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Analoga disposizione è prevista per le\nAgenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d.lgs. n.\n272\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Con il termine “amministrazione\u002Fi” si intendono tutte le\nAmministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese\nnel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Con il termine “agenzia\u002Fe”, ove non specificato, si intendono\nl’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,\ndestinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Con il termine “ente\u002Fi pubblico\u002Fi non economico\u002Fi” si intendono le\namministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti\npubblici non economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Con il termine “Ministero\u002Fi” si intendono le amministrazioni\ndestinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Con “ENAC” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 3, comma\n1, punto IV del CCNQ 28 ottobre 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto,\nprecedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi\ndell’art. 70 del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.lgs. n. 165\u002F2001, vengono indicati mediante la denominazione\ndell’amministrazione o ente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive\nmodificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 165\u002F2001”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive\nmodificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 151\u002F2001”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.CCNL 27 gennaio 2025, con cui si intende il “Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio\n2022-2024\" sottoscritto il 27 gennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.CCNL 16 giugno 2025, con cui si intende la “Sequenza contrattuale ENAC\nad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09\nmaggio 2022” sottoscritta il 16 giugno 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.CCNL 16 luglio 2024, con cui si intende la “Sequenza contrattuale AGID\nad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09\nmaggio 2022” sottoscritta il 16 luglio 2024;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.CCNL 27 giugno 2024, con cui si intende la “Sequenza contrattuale ad\nintegrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09\nmaggio 2022” sottoscritta il 27 giugno 2024;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il “Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio\n2019-2021” sottoscritto il 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il “CCNL relativo alla sequenza\ncontrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni\nCentrali del 12 febbraio 2018” sottoscritto il 19 maggio 2020;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il “Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio\n2016-2018” sottoscritto il 12 febbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre\n2027, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione\nviene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel\nsito web dell’A.Ra.N. e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica\nitaliana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed\nautomatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data\ndi stipulazione di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o a mezzo pec, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato\nsuccessivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva.\nIn caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in\nvigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo\ndel contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla\nsua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire\nl’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo\nalla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis, comma 1, del d.lgs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al\n30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al\nnetto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà\npari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al\npresente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1\ne 2, del d.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi\ndell’art. 49 del d.lgs. n. 165\u002F2001, anche su richiesta di una delle parti,\nqualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire\nrelazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali,\nimprontate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e\ntrasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,\nnonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\namministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica\namministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le\namministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei\nseguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di\ndialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle\namministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di\nlavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si\narticola, a sua volta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confronto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organismi paritetici di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di\ncontratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti\ndall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di\nsuccessive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti,\ncon le procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa:\ntempi e procedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.bis Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i\nvari livelli di relazioni sindacali, ai sensi delFart. 10 del CCNQ 4 dicembre\n2017, avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente tutte le\ndisposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei\ncomparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i\npresupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in\nmateria di trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle\nrelazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa\npreventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali\ndi cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie) secondo quanto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione\npuntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai\nsoggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della\nquestione trattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti\na consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, commi 3 e 4\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), secondo i\nrispettivi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita\ndel potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e\nproposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali l’art. 5\n(Confronto) e l’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,\nlivelli e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa,\ncostituendo presupposto per la loro attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione\ndegli uffici, ivi comprese le linee generali di riorganizzazione, il piano\ntriennale dei fabbisogni di personale e la rilevazione della condizione\noccupazionale delle persone con disabilità, il numero delle cessazioni dal\nservizio intervenute nell’anno precedente con indicazione degli importi di\neventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun dipendente cessato,\nle linee generali di funzionamento del ciclo della performance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Salvo che per le linee generali di funzionamento del ciclo della\nperformance, l’informazione di cui al comma 5 deve essere resa almeno 5\ngiorni prima dell’adozione degli atti. L’informazione relativa alle linee\ngenerali di riorganizzazione, al piano triennale dei fabbisogni di personale ed\nalle modalità di attuazione degli stessi (ivi incluse le progressioni tra le\naree) e quella relativa alle linee generali di funzionamento del ciclo della\nperformance è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti\nsindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,\nlivelli e materie), comma 3 o, per gli enti con sede unica, comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Confronto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3 e 4, di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che l'amministrazione intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli\nelementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la\ninformazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione\ne soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il\nconfronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere\nproposto dall’amministrazione contestualmente all’invio\ndell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non\npuò esse re superiore a trenta giorni. Al termine del confronto è redatta una\nsintesi dei lavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica,\nrispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti\nsindacali di cui al comma 4 dell’ art. 7 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti, livelli e materie):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa\nl’articolazione in turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro\ndell'amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri generali del sistema di valutazione della performance, anche con\nriferimento ai casi di assenze prolungate dal servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri di selezione per il conferimento e la revoca degli incarichi di\nposizione organizzativa e professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini\ndell’attribuzione della relativa indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti,\npubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro\nda remoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 18\n(Norme di prima applicazione) del CCNL 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)i criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale\ndell’Area EP ai sensi dell’art. 16 (Incarichi al personale dell’Area EP),\ncomma 6, del CCNL 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale\ndell’Area EP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6\ndell’art. 6 (Organismo paritetico per l’innovazione), nei limiti ivi\nprevisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza\nartificiale utilizzati che incidono sul rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nelle amministrazioni articolate sul territorio in direzioni\nregionali\u002Finterregionali, qualora l’adozione delle scelte organizzative o\ndegli atti relativi alle materie di cui al comma 3 avvenga a livello regionale\no interregionale, il confronto si svolge a tale livello tra i competenti\ndirettori di livello regionale o interregionale ed i soggetti di cui al comma 3\ndell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i\nsoggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti, livelli e materie), comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale\ndi quanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Organismo paritetico per l’innovazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità\nrelazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni\nsindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,\nlivelli e materie), comma 3, su tutto ciò che abbia una dimensione\nprogettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell\n’amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione,\ninnovazione anche tecnologica e miglioramento dei servizi, promozione della\nlegalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con\nriferimento alle politiche formative, allo stress lavoro correlato ed ai\nfenomeni di burn-out, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e\ndi lavoro, ai cambiamenti conseguenti ai percorsi di transizione ecologica e\ndigitale, incluso l’utilizzo delFIntelligenza Artificiale (IA) - al fine di\nformulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni\namministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni, entro\n30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad\naggiornarne la composizione. Esso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, nonché da una\nrappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente\nsindacale. Qualora le tematiche poste all’ordine del giorno richiedano\nparticolari competenze tecniche, l’amministrazione o i componenti formalmente\ndesignati dalle organizzazioni sindacali possono delegare un altro dipendente\n(per l’amministrazione) o dirigente sindacale che parteciperà ai lavori in\nluogo del componente titolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)si riunisce almeno due volte l'anno anche ad iniziativa della componente\nsindacale e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti\nun’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per\nmodalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi\ndi fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti\nin riferimento a quanto previsto dall’art. 79 (Misure per disincentivare\nelevati tassi di assenza del personale) del CCNL 12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)redige un report annuale delle proprie attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)può prevedere riunioni specifiche dedicate a determinati ambiti o\npluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili, eventualmente\ncostituendo dei sotto-comitati.4. All’organismo di cui al presente articolo\npossono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni di cui\nall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie), comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo\nparitetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma\n3, lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di\ncui al presente articolo, gli andamenti occupazionali compresi quelli relativi\nalle persone con disabilità, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati\nsui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di\npersonale di cui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del\nCCNL 12 febbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui l’organismo di cui al presente articolo non venga\nistituito entro il termine previsto dal comma 3 e fino alla sua costituzione,\nle materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 5\n(Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come\nindividuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come\nindividuata al comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di\nuffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione\ndi RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale\n(“contrattazione collettiva integrativa nazionale”) ed a livello di sede di\nRSU (“contrattazione collettiva integrativa di sede territoriale”). Nelle\naltre amministrazioni, si svolge ad un unico livello (“contrattazione\ncollettiva integrativa di sede unica”). La contrattazione collettiva\nintegrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati\nambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa\nnazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del CCNL triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa\ndi sede territoriale o di sede unica sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del CCNL triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato\nil presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa nazionale o di sede\nunica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione\ncollettiva integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla\nperformance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la quota di risorse del Fondo risorse decentrate, da destinare alle\nprogressioni economiche di cui all’art. 16 (Progressioni economiche\nall’interno delle aree) con l’individuazione del conseguente numero di\ndifferenziali attribuibili per singola area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c1) l’integrazione e la ponderazione dei criteri per l’attribuzione\ndelle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 16\n(Progressioni economiche all’interno delle aree);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo\nsvolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la\nsalute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo\nsvolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche\nresponsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali\nspecifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro\nin turno previste dall’art. 28 (Turnazioni), comma 5, lett. a), b) e c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 28 (Turnazioni), comma 4,\nin merito ai turni effettuabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista\ndall’art. 20 (Reperibilità), comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20 (Reperibilità), comma\n5, del CCNL 12 febbraio 2018 per i turni di reperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai\nsensi dell’art. 57 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 7, del CCNL\n12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca\ndelle ore, ai sensi dell’art. 27 (Banca delle ore), comma 2, del CCNL 12\nfebbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità\noraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore\nconcentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22 (Orario\nmultiperiodale) del CCNL 12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad\nulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48\nore settimanali medie, ai sensi dell’art. 17 (Orario di lavoro), comma 2, del\nCCNL 12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro\na tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi\ndell’art. 54 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3, del CCNL 12\nfebbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la\nripartizione del contingente di personale di cui all’art. 26 (Diritto allo\nstudio), comma 1 del CCNL 27 gennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)l’integrazione delle situazioni personali e familiari previste\ndall’art. 28 (Turnazioni), comma 9, in materia di turni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai\nsensi dell’art. 25 (Lavoro straordinario e riposi compensativi), comma 3, del\nCCNL 12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)i criteri per la definizione dei trattamenti economici di cui all’art.\n33 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lett. c) del CCNL 27 gennaio\n2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x)gli importi dell’indennità di specifiche responsabilità di cui\nall’art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio\n2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y)la determinazione del termine di cui all’art. 16 (Progressioni\neconomiche all’interno delle aree);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z)l’individuazione delle famiglie professionali e delle relative\ncompetenze professionali nonché dei percorsi di carriera tra le diverse aree\nmediante l’indicazione della\u002Fe famiglia\u002Fe professionale\u002Fi da cui è possibile\naccedere alla\u002Fe famiglia\u002Fe professionale\u002Fi dell’area immediatamente\nsuperiore; le modalità per l’eventuale passaggio tra diverse famiglie\nprofessionali nell’ambito della medesima area di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aa)l’elevazione dei limiti massimi previsti per l’indennità di\nposizione organizzativa di cui all’art. 17 (Posizioni organizzative e\nprofessionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ab)criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del\npersonale dell’Area EP; in tale ambito è altresì definita la misura\npercentuale di cui all’art. 53 (Trattamento economico del personale della\nnuova Area EP), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ac)la definizione di quanto demandato alla contrattazione collettiva\nintegrativa dall’art. 11 (Trattamento economico del personale in distacco\nsindacale) del CCNL 27 gennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad)riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni tecnologiche, ivi inclusa l’intelligenza artificiale, inerenti\nall’organizzazione dei servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ae)i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da\nremoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di\nprestazione rese in modalità agile o da remoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>af)previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato\nla propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un\nnumero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione\ndell’indennità di turno di cui all’art. 28 (Turnazioni), comma 5, lett.\nd); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è\ncomputato figurativamente a carico del Fondo risorse decentrate l’onere\nrelativo alla predetta indennità di turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ag)criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di\nfunzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36\u002F2023.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di sede\nterritoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a\nlivello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), f),\ni), k), l), o), p), q), ad), ae).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Nella definizione del contratto integrativo di cui al presente articolo,\ncommi 6 e 7, le parti valuteranno l’adozione di strumenti volti a favorire\nl’inserimento del personale neoassunto quali, ad esempio, politiche di\nwelfare e\u002Fo accesso al lavoro a distanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Sono, inoltre, oggetto di contrattazione collettiva integrativa il\nProtocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale\nprevisto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali\ne sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel\ncomparto, nonché l’utilizzo degli strumenti di cui all’art. 4 della legge\n20 maggio 1970, n. 300, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi\nrispettivamente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, rappresenta un\naccordo unitario, si svolge in un’unica sessione negoziale, sia pure\narticolata in più incontri e si riferisce a tutte le materie di cui all’art.\n7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6\ne 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di\nutilizzo di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,\nlivelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale. Per\ngarantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli\nistituti contrattuali, la sessione negoziale annuale va avviata, di norma,\nentro il mese di aprile dell’anno di riferimento. A tal fine, prima\ndell’avvio della contrattazione collettiva integrativa, l’amministrazione\nfornisce compiuta ed esaustiva informativa sulla costituzione del Fondo risorse\ndecentrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie), comma 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per\nl'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle\npiattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al\ncomma 2, la propria delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall’art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora,\ndecorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili\nfino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto\nl’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di\niniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere i), k),\nl), m), n), o), p), q), r), s), t), u), y), z), ad), ae), af).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6,\nlettere a), b), c), c1), d), e), f), g), h), j), v), x), aa), ab), ac) e ag) ed\nil protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla\nfunzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di\ncomportamento di cui all’art. 9 (Clausole di raffreddamento),\nl'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle\nmaterie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e\nprosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione\ndell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui\nall’art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165\u002F2001 è fissato in 45 giorni,\neventualmente prorogabili di ulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione\ncollettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione\ndegli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi\ndell’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165\u002F2001. A tal fine, l'Ipotesi di\ncontratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla\nrelazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro\ndieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto\norgano, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Fermo restando\nquanto previsto dall’art. 40 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165\u002F2001, trascorsi\nquindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente\ndell’amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione\ntrattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole\ncirca tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi\nconservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna\namministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica,\nall'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il\ntesto del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti\nai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella\ntecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l’acco rdo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 9 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto di assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ\nsulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive mod. e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti del comparto Funzioni Centrali hanno diritto a partecipare,\ndurante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore\nannue retribuite pro¬capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo\nquanto previsto su tale specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai\ndipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo V\ndel CCNL 9 maggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del CCNQ sulle\nprerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive mod. e int.,\nle ore di permesso per partecipare all’assemblea sono utili alla\nquantificazione della durata della prestazione ai fini dell’erogazione del\nbuono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico del personale in distacco sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si\ncompone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dello stipendio tabellare e dei differenziali stipendiali nonché degli\neventuali assegni ad personam o RIA in godimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dell’indennità di amministrazione (Ministeri, Agenzie Fiscali, CNEL) o\nl’indennità di ente (Enti pubblici non economici, ENAC) a seconda\ndell’amministrazione di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non\ninferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite\ndall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede\nl’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo risorse\ndecentrate, con esclusione delle voci di cui all’art. 33 (Fondo risorse\ndecentrate: utilizzo), comma 2, lett. c), d), h) e i) del CCNL 27 gennaio 2025,\neccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989 ed\nall’art. 12 del D.L. n. 79\u002F1997 e succ. mod. ed int..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le misure percentuali dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett.\nc), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è\nposto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui\nall’art. 33 (Fondo risorsedecentrate: utilizzo) del CCNL 27 gennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota\ndell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. c), erogata con carattere\ndi fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento\nerogati in precedenza all’interessato, aventi le medesime caratteristiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle\ndiverse quote che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche,\nagli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine\nrapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite\nall’interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti,\nnuovi o maggiori oneri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL,\nla cui attivazione sia avvenuta prima del 2025, la percentuale di cui al comma\n1, lett. c), è applicata al valore medio nell’anno 2024 delle voci\nretributive di cui al comma 1, lett. c), corrisposte a carico delle risorse del\nFondo risorse decentrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è\nriproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole\namministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di\ncui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 11 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Osservatorio paritetico di comparto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, un osservatorio di comparto, a composizione paritetica\nformato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali\nrappresentative nel comparto Funzioni Centrali nonché da una rappresentanza\ndell’A.Ra.N. con rilevanza pari alla componente sindacale. Ai componenti non\nspettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque\ndenominati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’Osservatorio di cui al presente articolo è la sede di confronto su\ntematiche contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di\nprevenire il rischio di contenziosi generalizzati. Esso si riunisce su\nconvocazione dell’A.Ra.N..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INTELLIGENZA ARTIFICIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo deve essere\nsicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la\ndignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Le\namministrazioni, qualora intendano introdurre o utilizzare sistemi di\nIntelligenza Artificiale o algoritmi automatizzati a supporto dei processi\norganizzativi, gestionali o decisionali che incidano sul rapporto di lavoro,\nforniscono preventiva informativa ai soggetti di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), con le\nmodalità e nei limiti di cui all’art. 1 -bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n.\n152.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’informativa riguarda, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le finalità del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gli ambiti di utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le tipologie di dati trattati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla tipologia di\nattività da svolgere, sull’intensità dell’impegno richiesto al\nlavoratore, sulla salute e sicurezza e sulla valutazione della performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza\nArtificiale utilizzati che incidono sul rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità\ndell’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale inerenti\nall’organizzazione dei servizi sono oggetto di contrattazione collettiva\nintegrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti, livelli e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Garanzie per il personale nell’utilizzo dell’Intelligenza\nArtificiale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale non può dar luogo a\ndecisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o\nincidano in modo significativo sul rapporto di lavoro del dipendente, senza un\nappropriato e congruo intervento umano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.È garantito al lavoratore il diritto di conoscere, in forma\ncomprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza\nArtificiale utilizzati che incidano sulla valutazione della prestazione,\nsull’assegnazione di compiti, sull’orario di lavoro o su altri aspetti\nrilevanti del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Resta ferma la responsabilità dei dirigenti e dei titolari dei poteri\ndecisionali, che non può essere delegata ai sistemi di Intelligenza\nArtificiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione ed uso responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Nell’ambito delle attività formative di cui all’art. 31 (Destinatari\ne processi della formazione) del CCNL 9 maggio 2022, le amministrazioni\nassicurano adeguati percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di\nIntelligenza Artificiale, al fine di garantirne un uso consapevole,\nresponsabile e coerente con i principi di imparzialità e buon andamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale deve avvenire nel rispetto\ndei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, evitando\neffetti distorsivi o penalizzanti nei confronti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’organizzazione del\nlavoro e sulle professionalità è monitorato nell’ambito dell’Organismo\nparitetico per l’innovazione di cui all’art. 6 (Organismo paritetico per\nl’innovazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressioni economiche all’interno delle aree\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale\nprogressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni\nproprie dell’area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere\nattribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali\nstipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello\nstipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da\ncorrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata,\ndistintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nella tabella 1\nallegata al CCNL 9 maggio 2022. La medesima tabella evidenzia altresì il\nnumero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun\ndipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella\nmedesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali”\nconseguiti dall’entrata in vigore dell’art. 14 del CCNL 9 maggio 2022 fino\nal termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove\nil dipendente sia transitato per mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura\ncome progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52\ncomma 1-bis del d.lgs. n. 165\u002F2001 e non determina l’attribuzione di mansioni\nsuperiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente\nin relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate destinate a tale\nfinalità -, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito\nspecificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi\n3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica all’interno\ndella stessa area; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto\ndelle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di\ncontrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato\na 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di\nprovvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste\ndall’art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL 9 maggio\n2022, al rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per\nciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui\nall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie), comma 6, lett. c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3\npreviste per la copertura finanziaria degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non è possibile attribuire più di un “differenziale stipendiale” per\ndipendente per ciascuna procedura selettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del\nnumero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla\nprocedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o\ncomunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico,\nqualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza\ndal servizio in relazione ad una o più delle annualità; nel caso in cui il\nrequisito di cui al comma 2 lett. a) sia fissato in due anni dalla\ncontrattazione collettiva integrativa, nella medesima sede di contrattazione è\npossibile stabilire che la media delle valutazioni sia calcolata sulle ultime\ndue anziché sulle ultime tre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)esperienza professionale maturata, il cui punteggio può essere\ndeterminato anche in misura non strettamente proporzionale alla durata della\nstessa, tenuto conto del diverso accrescimento professionale derivante\ndall’esperienza acquisita nelle varie fasi della vita lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva\nintegrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), correlati alle capacità\nculturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di\ncui all’art. 31 (Destinatari e processi della formazione) del CCNL 9 maggio\n2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede\ndi contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1); in ogni caso al\ncriterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso\ninferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d)\nnon può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più\ndi 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non\nsuperiore al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l’applicazione dei\ncriteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in\nsede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6,\nlett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni\ntrascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6,\nlett. c1) possono essere inoltre definiti i criteri di priorità in caso di\nparità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel\nrispetto del principio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con\nrisorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo\nrisorse decentrate ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di\nsottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica\nquanto previsto all’art 52 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo\nsistema di classificazione professionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 16 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti sono concordi nel ritenere che le amministrazioni, in sede di\ndefinizione dei sistemi di valutazione, previo confronto ai sensi dell’art.\n5, dovranno anche prendere in considerazione, definendo apposita disciplina, i\ncasi di assenze prolungate dal servizio o di prestazione lavorativa resa presso\naltri organismi ed amministrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto\nall’art. 16 (Progressioni economiche all’interno delle aree), comma 2,\nlett. d), punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Posizioni organizzative e professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al Titolo III\ndel CCNL 9 maggio 2022 le amministrazioni, compatibilmente con i propri\nordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio,\nconferiscono ai dipendenti dell’Area dei Funzionari, effettivamente in\nservizio, - su posizioni previamente individuate - incarichi a termine di\nnatura organizzativa o di natura professionale che, pur rientrando\nnell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di\ncompiti di maggiore responsabilità e professionalità. Tali compiti possono\nanche implicare il possesso di requisiti di particolare e comprovata\nspecializzazione e\u002Fo il possesso dell’abilitazione professionale e\u002Fo\nl’iscrizione ad albi professionali. Per lo svolgimento degli incarichi di cui\nal presente comma è attribuita una specifica indennità di posizione\norganizzativa o professionale. Gli incarichi di cui al presente comma sono\ndiversamente graduati in relazione alla complessità e\u002Fo responsabilità e\u002Fo\nlivello di specializzazione e competenza professionale connessi alle attività\noggetto dello specifico incarico conferito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I valori dell’indennità di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo\ndi Euro 1.200,00 ed un massimo di Euro 3.500,00 annui lordi per 13 mensilità e\nsono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse\ndel Fondo destinate alla remunerazione degli incarichi nonché alla graduazione\ndegli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il limite massimo di cui al comma 2 può essere elevato in sede di\ncontrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. aa). In\ncaso di elevazione del limite massimo, è possibile prevedere che\nl’indennità di posizione organizzativa possa assorbire lo straordinario e\u002Fo\naltre voci del trattamento economico accessorio. Fino alla definizione, in sede\ndi contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia continuano ad\napplicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei\ncomparti di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito\navviso sul sito istituzionale, le posizioni organizzative e professionali che\nsi rendono disponibili, acquisisce le disponibilità dei Funzionari interessati\ne le valuta sulla base dei criteri di selezione, definiti previo confronto di\ncui all’art. 5 (Confronto), che sono riportati nell’avviso e che dovranno\ntener conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità\nprofessionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche\ndegli incarichi affidati. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto\nscritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a\nseguito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intervenuti mutamenti organizzativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutazione negativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure\ncautelari di sospensione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di\nposizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia\nprofessionale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La valutazione dei risultati delle attività svolte dai dipendenti cui\nsono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai\ncriteri ed alle procedure del sistema di valutazione adottato\ndall’amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il dipendente che, a seguito di successive riassegnazioni, ricopra uno o\npiù incarichi di posizione organizzativa o professionale per più di 8 anni\nanche non consecutivi ha diritto al conferimento di un incarico di posizione\norganizzativa. Il diritto all’incarico non si applica ove si verifichi una\ndelle fattispecie di cui al comma 5. La disciplina del presente comma si\napplica a partire dagli incarichi conferiti successivamente all’entrata in\nvigore del CCNL 27 gennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 17 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Social media e digitai manager\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.In applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 9 - nonies del\nD.L. 14 marzo 2025, n. 25 convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, e nel\nrispetto di quanto indicato al successivo comma 9 - decies del medesimo art. 4,\nla figura del social media e digitai manager è collocata nell’ambito delle\naree e delle famiglie professionali del sistema di classificazione\nprofessionale di cui al CCNL 9 maggio 2022 nel rispetto delle indicazioni\ncontenute nell’Allegato A del medesimo CCNL 9 maggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 Pausa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il\npersonale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di\nalmeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche. A\nrichiesta del lavoratore, la durata della pausa è ridotta a 10 minuti\ncompatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In ogni caso, per la eventuale consumazione del pasto, secondo la\ndisciplina di cui all’art. 86 (Servizio mensa e buoni pasto) del CCNL 12\nfebbraio 2018, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta\nminuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La durata della pausa e la sua collocazione temporale sono definite in\nfunzione della tipologia di orario di lavoro nella quale essa è inserita,\nnonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla\ndislocazione delle sedi dell’amministrazione sul territorio cittadino , alla\ndimensione della città stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella\nstabilita in ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che\nsi trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 20 (Orario di lavoro\nflessibile), comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. n.\n66\u002F2003, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un\norario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta\ndalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente\nassicurata la continuità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL 9\nmaggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro flessibile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero\nconsiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata\ned in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può\navvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia\ndelle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali\nesigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano\nove è ubicata la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1,\ndeve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di\nriferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono\nfavoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità\nulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i\ndipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al\nd.lgs. n. 151\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n.\n104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 45\n(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL 12\nfebbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei\npropri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che siano genitori, anche adottivi, impegnati nell’assistenza alle\nattività scolastiche a casa ai sensi dell’art. 6 della legge 8 ottobre 2010,\nn. 170, di figli studenti del primo ciclo dell’istruzione con disturbi\nspecifici di apprendimento (DSA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni\ndi legge vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pendolari residenti o domiciliati in località distanti dalla sede di\nservizio, per i quali i tempi di percorrenza risultino particolarmente\ngravosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie e recupero festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie\nretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione\nivi compresa l’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di\nposizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,\nnonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione\nlavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.bis. Ai lavoratori turnisti, durante il periodo di ferie, in aggiunta a\nquanto previsto al comma 1, spetta anche una indennità giornaliera -\ncommisurata alle indennità di turno di cui all’art. 28 (Turnazioni)\ncomplessivamente percepite nel corso dell’anno solare che precede la\nfruizione delle ferie - calcolata come segue: indennità di turno percepite\nnell’anno solare diviso per 12 e diviso per 26. L’indennità di cui al\npresente comma è posta a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art.\n49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 9 maggio 2022 ed è\ncorrisposta solo nel caso in cui il valore calcolato ai sensi del periodo\nprecedente risulti almeno pari ad euro 5,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque\ngiorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due\ngiornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera \"a\", della legge 23 dicembre\n1977, n. 937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni,\nla durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate\npreviste dall' art. 1, comma 1, lettera \"a\", della legge 23 dicembre 1977, n.\n937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo\nda fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla\nmenzionata legge 23 dicembre 1977, n. 937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione\ndi mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art.\n24 (Permessi retribuiti) del CCNL 9 maggio 2022 e all’art. 33 (Permessi e\ncongedi previsti da particolari disposizioni di legge) del CCNL 12 febbraio\n2018 conserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse\nsono fruite, previa autorizzazione in tempo congruo, nel corso di ciascun anno\nsolare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle\nrichieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può\nfrazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di\nferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto\nrichiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1°\ngiugno - 30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con\nle esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31\ndicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso\npossibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di\nmaturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.L’amministrazione, per assicurare il rispetto delle previsioni di cui\nai commi 7 e 8, pianifica entro il mese di aprile di ciascun anno le ferie dei\ndipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti\ndalle disposizioni contrattuali vigenti. Fermo restando quanto previsto ai\ncommi 9 e 10, l’amministrazione monitora nel corso dell’anno l’effettiva\nfruizione delle ferie programmate, la cui richiesta dovrà essere di volta in\nvolta formalizzata e valutata anche con riferimento a sopravvenute diverse\nesigenze del lavoratore o dell’amministrazione. Ove si verifichino le ipotesi\ndi cui ai commi 9 e 10, le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di\nfebbraio dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro\ndovrà assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo\nnel rispetto dei termini previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Fermo restando quanto previsto al comma 11, le ferie maturate e non\ngodute sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di\nlavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni\napplicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi\ndi servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per\nil viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento\ndelle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese\nanticipate per il periodo di ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente\nl’amministrazione ai fini di consentire alla stessa di compiere gli\naccertamenti dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 24\n(Assenze per malattia), comma 2, del CCNL 27 gennaio 2025, il periodo di ferie\nnon è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali\nassenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento\ndelle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle\nesigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 9 e 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2027 o, se\nsuccessiva, alla data di sottoscrizione del presente contratto. Dalla sua\nentrata in vigore, il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 21\ndel CCNL 27 gennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie e riposi solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in\ntutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza\nal coniuge o a parenti e affini entro il secondo grado che necessitino di cure\ncostanti, per particolari condizioni di salute debitamente documentate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro\nsettimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi\ndell’art. 10 del d. lgs. n. 66\u002F2003 in materia di ferie; queste ultime sono\nquantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro\nsettimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione\ndell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui\nall’art. 21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità indicate nel\ncomma 1, possono presentare specifica richiesta all’amministrazione,\nreiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima\ndi 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata\ncertificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione,\nrilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a\ntutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di\nriposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura\nproporzionale tra tutti gli offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a\nseguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di\nfestività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui\nall’art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o\nfamiliari) del CCNL del 9 maggio 2022e dei riposi compensativi eventualmente\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della\nfruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte\ndel richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo\nun criterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche\nod esami diagnostici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di\nvisite mediche - comprese quelle effettuate dal medico di medicina generale -,\nterapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia\ngiornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive\nanche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di età, in aggiunta a\nquanto previsto al comma 1, ai dipendenti sono riconosciute ulteriori 2 ore\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I permessi di cui ai commi 1 e 1-bis, sono assimilati alle assenze per\nmalattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al\nmedesimo regime economico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I permessi orari di cui ai commi 1 e 1-bis:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché\ncon i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i\npermessi di cui all’art. 33 della legge n. 104\u002F1992 e i permessi e congedi\ndisciplinati dal d.lgs. n. 151\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non sono fruibili per meno di un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su\nbase oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I permessi orari di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale\nipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente\nviene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe\ndovuto osservare nella giornata di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza\nper malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui ai commi 1 e 1-bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel\nrispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di\nparticolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere\npresentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende\nfruire del periodo di permesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.L’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 1 -bis è giustificata\nmediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal\nmedico o dal personale amministrativo della struttura o dal professionista\nsanitario, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure\nè trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura\ndel medico o della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la\nrelativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è\ngiustificata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo\nle modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura o dal professionista sanitario, anche privati,\nche hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9\ne 10 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui\nl’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia,\ncon la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in\nordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza\nè giustificata mediante l’attestazione di presenza di cui al comma 11, lett.\nb), dalla quale emerga l’incapacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi\ndelle previsioni dei commi 9, 10 e 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea,\ndel medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti\ncomportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I\nlavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima\ndell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A\ntale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi\ndei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle\ngiornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata\nnell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al\ncomma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo,\nanche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e\npersonali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi per screening oncologici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dal 1 gennaio 2027, in aggiunta a quanto previsto all’art.\n23 (Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche\nod esami diagnostici) ai dipendenti che abbiano compiuto 50 anni sono\nriconosciute 7 ore di permesso retribuito nel quinquennio, non fruibili per\nfrazioni inferiori all’ora, per recarsi ad effettuare esami di screening\noncologico aderendo alla lettera di invito inviata dalla ASL di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 Il primo quinquennio decorre dall’anno solare di compimento dei 50 anni\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Altre aspettative previste da disposizioni di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i\nPaesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di\ndottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che\nusufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398\npossono essere collocati, a domanda, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il\nperiodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni\nlegislative vigenti, fatta salva l’applicazione dell’ art. 2 della citata\nlegge n. 476\u002F1984 e s.m.i .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53\u002F2000, può essere\naltresì concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza\ndell’anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco\ndella vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia,\nindividuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale\naspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con\nl’aspettativa di cui all’art. 40 del CCNL 12 febbraio 2018 (Aspettativa per\nmotivi familiari e personali), se utilizzata allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up\nprecoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino\nun grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento possono richiedere il\nperiodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro\nmesi, di cui all’art. 1 della legge 18 luglio 2025, n. 106 secondo la\ndisciplina ivi prevista. Al congedo di cui al presente comma non si applicano\nle previsioni di cui all’art. 43 (Norme comuni sulle aspettative) del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di\ntutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n.\n151\u002F2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge,\ncon le specificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli\narticoli 16, 17 e 28 del d.lgs. n. 151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore\nspettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima\nove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa\nl’indennità di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione,\nnonché i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri\nprevisti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo\napporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro\nstraordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o\ndannose per la salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio\ndall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151\u002F2001, per le lavoratrici madri o in\nalternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono\nretribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di\nfruizione continuativa, il congedo di cui al presente comma comprende anche gli\neventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dello\nstesso. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di\nfruizione frazionata, ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati\ndal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Qualora tra due\nperiodi di congedo intercorra più di un periodo non lavorativo (ad es. sabato\ne domenica), nel computo del congedo viene conteggiato un solo periodo non\nlavorativo (ad es. un solo sabato ed una sola domenica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma\n2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi di congedo per la\nmalattia del figlio previsti dall’art. 47 del d.lgs. n. 151\u002F2001, alle\nlavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per\nciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza\nretribuita secondo le modalità di cui al comma 2. Il congedo di cui al\npresente comma comprende anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi\nche ricadano all’interno del certificato medico. In presenza di due\ncertificati medici intervallati solo da giorni festivi e\u002Fo non lavorativi il\nperiodo di congedo si considera continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo\nparentale si applica l’art. 32 del d.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La lavoratrice madre o il lavoratore padre presenta la domanda, con la\nindicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, entro i termini\nprevisti dalla richiamata norma di legge. La domanda può essere inviata anche\na mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico\nidoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine\nminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga\ndell’originario periodo di astensione. In presenza di particolari e\ncomprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il\nrispetto del termine di cui all’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 151\u002F2001, la\ndomanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio\ndel periodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro\nsia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei\nperiodi di congedo parentale. In tale ipotesi, fermo restando quanto previsto\ndall’art. 32 del d.lgs. n. 151\u002F2001, ai fini del computo dei giorni di\ncongedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo\nparentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time\nil suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore\ndurata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in\nogni caso, fruibili per meno di un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.I genitori di un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase\nattiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche\nrare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento\npossono richiedere il congedo e\u002Fo i permessi di cui agli articoli 1 e 2 della\nlegge 18 luglio 2025, n. 106, secondo la disciplina ivi prevista. I permessi di\ncui al presente comma non possono essere fruiti per meno di un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In applicazione dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151\u002F2001, il genitore con\nfigli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche\nin modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni,\nad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è\nfissata la residenza della famiglia o l'altro genitore esercita la propria\nattività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e\ndisponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle\namministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere\nmotivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso\ndevono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di evitare l’insorgere di dubbi interpretativi,\nritengono opportuno eliminare nel presente testo l’inciso “non riducono le\nferie” e l’inciso “sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio”\nprecedentemente contenuti all’art. 23 del CCNL 27 gennaio 2025. Evidenziano,\na tal fine, che in applicazione dell’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151\u002F2001\nl’intero periodo di congedo parentale è computato nell'anzianità di\nservizio e non comporta la riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o\ngratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi\nall'effettiva presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie\nsalvavita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad\nesempio l’emodialisi, la chemioterapia, trapianti di organi e\u002Fo tessuti ed\naltre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2,\nsono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione\ndel periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di\nday-hospital, o accesso ambulatoriale e convalescenza post-intervento, nonché\ni giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie, visite\nspecialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate\nil dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai\nrispettivi CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti\nle terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti\nstrutture medico¬legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti\naccreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle\npubbliche amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il dipendente ha, altresì, diritto ai permessi destinati ai lavoratori\naffetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, ovvero\nda malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di\ninvalidità pari o superiore al 74 per cento, di cui all’art. 2 della legge\n18 luglio 2025, n. 106, nella misura di 10 ore annue. I permessi di cui al\npresente comma non possono essere fruiti per frazioni inferiori a un’ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale, anche\ncon riferimento a patologie preesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 Turnazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e\nfunzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in\nuna effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. A\ntale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non\nsiano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate\nnell’arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed\navvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se\nprevisto, notturno, in relazione all’articolazione adottata\ndall’amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i\nseguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di\nlavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base\ndelle professionalità necessarie in ciascun turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra\nil personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata\nalle esigenze dello scambio delle consegne o a comprovate e sopravvenute\nesigenze relative ai servizi resi all’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di\nriposo di almeno 11 ore consecutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in\nstrutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno\n10 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore\n22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende\nquello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le\nore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del\ngiorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o\ncalamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del\nmese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. Il numero dei turni\nfestivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore\nad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del\nMinistero dei beni culturali e per il personale degli stabilimenti e poli del\nMinistero della Difesa tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei\ngiorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del comma\n7, rispetto alle ordinarie indennità di turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare\narticolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una\nindennità, i cui valori sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6:00 e le 22:00):\nmaggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 29\n(Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lett. a), del CCNL 27 gennaio\n2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\ndi cui all’art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lett. a), del\nCCNL 27 gennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di\ncui all’art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2, lett. a), del CCNL\n27 gennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della\nretribuzione di cui all’ art. 29 (Retribuzione e sue definizioni), comma 2,\nlett. a), del CCNL 27 gennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.L’indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di\neffettiva prestazione in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, lett. a), b) e c), nonché i\nlimiti dei turni di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione\ncollettiva integrativa, ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere h) e i). Fino alla\ndefinizione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, della nuova\ndisciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite\nsulla base dei precedenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le indennità di cui ai commi 5 e 7 sono corrisposte a carico delle\nrisorse del Fondo risorse decentrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari,\ndi cui all’ art. 20 (Orario di lavoro flessibile), comma 4, può, a\nrichiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in\nrelazione a quanto previsto dah’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 151\u002F2001.\nSono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel\nperiodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Nella giornata festiva infrasettimanale, qualora non sia richiesta la\npresenza di tutti i lavoratori ordinariamente previsti nella turnazione per\ndetta giornata, per i soli lavoratori che non siano chiamati a rendere la\nprestazione lavorativa detta giornata è considerata festiva e non dà luogo a\ndebito orario. Conseguentemente, non è corrisposto il compenso per lavoro in\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a\ntempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in\nquanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il\nrapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e\ndella peculiarità del suo svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,\nverticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali,\npuò essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le\nparti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto\ndall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 81\u002F2015. La misura massima della\npercentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario\ndi lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento\nall’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi\ndell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore\nannualmente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate\nesigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed\nimprovvise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o\nmisto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite\nmassimo dell’orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a\ntempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione\nlavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il\nlimite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente\nlavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla\nretribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 29 (Retribuzione e sue\ndefinizioni), comma 2, lettera c), del CCNL 27 gennaio 2025, maggiorata di una\npercentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate\nai compensi per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle\nfissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario\nordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma\n5 è elevata al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e\nmisto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario\nintendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori\nrispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata\ndell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d. lgs.\nn. 81\u002F2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di\nfinanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui\nall’art. 25 (Lavoro straordinario e riposi compensativi) del CCNL 12 febbraio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale, previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del\nd. lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il numero dei giorni di ferie, delle giornate di riposo di cui all’art.\n21 (Ferie e recupero festività soppresse), comma 4, e delle altre assenze\ngiornaliere dal servizio - previste dalla legge e\u002Fo dal CCNL - comunque\ndenominate sono pari a quelli previsti per i lavoratori con rapporto di lavoro\na tempo pieno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata\ndella prestazione giornaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge e\u002Fo dal CCNL -\ncomunque denominate - sono riproporzionate in ragione della percentuale di\nlavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il numero dei giorni di ferie, delle giornate di riposo di cui all’art.\n21 (Ferie e recupero festività soppresse), comma 4, e delle altre assenze\ngiornaliere dal servizio - previste dalla legge e\u002Fo dal CCNL - comunque\ndenominate - sono riproporzionati in ragione del rapporto tra il numero di\ngiornate di lavoro teorico previste per il lavoratore a tempo parziale\nnell'anno rispetto al numero di giornate di lavoro teorico previste per il\nlavoratore con rapporto di lavoro a tempo pieno nell’anno; fanno eccezione i\npermessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104\u002F1992 i quali si\nriproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di giornate di lavoro\ndel lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del numero di\ngiornate di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il lavoratore con\nrapporto di lavoro a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge e\u002Fo dal CCNL -\ncomunque denominate sono riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero\ndi ore lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto\nal numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore con rapporto di\nlavoro a tempo pieno; fanno eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge\nn. 104\u002F1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile\nsia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il criterio di proporzionalità di cui alla lettera a) primo periodo si\napplica anche per le assenze per malattia, fermo restando che, ai fini della\nmaturazione del periodo di conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c1) si considerano solo le giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo\nparziale comprese nel certificato medico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c2) alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso si sommano le assenze\nper malattia verificatesi nel triennio precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal d.lgs. n.\n151 del 2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in\nperiodo non lavorativo. Il relativo trattamento economico, spettante per\nl’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è determinato con le\nmodalità di cui ai commi 13 e 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternità, i\npermessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con\nquelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è\ndeterminato con le modalità di cui ai commi 13 e 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.In presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto non\nsi riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il periodo di\npreavviso. A tal fine i termini previsti vengono trasformati nel corrispondente\nnumero di giornate di lavoro teorico per i lavoratori con rapporto di lavoro a\ntempo pieno; per la maturazione dei termini così ridefiniti, si considerano\nsolo le giornate effettivamente lavorate dal dipendente con rapporto di lavoro\na tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Ai soli fini dell’effettuazione del calcolo dei giorni\u002Fore di lavoro\nteorico di cui ai commi 9, 10 e 11 le giornate festive infrasettimanali si\nconsiderano come giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte\nle competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo\npieno appartenente alla stessa area e famiglia professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla\nrealizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata\ndella prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale\nanche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime\norario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale\nsono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia\ndi rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute\nnel d. lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33 del CCNL 9\nmaggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo\ndeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il\ntrattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva\nvigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la\nnatura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi\ncommi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro\nil limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall’art. 21 (Ferie e recupero\nfestività soppresse), commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario\ndi lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili -\ni criteri stabiliti dall’art. 24 (Assenza per malattia) del CCNL 27 gennaio\n2025:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b1) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto\ne non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 24\n(Assenza per malattia) del CCNL 27 gennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b2) ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il\ntrattamento economico si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463,\nconvertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nel limite\nmassimo di cui all’art. 24 (Assenza per malattia), comma 1, del CCNL 27\ngennaio 2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b3) ai fini della determinazione della percentuale di retribuzione\nspettante, secondo i criteri di cui al medesimo art. 24 (Assenza per malattia),\ncomma 10, del CCNL 27 gennaio 2025 i relativi periodi sono stabiliti in misura\nproporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento\neconomico determinato con le modalità indicate alla precedente lettera b2). In\nogni caso, nei primi due mesi di assenza è corrisposto il trattamento\neconomico in misura intera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b4) resta fermo che il trattamento economico non può comunque essere\nerogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino\na un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di\nmatrimonio ai sensi dell’art. 24 (Permessi retribuiti) comma 2, del CCNL 9\nmaggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore\na sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai\npermessi di cui alla lett. c), possono essere concessi i seguenti permessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’alt 25\n(Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del\nCCNL 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 24 (Permessi retribuiti),\ncomma 1 lettera a)del CCNL 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di\ncui all’art. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche\nod esami diagnostici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-permessi per lutto di cui, all’art. 24 (Permessi retribuiti), comma 1,\nlettera b), del CCNL 9 maggio 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera d)deve essere\nriproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a\ntermine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione\ndi unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità\nsuperiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge n. 53\u002F2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di\nrapporto di durata inferiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alla\ndurata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di\nprova, secondo la disciplina, dell’art. 12 (Periodo di prova) del CCNL 27\ngennaio 2025, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata\nfino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In\nderoga a quanto previsto dall’art. 12 (Periodo di prova) del CCNL 27 gennaio\n2025, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può\nrecedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva\ndel preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nel citato articolo.\nIl recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto\nin essere dall’amministrazione deve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In tutti i casi di assunzione con contratto a tempo determinato per\nesigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a\ntermine non sia possibile applicare il comma 2, il contratto è stipulato con\nriserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel\ncaso in cui il dipendente non li presenti entro il termine prescritto o che non\nrisulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è\nrisolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con\npreavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad\neccezione di quelli previsti dal comma 2 e dall’art. 54 (Contratto di lavoro\na tempo determinato) del CCNL 12 febbraio 2018, per il rapporto di lavoro a\ntempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni\nperiodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può\nsuperare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.\nIn caso di dimissioni del dipendente i termini sono ridotti alla metà, con\narrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità\nderivante dal computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,\npossono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di\nreclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o\ncriteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la\nprofessionalità richiesta nei posti da coprire e l’esperienza maturata nei\nrapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con contratto di\nlavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento\nsia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le\nprevisioni del d. lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., sia alle prestazioni che gli stessi\nsono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia\ndell’attività ed alla durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, i periodi di\nlavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la\nmedesima amministrazione, con mansioni della medesima area e famiglia\nprofessionale di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità\nlavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti\ncontrattuali, quali, ad esempio, le progressioni economiche all’interno delle\naree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Sistema integrato di valorizzazione delle competenze del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale, sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati\nnell’organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche,\norganizzative e normative, processi di mobilità, processi di reclutamento di\nnuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, esigenze di\naccrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla\nriqualificazione e progressione del personale. L’analisi dei fabbisogni tiene\nconto anche delle competenze di cui all’art. 32 (Pianificazione strategica di\nconoscenze e saperi), comma 2-bis. Gli stessi piani individuano altresì le\nrisorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle\nattivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del\npresente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attività\nprogrammate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le amministrazioni assicurano, ove necessario, la formazione d’ingresso\ndel personale neoassunto. Essa è effettuata mediante attività di intensità e\ndurata coerente con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti\norganizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione\ndelle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli\nformativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a\npartecipare per oggettivi impedimenti. L’impossibilità a partecipare deve,\nin ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il\npersonale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la\npropria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le\nattività di cui al comma 4, lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere\nobbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le attività di formazione che si concludono con l’accertamento\ndell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente,\nattestato attraverso certificazione formale delle competenze acquisite\n(“patentino delle competenze”) da parte dei soggetti di cui all’art. 32\n(Pianificazione strategica di conoscenze e saperi), comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le attività formative aventi l’obiettivo di far conseguire ai\ndipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle\nfunzioni di assegnazione, tenendo conto dell’evoluzione delle normative e\ndelle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche\ntecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni\nintrodotte nell’utilizzo delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i\npiani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie\nformative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilità, per\naccrescere l’efficacia e l’efficienza delle iniziative programmate, di\nattivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul\nposto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro),\ncomunità di apprendimento, comunità di pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nell’attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle disposizioni\ndi legge in materia, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della\nScuola Nazionale dell’Amministrazione, nonché di Università ed altri\nsoggetti, sia pubblici che privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione\nfinalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate\ndall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I\nrelativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di\nlavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al\npersonale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i\npresupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle amministrazioni con\narticolazione sul territorio è privilegiata l’organizzazione di attività a\nlivello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attività di\nformazione a distanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle\nattività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo\ncomunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico\ndi cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la\npartecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10-bis. Le amministrazioni garantiscono le attività di formazione per tutti\ni dipendenti, assicurando la piena accessibilità al personale con disturbi\nspecifici di apprendimento (DSA) ed al personale con disabilità attraverso\nl’utilizzo di strumenti tecnologici compensativi, modalità didattiche\nflessibili e tempi adeguati, calibrati sulle esigenze individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, nel fascicolo\npersonale, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative\nformative attivate in attuazione del presente articolo, con particolare\nriguardo a quelle concluse con il conseguimento di patentini delle competenze.\nIl fascicolo personale è costantemente aggiornato a cura\ndell’amministrazione, che ne garantisce l’accesso al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali di cui all’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3,\npossono costituire enti bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto\ndelle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola Nazionale\ndell’Amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Nell’ambito dell’Organismo paritetico di cui all’art. 6 (Organismo\nparitetico per l’innovazione):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)possono essere formulate proposte all’amministrazione per la\nrealizzazione delle finalità di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può essere monitorato l’impatto del possesso dei patentini delle\ncompetenze sui percorsi di carriera e sull’assegnazione degli incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando\nuna quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Sono altresì\nutilizzabili, a tal fine, le risorse stanziate dall’alt 1, comma 613, della\nlegge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL 9\nmaggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pianificazione strategica di conoscenze e saperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi\nformativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di\ncompetenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti, che siano\nerogati da soggetti preferibilmente pubblici o anche privati qualora\nriconosciuti, attraverso appositi sistemi di accreditamento, idonei ad erogare\nformazione di qualità e di alta qualificazione, tra cui interventi formativi\nsui temi dell’etica pubblica. L’accreditamento del soggetto formatore è il\npresupposto di idoneità obbligatorio e propedeutico per il rilascio dei\npatentini delle competenze di cui all’art. 31 (Sistema integrato di\nvalorizzazione delle competenze del personale), comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le amministrazioni, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 52, comma\n5, del CCNL del 12 febbraio 2018, favoriscono misure formative finalizzate\nall’acquisizione e all’arricchimento delle competenze digitali conseguenti\nall’introduzione di sistemi di innovazione tecnologica, tra cui a titolo\nesemplificativo l’Intelligenza Artificiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2-bis. Le amministrazioni, al fine di agevolare la pianificazione della\nformazione, definiscono le competenze tecniche, trasversali, trasferibili,\ndigitali e strategiche, nell’ambito delle famiglie professionali,\nindividuando, ove possibile, il livello di base nonché step di accrescimento\ndelle competenze caratterizzati da differenti livelli di padronanza, in\ncoerenza con i quadri europei di riferimento (DigComp, LifeComp, EntreComp). In\nvia prioritaria, sono definite le competenze tecniche, digitali e\ntrasversali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le amministrazioni pianificano altresì programmi di upskilling e di\nreskilling per i dipendenti anche in relazione al monitoraggio della\nperformance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e\ntrasformazione della Pubblica Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’attuazione di quanto previsto al comma 2-bis è oggetto di analisi e\napprofondimento nell’ambito dell’Organismo paritetico per l’innovazione\ndi cui all’art. 6 (Organismo paritetico per l’innovazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 9\nmaggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accesso al lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con\ncontratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al\npresente articolo e al Capo I del Titolo V del CCNL 9 maggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), comma 3, lett.\ng), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in\nlavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono\nl’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare\nle esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di\nmiglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità\ntecniche delle attività. Fatte salve queste ultime, fermi restando i diritti\ndi priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da\nparte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione -\nprevia contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 7\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6,\nlett. ae) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori\nche si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure. In particolare, nelle more della contrattazione collettiva integrativa\ndi cui al precedente periodo, per i lavoratori che documentino particolari\nesigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di\ngravità ai sensi della legge n. 104\u002F1992 o che godano dei benefici previsti\ndal d.lgs. n. 151\u002F2001 a sostegno della genitorialità, con l’accordo\nindividuale di cui all’art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022\nè possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile\nrispetto a quelle previste per il restante personale. Ulteriori casistiche\npossono essere previste in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui\nall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e\nmaterie), comma 6, lett. ae)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 13 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro da remoto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il lavoro da remoto, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti\nobblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di\nlavoro, può essere prestato anche attraverso una modificazione del luogo di\nadempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della\nprestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il\ndipendente è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può\nessere svolto nelle forme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato\nda centri satellite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare\nriferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono\naltresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con\nparticolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di\ntempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro\nsvolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente\nindividuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante\ndel processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la\ncontinua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai\nsistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto\ndegli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro,\npienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 24 del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 bis. Per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che\nassistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della\nlegge n. 104\u002F1992 o che godano dei benefici previsti dal d.lgs. n. 151\u002F2001 a\nsostegno della genitorialità, con l’accordo individuale di cui all’art. 38\n(Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022 è possibile estendere il numero\ndi giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto a quelle previste\nper il restante personale. Ulteriori casistiche possono essere previste in sede\ndi contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. ae).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata\nl’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche\nai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e,\nsuccessivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro\ndomiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al\ndomicilio per effettuare la suddetta verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto\nprevisto in materia di lavoro agile alFart. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9\nmaggio 2022, con eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 39\n(Articolazione della prestazione in modalità agile), commi 4 e 5 del CCNL 9\nmaggio 2022 e art. 40 (Formazione) del CCNL 9 maggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art 15 del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione congiunta n. 3\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti auspicano che allo scadere degli accordi di telelavoro in essere\nalla data di sottoscrizione del presente contratto, definiti in attuazione dei\nprogetti di cui alFart. 3 del D.P.R. n. 70\u002F1999, le amministrazioni diano\nmaggiore impulso all’utilizzo delle nuove forme di lavoro a distanza previste\ndal CCNL 9 maggio 2022 come modificato ed integrato dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi degli stipendi tabellari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 27 gennaio 2025, sono\nincrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati\nnelle allegate Tabelle 1 e 2, con le decorrenze ivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti\ndall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle\ndecorrenze stabilite dalle allegate Tabelle 3 e 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi\ndell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165\u002F2001\ncorrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n.\n207 (legge di bilancio per il 2025).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.A seguito degli incrementi stipendiali previsti per l’Area EP di cui\nall’allegata tabella 1, sono adeguati e rivalutati, alle decorrenze ivi\nindicate e dei corrispondenti valori di incremento annuale, comprensivi di\ntredicesima mensilità, i valori medi pro-capite annuali definiti da ciascuna\namministrazione ai sensi dell’art. 53 (Trattamento economico del personale\ndella nuova Area EP), del CCNL 9 maggio 2022. Sono conseguentemente adeguati di\nun importo corrispondente i valori minimi e massimi di cui al comma 2 del\ncitato art. 53. A decorrere dal 1\u002F1\u002F2027, il valore a regime dei predetti\nvalori medi pro-capite minimi e massimi è stabilito rispettivamente in €\n55.235,10 e in € 75.235,10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione congiunta n. 4\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che quanto previsto dall’art. 35 (Incrementi degli\nstipendi tabellari), comma 4, per l’Area EP con riferimento al presente\ntriennio 2025-2027, sia applicabile anche agli incrementi previsti per il\ntriennio 2022-2024, ancorché l’adeguamento dei valori non sia stato\nespressamente indicato nel CCNL del 27 gennaio 2025. Conseguentemente, nella\nindicazione dei valori minimi e massimi di cui all’art. 35 (Incrementi degli\nstipendi tabellari), comma 4, si è tenuto conto anche degli incrementi\nstipendiali riconosciuti sul triennio 2022-2024.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Effetti dei nuovi stipendi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 35\n(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima\nmensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di\nquiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di\nfine rapporto, sulla indennità corrisposta in caso di sospensione dal servizio\nai sensi dell’art. 64 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale),\ncomma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull’indennità in caso di decesso di cui\nall’art. 2122 c.c., sull’indennità sostitutiva del preavviso, sulle\nritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i\ncontributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35\n(Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali,\nsecondo gli ordinamenti e le norme vigenti, tenendo conto delle decorrenze e\ndegli importi previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari),\nnei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a\npensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti\ndell’indennità di buonuscita o di anzianità, del trattamento di fine rappo\nrto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in\ncaso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti\nmaturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Si confermano, inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’art. 20, comma 3, del CCNL Ministeri del 12\u002F6\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’art. 21, comma 3, del CCNL Ministeri del 12\u002F6\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’art. 79, comma 3, del CCNL Agenzie fiscali del 28\u002F5\u002F2004;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l’art. 81, comma 3, del CCNL Agenzie fiscali del 28\u002F5\u002F2004;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’art. 22, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici del\n9\u002F10\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l’art. 23, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici del\n9\u002F10\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l’art. 35, comma 3, del CCNL CNEL del 18\u002F7\u002F2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)l’art. 14, comma 3, del CCNL CNEL del 18\u002F11\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l’art. 30, comma 3, del CCNL ENAC del 19\u002F2\u002F2007; l) l’art. 31, comma\n3, del CCNL ENAC del 19\u002F2\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo risorse decentrate: integrazione della disciplina sulla\ncostituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.La parte stabile del Fondo di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate:\ncostituzione) del CCNL 9 maggio 2022 è incrementata, di un importo annuo\nlordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di\namministrazione, indicate nella allegata tabella 5, con le decorrenze ivi\nstabilite, da applicarsi al monte salari dell’anno 2023 di ciascuna\namministrazione, relativo al personale destinatario del corrispondente\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I Ministeri incrementano la parte stabile del presente fondo nei limiti e\ncon le decorrenze previste dai decreti attuativi dell’art. 14, comma 1, del\nD.L. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge dall’alt 1, comma 1, della\nL. 9 maggio 2025, n. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le amministrazioni non statali, per proprie esigenze organizzative o\ngestionali, possono incrementare la parte variabile del presente fondo, nel\nrispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del Lgs. n. 75\u002F2017, a\nvalere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci,\nsenza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e previa\ncertificazione della sostenibilità finanziaria da parte dell’organo di\nrevisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione congiunta n. 5\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità che tutte le amministrazioni, ivi\ncompresi gli ordini ed i collegi professionali, diano puntuale applicazione\nalle norme sulla costituzione del fondo risorse decentrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo risorse decentrate: modifiche alla disciplina sull’utilizzo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.L’art. 33, comma 1 del CCNL 27 gennaio 2025 è sostituito dal\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la\ncontrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse\ndecentrate, al netto di quelle che hanno già finanziato, in precedenti\nannualità, i differenziali stipendiali, gli incarichi di cui all’art. 17\n(Posizioni organizzative e professionali) e l’indennità di cui all’art. 54\n(Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio 2022. Di anno in\nanno, tornano inoltre nel fondo disponibile per la contrattazione integrativa\nle risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato\ndal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione\nverticale, ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 52\n(Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione\nprofessionale), comma 5, del CCNL 9 maggio 2022. Per gli Enti pubblici non\neconomici (enti di cui all’art. 3, comma 1, punto III, del CCNQ 22 febbraio\n2024) si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall’art. 89, comma 2,\nlett. g), del CCNL del 12 febbraio 2018.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in\nlocalità diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio,\noltre alla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,\naereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del\nbiglietto; per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1viaggi in aereo la classe di rimborso è quella “economica”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi\npreventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa\nsostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della\nspesa per i due pasti giornalieri, nel limite di complessivi € 48,68;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore,\nil rimborso per un pasto nel limite di € 24,48;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha\ndiritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86 (Servizio\nmensa e buoni pasto) del CCNL 12 febbraio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per le trasferte continuative nella medesima località di durata non\ninferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in\nresidenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa\nper l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al\ncosto medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della\nlettera c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative\nautorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della\ntrasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro\nprevisto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo\neffettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2e 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)un’indennità di trasferta, avente natura non retributiva, da erogare\nesclusivamente al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge;\ntale indennità è pari a: • € 22,66 per ogni periodo di 24 ore di\ntrasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in\ncaso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o, per le ore eccedenti le 24\nore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il\ntempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e\ncustodia del mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa anche per\naltre categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di\nespletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso\nall’istituto della trasferta di durata n on superiore alle dodici ore. A tale\nscopo le amministrazioni - sulla base della propria organizzazione e nel\nrispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio\ndestinati a tale finalità, definiscono con gli atti di cui al comma 11, in un\nquadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di\nriferimento. Fino alla predisposizione di tali atti continuano ad avere vigenza\nle disposizioni sin qui applicate, sulla base della previgente disciplina\ncontrattuale prevista nei comparti di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per\ncollaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’amministrazione\nspettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta\ndelegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui al comma 11, le\nattività svolte in particolarissime situazioni operative che, in\nconsiderazione dell’impossibilità di fruire durante le trasferte del pasto o\ndel pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,\ncomportano la corresponsione della somma forfettaria di € 28,40 lordi\ngiornalieri in luogo dei rimborsi di cui al comma 1. Per le amministrazioni\ninteressate, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così\nindividuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni\nradar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)attività che comportino imbarchi brevi su unità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di\nverifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria,\nsanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell’ambiente, del territorio e\ndel patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di\nrepressione frodi e similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di assistenza\ne vigilanza nelle traduzioni delle detenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di cui al comma\n1, lettere c), d), e), f), spetta l’indennità di cui al medesimo comma 1,\nlettera h) primo alinea, ridotta del 70%, nei casi ivi previsti. Non è ammessa\nin nessun caso l’opzione per l’indennità di trasferta in misura intera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha\ndiritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo\npresumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le amministrazioni, con gli atti di cui al comma 11, stabiliscono le\ncondizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e\ndegli strumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di trasferte di\ndurata inferiore alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del\npersonale di vigilanza o di custodia, nell’ambito territoriale di competenza\ndell’amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240\ngiorni di trasferta continuativa nella medesima località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Le amministrazioni stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina\ndella trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente\narticolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i\nrimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi\n3, 5, 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta\ndel personale di Ministeri e Agenzie fiscali, ivi compreso quello relativo alle\nmissioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18\u002F12\u002F73, n.\n417 del 26\u002F7\u002F78 e D.P.R. 513\u002F1978 e successive modificazioni ed integrazioni\nnonché dalle norme regolamentari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle\nrisorse già previste nei bilanci delle singole amministrazioni per tale\nspecifica finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 82 del CCNL 12\nfebbraio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Copertura assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore\ndei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per\nadempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di\ntrasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione\ndelle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio è possibile nei\nlimiti previsti dalle disposizioni legislative e dalle relative modalità\napplicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non\ncompresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di\ntrasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di\nlesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato\nautorizzato il trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà\ndell’amministrazione o dalla stessa noleggiati sono in ogni caso integrate\ncon la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei\nrischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone\ndi cui sia stato autorizzato il trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i\ncorrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze\nstipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono\ndetratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso\nevento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale\nspecifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da\nvigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la\neventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti\nappartenenti alle aree dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, che\ncoprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per\neffetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di\nattività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di\nresponsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo\nla disciplina di cui all’art. 84 del CCNL 12 febbraio 2018, ove non\nsussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in\nconvenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto\ndella normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni\npossono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate\ndai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale\ninteressato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con\nversamento di una quota individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL 9\nmaggio 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 Buoni Pasto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le amministrazioni determinano il valore del buono pasto, in misura non\ninferiore al valore già previsto ai sensi dell’art. 86 (Servizio mensa e\nbuoni pasto), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018, compatibilmente con i limiti\ndi legge e con le risorse previste nei rispettivi bilanci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DISPOSIZIONI SPECIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di bilinguismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. I Ministeri e le Agenzie Fiscali continuano a corrispondere\nl’indennità di bilinguismo di cui all’art. 35 del CCNL 27 gennaio 2025,\nincrementata delle misure e con la decorrenza di cui alla allegata tabella\n6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme speciali per AGID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Fino alla data di entrata in vigore del prossimo CCNL del comparto\nFunzioni Centrali, a tutto il personale dell’area EP di AGID non si applica\nquanto previsto dall’art. 53, comma 5, del CCNL 09 maggio 2022. Resta\ncomunque fermo che alla retribuzione di risultato devono essere destinate in\nogni caso risorse almeno corrispondenti a quelle di cui all’art. 5, comma 5,\ndel CCNL 16 luglio 2024 fatto salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del\npresente comma, e al 15% delle ulteriori risorse destinate a retribuzione di\nposizione e di risultato per effetto di nuove assunzioni. AGID può riconoscere\nal personale di cui al presente articolo benefici di welfare a valere sulle\ndisponibilità già previste per le medesime finalità da precedenti norme di\nlegge o di CCNL, nonché sulle risorse di cui all’art. 5, comma 5, del CCNL\n16 luglio 2024 in una misura comunque tale da garantire che alla retribuzione\ndi risultato sia destinata una quota congrua delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a\ncontratto a tempo indeterminato presso le sedi estere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale dipendente\ndi nazionalità italiana di cui all’art. 1 (Campo di applicazione), comma 2,\nlett. a) ai quali, per quanto non diversamente previsto al presente articolo,\ncontinuano ad applicarsi, nei limiti del d.lgs. n. 165\u002F2001, i CCNL del 22\nottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del\n27 giugno 2024, ove compatibili e\u002Fo non sostituite da norme legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Poiché al personale destinatario del presente articolo non sono\nattribuibili i benefici economici previsti dal presente contratto, il Fondo\nrisorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato\npresso le sedi estere di cui all’art 2 del CCNL 19 maggio 2020, come\nrideterminato a seguito dell’applicazione dell’art. 4 del CCNL 27 giugno\n2024 e dell’art. 37 del CCNL 27 gennaio 2025, è incrementato, in luogo dei\npredetti benefici non attribuiti, dei seguenti importi pro-capite annui\nlordi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-euro 666,00 a decorrere dal 1\u002F1\u002F2025;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rideterminati in euro 1.332,00 a decorrere dal 1\u002F1\u002F2026;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rideterminati in euro 1.885,00 a decorrere dal 1\u002F1\u002F2027.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli importi pro-capite di cui al comma 2 sono sommati al valore medio\npro-capite già determinato ai sensi dell’art. 2, comma 4 del CCNL del 19\nmaggio 2020, dell’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4,comma 2, del CCNL 27 giugno 2024 e dell’art. 37, comma 2, del CCNL 27\ngennaio 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sono confermate le previsioni di cui all’art. 2, commi 4, 5 e 6 del CCNL\n19 maggio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Monitoraggio delle dinamiche retributive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Nel mese di luglio 2027 l’ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie\nsi incontrano per effettuare una verifica congiunta degli andamenti delle\nretribuzioni contrattuali e delle retribuzioni di fatto del personale del\ncomparto Funzioni centrali, basata su dati Istat e RGS, in relazione\nall’inflazione nel periodo di vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Parità di retribuzione tra uomini e donne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Le amministrazioni, ai fini della parità retributiva tra i generi,\nadempiono alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 96 del 2026 e forniscono le\ninformazioni di cui all’art. 9 del medesimo decreto nei tempi e modi ivi\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 Conferme  \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a\ntrovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove\ncompatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e\u002Fo da norme\nlegislative, nei limiti del d.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>TABELLE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tabella 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi mensili della retribuzione tabellare®\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2025\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rideterminato dal 1.1.2026\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rideterminato dal 1.1.2027\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp>ELEVATE PROFESSIONALITA'\u003Csup>(2)\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>78,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>156,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>221,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp>FUNZIONARI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>57,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>114,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>161,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp>ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>47,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>94,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>133,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"232\">\u003Cp>OPERATORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>44,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp>89,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>126,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in\nvigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2,\ncomma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16\u002F6\u002F2025. Per il periodo dal\n1\u002F1\u002F2025 al 30\u002F09\u002F2025 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi, per le\nsuddette tre amministrazioni, alle corrispondenti aree del precedente sistema\ndi classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita\nnel citato CCNL (tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Il medesimo incremento dell'area Elevate professionalità è\nriconosciuto all'Ispettore generale r.e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi mensili della retribuzione tabellare dei Professionisti di II\nqualifica - ENAC, ANSFISA, ANSV\u003Csup>(1)\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Posizioneeconomica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2025\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rideterminato dal 1.1.2026\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rideterminato dal 1.1.2027\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"244\">\u003Cp>PII 4 super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp>97,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>194,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp>275,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"244\">\u003Cp>PII 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp>90,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>181,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp>256,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"244\">\u003Cp>PII 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp>80,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>161,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp>228,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"244\">\u003Cp>PII 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp>70,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>141,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp>200,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"244\">\u003Cp>PII 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\">\u003Cp>62,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>124,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\">\u003Cp>175,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Ca href=\"New.html#_ftnref1\" name=\"_ftn1\" id=\"_ftn1\">\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Incrementi mensili della retribuzione tabellare degli Ispettori specialisti\n- ENAC, ANSFISA, ANSV(1)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"248\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Dal 1.1.2025\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>Rideterminato dal 1.1.2026\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>Rideterminato dal 1.1.2027\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"248\">\u003Cp>Ispettore specialista\u003Csup>(2)\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>57,20 |\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\">\u003Cp>114,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp>161,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ente nazionale aviazione civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza delle\nferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Agenzia Nazionale per\nla sicurezza del volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) La tavola indica il nuovo profilo di \"Ispettore specialista\" entrato in\nvigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2,\ncomma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16\u002F6\u002F2025. Per il periodo dal\n1\u002F1\u002F2025 al 30\u002F9\u002F2025 il profilo indicato nella tavola è da riferirsi ai\ncorrispondenti profili del precedente sistema di classificazione, in base ai\ncriteri di trasposizione automatica definiti dall'art. 5, comma 1 del citato\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Nuova retribuzione tabellare annua\u003Csup>(1)\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^ mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2025\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2026\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2027\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp>ELEVATE PROFESSIONALITÀ'\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>35.571,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>36.508,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>37.286,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp>FUNZIONARI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>26.049,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>26.735,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>27.304,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp>ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>21.449,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>22.014,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>22.482,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"229\">\u003Cp>OPERATORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>20.384,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>20.921,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"127\">\u003Cp>21.366,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) La tavola indica le aree del nuovo sistema di classificazione entrato in\nvigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2,\ncomma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16\u002F6\u002F2025. Per il periodo dal\n1\u002F1\u002F2025 al 30\u002F9\u002F2025 le aree indicate nella tavola sono da riferirsi, per le\nsuddette tre amministrazioni, alle corrispondenti aree del precedente sistema\ndi classificazione, in base alla tabella di trasposizione automatica definita\nnel citato CCNL (tabella 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Nuova retribuzione tabellare annua dei Professionisti di II qualifica -\nENAC, ANSFISA, ANSV\u003Csup>(1)\u003C\u002Fsup>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Posizione economica\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Dal 1.1.2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Dal 1.1.2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Dal 1.1.2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PII 4 super\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>44.287,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45.454,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>46.421,16\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PII 4\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41.275,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>42.362,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>43.264,25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PII 3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36.772,48\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37.741,48\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>38.544,40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PII 2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32.293,61\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33.144,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33.849,65\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PII 1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.295,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29.041,32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29.659,20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ispettore specialista(2)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Dal 1.1.2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Rideterminato dal 1.1.2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Rideterminato dal 1.1.2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ispettore specialista(2)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32.582,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33.268,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33.837,44\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Ente nazionale aviazione civile, Agenzia Nazionale per la sicurezza\ndelle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Agenzia\nNazionale per la sicurezza del volo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) La tavola indica il nuovo profilo di \"Ispettore specialista\" entrato in\nvigore, per Enac, Ansv e Ansfisa, il 1° ottobre 2025 ai sensi dell'art. 2,\ncomma 1 del CCNL (sequenza contrattuale) del 16\u002F6\u002F2025. Per il periodo dal\n1\u002F1\u002F2025 al 30\u002F9\u002F2025 il profilo indicato nella tavola è da riferirsi ai\ncorrispondenti profili del precedente sistema di classificazione, in base ai\ncriteri di trasposizione automatica definiti dall'art. 5, comma 1 del citato\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi Fondo risorse decentrate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori %\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Tipologie di amministrazioni\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Incremento % su m.s. 2023 per l'anno 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Incremento % su m.s. 2023 per l'anno 2026\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Incremento % su m.s. 2023 dal 1.1.2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ministeri\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>—\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>—\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,13%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Agenzie Fiscali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,34%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,68%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,94%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Enti pubblici non economici\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,17%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,38%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,72%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>CNEL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,29%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,58%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,03%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>ENAC (Aree Operatori, Assistenti, Funzionari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,26%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,53%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,87%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>ENAC (Professionisti di seconda qualifica)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,14%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,30%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,48%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>AGID\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,44%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,89%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,45%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Tabella 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incremento mensile indennità bilinguismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Attestato conoscenza della seconda lingua\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Incremento dal 1.1.2027\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>A - laurea\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>B - diploma\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>C - media\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>D - elementare\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>A.Ra.N. - Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>L’Aran ed il Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dichiarano\nche, ai sensi dell’art 48 bis del D.P.R. 752 del 1976 e successive\nmodificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo\ndelegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione\ndell’indennità di bilinguismo di cui all’art. 42 (Indennità di\nbilinguismo). Pertanto, tale tematica non potrà essere suscettibile di\nulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l’art. 1, comma 2,\ndel presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di\nraccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute\nnel citato D.P.R. n. 752 del 1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale sede, il delegato del Commissario di Governo ha evidenziato\nl’esigenza che si possa avviare un processo di perequazione degli importi\ndell’indennità di bilinguismo applicati nell’ambito del pubblico\nimpiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fbody>\n\u003C\u002Fhtml>\n",{},"\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI TRIENNIO 2025 - 2027 -\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \n\n        \n\n\n        \n\n        \n        \n        \n         \n\n        \n        \n\n        \n\n        \n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[49],{"title":37,"slug":33},[51],{"type":52,"data":53},"call_to_action_body_block",{"title":54,"description":55,"variant":56,"link":57},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":54,"url":58,"description":54,"rel":59,"type":60},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[62],{"type":52,"data":63},{"title":54,"description":55,"variant":56,"link":64},{"title":54,"url":58,"description":54,"rel":59,"type":60},[]]