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FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS-ConfSAL per\nsalvaguardare l’intera proprietà del presente testo, unitariamente alla\nFISM, ne vietano la riproduzione totale e parziale ad enti, organizzazioni,\nimprese e privati ai sensi e per gli effetti degli artt. 2575 e 2577 CC e leggi\nspeciali collegate, salvo precisa autorizzazione scritta per la sua\npubblicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via della Pigna 13\u002FA - 00186 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06\u002F69870511 - fax 06\u002F69925248\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fismnazionale@tin.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.fism.net\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via L. Serra 31 - 00153 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06\u002F83966800 - fax 06\u002F5883440\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzazione@flcgil.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.flcgil.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u002FScuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via A. Bargoni 8 - 00153 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06\u002F583111 - fax 06\u002F5881713\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cisl.scuola@cisl.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.cislscuola.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FScuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Marino Laziale 44 - 00179 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06\u002F7846941 - fax 06\u002F7842858\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>uilscuola@uilscuola.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.uil.it\u002Fuilscuola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SNALS\u002FConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via L. Serra 5 - 00153 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tel. 06\u002F588931 - fax 06\u002F5897251\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>info@snals.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.snals.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 12 dicembre 2016, in Roma, presso la sede della FISM a Roma, in\nvia della Pigna 13\u002FA, tra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MEMEMPL_txt\">\u003Cp>-FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata dal segretario\nnazionale Luigi Morgano, dal capo delegazione negoziale Giannino Zanfisi, Ugo\nLessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLC\u002FCGIL, rappresentata dal segretario generale Francesco Sinopoli, Luigi\nRossi, Massimo Mari e Giusto Scozzaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CISL\u002FScuola, rappresentata dalla segretaria generale Maddalena Gissi ed\nElio Formosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UIL\u002FScuola, rappresentata dal segretario generale Giuseppe Turi, Pasquale\nProietti e Adriano Enea Bellardini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SNALS\u002FConfSAL, rappresentato dal segretario generale Marco Paolo Nigi,\nRoberto Mollicone e Silvestro Lupo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed\neconomico 2016-18 per il personale occupato nei servizi della infanzia e della\nprima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e\u002Fo rappresentati dalla\nFISM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abbreviazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. - articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>artt. - articoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASL - Azienda Sanitaria Locale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATA - Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cat. - categorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CC - Codice Civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CdS - Contratto di Solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CTD - Contratto a Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CTI - Contratto a Tempo Indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CFL - Contratto Formazione Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DL - Decreto Legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.lgs. - Decreto legislativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DM - Decreto Ministeriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DPR - Decreto Presidente della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DPL - Direzione Provinciale Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EDR - Elemento Distinto Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FL - Formazione Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GU - Gazzetta Ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTAT - Istituto di statistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OP - Organismo Paritetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O.S. - Organizzazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OO.SS. - Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RD - Regio Decreto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RDL - Regio Decreto Legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSA - Rappresentanza Sindacale Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SSN - Servizio Sanitario Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TFR - Trattamento di Fine Rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UPLMO - Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - DURATA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica al personale dei servizi educativi della\ninfanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non\nprofit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, cooperative,\nle IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche “enti”, “gestori”,\n“istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla FISM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a\nvalenza socio-educativa quali: Centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche,\n“sezioni primavera” etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi FISM,\nsalvo che non sia già in atto l’applicazione di altro CCNL più favorevole\nai lavoratori. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre\nistituzioni socio-educative qualora l’ente gestore dichiari di accettarne\nintegralmente la disciplina, prevedendo ciò nel contratto individuale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale\na tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con\nrapporto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>Art. 2 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti danno atto che il precedente CCNL quadriennale 2006-09 si è\nrinnovato fino al 31.12.12 in conseguenza dell’Accordo-ponte stipulato il\n22.5.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo 1.1.13\u002F31.12.15 le Parti, dato atto della applicazione in\ncontinuità della parte giuridica del precedente CCNL, concordano che, per la\nparte economica, al personale di tutti i livelli sia corrisposta una indennità\n‘una tantum’ come stabilito dall’art. 47 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente\nalmeno 6 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a\u002Fr o tramite\nPEC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula\ndel nuovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Inscindibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto devono\nessere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative e\ninscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL salvo\nquanto qui espressamente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme\ncontenuti negli Accordi interconfederali stipulati tra le Confederazioni\nsindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei datori di lavoro su temi di\ncarattere generale e\u002Fo settoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e\ndelle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che\noperano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento\ndelle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai\ndiversi livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si impegnano a rispettare e a fare rispettare i principi e le norme del\nCCNL presso i propri associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il\ncostante scambio di reciproche informazioni sulla organizzazione del lavoro e\nsul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle\nmaterie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per\nl’ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del\nmiglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei\nservizi socio-educativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per\nprocedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche\ndel settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di\nristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FISM conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia della\noccupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture\noperative dei servizi socio-educativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori,\nnella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio\ndelle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente\ngestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai\nlavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego e la\nsalvaguardia dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l’ente gestore e il personale\ndipendente è a tempo indeterminato, le Parti concordano sull’uso di alcuni\nistituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente\nprevisti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle\nresponsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo\ncoerente con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire\nla crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una\nelevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il\npredetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni\nsindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione,\ninformazione, bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concertazione mira a definire una architettura di relazioni che, nel\nrispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla FISM in\nrappresentanza degli enti gestori e alle OO.SS. di categoria in rappresentanza\ndei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei\nservizi socio-educativi dell’infanzia e di condividere eventuali ipotesi di\nsoluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono l’innovazione e lo\nsviluppo qualitativo dei servizi socio-educativi anche a livello territoriale\nmediante anche l’istituzione di apposite strutture operative come di seguito\nconvenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la rilevanza della materia dell’igiene e della\nsicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la\npuntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, la FISM e le OO.SS. concordano sulla necessità di\nistituire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Ente Bilaterale Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Osservatorio Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del CCNL ritengono opportuno costituire, nell’arco di\nvigenza del presente CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo\nparagrafo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle\nnorme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in\nmateria, previe specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire\nall’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere forme di previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di definire entro il 31.12.18 le finalità, la\ncomposizione e lo statuto per la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale.\nDetta Commissione sarà composta da rappresentanti della FISM e da\nrappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Qualora l’ente non\nvenga costituito, le Parti valuteranno la possibilità di aderire a un altro\nEnte Bilaterale Nazionale di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1) Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale\nNazionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare\nscelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del\nsettore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella\nconsapevolezza della importanza dello sviluppo di relazioni di tipo\npartecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente possono\nessere avviate dopo intese fra le Parti, valutando anche la possibilità di\nutilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. Nell’ambito\ndegli Osservatori sono costituite le seguenti sezioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>4.2) Sezione ambiente e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nlavoro convengono, anche alla luce della esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l’attività della presente sezione dell’Osservatorio\nnazionale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- migliorare e intensificare l’azione di orientamento delle Scuole, delle\nCommissioni ambiente\u002FRLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione\ndelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla\npartecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali, valutando anche l’esigenza di collegamento con l’Organismo\nbilaterale interconfederale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della\nnormativa nazionale comunitaria sull’ambiente e la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammestxt\">\u003Cp>4.3) Sezione Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione professionale delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiornamento professionale dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-realizzazione di sinergie con l’Organismo bilaterale nazionale e con gli\nOrganismi bilaterali regionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4) Sezione Mercato del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le\nmodalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di\nfornitura di lavoro temporaneo, all’apprendistato, ai contratti di\ninserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5) Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie\ndell’Ente bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione\nParitetica Nazionale di cui al successivo art. 5\u002FA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica è l’Organo preposto a garantire il rispetto\ndelle intese intercorse e l’aggiornamento del contratto in materia di\nclassificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle\ncontroversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL\nper:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare l’andamento della occupazione nel settore dei servizi\nsocio-educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella\ngiovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei contratti di apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli\nistituti contrattuali e \u002Fo delle singole clausole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare, se necessarie, figure professionali non previste\ndall’attuale classificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero\nmodifiche strutturali dell’ente e\u002Fo disposte dalle autorità scolastiche e\ndalla legislazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di\nquanto previsto dalle leggi 12.6.90 n. 146 e 11.4.00 n. 83. A tal fine le\nParti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno\nper definire il relativo protocollo di intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la FISM\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni\nassunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata,\ndelle parti firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data della convocazione è fissata, d’accordo fra le Parti, entro 15\ngiorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi\nentro i 30 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia\nper acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della\ncontroversia dell’argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle\nparti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi. In pendenza\ndi procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere\nalcun’altra iniziativa sindacale, né legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Commissione Paritetica Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale costituisce l’Organo preposto a\ngarantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la composizione delle controversie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di\nlivello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento\ndella Commissione Paritetica Regionale, le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni O.S. firmataria\ndel presente Accordo e dalla FISM regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’Organismo è convocato su richiesta di una delle Parti ed è\npresieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della FISM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti della Commissione Paritetica Regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare l’applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di\npertinenza del livello decentrato di contrattazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale e in\nparticolare l’applicazione delle leggi nn. 428\u002F90 e 223\u002F91 e delle relative\nprocedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali\ndevono essere costituite entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL. In\nmancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della FISM e\ndelle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che\nriterranno necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Informazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e\nalla efficienza dei servizi, la FISM e i soggetti che applicano il presente\nCCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL e alle RSA\u002FRSU sugli atti che riguardano l’organizzazione\ndel lavoro e il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale,\nivi compreso quanto previsto dall’art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti,\nrappresentanze sindacali (RSA) aderenti alle OO.SS. maggiormente\nrappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato (CTD) sono computabili ai\nfini di cui all’art. 35, legge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni rappresentanza sindacale, per l’esplicazione del proprio mandato, ha\ndiritto a un permesso retribuito di 75 ore per anno scolastico. I permessi\ndovranno essere richiesti dalle strutture territoriali delle OO.SS. e\u002Fo dalle\nRSA con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo alla Direzione dell’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite dei 4 giorni è ridotto a 2 nei casi in cui vi sia comprovata\nurgenza. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla\nDirezione dell’ente per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente\ncontratto per definire l’accordo sulla costituzione della Rappresentanza\nSindacale Unitaria (RSU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Assemblea.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi\nall’interno dell’ente di appartenenza in locali idonei indicati dalla\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assemblea viene convocata dalle RSA\u002FRSU e\u002Fo dalle OO.SS. territoriali\nfirmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore\nnell’anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente\ndalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella\nstessa ora in locali dell’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi\ndiversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in\nvolta dalle OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della FISM. Le\nrichieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell’ente 5 giorni\nprima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi\nspazi a cura della medesima Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data\ne ora entro le successive 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS.\nfirmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell’ente.\nLa richiesta presentata dalle RSA\u002FRSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- luogo, data, ora e durata dell’assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ordine del giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di\nassemblee nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno\nscolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario\ndi lavoro, previo accordo con il gestore in caso di utilizzo dei locali\ndell’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione\ndel servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento\ndell’assemblea, è a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della qualificazione di “dirigente sindacale” le OO.SS. sono\ntenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti\nal datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio. Ai\ndirigenti delle OO.SS. vengono concessi complessivamente permessi retribuiti\nnel limite massimo di 10 giorni cumulabili per ogni anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Affissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA\u002FRSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno\naffiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi\naccessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione\ndall’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Ritenute sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente provvede alla riscossione dei contributi sindacali a carico dei\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata. Il\nsindacato competente fa pervenire all’ente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito la delega\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- parte della delega firmata dal dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla\nretribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli Organi dirigenti\ndei rispettivi sindacati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle\nretribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo\nrevoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Trattenute per sciopero.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’astensione dal lavoro (sciopero) di 1 giornata lavorativa del\npersonale proclamata dalle OO.SS. si effettua una ritenuta corrispondente a\n1\u002F26 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sciopero di durata inferiore alla intera giornata lavorativa, la\nritenuta corrisponderà alla effettiva quantità oraria dell’astensione\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo III - STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - La contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) I livelli di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga\nsui seguenti livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° livello - nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL, ivi\ncomprese le indicazioni relative al welfare aziendale e alla detassazione. Sono\ntitolari della contrattazione di 1° livello le parti stipulanti il presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° livello - regionale, territoriale e\u002Fo di ente\u002Fistituzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sugli argomenti e le materie espressamente rinviate dalle previsioni del\npresente CCNL. Sono titolari della contrattazione di 2° livello in sede\nregionale esclusivamente la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in\nsede di ente\u002Fistituzione le Direzioni degli enti e le RSU o, in loro assenza,\nle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio\nnazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei\nprincipi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete al livello nazionale l’individuazione con separato protocollo dei\nservizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.90\nn. 146 e 11.4.00 n. 83.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Secondo livello di contrattazione regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra la FISM e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la\ncontrattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell’orario\ndi lavoro del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)relazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle\ncomprese nella classificazione del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi scolastici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ulteriori possibilità per la stipula di CTD secondo quanto previsto\nall’art. 21;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attività istituzionali che ampliano l’offerta di servizi\nsocio-educativi anche nei periodi di sospensione dell’attività\nscolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)e quant’altro non specificamente demandato al livello nazionale della\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali erogazioni economiche di cui alla lett. d) devono essere\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di progetti e\u002Fo programmi\nconcordati fra le Parti, aventi come obiettivo miglioramenti della qualità del\nservizio istituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le necessarie risorse finanziarie derivano da disponibilità di bilancio,\nnonché da migliori condizioni giuridico-amministrative dell’ente, comunque\nnon destinate agli aumenti retributivi previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente\nvariabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle\nnuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà conservata in\ncifra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni di 2° livello devono avere caratteristiche tali da consentire\nl’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale\nprevisto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo\n23.7.93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competono al livello regionale della contrattazione, salvo quanto previsto\nalla lett. A) del presente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli accordi sulla tassazione agevolata dei premi di risultato in relazione\ne in osservanza di quanto previsto dalla legge 28.12.15 n. 208, commi\n182-191);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli accordi sulla detassazione dei trattamenti di welfare aziendale come\ndefiniti nei commi 184-191), legge n. 208\u002F15 (ad esempio per le spese di:\neducazione e istruzione, assistenza sociale e sanitaria, asili nido, borse di\nstudio, contributi ad enti e casse a fini assistenziali, contributi versati a\nFondi di previdenza complementare etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che modificano\nl’attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi\nsocio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente\ncontratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare\neventuali accordi integrativi del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Livello di contrattazione territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e\u002Fo di ente\u002Fistituzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al livello territoriale e\u002Fo di ente\u002Fistituzione la contrattazione avrà\nluogo sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-distribuzione delle ferie per il personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola attraverso\nl’erogazione di integrazione economiche al personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contingenti del personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali\ncome regolati dal protocollo d’intesa previsto dall’art. 5 del presente\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali accordi aziendali in materia di welfare aziendale di cui alle\nindicazioni previste dall’art. 13), punto A) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avuto riguardo alle effettive esigenze della utenza, tra i gestori e il\npersonale e\u002Fo le RSA\u002FRSU possono essere concordate diversificazioni\ndell’orario di lavoro. A fronte di convenzioni e provvedimenti dello Stato,\ndelle Regioni e\u002Fo degli Enti locali che stabiliscono contributi ricorrenti in\nconto esercizio a favore degli enti che applicano il presente CCNL, a qualsiasi\ntitolo e modalità erogati, e che coprono il costo del lavoro o le spese di\ngestione nel loro complesso fino al 70%, al personale degli enti stessi\ncompeterà una integrazione dello stipendio con la concessione di un emolumento\naccessorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo è fatto obbligo agli enti di fornire puntuale e analitica\ninformazione alle RSA\u002FRSU e\u002Fo alle OO.SS. territoriali dei finanziamenti\npubblici ricevuti e del loro ammontare. Sono titolari della contrattazione\nprevista dal presente articolo le RSA\u002FRSU e le OO.SS. firmatarie del presente\nCCNL, del livello territoriale e\u002Fo aziendale, se di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e contratto di solidarietà (CdS).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il sostegno al reddito e alla occupazione i gestori si\nimpegnano, nel caso di crisi accertata che contempli licenziamenti collettivi o\nplurimi, dovuta a ristrutturazioni o cessazione di attività, a dar seguito\nagli strumenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai\nCdS e agli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti, presso i quali sono in atto le procedure di chiusura e\u002Fo di\nlicenziamento individuali, plurimi e\u002Fo collettivi, sono tenuti ad aprire le\nprocedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalle normative\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento agli ammortizzatori sociali e ai CdS le Parti concordano di\nincontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per\ndisciplinare le materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL convengono, stante l’imminente\nauspicata realizzazione del “sistema integrato di educazione e di istruzione\ndalla nascita fino a 6 anni”, sulla opportunità di puntualizzare, anche ai\nfini delle relazioni sindacali, i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le specificità dei due segmenti 0-3 e 3-6 anni, pur nella dimensione\nunitaria dell’azione educativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un adeguato rapporto numerico tra personale educativo\u002Fdocente e bambini\ndelle diverse fasce di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la qualificazione a livello universitario e la formazione continua di tutto\nil personale docente ed educativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il superamento delle disparità nelle condizioni di lavoro e nel\ntrattamento economico degli operatori dei diversi settori e\u002Fo comparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la collegialità del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la previsione di uniformi livelli essenziali di prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la definizione puntuale del ruolo dei soggetti istituzionali centrali e\nperiferici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un finanziamento pubblico del sistema adeguato ed equo indipendentemente\ndalla natura giuridica del soggetto gestore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su questi temi le Parti concordano, pur nel loro diverso ruolo, di\npromuovere comuni azioni di sensibilizzazione e di proposta presso i livelli\nistituzionali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Ambito e contesto del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente CCNL è “istituto” il complesso delle attività\nsocio-educative e\u002Fo scolastico–formative svolte in una determinata sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti gestori, nello svolgimento della loro attività, godono della\nautonomia organizzativa, amministrativa, gestionale riconosciuta dalla\nnormativa in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il legale rappresentante dell’ente, oltre alle responsabilità giuridiche\nconnesse alla funzione, è responsabile della efficiente organizzazione e della\nregolare gestione dei servizi socio-educativi in relazione alle norme generali,\na quelle specifiche di settore e a quelle della sicurezza sui luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei\ndiscenti nel rispetto delle norme costituzionali e del progetto educativo\ndell’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito degli indirizzi dell’Istituto i docenti partecipano\ncollegialmente con la Direzione dell’ente alla definizione del piano\ndell’offerta formativa e della sua declinazione programmatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gestori si impegnano a valorizzare in forme congrue la partecipazione dei\nlavoratori e degli utenti alla vita dell’Istituto, con lo scopo di conseguire\nuna elevata qualità dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni istituzione scolastica sono istituiti gli Organi collegiali ai quali\npartecipano i genitori, il personale docente, direttivo e il personale ATA, in\nanalogia con quanto previsto dalle norme degli Organi collegiali della scuola\nstatale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli Organi collegiali partecipa anche il personale educativo, laddove\npresente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione viene fatta dal legale rappresentante dell’ente gestore in\nosservanza delle norme in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente gestore, all’atto della assunzione, richiede al lavoratore la\ndichiarazione di conoscere, accettare e condividere il progetto educativo della\nscuola e i principi cui esso si ispira.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo\neducativo in coerenza con i principi cui si ispira l’Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso\ndell’abilitazione, ove richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure di assunzione devono osservare le normative in vigore. Il\ncontratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è\ndisciplinato dalle norme del presente contratto e dal Regolamento interno\ndell’Istituto, ove esista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Esso deve inoltre contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) livello, qualifica, mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) orario di lavoro settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f) data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche data di\ncessazione, o nel caso di supplenza, data presunta di cessazione e nome della\npersona supplita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) possibilità di trasferimento da sede a sede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) elenco dei documenti trattenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carta d’identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo\nfamiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato generale penale e dei carichi pendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificati di servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e\u002Fo\ndalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono a carico del lavoratore gli adempimenti e gli oneri di qualunque\nrinnovo dei documenti suddetti richiesti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le\nleggi e le disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del\nproprio contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 18 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova, che deve risultare dal contratto individuale\ndi lavoro, non può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 1), 2) e 3) di ogni area: 30 giorni lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4), 5) e 6) di ogni area: 90 giorni lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 7) e 8) di ogni area: 120 giorni lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la\ndurata del periodo di prova è di 30 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle\nmansioni per le quali è stato assunto e\u002Fo per quelle previste dal livello\ndell’area di appartenenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova le Parti avranno tutti i diritti e gli obblighi\nderivanti dal presente CCNL, compresi TFR, 13a mensilità e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in\nqualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due\nParti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato\nin servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e congedo\nmatrimoniale, maternità e ogni altra assenza prevista nel presente contratto,\nfatte salve le prerogative di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in\ngrado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal comma 1),\nfatta eccezione per il periodo di interdizione o astensione obbligatoria per\nmaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è sospeso durante i periodi di sospensione della\nattività della scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Collocamento obbligatorio dei disabili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione della legge n. 68\u002F99 e delle successive norme\nattuative le Parti prendono atto che, come disposto dalla Circolare del MIUR n.\n31 del 18.3.03, gli enti gestori di scuole paritarie che operano senza fine di\nlucro, la quota di riserva per l’assunzione di disabili si calcola\nesclusivamente sul personale tecnico-esecutivo e che svolge funzioni\namministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con\ncontratti di apprendistato, di sostituzione di lavoratori assunti con diritto\nalla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo\nsvolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della\ncapacità lavorativa pari o superiore al 60%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50%\ndà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” ex\nlege n. 68\u002F99 a prescindere dall’orario concordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Durata del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il\npresente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il CTD alle condizioni di seguito stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (CTD)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-apprentices_excludedtxt\">\u003Ch3>Art. 21 - Il contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula dei CTD è fatta in osservanza delle norme di legge vigenti, in\nparticolare del D.lgs. n. 81\u002F15 e delle norme del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In difetto, il CTD si intende nullo e si trasforma in contratto a tempo\nindeterminato (CTI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.1) - Apposizione del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del CTD non può essere superiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre tale termine un ulteriore CTD fra gli stessi soggetti, nella stessa\nqualifica e livello, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato\npresso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della procedura di cui al precedente comma,\nnonché di superamento del termine dei 36 mesi, lo stesso si trasforma in CTI\ndalla data in cui si verifica il superamento del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso, senza la procedura di cui al comma 2), il superamento del limite\ndei 36 mesi, fino a 60 mesi complessivi, per i lavoratori con uno o più CTD,\ndeterminato per ragioni di carattere sostitutivo di lavoratori assenti con\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro presso lo stesso ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12\ngiorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non\nrisulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore\ndi lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto può cessare prima della scadenza del termine esclusivamente per\ncomune volontà delle Parti oppure per recesso per giusta causa (art. 2119\nCC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia le Parti possono pattuire in sede di contratto individuale di\nlavoro un termine di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.2) Casistica dei contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito il ricorso al CTD per il personale docente non abilitato nei\ncasi particolari di effettiva carenza di personale abilitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato l’obbligo per i docenti di conseguire l’abilitazione\nall’insegnamento, in attesa di corsi ed esami abilitanti, il CTD per i\ndocenti non abilitati potrà essere reiterato, oltre il termine dei 36 mesi,\nper ulteriori 24 mesi senza il ricorso alla procedura presso la Direzione\nTerritoriale del Lavoro di cui all’articolo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in tale periodo il docente acquisisca l’abilitazione richiesta, il\ncontratto di lavoro si ritiene trasformato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.3) Percentuale massima dei contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima dei CTD, superiori a 7 mesi, non potrà superare il\n30% del personale con CTI arrotondato alla unità superiore in forza al momento\ndella assunzione del lavoratore a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È sempre possibile l’assunzione di personale con CTD fino a 2 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai CTD\nconclusi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per sostituzione di lavoratori assenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) con lavoratori di età superiore a 50 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per l’attivazione di nuovi servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per i servizi svolti durante il periodo estivo come: Centri estivi, GREST,\ncolonie, ludoteche etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per l’assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.4) Divieti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori in sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso enti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che\nhanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\nCTD, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di\nlavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,\no abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi (art. 20, D.lgs. 81\u002F15);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso enti e istituzioni nei quali siano occupati lavoratori con orario\nridotto anche a seguito della applicazione degli accordi di solidarietà\nsottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL a tutela della\noccupazione, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce\nil contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi del D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.5) Disciplina della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del CTD può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato\nsolo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, fatta\neccezione per quanto previsto dagli artt. 21.1 e 21.2 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del CTD può essere prorogato per un massimo di 5 volte\nnell’arco dei 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.6) Continuazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oltre la scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata massima di 36 mesi, se il rapporto di lavoro\ncontinua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente\nprorogato ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro è tenuto a\ncorrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in\natto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10°\ngiorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il 30° giorno, in caso di\ncontratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri\ncasi, il contratto ‘de quo’ si trasforma in CTI dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.7) Successione dei contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga riassunto entro un periodo di 10 giorni per\ncontratti di durata non superiore a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di\nscadenza per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si tratti di 2 assunzioni a termine successive, intendendosi per tali\nquelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro\nsi considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo cumulativo dei contratti a termine non può superare comunque i\ntermini di 36 mesi, salvo quanto previsto dai precedenti punti 21.1 e 21.2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono non esserci intervalli temporali tra successioni di contratti a\ntermine quando sono effettuati per ragioni di carattere sostitutivo di\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.8) Criteri di computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con CTD sono computabili ai fini di cui all’art. 35, legge n.\n300\u002F70 nelle modalità di cui all’art. 27, D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytrainingtxt\">\u003Cp>21.9) Formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con CTD deve ricevere una formazione sufficiente e\nadeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di\nprevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro, anche con\nriferimento al D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.10) Principio di non discriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con CTD spettano le ferie e la 13a mensilità, il TFR\ne ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con CTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.11) Esclusioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Accordo sui contratti a\ntermine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le\nParti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di lavoro di somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le attività di stage e tirocinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 8,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legge n. 223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Diritto di precedenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più CTD presso lo stesso ente,\nha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno\nscolastico precedente, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con\nriferimento alla qualifica, al livello e alle mansioni precedentemente\nespletate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più CTD presso lo stesso ente,\nha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno\nscolastico precedente, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\ndeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con\nriferimento alla qualifica, al livello e alle mansioni precedentemente\nespletate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto\nindividuale di lavoro o da successivo atto scritto e può essere esercitato a\ncondizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal\nsenso entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza si estingue allo scadere di 1 anno dalla cessazione\ndel rapporto di lavoro a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione\nprevisti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente le FISM territoriali forniscono alle OO.SS. territoriali\nfirmatarie del presente contratto e alle Commissioni paritetiche regionali il\nnumero dei CTD conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo III - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE, REIMPIEGO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti gestori possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per\nprestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario\nprevisto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo personale docente delle scuole della infanzia titolare di\nsezione e per il personale educativo degli asili nido è ammesso esclusivamente\nil part-time di tipo orizzontale indipendentemente dalla distribuzione\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità\npreviste dall’articolo relativo alle assunzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle Parti risultante da atto scritto è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale di lavoro part-time deve essere stipulato per\niscritto e deve contenere la sede di lavoro, le mansioni, la qualifica, il\nlivello retributivo, la distribuzione dell’orario, le eventuali clausole di\nelasticità se concordate tra le parti interessate. In caso contrario si fa\nriferimento alla vigente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro\npart-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto\nper il personale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi\ncomprese le competenze fisse e periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie e dei riposi\ncompensativi con le stesse quantità e modalità del personale dipendente con\ncontratto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore con un orario di lavoro part-time ha diritto al completamento\ndell’orario di lavoro o ad una estensione del suo orario prima che si proceda\na nuove assunzioni nella stessa mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore il cui rapporto di lavoro, su sua richiesta, sia trasformato\nda tempo pieno in tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con\ncontratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni e livello e\nstessa qualifica rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra non previsto si applicano le specifiche norme del D.lgs. n.\n81 del 15.6.15 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Reimpiego.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scuola e\u002Fo l’ente, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo\nindeterminato, deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-completare l’orario del personale in servizio, nei limiti di quanto\nprevisto all’art. 56, fatte salve le esigenze organizzative della scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dare la precedenza ai dipendenti che abbiamo già prestato servizio presso\nla scuola o presso altre scuole FISM della provincia di riferimento, e siano\nstati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore conserva tale diritto per i 12 mesi successivi alla cessazione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al reimpiego di cui al presente articolo prevale sul diritto di\ncui all’art. 22 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiore anzianità di servizio prestato nell’ente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiori carichi di famiglia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiore età anagrafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo\ndi prova e l’anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di\nriassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo IV - PARTICOLARI MODALITÀ DI LAVORO E CLAUSOLE ELASTICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Lavoro supplementare - Clausole elastiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part-time,\nentro i limiti dell’orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni\nsupplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove\ngiustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di\nformazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro\nnon costituisce motivo di provvedimenti disciplinari, ivi compreso il\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della\nretribuzione oraria globale di fatto comprensiva della incidenza della\nretribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e\ndifferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di\nprestazioni di lavoro straordinario, così come definito nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere, per\niscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione\ntemporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in\naumento della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere\nproduttivo od organizzativo che la Direzione dell’ente dovrà preventivamente\ncomunicare al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3)\na 5), D.lgs. n. 81\u002F15, ovvero in quelle di cui all’art. 10, comma 1), legge\n20.5.70 n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato\nalla clausola elastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>Capitolo V - APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Definizione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è un CTI finalizzato alla formazione e alla occupazione\ndei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FISM e le OO.SS. riconoscono nell’istituto dell’apprendistato uno\nstrumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo\nsvolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema\nscolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento\ndell’occupazione giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la normativa di cui al D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i., nonché quanto\nstabilito nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli enti che applicano il presente CCNL possano\naccedere alla tipologia dell’apprendistato professionalizzante, fatti salvi\nseparati accordi per l’eventuale applicazione di altre tipologie di\napprendistato previste dalle leggi su citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato può essere anche a part-time, purché in una\npercentuale non inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno della\nrispettiva qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.1) Assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di\napprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30\nanni non compiuti nonché, ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, art. 47, comma 4), i\nlavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione, indipendentemente dal limite di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.2) Qualifiche e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di\napprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.3) Il tutore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell’ente in\npossesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.4) Durata del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 mesi per il personale inquadrato nei livv. 1), 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 36 mesi per il personale inquadrato oltre il liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di\nistruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professionalità da\nconseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.5) Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60\ngiorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto con un preavviso scritto di almeno 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.6) La formazione dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e\narticolazione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione\ndel D.lgs. 15.6.15 n. 81, capo V e sue s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione\nsecondo le previsioni delle citate normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.7) Durata della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all’interno\ndella scuola\u002Fente e\u002Fo in strutture formative accreditate ai sensi dell’art.\n10, Regolamento dell’art. 17, legge 24.6.97 n. 196.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore\nlavorative e computate nell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.8) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato,\ncompresi i periodi di formazione esterna alla azienda, allo stesso trattamento\nnormativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per\nla quale egli compie il tirocinio e allo stesso trattamento retributivo così\nparametrato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata 24 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° semestre: 90% della retribuzione globale in atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° semestre: 95% della retribuzione globale in atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 3° semestre: 100% della retribuzione globale in atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata 36 mesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° anno: 90% della retribuzione globale in atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 2° anno: 100% della retribuzione globale in atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.9) Assunzione definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell’art. 2118 CC, con preavviso decorrente dal medesimo\ntermine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede, il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato con il trattamento giuridico ed economico del livello di\ninquadramento di assunzione. Gli enti non potranno assumere apprendisti qualora\nnon abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato sia già venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto, si applicano le norme del capo V, D.lgs. n.\n81\u002F15.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VI - ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Lavoro intermittente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a CTD, mediante\nil quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne\npuò utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.\nLe norme di riferimento sono contenute nel D.lgs. n. 81 del 15.6.15, nonché\nnelle collegate normative di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il contratto di lavoro intermittente sia utilizzato\npresso gli enti che applicano il presente CCNL in relazione a particolari\nesigenze organizzative del lavoro connesse con la necessità di assicurare,\nmediante la chiamata di personale fornito di specifica professionalità, la\ncontinuità educativo-didattica nei servizi socio-educativi e di fare fronte ad\nesigenze lavorative per particolari punte di attività scolastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento al contratto di lavoro intermittente le Parti concordano di\nincontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per\ndisciplinare la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 29 - Somministrazione di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale una\nagenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, mette a\ndisposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,\nper tutta la durata della missione, svolgono la propria attività\nnell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FISM e le OO.SS. convengono che per gli enti che applicano il presente\nCCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo\nper il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per particolari punte di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche,\nrichiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui\nl’ente non dispone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel\ntempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le\nqualifiche e le mansioni appartenenti all’area educativa e docente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FISM comunica preventivamente alle RSA o, in loro assenza, alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non\npotranno superare per ciascun trimestre il 10% dei lavoratori dipendenti\ncomunque occupati nell’ente al momento della fornitura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente gestore comunica preventivamente alla FISM e alle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da\nstipulare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme del capo\nIV, D.lgs. n. 81\u002F15 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da CGIL,\nCISL e UIL il 27.2.14.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Contratti di collaborazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del\nsettore, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. a), comma 2), art. 2,\nD.lgs. n. 81\u002F15 e in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 62\u002F00, gli\nenti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell’ambito della\npropria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa nel rispetto delle norme fissate nell’allegato 3), parte\nintegrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Accordo di rete di più enti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di rete che devono perseguire interessi comuni tra le parti\nstipulanti sono oggetto di informazione preventiva di cui all’art. 6 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che obiettivi di efficienza e di qualità della offerta\nformativa siano perseguibili mediante l’adozione di strumenti giuridici\ninnovativi, come l’accordo di rete, comparabile al contratto di rete fra\nimprese introdotto nell’ordinamento giuridico dalla legge 9.4.09 n. 33 e\ns.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo di rete si configura come una collaborazione organizzata e\nduratura tra più gestori che mantengono, però, la loro autonomia e la loro\nindividualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel settore dei servizi socio-educativi esso consentirebbe di elevare gli\nstandard qualitativi della offerta formativa degli enti, di ottimizzare i\ncosti, di fare acquisti in comune e di realizzare altre forme di coordinamento\ne di collaborazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto più scuole in rete potrebbero gestire il personale,\nrazionalizzando e migliorando l’organizzazione del lavoro, consentendo\nl’acquisizione di maggiori competenze e professionalità e ponendo in essere\npiù efficaci progettualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti stipulanti l’accordo di rete possono gestire il personale secondo\ni principi e le regole del distacco di cui al D.lgs. n. 276\u002F03 e s.m.i. Il\nricorso al distacco è comprovato da ragioni tecniche, organizzative,\nproduttive o sostitutive e la temporaneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si concorda che, per il personale dipendente degli enti che applicano il\npresente CCNL, il ricorso all’accordo di rete si applica, a titolo\nindicativo, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico-didattico,\namministrativo e altro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il personale in esubero e per il completamento dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella comunicazione al lavoratore del distacco presso altra scuola\u002Fservizio\ndevono essere previsti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- luogo dello svolgimento delle prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mansioni da svolgere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata del distacco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all’ente che\nha assunto il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare, sulle norme\nin materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81\u002F08 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell’accordo\ndi rete stipulato tra le Parti e secondo legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo di rete deve essere notificato alla competente Commissione\nParitetica Regionale di cui all’art. 5, lett. B) del presente CCNL alle\nOO.SS. regionali e alle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VII - ALTRI RAPPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Contratto di tirocinio e ‘stage’.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso gli enti che applicano il presente CCNL è ammesso il tirocinio e lo\n‘stage’ in osservanza di quanto previsto dalla normativa in vigore; è\npromosso dai Centri per l’impiego e dagli altri soggetti in possesso di\nspecifici requisiti determinati dalle normative regionali. I promotori di\ntirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul\nlavoro e per responsabilità civile verso terzi presso una idonea Compagnia\nassicuratrice. L’obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né\neliminabile o sostituibile dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il\nsoggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-obiettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo\nstudente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di\nprovenienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-estremi identificativi dell’assicurazione INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-durata di svolgimento del tirocinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-settore aziendale di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Volontariato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti che non perseguono fini di lucro ed enti ‘no profit’ che\napplicano il presente CCNL possono utilizzare personale volontario, in coerenza\ncon quanto previsto dalla legge n. 266\u002F91, per lo svolgimento di attività\noccasionali e\u002Fo saltuarie, purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte\nil lavoro e le attività del personale dipendente in organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - ORDINAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I - QUALIFICHE E LIVELLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 34 - Classificazione. Aree dei servizi. Declaratorie. Livelli.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale dipendente è inquadrato in 3 aree\nfunzionali-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area I - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI (ATA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli 1), 2), 3), 4)\ne 5), adibiti ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1) - Ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il\npossesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non\nè richiesta una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori\u002Ftrici di bambini\nsui bus, addetti\u002Fe alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle\nattrezzature, addetti\u002Fe alle mense, inservienti ai servizi di supporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2) - Personale esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste\nnormali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite,\nquali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)funzioni tecniche: aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori,\npersonale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)funzioni amministrative: impiegati d’ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3) - Operatore qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori socio-assistenziali e\nattività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze\nspecifiche, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)operatore di asilo nido e di scuole della infanzia la cui mansione\ncontempli la cura della persona e dell’igiene personale dei bambini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tecnici: cuochi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4) - Personale di concetto e\u002Fo operatore specializzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati lavoratori che svolgono mansioni di concetto o\nprevalentemente tali, che comportano specifiche conoscenze tecniche,\namministrative, con capacità di utilizzo di mezzi e di procedure\npredeterminate, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tecnici: cuochi specializzati ovvero con più di 5 anni di servizio alle\ndipendenze della stessa scuola con la medesima mansione; operai\nspecializzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)amministrativi: applicati di segreteria, impiegati addetti alla\namministrazione, contabili, aiuto economo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5) - Personale con specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori per i quali è richiesto il diploma di scuola\nsecondaria di 2° grado o di una qualifica professionale, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)segretari amministrativi, economi, contabili di rete scolastica,\nresponsabili di servizio paghe e contributi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area II - SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3) - Operatore qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in questo livello le figure professionali quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assistenti asili nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)altro personale educativo di altri servizi alla infanzia diversi\ndall’asilo nido.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4) - Operatore specializzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esegue mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o\ncompresenza in aula e\u002Fo laboratorio per l’espletamento di attività educative\ne formative in genere, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assistenti al pre- e\u002Fo post-scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assistenti ai bambini diversamente abili e\u002Fo che necessitano di\nparticolari cure e attenzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)animatori, responsabili di asili condominiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)lettori di madrelingua in compresenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5) - Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere\nfunzioni educative nei servizi per la prima infanzia, forniti di adeguato\ntitolo professionalizzante, quali ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) personale educativo degli asili nido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) educatori di colonie e soggiorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) istruttori di attività parascolastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) puericultori, logopedisti, fisioterapisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6) - Personale docente nelle scuole dell’infanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati i lavoratori con funzione docente nella scuola della\ninfanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e\u002Fo abilitante, quali\nad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) docenti di scuola dell’infanzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) insegnanti di sostegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato nel presente livello il personale docente di discipline\nculturali integrative del curricolo della scuola, in possesso di abilitazione o\napposito titolo di specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato in questo livello anche il personale che coordina un servizio\ndi scuola dell’infanzia senza attività di docenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta sul personale docente\u002Feducativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impiegato nelle sezioni “Primavera”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui nelle istituzioni scolastico\u002Feducative afferenti alla\nFISM siano attive le sezioni “Primavera” di cui alla legge n. 296\u002F06, comma\n630) e s.m.i., le parti firmatarie del presente contratto concordano quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di sezione “Primavera” annessa alla struttura di nido,\nl’attività di docenza\u002Feducativa viene svolta da personale educativo\ninquadrato al liv. 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di sezione “Primavera” annessa alla struttura di scuola della\ninfanzia, l’attività di docenza viene svolta dal personale docente\ninquadrato al liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle singole intese\nregionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali. Nel caso in\ncui intervenissero modifiche normative sia a livello nazionale che regionale,\nle Parti si incontreranno per concordarne l’applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area III - SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e\nresponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena\nautonomia nell’ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale\nimpartite dal titolare o dal legale rappresentante dell’ente gestore, e nella\nosservanza della normativa in vigore. Il ruolo comporta la direzione e il\ncoordinamento della attività didattica, del controllo e della verifica delle\nattività scolastiche dell’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inquadrati in questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)coordinatore di scuola della infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in\ncui l’ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della\nscuola della infanzia a un numero inferiore a 5, il dipendente ha diritto di\nmantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di\nlavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di\nnatura amministrativa e\u002Fo gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi,\ndivezzi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)coordinatore di scuola dell’infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni\ne che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia\n(nido);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi\ndimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole della infanzia, asili nido,\nservizi doposcuola etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inquadrato in questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il personale che organizza e coordina scuole della infanzia e servizi\nsocio-educativi della prima infanzia a livello territoriale e di reti di scuole\ndell’infanzia e\u002Fo nidi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività\ninterna di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali qualifiche non ricomprese nel sopra esposto elenco saranno\ndefinite giuridicamente ed economicamente in sede di contrattazione regionale e\ncomunicate alle parti nazionali datoriale e sindacale stipulanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono fatte salve le condizioni e gli inquadramenti di maggior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II - NORME DI ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Attività connesse alla funzione del personale educativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e docente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale\ndocente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato\nnell’area II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività connesse si intendono tutte le attività, sia individuali che\na carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,\ndocumentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori\ndegli Organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie e altri momenti\ndi partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di\nattività scolastica o concordate con la Direzione dell’ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette attività si intendono comprese nell’orario di lavoro di cui\nall’art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Incarico di coordinamento pedagogico-didattico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in scuole dell’infanzia fino a 4 sezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In scuole della infanzia fino a 4 sezioni il legale rappresentante\ndell’ente gestore può conferire con atto scritto l’incarico temporaneo di\ncoordinamento pedagogico-didattico a persona dipendente dell’ente stesso o a\npersona esterna che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali\nstabiliti dalle norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale interno ciò non comporta alcun diritto di inquadramento a\nlivello superiore, ma solamente il diritto a percepire la relativa indennità\nprevista all’art. 48 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del termine, il docente dipendente dell’ente ha diritto di\nriprendere l’orario e le funzioni precedenti, con relativo trattamento\nnormativo e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Mutamenti di qualifica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti a un\nlivello superiore per almeno 6 giorni lavorativi sarà dovuta la retribuzione\ncorrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del periodo; ciò\nperaltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il periodo superi i 3 mesi continuativi in un anno scolastico, il\ndipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le\nmansioni assegnate comportano, ad eccezione di quando il passaggio di funzioni\nsia dovuto a sostituzione di personale assunto a tempo indeterminato con\ndiritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste\nnella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il\nlivello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da\nsostituzione di personale temporaneamente assente con il diritto alla\nconservazione del posto, tale mutamento non darà luogo a promozione, anche nel\ncaso di superamento del limite sopra indicato, ma comporterà solo la\ndifferenza di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Mansioni promiscue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il dipendente sia adibito in modo permanente a mansioni promiscue la\nretribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alle mansioni\nprevalentemente espletate e di queste ultime gli verrà pure attribuita la\nqualifica, fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni\naffidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la\nnon docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si\nriferisce per l’orario di lavoro e la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Composizione delle sezioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sezioni di scuola della infanzia saranno costituite di norma da 25 alunni\ncon la possibilità, in presenza di monosezioni e\u002Fo di particolari esigenze\norganizzative e territoriali, di un incremento pari al 10% di alunni in\npiù.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di alunni portatori di handicap la sezione non può superare, di\nnorma, il numero massimo di 20 bambini, e comunque si applicano le normative\nministeriali e le linee-guida del MIUR (Circolare n. 10 del 21.3.13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di alunni disabili deve essere prevista la presenza del personale\ninsegnante di sostegno provvisto di adeguata professionalità in osservanza\ndella normativa in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli asili nido e i servizi per la prima infanzia il rapporto numerico\neducatrice\u002Fbambini e ausiliari\u002Fbambini è definito dalle singole leggi\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le sezioni “Primavera” si fa riferimento\nall’accordo Stato-Regioni e alle norme in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I - RETRIBUZIONI. INDENNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Retribuzione mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale è\ncomposta dai seguenti elementi fissi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-paga base (inclusa l’indennità di contingenza maturata al 30.11.91);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumenti periodici di anzianità (scatti), ex art. 35, CCNL 2006-09,\nmaturati al 31.12.15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aumento di anzianità (ex art. 35 idem) in corso al 31.12.15 nella quota\nmaturata in tale data (art. 45) denominato “scatti di anzianità\nconsolidati”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salario di anzianità di cui al successivo art. 46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e dai seguenti elementi variabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali indennità aggiuntive e\u002Fo accessorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale superminimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale salario accessorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione viene corrisposta non oltre il 10° giorno del mese\nsuccessivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto\na qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle\nstrettamente collegate, come pure per le attività non di insegnamento connesse\ncon il normale funzionamento della scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Prospetto paga.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto disposto dalla legge 5.1.53 n. 4, la retribuzione\ndeve risultare da apposito prospetto paga (ora LUL), nel quale dovranno essere\nspecificate le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il\nperiodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l’importo della\nretribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e\ndi tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma\nerogata, nonché tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prospetto paga da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla\nretribuzione, deve recare i dati identificativi della scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Retribuzione tabellare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2016-18 sono quelle\nrisultanti dalle seguenti tabelle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>A) Incrementi retributivi mensili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"69\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">base\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31.12.15\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.4.16\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.1.17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.1.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dal\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.9.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">totale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">incremento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">base\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31.12.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.259,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">52,32\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.312,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.309,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">54,36\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.363,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.311,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"69\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">13,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n   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align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.9.18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.259,74\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.272,82\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.285,90\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.298,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.312,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.309,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.322,69\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.336,29\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.349,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.363,46\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.311,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.324,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.338,23\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.351,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.365,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.352,92\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.366,97\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.381,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.395,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.409,12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.426,62\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.441,43\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.456,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.471,06\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.485,86\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.444,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.459,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.474,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.489,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.504,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">7)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.587,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.603,55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.620,03\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.636,51\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.652,99\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.622,98\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.639,83\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.656,69\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.673,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1.690,38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Indennità di contingenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo della indennità di contingenza maturata al 30.11.91 è\ndefinitivamente inglobata nella retribuzione tabellare di cui all’art. 42,\nlett. B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetxt\">\u003Ch3>Art. 44 - Superamento degli aumenti periodici di anzianità (scatti).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il 31.12.15 cessa ad ogni effetto l’istituto degli “scatti di\nanzianità” di cui all’art. 35 del precedente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo maturato a tale data costituirà dall’1.1.16 un elemento fisso\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Liquidazione e consolidamento dello scatto di anzianità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>in corso al 31.12.15.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scatto di anzianità di cui all’art. 35 del precedente CCNL in corso al\n31.12.15 viene liquidato in rapporto ai 24simi ovvero ai 48simi maturati alla\nmedesima data e l’importo viene incluso tra gli elementi fissi della\nretribuzione a partire dallo stipendio di gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui agli artt. 44 e 45 verranno allocati tra le voci fisse\ndel prospetto paga alla voce “scatti di anzianità consolidati”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’emolumento compete solo al personale in servizio alla firma del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È riparametrato sulla base dell’orario di lavoro settimanale ridotto o\npart-time del dipendente. Viene corrisposto con lo stipendio del 2° mese\nsuccessivo alla stipula del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 46 - Salario di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dall’1.1.16 viene istituito il “salario di anzianità”\nquale elemento fisso della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di tutti i livelli, che al 31.12.18 e nell’arco della vigenza\ndel presente contratto abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso lo\nstesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità\nmensile per 13 mensilità di € 27,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nei successivi rinnovi contrattuali definiranno ulteriori\nimplementazioni del presente istituto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Una tantum.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il periodo 1.1.13\u002F31.12.15 al personale in forza alla\ndata di sottoscrizione del presente contratto viene erogato a titolo di ‘una\ntantum’ l’importo lordo riportato nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"509\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"169\">\n  \u003Ccol width=\"305\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">di appartenenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"305\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">una tantum (in\n        €)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">da erogare a settembre\n        2016\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1), 2), 3),\n        4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"305\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">100,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5), 6), 7),\n        8)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"305\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">120,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Tale importo verrà erogato unitamente alla retribuzione di competenza di\nsettembre 2016 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Indennità accessorie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al seguente personale che svolge funzioni di coordinamento, in aggiunta alla\nnormale retribuzione mensile, compete una indennità accessoria come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al personale educativo del liv. 5) cui è attribuita la funzione di\ncoordinatore del servizio di nido: € 20,00 lordi mensili fissi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) al personale docente del liv. 6) cui è attribuita la funzione di\ncoordinatore in scuole fino a 4 sezioni: € 25,00 lordi mensili per il numero\ndelle sezioni di scuola dell’infanzia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) al personale del liv. 7) cui è attribuita la funzione di coordinatore di\nasilo nido con almeno 3 nuclei: € 12,00 lordi mensili per il numero dei\nnuclei di nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)al personale del liv. 7) cui è attribuita la funzione di coordinatore in\nscuole della infanzia fino a 4 sezioni con anche nuclei di nido: € 12,00\nlordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e dei\nnuclei di nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)al personale del liv. 7) cui è attribuita la funzione di coordinatore in\nscuole della infanzia con almeno 5 sezioni, con o senza nuclei di nido: €\n12,00 lordi mensili per il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia e\nnuclei di nido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)al personale del liv. 8) cui è attribuita la funzione di coordinatore:\n€ 30,00 lordi mensili fissi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al presente articolo competono per l’intera durata\ndell’incarico e sono computate anche nella 13a mensilità e nel TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di riduzione del numero delle sezioni l’indennità sarà\nricalcolata a far tempo dal mese successivo in cui si è verificata la\nriduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di personale part-time l’indennità sarà proporzionale alle ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 49 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre o in\ngiorno successivo qualora la predetta data cada in giorno festivo, una 13a\nmensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell’assegno per\nil nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nvanno corrisposti tanti 12simi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi\ndi servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno solare\nla 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro\nmensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento\ndella cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Servizio fuori sede. Missioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale comandato nell’accompagnamento e nella vigilanza dei bambini\nfuori sede di lavoro si considera in missione. Esso ha diritto alla normale\nretribuzione, al rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e di\ntrasporto sostenute e le spese di vitto e alloggio a piè di lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha inoltre diritto a una indennità di missione di € 10,00 giornaliere per\nmissioni eccedenti le 8 ore e fino a 24 ore giornaliere e di € 20,00\ngiornaliere per prestazioni eccedenti le 24 ore. Il regime fiscale e\nprevidenziale di dette indennità fa riferimento alle norme in vigore. Sono\nfatti salvi i trattamenti aziendali di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Determinazione della quota giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e della quota oraria mensile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale\nmensile in godimento per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria mensile viene determinata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 160;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti a 35 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 152;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione mensile diviso 139.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II - SUPPLENZE. PREVIDENZA. CESSIONE ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Sostituzione e supplenza di personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del\nposto di lavoro, il termine del rapporto coincide con la data di rientro del\ntitolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale in sostituzione o supplente vengono corrisposte la 13a\nmensilità, il TFR e i giorni di ferie maturati, per la quota parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La supplenza affidata al personale in servizio a tempo parziale è\nconsiderata lavoro aggiuntivo a tempo determinato, con trattamento economico\npari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali\nore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Trattamento previdenziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previdenziale è attuato con l’osservanza delle leggi e\ndisposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione a quanto previsto dall’art. 4, DL 6.7.78 n. 352,\nconvertito nella legge 4.8.78 n. 467, il datore di lavoro deve consegnare al\ndipendente, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia\npresentata all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i termini di consegna della denuncia all’INPS, nel caso di\ncessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve consegnare al\ndipendente, entro i termini previsti dalla legge, copia della denuncia\nriservata al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda gli elementi accessori della retribuzione le Parti\nconcordano di avvalersi della decontribuzione consentita dalla legge nella\ncontrattazione decentrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 54 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale,\nconsiderata l’evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo\nqualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata l’evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul\nmercato dei prodotti previdenziali, le parti stipulanti il presente CCNL\nconvengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i\nlavoratori l’adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali\ne\u002Fo regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle OO.SS. confederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione ai suddetti Fondi è un diritto dei lavoratori ed è\nvolontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge\ne dallo statuto del Fondo individuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il\nlavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino\nciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile\nutile per il computo del TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituto o di\nsuo ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in\nconcreto, si applicano le norme previste dalla legge n. 428\u002F90 e dal D.lgs. n.\n18\u002F01 e s.m.i., e il rapporto di lavoro del personale interessato al\ntrasferimento continua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi\nrinnovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa disposizione vale anche nella ipotesi di appalto o cambiamento\ndella gestione di appalto, ovvero nei casi di cambiamento di ente gestore nelle\nconvenzioni, negli affidamenti e nelle concessioni con gli enti pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch2>Titolo VI - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>L’orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo\nquanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro del personale docente della scuola dell’infanzia è\ndi 32 ore settimanali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima\ninfanzia è di 35 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro del personale educativo\u002Fdocente delle sezioni\n“Primavera”, comunque inquadrato, è di 35 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro delle docenti della scuola della infanzia e del\npersonale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse di cui\nall’art. 35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell’Istituto nei\nperiodi di interruzione e\u002Fo sospensione del servizio, non è tenuto al recupero\ndelle ore non prestate, mantenendo il diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività didattica della scuola della infanzia si svolge dal 1°\nsettembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai\nrispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44\nsettimane nell’anno scolastico. Durante i periodi di sospensione della\nattività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al\ndi fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all’art. 57,\nil personale docente della scuola della infanzia, conservando la normale\nretribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con\nl’attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui\nè adibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su base\nvolontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il\nperiodo di sospensione dell’attività didattica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Orario del personale docente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo personale docente della scuola della infanzia inquadrato nel VI\nlivello retributivo, fermo restando l’orario di 32 ore settimanali, al fine\ndi garantire l’estensione temporale del servizio scolastico, può essere\nrichiesto, da parte della scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il\ndocente, nel rispetto della programmazione della attività della Scuola, è\ntenuto a prestarle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante i\nperiodi di sospensione della attività didattica, come permessi giornalieri\nretribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"315\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">casistica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">33 ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">settimanali\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">34 ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">settimanali\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">35 ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">settimanali\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">orario\n        settimanale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">su 5 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"315\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">orario settimanale\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">su 6 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">26 giorni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su 5 giorni, la\ngiornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa non può essere\nimputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa\nnella retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente part-time, con orario di lavoro non inferiore al 50%\ndell’orario contrattuale di cui al comma 1) del presente articolo, può\nessere richiesto un prolungamento dell’orario settimanale con le stesse\nmodalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di\npart-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall’ente\ngestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40\nore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola come\npermessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Sospensione straordinaria dell’attività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore\ne\u002Fo per decisione dell’ente gestore, il personale non è tenuto al recupero\ndelle ore e\u002Fo dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 60 - La settimana lavorativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di\nlavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio\nscolastico è distribuito su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Lavoro notturno, festivo e straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle\n6 antimeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno si fa riferimento al D.lgs. n. 66 dell’8.4.03,\nintegrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19.7.04, disciplinato dalla\nCircolare n. 8 del 3.3.05 del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno\ndalle ore 24 alle 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro\nnotturno:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o, qualora la\nstessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di\nprestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia\nanch’esso lavoratore subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e\nconvivente di un minore di età inferiore a 12 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Cp>È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni\ndi festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile,\n1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e\nS. Patrono).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite\ncontrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.\nPer il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non\ndeve superare le 80 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale direttivo, amministrativo e ausiliario può essere richiesto\nlavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di\ncarattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili\nesigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro\nstraordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto,\nfatte salve le norme sul part-time.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto, deve\nessere autorizzato dal gestore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Maggiorazione oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Per ciascuna ora di lavoro ordinario, prestato in ore notturne ovvero nei\ngiorni festivi, nei casi in cui la legge consente il riposo compensativo, viene\ncorrisposta la maggiorazione della quota oraria di retribuzione del 25%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria\ndella retribuzione, maggiorata dalle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno feriale: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno festivo: 100%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con\nfunzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro\nstraordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra\npreviste, in permessi retribuiti, anche cumulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale gode di 1 giorno di riposo settimanale normalmente\ncoincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il\nriposo verrà fruito in altro giorno concordato tra il dipendente e il datore\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 63 - Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con\ngli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione\nè considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve\nessere gratuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2\nmesi, vitto e\u002Fo alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto\nservizio verrà pagato a parte dagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II - FERIE E PERMESSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 64 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto a un periodo annuale di ferie, con corresponsione\ndella normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La\nmaturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno\nil dipendente maturerà tanti 12simi delle ferie quanti sono i mesi lavorati;\nle frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate\nmese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o\npuerperio, né con il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa,\nquale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque\nconsiderata di 6 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie ha normalmente carattere continuativo e comunque non\nfrazionabile in più di 2 periodi, compatibilmente con le esigenze di scuola.\nIn ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di\nferie, coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2\u002F3 dei giorni\nspettanti. Le ferie rimanenti potranno essere godute entro agosto dell’anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato,\ncompatibilmente con le esigenze della scuola, le ferie saranno godute durante\nla sospensione estiva delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia le ferie potranno essere godute in altri periodi di sospensione\ndelle attività educativo\u002Fdidattiche nei casi di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e protrattasi nel periodo\ndi ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-malattia sopravvenuta durante le ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astensione obbligatoria per maternità nel periodo di ferie estivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calendario delle ferie è definito dal gestore previa consultazione con\nla RSA\u002FRSU, di norma entro aprile di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali vacanze riconosciute agli alunni non costituiscono motivo di ferie\naggiuntive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 65 - Festività.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito per ciascun\nanno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali\ninfrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I 4 giorni per recupero delle festività soppresse possono essere goduti, di\nnorma, solo in periodi di sospensione della attività didattica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La ricorrenza del S. Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse\nlavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in\naggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1\u002F26 della retribuzione globale\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La festività civile del 4 novembre, spostata alla prima domenica\nsuccessiva, secondo quanto disposto dalla legge n. 54\u002F77, e le festività\nreligiose e civili coincidenti con la domenica vengono retribuite con 1\u002F26\ndella retribuzione globale oltre la normale retribuzione o, su richiesta del\nlavoratore, con permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività non godute sono retribuite in 26simi al termine dell’anno\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente può usufruire nell’anno scolastico fino ad un massimo di 10\ngiorni lavorativi anche in frazioni orarie di permessi retribuiti così\nsuddivisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>-3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado,\nconviventi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-2 giorni per motivi personali: per visite mediche e specialistiche, nonché\nper cure dentarie e piccoli interventi sanitari comportanti disagio o stress\nprolungato, ovvero aventi carattere di urgenza e non programmabili, su\nproduzione di documentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>-5 giorni per altri motivi personali e\u002Fo relativi a familiari entro il 2°\ngrado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite,\naccertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione\ndi documentazione o di autocertificazione ai sensi dell’art. 46, DPR n.\n445\u002F00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavetxt\">\u003Cp>Le suddette giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi gravi.\nPer fruire dei permessi il dipendente dovrà, con congruo anticipo, farne\nrichiesta scritta alla Direzione dell’ente. In caso di massima urgenza è\nsufficiente la sola richiesta orale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di assistenza a familiari portatori di handicap si fa riferimento\nalle leggi nn. 104\u002F92 e 53\u002F00 e le circolari applicative, nonché a tutte le\nnorme in materia del settore privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo possono essere cumulati con quelli\nprevisti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33, legge\n5.2.92 n. 104 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori subordinati che cedono gratuitamente (donatori) il sangue\nintero o di emocomponenti, (i donatori di midollo osseo hanno diritto a un\npermesso pari al periodo di degenza), retribuito per l’intera giornata\nlavorativa in cui effettuano la donazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La giornata di riposo è di 24 ore e decorre dal momento in cui il\nlavoratore si è assentato per effettuare la donazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la donazione di organi si fa esplicito riferimento alla\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono concessi inoltre brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per\nanno scolastico, anche cumulabili, in caso di documentate esigenze di carattere\nmedico da recuperare nel corso dell’anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovati motivi il lavoratore può usufruire di permessi non\nretribuiti nel limite di 10 giorni lavorativi nell’anno solare, previo\naccordo con il gestore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Permessi elettorali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi\ndella Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli\nUffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, di gruppo o di\ncandidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o\ndei gruppi politici e promotori del referendum hanno diritto ad assentarsi dal\nlavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative\noperazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico e normativo relativo alle giornate in cui si\nsvolgono le operazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo III - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il dipendente\ndovrà fornire tempestiva comunicazione all’ente, comunque entro 2 giorni.\nSull’argomento dovranno essere osservate le vigenti norme in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prescritta certificazione di malattia è obbligatoria anche per assenze\ninferiori a 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>a) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di legge, per quanto concerne il trattamento di\nmalattia l’ente corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da\nconsentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio\nil 100% della retribuzione mensile lorda del mese precedente la malattia per un\nmassimo di 180 giorni nell’anno solare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia\ndal 1° giorno di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia, o di malattia la cui\ndurata è a cavallo di 2 anni solari, i periodi vengono computati secondo le\nindicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è\nfacoltà della Direzione fare verificare lo stato e la durata della malattia.\nLe visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del\npersonale sono espletate dalle ASL e dall’INPS, alle quali spetta la\ncompetenza esclusiva di tale accertamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire l’effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce\norarie di reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità 8.1.85,\npubblicato sulla GU del 7.2.85, sono così determinate: 10-12 \u002F 17-19, sabato e\ndomenica compresi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo si applicano anche al personale assunto con\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto periodo comporta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un\nmassimo di 6 mesi, anche a cavallo di 2 anni solari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un\nperiodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di 6 mesi, dietro\npresentazione di un certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa non ha alcun effetto giuridico ed economico. Il\ndatore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di\ncomporto entro 20 giorni dalla scadenza; il lavoratore, a comunicazione\navvenuta, può esercitare il diritto di usufruire dei 6 mesi previsti per la\nconservazione del posto. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la\nrichiesta almeno 10 giorni prima della scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino\nad un massimo di 12 mesi nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi\nmorbosi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati\nè facoltà dell’ente risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di\npreavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattie fortemente invalidanti, su richiesta del lavoratore,\nl’ente concede un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita\ncon diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in ‘day-hospital’,\ndi assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente ASL o Struttura convenzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le giornate di assenza di cui al precedente comma il dipendente ha\ndiritto all’intera retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio\neffettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 70 - Infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall’Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di malattia professionale, alla lavoratrice\u002Fal lavoratore sarà\nconservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata\u002Fo\npercepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l’ente possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a consegnare, nel più breve tempo\npossibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal\n1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad\nintegrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al\nraggiungimento del 100% della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di infortunio non è da computare ai fini della durata del\nperiodo di comporto di cui all’art. 69.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da malattie oncologiche o gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, ai quali rimanga una ridotta capacità\nlavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,\naccertata da apposita Commissione medica dell’ASL, hanno diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo\nprioritariamente conto delle esigenze del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno ricorrendone\nle condizioni personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni più favorevoli per il\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Permessi per lavoratori invalidi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al\n50% sono riconosciuti fino a 30 giorni ad anno scolastico (anche non\ncontinuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di\ninvalidità debitamente documentate (art. 26, legge n. 118\u002F71 e art. 10, D.lgs.\nn. 509\u002F88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui\nall’art. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto a un permesso retribuito di\n15 giorni di calendario, non frazionabili, in coincidenza dell’evento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere\nfruite successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente\ncon almeno 15 giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli\neffetti, con diritto alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Art. 74 - Tutela della maternità e della paternità.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Congedo di maternità e di paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche\nin materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste\ndal D.lgs. 26.3.01 n. 151, come modificato dal D.lgs. 15.6.15 n. 80 a cui si fa\nespressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e\nstabilito nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro (ovvero congedo\ndi maternità) spetta l’80% della retribuzione mensile, nonché le indennità\nfisse e ricorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi della astensione\nobbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al\nnascituro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria\nprima del parto sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria\npost-partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto dalla legge il divieto di licenziamento convalidate dal Servizio\nIspettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente, la\nlavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo\ndi paternità, ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non\nsono tenuti al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>B) Congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire della astensione facoltativa (ovvero congedo\nparentale) dal lavoro per un periodo, anche frazionato, come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nmesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fruizione di tale diritto il lavoratore deve presentare apposita\nrichiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’altro\ngenitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non\npuò superare complessivamente i 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice\nhanno diritto a percepire una indennità pari al 30% della retribuzione media\nglobale giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il beneficio spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino al compimento dei 6 anni di vita del bambino e per un periodo massimo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso\nil rimanente periodo di spettanza dei congedi può essere utilizzato come\ncongedo non retribuito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dai 6 agli 8 anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo\ngenitore interessato sia inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento minimo di\npensione a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dai 6 agli 8 ai 12 anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo\ngenitore interessato sia inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento minimo di\npensione a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un\npreavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non\npuò opporre rifiuto alla richiesta di astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Prolungamento del congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi\ndell’art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, la lavoratrice madre o, in\nalternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del 12°\nanno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in\nmisura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei\nperiodi di cui all’art. 32, D.lgs. n. 80\u002F15, non superiore a 3 anni, a\ncondizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso Istituti\nspecializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza\ndel genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Congedo parentale in caso di adozione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di\nadozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale\npuò essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età\ndel minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque\nnon oltre il raggiungimento della maggiore età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Congedi parentali in modalità oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale in modalità oraria dovrà essere usufruito con\npacchetti orari non inferiori al 50% del proprio orario di lavoro medio\ngiornaliero calcolato su base settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale dovrà essere usufruito facendo coincidere l’inizio o\nla fine con l’inizio e\u002Fo la fine dell’orario di lavoro del dipendente. La\nrichiesta di utilizzo del congedo parentale in modalità oraria deve essere\npresentata per iscritto alla Direzione dell’ente con un preavviso di almeno\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>F) Riposi giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi\norari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se\nl’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10,\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Malattia figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal\nlavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni\nfiglio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi\ndi cui ai commi 1) e 2) è inviata secondo le modalità stabilite e\ncontestualmente al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a\nrichiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di\ncui ai commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul\ncontrollo della malattia del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore\nnon ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico e normativo e per il trattamento previdenziale\ndei periodi di congedo per la malattia del figlio si applicano gli artt. 48 e\n49, D.lgs. n. 151\u002F01 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei\ngenitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6), art. 3,\nlegge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\u003Cp>H) Permessi per esami prenatali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 25.11.96 n. 645 le lavoratrici gestanti hanno la\npossibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali,\naccertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di\nretribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro\ne dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Servizio militare o servizio sostitutivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come\nanche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta\nsospeso per tutta la durata della assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai\nfini della maturazione degli scatti e del salario di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall’invio in licenza\nillimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione della\nscuola per riprendere servizio, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del\nrapporto, al lavoratore viene corrisposta una indennità pari alla sua\nordinaria retribuzione secondo le modalità definite dalla legge n. 88\u002F89, art.\n24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in Assemblee\nregionali, ovvero sono chiamati a ricoprire altre cariche pubbliche elettive\npossono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta\nla durata del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire\ncariche sindacali nazionali, regionali e provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante l’aspettativa continua a decorrere l’anzianità ai soli fini\ngiuridici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non\nusufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non\nretribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo 1 anno di servizio l’ente gestore ha facoltà di concedere al\ndipendente che lo richieda per iscritto un periodo di aspettativa senza\nretribuzione fino al massimo di 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente gestore risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una\nnuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo della aspettativa il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Diritto allo studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi\nstraordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue. I permessi sono\nconcessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di\nstudio della scuola primaria e secondaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequenza\ndel corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavoratori privi\ndi titolo abilitante, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla\nnormativa per l’acquisizione della abilitazione all’insegnamento nelle\nscuole dell’infanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella concessione dei permessi di cui sopra vanno osservate, garantendo in\nogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno\nsolare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1),\nnon dovranno superare 1\u002F5 o frazione di 1\u002F5 di tutto il personale\ndell’ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a parità di condizioni il beneficio compete ai dipendenti che non abbiano\nmai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato ai corsi abilitanti di cui sopra ha diritto, salvo\neccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato\na prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in\nordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli\nesami finali sostenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove\nnecessarie, ulteriori modalità applicative e\u002Fo particolari per la\npartecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo e ulteriori\ndiscipline per rispondere ad esigenze specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art.\n10, legge n. 300\u002F70 e alle disposizioni di cui alla legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Permessi per la crescita professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente ed\neducativo non fornito di abilitazione o di titolo, viene garantita la\npossibilità di utilizzo di permessi retribuiti e viene assicurata la\npossibilità dell’adattamento dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervenissero norme di legislazione nazionale e\u002Fo regionale a\nmodifica dell’attuale ordinamento, le Parti si incontreranno per definirne\nl’applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VII - REGOLAMENTO DI ISTITUTO. NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I - REGOLAMENTO INTERNO. DOVERI DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Regolamento interno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Regolamento interno predisposto dall’ente gestore, ove venga adottato,\ndeve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto della assunzione o\nal momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Regolamento interno l’ente gestore può richiamare i principi che\nconnotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi\ndi riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua\nattuazione, i principi e le modalità della organizzazione scolastica e delle\nrelazioni interne etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la\nvigente legislazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Doveri del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri del rapporto di lavoro\nsubordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio educativo\nrivolto a bambini, è fatto obbligo ai lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della\nqualifica conferita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di osservare scrupolosamente l’orario di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell’inizio\ndel servizio e giustificarle entro il 2° giorno salvo il caso di comprovato\nimpedimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno\ndell’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di mantenere il segreto d’ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e\ncollaborazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di segnalare ai responsabili dell’ente situazioni e fatti che potrebbero\narrecare danno all’ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale docente ed educativo inoltre è fatto obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di presentare nelle modalità stabilite dall’ente gestore il piano\ndell’offerta formativa e\u002Fo altri piani e programmi della attività\neducativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione\ndocente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di curare costantemente la formazione professionale e personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di comunicare preventivamente alla Direzione dell’ente eventuali\nincarichi di insegnamento e\u002Fo di collaborazione con altri enti e l’inizio di\nattività di libera professione, sempreché compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II - DISCIPLINA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, in maniera\ngraduale a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti\ndisciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)richiamo scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa non superiore all’importo di 5 ore di paga base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni\ndi effettivo lavoro (3\u002F26).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare, escluso il richiamo verbale, potrà\nessere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta,\nnella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far\npervenire le proprie giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a giorni 10 dalla\ndata di ricezione della contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. a cui aderisce o conferisce\nil mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera\nraccomandata entro 10 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare\nle sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun\nprovvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono\naccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni\ndi cui ai precedenti commi, sono inefficaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2\nanni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente gestore predispone il codice disciplinare che non deve contenere\nnorme in contrasto con il CCNL; esso deve essere affisso all’albo dell’ente\no in luoghi accessibili ai lavoratori e possibilmente consegnato a ciascun\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo verbale, ancorché rivolto a voce dal legale rappresentante\ndell’ente gestore o da chi ne ha i poteri, può essere trasferito in una nota\nscritta e inserita nel fascicolo personale del dipendente. In questo caso copia\ndella nota scritta deve essere consegnata all’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Richiamo scritto, multa e sospensione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno\nsuccessivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di\nimpedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o\nne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diffonda indiscrezioni e riveli segreti d’ufficio su provvedimenti degli\nOrgani interni dell’ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commetta altre infrazioni dei doveri indicati all’art. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-insubordinazione al superiore gerarchico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasgredisca l’osservanza del presente contratto in qualsiasi modo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo scritto verrà applicato per le mancanze di minore rilievo; la\nmulta e la sospensione per quelle di maggiore rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di\nquelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenza ingiustificata per 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenze ingiustificate ripetute almeno per 3 volte durante l’anno, prima\no dopo i giorni festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono ingiustificato del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quando\nsiano stati comminati almeno 2 provvedimenti di sospensione di cui al\nprecedente art. 82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’ente grave\nnocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-furto nella scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danneggiamento doloso del materiale della scuola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare\npregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque\ncompia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rissa all’interno dell’ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percosse nei confronti degli alunni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi\ndell’ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-diffamazione pubblica nei riguardi dell’ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sentenza di condanna passata in giudicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Sospensione cautelare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può essere sospeso cautelativamente ricorrendone le\ncondizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma\ndelle vigenti disposizioni di legge e del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l’età pensionabile, ma non\nabbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione è\nconsentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite\nminimo e comunque non oltre il termine previsto per il riconoscimento della\npensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i docenti la risoluzione del rapporto di lavoro può essere\nulteriormente prorogata al termine dell’anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato\nsenza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. La\nParte che risolve il rapporto deve comunicarlo per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né\npuò coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non è previsto in caso di cessazione durante il periodo di\nprova e nel caso di giusta causa, sia da parte del datore di lavoro che del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di\ndimissioni sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti dei livv. 1) 2) e 3): 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti dei livv. 4), 5) e 6): 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti dei livv. 7) e 8): 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di chiusura totale della scuola o di un ordine della stessa (nido,\nscuola della infanzia), l’ente è tenuto a darne comunicazione ai dipendenti\ncon un preavviso di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono\nl’indennità di cui al comma 2), art. 2118 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con CTD che intenda rassegnare le proprie dimissioni ha\nl’obbligo di dare un preavviso di 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari\nall’importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di\nmancato preavviso calcolata ai sensi dell’art. 2121 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al\nlavoratore a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di\ndimissioni, dispensare il dipendente dalla effettuazione del periodo di\npreavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione\nche il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso il lavoratore licenziato avrà diritto a un\npermesso retribuito fino a 15 ore per la ricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità\npermanente, accertata dalle competenti autorità, che impedisca lo svolgimento\ndi qualunque attività prevista nell’ente scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di arrivare a tale risoluzione le Parti concordano di realizzare ogni\ntentativo di mantenere in servizio il dipendente, anche adibendolo a mansioni\ndiverse pure se inferiori a quelle già svolte; in tal caso il lavoratore sarà\nretribuito per le mansioni che andrà a svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 90 - Decesso del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che\navvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR e\nad una indennità pari a 2 mensilità, in conformità dell’art. 2118 CC.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Disciplina dei licenziamenti individuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ente deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del\ngiustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento può essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni\ndalla ricezione della sua comunicazione nelle forme e modalità previste dalla\nnormativa in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente in\nmateria di licenziamenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Disciplina dei licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e individuali plurimi, delle riduzioni di orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e dei licenziamenti collettivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Licenziamenti individuali e individuali plurimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si presentassero le seguenti situazioni di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-chiusura definitiva della scuola per la cessazione anche parziale\ndell’attività educativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione di sezioni di scuola della infanzia dovuta alla contrazione della\npopolazione scolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione degli altri servizi socio-educativi dovuta alla riduzione della\nutenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’ente può procedere al licenziamento di tutto e\u002Fo di parte del\npersonale, licenziamento individuale e licenziamento individuale plurimo,\napplicando, nell’ordine, i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chi gode di pensione ordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chi svolge altra attività remunerata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, tenendo conto del livello di inquadramento e delle mansioni\nsvolte, procederà come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minore anzianità di servizio desumibile dalla data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minore carico familiare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minore età anagrafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’onere della prova di sussistenza di giusta causa o giustificato motivo\nè a carico dell’ente scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli docenti della scuola della infanzia la risoluzione del rapporto\ndi lavoro di cui al presente paragrafo può avvenire soltanto alla fine\ndell’anno scolastico, 31 agosto e deve essere comunicata al lavoratore entro\nil precedente 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di imprevista contrazione della popolazione scolastica, l’ente\npotrà comunicare il licenziamento dopo il 30 giugno ma non oltre il 31\nagosto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Riduzione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di riduzione dell’orario di lavoro per le situazioni\nrichiamate nel precedente comma, l’ente gestore utilizza, ai fini della\nindividuazione del personale cui applicare la riduzione dell’orario di\nlavoro, i medesimi criteri di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Licenziamento collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando in Enti con più di 15 dipendenti si dovesse procedere al\nlicenziamento, nell’arco di 120 giorni, di almeno 5 dipendenti\nindipendentemente dal loro orario di lavoro, si applicherà la procedura di cui\nalla legge n. 223\u002F91 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti devono darne comunicazione preventiva alle RSA\u002FRSU, alle OO.SS. e\nalla FISM e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione le RSA e le\nOO.SS. potranno richiedere all’ente l’esame congiunto del provvedimento,\ncon la partecipazione della FISM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento\ndella comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando i lavoratori interessati sono meno di 10, il precedente termine è\nridotto alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esito dell’esame congiunto deve essere comunicato dall’ente\nscolastico al Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni\ndall’invio della comunicazione al Ministero del Lavoro, il tentativo di\nconciliazione in sede amministrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori\ninteressati sono meno di 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conclusione delle procedure previste l’ente potrà procedere alla\ncomunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero, nel\nrispetto dei termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 93 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha\ndiritto a un TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp>Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per\nl’anno stesso divisa per 13,5 computando per il mese intero le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni e non considerando quelle fino a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme\ncorrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con\nesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al comma\n2) l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al precedente comma 1), con esclusione della quota\nmaturata nell’anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e\ndal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di\noperai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto a dicembre dell’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è\nquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a\nquello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni si computano come mese intero e quelle fino a 15 giorni non si\nconsiderano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al\n70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di\nlavoro alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli\naventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale\ndei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto notarile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari\nriconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. Per quanto non\nprevisto dal presente articolo si fa riferimento alla legge n. 297\u002F82.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Restituzione dei documenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi\ncontestazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificazione unica (provvisoria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificato di servizio con l’indicazione della durata del rapporto di\nlavoro, del livello e delle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documenti relativi agli assegni familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documento attestante l’eventuale scelta di destinazione del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quant’altro previsto dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Composizione delle controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative alla\napplicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti\nche applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione\nsecondo le modalità contenute nell’allegato 2) del presente CCNL “Accordo\ntra FISM e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni\nProvinciali di Conciliazione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia era stato stipulato il 18.5.00 un apposito accordo tra le Parti\nil cui testo è stato riproposto integralmente e allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IX - NORME FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Personale religioso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale religioso si applicano le parti del presente contratto non in\ncontrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori e i singoli\nIstituti religiosi cui appartiene detto personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli Enti e gli Istituti\ncureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Accordi di emersione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la necessità che il settore debba essere governato sia\ndalle norme contrattuali che dalla corretta applicazione delle vigenti norme di\nlegge. A tal fine le Parti individuano negli accordi di emersione, così come\ndefiniti dall’Accordo nazionale, lo strumento più idoneo per adeguare le\nretribuzioni e le normative contrattuali in quegli Istituti scolastici che,\noperando totalmente o parzialmente al di fuori di un regime economico e\nnormativo, aderiscono al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Rinvio alle leggi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero\ndei dipendenti, ai lavoratori assunti prima del 7.3.15, si fa esplicito\nriferimento alle norme contenute nella legge 15.7.66 n. 604, nella legge\n20.5.70 n. 300 sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11.5.90 n. 108, nella\nlegge 29.12.90 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti a partire dal 7.3.15 si applica la normativa in\nvigore. Apellent escia quaecust qui sitempos ilia vid que cus dolupta del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO NAZIONALE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALLA FISM\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 14 giugno 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata dai sigg.\nGiannino Zanfisi, capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario\nCangialosi e Antonio Trani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u002FSCUOLA, rappresentata da Elio Formosa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u002FFLC, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FScuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u002FSNALS, rappresentato da Silvestro Lupo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Le misure di prevenzione e protezione previste sono finalizzate al\nmiglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone\npresenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e\nstudenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione\ndi un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle persone e un\nconfort più sicuro e utile. Le leggi e le normative di sicurezza da applicare\nnei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono numerose\ne spaziano dalla organizzazione dell’organigramma alle misure tecniche\ncostruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza\nantincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>VISTO il T.U. sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al\nD.lgs. 9.4.08 n. 81, coordinato con il D.lgs. 3.8.09 n. 106 e le normative\nannesse e connesse;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAVVISATA l’opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza\ndei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza e le relative modalità\nd’esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la\ncostituzione degli Organismi paritetici territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONVENGONO QUANTO SEGUE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Il rappresentante per la sicurezza (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che\nin tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il RLS. Le norme\ndel testo unico fissano i criteri per la sua individuazione e prevedono il\nrinvio alla contrattazione collettiva della definizione di altri parametri, in\ntema di diritti, formazione e strumenti per l’attuazione degli incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I luoghi di lavoro, a norma di legge, devono essere strutturati e\norganizzati tenendo conto di eventuali disabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Scuole fino a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività\neducative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché Centri\nsportivi e culturali aderenti alla FISM, aventi fino a 15 dipendenti, il RLS\nviene eletto dai lavoratori al loro interno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale\nfunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Modalità di elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e\npossono essere eletti tutti quelli con CTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti.\nIn caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di\nservizio. Prima della votazione i lavoratori nominano tra di loro il segretario\ndel seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede\na redigere il verbale della elezione che viene comunicato subito al datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico ha la durata di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al RLS, per lo svolgimento dell’incarico, nelle scuole che occupano fino a\n15 dipendenti, spettano permessi retribuiti pari a 12 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal suddetto monte ore sono escluse le ore necessarie per la formazione\nspecifica prevista dalle norme in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica il nome\ndell’eletto, quale RLS, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla\nCommissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Scuole con più di 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti il RLS viene designato dai\nlavoratori tra i componenti della RSA\u002FRSU se presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per le scuole\ncon numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per le scuole con più\ndi 60 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure per l’elezione o la designazione del RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in scuole con più di 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle scuole con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai\nlavoratori nell’ambito delle RSA o delle RSU. In assenza di tali\nrappresentanze è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo\nle modalità di cui sopra. Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione\ndella elezione, subentra come RLS il lavoratore che ha ottenuto più voti\nnell’elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la\nsua funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale con il nominativo del RLS deve essere comunicato alla Direzione\ndella scuola, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella\nNazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Attribuzioni del RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attribuzioni del RLS le Parti concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Accesso ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto\ndelle esigenze della scuola, in accordo con il gestore, con le limitazioni\npreviste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambiti\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Modalità di consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione del RLS da parte del datore di lavoro deve essere svolta in\nmodo da garantire la tempestività e l’efficacia; il datore di lavoro è\ntenuto a fornire tutti gli strumenti necessari. Il verbale della consultazione\ndeve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS, il quale\nconferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Informazioni e documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni previste\ndalla normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi\nconservata presso la scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la\ndocumentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle concernenti la scuola relativamente agli aspetti dell’igiene\ne della sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso\nstrettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Formazione dei RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS ha diritto a una adeguata formazione prevista dalle norme in vigore.\nTale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso\npermessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale\nattività; deve prevedere un programma utile, adeguato alle funzioni e deve\ncontenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia\ndi igiene e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori provvederà alla integrazione della\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Riunioni periodiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle scuole con più di 15 dipendenti il datore di lavoro indice, almeno 1\nvolta l’anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni\ngenerali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui\nall’art. 35 del T.U., viene convocata mediante atto scritto, con almeno 5\ngiorni lavorativi di preavviso. Il RLS può richiedere la convocazione della\nriunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di\npalesi variazioni delle condizioni di prevenzione presenti nella scuola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto relativo verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - ORGANISMI PARITETICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall’art. 51 del\nT.U., concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di\nigiene e sicurezza, e precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali (sezioni\nspecifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizza seminari e altre attività complementari dei componenti gli\nOrganismi paritetici regionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definisce le linee-guida e i comportamenti comuni in materia di igiene e\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valuta eventuali esperienze e intese già operanti nel settore, che siano\ndi riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione\nall’attuazione di progetti formativi in ambito locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento\nda parte della UE e di altri Enti pubblici nazionali e comunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti\napplicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni\npubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo\ndi individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al\nParlamento, alle Amministrazioni competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Commissione Paritetica Regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 180 giorni dalla data del presente Accordo i livelli regionali delle\nparti contraenti FISM e OO.SS. provvedono alla nomina delle Commissioni\nParitetiche Regionali, che sono coordinate dalla Commissione Paritetica\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Commissione Paritetica Regionale spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informare i soggetti interessati sui temi della salute e della\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza\ndel lavoro il cui contenuto deve essere in sintonia con le linee-guida e le\nindicazioni di carattere generale stabilite dalla Commissione Paritetica\nNazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei RLS eletti o designati\nnelle Istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell’Organismo e\ncomunicarlo alla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale tiene rapporti con l’Ente Regionale e\naltri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e\nprevenzione e può, di sua iniziativa, promuovere direttamente\nl’organizzazione di corsi o altre occasioni di incontro per formazione\nspecifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per una gestione condivisa e non conflittuale della materia le Parti\nconcordano di affidare alla Commissione Paritetica Regionale compiti di\nrisoluzione di controversie che possono insorgere nella applicazione del\npresente Accordo nonché, in generale, delle norme sulla salute e sulla\nsicurezza nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Commissione possono adire il datore di lavoro, i lavoratori, i titolari\ndelle funzioni previste dal T.U., le rappresentanze sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Regionale fissa autonomamente le modalità delle\nprocedure per accedere alla composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale ne informa le\naltre parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO TRA LA FISM E LE OO.SS. DI CATEGORIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CONCILIAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 14 giugno 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata da Giannino\nZanfisi, capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e\nAntonio Trani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u002FScuola, rappresentata da Elio Formosa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u002FFLC, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FScuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u002FSNALS, rappresentato da Silvestro Lupo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RICHIAMATO l’art. 95 (Composizione delle controversie) del CCNL 2016-18\nche così recita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative alla\napplicazione del presente contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti\nche applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione\nsecondo le modalità contenute nell’allegato 2) del CCNL in vigore “Accordo\ntra FISM e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni\nProvinciali di Conciliazione”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VISTO che in materia era stato stipulato il 18.5.00 un apposito Accordo il\ncui testo è stato riproposto integralmente e allegato al CCNL 2006\u002F09, tuttora\nin vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONSIDERATO che i contenuti di tale Accordo sono ancora condivisibili e che\npossono essere integralmente riproposti anche per la vigenza del CCNL\n2016\u002F18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONVENGONO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di riconfermare integralmente, fatti salvi i corretti riferimenti giuridici\ne di CCNL, l’Accordo stipulato il 18.5.00, allegato 5) al precedente CCNL\n2006\u002F09 e ancora in vigore alla data del presente Accordo, nel testo che\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono costituite, all’interno delle Commissioni Paritetiche Regionali\npreviste dal CCNL, Commissioni di Conciliazione Provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di segreteria è curata dalla Commissione Paritetica\nRegionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di Conciliazione Provinciale è composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)1 rappresentante a livello provinciale e\u002Fo regionale della FISM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)1 rappresentante a livello provinciale e\u002Fo regionale di ciascuna delle\nOO.SS. firmatarie del CCNL alla quale il dipendente sia iscritto o abbia\nconferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri delle Commissioni di Conciliazione, per svolgere il loro ruolo\neffettivo di conciliatori, devono aver depositato la firma presso la Direzione\nProvinciale del Lavoro (DPL) di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nchiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite della\nO.S. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FISM, o la O.S. dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve\na sua volta denunciare la controversia alla Commissione Provinciale di\nConciliazione per mezzo di lettera raccomandata a\u002Fr., facsimile o consegna a\nmano in duplice copia o altro mezzo idoneo che certifichi la data di\nricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione, la Commissione di Conciliazione provvederà entro\n20 giorni alla convocazione delle parti interessate, comunicando il giorno e\nl’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, il quale deve\nessere espletato entro il termine previsto dall’art. 37, D.lgs. n. 80\u002F98, che\ndecorre dalla data di ricevimento della lettera a\u002Fr o altre forme telematiche o\ndi presentazione a mano della richiesta da parte della FISM o della O.S. a cui\nil lavoratore ha conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di Conciliazione Provinciale esperisce il tentativo di\nconciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411, 412 CPC, così\ncome modificati dalla legge n. 533\u002F73, D.lgs. n. 80\u002F98 e dal D.lgs. n.\n387\u002F98.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione, di parziale accordo e\u002Fo di mancato\naccordo, viene depositato, a cura della Commissione di Conciliazione, presso la\nDPL di competenza per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla legge, deve inoltre\ncontenere al suo interno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto\ndi lavoro al quale fa riferimento la controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) la presenza dei conciliatori, sia da parte sindacale che di parte\ndatoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la DPL competente per\nterritorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) la presenza delle Parti personalmente e correttamente rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali di conciliazione, di mancato accordo e\u002Fo di parziale accordo,\nredatti in 6 copie, devono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai\nrappresentanti delle rispettive Organizzazioni, sia di parte sindacale che di\nparte datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Due copie del verbale devono essere depositate, a cura della Commissione di\nConciliazione, alla DPL ai sensi e per gli effetti del comma 3) art. 411 e\ndell’art. 412 CPC e art. 2113 CC, così come modificati dalla legge n.\n533\u002F73, dal D.lgs. n. 80\u002F98 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione\ncirca le vertenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti, dopo l’invio della comunicazione del tentativo di\nconciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della\ncontroversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea\ncomparizione, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione\nProvinciale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto\ndel comma 4), art. 2113 CC, degli artt. 410 e 412 CPC, così come modificati\ndalla legge n. 533\u002F73, dai Dd.lgs. nn. 80\u002F98 e 387\u002F98.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al\nrappresentante della O.S., componente della Commissione Provinciale di\nConciliazione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di Conciliazione, nel recepire l’accordo tra le parti nel\nprocesso verbale, verifica il merito dell’accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS., firmatarie del contratto di lavoro, per assicurare la corretta\nattuazione di quanto predetto, metteranno a disposizione a turno un loro\nrappresentante, provvisto dei requisiti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della costituzione, promossa dal lavoratore, ai sensi e per gli\neffetti dell’art. 7, legge n. 300\u002F70, presso la DPL, del Collegio di\nConciliazione e Arbitrato, possono essere demandate alla Commissione Paritetica\nProvinciale le vertenze relative alla impugnazione di provvedimenti\ndisciplinari per il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito positivo di tale tentativo di conciliazione,\nl’Associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla DPL per\nl’archiviazione della richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio\ndi Conciliazione e Arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vertenze collettive di lavoro restano di competenza della Commissione\nParitetica Regionale, così come previste dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte della Commissione Provinciale di Conciliazione non\ncostituiscono interpretazione autentica del CCNL. Tale competenza resta di\nesclusiva pertinenza della Commissione Paritetica Nazionale, così come\nprevisto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si applica solo agli enti associati alla FISM e che\napplicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I mezzi necessari per il funzionamento delle Commissioni Provinciali di\nConciliazione e per lo svolgimento delle procedure inerenti sono assicurati\ndalle quote di assistenza contrattuali previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggi 16 novembre 2016 tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata da Giannino\nZanfisi, capo delegazione, Ugo Lessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e\nAntonio Trani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u002FScuola, rappresentata da Elio Formosa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u002FFLC, rappresentata da Massimo Mari e Giusto Scozzaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u002FScuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ConfSAL\u002FSNALS, rappresentato da Silvestro Lupo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti, premesso che nel settore della scuola paritaria, soprattutto in\nalcuni periodi dell’anno scolastico, permane l’esigenza di ricorrere a\ncompetenze specialistiche non presenti in organico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONCORDANO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che in dette istituzioni il contratto di lavoro subordinato a tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di prevedere, ai sensi del D.lgs. 12.6.15 n. 81, art. 2, comma 2), lett.\na), discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in\nragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore\nscolastico, formativo ed educativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente Accordo si\nbasa sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal comma 1),\nart. 2 del citato D.lgs. n. 81\u002F15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la legge n. 62\u002F00 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul\ndiritto allo studio e alla istruzione) è la legge di riferimento per la scuola\nparitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica e\nuniforme per i collaboratori che operano nelle istituzioni scolastiche,\nformative ed educative aderenti alla FISM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di regolamentare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\nalle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e\ncontinuativa instaurati dalle istituzioni esercenti attività educative e di\nistruzione rivolti alla scuola della infanzia, di cui all’art. 30 del CCNL\nFISM. Ai sensi del comma 5), art. 1, legge n. 62\u002F00, il ricorso ai contratti di\ncollaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella\nmisura non superiore a 1\u002F4 delle prestazioni complessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in 2 copie, una per\nciascuna delle Parti, deve contenere le seguenti informazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’identità delle Parti e l’oggetto della prestazione\neducativo-pedagogica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) l’individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al\ncollaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di\ncomune accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la durata del contratto di collaborazione, l’individuazione delle forme\ne delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente,\ndefinendone anche le eventuali caratteristiche temporali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) l’entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi\nd’erogazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) le modalità di aggiornamento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli\ninfortuni e la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio,\nrecupero psico-fisico, maternità e congedi parentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e\nl’eventuale composizione delle controversie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di\nprelazione, il riconoscimento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) le forme di godimento dei diritti sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) le forme assicurative eventualmente previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al\ncommittente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale\neventualmente prodotto da parte del collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Natura della prestazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione oggetto della collaborazione è riferita alla attività\nistituzionale generale e ancorché occasionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di\nsubordinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di\nadempimento della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nella Istituzione non\npotrà eccedere i normali orari di lavoro concordati con il committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della\nprestazione collaborativa con l’attività della Istituzione, devono essere\ncompatibili con l’autonomia professionale dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma\nautonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al\ncommittente, tramite autocertificazione scritta obbligatoria che indichi lo\nsvolgimento di attività compatibili con gli impegni assunti con il contratto e\nin particolare con l’obbligo della riservatezza, purché tale attività sia\ncompatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre,\nche non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto di ufficio, a\nproposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o\nprenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno\nall’immagine e pregiudizio all’Istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento della collaborazione il collaboratore non potrà\neffettuare attività incompatibili con il Piano dell’Offerta Formativa e i\ncontenuti del Progetto Educativo di Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e\nirrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di\ndiritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e\nconvengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità\nsemestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle\nsituazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori anche al\nfine di introdurre eventuali modifiche innovative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di\nfunzionamento e degli obiettivi della Istituzione scolastica definisce tempi,\norari e modalità di esecuzione e di utilizzo della sede e degli strumenti\ntecnici messi a disposizione dalla Istituzione, concordandoli con il\ncommittente, in coerenza con il piano annuale delle attività programmate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo\nsvolgimento della propria attività, concordando questa scelta con il\ncommittente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle\ncaratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati\nall’incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare\nperiodicamente la propria disponibilità con l’osservanza degli stessi\ncriteri. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni\nperiodiche sull’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Durata del contratto di collaborazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all’anno\nscolastico, salvo diversa pattuizione tra le Parti, eventualmente rinnovabile,\ne sarà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le Parti\nall’atto del rinnovo e nel rispetto del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Retribuzione e compensi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto della attività oraria\nprestata e degli eventuali rimborsi dovutigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese\nsuccessivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base\ndella attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto\npaga, così come definito dalla legge n. 342\u002F00 in materia di assimilazione\nfiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno\nessere diversamente concordati tra le Parti. Esso di massima scaturisce dalla\nquantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente\nprestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque\ninferiore alla quota oraria di cui all’art. 42 del CCNL FISM in vigore per i\nlavoratori subordinati inquadrati nella equivalente area e livello dell’area\nII - Servizi d’istruzione, formativi ed educativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia\nprevidenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni\nin favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico\ndel collaboratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le\ndetrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute\nprevidenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. È tenuto,\ninoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte,\nriservate ai lavoratori dipendenti, così come previsto dall’art. 34, legge\nn. 342\u002F00 e successive disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle\nnormative di legge e contrattuali ovvero, in particolare, le ritenute\nprevidenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni e l’IRAP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del recupero psico-fisico il collaboratore ha diritto nell’arco di\nun anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari a 1 mese, le cui\nmodalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere\nvincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a 1 mese, è\nriproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete\nal collaboratore alcun compenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>della prestazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e\nmaternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’art. 2, comma 26), legge n. 335\u002F95, che ha previsto l’istituzione\ndi apposita gestione separata presso l’INPS, in favore dei lavoratori privi\ndi altre forme di tutela previdenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al DI 4.4.02, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di\nconcerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, che ha aggiornato il\ntrattamento per la tutela maternità, l’assegno per il nucleo familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’art. 51, comma 1), legge n. 488\u002F99, che ha previsto l’estensione\ndella tutela contro il rischio di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’art. 5, D.lgs. n. 38\u002F00, per la parte che ha esteso alle\ncollaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli\ninfortuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla legge n. 342\u002F00 e al D.lgs. n. 81\u002F00, per le parti che hanno regolato\nle disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto\nprevisto per il lavoro dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della\nprestazione, quali maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e il\ncollaboratore non percepirà alcun compenso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno\nscolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i 2 mesi precedenti la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi alla data effettiva, per un\nperiodo complessivo di 5 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro\nun limite massimo di 20 giorni complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto e\nriprenderà vigore al termine del periodo di interruzione, salvo che questo non\nsuperi il termine di durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore dovrà, in genere, comunicare preventivamente e comunque\ntempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione,\npresentando entro 48 ore la relativa documentazione sanitaria, ai soli effetti\ndel computo dei giorni di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di sospensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di\n12 mesi, vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità\ndovuti ad emergenze di carattere sanitario non tutelate dalla normativa, le\nparti datoriali, a seguito di un confronto in Commissione Paritetica a livello\nnazionale e regionale, sono impegnate a verificare la possibilità di attivare\nforme di assistenza avvalendosi di soggetti esterni all’uopo abilitati\n(Mutue, Fondi, Assicurazioni), in modo da poter coprire con un sussidio\neventuali periodi di interruzione del contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Aggiornamento professionale e diritto di prelazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Committente si impegna a favorire la partecipazione e l’accesso del\ncollaboratore alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto\ncon contratto di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono prevedere\ndelle ore aggiuntive da utilizzare, d’intesa con l’Istituzione scolastica,\nper la partecipazione ad attività di aggiornamento relative alle competenze\noggetto del contratto. Le parti firmatarie del presente Accordo definiranno in\nsede di Commissione paritetica le modalità di attivazione e partecipazione dei\ncollaboratori coordinati e continuativi alle attività formative e\u002Fo di\naggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del percorso formativo il committente rilascerà una\ncertificazione individuale della professionalità acquisita dal\ncollaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di ricorrenti incarichi conferiti allo stesso collaboratore per la\nmedesima professionalità viene stabilito a favore di questo ultimo un diritto\ndi precedenza per nuovi contratti di collaborazione della stessa tipologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Risoluzione del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del\ntermine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto\ndell’incarico, salvo quanto previsto dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del\ntermine dal committente quando si verifichino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gravi inadempienze contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che\nrechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15, legge n. 55\u002F90 e\ns.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-danneggiamento o furto di beni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi\nstabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all’art. 3, comma\n7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del\ntermine, dal collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze\ncontrattuali da parte del committente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il collaboratore e il committente possono risolvere unilateralmente il\ncontratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante\nraccomandata a\u002Fr, con un periodo di preavviso di 10 giorni, senza obbligo di\nmotivazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti\nsindacali, si definisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i collaboratori, nell’ambito dell’attività giornaliera concordata,\nhanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del\nrelativo compenso se coincidente con l’attività programmata, previa\nspecifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale\ndipendente della Istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto\nper le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non\nretribuite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le OO.SS. firmatarie della presente intesa comunicano al committente i\nnominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all’interno della\nIstituzione scolastica ai fini della agibilità sindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca\nper le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore della O.S. da\nlui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo\nalla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura\nstabilita dai competenti Organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto\ne trasmessa alla Amministrazione a cura del collaboratore o delle OO.SS.\ninteressate. La delega ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello\ndel rilascio e con la stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi\nmomento, inoltrando la relativa comunicazione alla Amministrazione e alla O.S.\ninteressata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni\ncorresponsione del compenso e a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS.\ninteressate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il committente si impegna all’atto del rinnovo della collaborazione a\nconsegnare al collaboratore copia del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Commissione nazionale paritetica di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e raffreddamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti e delle\nclausole del presente Accordo sono demandate alla Commissione paritetica\nnazionale di cui all’art. 5, parte I, CCNL FISM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, qualora intervenissero modifiche di carattere\nlegislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto\ndel presente Accordo con la nuova normativa entrata in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Clausole di salvaguardia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore in atto e\nconcordate a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finito di stampare nel mese di gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"contracttrialperiod":48,"cbadate_start":52,"CBA_MEMEMPL_txt":55,"ONCERISE_trigger":59,"trainingprogrammestxt":63,"hourspweek_select":67,"childcare":71,"WORKHOURS_trigger":75,"STRUCINCR_trigger":79,"nursingmothers":83,"WORKFAM_trigger":87,"paidmaternityleaveduration":91,"severance":95,"pensionfund":99,"OVERTIME_trigger":103,"ADMINISTRATIVE_trigger":107,"apprenticeships":111,"breastfeeding_workingtime":115,"cbamemtrad":119,"healthandsafetytraining":123,"healthandsafetypolicy":127,"CBA_MEMEMPL_1":131,"breastfeeding_dangerouswork":135,"contracttrial":139,"sicknesspay":143,"healthandsafetytrainingtxt":147,"longserviceallowancetxt":151,"dayspweek_select":155,"TRADEUNLEAV_trigger":159,"paidpaternityleave":163,"longtermillness":165,"tempagency":169,"code_application":173,"JOBTYPE_descriptions":177,"cbadate_end_date":181,"MAXHOURS_trigger":185,"PAYSCALES_trigger":189,"bankholidays2":193,"timeoff":197,"bankholidays1":201,"SENIOR_trigger":205,"mealvouchers":209,"trainingprogrammes":213,"contractseverancepay":217,"PAIDLEAV_trigger":221,"deathrelatives":225,"violence":229,"funeralpay":233,"paidpaternityleavetxt":237},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 70 - Infortunio sul lavoro. In pres","Art. 70 - Infortunio sul lavoro.\n\n\n\nIn presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e\nl’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica\ndocumentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata\ndall’Istituto assicuratore.\n\nIn presenza di malattia professionale, alla lavoratrice\u002Fal lavoratore sarà\nconservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata\u002Fo\npercepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.\n\nL’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio\nsuperiore diretto affinché l’ente possa prestare immediato soccorso ed\neffettuare le denunce di legge.\n\nIl lavoratore è altresì tenuto a consegnare, nel più breve tempo\npossibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.\n\nAl lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal\n1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad\nintegrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al\nraggiungimento del 100% della normale retribuzione.\n\nLa corresponsione della integrazione è subordinata al riconoscimento\ndell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.\n\nPer quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia\nprofessionale si rinvia alle disposizioni di legge.\n\nIl periodo di infortunio non è da computare ai fini della durata del\nperiodo di comporto di cui all’art. 69.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"contracttrialperiod","Art. 18 - Periodo di prova. La durata de","Art. 18 - Periodo di prova.\n\n\n\nLa durata del periodo di prova, che deve risultare dal contratto individuale\ndi lavoro, non può superare:\n\n\n\n- livv. 1), 2) e 3) di ogni area: 30 giorni lavorativi\n\n- livv. 4), 5) e 6) di ogni area: 90 giorni lavorativi\n\n- livv. 7) e 8) di ogni area: 120 giorni lavorativi\n\n\n\nPer il personale assunto a tempo determinato, anche a tempo parziale, la\ndurata del periodo di prova è di 30 giorni lavorativi.\n\nDurante il periodo di prova il personale dovrà essere impegnato nelle\nmansioni per le quali è stato assunto e\u002Fo per quelle previste dal livello\ndell’area di appartenenza.",{"bindId":53,"name":54,"text":54},"cbadate_start","1 gennaio 2016 \u002F 31 dicembre 2018",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"CBA_MEMEMPL_txt","-FISM (Federazione Italiana Scuole Mater","-FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), rappresentata dal segretario\nnazionale Luigi Morgano, dal capo delegazione negoziale Giannino Zanfisi, Ugo\nLessio, Claudio Gabusi, Dario Cangialosi e Antonio Trani",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"ONCERISE_trigger","Art. 49 - Tredicesima mensilità. A tutto","Art. 49 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nA tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 20 dicembre o in\ngiorno successivo qualora la predetta data cada in giorno festivo, una 13a\nmensilità pari alla retribuzione di fatto, con esclusione dell’assegno per\nil nucleo familiare.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nvanno corrisposti tanti 12simi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi\ndi servizio prestati.\n\nLe frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15\ngiorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.\n\nNel caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno solare\nla 13a sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro\nmensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento\ndella cessazione del rapporto.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"trainingprogrammestxt","4.3) Sezione Formazione. La sezione Form","4.3) Sezione Formazione.\n\n\n\nLa sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:\n\n\n\n-valorizzazione professionale delle risorse umane;\n\n-aggiornamento professionale dei lavoratori;\n\n-monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;\n\n-realizzazione di sinergie con l’Organismo bilaterale nazionale e con gli\nOrganismi bilaterali regionali.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"hourspweek_select","L’orario normale di lavoro del personale","L’orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo\nquanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"childcare","B) Congedo parentale. Nei primi 12 anni ","B) Congedo parentale.\n\n\n\nNei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche\ncontemporaneamente, può usufruire della astensione facoltativa (ovvero congedo\nparentale) dal lavoro per un periodo, anche frazionato, come segue:\n\n\n\n-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;\n\n-il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7\nmesi quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3\nmesi;\n\n-qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.\n\n\n\nPer la fruizione di tale diritto il lavoratore deve presentare apposita\nrichiesta secondo le disposizioni INPS vigenti.\n\nIl diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’altro\ngenitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non\npuò superare complessivamente i 10 mesi.\n\nQualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.\n\nDurante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice\nhanno diritto a percepire una indennità pari al 30% della retribuzione media\nglobale giornaliera.\n\nIl beneficio spetta:\n\n\n\n-fino al compimento dei 6 anni di vita del bambino e per un periodo massimo\ncomplessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso\nil rimanente periodo di spettanza dei congedi può essere utilizzato come\ncongedo non retribuito;\n\n- dai 6 agli 8 anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo\ngenitore interessato sia inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento minimo di\npensione a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria;\n\n-dai 6 agli 8 ai 12 anni di vita del bambino solo se il reddito del singolo\ngenitore interessato sia inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento minimo di\npensione a carico della Assicurazione Generale Obbligatoria.\n\n\n\nLa richiesta di astensione deve essere comunicata al datore di lavoro con un\npreavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario. Il datore di lavoro non\npuò opporre rifiuto alla richiesta di astensione.\n\n\n\n\n\nC) Prolungamento del congedo.\n\n\n\nPer ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi\ndell’art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, la lavoratrice madre o, in\nalternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del 12°\nanno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in\nmisura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei\nperiodi di cui all’art. 32, D.lgs. n. 80\u002F15, non superiore a 3 anni, a\ncondizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso Istituti\nspecializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza\ndel genitore.\n\n\n\n\n\nD) Congedo parentale in caso di adozione.\n\n\n\nIl congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di\nadozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale\npuò essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età\ndel minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque\nnon oltre il raggiungimento della maggiore età.\n\n\n\n\n\nE) Congedi parentali in modalità oraria.\n\n\n\nIl congedo parentale in modalità oraria dovrà essere usufruito con\npacchetti orari non inferiori al 50% del proprio orario di lavoro medio\ngiornaliero calcolato su base settimanale.\n\nIl congedo parentale dovrà essere usufruito facendo coincidere l’inizio o\nla fine con l’inizio e\u002Fo la fine dell’orario di lavoro del dipendente. La\nrichiesta di utilizzo del congedo parentale in modalità oraria deve essere\npresentata per iscritto alla Direzione dell’ente con un preavviso di almeno\n15 giorni.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"WORKHOURS_trigger","Titolo VI - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI ","Titolo VI - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"STRUCINCR_trigger","A) Incrementi retributivi mensili: livel","A) Incrementi retributivi mensili:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n      \n      base\n\n        31.12.15\n      \n      dal\n\n        1.4.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.17\n      \n      dal\n\n        1.1.18\n      \n      dal\n\n        1.9.18\n      \n      totale\n\n        incremento\n      \n      base\n\n        31.12.18\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      1.259,74\n      \n      13,08\n      \n      13,08\n      \n      13,08\n      \n      13,08\n      \n      52,32\n      \n      1.312,06\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.309,10\n      \n      13,59\n      \n      15,59\n      \n      13,59\n      \n      13,59\n      \n      54,36\n      \n      1.363,46\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.311,00\n      \n      13,61\n      \n      13,61\n      \n      13,61\n      \n      13,61\n      \n      54,44\n      \n      1.365,44\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.352,92\n      \n      14,05\n      \n      14,05\n      \n      14,05\n      \n      14,05\n      \n      56,20\n      \n      1.409,12\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.426,62\n      \n      14,81\n      \n      14,81\n      \n      14,81\n      \n      14,81\n      \n      59,24\n      \n      1.485,86\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.444,55\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      15,00\n      \n      60,00\n      \n      1.504,55\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.587,07\n      \n      16,48\n      \n      16,48\n      \n      16,48\n      \n      16,48\n      \n      65,92\n      \n      1.652,99\n      \n    \n    \n      8)\n      \n      1.622,98\n      \n      16,85\n      \n      16,85\n      \n      16,85\n      \n      16,85\n      \n      67,40\n      \n      1.690,38",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"nursingmothers","F) Riposi giornalieri. I riposi durante ","F) Riposi giornalieri.\n\n\n\nI riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi\norari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se\nl’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.\n\nIn caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10,\nlegge n. 1204\u002F71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle\npreviste possono essere utilizzate dal padre.\n\nI riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre\nlavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.\n\nIn caso di adozione e\u002Fo affidamento si fa riferimento alla normativa\nvigente.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"WORKFAM_trigger","Art. 74 - Tutela della maternità e della","Art. 74 - Tutela della maternità e della paternità.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"paidmaternityleaveduration","Alle lavoratrici madri in astensione obb","Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro (ovvero congedo\ndi maternità) spetta l’80% della retribuzione mensile, nonché le indennità\nfisse e ricorrenti.\n\nFerma restando la durata complessiva di 5 mesi della astensione\nobbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la\ndata presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico\nspecialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al\nnascituro.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"severance","Tale trattamento si calcola sommando per","Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per\nl’anno stesso divisa per 13,5 computando per il mese intero le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni e non considerando quelle fino a 15 giorni.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"pensionfund","Art. 54 - Previdenza complementare. Le P","Art. 54 - Previdenza complementare.\n\n\n\nLe Parti concordano che un più elevato livello di copertura previdenziale,\nconsiderata l’evoluzione del sistema del welfare, è un obiettivo\nqualificante delle relazioni sindacali ai fini della tutela e del benessere dei\nlavoratori.\n\nConsiderata l’evoluzione della normativa, le opzioni e le proposte sul\nmercato dei prodotti previdenziali, le parti stipulanti il presente CCNL\nconvengono che, per la previdenza complementare, sia promossa presso i\nlavoratori l’adesione a Fondi Negoziali di Previdenza complementare nazionali\ne\u002Fo regionali costituiti dalle Parti datoriali e dalle OO.SS. confederali.\n\nL’adesione ai suddetti Fondi è un diritto dei lavoratori ed è\nvolontaria; essa avverrà secondo le forme e le modalità previste dalla legge\ne dallo statuto del Fondo individuato.\n\nLe Parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, il\nlavoratore che aderisce al Fondo Negoziale e il datore di lavoro versino\nciascuno una contribuzione minima pari all’1% della retribuzione mensile\nutile per il computo del TFR.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"OVERTIME_trigger","Ciascuna ora di lavoro straordinario vie","Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria\ndella retribuzione, maggiorata dalle seguenti percentuali:\n\n\n\n- lavoro straordinario diurno feriale: 25%\n\n- lavoro straordinario notturno: 40%\n\n- lavoro straordinario festivo: 75%\n\n- lavoro straordinario notturno festivo: 100%",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"ADMINISTRATIVE_trigger","-5 giorni per altri motivi personali e\u002Fo","-5 giorni per altri motivi personali e\u002Fo relativi a familiari entro il 2°\ngrado di parentela quali necessità di carattere medico (analisi, visite,\naccertamenti sanitari, infortuni, ricoveri), nascite, matrimoni, su produzione\ndi documentazione o di autocertificazione ai sensi dell’art. 46, DPR n.\n445\u002F00.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"apprenticeships","Capitolo V - APPRENDISTATO Art. 26 - Def","Capitolo V - APPRENDISTATO\n\n\n\nArt. 26 - Definizione.\n\n\n\nL’apprendistato è un CTI finalizzato alla formazione e alla occupazione\ndei giovani.\n\nLa FISM e le OO.SS. riconoscono nell’istituto dell’apprendistato uno\nstrumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo\nsvolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema\nscolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l’incremento\ndell’occupazione giovanile.\n\nSi applica la normativa di cui al D.lgs. n. 81\u002F15 e s.m.i., nonché quanto\nstabilito nel presente CCNL.\n\nLe Parti concordano che gli enti che applicano il presente CCNL possano\naccedere alla tipologia dell’apprendistato professionalizzante, fatti salvi\nseparati accordi per l’eventuale applicazione di altre tipologie di\napprendistato previste dalle leggi su citate.\n\n\n\n\n\nArt. 27 - Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve\ncontenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.\n\nIl contratto di apprendistato può essere anche a part-time, purché in una\npercentuale non inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno della\nrispettiva qualifica.\n\n\n\n27.1) Assunzione.\n\n\n\nGli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di\napprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30\nanni non compiuti nonché, ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, art. 47, comma 4), i\nlavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione, indipendentemente dal limite di età.\n\n\n\n27.2) Qualifiche e mansioni.\n\n\n\nGli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di\napprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.\n\n\n\n27.3) Il tutore.\n\n\n\nLa funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell’ente in\npossesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.\n\n\n\n27.4) Durata del rapporto.\n\n\n\nIl rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata:\n\n\n\n- 24 mesi per il personale inquadrato nei livv. 1), 2) e 3)\n\n- 36 mesi per il personale inquadrato oltre il liv. 3)\n\n\n\nPer i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di\nistruzione secondaria superiore o di laurea) inerente alla professionalità da\nconseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.\n\n\n\n27.5) Periodo di prova.\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 60\ngiorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto con un preavviso scritto di almeno 3 giorni.\n\n\n\n27.6) La formazione dell’apprendista.\n\n\n\nLe attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e\narticolazione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione\ndel D.lgs. 15.6.15 n. 81, capo V e sue s.m.i.\n\nLe parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione\nsecondo le previsioni delle citate normative.\n\n\n\n27.7) Durata della formazione.\n\n\n\nLa formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all’interno\ndella scuola\u002Fente e\u002Fo in strutture formative accreditate ai sensi dell’art.\n10, Regolamento dell’art. 17, legge 24.6.97 n. 196.\n\nLe ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore\nlavorative e computate nell’orario di lavoro.\n\n\n\n27.8) Trattamento economico.\n\n\n\nL’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato,\ncompresi i periodi di formazione esterna alla azienda, allo stesso trattamento\nnormativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per\nla quale egli compie il tirocinio e allo stesso trattamento retributivo così\nparametrato:\n\n\n\ndurata 24 mesi:\n\n\n\n- 1° semestre: 90% della retribuzione globale in atto\n\n- 2° semestre: 95% della retribuzione globale in atto\n\n- dal 3° semestre: 100% della retribuzione globale in atto\n\n\n\ndurata 36 mesi:\n\n\n\n- 1° anno: 90% della retribuzione globale in atto\n\n- dal 2° anno: 100% della retribuzione globale in atto\n\n\n\n27.9) Assunzione definitiva.\n\n\n\nAl termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell’art. 2118 CC, con preavviso decorrente dal medesimo\ntermine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede, il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato con il trattamento giuridico ed economico del livello di\ninquadramento di assunzione. Gli enti non potranno assumere apprendisti qualora\nnon abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato sia già venuto a scadenza nei 24 mesi precedenti.\n\nPer quanto non previsto, si applicano le norme del capo V, D.lgs. n.\n81\u002F15.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"breastfeeding_workingtime","I riposi durante il 1° anno di vita del ","I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi\norari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a 1 se\nl’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono\nconsiderate lavorative a tutti gli effetti.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"cbamemtrad","- FLC\u002FCGIL - CISL\u002FScuola - UIL\u002FScuola - ","- FLC\u002FCGIL\n\n- CISL\u002FScuola\n\n- UIL\u002FScuola\n\n- SNALS\u002FConfSAL",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"healthandsafetytraining","Le misure di prevenzione e protezione pr","Le misure di prevenzione e protezione previste sono finalizzate al\nmiglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone\npresenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e\nstudenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione\ndi un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle persone e un\nconfort più sicuro e utile. Le leggi e le normative di sicurezza da applicare\nnei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici in particolare, sono numerose\ne spaziano dalla organizzazione dell’organigramma alle misure tecniche\ncostruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza\nantincendio, dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"healthandsafetypolicy","Allegato 1) ACCORDO NAZIONALE SULLA SICU","Allegato 1)\n\n\n\nACCORDO NAZIONALE SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI\n\nNELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI ALLA FISM",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"CBA_MEMEMPL_1","- FISM (Federazione Italiana Scuole Mate","- FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"breastfeeding_dangerouswork","A partire dall’accertamento dello stato ","A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno\ndalle ore 24 alle 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro\nnotturno:",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"contracttrial","Esso deve inoltre contenere: a)natura de","Esso deve inoltre contenere:\n\n\n\na)natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato);\n\nb) livello, qualifica, mansioni;\n\nc) orario di lavoro settimanale;\n\nd) trattamento economico;\n\ne) durata del periodo di prova;",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"sicknesspay","a) Trattamento economico. Ferme restando","a) Trattamento economico.\n\n\n\nFerme restando le norme di legge, per quanto concerne il trattamento di\nmalattia l’ente corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da\nconsentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio\nil 100% della retribuzione mensile lorda del mese precedente la malattia per un\nmassimo di 180 giorni nell’anno solare.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"healthandsafetytrainingtxt","21.9) Formazione. Il lavoratore assunto ","21.9) Formazione.\n\n\n\nIl lavoratore assunto con CTD deve ricevere una formazione sufficiente e\nadeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di\nprevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro, anche con\nriferimento al D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"longserviceallowancetxt","Art. 44 - Superamento degli aumenti peri","Art. 44 - Superamento degli aumenti periodici di anzianità (scatti).\n\n\n\nCon il 31.12.15 cessa ad ogni effetto l’istituto degli “scatti di\nanzianità” di cui all’art. 35 del precedente CCNL.\n\nL’importo maturato a tale data costituirà dall’1.1.16 un elemento fisso\ndella retribuzione.\n\n\n\n\n\nArt. 45 - Liquidazione e consolidamento dello scatto di anzianità",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"dayspweek_select","Art. 60 - La settimana lavorativa. La se","Art. 60 - La settimana lavorativa.\n\n\n\nLa settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell’orario di\nlavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio\nscolastico è distribuito su 5 giorni.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali","Art. 9 - Permessi ai dirigenti sindacali.\n\n\n\nAi fini della qualificazione di “dirigente sindacale” le OO.SS. sono\ntenute a provvedere a comunicare per iscritto i nominativi dei propri dirigenti\nal datore di lavoro e per conoscenza alla FISM competente per territorio. Ai\ndirigenti delle OO.SS. vengono concessi complessivamente permessi retribuiti\nnel limite massimo di 10 giorni cumulabili per ogni anno scolastico.\n\nNell’ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia\nassorbe la minore.",{"bindId":164,"name":109,"text":110},"paidpaternityleave",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"longtermillness","Qualora l’interruzione del servizio si p","Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati\nè facoltà dell’ente risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di\npreavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR.\n\nIn caso di malattie fortemente invalidanti, su richiesta del lavoratore,\nl’ente concede un ulteriore periodo di 12 mesi di aspettativa non retribuita\ncon diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.\n\nIn caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e\u002Fo\ntemporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o\nchemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i\nrelativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in ‘day-hospital’,\ndi assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla\ncompetente ASL o Struttura convenzionata.\n\nPer le giornate di assenza di cui al precedente comma il dipendente ha\ndiritto all’intera retribuzione.\n\nTali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio\neffettivamente prestato.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"tempagency","Art. 29 - Somministrazione di lavoro. Il","Art. 29 - Somministrazione di lavoro.\n\n\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale una\nagenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F15, mette a\ndisposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali,\nper tutta la durata della missione, svolgono la propria attività\nnell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.\n\nLa FISM e le OO.SS. convengono che per gli enti che applicano il presente\nCCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo\nper il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:\n\n\n\na)per particolari punte di attività;\n\nb) per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche,\nrichiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui\nl’ente non dispone;\n\nc)per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel\ntempo.\n\n\n\nÈ fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le\nqualifiche e le mansioni appartenenti all’area educativa e docente.\n\nLa FISM comunica preventivamente alle RSA o, in loro assenza, alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di\nsomministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli\nstessi.\n\nI lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non\npotranno superare per ciascun trimestre il 10% dei lavoratori dipendenti\ncomunque occupati nell’ente al momento della fornitura.\n\nL’ente gestore comunica preventivamente alla FISM e alle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da\nstipulare.\n\nPer quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme del capo\nIV, D.lgs. n. 81\u002F15 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da CGIL,\nCISL e UIL il 27.2.14.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"code_application","VISTO il T.U. sulla salute e sulla sicur","VISTO il T.U. sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al\nD.lgs. 9.4.08 n. 81, coordinato con il D.lgs. 3.8.09 n. 106 e le normative\nannesse e connesse;",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"JOBTYPE_descriptions","Art. 34 - Classificazione. Aree dei serv","Art. 34 - Classificazione. Aree dei servizi. Declaratorie. Livelli.\n\n\n\nTutto il personale dipendente è inquadrato in 3 aree\nfunzionali-professionali:\n\n\n\nArea I - SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI (ATA)\n\n\n\nIn questa area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli 1), 2), 3), 4)\ne 5), adibiti ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.\n\n\n\nLivello 1) - Ausiliari.\n\n\n\nSono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il\npossesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non\nè richiesta una preparazione professionale specialistica, quali ad esempio:\n\n\n\na)lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori\u002Ftrici di bambini\nsui bus, addetti\u002Fe alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle\nattrezzature, addetti\u002Fe alle mense, inservienti ai servizi di supporto.\n\n\n\n\n\nLivello 2) - Personale esecutivo.\n\n\n\nSono inquadrati lavoratori che effettuano lavori per i quali sono richieste\nnormali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite,\nquali ad esempio:\n\n\n\na)funzioni tecniche: aiuto cuochi, autisti anche di bus, manutentori,\npersonale di custodia dello stabile, portieri, centralinisti;\n\nb)funzioni amministrative: impiegati d’ordine.\n\n\n\n\n\nLivello 3) - Operatore qualificato.\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori socio-assistenziali e\nattività connesse per minori per le quali sono richieste conoscenze\nspecifiche, quali ad esempio:\n\n\n\na)operatore di asilo nido e di scuole della infanzia la cui mansione\ncontempli la cura della persona e dell’igiene personale dei bambini;\n\nb) tecnici: cuochi.\n\n\n\n\n\nLivello 4) - Personale di concetto e\u002Fo operatore specializzato.\n\n\n\nSono inquadrati lavoratori che svolgono mansioni di concetto o\nprevalentemente tali, che comportano specifiche conoscenze tecniche,\namministrative, con capacità di utilizzo di mezzi e di procedure\npredeterminate, quali ad esempio:\n\n\n\na)tecnici: cuochi specializzati ovvero con più di 5 anni di servizio alle\ndipendenze della stessa scuola con la medesima mansione; operai\nspecializzati;\n\nb)amministrativi: applicati di segreteria, impiegati addetti alla\namministrazione, contabili, aiuto economo.\n\n\n\n\n\nLivello 5) - Personale con specializzazione.\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori per i quali è richiesto il diploma di scuola\nsecondaria di 2° grado o di una qualifica professionale, quali ad esempio:\n\n\n\na)segretari amministrativi, economi, contabili di rete scolastica,\nresponsabili di servizio paghe e contributi.\n\n\n\n\n\nArea II - SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI\n\n\n\nLivello 3) - Operatore qualificato.\n\n\n\nRientrano in questo livello le figure professionali quali ad esempio:\n\n\n\na)assistenti asili nido;\n\nb)altro personale educativo di altri servizi alla infanzia diversi\ndall’asilo nido.\n\n\n\n\n\nLivello 4) - Operatore specializzato.\n\n\n\nEsegue mansioni complesse e articolate che richiedono una presenza o\ncompresenza in aula e\u002Fo laboratorio per l’espletamento di attività educative\ne formative in genere, quali ad esempio:\n\n\n\na)assistenti al pre- e\u002Fo post-scuola;\n\nb)assistenti ai bambini diversamente abili e\u002Fo che necessitano di\nparticolari cure e attenzioni;\n\nc)animatori, responsabili di asili condominiali;\n\nd)lettori di madrelingua in compresenza.\n\n\n\n\n\nLivello 5) - Personale educativo e dei servizi per la prima infanzia.\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori che svolgono o che concorrono a svolgere\nfunzioni educative nei servizi per la prima infanzia, forniti di adeguato\ntitolo professionalizzante, quali ad esempio:\n\n\n\na) personale educativo degli asili nido\n\nb) educatori di colonie e soggiorni\n\nc) istruttori di attività parascolastiche\n\nd) puericultori, logopedisti, fisioterapisti\n\n\n\n\n\nLivello 6) - Personale docente nelle scuole dell’infanzia.\n\n\n\nSono inquadrati i lavoratori con funzione docente nella scuola della\ninfanzia forniti di adeguato titolo professionalizzante e\u002Fo abilitante, quali\nad esempio:\n\n\n\na) docenti di scuola dell’infanzia\n\nb) insegnanti di sostegno\n\n\n\nÈ inquadrato nel presente livello il personale docente di discipline\nculturali integrative del curricolo della scuola, in possesso di abilitazione o\napposito titolo di specializzazione.\n\nÈ inquadrato in questo livello anche il personale che coordina un servizio\ndi scuola dell’infanzia senza attività di docenza.\n\n\n\n\n\nDichiarazione congiunta sul personale docente\u002Feducativo\n\nimpiegato nelle sezioni “Primavera”.\n\n\n\nNella ipotesi in cui nelle istituzioni scolastico\u002Feducative afferenti alla\nFISM siano attive le sezioni “Primavera” di cui alla legge n. 296\u002F06, comma\n630) e s.m.i., le parti firmatarie del presente contratto concordano quanto\nsegue:\n\n\n\na)in caso di sezione “Primavera” annessa alla struttura di nido,\nl’attività di docenza\u002Feducativa viene svolta da personale educativo\ninquadrato al liv. 5);\n\nb)in caso di sezione “Primavera” annessa alla struttura di scuola della\ninfanzia, l’attività di docenza viene svolta dal personale docente\ninquadrato al liv. 6).\n\n\n\nViene fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle singole intese\nregionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali. Nel caso in\ncui intervenissero modifiche normative sia a livello nazionale che regionale,\nle Parti si incontreranno per concordarne l’applicazione.\n\n\n\n\n\nArea III - SERVIZI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO SUPERIORE\n\n\n\nLa funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e\nresponsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena\nautonomia nell’ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale\nimpartite dal titolare o dal legale rappresentante dell’ente gestore, e nella\nosservanza della normativa in vigore. Il ruolo comporta la direzione e il\ncoordinamento della attività didattica, del controllo e della verifica delle\nattività scolastiche dell’ente.\n\n\n\n\n\nLivello 7).\n\n\n\nSono inquadrati in questo livello:\n\n\n\na)coordinatore di scuola della infanzia con almeno 5 sezioni. Nel caso in\ncui l’ente gestore, per motivi di forza maggiore, riduca le sezioni della\nscuola della infanzia a un numero inferiore a 5, il dipendente ha diritto di\nmantenere lo stato giuridico ed economico di inquadramento e il datore di\nlavoro può integrare le mansioni affidandogli funzioni e compiti anche di\nnatura amministrativa e\u002Fo gestionale;\n\nb)coordinatore di asilo nido con almeno 3 nuclei (lattanti, semidivezzi,\ndivezzi);\n\nc)coordinatore di scuola dell’infanzia con un numero inferiore a 5 sezioni\ne che gestisca contemporaneamente anche altri servizi della prima infanzia\n(nido);\n\nd)responsabile amministrativo di istituzioni scolastiche di grandi\ndimensioni con diverse tipologie di servizi (scuole della infanzia, asili nido,\nservizi doposcuola etc.).\n\n\n\n\n\nLivello 8).\n\n\n\nÈ inquadrato in questo livello:\n\n\n\na)il personale che organizza e coordina scuole della infanzia e servizi\nsocio-educativi della prima infanzia a livello territoriale e di reti di scuole\ndell’infanzia e\u002Fo nidi;\n\nb)docente con titolo di formatore specialistico e che svolge attività\ninterna di formazione;\n\nc)coordinatore pedagogico-gestionale di rete a livello territoriale;\n\nd)direttore amministrativo di reti scolastiche a livello territoriale.\n\n\n\nLe eventuali qualifiche non ricomprese nel sopra esposto elenco saranno\ndefinite giuridicamente ed economicamente in sede di contrattazione regionale e\ncomunicate alle parti nazionali datoriale e sindacale stipulanti il presente\nCCNL.\n\nVengono fatte salve le condizioni e gli inquadramenti di maggior favore.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"cbadate_end_date","Art. 2 - Decorrenza e durata. Il present","Art. 2 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scade il 31 dicembre\n2018.\n\nLe Parti danno atto che il precedente CCNL quadriennale 2006-09 si è\nrinnovato fino al 31.12.12 in conseguenza dell’Accordo-ponte stipulato il\n22.5.12.\n\nPer il periodo 1.1.13\u002F31.12.15 le Parti, dato atto della applicazione in\ncontinuità della parte giuridica del precedente CCNL, concordano che, per la\nparte economica, al personale di tutti i livelli sia corrisposta una indennità\n‘una tantum’ come stabilito dall’art. 47 del presente CCNL.\n\nIl presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente\nalmeno 6 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a\u002Fr o tramite\nPEC.\n\nIn caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula\ndel nuovo.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"MAXHOURS_trigger","È considerato lavoro straordinario quell","È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite\ncontrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.\nPer il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non\ndeve superare le 80 ore annue.\n\nAl personale direttivo, amministrativo e ausiliario può essere richiesto\nlavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"PAYSCALES_trigger"," livelli base 31.12.15 dal 1.4.16 dal 1.","\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n      \n      base\n\n        31.12.15\n      \n      dal\n\n        1.4.16\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1.1.17\n      \n      dal\n\n        1.1.18\n      \n      dal\n\n        1.9.18\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      1.259,74\n      \n      1.272,82\n      \n      1.285,90\n      \n      1.298,98\n      \n      1.312,06\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      1.309,10\n      \n      1.322,69\n      \n      1.336,29\n      \n      1.349,88\n      \n      1.363,46\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      1.311,00\n      \n      1.324,61\n      \n      1.338,23\n      \n      1.351,84\n      \n      1.365,44\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      1.352,92\n      \n      1.366,97\n      \n      1.381,02\n      \n      1.395,07\n      \n      1.409,12\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      1.426,62\n      \n      1.441,43\n      \n      1.456,25\n      \n      1.471,06\n      \n      1.485,86\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      1.444,55\n      \n      1.459,55\n      \n      1.474,55\n      \n      1.489,55\n      \n      1.504,55\n      \n    \n    \n      7)\n      \n      1.587,07\n      \n      1.603,55\n      \n      1.620,03\n      \n      1.636,51\n      \n      1.652,99\n      \n    \n    \n      8)\n      \n      1.622,98\n      \n      1.639,83\n      \n      1.656,69\n      \n      1.673,54\n      \n      1.690,38\n      \n    \n  \n",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"bankholidays2","È considerato lavoro festivo il lavoro p","È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni\ndi festività nazionale (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile,\n1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e\nS. Patrono).",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"timeoff","H) Permessi per esami prenatali. Ai sens","H) Permessi per esami prenatali.\n\n\n\nAi sensi del D.lgs. 25.11.96 n. 645 le lavoratrici gestanti hanno la\npossibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali,\naccertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di\nretribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro\ne dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"bankholidays1","Art. 65 - Festività. I dipendenti hanno ","Art. 65 - Festività.\n\n\n\nI dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito per ciascun\nanno scolastico in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali\ninfrasettimanali.\n\nI 4 giorni per recupero delle festività soppresse possono essere goduti, di\nnorma, solo in periodi di sospensione della attività didattica.\n\nLa ricorrenza del S. Patrono viene considerata come giornata festiva.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"SENIOR_trigger","Art. 46 - Salario di anzianità. A far da","Art. 46 - Salario di anzianità.\n\n\n\nA far data dall’1.1.16 viene istituito il “salario di anzianità”\nquale elemento fisso della retribuzione.\n\nAl personale di tutti i livelli, che al 31.12.18 e nell’arco della vigenza\ndel presente contratto abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso lo\nstesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità\nmensile per 13 mensilità di € 27,00.\n\nLe Parti nei successivi rinnovi contrattuali definiranno ulteriori\nimplementazioni del presente istituto.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"mealvouchers","Art. 63 - Fruizione dei pasti. Vitto e a","Art. 63 - Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio.\n\n\n\nIl tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con\ngli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione\nè considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve\nessere gratuita.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"trainingprogrammes","- promuovere e progettare iniziative in ","- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua,\nformazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri Organismi orientati ai medesimi scopi;",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"contractseverancepay","Art. 93 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 93 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\nIn ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha\ndiritto a un TFR.\n\nTale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota\npari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per\nl’anno stesso divisa per 13,5 computando per il mese intero le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni e non considerando quelle fino a 15 giorni.\n\nLa retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme\ncorrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale e con\nesclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso.\n\nIn caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio,\ngravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al comma\n2) l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.\n\nIl trattamento di cui al precedente comma 1), con esclusione della quota\nmaturata nell’anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni\nanno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e\ndal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di\noperai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto a dicembre dell’anno\nprecedente.\n\nAi fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente in caso di frazione di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è\nquello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a\nquello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni si computano come mese intero e quelle fino a 15 giorni non si\nconsiderano.\n\nIl lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può\nchiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al\n70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di\nlavoro alla data della richiesta.\n\nLe richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli\naventi diritto, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale\ndei dipendenti.\n\nLa richiesta deve essere giustificata dalle necessità di:\n\n\n\n-acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto notarile;\n\n-eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari\nriconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.\n\n\n\nL’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. Per quanto non\nprevisto dal presente articolo si fa riferimento alla legge n. 297\u002F82.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"PAIDLEAV_trigger","Art. 64 - Ferie. I dipendenti hanno diri","Art. 64 - Ferie.\n\n\n\nI dipendenti hanno diritto a un periodo annuale di ferie, con corresponsione\ndella normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per ciascun anno. La\nmaturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"deathrelatives","-3 giorni per lutto: per il coniuge, per","-3 giorni per lutto: per il coniuge, per parenti entro il 2° grado,\nconviventi;",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"violence","4.2) Sezione ambiente e sicurezza. Le Pa","4.2) Sezione ambiente e sicurezza.\n\n\n\nLe Parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul\nlavoro convengono, anche alla luce della esperienza realizzata, di sviluppare\nulteriormente l’attività della presente sezione dell’Osservatorio\nnazionale e regionale.\n\nA tal fine la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:\n\n\n\n- migliorare e intensificare l’azione di orientamento delle Scuole, delle\nCommissioni ambiente\u002FRLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione\ndelle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla\npartecipazione;\n\n- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità\nsettoriali, valutando anche l’esigenza di collegamento con l’Organismo\nbilaterale interconfederale;\n\n-confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della\nnormativa nazionale comunitaria sull’ambiente e la sicurezza;\n\n-attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di\nmonitoraggio e di analisi.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"funeralpay","Art. 90 - Decesso del lavoratore. In app","Art. 90 - Decesso del lavoratore.\n\n\n\nIn applicazione dell’art. 2122 CC la cessazione del rapporto di lavoro che\navvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al TFR e\nad una indennità pari a 2 mensilità, in conformità dell’art. 2118 CC.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"paidpaternityleavetxt","Le suddette giornate sono usufruibili in","Le suddette giornate sono usufruibili in unica soluzione solo in casi gravi.\nPer fruire dei permessi il dipendente dovrà, con congruo anticipo, farne\nrichiesta scritta alla Direzione dell’ente. In caso di massima urgenza è\nsufficiente la sola richiesta orale.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Personale addetto ai servizi all'infanzia e alle scuole dell'infanzia non statali (2018) - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione, ricerca\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Istruzione prescolastica\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;5 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;37.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;5.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1312.06\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;13.08\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;27.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[246],{"title":37,"slug":33},[248],{"type":249,"data":250},"call_to_action_body_block",{"title":251,"description":252,"variant":253,"link":254},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":251,"url":255,"description":251,"rel":256,"type":257},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[259],{"type":249,"data":260},{"title":251,"description":252,"variant":253,"link":261},{"title":251,"url":255,"description":251,"rel":256,"type":257},[]]