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Sergio Gasparrini\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le seguenti Organizzazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- CGIL\u002FFP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u002FFP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FFPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIALS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- NURSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- NURSING UP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- USAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CSE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato CCNL del\npersonale del comparto Sanità relativo al triennio 2016-18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SECTOR1\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro\na tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed\nenti del comparto indicate all’art. 6, CCNQ sulla definizione dei comparti di\ncontrattazione collettiva del 13.7.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di\nprovvedimenti di ristrutturazione organizzativa della Amministrazione, di\nesternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente\ncontratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova\nAmministrazione, Ente o Società, previo confronto con le OO.SS. firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento alle Aziende sanitarie e ospedaliere, alle ARPA e alle\nagenzie, istituti, RSA ed enti del SSN di cui all’art. 6 del CCNQ per la\ndefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale,\nstipulato il 13.7.16, è riportato nel testo del presente contratto come\n“Aziende ed Enti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e s.m.i. è riportato come “D.lgs.\nn. 165\u002F01”. Il D.lgs. 30.12.92 n. 502 e s.m.i. sono riportati come “D.lgs.\nn. 502\u002F92”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende\nil dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai\nrispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali\ndi organizzazione. Con il termine di “unità operativa” si indicano\ngenericamente articolazioni interne delle strutture aziendali, così come\nindividuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo\ndiversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene\nportata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel sito\nweb dell’ARaN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e\nautomatico sono applicati dalle Aziende ed Enti entro 30 giorni dalla data di\nstipulazione di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata,\nalmeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni\ncontrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano\nsostituite dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del CCNL sono\npresentate 6 mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in\ntempo utile per consentire l’apertura della trattativa 3 mesi prima della\nscadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla\nscadenza del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali,\nné procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere da aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente\ncontratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata\ndisposta l'erogazione di cui all’art. 47 bis, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F01, è\nriconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di\ndefinizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce\nuna anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del\nrinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della\nprevisione ISTAT della inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della\ndinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi\ntabellari. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50%\ndel predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente\ncomma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1) e 2),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi\ndell’art. 49, D.lgs. n. 165\u002F01, anche su richiesta di una delle Parti,\nqualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\nAziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed\nEnti si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) contrattazione integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo\ntra le Parti su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confronto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Organismi paritetici di partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti\nche obbligano reciprocamente le Parti, al livello previsto dall’art. 8\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei\ncontratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni\nautentiche, anche a richiesta di una delle Parti, con le procedure di cui\nall’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito presso l'ARaN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli\natti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n.\n165\u002F01. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente\nmotivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità della\nazione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,\nemolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.\nL’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi\ncontrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il\nrischio di contenziosi generalizzati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e dei suoi strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di\ndati ed elementi conoscitivi, da parte della Azienda o Ente, ai soggetti\nsindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione\ntrattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una valutazione\napprofondita del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro\ndefinitiva adozione, ed esprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi\nartt. 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione\nintegrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Confronto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), di esprimere valutazioni esaustive\ne di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o\nEnte intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi\nconoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per\nl’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni l’Azienda o\nEnte e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dalla\ninformazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può\nanche essere proposto dalla Azienda o Ente contestualmente all’invio\ndell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non\npuò essere superiore a 30 giorni. Al termine del confronto è redatta una\nsintesi dei lavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3), art.\n8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)criteri generali relativi alla articolazione dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro della\nAzienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del personale,\nnell’ambito di processi associativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai fini\ndell’attribuzione della relativa indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti,\npubblici o privati, ai sensi dell’art. 31, D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)criteri generali di programmazione dei servizi di pronta\ndisponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Confronto regionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel\nrispetto dell’art. 40, D.lgs. n. 165\u002F01, le Regioni, entro 90 giorni dalla\nentrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le OO.SS.\nfirmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo\nsvolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie\nrelative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 81,\ncomma 4), lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle\ndestinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più\norientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota\ndei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del\npersonale di cui all’art. 39, comma 4), CCNL 7.4.99 (Finanziamento delle\nfasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex\nindennità di qualificazione professionale e della indennità professionale\nspecifica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alla modalità di incremento dei Fondi in caso di aumento della dotazione\norganica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo\ndi essa di cui all’art. 39, comma 8), CCNL 7.4.99 (Finanziamento delle fasce\nretributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex\nindennità di qualificazione professionale e della indennità professionale\nspecifica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli\nambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà\nle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)criteri di scorporo o aggregazione dei Fondi nei casi di modifica degli\nambiti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al comma 1), lett. b) e c), rimangono comunque ferme tutte\nle disposizioni contrattuali previste per la formazione dei Fondi di cui agli\nartt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e\nfasce), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il confronto in sede regionale\nvaluterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali,\nle problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione,\ntenuto conto della garanzia di continuità nella erogazione dei LEA, anche in\nrelazione alla scadenza dei contratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Organismo paritetico per l’innovazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità\nrelazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle OO.SS.\ndi cui all’art. 8, comma 3) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti\ne materie), su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e\nsperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della\nqualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle\npolitiche e ai piani di formazione, al lavoro agile e alla conciliazione dei\ntempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte alla Azienda o Ente o\nalle parti negoziali della contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico per l’innovazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha composizione paritetica ed è formato da 1 componente designato da\nciascuna delle OO.SS. di cui all’art. 8, comma 3) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie), nonché da 1 rappresentanza della Azienda o\nEnte, con rilevanza pari alla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)si riunisce almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Azienda o\nEnte manifesti una intenzione di progettualità organizzativa innovativa,\ncomplessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito della analisi\ndi fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest’ultima, o alla Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto\nprevisto dall’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del\npersonale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati\nprogetti e programmi dalle OO.SS. di cui all’art. 8, comma 3) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di lavoratori. In tali\ncasi l’Organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto\nprevisto al comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale,\nnell’ambito dell’Organismo di cui al presente articolo, gli andamenti\noccupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti\ndi somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di\ncui all’art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del\npersonale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione\nsindacale, come individuata al comma 3), e la delegazione di parte datoriale,\ncome individuata al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola\nAzienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il\npresidente, sono designati dall’Organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione\nintegrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei\ndue Fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81\n(Fondo premialità e fasce) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)criteri per la definizione delle procedure delle progressioni\neconomiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali\nspecifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo\nparziale ai sensi dell’art. 60, comma 7) (Rapporto di lavoro a tempo\nparziale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro\na tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi\ndell’art. 57, comma 3) (Contratto di lavoro a tempo determinato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno\nannuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di\nquanto previsto dall’art. 48, comma 5) (Diritto allo studio) e nei limiti di\ncui al comma 1) di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che\ndiano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo\nstudio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8) (Diritto allo\nstudio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi\nsocio\u002Fricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei\nlavoratori somministrati, ai sensi dell’art. 59, comma 4) (Contratto di\nsomministrazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità\noraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni inerenti l’organizzazione di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità con\nonere a carico del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e\nincarichi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) l’eventuale elevazione dell’indennità di lavoro notturno con onere a\ncarico del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e\nincarichi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 27, commi 11) e\n12) (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché\nper il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle\nsituazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi\nnon siano posti nelle vicinanze dei reparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all’art. 8, comma 5) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra\nle diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 8, comma 5) (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con\ncadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall’art. 8, comma 4) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e\nmaterie) entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 8\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) per l'avvio del\nnegoziato entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non\nprima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2), la propria\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i principi della autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall’art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora,\ndecorsi 30 giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili\nfino a un massimo di ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le\nParti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione\nsulle materie di cui all’art. 8, comma 5), lett. f), g), h), i), j), k) ed n)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 8, comma\n5), lett. a), b), c), d), e), l) ed m) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie) e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo\npregiudizio alla funzionalità della azione amministrativa, nel rispetto dei\nprincipi di comportamento di cui all’art. 10 (Clausole di raffreddamento),\nl'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie\noggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le\ntrattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.\nIl termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40,\ncomma 3 ter), D.lgs. n. 165\u002F01, è fissato in 45 giorni, eventualmente\nprorogabili di ulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva\nintegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri\nsono effettuati dall’Organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40\nbis, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F01. A tal fine l'Ipotesi di contratto collettivo\nintegrativo definita dalle Parti, corredata dalla relazione illustrativa e da\nquella tecnica, è inviata a tale Organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.\nIn caso di rilievi da parte del predetto Organo la trattativa deve essere\nripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’Organo di\ngoverno dell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione\ntrattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa\ntempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano\nla loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna Azienda o Ente, dei\nsuccessivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all’ARaN\ne al CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del\ncontratto collettivo integrativo, ovvero il testo degli atti assunti ai sensi\ndei commi 4) o 5), corredati dalla relazione illustrativa e da quella\ntecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Clausole di raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei suddetti principi, entro il 1° mese del negoziato relativo\nalla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative unilaterali,\nné procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per\nraggiungere l’accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le Parti non\nassumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Titolo sulle relazioni sindacali ai\nsensi dell’art. 2, comma 2) (Durata, decorrenza, tempi e procedure di\napplicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia e\nsono pertanto disapplicate tutte le disposizioni in materia di relazioni\nsindacali ovunque previste nei precedenti CCNL del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 12 - Commissione paritetica per la revisione del sistema di\nclassificazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla opportunità di avviare il processo di innovazione\ndel sistema di classificazione professionale del personale del SSN,\nindividuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento\ndelle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con\nquelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che la finalità del SSN, in coerenza con la Costituzione\ne con gli orientamenti della Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la\ntutela della salute intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e\nsociale, e non semplice assenza di malattia, debba essere attuata non solo in\nun sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad una\narticolata e complessa attività, coinvolgente una più ampia platea di\nprofessionisti ed operatori, nel contesto di congruenti, nuovi modelli\norganizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di prevedere una fase istruttoria che\nconsenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza\nsull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare\nle possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità\nindicate al comma 1), nella prospettiva di pervenire a un modello maggiormente\nidoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore\ngestione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3), in coerenza con le\nfinalità indicate, è istituita presso l’ARaN, entro 30 giorni dalla\nsottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti\ndesignati dal Comitato di settore, una specifica Commissione paritetica tra\nARaN e parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)individuare linee di evoluzione e sviluppo della attuale classificazione\ndel personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in\nparticolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione\ndelle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine sarà operata\nuna verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni\nlegislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai\ncambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e\ntecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti\nprofessionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità\nprofessionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro\nvalorizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle\ncompetenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo\naccrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e\ndella efficacia dell’intervento sanitario e socio-sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno\ndelle categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze\nprofessionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza della evoluzione\nnormativa e del riordino delle professioni nell’ambito del sistema sanitario\nnazionale, con particolare riferimento alla istituzione della nuova area delle\nprofessioni socio-sanitarie di cui all’art. 5, legge n. 3\u002F18, la suddivisione\ndel personale nelle seguenti aree prestazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-area delle professioni sanitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-area delle professioni socio-sanitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-area di amministrazione dei fattori produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-area tecnico-ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel\nmodello di classificazione, configurandole come aggregazioni di profili aventi\nun carattere prestazionale finalizzato all’orientamento del risultato\naziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli interventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio:\nautisti soccorritori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione\nalla evoluzione dei modelli di classificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo luglio,\nformulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È disapplicato l’art. 9, CCNL 19.4.04 (Commissione paritetica per il\nsistema di classificazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e\ninformazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di\nvalorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte\ndalle Pubbliche Amministrazioni, sono previsti profili professionali idonei a\ngarantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connessi alle suddette\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui\nall’allegato 1), CCNL 7.4.99, come modificato dall’allegato 1), CCNL\nintegrativo 20.9.01 e dall’allegato 1), CCNL 19.4.04, il comma 3) definisce i\n“contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti\nprofessionali di base, nell’ambito del ruolo professionale, sono così\narticolati e definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) settore Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria D):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna\nin relazione ai fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi della Azienda o Ente,\ndefinizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i\nprocessi di gestione dei siti Internet, nell’ottica della attuazione delle\ndisposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei\nservizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista della comunicazione istituzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) settore Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria D):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta\nconnessione con gli obiettivi istituzionali della Azienda o Ente; promozione e\ncura dei collegamenti con gli Organi di informazione; individuazione e\u002Fo\nimplementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la\ncostante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale della Azienda\no Ente; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni\npubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profili di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - INCARICHI FUNZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Definizione degli incarichi di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e\nprofessionale, i seguenti incarichi di funzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incarico di organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incarico professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai\ndiversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione\ndiretta di elevate responsabilità aggiuntive e\u002Fo maggiormente complesse\nrispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in\nconformità a quanto previsto nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Modifica della denominazione dei profili di “esperto”.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dalla entrata in vigore del presente CCNL, nei profili di tutte\nle categorie e dei relativi livelli economici, la denominazione “esperto”\nviene sostituita dalla denominazione “senior”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il\npersonale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale\nassistente sociale e assistente sociale senior.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore\nprofessionale assistente sociale e assistente sociale senior gli incarichi di\nfunzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi\nseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche\nresponsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi\nall'esercizio della funzione sanitaria e socio-sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità\ndefiniti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di coordinamento prevista dalla legge n. 43\u002F06 è confermata e\nvalorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione,\nanche in relazione alla evoluzione dei processi e modelli organizzativi e alla\nesperienza e professionalità acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento è necessario il\npossesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 4) e 5), legge n. 43\u002F06. Il\nrequisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di\norganizzazione è il possesso di almeno 5 anni di esperienza professionale\nnella cat. D). La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di\nvalorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore\ncomplessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’art. 6,\nlegge n. 43\u002F06, nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili\nprofessionali ex comma 3), art. 6, D.lgs. n. 502\u002F92, può essere di\n“professionista specialista” o di “professionista esperto”.\nNell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie\ninfermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché\ndella professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di\nformazione complementare post-diploma, sono istituiti incarichi professionali\nper l’esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle\nfunzioni delle predette aree prevista nella organizzazione aziendale. Tali\ncompiti sono aggiuntivi e\u002Fo maggiormente complessi e richiedono significative,\nelevate e innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo\nposseduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista\nspecialista” è il possesso del master specialistico di 1° livello di cui\nall’art. 6, legge n. 43\u002F06, secondo gli ordinamenti didattici universitari\ndefiniti dal Ministero della Salute e il Ministero della Università, su\nproposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie,\nricostituito presso il MIUR con il DI 10.3.16 e sentite le Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista\nesperto” è costituito dall’aver acquisito competenze avanzate tramite\npercorsi formativi complementari regionali e attraverso l’esercizio di\nattività professionali riconosciute dalle stesse regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi di organizzazione di cui al comma 3), relativi alla unità di\nappartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di “professionista\nspecialista” e di “professionista esperto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il\npersonale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e\nprofessionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di\nparticolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia\ngestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l’attività di\ncoordinamento di altro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico di organizzazione è di una unica tipologia e va graduato\nsecondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni\nsingola Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta\nprofessionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad Albi\nprofessionali ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il requisito richiesto per l’incarico di organizzazione è il possesso di\nalmeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in cat.\nD). Il requisito richiesto per l’incarico professionale è il possesso di\nalmeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in cat.\nD), nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso il\nconferimento dell’incarico potrà comportare l’iscrizione al relativo Albo,\nsempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base\ndei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione, nonché delle\nscelte di programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale e\u002Fo regionale\nistituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai\nprecedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo denominato\n“Condizioni di lavoro e incarichi”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di\nfunzione e individuano l’importo della relativa indennità entro il valore\nminimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3) (Trattamento\neconomico accessorio degli incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto\ndella dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e\nresponsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della\ncomplessità e implementazione delle competenze, della valenza strategica\nrispetto agli obiettivi dell’Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di\ncomplessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo\npresente nella Azienda o Ente nel rispetto di quanto previsto nei commi 3) e\n9), art. 16 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale\ndel ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore professionale\nassistente sociale e assistente sociale senior).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi possono essere conferiti al personale inquadrato nella cat.\nD). Gli incarichi di organizzazione sono conferibili anche al personale con\nrapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali\nincarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85. In tali casi il\nvalore economico dell’incarico è rideterminato in proporzione alla durata\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le\nmodalità per conferire i relativi incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi sono attribuiti dalla Azienda o Ente a domanda\ndell’interessato sulla base di avviso di selezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne\nriporta i contenuti ivi inclusi, in particolare la descrizione delle linee di\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico è a termine. L’Azienda o Ente sulla base delle proprie\nesigenze organizzative ne determina la durata tra un minimo di 3 anni e un\nmassimo di 5 anni. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione\npositiva, senza attivare la procedura e di cui al comma 3), per una durata\nmassima complessiva di 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca degli incarichi prima della scadenza può avvenire, con atto\nscritto e motivato, per diversa organizzazione dell’ente derivante dalla\nmodifica dell’atto aziendale o per valutazione negativa o anche per il venir\nmeno dei requisiti richiesti per l’attribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico\naccessorio relativo alla titolarità dello stesso, così come definito nel\ncomma 1) del successivo art. 20 (Trattamento economico accessorio degli\nincarichi). In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di\nappartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza con\ncorresponsione del relativo trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di permanenza nell’incarico il dipendente può partecipare\nalle selezioni per la progressione economica qualora sia in possesso dei\nrelativi requisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Trattamento economico accessorio degli incarichi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi\nè finanziato con le risorse del Fondo denominato “Condizioni di lavoro e\nincarichi” ed è costituito dalla indennità d’incarico. Restano ferme la\ncorresponsione della indennità professionale specifica per i profili per i\nquali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione\ndelle particolari condizioni di lavoro di cui al titolo VIII, capo III\n(Indennità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso\nper il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il\nvalore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità d’incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di\n€ 12.000,00 annui lordi per 13 mensilità, in relazione a quanto risultante\ndal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili\nnell’apposito Fondo dell’Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di\nfunzione è soggetto a specifica valutazione annuale, nonché a valutazione\nfinale al termine dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione annuale è effettuata nell’ambito del ciclo della\nperformance e il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di\ncui all’art. 81, comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di\nuna valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni\ndel dipendente interessato anche assistito dalla O.S. cui aderisce o conferisce\nmandato o da persona o legale di sua fiducia. L’esito della valutazione\nfinale è rilevante per l’affidamento dello stesso o di altri incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Indennità di coordinamento ad esaurimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la corresponsione, prevista dall’art. 10, comma 2), CCNL\n20.9.01, 2° biennio economico (Coordinamento), della indennità di\ncoordinamento - parte fissa - in via permanente ai collaboratori professionali\nsanitari - caposala - già appartenenti alla cat. D) e con reali funzioni di\ncoordinamento al 31.8.01, nella misura annua lorda di € 1.549,37 cui si\naggiunge la 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma 1) compete in via permanente - nella stessa\nmisura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali\nsanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori\nprofessionali - assistenti sociali - già appartenenti alla cat. D), ai quali a\ntale data le Aziende ed Enti abbiano conferito analogo incarico di\ncoordinamento o, previa verifica, ne abbiano riconosciuto con atto formale lo\nsvolgimento al 31.8.01. Il presente comma si applica anche ai dipendenti\nappartenenti al livello economico DS), ai sensi dell’art. 8, comma 5), CCNL\n20.9.01, 2° biennio economico (Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il\nruolo sanitario e tecnico - profilo di assistente sociale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di coordinamento di cui al presente articolo è assorbita\ndalla indennità di incarico di cui all’art. 20 (Trattamento economico\naccessorio degli incarichi) attribuita in relazione al conferimento di uno\ndegli incarichi ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Norma transitoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di\nsottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù\ndi una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al\ncompletamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di\nfunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del\npresente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 20, CCNL 7.4.99 (Posizioni organizzative e graduazione delle\nfunzioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 21, CCNL 7.4.99 e art. 11, CCNL 20.9.01 (Affidamento degli incarichi\nper le posizioni organizzative e loro revoca - Indennità di funzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 36, CCNL 7.4.99, art. 11, CCNL 20.9.01 e art. 49, CCNL integrativo\n20.9.01 (Misura dell’indennità di funzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 10, CCNL 20.9.01 - 2° biennio economico, art. 5, CCNL integrativo\n20.9.01, art. 19, CCNL 19.4.04 e art. 4, CCNL 10.4.08 (Coordinamento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a\nposizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizione deve\nintendersi riferita agli incarichi del presente Capo e alle relative indennità\ncon la decorrenza fissata nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Il contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e\nregolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della\nnormativa comunitaria e del presente CCNL. Il contratto di lavoro a tempo\nindeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di\nlavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tipologia del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) categoria, profilo professionale e livello retributivo iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione\npreviste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sede di prima destinazione dell’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai\ncontratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del\ncontratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione\nrisolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto\nannullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il\npresupposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo\nparziale. In quest’ultimo caso il contratto individuale di cui al comma 1)\nindica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito\ndelle tipologie di cui all’art. 61, comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro\nindividuale ai fini della assunzione, invita il destinatario, anche in via\ntelematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni\nregolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o\nselezione, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni. Su richiesta\ndell’interessato, il termine assegnato dalla azienda può essere prorogato di\nulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il\ndestinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri\nrapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle\nsituazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D.lgs. n. 165\u002F01. In\ncaso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata\nla dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto\nprevisto dall’art. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5), l’azienda comunica di\nnon dar luogo alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 25 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un\nperiodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle catt. A) e B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 6 mesi per le restanti categorie\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo\nservizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri\ncasi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente\nha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi,\ndecorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo al dipendente compete\nlo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso\ndi infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di\nservizio si applica l’art. 44.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3) sono\nsoggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti\nassenze del personale non in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1), nel restante\nperiodo ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento\nsenza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti\nsalvi i casi di sospensione previsti dai commi 3) e 4). Il recesso opera dal\nmomento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente\ndeve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto da una delle Parti, il dipendente si intende confermato in servizio e\ngli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno della assunzione a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo\ngiorno di effettivo servizio, compresi i ratei della 13a mensilità ove\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di\nprova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento\ndella stessa, è reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo\nprofessionale di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso una azienda o\nente del comparto, vincitore di concorso presso altra Amministrazione anche di\ndiverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza\nretribuzione e decorrenza della anzianità, per la durata del periodo di prova,\ndi cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8), lett. a), CCNL\nintegrativo 20.9.01 (Aspettativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova l’azienda o ente può adottare iniziative per\nla formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a\npiù servizi della azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma\nrestando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del\ncomparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e\ndisciplina, ove prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che\nabbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato,\nnel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre Amministrazioni\npubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie\ne, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile\napplicare il disposto dell’art. 24, comma 5), il contratto è stipulato con\nriserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel\ncaso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti\nin possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto\ncon effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Ricostituzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso\no per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione\ndel rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta; in\ncaso di accoglimento il dipendente è ricollocato nella categoria e profilo\nrivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di classificazione\napplicato nella azienda all’atto della ricostituzione del rapporto di lavoro.\nAllo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale del profilo, con\nesclusione delle fasce retributive e della RIA a suo tempo eventualmente\nmaturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa facoltà di cui al comma 1) è data al dipendente, senza limiti\ntemporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso\nal lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni in correlazione al riacquisto\ndella cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dai precedenti commi la ricostituzione del rapporto di\nlavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente\nposto nella dotazione organica della azienda e al mantenimento del possesso dei\nrequisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente, nonché\nall’accertamento della idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia\nstata causata da motivi di salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si\napplicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di\ndivieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli\neffetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima\ndella ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46, CCNL\nintegrativo 20.9.01 (Trattamento di fine rapporto di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disapplicazione dell’art. 59, DPR n. 761\u002F79.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 bis - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 14, CCNL 1.9.95 e art. 41, CCNL 7.4.99 (Il contratto individuale di\nlavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 15, CCNL 1.9.95 e art. 41, comma 2), CCNL 7.4.99 (Periodo di\nprova);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 24, CCNL 20.9.01 (Ricostituzione del rapporto di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - ISTITUTI DELL’ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Ch3>Art. 27 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su 5\no 6 giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di\n6 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolazione dell’orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ottimizzazione delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- miglioramento della qualità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ampliamento della fruibilità dei servizi in favore della utenza\nparticolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi e altre\nAmministrazioni pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-erogazione dei servizi sanitari e amministrativi nelle ore pomeridiane per\nle esigenze dell’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi\ndi articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è\nimprontata ai seguenti criteri di flessibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano\nconcreta una gestione flessibile della organizzazione del lavoro e dei servizi,\nin funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)orario continuato e articolato in turni laddove le esigenze del servizio\nrichiedano la presenza del personale nell’arco delle 12 o 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)orario di lavoro articolato, al di fuori della lett. b), con il ricorso\nalla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari\ninferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore\nannuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino\nad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a 4 mesi all’anno,\ncon orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile,\ndella presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate\nfasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze\ndell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle\n24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art. 7, D.lgs. n.\n66\u002F03, tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)una durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative a\nqualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con\nl’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione\ndi svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in\nattività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale,\npurché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti\nal fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione\ndel pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29, CCNL integrativo 20.9.01\ne all’art. 4, CCNL 31.7.09 (Mensa). La durata della pausa e la sua\ncollocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di\nlavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla\ndisponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi\ndella Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una\ndiversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella\nstabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si\ntrovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma, lett. g).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non\ninferiore a 11 ore per il recupero delle energie psico-fisiche fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo\ninterdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore\nnell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è accertata\ncon efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità\nsostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti,\nin relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.\nIl ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero\ndel debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui\nsi è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la\nproporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico\naccessorio, come determinato dall'art. 75 (Struttura della retribuzione). Resta\nfermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall’art. 66 (Codice\ndisciplinare) e ss. Per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso\nuna unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente\ntale attività, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze\ndi servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per\nrecarsi dalla sede al luogo di svolgimento della attività è da considerarsi a\ntutti gli effetti orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’art. 4, D.lgs. n. 66\u002F03, il limite di 4 mesi, ivi\nprevisto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di 48\nore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro\nstraordinario, è elevato a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la continuità assistenziale da parte del personale\naddetto ai servizi relativi alla accettazione, al trattamento e alle cure delle\nstrutture ospedaliere l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione\nalle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina\nla sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non\nfruito, per il completamento delle 11 ore di riposo, deve avvenire\nimmediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per\nragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al\nprecedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato\nriposo saranno fruite nei successivi 7 giorni fino al completamento delle 11\nore di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari alla\nintera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente\nall’orario convenzionale di cui al comma 1) del presente articolo, fatto\nsalvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni\nlegislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a\nprofili del ruolo tecnico addetti alla assistenza debbano indossare apposite\ndivise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e\nsvestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno\ndella sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10\nminuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché\nrisultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior\nfavore in essere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle\n24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari\nsono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione,\nsvestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature\neffettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio\nattuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Servizio di pronta disponibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la\nstruttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale\nper affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica,\nai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei\nservizi e presidi individuati dal piano stesso e agli aspetti organizzativi\ndelle strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1) e i piani per\nl’emergenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base del piano di cui al comma 2) sono tenuti a svolgere il servizio\ndi pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità\noperative con attività continua e in numero strettamente necessario a\nsoddisfare le esigenze funzionali dell’unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma\npersonale della stessa unità operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni\nnotturni e ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui\nesso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche una\nintera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro\nstraordinario ai sensi dell’art. 31 (Lavoro straordinario), ovvero trova\napplicazione l’art. 40, CCNL integrativo 20.9.01 (Banca delle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a una indennità\ndi € 20,66 lorde per ogni 12 ore, elevabile in sede di contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali,\ncomunque, non possono essere inferiori alle 4 ore, l’indennità è\ncorrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente\nsospensione delle 11 ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo,\ndeve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore\nmancanti per il completamento delle 11 ore di riposo; nel caso in cui, per\nragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al\nprecedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato\nriposo saranno fruite, in una unica soluzione, nei successivi 7 giorni, fino al\ncompletamento delle 11 ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio\nattuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle\nAziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni\ndi pronta disponibilità al mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle\nattività operatorie e nelle strutture di emergenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla\npronta disponibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutto il personale delle catt. A), B), C) e D), profili del ruolo\namministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il personale appartenente alle catt. A), C) e D), profili del ruolo\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il personale appartenente alla cat. D) con incarichi di funzione\norganizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12), a tutto il\npersonale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario\nappartenente alla cat. D), livello economico DS), è consentita la pronta\ndisponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui\nammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze\norganizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo\ndi cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai\nmodelli organizzativi adottati dalla Azienda o Ente con riguardo alla\nrazionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta\ndisponibilità che abbiano carattere di stabilità si potrà destinare, in\ntutto o in parte, i relativi risparmi alle finalità del Fondo di cui\nall’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), ovvero rideterminare\nl’importo della indennità di cui al comma 7) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 29 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il\nnumero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in\nnumero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione\ndell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche\nricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale\ndeve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato\nfra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo\nalle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività nazionale e quella del S. Patrono coincidenti con la domenica\no con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su 5 giorni\nnon danno luogo a riposo compensativo, né a monetizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano\nla loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si\napplica la disposizione del comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a\nrichiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo\ncompensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di\narticolazione di lavoro su 5 giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a\nequivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro\nstraordinario non festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura\ndelle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2,\ncomma 1), lett. b), punto 2), D.lgs. 26.11.99 n. 532, sono individuati dalle\nAziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della\nsalute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del\ndatore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano\nle disposizioni del D.lgs. 26.11.99 n. 532. In quanto alla durata della\nprestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei\nservizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano\nl’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico\ncompetente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1), D.lgs.\n26.11.99 n. 532. È garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o\na lavori diurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art.\n86, comma 12) (Indennità per particolari condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia di lavoro notturno, ivi incluso il D.lgs. n.\n66\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal\ndirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di\nservizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma\ngeneralizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dalla\neffettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi di impedimento\nderivanti da esigenze personali e familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in relazione alle\nesigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per\nfronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle\narticolazioni aziendali individuate dal D.lgs. n. 502\u002F92 (distretti, presidi\nospedalieri, dipartimenti etc.). L’utilizzo delle risorse all’interno delle\nunità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il\nlimite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare,\nper ciascun dipendente, 180 ore annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione\na particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori, per non più\ndel 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di 250 ore\nannuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del\nrichiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a\nCommissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dalla\nAzienda o Ente) o altri Organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi\nin cui non siano previsti specifici compensi; della assistenza alla\norganizzazione di corsi di aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario di cui al\npresente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente\nriposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di\ncui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla\nbanca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente,\ndividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all’art. 37, comma 2),\nlett. b), CCNL integrativo 20.9.01 (Retribuzione e sue definizioni),\ncomprensiva del rateo di 13a mensilità ad essa riferita. Per il personale che\nfruisce della riduzione di orario di cui all’art. 27, CCNL 7.4.99 (Riduzione\ndell’orario) il valore del divisore è fissato in 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui al comma 7) è pari al 15% per lavoro straordinario\ndiurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario\nnotturno (dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo) e al 50% per quello\nprestato in orario notturno festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è\nquello determinato ai sensi dell’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e\nincarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 26, CCNL 7.4.99 e art. 5, CCNL 10.4.08 (Orario di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 7, CCNL integrativo 20.9.01 (Servizio di pronta disponibilità). È\ntuttavia confermata la disapplicazione dell’art. 18, DPR n. 270\u002F87, ivi\nprevista al comma 15);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 20, CCNL 1.9.95 e art. 9, CCNL integrativo 20.9.01 (Riposo\nsettimanale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 10, CCNL integrativo 20.9.01 (Lavoro notturno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-artt. 34, CCNL 7.4.99 e art. 39, CCNL integrativo 20.9.01 (Lavoro\nstraordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - FERIE E FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Ch3>Art. 33 - Ferie e recupero festività soppresse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la retribuzione di cui\nall’art. 19, comma 1), CCNL 1.9.95 (Ferie e festività) come integrato\ndall’art. 23, comma 4), CCNL 19.4.04 (Disposizioni particolari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, in\ncui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28\ngiorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti che invece hanno una articolazione oraria su 6 giorni, la\ndurata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione per\ni primi 3 anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre\nPubbliche Amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione\ndell'orario di lavoro su 5 giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di\narticolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni. Dopo 3 anni di servizio, anche\na tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2), 3) e 4) sono comprensivi\ndelle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23.12.77 n.\n937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell’anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge\nn. 937\u002F77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono\ndella località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in\ngiorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La frazione di\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 36\n(Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari\ndisposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 11). Esse sono fruite, previa\nautorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le\nesigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la\nfruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle\nvigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo\nrestando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni\ngiornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di\ncalcolo la retribuzione di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può\nfrazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire\nnel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al\ndipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni\ncontinuativi di ferie nel periodo 1 giugno\u002F30 settembre o, alternativamente, in\ncaso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo\nscolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno\u002F15 settembre,\nal fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate\nragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese\ndocumentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno\nal luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al\nrimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non\ngoduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie\ndovranno essere fruite entro il 1° semestre dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui\nall’art. 36, comma 1), lett. b). È cura del dipendente informare\ntempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di\ncompiere gli accertamenti dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al 2° periodo di\ncomporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o\ninfortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si\nsiano protratte per l’intero anno solare. In tal caso il godimento delle\nferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle\nesigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Ferie e riposi solidali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere, in tutto o\nin parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità\ndi prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per\nparticolari condizioni di salute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le 4 settimane\nannuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.\n10, D.lgs. n. 66\u002F03, in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20\ngiorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni\ne in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su\n6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33,\ncomma 6) (Ferie e recupero festività soppresse).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel\ncomma 1) possono presentare specifica richiesta alla Azienda o Ente,\nreiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per una misura\nmassima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata\ncertificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione,\nrilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda o Ente, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a\ntutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni\ndi ferie o di riposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura\nproporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività\nsoppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per\nparticolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi\neventualmente maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7), le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione,\ntotale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del\nrichiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un\ncriterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri\nsoggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 19, CCNL 1.9.95, art. 4, CCNL integrativo 22.5.97 e art. 23, comma 4),\nCCNL 19.4.04 (Ferie e festività), fatto salvo quanto previsto dall’art. 33\n(Ferie e recupero festività soppresse), comma 1) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 8, CCNL integrativo 20.9.01 (Compensi per ferie non godute).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 36 - Permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i\nseguenti casi da documentare debitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) partecipazione a concorsi o esami - limitatamente ai giorni di\nsvolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo\ncomunque connesso alla attività di servizio: giorni 8 all’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lutto per il coniuge per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro\nil 1° grado o per il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36) e 50), legge\nn. 76\u002F16 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni 3 per evento da fruire\nentro 7 giorni lavorativi dal decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha altresì diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi in\noccasione di matrimonio. Tale permesso può essere fruito anche entro 45 giorni\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dei commi 1) e 2) possono essere fruiti cumulativamente\nnell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione\nesclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le\nindennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o\nfamiliari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per\nparticolari motivi personali o familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari retribuiti del comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non riducono le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non sono fruibili per frazione di ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative fruiti ad ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata della intera\ngiornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza della assenza sul monte ore\ndei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore\ndi cui all’art. 27, comma 10) (Orario di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei\npermessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari\nalla intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro\nstraordinario, nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 38 - Permessi previsti da particolari disposizioni di legge.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3\ngiorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3), legge 5.2.92 n. 104. Tali\npermessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della 13a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore\norganizzazione della attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei\npermessi di cui al comma 1), predispone, di norma, una programmazione mensile\ndei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese\novvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la\npredisposizione della turnistica per il mese di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere presentata\nnelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad\naltri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con\nparticolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo\nrispettivamente previsti dall’art. 1, legge 13.7.67 n. 584, come sostituito\ndall’art. 13, legge 4.5.90 n. 107 e l’art. 5, comma 1), legge 6.3.01 n.\n52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le medesime finalità di cui al comma 2), il dipendente che fruisce dei\npermessi di cui al comma 4) comunica i giorni in cui intende assentarsi con un\npreavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la\ndomanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione\ndello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del\ngiorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco\ntemporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione\ncertificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per\nil congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1). La\nfruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 61 (Orario di\nlavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a\ntempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a\nrichiesta della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione alla Azienda o Ente di appartenenza. Entro 15\ngiorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il\ntrasferimento presso l'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano\nposti vacanti corrispondenti alla sua categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma\n1), CCNL 20.9.01 (Aspettativa) per un periodo di ulteriori 30 giorni. Le\nAziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la\nconcessione della aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2) del\nmedesimo art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo\ndi 1 anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni\nspecialistiche o esami diagnostici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di\nvisite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su\nbase sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali,\ncomprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono assimilati alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime\neconomico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente\nCCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di comporto, 6 ore di permesso fruite su\nbase oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1) possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata della intera giornata lavorativa. In tale ipotesi\nl'incidenza della assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del\ndipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale\nnella giornata di assenza di cui all’art. 27, comma 10) (Orario di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel\nrispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di particolare\ne comprovata urgenza o necessità la domanda può essere presentata anche nelle\n24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario\ndi lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di\npermesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per i permessi di cui al comma 1) è giustificata mediante\nattestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o\ndal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto\nla visita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attestazione è inoltrata alla Azienda o Ente dal dipendente oppure è\ntrasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o\ndella struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dipendente conseguente a una patologia in atto, la\nrelativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi l’assenza per malattia è\ngiustificata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata alla Azienda o Ente secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tali ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale\namministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 9) e 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui\nl’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla\nmalattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e\ncontrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale\ncaso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di cui al comma 11),\nlett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di controllo medico legale l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dalla attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle\nprevisioni dei commi 9), 10) e 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente anche una unica certificazione, anche\ncartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari\nricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario\nstabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione alla Azienda\no Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove\nesistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di\npresenza, ai sensi dei commi 9), 10) e 11), dalle quali risulti l'effettuazione\ndelle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è\nsomministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui al\ncomma 1), di fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo,\nanche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e\npersonali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Permessi orari a recupero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione\ndel responsabile preposto alla unità organizzativa presso cui presta servizio.\nTali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario\ndi lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per\ngarantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere\nformulata in tempo utile e comunque non oltre 1 ora dopo l’inizio della\ngiornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati\ndal responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese\nsuccessivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato\nrecupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Assenze per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione\ndel predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei 3\nanni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del\nperiodo previsto dal comma 1) può essere concesso di assentarsi per un\nulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2),\nl'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su\niniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di\nsalute, per il tramite dell’Organo medico competente ai sensi delle vigenti\ndisposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di\nassoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1) e 2),\nnel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non\nallo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda\no Ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4), oppure nel caso in\ncui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui al DPR n. 171\u002F11,\npuò risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato,\nentro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico,\ncorrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3),\ndandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della\nidoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui\nai commi 1) e 2), in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e\nripetuti, oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente\npresumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio, oppure\nl’impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma\n6), emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del\nproprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma\n4), anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto\ndi cui al presente articolo. Analogamente, nella ipotesi in cui il dipendente\nvenga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede\nsecondo quanto previsto dal comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2) del\npresente articolo, non interrompono la maturazione della anzianità di servizio\na tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da\nTBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso\naccessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell’ambito di\ntale periodo, per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di\nricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero\nal dipendente compete anche il trattamento economico accessorio, come\ndeterminato nella tabella 1) allegata al CCNL 1.9.95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 8, comma 5), lett. b)\n(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in\ncui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto\ndella attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate,\nsecondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al\nlavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a ‘day hospital’, al\nricovero domiciliare certificato dalla ASL o dalla struttura sanitaria che\neffettua la prestazione, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei\ncasi di ‘day surgery’, ‘day service’, pre-ospedalizzazione e\npre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche\nper i conseguenti periodi di convalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere\ncomunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque\nall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel\ncaso di eventuale prosecuzione dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in\nluogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione\nall’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere\nreperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa\nautorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel\ndomicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale\no festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,\ndall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti\nspecialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,\ndocumentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Azienda o\nall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di un\nterzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal\nterzo responsabile al dipendente è versato da quest’ultimo all’Azienda o\nEnte fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di\nassenza, ai sensi del comma 10), compresi gli oneri riflessi inerenti. La\npresente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte della Azienda o\nEnte, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 43 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti\nterapie salvavita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, attestate\nsecondo le modalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze\nper malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi\ngiorni di ricovero ospedaliero o di ‘day hospital’, nonché i giorni di\nassenza dovuti alla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il\ndipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai\nrispettivi CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti\nle terapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medico-legali delle ASL o dagli Istituti o Strutture accreditate o\ndalle Strutture con competenze mediche delle Pubbliche Amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli\neffetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente\ncertificati dalle competenti strutture del SSN o dagli Istituti o Strutture\naccreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’Organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 44 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute\na causa di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o alla abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta\nal dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo\ncomma 2), il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a\nguarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e,\ncomunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi\nprorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di\ncomporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia\nordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma\n10), lett. a) (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le infermità dovute a causa di servizio la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6, DL 6.12.11 n. 201,\nconvertito nella legge 22.12.11 n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto\nil riconoscimento della causa di servizio prima della entrata in vigore delle\ncitate disposizioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 45 - Congedi dei genitori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n.\n151\u002F01, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con\nle specificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F01, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati, le voci del\ntrattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico\ndi cui all’art. 20, comma 3), nonché i premi correlati alla performance\nsecondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e in relazione\nall’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei\ncompensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate,\npericolose o dannose per la salute.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1),\nD.lgs. n. 151\u002F01, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori\npadri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e\nfruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini\ndella anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto\nprevisto dal comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma\n2) e fino al 3° anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio),\nnei casi previsti dall’art. 47, D.lgs. n. 151\u002F01, alle lavoratrici madri e ai\nlavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le\nmodalità di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale,\nai sensi dell’art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, la lavoratrice madre o il lavoratore\npadre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata,\nall’ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza\ndel periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di\nraccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza\ndell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale\ndisciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario\nperiodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ndomanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del\nperiodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 46 - Congedo parentale su base oraria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 bis), D.lgs. n.\n151\u002F01, inserito dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12 n. 228, i\ngenitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a\ntempo pieno che a tempo parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del\ncomparto, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale,\nin applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1) e 2) del medesimo art.\n32 e delle relative disposizioni attuative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\npsico-fisiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a\ntempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una\nStruttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e\nregionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che\nsi impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto\ndalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo\nle modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto\ndi recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per le\nassenze per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di\n2 ore, per la durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto di recupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria di\ninquadramento contrattuale diversi da quelli abituali, quando tale misura sia\nindividuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto\ndella terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti, i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza, entro il 3°\ngrado, ovvero i conviventi ai sensi della legge n. 76\u002F16 che si trovino nelle\ncondizioni previste dal comma 1) e abbiano iniziato a dare attuazione al\nprogetto di recupero, possono fruire della aspettativa per motivi di famiglia\nper l’intera durata del progetto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in\nconsiderazione ai fini del periodo di comporto previsto per l’assenza per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Azienda o Ente nei 15\ngiorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora risulti che i dipendenti di cui al comma 1) non si sottopongono per\nloro volontà alle previste terapie, l’Azienda o Ente può procedere\nall’accertamento della idoneità psico-fisica degli stessi allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni\nrelative alle assenze per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa,\nvengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di\ncui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di\npropria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall’Azienda o\nEnte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non\nsi presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o\nalla scadenza del termine di cui al comma 6), il rapporto di lavoro è risolto\nnel rispetto della normativa disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative\nprogrammate dalla Azienda o Ente - permessi retribuiti, nella misura massima\nindividuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo,\narrotondato alla unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo\nindeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) spettano anche ai lavoratori con rapporto di\nlavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi,\ncomprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite\npercentuale già stabilito dal comma 1) essi sono concessi nella misura massima\nindividuale di cui al medesimo comma 1), riproporzionata alla durata temporale,\nnell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato\nstipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma\n2), che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,\npossono fruire dei permessi di cui all’art. 10, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono concessi per la partecipazione a corsi\ndestinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari,\ndi scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti\ndall’ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto\nall’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi\ne la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di\nlavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.\nNell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste\nulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di\nparticolari attestati o corsi di perfezionamento, anche organizzati dalla UE,\nfinalizzati alla acquisizione di specifica professionalità, ovvero corsi di\nformazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano\nlavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al\ncomma 1), la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di\npriorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se\nstudenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti\ndai programmi relativi agli anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti\nl’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per\nla prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando,\nper gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla\nlett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lett. a) e b), nonché i dipendenti di cui\nal comma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6), la\nprecedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di\nstudio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari\no post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito della applicazione dei criteri indicati nei commi 6) e\n7), sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i\ndipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo\nstudio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine\ndecrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono\ndefinite dalla contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti\ninteressati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di\niscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello\ndegli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette\ncertificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa\nper motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per\nstraordinario già effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un\ntirocinio, l’Azienda o Ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto\ndelle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione\ndella prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4) il\ndipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può\nutilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri\nretribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli\nesami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato, ai sensi del comma 1), iscritti a corsi universitari con lo\nspecifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio\nsono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata\nordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso\nper lo studente a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto\nper tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini della anzianità\ndi servizio. Al predetto personale l’Azienda o Ente corrisponde il\ntrattamento economico previsto ai sensi dell’art. 1799, D.lgs. n. 66\u002F10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dipendenti richiamati\nalle armi l’Azienda o Ente corrisponde l’eventuale differenza fra lo\nstipendio in godimento e quello erogato dalla Amministrazione militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione della Azienda\no Ente per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni se il\nrichiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata\nsuperiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata\nsuperiore a 6 mesi. In tale ipotesi il periodo tra la fine del richiamo e\nl’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Unioni civili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F16, le disposizioni di cui al presente\nCCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le\nparole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche\nad ognuna delle parti della unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 21, CCNL 1.9.95, art. 41, CCNL 7.4.99, art. 16, CCNL integrativo\n20.9.01, art. 23, comma 2), CCNL 19.4.04 (Permessi retribuiti), fatto salvo\nquanto previsto dall’art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti), comma 4) del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 22, CCNL 1.9.95 (Permessi brevi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 23, CCNL 1.9.95, artt. 5 e 18, CCNL integrativo 22.5.97 e art. 11,\nCCNL integrativo 20.9.01 (Assenze per malattia), fatto salvo quanto previsto\ndall’art. 42 (Assenze per malattia), comma 9), lett. a) del presente CCNL e\nfatto salvo quanto previsto dall’art. 44 (Infortuni sul lavoro, malattie\nprofessionali e infermità dovute a causa di servizio), comma 1) del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 24, CCNL 1.9.95 e art. 6, CCNL integrativo 22.5.97 (Infortuni sul\nlavoro e malattie dovute a causa di servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 14, CCNL integrativo 20.9.01 (Tutela dei dipendenti in particolari\ncondizioni psico-fisiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 15, CCNL integrativo 20.9.01 (Tutela dei dipendenti portatori di\nhandicap);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 22, CCNL integrativo 20.9.01 (Diritto allo studio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 26, CCNL 1.9.95 (Servizio militare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 17, CCNL integrativo 20.9.01 (Congedi dei genitori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - MOBILITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del\npersonale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del comparto è disciplinata\ndall’art. 30, D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità\nvolontaria è stabilito quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo\nprofessionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei\nrequisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso\ndell’Ente o Azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire\nanche senza il preventivo assenso della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È disapplicato l’art. 19, CCNL integrativo 20.9.01 (Mobilità volontaria\ntra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti\ndiversi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - FORMAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 53 - Principi generali e finalità della formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica\nAmministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le\nAziende ed Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione\nprofessionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi\nprioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui\nconsegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in\nattività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei\nlivelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Destinatari e processi della formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare\nalla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in\nassegnazione temporanea presso altre Amministrazioni effettua la propria\nformazione nelle Amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui\nal comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di\nformazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento\ndella professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso\ncertificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che\nl’hanno attuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali\nformazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in\naula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di\npratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti possono assumere iniziative di collaborazione con altre\naziende, enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione\ncomuni e integrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dalla\nAzienda o Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri\nsono a carico della stessa Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro.\nQualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale\nspetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività\ndi formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari\nopportunità di partecipazione. In sede di Organismo paritetico di cui\nall’art. 7 possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione\ndel personale, in coerenza con il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta di\ninformazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in\nattuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle\ncompetenze acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possono essere formulate proposte alla Azienda o Ente per la realizzazione\ndelle finalità di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate anche\niniziative formative destinate al personale iscritto ad albi professionali, in\nrelazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della\nprofessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una\nquota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono\nessere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di\nrazionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Formazione continua ed ECM.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui al precedente\narticolo, la formazione continua, di cui all’art. 16 bis e ss. D.lgs. n.\n502\u002F92, è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei\nprogrammi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in\nappositi progetti formativi presso l’Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi\nprevisti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato\nnell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è\nconsiderato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico\ndella Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare, riportata nei\ncommi 8) e ss. del precedente articolo (Destinatari e processi della\nformazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema\nadottate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia\nprevista dal comma 2) circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti\nformativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la\nspecifica disciplina prevista dall’art. 16 quater, D.lgs. n. 502\u002F92. Ne\nconsegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere\niniziative unilaterali per la durata del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, viceversa, la garanzia del comma 2) venga rispettata, il dipendente\nche, senza giustificato motivo, non partecipi alla formazione continua e non\nacquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il\ntriennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei\ncrediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a\nqualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il\ntriennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione\ncontinua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16\nbis citato al comma 1) e, comunque, la formazione in genere al personale degli\naltri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le\nmetodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di\nformazione in ambito aziendale e interaziendale, favorendo metodi di formazione\nche facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a\nlivello interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare\nle prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata\nalle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1). Ove il\ndipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti,\novvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione\n- anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa\nper la quale sono utilizzabili gli istituti del “Diritto allo studio” e dei\n“Congedi per la formazione”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 29, CCNL 7.4.99, ad eccezione dei commi 14), 15), 16) e 17), e art.\n20, CCNL 19.4.04, ad eccezione del comma 8) (Formazione e aggiornamento\nprofessionale ed ECM).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I - LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per\nl’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel\nrispetto delle previsioni dell’art. 36, D.lgs. n. 165\u002F01 e, in quanto\ncompatibili, delle previsioni degli artt. 19 e ss., D.lgs. n. 81\u002F15, nonché\ndei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a termine hanno la durata massima di 36 mesi e, tra un contratto\ne quello successivo, è previsto un intervallo di almeno 10 giorni dalla data\ndi scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero almeno 20 giorni\ndalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Per il\npersonale sanitario il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo\ndeterminato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato\ndalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la\ncostante erogazione dei Servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali\ndi assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle Regioni.\nComunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può\nsuperare i 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente\ncomplessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a\ntempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con\narrotondamento dei decimali alla unità superiore qualora esso sia uguale o\nsuperiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è\nsempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso\ndi inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento\ndell’assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni\nquantitative, oltre a quelle individuate dal D.lgs. n. 81\u002F15, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, D.lgs. n. 165\u002F01,\nle procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro\na tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del\npersonale di cui all’art. 6, D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese\nanche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli artt. 4\ne 5, legge n. 53\u002F00; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal\nlavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero,\nl’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a 30 giorni al\nfine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle\nipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e\ndi congedo per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 32 e 47, D.lgs.\nn. 151\u002F01; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche\n30 giorni prima dell’inizio del periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a) e b), comma 6), l’Azienda o Ente può\nprocedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di\naltro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche\nattraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi\ndell’art. 52, D.lgs. n. 165\u002F01 e dell’art. 28, CCNL 7.4.99 (Mansioni\nsuperiori) a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a) e b), comma 6), nel contratto individuale è\nspecificata per iscritto la causa della sostituzione e il nominativo del\ndipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con\ndiritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto\nsostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7). La durata\ndel contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il\npassaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno\novvero a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al\npreavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o,\nprima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore\nsostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 19, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15, e fermo restando quanto\nstabilito dal comma 2) con riguardo al personale sanitario, nel caso di\nrapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di\nlavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,\nriguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile\nderogare alla durata massima di 36 mesi di cui al comma 2). Tale deroga non\npuò superare i 12 mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rinnovo o proroga di un contributo finanziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 21, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15, in deroga alla generale\ndisciplina legale, nei casi di cui al comma 11) e fermo restando quanto\nstabilito dal comma 2) con riguardo al personale sanitario, l’intervallo tra\nun contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di\ncontratti, può essere ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a\n6 mesi e a 10 giorni per i contratti superiori a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi\nin rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assunzioni a tempo determinato restano fermi i casi di esclusione\nprevisti dall’art. 20, D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Trattamento economico-normativo del personale con contratto a\ntempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico\ne normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale\nassunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a\ntermine, con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro\nil limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella\nPubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 33, comma 4) (Ferie e recupero\nfestività soppresse) del presente CCNL; nel caso in cui, tenendo conto della\ndurata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque\ngià intervenuti, anche con altre Amministrazioni, pure di diverso comparto, il\nlavoratore abbia comunque prestato servizio per più di 3 anni, le ferie\nmaturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o\n32 giorni, stabilito dall’art. 33, commi 2) e 3) (Ferie e recupero festività\nsoppresse) del presente CCNL, a seconda della articolazione dell’orario di\nlavoro rispettivamente su 5 o 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili -\ni criteri stabiliti dall’art. 42 (Assenze per malattia) del presente CCNL, si\napplica l’art. 5, DL 12.9.83 n. 463, convertito con modificazioni nella legge\n11.11.83 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto\nil trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico\nintero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo\ni criteri di cui all’art. 42, comma 10) (Assenze per malattia) del presente\nCCNL, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto\nil trattamento economico come sopra determinato o, se inferiore, alla durata\nresidua del contratto, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore\na 2 mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in\nmisura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre\nla cessazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e\nnon può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 42\n(Assenze per malattia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino\na un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di\nmatrimonio ai sensi dell’art. 36, comma 2) (Permessi giornalieri\nretribuiti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore\na 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai\npermessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 37\n(Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per esami o concorsi di cui all’art. 36, comma 1), lett. a)\n(Permessi giornalieri retribuiti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche di cui\nall’art. 40 (Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni\nspecialistiche o esami diagnostici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per lutto di cui all’art. 36, comma 1), lett. b) (Permessi\ngiornalieri retribuiti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lett. e) deve essere\nriproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a\ntermine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione\ndi unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata alla unità\nsuperiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge n. 104\u002F92 e s.m.i. e la legge n. 53\u002F00, ivi compresi i\npermessi per lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di\nrapporto di durata inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista\ndel rapporto di lavoro, può essere sottoposto a un periodo di prova, secondo\nla disciplina dell’art. 25 (Periodo di prova) del presente CCNL, non\nsuperiore comunque a 2 settimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi e di 4\nsettimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto\ndall’art. 25 (Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova\nciascuna delle Parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso, né\ndi indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione\nindicati nei citati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione\nalla controparte e ove posto in essere dall’Azienda o Ente deve essere\nmotivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie\ne, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile\napplicare il disposto del comma 2), il contratto è stipulato con riserva di\nacquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il\ndipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso\ndei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto\nimmediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto\ncon preavviso o con corresponsione della indennità sostitutiva dello stesso,\nad eccezione di quelli previsti dal comma 10), art. 57 (Contratto di lavoro a\ntempo determinato) e del comma 2) del presente articolo, per il rapporto di\nlavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in 1 giorno per\nogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non\npuò superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore\nall’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla\nmeta, con arrotondamento alla unità superiore dell’eventuale frazione di\nunità derivante dal computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato possono\nessere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento\ndella stessa o di altra Amministrazione, secondo requisiti o criteri che\nattengono alla durata di tali periodi e alla corrispondenza tra\nprofessionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei\nrapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro\na tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia\nalla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le\nprevisioni del D.lgs. n. 81\u002F08, sia alle prestazioni che gli stessi sono\nchiamati a rendere, adeguati alla esperienza lavorativa, alla tipologia della\nattività e alla durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo indeterminato i periodi di lavoro con\ncontratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima\nAzienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento,\nconcorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per\nl’applicazione di determinati istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 59 - Contratto di somministrazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro\na tempo determinato, secondo la disciplina degli artt. 30 e ss., D.lgs. n.\n81\u002F15, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art.\n36, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F01 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati\nentro il limite di cui all’art. 57, comma 3) (Contratto di lavoro a tempo\ndeterminato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili\nprofessionali delle catt. A) e B), ovvero per i profili professionali anche\ndelle catt. C) e D) addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. È rimessa\nalla valutazione delle Aziende ed Enti la possibilità di ricorrere alla forma\ndi flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di\nemergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per\nfronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può\nricorrere a tale flessibilità, tenendo conto della economicità dello\nstrumento e della programmabilità delle urgenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di\nobiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste\nspecifiche indennità, hanno titolo a partecipare alla erogazione dei connessi\ntrattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione\nintegrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il\nprogetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,\nnel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i\ncriteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio-ricreativi\neventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità\ngià destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del\npotere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze\ndi fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato,\nai sensi dell’art. 7, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati,\nad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 81\u002F08, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi alla attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti\nutilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F70 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7 (Organismo\nparitetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui\nmotivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato\nconclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di\nlegge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2, D.lgs. 28.7.00 n. 254, è\nfatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per l’assunzione di\npersonale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie\nabilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro\nsomministrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale\nmediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal\nfine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su\nrichiesta dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della\ndotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di\nogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque\nall’unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale i lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza\nperiodica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro\nsubordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma\n6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della\ndomanda, può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle\nforme e delle modalità di cui al comma 11), oppure negare con atto motivato la\nstessa qualora:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sia stato già raggiunto il limite di cui al comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende\nsvolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica\nattività di servizio svolta dallo stesso, ovvero sussista comunque una\nsituazione di incompatibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in relazione alle mansioni e alla posizione di lavoro ricoperta dal\ndipendente si determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei\nrapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel\nrispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59), legge n. 662\u002F96, come\nmodificato dall’art. 73, DL n. 112\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione\nlavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere\nun’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche\nmediante l’iscrizione ad Albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme\nin materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti\ndipendenti sono tenuti a comunicare, entro 15 giorni, alla Azienda o Ente nel\nquale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione\ndell’attività lavorativa esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente\nindividuate dalle Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa e\ntenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente\ndi cui al comma 2) di un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure\ndi cui al comma 3), le domande sono comunque presentate senza limiti\ntemporali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi\n4) e 5), D.lgs. n. 81\u002F15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni\npsico-fisiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e\ngli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza,\nche accedano a programmi terapeutici e\u002Fo di riabilitazione per\ntossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)genitori con figli minori, in relazione al loro numero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3) e\n7), D.lgs. n. 81\u002F15. Nelle suddette ipotesi le domande sono presentate senza\nlimiti temporali, l’Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del rapporto\ndi lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni\neffettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei\ncontingenti fissati nei commi 2) e 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di\nlavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio\ndel rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, nonché\ndella collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando\nl’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione\ndell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati\ndi lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\navviene mediante accordo tra le Parti risultante da atto scritto, in cui\nvengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10), nonché l’eventuale\ndurata del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da\ntempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla\nscadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure,\nprima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del\nposto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi\npreviste dal comma 9), che restano regolate dalla relativa disciplina\nlegislativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto\ndi chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio\ndalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto\nin organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30%\ndi quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale\ncopre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta\nrispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio\nridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma\nlimitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese,\ndell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della\nsettimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da\nrispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo\nparziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o\nanno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto, ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lett. a)\ne b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono\nconcordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze il\ndipendente può concordare con l’Azienda o Ente ulteriori modalità di\narticolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche\nesigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5,\ncomma 3), lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario\ngiornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna Azienda\no ciascun Ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli\norari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei\ndiversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di\narticolazione della prestazione, di cui ai commi 2) e 3), richiesta dalla\nAzienda o Ente avviene con il consenso scritto dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su 2\ngiorni settimanali può recuperare i ritardi e i permessi orari con\ncorrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata\npreventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola\ndel proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario\na tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art.\n28, commi 12), 13) e 14) (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL,\nprevio consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti\ndiposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. n. 151\u002F01 e alla\nlegge n. 104\u002F92, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta\ndisponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione\nall’orario svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità\ne i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale utilizzato ai sensi dei precedenti commi 5) e 6) si applica\nl’art. 28 (Servizio di pronta disponibilità) del presente CCNL, con la\nprecisazione che per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si\napplica quanto stabilito dall’art. 62 (Trattamento economico-normativo del\npersonale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. In ogni\ncaso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, compreso quello previsto\ndal comma 5) del citato articolo sulla pronta disponibilità, non può superare\n102 ore annue individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare\nprestazioni aggiuntive, così come le attività di supporto alla\n‘intramoenia’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di\nlavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a\ntempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della\npeculiarità del suo svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,\nverticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere\nrichiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le\nParti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto\ndall’art. 6, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F15. La misura massima della percentuale\ndi lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a\ntempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile,\nprevisto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell’arco\ndi più di 1 settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi\ndell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore\nannualmente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate\nesigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e\nimprovvise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto\nle ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite\nmassimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a\ntempo pieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il\nlimite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente\nlavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla\nretribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 37, CCNL integrativo\n20.9.01 (Retribuzione e sue definizioni), maggiorata di una percentuale pari al\n15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle\nfissate come limite massimo dal comma 2), ma rientrino comunque entro\nl’orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al\nprecedente comma 5) è elevata al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e\nmisto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario,\nintendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori\nrispetto all’orario concordato tra le Parti e che superino anche la durata\ndell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3), D.lgs. n.\n81\u002F15. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di\nfinanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui\nall’art. 31 (Lavoro straordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2),\nD.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero di\ngiorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a\ntempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie e di\nfestività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.\nIn entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla\ndurata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si\napplica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal\npresente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a\ntempo parziale verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di\ncongedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151\u002F01, anche per la\nparte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico,\nspettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è\ncommisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso\nper matrimonio, il congedo parentale e i riposi giornalieri per maternità\nspettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo\nrestando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata\nprevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo\nparziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e\nper il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente\nlavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte\nle competenze fisse e periodiche, l’eventuale retribuzione individuale di\nanzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio\nradiologico, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente\nalla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla\nrealizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata\ndella prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale\nanche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime\norario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono\ncorrisposte per intero le aggiunte di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di\nrapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel\nD.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Titolo sulle tipologie flessibili del\nrapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 2) del presente CCNL (Durata,\ndecorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere\nefficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 31, CCNL integrativo 20.9.01 (Assunzioni a tempo determinato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 32, CCNL integrativo 20.9.01 (Contratto di fornitura di lavoro\ntemporaneo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 23, CCNL 7.4.99, art. 34, CCNL integrativo 20.9.01, art. 22, CCNL\n19.4.04 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 24, CCNL 7.4.99 e art. 34, CCNL integrativo 20.9.01 (Orario del\nrapporto di lavoro a tempo parziale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 35, commi 1) e 2), CCNL integrativo 20.9.01 (Trattamento\neconomico-normativo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Obblighi del dipendente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire\nla Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon\nandamento e imparzialità della attività amministrativa, anteponendo il\nrispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e\naltrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai princìpi\nriguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di comportamento di cui\nall’art. 54, D.lgs. n. 165\u002F01 e nel Codice di comportamento di\namministrazione adottato da ciascuna Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di\nrapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale specifico contesto, tenuto conto della esigenza di garantire la\nmigliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le\ndisposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla\nAzienda o Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e\ndi ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme\ndell’ordinamento ai sensi dell'art. 24, legge n. 241\u002F90;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso\nabbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di\naccesso all'attività amministrativa previste dalla legge n. 241\u002F90, dai\nregolamenti attuativi della stessa vigenti nella Azienda o Ente e dal D.lgs. n.\n33\u002F13 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della\nstessa Azienda o Ente in ordine al DPR n. 445\u002F00 in tema di\nautocertificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la\nrilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza\nl'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli\nutenti condotta adeguata ai princìpi di correttezza e astenersi da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che\nritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia o infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o\nmansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia\npalesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha\nimpartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha\nil dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire\nl'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito\namministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)vigilare sul corretto espletamento della attività del personale\nsottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e\nautomezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)non valersi di quanto è di proprietà della Azienda o Ente per ragioni\nche non siano di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)non chiedere, né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre\nutilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui\nall’art. 4, comma 2), DPR n. 62\u002F13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali\ndella Azienda o Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non\nsiano debitamente autorizzate, persone estranee all'Azienda o Ente stesso in\nlocali non aperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)comunicare alla Azienda o Ente la propria residenza e, ove non\ncoincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,\nsalvo comprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che\npossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non\nfinanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il\n2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)comunicare alla Azienda o Ente la sussistenza di provvedimenti di rinvio a\ngiudizio in procedimenti penali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni da parte dei lavoratori degli obblighi disciplinati all’art.\n64 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità della infrazione,\nalla applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento\ndisciplinare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto (censura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni\nfino ad un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165\u002F01, le seguenti sanzioni\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di\n3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma\n1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione della autorità disciplinare competente per i\nprocedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del\nprocedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55\nbis, D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente,\nprevia audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati, procede alla\nirrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della\nsanzione deve risultare nel fascicolo personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari\ndecorsi 2 anni dalla loro irrogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al comma 1) non sollevano il dipendente dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 116\u002F16 e quanto\nprevisto dall’art. 55 e ss., D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Codice disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni\nin relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna\ndelle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)grado di danno o di pericolo causato alla Azienda o Ente, agli utenti o a\nterzi, ovvero al disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari\nnell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate con un\nunico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al\nmassimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, si applica,\ngraduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per\nmalattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie\nconsiderate nell’art. 55 quater, comma 1), lett. a), D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a princìpi di\ncorrettezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negligenza nella esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e\ndei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue\nresponsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o\nagli interessi della Azienda o Ente o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio della Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6,\nlegge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non\nricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, D.lgs. n.\n165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55 novies, D.lgs. n.\n165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violazione di doveri e obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio\novvero danno o pericolo alla Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della\nAzienda o Ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità\ndella sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1), per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nelle mancanze previste dal comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art. 55 quater, comma 1),\nlett. b), D.lgs. n. 165\u002F01, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario\nabbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata\nin relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del servizio, al\ndisservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del\ndipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda o Ente, agli utenti o ai\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede\nassegnata dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo\nstato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)manifestazioni ingiuriose nei confronti della Azienda o Ente, salvo che\nsiano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1, legge n.\n300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell’art. 55 quater, comma 1), lett. e), D.lgs. n. 165\u002F01, atti,\ncomportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell’art. 55 quater, comma 1), lett. e), D.lgs. n. 165\u002F01, atti o\ncomportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell’ambiente di lavoro, che\nassumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente,\ncomportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di\naltri dipendenti o degli utenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave\ndanno all’Azienda o Ente e agli utenti o ai terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55 bis, comma 7),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi si applica nei casi previsti dall’art. 55 sexies, comma 3),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi si applica nel caso previsto\ndall’art. 55 sexies, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando\nl’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1), per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Azienda o Ente o\nad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, ove non sussista la\ngravità e reiterazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)violazione di doveri e obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave\ndanno all’Azienda o Ente, agli utenti o a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fino a 2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) con preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1), lett. b), c) e da\nf bis) a f quinquies), D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5), 6), 7) e 8);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere\ndi particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del\nservizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta\nla prosecuzione per la sua specifica gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16, comma\n2), 2° e 3° periodo, DPR n. 62\u002F13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri\ndi cui al comma 1), da non consentire la prosecuzione del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo\nperiodi di interruzione della attività previsti dalle disposizioni legislative\ne contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla\nscadenza del termine fissato dall’Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) senza preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate nell’art. 55 quater, comma 1), lett. a), d), e)\ned f), D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi\nquelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina\ndell’art. 68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto\nsalvo quanto previsto dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti\ndolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità\ntale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna, anche non passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall’art. 7 comma 1) e art. 8 comma 1), D.lgs. n.\n235\u002F12;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall’art. 12, commi 1), 2) e 3), legge 11.1.18 n.\n3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai\npubblici uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1), legge 27.3.01 n. 97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle\nlettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in\nrelazione ai criteri di cui al comma 1), da non consentire la prosecuzione\nneppure provvisoria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1), facendosi riferimento, quanto\nalla individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento\naziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 (Obblighi del\ndipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle\nsanzioni, ai princìpi desumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la\nmassima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Azienda\no Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2), ultimo periodo, D.lgs.\nn. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente CCNL il Codice disciplinare deve\nessere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11), entro\n15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal 15° giorno\nsuccessivo a quello della sua pubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55\nquater, comma 3 bis), D.lgs. n. 165\u002F01, l'Azienda o Ente, laddove riscontri la\nnecessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo\ndi infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla\nsospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del\nprocedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo\nnon superiore a 30 giorni, con conservazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare\ndella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo\ndella sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma\nrestando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di\nsospensione irrogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come\nsospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale\nè sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la\ndurata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della\nlibertà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della\nretribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che\nnon comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque\ncessata, qualora l’Azienda o Ente disponga, ai sensi dell’art. 55 ter,\nD.lgs. n. 165\u002F01, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine\ndi quello penale, ai sensi dell’art. 69 (Rapporto tra procedimento\ndisciplinare e procedimento penale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi\nprevisti dagli artt. 7 comma 1), e art. 8 comma 1), D.lgs. n. 235\u002F12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1),\nlegge n. 97\u002F01, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi\ndelitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia\nconcessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4,\ncomma 1) della citata legge n. 97\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art.\n55 ter, D.lgs. n. 165\u002F01 e dall’art. 69 (Rapporto tra procedimento\ndisciplinare e procedimento penale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’Azienda o Ente proceda alla applicazione della sanzione di cui\nall’art. 66, comma 9), n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del\ndipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino\nalla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi la sospensione\ndal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva\nefficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a 5 anni. Decorso tale\ntermine essa è revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi\nnei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 66,\ncomma 9), n. 2 (Codice disciplinare), l’Azienda o Ente ritenga che la\npermanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità\ndella stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle\nda parte dei cittadini e\u002Fo comunque per ragioni di opportunità ed operatività\ndella Azienda o Ente stesso. In tal caso può essere disposta, per i suddetti\nmotivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con\ncadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente\nsospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 69\n(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale\nsospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso\nl’applicabilità dell’art. 66, comma 9), n. 2 (Codice disciplinare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti una\nindennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del\nnucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,\npronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo\nha commesso”, oppure “non costituisce illecito penale” o altra\nformulazione analoga quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione\ncautelare, a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al\ndipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi\nconnessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario.\nOve il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 69, comma 2),\n2° periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il\nconguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a\nseguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto\ndovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro\nstraordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1) e quelli\neventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater, comma 3 bis), D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o\nin parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria,\ntrovano applicazione le disposizioni dell’art. 55 ter e quater, D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55 ter,\nD.lgs. n. 165\u002F01, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale\nintervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il\n“fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”, oppure\n“non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga,\nl’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni\ndell’art. 55 ter, comma 4), D.lgs. n. 165\u002F01, riprende il procedimento\ndisciplinare e adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni\ndell’art. 653 CPP, comma 1). In questa ipotesi, ove nel procedimento\ndisciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale\nper i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,\noppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano\ncomunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette\ninfrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55 ter,\ncomma 4), D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con\nl’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 66,\ncomma 9), n. 2 (Codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale\nsia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce\nche il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”,\noppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove\nil medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di\narchiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55 ter, comma 2), D.lgs.\nn. 165\u002F01, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione\nalla riammissione in servizio presso l’Azienda o Ente, anche in soprannumero\nnella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza della\nanzianità posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova\napplicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza\npronunciata a seguito di processo di revisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di riammissione di cui al comma 3) il dipendente è reinquadrato\nnella medesima categoria e posizione economica in cui è confluito il profilo\nposseduto al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova\nclassificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli\nassegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo\nconto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le\nindennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di\nlavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per\nil coniuge o il convivente superstite e i figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al\ncomma 3), siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel\ncaso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che\nhanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto\nsecondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Determinazione concordata della sanzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ufficio per i Procedimenti disciplinari e il dipendente, in via\nconciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione\ndisciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge e il contratto\ncollettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa\ndi cui al comma 1) ha ad oggetto esclusivamente l’entità della sanzione\nstessa e non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal\ncontratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è\nsoggetta ad impugnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ufficio per i Procedimenti disciplinari o il dipendente può proporre\nall’altra parte l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma\n1), che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei 5 giorni successivi\nalla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi\ndell’art. 55 bis, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F01. Dalla data della proposta sono\nsospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55 bis,\nD.lgs. n. 165\u002F01. La proposta dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari o\ndel dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati\nall’altra parte con le modalità dell’art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei\nfatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura\ndella sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta\nentro il termine di cui al comma 3) comporta la decadenza delle Parti dalla\nfacoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa\ndeve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al ricevimento della\nproposta, con le modalità dell’art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F01. Nel\ncaso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento\nriprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui\nall’art. 55 bis, D.lgs. n. 165\u002F01. La mancata accettazione comporta la\ndecadenza delle Parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura\nconciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la proposta sia accettata, l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari\nconvoca nei 3 giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di\nun procuratore ovvero di un rappresentante della Associazione sindacale cui il\nlavoratore aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è\nformalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall’Ufficio per i\nProcedimenti disciplinari e dal dipendente e la sanzione concordata dalle\nParti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’Ufficio\nper i Procedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la\nprocedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei\ntermini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55 bis, D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di\n30 giorni dalla contestazione e comunque prima della irrogazione della\nsanzione. La scadenza di tale termine comporta l’estinzione della procedura\nconciliativa eventualmente già avviata e ancora in corso di svolgimento e la\ndecadenza delle Parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 28, CCNL 1.9.95 e art. 11, CCNL 19.4.04 (Obblighi del dipendente);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 29, CCNL 1.9.95 e art. 12, CCNL 19.4.04 (Sanzioni e procedure\ndisciplinari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 13, CCNL 19.4.04 e art. 6, CCNL 10.4.08 (Codice disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 14, CCNL 19.4.04 e art. 6, CCNL 10.4.08 (Rapporto tra procedimento\ndisciplinare e procedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 31, CCNL 1.9.95 (Sospensione cautelare in corso di procedimento\ndisciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 15, CCNL 19.4.04 e art. 6, CCNL 10.4.08 (Sospensione cautelare in caso\ndi procedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 16, CCNL 19.4.04 e art. 6, CCNL 10.4.08 (Norme transitorie per i\nprocedimenti disciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Termini di preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del\nrapporto con preavviso o con corresponsione della indennità sostitutiva dello\nstesso i relativi termini sono fissati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1) sono\nridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini\ndi cui ai commi 1) e 2) è tenuta a corrispondere all’altra parte una\nindennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di\nmancato preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere, su quanto\neventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione\nper il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per\nl’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la comunicazione di risoluzione del\nrapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia\ndurante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal\ncaso non si applica il comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso è computato nella anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento della\ninidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente\ncorrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo\nquanto stabilito dall'art. 2122 CC nonché, ove consentito ai sensi dell’art.\n33, comma 10) (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente\nai giorni di ferie maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la\nretribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel\ncaso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 42 (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei\ncasi di risoluzione già disciplinati negli artt. 42 (Assenze per malattia), 44\n(Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di\nservizio) e 66 (Codice disciplinare), ha luogo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al compimento del limite di età o al raggiungimento dell’anzianità\nmassima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,\ncome obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nella\nAzienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per dimissioni del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per decesso del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per\nl’accesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per recesso unilaterale ai sensi dell’art. 72, DL n. 112\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al comma 1), lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto\nla risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi\ndella condizione prevista e opera dal 1° giorno del mese successivo a quello\ndi compimento dell'età prevista. L’Azienda o Ente comunica comunque per\niscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cui al comma 1), lett. b), il dipendente deve dare comunicazione\nscritta alla Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 37, CCNL 1.9.95 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) - art.\n38, CCNL 1.9.95 (Obblighi delle Parti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 39, CCNL 1.9.95 (Termini di preavviso)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE E INCREMENTI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 75 - Struttura della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare\niniziale, comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata ai sensi\ndell’art. 24, comma 3), CCNL 19.4.04 (Stipendio tabellare, fasce e\ntrattamento economico iniziale), nonché dalla misura comune della ex\nindennità di qualificazione professionale dell’art. 30, comma 1), lett. a),\nCCNL 7.4.99 (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione) e\ndell’art. 2, comma 3), CCNL 27.6.96 (Rideterminazione del finanziamento del\nFondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di\nlavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione\neconomica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità professionale specifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)indennità correlate alle condizioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) compensi per lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3) (Trattamento\neconomico accessorio degli incarichi) e l’indennità di coordinamento ad\nesaurimento di cui all’art. 21 (Indennità di coordinamento ad\nesaurimento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le voci di cui alle lett. b) e c) sono corrisposte ove acquisite e le voci\ndalla lett. d) alla lett. h) ove spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale è anche corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo\nfamiliare ai sensi delle norme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Incrementi degli stipendi tabellari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo\ndelle diverse categorie, come definito dall’art. 6, CCNL 31.7.09, è\nincrementato degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati nella\ntabella A) con le decorrenze ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni\niniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dalla applicazione\ndel comma 1) sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite\ndall’allegata tabella B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.5.18 l'indennità di vacanza contrattuale (IVC),\nriconosciuta con decorrenza 2010, cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2),\ncome indicato nell’allegata tabella C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Effetti dei nuovi stipendi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto\nalle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 76\n(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla 13a\nmensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di\nquiescenza, sulla indennità premio di servizio, sul TFR, sulla indennità di\ncui all’art. 15, comma 7), CCNL 19.4.04 (Sospensione cautelare in caso di\nprocedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi\ncontributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti della indennità premio\ndi servizio, della indennità sostitutiva di preavviso, nonché quella prevista\ndall’art. 2122 CC, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data\ndi cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 76\n(Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle\nscadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio,\ncon diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Elemento perequativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76\n(Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle\nmisure di cui all’art. 1, comma 12), legge 23.12.14 n. 190, nonché del\nmaggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di\ncontenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale\nindividuato nell’allegata tabella D) un elemento perequativo ‘una\ntantum’, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima\ntabella D), per 9 mensilità, per il solo periodo 1.4.18\u002F31.12.18 in relazione\nal servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15\ngiorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene\nconto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei\nquali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non\nretribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento perequativo di cui al comma 1) non è computato agli effetti\ndell’art. 77, comma 1), 2° periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è\ncorrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo\nstipendio tabellare, per il periodo e il numero di mensilità indicati al comma\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione\nal loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente\nriproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione\nlavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura\nridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli, fatti salvi gli\neventuali espressi richiami nelle nuove norme del presente Capo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 30, CCNL 7.4.99 (Trattamento economico stipendiale di prima\napplicazione), fatto salvo quanto previsto all’art. 75, comma 1), lett. a)\ndel presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 32, CCNL 7.4.99, art. 2, CCNL 20.9.01, 2° biennio economico, art. 24,\nCCNL 19.4.04, art. 6, CCNL 31.7.09 e relative tabelle A), B), C) e D)\n(Struttura della retribuzione e incrementi tabellari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 11, CCNL 31.7.09 (Effetti dei nuovi stipendi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - FONDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Fondo condizioni di lavoro e incarichi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2018 è istituito il nuovo “Fondo condizioni di lavoro e\nincarichi”, finanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al\ncomma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nuovo Fondo di cui al comma 1) confluiscono, in un unico importo, nei\nvalori consolidatisi nel 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario\ne per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o\ndanno”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le seguenti risorse del precedente “Fondo per il finanziamento delle\nfasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex\nindennità di qualificazione professionale e della indennità professionale\nspecifica”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b1)risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione\norganizzativa e delle funzioni di coordinamento di cui all’art. 36, CCNL\n7.4.99, art. 11, CCNL 20.9.01 e art. 49, CCNL integrativo 20.9.01 (Misura della\nindennità di funzione) e all’art. 10, CCNL 20.9.01 (2° biennio), art. 5,\nCCNL integrativo 20.9.01 e art. 4, CCNL 10.4.08 (Coordinamento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b2)risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex\nindennità di qualificazione professionale dell’art. 45, commi 1) e 2), CCNL\n1.9.95 (Indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle\nresponsabilità) e dell’art. 2, comma 3), CCNL 27.6.96 (Rideterminazione del\nfinanziamento del Fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato\nalle posizioni di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b3)risorse destinate alla corresponsione della indennità professionale\nspecifica di cui alla tabella C), CCNL 5.6.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui al comma 2) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di un importo, su base annua, pari ad € 91,00 per le unità di personale\ndestinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.15, a decorrere dal\n31.12.18 e a valere dal 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse che saranno determinate, a partire dal 2018, in applicazione\ndell’art. 39, comma 4), lett. b) e d) e comma 8), CCNL 7.4.99 (Fondo per il\nfinanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del\nvalore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della\nindennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo\nemanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1), lett. b) e c)\n(Confronto regionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità\nche non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire\ndal 2018; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo\nalla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi\nvariabili di anno in anno della quota di risorse trasferita, su base annuale,\ndal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 81, comma 6), lett. d)\n(Fondo premialità e fasce).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del\nFondo di cui all’art. 81 (Fondo premialità e fasce) deve comunque avvenire,\ncomplessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto delle risorse\ngià destinate agli incarichi di posizione e coordinamento relativi ad\nannualità precedenti, sono annualmente rese disponibili per i seguenti\nutilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)compensi di lavoro straordinario di cui all’art. 31 (Lavoro\nstraordinario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al titolo VIII, capo\nIII (Indennità) secondo la disciplina ivi prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indennità di incarico correlata agli incarichi funzionali di cui\nall’art. 20, comma 3) (Trattamento economico accessorio degli incarichi) e\nindennità di coordinamento ad esaurimento di cui all’art. 21 (Indennità di\ncoordinamento ad esaurimento) secondo la disciplina ivi stabilita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale\ndell’art. 45, commi 1) e 2), CCNL 1.9.95 (Indennità di qualificazione\nprofessionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell’art. 2, comma\n3), CCNL 27.6.96 (Rideterminazione del finanziamento del Fondo per la\ncorresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e\nindennità professionale specifica di cui alla tabella C), CCNL 5.6.06 nei\nvalori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Fondo premialità e fasce.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2018 è istituito il nuovo “Fondo premialità e fasce”,\nfinanziato, in prima applicazione, dalle risorse indicate al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nuovo Fondo di cui al comma 1) confluiscono in un unico importo, nei\nvalori consolidatisi nel 2017, come certificati dal Collegio dei revisori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del\nprecedente Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni\norganizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione\nprofessionale e della indennità professionale specifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le risorse stabili del precedente Fondo della produttività collettiva per\nil miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui al comma 2) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite\nche gravano sul Fondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (Incremento\ndegli stipendi tabellari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse che saranno determinate, a partire dal 2018, in applicazione\ndell’art. 39, comma 4), lett. b) e d) e comma 8), CCNL 7.4.99 (Fondo per il\nfinanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del\nvalore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e della\nindennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo\nemanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1), lett. b) e c)\n(Confronto regionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi\nvariabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle risorse non consolidate regionali derivanti dalla applicazione delle\ndisposizioni di cui all’art. 38, comma 4), lett. b) e comma 5), CCNL 7.4.99\n(Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il\npremio della qualità delle prestazioni individuali), come modificato\ndall’art. 33, comma 1), CCNL 19.4.04 (Risorse per la contrattazione\nintegrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione\nalle finalità di cui al comma 6), lett. a) e b), nel rispetto delle linee di\nindirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell’art. 6, comma 1), lett.\na) (Confronto regionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43, legge n.\n449\u002F97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art.\n16, commi 4), 5) e 6), DL 6.7.11 n. 98;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici\ntrattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del\npresente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui\nall’art. 113, D.lgs. n. 50\u002F16 e quelle di cui all’art. 10, comma 4) e art.\n12, DPCM 27.3.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal\nservizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle\nmensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei\ndi 13a mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del\nFondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve\ncomunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2),\nD.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto delle somme non\nutilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi\ndel personale che abbia conseguito la progressione economica in anni\nprecedenti, nonché al lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a\nseguito della cessazione dello stesso personale - sono annualmente rese\ndisponibili per i seguenti utilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) premi correlati alla performance organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) premi correlati alla performance individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura\ndei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al “Fondo\ncondizioni di lavoro e incarichi” di cui all’art. 80;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la\ndisciplina di cui all’art. 94 (Welfare integrativo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di\nlegge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 4), lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6) sono altresì sommate\neventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente\nFondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a\nbilancio e certificate dagli Organi di controllo, qualora non sia stato\npossibile utilizzarle integralmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 82 - Differenziazione del premio individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione della Azienda o Ente è attribuita una\nmaggiorazione del premio individuale di cui all’art. 81, comma 6), lett. b)\n(Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto premio\nattribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri\nselettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio\n‘pro capite’ dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai\nsensi del comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una\nlimitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può\nessere attribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del\npersonale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 7 le Parti analizzano i\ndati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause\ned effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate\nassenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti\nrispetto a ‘benchmark’ di settore pubblicati a livello nazionale, ovvero\nsiano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di\nassenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei\nperiodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte della utenza,\nsono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno\nsuccessivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al\ncomma 1), le risorse di cui all’art. 80, comma 4) (Fondo condizioni di lavoro\ne incarichi) e all’art. 81, comma 4) (Fondo premialità e fasce) non possono\nessere incrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente;\ntale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di\nmiglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione\nintegrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Risorse destinate agli obiettivi organizzativi e individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l’ottimale perseguimento degli obiettivi\norganizzativi e individuali la contrattazione integrativa destina la parte\nprevalente delle risorse di cui all’art. 80, comma 4) (Fondo condizioni di\nlavoro e incarichi) e di cui all’art. 81, comma 4) (Fondo premialità e\nfasce), con esclusione di quelle derivanti da disposizioni di legge, al\nfinanziamento degli istituti di cui all’art. 81 (Fondo premialità e fasce)\ne, specificamente, ai premi di cui all’art. 81, comma 6), lett. b) (Fondo\npremialità e fasce) almeno il 30% di tali risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova disciplina sui Fondi di cui al presente Capo, a decorrere dalla sua\nentrata in vigore ai sensi dell’art. 2, comma 2) del presente CCNL (Durata,\ndecorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), sostituisce\nintegralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto\nritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove\nnorme del presente Capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - INDENNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Indennità per particolari condizioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di pronta disponibilità, nella misura di € 20,66 lorde per\nogni 12 ore, rimane regolata dall’art. 28 (Servizio di pronta\ndisponibilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa e annua di\n€ 723,04 compete al personale cui è stata attribuita dall’autorità\ncompetente la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di\ncontrollo previste dall’art. 27, DPR 24.7.77 n. 616.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle catt. B), C) e\nD) e operante in servizi articolati su 3 turni compete una indennità\ngiornaliera, pari ad € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia\nuna effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell’arco del\nmese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di\nmattina, pomeriggio e notte, ovverosia almeno pari al 20% in relazione al\nmodello di turni adottato nella Azienda o Ente. L’indennità non può essere\ncorrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata,\nsalvo per i riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A) a D),\naddetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione della\nAzienda o dell’Ente per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente operanti\nsu 2 turni per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, ovvero che\nsiano operanti su 2 turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale\no in servizi diagnostici, compete una indennità giornaliera pari ad € 2,07.\nDetta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del\npersonale su 2 turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi un numero\nsostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, ovverosia\nalmeno pari al 30%. L’indennità non può essere corrisposta per i giorni di\nassenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operatori professionali di cui all’art. 44, comma 5), CCNL 1.9.95\n(Indennità per particolari condizioni di lavoro) che non effettuano i turni di\ncui ai commi 3) e 4), ma operano su un solo turno - in quanto responsabili\ndella organizzazione dell’assistenza infermieristica e alberghiera dei\nservizi territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura - compete una\nindennità mensile lorda di € 25,82 non cumulabile con le indennità dei\ncommi 3) e 4), ma solo con l’indennità di cui al comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per\nogni giornata di effettivo servizio prestato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: €\n4,13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti, così come\nindividuati dal DM 30.1.98 e s.m.i.: € 5,16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell’ambito del\nconfronto regionale di cui all’art. 6, dalle Regioni in conformità alle\ndisposizioni legislative di organizzazione vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale del ruolo sanitario appartenente alle catt. B), C) e D)\noperanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie\ncompete una indennità mensile, lorda di € 28,41, non cumulabile con le\nindennità di cui ai commi 3) e 4), ma solo con l’indennità del comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale ausiliario specializzato e operatore tecnico addetto alla\nassistenza, appartenente rispettivamente alle catt. A) e B), assegnato ai\nreparti indicati nel comma 6), lett. c), è corrisposta una indennità\ngiornaliera di € 1,03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6),\nlett. a), b) e c), è corrisposta l’indennità giornaliera di cui al comma\n6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo\ncondizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6), possono\nessere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere\nl’indennità giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni\nin cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità previste nei commi 6) e 8) non sono corrisposte nei giorni di\nassenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario\ndi lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica\nuguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore\n22 e le 6.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una\nindennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata\nsuperiore alla metà dell’orario di turno, ridotta ad € 8,91 lorde se le\nprestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto,\ncon un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può\nessere corrisposta a ciascun dipendente più di 1 indennità festiva. Per turno\nnotturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22\ndel giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno\nfestivo alle ore 6 del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro, fatto\nsalvo quanto previsto dai commi 5) e 7) e sono finanziate con il Fondo di cui\nall’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Indennità per l’assistenza domiciliare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti sociali (ivi\ninclusi gli esperti - poi senior ai sensi dell’art. 15 - Modifica della\ndenominazione dei profili di “esperto”), nonché agli ausiliari\nspecializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici\naddetti alla assistenza e\u002Fo agli operatori socio-sanitari, dipendenti dalla\nAzienda o Ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza\ndomiciliare presso l’utente compete una indennità giornaliera - nella misura\nsottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)personale appartenente alla cat. A) o B) iniziale: € 2,58 lordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) personale appartenente alla cat. B), livello economico BS), C) e D), ivi\ncompreso il livello economico DS): € 5,16 lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a\nqualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate\nprestazioni ed è cumulabile con le altre indennità per particolari condizioni\ndi lavoro ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al\npersonale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il\nservizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene\nerogata la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità, alla cui corresponsione si provvede con il Fondo di cui\nall’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a far parte della\nnozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui all’art. 37, comma\n2), lett. d), CCNL integrativo 20.9.01 (Retribuzione e sue definizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Indennità SERT.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo\ndi appartenenza, è confermata l’attribuzione di una indennità giornaliera\nper ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)personale appartenente alla cat. A) o B) iniziale: € 1,03 lordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) personale appartenente alla cat. B), livello economico BS), C) e D), ivi\ncompreso il livello economico DS): € 5,16 lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a\nqualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile con le altre indennità per\nparticolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale\nsaltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT\nlimitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità, alla cui corresponsione si provvede con il Fondo di cui\nall’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a far parte della\nnozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui all’art. 37, comma\n2), lett. d), CCNL integrativo 20.9.01 (Retribuzione e sue definizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Indennità professionale specifica del personale del ruolo\nsanitario della cat. B), livello economico BS).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infermieri generici e psichiatrici con 1 anno di corso è prevista,\nal punto 8), tabella C), CCNL 5.6.06, una indennità professionale specifica\ndeterminata nel valore annuo lordo in € 764,36. Per le puericultrici è\nprevista, al punto 7) della medesima tabella, una indennità professionale\nspecifica determinata nel valore annuo lordo di € 640,41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i masso-fisioterapisti e massaggiatori è prevista una indennità\nprofessionale specifica del valore annuo lordo di € 516,46, di cui al punto\n6) della suddetta tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità professionale compete al personale destinatario del presente\narticolo anche in caso di già avvenuto passaggio alla cat. C), ai sensi\ndell’art. 18, comma 5), CCNL 19.4.04 (Profili), come previsto ai punti 9),\n10) e 11), tabella C), CCNL 5.6.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione della indennità professionale specifica di cui al\npresente articolo si provvede con il Fondo di cui all’art. 80 (Fondo\ncondizioni di lavoro e incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Indennità professionale specifica spettante al personale del\nruolo sanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente\nsanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del\npassaggio dalla posizione D) a DS).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che al personale collaboratore professionale sanitario -\nprofilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica\nnel passaggio dalla posizione D) alla posizione DS), è mantenuta anche\nl’indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento e prevista al\npunto 15), lett. a) di cui alla tabella C), CCNL 5.6.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità professionale specifica, prevista al punto 16), lett. a), di\ncui alla tabella C), CCNL 5.6.06, per il personale collaboratore professionale\nsanitario esperto - poi senior ai sensi dell’art. 15 (Modifica della\ndenominazione dei profili di “esperto”) - ex operatore professionale\ndirigente, è pari ad € 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima\nmisura anche per il personale collaboratore sanitario esperto - poi senior ai\nsensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di\n“esperto”) - profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente\nsanitario e ostetrica, come previsto allo stesso punto 16), lett. a) della\nmedesima tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione della indennità professionale specifica di cui al\npresente articolo si provvede con il Fondo di cui all’art. 80 (Fondo\ncondizioni di lavoro e incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Altre indennità professionali specifiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma che l’indennità professionale specifica spetta altresì ai\nseguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ausiliario specializzato (ex ausiliario socio-sanitario specializzato),\ncome previsto al punto 2), tabella C), CCNL 5.6.06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore tecnico coordinatore ai sensi dell’art. 18, comma 6), CCNL\n19.4.04 e come previsto al punto 5), tabella C), CCNL 5.6.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In merito al rischio radiologico, si conferma l’art. 5, CCNL 20.9.01,\nbiennio economico 2000-01. L’indennità professionale specifica ivi prevista\nspetta ai tecnici di radiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai\nsensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di\n“esperto”)) nella misura prevista al punto 15) lett. b) e punto 16) lett.\nb), tabella C), CCNL 5.6.06.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Indennità di bilinguismo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata l’indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all’art.\n52, DPR n. 270\u002F87.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella\nregione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta e nelle province autonome\ndi Trento e Bolzano, nonché nelle altre regioni a statuto speciale in cui vige\nistituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo\nè confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla\nprofessionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il\npersonale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti\ndisciplinato da disposizioni speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede\ncon il Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano pertanto di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 44, CCNL 1.9.95 e art. 41, CCNL 7.4.99 (Indennità per particolari\ncondizioni di lavoro), fatto salvo quanto previsto all’art. 86, comma 5)\n(Indennità per particolari condizioni di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 25, CCNL 19.4.04 (Indennità per turni notturni e festivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 26, CCNL 19.4.04 (Indennità per l’assistenza domiciliare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 27, CCNL 19.4.04 (Indennità SERT);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 28, CCNL 19.4.04 (Indennità del personale del ruolo sanitario della\ncat. B), livello economico BS);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 7, CCNL 5.6.06 (Indennità specifica spettante al personaledel ruolo\nsanitario - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario\ne ostetrica ed ex operatore professionale dirigente - destinatari del passaggio\ndalla posizione D) a DS), fatta salva la tabella C), CCNL 5.6.06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 41, CCNL integrativo 20.9.01 (Bilinguismo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IX - ISTITUTI NORMO-ECONOMICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 94 - Welfare integrativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, di\ncui all’art. 8, comma 5) (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e\nprocedure), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in\nfavore dei propri dipendenti, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono\nsostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo premialità e fasce.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Trattamento di trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in\nlocalità diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio,\noltre alla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,\naereo, nave e altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del\nbiglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella\n“economica”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi\npreventivamente individuati e autorizzati dalla Azienda o Ente, dei taxi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per le trasferte di durata superiore a 12 ore il rimborso della spesa\nsostenuta per il pernottamento in un albergo fino a 4 stelle e della spesa per\ni 2 pasti giornalieri, nel limite di complessivi € 44,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore e fino a 12 ore, il\nrimborso per un pasto nel limite di € 22,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per le trasferte continuative nella medesima località di durata non\ninferiore a 30 giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza\nturistico-alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per\nl’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo\nmedio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lett.\nc);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative\nautorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della\ntrasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro\nprevisto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo\neffettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo\noccorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del\nmezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma 6), le\nattività svolte in particolarissime situazioni operative che, in\nconsiderazione della impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o\ndel pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,\ncomportano la corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lordi\ngiornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1). Per le Aziende ed Enti\ninteressati le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così\nindividuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assistenza e accompagnamento di pazienti e infermi durante il trasporto di\nemergenza o in particolari condizioni di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e\nselve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attività che comportino imbarchi brevi su unità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di\nverifica e ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela\ndell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della\nsalute, di repressione frodi e similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attività di assistenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto\na una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo\npresumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti, con gli atti di cui al comma 6), stabiliscono le\ncondizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e\ndegli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti e in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina\ndella trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente\narticolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i\nrimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi\n3) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dai precedenti commi il trattamento di trasferta,\nivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato\ndalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle\nrisorse già previste nei bilanci delle singole Aziende ed Enti per tale\nspecifica finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Decorrenza e disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente Capo, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- art. 44, CCNL integrativo 20.9.01 (Trattamento di trasferta). È tuttavia\nconfermata la disapplicazione dell’art. 43, DPR n. 761\u002F79 e art. 18, DPR n.\n384\u002F90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 97 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di una consapevole e informata adesione dei dipendenti alla\nprevidenza complementare negoziale, le Aziende ed Enti forniscono adeguate\ninformazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in\nmerito al Fondo negoziale di previdenza complementare PERSEO-SIRIO, ove\npossibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Disapplicazione disposizioni particolari dei precedenti CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’entrata in vigore del presente CCNL, ai sensi dell’art. 2, comma\n2) del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 50, comma 1), CCNL integrativo 20.9.01 (Norma speciale per le\nARPA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 51, CCNL integrativo 20.9.01 (Procedure di conciliazione e\narbitrato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 42, CCNL 7.4.99, e art. 13, commi 1), 2), 3) e 5), CCNL 20.9.01\n(Previdenza complementare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 47, commi 1), 2), 4) e 5), CCNL integrativo 20.9.01 (Modalità di\napplicazione di benefici economici previsti da discipline speciali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 7, CCNL 20.9.01, 2° biennio economico (Finalità e campo di\napplicazione delle risorse aggiuntive);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-art. 8, CCNL 20.9.01, 2° biennio economico (Utilizzazione delle risorse\naggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale),\nfatto salvo quanto previsto dall’art. 23 (Indennità di coordinamento ad\nesaurimento), comma 2) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tabella G), CCNL 20.9.01 – 2° biennio economico (Determinazioni degli\nassegni personali a seguito di un incremento annuo di £ 2.588.000 per gli ex\nC) (pari a £ 2.803.580 con il rateo di 13a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Conferme.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli\nEnti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in\nquanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli\nappositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le\ndisposizioni legislative vigenti, nonché con le previsioni del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Disposizioni particolari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del riordino\nfunzionale di cui alla legge n. 56\u002F14, l’assegno ‘ad personam’\nriconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui all’art. 1, comma\n800), legge n. 205\u002F17, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi\ndella retribuzione tabellare derivanti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incrementi mensili dello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro da corrispondere per 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"575\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"126\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"172\">\n  \u003Ccol width=\"160\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">posizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">economica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.1.16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">rideterminato \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.1.17 (1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">rideterminato \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.4.18 (2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">32,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">90,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">87,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">84,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS3 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">82,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">79,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">76,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">73,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">82,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">79,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">77,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">74,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">72,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">70,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">7,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">67,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">75,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd 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\u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">69,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">7,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">66,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      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width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">55,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">55,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">54,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">53,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">51,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"172\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">50,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore a decorrere dall’1.1.17 comprende e assorbe l'incremento\ncorrisposto dall’1.1.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore a decorrere dall’1.4.18 comprende e assorbe l'incremento\ncorrisposto dall’1.1.17.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi valori del trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituito da stipendio tabellare, valore comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della ex indennità di qualificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e fasce retributive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"541\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"123\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003Ccol width=\"127\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">posizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">economica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.1.16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.1.17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.4.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29.677,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29.935,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30.639,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28.502,62\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28.749,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29.426,62\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.646,05\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.886,05\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28.542,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.823,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.056,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.693,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.831,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.055,95\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.669,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.868,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.084,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.674,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23.928,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.137,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.705,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.915,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.149,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.789,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.976,03\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.201,63\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.818,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  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  \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22.546,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22.742,12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23.277,32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan 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\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.613,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.783,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.249,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.050,18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.215,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.668,18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.473,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.633,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.071,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.020,27\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.194,27\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.669,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.611,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.781,83\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.247,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.212,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.378,95\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.834,95\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.874,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.039,28\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.488,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.342,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.500,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.936,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.828,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.983,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.407,39\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.278,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.437,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.871,16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.970,09\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.126,09\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.553,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.666,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.820,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.240,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.401,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.552,67\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.965,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16.956,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.102,87\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.506,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16.498,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16.641,37\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.033,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Tabella C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento della IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e nelle fasce retributive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"608\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"128\">\n  \u003Ccol width=\"200\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"138\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">posizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">economica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">nuovo trattamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">economico\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.4.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">IVC\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.7.10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">trattamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">economico\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal 1.5.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30.639,78\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">221,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30.861,42\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29.426,62\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">212,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29.639,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28.542,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">206,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28.748,85\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.693,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">200,28\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.893,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.669,15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">192,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.862,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.674,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">185,76\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.860,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.705,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">178,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.883,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.789,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">201,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.990,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.818,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">194,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27.012,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.037,12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">188,28\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26.225,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.271,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">182,76\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.454,35\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.511,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">177,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24.689,32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23.747,87\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">171,72\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23.919,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22.908,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">165,72\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23.074,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.581,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">185,04\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25.766,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n    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lang=\"it-IT\">168,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23.445,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22.511,91\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">162,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22.674,75\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21.753,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">157,32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21.910,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21.098,18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">152,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21.250,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22.057,72\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">159,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan 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\u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.663,18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">149,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.812,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.249,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan 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 \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.071,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">138,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.209,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.669,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">149,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.818,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.247,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">146,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20.393,83\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.834,95\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">143,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.978,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.488,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">141,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.629,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.936,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">136,92\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.072,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.407,39\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">133,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.540,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.871,16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">136,56\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19.007,72\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.553,32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">134,16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.687,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.240,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">131,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.372,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.965,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18.095,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.506,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">126,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.632,67\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"128\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"200\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.033,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">123,32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17.157,01\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"608\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento perequativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro mensili da corrispondere nel periodo 1.4.18\u002F31.12.18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"222\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"3\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"126\">\n  \u003Ccol width=\"82\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">posizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">economica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.4.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS4 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,00 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">DS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">14,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">20,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">BS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">23,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B1 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,00 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">27,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">30,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 11) (Ferie e recupero\nfestività soppresse), le Parti si danno reciprocamente atto che, in base alle\ncircolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8), DL n. 95,\nconvertito nella legge n. 135\u002F12 (MEF - Dip. Ragioneria Generale Stato prot.\n77389 del 14.9.12 e prot. 94806 del 9.11.12 - Dip. Funzione Pubblica prot.\n32937 del 6.8.12 e prot. 40033 dell’8.10.12), all'atto della cessazione del\nservizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui\nl'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al\ndipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione\ndel rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo\nobbligatorio per maternità o paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione delle\nmolestie sessuali e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei\nlavoratori, le Parti auspicano l'adozione, da parte degli Enti, di codici di\ncomportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo\nanche conto delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia,\nallegato al CCNL integrativo 20.9.01 (art. 48 “Codice di condotta relativo\nalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli incrementi del “Fondo condizioni di lavoro e\nincarichi” e del “Fondo premialità e fasce”, rispettivamente previsti\ndall'art. 80, comma 3), lett. a) e dall'art. 81, comma 3), lett. a), le Parti\nritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse\nfinanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza\npubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle\nnorme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella redazione delle norme contrattuali in materia disciplinare,\nhanno ritenuto utile, per favorire la massima conoscenza e chiarezza, fra i\ndipendenti, di una così rilevante e delicata materia, inserire vari\nriferimenti alle norme di legge. Tali riferimenti, avendo finalità meramente\nricognitive, non costituiscono interventi contrattuali innovativi o\nmodificativi sulle prescrizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni contrattuali\nraggiunte realizzano un delicato equilibrio fra gli interessi delle Parti, in\nfunzione delle disponibilità economiche complessivamente stanziate anche in\nfunzione della necessità di determinare un equilibrio nell'insieme delle\nconclusioni contrattuali del settore pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questo motivo si conviene che, qualora i contenuti del contratto\ndell'area della Dirigenza Medica e Sanitaria fossero incoerenti con quanto\nsopra affermato e determinassero significativi scostamenti negli istituti\ncontrattuali comuni e affini, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul\npersonale del comparto della attività libero-professionale ‘intramoenia’,\nesse si incontreranno per armonizzarle con quelle del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei\nConti, sezione Autonomie (sezione delle Autonomie, n. 6 \u002FSEZAUT\u002F2018\u002FQMIG) che,\nin relazione alle dichiarazioni già espresse dalle Parti nella dichiarazione\ncongiunta n. 1) allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta il 21.2.18,\nchiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non\nsoggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            ",{"SECTOR1":43,"cbadate_start":47,"cbadate_end":51,"cbasignsingle":53,"cbamemtrad":57,"JOBTYPE_descriptions":61,"trainingprogrammes":65,"pensionfund":69,"contracttrial":73,"tempagency":77,"sicknesspay":81,"sicknessmaxdays":85,"longtermillness":87,"disabilitypay":91,"healthcareaccess":95,"protectiveclothing":99,"paidmaternityleave":103,"paidmaternityleavepay":107,"jobsecuritymothers":111,"deathrelatives":115,"violenceleave":119,"PAIDLEAV_trigger":123,"holidaysdays":127,"SCHEDULE_trigger":130,"holidaysfixed":134,"ADMINISTRATIVE_trigger":138,"MAXHOURS_trigger":142,"hourspweek_select":146,"hourspday_select":150,"OVERTIME_trigger":152,"SUNDAY_trigger":156,"hardshipallowancetype":160,"mealvouchers":164,"PAYSCALES_table_selection_txt":168,"STRUCINCR_trigger":172,"ONCERISE2_trigger":176,"NOCTPREM_trigger":180,"CONSIGN_trigger":184,"standbyallowancetype":188,"childcare":192,"ONCERISE_trigger":196,"SENIOR_trigger":199,"funeralpay":203,"tempagency_max":207,"direct_participation_trigger":211,"newtech_trigger":215},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"SECTOR1","1) Il presente contratto si applica a tu","1)\n\nIl presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro\na tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed\nenti del comparto indicate all’art. 6, CCNQ sulla definizione dei comparti di\ncontrattazione collettiva del 13.7.16.\n\n\n\n2)\n\nAl personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di\nprovvedimenti di ristrutturazione organizzativa della Amministrazione, di\nesternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente\ncontratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova\nAmministrazione, Ente o Società, previo confronto con le OO.SS. firmatarie del\npresente contratto.\n\n\n\n3)\n\nIl riferimento alle Aziende sanitarie e ospedaliere, alle ARPA e alle\nagenzie, istituti, RSA ed enti del SSN di cui all’art. 6 del CCNQ per la\ndefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale,\nstipulato il 13.7.16, è riportato nel testo del presente contratto come\n“Aziende ed Enti”.\n\n\n\n4)\n\nIl riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e s.m.i. è riportato come “D.lgs.\nn. 165\u002F01”. Il D.lgs. 30.12.92 n. 502 e s.m.i. sono riportati come “D.lgs.\nn. 502\u002F92”.\n\n\n\n5)\n\nNel testo del presente contratto per “dirigente responsabile” si intende\nil dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai\nrispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi regionali\ndi organizzazione. Con il termine di “unità operativa” si indicano\ngenericamente articolazioni interne delle strutture aziendali, così come\nindividuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.",{"bindId":48,"name":49,"text":50},"cbadate_start","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e pro","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto.\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.",{"bindId":52,"name":49,"text":50},"cbadate_end",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbasignsingle","- ARaN, nella persona del presidente dr.","- ARaN, nella persona del presidente dr. Sergio Gasparrini",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"cbamemtrad","- CGIL\u002FFP - CISL\u002FFP - UIL\u002FFPL - FIALS - ","- CGIL\u002FFP\n\n- CISL\u002FFP\n\n- UIL\u002FFPL\n\n- FIALS\n\n- NURSIND\n\n- FSI\n\n- NURSING UP\n\n\n\ne Confederazioni sindacali:\n\n\n\n- CGIL\n\n- CISL\n\n- UIL\n\n- ConfSAL\n\n- CGS\n\n- USAE\n\n- CSE",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"JOBTYPE_descriptions","Art. 12 - Commissione paritetica per la ","Art. 12 - Commissione paritetica per la revisione del sistema di\nclassificazione professionale.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti concordano sulla opportunità di avviare il processo di innovazione\ndel sistema di classificazione professionale del personale del SSN,\nindividuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento\ndelle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con\nquelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei\ndipendenti.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti ritengono che la finalità del SSN, in coerenza con la Costituzione\ne con gli orientamenti della Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la\ntutela della salute intesa come stato di completo benessere fisico, psichico e\nsociale, e non semplice assenza di malattia, debba essere attuata non solo in\nun sistema sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad una\narticolata e complessa attività, coinvolgente una più ampia platea di\nprofessionisti ed operatori, nel contesto di congruenti, nuovi modelli\norganizzativi.\n\n\n\n3)\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di prevedere una fase istruttoria che\nconsenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza\nsull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare\nle possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità\nindicate al comma 1), nella prospettiva di pervenire a un modello maggiormente\nidoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore\ngestione dei processi lavorativi.\n\n\n\n4)\n\nPer realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3), in coerenza con le\nfinalità indicate, è istituita presso l’ARaN, entro 30 giorni dalla\nsottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti\ndesignati dal Comitato di settore, una specifica Commissione paritetica tra\nARaN e parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti\ncompiti:\n\n\n\na)individuare linee di evoluzione e sviluppo della attuale classificazione\ndel personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in\nparticolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione\ndelle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine sarà operata\nuna verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni\nlegislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai\ncambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e\ntecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti\nprofessionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;\n\nb)effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità\nprofessionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro\nvalorizzazione;\n\nc) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle\ncompetenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo\naccrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e\ndella efficacia dell’intervento sanitario e socio-sanitario;\n\nd)rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno\ndelle categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze\nprofessionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;\n\ne)verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza della evoluzione\nnormativa e del riordino delle professioni nell’ambito del sistema sanitario\nnazionale, con particolare riferimento alla istituzione della nuova area delle\nprofessioni socio-sanitarie di cui all’art. 5, legge n. 3\u002F18, la suddivisione\ndel personale nelle seguenti aree prestazionali:\n\n\n\n-area delle professioni sanitarie\n\n-area delle professioni socio-sanitarie\n\n-area di amministrazione dei fattori produttivi\n\n-area tecnico-ambientale\n\n\n\nf)delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel\nmodello di classificazione, configurandole come aggregazioni di profili aventi\nun carattere prestazionale finalizzato all’orientamento del risultato\naziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli interventi;\n\ng)individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio:\nautisti soccorritori);\n\nh)valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione\nalla evoluzione dei modelli di classificazione professionale.\n\n\n\n5)\n\nLa Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo luglio,\nformulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma\n4).\n\n\n\n6)\n\nÈ disapplicato l’art. 9, CCNL 19.4.04 (Commissione paritetica per il\nsistema di classificazione).\n\n\n\n\n\nArt. 13 - Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e\ninformazione.\n\n\n\n1)\n\nNel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di\nvalorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte\ndalle Pubbliche Amministrazioni, sono previsti profili professionali idonei a\ngarantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connessi alle suddette\nattività.\n\n\n\n2)\n\nTenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui\nall’allegato 1), CCNL 7.4.99, come modificato dall’allegato 1), CCNL\nintegrativo 20.9.01 e dall’allegato 1), CCNL 19.4.04, il comma 3) definisce i\n“contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di\ncomunicazione.\n\n\n\n3)\n\nIn linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti\nprofessionali di base, nell’ambito del ruolo professionale, sono così\narticolati e definiti:\n\n\n\na) settore Comunicazione\n\n\n\ncategoria D):\n\n\n\n- gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna\nin relazione ai fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi della Azienda o Ente,\ndefinizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i\nprocessi di gestione dei siti Internet, nell’ottica della attuazione delle\ndisposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei\nservizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro funzionamento;\n\n\n\nprofili di riferimento:\n\n\n\n- specialista della comunicazione istituzionale\n\n\n\nb) settore Informazione\n\n\n\ncategoria D):\n\n\n\n-gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta\nconnessione con gli obiettivi istituzionali della Azienda o Ente; promozione e\ncura dei collegamenti con gli Organi di informazione; individuazione e\u002Fo\nimplementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la\ncostante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale della Azienda\no Ente; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni\npubbliche;\n\n\n\nprofili di riferimento:\n\n\n\n- specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"trainingprogrammes","Art. 53 - Principi generali e finalità d","Art. 53 - Principi generali e finalità della formazione.\n\n\n\n1)\n\nNel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica\nAmministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.\n\n\n\n2)\n\nPer sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le\nAziende ed Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione\nprofessionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi\nprioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui\nconsegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in\nattività formative.\n\n\n\n3)\n\nLe attività di formazione sono in particolare rivolte a:\n\n\n\n-valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed Enti;\n\n-assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;\n\n-garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\n\n-favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\n\n-incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei\nlivelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\n\n\n\n\n\nArt. 54 - Destinatari e processi della formazione.\n\n\n\n1)\n\nLe attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare\nalla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.\n\n\n\n2)\n\nLe iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in\nassegnazione temporanea presso altre Amministrazioni effettua la propria\nformazione nelle Amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui\nal comma 3).\n\n\n\n3)\n\nNell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di\nformazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento\ndella professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso\ncertificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che\nl’hanno attuata.\n\n\n\n4)\n\nI piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali\nformazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in\naula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di\npratica.\n\n\n\n5)\n\nLe Aziende ed Enti possono assumere iniziative di collaborazione con altre\naziende, enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione\ncomuni e integrati.\n\n\n\n6)\n\nIl personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dalla\nAzienda o Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri\nsono a carico della stessa Azienda o Ente.\n\n\n\n7)\n\nLe attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro.\nQualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale\nspetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.\n\n\n\n8)\n\nLe Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle attività\ndi formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari\nopportunità di partecipazione. In sede di Organismo paritetico di cui\nall’art. 7 possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione\ndel personale, in coerenza con il presente comma.\n\n\n\n9)\n\nLe Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta di\ninformazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in\nattuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle\ncompetenze acquisite.\n\n\n\n10)\n\nNell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7:\n\n\n\na)possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\n\nb)possono essere formulate proposte alla Azienda o Ente per la realizzazione\ndelle finalità di cui al presente articolo;\n\nc)possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.\n\n\n\n11)\n\nNell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate anche\niniziative formative destinate al personale iscritto ad albi professionali, in\nrelazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della\nprofessione.\n\n\n\n12)\n\nAl finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una\nquota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono\nessere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di\nrazionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali.\n\n\n\n\n\nArt. 55 - Formazione continua ed ECM.\n\n\n\n1)\n\nFerma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui al precedente\narticolo, la formazione continua, di cui all’art. 16 bis e ss. D.lgs. n.\n502\u002F92, è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei\nprogrammi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in\nappositi progetti formativi presso l’Azienda o Ente.\n\n\n\n2)\n\nL’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi\nprevisti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato\nnell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è\nconsiderato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico\ndella Azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare, riportata nei\ncommi 8) e ss. del precedente articolo (Destinatari e processi della\nformazione) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema\nadottate a livello regionale.\n\n\n\n3)\n\nLe Parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia\nprevista dal comma 2) circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti\nformativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la\nspecifica disciplina prevista dall’art. 16 quater, D.lgs. n. 502\u002F92. Ne\nconsegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere\niniziative unilaterali per la durata del presente contratto.\n\n\n\n4)\n\nOve, viceversa, la garanzia del comma 2) venga rispettata, il dipendente\nche, senza giustificato motivo, non partecipi alla formazione continua e non\nacquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il\ntriennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.\n\n\n\n5)\n\nSono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei\ncrediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a\nqualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il\ntriennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.\n\n\n\n6)\n\nAl fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione\ncontinua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16\nbis citato al comma 1) e, comunque, la formazione in genere al personale degli\naltri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le\nmetodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di\nformazione in ambito aziendale e interaziendale, favorendo metodi di formazione\nche facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a\nlivello interno.\n\n\n\n7)\n\nLa formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di migliorare\nle prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata\nalle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1). Ove il\ndipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti,\novvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione\n- anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa\nper la quale sono utilizzabili gli istituti del “Diritto allo studio” e dei\n“Congedi per la formazione”.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"pensionfund","Art. 97 - Informazione sul Fondo Pension","Art. 97 - Informazione sul Fondo Pensione Complementare.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di una consapevole e informata adesione dei dipendenti alla\nprevidenza complementare negoziale, le Aziende ed Enti forniscono adeguate\ninformazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in\nmerito al Fondo negoziale di previdenza complementare PERSEO-SIRIO, ove\npossibile con il supporto professionale della struttura del predetto Fondo.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"contracttrial","Art. 25 - Periodo di prova. 1) Il dipend","Art. 25 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un\nperiodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:\n\n\n\na) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle catt. A) e B)\n\nb) 6 mesi per le restanti categorie",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"tempagency","Art. 59 - Contratto di somministrazione.","Art. 59 - Contratto di somministrazione.\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro\na tempo determinato, secondo la disciplina degli artt. 30 e ss., D.lgs. n.\n81\u002F15, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art.\n36, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F01 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia.\n\n\n\n2)\n\nI contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati\nentro il limite di cui all’art. 57, comma 3) (Contratto di lavoro a tempo\ndeterminato).\n\n\n\n3)\n\nIl ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i profili\nprofessionali delle catt. A) e B), ovvero per i profili professionali anche\ndelle catt. C) e D) addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi. È rimessa\nalla valutazione delle Aziende ed Enti la possibilità di ricorrere alla forma\ndi flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di\nemergenza. Il contratto di somministrazione non è utilizzabile per\nfronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può\nricorrere a tale flessibilità, tenendo conto della economicità dello\nstrumento e della programmabilità delle urgenze.\n\n\n\n4)\n\nI lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di\nobiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste\nspecifiche indennità, hanno titolo a partecipare alla erogazione dei connessi\ntrattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione\nintegrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il\nprogetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,\nnel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i\ncriteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio-ricreativi\neventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità\ngià destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità.\n\n\n\n5)\n\nL’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del\npotere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze\ndi fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato,\nai sensi dell’art. 7, legge n. 300\u002F70.\n\n\n\n6)\n\nLe Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati,\nad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 81\u002F08, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi alla attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.\n\n\n\n7)\n\nI lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti\nutilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F70 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\n\n\n\n8)\n\nNell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 7 (Organismo\nparitetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui\nmotivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato\nconclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali\ninteressati.\n\n\n\n9)\n\nPer quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di\nlegge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2, D.lgs. 28.7.00 n. 254, è\nfatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare rapporti per l’assunzione di\npersonale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie\nabilitate ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro\nsomministrato.\n\n\n\n\n\nCapo III - LAVORO A TEMPO PARZIALE",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"sicknesspay","10) Il trattamento economico spettante a","10)\n\nIl trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:\n\n\n\na)intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso\naccessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza; nell’ambito di\ntale periodo, per le malattie superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di\nricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero\nal dipendente compete anche il trattamento economico accessorio, come\ndeterminato nella tabella 1) allegata al CCNL 1.9.95;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);\n\nd)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\n\ne)i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 8, comma 5), lett. b)\n(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in\ncui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto\ndella attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate,\nsecondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.",{"bindId":86,"name":83,"text":84},"sicknessmaxdays",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"longtermillness","Art. 43 - Assenze per malattia in caso d","Art. 43 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti\nterapie salvavita.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, attestate\nsecondo le modalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze\nper malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi\ngiorni di ricovero ospedaliero o di ‘day hospital’, nonché i giorni di\nassenza dovuti alla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il\ndipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai\nrispettivi CCNL.\n\n\n\n2)\n\nL’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti\nle terapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medico-legali delle ASL o dagli Istituti o Strutture accreditate o\ndalle Strutture con competenze mediche delle Pubbliche Amministrazioni.\n\n\n\n3)\n\nRientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\n\n\n\n4)\n\nI giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli\neffetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente\ncertificati dalle competenti strutture del SSN o dagli Istituti o Strutture\naccreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’Organo medico\ncompetente.\n\n\n\n5)\n\nLa procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n\n\n6)\n\nLa disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"disabilitypay","Art. 44 - Infortuni sul lavoro, malattie","Art. 44 - Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute\na causa di servizio.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o alla abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta\nal dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo\ncomma 2), il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a\nguarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e,\ncomunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi\nprorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di\ncomporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia\nordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma\n10), lett. a) (Assenze per malattia).\n\n\n\n2)\n\nPer le infermità dovute a causa di servizio la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6, DL 6.12.11 n. 201,\nconvertito nella legge 22.12.11 n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto\nil riconoscimento della causa di servizio prima della entrata in vigore delle\ncitate disposizioni.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"healthcareaccess","Art. 94 - Welfare integrativo. 1) Le Azi","Art. 94 - Welfare integrativo.\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, di\ncui all’art. 8, comma 5) (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e\nprocedure), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in\nfavore dei propri dipendenti, tra i quali:\n\n\n\na)iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\n\nb)supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\n\nc)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\n\nd)prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili;\n\ne)polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.\n\n\n\n2)\n\nGli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono\nsostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo premialità e fasce.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"protectiveclothing","Nei casi in cui gli operatori del ruolo ","Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a\nprofili del ruolo tecnico addetti alla assistenza debbano indossare apposite\ndivise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e\nsvestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno\ndella sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10\nminuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché\nrisultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior\nfavore in essere.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"paidmaternityleave","Art. 45 - Congedi dei genitori. 1) Al pe","Art. 45 - Congedi dei genitori.\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n.\n151\u002F01, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con\nle specificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nNel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F01, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati, le voci del\ntrattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico\ndi cui all’art. 20, comma 3), nonché i premi correlati alla performance\nsecondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e in relazione\nall’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei\ncompensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate,\npericolose o dannose per la salute.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"paidmaternityleavepay","Nel periodo di congedo per maternità e p","Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F01, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati, le voci del\ntrattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico\ndi cui all’art. 20, comma 3), nonché i premi correlati alla performance\nsecondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e in relazione\nall’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei\ncompensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate,\npericolose o dannose per la salute.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"jobsecuritymothers","Nella valutazione delle domande, viene d","Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti\ncasi:\n\n\n\na)dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi\n4) e 5), D.lgs. n. 81\u002F15;\n\nb)dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni\npsico-fisiche;\n\nc)dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;\n\nd)documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione a tempo pieno;\n\ne)necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e\ngli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza,\nche accedano a programmi terapeutici e\u002Fo di riabilitazione per\ntossicodipendenti;\n\nf)genitori con figli minori, in relazione al loro numero.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"deathrelatives","Art. 36 - Permessi giornalieri retribuit","Art. 36 - Permessi giornalieri retribuiti.\n\n\n\n1)\n\nA domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i\nseguenti casi da documentare debitamente:\n\n\n\na) partecipazione a concorsi o esami - limitatamente ai giorni di\nsvolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo\ncomunque connesso alla attività di servizio: giorni 8 all’anno;\n\nb)lutto per il coniuge per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro\nil 1° grado o per il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36) e 50), legge\nn. 76\u002F16 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni 3 per evento da fruire\nentro 7 giorni lavorativi dal decesso.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"violenceleave","Art. 39 - Congedi per le donne vittime d","Art. 39 - Congedi per le donne vittime di violenza.\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco\ntemporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione\ncertificato.\n\n\n\n2)\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per\nil congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori).\n\n\n\n4)\n\nIl periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\n\n\n\n5)\n\nLa lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1). La\nfruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo.\n\n\n\n6)\n\nLa dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 61 (Orario di\nlavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a\ntempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a\nrichiesta della lavoratrice.\n\n\n\n7)\n\nLa dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione alla Azienda o Ente di appartenenza. Entro 15\ngiorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o Ente di appartenenza dispone il\ntrasferimento presso l'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano\nposti vacanti corrispondenti alla sua categoria.\n\n\n\n8)\n\nI congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl’aspettativa per motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma\n1), CCNL 20.9.01 (Aspettativa) per un periodo di ulteriori 30 giorni. Le\nAziende ed Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la\nconcessione della aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2) del\nmedesimo art. 12.\n\n\n\n9)\n\nLa dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo\ndi 1 anno.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"PAIDLEAV_trigger","Art. 33 - Ferie e recupero festività sop","Art. 33 - Ferie e recupero festività soppresse.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la retribuzione di cui\nall’art. 19, comma 1), CCNL 1.9.95 (Ferie e festività) come integrato\ndall’art. 23, comma 4), CCNL 19.4.04 (Disposizioni particolari).\n\n\n\n2)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, in\ncui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28\ngiorni lavorativi.\n\n\n\n3)\n\nPer i dipendenti che invece hanno una articolazione oraria su 6 giorni, la\ndurata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.\n\n\n\n4)\n\nAi dipendenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione per\ni primi 3 anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre\nPubbliche Amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione\ndell'orario di lavoro su 5 giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di\narticolazione dell'orario di lavoro su 6 giorni. Dopo 3 anni di servizio, anche\na tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni\nlavorativi.\n\n\n\n5)\n\nTutti i periodi di ferie indicati nei commi 2), 3) e 4) sono comprensivi\ndelle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23.12.77 n.\n937.\n\n\n\n6)\n\nA tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell’anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge\nn. 937\u002F77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono\ndella località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in\ngiorno lavorativo.\n\n\n\n7)\n\nNell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La frazione di\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\n\n\n\n8)\n\nIl dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 36\n(Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari\ndisposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.\n\n\n\n9)\n\nLe ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 11). Esse sono fruite, previa\nautorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le\nesigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.\n\n\n\n10)\n\nL’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la\nfruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\n\n\n\n11)\n\nLe ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle\nvigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo\nrestando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni\ngiornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di\ncalcolo la retribuzione di cui al comma 1).\n\n\n\n12)\n\nCompatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può\nfrazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire\nnel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al\ndipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni\ncontinuativi di ferie nel periodo 1 giugno\u002F30 settembre o, alternativamente, in\ncaso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo\nscolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno\u002F15 settembre,\nal fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\n\n\n\n13)\n\nQualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate\nragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese\ndocumentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno\nal luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al\nrimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non\ngoduto.\n\n\n\n14)\n\nIn caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie\ndovranno essere fruite entro il 1° semestre dell’anno successivo.\n\n\n\n15)\n\nLe ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui\nall’art. 36, comma 1), lett. b). È cura del dipendente informare\ntempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di\ncompiere gli accertamenti dovuti.\n\n\n\n16)\n\nFatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al 2° periodo di\ncomporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o\ninfortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si\nsiano protratte per l’intero anno solare. In tal caso il godimento delle\nferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle\nesigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14).",{"bindId":128,"name":125,"text":129},"holidaysdays","Art. 33 - Ferie e recupero festività soppresse.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la retribuzione di cui\nall’art. 19, comma 1), CCNL 1.9.95 (Ferie e festività) come integrato\ndall’art. 23, comma 4), CCNL 19.4.04 (Disposizioni particolari).\n\n\n\n2)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, in\ncui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28\ngiorni lavorativi.\n\n\n\n3)",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"SCHEDULE_trigger","Art. 29 - Riposo settimanale. 1) Il ripo","Art. 29 - Riposo settimanale.\n\n\n\n1)\n\nIl riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il\nnumero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in\nnumero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione\ndell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche\nricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.\n\n\n\n2)\n\nOve non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale\ndeve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato\nfra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo\nalle esigenze di servizio.\n\n\n\n3)\n\nIl riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.\n\n\n\n4)\n\nLa festività nazionale e quella del S. Patrono coincidenti con la domenica\no con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su 5 giorni\nnon danno luogo a riposo compensativo, né a monetizzazione.\n\n\n\n5)\n\nNei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano\nla loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si\napplica la disposizione del comma 2).\n\n\n\n6)\n\nL’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a\nrichiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo\ncompensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.\n\n\n\n7)\n\nL’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di\narticolazione di lavoro su 5 giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a\nequivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro\nstraordinario non festivo.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"holidaysfixed","L’attività prestata in giorno festivo in","L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a\nrichiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo\ncompensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 38 - Permessi previsti da particola","Art. 38 - Permessi previsti da particolari disposizioni di legge.\n\n\n\n1)\n\nI dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3\ngiorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3), legge 5.2.92 n. 104. Tali\npermessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della 13a\nmensilità.\n\n\n\n2)\n\nAl fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore\norganizzazione della attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei\npermessi di cui al comma 1), predispone, di norma, una programmazione mensile\ndei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese\novvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la\npredisposizione della turnistica per il mese di riferimento.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere presentata\nnelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il\npermesso.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad\naltri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con\nparticolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo\nrispettivamente previsti dall’art. 1, legge 13.7.67 n. 584, come sostituito\ndall’art. 13, legge 4.5.90 n. 107 e l’art. 5, comma 1), legge 6.3.01 n.\n52.\n\n\n\n5)\n\nPer le medesime finalità di cui al comma 2), il dipendente che fruisce dei\npermessi di cui al comma 4) comunica i giorni in cui intende assentarsi con un\npreavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la\ndomanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione\ndello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del\ngiorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"MAXHOURS_trigger","Le Aziende ed Enti determinano le quote ","Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in relazione alle\nesigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per\nfronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale vanno assegnate alle\narticolazioni aziendali individuate dal D.lgs. n. 502\u002F92 (distretti, presidi\nospedalieri, dipartimenti etc.). L’utilizzo delle risorse all’interno delle\nunità operative delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il\nlimite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare,\nper ciascun dipendente, 180 ore annuali.\n\n\n\n4)\n\nIl limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione\na particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori, per non più\ndel 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di 250 ore\nannuali.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"hourspweek_select","Art. 27 - Orario di lavoro. 1) L’orario ","Art. 27 - Orario di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nL’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su 5\no 6 giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di\n6 ore.",{"bindId":151,"name":148,"text":149},"hourspday_select",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"OVERTIME_trigger","8) La maggiorazione di cui al comma 7) è","8)\n\nLa maggiorazione di cui al comma 7) è pari al 15% per lavoro straordinario\ndiurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario\nnotturno (dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo) e al 50% per quello\nprestato in orario notturno festivo.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"SUNDAY_trigger","13) Per il servizio di turno prestato pe","13)\n\nPer il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una\nindennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata\nsuperiore alla metà dell’orario di turno, ridotta ad € 8,91 lorde se le\nprestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto,\ncon un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può\nessere corrisposta a ciascun dipendente più di 1 indennità festiva. Per turno\nnotturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22\ndel giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno\nfestivo alle ore 6 del giorno successivo.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"hardshipallowancetype","2) In merito al rischio radiologico, si ","2)\n\nIn merito al rischio radiologico, si conferma l’art. 5, CCNL 20.9.01,\nbiennio economico 2000-01. L’indennità professionale specifica ivi prevista\nspetta ai tecnici di radiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai\nsensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di\n“esperto”)) nella misura prevista al punto 15) lett. b) e punto 16) lett.\nb), tabella C), CCNL 5.6.06.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"mealvouchers","4) Qualora la prestazione di lavoro gior","4)\n\nQualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale,\npurché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti\nal fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione\ndel pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29, CCNL integrativo 20.9.01\ne all’art. 4, CCNL 31.7.09 (Mensa). La durata della pausa e la sua\ncollocazione temporale sono definite in funzione della tipologia di orario di\nlavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla\ndisponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi\ndella Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una\ndiversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella\nstabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si\ntrovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma, lett. g).",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella C) Conglobamento della IVC decor","Tabella C)\n\n\n\nConglobamento della IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare\n\ne nelle fasce retributive\n\n(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      posizione\n\n        economica\n\n        \n        \n      \n      nuovo trattamento\n\n        economico\n\n        dal 1.4.18\n\n        \n        \n      \n      IVC\n\n        dal\n\n        1.7.10\n      \n      trattamento\n\n        economico\n\n        dal 1.5.18\n      \n    \n    \n      DS6\n      \n      30.639,78\n      \n      221,64\n      \n      30.861,42\n      \n    \n    \n      DS5\n      \n      29.426,62\n      \n      212,88\n      \n      29.639,50\n      \n    \n    \n      DS4\n      \n      28.542,45\n      \n      206,40\n      \n      28.748,85\n      \n    \n    \n      DS3\n      \n      27.693,58\n      \n      200,28\n      \n      27.893,86\n      \n    \n    \n      DS2\n      \n      26.669,15\n      \n      192,96\n      \n      26.862,11\n      \n    \n    \n      DS1\n      \n      25.674,44\n      \n      185,76\n      \n      25.860,20\n      \n    \n    \n      DS\n      \n      24.705,06\n      \n      178,68\n      \n      24.883,74\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      27.789,10\n      \n      201,00\n      \n      27.990,10\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      26.818,43\n      \n      194,04\n      \n      27.012,47\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      26.037,12\n      \n      188,28\n      \n      26.225,40\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      25.271,59\n      \n      182,76\n      \n      25.454,35\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      24.511,96\n      \n      177,36\n      \n      24.689,32\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      23.747,87\n      \n      171,72\n      \n      23.919,59\n      \n    \n    \n      D\n      \n      22.908,68\n      \n      165,72\n      \n      23.074,40\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      25.581,22\n      \n      185,04\n      \n      25.766,26\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      24.401,85\n      \n      176,52\n      \n      24.578,37\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      23.277,32\n      \n      168,36\n      \n      23.445,68\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      22.511,91\n      \n      162,84\n      \n      22.674,75\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      21.753,48\n      \n      157,32\n      \n      21.910,80\n      \n    \n    \n      C\n      \n      21.098,18\n      \n      152,64\n      \n      21.250,82\n      \n    \n    \n      BS5\n      \n      22.057,72\n      \n      159,60\n      \n      22.217,32\n      \n    \n    \n      BS4\n      \n      21.349,29\n      \n      154,44\n      \n      21.503,73\n      \n    \n    \n      BS3\n      \n      20.663,18\n      \n      149,52\n      \n      20.812,70\n      \n    \n    \n      BS2\n      \n      20.249,30\n      \n      146,52\n      \n      20.395,82\n      \n    \n    \n      BS1\n      \n      19.668,18\n      \n      142,32\n      \n      19.810,50\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      19.071,84\n      \n      138,00\n      \n      19.209,84\n      \n    \n    \n      B5\n      \n      20.669,47\n      \n      149,52\n      \n      20.818,99\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      20.247,43\n      \n      146,40\n      \n      20.393,83\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      19.834,95\n      \n      143,52\n      \n      19.978,47\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      19.488,08\n      \n      141,00\n      \n      19.629,08\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      18.936,06\n      \n      136,92\n      \n      19.072,98\n      \n    \n    \n      B\n      \n      18.407,39\n      \n      133,20\n      \n      18.540,59\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      18.871,16\n      \n      136,56\n      \n      19.007,72\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      18.553,32\n      \n      134,16\n      \n      18.687,45\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      18.240,50\n      \n      131,88\n      \n      18.372,38\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      17.965,47\n      \n      129,96\n      \n      18.095,43\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      17.506,07\n      \n      126,60\n      \n      17.632,67\n      \n    \n    \n      A\n      \n      17.033,77\n      \n      123,32\n      \n      17.157,01",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"STRUCINCR_trigger","Tabella A) Incrementi mensili dello stip","Tabella A)\n\n\n\nIncrementi mensili dello stipendio tabellare\n\n(valori in euro da corrispondere per 13 mensilità)\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      posizione\n\n        economica\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.16\n      \n      rideterminato  \n\n        dal 1.1.17 (1)\n      \n      rideterminato  \n\n        dal 1.4.18 (2)\n      \n    \n    \n      DS6\n      \n      10,60\n      \n      32,10\n      \n      90,80\n      \n    \n    \n      DS5\n      \n      10,20\n      \n      30,80\n      \n      87,20\n      \n    \n    \n      DS4\n      \n      9,90\n      \n      29,90\n      \n      84,60\n      \n    \n    \n      DS3  \n      \n      9,60\n      \n      29,00\n      \n      82,10\n      \n    \n    \n      DS2\n      \n      9,20\n      \n      27,90\n      \n      79,00\n      \n    \n    \n      DS1\n      \n      8,90\n      \n      26,90\n      \n      76,10\n      \n    \n    \n      DS\n      \n      8,50\n      \n      25,90\n      \n      73,20\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      9,60\n      \n      29,10\n      \n      82,40\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      9,30\n      \n      28,10\n      \n      79,50\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      9,00\n      \n      27,30\n      \n      77,20\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      8,70\n      \n      26,50\n      \n      74,90\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      8,50\n      \n      25,70\n      \n      72,60\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      8,20\n      \n      24,90\n      \n      70,40\n      \n    \n    \n      D\n      \n      7,90\n      \n      24,00\n      \n      67,90\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      8,90\n      \n      26,80\n      \n      75,80\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      8,40\n      \n      25,60\n      \n      72,30\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      8,10\n      \n      24,40\n      \n      69,00\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      7,80\n      \n      23,60\n      \n      66,70\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      7,50  \n      \n      22,80  \n      \n      64,50  \n      \n    \n    \n      C\n      \n      7,30\n      \n      22,10\n      \n      62,50\n      \n    \n    \n      BS5\n      \n      7,60\n      \n      23,10\n      \n      65,40\n      \n    \n    \n      BS4\n      \n      7,40\n      \n      22,40\n      \n      63,30\n      \n    \n    \n      BS3\n      \n      7,20\n      \n      21,60\n      \n      61,20\n      \n    \n    \n      BS2\n      \n      7,00\n      \n      21,20\n      \n      60,00\n      \n    \n    \n      BS1\n      \n      6,80\n      \n      20,60\n      \n      58,30\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      6,60\n      \n      20,00\n      \n      56,50\n      \n    \n    \n      B5\n      \n      7,20\n      \n      21,70\n      \n      61,30\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      7,00\n      \n      21,20\n      \n      60,00\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      6,90\n      \n      20,80\n      \n      58,80\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      6,70\n      \n      20,40\n      \n      57,80\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      6,60\n      \n      19,80\n      \n      56,10\n      \n    \n    \n      B\n      \n      6,40\n      \n      19,30\n      \n      54,60\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      6,50\n      \n      19,80\n      \n      55,90\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      6,40\n      \n      19,40\n      \n      55,00\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      6,30\n      \n      19,10\n      \n      54,10\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      6,20\n      \n      18,80\n      \n      53,20\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      6,10\n      \n      18,30\n      \n      51,90\n      \n    \n    \n      A\n      \n      5,90\n      \n      17,80\n      \n      50,50\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(1)\n\nIl valore a decorrere dall’1.1.17 comprende e assorbe l'incremento\ncorrisposto dall’1.1.16.\n\n\n\n(2)\n\nIl valore a decorrere dall’1.4.18 comprende e assorbe l'incremento\ncorrisposto dall’1.1.17.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"ONCERISE2_trigger","Art. 82 - Differenziazione del premio in","Art. 82 - Differenziazione del premio individuale.\n\n\n\n1)\n\nAi dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione della Azienda o Ente è attribuita una\nmaggiorazione del premio individuale di cui all’art. 81, comma 6), lett. b)\n(Fondo premialità e fasce) che si aggiunge alla quota di detto premio\nattribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri\nselettivi.\n\n\n\n2)\n\nLa misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio\n‘pro capite’ dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai\nsensi del comma 1).\n\n\n\n3)\n\nLa contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una\nlimitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può\nessere attribuita.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"NOCTPREM_trigger","12) Al personale dipendente, anche non t","12)\n\nAl personale dipendente, anche non turnista, che svolga l’orario ordinario\ndi lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica\nuguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore\n22 e le 6.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"CONSIGN_trigger","Art. 28 - Servizio di pronta disponibili","Art. 28 - Servizio di pronta disponibilità.\n\n\n\n1)\n\nIl servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la\nstruttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3).\n\n\n\n2)\n\nAll’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale\nper affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica,\nai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei\nservizi e presidi individuati dal piano stesso e agli aspetti organizzativi\ndelle strutture.\n\n\n\n3)\n\nLe Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1) e i piani per\nl’emergenza.\n\n\n\n4)\n\nSulla base del piano di cui al comma 2) sono tenuti a svolgere il servizio\ndi pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità\noperative con attività continua e in numero strettamente necessario a\nsoddisfare le esigenze funzionali dell’unità.\n\n\n\n5)\n\nIl servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma\npersonale della stessa unità operativa.\n\n\n\n6)\n\nIl servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni\nnotturni e ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui\nesso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche una\nintera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro\nstraordinario ai sensi dell’art. 31 (Lavoro straordinario), ovvero trova\napplicazione l’art. 40, CCNL integrativo 20.9.01 (Banca delle ore).\n\n\n\n7)\n\nLa pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a una indennità\ndi € 20,66 lorde per ogni 12 ore, elevabile in sede di contrattazione\nintegrativa.\n\n\n\n8)\n\nDue turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni\nfestivi.\n\n\n\n9)\n\nQualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali,\ncomunque, non possono essere inferiori alle 4 ore, l’indennità è\ncorrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.\n\n\n\n10)\n\nIl personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente\nsospensione delle 11 ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo,\ndeve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore\nmancanti per il completamento delle 11 ore di riposo; nel caso in cui, per\nragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al\nprecedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato\nriposo saranno fruite, in una unica soluzione, nei successivi 7 giorni, fino al\ncompletamento delle 11 ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio\nattuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle\nAziende ed Enti.\n\n\n\n11)\n\nDi norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 6 turni\ndi pronta disponibilità al mese.\n\n\n\n12)\n\nPossono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle\nattività operatorie e nelle strutture di emergenza.\n\nFermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla\npronta disponibilità:\n\n\n\na)tutto il personale delle catt. A), B), C) e D), profili del ruolo\namministrativo;\n\nb)il personale appartenente alle catt. A), C) e D), profili del ruolo\ntecnico;\n\nc)il personale appartenente alla cat. D) con incarichi di funzione\norganizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.\n\n\n\n13)\n\nFermo restando quanto previsto dal precedente comma 12), a tutto il\npersonale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario\nappartenente alla cat. D), livello economico DS), è consentita la pronta\ndisponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.\n\n\n\n14)\n\nLe Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui\nammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze\norganizzative.\n\n\n\n15)\n\nAi compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo\ndi cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai\nmodelli organizzativi adottati dalla Azienda o Ente con riguardo alla\nrazionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta\ndisponibilità che abbiano carattere di stabilità si potrà destinare, in\ntutto o in parte, i relativi risparmi alle finalità del Fondo di cui\nall’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), ovvero rideterminare\nl’importo della indennità di cui al comma 7) del presente articolo.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"standbyallowancetype","7) La pronta disponibilità ha durata di ","7)\n\nLa pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a una indennità\ndi € 20,66 lorde per ogni 12 ore, elevabile in sede di contrattazione\nintegrativa.\n\n\n\n8)\n\nDue turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni\nfestivi.\n\n\n\n9)\n\nQualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali,\ncomunque, non possono essere inferiori alle 4 ore, l’indennità è\ncorrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"childcare","Art. 46 - Congedo parentale su base orar","Art. 46 - Congedo parentale su base oraria.\n\n\n\n1)\n\nIn attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 bis), D.lgs. n.\n151\u002F01, inserito dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12 n. 228, i\ngenitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a\ntempo pieno che a tempo parziale, in servizio presso le Aziende ed Enti del\ncomparto, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale,\nin applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1) e 2) del medesimo art.\n32 e delle relative disposizioni attuative.",{"bindId":197,"name":170,"text":198},"ONCERISE_trigger","Tabella C)\n\n\n\nConglobamento della IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare\n\ne nelle fasce retributive\n\n(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\n\n\n\n",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"SENIOR_trigger","Art. 75 - Struttura della retribuzione. ","Art. 75 - Struttura della retribuzione.\n\n\n\n1)\n\nLa struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:\n\n\n\na)trattamento economico iniziale costituito: dallo stipendio tabellare\niniziale, comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata ai sensi\ndell’art. 24, comma 3), CCNL 19.4.04 (Stipendio tabellare, fasce e\ntrattamento economico iniziale), nonché dalla misura comune della ex\nindennità di qualificazione professionale dell’art. 30, comma 1), lett. a),\nCCNL 7.4.99 (Trattamento economico stipendiale di prima applicazione) e\ndell’art. 2, comma 3), CCNL 27.6.96 (Rideterminazione del finanziamento del\nFondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato alle posizioni di\nlavoro);\n\nb)retribuzione individuale di anzianità;",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"funeralpay","8) In caso di decesso del dipendente o a","8)\n\nIn caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento della\ninidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente\ncorrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo\nquanto stabilito dall'art. 2122 CC nonché, ove consentito ai sensi dell’art.\n33, comma 10) (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente\nai giorni di ferie maturati e non goduti.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"tempagency_max","Il numero massimo di contratti a tempo d","Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente\ncomplessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a\ntempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con\narrotondamento dei decimali alla unità superiore qualora esso sia uguale o\nsuperiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è\nsempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso\ndi inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento\ndell’assunzione.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"direct_participation_trigger","Art. 3 - Obiettivi e strumenti. 1) Il si","Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\n\n\n\n1)\n\nIl sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.\n\n\n\n2)\n\nAttraverso il sistema delle relazioni sindacali:\n\n\n\n-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\nAziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\n\n- si migliora la qualità delle decisioni assunte;\n\n- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica\nAmministrazione.\n\n\n\n3)\n\nNel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed\nEnti si articolano nei seguenti modelli relazionali:\n\n\n\na) partecipazione\n\nb) contrattazione integrativa\n\n\n\n4)\n\nLa partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo\ntra le Parti su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed Enti, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\n\n\n\n- informazione\n\n- confronto\n\n- Organismi paritetici di partecipazione\n\n\n\n5)\n\nLa contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti\nche obbligano reciprocamente le Parti, al livello previsto dall’art. 8\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei\ncontratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni\nautentiche, anche a richiesta di una delle Parti, con le procedure di cui\nall’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).\n\n\n\n6)\n\nÈ istituito presso l'ARaN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli\natti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n.\n165\u002F01. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente\nmotivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità della\nazione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,\nemolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.\nL’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi\ncontrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il\nrischio di contenziosi generalizzati.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"newtech_trigger","Le ipotesi di contratto a tempo determin","Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni\nquantitative, oltre a quelle individuate dal D.lgs. n. 81\u002F15, sono:\n\n\n\na)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\n\nb)particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;\n\nc)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale del comparto sanità 2016-2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi ospedalieri\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17157.01\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;5.9\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;110 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17.82 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[224],{"title":36,"slug":33},[226],{"type":227,"data":228},"call_to_action_body_block",{"title":229,"description":230,"variant":231,"link":232},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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