[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-personale-comparto-sanita-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":208,"content_type_view":209,"extra_breadcrumbs":210,"body":212,"body_blocks":223,"related_pages":227},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":43,"details":206,"translations":207},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":36,"locale":11,"override_title":8,"title":37,"browser_title":38,"browser_description":39,"text":40},"ccnl-personale-comparto-sanita-2019-2021","0133a760-7956-11ed-ab89-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-personale-comparto-sanita-2019-2021\u002Fccnl-personale-comparto-sanita-2019-2021\u002F","ccnl personale comparto sanita 2019-2021","ccnl personale comparto sanita 2019-2021 - 2019","Italy - ccnl personale comparto sanita 2019-2021 - 2019","ccnl personale comparto sanita 2019-2021 - 2019 - Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona",{"name":41,"data":42},"ccnl comparto sanita 2019-2021.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>ccnl sanita\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>IPOTESI DI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ’\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>TRIENNIO 2019 - 2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 23.00, ha avuto luogo, presso la sede\ndell’Aran, l’incontro tra l’A.Ra.N e le Organizzazioni e Confederazioni\nsindacali rappresentative del Comparto Sanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi di\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto\nSanità Triennio 2019\u002F2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cp>Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo Firmato\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Confederazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>FP CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIALS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NURSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NURSING UP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firmato\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIA DEL CORSO 476 00186 ROMA C.F. 97104250580|\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ipotesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del comparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SANITÀ’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo 2019-2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 Campo di applicazione8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 Conferme10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Sistema delle relazioni sindacali11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Obiettivi e strumenti11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 Informazione12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Confronto13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Confronto regionale14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 Organismo paritetico per l’innovazione15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 Trattamento economico del personale in distacco sindacale20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 Clausole di raffreddamento21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Diritti sindacali22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 Diritto di assemblea22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo II22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Sistema di classificazione professionale24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 H sistema di classificazione del personale24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 Area del personale di elevata qualificazione26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 Norma di primo inquadramento26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Passaggi di profilo e progressioni27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa\nAzienda o Ente27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 Progressione economica all’interno delle aree28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 Progressione tra le aree31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 Norme di prima applicazione32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 Norme transitorie su procedure concorsuali, selettive e progressioni\neconomiche in corso33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento\neconomico in godimento33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III Sistema degli Incarichi35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 Definizione, principi e tipologie35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 Contenutodegli incarichi di posizione36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 Istituzionee graduazione degli incarichi di posizione37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di\nposizione39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 Contenutoe requisiti degli incarichi di funzione organizzativa41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 Contenutoe requisiti degli incarichi di funzione professionale42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 Istituzionee graduazione degli incarichi di funzione organizzativa\ne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionale46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione\norganizzativa e professionale47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale\ndell’area dei professionisti della salute e dei funzionari50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale\ndell’area degli assistenti e dell’area degli operatori52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli\nincarichi54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO IV Arpa55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 Norma sul personale trasferito alle Arpa55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Costituzione del rapporto di lavoro57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 H contratto individuale di lavoro57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 Periodo di prova58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 Transizione di genere60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 Ricostituzione del rapporto dilavoro61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Istituti dell’orario di lavoro62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 Orario di lavoro62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 Servizio di pronta disponibilità65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 Riposo settimanale67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 Lavoro notturno68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47 Lavoro straordinario68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48 Banca delle ore70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III Ferie e festività71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 Ferie e recupero festività soppresse71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV Permessi, assenze e congedi 73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 Permessi giornalieri retribuiti73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 Permessi previsti da particolari disposizioni di legge75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 Congedi per le donne vittime di violenza76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie,\nprestazioni specialistiche od esami diagnostici77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 Permessi orari a recupero80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 Assenze per malattia80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 Assenze per malattia in caso di gravipatologie richiedenti terapie\nsalvavita83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 Infortuni sul lavoro, malattie professionalie infermitàdovute a\ncausa di servizio84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 Mutamento di profilo per inidoneità psico-fìsica84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60 Congedi dei genitori85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 Diritto allo studio87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V Mobilità90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63 Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del\npersonale90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI Formazione del personale91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 Principi generali e finalità della formazione91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 Destinatari dei processi della formazione92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 Formazione continua ed ECM95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 Congedi per la formazione97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo IV98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO V TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Lavoro a tempo determinato99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70 Contratto di lavoro a tempo determinato99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71 Trattamento economico - normativo del personale con contratto a\ntempo determinato102\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Somministrazione di lavoro a tempo determinato105\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 72 Contratto di somministrazione105\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III Lavoro a tempo parziale106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73 Rapporto di lavoro a tempo parziale106\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale109\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro\na tempo parziale110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VI LAVOROA DISTANZA113\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Lavoro agile113\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 Definizione eprincipi generali113\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 Accesso al lavoro agile114\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 Accordo individuale114\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 79 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione115\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 Formazione nel lavoro agile116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Altre forme di lavoro a distanza117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81 Lavoro da remoto117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 82 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo VI118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO VII RESPONSABILITÀ’ DISCIPLINARE119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 83 Obblighi del dipendente119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84 Codice disciplinare121\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO Vili ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO126\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 85 Termini di preavviso126\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO IX ISTITUTI NORMO-ECONOMICI128\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 86 Coperture assi curative per la responsabilità civile128\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87 Sistemi per la gestione del rischio129\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 88 Patrocinio legale130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 89 Welfare integrativo131\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 90 Servizio fuori sede132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 91 Trattamento di trasferta132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 92 Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto,\ndegli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei\nfunzionari135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 93 Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata\nqualificazione136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 94 Retribuzione e sue definizioni136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 95 Struttura della busta paga137\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 96 Tredicesima mensilità138\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 97 Incrementi degli stipendi tabellari139\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 98 Effetti dei nuovi stipendi139\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 99 Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di\nclassificazione professionale140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 100 Trattamento economico tabellare del personale di\nelevataqualificazione142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II Fondi142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 101 Incremento Fondi142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economichee\nindennitàprofessionali142\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III Sistema indennitario148\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 104 Indennità di specificità infermieristica148\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 105 Indennità tutela del malato e promozione della salute148\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 106 Indennità di turno, di servizio notturno e festivo148\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 107 Indennità per l’operatività in particolari UO\u002FServizi149\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 108 Indennità professionale specifica151\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 109 Indennità di rischio radiologico151\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 110 Riposo biologico151\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. Ili Indennità di polizia giudiziaria152\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 112 Indennità di bilinguismo152\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 113 Decorrenza e disapplicazioni del Titolo X153\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO A154\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA DELLE AREE E DEI PROFILI154\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE163\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A - Incrementi mensili dello stipendio tabellare163\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B - Nuovi valori del trattamento economico costituito da stipendio\ntabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e\nfasce retributive164\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C - Valori del trattamento economico costituito da stipendio\ntabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione e fasce\nretributive a seguito del conglobamento dell Elemento perequativo nello\nstipendio tabellare165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D - Stipendi tabellari delle nuove Aree166\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella E - Valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di\ndifferenziali attribuibili166\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella F - Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di\nclassificazione professionale167\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella G - Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse di\ncui all’art. 1, comma 293 della legge 30\u002F12\u002F2021, n. 234, destinate alla\nindennità di pronto soccorso168\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella H - Indennità di specificità infermieristica169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella I - Indennità tutela del malato e promozione della salute169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella J - Indennità professionale specifica170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella K - Indennità di qualificazione professionale170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n.1171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n.2171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n.3171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n.4171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n.5172\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n.6172\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Applicazione, durata, tempi e decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le\nAziende ed Enti del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione\ndei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di\nprovvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di\nestemalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente\ncontratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova\namministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed\nalle agenzie, istituti, RSA ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui\nall’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei\ncomparti di contrattazione collettiva nazionale del 3.8.2021 è riportato nel\ntesto del presente contratto come “Aziende ed Enti”. Il riferimento agli\nIstituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno\n1993, n. 270 e s.m.i. e agli Istituti di ricovero e cura a carattere\nscientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 è riportato\nnel testo del presente contratto come “Istituti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive\nmodificazioni ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165\u002F2001”. Il\ndecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed\nintegrazioni sono riportati come “D. Lgs. n. 502 del 1992”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel testo del presente contratto per \"dirigente o responsabile\" si\nintende il dirigente o il responsabile preposto alle strutture con gli\nincarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel\nrispetto delle leggi regionali di organizzazione. Con il termine di \"unità\noperativa\" si indicano genericamente articolazioni interne delle strutture\naziendali così come individuate dai rispettivi ordinamenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre\n2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,\nsalvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione\nviene portata a conoscenza delle Aziende ed Enti mediante la pubblicazione nel\nsito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed\nautomatico sono applicati dalle Aziende e Enti entro trenta giorni dalla data\ndi stipulazione di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in\nanno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera\nraccomandata o con PEC, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato\nsuccessivamente a tale data, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione\ndefinitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono\nintegralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo\ncontratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo\ndel contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro sei mesi dalla\nsua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire\nl’apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo\nalla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del d. Igs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30%\ndella previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto\ndella dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al\n50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente\ncomma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del\nd. Igs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai\nsensi dell’art. 49 del d. Igs. n. 165\u002F2001, anche su richiesta di una delle\nparti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Conferme\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni contenute nel CCNL del 21 maggio 2018 e quelle, ancora\nvigenti, contenute nei CCNL precedenti a quest’ultimo concernenti le Aziende\ne gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare\napplicazione, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite dalle norme\no comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge e del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema delle relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Obiettivi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire\nrelazioni stabili tra Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla\npartecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla\nreciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla\nprevenzione e risoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\nAziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del\npersonale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della\npubblica amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le Aziende ed\nEnti, si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di\ndialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Aziende ed\nEnti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro\novvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola,\na sua volta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confronto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organismi paritetici di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di\ncontratti che obbligano reciprocamente le parti, al livello previsto\ndall’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le\nclausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive\ninterpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le\nprocedure di cui all'art. 10 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e\nprocedure).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Azienda o Ente assume gli\natti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n.\n165\u002F2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente\nmotivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità\ndell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,\nemolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.\nL’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi\ncontrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il\nrischio di contenziosi generalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente\nTITOLO II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di\nrelazioni sindacali contenute nelle sezioni del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso\npreviste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 (Obiettivi e\nstrumenti) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle\nrelazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data\npreventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali\ndi cui all’art. 9, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti\ne materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva\ntrasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o\nEnte, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza\ndella questione trattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti\natti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 3\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di procedere a una\nvalutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed\nesprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dal comma 5, sono oggetto di informazione\ntutte le materie per le quali gli articoli 6 (Confronto) e 9 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie) nonché 7 (Confronto regionale)\nprevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto\nper la loro attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione\ndegli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165\u002F2001 ed ogni altro atto per\nil quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS.\nL’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni\nlavorativi prima dell’adozione degli atti. Resta fermo quanto previsto dal\ncomma 2 dell’Art. 6 (Confronto) per le materie oggetto di informazione di cui\nal comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 (Informazione)\ndel CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Confronto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive\ne di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o\nEnte intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli\nelementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la\ninformazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, l’Azienda o\nEnte e i soggetti sindacali, se entro 5 giorni lavorativi dall'informazione il\nconfronto è richiesto da questi ultimi, si incontrano comunque non oltre 10\ngiorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto\ndall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione; in tal\ncaso le parti si incontrano fra il quarto e il decimo giorno lavorativo dalla\nrichiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere\nsuperiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei\nlavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al comma 3\ndell’art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criteri generali relativi all’articolazione dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro\ndell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di utilizzazione del\npersonale, nell’ambito di processi associativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini dell’attribuzione\ndella relativa indennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti,\npubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criteri generali di programmazione dei servizi di pronta\ndisponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla\nprevenzione delle aggressioni sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali di individuazione delle attività che possono essere\neffettuate in lavoro agile e lavoro da remoto nonché i criteri di priorità\nper l’accesso agli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle linee generali sulla pianificazione delle attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•)gli andamenti occupazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•)criteri per l’applicazione delle procedure di cui all’art. 21 (Norme\ndi prima applicazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 (Confronto) del\nCCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Confronto regionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel\nrispetto dell’art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni\ndall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le\norganizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee\ngenerali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa,\nnelle seguenti materie relative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'ari. 103,\ncomma 6, Ieri, a) (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e, in particolare,\na quelle destinate all’istituto della premialità che dovrà essere sempre\npiù orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e\nregionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota\ndei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione\norganica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo\ndi essa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle\nrisorse di cui all'art. 1, comma 293 della legge 30\u002F12\u002F2021, n. 234.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano modifiche degli\nambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al presente articolo tratterà\nle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di modifica degli\nambiti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criteri generali relativi ai processi di mobilità e riassegnazione del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono, comunque, ferme\ntutte le disposizioni contrattuali previste per la formazione dei fondi di cui\nagli arri. 102 (Fondo incarichi) e 103 (Fondo premialità e condizioni di\nlavoro), nonché le modalità di incremento ivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il confronto in sede regionale\nvaluterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali,\nle problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione,\ntenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in\nrelazione alla scadenza dei contratti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 (Confronto\nregionale) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Organismo paritetico per l’innovazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità\nrelazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni\nsindacali di cui all’art. 9, comma 3, lettera b) (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie), su tutto ciò che abbia una dimensione\nprogettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'azienda\no Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e\ninnovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della\nqualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle\npolitiche e ai piani di formazione, al lavoro agile, alla conciliazione dei\ntempi di vita e di lavoro -, sulle misure di prevenzione dello stress\nlavoro-correlato e di fenomeni di burnout, eventuali protocolli sulla gestione\ndelle assenze improvvise nonché sull’ eventuale esonerabilità dai servizi\ndi pronta disponibilità del personale che abbia superato la soglia di 62 anni\ndi età anagrafica, al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle\nparti negoziali della contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni\nAzienda o Ente. Le Aziende o Enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL\nprovvedono, ove non già attivato, ad istituirlo e ad aggiornarne la\ncomposizione. Esso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto\nnonché da una rappresentanza dell'Azienda o Ente, con rilevanza numerica pari\nalla componente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si riunisce, obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque,\nogniqualvolta l’Azienda o Ente ovvero le organizzazioni sindacali firmatarie\ndel presente contratto manifestino un’intenzione di progettualità\norganizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e\nsperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasmette, all’esito dell’analisi di fattibilità, proposte\nprogettuali proprie o pervenute con le modalità di cui al comma 4, alle parti\nnegoziali della contrattazione integrativa sulle materie di competenza di\nquest'ultima o all'Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti\nin riferimento a quanto previsto dall’art. 83 (Misure per disincentivare\nelevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•redige un report annuale delle proprie attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati\nprogetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 3\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), o da gruppi di\nlavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro\nfattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale,\nnell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, i dati sui\ncontratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo\ndeterminato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 83 (Misure per\ndisincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL del 21 maggio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l'Organismo di cui al presente articolo non venga\nistituito entro il termine previsto dal comma 3, le materie relative ai\nprogetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione\ndella legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo,\ndiventano oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 (Confronto), nel rispetto\ndelle procedure ivi previste, fino alla sua istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 (Organismo\nparitetico per l’innovazione) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione\nsindacale, come individuata al comma 3, e la delegazione di parte datoriale,\ncome individuata al comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola\nAzienda o Ente (“contrattazione integrativa aziendale”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato\nil presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione\nintegrativa tra le diverse modalità di utilizzo all’interno di ciascuno dei\ndue fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi) e 103 (Fondo premiatila e\ncondizioni di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche\nall’interno delle aree;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali\nspecifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo\nparziale ai sensi dell'ari. 73, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo\nparziale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di\nlavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi\ndell'ari. 70, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata\nalmeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai\nsensi di quanto previsto dall'ari. 62, comma 5 (Diritto allo studio) e nei\nlimiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori\ncondizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il\ndiritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62, comma 8\n(Diritto allo studio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi\nsocio\u002Fricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei\nlavoratori somministrati, ai sensi dell'ari. 72, comma 4 (Contratto di\nsomministrazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità\noraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione\ntra vita lavorativa e vita familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle\ninnovazioni inerenti l’organizzazione di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale elevazione dell’indennità di pronta disponibilità,\ndell’indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui\nall’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e dell’indennità e\ndestinatari di cui all’art. 107 (Indennità per l’operatività in\nparticolari UO\u002FServizi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale innalzamento dei tempi previsti dall’art. 43, commi 11 e\n12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché\nper il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 7 minuti, nelle\nsituazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi\nnon siano posti nelle vicinanze dei reparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 8\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del CCNL 21 maggio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra\nle diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 9, comma 5 (Contrattazione\ncollettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con\ncadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall'art. 9, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)\nentro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 9\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del\nnegoziato del contratto integrativo triennale, entro trenta giorni dalla\npresentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro\nil termine di cui al comma 2, la propria delegazione. L’avvio del negoziato\nper le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale avviene entro il\n31 gennaio dell’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall’art. 12 (Clausole di raffreddamento), qualora,\ndecorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili\nfino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto\nl’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di\niniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), n), (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 9,\ncomma 5, lettere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•, b), c), d), e), 1), m), (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo\npregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei\nprincipi di comportamento di cui all’art. 12 (Clausole di raffreddamento),\nl'Azienda o Ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie\noggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le\ntrattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.\nIl termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40,\ncomma 3-ter del D. Lgs. n. 165\u002F2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente\nprorogabili di ulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione\ncollettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione\ndegli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi\ndell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u002F2001. Atal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita\ndalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è\ninviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di\nrilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro\ncinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo\ndell’Azienda o Ente può autorizzare il presidente della delegazione\ntrattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole\ncirca tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi\nconservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna Azienda o\nEnte, dei successivi contratti collettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Azienda o Enti sono tenuti a trasmettere, per via telematica, all'ARAN\ned al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del\ncontratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi\ndei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 9\n(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) del CCNL 21 maggio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico del personale in distacco sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si\ncompone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di stipendio, assegni personali e RIA in godimento, differenziali\neconomici di professionalità, indennità di incarico, indennità di\nqualificazione professionale, indennità di specificità infermieristica,\nindennità di tutela del malato e promozione della salute, indennità\nprofessionale specifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non\ninferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite\ndall’interessato nell’ultimo anno solare di servizio che precede\nl’attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo incarichi,\nprogressioni economiche e indennità professionali e del Fondo premialità e\ncondizioni di lavoro con esclusione delle voci di cui alla lettera a) a carico\ndei fondi, delle indennità per condizioni di lavoro (turno, notturno,\nIndennità per l’operatività in particolari UO\u002FServizi, rischio\nradiologico), bilinguismo, polizia giudiziaria, pronta disponibilità, compensi\nper le ore di straordinario, misure di welfare integrativo, prestazioni\naggiuntive e trattamenti economici accessori previsti da specifiche\ndisposizioni di legge di cui all’art. 102 comma 3 lett. d) (Fondo incarichi,\nprogressioni economiche e indennità professionali) e di cui all’art. 103\ncomma 5 lett. g) (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le misure percentuali dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett\nb), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è\nposto a carico dei rispettivi fondi di riferimento. La natura delle voci\nretributive che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli\neffetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.\nNon si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore, la cui\nattivazione sia avvenuta prima del 2019 la percentuale di cui al comma 1, lett.\nb) è applicata al valore medio nell’anno 2018 delle voci retributive di cui\nal comma 1, lett. b) corrisposte a carico dei rispettivi fondi di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di distacco part-time o frazionato, l’elemento di garanzia è\nriproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina di cui al presente articolo è applicata dalla data di\ndecorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a\nquella di sottoscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 (Trattamento economico dei\ndipendenti in distacco sindacale) e l’art. 23, comma 9 del CCNL 19.4.2004\n(Disposizioni particolari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Clausole di raffreddamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 10 (Clausole\ndi raffreddamento) del CCNL 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto di assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad\nassemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Azienda o Ente per n.12\nore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di\nessi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di\ninteresse sindacale e del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali\nrappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative\nsindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di\ncui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in\nmodalità telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma\nla disciplina del diritto di assemblea prevista dall' art. 4 del contratto\ncollettivo quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,\naspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai\ndipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al Titolo VI\n“Lavoro a distanza”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e disapplicazioni del Titolo II\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con l’entrata in vigore del presente titolo sulle relazioni sindacali\nai sensi dell'art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto), del presente CCNL, cessano di avere efficacia e sono pertanto\ndisapplicate tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali ovunque\npreviste nei precedenti CCNL del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 11 (Decorrenze\ne disapplicazioni) del CCNL 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ORDINAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di classificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Il sistema di classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema di classificazione del personale è improntato a criteri di\nflessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli\norganizzativi aziendali e il sistema degli incarichi rappresenta un elemento\nessenziale dell'ordinamento professionale previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel sistema di classificazione il personale, in relazione alle diverse\ndisposizioni normative istitutive, viene ripartito nei successivi differenti\nruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque aree,\nche corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e\ncompetenze professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area del personale di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area degli operatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area degli assistenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area dei professionisti della salute e dei funzionari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Area del personale di elevata qualificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono\nl’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di\nesse. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze professionali\nnecessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività\nlavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In coerenza con i relativi contenuti, nell’ambito di ciascuna area sono\nindividuati i profili professionali, da intendersi come insiemi omogenei più\nspecifici delle competenze professionali proprie dell’area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’allegato A contiene anche, per ciascuna area, le declaratorie dei\nprofili professionali e dei relativi requisiti di accesso. Per i ruoli\nsanitario e sociosanitario, l’elencazione dei profili professionali di cui\nall’allegato A ha carattere meramente ricognitivo di quanto stabilito dalle\ndisposizioni legislative o dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi.\nL’indicazione dei profili per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale\ncontenuta nella declaratoria di cui all’Allegato A è esaustiva. In caso di\nindividuazione di nuovi profili sanitari e sociosanitari o di eventuali\nmodifiche e\u002Fo integrazioni degli stessi da parte dei soggetti istituzionalmente\ncompetenti in base alle vigenti disposizioni legislative ovvero a seguito della\ndefinizione della formazione complementare o specialistica, le parti si\nincontreranno per l’individuazione dell’area di appartenenza dei profili\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione\neconomica iniziale di ciascuna Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il possesso di specifiche caratteristiche di ciascun ruolo nelle diverse\naree, con esclusione del personale dell’elevata qualificazione, è declinato\nnel trattamento economico attraverso l’attribuzione di istituti contrattuali,\ncome di seguito rappresentato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"668\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"230\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"121\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"59\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">Ruolo sanitario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">Ruolo\n        sociosanitario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">Ruoli amministrativo,\n        tecnico e professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"43\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuale Indennità di qualificazione\n        professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuali differenziali\n        economici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuale incarico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Indennità\n        infermieristica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">—\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">—\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Indennità di tutela\n        malato e promozione della salute\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">—\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuale indennità professionale specifica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuale indennità di\n        turno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"58\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuale Indennità per T operatività in\n        particolari UO\u002FServizi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Eventuali altre\n        indennità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"230\" height=\"52\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Premialità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">X\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Le competenze professionali sono esercitate nel rispetto delle\ndeclaratorie dei profili, dei codici deontologici, ove esistenti, e della\nformazione acquisita nonché, per le professioni sanitarie, secondo quanto\nprevisto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999, degli artt.\n1-2-3 e 4 della L. 251\u002F2000 e dell'art. 6 della Legge 43\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall i gennaio 2023, per l’area dei professionisti della\nsalute e dei funzionari sono disapplicati i seguenti suffissi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ruolo sanitario: il suffisso di “collaboratore professionale\nsanitario”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ruolo sociosanitario: il suffisso di “collaboratore\nprofessionale”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Area del personale di elevata qualificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’accesso alla presente area avviene dall’esterno o attraverso una\nprogressione tra le aree ai sensi dell’art. 52, comma 1 -bis del D. Lgs.\n165\u002F2001 nel rispetto dei requisiti di accesso specifici riportati nell’Area\ndel personale di elevata qualificazione di cui all’Allegato A. La\ndenominazione dei profili della presente area è quella dei profili dell’area\ndei professionisti della salute e dei funzionari con l’aggiunta del suffisso\n“di elevata qualificazione”,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale che accede alla presente area ai sensi del comma 1 viene\nconferito un incarico di cui all’art. 24 comma 4), lettera a) (Definizione,\nprincipi e tipologie). L’incarico viene assegnato dopo il superamento del\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La struttura retributiva della presente area è contenuta nell'art. 93\n(Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata\nqualificazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale della presente area non si applica l’art. 73 (Rapporto di\nlavoro a tempo parziale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norma di primo inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall i gennaio 2023 il personale in servizio è\nautomaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo le\nindicazioni di cui all’allegata tabella F le cui attribuzioni, modalità e\nrequisiti d’accesso sono indicate nell’Allegato A. Nell’ambito della\nnuova Area degli assistenti vengono inoltre istituiti, senza incremento di\nspesa, i seguenti nuovi profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Assistente Informatico” nel ruolo tecnico: il personale già\ninquadrato nel precedente profilo di “Programmatore” acquisisce la suddetta\nnuova denominazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Assistente dell’informazione” nel ruolo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico attribuito in prima applicazione al personale di\ncui al presente comma è stabilito dall’art. 99 (Trattamento economico\nnell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. A decorrere dall’ I gennaio 2023 sono posti ad esaurimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’Area del personale di supporto: tutti i profili già ascritti alla\nex categoria A; è confermato ad esaurimento il profilo di “Operatore tecnico\naddetto all’assistenza”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'Area degli operatori: il profilo di “puericultrice”; sono\nconfermati ad esaurimento i profili di “infermiere generico”, “infermiere\npsichiatrico con un anno di corso”, “massaggiatore” e\n“massofisioterapista”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'Area degli assistenti: il profilo di “puericultrice senior”;\nsono confermati ad esaurimento i profili di “Infermiere generico o\npsichiatrico con un anno di corso senior”, “Massaggiatore o\nmassofisioterapista senior” e “operatore tecnico specializzato\nsenior”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari: tutti i\nprofili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali profili ad esaurimento in quanto rientranti nell’automatico\nreinquadramento ai sensi del comma 1, si continua a fare riferimento alle\n“Declaratorie delle categorie e profili” di cui all’allegato 1 del CCNL\n07.04.1999, come modificato dall’allegato 1 del CCNL integrativo 20.09.2001 e\ndall’allegato 1 del CCNL 19.04.2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di profilo e progressioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o\nEnte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Nell’ambito di una stessa Azienda o Ente, i passaggi dei dipendenti\nall’interno della medesima area tra profili diversi, possono essere\neffettuati, previa verifica e in coerenza con il piano triennale dei\nfabbisogni, dalle Aziende o Enti a domanda degli interessati che siano in\npossesso dei requisiti culturali e professionali previsti, per l’accesso al\nprofilo, dalla declaratoria di cui all’Allegato A. In caso di più domande si\nprocede alla selezione interna con comparazione dei curriculum e riserva di\ncolloquio di verifica attitudinale. Ove sia richiesto il possesso di requisiti\nabilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla\npreventiva verifica dell’idoneità professionale anche mediante prova\nteorico-pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle\nmodalità del loro svolgimento vengono preventivamente definite dall'Azienda o\nEnte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio di profilo, il dipendente conserva la progressione\neconomica in godimento ed acquisisce le indennità specifiche del nuovo\nprofilo, ove spettanti, in sostituzione di quelle specifiche del vecchio\nprofilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale oggetto di passaggio di profilo è esonerato dal periodo di\nprova ai sensi dell’Art. 40 (Periodo di prova), comma 11, lettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressione economica all’interno delle aree\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale\nprogressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni\nproprie dell’area, agli stessi, sono attribuibili “differenziali economici\ndi professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I differenziali sono attribuiti con decorrenza 1° gennaio dell’anno di\nsottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono\nfinanziati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo non si applica al personale inquadrato nell’area\ndel personale di elevata qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I differenziali economici di professionalità complessivamente\nconseguibili da ciascun dipendente e il valore annuo lordo di ciascuno di essi,\nper tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area sono\nindicati, distinti per area di inquadramento, nell’allegata tabella E. Ove il\ndipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti\ni “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o\nente di provenienza come previsto all’Art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23 comma 2 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento\neconomico in godimento) e potrà partecipare alla progressione economica\nall’interno dell’area di appartenenza secondo quanto previsto dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”,\nche si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi\ndell'art. 52 comma 1- bis del d.lgs. n. 165\u002F2001 e non determina\nl’attribuzione di mansioni superiori e avviene mediante procedura selettiva,\nnel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano\nbeneficiato di alcuna progressione economica; è inoltre condizione necessaria\nl’assenza, nei due anni antecedenti la data di cui al primo periodo del comma\n5, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Laddove, alla scadenza\ndella presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il\ndipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in\nposizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene\nsospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito\ndel procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla\nmulta, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di\nprofessionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di\ncontrattazione integrativa di cui all’art. 9 (Contrattazione collettiva\nintegrativa: soggetti e materie), comma 5 lett. a), nel limite delle risorse di\ncui al comma 5 previste per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo\nconto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle\naree e nei ruoli. Una quota delle risorse così destinate non superiore al 10%\nviene finalizzata all’attribuzione dei “differenziali economici di\nprofessionalità” secondo i criteri di priorità e le modalità di cui alla\nlett. e). Le risorse di tale quota eventualmente non utilizzate sono destinate\nall’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità”\nsecondo gli ordinari criteri definiti ai sensi del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di\nprofessionalità” al dipendente per ciascuna procedura selettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino\na concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area\no percentuale di addensamento di cui alla lettera b), previa graduatoria dei\npartecipanti alla procedura selettiva, definita a partire dal punteggio più\nelevato e proseguendo in ordine decrescente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per una quota non inferiore al 40% del punteggio totale, in base alla\nmedia delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le\nultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato\npossibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in\nrelazione ad una delle annualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per una quota non superiore al 40% del punteggio totale, in base\nall’esperienza professionale maturata. Per “esperienza professionale”\ndeve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a\ntempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto di\ncui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente\nprofilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per una quota percentuale residua fino a raggiungere il 100% del\npunteggio totale, in base ad eventuali ulteriori criteri, definiti in sede di\ncontrattazione integrativa di cui all’Art. 9, comma 5, lett. c)\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), correlati alle\ncapacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una volta stilata la graduatoria di cui alla lettera d) viene assicurata,\nentro i limiti della quota di risorse individuata ai sensi della lett. b)\nsecondo periodo, priorità nell’attribuzione dei “differenziali economici\ndi professionalità”: al personale che abbia maturato almeno 10 anni di\nesperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento\ndi cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) senza aver mai conseguito\nprogressioni economiche, e al personale che abbia maturato almeno 20 anni di\nesperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento\ndi cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) e che, durante tale\nperiodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche. Per “esperienza\nprofessionale” deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di\ncontinuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od\nEnti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel\nmedesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti\ndiversi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità di cui\nalla lettera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si procede, nell’ambito della stessa graduatoria, con l’attribuzione\ndei “differenziali economici di professionalità” al restante personale che\nnon rientri nella casistica di cui alla lett. e) e, in caso di parità di\npunteggio, si applicheranno i criteri di priorità di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f1) personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni\neconomiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f2) personale con il maggior numero di anni di permanenza nel\n“differenziale economico di professionalità”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 9\n(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) comma 5, lett. c),\npossono essere definiti ulteriori e subordinati criteri di priorità in caso di\nparità di punteggi determinati ai sensi della lettera f) nel rispetto del\nprincipio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con\nrisorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo\ndi cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) ed è\nattribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva\ndel contratto integrativo di cui al comma 4, lett. b). Le risorse tornano nella\ndisponibilità dello stesso fondo in caso di passaggio di area o comunque di\ncessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I “differenziali economici di professionalità” di cui al presente\narticolo cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra le aree, fatto\nsalvo quanto previsto dall'art. 20 comma 4 (Progressione tra le aree).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione di quanto previsto al comma 4 lett. d), l’esito della\nprocedura selettiva ha una vigenza limitata esclusivamente all’anno a cui si\nriferisce l’attribuzione della progressione economica e in nessun caso la\ngraduatoria può essere utilizzata negli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Progressione tra le aree\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165\u002F2001, fatta salva\nuna riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata\nall’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella\nimmediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna\nunitamente alla comparazione delle valutazioni di performance individuale\nconseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le\nultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato\npossibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in\nrelazione ad una delle annualità, sull’assenza di provvedimenti disciplinari\nnegli ultimi due anni, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero\ndi studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area\ndall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi\nrivestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di progressione tra le aree il dipendente è esonerato dal\nperiodo di prova ai sensi dell’Art. 40 comma 11, lett. d) (Periodo di\nprova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della\ndisciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.\nConserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che,\nconseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo\nincarichi) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale che alla data della progressione di cui comma 1 risulti\navere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare,\ndifferenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam,\nsuperiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è\ncollocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o\nuguale al suddetto trattamento economico; l’eventuale ulteriore differenza è\nmantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del\ndifferenziale economico di professionalità successivo. Il predetto assegno ad\npersonam è a carico del Fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e\ncondizioni di lavoro). Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad\npersonam se l’incremento del tabellare è derivante dai rinnovi\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di progressione all’area del personale di elevata\nqualificazione, in conformità a quanto disposto dall’Art. 100 comma 1\n(Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione), non\nsi applica il comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme di prima applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs.\nn. 165\u002F2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il\nprevigente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove le Aziende ed Enti, nell’ambito di propri piani triennali dei\nfabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine\ndi tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente\nutilizzate dall’Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione\ndel nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025,\nprevio confronto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto),\npossono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono\nammessi i dipendenti in servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in possesso del titolo di studio richiesto per l’area immediatamente\nsuperiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo\nprofessionale di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all’area cui\nil dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale\nmaturata nel profilo professionale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo, gli Operatore Socio\nSanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all’area degli\nassistenti, acquisiscono la denominazione di “Operatore Socio Sanitario\nsenior”. La denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior” è\nacquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche\nmediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612\ndella legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non\nsuperiore a Euro 25,50 pro-capite, applicato alle unità di personale\ndestinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2018, a valere su risorse\nappositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme transitorie su procedure concorsuali, selettive e progressioni\neconomiche in corso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le procedure concorsuali e selettive, per l’accesso alle categorie e ai\nlivelli economici del precedente ordinamento professionale, già bandite alla\ndata di entrata in vigore del presente CCNL, sono portate a termine e concluse\nsulla base della previgente disciplina. A seguito delle suddette procedure, il\npersonale assunto viene inquadrato con decorrenza 1 gennaio 2023 secondo il\nnuovo sistema di classificazione di cui all’art. 15 (Il sistema di\nclassificazione del personale), con attribuzione del relativo trattamento\neconomico, sulla base di quanto previsto dall’art. 99 (Trattamento economico\nnell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai\ncontratti integrativi, già sottoscritti in data antecedente al 1° gennaio\n2023, sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.\nSuccessivamente si applica l’art. 99 (Trattamento economico nell’ambito del\nnuovo sistema di classificazione professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in\ngodimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso\nUn’Azienda o Ente del comparto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vincitore di procedure concorsuali e selettive presso altra Azienda o\nEnte del medesimo comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunto a tempo determinato presso altra Azienda o Ente del medesimo\ncomparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di\nprofessionalità; qualora il trattamento economico sia superiore rispetto al\ntabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale\nè collocato nel differenziale economico di professionalità, di valore minore\no uguale al suddetto trattamento economico e l’eventuale ulteriore differenza\nè mantenuta come assegno personale riassorbibile con l’acquisizione del\ndifferenziale economico di professionalità successivo. Il differenziale\nattribuito nonché il predetto assegno personale sono a carico del Fondo di cui\nall’art 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale proveniente per processi di mobilità volontaria da altre\nAziende ed Enti restano attribuiti, a carico del rispettivo Fondo, i\ndifferenziali economici conseguiti nell’Azienda o Ente di provenienza come\nprevisto all’art. 19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle\naree) e gli eventuali assegni ad personam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, inoltre, la retribuzione\nindividuale di anzianità (RIA), ove in godimento, nella misura già\nacquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema degli Incarichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Definizione, principi e tipologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il sistema degli incarichi è costituito dalle tipologie di incarico,\ndalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da\ntrasparenza, oggettività e imparzialità delle scelte nonché dalla verifica\ndelle competenze. Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema\nclassificatorio del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando la sovraordinazione nell’ambito dell’organizzazione\naziendale e le peculiari competenze e responsabilità del Dirigente, il sistema\ndegli incarichi si basa sui principi di maggiore responsabilità e di impegno\nrealmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale\ned è funzionale ad una efficace organizzazione aziendale e al raggiungimento\ndegli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e\nsociosanitaria nazionale e regionale, finalizzati a promuovere lo sviluppo\nprofessionale, mediante il riconoscimento dell’autonomia operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e\u002Fo\nmaggiormente complesse nell’ambito e del profilo di appartenenza, con\nassunzione diretta di responsabilità. Il personale inquadrato nell’area dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione\nprofessionale di base di cui al all’art. 31 comma 1, lett. a) (Conferimento,\ndurata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e\nprofessionale) esercita attività e funzioni connesse all’area e al profilo\ndi appartenenza aderenti all’organizzazione della struttura aziendale di\nassegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell’area di\nelevata qualificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato\nnell’area dei professionisti della salute e dei funzionari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato\nnell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli\nassistenti e nell’area degli operatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contenuti specifici, i requisiti e le modalità di conferimento,\ndurata, rinnovo e revoca degli incarichi di cui al comma 4 sono disciplinati\ndagli articoli successivi. Non è consentita l’attribuzione di più incarichi\ncontemporaneamente, fatto salvo l’incarico ad interim di cui al comma 10\ndell’art. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi, in relazione all’articolazione organizzativa di\nappartenenza, sono sovraordinati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi\ndi funzione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione\norganizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di\ncomplessità connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo\npresente nell’Azienda o Ente di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 30\n(Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e\nprofessionale) con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento\neconomico accessorio. Le diverse tipologie di incarico, in quanto\nmanifestazione di attribuzioni diverse, possono comunque raggiungere una\ncorrispondente valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli\nincarichi prevista a livello aziendale. Le principali tipologie di incarico\nsono delineate nei successivi articoli e riassunte nelle seguenti tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"524\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 9pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"212\">\n  \u003Ccol width=\"180\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"212\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Tipologia incarico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Graduazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"212\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Elevata\n        qualificazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>incarico di posizione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10.000-20.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 9pt\">\n\n\u003Ctable width=\"691\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"175\">\n  \u003Ccol width=\"180\">\n  \u003Ccol width=\"94\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"121\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"175\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Tipologia Incarico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"328\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Complessità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"94\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Media\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Elevata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"32\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Professionisti della\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Funzione organizzativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">—\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4.000-9.500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9.501 - 13.500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>salute e dei\n        funzionari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Funzione Professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4.000-9.500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9.501 - 13.500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Assistenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Funzione Professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">930\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.800\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Funzione Professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"94\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">700\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.500\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.000\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in\nconformità a quanto previsto nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contenuto degli incarichi di posizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’incarico di posizione è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di\nfunzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza\ne responsabilità professionale, amministrativa e gestionale nonché autonomia,\nconoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare\nfattivamente l’attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione\ncon i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il\ncollegamento con i dirigenti di riferimento. In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale del ruolo sanitario: rappresenta punto di riferimento di\nalta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di\ncompetenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi,\ndiagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale del ruolo sociosanitario: rappresenta punto di\nriferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di\nbisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi\ngestionali all’interno di un gruppo o di un’organizzazione con assunzione\ndi diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico:\nrappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione\ndi processi gestionali e amministrativi all’interno di un gruppo o di\nun’organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con\nfunzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili\nper le attività svolte nell’articolazione organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l’incarico di posizione conferito al personale del ruolo\nsanitario sia caratterizzato al suo interno anche dallo svolgimento di\n“funzioni di coordinamento” o di “professionista specialista”, oltre ai\nrequisiti previsti per l’accesso all’area di elevata qualificazione è\nrichiesto il possesso dei requisiti previsti dalle relative disposizioni\nlegislative di cui all’art. 6 della Legge 43\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base\ndei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle\nscelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e\u002Fo regionale\nistituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di posizione di\ncui all’art. 25 (Contenuto degli incarichi di posizione) nei limiti delle\nrisorse disponibili nel fondo denominato “Fondo incarichi”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione\nnazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell’art. 6\ncomma 3, lett. e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per la\ngraduazione degli incarichi di posizione e individuano l’importo della\nrelativa indennità entro il valore minimo e massimo di cui ai commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla\nbase dei seguenti criteri e parametri, anche integrandoli, al fine di adattarli\nalla loro specifica situazione organizzativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dimensione organizzativa di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa\ne gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell’incarico\noggetto di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello di governo dei processi nell’attività\u002Fservizio di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valenza strategica dell’incarico oggetto di assegnazione rispetto alla\nmission e agli obiettivi propri dell’Azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in\nrapporto alle esigenze formative dell’Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di\nposizione assume la denominazione di “Indennità di posizione”. Resta ferma\nla corresponsione della premiatila nel caso di valutazione positiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente\ncon il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di\nuna parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il\nvalore complessivo d’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore complessivo dell’indennità di posizione - inteso come somma\ndella parte fissa e della parte variabile - è definito entro il valore massimo\nannuo lordo per tredici mensilità di euro 20.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore dell’indennità di posizione parte fissa di cui al comma 5\nassorbe e ricomprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale valore dell’indennità di coordinamento, già ad\nesaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella\nmisura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale valore dell’indennità di cui all’art. 86, comma 5, del\nCCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente cui è conferito un incarico di posizione può\neccezionalmente effettuare la pronta disponibilità in relazione all’organico\nprevisto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione\norganizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo\nl’art. 44 commi 6 e 7 (Servizio di pronta disponibilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per\nil lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al comma 8 Per le altre\nindennità resta fermo quanto previsto al CAPO III del TITOLO X (Sistema\nIndennitario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO.In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico,\nle Aziende o Enti possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente\ninquadrato nell’Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei\nrelativi requisiti. Lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con\nun importo, attribuito a titolo retribuzione di premiatila, pari al 20% del\nvalore economico complessivo dell’incarico su cui è attivato l’interim,\nesso non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del\nperiodo di interim, qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo\nincarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile,\ncon criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’incarico di posizione è conferito a tutto il personale, di tutti i\nruoli di cui all’Art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 3, lett. e) (Il sistema di classificazione del personale),\ninquadrato nell’area del personale ad elevata qualificazione. Non sono\nconferibili incarichi di posizione al personale di cui all’Art. 15 (Il\nsistema di classificazione del personale), comma 3, lettere a), b), c) e d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno\nuna durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il\npersonale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata\ndell’incarico o del comando. La durata può essere inferiore anche nel caso\nin cui coincida con il conseguimento del limite di età per il collocamento a\nriposo dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione\nnazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6 comma 3,\nlett. d) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per l’affidamento\ne la revoca degli incarichi di posizione. Le Aziende e gli Enti provvedono\naltresì all’istituzione degli incarichi e alla descrizione di ciascuno di\nessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di vacanza di incarico, prima dell’avvio della procedura di\ncui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 1 (Area del personale di elevata qualificazione), è facoltà\ndell’Azienda o Ente di attivare una procedura di selezione interna mediante\navviso, destinata al solo personale già appartenente all’area di elevata\nqualificazione interessato a ricoprire un diverso incarico al fine di acquisire\nla disponibilità di candidati all’incarico corredata dal curriculum. I\ncriteri selettivi di comparazione sono riportati nell’avviso di selezione che\npotrà prevedere anche eventuale colloquio. I criteri selettivi di comparazione\nvengono riportati nell’avviso di selezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione\nponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle\npeculiarità professionali che caratterizzano i ruoli e i profili dell’Area e\nin particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza\nprofessionale, ad eventuali particolari master acquisiti, agli altri titoli\nculturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione\nprofessionale ai fini del conferimento dell’incarico, escludendo, quindi\nautomatismi generalizzati e basati sull’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti ai neoassunti\ndopo il superamento del periodo di prova, dal Direttore Generale dell'Azienda o\nEnte, con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi\ninclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività, i criteri, la\nprocedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della\nvalutazione positiva al termine dell’incarico unitamente all’assenza di\nprovvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora,\nal termine dell’incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di\nprovvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al\ndipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico\ncomplessivo inferiore e non si dà luogo alla corresponsione della parte\nvariabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte\nfissa dell’indennità di posizione. Non si dà luogo alla corresponsione\ndella retribuzione di premialità nell’anno di mancato rinnovo\ndell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità l’eventuale\nrinnovo o l’affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale\nscadenza dell’incarico stesso viene effettuata dal dirigente di riferimento\nla valutazione di fine incarico di cui all’art. 34 comma 1 (Valutazione degli\nincarichi di posizione e di funzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell’incarico per\neffetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione\ndegli incarichi di posizione e di funzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di\nuna sanzione superiore alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca avviene con atto scritto e motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La revoca dell’incarico comporta l’affidamento di altro incarico di\nposizione di valore economico complessivo inferiore e non si dà luogo alla\ncorresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma\nrestando la garanzia della parte fissa dell'indennità di posizione. Non si dà\nluogo alla corresponsione della retribuzione di premiatila nell’anno di\nrevoca dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 .Qualora l’Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione\nderivanti dalla modifica dell’atto aziendale, debba conferire un incarico\ndiverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla\nscadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell’area, ruolo e profilo di\nappartenenza e allo stesso viene affidato altro incarico di posizione anche di\nvalore economico complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte\nfissa dell'indennità di posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dell’area dei professionisti della salute e dei\nfunzionari, l’incarico di funzione organizzativa comporta l’assunzione di\nspecifiche responsabilità, anche gestionali e amministrative, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi\nclinicoassistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi,\nanche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con\nautonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e\ncoordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale del ruolo sociosanitario: la gestione dei percorsi socio\nsanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della\nfunzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate,\natti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei\ncolleghi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico:\nprocessi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un\ngrado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilità, anche\nelevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e\ndei colleghi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le valutazioni annuali di performance individuale positive\nnell’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in\nordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a\ncausa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità e\nl’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla\nmulta, il requisito richiesto, salvo quanto previsto nell’art. 35 (Norma\ntransitoria sul sistema degli incarichi) per il conferimento degli incarichi di\nfunzione organizzativa, è il possesso di uno dei seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di\nesperienza professionale nel profilo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di\nincarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale\ndel ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5\ndella legge n. 43\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale di cui al comma 2\nrientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di\ncontinuità, a tempo determinato e\u002Fo a tempo parziale, presso Aziende od Enti\ndel comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché presso altre\namministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati\no presso le Università pubbliche e private dei paesi dell’unione Europea nel\nmedesimo o corrispondente profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con riferimento ai sottostanti ruoli e aree di classificazione, sono\nindividuabili i seguenti contenuti minimi delle attività caratterizzanti\nl’incarico di funzione professionale in relazione alle aree di appartenenza,\ncorrelate alla iscrizione ad albi professionali ove esistenti ove richiesto per\nl’esercizio della professione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"724\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"152\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"454\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"29\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp>Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"center\">Complessità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"454\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp align=\"justify\">Attività\n        caratterizzante l’incarico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"311\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area dei professionisti\n        della salute e dei funzionari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Media\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Elevata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"454\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Per il\n        ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e\n        specialistici, anche di tipo clinico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti\n        contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio\n        sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di\n        risultato.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale:\n        attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in\n        materia amministrativa\u002Fcontabile, tecnica o professionale, anche\n        trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"724\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"152\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"454\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"137\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area degli\n        assistenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Media\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Elevata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"454\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Per il\n        ruolo sanitario: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale:\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"181\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Area degli operatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Media\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Elevata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"454\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Per il\n        ruolo sanitario: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per il ruolo sociosanitario: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale:\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tali contenuti, con esclusione degli incarichi di funzione professionale\ndi base per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute\ne dei funzionari, di cui al all’art. 31 comma 1, lett. a) (Conferimento,\ndurata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e\nprofessionale), sono aggiuntivi e\u002Fo maggiormente complessi e richiedono\nsignificative competenze professionali rispetto a quelle proprie del profilo\nposseduto. Il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute\ne dei funzionari con incarico di funzione professionale di base di cui al\nall’art. 31 comma 1, lett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli\nincarichi di funzione organizzativa e professionale) esercita compiti e\nattività connesse all’area e al profilo di appartenenza aderenti\nall’organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. Tale incarico\nè automaticamente aggiornato in relazione ad eventuali successive strutture\naziendali di assegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi di funzione\nprofessionale, in relazione alle diverse aree e ruoli, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al) al personale neoassunto e al personale già in servizio non destinatario\ndi un incarico di media o elevata complessità, è automaticamente riconosciuto\nun incarico di complessità base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a2) l’incarico di complessità media ed elevata, in relazione al ruolo di\nappartenenza, prevede i seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruolo sanitario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di primo\nlivello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto dall’art. 6\ndella Legge n. 43\u002F2006, valutazione positiva della performance individuale con\nriferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni\ndisponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare\nla valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle\nannualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni\nsuperiori alla multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze\navanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o\nEnte con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza\nprofessionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale\ncon riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni\ndisponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare\nla valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle\nannualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni\nsuperiori alla multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza\nprofessionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della\nperformance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le\nultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato\npossibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in\nrelazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli\nultimi due anni superiori alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruolo sociosanitario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di “professionista specialista”: possesso del master di\nprimo livello per le funzioni specialistiche secondo quanto disposto\ndall’art. 6 della Legge n. 43\u002F2006, valutazione positiva della performance\nindividuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due\nvalutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile\neffettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una\ndelle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni\nsuperiori alla multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di “professionista esperto”: acquisizione di competenze\navanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall’Azienda o\nEnte con apposito regolamento, unitamente al possesso di una esperienza\nprofessionale di tre anni, valutazione positiva della performance individuale\ncon riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni\ndisponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare\nla valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle\nannualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni\nsuperiori alla multa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza\nprofessionale maturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della\nperformance individuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le\nultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato\npossibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in\nrelazione ad una delle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli\nultimi due anni superiori alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli amministrativo, professionale e tecnico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incarico di “funzione professionale”: 5 anni di esperienza professionale\nmaturati nel profilo di appartenenza, valutazione positiva della performance\nindividuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due\nvalutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile\neffettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una\ndelle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni\nsuperiori alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le aree degli assistenti e degli operatori: per gli incarichi di\nqualsiasi complessità, il possesso di almeno quindici anni di esperienza nel\nprofilo di appartenenza, il titolo di abilitazione se richiesto per\nl’esercizio della professione, valutazione positiva della performance\nindividuale con riferimento all’ultimo biennio o comunque le ultime due\nvalutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile\neffettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una\ndelle annualità e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni\nsuperiori alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel computo degli anni di esperienza professionale di cui al comma 3,\nlett. a2) e b) rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza\nsoluzione di continuità, a tempo determinato e\u002Fo a tempo parziale, presso\nAziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione)\nnonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso\nospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei\npaesi dell’unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e\nprofessionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base\ndei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle\nscelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e\u002Fo regionale,\nistituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione\norganizzativa e professionale di complessità media ed elevata di cui ai commi\n3 e 4, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Fondo\nincarichi”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende e gli Enti, nel rispetto delle disposizioni e della\nlegislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6\ncomma 3, lett. e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per la\ngraduazione degli incarichi di funzione professionale di complessità media ed\nelevata di cui ai commi 3 e 4 e individuano l’importo della relativa\nindennità entro il valore minimo e massimo previsti negli art. 32 (Trattamento\neconomico degli incarichi di funzione del personale dell’area dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari) e art. 33 (Trattamento economico\ndegli incarichi di funzione del personale dell’area degli assistenti e\ndell’area degli operatori), tenendo conto delle eventuali linee di indirizzo\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene suddivisa\nin due fasce economiche in relazione alla dimensione organizzativa di\nriferimento, al livello di autonomia e responsabilità della funzione, al tipo\ndi specializzazione richiesta, alla complessità ed implementazione delle\ncompetenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o\nEnte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarichi di complessità media;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarichi di complessità elevata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di funzione professionale vengono suddivisi in tre fasce\neconomiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarico di complessità base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarichi di complessità media;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incarichi di complessità elevata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La graduazione degli incarichi riguarda le tipologie di cui alle lettere b)\ne c) in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di\nautonomia e responsabilità della funzione, al tipo di specializzazione\nrichiesta, alla complessità ed implementazione delle competenze, alla valenza\nstrategica rispetto agli obiettivi dell’Azienda o Ente. Il personale con\nincarico di funzione professionale di base esercita attività e funzioni\nconnesse all’area e al profilo di appartenenza aderenti all’organizzazione\ndella struttura aziendale di assegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale\ndi complessità elevata istituitili da ciascuna azienda o ente non può\nsuperare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione\norganizzativa e professionale di complessità media. Tale percentuale può\nessere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilità\ndel fondo di cui all’art. 102 (Fondo incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione\norganizzativa e professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale appartenente all’area dei professionisti della salute e\ndei funzionari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale neoassunto e per il personale non destinatario di un\nincarico di media o elevata complessità, è attribuito un incarico di funzione\nprofessionale di complessità base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla maturazione dei requisiti di cui all’Art. 28, comma 2 (Contenuto e\nrequisiti degli incarichi di funzione organizzativa) e Art. 29, comma 3, lett.\na2) (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale) è\nconferibile un incarico di funzione organizzativa o professionale di\ncomplessità media o elevata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale appartenente all’area degli operatori e all’area degli\nassistenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 29\n(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale) è\nconferibile un incarico di funzione professionale di complessità base, media o\nelevata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di funzione di cui ai commi 1, lett. b) e 2 sono conferiti\na tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a\ntempo determinato e per il personale in comando, una durata corrispondente alla\ndurata dell’incarico o del comando; essi sono rinnovabili previa valutazione\npositiva. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del\nlimite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Per gli\nincarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a) al\ntermine del primo quinquennio è fatta salva la possibilità di conferire, ai\nsensi del comma 1, lett. b), un incarico di funzione organizzativa o\nprofessionale di complessità media o elevata in presenza dei requisiti di cui\nagli artt. 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa)\ne 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale). Gli\nincarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con\nrapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali\nincarichi sia definito in misura non superiore a € 3.000. In tali casi il\nvalore economico dell'incarico è rideterminato in proporzione alla durata\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende e gli Enti, nel rispetto delle disposizioni e della\nlegislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 6\ncomma 3, lett. d) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per\nl’affidamento e revoca degli incarichi. Le Aziende e gli Enti provvedono\naltresì alla descrizione di ciascun incarico e, con esclusione degli incarichi\ndi funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a), alla definizione\ndei criteri selettivi. I criteri selettivi vengono riportati nell’avviso di\nselezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione\nponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle\npeculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e\nin particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza\nprofessionale, al titolo\u002Fi di studio, agli altri titoli culturali e\nprofessionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale,\nescludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull’anzianità di\nservizio. Nell’ambito della selezione per gli incarichi di funzione\norganizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o\nspecialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali\npercorsi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'Azienda o Ente in base\nalle risultanze della selezione di cui al comma 4 tra le domande di\npartecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di\nbase di cui al comma 1, lett. a), con provvedimento scritto e motivato che ne\nriporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di\nattività, i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e\ngli obiettivi generali da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente cui è conferito un incarico di funzione svolge, laddove\nprevisto, servizio di pronta disponibilità. In tal caso, le ore effettuate nel\ncaso di chiamata sono remunerate secondo l’art. 44 commi 6 e 7 (Servizio di\npronta disponibilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di funzione, con esclusione degli incarichi di funzione\nprofessionale di base di cui al comma 1, lett. a) ai quali si applica il comma\n3, terzo periodo, possono essere rinnovati previa valutazione positiva al\ntermine dell'incarico e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due\nanni superiori alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, al termine dell’incarico, la valutazione sia negativa o vi sia\nla presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla\nmulta, è prevista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale appartenente all’area degli operatori e all’area\ndegli assistenti: la perdita dell’incarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale appartenente all’area dei professionisti della salute\ne dei funzionari, con l’esclusione degli incarichi di funzione professionale\ndi base di cui al comma 1, lett. a): l’attribuzione di un incarico\nprofessionale di complessità base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità\nnell’anno di mancato rinnovo dell’incarico di complessità media ed elevata\ne per quello di complessità base nell’anno della valutazione negativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Può essere disposta la revoca prima della scadenza dell’incarico, con\nesclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1,\nlett. a), per effetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione\ndegli incarichi di posizione e di funzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di\nuna sanzione superiore alla multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale appartenente all’area degli operatori e all’area\ndegli assistenti: la perdita dell’incarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale appartenente all’area dei professionisti della salute\ne dei funzionari: la garanzia del solo incarico professionale di complessità\nbase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si dà luogo alla corresponsione della retribuzione di premialità\nnell’anno di revoca dell’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.ualora l’Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione\nderivanti dalla modifica dell’atto aziendale, debba revocare l’incarico\nprima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta\ninquadrato nell’area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le\nfunzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo\ntrattamento economico. Al personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•appartenente all’area degli operatori e all’area degli assistenti:\npuò essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari:\npuò essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico\ninferiore ma non al di sotto del valore dell’indennità di funzione di parte\nfissa corrispondente alla complessità dell’incarico revocato; il personale\ncon incarico di funzione professionale di base di cui al comma 1, lett. a),\neserciterà l’incarico nell’ambito della struttura aziendale di nuova\nassegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il dipendente, appartenente all’area dei professionisti della\nsalute e dei funzionari, già titolare di incarico di funzione di complessità\nmedia o elevata, per effetto della relativa revoca ai sensi del comma 11\nritornasse titolare di un incarico di funzione professionale di complessità\nbase, viene garantita la parte fissa dell’indennità di funzione\ncorrispondente alla fascia di complessità dell’incarico revocato fino alla\nnaturale scadenza dell’incarico precedentemente assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il dipendente, appartenente all’area degli operatori e\nall’area degli assistenti, già titolare di incarico di funzione\nprofessionale, per effetto della revoca ai sensi del comma 11 non sia\ndestinatario di altro incarico, purché abbia maturato almeno 15 anni\ncontinuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonché valutazioni\nannuali di performance individuale positive nell’ultimo biennio o comunque le\nultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato\npossibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in\nrelazione ad una delle annualità, ha diritto ad un assegno a titolo personale\nnon riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell’area nel\nquale è inquadrato, a valere sul fondo di cui all’art. 102 (Fondo\nincarichi). Nel computo dei 15 anni rientra l’incarico di funzione\nprofessionale di complessità bassa, media o elevata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare\nalle selezioni per la progressione economica all'interno dell’area di\nappartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area\ndei professionisti della salute e dei funzionari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di funzione del personale della presente area sono\nfinanziati con le risorse del fondo di cui all’art. 102 (Fondo Incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di\nfunzione assume la denominazione di “Indennità di funzione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di funzione, per gli incarichi di media ed elevata\ncomplessità, si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo\ndi cui alla tabella riportata al comma 7 - e di una parte variabile. Tali\nvalori sono lordi per tredici mensilità; insieme rappresentano il valore\ncomplessivo dell’incarico. Il valore dell’incarico di complessità base è\ncomposto della sola parte fissa, fatto salvo quanto previsto al comma 8,\nsecondo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore complessivo dell’indennità di funzione degli incarichi di\nmedia ed elevata complessità - inteso come somma della parte fissa e della\nparte variabile - è definito entro il valore massimo annuo di cui alla tabella\nriportata al comma 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore dell’indennità di funzione parte fissa degli incarichi di\nmedia ed elevata complessità assorbe e ricomprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale valore dell’indennità di coordinamento, già ad\nesaurimento, prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella\nmisura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale valore dell’indennità di cui all’art. 86, comma 5, del\nCCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità relativa agli incarichi di funzione di complessità media\ned elevata assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto\nprevisto all’art. 31 comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli\nincarichi di funzione organizzativa e professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di funzione per gli incarichi di media ed elevata\ncomplessità, in relazione alla graduazione e in relazione alle risorse\ndisponibili nell’apposito fondo dell’Azienda o Ente, su cui grava il\nrelativo onere, è attribuita nei limiti di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori indennità di funzione per l’Area dei professional della salute e\ndei funzionari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori annui lordi in Euro da corrispondersi per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tipologie incarichi di funzione\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Complessità\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Valori annui lordi per 13 mensilità\n\n        \u003Cp>minimo (parte fissa) massimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Organizzativa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Elevata\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.501\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.500\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Organizzativa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Media\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.500\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Elevata \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.501\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.500\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Media\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.500\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di funzione per gli incarichi professionali di base, per\ntutti i ruoli del personale dell’area dei professionisti della salute e dei\nfunzionari, è stabilita in Euro 1.000 annui, compresa la tredicesima\nmensilità. Tale importo, può essere incrementato a livello aziendale di un\nimporto non superiore a 300 euro, ove in sede di contrattazione integrativa\nsiano state individuate le relative risorse a copertura nell’ambito del Fondo\nincarichi, progressioni economiche e indennità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area\ndegli assistenti e dell’area degli operatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli incarichi di funzione del personale delle aree degli assistenti e\ndegli operatori sono finanziati con le risorse del fondo di cui all’art. 102\n(Fondo Incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di\nfunzione assume la denominazione di “Indennità di funzione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore complessivo dell’indennità di funzione è definito, in\nfunzione del livello di complessità dell’incarico attribuito, con risorse a\ncarico dell’apposito Fondo di cui all’art. 102, nei valori annui lordi da\ncorrispondersi per tredici mensilità di cui alla seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori indennità di funzione area degli Assistenti e area degli\nOperatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori annui lordi in Euro da corrispondersi per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tipologia incarico di funzione \n\n        \u003Cp>Complessità attribuibile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Valore annuo lordo da\n\n        \u003Cp>corrispondere per 13\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mensilità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli assistenti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale \n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Elevata\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Media\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.800\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>930\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli operatori\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Elevata\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Media\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.500\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Base\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>700\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico\nè soggetto a specifica valutazione annuale nonché, con esclusione degli\nincarichi di funzione professionale di base di cui all’art. 31, comma 1,\nlett. a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione\norganizzativa e professionale), a valutazione al termine dell’incarico,\nsecondo i criteri e la procedura prevista dalla regolamentazione aziendale.\nNella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell’esito delle\nvalutazioni annuali. Il personale titolare dell’incarico di funzione\nprofessionale di base di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) (Conferimento,\ndurata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e\nprofessionale), è soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I criteri e la procedura di valutazione devono essere preventivamente\nposti a conoscenza dell’interessato in sede di attribuzione dell’incarico,\ncome previsto dall’art. 27 comma 6 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca\ndegli incarichi di posizione) e dall'ari. 31 comma 6 (Conferimento, durata,\nrinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La valutazione annuale è effettuata nell’ambito del ciclo della\nperformance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione della\nretribuzione di premialità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità l’eventuale\nrinnovo o l’affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale\nscadenza dell’incarico stesso viene effettuata la valutazione di fine\nincarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di\nuna valutazione negativa acquisisce, in contraddittorio, le considerazioni del\ndipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed\neffettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema\ndegli incarichi, e comunque non oltre il 31.12.2023, in deroga al requisito del\ntitolo di studio richiesto ai sensi dell’Art. 28 (Contenuto e requisiti degli\nincarichi di funzione organizzativa) comma 2, le Aziende ed Enti possono\nconferire l’incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza\nmaturata di almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto\nin tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o\nun incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 con\nvalutazione positiva dell'incarico unitamente all’assenza di provvedimenti\ndisciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei\nquindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con\no senza soluzione di continuità, a tempo determinato e\u002Fo a tempo parziale,\npresso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione)\nnonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso\nospedali privati accreditati o presso le Università pubbliche e private dei\npaesi dell’unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di\ncoordinamento resta fermo quanto disposto all’art. 28 comma 3 (Contenuto e\nrequisiti degli incarichi di funzione organizzativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli\nincarichi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel presente\nCAPO III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli artt. 14\ne seguenti del CCNL del 21.5.2018, in essere alla data di sottoscrizione della\npresente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtù di una\nprocedura già avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico\ngià individuato, sono collocati all’interno delle fasce di cui all’Art. 32\ncomma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale\ndell’area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessità\ndi attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione\norganizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi deH art. 22 del CCNL\n21.5.2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di “Incarichi di\nfunzione organizzativa”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli incarichi professionali assumono la denominazione di “Incarichi di\nfunzione professionale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La collocazione all’interno dei livelli di complessità degli incarichi\ndi cui all’art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di\nfunzione del personale dell’area dei professionisti della salute e dei\nfunzionari) avviene con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’art. 99\n(Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione\nprofessionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAPO IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arpa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norma sul personale trasferito alle Arpa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del riordino\nfunzionale di cui alla L. n. 56\u002F2014, l’assegno ad personam riconosciuto ai\nsensi delle disposizioni speciali di cui all'art. 1, comma 800 della L. n.\n205\u002F2017, non è riassorbibile con riferimento agli incrementi della\nretribuzione tabellare derivanti dal presente CCNL né con il passaggio al\nnuovo sistema di classificazione del personale. Il predetto assegno ad personam\nè a carico del Fondo premiatila e condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 100 (Disposizioni\nparticolari) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con le decorrenze prescritte nelle disposizioni del presente TITOLO e\nfermo restando quanto previsto nell’art. 3 (Conferme) cessano, in\nparticolare, di avere efficacia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’art. 18 del CCNL 7.4.1999 “Norma di inquadramento del personale in\nservizio”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’art. 22 del CCNL 7.4.1999 “Norma finale e transitoria”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’art. 19 del CCNL 19.4.2004 “Investimenti sul personale per il\nprocesso di riorganizzazione aziendale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allegato 1 al CCNL del 07.04.1999 come modificato dall’allegato 1 al\nCCNL integrativo del 20.9.2001 e dall’allegato 1 al CCNL del 19.4.2004\n“Declaratoria delle categorie e profili”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 12 del CCNL del 21.5.2018 “Commissione paritetica per la revisione\ndel sistema di classificazione professionale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 12 del CCNL del 7.4.1999 “Obiettivi”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•artt. 13 del CCNL del 07.04.1999, 8 del CCNL del 19.4.2004 e 17 del CCNL\ndel 19.4.2004 “Il sistema di classificazione del personale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 14 del CCNL del 7.4.1999 “Accesso dall’esterno”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 15 del CCNL del 7.4.1999 “Progressione interna nel sistema\nclassificatorio”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 16 del CCNL del 7.4.1999 “Criteri e procedure per i passaggi tra\ncategorie”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 17 del CCNL del 7.4.1999 “Criteri e procedure per i passaggi\nall'interno di ciascuna categoria”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 35 del CCNL del 7.4.1999 e art.3 del CCNL del 10.4.2008 “Criteri\nper la progressione economica orizzontale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 37 del CCNL del 7.4.1999 “Finanziamento del sistema\nclassificatorio”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 19 del CCNL del 7.4.1999, art. 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001\ne art. 18 del CCNL del 19.4.2004 “Profili”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 6 del CCNL del 20.9.2001 (II biennio economico) “Clausola di\ninterpretazione autentica”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 50, comma 2 del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999\n“Norma speciale per le A.R.P.A.”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 31 CCNL del 7\u002F4\u002F1999 “Norme transitorie e finali\ndell’inquadramento economico”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 6 del CCNL del 20\u002F9\u002F2001 “Clausola di interpretazione\nautentica”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 23, commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL del 19\u002F04\u002F2004 “Disposizioni\nparticolari”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 36 (Trasposizione degli\nincarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi), dall’l gennaio\n2023, ai sensi dell'art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del\ncontratto) cessano di avere efficacia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli artt. da 14 a 22 del Titolo III - Capo II (Incarichi funzionali) del\nCCNL del 21 maggio 2018, fatto salvo il richiamo all’articolo 21, commi 1 e 2\ndel CCNL 21.5.2.018 nel presente CAPO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Part. 13 del CCNL 21.5.2018 ’’Istituzione nuovi profili per le\nattività di comunicazione e informazione”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Part. 86, comma 5 del CCNL 21.5.2018,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNL è disapplicato\nPart. 23 del CCNL 21.5.2018 “Decorrenza e disapplicazioni”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Il contratto individuale di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e\nregolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della\nnormativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il Contratto di\nlavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di\nrapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tipologia del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•area, profilo professionale e retribuzione spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attribuzioni corrispondenti al profilo previste dalle vigenti\ndisposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•unità operativa e\u002Fo sede di servizio di prima destinazione\ndell’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato\ndai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di cessazione del\ncontratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo,\ncondizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,\nl’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne\ncostituisce il presupposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a\ntempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al\ncomma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata,\nnell’ambito delle tipologie di cui all’art. 74, comma 2 (Orario di lavoro\ndel personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro\nindividuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario, anche in via\ntelematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni\nregolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o\nselezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta\ndell’interessato, il termine assegnato dall’azienda può essere prorogato\ndi ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il\ndestinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri\nrapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle\nsituazioni di incompatibilità richiamate dall'ari. 53 del D.Lgs. 165\u002F2001. In\ncaso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata\nla dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente, fatto salvo quanto\nprevisto dall’art. 40 (Periodo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l’azienda comunica di\nnon dar luogo alla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 24 (Il contratto\nindividuale di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e\ndegli operatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi per il personale di elevata qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle categorie o\nlivelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle\nnuove aree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del\nsolo servizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi\npatologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla\nlegge o dal CCNL. In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie\nsalvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo\nmassimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo,\nal dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale\nnon in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o\ninfermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 58 (Infortuni sul\nlavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,\nsono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti\nassenze del personale non in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante\nperiodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento\nsenza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti\nsalvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento\ndella comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve\nessere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e\ngli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo\ngiorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a\nseguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla\nconservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è\nreintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di\nprofessionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o\nente di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative\nper la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere\napplicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di\nprova, ferma restando la sua utilizzazione in attribuzioni proprie del profilo\ne, ove previsto, del mestiere di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed\nEnti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei\nquali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di\ncontinuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello\neconomico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito\ndi attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del\nrapporto di lavoro originario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato\nche lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o\nlivello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed\neventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata\ncessazione del rapporto di lavoro originario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna\nArea nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo\nall’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai\nsensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale\ndi elevata qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già\nsvolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro\nsubordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed\neffettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o\ncorrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale,\nprofilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata\ncessazione del rapporto di lavoro originario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze\nstraordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non\nsia possibile applicare il disposto dell'art. 39, comma 5 (Il contratto\nindividuale di lavoro), il contratto è stipulato con riserva di acquisizione\ndei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente\nnon li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei\nrequisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto\nimmediato, salva l’applicazione dell'ari. 2126 c.c..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 (Periodo di\nprova) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Transizione di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender,\ndi creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della\npari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro\nche intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria\nautodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità\nalias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un\nAccordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di\nrichiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita\nregolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata\ne gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da\nutilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del\nd.lgs. n. 165\u002F2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo\npersonale di cui all’art. (Fascicolo personale), riguarda, a titolo\nesemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta\nelettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno\norari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al\ngenere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e\nservizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti\nall’identità di genere del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate\ntutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente che\ndesidera intraprendere il percorso di affermazione di genere che hanno\nrilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola,\ni sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i\nprovvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da\nparte del lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ricostituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia\ninterrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute\npuò richiedere, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di\nlavoro, la ricostituzione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda o ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla\nrichiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area e\nprofilo rivestiti al momento delle dimissioni, secondo il sistema di\nclassificazione applicato nell’azienda all’atto della ricostituzione del\nrapporto di lavoro. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale\ndel profilo, con esclusione dei differenziali retributivi di professionalità,\ndegli assegni ad personam e della R I A. a suo tempo eventualmente maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti\ntemporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso\nal lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto\ndella cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’unione Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di\nlavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente\nposto nel piano triennale dei fabbisogni dell’Azienda o Ente, ed al\nmantenimento del possesso dei requisiti per l’assunzione da parte del\nrichiedente nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il dipendente riammesso goda già di trattamento pensionistico si\napplicano le vigenti disposizioni in materia di riunione di servizi e di\ndivieto di cumulo. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli\neffetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima\ndella ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 46 del CCNL\nintegrativo del 20 settembre 2001 (Trattamento di fine rapporto di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 (Ricostituzione\ndel rapporto di lavoro) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituti dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>•L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su\ncinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12\nminuti e di 6 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•L’articolazione dell’orario di lavoro persegue i seguenti\nobiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ottimizzazione delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•miglioramento della qualità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza\nparticolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di attesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed\naltre amministrazioni pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane\nper le esigenze dell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conciliazione tempi di vita e di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•equa distribuzione dei carichi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La distribuzione dell’orario di lavoro, tenuto conto che diversi\nsistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è\nimprontata ai seguenti criteri di flessibilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano\nconcreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei\nservizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio\nrichiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro\nore. La programmazione oraria della tomistica deve essere, di norma,\nformalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso\nalla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con\norari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte\nore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale,\nfino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi\nall’anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile,\ndella presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate\nfasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze\ndell’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle\n24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs.\nn. 66\u002F2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a\nqualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la\norganizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di\nsvantaggio personale, sociale e familiare dei genitori di figli minori di 12\nanni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi\nlavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in\nbase alle disposizioni di legge vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo\ndell’istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati\nnell’assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della\nLegge 8 ottobre 2010, n. 170;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la\norganizzazione del lavoro delle strutture, per l’assolvimento della funzione\ngenitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti,\nconsentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il\npersonale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di\nalmeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della\neventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del\nCCNL integrativo del 20\u002F9\u002F2001 e all'art. 4 del CCNL del 31\u002F7\u002F2009 (Mensa). La\ndurata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione\ndella tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché\nin relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla\ndislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione\ndella stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera,\nrispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio\u002FServizio\u002FStruttura, può essere\nprevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al\nprecedente comma lett. g)-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero\nnon inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo\nquanto previsto dal successivo comma 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo\ninterdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni addetto\nnell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è\naccertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari,\nmodalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende\ned Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture\ninteressate. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo\ndel recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a\nquello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si\nopera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento\neconomico accessorio, come determinato dall'art. 92 (Struttura della\nretribuzione delle aree del personale di supporto, degli operatori, degli\nassistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari) e dall’art. 93\n(Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata\nqualificazione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dai\nCCNL vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento all’art.4 del D. Lgs. n. 66\u002F2003, il limite di quattro\nmesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata\nmedia di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle\nore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale\naddetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure\ndelle strutture ospedaliere e territoriali, l’attività lavorativa dedicata\nalla partecipazione alle riunioni di reparto e di Unità Operativa e alle\niniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo\ngiornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento\ndelle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente\ndopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia\npossibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di\nadeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi tre\ngiorni fino al completamento delle undici ore di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di assenza giornaliera giustificata, ai fini del computo\ndel debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari\nalla misura dell’orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo\nfatto salvo quanto diversamente previsto dal CCNL o dalle disposizioni\nlegislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>•Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo\nsociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza, debba\nindossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni\ndi vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano\navvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto\nricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali\nattività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature\neffettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale\nsulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale\nsanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti\ncomplessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne,\npurché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di\nmiglior favore in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio\nattuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 27 (Orario di lavoro)\ndel CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Servizio di pronta disponibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la\nstruttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano\nannuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria\norganizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle\nprestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani\nper l’emergenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti\nin servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero\nstrettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità\noperativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione\ne graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7\n(Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione\norganizzativa e professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma\npersonale della stessa unità operativa\u002Fservizio, tenendo comunque conto delle\ncaratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni\nnotturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui\nesso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche\nun’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario\nsettimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di\nstraordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova\napplicazione l’art. 48 (Banca delle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>•La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà\ndiritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in\nsede di contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno\nsono prevedibili solo nei giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con\nconseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e\nconsecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio\nreso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso\nin cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di\ncui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di\nmancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre\ngiorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni\ndi dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono\ndefinibili dalle Aziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni\ndi pronta disponibilità al mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 l.E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo\namministrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del\nfondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 e l’art. 86, comma\n1 del CCNL 21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il\nnumero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in\nnumero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione\ndell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche\nricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo\nsettimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in\ngiorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della\nstruttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere\nmonetizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la\ndomenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su\ncinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio\nprestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la\ndomenica, si applica la disposizione del comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l’attività prestata dal personale anche non turnista, in orario\nnotturno e\u002Fo in giorno festivo anche infrasettimanale, si applica l’art. 106\ncomma 5 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di\narticolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del\ndipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del\ncompenso per lavoro straordinario ovvero trova applicazione l’art. 48 (Banca\ndelle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 29 (Riposo\nsettimanale) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a\ncopertura delle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell'art. 2\ncomma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati\ndalle Aziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della\nsalute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del\ndatore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano\nle disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata\ndella prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei\nservizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano\nl’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico\ncompetente, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26\nnovembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro\nlavoro o a lavori diurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste\ndall’art. 106 comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e\nfestivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n.\n66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro\nnotturno) del CCNL del 21 maggio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare\nsituazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate\ncome fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad\neffettive esigenze di servizio. Le parti si incontrano con periodicità\nquadrimestrale per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria\nl’effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal\ndirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di\nservizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma\ngeneralizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in\ncui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione\npreventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse di cui al fondo dell’art. 103 (Fondo premiatila e condizioni\ndi lavoro) destinate, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera a),\n(Contrattazione integrativa: soggetti e materie), al lavoro straordinario sono\nassegnate dalle Aziende ed Enti alle articolazioni aziendali individuate dal D.\nLgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.) e\u002Fo alle\ndiverse Unità Operative\u002FServizi, in relazione alle esigenze di servizio\npreviste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale.\nL’utilizzo delle risorse all’interno delle Unità Operative\u002FServizi delle\npredette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il\nricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n.\n180 ore annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>•Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in\nrelazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per\nnon più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo\ndi n. 250 ore annuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto:\ndel richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a\ncommissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti\ndall’Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola\nipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell’assistenza\nall’organizzazione di corsi di aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni\ndi lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate,\npossono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine\nmassimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai\nlavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata\nmaggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente,\ndividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all’art. 94, comma 2\nlett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima\nmensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di\norario di cui all'ari. 27 del CCNL del 7\u002F4\u002F1999 (Riduzione dell’orario) il\nvalore del divisore è fissato in 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>•La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro\nstraordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni\nfestivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed\nal 50% per quello prestato in orario notturno festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario\nè quello determinato ai sensi dell'art. 103 (Fondo premiatila e condizioni di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 (Lavoro\nstraordinario) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di\nlavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi\ncompensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per\nciascun lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di\nprestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate\nnei limiti e con le procedure di cui all’art. 47, comma 2 (Lavoro\nstraordinario), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di\nmaturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro\nl’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in\nretribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al\ncomma 8 deH art. 47 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore\naccantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi\ncompensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di\nservizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori\ncontemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il\nresponsabile della struttura ed il dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al\nmonitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di\niniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della\nnorma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità\naggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.\nSull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione ai\nsoggetti di cui all’art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:\nsoggetti e materie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario)\nnei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 (Banca delle\nore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie e festività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie e recupero festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di\nferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di\ncui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque\ngiorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie\nè di 28 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei\ngiorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione\nper i primi tre anni di servizio, comprensivi dei periodi lavorati presso una\nqualsiasi amministrazione, anche a tempo determinato e anche con profilo o\ninquadramento diverso, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione\ndell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di\narticolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio,\ncome sopra definiti, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3, e 4 sono comprensivi\ndelle due giornate previste dall' art i, comma 1, lettera \"a\", della L. 23\ndicembre 1977, n. 937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da\nfruire prioritariamente nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste\ndalla menzionata legge n. 937\u002F77. Le giornate di riposo non fruite non sono\nmonetizzabili. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo\nPatrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente\nin giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle\nferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La\nfrazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt.\n50 (Permessi giornalieri retribuiti) e 52 (Permessi previsti da particolari\ndisposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto\nsalvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa\nautorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare, in\nperiodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste\ndel dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire\nla fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono\nmonetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei\nlimiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.\nFermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni\ngiornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di\ncalcolo la retribuzione di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente\npuò frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà\navvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al\ndipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni\ncontinuativi di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre o, alternativamente, in\ncaso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo\nscolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre\nal fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per\nmotivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese\ndocumentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno\nal luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al\nrimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non\ngoduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie\ndovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui\nall’art. 50, comma 1, lett. b) (Permessi giornalieri retribuiti). E’ cura\ndel dipendente informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di\nconsentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo\nperiodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per\nmalattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali\nassenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il\ngodimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente o\nresponsabile in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di\ncui al comma 14.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33 (Ferie e\nrecupero festività soppresse) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi, assenze e congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi giornalieri retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti\nper i seguenti casi da documentare debitamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione a concorsi od esami ivi comprese le progressioni tra le\naree - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento\nprofessionale facoltativo, anche on line, comunque connesso all’attività di\nservizio: giorni otto all’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini\nentro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 50,\ndella legge 76\u002F2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per\nevento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>•Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi\nin occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla\ndata in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che\nrendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale\ntermine, il dipendente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà\nconcordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente\nnell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti\ndell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione\ndi cui all'art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 (Permessi\ngiornalieri retribuiti) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al dipendente, sono concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze\ndi servizio e senza necessità di documentazione e\u002Fo giustificazione, 18 ore di\npermesso retribuito nell’anno solare per motivi personali o familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi orari retribuiti del comma 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non riducono le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla\ncontrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori\nprestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi fruibili ad\nore di cui all'ari. 33 della legge 104\u002F1992 e i permessi e congedi fruibili ad\nore disciplinati dal d.lgs. n. 151\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera\ngiornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore\ndei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore\ndi cui all’art. 43 comma 10 (Orario di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei\npermessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i permessi orari del presente articolo al dipendente spetta\nl’intera retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e\nsue definizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 (Permessi orari\nretribuiti per motivi personali o familiari) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi previsti da particolari disposizioni di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei\ntre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio\n1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e\ndella tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale\ndi 18 ore mensili. Il personale interessato effettua una programmazione mensile\ndelle giornate e\u002Fo degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di\npersonale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese\nprecedente. Nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della\nrichiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata\nintera. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento ai sensi dell’art. 75 comma 9 (Trattamento\neconomico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore\norganizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei\npermessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile\ndei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese\novvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la\npredisposizione della tumistica per il mese di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata\nnelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il\npermesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad\naltri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con\nparticolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo\nrispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come\nsostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 nonché integrato\ndall’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dall’art. 5,\ncomma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce\ndei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con\nun preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la\ndomanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione\ndello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del\ngiorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione del personale alle\nattività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991,\nn. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le\nattività di protezione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 38 (Permessi previsti\nda particolari disposizioni di legge) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedi per le donne vittime di violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla\nviolenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'ari. 24 del D.Lgs.\nn. 80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire\nnell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso\ndi protezione certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di\nlavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso\ndi protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a cinque\ngiorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del\nrelativo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto\nper il congedo di maternità, dall’art. 60 (Congedi dei genitori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è\nutile ai fini della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione\nsu base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 74 (Orario di\nlavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a\ntempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a\nrichiesta della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di\ntrasferimento ad altra Unità Operativa\u002FServizio\u002FStruttura della stessa Azienda\no Ente o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una località diversa da\nquella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente\ndi appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o\nEnte di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dipendente, ove\nvi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I congedi di cui al presente articolo sono cumulatili con l’aspettativa\nper motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del\n20\u002F9\u002F2001 (Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende\ned Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la\nconcessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del\nmedesimo art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo\ndi un anno e\u002Fo rientrare nell’Azienda o Ente dove prestava originariamente la\npropria attività o alla Unità Operativa\u002FServizio\u002FStruttura di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 39 (Congedi per le\ndonne vittime di violenza) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 54\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi e assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni\nspecialistiche od esami diagnostici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento\ndi visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili\nsu base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali,\ncomprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia\nai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo\nregime economico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi orari di cui al comma 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché\ncon i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i\npermessi fruibili ad ore di cui all’art. 33 della legge 104\u002F1992 e i permessi\ne congedi fruibili ad ore disciplinati dal d.lgs. n. 151\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite\nsu base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale\nipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del\ndipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale\nnella giornata di assenza di cui all’art. 43, comma 10 (Orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza\nper malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al\nriproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel\nrispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di\nparticolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere\npresentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende\nfruire del periodo di permesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante\nattestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal personale\ncompetente della struttura, anche privata ove si è svolta la visita o la\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attestazione è inoltrata all’Azienda o Ente dal dipendente oppure\nè trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico\no della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la\nrelativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è\ngiustificata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tali ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attestazione di presenza, redatta dal personale competente della\nstruttura, anche privata, ove si è svolta la visita o la prestazione, secondo\nle previsioni dei commi 9 e 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente a quanto previsto dal comma precedente, nei casi in cui\nl’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza viene imputata alla\nmalattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e\ncontrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale\ncaso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di cui al comma 11,\nlett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi\ndelle previsioni dei commi 9, 10, e 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche\ncartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari\nricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario\nstabilito. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’Azienda\no Ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove\nesistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di\npresenza, ai sensi dei commi 9,10, e 11, dalle quali risulti l'effettuazione\ndelle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è\nsomministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal\nmedico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta ferma la possibilità per il lavoratore, per le finalità di cui al\ncomma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo,\nanche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e\npersonali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi\nper le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per\nil trattamento economico e giuridico di tali istituti dai vigenti CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 (Assenze per\nl’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami\ndiagnostici) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Permessi orari a recupero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa\nautorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui\npresta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla\nmetà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36\nore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie\nper garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve\nessere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio\ndella giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità\nvalutati dal responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi\nsuccessivi, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato\nrecupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 41 (Permessi orari\na recupero) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della\nmaturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento\ndel periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un\nulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, f\nAzienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su\niniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di\nsalute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti\ndisposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta\ne permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,\nnel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non\nallo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale,\nl’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso di\ninidoneità permanente e assoluta, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui\nal DPR 171\u002F2011 risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione\nall’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento\nmedico, corrispondendo l’indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla fattispecie del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo\nallo svolgimento delle proprie attribuzioni, applica l’art. 59 (Mutamento di\nprofilo per inidoneità psico-fisica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3,\ndandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della\nidoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui\nai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e\nripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente\npresumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure\nl’impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del\ncomma 7, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle\nattribuzioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto\nprevisto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di\nconservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente,\nnell’ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad\nogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del\npresente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti\nda TBC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per\nmalattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112\u002F2008,\nè il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>•intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso\naccessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito\ndi tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie\nsuperiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo\nperiodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l’intera\nretribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue\ndefinizioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•90% della retribuzione di cui alla lettera “a\" per i successivi 3 mesi\ndi assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•50 % della retribuzione di cui alla lettera “a\" per gli ulteriori 6\nmesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono,\nsecondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera b,\n(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in\ncui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto\ndell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate,\nsecondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al\nlavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital', al ricovero\ndomiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la\nprestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day\nsurgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a\nquelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di\nconvalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere\ncomunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque\nall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel\ncaso di eventuale prosecuzione dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in\nluogo diverso da quello di residenza, deve dame tempestiva comunicazione\nall’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere\nreperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa\nautorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel\ndomicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale\no festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti.\nSono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti\ndalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di\nreperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o\naccertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,\na richiesta, documentati, è tenuto a dame preventiva comunicazione\nall’azienda o all’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’infermità sia riconducibile alla responsabilità di\nun terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato\ndal terzo responsabile al dipendente è versato da quest’ultimo all’Azienda\no Ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di\nassenza, ai sensi del comma 11 compresi gli oneri riflessi inerenti. La\npresente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o\nEnte, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 (Assenze per\nmalattia) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 57\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie\nsalvavita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad\nesempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili,\nattestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo\ndelle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto,\ni relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day - hospital o accesso\nambulatoriale e convalescenza postintervento nonché i giorni di assenza dovuti\nall’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha\ndiritto all’intero trattamento economico di cui al comma 11 lett. a)\ndell'art. 56 (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attestazione della sussistenza delle patologie di cui al comma 1 deve\nessere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende\nsanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con\ncompetenze mediche delle pubbliche amministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day - hospital o\naccesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di\ncui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti\nstrutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture\naccreditate ove è stata effettuata la terapia o dal medico competente. Il\nperiodo di convalescenza post-intervento è certificato anche dal medico di\nmedicina generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data dell’attestazione di cui al comma 2, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 (Assenze per\nmalattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 21\nmaggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 58\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di\nservizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta\nal dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo\ncomma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a\nguarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e,\ncomunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi\nprorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di\ncomporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia\nordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 56 comma 11,\nlett. a) (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre\n2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i\ndipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima\ndell’entrata in vigore delle citate disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 44 (Infortuni sul\nlavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del\nCCNL 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 59\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente inidoneo\nallo svolgimento delle proprie mansioni, l’inquadramento nell’area\ninferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente è indisponibile\nai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento\ndelle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato\ndall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza\nfisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il dipendente venga collocato nell’area inferiore ha\ndiritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle\nmansioni di provenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 68\u002F1999. Dal\nmomento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del\nnuovo livello economico senza alcun riassorbimento del trattamento in\ngodimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di\ninfermità per causa di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 (Mutamento di\nprofilo per inidoneità psico-fisica) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL\n7.4.1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedi dei genitori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cp>•Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs.\nn. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di\nlegge, con le specificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt.\n16,17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta\nl’intera retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e\nsue definizioni), inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, nonché i premi\ncorrelati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione\nintegrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del\ndipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle\nindennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio,\ndall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o\nin alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché\ndella maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero\nsecondo quanto previsto dal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al\ncomma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del\nfiglio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle\nlavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per\nciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza\nretribuita secondo le modalità di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo\nparentale, ai sensi dell'ari. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice\nmadre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione\ndella durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della\ndata di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata\nanche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento\ntelematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del\nsuddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche\nnel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la\ndomanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio\ndel periodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 (Congedi dei\ngenitori) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 61\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a\ntempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una\nstruttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e\nregionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico, di\nludopatia o di disturbi del comportamento alimentare e che si impegnino a\nsottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette\nstrutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità\ndi sviluppo ed esecuzione del progetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del\nprogetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto per\nle assenze per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo\ndi due ore, per la durata del progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti\nnormativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale,\nlimitatamente alla durata del progetto di recupero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assegnazione del lavoratore a compiti della stessa Area di inquadramento\ncontrattuale diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata\ndalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della\nterapia in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro\nil terzo grado ovvero il coniuge o il convivente ai sensi della legge 76\u002F2016\nche si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare\nattuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per\nmotivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in\nconsiderazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Azienda o Ente nei 15\ngiorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora risulti che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono\nper loro volontà alle previste terapie, l’Azienda o Ente può procedere\nall’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni\nrelative alle assenze per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa,\nvengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di\ncui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di\npropria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dall’azienda o\nente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento,\nnon si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di\nrecupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro\nè risolto nel rispetto della normativa disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ari. 47 (Tutela dei\ndipendenti in particolari condizioni psicofisiche) del CCNL del 21 maggio\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative\nprogrammate dall’Azienda o Ente - permessi retribuiti, nella misura massima\nindividuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo,\narrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo\nindeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di\nlavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi,\ncomprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite\npercentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima\nindividuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale,\nnell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato\nstipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma\n2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio,\npossono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della legge n. 300 del\n1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi,\nsvolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di\nstudio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca\nqualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e\ndi qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,\no comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati\nprofessionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i\nrelativi esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto\nall’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi\ne la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di\nlavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.\nNell’ambito della contrattazione integrativa, potranno essere previste\nulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di\nparticolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati\ndall’Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica\nprofessionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei\nsoggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui\nal comma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui\nal comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di\npriorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se\nstudenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti\ndai programmi relativi agli anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso\nprecedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino,\nsempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma\nrestando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di\ncui alla lettera a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si\ntrovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di\ncui al comma 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la\nprecedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di\nstudio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari\no post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e\n7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti\nche non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per\nlo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente\ndi età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti\ninteressati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato\ndi iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e\nquello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle\npredette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come\naspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi\nper straordinario già effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un\ntirocinio, l’azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto\ndelle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione\ndella prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il\ndipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può\nutilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri\nretribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli\nesami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo\nspecifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio\nsono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata\nordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso\nper lo studente a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 48 (Diritto allo\nstudio) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mobilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La mobilità volontaria tra Aziende ed Enti è disciplinata dall'art. 30,\ndel D. Igs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità\nvolontaria, è stabilito quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale\ndei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto\nall’art. 19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle aree) e\nall’art. 23 commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del\ntrattamento economico in godimento);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web\naziendale, riportante i profili ricercati dall’Azienda, indica procedure e\ncriteri di valutazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei\nrequisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso\ndell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche\nsenza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza,\nricevuta la richiesta di assenso, risponde motivatamente entro 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti danno priorità alle\ndomande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del\nconiuge o figli minori affidatari o per esigenze connesse all’assistenza ai\nfigli minori o inabili e ai genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento\ndi durata superiore ad un anno (quali ad esempio corsi post - universitari, di\nspecializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di in\nvestimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità\nvolontaria se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta consentita la mobilità per interscambio\u002Fcompensazione ai sensi\ndell’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29 bis e 30 del D. Lgs 165\u002F2001 e relative disposizioni applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La mobilità volontaria non comporta l’assoggettamento al periodo di\nprova secondo quanto disposto dall’art. 40, commi 11 e 12, (Periodo di\nprova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 52 (Integrazione ai\ncriteri per la mobilità volontaria del personale) del CCNL del 21 maggio 2018\ne Part. 21 (Mobilità) del CCNL del 19.4.2004,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 64\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Principi generali e finalità della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica\namministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le\nAziende ed Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione\nprofessionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi\nprioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui\nconsegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in\nattività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed\nEnti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione\ndei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce E art. 53 del CCNL\n21.5.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 65\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pianificazione strategica di conoscenze e saperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi\nformativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di\ncompetenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano\ninseriti nell’ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano\nalta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell’etica\npubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 66,\ncomma 3 (Destinatari dei processi della formazione), favoriscono misure\nformative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto\nper l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze digitali, in\nparticolare quelle di base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti pianificano altresì programmi finalizzati\nall’adozione di nuove competenze e di riqualificazione per i dipendenti anche\nin relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di\nincoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della Pubblica\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti nell’ambito dei programmi finalizzati all’adozione\ndi nuove competenze, favoriscono la formazione di tutto il personale\nfinalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la sicurezza e le\nprocedure da seguire per proteggere sè stessi ed i colleghi da atti di\nviolenza, attraverso la formazione sui rischi specifici connessi con\nl’attività svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo\no di situazioni che possono condurre ad aggressione, metodologie per gestire\npazienti aggressivi e violenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Destinatari dei processi della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del\npersonale, sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi rilevati\nnell’organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche,\norganizzative e normative, processi di mobilità, processi di reclutamento di\nnuovo personale, programmi di sviluppo della qualità dei servizi, esigenze di\naccrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla\nriqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani individuano\naltresì le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese\nquelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari,\nnazionali o regionali, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6\ndel presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attività\nprogrammate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti assicurano, ove necessario, la formazione d’ingresso\ndel personale neoassunto anche mediante affrancamento. Essa è effettuata\nmediante attività di intensità e durata coerente con le esigenze di\ninserimento di tale personale nei contesti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i\ndipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le Aziende ed Enti,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l’organizzazione\ndelle attività formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli\nformativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a\npartecipare per oggettivi impedimenti. L’impossibilità a partecipare deve,\nin ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il\npersonale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la\npropria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le\nattività di cui al comma 4, lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I piani di formazione definiscono quali iniziative aziendali abbiano\ncarattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le attività di formazione che si concludono con l’accertamento\ndell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente,\nattestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte\ndei soggetti che l’hanno attuata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le attività formative aventi l’obiettivo di far conseguire ai\ndipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle\nfunzioni di assegnazione, tenendo conto dell’evoluzione delle normative e\ndelle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche\ntecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonché delle innovazioni\nintrodotte nell’utilizzo delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per garantire l’obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i\npiani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie\nformative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilità, per\naccrescere l’efficacia e l’efficienza delle iniziative programmate, di\nattivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul\nposto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro),\ncomunità di apprendimento, comunità di pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle\ndisposizioni di legge in materia, le Aziende ed Enti possono assumere\niniziative di collaborazione con altre Aziende, Enti o amministrazioni ed altri\nsoggetti privati, finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed\nintegrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate\ndall'azienda ed Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi\noneri sono a carico della stessa Azienda ed Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di\nlavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al\npersonale spetta il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, ove ne\nsussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle Aziende\ned Enti con articolazione sul territorio è privilegiata l’organizzazione di\nattività a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare\nattività di formazione a distanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti individuano i dipendenti che partecipano alle\nattività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo\ncomunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico\ndi cui all’art. 8 (Organismo paritetico per l’innovazione), possono essere\nformulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza\ncon il presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti curano, per ciascun dipendente, la raccolta di\ninformazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in\nattuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle\ncompetenze acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti e le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9,\ncomma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono\ncostituire enti bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle\ndisposizioni e dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 8 (Organismo\nparitetico per l’innovazione):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni\nformativi del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere formulate proposte all’Azienda ed Ente, per la\nrealizzazione delle finalità di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei\npiani di formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>•Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando\nuna quota annua non inferiore all’ 1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La partecipazione del personale all’attività formativa si realizza\nnelle seguenti aree di applicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n.\n502;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale\norganizzati dal servizio sanitario nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione di base e riqualificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività di cui al comma 14 sono riservate di norma al personale\ndelle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con\nl’eventuale integrazione di docenti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale è ammesso alla formazione secondo le modalità previste dai\nregolamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando la competenza\nspecifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attività formativa, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata\nin via forfettaria con un compenso orario di € 25,82 lorde, comprensivo\ndell’impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli\nelaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici.\nSe l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il\ncompenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l’impegno nella\npreparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato\nfuori dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 54 del CCNL\n21.5.2018, Part. 29, commi 14, 15, 16 e 17 del CCNL 7.4.1999 e l’art. 20,\ncomma 8 del CCNL 19.4.2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione continua ed ECM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La formazione continua e l’ECM costituiscono requisito indispensabile\nper svolgere attività proprie del profilo, al fine di migliorare le competenze\nprofessionali, anche avanzate, ivi incluse quelle informatiche e digitali.\nFerma restando la formazione obbligatoria e facoltativa di cui all’art. 66\n(Destinatari dei processi della formazione), la formazione continua del\npersonale del ruolo sanitario di cui all'ari. 16 bis e segg. del D. Lgs. n\n502\u002F1992 è da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei\nprogrammi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in\nappositi progetti formativi presso l'Azienda o Ente e in coerenza con\nl’assetto organizzativo e funzionale di ogni singola Azienda o Ente.\nL’attività formativa è finalizzata alla valorizzazione delle risorse umane\nattraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda e l’Ente garantiscono l’acquisizione dei crediti\nformativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale\ninteressato nell’ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi\npartecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri\nsono a carico dell'azienda o Ente. La relativa disciplina è, in particolare\nriportata nei commi 8 e seguenti del precedente articolo (Destinatari e\nprocessi della formazione) come integrata dalle norme derivanti dalla\ndisciplina di sistema adottate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto da parte\ndell’Azienda o Ente della garanzia prevista dal comma 2 circa\nl’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del\npersonale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista\ndall'art. 16 quater del D. Lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le\nAziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente\nche senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non\nacquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il\ntriennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei\ncrediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a\nqualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il\ntriennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione\ncontinua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell’art. 16\nbis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli\naltri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le\nmetodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di\nformazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di\nformazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile\nassicurarla a livello interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione deve, inoltre, essere coerente con l’obiettivo di\nmigliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente\ncorrelata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove\nil dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti\novvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione\n- anche quella continua - rientra nell’ambito della formazione facoltativa\nper la quale sono utilizzabili gli istituti dei permessi retribuiti di cui\nall’art. 50 comma 1, lett. a) (Permessi giornalieri retribuiti), dell'ari. 62\n(Diritto allo studio) e dell’art. 68 (Congedi per la formazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 55 (Formazione\ncontinua ed ECM) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Congedi per la formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli artt. 5 e\n6 della legge n. 53\u002F2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono\nconcessi salvo comprovate esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la\nstessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi\nper la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale\ndelle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il\nnumero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della\nconsistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione\nintegrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della\npercentuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori\ninteressati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare\nall’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione\ndell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della\ndurata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30\ngiorni prima dell’inizio delle attività formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il confronto di cui all’art. 6, comma 3, lett. 1) individua i criteri\nda adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla\npercentuale di cui al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici\ncon l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo\npossa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non\nrisolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può\ndifferire motivatamente - comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo\nstesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo\npuò essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma\n3, della legge n. 53\u002F2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso\narticolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione\ndel trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’azienda ed ai\ncontrolli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 56 (Assenze per\nmalattia) e 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità\ndovute a causa di servizio) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi\ndei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con\ndiritto di priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 (Congedi per la\nformazione) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e disapplicazioni del Titolo IV\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con l’entrata in vigore del presente TITOLO ai sensi dell’art. 2,\ncomma 2, (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto),\ne fermo restando quanto previsto nell’art. 3 (Conferme) cessano, in\nparticolare, di avere efficacia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•artt. 22, comma 7, del CCNL del 7\u002F4\u002F1999 “Norma finale e\ntransitoria”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20\u002F9\u002F2001\n“Aspettativa”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Tabella 1 allegata al CCNL 1.9.1995;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 6 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999\n“Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 56 del CCNL 21.5.2018 “Decorrenze e disapplicazioni”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con l’entrata in vigore del presente TITOLO ai sensi dell’art. 2,\ncomma 2, (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto)\ncessano di avere efficacia il Capo I “Costituzione del rapporto di lavoro”\ne il Capo II “Istituti dell’orario di lavoro” del CCNL 21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con l’entrata in vigore del Capo VI sulla Formazione del personale, ai\nsensi dell’art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di\napplicazione del contratto) del presente CCNL, oltre alle disapplicazioni\nriportate nei singoli articoli, cessano di avere efficacia e sono pertanto\ndisapplicate tutte le altre disposizioni in materia di formazione del personale\novunque previste nei precedenti CCNL del comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per\nl’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel\nrispetto delle previsioni dell'art. 3 6 del D.Lgs.n. 165\u002F2001 e, in quanto\ncompatibili, delle previsioni degli artt 19 e seguenti del D.Lgs.n.81\u002F2015,\nnonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un\ncontratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni\ndalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno\nventi giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei\nmesi. Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei\ncontratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà\nessere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della\nnecessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il\nrispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di\nindirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga\nalla durata massima non può superare i dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente\ncomplessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a\ntempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con\narrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o\nsuperiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è\nsempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso\ndi inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento\ndell’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni\nquantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015 sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.\n165\u002F2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto\ndi lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni\ndel personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese\nanche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli\narticoli 4 e 5, della legge n.53\u002F2000; nei casi in cui si tratti di forme di\nastensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di\nsciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a\ntrenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si\ndeve assentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle\nipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e\ndi congedo per malattia del figlio, di cui agli artt.16, 17, 32 e 47 del\nD.Lgs.n.151\u002F2001; in tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire\nanche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6,l'Azienda o Ente può\nprocedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di\naltro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche\nattraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art.\n52 del D.Lgs.n. 165\u002F2001 e dell'art. 28 del CCNL del 7.4.1999 (Mansioni\nsuperiori) a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto\nindividuale è specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il\nnominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il\ndipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l’altro\ndipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente\ncomma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di\naffiancamento necessari per il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo\npieno ovvero a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al\npreavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o,\nprima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore\nsostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81\u002F2015, e fermo restando\nquanto stabilito dal comma 2 con riguardo al personale sanitario, nel caso di\nrapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di\nlavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,\nriguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile\nderogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga\nnon può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione\nfinalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi\no che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rinnovo o proroga di un contributo finanziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs.n.81\u002F2015, in deroga alla\ngenerale disciplina legale, nei casi di cui al comma Ile fermo restando quanto\nstabilito dal comma 2 con riguardo al personale sanitario, l’intervallo tra\nun contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di\ncontratti, può essere ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a\nsei mesi e a 10 giorni per i contratti superiori a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può\ntrasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.\n36, comma 5 del D.Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione\nprevisti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 57 (Contratto di\nlavoro a tempo determinato) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico - normativo del personale con contratto a tempo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento\neconomico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il\npersonale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del\ncontratto a termine, con le precisazioni delle seguenti lettere e dei\nsuccessivi commi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro\nil limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella\npubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 49, comma 4 (Ferie e recupero\nfestività soppresse) ; nel caso in cui, tenendo conto della durata di\nprecedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già\nintervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il\nlavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie\nmaturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o\n32 giorni, stabilito dall'art. 49 commi 2 e 3 (Ferie e recupero festività\nsoppresse) , a seconda della articolazione dell’orario di lavoro\nrispettivamente su cinque o sei giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili -\ni criteri stabiliti dall’ art. 56 (Assenze per malattia), si applica l’art.\n5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge\n11 novembre 1983 n. 638 ai fini della determinazione del periodo in cui è\ncorrisposto il trattamento economico; definiti i periodi retribuiti, il\ntrattamento economico spettante è quello stabilito secondo i criteri di cui\nall’art. 56, comma 11, (Assenze per malattia), in misura proporzionalmente\nrapportata alla durata del contratto. Se il periodo retribuibile è inferiore o\nuguale a due mesi, il trattamento economico è corrisposto comunque in misura\nintera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la\ncessazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e\nnon può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 56\n(Assenze per malattia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze\nfino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso\ndi matrimonio ai sensi dell'art. 50, comma 2 (Permessi giornalieri\nretribuiti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non\ninferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe,\noltre ai permessi di cui alla lett. d), sono concessi i seguenti permessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 51\n(Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi per esami o concorsi o per aggiornamento professionale\nfacoltativo di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) (Permessi giornalieri\nretribuiti). Per il diritto allo studio, resta fermo quanto previsto all'art.\n62, comma 2 (Diritto allo studio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi di cui all'art. 54 (Permessi e assenze per l’espletamento di\nvisite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi per lutto di cui, all'art. 50 comma 1 lettera b) (Permessi\ngiornalieri retribuiti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere\nriproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a\ntermine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione\ndi unità derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità\nsuperiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro\nstabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti,\ncompresa la legge 104\u002F1992 s.mi. e la legge n.53\u002F2000 ivi compresi i permessi\nper lutto ai quali si applica la disciplina legale nei casi di rapporto di\ndurata inferiore a sei mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di assunzione a tempo indeterminato nell’Azienda o Ente o\npresso altre Aziende od Enti del SSN, l’utilizzo dei permessi previsti\ndall’art. 50 (Permessi giornalieri retribuiti), dall’art. 51 (Permessi\norari retribuiti per motivi personali o familiari) e dall’art. 54 (Permessi e\nassenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od\nesami diagnostici) deve tenere conto del numero dei permessi di cui alla\nlettera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•, già fruiti con contratti a tempo determinato, svolti nello stesso anno\nsolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata\nprevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova,\nsecondo la disciplina, dell'art. 40 (Periodo di prova), non superiore comunque\na due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane\nper quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 40\n(Periodo di prova), in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle\nparti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità\nsostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione indicati nei\ncitati articoli. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla\ncontroparte e ove posto in essere dall'Azienda o Ente deve essere motivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze\nstraordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non\nsia possibile applicare il disposto del comma 2, il contratto è stipulato con\nriserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel\ncaso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti\nin possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto\ncon effetto immediato, salva l’applicazione dell'art. 2126 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi in cui il CCNL prevede la cessazione del rapporto con\npreavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad\neccezione di quelli previsti dal comma 10 dell'art. 70 (Contratto di lavoro a\ntempo determinato) e del comma 2 del presente articolo, per il rapporto di\nlavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per\nogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non\npuò superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore\nall’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla\nmetà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di\nunità derivante dal computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,\npossono essere adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di\nreclutamento della stessa o di altra amministrazione, secondo requisiti o\ncriteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra\nprofessionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei\nrapporti di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di\nlavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento\nsia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le\nprevisioni del D. Lgs. n. 81\u002F2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono\nchiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia\ndell’attività ed alla durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con\ncontratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima\nAzienda o Ente, nel medesimo profilo e area di inquadramento, concorrono a\ndeterminare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per\nl’applicazione di determinati istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 58 (Trattamento\neconomico - normativo del personale con contratto a tempo determinato) del CCNL\ndel 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Somministrazione di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Ch3>Art. 72\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto di somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli artt. 30 e seguenti del\nD. Lgs. n. 81\u002F2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi\ndell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165\u002F2001 e nel rispetto dei vincoli\nfinanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono\nstipulati entro il limite di cui all'art. 70, comma 3 (Contratto di lavoro a\ntempo determinato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i\nprofili professionali dell’area del personale di supporto ovvero per i\nprofili professionali anche dell’area degli assistenti e dell’area dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari addetti alla vigilanza e ai\ncompiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la\npossibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente\narticolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di\nsomministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di\norganico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto\ndell’economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di\nobiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste\nspecifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi\ntrattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione\nintegrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il\nprogetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,\nnel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i\ncriteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio\u002Fricreativi\neventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità\ngià destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare\ndel potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le\ncircostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore\nsomministrato, ai sensi dell’art.7 della legge n.300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori\nsomministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi\ndi formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. n.\n81\u002F2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi\nall’attività lavorativa in cui saranno impegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti\nutilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F1970 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 8 (Organismo\nparitetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui\nmotivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato\nconclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di\nlegge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo\ndel 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare\nrapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con\nsoggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in\nmateria di lavoro somministrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 (Contratto di\nsomministrazione) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale\nmediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunzione, per la copertura dei posti delle aree e dei profili a tal\nfine individuati nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale,\nai sensi delle vigenti disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su\nrichiesta dei dipendenti interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento\ndella dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31\ndicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde\narrivare comunque all’unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale, i lavoratori già in servizio presentano apposita domanda, con\ncadenza periodica. Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività\ndi lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del\ncomma 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della\ndomanda, può concedere la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle\nforme e delle modalità di cui al comma 11, oppure negare con atto motivato la\nstessa qualora:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sia stato già raggiunto il limite di cui al comma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende\nsvolgere comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica\nattività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una\nsituazione di incompatibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal\ndipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione\ndei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene\nnel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662\u002F1996,\ncome modificato dall'art. 73 del D.L. n. 112\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la\nprestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno,\npossono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o\nautonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali, nel rispetto\ndelle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.\nI suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni,\nall’Azienda o Ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo\ninizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente\nindividuate dalle Aziende ed Enti in sede di contrattazione integrativa e\ntenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente\ndi cui al comma 2 di un ulteriore 10 %. In tali casi, in deroga alle procedure\ndi cui al comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti\ntemporali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’art.8, commi 4\ne 5, del D.Lgs.n.81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni\npsicofisiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e\ngli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza,\nche accedano a programmi terapeutici e\u002Fo di riabilitazione per\ntossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•genitori con figli minori, in relazione al loro numero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7,\ndel D. Lgs. n. 81\u002F2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate\nsenza limiti temporali, l'Azienda o Ente dà luogo alla costituzione del\nrapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le\ntrasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del\nraggiungimento dei contingenti fissati nei commi 2 e 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di\nlavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio\ndel rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della\ncollocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,\nal mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando\nl’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione\ndell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati\ndi lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\navviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui\nvengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10 nonché l’eventuale\ndurata del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da\ntempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla\nscadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure,\nprima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del\nposto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi\npreviste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina\nlegislativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno\ndiritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un\ntriennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità\ndel posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di\nassunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 60 (Rapporto di\nlavoro a tempo parziale) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al\n30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo\nparziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta\nrispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio\nridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma\nlimitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese,\ndell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della\nsettimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da\nrispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo\nparziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o\nanno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere\na) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono\nconcordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze,\nil dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di\narticolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche\nesigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 6,\ncomma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario\ngiornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda\no ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli\norari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei\ndiversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di\narticolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta\ndall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su\ndue giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con\ncorrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata\npreventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola\ndel riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale a tempo parziale\norizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle\nvigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al D. Lgs.\n151\u002F2001 e alla legge 104\u002F1992, può essere utilizzato per la copertura dei\nturni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in\nrelazione all’orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale il\npersonale assicura per intero, nei periodi di servizio, le prestazioni di\npronta disponibilità ed i turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale utilizzato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 per la\ncopertura dei turni di pronta disponibilità, si applica l’art. 44 (Servizio\ndi pronta disponibilità). Il lavoro supplementare effettuabile da tale\npersonale per i turni, ivi compresi quelli di pronta disponibilità, soggiace\nai limiti quantitativi di cui all’art. 75 comma 2 (Trattamento\neconomico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) e,\nin ogni caso, non può superare n. 102 ore annue individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare\nprestazioni aggiuntive così come le attività di supporto\nall’intramoenia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 61 (Orario di\nlavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL del 21\nmaggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a\ntempo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto\ncompatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a\ntempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della\npeculiarità del suo svolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,\nverticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere\nrichiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare,\nintendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le\nparti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto\ndall’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.81\u002F2015. La misura massima della percentuale\ndi lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a\ntempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile,\nprevisto dal contratto individuale del lavoratore e da utilizzare nell’arco\ndi più di una settimana. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di\ntipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi\ndell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore\nannualmente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate\nesigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà\norganizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed\nimprovvise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o\nmisto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite\nmassimo dell'orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo\npieno. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale,\nle ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite\nmassimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente\nlavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla\nretribuzione globale di fatto di cui all’art. 94 (Retribuzione e sue\ndefinizioni), maggiorata di una percentuale pari al 15 %. I relativi oneri sono\na carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle\nfissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario\nordinario di lavoro, la maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata\nal 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e\nmisto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario\nintendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori\nrispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata\ndell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs.n.\n81\u002F2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di\nfinanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’\nart. 47 (Lavoro straordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro\nsupplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale, previste nei casi di cui all’art.6, comma 2, del\nD.Lgs.n.81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di\ngiorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a\ntempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di\nfestività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.\nIn entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla\ndurata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si\napplica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal\nCCNL, ivi comprese le assenze per malattia ad eccezione dei permessi ex art.\n33, commi 3 e 6, della Legge n. 104\u002F1992 i quali si riproporzionano solo\nqualora l’orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del\npersonale a tempo pieno. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è\ncomunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e\npaternità previsto dal D.Lgs.n. 151\u002F2001, anche per la parte cadente in\nperiodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per\nl’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla\ndurata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il\ncongedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità e i permessi per\nlutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli\nlavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato\nalla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a\ntempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di\nprova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi\neffettivamente lavorati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo\nparziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte\nle competenze fisse e periodiche, l’eventuale retribuzione individuale di\nanzianità e le indennità professionali specifiche e l’indennità di rischio\nradiologico, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente\nalla stessa area, differenziale economico di professionalità e profilo\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla\nrealizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata\ndella prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale\nanche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime\norario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia\ndi rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute\nnel D. Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 62 (Trattamento\neconomico- normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del\nCCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch2>TITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LAVORO A DISTANZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Definizione e principi generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoro agile di cui alla legge n. 81\u002F2017 è una delle possibili\nmodalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e\nattività di lavoro, previamente individuati dalle Aziende o Enti, per i quali\nsussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con\ntale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi\npubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo,\nl’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di\norganizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte\nall’interno dei locali dell’Azienda o Ente e in parte all’esterno di\nquesti, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata\nmassima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per\nla tipologia di attività svolta dai lavoratori e\u002Fo per assicurare la\nprotezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’Azienda o Ente i\nluoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei\nluoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è\ntenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la\nsussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del\nlavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad\nadottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la\npiù assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente\nche vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine, l’Azienda o Ente\nconsegna al lavoratore una specifica informativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non\nmodifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti\ncontrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente\nconserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in\npresenza ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a\nquello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le\nmedesime attribuzioni esclusivamente all'interno dell’Azienda o Ente, con le\nprecisazioni di cui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente garantisce al personale in lavoro agile le stesse\nopportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni\neconomiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative\npreviste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in\npresenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accesso al lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con\ncontratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al\npresente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. 1)\n(Confronto), l’Azienda o Ente individua le attività che possono essere\neffettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e\nquelli che richiedono l’utilizzo di strumentazioni o documentazioni non\nremotizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare\nle esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di\nmiglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità\ntecniche delle attività. Fatte salve queste ultime, e fermi restando i diritti\ndi priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti nonché l'obbligo\nda parte dei lavoratori di garantire, nell’esercizio della loro attività\nlavorativa, gli stessi livelli prestazionàli previsti per l’attività in\npresenza, l’Azienda o Ente - previo confronto ai sensi dell’art. 6 comma 3\nlett. 1) (Confronto) avrà cura, fermo restando quanto previsto nel periodo\nprecedente, di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si\ntrovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Accordo individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della\nregolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della\nlegge n. 81\u002F2017, esso disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa\nsvolta all’esterno dei locali dell’Azienda e Ente, anche con riguardo alle\nforme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti\nutilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione.\nL’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a\ntermine o a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede\nabituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da\nsvolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non\ninferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n.\n81\u002F2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ipotesi di giustificato motivo di recesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indicazione della fascia di cui all’art. 79 comma 1, lett. a)\n(Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i tempi di riposo del lavoratore che comunque non devono essere inferiori\na quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni tecnologiche di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore\ndi lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali\ndell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate\nnell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’\namministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può\nrecedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo\nstesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle\nseguenti fasce temporali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia\ntelefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria\nnon può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare\nalcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di\nriposo consecutivo di cui all’art. 43 comma 5 (Orario di Lavoro) a cui il\nlavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e\nle ore 6:00 del giorno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella fascia di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne\nricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai\ncontratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i\npermessi per motivi personali o familiari di cui all’art. 51 (Permessi\nretribuiti per motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al\nCCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 13\n(Diritto di assemblea) e i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104\u002F1992.\nIl dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è\nsollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di\ncontattabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di problematiche di natura tecnica e\u002Fo informatica, e comunque in\nogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo\nsvolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente\nrallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio\ndirigente o responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero\nrendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa,\npuò richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del\nlavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione\nlavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può\nessere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile\nper la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in\nservizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non\nfruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando\nquanto previsto dal comma 1, lett. b), negli orari diversi da quelli ricompresi\nnella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti contatti con i\ncolleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la\nlettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e\nla connessione al sistema informativo dell'Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Ch3>Art. 80\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione nel lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di\nformare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere\nmoduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, 1’empowerment, la\ndelega decisionale, la collaborazione, la condivisione delle informazioni e la\nsalute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre forme di lavoro a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro da remoto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoro da remoto è prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei\nconseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di\norario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in\nluogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’Azienda o Ente - può\nessere svolto nelle forme seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro\ndecentrato da centri satellite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare\nriferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono\naltresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con\nparticolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. 1)\n(Confronto), le Aziende o Enti possono adottare il lavoro da remoto con vincolo\ndi tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il\nlavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività,\npreviamente individuate dalle stesse Aziende o Enti, ove è richiesto un\npresidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che\nconsentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di\nlavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati\nsul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario\ndi lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 43 (Orario\ndi lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda o Ente concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata\nl’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche\nai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e,\nsuccessivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro\ndomiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al\ndomicilio per effettuare la suddetta verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto\nprevisto in materia di lavoro agile all’art. 78 (Accordo individuale) con\neccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 79 commi 4 e 5\n(Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione) e art. 80 (Formazione).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 82\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e disapplicazioni del Titolo VI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con l’entrata in vigore del presente TITOLO ai sensi dell’art. 2,\ncomma 2, (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto),\ne fermo restando quanto previsto nell’art. 3 (Conferme) cessa di avere\nefficacia l’art. 36 del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RESPONSABILITÀ’ DISCIPLINARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 83\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Obblighi del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di\nservire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi\ndi buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il\nrispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed\naltrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi\nriguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui\nall'art. 54 D. Lgs. 165\u002F2001 e nel codice di comportamento di amministrazione\nadottato da ciascuna Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di\nrapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la\nmigliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le\ndisposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda\no Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di\nambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme\ndell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241\u002F1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo\nstesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza\ne di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241\u002F1990, dai\nregolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Azienda o Ente, e dal D. Lgs.\nn. 33\u002F2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni\ndella stessa Azienda o Ente in ordine al DPR n. 445\u002F2000 in tema di\nautocertificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la\nrilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza\nl'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l'orario di lavoro o durante l’effettuazione dell’attività\nlavorativa in modalità a distanza, mantenere nei rapporti interpersonali e con\ngli utenti una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che\nritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o\nattribuzioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia\npalesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha\nimpartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha\nil dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire\nl'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge o costituisca illecito\namministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale\nsottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti\ned automezzi a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non valersi di quanto è di proprietà dell'azienda o Ente per ragioni\nche non siano di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre\nutilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui\nall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai\nlocali dell'Azienda o Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che\nnon siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Azienda o Ente stesso\nin locali non aperti al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare all'Azienda o Ente la propria residenza e, ove non\ncoincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle\nstesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza\nsalvo comprovato impedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che\npossano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non\nfinanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il\nsecondo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare all’Azienda o Ente la sussistenza di provvedimenti di rinvio\na giudizio in procedimenti penali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare gli obblighi contenuti al Titolo VI - Lavoro a distanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 64 (Obblighi del\ndipendente) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle\nsanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di\nciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri\ngenerali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rilevanza degli obblighi violati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grado di danno o di pericolo causato all'Azienda o Ente, agli utenti o a\nterzi ovvero al disservizio determinatosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare\nriguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari\nnell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sanzione disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al\nmassimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica,\ngraduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative\nal lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché\ndell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'ari.\n55-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condotta non conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di\ncorrettezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e\ndei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue\nresponsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e\ndi sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio\no agli interessi dell’Azienda o Ente o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del\npatrimonio dell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo\n6 della legge, n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti\nassegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater\ndel D. Lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D. Lgs. n.\n165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio\ndell'azienda o Ente e destinato al welfare integrativo a favore dei dipendenti\nai sensi dell’art. 89 (Welfare integrativo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione\ndella retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando\nl'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 5 5-quater, comma 1,\nlett. b) del D. Lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche\nsvolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali\nipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata\ndell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla\ngravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni\ncausati all'azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella\nsede assegnata dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante\nlo stato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o Ente, salvo che\nsiano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della L. n.\n300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165\u002F2001, atti,\ncomportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate\nnell'art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165\u002F2001, atti o\ncomportamenti aggressivi ostili e denigratori, nell’ambiente di lavoro, che\nassumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente,\ncomportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di\naltri dipendenti o degli utenti o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio\novvero danno o pericolo all’azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis,\ncomma 7, del D.Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art.55-sexies, comma 3\ndel D.Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un\nminimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso\nprevisto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione\ndella retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,\ngraduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o\ndella vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,\ndistrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Azienda o Ente o\nad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la\ngravità e reiterazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave\ndanno all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o\ngiustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) con preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e da f\nbis) a f) quinquies del D.Lgs.n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5,6, 7 e 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere\ndi particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del\nservizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta\nla prosecuzione per la sua specifica gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma\n2 secondo e terzo periodo del DPR 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi\nspecificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri\ndi cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo\nperiodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni\nlegislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione\no alla scadenza del termine fissato dall’azienda o Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) senza preavviso per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e)\ned f) del D.Lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi\nquelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina\ndell’art. 68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL\ndel 21.5.2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 (Rapporto tra\nprocedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 21.5.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori\nservizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne\nconsenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti\ndolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità\ntale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna, anche non passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8 , comma 1, del D.Lgs. n.\n235\u002F2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i delitti indicati dall'art. 12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio\n2018 n.3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai\npubblici uffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001\nn. 97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gravi delitti commessi in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•violazioni dolose degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle\nlettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in\nrelazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione\nneppure provvisoria del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto\nall'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali\ne agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 64 (Obblighi del dipendente),\ne facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai\nprincipi desumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A1 codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la\nmassima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale\ndell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo\nperiodo, del D. Lgs n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.In sede di prima applicazione , il codice disciplinare deve essere\nobbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni\ndalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno\nsuccessivo a quello della sua pubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 66 (Codice\ndisciplinare) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 85\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Termini di preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del\nrapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello\nstesso i relativi termini sono fissati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2mesiperdipendenti con anzianità di serviziofino a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3mesiperdipendenti con anzianità di serviziofino a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4mesiperdipendenti con anzianità di serviziooltre 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per anzianitàdeve intendersi quella maturata presso l'Azienda o Ente in\ncui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si verifica la risoluzione salvo il caso in cui il dipendente provenga da\nun’altra amministrazione mediante il passaggio diretto di personale ai sensi\ndell’art. 30 del D.Lgs. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono\nridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di\nciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei\ntermini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte\nun’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo\ndi mancato preavviso. L’Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto\neventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione\nper il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per\nl’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione\ndel rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia\ndurante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal\ncaso non si applica il comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>•In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento\ndell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o\nEnte corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso\nsecondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai\nsensi dell'art. 49 comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma\ncorrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la\nretribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel\ncaso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 56 comma 11, lett. a) (Assenze per\nmalattia).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 72 (Termini di\npreavviso) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ISTITUTI NORMO-ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 86\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Coperture assicurative per la responsabilità civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende o Enti garantiscono con oneri a proprio carico, un’adeguata\ncopertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di\ntutti i dipendenti del presente comparto, ivi comprese le spese di assistenza\ntecnica e legale ai sensi dell’art. 88 (Patrocinio legale) per le eventuali\nconseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro\nattività, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 della Legge 8\nmarzo 2017 n. 24 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di\nrivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura\nassicurativa di cui al comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti rendono note ai dipendenti, con completezza e\ntempestività, tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e\nalle altre analoghe misure previste dal comma 1 con le modalità previste\ndall’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei\ndipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti\ndi servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente\nal tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi\nè fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese\ndocumentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non\ncompresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del\nmezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso\ndel medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà\ndell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le\nmodalità di cui ai commi 4 e 5, dei rischi di lesioni o di decesso del\ndipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il\ntrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I massimali delle polizze di cui al comma 6 non possono eccedere quelli\nprevisti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione\nobbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti\ndelle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e\ndi quelle previste dal presente articolo, sono detratti - sino alla concorrenza\n- dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso\nevento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4. 1999 (Copertura assicurativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Sistemi per la gestione del rischio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e\ndella prevenzione degli errori nell’ambito della gestione del rischio e delle\nlogiche del governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per\nmigliorare la qualità dell’assistenza e per l’erogazione di prestazioni\npiù coerenti con le aspettative dei cittadini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti attivano sistemi e strutture per la gestione dei\nrischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità,\nvolti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta\nvalutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica\ndi diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità\nprofessionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture\nsanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti sono tenute a dotarsi di sistemi e strutture per la\ngestione del rischio, costituite da professionalità specifiche ed adeguate\nsecondo gli atti di indirizzo regionali in materia, e, nell’ottica di fornire\ntrasparenza e completezza al processo di accertamento dei fatti, coinvolgono il\nprofessionista interessato nel sinistro in esame. Le Aziende ed Enti si\navvalgono delle strutture per la gestione dei rischi già previste per la\ndirigenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di individuare modalità di gestione e di ricomposizione dei\nconflitti, le Aziende ed enti ricercano mediazioni stragiudiziali e potenziano\nla trattazione del contenzioso, mediante lo sviluppo di specifiche competenze\nlegali e medico-legali, nonché l’istituzione, senza oneri aggiuntivi, di\nappositi Comitati per la valutazione dei rischi. Le Aziende ed Enti si\navvalgono dei Comitati per la valutazione dei rischi già previsti per la\ndirigenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale di elevata qualificazione deve avere un ruolo attivo sia\nnella corretta ed informata gestione del rischio che nelle attività connesse\nalla prevenzione dello stesso. A tal fine è tenuto a partecipare annualmente\nalle iniziative di formazione aziendale secondo le linee di indirizzo\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al presente articolo, le Regioni forniscono le necessarie\nlinee di indirizzo sulle materie di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 88\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Patrocinio legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile,\namministrativo-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti\nconnessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di\nufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto\nconflitto di interessi, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi\ninclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per\ntutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con\nl’eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato\nper il relativo assenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto\nd’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua\nfiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a\nsupporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico\ndell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui\nal comma 1 e, nell’ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di\nassoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato\no perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l’Azienda o Ente\nprocede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei\ncosti a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che\ncomunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri\nminimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in\ncui al dipendente, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1\nper presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i\nprocedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di\nquanto liquidato dal giudice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i\nprocedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e\n3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza\nassicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all’art. 86 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi\ncon dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o Ente per la\nsua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma\n3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 89\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Ch3>Welfare integrativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all'art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la\nconcessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri\ndipendenti, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>•polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio\nsanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus,\ninfarto, ecc.) aggiuntivi a quanto già indicato dall’art. 86 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contribuzione delle spese per l’attivazione di convenzioni per asili\nnido ove non presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono\nsostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'ari. 103 (Fondo\npremialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 94 del CCNL del\n21.5.2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 90\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Servizio fuori sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il personale è da considerarsi in servizio fuori sede qualora, dopo aver\npreso servizio presso l'ordinaria sede di lavoro, sia chiamato a prestare la\npropria attività lavorativa in altri luoghi dove viene inviato per temporanee\nesigenze di servizio con previsione di rientro presso la stessa, se è\nsoddisfatto almeno uno dei due seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del servizio inferiore a otto ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il servizio viene effettuato entro il raggio di 50 km dalla ordinaria\nsede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora risulti più conveniente raggiungere tali altri luoghi partendo\ndirettamente dalla dimora abituale, l’inizio e la fine del servizio potranno\navvenire presso la dimora del dipendente e la stessa è attestata con le\nmodalità sostitutive di controllo di cui al comma 7 dell'Art. 43 (Orario di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti al comma 1, oltre alla normale retribuzione compete il\nrimborso delle spese per i mezzi di trasporto o, nei casi preventivamente\nindividuati ed autorizzati dall'Azienda o Ente, dei taxi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di\nsvolgimento dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni\nper il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli\nstrumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato\nnonché la disciplina del servizio fuori sede per gli aspetti di dettaglio o\nnon regolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la\ndocumentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità\nprocedurali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 90 (Servizio fuori\nsede), al personale inviato, senza prima aver preso servizio in sede, a\nprestare temporaneamente la propria attività lavorativa in località diversa\ndalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, per una durata\nsuperiore ad otto ore e a oltre 50 km dalla ordinaria sede di lavoro, oltre\nalla normale retribuzione, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in\nferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del\ncosto del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella\n“economica”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi\npreventivamente individuati ed autorizzati dall’Azienda o Ente, dei taxi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della\nspesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e\ndella spesa per i due pasti giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di\ncomplessivi € 44,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore,\nil rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le trasferte continuative nella medesima località di durata non\ninferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in\nresidenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa\nper l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al\ncosto medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della\nlettera c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative\nautorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della\ntrasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro\nprevisto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo\neffettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il\ntempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e\ncustodia del mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma 6, le\nattività svolte in particolarissime situazioni operative che, in\nconsiderazione dell’impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto\no del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione,\ncomportano la corresponsione della somma forfetaria di € 25,82 lordi\ngiornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1. Per le Aziende ed Enti\ninteressati, le suddette attività, a titolo esemplificativo, sono così\nindividuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto\ndi emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi\ne selve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività che comportino imbarchi brevi su unità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di\nverifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela\ndell’ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della\nsalute, di repressione frodi e similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività di assistenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha\ndiritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo\npresumibilmente spettante per la trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende ed Enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi\nordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, le condizioni\nper il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli\nstrumenti occorrenti al personale per l’espletamento dell’incarico affidato\nnonché la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non\nregolati dal presente articolo, individuando, in tale sede, anche la\ndocumentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali,\nnonché quanto previsto dal comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta\nivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato\ndalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle\nrisorse già previste nei bilanci delle singole Aziende ed Enti per tale\nspecifica finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 95 (Trattamento di\ntrasferta) del CCNL del 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Capo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto, degli\noperatori,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La struttura della retribuzione del presente personale si compone delle\nseguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento fondamentale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di qualificazione professionale, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•differenziale economico di professionalità secondo la nuova disciplina\ndi cui al CAPO II del Titolo III (Ordinamento professionale), ove acquisito, a\ncui si applicano i medesimi effetti previsti dall'art. 98 (Effetti dei nuovi\nstipendi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assegno personale, ove acquisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità professionale specifica, ove spettante, di cui alla tabella\nJ.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di specificità infermieristica, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di funzione di parte fissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di coordinamento, ad esaurimento, di cui all'art. 21, commi 1\ne 2 del CCNL 21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento accessorio, ove spettante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità correlate alle condizioni di lavoro (Indennità di turno e di\nservizio notturno, Indennità per l’operatività in particolari UO\u002FServizi,\nIndennità di rischio radiologico, bilinguismo, indennità di polizia\ngiudiziaria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premi correlati alla performance organizzativa o individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pronta disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi per lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di funzione di parte variabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 75 del CCNL del\n21.5.2018 (Struttura della retribuzione) e l’art. 11 del CCNL 11.7.2019\n(Struttura della retribuzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata\nqualificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La struttura della retribuzione del presente personale si compone delle\nseguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento fondamentale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stipendio tabellare di cui all'ari. 100 (Trattamento economico tabellare\ndel personale di elevata qualificazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di posizione di parte fissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità professionale specifica, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di specificità infermieristica, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità tutela del malato e promozione della salute, ove spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento accessorio, ove spettante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di posizione di parte variabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità correlate alle condizioni di lavoro (Indennità di rischio\nradiologico, bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premi correlati alla performance organizzativa e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pronta disponibilità ai sensi dell’art. 26 comma 8 (Istituzione e\ngraduazione degli incarichi di posizione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi per lavoro straordinario ai sensi dell’art. 26 comma 9\n(Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Retribuzione e sue definizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del\ntrattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa\nprevede diverse modalità temporali di erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione mensile: costituita dal valore economico dello stipendio\ntabellare mensile previsto per la posizione di ingresso per ciascuna area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione base mensile: costituita dal valore della retribuzione\nmensile di cui alla lettera a) e dai differenziali economici di\nprofessionalità di cui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 1 (Progressione economica all’interno delle aree);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione\nbase mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di\nanzianità, dall’ indennità di posizione o indennità di funzione,\nindennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni\npersonali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque\ndenominati corrisposti per tredici mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) retribuzione globale di fatto annuale: costituita dall’importo della\nretribuzione individuale mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo\ndella tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale\ntitolo nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle\nindennità contrattuali percepite nell’anno di riferimento non ricomprese\nnella lettera c); sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese\nper il trattamento di trasferta o come equo indennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo le corrispondenti\nretribuzioni mensili di cui al comma 2 per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti\nretribuzioni mensili di cui al comma 2 per 156. Per il personale che fruisce\ndella riduzione di orario di cui all'ari. 27 del CCNL del 7 aprile 1999 il\nvalore del divisore è fissato in 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'ari. 37 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 (Retribuzione e sue definizioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Struttura della busta paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al dipendente deve essere consegnata mensilmente una busta paga, in cui\ndevono essere distintamente specificati: la denominazione dell’azienda,\nl’area e il profilo di appartenenza del lavoratore, il codice fiscale, il\nperiodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli\nelementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di\nanzianità, eventuali indennità, straordinario, turnazione, ecc.) e\nl’elencazione delle trattenute di legge e di contratto (ivi comprese le quote\nsindacali) sia nell’aliquota applicata che nella cifra corrispondente.\nAll’interno della busta paga sono evidenziate anche le ore accantonate in\napplicazione dell'ari. 48 (Banca delle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del\nlavoratore di avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del\ndiritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai\nsensi del D. Lgs. 196\u002F2003 e s.m.i..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 38 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 (Struttura della busta paga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 96\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo\ncompreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno\nstabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è\neffettuato il precedente giorno lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione\nindividuale mensile di cui all'art. 94 comma 2 lett. c) (Retribuzione e sue\ndefinizioni), spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei\ncommi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in\nservizio continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso\ndi cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in\nragione di un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato e, per le\nfrazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per i giorni\nprestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione\nindividuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in\naspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che\ncomporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento\neconomico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi,\nè ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico,\nfatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e\ncontrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 47, comma 3 del CCNL\n20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 (Modalità di applicazione di benefici\neconomici previsti da discipline speciali).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Ch3>Art. 97\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incrementi degli stipendi tabellari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico tabellare come definito dall'art. 76 del CCNL\ndel 21 maggio 2018, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici\nmensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni\niniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall’applicazione\ndel comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla\nallegata tabella B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in\nvigore del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art.\n78 (Elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, comma\n440, lett. b) della legge n. 145\u002F2018 cessa di essere corrisposto come\nspecifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come\nindicato nella allegata tabella C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi\ndell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. Igs. n. 165\u002F2001\ncorrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n.\n145\u002F2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 98\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Effetti dei nuovi stipendi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente contratto\nalle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 97\n(Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente sulla\ntredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza sull’indennità premio\ndi servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull’indennità di cui\nall’art. 68, comma 7 del CCNL 21 maggio 2018 (Sospensione cautelare in caso\ndi procedimento penale), sulle ritenute assistenziali e previdenziali e\nrelativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti\ndell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di\npreavviso nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli\nscaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per\nquanto riguarda il lavoro straordinario gli incrementi previsti dal presente\ncontratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui\nall’art. 97 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto a decorrere\ndall’entrata in vigore del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 97\n(Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti integralmente alle\nscadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio,\ncon diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di\nclassificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione\nprofessionale, per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono indicati\nnell’allegata tabella D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono inoltre indicati,\nnell’allegata tabella E, il numero massimo di differenziali attribuibili ed\nil valore annuo lordo per 13 mensilità di ogni differenziale, in\ncorrispondenza di ciascuna area. Tale numero massimo è relativo a tutto il\nperiodo in cui permane l’inquadramento nella medesima area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall ’ 1 gennaio 2023, data di entrata in vigore del nuovo\nsistema di classificazione ai sensi dell'art. 17 (Norma di primo\ninquadramento), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel\nnuovo sistema di classificazione secondo la tabella F di corrispondenza tra\nvecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a\nquanto stabilito al comma 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto\na titolo di differenziale economico di professionalità cui si aggiunge, allo\nstesso titolo, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti\nsanitari e dei funzionari, la differenza fra i tabellari iniziali dell’ex\ncategoria D e dell’ex livello economico Ds;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’indennità di qualificazione professionale, ove attribuita, come\nindicato nella Tabella K;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’indennità professionale specifica, ove attribuita ai sensi\ndell’art. 108 (Indennità professionale specifica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il “differenziale economico di professionalità” di cui al comma 3,\nlett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali\neconomici di professionalità” di cui all’art. 19 (Progressione economica\nall’interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte\nle fasce retributive previste nell’ambito del previgente sistema di\nclassificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale di cui all’art. 36 (Trasposizione degli incarichi già\nassegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1, a decorrere dall ’ 1\ngennaio 2023 l’indennità di funzione già in godimento per incarichi di\n“organizzazione” e “professionale” di cui al comma 1 dell'art. 36\n(Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli\nincarichi) è incrementata di Euro 930.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A seguito dell’applicazione del comma 6 e con la medesima decorrenza\nivi indicata, al personale di cui all’art. 36 (Trasposizione degli incarichi\ngià assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) comma 1 è attribuito un\nlivello di complessità medio o elevato sulla base dei seguenti criteri basati\nsul valore rivalutato degli incarichi in essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è attribuito il livello di complessità medio se il valore\ndell’indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, è\ncompreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessità indicata\nall’Art. 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del\npersonale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è comunque attribuito il livello di complessità medio, anche se il\nvalore dell’indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, è\ninferiore al minimo previsto per tale livello di complessità; in tal caso, il\nvalore rivalutato dell’incarico viene allineato al valore corrispondente alla\nparte fissa della complessità media e non è attribuita la indennità di\nfunzione di parte variabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è attribuito il livello di complessità elevato se il valore\ndell’indennità di funzione, come rivalutato ai sensi del comma 6, è\ncompreso tra il minimo ed il massimo di tale fascia di complessità indicata\nall’Art 32 comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del\npersonale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi previsti dal comma 7, lettere a) e c), sono attribuiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un valore di Indennità di funzione parte fissa in misura pari ai valori\nprevisti per la tipologia di incarico attribuito, in prima applicazione, ai\nsensi dell’art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo\nsistema degli incarichi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un valore di indennità di funzione parte variabile in misura pari alla\ndifferenza, se positiva, tra il valore complessivo del precedente incarico\nrivalutato ai sensi del comma 6 ed il valore della nuova indennità di funzione\ndi parte fissa; in caso di differenza nulla o negativa l’indennità di\nfunzione parte variabile non è attribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento economico tabellare del personale di elevata qualificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione tabellare relativa alla nuova area del personale di\nelevata qualificazione è stabilita in un importo annuo lordo complessivo pari\na 35.000 euro, comprensivo di tredicesima mensilità. Essa assorbe\nl’eventuale maturato economico in godimento derivante dai differenziali\neconomici di professionalità ed eventuali assegni personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la retribuzione relativa all’incarico di posizione conferito si\napplica l'ari. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Incremento Fondi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall’1\u002F1\u002F2021, il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di\ncui all'ari. 80 del CCNL 21.5.2018 è stabilmente incrementato di un importo,\nsu base annua, pari a Euro 84,50 pro-capite, applicati alle unità di personale\ndestinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di garantire la corresponsione a carico del Fondo premialità e\nfasce dell’intero valore delle fasce attribuite, il predetto Fondo è\nincrementato di un importo calcolato in rapporto all’incremento delle fasce\ndisposto dall'ari. 97, comma 1 (Incrementi degli stipendi tabellari) con le\ncadenze ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall’annualità 2023, è istituito il nuovo “Fondo\nincarichi, progressioni economiche e indennità professionali”, costituito,\nin prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei\nvalori consolidatisi nell’anno 2022, come certificati dal Collegio dei\nrevisori, le seguenti risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui\nall’art. 80 del CCNL 21\u002F5\u002F2018 destinate alle indennità di incarico nonché\nall’indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II,\ntitolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21\u002F5\u002F2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui\nall’art. 80 del CCNL 21\u002F5\u002F2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano\ndi essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea\n(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area\ndei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione\ndei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'ari.\n36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli\nincarichi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui\nall’art. 80 del CCNL 21\u002F5\u002F2018 destinate alla corresponsione\ndell’indennità di qualificazione professionale e delle indennità\nprofessionali specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'ari. 81 del\nCCNL 21\u002F5\u002F2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai\nsensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell’ambito del\nnuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle\nfasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al\nnuovo sistema di classificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze\ntabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di\nprofessionalità di cui alla lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato\ndal servizio, a decorrere dall’anno successivo a quello di cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di\nlavoro di cui all’art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che\ncessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea\n(Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell’area\ndei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell’applicazione\ndel capo III del titolo III del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione\ndell’articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7\u002F4\u002F1999 (Fondo per il\nfinanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del\nvalore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e\ndell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo\nemanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c)\n(Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse\nrispetto a quanto destinato al Fondo premiatila e condizioni di lavoro ai sensi\ndell'art. 103, comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della riduzione del Fondo premiatila e condizioni e di lavoro operata ai\nsensi dell'art. 103, comma 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di\ncui al comma 3 e del Fondo premiatila e condizioni di lavoro con le risorse di\ncui all’art. 103, commi 3 e 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel\nrispetto dell’art. 23, comma 2 del d. Igs. n. 75\u002F2017, tenendo conto di\nquanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 35\u002F2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili ai\nsensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di\nbilancio 2022) e con la decorrenza ivi indicata, di un importo, su base annua,\nnon superiore a Euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale\ndestinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2018, a valere su risorse\nappositamente stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti. Le\nrisorse di cui al presente comma sono destinate alla remunerazione degli\nincarichi di cui all’art. TITOLO III - CAPO III (Sistema degli incarichi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente\ndestinate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III - CAPO III\ngarantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di\ntrasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui\nall'art. 36;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di\nassegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito\ndell’applicazione dell’Art. 23 (Disposizioni particolari sulla\nconservazione del trattamento economico in godimento) e dell’Art. 37 (Norma\nsul personale trasferito alle Arpa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art.\n21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’indennità di qualificazione professionale di cui all’art. 99,\ncomma 3, lett. c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla indennità professionale specifica di cui all'art. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali residui del presente Fondo alimentano il Fondo premiatila e\ncondizioni di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Fondo premialità e condizioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall’annualità 2023, è istituito il nuovo “Fondo\npremialità e condizioni di lavoro”, costituito, in prima applicazione, con\nle risorse indicate al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei\nvalori consolidatisi nell’anno 2022, come certificati dal Collegio dei\nrevisori, le seguenti risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto\ndelle quote di cui all’art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e\nindennità professionali), comma 2, lett. a), b), c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di\ncui all’art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità\nprofessionali), comma 2, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato delle risorse\nche saranno eventualmente determinate in applicazione dell’articolo 39, commi\n4, lett. b) e 8 del CCNL 7\u002F4\u002F1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce\nretributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex\nindennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale\nspecifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale\ndi cui all’art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a\ntal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo\nincarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi\ndell’art. 102, comma 3, lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente Fondo è ridotto delle risorse confluite nel Fondo incarichi\nai sensi dell’art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità\nprofessionali), comma 3, lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con\nimporti variabili di anno in anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione\ndelle disposizioni di cui all'ari. 38, comma 4, lett b) e comma 5 del CCNL del\n7\u002F4\u002F1999 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi\ne per il premio della qualità delle prestazioni individuali) come modificato\ndall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19\u002F4\u002F2004 (Risorse per la contrattazione\nintegrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione\nalle finalità di cui al comma 8 lettera c), nel rispetto delle linee di\nindirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell'ari. 7, comma 1, lett. a)\n(Confronto regionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della\nlegge n. 449\u002F1997;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione\ndell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici\ntrattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del\npresente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui\nall’articolo dall'ari. 113, D. Lgs. n. 50\u002F2016 e quelle di cui all'ari. 8 del\nDM 28\u002F2\u002F1997;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le risorse di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche\ne indennità professionali) comma 3, lett. a) relative all'anno di cessazione,\ncalcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,\ncomputandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni\ndi mese superiori a quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’alimentazione del Fondo di cui al presente articolo con le risorse di\ncui ai commi 3 e 5 e del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità\nprofessionali con le risorse di cui all'ari. 102, comma 3, deve comunque\navvenire, complessivamente, nel rispetto dell'ari. 23, comma 2 del d. lgs. n.\n75\u002F2017, tenendo conto di quanto previsto dall'ari. 11, comma 1 del D.L. n.\n35\u002F2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'ari. 1, comma 604 della legge n.\n234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi\nindicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente\nincrementabili, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei\nbilanci delle aziende o degli enti, variabili, di un importo, su base annua,\nnon superiore a Euro 68,41 annui procapite, applicati alle unità di personale\ndestinatarie del presente CCNL in servizio al 31\u002F12\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 293 della legge\n30\u002F12\u002F2021, n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>234, con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo\nsono ulteriormente incrementabili sulla base del piano di riparto tra le\naziende e gli enti effettuato a livello regionale, previo confronto di cui\nall'art. 7, comma 1, lett. g) (Confronto regionale), della quota delle predette\nrisorse attribuita a ciascuna Regione, secondo le indicazioni dell’allegata\ntabella G. Le aziende e gli enti, garantiscono comunque, anche prima del\nsuddetto riparto regionale, la copertura del valore attribuito a titolo di\nanticipazione dell’indennità di pronto soccorso ai sensi dell’art. 107,\ncomma 4 (Indennità per l’operatività in particolari UO\u002FServizi) e la\nconseguente integrazione delle risorse del presente fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente\ndestinate a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compensi di lavoro straordinario di cui all’art. 47 (Lavoro\nstraordinario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO\nIII con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di\nspecificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione\ndella salute);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è\ncomunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9\ncomma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie),\nun importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi\nnell’anno 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la\ndisciplina di cui all’art. 89 (Welfare integrativo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a\nvalere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle risorse di cui al comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse\nresidue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo nonché eventuali\nrisorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità\nprofessionali relative all’anno in corso, con prioritaria destinazione alle\nvoci di cui al comma 9, lett. a), b)-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai trattamenti economici di cui al comma 9, lettere a), b), c) è\ndestinata la parte prevalente delle risorse di cui al comma 5, considerate al\nnetto di quelle di cui alla lett. d); le stesse risorse sono inoltre destinate,\nper una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i premi correlati alla\nperformance individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le\ndisponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett.\nc) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato\nnell’anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata\nin aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità\nprofessionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema indennitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di specificità infermieristica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e\ndelle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti\ndelle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica\nindennità di cui all'art. 1, comma 409 della legge n. 178\u002F2020 denominata\n“Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità\nquale parte del trattamento economico fondamentale, negli importi mensili di\ncui all’allegata Tabella H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità tutela del malato e promozione della salute\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico\nruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla\npromozione della salute, al personale appartenente alle professioni sanitarie\ndella riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla\nprofessione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari,\ndipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la\nspecifica indennità di cui all’art. 1, comma 414 della legge n. 178\u002F2020\ndenominata “Indennità tutela del malato e promozione della salute” da\nerogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale,\nnegli importi mensili di cui all’allegata Tabella I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di turno, di servizio notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere\nil disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione\ndell’area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi\nattivati, in base alla programmazione dell’Azienda o Ente, per un minimo di\ndodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni,\ncompete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante\nil turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale\nindennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi\ntitolo effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità\noraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno\nsuccessivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevatile in sede di contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria\npari a euro 2,55 lorde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il\ndisagio derivante dalla particolare articolazione dell’ordinario sviluppo del\nturno. L’attività prestata dal personale in orario notturno e\u002Fo in giorno\nfestivo, anche infrasettimanale, dà titolo, a richiesta del dipendente da\neffettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3\ne 4 dell’art. 106 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo),\nalternativamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a equivalente riposo compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le\nmaggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma\n8 (lavoro straordinario);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’applicazione dell’art. 48 (Banca delle ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le indennità di cui al presente articolo sono cumulatili tra di loro e\nsono finanziate con il fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e\ncondizioni di lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano, a\ndecorrere dalli gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di\nlavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità per l’operatività in particolari UO\u002FServizi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con\nesclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il\nproprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale assegnato alle UO\u002FServizi di malattie infettive e discipline\nequipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi\noperatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di\nnefrologia e dialisi, le UO\u002FServizi di emergenza urgenza, i servizi che\nespletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso\nl’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera\nlorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"657\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"442\">\n  \u003Ccol width=\"209\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"442\" height=\"39\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#d0d0d0\">\u003Cp>Importo giornaliero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"442\" height=\"58\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Personale del ruolo sanitario e sociosanitario delle\n        aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti\n        e degli operatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"442\" height=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza\n        dell'area del personale di supporto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"209\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità del presente comma non sono cumulatili fra loro e nel caso di\nassegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le UO\u002FServizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati\ndalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9,\ncomma 5, left. 1) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità\nalle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a\ndecorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma\n293, L. 234\u002F2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a\ntali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici\nmensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è\nstabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite\nnel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4 (Fondo premialità e condizioni di\nlavoro). Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota\ndi risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura\ndell’onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è\nriconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di\nanticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro\n40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti\npresso ciascuna azienda o ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il\ndisagio del personale operante in particolari unità operative o servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le indennità di cui al presente articolo sono finanziate con il fondo di\ncui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo sostituisce e disapplica, a decorrere dall' I\ngennaio 2023, l’art. 86, commi 6, 8, 9,10,11 e 14, l’art. 87 e l’art. 88\ndel CCNL 21.5.2018,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità professionale specifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•A decorrere dall i gennaio 2023,l'indennità professionale specifica\ncompete ai profili professionali indicati nella tabella J nella misura lorda\nannua per 12 mensilità ivi riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presenta articolo è finanziata con il fondo di\ncui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dalla data di entrata in vigore sono disapplicati gli\narticoli 89, 90 e 91 del CCNL 21.5.2018 e la Tabella allegato C del CCNL\n5.7.2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di rischio radiologico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in\nmodo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di\nesposizione, è confermata la corresponsione dell’indennità di rischio\nradiologico nella misura mensile di € 103,29. Tale indennità è corrisposta\nper 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>•L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le\n“zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e\ncommissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti\ndisposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio\ndelle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 2 ai fini della\ncorresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle\norganizzazioni sindacali di cui all’art. 5 (Informazione).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presente articolo è finanziata con il fondo di\ncui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riposo biologico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica,\nesposto in modo permanente al rischio radiologico, ai sensi dell’art. 109\ncomma 2 (Indennità di rischio radiologico), competono 15 giorni consecutivi di\nriposo biologico da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in una unica\nsoluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di\neffettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno di riferimento\ncomputandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono\nesclusi dal computo i 15 giorni di cui al comma 1, le ferie e le festività\nsoppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di polizia giudiziaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•E’ confermata l’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda,\nfissa ed annua di €960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita\ndall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia\ngiudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle\nfunzioni ispettive e di controllo previste dall'ari. 27 del D.P.R. 24 luglio\n1977, n. 616.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presente articolo è finanziata con il fondo di\ncui all'ari. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 86, comma 2\ndel CCNL 21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità di bilinguismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nelle\nregioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di\nobbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita\nindennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura\ne con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto\nspeciale Trentino Alto Adige.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti\ndisciplinato da disposizioni speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al presenta articolo è finanziata con il fondo di\ncui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 92 del CCNL\n21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e disapplicazioni del Titolo X\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con le decorrenze previste nelle disposizioni del presente Titolo e fermo\nrestando quanto previsto nell’art. 3 (Conferme) cessano, in particolare, di\navere efficacia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allegato 9 del CCNL 7.4.1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tabella D del CCNL 21.5.2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Art. 78 del CCNL 21.5.2018 (Elemento perequativo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Art. 7 e relativa Tabella C allegata del CCNL 5.6.2006 (Indennità\nprofessionale specifica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’articolo 5 del CCNL del 20.9.2001 biennio economico 2000-2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal 1° gennaio dell’anno di costituzione dei due nuovi Fondi di cui\nagli artt. 102, 103 sono disapplicati gli artt. art. 80, 81 e 84 del CCNL\n21.5.2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DECLARATORIA DELLE AREE E DEI PROFILI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro\nche richiedono conoscenze che consentono di eseguire interventi manuali e\u002Fo\ntecnici nonché attività amministrative semplici con l’ausilio di idonee\nattrezzature e tecnologie e nell’ambito delle istruzioni fornite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,\nindividuati dalle singole Aziende o Enti in base alle proprie esigenze\norganizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e\u002Fo tecnici, anche\ndi manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee\napparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso', assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma\ndi istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a\nspecifici titoli e\u002Fo abilitazioni professionali o attestati di qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coadiutore Amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative\nquali, ad esempio, la classificazione, l’archiviazione ed il protocollo di\natti, la compilazione di documenti e modulistica, con l’applicazione di\nschemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, la stesura di\ntesti mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione, l’attività di\nsportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l'accesso', diploma di istruzione secondaria di primo grado,\nunitamente al possesso di conoscenze informatiche di base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEGLI OPERATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro\nche richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo\nsvolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, in\ncollaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e\nindicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni\nprofessionali nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni\ndi massima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo sociosanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore sociosanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in\nservizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non\nresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. Svolge la\nsua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - dei\ncollaboratori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella\nsociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del\nlavoro multiprofessionale. Le attività dell’operatore socio sanitario sono\nrivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supporto gestionale, organizzativo e formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l'accesso: possesso dell’attestato di qualifica di Operatore\nSocio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione,\nprevisto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e pubblicato sulla\nG.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore tecnico specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza,\nindividuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze\norganizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono\nspecifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici,\nanche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee\napparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso', diploma di istruzione secondaria di primo grado,\nunitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o\nattestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e\ncinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche\namministrazioni o imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in\nparticolare il possesso del titolo a fianco indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore di generatori a vapore: abilitazione specifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elettricista e l’idraulico impiantista manutentore: attestato di\nqualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la\nguida dei mezzi di emergenza. Tenuto conto - per quest’ultimo - di quanto\nstabilito nell’Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e le Province\nautonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25 agosto 2003)\nl’autista di ambulanza svolge anche attività come soccorritore qualora sia\nin possesso della relativa qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coadiutore Amministrativo senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative di\nuna certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e\nmodulistica, con l’applicazione di schemi anche non predeterminati,\noperazioni di natura contabile, la stesura di testi - anche di autonoma\nelaborazione - mediante l’utilizzo di tecnologie dell’informazione,\nl’attività di sportello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso: attestato di superamento di due anni di\nscolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in\nmancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di\nesperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove\nrichiesto - di attestati di qualifica o certificati di determinate competenze\ndi base (es. ECDL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEGLI ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro\nche richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, buona conoscenza\ninformatica, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle\nattribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e\nprecisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, con assunzione di\nresponsabilità dei risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente dell’informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assiste gli specialisti nei rapporti con i media - giornalista pubblico nei\nprocessi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi\nistituzionali dell'Azienda o Ente e nei collegamenti con gli organi di\ninformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado\ne corso di formazione specifico ove richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assiste i progettisti di software e di sistemi e scrive programmi\ninformatici; installa, configura e gestisce applicazioni software; garantisce\nil funzionamento ottimale di siti internet; manutiene database; cura\nl'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di reti\ninformatiche; fornisce informazioni di supporto agli utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso: diploma di perito informatico o altro\nequipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola\nsecondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica\nriconosciuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività\nquali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche,\nsopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte\ndocumentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e\ngarantendo l’osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle\nposizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti,\nalla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla\nsperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche; effettua\noperazioni funzionali al controllo, alle analisi e alla protezione\ndell’ambiente, alla prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado\ne corso di formazione specifico ove richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale del ruolo amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante\nl’ausilio di tecnologia elettronica e\u002Fo informatica - quali, ad esempio,\nricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di\ninformazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione,\nstudio e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo\ngrado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questa Area i lavoratori strutturalmente inseriti nei\nprocessi clinici, assistenziali e produttivi e nei sistemi di erogazione dei\nservizi e delle attività dirette al controllo e alla protezione\ndell’ambiente, alla prevenzione, all’esposizione, all’analisi dei fattori\ndi rischio potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza\ndegli ambienti di lavoro e per l’uomo e di tutti gli esseri viventi, quali\nquelli garantiti dai Dipartimenti di Prevenzione e dalle ARPA che, nel quadro\ndi indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi,\nsvolgono attività di vigilanza, controllo, ispezione, analisi e valutazione,\nmonitoraggio e prevenzione concorrendo al raggiungimento degli obiettivi\nstabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità\ndelle comunicazioni, l’integrazione\u002Ffacilitazione dei processi, la\nconsulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso\nla responsabilità diretta di strutture organizzative di media complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professioni sanitarie infermieristiche: Infermiere, Infermiere\npediatrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professione sanitaria ostetrica: Ostetrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professioni tecnico sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,\nTecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico\nortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione\ncardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista,\nIgienista Dentale, Odontotecnico, Ottico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professioni sanitarie della riabilitazione: Logopedista, Ortottista,\nTerapista, della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico\nriabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista,\nMassaggiatore non vedente, Educatore professionale, Pedologo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professioni sanitarie della prevenzione: Tecnico della prevenzione\nnell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attribuzioni del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio\nagli specifici decreti del ministero della Sanità o alle disposizioni di leggi\ne regolamenti vigenti nonché agli specifici codici deontologici, ove\nesistenti. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti\nalla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni\ndi carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri -\nnell’ambito delle unità operative semplici; assicurano i turni previsti\ndalle modalità organizzative già in atto presso le Aziende o Enti ed, in\nparticolare, quelli che garantiscono l’assistenza sulle 24 ore; collaborano\nall’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre,\npossono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di\ntutor in piani formativi; all’interno delle unità operative semplici,\npossono coordinare anche l’attività del personale addetto per predisporne i\npiani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato\ne delle esigenze del lavoro di gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso', laurea abilitante alla specifica professione\ncome previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle\ndisposizioni di leggi e regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo socio-sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge, in base ai contenuti e delle attribuzioni previste dall’art. 1\ndella legge 23 marzo 1993, n. 84, le attività attinenti alla sua competenza\nprofessionale specifica; assicura i turni previsti dalle modalità\norganizzative già in atto presso le Aziende o Enti; svolge attività\ndidattico-formativa e di supervisione ai tirocini specifici svolti nelle\nstrutture del Servizio sanitario nazionale; può coordinare anche l’attività\ndegli addetti alla propria unità operativa semplice, anche se provenienti da\nenti diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso', laurea come previsto dagli specifici decreti del\nministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaboratore tecnico professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende ed Enti svolge attività prevalentemente tecniche che\ncomportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei\nprovvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito;\ncollabora con i titolari degli incarichi di funzione e con i dirigenti nelle\nattività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore\ntecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico,\ninformatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali\ndelle Aziende o Enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal\npersonale interessato. Nelle ARPA collabora, per le proprie competenze, alle\nattività e agli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo\nambientale attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente\ndalla Legge 28 giugno 2016, n. 132.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l’accesso', laurea corrispondente allo specifico settore di\nattività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico),\nsecondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle\nabilitazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista della comunicazione istituzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituito con Part. 13 del CCNL 21.5.2018, articolo disapplicato con l'alt.\n38 (Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e coordina processi di comunicazione esterna ed interna in\nrelazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell'Azienda o Ente,\ndefinisce procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccorda i\nprocessi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle\ndisposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei\nservizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l'accesso', laurea corrispondente allo specifico settore di\nattività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove\nprevisto - dalle abilitazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista nei rapporti con i media - giornalista pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istituito con l’art. 13 del CCNL 21.5.2018, articolo disapplicato con\nFart. 38 (Decorrenza e disapplicazioni del Titolo III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestisce e coordina processi di informazione sviluppati in stretta\nconnessione con gli obiettivi istituzionali dell’Azienda o Ente; promuove e\ncura i collegamenti con gli organi di informazione; individua e\u002Fo implementa\nsoluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e\naggiornata informazione sull’attività istituzionale dell'Azienda o Ente;\ngestisce gli eventi, l’accesso civico e le consultazioni pubbliche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l'accesso', laurea corrispondente allo specifico settore di\nattività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove\nprevisto - dalle abilitazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente religioso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale appartenente a tale profilo si fa rinvio all’art. 38\ndella legge n. 833\u002F1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili professionali del ruolo amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaboratore amministrativo-professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di\natti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità\noperativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nell'Area dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari e con i dirigenti nelle attività\ndi studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore\namministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore\namministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le\nesigenze organizzative e funzionali delle Aziende o Enti nonché i requisiti\nculturali e professionali posseduti dal personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l'accesso', laurea corrispondente allo specifico settore di\nattività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DEL PERSONALE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’Area i lavoratori strutturalmente già inseriti nei\nprocessi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che siano già in\npossesso dei requisiti previsti per l’accesso ai profili dell’area dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari e che svolgano funzioni di elevato\ncontenuto professionale e specialistico e\u002Fo coordinano e gestiscono processi\narticolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la\nqualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse\neventualmente affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di\nstrutture organizzative di elevata\u002Fstrategica complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili del personale di elevata qualificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denominazione dei profili della presente area è quella dei profili\ndell’area dei professionisti della salute e dei funzionari con l’aggiunta\ndel suffisso “di elevata qualificazione''''\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti per l'accesso all’area: laurea magistrale o specialistica\naccompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o\nsenza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di\nappartenenza nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, o\nprecedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di\nclassificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata\ncomplessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di\norganizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a\n3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all’art. 1 (Campo\ndi applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e\ntipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in\nincarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia\ndi tipo gestionale che professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>Incrementi mensili dello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica Dal 1.1.2019 Rideterminato dal 1.1.2020 (1)\nRideterminato dal 1.1.2021 (2)\u003Cbr>\n\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"575\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003Ccol width=\"143\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\n\n        \u003Cp align=\"center\">DS6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">41,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>98,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9430\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DS4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">38,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>91,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">37,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>88,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3630\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>85,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DS1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">35,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8230\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">DS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>79,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr 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\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">35,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>83,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">34,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>80,90\u003C\u002Fp>\n      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\u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>63,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>62,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>58,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1230\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>59,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>58,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>57,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">23,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>56,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"140\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">11,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2330\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>54,50\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"575\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento\ncorrisposto dal 1.1.2019. 'Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed\nassorbe 1 incremento corrisposto dal 1.1.2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare,\nvalore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce\nretributive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro par 12 mensilità cui aggiungere la 13 ^ mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"574\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"155\">\n  \u003Ccol width=\"144\">\n  \u003Ccol width=\"138\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"36\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Posizione economica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dal 1.1.2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dal 1.1.2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Dal 1.1.2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"572\" height=\"6\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>086\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31.102,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">31.361,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32.038,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>085\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.871,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30.120,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30.769,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.973,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">29.215,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>29.845,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>083\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.112,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">28.346,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.957,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>DS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.072,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">27.297,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>27.886,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>081\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.061,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26.280,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.846,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.078,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.286,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>25.832,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28.208,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">28.443,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29.056,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27.223,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">27.450,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>28.042,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.430,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26.651,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>27.225,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.653,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.867,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>26.425,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.882,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.090,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.631,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.106,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24.307,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.831,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.254,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">23.448,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>23.954,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.967,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26.183,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26.749,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24.770,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24.976,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25.515,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.629,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">23.826,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24.339,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.852,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">23.043,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>23.539,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">CI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.082,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">22.266,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22.746,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.416,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.595,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22.060,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>885\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22.391,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">22.577,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23.064,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>884\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21.671,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.852,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22.323,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>883\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.975,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.149,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" 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    \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.566,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.359,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.521,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.941,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.982,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" 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align=\"center\">20.134,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20.302,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20.740,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.782,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.947,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>20.377,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.221,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.382,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.800,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18.685,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18.841,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.247,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.156,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.316,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.732,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.833,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18.991,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.400,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.516,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18.669,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19.073,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.237,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18.389,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.785,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>17.770,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">17.918,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18.304,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"155\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"144\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.291,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"138\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">17.435,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17.811,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Tabella C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore\ncomune della ex indennità di qualificazione e fasce retributive a seguito del\nconglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"583\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"141\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>DS6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>32.038,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">32.081,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>085\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>30.769,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30.812,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>084\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>29.845,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6420\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">29.909,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>28.957,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">53,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">29.010,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>DS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>27.886,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">27.972,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>081\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>26.846,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">117,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26.964,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>25.832,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">149,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.982,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Dó\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>29.056,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9624\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">29.153,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>28.042,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">128,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">28.170,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>27.225,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">106,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">27.331,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>26.425,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">128,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26.553,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>25.631,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">149,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.781,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">DI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24.831,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">181,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.013,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>23.954,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20328\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24.15728\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>26.749,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">117,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26.866,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>25.515,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">160,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">25.676,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24.339,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">192,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24.53228\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>23.539,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">213,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">23.753,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">CI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22.746,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" 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  \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20328\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">23.267,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22.323,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">224,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">22.547,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>21.605,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">246,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.851,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BS2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>21.173,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">256,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.430,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BS1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" 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align=\"justify\">B5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>21.613,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">246,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.859,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>21.171,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">256,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">21.428,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>20.740,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">246,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20.986,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>20.377,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">256,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20.634,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.800,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">278,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20.078,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.247,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">278,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.525,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A?\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.732,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">267,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">20.000,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.40025\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">278,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.678,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19.073,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">288,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.362,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18.785,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">299,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">19.084,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18.304,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18.614,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"151\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>17.811,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"141\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">320,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">18.131,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"581\" height=\"6\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"583\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"4\" width=\"581\" height=\"6\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori dal 1.1.2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento perequativo dal 1.1.2019(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del\nCCNL(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■\"l valori dell elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare\nsono stati calcolati al netto dei maggiori oneri per le aziende e gli enti\nderivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del\nconglobamento.. 1 elemento perequativo cessa di essere corrisposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>,2,I valori indicati comprendono anche il valore comune della ex indennità\ndi qualificazione professionale negli importi indicati dalla tabella B -\nprospetto 1, colonna F. allegata al CCNL comparto Sanità del 19\u002F4\u002F2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stipendi tabellari delle nuove Aree\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovo stipendio tabellare*1’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.298,93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area degli ASSISTENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.437,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area degli OPERATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.105,34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area del PERSONALE DI SUPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.039,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di\nclassificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stipendi tabellari delle nuove Aree\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori annui dei differenziali stipendiali e numero massimo di differenziali\nattribuibili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori annui lordi in Euro da corrispondersi per 13 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Valore annuo lordo differenziale stipendiale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Numero massimo di differenziali attribuibili\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.200,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli ASSISTENTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.000,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli OPERATORI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>800,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area del PERSONALE DI SUPPORTO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>700,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione\nprofessionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria attuale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Posizione attuale\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Area nuova\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Ds\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Professionisti della salute e funzionari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ds\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistenti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Bs\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bs5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operatori\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bs4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bs3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bs2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bs1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n 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\u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>A5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>A4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>A3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella G\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riparto risorse di cui all’art. 1, c. 293 della L. 234\u002F2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori annui in Euro al netto degli oneri riflessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"529\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 10pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"300\">\n  \u003Ccol width=\"223\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"63\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>REGIONI\u002FPROVINCE\n        AUTONOME\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">RIPARTO RISORSE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">L. 234\u002F2021, ART. 1 C. 293 (al netto oneri\n        riflessi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>ABRUZZO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">878.393\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BASILICATA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">432.284\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CALABRIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.153.596\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CAMPANIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2.914.005\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>EMILIA ROMAGNA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4.433.418\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>FRIULI VENEZIA GIULIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.368.978\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>LAZIO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3.216.524\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>LIGURIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.583.349\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>LOMBARDIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7.285.632\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>MARCHE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.278.078\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>MOLISE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">210.128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PIEMONTE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3.955.266\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PUGLIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2.543.240\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>SARDEGNA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.272.556\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>SICILIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2.812.318\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>TOSCANA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3.813.526\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>UMBRIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">789.256\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>VALLE D'AOSTA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">160.143\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"300\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>VENETO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"223\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4.349.914\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella H\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di specificità infermieristica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 12 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2021\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI (1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>72,79\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli ASSISTENTI (2)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>66,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli OPERATORI (3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>62,81\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere, Infermiere\npediatrico, Infermiere senior, Infermiere pediatrico senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico o\npsichiatrico con un anno di corso senior, Puericultrice senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Infermiere generico,\nInfermiere psichiatrico con un anno di corso, Puericultrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità tutela del malato e promozione della salute\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 12 mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1.1.2021\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area dei PROFESSIONISTI DELLA SALUTE e dei FUNZIONARI (1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli ASSISTENTI (2)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,81\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli OPERATORI (3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,46\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( 1) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ruolo sanitario (compresi i profili senior): Ostetrica, Tecnico sanitario\ndi laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di\nneurofisiopatologja, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia\ncardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico\naudioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico,\nLogopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età\nevolutiva, Massaggiatore non vedente, Tecnico riabilitazione psichiatrica,\nTerapista occupazionale, Fisioterapista, Educatore professionale, Pedologo,\nTecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente\nsanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ruolo socio-sanitario: Assistente sociale, Assistente sociale senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Massaggiatore o\nmassofisioterapista senior.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) L'indennità è corrisposta ai seguenti profili: Operatore socio\nsanitario, Massaggiatore o massofisioterapista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella J\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità professionale specifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"729\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"126\">\n  \u003Ccol width=\"8\">\n  \u003Ccol width=\"475\">\n  \u003Ccol width=\"8\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"126\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Profilo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Valore annuo \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"126\" height=\"24\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Professionisti della salute e funzionari \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"13\" width=\"8\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Tecnico sanitario di\n        radiologia medica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"13\" width=\"8\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.239,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Tecnico sanitario di\n        radiologia medica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.239,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Infermiere senior -\n        Infermiere pediatrico senior - ex Operatore professionale dirigente -\n        Assistente sanitario - Ostetrica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>433,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Infermiere -\n        Infermiere pediatrico - Assistente sanitario - Ostetrica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>433,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"126\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Assistenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Infermiere generico\n        e psichiatrico con un armo di corso senior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>764,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Puericultrice\n        senior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>640,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Massofisioterapista\n        - Massaggiatore senior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>516,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operatore tecnico\n        coordinatore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>483,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"126\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Infermiere generico\n        e psichiatrico con un armo di corso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>764,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Puericultrice\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>640,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Massofisioterapista\n        - Massaggiatore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>516,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"126\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Personale di supporto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"475\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Coadiutore\n        amministrativo, Operatore tecnico addetto all'assistenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>402,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"475\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Ausiliario specializzato (ex\n        ausiliario socio sanitario specializzato)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>681,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di\nclassificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Per i profili dell'Area del personale di elevata qualificazione i valori\nannui sono i medesimi del corrispondente profilo dell'Area dei professionisti\ndella salute e dei funzionari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella K\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità qualificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori mensili lordi in Euro da corrispondere per 13 mensilità \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Valori mensili (1)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli ASSISTENTI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>71,53\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area degli OPERATORI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9,55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Area del PERSONALE DI SUPPORTO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9,55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(1) Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di\nclassificazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’art. 60 (Congedi dei genitori) le parti prendono atto\nche l'ari. 1 della legge n. 92\u002F2012 non consente l’automatica estensione\ndella previsione relativa al congedo di paternità obbligatorio di cui all'ari.\n4, comma 24, lett. a) e s.mi. della medesima legge. In merito, alla luce\ndell’importanza dell’istituto, finalizzato a riconoscere una più ampia\ntutela della genitorialità, le parti auspicano che vengano posti in essere i\nnecessari interventi normativi volti ad armonizzare la disciplina attualmente\nvigente per il settore privato a quella del settore pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 4 comma 6 (Obiettivi e strumenti)\nle parti auspicano che l’Osservatorio a composizione paritetica composto\ndall’A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative awii i propri\nlavori in tempi celeri e valutano positivamente la possibilità di organizzarsi\nin articolazioni di comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con riferimento all’Art. 103, comma 6, lett. d) (Fondo\npremialità e condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del\npronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle\nautonomie. N. 6\u002FSEZAUT\u002F2018\u002FQMIG) che chiarisce che gli incentivi per funzioni\ntecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'ari. 23, comma 2 del\nD. Lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con riferimento all'Ari 103, comma 6, lett. a) (Fondo premialità\ne condizioni di lavoro), prendono atto positivamente del pronunciamento della\nCorte dei Conti Sezione regione Friuli Venezia Giulia n. 40\u002F2018 che chiarisce\nche le risorse aggiuntive regionali sono da considerarsi non soggette ai limiti\ndell'ari. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’art. 63 (Integrazione ai criteri per la mobilità\nvolontaria del personale) le parti precisano che nel caso di mobilità le ferie\nmaturate dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza, vengono\nconservate e sono fruite presso la nuova Azienda o Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora specifiche disposizioni normative istituiscano un nuovo profilo\nrelativo all’evoluzione della figura di Operatore Socio Sanitario nel ruolo\nsociosanitario le parti, con riferimento al TITOLO III - CAPO I, si\nincontreranno al fine di individuare la relativa collocazione nel sistema di\nclassificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con successiva sessione negoziale sarà definito il trattamento giuridico ed\neconomico del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di\nsupporto alla ricerca sanitaria; si procederà inoltre alla verifica di\nulteriori profili professionali da collocare nell’ambito delle aree, quali a\ntitolo esemplificativo, il profilo di mediatore culturale, quello di educatore\nprofessionale e di operatore tecnico specializzato senior, operatore tecnico di\ncentrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsinglesignatory":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"trainingprogrammes":62,"trainingprogrammes_remote":66,"contracttrial":70,"legalassistance_trigger":74,"tempagency_max":78,"direct_participation_hrs":82,"PAYSCALES_table_selection_txt":86,"wageincreasetype":90,"ONCERISE_trigger":94,"equalityotherclause":98,"violenceleave":102,"maxsicknesspay":106,"longtermillness":110,"disabilitypay":114,"protectiveclothing":118,"hivpolicy":122,"funeralpay":126,"hourspweek_select":130,"hourspday":134,"PAIDLEAV_trigger":138,"SCHEDULE_trigger":142,"ADMINISTRATIVE_trigger":146,"strikes_trigger":150,"trainingfund":154,"MAXHOURS_trigger":158,"wageincreasetype2":162,"OVERTIME_trigger":166,"shiftallowancetype":170,"CONSIGN_trigger":172,"remote_work_options":176,"educationtuition":180,"marriage":184,"deathrelatives":188,"childcare":192,"paidpaternityleavepay":196,"paidmaternityleavepayperc":200,"healthcareaccess":202},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e proce","Art. 2\n\nDurata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto\n\n•Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre\n2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsinglesignatory","Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio N","Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo Firmato",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","FP CGIL Firmato CGIL Firmato CISL FP Fir","FP CGIL\n\nFirmato\n\nCGIL\n\nFirmato\n\nCISL FP\n\nFirmato\n\nCISL\n\nFirmato\n\nUIL FPL\n\nFirmato\n\nUIL\n\nFirmato\n\nFIALS\n\nFirmato\n\nCONFSAL\n\nFirmato\n\nNURSIND\n\nFirmato\n\nCGS\n\nFirmato\n\nNURSING UP\n\nFirmato\n\nOSE\n\nFirmato",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 15 Il sistema di classificazione de","Art. 15\n\nIl sistema di classificazione del personale\n\n•Il sistema di classificazione del personale è improntato a criteri di\nflessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli\norganizzativi aziendali e il sistema degli incarichi rappresenta un elemento\nessenziale dell'ordinamento professionale previsto dal CCNL.\n\n•Nel sistema di classificazione il personale, in relazione alle diverse\ndisposizioni normative istitutive, viene ripartito nei successivi differenti\nruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.\n\n•Il sistema di classificazione del personale è articolato in cinque aree,\nche corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e\ncompetenze professionali:\n\n•Area del personale di supporto\n\n•Area degli operatori\n\n•Area degli assistenti\n\n•Area dei professionisti della salute e dei funzionari\n\n•Area del personale di elevata qualificazione\n\n•Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono\nl’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di\nesse. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze professionali\nnecessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività\nlavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A.\n\n•In coerenza con i relativi contenuti, nell’ambito di ciascuna area sono\nindividuati i profili professionali, da intendersi come insiemi omogenei più\nspecifici delle competenze professionali proprie dell’area.\n\n•L’allegato A contiene anche, per ciascuna area, le declaratorie dei\nprofili professionali e dei relativi requisiti di accesso. Per i ruoli\nsanitario e sociosanitario, l’elencazione dei profili professionali di cui\nall’allegato A ha carattere meramente ricognitivo di quanto stabilito dalle\ndisposizioni legislative o dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi.\nL’indicazione dei profili per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale\ncontenuta nella declaratoria di cui all’Allegato A è esaustiva. In caso di\nindividuazione di nuovi profili sanitari e sociosanitari o di eventuali\nmodifiche e\u002Fo integrazioni degli stessi da parte dei soggetti istituzionalmente\ncompetenti in base alle vigenti disposizioni legislative ovvero a seguito della\ndefinizione della formazione complementare o specialistica, le parti si\nincontreranno per l’individuazione dell’area di appartenenza dei profili\ninteressati.\n\n•Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione\neconomica iniziale di ciascuna Area.\n\n•Il possesso di specifiche caratteristiche di ciascun ruolo nelle diverse\naree, con esclusione del personale dell’elevata qualificazione, è declinato\nnel trattamento economico attraverso l’attribuzione di istituti contrattuali,\ncome di seguito rappresentato:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Trattamento economico\n      \n      Ruolo sanitario\n      \n      Ruolo\n        sociosanitario\n      \n      Ruoli amministrativo,\n        tecnico e professionale\n      \n    \n    \n      Tabellare\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Eventuale Indennità di qualificazione\n        professionale\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Eventuali differenziali\n        economici\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Eventuale incarico\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Indennità\n        infermieristica\n      \n      X\n      \n      —\n      \n      —\n      \n    \n    \n      Indennità di tutela\n        malato e promozione della salute\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      —\n      \n    \n    \n      Eventuale indennità professionale specifica\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Eventuale indennità di\n        turno\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Eventuale Indennità per T operatività in\n        particolari UO\u002FServizi\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Eventuali altre\n        indennità\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n    \n      Premialità\n      \n      X\n      \n      X\n      \n      X\n      \n    \n  \n\n\n\n•Le competenze professionali sono esercitate nel rispetto delle\ndeclaratorie dei profili, dei codici deontologici, ove esistenti, e della\nformazione acquisita nonché, per le professioni sanitarie, secondo quanto\nprevisto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999, degli artt.\n1-2-3 e 4 della L. 251\u002F2000 e dell'art. 6 della Legge 43\u002F2006.\n\n•A decorrere dall i gennaio 2023, per l’area dei professionisti della\nsalute e dei funzionari sono disapplicati i seguenti suffissi:\n\n•ruolo sanitario: il suffisso di “collaboratore professionale\nsanitario”;\n\n•ruolo sociosanitario: il suffisso di “collaboratore\nprofessionale”.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Art. 64 Principi generali e finalità del","Art. 64\n\nPrincipi generali e finalità della formazione\n\n•Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica\namministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle\nstrategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia dell’attività delle Aziende ed Enti.\n\n•Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le\nAziende ed Enti assumono la formazione quale leva strategica per l’evoluzione\nprofessionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi\nprioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui\nconsegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in\nattività formative.\n\n•Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:\n\n•valorizzare il patrimonio professionale presente nelle Aziende ed\nEnti;\n\n•assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività\ndei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;\n\n•garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di\nnuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante\nadeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute,\nanche per effetto di nuove disposizioni legislative;\n\n•favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle\npotenzialità dei dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi\ndiversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;\n\n•incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione\ndei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di\nsostenere i processi di cambiamento organizzativo.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce E art. 53 del CCNL\n21.5.2018.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingprogrammes_remote","Art. 80 Formazione nel lavoro agile •Al ","Art. 80\n\nFormazione nel lavoro agile\n\n•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\n\n•La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di\nformare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere\nmoduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, 1’empowerment, la\ndelega decisionale, la collaborazione, la condivisione delle informazioni e la\nsalute e sicurezza sul lavoro.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","Art. 40 Periodo di prova •Il dipendente ","Art. 40\n\nPeriodo di prova\n\n•Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un\nperiodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:\n\n•2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree del personale di supporto e\ndegli operatori;\n\n•4 mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari;\n\n•6 mesi per il personale di elevata qualificazione.\n\nNella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle categorie o\nlivelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle\nnuove aree.\n\n•Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del\nsolo servizio effettivamente prestato.\n\n•Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi\npatologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla\nlegge o dal CCNL. In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie\nsalvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo\nmassimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo,\nal dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale\nnon in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o\ninfermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 58 (Infortuni sul\nlavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio).\n\n•Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3,\nsono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti\nassenze del personale non in prova.\n\n•Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante\nperiodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento\nsenza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti\nsalvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento\ndella comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve\nessere motivato.\n\n•Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla\nscadenza.\n\n•Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato\nrisolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e\ngli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli\neffetti.\n\n•In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo\ngiorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove\nmaturati.\n\n•Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a\nseguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla\nconservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è\nreintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di\nprofessionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o\nente di provenienza.\n\n•Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative\nper la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere\napplicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di\nprova, ferma restando la sua utilizzazione in attribuzioni proprie del profilo\ne, ove previsto, del mestiere di appartenenza.\n\n•Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed\nEnti:\n\n•con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei\nquali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di\ncontinuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello\neconomico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito\ndi attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del\nrapporto di lavoro originario;\n\n•con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato\nche lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o\nlivello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed\neventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata\ncessazione del rapporto di lavoro originario;\n\n•che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna\nArea nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo\nall’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);\n\n•nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai\nsensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale\ndi elevata qualificazione.\n\n•Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già\nsvolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro\nsubordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed\neffettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o\ncorrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale,\nprofilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata\ncessazione del rapporto di lavoro originario.\n\n•In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze\nstraordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non\nsia possibile applicare il disposto dell'art. 39, comma 5 (Il contratto\nindividuale di lavoro), il contratto è stipulato con riserva di acquisizione\ndei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente\nnon li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei\nrequisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto\nimmediato, salva l’applicazione dell'ari. 2126 c.c..\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 (Periodo di\nprova) del CCNL del 21 maggio 2018.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"legalassistance_trigger","Art. 88 Patrocinio legale •L’Azienda e E","Art. 88\n\nPatrocinio legale\n\n•L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si\nverifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile,\namministrativo-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti\nconnessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di\nufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto\nconflitto di interessi, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi\ninclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per\ntutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con\nl’eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato\nper il relativo assenso.\n\n•Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto\nd’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua\nfiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a\nsupporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico\ndell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui\nal comma 1 e, nell’ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di\nassoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato\no perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l’Azienda o Ente\nprocede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei\ncosti a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che\ncomunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri\nminimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in\ncui al dipendente, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1\nper presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i\nprocedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di\nquanto liquidato dal giudice.\n\n•L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i\nprocedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di\nresponsabilità.\n\n•I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e\n3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza\nassicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all’art. 86 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile).\n\n•L’azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con\nsentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi\ncon dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o Ente per la\nsua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma\n3.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"tempagency_max","Art. 72 Contratto di somministrazione •L","Art. 72\n\nContratto di somministrazione\n\n•Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di\nlavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli artt. 30 e seguenti del\nD. Lgs. n. 81\u002F2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi\ndell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165\u002F2001 e nel rispetto dei vincoli\nfinanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.\n\n•I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono\nstipulati entro il limite di cui all'art. 70, comma 3 (Contratto di lavoro a\ntempo determinato).\n\n•Il ricorso al contratto di somministrazione non è consentito per i\nprofili professionali dell’area del personale di supporto ovvero per i\nprofili professionali anche dell’area degli assistenti e dell’area dei\nprofessionisti della salute e dei funzionari addetti alla vigilanza e ai\ncompiti ispettivi. E’ rimessa alla valutazione delle Aziende ed Enti la\npossibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente\narticolo per le esigenze dei servizi di emergenza. Il contratto di\nsomministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di\norganico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto\ndell’economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze.\n\n•I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di\nobiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste\nspecifiche indennità, hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi\ntrattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione\nintegrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il\nprogetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,\nnel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di\nlegge in materia. La contrattazione integrativa definisce le condizioni, i\ncriteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio\u002Fricreativi\neventualmente previsti per il personale, nell’ambito delle disponibilità\ngià destinate dalle Aziende ed Enti per tale specifica finalità.\n\n•L’Azienda o Ente comunica tempestivamente al somministratore, titolare\ndel potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le\ncircostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore\nsomministrato, ai sensi dell’art.7 della legge n.300\u002F1970.\n\n•Le Aziende ed Enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori\nsomministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi\ndi formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D. Lgs. n.\n81\u002F2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi\nall’attività lavorativa in cui saranno impegnati.\n\n•I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti\nutilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla\nlegge n. 300\u002F1970 e possono partecipare alle assemblee del personale\ndipendente.\n\n•Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art. 8 (Organismo\nparitetico per l’innovazione) sono fornite informazioni sul numero e sui\nmotivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato\nconclusi, sulla durata degli stessi, sul numero e sui profili professionali\ninteressati.\n\n•Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano applicazione le\ndisposizioni di legge in materia. In conformità alle vigenti disposizioni di\nlegge e fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del decreto legislativo\ndel 28 luglio 2000, n. 254, è fatto divieto alle Aziende ed Enti di attivare\nrapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con\nsoggetti diversi dalle agenzie abilitate ai sensi della vigente normativa in\nmateria di lavoro somministrato.\n\n•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 (Contratto di\nsomministrazione) del CCNL del 21 maggio 2018.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"direct_participation_hrs","Art. 13 Diritto di assemblea •I dipenden","Art. 13\n\nDiritto di assemblea\n\n•I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad\nassemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Azienda o Ente per n.12\nore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.\n\n•Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di\nessi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di\ninteresse sindacale e del lavoro:\n\n•singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali\nrappresentative nel comparto ai sensi del vigente CCNQ sulle prerogative\nsindacali;\n\n•dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti;\n\n•da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di\ncui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.\n\n•Le assemblee di cui al comma 2 possono essere effettuate anche in\nmodalità telematica.\n\n•Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma\nla disciplina del diritto di assemblea prevista dall' art. 4 del contratto\ncollettivo quadro del 4.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,\naspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.\n\n•Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai\ndipendenti che effettuano lavoro agile o da remoto di cui al Titolo VI\n“Lavoro a distanza”.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 2 del CCNL del\n20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella C Valori del trattamento economi","Tabella C\n\nValori del trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore\ncomune della ex indennità di qualificazione e fasce retributive a seguito del\nconglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare\n\nValori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13A mensilità\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      DS6\n      \n      32.038,62\n      \n      42,84\n      \n      32.081,46\n      \n    \n    \n      085\n      \n      30.769,90\n      \n      42,84\n      \n      30.812,74\n      \n    \n    \n      084\n      \n      29.845,65\n      \n      6420\n      \n      29.909,85\n      \n    \n    \n      D83\n      \n      28.957,06\n      \n      53,52\n      \n      29.010,58\n      \n    \n    \n      DS2\n      \n      27.886,91\n      \n      85,56\n      \n      27.972,47\n      \n    \n    \n      081\n      \n      26.846,60\n      \n      117,72\n      \n      26.964,32\n      \n    \n    \n      DS\n      \n      25.832,94\n      \n      149,76\n      \n      25.982,70\n      \n    \n    \n      Dó\n      \n      29.056,90\n      \n      9624\n      \n      29.153,14\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      28.042,07\n      \n      128,40\n      \n      28.170,47\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      27.225,00\n      \n      106,92\n      \n      27.331,92\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      26.425,15\n      \n      128,40\n      \n      26.553,55\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      25.631,32\n      \n      149,76\n      \n      25.781,08\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      24.831,59\n      \n      181,80\n      \n      25.013,39\n      \n    \n    \n      D\n      \n      23.954,00\n      \n      20328\n      \n      24.15728\n      \n    \n    \n      C5\n      \n      26.749,06\n      \n      117,72\n      \n      26.866,78\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      25.515,57\n      \n      160,44\n      \n      25.676,01\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      24.339,68\n      \n      192,60\n      \n      24.53228\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      23.539,95\n      \n      213,96\n      \n      23.753,91\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      22.746,00\n      \n      213,96\n      \n      22.959,96\n      \n    \n    \n      c\n      \n      22.060,82\n      \n      235,32\n      \n      22.296,14\n      \n    \n    \n      BS5\n      \n      23.064,52\n      \n      20328\n      \n      23.267,80\n      \n    \n    \n      B84\n      \n      22.323,33\n      \n      224,64\n      \n      22.547,97\n      \n    \n    \n      BS3\n      \n      21.605,90\n      \n      246,00\n      \n      21.851,90\n      \n    \n    \n      BS2\n      \n      21.173,42\n      \n      256,68\n      \n      21.430,10\n      \n    \n    \n      BS1\n      \n      20.566,50\n      \n      278,16\n      \n      20.844,66\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      19.941,84\n      \n      278,16\n      \n      20.220,00\n      \n    \n    \n      B5\n      \n      21.613,39\n      \n      246,00\n      \n      21.859,39\n      \n    \n    \n      B4\n      \n      21.171,43\n      \n      256,68\n      \n      21.428,11\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      20.740,47\n      \n      246,00\n      \n      20.986,47\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      20.377,88\n      \n      256,68\n      \n      20.634,56\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      19.800,18\n      \n      278,16\n      \n      20.078,34\n      \n    \n    \n      B\n      \n      19.247,39\n      \n      278,16\n      \n      19.525,55\n      \n    \n    \n      A?\n      \n      19.732,52\n      \n      267,48\n      \n      20.000,00\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      19.40025\n      \n      278,16\n      \n      19.678,41\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      19.073,18\n      \n      288,84\n      \n      19.362,02\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      18.785,43\n      \n      299,52\n      \n      19.084,95\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      18.304,67\n      \n      31020\n      \n      18.614,87\n      \n    \n    \n      A\n      \n      17.811,01\n      \n      320,88\n      \n      18.131,89\n      \n    \n    \n      ",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"wageincreasetype","Art. 97 Incrementi degli stipendi tabell","Art. 97\n\nIncrementi degli stipendi tabellari\n\n•Il trattamento economico tabellare come definito dall'art. 76 del CCNL\ndel 21 maggio 2018, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici\nmensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste.\n\n•Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni\niniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall’applicazione\ndel comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla\nallegata tabella B.\n\n•A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in\nvigore del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art.\n78 (Elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1, comma\n440, lett. b) della legge n. 145\u002F2018 cessa di essere corrisposto come\nspecifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come\nindicato nella allegata tabella C.\n\n•Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi\ndell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. Igs. n. 165\u002F2001\ncorrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a) della legge n.\n145\u002F2018.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"ONCERISE_trigger","Art. 96 Tredicesima mensilità •Le ammini","Art. 96\n\nTredicesima mensilità\n\n•Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilità nel periodo\ncompreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno. Qualora, nel giorno\nstabilito, ricorra una festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è\neffettuato il precedente giorno lavorativo.\n\n•L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione\nindividuale mensile di cui all'art. 94 comma 2 lett. c) (Retribuzione e sue\ndefinizioni), spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei\ncommi successivi.\n\n•La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in\nservizio continuativo dal primo gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.\n\n•Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso\ndi cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in\nragione di un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato e, per le\nfrazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per i giorni\nprestati nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione\nindividuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese\ndi servizio.\n\n•I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in\naspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che\ncomporti la sospensione o la privazione del trattamento economico.\n\n•Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento\neconomico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi,\nè ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico,\nfatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e\ncontrattuali vigenti.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 47, comma 3 del CCNL\n20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 (Modalità di applicazione di benefici\neconomici previsti da discipline speciali).",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"equalityotherclause","Art. 41 Transizione di genere •Al fine d","Art. 41\n\nTransizione di genere\n\n•Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender,\ndi creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della\npari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro\nche intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria\nautodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità\nalias al dipendente che ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un\nAccordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di\nrichiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita\nregolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata\ne gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da\nutilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del\nd.lgs. n. 165\u002F2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo\npersonale di cui all’art. (Fascicolo personale), riguarda, a titolo\nesemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta\nelettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno\norari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al\ngenere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e\nservizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti\nall’identità di genere del lavoratore.\n\n•Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate\ntutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente che\ndesidera intraprendere il percorso di affermazione di genere che hanno\nrilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola,\ni sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i\nprovvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da\nparte del lavoratore interessato.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"violenceleave","Art. 53 Congedi per le donne vittime di ","Art. 53\n\nCongedi per le donne vittime di violenza\n\n•La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla\nviolenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'ari. 24 del D.Lgs.\nn. 80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire\nnell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso\ndi protezione certificato.\n\n•Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda\nfruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di\nlavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso\ndi protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a cinque\ngiorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del\nrelativo periodo.\n\n•Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto\nper il congedo di maternità, dall’art. 60 (Congedi dei genitori).\n\n•Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie e è\nutile ai fini della tredicesima mensilità.\n\n•La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione\nsu base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio\ngiornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il\ncongedo.\n\n•La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 74 (Orario di\nlavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale). Il rapporto a\ntempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a\nrichiesta della lavoratrice.\n\n•La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici\npercorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di\ntrasferimento ad altra Unità Operativa\u002FServizio\u002FStruttura della stessa Azienda\no Ente o ad altra amministrazione pubblica ubicata in una località diversa da\nquella in cui si è subita la violenza, previa comunicazione all'Azienda o Ente\ndi appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'Azienda o\nEnte di appartenenza dispone il trasferimento richiesto dalla dipendente, ove\nvi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area.\n\n•I congedi di cui al presente articolo sono cumulatili con l’aspettativa\nper motivi personali o di famiglia di cui all’art. 12, comma 1, del CCNL del\n20\u002F9\u002F2001 (Aspettativa) per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le Aziende\ned Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la\nconcessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni del comma 2 del\nmedesimo art. 12.\n\n•La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al\nlavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo\ndi un anno e\u002Fo rientrare nell’Azienda o Ente dove prestava originariamente la\npropria attività o alla Unità Operativa\u002FServizio\u002FStruttura di provenienza.\n\n•presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 39 (Congedi per le\ndonne vittime di violenza) del CCNL del 21 maggio 2018.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"maxsicknesspay","•intera retribuzione fissa mensile, con ","•intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso\naccessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito\ndi tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie\nsuperiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo\nperiodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l’intera\nretribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue\ndefinizioni);\n\n•90% della retribuzione di cui alla lettera “a\" per i successivi 3 mesi\ndi assenza;\n\n•50 % della retribuzione di cui alla lettera “a\" per gli ulteriori 6\nmesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"longtermillness","Art. 57 Assenze per malattia in caso di ","Art. 57\n\nAssenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie\nsalvavita\n\n•In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad\nesempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili,\nattestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo\ndelle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto,\ni relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day - hospital o accesso\nambulatoriale e convalescenza postintervento nonché i giorni di assenza dovuti\nall’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha\ndiritto all’intero trattamento economico di cui al comma 11 lett. a)\ndell'art. 56 (Assenze per malattia).\n\n•L’attestazione della sussistenza delle patologie di cui al comma 1 deve\nessere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende\nsanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con\ncompetenze mediche delle pubbliche amministrazioni.\n\n•Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa.\n\n•I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day - hospital o\naccesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di\ncui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti\nstrutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture\naccreditate ove è stata effettuata la terapia o dal medico competente. Il\nperiodo di convalescenza post-intervento è certificato anche dal medico di\nmedicina generale.\n\n•La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal\ndipendente e, dalla data dell’attestazione di cui al comma 2, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n•La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl’effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 (Assenze per\nmalattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 21\nmaggio 2018.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"disabilitypay","Art. 58 Infortuni sul lavoro, malattie p","Art. 58\n\nInfortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di\nservizio\n\n•In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia\nprofessionale o all’ abrogata infermità (infortunio o malattia) riconosciuta\nal dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo\ncomma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a\nguarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e,\ncomunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi\nprorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di\ncomporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia\nordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 56 comma 11,\nlett. a) (Assenze per malattia).\n\n•Per le infermità dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al\npresente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre\n2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i\ndipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima\ndell’entrata in vigore delle citate disposizioni.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 44 (Infortuni sul\nlavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio) del\nCCNL 21 maggio 2018.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"protectiveclothing","•Nei casi in cui il personale del ruolo ","•Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo\nsociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza, debba\nindossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni\ndi vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano\navvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto\nricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali\nattività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature\neffettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"hivpolicy","•L’accertamento delle condizioni ambient","•L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le\n“zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e\ncommissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti\ndisposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio\ndelle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.\n\n•Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 2 ai fini della\ncorresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle\norganizzazioni sindacali di cui all’art. 5 (Informazione).",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"funeralpay","•In caso di decesso del dipendente o a s","•In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento\ndell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o\nEnte corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso\nsecondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai\nsensi dell'art. 49 comma 11 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma\ncorrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.\n\n•L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la\nretribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel\ncaso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 56 comma 11, lett. a) (Assenze per\nmalattia).",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"hourspweek_select","Art. 43 Orario di lavoro •L’orario di la","Art. 43\n\nOrario di lavoro\n\n•L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su\ncinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12\nminuti e di 6 ore.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"hourspday","•L’orario di lavoro ordinario è di 36 or","•L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale\nall’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto\ndalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su\ncinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12\nminuti e di 6 ore.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"PAIDLEAV_trigger","Art. 49 Ferie e recupero festività soppr","Art. 49\n\nFerie e recupero festività soppresse\n\n•Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di\nferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di\ncui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni).\n\n•In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque\ngiorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie\nè di 28 giorni lavorativi.\n\n•Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei\ngiorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"SCHEDULE_trigger","Art. 45 Riposo settimanale •Il riposo se","Art. 45\n\nRiposo settimanale\n\n•Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il\nnumero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in\nnumero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione\ndell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche\nricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.\n\n•Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo\nsettimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in\ngiorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della\nstruttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.\n\n•Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere\nmonetizzato.\n\n•La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la\ndomenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su\ncinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.\n\n•Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio\nprestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la\ndomenica, si applica la disposizione del comma 2.\n\n•Per l’attività prestata dal personale anche non turnista, in orario\nnotturno e\u002Fo in giorno festivo anche infrasettimanale, si applica l’art. 106\ncomma 5 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).\n\n•L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di\narticolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del\ndipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del\ncompenso per lavoro straordinario ovvero trova applicazione l’art. 48 (Banca\ndelle ore).\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 29 (Riposo\nsettimanale) del CCNL del 21 maggio 2018.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 52 Permessi previsti da particolari","Art. 52\n\nPermessi previsti da particolari disposizioni di legge\n\n•I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei\ntre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio\n1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e\ndella tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale\ndi 18 ore mensili. Il personale interessato effettua una programmazione mensile\ndelle giornate e\u002Fo degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di\npersonale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese\nprecedente. Nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della\nrichiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata\nintera. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al\nriproporzionamento ai sensi dell’art. 75 comma 9 (Trattamento\neconomico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).\n\n•Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore\norganizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei\npermessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile\ndei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese\novvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la\npredisposizione della tumistica per il mese di riferimento.\n\n•In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata\nnelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre\nl’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il\npermesso.\n\n•Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad\naltri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con\nparticolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo\nrispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come\nsostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 nonché integrato\ndall’art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dall’art. 5,\ncomma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52.\n\n•Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce\ndei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con\nun preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la\ndomanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione\ndello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del\ngiorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.\n\n•Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione del personale alle\nattività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991,\nn. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le\nattività di protezione civile.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce Part. 38 (Permessi previsti\nda particolari disposizioni di legge) del CCNL del 21 maggio 2018.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"strikes_trigger","Art. 12 Clausole di raffreddamento •Il s","Art. 12\n\nClausole di raffreddamento\n\n•Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\n\n•Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato\nrelativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni\nragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.\n\n•Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti\nnon assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 10 (Clausole\ndi raffreddamento) del CCNL 21 maggio 2018.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"trainingfund","•Al finanziamento delle attività di form","•Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando\nuna quota annua non inferiore all’ 1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o\nregionali.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"MAXHOURS_trigger","•Il limite di cui al comma precedente pu","•Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in\nrelazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per\nnon più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo\ndi n. 250 ore annuali.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"wageincreasetype2","Incrementi mensili dello stipendio tabel","Incrementi mensili dello stipendio tabellare\n\nValori in Euro da corrispondere per 13 mensilità\n\n\n\nPosizione economica Dal 1.1.2019 Rideterminato dal 1.1.2020 (1)\nRideterminato dal 1.1.2021 (2)\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n\n        DS6\n      \n      20,10\n      \n      41,70\n      \n      98,10\n      \n    \n    \n      D85\n      \n      19,30\n      \n      40,10\n      \n      9430\n      \n    \n    \n      DS4\n      \n      18,70\n      \n      38,90\n      \n      91,40\n      \n    \n    \n      DS3\n      \n      18,20\n      \n      37,70\n      \n      88,60\n      \n    \n    \n      DS2\n      \n      17,50\n      \n      3630\n      \n      85,40\n      \n    \n    \n      DS1\n      \n      16,80\n      \n      35,00\n      \n      8230\n      \n    \n    \n      DS\n      \n      16,20\n      \n      33,60\n      \n      79,10\n      \n    \n    \n      D6\n      \n      18,20\n      \n      37,80\n      \n      88,90\n      \n    \n    \n      D5\n      \n      17,60\n      \n      36,50\n      \n      85,80\n      \n    \n    \n      D4\n      \n      17,10\n      \n      35,50\n      \n      83,30\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      16,60\n      \n      34,40\n      \n      80,90\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      16,10\n      \n      33,40\n      \n      78,50\n      \n    \n    \n      DI\n      \n      15,60\n      \n      32,30\n      \n      76,00\n      \n    \n    \n      D\n      \n      15,00\n      \n      3130\n      \n      73,30\n      \n    \n    \n      C 5\n      \n      16,80\n      \n      34,80\n      \n      81,90\n      \n    \n    \n      C4\n      \n      16,00\n      \n      3330\n      \n      78,10\n      \n    \n    \n      C3\n      \n      15,30\n      \n      31,70\n      \n      74,50\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      14,80\n      \n      30,70\n      \n      72,10\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      14,30\n      \n      29,60\n      \n      69,60\n      \n    \n    \n      C\n      \n      13,80\n      \n      28,70\n      \n      67,50\n      \n    \n    \n      885\n      \n      14,50\n      \n      30,00\n      \n      70,60\n      \n    \n    \n      884\n      \n      14,00\n      \n      29,10\n      \n      68,30\n      \n    \n    \n      883\n      \n      13,60\n      \n      28,10\n      \n      66,10\n      \n    \n    \n      882\n      \n      13,30\n      \n      27,60\n      \n      64,80\n      \n    \n    \n      881\n      \n      12,90\n      \n      26,80\n      \n      63,00\n      \n    \n    \n      88\n      \n      12,50\n      \n      26,00\n      \n      61,00\n      \n    \n    \n      85\n      \n      13,60\n      \n      28,10\n      \n      6630\n      \n    \n    \n      84\n      \n      1330\n      \n      27,60\n      \n      64,80\n      \n    \n    \n      83\n      \n      13,00\n      \n      27,00\n      \n      63,50\n      \n    \n    \n      82\n      \n      12,80\n      \n      26,50\n      \n      62,40\n      \n    \n    \n      81\n      \n      12,40\n      \n      25,80\n      \n      60,60\n      \n    \n    \n      8\n      \n      12,10\n      \n      25,10\n      \n      58,90\n      \n    \n    \n      A5\n      \n      12,40\n      \n      25,70\n      \n      60,40\n      \n    \n    \n      A4\n      \n      1230\n      \n      25,30\n      \n      59,40\n      \n    \n    \n      A3\n      \n      12,00\n      \n      24,80\n      \n      58,40\n      \n    \n    \n      A2\n      \n      11,80\n      \n      24,50\n      \n      57,50\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      11,50\n      \n      23,80\n      \n      56,00\n      \n    \n    \n      A\n      \n      11,20\n      \n      2330\n      \n      54,50",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"OVERTIME_trigger","•La maggiorazione di cui al comma 7 è pa","•La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro\nstraordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni\nfestivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed\nal 50% per quello prestato in orario notturno festivo.",{"bindId":171,"name":168,"text":169},"shiftallowancetype",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"CONSIGN_trigger","•La pronta disponibilità ha durata di no","•La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà\ndiritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in\nsede di contrattazione integrativa.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"remote_work_options","TITOLO VI LAVORO A DISTANZA Capo I Lavor","TITOLO VI\n\nLAVORO A DISTANZA\n\nCapo I\n\nLavoro agile\n\nArt. 76\n\nDefinizione e principi generali\n\n•Il lavoro agile di cui alla legge n. 81\u002F2017 è una delle possibili\nmodalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e\nattività di lavoro, previamente individuati dalle Aziende o Enti, per i quali\nsussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con\ntale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi\npubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo,\nl’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.\n\n•Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro\nsubordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di\norganizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o\ndi luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte\nall’interno dei locali dell’Azienda o Ente e in parte all’esterno di\nquesti, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata\nmassima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per\nla tipologia di attività svolta dai lavoratori e\u002Fo per assicurare la\nprotezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’Azienda o Ente i\nluoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei\nluoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è\ntenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la\nsussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del\nlavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad\nadottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la\npiù assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente\nche vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine, l’Azienda o Ente\nconsegna al lavoratore una specifica informativa in materia.\n\n•Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non\nmodifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti\ncontrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente\nconserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in\npresenza ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a\nquello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le\nmedesime attribuzioni esclusivamente all'interno dell’Azienda o Ente, con le\nprecisazioni di cui al presente Titolo.\n\n•L’Azienda o Ente garantisce al personale in lavoro agile le stesse\nopportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni\neconomiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative\npreviste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in\npresenza.\n\nArt. 77\n\nAccesso al lavoro agile\n\n•L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è\nconsentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo\npieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con\ncontratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al\npresente Titolo.\n\n•Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. 1)\n(Confronto), l’Azienda o Ente individua le attività che possono essere\neffettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e\nquelli che richiedono l’utilizzo di strumentazioni o documentazioni non\nremotizzabili.\n\n•L’Azienda o Ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare\nle esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di\nmiglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità\ntecniche delle attività. Fatte salve queste ultime, e fermi restando i diritti\ndi priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti nonché l'obbligo\nda parte dei lavoratori di garantire, nell’esercizio della loro attività\nlavorativa, gli stessi livelli prestazionàli previsti per l’attività in\npresenza, l’Azienda o Ente - previo confronto ai sensi dell’art. 6 comma 3\nlett. 1) (Confronto) avrà cura, fermo restando quanto previsto nel periodo\nprecedente, di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si\ntrovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre\nmisure.\n\nArt. 78\n\nAccordo individuale\n\n•L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della\nregolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della\nlegge n. 81\u002F2017, esso disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa\nsvolta all’esterno dei locali dell’Azienda e Ente, anche con riguardo alle\nforme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti\nutilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione.\nL’accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:\n\n•durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a\ntermine o a tempo indeterminato;\n\n•modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede\nabituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da\nsvolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;\n\n•modalità di recesso, che deve avvenire con un termine di preavviso non\ninferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge n.\n81\u002F2017;\n\n•ipotesi di giustificato motivo di recesso;\n\n•indicazione della fascia di cui all’art. 79 comma 1, lett. a)\n(Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione);\n\n•i tempi di riposo del lavoratore che comunque non devono essere inferiori\na quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e\norganizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle\nstrumentazioni tecnologiche di lavoro;\n\n•le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore\ndi lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali\ndell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;\n\n•l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate\nnell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’\namministrazione.\n\n•In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può\nrecedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo\nstesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.\n\nArt. 79\n\nArticolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione\n\n•La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle\nseguenti fasce temporali:\n\n•fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia\ntelefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria\nnon può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;\n\n•fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare\nalcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di\nriposo consecutivo di cui all’art. 43 comma 5 (Orario di Lavoro) a cui il\nlavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e\nle ore 6:00 del giorno successivo.\n\n•Nella fascia di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne\nricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai\ncontratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i\npermessi per motivi personali o familiari di cui all’art. 51 (Permessi\nretribuiti per motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al\nCCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 13\n(Diritto di assemblea) e i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104\u002F1992.\nIl dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è\nsollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di\ncontattabilità.\n\n•Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità\nagile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro\ndisagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.\n\n•In caso di problematiche di natura tecnica e\u002Fo informatica, e comunque in\nogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo\nsvolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente\nrallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio\ndirigente o responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero\nrendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa,\npuò richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del\nlavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione\nlavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.\n\n•Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può\nessere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile\nper la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in\nservizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non\nfruite.\n\n•Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando\nquanto previsto dal comma 1, lett. b), negli orari diversi da quelli ricompresi\nnella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti contatti con i\ncolleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la\nlettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e\nla connessione al sistema informativo dell'Azienda o Ente.\n\nArt. 80\n\nFormazione nel lavoro agile\n\n•Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del\nlavoro agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno\npreviste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di\ntale modalità di svolgimento della prestazione.\n\n•La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di\nformare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli\naltri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere\nmoduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, 1’empowerment, la\ndelega decisionale, la collaborazione, la condivisione delle informazioni e la\nsalute e sicurezza sul lavoro.\n\nCapo II\n\nAltre forme di lavoro a distanza\n\nArt. 81\n\nLavoro da remoto\n\n•Il lavoro da remoto è prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei\nconseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di\norario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in\nluogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è\nassegnato.\n\n•Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di\ndispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’Azienda o Ente - può\nessere svolto nelle forme seguenti:\n\n•telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività\nlavorativa dal domicilio del dipendente;\n\n•altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro\ndecentrato da centri satellite.\n\n•Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il\nlavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della\nprestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare\nriferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono\naltresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e\ncontrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con\nparticolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento\neconomico.\n\n•Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 3, lett. 1)\n(Confronto), le Aziende o Enti possono adottare il lavoro da remoto con vincolo\ndi tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il\nlavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività,\npreviamente individuate dalle stesse Aziende o Enti, ove è richiesto un\npresidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che\nconsentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di\nlavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati\nsul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario\ndi lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 43 (Orario\ndi lavoro).\n\n•L’Azienda o Ente concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata\nl’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche\nai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e,\nsuccessivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro\ndomiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al\ndomicilio per effettuare la suddetta verifica.\n\n•Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto\nprevisto in materia di lavoro agile all’art. 78 (Accordo individuale) con\neccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 79 commi 4 e 5\n(Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla\ndisconnessione) e art. 80 (Formazione).",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"educationtuition","Welfare integrativo •Le Aziende ed Enti ","Welfare integrativo\n\n•Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di\ncui all'art.\n\n9 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la\nconcessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri\ndipendenti, tra i quali:\n\n•iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);\n\n•supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;\n\n•contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità\nsociale;\n\n•prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali\nordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare\nspese non differibili;\n\n•polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio\nsanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus,\ninfarto, ecc.) aggiuntivi a quanto già indicato dall’art. 86 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile);\n\n•contribuzione delle spese per l’attivazione di convenzioni per asili\nnido ove non presenti in azienda.\n\n•Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono\nsostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'ari. 103 (Fondo\npremialità e condizioni di lavoro).\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 94 del CCNL del\n21.5.2018.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"marriage","•Il dipendente ha altresì diritto ad un ","•Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi\nin occasione di matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla\ndata in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che\nrendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale\ntermine, il dipendente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potrà\nconcordare un ulteriore periodo per il godimento dello stesso entro 12 mesi\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"deathrelatives","•lutto per il coniuge per i parenti entr","•lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini\nentro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 50,\ndella legge 76\u002F2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per\nevento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"childcare","Art. 60 Congedi dei genitori •Al persona","Art. 60\n\nCongedi dei genitori\n\n•Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs.\nn. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di\nlegge, con le specificazioni di cui al presente articolo.\n\n•Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt.\n16,17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta\nl’intera retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e\nsue definizioni), inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, nonché i premi\ncorrelati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione\nintegrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del\ndipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle\nindennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.\n\n•Nell’ambito del congedo parentale previsto, per ciascun figlio,\ndall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o\nin alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati\ncomplessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non\nriducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché\ndella maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero\nsecondo quanto previsto dal comma 2.\n\n•Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al\ncomma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del\nfiglio), nei casi previsti dall'art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alle\nlavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per\nciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza\nretribuita secondo le modalità di cui al comma 2.\n\n•I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\n\n•Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo\nparentale, ai sensi dell'ari. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice\nmadre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione\ndella durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della\ndata di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata\nanche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento\ntelematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del\nsuddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche\nnel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.\n\n•In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la\ndomanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio\ndel periodo di astensione dal lavoro.\n\n•Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 (Congedi dei\ngenitori) del CCNL del 21 maggio 2018.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"paidpaternityleavepay","•Al personale dipendente si applicano le","•Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia\ndi tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs.\nn. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di\nlegge, con le specificazioni di cui al presente articolo.\n\n•Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt.\n16,17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta\nl’intera retribuzione di cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e\nsue definizioni), inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, nonché i premi\ncorrelati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione\nintegrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del\ndipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle\nindennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.",{"bindId":201,"name":198,"text":199},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"healthcareaccess","•polizze sanitarie integrative delle pre","•polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio\nsanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus,\ninfarto, ecc.) aggiuntivi a quanto già indicato dall’art. 86 (Coperture\nassicurative per la responsabilità civile);\n\n•contribuzione delle spese per l’attivazione di convenzioni per asili\nnido ove non presenti in azienda.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale comparto sanita 2019-2021 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi ospedalieri\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18131.89\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;11,20\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[211],{"title":37,"slug":33},[213],{"type":214,"data":215},"call_to_action_body_block",{"title":216,"description":217,"variant":218,"link":219},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":216,"url":220,"description":216,"rel":221,"type":222},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[224],{"type":214,"data":225},{"title":216,"description":217,"variant":218,"link":226},{"title":216,"url":220,"description":216,"rel":221,"type":222},[]]