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Sergio Gasparrini\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>Organizzazioni Sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FP CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL FP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL FPL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIALS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- NURSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- NURSING UP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- USAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CSE\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della riunione sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione ed oggetto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di\nlavoro subordinato dipendente degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere\nScientifico pubblici e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di seguito\ncomplessivamente denominati “Istituti”, appartenente al ruolo della ricerca\nsanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituito\npresso tali Istituti dall’art. 1, comma 422, della Legge 27 dicembre 2017, n.\n205 (di seguito indicata come Legge 205\u002F2017) e assunto con le modalità\npreviste dalla stessa legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il presente contratto, come previsto dall’art. 1, comma 423, della Legge\n205\u002F2017, si configura quale apposita sezione contrattuale dedicata al\npersonale di cui al comma 1, ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale\ndi Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018,\nsottoscritto il 21 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nella presente sezione è disciplinato il rapporto di lavoro del personale\ndi cui al comma 1, tenuto conto delle sue specificità rispetto al restante\npersonale del comparto sanità, con riferimento ai seguenti aspetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)individuazione dei profili professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimodulazione della disciplina di alcuni istituti contrattuali del\nrapporto di lavoro, rispetto a quella definita per il restante personale del\ncomparto sanità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Fermi restando gli elementi di specificità di cui al precedente comma 3,\nche costituiscono l’oggetto della disciplina dettata dal presente contratto,\nal personale di cui al comma 1, per gli istituti non espressamente richiamati,\nfatte salve le esclusioni di cui all’art. 7, si applicano le disposizioni del\nCCNL comparto Sanità del 21\u002F5\u002F2018 nonché le altre disposizioni contrattuali\nancora applicabili ai sensi dell’art. 99 dello stesso CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Gli effetti del presente CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di\nstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta\nstipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la\npubblicazione nel sito web dell’ARaN e nella Gazzetta ufficiale della\nRepubblica italiana.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Titolo II - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Istituzione nuovi profili professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del ruolo della ricerca sanitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al\npersonale disciplinato nella presente sezione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella\ncategoria D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti\nnelle declaratorie di cui all’allegato 1, che costituiscono parte integrante\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate\nle tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti\nsono riportati nell’allegata tabella A:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Posizione retributiva iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Posizione retributiva intermedia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Posizione retributiva elevata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Tipologia e costituzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La tipologia del rapporto di lavoro del personale oggetto del presente\ncontratto, le procedure di reclutamento del medesimo, la relativa valutazione e\nl’eventuale inquadramento successivo a tempo indeterminato sono disciplinati\ndall’art. 1, commi 425, 426, 427 e 428, 429 e 430 della Legge n. 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il rapporto di lavoro è costituito e regolato sulla base di contratti\nindividuali, secondo le disposizioni di legge comunitarie e nazionali, nonché\ndel presente contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>3.Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tipologia del rapporto di lavoro subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) termine finale nel caso di contratto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) categoria, eventuale livello Super, profilo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) durata del periodo di prova ove previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) sede di prima destinazione dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato\ndai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione\ndel contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo,\ncondizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che\nne costituisce il presupposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, ai\nsensi dell’art. 1, comma 427, della Legge 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I contratti individuali a termine, ove correlati a progetti di ricerca con\nfinanziamenti ulteriori rispetto al limite di cui al comma 424 dell’art.1\ndella Legge 205\u002F2017, devono prevedere una clausola risolutiva collegata alla\nverifica annuale dell’effettiva disponibilità delle risorse necessarie per\nla copertura del corrispondente onere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Ch3>Art. 5 - Orario di lavoro del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con profilo di “ricercatore sanitario”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L’orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di 36\nore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle\ndisposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario\nconvenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti, e di 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’articolazione e la distribuzione dell’orario di lavoro del personale\ndi cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità,\nin coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito\ndell’orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la\npresenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell’attività di\nricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della\nstruttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi\ndell’Istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del\ntrimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso\no in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate\ncon quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non\npuò essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre;\nle eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi,\nentro un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti\nanche nella forma di assenze compensative giornaliere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell’orario\ndi lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento\nprofessionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e\nconvegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della\nnormativa in materia di incompatibilità di cui all’art. 53 D.Lgs. n.\n165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)è ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al\ncomma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo\nquanto previsto alla precedente lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>3.L’articolazione dell’orario di lavoro è definita in coerenza con i\nvincoli e le forme di tutela disciplinate dal D.Lgs. n. 66\u002F2003, con\nparticolare riferimento a quanto previsto dall’art. 7 in materia di riposo\ngiornaliero; con riguardo all’art. 4 del D.Lgs. n. 66\u002F2003, il limite di\nquattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della\ndurata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è\naccertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari,\nmodalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti,\nin relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ai fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari\nalla intera giornata lavorativa si considera corrispondente all’orario\nconvenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Principi per la valorizzazione della ricerca sanitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il personale ricercatore sanitario costituisce una risorsa fondamentale\nper il perseguimento degli obiettivi degli Istituti e, in tale ottica, come\nenunciato nella declaratoria di cui all’allegato 1, per la propria attività\ndi ricerca è dotato di autonomia operativa e assume la responsabilità diretta\ndel proprio operato seppure nell’ambito e nel rispetto del modello\norganizzativo della struttura dell’Istituto a cui è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli Istituti, in conformità ai principi della Carta europea dei\nricercatori richiamati nel comma 422 dell’art. 1 della Legge 205\u002F2017,\npromuovono e supportano le iniziative del personale ricercatore sanitario e del\npersonale collaboratore professionale di ricerca sanitaria finalizzate ad\nacquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni\ndello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse\nsono coerenti con la propria programmazione della ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli Istituti adottano specifiche misure dirette a facilitare la\nportabilità dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di\nIstituto e sede, temporaneo o definitivo, il personale ricercatore sanitario\npreposto a progetti finanziati da soggetti diversi dall’Istituto di\nappartenenza, conservi la titolarità dei progetti e dei relativi\nfinanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo con\nl’Istituzione ricevente e con il committente di ricerca secondo le modalità\npreviste nei relativi protocolli d’intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Gli Istituti favoriscono, nell’ambito della propria attività\nistituzionale, la collaborazione del personale ricercatore sanitario e\ncollaboratore professionale di ricerca sanitaria a progetti di ricerca promossi\nda Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni\ninternazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della\nricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il personale ricercatore sanitario, con riferimento ai risultati\ndell’attività di ricerca e alla relativa pubblicazione, ha diritto, in\nconformità e nei limiti delle disposizioni legislative vigenti in materia, ad\nesserne riconosciuto autore nonché alla tutela della relativa proprietà\nintellettuale e al riconoscimento della paternità delle invenzioni\nconseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Esclusioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al personale di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente CCNL è\nespressamente esclusa l’applicazione dei seguenti istituti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capo II del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Incarichi funzionali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Art. 26 del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Ricostituzione del rapporto di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Art. 28 del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto sanità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Servizio di pronta disponibilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Titolo VIII del CCNL del 21.5.2018 del personale del comparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sanità (Trattamento economico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In aggiunta alle esclusioni di cui al comma precedente, al personale con\nprofilo di “ricercatore sanitario” è espressamente esclusa\nl’applicazione anche dell’art. 27 del CCNL del 21.5.2018 del personale del\ncomparto sanità (Orario di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Valutazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il personale di cui alla presente sezione è soggetto a valutazione\nannuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei\nprimi cinque anni di servizio, come previsto all’art. 1, comma 427, della L.\n205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata altresì\nall’attribuzione delle fasce retributive di cui all’art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Ammissione al corso di specializzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di cui all’art. 1, comma 431 della legge n. 205\u002F2017\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi\n424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al\nrelativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo\n35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli Istituti, anche in attuazione dei Protocolli tipo stipulati dalle\nregioni con le università previo confronto sindacale ai sensi dell’art. 6\ndel CCNL 21.5.2018, stipulano convenzioni attuative con le predette\nuniversità, al fine di assicurare al personale di cui al comma 1 la\npartecipazione in soprannumero ai corsi di specializzazione di cui al medesimo\ncomma, garantendo l’espletamento delle attività di tirocinio\nprofessionalizzante all’interno delle proprie strutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il personale di cui al comma 1, per la partecipazione ai corsi di\nspecializzazione, può fruire dei permessi di cui all’art. 48 del CCNL del\ncomparto sanità del 21\u002F5\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialtxt\">\u003Ch3>Art. 10 - Norma di prima applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di\nentrata in vigore del presente contratto, gli Istituti possono avvalersi, per\nla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,\ndella procedura speciale di reclutamento disciplinata dall’art. 1, comma 432,\ndella Legge 205\u002F2017, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche\nfinanziari, ivi previsti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il\ndecreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’art. 1, comma 427\ndelle Legge prima richiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il personale reclutato con la speciale procedura di cui all’art. 1,\ncomma 432, della Legge 205\u002F2017, non è soggetto a periodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Struttura della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La struttura della retribuzione del personale destinatario della presente\nsezione si compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trattamento economico iniziale, corrispondente alla posizione retributiva\niniziale di cui all’art. 3, comma 3, nel valore previsto per il personale del\ncomparto inquadrato in D o in Ds, composto dalle voci indicate dall’art. 75,\ncomma 1, lett. a) del CCNL 21\u002F5\u002F2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fascia retributiva superiore, acquisita per effetto di progressione\neconomica, corrispondente ai differenziali tra le posizioni retributive di cui\nall’art. 3, comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)compensi per le prestazioni di lavoro straordinario dei collaboratori\nprofessionali di ricerca sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La voce di cui alla lettera b) è corrisposta “ove acquisita” e le\nvoci di cui alle lettere c) e d) “ove spettanti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Al personale di cui al comma 1 è anche corrisposto, ove spettante,\nl'assegno per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Progressioni economiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Nell’ambito delle fasce di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), la\nprogressione economica alle fasce retributive superiori avviene, in fase di\nprima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti\ncon il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la\nsemplificazione e la pubblica amministrazione adottato ai sensi dell’art. 1,\ncomma 427 della legge n. 205\u002F2017, sentite le organizzazioni sindacali di cui\nal medesimo comma 427.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al finanziamento dei passaggi di fascia di cui al comma 1 si provvede\nmediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito dei\npiani assunzionali del personale di cui alla presente sezione, calcolate\nsecondo le modalità indicate al comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli istituti definiscono, nell’ambito degli stanziamenti annuali di\nbilancio destinati agli stipendi del personale di cui alla presente sezione, le\nrisorse utilizzabili per le progressioni economiche. Dette risorse, che\ncostituiscono una quota della spesa programmata nell’ambito dei piani di cui\nal comma 2, sono calcolate sulla base delle unità di personale di cui è\npianificata l’assunzione e di un valore retributivo comprensivo anche della\nspesa necessaria per sostenere l’onere delle progressioni economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati dagli Istituti a\nvalere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424 della legge n.\n205\u002F2017 e nei limiti delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I piani assunzionali di cui al comma 2 sono adottati previa informazione\nsindacale ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 165\u002F2001 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 13 - Premi correlati alla performance\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.I premi correlati alla performance di cui all’art. 11, comma 1 lett. c),\nsono attribuiti a valere sulle risorse finanziarie derivanti\ndall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449\u002F1997, sulla base dei\nregolamenti dell’attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione\ndella predetta disposizione legislativa, nonché a valere sulle risorse\nfinanziarie dei progetti di cui all’art. 1, comma 429, della legge n.\n205\u002F2017 e sulle disponibilità di cui al comma 430 del medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, tra l’altro, una specifica\ndisciplina in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)definizione delle attività conto terzi dalle quali derivano i\nfinanziamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)quota dei costi diretti ed indiretti di cui è necessario assicurare la\ncopertura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)quota a favore del bilancio dell’Istituto nella percentuale indicata\nnell’art. 43, comma 3, della Legge 449\u002F1997;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)quota a favore del personale che ha partecipato al progetto, da erogare, a\ntitolo di compenso correlato alla performance, secondo criteri definiti previo\nconfronto sindacale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Compensi per il lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al finanziamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario\ndei collaboratori di ricerca sanitaria si provvede mediante quota parte delle\nrisorse finanziarie stanziate nell’ambito dei piani assunzionali del predetto\npersonale, calcolate secondo le modalità indicate al comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli istituti definiscono, nell’ambito degli stanziamenti annuali di\nbilancio destinati ai trattamenti accessori del personale appartenente al\nprofilo di collaboratore di ricerca sanitaria, le risorse utilizzabili per la\ncorresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1. Dette\nrisorse, che costituiscono una quota della spesa programmata nell’ambito dei\npiani di cui al comma 1, sono calcolate sulla base delle unità di personale\nappartenenti al profilo dei “collaboratori di ricerca sanitaria” di cui è\npianificata l’assunzione, nonché di un valore standard di ore annuali di\nlavoro straordinario, non superiore a 90 ore pro-capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati dagli Istituti a\nvalere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424, della legge n.\n205\u002F2017 e nei limiti delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati previa informazione\nsindacale ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 165\u002F2001 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’adozione dei decreti\nattuativi della Legge 205\u002F2017 abbia implicazioni sui contenuti del presente\naccordo, torneranno ad incontrarsi per valutare il nuovo quadro normativo\nnazionale e, se del caso, procedere ad eventuali sue integrazioni o\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Declaratorie dei profili professionali del personale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>di cui alla presente Sezione\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Categoria: D, livello Ds\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo professionale: Ricercatore Sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze\nistituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dai predetti\nistituti e in collaborazione con altro personale, progetta e conduce ricerche\ncliniche, biomediche e traslazionali finalizzate ad ampliare e ad innovare la\nconoscenza scientifica in tali ambiti e la sua applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della propria attività, si adopera per accrescere\nl’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca, curando ad esempio\nla predisposizione e la presentazione dei progetti, l’organizzazione e la\nrealizzazione di attività di laboratorio, la realizzazione di pubblicazioni\nscientifiche, l’affiancamento di colleghi più giovani, l’analisi o\nl’elaborazione di dati e informazioni, il coordinamento di attività\ndidattica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che delle attività scientifiche, si occupa anche degli aspetti\norganizzativi e gestionali relativi alle attività che svolge e del raccordo\ncon le ordinarie attività, anche assistenziali o relative alla salute ed al\nbenessere animale ed alla sicurezza alimentare, degli istituti, anche\navvalendosi di altro personale e svolgendo eventualmente funzioni di\ncoordinamento, gestione e controllo di collaboratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo\nla responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati\nconseguiti, nell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accesso: mediante le procedure di reclutamento di cui all’art. 1, commi\n424 e segg. della legge n. 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti: per i requisiti formativi e professionali si fa rinvio ai decreti\nprevisti dall’art. 1, commi 425 e 427 della legge n. 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria: D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo professionale: Collaboratore professionale di ricerca sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno degli IRCCS e degli IZS, secondo le rispettive competenze\nistituzionali, in raccordo con le attività poste in essere dai predetti\nistituti e in collaborazione con altro personale, svolge attività di natura\ntecnica e giuridico-amministrativa, correlate alla ricerca sanitaria, che\nrichiedono conoscenze teoriche specialistiche, capacità organizzative, di\ncoordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa,\nnell’ambito delle strutture previste dal modello organizzativo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, finalizza la propria attività al supporto delle attività\ndi ricerca sanitaria, ove necessario in raccordo con le ordinarie attività,\nanche assistenziali, degli Istituti, collaborando con i ricercatori sanitari o\nsvolgendo in autonomia alcune attività o fasi della attività di ricerca,\nquali ad esempio, il ciclo di pianificazione, progettazione, monitoraggio e\nrendicontazione, la gestione dei finanziamenti, l’individuazione di\nopportunità di finanziamento, le attività nell’ambito dell’Information\nand Communication Technologies, il trasferimento tecnologico, le attività\ntecniche o di laboratorio, la gestione di database, la gestione delle attività\ndi documentazione scientifica e la divulgazione dei risultati di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può collaborare con altro personale o anche coordinarlo ed assume la\nresponsabilità per le attività a cui è preposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accesso: mediante le procedure di reclutamento di cui all’art. 1, commi\n424 e segg. della legge n. 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Requisiti: per i requisiti formativi e professionali si fa rinvio ai decreti\nprevisti dall’art. 1, commi 425 e 427 della legge n. 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori del trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di\nqualificazione professionale e fasce retributive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"737\" cellpadding=\"8\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"392\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"392\">\u003Cp align=\"center\">Profili professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Posizioni retributive\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">Valori retributivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"392\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>DS – Ricercatore sanitario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Elevata – DS6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">30.861,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Intermedia – DS3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">27.893,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Iniziale - DS\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">24.883,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"392\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>D – Collaboratore professionale di ricerca sanitaria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Elevata – D6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">27.990,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Intermedia – D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">25.454,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">Iniziale – D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">23.074,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"OVERTIME_trigger":44,"ONCERISE2_trigger":48,"WORKHOURS_trigger":52,"cbasignsingle":56,"PAYSCALES_trigger":60,"cbadate_start":64,"hourspweek":68,"contracttrialtxt":71,"ONCERISE_trigger":75,"schedulesrestpw":79,"JOBTYPE_descriptions":83,"SCHEDULE_trigger":87,"contracttrial":89,"cbamemtrad":93},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"OVERTIME_trigger","Art. 14 - Compensi per il lavoro straord","Art. 14 - Compensi per il lavoro straordinario\n\n\n\n1.Al finanziamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario\ndei collaboratori di ricerca sanitaria si provvede mediante quota parte delle\nrisorse finanziarie stanziate nell’ambito dei piani assunzionali del predetto\npersonale, calcolate secondo le modalità indicate al comma 2.\n\n\n\n2.Gli istituti definiscono, nell’ambito degli stanziamenti annuali di\nbilancio destinati ai trattamenti accessori del personale appartenente al\nprofilo di collaboratore di ricerca sanitaria, le risorse utilizzabili per la\ncorresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 1. Dette\nrisorse, che costituiscono una quota della spesa programmata nell’ambito dei\npiani di cui al comma 1, sono calcolate sulla base delle unità di personale\nappartenenti al profilo dei “collaboratori di ricerca sanitaria” di cui è\npianificata l’assunzione, nonché di un valore standard di ore annuali di\nlavoro straordinario, non superiore a 90 ore pro-capite.\n\n\n\n3.I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati dagli Istituti a\nvalere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 424, della legge n.\n205\u002F2017 e nei limiti delle stesse.\n\n\n\n4.I piani assunzionali di cui al comma 1 sono adottati previa informazione\nsindacale ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 165\u002F2001 e s.m.i.\n\n\n\nDichiarazione congiunta n. 1\n\n\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che qualora l’adozione dei decreti\nattuativi della Legge 205\u002F2017 abbia implicazioni sui contenuti del presente\naccordo, torneranno ad incontrarsi per valutare il nuovo quadro normativo\nnazionale e, se del caso, procedere ad eventuali sue integrazioni o\nmodifiche.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 13 - Premi correlati alla performan","Art. 13 - Premi correlati alla performance\n\n\n\n1.I premi correlati alla performance di cui all’art. 11, comma 1 lett. c),\nsono attribuiti a valere sulle risorse finanziarie derivanti\ndall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449\u002F1997, sulla base dei\nregolamenti dell’attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione\ndella predetta disposizione legislativa, nonché a valere sulle risorse\nfinanziarie dei progetti di cui all’art. 1, comma 429, della legge n.\n205\u002F2017 e sulle disponibilità di cui al comma 430 del medesimo articolo.\n\n\n\n2.I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, tra l’altro, una specifica\ndisciplina in merito a:\n\n\n\na)definizione delle attività conto terzi dalle quali derivano i\nfinanziamenti;\n\nb)quota dei costi diretti ed indiretti di cui è necessario assicurare la\ncopertura;\n\nc)quota a favore del bilancio dell’Istituto nella percentuale indicata\nnell’art. 43, comma 3, della Legge 449\u002F1997;\n\nd)quota a favore del personale che ha partecipato al progetto, da erogare, a\ntitolo di compenso correlato alla performance, secondo criteri definiti previo\nconfronto sindacale.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"WORKHOURS_trigger","Art. 5 - Orario di lavoro del personale ","Art. 5 - Orario di lavoro del personale\n\ncon profilo di “ricercatore sanitario”\n\n\n\n1.L’orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di 36\nore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle\ndisposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario\nconvenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti, e di 6 ore.\n\n\n\n2.L’articolazione e la distribuzione dell’orario di lavoro del personale\ndi cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità,\nin coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:\n\n\n\na)autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito\ndell’orario di servizio della struttura di assegnazione, correlando la\npresenza in servizio in modo flessibile alle esigenze dell’attività di\nricerca anche clinica, ai progetti affidati, alle eventuali esigenze della\nstruttura in cui opera, tenendo conto dei criteri organizzativi\ndell’Istituto;\n\nb)l’orario di lavoro di cui al comma 1 è rilevato come media del\ntrimestre; al termine di tale periodo le ore di presenza in servizio in eccesso\no in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 sono cumulate\ncon quelle risultanti dai periodi precedenti; il numero di ore in difetto non\npuò essere superiore a 20 e tali ore sono recuperate nel successivo trimestre;\nle eventuali ore in eccesso sono fruite nella forma di riposi compensativi,\nentro un limite annuale di 158 ore; i predetti riposi possono essere fruiti\nanche nella forma di assenze compensative giornaliere;\n\nc)il personale può impiegare fino a 160 ore annue al di fuori dell’orario\ndi lavoro di cui al comma 1 in attività destinate ad arricchimento\nprofessionale quali attività di docenza, organizzazione di seminari e\nconvegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie, nel rispetto della\nnormativa in materia di incompatibilità di cui all’art. 53 D.Lgs. n.\n165\u002F2001;\n\nd)è ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al\ncomma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi, salvo\nquanto previsto alla precedente lettera b).\n\n\n\n3.L’articolazione dell’orario di lavoro è definita in coerenza con i\nvincoli e le forme di tutela disciplinate dal D.Lgs. n. 66\u002F2003, con\nparticolare riferimento a quanto previsto dall’art. 7 in materia di riposo\ngiornaliero; con riguardo all’art. 4 del D.Lgs. n. 66\u002F2003, il limite di\nquattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della\ndurata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a 6 mesi.\n\n\n\n4.L’osservanza dell’orario di lavoro da parte del dipendente è\naccertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari,\nmodalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dai singoli Istituti,\nin relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture\ninteressate.\n\n\n\n5.Ai fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari\nalla intera giornata lavorativa si considera corrispondente all’orario\nconvenzionale di cui al comma 1 del presente articolo.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbasignsingle","- ARaN, nella persona del Presidente Dot","- ARaN, nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"PAYSCALES_trigger"," Profili professionali Posizioni retribu","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Profili professionali\n\n        \n        \n      \n      Posizioni retributive\n      \n      Valori retributivi\n      \n    \n    \n      \n        \n        \n\n        DS – Ricercatore sanitario\n      \n      Elevata – DS6\n      \n      30.861,42\n      \n    \n    \n      Intermedia – DS3\n      \n      27.893,86\n      \n    \n    \n      Iniziale - DS\n\n        \n        \n      \n      24.883,74\n      \n    \n    \n      \n        \n        \n\n        D – Collaboratore professionale di ricerca sanitaria\n      \n      Elevata – D6\n      \n      27.990,10\n      \n    \n    \n      Intermedia – D3\n      \n      25.454,35\n      \n    \n    \n      Iniziale – D\n      \n      23.074,40\n      \n    \n  \n",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_start","Art. 2 - Decorrenza 1.Gli effetti del pr","Art. 2 - Decorrenza\n\n\n\n1.Gli effetti del presente CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di\nstipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta\nstipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la\npubblicazione nel sito web dell’ARaN e nella Gazzetta ufficiale della\nRepubblica italiana.",{"bindId":69,"name":54,"text":70},"hourspweek","Art. 5 - Orario di lavoro del personale\n\ncon profilo di “ricercatore sanitario”\n\n\n\n1.L’orario di lavoro del personale di cui al presente articolo è di 36\nore settimanali ed è articolato, ai sensi di quanto disposto dalle\ndisposizioni legislative vigenti, su cinque o sei giorni, con orario\nconvenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti, e di 6 ore.\n\n\n\n2.L’articolazione e la distribuzione dell’orario di lavoro del personale\ndi cui al presente articolo è improntata ai seguenti criteri di flessibilità,\nin coerenza con le esigenze specifiche proprie delle attività di ricerca:",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"contracttrialtxt","Art. 10 - Norma di prima applicazione 1.","Art. 10 - Norma di prima applicazione\n\n\n\n1.In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di\nentrata in vigore del presente contratto, gli Istituti possono avvalersi, per\nla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1,\ndella procedura speciale di reclutamento disciplinata dall’art. 1, comma 432,\ndella Legge 205\u002F2017, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti, anche\nfinanziari, ivi previsti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il\ndecreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’art. 1, comma 427\ndelle Legge prima richiamata.\n\n\n\n2.Il personale reclutato con la speciale procedura di cui all’art. 1,\ncomma 432, della Legge 205\u002F2017, non è soggetto a periodo di prova.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"ONCERISE_trigger","Valori in euro per 12 mensilità cui aggi","Valori in euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità\n\n\n\n",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"schedulesrestpw","3.L’articolazione dell’orario di lavoro ","3.L’articolazione dell’orario di lavoro è definita in coerenza con i\nvincoli e le forme di tutela disciplinate dal D.Lgs. n. 66\u002F2003, con\nparticolare riferimento a quanto previsto dall’art. 7 in materia di riposo\ngiornaliero; con riguardo all’art. 4 del D.Lgs. n. 66\u002F2003, il limite di\nquattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della\ndurata media di quarantotto ore settimanali, è elevato a 6 mesi.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"JOBTYPE_descriptions","Titolo II - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONAL","Titolo II - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE\n\n\n\nArt. 3 - Istituzione nuovi profili professionali\n\ndel ruolo della ricerca sanitaria\n\ne delle attività di supporto alla ricerca sanitaria\n\n\n\n1.Sono istituiti i seguenti due nuovi profili professionali relativi al\npersonale disciplinato nella presente sezione:\n\n\n\na)Ricercatore sanitario, collocato nella categoria D livello D super;\n\nb)Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, collocato nella\ncategoria D.\n\n\n\n2.I contenuti professionali dei profili di cui al comma 1 sono definiti\nnelle declaratorie di cui all’allegato 1, che costituiscono parte integrante\ndel presente CCNL.\n\n\n\n3.Per ciascuno dei profili professionali di cui al comma 1 sono individuate\nle tre posizioni retributive indicate di seguito, i cui valori corrispondenti\nsono riportati nell’allegata tabella A:\n\n\n\na)Posizione retributiva iniziale;\n\nb) Posizione retributiva intermedia;\n\nc) Posizione retributiva elevata.",{"bindId":88,"name":81,"text":82},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"contracttrial","3.Nel contratto di lavoro individuale, p","3.Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma\nscritta, sono comunque indicati:\n\n\n\na)tipologia del rapporto di lavoro subordinato;\n\nb) data di inizio del rapporto di lavoro;\n\nc) termine finale nel caso di contratto a tempo determinato;\n\nd) categoria, eventuale livello Super, profilo professionale;\n\ne) durata del periodo di prova ove previsto;\n\nf) sede di prima destinazione dell’attività lavorativa.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"cbamemtrad","Organizzazioni Sindacali: - FP CGIL - CI","Organizzazioni Sindacali:\n\n\n\n- FP CGIL\n\n- CISL FP\n\n- UIL FPL\n\n- FIALS\n\n- NURSIND\n\n- FSI\n\n- NURSING UP\n\n\n\nConfederazioni sindacali:\n\n\n\n- CGIL\n\n- CISL\n\n- UIL\n\n- ConfSAL\n\n- CGS\n\n- USAE\n\n- CSE","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale comparto sanità sezione ricerca sanitaria e attività supporto alla ricerca 2016-2018 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-07-12\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca, Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \n\n        \n\n\n        \n\n        \n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;36.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;23074.4\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[102],{"title":37,"slug":33},[104],{"type":105,"data":106},"call_to_action_body_block",{"title":107,"description":108,"variant":109,"link":110},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":107,"url":111,"description":107,"rel":112,"type":113},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[115],{"type":105,"data":116},{"title":107,"description":108,"variant":109,"link":117},{"title":107,"url":111,"description":107,"rel":112,"type":113},[]]