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Sergio Gasparrini\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del\ncomparto Funzioni Locali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Organizzazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u002FFP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u002FFP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FFPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CSA Regioni Autonomie Locali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISAL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della riunione le Parti sottoscrivono l'allegato CCNL\n“Personale del comparto Funzioni Locali” relativo al triennio 2016-2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro\na tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le\nAmministrazioni del comparto indicate all’art. 4, CCNQ sulla definizione dei\ncomparti di contrattazione collettiva del 13.7.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto\nalle attività di informazione e di comunicazione istituzionale degli Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “Enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese\nnel comparto Funzioni Locali, di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento al D.lgs. 30.3.01 n. 165 e s.m.i. è riportato come “D.lgs.\nn. 165\u002F01”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo\ndiversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene\nportata a conoscenza delle Amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito\nweb dell’ARaN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e\nautomatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di\nstipulazione di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata,\nalmeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni\ncontrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano\nsostituite dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del CCNL sono\npresentate 6 mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in\ntempo utile per consentire l’apertura della trattativa 3 mesi prima della\nscadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla\nscadenza del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali,\nné procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere da aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente\ncontratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata\ndisposta l'erogazione di cui all’art. 47 bis, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F01, è\nriconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di\ndefinizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce\nuna anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del\nrinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della\nprevisione ISTAT della inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della\ndinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi\ntabellari. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50%\ndel predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente\ncomma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1) e 2),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole dei CCNL possono essere oggetto di interpretazione autentica ai\nsensi dell’art. 49, D.lgs. n. 165\u002F01, anche su richiesta di una delle Parti,\nqualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto\ncompatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le\ndisposizioni dei precedenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\nAmministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali le relazioni sindacali si articolano nei\nseguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contrattazione integrativa, anche di livello territoriale, con la\npartecipazione di più Enti, secondo la disciplina dell’art. 9\n(Contrattazione territoriale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo\ntra le Parti, su atti e decisioni di valenza generale degli Enti, in materia di\norganizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire\nadeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confronto\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- Organismi paritetici di partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti\nche obbligano reciprocamente le Parti. Le clausole dei contratti integrativi\nsottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche,\nanche a richiesta di una delle Parti. L’eventuale accordo di interpretazione\nautentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola\ncontroversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito presso l'ARaN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascun Ente adotta gli atti adottati\nunilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n. 165\u002F01.\nL'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in\nordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità della azione\namministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti,\nindennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al\npresente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una\nrilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi\ngeneralizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente tutte le\ndisposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL, le\nquali sono pertanto disapplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e dei suoi strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di\ndati ed elementi conoscitivi, da parte dell’Ente, ai soggetti sindacali, al\nfine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di\nesaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2), di procedere a\nuna valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed\nesprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi\nartt. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo\npresupposto per la loro attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Confronto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2), di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che l'Ente intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi\nconoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per\nl’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Ente e\nsoggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dalla informazione, il\nconfronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere\nproposto dall’Ente, contestualmente all’invio della informazione. Il\nperiodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a\n30 giorni. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle\nposizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7,\ncomma 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della ‘performance’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) l’individuazione dei profili professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini\ndell’attribuzione della relativa indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti,\npubblici o privati, ai sensi dell’art. 31, D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate\nin relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro\ndell’Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)negli Enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per\nla pianificazione delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Organismo paritetico per l’innovazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli Enti con più\ndi 300 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento\npartecipativo delle OO.SS. di cui all’art. 7, comma 2), lett. b), su tutto\nciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di\ncarattere organizzativo dell’Ente. Le province possono costituire\nl’Organismo in forma associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli\nEnti interessati e le OO.SS. di cui al periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi - anche con riferimento alle politiche\nformative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro -\nal fine di formulare proposte all'Ente o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo paritetico per l’innovazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle OO.SS. di cui all’art. 7, comma 2), lett. b), nonché da una\nrappresentanza dell’Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)si riunisce almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l’Ente\nmanifesti una intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa,\nper modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito della analisi\ndi fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest’ultima, o all’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto\nprevisto dall’art. 70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati\nprogetti e programmi dalle OO.SS. di cui all’art. 7, comma 2), lett. b) o da\ngruppi di lavoratori. In tali casi l’Organismo paritetico si esprime sulla\nloro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’Organismo di cui\nal presente articolo, gli andamenti occupazionali, anche di personale con\nrapporto di lavoro a tempo parziale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e\nsupplementare del personale a tempo parziale, i dati sui contratti a tempo\ndeterminato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i\ndati sulle assenze di personale di cui all’art. 70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione\nsindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2), e la delegazione di parte\ndatoriale, come individuata al comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il\npresidente, sono designati dall’Organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione\nintegrativa di cui all’art. 68, comma 1), tra le diverse modalità di\nutilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni\neconomiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’individuazione delle misure della indennità correlata alle condizioni\ndi lavoro di cui all’art. 70 bis, entro i valori minimi e massimi e nel\nrispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali\nper la sua attribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’individuazione delle misure della indennità di servizio esterno di\ncui all’art. 56 quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei\ncriteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per\nla sua attribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i criteri generali per l'attribuzione della indennità per specifiche\nresponsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali\nspecifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista\ndall’art. 24, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1), lett. h) e\nla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3), per il numero\ndei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano\nla determinazione di tali limiti con riferimento a un arco temporale\nplurimensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2) e 4), in\nmerito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per\nl’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili\nnel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>m)le linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle\nmisure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>n)l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai\nsensi dell’art. 53, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca\ndelle ore, ai sensi dell’art. 38 bis, CCNL 14.9.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità\noraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore\nconcentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad\nulteriori 6 mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore\nsettimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai\nsensi dell’art. 38, CCNL 14.9.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5), attualmente\ndestinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato\ndelle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini della osservanza dei\nlimiti previsti dall’art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F17, una riduzione delle\nrisorse del Fondo di cui all’art. 67;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato\ndei titolari di posizione organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w)il valore della indennità di cui all’art. 56 sexies, nonché i criteri\nper la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2) di tale\narticolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z)integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art.\n23, comma 8), in materia di turni di lavoro notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all’art. 7, comma 4). I criteri di ripartizione delle\nrisorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato\ncomma 4) possono essere negoziati con cadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7,\ncomma 3), entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1), per\nl'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme e\ncomunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2), la\npropria delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i principi della autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall’art. 10, qualora, decorsi 30 giorni dall’inizio\ndelle trattative, eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori 30\ngiorni, non si sia raggiunto l’accordo, le Parti riassumono le rispettive\nprerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui\nall’art. 7, comma 4), lett. k), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e z).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma\n4), lett. a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v) e w) e il protrarsi\ndelle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità della\nazione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui\nall’art. 10, l'Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle\nmaterie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e\nprosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione\ndell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui\nall’art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n. 165\u002F01, è fissato in 45 giorni,\neventualmente prorogabili di ulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva\nintegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri\nsono effettuati dall’Organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40\nbis, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F01. A tal fine l'Ipotesi di contratto collettivo\nintegrativo definita dalle Parti, corredata dalla relazione illustrativa e da\nquella tecnica, è inviata a tale Organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.\nIn caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere\nripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’Organo di\ngoverno competente dell’Ente può autorizzare il presidente della delegazione\ntrattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa\ntempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano\nla loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun Ente, dei successivi\ncontratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARaN e\nal CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto\ncollettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4)\no 5), corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Contrattazione collettiva integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di livello territoriale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa può svolgersi anche a livello territoriale\nsulla base di protocolli di intesa tra gli Enti interessati e le OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere\nassunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli Enti del\ncomparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa,\nivi compresa l’Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e\ndelle parti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I protocolli devono precisare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione\ndi rappresentanti territoriali delle OO.SS. di cui all’art. 7, comma 2),\nlett. b), nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun Ente\naderente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto\ndecentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui\nall’art. 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la\ncorretta fruizione delle tutele e dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa,\nsecondo i rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla\ncontrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la\nformulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti specifici che\nsi intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun Ente, la\ncomposizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della\ncontrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto\ndall’art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Clausole di raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei suddetti princìpi, entro il 1° mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa, le Parti non assumono iniziative\nunilaterali, né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le Parti non\nassumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - ORDINAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Commissione paritetica sui sistemi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di classificazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla opportunità di un processo di innovazione del\nsistema di classificazione professionale del personale del comparto delle\nFunzioni Locali, individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale\nbilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti con quelle\ndi riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione\ncollettiva nazionale, convengono sulla opportunità di prevedere una\napprofondita fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli\nelementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale,\nnonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in\nlinea con le finalità indicate al comma 1), nella prospettiva di pervenire a\nun modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad\nassicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2), in coerenza con le\nfinalità indicate, è istituita, presso l’ARaN, entro 30 giorni dalla\nsottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti\ndesignati dai Comitati di settore, una specifica Commissione paritetica, alla\nquale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)prevedere la revisione della attuale classificazione del personale; a tal\nfine sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione ai\ncambiamenti dei processi organizzativi e gestionali e una conseguente verifica\ndei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli\norganizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)effettuare una analisi di alcune specificità professionali, ai fini di\nuna loro valorizzazione, con particolare riferimento al personale educativo e\nscolastico e agli avvocati degli uffici legali, anche attraverso la previsione\ndi specifiche sezioni contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle\ncompetenze professionali e per riconoscere, su base selettiva, il loro\neffettivo accrescimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione concluderà i suoi lavori entro luglio, formulando proposte\norganiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3). Per l’analisi\ndelle specificità professionali del personale educativo e scolastico, anche\nalla luce del D.lgs. n. 65\u002F17, i lavori della Commissione, anche ai fini della\nproposta di una specifica sezione contrattuale, saranno conclusi entro 3 mesi\ndall’insediamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 12 - Conferma del sistema di classificazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art.\n3, CCNL 31.3.99, con le modifiche di seguito riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di classificazione del personale resta articolato in 4 categorie,\ndenominate rispettivamente A), B), C) e D). Nelle categorie è previsto un\nunico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna\ncategoria, salvo che per i profili della cat. B) di cui all’art. 3, comma 7),\nCCNL 31.3.99, come sostituito dal comma 3) del presente CCNL, e di cui\nall’allegato A), paragrafo “categoria B)”, ultimo periodo, del medesimo\nCCNL, che resta pertanto confermato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 3, comma 7), CCNL 31.3.99, è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Nell’allegato A) sono altresì indicati, per la cat. B), i criteri per\nl’individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i\nquali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3)”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto previsto al comma 2), nell’ambito dell’allegato al\nCCNL 31.3.99, Declaratorie, è disapplicato, con riferimento alla cat. D), la\nsezione recante: “Ai sensi dell’art. 3, comma 7), per i profili\nprofessionali che, secondo la disciplina del DPR n. 347\u002F83, come integrato dal\nDPR n. 333\u002F90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il\ntrattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3)”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito delle modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai\ncommi precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente\nCCNL, è inquadrato in profili della cat. D), per i quali, ai sensi della\nprevigente formulazione dell’art. 3, comma 7), CCNL 31.3.99 e dell’allegato\nA) al medesimo contratto, l’accesso dall’esterno avveniva nella posizione\neconomica D3), sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica\nacquisita nell’ambito della categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al personale inquadrato nei profili di cui al comma 5),\nl’ammontare delle risorse stabili destinate a finanziare la progressione\neconomica continua ad essere quantificato sulla base del differenziale tra la\nposizione economica già posseduta o da attribuire e quella iniziale di accesso\nper gli stessi precedentemente prevista in D3). In caso di cessazione del\nrapporto di lavoro, a qualunque titolo, del suddetto personale, solo tale\nammontare rientra tra le risorse stabili disponibili per il finanziamento dei\nvari istituti del trattamento economico del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare\ncorrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui\nil profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili della cat. B), di cui\nal comma 2), per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al\ntrattamento tabellare della posizione economica B3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili\ndella cat. B), di cui al comma 2), ai sensi dell’art. 22, comma 15), D.lgs.\nn. 75\u002F17, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale\nprevisto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento\neconomico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica,\nrisulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente\nconserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella\nsuccessiva progressione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano\ntuttora in corso procedure concorsuali per l’assunzione di personale nei\nprofili professionali con accesso nella posizione economica D3), secondo il\nprevigente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei\nsuddetti profili della cat. D). Successivamente, si applica quanto previsto dal\ncomma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al comma 9) trova applicazione anche per le assunzioni\ncon contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale a tempo determinato,\nsecondo le previsioni dell’art. 20, D.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo dell’assegno personale di cui al comma 8), fino al suo\ncompleto riassorbimento, è ricompreso nella nozione di retribuzione di cui\nall’art. 10, comma 2), lett. b), CCNL 9.5.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente\ndisapplicata anche la disciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) del previgente art. 3, comma 7), CCNL 31.3.99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) dell’art. 13, CCNL 31.3.99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) dell’art. 15, CCNL 31.3.99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) dell’art. 9, CCNL 9.5.06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Area delle posizioni organizzative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione\ndiretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di\nparticolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia\ngestionale e organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità,\ncomprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali,\nrichiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli\nformali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure\nattraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad\nelevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal\ncurriculum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti\nclassificati nella cat. D) sulla base e per effetto di un incarico a termine\nconferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di\nposizioni di cat. D), la presente disciplina si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle catt. C) o B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella cat. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8, CCNL 31.3.99 e\nall’art. 10, CCNL 22.1.04, già conferiti e ancora in atto, proseguono o\npossono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle\nposizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei\nrelativi criteri generali previsti dal comma 1), art. 14 e, comunque, non oltre\n1 anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Conferimento e revoca degli incarichi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per le posizioni organizzative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono\nconferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa\ndeterminazione di criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e\nmotivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il conferimento degli incarichi gli Enti tengono conto - rispetto alle\nfunzioni e attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi\nda realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della\ncapacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della cat. D).\nAnalogamente gli Enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma\n2), lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa\nal personale non classificato nella cat. D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto\ne motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza\ndi valutazione negativa della performance individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti\ngli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale\nin base al sistema a tal fine adottato dall’Ente. La valutazione positiva dà\nanche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui\nall’art. 15. Gli Enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di\nuna valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni\ndel dipendente interessato anche assistito dalla O.S. cui aderisce o conferisce\nmandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio\nvale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui\nall’art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente\nresta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico accessorio del personale della cat. D) titolare\ndelle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di\nposizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le\ncompetenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso\nper il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €\n5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità, sulla\nbase della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun Ente\nstabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che\ntengono conto della complessità, nonché della rilevanza delle responsabilità\namministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della\ngraduazione delle suddette responsabilità, negli Enti con dirigenza,\nacquistano rilievo anche l’ampiezza e il contenuto delle eventuali funzioni\ndelegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a\nrilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di\nlegge e di regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2), l’importo della\nretribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di\n€ 9.500,00 annui lordi per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione\nannuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative,\ndestinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15%\ndelle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione\ndi posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal\nproprio ordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con\ndecurtazione di quelle che gli Enti hanno destinato alla retribuzione di\nposizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite,\nsecondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1), le risorse destinate al\nfinanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni\norganizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione\norganizzativa, di un incarico ‘ad interim’ relativo ad altra posizione\norganizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della\nretribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura\npuò variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di\nposizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ‘ad\ninterim’. Nella definizione delle citate percentuali l’Ente tiene conto\ndella complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi\nall’incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli\nobiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto previsto dall’art. 67, comma 7), in caso di\nriduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato\ndelle posizioni organizzative previste dal comma 5), si determina un\ncorrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse\ndecentrate attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Progressione economica all’interno della categoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica\nche si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento\ntabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai\nvalori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La progressione economica di cui al comma 1), nel limite delle risorse\neffettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota\nlimitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti\napplicativi della disciplina del comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze\ndella valutazione della performance individuale del triennio che precede\nl’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto,\ntenendo conto eventualmente a tal fine anche della esperienza maturata negli\nambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e\ncertificate a seguito di processi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale\nche ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali\nsono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate\ndi cui all’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri di cui al comma 4) sono comprensivi anche della quota della 13a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere\nin possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione\neconomica in godimento pari a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere\ndecorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il\ncontratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la\nprevisione delle necessarie risorse finanziarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per\nil quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale comandato o distaccato presso Enti, Amministrazioni, Aziende ha\ndiritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste\nper il restante personale dell’Ente di effettiva appartenenza. A tal fine\nl’Ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’Ente di\nutilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la\npropria disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica\norizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale i responsabili\ndelle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente,\nsono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nella\nipotesi considerata nell’art. 13, comma 2), lett. a), trova applicazione, in\nvia esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte\nrelativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere\nincaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli Enti privi\ndi personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109,\ncomma 2), D.lgs. n. 267\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2), nei comuni privi di\nposizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di cat. D), ove\ntuttavia non siano in servizio dipendenti di cat. D), oppure nei casi in cui,\npur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia\npossibile attribuire agli stessi un incarico ‘ad interim’ di posizione\norganizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine\nrichieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi\nistituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire\nl’incarico di posizione organizzativa anche a personale della cat. C),\npurché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3),\nper una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia\ngiustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per\nl’acquisizione di personale della cat. D). In tale ipotesi potrà\neventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico\nconferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente della cat. C) cui sia stato conferito un incarico di posizione\norganizzativa, ai sensi del comma 3), ha diritto alla sola retribuzione di\nposizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché,\nsussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art. 18, con\nesclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello\nper mansioni superiori di cui all’art. 8, CCNL 14.9.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a\npersonale utilizzato a tempo parziale presso altro Ente o presso servizi in\nconvenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una\nUnione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14, CCNL\n22.1.04, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina\ngenerale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e\nspecificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di\nposizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti,\nriproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa\ne con onere a proprio carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Ente, l’Unione o il Servizio in convenzione presso il quale è stato\ndisposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio\ncarico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione\ndella posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con\nriproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in\ndiverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì\ncorrispondere, con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione\ndi posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non\nsuperiore al 30% della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento,\nrevoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali\ndell’art. 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta\nalla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i\nseguenti trattamenti accessori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1), lett. b), 1°\nperiodo, CCNL 6.7.95, ai sensi dell’art. 35, CCNL 14.9.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 70 ter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma\n2), CCNL 14.9.00; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi\nsia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo\nstraordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti\ndelle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del\nriposo settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3), CCNL 14.9.00, introdotto\ndall’art. 16, comma 1), CCNL 5.10.01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai\nsensi dell'art. 40, CCNL 22.1.04; tali compensi sono riconosciuti solo\nnell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli Enti con i provvedimenti\nadottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i compensi di cui all’art. 56 ter, previsti per il personale della area\ndella vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a\nfavore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113,\nD.lgs. n. 50\u002F16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9, legge n.\n114\u002F14;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo\nle disposizioni della legge n. 326\u002F03; ai sensi dell’art. 6, CCNL 9.5.06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero della evasione\ndei tributi locali, ai sensi dell’art. 3, comma 57), legge n. 662\u002F96 e\ndall’art. 59, comma 1), lett. p), D.lgs. n. 446\u002F97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1), lett.\nb), DL n. 437\u002F96, convertito nella legge n. 556\u002F96, spese del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 bis - Istituzione nuovi profili per le attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di comunicazione e informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di\nvalorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte\ndalle Pubbliche Amministrazioni, sono previsti distinti specifici professionali\nidonei a garantire l’ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle\nsuddette attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi\ncomunque riconducibili ai suddetti settori della informazione e della\ncomunicazione, i profili professionali di cui al comma 1) saranno collocati\nnelle categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo\nle declaratorie e i relativi requisiti culturali e professionali di cui\nall’allegato A), CCNL 31.3.99, in relazione alla complessità dei compiti,\nnonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale,\nagli stessi (connessi) richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i\nmodelli organizzativi degli Enti, questi ultimi individueranno, anche per\nciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni,\n“profili professionali” che definiscano la tipologia della prestazione\nlavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e\nprofessionali necessari per l’espletamento delle relative attività, tenendo\nconto anche della normativa di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui\nal CCNL 31.3.99, il comma 5) definisce i “contenuti professionali di base”\ndelle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali gli\nEnti procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti\nprofessionali di base sono così articolati e definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) settore Comunicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria D):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna in\nrelazione ai fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi della Amministrazione,\ndefinizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione\ndegli eventi istituzionali, raccordo dei processi di gestione dei siti\nInternet, nonché delle comunicazioni digitali Web e Social, anche nella ottica\ndella attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della\ncomunicazione esterna dei servizi erogati dalla Amministrazione e del loro\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista della comunicazione istituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) settore Informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria D):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in\nstretta connessione con gli obiettivi istituzionali della Amministrazione;\npromozione e cura dei collegamenti con gli Organi di informazione;\nindividuazione e\u002Fo implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che\npossano garantire la costante e aggiornata informazione sulla attività\nistituzionale della Amministrazione; gestione degli eventi stampa,\ndell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai propri fabbisogni le Amministrazioni potranno definire\naltresì profili per la cat. C), tenendo conto delle declaratorie previste per\ntale categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e\nregolato da contratti individuali e dal presente CCNL, nel rispetto delle\ndisposizioni di legge e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto\ndi lavoro per tutte le Amministrazioni del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) tipologia del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) data di inizio del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) categoria e profilo professionale di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) posizione economica iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) durata del periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sede di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai\nCCNL nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di\nlavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva\ndel contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di\nreclutamento che ne costituisce il presupposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo\nparziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1)\nindica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle\ntipologie di cui all’art. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro\nindividuale ai fini della assunzione, invita il destinatario a presentare,\nanche in via telematica, la documentazione prescritta dalle disposizioni\nregolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,\nassegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, fatta salva la possibilità\ndi una proroga non superiore a ulteriori 30 giorni, a richiesta\ndell’interessato in caso di comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve\ndichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non\ntrovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.\n53, D.lgs. n. 165\u002F01. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere\nespressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova\nAmministrazione. Per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo\nparziale si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5) l'Ente comunica di non\ndare luogo alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 20 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un\nperiodo di prova la cui durata è stabilita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle catt. A) e B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso\ndell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima\ncategoria e profilo professionale, oppure in corrispondente profilo di altra\nAmministrazione Pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati\ndal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino\nvincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie\nriservate al personale di ruolo, presso la medesima Amministrazione, ai sensi\ndell’art. 22, comma 15), D.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo\nservizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri\ncasi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il\ndipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6\nmesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio\nsul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4) sono\nsoggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal\nrapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, né di indennità\nsostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma\n4). Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il\nrecesso dell'Ente deve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento\ndell'anzianità dal giorno dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di\neffettivo servizio, compresi i ratei della 13a mensilità ove maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro Ente\no Amministrazione, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione\ndel posto, senza retribuzione, presso l’Ente di provenienza per un arco\ntemporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle\ndisposizioni contrattuali applicate nell’Amministrazione di destinazione. In\ncaso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle Parti, il\ndipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale\ndi provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del comma 10) non si applica al dipendente a tempo\nindeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo\ndi prova nell’Ente di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente\nda un Ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Fascicolo personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni dipendente la struttura organizzativa cui compete la gestione delle\nrisorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale,\ntutti gli atti e i documenti, prodotti dalla Amministrazione o dallo stesso\ndipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera,\nnonché alla attività svolta e ai fatti che lo riguardano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è\nassicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti\nnel proprio fascicolo personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - ISTITUTI DELL’ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Ch3>Art. 22 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti l’orario di lavoro è articolato su 5\ngiorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di\ncontinuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni\ndella settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le\nstrutture di altri uffici pubblici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66\u002F03, la durata dell’orario\ndi lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del\nlavoro straordinario, calcolata con riferimento a un arco temporale di 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze\ncomplessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro sono\ndeterminate dall’Ente, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni\nsindacali di cui al titolo II, tenendo conto dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- miglioramento della qualità delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici e altre\nAmministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione\ndei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le\nsottoindicate tipologie di orario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orario flessibile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono\nconsentiti l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera,\nsecondo quanto previsto all’art. 27;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)turnazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni\norarie prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 23;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)orario multiperiodale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro\nplurisettimanali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel\nrispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell’art. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie,\ndi cui al comma 4), al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione\ndella organizzazione del lavoro e dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non\ninferiore a 11 ore per il recupero delle energie psico-fisiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore deve\nessere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a 30 minuti, ai sensi\ndell’art. 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata\nmediante controlli di tipo automatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Turnazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali,\npossono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una\neffettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione\ndella relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di 1 mese,\nsulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione\nequilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,\npomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata\ndall’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base\ndelle professionalità necessarie in ciascun turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata\nsovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con\ndurata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di\nriposo di almeno 11 ore consecutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in\nstrutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno\n10 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore\n22 alle 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello\nche cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le 6 del\ngiorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle 6 del giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o\ncalamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del\nmese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare\narticolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una\nindennità, i cui valori sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 6 e le 22):\nmaggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2),\nlett. c), CCNL 9.5.06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)turno notturno o festivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma\n2), lett. c), CCNL 9.5.06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)turno festivo-notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma\n2), lett. c), CCNL 9.5.06.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma 5) è corrisposta per i soli periodi di\neffettiva prestazione in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con\nle risorse previste dall’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari,\ndi cui all’art. 27, comma 4), può, a richiesta, essere escluso dalla\neffettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto\ndall’art. 53, comma 2), D.lgs. n. 151\u002F01. Sono comunque escluse le donne\ndall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a 1\nanno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype2\">\u003Cp>Per le aree di pronto intervento individuate dagli Enti può essere\nistituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma\ndi € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso\ncon le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di\nreperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo\nsettimanale secondo il turno assegnato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro\nassegnato nell’arco di 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6\nvolte in 1 mese; gli Enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche\nvolontari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art.\n7, comma 4), è possibile elevare il limite di cui al comma 3), nonché la\nmisura della indennità di cui al comma 1), fino a un massimo di € 13,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1) e 4) non compete durante\nl’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è\nfrazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione\nalla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta\nreperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il\nturno assegnato, il dipendente ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo\nanche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella\nsettimana in cui fruisce del riposo compensativo il lavoratore è tenuto a\nrendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del\nriposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di\nlavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come\nlavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma\n7), e dell’art. 38 bis, CCNL 14.9.00 o con equivalente recupero orario; per\nle stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del comma 6) non trova applicazione nella ipotesi di chiamata\ndel lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale,\nsecondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la\ndisciplina di cui all’art. 24, comma 1), CCNL 14.9.00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Orario multiperiodale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario,\nnell’ambito di quanto previsto dall’art. 22, comma 4), lett. c), è\neffettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati\nuffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità\ndell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere\nindividuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare,\nrispettivamente, le 13 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le forme di recupero nei periodi di minore carico di lavoro possono essere\nattuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure\nattraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 26 - Pausa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale,\npurché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti\nal fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione\ndel pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46, CCNL 14.9.00 e\ntenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13, CCNL 9.5.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in\nfunzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita,\nnonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla\ndislocazione delle sedi della Amministrazione nella città, alla dimensione\ndella stessa città.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella\nstabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si\ntrovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 27, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di\nlavoro giornaliero superiore alle 6 ore, può non essere interrotta dalla pausa\nin presenza di attività obbligatorie per legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - CONCILIAZIONE VITA-LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 - Orario di lavoro flessibile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare l’orario flessibile giornaliero consiste\nnella individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in\nuscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente può\navvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione di tale tipologia di orario occorre tener conto sia delle\nesigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze\ndel personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è\nubicata la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale debito orario derivante dalla applicazione del comma 1) deve\nessere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo\nle modalità e i tempi concordati con il dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono\nfavoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità\nulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità, di cui al\nD.lgs. n. 151\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n.\n104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano inseriti in progetti terapeutici di recupero, di cui all’art.\n44;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri\nfigli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di\nlegge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - FERIE E FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Ferie, recupero festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e festività del S. Patrono.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,\nivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni\norganizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,\nnonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa e quelle che non siano erogate per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la\ndurata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23.12.77 n. 937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la\ndurata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23.12.77 n. 937.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione,\na seconda che l’articolazione oraria sia su 5 o su 6 giorni, la durata delle\nferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle 2\ngiornate previste dai commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4) spettano i giorni\ndi ferie stabiliti nei commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n.\n937\u002F77. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono\ndella località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un\ngiorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La frazione di\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 31\ne 33 conserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono\nfruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi\ncompatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione\ndelle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle\nvigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze del servizio il dipendente può frazionare\nle ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie\nprestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta,\nil godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 giugno - 30\nsettembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di\nservizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il\nviaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento\ndelle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese\nanticipate per il periodo di ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite\nentro il 1° semestre dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le\nesigenze di servizio il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31\ndicembre entro aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l’Ente, ai fini\ndi consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono\naltresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all’art. 31, comma 1),\n2° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 36,\ncomma 2), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o\ninfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.\nIn tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal\ndirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui\nai commi 14) e 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la\nmonetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11), è\ndeterminato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata\nfruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui\nall’art. 10, comma 2), lett. c), CCNL 9.5.06; trova in ogni caso applicazione\nla disciplina di cui al comma 4) del medesimo art. 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di mancata fruizione delle 4 giornate di riposo, di cui al\ncomma 6), il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaystxt\">\u003Ch3>Art. 29 - Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Regioni, le Agenzie e gli Enti regionali possono prevedere, in via\nsperimentale, la fruizione delle ferie ad ora secondo le modalità previste dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore sono stabiliti i\nseguenti monte ore annuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale i monte ore di cui al comma\n2) sono riproporzionati, in relazione alla ridotta durata della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata, si determina una\ndecurtazione del monte ore di cui al comma 2) pari all’orario ordinario che\nil dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente devono comunque essere\nfruiti nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione\ndell’orario settimanale su 5 giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di\narticolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Trovano comunque\napplicazione le previsioni di cui all’art. 28, comma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale ed è applicata su\niniziativa degli Enti interessati, previo confronto ai sensi dell’art. 5. Ad\nesito della sperimentazione, le Parti di cui al presente CCNL valuteranno\nl’eventuale sua estensione agli altri Enti del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Ferie e riposi solidali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere, in tutto o\nin parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli\nminori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di\nsalute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le 4\nsettimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi\ndell’art. 10, D.lgs. n. 66\u002F03 in materia di ferie; queste ultime sono\nquantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro\nsettimanale su 5 giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario\nsettimanale di lavoro su 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art.\n28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel\ncomma 1) possono presentare specifica richiesta all’Ente, reiterabile, di\nutilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per\nciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante\nlo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da\nidonea Struttura sanitaria pubblica o convenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la richiesta, l’Ente rende tempestivamente nota a tutto il\npersonale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di\nriposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura\nproporzionale tra tutti gli offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività\nsoppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 32 e\ndei riposi compensativi eventualmente maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7), le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione,\ntotale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del\nrichiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un\ncriterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri\nsoggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti\ncasi da documentare debitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento\ndelle prove: giorni 8 all'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>-lutto per il coniuge, per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro\nil 1° grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36) e 50), legge n.\n76\u002F16: giorni 3 per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>Il dipendente ha altresì diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi in\noccasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45\ngiorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dei commi 1) e 2) non riducono le ferie e sono valutati agli\neffetti dell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera\nretribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le\nposizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e\nl’indennità di funzione di cui all’art. 68, comma 2), rispettivamente,\nlett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,\nnonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari\nmotivi personali o familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari retribuiti del comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non riducono le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non sono fruibili per frazione inferiore a 1 sola ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative fruiti ad ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata della intera\ngiornata lavorativa; in tale ipotesi l'incidenza della assenza sul monte ore a\ndisposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi\ngiornalieri previsti dalla legge o dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera\nretribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le\nposizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e\nl’indennità di funzione di cui all’art. 68, comma 2), rispettivamente,\nlett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,\nnonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di legge.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei 3\ngiorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3), legge 5.2.92 n. 104. Tali\npermessi sono utili ai fini delle ferie e della 13a mensilità e possono essere\nutilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore\norganizzazione della attività amministrativa il dipendente, che fruisce dei\npermessi di cui al comma 1), predispone, di norma, una programmazione mensile\ndei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di\nappartenenza all’inizio di ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità e urgenza il lavoratore comunica l’assenza nelle 24\nore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio\ndell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad\naltri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare\nriferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo,\nrispettivamente previsti dall’art. 1, legge 13.7.67 n. 584, come sostituito\ndall’art. 13, legge 4.5.90 n. 107 e dall’art. 5, comma 1), legge 6.3.01 n.\n52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1), legge n.\n53\u002F00, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali\ntrova applicazione in via esclusiva l’art. 31, comma 1), 2° alinea. Trovano\ninoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 7, D.lgs. n. 119\u002F11 in\nmateria di congedo per cure per gli invalidi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le medesime finalità di cui al comma 2) il dipendente che fruisce dei\npermessi di cui al comma 4) comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in\ncui intende assentarsi con un preavviso di 3 giorni, salve le ipotesi di\ncomprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle\n24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio\ndell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 bis - Permessi brevi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del\ndirigente o responsabile preposto alla unità organizzativa presso cui presta\nservizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà\ndell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4\nore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute\nnecessarie per garantire la continuità del servizio la richiesta del permesso\ndeve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre 1 ora dopo\nl'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o\nnecessità, valutati dal dirigente o dal responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese\nsuccessivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato\nrecupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 34 - Congedi per le donne vittime di violenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco\ntemporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione\ncertificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per\nil congedo di maternità, dall’art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1). La\nfruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 53. Il rapporto a\ntempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a\nrichiesta della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione Pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione all'Ente di appartenenza. Entro 15 giorni dalla\nsuddetta comunicazione l'Ente di appartenenza dispone il trasferimento presso\nl'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti alla sua categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 39 per un\nperiodo di ulteriori 30 giorni. Gli Enti, ove non ostino specifiche esigenze di\nservizio, agevolano la concessione della aspettativa, anche in deroga alle\nprevisioni dell’art. 42, comma 1).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>prestazioni specialistiche o esami diagnostici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di\nvisite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su\nbase sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali,\ncomprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono assimilati alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime\neconomico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di comporto 6 ore di permesso fruite su base\noraria corrispondono convenzionalmente a 1 intera giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1) possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata della intera giornata lavorativa. In tale ipotesi\nl'incidenza della assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene\ncomputata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto\nosservare nella giornata di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel\nrispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di particolare\ne comprovata urgenza o necessità la domanda può essere presentata anche nelle\n24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario\ndi lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di\npermesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per i permessi di cui al comma 1) è giustificata mediante\nattestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o\ndal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto\nla visita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attestazione è inoltrata all’Ente dal dipendente, oppure è trasmessa\ndirettamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o\ndella struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dipendente conseguente a una patologia in atto, la\nrelativa assenza è imputata alla malattia con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi l’assenza per malattia è\ngiustificata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata alla Amministrazione secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tale ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 9) e 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente a quanto previsto dal comma 11), nei casi in cui\nl’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia\ncon la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in\nordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza\nè giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dalla attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle\nprevisioni dei commi 9), 10) e 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente anche una unica certificazione, anche\ncartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari\nricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario\nstabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Ente\nprima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove\nsussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di\npresenza, ai sensi dei commi 9), 10) e 11), dalle quali risulti l'effettuazione\ndelle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è\nsomministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al\ncomma 1), di fruire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo,\nanche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e\npersonali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Ch3>Art. 36 - Assenze per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione\ndel predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei 3\nanni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo previsto dal comma 1) al dipendente che ne faccia\nrichiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18\nmesi in casi particolarmente gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2) l'Ente,\ndandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di\nquest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il\ntramite dell’Organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al\nfine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente\ninidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1) e 2),\nnel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non\nallo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Ente\nprocede secondo quanto previsto dal DPR n. 171\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non sia possibile applicare il comma 4), oppure nel caso in cui il\ndipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi\nproficuo lavoro, l’Ente, con le procedure di cui al DPR n. 171\u002F11, può\nrisolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro\n30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo,\nse dovuta, l’indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3),\nl’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei\ntermini temporali di cui ai commi 1) e 2), in caso di disturbi del\ncomportamento gravi, evidenti e ripetuti, oppure in presenza di condizioni\nfisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta\no relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma\n6), emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del\nproprio profilo, l’Ente procede secondo quanto previsto dal comma 4), anche\nin caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al\npresente articolo. Analogamente, nella ipotesi in cui il dipendente venga\ndichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo\nquanto previsto dal comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2) del\npresente articolo, non interrompono la maturazione della anzianità di servizio\na tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da\nTBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e\nricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato,\nper i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie\nsuperiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il\nsuccessivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente compete anche\nil trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1) allegata\nal CCNL 6.7.95;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4), lett. b), se e\nnella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai\nrisultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante\nle giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a\nqueste ultime.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al\nlavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a ‘day hospital’, al\nricovero domiciliare certificato dalla ASL o da Struttura sanitaria competente,\npurché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di ‘day-surgery’,\n‘day-service’, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a\nquelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di\nconvalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata\nall'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario\ndi lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale\nprosecuzione dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in\nluogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione\nall’ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa\nautorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel\ndomicilio comunicato all'Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o\nfestivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono\nfatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla\nvigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,\ndall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti\nspecialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,\ndocumentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un\nterzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo\nresponsabile è versato dal dipendente all'Ente fino a concorrenza di quanto\ndalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10),\ncompresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica\nl'esercizio, da parte dell'Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del\nterzo responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 37 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>richiedenti terapie salvavita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre\nassimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate\nsecondo le modalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze\nper malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi\ngiorni di ricovero ospedaliero o di ‘day hospital’, nonché i giorni di\nassenza dovuti alla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il\ndipendente ha diritto alla intera retribuzione prevista dall'art. 36, comma\n10), lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti\nle terapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medico-legali delle ASL o dalle Strutture con competenze mediche\ndelle Pubbliche Amministrazioni o da Enti accreditati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1) e 3), sono debitamente certificati dalla Struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’Organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano\napplicazione le previsioni della vigente normativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta a infortunio sul lavoro il dipendente ha diritto\nalla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata\ndall’Ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo\nprevisto dall’art. 36, commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art.\n36, comma 10), lett. a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto\ncome determinato nella tabella 1) allegata al CCNL 6.7.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la malattia dovuta a causa di servizio la disciplina di cui al presente\narticolo si applica nei limiti di cui all’art. 6, DL 6.12.11 n. 201,\nconvertito nella legge 22.12.11 n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto\nil riconoscimento della causa di servizio prima della entrata in vigore delle\ncitate disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al comma 3), in caso di assenza per malattia dipendente\nda causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi\nindicati dall’art. 36, commi 1) e 2) e alla corresponsione della intera\nretribuzione di cui all'art. 36, comma 10), lett. a), comprensiva del\ntrattamento accessorio ivi previsto, come determinato nella tabella 1) allegata\nal CCNL 6.7.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del\ncalcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art.\n36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui ai commi 1) e\n4), le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto\nprevisto dall'art. 36, commi 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale della Polizia locale trova comunque applicazione la\nspeciale disciplina dell’art. 7, comma 2 ter), legge n. 48\u002F17.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Aspettativa per motivi familiari e personali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia\nformale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le\nesigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze\npersonali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza della\nanzianità, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa di cui al comma 1) è fruibile anche frazionatamente e i\nrelativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del\nperiodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1), si applicano le\nmedesime regole previste per le assenze per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da\nspecifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i\nPaesi in via di sviluppo o per volontariato, restano disciplinate dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di\ndottorato di ricerca, ai sensi della legge 13.8.84 n. 476, oppure che\nusufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30.11.89 n. 398, possono\nessere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni\nper tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle\ndisposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2\ndella citata legge n. 476\u002F84 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, comma 2), legge n. 53\u002F00, può essere altresì\nconcessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità\nper la durata di 2 anni e per 1 sola volta nell’arco della vita lavorativa,\nper i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento\ninterministeriale 21.7.00 n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche\nfrazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui all’art.\n39, se utilizzata allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>che presti servizi all’estero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa\nsenza assegni qualora l’Ente non ritenga di poterlo destinare a prestare\nservizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non\nsussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in\nquestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1) può avere una durata\ncorrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha\noriginata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di\nservizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Norme comuni sulle aspettative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente\ndi 2 periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi\nnon intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La presente disposizione non\nsi applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche\nsindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D.lgs. n. 151\u002F01 o\nanche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, durante il periodo di aspettativa, vengano meno i motivi che ne\nhanno giustificato la concessione, l’Ente invita il dipendente a riprendere\nservizio, con un preavviso di 10 giorni. Il dipendente, per la stessa\nmotivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di\npropria iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del\nperiodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2), salvo casi di\ncomprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure\ndell’art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Art. 43 - Congedi dei genitori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n.\n151\u002F01, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con\nle specificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F01, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati, le voci del\ntrattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di\nposizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati\nalla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e\nin relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con\nesclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per\nprestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1),\nD.lgs. n. 151\u002F01, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori\npadri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e\nfruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini\ndella anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto\nprevisto dal comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2),\ne fino al 3° anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio),\nnei casi previsti dall’art. 47, D.lgs. n. 151\u002F01, alle lavoratrici madri e ai\nlavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le\nmodalità di cui al comma 3).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale,\nai sensi dell’art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, la lavoratrice madre o il lavoratore\npadre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata,\nall’ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza\ndel periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di\nraccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza\ndell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova\napplicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di\nastensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ndomanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del\nperiodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 bis), D.lgs. n.\n151\u002F01, inserito dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12 n. 228, i\ngenitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a\ntempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei\nperiodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai\ncommi 1) e 2) del medesimo art. 32.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>psico-fisiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a\ntempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una\nStruttura sanitaria pubblica o da Strutture associative convenzionate previste\ndalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo\ncronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero\npredisposto dalle predette Strutture, sono stabilite le seguenti misure di\nsostegno, secondo le modalità di sviluppo del progetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di\nrecupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 36;\ni periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di\n2 ore, per la durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto di recupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di\ninquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia\nindividuata dalla Struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto\ndella terapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza, entro il 3°\ngrado, ovvero i conviventi ai sensi della legge n. 76\u002F16, si trovino nelle\ncondizioni previste dal comma 1) e abbiano iniziato a dare attuazione al\nprogetto di recupero, possono fruire della aspettativa per motivi di famiglia\nper l’intera durata del progetto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in\nconsiderazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per\nmalattia, di cui all’art. 36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Amministrazione nei 15\ngiorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i dipendenti di cui al comma 1) non si sottopongano per loro\nvolontà alle previste terapie, l’Amministrazione può procedere\nall’accertamento della idoneità psico-fisica degli stessi allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa con le modalità previste dalle disposizioni di\ncui all’art. 36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa,\nvengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di\ncui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di\npropria iniziativa o entro il termine appositamente fissato\ndell’Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non\nsi presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o\nalla scadenza del termine di cui al comma 6), il rapporto di lavoro è risolto\ncon le procedure dell’art. 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative\nprogrammate dalla Amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima\nindividuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo,\narrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo\nindeterminato presso ciascuna Amministrazione all’inizio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) spettano anche ai lavoratori con rapporto di\nlavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi,\ncomprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite\nmassimo percentuale già stabilito al comma 1) essi sono concessi nella misura\nmassima individuale di cui al medesimo comma 1), riproporzionata alla durata\ntemporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato\nstipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma\n2), che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,\npossono fruire dei permessi di cui all’art. 10, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono concessi per la partecipazione a corsi\ndestinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari,\ndi scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti\ndall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto\nall’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi\ne la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di\nlavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al\ncomma 1), per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di\npriorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se\nstudenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti\ndai programmi relativi agli anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti\nl’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per\nla prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando,\nper gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla\nlett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lett. a) e b), nonché dipendenti di cui\nal comma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6) la precedenza\nè accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio\ndella scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o\npost-universitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito della applicazione dei criteri indicati nei commi 6) e 7)\nsussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti\nche non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per\nlo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti\ninteressati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di\niscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello\ndegli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette\ncertificazioni i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per\nmotivi personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato, ai sensi del comma 1), iscritti a corsi universitari con lo\nspecifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio\nsono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata\nordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso\nper lo studente a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4) il\ndipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi\nper esami previsti dall’art. 31, comma 1), 1° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Congedi per la formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall’art. 5, legge\nn. 53\u002F00, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno 5 anni presso la stessa\nAmministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato,\npossono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura\npercentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in\nservizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei congedi di cui al comma 1) i lavoratori interessati e\nin possesso della prescritta anzianità devono presentare all’Ente di\nappartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione della attività\nformativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista\ndella stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima\ndell’inizio delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti\ndi cui al comma 2) e secondo la disciplina dei commi 5) e 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1) quando\nricorrono le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la\nfunzionalità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con\nl’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo\npossa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non\nrisolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3),\nl’Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un\nmassimo di 6 mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più\nampio per consentire l’utile partecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma\n3), legge n. 53\u002F00. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5,\nrelativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento\neconomico, alle modalità di comunicazione all’Ente e ai controlli, si\napplicano le disposizioni contenute nell’art. 36 e, ove si tratti di malattie\ndovute a causa di servizio, nell’art. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi\ndel comma 6) può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con\ndiritto di priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto\nper tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini della anzianità\ndi servizio. Al predetto personale l’Amministrazione corrisponde il\ntrattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi\ndell’art. 1799, D.lgs. n. 66\u002F10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai dipendenti richiamati\nalle armi l’Amministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo\nstipendio in godimento e quello erogato dalla Amministrazione militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione della\nAmministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni\nse il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto\ndurata superiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto\ndurata superiore a 6 mesi. In tale ipotesi il periodo tra la fine del richiamo\ne l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Unioni civili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso, di cui alla legge n. 76\u002F16, le disposizioni di cui al presente\nCCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le\nparole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche\nad ognuna delle Parti della unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente\ndisapplicata la disciplina delle seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)art. 14, CCNL 6.7.95 (Il contratto individuale di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)art. 14 bis, CCNL 6.7.95, introdotto dall’art. 3, CCNL 13.5.96, come\nmodificato dall’art. 20, CCNL 14.9.00 (Periodo di prova);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)art. 17, CCNL 6.7.95 (Orario di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)art. 22, CCNL 14.9.00 (Turnazioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)art. 23, CCNL 14.9.00, come integrato dall’art. 11, CCNL 5.10.01\n(Reperibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)servizio militare (art. 9, CCNL 14.9.00);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)congedi per la formazione (art. 16, CCNL 14.9.00);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)permessi retribuiti (art. 19, CCNL 6.7.95);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)art. 20, CCNL 6.7.95 (Permessi brevi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) art. 21, CCNL 6.7.95, come modificato dall’art. 10, CCNL 14.9.00 e\ndall’art. 13, CCNL 5.10.01 (Assenze per malattia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)art. 22, CCNL 6.7.95, come integrato dall’art. 10 bis, CCNL 14.9.00\n(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)art. 21, CCNL 14.9.00 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni\npsico-fisiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) art. 17, CCNL 14.9.00 (Congedi dei genitori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) art. 18, CCNL 14.9.00 (Congedi per eventi e cause particolari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) art. 11, CCNL 14.9.00 (Aspettativa per motivi personali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)art. 12, CCNL 14.9.00 (Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di\nstudio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)art. 13, CCNL 14.9.00 (Altre aspettative previste da disposizioni di\nlegge);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)art. 14, CCNL 14.9.00 (Cumulo di aspettative);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)art. 15, CCNL 14.9.00 (Diritto allo studio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - FORMAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 49 bis - Principi generali e finalità della formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica\nAmministrazione la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle Amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane gli Enti\nassumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e\nper l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della\nmodernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità\ndi dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzare il patrimonio professionale presente negli Enti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cp>-garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative, ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei\nlivelli di qualità ed efficienza dei Servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 ter - Destinatari e processi della formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeshipstxt\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare\nalla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in\nassegnazione temporanea presso altre Amministrazioni effettua la propria\nformazione nelle Amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui\nal comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività\ndi formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto\naccrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato\nattraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei\nsoggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni\neconomiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali\nformazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in\naula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di\npratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri Enti o\nAmministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni e\nintegrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dalla\nAmministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi\noneri sono a carico della stessa Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro.\nQualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale\nspetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività\ndi formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari\nopportunità di partecipazione. In sede di Organismo paritetico di cui\nall’art. 6 possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione\ndel personale, in coerenza con il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di\ninformazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in\nattuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle\ncompetenze acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possono essere formulate proposte alla Amministrazione per la\nrealizzazione delle finalità di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate anche\niniziative formative destinate al personale iscritto ad Albi professionali, in\nrelazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della\nprofessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una\nquota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono\nessere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di\nrazionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di\npersonale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art.\n36, D.lgs. n. 165\u002F01 e, in quanto compatibili, degli artt. 19 e ss., D.lgs. n.\n81\u002F15, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a termine hanno la durata massima di 36 mesi e tra un contratto\ne quello successivo è previsto un intervallo di almeno 10 giorni, dalla data\ndi scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero almeno 20 giorni,\ndalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, fermo\nrestando quanto previsto per le attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun Ente complessivamente\nnon può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato\nin servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei\ndecimali alla unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per\ngli Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione\ndi un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso\ndi anno il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in servizio al momento della assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni\nquantitative, oltre a quelle individuate dal D.lgs. n. 81\u002F15, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolari necessità di Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di\nsupplenze al personale docente ed educativo degli Enti locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di\npersonale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della Polizia\nlocale e degli assistenti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali,\nregionali o privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai\nprocessi di stabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel\nrispetto dei principi di cui all’art. 35, D.lgs. n. 165\u002F01, le procedure\nselettive per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo\ndeterminato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di\ncui all’art. 6, D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese\nanche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli artt. 4\ne 5, legge n. 53\u002F00; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal\nlavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero,\nl’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a 30 giorni al\nfine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo\nparentale e per malattia del figlio, di cui agli artt. 16, 17, 32 e 47, D.lgs.\nn. 151\u002F01; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche\n30 giorni prima dell’inizio del periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a) e b), comma 6), l’Ente può procedere ad\nassunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro\nlavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche\nattraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi\ndell’art. 52, D.lgs. n. 165\u002F01 e dell’art. 8, CCNL 14.9.00 a quelle proprie\ndel lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui alle lett. a) e b), comma 6), nel contratto individuale è\nspecificata per iscritto la causa della sostituzione e il nominativo del\ndipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con\ndiritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro dipendente di fatto\nsostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7). La durata\ndel contratto può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il\npassaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno\novvero a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al\npreavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o,\nprima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore\nsostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 19, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15, fermo restando quanto\nstabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di\nrapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di\nlavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,\nriguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile\nderogare alla durata massima di 36 mesi di cui al comma 2). Tale deroga non\npuò superare i 12 mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolari necessità di Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rinnovo o proroga di un contributo finanziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o\nprivati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai\nprocessi di stabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 21, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15, in deroga alla generale\ndisciplina legale, nei casi di cui al comma 11), l’intervallo tra un\ncontratto a tempo determinato e l’altro, nella ipotesi di successione di\ncontratti, può essere ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a\n6 mesi e a 10 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Le disposizioni in\nmateria di intervallo tra contratti non trovano applicazione nella ipotesi di\nstipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze\nal personale docente ed educativo degli Enti locali e per l’assunzione di\npersonale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della Polizia\nlocale e degli assistenti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi\nin rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assunzioni a tempo determinato restano fermi i casi di esclusione\nprevisti dall’art. 20, D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Trattamento economico-normativo del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico\ne normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale\nassunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a\ntermine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro\nil limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella\nPubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4); nel caso in cui,\ntenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o\ndeterminato comunque già intervenuti, anche con altre Amministrazioni, pure di\ndiverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di 3\nanni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite\nannuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2) e 3) a seconda\ndella articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su 5 o su 6\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili -\ni criteri stabiliti dall’art. 36 del presente CCNL, si applica l’art. 5, DL\n12.9.83 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11.11.83 n. 638, ai\nfini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento\neconomico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli\nnei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui\nall’art. 36, comma 10), in misura proporzionalmente rapportata al periodo in\ncui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che\nnon si tratti di periodo di assenza inferiore a 2 mesi, caso nel quale il\ntrattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento\neconomico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e\nnon può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino\na un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di\nmatrimonio ai sensi dell’art. 31, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore\na 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai\npermessi di cui alla lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi retribuiti per motivi personali o familiari di cui all’art.\n32;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31, comma 1), 1°\nalinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di\ncui all’art. 35;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per lutto, di cui all’art. 31, comma 1), 2° alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lett. e) deve essere\nriproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a\ntermine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione\ndi unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata alla unità superiore\nqualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge n. 53\u002F00, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di\nrapporto di durata inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista\ndel rapporto di lavoro, può essere sottoposto a un periodo di prova, secondo\nla disciplina dell’art. 20, non superiore comunque a 2 settimane per i\nrapporti di durata fino a 6 mesi e di 4 settimane per quelli di durata\nsuperiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 20, in qualunque momento del\nperiodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal rapporto senza obbligo\ndi preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi\ndi sospensione di cui al comma 1), indicati nel citato articolo. Il recesso\nopera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere\ndall’Ente deve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie\ne, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile\napplicare il comma 5), art. 19, il contratto è stipulato con riserva di\nacquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il\ndipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso\ndei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto\nimmediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto\ncon preavviso o con corresponsione della indennità sostitutiva dello stesso,\nad eccezione di quelli previsti dal comma 10), art. 50 e dal comma 2) del\npresente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di\npreavviso è fissato in 1 giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni\ncontrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle\nipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del\ndipendente i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento alla unità\nsuperiore della eventuale frazione di unità derivante dal computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato possono\nessere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento\ndello stesso Ente o di altro Ente o Amministrazione, secondo requisiti o\ncriteri che attengono alla durata di tali periodi e alla corrispondenza tra\nprofessionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei\nrapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo\ndeterminato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela\ndella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del\nD.lgs. n. 81\u002F08, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere,\nadeguati alla esperienza lavorativa, alla tipologia della attività e alla\ndurata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo indeterminato i periodi di lavoro con\ncontratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo\nEnte o presso Unioni di comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di\ninquadramento concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente\nrichiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 52 - Contratto di somministrazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato, secondo la disciplina degli artt. 30 e ss., D.lgs. n. 81\u002F15, per\nsoddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma\n2), D.lgs. n. 165\u002F01 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati\nentro il limite di cui all’art. 50, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni\nquantitative sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) particolari necessità di Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di\nsupplenze al personale docente ed educativo degli Enti locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)personale che afferisce a progetti finanziati con Fondi UE, statali,\nregionali o privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei\nprofili della cat. A), per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì,\nescluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni\nnell’ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di Governo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di\nobiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste\nspecifiche indennità, hanno titolo a partecipare alla erogazione dei connessi\ntrattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione\nintegrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il\nprogetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,\nnel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere\ndisciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di\nfatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai\nsensi dell’art. 7, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Gli Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad\nassicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 81\u002F08, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso gli Enti\nutilizzatori, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F70 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6 sono fornite\ninformazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e\nsui profili professionali interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal\nfine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su\nrichiesta dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della\ndotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre\ndi ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore\ntitolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in\nrapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico\nconferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare\ncomunque all’unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze\norganizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario\ne anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere\nconferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non\ninferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del\nriproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con\nriferimento alla retribuzione di posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza\nsemestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale\nattività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere\nai fini del comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda,\nconcede la trasformazione del rapporto nel rispetto delle forme e delle\nmodalità di cui al comma 11) oppure nega la stessa qualora:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende\nsvolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica\nattività di servizio svolta dallo stesso, ovvero sussista comunque una\nsituazione di incompatibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in relazione alle mansioni e alla posizione di lavoro ricoperta dal\ndipendente si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei\nrapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel\nrispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59), legge n. 662\u002F96, come\nmodificato dall’art. 73, DL n. 112\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione\nnon sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra\nattività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto\ndelle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.\nI suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro 15 giorni, all’Ente nel\nquale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione della\nattività lavorativa esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente\nindividuate dagli Enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto\ndelle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al\ncomma 2) fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di\ncui al comma 4), le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei\ncommi 2) e 8) viene data la precedenza ai seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 8, commi\n4) e 5), D.lgs. n. 81\u002F15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni\npsico-fisiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e\ngli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza,\nche accedano a programmi terapeutici e\u002Fo di riabilitazione per\ntossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)genitori con figli minori, in relazione al loro numero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3) e\n7), D.lgs. n. 81\u002F15. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza\nlimiti temporali, l’Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a\ntempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a\ntale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente\nfissato ai sensi dei commi 2) e 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di\nlavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio\ndel rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, nonché\ndella collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla\nsettimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando\nl’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione\ndell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati\ndi lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\navviene mediante accordo tra le Parti risultante da atto scritto, in cui\nvengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11). In tale accordo le\nParti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il\nrapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da\ntempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla\nscadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure,\nprima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del\nposto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi\npreviste dal comma 10), che restano regolate dalla relativa disciplina\nlegislativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto\ndi chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio\ndalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto\nin organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30%\ndi quella a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta\nrispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio\nridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma\nlimitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese,\ndell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della\nsettimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da\nrispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo\nparziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o\nanno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto, ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lett. a)\ne b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono\nconcordati con il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su 2\ngiorni settimanali può recuperare i ritardi e i permessi orari con\ncorrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata\npreventivamente con l’Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del\nproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Trattamento economico-normativo del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a\ntempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della\npeculiarità del suo svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,\nverticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere\nrichiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le\nParti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto\ndall’art. 6, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F15. La misura massima della percentuale\ndi lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a\ntempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile.\nNel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con\nprestazione della attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura\ndel 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente\nconcordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate\nesigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e\nimprovvise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto\nle ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite\nmassimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a\ntempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione\nlavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il\nlimite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente\nlavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla\nretribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 10, comma 2), lett. d),\nCCNL 9.5.06, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a\ncarico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle\nfissate come limite massimo dal comma 2), ma rientrino comunque entro\nl’orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al\nprecedente comma 5) è elevata al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e\nmisto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario,\nintendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori\nrispetto all’orario concordato tra le Parti e che superino anche la durata\ndell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3), D.lgs. n.\n81\u002F15. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di\nfinanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui\nall’art. 14, CCNL 1.4.99 e all’art. 38, CCNL 14.9.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2),\nD.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero di\ngiorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a\ntempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie\nproporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le\nipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della\nprestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche\nper le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione\ncollettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di\nrapporto a tempo parziale verticale è comunque riconosciuto per intero il\nperiodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151\u002F01,\nanche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento\neconomico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o\npaternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.\nIl permesso per matrimonio, il congedo parentale e i riposi giornalieri per\nmaternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi\ncoincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento\neconomico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.\nIn presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini\nprevisti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con\nriferimento ai periodi effettivamente lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte\nle competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo\npieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla\nrealizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata\ndella prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale\nanche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime\norario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono\ncorrisposte per intero le aggiunte di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di\nrapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano le disposizioni contenute nel\nD.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL è definitivamente\ndisapplicata la disciplina delle seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) art. 4, CCNL 14.9.00, come integrato dall’art. 11, CCNL 22.1.04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) art. 5, CCNL 14.9.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) art. 6, CCNL 14.9.00, come integrato dall’art. 15, CCNL 5.10.01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) art. 7, CCNL 14.9.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 bis - Personale destinatario delle disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della presente Sezione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano al personale\ndella Polizia locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 ter - Prestazioni del personale in occasione di svolgimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di attività e iniziative di carattere privato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario\nordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di Polizia\nstradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di\ncarattere privato, ai sensi dell’art. 22, comma 3 bis), DL n. 50\u002F17 e nei\nlimiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a\nquelli previsti per il lavoro straordinario dall’art. 38, comma 5), CCNL\n14.9.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1), siano\nrese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui\nal comma 1), al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata\nesattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite\nmassimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma\n4), CCNL 1.4.99 e all’art. 38, comma 3), CCNL 14.9.00 e non rientrano nel\ntetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al\nmedesimo art. 14, CCNL 1.4.99.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei\nriposi compensativi di cui ai commi 1) e 2) sono finanziati esclusivamente con\nle risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente\nversate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle\niniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da\nciascun Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto\nintegrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 quater - Utilizzo dei proventi delle violazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del Codice della strada.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti,\nnella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4), lett. c)\ne art. 5, D.lgs. n. 285\u002F92, sono destinati, in coerenza con le previsioni\nlegislative, alle seguenti finalità in favore del personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare PERSEO-SIRIO; è\nfatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione\neventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare\nintegrativo, secondo la disciplina dell’art. 72;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento\ndei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 quinquies - Indennità di servizio esterno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa\nordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità\ngiornaliera il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e\nmassimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma 1) è commisurata alle giornate di effettivo\nsvolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi\nconnessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al presente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma\n5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1), lett. b),\nCCNL 6.7.95 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e\ncollettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo\nsono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto\nintegrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 sexies - Indennità di funzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono erogare al personale inquadrato nelle catt. C) e D), che\nnon risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione\nper compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado\nrivestito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare della indennità di cui al comma 1) è determinato, tenendo\nconto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità,\nnonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali\ndegli Enti, fino a un massimo di € 3.000,00 annui lordi, da corrispondere per\n12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri\nper la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2), sono\ndeterminati in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma 1) sostituisce per il personale di cui al\npresente Titolo l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art.\n70 quinquies, comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al presente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma\n5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1), lett. b),\nCCNL 6.7.95 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56 quinquies;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e\ncollettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70 quinquies.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo\nsono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto\nintegrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Obblighi del dipendente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire\nla Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon\nandamento e imparzialità della attività amministrativa, anteponendo il\nrispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e\naltrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi\nriguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di comportamento di cui\nall’art. 54, D.lgs. n. 165\u002F01 e nel Codice di comportamento di\nAmministrazione adottato da ciascun Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di\nrapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale specifico contesto, tenuto conto della esigenza di garantire la\nmigliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL, le disposizioni\nper l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Ente anche in\nrelazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme\ndell’ordinamento ai sensi dell'art. 24, legge n. 241\u002F90;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso\nabbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di\naccesso alla attività amministrativa previste dalla legge n. 241\u002F90, dai\nregolamenti attuativi della stessa vigenti nella Amministrazione e dal D.lgs.\nn. 33\u002F13 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della\nstessa Amministrazione in ordine al DPR n. 445\u002F00 in tema di\nautocertificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la\nrilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza\nl'autorizzazione del dirigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli\nutenti condotta adeguata ai principi di correttezza e astenersi da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che\nritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia o infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o\nmansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia\npalesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha\nimpartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha\nil dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire\nl'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito\namministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)vigilare sul corretto espletamento della attività del personale\nsottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e\nautomezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)non valersi di quanto è di proprietà della Amministrazione per ragioni\nche non siano di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre\nutilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui\nall’art. 4, comma 2), DPR n. 62\u002F13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali\ndella Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non\nsiano debitamente autorizzate, persone estranee alla Amministrazione stessa in\nlocali non aperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)comunicare alla Amministrazione la propria residenza e, ove non\ncoincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)in caso di malattia dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,\nsalvo comprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che\npossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non\nfinanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il\n2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)comunicare alla Amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio\na giudizio in procedimenti penali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni da parte dei dipendenti degli obblighi disciplinati all’art.\n57 danno luogo, secondo la gravità della infrazione, alla applicazione delle\nseguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale, con le modalità di cui al comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto (censura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa di importo variabile fino a un massimo di 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni\nfino ad un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165\u002F01, le seguenti sanzioni\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di\n3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma\n1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, ai sensi dell’art. 55 sexies, comma 3), anche con\nriferimento alla previsione di cui all’art. 55 septies, comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione della autorità disciplinare competente per i\nprocedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini del\nprocedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55\nbis, D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente,\nprevia audizione del dipendente a difesa sui fatti addebitati, procede alla\nirrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della\nsanzione deve risultare nel fascicolo personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari\ndecorsi 2 anni dalla loro irrogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al comma 1) non sollevano il dipendente dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 116\u002F16 e quanto\nprevisto dall’art. 55 e ss., D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Codice disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni\nin relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna\ndelle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)grado di danno o di pericolo causato alla Amministrazione, agli utenti o a\nterzi, ovvero al disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari\nnell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate con un\nunico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al\nmassimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,\ngraduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per\nmalattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie\nconsiderate nell’art. 55 quater, comma 1), lett. a), D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri\ndipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)negligenza nella esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e\ndei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue\nresponsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di\nsicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o\nagli interessi della Amministrazione o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio della Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6,\nlegge n. 300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non\nricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, D.lgs. n.\n165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55 novies, D.lgs. n.\n165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)violazione di doveri e obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio\novvero danno o pericolo alla Amministrazione, agli utenti o ai terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della\nAmministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica graduando l'entità\ndella sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1), per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nelle mancanze previste dal comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)particolare gravità delle mancanze previste al comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art. 55 quater, comma 1),\nlett. b), D.lgs. n. 165\u002F01, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario\nabbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata\nin relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del servizio, al\ndisservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del\ndipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o\nai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede\nassegnata dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo\nstato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Ente, salvo che siano\nespressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1, legge n.\n300\u002F70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell’art. 55 quater, comma 1), lett. e), D.lgs. n. 165\u002F01, atti,\ncomportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell’art. 55 quater, comma 1), lett. e), D.lgs. n. 165\u002F01, atti o\ncomportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza\nmorale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,\ningiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli\nutenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)violazione di doveri e obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave\ndanno all’Ente e agli utenti o ai terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55 bis, comma 7),\nD.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi si applica nei casi previsti dall’art. 55 sexies, comma 3),\nD.lgs. n. 165\u002F01, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55\nsepties, comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi si applica nel caso previsto\ndall’art. 55 sexies, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi si applica graduando\nl’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1), per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Ente o ad esso\naffidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la\ngravità e reiterazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)violazione di doveri e obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave\ndanno all’Ente, agli utenti o a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fino a 2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) con preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1), lett. b) e c), da\nf bis) fino a f quinquies), comma 3 quinquies), D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5), 6), 7) e\n8);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche\nse di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già\ncomportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere\ndi particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del\nservizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta\nla prosecuzione per la sua specifica gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma\n2), 2° e 3° periodo, DPR n. 62\u002F13;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri\ndi cui al comma 1), da non consentire la prosecuzione del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo\nperiodi di interruzione della attività previsti dalle disposizioni legislative\ne contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla\nscadenza del termine fissato dall’Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) senza preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate nell’art. 55 quater, comma 1), lett. a), d), e)\ned f), D.lgs. n. 165\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi\nquelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina\ndell’art. 61, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti\ndolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità\ntale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)condanna, anche non passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall’art. 7 comma 1), e art. 8 comma 1), D.lgs. n.\n235\u002F12;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai\npubblici uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1), legge 27.3.01 n. 97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente\nnelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in\nrelazione ai criteri di cui al comma 1), da non consentire la prosecuzione\nneppure provvisoria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1), facendosi riferimento, quanto\nalla individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui\nall’art. 57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle\nsanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la\nmassima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente\nsecondo le previsioni dell’art. 55, comma 2), ultimo periodo, D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente CCNL il Codice disciplinare deve\nessere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11) entro 15\ngiorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal 15° giorno\nsuccessivo a quello della sua pubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55\nquater, comma 3 bis), D.lgs. n. 165\u002F01, l'Ente, laddove riscontri la necessità\ndi espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di\ninfrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione\ndal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento\ndisciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore a\n30 giorni, con conservazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare\ndella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo\ndella sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma\nrestando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di\nsospensione irrogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come\nsospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento\ndi sospensione nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della\nfruizione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale\nè sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la\ndurata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della\nlibertà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della\nretribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che\nnon comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque\ncessata, qualora l’Ente disponga, ai sensi dell’art. 55 ter, D.lgs. n.\n165\u002F01, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello\npenale, ai sensi dell’art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi\nprevisti dall’art. 7 comma 1), e art. 8 comma 1), D.lgs. n. 235\u002F12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1), legge n. 97\u002F01, trova\napplicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora\nintervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione\ncondizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1) della citata\nlegge n. 97\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art.\n55 ter, D.lgs. n. 165\u002F01 e dall’art. 62 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’Ente proceda alla applicazione della sanzione di cui all’art. 59,\ncomma 9), punto 2), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del\npresente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del\nprocedimento disciplinare. Negli altri casi la sospensione dal servizio\neventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se\nnon revocata, per un periodo non superiore a 5 anni. Decorso tale termine essa\nè revocata e il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali,\nin presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 59, comma 9),\npunto 2), l’Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente\nprovochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito\nche da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e\u002Fo comunque\nper ragioni di opportunità ed operatività dell’Ente stesso. In tal caso\npuò essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che\nsarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento\ndisciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento\npenale, ai sensi dell’art. 62, tale sospensione può essere prorogata, ferma\nrestando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 59, comma 9), punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti una\nindennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo\nfamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento,\npronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo\nha commesso”, oppure “non costituisce illecito penale” o altra\nformulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione\ncautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al\ndipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi\nconnessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario.\nOve il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma 2),\n2° periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente\napplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a\nseguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto\ndovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro\nstraordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1) e quelli\neventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater, comma 3 bis), D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Rapporto tra procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o\nin parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria,\ntrovano applicazione le disposizioni dell’art. 55 ter e quater, D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55 ter,\nD.lgs. n. 165\u002F01, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale\nintervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il\n“fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”, oppure\n“non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga,\nl’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni\ndell’art. 55 ter, comma 4), D.lgs. n. 165\u002F01, riprende il procedimento\ndisciplinare e adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni\ndell’art. 653 CPP, comma 1). In questa ipotesi, ove nel procedimento\ndisciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale\nper i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni,\noppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale,\nrivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue\nper dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55\nter, comma 4), D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con\nl’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 59,\ncomma 9), punto 2) e successivamente il procedimento penale sia definito con\nuna sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto\nnon sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso”, oppure “non\ncostituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo\nprocedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi\ne con le modalità dell’art. 55 ter, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F01, il\ndipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla\nriammissione in servizio presso l’Ente, anche in soprannumero nella medesima\nsede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità\nposseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione\nnel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a\nseguito di processo di revisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di riammissione di cui al comma 3) il dipendente è reinquadrato\nnella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del\nlicenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale.\nIl dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati\ncorrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale\nperiodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla\npresenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.\nAnalogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il\nconvivente superstite e i figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al\ncomma 3), siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel\ncaso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che\nhanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto\nsecondo la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Determinazione concordata della sanzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autorità disciplinare competente e il dipendente, in via conciliativa,\npossono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da\napplicare fuori dei casi per i quali la legge e il CCNL prevedono la sanzione\ndel licenziamento, con o senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa\ndi cui al comma 1) ha ad oggetto esclusivamente l’entità della sanzione\nstessa ma non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o\ndal CCNL per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad\nimpugnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre\nall’altra parte l’attivazione della procedura conciliativa di cui al comma\n1), che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei 5 giorni successivi\nalla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi\ndell’art. 55 bis, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F01. Dalla data della proposta sono\nsospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55 bis,\nD.lgs. n. 165\u002F01. La proposta della autorità disciplinare o del dipendente e\ntutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra Parte con le\nmodalità dell’art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei\nfatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura\ndella sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta\nentro il termine di cui al comma 3) comporta la decadenza delle Parti dalla\nfacoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa\ndeve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al ricevimento della\nproposta, con le modalità dell’art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F01. Nel\ncaso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento\nriprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui\nall’art. 55 bis, D.lgs. n. 165\u002F01. La mancata accettazione comporta la\ndecadenza delle Parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura\nconciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca\nnei 3 giorni successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un\nprocuratore ovvero di un rappresentante della associazione sindacale cui il\nlavoratore aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è\nformalizzato in un apposito verbale sottoscritto dalla autorità disciplinare e\ndal dipendente e la sanzione concordata dalle Parti, che non è soggetta ad\nimpugnazione, può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la\nprocedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei\ntermini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55 bis, D.lgs. n.\n165\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di\n30 giorni dalla contestazione e comunque prima della irrogazione della\nsanzione. La scadenza di tale termine comporta l’estinzione della procedura\nconciliativa eventualmente già avviata e ancora in corso di svolgimento e la\ndecadenza delle Parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Incrementi degli stipendi tabellari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2, CCNL sottoscritto il\n31.7.09 del biennio economico 2008-09, sono incrementati degli importi mensili\nlordi, per 13 mensilità, indicati nella allegata tabella A), con le decorrenze\nivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dalla\napplicazione del comma 1), sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze\nstabilite dall’allegata tabella B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.4.18 l'indennità di vacanza contrattuale (IVC)\nriconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato\nnell’allegata tabella C). Nella medesima tabella è altresì prevista, con la\nstessa decorrenza, in corrispondenza delle catt. A), B), C) e D), una ulteriore\nposizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle\nrisorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Effetti dei nuovi stipendi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare\nprevisti dall’art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto,\ndalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la\ncui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio\ntabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto\na pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, le misure degli\nincrementi di cui all’art. 64 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno\neffetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A),\nai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della\nindennità premio di fine servizio, della indennità sostitutiva del preavviso,\ndel TFR, nonché di quella prevista dall'art. 2122 CC, si considerano solo gli\nscaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio\ntabellare di cui all’art. 29, commi 3) e 4), e di cui all’art. 30, comma\n3), CCNL 22.1.04.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Elemento perequativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 64\nsul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12),\nlegge 23.12.14 n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi\npiù bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è\nriconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D) un elemento\nperequativo ‘una tantum’, corrisposto su base mensile nelle misure indicate\nnella medesima tabella D), per 10 mensilità, per il solo periodo\n1.3.18\u002F31.12.18, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La\nfrazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento\ndell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o\ninferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio\ntabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di\ninterruzione e sospensione della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento perequativo di cui al comma 1) non è computato agli effetti\ndell’art. 65, comma 2), 2° periodo ed è corrisposto con cadenza mensile,\nanalogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo e il\nnumero di mensilità indicati al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in part-time l’importo è riproporzionato in relazione al\nloro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato\nin tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che\ncomportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un\nunico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate\ndall’art. 31, comma 2), CCNL 22.1.04, relative al 2017, come certificate dal\nCollegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle\nprogressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di\nindennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4), lett. b) e c), CCNL\n22.1.04. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico\nimporto consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel\nmedesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di\nrisultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al\npresente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui\nall’art. 32, comma 7), CCNL 22.1.04, pari allo 0,20% del monte salari 2001,\nesclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non\nsiano state utilizzate, nel 2017, per gli incarichi di “alta\nprofessionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta\nconfermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo di cui al comma 1) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di un importo, su base annua, pari ad € 83,20, per le unità di\npersonale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.15, a decorrere\ndal 31.12.18 e a valere dal 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui\nall’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e\ngli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze\nsono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui\ndecorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima\ndata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità\ne degli assegni ‘ad personam’ non più corrisposti al personale cessato dal\nservizio, compresa la quota di 13a mensilità; l’importo confluisce\nstabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in\nmisura intera in ragione d’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3), D.lgs.\n30.3.01 n. 165;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento\neconomico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi,\ndi delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione\ndella componente stabile dei Fondi delle Amministrazioni di provenienza, ferma\nrestando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’Ente, nonché degli\nimporti corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio\nl’art. 1, commi da 793) a 800), legge n. 205\u002F17; le Unioni di comuni tengono\nanche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70 sexies;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno\ndalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica\ndirigenziale, sino a un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte\nsalari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle\nRegioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la\ndifferenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo inferiore al\ntetto massimo consentito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate\nalla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza\ncomplessiva di risorse stanziate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)delle risorse stanziate dagli Enti ai sensi del comma 5), lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con\nimporti variabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 43, legge n.\n449\u002F97, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1),\nlett. d), CCNL 1.4.99, come modificato dall’art. 4, comma 4), CCNL\n5.10.01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art.\n16, commi 4), 5) e 6), DL 6.7.11 n. 98;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici\ntrattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto\nprevisto dalle medesime disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)degli importi ‘una tantum’ corrispondenti alla frazione di RIA di cui\nal comma 2), lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la\ncessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 13a mensilità, le\nfrazioni di mese superiori a 15 giorni; l’importo confluisce nel Fondo\ndell’anno successivo alla cessazione dal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla\napplicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14, CCNL\n1.4.99; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delle risorse di cui all’art. 54, CCNL 14.9.00, con i vincoli di\ndestinazione ivi indicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale\ndelle Case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei\nrelativi decreti ministeriali attuativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli Enti\nai sensi del comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli Enti\nai sensi del comma 5), lett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate\nin applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8) e 9), a\ncondizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e\nnel rispetto di questi ultimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)delle integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei\ntrasferimenti di personale di cui al comma 2), lett. e) e a fronte della\ncorrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi -\nlimitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire\nla copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti\naccessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di\ntali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2), lett. e); le\nUnioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui\nall’art. 70 sexies.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’Ente sussista\nla relativa capacità di spesa, le Parti verificano l’eventualità della\nintegrazione, della componente variabile di cui al comma 3), sino ad un importo\nmassimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, esclusa\nla quota relativa alla dirigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono destinare apposite risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla componente stabile di cui al comma 2), in caso di incremento delle\ndotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti\neconomici del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla componente variabile di cui al comma 3), per il conseguimento di\nobiettivi dell’Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della\nperformance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al\nfine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in\ntale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56 quater, comma\n1), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3), lett. h) ed i) nel\nrispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di\nvincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge\nin materia, le risorse di cui al comma 3) non possono essere stanziate dagli\nEnti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa\nvigente, fatte salve le quote di cui al comma 3), lett. c) previste da\ndisposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere\nobbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli Enti che versino in\ncondizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di\nriequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge\no attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di Enti del\ncomparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive\nrisorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte\nle misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine\nalla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli Enti locali,\nil riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5), CCNL\n1.4.99, contenuto nell’art. 243 bis, D.lgs. n. 267\u002F00, va ora inteso alle\nrisorse di cui al comma 3), lett. i) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate\nagli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5), deve\ncomunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2),\nD.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 23, comma 4), D.lgs. n. 75\u002F17, a decorrere\ndall’1.1.18 e sino al 31.12.20, in via sperimentale, le regioni a statuto\nordinario e le città metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23,\ncomma 4), possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2)\ndel medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del\npresente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3), in misura non\nsuperiore a una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle\nrisorse di cui ai commi 1) e 2). Tale percentuale è individuata secondo le\nmodalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 23, comma 6), D.lgs. n. 75\u002F17, sulla base degli esiti\ndella sperimentazione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,\nsu proposta del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,\ndi concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, acquisita l'intesa\nin sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via\npermanente di quanto previsto al comma 8), nonché l'eventuale estensione ad\naltre Amministrazioni Pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi\nche consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5), lett. b), le Camere di\nCommercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono\ndefinire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione,\nderivanti dalla riforma di cui al D.lgs. n. 219\u002F16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle\nrisorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato\nrispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e\nall'utilizzo dei relativi Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel\nFondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i\ndifferenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse\nin anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti\ntrattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del Fondo: quote\ndella indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4), lett. b) e c),\nCCNL 22.1.04; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo\ndegli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7), 2° periodo, CCNL 14.9.00 e\ndi cui all’art. 6, CCNL 5.10.01; indennità che continuano ad essere\ncorrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di\nposizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4), CCNL 6.7.95. Sono\ninoltre rese di nuovo disponibili le risorse corrispondenti ai predetti\ndifferenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale\ncessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria\nsuperiore ai sensi dell’art. 22, D.lgs. n. 75\u002F17. Sono infine rese\ndisponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1) e 2), non\nintegralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in\nmateria contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1) sono destinate\nai seguenti utilizzi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)premi correlati alla performance organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) premi correlati alla performance individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70 bis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui\nall’art. 24, comma 1), CCNL 14.9.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui\nall’art. 70 quinquies;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)indennità di funzione di cui all’art. 56 sexies e indennità di\nservizio esterno di cui all’art. 56 quater;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a\nvalere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3), lett. c), ivi compresi i\ncompensi di cui all’art. 70 ter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle\nrisorse all’art. 67, comma 3), lett. f), secondo la disciplina di cui\nall’art. 54, CCNL 14.9.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)compensi al personale delle Case da gioco secondo la disciplina di cui\nall’art. 70 quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67,\ncomma 3), lett. g) ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse,\ncon risorse generali di parte stabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento,\nfinanziate con risorse stabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al\ncomma 2), lett. a), b), c), d), e) ed f) la parte prevalente delle risorse di\ncui all’art. 67, comma 3), con esclusione delle lett. c), f) e g) di tale\nultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di\ntali risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Differenziazione del premio individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione dell’Ente, è attribuita una\nmaggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2), lett. b),\nche si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato\npositivamente sulla base dei criteri selettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio\n‘pro capite’ dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai\nsensi del comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una\nlimitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può\nessere attribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 7 le Parti analizzano i\ndati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause\ned effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate\nassenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti\nrispetto a ‘benchmark’ di settore pubblicati a livello nazionale, ovvero\nsiano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di\nassenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei\nperiodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte della utenza,\nsono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno\nsuccessivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al\ncomma 1), le risorse di cui all’art. 67, comma 3), non possono essere\nincrementate, rispetto al loro ammontare riferito all’anno precedente; tale\nlimite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di\nmiglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La contrattazione\nintegrativa disciplina gli effetti del presente comma sulla premialità\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 bis - Indennità condizioni di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro”\ndestinata a remunerare lo svolgimento di attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) disagiate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) implicanti il maneggio di valori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di\neffettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1), entro i seguenti\nvalori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di cui al comma 1) è definita in sede di contrattazione\nintegrativa di cui all’art. 7, comma 4), sulla base dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)valutazione della effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al\ncomma 1) nelle attività svolte dal dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli\nEnti interessati e degli specifici settori di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la corresponsione della indennità di cui al presente articolo\nsono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto\nintegrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 ter - Compensi ISTAT.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti possono corrispondere specifici compensi al personale per\nremunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti\npermanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente\narticolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo\nonnicomprensivo e forfettario riconosciuto dall’ISTAT e dagli Enti e\nOrganismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo risorse\ndecentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 quater - Indennità per il personale addetto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>alle Case da gioco.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente degli Enti locali che svolge servizio di vigilanza\npresso i locali delle Case da gioco, in considerazione della particolare\nprofessionalità di tale personale non rientrante nei compiti di istituto\npropri degli Enti, è riconosciuta una indennità di funzione il cui importo è\ndefinito in sede di contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al comma 1), che ha natura di trattamento accessorio,\nnon è assorbita dalla retribuzione di posizione e di risultato per il\npersonale eventualmente incaricato di posizione organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri concernenti l’erogazione della indennità di funzione di cui al\npresente articolo trovano copertura nelle risorse di cui all’art. 68, comma\n2), lett. i).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 quinquies - Indennità per specifiche responsabilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche\nresponsabilità, al personale delle catt. B), C) e D), che non risulti\nincaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e ss., può\nessere riconosciuta una indennità di importo non superiore ad € 3.000,00\nannui lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una indennità di importo massimo non superiore ad € 350,00 annui lordi\npuò essere riconosciuta al lavoratore che non risulti incaricato di posizione\norganizzativa ai sensi dell’art. 13 e ss., per compensare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le specifiche responsabilità del personale delle catt. B), C) e D)\nattribuite con atto formale degli Enti, derivanti dalle qualifiche di ufficiale\ndi Stato civile e Anagrafe e ufficiale elettorale, nonché di responsabile dei\ntributi stabilite dalle leggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti\ninformatici, nonché agli addetti agli Uffici per le relazioni con il pubblico\ne ai formatori professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai Servizi di\nprotezione civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 sexies - Fondo risorse decentrate presso le Unioni di Comuni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina generale in materia di Fondo risorse\ndecentrate, le Unioni di comuni possono adeguare i propri Fondi risorse\ndecentrate in attuazione di quanto previsto dall’art. 67, comma 2), lett. e)\ne comma 3), lett. k), a seguito del trasferimento di personale dai comuni\naderenti, con le specificazioni e integrazioni previste dai commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 1, comma 114), legge n. 56\u002F14, in caso di trasferimento\ndi personale dai comuni alla Unione, confluiscono nella componente stabile del\nFondo dell’Unione le risorse stabili destinate ai trattamenti economici del\npersonale trasferito, con il contratto integrativo dell’anno precedente o, in\nmancanza, con l’ultimo sottoscritto, ivi comprese quelle di cui all’art.\n68, comma 1). Il Fondo di parte stabile degli Enti di provenienza è ridotto di\nun importo corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della medesima disposizione di legge di cui al comma 2)\nconfluiscono inoltre nel Fondo della Unione, limitatamente ai mesi residui\ndell’anno in cui avviene il trasferimento, le risorse variabili destinate ai\ntrattamenti economici del personale trasferito, con il contratto integrativo\ndell’anno precedente o, in mancanza, con l’ultimo sottoscritto. Il Fondo di\nparte variabile degli Enti di provenienza è ridotto di un importo\ncorrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra l’Unione e gli Enti che\ntrasferiscono personale in merito alla entità delle risorse che confluiscono\nnel Fondo della Unione e che riducono in misura corrispondente i Fondi degli\nEnti, fermo restando il principio che il trasferimento di personale non deve\nimplicare, a livello aggregato, maggiori oneri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di\nassegnazione temporanea di personale in posizione di comando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 septies - Disposizioni per il personale delle catt. A) e B).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata per il personale che viene assunto in profili della cat. A) o\nin profili collocati nella cat. B), posizione economica B1), o che vi perviene\nper effetto dell’art. 22, D.lgs. n. 75\u002F17, ivi compreso il personale che ha\nfruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di € 64,56\nannue lorde, di cui all'art. 4, comma 3), CCNL 16.7.96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 octies - Integrazione della disciplina della trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per\naltre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di\nespletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso\nall’istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore. A tale\nscopo gli Enti, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli\nstanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale\nfinalità, definiscono con gli atti di cui all’art. 41, comma 12), CCNL\n14.9.00, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni\nlavorative di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Disapplicazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova disciplina sui Fondi di cui al presente Capo sostituisce\nintegralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono\npertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate\nnelle nuove disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 72 - Welfare integrativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all’art. 7, comma 4), la concessione di benefici di natura assistenziale\ne sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)iniziative di sostegno al reddito della famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in\ndifficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si\ntrovino nella necessità di affrontare spese non differibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono\nsostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli Enti, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di\nstrumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli Enti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Camere di Commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma\n1), lett. e) avverrà mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a -\nun Fondo di assistenza sanitaria integrativa del SSN. Il finanziamento a carico\ndegli Enti, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà\ncopertura nelle risorse di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 73 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di una consapevole e informata adesione dei dipendenti alla\nprevidenza complementare negoziale gli Enti forniscono adeguate informazioni al\nproprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo\nnegoziale di previdenza complementare PERSEO-SIRIO, ove possibile con il\nsupporto professionale della struttura del predetto Fondo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incrementi mensili dello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro da corrispondere per 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"556\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.17 (1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.3.18 (2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">10,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">31,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">90,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">9,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">29,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">84,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">9,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">28,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">80,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">8,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">26,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">77,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">8,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">24,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">70,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">23,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">67,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">8,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">24,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">69,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">23,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">67,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">22,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">65,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">22,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">63,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">62,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">22,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">63,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">7,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">21,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">61,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">20,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">60,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">20,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">59,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">20,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">58,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">19,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">55,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">19,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">55,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">19,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">55,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">19,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">54,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">53,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">18,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">52,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">6,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">18,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">52,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il valore a decorrere dall’1.1.17 comprende e assorbe l'incremento\ncorrisposto dall’1.1.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore a decorrere dall’1.3.18 comprende e assorbe l'incremento\ncorrisposto dall’1.1.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovo stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"500\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"121\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.3.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">28.467,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">28.719,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">29.426,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">26.627,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">26.863,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">27.524,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">25.489,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">25.714,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">26.348,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">24.444,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">24.660,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">25.269,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">22.301,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">22.499,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">23.053,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">21.259,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">21.447,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">21.976,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">21.997,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">22.192,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">22.738,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">21.212,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">21.400,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">21.927,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">20.562,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">20.745,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">21.256,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">20.005,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">20.183,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20.679,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">19.539,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">19.712,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20.198,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">19.966,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">20.142,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20.639,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">19.227,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">19.397,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">19.875,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">18.891,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">19.058,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">19.528,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">18.578,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">18.742,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">19.204,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">18.310,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">18.472,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">18.927,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">17.608,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">17.764,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">18.202,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">17.320,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">17.473,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">17.904,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">17.616,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">17.772,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">18.210,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">17.259,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">17.412,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">17.841,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">16.958,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">17.108,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">17.529,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">16.605,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">16.753,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">17.166,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp align=\"center\">16.386,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\">\u003Cp align=\"center\">16.531,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">16.938,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Tabella C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento della IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"567\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.3.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">IVC \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.7.10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.4.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">31.138,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">29.426,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">212,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">29.638,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">27.524,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">198,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">27.723,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">26.348,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">190,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">26.538,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">25.269,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">182,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">25.451,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">23.053,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">166,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">23.220,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">21.976,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">158,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">22.135,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">23.543,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">22.738,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">164,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">22.903,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">21.927,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">158,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">22.086,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">21.256,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">153,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">21.409,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">20.679,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">149,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">20.829,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">20.198,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">145,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">20.344,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">21.248,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">20.639,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">149,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">20.788,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">19.875,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">143,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">20.019,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">19.528,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">141,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">19.669,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">19.204,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">138,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">19.343,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">18.927,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">136,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">19.063,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">18.202,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">131,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">18.333,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">17.904,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">129,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">18.034,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">18.661,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">18.210,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">131,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">18.341,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">17.841,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">128,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">17.970,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">17.529,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">126,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">17.656,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">17.166,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">123,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">17.290,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\">\u003Cp align=\"center\">16.938,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">122,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">17.060,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento perequativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro mensili da corrispondere nel periodo 1.3.18\u002F31.12.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"260\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.3.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.12.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">2,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">2,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">6,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">9,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">16,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">19,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">17,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">18,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">22,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">23,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">22,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">23,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">23,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">24,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">24,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">26,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">26,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">28,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">29,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">29,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 11), le Parti si danno\nreciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in\nrelazione all’art. 5, comma 8), DL n. 95, convertito nella legge n. 135\u002F12\n(MEF - Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.12 e prot. 94806 del\n9.11.12 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6.8.12 e prot. 40033\ndell’8.10.12), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite\nsono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle\nferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di\ndecesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per\ninidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o\npaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del\nlavoro agile nella Pubblica Amministrazione, auspicano la più ampia\napplicazione dell’istituto da parte degli Enti del comparto, nel rispetto\ndelle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della\nFunzione Pubblica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fine di incentivare l’adozione di misure per la prevenzione delle\nmolestie sessuali e per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei\nlavoratori le Parti auspicano l’adozione, da parte degli Enti, di codici di\ncomportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo\nanche conto delle indicazioni già fornite con il codice tipo in materia,\nallegato al CCNL 5.10.01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 56 sexies, comma 2), le Parti\nprocederanno al monitoraggio sulla applicazione della disciplina della\nindennità di funzione, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra\nle misure della indennità che saranno stabilite in contrattazione integrativa\ne le responsabilità connesse al grado rivestito. All’esito della verifica\nvaluteranno anche la possibilità di un adeguamento, nel prossimo CCNL, del\nvalore massimo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti\ndall’art. 67, comma 2), lett. a) e b), le Parti ritengono concordemente che\ngli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello\nnazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai\nlimiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano nel ritenere che, nell’ambito delle specifiche\niniziative finalizzate al ripristino degli Uffici dei giudici di pace, ai sensi\ndel DM 27.5.16, gli Enti locali interessati, in sede di contrattazione\nintegrativa, nell’ambito delle materie di cui all’art. 7, comma 4),\ndeterminano anche le specifiche modalità di applicazione anche al personale\nassegnato ai suddetti uffici dei diversi istituti del trattamento economico\naccessorio previsto per la generalità degli altri lavoratori, tenendo conto\ndelle particolari condizioni organizzative e operative in cui lo stesso rende\nla propria prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 55, comma 9), le Parti si danno\nreciprocamente atto che, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di\ntipo verticale, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un\norario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate\nsuperiore al 50% di quello ordinario, i 3 giorni di permesso retribuito di cui\nall’art. 33, comma 3), legge n. 104\u002F92, non sono soggetti al criterio della\nproporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 18 bis (Istituzione di nuovi profili per le\nattività di comunicazione e informazione) le Parti del presente contratto, con\nl'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5), legge\n7.6.00 n. 150, convengono sulla opportunità di definire, in una apposita\nsequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi\ndell'art. 2, comma 3), D.lgs. 30.3.01 n. 165, che provveda a disciplinare\nl'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del\npersonale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in\nmateria, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale,\nseppure in via transitoria. In tale sede saranno affrontate le questioni\nrelative alla flessibilità dell’orario di lavoro, alla autonomia\nprofessionale, alla previdenza complementare, alla adesione alle Casse\nprevidenziali e di assistenza dei giornalisti. Le Parti si danno inoltre\nreciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all’art. 11, i profili\ndi cui all’art. 18 bis saranno oggetto di ulteriore approfondimento\nfinalizzato a una eventuale revisione o specificazione del loro contenuto\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei\nConti sezione Autonomie (sezione delle Autonomie, n. 6 \u002FSEZAUT\u002F2018\u002FQMIG) che,\nin relazione alle dichiarazioni già espresse dalle Parti nella dichiarazione\ncongiunta n. 1) allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta il 21.2.18,\nchiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non\nsoggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"ONCERISE2_trigger":48,"apprenticeshipstxt":52,"pensionfund":56,"incidentalbonusamount1":60,"tempagency":64,"childcare":68,"pregnancy":72,"STRUCINCR_trigger":76,"MEALALL_trigger":80,"WORKFAM_trigger":84,"maternityotherclause":88,"maxsicknesspayperc":90,"cbadate_start":94,"cbasignsinglesignatory":98,"FLEXWORK_trigger":102,"cbamemtrad":106,"healthandsafetytraining":110,"MEDICAL_trigger":114,"healthandsafetypolicy":118,"standbyallowanceamount1":122,"PAYSCALES_table_selection_txt":126,"hourspweek":130,"contracttrial":134,"sicknesspay":138,"JOBTYPE_descriptions":142,"dayspweek_select":146,"SCHEDULE_trigger":150,"educationtuition":154,"longtermillness":158,"incidentalbonustype2":162,"schedulesrestpw":165,"standbyallowancetype2":169,"sicknessmaxdaysnr":173,"NOCTPREM_trigger":177,"violenceleave":181,"MAXHOURS_trigger":185,"timeoff":189,"holidaystxt":193,"bankholidays1":197,"SUNDAY_trigger":201,"mealvouchers":203,"trainingprogrammes":205,"PAIDLEAV_trigger":209,"CONSIGN_trigger":213,"deathrelatives":217,"cbadate_end":221,"flexworktxt":223,"tempagency_max":227,"trainingprogrammes_newtech":231,"paidpaternityleavepay":235,"marriage":239,"direct_participation_hrs":243,"strikes_trigger":247,"SENIOR_trigger":251},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza dovuta a infortunio sul lavoro il dipendente ha diritto\nalla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata\ndall’Ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo\nprevisto dall’art. 36, commi 1) e 2).\n\n\n\n2)\n\nIn tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art.\n36, comma 10), lett. a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto\ncome determinato nella tabella 1) allegata al CCNL 6.7.95.\n\n\n\n3)\n\nPer la malattia dovuta a causa di servizio la disciplina di cui al presente\narticolo si applica nei limiti di cui all’art. 6, DL 6.12.11 n. 201,\nconvertito nella legge 22.12.11 n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto\nil riconoscimento della causa di servizio prima della entrata in vigore delle\ncitate disposizioni.\n\n\n\n4)\n\nI lavoratori di cui al comma 3), in caso di assenza per malattia dipendente\nda causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi\nindicati dall’art. 36, commi 1) e 2) e alla corresponsione della intera\nretribuzione di cui all'art. 36, comma 10), lett. a), comprensiva del\ntrattamento accessorio ivi previsto, come determinato nella tabella 1) allegata\nal CCNL 6.7.95.\n\n\n\n5)\n\nLe assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del\ncalcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art.\n36.\n\n\n\n6)\n\nDecorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui ai commi 1) e\n4), le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto\nprevisto dall'art. 36, commi 4) e 5).\n\n\n\n7)\n\nPer il personale della Polizia locale trova comunque applicazione la\nspeciale disciplina dell’art. 7, comma 2 ter), legge n. 48\u002F17.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 68 - Fondo risorse decentrate: util","Art. 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo.\n\n\n\n1)\n\nGli Enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel\nFondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i\ndifferenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse\nin anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti\ntrattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del Fondo: quote\ndella indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4), lett. b) e c),\nCCNL 22.1.04; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo\ndegli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7), 2° periodo, CCNL 14.9.00 e\ndi cui all’art. 6, CCNL 5.10.01; indennità che continuano ad essere\ncorrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di\nposizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4), CCNL 6.7.95. Sono\ninoltre rese di nuovo disponibili le risorse corrispondenti ai predetti\ndifferenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale\ncessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria\nsuperiore ai sensi dell’art. 22, D.lgs. n. 75\u002F17. Sono infine rese\ndisponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1) e 2), non\nintegralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in\nmateria contabile.\n\n\n\n2)\n\nLe risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1) sono destinate\nai seguenti utilizzi:\n\n\n\na)premi correlati alla performance organizzativa;\n\nb) premi correlati alla performance individuale;\n\nc) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70 bis;\n\nd) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui\nall’art. 24, comma 1), CCNL 14.9.00;\n\ne) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui\nall’art. 70 quinquies;\n\nf)indennità di funzione di cui all’art. 56 sexies e indennità di\nservizio esterno di cui all’art. 56 quater;\n\ng)compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a\nvalere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3), lett. c), ivi compresi i\ncompensi di cui all’art. 70 ter;\n\nh)compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle\nrisorse all’art. 67, comma 3), lett. f), secondo la disciplina di cui\nall’art. 54, CCNL 14.9.00;\n\ni)compensi al personale delle Case da gioco secondo la disciplina di cui\nall’art. 70 quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67,\ncomma 3), lett. g) ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse,\ncon risorse generali di parte stabile;\n\nj)progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento,\nfinanziate con risorse stabili.\n\n\n\n3)\n\nLa contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al\ncomma 2), lett. a), b), c), d), e) ed f) la parte prevalente delle risorse di\ncui all’art. 67, comma 3), con esclusione delle lett. c), f) e g) di tale\nultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di\ntali risorse.\n\n\n\n\n\nArt. 69 - Differenziazione del premio individuale.\n\n\n\n1)\n\nAi dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto\nprevisto dal sistema di valutazione dell’Ente, è attribuita una\nmaggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2), lett. b),\nche si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato\npositivamente sulla base dei criteri selettivi.\n\n\n\n2)\n\nLa misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione\nintegrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio\n‘pro capite’ dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai\nsensi del comma 1).\n\n\n\n3)\n\nLa contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una\nlimitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può\nessere attribuita.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"apprenticeshipstxt","1) Le attività formative sono programmat","1)\n\nLe attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare\nalla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","Art. 73 - Previdenza complementare. 1) A","Art. 73 - Previdenza complementare.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di una consapevole e informata adesione dei dipendenti alla\nprevidenza complementare negoziale gli Enti forniscono adeguate informazioni al\nproprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al Fondo\nnegoziale di previdenza complementare PERSEO-SIRIO, ove possibile con il\nsupporto professionale della struttura del predetto Fondo.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"incidentalbonusamount1","(valori in euro per 12 mensilità cui agg","(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\n\n\n\n",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"tempagency","Art. 52 - Contratto di somministrazione.","Art. 52 - Contratto di somministrazione.\n\n\n\n1)\n\nGli Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato, secondo la disciplina degli artt. 30 e ss., D.lgs. n. 81\u002F15, per\nsoddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma\n2), D.lgs. n. 165\u002F01 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge in materia.\n\n\n\n2)\n\nI contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati\nentro il limite di cui all’art. 50, comma 3).\n\n\n\n3)\n\nLe ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni\nquantitative sono:\n\n\n\na)attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;\n\nb) particolari necessità di Enti di nuova istituzione;\n\nc) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di\nsupplenze al personale docente ed educativo degli Enti locali;\n\nd)introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\n\ne)personale che afferisce a progetti finanziati con Fondi UE, statali,\nregionali o privati;\n\nf)realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale.\n\n\n\n4)\n\nIl ricorso al lavoro somministrato non è consentito per il personale dei\nprofili della cat. A), per quelli dell’area di vigilanza. Sono, altresì,\nescluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni\nnell’ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di Governo.\n\n\n\n5)\n\nI lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di\nobiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste\nspecifiche indennità, hanno titolo a partecipare alla erogazione dei connessi\ntrattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione\nintegrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il\nprogetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,\nnel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia.\n\n\n\n6)\n\nL’Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere\ndisciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di\nfatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai\nsensi dell’art. 7, legge n. 300\u002F70.\n\n\n\n7)\n\nGli Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad\nassicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 81\u002F08, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.\n\n\n\n8)\n\nI lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso gli Enti\nutilizzatori, i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F70 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\n\n\n\n9)\n\nNell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6 sono fornite\ninformazioni sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e\nsui profili professionali interessati.\n\n\n\n10)\n\nPer quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"childcare","4) Successivamente al congedo per matern","4)\n\nSuccessivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2),\ne fino al 3° anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio),\nnei casi previsti dall’art. 47, D.lgs. n. 151\u002F01, alle lavoratrici madri e ai\nlavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le\nmodalità di cui al comma 3).",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"pregnancy","8) Il personale che si trovi in particol","8)\n\nIl personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari,\ndi cui all’art. 27, comma 4), può, a richiesta, essere escluso dalla\neffettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto\ndall’art. 53, comma 2), D.lgs. n. 151\u002F01. Sono comunque escluse le donne\ndall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a 1\nanno di vita del bambino.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"STRUCINCR_trigger","Tabella A) Incrementi mensili dello stip","Tabella A)\n\n\n\nIncrementi mensili dello stipendio tabellare\n\n(valori in euro da corrispondere per 13 mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        categoria\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        dal\n\n        1.1.16\n\n        \n        \n      \n      rideterminato\n\n        dal\n\n        1.1.17 (1)\n      \n      rideterminato\n\n        dal\n\n        1.3.18 (2)\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      10,40\n      \n      31,40\n      \n      90,30\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      9,70\n      \n      29,40\n      \n      84,50\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      9,30\n      \n      28,10\n      \n      80,90\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      8,90\n      \n      26,90\n      \n      77,60\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      8,10\n      \n      24,60\n      \n      70,80\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      7,70\n      \n      23,40\n      \n      67,50\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      8,00\n      \n      24,30\n      \n      69,80\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      7,70\n      \n      23,40\n      \n      67,30\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      7,50\n      \n      22,70\n      \n      65,30\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      7,30\n      \n      22,10\n      \n      63,50\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      7,10\n      \n      21,50\n      \n      62,00\n      \n    \n    \n      B7\n      \n      7,30\n      \n      22,00\n      \n      63,40\n      \n    \n    \n      B6\n      \n      7,00\n      \n      21,20\n      \n      61,00\n      \n    \n    \n      B5\n      \n      6,90\n      \n      20,80\n      \n      60,00\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      6,80\n      \n      20,50\n      \n      59,00\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      6,70\n      \n      20,20\n      \n      58,10\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      6,40\n      \n      19,40\n      \n      55,90\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      6,30\n      \n      19,10\n      \n      55,00\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      6,40\n      \n      19,40\n      \n      55,90\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      6,30\n      \n      19,00\n      \n      54,80\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      6,20\n      \n      18,70\n      \n      53,80\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      6,00\n      \n      18,30\n      \n      52,70\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      6,00\n      \n      18,10\n      \n      52,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n(1)",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"MEALALL_trigger","Art. 26 - Pausa. 1) Qualora la prestazio","Art. 26 - Pausa.\n\n\n\n1)\n\nQualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale,\npurché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti\nal fine del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione\ndel pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46, CCNL 14.9.00 e\ntenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13, CCNL 9.5.06.\n\n\n\n2)\n\nLa durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in\nfunzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita,\nnonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla\ndislocazione delle sedi della Amministrazione nella città, alla dimensione\ndella stessa città.\n\n\n\n3)\n\nUna diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella\nstabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si\ntrovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 27, comma 4).\n\n\n\n4)\n\nLa prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di\nlavoro giornaliero superiore alle 6 ore, può non essere interrotta dalla pausa\nin presenza di attività obbligatorie per legge.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"WORKFAM_trigger","Art. 43 - Congedi dei genitori. 1) Al pe","Art. 43 - Congedi dei genitori.\n\n\n\n1)\n\nAl personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n.\n151\u002F01, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con\nle specificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nNel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F01, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati, le voci del\ntrattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di\nposizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati\nalla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e\nin relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con\nesclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per\nprestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.\n\n\n\n3)\n\nNell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1),\nD.lgs. n. 151\u002F01, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori\npadri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e\nfruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini\ndella anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto\nprevisto dal comma 2).\n\n\n\n4)\n\nSuccessivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2),\ne fino al 3° anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio),\nnei casi previsti dall’art. 47, D.lgs. n. 151\u002F01, alle lavoratrici madri e ai\nlavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le\nmodalità di cui al comma 3).\n\n\n\n5)\n\nI periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\n\n\n\n6)\n\nAi fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale,\nai sensi dell’art. 32, D.lgs. n. 151\u002F01, la lavoratrice madre o il lavoratore\npadre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata,\nall’ufficio di appartenenza, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza\ndel periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di\nraccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza\ndell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova\napplicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di\nastensione.\n\n\n\n7)\n\nIn presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ndomanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del\nperiodo di astensione dal lavoro.\n\n\n\n8)\n\nIn attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 bis), D.lgs. n.\n151\u002F01, inserito dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12 n. 228, i\ngenitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a\ntempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei\nperiodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai\ncommi 1) e 2) del medesimo art. 32.",{"bindId":89,"name":74,"text":75},"maternityotherclause",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"maxsicknesspayperc","Il trattamento economico spettante al di","Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:\n\n\n\na)intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e\nricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato,\nper i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie\nsuperiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il\nsuccessivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente compete anche\nil trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1) allegata\nal CCNL 6.7.95;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"cbadate_start","1) Il presente contratto concerne il per","1)\n\nIl presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"cbasignsinglesignatory","-ARaN (Agenzia per la Rappresentanza Neg","-ARaN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche\nAmministrazioni) nella persona del presidente dott. Sergio Gasparrini",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"FLEXWORK_trigger","Art. 27 - Orario di lavoro flessibile. 1","Art. 27 - Orario di lavoro flessibile.\n\n\n\n1)\n\nNel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare l’orario flessibile giornaliero consiste\nnella individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in\nuscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente può\navvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.\n\n\n\n2)\n\nNella definizione di tale tipologia di orario occorre tener conto sia delle\nesigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze\ndel personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è\nubicata la sede di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nL’eventuale debito orario derivante dalla applicazione del comma 1) deve\nessere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo\nle modalità e i tempi concordati con il dirigente.\n\n\n\n4)\n\nIn relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono\nfavoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità\nulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti\nche:\n\n\n\n-beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità, di cui al\nD.lgs. n. 151\u002F01;\n\n-assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n.\n104\u002F92;\n\n-siano inseriti in progetti terapeutici di recupero, di cui all’art.\n44;\n\n-si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri\nfigli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;\n\n-siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di\nlegge vigenti.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"cbamemtrad","Organizzazioni sindacali: - CGIL\u002FFP - CI","Organizzazioni sindacali:\n\n\n\n- CGIL\u002FFP\n\n- CISL\u002FFP\n\n- UIL\u002FFPL\n\n- CSA Regioni Autonomie Locali\n\n\n\nConfederazioni sindacali:\n\n\n\n- CGIL\n\n- CISL\n\n- UIL\n\n- CISAL",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthandsafetytraining","Gli Enti sono tenuti, nei riguardi dei l","Gli Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori somministrati, ad\nassicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione\nrelativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.lgs. n. 81\u002F08, in\nparticolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività\nlavorativa in cui saranno impegnati.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"MEDICAL_trigger","Art. 72 - Welfare integrativo. 1) Le Amm","Art. 72 - Welfare integrativo.\n\n\n\n1)\n\nLe Amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all’art. 7, comma 4), la concessione di benefici di natura assistenziale\ne sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:\n\n\n\na)iniziative di sostegno al reddito della famiglia;\n\nb) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\n\nc)contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\n\nd)anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in\ndifficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si\ntrovino nella necessità di affrontare spese non differibili;\n\ne)polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.\n\n\n\n2)\n\nGli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono\nsostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli Enti, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di\nstrumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli Enti stessi.\n\n\n\n3)\n\nNelle Camere di Commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma\n1), lett. e) avverrà mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a -\nun Fondo di assistenza sanitaria integrativa del SSN. Il finanziamento a carico\ndegli Enti, che non dovrà determinare ulteriori o maggiori oneri, troverà\ncopertura nelle risorse di cui al comma 2).",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"healthandsafetypolicy","m)le linee di indirizzo e i criteri gene","m)le linee di indirizzo e i criteri generali per l’individuazione delle\nmisure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"standbyallowanceamount1","1) Per le aree di pronto intervento indi","1)\n\nPer le aree di pronto intervento individuate dagli Enti può essere\nistituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma\ndi € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso\ncon le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di\nreperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo\nsettimanale secondo il turno assegnato.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella C) Conglobamento della IVC decor","Tabella C)\n\n\n\nConglobamento della IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare\n\n(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      categoria\n\n        \n        \n      \n      retribuzione \n\n        tabellare \n\n        dal 1.3.18\n\n        \n        \n      \n      IVC \n\n        dal 1.7.10\n      \n      retribuzione tabellare\n\n        dal 1.4.18\n      \n    \n    \n      D7\n      \n      -\n      \n      -\n      \n      31.138,84\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      29.426,32\n      \n      212,52\n      \n      29.638,84\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      27.524,86\n      \n      198,84\n      \n      27.723,70\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      26.348,56\n      \n      190,32\n      \n      26.538,88\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      25.269,34\n      \n      182,52\n      \n      25.451,86\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      23.053,49\n      \n      166,56\n      \n      23.220,05\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      21.976,71\n      \n      158,76\n      \n      22.135,47\n      \n    \n    \n      C6\n      \n      -\n      \n      -\n      \n      23.543,20\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      22.738,92\n      \n      164,28\n      \n      22.903,20\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      21.927,71\n      \n      158,40\n      \n      22.086,11\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      21.256,22\n      \n      153,60\n      \n      21.409,82\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      20.679,86\n      \n      149,40\n      \n      20.829,26\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      20.198,15\n      \n      145,92\n      \n      20.344,07\n      \n    \n    \n      B8\n      \n      -\n      \n      -\n      \n      21.248,24\n      \n    \n    \n      B7\n      \n      20.639,20\n      \n      149,04\n      \n      20.788,24\n      \n    \n    \n      B6\n      \n      19.875,58\n      \n      143,52\n      \n      20.019,10\n      \n    \n    \n      B5\n      \n      19.528,79\n      \n      141,12\n      \n      19.669,91\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      19.204,61\n      \n      138,72\n      \n      19.343,33\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      18.927,12\n      \n      136,68\n      \n      19.063,80\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      18.202,41\n      \n      131,52\n      \n      18.333,93\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      17.904,71\n      \n      129,36\n      \n      18.034,07\n      \n    \n    \n      A6\n      \n      -\n      \n      -\n      \n      18.661,97\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      18.210,45\n      \n      131,52\n      \n      18.341,97\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      17.841,66\n      \n      128,88\n      \n      17.970,54\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      17.529,96\n      \n      126,60\n      \n      17.656,56\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      17.166,35\n      \n      123,96\n      \n      17.290,31\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      16.938,57\n      \n      122,40\n      \n      17.060,97\n      \n    \n  \n",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"hourspweek","Art. 22 - Orario di lavoro. 1) L’orario ","Art. 22 - Orario di lavoro.\n\n\n\n1)\n\nL’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti l’orario di lavoro è articolato su 5\ngiorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di\ncontinuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni\ndella settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le\nstrutture di altri uffici pubblici.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"contracttrial","Art. 20 - Periodo di prova. 1) Il dipend","Art. 20 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un\nperiodo di prova la cui durata è stabilita come segue:\n\n\n\n- 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle catt. A) e B)\n\n- 6 mesi per il personale inquadrato nelle restanti categorie",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"sicknesspay","10) Il trattamento economico spettante a","10)\n\nIl trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:\n\n\n\na)intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e\nricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato,\nper i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie\nsuperiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il\nsuccessivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente compete anche\nil trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1) allegata\nal CCNL 6.7.95;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto nel comma 1);\n\nd)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\n\ne)i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4), lett. b), se e\nnella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai\nrisultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante\nle giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a\nqueste ultime.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"JOBTYPE_descriptions","Art. 12 - Conferma del sistema di classi","Art. 12 - Conferma del sistema di classificazione.\n\n\n\n1)\n\nSi conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art.\n3, CCNL 31.3.99, con le modifiche di seguito riportate.\n\n\n\n2)\n\nIl sistema di classificazione del personale resta articolato in 4 categorie,\ndenominate rispettivamente A), B), C) e D). Nelle categorie è previsto un\nunico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna\ncategoria, salvo che per i profili della cat. B) di cui all’art. 3, comma 7),\nCCNL 31.3.99, come sostituito dal comma 3) del presente CCNL, e di cui\nall’allegato A), paragrafo “categoria B)”, ultimo periodo, del medesimo\nCCNL, che resta pertanto confermato.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"dayspweek_select","L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore","L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti l’orario di lavoro è articolato su 5\ngiorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di\ncontinuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni\ndella settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le\nstrutture di altri uffici pubblici.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"SCHEDULE_trigger","6) Il lavoratore ha diritto a un periodo","6)\n\nIl lavoratore ha diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non\ninferiore a 11 ore per il recupero delle energie psico-fisiche.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"educationtuition","b) supporto all’istruzione e promozione ","b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"longtermillness","Art. 37 - Assenze per malattia in caso d","Art. 37 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\n\nrichiedenti terapie salvavita.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre\nassimilabili, come ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate\nsecondo le modalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze\nper malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi\ngiorni di ricovero ospedaliero o di ‘day hospital’, nonché i giorni di\nassenza dovuti alla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il\ndipendente ha diritto alla intera retribuzione prevista dall'art. 36, comma\n10), lett. a).\n\n\n\n2)\n\nL’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti\nle terapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medico-legali delle ASL o dalle Strutture con competenze mediche\ndelle Pubbliche Amministrazioni o da Enti accreditati.\n\n\n\n3)\n\nRientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\n\n\n\n4)\n\nI giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1) e 3), sono debitamente certificati dalla Struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’Organo medico\ncompetente.\n\n\n\n5)\n\nLa procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n\n\n6)\n\nLa disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\n\n\n\n7)\n\nIn materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano\napplicazione le previsioni della vigente normativa.",{"bindId":163,"name":62,"text":164},"incidentalbonustype2","(valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13a mensilità)",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"schedulesrestpw","2) Nel caso in cui le ore di servizio ag","2)\n\nNel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1), siano\nrese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui\nal comma 1), al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata\nesattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"standbyallowancetype2","Per le aree di pronto intervento individ","Per le aree di pronto intervento individuate dagli Enti può essere\nistituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma\ndi € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso\ncon le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di\nreperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo\nsettimanale secondo il turno assegnato.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"sicknessmaxdaysnr","Art. 36 - Assenze per malattia. 1) Il di","Art. 36 - Assenze per malattia.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione\ndel predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei 3\nanni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.\n\n\n\n2)\n\nSuperato il periodo previsto dal comma 1) al dipendente che ne faccia\nrichiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18\nmesi in casi particolarmente gravi.\n\n\n\n3)\n\nPrima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2) l'Ente,\ndandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di\nquest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il\ntramite dell’Organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al\nfine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente\ninidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"NOCTPREM_trigger","5) Al fine di compensare interamente il ","5)\n\nAl fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare\narticolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una\nindennità, i cui valori sono stabiliti come segue:\n\n\n\na)turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 6 e le 22):\nmaggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 10, comma 2),\nlett. c), CCNL 9.5.06;\n\nb)turno notturno o festivo:\n\nmaggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art. 10, comma\n2), lett. c), CCNL 9.5.06;\n\nc)turno festivo-notturno:\n\nmaggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 10, comma\n2), lett. c), CCNL 9.5.06.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"violenceleave","Art. 34 - Congedi per le donne vittime d","Art. 34 - Congedi per le donne vittime di violenza.\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco\ntemporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione\ncertificato.\n\n\n\n2)\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per\nil congedo di maternità, dall’art. 43.\n\n\n\n4)\n\nIl periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\n\n\n\n5)\n\nLa lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1). La\nfruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo.\n\n\n\n6)\n\nLa dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 53. Il rapporto a\ntempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a\nrichiesta della lavoratrice.\n\n\n\n7)\n\nLa dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione Pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione all'Ente di appartenenza. Entro 15 giorni dalla\nsuddetta comunicazione l'Ente di appartenenza dispone il trasferimento presso\nl'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti alla sua categoria.\n\n\n\n8)\n\nI congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl’aspettativa per motivi personali e familiari di cui all’art. 39 per un\nperiodo di ulteriori 30 giorni. Gli Enti, ove non ostino specifiche esigenze di\nservizio, agevolano la concessione della aspettativa, anche in deroga alle\nprevisioni dell’art. 42, comma 1).",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"MAXHOURS_trigger","2) Ai sensi dell’art. 4, comma 4), D.lgs","2)\n\nAi sensi dell’art. 4, comma 4), D.lgs. n. 66\u002F03, la durata dell’orario\ndi lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del\nlavoro straordinario, calcolata con riferimento a un arco temporale di 6\nmesi.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"timeoff","1) Ai dipendenti sono riconosciuti speci","1)\n\nAi dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di\nvisite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su\nbase sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali,\ncomprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\n\n\n\n2)",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"holidaystxt","Art. 29 - Disciplina sperimentale delle ","Art. 29 - Disciplina sperimentale delle ferie fruibili ad ore.\n\n\n\n1)\n\nLe Regioni, le Agenzie e gli Enti regionali possono prevedere, in via\nsperimentale, la fruizione delle ferie ad ora secondo le modalità previste dal\npresente articolo.\n\n\n\n2)\n\nAi fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore sono stabiliti i\nseguenti monte ore annuali:\n\n\n\na)202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n2);\n\nb) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n3);\n\nc) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n4);\n\nd) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 28, comma\n4).\n\n\n\n3)\n\nIn caso di rapporto di lavoro a tempo parziale i monte ore di cui al comma\n2) sono riproporzionati, in relazione alla ridotta durata della prestazione\nlavorativa.\n\n\n\n4)\n\nQualora le ferie siano fruite per l’intera giornata, si determina una\ndecurtazione del monte ore di cui al comma 2) pari all’orario ordinario che\nil dipendente avrebbe dovuto effettuare nella stessa giornata.\n\n\n\n5)\n\nPer garantire il recupero psico-fisico del dipendente devono comunque essere\nfruiti nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione\ndell’orario settimanale su 5 giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di\narticolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Trovano comunque\napplicazione le previsioni di cui all’art. 28, comma 12).\n\n\n\n6)\n\nLa presente disciplina ha carattere sperimentale ed è applicata su\niniziativa degli Enti interessati, previo confronto ai sensi dell’art. 5. Ad\nesito della sperimentazione, le Parti di cui al presente CCNL valuteranno\nl’eventuale sua estensione agli altri Enti del comparto.\n\n\n\n\n\nArt. 30 - Ferie e riposi solidali.\n\n\n\n1)\n\nSu base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere, in tutto o\nin parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli\nminori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di\nsalute:\n\n\n\na)le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le 4\nsettimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi\ndell’art. 10, D.lgs. n. 66\u002F03 in materia di ferie; queste ultime sono\nquantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro\nsettimanale su 5 giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario\nsettimanale di lavoro su 6 giorni;\n\nb)le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art.\n28.\n\n\n\n2)\n\nI dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel\ncomma 1) possono presentare specifica richiesta all’Ente, reiterabile, di\nutilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per\nciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante\nlo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da\nidonea Struttura sanitaria pubblica o convenzionata.\n\n\n\n3)\n\nRicevuta la richiesta, l’Ente rende tempestivamente nota a tutto il\npersonale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.\n\n\n\n4)\n\nI dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di\nriposo che intendono cedere.\n\n\n\n5)\n\nNel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura\nproporzionale tra tutti gli offerenti.\n\n\n\n6)\n\nNel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\n\n\n\n7)\n\nIl dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività\nsoppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 32 e\ndei riposi compensativi eventualmente maturati.\n\n\n\n8)\n\nUna volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7), le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\n\n\n\n9)\n\nOve cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione,\ntotale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del\nrichiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un\ncriterio di proporzionalità.\n\n\n\n10)\n\nLa presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri\nsoggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"bankholidays1","6) A tutti i dipendenti sono altresì att","6)\n\nA tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n.\n937\u002F77. È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del S. Patrono\ndella località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un\ngiorno lavorativo.",{"bindId":202,"name":179,"text":180},"SUNDAY_trigger",{"bindId":204,"name":82,"text":83},"mealvouchers",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"trainingprogrammes","Art. 49 bis - Principi generali e finali","Art. 49 bis - Principi generali e finalità della formazione.\n\n\n\n1)\n\nNel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica\nAmministrazione la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle Amministrazioni.\n\n\n\n2)\n\nPer sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane gli Enti\nassumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e\nper l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della\nmodernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità\ndi dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative.\n\n\n\n3)\n\nLe attività di formazione sono in particolare rivolte a:\n\n\n\n-valorizzare il patrimonio professionale presente negli Enti;\n\n-assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;\n\n-garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative, ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\n\n-favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\n\n-incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei\nlivelli di qualità ed efficienza dei Servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"PAIDLEAV_trigger","Art. 28 - Ferie, recupero festività sopp","Art. 28 - Ferie, recupero festività soppresse\n\ne festività del S. Patrono.\n\n\n\n1)\n\nIl dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,\nivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni\norganizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,\nnonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa e quelle che non siano erogate per 12 mensilità.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la\ndurata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23.12.77 n. 937.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la\ndurata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge 23.12.77 n. 937.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"CONSIGN_trigger","Art. 24 - Reperibilità. 1) Per le aree d","Art. 24 - Reperibilità.\n\n\n\n1)\n\nPer le aree di pronto intervento individuate dagli Enti può essere\nistituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma\ndi € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso\ncon le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di\nreperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo\nsettimanale secondo il turno assegnato.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro\nassegnato nell’arco di 30 minuti.\n\n\n\n3)\n\nCiascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6\nvolte in 1 mese; gli Enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche\nvolontari.\n\n\n\n4)\n\nIn sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art.\n7, comma 4), è possibile elevare il limite di cui al comma 3), nonché la\nmisura della indennità di cui al comma 1), fino a un massimo di € 13,00.\n\n\n\n5)\n\nL’indennità di reperibilità di cui ai commi 1) e 4) non compete durante\nl’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è\nfrazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposta in proporzione\nalla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta\nreperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il\nturno assegnato, il dipendente ha diritto a 1 giorno di riposo compensativo\nanche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella\nsettimana in cui fruisce del riposo compensativo il lavoratore è tenuto a\nrendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del\nriposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di\nlavoro settimanale.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come\nlavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma\n7), e dell’art. 38 bis, CCNL 14.9.00 o con equivalente recupero orario; per\nle stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1) e 4).\n\n\n\n7)\n\nLa disciplina del comma 6) non trova applicazione nella ipotesi di chiamata\ndel lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale,\nsecondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la\ndisciplina di cui all’art. 24, comma 1), CCNL 14.9.00.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"deathrelatives","-lutto per il coniuge, per i parenti ent","-lutto per il coniuge, per i parenti entro il 2° grado e gli affini entro\nil 1° grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36) e 50), legge n.\n76\u002F16: giorni 3 per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.",{"bindId":222,"name":96,"text":97},"cbadate_end",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"flexworktxt","Dichiarazione congiunta n. 2 Le Parti, n","Dichiarazione congiunta n. 2\n\n\n\nLe Parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del\nlavoro agile nella Pubblica Amministrazione, auspicano la più ampia\napplicazione dell’istituto da parte degli Enti del comparto, nel rispetto\ndelle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della\nFunzione Pubblica.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"tempagency_max","3) Il numero massimo di contratti a temp","3)\n\nIl numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun Ente complessivamente\nnon può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato\nin servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei\ndecimali alla unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per\ngli Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione\ndi un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso\ndi anno il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in servizio al momento della assunzione.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"trainingprogrammes_newtech","-garantire l’aggiornamento professionale","-garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative, ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"paidpaternityleavepay","Nel periodo di congedo per maternità e p","Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F01, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera\nretribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di 13a ove maturati, le voci del\ntrattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di\nposizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati\nalla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa e\nin relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con\nesclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per\nprestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"marriage","Il dipendente ha altresì diritto a un pe","Il dipendente ha altresì diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi in\noccasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45\ngiorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"direct_participation_hrs","La partecipazione è finalizzata ad insta","La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo\ntra le Parti, su atti e decisioni di valenza generale degli Enti, in materia di\norganizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a garantire\nadeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:\n\n\n\n- informazione\n\n- confronto",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"strikes_trigger","1) Il sistema delle relazioni sindacali ","1)\n\nIl sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione\nconsapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca\nconsiderazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e\nrisoluzione dei conflitti.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"SENIOR_trigger","Al dipendente sospeso, ai sensi del pres","Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti una\nindennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo\nfamiliare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Personale del Comparto Funzioni Locali (2018) - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;12.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17060.97\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;6.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.33 for 12 hours per day\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[260],{"title":37,"slug":33},[262],{"type":263,"data":264},"call_to_action_body_block",{"title":265,"description":266,"variant":267,"link":268},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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