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Presidente Cons. Antonio Naddeo Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Confederazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FP CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CSA RAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISAL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIA DEL CORSO 476 00186 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. 97104250580\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale d: Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del comparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FUNZIONI LOCALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo 2019-2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 Campo di applicazione7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Sistema delle relazioni sindacali9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 Obiettivi e strumenti9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Informazione10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 Confronto11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 Clausole di raffreddamento18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 Diritto di assemblea18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE ...20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Nuovo sistema di classificazione20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 Obiettivi e finalità20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 Classificazione20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 Norme di prima applicazione21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 Progressioni economiche all’interno delle aree22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 Progressioni tra le aree24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 Disapplicazioni30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in\nconvenzione30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 Gestione delle risorse umane nelle Unioni dei Comuni30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi\nin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convenzione32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Costituzione del rapporto di lavoro34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 Contratto individuale di lavoro34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 Periodo di prova35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 Ricostituzione del rapporto di lavoro37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 Fascicolo personale37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 Identità alias in percorsi di affermazione di genere38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Istituti collegati all’orario di lavoro38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29Orario di lavoro38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30Turnazioni40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31Orario multiperiodale41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32Lavoro straordinario42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33Banca delle ore42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34Pausa43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35Servizio Mensa e buono pasto44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36Orario di lavoro flessibile45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario,\nsocioassistenziale e socio-sanitario46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III Ferie e festività46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo\npatrono46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 Disciplina delle ferie fruibili ad ore48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV Permessi, assenze e congedi49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 Permessi retribuiti49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o\nfamiliari50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 Permessi brevi51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 Congedi per le donne vittime di violenza51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie,\nprestazioni specialistiche od esami diagnostici52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45Congedi dei genitori54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46Diritto allo studio56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47Congedi per la formazione57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48Assenze per malattia58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a\ncausa di servizio61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie\nsalvavita61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51Altre aspettative previsteda disposizioni di legge62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52Norme comuni sulle aspettative63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53Servizio militare63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V Formazione del personale64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 Principi generali e finalità della formazione64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 Destinatari e processi della formazione65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI Disposizioni su istituti economici67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 Trattamento di trasferta67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 Copertura Assi curativa69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 Patrocinio legale70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO V tipologie flessibili del rapporto di lavoro72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Lavoro a tempo determinato72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60 Contratto di lavoro a tempo determinato72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo\ndeterminato75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Lavoro a tempo parziale77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro\na tempo parziale77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VI LAVORO A DISTANZA80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Lavoro Agile80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63 Definizione e principi generali80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 Accesso al lavoro agile81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 Accordo individuale81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 Formazione lavoro agile83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Altre forme di lavoro a distanza84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 Lavoro da remoto84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69 Formazione lavoro da remoto85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70 Disapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VII RESPONSABILITÀ’ DISCIPLINARE86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71 Obblighi del dipendente86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 72 Codice disciplinare87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO Vili TRATTAMENTO ECONOMICO93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73 Struttura della retribuzione93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 Nozione di retribuzione93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 Tredicesima mensilità94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 Incrementi degli stipendi tabellari95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 Effetti dei nuovi stipendi96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di\nclassificazione professionale96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 Fondo risorse decentrate: utilizzo99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81 Differenziazione del premio individuale101\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 82 Welfare integrativo101\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 83 Trattenute per scioperi brevi102\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84 Indennità per specifiche responsabilità102\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84-bis Indennità condizioni dilavoro104\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IX SEZIONI SPECIALI105\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 85 Classificazione del personale destinatario delle disposizioni della\npresente Sezione106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 86 Personaledocente delle scuole dell’infanzia106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87 Personaleeducativo dei servizi educativi per l’infanzia108\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 88 Personaleinsegnante delle scuole gestite dagli enti locali109\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 89 Personaleaddetto al sostegno operante nelle scuole stataliIli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 90 Personaledocente dei centri di formazione professionaleIli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 91 Formazione continua112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 92 Progressioni economiche per il personale educativo, docente ed\ninsegnante inquadrato nell’Area Istruttori112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 93 Progressioni all’Area Funzionari ed EQ per il personale educativo,\ndocente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori, nella fase di prima\napplicazione112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 94 Indennità per il personale educativo, docente ed insegnante112\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 94 bis II Coordinatore pedagogico113\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE114\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 95 Personale destinatario delle disposizioni della presente\nsezione114\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 96 Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di\ncoordinamento115\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 97 Indennità di funzione115\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 98 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 99 Incremento delle indennitàdi vigilanza116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 100 Indennità di servizio esterno117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI PROFESSIONALI118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 101 Personale destinatario delle disposizioni della presente\nSezione118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 102 Progressione economica per il personale iscritto ad ordini e albi\nprofessionali118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 103 Formazione continua118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE PERSONALE DELLE PROFESSIONI sanitariEe socio-sanitarie119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 104 Personale destinatario delle disposizioni della presente\nSezione119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 105 Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario,\nsociosanitario e socio-assistenziali119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 106 Progressione economica per il personale appartenente ai profili\nsanitari, socio-sanitari o socio-assistenziali119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 107 Progressioni dall’Area Istruttori all'Area dei Funzionari ed EQ\ndel personale di cui alla presente Sezione nella fase di prima\napplicazione120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 108 Formazione continua120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE 121\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO A - DECLARATORIE128\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Applicazione, durata, tempi e decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le\namministrazioni del comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione\ndei comparti di contrattazione collettiva del 3.08.2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio\naddetto alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli\nenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni\nricomprese nel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive\nmodificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165\u002F2001”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>•Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre\n2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione\nviene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel\nsito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed\nautomatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data\ndi stipulazione di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima\ndella scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla\nsua sotto scrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni\ncontrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano\nsostituite dal successivo contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo\ndel contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi dalla\nsua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire\nl’apertura della trattativa. Durante tale periodo le parti negoziali non\nassumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D. Lgs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30%\ndella previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto\ndella dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al\n50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente\ncomma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del\nD. Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di\ninterpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165\u002F2001, anche\nsu richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi\ncarattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione\nautentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto\nlegislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei\nprecedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione,\nove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>TITOLO II\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema delle relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire\nrelazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\namministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del\npersonale, nonché\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei\nseguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contrattazione integrativa, anche di livello territoriale con la\npartecipazione di più enti, secondo la disciplina dell'art. 9 del CCNL del\n21.05.2018 (Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di\ndialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confronto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organismi paritetici di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di\ncontratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti\nintegrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni\nautentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di\ninterpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'art. 8\n(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la\nclausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto\nintegrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È istituito presso VARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati\nunilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165\u002F2001.\nL'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in\nordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione\namministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti,\nindennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al\npresente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una\nrilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi\ngeneralizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso\npreviste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente\nTitolo II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di\nrelazioni sindacali contenute nelle Sezioni del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle\nrelazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa\npreventivamente e in forma scritta dagli Enti ai soggetti sindacali di cui\nall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo\nquanto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva\ntrasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti\nsindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione\ntrattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti\natti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa soggetti e materie), di procedere a una valutazione\napprofondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere\nosservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5\n(Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)\nprevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto\nper la loro attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione\ndegli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165\u002F2001, ivi incluso il piano\ntriennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge\npreveda il diritto di informativa alle OO.SS. L’informazione di cui al\npresente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima\ndell’adozione degli atti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui\nnon vi sia l’obbligo di costituzione dell’organismo Paritetico per\nl’innovazione di cui all’art. 6, o negli enti che non lo costituiscano\nentro i termini di cui al comma 3 dello stesso articolo, i dati sulle ore di\nlavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il\nmonitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo\ndeterminato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del\npersonale di cui all’art. 70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l’affidamento\na soggetti terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Confronto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva\nintegrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di\npartecipare costruttivamente alla definizione delle misure che\nl'amministrazione intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli\nelementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la\ninformazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti\nsindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il\nconfronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, se richiesto, deve\ncomunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro\npuò anche essere proposto dall’ente contestualmente all’invio\ndell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque,\nnon oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si\nsvolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del\nconfronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse,\nl’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle\nmaterie oggetto del medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7,\ncomma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa\nquella a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nonché\nl’articolazione in turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’individuazione dei profili professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata\nQualificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione,\nai fini dell’attribuzione della relativa retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti,\npubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165\u002F2001 e la\ncondizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attività\noggetto di trasferimento o conferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse\ndecentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 6 (Retribuzione\ndi posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro\ndell'amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>•la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione\ndelle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione,\nnel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle\nrivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo\nconto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e\ndell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del\nlavoro da remoto, criteri generali per l’individuazione dei processi e delle\nattività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto,\nnonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni\npasto sostitutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6\ndell'art. 6 (Organismo paritetico), in sede di Organismo Paritetico per\nl’innovazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il termine\nprevisto dall'art. 6 comma 3, del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all'art. 13, comma 7\n(Norme di prima applicazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)gli andamenti occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla\nprevenzione delle aggressioni sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale\neducativo e scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Organismo paritetico per l’innovazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti,\ncomprese le Unioni dei comuni, con più di 70 dipendenti, una modalità\nrelazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni\nsindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) (Contrattazione collettiva\nintegrativa soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione\nprogettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’ente.\nLe Province e le Città Metropolitane possono costituire l’organismo in forma\nassociata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le\norganizzazioni sindacali di cui al periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto\nsull’organizzazione e di innovazione, miglioramento dei servizi promozione\ndella legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo -\nanche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla\nconciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte\nall'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ciascuno\ndegli enti di cui al comma 1. Gli stessi enti entro 30 giorni dalla\nsottoscrizione del CCNL provvedono ad attivarlo, previa istituzione ove non\npresente, e ad aggiornarne la composizione. Esso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, c. 2. lett. b)\n(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) nonché da una\nrappresentanza dell’Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’ente o\nle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 comma 2, lett. b)\n(Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) manifestino\nun’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per\nmodalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasmette proprie proposte progettuali, all’esito positivo\ndell’analisi di fattibilità di cui al comma 4, alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o\nall’ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti\nin riferimento a quanto previsto dall'ari. 70 del CCNL del 21.05.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•redige un report annuale delle proprie attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati\nprogetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma\n2, lett. b) (Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) o da\ngruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla\nloro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell’ambito\ndell’organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale, i dati\nsulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo\nparziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui\ncontratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 70 del CCNL\ndel 21.05.2018, nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività\ndell’ente in assenza di trasferimento del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga\nistituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie del comma 2\ndiventano oggetto di Confronto, ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente\nCCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale,\nformata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale,\ncome individuata al comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato\nil presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori\nassoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui\nall’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di\nutilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di\nquanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree)\nlettere a), b), d), e), f)eg);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle\ncondizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i\nvalori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto\ndei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la\nsua attribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di\ncui all’art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel\nrispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali\nper la sua attribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche\nresponsabilità di cui all'ari. 84 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i\nquali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e\ndefinizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse\ndecentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista\ndall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la correlazione tra i compensi di cui all'ari. 20, comma 1, lett. h)\n(Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la\nretribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione dei limiti previsti dall'ari. 24 del CCNL del 21.05.2018\nper il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità\nche consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco\ntemporale plurimensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione dei limiti previsti dall'ari. 30, comma 4 del presente\nCCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle\nmisure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai\nsensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca\ndelle ore, ai sensi dell'ari. 33 del presente CCNL (Banca delle ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità\noraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore\nconcentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell'ari. 31, comma 2 del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad\nulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48\nore settimanali medie, ai sensi dell'ari. 29, comma 2 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai\nsensi dell’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’incremento delle risorse di cui all'ari. 17, comma 6 (Retribuzione di\nposizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate\nalla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli\nincarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza\ndei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75\u002F2017, una\nriduzione delle risorse del Fondo di cui all'ari. 79;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato\ndei titolari di incarico di EQ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il valore dell’indennità di cui all'ari. 97 (Indennità di funzione)\ndel presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di\nquanto previsto al comma 2 di tale articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'ari.\n30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro\nnotturni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aa)individuazione delle figure professionali di cui all'ari. 35, comma 10\n(Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ab)definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto\na quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili\nnido, delle scuole dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e\nper il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole\nstatali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ac)previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato\nla propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un\nnumero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione\ndell’indennità di turno di cui all'ari. 30, comma 5, lett d); resta inteso\nche, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato\nfigurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità\ndi turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad)modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di cui\nall’art. 22 del CCNL del 1.04.1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ae)definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui\nall’art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota\nlimitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del\nmedesimo articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>af)criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del\npersonale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'ari. 55, comma 8\n(Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del\nFondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Fari. 7 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e\nmaterie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse\nmodalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono\nessere negoziati con cadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro\ntrenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio\ndel negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e\ncomunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la\npropria delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale\napplicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al\ncomma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di\nriferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di\nprogrammazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale,\nl’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo\ndi cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora,\ndecorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili\nfino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto\nl’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di\niniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), 1), m), n),\no), p), q), r), s), t), z), aa) e ad).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere\na), b), c), d), e) f), g), h), i),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•, u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini\nun oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel\nrispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 9 (Clausole di\nraffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle\nmaterie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sotto scrizione e\nprosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione\ndell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui\nall’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165\u002F2001 è fissato in 45 giorni,\neventualmente prorogabili di ulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione\ncollettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione\ndegli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi\ndell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n. 165\u002F2001. A tal fine, l'ipotesi di\ncontratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla\nrelazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro\ndieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto\norgano, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi\nquindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente\npuò autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica\nalla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole\ncirca tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi\nconservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei\nsuccessivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica,\nall'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il\ntesto del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti\nai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella\ntecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Tari. 8 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Tari. 10 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto di assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I dipendenti degli enti del Comparto Funzioni Locali hanno diritto di\npartecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei\nlocali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza\ndecurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai\ndipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto secondo la disciplina\ndi cui al Titolo VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ\nsulle prerogative e permessi sindacali del 4.12.2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 del CCNL\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ORDINAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovo sistema di classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Obiettivi e finalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il nuovo modello di classificazione persegue la finalità di fornire agli\nEnti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di\ngestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso\nagevole e incentivante di sviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sistema di classificazione del personale, di cui al presente\ncontratto, si pone altresì l’obiettivo di attualizzare le declaratorie delle\naree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine\ndi facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che\ncorrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze\nprofessionali denominate, rispettivamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area degli Operatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area degli Operatori esperti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area degli Istruttori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell'Elevata\nQualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata\nQualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e\ncapacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di\nattività lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite\nnell’Allegato A che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per\nl’inquadramento in ciascuna di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 165\u002F2001, ogni dipendente è tenuto\na svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti\nnell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui\nespletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1 profili professionali descrivono il contenuto professionale delle\nattribuzioni proprie dell’area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i\nprofili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto\ndelle relative declaratorie, di cui all’Allegato A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene\nattribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui\nall’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme di prima applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari\nall’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in\nvigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sotto scrizione definitiva\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente\nTitolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto\nautomatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di\ntrasposizione automatica nel sistema di classificazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata\nin vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente\nricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione\norganizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a\nnaturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai\ncontratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del\nnuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla\nbase della previgente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le\nprocedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento\ngiuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle\nriservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già\nbandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a\ntermine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il\npersonale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene\ninquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui\nal comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del\nD.Lgs.n. 165\u002F2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della\nprofessionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione\ndi appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento\nprofessionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la\nprogressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono\nammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella\nallegata Tabella C di Corrispondenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie\ndelle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto),\ni criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base\ndei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere\nattribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo\ndeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze\nacquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es.\ncompetenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti\nlavorativi, le abilitazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art.\n93 e art. 107, sono finanziate anche mediante Tutilizzo delle risorse\ndeterminate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021\n(Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s.\ndell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressioni economiche all’interno delle aree\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale\nprogressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni\nproprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della\nvita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da\nintendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di\nciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per\ntredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione\ndel sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A. La medesima tabella\nevidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali”\nattribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga\nl’inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i\n“differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della\npresente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro\nente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il\npersonale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente,\ndagli artt. 92, 96, 102 e 106.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura\ncome progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell'art. 52\ncomma 1 -bis del D.gs. n. 165\u002F2001 e non determina l’attribuzione di mansioni\nsuperiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente\nin relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui\nall’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito\nspecificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli\nultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini\ndella verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza\ndelle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa\ndi cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o\nelevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2\nanni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla\nscadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti\ndisciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo\nstesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del\ndifferenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento\ndisciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata\nuna sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso\ndalla procedura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per\nciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui\nall’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3\npreviste per la copertura finanziaria degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non è possibile attribuire più di un differenziale\nstipendiale\u002Fdipendente per ciascuna procedura selettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del\nnumero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla\nprocedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o\ncomunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora\nnon sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal\nservizio in relazione ad una delle annualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende\nquella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di\ncontinuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra\namministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione)\nnonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di\ncomparti diversi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui\nall’art. 7, comma 4, lett c) (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali\nacquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55\n(Destinatari e processi della formazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede\ndi contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni\ncaso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito\nun peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della\nstessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del\ntotale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più\ndi 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non\nsuperiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui\nalla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione\nintegrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in\nrelazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica\nattribuita al dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede di contrattazione integrativa di cui all’ari. 7, comma 4, lett.\nc) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono\nessere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei\npunteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del\nprincipio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con\nrisorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo\nrisorse decentrate di cui all'ari. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)\ned è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione\ndefinitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica\nquanto previsto all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo\nsistema di classificazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a\nquelli previsti dall’art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere\ncorrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'ari.\n15, comma 3 (Progressioni tra le aree).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno\nper il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica\nall’interno dell’area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressioni tra le aree\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'ari. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165\u002F2001, fatta salva\nuna riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata\nall’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni\ndi personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite\nprocedura comparativa basata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre\nanni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine\ncronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa\ndi assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio\nulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area\ndall’esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente\nè esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova),\ncomma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie\nmaturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di\nanzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse\ndecentrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area.\nQualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della\nprogressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare\niniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul\nFondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive\nprogressioni economiche all’interno della stessa area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incarichi di Elevata Qualificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con\nelevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in\nbase alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni\ncostituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità\nall’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in\nordine alle funzioni specialistiche e\u002Fo organizzative affidate, inclusa la\nresponsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative\nderivanti dalle funzioni organizzate affidate e\u002Fo conseguenti ad espressa\ndelega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del\nprovvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia\naccompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa,\nprofessionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione,\ncoordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di\nsignificativa importanza e responsabilità e\u002Fo di funzioni ad elevato contenuto\nprofessionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali,\npianificatone e di ricerca e sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di\nparticolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia\ngestionale e organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità,\ncomprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali,\nrichiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli\nformali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure\nattraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad\nelevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal\ncurriculum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui\nal comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei\nFunzionari e dell’Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito\ndall’esterno ed inquadrato nella medesima area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei\nFunzionari e dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si\napplica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori\no degli Operatori esperti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso le ASP e le IP AB, ai dipendenti classificati nell’area degli\nIstruttori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico\ndi EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e\ndalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze\naccessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale,\ncompreso il compenso per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €\n5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base\ndella graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta\ngraduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della\ncomplessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e\ngestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette\nresponsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l’ampiezza\ned il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di\nfirma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle ipotesi considerate nell’art. 16, comma 4, l’importo della\nretribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di €\n9.500 annui lordi per tredici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione\nannuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a\ntale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse\ncomplessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e\ndi risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di\nincarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ\n(come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore,\nnell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore\nimporto la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della\nretribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del\nconferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente\ntiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità\nconnessi all’incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di\nperformance individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con\ndecurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di\nposizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del\nCCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di\nposizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere\ncorrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto\ndall’art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle\nrisorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un\ncorrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse\ndecentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 79\n(Risorse decentrate).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Conferimento e revoca degli incarichi di EQ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte\ndegli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a\n3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime\nformalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto -\nrispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e\ncaratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti,\ndelle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal\npersonale di cui all’art. 16 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto\nscritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in\nconseguenza di valutazione negativa della performance individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1 risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati\nattribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a\nvalutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La\nvalutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di\nrisultato di cui all’art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere\nalla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono\nin contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito\ndalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona\ndi sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca\nanticipata dell’incarico di cui al comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di\nposizione e di risultato di cui all'ari. 17 del presente CCNL da parte del\ndipendente titolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di\nresponsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento\norganizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di\nlavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'ari. 16 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica\npreveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata\nQualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla\npredetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti\ninquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico\nad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine\nrichieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi\nistituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire\nl’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in\npossesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4\nper una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia\ngiustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per\nl’acquisizione di personale dell’area dei Funzionari e dell'Elevata\nQualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla\nrevoca anticipata dell’incarico conferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato\nconferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola\nretribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di EQ\nnonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art.\n20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni\naltro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni\nsuperiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a\ntempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso\nil caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia\nalla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le\nUnioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di\nconferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole\ngenerali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di\nEQ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai titolari di incarico di EQ, di cui all’art. 16 del presente CCNL, in\naggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati\nanche i seguenti trattamenti accessori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo\nperiodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000\ncome integrata dall’art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma\n2, del CCNL del 14.09.2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del\nriposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000,\nintrodotto dall’art. 16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai\nsensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti\nsolo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i\nprovvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità\nnaturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi di cui all’art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il\npersonale dell’area della vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a\nfavore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113\ndel D. Lgs. n. 50 del 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.\n114 del 2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio,\nsecondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL\ndel 9.05.2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero\ndell’evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091\ndella L. 145 del 30.12.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett.\nb), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556\u002F1996, spese del\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi\ndell’art. 43 della L. 449\u002F1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disapplicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all’art. 13,\ncomma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la\ndisciplina dei seguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall'art. 12 del CCNL del\n21.5.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’, inoltre, disapplicato l'Allegato A “Declaratorie” al CCNL del\n31.3.1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Gestione delle risorse umane nelle Unioni dei Comuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio\npersonale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o\ndeterminato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del\npresente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione\ncollettiva integrativa per gli aspetti a quest’ultima demandati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente\nassegnato all’Unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati\ndall’ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed\neconomici, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza fomiti\ndall’unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle\ncondizioni per l’attribuzione del salario accessorio trova applicazione la\nmedesima disciplina del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di\ngestione sono adottati dall’unione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’Unione\ncostituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni\ndi lavoro straordinario e a sostenere tutto il trattamento accessorio per le\npolitiche di sviluppo delle risorse umane, secondo la disciplina,\nrispettivamente, degli artt. 79 e 80 (Fondo Risorse decentrate: Costituzione e\nutilizzo) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le\nseguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•relativamente al personale neo-assunto direttamente, anche per mobilità,\nin sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite\nricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per\nla quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità;\nsuccessivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la\ndisciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la\nquota delle eventuali risorse variabili viene determinata di volta in volta\nsecondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli\nenti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli\nistituti tipici del salario accessorio) dagli stessi enti, in rapporto alla\nclassificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa\nassegnazione; l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in\nrelazione alle variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei\nsuccessivi rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di favorire l’utilizzazione temporanea anche parziale del\npersonale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione collettiva\nintegrativa della stessa Unione può disciplinare, con oneri a carico del\nproprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di\ntrattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale\nutilizzato, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate:\nutilizzo) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del\npresente CCNL al personale incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale presso\nl’Unione si applica quanto previsto nel successivo art. 23, commi 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del\nrapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo\ncomplessivo dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un\nrapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53 del CCNL 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 13 CCNL\n22.01.2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in\nconvenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali\ne di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono\nutilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da\naltri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una\nparte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione\ndefinisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del\nvincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri\nfinanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo\ndel lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in\nconvenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è\ngestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa\nacquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di\nutilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può\ndisciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione\neconomica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla\nprestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la\ndisciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le\ncondizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle\nsole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di\ntrasferta) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del\npresente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o\npresso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo\nparziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista\ndall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di\nrisultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di\nseguito precisato e specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio\ncarico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello\nstesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque\ntenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è\nstato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio\ncarico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli\nstessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in\ndiverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una\nmaggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non\nsuperiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui\nall’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai\nrelativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto\nstabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di\ncui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso\nciascun ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei\nconfronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi\nin convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311\u002F2004,l'finte,\nlegittimato a servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno\ndi altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi\ndell’art. 16 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce fi art. 14 del CCNL\n22.01.2004, nonché l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e\nregolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel\nrispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria. Il rapporto\ndi lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria\ndi rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tipologia del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area e profilo professionale di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>•Informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio ex art. 4,\ncomma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di\nespressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione\ncomplementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla\nrelativa disciplina di recesso del lavoratore del 16.09.2021.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato\ndai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione\ndel contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,\ncondizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento\ndella procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo\nparziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1\nindica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle\ntipologie di cui all'art. 54 del CCNL del 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro\nindividuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, anche\nin via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti\nl'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli\nun termine non inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilità di una\nproroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta\ndell’interessato in caso di comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve\ndichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non\ntrovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.\n53 del D. Lgs. n. 165\u002F2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve\nessere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova\namministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo\nparziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL del\n21.05.2018. Il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo parziale,\npurché autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, può prestare\nattività lavorativa presso altri enti nel rispetto delle disposizioni di cui\nall’art. 92 del D. Lgs. n. 267 del 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'ente comunica di non\ndare luogo alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 19 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova la cui durata è stabilita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli\nOperatori Esperti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso\ndell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima\nArea e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra\namministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo\ndi prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di\nprocedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di\nruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del\nD. Lgs. n. 75\u002F2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del\nsolo servizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi\ndell'art. 48 (Assenze per malattie), dell'art. 49 (Infortuni sul lavoro e\nmalattie professionali), dell'ari. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli\naltri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il\ndipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di\nsei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di\ninfortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica\nfari. 38 (Infortunio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4,\nsono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non\nin prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere\ndal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità\nsostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma\n4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il\nrecesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può\nessere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento\ndell'anzianità dal giorno dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno\ndi effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque\nassunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova,\nha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di\nprovenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova\nformalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate\nnell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della\nprova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a\ndomanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di\nprofessionalità di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo\nindeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo\ndi prova nell’ente di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova\nproveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga\ndisciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 20 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ricostituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di\ndimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la\nricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta,\nil dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il\nsistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle\ndimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i\nlimiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle\ndisposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche\namministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della\ncittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è\nattribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria\u002Farea, al\nprofilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del\nrapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità\ne di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non\nriassorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di\nlavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella\ndotazione organica dell’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL del\n14.09.2000 come integrato dall'art. 17 del CCNL del 5.10.2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fascicolo personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione\ndelle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche\ndigitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo\nstesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di\ncarriera, nonché all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale\nè assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni\nvigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente ha diritto di ricevere notizia dell’inserimento degli\natti e documenti immessi nel proprio fascicolo personale, ivi inclusi quelli\nrelativi a percorsi formativi, prenderne visione ed estrame copia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 21 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Identità alias in percorsi di affermazione di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender,\ndi creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della\npari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro\nche intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria\nautodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità\nalias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un\nAccordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di\nrichiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita\nregolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata\ne gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da\nutilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del D.\nLgs. n. 165\u002F2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo\npersonale di cui all’art. 27 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo\nesemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta\nelettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno\norari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al\ngenere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e\nservizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti\nall’identità di genere del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate\ntutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente che\ndesidera intraprendere il percorso di affermazione di genere che hanno\nrilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola,\ni sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i\nprovvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da\nparte del lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituti collegati all’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su\ncinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di\ncontinuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni\ndella settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le\nstrutture di altri uffici pubblici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata\ndell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali,\ncomprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco\ntemporale di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le\nesigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro\nsono determinate dall’ente, nel rispetto della disciplina in materia di\nrelazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•miglioramento della qualità delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre\namministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la\nrealizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche\ncoesistendo, le sottoindicate tipologie di orario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro\nle quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa\ngiornaliera, secondo quanto previsto all’art. 36 (Orario di lavoro\nflessibile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in\narticolazioni orarie prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 30\n(Turnazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di\ncalendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle\ntrentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le\nprevisioni dell’art. 31 (Orario Multiperiodale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le\ntipologie, di cui al comma 4, al fine di favorire la massima flessibilità\nnella gestione dell’organizzazione del lavoro e dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore, in conformità alle previsioni dell’art. 7 del D. Lgs\n66\u002F2003, ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non\ninferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore, in conformità alle previsioni dell’art. 9 del D. Lgs\n66\u002F2003, ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore\nconsecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore\ndi riposo giornaliero di cui al comma precedente. Il suddetto periodo di riposo\nconsecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore,\ndeve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a dieci minuti, ai\nsensi dell’art. 34 (Pausa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata\nmediante controlli di tipo automatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso un’unica sede\ndi servizio, qualora, dopo aver preso servizio in sede, sia necessario svolgere\ntemporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, in altra sede del\nmedesimo ente, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il\ntempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento\ndell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Turnazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali,\npossono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una\neffettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della\ncorresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco\ndi un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una\ndistribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario\nantimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione\nall’articolazione adottata dall’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base\ndelle professionalità necessarie in ciascun turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata\nsovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con\ndurata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e\nsopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno\neccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza\nstabiliti dal progetto didattico educativo adottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di\nriposo di almeno 11 ore consecutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in\nstrutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno\n10 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore\n22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende\nquello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le\nore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del\ngiorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o\ncalamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del\nmese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare\narticolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una\nindennità, i cui valori sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00):\nmaggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2,\nlett c) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>•turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\ndi cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•turno festivo-nottumo: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di\ncui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della\nretribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di\neffettiva prestazione in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso,\ncon le risorse previste dall'art. 79 (Fondo risorse decentrate:\ncostituzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>•Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e\nfamiliari, di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta,\nessere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a\nquanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151\u002F2001. Sono comunque\nescluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di\nallattamento fino ad un anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario multiperiodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario,\nnell’ambito di quanto previsto dall'art. 29, comma 4, lettera c) (Orario di\nlavoro), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di\ndeterminati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di\nintensità dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono\nessere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono\nsuperare, rispettivamente, le 13 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere\nattuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure\nattraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come\nfattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura\ndell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le\nrisorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro\nstraordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal\ndirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate\ndall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di\ndipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale\ndi cui al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro\nstraordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo\nrestando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro\nstraordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente\ndividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b)\n(Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13 ^mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>•La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al 15% per il lavoro straordinario diurno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in\norario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario\nnotturno-festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in\nogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario\ndebitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire\ncompatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o\ncome permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è\nistituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di\nprestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite\ncomplessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa,\nda utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in\nretribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o\nanche per necessità personali e familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla\ndurata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione,\ndeve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative\ne di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello di ente, previa informazione ai sensi dell'ari. 4, comma 6\n(Informazione) o dell'ari. 6, comma 5 (Organismo paritetico per\nl’innovazione) viene effettuato il monitoraggio dell’andamento della Banca\ndelle ore ed il suo utilizzo. Nel rispetto dello spirito della norma, possono\nessere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche\ncollettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono\nevidenziate mensilmente nella busta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono\npagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ari. 38-bis del CCNL\ndel 14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pausa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il\npersonale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno dieci minuti ai fini\ndel recupero delle energie psicofisiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'ari. 35,\ncomma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia\npreviste dal medesimo ari. 35, comma 10, la durata della pausa non può essere\ninferiore a trenta minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in\nfunzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita,\nnonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla\ndislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione\ndella stessa città.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a\nquella stabilita in ciascun ufficio, può essere anche prevista per il\npersonale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'ari. 36, comma 4\ndel presente CCNL (Orario di lavoro flessibile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario\ndi lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla\npausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la\ncontinuità dei servizi, nel rispetto dei principi generali della protezione\ndella sicurezza e della salute dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Servizio Mensa e buono pasto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente\ncon le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in\nalternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto\ncon le organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i\ndipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle\nore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore\nserali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non\ninferiore a trenta minuti; e’, in ogni caso, esclusa la possibilità di\nriconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima\ndisciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro\nstraordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari\nad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è\ngestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi\nalimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto,\nindipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che\ncontestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori\ned alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che\ngestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che\nsia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione\nalla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli\neffetti anche per il completamento dell’orario di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola,\npari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi\ndel comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge,\nquale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95\u002F2012, che fissa in euro 7 il\nvalore massimo dei buoni pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina\nsull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata\neffettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al\ncomma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione\ntemporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve\ni buoni pasto dall’ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli\nenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti\nindividuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle\nparticolari figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di\ngarantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle\nattività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché\nquelle rientranti nell’ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e\nmuseale, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una\npausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di\ncontrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche\nall’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL\ndel 14.09.2000 e l’ari. 13 del CCNL del 9.05.2006.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro flessibile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore\nconciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile\ngiornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità\nin entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il\ndipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia\ndelle esigenze organizzative e funzionali degli uffici, sia delle eventuali\nesigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano\nove è ubicata la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1\ndeve essere recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello\nstesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari,\nsono favoriti nelfutilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di\nflessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di\nappartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta,\ni dipendenti che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al\nD.Lgs. n. 151\u002F2001 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della L. n.\n104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art.\n44;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri\nfigli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di\nlegge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 27 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario,\nsocio-assistenziale e\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>socio-sanitario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni relative ai tempi di vestizione e svestizione per il\npersonale appartenente ai profili sanitari, socio-sanitari e\nsocio-assistenziali sono contenute all'art. 105 della Sezione del personale\ndelle professioni sanitarie e socio-assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie e festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di\nferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale\nretribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le\nposizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro\nstraordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della\nprestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque\ngiorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due\ngiornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera \"a\", della L. n.\n937\u002F1977.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni,\nla durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate\npreviste dall' art i, comma 1, lettera \"a\", della L. n. 937\u002F1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica\namministrazione, a seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei\ngiorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni\nlavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione,\nanche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4\nspettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo\nda fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla\nmenzionata L. n. 937\u002F77. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza\ndel Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché\nricadente in un giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NeH'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione\ndi mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 40\ndel presente CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva\nil diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse\nsono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di\nciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto\nconto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte\ndell’amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante\ncomunicazione in forma digitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la\nfruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono\nmonetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei\nlimiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni\napplicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può\nfrazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di\nferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto\nrichiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1°\ngiugno - 30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi\ndi servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per\nil viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento\ndelle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese\nanticipate per il periodo di ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso\npossibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie\ndovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con\nle esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31\ndicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l’ente, ai fini\ndi consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono\naltresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 40, comma 1,\nsecondo alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 49,\ncomma 3 (Assenze per malattia), il periodo di ferie non è riducibile per\nassenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano\nprotratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve\nessere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di\nservizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la\nmonetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è\ndeterminato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata\nfruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui\nall’art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso\napplicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di\ncui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disciplina delle ferie fruibili ad ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere la\nfruizione delle ferie ad ora secondo le modalità previste dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore, sono stabiliti i\nseguenti monte ore annuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma\n2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma\n3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma\n4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore di cui al\ncomma 2 è riproporzionato, in relazione alla ridotta durata della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata si determina una\ndecurtazione del monte ore di cui al comma 2, pari all’orario ordinario che\nil dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente, devono comunque\nessere fruiti nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione\ndell’orario settimanale su cinque giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di\narticolazione dell’orario settimanale su sei giorni. Trovano comunque\napplicazione le previsioni di cui all’art. 38 (Ferie recupero festività\nsoppresse e festività del santo patrono).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 29 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi, assenze e congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti\ncasi da documentare debitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di\nmobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree,\nlimitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno'\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini\nentro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della\nL. n. 76\u002F2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal\ndecesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello\ndel decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>•Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi\nin occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi\nimprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso\nentro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio,\npotrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli\neffetti dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione,\nivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le\nindennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui\nall'art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per\nle prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari\nmotivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e\u002Fo\ngiustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi orari retribuiti del comma 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non riducono le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui\nall'art. 33 della L. 104\u002F1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs.\nn. 151\u002F2001 nonché i permessi di cui all'art. 42 (Permessi brevi) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera\ngiornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a\ndisposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi\ngiornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera\nretribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le\nposizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e\nl’indennità di funzione cui all'art. 80, comma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL esclusi i compensi per\nle prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al\ncomma 1 è riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore,\nnel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato\npresso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia\ngià fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi brevi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del\ndirigente o responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta\nservizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà\ndell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute\nnecessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso\ndeve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo\nl'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o\nnecessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi\nsuccessivi, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato\nrecupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 33-bis del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedi per le donne vittime di violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla\nviolenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.\nn. 80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire\nnell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso\ndi protezione certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di\nlavoro - corredata della certificazione attestante Tinserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di\ncalendario e con Tindicazione dell’inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto,\nper il congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori) del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è\nutile ai fini della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione\nsu base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo. La lavoratrice può, inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni\ndisagiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 53 del CCNL del\n21.05.2018. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto\ndi lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1 può presentare domanda di\ntrasferimento o di comando ad altra amministrazione pubblica anche ubicata in\nuna località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa\ncomunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta\ncomunicazione l'ente di appartenenza dispone il trasferimento o il comando\npresso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti alla sua area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 39 del CCNL\ndel 21.05.2018 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli Enti, ove non\nostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione\ndell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 52, comma 1 del\npresente contratto (Norme comuni sulle aspettative).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di rientrare nell'Ente dove prestava originariamente la\npropria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 34 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni\nspecialistiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>od esami diagnostici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento\ndi visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili\nsu base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali,\ncomprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime\neconomico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi orari di cui al comma 1 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'ari. 33 della L.\n104\u002F1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151\u002F2001 nonché i\npermessi di cui all'ari. 42 del presente contratto (Permessi brevi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite\nsu base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale\nipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente\nviene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe\ndovuto osservare nella giornata di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza\nper malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel\nrispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di\nparticolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere\npresentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende\nfruire del periodo di permesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante\nattestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o\ndal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto\nla visita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è\ntrasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del\nmedico o della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la\nrelativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è\ngiustificata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo\nle modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui\nl’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia,\ncon la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in\nordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza\nè giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi\ndelle previsioni dei commi 9, 10,11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche\ncartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari\nricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario\nstabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’ente\nprima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove\nsussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di\npresenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione\ndelle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è\nsomministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al\ncomma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo,\nanche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e\npersonali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al\ncomma 1 è riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore,\nnel corso dell’anno, di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato\npresso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia\ngià fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Ch3>Congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs.\nn. 151\u002F2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di\nlegge, con le specificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt.\n16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore\nspetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima\nove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa\nla retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata\nQualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri\nprevisti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo\napporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro\nstraordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o\ndannose per la salute.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'ari.\n32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in\nalternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e\nsono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>•Successivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2\ne fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del\nfiglio), nei casi previsti dall'ari. 47 del D. Lgs. n. 151\u002F2001, alle\nlavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per\nciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza\nretribuita secondo le modalità di cui al comma 3.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo\nparentale, ai sensi dell’ari. 32 del D. Lgs. n. 151\u002F2001, la lavoratrice\nmadre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione\ndella durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della\ndata di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata\nanche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento\ntelematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del\nsuddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche\nnel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la\ndomanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio\ndel periodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 -bis, del D. Lgs.\nn. 151\u002F2001, inserito dalfart. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228\u002F2012, i\ngenitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a\ntempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei\nperiodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo\nparentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale\nsono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part- time il\nsuddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata\ndella prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni\ncaso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Tari. 43 del CCNL 21.05.\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative\nprogrammate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima\nindividuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo,\narrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo\nindeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di\nlavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi,\ncomprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite\nmassimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura\nmassima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata\ntemporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato\nstipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma\n2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,\npossono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi,\nsvolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di\nstudio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria,\nsecondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente\nriconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o\nattestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per\nsostenere i relativi esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto\nall’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi\ne la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di\nlavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui\nal comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine\ndi priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se\nstudenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti\ndai programmi relativi agli anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso\nprecedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino,\nsempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma\nrestando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di\ncui alla lettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la\nprecedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di\nstudio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari\no post-universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e\n7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti\nche non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per\nlo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti\ninteressati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di\niscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello\ndegli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette\ncertificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa\nper motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per\nstraordinario già effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo\nspecifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio\nsono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata\nordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso\nper lo studente a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il\ndipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi\nper esami previsti dall’art. 40, comma 1, primo alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall'art. 5 della\nL. n. 53\u002F2000 sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la\nstessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo\ndeterminato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione\nnella misura percentuale annua complessiva del 20% del personale delle diverse\naree in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre\ndi ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori\ninteressati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare\nall’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione\ndell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della\ndurata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30\ngiorni prima dell’inizio delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei\nlimiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando\nricorrono le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la\nfunzionalità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con\nl’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo\npossa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non\nrisolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’amministrazione\npuò differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.\nSu richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire\nl’utile partecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applicai'art. 5, comma\n3, della legge n. 53\u002F2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso\narticolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del\ntrattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai\ncontrolli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 (Malattia) e,\nove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art. 49 (Infortuni\nsul lavoro malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi\ndel comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con\ndiritto di priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della\nmaturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo\ndi comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del\nperiodo di comporto di cui al comma 1, a dame comunicazione al singolo\ndipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della\npossibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia\nrichiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18\nmesi in casi particolarmente gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima di concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 3, l’ente,\ndandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di\nquest’ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del\nlavoratore, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle\nvigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di\nassoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 3,\nnel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non\nallo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente\nprocede secondo quanto previsto dal DPR n. 171\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di\ninidoneità permanente assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n.\n171\u002F2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione\nall’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento\nmedico, corrispondendo l’indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4,\nl’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei\ntermini temporali di cui ai commi 1 o 3, in caso di disturbi del comportamento\ngravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che\nfacciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa\nal servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del\ncomma 7, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni\ndel proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5,\nanche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di\ncui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente\nvenga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede\nsecondo quanto previsto dal comma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del\npresente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio\na tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti\nda TBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>•Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, fermo restando quanto previsto dall'ari. 71 del D.L. n. 112\u002F2008, è\nil seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso\naccessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di\ntale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie\nsuperiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo\nperiodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera\nretribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui\ndefinizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e\ncontinuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro\nstraordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90% della retribuzione di cui alla lettera \"a\" per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•50% della retribuzione di cui alla lettera \"a\" per gli ulteriori 6 mesi\ndel periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett b) del presente\nCCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente\nai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno,\ndurante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente\nproporzionale a queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al\nlavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero\ndomiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché\nsostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service,\npre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al\nricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere\ncomunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio\ndell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di\neventuale prosecuzione dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in\nluogo diverso da quello di residenza, deve dame tempestiva comunicazione\nall’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa\nautorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel\ndomicilio comunicato all'ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o\nfestivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono\nfatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla\nvigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di\nreperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o\naccertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,\na richiesta, documentati, è tenuto a dame preventiva comunicazione\nall'ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un\nterzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo\nresponsabile è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto\ndallo stesso erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 11,\ncompresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica\nl'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del\nterzo responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ari. 36 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di\nservizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o all'abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di\nservizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 3, il dipendente ha\ndiritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata\ndall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di\nconservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi\nparticolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non\ncumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta\nla retribuzione di cui all'art. 48, comma 11, lett. a) (Assenze per\nmalattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo\ndi comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del\nperiodo di comporto massimo di cui al comma precedente, a dame comunicazione al\nsingolo dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 201\u002F2011\nconvertito nella L. n. 214\u002F2011, solo per i dipendenti che hanno avuto il\nriconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle\ncitate disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma 1,\nle ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto\ndall'art. 48 (Malattia), commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la\nspeciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter della L. n. 48\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 38 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie\nsalvavita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre\nassimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate\nsecondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze\nper malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi\ngiorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza\ndovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente\nha diritto all’intera retribuzione prevista dall' art. 48, comma 11 lettera\na) (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie\nrichiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle\ncompetenti strutture medico- legali delle Aziende sanitarie locali o dalle\nstrutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti\naccreditati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano\napplicazione le previsioni della vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Altre aspettative previste da disposizioni di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i\nPaesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di\ndottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476\u002F1984 oppure che usufruiscano\ndelle borse di studio di cui alla L. n. 398\u002F1989, possono essere collocati, a\ndomanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo\ndi durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative\nvigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 476\u002F1984\ne successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. n. 53\u002F2000, può essere altresì\nconcessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco\ndella vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia,\nindividuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale\naspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con\nl’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata\nallo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo\nesemplificativo, l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs\n165\u002F2001, nonché l’aspettativa prevista dall’art. 18 della L. n. 183\u002F2010,\npossono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con le modalità ivi\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme comuni sulle aspettative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire\ncontinuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi\ndiversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.\nLa presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche\npubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze\ndi cui alla D. Lgs. n. 151\u002F2001 o anche nei casi in cui il collocamento in\naspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne\nhanno giustificato la concessione, l’ente invita il dipendente a riprendere\nservizio, con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa\nmotivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di\npropria iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del\nperiodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di\ncomprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure\ndell'art. 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 42 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.1 dipendenti richiamati in servizio militare hanno diritto alla\nconservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato\nai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale\nl’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle\ndisposizioni legislative vigenti ai sensi dell'ari. 1799 del D. Lgs. n.\n66\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al di fuori dei casi previsti nel citato ari. 1799, ai dipendenti\nrichiamati in servizio militare, l’amministrazione corrisponde l’eventuale\ndifferenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’\namministrazione militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione\ndell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di\ncinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto\ngiorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di\nquindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il\nperiodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è\nretribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ari. 47 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 54\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Principi generali e finalità della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica\namministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli\nenti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione\nprofessionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi\nprioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui\nconsegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in\nattività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all’art. 5,\ncomma 3, lett. i) (Confronto) del presente CCNL, ciascun Ente provvede alla\ndefinizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle\nattività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il\npersonale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti\nnell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i\nlavoratori, ivi compresa la individuazione nel piano della formazione\ndell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività di formazione individuate i sensi del comma precedente sono\nin rivolte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza con particolare riguardo\nallo sviluppo delle competenze digitali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garantire l’aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di\nnuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione\ndei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-bis del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Destinatari e processi della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare\nalla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in\nassegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria\nformazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui\nal comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di\nformazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento\ndella professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso\ncertificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che\nl’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1 piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali\nformazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in\naula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di\npratica, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’art. 67 (Formazione\nlavoro agile) e all’art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle\nspecifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da\nremoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o\namministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed\nintegrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate\ndall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in\nservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa\namministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività sono tenute di norma durante l’orario ordinario di lavoro.\nQualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale\nspetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti possono individuare, all’interno dei propri organici,\npersonale qualificato da impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente\nper i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle\nattività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo\ncomunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico\ndi cui all’art. 6 (Organismo paritetico per 1’innovazione) possono essere\nformulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza\ncon il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di\ninformazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in\nattuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle\ncompetenze acquisite, inserendo le risultanze di detti processi nel fascicolo\npersonale di cui all'art. 27 (Fascicolo Personale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fieli'ambito dell'organismo Paritetico di cui all'art. 6, comma 2 del\npresente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la\nrealizzazione delle finalità di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche\niniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al\npersonale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi\nprevisti per l’esercizio della professione. Il personale che vi partecipa è\nconsiderato in servizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>•Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando\nuna quota annua non inferiore all’ 1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono\nessere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di\nrazionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessional! di cui\nall’art. 118 della L. n. 388\u002F2000 nei limiti ivi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-ter del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Ch3>Art. 56\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pianificazione strategica di conoscenze e saperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi\nformativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di\ncompetenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano\ninseriti nell’ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano\nalta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell’etica\npubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, nell’ambito di quanto previsto dall'art. 54 (Principi\ngenerali e finalità della formazione) comma 3, favoriscono misure formative\nfinalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per\nl’acquisizione e l’arricchimento delle competenze digitali, in particolare\nquelle di base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti pianificano altresì programmi finalizzati all’adozione di\nnuove competenze e di riqualificazione per i dipendenti anche in relazione al\nmonitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi\ndi sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Gli Enti, nell’ambito dei programmi finalizzati all’adozione di nuove\ncompetenze, favoriscono la formazione finalizzata alla conoscenza dei rischi\npotenziali per la sicurezza e le procedure da seguire per proteggere sé stessi\ned i colleghi da atti di violenza, attraverso la formazione sui rischi\nspecifici connessi con l’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento\ndi segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione,\nmetodologie per gestire utenti aggressivi e violenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni su istituti economici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in\nlocalità diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio,\noltre alla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in\nferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del\ncosto del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella\n“economica”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi\npreventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della\nspesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e\ndella spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di\ncomplessivi € 44,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore,\nil rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha\ndiritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35 (Servizio\nmensa e buono pasto) del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte continuative nella medesima località di durata non\ninferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in\nresidenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa\nper l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al\ncosto medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della\nlettera c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative\nautorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della\ntrasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro\nprevisto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo\neffettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il\ntempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e\ncustodia del mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alle previsioni di cui al comma 2, il tempo di viaggio può\nessere considerato attività lavorativa, oltre che nell’ipotesi di cui\nall’art. 29 (Orario di lavoro) comma 10 del presente CCNL, anche per altre\ncategorie di dipendenti per i quali, per esigenze di servizio ed in relazione\nalle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, sia\nnecessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore\nalle dodici ore. A tale scopo, gli enti, sulla base della propria\norganizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi\ncapitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono con gli atti di\ncui al comma 9, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni\nlavorative di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per\ncollaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ente spettano i\nrimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti individuano, con gli atti di cui al comma 9, le attività svolte\nin particolarissime situazioni operative che, in considerazione\ndell’impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o del\npernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano\nla corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lordi giornalieri, in\nluogo dei rimborsi di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha\ndiritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo\npresumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, con gli atti di cui al comma 9, stabiliscono le condizioni per\nil rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti\noccorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240\ngiorni di trasferta continuativa nella medesima località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti stabiliscono, previa informazione ai sensi dell'art. 4\n(Informazione), con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione\ndelle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli\naspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in\ntale sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative\nmodalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le trasferte all’estero si rinvia alle specifiche disposizioni\nnormative previste in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti degli\nstanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale\nfinalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 41 del CCNL del\n14.09.2000, come integrato dall'art. 16-bis del CCNL 5.10.2001 e l’art.\n70-octies del CCNL del 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Copertura Assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei\ndipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti\ndi servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto,\nlimitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle\nprestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei limiti\nprevisti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità\napplicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non\ncompresi nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo\ndi trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di\nlesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato\nautorizzato il trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà\ndell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti\ne con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del\ndipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i\ncorrispondenti danni dalla legge all’assicurazione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze\nstipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono\ndetratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso\nevento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica\nfinalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le\nnecessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina\ndi cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della\nresponsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di\npiena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso\nl’esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in\nconvenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto\ndella normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni\npossono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate\ndai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale\ninteressato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con\nversamento di una quota individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti\nsindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e\nmaterie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella\ndel sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce\nl’art. 43 del CCNL del 14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 59\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Patrocinio legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile\no penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente\nconnessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti\nd’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto\ndi interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi\npreliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo\nassistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un\nconsulente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto\nd’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua\nfiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’ Ente o a\nsupporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Ente e\ni relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di\nconclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell’ambito di\nun procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di\narchiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è\nprevisto dalla legge come reato, l’Ente procede al rimborso delle spese\nlegali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse\ntrovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore,\nrelativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima\nclausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile\napplicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche\nsolo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di\nnominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il\nprevio comune gradimento dell’Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la\nconclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a\nsuo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i\nprocedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la\nsua difesa in ogni stato e grado del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti\nassicurati ai sensi dell’art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con\nriferimento alla responsabilità civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL del\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>TITOLO V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di\npersonale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art.\n36 del D. Lgs. n. 165\u002F2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e\nseguenti del D. Lgs. n. 81\u002F2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un\ncontratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni,\ndalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno\nventi giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei\nmesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>•Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente\nnon può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato\nin servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei\ndecimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per\ngli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione\ndi un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso\ndi anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in servizio al momento dell’assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni\nquantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81\u002F2015, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolari necessità di enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di\nsupplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di\npersonale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia\nlocale e degli assistenti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali,\nregionali o privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo intemazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai\nprocessi di stabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti,\nnel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 165\u002F2001, le\nprocedure selettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a\ntempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del\npersonale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese\nanche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli\narticoli 4 e 5, della L. n. 53\u002F2000; nei casi in cui si tratti di forme di\nastensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di\nsciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a\ntrenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si\ndeve assordare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo\nparentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del\nD. Lgs. n. 151\u002F2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può\navvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere\nad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro\nlavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche\nattraverso il ricorso, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165\u002F2001 e\ndell'art. 8 del CCNL del 14.09.2000, al conferimento di mansioni superiori a\nquelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto\nindividuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il\nnominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il\ndipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro\ndipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente\ncomma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di\naffiancamento necessari per il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo\npieno ovvero a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al\npreavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o,\nprima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore\nsostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81\u002F2015, fermo restando\nquanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso\ndi rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di\nlavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,\nriguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, è possibile\nderogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga\nnon può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di\nleggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolari necessità di enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o\nprivati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo intemazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai\nprocessi di stabilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti\nlocali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81\u002F2015, in deroga alla\ngenerale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un\ncontratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di\ncontratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata\ninferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le\ndisposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione\nnell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il\nconferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e\nper l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni\ninfungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può\ntrasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.\n36, comma 5, del D. Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione\nprevisti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 50 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento\neconomico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il\npersonale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del\ncontratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro\nil limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella\npubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 38 (Ferie, recupero festività..)\ncomma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a\ntempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre\namministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque\nprestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al\nservizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito\ndall'art. 38 (Ferie, recupero festività..), commi 2 e 3 a seconda\ndell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili -\ni criteri stabiliti dall’art. 48 (Assenze per malattia), si applica l’art.\n5 del D.L. n. 463\u002F1983, convertito con modificazioni nella L. n. 638\u002F1983, ai\nfini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento\neconomico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli\nnei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui\nall’art. 48 (Assenze per malattia) comma 11, in misura proporzionalmente\nrapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come sopra\ndeterminato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due\nmesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura\nintera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la\ncessazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e\nnon può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 48 (Assenze\nper malattia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze\nfino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso\ndi matrimonio ai sensi dell'art. 40 (Permessi retribuiti), comma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non\ninferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe,\noltre ai permessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti\npermessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art.\n41 (Permessi orari retribuiti per motivi personali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 40 (Permessi\nretribuiti), comma 1, primo alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di\ncui all'art. 44 (Assenze per visite specialistiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi per lutto di cui, all’art.40 (Permessi retribuiti) comma 1,\nsecondo alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi brevi di cui all'art. 42 (Permessi brevi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere\nriproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a\ntermine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione\ndi unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità\nsuperiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la L. n.53\u002F2000, anche con riferimento ai permessi per lutto, ai quali\nsi applica la disciplina legale, nei casi di rapporto di durata inferiore a sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata\nprevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova,\nsecondo la disciplina, dell'art. 25 (Periodo di prova), non superiore comunque\na due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane\nper quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 25\n(Periodo di prova) in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle\nparti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità\nsostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 1,\nindicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione\nalla controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze\nstraordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non\nsia possibile applicare il comma 5 dell'art. 24 (Contratto individuale di\nlavoro), il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti\nprescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti\nnel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per\nl’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva\nl’applicazione dell'art. 2126 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del\nrapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello\nstesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell'art. 60 e dal comma 2\ndel presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine\ndi preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni\ncontrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle\nipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del\ndipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità\nsuperiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1 periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,\npossono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di\nreclutamento dello stesso ente o di altro ente o amministrazione, secondo\nrequisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla\ncorrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed\nesperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo\ndeterminato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela\ndella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del\nD. Lgs. n. 81\u002F2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a\nrendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività\ned alla durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con\ncontratto a tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri\nEnti con attribuzioni del medesimo profilo e categoria\u002Farea di inquadramento,\nconcorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per\nl’applicazione di determinati istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 51 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a\ntempo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a\ntempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della\npeculiarità del suo svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,\nverticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere\nrichiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le\nparti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art.\n6, comma 1, del D. lgs. n. 81\u002F2015. La misura massima della percentuale di\nlavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a\ntempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile.\nNel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con\nprestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura\ndel 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente\nconcordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate\nesigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed\nimprovvise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o\nmisto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite\nmassimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo\npieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.\nIn presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore\ndi lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo\nsettimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a\ntempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla\nretribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 74, comma 2, lettera d)\ndel presente CCNL, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri\nsono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle\nfissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario\nordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma\n5 è elevata al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e\nmisto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario\nintendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori\nrispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata\ndell’orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Igs. n.\n81\u002F2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di\nfinanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui\nall’art. 14 del CCNL del 1.04.1999 ed all’art. 38 del CCNL del\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del\nD. Igs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di\ngiorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a\ntempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie\nproporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le\nipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della\nprestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche\nper le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese\nle assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L.\n104\u002F1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile sia\npari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di\nrapporto a tempo parziale verticale o misto, è comunque riconosciuto per\nintero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Igs. n.\n151\u002F2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo\ntrattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di\nmaternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione\ngiornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi\ngiornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per\ni periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo\ntrattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione\ngiornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono\ni termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno\ncalcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte\nle competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo\npieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1 trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla\nrealizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata\ndella prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale\nanche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime\norario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale\nsono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia\ndi rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute\nnel D. Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL del\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch2>TITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORO A DISTANZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro Agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Definizione e principi generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoro agile di cui alla L. 81\u002F2017 è una delle possibili modalità\ndi effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di\nlavoro, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e\ntecnologici per operare con tale modalità. I criteri generali per\nl’individuazione dei predetti processi e attività di lavoro sono stabiliti\ndalle amministrazioni, previo confronto di cui all’art. 5 (confronto) comma\n3, left. 1). Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi\npubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo,\nl’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo\ntra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e\nsenza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa\nviene eseguita in parte all’interno dei locali dell’ente e in parte\nall’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i\nlimiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove\nnecessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e\u002Fo per\nassicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con\nl’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni\ncaso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a\ndistanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che\ngarantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e\nsicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione\ninformatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee\na garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in\npossesso dell’ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine\nl’ente consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non\nmodifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti\ncontrattuali non compatibili con-la modalità a distanza il dipendente conserva\ni medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza,\nivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello\ncomplessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le\nmedesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione, con le\nprecisazioni di cui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità\nrispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla\nincentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti\ni dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accesso al lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con\ncontratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al\npresente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto),\nl’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in\nlavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono\nl’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di\nconciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli\nobiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche\nnecessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando\ni diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e\nl'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate,\nl’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) -\navrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si\ntrovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale\nai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e\ndella prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. n. 81\u002F2017, esso disciplina\nl'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali\ndell’ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo\ndel datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma\nvengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere\nalmeno i seguenti elementi essenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a\ntermine o a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede\nabituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da\nsvolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’Ente, che deve\navvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste\ndall'art. 19 della L. n. 81\u002F2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ipotesi di giustificato motivo di recesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazione delle fasce di cui all'art. 66 (Articolazione della\nprestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e b),\ntra le quali va comunque individuata quella di cui al comma 1, lett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere\ninferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche\ne organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore\ndalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore\ndi lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali\ndell’ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L n. 300\u002F1970 e\nsuccessive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate\nnell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta\ndall’amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può\nrecedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo\nstesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle\nseguenti fasce temporali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia\ntelefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria\nnon può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro ed è\narticolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione\nvita-lavoro del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare\nalcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di\nriposo consecutivo di cui all’art. 29, comma 6, del presente CCNL a cui il\nlavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e\nle ore 6:00 del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne\nricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai\ncontratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i\npermessi per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 41\n(permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi\nsindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.mi., i permessi per assemblea di cui\nall’art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della L.\n104\u002F1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli\nstessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di\ncontattabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di problematiche di natura tecnica e\u002Fo informatica, e comunque in\nogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo\nsvolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente\nrallentato, il dipendente è tenuto a dame tempestiva informazione al proprio\ndirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere\ntemporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può\nrichiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a lavorare in presenza. In\ncaso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la\npropria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può\nessere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile\nper la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in\nservizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non\nfruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando\nquanto previsto dal comma 1, lett.b), e fatte salve le attività funzionali\nagli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia\ndi cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con\nil dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle\nemail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione\nal sistema informativo dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione sono\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di\nformare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi\ngli aspetti di salute e sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare\nin modalità agile nonché diffondere moduli organizzativi che rafforzino il\nlavoro in autonomia, 1’ empowerment, la delega decisionale, la collaborazione\ne la condivisione delle informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre forme di lavoro a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro da remoto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e\nnel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni\nin materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di\nadempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può\nessere svolto nelle forme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presso il domicilio del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i\ncentri satellite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare\nriferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono\naltresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con\nparticolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), le\namministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con\nil consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto\npresso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate\ndalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del\nprocesso e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua\noperatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi\ninformativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli\nobblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro,\npienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 29 (Orario di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro da\nremoto secondo i criteri di priorità oggetto di confronto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove\nviene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua\nidoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase\ndi avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di\nlavoro prestato presso il domicilio- l’amministrazione concorda con il\nlavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta\nverifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoro da remoto di cui al presente articolo si applica quanto\nprevisto dall'art. 65 in materia di lavoro agile (Accordo individuale) con\neccezione del comma 1 lett e) dello stesso e dall’art. 66 (Articolazione\ndella prestazione in modalità agile) commi 4 e 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Ch3>Art. 69\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione lavoro da remoto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro da remoto, nell’ambito delle attività del piano della formazione\nsaranno previste specifiche iniziative formative per il personale che\nusufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione al fine di\nformare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità da remoto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 70\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al presente\ntitolo sono disapplicate le disposizioni previste dall'art. 1 del CCNL del\n14.9.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fino alla scadenza dei progetti di cui all’art. 3 del DPR n.70\u002F1999,\nsono fatti salvi gli accordi di telelavoro sottoscritti alla data di entrata in\nvigore del presente CCNL e il trattamento economico in godimento, in base alla\nprevigente disciplina.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RESPONSABILITÀ’ DISCIPLINARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 71\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Obblighi del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di\nservire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi\ndi buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il\nrispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e\naltrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi\nriguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui\nall'art. 54 del D igs. n. 165\u002F2001 e nel codice di comportamento di\namministrazione adottato da ciascuna amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di\nrapporti di fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la\nmigliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo\nnazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro\nimpartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di\nsicurezza e di ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme\ndell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241\u002F1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo\nstesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza\ne di accesso all' attività amministrativa previste dalla L. n. 241\u002F1990, dai\nregolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal D igs. n.\n33\u002F2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della\nstessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445\u002F2000 in tema di\nautocertificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la\nrilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza\nl'autorizzazione del dirigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e bis) rispettare gli obblighi contenuti al Titolo V - Lavoro a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l'orario di lavoro o durante l’effettuazione dell’attività\nlavorativa in modalità a distanza, mantenere nei rapporti interpersonali e con\ngli utenti, una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che\nritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie\nfunzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che\nl'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve fame rimostranza a chi\nlo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per\niscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque,\neseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca\nillecito amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sotto\nordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti\ned automezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni\nche non siano di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre\nutilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui\nall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai\nlocali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che\nnon siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso\nin locali non aperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non\ncoincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,\nsalvo comprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che\npossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non\nfinanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il\nsecondo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di\nrinvio a giudizio in procedimenti penali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 57 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle\nsanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di\nciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri\ngenerali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a\nterzi ovvero al disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari\nnell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al\nmassimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,\ngraduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative\nal lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché\ndell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.\n55-quater, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri\ndipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui\naffidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare\nattività di custodia o vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e\ndi sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio\no agli interessi dell’amministrazione o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6\ndella L. n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti\nassegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater\ndel D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.lgs. n.\n165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio\ndell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale\ndi cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione\ndella retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando\nl'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma\n1, lett. b) del D.lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche\nsvolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali\nipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata\ndell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla\ngravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni\ncausati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella\nsede assegnata dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante\nlo stato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che\nsiano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge\nn. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Igs. n. 165\u002F2001, atti,\ncomportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Igs. n. 165\u002F2001, atti o\ncomportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza\nmorale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,\ningiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli\nutenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio,\ndanno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'ari. 55-bis, comma\n7, del D.lgs. n. 165 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies,\ncomma 3 del D.lgs. n. 165\u002F200, anche con riferimento alla previsione di cui\nall'ari. 55-septies, comma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un\nminimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso\nprevisto dall'art. 55-sexies, comma 1, del D. Igs. n. 165 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione\ndella retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,\ngraduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso\naffidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•atti, comportamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e\nreiterazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave\ndanno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente,\nin cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi\nall’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o\ngiustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f\nbis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165\u002F 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti\nanche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia\ngià comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e\ndalla retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere\ndi particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del\nservizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta\nla prosecuzione per la sua specifica gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma\n2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri\ndi cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo\nperiodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni\nlegislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione\no alla scadenza del termine fissato dall ’ amministrazione ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed\nf) del D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi\nquelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina\ndell'art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 62\ndel CCNL del 21.05.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti\ndolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità\ntale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna, anche non passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n.\n235\u002F2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai\npubblici uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n.\n97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente\nnelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in\nrelazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione\nneppure provvisoria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto\nall'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui\nall’art. ... (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al\ntipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la\nmassima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente\nsecondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Igs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare\ndeve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11,\nentro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal\nquindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 59 del CCNL del\n21\u002F05\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 73\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Struttura della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio, che si compone di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all’art.\n14 (Progressioni economiche all’interno delle aree) a cui si applicano i\nmedesimi effetti previsti all’art. 77 (Effetti dei nuovi stipendi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>•retribuzione individuale di anzianità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni\ndi legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi per lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte\n“ove acquisite”, mentre le voci dalla lettera d) alla lettera e) sono\ncorrisposte “ove spettanti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo si applica dalla data di entrata in vigore del nuovo\nsistema di classificazione del personale ai sensi dell’art. 13, comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Nozione di retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del\ntrattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa\nprevede diverse modalità temporali di erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione\nmensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni\npersonali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del\n22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui\nall’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione\nbase mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale\ndi anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all'ari. 17 nonché da\naltri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non\nriassorbibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita\ndall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge\nil rateo della 13Amensilità nonché l’importo annuo della retribuzione\nvariabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di\nriferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di cui all’art.33 del\nCCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso\nspese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente\nretribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi\ndell’art.22 del CCNL dell’1.04.1999 si procede al conseguente\nriproporzionamento del valore del predetto divisore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente\nretribuzione mensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di\ncui all’art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il\ntrattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ari. 10 del CCNL del\n9.05.2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch3>Art. 75\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo\ncompreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione\nindividuale mensile di cui all'art. 74 comma 2, Ieri, c) (Nozione di\nretribuzione) del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre,\nfatto salvo quanto previsto nei commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione\nai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero\nal personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono\nequiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi,\nlegali e\u002Fo contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è\nprevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o\nridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e\nnell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità\nè dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio\nprestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2\nspettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi\ndell'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di\nincarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione\ndel rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione\ndell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2,\nrelativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei\ngiornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1 ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi\nin aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che\ncomporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono\ndovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della\nmaternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151\u002F2001; i\nratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo\nper malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della\nretribuzione per intero, secondo la disciplina dell'art. 45 (Congedi dei\ngenitori), comma 4 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del\ntrattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai\nmedesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a\nseguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non\nsono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità\nnei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene\nesclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del\n9.05.2006.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 76\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi degli stipendi tabellari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 64 del CCNL del\n21.05.2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici\nmensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti\ndall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle\ndecorrenze stabilite dall’allegata Tabella E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di\nsottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui\nall’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21.05.2018 e di cui all'art. 1,\ncomma 440, left, b) della L. n. 145\u002F2018 cessa di essere corrisposto come\nspecifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come\nindicato nella allegata Tabella F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi\ndell’anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Igs. n. 165\u002F2001\ncorrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Effetti dei nuovi stipendi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio\ntabellare previsti dall'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del\npresente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di\ncarattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni\nprevedono un rinvio allo stipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 76\n(Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali,\nsecondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi\nprevisti dalle Tabelle D ed E, nei confronti del personale comunque cessato dal\nservizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente\ncontratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio,\ndell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista\ndall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla\ndata di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio\ntabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del\nCCNL del 22.1.2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di\nclassificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione\nprofessionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati\nnell’allegata Tabella G.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono, inoltre, indicati\nnell’allegata Tabella A, il numero massimo di differenziali attribuibili ed\nil valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in\ncorrispondenza di ciascuna area. Tale numero massimo è relativo a tutto il\nperiodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area. Per il personale\ndelle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt.\n92, 96, 102 e 106.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di\nclassificazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione),\nil personale in servizio è automaticamente remquadrato nel nuovo sistema di\nclassificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo\ninquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a\nquanto stabilito al comma 1 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti\ndall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL\n21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non\npregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di\ncui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del\npresente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte\nle posizioni economiche previste nell’ambito del previgente sistema di\nclassificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo risorse decentrate: costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è\ncostituita annualmente dalle seguenti risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d),\ne), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale\ndestinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31\u002F12\u002F2018; poiché\nl’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal\n1\u002F01\u002F2021, si applica quanto previsto al comma 5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della\nconsistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di\nsostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui\nall’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni\neconomiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle\nposizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale\nin servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel\nfondo a decorrere dalla medesima data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di\nclassificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile\ndi cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti,\nla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze\nstipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e DI. Tale quota è utilizzata a copertura\ndell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali\nstipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo\nsistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili\nprofessionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3\ne nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione\neconomica D3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori\nrisorse, variabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g),\nj), k) del CCNL 2105.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte\nsalari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL,\nove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di\nscelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche\nconnesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio\nsussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le\nrisorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione\nalla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono\ndefinire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione,\nderivanti dalla riforma di cui al D. Igs. n. 219\u002F2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a\nconsuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario\ndi cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n.\n234\u002F2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti\npossono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di\ncui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura\ncomplessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali\nrisorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 2, del D.L. n. 80\u002F2021, non sono sottoposte al limite di cui\nall’art. 23, comma 2 del D. Igs. n. 75\u002F2017. Gli enti destinano le risorse\ncosì individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi\nrelativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento\ndi cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma\nsono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche\nesigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel\nrispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di\nvincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge\nin materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli\nenti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa\nvigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano\ncompensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse\ndisposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale\no che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e\ndisciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore\nper le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di\nprocedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente,\nsono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste\ndalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale\neliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle\nrisorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999,\ncontenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267\u002F2000, va ora inteso alle risorse\ndi cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di\ncompetenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di\ncui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse\nvariabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in\nalternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui\nal comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della\nstessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno\n2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non\nsia stata ancora definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di\nquelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata\nqualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto\ndell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75\u002F2017 con la precisazione che tale\nlimite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle\ndi cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal\npredetto limite in base alle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse\ndecentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto\nritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del\n21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo risorse decentrate: utilizzo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel\nFondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i\ndifferenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse\nin anni precedenti di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito\ndel nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di\nquelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a\ncarico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di\ncui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili\nnido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e\ndi cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere\ncorrisposte al personale dell'ex-Vili qualifica funzionale non titolare di\nposizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del\n6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai\npredetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più\ncorrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore\narea nell’anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse\nresidue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni\nprecedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono\ndestinate ai seguenti utilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premi correlati alla performance organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premi correlati alla performance individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui\nall'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui\nall’art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di funzione di cui all’art. 97 ed indennità di servizio\nesterno di cui all’art. 100;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a\nvalere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del\n21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL\n21.05.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere\nsulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018,\nsecondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui\nall'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67,\ncomma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non\ncoperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art.\n82, comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al\ncomma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di\ncui all’art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove\nstanziate, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell’art. 67\ndel CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il\n30% delle citate risorse di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disciplina l’utilizzo dei Fondi risorse decentrate\ndall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi\ndisapplicate le clausole di cui all’art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte\nsalve quelle richiamate nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Differenziazione del premio individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una\nmaggiorazione del premio individuale di cui all’art. 80, comma 2, lett. b),\nche si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato\npositivamente sulla base dei criteri selettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio\npro-capite dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Gli enti che\nabbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono definire un\nminor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una\nlimitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può\nessere attribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 del presente\nCCNL è possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse\ndi cui all’art. 79 comma 2 lett.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•(Fondo risorse decentrate: costituzione) del presente CCNL, al\nraggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione\ndell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 69 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Welfare integrativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in\nfavore dei propri dipendenti, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative di sostegno al reddito della famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>•supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in\ndifficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si\ntrovino nella necessità di affrontare spese non differibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio\nsanitario nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo\nsono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le\nmedesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota\nparte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di\ncontrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente\nutilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di\ncui all'art. 67, comma 3, lett b) del CCNL del comparto Funzioni locali\nsottoscritto il 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al\ncomma 1, lett.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•può avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un\nfondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. In\ntal caso, il finanziamento a carico degli enti, che non potrà determinare\nulteriori o maggiori oneri, trova comunque copertura nelle risorse di cui al\ncomma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1 lett. e) o,\ncomunque, per una migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del\npresente articolo, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero\naderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 72 del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattenute per scioperi brevi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le\nrelative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all’effettiva durata\ndell’astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora.\nIn tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della\nretribuzione di cui all’art. 74 (Nozione di retribuzione) comma 2, lett.\nc).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art.44 del CCNL\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità per specifiche responsabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base\nall’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di\nspecifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale\ndelle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non\nrisulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL e\nseguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui\nall’art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità di\nimporto non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente,\nelevabili fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato\nnell’Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse\ndecentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). A\ntitolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati\nai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al\nCodice dell’amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i -\nCAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e\nsistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi\ndocumentali e degli archivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati\nall’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR\n(Regolamento Europeo 2016\u002F679);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati\nalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale\nelettorale; nonché di responsabile dei Tributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o\ncoordinamento di altro personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento,\ntecnico, amministrativo e\u002Fo contabile in procedimenti complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento\ndi attività di comunicazione e informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere\nassegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in\nprogrammi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della\nPolitica di Coesione ecc... ): project manager e personale di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli\nuffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di\nprotezione civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di\nufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di\ncancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come\nindividuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario\nin attuazione alla disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice\nSegretario di cui all’art. 16 ter, commi 9 e 10 del DE n. 162\u002F2019,\nconvertito in L. n. 8\u002F2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disciplina non si applica al personale appartenente ai\nprofili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale\neducativo e scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art.70-quinquies del\nCCNL del 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84-bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità condizioni di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore giornaliero massimo dell’indennità condizioni di lavoro di\ncui all’art. 70- bis del CCNL del 21.05.2018 è rideterminato in Euro\n15,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SEZIONI SPECIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 85\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Classificazione del personale destinatario delle disposizioni della\npresente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al\npersonale educativo e scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale docente delle scuole dell’infanzia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di\ntrenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire\nl’intero arco di apertura delle scuole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane\ndi fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte\norario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di\nprogrammazione, di documentazione, di valutazione ed aggiornamento\ndell’attività didattica, di formazione del personale, di collaborazione con\ngli organi collegiali, con le famiglie e con le strutture socio sanitarie del\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari\ncaratteristiche organizzative del servizio, possono rideterminare l’orario\ndell’attività didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a\n25 ore settimanali previo espletamento della procedura di cui all’art. 5\n(Confronto) del presente CCNL. Tale soluzione è praticabile solo a condizione\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza di\noneri aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto conto anche degli effetti\nderivanti dall’applicazione del comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello\nqualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività\ndidattica è ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta\nTindennità di tempo potenziato di cui all’art. 94 (Indennità) del presente\nCCNL. I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art.79\n(Fondo risorse decentrate - costituzione), sono utilizzati per le finalità\npreviste dall’art. 80 (Fondo risorse decentrate - utilizzo) e tornano ad\nessere disponibili, per il ripristino della predetta indennità, in caso di\nritorno all’orario di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle\npeculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale\ndelle attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante\ndall’applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore\nannue, previo espletamento della procedura di cui all’art. 5 (Confronto) del\npresente CCNL. Tale soluzione è praticabile a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi\nin misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello\nqualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42\nsettimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità\nattuative sono definite con le procedure di cui all’art. 5 (Confronto) del\npresente CCNL. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il\npersonale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento\nprogrammata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di\ninquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti.\nAttività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico,\npossono essere previste a livello di ente, previa procedura di cui all’art. 5\n(Confronto) per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi\nsia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed\naggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro;\ngli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti in\nsede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione\nintegrativa), comma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui all’art. 79\n(Fondo risorse decentrate: costituzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun ente, previa informazione ai sensi dell'art. 4, comma 5\n(Informazione) del presente CCNL, definisce le condizioni e le modalità\nottimali per l’erogazione del servizio, ivi compreso il numero dei bambini\nper ciascuna sezione che, di norma, è di 25 ed il numero degli insegnanti\ntitolari per sezione, prevedendo l’assegnazione di personale docente\nd’appoggio in presenza di minori disabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti titolari\nper motivi di salute maternità o per altre legittime cause, gli enti\ngarantiscono attraverso l’istituto della supplenza o della sostituzione le\ncondizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale\nche superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnate\nè idoneo a svolgere la funzione docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito della\ndisciplina dell'art. 60, comma 5 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del\npersonale docente utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di\nhandicap è identico a quello osservato, nell’istituzione scolastica o\neducativa presso la quale presta servizio, dal restante personale docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina di cui al comma 11 si applica anche nei confronti del\npersonale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o\ncomunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 30 e 33 del CCNL\n14.9.2000; disapplica, inoltre, limitatamente alla disciplina del richiamato\nart 33 del CCNL 14.09.2000, Part. 7 del CCNL del 5.10.2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La prestazione di lavoro del personale educativo dei servizi educativi\nper l’infanzia destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata\nin trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire\nl’intero arco di apertura degli asili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane\ndestinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al\ncomma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di\nprogrammazione, di documentazione, di valutazione ed aggiornamento\ndell’attività didattica, di formazione del personale, di collaborazione con\ngli organi collegiali, con le famiglie e con le strutture socio sanitarie del\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle\npeculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale\ndell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo\ndefinito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue,\nprevio espletamento della procedura di cui all’art. 5 (Confronto) del\npresente CCNL. Tale soluzione è praticabile a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi\nin misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello\nqualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42\nsettimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità\nattuative sono definite con le procedure di cui all’art. 5 (Confronto) del\npresente CCNL. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il\npersonale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento\nprogrammata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di\ninquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività\nulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere\npreviste a livello di ente, previo espletamento della procedura di cui all'art.\n5 (Confronto), per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi\nsia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento\nprofessionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro; gli incentivi\neconomici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti in sede di\ncontrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7 (contrattazione integrativa),\ncomma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse\ndecentrate - costituzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun ente, previa informazione di cui all'art. 4, comma 5\n(Informazione) del presente CCNL, definisce le condizioni e le modalità\nottimali per l’erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini,\ndi norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da\nnormativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di\nminori disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed\nanche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le\ncondizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A\ntal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario\nnell’ambito della disciplina dell’art. 60, comma 5 (Contratto di lavoro a\ntempo determinato) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del\npersonale educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di\nhandicap è identico a quello osservato, nell’istituzione scolastica o\neducativa presso la quale presta-servizio, dal restante personale educativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina di cui al comma 8 si applica anche nei confronti del\npersonale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o\ncomunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite\ndagli enti locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli\nalunni non deve superare le 24 ore nella scuola primaria e le 18 ore in quella\nsecondaria di primo e secondo grado e per gli insegnanti delle scuole civiche\nsuperiori e dei civici corsi di formazione. Le settimane di attività\nnell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli\nstudenti, devono coprire l’intero calendario scolastico. Per il personale\ninsegnante che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena\nl’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane\ndestinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma\n5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di\nprogrammazione, di documentazione, di valutazione ed aggiornamento\ndell’attività didattica, di formazione del personale, di collaborazione con\ngli organi collegiali, con le famiglie e con le strutture socio sanitarie del\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle\npeculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario\ndell’attività integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto\nmassimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore\nprevio espletamento della procedura di cui all’art. 5 (Confronto) del\npresente CCNL. Tale soluzione è praticabile a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi\nin misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello\nqualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42\nsettimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità\nattuative sono definite previa procedura di cui all’art. 5 (Confronto). In\ntali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a\ndisposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata\ndall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento.\nAttività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico,\npossono essere previste a livello di ente, previa procedura di cui all’art. 5\n(Confronto), per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi\nsia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di\naggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro;\ngli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti in\nsede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (contrattazione\nintegrativa), comma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui all’art. 79\n(Fondo risorse decentrate - costituzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascun ente, previa informazione ai sensi dell'art. 4, comma 5\n(Informazione) definisce le condizioni e le modalità ottimali per\nl’erogazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche\ndi breve durata, del personale docente, gli enti garantiscono le condizioni\nstandard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine\ndisciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell’ambito\ndella disciplina dell’art. 60, comma 5 (Contratto di lavoro a tempo\ndeterminato) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale addetto al sostegno operante nelle scuole statali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il calendario del personale comunale, utilizzato in attività di sostegno\na soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri\ndocenti o insegnanti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti\ndal Ministero della pubblica istruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni\nportatori di handicap non deve essere superiore le 24 ore settimanali; il monte\nore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario\nscolastico, possono essere previste a livello di ente, previa procedura di cui\nall'art. 5 (Confronto), per un periodo non superiore a quattro settimane, da\nutilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività\ndidattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del\npiano di lavoro; gli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori,\nsono definiti in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7\n(contrattazione integrativa), comma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui\nall’art. 79 (Fondo risorse decentrate - costituzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disciplina si applica anche nei confronti del personale\ndipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad\nattività scolastiche integrative o di doposcuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ari. 32 bis del CCNL\n14.09.2000 nonché limitatamente alla disciplina del richiamato ari 32 bis del\nCCNL 14.09.2000, l’ari. 7 del CCNL del 5.10.2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale docente dei centri di formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale\ndocente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in\naula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta\nrelazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività\nformative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono\ndestinate ad altre attività connesse alla formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Fari. 34 del CCNL\n14.09.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per il perseguimento dei principi e delle finalità espressi all'art. 54\n(Principi generali e finalità della formazione) del presente CCNL, l’ente\ngarantisce una formazione continua e specifica a tutto il personale\ndestinatario della presente Sezione, nell’ambito del piano dei fabbisogni\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressioni economiche per il personale educativo, docente ed\ninsegnante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>inquadrato nell’Area Istruttori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell’Area\ndegli Istruttori la misura del “differenziale stipendiale” di cui\nall’art. 14 è incrementata di euro 350.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressioni all’Area Funzionari ed EQ per il personale educativo,\ndocente ed\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>insegnante inquadrato nell’Area Istruttori, nella fase di prima\napplicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per il personale educativo, docente ed insegnante di cui alla presente\nSezione inquadrato nell’Area degli Istruttori, secondo l’allegata tabella\n(Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), al fine\ndi tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente\nutilizzate dall’amministrazione di appartenenza, la disciplina di cui\nall’art. 13, comma 6 (Norme di prima applicazione) del presente CCNL è\nfinanziata anche con le risorse di cui all’art. 13, comma 8 (Norme di prima\napplicazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità per il personale educativo, docente ed insegnante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nei confronti del personale educativo, docente ed insegnante continuano\nad essere riconosciute le indennità professionali di cui all’art. 37, comma\n1, lett. c) e d), del CCNL del 6.07.1995, come integrate dall'art. 6 del CCNL\n5.10.2001 e all’art 31, comma 7, del CCNL 14.9.2000, secondo la disciplina\nivi prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13,\ncomma 1 (Norma di prima applicazione), le indennità professionali di cui al\ncomma 1, sono incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È inoltre confermata l'indennità di tempo potenziato di cui all'art.\n37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo integra e modifica l’art. 37 comma 1 lett. c) e d)\ne ss del CCNL del 6.07.1995 e l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Il Coordinatore pedagogico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il coordinatore pedagogico svolge le attività attinenti alla sua\ncompetenza professionale specifica assicurando la funzione di coordinamento\npedagogico, indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di\ngruppo degli educatori\u002Finsegnanti e del personale ausiliario. Il coordinatore\npromuove altresì l’incontro tra gli educatori\u002Finsegnanti e i genitori dei\nbambini per confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive\ndell’educazione dei bambini e cura il raccordo tra le istituzioni scolastiche\ned educative e i servizi sociali e sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale destinatario delle disposizioni della presente sezione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le disposizioni previste nella presente sezione integrano la disciplina\napplicabile al personale della Polizia Locale contenuta nel Titolo VI - Sezione\nper la Polizia Locale del CCNL del 21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di\ncoordinamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per il personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell’Area\ndegli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al\nmaggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65\u002F1986, attribuite con atti\nformali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del “differenziale\nstipendiale” di cui all'art. 14 è incrementata di Euro 350, al fine di\ncompensare il maggior grado di competenza professionale richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli enti possono erogare al personale di cui alla presente Sezione\ninquadrato nell'Area degli Istruttori e nell’Area dei Funzionari e\ndell’Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ,\nuna indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di\nresponsabilità connessi al grado rivestito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo\nconto specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o\nquelli definiti dalla normativa regionale prevista in materia e delle connesse\nresponsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali,\nsociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da\ncorrispondere per dodici mensilità, elevabile fino ad un massimo di € 4.000\nper il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata\nQualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i\ncriteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono\ndeterminati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7\n(Contrattazione integrativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30, comma 5\ndel presente CCNL (Turnazioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b),\ndel CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 100 del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e\ncollettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 84 (Indennità di\nspecifiche responsabilità) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di\nsoggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente\narticolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'ari. 79 (Fondo\nrisorse decentrate: costituzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Fari. 56 sexies del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.1 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti,\nnella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e\n5, del D.Lgs.n.285\u002F1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni\nlegislative, alle seguenti finalità in favore del personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare\nPerseo-Sirio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare\nintegrativo, secondo la disciplina dell’art. 82;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento\ndei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal\n22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL\nsottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al\ncomma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i\nlavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva\neventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a\ntale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Fari. 56 quater del CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incremento delle indennità di vigilanza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l.Le indennità di vigilanza di cui all'ari. 37, comma 1 lett. b) primo e\nsecondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall'ari. 16, comma 1\ne 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui\nlordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all'ari. 13,\ncomma 1 (Norma di prima applicazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di servizio esterno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa\nordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità\ngiornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e\nmassimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di\neffettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e\ndisagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presenta articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30 (Turno)\ndel presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b),\ndel CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e\ncollettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di\nsoggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente\narticolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56-quinquies CCNL\n21.05.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al\npersonale dell’Area Istruttori e dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata\nQualificazione, al quale, per l’esercizio delle rispettive mansioni, sia\nnecessaria l’iscrizione ad un ordine professionale o l’abilitazione\nprofessionale o l’iscrizione ad albi o albi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressione economica per il personale iscritto ad ordini e albi\nprofessionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per il personale di cui alla presente Sezione, la misura del\n“differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 è incrementata di Euro\n150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di Euro 200, per\nil personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, al fine di compensare\nla specifica professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l.Per il perseguimento dei principi e delle finalità espressi all’art. 54\n(Principi generali e finalità della formazione) del presente CCNL, l’ente\ngarantisce una formazione continua e specifica a tutto il personale\ndestinatario della presente Sezione, nell’ambito del piano dei fabbisogni\nformativi, anche favorendo la partecipazione alle attività formative\norganizzate dagli Ordini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEZIONE PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SANITARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al\npersonale dell'Area Operatori Esperti, dell'Area Istruttori e dell'Area dei\nFunzionari EQ con profili sanitari, socio-sanitari o socio-assistenziali, della\nriabilitazione, nonché ai tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei\nluoghi di lavoro, nonché degli educatori professionali socio-pedagogici ed\neducatori professionali socio-sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 105\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio-sanitario\ne socio-\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>assistenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari,\nsocio-sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro\ne\u002Fo dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le\noperazioni di vestizione e svestizione debbano necessariamente avvenire\nall’interno della sede, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a\n15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita,\npurché risultanti dalle timbrature effettuate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 106\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressione economica per il personale appartenente ai profili sanitari,\nsocio-\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sanitari o socio-assistenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per il personale di cui alla presente Sezione, al quale, per\nl’esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l’iscrizione ad un\nordine professionale, l’abilitazione professionale o l’iscrizione ad albi o\nalbi speciali, si applica la disciplina di cui all'art. 102.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressioni dall’Area Istruttori all’Area dei Funzionari ed EQ del\npersonale di\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>cui alla presente Sezione nella fase di prima applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le progressioni tra l’Area Istruttori all'Area dei Funzionari ed EQ del\npersonale di cui alla presente Sezione, inquadrato nell'Area degli istruttori,\neffettuate ai sensi dell'art 13, comma 6 (Norme di prima applicazione), sono\nfinanziate anche con le risorse di cui all'art. 13, comma 8 (Norme di prima\napplicazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l.Per il perseguimento dei principi e delle finalità espressi all'art. 54\n(Principi generali e finalità della formazione) del presente CCNL, l’ente\ngarantisce una formazione continua e specifica a tutto il personale\ndestinatario della presente Sezione, nell’ambito del piano dei fabbisogni\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AREA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Misura annua lorda differenziale stipendiale \n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Numero massimo di differenziali attribuibili\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.600\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>ISTRUTTORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>750\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATORI ESPERTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>650\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATORI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>550\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PRECEDENTI SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria D-D7\n\n        \u003Cp>Categoria D-D5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria D-D4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria D-D3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria D-D2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria D-D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria C-C6\n\n        \u003Cp>Categoria C-C5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria C-C4\u003Cbr>\n        Categoria C-C3\u003Cbr>\n        Categoria C-C2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria C-C1\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>AREA DEGLI ISTRUTTORI \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria B3-B8\n\n        \u003Cp>Categoria B3-B7\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B3-B6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B3-B5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B3-B4\u003Cbr>\n        Categoria B3 di accesso\u003Cbr>\n        Categoria B1-B8\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B1-B7\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B1-B6\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        Categoria B1-B5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B1-B4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B1-B3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B1-B2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria B1 di accesso\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria A-A6\n\n        \u003Cp>Categoria A-A5\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria A-A4\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria A-A3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria A-A2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Categoria A-A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>AREA DEGLI OPERATORI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella di corrispondenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"736\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"280\">\n  \u003Ccol width=\"422\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"280\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Progressione tra Aree\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"422\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Requisiti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"280\" height=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">da Area degli Operatori all’Area degli\n        Operatori esperti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"422\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">a) assolvimento delTobbligo scolastico e\n        almeno 5 aiuti di esperienza maturata nell'area degli Operatori e\u002Fo\n        nella colrispondente categoria del precedente sistema di\n        classificazione:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"280\" height=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">da Area degli Operatori esperti all’Area\n        degli Istruttori\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"422\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Col type=\"a\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">diploma di scuola secondaria di\n            secondo grado e almeno \u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">aiuti di esperienza maturata\n            nell'area degli Operatori esperti e\u002Fo nella corrispondente\n            categoria del precedente sistema di\n            classificazione:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">oppure\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n        \u003Col type=\"a\" start=\"2\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">assolvimento\n            delTobbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata\n            nell'area degli Operatori esperti e\u002Fo nella corrispondente\n            categoria del precedente sistema di classificazione:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"280\" height=\"149\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">da Area degli Istruttori\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">all’Area dei\n        Funzionari e dell'elevata qualificazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"422\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Col type=\"a\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">laurea\n            (triennale o magistrale) e almeno 5 aiuti di esperienza maturata\n            nell’area degli Istruttori e\u002Fo nella colrispondente categoria del\n            precedente sistema di classificazione;\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">oppure\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n        \u003Col type=\"a\" start=\"2\">\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">diploma di\n            scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 aiuti di esperienza\n            maturata nell’area degli Istruttori e\u002Fo nella corrispondente\n            categoria del precedente sistema di classificazione.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Incrementi mensili dello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"661\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"111\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"168\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"35\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Categoria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Dal 1.1.2019\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Ride\n        terminato dal 1.1.2020 \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">Rideterminato dal 1.1.2021\n        \u003C\u002Fspan>\u003Csup>\u003Cspan style=\"letter-spacing: normal\">(2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"111\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">15,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">37,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">104,28\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">14,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">35,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">97,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">13,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">32,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">91,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">13,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">31,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">87,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"14\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">12,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">30,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">83,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">11,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">27,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" 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#ffffff\">A5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">21,80\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">60,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"14\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">9,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">21,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">59,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"14\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">21,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">58,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">A2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20,50\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">56,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"111\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">Al\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">8,60\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">20,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"168\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"background: #ffffff\">56,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(1) II valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento\ncorrisposto dal 1.1.2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento\ncorrisposto dal 1.1.2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovo stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13 'mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2019\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2020\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2021\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31.327,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31.582,84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32.390,20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29.817,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30.061,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30.808,84\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27.890,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.118,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.818,10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26.698,48\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26.916,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27.586,48\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25.605,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25.814,26\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,457,46\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.360,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.551,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24.136,85\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.268,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.451,07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.009,07\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.684,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.879,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24.655,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.041,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.229,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.808,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.219,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.400,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.958,51\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.539,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.714,62\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.255,82\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.955,26\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.126,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.651,26\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.466,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.634,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.146,87\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.376,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.550,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.322,36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.914,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.084,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.609,04\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.140,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.304,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.809,90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.788,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.950,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.446,31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.459,73\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.619,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.107,73\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.179,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.336,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.816,20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.444,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.595,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.057,53\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.143,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.290,87\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.745,67\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.774,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.928,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.676,93\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.452,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.603,57\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.066,77\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.078,54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.227,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.679,74\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.763,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.908,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.353,76\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.394,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.536,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.973,11\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.164,17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.304,57\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.734,17\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare\nsono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per gli enti derivanti dalla\nloro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del conglobamento,\nl'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello\ndi sottoscrizione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Tabella F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1.1.2021\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Elemento perequativo dal 1.1.2019 (1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare con EP conglobato (2)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30.808,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30.830.20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.818,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.839.46\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27.586,48\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>64,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27.650.68\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24.457,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>96,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26.553.70\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24.136,85\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>171,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24.307.97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.009,07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>203,28\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.212.35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.808,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>181,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.989.80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.958,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>192,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.151.11\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.255,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>213,96\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.469.78\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.651,26\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>235.32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.886.58\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.146,87\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>246.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.392.87\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.609,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>235.32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.844.36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.809,90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>246.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.055.90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.446,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>246.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.692.31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.107,73\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>256.68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.364.41\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.816,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>256.68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.072.88\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.057,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>278.16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.335.69\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.745,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>288.84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.034.51\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.066,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>278.16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.344.93\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.679,74\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>288.84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.968.58\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.353.76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>299.52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.653.28\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.973,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>310.20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.283.31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.734,17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>310.20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.044.37\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella G\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Stipendi tabellari delle nuove Aree\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Nuova retribuzione tabellare (1)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23.212.35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli ISTRUTTORI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.392.87\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli OPERATORI ESPERTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.034.51\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli OPERATORI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.283.31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(1) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di\nclassificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO A - DECLARATORIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>AREA DEGLI OPERATORI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività di supporto\nai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non\npresuppongono conoscenze specifiche e\u002Fo qualificazioni professionali,\ncorrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi,\nstrumenti, materiali e informazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di\nroutine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti\nalle circostanze che si presentano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l’accesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assolvimento dell'obbligo scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico\nmanutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e\u002Fo di sorveglianza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori inseriti nel processo produttivo e\nnei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e\u002Fo\nprocessi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate,\nanche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche che presuppongono\nconoscenze specifiche e\u002Fo qualificazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo,\ntecnico-manutentivo o attività di natura amministrativa di supporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice\nanche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni)\ndi tipo indiretto e formale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di\nroutine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti\nalle circostanze che si presentano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l’accesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica\nqualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine\noperatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario,\ncollaboratore servizi di supporto e\u002Fo sorveglianza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEGLI ISTRUTTORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei\nprocessi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei\nservizi e che ne svolgono fasi di processo e\u002Fo processi, nell’ambito di\ndirettive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la\ngestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare\nnel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde,\ninoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze teoriche esaurienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità,\nin un ambito specializzato di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale\nresponsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l’accesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scuola secondaria di secondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore\namministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico,\nistruttore del settore informazione pei rapporti con i media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili ad esaurimento che alla data di entrata in vigore del presente\nsistema di classificazione, sia inquadrato nell’Area degli Istruttori per\neffetto della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale educativo e scolastico che alla data di entrata in vigore del\npresente sistema di classificazione, sia inquadrato nell’Area degli\nIstruttori per effetto della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex\ncategoria C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della\nprevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizioni dei\nDecreti del Ministero della Sanità) educatori professionali socio pedagogici\ned educatori professionali socio sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai suddetti profili ad esaurimento si applica quanto previsto dall’art.\n13, comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei\nprocessi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei\nservizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di\nimportanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi\nstabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità\ndelle comunicazioni, l’integrazione\u002Ffacilitazione dei processi, la\nconsulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso\nla responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono, altresì, a quest’area i lavoratori che svolgono attività,\nnegli ambiti educativi, dell’insegnamento, della formazione,\ndell’assistenza della cura diretta all’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specifiche professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze altamente specialistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con\nelevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di\ncapacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo\nsvolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni\norganizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e\u002Fo\ndi funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti\nanche attività progettuali, pianificatone e di ricerca e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in\nordine alle funzioni specialistiche e\u002Fo organizzative affidate, inclusa la\nresponsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative\nderivanti dalle funzioni organizzate affidate e\u002Fo conseguenti ad espressa\ndelega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle\namministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti di base per l’accesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad\nalbi professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazione dei profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato,\ncoordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori\npolitiche attive del lavoro specialista dell’area della vigilanza,\nspecialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili,\nspecialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale,\nspecialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media\n(settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore\ncomunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente\nsociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della\nprevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizione dei\nDecreti del Ministero della Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori\nprofessionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari,\nispettore fitosanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della rilevanza della innovazione operata dal presente\ncontratto in materia di classificazione del personale del comparto, le parti\ncondividono l’esigenza di monitorame l’implementazione e la successiva\nconcreta applicazione presso gli enti e si danno reciprocamente atto\ndell’opportunità di momenti di incontro al fine condividere informazioni e\ncriticità sullo stato attuativo della nuova classificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_start_date":48,"cbadate_end":52,"strikes_trigger":54,"direct_participation_hrs":58,"cbamemtrad":62,"newtech_trigger":66,"trainingprogrammes":70,"trainingfund":74,"pensionfund":78,"contracttrial":82,"legalassistance_trigger":86,"tempagency_max":90,"maxsicknesspayperc":94,"disabilitypay":98,"longtermillness":102,"protectiveclothing":106,"educationtuition":110,"nursingmothers":114,"marriage":118,"deathrelatives":122,"violenceleave":126,"equalityotherclause":130,"eqtraining":134,"hourspweek_select":138,"PAIDLEAV_trigger":142,"ADMINISTRATIVE_trigger":146,"STRUCINCR_trigger":150,"PAYSCALES_table_selection_txt":154,"NOCTPREM_trigger":158,"OVERTIME_trigger":162,"SENIOR_trigger":166,"mealvouchers":169,"MAXHOURS_trigger":173,"sundayallowancetype":177,"remote_work_options":180,"trainingprogrammes_remote":184,"paidmaternityleaveall":188,"maternityotherclause":192,"breastfeeding_dangerouswork":196,"oncerise_detail":199},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e proce","Art. 2\n\nDurata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\n\n•Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre\n2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\n\n•Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione\nviene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel\nsito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\n\n•Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed\nautomatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data\ndi stipulazione di cui al comma 2.\n\n•Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima\ndella scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla\nsua sotto scrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni\ncontrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano\nsostituite dal successivo contratto collettivo.\n\n•In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo\ndel contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi dalla\nsua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire\nl’apertura della trattativa. Durante tale periodo le parti negoziali non\nassumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.\n\n•A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D. Lgs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30%\ndella previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto\ndella dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al\n50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente\ncomma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del\nD. Lgs. n. 165\u002F2001.\n\n•Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di\ninterpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165\u002F2001, anche\nsu richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi\ncarattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione\nautentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto\nlegislativo.\n\n•Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei\nprecedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione,\nove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente\nCCNL.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_start_date","•Il presente contratto concerne il perio","•Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre\n2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\n\n•Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente contratto. 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presente articolo disapplica e sostituisce Tari. 10 del CCNL del\n21.05.2018.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"direct_participation_hrs","Art. 10 Diritto di assemblea •I dipenden","Art. 10\n\nDiritto di assemblea\n\n•I dipendenti degli enti del Comparto Funzioni Locali hanno diritto di\npartecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei\nlocali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza\ndecurtazione della retribuzione.\n\n•Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai\ndipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto secondo la disciplina\ndi cui al Titolo VI.\n\n•Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ\nsulle prerogative e permessi sindacali del 4.12.2017.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 del CCNL\n14.09.2000.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"cbamemtrad","Confederazioni Sindacali FP CGIL Firmato","Confederazioni Sindacali\n\nFP CGIL\n\nFirmato\n\nCGIL\n\nFirmato\n\nCISL FP\n\nFirmato\n\nCISL\n\nFirmato\n\nUIL FPL\n\nFirmato\n\nUIL\n\nFirmato\n\nCSA RAL\n\nFirmato\n\nCISAL",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"newtech_trigger","Art. 56 Pianificazione strategica di con","Art. 56\n\nPianificazione strategica di conoscenze e saperi\n\n•Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi\nformativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di\ncompetenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano\ninseriti nell’ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano\nalta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell’etica\npubblica.\n\n•Gli enti, nell’ambito di quanto previsto dall'art. 54 (Principi\ngenerali e finalità della formazione) comma 3, favoriscono misure formative\nfinalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per\nl’acquisizione e l’arricchimento delle competenze digitali, in particolare\nquelle di base.\n\n•Gli enti pianificano altresì programmi finalizzati all’adozione di\nnuove competenze e di riqualificazione per i dipendenti anche in relazione al\nmonitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi\ndi sviluppo e trasformazione della Pubblica Amministrazione.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"trainingprogrammes","Art. 54 Principi generali e finalità del","Art. 54\n\nPrincipi generali e finalità della formazione\n\n•Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica\namministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle amministrazioni.\n\n•Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli\nenti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione\nprofessionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi\nprioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui\nconsegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in\nattività formative.\n\n•Nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all’art. 5,\ncomma 3, lett. i) (Confronto) del presente CCNL, ciascun Ente provvede alla\ndefinizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle\nattività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il\npersonale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti\nnell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i\nlavoratori, ivi compresa la individuazione nel piano della formazione\ndell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno.\n\n•Le attività di formazione individuate i sensi del comma precedente sono\nin rivolte a:\n\n•valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;\n\n•assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza con particolare riguardo\nallo sviluppo delle competenze digitali;\n\n•garantire l’aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di\nnuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\n\n•favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\n\n•incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione\ndei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-bis del CCNL\n21.05.2018.\n\nArt. 55\n\nDestinatari e processi della formazione\n\n•Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare\nalla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.\n\n•Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in\nassegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria\nformazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui\nal comma 3.\n\n•Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di\nformazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento\ndella professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso\ncertificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che\nl’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.\n\n4.1 piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali\nformazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in\naula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di\npratica, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’art. 67 (Formazione\nlavoro agile) e all’art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle\nspecifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da\nremoto.\n\n•Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o\namministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed\nintegrati.\n\n•Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate\ndall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in\nservizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa\namministrazione.\n\n•Le attività sono tenute di norma durante l’orario ordinario di lavoro.\nQualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale\nspetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.\n\n•Gli enti possono individuare, all’interno dei propri organici,\npersonale qualificato da impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente\nper i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale.\n\n•Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle\nattività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo\ncomunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico\ndi cui all’art. 6 (Organismo paritetico per 1’innovazione) possono essere\nformulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza\ncon il presente comma.\n\n•Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di\ninformazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in\nattuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle\ncompetenze acquisite, inserendo le risultanze di detti processi nel fascicolo\npersonale di cui all'art. 27 (Fascicolo Personale).\n\n•Fieli'ambito dell'organismo Paritetico di cui all'art. 6, comma 2 del\npresente CCNL:\n\n•possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\n\n•possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la\nrealizzazione delle finalità di cui al presente articolo;\n\n•possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.\n\n•Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche\niniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al\npersonale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi\nprevisti per l’esercizio della professione. Il personale che vi partecipa è\nconsiderato in servizio a tutti gli effetti.\n\n•Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando\nuna quota annua non inferiore all’ 1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono\nessere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di\nrazionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessional! di cui\nall’art. 118 della L. n. 388\u002F2000 nei limiti ivi previsti.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-ter del CCNL\n21.05.2018.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"trainingfund","•Al finanziamento delle attività di form","•Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando\nuna quota annua non inferiore all’ 1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono\nessere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di\nrazionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessional! di cui\nall’art. 118 della L. n. 388\u002F2000 nei limiti ivi previsti.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-ter del CCNL\n21.05.2018.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"pensionfund","•Informativa sulle modalità di adesione ","•Informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio ex art. 4,\ncomma 1, dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di\nespressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione\ncomplementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla\nrelativa disciplina di recesso del lavoratore del 16.09.2021.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contracttrial","Art. 25 Periodo di prova •Il dipendente ","Art. 25\n\nPeriodo di prova\n\n•Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova la cui durata è stabilita come segue:\n\n•due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli\nOperatori Esperti;\n\n•sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.\n\n•Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso\ndell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima\nArea e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra\namministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo\ndi prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di\nprocedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di\nruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del\nD. Lgs. n. 75\u002F2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165\u002F2001.\n\n•Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del\nsolo servizio effettivamente prestato.\n\n•Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi\ndell'art. 48 (Assenze per malattie), dell'art. 49 (Infortuni sul lavoro e\nmalattie professionali), dell'ari. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli\naltri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il\ndipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di\nsei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di\ninfortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica\nfari. 38 (Infortunio).\n\n•Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4,\nsono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non\nin prova.\n\n•Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere\ndal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità\nsostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma\n4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il\nrecesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può\nessere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata.\n\n•Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento\ndell'anzianità dal giorno dell'assunzione.\n\n•In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno\ndi effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove\nmaturati.\n\n•Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla\nscadenza.\n\n•Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque\nassunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova,\nha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di\nprovenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova\nformalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate\nnell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della\nprova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a\ndomanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di\nprofessionalità di provenienza.\n\n•La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo\nindeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo\ndi prova nell’ente di appartenenza.\n\n•La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova\nproveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga\ndisciplina.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 20 del CCNL del\n21.05.2018.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"legalassistance_trigger","Art. 59 Patrocinio legale •L’ente, anche","Art. 59\n\nPatrocinio legale\n\n•L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile\no penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente\nconnessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti\nd’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto\ndi interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi\npreliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo\nassistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un\nconsulente.\n\n•Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto\nd’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua\nfiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’ Ente o a\nsupporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Ente e\ni relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di\nconclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell’ambito di\nun procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di\narchiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è\nprevisto dalla legge come reato, l’Ente procede al rimborso delle spese\nlegali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse\ntrovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore,\nrelativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima\nclausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile\napplicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche\nsolo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di\nnominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il\nprevio comune gradimento dell’Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la\nconclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a\nsuo carico.\n\n•L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i\nprocedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di\nresponsabilità.\n\n•In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la\nsua difesa in ogni stato e grado del giudizio.\n\n•La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti\nassicurati ai sensi dell’art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con\nriferimento alla responsabilità civile.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL del\n14.09.2000.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"tempagency_max","•Il numero massimo di contratti a tempo ","•Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente\nnon può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato\nin servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei\ndecimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per\ngli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione\ndi un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso\ndi anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in servizio al momento dell’assunzione.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"maxsicknesspayperc","•Il trattamento economico spettante al d","•Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, fermo restando quanto previsto dall'ari. 71 del D.L. n. 112\u002F2008, è\nil seguente:\n\n•intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso\naccessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di\ntale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie\nsuperiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo\nperiodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera\nretribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui\ndefinizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e\ncontinuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro\nstraordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione\nlavorativa;\n\n•90% della retribuzione di cui alla lettera \"a\" per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\n•50% della retribuzione di cui alla lettera \"a\" per gli ulteriori 6 mesi\ndel periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 ;\n\n•i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti;",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"disabilitypay","Art. 49 Infortuni sul lavoro, malattie p","Art. 49\n\nInfortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di\nservizio\n\n•In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o all'abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di\nservizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 3, il dipendente ha\ndiritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata\ndall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di\nconservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi\nparticolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non\ncumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta\nla retribuzione di cui all'art. 48, comma 11, lett. a) (Assenze per\nmalattia).\n\n•Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo\ndi comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del\nperiodo di comporto massimo di cui al comma precedente, a dame comunicazione al\nsingolo dipendente.\n\n•Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del D.L. n. 201\u002F2011\nconvertito nella L. n. 214\u002F2011, solo per i dipendenti che hanno avuto il\nriconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle\ncitate disposizioni.\n\n•Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma 1,\nle ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto\ndall'art. 48 (Malattia), commi 5 e 6.\n\n•Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la\nspeciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter della L. n. 48\u002F2017.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 38 del CCNL\n21.05.2018.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"longtermillness","Art. 50 Assenze per malattia in caso di ","Art. 50\n\nAssenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie\nsalvavita\n\n•In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre\nassimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate\nsecondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze\nper malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi\ngiorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza\ndovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente\nha diritto all’intera retribuzione prevista dall' art. 48, comma 11 lettera\na) (Assenze per malattia).\n\n•L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie\nrichiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle\ncompetenti strutture medico- legali delle Aziende sanitarie locali o dalle\nstrutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti\naccreditati.\n\n•Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa.\n\n•I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico\ncompetente.\n\n•La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n•La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.\n\n•In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano\napplicazione le previsioni della vigente normativa.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 del CCNL\n21.05.2018.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"protectiveclothing","Art. 105 Tempi di vestizione e svestizio","Art. 105\n\nTempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio-sanitario\ne socio-\n\nassistenziali\n\n1. Nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari,\nsocio-sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro\ne\u002Fo dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le\noperazioni di vestizione e svestizione debbano necessariamente avvenire\nall’interno della sede, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a\n15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita,\npurché risultanti dalle timbrature effettuate.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"educationtuition","•supporto all’istruzione e promozione de","•supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"nursingmothers","•Il personale che si trovi in particolar","•Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e\nfamiliari, di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta,\nessere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a\nquanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151\u002F2001. Sono comunque\nescluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di\nallattamento fino ad un anno di vita del bambino.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del\n21.05.2018.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"marriage","•Il dipendente ha altresì diritto ad un ","•Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi\nin occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi\nimprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso\nentro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio,\npotrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello\nstesso.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"deathrelatives","•lutto per il coniuge, per i parenti ent","•lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini\nentro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della\nL. n. 76\u002F2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal\ndecesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello\ndel decesso.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"violenceleave","Art. 43 Congedi per le donne vittime di ","Art. 43\n\nCongedi per le donne vittime di violenza\n\n•La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla\nviolenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.\nn. 80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire\nnell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso\ndi protezione certificato.\n\n•Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di\nlavoro - corredata della certificazione attestante Tinserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di\ncalendario e con Tindicazione dell’inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n•Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto,\nper il congedo di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori) del\npresente contratto.\n\n•Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è\nutile ai fini della tredicesima mensilità.\n\n•La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione\nsu base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo. La lavoratrice può, inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni\ndisagiati.\n\n•La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 53 del CCNL del\n21.05.2018. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto\ndi lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.\n\n•La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1 può presentare domanda di\ntrasferimento o di comando ad altra amministrazione pubblica anche ubicata in\nuna località diversa da quella in cui si è subita la violenza, previa\ncomunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta\ncomunicazione l'ente di appartenenza dispone il trasferimento o il comando\npresso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti alla sua area.\n\n•I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 39 del CCNL\ndel 21.05.2018 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Gli Enti, ove non\nostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione\ndell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 52, comma 1 del\npresente contratto (Norme comuni sulle aspettative).\n\n•La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di rientrare nell'Ente dove prestava originariamente la\npropria attività.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 34 del CCNL\n21.05.2018.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"equalityotherclause","Art. 28 Identità alias in percorsi di af","Art. 28\n\nIdentità alias in percorsi di affermazione di genere\n\n•Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender,\ndi creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della\npari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro\nche intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria\nautodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità\nalias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un\nAccordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di\nrichiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita\nregolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata\ne gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da\nutilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del D.\nLgs. n. 165\u002F2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo\npersonale di cui all’art. 27 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo\nesemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta\nelettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno\norari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al\ngenere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e\nservizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti\nall’identità di genere del lavoratore.\n\n•Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate\ntutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente che\ndesidera intraprendere il percorso di affermazione di genere che hanno\nrilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola,\ni sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i\nprovvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da\nparte del lavoratore interessato.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"eqtraining","•la definizione delle linee generali di ","•la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione\ndelle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione,\nnel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle\nrivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo\nconto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e\ndell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno;",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"hourspweek_select","Orario di lavoro •L’orario ordinario di ","Orario di lavoro\n\n•L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su\ncinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di\ncontinuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni\ndella settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le\nstrutture di altri uffici pubblici.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"PAIDLEAV_trigger","Art. 38 Ferie, recupero festività soppre","Art. 38\n\nFerie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono\n\n•Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di\nferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale\nretribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le\nposizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro\nstraordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della\nprestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.\n\n•In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque\ngiorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due\ngiornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera \"a\", della L. n.\n937\u002F1977.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"ADMINISTRATIVE_trigger","Permessi retribuiti •A domanda del dipen","Permessi retribuiti\n\n•A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti\ncasi da documentare debitamente:\n\n•partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di\nmobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree,\nlimitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno'",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"STRUCINCR_trigger","Incrementi mensili dello stipendio tabel","Incrementi mensili dello stipendio tabellare\n\nValori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Categoria\n      \n      Dal 1.1.2019\n      \n      Ride\n        terminato dal 1.1.2020 (1)\n      \n      Rideterminato dal 1.1.2021\n        (2)\n      \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      D7\n      \n      15,70\n      \n      37,00\n      \n      104,28\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      14,90\n      \n      35,20\n      \n      97,50\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      13,90\n      \n      32,90\n      \n      91,20\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      13,30\n      \n      31,50\n      \n      87,30\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      12,80\n      \n      30,20\n      \n      83,80\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      11,70\n      \n      27,60\n      \n      76,40\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      11,10\n      \n      26,30\n      \n      72,80\n      \n    \n    \n      C6\n      \n      11,80\n      \n      28,00\n      \n      92,65\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      11,50\n      \n      27,20\n      \n      75,40\n      \n    \n  \n  \n    \n      C4\n      \n      11,10\n      \n      26,20\n      \n      72,70\n      \n    \n  \n  \n    \n      C3\n      \n      10,80\n      \n      25,40\n      \n      70,50\n      \n    \n  \n  \n    \n      C2\n      \n      10,50\n      \n      24,80\n      \n      68,50\n      \n    \n  \n  \n    \n      CI\n      \n      10,20\n      \n      24,20\n      \n      66,90\n      \n    \n  \n  \n    \n      88\n      \n      10,70\n      \n      25,20\n      \n      89,51\n      \n    \n    \n      87\n      \n      10,50\n      \n      24,70\n      \n      68,40\n      \n    \n    \n      86\n      \n      10,10\n      \n      23,80\n      \n      65,90\n      \n    \n    \n      85\n      \n      9,90\n      \n      23,40\n      \n      64,70\n      \n    \n    \n      84\n      \n      9,70\n      \n      23,00\n      \n      63,70\n      \n    \n    \n      83\n      \n      9,60\n      \n      22,70\n      \n      62,70\n      \n    \n    \n      82\n      \n      9,20\n      \n      21,80\n      \n      60,30\n      \n    \n    \n      81\n      \n      9,10\n      \n      21,40\n      \n      59,30\n      \n    \n    \n      A6\n      \n      9,40\n      \n      22,20\n      \n      84,58\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      9,20\n      \n      21,80\n      \n      60,40\n      \n    \n  \n  \n    \n      A4\n      \n      9,00\n      \n      21,40\n      \n      59,10\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      8,90\n      \n      21,00\n      \n      58,10\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      8,70\n      \n      20,50\n      \n      56,90\n      \n    \n  \n  \n    \n      Al\n      \n      8,60\n      \n      20,30\n      \n      56,10\n      \n    \n  \n\n\n(1) II valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento\ncorrisposto dal 1.1.2019.\n\n(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento\ncorrisposto dal 1.1.2020.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella F Conglobamento dell’elemento pe","Tabella F\n\nConglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare\n\nValori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Categoria\n      Retribuzione tabellare dal 1.1.2021\n      Elemento perequativo dal 1.1.2019 (1)\n      Retribuzione tabellare con EP conglobato (2)\n    \n    \n      D6\n      30.808,94\n      21,36\n      30.830.20\n    \n    \n      D5\n      28.818,10\n      21,36\n      28.839.46\n    \n    \n      D4\n      27.586,48\n      64,20\n      27.650.68\n    \n    \n      D3\n      24.457,46\n      96,24\n      26.553.70\n    \n    \n      D2\n      24.136,85\n      171,12\n      24.307.97\n    \n    \n      D1\n      23.009,07\n      203,28\n      23.212.35\n    \n    \n      C5\n      23.808,00\n      181,80\n      23.989.80\n    \n    \n      C4\n      22.958,51\n      192,60\n      23.151.11\n    \n    \n      C3\n      22.255,82\n      213,96\n      22.469.78\n    \n    \n      C2\n      21.651,26\n      235.32\n      21.886.58\n    \n    \n      C1\n      21.146,87\n      246.00\n      21.392.87\n    \n    \n      B7\n      21.609,04\n      235.32\n      21.844.36\n    \n    \n      B6\n      20.809,90\n      246.00\n      21.055.90\n    \n    \n      B5\n      20.446,31\n      246.00\n      20.692.31\n    \n    \n      B4\n      20.107,73\n      256.68\n      20.364.41\n    \n    \n      B3\n      19.816,20\n      256.68\n      20.072.88\n    \n    \n      B2\n      19.057,53\n      278.16\n      19.335.69\n    \n    \n      B1\n      18.745,67\n      288.84\n      19.034.51\n    \n    \n      A5\n      19.066,77\n      278.16\n      19.344.93\n    \n    \n      A4\n      18.679,74\n      288.84\n      18.968.58\n    \n    \n      A3\n      18.353.76\n      299.52\n      18.653.28\n    \n    \n      A2\n      17.973,11\n      310.20\n      18.283.31\n    \n    \n      A1\n      17.734,17\n      310.20\n      18.044.37\n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella G",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"NOCTPREM_trigger","•turno notturno o festivo: maggiorazione","•turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\ndi cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;\n\n•turno festivo-nottumo: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di\ncui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"OVERTIME_trigger","•La maggiorazione di cui al comma preced","•La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:\n\n•al 15% per il lavoro straordinario diurno;\n\n•al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in\norario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);\n\n•al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario\nnotturno-festivo.",{"bindId":167,"name":168,"text":168},"SENIOR_trigger","•retribuzione individuale di anzianità;",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"mealvouchers","Art. 35 Servizio Mensa e buono pasto •Gl","Art. 35\n\nServizio Mensa e buono pasto\n\n•Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente\ncon le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in\nalternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto\ncon le organizzazioni sindacali.\n\n•Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i\ndipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle\nore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore\nserali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non\ninferiore a trenta minuti; e’, in ogni caso, esclusa la possibilità di\nriconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima\ndisciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro\nstraordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario\ndi servizio.\n\n•Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.\n\n•Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari\nad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è\ngestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi\nalimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.\n\n•Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto,\nindipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che\ncontestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori\ned alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che\ngestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che\nsia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione\nalla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli\neffetti anche per il completamento dell’orario di servizio.\n\n•In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.\n\n•Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola,\npari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi\ndel comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge,\nquale quella attualmente vigente di cui al D.L. 95\u002F2012, che fissa in euro 7 il\nvalore massimo dei buoni pasto.\n\n•I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina\nsull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata\neffettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al\ncomma 2.\n\n•Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione\ntemporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve\ni buoni pasto dall’ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli\nenti.\n\n•Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti\nindividuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle\nparticolari figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di\ngarantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle\nattività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché\nquelle rientranti nell’ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e\nmuseale, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una\npausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di\ncontrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche\nall’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL\ndel 14.09.2000 e l’ari. 13 del CCNL del 9.05.2006.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"MAXHOURS_trigger","•Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. L","•Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2003, la durata\ndell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali,\ncomprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco\ntemporale di sei mesi.\n\n•Al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le\nesigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro\nsono determinate dall’ente, nel rispetto della disciplina in materia di\nrelazioni sindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:",{"bindId":178,"name":160,"text":179},"sundayallowancetype","•turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\ndi cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"remote_work_options","TITOLO VI LAVORO A DISTANZA Capo I Lavor","TITOLO VI\n\nLAVORO A DISTANZA\n\nCapo I\n\nLavoro Agile\n\nArt. 63\n\nDefinizione e principi generali\n\n•Il lavoro agile di cui alla L. 81\u002F2017 è una delle possibili modalità\ndi effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di\nlavoro, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e\ntecnologici per operare con tale modalità. I criteri generali per\nl’individuazione dei predetti processi e attività di lavoro sono stabiliti\ndalle amministrazioni, previo confronto di cui all’art. 5 (confronto) comma\n3, left. 1). Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi\npubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo,\nl’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.\n\n•Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo\ntra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e\nsenza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa\nviene eseguita in parte all’interno dei locali dell’ente e in parte\nall’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i\nlimiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove\nnecessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e\u002Fo per\nassicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con\nl’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni\ncaso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a\ndistanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che\ngarantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e\nsicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione\ninformatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee\na garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in\npossesso dell’ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine\nl’ente consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.\n\n•Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non\nmodifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti\ncontrattuali non compatibili con-la modalità a distanza il dipendente conserva\ni medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza,\nivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello\ncomplessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le\nmedesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione, con le\nprecisazioni di cui al presente Titolo.\n\n•Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità\nrispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla\nincentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti\ni dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.\n\nArt. 64\n\nAccesso al lavoro agile\n\n•L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con\ncontratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al\npresente Titolo.\n\n•Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto),\nl’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in\nlavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono\nl’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.\n\n•L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di\nconciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli\nobiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche\nnecessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando\ni diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e\nl'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate,\nl’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art. 5 (Confronto) -\navrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si\ntrovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure.\n\nArt. 65\n\nAccordo individuale\n\n•L’accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale\nai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e\ndella prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della L. n. 81\u002F2017, esso disciplina\nl'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali\ndell’ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo\ndel datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma\nvengono forniti dall’amministrazione. L’accordo deve inoltre contenere\nalmeno i seguenti elementi essenziali:\n\n•durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a\ntermine o a tempo indeterminato;\n\n•modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede\nabituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da\nsvolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;\n\n•modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’Ente, che deve\navvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste\ndall'art. 19 della L. n. 81\u002F2017;\n\n•ipotesi di giustificato motivo di recesso;\n\n•indicazione delle fasce di cui all'art. 66 (Articolazione della\nprestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e b),\ntra le quali va comunque individuata quella di cui al comma 1, lett. b);\n\n•i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere\ninferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche\ne organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore\ndalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;\n\n•le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore\ndi lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali\ndell’ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L n. 300\u002F1970 e\nsuccessive modificazioni;\n\n•l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate\nnell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta\ndall’amministrazione.\n\n•In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può\nrecedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo\nstesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.\n\nArt. 66\n\nArticolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione\n\n•La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle\nseguenti fasce temporali:\n\n•fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia\ntelefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria\nnon può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro ed è\narticolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione\nvita-lavoro del dipendente;\n\n•fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare\nalcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di\nriposo consecutivo di cui all’art. 29, comma 6, del presente CCNL a cui il\nlavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e\nle ore 6:00 del giorno successivo.\n\n•Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne\nricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai\ncontratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i\npermessi per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 41\n(permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi\nsindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.mi., i permessi per assemblea di cui\nall’art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della L.\n104\u002F1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli\nstessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di\ncontattabilità.\n\n•Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.\n\n•In caso di problematiche di natura tecnica e\u002Fo informatica, e comunque in\nogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo\nsvolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente\nrallentato, il dipendente è tenuto a dame tempestiva informazione al proprio\ndirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere\ntemporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può\nrichiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a lavorare in presenza. In\ncaso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la\npropria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di\nlavoro.\n\n•Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può\nessere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile\nper la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in\nservizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non\nfruite.\n\n•Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando\nquanto previsto dal comma 1, lett.b), e fatte salve le attività funzionali\nagli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia\ndi cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con\nil dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle\nemail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione\nal sistema informativo dell’Ente.\n\nArt. 67\n\nFormazione lavoro agile\n\n•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione sono\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\n\n•La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di\nformare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi\ngli aspetti di salute e sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare\nin modalità agile nonché diffondere moduli organizzativi che rafforzino il\nlavoro in autonomia, 1’ empowerment, la delega decisionale, la collaborazione\ne la condivisione delle informazioni.\n\nCapo II\n\nAltre forme di lavoro a distanza\n\nArt. 68\n\nLavoro da remoto\n\n•Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e\nnel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni\nin materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di\nadempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\n\n•Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può\nessere svolto nelle forme seguenti:\n\n•presso il domicilio del dipendente;\n\n•altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i\ncentri satellite.\n\n•Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare\nriferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono\naltresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con\nparticolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento\neconomico.\n\n•Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), le\namministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con\nil consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto\npresso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate\ndalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del\nprocesso e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua\noperatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi\ninformativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli\nobblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro,\npienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 29 (Orario di\nlavoro).\n\n•L’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro da\nremoto secondo i criteri di priorità oggetto di confronto.\n\n•L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove\nviene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua\nidoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase\ndi avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di\nlavoro prestato presso il domicilio- l’amministrazione concorda con il\nlavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta\nverifica.\n\n•Al lavoro da remoto di cui al presente articolo si applica quanto\nprevisto dall'art. 65 in materia di lavoro agile (Accordo individuale) con\neccezione del comma 1 lett e) dello stesso e dall’art. 66 (Articolazione\ndella prestazione in modalità agile) commi 4 e 5.\n\nArt. 69\n\nFormazione lavoro da remoto\n\n•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro da remoto, nell’ambito delle attività del piano della formazione\nsaranno previste specifiche iniziative formative per il personale che\nusufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione al fine di\nformare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità da remoto.\n\nArt. 70\n\nDisapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro\n\n•Dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al presente\ntitolo sono disapplicate le disposizioni previste dall'art. 1 del CCNL del\n14.9.2000.\n\n•Fino alla scadenza dei progetti di cui all’art. 3 del DPR n.70\u002F1999,\nsono fatti salvi gli accordi di telelavoro sottoscritti alla data di entrata in\nvigore del presente CCNL e il trattamento economico in godimento, in base alla\nprevigente disciplina.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"trainingprogrammes_remote","Art. 69 Formazione lavoro da remoto •Al ","Art. 69\n\nFormazione lavoro da remoto\n\n•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro da remoto, nell’ambito delle attività del piano della formazione\nsaranno previste specifiche iniziative formative per il personale che\nusufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione al fine di\nformare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità da remoto.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"paidmaternityleaveall","Congedi dei genitori •Al personale dipen","Congedi dei genitori\n\n•Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs.\nn. 151\u002F2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di\nlegge, con le specificazioni di cui al presente articolo.\n\n•Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt.\n16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore\nspetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima\nove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa\nla retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata\nQualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri\nprevisti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo\napporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro\nstraordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o\ndannose per la salute.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"maternityotherclause","•Successivamente al congedo per maternit","•Successivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2\ne fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del\nfiglio), nei casi previsti dall'ari. 47 del D. Lgs. n. 151\u002F2001, alle\nlavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per\nciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza\nretribuita secondo le modalità di cui al comma 3.",{"bindId":197,"name":116,"text":198},"breastfeeding_dangerouswork","•Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e\nfamiliari, di cui all'art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta,\nessere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a\nquanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151\u002F2001. Sono comunque\nescluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di\nallattamento fino ad un anno di vita del bambino.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"oncerise_detail","Art. 75 Tredicesima mensilità •Gli enti ","Art. 75\n\nTredicesima mensilità\n\n•Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo\ncompreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.\n\n•L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione\nindividuale mensile di cui all'art. 74 comma 2, Ieri, c) (Nozione di\nretribuzione) del presente CCNL, spettante al lavoratore nel mese di dicembre,\nfatto salvo quanto previsto nei commi successivi.\n\n•Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione\nai giorni di effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero\nal personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.\n\n•Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono\nequiparate ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi,\nlegali e\u002Fo contrattuali, di giustificata assenza dal lavoro per le quali è\nprevista comunque la corresponsione della retribuzione in misura intera o\nridotta.\n\n•Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e\nnell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità\nè dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio\nprestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2\nspettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.\n\n•Per il personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi\ndell'art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di\nincarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione\ndel rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione\ndell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2,\nrelativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei\ngiornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico.\n\n7.1 ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi\nin aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che\ncomporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono\ndovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.\n\n•Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della\nmaternità, trovano applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n. 151\u002F2001; i\nratei giornalieri della tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo\nper malattia del figlio per i quali è prevista la corresponsione della\nretribuzione per intero, secondo la disciplina dell'art. 45 (Congedi dei\ngenitori), comma 4 del presente CCNL.\n\n•Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del\ntrattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai\nmedesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del\ntrattamento economico.\n\n•La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a\nseguito di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non\nsono riconosciuti utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità\nnei casi in cui ricadano all’interno dei periodi di assenza per i quali viene\nesclusa la computabilità, ai sensi del comma 8.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del\n9.05.2006.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale del comparto funzioni locali 2019-2021 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FP - Federazione dei Lavoratori della Funzione Pubblica, FPS - Federazione dei lavoratori pubblici e servizi, UILFPL - Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali, CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18044.37\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;8.6\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2019-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[208],{"title":37,"slug":33},[210],{"type":211,"data":212},"call_to_action_body_block",{"title":213,"description":214,"variant":215,"link":216},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":213,"url":217,"description":213,"rel":218,"type":219},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[221],{"type":211,"data":222},{"title":213,"description":214,"variant":215,"link":223},{"title":213,"url":217,"description":213,"rel":218,"type":219},[]]