL, gli strumenti per attuare\nil presente modello di relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Diritto di informazione e confronto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e dei suoi strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che\nconsentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e\nl’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e\nqualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sedi di informazione e confronto sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle Parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore in relazione alla evoluzione legislativa\ne ai bisogni dei cittadini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e\nqualitativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere iniziative volte anche alla Pubblica Amministrazione finalizzate\na favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una\nsempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare\nattenzione a quelle rappresentate dal volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Livello territoriale (provinciale e\u002Fo regionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle Parti, le\nstesse si incontreranno in particolare per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare\nattenzione all'assetto dei servizi e al dato occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione\naffinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei\nregimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare i programmi e i progetti di sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica\nAmministrazione, affinché vengano attivati e\u002Fo potenziati i corsi di\nqualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale\ndelle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di\nvalorizzazione dell’attività di volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno\na livello regionale per analizzare i dati relativi all’utilizzo delle deroghe\npreviste dall’art. 27 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Livello di Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le competenze proprie degli Enti, questi garantiranno, ove\nrichiesta, dalla RSA\u002FRSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, una\ntempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro e\nil funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e\u002Fo di\nconvenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo,\nall’utilizzo del lavoro a tempo parziale, nonché quant'altro previsto nei\nsingoli punti del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si avvia su richiesta scritta delle RSA\u002FRSU e\u002Fo delle OO.SS.\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in 2 livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° livello: nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° livello: aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione di 2° livello le RSU o, laddove non\npresenti, le RSA, e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS.\nfirmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dall’Accordo\ninterconfederale 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti\ntematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- validità e ambito di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme comportamentali e disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ordinamento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi, aspettative, congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa\nle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione dei criteri relativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di\nprogrammi per l’incremento della produttività e miglioramento della qualità\ndel servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di\nvalutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla ripartizione delle eventuali e ulteriori risorse da destinare al\npersonale, tra le quali specifiche indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alla progressione orizzontale del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione\nprofessionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento\nai processi di innovazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il\nmiglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla\nprevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli\nadempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei\ndipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti\norganizzativi e della domanda di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina\ne nel rispetto della normativa vigente in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'orario di lavoro ai sensi degli artt. 26, 27 e 55 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la regolamentazione dei tempi di vestizione ai sensi dell'art. 61;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla determinazione dell’epoca e della durata dei turni di ferie per gli\nEnti con organico al 1° gennaio superiore a 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la determinazione dei premi di produttività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la determinazione dei piani di welfare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle\nrappresentanze sindacali unitarie (RSU) o, in loro assenza, dalle\nrappresentanze sindacali aziendali (RSA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è\ncomposta dalla RSU o, in sua assenza, dalle RSA e dalle OO.SS. territoriali\nfirmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative\nsindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 20, legge n. 300\u002F1970, i lavoratori\nhanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario\ndi lavoro, nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle RSU\n(RSA) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS.\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo\nsvolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in\nriferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori, o gruppi di\nessi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze\nsindacali di cui all'art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della convocazione della riunione deve essere data al proprio Ente\ntempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni. Alle riunioni\npossono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati\nconfederali firmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare\npregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee, se svolte durante l’orario di lavoro, dovranno svolgersi\nnelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Ch3>Art. 11 - Permessi per cariche sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e\nperiferici dei sindacati stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 per\nEnte e per ogni sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi\nretribuiti necessari per l’espletamento del loro mandato, nelle misure\nmassime di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-12 ore annue negli Enti con un numero di dipendenti non inferiore a 6 e non\nsuperiore a 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 ore annue negli Enti con oltre 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, nei termini\nindicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo\ndebbono dare comunicazione scritta al datore di lavoro di norma 3 giorni prima\ntramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo\ne di registrazione, a favore della propria O.S., per la riscossione di una\nquota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali\nnella misura stabilita dai competenti Organi statutari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello del\nrilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata\nove non venga revocata dall’interessato, anche nei casi di cambi di gestione\ndi cui all’art. 69 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all’Ente\ndi appartenenza, nonché alla O.S. interessata e ha efficacia dal mese\nsuccessivo la sua presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute mensili operate dalle singole Amministrazioni sulle\nretribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate\ndalle OO.SS. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse\nsecondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento, ove\nrichiesta, di distinta nominativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente è tenuto, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi\ndel personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle\nOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Conciliazione in sede sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. c.p.c., per tutte le\ncontroversie individuali singole o plurime relative alla applicazione del\npresente CCNL e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di\nlavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente\ncontratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede\nsindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da\nesperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede\npresso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le OO.SS.\ncompetenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato\nl’Ente o il lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di cui al comma 1) del presente articolo è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gli Enti, da un rappresentante della struttura nazionale di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori, da 1 rappresentante della O.S. firmataria del presente\nCCNL, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o\nassistere da una O.S. cui aderiscono o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite le OO.SS. cui\naderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la\nprescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il\ndecorso di ogni termine di decadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La O.S. che rappresenta la parte interessata alla controversia deve\ncomunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di\nraccomandata a\u002Fr, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia,\no altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e\nnon oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione\ndelle Parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il\ntentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il\ntermine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo\ndi conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall'art. 410\nbis c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine previsto dall'art. 410 bis c.p.c. decorre dalla data del\nricevimento o di presentazione da parte dell'Ente o delle OO.SS. cui il\nlavoratore conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai\nsensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato, a\ncura della Commissione, presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro\ncompetente. Il processo verbale dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di\nlavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere\ndepositate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la presenza delle Parti personalmente e correttamente rappresentate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale\nsu cui concordano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere\nredatto in 4 copie, 2 delle quali saranno depositate presso l’Ispettorato\nTerritoriale del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere,\nattraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli\neffetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4) c.c., 410, 411 c.p.c.\ne s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono\ninterpretazione autentica del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia\nrelativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa\nsarà sospesa fino alla conclusione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione di quanto previsto dalla legge n. 146\u002F1990, come\nmodificata e integrata dalla legge n. 83\u002F2000, le Parti individuano in ambito\nsocio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo le seguenti tipologie di\nservizi minimi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell'ambito del\nrapporto tra le Parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle\nquali applicare la presente normativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazioni medico-sanitarie, quelle di igiene e assistenza finalizzate ad\nassicurare la tutela agli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non\nautosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a Servizi di\nassistenza domiciliare, o al Servizio di onoranze funebri, e comunque Servizi\nistituzionali e\u002Fo dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non\nsospendibilità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 83\u002F2000, le Parti si\nimpegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello\nsciopero nei servizi pubblici essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra dovrà essere garantita la\ncontinuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei\nvalori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una\ncorretta applicazione delle norme di cui sopra saranno definiti, nell'ambito\ndel rapporto fra le Parti in sede di Ente, con esplicito verbale appositi\ncontingenti di personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Assunzione di personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di personale deve essere effettuata nel rispetto delle norme di\nlegge tempo per tempo vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto\nprivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro deve risultare da atto scritto e deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’identità delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la tipologia di rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il trattamento economico applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il divieto, per i lavoratori a tempo pieno indeterminato o determinato, a\nsvolgere altre attività subordinate o autonome, al di fuori di strutture\nassociative, che siano concorrenziali con le attività proprie espletate dalle\nstrutture associative stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’espresso rinvio al CCNL applicato e tutte le eventuali condizioni\nconcordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Documenti di assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il lavoratore è tenuto a presentare o\nautocertificare ove possibile o consegnare, nel rispetto della normativa sulla\nprivacy, i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carta d'identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-regolare permesso di soggiorno in corso di validità, ove necessario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente\nsottoscritta per presa visione e accettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documenti per gli assegni familiari (copia della domanda ANF inviata dal\ndipendente all’INPS e della documentazione probante la composizione del\nnucleo familiare, i redditi etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dichiarazione relativa alla pensione ove titolare di trattamenti di\nreversibilità o di invalidità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dichiarazione per fruire delle detrazioni fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dichiarazione di responsabilità ove si fruisca di particolari benefici\ncontributivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualsiasi altro documento richiesto dalla normativa in vigore al momento\ndella assunzione o dall'Ente di appartenenza, quali a titolo\nesemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione,\npatente etc.) in relazione alla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*eventuali attestati di lingua straniera conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*informativa e autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente\nsottoscritta per presa visione e accettazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*patente di guida o valido certificato equivalente in caso di mansioni che\nprevedano la conduzione di un veicolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*documenti di abilitazione alla specifica professione per cui si è assunti\ne altre abilitazioni possedute e relative iscrizioni ad Albi ove previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a presentare il certificato di residenza di\ndata non anteriore a 3 mesi e a comunicare tempestivamente anche l’eventuale\ndomicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tutti gli eventuali\nsuccessivi cambi di residenza e\u002Fo di domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 17 - Visite mediche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della assunzione il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita\nmedica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al\nlavoro cui è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione\nspecifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La visita medica sarà a cura del medico competente o dei Dipartimenti di\nprevenzione della ASL a scelta del datore di lavoro e secondo le modalità\npreviste dal D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto dal medico\ncompetente a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed\nesprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa\nnormativa, viene stabilita, di norma, in 1 volta l'anno. Tale periodicità può\nassumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della\nvalutazione del rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a\ncarico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 18 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova,\nche deve risultare da atto scritto, non superiore a 3 mesi per\nl’inquadramento fino alla B ed a 6 mesi per gli inquadramenti superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo determinato il periodo di prova non può superare\nin ogni caso il 50% della durata del contratto a termine, fatti salvi i limiti\nmassimi previsti dal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto a risolvere il rapporto\ndi lavoro senza l’obbligo di preavviso, né della relativa indennità\nsostitutiva. In tal caso al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle\ngiornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie, della 13a\nmensilità e il TFR maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nfissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e infortunio\nil lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in\ngrado di riprendere servizio entro sessanta giorni di calendario; in caso\ncontrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di prova senza che sia intervenuto il recesso,\nl’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore devono essere assegnate le mansioni proprie della categoria e\ndella qualifica di assunzione, nel rispetto dell’art. 2103 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali\nprevisti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le\nParti in sede di Ente, può essere assegnato temporaneamente a mansioni\ndiverse, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della\nposizione economica e professionale dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni proprie della categoria superiore\nrispetto a quella di appartenenza, deve essere corrisposta per tutta la durata\ndella sua assegnazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita,\nmaggiorata della differenza fra la prima posizione economica della categoria\nsuperiore e la prima posizione economica della categoria di inquadramento,\nnonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali\nsalariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente alla attività svolta e la predetta assegnazione\ndiviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi per l’assegnazione a mansioni superiori relative ai livelli da A)\na C) compresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per l’assegnazione a mansioni superiori relative ai livelli da D)\nad H) compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,\ndall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non\ndetermina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione a mansioni superiori deve risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Attribuzione di mansioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordo individuale tra il datore di lavoro e il dipendente, nei\ncasi previsti dal comma 6), art. 2103 c.c., da effettuarsi nelle sedi protette,\nil dipendente ha diritto, su richiesta, di farsi assistere da un rappresentante\ndelle OO.SS. firmatarie del CCNL, cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Cumulo delle mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali siano assegnate mansioni attinenti a diverse\ncategorie deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo precedente, il\ntrattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica\ncorrispondente alla mansione superiore, sempre che quest’ultima abbia\ncarattere di prevalenza nel tempo e non abbia carattere accessorio e\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività prevalente si intende quella svolta con maggiore frequenza,\ncongiuntamente ad un maggior valore professionale, purché non si tratti di un\nnormale periodo di addestramento e non abbia carattere sporadico, accessorio o\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di\nlavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione\npercepita, dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza fra la prima\nposizione economica della categoria superiore e la prima posizione economica\ndella categoria di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cumulo di mansioni potrà essere valutato in sede di Ente ai fini della\nprogressione orizzontale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’idoneità fisica su richiesta del lavoratore o su iniziativa dell’Ente\nè certificata da parte del medico competente. Il medico competente, sulla base\ndei risultati delle visite mediche, esprime per iscritto, dando copia del\nmedesimo referto, al datore di lavoro e al lavoratore uno dei seguenti giudizi\nrelativi alla mansione specifica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inidoneità totale permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti esperiranno ogni utile tentativo per il recupero del dipendente,\nriconosciuto inidoneo in via permanente all’espletamento delle mansioni\nattribuitegli, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle\nsolitamente svolte, con mantenimento dell’inquadramento e del trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo\ndi una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato\ntotalmente inidoneo in via permanente potrà, su richiesta, essere adibito alla\nmansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui\nall’art. 19, comma 1) del presente CCNL, che preveda l’attribuzione del\nlivello relativo alla nuova mansione e il mantenimento ‘ad personam’ del\ntrattamento di fatto goduto prima del mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A giudizio dell’Ente, l’assegnazione alla nuova mansione inferiore\npotrà avvenire anche previa novazione del rapporto di lavoro con attribuzione,\nnel contratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico\ncorrispondente alle nuove mansioni di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inidoneità totale temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni\npreposte temporaneamente inidoneo alle mansioni attribuitegli, esperiranno ogni\nutile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni compatibili diverse ma\nequivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e\ndel trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inidoneità parziale permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti esperiranno ogni utile tentativo per il recupero del dipendente,\nriconosciuto parzialmente inidoneo in via permanente all’espletamento delle\nmansioni attribuitegli, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle\nsolitamente svolte, con mantenimento dell’inquadramento e del trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli Enti non dispongano di mansioni compatibili equivalenti, ma solo\ndi una mansione inferiore a livello professionale, il dipendente dichiarato\nparzialmente inidoneo in via permanente potrà, su richiesta, essere adibito\nalla mansione inferiore disponibile, previo patto di demansionamento di cui\nall’art. 19, comma 7) del presente CCNL, che preveda l’attribuzione del\nlivello relativo alla nuova mansione e il mantenimento ‘ad personam’ del\ntrattamento di fatto goduto prima del mutamento. A giudizio dell’Ente,\nl’assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire anche previa\nnovazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto novato, del\nlivello di inquadramento e del trattamento economico corrispondente alle nuove\nmansioni di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inidoneità parziale temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, nel caso in cui il dipendente venga dichiarato dalle istituzioni\npreposte parzialmente inidoneo in via temporanea alle mansioni attribuitegli,\nesperiranno ogni utile tentativo per il recupero dello stesso in mansioni\ncompatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con\nmantenimento dell’inquadramento e del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni\ndal giudizio medesimo, all'Organo di vigilanza territorialmente competente che\ndispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica, revoca\ndel giudizio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove esperite, con esito negativo, tutte le previste azioni per il recupero a\nservizio attivo e proficuo lavoro, come sopra indicate, il rapporto di lavoro\npuò essere risolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 22 - Patrocinio legale del lavoratore per atti connessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>all'espletamento dei compiti d'ufficio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della tutela dei propri diritti e interessi l’Ente, ove\nfosse instaurato un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti del lavoratore per fatti e\u002Fo atti strettamente connessi\nall’esercizio delle funzioni e che comporti l'adozione di provvedimenti\ndisciplinari, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, assumerà a proprio\ncarico, ove non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa\ndall’inizio del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo\nassistere il lavoratore da un legale di fiducia dallo stesso designato, purché\nentro i parametri tabellari stabiliti di volta in volta con decreto\nministeriale, dandone tempestiva informativa all’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di condanna del lavoratore con sentenza passata in giudicato per\nfatti a lui imputati, l'Ente potrà richiedere al dipendente condannato con\nsentenza passata in giudicato la restituzione degli oneri sostenuti per la sua\ndifesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Ritiro patente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore adibito alla guida di autoveicoli, ciclomotori o di altri\nmezzi di trasporto, al quale, per motivi che non comportano il licenziamento\nsenza preavviso, sia ritirata la patente per la conduzione dei suddetti mezzi\ndi trasporto, avrà diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi senza\npercepire retribuzione alcuna, né maturare altre indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel suddetto periodo, il lavoratore potrà essere adibito, ove possibile e\nprevio accordo tra le Parti, ad altre mansioni, percependo la retribuzione del\nlivello nel quale verrà a prestare momentaneo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre il suddetto periodo,\noppure il lavoratore non accettasse di essere adibito ad altre mansioni,\nl’Ente potrà recedere dal rapporto di lavoro. In tal caso sarà corrisposta\nal lavoratore il TFR e le altre indennità eventualmente spettanti secondo la\nretribuzione percepita al tempo del ritiro della patente stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove espressamente autorizzato dall’Ente, l’utilizzo del proprio mezzo di\ntrasporto per ragioni di servizio sarà effettuato in situazioni contingenti\nche si determinassero in relazione ai bisogni dell’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri casi sarà soggetto al principio della consensualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi rimborsi saranno disciplinati dalla contrattazione di 2°\nlivello. In mancanza, si darà applicazione alle tabelle chilometriche ACI. La\ncopertura dei rischi derivanti da tale utilizzo sarà oggetto di confronto a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Esclusione dalle quote di riserva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 3, comma 3), legge n. 68\u002F1999 e dell’art. 2, comma\n5), DPR 333\u002F2000, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento\nal personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, con\nesclusione del personale che svolge una attività che, in senso stretto,\ncostituisce diretta e immediata espressione delle finalità dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Ente, in sede di contrattazione di 2° livello, potrà pertanto\ndefinire le modalità di qualifica delle suddette esclusioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 26 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato\nin 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l’organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4) e 5), D.lgs. n.\n66\u002F2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di\nlavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come\nmedia su un periodo di 12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo\nalla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dalla\nesigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli\ndi assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di\ninteresse pubblico perseguite dall’Ente, anche a fronte di eventi\nimprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità etc.).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Ente con\nl'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale\nin turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari\ndi lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38\nore con un minimo di 28 ore e un massimo di 44 ore nella settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale\neffettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito\nal comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di\nlavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per\nlavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella\nprevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità del settore, si stabilisce che non è\npossibile frazionare l’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 27 - Deroghe all'orario di lavoro ai sensi dell'art. 17,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori hanno diritto a un riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive ogni 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, così come previsto dal comma 1), art. 17, D.lgs. n. 66\u002F2003, in\nmateria di deroghe ai limiti e alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 13\ndel predetto decreto, convengono sul fatto che l'assoluta peculiarità delle\nattività degli Enti rientranti nel settore dell'emergenza-urgenza,\ncaratterizzata da interventi che per loro natura possono avere durata non\nprogrammabile, necessita di una regolamentazione contrattuale specifica sugli\norari che contemperi il duplice obiettivo di garantire operatività e tutela\ndegli Enti e il diritto al riposo e alla sicurezza sul lavoro dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni oggettive ed eccezionali in cui è ammessa la deroga agli artt. 7\ne 13, D.lgs. n. 66\u002F2003:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)servizi di emergenza-urgenza che si protraggono oltre il normale turno di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva\npresenza in servizio del lavoratore montante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nella attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore\ncambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una\nsquadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo\ngiornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi\ndell’art. 54 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore\nalle 12 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)eventi di maxi-emergenza, nazionali e internazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)grandi eventi non programmabili, in tempi congrui, con interventi attivati\no richiesti da Enti e\u002Fo Organismi nazionali, regionali o provinciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)attività umanitarie straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all'orario settimanale\nverrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste\ndall'art. 55 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere\naccantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.\n55 e dall'art. 56 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell'orario\ndi lavoro settimanale, il riposo compensativo previsto dall'art. 17, D.lgs. n.\n66\u002F2003, si intende usufruito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di uno dei casi sopraelencati l'orario di lavoro dei lavoratori\nnotturni potrà superare le 8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va\nmisurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall'art. 8 del presente CCNL l'analisi e il monitoraggio\ndell'utilizzo delle deroghe verrà effettuato in sede di contrattazione\ndecentrata, a livello regionale, con cadenza semestrale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 28 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con\nla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa\nverrà considerata quale normale giornata di lavoro e la prestazione sarà\nretribuita secondo quanto previsto dal successivo art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è\nconsiderata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal\nturno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 29 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori devono fruire, compatibilmente con le esigenze della\norganizzazione, di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti\nfestività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione della Madonna (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro a cui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è assegnato il lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la\nnormale retribuzione di cui al successivo art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà tuttavia\nprestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà comunque diritto a un\ncorrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di\nservizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non\nfruita, in giornata stabilita dall’Ente, sentito l'interessato, fermo\nrestando il diritto all’indennità prevista dall'art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per eccezionali motivi di servizio il termine di 30 giorni non\npotesse essere rispettato, si procede alla liquidazione della giornata di\nlavoro calcolata ai sensi del successivo art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno\ndi riposo settimanale di cui al precedente art. 28, il lavoratore ha diritto\nalla liquidazione di 1 ulteriore giornata di lavoro calcolata ai sensi del\nsuccessivo art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Ch3>Art. 30 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative\nretribuite per anno solare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del\nlavoratore la normale retribuzione di cui all’art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non abbia maturato un anno intero di servizio, spetta per\nogni mese di servizio prestato 1\u002F12 del periodo feriale di cui al comma 1) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto\na ulteriori 26 ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta\ninterrompe il decorso delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie è stabilito dall’Ente, secondo i criteri di cui\nall’art. 8 del presente CCNL, in relazione alle esigenze di servizio, tenuto\nconto delle richieste dei dipendenti. A richiesta del dipendente sarà comunque\ngarantita la fruizione consecutiva nel periodo estivo del 50% del monte ore\nferie nell’anno di maturazione, compatibilmente alle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria, universitari, post-universitari e di\nqualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o\ncomunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su\nloro richiesta, ad essere ammessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza\nai corsi o la preparazione degli esami; su richiesta dei lavoratori saranno\nesonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, compresi quelli universitari e post-universitari, che devono\nsostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti\ngiornalieri per sostenere le prove d'esame.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della concessione dei permessi di cui sopra, i lavoratori\ninteressati dovranno esibire idonea certificazione di iscrizione, di frequenza\ne delle prove d’esame. Nel caso di mancata consegna dei predetti certificati,\nla concessione dei permessi verrà sospesa e le ore di permesso eventualmente\ngià concesse saranno recuperate o addebitate al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che\nsiano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti per la frequenza dei corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di ore di permesso retribuito per il diritto allo studio, da\nriproporzionarsi in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e\u002Fo in caso di\nrapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi\ncontinuativi o indeterminato iniziato nel corso dell'anno, è stabilito nella\nseguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Enti che occupano da 1 a 10 dipendenti: 50 ore annue individuali\nretribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Enti che occupano da 11 a 25 dipendenti: 100 ore annue individuali\nretribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Enti che occupano oltre 25 dipendenti: 150 ore annue individuali\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono in\naggiunta alle attività formative programmate dall’Ente e sono utilizzate\nannualmente in ragione di un massimo del 3% del personale in servizio e,\ncomunque, di almeno 1 unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di\ntitoli di studio o di abilitazione in corsi universitari e post-universitari,\nin scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%, la\nconcessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che frequentano l'ultimo anno di corso degli studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori universitari o post-universitari che hanno superato gli esami\nprevisti negli anni precedenti dal piano studi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che iniziano per la prima volta la frequenza dei corsi di\nstudio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 32 - Qualificazione, riqualificazione,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>aggiornamento professionale, ECM.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di predispone condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari ad accrescere conoscenze e\ncompetenze professionali per una sempre migliore qualificazione delle\nprestazioni richieste dal servizio e con priorità per l’acquisizione di\ntitoli professionali imposti dai rapporti convenzionali e\u002Fo accreditati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti\nindividuali per partecipare ai corsi di cui sopra, nelle seguenti\npercentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino al 10% del personale inquadrato nei livv. A) e B):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino al 12% del personale inquadrato nei livv. C), D) ed E):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>150 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’Ente, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come\nsopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di confronto a livello di Ente verranno individuate le priorità in\nbase alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento\ndel personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi, indicando i criteri di riparto\nall'interno delle singole qualifiche. In tale ambito le Parti potranno altresì\ndefinire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del\nsuperamento dei tetti indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla Direzione dell'Ente il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ai sensi e per\ngli effetti della vigente normativa alla formazione continua ECM di cui\nall'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 6, legge n. 53\u002F2000, la formazione continua riguarda\npercorsi di formazione, predisposti dai programmi annuali e pluriennali dalle\nRegioni, da altri Enti statali oppure privati accreditati, certificati e\nriconosciuti come crediti formativi in ambito regionale, nazionale ed\neuropeo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione di 2° livello verranno individuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità in base alle quali programmare la formazione continua del\npersonale, compatibilmente con le esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il monte ore da destinare ai congedi, i criteri per l'individuazione delle\nlavoratrici e dei lavoratori per l'accesso ai corsi e la percentuale massima\nannua nel rispetto dei limiti di cui al capoverso successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di orario ed eventuale retribuzione connesse alla\npartecipazione ai percorsi di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del\npersonale in servizio, possono usufruire di permessi retribuiti individuali\nfino ad un massimo di 50 crediti annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi\ndovranno fornire all’Ente il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti di\ncui al presente articolo - ad eccezione di quelli per gli ECM - in caso di\nrisoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento per giusta\ncausa prima di 2 anni dalla acquisizione del titolo, saranno tenuti a\nrestituire alla azienda i costi da essa sostenuti per l'acquisizione dello\nstesso, proporzionalmente al periodo mancante al raggiungimento dei due anni,\nanche tramite compensazione con l'indennità dovuta a titolo di TFR. Il costo\norario di riferimento è quello previsto dalla tabella definita dal Ministero\ndel Lavoro secondo le modalità vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono indipendenti da quelli\ndall’art. 31.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Permessi e recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente, per motivate esigenze personali, può riconoscere, previa domanda\ndel lavoratore interessato, permessi di durata non superiore alla metà\ndell'orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell'anno e comunque\nsolo nel caso in cui siano stati già fruiti dal lavoratore i permessi\nretribuiti di cui all'art. 30 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, il\nlavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni\nin relazione alle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Ente\nprovvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al lavoratore\nper il numero di ore non recuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Permessi straordinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi\nstraordinari retribuiti nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per matrimonio: 15 giorni consecutivi di calendario a partire dal giorno\nsuccessivo al giorno del matrimonio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento\nprofessionale: limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>-in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, nonché dei\nseguenti parenti anche non conviventi: genitori, figli, sorelle, fratelli,\nnonni e suoceri, ovvero di altri soggetti purché componenti la famiglia\nanagrafica: 3 giorni. Per fruire del permesso gli interessati comunicheranno al\ndatore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei\nquali esso sarà utilizzato. In ogni caso i giorni di permesso devono essere\nutilizzati non oltre 7 giorni dal decesso;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- il lavoratore donatore di sangue e\u002Fo di sangue midollare ha diritto ai\npermessi secondo la normativa vigente dando 1 giorno di preavviso\nall’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il lavoratore che intervenga in protezione civile in caso di calamità ha\ndiritto ai benefici secondo le indicazioni e nelle forme previste dalla\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il lavoratore o la lavoratrice potrà richiedere la fruizione di\npermessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo le\nnorme di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e\nl'Amministrazione può concedere nell'anno un periodo di permesso straordinario\nanch'esso retribuito non superiore a 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la\nnormativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i casi previsti dalla legge n. 104\u002F1992 e successive modificazioni;\ntali permessi devono essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e\ncomunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e\npotranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze dell’Ente, ad\neccezione di quelli da concedere in forza di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per tutto quanto non richiamato espressamente si rinvia alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione dal lavoro per chiamata alle armi, servizio militare\no per servizio civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro\nrimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto fino a 1 mese dopo la cessazione del servizio. Il\nlavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a\ndisposizione dell’Ente entro 1 mese dalla data di cessazione del servizio\npuò essere considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di\nvisite, terapie, prestazioni specialistiche e\u002Fo esami diagnostici, fruibili sia\nsu base giornaliera sia su base oraria. I permessi devono essere recuperati dal\nlavoratore. Il numero massimo di permessi di cui al presente comma, nonché le\nmodalità di fruizione e recupero saranno stabilite a livello di Ente nella\ncontrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(i) Norme di carattere generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. gli Enti possono procedere ad\nassunzioni a tempo parziale per attività ad orario inferiore rispetto a quello\nordinario previsto nel CCNL e\u002Fo per periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese e dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto contenente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole elastiche concordate tra\nle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le funzioni da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione\ndella distribuzione oraria può avvenire anche mediante rinvio a turni\nprogrammati e articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale, fatto salvo il rapporto proporzionale, è il medesimo di quello\nprevisto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello e\nanzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche, nonché le\nindennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, l’orario settimanale di lavoro non può essere inferiore a\n12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo orario settimanale,\nconsiderando lo svolgimento della attività di lavoro presso una singola sede\ndell’Ente, le Parti concordano che il raggiungimento dello stesso potrà\navvenire, previa disponibilità del lavoratore e ove non sussistano impedimenti\ndi carattere tecnico, produttivo o organizzativo, svolgendo la prestazione\npresso sedi diverse dell’Ente site entro il raggio di km. 30 tra le due\nsedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale è consentito,\ndandone opportuna informativa all’Ente, l'instaurazione di rapporti di lavoro\npresso più datori lavoro purché non in concorrenza con i fini dell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore, per il raggiungimento del minimo settimanale,\npresti l'attività lavorativa in 2 o più sedi dell’Ente, allo stesso verrà\nriconosciuto il rimborso delle spese per tragitti non inferiori a km. 10 sulla\nbase di criteri definiti dalla contrattazione a livello di Ente, previa\npresentazione di idonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ii) Lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo parziale è ammesso, previo consenso del\nlavoratore, il lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario\nsettimanale e fino al raggiungimento del tempo pieno. Non concorrono al\nraggiungimento della misura massima del 50% dell’orario settimanale, le ore\ndi lavoro supplementare prestate per far fronte a condizioni oggettive ed\neccezionali di cui all’art. 27, comma 3), lett. F), G) e H) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto\nindividuale e fino al raggiungimento del tempo pieno (38 ore) saranno\ncompensate con quote orarie ordinarie maggiorate della percentuale del 25% per\nle ore di lavoro ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa la\ndomenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con la\nmaggiorazione prevista del 25% e dalle indennità previste dall’art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di superamento della misura massima prevista al comma 1) ed\nesclusivamente per situazioni di effettiva emergenza connesse allo svolgimento\ndi servizi essenziali dovrà essere riconosciuto al lavoratore, previa\nrichiesta, un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto\nmassimo o in alternativa una maggiorazione pari al 40% della quota oraria della\nretribuzione di cui all'art. 53 del CCNL. Nella maggiorazione predetta è\ncompresa la quota del 25%. Il riposo compensativo dovrà essere fruito,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dal termine della\nsettimana, altrimenti verrà retribuito con le maggiorazioni stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore supplementari e\u002Fo straordinarie di cui al presente articolo, solo su\nrichiesta del dipendente, confluiranno nella banca ore, fermo restando il\npagamento delle maggiorazioni come sopra determinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore\nche rifiuti il lavoro supplementare o straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale deve essere riconosciuto con atto scritto il consolidamento\nnell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota di almeno il 40%\ndella media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via\ncontinuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno\nsettimanale contrattuale, previa richiesta scritta del lavoratore. Sono esclusi\ndal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale\navente diritto alla conservazione del posto ovvero le ore di lavoro\nsupplementare prestate per far fronte a condizioni oggettive ed eccezionali di\ncui all’art. 27, comma 3), lett. F), G) e H) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(iii) Clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale\ndella prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della\nsua durata devono essere previste con accordo scritto tra lavoratore e\nl’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali clausole devono contenere le condizioni e le modalità con le quali\nl’Ente, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, può modificare la\ncollocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura massima dell'aumento delle ore non potrà eccedere il limite del\n25% della normale prestazione annua a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le\nmodalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione della\nretribuzione oraria in atto, pari al 20% per le ore effettivamente interessate\ndalla variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono revocare il consenso, a suo tempo prestato alla clausola elastica, i\nlavoratori individuati ai sensi dell’art. 6, comma 7), D.lgs. n. 81\u002F2015,\novvero i lavoratori studenti di cui all’art. 10, legge 300\u002F1970, i lavoratori\naffetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti di cui all’art. 8, comma 3), D.lgs.\n81\u002F2015, nonché nelle ipotesi di cui all’art. 8, comma 4), D.lgs. 81\u002F2015,\nin caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o il genitore del lavoratore o\nnel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale o\npermanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi\ndell’art. 3, comma 3), legge 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno altresì concordare in presenza di comprovate e\ndocumentate esigenze personali del lavoratore la sospensione delle clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni di orario di lavoro o di\ntrasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale o viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può altresì recedere dal consenso dato alla clausola\nelastica a fronte di necessità derivanti da esecuzione della prestazione\nprevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, dalla costituzione\ndi un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, dalla paternità o dalla\nmaternità nei primi 36 mesi di vita del figlio naturale o adottivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse condizioni e modalità di regolamentazione delle clausole elastiche\npossono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(iv) Trasformazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle Parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo\npieno a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015, il lavoratore affetto da\npatologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa,\neventualmente invalidanti di terapie salvavita o conservative, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l'ASL territorialmente competente, ha\ndiritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di\nlavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del\nlavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in\nrapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(v) Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a\ntempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai sensi dell'art. 8, comma 4), D.lgs. n. 81\u002F2015, in caso di patologie\noncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il\nconiuge, i figli, o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il\nlavoratore assista una persona convivente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona\nconvivente con totale o permanente inabilità lavorativa con connotazione di\ngravità ai sensi dell'art. 3, legge n. 104\u002F1992, che abbia necessità di\nassistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani\ndella vita; in caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età\nnon superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi\ndell'art. 3, legge n. 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in\nrapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni\ncon contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o mansioni\ndi pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, una sola volta e in luogo del congedo\nparentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una\nriduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar\ncorso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo\ndel congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è\ntenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali della impresa, e a prendere in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi precedenti, l’Ente, al momento in cui procederà a\nnuove conversioni di rapporti da tempo pieno a tempo parziale, cercherà di\nfavorire le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino\nin una delle seguenti condizioni, indicate secondo valori decrescenti di\npriorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da\npatologie dell'infanzia e della età evolutiva, per le quali il programma\nterapeutico e\u002Fo riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o\ndel soggetto che esercita la patria potestà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non\nsuperiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza,\nseparazione, divorzio o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di\nfatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. assistenza diretta e continuativa, nei confronti di figlio di età non\nsuperiore a 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente\nriconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.particolari e comprovate esigenze di carattere familiare e personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente favorisce per un periodo determinato il part-time per le lavoratrici\nal rientro della maternità, fino al compimento di 3 anni del bambino, senza\nsuccessiva variazione temporale dell'orario di lavoro così come stabilito in\nsede di concessione del part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - DISCIPLINA SPECIFICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Rapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Enti è a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato, stipulato ai\nsensi del D.lgs. n. 81\u002F2015, come modificato dal DL n. 87\u002F2018 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(i) Apposizione del termine e durata massima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dagli artt. 19 e ss., D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. è\nconsentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore\na 24 mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora il numero delle proroghe sia superiore al limite massimo previsto\ndalla normativa vigente, il contratto si trasforma in contratto a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concorrono al raggiungimento del limite massimo di durata previsto dalla\nnormativa vigente anche i periodi di lavoro prestati, tra il medesimo Ente e\nlavoratore, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione del termine, in ogni caso, è priva di effetto se non\nrisulta da atto scritto nel quale devono essere specificate la data dipresunta\nscadenza del rapporto e, ove previste dalla vigente normativa, le condizioni.\nCopia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro il 1° giorno lavorativo in cui ha inizio la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 23, comma 1), D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i., e fermo restando\nil limite complessivo previsto dall’art. 38 (Percentuali complessive di\nammissibilità), il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con\ncontratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del\nnumero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di\napprendistato, in forza nell'Ente al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il\nlimite percentuale vale per gli Enti che occupano più di 3 dipendenti; per gli\nEnti che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un\ncontratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a\ntempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori e i\ncontratti di collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la\ndisciplina generale di cui all’art. 9, D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., ovvero\nvengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nella fase di avvio di nuove attività o di nuove convenzioni con enti\npubblici e privati per un periodo di 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del\nposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per lo svolgimento di attività stagionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con i lavoratori di età superiore a 50 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(iii) Scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente paragrafo, il\ndatore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione\ndella retribuzione secondo quanto stabilito dall’art. 23, D.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto\ndi durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° negli altri casi, il\ncontratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(iv) Successione dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di\ncontratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le Parti, in attuazione\ndel rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso\nlavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni\nper i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di\ndurata superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di più contratti a tempo determinato con la stessa persona,\nstipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla\nconservazione del posto di lavoro, ciascun contratto si considera autonomo\nrispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo di cui al\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si tratti di due assunzioni successive a tempo determinato,\nintendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità,\nil rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di\nstipulazione del primo contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto di successione di contratti a tempo determinato per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra\nil medesimo Ente e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i\nlimiti previsti dalla norma, comprensivi di proroghe e rinnovi,\nindipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto\ne l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(vi) Esclusioni e divieti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a\ntempo determinato i rapporti di cui all’art. 29, D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso gli Enti nei quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23 luglio 1991 n.\n223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si\nriferisce il contratto di lavoro a tempo determinato salvo il caso di\nassunzione per sostituzione di lavoratori assenti o per contratti di durata\ninferiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso gli Enti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto\nanche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà\ndifensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto al completamento orario\ndel personale part-time, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce\nil contratto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte degli Enti che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi ai\nsensi dell’art. 4, D.lgs. 81\u002F08 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(vii) Principio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e\nnormativo in atto nell'Ente per i lavoratori con contratto a tempo\nindeterminato comparabili ed in proporzione al periodo lavorativo prestato,\nsempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a\ntempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(viii) Diritto di precedenza e informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più contratti a tempo\ndeterminato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività\nlavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle\nassunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i\nsuccessivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione\ndei rapporti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività\nstagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo\ndeterminato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il\nlavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro, in\nforma scritta, entro 6 mesi (o 3 mesi per attività stagionali) dalla data di\ncessazione del rapporto stesso e si estingue entro 1 anno dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore\nha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo\ndatore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un\ndifferente lavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente\nrichiamato nel contratto di assunzione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di\nprecedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nella\nesecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso Ente, concorre\na determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto\ndi precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici\nè altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza\nanche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro\nentro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in\nesecuzione dei precedenti rapporti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente fornirà alle RSA ovvero alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS.\nterritoriali, firmatarie del presente CCNL, le informazioni in merito ai posti\nvacanti a tempo indeterminato e sull’utilizzo del lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 37 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina\nvigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto di somministrazione di lavoro si\napplicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel presente\ncontratto e dai diversi livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, l’Ente che utilizza il contratto di somministrazione di\nlavoro è tenuto a comunicare alle RSA, ovvero alle RSU o, in mancanza, alle\nOO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di\nsomministrazione vigenti, la durata di ciascuno di essi, il numero e la\nqualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione\nnegli Enti nei casi previsti dall’art. 32, D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Percentuali complessive di ammissibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, in ogni Ente che applica il presente CCNL,\nl’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine ex art. 36 e in\nsomministrazione ex art. 37, non possa complessivamente superare il 30% del\nnumero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di\napprendistato, in forza all’Ente al 1° gennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che in caso di eventi di maxi-emergenza nazionali e\ninternazionali, grandi eventi non programmabili in tempi congrui, con\ninterventi attivati o richiesti da Enti e\u002Fo Organismi nazionali, regionali o\nprovinciali, attività umanitarie straordinarie, nonché in caso di assunzione\ndi lavoratori a tempo determinato in ottemperanza all’art. 69, gli Enti\npotranno limitatamente alle fattispecie elencate superare la percentuale\nindicata nell’art. 36, comma 5) e nell’art. 38, comma 1) del presente CCNL,\ninformando tempestivamente le OO.SS. firmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 39 - Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione\nalla tipologia del contratto di apprendistato professionalizzante previsto art.\n41, lett. b), D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 41, lett. b), D.lgs. n. 81\u002F2015, le Parti\ndeterminano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli\narticoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(i) Ammissibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nei livv. A), B), C), D) ed E) di cui all’art. 48 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie\nindividuate dalla legge n. 502\u002F1992 e le professioni socio-sanitarie\nindividuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare\nulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ii) Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Requisiti del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della\nprova, e contiene l’indicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della prestazione oggetto del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della durata del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-della qualifica e del relativo livello che saranno acquisiti al termine del\nperiodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto deve essere allegato il piano formativo individuale che dovrà\naltresì essere consegnato al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dalla\nstipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Proporzione numerica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare\ncomplessivamente il 100% dei lavoratori qualificati \u002Fspecializzati in forza.\nPer i datori di lavoro che occupano più di 9 lavoratori il numero di\napprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori\nqualificati\u002Fspecializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati\u002Fspecializzati, o ne ha meno di 3, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Limiti di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di\nuna qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226\u002F2005, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire\ndal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Percentuale di conferma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Enti che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi\napprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine\ndel periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di\nalmeno il 45% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal\ncomputo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso\ndurante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta\ncausa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita\nl’assunzione di 1 ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,\novvero di 1 apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti\npregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data\ndi costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che\nl'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% dell'orario di lavoro\ncontrattuale, a condizione che la minore durata della prestazione sia\nsufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto\ne il soddisfacimento delle esigenze formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle\nstesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa,\ntra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa,\nche i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la\nqualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli\ndell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di\ndurata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Obblighi del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)di impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa\nconseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né\nin genere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione\no al mestiere per il quale è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni daranno comunicazione per iscritto della qualificazione\nall'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Doveri dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)seguire le istruzioni del datore di lavoro ai fini della sua formazione\nprofessionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono\nimpartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione individuati\nall'interno del piano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente CCNL e le\nnorme contenute negli eventuali regolamenti interni della Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Trattamento normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti\ngli effetti, ore lavorative e sono computate nell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\n30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza\nsanitaria in base al D.lgs. n. 81\u002F2008, dovrà essere sottoposto alle visite\nmediche preventive e a quelle periodiche previste dalla normativa vigente e dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F2003; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del\nlavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica,\ncompresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'art. 51 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della\nretribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le\nseguenti progressioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per contratti di durata fino a 18 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)per contratti di durata fino a 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)per contratti di durata fino a 36 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento\neconomico e assistenziale a integrazione della indennità di malattia a carico\ndegli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale\nretribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista\navrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Durata dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla\ncategoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo\nle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. A: 18 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cat. B: 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- catt. C e D: 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Estinzione del rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al compimento del periodo massimo indicato dal contratto individuale,\nmediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario\ndecorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto\ndall'art. 2118 c.c., o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva\npari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di preavviso “lavorato”\ncontinua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Principi generali in materia di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali-di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'avvio della attività formativa dovrà essere individuato un tutor\ninterno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini della attestazione dell’avvenuta\nformazione da parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Durata e contenuti della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo suddiviso\ntra la formazione di base e trasversale e la formazione professionalizzante o\ndi mestiere per l'acquisizione delle competenze tecnico-pratiche inerenti alla\nqualifica da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di base o trasversale è presso strutture di formazione\naccreditate avvalendosi, ove possibile, della offerta formativa pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione deve avere quale oggetto una selezione tra le seguenti\ncompetenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione della qualità aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritti e doveri del lavoratore e delle Associazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- legislazione del lavoro e contrattazione collettiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dalle linee-guida della Conferenza delle Regioni e delle\nProvincie autonome del 17 ottobre 2013 la durata dell’offerta formativa\npubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del\ntitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare\no scuola secondaria di 1° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di\n2° grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già\ncompletato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli\nformativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli\ngià completati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze\nprofessionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla 1 tipologia di\ninquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione sarà erogata all'interno dell'Associazione e potrà essere\nsvolta anche ‘on the job’, in affiancamento e con esercitazioni e dovrà\nessere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni\nlegislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al piano\nformativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla\ncategoria professionale di riferimento come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"85%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"40*\">\n  \u003Ccol width=\"97*\">\n  \u003Ccol width=\"119*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">periodo apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ore totali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di formazione nel periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18\n        mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\n        mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>C-D-E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\n        mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"47%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>49)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche relative all’area tecnica sarà computata\ncome ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al\npiano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel suo libretto\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni ulteriore dettaglio relativo al piano formativo si rinvia\nall’allegato 1).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Doveri del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore,\noltre al rispetto del dovere di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., e\nall’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., deve improntare il\nproprio contegno al rispetto e alla comprensione degli altri, ispirandosi al\nprincipio di solidarietà, subordinando ogni azione alla consapevole necessità\ne responsabilità del suo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia\npropria dell’Ente ove svolge la prestazione lavorativa, oltre ad attenersi\nalle disposizioni impartite dalla stessa secondo la struttura organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono obblighi del lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\nnell'interesse dell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro\nimpartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale,\ncollettiva e dell'igiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso,\nsotto qualsiasi forma, offerto loro o ad altri dipendenti dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle\ndisposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio di una attività di lavoro dipendente a carattere continuativo\ncon datore di lavoro diverso dall’Ente è consentito, purché non in\nconcorrenza con le attività dello stesso, ai dipendenti con rapporto di lavoro\na tempo parziale previa comunicazione da darsi all’Ente entro 3 giorni\ndall’inizio della attività con altro datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Ritardi e assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, secondo le\nmodalità in uso presso l’Ente o eventualmente stabilite da regolamenti\ninterni dello stesso Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo\ndella retribuzione corrispondente al ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro all'ufficio o alle\npersone a tanto preposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere immediatamente giustificate e comunque non oltre le 24 ore, salvo\nlegittimo e giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza arbitraria e ingiustificata che superi i 3 giorni lavorativi\nconsecutivi, è considerata mancanza gravissima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che non siano adibiti a servizi essenziali ed emergenziali,\nla contrattazione di 2° livello potrà stabilire a livello di Ente modalità\ndi flessibilità oraria in entrata e in uscita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari devono essere adottati in conformità\nall’art. 7, legge n. 300\u002F1970 e nel pieno rispetto delle procedure ivi\nstabilite, nonché nel rispetto da parte dell’Ente dei principi generali\nvigenti in materia di immediatezza, contestualità e immodificabilità della\ncontestazione disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo si conviene che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre\n15 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio preposto ha avuto effettiva\nconoscenza del fatto posto alla base della contestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)il provvedimento disciplinare non può essere adottato dall’Ente oltre\nil termine di 30 giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del\nlavoratore. Il predetto termine si interrompe ove il dipendente richieda di\nessere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo\npoi a decorrere dalla data in cui le Parti si saranno incontrate per discutere\ndella contestazione. In caso di mancata presentazione delle deduzioni da parte\ndel lavoratore, o di mancata richiesta di audizione, il termine di 30 giorni\ndecorre dal 6° giorno successivo alla contestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)ove particolari esigenze organizzative dell’Ente non consentano la\nimmediata applicazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla\nretribuzione, la stessa dovrà essere erogata entro i 3 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente CCNL, alla\ncontrattazione integrativa di 2° livello, ai regolamenti interni a ciascun\nEnte e del contratto individuale di lavoro dà luogo, a seconda della gravità\ndella infrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità,\nalla adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\n10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. licenziamento con o senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della\nproporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro, omettendo di darne comunicazione e\ngiustificazione ai sensi del precedente art. 41 o abbandoni anche\ntemporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento\ndei compiti assegnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni\ncomunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore\ngerarchico diretto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite\ndall’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;\nesegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle\ndisposizioni impartite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i\nvolontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che\nsiano lesivi delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violi il segreto professionale e d’ufficio, non rispetti\nl’impostazione e la fisionomia propria dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)compia in genere atti, sia all’esterno che all’interno dell’Ente,\nche possano arrecare pregiudizio alla economia, all’ordine e alla immagine\ndell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento, anche di\ncarattere temporaneo di cui all’art. 74 (Attività di volontariato) del\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere\nsessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro\npersonale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole\ninadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano\ncarattere di particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate\nripetute per 3 volte in 1 anno in un giorno precedente e\u002Fo seguente alle\nfestività e alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2\nprovvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di 3 anni dalla\napplicazione della prima sanzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assenze per simulata malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare\npermesso dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di altri\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) per l’uso dell’impiego ai fini di interessi personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto\ncompiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti,\nall’Amministrazione o a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto\ndi terzi, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo\ni principi generali di diritto vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e\u002Fo alcoliche che\npregiudichi lo svolgimento delle proprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell’orario\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)per atti di libidine commessi nell’ambito dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non\nesaustivo dei casi che possono dar luogo alla adozione dei provvedimenti\ndisciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi più gravi è sempre fatta salva la possibilità per l’Ente di\nprovvedere alla sospensione cautelare del lavoratore per tutta la durata del\nprocedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 43 - Assenze per malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia e infortunio extraprofessionale il\nlavoratore deve informare immediatamente prima dell'inizio del turno di\nservizio l'Ente secondo le procedure fissate dallo stesso e comunicare il\nnumero di protocollo del certificato medico telematico ricevuto dal medico\ncurante. In caso di rilascio del certificato medico in forma cartacea il\nlavoratore è tenuto ad inviarne copia all'Ente e alla sede INPS competente,\nentro 48 ore dal rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in caso di prosecuzione della malattia, deve informare, prima\ndell’inizio del turno di servizio, l’ente secondo le procedure dallo stesso\nstabilite e procedere alla trasmissione del numero di protocollo del\ncertificato di prolungamento della malattia entro il termine di 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente è tenuto a corrispondere al lavoratore assente per malattia le\nindennità previste dalla legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Inoltre, l’Ente tenuta ad integrare, per un massimo di 180 giorni\nall'anno, le indennità economiche erogate dall'INPS, fino al raggiungimento\ndella intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato. Per la determinazione della retribuzione globale netta si\nconsiderano gli elementi fissi della retribuzione e non quelli variabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione a carico dell’Ente non è dovuta se l'INPS non corrisponde\nper qualsiasi motivo l'indennità economica di malattia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii) Conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia accertata il lavoratore che non sia in periodo di prova\nha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi\ncomplessivi nell’arco di un triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali più volte nel corso dell'anno, i relativi\nperiodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine\nmassimo di conservazione del posto di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a\npatologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie\ncronico-degenerative ingravescenti non si computano ai fini del calcolo del\nperiodo di conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>II) Infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infortunio sul lavoro (anche ‘in itinere’), anche se consente la\ncontinuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente\nal proprio superiore perché possano essere prestate le necessarie cure di\npronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore assente per\ninfortunio le indennità erogate dall'INAIL fino alla guarigione clinica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad integrare, per un massimo di 365\ngiorni, le indennità economiche erogate dall'INAIL, fino al raggiungimento\ndella intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii) Conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto fino alla\nguarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo\nrilasciato dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Assenza prolungata di malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Estensione del periodo di conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa comunicazione scritta prima della scadenza del termine di\nconservazione del posto di cui all'articolo precedente, il lavoratore può\nrichiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a\n120 giorni, a condizione che vengano esibiti i certificati medici di\nprosecuzione della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa non retribuita di cui al comma\nprecedente, il datore di lavoro potrà procedere con la risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii) Inidoneità temporanea o permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, al termine della malattia, il dipendente sia ritenuto\nidoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio\nprofilo professionale, l'Ente, compatibilmente con le esigenze organizzative e\ncon le disponibilità organiche, può assegnare il lavoratore a mansioni\nequivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito delle stessa qualifica\noppure, ove ciò non sia possibile, comunque nel rispetto dell’art. 2103\nc.c., anche a mansioni di profilo professionale inferiore a quelle svolte prima\ndel verificarsi della malattia. Dal momento del nuovo inquadramento, il\ndipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun\nriassorbimento del trattamento in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia possibile procedere in tal senso, anche in seguito al rifiuto\ndel lavoratore, oppure nel caso in cui lo stesso sia dichiarato permanentemente\ninidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente potrà procedere alla\nrisoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Congedo straordinario per gravi motivi familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, legge 8.3.2000 n. 53, le lavoratrici e i lavoratori\npotranno richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di\ncongedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell'arco della vita\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro\nl'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal\nlavoratore. Il limite dei 2 anni si computa secondo il calendario comune; si\ncalcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le\nfrazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera\nraggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gravi motivi si intendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui\nal comma 1) del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della\npropria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone di cui al comma 1)\ndel presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia,\nnelle quali incorra il dipendente medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le situazioni, riferite ai soggetti di cui al comma 1) e ad esclusione del\nrichiedente, derivanti dalle seguenti patologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente\nriduzione o perdita della autonomia personale, ivi incluse le affezioni\ncroniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica,\npost-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da\ndipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o\nfrequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del\nfamiliare nel trattamento sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie della infanzia e della età evolutiva aventi le caratteristiche\ndi cui ai precedenti punti o per le quali il programma terapeutico e\nriabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che\nesercita la potestà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare al datore di lavoro\napposita richiesta scritta, completa della idonea documentazione\n(certificazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato, del\nmedico di medicina generale o pediatra di libera scelta e, nel caso di ricovero\no intervento chirurgico, della relativa struttura sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella richiesta andrà dichiarata espressamente la sussistenza delle\nsituazioni che comportano un impegno particolare personale o della propria\nfamiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate dalla legge, di\ncui al comma 1) del presente articolo, oppure le situazioni di grave disagio\npersonale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorrano la lavoratrice o\nil lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro sarà tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del\ncongedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente.\nL'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo o la\nconcessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione a ragioni\norganizzative e produttive o che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta dell'interessato, la domanda sarà riesaminata nei successivi 20\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può\naltresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in\nrelazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già\nconcessi hanno superato i 3 giorni nel corso del rapporto; può, inoltre,\nnegare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della\nsostituzione di altro dipendente assente ai sensi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo le lavoratrici e i lavoratori conserveranno il\nposto di lavoro ma non avranno diritto alla retribuzione e non potranno\nsvolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo di congedo non sarà\ncomputato nella anzianità di servizio né ai fini previdenziali, fermo\nrestando che gli interessati potranno procedere al versamento dei relativi\ncontributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne\nfaccia richiesta, può essere concessa, fermo restando la salvaguardia delle\nesigenze di servizio, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi\nnell’arco della vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 47 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a promuovere la cultura e la consapevolezza della\ntutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela della integrità psicofisica dei lavoratori è garantita dalla\nCostituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) come principio assoluto e - per gli aspetti\ndi interesse generale - dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro\n(D.lgs. 81\u002F2008) e s.m.i., nonché dalle direttive comunitarie in tema di\nprevenzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premettendo che tutti i soggetti che operano nel luogo di lavoro sono\ncoinvolti nella organizzazione aziendale finalizzata alla individuazione e alla\nattuazione delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute e\nl’integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici, in attuazione del\ncitato D.lgs. n. 81\u002F2008 è istituita a livello di Ente la figura di\n“rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento delle funzioni del RLS è riconosciuto uno specifico\nmonte ore annuo retribuito, come di seguito determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Enti che occupano fino a 50 dipendenti: 1 ora per addetto fino a 12 ore\nannue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Enti che occupano oltre 50 dipendenti: 1 ora per addetto fino a 20 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 48 - Il sistema di classificazione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la\nrilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario, assistenziale ed\neducativo, necessitano di interventi che ne promuovono lo sviluppo in coerenza\ncon:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le esigenze organizzative di efficienza e produttività delle\nOrganizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi,\ninevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti\ntra Enti, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità alla integrazione e alla intercambiabilità delle\nmansioni, alla polivalenza dei propri compiti, alla acquisizione di nuove\nconoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative,\npotranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo\nprofessionale e delle carriere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente sistema di classificazione del personale le Parti ritengono\ndi introdurre uno strumento atto a consentire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un corretto equilibrio tra le esigenze della autonomia organizzativa delle\naziende destinatarie del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le aspirazioni di sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al miglioramento della funzionalità dei servizi resi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- all'accrescimento della efficacia della gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla realizzazione della organizzazione del lavoro, favorendo la\nmotivazione del personale attraverso il riconoscimento delle professionalità e\ndella qualità delle prestazioni individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il sistema di classificazione del personale non dirigenziale si\ndifferenzia sulla base di 3 macro-aree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- area socio-sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il suddetto sistema di classificazione viene ad essere articolato\nin 7 categorie denominate, rispettivamente, A), B), C), D), E), F) e G), delle\nquali F) e G) appartenenti all'area Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni categoria è composta da 6 posizioni economiche (1, 2, 3, 4, 5 e 6). La\ncorrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata\nall'art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Declaratoria dei livelli.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dell’Ente è inquadrato secondo il seguente sistema di\nclassificazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, acquisite\ne\u002Fo acquisibili attraverso esperienze di lavoro, la cui esecuzione presuppone\nun normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel\nrispettivo ramo di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione\ndei compiti che sono stati affidati e il contributo del dipendente alla\nprogrammazione e gestione dei servizi, relazioni organizzative di tipo\nprevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al trasporto di cose, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\ncompilazione e consegna-ritiro della documentazione amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all'attività di pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti\nanche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti,\napparecchiature e macchinari semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività generica di supporto senza alcuna specializzazione e senza\nresponsabilità diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"94%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"96*\">\n  \u003Ccol width=\"68*\">\n  \u003Ccol width=\"92*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"37%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        amministrativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"37%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">addetto pulizie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operaio comune\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto al guardaroba\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto alla lavanderia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto servizi ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto al magazzino \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">custode\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">giardiniere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto ai servizi generici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto alla cucina\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fattorino\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">telefonista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">usciere\u002Freceptionist\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto bar\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano autonomia esecutiva vincolata da prescrizioni tecniche di carattere\ngenerale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o\nprassi definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività lavorativa comporta piena responsabilità dei propri compiti e\ndelle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete,\nperiodiche o immediate, relazioni organizzative interne di tipo semplice anche\ntra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale,\noltre a relazioni di natura diretta con l’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al trasporto e accompagnamento\u002Fassistenza di persone, alla movimentazione\ndi merci, ivi compresa la compilazione e consegna-ritiro della documentazione\namministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività esecutive ausiliarie promiscue di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuali,\ncomportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di\nstrumenti, arnesi di lavoro e macchinari semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"95*\">\n  \u003Ccol width=\"66*\">\n  \u003Ccol width=\"95*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"37%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"26%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        amministrativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"37%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">operaio qualificato\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ausiliario servizi funebri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto servizi cimiteriali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aiuto cuoco\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">autista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">addetto ai servizi di spiaggia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- centralinista \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con mansioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di Segreteria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"37%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- ausiliario\n        trasporti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">socio-sanitari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- ausiliario socio-sanitario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specializzato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- assistente domiciliare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e dei servizi tutelari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non formato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- addetto ai servizi ausiliari \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">veterinari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore sociale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della accoglienza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e della integrazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non formato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- facilitatore linguistico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano l’esecuzione di funzioni tecniche, funzioni di natura\namministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e\ncontabili, che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di\nmerito dei casi concreti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione comporta attività di informazione e ricezione documenti,\ndisimpegno di mansioni di segreteria e collaborazione con figure professionali\npiù elevate, relazioni organizzative interne anche tra più soggetti\ninteragenti, relazioni esterne anche con altre Istituzioni di tipo indiretto e\nformale; relazioni di natura diretta con l'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente inquadrato in questo livello ha piena responsabilità nella\nattuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\nconsegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell'ambito di\nrapporti istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando\neventuali interventi di natura complessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad attività esecutive e\u002Fo di carattere tecnico-manuali e\u002Fo amministrative,\novvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro e\nmacchinari semplici e complessi, ivi compreso l'utilizzo di elaboratori\nelettronici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"98%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"87*\">\n  \u003Ccol width=\"66*\">\n  \u003Ccol width=\"103*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"34%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"26%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        amministrativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"34%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore tecnico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di Centrale operativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore specializzato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di Centrale operativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore polivalente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">soccorsi speciali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- preparatore atletico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- autista addetto a mezzi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che richiedono patenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">civili superiori alla B)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o equivalente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- bagnino di salvataggio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- custode cimitero\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- cuoco\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"26%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        impiegato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        autista soccorritore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- soccorritore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- autista accompagnatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- autista con mansioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di operatore per servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">funebri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore servizi funebri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore socio-sanitario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(OSS)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore tecnico addetto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all'assistenza (OTA) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(categoria in esaurimento)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- necroforo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore domiciliare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dei servizi tutelari formato,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunque denominato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(OSA, ADEST etc.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- infermiere generico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(categoria in esaurimento)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operatore sociale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della accoglienza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e della integrazione formato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano l’esecuzione di funzioni amministrative dirette, didattiche e di\ncoordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e\nresponsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché\nin équipe interdisciplinari e in generale nella organizzazione del lavoro,\nattuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento\ndei servizi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi, nonché al\nmantenimento dei rapporti esterni e interni conformemente al ruolo ricoperto,\nsecondo le direttive ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le posizioni possono comportare compiti di indirizzo, guida,\ncoordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto\nprofessionale o dell’unità operativa cui si è preposti. Le funzioni\ncomportano responsabilità nella attuazione dei programmi di lavoro, delle\nattività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell’attività di\nindirizzo dell’eventuale unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79*\">\n  \u003Ccol width=\"79*\">\n  \u003Ccol width=\"97*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"31%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        amministrativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"31%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- geometra\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- responsabile tecnico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di Centrale operativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capo squadra\u002Fcapo turno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- tecnico Servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">informatici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"31%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- impiegato di\n        concetto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- economo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- delegato internazionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">junior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- infermiere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- personale della riabilitazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- logopedista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- tecnico sanitario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- educatore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- insegnante di lingua\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- mediatore culturale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e linguistico con titolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- assistente sociale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA E)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di\ncoordinamento, di indirizzo delle attività, di formazione permanente del\npersonale, di facilitazioni del lavoro di équipe, il cui svolgimento\npresuppone una elevata, qualificata e approfondita competenza e capacità\nprofessionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità\ne complessità dei servizi di cui si è responsabili, nella osservanza delle\ndirettive impartite dall’Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il\ncontrollo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento\ndella organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in\nfunzione della programmazione economico-finanziaria e della predisposizione\ndegli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare compiti di alto contenuto specialistico-professionale in\nattività di ricerca, acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di\nprogetti inerenti alla realizzazione e\u002Fo manutenzione di edifici, impianti,\nsistemi di prevenzione etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività di progettazione e di gestione del sistema\ninformativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di\nassistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni\ninformatiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e\ndocumenti riferiti alla attività amministrativa dell'ente, comportanti un\nsignificativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e\nricerca con riferimento al settore di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86*\">\n  \u003Ccol width=\"97*\">\n  \u003Ccol width=\"72*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"34%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        amministrativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        socio-sanitaria, assistenziale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ed educativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"34%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        responsabile settore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- preposto soccorsi speciali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        responsabile amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di unità semplice\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- delegato internazionale senior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"28%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        sociologo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- pedagogista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- psicologo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- chimico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- biologo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- caposala\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">infermieristico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di reparto)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e s.m.i. sono considerati Quadri,\nin base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di\nadeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Rientrano\nnell’area Quadri i dipendenti con, a titolo esemplificativo e non\nesaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compiti di studio, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi e\napplicazione di metodologie innovative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-funzioni direttive o funzioni specialistiche equivalenti per importanza,\nresponsabilità e competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su\nmaterie di significativa complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione dei\nprogrammi dell’Ente, che comportano l’assunzione di decisioni, con un ampio\ngrado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza\nesterna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni\nappartenenti ad aree inferiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un\nsignificativo gruppo di risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria soggetti in posizione di lavoro che comporta\nelevate responsabilità funzionali, autonomia organizzativa e tecnica, elevata\npreparazione professionale e\u002Fo particolari specializzazioni, con\nresponsabilità proprie di coordinamento gestionali caratterizzate da\ndiscrezionalità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività che comportino conoscenze professionali e\ntecnico-specialistiche medio-alte, con responsabilità diretta e autonomia\ndecisionale in compiti complessi e non standardizzati, sulla base delle\ndirettive generali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad espletare attività che possono prevedere il coordinamento e il\ncontrollo di gruppi di risorse umane ad alto contenuto specialistico\nprofessionale e l’esecuzione diretta di prestazioni particolarmente\nqualificate anche di tipo istruttorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"98%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"88*\">\n  \u003Ccol width=\"69*\">\n  \u003Ccol width=\"99*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"34%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        tecnica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        amministrativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">area\n        socio-sanitaria, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">assistenziale ed educativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"34%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        coordinatore tecnico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di unità complessa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- ingegnere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- ingegnere TLC (abilitati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla certificazione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"27%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        coordinatore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di unità complessa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        coordinatore sanitario \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(in riferimento alle figure \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del precedente livello)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- medico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- farmacista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- veterinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- ing. biomedico (abilitati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla certificazione)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre alle caratteristiche\nindicate nella declaratoria della cat. F) e a possedere notevole esperienza\nacquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, per l’attuazione\ndegli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro\nattribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di strutture\naziendali complesse, operando in condizione di autonomia decisionale e\noperativa. A tali lavoratori è affidata in condizioni di autonomia decisionale\ne con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo\ndi strutture a carattere complesso, nonché di un significativo numero di\nrisorse umane di alta professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratore che provvede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad organizzare le strutture da lui dipendenti, nominarne i responsabili in\naccordo con la massima espressione politica dell’Ente, a destinarne risorse\numane e finanziarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad espletare compiti di direzione di figure ad elevato contenuto\nspecialistico-professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a svolgere attività di alta professionalità, con responsabilità diretta\ne sottoposta a verifica dei risultati, richiedente rilevanti capacità di tipo\nspecialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*responsabile di struttura complessa\u002Fresponsabile di progetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad alta professionalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Inquadramento, condizioni economiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto al comma successivo, al momento della assunzione, il\nlavoratore viene inquadrato nella I posizione economica della categoria di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con qualifica e\u002Fo mansioni indicate al presente comma, al\nmomento della assunzione, sono inquadrati nella posizione economica di seguito\nindicata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore tecnico di centrale operativa: posizione C2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-O.S.S., infermiere generico: posizione C3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-terapista, assistente sociale, tecnico sanitario, educatore, infermiere:\nposizione D3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Autista soccorritore viene inquadrato in C3) per i primi 12 mesi di\npermanenza in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Soccorritore viene inquadrato in C1) per i primi 12 mesi di permanenza\nin servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Passaggio di posizione, di categoria,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>norma di qualificazione e progressione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente, ferme restando le dinamiche previste ai commi 4) e\n5) del presente articolo, potrà essere inquadrato nelle posizioni economiche\nsuperiori della medesima categoria, allorquando, tenuto conto delle esigenze\norganizzative dell’Ente sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di\naddestramento individuati ai sensi dell'art. 32 del presente CCNL o definiti\ndallo stesso - con esclusione dei percorsi imposti obbligatoriamente da norme\ndi legge - acquisisca attestati di aggiornamento professionale e\u002Fo specifiche\nconoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più\nqualificate, con maggiore autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno con cadenza annuale, a livello decentrato, per\ndare concretezza a livello di Ente ai meccanismi migliorativi innanzi\ndelineati, con la sottoscrizione di specifici accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore o\nattribuzione di nuove indennità previste nel presente contratto, saranno\nassorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni\nsuperiori ad altro titolo attribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inquadrato nelle catt. A), B) e C), con esclusione del\npersonale inquadrato in livelli differenti da quelli citati al presente comma,\nha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le\nseguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-passaggio dalla posizione 1) alla posizione economica 2) a decorrere dal\nmese successivo a quello in cui viene a compiere 12 mesi di permanenza nella I\nposizione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-passaggio dalla posizione 2) alla posizione economica 3) a decorrere dal\nmese successivo a quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella II\nposizione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-passaggio dalla posizione 3) alla posizione economica 4) a decorrere dal\nmese successivo a quello in cui viene a compiere 48 mesi di permanenza nella\nIII posizione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inquadrato nei livv. D) ed E) ha comunque diritto al passaggio\nautomatico dalla I alla II posizione economica a decorrere dal mese successivo\na quello in cui viene a compiere 24 mesi di permanenza nella I posizione\neconomica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di livello per le catt. F) e G) (Area Quadri), per il quale è\nsempre escluso il diritto al passaggio automatico di posizione economica, viene\ndefinito con i criteri individuati dalla contrattazione collettiva di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite non concorrono\nalla determinazione dei periodi indicati nei punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale passaggio anticipato alle posizioni economiche superiori non\nanticipa la decorrenza del diritto ai passaggi automatici di cui al comma\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dei lavoratori a categoria superiore, l'anzianità di\nservizio ai fini del diritto alle posizioni economiche successive alla prima,\nsi calcolerà a partire dal giorno del passaggio di categoria. Comunque, la\nretribuzione di fatto non potrà essere inferiore a quella percepita prima del\npassaggio di categoria. L’eventuale differenza retributiva sarà erogata\nquale assegno assorbibile da futuri aumenti di fascia economica o derivanti da\npassaggi di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene, inoltre, che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio a\nuna posizione economica superiore nell’ambito della stessa categoria sono\ntenuti, ove necessario, a svolgere anche i compiti già in precedenza\nespletati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - RETRIBUZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Posizioni economiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) retribuzione come da posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) retribuzione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) assegno ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) ogni altro elemento retributivo corrisposto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo\nfamiliare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della legge\nn. 153\u002F1988 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle tabelle di seguito riportate viene specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico in vigore al 1° gennaio 2020;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli aumenti retributivi e i nuovi minimi tabellari in vigore\ndall’1\u002F12\u002F2020, dall’1\u002F12\u002F2021, dall’1\u002F9\u002F2022 ____________.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONI LORDE MENSILI (in vigore dal 1° gennaio 2020)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"750\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"732\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\n        lorda al 1° gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.246,62\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.248,01\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.321,41\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.383,74\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.446,08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.508,41 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.321,41\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.383,74\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.446,08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.508,41\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.570,75\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.658,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.446,08\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.508,41\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.570,75\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.658,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.757,72\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.869,92\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.658,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.757,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.874,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.982,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.094,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">2.268,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.757,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.869,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.982,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.094,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.268,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">2.405,97 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.982,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.094,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.268,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.605,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.892,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">3.490,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.235,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.345,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.597,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3.241,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3.686,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">5.063,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI LORDI MENSILI (previsti al 1° dicembre 2020)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aumenti lordi previsti al 1° dicembre 2020 dell’1,5%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"79%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85*\">\n  \u003Ccol width=\"29*\">\n  \u003Ccol width=\"29*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003Ccol width=\"29*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"100%\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">aumenti lordi\n        previsti al 1° dicembre 2020 dell’1,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"center\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">18,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">19,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">20,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">19,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">20,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">23,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">23,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">28,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">28,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">28,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">36,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">39,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">43,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">52,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"33%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">33,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">35,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">38,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">48,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">55,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">75,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONI LORDE MENSILI (in vigore dal 1° dicembre 2020)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"750\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"732\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\n        lorda al 1° dicembre 2020 dell’1,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.265,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.266,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.341,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.404,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.467,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.531,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.341,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.404,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.467,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.531,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.594,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.682,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.467,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.531,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.594,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.682,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.784,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">1.897,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.682,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.784,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.902,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.011,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.125,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">2.302,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.784,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1.897,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.011,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.125,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.302,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">2.442,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.011,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.125,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.302,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.644,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.935,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">3.542,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.268,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.380,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2.636,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3.289,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3.741,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">5.139,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI LORDI MENSILI (previsti al 1° dicembre 2021)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"94%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"90*\">\n  \u003Ccol width=\"26*\">\n  \u003Ccol width=\"27*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003Ccol width=\"28*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"100%\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">aumenti lordi\n        previsti al 1° dicembre 2021 dell’1,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"center\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">18,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">19,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">20,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">19,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">20,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">23,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">23,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">28,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">28,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">28,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">36,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">39,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">43,3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">52,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"35%\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"10%\">\u003Cp align=\"center\">33,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">35,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">38,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">48,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">55,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"11%\">\u003Cp align=\"center\">75,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONI LORDE MENSILI (in vigore dal 1° dicembre 2021)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"750\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"732\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\n        lorda al 1° dicembre 2021 - maggiorazione 1,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.284,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.285,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.361,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.425,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.489,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1.553,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.361,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.425,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.489,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.553,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.617,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1.707,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.489,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.553,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.617,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.707,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.810,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1.926,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.707,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.810,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.930,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.041,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.157,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">2.336,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.810,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.926,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.041,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.157,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.336,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">2.478,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.041,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.157,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.336,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.683,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.978,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">3.595,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.302,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.416,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.674,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">3.338,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">3.797,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">5.215,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI LORDI MENSILI (previsti al 1° settembre 2022)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"700\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"216\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"61\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"682\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">aumenti lordi\n        previsti al 1° settembre 2022 - 1,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"center\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">18,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">19,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">20,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">19,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">20,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">23,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">21,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">22,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">23,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">28,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">24,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">28,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">26,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">28,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">36,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">29,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">31,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">34,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">39,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">43,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">52,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"216\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">33,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">35,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">38,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">48,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">55,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"61\">\u003Cp align=\"center\">75,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONI LORDE MENSILI (in vigore dal 1° settembre 2022)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"750\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"7\" width=\"732\" valign=\"top\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\" width=\"732\" valign=\"top\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"7\" width=\"732\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\n        lorda al 1° settembre 2022 - maggiorazione 1,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"right\">posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"right\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.302,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.304,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.380,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.446,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.511,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1.576,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.380,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.446,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.511,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.576,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.641,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1.732,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.511,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.576,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.641,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.732,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.836,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">1.954,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.732,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.836,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.958,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.071,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.188,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">2.370,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.836,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">1.954,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.071,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.188,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.370,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">2.514,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.071,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.188,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.370,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.722,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">3.022,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">3.647,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">cat. G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.335,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.451,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">2.713,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">3.387,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"justify\">3.852,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"justify\">5.291,84\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"75\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Paga giornaliera e oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1\u002F26 delle\nsottoelencate componenti della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da quote economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale d'anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della paga oraria, a regime, è determinato dividendo la paga\ngiornaliera come sopra calcolata per 6,33. In presenza di eventuali assenze non\nretribuite (sciopero, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate etc.)\nla retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata\ndella prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri\nretributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle realtà con orario settimanale ordinario inferiore o superiore a\nquello definito dall'art. 30, l'importo della paga oraria è determinato sulla\nbase del coefficiente di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 54 - Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del lavoratore e dall'obbligo di intervenire secondo le\nindicazioni ricevute nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo\nintese da definirsi in sede di contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale istituto è da intendersi come strumento teso ad incrementare\nl’efficienza delle strutture e l’efficacia dell’intervento a fronte delle\nesigenze straordinarie atte a garantire un servizio di continuità e qualità\ncon professionalità interne al servizio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio e a richiesta dell'interessato, mentre nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle\nfestività infrasettimanali di cui all'art. 29 del presente CCNL, spetta un\nriposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere\ndurata inferiore alle 4 ore. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun\ndipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Lavoro supplementare\u002Fstraordinario: ordinario, festivo,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare e straordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non può essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ha carattere eccezionale e deve rispondere ad effettive esigenze di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-deve essere richiesto e\u002Fo espressamente autorizzato dalla\nOrganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è utilizzabile secondo\ncriteri definiti nell'ambito del confronto tra le Parti in sede di Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario\nordinario settimanale fino alle 40 ore settimanali, mentre è considerato\nlavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie è pari a 150 ore annue\ncomplessive per ogni singolo lavoratore, elevabile fino a 250 ore per\ncomprovate esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma\nprecedente le ore di lavoro supplementare e\u002Fo straordinario, prestate per far\nfronte a condizioni oggettive ed eccezionali di cui all’art. 27, lett. F), G)\ne H) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro in orario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 29 o nelle\ngiornate programmate come riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare (fino alla 38a ora) e quello straordinario saranno\ncompensati da una quota oraria della retribuzione in atto, di cui all’art.\n53, maggiorata sulla base delle quote di cui al comma seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario sono\nle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- supplementare diurno: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- straordinario diurno: 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- notturno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festivo diurno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festivo notturno: 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni previste nel presente articolo sostituiscono e non sono\ncumulabili con le indennità di cui al successivo art. 57 sul lavoro ordinario\nnotturno e\u002Fo festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore che confluiscono nella banca delle ore di cui all'articolo\nsuccessivo, le rispettive maggiorazioni per lavoro supplementare e\nstraordinario sono comunque retribuite con la busta paga del mese successivo a\nquello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Banca delle ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituita la banca delle ore, attraverso l’accantonamento delle ore di\nlavoro straordinario di cui all’art. 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accantonamento, per le ore fino alla 150a, avverrà su formale richiesta\ndel lavoratore. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la\nprestazione di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in\nmaniera automatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per\nl’anno di maturazione e per quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore\ncome permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone\nrichiesta con almeno 15 giorni di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’Ente\npurché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un\nnumero di lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un\nsolo dipendente negli Enti che occupano meno di 10 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio\ncronologico della presentazione delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua\nrichiesta per un periodo diverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, saranno\npagate dagli Enti su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano\nopposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e\nil preavviso indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie il presente CCNL si impegnano a verificare, 12 mesi dopo\nla stipula, l’effettivo andamento della banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetxt\">\u003Ch3>Art. 57 - Indennità per servizio ordinario notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente che presti servizio in orario notturno (tra le ore\n22 e le 6), in giorno festivo e in orario notturno in giorno festivo, spettano\nle seguenti indennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“indennità notturna”, nella misura unica uguale per tutti di € 2,50\nlordi per ogni ora di servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“indennità festiva”, nella misura unica uguale per tutti di € 2,00\nlordi per ogni ora di servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“indennità festiva notturna”, nella misura unica uguale per tutti di\n€ 4,50 lordi per ogni ora di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità previste dal presente articolo si applicano alle sole ore di\nlavoro ordinario e non sono cumulabili con le maggiorazioni previste per il\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Ch3>Art. 58 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo\nle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Corresponsione della retribuzione e reclami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sulla busta paga.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore entro una data\nstabilita, comunque non oltre il 7° giorno successivo alla fine di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo busta paga in\ncui devono essere distintamente specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il nome dell’Ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il nome e la qualifica del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il periodo di paga cui la retribuzione è riferita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 60 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale in servizio spetta la 13a mensilità da corrispondersi\nnon oltre il 20 dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è composta da uno stipendio base secondo l’inquadramento di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni\nper motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la\nsospensione dello stipendio o del salario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di instaurazione o di risoluzione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della\n13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio effettivamente\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 61 - Abiti di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che per il tipo di prestazioni svolte sono tenuti ad indossare\nuna divisa o indumenti e calzature di lavoro, l’Ente, a sua cura e spese,\nfornirà gli indumenti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono essere forniti\ntutti i dispositivi di protezione, tenendo conto delle disposizioni di legge in\nmateria antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione degli\nstessi, se dovuti, sono demandati alla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Missioni e trasferte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori comandati in servizio fuori sede spetta, oltre al\nriconoscimento del tempo di viaggio come orario di servizio, il rimborso a piè\ndi lista delle spese sostenute entro i limiti prefissati dall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, per ottenere il rimborso, sono tenuti alla presentazione delle\nricevute delle spese sostenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trasferte e le modalità di viaggio devono essere preventivamente\nconcordate e autorizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di regolamentazione delle missioni e delle trasferte, nonché\nil riconoscimento di una diaria, sono demandati alla contrattazione di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante ai lavoratori in servizio fuori sede, ai\nsensi del presente articolo, non sarà riconosciuto per trasferte inferiore\nalle 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustxt\">\u003Ch3>Art. 63 - Premio incentivante e di performance.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti potranno, in sede di contrattazione di 2° livello, regolare\nl’erogazione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un premio incentivante legato alla presenza in servizio a tutto il\npersonale compreso nelle categorie da A) a D). Tale premio compete per intero\nse, nell’arco dell’anno che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno\nprecedente l’erogazione, il personale effettua il 100% delle ore di presenza\npreviste dal contratto individuale. Per ogni giorno di mancata presenza il\npremio verrà decurtato secondo le modalità stabilite dalla contrattazione di\n2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un premio di performance, strettamente correlato agli effettivi incrementi\ndi produttività e di miglioramento dei servizi, su verifica di progetti,\nstabiliti all’inizio dell’esercizio, al personale inquadrato nelle\ncategorie da E) a G) compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei premi relativi agli obiettivi raggiunti potranno essere\ncorrisposti anche mensilmente in busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione di 2° livello saranno definite le modalità di\naccesso al sistema premiante, nonché gli importi del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo del premio incentivante di cui alla lett. a) e del premio di\nperformance di cui alla lett. b) viene ridotto in base ai provvedimenti\ndisciplinari comminati ai sensi dell’art. 42 del presente CCNL, commisurati,\nin relazione alla gravità degli stessi, ai valori percentuali, di seguito\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo scritto: riduzione 10%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) multa sino a 4 ore della retribuzione: riduzione 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 5 giorni: riduzione\n40%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni: riduzione\n100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni si intendono per ogni provvedimento disciplinare e non potranno\ncomunque essere superiori al totale del premio spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi erogati ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione di 2°\nlivello saranno soggetti alla vigente normativa di decontribuzione e\ndetassazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori declinazioni del premio incentivante e di performance potranno\nessere previste dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Welfare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di\nwelfare da definire e regolare in sede di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Assistenza domiciliare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente articolato si intende disciplinare quei servizi svolti\ndirettamente al domicilio dell’utente, quale a titolo esemplificativo il\nServizio di Assistenza Domiciliare, nonché tutte le attività di assistenza\ndomiciliare e l’assistenza agli anziani, ai disabili psicofisici e ai malati\nterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale adibito ai servizi di assistenza domiciliare si stabilisce\nche sarà considerato orario di lavoro il tempo necessario agli spostamenti tra\nil primo utente e i successivi, con l’esclusione del tempo impiegato dal\nlavoratore per raggiungere il primo domicilio presso il quale prestare servizio\ncosì come il tempo di ritorno impiegato di domicilio dell’ultimo utente\nnell’ambito della giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle fluttuazioni orarie connesse all’espletamento del\nservizio e alla relativa flessibilità richiesta al lavoratore viene prevista\nuna indennità di flessibilità pari ad € 1,80 per ogni giornata di effettivo\nlavoro di assistenza domiciliare, elevabile in sede di contrattazione di 2°\nlivello, in aggiunta alle altre indennità ed eventuali maggiorazioni previste\ndal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 65 - Ulteriori indennità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità\nlorde:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Indennità di turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale turnista compete una indennità per le giornate di effettivo\nservizio prestato, dell’importo che sarà determinato in sede di\ncontrattazione aziendale. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una\neffettiva rotazione del personale, tale che nell’arco del mese si evidenzi\nuna stabile alternanza nei turni di servizio programmati, in relazione al\nmodello adottato e indipendentemente dalla frequenza della presenza del\nlavoratore in quello notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Indennità di maneggio valori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che gestisce valori e denaro in modo continuativo e ricorrente\nspetta una indennità mensile dell’importo che sarà determinato in sede di\ncontrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>c) Indennità di rischio da radiazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione “A”,\nda parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. n. 230\u002F1995, viene\nriconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni dell’importo pari ad €\n1.300,00 lorde annue, elevatoli in sede di contrattazione aziendale. Ai\nsuddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di\ncalendario. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti\nnella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga\nun orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di\nradiologia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Indennità di funzioni di coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale appartenente all’area Quadri, a cui è affidata la funzione\ndi coordinamento della attività di determinati servizi e\u002Fo del personale\nassegnato all’area operativa a cui è preposto, alla stregua della\ndiscrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione\norganizzativa e funzionale dell’Ente, è riconosciuta, per il solo arco\ntemporale di assegnazione, una indennità di funzioni di coordinamento\ndell’importo che sarà determinato in sede di contrattazione aziendale. La\npredetta indennità di funzioni di coordinamento è revocabile per il venir\nmeno della funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Indennità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale inquadrato nelle catt. D), E), F) e G), assunto per lo\nsvolgimento di attività connesse alla professione per cui è abilitato\nspettano le indennità professionali annue, ripartite su 12 mensilità,\ndell’importo che sarà determinato in sede di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Indennità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei\nlavoratori è commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè, al\nminimo tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità e alla esperienza\nprofessionale. Detta indennità, che fa parte della retribuzione fissa e\ncontinuativa, è ripartita su 12 mensilità ed è utile ai fini previdenziali.\nL’importo sarà determinato in sede di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Indennità di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere determinate in sede di contrattazione aziendale specifiche\nindennità connesse allo svolgimento di particolari attività in speciali\ncondizioni di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Indennità speciali per Paesi a rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente che venga inviato per conto dell’Ente a qualsiasi\ntitolo in uno dei Paesi classificati come a rischio guerra e\u002Fo epidemie gravi\nspetterà una indennità dell’importo che sarà determinato in sede di\ncontrattazione aziendale. L’indennità di cui alla presente lettera è\ncumulabile con la successiva indennità per sede estera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Indennità per sede estera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che in virtù del proprio incarico si trova ad essere\ndistaccato all’estero viene corrisposta, in aggiunta al trattamento economico\nin godimento, una indennità mensile dell’importo che sarà determinato in\nsede di contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Ente può introdurre e disciplinare, in sede di contrattazione di\n2° livello, eventuali ulteriori indennità rispetto a quelle previste dal\npresente CCNL da corrispondere ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni le Parti sono obbligate a\nrispettare i seguenti termini di preavviso (calcolati in giorni di\ncalendario):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 11pt\" width=\"80%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"66*\">\n  \u003Ccol width=\"36*\">\n  \u003Ccol width=\"37*\">\n  \u003Ccol width=\"37*\">\n  \u003Ccol width=\"37*\">\n  \u003Ccol width=\"42*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"26%\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B-C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">E\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">F-G\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">120 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"26%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"14%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"15%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"16%\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150 gg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla\ncorrispondente indennità, è computato nella anzianità di servizio agli\neffetti della indennità di anzianità ad eccezione della fattispecie relativa\na sopraggiunta inabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nei livv. B), C), D), E), F)\ne G) il periodo di preavviso è di 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno immediatamente successivo alla\ncomunicazione di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli lavoratori inquadrati con categoria legale di impiegato i termini\ndi disdetta decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si risolve nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per licenziamento del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti per i\nrapporti di diritto privato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per dimissioni del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per morte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 68 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’Ente corrisponderà\nal lavoratore un TFR da calcolarsi secondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR viene di norma riconosciuto entro il mese successivo alla risoluzione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci che rientrano nel TFR sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione come da inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- retribuzione individuale di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegni ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premio di incentivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali altre indennità fisse e ricorrenti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Cambio di gestione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevato che il settore è caratterizzato anche dalla gestione dei servizi\ntramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento e similari, in\nseguito definiti cambio di gestione, e per conseguenza possono verificarsi\nfrequenti cambi di gestione dei servizi fra Enti (Datori di lavoro) con\nrisoluzione dei rapporti di lavoro disposta dall’Ente cedente (Datore di\nlavoro cedente) ed effettuazione di assunzioni ‘ex novo’, disposte\ndall’Ente subentrante (Datore di lavoro subentrante), le Parti, con il\npresente articolo, intendono tutelare per quanto possibile i livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono pertanto l'applicazione della seguente disciplina,\nvalida per ogni tipologia giuridica di Ente Datore di lavoro (Associazione,\nCooperativa, ODV, Impresa sociale, Società di persone o di capitali etc.) da\napplicarsi in caso di cambio di gestione, anche ai sensi dell'art. 7, comma 4\nbis), DL 248\u002F2007, della legge 11\u002F2016 e del D.lgs. 50\u002F2016, come modificato\ndal D.lgs. n. 56\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cambio di gestione, viene concordato quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque in\ntempo utile, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL e alle RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente subentrante (anch’esso con la massima tempestività possibile e\ncomunque in tempo utile) darà a sua volta formale notizia alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL circa l’inizio della nuova\ngestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta\napplicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni\nrichieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione o\naccreditamento, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti,\nprevia verifica dei requisiti oggettivi e ferma restando la risoluzione del\nrapporto di lavoro da parte della impresa cessante, il personale addetto\nall’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo comma\n7), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in\nessere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell’appalto o\nconvenzione o accreditamento, quanto previsto dal comma 5) del presente\narticolo non abbia trovato applicazione, l’Ente cessante potrà porre in\naspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali\nle lavoratrici e i lavoratori che operano sull’appalto o convenzioni\ninteressati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di\nconsentire l’espletamento delle procedure relative alla assunzione con\npassaggio diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifiche o mutamenti significativi nella organizzazione e nelle\nmodalità del servizio da parte del committente e\u002Fo tecnologie produttive con\neventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle\ncondizioni di lavoro, l’azienda fornirà le opportune informazioni alle\nOO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il\npersonale della azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e\nmansioni equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo XII - DIRITTI E TUTELE DEL LAVORATORE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 70 - Tutela della diversità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL si prefigge di tutelare ogni tipo di diversità\nall’interno dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale ragione viene implementata una politica di “Diversity\nManagement” con lo scopo di promuovere il rispetto e l’integrazione delle\ndiversità a livello culturale, etnico e anche a livello di orientamento\nsessuale e della identità di genere per dar vita a un ambiente di lavoro che\naffondi le proprie radici nel concetto di inclusività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l’Ente si impegna a promuovere attività annuale di\ninformazione e monitoraggio della politica di inclusione attraverso le\nmodalità concordate tra le Parti, di cui alla contrattazione collettiva di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 71 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D.lgs. n. 198\u002F2006 e s.m.i.\nè data facoltà alle Parti di costituire a livello nazionale il Comitato per\nle pari opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da\nognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di\ncomponenti in rappresentanza dell’Ente, tra le quali individuare la figura\ncon funzioni di Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono, inoltre, essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra\nuomo e donna presso singole realtà territoriali, purché aventi dimensioni e\ncaratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del\nrapporto tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente\nattraverso finanziamenti di cui all'art. 44, D.lgs. n. 198\u002F2006 e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla\nnormativa in vigore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Unioni civili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni che si riferiscono\nal matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”,\n“coniugi” o termini equivalenti ovunque ricorrenti nel presente CCNL, si\napplicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 73 - Tutela delle lavoratrici vittime di violenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di congedo, la\nlavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima\nretribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e\nil periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro corrisponde l’indennità secondo le modalità previste\nper la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice\npuò, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera\nnell’arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice\nvittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non\nretribuita per ulteriori 30 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Attività di volontariato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori facenti parte di Organizzazioni di volontariato di cui al\nD.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e i lavoratori che svolgono attività di\nvolontariato nella protezione civile, presso i soggetti iscritti nell’elenco\ndi cui all'art. 34, D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ai fini dell'espletamento di\nattività di volontariato hanno diritto ad usufruire, rispettivamente, di tutte\nle forme di flessibilità di orario e\u002Fo di turnazione previste dal presente\nCCNL, compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 17, D.lgs. n. 117\u002F2017)\ne delle condizioni garantite dall’art. 39, D.lgs. 1\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari\nnei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire delle agevolazioni\npreviste rispettivamente ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Attività sociali, culturali e ricreative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 11, legge 300\u002F1970, viene promossa, a livello\ncentrale e periferico, la creazione di Organismi aziendali per la realizzazione\ndi attività finalizzate alla valorizzazione del tempo o libero e degli\ninteressi culturali, sociali e sportivi dei dipendenti e degli associati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti Organismi, legalmente riconosciuti, saranno formati dai\nrappresentanti dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attuazione delle suddette attività ogni anno il datore di lavoro e\nle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL si incontreranno per\ndeterminare le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psicofisiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria\naccreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo\ncronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto\nterapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime,\nsono stabilite le seguenti misure a sostegno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione di una aspettativa non retribuita per l’intera durata del\nprogetto di recupero presso strutture specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto, compatibilmente con le esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in\nrelazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità\ndi adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale\nmisura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero\ncome supporto della terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e\naspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante\ndagli istituti normativi previsti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Tutela dei dipendenti con disabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a\ntempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una\nstruttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che\ndebbano sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto\ndalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo\nle modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del\nprogetto di recupero presso strutture specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto, compatibilmente con le esigenze di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in\nrelazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità\ndi adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale\nmisura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di\nriabilitazione come supporto della terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e\naspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante\ndagli istituti normativi previsti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Tutela della maternità e paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutela della conciliazione vita-lavoro, le Parti si impegnano a garantire\nla tutela della maternità e della paternità attraverso misure specifiche atte\nad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i lavoratori\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per\nl’esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche\nspecialistiche senza decurtazione della retribuzione qualora coincidenti con\nl’orario di lavoro, ai sensi del D.lgs. 23.11.1996 n. 645 e s.m.i. Di tali\nesami dovrà essere prodotta all’Ente datore di lavoro idonea documentazione\ngiustificativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici in stato di gravidanza non potranno essere adibite al\ntrasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e\ninsalubri di cui al DPR 25 novembre 1976 n. 1026 e successivi aggiornamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La tutela e il sostegno della maternità e della paternità sono regolati\ndal D.lgs. 26.3.2001 n. 151 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>5) Congedo di maternità obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice non potrà essere\nadibita ad attività lavorativa per la durata complessiva di 5 mesi a cavallo\ndel parto ovvero 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza e 3 mesi dopo il parto. Ferma restando la\ndurata complessiva del congedo di maternità, nel rispetto delle normative in\nmateria, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro 1 mese prima la\ndata presunta del parto e durante i 4 mesi successivi ad esso ovvero nei 5 mesi\nsuccessivi al parto previa specifica autorizzazione da parte del medico\nspecialista del SSN, avallato dal medico competente ai sensi del D.lgs. 9\naprile 2008 n. 81, che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il\nnascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha altresì l’obbligo di assentarsi dal lavoro nel periodo\nintercorrente tra la data presunta del parto come sopra certificata e il parto\neffettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti\nprima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria\nsuccessiva al parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’inizio del periodo di astensione la lavoratrice dovrà\nconsegnare all’Ente datore di lavoro il certificato medico contenente la data\npresunta del parto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni dopo il parto la lavoratrice madre dovrà consegnare il\ncertificato di nascita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali norme si applicano anche alla madre adottiva o affidataria, tenuto\nconto dell'effettivo ingresso del minore in famiglia, secondo quanto previsto\ndalle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>6) Congedo di paternità obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore naturale, adottivo o affidatario, avrà diritto di\nusufruire di un congedo obbligatorio pari a 7 giorni, fruibili entro il 5°\nmese di vita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore in\ncaso di adozione o affidamento e quindi, anche durante il congedo di maternità\ndella madre lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei giorni sarà aumentato sulla base delle disposizioni di legge\nnazionale in applicazione della recente Direttiva europea.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>7) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto il periodo di congedo obbligatorio la lavoratrice percepirà\nl’indennità giornaliera a carico dell’Istituto previdenziale. Il congedo\ndi maternità è computato nella anzianità di servizio a tutti gli effetti.\nPer il medesimo periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice avrà diritto a\npercepire dalla Istituzione la 13a mensilità. Per le festività cadenti nel\npredetto periodo la lavoratrice percepirà dalla Istituzione una indennità\nintegrativa di quella a carico INPS, in modo da raggiungere complessivamente il\n100% della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>8) Divieto di lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1\nanno di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro\ndalle ore 24 alle 6. Fino a 3 anni di età del bambino la lavoratrice madre, o\nin alternativa il padre convivente, non sono obbligati a prestare lavoro\nnotturno. Fino ai 12 anni di età del figlio, purché convivente, la\nlavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a\nprestare lavoro notturno. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro\nnotturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive\nmodificazioni. Inoltre, le lavoratrici\u002Flavoratori di cui al presente articolo\nnon sono tenuti alla reperibilità notturna.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>9) Divieto di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici non potranno essere licenziate dall’inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino a\n1 anno di età del bambino, salvo i casi previsti dall’art. 54, D.lgs.\n26.3.2001 n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto la lavoratrice eventualmente licenziata durante il periodo\ndi divieto, ai fini della reintegrazione, è tenuta a presentare al datore di\nlavoro idonea certificazione da cui risulti l’esistenza, all’epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Divieto di sospensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione\ndell’attività dell’Ente o del reparto cui essa addetta, purché dotato di\nautonomia funzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>11) Diritto al rientro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall’inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso Comune, e di\npermanervi fino al compimento di 1 anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti. Lo stesso diritto compete al padre lavoratore\nche abbia usufruito del congedo di paternità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di\noperatività del divieto di licenziamento, compete alla lavoratrice una\nindennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità\npreviste dall’art. 71, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in\ngodimento. Tale diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del\ncongedo di paternità. La disposizione trova applicazione anche nel caso di\nadozione o affidamento, entro 1 anno dall’ingresso del minore nel nucleo\nfamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata alle procedure di cui\nall’art. 55, D.lgs. n. 151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>13) Congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni figlio, entro i suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha\nfacoltà di assentarsi dal lavoro come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nmesi qualora egli eserciti il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Complessivamente i due genitori potranno assentarsi per un periodo non\nsuperiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi qualora il padre benefici di almeno 7\nmesi di astensione. Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se\nl’altro genitore non ne ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva e comprovata impossibilità o urgenza, il congedo\nparentale deve essere richiesto con un preavviso minimo di 15 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale si applica anche al caso di adozione o affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in ore, giornate o mesi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fruizione del congedo parentale su base oraria si rinvia alle norme\ndi legge, salvo diverse disposizioni stabilite nella contrattazione di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre\nlavoratrice o in alternativa il padre devono preavvisare, salvo casi di\noggettiva impossibilità o urgenza, l’Ente datore di lavoro con un periodo\nnon inferiore ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo parentale la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell’Istituto previdenziale, una\nindennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun\nlimite di reddito fino ai 6 anni del bambino e per un periodo di astensione\ncomplessivo tra i genitori non superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui sopra si prolunga fino agli 8 anni di vita del bambino\nse il reddito del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte il\ntrattamento minimo di pensione a carico della assicurazione generale\nobbligatoria. Dagli 8 anni e 1 giorno ai 12 anni del bambino il congedo non è\nindennizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale sono computati nella anzianità di servizio\ncon esclusione degli effetti sulle ferie, 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>15) Riposi giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di\nusufruire di 2 riposi giornalieri retribuiti di 1 ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di 1 ora. I\nriposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se ne\navvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati lavorativi a tutti\ngli effetti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Malattia del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i primi 8 anni del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore\nhanno diritto a 2 giorni retribuiti all'anno in caso di malattia del figlio\nprevia presentazione della relativa certificazione medica emessa da un medico\nspecialista del SSN o con esso convenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esauriti i permessi retribuiti entro i primi 3 anni di vita del bambino, in\ncaso di malattia del figlio la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno\ndiritto di assentarsi dal lavoro senza retribuzione previa presentazione della\nrelativa certificazione medica emessa da un medico specialista del SSN o con\nesso convenzionato. Oltre i primi 3 anni e fino agli 8 anni del bambino i\ngenitori hanno diritto, alternativamente, ad assentarsi dal lavoro nel limite\ndi 8 giorni annui ‘pro capite’. Le assenze per malattia del bambino trovano\napplicazione anche nel caso di genitori adottivi o affidatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nella anzianità\ndi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla 13a e 14a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Figli con disabilità grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di\ngravità minori di 3 anni spettano in alternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo a una\nindennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere\nusufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente\nfruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in\nprecedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale\nordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in\ntotale i 3 anni, da godere entro il compimento del 12° anno di vita del\nbambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del\ncongedo parentale per un periodo fino a 3 anni, comprensivo del periodo di\ncongedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di\ningresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di\ngravità, indipendentemente dalla età del bambino all'atto della adozione o\naffidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2\nore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in\ncaso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età\ncompresa fra i 3 e i 12 anni di vita e ai genitori adottivi o affidatari di\nfigli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i 3 anni di età\ned entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore, spettano in\nalternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il prolungamento del congedo parentale come sopra descritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12\nanni di età e ai genitori adottivi o affidatari di figli disabili in\nsituazione di gravità oltre i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore\nspettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) i 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di\nfatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76\u002F2016), ai parenti e agli affini della\npersona disabile in situazione di gravità spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme in vigore in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 79 - Assistenza Sanitaria Integrativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, le Parti si incontreranno per definire i percorsi e le\nmodalità di attivazione dell’Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Ch3>Art. 80 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura\nprevidenziale e in attuazione della normativa sul sistema complementare\nprevidenziale, le Parti si impegnano, successivamente alla stipula del presente\naccordo, a costituire una Commissione paritetica, il cui obiettivo sarà quello\ndi individuare un Fondo di previdenza complementare di settore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Contributo di servizio contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>- Stampa e distribuzione contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di servizio contrattuale viene fissato nella misura dello 0,1%\n‘una tantum’, sull'ammontare annuo delle retribuzioni lorde e sono tenute a\ncorrisponderlo i dipendenti delle strutture a cui si applica il predetto\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote verranno trattenute nelle modalità previste dal regolamento che\nverrà definito in sede di stipula definitiva e che verrà allegato al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * * * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PIANI FORMATIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(da ristampare su carta intestata del datore di lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso formativo per IMPIEGATO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede legale: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale e P.IVA: __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività: ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome e nome: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data di nascita: _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza: _______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>domicilio: _______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza: __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio: ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati contrattuali ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto collettivo applicato: __________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tipo di qualifica contrattuale da conseguire: ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello da conseguire: ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata contratto di apprendistato: _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario di lavoro settimanale: ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome e nome: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esperienza lavorativa in anni: ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA: Impiegata amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA ATTIVITÀ: Servizi Generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORE: Servizi socio-assistenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’Ente di appartenenza nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di servizio, di processo e di\ncontesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative della Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno dell’Ente e del processo di\nerogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le normative sulla privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto\ndettatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione formale: n. ___ ore di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>formazione di base\u002Ftrasversale (analisi delle competenze, sicurezza,\ncontrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ___\nore\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>formazione tecnico-professionale: 180 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percorso formativo per AUTISTA SOCCORRITORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede legale: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale e P.IVA: __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività: ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome e nome: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data di nascita: _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>domicilio: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza: ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio: ________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto collettivo applicato: __________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tipo di qualifica contrattuale da conseguire: ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello da conseguire: ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata contratto di apprendistato: _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario di lavoro settimanale: ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome e nome: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esperienza lavorativa in anni: _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA: Autista Soccorritore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA ATTIVITÀ: socio-sanitaria-assistenziale-educativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORE: Servizi socio-assistenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’Ente di appartenenza nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di servizio, di processo e di\ncontesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative della Associazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto dell’Ente e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper predisporre il materiale sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale\nsanitario e verificarne la presenza sull'automezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni\nprimarie e secondarie in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare la pulizia dell'automezzo e dei presidi sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale: n. ___ ore di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione di base\u002Ftrasversale (analisi delle competenze, sicurezza,\ncontrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ___\nore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione tecnico-professionale: 180 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIBRETTO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativo all'assunzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partita IVA: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolare\u002Flegale rappresentante: __________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dati anagrafici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome: ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome: ___________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza: _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nata a: _________________________ il ______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza - domicilio: ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via: ______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prov.: ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di apprendistato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titoli di studio posseduti: ______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo di apprendistato svolto dal _______ al _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda: _________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di assunzione: ______________ durata: _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica da conseguire: _________________________________________livello di\ninquadramento iniziale: _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di inquadramento finale: _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTOR:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutor Aziendale sig.\u002Fsig.ra: _____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello inquadramento (se diverso da titolare): __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni esperienza (se diverso da titolare): ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE SU TEMATICHE AZIENDALI E PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DURANTE IL PERIODO DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ANNUALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003Ccol width=\"307\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">data\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">n. ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"center\">sintesi argomento trattato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">firma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tutor\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"307\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E DEL REGOLAMENTO ELETTORALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Obiettivi e finalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con il presente Accordo intendono dare attuazione all’art. ___\ndel CCNL - recante norme sulla elezione e il funzionamento degli Organismi di\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il presente Accordo è strutturato in 2 parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la prima regolamenta le modalità di costituzione e funzionamento della\nRSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la seconda definisce il regolamento elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dizione “Istituzioni, Aziende ed Enti” è usata per indicare i luoghi\ndi lavoro ove possono essere costituite le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “Associazioni sindacali” sono da intendere le “Organizzazioni\nSindacali Nazionali maggiormente rappresentative e firmatarie del Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali firmatarie del CCNL che abbiano formalmente\naderito al presente Accordo promuovono unitariamente la costituzione tramite\nl’elezione delle RSU in tutte le Istituzioni che occupano più di 15\ndipendenti. Nel caso di Istituzioni con pluralità di sedi o strutture\nperiferiche, con la modalità di cui al paragrafo precedente, si potranno\neleggere le RSU a livello regionale e\u002Fo territoriale, con seggi anche in\nstrutture al di sotto dei 15 dipendenti; i predetti Organismi saranno\ncostituiti dalle stesse Associazioni sindacali presso le sedi regionali e\u002Fo\nterritoriali individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come\nlivelli di contrattazione collettiva integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’applicazione del presente Accordo l’iniziativa deve essere\nesercitata, congiuntamente da parte delle Associazioni sindacali firmatarie del\nCCNL, con cadenza triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni dovranno avvenire di norma in almeno 2 giornate, salvo che\nparticolari situazioni organizzative non richiedano diverse tempistiche con il\nprolungamento delle operazioni di voto anche nelle giornate successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Ch3>Art. 3 - Costituzione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale e a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi le OO.SS. terranno conto anche delle categorie professionali (operai,\nimpiegati e quadri) con dimensioni significative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere, nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Numero dei componenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti per le RSU è determinato secondo il Protocollo 23\nluglio 1993 e precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti nelle Istituzioni che occupano da 16 a 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)6 componenti nelle Istituzioni che occupano da 51 a 150 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)9 componenti nelle Istituzioni che occupano da 151 a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)12 componenti nelle Istituzioni che occupano da 201 a 300 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)15 componenti nelle Istituzioni che occupano da 301 a 500 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)18 componenti nelle Istituzioni che occupano da 501 dipendenti in poi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Compiti e funzioni, diritti, permessi,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>libertà sindacali e tutele.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o alle\nanaloghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ai loro dirigenti\nnella titolarità dei diritti sindacali, permessi, libertà sindacali e tutele\ngià loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3), legge\n300 del 20 maggio 1970 e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze\ncontrattuali. Il passaggio dalle RSA alle RSU dovrà essere stabilito\nunitariamente dalle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle Associazioni sindacali dal CCNL o da accordi di diverso\nlivello di contrattazione di diritti, permessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze\ncontrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle OO.SS.\nterritoriali di categoria firmatarie del relativo CCNL, nelle materie, con le\nprocedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nell’unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti\ndiritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto ai distacchi e aspettative sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) diritto ai permessi retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, legge 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di\nlavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex\nart. 20, legge 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)diritto ai locali e di affissione secondo l’art. 25, legge 300\u002F70 e da\ndisposizioni emanate dalle Istituzioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del CCNL\nrestano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali, se previsti dai vigenti\naccordi in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Durata e sostituzione nell’incarico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali\ndecadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal\nprimo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono\nconcernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU\ncon conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. In questo caso le\nAssociazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del presente\nCCNL congiuntamente procedono con la richiesta di indire nuove elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse\nva data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al\nnominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all’Albo\ndelle comunicazioni intercorse con le medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Decisioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è un Organismo unitario e le decisioni relative alla sua attività\nsono assunte all’unanimità o a maggioranza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai\nrappresentanti delle Associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in\nbase a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di\ncomparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Incompatibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le incompatibilità sono disciplinate dalla legislazione vigente e dagli\naccordi collettivi in materia. Il verificarsi in qualsiasi momento di\nsituazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di\ncomponente della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Coordinatore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma in ogni RSU adotta un proprio regolamento di funzionamento e può\nessere individuato un coordinatore organizzativo avente il compito di convocare\nla RSU e tenere gli atti relativi al funzionamento della stessa. Il\ncoordinatore ha l’obbligo di convocare la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nel regolamento è prevista l’individuazione di un esecutivo, il\ncoordinatore organizzativo viene individuato al suo interno e le sue attività\nvengono svolte di concerto e su mandato dell’esecutivo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riunioni straordinarie della RSU possono essere richieste per iscritto da un\nterzo dei suoi componenti, in tal caso il coordinatore ha l’obbligo di\nconvocare la RSU assicurando a tutti i componenti la possibilità di\npartecipare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Esecutivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la complessità della realtà lo richieda può essere individuato un\nOrganismo di coordinamento denominato Esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell’Esecutivo devono far parte rappresentanti sia del settore che delle\naree contrattuali in proporzione al numero degli eletti nelle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Esecutivo coordina il lavoro della RSU e ne attua le decisioni. Fatti\nsalvi i poteri decisionali e di indirizzo delle RSU, nonché di composizione\ndella delegazione negoziale, di norma quest’ultima è costituita\ndall’Esecutivo anche con eventuali integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti dell’Esecutivo di norma non deve superare il 20%\ndel numero dei componenti la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Clausola di salvaguardia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL\nsi impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando unitariamente,\nformalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19, legge\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni sindacali del comma 1) possono comunque conservare o\ncostituire terminali di tipo associativo nelle strutture con meno di 15\ndipendenti, che non fanno parte di istituzioni con pluralità di sedi o\nstrutture periferiche, nelle quali è possibile costituire le RSU a livello\nregionale e\u002Fo territoriale, come previsto dall’art. 2, comma 1), parte I,\ndandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi\nretribuiti di competenza delle Associazioni e conservano le tutele e\nprerogative proprie dei dirigenti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Norma transitoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria le RSU, anche se scadute o non, restano comunque in\ncarica fino all’insediamento dei nuovi Organismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Adempimenti delle istituzioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta unitaria delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, le\nIstituzioni forniranno alle suddette Associazioni idonea conoscenza delle\nIstituzioni nei territori con il numero dei lavoratori subordinati al fine di\nrendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati per attivare a\nlivello nazionale quanto previsto dal presente accordo, si allega facsimile del\nmodulo da compilare in modo da soddisfare le esigenze delle OO.SS. per una\ncorretta applicazione dell’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Norma finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sopravvenga una disciplina legislativa in materia riferita\nal presente Accordo, le Parti si incontreranno per sostituire e\u002Fo adeguarlo\nalle nuove disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Modalità per indire le elezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al comma 1), art. 2, parte I, con cadenza triennale, almeno\n3 mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente Accordo,\nle Associazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, congiuntamente,\nassumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando\nle date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le\nAssociazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato\nmediante affissione nell’apposito Albo dell’istituzione, cui viene\nparimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in\nscadenza di mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini per la presentazione delle liste, da parte delle Associazioni\nsindacali maggiormente rappresentative firmatarie del presente CCNL, sono di 15\ngiorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra, la Commissione\nelettorale sarà nominata dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 30 giorni prima\ndelle elezioni fissati con l’accordo di cui al comma 1). L’orario di\nscadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l’orario di\nchiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle\nAssociazioni sindacali firmatarie del CCNL, nei termini concordati con\nl’istituzione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione\ndelle RSU di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL e il presente regolamento,\nnonché le Istituzioni, favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori\nalle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni presso l’Istituzione sono valide ove alle stesse abbia preso\nparte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui\nil quorum richiesto non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le\nOO.SS. firmatarie del presente CCNL determineranno le modalità per una nuova\nconsultazione da effettuarsi entro 30 giorni dalle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Elettorato attivo e passivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto a votare tutti i lavoratori (operai, impiegati e quadri) con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza\nnell’istituzione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da\naltre Istituzioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori\nruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all’art. 4,\nsiano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo\npieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato\nin servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui\ncontratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una\ndurata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Presentazione delle liste.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Associazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL applicato nella\nIstituzione e che abbiano sottoscritto formalmente il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la presentazione delle liste alle Associazioni di cui al comma 1), lett.\na) è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nella Istituzione\nnon inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle Istituzioni fino a 200\ndipendenti e dell’1% in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore può\nfirmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista, né i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo\ndivieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione\nelettorale di cui all’art. 5, dopo la scadenza del termine per la\npresentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse,\ninviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena\nl’esclusione della competizione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1\u002F3 il\nnumero dei componenti la RSU da eleggere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le firme dei presentatori delle liste devono essere presentate al\nresponsabile della gestione del personale della struttura amministrativa\ninteressata. I presentatori delle liste garantiscono sull’autenticità delle\nfirme apposte sulle stesse dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole Istituzioni sede di votazione viene costituita una\nCommissione elettorale entro 10 giorni dall’annuncio di cui all’art. 1 e\ncomunque così come previsto dal comma 2), art. 1 del presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa, ogni Associazione sindacale di cui\nall’art. 4, comma 1), presentatrice di lista potrà designare un lavoratore\ndipendente della Istituzione che all’atto della accettazione dichiarerà di\nnon volersi candidare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la Commissione elettorale risulti composta da un numero di\nmembri inferiore a 3, le Associazioni di cui al comma 2) del presente articolo\ndesignano un componente aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Compiti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti\nadempimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elezione del presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisizione dalla struttura amministrativa della Istituzione elenco\ngenerale degli elettori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere la presentazione delle liste elettorali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare la validità delle liste e delle candidature presentate e\nl’ammissibilità delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare gli eventuali ricorsi in materia di ammissibilità delle liste e\ndelle candidature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definire i\u002Fil seggo\u002Fi con l’attribuzione dei relativi elettori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nominare i\u002Fil presidente\u002Fi del\u002Fdei seggio\u002Fi e degli scrutatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- distribuire il materiale necessario al corretto svolgimento delle\nelezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun\nseggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzare e assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio e del\nvoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- raccogliere i dati elettorali parziali e finali dei singoli seggi e\nriepilogo dei risultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilare i verbali, comunicare i risultati alla istituzione, ai lavoratori\ne alle OO.SS. presentatrici di lista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente regolamento, proclamazione degli eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’Albo di cui\nall’ art. 1, almeno 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Scrutatori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare 1 scrutatore\nper ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore\nche precedono l’inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori la durata delle operazioni\nelettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello\nsuccessivo alla chiusura dei seggi, e quant’altro necessario per la\npreparazione e per il corretto espletamento del voto, è equiparata a tutti gli\neffetti al servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Segretezza del voto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera, né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Schede elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione, l’ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio, dal\npresidente e scrutatore. La loro preparazione e la successiva votazione devono\navvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della\nvotazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Preferenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle istituzioni con meno di 100 dipendenti l’elettore può manifestare\nla preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di\nIstituzioni con 100 o più dipendenti è consentito esprimere la preferenza a\nfavore di 2 candidati della stessa lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore barrando il nome del\ncandidato preferito nell’apposito spazio sulla scheda. Per le Istituzioni\nfino a 100 dipendenti la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati.\nPer le Istituzioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno\nessere affisse alla entrata del seggio. L’indicazione di più preferenze date\na candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista,\nanche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di\nuna lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati di\naltre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di\npreferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Modalità della votazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale,\nprevio accordo con l’istituzione, in modo tale da permettere a tutti gli\naventi diritto l’esercizio del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo\ndovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,\nevitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni\naspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle\noperazioni di voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’Albo di cui all’art. 1,\ncomma 1) del presente regolamento, almeno 10 giorni prima del giorno fissato\nper le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Composizione del seggio elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 8 e da un\npresidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia\npresentata una sola lista, la Commissione elettorale provvede d’ufficio alla\nnomina di un secondo scrutatore. Nelle Istituzioni di piccole dimensioni la\nCommissione elettorale si sostituisce ai componenti del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Attrezzatura del seggio elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea a una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve, inoltre, essere in possesso di un elenco completo degli\nelettori aventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Riconoscimento degli elettori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di\nriconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno\nessere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale\ncircostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Certificazione della votazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’elenco di cui all’art. 14, comma 2), a fianco del nome\ndell’elettore, sarà apposta la firma dell’elettore stesso a conferma della\npartecipazione al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Operazioni di scrutinio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio subito\ndopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi delle Istituzioni\ncome previsto dell’art. 1, comma 1) del presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio\nconsegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato\natto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale\ndella votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi,\nprocederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito\nverbale da lui sottoscritto e controfirmato da 2 scrutatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2),\nprovvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i\nverbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida\ndella RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e\nl'Istituzione, in modo da garantirne l’integrità per almeno 3 mesi. Il\nverbale finale dovrà essere redatto in conformità del facsimile di cui al\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente potrà essere distrutto alla presenza di un delegato della\nCommissione elettorale e di un delegato dell’Istituzione. I verbali saranno\nconservati dalla RSU e dall’Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Attribuzione dei seggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in\nrelazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti, in rapporto al\nnumero complessivo di voti validi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno\nattribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.\nIn caso di parità di voti di preferenza vale l’ordine di presentazione\nall'interno della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle\nliste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti\nper il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che\navranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Ricorsi alla Commissione elettorale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale\ndi cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione\nprovvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla\nquale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale di cui al comma 3) e dei verbali di seggio dovrà essere\nnotificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano\npresentato liste elettorali entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui\nal comma precedente, nonché alla Istituzione ai sensi dall’art. 6, comma 1),\nultimo punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Comitato dei garanti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 5\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato\nda ciascuna delle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, presentatrici di\nliste interessate al ricorso, da un funzionario o da un suo delegato della\nIstituzione dove si è svolta la votazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale della Commissione elettorale, una volta definiti gli\neventuali ricorsi debitamente sottoscritto dal Presidente, sarà trasmesso alla\nIstituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per\nl’accertamento della rappresentatività nel caso in cui le Associazioni\nsindacali rappresentative firmatarie del presente CCNL siano costituite da più\nFederazioni di categoria nell’ambito della stessa sigla sindacale, la lista\ndeve essere intestata unicamente alla Federazione di categoria maggiormente\nrappresentativa nella Istituzione e non alle singole Federazioni di categoria\nche la compongono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Clausola finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta, di integrazione\nad opera delle parti firmatarie previo preavviso di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsinglesignatory":50,"JOBTYPE_descriptions":54,"apprenticeships":58,"SOCSEC_trigger":62,"contracttrial":66,"contractseverancepay":70,"tempagency":74,"sicknesspay":78,"maxsicknesspay":82,"sicknessmaxdaysnr":86,"longtermillness":90,"disabilitypay":94,"healthcareaccess":98,"healthandsafetypolicy":102,"protectiveclothing":106,"code_application":110,"trainingprogrammes":114,"healthandsafetytraining":118,"hivpolicy":122,"paidmaternityleaveduration":126,"paidmaternityleavepay":130,"jobsecuritymothers":134,"maternitydiscrimination":138,"timeoff":142,"breastfeeding_dangerouswork":146,"alternatives":150,"paidpaternityleave":154,"childcare":158,"deathrelatives":162,"nursingmothers":166,"breastfeeding_workingtime":170,"equalitymonitoring":172,"discrimination":176,"violenceleave":180,"sexualhar":184,"eqofficer":188,"hourspweek_select":192,"dayspweek_select":196,"MAXHOURS_trigger":198,"PAIDLEAV_trigger":202,"holidaysweeks":206,"bankholidays2":209,"schedulesrestpw":213,"TRADEUNLEAV_trigger":217,"tradeunleavdays":221,"ADMINISTRATIVE_trigger":225,"flexible_work_options":229,"PAYSCALES_table_selection_txt":233,"ONCERISE_trigger":237,"incidentalbonustxt":241,"NOCTPREM_trigger":245,"shiftallowancetxt":249,"CONSIGN_trigger":253,"standbyallowancetype":257,"overtimeallowancetype_general":261,"HARDSHIP_trigger":263,"hardshipallowancetype":267,"SUNDAY_trigger":271,"legalassistance_trigger":275,"childcareotherclause":279},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 5 - Decorrenza e durata. 1) Il pres","Art. 5 - Decorrenza e durata.\n\n\n\n1)\n\nIl presente CCNL entra in vigore il 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre\n2022 agli effetti normativi.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsinglesignatory","-CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentata dal","-CROCE ROSSA ITALIANA, rappresentata dal Segretario Generale Flavio Ronzi,\nPasquale Giacomo Morano, Elisabetta Parise;",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"JOBTYPE_descriptions","Art. 48 - Il sistema di classificazione ","Art. 48 - Il sistema di classificazione del personale.\n\n\n\n1)\n\nLa capacità e la responsabilità nel lavoro del personale addetto, per la\nrilevanza propria che assumono in ambito socio-sanitario, assistenziale ed\neducativo, necessitano di interventi che ne promuovono lo sviluppo in coerenza\ncon:\n\n\n\n-le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio;\n\n-le esigenze organizzative di efficienza e produttività delle\nOrganizzazioni.\n\n\n\n2)\n\nIn un contesto di grande e rapida evoluzione e diffusione dei servizi resi,\ninevitabilmente si intrecciano con maggiore frequenza i rapporti intercorrenti\ntra Enti, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale.\n\n\n\n3)\n\nLa disponibilità alla integrazione e alla intercambiabilità delle\nmansioni, alla polivalenza dei propri compiti, alla acquisizione di nuove\nconoscenze e competenze, anche nell'ambito di diverse posizioni lavorative,\npotranno costituire elementi positivi anche in relazione allo sviluppo\nprofessionale e delle carriere.\n\n\n\n4)\n\nCon il presente sistema di classificazione del personale le Parti ritengono\ndi introdurre uno strumento atto a consentire:\n\n\n\n-un corretto equilibrio tra le esigenze della autonomia organizzativa delle\naziende destinatarie del presente CCNL;\n\n-le aspirazioni di sviluppo professionale dei dipendenti delle stesse.\n\n\n\n5)\n\nLe norme sull'inquadramento e classificazione del personale tendono:\n\n\n\n- al miglioramento della funzionalità dei servizi resi;\n\n- all'accrescimento della efficacia della gestione;\n\n-alla realizzazione della organizzazione del lavoro, favorendo la\nmotivazione del personale attraverso il riconoscimento delle professionalità e\ndella qualità delle prestazioni individuali.\n\n\n\n6)\n\nA tal fine il sistema di classificazione del personale non dirigenziale si\ndifferenzia sulla base di 3 macro-aree:\n\n\n\n- area amministrativa\n\n- area tecnica\n\n- area socio-sanitaria\n\n\n\n7)\n\nInoltre, il suddetto sistema di classificazione viene ad essere articolato\nin 7 categorie denominate, rispettivamente, A), B), C), D), E), F) e G), delle\nquali F) e G) appartenenti all'area Quadri.\n\n\n\n8)\n\nOgni categoria è composta da 6 posizioni economiche (1, 2, 3, 4, 5 e 6). La\ncorrispondenza delle posizioni economiche alle rispettive categorie è indicata\nall'art. 52.\n\n\n\nArt. 49 - Declaratoria dei livelli.\n\n\n\nIl personale dell’Ente è inquadrato secondo il seguente sistema di\nclassificazione:\n\n\n\nCATEGORIA A)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano attività esecutive di natura tecnica, tecnica-manuale, acquisite\ne\u002Fo acquisibili attraverso esperienze di lavoro, la cui esecuzione presuppone\nun normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel\nrispettivo ramo di attività.\n\nL’attività lavorativa comporta responsabilità della corretta esecuzione\ndei compiti che sono stati affidati e il contributo del dipendente alla\nprogrammazione e gestione dei servizi, relazioni organizzative di tipo\nprevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili.\n\n\n\nLavoratore che provvede:\n\n\n\n-al trasporto di cose, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\ncompilazione e consegna-ritiro della documentazione amministrativa;\n\n-all'attività di pulizie;\n\n-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere manuale, comportanti\nanche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti,\napparecchiature e macchinari semplici;\n\n-ad attività generica di supporto senza alcuna specializzazione e senza\nresponsabilità diretta.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n        tecnica\n      \n      area\n        amministrativa\n      \n      area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      addetto pulizie\n\n        operaio comune\n\n        addetto al guardaroba\n\n        addetto alla lavanderia\n\n        addetto servizi ausiliari\n\n        addetto al magazzino \n\n        custode\n\n        giardiniere\n\n        addetto ai servizi generici \n\n        addetto alla cucina\n      \n      fattorino\n\n        telefonista\n\n        usciere\u002Freceptionist\n\n        addetto bar\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nCATEGORIA B)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano autonomia esecutiva vincolata da prescrizioni tecniche di carattere\ngenerale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell’ambito di procedure o\nprassi definite.\n\nL’attività lavorativa comporta piena responsabilità dei propri compiti e\ndelle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete,\nperiodiche o immediate, relazioni organizzative interne di tipo semplice anche\ntra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale,\noltre a relazioni di natura diretta con l’utenza.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-al trasporto e accompagnamento\u002Fassistenza di persone, alla movimentazione\ndi merci, ivi compresa la compilazione e consegna-ritiro della documentazione\namministrativa;\n\n-ad attività esecutive ausiliarie promiscue di supporto;\n\n-ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico-manuali,\ncomportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di\nstrumenti, arnesi di lavoro e macchinari semplici.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n        tecnica\n      \n      area\n        amministrativa\n      \n      area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      operaio qualificato\n        \n\n        ausiliario servizi funebri \n\n        addetto servizi cimiteriali \n\n        aiuto cuoco\n\n        autista\n\n        addetto ai servizi di spiaggia\n      \n      - centralinista \n\n        con mansioni \n\n        di Segreteria\n      \n      - ausiliario\n        trasporti \n\n        socio-sanitari\n\n        - ausiliario socio-sanitario\n\n        specializzato\n\n        - assistente domiciliare \n\n        e dei servizi tutelari \n\n        non formato \n\n        - addetto ai servizi ausiliari \n\n        veterinari\n\n        - operatore sociale\n\n        della accoglienza \n\n        e della integrazione \n\n        non formato \n\n        - facilitatore linguistico\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nCATEGORIA C)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano l’esecuzione di funzioni tecniche, funzioni di natura\namministrativa con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e\ncontabili, che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione di\nmerito dei casi concreti.\n\nLa funzione comporta attività di informazione e ricezione documenti,\ndisimpegno di mansioni di segreteria e collaborazione con figure professionali\npiù elevate, relazioni organizzative interne anche tra più soggetti\ninteragenti, relazioni esterne anche con altre Istituzioni di tipo indiretto e\nformale; relazioni di natura diretta con l'utenza.\n\nIl dipendente inquadrato in questo livello ha piena responsabilità nella\nattuazione dei programmi di lavoro e delle attività direttamente svolte.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la\nconsegna-ritiro e custodia della documentazione amministrativa nell'ambito di\nrapporti istituzionali;\n\n-alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando\neventuali interventi di natura complessa;\n\n-ad attività esecutive e\u002Fo di carattere tecnico-manuali e\u002Fo amministrative,\novvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro e\nmacchinari semplici e complessi, ivi compreso l'utilizzo di elaboratori\nelettronici.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n        tecnica\n      \n      area\n        amministrativa\n      \n      area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        operaio specializzato\n\n        - operatore tecnico \n\n        di Centrale operativa\n\n        - operatore specializzato \n\n        di Centrale operativa\n\n        - operatore polivalente \n\n        soccorsi speciali\n\n        - preparatore atletico\n\n        - autista addetto a mezzi \n\n        che richiedono patenti\n\n        civili superiori alla B)\n\n        o equivalente \n\n        - bagnino di salvataggio \n\n        - custode cimitero\n\n        - cuoco\n      \n      -\n        impiegato\n      \n      -\n        autista soccorritore\n\n        - soccorritore\n\n        - autista accompagnatore\n\n        - autista con mansioni \n\n        di operatore per servizi \n\n        funebri \n\n        - operatore servizi funebri\n\n        - operatore socio-sanitario\n\n        (OSS)\n\n        - operatore tecnico addetto \n\n        all'assistenza (OTA) \n\n        (categoria in esaurimento)\n\n        - necroforo\n\n        - operatore domiciliare \n\n        dei servizi tutelari formato,\n\n        comunque denominato \n\n        (OSA, ADEST etc.)\n\n        - infermiere generico \n\n        (categoria in esaurimento)\n\n        - operatore sociale\n\n        della accoglienza \n\n        e della integrazione formato\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nCATEGORIA D)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano l’esecuzione di funzioni amministrative dirette, didattiche e di\ncoordinamento il cui svolgimento presuppone competenza, capacità e\nresponsabilità professionale da esplicarsi nel settore in cui operano, nonché\nin équipe interdisciplinari e in generale nella organizzazione del lavoro,\nattuazione di programmi e collaborazione alla loro formulazione, coordinamento\ndei servizi, al raggiungimento della ottimizzazione dei servizi, nonché al\nmantenimento dei rapporti esterni e interni conformemente al ruolo ricoperto,\nsecondo le direttive ricevute.\n\nTutte le posizioni possono comportare compiti di indirizzo, guida,\ncoordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto\nprofessionale o dell’unità operativa cui si è preposti. Le funzioni\ncomportano responsabilità nella attuazione dei programmi di lavoro, delle\nattività direttamente svolte, delle istruzioni emanate, nell’attività di\nindirizzo dell’eventuale unità operativa.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n        tecnica\n      \n      area\n        amministrativa\n      \n      area\n        socio-sanitaria, assistenziale ed educativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      - geometra\n\n        - responsabile tecnico \n\n        di Centrale operativa\n\n        - capo squadra\u002Fcapo turno\n\n        - tecnico Servizi \n\n        informatici\n      \n      - impiegato di\n        concetto\n\n        - economo\n\n        - delegato internazionale \n\n        junior\n      \n      - infermiere\n\n        - personale della riabilitazione \n\n        - logopedista\n\n        - tecnico sanitario\n\n        - educatore \n\n        - insegnante di lingua\n\n        - mediatore culturale\n\n        e linguistico con titolo\n\n        - assistente sociale\n      \n    \n  \n\n\n\n\nCATEGORIA E)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizioni di lavoro che\ncomportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di\ncoordinamento, di indirizzo delle attività, di formazione permanente del\npersonale, di facilitazioni del lavoro di équipe, il cui svolgimento\npresuppone una elevata, qualificata e approfondita competenza e capacità\nprofessionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.\n\nL’attività comporta autonomia decisionale, in relazione alla specificità\ne complessità dei servizi di cui si è responsabili, nella osservanza delle\ndirettive impartite dall’Amministrazione.\n\nLa posizione di lavoro può, altresì, comportare la supervisione e il\ncontrollo di una serie di funzioni operative, di unità operative complesse.\n\nTale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento\ndella organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-ad espletare attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in\nfunzione della programmazione economico-finanziaria e della predisposizione\ndegli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;\n\n-ad espletare compiti di alto contenuto specialistico-professionale in\nattività di ricerca, acquisizione, tecniche al fine della predisposizione di\nprogetti inerenti alla realizzazione e\u002Fo manutenzione di edifici, impianti,\nsistemi di prevenzione etc.;\n\n-ad espletare attività di progettazione e di gestione del sistema\ninformativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di\nassistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni\ninformatiche;\n\n-ad espletare attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e\ndocumenti riferiti alla attività amministrativa dell'ente, comportanti un\nsignificativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e\nricerca con riferimento al settore di competenza.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n        tecnica\n      \n      area\n        amministrativa\n      \n      area\n        socio-sanitaria, assistenziale \n\n        ed educativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        responsabile settore \n\n        - preposto soccorsi speciali\n      \n      -\n        responsabile amministrativo \n\n        di unità semplice\n\n        - delegato internazionale senior\n      \n      -\n        sociologo\n\n        - pedagogista\n\n        - psicologo\n\n        - chimico\n\n        - biologo\n\n        - caposala\n\n        (coordinatore\n\n        infermieristico \n\n        di reparto)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nAREA QUADRI\n\n\n\nAi sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e s.m.i. sono considerati Quadri,\nin base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di\nadeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Rientrano\nnell’area Quadri i dipendenti con, a titolo esemplificativo e non\nesaustivo:\n\n\n\n-compiti di studio, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi e\napplicazione di metodologie innovative;\n\n-funzioni direttive o funzioni specialistiche equivalenti per importanza,\nresponsabilità e competenza;\n\n-compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su\nmaterie di significativa complessità;\n\n-responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione dei\nprogrammi dell’Ente, che comportano l’assunzione di decisioni, con un ampio\ngrado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente;\n\n-funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza\nesterna;\n\n-conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni\nappartenenti ad aree inferiori;\n\n-eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un\nsignificativo gruppo di risorse umane.\n\n\n\nCATEGORIA F)\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria soggetti in posizione di lavoro che comporta\nelevate responsabilità funzionali, autonomia organizzativa e tecnica, elevata\npreparazione professionale e\u002Fo particolari specializzazioni, con\nresponsabilità proprie di coordinamento gestionali caratterizzate da\ndiscrezionalità operativa.\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-ad espletare attività che comportino conoscenze professionali e\ntecnico-specialistiche medio-alte, con responsabilità diretta e autonomia\ndecisionale in compiti complessi e non standardizzati, sulla base delle\ndirettive generali;\n\n-ad espletare attività che possono prevedere il coordinamento e il\ncontrollo di gruppi di risorse umane ad alto contenuto specialistico\nprofessionale e l’esecuzione diretta di prestazioni particolarmente\nqualificate anche di tipo istruttorio.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      area\n        tecnica\n      \n      area\n        amministrativa\n      \n      area\n        socio-sanitaria, \n\n        assistenziale ed educativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        coordinatore tecnico \n\n        di unità complessa\n\n        - ingegnere\n\n        - ingegnere TLC (abilitati \n\n        alla certificazione)\n      \n      -\n        coordinatore \n\n        amministrativo \n\n        di unità complessa\n      \n      -\n        coordinatore sanitario \n\n        (in riferimento alle figure \n\n        del precedente livello)\n\n        - medico\n\n        - farmacista\n\n        - veterinario\n\n        - ing. biomedico (abilitati \n\n        alla certificazione)\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nCATEGORIA G)\n\n\n\nDeclaratorie.\n\n\n\nAppartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre alle caratteristiche\nindicate nella declaratoria della cat. F) e a possedere notevole esperienza\nacquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, per l’attuazione\ndegli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro\nattribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di strutture\naziendali complesse, operando in condizione di autonomia decisionale e\noperativa. A tali lavoratori è affidata in condizioni di autonomia decisionale\ne con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il controllo\ndi strutture a carattere complesso, nonché di un significativo numero di\nrisorse umane di alta professionalità.\n\n\n\nEsemplificazione dei profili:\n\n\n\nlavoratore che provvede:\n\n\n\n-ad organizzare le strutture da lui dipendenti, nominarne i responsabili in\naccordo con la massima espressione politica dell’Ente, a destinarne risorse\numane e finanziarie;\n\n- ad espletare compiti di direzione di figure ad elevato contenuto\nspecialistico-professionale;\n\n-a svolgere attività di alta professionalità, con responsabilità diretta\ne sottoposta a verifica dei risultati, richiedente rilevanti capacità di tipo\nspecialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa;\n\n\n\n*responsabile di struttura complessa\u002Fresponsabile di progetti\n\nad alta professionalità.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"apprenticeships","Art. 39 - Apprendistato. 1) Le Parti, co","Art. 39 - Apprendistato.\n\n\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione\nalla tipologia del contratto di apprendistato professionalizzante previsto art.\n41, lett. b), D.lgs. n. 81\u002F2015.\n\n\n\n2)\n\nIn attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato\nprofessionalizzante ex art. 41, lett. b), D.lgs. n. 81\u002F2015, le Parti\ndeterminano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli\narticoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione\nper l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i\ncontenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento\ndella qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la\nregistrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.\n\n\n\n(i) Ammissibilità.\n\n\n\n3)\n\nL'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e\nmansioni comprese nei livv. A), B), C), D) ed E) di cui all’art. 48 del\nCCNL.\n\n\n\n4)\n\nSono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie\nindividuate dalla legge n. 502\u002F1992 e le professioni socio-sanitarie\nindividuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.\n\n\n\n5)\n\nSu richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza della\nopportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti\nfirmatarie a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni per sviluppare\nulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al\npresente articolo.\n\n\n\n(ii) Assunzione: requisiti del contratto, limiti numerici e di età.\n\n\n\na) Requisiti del contratto.\n\n\n\n6)\n\nIl contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della\nprova, e contiene l’indicazione:\n\n\n\n- della prestazione oggetto del contratto;\n\n- della durata del periodo di apprendistato;\n\n- del periodo di prova;\n\n- del trattamento economico;\n\n-della qualifica e del relativo livello che saranno acquisiti al termine del\nperiodo di apprendistato.\n\n\n\n7)\n\nAl contratto deve essere allegato il piano formativo individuale che dovrà\naltresì essere consegnato al lavoratore entro e non oltre 30 giorni dalla\nstipulazione del contratto.\n\n\n\nb) Proporzione numerica.\n\n\n\n8)\n\nPer i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, i lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare\ncomplessivamente il 100% dei lavoratori qualificati \u002Fspecializzati in forza.\nPer i datori di lavoro che occupano più di 9 lavoratori il numero di\napprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori\nqualificati\u002Fspecializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie\ndipendenze lavoratori qualificati\u002Fspecializzati, o ne ha meno di 3, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a 3.\n\n\n\nc) Limiti di età.\n\n\n\n9)\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di\nuna qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226\u002F2005, il\ncontratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire\ndal 17° anno di età.\n\n\n\nd) Percentuale di conferma.\n\n\n\n10)\n\nPer gli Enti che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi\napprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine\ndel periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di\nalmeno il 45% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal\ncomputo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso\ndurante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta\ncausa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita\nl’assunzione di 1 ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,\novvero di 1 apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti\npregressi.\n\n\n\n11)\n\nGli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data\ndi costituzione del rapporto.\n\n\n\n12)\n\nIl contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che\nl'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% dell'orario di lavoro\ncontrattuale, a condizione che la minore durata della prestazione sia\nsufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto\ne il soddisfacimento delle esigenze formative.\n\n\n\ne) Periodo di prova.\n\n\n\n13)\n\nPuò essere convenuto tra le Parti un periodo di prova, risultante da atto\nscritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore\nqualificato inquadrato al medesimo livello finale di inquadramento.\n\n\n\n14)\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso.\n\n\n\nf) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.\n\n\n\n15)\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato\npresso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente\ncontratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle\nstesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa,\ntra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno.\n\n\n\n16)\n\nLe Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa,\nche i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la\nqualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli\ndell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di\ndurata.\n\n\n\n17)\n\nIl riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla\nbase dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà\ndeterminato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi\nrelativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n18)\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare,\nall'atto della assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati\nsul libretto individuale dei crediti formativi, oltre alla eventuale frequenza\ndi corsi di formazione esterna.\n\n\n\ng) Obblighi del datore di lavoro.\n\n\n\n19)\n\nIl datore di lavoro ha l'obbligo:\n\n\n\ni)di impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa\nconseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;\n\nii)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né\nin genere a quelle a incentivo;\n\niii)di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione\no al mestiere per il quale è stato assunto;\n\niv)di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione,\ninterna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);\n\nv)di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto\nformativo.\n\n\n\n20)\n\nLe Organizzazioni daranno comunicazione per iscritto della qualificazione\nall'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.\n\n\n\nh) Doveri dell'apprendista.\n\n\n\n21)\n\nL'apprendista deve:\n\n\n\ni)seguire le istruzioni del datore di lavoro ai fini della sua formazione\nprofessionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono\nimpartiti;\n\nii)prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\niii)frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione individuati\nall'interno del piano formativo;\n\niv)osservare le norme disciplinari generali previste dal presente CCNL e le\nnorme contenute negli eventuali regolamenti interni della Organizzazione.\n\n\n\ni) Trattamento normativo.\n\n\n\n22)\n\nL'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della\nqualifica per la quale egli compie il percorso formativo.\n\n\n\n23)\n\nL'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a\ntempo indeterminato.\n\n\n\n24)\n\nResta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti\ngli effetti, ore lavorative e sono computate nell'orario di lavoro.\n\n\n\n25)\n\nSono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla\ndata di stipula del presente CCNL.\n\n\n\n26)\n\nIl periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia,\ninfortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a\n30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. n.\n151\u002F2001.\n\n\n\n27)\n\nL'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza\nsanitaria in base al D.lgs. n. 81\u002F2008, dovrà essere sottoposto alle visite\nmediche preventive e a quelle periodiche previste dalla normativa vigente e dal\npresente CCNL.\n\n\n\n28)\n\nAgli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la\ndisciplina prevista dal D.lgs. n. 66\u002F2003; pertanto essi possono svolgere anche\nlavoro straordinario e notturno.\n\n\n\nj) Trattamento economico.\n\n\n\n29)\n\nDurante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del\nlavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica,\ncompresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'art. 51 del\nCCNL.\n\n\n\n30)\n\nIl trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della\nretribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le\nseguenti progressioni:\n\n\n\ni)per contratti di durata fino a 18 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n\n\nii)per contratti di durata fino a 24 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n\n\niii)per contratti di durata fino a 36 mesi:\n\n\n\n-dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da\nconseguire;\n\n-dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da\nconseguire.\n\n\n\n31)\n\nAlla fine dell'apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà\nquella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\n\n\n32)\n\nIn caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento\neconomico e assistenziale a integrazione della indennità di malattia a carico\ndegli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale\nretribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.\n\n\n\n33)\n\nLa disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del\nperiodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista\navrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.\n\n\n\nk) Durata dell'apprendistato.\n\n\n\n34)\n\nLa durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla\ncategoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo\nle seguenti modalità:\n\n\n\n- cat. A: 18 mesi\n\n- cat. B: 24 mesi\n\n- catt. C e D: 36 mesi\n\n\n\nl) Estinzione del rapporto di apprendistato.\n\n\n\n35)\n\nIl rapporto di apprendistato si estingue:\n\n\n\n-al compimento del periodo massimo indicato dal contratto individuale,\nmediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario\ndecorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto\ndall'art. 2118 c.c., o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva\npari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di preavviso “lavorato”\ncontinua a trovare applicazione la disciplina del contratto di\napprendistato;\n\n- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.\n\n\n\n36)\n\nSe nessuna delle Parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\n\n\n\nm) Principi generali in materia di formazione\n\ndell'apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n37)\n\nSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nanche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato alla acquisizione\ndell'insieme delle corrispondenti competenze.\n\n\n\n38)\n\nA tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le\neventuali competenze trasversali-di base da acquisire sono individuate, quanto\na contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli\nobiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e\ndi competenze possedute in ingresso.\n\n\n\nn) Tutor aziendale.\n\n\n\n39)\n\nAll'avvio della attività formativa dovrà essere individuato un tutor\ninterno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di\napprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie\nall'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra\nl'eventuale formazione esterna alla azienda e l'apprendimento sul luogo di\nlavoro.\n\n\n\n40)\n\nAl termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in\ncaso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze\nacquisite dall'apprendista ai fini della attestazione dell’avvenuta\nformazione da parte del datore di lavoro.\n\n\n\no) Durata e contenuti della formazione.\n\n\n\n41)\n\nL'apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo suddiviso\ntra la formazione di base e trasversale e la formazione professionalizzante o\ndi mestiere per l'acquisizione delle competenze tecnico-pratiche inerenti alla\nqualifica da conseguire.\n\n\n\n42)\n\nLa formazione di base o trasversale è presso strutture di formazione\naccreditate avvalendosi, ove possibile, della offerta formativa pubblica.\n\n\n\n43)\n\nTale formazione deve avere quale oggetto una selezione tra le seguenti\ncompetenze:\n\n\n\n- adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro\n\n- organizzazione della qualità aziendale\n\n- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo\n\n- diritti e doveri del lavoratore e delle Associazioni\n\n- legislazione del lavoro e contrattazione collettiva\n\n\n\n44)\n\nCosì come previsto dalle linee-guida della Conferenza delle Regioni e delle\nProvincie autonome del 17 ottobre 2013 la durata dell’offerta formativa\npubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del\ntitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:\n\n\n\n-120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare\no scuola secondaria di 1° grado;\n\n-80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di\n2° grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione\nprofessionale;\n\n-40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno\nequivalente.\n\n\n\n45)\n\nTali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già\ncompletato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli\nformativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli\ngià completati.\n\n\n\n46)\n\nI contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere\nprofessionalizzante, finalizzati alla acquisizione di competenze\nprofessionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla 1 tipologia di\ninquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente\nCCNL.\n\n\n\n47)\n\nTale formazione sarà erogata all'interno dell'Associazione e potrà essere\nsvolta anche ‘on the job’, in affiancamento e con esercitazioni e dovrà\nessere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni\nlegislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al piano\nformativo individuale.\n\n\n\n48)\n\nLa durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla\ncategoria professionale di riferimento come di seguito indicato:\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        periodo apprendistato\n\n        \n        \n      \n      ore totali\n\n        di formazione nel periodo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A\n      \n      18\n        mesi\n      \n      100\n      \n    \n    \n      B\n      \n      24\n        mesi\n      \n      120\n      \n    \n    \n      C-D-E\n      \n      36\n        mesi\n      \n      180\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n49)\n\nLe ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario\ndi lavoro.\n\n\n\n50)\n\nL'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per\nconseguire particolari qualifiche relative all’area tecnica sarà computata\ncome ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al\npiano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel suo libretto\nformativo.\n\n\n\n51)\n\nPer ogni ulteriore dettaglio relativo al piano formativo si rinvia\nall’allegato 1).",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"SOCSEC_trigger","Art. 80 - Previdenza complementare. 1) N","Art. 80 - Previdenza complementare.\n\n\n\n1)\n\nNell’intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura\nprevidenziale e in attuazione della normativa sul sistema complementare\nprevidenziale, le Parti si impegnano, successivamente alla stipula del presente\naccordo, a costituire una Commissione paritetica, il cui obiettivo sarà quello\ndi individuare un Fondo di previdenza complementare di settore.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"contracttrial","Art. 18 - Periodo di prova. 1) L’assunzi","Art. 18 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nL’assunzione in servizio del lavoratore avviene dopo un periodo di prova,\nche deve risultare da atto scritto, non superiore a 3 mesi per\nl’inquadramento fino alla B ed a 6 mesi per gli inquadramenti superiori.\n\n\n\n2)\n\nPer i lavoratori a tempo determinato il periodo di prova non può superare\nin ogni caso il 50% della durata del contratto a termine, fatti salvi i limiti\nmassimi previsti dal comma precedente.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di prova è reciproco il diritto a risolvere il rapporto\ndi lavoro senza l’obbligo di preavviso, né della relativa indennità\nsostitutiva. In tal caso al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle\ngiornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie, della 13a\nmensilità e il TFR maturato.\n\n\n\n4)\n\nDetta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella\nfissata contrattualmente per l'inquadramento stabilito per il lavoratore\ninteressato.\n\n\n\n5)\n\nOve il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e infortunio\nil lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in\ngrado di riprendere servizio entro sessanta giorni di calendario; in caso\ncontrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.\n\n\n\n6)\n\nDecorso il periodo di prova senza che sia intervenuto il recesso,\nl’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio\ndecorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contractseverancepay","Art. 68 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 68 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nAll’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’Ente corrisponderà\nal lavoratore un TFR da calcolarsi secondo la normativa vigente.\n\n\n\n2)\n\nIl TFR viene di norma riconosciuto entro il mese successivo alla risoluzione\ndel rapporto di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nLe assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR.\n\n\n\n4)\n\nLe voci che rientrano nel TFR sono le seguenti:\n\n\n\n- retribuzione come da inquadramento\n\n- retribuzione individuale di anzianità\n\n- indennità per mansioni superiori\n\n- superminimi\n\n- assegni ‘ad personam’\n\n- premio di incentivazione\n\n- tredicesima mensilità\n\n- indennità sostitutiva del preavviso\n\n- eventuali altre indennità fisse e ricorrenti",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"tempagency","Art. 37 - Somministrazione di lavoro a t","Art. 37 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.\n\n\n\n1)\n\nI contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina\nvigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.\n\n\n\n2)\n\nAl lavoratore assunto con contratto di somministrazione di lavoro si\napplicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel presente\ncontratto e dai diversi livelli di contrattazione.\n\n\n\n3)\n\nAnnualmente, l’Ente che utilizza il contratto di somministrazione di\nlavoro è tenuto a comunicare alle RSA, ovvero alle RSU o, in mancanza, alle\nOO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di\nsomministrazione vigenti, la durata di ciascuno di essi, il numero e la\nqualifica dei lavoratori interessati.\n\n\n\n4)\n\nÈ vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione\nnegli Enti nei casi previsti dall’art. 32, D.lgs. n. 81\u002F2015.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"sicknesspay","Art. 43 - Assenze per malattia e infortu","Art. 43 - Assenze per malattia e infortunio.\n\n\n\nI) Malattia.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza per malattia e infortunio extraprofessionale il\nlavoratore deve informare immediatamente prima dell'inizio del turno di\nservizio l'Ente secondo le procedure fissate dallo stesso e comunicare il\nnumero di protocollo del certificato medico telematico ricevuto dal medico\ncurante. In caso di rilascio del certificato medico in forma cartacea il\nlavoratore è tenuto ad inviarne copia all'Ente e alla sede INPS competente,\nentro 48 ore dal rilascio.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore, in caso di prosecuzione della malattia, deve informare, prima\ndell’inizio del turno di servizio, l’ente secondo le procedure dallo stesso\nstabilite e procedere alla trasmissione del numero di protocollo del\ncertificato di prolungamento della malattia entro il termine di 48 ore.\n\n\n\ni) Trattamento economico.\n\n\n\n3)\n\nL’Ente è tenuto a corrispondere al lavoratore assente per malattia le\nindennità previste dalla legge vigente.\n\n\n\n4)\n\nInoltre, l’Ente tenuta ad integrare, per un massimo di 180 giorni\nall'anno, le indennità economiche erogate dall'INPS, fino al raggiungimento\ndella intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato. Per la determinazione della retribuzione globale netta si\nconsiderano gli elementi fissi della retribuzione e non quelli variabili.\n\n\n\n5)\n\nL'integrazione a carico dell’Ente non è dovuta se l'INPS non corrisponde\nper qualsiasi motivo l'indennità economica di malattia.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"maxsicknesspay","Inoltre, l’Ente tenuta ad integrare, per","Inoltre, l’Ente tenuta ad integrare, per un massimo di 180 giorni\nall'anno, le indennità economiche erogate dall'INPS, fino al raggiungimento\ndella intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato. Per la determinazione della retribuzione globale netta si\nconsiderano gli elementi fissi della retribuzione e non quelli variabili.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknessmaxdaysnr","4) Inoltre, l’Ente tenuta ad integrare, ","4)\n\nInoltre, l’Ente tenuta ad integrare, per un massimo di 180 giorni\nall'anno, le indennità economiche erogate dall'INPS, fino al raggiungimento\ndella intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato. Per la determinazione della retribuzione globale netta si\nconsiderano gli elementi fissi della retribuzione e non quelli variabili.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"longtermillness","8) I periodi di assenza per malattie, de","8)\n\nI periodi di assenza per malattie, debitamente documentate, dovute a\npatologie gravi che richiedono terapie salvavita e patologie\ncronico-degenerative ingravescenti non si computano ai fini del calcolo del\nperiodo di conservazione del posto di lavoro.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"disabilitypay","II) Infortunio sul lavoro. 9) L'infortun","II) Infortunio sul lavoro.\n\n\n\n9)\n\nL'infortunio sul lavoro (anche ‘in itinere’), anche se consente la\ncontinuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente\nal proprio superiore perché possano essere prestate le necessarie cure di\npronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\n\n\ni) Trattamento economico.\n\n\n\n10)\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore assente per\ninfortunio le indennità erogate dall'INAIL fino alla guarigione clinica.\n\n\n\n11)\n\nInoltre, il datore di lavoro è tenuto ad integrare, per un massimo di 365\ngiorni, le indennità economiche erogate dall'INAIL, fino al raggiungimento\ndella intera retribuzione globale netta che il lavoratore avrebbe percepito se\navesse lavorato.\n\n\n\nii) Conservazione del posto di lavoro.\n\n\n\n12)\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto fino alla\nguarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo\nrilasciato dall'INAIL.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"healthcareaccess","Art. 79 - Assistenza Sanitaria Integrati","Art. 79 - Assistenza Sanitaria Integrativa.\n\n\n\n1)\n\nSuccessivamente, le Parti si incontreranno per definire i percorsi e le\nmodalità di attivazione dell’Assistenza sanitaria integrativa.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthandsafetypolicy","Art. 47 - Tutela della salute e ambiente","Art. 47 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si impegnano a promuovere la cultura e la consapevolezza della\ntutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLa tutela della integrità psicofisica dei lavoratori è garantita dalla\nCostituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) come principio assoluto e - per gli aspetti\ndi interesse generale - dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro\n(D.lgs. 81\u002F2008) e s.m.i., nonché dalle direttive comunitarie in tema di\nprevenzione.\n\n\n\n3)\n\nPremettendo che tutti i soggetti che operano nel luogo di lavoro sono\ncoinvolti nella organizzazione aziendale finalizzata alla individuazione e alla\nattuazione delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute e\nl’integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici, in attuazione del\ncitato D.lgs. n. 81\u002F2008 è istituita a livello di Ente la figura di\n“rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS).\n\n\n\n4)\n\nPer l’espletamento delle funzioni del RLS è riconosciuto uno specifico\nmonte ore annuo retribuito, come di seguito determinato:\n\n\n\n-Enti che occupano fino a 50 dipendenti: 1 ora per addetto fino a 12 ore\nannue;\n\n-Enti che occupano oltre 50 dipendenti: 1 ora per addetto fino a 20 ore\nannue.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"protectiveclothing","Art. 61 - Abiti di servizio. 1) Ai dipen","Art. 61 - Abiti di servizio.\n\n\n\n1)\n\nAi dipendenti che per il tipo di prestazioni svolte sono tenuti ad indossare\nuna divisa o indumenti e calzature di lavoro, l’Ente, a sua cura e spese,\nfornirà gli indumenti stessi.\n\n\n\n2)\n\nInoltre, ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono essere forniti\ntutti i dispositivi di protezione, tenendo conto delle disposizioni di legge in\nmateria antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nLa quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione degli\nstessi, se dovuti, sono demandati alla contrattazione di 2° livello.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"code_application","2) La tutela della integrità psicofisica","2)\n\nLa tutela della integrità psicofisica dei lavoratori è garantita dalla\nCostituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) come principio assoluto e - per gli aspetti\ndi interesse generale - dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro\n(D.lgs. 81\u002F2008) e s.m.i., nonché dalle direttive comunitarie in tema di\nprevenzione.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"trainingprogrammes","Art. 32 - Qualificazione, riqualificazio","Art. 32 - Qualificazione, riqualificazione,\n\naggiornamento professionale, ECM.\n\n\n\nLe Parti convengono sulla necessità di predispone condizioni tali da\nfavorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione,\nriqualificazione o aggiornamento necessari ad accrescere conoscenze e\ncompetenze professionali per una sempre migliore qualificazione delle\nprestazioni richieste dal servizio e con priorità per l’acquisizione di\ntitoli professionali imposti dai rapporti convenzionali e\u002Fo accreditati.\n\nA tale scopo i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti\nindividuali per partecipare ai corsi di cui sopra, nelle seguenti\npercentuali:\n\n\n\n-fino al 10% del personale inquadrato nei livv. A) e B):\n\n120 ore annue;\n\n-fino al 12% del personale inquadrato nei livv. C), D) ed E):\n\n150 ore annue.\n\n\n\nOve l’Ente, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come\nsopra descritti, gli stessi saranno integralmente retribuiti.\n\nIn sede di confronto a livello di Ente verranno individuate le priorità in\nbase alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento\ndel personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.\n\nVerranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione\ndelle priorità per l'accesso ai corsi, indicando i criteri di riparto\nall'interno delle singole qualifiche. In tale ambito le Parti potranno altresì\ndefinire idonei processi formativi prevedendo anche la possibilità del\nsuperamento dei tetti indicati.\n\nI lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno\nfornire alla Direzione dell'Ente il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\n\nLe parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli\nOrganismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi\nformativi.\n\nLe Parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da\nfavorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, ai sensi e per\ngli effetti della vigente normativa alla formazione continua ECM di cui\nall'art. 16 bis e ss., D.lgs. n. 502\u002F1992.\n\nAi sensi dell’art. 6, legge n. 53\u002F2000, la formazione continua riguarda\npercorsi di formazione, predisposti dai programmi annuali e pluriennali dalle\nRegioni, da altri Enti statali oppure privati accreditati, certificati e\nriconosciuti come crediti formativi in ambito regionale, nazionale ed\neuropeo.\n\nIn sede di contrattazione di 2° livello verranno individuate:\n\n\n\n-le modalità in base alle quali programmare la formazione continua del\npersonale, compatibilmente con le esigenze di servizio;\n\n-il monte ore da destinare ai congedi, i criteri per l'individuazione delle\nlavoratrici e dei lavoratori per l'accesso ai corsi e la percentuale massima\nannua nel rispetto dei limiti di cui al capoverso successivo;\n\n-le modalità di orario ed eventuale retribuzione connesse alla\npartecipazione ai percorsi di formazione continua.\n\n\n\nLe lavoratrici e i lavoratori, nella misura massima annua del 10% del\npersonale in servizio, possono usufruire di permessi retribuiti individuali\nfino ad un massimo di 50 crediti annui.\n\nLe lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi\ndovranno fornire all’Ente il certificato di iscrizione al corso, il\ncalendario delle lezioni, e, successivamente, i certificati di regolare\nfrequenza.\n\nLe lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti di\ncui al presente articolo - ad eccezione di quelli per gli ECM - in caso di\nrisoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento per giusta\ncausa prima di 2 anni dalla acquisizione del titolo, saranno tenuti a\nrestituire alla azienda i costi da essa sostenuti per l'acquisizione dello\nstesso, proporzionalmente al periodo mancante al raggiungimento dei due anni,\nanche tramite compensazione con l'indennità dovuta a titolo di TFR. Il costo\norario di riferimento è quello previsto dalla tabella definita dal Ministero\ndel Lavoro secondo le modalità vigenti.\n\nI permessi di cui al presente articolo sono indipendenti da quelli\ndall’art. 31.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"healthandsafetytraining","formazione di base\u002Ftrasversale (analisi ","formazione di base\u002Ftrasversale (analisi delle competenze, sicurezza,\ncontrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ___\nore",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"hivpolicy","Art. 17 - Visite mediche. 1) Prima della","Art. 17 - Visite mediche.\n\n\n\n\n\n1)\n\nPrima della assunzione il lavoratore dovrà essere sottoposto a visita\nmedica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al\nlavoro cui è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione\nspecifica.\n\n\n\n2)\n\nLa visita medica sarà a cura del medico competente o dei Dipartimenti di\nprevenzione della ASL a scelta del datore di lavoro e secondo le modalità\npreviste dal D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i.\n\n\n\n3)\n\nSuccessivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto dal medico\ncompetente a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed\nesprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.\n\n\n\n4)\n\nLa periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa\nnormativa, viene stabilita, di norma, in 1 volta l'anno. Tale periodicità può\nassumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della\nvalutazione del rischio.\n\n\n\n5)\n\nGli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a\ncarico del datore di lavoro.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"paidmaternityleaveduration","5) Congedo di maternità obbligatorio. Du","5) Congedo di maternità obbligatorio.\n\n\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice non potrà essere\nadibita ad attività lavorativa per la durata complessiva di 5 mesi a cavallo\ndel parto ovvero 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza e 3 mesi dopo il parto. Ferma restando la\ndurata complessiva del congedo di maternità, nel rispetto delle normative in\nmateria, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro 1 mese prima la\ndata presunta del parto e durante i 4 mesi successivi ad esso ovvero nei 5 mesi\nsuccessivi al parto previa specifica autorizzazione da parte del medico\nspecialista del SSN, avallato dal medico competente ai sensi del D.lgs. 9\naprile 2008 n. 81, che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il\nnascituro.\n\nLa lavoratrice ha altresì l’obbligo di assentarsi dal lavoro nel periodo\nintercorrente tra la data presunta del parto come sopra certificata e il parto\neffettivo.\n\nIn caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti\nprima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria\nsuccessiva al parto.\n\nPrima dell’inizio del periodo di astensione la lavoratrice dovrà\nconsegnare all’Ente datore di lavoro il certificato medico contenente la data\npresunta del parto.\n\nEntro 30 giorni dopo il parto la lavoratrice madre dovrà consegnare il\ncertificato di nascita.\n\nTali norme si applicano anche alla madre adottiva o affidataria, tenuto\nconto dell'effettivo ingresso del minore in famiglia, secondo quanto previsto\ndalle norme di legge in materia.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"paidmaternityleavepay","7) Trattamento economico. Per tutto il p","7) Trattamento economico.\n\n\n\nPer tutto il periodo di congedo obbligatorio la lavoratrice percepirà\nl’indennità giornaliera a carico dell’Istituto previdenziale. Il congedo\ndi maternità è computato nella anzianità di servizio a tutti gli effetti.\nPer il medesimo periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice avrà diritto a\npercepire dalla Istituzione la 13a mensilità. Per le festività cadenti nel\npredetto periodo la lavoratrice percepirà dalla Istituzione una indennità\nintegrativa di quella a carico INPS, in modo da raggiungere complessivamente il\n100% della retribuzione giornaliera.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"jobsecuritymothers","11) Diritto al rientro. Al termine del c","11) Diritto al rientro.\n\n\n\nAl termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo\nespressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata\nall’inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso Comune, e di\npermanervi fino al compimento di 1 anno di età del bambino, con le stesse\nmansioni o mansioni equivalenti. Lo stesso diritto compete al padre lavoratore\nche abbia usufruito del congedo di paternità.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"maternitydiscrimination","9) Divieto di licenziamento. Le lavoratr","9) Divieto di licenziamento.\n\n\n\nLe lavoratrici non potranno essere licenziate dall’inizio del periodo di\ngravidanza fino al termine del periodo di congedo di maternità, nonché fino a\n1 anno di età del bambino, salvo i casi previsti dall’art. 54, D.lgs.\n26.3.2001 n. 151. Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza; pertanto la lavoratrice eventualmente licenziata durante il periodo\ndi divieto, ai fini della reintegrazione, è tenuta a presentare al datore di\nlavoro idonea certificazione da cui risulti l’esistenza, all’epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\n\n\n\n10) Divieto di sospensione dal lavoro.\n\n\n\nDurante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice\nnon potrà essere sospesa dal lavoro salvo il caso di sospensione\ndell’attività dell’Ente o del reparto cui essa addetta, purché dotato di\nautonomia funzionale.\n\nI predetti divieti operano anche nei confronti del padre lavoratore, nei\ncasi in cui la legge consente allo stesso la fruizione del congedo di\npaternità.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"timeoff","2) Le lavoratrici gestanti hanno diritto","2)\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per\nl’esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche\nspecialistiche senza decurtazione della retribuzione qualora coincidenti con\nl’orario di lavoro, ai sensi del D.lgs. 23.11.1996 n. 645 e s.m.i. Di tali\nesami dovrà essere prodotta all’Ente datore di lavoro idonea documentazione\ngiustificativa.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"breastfeeding_dangerouswork","3) Le lavoratrici in stato di gravidanza","3)\n\nLe lavoratrici in stato di gravidanza non potranno essere adibite al\ntrasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e\ninsalubri di cui al DPR 25 novembre 1976 n. 1026 e successivi aggiornamenti.\n\n\n\n4)",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"alternatives","8) Divieto di lavoro notturno. Dall’ acc","8) Divieto di lavoro notturno.\n\n\n\nDall’ accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1\nanno di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro\ndalle ore 24 alle 6. Fino a 3 anni di età del bambino la lavoratrice madre, o\nin alternativa il padre convivente, non sono obbligati a prestare lavoro\nnotturno. Fino ai 12 anni di età del figlio, purché convivente, la\nlavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a\nprestare lavoro notturno. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro\nnotturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive\nmodificazioni. Inoltre, le lavoratrici\u002Flavoratori di cui al presente articolo\nnon sono tenuti alla reperibilità notturna.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"paidpaternityleave","6) Congedo di paternità obbligatorio. Il","6) Congedo di paternità obbligatorio.\n\n\n\nIl padre lavoratore naturale, adottivo o affidatario, avrà diritto di\nusufruire di un congedo obbligatorio pari a 7 giorni, fruibili entro il 5°\nmese di vita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore in\ncaso di adozione o affidamento e quindi, anche durante il congedo di maternità\ndella madre lavoratrice.\n\nIl numero dei giorni sarà aumentato sulla base delle disposizioni di legge\nnazionale in applicazione della recente Direttiva europea.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"childcare","13) Congedo parentale. Per ogni figlio, ","13) Congedo parentale.\n\n\n\nPer ogni figlio, entro i suoi primi 12 anni di vita, ciascun genitore ha\nfacoltà di assentarsi dal lavoro come segue:\n\n\n\n- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\n\n-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nmesi qualora egli eserciti il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;\n\n-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.\n\n\n\nComplessivamente i due genitori potranno assentarsi per un periodo non\nsuperiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi qualora il padre benefici di almeno 7\nmesi di astensione. Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se\nl’altro genitore non ne ha diritto.\n\nSalvo i casi di oggettiva e comprovata impossibilità o urgenza, il congedo\nparentale deve essere richiesto con un preavviso minimo di 15 giorni\nlavorativi.\n\nIl congedo parentale si applica anche al caso di adozione o affidamento.\n\nIl congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o\nfrazionato (in ore, giornate o mesi).\n\nPer la fruizione del congedo parentale su base oraria si rinvia alle norme\ndi legge, salvo diverse disposizioni stabilite nella contrattazione di 2°\nlivello.\n\nPer l’esercizio del congedo, continuativo o frazionato, la madre\nlavoratrice o in alternativa il padre devono preavvisare, salvo casi di\noggettiva impossibilità o urgenza, l’Ente datore di lavoro con un periodo\nnon inferiore ai 15 giorni.\n\n\n\n14) Trattamento economico.\n\n\n\nDurante il congedo parentale la lavoratrice madre o il lavoratore padre\nhanno diritto a percepire, a carico dell’Istituto previdenziale, una\nindennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera senza alcun\nlimite di reddito fino ai 6 anni del bambino e per un periodo di astensione\ncomplessivo tra i genitori non superiore a 6 mesi.\n\nL’indennità di cui sopra si prolunga fino agli 8 anni di vita del bambino\nse il reddito del singolo genitore non supera il limite di 2,5 volte il\ntrattamento minimo di pensione a carico della assicurazione generale\nobbligatoria. Dagli 8 anni e 1 giorno ai 12 anni del bambino il congedo non è\nindennizzato.\n\nI periodi di congedo parentale sono computati nella anzianità di servizio\ncon esclusione degli effetti sulle ferie, 13a e 14a mensilità.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"deathrelatives","-in caso di decesso del coniuge, anche l","-in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, nonché dei\nseguenti parenti anche non conviventi: genitori, figli, sorelle, fratelli,\nnonni e suoceri, ovvero di altri soggetti purché componenti la famiglia\nanagrafica: 3 giorni. Per fruire del permesso gli interessati comunicheranno al\ndatore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei\nquali esso sarà utilizzato. In ogni caso i giorni di permesso devono essere\nutilizzati non oltre 7 giorni dal decesso;",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"nursingmothers","15) Riposi giornalieri. Durante il 1° an","15) Riposi giornalieri.\n\n\n\nDurante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di\nusufruire di 2 riposi giornalieri retribuiti di 1 ora ciascuno. Nel caso di\norario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo riposo di 1 ora. I\nriposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se ne\navvalga o non sia lavoratrice; gli stessi sono considerati lavorativi a tutti\ngli effetti.",{"bindId":171,"name":168,"text":169},"breastfeeding_workingtime",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"equalitymonitoring","Art. 71 - Pari opportunità. 1) Ai fini d","Art. 71 - Pari opportunità.\n\n\n\n1)\n\nAi fini di una piena e puntuale applicazione del D.lgs. n. 198\u002F2006 e s.m.i.\nè data facoltà alle Parti di costituire a livello nazionale il Comitato per\nle pari opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da\nognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di\ncomponenti in rappresentanza dell’Ente, tra le quali individuare la figura\ncon funzioni di Presidente.\n\n\n\n2)\n\nPossono, inoltre, essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra\nuomo e donna presso singole realtà territoriali, purché aventi dimensioni e\ncaratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del\nrapporto tra le Parti.\n\n\n\n3)\n\nLa struttura associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro\nfunzionamento.\n\n\n\n4)\n\nLe risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente\nattraverso finanziamenti di cui all'art. 44, D.lgs. n. 198\u002F2006 e successive\nmodificazioni.\n\n\n\n5)\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla\nnormativa in vigore.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"discrimination","Art. 70 - Tutela della diversità. 1) Il ","Art. 70 - Tutela della diversità.\n\n\n\n1)\n\nIl presente CCNL si prefigge di tutelare ogni tipo di diversità\nall’interno dell’Ente.\n\n\n\n2)\n\nPer tale ragione viene implementata una politica di “Diversity\nManagement” con lo scopo di promuovere il rispetto e l’integrazione delle\ndiversità a livello culturale, etnico e anche a livello di orientamento\nsessuale e della identità di genere per dar vita a un ambiente di lavoro che\naffondi le proprie radici nel concetto di inclusività.\n\n\n\n3)\n\nA tal fine l’Ente si impegna a promuovere attività annuale di\ninformazione e monitoraggio della politica di inclusione attraverso le\nmodalità concordate tra le Parti, di cui alla contrattazione collettiva di 2°\nlivello.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"violenceleave","Art. 73 - Tutela delle lavoratrici vitti","Art. 73 - Tutela delle lavoratrici vittime di violenza.\n\n\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 3 mesi. Durante il periodo di congedo, la\nlavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima\nretribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e\nil periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.\n\n\n\n2)\n\nIl datore di lavoro corrisponde l’indennità secondo le modalità previste\nper la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. La lavoratrice\npuò, su richiesta, usufruire del congedo su base oraria o giornaliera\nnell’arco temporale di 3 anni. Oltre al predetto congedo, la lavoratrice\nvittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non\nretribuita per ulteriori 30 giorni.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"sexualhar","4) Secondo la gravità della mancanza e n","4)\n\nSecondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della\nproporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:\n\n\n\na)non si presenti al lavoro, omettendo di darne comunicazione e\ngiustificazione ai sensi del precedente art. 41 o abbandoni anche\ntemporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;\n\nb)ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione\nsenza giustificato motivo;\n\nc)commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento\ndei compiti assegnati;\n\nd)non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni\ncomunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore\ngerarchico diretto;\n\ne)ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite\ndall’Ente;\n\nf)compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;\nesegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle\ndisposizioni impartite;\n\ng)tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i\nvolontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che\nsiano lesivi delle persone;\n\nh)violi il segreto professionale e d’ufficio, non rispetti\nl’impostazione e la fisionomia propria dell’Ente;\n\ni)compia in genere atti, sia all’esterno che all’interno dell’Ente,\nche possano arrecare pregiudizio alla economia, all’ordine e alla immagine\ndell’Ente;\n\nj)ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento, anche di\ncarattere temporaneo di cui all’art. 74 (Attività di volontariato) del\npresente Accordo;\n\nk)ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere\nsessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro\npersonale.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"eqofficer","Art. 3 - Costituzione delle RSU. 1) Alla","Art. 3 - Costituzione delle RSU.\n\n\n\n1)\n\nAlla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale e a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste\nconcorrenti.\n\n\n\n2)\n\nNella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi le OO.SS. terranno conto anche delle categorie professionali (operai,\nimpiegati e quadri) con dimensioni significative.\n\n\n\n3)\n\nNella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di\ngenere, nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"hourspweek_select","Art. 26 - Orario di lavoro. 1) Per tutti","Art. 26 - Orario di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nPer tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato\nin 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l’organizzazione del\nlavoro.",{"bindId":197,"name":194,"text":195},"dayspweek_select",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"MAXHOURS_trigger","2) In conformità a quanto previsto dall'","2)\n\nIn conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4) e 5), D.lgs. n.\n66\u002F2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di\nlavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come\nmedia su un periodo di 12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo\nalla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dalla\nesigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli\ndi assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di\ninteresse pubblico perseguite dall’Ente, anche a fronte di eventi\nimprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità etc.).",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"PAIDLEAV_trigger","Art. 30 - Ferie. 1) Il lavoratore ha dir","Art. 30 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative\nretribuite per anno solare.\n\n\n\n2)\n\nIn occasione del godimento del periodo di ferie decorre a favore del\nlavoratore la normale retribuzione di cui all’art. 53.\n\n\n\n3)\n\nAl lavoratore che non abbia maturato un anno intero di servizio, spetta per\nogni mese di servizio prestato 1\u002F12 del periodo feriale di cui al comma 1) del\npresente articolo.\n\n\n\n4)\n\nIn sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto\na ulteriori 26 ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l'anno solare.\n\n\n\n5)\n\nL'insorgenza della malattia regolarmente denunciata e riconosciuta\ninterrompe il decorso delle ferie.\n\n\n\n6)\n\nIl periodo di ferie è stabilito dall’Ente, secondo i criteri di cui\nall’art. 8 del presente CCNL, in relazione alle esigenze di servizio, tenuto\nconto delle richieste dei dipendenti. A richiesta del dipendente sarà comunque\ngarantita la fruizione consecutiva nel periodo estivo del 50% del monte ore\nferie nell’anno di maturazione, compatibilmente alle esigenze di servizio.",{"bindId":207,"name":204,"text":208},"holidaysweeks","Art. 30 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari a 190 ore lavorative\nretribuite per anno solare.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"bankholidays2","Art. 29 - Festività. 1) Tutti i lavorato","Art. 29 - Festività.\n\n\n\n1)\n\nTutti i lavoratori devono fruire, compatibilmente con le esigenze della\norganizzazione, di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti\nfestività:\n\n\n\n- Capodanno (1° gennaio)\n\n- Epifania (6 gennaio)\n\n- anniversario della Liberazione (25 aprile)\n\n- lunedì di Pasqua\n\n- festa del Lavoro (1° maggio)\n\n- festa della Repubblica (2 giugno)\n\n- Assunzione della Madonna (15 agosto)\n\n- Ognissanti (1° novembre)\n\n- Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n- Natale (25 dicembre)\n\n- S. Stefano (26 dicembre)\n\n- S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro a cui\n\nè assegnato il lavoratore.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"schedulesrestpw","Art. 28 - Riposo settimanale. 1) Il lavo","Art. 28 - Riposo settimanale.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto al riposo settimanale, di regola in coincidenza con\nla domenica.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa\nverrà considerata quale normale giornata di lavoro e la prestazione sarà\nretribuita secondo quanto previsto dal successivo art. 57.\n\n\n\n3)\n\nIl riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di operatori turnisti, è\nconsiderata di riposo la giornata successiva a quella dello smonto dal\nturno.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"TRADEUNLEAV_trigger","4) In favore delle RSU sono, pertanto, g","4)\n\nIn favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti\ndiritti:\n\n\n\na)diritto ai distacchi e aspettative sindacali;\n\nb) diritto ai permessi retribuiti;\n\nc)diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, legge 300\u002F70;\n\nd)diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di\nlavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex\nart. 20, legge 300\u002F70;\n\ne)diritto ai locali e di affissione secondo l’art. 25, legge 300\u002F70 e da\ndisposizioni emanate dalle Istituzioni.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"tradeunleavdays","Art. 11 - Permessi per cariche sindacali","Art. 11 - Permessi per cariche sindacali.\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e\nperiferici dei sindacati stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 per\nEnte e per ogni sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi\nretribuiti necessari per l’espletamento del loro mandato, nelle misure\nmassime di seguito indicate:\n\n\n\n-12 ore annue negli Enti con un numero di dipendenti non inferiore a 6 e non\nsuperiore a 15;\n\n-24 ore annue negli Enti con oltre 15 dipendenti.\n\n\n\n2)\n\nI dirigenti sindacali di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, nei termini\nindicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni\nall'anno.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo\ndebbono dare comunicazione scritta al datore di lavoro di norma 3 giorni prima\ntramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"ADMINISTRATIVE_trigger","2) Inoltre, il lavoratore o la lavoratri","2)\n\nInoltre, il lavoratore o la lavoratrice potrà richiedere la fruizione di\npermessi:\n\n\n\n-per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo le\nnorme di legge;\n\n-per gravi e documentate ragioni il lavoratore può chiedere e\nl'Amministrazione può concedere nell'anno un periodo di permesso straordinario\nanch'esso retribuito non superiore a 5 giorni;\n\n-per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la\nnormativa vigente;\n\n-per i casi previsti dalla legge n. 104\u002F1992 e successive modificazioni;\ntali permessi devono essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e\ncomunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e\npotranno essere o meno concessi compatibilmente con le esigenze dell’Ente, ad\neccezione di quelli da concedere in forza di legge;\n\n-per tutto quanto non richiamato espressamente si rinvia alla normativa\nvigente.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"flexible_work_options","Art. 27 - Deroghe all'orario di lavoro a","Art. 27 - Deroghe all'orario di lavoro ai sensi dell'art. 17,\n\nD.lgs. n. 66\u002F2003.\n\n\n\n1)\n\nTutti i lavoratori hanno diritto a un riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive ogni 24 ore.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti, così come previsto dal comma 1), art. 17, D.lgs. n. 66\u002F2003, in\nmateria di deroghe ai limiti e alle disposizioni previste dagli artt. 7 e 13\ndel predetto decreto, convengono sul fatto che l'assoluta peculiarità delle\nattività degli Enti rientranti nel settore dell'emergenza-urgenza,\ncaratterizzata da interventi che per loro natura possono avere durata non\nprogrammabile, necessita di una regolamentazione contrattuale specifica sugli\norari che contemperi il duplice obiettivo di garantire operatività e tutela\ndegli Enti e il diritto al riposo e alla sicurezza sul lavoro dei\nlavoratori.\n\n\n\n3)\n\nCondizioni oggettive ed eccezionali in cui è ammessa la deroga agli artt. 7\ne 13, D.lgs. n. 66\u002F2003:\n\n\n\na)servizi di emergenza-urgenza che si protraggono oltre il normale turno di\nlavoro;\n\nb) prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva\npresenza in servizio del lavoratore montante;\n\nc)nella attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore\ncambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una\nsquadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo\ngiornaliero;\n\nd)chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi\ndell’art. 54 del presente CCNL;\n\ne)trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore\nalle 12 ore;\n\nf)eventi di maxi-emergenza, nazionali e internazionali;\n\ng)grandi eventi non programmabili, in tempi congrui, con interventi attivati\no richiesti da Enti e\u002Fo Organismi nazionali, regionali o provinciali;\n\nh)attività umanitarie straordinarie.\n\n\n\n4)\n\nNel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all'orario settimanale\nverrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste\ndall'art. 55 del CCNL.\n\n\n\n5)\n\nSu richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere\naccantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.\n55 e dall'art. 56 del CCNL.\n\n\n\n6)\n\nNel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell'orario\ndi lavoro settimanale, il riposo compensativo previsto dall'art. 17, D.lgs. n.\n66\u002F2003, si intende usufruito.\n\n\n\n7)\n\nIn presenza di uno dei casi sopraelencati l'orario di lavoro dei lavoratori\nnotturni potrà superare le 8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va\nmisurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa.\n\n\n\n8)\n\nCome previsto dall'art. 8 del presente CCNL l'analisi e il monitoraggio\ndell'utilizzo delle deroghe verrà effettuato in sede di contrattazione\ndecentrata, a livello regionale, con cadenza semestrale.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"PAYSCALES_table_selection_txt","cat. A 1.302,72 1.304,17 1.380,87 1.446,","cat. A\n      \n      1.302,72\n      \n      1.304,17\n      \n      1.380,87\n      \n      1.446,01\n      \n      1.511,15\n      \n      1.576,29\n      \n    \n    \n      cat. B\n      \n      1.380,87\n      \n      1.446,01\n      \n      1.511,15\n      \n      1.576,29\n      \n      1.641,43\n      \n      1.732,61\n      \n    \n    \n      cat. C\n      \n      1.511,15\n      \n      1.576,29\n      \n      1.641,43\n      \n      1.732,61\n      \n      1.836,82\n      \n      1.954,07\n      \n    \n    \n      cat. D\n      \n      1.732,61\n      \n      1.836,82\n      \n      1.958,98\n      \n      2.071,32\n      \n      2.188,55\n      \n      2.370,95\n      \n    \n    \n      cat. E\n      \n      1.836,82\n      \n      1.954,07\n      \n      2.071,32\n      \n      2.188,55\n      \n      2.370,95\n      \n      2.514,24\n      \n    \n    \n      cat. F\n      \n      2.071,32\n      \n      2.188,55\n      \n      2.370,95\n      \n      2.722,67\n      \n      3.022,30\n      \n      3.647,59\n      \n    \n    \n      cat. G\n      \n      2.335,75\n      \n      2.451,18\n      \n      2.713,93\n      \n      3.387,15\n      \n      3.852,58\n      \n      5.291,84",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"ONCERISE_trigger","Art. 60 - Tredicesima mensilità. 1) A tu","Art. 60 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nA tutto il personale in servizio spetta la 13a mensilità da corrispondersi\nnon oltre il 20 dicembre di ogni anno.\n\n\n\n2)\n\nLa 13a mensilità:\n\n\n\n-è composta da uno stipendio base secondo l’inquadramento di\nriferimento;\n\n-non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni\nper motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la\nsospensione dello stipendio o del salario.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di instaurazione o di risoluzione del rapporto di lavoro durante il\ncorso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della\n13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio effettivamente\nmaturati.\n\n\n\n4)\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti\ncome mese intero.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"incidentalbonustxt","Art. 63 - Premio incentivante e di perfo","Art. 63 - Premio incentivante e di performance.\n\n\n\n1)\n\nGli Enti potranno, in sede di contrattazione di 2° livello, regolare\nl’erogazione di:\n\n\n\na)un premio incentivante legato alla presenza in servizio a tutto il\npersonale compreso nelle categorie da A) a D). Tale premio compete per intero\nse, nell’arco dell’anno che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno\nprecedente l’erogazione, il personale effettua il 100% delle ore di presenza\npreviste dal contratto individuale. Per ogni giorno di mancata presenza il\npremio verrà decurtato secondo le modalità stabilite dalla contrattazione di\n2° livello;\n\nb)un premio di performance, strettamente correlato agli effettivi incrementi\ndi produttività e di miglioramento dei servizi, su verifica di progetti,\nstabiliti all’inizio dell’esercizio, al personale inquadrato nelle\ncategorie da E) a G) compresa.\n\n\n\n2)\n\nGli importi dei premi relativi agli obiettivi raggiunti potranno essere\ncorrisposti anche mensilmente in busta paga.\n\n\n\n3)\n\nIn sede di contrattazione di 2° livello saranno definite le modalità di\naccesso al sistema premiante, nonché gli importi del premio.\n\n\n\n4)\n\nL’importo del premio incentivante di cui alla lett. a) e del premio di\nperformance di cui alla lett. b) viene ridotto in base ai provvedimenti\ndisciplinari comminati ai sensi dell’art. 42 del presente CCNL, commisurati,\nin relazione alla gravità degli stessi, ai valori percentuali, di seguito\nindicati:\n\n\n\na)richiamo scritto: riduzione 10%;\n\nb) multa sino a 4 ore della retribuzione: riduzione 25%;\n\nc)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 5 giorni: riduzione\n40%;\n\nd)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni: riduzione\n100%.\n\n\n\n5)\n\nLe riduzioni si intendono per ogni provvedimento disciplinare e non potranno\ncomunque essere superiori al totale del premio spettante.\n\n\n\n6)\n\nGli importi erogati ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione di 2°\nlivello saranno soggetti alla vigente normativa di decontribuzione e\ndetassazione.\n\n\n\n7)\n\nUlteriori declinazioni del premio incentivante e di performance potranno\nessere previste dalla contrattazione di 2° livello.\n\n\n\nWelfare aziendale.\n\n\n\nGli Enti si impegnano a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di\nwelfare da definire e regolare in sede di contrattazione aziendale.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"NOCTPREM_trigger","7) Le quote di maggiorazione per il lavo","7)\n\nLe quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario sono\nle seguenti:\n\n\n\n- supplementare diurno: 25%\n\n- straordinario diurno: 20%\n\n- notturno: 30%\n\n- festivo diurno: 30%\n\n- festivo notturno: 50%",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"shiftallowancetxt","Art. 57 - Indennità per servizio ordinar","Art. 57 - Indennità per servizio ordinario notturno e festivo.\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente che presti servizio in orario notturno (tra le ore\n22 e le 6), in giorno festivo e in orario notturno in giorno festivo, spettano\nle seguenti indennità:\n\n\n\n-“indennità notturna”, nella misura unica uguale per tutti di € 2,50\nlordi per ogni ora di servizio prestato;\n\n-“indennità festiva”, nella misura unica uguale per tutti di € 2,00\nlordi per ogni ora di servizio prestato;\n\n-“indennità festiva notturna”, nella misura unica uguale per tutti di\n€ 4,50 lordi per ogni ora di servizio prestato.\n\n\n\n2)\n\nLe indennità previste dal presente articolo si applicano alle sole ore di\nlavoro ordinario e non sono cumulabili con le maggiorazioni previste per il\nlavoro straordinario.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"CONSIGN_trigger","Art. 54 - Reperibilità. 1) Il servizio d","Art. 54 - Reperibilità.\n\n\n\n1)\n\nIl servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del lavoratore e dall'obbligo di intervenire secondo le\nindicazioni ricevute nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo\nintese da definirsi in sede di contrattazione di 2° livello.\n\n\n\n2)\n\nTale istituto è da intendersi come strumento teso ad incrementare\nl’efficienza delle strutture e l’efficacia dell’intervento a fronte delle\nesigenze straordinarie atte a garantire un servizio di continuità e qualità\ncon professionalità interne al servizio stesso.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di\nservizio e a richiesta dell'interessato, mentre nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle\nfestività infrasettimanali di cui all'art. 29 del presente CCNL, spetta un\nriposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.\n\n\n\n4)\n\nIl servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora.\n\n\n\n5)\n\nQualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore\ndurata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata\nstessa, maggiorata del 10%.\n\n\n\n6)\n\nL'articolazione del turno di pronta disponibilità non può comunque avere\ndurata inferiore alle 4 ore. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun\ndipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"standbyallowancetype","4) Il servizio di pronta disponibilità d","4)\n\nIl servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di\nfuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà\ndiritto ad un compenso di € 1,85 per ogni ora.",{"bindId":262,"name":247,"text":248},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"HARDSHIP_trigger","Art. 65 - Ulteriori indennità. 1) Al lav","Art. 65 - Ulteriori indennità.\n\n\n\n1)\n\nAl lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità\nlorde:\n\n\n\na) Indennità di turno.\n\n\n\nAl personale turnista compete una indennità per le giornate di effettivo\nservizio prestato, dell’importo che sarà determinato in sede di\ncontrattazione aziendale. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una\neffettiva rotazione del personale, tale che nell’arco del mese si evidenzi\nuna stabile alternanza nei turni di servizio programmati, in relazione al\nmodello adottato e indipendentemente dalla frequenza della presenza del\nlavoratore in quello notturno.\n\n\n\nb) Indennità di maneggio valori.\n\n\n\nAl personale che gestisce valori e denaro in modo continuativo e ricorrente\nspetta una indennità mensile dell’importo che sarà determinato in sede di\ncontrattazione aziendale.\n\n\n\nc) Indennità di rischio da radiazioni.\n\n\n\nAl personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione “A”,\nda parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. n. 230\u002F1995, viene\nriconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni dell’importo pari ad €\n1.300,00 lorde annue, elevatoli in sede di contrattazione aziendale. Ai\nsuddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di\ncalendario. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti\nnella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga\nun orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di\nradiologia.\n\n\n\nd) Indennità di funzioni di coordinamento.\n\n\n\nAl personale appartenente all’area Quadri, a cui è affidata la funzione\ndi coordinamento della attività di determinati servizi e\u002Fo del personale\nassegnato all’area operativa a cui è preposto, alla stregua della\ndiscrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione\norganizzativa e funzionale dell’Ente, è riconosciuta, per il solo arco\ntemporale di assegnazione, una indennità di funzioni di coordinamento\ndell’importo che sarà determinato in sede di contrattazione aziendale. La\npredetta indennità di funzioni di coordinamento è revocabile per il venir\nmeno della funzione.\n\n\n\ne) Indennità professionali.\n\n\n\nAl personale inquadrato nelle catt. D), E), F) e G), assunto per lo\nsvolgimento di attività connesse alla professione per cui è abilitato\nspettano le indennità professionali annue, ripartite su 12 mensilità,\ndell’importo che sarà determinato in sede di contrattazione aziendale.\n\n\n\nf) Indennità operativa.\n\n\n\nIn relazione a un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei\nlavoratori è commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè, al\nminimo tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità e alla esperienza\nprofessionale. Detta indennità, che fa parte della retribuzione fissa e\ncontinuativa, è ripartita su 12 mensilità ed è utile ai fini previdenziali.\nL’importo sarà determinato in sede di contrattazione aziendale.\n\n\n\ng) Indennità di rischio.\n\n\n\nPotranno essere determinate in sede di contrattazione aziendale specifiche\nindennità connesse allo svolgimento di particolari attività in speciali\ncondizioni di rischio.\n\n\n\nh) Indennità speciali per Paesi a rischio.\n\n\n\nAl personale dipendente che venga inviato per conto dell’Ente a qualsiasi\ntitolo in uno dei Paesi classificati come a rischio guerra e\u002Fo epidemie gravi\nspetterà una indennità dell’importo che sarà determinato in sede di\ncontrattazione aziendale. L’indennità di cui alla presente lettera è\ncumulabile con la successiva indennità per sede estera.\n\n\n\ni) Indennità per sede estera.\n\n\n\nAl personale che in virtù del proprio incarico si trova ad essere\ndistaccato all’estero viene corrisposta, in aggiunta al trattamento economico\nin godimento, una indennità mensile dell’importo che sarà determinato in\nsede di contrattazione di 2° livello.\n\n\n\n2)\n\nCiascun Ente può introdurre e disciplinare, in sede di contrattazione di\n2° livello, eventuali ulteriori indennità rispetto a quelle previste dal\npresente CCNL da corrispondere ai lavoratori.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"hardshipallowancetype","c) Indennità di rischio da radiazioni. A","c) Indennità di rischio da radiazioni.\n\n\n\nAl personale sottoposto a rischio da radiazioni di classificazione “A”,\nda parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. n. 230\u002F1995, viene\nriconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni dell’importo pari ad €\n1.300,00 lorde annue, elevatoli in sede di contrattazione aziendale. Ai\nsuddetti compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di\ncalendario. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti\nnella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga\nun orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di\nradiologia.",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"SUNDAY_trigger","5) Si considera lavoro in orario: - nott","5)\n\nSi considera lavoro in orario:\n\n\n\n- notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6;\n\n- festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 29 o nelle\ngiornate programmate come riposo settimanale.\n\n\n\n6)\n\nIl lavoro supplementare (fino alla 38a ora) e quello straordinario saranno\ncompensati da una quota oraria della retribuzione in atto, di cui all’art.\n53, maggiorata sulla base delle quote di cui al comma seguente.\n\n\n\n7)\n\nLe quote di maggiorazione per il lavoro supplementare e straordinario sono\nle seguenti:\n\n\n\n- supplementare diurno: 25%\n\n- straordinario diurno: 20%\n\n- notturno: 30%\n\n- festivo diurno: 30%\n\n- festivo notturno: 50%",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"legalassistance_trigger","Art. 22 - Patrocinio legale del lavorato","Art. 22 - Patrocinio legale del lavoratore per atti connessi\n\nall'espletamento dei compiti d'ufficio.\n\n\n\n1)\n\nNell’ambito della tutela dei propri diritti e interessi l’Ente, ove\nfosse instaurato un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti del lavoratore per fatti e\u002Fo atti strettamente connessi\nall’esercizio delle funzioni e che comporti l'adozione di provvedimenti\ndisciplinari, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, assumerà a proprio\ncarico, ove non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa\ndall’inizio del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo\nassistere il lavoratore da un legale di fiducia dallo stesso designato, purché\nentro i parametri tabellari stabiliti di volta in volta con decreto\nministeriale, dandone tempestiva informativa all’Ente.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di condanna del lavoratore con sentenza passata in giudicato per\nfatti a lui imputati, l'Ente potrà richiedere al dipendente condannato con\nsentenza passata in giudicato la restituzione degli oneri sostenuti per la sua\ndifesa.",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"childcareotherclause","Art. 58 - Assegni familiari o aggiunta d","Art. 58 - Assegni familiari o aggiunta di famiglia.\n\n\n\nGli assegni familiari o le quote aggiunte di famiglia sono erogati secondo\nle norme di legge vigenti.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale dipendente croce rossa, enti terzo settore, volontariato, fondazioni 2020-2022 - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2020-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore non profit\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica, FPS - Federazione dei lavoratori pubblici e servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;7 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;10.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;5.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;3.15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1302.72\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;1.5&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1.85 per hour\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1300 per year al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[288],{"title":37,"slug":33},[290],{"type":291,"data":292},"call_to_action_body_block",{"title":293,"description":294,"variant":295,"link":296},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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