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Antonio Naddeo (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Organizzazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MEMTRAD4_1\">\u003Cp>- CISL\u002FFP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANMI ASSOMED SIVEMP FPM (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CIDA Funzioni Centrali (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FLEPAR (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FPA (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- DIRSTAT\u002FFIALP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEMEPA (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FP\u002FCGIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UNADIS (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le Confederazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- COSMED (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CIDA (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CODIRP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFEDIR (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CODIRP (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL (firmato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CODIRP\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via del Corso 476\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00186 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. +39.06\u002F32483260\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fax +39.06\u002F32483252\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.f. 97104250580\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) PARTE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro\na tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2), CCNQ\nper la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva\nnazionale del 13\u002F7\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può\nessere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del\nD.lgs. n. 354\u002F1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle\ntrattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie\nfiscali nel DPR n. 752\u002F1976, come modificato dal D.lgs. n. 272\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “Amministrazione\u002Fi” si intendono tutte le Pubbliche\nAmministrazioni, ricomprese nell'area Funzioni Centrali ai sensi dell'art. 7,\ncomma 2), CCNQ 13\u002F7\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “agenzia\u002Fe”, ove non specificato, si intendono l'Agenzia\ndelle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei\nprecedenti CCNL della preesistente area VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “ente\u002Fi” si intendono le Amministrazioni, diverse da\nquelle di cui al comma 4), destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente\narea VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “ministero\u002Fi” si intendono le Amministrazioni\ndestinatarie dei precedenti CCNL della preesistente area I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto,\nprecedentemente destinatari di specifici CCNL, ai sensi dell'art. 70, D.lgs. n.\n165\u002F2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o\nente interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il termine “professionista\u002Fi” si intendono i professionisti cui è\napplicato il presente CCNL ai sensi del comma 1), ivi compresi quelli dell'area\nMedica, negli enti ove è istituita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riferimento al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. è riportato come\n“D.lgs. n. 165\u002F2001”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a\ntrovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove\ncompatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme\nlegislative, nei limiti del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre\n2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo\ndiversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene\nportata a conoscenza delle Amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito\nweb dell'ARaN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e\nautomatico sono applicati dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di\nstipulazione di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno\nqualora non ne sia data disdetta da una delle Parti, con lettera raccomandata o\ncon posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della scadenza o, se\nfirmato successivamente, entro 1 mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In\ncaso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in\nvigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del CCNL sono\npresentate 3 mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il\npresente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro 1 mese dalla sua\nsottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura\ndella trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza\ndel contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né\nprocedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del\npresente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia\nstata disposta l'erogazione di cui all'art. 47 bis, comma 1), D.lgs. n.\n165\u002F2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in\nsede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che\ncostituisce una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti\nall'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30%\ndella previsione ISTAT della inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto\ndella dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli\nstipendi tabellari. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà\npari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al\npresente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1) e\n2), D.lgs. n. 165\u002F2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto\nprevisto in materia dall'art. 1, comma 440), legge n. 145\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi\ndell'art. 49, del D.lgs. n. 165\u002F2001, anche su richiesta di una delle Parti,\nqualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua\ninterpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi\ndell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla\npartecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla\nreciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla\nprevenzione e risoluzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema\ndi relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun\ndirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi,\nnonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla\ncorrettezza dei comportamenti delle Parti e orientato alla prevenzione dei\nconflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al\nperseguimento delle finalità istituzionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle\nAmministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si migliora la qualità delle decisioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale,\nnonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro\npubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le\nAmministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) contrattazione integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo\ntra le Parti, su atti e decisioni di valenza generale delle Amministrazioni, in\nmateria di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a\ngarantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua\nvolta, in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confronto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Organismi paritetici di partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti\nche obbligano reciprocamente le Parti. Le clausole dei contratti sottoscritti\npossono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a\nrichiesta di una delle Parti, con le procedure di cui all'art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito presso l'ARaN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della\nfinanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di\nmonitorare i casi e le modalità con cui ciascuna Amministrazione adotta gli\natti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter), D.lgs. n.\n165\u002F2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente\nmotivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità della\nazione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,\nemolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio\ndi cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che\nassumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di\ncontenziosi generalizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente, per il\npersonale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di\nrelazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono\npertanto disapplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni\nsindacali e dei suoi strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle\ndisposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di\ndati ed elementi conoscitivi, da parte della Amministrazione, ai soggetti\nsindacali di cui all'art. 7, comma 2), al fine di consentire loro di prendere\nconoscenza della questione trattata e di esaminarla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2), di procedere a\nuna valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed\nesprimere osservazioni e proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi\nartt. 43, 44, 83 e 84, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il\nconfronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro\nattivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione le materie di cui agli\nartt. 5 e 6 del D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2) del presente CCNL ricevono,\na richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della\ncontrattazione integrativa nonché, nelle Amministrazioni ove non è istituito\nl'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali\nsugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche e\nalle procedure concorsuali programmate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Confronto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo\napprofondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di\nconsentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2), di esprimere\nvalutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle\nmisure che l'Amministrazione intende adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma\n1) degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità\npreviste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni,\nAmministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dalla\ninformazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente.\nL'incontro può anche essere proposto dalla Amministrazione contestualmente\nall'invio della informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli\nincontri non può essere superiore a 15 giorni. Al termine del confronto è\nredatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt. 43 e 83, nelle\ndistinte sezioni del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Organismo paritetico per l'innovazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le Amministrazioni\npubbliche con almeno 30 unità di personale destinatario del presente CCNL, una\nmodalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle OO.SS.\ndi categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia\nuna dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere\norganizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano\nstabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione,\ninnovazione e miglioramento dei servizi - anche con riferimento al lavoro\nagile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di\nformulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della\ncontrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico per l'innovazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da\nciascuna delle OO.SS. titolari della contrattazione integrativa nazionale,\nnonché da una rappresentanza della Amministrazione, con rilevanza pari alla\ncomponente sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)si riunisce almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta\nl'Amministrazione manifesti una intenzione di progettualità organizzativa\ninnovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito della analisi di\nfattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle\nmaterie di competenza di quest'ultima, o alla Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'Organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti\ne programmi dalle OO.SS. di cui al comma 3), lett. a) e dalla Amministrazione.\nIn tali casi l'Organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo\nquanto previsto al comma 3), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'Organismo di cui al\npresente articolo, gli andamenti occupazionali del personale e i dati sulle\nassenze di tutto il personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare\nelevati tassi di assenza del personale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva integrativa si svolge, a un unico livello\npresso ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla\nlegge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al\ncomma 2), e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i rappresentanti territoriali anche di livello nazionale delle OO.SS. di\ncategoria firmatarie del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le RSA costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi\ndell'art. 42, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F2001 dalle OO.SS. rappresentative, in\nquanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area\ndirigenziale, ai sensi dell'art. 43, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al comma 2), lett. b), trova applicazione fino alla\ncostituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale\ndestinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il\npresidente, sono designati dall'Organo competente secondo i rispettivi\nordinamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli artt.\n44 e 84, nelle distinte sezioni del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a\ntutte le materie di cui all’art. 44, comma 1) e all’art. 84, comma 1),\nindicate nelle due distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui\nall'art. 44 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1), lett. b) e\nall'art. 84 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1), lett. a), b) e c)\nsono negoziate con cadenza annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui\nall'art. 7, comma 4), entro 30 giorni dalla stipulazione del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma\n2) per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle\npiattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al\ncomma 2), la propria delegazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i principi della autonomia negoziale e quelli di\ncomportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi 30 giorni dall'inizio\ndelle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30\ngiorni, non si sia raggiunto l'accordo, le Parti riassumono le rispettive\nprerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle\ndistinte sezioni del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte\nsezioni del presente CCNL e il protrarsi delle trattative determini un\noggettivo pregiudizio alla funzionalità della azione amministrativa, nel\nrispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9, l'Amministrazione\ninteressata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del\nmancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative\nal fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine\nminimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3 ter),\nD.lgs. n. 165\u002F2001, è fissato in 30 giorni, eventualmente prorogabili di\nulteriori 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva\nintegrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri\nsono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis,\ncomma 1), D.lgs. n. 165\u002F2001. A tal fine l'Ipotesi di contratto collettivo\nintegrativo definita dalle Parti, corredata dalla relazione illustrativa e da\nquella tecnica, è inviata a tale Organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.\nIn caso di rilievi da parte del predetto Organo, la trattativa deve essere\nripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'Organo di governo\ncompetente della Amministrazione può autorizzare il presidente della\ndelegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla\nstipulazione, presso ciascuna Amministrazione, dei successivi contratti\ncollettivi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARaN e\nal CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto\ncollettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4)\no 5), corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Clausole di raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di\nresponsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è\norientato alla prevenzione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei suddetti principi, entro il 1° mese del negoziato relativo\nalla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative unilaterali,\nné procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per\nraggiungere l'accordo nelle materie demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le Parti non\nassumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I destinatari del presente CCNL hanno facoltà di rilasciare delega, in\nfavore della O.S. da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello\nstipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai\ncompetenti Organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è\ntrasmessa alla Amministrazione a cura del dipendente o della O.S.\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello del\nrilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega rilasciata ai sensi del comma 1) può essere revocata in qualsiasi\nmomento, inoltrando la relativa comunicazione alla Amministrazione di\nappartenenza e alla O.S. interessata. L'effetto della revoca decorre dal 1°\ngiorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle\nretribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle\nOO.SS. interessate, secondo modalità concordate con l'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza\nsui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle\nOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 11 - Diritto di assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina della assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ\nsulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare,\ndurante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue\nretribuite ‘pro capite’ previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi\nsindacali nel tempo vigente, fatto salvo quanto previsto su tale specifico\naspetto nei precedenti CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ED ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Contratto individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e l'interessato si costituisce\nmediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle\ndisposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni\ncontenute nei CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso\nsono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il\nfunzionamento dello stesso e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la sede di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i professionisti, il trattamento economico di cui al comma 2), lett. b),\nsi identifica con il livello retributivo iniziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai\ncontratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di\nrisoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso.\nCostituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di\npreavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il\npresupposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione, prima di procedere alla assunzione, invita l'interessato\na presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando\ndi concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a\n30 giorni. Tale termine può essere prorogato fino a 60 giorni in casi\nparticolari. Contestualmente, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la\npropria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o\nprivato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti CCNL in materia di\nconservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in\nnessuna delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità, previste dalle\nvigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità,\nl'interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il\nrapporto di lavoro esclusivo con la nuova Amministrazione. Scaduto il termine\nsopra indicato, l'Amministrazione comunica all'interessato di non procedere\nalla stipulazione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 13 - Congedi per le donne vittime di violenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base\ngiornaliera nell'arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del\npercorso di protezione certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per\nil congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione alla Amministrazione di appartenenza. Entro 15\ngiorni dalla suddetta comunicazione l'Amministrazione di appartenenza, nel\nrispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento\npresso l'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori 30\ngiorni. Le Amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio,\nagevolano la concessione della aspettativa, anche in deroga alle previsioni in\nmateria di cumulo delle aspettative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch3>Art. 14 - Unioni civili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni dei CCNL riferite al\nmatrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n“coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad\nognuna delle parti della unione civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Ch3>Art. 15 - Ferie e festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i professionisti hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un\nperiodo di ferie retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la\ndurata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall' art. 1, comma 1), lett. a), legge n. 937\u002F1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la\ndurata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge n. 937\u002F1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti e i professionisti assunti per la prima volta in una\nPubblica Amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su 5 o su 6\ngiorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni\nlavorativi, comprensivi delle 2 giornate previste dai commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Dopo 3 anni di servizio, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni, anche\na tempo determinato e\u002Fo in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di\nferie stabiliti nei commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai\nsensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937\u002F1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie\nè determinata in proporzione dei 12simi di servizio prestato. La frazione di\nmese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i professionisti che hanno usufruito delle assenze retribuite\ndi cui all'art. 18 conservano il diritto alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Le festività nazionali e la ricorrenza del S. Patrono della località in\ncui il personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se\ncoincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a\nmonetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza\ndella ricorrenza del S. Patrono con una festività nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce\nspecifica responsabilità del dirigente e del professionista programmare e\norganizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze di servizio,\ncoordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo\naffinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle\nattività ordinarie e straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili\nsolo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti\nnorme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto\nprevisto nella dichiarazione congiunta n. 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di\nservizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il\nviaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento\ndelle ferie, nonché al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie\nnon godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano\nreso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno\nessere fruite entro il 1° semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze\ndi servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato\nfino alla fine dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate\nche si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero\nospedaliero. È cura dell'interessato informare tempestivamente\nl'Amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli\naccertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di\ncui all'art. 18, comma 1), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 19, comma\n2), il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o\ninfortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.\nIn tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al\ncomma 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Ferie e riposi solidali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su base volontaria e a titolo gratuito i dirigenti e i professionisti\npossono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia\nesigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure\ncostanti, per particolari condizioni di salute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le 4\nsettimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi\ndell'art. 10, D.lgs. n. 66\u002F2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8\ngiorni sia nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni sia nel\ncaso di articolazione su 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le 4 giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessità\nconsiderate nel comma 1), può presentare specifica richiesta alla\nAmministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un\nuna misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di\nadeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in\nquestione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o\nconvenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutto\nil personale di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) l'esigenza, garantendo\nl'anonimato del richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria,\nformalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di\nriposo che intendono cedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi\nquello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura\nproporzionale tra tutti gli offerenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia\ninferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le\ngiornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i\nrichiedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito\ndella avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività\nsoppresse allo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui\nall'art. 18, comma 1), lett. c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7), le ferie e le\ngiornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al\nperdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le\ngiornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione,\ntotale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del\nrichiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un\ncriterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di\nrevisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri\nsoggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto\nper tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini della anzianità\ndi servizio. Al predetto personale l'Amministrazione corrisponde il trattamento\neconomico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art.\n1799, D.lgs. n. 66\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato\nalle armi l'Amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio\nin godimento e quello erogato dalla Amministrazione militare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione della\nAmministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di 5 giorni\nse il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto\ndurata superiore a 1 mese ma inferiore a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto\ndurata superiore a 6 mesi. In tale ipotesi il periodo tra la fine del richiamo\ne l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Assenze retribuite.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i professionisti hanno diritto di assentarsi nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento\ndelle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento\nprofessionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro\nil limite complessivo di giorni 8 per ciascun anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>b)lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e degli\naffini entro il 1° grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36) e\n50), legge n. 76\u002F2016: giorni 3 per evento, anche non consecutivi, da fruire\nentro 7 giorni lavorativi dal decesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3\ngiorni nell'anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>I dirigenti e i professionisti hanno altresì diritto ad assentarsi per 15\ngiorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito\nanche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui ai commi 1) e 2) possono cumularsi nell'anno solare, non\nriducono le ferie e sono valutate agli effetti della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i predetti periodi di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi\ncompresa l'indennità per incarichi di coordinamento, esclusi i compensi per\nlavoro straordinario e correlati alla presenza in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze previste dall'art. 33, comma 3), legge n. 104\u002F1992, come\nmodificato e integrato dall'art. 19, legge n. 53\u002F2000, sono utili ai fini delle\nferie e della 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i professionisti hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le\ncondizioni, ad altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con\nparticolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo\nosseo, rispettivamente previsti dall'art. 8, legge n. 219\u002F2005 e dall'art. 5,\ncomma 1), legge n. 52\u002F2001, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4,\ncomma 1), legge n. 53\u002F2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per\nlutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto al comma\n1), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Assenze per malattia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti o i professionisti non in prova assenti per malattia hanno\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della\nmaturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia\nintervenute nei 3 anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo previsto dal comma 1), al personale che ne faccia\nrichiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18\nmesi in casi particolarmente gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2)\nl'Amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su\niniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di\nsalute, per il tramite dell'Organo medico competente ai sensi delle vigenti\ndisposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di\nassoluta e permanente inidoneità psicofisica al servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1) e 2),\nnel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo\nsvolgimento dell'incarico in essere, l'Amministrazione procede secondo quanto\nprevisto dall'art. 7, DPR n. 171\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'Amministrazione, con le\nprocedure di cui al DPR n. 171\u002F2011, risolve il rapporto di lavoro, previa\ncomunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di\naccertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3),\nl'accertamento della idoneità psicofisica dell'interessato, anche prima dei\ntermini temporali di cui ai commi 1) e 2), in caso di disturbi del\ncomportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni\nfisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o\nrelativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma\n6), emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento della\nattività in essere, l'Amministrazione procede secondo quanto previsto dal\ncomma 4), anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del\nposto di cui al presente articolo. Analogamente, nella ipotesi di dichiarazione\ndi inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal\ncomma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2) del\npresente articolo, non interrompono la maturazione della anzianità di servizio\na tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da\nTbc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel\nperiodo di conservazione del posto di cui al comma 1) è stabilito come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)intera retribuzione mensile per i primi 9 mesi di assenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi di\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da\nspecifiche disposizioni di legge per incentivare l'attività di dirigenti o\nprofessionisti, compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque\nvalutabile a tale fine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle\nvigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di\nmalattia ai sensi del comma 10), le assenze dovute a ‘day hospital’, al\nricovero domiciliare certificato dalla ASL o da Struttura sanitaria competente,\npurché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di ‘day surgery’,\n‘day service’, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a\nquelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di\nconvalescenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata\nall'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio della\ngiornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione\ndell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo\ndiverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio\ncompetente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i professionisti assenti per malattia, pur in presenza di\nespressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi\ntrovare nel domicilio comunicato alla Amministrazione, in ciascun giorno, anche\nse domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle\ndisposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di\nreperibilità previsti dalla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'interessato debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,\ndall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti\nspecialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,\ndocumentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un\nterzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo\nresponsabile ottenuto dall'interessato è versato da quest'ultimo\nall'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante\nil periodo di assenza ai sensi del comma 10), compresi gli oneri riflessi\ninerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte della\nAmministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo\nresponsabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 20 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>richiedenti terapie salvavita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl'emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, secondo le\nmodalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze per\nmalattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni\ndi ricovero ospedaliero o di ‘day hospital’, nonché giorni di assenza\ndovuti alla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il personale\nha diritto all'intero trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le\nterapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nStrutture medico-legali delle ASL o dagli Enti accreditati o, nei casi\nprevisti, dalle Strutture con competenze mediche delle Pubbliche\nAmministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa, per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1) e 3), sono debitamente certificati dalla Struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'Organo medico\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata\ndall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 21 - Infortuni sul lavoro e malattie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dovute a causa di servizio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l'interessato ha diritto\nalla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata\ndall'ente istituzionalmente preposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 19, comma 10),\nlett. a) (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato compete nella\nmisura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente\narticolo si applica nei limiti di cui all'art. 6, DL n. 201\u002F2011, convertito\nnella legge n. 124\u002F2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della\ncausa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al comma 3), in caso di assenza per malattia dipendente\nda causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi\nindicati dall'art. 19 (Assenze per malattia) e alla corresponsione della intera\nretribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione\ndel posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze di cui al comma 1) del presente articolo non sono cumulabili ai\nfini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui\nall'art. 19 (Assenze per malattia). Per le cause di servizio già riconosciute\nalla data di sottoscrizione del presente CCNL restano ferme le eventuali\ndiverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL\ndelle precedenti Aree di contrattazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>che presti servizio all'estero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 1), il cui\nconiuge presti servizio all'estero può chiedere, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora\nl'Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella\nstessa località in cui si trova il coniuge o, qualora non sussistano i\npresupposti per un suo trasferimento nella località in questione, anche in\naltra Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1) può avere una durata\ncorrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha\noriginata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed\neccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o in\ndifetto di effettiva permanenza all'estero da parte dell'interessato in\naspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Congedi dei genitori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui all'art. 1, comma 1), si applicano le vigenti\ndisposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute\nnel D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i., con le specificazioni di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera\nretribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonché\nquella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque\nvalutabile a tal fine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1), D.lgs. n.\n151\u002F2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i\nprimi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori\ne fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini\ndella anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto\nprevisto dal comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2) e\nfino al compimento del 3° anno di vita del bambino, nei casi previsti\ndall'art. 47, D.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri\nsono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati complessivamente per\nentrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel\ncomma 3).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai commi 3) e 4), nel caso di fruizione\ncontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano\nall'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche\nnel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano\nintervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal\nlavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1) e 2), D.lgs. n. 151\u002F2001, la\nlavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione,\ncon l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma 5 giorni\nprima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può\nessere inviata anche a mezzo di raccomandata a\u002Fr o altro strumento telematico\nidoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine\nminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga\ndell'originario periodo di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono\noggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6), la\ncomunicazione può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio del\nperiodo di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi\nparentali si applica quanto previsto dall'art. 56, D.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Norme comuni sulle aspettative.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti e i professionisti, rientrati in servizio, non possono usufruire\ncontinuativamente di 2 periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi\ndiversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La\npresente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche\npubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze\ndi cui al D.lgs. n. 151\u002F2001 o anche nei casi in cui il collocamento in\naspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno\ngiustificato la concessione, l'Amministrazione invita l'interessato a\nriprendere servizio, con un preavviso di 10 giorni. L'interessato, per la\nstessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere\nservizio di propria iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del\nperiodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2), salvo casi di\ncomprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure\ncontrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Fascicolo personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>Per ogni dirigente o professionista la struttura organizzativa cui compete\nla gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale,\nanche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dalla Amministrazione o\ndall'interessato, che attengono al percorso professionale, alla attività\nsvolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è\nassicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente o professionista ha diritto a prendere visione liberamente\ndegli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e a richiederne\nl'integrazione con ulteriore documentazione, anche relativa a corsi di\nformazione, esperienze professionali o titoli conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 26 – Linee-guida generali in materia di formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica\nAmministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e\nuna leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una\nmaggiore qualità ed efficacia delle Amministrazioni. Con riferimento alla\nrisorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità\ndel ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle premesse enunciate al comma 1), la formazione e\nl'aggiornamento professionale sono assunti dalle Amministrazioni come metodo\npermanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze\nprofessionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e\nmanageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali\niniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei\nlimiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti\ndi formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con\nspecifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attività del dirigente o del\nprofessionista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le\nspecifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa e operativa,\ndefinisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di\naggiornamento e di formazione dei dirigenti e dei professionisti, nel rispetto\ndei limiti finanziari di cui al comma 3), tenendo conto dei propri obiettivi di\nsviluppo organizzativo, della analisi dei fabbisogni formativi e delle\ndirettive generali in materia di formazione. Nell'ambito dei piani della\nformazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel\ncorso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le politiche formative sono definite da ciascuna Amministrazione in\nconformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative\nformative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre Amministrazioni,\nanche in collaborazione con la Scuola Nazionale della Amministrazione, le\nUniversità e altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli Ordini\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi\npercorsi formativi, anche individuali, viene concordata dalla Amministrazione\ncon gli interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il\npersonale può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a\ncorsi di formazione e aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea\ncon le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere\nconcesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della\ndurata massima di 3 mesi nell'arco di 1 anno. Qualora l'Amministrazione\nriconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e\naggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 7) con l'attività di\nservizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla\nspesa sostenuta e debitamente documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una\nquota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto\nsalvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per\nla formazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Disposizione transitoria per personale ex ISPESL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>ed ex ISFOL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, CCNQ 13 luglio 2016, ai sensi\ndell'art. 7, comma 5), DL n. 78\u002F2010 e dell'art. 19, D.lgs. n. 218\u002F2016, al\npersonale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL, destinatario del presente CCNL,\ne dell'ex ISFOL trasferito all'ANPAL continuano ad applicarsi, in via\ntransitoria e fino agli accordi definiti nella successiva tornata contrattuale,\ngli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento economico previsti per il\npersonale appartenente agli Enti di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI ECONOMICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Differenziazione della retribuzione di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della\nperformance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di\nvalutazione della stessa conseguiti da dirigenti e professionisti, fermo\nrestando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti\nprevisioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una\nvalutazione positiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa, sono definiti criteri che\ngarantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in\ncorrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di\nquanto previsto dai commi 3), 4) e 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di quanto previsto ai sensi del comma 2), ai dirigenti e\nprofessionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema\ndi valutazione adottato dalla Amministrazione, è attribuita una retribuzione\ndi risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore\nmedio ‘pro capite’ delle risorse complessivamente destinate alla\nretribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura percentuale di cui al comma 3) è definita in sede di\ncontrattazione integrativa sui criteri per la determinazione della retribuzione\ndi risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa è altresì definita una limitata\nquota massima di dirigenti e professionisti valutati a cui viene attribuito il\nvalore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno\nsuccessivo, non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento\ndei tassi di assenza riferiti a tutto il personale della Amministrazione,\nl'ammontare complessivo delle risorse variabili di alimentazione dei Fondi\ndestinati alla retribuzione di posizione e di risultato e ai trattamenti\neconomici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non può\nessere incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all'anno precedente;\ntale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di\nmiglioramento dei tassi di assenza non siano stati effettivamente\nconseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6, le Parti analizzano i\ndati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause\ned effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate\nassenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti\nrispetto a benchmark di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano\nosservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in\ncontinuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in\ncui è più elevata la domanda di servizi da parte della utenza, sono proposte\nmisure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Incentivi economici alla mobilità territoriale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri e\ni limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità\nterritoriale tra diverse sedi della stessa Amministrazione, al fine di\nincentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo,\nl'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in\ncoerenza con le esigenze organizzative e i fabbisogni della Amministrazione,\nivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della\ncorruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incentivi di cui al comma 1) sono corrisposti ad integrazione della\nretribuzione di risultato e i relativi oneri sono a carico dei Fondi di cui\nall'art. 48 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e\nrisultato dei dirigenti di I fascia), all'art. 51 (Fondo per il finanziamento\ndella retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di II fascia),\nall'art. 68 (Fondo risorse decentrate: costituzione), all'art. 89 (Fondo\ndell'area dei Professionisti), all'art. 97 (Fondo dell'area Medica) e all'art.\n105 (Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I qualifica\nprofessionale), nel limite di un importo del 5% delle risorse complessivamente\ndestinate a retribuzione di risultato, garantendo comunque a tale voce\nretributiva, in correlazione con la valutazione di performance individuale, la\ndestinazione minima di risorse complessive stabilita dalle vigenti disposizioni\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Copertura assicurativa e patrocinio legale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni assumono le iniziative necessarie per la copertura\nassicurativa della responsabilità civile del personale destinatario del\npresente CCNL, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e\ncolpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a\ntale finalità, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge e da\nquelle dei precedenti CCNL regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della stipula, le Amministrazioni possono associarsi in convenzione\novvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza\nassicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle\nprevigenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di\ncompetenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si\nverifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi\nall'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,\nassumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di\ninteresse, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo\nassistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno alla\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I commi 4) e 5) non si applicano al personale assicurato ai sensi del comma\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'art. 18, DL n. 67\u002F1997, convertito dalla\nlegge n. 135\u002F1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo sostituisce e disapplica tutte le disposizioni dei\nprecedenti CCNL regolanti la materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Trattamento economico del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in distacco sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dello stipendio tabellare, nonché degli eventuali assegni ‘ad\npersonam’ o RIA in godimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non\ninferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite\ndall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione\ndel distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui\nagli artt. 48, 51, 68, 80, 89, 97 e 105, con esclusione dei compensi correlati\nad incarichi ‘ad interim’ e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1), lett.\nb), sono definite in sede di contrattazione integrativa e il relativo onere è\nposto a carico del corrispondente Fondo, tra quelli di cui agli artt. 48, 51,\n68, 80, 89, 97 e 105.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota\ndell'elemento retributivo di cui al comma 1), lett. b), erogata con carattere\ndi fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento\nerogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3), la natura delle diverse\nquote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti\npensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto\nalle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non\nsi determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL,\nla cui attivazione sia avvenuta prima del 2016, la percentuale di cui al comma\n1), lett. b) è applicata al valore medio nell'anno 2015 delle voci retributive\ncorrisposte a carico delle risorse del corrispondente Fondo, tra quelli di cui\nagli artt. 48, 51, 68, 80, 89, 97 e 105, con esclusione dei compensi correlati\nad incarichi ‘ad interim’ e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è\nriproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole\nAmministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di\ncui ai commi 2) e 3), successiva a quella di sottoscrizione del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Principi generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari\nresponsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del\nprincipio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti\nagli Organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza,\nnonché della giurisprudenza costituzionale in materia e in considerazione\ndella particolare natura, dello spessore delle responsabilità e del grado di\nautonomia dei professionisti al fine di assicurare una migliore funzionalità e\noperatività delle Amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di\nresponsabilità disciplinare per il personale di cui all'art. 1 del presente\nCCNL, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate\ntutele al dirigente e al professionista nel rispetto di quanto stabilito dal\nD.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti costituisce principio generale la distinzione tra le\nprocedure e i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla\nresponsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse.\nLa responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di\ncomportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e\nresta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21, D.lgs. n.\n165\u002F2001, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad\nobiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla performance\ngenerale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate,\nnonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace\nsvolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilità dirigenziale è\naccertata secondo le procedure e mediante gli Organismi previsti nell'ambito\ndel sistema di valutazione delle Amministrazioni, nel rispetto della normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i professionisti costituisce principio generale la distinzione tra i\ncriteri di valutazione dell'attività professionale e quelli relativi alla\nresponsabilità disciplinare. L'attività dei professionisti all'interno degli\nenti si svolge in conformità alle normative di legge e contrattuali e alle\nregole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni.\nI professionisti ne rispondono a norma di legge, di contratto e secondo i\nsingoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rigoroso rispetto sia delle norme disciplinari di cui al D.lgs. n.\n165\u002F2001 e al presente contratto sia delle norme deontologiche che promanano\ndai rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun\nprofessionista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL restano ferme le altre\nfattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2), D.lgs. n.\n165\u002F2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri\ndefiniti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e\nss., D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Obblighi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma la sua condotta al\ndovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e\ndi rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività\namministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli\ninteressi privati propri e altrui, osservando, altresì, il Codice di\ncomportamento di cui all'art. 54, D.lgs. n. 165\u002F2001, nonché lo specifico\nCodice di comportamento adottato dalla Amministrazione nella quale presta\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma altresì la sua\ncondotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.\ne contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità,\ncon la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli\nobiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento della\norganizzazione della Amministrazione, nella primaria considerazione delle\nesigenze dei cittadini utenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dai commi 1), 2) e 3), il personale di cui\nall'art. 1 del presente CCNL deve, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme\ndell'ordinamento ai sensi dell'art. 24, legge n. 241\u002F1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta\nuniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni\ninterpersonali, all'interno della Amministrazione, con tutto il personale\n(dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti,\nda comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano\nnuocere all'immagine della Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme\nal proprio ruolo e alla attività professionale, organizzando e assicurando la\npresenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura e\nall'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa\nlegislativa, contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare,\ntutto il personale destinatario del presente Codice è tenuto al rispetto delle\ndisposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro o, ove previste, di\norario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni e\ndella attività professionale, alla adozione di decisioni o allo svolgimento di\nattività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi\npersonali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al 2°\ngrado, ai sensi del DPR n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto\nespletamento della attività del personale, anche di livello dirigenziale,\nassegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del\nCodice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione della azione\ndisciplinare, secondo le disposizioni vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)informare l'Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei\nsuoi confronti è esercitata l'azione penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo\nquelli d'uso purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico\nvalore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di\ncertificazione per l'assenza per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente deve assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche\nalle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni\ncontrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle\nimpartite dalla Amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico\nnell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in\nessere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme\nvigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati\npersonali, trasparenza e accesso alla attività amministrativa, informazione\nalla utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul\nlavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del\npresente Capo è comunque tenuto ad osservare tali norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53,\nD.lgs. n. 165\u002F2001, anche con riferimento all'art. 1, commi 60) e successivi,\nlegge n. 662\u002F1996, in quanto applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni, da parte del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL,\ndegli obblighi disciplinati nell'art. 34 (Obblighi), secondo la gravità della\ninfrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione\ndelle seguenti sanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €\n500,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le\nprevisioni dell'art. 36 (Codice disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165\u002F2001, le seguenti sanzioni\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di\n3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 55 sexies, comma\n1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, ai sensi dell'art. 55 sexies, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione\nle previsioni dell'art. 55 bis, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i\nprocedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4), D.lgs. n.\n165\u002F2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma 4), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55 bis, D.lgs.\nn. 165\u002F2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva,\nnel rispetto dei termini previsti dalla legge, nonché contenere l'esposizione\nchiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto\nil personale di cui all'art. 1 del presente CCNL degli elementi addebitati e\nconsentire l'esercizio del diritto di difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle\nsanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente o il\nprofessionista dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli\nsia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata\nnelle forme previste dal sistema di valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55 quater, D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Codice disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e\nproporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A\ntale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità\ndi ciascuna delle sanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'intenzionalità del comportamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della\nprevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la rilevanza della infrazione e della inosservanza degli obblighi e delle\ndisposizioni violate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto e con\nl'attività professionale svolta, nonché con la gravità della lesione del\nprestigio dell'Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli\nutenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche\nconnesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso\ndi più persone nella violazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La recidiva nelle mancanze previste al comma 4), ai commi 5), 6) e 7),\nnonché al comma 8), già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una\nsanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate\nnell'ambito del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dirigente o al professionista responsabile di più mancanze compiute con\nunica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e\naccertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la\nmancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di\ndiversa gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €\n500,00 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del\ncomma 1), nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché\ndelle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in\ntema di assenze per malattia, di incarichi extra-istituzionali nonché di\npresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento\ndell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.\n55 quater, comma 1), lett. a), D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di\ncorrettezza nei confronti degli Organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e\nnon), degli utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente alla Amministrazione\ndi essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi\nconfronti è esercitata l'azione penale ovvero l'azione disciplinare\ndell'ordine di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di\nprevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione\ndel divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per\nl'Amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario\ndel presente Codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di\nsicurezza e del divieto di fumo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei\nsingoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24, legge n. 241\u002F1990, nonché delle\nnorme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se\nnon ne sia derivato danno alla Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio della\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 15 giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7),\nD.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un\nmassimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato\nper un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata\ndella sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3) -\nsalvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55 quater, comma 1), lett. f\nter) e comma 3 quinquies) - e dall'art. 55 septies, comma 6), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo\ndi 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi si applica nel caso previsto dall'art.\n55 sexies, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della\nretribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica,\ngraduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1),\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4) oppure quando le\nmancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare\ngravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure\nnei confronti della Amministrazione o degli Organi di vertice o dei colleghi\n(dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e\ndenigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche\ncon utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)manifestazioni offensive nei confronti della Amministrazione o degli\nOrgani di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non\nsiano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1, della legge\nn. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale\nnei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le\nfattispecie considerate nell'art. 55 sexies, comma 3), D.lgs. n. 165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dalla\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo\nstato di malattia o di infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 quater,\ncomma 1), lett. b), D.lgs. n. 165\u002F2001, assenza ingiustificata dal servizio o\narbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è\ndeterminata in relazione alla durata della assenza o dell'abbandono del\nservizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli\nobblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni causati\nalla Amministrazione, agli utenti o ai terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad\nillecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di\npertinenza della Amministrazione o ad esso affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno\nalla Amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, ove non sussista\ngravità o reiterazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)fino a 2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le\ngiornate festive e di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario\nassicurare continuità nella erogazione di servizi alla utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato\nmotivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) con preavviso, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1), lett. b), c), da f\nbis) sino a f quinquies), D.lgs. n. 165\u002F2001 e art. 55 septies, comma 4) del\nmedesimo decreto legislativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5), 6), 7) e 8) o,\ncomunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per\nuna particolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'ipotesi di cui all'art. 55 quater, comma 3 quinquies), D.lgs. n.\n165\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma\n2), 2° e 3° periodo, DPR n. 62\u002F2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere\nsessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di\nparticolare gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) senza preavviso, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1), lett. a), d), e) ed\nf), D.lgs. n. 165\u002F2001 e dall'art. 55 quinquies, comma 3) del medesimo decreto\nlegislativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono\ndar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 38\n(Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto\nprevisto dall'art. 39, comma 1) (Rapporto tra procedimento disciplinare e\nprocedimento penale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)condanna, anche non passata in giudicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1), e art. 8, comma 1), D.lgs.\nn. 235\u002F2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici\nuffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi delitti commessi in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1), legge n. 97\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere\nprecedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche\nnei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione,\nneppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4) a 9) sono comunque\nsanzionate secondo i criteri di cui al comma 1), facendosi riferimento, quanto\nalla individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 34\n(Obblighi) nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi\ndesumibili dai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 55, comma 2), ultimo periodo, D.lgs. n. 165\u002F2001, al\nCodice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai Codici di\ncomportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito\nistituzionale della Amministrazione. Tale pubblicità equivale a tutti gli\neffetti alla affissione all'ingresso della sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Codice disciplinare deve\nessere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11), entro\n15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal 15°\ngiorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito\nweb della Amministrazione, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Sospensione cautelare in corso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di procedimento disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater,\ncomma 3 bis), D.lgs. n. 165\u002F2001, l'Amministrazione, qualora ritenga necessario\nespletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente o al\nprofessionista, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale\ninformazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso\npersonale, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del\ntrattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere\nprorogato a 60 giorni nei casi di particolare gravità e complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione\ndisciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,\nil periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione,\nferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni\ndi sospensione irrogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come\nsospensione dal servizio, è valutabile agli effetti della anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL colpito da misura\nrestrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori,\nche impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal\nservizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della\nretribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà,\nsalvo che l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 36,\ncomma 9) (Codice disciplinare), e dell'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal\nservizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della\nretribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che\nnon comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque\ncessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, salvo\nche l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 39, comma 2)\n(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) e dell'art. 55\nter, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo l'obbligo di sospensione del personale di cui all'art. 1 del\npresente CCNL in presenza dei casi previsti dall’art. 7, comma 1), e art. 8,\ncomma 1), D.lgs. n. 235\u002F2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 36 (Codice\ndisciplinare), comma 9), qualora l'Amministrazione non disponga la sospensione\ndel procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi\ndell'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, nonché dell'art. 39 (Rapporto tra\nprocedimento disciplinare e procedimento penale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1), legge n. 97\u002F2001, trova\napplicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora\nintervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione\ncondizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1) della citata\nlegge n. 97\u002F2001. È fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9), punto\nB) (Codice disciplinare) qualora l'Amministrazione non disponga la sospensione\ndel procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi\ndell'art. 55ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, nonché dell'art. 39 (Rapporto tra\nprocedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto\ndall'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001, comma 1), ultimo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'Amministrazione intenda procedere alla applicazione della sanzione di\ncui all'art. 36, comma 9), punto B) (Codice disciplinare), la sospensione del\npersonale di cui all'art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente\narticolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento\ndisciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente\ndisposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata,\nper un periodo non superiore a 5 anni. Decorso tale termine, essa è revocata e\nil personale di cui all'art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio,\nsalvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione\ndell'art. 36, comma 9), punto B) (Codice disciplinare), l'Amministrazione\nritenga che la permanenza in servizio del personale di cui all'art. 1 del\npresente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa\ndel discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini\ne\u002Fo comunque, per ragioni di opportunità ed operatività della Amministrazione\nstessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la\nsospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza\nbiennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso,\nfino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter, D.lgs. n.\n165\u002F2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso\nla possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di\nmotivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini della applicabilità\ndell'art. 36 (Codice disciplinare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono\ncorrisposti una indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare,\nnonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari,\nqualora ne abbia titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento ,\npronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo\nha commesso” o “il fatto non costituisce reato”, quanto corrisposto,\ndurante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare\nverrà conguagliato con quanto dovuto al personale di cui all'art. 1 del\npresente CCNL se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della\nretribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il\nprocedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 39\n(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio\ndovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a\nseguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal\nlicenziamento, quanto corrisposto al personale di cui all'art. 1 del presente\nCCNL precedentemente sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se\nfosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in\ngodimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di\nsospensione del comma 1) e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio\ndisciplinare riattivato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'art. 55 quater, comma 3 bis), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Rapporto tra procedimento disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedimento penale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte,\nad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'Autorità giudiziaria, trovano\napplicazione le disposizioni degli artt. 55 ter e quater, D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55 ter,\nD.lgs. n. 165\u002F2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale\nintervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il\n“fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o che\n“l'imputato non lo ha commesso”, l'Autorità disciplinare procedente, nel\nrispetto delle previsioni dell'art. 55 ter, comma 4), D.lgs. n. 165\u002F2001,\nriprende il procedimento disciplinare e adotta le determinazioni conclusive,\napplicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1) c.p.p. In questa ipotesi,\nove nel procedimento disciplinare sospeso, al personale di cui all'art. 1 del\npresente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia\nstata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti\ncontestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza\ndisciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei\ntempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55 ter, comma 4), D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con\nl'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 36 (Codice\ndisciplinare), comma 9), punto B) e, successivamente, il procedimento penale\nsia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce\nche il “fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale” o\nche “l'imputato non lo ha commesso”, ove il medesimo procedimento sia\nriaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55 ter,\ncomma 2), D.lgs. 165\u002F2001, il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL ha\ndiritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in\nservizio presso l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra\nsede nonché, ove previsto, all'affidamento di un incarico di valore\nequivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina\ntrova applicazione nel caso che l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a\nseguito di processo di revisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di riammissione di cui al comma 3), il personale ha diritto a\ntutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,\ntenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché,\nove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all'atto del\nlicenziamento, ed è reinquadrato nella medesima qualifica in cui è confluita\nla qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una\nnuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità\ncomunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi per il lavoro\nstraordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi\nlegittimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al\ncomma 1), siano state contestate al personale di cui all'art. 1 del presente\nCCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti\nsotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il\nprocedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste\ndall'art. 55 ter, D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - La determinazione concordata della sanzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio per i procedimenti disciplinari e il personale di cui all'art. 1\ndel presente CCNL, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione\nconcordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali\nla legge e il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con\no senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa\ndi cui al comma 1) non può essere di specie diversa da quella prevista dalla\nlegge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non\nè soggetta ad impugnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il personale di cui all'art. 1\ndel presente CCNL può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura\nconciliativa di cui al comma 1), entro il termine dei 5 giorni successivi alla\naudizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art.\n55 bis, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F2001. Dalla data della proposta sono sospesi i\ntermini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55 bis, D.lgs. n.\n165\u002F2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o del\ndirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra\nparte con le modalità dell'art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei\nfatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura\ndella sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta\nentro il termine di cui al comma 3) comporta la decadenza delle Parti dalla\nfacoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa\ndeve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al ricevimento della\nproposta, con le modalità dell'art. 55 bis, comma 5), D.lgs. n. 165\u002F2001. Nel\ncaso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento\nriprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.\n55 bis, D.lgs. n. 165\u002F2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle\nParti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura\nconciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari\nconvoca nei 3 giorni successivi il personale di cui all'art. 1 del presente\nCCNL, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante\ndell'Associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è\nformalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall'Ufficio per i\nprocedimenti disciplinari e dal dirigente, e la sanzione concordata dalle\nParti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'Ufficio\nper i procedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la\nprocedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei\ntermini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55 bis, D.lgs. n.\n165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di\n30 giorni dalla contestazione e comunque prima della irrogazione della\nsanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura\nconciliativa eventualmente già avviata e ancora in corso di svolgimento e la\ndecadenza delle Parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Norme finali in tema di responsabilità disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte, in\nsostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63,\ncomma 2), 3° periodo, D.lgs. n. 165\u002F2001, il pagamento a favore del dirigente\ndi una indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei\nfatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del\npreavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a 2 mensilità, e un\nmassimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità supplementare di cui al comma 1) è automaticamente aumentata,\nove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle mensilità di cui ai commi 1) e 2) è ricompresa anche la retribuzione\ndi posizione già in godimento del dirigente al momento del licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della\nreintegrazione non può successivamente adire l'Autorità giudiziaria per\nottenere la reintegrazione. In caso di pagamento della indennità\nsupplementare, l'Amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto\nprecedentemente coperto dal dirigente cessato per un periodo corrispondente al\nnumero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della\nreintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione\ndella indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che\nha dichiarato la nullità o l'annullabilità del licenziamento, può avvalersi\ndella disciplina di cui all'art. 30, D.lgs. n. 165\u002F01. Qualora si realizzi il\ntrasferimento ad altra Amministrazione, il dirigente ha diritto a un numero di\nmensilità pari al solo periodo non lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) SEZIONE DIRIGENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - INTRODUZIONE ALLA SEZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Destinatari della sezione “Dirigenti”.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 2), CCNQ\n13\u002F7\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del\nFarmaco (d'ora in avanti “AIFA”), nonché ai dirigenti ENAC, le\ndisposizioni della presente Sezione si applicano per quanto non espressamente\ndisciplinato rispettivamente nel capo I del titolo V e nel capo II del titolo\nV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Confronto: materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle\nfunzioni e alle connesse responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri dei sistemi di valutazione della performance dei dirigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure\nconcernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le condizioni, i requisiti e i limiti per il ricorso alla risoluzione\nconsensuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività\nformative e di aggiornamento, ivi compresa l’individuazione, nel piano della\nformazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti del\nMinistero della Salute appartenenti ai profili di medico chirurgo, veterinario,\nchimico, farmacista, biologo e psicologo nei piani per le emergenze di\ncarattere sanitario e della vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle\nrisorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei Fondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le procedure e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali,\nsecondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle previsioni di\nlegge contenute nell'art. 19, D.lgs. n. 165\u002F2001, con riferimento, per quanto\nconcerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni\ndirigenziali disponibili e alla preventiva acquisizione delle disponibilità\ndei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e\ncapacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza e alla relativa\nvalutazione di performance individuale, alle specifiche competenze\norganizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti\nall'incarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, nonché i criteri\ndi flessibilità oraria per il personale di cui al titolo V (Disposizioni\nspeciali), capo I (Disposizioni per i dirigenti sanitari del Ministero della\nSalute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Contrattazione integrativa: materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere\nesonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146\u002F1990 e successive\nmodifiche, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici\nessenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la\nretribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di\nposizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto degli\nartt. 48 e 51;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato; in tale\nambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all'art. 28\n(Differenziazione della retribuzione di risultato), commi 3) e 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato\ndei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, in ragione dell'impegno\nrichiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di\naffidamento di un incarico ‘ad interim’ per i periodi di sostituzione di\naltro dirigente, secondo la disciplina vigente, nonché nel caso di affidamento\ndell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della\ntrasparenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i criteri per la definizione di speciali compensi, nell'ambito delle\nrisorse destinate alla retribuzione di risultato, per il dirigente che realizzi\nuna invenzione industriale, secondo la disciplina vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i criteri generali per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33,\ncomma 9), CCNL dell’area VI dell’1\u002F8\u002F2006, periodo normativo 2002-2005 e\nbiennio economico 2002-2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo,\nattivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica\nfinalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)i criteri e i limiti per la corresponsione degli incentivi economici alla\nmobilità territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilità\nterritoriale) e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del\ncomma 2) di tale articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia\neconomica di cui all'art. 54 (Clausola di salvaguardia economica), al fine di\ndefinire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa\ndall'art. 32.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4) è quella di cui al comma 1),\nlett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5), sono quelle di cui al comma\n1), lett. b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Linee generali in materia di conferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>degli incarichi dirigenziali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo della Amministrazione e a tempo\nindeterminato, hanno diritto a un incarico dirigenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento della\nAmministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli\natti adottati dalle Amministrazioni previo confronto ai sensi dell'art. 5, in\nosservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rendere effettivi i principi di cui al comma 2), in attuazione di quanto\nprevisto dall'art. 19, comma 1 bis), D.lgs. n. 165\u002F2001, le Amministrazioni\nrendono preventivamente conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito\navviso sul sito istituzionale, con adeguata programmazione dei tempi della\nprocedura al fine di garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1), il\nnumero e la tipologia di posizioni dirigenziali che si rendono disponibili e i\ncriteri di scelta. Acquisiscono, inoltre, le disponibilità dei dirigenti\ninteressati e le valutano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto\nindividuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel\nrispetto dei principi definiti dall'art. 24, D.lgs. n. 165\u002F2001 e di quanto\nprevisto dai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 19, comma 2), D.lgs. n. 165\u002F2001, con il provvedimento di\nconferimento l'Amministrazione individua l'oggetto, la durata dell'incarico e\ngli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai\nprogrammi definiti dall'Organo di vertice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere\nrinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e\nmassime previste dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di I fascia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti di I fascia, definito dai CCNL delle rispettive aree di\nprovenienza, nella misura di € 55.397,39 è incrementato, dalle date sotto\nindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13\nmensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 51,40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 155,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 160,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente\nCCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010\ncessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata\nnello stipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), con la medesima decorrenza\nindicata al comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità\ndello stipendio tabellare dei dirigenti di I fascia è rideterminato in €\n57.892,87.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai CCNL\ndelle rispettive aree di provenienza, è rideterminato in € 37.593,20 annui\nlordi per 13 mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni risultanti dalla applicazione dell'art. 46 (Trattamento\neconomico fisso per i dirigenti di I fascia) hanno effetto sul trattamento di\nquiescenza, sulla indennità di buonuscita o di anzianità, sul TFR, sulla\nindennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi\ncontributi e sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del comma 1) si applicano alla retribuzione di posizione nella\ncomponente fissa e variabile in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 46, commi 1) e\n2) (Trattamento economico fisso per i dirigenti di I fascia) hanno effetto\nintegralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti\ncomunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza\ndel presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli\nimporti previsti dalle disposizioni richiamate nell'art. 46. Agli effetti del\nTFR, della indennità di buonuscita e di anzianità, della indennità\nsostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si\nconsiderano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal\nservizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero, a totale carico degli interessati, dei contributi non\nversati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è\nconservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Fondo per il finanziamento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di posizione e risultato dei dirigenti di I fascia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di I fascia, come\ndisciplinato dai CCNL delle rispettive aree di provenienza, è incrementato dei\nvalori percentuali di seguito indicati da calcolare sul monte salari anno 2015,\nrelativo ai dirigenti di I fascia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ministeri (Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto I, CCNQ\n13\u002F7\u002F2016, diverse dal CNEL): 2,07%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Agenzie fiscali (Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto II,\nCCNQ 13\u002F7\u002F2016): 2,13%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Enti pubblici non economici (Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1,\npunto III, CCNQ 13\u002F7\u002F2016): 2,25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CNEL: 1,83%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 1) concorrono anche al finanziamento degli\nincrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi\ndell'art. 46, comma 4) (Trattamento economico fisso per i dirigenti di I\nfascia) e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disciplina del Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti\nCCNL del personale di cui al presente Capo. Sono altresì acquisite tutte le\nrisorse derivanti da disposizioni di legge o regolamento che prevedano\nspecifici trattamenti economici in favore del personale destinatario del\npresente articolo - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle\ndi cui all'art. 18, legge n. 88\u002F1989 - il cui utilizzo è comunque vincolato a\nquanto previsto dalle predette disposizioni. Resta fermo quanto previsto\ndall'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Trattamento economico fisso per i dirigenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di II fascia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti di II fascia, definito dai CCNL delle rispettive aree di\nprovenienza, nella misura di € 43.310,90, è incrementato, dalle date sotto\nindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13\nmensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 24,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 75,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL\nl'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di\nessere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello\nstipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), con la medesima decorrenza\nindicata al comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità\ndello stipendio tabellare dei dirigenti di II fascia è rideterminato in €\n45.260,77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della retribuzione di posizione parte fissa, definito dai CCNL\ndelle rispettive aree di provenienza, è rideterminato in € 12.565,11 annui\nlordi comprensivi della 13a mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni risultanti dalla applicazione dell'art. 49 (Trattamento\neconomico fisso per i dirigenti di II fascia) hanno effetto sul trattamento di\nquiescenza, sulla indennità di buonuscita o di anzianità, sul TFR, sulla\nindennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi\ncontributi e sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del comma 1) si applicano alla retribuzione di posizione nella\ncomponente fissa e variabile in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dei commi 1) e 2) hanno\neffetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\ndirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di\nvigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e\nnegli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.\nAgli effetti del TFR, della indennità di buonuscita e di anzianità, della\nindennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 c.c.,\nsi considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal\nservizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento\ndi incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale\ndi anzianità in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Fondo per il finanziamento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di posizione e risultato dei dirigenti di II fascia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di II fascia, come\ndisciplinato dai CCNL delle rispettive aree di provenienza, è incrementato dei\nvalori percentuali di seguito indicati da calcolare sul monte salari 2015,\nrelativo ai dirigenti di II fascia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ministeri (Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto I, CCNQ\n13\u002F7\u002F2016, diverse dal CNEL e dall'AGID): 1,64%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Agenzie fiscali (Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto II,\nCCNQ 13\u002F7\u002F2016): 1,93%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Enti pubblici non economici (Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1,\npunto III, CCNQ 13\u002F7\u002F2016): 2,07%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CNEL: 1,84%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AGID: 1,83%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 1) concorrono anche al finanziamento degli\nincrementi della retribuzione di posizione - parte fissa definita ai sensi\ndell'art. 49, comma 4) (Trattamento economico fisso per i dirigenti di II\nfascia) e, per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disciplina del Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti\nCCNL del personale di cui al presente Capo. Sono altresì acquisite tutte le\nrisorse derivanti da disposizioni di legge o regolamento che prevedano\nspecifici trattamenti economici in favore del personale destinatario del\npresente articolo - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle\ndi cui all'art. 18, legge n. 88\u002F1989 - il cui utilizzo è comunque vincolato a\nquanto previsto dalle predette disposizioni. Resta fermo quanto previsto\ndall'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Retribuzione di posizione dei dirigenti di II fascia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>preposti ad uffici dirigenziali non generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione\ndirigenziale, nell'ambito di non più dell'85% delle risorse complessive del\nrelativo Fondo di cui all'art. 51, entro i valori annui lordi, a regime, minimo\ne massimo comprensivi della 13a mensilità rispettivamente di € 12.565,11 ed\n€ 46.134,81, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 4), CCNL area\nVI, sottoscritto il 21\u002F7\u002F2010, periodo normativo 2006-2009 e biennio economico\n2006-2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Retribuzione dei dirigenti di II fascia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>incaricati di funzioni dirigenziali generali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti di II fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali\ncompete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per\ni dirigenti di I fascia ai sensi dell'art. 46 (Trattamento economico fisso per\ni dirigenti di I fascia), fermo restando quanto previsto dall'art. 23, comma\n1), D.lgs. n. 165\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - NORME COMUNI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEI DIRIGENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Clausola di salvaguardia economica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano\ncomportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia\nconferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa\ndella Amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a\nquella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un\ndifferenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai\nsuccessivi commi da 2) a 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il differenziale di cui al comma 1) è definito in un importo che consenta\ndi conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente\nin una percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico, che\nsi riduce progressivamente come previsto dal comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il differenziale di cui al comma 1) è riconosciuto, a seguito della\nindividuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5) e nei\nlimiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione\ninferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto.\nNei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di\nposizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1\u002F3 il\n1° anno, di un ulteriore terzo il 2° anno e cessa di essere corrisposto\ndall'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2) non\nsono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai\nsensi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2) è posto a\ncarico dei Fondi di cui agli artt. 48, 51, 68 e 80. In sede di contrattazione\nintegrativa ai sensi dell'art. 7 sono individuate la percentuale di cui al\ncomma 2), nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità\nalle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato\nresesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al\ncomma 1) e a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di\nposizione. Analogamente, per la dirigenza di I fascia, le Amministrazioni\nindividuano le risorse nell'ambito degli specifici Fondi ad essa destinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in\npresenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1), nei casi di\naffidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione\ninferiore a seguito di valutazione negativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa disciplina altresì la corresponsione di un\ndifferenziale di posizione, con onere a carico dei Fondi di cui agli artt. 48,\n51, 68 e 80, anche nei casi in cui, alla scadenza dell'incarico, in assenza di\nvalutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione\ndi importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il\nprecedente incarico. In tal caso, il differenziale è definito, nel 1° anno\ndel nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo\nvalore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al\nprecedente incarico. Nei 2 anni successivi al primo, permanendo l'incarico con\nretribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si\nriduce di 1\u002F3 il 1° anno, di un ulteriore terzo il 2° anno e cessa di essere\ncorrisposto dall'anno successivo. Nella retribuzione connessa al precedente\nincarico non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già\nattribuiti ai sensi del presente articolo. La medesima contrattazione\nintegrativa può altresì stabilire, ferma restando la necessaria assenza di\nvalutazione negativa, soglie di valutazione positiva che occorre superare per\npoter accedere al beneficio di cui al presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei\nconfronti dei dirigenti di cui all'art. 19, comma 3), D.lgs. n. 165\u002F2001 e dei\ndirigenti di cui all'art. 53 del presente CCNL, non ancora transitati alla I\nfascia ai sensi dell'art. 23, comma 1), D.lgs. n. 165\u002F2001, cui venga\nriassegnato un incarico dirigenziale di livello non generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - DISPOSIZIONI SPECIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI SANITARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL MINISTERO DELLA SALUTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Destinatari del presente Capo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Capo contiene le disposizioni speciali che si applicano ai\ndirigenti, anche a tempo determinato, del Ministero della Salute di cui\nall'art. 17, comma 1), legge 11 gennaio 2018 n. 3. Le predette disposizioni si\napplicano anche, ai sensi del comma 3 bis) del citato art. 17, ai dirigenti\ndell'AIFA ivi indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le\ndisposizioni del presente CCNL previste nella Parte Comune e nella sezione\nDirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-hourspyear_select\">\u003Ch3>Art. 56 - Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di struttura complessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Amministrazione i dirigenti\nprivi di incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in\nservizio e il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno\ndi servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e\nall'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai\nprogrammi da realizzare. Gli obiettivi sono definiti nell'ambito delle\nprocedure di pianificazione della performance previste dal sistema di\nvalutazione dell'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1) è stabilito in 38 ore\nsettimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di efficienza ed\nefficacia dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali\ne\u002Fo professionali, correlate all'incarico affidato e agli obiettivi, nonché\nquelle di didattica, ricerca e aggiornamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai\ncommi 1) e 2) è verificato con le procedure previste dal vigente sistema di\nvalutazione della performance della Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto dal comma 2), 4 ore\ndell'orario settimanale sono destinate ad attività diverse da quelle di\nerogazione dei servizi, quali l'aggiornamento professionale secondo la\nnormativa vigente, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca\nfinalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività e non può\nessere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di\nnorma, con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di\nservizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra\nspecificati ovvero, infine, utilizzata per l'aggiornamento facoltativo in\naggiunta alle assenze previste dall'art. 18 (Assenze retribuite) al medesimo\ntitolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze\nfunzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare\nuna mera riduzione dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali\ndelle 4 ore del comma 4), per un totale massimo di 26 ore annue,\nprioritariamente, per il perseguimento di obiettivi di particolare rilevanza\ndefiniti in sede di pianificazione annuale della performance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per\ni quali, non essendo previsto un debito orario, la retribuzione di posizione e\ndi risultato remunera anche le eventuali particolari condizioni di lavoro\npreviste negli articoli seguenti. A tali dirigenti si applicano, invece, le\ndisposizioni contenute nell'art. 57 (Impegno di lavoro dei dirigenti con\nincarico di struttura complessa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione disciplina, previo confronto sindacale ai sensi dell'art.\n5 (Confronto), i criteri di flessibilità oraria applicabili al personale di\ncui al presente articolo, nonché l'eventuale ricorso a regimi di orario\nplurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Impegno di lavoro dei dirigenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>con incarico di struttura complessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Amministrazione, i dirigenti\ncon incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio\nper garantire il funzionamento della struttura cui sono preposti e organizzano\nil proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a\nquello degli altri dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro e impegno di\nservizio dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa), per\nl'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi\nannuali da realizzare, correlati al vigente sistema di valutazione della\nperformance adottato dall'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti con incarico di struttura complessa comunicano preventivamente\ne, ove previsto dalle relative discipline, documentano - attraverso modalità\ncondivise con l'Amministrazione - la pianificazione delle proprie attività\nistituzionali, nonché le assenze variamente motivate, quali ad esempio ferie e\nattività di aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Ulteriori linee-guida in materia di conferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>degli incarichi dirigenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per i dirigenti destinatari del presente Capo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse tipologie di incarichi dirigenziali conferibili, le modalità di\nattribuzione degli stessi, nonché le specifiche posizioni dirigenziali sono\ndefinite con gli atti adottati dalla Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La graduazione delle posizioni dirigenziali, individuate con le modalità e\nsulla base degli atti di cui al comma 1), ai fini della determinazione della\nretribuzione di posizione - parte variabile, avviene secondo i criteri di cui\nall'art. 59 (Graduazione delle posizioni dirigenziali), previo confronto ai\nsensi dell'art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 4), legge n. 3\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Graduazione delle posizioni dirigenziali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Amministrazione definisce la graduazione delle posizioni dirigenziali,\nprevio confronto ai sensi dell'art. 5, tenendo conto dei seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione\norganizzativa della struttura, dalla sua articolazione o differenziazione\ninterna, da elementi del contesto di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) grado di autonomia e livello delle responsabilità assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) competenze professionali o specialistico-funzionali richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Ulteriori linee-guida generali in materia di formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti di cui al presente Capo, in materia di formazione, assume\nparticolare rilevanza la formazione continua, comprendente l'aggiornamento\nprofessionale e la formazione permanente. Tali attività formative devono\ntendere, in particolare, a rafforzare la capacità di attivare iniziative di\ninnovazione e di miglioramento della qualità dei servizi erogati sotto il\nprofilo quantitativo e qualitativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Amministrazioni garantiscono idonei strumenti formativi ai dirigenti\nsecondo i principi e le regole che disciplinano la formazione continua nel\nSSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico, i dirigenti di cui al\npresente Capo possono chiedere il comando finalizzato, per periodi di tempo\ndeterminati, presso Centri, Istituti o altri Organismi di ricerca nazionali o\ninternazionali, che abbiano dato il loro assenso, secondo la disciplina\nstabilita dall'Amministrazione, sulla base dei principi che regolano tale\nistituto nel SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Struttura della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui alla presente Sezione\nsi compone delle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio tabellare, comprensivo della indennità integrativa speciale\nconglobata, salvo quanto previsto dall'art. 76, comma 6), CCNL area I del\n21\u002F4\u002F2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) assegni personali, ove acquisiti e spettanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità di specificità medico-veterinaria, ove spettante in base a\nquanto previsto dall'art. 62 (Indennità di specificità\nmedico-veterinaria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) retribuzione di posizione parte fissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)retribuzione di posizione parte variabile sulla base della graduazione\ndelle funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi\ndell'art. 65;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 69, comma 1), lett. c), ove\nspettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)componenti retributive legate alle particolari condizioni di lavoro, ove\nspettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 62 - Indennità di specificità medico-veterinaria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di specificità medico-veterinaria ha carattere fisso e\nricorrente. Tale indennità è corrisposta mensilmente, per 13 mensilità, al\nsolo personale dirigente medico e veterinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura dell'indennità di cui al comma 1) è di € 8.476,34 annui lordi\ncomprensiva di 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al comma 1) è corrisposta a carico del Fondo di cui\nall'art. 68. Le risorse utilizzate a copertura dell'onere si rendono nuovamente\ndisponibili in caso di cessazione dal servizio dei relativi dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo valore dell'indennità di specificità medica di cui al comma 2) è\ncorrisposto con la decorrenza indicata dall'art. 68, comma 2), lett. b).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Retribuzione di posizione parte fissa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione parte fissa per i dirigenti destinatari della\npresente Sezione è prevista nei seguenti valori annui lordi comprensivi di 13a\nmensilità distinti per tipologia di incarico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incarico di struttura complessa: € 12.565,11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) incarico di struttura semplice: € 11.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di\nconsulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: €\n7.500,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di 5\nanni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato, che abbiano superato il periodo di prova: € 4.400,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione parte fissa di cui al presente articolo, nei\nnuovi valori di cui al comma 1), è corrisposta a carico del Fondo di cui\nall'art. 68 (Fondo risorse decentrate: costituzione). I predetti nuovi valori\ndi retribuzione di posizione parte fissa sono attribuiti dalla data di\nconferimento dei corrispondenti incarichi, con decorrenza comunque non\nanteriore a quella di cui all'art. 68, comma 2), lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incarichi di natura professionale che, alla data di sottoscrizione della\nIpotesi del presente contratto, siano affidati a dirigenti con meno di 5 anni\ndi attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato, sono remunerati con i nuovi valori di retribuzione di posizione\nparte fissa di cui al comma 1), lett. d), ferme restando la retribuzione di\nposizione parte variabile dello specifico incarico ricoperto, nonché\nl'attribuzione del differenziale individuale di cui al comma 4), 3° alinea, ai\ndirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi ivi indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contemperare l'esigenza di definire nuovi valori di retribuzione di\nposizione parte fissa tendenzialmente commisurati a quelli dei corrispondenti\nincarichi previsti nell'ambito del SSN - in linea con gli obiettivi indicati\ndall'art. 17, legge 11\u002F1\u002F2018 n. 3 - con l'ulteriore esigenza di definire\nbilanciati incrementi dei valori di retribuzione di posizione in godimento, ai\ndirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi in servizio alla data di\nsottoscrizione della Ipotesi del presente contratto, in aggiunta alla\nretribuzione di posizione variabile connessa allo specifico incarico affidato e\nferma restando la retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi del\ncomma 1), è corrisposto, in relazione alla tipologia di incarico ricoperto\nalla suddetta data e con la medesima decorrenza prevista per i nuovi valori di\nretribuzione di posizione parte fissa ai sensi del comma 2), un differenziale\nindividuale di retribuzione di posizione, nei seguenti valori annui lordi\ncomprensivi della 13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico di\nstruttura semplice: € 2.500,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico\nprofessionale e con almeno 5 anni di attività, svolta anche nell'ambito di\nrapporti di lavoro a tempo determinato: € 2.500,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico\nprofessionale e con meno di 5 anni di attività, svolta anche nell'ambito di\nrapporti di lavoro a tempo determinato: € 2.815,67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il differenziale di cui al comma 4) è mantenuto, nei valori ivi indicati,\nper tutto il periodo in cui il dirigente, pur conseguendo incarichi aventi\ndiverso oggetto e contenuto, permane nella medesima tipologia di incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I differenziali individuali di cui ai commi 4) e 5) sono corrisposti a\ncarico delle risorse del Fondo di cui all'art. 68 (Fondo risorse decentrate:\ncostituzione), destinate a retribuzione di posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le medesime finalità enunciate al comma 4) i nuovi valori di\nretribuzione di posizione parte fissa previsti per i dirigenti medici e\nveterinari, ai sensi del comma 1), lett. b) e c), sono conseguiti, in quota\nparte, mediante corrispondente riduzione dei valori di retribuzione di\nposizione parte variabile degli incarichi affidati. La quota parte di\nretribuzione di posizione variabile che viene ridotta e, conseguentemente,\ntrasferita dalla parte variabile alla parte fissa è stabilita nei seguenti\nvalori annui lordi comprensivi della 13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 800,00 per gli incarichi di cui al comma 1), lett. b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 1.050,00 per gli incarichi di cui al comma 1), lett. c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Retribuzione di posizione parte variabile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente si\ncompone della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 63 e della\nretribuzione di posizione parte variabile di cui al comma 2) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione parte variabile è definita dalla\nAmministrazione sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali di\ncui all'art. 59 (Graduazione delle posizioni dirigenziali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente di cui\nal comma 1) è definita, per ciascuna tipologia di incarico, entro i seguenti\nvalori massimi annui lordi comprensivi della 13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incarico di struttura complessa: € 50.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) incarico di struttura semplice: € 42.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di\nconsulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: €\n30.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di 5\nanni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato, che abbiano superato il periodo di prova: € 25.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di posizione di cui al presente articolo è corrisposta a\ncarico del Fondo di cui all'art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Indennità per incarico di direzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di struttura complessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa - oltre alla\nretribuzione di posizione - compete una indennità di incarico annua lorda,\nfissa e ricorrente del valore di € 10.218,00 comprensivi della 13a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per 13\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente articolo cessa di essere corrisposta in caso\ndi mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente articolo è a carico del Fondo di cui\nall'art. 68. Le risorse utilizzate a copertura dell'onere si rendono nuovamente\ndisponibili in caso di cessazione dal servizio dei relativi dirigenti e nel\ncaso di cui al comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Incrementi dello stipendio tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti destinatari della presente Sezione, definito dal CCNL area I,\nsottoscritto il 12\u002F2\u002F2010 nella misura di € 43.310,90, è incrementato, dalle\ndate sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per\n13 mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 18,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 56,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 125,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente\nCCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010\ncessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata\nnello stipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), con la medesima decorrenza\nindicata al comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità\ndello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1) è rideterminato in\n€ 45.260,77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Incrementi della retribuzione di posizione parte fissa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti di II\nfascia di cui all'art. 5, comma 3), CCNL area I del 12\u002F2\u002F2010 è rideterminata\nin € 12.565,11 annui lordi comprensivi della 13a mensilità a decorrere dal\n1° gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni di posizione parte fissa di cui all'art. 8, CCNL area I del\n12\u002F2\u002F2010, relativo al biennio economico 2008-2009, sono incrementate dei\nseguenti importi annui lordi comprensivi della 13a mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 8, CCNL area I, biennio\neconomico 2008-2009, sottoscritto il 12\u002F2\u002F2010: € 144,30 a decorrere dal 1°\ngennaio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dirigenti chimici, farmacisti, biologi e psicologi di cui all'art. 8, CCNL\narea I, biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 12\u002F2\u002F2010: € 243,10 a\ndecorrere dal 1° gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Fondo risorse decentrate: costituzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'anno di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL è istituito il “Fondo\nrisorse decentrate dei dirigenti sanitari” nel quale confluiscono, in un\nunico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza,\nstabilità e continuità negli importi determinati nell'anno 2018, nell'ambito\ndel Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II\nfascia di cui all'art. 8, CCNL area I del 12\u002F2\u002F2010, come certificato dai\ncompetenti Organi di controllo, destinato ai trattamenti economici corrisposti\nai dirigenti destinatari della presente Sezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'unico importo di cui al comma 1) è stabilmente incrementato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) a decorrere dal 1° gennaio 2018 di € 647,00 annui lordi per ogni\ndirigente di cui all'art. 8, CCNL area I, biennio economico 2008-2009,\nsottoscritto il 12\u002F2\u002F2010 destinatario della presente Sezione in servizio al 31\ndicembre 2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di € 3.669,69 annui lordi al netto degli oneri riflessi a carico\ndell'Amministrazione, per ogni posto della dotazione organica delle\nAmministrazioni interessate relative al personale di cui al presente Capo -\npari a 503 unità per il Ministero della Salute e a 265 unità per l'AIFA -\nderivanti dallo stanziamento al lordo degli oneri riflessi a carico della\nAmministrazione, previsto dall'art. 1, comma 376), legge n. 145\u002F2018; tali\nrisorse confluiscono nel fondo con la decorrenza di cui al predetto comma\n376);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità\nnon più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di\n13a mensilità; tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno\nsuccessivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo di cui al presente articolo può essere annualmente incrementato\ncon importi variabili di anno in anno derivanti dalle seguenti risorse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)risorse derivanti dalla attuazione dell'art. 43, legge n. 449\u002F1997;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)risorse derivanti da compensi per incarichi aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16,\ncommi 4), 5) e 6), DL n. 98\u002F2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale cessato dal servizio\nnel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità\nresidue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 13a\nmensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)eventuali altre risorse derivanti da disposizioni di legge, diverse da\nquella di cui al comma 2), lett. b), che prevedano specifici trattamenti\neconomici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Fondo risorse decentrate: utilizzo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 68 è destinato alla erogazione\ndei seguenti trattamenti economici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione di posizione parte fissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)retribuzione di posizione parte variabile, ivi compresi i differenziali\nindividuali di retribuzione di posizione di cui all'art. 63, comma 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione di risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'art. 62;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)trattamenti accessori correlati alle condizioni di lavoro di cui agli\nartt. 70, 71 e 72;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)indennità di struttura complessa di cui all'art. 65 (Indennità per\nincarico di direzione di struttura complessa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)eventuali assegni personali posti a carico del Fondo ai sensi delle\nvigenti norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 70 - Pronta disponibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'istituto della pronta disponibilità durante le ore o le giornate\neccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per\nessenziali e indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di\nattività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei\ngiorni festivi e\u002Fo nelle ore notturne e\u002Fo caratterizzati dal rischio di dover\nfar fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte\nattraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il numero\ndei turni di pronta disponibilità deve essere individuato nella entità\nstrettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il\nposto di lavoro, di norma nell'arco di 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>La durata massima del periodo di pronta disponibilità è di 12 ore. Due\nturni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.\nDi regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente più di 6 turni di\npronta disponibilità nel mese. La pronta disponibilità dà diritto a una\nindennità di € 20,66 per ogni 12 ore. Qualora il turno sia articolato in\norari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a 4 ore -\nl'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata\ndel 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in un giorno festivo spetta 1 giorno di riposo compensativo\nsenza riduzione del debito orario settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse\ndecentrate di cui all'art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo è applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 56\n(Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 71 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario, espressamente e tempestivamente\nautorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di\nlavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) e sono rivolte a\nfronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, possono essere\nutilizzate ai soli fini di garantire la continuità dei servizi istituzionali e\nper attività non programmabili, di norma nei casi previsti dall'art. 73\n(Attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo\ninfrasettimanale), commi 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1) sono retribuite\ncon i compensi determinati ai sensi dei commi 3) e 4) ovvero, in alternativa,\npossono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da\nfruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese\nsuccessivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di cui al comma 4) delle percentuali di seguito\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15% per lavoro straordinario diurno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario\nnotturno, ossia dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 50% per quello prestato in orario notturno festivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura oraria sulla quale sono calcolate le maggiorazioni di cui al comma\n3) è determinata dividendo, per il divisore convenzionale 156, l'importo\nmensile delle seguenti voci retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio tabellare, comprensivo della indennità integrativa speciale\nconglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rateo di 13a mensilità della precedente voce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi di cui al comma 1) le prestazioni eccedenti l'orario di\nlavoro di cui all'art. 56 (Orario e impegno lavoro dei dirigenti privi di\nincarico di struttura complessa), funzionali al raggiungimento degli obiettivi\nassegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse\ndecentrate di cui all'art. 68.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Turnazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove sia richiesta l'erogazione del servizio con continuità per almeno\n12 ore e, conseguentemente, sia necessaria la prestazione lavorativa di\ndirigenti durante tutto l'orario di servizio, quest'ultimo può essere\narticolato in turni giornalieri, anche in giornata festiva o feriale non\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni di cui al comma 1) consistono in una effettiva rotazione del\npersonale in prestabilite articolazioni orarie. Pertanto, si considera in turno\ntutto il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro in modo da\ncoprire a rotazione l'intera durata del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione\ndella relativa indennità, devono essere distribuite in modo tale da far\nrisultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in\norario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla\narticolazione adottata nell'Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare\narticolazione dell'orario di lavoro, ai soli dirigenti privi di incarico di\nstruttura complessa inseriti nei turni è corrisposta, in aggiunta alla\nretribuzione di risultato, una indennità, i cui valori sono stabiliti come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 6 e le 22):\nmaggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 61, comma 1),\nlett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>b)turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\ndi cui all'art. 61, comma 1), lett. a);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di\ncui all'art. 61, comma 1), lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 10%\nrispetto a quanto previsto alle lett. b) e c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al comma 4) è corrisposta per i soli periodi di\neffettiva prestazione in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse\ndecentrate di cui all'art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Attività prestate nel giorno di riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o in giorno festivo infrasettimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 72 (Turnazioni), il dirigente\nche, per particolari esigenze di servizio, non usufruisca del giorno di riposo\nsettimanale, ha diritto al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire\nentro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Ai dirigenti privi\ndi incarico di struttura complessa deve essere, altresì, corrisposto, per ogni\nora di lavoro effettivamente prestato, un compenso pari al 50% della\nretribuzione oraria di cui all'art. 71, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 72 (Turnazioni), il dirigente\nprivo di incarico di struttura complessa che, per particolari esigenze di\nservizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a\nrichiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore lavorate oppure, in\nalternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse\ndecentrate di cui all'art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Ch3>Art. 74 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>prestazioni specialistiche od esami diagnostici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di\nincarico di struttura complessa) sono riconosciuti specifici permessi per\nl'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami\ndiagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima\ndi 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono assimilati alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime\neconomico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente\nCCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su\nbase oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1) possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata della intera giornata lavorativa. In tale ipotesi\nl'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dirigente viene\ncomputata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto\nosservare nella giornata di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del dirigente è sottoposto alla medesima decurtazione prevista\ndalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dirigente nel\nrispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di particolare\ne comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche\nnelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio\ndell'orario di lavoro del giorno in cui il dirigente intende fruire del periodo\ndi permesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per i permessi di cui al comma 1) è giustificata mediante\nattestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal\npersonale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la\nvisita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione è inoltrata all'Amministrazione dal dirigente oppure è\ntrasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del\nmedico o della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del dirigente conseguente a una patologia in atto, la\nrelativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione\ndella disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento\ngiuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata\nmediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata alla Amministrazione secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tale ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 8) e 9) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente a quanto previsto dal comma 10), nei casi in cui l'incapacità\nlavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno\norganico delle visite specialistiche, degli accertamenti, degli esami\ndiagnostici e\u002Fo delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia,\ncon la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in\nordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza\nè giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10), lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dalla attestazione di presenza presso la Struttura, ai sensi delle\nprevisioni dei commi 8), 9) e 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dirigenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano\nsottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti\nincapacità al lavoro, è sufficiente una unica certificazione, anche cartacea,\ndel medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti\ncomportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I\ndirigenti interessati producono tale certificazione alla Amministrazione prima\ndell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A\ntale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi\ndei commi 8), 9) e 10) dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle\ngiornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata\nnell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la possibilità per il dirigente, per le finalità di cui al\ncomma 1), di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo,\nanche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e\npersonali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario,\nsecondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali\nistituti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialtxt\">\u003Ch3>Art. 75 - Integrazione alla disciplina sul periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina del periodo di prova prevista per la dirigenza\ndi cui alla presente Sezione, sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti\ndel ruolo sanitario che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro\nsubordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo\nabbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo\ndeterminato, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del\nSSN. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto\noriginario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inoltre esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla\nprofessionalità richiesta dalle attività da espletare, i dirigenti di cui al\ncomma 1) che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a\ntempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo abbiano già superato,\nin rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a\n12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra Amministrazione\nPubblica. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto\noriginario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Clausole finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la decorrenza del nuovo ruolo dei dirigenti sanitari prevista\ndall'art. 17, legge 11\u002F1\u002F2018 n. 3, ai dirigenti sanitari di II fascia del\nMinistero della Salute le nuove disposizioni del presente Capo sono applicate a\nseguito del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali previsti dal presente\nCapo e dagli atti di cui all'art. 58, comma 1) (Ulteriori linee-guida in\nmateria di conferimento degli incarichi dirigenziali per i dirigenti\ndestinatari del presente Capo). Fino a tale data continuano a trovare\napplicazione le previgenti disposizioni contrattuali, in quanto compatibili ai\nsensi dell'art. 1, comma 10) o non disapplicate; sono comunque applicate le\ndisposizioni del presente CCNL previste nella Parte Comune, nonché nella\nsezione Dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la salvaguardia giuridica ed economica di cui all'art. 17, comma\n2), ultimo periodo, legge 11\u002F1\u002F2018 n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I DIRIGENTI ENAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Destinatari del presente Capo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Capo si applicano ai dirigenti dell'ENAC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le\ndisposizioni del presente CCNL previste nella Parte Comune e nella sezione\nDirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Incrementi del trattamento economico fisso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di 13a mensilità,\ndei dirigenti ENAC, definito dall'art. 2, comma 2), CCNL 4\u002F8\u002F2010, nella misura\ndi € 63.695,26 è incrementato, dalle date sottoindicate, dei seguenti\nimporti mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° gennaio 2016 di € 36,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 109,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 183,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL\nl'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di\nessere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello\nstipendio tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della applicazione dei commi 1) e 2), con la medesima decorrenza\nindicata al comma 2), il nuovo valore a regime annuo lordo comprensivo di 13a\nmensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti ENAC è rideterminato in €\n66.552,01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 2,\ncomma 3), CCNL 4\u002F8\u002F2010, è rideterminato in € 14.698,26 annui lordi a\ndecorrere dal 1° gennaio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto previsto al comma 4), i nuovi valori minimo e massimo\na regime della retribuzione di posizione sono pari rispettivamente ad €\n14.698,26 e ad € 46.718,26 annui lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Effetti dei nuovi trattamenti economici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni risultanti dalla applicazione dell'art. 78 (Incrementi del\ntrattamento economico fisso) hanno effetto sul trattamento ordinario di\nquiescenza, sull’indennità di buonuscita o di anzianità, sul TFR, sulla\nindennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi\ncontributi e sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti del comma 1) si applicano alla retribuzione di posizione nella\ncomponente fissa e variabile in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dei commi 1) e 2) hanno\neffetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\ndirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di\nvigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e\nnegli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.\nAgli effetti del TFR, della indennità di buonuscita, della indennità\nsostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si\nconsiderano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal\nservizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale è\nconservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Fondo per il finanziamento della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di posizione e di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo per il finanziamento della\nretribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'art. 4, CCNL\n4\u002F8\u002F2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato dell'1,58% calcolato sul\nmonte salari 2015, relativo ai dirigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse di cui al comma 1) concorrono anche al finanziamento degli\nincrementi della retribuzione di posizione - parte fissa definita ai sensi\ndell'art. 78, comma 4) e per la parte residuale sono destinate alla\nretribuzione di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia,\nla disciplina del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e\ndi risultato dei dirigenti contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui\nal presente Capo. Sono altresì acquisite tutte le risorse derivanti da\ndisposizioni di legge o regolamento che prevedano specifici trattamenti\neconomici in favore del personale destinatario del presente articolo il cui\nutilizzo è comunque vincolato a quanto previsto dalle predette\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Norma finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del\npresente Capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi\ndell'art. 1, comma 10) e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL\napplicabili a tale personale, con particolare riferimento all'art. 65, comma\n5), CCNL 30\u002F5\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III) SEZIONE PROFESSIONISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - INTRODUZIONE ALLA SEZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Destinatari della sezione “Professionisti”.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Sezione del CCNL si applica ai professionisti di cui all'art. 7,\ncomma 2), CCNQ 13\u002F7\u002F2016, collocati nell'area dei Professionisti e nell'area\nMedica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'espressione “professionista\u002Fi”, salvo diversa previsione, designa\nd'ora in avanti e agli effetti della presente Sezione del contratto il\npersonale dipendente di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al pari della\ndirigenza, una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli\nenti. Correlativamente, anche in ragione del duplice profilo di\n“professionisti” e di “dipendenti” investiti di particolari\nresponsabilità, essi rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse\nsotto il profilo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di qui l'inclusione dei professionisti in un'area di contrattazione comune\ncon la dirigenza, ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di\nfunzioni e la conseguente necessità di una distinta disciplina\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di\nautonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano\nl'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano\nattraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva\nprofessione da essi garantita all'ente a garanzia della correttezza del\nquotidiano operare e, per l'area legale, attraverso l'attività di patrocinio,\nrappresentanza, e assistenza, consulenza e negoziazione assistita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività dei professionisti all'interno degli enti, sotto questo primo e\nfondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative e alle regole\ndeontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni. I\nprofessionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti\nprofessionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi\nOrdini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun\nprofessionista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò posto, le Parti rilevano che l'apporto dei professionisti, fermi\nrestando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive in un contesto unitario\nche deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e\nqualità dei servizi istituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle Parti, la\nnecessità che l'attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli\nambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le\nlogiche che governano l'attività dell'ente e con le dinamiche organizzative\nche le sottendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sotto questo profilo i professionisti si raccordano ai diversi livelli della\nstruttura organizzativa per l'individuazione di obiettivi e priorità, in modo\nda garantire quella piena sintonia che è indispensabile per la realizzazione\ndegli obiettivi dell'ente e per la migliore tutela dell'interesse pubblico cui\nl'attività istituzionale è finalizzata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si\napplicano le disposizioni del presente CCNL previste nella parte I (Parte\nComune).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Confronto: materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i criteri per la definizione delle procedure selettive per l'accesso ai\nlivelli differenziati di professionalità del personale dell'area dei\nProfessionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento\nal personale dell'area dei Professionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i criteri dei sistemi di valutazione della performance del personale\ndell'area dei Professionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi al personale\ndell'area Medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i criteri dei sistemi di valutazione del personale dell'area Medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i criteri per la graduazione delle posizioni del personale dell'area\nMedica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività\nformative e di aggiornamento professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Contrattazione integrativa: materie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la ripartizione del Fondo dell'area dei Professionisti di cui all'art. 89\nfra le varie finalità di utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la ripartizione del Fondo dell'area Medica di cui all'art. 97 fra le\nvarie finalità di utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la ripartizione del Fondo dei professionisti dell'ENAC di cui all'art. 105\nfra le varie finalità di utilizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 90, comma 1), lett. b),\n1°, 2° e 3° alinea, CCNL del Personale con qualifica dirigenziale e relative\nspecifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche\nricomprese nel comparto del personale degli Enti Pubblici non economici\ndell'11\u002F10\u002F1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3),\nCCNL dell’area VI dell’1\u002F8\u002F2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio\neconomico 2002-2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area\ndei Professionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area\nMedica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) la definizione delle ulteriori iniziative e interventi, correlati ad\nincentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del\npersonale dell'area Medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43,\nlegge n. 449\u002F1997, alla incentivazione delle prestazioni del personale\ndell'area dei Professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l'eventuale rivalutazione degli importi della indennità di specificità\nmedica e della componente fissa della retribuzione di posizione dell'area\nMedica ai sensi dell'art. 3, comma 2), CCNL del comparto Enti pubblici non\neconomici integrativo del personale area Professionisti e area Medica\nsottoscritto in data 8\u002F1\u002F2003, con oneri a carico delle risorse stabili del\nFondo di cui all'art. 97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)l'eventuale rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di\nposizione del personale dell'area Medica ai sensi dell'art. 3, comma 4), CCNL\ndel comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area\nProfessionisti ed area Medica sottoscritto in data 8\u002F1\u002F2003, con oneri a carico\ndel Fondo di cui all'art. 97;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del\npersonale dell'area dei Professionisti e dell'area Medica per il rimborso,\nanche in misura parziale, degli oneri sostenuti dagli interessati per\nl'ulteriore copertura assicurativa, oltre quella già definita dalla\nAmministrazione, con oneri a proprio carico sostenuti sulla base delle vigenti\ndisposizioni di legge - tra cui l'art. 10, legge n. 24\u002F2017 - nonché di\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)la destinazione di risorse stabili del Fondo per il trattamento accessorio\ndei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli Albi\nprofessionali, secondo la disciplina dell'art. 106;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennità previste\ndall'art. 90, comma 1), lett. b), 1°, 2° e 3° alinea, CCNL 11\u002F10\u002F1996 - di\nuna unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art.\n101, comma 3), CCNL dell'area VI del 1\u002F8\u002F2006, periodo normativo 2002-2005 e\nbiennio economico 2002-2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale,\ndi cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilità territoriale) e le\ncomplessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2) di tale\narticolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3), art. 113,\nD.lgs. n. 50\u002F2016, con le modalità, alle condizioni e nei limiti ivi\nprevisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)l'attivazione dei piani di welfare integrativo nei limiti delle risorse\ngià destinate a tali finalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)la definizione delle forme e modalità per l'esercizio della attività\nlibero-professionale del personale dell'area Medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)la definizione della misura percentuale della indennità di coordinamento\ndei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1), CCNL comparto Enti pubblici\nnon economici integrativo del personale area Professionisti e area Medica\nsottoscritto in data 8\u002F1\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa\ndall'art. 32.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4) è quella di cui al comma 1),\nlett. q). Alle restanti materie di cui al medesimo comma 1) si applica l'art.\n8, comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DISPOSIZIONI SPECIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - AREA DEI PROFESSIONISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Destinatari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Titolo si applicano ai professionisti degli enti\npubblici non economici collocati nell'area dei Professionisti, già ricompresi\nnell'area dirigenziale VI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Struttura della retribuzione dell'area\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei Professionisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente Capo si\narticola nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. stipendio tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. indennità per incarichi di coordinamento, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. retribuzione di risultato, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. altri emolumenti accessori previsti dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge, tra cui i\ncompensi disciplinati dall'art. 9, DL n. 90\u002F2014, convertito dalla legge n.\n114\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Incrementi dello stipendio tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area dei\nProfessionisti, come stabiliti dall'art. 8 e dalla tabella 2) allegata al CCNL\ndell'area VI, sottoscritto il 21\u002F7\u002F2010, biennio economico 2008-2009, sono\nincrementati degli importi mensili lordi, per 13 mensilità, indicati\nnell’allegata tabella 1), con le decorrenze ivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dalla\napplicazione del comma 1) sono rideterminati nelle misure e alle scadenze\nstabilite dall’allegata tabella 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione del CCNL,\nl'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di\nessere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello\nstipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun professionista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Effetti dei nuovi stipendi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dell'art. 87 hanno\neffetto sul trattamento di quiescenza, sulla indennità di buonuscita o di\nanzianità, sul TFR, sulla indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali\ne previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 87 hanno effetto\nintegralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\nprofessionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel\nperiodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle\nscadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente\narticolo. Agli effetti del TFR, della indennità di buonuscita e di anzianità,\ndella indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122\nc.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione\ndal servizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma quanto previsto dall’art. 98, comma 3) e art. 99, comma 3),\nCCNL 1\u002F8\u002F2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Fondo dell'area dei Professionisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il fondo dell'area dei Professionisti di\ncui all'art. 10, CCNL, area VI, sottoscritto il 21\u002F7\u002F2010, biennio economico\n2008-2009, è incrementato dell’1,88%, calcolato sul monte salari 2015\nrelativo alla medesima area dei Professionisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei\nprofessionisti di area diversa da quella legale, nei valori definiti ai sensi\ndell'art. 10, comma 2), CCNL 21\u002F7\u002F2010, corrisposte a carico delle risorse del\nFondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere\ndal 1° gennaio 2018, di un importo complessivo annuo lordo pari ad €\n130,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disciplina del Fondo dell'area dei Professionisti contenuta\nnei precedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto\nprevisto dall'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Livelli differenziati di professionalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL gli enti attivano la\nprocedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal I al II livello di\nprofessionalità, attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle\nvigenti disposizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al comma 1) è attivata mediante l'utilizzo di criteri\nsemplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli\nprevisti dall'art. 85, comma 6), lett. a) e b), CCNL dell’area VI,\nquadriennio normativo 2002-2005, dell’1\u002F8\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Incarichi di coordinamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 35, CCNL comparto Enti pubblici non\neconomici, sottoscritto il 16\u002F2\u002F1999 e dall'art. 33 del CCNL area VI,\nquadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il\n21\u002F7\u002F2010, gli enti, previo confronto ai sensi dell'art. 83, prevedono, ai soli\nfini del conferimento degli incarichi di coordinamento non generale, anche\nl'applicazione, di norma, del principio della rotazione degli stessi. Per la\nmedesima tipologia di incarico, prevedono, a titolo sperimentale, tra i criteri\ndi conferimento, la valutazione delle capacità di coordinamento del gruppo dei\nprofessionisti, basata eventualmente sulla rilevazione dei giudizi espressi da\nquesti ultimi, ove attivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Norma finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del\npresente Capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi\ndell'art. 1, comma 10) e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL\napplicabili a tale personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono confermati, ai sensi del\ncomma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'art. 4, CCNL Enti pubblici non economici integrativo del personale area\nProfessionisti e area Medica sottoscritto in data 8\u002F1\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'art. 6, CCNL Enti pubblici non economici integrativo del personale area\nProfessionisti e area medica sottoscritto in data 8\u002F1\u002F2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'art. 101, comma 3), CCNL area VI, sottoscritto l’1\u002F8\u002F2006, periodo\nnormativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)art. 13, CCNL area VI, sottoscritto il 21\u002F7\u002F2010, biennio economico\n2008-2009;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)art. 35, CCNL comparto Enti pubblici non economici, sottoscritto il\n16\u002F2\u002F1999 e art. 33, CCNL area VI, quadriennio normativo 2006- 2009 e biennio\neconomico 2006-2007, sottoscritto il 21\u002F7\u002F2010, tenuto conto di quanto\nprecisato al comma 3) di tale ultimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - AREA MEDICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Destinatari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Titolo si applicano ai professionisti degli Enti\nprevidenziali collocati nell'area Medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Struttura della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dell'area dei Professionisti medici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei professionisti medici disciplinati nel presente Capo si\narticola nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. stipendio tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. indennità di specificità medica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. retribuzione di posizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. retribuzione di risultato, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.specifico trattamento economico per i medici di II fascia con incarico\nquinquennale, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. compensi relativi alle condizioni di lavoro, ove spettanti, nei casi\nprevisti dal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. altri emolumenti accessori previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Incrementi dello stipendio tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area Medica, come\nstabiliti dall'art. 8 e dalla tabella 2) allegata al CCNL Area VI, sottoscritto\nil 21\u002F7\u002F2010, biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi\nmensili lordi, per 13 mensilità, indicati nell’allegata tabella 4), con le\ndecorrenze ivi stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dalla\napplicazione del comma 1) sono rideterminati nelle misure e alle scadenze\nstabilite dall’allegata tabella 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL\nl'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di\nessere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello\nstipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun professionista dell'area Medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Effetti dei nuovi stipendi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dell'art. 95 hanno\neffetto sul trattamento di quiescenza, sulla indennità di buonuscita o di\nanzianità, sul TFR, sulla indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali\ne previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 95 hanno\neffetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei\nprofessionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel\nperiodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle\nscadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente\narticolo. Agli effetti del TFR, della indennità di buonuscita e di anzianità,\ndella indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122\nc.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione\ndal servizio, nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile,\nprovvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma quanto previsto dall’art. 104, comma 3), e art. 105, comma 3),\nCCNL 1\u002F8\u002F2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Fondo dell'area Medica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo dell'area Medica di cui all'art.\n11, CCNL area VI, sottoscritto il 21\u002F7\u002F2010, biennio economico 2008-2009, è\nincrementato dell'1,63%, calcolato sul monte salari 2015 relativo alla medesima\narea Medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici, nei valori\ndefiniti ai sensi dell'art. 11, comma 2), CCNL 21\u002F7\u002F2010, corrisposte a carico\ndelle risorse del Fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente\nincrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo complessivo annuo\nlordo pari ad € 130,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disciplina del Fondo dell'area Medica contenuta nei\nprecedenti CCNL del personale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto\nprevisto dall'art. 23, comma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Ulteriori linee-guida generali in materia di formazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i professionisti dell'area Medica la formazione e l'aggiornamento\nprofessionale assumono particolare rilevanza quale metodo permanente per la\nvalorizzazione delle capacità e attitudini personali e come supporto per\nl'assunzione delle responsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti garantiscono idonei strumenti formativi ai professionisti dell'area\nMedica secondo i principi e le regole che disciplinano la formazione continua\nnel SSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico, i professionisti\ndell'area Medica di cui al presente Capo possono richiedere il comando\nfinalizzato, per periodi di tempo determinati, presso Centri, Istituti o altri\nOrganismi di ricerca nazionali o internazionali, che abbiano dato il loro\nassenso, secondo la disciplina stabilita dalle Amministrazioni, sulla base dei\nprincipi che regolano tale istituto. Esso è autorizzato dalle Amministrazioni,\nnon può comunque superare 2 anni nel quinquennio e, fermo restando il decorso\ndell'anzianità di servizio ad ogni effetto, per la sua durata non competono\ngli assegni relativi al rapporto di lavoro. Nel caso in cui il comando sia\ngiustificato dall’esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche\nparticolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, le\nAmministrazioni possono autorizzare il comando finalizzato stabilendo se e in\nquale misura e per quale durata competono lo stipendio tabellare e la\nretribuzione di posizione, con esclusione comunque delle quote retributive\ncollegate all'effettiva presenza in servizio e della retribuzione di\nrisultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate\ndagli interessati, nonché partecipazione a convegni, congressi o\nperfezionamenti o specializzazioni facoltativi, connessi con l'attività di\nservizio ed effettuati con l'utilizzo delle ore riservate all'aggiornamento ai\nsensi dell'art. 3, CCNL 14\u002F4\u002F1997, senza oneri per le Amministrazioni.\nL'eventuale concorso alle spese da parte della Amministrazione è, in tal caso,\nstrettamente subordinato alla effettiva connessione delle iniziative con\nl'attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari\nalla attività didattica di docenza si realizza nelle aree di applicazione\ndefinite da ciascuna Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>prestazioni specialistiche o esami diagnostici.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai professionisti medici di cui al presente Capo sono riconosciuti specifici\npermessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o\nesami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura\nmassima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per\nla sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 1) sono assimilati alle assenze per malattia ai\nfini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime\neconomico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre\ntipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente\nCCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico\naccessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di comporto 6 ore di permesso fruite su base\noraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi orari di cui al comma 1) possono essere fruiti anche\ncumulativamente per la durata della intera giornata lavorativa. In tale ipotesi\nl'incidenza della assenza sul monte ore a disposizione del professionista\nmedico viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo\navrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico\naccessorio del professionista medico è sottoposto alla medesima decurtazione\nprevista dalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di\nassenza per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal professionista medico\nnel rispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni. Nei casi di\nparticolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere\npresentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre\nl'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il professionista medico\nintende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per i permessi di cui al comma 1) è giustificata mediante\nattestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal\npersonale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la\nvisita o la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione è inoltrata alla Amministrazione dal professionista medico\noppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a\ncura del medico o della struttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,\nl'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità\nlavorativa temporanea del professionista medico conseguente a una patologia in\natto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente\napplicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo\ntrattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi l'assenza per malattia è\ngiustificata mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni, comunicata alla Amministrazione secondo le\nmodalità ordinariamente previste in tale ipotesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale\namministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la\nprestazione, secondo le previsioni dei commi 8) e 9) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente a quanto previsto dal comma 10), nei casi in cui l'incapacità\nlavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno\norganico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e\u002Fo\ndelle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la\nconseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al\nrelativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è\ngiustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10), lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è\ngiustificata dalla attestazione di presenza presso la Struttura, ai sensi delle\nprevisioni dei commi 8), 9) e 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di professionisti medici che, a causa delle patologie sofferte,\ndebbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie\ncomportanti incapacità al lavoro, è sufficiente una unica certificazione,\nanche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti\nsanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o\ncalendari stabiliti. I professionisti medici interessati producono tale\ncertificazione alla Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo\nil calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le\nsingole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8), 9) e 10) dalle quali\nrisulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto\nche la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di\nterapie prescritto dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la possibilità per il professionista medico, per le finalità\ndi cui al comma 1), di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente\narticolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi\nfamiliari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro\nstraordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e\ngiuridico di tali istituti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Norma finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del\npresente Capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi\ndell'art. 1, comma 10) e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL\napplicabili a tale personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono confermati, ai sensi del\ncomma 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'art. 3, CCNL integrativo relativo al personale dell'area dei\nProfessionisti e dell'area Medica del comparto degli enti pubblici non\neconomici dell'8\u002F1\u002F2003, anche con riferimento alle indennità previste per i\nmedici previdenziali e per gli altri medici e veterinari dall'art. 33, comma\n1), lett. c) e d), dall'art. 34, comma 1), lett. a) e b) e dall'art. 35, comma\n1), lett. b), CCNL 10\u002F7\u002F1997, alle iniziative e interventi, anche correlati ad\nincentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del\npersonale dell'area Medica, alla rivalutazione dei valori della retribuzione di\nposizione dei medici previdenziali e degli altri medici e veterinari di cui\nall'art. 31 dello stesso CCNL del 10\u002F7\u002F1997;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'art. 8, CCNL 14\u002F4\u002F1997, attuativo dell'art. 94, comma 1), CCNL relativo\nall'area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese\nnella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non\neconomici dell'11\u002F10\u002F1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - PROFESSIONISTI ENAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 – Destinatari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole del presente Capo si applicano ai professionisti dell'ENAC\nricompresi nel campo di applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le\ndisposizioni comuni a tutti i professionisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Struttura della retribuzione dell'area\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei Professionisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei professionisti disciplinati nel presente Capo si\narticola nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio tabellare correlato ai livelli economici di professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) tredicesima mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)retribuzione di posizione connessa all'espletamento degli incarichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) retribuzione di risultato, ove spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) indennità aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) indennità sostitutiva dell'indennità aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) indennità professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)altre indennità o emolumenti spettanti in base a specifiche disposizioni\ndi legge o al presente contratto, tra cui i compensi disciplinati dall'art. 9,\nDL n. 90\u002F2014, convertito dalla legge n. 114\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Stipendio tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 5, CCNL 4 agosto 2010, relativi\nai professionisti di I qualifica, sono incrementati degli importi mensili\nlordi, per 13 mensilità, indicati nella tabella 7), con le decorrenze ivi\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del\ncomma 1) sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite\ndall’allegata tabella 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL\nl'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di\nessere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello\nstipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, nonché gli\neventuali assegni ‘ad personam’, ove acquisiti o spettanti, nella misura in\ngodimento di ciascun professionista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Effetti dei nuovi stipendi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure degli stipendi risultanti dalla applicazione del presente\ncontratto hanno effetto sulla 13a mensilità, sul trattamento di quiescenza,\nsulla indennità di buonuscita, sul TFR, sulla indennità alimentare, sulle\nritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, e i contributi di\nriscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 103 (Stipendio\ntabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi\nprevisti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,\nnel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti del TFR, della indennità di\nbuonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si\nconsiderano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato quanto previsto dall'art. 80, comma 3) (Effetti dei nuovi\nstipendi), CCNL 30 maggio 2007, quadriennio normativo 2002-2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di I qualifica professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Fondo dell'area dei Professionisti di\ncui all'art. 7, CCNL 4 agosto 2010, biennio economico 2008-2009, è\nincrementato dell'1,17%, calcolato sul monte salari 2015 relativo alla medesima\narea dei Professionisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È confermata la disciplina del Fondo per le politiche di sviluppo dei\nprofessionisti di I qualifica professionale contenuta nei precedenti CCNL del\npersonale di cui al presente Capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23,\ncomma 2), D.lgs. n. 75\u002F2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Iscrizione agli Albi professionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui l'iscrizione negli elenchi speciali di determinati Albi\nprofessionali sia richiesta come requisito per l'esercizio delle attività del\nprofessionista, questi cura tutti gli adempimenti necessari per il periodico\nrinnovo della iscrizione stessa, assumendosi anche il pagamento della quota\nannuale a tal fine prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa può prevedere la rimborsabilità della quota\nannuale di iscrizione agli Albi professionali con oneri a carico delle risorse\ndel Fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Norma finale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL, nei confronti del personale del\npresente Capo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili ai sensi\ndell'art. 1, comma 10) e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL\ndell'ENAC, con particolare riferimento alle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)artt. 70 e 78, CCNL 30\u002F5\u002F2007, periodo normativo 2002-2005 e biennio\neconomico 2002-2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)art. 25, CCNL 4\u002F8\u002F2010, periodo normativo 2006-2009 e biennio economico\n2006-2007;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)art. 8, CCNL 30\u002F5\u002F2007, biennio economico 2004-2005, e art. 31, CCNL\n4\u002F8\u002F2010, periodo normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONISTI - EPNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incrementi mensili della retribuzione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro mensili da corrispondere in 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"718\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PROFESSIONISTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">II livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">33,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">102,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">124,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">I livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">33,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">102,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">\u003Ca name=\"_Hlk49539927\" id=\"_Hlk49539927\">\u003C\u002Fa>150,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONISTI - EPNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova retribuzione tabellare annua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"752\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PROFESSIONISTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">II livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">42.718,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">43.539,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">43.803,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">I livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">35.800,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">36.621,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">37.196,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONISTI - EPNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento della IVC, decorrenza 2010, nello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"741\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">IVC\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.7.10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">nuova  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">PROFESSIONISTI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">II livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">43.803,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">317,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">44.121,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">I livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">37.196,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">265,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">37.461,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEDICI - EPNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incrementi mensili della retribuzione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro mensili da corrispondere in 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"712\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"233\">\n  \u003Ccol width=\"62\">\n  \u003Ccol width=\"140\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">MEDICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 2) - tempo pieno  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">27,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">81,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">132,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 1) - tempo pieno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">21,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">65,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">105,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 2) - tempo definito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">20,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">61,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">99,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 1) - tempo definito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">15,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"140\">\u003Cp align=\"center\">46,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">75,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEDICI - EPNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuova retribuzione tabellare annua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"734\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"233\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"128\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">MEDICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 2) - tempo pieno  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">42.104,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">42.762,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">43.371,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 1) - tempo pieno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">33.592,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">34.117,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">34.604,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 2) - tempo definito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">31.528,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">32.020,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">32.477,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 1) - tempo definito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">24.048,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">24.424,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"128\">\u003Cp align=\"center\">24.773,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEDICI - EPNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento della IVC, decorrenza 2010, nello stipendio tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"723\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"68\">\n  \u003Ccol width=\"233\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp align=\"center\">posizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">economica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">IVC\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.7.10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">nuova  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">MEDICA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 2) - tempo pieno  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">43.371,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">313,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">43.685,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 1) - tempo pieno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">34.604,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">249,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">34.854,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 2) - tempo definito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">32.477,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">234,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">32.712,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"233\">\u003Cp>liv. 1) - tempo definito\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">24.773,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">178,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">24.952,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cp>PROFESSIONISTI DELLA I QUALIFICA PROFESSIONALE - ENAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incrementi mensili della retribuzione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro mensili da corrispondere in 13 mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"633\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"203\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">livelli economici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di professionalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 4 super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">26,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">81,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">168,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">24,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">75,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">155,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">18,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">55,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">114,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">15,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">47,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">97,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">14,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">43,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">89,10\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"633\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"147\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONISTI DELLA I QUALIFICA PROFESSIONALE - ENAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Nuova retribuzione tabellare annua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"203\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"151\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">livelli economici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di professionalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">rideterminato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 4 super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">57.155,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">57.814,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">58.852,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">52.906,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">53.516,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">54.477,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">38.761,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">39.207,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">39.912,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">33.102,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">33.483,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">34.084,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\">\u003Cp align=\"center\">30.274,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"151\">\u003Cp align=\"center\">30.624,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">31.173,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>PROFESSIONISTI DELLA I QUALIFICA PROFESSIONALE - ENAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento della IVC, decorrenza 2010, nello stipendio tabellare (valori\nin euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la 13a mensilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"203\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"139\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">livelli economici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di professionalità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.1.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">IVC\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1.7.10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">nuova  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tabellare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 4 super\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">58.852,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">426,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">59.278,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">54.477,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">394,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">54.872,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">39.912,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">289,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">40.201,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">34.084,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">246,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">34.331,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"justify\">P I 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\">\u003Cp align=\"center\">31.173,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">225,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"139\">\u003Cp align=\"center\">31.399,49\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"139\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 11) (Ferie e recupero\nfestività soppresse), le Parti si danno reciprocamente atto che, in base alle\ncircolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8), DL n. 95\u002F2012,\nconvertito nella legge n. 135\u002F2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot.\n77389 del 14\u002F09\u002F2012 e prot. 94806 del 9\u002F11\u002F2012 - Dip. Funzione Pubblica prot.\n32937 del 6\u002F08\u002F2012 e prot. 40033 dell'8\u002F10\u002F2012), all'atto della cessazione\ndel servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui\nl'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al\ndirigente o professionista come nelle ipotesi di decesso, malattia e\ninfortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica\npermanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'art. 20 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie\nrichiedenti terapie salvavita) le Parti concordano sul fatto che le assenze per\nl'effettuazione delle terapie in regime di ricovero domiciliare certificato\ndalla ASL o da Struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero\nospedaliero, o in regime di ‘day surgery’ o ‘day service’, sono\nequiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a ‘day hospital’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui\nall'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione), nella individuazione dei\nsuoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, dovrà operare senza\nsovrapposizioni con l'attività del Comitato Unico di Garanzia. A tal fine, ove\nnecessario, occorrerà promuovere forme di coordinamento che garantiscano la\ndistinzione dei ruoli di ciascuno dei due Organismi ed evitino la duplicazione\ndelle relative funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la positiva innovazione rappresentata dall'art. 20\n(Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita)\ndel presente CCNL e concordano sulla utilità di procedere a una attività di\nmonitoraggio della attuazione del nuovo istituto anche al fine di estendere e\nmigliorare la prima applicazione della norma a partire dal successivo rinnovo\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del\nlavoro agile nella Pubblica Amministrazione, auspicano la più ampia\napplicazione dell'istituto anche nei confronti del personale destinatario del\npresente CCNL, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni\nfornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, assicurando i necessari\nmomenti di partecipazione e coinvolgimento delle OO.SS., in linea con quanto\nprevisto dal titolo II, Parte Comune del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dagli artt. 74 e 99 in materia di assenze per\nl'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami\ndiagnostici, le Parti ritengono concordemente che, nel caso di concomitanza tra\nl'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami\ndiagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea conseguente a\nuna patologia già in atto o determinata dalle caratteristiche di esecuzione e\ndi impegno organico di tali prestazioni, la relativa assenza sia da imputare a\nmalattia e, pertanto, non decurti le ore di permesso spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al personale professionista di cui alla sezione III, titolo\nIII, capi I e III del presente CCNL, le Parti concordano sulla necessità di\naffrontare e risolvere le problematiche concernenti l'applicazione delle\ndiscipline relative ai livelli economici di professionalità, in ottica di\nevoluzione ed eventuale superamento delle stesse. Al fine di acquisire elementi\ninformativi e istruttori sulla situazione in atto presso gli enti, sulle\nesigenze organizzative e di valorizzazione del personale, nonché sulle risorse\nnecessarie, sarà insediata presso l'ARaN, entro 3 mesi dalla sottoscrizione\ndel presente CCNL, una Commissione paritetica composta da rappresentanti\ndell'ARaN e degli enti interessati, nonché da rappresentanti designati da\nciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Ferma restando la\ncompetenza degli enti nella definizione dei criteri di conferimento degli\nincarichi di coordinamento, previa partecipazione sindacale nelle forme\npreviste dal presente CCNL, la Commissione potrà altresì approfondire la\nmateria della definizione di tali criteri per i professionisti di cui al capo\nI, al fine di valutare l'introduzione - anche a titolo sperimentale - di forme\ne modalità di coinvolgimento dei colleghi professionisti nella procedura di\nconferimento degli incarichi di coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto disposto dall'art. 59, CCNL area I del 21\u002F04\u002F2006 -\nquadriennio 2002\u002F2005, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 44\n(Contrattazione integrativa: materie), comma 1), lett. b), possono essere\nindividuate le più opportune iniziative per assicurare livelli retributivi,\ncorrelati agli incarichi affidati, tendenzialmente omogenei a parità di\ngraduazione delle relative funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla necessità di approfondire la problematica\ndell'inquadramento nella dirigenza dei segretari comunali e provinciali già\ntransitati nei ruoli dei ministeri, sulla base di disposizioni di legge, al\nfine di valutare possibili soluzioni, sul piano normativo, dei differenti\ninquadramenti operati in applicazione delle suddette disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano nel ritenere che, ai fini della liquidazione dei\ntrattamenti di fine servizio comunque denominati, ferme le vigenti discipline\ndi legge regolanti la materia e le prassi applicative definite dall'ente\nprevidenziale competente, il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o\namministrazione a seguito di concorso pubblico, corso-concorso, conferimento di\nincarico o per altre cause diverse dalla mobilità, possa far valere l'intera\nanzianità di servizio, previa riunione delle anzianità di servizio\ncomplessivamente riconosciute. Per le finalità anzidette, i trattamenti di\nfine servizio eventualmente corrisposti potrebbero essere riversati dal\ndirigente all'ente di appartenenza, al lordo e maggiorati dell'interesse\nlegale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta n. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al personale dell'area Medica degli enti pubblici non\neconomici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le Parti esprimono\nl'auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare,\nanche in forma sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del\nSSN, nell'ambito degli strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel\nrispetto del presente CCNL e delle relazioni sindacali da questo previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignsinglesignatory":44,"CBA_MEMTRAD4_1":48,"trainingprogrammes":52,"trainingfund":56,"legalassistance_trigger":60,"contracttrial":64,"contracttrialtxt":68,"sicknesspay":72,"sicknessmaxdays":76,"longtermillness":78,"disabilitypay":82,"paidmaternityleave":86,"paidmaternityleavepay":90,"jobsecuritymothers":93,"childcare":97,"deathrelatives":101,"violenceleave":105,"equalityotherclause":109,"holidaysdays":113,"bankholidays1":117,"ONCERISE2_trigger":121,"NOCTPREM_trigger":125,"CONSIGN_trigger":129,"standbyallowancetype":133,"OVERTIME_trigger":137,"HARDSHIP_trigger":141,"SUNDAY_trigger":145,"wageincreasetype":147,"PAYSCALES_table_selection_txt":151,"ONCERISE_trigger":154,"hourspyear_select":158,"MAXHOURS_trigger":162,"timeoff":166,"cbadate_start":170,"marriage":174,"direct_participation_hrs":178,"strikes_trigger":182,"newtech_trigger":186},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbasignsinglesignatory","-ARaN (Agenzia per la Rappresentanza Neg","-ARaN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche\nAmministrazioni) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali\nrappresentative dell'area Funzioni Centrali.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"CBA_MEMTRAD4_1","- CISL\u002FFP (firmato) - ANMI ASSOMED SIVEM","- CISL\u002FFP (firmato)\n\n- ANMI ASSOMED SIVEMP FPM (firmato)\n\n- CIDA Funzioni Centrali (firmato)\n\n- FLEPAR (firmato)\n\n- UIL\u002FPA (firmato)\n\n- DIRSTAT\u002FFIALP (firmato)\n\n- FEMEPA (firmato)\n\n- FP\u002FCGIL (firmato)\n\n- UNADIS (firmato)\n\n\n\nper le Confederazioni sindacali:\n\n\n\n- CISL (firmato)\n\n- COSMED (firmato)\n\n- CIDA (firmato)\n\n- CODIRP (firmato)\n\n- UIL (firmato)\n\n- CONFEDIR (firmato)\n\n- CODIRP (firmato)\n\n- CGIL (firmato)\n\n- CODIRP",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingprogrammes","Art. 26 – Linee-guida generali in materi","Art. 26 – Linee-guida generali in materia di formazione.\n\n\n\n1)\n\nNel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica\nAmministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e\nuna leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una\nmaggiore qualità ed efficacia delle Amministrazioni. Con riferimento alla\nrisorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità\ndel ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione alle premesse enunciate al comma 1), la formazione e\nl'aggiornamento professionale sono assunti dalle Amministrazioni come metodo\npermanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze\nprofessionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e\nmanageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.\n\n\n\n3)\n\nLe iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali\niniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei\nlimiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.\n\n\n\n4)\n\nGli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti\ndi formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con\nspecifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attività del dirigente o del\nprofessionista.\n\n\n\n5)\n\nCiascuna Amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le\nspecifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa e operativa,\ndefinisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di\naggiornamento e di formazione dei dirigenti e dei professionisti, nel rispetto\ndei limiti finanziari di cui al comma 3), tenendo conto dei propri obiettivi di\nsviluppo organizzativo, della analisi dei fabbisogni formativi e delle\ndirettive generali in materia di formazione. Nell'ambito dei piani della\nformazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel\ncorso dell'anno.\n\n\n\n6)\n\nLe politiche formative sono definite da ciascuna Amministrazione in\nconformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative\nformative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre Amministrazioni,\nanche in collaborazione con la Scuola Nazionale della Amministrazione, le\nUniversità e altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli Ordini\nprofessionali.\n\n\n\n7)\n\nLa partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi\npercorsi formativi, anche individuali, viene concordata dalla Amministrazione\ncon gli interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il\npersonale può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a\ncorsi di formazione e aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea\ncon le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere\nconcesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della\ndurata massima di 3 mesi nell'arco di 1 anno. Qualora l'Amministrazione\nriconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e\naggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 7) con l'attività di\nservizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla\nspesa sostenuta e debitamente documentata.\n\n\n\n8)\n\nAl finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una\nquota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale\ndestinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate\nconsiderando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di\nfinanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto\nsalvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per\nla formazione.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"trainingfund","Le iniziative di formazione hanno caratt","Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali\niniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei\nlimiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"legalassistance_trigger","Art. 31 - Copertura assicurativa e patro","Art. 31 - Copertura assicurativa e patrocinio legale.\n\n\n\n1)\n\nLe Amministrazioni assumono le iniziative necessarie per la copertura\nassicurativa della responsabilità civile del personale destinatario del\npresente CCNL, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e\ncolpa grave. A tal fine, sono utilizzate le risorse finanziarie destinate a\ntale finalità, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge e da\nquelle dei precedenti CCNL regolanti la materia.\n\n\n\n2)\n\nAi fini della stipula, le Amministrazioni possono associarsi in convenzione\novvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa\nvigente.\n\n\n\n3)\n\nNel caso in cui le Amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza\nassicurativa di cui al presente articolo, le relative risorse previste dalle\nprevigenti disposizioni contrattuali sono destinate, per il solo anno di\ncompetenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato.\n\n\n\n4)\n\nL'Amministrazione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si\nverifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei\nconfronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi\nall'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,\nassumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di\ninteresse, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo\nassistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno alla\nAmministrazione.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o\ncolpa grave, l'Amministrazione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri\nsostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.\n\n\n\n6)\n\nI commi 4) e 5) non si applicano al personale assicurato ai sensi del comma\n1).\n\n\n\n7)\n\nResta fermo quanto previsto dall'art. 18, DL n. 67\u002F1997, convertito dalla\nlegge n. 135\u002F1997.\n\n\n\n8)\n\nIl presente articolo sostituisce e disapplica tutte le disposizioni dei\nprecedenti CCNL regolanti la materia.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"contracttrial","Il contratto di lavoro individuale è sti","Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso\nsono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il\nfunzionamento dello stesso e, in particolare:\n\n\n\na)la data di inizio del rapporto di lavoro;\n\nb)l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale;\n\nc) la durata del periodo di prova;\n\nd) la sede di destinazione.\n\n\n\n3)",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contracttrialtxt","Art. 75 - Integrazione alla disciplina s","Art. 75 - Integrazione alla disciplina sul periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nFerma restando la disciplina del periodo di prova prevista per la dirigenza\ndi cui alla presente Sezione, sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti\ndel ruolo sanitario che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro\nsubordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo\nabbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo\ndeterminato, nella medesima qualifica e disciplina, presso Aziende o Enti del\nSSN. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto\noriginario.\n\n\n\n2)\n\nSono inoltre esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla\nprofessionalità richiesta dalle attività da espletare, i dirigenti di cui al\ncomma 1) che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a\ntempo determinato e almeno superiori a 12 mesi o che lo abbiano già superato,\nin rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a\n12 mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra Amministrazione\nPubblica. L'esonero di cui sopra determina l'immediata cessazione del rapporto\noriginario.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"sicknesspay","10) Il trattamento economico spettante a","10)\n\nIl trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel\nperiodo di conservazione del posto di cui al comma 1) è stabilito come\nsegue:\n\n\n\na)intera retribuzione mensile per i primi 9 mesi di assenza;\n\nb)90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di\nassenza;\n\nc)50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi di\nassenza;\n\nd)i periodi di assenza previsti dal comma 2) non sono retribuiti;\n\ne)la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da\nspecifiche disposizioni di legge per incentivare l'attività di dirigenti o\nprofessionisti, compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque\nvalutabile a tale fine;\n\nf)sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle\nvigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.",{"bindId":77,"name":74,"text":75},"sicknessmaxdays",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"longtermillness","Art. 20 - Assenze per malattia in caso d","Art. 20 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie\n\nrichiedenti terapie salvavita.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio\nl'emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, secondo le\nmodalità di cui al comma 2), sono esclusi dal computo delle assenze per\nmalattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni\ndi ricovero ospedaliero o di ‘day hospital’, nonché giorni di assenza\ndovuti alla effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il personale\nha diritto all'intero trattamento economico.\n\n\n\n2)\n\nL'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le\nterapie salvavita di cui al comma 1) deve essere rilasciata dalle competenti\nStrutture medico-legali delle ASL o dagli Enti accreditati o, nei casi\nprevisti, dalle Strutture con competenze mediche delle Pubbliche\nAmministrazioni.\n\n\n\n3)\n\nRientrano nella disciplina del comma 1) anche i giorni di assenza dovuti\nagli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità\nlavorativa, per un periodo massimo di 4 mesi per ciascun anno solare.\n\n\n\n4)\n\nI giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle\nstesse, di cui ai commi 1) e 3), sono debitamente certificati dalla Struttura\nmedica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'Organo medico\ncompetente.\n\n\n\n5)\n\nLa procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata\ndall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le\ndisposizioni di cui ai commi precedenti.\n\n\n\n6)\n\nLa disciplina del presente articolo si applica alle assenze per\nl'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data\ndi sottoscrizione definitiva del presente CCNL.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"disabilitypay","Art. 21 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 21 - Infortuni sul lavoro e malattie\n\ndovute a causa di servizio.\n\n\n\n1)\n\nIn caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l'interessato ha diritto\nalla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata\ndall'ente istituzionalmente preposto.\n\n\n\n2)\n\nIn tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 19, comma 10),\nlett. a) (Assenze per malattia). La retribuzione di risultato compete nella\nmisura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.\n\n\n\n3)\n\nPer la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente\narticolo si applica nei limiti di cui all'art. 6, DL n. 201\u002F2011, convertito\nnella legge n. 124\u002F2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della\ncausa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.\n\n\n\n4)\n\nIl personale di cui al comma 3), in caso di assenza per malattia dipendente\nda causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi\nindicati dall'art. 19 (Assenze per malattia) e alla corresponsione della intera\nretribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione\ndel posto.\n\n\n\n5)\n\nLe assenze di cui al comma 1) del presente articolo non sono cumulabili ai\nfini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui\nall'art. 19 (Assenze per malattia). Per le cause di servizio già riconosciute\nalla data di sottoscrizione del presente CCNL restano ferme le eventuali\ndiverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL\ndelle precedenti Aree di contrattazione.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"paidmaternityleave","1) Al personale di cui all'art. 1, comma","1)\n\nAl personale di cui all'art. 1, comma 1), si applicano le vigenti\ndisposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute\nnel D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i., con le specificazioni di cui al presente\narticolo.",{"bindId":91,"name":88,"text":92},"paidmaternityleavepay","1)\n\nAl personale di cui all'art. 1, comma 1), si applicano le vigenti\ndisposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute\nnel D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i., con le specificazioni di cui al presente\narticolo.\n\n\n\n2)\n\nNel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16,\n17 e 28, D.lgs. n. 151\u002F2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera\nretribuzione fissa mensile, inclusa la retribuzione di posizione, nonché\nquella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque\nvalutabile a tal fine.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"jobsecuritymothers","Al personale rientrato in servizio a seg","Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi\nparentali si applica quanto previsto dall'art. 56, D.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"childcare","3) Nell'ambito del congedo parentale pre","3)\n\nNell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1), D.lgs. n.\n151\u002F2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i\nprimi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori\ne fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini\ndella anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto\nprevisto dal comma 2).\n\n\n\n4)\n\nSuccessivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2) e\nfino al compimento del 3° anno di vita del bambino, nei casi previsti\ndall'art. 47, D.lgs. n. 151\u002F2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri\nsono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati complessivamente per\nentrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel\ncomma 3).",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"deathrelatives","b)lutto per il decesso del coniuge, dei ","b)lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e degli\naffini entro il 1° grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36) e\n50), legge n. 76\u002F2016: giorni 3 per evento, anche non consecutivi, da fruire\nentro 7 giorni lavorativi dal decesso;\n\nc)particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 3\ngiorni nell'anno.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"violenceleave","Art. 13 - Congedi per le donne vittime d","Art. 13 - Congedi per le donne vittime di violenza.\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza\ndi genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F2015,\nha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un\nperiodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire su base\ngiornaliera nell'arco temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio del\npercorso di protezione certificato.\n\n\n\n2)\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire\ndel congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro -\ncorredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di\nprotezione di cui al comma 1) - con un preavviso non inferiore a 7 giorni di\ncalendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo\nperiodo.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per\nil congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.\n\n\n\n4)\n\nIl periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini della anzianità\ndi servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della\n13a mensilità.\n\n\n\n5)\n\nLa lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi\ndi protezione di cui al comma 1), può presentare domanda di trasferimento ad\naltra Amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di\nresidenza, previa comunicazione alla Amministrazione di appartenenza. Entro 15\ngiorni dalla suddetta comunicazione l'Amministrazione di appartenenza, nel\nrispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento\npresso l'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti\ncorrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.\n\n\n\n6)\n\nI congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con\nl'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori 30\ngiorni. Le Amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio,\nagevolano la concessione della aspettativa, anche in deroga alle previsioni in\nmateria di cumulo delle aspettative.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"equalityotherclause","Art. 14 - Unioni civili. 1) Al fine di a","Art. 14 - Unioni civili.\n\n\n\n1)\n\nAl fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno\nadempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra persone dello\nstesso sesso di cui alla legge n. 76\u002F2016, le disposizioni dei CCNL riferite al\nmatrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole\n“coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, si applicano anche ad\nognuna delle parti della unione civile.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"holidaysdays","Art. 15 - Ferie e festività. 1) I dirige","Art. 15 - Ferie e festività.\n\n\n\n1)\n\nI dirigenti e i professionisti hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un\nperiodo di ferie retribuito.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, la\ndurata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall' art. 1, comma 1), lett. a), legge n. 937\u002F1977.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni, la\ndurata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle 2 giornate\npreviste dall'art. 1, comma 1), lett. a), legge n. 937\u002F1977.\n\n\n\n4)\n\nPer i dirigenti e i professionisti assunti per la prima volta in una\nPubblica Amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su 5 o su 6\ngiorni, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni\nlavorativi, comprensivi delle 2 giornate previste dai commi 2) e 3).\n\n\n\n5)",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"bankholidays1","Le festività nazionali e la ricorrenza d","Le festività nazionali e la ricorrenza del S. Patrono della località in\ncui il personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se\ncoincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a\nmonetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza\ndella ricorrenza del S. Patrono con una festività nazionale.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"ONCERISE2_trigger","Art. 28 - Differenziazione della retribu","Art. 28 - Differenziazione della retribuzione di risultato.\n\n\n\n1)\n\nLa retribuzione di risultato, la cui finalità è la remunerazione della\nperformance individuale, è attribuita sulla base dei diversi livelli di\nvalutazione della stessa conseguiti da dirigenti e professionisti, fermo\nrestando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti\nprevisioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una\nvalutazione positiva.\n\n\n\n2)\n\nIn sede di contrattazione integrativa, sono definiti criteri che\ngarantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in\ncorrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di\nquanto previsto dai commi 3), 4) e 5).\n\n\n\n3)\n\nNell'ambito di quanto previsto ai sensi del comma 2), ai dirigenti e\nprofessionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema\ndi valutazione adottato dalla Amministrazione, è attribuita una retribuzione\ndi risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore\nmedio ‘pro capite’ delle risorse complessivamente destinate alla\nretribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance\nindividuale.\n\n\n\n4)\n\nLa misura percentuale di cui al comma 3) è definita in sede di\ncontrattazione integrativa sui criteri per la determinazione della retribuzione\ndi risultato.\n\n\n\n5)\n\nIn sede di contrattazione integrativa è altresì definita una limitata\nquota massima di dirigenti e professionisti valutati a cui viene attribuito il\nvalore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3).",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"NOCTPREM_trigger","b)turno notturno o festivo: maggiorazion","b)turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione\ndi cui all'art. 61, comma 1), lett. a);",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"CONSIGN_trigger","Art. 70 - Pronta disponibilità. 1) All'i","Art. 70 - Pronta disponibilità.\n\n\n\n1)\n\nAll'istituto della pronta disponibilità durante le ore o le giornate\neccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per\nessenziali e indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di\nattività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi nei\ngiorni festivi e\u002Fo nelle ore notturne e\u002Fo caratterizzati dal rischio di dover\nfar fronte a situazioni di emergenza, e che non possono essere coperte\nattraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. Il numero\ndei turni di pronta disponibilità deve essere individuato nella entità\nstrettamente necessaria a soddisfare tali esigenze funzionali.\n\n\n\n2)\n\nIl servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata\nreperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il\nposto di lavoro, di norma nell'arco di 30 minuti.\n\n\n\n3)\n\nLa durata massima del periodo di pronta disponibilità è di 12 ore. Due\nturni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.\nDi regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente più di 6 turni di\npronta disponibilità nel mese. La pronta disponibilità dà diritto a una\nindennità di € 20,66 per ogni 12 ore. Qualora il turno sia articolato in\norari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a 4 ore -\nl'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata\ndel 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in un giorno festivo spetta 1 giorno di riposo compensativo\nsenza riduzione del debito orario settimanale.\n\n\n\n4)\n\nAi compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse\ndecentrate di cui all'art. 68.\n\n\n\n5)\n\nIl presente articolo è applicato ai soli dirigenti di cui all'art. 56\n(Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa).",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"standbyallowancetype","La durata massima del periodo di pronta ","La durata massima del periodo di pronta disponibilità è di 12 ore. Due\nturni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.\nDi regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente più di 6 turni di\npronta disponibilità nel mese. La pronta disponibilità dà diritto a una\nindennità di € 20,66 per ogni 12 ore. Qualora il turno sia articolato in\norari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a 4 ore -\nl'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata\ndel 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro\nstraordinario o compensata come recupero orario. Nel caso in cui la pronta\ndisponibilità cada in un giorno festivo spetta 1 giorno di riposo compensativo\nsenza riduzione del debito orario settimanale.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"OVERTIME_trigger","3) La misura oraria dei compensi per lav","3)\n\nLa misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di cui al comma 4) delle percentuali di seguito\nindicate:\n\n\n\n-15% per lavoro straordinario diurno;\n\n-30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario\nnotturno, ossia dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo;\n\n- 50% per quello prestato in orario notturno festivo.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"HARDSHIP_trigger","Art. 62 - Indennità di specificità medic","Art. 62 - Indennità di specificità medico-veterinaria.\n\n\n\n1)\n\nL'indennità di specificità medico-veterinaria ha carattere fisso e\nricorrente. Tale indennità è corrisposta mensilmente, per 13 mensilità, al\nsolo personale dirigente medico e veterinario.\n\n\n\n2)\n\nLa misura dell'indennità di cui al comma 1) è di € 8.476,34 annui lordi\ncomprensiva di 13a mensilità.\n\n\n\n3)\n\nL'indennità di cui al comma 1) è corrisposta a carico del Fondo di cui\nall'art. 68. Le risorse utilizzate a copertura dell'onere si rendono nuovamente\ndisponibili in caso di cessazione dal servizio dei relativi dirigenti.\n\n\n\n4)\n\nIl nuovo valore dell'indennità di specificità medica di cui al comma 2) è\ncorrisposto con la decorrenza indicata dall'art. 68, comma 2), lett. b).",{"bindId":146,"name":127,"text":128},"SUNDAY_trigger",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"wageincreasetype","PROFESSIONISTI DELLA I QUALIFICA PROFESS","PROFESSIONISTI DELLA I QUALIFICA PROFESSIONALE - ENAC\n\n\n\nIncrementi mensili della retribuzione tabellare\n\n(valori in euro mensili da corrispondere in 13 mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli economici\n\n        di professionalità\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.16\n      \n      rideterminato\n\n        dal 1.1.17\n      \n      rideterminato\n\n        dal 1.1.18\n      \n    \n    \n      P I 4 super\n      \n      26,80\n      \n      81,70\n      \n      168,20\n      \n    \n    \n      P I 4\n      \n      24,80\n      \n      75,60\n      \n      155,70\n      \n    \n    \n      P I 3\n      \n      18,20\n      \n      55,40\n      \n      114,10\n      \n    \n    \n      P I 2\n      \n      15,50\n      \n      47,30\n      \n      97,40\n      \n    \n    \n      P I 1\n      \n      14,20\n      \n      43,30\n      \n      89,10",{"bindId":152,"name":149,"text":153},"PAYSCALES_table_selection_txt","PROFESSIONISTI DELLA I QUALIFICA PROFESSIONALE - ENAC\n\n\n\nConglobamento della IVC, decorrenza 2010, nello stipendio tabellare (valori\nin euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\n\nla 13a mensilità)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli economici\n\n        di professionalità\n\n        \n        \n      \n      retribuzione\n\n        tabellare\n\n        dal 1.1.18\n\n        \n        \n      \n      IVC\n\n        dal 1.7.10\n      \n      nuova  \n\n        retribuzione\n\n        tabellare\n      \n    \n    \n      P I 4 super\n      \n      58.852,47\n      \n      426,24\n      \n      59.278,71\n      \n    \n    \n      P I 4\n      \n      54.477,47\n      \n      394,56\n      \n      54.872,03\n      \n    \n    \n      P I 3\n      \n      39.912,39\n      \n      289,08\n      \n      40.201,47\n      \n    \n    \n      P I 2\n      \n      34.084,86\n      \n      246,84\n      \n      34.331,70\n      \n    \n    \n      P I 1\n      \n      31.173,65\n      \n      225,84\n      \n      31.399,49",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"ONCERISE_trigger","Nuova retribuzione tabellare annua (valo","Nuova retribuzione tabellare annua\n\n(valori in euro annui per 12 mensilità a cui aggiungere\n\nla 13a mensilità)",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"hourspyear_select","Art. 56 - Orario di lavoro dei dirigenti","Art. 56 - Orario di lavoro dei dirigenti privi di incarico\n\ndi struttura complessa.\n\n\n\n1)\n\nNell'ambito dell'assetto organizzativo della Amministrazione i dirigenti\nprivi di incarico di struttura complessa assicurano la propria presenza in\nservizio e il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno\ndi servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e\nall'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai\nprogrammi da realizzare. Gli obiettivi sono definiti nell'ambito delle\nprocedure di pianificazione della performance previste dal sistema di\nvalutazione dell'Amministrazione.\n\n\n\n2)\n\nL'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1) è stabilito in 38 ore\nsettimanali, al fine di assicurare i livelli pianificati di efficienza ed\nefficacia dei servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali\ne\u002Fo professionali, correlate all'incarico affidato e agli obiettivi, nonché\nquelle di didattica, ricerca e aggiornamento.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"MAXHOURS_trigger","Art. 71 - Lavoro straordinario. 1) Le pr","Art. 71 - Lavoro straordinario.\n\n\n\n1)\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario, espressamente e tempestivamente\nautorizzate, sono effettuate dai soli dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di\nlavoro dei dirigenti privi di incarico di struttura complessa) e sono rivolte a\nfronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto, possono essere\nutilizzate ai soli fini di garantire la continuità dei servizi istituzionali e\nper attività non programmabili, di norma nei casi previsti dall'art. 73\n(Attività prestate nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo\ninfrasettimanale), commi 2) e 3).\n\n\n\n2)\n\nLe prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1) sono retribuite\ncon i compensi determinati ai sensi dei commi 3) e 4) ovvero, in alternativa,\npossono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da\nfruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese\nsuccessivo, tenuto conto delle ferie maturate e non fruite.\n\n\n\n3)\n\nLa misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata\nmaggiorando la misura oraria di cui al comma 4) delle percentuali di seguito\nindicate:\n\n\n\n-15% per lavoro straordinario diurno;\n\n-30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario\nnotturno, ossia dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo;\n\n- 50% per quello prestato in orario notturno festivo.\n\n\n\n4)\n\nLa misura oraria sulla quale sono calcolate le maggiorazioni di cui al comma\n3) è determinata dividendo, per il divisore convenzionale 156, l'importo\nmensile delle seguenti voci retributive:\n\n\n\na)stipendio tabellare, comprensivo della indennità integrativa speciale\nconglobata;\n\nb)rateo di 13a mensilità della precedente voce.\n\n\n\n5)\n\nAl di fuori dei casi di cui al comma 1) le prestazioni eccedenti l'orario di\nlavoro di cui all'art. 56 (Orario e impegno lavoro dei dirigenti privi di\nincarico di struttura complessa), funzionali al raggiungimento degli obiettivi\nassegnati, sono compensate con la retribuzione di risultato.\n\n\n\n6)\n\nAi compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo risorse\ndecentrate di cui all'art. 68.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"timeoff","Art. 74 - Assenze per l'espletamento di ","Art. 74 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,\n\nprestazioni specialistiche od esami diagnostici.\n\n\n\n1)\n\nAi dirigenti di cui all'art. 56 (Orario di lavoro dei dirigenti privi di\nincarico di struttura complessa) sono riconosciuti specifici permessi per\nl'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami\ndiagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima\ndi 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede\ndi lavoro.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"cbadate_start","Il giorno 9 marzo 2020 dalle ore 15, pre","Il giorno 9 marzo 2020 dalle ore 15, presso la sede dell'ARaN, ha avuto\nluogo l'incontro tra:",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"marriage","I dirigenti e i professionisti hanno alt","I dirigenti e i professionisti hanno altresì diritto ad assentarsi per 15\ngiorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito\nanche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"direct_participation_hrs","Art. 11 - Diritto di assemblea. 1) Per l","Art. 11 - Diritto di assemblea.\n\n\n\n1)\n\nPer la disciplina della assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ\nsulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.\n\n\n\n2)\n\nIl personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare,\ndurante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue\nretribuite ‘pro capite’ previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi\nsindacali nel tempo vigente, fatto salvo quanto previsto su tale specifico\naspetto nei precedenti CCNL.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"strikes_trigger","Art. 3 - Obiettivi e strumenti. 1) Il si","Art. 3 - Obiettivi e strumenti.\n\n\n\n1)\n\nIl sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni\nstabili tra Amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla\npartecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla\nreciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla\nprevenzione e risoluzione dei conflitti.\n\n\n\n2)\n\nLa condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema\ndi relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun\ndirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi,\nnonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla\ncorrettezza dei comportamenti delle Parti e orientato alla prevenzione dei\nconflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al\nperseguimento delle finalità istituzionali.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"newtech_trigger","Per ogni dirigente o professionista la s","Per ogni dirigente o professionista la struttura organizzativa cui compete\nla gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale,\nanche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dalla Amministrazione o\ndall'interessato, che attengono al percorso professionale, alla attività\nsvolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl personale area funzioni centrali rinnovo 2020 - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2020-03-09\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Amministrazione pubblica, polizia, commissioni d'interessi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;28.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Years\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;31399,49\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;43.3\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2017-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;130 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;110 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[195],{"title":37,"slug":33},[197],{"type":198,"data":199},"call_to_action_body_block",{"title":200,"description":201,"variant":202,"link":203},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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