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Sergio Gasparrini (firmato)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Organizzazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- FLC\u002FCGIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL Scuola (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fed. UIL Scuola RUA (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- DIRIGENTI Scuola (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SNALS\u002FConfSAL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CIDA (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CODIRP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL (firmato)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARaN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via del Corso 476\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00186 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. +39.06.32483260\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fax +39.06.32483252\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. 97104250580\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto\ndi lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma\n4) del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative\nAree dirigenziali del 13\u002F7\u002F2016. Nel campo di applicazione è altresì incluso\nil personale dirigenziale dell'Ispettorato per la Sicurezza nucleare e la\nRadioprotezione (ISIN), per effetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 8)\ndel D.lgs. 4 marzo 2014 n. 45 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la locuzione “Istituzioni scolastiche ed educative” o “Scuole”\nsono indicate le Amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1), punto I del CCNQ\n13\u002F7\u002F2016 destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area V. Con la\nlocuzione “dirigenti scolastici” si intendono altresì i dirigenti delle\npredette Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e\ncoreutica” o “AFAM” sono indicate le Amministrazioni di cui all'art. 5,\ncomma 1), punto II del CCNQ 13\u002F7\u002F2016 destinatarie dei precedenti CCNL della\npreesistente Area V.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “Università” e con il termine “Aziende\nospedaliero-universitarie” si intendono le Amministrazioni di cui all'art. 5,\ncomma 1), punto III del CCNQ 13\u002F7\u002F2016 destinatarie dei precedenti CCNL della\npreesistente Area VII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione” o\n“Enti di ricerca” si intendono gli Enti\u002FAmministrazioni di cui all'art. 5,\ncomma 1), punto IV del CCNQ 13\u002F7\u002F2016 destinatari dei precedenti CCNL della\npreesistente Area VII, nonché l'ISIN. Tra questi viene ricompresa l'Agenzia\nSpaziale italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL\nai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 165 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel presente CCNL con il termine “Amministrazioni” si intendono tutte le\nPubbliche Amministrazioni indicate nei commi 2), 3), 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riferimenti ai CCNL dell'ASI vengono indicati mediante la denominazione\ndell'ente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. è riportato come\n“D.lgs. n. 165\u002F2001”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL continuano a trovare\napplicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL delle precedenti aree V, VII\ne ASI e le specifiche norme di settore, ove non sostituite o non incompatibili\ncon le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del\nD.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo\ndiversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene\nportata a conoscenza delle Amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito\nweb dell'ARaN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e\nautomatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di\nstipulazione di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata,\nalmeno 3 mesi prima della scadenza ovvero, ove firmato successivamente al 30\nsettembre 2018, entro 1 mese dalla sottoscrizione definitiva. In caso di\ndisdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a\nquando non siano sostituite dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del CCNL sono\npresentate 3 mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto ovvero, ove\nfirmato successivamente al 30 settembre 2018, entro 1 mese dalla sottoscrizione\ndefinitiva, e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della\ntrattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del\ncontratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né\nprocedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all'art. 47 bis, comma 1) del D.lgs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30%\ndella previsione ISTAT della inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto\ndella dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi tabellari. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà\npari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al\npresente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1) e\n2) del D.lgs. n. 165\u002F2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto\nprevisto in materia dall'art. 1, comma 440) della legge 30 dicembre 2018 n.\n145.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi\ndell'art. 49 del D.lgs. n. 165\u002F2001, anche su richiesta di una delle Parti,\nqualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla\npartecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla\nreciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla\nprevenzione e risoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione pubblica delle Amministrazioni\ncon gli interessi dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento dei dirigenti,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le\nAmministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) contrattazione integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme di dialogo costruttivo\ntra le Parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Amministrazioni, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confronto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti\nche obbligano reciprocamente le Parti. Le clausole dei contratti sottoscritti\npossono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a\nrichiesta di una delle Parti, con le procedure di cui all'art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito presso l'ARaN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Amministrazione adotta gli\natti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n.\n165\u002F2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente\nmotivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità della\nazione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,\nemolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio\ndi cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che\nassumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di\ncontenziosi generalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente, per il\npersonale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di\nrelazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono\npertanto disapplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e dei suoi strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di\natti, dati ed elementi conoscitivi, da parte della Amministrazione, ai soggetti\nsindacali di cui all'art. 6, comma 2), al fine di consentire loro di prendere\nconoscenza della questione trattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2), di procedere a\nuna valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed\nesprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi\nartt. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo\npresupposto per la loro attivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2) ricevono, a richiesta,\ninformazioni riguardanti gli esiti, anche economici, del confronto e della\ncontrattazione integrativa, nonché i dati generali su andamenti occupazionali,\nanche in riferimento alle dotazioni organiche e alle procedure concorsuali\nprogrammate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Confronto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6, comma 2), di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che l'Amministrazione intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma\n1) degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità\npreviste per l’informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni,\nAmministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dalla\ninformazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.\nL'incontro può anche essere proposto dalla Amministrazione contestualmente\nall'invio della informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli\nincontri non può essere superiore a 15 giorni. Al termine del confronto è\nredatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Sono oggetto di confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle\nfunzioni e alle connesse responsabilità delle Università, delle Aziende\nospedaliero-universitarie e degli Enti di ricerca, nel rispetto di quanto\nprevisto dall'art. 48 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione\ndegli uffici), comma 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti\nscolastici e AFAM, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, commi 3) e 4)\ndel CCNL 11\u002F4\u002F2006 come sostituiti dall'art. 6 del CCNL 15\u002F7\u002F2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri generali delle procedure di valutazione della performance dei\ndirigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle\nmisure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese\nquelle concernenti lo stress lavoro correlato;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e)le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione\nconsensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività\nformative e di aggiornamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto di cui al comma 3) si svolge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in sede MIUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle Istituzioni\nscolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica,\nmusicale e coreutica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso ciascuna Amministrazione, per i dirigenti delle altre\nAmministrazioni destinatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai soli dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed\neducative, il confronto si svolge a livello di Direzione scolastica regionale\nsui criteri generali per il conferimento degli incarichi di reggenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle\nprocedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione\nsindacale, come individuata al comma 2), e la delegazione di parte datoriale,\ncome individuata al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i rappresentanti nazionali o territoriali delle OO.SS. di categoria\nfirmatarie del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le RSA costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi\ndell'art. 42, comma 2) del D.lgs. n. 165 del 2001 dalle OO.SS. sindacali\nrappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei\nCCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al comma 2), lett. b), trova applicazione fino alla\ncostituzione delle specifiche RSU del personale destinatario del presente CCNL,\nai sensi dell'art. 42, comma 9) del D.lgs. n. 165 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il\npresidente, sono designati dall'Organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti. Presso le Università, la delegazione di parte datoriale è\nnominata dal Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal\nDirettore generale o da soggetti loro delegati. Presso le Aziende Ospedaliere\nUniversitarie la delegazione datoriale è nominata dall'Organo competente\nsecondo i rispettivi ordinamenti ed è composta dal titolare del potere di\nrappresentanza della Azienda o da un suo delegato e dal Rettore\ndell'Università o da un suo delegato, tra i quali è individuato il\npresidente. Presso gli Enti di ricerca, la delegazione di parte datoriale è\ncomposta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal Direttore\ngenerale o uno suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere\nesonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990 e s.m.i., secondo\nquanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri generali per la determinazione della retribuzione di\nrisultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri per la corresponsione delle quote aggiuntive di retribuzione di\nrisultato connesse ad incarichi aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri per la corresponsione di quote aggiuntive di retribuzione di\nrisultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel\ncaso di affidamento di incarichi ‘ad interim’ o reggenze per i periodi di\nsostituzione di altro dirigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri di riparto dei Fondi tra quota destinata a retribuzione di\nposizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto delle\nvigenti discipline in materia stabilite a livello di CCNL, nonché i criteri di\nriparto su base regionale delle risorse del Fondo di cui all'art. 41, nel\nrispetto di quanto previsto dall'art. 42 (Retribuzione di posizione dei\ndirigenti scolastici e AFAM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>f)i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi\ndell'art. 18 del CCNQ 4 dicembre 2017.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4) sono quelle di cui al comma\n1), lett. a) ed f).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5) sono quelle di cui al comma\n1), lett. b), c), d) ed e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa di cui al comma 1) si svolge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in sede MIUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle Istituzioni\nscolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta formazione artistica,\nmusicale e coreutica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presso ciascuna Amministrazione, per i dirigenti delle altre\nAmministrazioni destinatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all'art. 7, comma 1). I criteri di ripartizione dei\nFondi tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a\nretribuzione di risultato possono essere negoziati con cadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall'art. 6, comma 4) entro 30 giorni dalla stipulazione del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 6, comma\n2), per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle\npiattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al\ncomma 2), la propria delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i principi della autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi 30 giorni dall'inizio\ndelle trattative, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si\nsia raggiunto l'accordo, le Parti riassumono le rispettive prerogative e\nlibertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma\n2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 3)\ne il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla\nfunzionalità della azione amministrativa, nel rispetto dei principi di\ncomportamento di cui all'art. 9, l'Amministrazione interessata può provvedere,\nin via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla\nsuccessiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in\ntempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle\nsessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3 ter) del D.lgs. n. 165\u002F2001 è\nfissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva\nintegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri\nsono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis,\ncomma 1) del D.lgs. n. 165\u002F2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo\nintegrativo definita dalle Parti, corredata dalla relazione illustrativa e da\nquella tecnica, è inviata a tale Organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.\nIn caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere\nripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di governo\ncompetente della Amministrazione può autorizzare il presidente della\ndelegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla\nstipulazione, presso ciascuna Amministrazione, dei successivi contratti\ncollettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARaN e\nal CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto\ncollettivo integrativo, ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi\n4) o 5), corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Clausole di raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei suddetti principi, entro il 1° mese del negoziato relativo\nalla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative unilaterali,\nné procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per\nraggiungere l'accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le Parti non\nassumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Organismo paritetico per l'innovazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico per l'innovazione realizza per i dirigenti\nscolastici, presso il MIUR, una modalità relazionale finalizzata al\ncoinvolgimento partecipativo delle OO.SS. di categoria titolari della\ncontrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale,\ncomplessa e sperimentale, di carattere organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione,\ninnovazione e miglioramento dei servizi con implicazioni sul rapporto di lavoro\ndei dirigenti - anche con riferimento al lavoro agile e allo stress lavoro\ncorrelato - al fine di formulare proposte alla Amministrazione o alle parti\nnegoziali della contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico per l'innovazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle OO.SS. titolari della contrattazione integrativa nazionale,\nnonché da una rappresentanza della Amministrazione, con rilevanza pari alla\ncomponente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)si riunisce almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta\nl'Amministrazione manifesti una intenzione di progettualità organizzativa\ninnovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito della analisi di\nfattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest'ultima, o alla Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'Organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti\ne programmi dalle OO.SS. di cui al comma 3), lett. a) e dalla Amministrazione.\nIn tali casi, l'Organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo\nquanto previsto al comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'Organismo di cui al\npresente articolo, gli andamenti occupazionali dei dirigenti scolastici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I destinatari del presente CCNL hanno facoltà di rilasciare delega, in\nfavore della O.S. da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello\nstipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai\ncompetenti Organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è\ntrasmessa alla Amministrazione a cura del dipendente o della O.S.\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del\nrilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega rilasciata ai sensi del comma 1) può essere revocata in qualsiasi\nmomento, inoltrando la relativa comunicazione alla Amministrazione di\nappartenenza e alla O.S. interessata. L'effetto della revoca decorre dal 1°\ngiorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle\nretribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle\nOO.SS. interessate, secondo modalità concordate con l'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza\nsui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle\nOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Linee generali in materia di conferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>degli incarichi dirigenziali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo della Amministrazione e a tempo\nindeterminato, hanno diritto a un incarico dirigenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento della\nAmministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, in\nosservanza dei principi di trasparenza che le stesse prevedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2), le Amministrazioni\nrendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito\nistituzionale, il numero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si\nrendono disponibili e i criteri di scelta; acquisiscono, inoltre, le\ndisponibilità dei dirigenti interessati e le valutano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto\nindividuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere\nrinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e\nmassime previste dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - FERIE E FESTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 13 - Ferie e festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la\ndurata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a) della legge 23 dicembre 1977 n.\n937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la\ndurata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a) della legge 23 dicembre 1977 n.\n937.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione,\na seconda che l'articolazione oraria sia su 5 o su 6 giorni, la durata delle\nferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle 2\ngiornate previste dai commi 2) e 3.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 3 anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non\ndirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4) spettano i giorni di ferie\nstabiliti nei commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n.\n937\u002F77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La frazione di\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 15\nconserva il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce\nspecifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare\nle proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato,\ncoordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo\naffinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di\nfunzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività\nordinarie e straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti\nnorme di legge e delle relative disposizioni applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di\nservizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il\nviaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento\ndelle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate\nper il periodo di ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze\ndi servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato\nfino alla fine dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione,\nal fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie\nsono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 1),\nlett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 21, comma\n2), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o\ninfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.\nIn tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al\ncomma 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività nazionali e la ricorrenza del S. Patrono nella località in\ncui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se\ncoincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo, né a\nmonetizzazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle\nIstituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti\nall'“anno”, contenuti nei precedenti commi 1), 5), 6), 7), 12) e 14) devono\nessere intesi, rispettivamente, all'“anno scolastico” e all'“anno\naccademico”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Ferie e riposi solidali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su base volontaria e a titolo gratuito i dirigenti possono cedere, in tutto\no in parte, a un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a\nfigli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di\nsalute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le 4 settimane\nannuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10\ndel D.lgs. n. 66\u002F2003 in materia di ferie; tali giornate eccedenti sono\nquantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su\n5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 13\n(Ferie e festività).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel\ncomma 1), può presentare specifica richiesta alla Amministrazione,\nreiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima\ndi 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata\ncertificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione,\nrilasciata esclusivamente da idonea Struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti\ni dirigenti l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di\nriposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura\nproporzionale tra tutti gli offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale fra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito della\navvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse\nallo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui all'art. 15,\ncomma 1), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7), le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti prima della fruizione,\ntotale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del\nrichiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un\ncriterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina si applica ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche\ned educative e AFAM previa definizione, da parte del MIUR, di una specifica\ndisciplina applicativa, che definisca gli ambiti territoriali per la cessione\ndelle ferie e gli ulteriori limiti per la fruizione delle ferie cedute, atti a\ngarantire la continuità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Assenze retribuite.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento\ndelle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento\nprofessionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro\nil limite complessivo di giorni 8 per ciascun anno solare o, per i dirigenti\ndelle Istituzioni scolastiche ed educative e delle Istituzioni di Alta\nformazione artistica, musicale e coreutica, per ciascun anno scolastico o\naccademico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>b)lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e degli\naffini entro il 1° grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36) e\n50) della legge 20 maggio 2016 n. 76: giorni 3 per evento, anche non\nconsecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso del congiunto;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3\ngiorni nell'anno solare o, per i dirigenti scolastici e dell'AFAM,\nscolastico\u002Faccademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in\noccasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro 45 giorni\ndalla data in cui è stato contratto il matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui ai commi 1) e 2) possono cumularsi nell'anno, non riducono\nle ferie e sono valutate agli effetti della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze previste dall'art. 33, comma 3) della legge n. 104 del 1992, come\nmodificato e integrato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000, sono utili ai\nfini delle ferie e della 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altre\nassenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare riferimento ai\npermessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti\ndall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584, come sostituito dall'art. 13\ndella legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1) della legge 6 marzo\n2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, della legge\n53\u002F2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali\ntrova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma 1), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 16 - Congedi per le donne vittime di violenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.\n80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire\nsu base giornaliera nell'arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di\ninizio del percorso di protezione certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per\nil congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione Pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione alla Amministrazione di appartenenza. Entro 15\ngiorni dalla suddetta comunicazione l'Amministrazione di appartenenza, nel\nrispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento\npresso l'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori 30\ngiorni. Le Amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio,\nagevolano la concessione della aspettativa, anche in deroga alle previsioni in\nmateria di cumulo delle aspettative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 17 - Congedi dei genitori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della\nmaternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. con\nle specificazioni di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28 del D.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano\nl'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione,\nnonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti\ncomunque valutabile a tal fine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1) del D.lgs.\nn. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori\npadri, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i\ngenitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati\nai fini della anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo\nquanto previsto dal comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2) e\nfino al compimento del 3° anno di vita del bambino, nei casi previsti\ndall'art. 47 del D.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori\npadri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati complessivamente\nper entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate\nnel comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal\nlavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1) e 2) del D.lgs. n. 151 del 2001, la\nlavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione,\ncon l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma 5 giorni\nprima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può\nessere inviata anche a mezzo di raccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico\nidoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine\nminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga\ndell'originario periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ncomunicazione può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del\nperiodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi\nparentali si applica quanto previsto dall'art. 56 del D.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>che presti servizio all'estero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente a tempo indeterminato il cui coniuge presti servizio all'estero\npuò chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in\naspettativa senza assegni qualora l'Amministrazione non ritenga di poterlo\ndestinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge\no qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località\nin questione anche in Amministrazione di altra Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1) può avere una durata\ncorrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha\noriginata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed\neccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o in\ndifetto di effettiva permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 19 - Unioni civili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni dei CCNL riferite al\nmatrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n“coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad\nognuna delle Parti della unione civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto\nper tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini della anzianità\ndi servizio. Al predetto dirigente l'Amministrazione corrisponde il trattamento\neconomico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art.\n1799 del D.lgs. n. 66\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al dirigente richiamato\nalle armi l'Amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio\nin godimento e quello erogato dalla Amministrazione militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a disposizione della\nAmministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni\nse il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto\ndurata superiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto\ndurata superiore a 6 mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo\ne l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Assenze per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione\ndel posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto\nperiodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei 3 anni\nprecedenti l'ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo previsto dal comma 1), al dirigente che ne faccia\nrichiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi\nper un ulteriore periodo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2),\nl'Amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su\niniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di\nsalute, per il tramite dell'Organo medico competente ai sensi delle vigenti\ndisposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di\nassoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1) e 2),\nnel caso in cui il dirigente sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo\nsvolgimento dell'incarico in essere, l'Amministrazione procede secondo quanto\nprevisto dall'art. 7 del DPR n. 171\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'Amministrazione, con le\nprocedure di cui al DPR n. 171\u002F2011, risolve il rapporto di lavoro, previa\ncomunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di\naccertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3),\nl'accertamento della idoneità psicofisica del dirigente, anche prima dei\ntermini temporali di cui ai commi 1) e 2), in caso di disturbi del\ncomportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni\nfisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o\nrelativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma\n6), emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento\ndell'incarico in essere, l'Amministrazione procede secondo quanto previsto dal\ncomma 4), anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del\nposto di cui al presente articolo. Analogamente, nella ipotesi di dichiarazione\ndi inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal\ncomma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2) del\npresente articolo, non interrompono la maturazione della anzianità di servizio\na tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da\nTbc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia\nè il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaystxt\">\u003Cp>a)intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge\nin materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dopo il\n10° giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione,\nfatto salvo quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque\nriduzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto dal comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e)la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività\nsvolta risulti comunque valutabile a tale fine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di\nmalattia ai sensi del comma 10), le assenze dovute a day-hospital, al ricovero\ndomiciliare certificato dalla ASL o da Struttura sanitaria competente, purché\nsostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service,\npre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al\nricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata\nall'ufficio competente tempestivamente e comunque all'inizio della giornata di\nlavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione\ndell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo\ndiverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio\ncompetente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa\nautorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel\ndomicilio comunicato alla Amministrazione, in ciascun giorno, anche se\ndomenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni\nvigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità\nprevisti dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,\ndall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti\nspecialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,\ndocumentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un\nterzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo\nresponsabile ottenuto dal dirigente è versato da quest'ultimo alla\nAmministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il\nperiodo di assenza ai sensi del comma 10), compresi gli oneri riflessi\ninerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte della\nAmministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo\nresponsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 22 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>richiedenti terapie salvavita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl'emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, secondo le\nmodalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze per\nmalattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni\ndi ricovero ospedaliero o di day- hospital, nonché i giorni di assenza dovuti\nalla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha\ndiritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 10),\nlett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le\nterapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nStrutture medico-legali delle ASL o dagli Enti accreditati o, nei casi\nprevisti, dalle Strutture con competenze mediche delle Pubbliche\nAmministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1) e 3), sono debitamente certificati dalla Struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'Organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata\ndall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 23 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto\nalla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata\ndall'ente istituzionalmente preposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art.\n21, comma 10), lett. a) (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato\ncompete nella misura in cui l'attività comunque svolta risulti valutabile a\ntal fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente\narticolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n.\n201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 124, solo per i dirigenti che\nhanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima della entrata in\nvigore delle citate disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti di cui al comma 3), in caso di assenza per malattia dipendente\nda causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi\nindicati dall'art. 21 (Assenze per malattia) e alla corresponsione della intera\nretribuzione di cui al medesimo articolo per tutto il periodo di conservazione\ndel posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui ai commi 1) e 4) del presente articolo non sono cumulabili\nai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui\nall'art. 21 (Assenze per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art. 21\n(Assenze per malattia), commi 1) e 2), trova applicazione quanto previsto dallo\nstesso art. 21 (Assenze per malattia), comma 3). Nel caso in cui\nl'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di\nlavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al\ndirigente non spetta alcuna retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 24 - Linee-guida generali in materia di formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione, la\nformazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale\nnelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia delle Amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale\ncarattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza\nnella realizzazione degli obiettivi anzidetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle premesse enunciate al comma 1), la formazione e\nl'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle Amministrazioni\ncome metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento tecnico e\nlo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo\nsvolgimento efficace del ruolo. Le iniziative di formazione sono destinate a\ntutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le iniziative di formazione hanno carattere continuo. A tali iniziative sono\ndestinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari\nprevisti dalle vigenti norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti\ndi formazione al ruolo sia contenuti specialistici in correlazione con\nspecifici ambiti e funzioni su cui insiste l'azione dirigenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le\nspecifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa e operativa,\ndefinisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di\naggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari\ndi cui al comma 3), tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo\norganizzativo, della analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive\ngenerali in materia di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le politiche formative della dirigenza sono definite da ciascuna\nAmministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le\niniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre\nAmministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale della\nAmministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati. Le\nattività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la\nsensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative\ndi miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di\ndinamismo e competitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi\npercorsi formativi, anche individuali, viene concordata dalla Amministrazione\ncon i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri finanziari per\nl'Amministrazione, a corsi di formazione e aggiornamento professionale che\nsiano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A\ntal fine al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non\nretribuita per motivi di studio della durata massima di 3 mesi nell'arco di 1\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione, qualora riconosca l'effettiva connessione delle\niniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del\ncomma 8) con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere\ncon un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al finanziamento delle attività di formazione si provvede con una quota\nannua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario\ndel presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Principi generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari\nresponsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, sono stabilite\nspecifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché\nil relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al\ndirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri\ndi valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità\ndisciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La\nresponsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di\ncomportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e\nresta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del D.lgs.\nn. 165\u002F2001 e delle altre norme di legge in materia. La responsabilità\ndirigenziale è accertata nel rispetto delle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55,\ncomma 2) del D.lgs. n. 165\u002F2001, che hanno distinta e specifica valenza\nrispetto alla responsabilità disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri\ndefiniti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e\nss. del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 26 - Obblighi del dirigente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la\nRepubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon\nandamento e imparzialità della attività amministrativa, anteponendo il\nrispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e\naltrui. Il dirigente osserva il Codice di comportamento di cui all'art. 54 del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, nonché lo specifico Codice di comportamento adottato dalla\nAmministrazione nella quale presta servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e\nfedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e contribuisce alla gestione della\ncosa pubblica con impegno e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli\nobiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento della\norganizzazione della Amministrazione, nella primaria considerazione delle\nesigenze della collettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dai commi 1), 2) e 3), il dirigente deve, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme\nregolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché\nl'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dalla\nAmministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico\nnell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in\nessere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta\nuniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni\ninterpersonali, all'interno della Amministrazione, con gli altri dirigenti e\ncon il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano\nnuocere alla immagine della Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme\nal proprio ruolo, organizzando e assicurando la presenza in servizio, correlata\nalle esigenze della propria struttura e all'espletamento dell'incarico\naffidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, alla\nadozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o\nindirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e\ndegli affini fino al 2° grado, ai sensi del DPR n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto\nespletamento dell'attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui\nè preposto, nonché al rispetto delle norme del Codice di comportamento e\ndisciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l'attivazione\ndell'azione disciplinare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)informare l'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei\nsuoi confronti è esercitata l'azione penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e\nastenersi dall'accettare - se non nei limiti delle normali relazioni di\ncortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore - tali omaggi o\ntrattamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di\ncertificazione per l'assenza per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente è tenuto comunque, nell'ambito delle proprie funzioni\norganizzative e gestionali, ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in\nmateria di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali,\ntrasparenza e accesso alla attività amministrativa, informazione alla utenza,\nautocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché\ndi divieto di fumo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60) e ss. della\nlegge 662 del 1996.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art.\n26 (Obblighi del dirigente), secondo la gravità della infrazione, previo\nprocedimento disciplinare, danno luogo alla applicazione delle seguenti\nsanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €\n500,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le\nprevisioni dell'art. 28 (Codice disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165\u002F2001, le seguenti sanzioni\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 55 sexies, comma\n1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 55 sexies, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione\nle previsioni dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'individuazione della autorità disciplinare competente per i\nprocedimenti disciplinari e per le forme, i termini e gli obblighi del\nprocedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e\ntempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché\ncontenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi,\nal fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati,\ngarantendo sempre l'accesso alla documentazione relativa al procedimento\ndisciplinare e consentendo allo stesso di esercitare il diritto di difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle\nsanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle\neventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso,\ncompresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme\npreviste dal sistema di valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55 quater del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Codice disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e\nproporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A\ntale fine le Amministrazioni sono tenute a valutare e applicare i seguenti\ncriteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'intenzionalità e la concreta addebitabilità del comportamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della\nprevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la rilevanza della infrazione e della inosservanza degli obblighi e delle\ndisposizioni violate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché\ncon la gravità della lesione del prestigio della Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche\nconnesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso\ndi più persone nella violazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od\nomissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate con un\nunico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più\ngrave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €\n500,00 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del\ncomma 1), nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché\ndelle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in\ntema di assenze per malattia, di incarichi extra-istituzionali, nonché di\npresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento\ndell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.\n55 quater, comma 1), lett. a) del D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli Organi di\nvertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme\nai principi di correttezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente alla Amministrazione\ndi essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei propri\nconfronti è esercitata l'azione penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli\ninfortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non\nne sia derivato danno o disservizio per l'Amministrazione o per gli utenti, nel\nrispetto dei principi di cui al comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei\nsingoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241,\nnonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati\npersonali, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio della\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7)\ndel D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, e con effetti sulla retribuzione di risultato qualora la\ncondotta sanzionata sia rilevante anche sul piano della responsabilità\ndirigenziale, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3) -\nsalvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55 quater, comma 1), lett. f\nter) e comma 3 quinquies) - e dall'art. 55 septies, comma 6) del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi si applica nel caso previsto dall'art.\n55 sexies, comma 1) del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,\ngraduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 3) oppure quando le\nmancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure\nnei confronti della Amministrazione od Organi di vertice, degli altri dirigenti\no dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro,\nanche con utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) manifestazioni ingiuriose nei confronti della Amministrazione o degli\nOrgani di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero,\nai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale\ndipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies,\ncomma 3) del D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater,\ncomma 1), lett. b) del D.lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio\no arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione\nè determinata in relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli\nobblighi del dirigente, agli eventuali danni causati alla Amministrazione, agli\nutenti o ai terzi, alla circostanza che l'assenza ingiustificata sia in\ncontinuità con le giornate festive e di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze relativi ad\nillecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di\npertinenza della Amministrazione o ad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno alla\nAmministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1), fatto salvo\nquanto previsto dal comma 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o\naltri dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista\ngravità o reiterazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nella erogazione di servizi alla utenza in applicazione\ndell'art. 55 quinquies, comma 3 bis) del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. con preavviso, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1), lett. b), c), da f\nbis) sino a f quinquies) del D.lgs. n. 165\u002F2001 e 55 septies, comma 4) del\nmedesimo decreto legislativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4), 5) e\n6); la recidiva plurima nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 3)\ne 7); la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 7) che\nabbia comportato una sanzione superiore a 20 giorni; le mancanze di cui ai\npredetti commi che si caratterizzino per una particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'ipotesi di cui all'art. 55 quater, comma 3 quinquies) del D.lgs. n.\n165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma\n2), 2° e 3° periodo del DPR n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di\nparticolare gravità o riguardino, comunque, studentesse o studenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire un\nvantaggio nelle procedure di mobilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.senza preavviso, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1), lett. a), d), e) ed\nf) del D.lgs. n. 165\u002F2001 e dall'art. 55 quinquies, comma 3) del medesimo\ndecreto legislativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono\ndar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 30\n(Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto\nprevisto dall'art. 31, comma 1) (Rapporto tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)condanna, anche non passata in giudicato, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1) e art. 8, comma 1) del D.lgs.\nn. 235\u002F2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici\nuffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delitti previsti dall'art. 3, comma 1) della legge 97\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere\nprecedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale,\nsecondo i criteri di cui al comma 1), da non consentire la prosecuzione,\nneppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nei commi da 3) a 8) sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1), facendosi riferimento, quanto\nalla individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui\nall'art. 26 (Obblighi del dirigente) nonché, quanto al tipo e alla misura\ndelle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 55, comma 2), ultimo periodo del D.lgs. n. 165\u002F2001, al\nCodice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai Codici di\ncomportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito\nistituzionale della Amministrazione. Tale pubblicità equivale a tutti gli\neffetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Codice disciplinare deve\nessere obbligatoriamente reso pubblico, nelle forme di cui al comma 10), entro\n15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal 15°\ngiorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito\nweb della Amministrazione, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater,\ncomma 3 bis) del D.lgs. n. 165\u002F2001, l'Amministrazione, qualora ritenga\nnecessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente,\npunibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla\nretribuzione, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale\ninformazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso\ndirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del\ntrattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere\nprorogato a 60 giorni nei casi di particolare gravità e complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione\ndisciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,\nil periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione,\nferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni\ndi sospensione irrogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come\nsospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da\nprovvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa,\nè obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico\ndirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata\ndello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Amministrazione non\nproceda direttamente ai sensi dell'art. 28, comma 8) (Codice disciplinare) e\ndell'art. 55 ter del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della\nretribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui venga\nsottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà\npersonale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55\nter del D.lgs. n. 165\u002F2001, salvo che l'Amministrazione non proceda\ndirettamente ai sensi dell'art. 28, comma 8) (Codice disciplinare) e dell'art.\n55 ter del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi\nprevisti dall’art. 7, comma 1), e art. 8, comma 1) del D.lgs. n. 235\u002F2012 e\nfatta salva l'applicazione dell'art. 28 (Codice disciplinare), comma 8),\nqualora l'Amministrazione non disponga la sospensione del procedimento\ndisciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, nonché dell'art. 31 (Rapporto tra procedimento\ndisciplinare e procedimento penale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1) della legge 27\u002F03\u002F2001 n.\n97, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti,\nqualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la\nsospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1)\ndella citata legge 27\u002F03\u002F2001 n. 97. È fatta salva l'applicazione dell'art.\n28, comma 8), punto 2) (Codice disciplinare), qualora l'Amministrazione non\ndisponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello\npenale, ai sensi dell'art. 55 ter del D.lgs. n. 165\u002F2001, nonché dell'art. 31\n(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto\ndall'art. 55 ter del D.lgs. n. 165\u002F2001, comma 1), ultimo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Amministrazione intenda procedere alla applicazione della sanzione di\ncui all'art. 28, comma 8), punto 2) (Codice disciplinare), la sospensione del\ndirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla\nconclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal\nservizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva\nefficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a 5 anni. Decorso tale\ntermine, essa è revocata e il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi\nnei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 28,\ncomma 8), punto 2) (Codice disciplinare), l'Amministrazione ritenga che la\npermanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità\ndella stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle\nda parte dei cittadini e\u002Fo comunque, per ragioni di opportunità e operatività\ndella Amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti\nmotivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con\ncadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente\nsospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in\nogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per\ncessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini della\napplicabilità dell'art. 28 (Codice disciplinare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono\ncorrisposti una indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare,\nnonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari,\nqualora ne abbia titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la\nformula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” o\n“il fatto non costituisce reato” o altra formulazione analoga, quanto\ncorrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno\nalimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto\nin servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento\nall'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre\ninfrazioni, ai sensi dell'art. 31 (Rapporto tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni\neventualmente applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a\nseguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene\nconguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche\ndella retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal\nconguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1) e quelli\neventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'art. 55 quater, comma 3 bis) del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Rapporto tra procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte,\nad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano\napplicazione le disposizioni degli artt. 55 ter e quater del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione, nei casi di particolare complessità dell'accertamento\ndel fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non\ndisponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può\nsospendere il procedimento disciplinare attivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55 ter\ndel D.lgs. n. 165\u002F2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale,\nintervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il\n“fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o che\n“l'imputato non l'ha commesso” o altra formulazione analoga, l'autorità\ndisciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55 ter, comma\n4) del D.lgs. n. 165\u002F2001, riprende il procedimento disciplinare e adotta le\ndeterminazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1)\nc.p.p. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al\ndirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata\nassoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti\ncontestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza\ndisciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei\ntempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55 ter, comma 4) del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con\nl'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 28 (Codice\ndisciplinare), comma 8), punto 2) e, successivamente, il procedimento penale\nsia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce\nche il “fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o\nche “l'imputato non l'ha commesso” o altra formulazione analoga, ove il\nmedesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione,\nai sensi dell'art. 55 ter, comma 2) del D.lgs. n. 165\u002F2001, il dirigente ha\ndiritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio\npresso l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra sede,\nnonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto\nall'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che\nl'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di\nprocesso di revisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di riammissione di cui al comma 4), il dirigente ha diritto a\ntutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,\ntenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché\ndella retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In\ncaso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente\nsuperstite e ai figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al\ncomma 1), siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso\nin cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno\nportato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo\nle procedure previste dall'art. 55 ter del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - La determinazione concordata della sanzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio per i procedimenti disciplinari e il dirigente, in via\nconciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione\ndisciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge e il CCNL\nprevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura\nnon ha natura obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa\ndi cui al comma 1) non può essere di specie diversa da quella prevista dalla\nlegge o dal CCNL per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad\nimpugnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dirigente possono proporre\nall'altra Parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1),\nentro il termine dei 5 giorni successivi alla audizione del dirigente per il\ncontraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2) del D.lgs. n.\n165\u002F2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento\ndisciplinare, di cui all'art. 55 bis del D.lgs. n. 165\u002F2001. La proposta\ndell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o del dirigente e tutti gli altri\natti della procedura sono comunicati all'altra Parte con le modalità dell'art.\n55 bis, comma 5) del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei\nfatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura\ndella sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta\nentro il termine di cui al comma 3) comporta la decadenza delle Parti dalla\nfacoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa\ndeve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al ricevimento della\nproposta, con le modalità dell'art. 55 bis, comma 5) del D.lgs. n. 165\u002F2001.\nNel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento\nriprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.\n55 bis del D.lgs. n. 165\u002F2001. La mancata accettazione comporta la decadenza\ndelle Parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura\nconciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari\nconvoca nei 3 giorni successivi il dirigente, con l'eventuale assistenza di un\nprocuratore ovvero di un rappresentante della Associazione sindacale cui il\nlavoratore aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è\nformalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall'Ufficio per i\nprocedimenti disciplinari e dal dirigente, e la sanzione concordata dalle\nParti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dal soggetto\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la\nprocedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei\ntermini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55 bis del D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di\n30 giorni dalla contestazione e comunque prima della irrogazione della\nsanzione. La scadenza dei suddetti termini comporta l'estinzione della\nprocedura conciliativa eventualmente già avviata e ancora in corso di\nsvolgimento e la decadenza delle Parti dalla facoltà di avvalersi\nulteriormente della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Norme finali in tema di responsabilità disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra Parte, in\nsostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63,\ncomma 2), 3° periodo del D.lgs. n. 165\u002F2001, il pagamento a favore del\ndirigente di una indennità supplementare determinata, in relazione alla\nvalutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al\ncorrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2\nmensilità, e un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità supplementare di cui al comma 1) è automaticamente aumentata,\nove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle mensilità di cui ai commi 1) e 2) è ricompresa anche la retribuzione\ndi posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della\nreintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per\nottenere la reintegrazione. In caso di pagamento della indennità\nsupplementare, l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto\nprecedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al\nnumero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della\nreintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione\ndella indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che\nha dichiarato la nullità o l'annullabilità del licenziamento, può avvalersi\ndella disciplina di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001. Qualora si\nrealizzi il trasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto a\nun numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEGLI ENTI DI RICERCA E DELL'ASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Destinatari del presente Capo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Capo si applicano ai dirigenti di I fascia di enti\ndi ricerca e ASI che, in base ai propri ordinamenti, hanno in organico\ndirigenti di I fascia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_end\">\u003Ch3>Art. 35 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di I fascia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti di I fascia pari ad € 55.397,39 è incrementato, dalle date\nsotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13\nmensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 43,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 130,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 160,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 31 dicembre 2018 l'indennità di vacanza contrattuale,\nriconosciuta con decorrenza 2010, cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), il nuovo valore a regime\nannuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di I\nfascia, è rideterminato in € 57.892,87.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 2, comma 3) del\nCCNL del 28 luglio 2010, Area VII, biennio economico 2008-2009, è\nrideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in € 37.593,20 annui lordi,\ncomprensivi di 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni risultanti dalla applicazione dell'art. 35 (Trattamento\neconomico fisso per i dirigenti di I fascia) hanno effetto sul trattamento di\nquiescenza, sulla indennità di buonuscita o di anzianità, sulla indennità\nalimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi\ne sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del comma 1) si applicano alla retribuzione di posizione nella\ncomponente fissa e variabile in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dei commi 1) e 2) hanno\neffetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\ndirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di\nvigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e\nnegli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.\nAgli effetti del TFR, della indennità di buonuscita e di anzianità, della\nindennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 c.c.,\nsi considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal\nservizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è\nconservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Fondo per il finanziamento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di posizione e risultato dei dirigenti di I fascia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di I fascia, come\ndisciplinato dai precedenti CCNL e dalle vigenti norme di legge in materia, è\nincrementato del 2,14% calcolato sul monte salari anno 2015, relativo ai\ndirigenti di I fascia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 1) concorrono agli incrementi della retribuzione\ndi posizione parte fissa di cui all'art. 35, comma 5) e, per l'intera parte\nresidua, sono destinati a retribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E AFAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Destinatari del presente Capo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Capo si applicano ai dirigenti scolastici e, ove\npresenti, ai dirigenti AFAM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_start\">\u003Ch3>Art. 39 - Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e AFAM.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti scolastici e AFAM, stabilito dall'art. 2 del CCNL Area V biennio\neconomico 2008-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010 nella misura di €\n43.310,90 è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi\nmensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 16,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 31 dicembre 2018 l'indennità di vacanza contrattuale\nriconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), il nuovo valore a regime\nannuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti\nscolastici e AFAM è rideterminato in € 45.260,73.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti\nscolastici e AFAM, con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 41, è\nrideterminato alle decorrenze e nei valori annui lordi, comprensivi di 13a\nmensilità, di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a decorrere dal 1° gennaio 2018 in € 6.159,72;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno successivo in €\n12.565,11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto previsto al comma 4), i nuovi valori minimo e massimo\na regime della retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici e AFAM sono\nquelli definiti dal successivo art. 42, comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni risultanti dalla applicazione dell'art. 39 (Trattamento\neconomico fisso per i dirigenti scolastici e AFAM) hanno effetto sul\ntrattamento di quiescenza, sulla indennità di buonuscita o di anzianità,\nsulla indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e\nrelativi contributi e sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del comma 1) si applicano alla retribuzione di posizione nella\ncomponente fissa e variabile in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1) e 2) hanno\neffetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\ndirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di\nvigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e\nnegli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.\nAgli effetti del TFR, della indennità di buonuscita e di anzianità, della\nindennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 c.c.,\nsi considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal\nservizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di\nposizione e risultato di cui all'art. 4 del CCNL Area V del 15\u002F7\u002F2010, biennio\neconomico 2008-2009, come disciplinato dal precedente CCNL e dalle vigenti\nnorme di legge in materia, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2018,\ndi € 2.896.592,00 annui, al netto degli oneri riflessi a carico della\nAmministrazione, a valere sulle risorse del presente rinnovo contrattuale,\ndestinate alla rideterminazione della retribuzione di posizione parte fissa di\ncui all'art. 39, comma 4), 1° alinea e, per l'intera parte residua, a\nretribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al comma 1) è altresì incrementato degli importi, al netto\ndegli oneri riflessi, stanziati dall'art. 1, comma 591), 1° periodo della\nlegge n. 205\u002F2017, alle decorrenze e per le finalità ivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli incrementi disposti ai sensi dell'art. 39, comma 4) sono destinate,\noltre a quota parte delle risorse di cui al comma 1), tutte le risorse\nacquisite al Fondo ai sensi del comma 2) e, fino a concorrenza dell'intero\nonere, anche quelle, già destinate al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 86)\ndella legge n. 107\u002F2015, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma\n591), 2° periodo della legge n. 205\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno 2018 sono rese indisponibili risorse del Fondo di cui al comma 1)\nin misura pari ad € 15.537.989,05, al netto degli oneri riflessi. Tali\nrisorse sono portate ad incremento ‘una tantum’ del Fondo dell'anno\nsuccessivo, al fine di garantire la piena sostenibilità degli incrementi\ndisposti ai sensi dell'art. 39, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici e AFAM.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni\ndirigenziali, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della\ngraduazione delle stesse effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3), lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione di cui al comma 1) è definita entro i seguenti\nvalori annui lordi per 13 mensilità: da un minimo di € 12.565,11,\ncoincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, come rideterminata ai\nsensi dell'art. 39, comma 4), fino ad un massimo di € 46.134,81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla retribuzione di posizione di cui al comma 1) e ai compensi per gli\nincarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate è destinato non più\ndell'85% delle risorse complessive del relativo Fondo di cui all'art. 41.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali risorse di cui al comma 3) che, a consuntivo, in un determinato\nanno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale\nanno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I commi 1) e 3) del presente articolo si applicano dall'inizio dell'anno\nscolastico 2019-2020 ed è conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art.\n26 del CCNL 15\u002F7\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Incarichi di reggenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, al\ndirigente cui è affidata la reggenza di altra Istituzione può essere\nriconosciuto, a titolo di retribuzione di risultato, un compenso finalizzato a\nremunerare tale incarico, stabilito, secondo i criteri definiti in sede di\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1), lett. d), nei limiti di\nquanto previsto dall'art. 19 del CCNL Area V dell’11\u002F4\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse destinate a remunerare gli incarichi di reggenza sono definite\nnell'ambito delle risorse di cui all'art. 42, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo si applica dall'inizio dell'anno scolastico 2019-2020\ned è conseguentemente disapplicato, da tale data, l'art. 57, comma 3) del CCNL\n11\u002F4\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI UNIVERSITÀ,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E DEI DIRIGENTI DI II FASCIA DI ENTI DI RICERCA E ASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Destinatari del presente Capo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Capo si applicano ai dirigenti di università e\naziende ospedaliero-universitarie e ai dirigenti di II fascia di enti di\nricerca e ASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Trattamento economico fisso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti di cui al presente Capo, definito dall'art. 2 del CCNL Area VII\ndel 28.7.2010, nella misura di € 43.310,90, è incrementato dalle date sotto\nindicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13\nmensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 25,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 77,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 31 dicembre 2018 l'indennità di vacanza contrattuale\nriconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), il nuovo valore a regime\nannuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al\npresente Capo è rideterminato in € 45.260,73.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 5, comma 3) del\nCCNL Area VII del 28\u002F7\u002F2010, biennio economico 2008-2009, è rideterminata, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2018, in € 12.565,11 annui lordi, comprensivi di\n13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni risultanti dalla applicazione dell'art. 45 (Trattamento\neconomico fisso) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sulla indennità\ndi buonuscita o di anzianità, sulla indennità alimentare, sulle ritenute\nassistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di\nriscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del comma 1) si applicano alla retribuzione di posizione nella\ncomponente fissa e variabile in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dei commi 1) e 2) hanno\neffetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\ndirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di\nvigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e\nnegli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.\nAgli effetti del TFR, della indennità di buonuscita e di anzianità, della\nindennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 c.c.,\nsi considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal\nservizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Fondo per il finanziamento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di posizione e risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo è riferito ai dirigenti delle\nUniversità e Aziende ospedaliero-universitarie, nonché ai dirigenti di II\nfascia preposti da uffici dirigenziali non generali di Enti di ricerca e\nASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 7 del CCNL Area VII del\n28\u002F7\u002F2010, biennio economico 2008-2009, come disciplinato dai precedenti CCNL e\ndalle vigenti norme di legge in materia, è incrementato dell'1,7%, calcolato\nsul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'ENEA, gli incrementi, calcolati con le modalità stabilite al comma\n2), alimentano il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e\nrisultato definito, per tale ente, in applicazione della disciplina di cui\nall'art. 29 del CCNL 28\u002F7\u002F2010, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio\neconomico 2006-2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 2) concorrono agli incrementi della retribuzione\ndi posizione parte fissa di cui all'art. 45, comma 5) e, per l'intera parte\nresidua, sono destinati alla retribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Retribuzione di posizione e graduazione degli uffici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Università e Aziende\nospedaliero-universitarie, nonché ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici\ndirigenziali non generali di Enti di ricerca e ASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione è definita, per tutte le posizioni\ndirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di\ntitolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi del comma\n5), entro i seguenti valori annui lordi per 13 mensilità: da un minimo di €\n12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un\nmassimo di € 46.134,81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2) è destinato non più\ndell'85% delle risorse complessive del relativo Fondo di cui all'art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali risorse di cui al comma 3) che, a consuntivo, in un determinato\nanno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale\nanno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di\ncontrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali,\nprevio confronto ai sensi dell'art. 5, tenendo conto di uno o più dei seguenti\nelementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione\norganizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna,\nda elementi del contesto territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) competenze professionali richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono disapplicati: l'art. 14, commi 3) e 4) del CCNL Area VII 5\u002F3\u002F2008\n(biennio 2002-03); l'art. 8 del CCNL Area VII 5\u002F3\u002F2008 (biennio 2004-2005);\nl'art. 23 del CCNL Area VII 28\u002F7\u002F2010 (biennio 2006-2007).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Retribuzione dei dirigenti di II fascia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>incaricati di funzioni dirigenziali generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti di II fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali\ncompete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per\ni dirigenti di I fascia ai sensi dell'art. 35 (Trattamento economico fisso per\ni dirigenti di I fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma 1)\ndel D.lgs. n. 165 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Differenziazione della retribuzione di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di\nvalutazione conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può\navvenire solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 1), lett.\nb), sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale\ndifferenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di\nvalutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3), 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di quanto previsto ai sensi del comma 2), ai dirigenti che\nconseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione\nadottato dalla Amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con\nimporto più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio ‘pro\ncapite’ delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura percentuale di cui al comma 3) è definita in sede di\ncontrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 1), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 1), lett.\nb), è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati,\ncomunque non superiore al 20%, a cui viene attribuito il valore di retribuzione\ndi risultato definito ai sensi del comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno\nsuccessivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento dei tassi\ndi assenza definiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l'ammontare\ncomplessivo delle risorse variabili di alimentazione dei Fondi destinati alla\nretribuzione di posizione e di risultato non può essere incrementato rispetto\nalla sua consistenza riferita all'anno precedente; tale limite permane anche\nnegli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi\ndi assenza non siano stati effettivamente conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - NORME SPECIALI FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Funzioni del dirigente scolastico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni e i compiti del dirigente scolastico sono definiti dall'art. 25\ndel D.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 7, comma 2) del medesimo\ndecreto legislativo e delle competenze degli Organi collegiali ai sensi\ndell'art. 3 del DPR n. 275 del 1999.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il dirigente scolastico promuove l'attuazione del diritto\nall'apprendimento dei discenti e la qualità dei processi formativi, nel\nrispetto della libertà di insegnamento e della autonomia professionale dei\ndocenti, valorizzando le risorse umane e favorendo la partecipazione, il\ndialogo e la collaborazione tra le componenti della Istituzione scolastica e\ncon tutti gli attori sociali, culturali, professionali ed economici del\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Modifiche di discipline precedenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'art. 9, comma 4) del CCNL Area V del 15\u002F7\u002F2010 sono eliminate le parole:\n“e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione\nrichiesta”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Conferme.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la dirigenza scolastica si conferma, anche per le finalità di cui\nall'art. 24 (Linee-guida generali in materia di formazione), l'aspettativa non\nretribuita di cui all'art. 21, comma 10) del CCNL 11\u002F4\u002F2006 dell'Area V. Per le\nUniversità e le Aziende ospedaliero-universitarie resta fermo l'art. 31 del\nDPR n. 761\u002F1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 10) (Ferie e festività),\nle Parti si danno reciprocamente atto che, in base alle Circolari applicative\nemanate in relazione all'art. 5, comma 8) del D.L. 95, convertito nella legge\n135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria Generale Stato, prot. 77389 del 14\u002F09\u002F2012\ne prot. 94806 del 9\u002F11\u002F2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6\u002F08\u002F2012\ne prot. 40033 dell'8\u002F10\u002F2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie\nnon fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire\ndelle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi\ndi decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per\ninidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o\npaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la disciplina dell'art. 132 del T.U. n. 3\u002F1957,\nrichiamata all'art. 146, comma 1), lett. g), punto 10) del CCNL comparto Scuola\ndel 29\u002F11\u002F2007 si applica anche nell'ipotesi in cui il dirigente scolastico\nchieda la riammissione in servizio nel ruolo di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 22 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie\nrichiedenti terapie salvavita) le Parti concordano sul fatto che le assenze\ndovute a ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da Struttura sanitaria\ncompetente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o i casi di\nday-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate\na quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono concordemente che il limite di crescita dei Fondi\nprevisto dall'art. 23, comma 2) del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 non operi con\nriferimento agli incrementi dei Fondi di cui agli artt. 37, 41 e 47 (Fondo per\nil finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di I\nfascia) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e\nrisultato), in quanto tali incrementi, risultando a carico di disponibilità\nfinanziarie previste da speciali disposizioni di legge, non determinano nuovi o\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono concordi nel ritenere che il sistema di valutazione della\ndirigenza scolastica dovrà essere oggetto di uno specifico approfondimento in\nsede MIUR attraverso la modalità del confronto prevista dall'art. 5 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del CCNQ del 13 luglio 2016, le\nParti si danno atto che al personale dirigente dell'ex ISPESL, transitato\nall'INAIL di cui all'art. 7, comma 5) del D.L. n. 78\u002F2010 e al personale\ndirigente dell'ex ISFOL trasferito all'ANPAL, fermo quanto previsto dall'art.\n4, comma 9) del D.lgs. n. 150\u002F2015, si applicherà la nuova disciplina che\nsarà definita nel CCNL dell'Area Funzioni Centrali, con previsione,\nnell'ambito del predetto CCNL, di disposizioni specifiche, anche di\nsalvaguardia economica, per tale personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"trainingprogrammes":62,"trainingfund":66,"maxsicknesspay":70,"sicknessmaxdaystxt":74,"longtermillness":78,"disabilitypay":82,"healthandsafetypolicy":86,"paidmaternityleave":90,"paidmaternityleavepay":94,"childcare":98,"deathrelatives":102,"violenceleave":106,"violence":110,"sexualhar":114,"PAIDLEAV_trigger":116,"bankholidays1":120,"discrimination":124,"TRADEUNLEAV_trigger":128,"WAGES_payscale1_selected_end":132,"WAGES_payscale1_selected_start":136,"wageincreasetype2":140},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e pro","Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\n\ndel contratto.\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsingle","- per l’ARaN il Presidente, dr. Sergio G","- per l’ARaN il Presidente, dr. Sergio Gasparrini (firmato)",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","- FLC\u002FCGIL (firmato) - CISL Scuola (firm","- FLC\u002FCGIL (firmato)\n\n- CISL Scuola (firmato)\n\n- Fed. UIL Scuola RUA (firmato)\n\n- ANP (firmato)\n\n- DIRIGENTI Scuola (firmato)\n\n- SNALS\u002FConfSAL (firmato)\n\n\n\nper le Confederazioni sindacali:\n\n\n\n- CGIL (firmato)\n\n- CISL (firmato)\n\n- UIL (firmato)\n\n- CIDA (firmato)\n\n- CODIRP (firmato)\n\n- ConfSAL (firmato)",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 26 - Obblighi del dirigente. 1) Il ","Art. 26 - Obblighi del dirigente.\n\n\n\n1)\n\nIl dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la\nRepubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon\nandamento e imparzialità della attività amministrativa, anteponendo il\nrispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e\naltrui. Il dirigente osserva il Codice di comportamento di cui all'art. 54 del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, nonché lo specifico Codice di comportamento adottato dalla\nAmministrazione nella quale presta servizio.\n\n\n\n2)\n\nIl dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e\nfedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. e contribuisce alla gestione della\ncosa pubblica con impegno e responsabilità.\n\n\n\n3)\n\nIl comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli\nobiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento della\norganizzazione della Amministrazione, nella primaria considerazione delle\nesigenze della collettività.\n\n\n\n4)\n\nIn relazione a quanto previsto dai commi 1), 2) e 3), il dirigente deve, in\nparticolare:\n\n\n\na)assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme\nregolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché\nl'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dalla\nAmministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico\nnell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in\nessere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;\n\nb) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\n\nc) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta\nuniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni\ninterpersonali, all'interno della Amministrazione, con gli altri dirigenti e\ncon il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da\ncomportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano\nnuocere alla immagine della Amministrazione;\n\nd)nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme\nal proprio ruolo, organizzando e assicurando la presenza in servizio, correlata\nalle esigenze della propria struttura e all'espletamento dell'incarico\naffidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;\n\ne)astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, alla\nadozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o\nindirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e\ndegli affini fino al 2° grado, ai sensi del DPR n. 62\u002F2013;\n\nf)sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto\nespletamento dell'attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui\nè preposto, nonché al rispetto delle norme del Codice di comportamento e\ndisciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l'attivazione\ndell'azione disciplinare;\n\ng)informare l'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei\nsuoi confronti è esercitata l'azione penale;\n\nh)astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e\nastenersi dall'accettare - se non nei limiti delle normali relazioni di\ncortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore - tali omaggi o\ntrattamenti;\n\ni)rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di\ncertificazione per l'assenza per malattia.\n\n\n\n5)\n\nIl dirigente è tenuto comunque, nell'ambito delle proprie funzioni\norganizzative e gestionali, ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in\nmateria di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali,\ntrasparenza e accesso alla attività amministrativa, informazione alla utenza,\nautocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché\ndi divieto di fumo.\n\n\n\n6)\n\nIn materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del\nD.lgs. n. 165\u002F2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60) e ss. della\nlegge 662 del 1996.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Art. 24 - Linee-guida generali in materi","Art. 24 - Linee-guida generali in materia di formazione.\n\n\n\n1)\n\nNel quadro dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione, la\nformazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale\nnelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed\nefficacia delle Amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale\ncarattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza\nnella realizzazione degli obiettivi anzidetti.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione alle premesse enunciate al comma 1), la formazione e\nl'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle Amministrazioni\ncome metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento tecnico e\nlo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo\nsvolgimento efficace del ruolo. Le iniziative di formazione sono destinate a\ntutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.\n\n\n\n3)\n\nLe iniziative di formazione hanno carattere continuo. A tali iniziative sono\ndestinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari\nprevisti dalle vigenti norme di legge in materia.\n\n\n\n4)\n\nGli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti\ndi formazione al ruolo sia contenuti specialistici in correlazione con\nspecifici ambiti e funzioni su cui insiste l'azione dirigenziale.\n\n\n\n5)\n\nL'Amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le\nspecifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa e operativa,\ndefinisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di\naggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari\ndi cui al comma 3), tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo\norganizzativo, della analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive\ngenerali in materia di formazione.\n\n\n\n6)\n\nLe politiche formative della dirigenza sono definite da ciascuna\nAmministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le\niniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre\nAmministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale della\nAmministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati. Le\nattività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la\nsensibilità innovativa dei dirigenti e la loro attitudine a gestire iniziative\ndi miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di\ndinamismo e competitività.\n\n\n\n7)\n\nLa partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi\npercorsi formativi, anche individuali, viene concordata dalla Amministrazione\ncon i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli\neffetti.\n\n\n\n8)\n\nIl dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri finanziari per\nl'Amministrazione, a corsi di formazione e aggiornamento professionale che\nsiano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A\ntal fine al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non\nretribuita per motivi di studio della durata massima di 3 mesi nell'arco di 1\nanno.\n\n\n\n9)\n\nL'Amministrazione, qualora riconosca l'effettiva connessione delle\niniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del\ncomma 8) con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere\ncon un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.\n\n\n\n10)\n\nAl finanziamento delle attività di formazione si provvede con una quota\nannua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario\ndel presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"trainingfund","Le iniziative di formazione hanno caratt","Le iniziative di formazione hanno carattere continuo. A tali iniziative sono\ndestinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari\nprevisti dalle vigenti norme di legge in materia.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"maxsicknesspay","10) Il trattamento economico spettante a","10)\n\nIl trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia\nè il seguente:\n\n\n\na)intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge\nin materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dopo il\n10° giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione,\nfatto salvo quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque\nriduzioni;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto dal comma 1);\n\nd) i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\n\ne)la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività\nsvolta risulti comunque valutabile a tale fine.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"sicknessmaxdaystxt","a)intera retribuzione mensile, fatte sal","a)intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge\nin materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dopo il\n10° giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione,\nfatto salvo quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque\nriduzioni;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del\nperiodo di conservazione del posto previsto dal comma 1);\n\nd) i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"longtermillness","Art. 22 - Assenze per malattia in caso d","Art. 22 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\n\nrichiedenti terapie salvavita.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl'emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, secondo le\nmodalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze per\nmalattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni\ndi ricovero ospedaliero o di day- hospital, nonché i giorni di assenza dovuti\nalla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha\ndiritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 10),\nlett. a).\n\n\n\n2)\n\nL'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le\nterapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nStrutture medico-legali delle ASL o dagli Enti accreditati o, nei casi\nprevisti, dalle Strutture con competenze mediche delle Pubbliche\nAmministrazioni.\n\n\n\n3)\n\nRientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\n\n\n\n4)\n\nI giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1) e 3), sono debitamente certificati dalla Struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'Organo medico\ncompetente.\n\n\n\n5)\n\nLa procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata\ndall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n\n\n6)\n\nLa disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"disabilitypay","Art. 23 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 23 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto\nalla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata\ndall'ente istituzionalmente preposto.\n\n\n\n2)\n\nIn tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art.\n21, comma 10), lett. a) (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato\ncompete nella misura in cui l'attività comunque svolta risulti valutabile a\ntal fine.\n\n\n\n3)\n\nPer la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente\narticolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n.\n201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 124, solo per i dirigenti che\nhanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima della entrata in\nvigore delle citate disposizioni.\n\n\n\n4)\n\nI dirigenti di cui al comma 3), in caso di assenza per malattia dipendente\nda causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi\nindicati dall'art. 21 (Assenze per malattia) e alla corresponsione della intera\nretribuzione di cui al medesimo articolo per tutto il periodo di conservazione\ndel posto.\n\n\n\n5)\n\nLe assenze di cui ai commi 1) e 4) del presente articolo non sono cumulabili\nai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui\nall'art. 21 (Assenze per malattia).\n\n\n\n6)\n\nDecorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art. 21\n(Assenze per malattia), commi 1) e 2), trova applicazione quanto previsto dallo\nstesso art. 21 (Assenze per malattia), comma 3). Nel caso in cui\nl'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di\nlavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al\ndirigente non spetta alcuna retribuzione.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"healthandsafetypolicy","Sono oggetto di confronto: a)i criteri p","Sono oggetto di confronto:\n\n\n\na)i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle\nfunzioni e alle connesse responsabilità delle Università, delle Aziende\nospedaliero-universitarie e degli Enti di ricerca, nel rispetto di quanto\nprevisto dall'art. 48 (Retribuzione di posizione dei dirigenti e graduazione\ndegli uffici), comma 5);\n\nb)i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali di dirigenti\nscolastici e AFAM, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, commi 3) e 4)\ndel CCNL 11\u002F4\u002F2006 come sostituiti dall'art. 6 del CCNL 15\u002F7\u002F2010;\n\nc)i criteri generali delle procedure di valutazione della performance dei\ndirigenti;\n\nd)le linee di indirizzo e i criteri generali per l'individuazione delle\nmisure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese\nquelle concernenti lo stress lavoro correlato;",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"paidmaternityleave","Art. 17 - Congedi dei genitori. 1) Ai di","Art. 17 - Congedi dei genitori.\n\n\n\n1)\n\nAi dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della\nmaternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. con\nle specificazioni di cui al presente articolo.\n\n\n\n2)\n\nNel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28 del D.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano\nl'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione,\nnonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti\ncomunque valutabile a tal fine.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"paidmaternityleavepay","2) Nel periodo di congedo per maternità ","2)\n\nNel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28 del D.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano\nl'intera retribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione,\nnonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti\ncomunque valutabile a tal fine.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"childcare","3) Nell'ambito del congedo parentale pre","3)\n\nNell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1) del D.lgs.\nn. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori\npadri, i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i\ngenitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati\nai fini della anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo\nquanto previsto dal comma 2).\n\n\n\n4)\n\nSuccessivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2) e\nfino al compimento del 3° anno di vita del bambino, nei casi previsti\ndall'art. 47 del D.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori\npadri sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati complessivamente\nper entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate\nnel comma 3).\n\n\n\n5)\n\nI periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"deathrelatives","b)lutto per il decesso del coniuge, dei ","b)lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e degli\naffini entro il 1° grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36) e\n50) della legge 20 maggio 2016 n. 76: giorni 3 per evento, anche non\nconsecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso del congiunto;",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"violenceleave","Art. 16 - Congedi per le donne vittime d","Art. 16 - Congedi per le donne vittime di violenza.\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.\n80\u002F2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali\npercorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire\nsu base giornaliera nell'arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di\ninizio del percorso di protezione certificato.\n\n\n\n2)\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per\nil congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.\n\n\n\n4)\n\nIl periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\n\n\n\n5)\n\nLa lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione Pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione alla Amministrazione di appartenenza. Entro 15\ngiorni dalla suddetta comunicazione l'Amministrazione di appartenenza, nel\nrispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento\npresso l'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.\n\n\n\n6)\n\nI congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori 30\ngiorni. Le Amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio,\nagevolano la concessione della aspettativa, anche in deroga alle previsioni in\nmateria di cumulo delle aspettative.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"violence","7) La sanzione disciplinare della sospen","7)\n\nLa sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,\ngraduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\n\n\n\na)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 3) oppure quando le\nmancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare\ngravità;\n\nb) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure\nnei confronti della Amministrazione od Organi di vertice, degli altri dirigenti\no dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro,\nanche con utenti;\n\nc) manifestazioni ingiuriose nei confronti della Amministrazione o degli\nOrgani di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero,\nai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;\n\nd) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale\ndipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies,\ncomma 3) del D.lgs. n. 165\u002F2001;\n\ne) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater,\ncomma 1), lett. b) del D.lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio\no arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione\nè determinata in relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli\nobblighi del dirigente, agli eventuali danni causati alla Amministrazione, agli\nutenti o ai terzi, alla circostanza che l'assenza ingiustificata sia in\ncontinuità con le giornate festive e di riposo settimanale;\n\nf)occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze relativi ad\nillecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di\npertinenza della Amministrazione o ad esso affidati;\n\ng)qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno alla\nAmministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1), fatto salvo\nquanto previsto dal comma 6);\n\nh)atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o\naltri dipendenti;\n\ni) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\n\nl)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista\ngravità o reiterazione;\n\nm) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nella erogazione di servizi alla utenza in applicazione\ndell'art. 55 quinquies, comma 3 bis) del D.lgs. n. 165\u002F2001.",{"bindId":115,"name":112,"text":113},"sexualhar",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"PAIDLEAV_trigger","Art. 13 - Ferie e festività 1) Il dirige","Art. 13 - Ferie e festività\n\n\n\n1)\n\nIl dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie\nretribuito.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la\ndurata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a) della legge 23 dicembre 1977 n.\n937.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la\ndurata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a) della legge 23 dicembre 1977 n.\n937.\n\n\n\n4)\n\nPer i dirigenti assunti per la prima volta in una Pubblica Amministrazione,\na seconda che l'articolazione oraria sia su 5 o su 6 giorni, la durata delle\nferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle 2\ngiornate previste dai commi 2) e 3.)\n\n\n\n5)\n\nDopo 3 anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non\ndirigenziali, ai dipendenti di cui al comma 4) spettano i giorni di ferie\nstabiliti nei commi 2) e 3).\n\n\n\n6)\n\nA tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire\nnell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n.\n937\u002F77.\n\n\n\n7)\n\nNell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La frazione di\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\n\n\n\n8)\n\nIl dirigente che ha usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 15\nconserva il diritto alle ferie.\n\n\n\n9)\n\nLe ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce\nspecifica responsabilità del dirigente programmare, organizzare e comunicare\nle proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato,\ncoordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo\naffinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di\nfunzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività\nordinarie e straordinarie.\n\n\n\n10)\n\nLe ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti\nnorme di legge e delle relative disposizioni applicative.\n\n\n\n11)\n\nQualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di\nservizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il\nviaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento\ndelle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate\nper il periodo di ferie non godute.\n\n\n\n12)\n\nIn caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze\ndi servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato\nfino alla fine dell'anno successivo.\n\n\n\n13)\n\nLe ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero. È cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione,\nal fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie\nsono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 1),\nlett. b).\n\n\n\n14)\n\nFatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 21, comma\n2), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o\ninfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.\nIn tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al\ncomma 12).\n\n\n\n15)\n\nLe festività nazionali e la ricorrenza del S. Patrono nella località in\ncui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se\ncoincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo, né a\nmonetizzazione.\n\n\n\n16)\n\nNel caso dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche ed educative e delle\nIstituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, i riferimenti\nall'“anno”, contenuti nei precedenti commi 1), 5), 6), 7), 12) e 14) devono\nessere intesi, rispettivamente, all'“anno scolastico” e all'“anno\naccademico”.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"bankholidays1","15) Le festività nazionali e la ricorren","15)\n\nLe festività nazionali e la ricorrenza del S. Patrono nella località in\ncui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se\ncoincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo, né a\nmonetizzazione.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"discrimination","Art. 19 - Unioni civili. 1) Al fine di a","Art. 19 - Unioni civili.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni dei CCNL riferite al\nmatrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n“coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad\nognuna delle Parti della unione civile.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"TRADEUNLEAV_trigger","f)i criteri per l'esercizio dei diritti ","f)i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi\ndell'art. 18 del CCNQ 4 dicembre 2017.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"WAGES_payscale1_selected_end","Art. 35 - Trattamento economico fisso pe","Art. 35 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di I fascia.\n\n\n\n1)\n\nLo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti di I fascia pari ad € 55.397,39 è incrementato, dalle date\nsotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13\nmensilità:\n\n\n\n- dal 1° gennaio 2016 di € 43,00\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 130,00\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 160,00\n\n\n\n2)\n\nA decorrere dal 31 dicembre 2018 l'indennità di vacanza contrattuale,\nriconosciuta con decorrenza 2010, cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.\n\n\n\n3)\n\nA seguito della applicazione dei commi 1) e 2), il nuovo valore a regime\nannuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di I\nfascia, è rideterminato in € 57.892,87.\n\n\n\n4)",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"WAGES_payscale1_selected_start","Art. 39 - Trattamento economico fisso pe","Art. 39 - Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici\n\ne AFAM.\n\n\n\n1)\n\nLo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti scolastici e AFAM, stabilito dall'art. 2 del CCNL Area V biennio\neconomico 2008-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010 nella misura di €\n43.310,90 è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi\nmensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:\n\n\n\n- dal 1° gennaio 2016 di € 16,00\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\n\n\n\n2)\n\nA decorrere dal 31 dicembre 2018 l'indennità di vacanza contrattuale\nriconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica\nvoce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.\n\n\n\n3)\n\nA seguito della applicazione dei commi 1) e 2), il nuovo valore a regime\nannuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti\nscolastici e AFAM è rideterminato in € 45.260,73.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"wageincreasetype2","Lo stipendio tabellare annuo lordo, comp","Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti scolastici e AFAM, stabilito dall'art. 2 del CCNL Area V biennio\neconomico 2008-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010 nella misura di €\n43.310,90 è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi\nmensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:\n\n\n\n- dal 1° gennaio 2016 di € 16,00\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 48,50\n\n- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\n\n\n\n2)","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale area istruzione e ricerca dirigenti 2016-2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FLC - Federazione dei Lavoratori della Conoscenza\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 or 6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;45260.73\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[149],{"title":37,"slug":33},[151],{"type":152,"data":153},"call_to_action_body_block",{"title":154,"description":155,"variant":156,"link":157},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":154,"url":158,"description":154,"rel":159,"type":160},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[162],{"type":152,"data":163},{"title":154,"description":155,"variant":156,"link":164},{"title":154,"url":158,"description":154,"rel":159,"type":160},[]]