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2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì, 29 luglio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiple\">\u003Cp>- FEDERRETI, con la partecipazione delle aziende associate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISE\u002FACAP, con la partecipazione delle aziende associate\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>- FILT\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLA\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Federazione UGL VIABILITÀ E LOGISTICA\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con il presente Accordo, hanno rinnovato il contratto collettivo\nnazionale di lavoro per il personale dipendente da Società e Consorzi\nconcessionarie di Autostrade e Trafori 1° agosto 2013, apportando le seguenti\nmodifiche e\u002Fo integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Il contratto con le decorrenze specificate per i singoli istituti avrà\nscadenza il 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 10 luglio 2017 le Parti hanno provveduto a sottoscrivere la\ncollazione del testo contrattuale, come di seguito riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dei processi di trasformazione e di innovazione tecnologica e\norganizzativa che caratterizzano attualmente il settore autostradale, le Parti\ncondividono l'esigenza strategica delle aziende di qualificare sempre più le\nproprie attività, anche rispetto all'ambiente, diversificandone la gamma e\npotenziando nel complesso i servizi offerti, in una ottica di valorizzazione\ndegli asset aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale processo, fondamentale per accompagnare positivamente le innovazioni\ntecnologiche e organizzative, deve costituire, anche attraverso elementi di\nmaggiore elasticità collegati alla prestazione lavorativa, il percorso con il\nquale individuare forme adeguate di presidio dei complessivi livelli\noccupazionali in una ottica di crescita del sistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le Parti confermano la validità di un sistema di relazioni\nsindacali che, ferme restando le distinte autonomie e responsabilità, sia\nispirato ad un modello che possa realizzare gli obiettivi di evoluzione del\nsistema verso assetti che assicurino più elevati livelli di efficacia ed\nefficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel sottolineare i positivi effetti derivanti da comportamenti improntati a\ncriteri collaborativi e propositivi, assume particolare significato la\nprevisione di momenti partecipativi che tengano conto sia delle situazioni ed\nesigenze particolari che contraddistinguono l'organizzazione del settore sia\ndella necessità di un diretto coinvolgimento e valorizzazione delle risorse\numane interessate, anche attraverso adeguati momenti di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con gli intendimenti espressi e con le finalità indicate, le\nParti esprimono la comune condivisione dell'obiettivo di favorire\nl'ottimizzazione dei processi produttivi, attraverso una organizzazione del\nlavoro più adeguata ai flussi di attività e alle esigenze operative, con\npositive conseguenze sulla qualità e sulla efficacia del servizio, ovviando\nalle rigidità determinate da un sistema articolato essenzialmente su turni\ncontinui e avvicendati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì sulla attivazione di un processo che favorisca\nuna migliore combinazione tra l'utilizzo delle previste tipologie di rapporto\ndi lavoro, anche nella prospettiva di favorire nuove opportunità occupazionali\nper il personale utilizzato con contratto a tempo parziale o a tempo\ndeterminato in una diversa modalità di impiego in coerenza con le esigenze di\nflessibilità del sistema e di dimensionamento delle risorse necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI SUL MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro di una particolare attenzione alle problematiche della\noccupazione e del mercato del lavoro le Parti confermano che i contratti di\nlavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di\nlavoro - come previsto nell'Accordo europeo UNICE - CEEP - CES del 18 marzo\n1999 - e ritengono che gli istituti che disciplinano gli strumenti di\nflessibilità del mercato del lavoro debbano integrare tale forma rispondendo\ncontestualmente ad obiettivi di funzionalità di sviluppo e crescita delle\naziende e di appropriata tutela dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che a partire dal 2016 l'insieme dei lavoratori regolati\nda un rapporto di lavoro diverso da quello del “contratto a tempo\nindeterminato” non possa superare in ciascun mese il 20% (35% per le Società\nfino a 200 dipendenti) del personale a tempo indeterminato in organico in\nAzienda al 31 dicembre dell'anno precedente. Nella suddetta percentuale non\nrientrano le sostituzioni di personale ai sensi della lettera g) del punto 2\ndell'art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene il “Lavoro Accessorio” come disciplinato dal D.L.\nlegge n. 50\u002F2017 convertito in legge n. 96\u002F2017, il “Lavoro intermittente”\ne la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, considerata la novità\ndegli strumenti le Parti si riservano di effettuare una fase di approfondimento\ne di monitoraggio entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito dell'Osservatorio\nnazionale, con riferimento anche alle soluzioni di altri comparti ai fini di\nuna valutazione correlata alle peculiarità della attività svolta e della\nindividuazione di soluzioni condivise. In attesa della definizione di quanto\nprecede, troveranno applicazione nel settore esclusivamente gli istituti\nnormati dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale viene effettuata dalla Società in conformità\nalle norme di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono\nessere specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il livello e il profilo professionale cui il lavoratore viene\nassegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la sede ed eventualmente la zona di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) la durata dell'eventuale periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni lavoratore viene consegnata una copia del presente contratto, che\npuò essere resa disponibile anche in versione elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle assunzioni di personale la Società terrà preliminarmente conto,\nsempreché gli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle\ndomande di assunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei\nlavoratori dipendenti deceduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle assunzioni di personale la Società terrà altresì conto, sempreché\ngli interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti, delle domande di\nassunzione presentate da componenti il nucleo familiare dei lavoratori\ndipendenti che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per\ninvalidità o per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei\nlavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società,\nper coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti, darà la precedenza,\na parità di requisiti richiesti, ai lavoratori in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assunzione a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti\ndisposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte\ndi ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)maggiori esigenze di personale per l'espletamento del servizio nei periodi\ndi espansione del traffico, da maggio a ottobre ovvero in uno o più periodi\ndiversi in relazione alle particolari situazioni locali, di durata\ncomplessivamente non superiore a 6 mesi, la cui effettiva collocazione sarà\noggetto di esame preventivo congiunto per una sua definizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per\nferie e\u002Fo permessi nei periodi da maggio a ottobre e da dicembre a gennaio,\novvero in uno o più periodi diversi in relazione alle particolari situazioni\nlocali, di durata complessivamente non superiore a 6 mesi, la cui effettiva\ncollocazione sarà oggetto di esame preventivo congiunto per una sua\ndefinizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni\ntecnico-organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)necessità derivanti da intensificazioni della attività lavorativa\nsaltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia\npossibile sopperire con il normale organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)manutenzione straordinaria degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per\ntale anche l'avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio, limitatamente a\nun periodo di 14 mesi, prolungabile a 24 mesi per effetto di negoziazione a\nlivello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>g)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto\no di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero impegnato in\nattività formative, ovvero dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione\nin base al giudizio medico-legale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il\nconsenso del lavoratore, secondo le norme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a termine di cui al punto 2), ad esclusione\ndella lett. g), non potranno risultare di durata inferiore a 30 giorni di\ncalendario. La quota di personale da assumere ai sensi delle lettere c), d) ed\ne) del precedente punto 2) non potrà superare mediamente nell'anno il 5% del\npersonale in organico in Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative giornaliere del personale di esazione a tempo\ndeterminato vengono disposte in relazione alle ricorrenti maggiori esigenze del\nservizio esazione pedaggi connesse ai flussi del traffico nelle singole\nstazioni o gruppi di stazioni, fermo restando quanto previsto dal punto 27)\ndell'art. 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli\nadeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari\nmodalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Accordi aziendali di cui all'art. 46, lett. B), stipulati\nsuccessivamente alla definizione del contratto del 15.07.2005 verranno\nriconosciuti anche al personale assunto con contratto a tempo determinato in\nproporzione al periodo prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi\nformativi\u002Finformativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle\nmansioni assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della vigente normativa e fatto salvo quanto previsto dal\nsuccessivo comma 9), le Parti convengono che il limite complessivo di durata\nnella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un ulteriore contratto\na termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una\nsola volta presso le sedi competenti ai sensi di legge, secondo le modalità\npreviste dalla legge, per una durata non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle peculiarità delle attività lavorative in esazione, ai\nsensi del D.lgs. n. 81\u002F2015, le Parti stabiliscono che i contratti a termine\nstipulati, per la mansione di esattore, nel periodo maggio-ottobre sono esclusi\ndal computo del limite massimo di cui agli artt. 19 comma 2) e 21 comma 2) del\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e al punto 8) del presente articolo. Sono altresì esclusi\ndal computo di detto limite, i contratti a termine stipulati, per la mansione\ndi esattore, nei mesi concordati a livello locale in sostituzione e per la\nstessa durata del periodo maggio-ottobre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Società informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti a\ntempo indeterminato che si rendano disponibili nell'ambito della unità\nproduttiva di appartenenza. Le informazioni possono essere fornite anche\nmediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con\ncontratto a tempo determinato e che abbia superato il periodo di prova, anche\nattraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza\nrispetto a nuove assunzioni a termine, presso la stessa unità produttiva, per\nla medesima mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La volontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere\nmanifestata in forma scritta entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto\ndi lavoro. In caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato\nnei termini sopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza,\nsarà data priorità secondo i criteri che saranno individuati tra le Parti a\nlivello di unità produttiva. In caso di mancato accordo sui criteri di\ndefinizione di quanto sopra verranno attivate le procedure di composizione\ndelle controversie di cui all'art. 48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che abbia prestato attività lavorativa come esattore con\ncontratto a tempo determinato e che abbia superato il periodo di prova, anche\nattraverso la sommatoria di più contratti di lavoro, ha diritto di precedenza\nrispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato per la medesima mansione. La\nvolontà di avvalersi di tale diritto di precedenza dovrà essere manifestata\nin forma scritta entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\nIn caso di concomitanza di più aspiranti che abbiano manifestato nei termini\nsopra previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data\npriorità, secondo i criteri che dovranno essere definiti a livello di singola\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo rimanendo quanto previsto ai precedenti punti 11) e 12), il lavoratore\nche, nella esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso la\nstessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a\n6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i successivi 6 mesi con riferimento alle\nmansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore\ndovrà manifestare per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di\nlavoro entro i 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui ai commi 11), 12) e 13) si estingue entro 1\nanno dalla cessazione del rapporto. Si estingue altresì in caso di rifiuto\ndell'interessato ad accettare la proposta di lavoro. Qualora l'interessato per\nmotivi non dipendenti dalla sua volontà non sia utilizzato nel corso di un\nanno solare con un rapporto di lavoro a tempo determinato, lo stesso potrà\nmanifestare la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza in forma\nscritta entro il mese di giugno di ciascun anno, fino al terzo anno dalla\ncessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti di precedenza di cui sopra non sono esercitabili dai lavoratori\nche abbiano concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato per\nlicenziamento o dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzioni a tempo indeterminato in comparti lavorativi diversi\ndalla esazione e comunque per professionalità ricomprese fino al liv. C), le\nSocietà terranno prioritariamente conto delle domande avanzate dal personale\nche abbia prestato attività lavorativa a termine come esattore, sempreché gli\ninteressati risultino in possesso dei requisiti richiesti per svolgere la\nmansione e dopo aver valutato l'idoneità anche fisica dei candidati a\nricoprire tali posizioni e avuto riguardo alla graduatoria in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potrà essere concordata tra le Parti l'eventuale\nestensione della normativa di cui ai commi 9), 11), 12), 14), 15) e 16) per\nsituazioni o settori che abbiano le identiche caratteristiche di quanto\nrappresentato per l'esazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento interpretativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, in relazione alle particolari connotazioni degli\nassetti organizzativi aziendali, alla disposizione contrattuale in ordine alla\nassegnazione di ferie e alla esigenza di programmare con congruo anticipo le\nassunzioni con contratto a termine necessarie per l'espletamento del servizio,\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto le assunzioni con contratto a termine effettuate per ferie e\u002Fo\npermessi, anche prescindendo dalla indicazione nominativa del lavoratore da\nsostituire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Assunzione a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società può procedere alla assunzione di personale con rapporto di\nlavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito\ndall'art. 9 per il personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a\nperiodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto\ndi lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere\nimpiegato anche in attività lavorative in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale, impiegato in ogni unità produttiva, non può\neccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno\nprecedente nelle Società con più di 1.000 dipendenti e il 30% nelle altre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui alla lett. a) del punto 3) del presente articolo assunti\nin sostituzione di personale a tempo pieno per svolgerne l'intera prestazione\nin turni continui e avvicendati non vengono conteggiati ai fini della\npercentuale di cui al comma che precede. Di tali assunzioni verrà data\ninformazione alla RSU o RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società fissa, all'atto della assunzione, la durata della prestazione a\ntempo parziale, che non sarà inferiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)880 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno, anche\nlimitatamente ad alcuni periodi di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che tale\npersonale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata\ndella prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario\ncon riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando\nquanto stabilito al successivo punto 5). In particolare, per quanto concerne la\ncollocazione della prestazione, la Società indicherà nella lettera di\nassunzione le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle\nesigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale. Nel caso di prestazioni\nlavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario\nnell'ambito del turno e secondo l'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di\nturno in cui verrà programmata, ai sensi del punto 4) dell'art. 9, la\nprestazione a tempo parziale; tale articolazione dell'orario non configura\nfattispecie di clausola flessibile di cui al successivo punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità\nelastiche che consentano sia la variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa come stabilita al precedente punto 4) sia variazioni\nstrutturali e temporalmente definite in aumento della durata della prestazione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono\nsuperare 16 ore nel caso di orario distribuito su base mensile e 192 ore nel\ncaso di orario distribuito nel corso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi\ndei commi che precedono richiede il consenso del lavoratore, formalizzato\nattraverso specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di\nassunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un\ncomponente della RSU o RSA aderente alle OO.SS. stipulanti il presente\ncontratto, secondo quanto indicato dallo stesso lavoratore. L'eventuale rifiuto\ndel lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti\ndisciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dalla\nSocietà con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di aumento della prestazione, questo andrà comunicato,\nogniqualvolta la Società intenda utilizzarlo, con un preavviso di 20 giorni di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte\ndella Società, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di\ninstaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del\nrapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi)\ncompete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria di cui\nall'art. 24 della retribuzione globale di fatto, intendendosi a tali effetti\nquella di cui al punto 1) dell'art. 22, aumentata di 1\u002F12 di 13a e di 1\u002F12 di\npremio annuo, determinati sui valori in vigore al momento della effettuazione\ndella prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole flessibili\ne\u002Fo elastiche, il lavoratore può chiederne modifica o darne disdetta dando\nalla Società un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate\nragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incompatibilità con la necessità di attendere ad altra sopravvenuta\nattività lavorativa, subordinata o autonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze di carattere familiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esigenze di tutela della salute certificate dalle competenti strutture\nsanitarie pubbliche ovvero dal medico competente di cui al D.lgs. 9.4.2008 n.\n81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)frequenza a corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore,\ndi stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della Azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni\ndi lavoro supplementare in presenza di specifiche esigenze di organizzazione\ndel servizio, quali quelle connesse a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di\nattività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la\nprestazione minima concordata, sono retribuite come ore ordinarie e possono\nessere effettuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo\ngiornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro,\nancorché ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto,\nal di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei punti 1), 4) e, in caso di\nattivazione di clausola elastica, del punto 5) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare non potranno superare, nell'arco di\nciascun quadrimestre, il limite massimo di 136 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla lett. b) del precedente punto 3) il limite è\nannuale e fissato in 408 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale in forza al 16 febbraio 2000 la cui\ndistribuzione dell'orario è fissata sulla base mensile di 104 ore il limite\nmassimo bimestrale è pari a 68 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal presente punto, la prestazione di lavoro\ncomplessiva - determinata dalla sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e\ndi quelle di lavoro supplementare - non potrà superare il limite massimo\nmensile di 160 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti quadrimestrali,\nbimestrali o annuali di cui ai precedenti commi del presente punto daranno\nluogo - in sostituzione del relativo pagamento - alla trasformazione delle\ncorrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta ferma la sola\ncorresponsione della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di\nfatto, intendendosi a tali effetti quella di cui al punto 1) dell'art. 22,\naumentata di 1\u002F12 di 13a e di 1\u002F12 di premio annuo, determinati sui valori in\nvigore al momento della effettuazione della prestazione. I riposi compensativi\ndi cui sopra confluiscono nella Banca Ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti\nsecondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso\nche i riposi in questione verranno attribuiti nell'ambito delle prestazioni di\nlavoro programmate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche alle eventuali\nprestazioni di lavoro effettuate dai lavoratori a tempo parziale di tipo\norizzontale oltre il massimo orario giornaliero del corrispondente lavoratore a\ntempo pieno, fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungimento dei\nlimiti massimi di lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con\nmodalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate\noltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la\nnormativa di cui all'art. 11 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte\ndai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine. Resta inteso\nche le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo\ncomplessivo determinato moltiplicando 34 ore per il numero di mesi di durata\ndel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime\nstabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della\nridotta durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle\ndisposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salvo le\nesclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in\napplicazione dei principi di non discriminazione, chiarendo le Parti che le\nclausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del\nrapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla\nconseguente misura della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogniqualvolta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità\nproduttiva, personale a tempo pieno, per la stessa mansione o per mansioni\nequivalenti, l'azienda darà precedenza al lavoratore che abbia in precedenza\ntrasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La precedenza viene stabilita in funzione della anzianità di servizio e, a\nparità di anzianità di servizio, in funzione della vicinanza dalla sede di\nlavoro di provenienza a quella di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità dei requisiti predetti, la precedenza è data dal numero delle\npersone a carico, con riferimento alla disciplina legislativa in materia\nfiscale; qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca\nelemento selettivo (per parità o assenza di carico), la precedenza è\nriconosciuta al lavoratore più anziano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio da tempo parziale a tempo pieno è subordinato alla espressa\nrichiesta del dipendente, al quale, pertanto, è esclusivamente riservata\nl'iniziativa di porre la propria candidatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini della\napplicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati\na tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. Tale misura è elevata\nal 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui\nal precedente punto 3) risulti superiore a 80 ore. La frazione di mese viene\ncomputata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di richieste avanzate ai sensi di quanto previsto al comma 11),\nl'Azienda, sempre nell'ambito della stessa unità produttiva, darà precedenza\nin caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, ai lavoratori già in\nservizio a tempo parziale, nell'ambito della stessa attività lavorativa, che\nne facciano espressa richiesta scritta. L'eventuale precedenza tra più\nrichieste viene stabilita con i criteri selettivi di cui al precedente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogniqualvolta si renda necessario assumere, nell'ambito della stessa unità\nproduttiva, personale a tempo parziale per la stessa mansione o per mansioni\nequivalenti l'azienda darà la precedenza ai lavoratori a tempo pieno che ne\nfacciano espressa richiesta scritta, utilizzando in caso di pluralità di\nrichieste, gli stessi criteri di cui al comma 11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale\ntrovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti\ncontrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo\nparziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che abbia ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo\npieno a tempo parziale potrà fare richiesta di passare nuovamente a tempo\npieno. La Società si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore affetto da grave patologia oncologica ha diritto ad ottenere\nla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,\nnonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni si darà precedenza all'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda porrà particolare attenzione e adotterà tutte le iniziative\nnecessarie per favorire la trasformazione del contratto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee, presentate dal\nlavoratore nei casi di comprovate necessità familiari di cui al successivo\ncapoverso. Qualora il numero delle richieste risulti superiore alle\ndisponibilità aziendali, la scelta tra le varie istanze sarà effettuata\nsecondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del\nlavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la\nlavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3)\ndella legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla quale è stata riconosciuta una\npercentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua\nin quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di\nquanto previsto dalla tabella di cui al Decreto del Ministro della Sanità 5\nfebbraio 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)presenza di figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con\nfiglio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)patologie gravi così come classificate dal D.M. n. 278\u002F2000 riguardante\nil coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore e della lavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)rientro dal periodo di astensione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni si darà precedenza alla anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, ricorrendo le specifiche condizioni di cui alle lettere\npredette, l'Azienda conceda la trasformazione temporanea da tempo pieno a tempo\nparziale, il rapporto di lavoro verrà automaticamente ripristinato a tempo\npieno, ferma rimanendo la sede di lavoro, decorso il periodo definito d'intesa\ncon il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee,\ncompatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi minimi e massimi sono stabiliti, salvo casi particolari, in 6 e 24\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri casi l'Azienda concederà la trasformazione del contratto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche per esigenze temporanee,\ncompatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di particolare necessità del lavoratore l'azienda valuterà,\ncompatibilmente con le proprie esigenze, la possibilità di concedere la\ntrasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un\nperiodo predeterminato, di durata non inferiore a 12 e non superiore a 36\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso degli incontri di cui all'art. 48, le Aziende forniranno\ninformazioni circa l'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa\ntipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a\nquanto previsto sub e) ed i), lett. A) del punto 4) (Relazioni a livello di\nUnità produttiva).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione di ulteriori esigenze di flessibilità relativamente alle\nclausole elastiche nonché l'individuazione di un ampliamento di quanto\nprevisto come limite per il lavoro supplementare, potrà formare oggetto della\ncontrattazione aziendale di 2° livello ai fini di una sua definizione\ncongiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli adempimenti conseguenti al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e\na quanto stabilito nel presente articolo, per il personale a tempo parziale\napplicato ad attività lavorative in turni in servizio al 16 febbraio 2000 si\nconviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo misto la prestazione mensile\ndi tali lavoratori sarà articolata in prestazioni giornaliere a tempo pieno\ndella durata di 8 ore e in 4 prestazioni ad orario giornaliero ridotto. Il\nnumero di prestazioni ad orario giornaliero ridotto sarà elevato fino ad un\nmassimo di 6 qualora nell'arco del mese la sequenza dei giorni di prestazione\nprevisti comporti il superamento dell'orario minimo garantito mensile.\nL'Azienda accorderà ai lavoratori che ne facciano richiesta che le prestazioni\nad orario ridotto previste per ciascun mese, con un minimo di due, vengano\naccorpate in prestazioni sostitutive di 8 ore che il lavoratore dovrà\neffettuare nello stesso mese, nei giorni e con l'orario che l'Azienda\nprovvederà a comunicare a inizio mese nel turno mensile. La richiesta, che\nsarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e si intenderà\nconfermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del lavoratore, che\ndovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto alla scadenza di\nciascun periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per ferie, malattia o infortunio determinatasi\nprecedentemente alla affissione del turno mensile non si procederà\nall'accorpamento delle corrispondenti prestazioni a orario ridotto coincidenti\ncon tali eventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto per\ni quali sia prevista la prestazione in tutte le domeniche potranno richiedere\ndi non effettuare la prestazione in una delle domeniche ricadenti nel mese;\ntale giornata sarà stabilita dalla Azienda e comunicata nel turno mensile; i\nlavoratori interessati dovranno conseguentemente effettuare una prestazione\nsostitutiva, nell'ambito dello stesso mese, nel giorno e con l'orario che\nl'Azienda provvederà a comunicare con un preavviso di almeno 7 giorni. La\nrichiesta, che sarà formulata per iscritto, avrà validità quadrimestrale e\nsi intenderà confermata per analogo periodo, salvo revoca da parte del\nlavoratore, che dovrà essere comunicata con un preavviso di un mese rispetto\nalla scadenza di ciascun periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra previsto non trova applicazione qualora, prima della affissione\ndel turno, siano già state assegnate ferie corrispondenti con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni di cui alle precedenti lett. a) e b) non configurano\nfattispecie di clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 4 - Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita a fronte di\nragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per incrementi della attività produttiva, amministrativa, tecnica e\ncommerciale di natura temporanea, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai\nnormali assetti produttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o\npredeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo ai normali\nassetti produttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per i casi previsti per l'assunzione a termine dall'art. 2 del presente\ncontratto. In tali fattispecie la stipula dei contratti di somministrazione di\nlavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità alla\nassunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di\nesazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo\ndeterminato ai sensi del punto 2) dell'art. 2 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con\ncontratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà\nsuperare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati a\ntempo indeterminato nella impresa stessa, con arrotondamento alla unità\nsuperiore della eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari\ndella informativa di cui all'art. 37 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con\nriferimento alla esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società utilizzatrice fornisce l'informazione\u002Fformazione dei lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici\nconnessi all'espletamento delle mansioni, come individuati dal documento\naziendale di valutazione dei rischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente\narticolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le\ndisposizioni del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Accordi aziendali di cui all'art. 46, lett. B), stipulati\nsuccessivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti\nanche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro in\nproporzione al periodo prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società utilizzatrice comunica preventivamente alla RSU o RSA il numero\ndei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso\nalla somministrazione di lavoro. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e\nnecessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni\nsuccessivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, la Società\nutilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei\ncontratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il\nnumero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art. 5 - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le necessità del servizio, è ammessa l'utilizzazione\ndi forme di telelavoro con particolare attenzione alle lavoratrici madri e\u002Fo ai\nlavoratori padri nonché ai lavoratori che comprovino specifiche necessità di\ncura per sé e\u002Fo per soggetti del proprio nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi relativi alle connessioni telematiche e le apparecchiature e i\nprogrammi necessari alla realizzazione di attività in telelavoro sono ad\nesclusivo carico aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organizzazione connessa alle attività prestate e la definizione delle\ncondizioni, delle modalità, degli orari e delle prestazioni effettuabili in\ntelelavoro sono oggetto di definizione congiunta del secondo livello aziendale\ndi contrattazione, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo\ninterconfederale 9\u002F6\u002F2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 6 - Contratto di apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.lgs.\n14.9.2011 n. 167, dall'Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente\narticolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla\nformazione e alla occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualifica\nprofessionale a fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni di apprendisti non sono consentite in caso siano stati\neffettuati licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista in quanto è\narticolato contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è\nchiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla\nrealizzazione dei servizi della Azienda, e in un periodo di formazione in\nquanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività\nsvolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari\nper l'acquisizione di competenze di base trasversali e\ntecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato viene stipulato, ai fini della prova, in forma\nscritta tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la\ndisciplina prevista dal CCNL la prestazione oggetto del contratto, la\nqualificazione ai fini contrattuali che potrà essere acquisita ai termine del\nrapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del\nperiodo di apprendistato, il livello di inquadramento, il trattamento\neconomico, il piano formativo individuale articolato sulla base del modulo\nallegato nonché il nome del tutor\u002Freferente aziendale nonché il periodo di\nprova che ha una durata secondo quanto previsto dal CCNL e in ogni caso non\nsuperiore ai 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della durata, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto\npresso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova\nazienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due\nperiodi non sia superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi,\nper tutti i profili formativi allegati al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la retribuzione, come definita all'art. 22, la stessa\nsarà erogata con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 80% per i primi 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 85% per i secondi 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 95% per i successivi mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti, oltre l'indicato trattamento economico, spetta ogni altro\nistituto economico-normativo, previsto dal presente CCNL per i lavoratori a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento agli Accordi di 2° livello sottoscritti dalla data di\nstipula del presente CCNL, l'attribuzione ai lavoratori con contratto di\napprendistato professionalizzante dei relativi effetti economici avviene nella\nmisura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dei\nriflessi della anzianità di servizio su tutti gli istituti contrattuali e di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di\ndurata superiore a 30 giorni calendariali, per malattia, infortunio sul lavoro\no altra causa, l'azienda potrà, previa comunicazione all'interessato,\nprolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non potranno dar corso alla assunzione di nuovi apprendisti\nqualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non\nsi computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa o per superamento del periodo di comporto, quelli che al termine del\ncontratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in\nservizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro\nattesta l'attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di\nuna formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per\ngli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario\ne retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle Parti\neserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della\nanzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, al termine del periodo di apprendistato, la Società intenda\nrecedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione\nscritta al lavoratore interessato e al pagamento di una indennità di mancato\npreavviso pari al trattamento economico e normativo disciplinato nel presente\narticolo per un periodo di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi\nper l'apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di\nclassificazione e inquadramento del personale di cui al vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione\ndelle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili\nprofessionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei\nprofili formativi, sono stabilite dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione è articolata in formazione finalizzata alla acquisizione di\ncomprende di base e trasversali e in formazione professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali è svolta per un monte ore complessivo non inferiore a 120 ore\nmedie nel triennio, è di responsabilità e competenza della offerta formativa\npubblica e può svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dalla\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante è finalizzata alla acquisizione delle\ncompetenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini\ncontrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore\nmedie annue - ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio\nspecifico, di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 - e può essere svolta\nanche ‘on the job’ e in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È integrativa dell'offerta formativa pubblica, ove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22) e 23) può essere\narticolata secondo il seguente programma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tematiche di base e trasversali (33% del monte ore annuo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salute e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tematiche tecnico-professionali specificatamente aziendali (30% del monte\nore annuo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della organizzazione del lavoro della impresa e ruolo\ndell'apprendista nell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)formazione ‘on the job’ e in affiancamento (37% del monte ore\nannuo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 1° anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della\nformazione è dedicata alla organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro\ne alla normativa inerente al rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna alla\nazienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte,\nall'interno l'azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito\nspecificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro\nnel contratto di lavoro all'atto della assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La capacità formativa interna della azienda è espressa - oltre che dalla\npresenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura\ndi tutor\u002Freferente aziendale - dalla capacità della azienda stessa di erogare\ndirettamente interventi formativi o di organizzare l'erogazione, avvalendosi\nanche di docenza esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale capacità deve essere attestata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in\naziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali\ndistinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento della attività\nlavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da\nerogare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con\nesperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze\ninerenti alla formazione da erogare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)da tutori con formazione e competenze adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano Formativo Individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente\nAccordo, è predisposto dalla Azienda e definisce il percorso formativo del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano è coerente con il profilo professionale relativo alla\nqualificazione da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute\ndallo stesso lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano\nformativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione definiti come ai precedenti commi, e il nome del\ntutor\u002Freferente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI costituisce parte integrante del contratto d'apprendistato e i\nrelativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto\nmedesimo, previa informativa all'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il PFI può prevedere altresì le\nspecifiche abilitazioni richieste da norme di legge e\u002Fo regolamenti, da\nottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del\npercorso formativo e del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata ordinaria della formazione, la Società potrà\nstabilire, previo esame con la RSU\u002FRSA, un differente impegno formativo e\nspecifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella\nesterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più\nintensa attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione\nanche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che\npotranno essere svolte purché l'apprendista sia in possesso delle relative\nabilitazioni, ove prescritte, fermo restando quanto previsto ai commi 35) e 36)\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali\nsono registrate a cura della azienda nel “Libretto formativo del\ncittadino”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more della piena operatività del citato Libretto, l'impresa provvede\nalla attestazione della attività formativa compilando il modulo allegato al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte della azienda\nla designazione di un tutor\u002Freferente, scelto all'interno della azienda, che\ncostituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli segue l'attuazione del PFI e attesta il percorso formativo\ndell'apprendista compilando la scheda di rilevazione della attività formativa,\nche viene firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Lo stesso\ndeve possedere un livello di inquadramento apri o superiore a quello\ndell'apprendista e deve svolgere una attività lavorativa coerente con quella\ndell'apprendista e avere almeno 5 anni di anzianità aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo\naziendale per non più di 5 apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti vanno computati nel conteggio sui diritti e le agibilità\ncontrattuali e hanno la facoltà di partecipare alle assemblee sindacali così\ncome previsto dalla legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali successive modifiche legislative o Accordi interconfederali in\nmateria saranno oggetto di tempestivo confronto fra le Parti per la necessaria\narmonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di un apposito incontro, la Società fornirà agli Organismi\nsindacali della unità produttiva informazioni relative alla applicazione\ndell'istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati da inserire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- profili formativi condivisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schema del Piano Formativo Individuale (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modulo di attestazione della attività formativa svolta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(temporaneamente sostitutivo del Libretto del cittadino)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il lavoratore deve presentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- documento d'identità legalmente valido (in visione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato degli studi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale documento relativo alla posizione militare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>-stato di famiglia (ad uso assegni familiari per gli aventi diritto);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- eventuali certificati di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una fotografia formato tessera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché ogni altro documento che sia necessario ai fini amministrativi,\nfiscali e previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle mansioni da affidare potranno, altresì, essere richiesti\ni certificati penale e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore ai 3\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza ed il proprio\nabituale recapito notificandone alla Società ogni successivo mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta ai documenti di cui al punto 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dichiarazione per assegni familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dichiarazione dell'eventuale altro datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo al rapporto di lavoro in essere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 8 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) mesi 6 per i lavoratori di liv. A1) e A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mesi 3 per i lavoratori di liv. C), B1) e B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) mesi 1 per i lavoratori di liv. D) e C1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non può\nessere protratto né rinnovato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio, il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo\nfissato dal presente contratto per il livello cui il lavoratore è stato\nassegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver\nluogo da ciascuna delle due Parti in qualsiasi momento, senza preavviso né\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da\nparte della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla\nmetà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro\nla prima o la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato in\nservizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a\ntutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società - con\ncontratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova\npurché coesistano le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere\ntrascorsi più di 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto della\nassunzione a tempo indeterminato deve risultare la medesima di quella svolta\ncon contratto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 9 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l'orario\ndi lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale\ndell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario di lavoro viene fissata con le procedure\npreviste dall'art. 3, comma 3) dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 la durata massima\ndell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48\nore medie settimanali - comprese le ore di lavoro straordinario - che, tenuto\nconto delle particolari caratteristiche della attività svolta, vanno\ncalcolate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, con riferimento a un periodo di 12\nmesi (1° gennaio - 31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in\nturni continui e avvicendati l'orario contrattuale di 40 ore settimanali viene\nrealizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2)\ncon prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22-06; 06-14;\n14-22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare\nuna equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la\nRSU o RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una\nmaggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in\nturni continui e avvicendati l'Azienda potrà ricorrere, fino a 2 volte nel\ncorso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore,\ndella prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno\nnotturno e della anticipazione del secondo turno (6-14) - per un massimo di 18\nvolte l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione\ntra le Parti a livello aziendale o di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo i cui\nall'art. 11, punto 12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale\norario settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art.\n11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato\nl'orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a\ncompensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle\nprestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell'arco di più settimane\n(in funzione del turno prescelto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al precedente punto 4), come individuati all'art. 43,\nlett. a), che protraggono l'orario di lavoro oltre le 8 ore giornaliere per\nl'espletamento dei lavori complementari, percepiscono un’indennità nella\nmisura e con le modalità di cui allo stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui al precedente punto 4) (ad eccezione dei turni nei quali\nsia in servizio un solo lavoratore) è consentita l'effettuazione di una pausa\nretribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L'effettuazione viene\nregolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la RSU o RSA\nlocalmente costituita. Per l'effettuazione di detta pausa dovranno essere,\ncomunque, osservati i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la pausa non potrà essere effettuata all'inizio e al termine dell'orario\ngiornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento\npiù idoneo in relazione all'andamento del traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la previsione in ordine alla pausa di cui\nall'art. 8 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 si intende realizzata nelle\nsituazioni di fatto che connotano il normale svolgimento della prestazione\ngiornaliera di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto\n4), viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al punto\nche segue, e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste\nper il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà\nprocedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6\ngiornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di\nriposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e\nfestivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e\ndomeniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà\ncorrisposto un importo pari ad € 12,91. Tale importo non è utile ai fini del\ncomputo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui\nal punto 3) dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà\ncorrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di\nflessibilità formeranno oggetto di definizione tra le Parti a livello\naziendale o di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e\nverranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro\nall'inizio di ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante\nin turni continui e avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto\nriguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze fra i\nturnisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale operante in turni continui e avvicendati l'Azienda potrà\nprocedere, nel corso del mese, alla variazione del turno giornaliero\nprogrammato ai sensi del punto 4) del presente articolo, per un massimo di otto\nvolte l'anno, di cui non più di due nella giornata di domenica e\u002Fo in un\ngiorno festivo (ad esclusione delle giornate di Natale, del 1° gennaio e della\nPasqua) e\u002Fo nel turno notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione del turno giornaliero sarà comunicata con un preavviso minimo\ndi 5 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, a richiesta della Azienda, abbia effettuato tale\nprestazione, spetta un importo pari al 15% della retribuzione giornaliera di\ncui all'art. 22, punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione,\nviabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano\nsu 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di\nprestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale\npersonale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un\nminimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata\na 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità\nespressamente disciplinate nei successivi punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata\ndalla Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle\nvariabili del traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana,\ncon riferimento sia all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua\ndurata. Resta inteso che l'inizio della prestazione giornaliera non potrà\nessere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere\nsuddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale\nmodalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6\nprestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell'arco notturno\n(22-06).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore\nconsecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 10) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in\nuna settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga\nraggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi\ntra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore\nnell'arco di un periodo di quattro mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni\nderivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, le\nprestazioni individuali di detto personale, ad eccezione di 4 giorni nel mese,\nsono programmate con cadenza mensile, con un minimo di 16 prestazioni.\nL'assegnazione delle ulteriori prestazioni dovrà essere comunicata di volta in\nvolta entro le ore 20 di ciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati,\ncon un preavviso di almeno 10 ore prima dell'inizio della eventuale prestazione\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella programmazione di cui al punto 20) dovranno essere garantiti ogni mese\n8 riposi, compresi quelli settimanali di legge. Saranno assicurati per due\nvolte al mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali riposi dovrà\ncoincidere con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione viene\ncomunicata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con le\nseguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- all'inizio del mese per una parte del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 10 al 9 del mese successivo per un'altra parte del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 20 al 19 del mese successivo per la rimanente parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui\ned avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso\nspettanti, ad esclusione di quelle previste ai punti 2), 3), 4), 7), 8) e 12)\ndell'art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e\ndel correlato espletamento dei lavori complementari al predetto personale che\noperi nell'ambito della esazione e del centro radio informativo viene\nriconosciuta l'indennità di cui al punto 3) dell'art. 43, lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero\nprogrammato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie\nnel quadrimestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come\nstraordinario - sono compensate con le modalità di cui al successivo art.\n11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al punto 4) del presente articolo potrà chiedere di\nessere impiegato secondo la normativa di cui ai punti 14) e seguenti. L'Azienda\nsi riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie\nesigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il\npersonale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5) dell'art. 17 del D.lgs. 8\naprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo si\nconsiderano discontinui gli autisti di Direzione, ferme restando le\ndisposizioni in materia di lavoro straordinario e relative maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto stabilito al punto 7) dell'Accordo interconfederale\ndel 28 giugno 2011 e all'art. 46, lett. B) del presente contratto, anche ai\nfini di una nuova regolamentazione degli schemi di orario previsti dal presente\narticolo, a livello aziendale potranno essere concordate tra le Parti diverse\nmodalità di effettuazione della prestazione, fermo rimanendo quanto stabilito\nin ordine alla durata dell'orario di lavoro settimanale e al numero di riposi\nannui che, per il personale turnista, non possono essere inferiori a quelli\nderivanti dalla applicazione dello schema 4 - 2 o equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordo, nel nuovo schema di orario confluiranno, in via\nprioritaria, con le modalità ed i tempi che dovranno essere concordati, i\nlavoratori cui si applica l'art. 9, punto 14) e seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo determinato può essere utilizzato esclusivamente con\nle modalità di articolazione di orario previste dal presente Contratto o da\nAccordi definiti a livello aziendale sulla base del precedente punto 28).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni\npuò essere utilizzato fuori dallo schema dei turni continui e avvicendati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nei confronti del personale di cui al punto 14) trovano\napplicazione le seguenti disposizioni previste per il personale turnista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'indennità di cui all'art. 43, lett. n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il divisore orario e giornaliero di cui all'art. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la disciplina in materia di assemblee di cui all'art. 49 lett. h)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta altresì ferma l'applicazione delle indennità collegate alle mansioni\nsvolte, oltre a quanto specificamente disposto per lavori complementari e turni\nspezzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di identificare il numero delle giornate di prestazione nel mese,\nper il personale operante secondo gli schemi di orario di cui ai punti 14) e\nseguenti del presente articolo, le assenze a qualsiasi titolo ricadenti nelle\ngiornate per le quali non sia stata programmata o assegnata prestazione di\nlavoro ai sensi del punto 20) o rientranti in periodi relativamente ai quali\nnon è stata ancora comunicata la distribuzione della programmazione mensile\ndella attività vengono regolate secondo le modalità di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualora la distribuzione della programmazione mensile della attività sia\ngià stata comunicata, le assenze ricadenti nelle giornate non ancora assegnate\nsaranno considerate giorni di prestazione rapportando il totale di tali assenze\nnel mese ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la seguente formula: numero\ndei giorni di assenza in questione: 7 x 5 = ____ giorni di prestazione. Il\nrisultato della suddetta formula sarà arrotondato alla unità intera,\nsuperiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la metà. La\ndifferenza rispetto alle predette assenze quantifica i giorni che vengono\nconsiderati di non prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualora non sia stata ancora comunicata la distribuzione della\nprogrammazione mensile della attività, i periodi di prestazione rientranti\nnell'assenza - e i conseguenti riposi - verranno quantificati rapportando la\ndurata complessiva della assenza ai giorni teoricamente lavorabili, secondo la\nseguente formula: giorni di calendario dell'evento: 7 x 5 = giorni di\nprestazione. Il risultato della suddetta formula sarà arrotondato alla unità\nintera, superiore o inferiore, a seconda che la frazione superi o meno la\nmetà. La differenza tra i giorni di calendario dell'evento e il risultato\ndella formula verrà considerata giorni di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di cui alle precedenti lett. a) e b) sono considerate come\ngiorno intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della quantificazione delle ore di prestazione ordinaria da\neffettuare in ciascun quadrimestre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assenze nelle giornate per le quali la programmazione o assegnazione\ndella attività è già stata comunicata vengono considerate pari alle ore\nprogrammate o assegnate per ciascuna di esse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-negli altri casi, le assenze nelle giornate qualificate come prestazione ai\nsensi delle precedenti lettere a) e b) vengono considerate nella misura\nconvenzionale di 7 ore e 15 minuti per ciascuna di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Identico criterio di computo trova applicazione nelle ipotesi di assenza non\nretribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ultimo mese del quadrimestre verranno programmate, secondo quanto\nprevisto dal presente articolo, le ore di prestazione ordinaria ancora da\nrealizzare, determinate sottraendo dal monte ore di ciascun quadrimestre -\nottenuto dallo sviluppo della media settimanale di 37 ore (pari rispettivamente\na 634 o 640 per l'anno bisestile per il 1° quadrimestre, 650 per il 1° e 645\nper il 3°) - quelle effettivamente prestate nei 3 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concorrono a determinare le ore ordinarie dei tre mesi precedenti le ore\neffettivamente prestate, ad eccezione di quelle già qualificate come\nprestazioni straordinarie come di seguito specificato nei primi due alinea\ndell'ultimo capoverso del presente chiarimento a verbale, e le assenze\nintervenute nello stesso periodo, computate secondo le previsioni del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze intervenute nell'ultimo mese del quadrimestre verranno computate\nallo stesso modo, fermo rimanendo che, in mancanza di prestazioni aggiuntive\neffettivamente rese, non si darà luogo al riconoscimento di prestazioni\nstraordinarie. Tale previsione non si applica in caso di assenza per ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il computo delle ore straordinarie trova applicazione\nesclusivamente nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prolungamento giornaliero delle prestazioni programmate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prestazione effettuata in uno degli 8 giorni di riposo mensili\ngarantiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nell'ultimo mese del quadrimestre per le prestazioni aggiuntive\neventualmente effettuate oltre la programmazione dello stesso mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 - Riposo giornaliero e settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade\nnormalmente di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel\ngiorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della\nsettimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo,\nmentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli\neffetti, il giorno fissato per il riposo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale previsto per legge è convenzionalmente fissato\nnell'ultimo dei giorni di riposo cadenti in ogni settimana, fatto salvo quanto\nespressamente stabilito ai punti 20) e 21) dell'art. 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha\ndiritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per il personale turnista l'osservanza delle\ndisposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di\nquello settimanale - in conformità a quanto previsto rispettivamente dal comma\n1) dell'art. 17 e dal comma 2) dell'art. 9 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 -\ndeve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della\nturnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate\ndell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Lavoro straordinario - festivo - notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di\ncompiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro straordinario - ai soli fini contrattuali - quello\ncompiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 9 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività\ninfrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di turni a cavallo di un giorno feriale e di un giorno festivo e\nviceversa sono considerate lavoro festivo le ore iniziali o terminali del turno\ncadenti in giorno festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto\ndal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanale di legge, nonché quello\ncompiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22 e le 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria\ndi cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) diurno feriale: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) notturno feriale: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) diurno festivo: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) notturno festivo: 85%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di\ncui al punto 1) dell'art. 22, maggiorata delle percentuali sotto riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) diurno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) notturno: 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35%\ndella retribuzione oraria di cui al punto 1) dell'art. 22.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati, a decorrere\ndal 1° marzo 2000, il lavoro notturno e notturno festivo viene compensato con\nle maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui\nal punto 1) dell'art. 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario\neffettivamente prestato. Per lo stesso personale il lavoro notturno viene\nconsiderato utile ai fini della determinazione della 13a mensilità e del\npremio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al\npunto 1) dell'art. 22. Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di\nmaggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere\nutilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto precede e con riferimento alla intervenuta\ndefinizione, con l'Accordo di rinnovo contrattuale 16 febbraio 2000, del\ncontenzioso in ordine alla incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno e\nnotturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le Parti si danno\natto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al\npresente punto definiscono un trattamento complessivamente comprensivo della\nincidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali e che, a tale riguardo,\nnessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui ai punti che precedono non sono cumulabili,\nintendendosi che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuna prestazione di lavoro effettuata secondo quanto previsto\ndall'art. 9, punto 5), viene corrisposto un importo giornaliero pari al 18%\ndella quota giornaliera del minimo tabellare e della indennità di contingenza\ndel livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga chiamato in servizio in una festività goduta, in\ngiorno di riposo settimanale o in altro giorno di riposo o nella giornata nella\nquale si effettuerà la normale prestazione di lavoro o che venga richiamato\nnella giornata nella quale già è stata effettuata la normale prestazione di\nlavoro, esclusa l'ipotesi della anticipazione o protrazione di orario, viene\nassicurato un compenso non inferiore alla retribuzione di 4 ore con la\nmaggiorazione del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo lavorato oltre tale limite viene retribuito secondo la durata\ndell'effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere\ncontenute entro il limite massimo di 2 ore giornaliere e di 160 ore annuali\n‘pro capite’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con contratto a tempo parziale che effettuino la loro\nprestazione con modalità di tipo verticale il limite massimo annuale è pari a\n100 ore e non trova applicazione la previsione di cui al successivo punto\n16).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con contratto a termine il limite massimo di lavoro\nstraordinario viene determinato moltiplicando 24 ore per il numero dei mesi di\ndurata del contratto, ferma restando la non applicabilità delle previsioni di\ncui ai successivi punti 16) e 17).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 90 ore e\nsino al limite massimo annuale di 160 ore, il lavoratore potrà richiedere di\nfruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti\nriposi compensativi, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle\nmaggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta alla Azienda\nentro il mese successivo a quello in cui sia stato raggiunto l'indicato limite\ndi 90 ore. Tale opzione, che avrà validità per l'anno in corso, si intenderà\nconfermata di anno in anno salvo diversa indicazione da parte del lavoratore\nche dovrà essere comunicata nei tempi e con le modalità sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto 15) darà\nluogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al\npresente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in\nriposi compensativi delle ore eccedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi compensativi di cui ai precedenti punti 16) e 17) confluiscono\nnella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità\nespressamente previste dallo stesso articolo. Ai sensi del comma 2) dell'art. 6\ndel D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, le corrispondenti ore di lavoro straordinario\nnon si computano ai fini della durata massima di 48 ore medie settimanali\ndell'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite giornaliero non trova applicazione nell'ipotesi di cui al\nprecedente punto 13) e nei casi di esigenze eccezionali. Il limite annuale di\ncui al punto 15), unitamente alla trasformazione in riposi compensativi di cui\nai punti 16) e 17), non trova applicazione nei confronti del personale\nimpiegato in specifici settori operativi collegati all'esercizio (viabilità,\nCentro radio informativo, manutenzione e impianti) allo scopo di assicurare gli\ninterventi necessari nei casi in cui si verifichino eventi straordinari legati\nalla salvaguardia ed al ripristino delle condizioni di sicurezza per l'utenza,\nla cui soluzione non possa avvenire con la normale organizzazione della\nattività aziendale, e successivamente verificati tra le Parti a livello di\nunità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con mansioni di autista e per quello addetto alla\npiattaforma idraulica le ore di straordinario, comprese quelle effettuate in\ntrasferta, vengono escluse dal limite massimo di cui al precedente punto\n15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale PT applicato in attività lavorative in turni il lavoro\nnotturno e notturno festivo viene maggiorato rispettivamente del 40% e 80%\ndella retribuzione di cui al punto 1) dell'art. 22 da corrispondersi per ogni\nora di lavoro ordinario effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale part-time rimangono in atto gli Accordi aziendali di\nmiglior favore vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale non si applica l'istituto del richiamo in\nservizio di cui ai punti 13) e 14).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per eventi straordinari di cui al precedente punto 19) si intendono quelli\nrelativi al ripristino della viabilità a seguito di incidente stradale ovvero\nquelli legati ad interventi a seguito di calamità naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in tali fattispecie non\npotranno, comunque, superare il tetto delle 240 ore annue, dopo di che si\nrientrerà nelle previsioni di cui al precedente punto 17).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si considerano interventi straordinari quelli legati alla normale\norganizzazione del servizio, della manutenzione e riparazione degli impianti,\nalla predisposizione del servizio di viabilità e manutenzione, allo sgombero\nneve (in caso di precipitazioni che rientrano nella normalità del territorio\ninteressato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Banca ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di\nusufruire più agevolmente dei permessi e\u002Fo dei riposi compensativi - come di\nseguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente\ncontratto, di istituire una Banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono\nprogressivamente le ore corrispondenti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il\nlimite massimo annuale di cui al punto 15) dell'art. 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il\nlimite di cui al punto 16) dell'art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per\nil godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma\ndell'art. 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12)\ndell'art. 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale\na tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi individuati di cui al punto\n6) dell'art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui al medesimo punto\n6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese\nimmediatamente successivo al periodo di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta\nscritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e\nper tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni\ndi ferie nel periodo estivo (giugno-settembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse\ncompatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro\nil limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul\nrelativo luogo di lavoro nel giorno e\u002Fo nelle ore richiesti. Nel caso in cui le\nrichieste superino tale limite, si farà riferimento all'ordine cronologico\ndelle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore\nalla unità, sarà comunque garantito l'accoglimento di una richiesta per ogni\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore\nrichieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto\n4), compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di gennaio di ogni anno l'Azienda fornirà al lavoratore\nl'estratto conto individuale delle ore di sua spettanza, con i relativi\nmovimenti, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, le ore risultanti a\nconsuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a sua disposizione per un\nulteriore periodo di 12 mesi. Sempre al fine di favorirne la fruizione, per le\nore richieste e non assegnate in detto periodo, questo si intende prorogato, in\nvia eccezionale, per ulteriori 9 mesi. Di tale proroga l'Azienda darà\ncomunicazione al lavoratore interessato. In tale fattispecie la richiesta del\nlavoratore si intende ricompresa nell'ambito di applicazione delle disposizioni\ndi cui al precedente punto 6) e avrà la precedenza rispetto a quelle da\naccogliere. In ogni caso al termine di tale periodo le eventuali ore che\nrisultassero ancora accantonate non daranno luogo ad alcun trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di perseguire il comune obiettivo che i permessi confluiti, a vario\ntitolo, nella Banca Ore, trovino come unica modalità di fruizione il loro\neffettivo godimento, le Parti convengono di dar luogo a una verifica a livello\ndi unità produttiva finalizzata ad accertare, sulla base dei dati forniti ai\nsensi del punto 4), lett. A) sub e) dell'art. 48, l'eventuale sussistenza di\nscostamenti di rilevante entità tra le ore accantonate e quelle fruite, che\npossano far prevedere situazioni di mancato godimento entro i termini temporali\ncontrattualmente stabiliti. Per ovviare a tali situazioni e fermo restando che\nin nessun caso le ore accantonate potranno dar luogo alla loro monetizzazione,\nsaranno individuate, nell'ambito dei rispettivi ruoli, iniziative e interventi\ndi comunicazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale affinché\nvengano fruite le ore individualmente spettanti. Qualora, invece, dalla analisi\nsopra richiamata dovesse emergere una situazione che riguarda un numero\nsignificativo di lavoratori, l'Azienda, allo scopo di concorrere a riportare la\nsituazione in questione entro ambiti fisiologici con un conseguente\nridimensionamento, potrà adottare proprie iniziative, per la fruizione anche\ncollettiva di tali permessi, di cui verrà data informativa alla RSU o RSA, che\nsaranno portate tempestivamente a conoscenza del personale della unità\nproduttiva interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 13 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la\nfestività del S. Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma,\nquanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985 n. 792.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del S.\nPatrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo interconfederale 3 dicembre\n1954.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma,\nappartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è\ncollocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono\ndella Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli\nuffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, punto 9), viene\nridotto a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori dipendenti dalla Società AUTOSTRADE per l'Italia e Strada\ndei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, e a quanto\nespressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della\nfestività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988,\nil numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, punto 9).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non può presentarsi in servizio deve darne avviso\nimmediato giustificando l'assenza, entro le 24 ore, salvo il caso di motivato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se trattasi di lavoratore in turno, tale comunicazione deve essere fatta\nalmeno 6 ore prima dell'inizio della prestazione, salvo il caso di giustificato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della\ncorrispondente retribuzione, possono dar luogo alla applicazione dei\nprovvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 – Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano la piena validità dell'art. 15 (Permessi) così come\ndefinito nel CCNL 15 luglio 2005 che contiene le diverse evoluzioni che la\nmateria ha avuto nel corso degli anni e il cui testo viene riportato in\nallegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse confermano che in caso di divergenze interpretative sulla materia\nil testo normativo a cui far riferimento è il predetto articolo così come\nriportato in allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'esclusivo fine di realizzare una mera semplificazione illustrativa\ndella normativa attualmente vigente le Parti condividono il seguente testo che\ncontiene ai punti 3) e 4) le innovazioni introdotte con il rinnovo del 1°\nagosto 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda la Società può accordare permessi di\nbreve durata per giustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che contragga matrimonio viene concesso un periodo di congedo\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione, dedotto quanto\neventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione dedotto quanto\neventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto a\ntermine della durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti a termine di\ndurata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del\nlavoratore al trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della nascita di un figlio al lavoratore vengono concesse tre\ngiornate di permesso retribuito che dovranno essere godute entro 15 giorni\ndall'evento. Il terzo giorno sarà concesso a condizione che il dipendente non\nabbia ferie e permessi relativi ad anni precedenti. Un ulteriore permesso\npotrà essere goduto entro il 5° mese di vita del figlio. In applicazione del\nDecreto 22.12.2012 e con le modalità in esso previste, in aggiunta a quanto\nsopra spetta al lavoratore un ulteriore congedo da godere obbligatoriamente\nentro il 5° mese di vita del figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figlio,\nfratello, convivente more uxorio) viene concesso un permesso retribuito, da\nutilizzarsi in unica soluzione, di 5 giorni più i giorni necessari per\nl'eventuale viaggio, per un massimo di 10 giorni complessivi. Detto trattamento\nassorbe quanto previsto per le medesime fattispecie dal successivo art. 34,\nlett. b).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta in occasione di permessi retribuiti è quella\nriportata dall'art. 22, punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei permessi per donazione di sangue e per svolgere la\nfunzione di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista in\noccasione di consultazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si fa\nriferimento a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816, come\nmodificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 265.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale, ad eccezione di quello di cui al punto 14) dell'art. 9\nche utilizza quanto sotto riportato per conseguire l'orario di 37 ore medie\nsettimanali, vengono attribuite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una giornata di permesso retribuito in sostituzione del trattamento\neconomico applicato per la ex festività civile del 4 novembre. La giornata di\npermesso viene riconosciuta in relazione alla frazione di anno lavorata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una giornata di permesso retribuito di 8 ore; detta giornata, in caso di\ninizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, viene\nattribuita in relazione ai mesi di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permesso verranno concesse compatibilmente con le esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale non turnista nelle seguenti 4 giornate, 14 agosto, 2 novembre,\n24 dicembre e 31 dicembre, effettua la prestazione lavorativa limitatamente a\nquattro ore. Nelle predette giornate la prestazione lavorativa per il personale\npart-time, non impiegato in attività lavorativa in turni, verrà limitata in\nmisura proporzionale alla durata del proprio orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non turnista vengono attribuite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)4 giornate di permesso individuale retribuito, con riferimento alla\nvigente normativa in materia di festività religiose soppresse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)28 ore di permesso retribuito, in ragione d'anno, che verranno attribuiti\nin relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al computo per\n12simi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permesso verranno concesse compatibilmente con le esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permesso individuate ai punti precedenti dovranno essere\nobbligatoriamente godute, ferma restando la corresponsione delle relative quote\ndel premio di produttività anche in caso di godimento di giornate intere,\nnelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)2 giornate per il personale operante in turni continui e avvicendati. La\nrelativa fruizione avverrà per frazioni intere di 4 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)6 giornate e mezza per il personale non turnista, utilizzando, in quanto\nspettanti, le ore di permesso di cui al punto 10), lett. b) e i giorni di\npermesso di cui al punto 8 del presente articolo nonché, sempre in quanto\nspettanti, una delle giornate di cui al punto 10), lett. a) ovvero, in\nalternativa, le prime due semi giornate di cui al punto 9). Detti permessi\npotranno essere utilizzati, anche parzialmente, per la fruizione collettiva\nprevia intesa a livello di unità produttiva tra la Direzione aziendale e le\ncompetenti strutture sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permesso a godimento obbligatorio sia per il personale\noperante in turni continui e avvicendati, sia per il personale non turnista -\nlimitatamente a quelle che non siano state utilizzate per la fruizione\ncollettiva - confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12, nella quantità\nsopra indicata, e verranno fruite secondo le modalità espressamente previste\ndallo stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non turnista, in caso di mancato godimento, anche complessivo,\ndei permessi spettanti, verrà corrisposto con la retribuzione del successivo\nmese di gennaio, un compenso pari alla normale retribuzione giornaliera\nspettante nel mese precedente, limitatamente ad un massimo di 3 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono computabili in conto delle\nferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il richiamo alle armi valgono le disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo trascorso per richiamo alle armi viene considerato valido agli\neffetti degli aumenti periodici di anzianità, dello scaglione di ferie, dello\nscaglione di malattia, del preavviso e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per giustificati motivi di carattere privato, la Società, se lo ritenga\ncompatibile con le esigenze del servizio, concede al lavoratore, che ne faccia\nrichiesta, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 1 anno, senza\ncorresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi\n- su richiesta - periodi di aspettativa secondo quanto previsto dall'art. 31\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300. L'aspettativa concessa a tale titolo dura\nfino alla scadenza del mandato, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti\ngli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperazione internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che assuma contrattualmente un impegno continuativo ed\neffettivo di lavoro della durata di almeno 2 anni per l'esercizio di attività\ndirette alla realizzazione di programmi di cooperazione in Paesi in via di\nsviluppo e che benefici del rinvio del servizio militare ha diritto alla\nconservazione del posto di lavoro secondo quanto previsto dalla vigente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Sede e zona di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per sede di lavoro si intende il posto presso il quale il lavoratore è\ntenuto ad espletare le mansioni affidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per zona di lavoro si intende il tratto autostradale entro il quale,\nqualunque possa essere il posto di lavoro, il lavoratore per ragioni tecniche\nconnesse all'esercizio delle autostrade è tenuto a svolgere le mansioni\naffidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui è stata assegnata una zona di lavoro viene corrisposta\nl'indennità di zona di cui al successivo art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale per le Società aderenti a FISE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli esattori, impiegati normalmente dalla impresa in sostituzione dei\nlavoratori assenti per qualsiasi motivo, sarà eccezionalmente assegnata una\nzona di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli esattori di cui al comma precedente la Società Torino-Milano non\nassegnerà una sede di lavoro. Resta altresì ferma la situazione in atto per\nquanto riguarda il trasporto con automezzi a cura o a spese dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 19 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Muovendo da una aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali,\ntutto il personale - quadri, impiegati e operai - viene inquadrato su 7\nlivelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese\ncome espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze\ne conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità\ndei problemi. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da profili\nprofessionali e da esemplificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art.\n48 (Relazioni a livello aziendale), punto 2), comportanti riflessi sull'assetto\ndell'inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove\nposizioni di lavoro, l'Azienda per il tramite della propria Associazione, ne\ndarà preventiva comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti,\nprecisando le conseguenti modifiche in materia di inquadramento con\nl'indicazione del relativo livello e l'indicazione del profilo corredato in\nmodo sommario dalle attività lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per\nl'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione degli incontri di cui all'art. 48, punto 4) (Relazioni a\nlivello di unità produttiva), lett. A), sub f), le aziende informeranno\npreventivamente le OO.SS. dei lavoratori della introduzione di nuove posizioni\ndi lavoro e del relativo livello di inquadramento e\u002Fo di quelle che, in\nun'ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento\ndell'apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché\ndelle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e\u002Fo di\nmansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distinzione in atto tra gli operai e impiegati viene mantenuta agli\neffetti di tutte le norme che prevedono il trattamento differenziato e che,\ncomunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono, sulla base dei documenti scambiati in precedenza, di\nincontrarsi a partire dal mese di settembre 2017 nell'obiettivo di definire,\nentro la vigenza del presente CCNL, modifiche all'attuale impianto\nclassificatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIE, PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici\nrichiedenti una professionalità a contenuto tecnico-manuale elementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, su istruzioni e applicando conoscenze pratiche acquisibili\ncon breve tirocinio, svolge semplici attività manutentorie sulla tratta di\ncompetenza e\u002Fo nelle aree assegnategli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*operaio comune posto di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che smista, nell'ambito del luogo di lavoro assegnatogli,\ncorrispondenza, documenti, plichi, pacchi e materiale; annuncia agli\ninteressati l'arrivo di visitatori fornendo agli stessi eventuali indicazioni:\nsegnala l'eventuale necessità di riparazione ai servizi di illuminazione,\nidrici e agli infissi del luogo di lavoro assegnatogli: esegue altri compiti\nvari quali: timbratura, suddivisione, foratura documenti etc.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*commesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo vengono inquadrate in questo livello le seguenti\nfigure professionali: operaio di sede, operaio di magazzino, addetto alle\npulizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di\nspecifiche prescrizioni, compiti esecutivi standardizzati, anche attraverso\nl'uso di attrezzature e dispositivi. Tali compiti richiedono conoscenze\nacquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di specifiche prescrizioni, operando alla guida\ndi automezzi sociali, esegue lavori di manutenzione, di pronto intervento per\nla percorribilità sulla autostrada, appone in caso di incidenti o di lavori la\nsegnaletica mobile sulla tratta di competenza e\u002Fo nelle aree assegnategli, in\napplicazione di conoscenze acquisibili mediante specifico addestramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*addetto manutenzione di pronto impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* operaio-autista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori di\ndattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo e\narchiviazione delle pratiche di competenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*dattilografia - archivio - registrazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*addetto controllo documenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base della conoscenza della ubicazione degli uffici e\ndelle attività che vi si svolgono, indirizza i visitatori, svolge anche\nattività di trasferimento di pratiche e di sorveglianza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* portiere - commesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che opera al centralino commutando il traffico telefonico ed\neseguendo registrazioni secondo le procedure in atto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* addetto al centralino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che esegue semplici operazioni inerenti l'esercizio degli\nimpianti e delle apparecchiature elettriche affidategli (es. semplici\ninterventi manutentori e di pronto intervento, verifica di funzionamento\nmanovre e verifiche sulle apparecchiature elettriche); esegue lavori di\ncopertura, sistemazione di materiali e\u002Fo di segnaletica mobile in relazione\nalla attività di competenza; esegue lavori di pulizia, di montaggio,\nsmontaggio e sostituzione di componenti avariati sulle apparecchiature e sul\nmacchinario affidatogli; esegue le prescritte registrazioni; opera alla guida\ndi automezzi sociali; presta aiuto al personale addetto alla manutenzione degli\nimpianti elettrici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* operaio elettricista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo viene inquadrata in questo livello la figura\nprofessionale di “autista di sede”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti che\nrichiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di\naddestramento, interventi formativi ed esperienza. L'esecuzione di tali compiti\nsi esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con\nlimitata possibilità di variabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti,\nprovvede alla riscossione del pedaggio, gestisce gli automatismi di stazione,\nesegue le operazioni previste per la risoluzione di eventuali casi irregolari\ne, ove previsto, effettua in pista la vendita delle tessere per il pagamento\ndifferito del pedaggio; svolge ove definito le attività di vendita\n\u002Frimagnetizzazione e fatturazione tessere, apertura e gestione c\u002Fc e contratti\ntelepass fornendo le relative informazioni, in applicazione di conoscenze\nteorico-pratiche acquisibili mediante specifica formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*esattore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di procedure, provvede al ricevimento,\ncontrollo, stoccaggio e consegna materiali, alla registrazione dei movimenti di\nmagazzino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che sulla base di istruzioni e procedure definite, effettua\nlavori di dattilografia, classificazione, registrazione e archiviazione delle\npratiche di competenza, effettua la compilazione di prospetti e tabelle, in\napplicazione di conoscenze acquisibili con un periodo di esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*pratiche registrazioni e dattilografia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore dedicato generalmente alla viabilità che, sulla base di\nprocedure e metodi prestabiliti, sorveglia la tratta di competenza mediante\npattugliamento collaborando all'occorrenza con gli agenti di polizia e\nprocedendo anche ad eventuali segnalazioni qualificate; provvede agli\ninterventi necessari per il ripristino della viabilità, rilevando a tal\nproposito eventuali danni al patrimonio e redigendo un rapporto specifico;\nposiziona la segnaletica, rimuove eventuali materiali dalla carreggiata,\ninterviene tempestivamente per la soluzione di problemi connessi alla\nviabilità e al traffico e nel caso di incidenti senza conseguenze alle persone\nsvolge la necessaria procedura di documentazione; fornisce, all'occorrenza, la\nnecessaria assistenza alla utenza; garantisce, per quanto di competenza,\nl'efficienza degli automezzi in dotazione, applicando conoscenze\nteorico-pratiche acquisibili mediante interventi formativi ed esperienza\nmaturata nelle strutture operative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*ausiliario della viabilità\u002Faddetto alla viabilità e al traffico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre a titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo\nlivello le seguenti figure: capo squadra manutenzione, corriere, sorvegliante\nmotociclista, addetto predisposizione dati tecnici e\u002Fo amministrativi, addetto\nfatturazione, operaio autista mezzi speciali, capo rimessa, addetto\nprotocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui\nsvolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante\ninterventi formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di\nmedia complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità,\ncircoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, verifica,\nriscontra ed effettua controlli di natura contabile su fatture, richieste di\npagamento e altra documentazione da contabilizzare, tenendo i rapporti con le\nDirezioni di Tronco \u002FUnità organizzative aziendali ed elaborando i relativi\nreports, in applicazione di conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili\nmediante interventi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* addetto alla contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, effettua\nriscontri ed elabora dati relativi alle pratiche della unità di appartenenza,\norganizza e gestisce l'archivio sia cartaceo che informatico, cura la\npredisposizione di reports, tabelle e grafici anche attraverso l'utilizzo di\nprocedure informatiche e applicazioni software, esegue pratiche varie e cura la\ncorrispondenza relativa alla propria unità organizzativa, in applicazione di\nconoscenze tecnico-specialistiche acquisibili anche attraverso esperienza ed\neventuali interventi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*addetto pratiche amministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, in base a procedure e direttive definite, assicura il\nfunzionamento delle stazioni affidategli anche attuando il coordinamento e il\ncontrollo dell'operato degli esattori e intervenendo per il superamento di\nimprovvise necessità in applicazione di conoscenze specifiche acquisite\nmediante addestramento aziendale integrato da esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* capo stazione\u002Fcapo casello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta di\nschemi, disegni e specifiche esegue la manutenzione, la pulizia e\u002Fo il\nmontaggio di meccanismi, macchinari e attrezzature, effettuandone la messa a\npunto ed il controllo di funzionalità in applicazione di conoscenze\ntecnico-specialistiche integrate da esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* addetto alla manutenzione e controllo strumentale su impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore addetto ai trafori che, sulla base delle direttive e sotto il\ndiretto controllo del Regolatore del traffico, in possesso di capacità\ntecniche certificate dai Vigili del Fuoco e di nozioni di soccorso sanitario\ncertificate dalla C.R.I., coordina la squadra di sicurezza stradale di cui è\nil capo, intervenendo in caso di incidente o incendio e provvede alla verifica\ndocumentale, controllo e autorizzazione dei transiti delle merci pericolose in\nderoga, alla scorta dei veicoli eccezionali e di quelli trasportanti merci\npericolose, alla sorveglianza mediante pattugliamento nonché a verifiche\nperiodiche dei veicoli e dei mezzi affidati, degli impianti, delle\ninstallazioni e dei materiali di sicurezza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*agente di sicurezza (per le Società concessionarie di trafori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, rileva, registra ed\nelabora dati e situazioni inerenti alla gestione amministrativa del personale\nper la successiva elaborazione degli stipendi e per l'espletamento di pratiche\ncon gli Enti previdenziali e assistenziali e, ove previsto, assiste i\ndipendenti in occasione della denuncia annuale dei redditi, in applicazione di\nconoscenze acquisibili mediante programmi di addestramento e formazione\nintegrati da esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*addetto al personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, utilizzando strumenti\ndi gestione della informazione diretta all'interno e all'esterno della azienda,\nsegue l'andamento del traffico, riceve segnalazione di eventi anomali del\nsistema autostradale curandone la registrazione, segnala la necessità di\nintervento degli Enti preposti, intervenendo anche direttamente nei casi\nprevisti dalle procedure di urgenza, aggiorna il sistema di informazione della\nutenza in applicazione di conoscenze specialistiche acquisite mediante\nprogrammi di addestramento e formazione, nonché di specifica esperienza\nmaturata nelle strutture operative; effettua, ove previsto, attività di\nassistenza e di specifica informativa alla utenza in merito ai sistemi di\npagamento differito del pedaggio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*operatore Centro radio-informativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, provvede\nall'approvvigionamento delle tessere viacard dei centri di assistenza interni\ned esterni effettuando le relative registrazioni di carico e scarico, nonché i\nriscontri e controlli per il completamento delle pratiche, raccogliendo le\ninformazioni e la documentazione delle operazioni di assistenza commerciale\nsvolte, fornisce assistenza alla utenza e agli operatori interni in merito ai\nsistemi di pagamento differito dei pedaggi, controlla lo stato delle strutture\ndelle aree di servizio segnalando alla linea eventuali anomalie, in\napplicazione di conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili anche attraverso\ninterventi formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* commerciale - addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre a titolo esemplificativo vengono, altresì, inquadrate in questo\nlivello le seguenti figure: cassiere-conta denaro, addetto raccolta pedaggi e\nconta denaro, addetto preparazione dati per l'elaborazione, addetto\namministrativo magazzino, capo cantoniere, sorvegliante, controllore, addetto\ntransiti eccezionali, meccanico collaudatore, addetto posto manutenzione,\nassistente esazione pedaggi, addetto acquisti e contratti, addetto affari\ngenerali, gestione tessere-controllo, primo operatore, assistente al\ntraffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui\nsvolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e\u002Fo\ncapacità di coordinamento e gestione di risorse, con una influenza diretta su\nrisultati specifici della unità di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali lavoratori operano con una autonomia operativa circoscritta e sulla\nbase di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività\nspecifiche dell'Unità Organizzativa di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il\ncoordinamento di risorse, anche della posizione di assistente esazione pedaggi,\ncoordina e controlla le attività delle stazioni della tratta di sua\ncompetenza, garantisce la corretta applicazione delle procedure di esazione,\ncollabora all'esame delle previsioni dei flussi di traffico predisponendo in\ncaso di eventi particolari eventuali modifiche a livello di servizio, cura il\nrapporto con gli utenti, assicura il rispetto del livello qualitativo del\nservizio offerto, segnala alle funzioni competenti eventualianomalie e\u002Fo\ncomportamenti illeciti messi in atto dalla utenza, anche sulla base di\ninformazioni ricevute dagli addetti, attraverso l'utilizzo di specifiche\nconoscenze tecnico-professionali ed esperienza operativa maturata nel\nsettore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* gestore di tratta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il\ncoordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del\ntratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in\ndotazione al Posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per\nl'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di\nmanutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese\nappaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto e alla sicurezza,\nattraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali\nacquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* aiuto coordinatore P.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, sulla base di direttive di massima, garantisce la corretta\nfunzionalità dei sistemi di elaborazione e delle reti, gestisce gli strumenti\ndi controllo dei sistemi centrali e periferici, adotta le misure di emergenza\nin attesa della soluzione definitiva di eventuali problemi tecnici emersi, in\napplicazione di elevate conoscenze tecnico professionali acquisite attraverso\nspecifici interventi formativi ed esperienza nel settore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* gestione sistemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, riscontra, imputa ed\nelabora dati e situazioni contabili, effettua controlli di regolarità sulla\ndocumentazione e sulle elaborazioni di contabilità generale e analitica,\ncollabora alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo in applicazione\ndi conoscenze specialistiche acquisibili mediante programmi di istruzione,\nnonché un adeguato periodo di esperienza nel settore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* addetto contabilità generale e analitica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, sulla base di informazioni, traduce nel linguaggio di\nprogrammazione su schemi preordinati operando per le proprie necessità sulle\napparecchiature del centro elettronico e partecipando alle fasi di collaudo\ngestione e manutenzione dei programmi elaborati applicando conoscenze\nspecialistiche acquisite mediante programmi di addestramento ed esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, sulla base di direttive e\u002Fo procedure, sviluppa progetti\nper opere autostradali applicando conoscenze acquisite tramite programmi di\naddestramento integrati da esperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* sviluppo progettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre a titolo esemplificativo vengono inquadrati in questo livello le\nseguenti figure: transiti eccezionali-capo, tecnico impianti (IRT, TLC, IEA),\ntecnico controllo contabilità e progettazione, tecnico addetto al catasto e\npatrimonio, tecnico pavimentazione e segnaletica, tecnico opere in verde,\nregolatore traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\nrichiedenti competenze tecnico-specialistiche e\u002Fo gestionali rilevanti, che\ncomportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata\nvariabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di\nmassima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di\nspecifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze\ntecnico-specialistiche che richiedono un elevato livello di\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratore che, sulla base di indicazioni di massima, esplica attività\ncomplesse relative a fasi di processo attraverso il coordinamento di specifiche\nunità organizzative e la gestione delle risorse umane e tecnologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di tali attività richiede, entro un ambito definito da linee\nguida generali, autonomia decisionale, competenza tecnico specialistica e\u002Fo\ngestionale, acquisite attraverso programmi formativi integrati da esperienza\nmaturata nel settore di appartenenza, per la soluzione di problemi variabili e\ncomplessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* coordinatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'Accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in tale profilo,\na titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste per le\nSocietà aderenti a FEDERRETI: capo reparto, coordinatore p.m., capo reparto\nopere civili e stradali; per le Società aderenti a FISE: traffico e\nsicurezza-capo, economato e acquisti-capo, attività tecnica di\nmanutenzione-capo, esazione pedaggi-capo, amministrazione personale-capo,\ncontabilità-capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che svolge attività, che richiedono un elevato livello di\nprofessionalità, nonché l'applicazione di competenze tecnico specialistiche,\nper la soluzione di problemi caratterizzati da elevata variabilità e\ncomplessità svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e\u002Fo\nprogettuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali attività richiedono un costante studio e aggiornamento professionale,\ncapacità di analisi di variabili complesse, integrazione con altre figure\nprofessionali interne e\u002Fo esterne, nonché il coordinamento di eventuali altre\nrisorse, all'interno di progetti specifici focalizzando la responsabilità sul\nraggiungimento degli obiettivi prefissati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* professional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'Accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in questo\nprofilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste:\nanalista di sistemi, analista di organizzazione, analista programmatore,\nconvenzioni e concessioni, progettista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività di\nrilevante importanza per l'Azienda, con una responsabilità diretta su\nobiettivi e su risultati aziendali, che comportano autonomia decisionale per la\nsoluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed\neterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado\ndi competenze specialistiche e\u002Fo manageriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità\norganizzative e\u002Fo strutture professionali di rilevante importanza per\nl'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze\ntecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che, sulla base di politiche ed indirizzi, esplica attività di\nrilevante importanza per l’Azienda attraverso il coordinamento e controllo di\nunità organizzative e\u002Fo strutture professionali, l'integrazione di risorse\numane, economiche, organizzative e tecnologiche, con una responsabilità\ndiretta su obiettivi\u002Frisultati aziendali. Lo svolgimento di tali attività\nrichiede un elevato grado di autonomia decisionale, un alto grado di competenze\nspecialistiche e\u002Fo manageriali, la conoscenza della struttura e dei processi\naziendali ed il governo di variabili interne e\u002Fo esterne per la soluzione di\nproblemi di elevata complessità ed eterogeneità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* responsabile di Unità organizzativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* capo ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'Accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in questo\nprofilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste\nper le Società aderenti a FEDERRETI: capo ufficio e responsabili di unità\norganizzative; per le Società aderenti a FISE: amministrazione-capo, affari\nlegali-capo, tecnico e manutenzione-capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore che svolge attività che richiedono il più alto livello di\nprofessionalità in applicazione di notevoli competenze e conoscenze\ntecnico-specialistiche, costituendo il più alto punto di riferimento\nprofessionale per la soluzione di problematiche di elevata variabilità e\ncomplessità, svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e\u002Fo\nprogettuale. Lo svolgimento di tali attività richiede la conoscenza della\nstruttura e delle politiche aziendali, un costante studio e aggiornamento\nprofessionale, capacità di integrazione, coordinamento e interazione con\neventuali altre strutture interne e\u002Fo esterne per lo sviluppo di efficaci\nsinergie, nonché capacità di analisi e sintesi anche all'interno di un\ncontesto non chiaramente strutturato e caratterizzato da un elevato grado di\nindeterminatezza, all'interno del quale cogliere e valorizzare eventuali\nelementi innovativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali attività possono essere realizzate, all'interno di progetti specifici,\nanche attraverso il coordinamento di risorse e\u002Fo la gestione di fasi di\nprocesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* professional master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985 n. 190, la\nqualifica di Quadro è attribuita a quei lavoratori sia tecnici che\namministrativi, che nell'ambito del liv. A) svolgono con carattere di\ncontinuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e\nprofessionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con\nampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione\ndegli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di\nservizi e uffici o entità organizzative essenziali della Azienda o di gestione\ndi programmi \u002Fprogetti di importanza fondamentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale\ne, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali,\neffettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività,\nopera di coordinamento di risorse e\u002Fo di collaboratori e\u002Fo di una o più\nentità organizzative di particolare complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di tali lavoratori, ferma restando la normativa contrattuale\nprevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul piano informativo, le Aziende forniranno agli interessati gli elementi\nnecessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale\nsono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle Aziende,\ncon particolare riferimento a modifiche strutturali della configurazione\norganizzativa aziendale e al mutamento degli assetti tecnologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi\nformativi, a livello aziendale e\u002Fo interaziendale, allo scopo di favorire\nl'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei\nmutamenti tecnologici e organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a\nmigliorare e ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare\nattenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata\nconoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di\nquadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66,\nle limitazioni in materia di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabilità civile e\u002Fo penale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi\nprofessionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati\nda azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi\ncon l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale\npagamento delle spese legali e giudiziarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brevetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di\nsvolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti all'attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai\nlavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura\ndi € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo\ndel Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai\nquadri è stata data piena attuazione alla legge 13 maggio 1985 n. 190.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Passaggio di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che passa al livello superiore percepisce la retribuzione\nprevista per il nuovo livello di assegnazione conservando gli aumenti di\nanzianità già maturati secondo quanto disposto dall'art. 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali superminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono\nassorbiti fino a concorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Mutamento di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere\nassegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al livello di\nappartenenza purché tale mutamento non comporti una menomazione morale o un\npeggioramento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti\na un livello superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali\nmansioni al trattamento corrispondente alla attività svolta. Gli eventuali\nsuperminimi (anche se derivanti da aumenti di merito) vengono assorbiti fino a\nconcorrenza della differenza tra i due minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di 6 mesi consecutivi o ad intervalli per un periodo di\n180 giorni nel corso di 12 mesi consecutivi in mansioni di livello superiore\navviene il passaggio definitivo in detto livello, salvo che si tratti di\nsostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione\ndel posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto\nalla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo\nquando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il termine massimo di\nassenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale,\npurché il sostituto abbia svolto le mansioni di livello superiore per 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità\nmansioni rientranti in due diversi livelli viene assegnato al livello\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e ‘ad personam’,\naumenti di anzianità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)elemento differenziato dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi aggiuntivi della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e\n43);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 13a mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via\nposticipata, accompagnato da distinta o busta paga, che resta in possesso del\nlavoratore, con l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la\nretribuzione stessa e delle relative trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Società possono effettuare il pagamento della retribuzione mediante\nassegni o versamenti su c\u002Fc bancari individuali. Le relative modalità verranno\nportate a conoscenza della RSU o RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione viene effettuato di norma il 27 di ogni\nmese. Qualora il giorno 27 venga a cadere di sabato o di giorno festivo, il\npagamento viene anticipato al giorno lavorativo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sulla retribuzione o sugli altri elementi\ncostitutivi della stessa, al lavoratore viene intanto corrisposta la parte di\nretribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi variabili della retribuzione vengono corrisposti nel mese\nsuccessivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale viene corrisposto mensilmente il solo minimo\ngarantito; nel mese successivo verranno effettuati i conguagli tra le ore\nmensilmente lavorate oltre il minimo garantito e il minimo garantito stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Determinazione convenzionale della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>giornaliera ed oraria (*)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la retribuzione oraria si divide quella mensile per 167; per\nil personale turnista il divisore orario è fissato in 170.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la retribuzione oraria ai fini del calcolo del lavoro\nstraordinario si divide la retribuzione mensile aumentata di 1\u002F12 di 13a e di\n1\u002F12 di premio annuo - determinati sui valori in vigore al momento della\neffettuazione dello straordinario - per 167 o 170.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la retribuzione giornaliera si moltiplica la retribuzione\noraria - di cui al punto 1 che precede - per le ore di prestazione giornaliera\npreviste; per il personale turnista il divisore giornaliero è fissato in\n26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1), relativo all'orario\ndefinito del contratto individuale, è riproporzionato in ragione della ridotta\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare la retribuzione oraria ai fini del pagamento della\nprestazione fornita (nonché ai fini del corrispettivo per lavoro\nstraordinario) si divide la retribuzione mensile, prevista per il personale\nordinario per 167, ovvero 170 per il personale applicato ad attività\nlavorative in turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera ai fini degli istituti della malattia,\ninfortunio sul lavoro, ferie, preavviso, congedo matrimoniale, nascita, lutto e\nogni altro effetto contrattuale, fatto salvo quanto espressamente determinato\nin via convenzionale, è ragguagliata alla durata della prestazione giornaliera\nprogrammata coincidente con le assenze di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale part-time rimangono in atto gli Accordi aziendali di\nmiglior favore vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formulazione di cui al punto 5) del presente articolo decorre dal 29\nluglio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Società aderenti a FISE non si applicano i punti 1, 2, 3 e 5, bensì\nquanto previsto nell'allegato protocollo aggiuntivo sottoscritto in data 19\ngiugno 1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Minimi tabellari - Contingenza - E.D.R.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari mensili sono quelli riportati nella tabella A) allegata\nal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fa riferimento agli\nAccordi interconfederali, nonché alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e\nsuccessive modifiche e integrazioni. I relativi valori sono quelli riportati\nnella tabella B) allegata al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento Differenziato dalla Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Elemento Differenziato dalla Retribuzione, istituito dall'Accordo 18\naprile 1997, è fissato nelle misure di cui alla tabella C) allegata al\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento Distinto dalla Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del Protocollo d'intesa 31 luglio 1992 tra Governo e Parti Sociali,\ndal 1° gennaio 1993 viene erogato a titolo di Elemento Distinto dalla\nRetribuzione l'importo di € 10,33 mensili, per 13 mensilità, che viene\nutilmente computato sugli istituti di legge (trattamento di fine rapporto,\nferie, festività).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale in servizio al 31 marzo 1980 presso la Società Traforo del\nMonte Bianco e le Società aderenti a FISE resta fermo quanto determinato a\nseguito della applicazione del punto 5) (nota a verbale) dell'art. 21 del CCNL\n5 aprile 1980 (Importi del premio traffico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale già inquadrato nei livv. 9), 6) e 2) e che al 1° giugno 1997,\nper effetto della nuova classificazione, risulta inquadrato rispettivamente nei\nlivelli A1), B1) e D) vengono mantenuti, a titolo di superminimo, gli importi\ndi cui all'Accordo 18 aprile 1997, di seguito riportati, che in caso di\npassaggio di livello saranno assorbiti fino a concorrenza del nuovo minimo\ntabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"170\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">9\n        A1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">27,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\n        B1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">1,97\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">2\n        D)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">76,91\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 26 - Aumenti per anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Aumenti periodici per anzianità di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente\nprestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello\ndi appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"170\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">36,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">A1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">33,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">B\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">30,68\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">28,59\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">C\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">26,47\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">C1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">25,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">D\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">24,17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio\noltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il\nmese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di\nconseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o\nfrazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo\nlivello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti\nlivelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al\nmomento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del\nsuccessivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Aumenti periodici per anzianità di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello\nstesso livello ad uno scatto anticipato, cumulabile - verificandosi\nconcomitanza - con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è\nperò frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Parte comune delle norme di cui ai punti a) e b) che precedono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra\ndegli aumenti maturati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto\nin numero di aumenti di anzianità (e\u002Fo frazioni di aumento) dividendo\nl'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al\nnuovo livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti corrisposti per i titoli di cui sopra non possono essere\nassorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere\nassorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo rimanendo quanto previsto al punto 4) del presente articolo, per i\ncasi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti\nperiodici maturati vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto\nprevisto a tale titolo per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le frazioni di biennio trascorse a tempo parziale, vale quanto previsto\ndall'art. 3, punto 11), ultimo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto stabilito dall'Accordo 18 aprile 1997, al personale\ngià inquadrato nei livv. 9) e 6) e che al 1° giugno 1997, per effetto della\nnuova classificazione, risulta inquadrato rispettivamente nei livv. A1) e B1)\ngli aumenti di anzianità vengono riconosciuti nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"170\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">9\n        A1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">34,93\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\n        B1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">29,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"170\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"57\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo compreso tra il 27 novembre e il 15 dicembre la Società\ncorrisponde a tutti i lavoratori, in servizio e, una 13a mensilità pari alla\nretribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dalla\nindennità di contingenza, dall'elemento differenziato dalla retribuzione\nnonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto\nspettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11,\npunto 10). Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in\nvigore al 1° dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della 13a mensilità quanti\nsono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni vengono computate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità va computata nel trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale la 13a mensilità viene corrisposta sulla base\ndella retribuzione minima garantita mensile o di 1\u002F12 delle ore effettivamente\nlavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto\ncon il successivo mese di gennaio. Ai fini del presente punto non si computano\nle ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui\nall'art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo\npieno o viceversa il lavoratore ha diritto a una 13a mensilità il cui\nammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei\ndue distinti periodi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Premio annuo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori in servizio e la Società corrisponde, unitamente alle\ncompetenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile\ncostituita a tale effetto dallo stipendio, dalla indennità di contingenza,\ndall'elemento differenziato dalla retribuzione nonché, per il personale\noperante in turni continui e avvicendati, in quanto spettante, dalla quota\nforfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11, punto 10). Ciascuno degli\nelementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riferimento è 1° luglio - 30 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo\ndi riferimento il lavoratore ha diritto a tanti 12simi del premio annuo quanti\nsono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni vengono computate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio annuo va computato nel trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale il premio annuo viene corrisposto sulla base\ndella retribuzione minima garantita mensile o di 1\u002F12 delle ore effettivamente\nlavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto\ncon il successivo mese di agosto. Ai fini del presente punto non si computano\nle ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui\nall'art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo\npieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad un premio annuo il cui ammontare\nsarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti\nperiodi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 29 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo\nretribuito pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione le frazioni di anno\nvengono conteggiate per 12simi nella misura di cui alla tabella D). Le frazioni\ndi mese superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo\nconsiderati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a\nseguito della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni e le giornate\ndi riposo non di legge derivanti dalla applicazione della turnazione per il\npersonale turnista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della\ndeterminazione delle giornate di ferie spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il lavoratore ha il diritto alle stesse o alla\nindennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di ferie\nsuperiore a quello maturato, la Società ha diritto di trattenere, in sede di\nliquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la\nretribuzione globale di fatto di cui all'art. 22, escluse dal computo le lett.\nb) e c) del punto 2, come se avesse lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo\nesame con la RSU o RSA entro i primi 3 mesi dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre viene\nconcesso al personale - salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un\nnumero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quelle spettanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono essere normalmente godute in via continuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale\nal lavoratore compete un rimborso giornaliero pari ad € 100,00 lordi più il\nrimborso di tutte le spese sostenute e documentate. In caso di spostamento del\nperiodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha\ndiritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente\ncomprovate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle\nferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni e\nsempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli\nopportuni controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno delle\nferie maturate, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca\ndelle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo determinato di esazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del\npersonale a tempo determinato di esazione non consentono l'effettivo godimento\ndelle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine\nrapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale\ndi fatto prevista dal punto 7) del presente articolo per ogni mese di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore a tempo\npieno, il personale a tempo parziale ha diritto, per ogni anno solare, ad un\nperiodo retribuito di ferie pari a 1\u002F12 della sua prestazione minima annua per\nanzianità di servizio fino a 8 anni. Tale periodo viene aumentato del 25%\ndella prestazione minima annua per anzianità di servizio di oltre 8 anni e\nfino a 15 anni e del 50% della stessa per anzianità di servizio oltre i 15\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera in caso di ferie è corrispondente alla durata\ndella prestazione programmata coincidente con la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prestazione media mensile, pari a 1\u002F12 delle ore effettivamente\nlavorate nell'anno, sia superiore alla prestazione minima, ai soli fini\nretributivi sarà riconosciuta la relativa differenza che verrà liquidata nel\nmese di febbraio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale assunto antecedentemente alla data del\n4.4.1995, ai soli fini della corresponsione delle indennità sostitutiva di\nmensa e lavori complementari in caso di ferie, viene garantito lo stesso\ntrattamento economico previsto a tale titolo dal CCNL 21.12.1990 in relazione\nallo scaglione di ferie di appartenenza. L'eventuale differenza verrà\ncorrisposta unitamente a quanto previsto al comma 3) del precedente punto\n18).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società per esigenze di servizio può inviare il lavoratore in\ntrasferta, a svolgere la propria attività, in località diversa dalla\nordinaria sede di lavoro, corrispondendo il seguente trattamento globale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Rimborso spese viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso spese viaggio sarà oggetto di esame congiunto a livello\naziendale in funzione della possibilità di armonizzarlo con i vigenti sistemi\ndi prezzo del trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Rimborso spese vitto e alloggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese\ndocumentate di vitto e alloggio sostenute in trasferta. Eventuali divergenze\nsui criteri di normalità applicati saranno oggetto di confronto con le\nRSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Indennità di trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferta che preveda la necessità di pernottamento, in aggiunta\nal trattamento di cui sopra, verrà corrisposta una indennità di trasferta\npari ad € 30,00 lordi giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferta di durata superiore alle 12 ore giorno, a decorrere\ndall'inizio dell'orario di lavoro in vigore nella sede di appartenenza o\ndall'effettivo orario di inizio della trasferta qualora successivo, verrà\ncorrisposta una indennità di trasferta pari ad € 20,00 lordi giorni a\ndecorrere dal 1° gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che in caso di trasferte che comportino la corresponsione della\nindennità di cui al 1° capoverso, quest'ultima assorbe la presente\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dell'ultimo pernottamento, il calcolo delle 12 ore giorno decorre\ndall'inizio dell'orario di lavoro del mattino in vigore nella sede di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli esattori che siano comandati a prestare la propria opera in altra\nstazione o posto di lavoro che non disti più di km. 35 dalla propria normale\nsede di lavoro (stazione), la Società corrisponde un compenso forfettario pari\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 2,58 allorché l'esattore inizi o termini il proprio turno di lavoro in\nuna stazione diversa da quella cui è normalmente assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 4,65 allorché l'esattore effettui un turno completo in altra stazione\no posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene, inoltre, corrisposto il normale rimborso spese di locomozione\n(percorrenze, qualora il dipendente venga preventivamente autorizzato all'uso\ndel mezzo proprio o, altrimenti, rimborso del biglietto del mezzo pubblico).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo occorrente per il viaggio prima dell'inizio del turno e\u002Fo dopo la\nfine del turno viene normalmente retribuito; a tale effetto detto tempo di\nviaggio viene rapportato a quello necessario per coprire la distanza tra la\nnormale sede di lavoro (stazione) e quella in cui il lavoratore sia stato\ninviato in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia obbligato ad usare un mezzo pubblico, anche\nl'eventuale tempo di attesa intercorrente tra l'arrivo del mezzo pubblico e\nl'inizio del servizio ovvero fra la cessazione del turno e la partenza del\nprimo mezzo utile viene ugualmente retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli esattori che siano comandati a prestare il proprio turno in altra\nstazione o posto di lavoro la cui distanza superi i predetti km. 35, oltre al\nrimborso spese viaggio di cui alla lettera a) del presente articolo, la\nSocietà corrisponde un compenso forfettario pari ad € 9,04.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui è stata assegnata una zona di lavoro che sia comandato ad\neffettuare prestazioni oltre i limiti della zona stessa, la Società\ncorrisponde un compenso forfettario pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 2,58 per le prestazioni effettuate fuori zona durante il turno\ngiornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 4,65 per prestazione completa effettuata fuori zona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-€ 9,04 per prestazione completa effettuata fuori zona oltre km. 35 dai\nlimiti della zona assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non turnista, in aggiunta al trattamento di cui al precedente\ncapoverso, qualora per esigenze di servizio e previa esplicita autorizzazione\ndebba proseguire la propria prestazione per più di 1 ora dall'inizio\ndell'intervallo meridiano, viene corrisposto il rimborso pasto di cui all'art.\n43, punto 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di viaggio - fuori del normale orario di lavoro - trascorse alla\nguida di un mezzo sociale o privato di proprietà, purché preventivamente\nautorizzato, da personale che non sia adibito a mansioni di autista vengono\nretribuite con quote orarie normali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di viaggio - fuori del normale orario di lavoro - trascorse come\ntrasportato su mezzi pubblici o privati, preventivamente autorizzati, vengono\nretribuite con il 40% della quota oraria normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della\nsede nella quale va a svolgere la propria prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente comandato in trasferta può richiedere un anticipo\nproporzionato alla durata presunta della trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale convocato per comunicazioni o riunioni di servizio presso gli\nuffici di Direzione spetta il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rimborso spese mezzi di locomozione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale trattamento di trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza\ndel servizio viene corrisposto il normale trattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono, altresì, rimborsate le spese postali, telegrafiche, telefoniche,\ngiustificate da motivi di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta\nconcordato tra la Società e l'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo assorbono fino a concorrenza eventuali\nulteriori trattamenti previsti in sede di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le quote orarie utili per il pagamento di quanto\nprevisto ai commi 2) e 3) del punto 2) non prevedono alcuna maggiorazione di\ncui all'art. 11 (Lavoro straordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può essere trasferito per motivi tecnici, organizzativi e\nproduttivi. La Società, nello spirito della Legge 20 maggio 1970 n. 300,\ncomunicherà all'interessato nella lettera di trasferimento detti motivi. La\nSocietà cercherà, inoltre, di contemperare le proprie esigenze con\nl'interesse personale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito non a sua domanda conserva, in quanto più\nfavorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle\nindennità che siano inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni\nparticolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano\nnella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto; il trasferimento\nd'ufficio deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento per i motivi di cui al punto 1), viene corrisposto\nun rimborso pari al 10% del minimo tabellare del livello C) per 10 giorni al\nlavoratore senza congiunti conviventi a carico e per 20 giorni al lavoratore\ncon congiunti conviventi a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con congiunti conviventi a carico vengono, altresì,\ncorrisposti, al momento in cui i predetti congiunti con lui si trasferiscano, 5\ngiorni di rimborso di cui al punto 4) che precede, per ognuno dei primi 3\ncongiunti e 2 giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, la Società accorda al lavoratore le seguenti licenze straordinarie\nretribuite da utilizzare per effettuare il trasloco:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni 3 oltre il viaggio al lavoratore senza congiunti conviventi a\ncarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni 6 oltre il viaggio al lavoratore avente congiunti conviventi a\ncarico che con lui si trasferiscano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo minimo computabile per il viaggio è fissato in mezza giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto del trasferimento per i motivi di cui al punto 1), il\nlavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del\ncontratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla\ncomunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino\nalla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che viene trasferito vengono corrisposte le spese di viaggio\nper il trasporto per sé e per le persone di famiglia conviventi a carico e per\ngli effetti familiari (mobili, bagagli etc.) previo accordo da prendersi con la\nSocietà. Il trasporto dei mobili e delle masserizie deve essere assicurato a\ncarico della Società contro il rischio dei danni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene, altresì, corrisposto - per i soli trasferimenti d'ufficio - un\ncompenso aggiuntivo in misura fissa forfettizzata di € 51,65 per le spese di\ncarattere generale attinenti al trasloco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se entro 1 anno e mezzo dalla data di trasferimento il lavoratore non ha\nprovveduto a trasferire i congiunti conviventi a carico perde il diritto al\ntrattamento economico e normativo previsto, salvi i casi di giustificato\nimpedimento che devono essere resi noti - entro lo stesso termine - alla\nDirezione interessata a pena di decadenza dal diritto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito non a domanda, che venga licenziato non per motivi\ndisciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto di cui all'art.\n40, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé e per i\nfamiliari a carico per il rientro nella precedente residenza quando tale\nrientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, quando il lavoratore di cui al\npresente punto abbia provveduto entro 6 mesi dalla data della risoluzione del\nrapporto di lavoro, all'effettivo movimento delle masserizie, ha pure diritto\nal rimborso, sulla base di quanto preventivamente concordato con la Società,\ndelle spese sopportate per il detto trasporto dalla località di trasferimento\nalla precedente residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, pendente il rapporto di lavoro, le norme di\ncui al precedente punto vengono applicate nei riguardi dei congiunti già\nconviventi a carico, sempre che questi si siano trasferiti congiuntamente con\nil lavoratore e abbiano coabitato con lo stesso e ritornino effettivamente\nnella precedente residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito per i motivi di cui al punto 1) che non accetti il\ntrasferimento ha diritto, in caso di licenziamento, alla indennità di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimenti plurimi la Società renderà nota alle OO.SS. dei\nlavoratori stipulanti il presente contratto la data del trasferimento con\nalmeno 6 mesi di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società può disporre, in accoglimento della richiesta avanzata\ncongiuntamente dai lavoratori interessati e ove lo ritenga operativamente\nattuabile, lo scambio di sede di lavoro - nell'ambito della stessa competente\nDirezione - tra dipendenti in possesso della stessa qualifica e che ricoprano\nl'identica posizione di lavoro. In tali casi non si possono configurare in\nalcun modo le ipotesi di trasferimento di cui ai punti precedenti per cui non\nsi farà luogo da parte della Società alla applicazione del trattamento\nprevisto dai punti sopra citati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Trattamento di malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all'art.\n14, sia all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l'assenza\nsi considera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico a richiesta della\nSocietà e ad osservare ogni altro obbligo di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli\nistituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l'assenza\ndebba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla\nSocietà, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l'indirizzo dove\npotrà essere reperito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza\ndal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi\ndel punto 3) del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o\nfestivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal\nproprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per\naltri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a\ndare preventiva comunicazione alla Azienda della diversa fascia oraria di\nreperibilità da osservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie\ncome sopra definite, potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle\ndisposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al\nprecedente punto 3) e al presente punto comporta la perdita del trattamento di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata\nda eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al\nlavoratore non in prova il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 365\ngiorni e corresponsione della intera retribuzione per 183 giorni e del 75% di\nessa per altri 182 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 426\ngiorni e corresponsione della intera retribuzione per 213 giorni e del 75% di\nessa per altri 213 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per\nmalattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico\nnei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di\nmalattia in luogo dell'utilizzo delle ferie, al lavoratore autorizzato, con\nmotivata prescrizione, dai competenti Organismi sanitari, esclusivamente per\neffettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le\nvigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per\nun massimo di 2 settimane) sarà applicato, per ogni residua giornata di\nassenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5\nnella misura del 90% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo\nrispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore\ndi richiedere eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti\npresso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino\nchiaramente indicati nella certificazione prodotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti Organismi non\ncontenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo\nautorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere\nconcordati tra il lavoratore e l'Azienda in relazione alle esigenze di servizio\ne, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della\nrichiesta presentata alla Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore\nabbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali\ne assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini\ndel computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti\ntrattamenti economici di cui al punto 5) del presente articolo si terrà conto\ndelle assenze complessivamente verificatesi nei 547 giorni continuativi\nprecedenti ogni ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa\nnon retribuito di durata complessivamente non superiore a 122 giorni\ncontinuativi. Detto periodo non è valido ad alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco\ndi cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del Regolamento di cui al D.M. n.\n278\u002F2000, il periodo di aspettativa previsto dal presente punto 10) è elevato\na 182 giorni continuativi. La richiesta, in entrambi i casi, dovrà essere\nformalizzata prima della scadenza dei termini di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al\nlicenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine\nrapporto ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento il rapporto\nrimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità ai soli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Malattie gravi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'assoluto rispetto del diritto alla riservatezza (D.lgs.\n196\u002F2003), per gli eventi morbosi di cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del\nregolamento di cui al D.M. n. 278\u002F2000, debitamente certificati dalla struttura\npubblica, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Ai fini del\ntrattamento retributivo verrà corrisposta l'intera retribuzione per 365 giorni\nconsecutivi. Superato tale periodo il rapporto di lavoro viene sospeso a tutti\ngli effetti di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi a retribuzione intera e a retribuzione ridotta vengono fissati -\nproporzionalmente - nella seguente misura: per ogni mese di durata del\ncontratto il personale a tempo determinato ha diritto, in caso di malattia, a 7\ngiorni a retribuzione intera e a 7 giorni a retribuzione al 75%. Le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale personale deve comunicare immediatamente all'ufficio interessato\nl'insorgere della malattia indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno\nla prestazione lavorativa per i giorni seguenti. Quanto previsto ai precedenti\npunti 3) e 4) si applica nei giorni di prestazione programmata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore a tempo\npieno, al personale a tempo parziale, in caso di interruzione della prestazione\ndovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al\nlavoratore, viene applicato il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità di servizio fino a 10 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conservazione del posto per un periodo pari alla sua prestazione minima\nannua e corresponsione della retribuzione minima, calcolata sugli elementi\nretributivi di cui all'art. 22, punto 1), per un periodo pari alla metà della\nsuddetta prestazione minima annua e del 75% di essa per il restante periodo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per anzianità di servizio oltre i 10 anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conservazione del posto per un periodo pari alla sua prestazione minima\nannua ragguagliata a 426 giorni e corresponsione della retribuzione minima,\ncalcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1), per un\nperiodo pari alla metà della suddetta prestazione e del 75% di essa per il\nrestante periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini\ndel computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti\ntrattamenti economici di cui al precedente punto 15 si terrà conto delle\nassenze complessivamente verificatesi nei 547 giorni continuativi precedenti\nogni ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera in caso di malattia è riconosciuta solo per le\nassenze coincidenti con le prestazioni programmate e corrispondente alla durata\ndelle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Accordo riconoscono che livelli anomali di\nassenteismo, soprattutto se caratterizzati da micro-morbilità, sono tra le\ncause che incidono negativamente sulla organizzazione produttiva, sulla\nefficienza, sulla competitività delle aziende e, di conseguenza,\nsull'occupazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, laddove a livello aziendale si verifichino fenomeni di assenteismo\nanomalo, le Parti si impegnano ad individuare ed a mettere in atto, nell'ambito\ndi specifici Accordi aziendali, ogni misura e strumento finalizzato a\ndisincentivare e a contrastare tali condotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 33 - Infortuni sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo\ndi avvertire o di fare avvertire immediatamente la Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale al lavoratore\nnon in prova la Società conserva il posto fino alla guarigione clinica e\nassicura la retribuzione al 100% per tutta la durata della assenza stessa,\novviamente dedotto quanto eventualmente egli abbia diritto a percepire dagli\nistituti assicurativi e mutualistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia\nprofessionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale,\nla Società esaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti\ncon la ridotta capacità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, la\nSocietà ha facoltà di ripetere dal lavoratore la quota di retribuzione\ncorrisposta fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a tale\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene considerato convenzionalmente infortunio - ai soli fini contrattuali -\nquello occorso in servizio ai dipendenti non coperti da assicurazione INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la Società AUTOSTRADE per l'Italia si fa riferimento\nagli estremi e alle condizioni della polizza di assicurazione sottoscritta\ndalla Società per gli infortuni professionali ed extra professionali dei\npropri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale personale, per gli infortuni occorsi nell'espletamento della propria\nattività - e che non siano quindi riapertura di precedenti infortuni o\nconseguenza di infortuni occorsi presso altro datore di lavoro - la Società\nconserva il posto fino alla guarigione clinica e assicura una retribuzione pari\nal 100% della retribuzione minima per tutta la durata della assenza stessa,\novviamente dedotto quanto eventualmente lo stesso abbia diritto a percepire\ndall'istituto assicurativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 34 - Tutela della maternità\u002Fpaternità e congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Congedi e permessi di maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il\nperiodo di gravidanza e puerperio, e al lavoratore padre, si applicano le\ndisposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione\nobbligatoria dal lavoro un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile\ndi cui all'art. 22, punto 1), integrando fino a tale misura l'indennità\nliquidata dall'istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale\n(astensione facoltativa), per tutto quanto non previsto, si applicano le\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso per la richiesta di fruizione del permesso non può essere\ninferiore a 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i congedi fruiti entro il 6° anno di vita del bambino, al dipendente\nviene corrisposta una indennità pari all'80% della retribuzione per i primi 2\nmesi e pari al 30% della retribuzione medesima per un ulteriore periodo di 4\nmesi. L'intero periodo di 6 mesi è coperto da contribuzione figurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, ove\nil servizio lo consenta, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaretxt\">\u003Cp>Entro il 3° anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro il\n12°, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun\nlavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda,\ndocumentando debitamente l'assenza per malattia del bambino attraverso\ncertificato medico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione e l'affido sono equiparati agli effetti del presente articolo\nalla maternità e paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute delle donne\ndurante il periodo di gravidanza, si applica quanto previsto dal D.lgs. n.\n151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Congedi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della art. 4, comma 1) della legge 8 marzo 2000 n. 53 e degli artt.\n1 e 3 del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 21 luglio 2000 n. 278, il\nlavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in\ncaso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o\ndi un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di una persona,\nstabilmente convivente, che componga la famiglia anagrafica del lavoratore\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti permessi e gli\nobblighi di documentazione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui al\ncitato decreto ministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Congedi per gravi motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2) della citata legge n.\n53\u002F2000 e degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione di cui al sopra\nrichiamato D.M. n. 278\u002F2000, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo\nnon retribuito per gravi motivi familiari relativi alla situazione personale,\ndella propria famiglia anagrafica e dei familiari di cui all'art. 433 c.c.,\nanche se non conviventi, nonché dei parenti o affini entro il 3° grado, anche\nse non conviventi, disabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo a quanto previsto al precedente punto, per gravi motivi\nfamiliari si intendono quelli espressamente elencati nell'art. 2, comma 1) del\ncitato Regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 278\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non\npotrà essere superiore a 24 mesi nell'arco della intera vita lavorativa. Il\nlimite di 24 mesi si computa secondo il calendario comune, comprendendosi anche\ni giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo di congedo.\nDurante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del\nposto, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza della anzianità\nper nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le modalità di fruizione del congedo in questione e gli\nobblighi di documentazione, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui al\ncitato decreto ministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui alla presente lett. C) si considera sostanzialmente\nincompatibile con la limitata durata del rapporto di lavoro a tempo determinato\ne con le ragioni tecniche, organizzative, produttive, nonché di coincidenza\ncon punte di particolare intensità lavorativa, di difficoltà o impossibilità\ndi sostituzione che ne sono alla base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Congedi per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 53\u002F2000, i lavoratori con più di\n5 anni di anzianità di servizio presso la stessa Azienda possono richiedere\nuna sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione di congedi per la\nformazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato,\nnell'arco della intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola\ndell'obbligo, conseguire il titolo di studio di 2° grado, del diploma\nuniversitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare alla Direzione aziendale richiesta scritta\nalmeno 30 giorni prima della fruizione dei congedi, specificando i motivi della\nrichiesta e allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda formalizzerà al lavoratore che ha fatto richiesta di congedo la\nconferma del suo accoglimento o le motivazioni del suo diniego o del suo\ndifferimento, che dovranno riguardare: ragioni tecniche, organizzative,\nproduttive, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa,\ndifficoltà o impossibilità di sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la\nformazione non potrà superare nell'anno il 2% dei dipendenti occupati nella\nunità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente. I valori frazionari\nrisultanti pari o superiori a 0,50 sono arrotondati alla unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione\ndel posto e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile\nnella anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia\ne con altri congedi o permessi. Il lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della legge\nn. 53\u002F2000, potrà fruire della anticipazione del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le disposizioni di cui alle lett. B), C) e D) del\npresente articolo assorbono analoghe disposizioni contrattuali in materia e\ntrattamenti allo stesso titolo a livello aziendale, fatte salve le condizioni\ndi miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Tutela dei dipendenti diversamente abili e loro familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge in vigore per quanto\nattiene le persone diversamente abili, nei confronti del lavoratore che abbia\nl'esigenza di assistere un parente, entro il 1° grado, o il coniuge, purché\nconviventi, diversamente abile in situazioni di gravità e non ricoverati a\ntempo pieno, o un figlio minore di anni 12, la Società, qualora entrambi i\nconiugi siano lavoratori dipendenti, concederà, dietro presentazione di idonea\ndocumentazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e una volta\nesaurita la spettanza di cui all'art. 15, permessi frazionabili, con la\ncorresponsione del 50% della retribuzione, sino ad un massimo di cinque\ngiornate l'anno, al fine di consentire l'assistenza dei suddetti soggetti in\ncaso di ricovero ospedaliero di durata superiore a 1 giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella\nlegge 5 febbraio 1992 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni riportate\nall'art. 33 della stessa legge così come integrato e modificato dagli artt. 19\ne 20 della legge 53\u002F2000, dagli artt. 33 e 42 del D.lgs. 151\u002F2001, nonché\ndalla legge 183\u002F2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare il diritto alla assistenza con le normali esigenze\norganizzative e tecniche produttive della impresa, al lavoratore che fruisce\ndei permessi, di cui al citato art. 33 della legge 104\u002F1992, il datore di\nlavoro potrà richiedere la programmazione delle giornate e\u002Fo degli orari in\ncui se ne prevede la fruizione. La programmazione dovrà essere comunicata di\nnorma 7 giorni prima della fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di modificare le giornate e\u002Fo gli orari in\nprecedenza programmati per la fruizione dei permessi dandone immediato avviso\nqualora la programmazione indicata comprometta il diritto del disabile ad una\neffettiva assistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nella stessa sede di lavoro, o nello stesso comparto organizzativo,\nci sia una concentrazione di lavoratori aventi diritto alla fruizione dei\npermessi, le Parti si incontreranno a livello locale al fine di verificare\npossibili soluzioni per la gestione dell'attività lavorativa interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di\nlavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente\ncon le esigenze impiantistiche e\u002Fo tecnico-organizzative, le Aziende si\nadopereranno per individuare, sentiti gli RLS, interventi atti a superare le\nc.d. “barriere architettoniche”, anche attivando idonee iniziative previste\ndalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore incombe l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendosene\nla personale responsabilità e attenendosi alle direttive della Società\nfissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare l'orario di lavoro ottemperando alle norme di controllo stabilite\nper ciascun Servizio o Ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non abbandonare, al termine del turno, il posto di lavoro senza prima aver\navuto la sostituzione prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori,\ncolleghi, dipendenti e pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-serbare il segreto su tutto ciò che concerne gli affari e le operazioni\ndella Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni\npersonali di proprietà della Società, rispondendo pecuniariamente, salvo le\nmaggiori responsabilità, dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante\ntrattenute sullo stipendio, previa comunicazione del relativo addebito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uniformarsi all'ordinamento gerarchico della Società nei rapporti\nattinenti al servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione\ninfortuni che la Società porta a sua conoscenza nonché tutte le particolari\ndisposizioni a riguardo emanate dalla Società stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare scrupolosamente le norme che vietano il contrabbando e il\nfavoreggiamento di clandestini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a\nquanto reso noto - a norma dell'art. 7 - al momento dell’assunzione o\nsuccessivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità,\ncon:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera di cui l'art.\n22, punto 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il\npersonale a tempo parziale fino a 50 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del\nlavoratore senza che gli sia preventivamente contestato l'addebito e senza\naverlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante della Associazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Gli elementi a\ndiscolpa devono essere anch'essi portati dal dipendente per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le maggiori esigenze temporali connesse al completamento degli\nopportuni accertamenti, il provvedimento disciplinare dovrà essere di norma\ncomminato entro 60 giorni dalla ricezione delle giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore\nal quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20\ngiorni successivi, anche per mezzo della Associazione alla quale sia iscritto\novvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la sede territorialmente\ncompetente dell'INL, di un Collegio di conciliazione e arbitrato composto da un\nrappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune\naccordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore della sede\nterritorialmente competente dell'INL. La sanzione disciplinare viene sospesa\nfino alla pronuncia da parte del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dalla\nsede territorialmente competente dell'INL, a nominare il proprio rappresentante\nin seno al Collegio di cui al punto precedente, la sanzione disciplinare non ha\neffetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare\nresta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\ndue anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi delle multe saranno versati a favore di eventuali istituzioni\naziendali, previdenziali o assistenziali e in mancanza all'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro avviene per una delle seguenti\ncause:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raggiungimento dei limiti di età, secondo quanto previsto all'art. 42 del\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) o senza (per giusta\ncausa) ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Sospensione cautelativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, qualora la natura della mancanza incida sul rapporto\nfiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in\nattesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti. In tal caso il\nperiodo di sospensione viene normalmente retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro segue le vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 – Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per il licenziamento adottato ai sensi dell'art. 2119 c.c.,\nil rapporto di lavoro non può essere risolto dalla Società senza un preavviso\ni cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non abbiano\nraggiunto il 5° anno di anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.mesi 2 e giorni 15 per il personale dei livv. A1) e A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.mesi 1 e giorni 15 per il personale dei livv. B1) e B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.mesi 1 per il personale dei livv. D), C1) e C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori che hanno raggiunto il 5° anno e non superano il 10°\nanno di anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. mesi 3 e giorni 15 per il personale dei livv. A1) e A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. mesi 2 per il personale dei livv. B1) e B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. mesi 1 e giorni 15 per il personale dei livv. D), C1) e C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i lavoratori che hanno superato il 10° anno di anzianità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. mesi 4 e giorni 15 per il personale dei livv. A1) e A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. mesi 2 e giorni 15 per il personale dei livv. B1) e B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. mesi 2 per il personale dei livv. D), C1) e C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni i termini di preavviso dovuti dal lavoratore sono\nridotti alla metà delle misure suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini del preavviso decorrono dall'1 o dal 16 di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra parte una indennità sostitutiva pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di preavviso non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della parte che riceve il preavviso di troncare il rapporto sia\nall'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo\ndi indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di preavviso la Società, compatibilmente con le\nesigenze del servizio, concede al lavoratore brevi permessi per la ricerca di\naltra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, è computato nell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicati per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 40 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un\ntrattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale vengono corrisposte per l'ultimo periodo di paga le sole\ncompetenze ordinarie mensili, mentre quanto dovuto ad altro titolo viene\nliquidato entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 41 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli art. 39 e 40\n(preavviso e trattamento di fine rapporto) vengono corrisposte giusta le\ndisposizioni previste nell'art. 2122 c.c.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Estinzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di età\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società collocherà a riposo il dipendente in relazione al\nraggiungimento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per\nil conseguimento della pensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Indennità lavori complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento dei lavori complementari di cui all'art. 9, punto 9), al\npersonale sotto indicato viene corrisposta una indennità da calcolarsi sulla\nretribuzione giornaliera di cui all'art. 22, punto 1), lett. a) e sulla\nindennità di contingenza in vigore al 31 marzo 1980, pari ad € 98,71 per\ntutti i lavoratori, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al personale di esazione delle stazioni con impianti da 6 porte e oltre:\n17,5%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al personale di esazione delle stazioni con impianti fino a 5 porte e agli\noperatori di Centro radio-informativo: 14,5%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- agli esattori della Società Tangenziale di Napoli: 16%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- agli esattori delle Società Traforo del Monte Bianco e Traforo del\nFrejus: 14,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva\npresenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività\ngodute, le assenze per infortunio sul lavoro e i ricoveri ospedalieri di durata\nsuperiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari utili ai fini del computo della predetta indennità sono\nquelli in vigore al 31 dicembre 1986, riportati nella tabella A1) allegata al\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di turni spezzati o di prestazioni ridotte svolte nella giornata\nnella quale sia già stato effettuato il normale turno di lavoro, esclusa\nl'ipotesi della prosecuzione di orario, detta indennità viene corrisposta due\nvolte, sempre che venga effettuata una prestazione complementare al termine di\nciascuna parte del turno stesso o della prestazione ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) non trova applicazione nei\nconfronti del personale di esazione e degli operatori del centro radio\ninformativo non operanti in turni continui e avvicendati di cui all'art. 9,\npunto 14), ai quali, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento\ndella prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari, viene\nriconosciuta una indennità giornaliera nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al personale di esazione con impianti da 6 porte e oltre: 17,5%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al personale di esazione con impianti fino a 5 porte e agli operatori del\nCentro radio informativo: 14,5%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agli esattori della Società Tangenziale di Napoli: 16%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agli esattori delle Società Traforo del Monte Bianco e Traforo del Frejus:\n14,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva\npresenza in servizio, intendendosi per tale anche le ferie, le festività\ngodute, le assenze per infortunio sul lavoro e i ricoveri ospedalieri di durata\nsuperiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità viene calcolata sulla retribuzione giornaliera di cui\nall'art. 22, punto 1), lett. a) e sulla indennità di contingenza in vigore al\n31 marzo 1980 (€ 98,71). Per quanto riguarda gli aumenti periodici di\nanzianità, a partire dal 1° settembre del 2005 e per gli anni successivi a\npartire dal 1° gennaio, la quota giornaliera di quelli maturati al 1°\nsettembre del 2005 e di quelli che verranno maturati successivamente viene\ninserita nella base di calcolo nella misura massima di un aumento per ogni anno\nfino a concorrenza del numero di aumenti periodici raggiunto nel suddetto\nperiodo. Esaurita questa fase, l'incidenza degli ulteriori aumenti periodici\nverrà, invece, calcolata in funzione della effettiva data di maturazione\nsecondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari utili ai fini del computo della predetta indennità sono\nquelli in vigore al 31 dicembre 1986, riportati nella tabella A1) allegata al\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto al presente punto trova applicazione dal 1° agosto 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Indennità turni spezzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con\nprestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio,\nvenga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni\n(turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente\nlett. a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui\nall'art. 22, punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura\ndell'indennità viene elevata al 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni\n- quale ad esempio l'esattore - al capo stazione o al capo casello che effettui\noccasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di cui al punto 14), art. 9 (con orario di 37 ore settimanali)\nche effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un\nintervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura\npari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui\nall'art. 22, punto 1), per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente\nprestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni non\nsi applica l'indennità turni spezzati. Tuttavia, tenuto anche conto delle\nparticolari esigenze di flessibilità che caratterizzano la sua prestazione, al\npersonale di esazione a tempo parziale che effettui la propria prestazione\ngiornaliera in due soluzioni - fermo il rispetto della durata minima di cui\nall'art. 3, punto 3) - viene corrisposta una indennità pari al 10% della quota\noraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1), per\nogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>c) Indennità di zona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro non compete il\ntrattamento di trasferta per tutti gli eventuali spostamenti entro la zona\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro deve iniziare e\nterminare la prestazione nella propria sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detto personale viene corrisposta una indennità da calcolarsi sulla\nretribuzione di cui all'art. 22, punto 1), lett. a) e sulla indennità di\ncontingenza in vigore al 31 luglio 1983, pari ad € 272,58, per tutti i\nlavoratori, nella misura e con le modalità che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6,85% per una zona di lavoro fino a km. 65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8,85% per una zona di lavoro oltre km. 65 e fino a km. 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 10,75% per una zona di lavoro oltre km. 120 e fino a km. 180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13,25% per una zona di lavoro oltre km. 180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale con mansioni di corriere la misura della indennità è\nfissata nel 16% fatta eccezione per la Società Tangenziale di Napoli per la\nquale la misura è fissata nell'8,85%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Società aderenti a FISE, al personale con mansioni di controllore\nche svolge normalmente la propria prestazione lungo un tratto autostradale e ad\nogni altro lavoratore cui siano stati assegnati compiti analoghi, l'indennità\nviene corrisposta nella misura del 6,85% indipendentemente dalla estensione\ndella zona assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una\nquota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal\nfine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i\nricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari utili ai fini del computo della presente indennità sono\nquelli in vigore al 31 dicembre 1986, riportati nella tabella A1) allegata al\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il consumo del pasto viene considerata una pausa non retribuita di 1\nora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore debba rimanere entro la propria zona di\nlavoro, per comprovate esigenze di servizio, per più di un'ora dall'inizio\ndell'intervallo meridiano viene corrisposto allo stesso, previa esplicita\nautorizzazione preventiva, un rimborso per il pasto in misura pari a €\n6,46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale applicato ad attività lavorative in turni\npuò essere assegnata una zona di lavoro con una estensione massima di km.\n65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Indennità maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro, con oneri per\nerrori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere-conta denaro, capo stazione, esattore, corriere, per le Società\naderenti a FEDERRETI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere, esattore, addetti alla raccolta pedaggi per le Società aderenti\na FISE; viene corrisposta mensilmente una indennità maneggio denaro pari al 7%\ndel minimo tabellare, dell'elemento differenziato dalla retribuzione e della\nindennità di contingenza del livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità viene corrisposta in misura intera purché nel corso del\nmese vi sia stata almeno una prestazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che venissero adibiti saltuariamente a mansioni che comportano\nmaneggio di denaro detta indennità viene corrisposta, in quote giornaliere,\nper ogni giorno di effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pernottamento posto di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti può essere richiesta per esigenze di carattere eccezionale la\npresenza notturna presso i posti di manutenzione utilizzando i dormitori e le\nattrezzature appositamente predisposte dalla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conseguenza della sopra citata richiesta viene liquidato per ogni notte\ndi effettiva presenza un compenso di € 6,20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale compenso non fa parte a nessun effetto della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che, durante la notte ci sia necessità di prestazione d'opera,\nverranno liquidate, inoltre, le ore di lavoro prestato come previsto dall'art.\n11 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Indennità di reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle esigenze di servizio, la Società può richiedere al\nlavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria\nabitazione ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla Società le notizie\natte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre\nil normale orario di lavoro. L'obbligo della reperibilità deve sempre\nrisultare da precedente disposizione scritta e la Società nel richiederla\nseguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, a livello di unità produttiva, esamineranno in un apposito\nincontro le modalità applicative adottate, le professionalità impiegate, il\nnumero dei lavoratori coinvolti, nel rispetto delle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La reperibilità può essere richiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere dal lunedì al\nvenerdì;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per le intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due\nvolte al mese salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso\npari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la reperibilità di cui alla lett. a) al 13,50% della retribuzione\ngiornaliera di cui all'art. 22, punto 1, per ogni periodo di reperibilità\nrichiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la reperibilità di cui alla lett. b) al 23,50% della retribuzione\ngiornaliera di cui all'art. 22, punto 1), per ogni giornata di reperibilità\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con\nil trattamento previsto per le ore di lavoro straordinario (diurno, notturno e\nfestivo) o per le ore di lavoro festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si\nricade, con una retribuzione, comunque, non inferiore a due ore. Per ogni\nintervento effettuato in periodo di reperibilità verrà, inoltre, corrisposto\nun importo di € 5,16.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese e i costi relativi alla strumentazione utili ai fini del corretto\nadempimento della prestazione lavorativa (telefono, cellulare, smartphone, pc,\ntablet) sono a carico della Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>g) Indennità di mensa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la\npossibilità di istituire mense aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi ove ciò non sia possibile la Società corrisponde, per ogni\ngiornata di effettiva presenza in servizio, intendendosi per tale anche le\nferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro e i ricoveri\nospedalieri di durata superiore a 5 giorni, una indennità sostitutiva nella\nmisura di € 2,58 giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non compete nel corso della trasferta e quando il\nlavoratore, che fruisce della indennità di zona, abbia usufruito del rimborso\npasto di cui al precedente punto 10).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>h) Indennità alta montagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che operi di continuo oltre i m. 900 e fino a m. 1200 s.l.m.\nviene corrisposta una indennità pari al 9% del minimo tabellare del livello di\nappartenenza nelle misure in vigore al 31 dicembre 1986, riportate nella\ntabella A1) allegata al presente contratto, e della indennità di contingenza\nal 31 maggio 1987; oltre m. 1200 s.l.m. viene riconosciuta nella misura\ndell'11%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una\nquota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal\nfine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro e i\nricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>i) Indennità antigienica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai dipendenti dalle Società aderenti a FISE è dovuta per ogni ora\ndi prestazione per i lavori di espurgo fogne e cunicoli sotterranei, in quanto\npercorribili, una indennità nella misura del 6,70% della quota oraria del\nminimo tabellare, nelle misure in vigore al 31 dicembre 1986, riportate nella\ntabella A1) allegata al presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Maggiorazione tabellare per il personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e della Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dislocato in galleria\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale dipendente dalla Società Italiana per il Traforo del Monte\nBianco e dalla Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus che\noperi prevalentemente in galleria viene corrisposta mensilmente una\nmaggiorazione del 7,5% del minimo tabellare nelle misure in vigore al 31\ndicembre 1986, riportate nella tabella A1) allegata al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una\nquota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio, escludendosi a tal\nfine le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro e i\nricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Indennità particolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale operaio addetto ad interventi di manutenzione della sede\nstradale e degli impianti dislocati lungo l'asse autostradale nonché agli\nautisti viene corrisposto un importo pari ad € 1,03 per ogni giornata di\neffettiva presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>n) Indennità lavoro domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il lavoro prestato nella giornata di domenica dal\npersonale turnista è già compensato dalla contrattazione collettiva che\nprevede, tra l'altro, per lo stesso personale, a parità di retribuzione con il\npersonale non turnista, una minore durata della prestazione annua, viene\nistituita una indennità per il lavoro domenicale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, al personale turnista che effettui nel corso della domenica una\nprestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore viene corrisposto un importo\npari ad € 5,16, elevato, dal 1° agosto 2005, ad € 10,00. Detta indennità\nnon è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta altresì ferma la corresponsione di detta indennità per il lavoro\nprestato nella giornata di domenica dal personale a tempo parziale applicato ad\nattività lavorative in turni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure delle indennità di cui alle lett. a), c), g), h) e la\nmaggiorazione tabellare di cui alla lett. l) comprendono anche l'incidenza\nrelativamente a 13a mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso,\nmalattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale a tempo parziale ciascuna indennità - in quanto applicabile -\nviene corrisposta per quota oraria, con riferimento alle ore di effettiva\nprestazione. Resta fermo che la corresponsione della indennità maneggio denaro\nviene comunque assicurata sulla base del minimo garantito di ore mensili,\npurché nel corso del mese ci sia stata almeno una prestazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di erogazione delle indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui alle lett. a), c), g), h) e maggiorazione tabellare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui alla lett. l) in caso di malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assenze per malattia che fanno seguito a ricovero ospedaliero\nsuperiore a 5 giorni verrà corrisposto il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscimento di una quota giornaliera per ogni giorno di assenza dal\nlavoro a partire dal 6° giorno di ricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscimento dell'80% della quota giornaliera per ogni giorno di assenza\ndal lavoro immediatamente consecutiva al termine del ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assenze per malattia di durata superiore a 30 giorni consecutivi di\ncalendario verrà riconosciuta una quota pari all'80% di quella giornaliera per\nogni giorno di assenza dal lavoro a partire dal 31° giorno consecutivo di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Rimborso spese mezzi di locomozione per ragioni di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che preventivamente autorizzato dalla Società usi un mezzo di\nlocomozione di sua proprietà per ragioni di servizio viene corrisposto il\nseguente rimborso spese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per automezzi di cilindrata fino a 850 cc.: € 0,065 a km. per incidenza\nlubrificanti, pneumatici, manutenzione, assicurazione etc., più il rimborso di\nun litro di benzina super ogni 12 km. di percorrenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per automezzi fino a 1300 cc.: € 0,077 per le incidenze sub a) più 1\nlitro di benzina super ogni 10 km. di percorrenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per automezzi oltre 1.300 cc.: € 0,090 per le incidenze sub a) più 1\nlitro di benzina super ogni 8 km. di percorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Premio esazione pedaggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto alla esazione dei pedaggi viene corrisposto un premio\ndi esazione per le ragioni e nelle misure stabilite in separati accordi da\nvalere per le singole Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Articolazione della contrattazione collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti recepiscono integralmente i contenuti dell'Accordo interconfederale\n10\u002F01\u002F2014, riservandosi i necessari perfezionamenti in sede di rinnovo del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in applicazione di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 28\ngiugno 2011, nonché dall'art. 48 in materia di relazioni sindacali, il sistema\ncontrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale ha durata triennale, sia per la parte\nnormativa che per la parte economica, è efficace per tutto il personale in\nforza e vincola tutte le Associazioni sindacali firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto nazionale ha la funzione di garantire la certezza dei\ntrattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore,\ndefinendo, altresì funzioni, ambiti e tempi della contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per i rinnovi del CCNL saranno presentate in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza. La parte\ndestinataria della richiesta di rinnovo dovrà darne riscontro entro 20 giorni\ndal ricevimento della stessa. Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese\nsuccessivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente\npari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se\nsuccessive, le parti stipulanti il CCNL non assumeranno iniziative unilaterali\nné procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della\nprevisione di cui sopra, la parte interessata può richiedere la revoca o la\nsospensione della azione messa in atto. Nel corso del terzo anno di vigenza si\nprocederà alla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione preventivata\nin fase di rinnovo e quella realmente osservata. A condizione che siano stati\nrispettati i tempi e le procedure di cui al presente punto, in caso di\nritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente\nsarà erogata una copertura economica pari al 30% della inflazione annuale\nprogrammata relativa all'anno di riferimento, da calcolarsi su minimi e\ncontingenza; dopo 6 mesi dalla scadenza tale copertura passerà al 60%. Gli\nimporti corrisposti a tale titolo non hanno alcun riflesso su altri istituti\ncontrattuali e di legge, ivi compreso il TFR. Di quanto erogato si dovrà\ntenere conto in sede di Accordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale di 2° livello è titolare esclusiva per la\ndefinizione delle erogazioni previste al punto 6) della presente lett. B). È\ninoltre titolare per le materie espressamente delegate dalla legge e\u002Fo dalla\ncontrattazione nazionale, nei limiti della delega affidata. Esercita la sua\npiena capacità negoziale su argomenti ed istituti non ripetitivi e diversi\nrispetto a quelli negoziati ai livelli superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto già previsto nel CCNL come materie delegate alla\ncontrattazione aziendale, le Parti individuano in termini esemplificativi le\nlinee guida sulle quali potrà essere esercitata la contrattazione aziendale di\n2° livello, sempre nel rispetto di quanto stabilito al punto precedente:\nwelfare aziendale, salute e sicurezza, previdenza e assistenza sociale,\noccupabilità, occupazione, formazione, conciliazione tra vita lavorativa e\nvita personale, supporto allo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Accordi di 2° livello hanno durata triennale. La loro collocazione\ntemporale sarà armonizzata in modo da evitare sovrapposizioni tra i due\nlivelli di contrattazione. La richiesta di rinnovo di tali Accordi deve essere\navanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura\nnegoziale almeno 2 mesi prima della sua scadenza. La parte destinataria della\nrichiesta di rinnovo dovrà darne riscontro entro 20 giorni dal ricevimento\ndella stessa. Durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla\nscadenza dell'Accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi\ndalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti\nstipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni\ndirette. In caso di mancato rispetto di tale previsione, la parte interessata\npuò richiedere la revoca o la sospensione della azione messa in atto. Ai fini\ndella effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello, a\nfavore dei lavoratori dipendenti da Aziende nelle quali non viene esercitata la\ncontrattazione di 2° livello e che non percepiscono altri trattamenti\neconomici collettivi oltre a quanto spettante per il CCNL, qualora non si\naddivenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al\ncomma 2) del presente punto, sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo\nuna erogazione pari al 3% del minimo tabellare e contingenza decorrere\ndall'1.1.2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni\nsindacali firmatarie del presente contratto operanti all'interno della Azienda\nse approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali\nunitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle RSA, trova applicazione quanto previsto nel punto\n5) dell'Accordo interconfederale 28 giugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra,\nche definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire\nl'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno\neffetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei\nlavoratori e associazioni sindacali firmatarie del presente contratto operanti\nall'interno della Azienda e non per i singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello aziendale con contenuti economici basati\nsul premio di produttività e redditività persegue l'obiettivo di collegare\nincentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa e altri\nelementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale,\nnonché ai risultati legati all'andamento economico della impresa. Per avere\ncaratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli\ntrattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio\ndi risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le Parti. Per quanto\nconcerne il premio di risultato, le Parti a livello aziendale esamineranno le\ncondizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto\ndell'andamento e delle condizioni di redditività della azienda. Gli importi, i\nparametri ed i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato\nsono definiti dalle Parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di\nconoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed\nil rispetto dei tempi delle verifiche e una approfondita qualità dei processi\ndi informazione e consultazione. Le Parti, al 2° livello aziendale, concordano\naltresì le forme, i tempi e le altre clausole per l'informazione e la verifica\ncirca i risultati d'impresa per il riesame degli obiettivi se in presenza di\nrilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento\ndell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione aziendale fa capo alle RSU o RSA\nd'intesa con le strutture territoriali\u002Fregionali in caso di coincidenza tra\nunità produttiva e Azienda ai sensi dell'art. 57; alle Segreterie Nazionali e\nalle RSU o RSA per la Società AUTOSTRADE per l'Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui si verifichino, in singole Aziende, andamenti abnormi nella\ncorrelazione tra la produttività realizzata e i benefici economici da erogare,\nla situazione verrà rimessa alla valutazione congiunta delle parti\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel convenire che il rispetto delle disposizioni sopra definite\ncostituisce condizione essenziale per assicurare stabilità e certezza ai\nreciproci rapporti, si impegnano conseguentemente ad assumere comportamenti\ncoerenti e a rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni\ndi difformità che possano insorgere relativamente ad ambiti, tempi e livelli\ndefiniti dal presente articolo. In tale ottica, al fine di garantire\nl'inderogabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi\nla contrattazione aziendale, le Parti convengono di attenersi alle procedure di\nsopra descritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 47 - Vestiario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende forniscono, ai sensi del D.lgs. 81\u002F08, adeguati dispositivi di\nprotezione individuale per le attività elencate nel documento di Valutazione\ndei rischi. Per gli indumenti qualificati DPI l'Azienda assicurerà il lavaggio\ngarantendone la sostituzione in caso di degrado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende forniscono, altresì, ai dipendenti adibiti a particolari\nmansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a\ntipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di\nigiene, salute e identificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale destinatario degli indumenti di cui ai punti 1) e 2), ove\nspettanti e salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è\nil seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)addetti e tecnici manutenzione degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) addetti all'esazione del pedaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) addetti alla viabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) operai dei posti di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) addetti alla guida e alla manutenzione degli automezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) il personale che opera su strada o in presenza di cantieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il personale che lavora a diretto contatto con il pubblico (Centri Servizi\ne\u002Fo Punti Blu, Portinerie, Servizi di Sicurezza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto stabilito in materia dall'art. 48, punto 4), lett. C),\nsub e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Sistema di relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro dei significativi mutamenti che connotano la situazione\nstrutturale e congiunturale del settore e in considerazione dei profondi\ncambiamenti tecnologici e organizzativi che contraddistinguono le prospettive\nproduttive delle aziende, le Parti ribadiscono la centralità strategica di un\nrinnovato rapporto con le OO.SS. stipulanti e della valorizzazione e\nmotivazione delle risorse umane nel processo di una più complessiva\nridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contesto indicato, a fronte delle esigenze di miglioramento dei livelli\ndi servizio, nonché di sviluppo e diversificazione di nuovi servizi a valore\naggiunto rispetto a quelli tradizionalmente forniti, si pone\ncorrispondentemente la necessità, condivisa dalle Parti, di una\nriqualificazione e di un maggiore sviluppo di efficaci relazioni sindacali -\nanche attraverso l'individuazione di specifici ambiti partecipativi - che,\nfermi restando i distinti ruoli di ciascuna delle Parti, consenta l'evoluzione\ndel processo di cambiamento in coerenza con le finalità di incremento di\nqualità, efficienza e flessibilità dei servizi prestati, in una logica di\ncrescita delle aziende e di positivi effetti sull'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le Parti hanno definito un sistema di relazioni\nsindacali ispirato a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento e\narticolato in momenti di concertazione, informazione, approfondimento congiunto\ne confronto, nel comune intento di conseguire i citati obiettivi di sviluppo e\ndi prevenire l'insorgenza di conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce dei processi di trasformazione in atto, determinati dagli sviluppi\ntecnologici e dalle sempre maggiori esigenze di mobilità indotte anche dal\nprocesso di integrazione europea, nonché alla luce degli obiettivi sopra\nesposti, le Parti convengono sulla opportunità di costituire un Osservatorio\nnazionale, che costituisce, nel quadro di un coerente sviluppo del metodo\npartecipativo, lo strumento per una comune conoscenza e per l'approfondimento\ncongiunto del settore, delle sue linee evolutive e dei suoi punti di forza e di\ndebolezza, avuto riguardo al suo specifico ruolo nel più generale comparto dei\ntrasporti ed al suo posizionamento comparativo rispetto ad analoghe realtà\noperanti nei Paesi dell'Unione Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio rappresenta la sede di analisi, verifica e confronto\nsistematici sui seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive del settore autostradale (traffico, rete etc.)\nanche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le altre modalità di\ntrasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento e prospettive degli investimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evoluzione delle tecnologie e dei loro riflessi sul piano operativo e\ngestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento della occupazione, con particolare riferimento alle ricadute\noccupazionali connesse all'utilizzo delle flessibilità di contratto e di\nprestazione e con riguardo allo sviluppo delle professionalità e alle esigenze\nformative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sicurezza stradale e qualità del servizio, anche con riferimento a\nsignificative esperienze aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-qualità e gamma dei servizi erogati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario, di\nparticolare rilevanza per il settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- struttura e dinamiche del costo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi di efficienza gestionale e andamento della produttività, anche\ncon riguardo al fattore lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori dell'Osservatorio - che si riunirà di norma ogni tre mesi - si\nsvolgeranno sulla base di dati, anche disaggregati, e informazioni\nsignificative, raccolti anche mediante apposite rilevazioni o ricerche che\npotranno essere definite di comune accordo, ovvero di fonti pubbliche o private\ndi natura economico-statistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati dei lavori dell'Osservatorio verranno messi a disposizione delle\nParti, che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni\nin ordine alle possibili soluzioni dei problemi emersi. Essi costituiranno\naltresì una comune base di riferimento per promuovere interventi a favore del\nsettore nei confronti delle Pubbliche Autorità nonché per le valutazioni\ndelle Parti nella elaborazione delle rispettive linee di politica sindacale e\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una apposita riunione dell'Osservatorio verrà dedicata, a cadenza annuale,\nal monitoraggio circa l'evoluzione delle azioni positive di cui alla legge 10\naprile 1991 n. 125, per le pari opportunità, nonché ad una ricognizione in\nordine alle più significative problematiche afferenti l'applicazione del\ncontratto collettivo di lavoro, con particolare attenzione alla costituzione e\nal funzionamento degli Organismi di partecipazione previsti dal vigente\ncontratto a livello nazionale e aziendale (Osservatori e Commissioni). In\nrelazione agli elementi di conoscenza acquisiti su tale ultimo aspetto e agli\neventuali problemi emersi, l'Osservatorio solleciterà le parti stipulanti a\nlivello nazionale a promuovere, nell'ambito dei rispettivi ruoli, gli\ninterventi per superare eventuali situazioni di difficoltà. La prima\nricognizione al riguardo verrà effettuata nel corso del 1° trimestre del\n2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apposite sessioni, a cadenza almeno annuale, dell'Osservatorio verranno\ndedicate a una ricognizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sullo stato complessivo di applicazione del D.lgs. 4 aprile 2008 n. 81 e\nsuccessive modifiche e integrazioni anche al fine di elaborare indirizzi comuni\nin ordine alle problematiche generali di maggiore rilevanza per il settore e di\nconsentire, nell'esercizio dei ruoli propri di ciascuna delle Parti, gli\ninterventi che si rendessero opportuni in coerenza con le disposizioni di cui\nall'art. 52 del presente contratto. In tale ambito una particolare attenzione\nsarà dedicata a specifici aspetti concernenti la sicurezza dell'ambiente di\nlavoro nell'espletamento delle prestazioni lavorative su strada e in\ngalleria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-degli interventi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione\nprofessionale, nonché dei progetti attuati nel quadro dei Fondi\ninterprofessionali per la formazione continua anche al fine di elaborare\nspecifici rapporti che favoriscano nelle realtà aziendali lo sviluppo di una\ncultura della formazione e delle competenze distintive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento\ndell'Osservatorio Nazionale resta fermo quanto al riguardo stabilito\ndall'Accordo 19 maggio 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che, nell'ambito dei processi di apertura al mercato\ndella composizione azionaria che stanno coinvolgendo il comparto, la\npartecipazione azionaria dei dipendenti al capitale aziendale costituisce una\nespressione di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli stessi nello\nsviluppo della Azienda, da favorire nelle singole realtà, come auspicato dal\nSindacato, nelle forme più opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELAZIONI A LIVELLO DI AZIENDA O DI GRUPPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni tra le Aziende e le OO.SS. dei lavoratori si articoleranno nel\nseguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Incontro annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incontro annuale viene effettuato a livello di singola Società\nconcessionaria ovvero, su richiesta delle OO.SS. stipulanti, a livello di\nGruppo qualora una Società che applica il presente contratto detenga\npartecipazioni azionarie di maggioranza o di riferimento di più Aziende che\nsvolgano attività autostradali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda ovvero la Società Capo Gruppo esporrà alle OO.SS. dei lavoratori\nnazionali stipulanti, nel corso di un incontro da tenersi entro il primo\ntrimestre dell'anno di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le prospettive di sviluppo e produttive conseguenti a programmi di\ninvestimenti, anche con riguardo alle problematiche dell'ambiente e del\nterritorio, nonché i relativi aggiornamenti dei programmi precedenti e le\npreviste nuove attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i programmi di ammodernamento e ampliamento di strutture, impianti e\nservizi, con particolare riferimento alla introduzione di nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le linee della azione diretta a garantire la qualità dell'ambiente e la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le informazioni globali relative ai dati quantitativi della occupazione,\ndistinti per le singole Aziende del Gruppo, anche con riferimento alle diverse\ntipologie di contratto e all'andamento delle assunzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)gli orientamenti in materia di appalti avuto riguardo alla natura delle\nattività conferite nonché gli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede\npossano esplicarsi. A tale scopo verrà indicata la tipologia degli appalti\naventi carattere nazionale e verranno fornite, entro 10 giorni dalla richiesta\ndelle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, le motivazioni e le caratteristiche\ndell'appalto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i programmi delle attività di formazione, aggiornamento e\u002Fo addestramento\nprofessionale del personale, con particolare riferimento a quelli individuati a\nsostegno delle innovazioni tecnico-organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le informazioni globali relative all'andamento del traffico e della\nproduttività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)gli eventuali processi di articolazione societaria in programma o di\nconcentrazione\u002Faggregazione societaria e le eventuali ripercussioni nei\nconfronti del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)qualità e gamma dei servizi erogati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del 2° semestre potrà essere effettuato un ulteriore incontro\nnell'ambito del quale verrà fornita una informativa sugli eventuali\naggiornamenti dei programmi sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di particolare rilevanza le OO.SS. dei lavoratori potranno\nrichiedere un incontro che sarà accordato nei tempi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Progetti di intervento sugli assetti tecnologici e organizzativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino\nmodifiche all'assetto produttivo (es.: introduzione di nuove tecnologie,\nmodifiche agli impianti etc.) l'Azienda ne darà apposita preventiva\ncomunicazione alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti e alle RSU o RSA, cui\npotrà fare seguito, a richiesta di una delle Parti da avanzarsi entro 5\ngiorni, un incontro per l'esame in ordine ai riflessi sulla occupazione e sulle\ncondizioni di lavoro. Tale esame - salvo diversi accordi raggiunti dalle Parti\n- dovrà essere condotto nei 10 giorni successivi alla richiesta stessa. In\ntali circostanze saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento\ne\u002Fo addestramento professionale individuati a sostegno della innovazione\ntecnico-organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, comunque, non darà luogo alla attuazione delle modifiche\nsuddette prima che sia trascorso il termine in parola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione che\ncomportino riqualificazione professionale, i problemi relativi formeranno\noggetto di esame con le OO.SS. dei lavoratori stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire soluzioni consensuali, le Parti potranno attivare\nnegli ambiti e comunque nei limiti temporali previsti dal compiuto espletamento\ndelle procedure sopra indicate, specifiche Commissioni tecniche paritetiche\nfinalizzate alla assunzione di elementi di conoscenza e approfondimento su\ncircoscritte problematiche di particolare complessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Osservatorio paritetico aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare uno strumento utile a\nfavorire una più ampia e consapevole partecipazione alla vita aziendale e al\nconseguimento degli obiettivi strategici aziendali e l'attuazione dei progetti\nfinalizzati al miglioramento della qualità del servizio, della organizzazione\ndel lavoro e della produttività, in un contesto di ottimizzazione delle\nrisorse e di contenimento dei costi, nonché di sviluppo delle professionalità\ne di tutela occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo scopo, nelle aziende che occupano complessivamente più di 150\ndipendenti, sarà costituito tra l'Azienda e le OO.SS. stipulanti un\nOsservatorio paritetico aziendale. Di intesa tra le Parti tale Osservatorio\npotrà essere costituito a livello di Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio costituisce la sede per realizzare forme sistematiche di\ninformazione, monitoraggio e approfondimento congiunto sulle seguenti\ntematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)l'andamento dei programmi aziendali che hanno costituito oggetto\ndell'incontro di cui al punto 1) e dei risultati conseguiti nella loro\nrealizzazione, nonché degli interventi volti al miglioramento del sistema\ntecnico, dei processi aziendali e della qualità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)le iniziative aziendali dirette al miglioramento dei livelli di\nefficienza\u002Fefficacia, nonché quelle finalizzate a risultati di incremento\ndella produttività attraverso l'ottimizzazione delle risorse ed il corretto\nutilizzo dei diversi strumenti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)i progetti formativi finalizzati a riconversione e riqualificazione\nprofessionale, con particolare riferimento alla diversificazione dei servizi\nforniti dalle aziende; le iniziative qualificanti la formazione e\nl'aggiornamento professionale anche in relazione all'assetto tecnologico delle\naziende e ai riflessi sulla occupazione e sulla qualificazione del personale,\nin connessione con l'evoluzione della tecnologia; l'accertamento dei processi\ndi standardizzazione dei percorsi formativi al fine di cogliere nei confronti\ndel personale interessato le potenzialità esistenti; i ritorni qualitativi\ndegli interventi di addestramento e di aggiornamento effettuati per favorire il\ncambiamento culturale e l'adeguamento ai livelli di professionalità coerenti\ncon l'evoluzione organizzativa e tecnologica aziendale. L'Osservatorio potrà\nprocedere, anche in relazione a possibili finanziamenti pubblici e\u002Fo\ncomunitari, alla elaborazione di specifiche proposte e sperimentazioni sulle\nmaterie sopra riportate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una apposita riunione dell'Osservatorio sarà dedicata, a cadenza annuale,\nal monitoraggio del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro\nattraverso l'esame dell'andamento della occupazione, delle assunzioni e delle\ncessazioni di lavoro, disaggregato per tipologie di contratto, livelli di\ninquadramento, settori di attività e sedi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Osservatorio si procederà, sempre a cadenza annuale, ad una\nvalutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore con particolare\nriferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario e quello\nsupplementare del personale part-time effettuati oltre i limiti massimi, sia la\nfruizione dei permessi contrattuali, con riferimento a ciascuna unità\nproduttiva e distinti per settori operativi, sedi di lavoro e livelli di\ninquadramento. L'Osservatorio potrà richiedere dati più particolareggiati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio costituisce altresì la sede per una ricognizione degli\neventuali problemi insorti a livello aziendale o di singoli ambiti\norganizzativi aziendali in ordine alla evoluzione applicativa degli istituti\ncontrattuali, con particolare riferimento a quelli riguardanti la flessibilità\ndi prestazione e l'utilizzo delle diverse tipologie di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comune valutazione degli esiti di tale ricognizione, nella prospettiva di\nfavorire possibili soluzioni, costituirà oggetto degli interventi da porre in\nessere nell'ambito dei rispettivi ruoli, anche al fine di rafforzare il\nconsolidarsi di comportamenti coerenti con il raggiungimento - in relazione\nalle specificità proprie di ciascuna realtà - delle finalità perseguite\ndalle Parti come richiamate nella Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto le Parti costituiranno\nl'Osservatorio Paritetico Aziendale definendone la composizione. A partire\ndalla prima riunione, che si terrà entro 15 giorni dalla costituzione, si\nprovvederà a disciplinarne le modalità di funzionamento, la cui definizione\ndovrà essere completata entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi di segreteria sono assicurati dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti a livello nazionale si impegnano ad intervenire,\nnell'ambito dei rispettivi ruoli, per superare eventuali situazioni di\ndifficoltà in ordine alla costituzione o al funzionamento\ndell'Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano fino a 150 dipendenti le tematiche indicate nel\npresente punto 3) formeranno oggetto di informativa ai sensi del successivo\npunto 4), lett. A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Relazioni a livello di unità produttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende informeranno, nel corso di appositi incontri trimestrali, con la\npartecipazione delle Segreterie territoriali e delle RSU o RSA circa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le linee di programmazione aziendale in ordine agli investimenti relativi\nall'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti\naventi riflessi sull'ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i programmi di addestramento e di aggiornamento professionale, con\nparticolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di\ncontratto nonché l'andamento delle assunzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i dati a consuntivo relativi alle ore di lavoro straordinario nonché, per\nil personale part-time, alle ore di lavoro supplementare effettuate nel\ntrimestre precedente, disaggregati per settori operativi, sedi di lavoro e\nlivelli di inquadramento, nonché i dati relativi alle assenze per malattia e\ninfortunio. In relazione all'art. 12 (Banca ore), a cadenza semestrale verrà,\naltresì, comunicato l'ammontare complessivo dei conti individuali, delle ore\ndi permesso fruite disaggregati per settori operativi, sedi di lavoro e livelli\ndi inquadramento. La RSU o RSA potrà richiedere dati più particolareggiati\nche, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rappresentino più\ncompiutamente i dati di consuntivo di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>restano ferme le condizioni in atto nelle aziende che forniscono dati di\nmaggior dettaglio rispetto a quanto previsto nella presente lett. e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le innovazioni tecnico-organizzative di cui al precedente punto 1), aventi\ncarattere locale. In tale occasione saranno esaminati anche i riflessi che le\nstesse innovazioni possano eventualmente avere sull'inquadramento del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i dati del traffico e della produttività riferiti a livello di unità\nproduttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)gli orientamenti in materia di appalti aventi carattere locale, avuto\nriguardo alla natura delle attività conferite nonché agli ambiti in cui esse\nsi esplicano o si prevede possano esplicarsi. A tale scopo le aziende\nindicheranno la tipologia degli appalti e forniranno, entro 10 giorni dalla\nrichiesta della RSU o RSA, le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)le ricadute degli effetti degli interventi di automazione su orari e\ntipologie di contratto applicati al fine di consentirne il monitoraggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta delle RSU o RSA sarà effettuato un esame congiunto su\nparticolari aspetti concernenti tali problemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzazione complessiva dei diversi regimi di orario di lavoro di cui\nall'art. 9 ai fini della copertura delle esigenze di servizio costituirà\noggetto di verifica congiunta con la RSU o RSA, in coerenza con il condiviso\nimpegno a perseguire sempre maggiori livelli di efficienza e di ottimizzazione\ndelle risorse, assicurando, attraverso la piena esigibilità delle\nflessibilità, la necessaria articolazione delle presenze in servizio in\nfunzione della variabilità e della consistenza dei flussi di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra la Direzione Aziendale e la RSU o RSA costituiscono oggetto di esame\ncongiunto, per una loro definizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'ambiente di lavoro e la tutela della salute secondo quanto stabilito\ndall'art. 52, nonché l'igiene e la sicurezza sul lavoro, avuto particolare\nriguardo agli aspetti connessi alle attività in presenza di traffico e in\ngallerie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una eventuale diversa distribuzione dell'orario di lavoro anche\nintroducendo turni continui e avvicendati per particolari categorie di\npersonale (fatta eccezione per il personale di cui all'art. 9, punto 4), il cui\norario è fissato contrattualmente), in relazione a specifiche esigenze\naziendali e la regolamentazione della effettuazione della pausa di cui all'art.\n9, punto 10);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i programmi delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'eventuale necessità di determinare le priorità - di cui all'art. 53,\npunto 4) - nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le eventuali dotazioni di vestiario rese necessarie da particolari\nsituazioni ambientali, nonché quelle di attrezzature e\u002Fo indumenti protettivi\nnecessari alla sicurezza dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)l'esame delle vertenze individuali e plurime relative alla applicazione\ndelle norme di legge e di contratto regolanti le norme di lavoro, ivi comprese\nquelle relative all'inquadramento, eccezione fatta per quelle riguardanti\nl'applicazione degli artt. 36, 37 e 38 secondo quanto previsto dalle\n“Procedure e sedi di composizione delle controversie”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le eventuali ricadute a livello locale delle intese raggiunte in Accordi\nnazionali nonché gli effetti riguardanti le singole realtà locali e\nl'articolazione dei nuovi servizi offerti alla utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)le modalità applicative di nuovi modelli di organizzazione della\nattività aventi rilevanti riflessi sulle condizioni di lavoro e degli\neventuali percorsi formativi necessari ad agevolare i connessi processi di\nriconversione e riqualificazione dei lavoratori interessati, anche con\nriferimento alla introduzione di innovazioni tecnologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)l'individuazione dei fabbisogni e dei tempi prevedibili di utilizzo delle\nassunzioni con contratto a tempo determinato correlate alla attuazione di\nprogrammi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative di cui alle\nlett. c) e f) del punto 2) dell'art. 2. In caso di disaccordo la questione\nsarà sottoposta - in deroga a quanto stabilito - all'esame delle competenti\nOO.SS. nazionali stipulanti secondo quanto previsto dalle “Procedure e sedi\ndi composizione delle controversie”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alle materie di cui alla lett. C) verrà redatto, a richiesta di\nuna delle Parti, apposito verbale conclusivo dell'incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che a livello di unità produttiva non potranno\nessere trattate materie diverse da quelle espressamente previste dalla presente\nlett. C) e in ogni caso quelle rientranti nella competenza delle OO.SS.\nnazionali dei lavoratori stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che a livello di unità produttiva o territoriale sorgano\ndivergenze in ordine alla competenza negoziale, la questione dovrà essere\nrimessa alle Organizzazioni nazionali per la verifica, da attuarsi nei 30\ngiorni successivi alla richiesta di esame, del livello negoziale di\ncompetenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROCEDURE E SEDI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento\ndelle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei\nstrumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle\nvarie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali\ndivergenze in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto\ndevono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti, convengono\ndi attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle\ncontroversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può\nchiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la RSU\no RSA interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per controversie plurime si intendono le controversie sui diritti derivanti\nda contratto riguardanti una pluralità di dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la\npresente procedura può essere assunta dalla RSU o RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la\npresentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma\nin ordine alla quale si intende proporre reclamo e i motivi del reclamo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competente Direzione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della\ndomanda, fissa un incontro con il lavoratore e la RSU o RSA interessata per\nl'esame della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia insorta a livello di unità produttiva, le questioni\nnon risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i\nrappresentanti della Associazione datoriale interessata e le rispettive OO.SS.\nterritoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla\nformalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle\ncompetenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro i 10 giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra\nindividuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità\ngiudiziaria sulle materie oggetto delle controversie, né si potrà fare\nricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale\nverrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso i posti di lavoro la Società colloca un unico albo per l'affissione\ndi comunicazioni a disposizione delle OO.SS. di categoria firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicazioni, firmate dai Responsabili delle Segreterie nazionali,\nprovinciali o territoriali (intendendosi per Territoriali - per la Società\nAUTOSTRADE - quegli Organismi sindacali il cui ambito di competenza corrisponde\nalla zona di giurisdizione di ciascuna Direzione di Tronco), devono riguardare\nesclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto\ndi lavoro. La Società consente, altresì, l'affissione della stampa sindacale\nperiodica regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Segreterie Nazionali precisano alla Società, tramite la competente\nAssociazione imprenditoriale di appartenenza, i nominativi dei responsabili\nautorizzati alla firma delle predette comunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della comunicazione da affiggere viene contemporaneamente informata la\nDirezione locale mediante consegna di una copia della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di affissione nei predetti albi viene riconosciuto alle RSU\no RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società provvede a trattenere sulla retribuzione mensile del lavoratore,\nche ne faccia richiesta mediante delega scritta, l'importo dei contributi\nassociativi (la cui misura sarà decisa di volta in volta e comunicata\nunitariamente alle Aziende dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie), da versare\nalla O.S. firmataria del presente contratto, dal lavoratore stesso indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società non dà corso a quelle deleghe che non contengano gli elementi\nriportati nello schema tipo di cui all'all. 2 al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega datata e sottoscritta dal lavoratore deve riportare il mese di\ndecorrenza e l'indicazione della misura percentuale della trattenuta che non\npuò variare nel corso dell'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta non può farsi\nluogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la delega dovesse pervenire alla Società oltre il giorno 5 del mese di\ndecorrenza indicato dal lavoratore, la trattenuta viene operata soltanto a\npartire dal mese successivo a quello di ricevimento senza attuare alcun\nrecupero per il periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale revoca della delega nel corso dell'anno solare deve anch'essa\nessere redatta per iscritto e indicare il mese a decorrere dal quale non deve\npiù essere effettuata la trattenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la revoca dovesse pervenire oltre il giorno 5 del mese indicato dal\nlavoratore la cessazione della trattenuta ha effetto nel mese successivo senza\nalcun conguaglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la delega che la revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e\nquindi strettamente personali; di conseguenza esse devono essere singole e non\ncumulative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando alla revoca si accompagna una nuova delega sottoscritta a favore di\nun'altra Organizzazione sindacale firmataria, la data della prima deve essere\nanteriore o contemporanea a quella della seconda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega e la revoca devono essere consegnate, o fatte pervenire,\ndall'interessato alla Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società, qualora la delega o la revoca risultino difformi da quanto\nsopra previsto, in attesa che il dipendente chiarisca la propria posizione,\ncontinua ad effettuare la trattenuta della quota e il relativo versamento\nsecondo le precedenti disposizioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi trattenuti vengono versati mensilmente dalla Società alle\nOO.SS. interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Permessi per la RSU o RSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta alla RSU, ove costituita, la quantità di ore di permessi sindacali\nretribuiti globalmente attribuibili - in funzione del numero dei dipendenti in\nforza nell'unità produttiva considerata - alle RSA sulla base del calcolo\nprevisto dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e nei limiti stabiliti\ndall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base a quanto sopra definito nelle sedi competenti si procederà ad\naffrontare le problematiche che dovessero derivare dal presente punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi per partecipare alle trattative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la partecipazione a trattative sindacali in sede FEDERRETI vengono\nconcessi permessi retribuiti, previa richiesta avanzata alla Società\nAUTOSTRADE per l'Italia - tramite FEDERRETI - dalle Federazioni nazionali con\nun anticipo di 72 ore sull'orario fissato per gli incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo necessario per il viaggio viene retribuito con quote orarie normali\nqualora nella giornata sia stata già effettuata la prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dei permessi avviene in funzione del numero delle deleghe in\npossesso della Azienda e secondo il criterio proporzionale, assicurando,\ncomunque, a ciascuna O.S. dei lavoratori firmataria del presente contratto una\nrappresentanza di 2 unità. Il numero di permessi non può superare\ncomplessivamente le 20 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi per partecipare a corsi di formazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto\npossono essere concessi - compatibilmente con le esigenze del servizio -\npermessi non retribuiti per consentire la partecipazione a corsi di formazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie\nriprendono la disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale 20 dicembre\n1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali. Le seguenti regole\ntrovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove RSU e per il\nrinnovo di quelle già esistenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ciascuna unità produttiva - intendendosi per tale quella individuata dal\nsuccessivo art. 62 - possono essere costituite RSU, ad iniziativa delle OO.SS.\ndi categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo\ninterconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo\nUnico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 secondo la disciplina ivi\nprevista. Hanno potere di iniziativa anche le OO.SS. di categoria firmatarie\ndel CCNL applicato nella unità produttiva ovvero le Associazioni sindacali\nabilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4),\nsezione III, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 a\ncondizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto\ndell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013\ne aderiscano inoltre ai codici di autoregolamentazione dello sciopero in atto\nper il settore. L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata,\ncongiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come\nsopra individuate. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà\nessere assunta anche dalla RSU ove validamente esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo\ninterconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo\nUnico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 o che, comunque, aderiscano alla\ndisciplina in essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU,\nrinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19,\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300. In particolare, le OO.SS. di categoria\naderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo interconfederale del 28\ngiugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che\ncomunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in\ncui siano state o vengano costituite RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalle RSA alle RSU potrà avvenire solo se definito\nunitariamente dalle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie del\nProtocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Nella definizione dei\ncollegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni\nsindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di\ncui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella\nbase occupazionale della unità produttiva, per garantire un'adeguata\ncomposizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si\nperseguirà una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente\napplicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri\ne nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni\ndi legge. I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei\nquali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà\nsostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le\ndimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono\nconcernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU\ncon conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità\npreviste dal TU 10 gennaio 2014. Il cambiamento di appartenenza sindacale da\nparte di un componente della RSU ne determina la decadenza dalla carica e la\nsostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza\ndel sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti la RSU e le eventuali successive variazioni\nsaranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della\ncompetente Associazione imprenditoriale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione delle operazioni elettorali dovrà garantire il regolare\nespletamento del servizio; il luogo e il calendario delle votazioni saranno\noggetto di specifico accordo tra la commissione elettorale e la Direzione\nAziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Disciplina della elezione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le Associazioni\nsindacali di cui al punto 1), sezione II del TU 10 gennaio 2014, congiuntamente\no disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni\nmediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a\ndisposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la\npresentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione\ndell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla\nmezzanotte del 15° giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL favoriranno la più\nampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia\nstato raggiunto, la Commissione elettorale e le OO.SS. operanti all'interno\ndella azienda prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della\nconsultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i\nquadri non in prova in forza alla unità produttiva alla data delle elezioni.\nHanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a\ntempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) OO.SS. di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del TU 10\ngennaio 2014 oppure dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL applicato\nnell'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente, formalmente e integralmente i contenuti del TU 10\ngennaio 2014, dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo\ndel 31 maggio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndalla unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende\ncon oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59\ndipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i\nmembri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una\nsola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato\nrisulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di, dopo la\nscadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla\naffissione delle liste stesse ai sensi, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la normativa riportata alle presenti lett. D) ed\nE) integra e specifica quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20\ndicembre 1993 così come integrato dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10\ngennaio 2014 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie che si\nintende integralmente richiamato nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Numero dei componenti la RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche di distribuzione\nterritoriale delle unità produttive del comparto, il numero dei componenti\ndelle RSU è pari a 1 componente ogni 50 dipendenti occupati nell'unità\nproduttiva considerata, con un minimo di 5 componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ricoprire cariche sindacali a livello nazionale o provinciale viene\nconcesso - a richiesta - un periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale periodo il trattamento è quello previsto dall'art. 31\ndella legge del 20 maggio 1970 n. 300. La Società, inoltre, riconosce utile il\nperiodo di aspettativa, concesso per tali motivi, ai soli fini della decorrenza\ndella anzianità e della previdenza limitatamente a un triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) Locali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti viene posto a disposizione\ndella RSU o RSA, per l'esercizio delle proprie funzioni, un idoneo locale\ncomune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di\nessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti la RSU o RSA\nha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le\nproprie riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Assemblee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di\nlavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - potranno essere indette dalla RSU e singolarmente o congiuntamente\ndalle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU o le Associazioni sindacali stipulanti che intendano indire una\nassemblea devono darne preavviso 72 ore prima alla Direzione della rispettiva\nunità produttiva comunicando, contemporaneamente, la località proposta,\nl'ordine del giorno e preavvertendo della eventuale partecipazione di dirigenti\nsindacali esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento della assemblea la Società mette a disposizione, ovunque\npossibile, un ambiente aziendale (mensa, autorimessa, p.m., piazzale di\nmanutenzione etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere tenute assemblee nei locali delle stazioni o, comunque, a\ndiretto contatto con l'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale turnista, tenuto conto della struttura aziendale decentrata e\ndelle particolari condizioni di espletamento del servizio, partecipa alle\nassemblee sempre fuori del proprio turno giornaliero di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detto personale si fa luogo, in casi di dimostrata partecipazione alle\nassemblee - e nei limiti di cinque volte l'anno - alla corresponsione di due\nquote orarie normali di retribuzione indipendentemente dall'effettiva durata\ndell'assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Trasferimento dei componenti la RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dei componenti la RSU o RSA può essere disposto solo\nprevio ‘nulla osta’ delle OO.SS. di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M) Referendum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU congiuntamente alle OO.SS. stipulanti, o la RSA, può indire\nreferendum sia secondo quanto previsto dall'art. 21 della legge 20 maggio 1970\nn. 300, sia ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove la RSU non sia ancora stata costituita, i diritti e le titolarità\ndella stessa saranno esercitati dalle RSA delle OO.SS. nazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 – Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti di appalto le aziende committenti verificheranno l'idoneità\ndell'appaltatore, previa acquisizione di tutta la documentazione di legge\nprevista dalla normativa sugli appalti pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda committente favorirà incontri tra le parti aziendali e sindacali\nper le informative relative alle condizioni occupazionali e di lavoro del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 51 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto\nprevisto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e dalle\ndisposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di\nstudio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad\nindividuare eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di\nopportunità uomo-donna nel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale\ncomposta da 3 membri, designati dalle Associazioni datoriali, e 3 membri,\ndesignati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti, che potranno\nessere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle\nrealtà aziendali, alle quali è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esaminare l'andamento della occupazione femminile nelle Aziende sulla base\ndei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del\nsistema informativo vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in base allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei\nPaesi della CEE in applicazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984\nn. 635 e dei Programmi di azione 82\u002F85 e 86\u002F90 della Comunità Europea,\nproporre compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche\nsperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli\neventuali ostacoli di cui al 1° capoverso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale\ne da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma due volte l'anno e\ninvierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività\nsvolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto nel presente articolo, nel ribadire il\nproprio impegno al riguardo, le Parti provvederanno a designare i loro\nrappresentanti allo scopo di attivare, entro il 30 settembre 2006, la\nCommissione paritetica nazionale, al fine di rendere possibile entro l'anno la\ndefinizione di uno specifico programma di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 52 - Violenza di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 80\u002F2015 la\nlavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi\nal percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La lavoratrice,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di\nlavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con\nl'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la\ncertificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di\nprotezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo retribuito con una indennità pari all'ultima\nretribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative) è coperto da\ncontribuzione figurativa ed è computato ai fini della anzianità di servizio a\ntutti gli effetti. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione\noraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di congedi\nparentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di\nlavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della\nlavoratrice, in rapporto di lavoro di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al\npresente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di\nlavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di\ntrasferimento in un'altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di\nsopruso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 53 - Dignità della persona, molestie e violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sui luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in recepimento di quanto previsto dall'Accordo quadro sulle\nmolestie e le violenze nei luoghi di lavoro del 25.1.2016, sottoscritto da\nCGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA, e dal Codice Etico in vigore nelle singole\nSocietà, ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri\ncome molestie o violenza sul luogo di lavoro e si impegnano ad adottare misure\nadeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti allegano un Codice nazionale di comportamento contro le molestie\nsessuali e il mobbing, che costituisce parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Permessi solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella contrattazione di 2° livello verranno definite modalità di donazione\ndi ore di riposo e permessi, fermo restando i diritti di cui al D.lgs. 66\u002F2003,\nai colleghi dipendenti della stessa impresa al fine di consentire loro di\nassistere figli e familiari in particolari condizioni di salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Ch3>Art. 55 - Tutele delle persone tossicodipendenti, degli etilisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e malati di AIDS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico\nriabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è\ndovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo\nnon superiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico - riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e della decorrenza\ndell'anzianità. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa,\nl'azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del\n50% per un massimo di 12 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di\ngrave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alla aspettativa di cui sopra, possono essere concessi\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso\nsaranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del\nlavoratore presso uffici più vicino alla struttura terapeutica di cui sopra,\nnonché alle mansioni adeguate alla condizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno garantite, con riferimento alla legge 162\u002F90, le agevolazioni\npreviste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero\npresso le strutture abilitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendenze ne attesti la\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori ci cui ai commi 1) e 3) è consentito il\nricorso all'assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego\nnonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza,\nla incolumità e la salute di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge 135\u002F90, le aziende si impegnano a non effettuare\nsul personale sanitari finalizzati alla individuazione della patologia di\nimmunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la\nriservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo,\naccordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che\nagevolino le terapie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le\ndisposizioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Ente bilaterale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito l'Ente Bilaterale Nazionale con il compito di svolgere le\nseguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi a favore del personale, la cui prestazione richieda\nautorizzazione alla guida di mezzi, a cui sia stata sospesa e ritirata la\npatente di guida e per effetto di tale situazione subisce riflessi negativi\nsulla retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per\nfigure specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica e monitoraggio dell'andamento sulla stabilità occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e\nsicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e\ncontemporaneamente di ridurre i premi INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, valutando anche\nl'opportunità di far confluire materie e competenze già proprie degli\nOrganismi bilaterali previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al finanziamento dell'intervento per l’istituzione dell'Ente Bilaterale,\nè destinata, a partire da gennaio 2012, una distinta e specifica contribuzione\nmensile (riferita a 12 mensilità) di € 7,00 per ciascun lavoratore in\nforza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese non aderenti alle Associazioni firmatarie il presente CCNL e che\nnon aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo\ncontributo all'Ente Bilaterale devono erogare una quota di retribuzione ad ogni\nsingolo lavoratore (EAR, “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad\n€ 7,00 mensili per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale rimane uno strumento utile per sviluppare e diffondere il\nwelfare integrativo nelle aziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le fonti istitutive si adopereranno per la riforma dello statuto valutando\nipotesi di integrazione delle attuali attività dell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono altresì di utilizzare parte del patrimonio accumulato\nper stipulare una polizza premorienza e LTC a favore di tutti i lavoratori del\nsettore, e per integrare il reddito in caso di congedo parentale per\nmaternità\u002Fpaternità. Tali trattamenti saranno sostitutivi di analoghe\nprestazioni già presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di definire una norma statuaria che\nstabilisca un criterio di proporzionalità tra quanto versato e quanto ricevuto\nin termini di prestazione dai lavoratori delle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 57 - Igiene, sicurezza, salute e ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive\nmodificazioni sono esercitate dai Rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza (RLS) secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Accordo\ninterconfederale 22.6.1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 5 del D.lgs. n.\n81\u002F2008, gli strumenti per l'espletamento delle funzioni del RLS sono stabiliti\ndalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della costituzione delle RSU o RSA in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleggono all'interno della RSU o RSA i RLS nei seguenti\nnumeri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 50\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 51 a\n250 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a\n1.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori\ndimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene costituita in ogni singola azienda una Commissione paritetica per la\nsicurezza sul lavoro, composta da rappresentanti della Società e dai\nrappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le distinte attribuzioni di cui alla vigente normativa in\nmateria, alla Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro sono\nriconosciuti i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro,\nanche attraverso l'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione della\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esprimere pareri, sulla base di dati informativi forniti dalla Società, in\noccasione della introduzione di nuove apparecchiature e\u002Fo procedure le cui\ncaratteristiche possono presentare particolare rilevanza sotto il profilo della\nsicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare il periodico aggiornamento del fascicolo “norme di sicurezza\nper l'esecuzione di lavori sulla autostrada in presenza del traffico”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare le iniziative di formazione realizzate dalla impresa, con\nparticolare riguardo a quelle del personale che opera sull'asse autostradale e\nindividuare, avuto riguardo alle peculiarità e alle tipologie produttive del\ncomparto, ulteriori contenuti formativi rispetto a quelli previsti dalla parte\nI, punto 3) dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e in applicazione del\nD.M. 4 marzo 2013 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene istituito tra le parti stipulanti il presente contratto un\nOsservatorio di comparto sulla sicurezza sul lavoro, composto pariteticamente\nda 5 membri, con il compito di analisi e studio della normativa nazionale e\ncomunitaria in materia e di monitoraggio sulle iniziative e le buone pratiche\nin atto nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Società AUTOSTRADE per l'Italia, in relazione delle peculiari\nconfigurazioni organizzative, la Commissione paritetica per la sicurezza sul\nlavoro svolgerà anche una funzione di monitoraggio dei diversi aspetti\napplicativi previsti dal citato decreto legislativo al fine di assicurare\nl'omogeneità e l'univocità in ciascuna unità produttiva. Tale Commissione\nsarà composta, per la parte sindacale, da un numero pari a 8 da individuare\ntra i rappresentanti per la sicurezza eletti a livello di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo in materia\ndi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza integrano e specificano\nquanto previsto dall'Accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende\nintegralmente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive nelle quali la RSU non sia ancora costituita ed\noperino le RSA delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie\ndell'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014, il numero dei rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza da eleggere sarà stabilito a livello locale con la\ncompetente Direzione aziendale e non potrà eccedere quello fissato dal punto\n2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della utilizzazione delle 150 ore, necessarie per migliorare la\npropria cultura e formazione professionale, le Parti convengono che questo\nistituto è da intendersi relativo ai corsi di studio legalmente riconosciuti\ndall'ordinamento scolastico italiano, ivi compresi gli istituti superiori, le\nUniversità, le scuole di dottorato e master, gli IFTS. I lavoratori a tempo\nindeterminato e a tempo pieno potranno usufruire, a richiesta, di permessi\nretribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro capite’, che\npotranno anche essere utilizzate in un solo anno, sempre che il corso al quale\nil lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore\npari o superiori a 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di\ncui sopra non dovranno superare ogni anno il 3% del totale della forza occupata\nnella azienda (*) alla data del 1° gennaio di ciascun anno, né potranno\ncontemporaneamente superare il 2% del totale della forza occupata in ciascun\nturno dell'azienda (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale\nespletamento del servizio nella sede di lavoro interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione\naziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli\nattestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di\ncui al precedente punto 2), la Direzione aziendale e la RSU o RSA fermo\nrestando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presente le istanze\nespresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di\nservizio, le caratteristiche dei corsi di studio etc.) per l’identificazione\ndei beneficiari dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rendere possibile il godimento dei permessi di cui sopra, è consentito\nl'utilizzo dei lavoratori a tempo parziale oltre il limite massimo stabilito\ndall'art. 3, punto 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione - debitamente documentata - a corsi di studio di cui al\npresente articolo costituisce titolo di priorità nell'utilizzo dei permessi\ndella Banca ore, ferme restando le modalità di fruizione ivi stabilite,\nsempreché non sussistano altre richieste di permesso motivate da gravi e\ndocumentate ragioni di carattere personale e familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al punto 1), per il conseguimento del diploma di\nmaturità e per sostenere esami universitari, hanno diritto ad un giorno di\npermesso retribuito per ciascuna prova effettivamente sostenuta. Un ulteriore\ngiorno di permesso retribuito sarà concesso, per il conseguimento del diploma\ndi maturità, qualora il lavoratore avente diritto non abbia residui ferie o\npermessi degli anni precedenti. Un ulteriore permesso retribuito sarà\nconcesso, per ciascun esame universitario (non applicabile in caso di esame\nripetuto), qualora il lavoratore avente diritto non abbia residui di ferie o\npermessi dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori studenti si fa, peraltro, riferimento a quanto previsto\ndall'art. 10 della legge del 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la Società AUTOSTRADE per l'Italia si fa riferimento alle singole\nunità produttive individuate ai sensi dell'art. 57.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che l'agevolazione a frequentare i corsi di cui al comma 1)\ndell'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere intesa come\npossibilità di assegnare saltuariamente i lavoratori studenti - che non\nfruiscano delle 150 ore - a un turno di lavoro che non impedisca la frequenza\nalle lezioni. Ciò dovrà avvenire previo accordo con gli altri lavoratori\nturnisti interessati e con eventuale consultazione della competente RSU o RSA,\nin caso di mancato accordo tra i lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 59 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, per i lavoratori del settore autostradale, hanno\nistituito, il 22 novembre 2004 con avvio operativo al 1° gennaio 2006, un\nFondo nazionale, denominato ASTRI-Fondo Pensione, a contribuzione definita e a\ncapitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di\nerogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.lgs. 21 aprile\n1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo\nindeterminato e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino\nnell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) periodi di lavoro non\ninferiori a 3 mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista\ndalla relativa normativa di legge, sono calcolate sugli elementi della\nretribuzione mensile di cui al punto 1) dell'art. 22 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione volontaria del lavoratore comporta il versamento della\ncontribuzione ordinaria dell'1% a suo carico, cui corrisponde il contributo a\ncarico della azienda del 2,5%, comprensivo del contributo aggiuntivo dello 0,5%\ndovuto a decorrere dall'1.1.2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione\ncomplessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una\ncontribuzione complessiva pari al 3,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni al Fondo sono inoltre costituite dal versamento del TFR,\ncosì come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alla percentuale ordinaria di cui al comma 5), il lavoratore\npuò optare per il versamento, a proprio carico, di una contribuzione\naggiuntiva; ferma restando la misura massima complessiva della contribuzione a\ncarico della azienda nel caso di cui al comma 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.1.2017 ogni azienda che applica il presente CCNL è\ntenuta a versare al fondo ASTRI una contribuzione pari allo 0,5% a favore di\nciascun lavoratore non iscritto al fondo ASTRI ovvero non iscritto ad altro\npreesistente Fondo negoziale presente nel comparto, qualificato come\n“iscritto contrattuale”. L'avvio del predetto versamento contributivo sarà\noperativo al completamento delle procedure di competenza del fondo ASTRI, ferma\nrimanendo la predetta data di decorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comparto di adesione al quale versare il contributo in parola è\nindividuato, indistintamente per fascia anagrafica - considerato l'andamento\nstorico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell'importo\nannualmente accantonato - nel comparto di “default” individuato dal fondo\nASTRI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le relative modalità operative e per la misura delle spese a carico del\nsolo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e\u002Fo\nregolamentari, nonché le deliberazioni del fondo ASTRI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il\nlavoratore cosiddetto “contrattuale” intenda spostare la posizione\nprevidenziale in parola dal Fondo ASTRI ad altro Fondo, viene meno\ndefinitivamente per il datore di lavoro l'obbligo di continuare a corrispondere\nil contributo contrattuale a suo favore a decorrere dal mese in cui avviene lo\nspostamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche sulla base di indicazioni del fondo ASTRI, sono state programmate\nspecifiche azioni informative nei confronti dei dipendenti “contrattuali”,\nsia con comunicazioni interne da parte aziendale sia con assemblee da parte\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contributi di cui al presente articolo, ivi compresi gli importi\nprelevati dal TFR, saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle\ncompetenze di ciascun mese, nonché della 13a mensilità e del premio annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società non aderenti al fondo ASTRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette Società sono tenute, con decorrenza 1.1.2017, ad incrementare\nil contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2016, di\nun importo in cifra fissa corrispondente al valore del contributo aggiuntivo\ndello 0,5%, di cui al comma 5), calcolato sugli elementi della retribuzione\nmensile di cui all'art. 22, comma 1) del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 60 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che a decorrere dal mese di giugno 2012 le aziende\nverseranno un importo pari ad € 13,00 per 12 mensilità. Detti importi per le\nAziende che già hanno un sistema di assistenza sanitaria integrativa verranno\nutilizzati per le implementazioni delle coperture previste; per le Aziende che\nne siano sprovviste verranno accantonate, per una loro utilizzazione sempre in\nmateria di assistenza sanitaria integrativa, che dovrà essere decisa dalla\ncontrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto stabilito dal punto precedente la contrattazione di\n2° livello dovrà stabilire, qualora non si sia ancora provveduto,\nl'utilizzazione del contributo ivi previsto - decorrente dal mese di giugno\n2012 - entro il 31 marzo 2014, per la realizzazione di un sistema di assistenza\nsanitaria. Le Società che non provvedano all'utilizzo predetto entro il\ntermine di cui sopra saranno tenute ad erogare ad ogni lavoratore a tempo\nindeterminato una quota di retribuzione pari ad € 13,00 mensili per 12\nmensilità a titolo di indennità sostitutiva della assistenza sanitaria\nintegrativa, quale elemento di cui all'art. 22, punto 2) del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che la contrattazione di 2° livello potrà riconoscere ai\nlavoratori delle singole Società ulteriori “garanzie integrative\nopzionali” in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Cessione trasformazione e subentro della Società\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione o la trasformazione o il subentro in qualsiasi modo della\nSocietà non risolve di per sé il rapporto di lavoro che prosegue senza\nsoluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., sia dal punto di vista\nretributivo sia dal punto di vista normativo. I lavoratori ad essa addetti\nconservano i propri diritti nei confronti della Società subentrante, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-anzianità maturata ai fini economici e normativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'applicazione del presente CCNL e dei successivi rinnovi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'applicazione della contrattazione aziendale in vigore al momento della\ncessione\u002Ftrasformazione\u002Fsubentro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Unità produttiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per unità produttiva si intende l'Azienda mentre\nper la Società AUTOSTRADE per l'Italia si intendono le sedi di Roma e Firenze,\nle Direzioni di Tronco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto, sia nell'ambito dei singoli istituti come\nnel loro complesso, sono correlative e inscindibili e pertanto i soggetti che\nosservino, anche in termini parziali, tali previsioni sono da considerarsi, per\nfatti concludenti, a tutti gli effetti vincolati all'insieme delle norme in\nesso contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del CCNL è fissata in applicazione dei vigenti Accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso si intende rinnovato di anno in anno se non viene disdetto tre mesi\nprima della sua scadenza con lettera raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il presente contratto resta in vigore fino a che non sia\nsostituito da successivo contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di verificare attentamente gli eventuali scostamenti tra\nl'inflazione prevista e quella effettivamente realizzata nell'arco di vigenza\ndel presente CCNL, al fine di individuare, qualora si registrassero\nsignificativi spostamenti gli interventi necessari per il recupero degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA TANTUM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del\npresente Accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio - 31\nluglio 2016, un importo forfettario lordo ‘pro capite’ nelle misure di\nseguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"158\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"66\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">158,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">141,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">125,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">114,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">91,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">67,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi, che saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese\ndi agosto 2016, verranno proporzionalmente determinati, per i lavoratori\nassunti successivamente alla data del 31 dicembre 2015, in funzione dei mesi di\nservizio prestati dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura\ndel 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata\nal mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore. La\nfrazione di mese viene computata come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini\ndei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza,\npuerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2016 - 31\nluglio 2016 che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico\ndell’istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno\nconsiderate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 11pt\" width=\"667\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">minimo\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al 31.12.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"364\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">nuovi\n        minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.8.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.1.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.1.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">235\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.247,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.295,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.406,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.486,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.008,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.051,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.150,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.221,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">185\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.769,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.807,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.894,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.957,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">169\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.616,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.650,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.730,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.787,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">148\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.415,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.445,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.515,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.565,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.291,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.318,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.382,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.428,18\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable style=\"font-size: 11pt\" width=\"667\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">956,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">976,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.024,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.057,89\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 11pt\" width=\"667\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che gli incrementi dei minimi tabellari, definiti con\nil presente Accordo, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 non sono\nconsiderati utili ai fini del computo dei compensi relativi a qualsiasi\ntipologia di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"667\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"123\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">parametri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">complessivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"364\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incrementi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.8.16\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.1.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dall’1.1.18\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">235\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">238,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">111,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">212,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">99,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">185\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">187,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">87,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">62,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">169\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">171,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">57,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">148\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">136,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"123\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">101,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,78\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"667\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI DI CUI ALL’ART. 43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"181\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">398,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A1 (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">352,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">312,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B1 (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">282,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">254,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">240,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">D (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">198,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto stabilito dall’Accordo 18 aprile 1997, per il\npersonale già inquadrato nei livv. 9), 6) e 2) e che al 1° giugno 1997, per\neffetto della nuova classificazione, risulti inquadrato rispettivamente nei\nlivv. A1), B1) e D), gli importi sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) A1: 374,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) B1 (*): 297,48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) D: 218,98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ DI CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"181\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">539,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">533,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">529,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">523,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">522,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">519,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">D \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">514,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELEMENTO DIFFERENZIATO DALLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"181\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">118,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">A1 (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">65,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">81,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">B1 (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">40,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">46,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">51,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">D \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"justify\">50,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto stabilito dall’Accordo 18 aprile 1997, per il\npersonale già inquadrato nei livv. 9) e 6) e che, al 1° giugno 1997, per\neffetto della nuova classificazione, risulti inquadrato rispettivamente nei\nlivelli A1) e B1), gli importi sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) A1: 106,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) B1 (*): 85,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella D - Tabella Ratei ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA RATEI FERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"633\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"170\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"103\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\" height=\"26\">\u003Cp align=\"center\">anzianità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">fino a 8 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">da 8 anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">oltre 15 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\" height=\"69\">\u003Cp align=\"center\">giorni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">spettanza annua\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">25 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"center\">dodicesimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">ratei\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">ratei\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">ratei\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">2 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">7 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">6 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">12 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">12 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">11 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">14 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">17 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">16 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">22 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">16 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"170\">\u003Cp align=\"justify\">11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp align=\"center\">23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">27 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROPRIETÀ RISERVATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa\nproprietà del testo contrattuale e inibiscono la riproduzione totale o\nparziale a enti, organizzazioni, imprese o privati, riservandosi ogni azione a\nsalvaguardia dei loro diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ELENCAZIONE FESTIVITÀ S. PATRONO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) FACSIMILE DI DELEGA SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO FISE-ACAP 10 luglio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) DICHIARAZIONE CONGIUNTA 1° giugno 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ED EXTRA PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) AUTOREGOLAMENTAZIONE DIRITTO DI SCIOPERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) PROFILI APPRENDISTATO - SCHEMA PIANO PORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODULO ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) CCNL 15 luglio 2015 - Art. 15 PERMESSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) NORME STORICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) LETTERE AGGIUNTIVE COMUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) LETTERE AGGIUNTIVE FEDERRETI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) LETTERE AGGIUNTIVE FISE-ACAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ELENCAZIONE FESTIVITÀ S. PATRONO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"712\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"316\">\n  \u003Ccol width=\"362\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Soc. AUTOSTRADE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">29 giugno (SS. Pietro e Paolo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Soc. Monte Bianco\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">14 febbraio (S. Valentino)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Soc. Tangenziale di Napoli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">19 settembre (S. Gennaro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Soc. Torino Savona\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">24 giugno (S. Giovanni Battista)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- S.A.T.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">29 giugno (SS. Pietro e Paolo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- R.A.V.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">29 giugno (SS. Pietro e Paolo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- S.p.A. Autovie Venete\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">3 novembre (S. Giusto)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Torino-Milano\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">24 giugno (S. Giovanni Battista)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- ATIVA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">24 giugno (S. Giovanni Battista)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Strada dei Parchi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">29 giugno (SS. Pietro e Paolo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Brennero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">26 giugno (S. Virgilio)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Traforo San Bernardo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">6 novembre (S. Leonardo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Serravalle-Milano\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">7 dicembre (S. Ambrogio)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Brescia-Padova\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">21 maggio (S. Zeno)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- S.A.V.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">7 settembre (S. Grato)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- S.A.TA.P.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">24 giugno (S. Giovanni Battista)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Centro Padane\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">13 novembre (S. Omobono)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Autostrade dei Fiori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">6 novembre (S. Leonardo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- S.A.L.T.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">25 marzo (SS. Annunziata)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- S.A.M.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">19 settembre (S. Gennaro)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- Venezia-Padova\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">13 giugno (S. Antonio da Padova)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- CISA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">12 novembre (S. Martino)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- SITAF (sede Torino)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">24 giugno (S. Giovanni Battista)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- SITAF (esercizio)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">13 agosto (S. Ippolito)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"316\">\u003Cp align=\"justify\">- SITAF (Bardonecchia)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"362\">\u003Cp align=\"justify\">13 agosto (S. Ippolito)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>FACSIMILE DI DELEGA SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIREZIONE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prego codesta spettabile Società a voler trattenere sulle mie competenze\nmensili per ___ mensilità, un importo pari ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o la diversa misura che sarà decisa di volta in volta e comunicata\nunitariamente alle Aziende dalle O.S.L. firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale somma, che costituisce il mio contributo associativo alla ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________________ dovrà essere versata a detta Organizzazione\nsindacale ad ogni fine mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente delega deve intendersi valida a decorrere dal mese di __________\ne deve ritenersi operante fino al ____________ salva, comunque, la possibilità\nda parte mia di revocarla anticipatamente con apposita comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(leggibile e per esteso)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede di Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Numero di matricola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO FISE-ACAP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 10 luglio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISE\u002FACAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILT\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLA\u002FCISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UGL Viabilità e Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla Nota a verbale n. 3 in calce all’art. 24 del CCNL\nvigente, le Parti confermano che - come previsto dal Protocollo AUSITRA 19\ngiugno 1976 - a decorrere dalla data appena richiamata per le Società e i\nConsorzi concessionari di Autostrade e Trafori associati a FISE-ACAP ai fini\ndella determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera e oraria, i\nsoli punti 1), 2), 3) e 5) del citato art. 24 sono stati sostituiti dai\nseguenti punti 1), 2) e 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 170 la retribuzione mensile\ndi cui al punto 1), lett. a) e b) dell’art. 22. La retribuzione giornaliera\nsi ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione della retribuzione giornaliera per le festività cadenti\nnella giornata di domenica si ottiene applicando il divisore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo della retribuzione oraria per il lavoro straordinario\nnon si terrà conto dei 12simi della 13a mensilità e del premio annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dichiarazione congiunta 1° giugno 2006\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle problematiche prospettate dalle OO.SS. della cessione di\nramo d'azienda, della esternalizzazione di attività, del distacco, della\nestensione del perimetro delle attività cui si applica il CCNL, le parti\nstipulanti, tenuto conto della complessità e della delicatezza del tema, su\ncui si sono rilevate posizioni non convergenti, convengono sulla necessità di\nattivare un confronto per un adeguato approfondimento dei molteplici profili\nche connotano complessivamente la problematica in questione, con l'obiettivo di\nricercare soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno a partire dal mese di giugno con l'impegno di\nconcludere il confronto entro il termine del 31 marzo 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti provvederanno inoltre a ricercare soluzioni a specifici aspetti\ninerenti all'istituto del distacco. Fino alla data di conclusione del confronto\nsi procederà ad apposita informativa preventiva al Sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esternalizzazione di attività oggi svolte all'interno, fatte\nsalve le procedure di cui all'art. 47, legge n. 420\u002F90 e successive\nmodificazioni, l'Azienda ne darà apposita comunicazione preventiva alle\ncompetenti strutture delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, precisando\ngli obiettivi perseguiti, gli eventuali riflessi occupazionali e i tempi di\nattuazione. A seguito di richiesta sindacale, da avanzarsi nei 5 giorni\nsuccessivi, si procederà ad un esame congiunto finalizzato alla ricerca di\nsoluzioni condivise che realizzino un equilibrato contemperamento degli\nobiettivi perseguiti dalla Azienda, da un lato e della tutela delle condizioni\ndi lavoro del personale e della stabilità occupazionale, dall'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale esame, salvo diverso accordo tra le Parti, dovrà essere concluso nei\n15 giorni successivi alla richiesta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia stato possibile individuare soluzioni condivise, a richiesta\ndi una delle Parti, da avanzarsi nei cinque giorni successivi, si darà luogo\nad un esame a livello nazionale che, salvo diverso accordo tra le Parti, dovrà\nconcludersi nei 15 giorni successivi alla richiesta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri di cui alla presente procedura avranno inizio entro 3 giorni\ndalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che fino al termine del confronto l'Azienda non darà luogo\nalla attuazione delle iniziative oggetto del confronto e da parte sindacale non\nsi potrà fare ricorso ad agitazioni del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al 31 marzo 2007, in caso di mancato accordo, qualora l'Azienda proceda\ncomunque a dare attuazione alle iniziative di cui al presente punto 3) andrà\ngarantita l’applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In merito alle problematiche sollevate dalle OO.SS. circa specifiche\nsituazioni aziendali, quali il servizio di portineria e accoglienza, gli\ninterventi di manutenzione e riparazione impianti e il servizio di prevenzione\ndegli incendi, si procederà, a livello di Gruppo con la partecipazione delle\nAziende interessate alle problematiche evidenziate, ad appositi incontri con\nle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ED EXTRA PROFESSIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le polizze per gli infortuni professionali ed extra professionali,\nsottoscritte dalla Società AUTOSTRADE per l’Italia in applicazione della\ndichiarazione a verbale di cui all’art. 33 del CCNL, potranno essere\nvisionate dal personale interessato presso i rispettivi Uffici del\nPersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità per la denuncia degli infortuni sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in caso di infortunio l’interessato è tenuto a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comunicare tempestivamente, preferibilmente a mezzo telegramma,\nl’accaduto direttamente all’ufficio del Personale di appartenenza\n(Direzione Generale di Roma e Firenze e le Direzioni di Tronco), e non alla\nCompagnia assicuratrice, precisando se trattasi di infortunio professionale od\nextra professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilare il modulo “denuncia di danno su polizza infortuni” (mod.\n3203) predisposto dalla Compagnia assicuratrice e disponibile presso\nl’Ufficio del personale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà cura dell’Ufficio del personale provvedere, successivamente,\nprovvedere all’invio alla Compagnia assicuratrice del suddetto modulo,\ndebitamente compilato dall’infortunato e dal suo medico curante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi di eccezionale gravità sarà necessario comunicare tempestivamente\nl’accaduto anche alla Compagnia assicuratrice a mezzo telegramma, fax etc.,\nfermo restando l’adempimento di quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non appena ricevuta notizia dalla Compagnia assicuratrice l’Ufficio del\npersonale provvederà a comunicare all’infortunato sia il numero del\nsinistro, a cui in seguito si dovrà fare sempre riferimento, sia la sede in\ncui verrà trattata l’istruttoria della pratica e la liquidazione del\ndanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutta l’ulteriore successiva documentazione medica relativa\nall’infortunio dovrà, fino a guarigione avvenuta, essere trasmessa\ndall’infortunato alla sede locale della assicurazione e, in copia,\nall’Ufficio del personale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni verranno portate tempestivamente a conoscenza del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DALLE O.S.L.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via C. Colombo, 98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(oggi FISE-ACAP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via del Poggio Laurentino, 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto contenuto nel Protocollo per l’autoregolamentazione\ndel diritto di sciopero del 18 luglio 1986, qualora, nonostante l’esperimento\ndelle procedure di cui all’art. 44 (*), non si addivenga alla composizione\ndella vertenza in atto, le scriventi OO.SS. si atterranno alle seguenti\nautonome norme di comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proclamazione di scioperi nazionali è comunicata alle Aziende con un\npreavviso di almeno 10 giorni precisandone le relative modalità e collocazioni\ntemporali, restando inteso che ciascuna azione si svolgerà in un unico periodo\ndi durata continuativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso di scioperi a carattere locale il periodo di preavviso sarà almeno\ndi 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non supererà le 4 ore per\nciascun turno di lavoro, mentre per le successive proclamazioni, al fine di\nconsentire l’auspicabile risoluzione della controversia, sarà garantito un\nintervallo di almeno 72 ore tra il primo sciopero e quelli successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata di ciascuna azione successiva alla prima non eccederà l’intera\ngiornata lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’effettuazione delle forme di lotta, che avrà riguardo alla sicurezza\ndegli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, garantendo la\npresenza del personale, dovrà essere definita con intesa a livello locale\nentro 60 giorni dalla stipula del nuovo CCNL; in assenza di intese a livello\nlocale saranno esperiti i livelli superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferma restando la piena intangibilità del diritto costituzionale allo\nsciopero, quale diritto individuale, per quanto di competenza di FILT-CGIL,\nFIT-CISL e UILTRASPORTI, in occasione di vertenza a carattere locale, le\nprerogative e i compiti per la effettuazione dello sciopero sono proprie della\nRSU d’intesa con le OO.SS. territoriali, secondo le modalità stabilite dal\nregolamento di settore, FILT-FIT-UIL. Restano ovviamente impregiudicate in tale\nprevisione le prerogative proprie di ciascuna Organizzazione sindacale per\nquanto attiene la valutazione e il giudizio sui singoli conflitti secondo\nquanto previsto dal regolamento di cui sopra; nel caso in cui siano interessate\npiù unità produttive per la Aziende che insistono in una unica regione, alle\nstrutture regionali di categoria, per quelle che insistono in più regioni,\nalle strutture nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale codice di comportamento è vincolato al pieno rispetto, da parte\nassociativa e aziendale delle procedure di cui all’art. 44 (*) e delle fasi\ndi raffreddamenti ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto l’efficacia del sistema di relazioni determinato e\ndelle norme di autoregolamentazione definite è connessa al pieno\ncoinvolgimento delle strutture sindacali e al recepimento della nuova\ndisciplina istitutiva delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Segreterie Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL, FIT-CISL-UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) divenuto art. 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle posizioni espresse e alle intese intercorse in\noccasione della stesura del testo del CCNL 16 febbraio 2000, le Parti si danno\natto che si provvederà entro il 31 marzo 2001 alla revisione ed integrazione\ndel presente allegato, nonché alla prevista definizione delle intese\napplicative di quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive\nmodifiche e integrazioni e dalle specifiche delibere della Commissione di\nGaranzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6 bis)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dalle O.S.L.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via C. Colombo, 98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(oggi FISE-ACAP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via del Poggio Laurentino, 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto contenuto nel Protocollo per l’autoregolamentazione\ndel diritto di sciopero del 18 luglio 1986, qualora, nonostante l’esperimento\ndelle procedure di cui all’art. 44 (*) del CCNL, non si addivenga alla\ncomposizione della vertenza in atto, le scriventi OO.SS. si atterranno alle\nseguenti autonome norme di comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proclamazione di scioperi nazionali sarà comunicata alle Aziende con un\npreavviso di almeno 10 giorni precisandone le relative modalità e collocazioni\ntemporali, restando inteso che ciascuna azione si svolgerà in un unico periodo\ndi durata continuativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso di scioperi a carattere locale il periodo di preavviso sarà almeno\ndi 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non supererà le 4 ore per\nciascun turno di lavoro, mentre per le successive proclamazioni, al fine di\nconsentire l’auspicabile risoluzione della controversia, sarà garantito un\nintervallo di almeno 72 ore tra il primo sciopero e quelli successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata di ciascuna azione successiva alla prima non eccederà l’intera\ngiornata lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’effettuazione delle forme di lotta, che avrà riguardo alla sicurezza\ndegli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, garantendo la\npresenza del personale, dovrà essere definita con intesa a livello locale\nentro 60 giorni dalla stipula del nuovo CCNL; in assenza di intese a livello\nlocale saranno esperiti i livelli superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferma restando la piena intangibilità del diritto costituzionale allo\nsciopero, quale diritto individuale, per quanto di competenza dello SLA\u002FCISAL\nin occasione di vertenze a carattere locale, le prerogative e i compiti per\nl’effettuazione dello sciopero sono proprie delle RSU d’intesa con le\nOO.SS. territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui siano interessate più unità produttive la decisione\nspetterà per le Aziende che insistono in una unica regione e per quelle che\ninsistono in più regioni alle strutture sindacali nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale codice di comportamento è vincolato al pieno rispetto, da parte\nassociativa ed aziendale delle procedure di cui all’art. 44 (*) e delle fasi\ndi raffreddamenti ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto l’efficacia del sistema di relazioni determinato e\ndelle norme di autoregolamentazione definite è connessa al pieno\ncoinvolgimento delle strutture sindacali ed al recepimento della nuova\ndisciplina istitutiva delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLA-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) divenuto art. 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle posizioni espresse e alle intese intercorse in\noccasione della stesura del testo del CCNL 16 febbraio 2000, le Parti si danno\natto che si provvederà entro il 31 marzo 2001 alla revisione e integrazione\ndel presente allegato, nonché alla prevista definizione delle intese\napplicative di quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive\nmodifiche e integrazioni e dalle specifiche delibere della Commissione di\nGaranzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6 ter)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via C. Colombo, 98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(oggi FISE-ACAP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via del Poggio Laurentino, 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto contenuto nel Protocollo per l’autoregolamentazione\ndel diritto di sciopero del 18 luglio 1986, qualora, nonostante l’esperimento\ndelle procedure di cui all’art. 44 (*) del CCNL, non si addivenga alla\ncomposizione della vertenza in atto, le scriventi OO.SS. si atterranno alle\nseguenti autonome norme di comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proclamazione di scioperi nazionali sarà comunicata alle Aziende con un\npreavviso di almeno 10 giorni precisandone le relative modalità e collocazioni\ntemporali, restando inteso che ciascuna azione si svolgerà in un unico periodo\ndi durata continuativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel caso di scioperi a carattere locale il periodo di preavviso sarà almeno\ndi 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non supererà le 4 ore per\nciascun turno di lavoro, mentre per le successive proclamazioni, al fine di\nconsentire l’auspicabile risoluzione della controversia, sarà garantito un\nintervallo di almeno 72 ore tra il primo sciopero e quelli successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata di ciascuna azione successiva alla prima non eccederà l’intera\ngiornata lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’effettuazione delle forme di lotta, che avrà riguardo alla sicurezza\ndegli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, garantendo la\npresenza del personale, dovrà essere definita con intesa a livello locale\nentro 60 giorni dalla stipula del nuovo CCNL; in assenza di intese a livello\nlocale saranno esperiti i livelli superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la piena intangibilità del diritto costituzionale allo\nsciopero, quale diritto individuale, per quanto di competenza dello\nCISNAL\u002FTrasporti (oggi UGL Viabilità e Logistica) in occasione di vertenze a\ncarattere locale, le prerogative d i compiti per l’effettuazione dello\nsciopero sono proprie delle RSU d’intesa con le OO.SS. territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui siano interessate più unità produttive la decisione\nspetterà per le Aziende che insistono in una unica regione e per quelle che\ninsistono in più regioni alle strutture sindacali nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale codice di comportamento è vincolato al pieno rispetto, da parte\nassociativa ed aziendale delle procedure di cui all’art. 44 (*) e delle fasi\ndi raffreddamento ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto l’efficacia del sistema di relazioni determinato e\ndelle norme di autoregolamentazione definite è connessa al pieno\ncoinvolgimento delle strutture sindacali e al recepimento della nuova\ndisciplina istitutiva delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UGL Viabilità e Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) divenuto art. 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle posizioni espresse ed alle intese intercorse in\noccasione della stesura del testo del CCNL 16 febbraio 2000, le Parti si danno\natto che si provvederà entro il 31 marzo 2001 alla revisione e integrazione\ndel presente allegato, nonché alla prevista definizione delle intese\napplicative di quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive\nmodifiche e integrazioni e dalle specifiche delibere della Commissione di\nGaranzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI FORMATIVI CONDIVISI - SCHEMA PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- MODULO ATTESTAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(temporaneamente sostitutivo del Libretto del Cittadino)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELATIVO ALLE FIGURE DI LIV. D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE DI BASE E TRASVERSALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali riguardanti la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la normativa sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le responsabilità e adempimenti relativi al D.lgs. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi principali del contratto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi principali della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di operare in un contesto aziendale orientato alla\nqualità e alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di comunicare nel contesto lavorativo di propria\nappartenenza (comunicazione interna e\u002Fo esterna).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il contesto organizzativo di riferimento della propria\nstruttura di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure prestabilite necessarie alle attività previste dal\nprofilo professionale relativo al settore lavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i compiti minimali, esecutivi e standardizzati necessari calle\nattività previste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare le attrezzature necessarie alle attività\npreviste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELATIVO ALLE FIGURE DI LIVELLO C1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE DI BASE E TRASVERSALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali riguardanti la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le responsabilità e adempimenti relativi al D.lgs. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi principali del contratto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi principali della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di operare in un contesto aziendale orientato alla\nqualità e alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di comunicare adeguatamente nel contesto lavorativo di\npropria appartenenza (comunicazione interna e\u002Fo esterna).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure definite riguardanti la propria struttura\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di comunicare adeguatamente nel contesto lavorativo di\npropria appartenenza (comunicazione interna e\u002Fo esterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di operare, in ragione della propria collocazione,\nnell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il contesto organizzativo e di business di riferimento della\npropria struttura di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le istruzioni, procedure e metodi operativi prestabiliti\nnecessari alle attività previste dal profilo professionale relativo al settore\nlavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i compiti necessari ad assicurare il presidio delle attività\npreviste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare attrezzature e dispositivi necessari alle\nattività previste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Esempio non esaustivo di settori lavorativi: Personale - Amministrazione -\nEsercizio - Legale etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELATIVO ALLE FIGURE DI LIV. C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE DI BASE E TRASVERSALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali riguardanti la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le responsabilità e adempimenti relativi al D.lgs. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il contratto di lavoro e le principali nozioni di disciplina\nlegislativa del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi che compongono la retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di operare in un contesto aziendale orientato alla qualità\ne alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di comunicare adeguatamente nel contesto lavorativo di\npropria appartenenza (comunicazione interna e\u002Fo esterna).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure definite riguardanti la propria struttura\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di operare, in ragione della propria collocazione,\nnell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il contesto organizzativo e di business di riferimento della\npropria struttura di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici di\nbase necessari alle attività previste dal profilo professionale relativo al\nsettore lavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le istruzioni, procedure e metodi operativi prestabiliti\nnecessari alle attività previste dal profilo professionale relativo al settore\nlavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i compiti esecutivi e standardizzati necessari ad assicurare le\nattività previste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare attrezzature e dispositivi necessari alle\nattività previste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Esempio non esaustivo di settori lavorativi: Personale - Amministrazione -\nEsercizio - Legale etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELATIVO ALLE FIGURE DI LIVELLO B1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE DI BASE E TRASVERSALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali riguardanti la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la normativa sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le responsabilità e adempimenti relativi al D.lgs. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la struttura del contratto di lavoro e le linee fondamentali di\ndisciplina legislativa del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi che compongono la retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di operare in un contesto aziendale orientato alla qualità\ne alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principi di gestione e coordinamento di risorse umane e\u002Fo\neconomiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di comunicare efficacemente nel contesto lavorativo di\npropria appartenenza (comunicazione interna e\u002Fo esterna).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure e direttive definite riguardanti la propria\nstruttura organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di operare, in ragione della propria collocazione,\nnell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il contesto organizzativo e di business di riferimento della\nstruttura di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e\ntelematici necessari alle attività previste dal profilo professionale relativo\nal settore lavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare macchine, strumenti e attrezzature necessarie\nalle attività previste dal profilo professionale relativo al settore\nlavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le norme, le procedure e gli iter necessari alle attività\npreviste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di garantire il presidio delle attività necessarie\npreviste dal profilo professionale relativo al settore lavorativo di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di coordinare anche eventuali altre risorse assegnate\nricadenti sotto la propria responsabilità limitatamente ad attività\ncircoscritte e specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di comprendere e comunicare, in un linguaggio tecnico base,\nin lingua inglese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Esempio non esaustivo di settori lavorativi: Personale - Amministrazione -\nEsercizio - Legale etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILO FORMATIVO PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELATIVO ALLE FIGURE DI LIV. B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONOSCENZE DI BASE E TRASVERSALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali riguardanti la\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa sulla Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le responsabilità e adempimenti relativi al D.lgs. 231\u002F01;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e la struttura del\ncosto del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di operare in un contesto aziendale orientato alla qualità\ne alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di comunicare efficacemente nel contesto lavorativo di\npropria appartenenza (comunicazione interna e\u002Fo esterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di gestire la propria prestazione anche attraverso il\nlavoro in gruppo e per progetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i metodi e gli strumenti per la gestione e il coordinamento di\nrisorse umane e\u002Fo economiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere principi ed elementi costitutivi di un bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principi che regolano la pianificazione\u002Fcontrollo e gestione\ndel budget;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali elementi economici e commerciali della impresa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.le condizioni e i fattori di redditività della impresa (produttività,\nefficacia ed efficienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.il contesto di riferimento di un’impresa (clienti, fornitori, processi\n_______________).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le procedure e direttive definite riguardanti la propria\nstruttura organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di operare, in ragione della propria collocazione,\nnell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il contesto organizzativo e di business di riferimento della\nstruttura di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare software applicativi e tools informatici e\ntelematici necessari alle attività previste dal profilo professionale relativo\nal settore lavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare macchine, strumenti e attrezzature necessari\nalle attività previste dal profilo professionale relativo al settore\nlavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i processi, le norme, le procedure e gli iter necessari alle\nattività previste necessarie alle attività previste dal profilo professionale\nrelativo al settore lavorativo di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di garantire, sulla base di direttive di massima, il\npresidio delle attività previste dal proprio profilo professionale con\ninfluenza diretta sui risultati specifici del settore lavorativo di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di coordinare e gestire eventuali risorse ricadenti sotto\nla propria responsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di comprendere e comunicare, in un linguaggio tecnico di\nbase, in lingua inglese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Esempio non esaustivo di settori lavorativi: Personale - Amministrazione -\nEsercizio - Legale etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo alla figura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MANUTENZIONE DI PRONTO INTERVENTO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAIO-AUTISTA (liv. C1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo deve intendersi completato con le conoscenze di base e\ntrasversali, applicate ai profili formativi del liv. C1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare gli automezzi e le attrezzature aziendali\nnecessari per lo svolgimento delle attività di manutenzione previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di eseguire le attività di manutenzione programmata e\npreventiva su segnalimiti e catadiottri, segnaletica di pericolo,\npresegnalazione e delineamento etc., di provvedere alla raccolta periodica di\ntutti i materiali rinvenuti in piattaforma, alla pulizia dei margini e alla\nvuotatura dei cestini portarifiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di provvedere allo spostamento degli ostacoli dalle corsie\ndi transito o, in casi eccezionali (dimensione\u002Fpeso \u002Fquantità), alla\nsegnalazione e presidio degli stessi e di garantire la pulizia delle griglie e\nla rimozione di materiali per ripristino delle funzionalità idrauliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori di tamponatura\nbuche e lesioni, di eseguire interventi sulle opere in verde: potatura, sfalcio\ne diserbo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di eseguire piccoli interventi di manutenzione sulle opere\nd’arte e sui fabbricati e interventi di manutenzione su barriere centrali e\nlaterali danneggiate da incidente e recinzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di utilizzare i mezzi antineve per la salatura preventiva e\nl’abbattimento neve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di provvedere alla installazione e rimozione della\nsegnaletica per interventi sulla piattaforma autostradale e di fornire supporto\nal pattugliamento operativo per la gestione delle emergenze (segnalazione code,\nripristino della viabilità in caso d’incidente, operazioni di\nsoccorso\u002Fausilio agli utenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo alla figura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSILIARIO VIABILITÀ (liv. C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo deve intendersi completato con le conoscenze di base e\ntrasversali, applicate ai profili formativi del liv. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure, gli strumenti e la documentazione prevista per lo\nsvolgimento delle attività del processo di appartenenza ed essere in grado di\neseguire le operazioni di vigilanza e controllo delle zone di propria\ncompetenza, di redazione dei rapporti relativi alla attività svolta e di\nsegnalazione delle anomalie riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado, secondo le vigenti procedure aziendali, di rilevare le\ntemperature, lo stato del tempo, le condizioni della pavimentazione\nautostradale, l’effettuazione delle prove di salinità con gli strumenti in\ndotazione e nei posti stabiliti, dandone anche comunicazione al Centro Radio\nInformativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di intervenire con la massima tempestività in tutte le\nsituazioni anomale legate al traffico e alla viabilità e segnalare alla utenza\nle turbative al fine di prevenire il verificarsi di altri eventi negativi\nconseguenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado, secondo le vigenti procedure aziendali, di mettere in atto\ntutto quanto necessario al ripristino della turbativa (posa in opera di\nsegnaletica di emergenza, rimozione di materiali dalla carreggiata etc.) e di\ngarantire l’efficienza delle strutture autostradali e le loro pertinenze con\npiccoli lavori di manutenzione in emergenza (riempimento buche, ripristino\nrecinzione etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di garantire l’efficienza degli automezzi e delle\nattrezzature in dotazione, compreso l'approvvigionamento dei materiali di\nconsumo a bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le procedure aziendali in materia di transiti eccezionali ed\nessere in grado di controllare la circolazione dei veicoli eccezionali e dei\ntrasporti in condizioni di eccezionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa e le procedure aziendali in materia di prevenzione e\nprotezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro (specifici del ruolo) con\nparticolare riferimento agli aspetti connessi al dover operare\nsull’infrastruttura in esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di comprendere e comunicare, in un linguaggio tecnico\nelementare, in lingua inglese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo alla figura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESATTORE (liv. C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo deve intendersi completato con le conoscenze di base e\ntrasversali, applicate ai profili formativi del liv. C).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le procedure, gli strumenti e la documentazione prevista per lo\nsvolgimento delle attività del processo di appartenenza ed essere in grado di\neseguire le operazioni di riscossione del pedaggio in porta manuale e di\ngestire la risoluzione dei casi irregolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure e i sistemi per il controllo degli automatismi di\nstazione da monitoraggio centralizzato di tratta (MCT) ed essere in grado di\nfornire assistenza remota al cliente bloccato in pista automatizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure di gestione dei principali automatismi di stazione\n(porte di entrata, casse automatiche, porte bimodali, porte telepass) ed essere\nin grado di effettuare i primi interventi per il superamento di\nmalfunzionamenti degli impianti di esazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i processi e le procedure commerciali di vendita degli strumenti\ndi pagamento differito del pedaggio e quelli di successiva assistenza al\ncliente ed essere in grado di eseguire le operazioni effettuate nei punti di\nassistenza (es: Punto Blu) anche attraverso gli appositi strumenti\ninformatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di sostenere una comunicazione elementare, in forma orale,\nin una lingua straniera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo alla figura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO MANUTENZIONE CONTROLLO STRUMENTALE IMPIANTI (liv. B1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo deve intendersi completato con le conoscenze di base e\ntrasversali, applicate ai profili formativi del liv. B1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il sistema organizzativo aziendale e gli elementi caratterizzanti\nla gestione dell’infrastruttura autostradale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali standard e le principali caratteristiche degli\nimpianti e delle altre tecnologie facenti parte dell’arredo tecnologico della\ninfrastruttura autostradale ed essere in grado di leggere ed analizzare la\ndocumentazione tecnica anche al fine di comprenderne il funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli standard e le procedure di manutenzione degli impianti ed\nessere in grado di individuare le anomalie ed attivare le operazioni di\nripristino del funzionamento attraverso l’esecuzione di interventi di\nprecisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli strumenti tecnologici utilizzati per l’attività operativa,\ncompresi software e strumenti informatici, ed essere in grado di utilizzarli\nnel rispetto degli standard di sicurezza e funzionamento definiti anche\nassicurandone la conservazione dello stato di efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i processi e le procedure di installazione degli impianti ed\nessere in grado di effettuare interventi sia nella fase di configurazione che\nnelle fasi di collaudo e messa in esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso, la\nconservazione e la rotazione di strumenti, dotazioni e materiali utilizzati\nnell’ambito del proprio profilo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa e le procedure aziendali in materia di prevenzione e\nprotezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro (specifici del ruolo) e di\nprevenzione e protezione dell’ambiente ed essere in grado di svolgere la\npropria attività nel rispetto di tali prescrizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativo alla figura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE CENTRO RADIO INFORMATIVO (liv. B1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo deve intendersi completato con le conoscenze di base e\ntrasversali, applicate ai profili formativi del liv. B1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il sistema organizzativo aziendale e gli elementi caratterizzanti\nla gestione dell’infrastruttura autostradale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i sistemi aziendali per la gestione\n\u002Frilevazione delle informazioni e per la radio localizzazione dei mezzi di\nservizio aziendali o di enti esterni ed essere in grado di garantire, secondo\nle vigenti procedure aziendali, il monitoraggio delle condizioni di\ncircolazione, viabilità, meteo e dei cantieri per lavori di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i processi e le procedure aziendali in materia di esercizio della\ninfrastruttura e gestione della viabilità ed essere in grado, anche attraverso\nl’utilizzo degli appositi strumenti informatici, di controllare le notizie e\nle segnalazioni pervenute per eventi anomali, curandone la registrazione e\nl’aggiornamento all’interno dei sistemi informativi aziendali e di\ninformazione all’utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le problematiche relative alla gestione del traffico ed essere in\ngrado, sulla base delle procedure aziendali, di attivare gli opportuni\ninterventi per garantire la scorrevolezza del traffico, anche attraverso\nl’attivazione di altre strutture aziendali oppure della Polizia Stradale o\naltre forze dell’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di raccogliere le richieste di soccorso e le segnalazioni\ndi pericolo inviate attraverso canali dedicati e di provvedere all’invio e\nalla gestione dei soccorsi meccanici e sanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le procedure aziendali in materia di “operazioni invernali”\ned essere in grado di provvedere, su indicazione del responsabile del processo,\nalla convocazione dei mezzi nelle operazioni neve e di monitorare gli\ninterventi di salatura preventiva antighiaccio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all’assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra _________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede (indirizzo) _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune) ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partita IVA _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono ________________________________ fax ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legale rappresentante (nome e cognome) ___________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome _____________________________ nome ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale ____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cittadinanza ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nato a ____________________ il _________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residenza\u002Fdomicilio _______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prov. ______ via __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono ______________________________ fax _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non conclusi _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esperienze lavorative ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dal ____ al ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra-scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) _______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) _______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) _______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di assunzione ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u002Flivello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutor aziendale Sig.\u002Fra ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale _______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>categoria\u002Flivello di inquadramento ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anni di esperienza ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. CONTENUTI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale,\nai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale, nonché i temi della innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in quantità non\ninferiore a 80 ore medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(è possibile barrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) (_____altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati apprendista\u002Fimpresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo e data di nascita __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>residente in _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via ______________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>titolo di studio _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assunto in apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal ____ al ____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per conseguire la qualifica di ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono _________________________ fax _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nominativo del tutor\u002Freferente aziendale __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"245\">\n  \u003Ccol width=\"142\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003Ccol width=\"161\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"245\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">competenze generali\u002F\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">specifiche -\n        insegnamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">(con riferimento al\n        piano\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">formativo\n        individuale)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">durata\n        in\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">ore\u002Fperiodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">modalità\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">adottata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma\n        tutor\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">e\n        apprendista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"245\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">___\n        ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_______________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_______________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) on the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) altro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">tutor\u002Freferente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_________________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">apprendista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_________________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"245\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">___\n        ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_______________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_______________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) on the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) altro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">tutor\u002Freferente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_________________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">apprendista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_________________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"245\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">___\n        ore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">periodo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_______________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_______________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) on the job\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) affiancamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">( ) altro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">tutor\u002Freferente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_________________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">firma\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">apprendista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">_________________\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"245\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"font-style: normal\">totale ore ____\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL del 15 luglio del 2005 - Art. 15 - Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda la Società può accordare permessi di\nbreve durata per giustificati motivi, con facoltà di corrispondere o meno la\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che contragga matrimonio viene concesso un periodo di congedo\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.15 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione, dedotto\nquanto eventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8 giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione dedotto quanto\neventualmente corrisposto a tale titolo dall'INPS, se assunto con contratto a\ntermine della durata non inferiore a tre mesi. Per i contratti a termine di\ndurata inferiore a tre mesi resta, comunque, impregiudicato il diritto del\nlavoratore al trattamento INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della nascita di un figlio viene concessa al lavoratore una\ngiornata di permesso con corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figlio,\nfratello) viene concesso un permesso retribuito, da utilizzarsi in unica\nsoluzione, di cinque giorni più i giorni necessari per l'eventuale viaggio,\nper un massimo di 10 giorni complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle seguenti 4 giornate (due per il personale part-time) il personale\neffettua la prestazione lavorativa limitatamente a quattro ore: 14 agosto, 2\nnovembre, 24 dicembre e 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta in occasione di permessi retribuiti è quella\nriportata dall'art. 22, punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concessione dei permessi per donazione di sangue e per svolgere la\nfunzione di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista in\noccasione di consultazioni elettorali si fa riferimento alle norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si fa\nriferimento a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816, come\nmodificata dalla legge 3 agosto 1999 n. 265.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, il\npersonale potrà fruire a richiesta, in sostituzione delle festività religiose\nsoppresse di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54 e del relativo\ntrattamento economico, fino a 4 giorni di permesso individuale retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale vengono attribuite due giornate di permesso retribuito in\nsostituzione del trattamento economico applicato per le ex festività civili\ndel 2 giugno e del 4 novembre. La giornata di permesso relativa al 2 giugno non\ntrova più applicazione, a decorrere dal 2001, essendo stata detta festività\nripristinata dalla legge n. 336 del 20 novembre 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno\nle giornate di permesso di cui ai punti 9) e 10) vengono riconosciute in\nrelazione alle ex festività cadute nella frazione di anno lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale viene inoltre riconosciuta una ulteriore giornata di permesso\nretribuito di 8 ore; detta giornata, in caso di inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro nel corso dell’anno, viene attribuita in relazione ai mesi\ndi servizio prestati. Per il personale di cui al punto 14) dell’art. 9, al\nfine di mantenere invariato l’orario di 37 ore medie settimanali viene\nutilizzata la giornata di permesso di cui al presente punto in sostituzione\ndella ex festività del 2 giugno, ripristinata dalla citata legge n. 336 del 20\nnovembre 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale non turnista vengono riconosciute 28 ore di permesso\nretribuito, in ragione d'anno. I permessi retribuiti in questione vengono\nattribuiti in relazione ai mesi di servizio prestato, provvedendosi al computo\nper 12simi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permesso così come individuate ai punti 9), 10), 12) e 13)\nverranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun\ngiorno di permesso restante, non usufruito entro l’anno, verrà corrisposto\nal lavoratore interessato, con la retribuzione del successivo mese di gennaio,\nun compenso pari alla normale retribuzione giornaliera spettante nel mese\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo il godimento obbligatorio di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)2 giornate per il personale operante in turni continui e avvicendati,\nutilizzando permessi di cui ai predetti punti 10) e 12). La relativa fruizione\navverrà per frazioni intere di 4 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)6 giornate e mezza per il personale non turnista, utilizzando, in quanto\nspettanti, le ore di permesso di cui al punto 13) e i giorni di permesso di cui\nai punti 10) e 12) del presente articolo nonché, sempre in quanto spettanti,\nuna delle giornate di cui al punto 9) ovvero, in alternativa, le prime due\nsemi-giornate di cui al punto 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti permessi potranno essere utilizzati, anche parzialmente, per la\nfruizione collettiva previa intesa a livello di unità produttiva tra la\nDirezione aziendale e le competenti strutture sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali giornate di permesso resta ferma la corresponsione delle relative\nquote del premio di produttività anche in caso di godimento di giornate\nintere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di permesso a godimento obbligatorio sia per il personale\noperante in turni continui e avvicendati, sia per il personale non turnista -\nlimitatamente a quelle che non siano state utilizzate per la fruizione\ncollettiva - confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12, nella quantità\nsopra indicata, e verranno fruite secondo le modalità espressamente previste\ndallo stesso articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono computabili in conto delle\nferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai punti 5) e 9) del presente articolo non trovano\napplicazione nei confronti del personale operante in turni continui e\navvicendati, in quanto le relative giornate sono state utilizzate per la\nrealizzazione del turno stabilito dall'art. 9, punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di mantenere invariata la turnazione di cui all’art. 9, punto 4),\na decorrere dal 1° gennaio 1988 è stato attribuito al personale operante in\nturni continui e avvicendati 1 giorno di permesso retribuito (inserito nella\nturnazione in sostituzione della festività dell'Epifania ripristinata dal DPR\n28 dicembre 1985 n. 792) che viene utilizzato per il mantenimento del numero di\nriposi necessari per il completo sviluppo della turnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai punti 5), 9), 10) e 13) del presente articolo non\ntrovano applicazione per il personale turnista di cui al punto 14) dell’art.\n9, in quanto le relative giornate sono state utilizzate per la determinazione\ndell’orario di lavoro di 37 ore settimanali. Al fine di mantenere invariato\ntale orario settimanale, a decorrere dal 2001, in sostituzione del permesso\nafferente alla ex festività del 2 giugno, ripristinata dalla legge n. 336 del\n20 novembre 2000, viene utilizzato il permesso di cui al punto 12), che\nconseguentemente non trova più applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME STORICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL 15 luglio 2005, ex punto 8), art. 9 - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quel che attiene all’orario di lavoro dei capi casello\u002Fcapi stazione\npotrà essere concordato, a livello di azienda, con accordo tra la stessa e la\nRSU, che la prestazione giornaliera venga effettuata stabilmente con orario\nspezzato e, quindi, con un intervallo variabile da 1 ora e mezza a 3 anche in\nfunzione del periodo estate-inverno. In tal caso non competerà l’indennità\nturni spezzati. Qualora, su richiesta della Azienda, il capo casello\u002Fcapo\nstazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario\nspezzato, e quindi, con un intervallo variabile da 1 ora e mezza a 3 anche in\nfunzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta\nl’indennità turni spezzati di cui all’art. 43, lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL 15 luglio 2005 - ex ultimo capoverso - Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti riconfermano la validità degli obiettivi condivisi nel\nProtocollo sottoscritto il 25 novembre 2008 e che non ha potuto produrre i suoi\neffetti per cause non dipendenti dalle Parti che lo hanno sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, pertanto, per quanto di loro competenza convengono di\nmonitorare l’evoluzione della situazione per assumere, qualora dovessero\nsussistere le condizioni di praticabilità, determinazioni coerenti con quanto\nconvenuto e con l’evoluzione del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LETTERE AGGIUNTIVE COMUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera delle Associazioni datoriali alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle intese raggiunte in occasione del recente rinnovo del\nCCNL Vi confermiamo che al personale assunto in data antecedente al 7 marzo\n2015 con contratto di apprendistato verrà garantita l'applicazione della\nnormativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall’art. 18 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 e s.m.i. previgente a quella di cui al D.lgs. 23\u002F2015. Le\nAssociazioni datoriali confermano altresì il mantenimento del suddetto art. 18\nanche nei confronti di tutti i lavoratori in forza antecedentemente al 7 marzo\n2015 che siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406\nc.c. e seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 luglio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle convergenti valutazioni espresse in occasione del rinnovo\ndel CCNL, Vi confermiamo che, per la vigenza del contratto stesso, trova\napplicazione quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l'utilizzo degli schemi di orario di cui ai punti 13) e\nseguenti dell'art. 9 del vigente contratto, nei settori operativi collegati\nall'esercizio (esazione, viabilità e Centro radio informativo, impianti), le\ncui attività già si svolgano su 7 giorni, l'attivazione di contratti di\nlavoro a tempo pieno avverrà attraverso l'utilizzo dei predetti schemi.\nNell'ambito di ciascuna unità produttiva il personale operante con lo schema 4\n- 2 o equivalente non si attesterà al di sotto del 65% dell'organico a tempo\npieno e indeterminato necessario, con distinto riferimento ai tre settori\nsopraindicati (esazione, viabilità e Centro radio informativo, impianti).\nQualora motivate esigenze comportino la necessità di una attestazione\ninferiore alla percentuale di cui sopra, questa costituirà oggetto di\ndefinizione tra le Parti a livello aziendale o di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle nuove attività, intendendosi per tali quelle oggi non ancora\nesplicate nelle specifiche unità produttive, che si svolgano con una copertura\nsu sette giorni, l'applicazione degli schemi di orario di cui ai punti 13) e\nseguenti dell'art. 9 avverrà con un presidio articolato con il 4 - 2 o\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale fattispecie, in caso di mobilità orizzontale, si terrà\nprioritariamente conto delle richieste avanzate dal personale impiegato in\nturni continui ed avvicendati secondo gli schemi di orario in essere, che abbia\ni requisiti necessari; allo stesso verranno mantenuti gli stessi schemi di\norario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le disponibilità espresse dal personale di cui al capoverso\nprecedente non risultino sufficienti a garantire il 65% dell'organico a tempo\npieno e indeterminato necessario, verrà attivato un confronto tra le Parti per\nl'individuazione delle soluzioni da adottare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 15 luglio 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle intese intercorse il 21 dicembre 1990, Vi significhiamo\nche nel caso in cui la prestazione in turno spezzato del personale turnista in\nturni continui e avvicendati preveda un intervallo tra le due soluzioni\nsuperiore a 3 ore, lo stesso non potrà risultare inferiore a 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9, punto 11) del CCNL 15\nluglio 2005, Vi confermiamo che in alternativa all'importo in cifra di cui al\nmedesimo punto 12) il lavoratore potrà optare per un permesso pari a 1 ora e\nventi minuti da godere anche per 2 quote massime di 4 ore avuto riguardo alle\nesigenze del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LETTERE AGGIUNTIVE SOCIETÀ FEDERRETI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera da Società AUTOSTRADE alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle intese intercorse e sulla base di quanto attuato sino\nad oggi, Vi significhiamo che nei casi in cui questa Società, in relazione\nalle esigenze aziendali, dovesse provvedere alla copertura di posti di lavoro\ncomportanti l’inquadramento tra i livv. C1) e B) compresi, darà la\nprecedenza nella copertura dei posti disponibili, a parità di condizioni in\ngraduatoria con i candidati esterni, al personale in servizio, fatte salve le\nspecifiche disposizioni di cui al punto 11) e punto 12), comma 4) dell’art. 3\ndel CCNL 16 febbraio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la Direzione aziendale renderà noto, con comunicazione di\nservizio, l’avvio della selezione, indicando i requisiti necessari per\npartecipare e le materie su cui viene effettuata e il numero dei posti da\ncoprire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire la\nloro domanda entro 15 giorni dalla affissione della comunicazione di servizio\nalla Direzione Generale che, dopo l’esame della domanda stessa, darà una\nrisposta scritta ai singoli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente la cui domanda non abbia avuto esito positivo potrà avere\nulteriori chiarimenti rivolgendosi alla Direzione, personalmente o tramite la\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui sopra non si applica nei casi di assunzione obbligatoria\nderivante da disposizioni di legge nonché nei casi di reimpiego di personale\nesuberante. Non si applicherà, inoltre, nei casi di eventuale reimpiego di\npersonale infortunato o con gravi postumi di malattia e che, per detti motivi,\nnon possa più svolgere le mansioni precedentemente affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura, inoltre, non sarà applicata nel caso di vacanza o di nuova\nistituzione di posti comportanti l’espletamento di mansioni da svolgere in\nstretta dipendenza dalla Presidenza e\u002Fo dalla Direzione della Società, in\nconsiderazione di particolari requisiti fiduciari e di riservatezza che ad esse\nsono attribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri di applicazione e la relativa procedura sono contenuti in\nallegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto contenuto nella presente rimane in vigore sino alla scadenza del\nvigente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTOSTRADE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concessioni e Costruzioni AUTOSTRADE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRITERI E PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito di applicabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per la copertura di posti vacanti - finalizzata a garantire al\npersonale uno sviluppo di carriera - si riferisce ai movimenti di personale che\ncomportino contrattualmente una promozione. Restano, pertanto, esclusi tutti i\nmovimenti di personale effettuati a pari livello di inquadramento per coprire\nposti vacanti o di nuova istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Limiti territoriali di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-selezioni a livello di unità produttiva (intendendosi per tale: ciascuna\nDirezione di Tronco, gli Uffici di Direzione Generale - Firenze, gli Uffici di\nDirezione Generale - Roma): per le posizioni dal liv. C1) al liv. B)\nincluso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-selezione a livello nazionale: per le posizioni di liv. B1) e B) qualora le\nselezioni a livello di unità produttiva abbiano dato esito negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Individuazione del posto vacante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per posto vacante deve intendersi quello che resta da coprire dopo l’esame\ne l’eventuale effettuazione di movimenti interni con personale di pari\nlivello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Accesso alle selezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendano partecipare alle singole selezioni devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risultare in servizio e in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle\nrelative comunicazioni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risultare inquadrati nei due livelli immediatamente inferiori a quello del\nposto da coprire, ad eccezione dei casi nei quali venga richiesto come\nrequisito essenziale il titolo di studio superiore a quello di scuola media\ninferiore o corso equipollente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono motivo di impedimento per la partecipazione alla selezione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)essere risultato inidoneo, nei 12 mesi precedenti, a selezione interna per\nanaloga mansione o a 5 selezioni nei 5 anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trovarsi in periodo di mutamenti mansioni a seguito di esito positivo di\nprecedente o concomitante selezione interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’avere ottenuto nei 12 mesi precedenti il passaggio definitivo a nuova\nmansione a seguito di selezione interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Criteri di priorità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della selezione, qualora tra gli idonei due o più candidati\ndovessero risultare alla pari, la copertura del posto vacante avverrà\napplicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) l’appartenenza al medesimo settore di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) superiore livello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) effettiva maggiore anzianità di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Esito della selezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società renderà noto, con l’apposita comunicazione, l’esito della\nselezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Partecipazione alla selezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che partecipa ad una selezione interna viene concesso un\npermesso retribuito tale da coprire anche il tempo necessario per il\nraggiungimento della sede ove si svolge la selezione e il ritorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà concesso al lavoratore un rimborso spese viaggio nelle misure\npreviste al punto 1), lett. b) dell’art. 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Periodo di mutamento temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente indicato nella comunicazione di cui al comma precedente viene\nammesso ad effettuare un periodo di mutamento temporaneo di mansioni (secondo\nla normativa di cui all’art. 21 del CCNL) per l’accertamento della\nidoneità specifica. Il dipendente che non sia in grado di prendere servizio\n(fatto salvo il caso di malattia o di infortunio sul lavoro) decade dalla\nidoneità conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di mutamento mansioni può essere interrotto in qualsiasi momento\nsia per l’assegnazione definitiva alla nuova mansione, sia - in caso di\ninidoneità - per il reinserimento nella mansione di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale risultato idoneo ma che per la mancanza di posti non sia\nammesso al periodo di mutamento mansioni, la dichiarazione di idoneità rimane\nvalida per un periodo di 6 mesi durante il quale, in caso di nuove esigenze di\ncopertura di analoghe posizioni di lavoro aventi il medesimo contenuto\nprofessionale, non si effettuerà una selezione, ma si farà ricorso al\npersonale idoneo di cui sopra seguendo la graduatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito positivo di mutamento temporaneo di mansioni il passaggio a\ntempo pieno produce i suoi effetti contrattuali dalla assegnazione\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la Società - in attesa di effettuare la copertura del posto vacante\n- disponga un mutamento di mansioni, a quest’ultimo non può essere ammessa\nla stessa persona per più di 2 mesi e mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera da Società AUTOSTRADE alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Facciamo seguito all’avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale\ndi lavoro, per confermarvi alcuni affidamenti verbali e alcuni chiarimenti\nfornitiVi in tale occasione, in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro flessibile per il personale non turnista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto stabilito nel CCNL presso tutte le Direzioni della\nSocietà potrà essere attuata - dietro esame congiunto con le RSU una\ndistribuzione flessibile dell’orario di lavoro giornaliero con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’entrata può avvenire nell’arco di tempo di 1 ora e, comunque, in\nogni caso non oltre le ore 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il dipendente può scegliere, per periodi di 6 mesi, la misura\ndell’intervallo con scaglioni di mezzora e, comunque, per un tempo non\nsuperiore a 1 ora e mezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)tenuto conto dell’obbligo di realizzare sempre 8 ore di lavoro\ngiornaliero, l’orario di uscita sarà subordinato all’ora di entrata e alla\ndurata dell’intervallo prescelto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il dipendente che arriva dopo l’orario massimo d’entrata ed oltre il\nlimite di orario derivante dall’intervallo prescelto viene considerato in\nritardo; per tutto il personale, di qualsiasi livello di inquadramento, deve\neffettuare ad ogni entrata e uscita la timbratura del cartellino orologio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione degli orari di entrata e di intervallo avviene, per ogni\nsingola unità produttiva mediante consultazione tra Direzione Aziendale e RSU\nlocali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È escluso dalla applicazione dell’orario flessibile il seguente\npersonale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto manutenzione palazzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale dei posti manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corriere (nei giorni di raccolta)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi rimessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quel che concerne il personale con mansioni di “addetto alla\nrimessa” o le cui prestazioni siano collegate con il personale delle banche\nper le operazioni di conta, l’eventuale esclusione dalla effettuazione\ndell’orario flessibile viene esaminata congiuntamente tra Direzione Aziendale\ne RSU in relazione alle esigenze locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla inderogabile necessità di garantire il funzionamento di\nalcuni settori di attività, il personale addottovi (ad es. centralinisti,\naddetti alle portinerie, fattorini) non potrà usufruire della flessibilità\nquando il turno di servizio assegnatogli comporti l’effettuazione della\nprestazione ad ore prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orari sfalsati per il personale non turnista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della assegnazione del turno-orario sfalsato, sulla base\ndell’art. 48 (Relazioni a livello di unità produttiva), lett. C), sub b),\nl’Azienda corrisponderà al personale interessato, in aggiunta alla normale\nretribuzione e per ogni giorno di effettiva prestazione in orario sfalsato, un\nimporto pari al 15% di 1\u002F26 del minimo tabellare. Tale importo non avrà alcun\nriflesso su tutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali diversi orari dovranno essere comunicati al personale\ninteressato all’inizio di ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro per il personale turnista di cui all’art. 9,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>punto 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta delle RSU, potrà essere esaminata da parte delle Direzioni di\nTronco la possibilità di una articolazione della turnazione diversa da quella\n4-2 (3-1; 3-2 oppure 2-1), ferma rimanendo, comunque, la durata settimanale\ndella prestazione contrattualmente prevista per il personale cui si applica la\nturnazione 4-2. Una diversa articolazione della turnazione 4-2 è applicata per\nil personale del Centro di Calcolo della DG\u002FFirenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamo in servizio personale dei Posti di Manutenzione e Impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Personale dei Posti di Manutenzione e degli Impianti che sia richiamato\nin servizio verrà corrisposto, oltre a quanto previsto dal punto 13)\ndell’art. 11, il rimborso spese percorrenze chilometriche e 1 ora di viaggio\na quota oraria normale (indipendentemente dalla distanza percorsa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto trattamento non compete nel caso in cui la prestazione venga richiesta\nper l’intera giornata del sabato o della domenica o di un giorno festivo e\nsia stata comunicata all’interessato con almeno 48 ore di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi informiamo che, anche per la vigenza del contratto collettivo nazionale\ndi lavoro rinnovato in data 15 luglio 2005, la Società accorderà - su\nrichiesta dei singoli lavoratori e tenuto conto delle esigenze di servizio - 2\ngiornate di permesso retribuito l’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi, per il personale di cui all’art. 9, punto 13), sono\nstabiliti nella misura complessiva di 16 ore annue, ferme restando le relative\nmodalità di concessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che detti permessi, così come per il passato, non potranno\nessere agganciati a periodi di ferie o malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme per la partecipazione alle assemblee del personale turnista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale turnista che per la partecipazione alle assemblee fuori orario\ndi lavoro debba servirsi del mezzo proprio, viene corrisposto un concorso spese\npercorrenze nella misura di £. 100 a km., per un raggio massimo di km. 50 (per\nun totale, quindi, di km. 100 tra andata e ritorno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio laurea o diploma ai lavoratori studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che conseguono,\nper la prima volta, il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea\nverrà corrisposto un premio ‘una tantum’ rispettivamente di € 129,11 e\n€ 258,23 a presentazione della relativa certificazione da inoltrare entro 6\nmesi dal conseguimento del titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto contenuto nella presente rimane in vigore fino alla scadenza del\nvigente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTOSTRADE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° aprile 1974 ai lavoratori che beneficiano del\nservizio di mensa viene garantito il congelamento della quota a loro carico\nnella misura in atto alla data del 22 maggio 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera da Società AUTOSTRADE alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle intese raggiunte in occasione del rinnovo del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro, Vi comunichiamo che, nella valutazione delle\ndomande di trasferimento relative al solo personale di esazione, che deve\nessere correlata con le norme relative al passaggio da part-time a tempo pieno,\nverrà dato un particolare apprezzamento alle domande presentate da personale\ncon maggiore anzianità aziendale e\u002Fo con maggiori carichi familiari che devono\nrisultare già pervenute alla Direzione competente precedentemente alla\nnecessità di copertura del posto vacante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene, inoltre, di esaminare con le O.S.L. stipulanti nel periodo di\nvigenza del CCNL la possibilità di individuare eventuali criteri per i\ntrasferimenti a domanda tra diverse unità produttive nell’ambito delle\nfigure per le quali si applica la normativa per le selezioni interne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTOSTRADE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 21 dicembre 1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera da Società AUTOSTRADE alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle intese intercorse in occasione del rinnovo contrattuale\n4 aprile 1995, Vi confermiamo che al personale a tempo parziale assunto\nantecedentemente alla data del 4 aprile 1995 ai fini del computo del premio di\nproduttività in caso di ferie viene garantito un trattamento economico\ncomplessivo pari a 20 quote o quello maggiore in relazione allo scaglione di\nferie di appartenenza. L'eventuale differenza con quanto percepito a tale\ntitolo nel corso dell’anno verrà corrisposta unitamente a quanto previsto al\ncomma 3) del punto 18 dell’art. 29 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUTOSTRADE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera da Società AUTOSTRADE alle O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle intese intercorse in occasione dell’Accordo di\nrinnovo contrattuale 4 aprile 1995 Vi confermiamo che le ore viaggio - di cui\nal comma 2) del punto 5) dell’art. 30 - qualora effettuate in giornate di\nriposo compensativo o di legge, verranno retribuite, con decorrenza dal 1°\ngennaio 1996, a quote orarie intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LETTERE AGGIUNTIVE FISE-ACAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POLIZZA ASSICURATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 183575\u002FLXVIII 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 22 novembre 1968\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OGGETTO: Polizza assicurazioni private.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle determinazioni assunte a conclusione delle trattative per\nil rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavora 22 luglio 1966 per il\npersonale dipendente dalle imprese private concessionarie di autostrade, si\nconferma l'impegno, da parte di quelle imprese che non abbiano già provveduto,\ndi stipulare a favore di tutto il personale dipendente (in aggiunta agli\nobblighi di legge) una polizza d'assicurazione degli infortuni professionali ed\nextraprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta polizza garantirà a ciascun dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di morte una somma pari a 5 volte la retribuzione globale annua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di invalidità permanente totale, una somma pari a 6 volte la\nretribuzione globale annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma altresì l'impegno, da parte delle imprese che hanno già\nprovveduto a stipulare la polizza di cui innanzi, di adeguare invece le somme\nassicurate a quelle indicate nel precedente capoverso e di estendere\nl’assicurazione a tutto il personale nel caso il beneficio sia stato\nriconosciuto solo ad una parte dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obblighi come avanti precisati per le imprese saranno assunti dal 1°\ngennaio 1969.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMIO PER CONSEGUIMENTO DIPLOMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 203035\u002FLXVIII 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 28 ottobre 1976\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OGGETTO: Premio ‘una tantum’ per conseguimento diplomi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma che, a decorrere dal 1° luglio 1976, da parte delle Società\naderenti alla scrivente Federazione sarà concesso, ai lavoratori che\nconseguiranno i diplomi di scuola media superiore o il diploma di laurea in\ndiscipline direttamente attinenti alla attività aziendale, un premio ‘una\ntantum’ rispettivamente di £. 50.000 e di £. 100.000, a produzione della\nrelativa certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. PASQUA - SEMIFESTIVITÀ - DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 202016\u002FLXVIII 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 28 luglio 1981\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OGGETTO: S. Pasqua - Semifestività - Distribuzione dell'orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli impegni assunti in sede di stesura del nuovo testo\ncontrattuale, si conferma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S. Pasqua:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che in occasione delle festività della S. Pasqua ai lavoratori dipendenti\ndalle Società private concessionarie di autostrade e trafori sarà mantenuto\nil trattamento previsto dall’art. 9 del CCNL 22 maggio 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semifestività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che nel caso in cui le giornate del 14 agosto, 2 novembre, 24 e 31 dicembre\nvengano a coincidere con un giorno di riposo, la riduzione dell'orario sarà\nconcessa nella rispettiva giornata lavorativa antecedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>distribuzione dell'orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la durata normale del lavoro per tutto il personale dipendente dalle\nSocietà autostradali aderenti alla scrivente Federazione è fissata in 40 ore\nsettimanali ripartite in 5 giorni lavorativi di durata non superiore alle 8 ore\n(settimana corta), ad eccezione del personale turnista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSEMBLEA DEL PERSONALE TURNISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 202081\u002FLXVIII 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 22 febbraio 1968\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OGGETTO: Assemblea del personale turnista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma che per il personale turnista, il quale tiene le proprie\nassemblee sempre fuori dal proprio turno giornaliero di servizio, le Società\nconcessionarie di AUTOSTRADE aderenti alla AUSITRA continueranno ad applicare\nla precedente normativa relativa al rimborso spese di locomozione, di cui al\npunto 29) dell'art. 43 del CCNL 22 maggio 1973, che riportiamo di seguito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Verranno rimborsate le spese di locomozione come stabilito in contratto,\ncomputate convenzionalmente dal posto di lavoro al luogo dell’assemblea, con\nuna distanza massima di km. 40”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER COMPONENTI DI ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI E\nPROVINCIALI (FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 201891\u002FLXVIII 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 13 luglio 1981\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Permessi sindacali - Società concessionarie di AUTOSTRADE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riporta di seguito la nuova regolamentazione dei permessi che le Società\naderenti alla AUSITRA dovranno concedere ai lavoratori membri degli Organi\ndirettivi nazionali e provinciali delle Vostre Organizzazioni sindacali in\nsostituzione di quanto previsto dalla nostra n. 203039\u002FLXVIII 1 del 28 ottobre\n1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori membri di Organi direttivi nazionali, su esibizione della\nlettera di convocazione degli Organi stessi, potranno essere concessi,\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su esibizione della lettera di convocazione potranno inoltre essere\nconcessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi orari\nretribuiti fino a 300 ore annue per ciascuna Organizzazione sindacale, da\nripartire fra i lavoratori membri dell'Organo direttivo dei sindacati\nprovinciali o territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al punto che precede spettano presso ciascuna Società,\nesclusivamente ai membri dell'Organo direttivo di un solo Sindacato provinciale\no territoriale di ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il contratto\ncollettivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'appartenenza ad Organi di cui ai punti 1) e 2) e le relative variazioni\ndovranno essere comunicate per iscritto dalle predette Organizzazioni\nall'AUSITRA, che provvederà a comunicarle alle Società.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER COMPONENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI (FILT-CGIL, FIT-CISL - UILTRASPORTI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 201889\u002FLXVIII I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 13 luglio 1981\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Permessi retribuiti ai lavoratori membri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>degli Organi direttivi nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto comunicato con la nostra n. 203036\u002FLXVIII del 28\nottobre 1976, si conferma che a decorrere dal 1° aprile 1980 le Società\nconcessionarie di AUTOSTRADE aderenti all’AUSITRA concederanno - salvo i casi\ndi impossibilità determinata da esigenze di servizio - ai lavoratori membri\ndegli organi direttivi nazionali delle Vostre Organizzazioni sindacali di\ncategoria permessi retribuiti fino ad un limite massimo complessivo di 7.500\nore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si resta in attesa di conoscere la ripartizione fra le Vostre Organizzazioni\ndelle predette 7.500 ore annue e i nominativi dei lavoratori cui dovranno\nessere riconosciuti i permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER COMPONENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI O TERRITORIALI (SLA-CISAL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 18 maggio 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O.S. SLA-CISAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Lavoratori membri di Organi direttivi nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o territoriali. Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fare seguito alle intese intervenute con codesta 0.S. in sede di\nstipulazione dell'Accordo 16 febbraio 2000, di rinnovo del CCNL 4 aprile 1995 e\ndell'Accordo 17 maggio 2000, confermiamo che in sostituzione di quanto già\ndisciplinato dai punti 2) e 3) del verbale 9 febbraio 1982 a decorrere dalla\ndata odierna le Società concessionarie di AUTOSTRADE assodate a FISE\nadotteranno i seguenti comportamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposta dall'art. 45 del vigente CCNL 4 aprile 1995,\ncome rinnovato dall'Accordo 16 febbraio 2000, ai lavoratori membri di organi\ndirettivi nazionali o territoriali di codesta O.S. le Società concessionarie\ndi AUTOSTRADE aderenti a FISE a decorrere dal 18 maggio 2000 concederanno -\nsalvo i casi di impossibilità determinata da esigenze di servizio - permessi\nretribuiti fino al limite massimo complessivo di 2.000 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'appartenenza dei lavoratori agli Organi direttivi nazionali o territoriali\ndella O.S. SLA-CISAL e le relative variazioni saranno comunicate per iscritto\nda codesta O.S. a FISE, che provvederà a darne conseguente comunicazione alle\nSocietà interessate al fine di riconoscere i permessi retribuiti in parola.\nResta fermo il conguaglio delle ore di permesso retribuito già utilizzate ai\ntitoli predetti da ogni lavoratore membro di organi direttivi nazionali o\nterritoriali della O.S. SLA-CISAL nel periodo 1° gennaio 2000-17 maggio 2000,\ntenuto anche conto della abrogazione dei punti 2) e 3) del verbale 9 febbraio\n1982 convenuta tra codesta O.S. e FISE con l'Accordo 17 maggio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE trasmetterà copia della presente lettera alle proprie Società\nconcessionarie, anche al fine di attivare tra le Società stesse la\nripartizione degli oneri conseguenti alla fruizione dei permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - SUPERMINIMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E TRASPORTI COMPLEMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. n. 202016\u002FLXVIII 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 28 luglio 1981\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le FILTAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Nizza, 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Amendola, 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTATEP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Palestro, 78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: Rinnovo del CCNL 19\u002F6\u002F76 – art. 15 - Classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del personale - Superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall'Accordo 5\u002F4\u002F80 per il rinnovo del\nCCNL in oggetto, si conferma che ai lavoratori dipendenti dalle Società\naderenti all'AUSITRA, in servizio alla data del 31 marzo 1980 - eccettuati\nquelli che per l'effetto del nuovo inquadramento sono stati assegnati a livelli\nsuperiori - vengono riconosciuti i superminimi di seguito indicati in\ncorrispondenza di ciascun livello: nuovi livelli di inquadramento assegnati a\ndecorrere dall’l\u002F4\u002F1980 ai sensi delle norme applicative, lett. B)\ndell’art. 15 del CCNL 5\u002F4\u002F1980\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10): 29.275\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) : 21.250\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) : 25.950\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) : 20.050\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) : 12.750\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ex 6a): 24.800\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ex 6b): 10.600\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) : 4.500\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) : 12.950\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti superminimi potranno essere assorbiti fino a concorrenza in caso di\npassaggio ai livelli superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 4 aprile 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILT\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FIT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle modifiche normative introdotte con l'Accordo di rinnovo\ndel CCNL 21.12.1990 per il personale dipendente da Società e Consorzi\nconcessionari di Autostrade e Trafori in materia di orario di lavoro, si\nconviene che a livello aziendale, sulla base di intese con le OO.SS., potranno\nessere concordate forme diverse e alternative di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUSITRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRITERI E PROCEDURE PER LA COPERTURA DI POSTI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE - SELEZIONI INTERNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lettera da FISE a O.S.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento agli impegni assunti in sede di rinnovo contrattuale, Vi\nconfermiamo che nei casi in cui le Società aderenti a questa Federazione, in\nrelazione alle esigenze aziendali, dovessero provvedere alla copertura di posti\ndi lavoro vacanti o di nuova istituzione, comportanti l'inquadramento tra i\nlivv. C1) e B1) compresi, daranno la precedenza nella copertura dei posti\ndisponibili, a parità di condizioni in graduatoria con i candidati esterni, al\npersonale in servizio, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al punto\n11) e al punto 12), comma 4) dell'art. 3 del CCNL del 16 febbraio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la Direzione Aziendale renderà noto, con comunicazione di\nservizio, l'avvio della selezione, indicando i requisiti necessari per\npartecipare e le materie su cui viene effettuata e il numero dei posti da\ncoprire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire la\nloro domanda entro 15 giorni dalla affissione della comunicazione di servizio\nalla Direzione Generale che, dopo l'esame della domanda stessa, darà una\nrisposta scritta ai singoli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente la cui domanda non abbia avuto esito positivo potrà avere\nulteriori chiarimenti rivolgendosi alla Direzione, personalmente o tramite\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui sopra non si applica nei casi di assunzione obbligatoria\nderivante da disposizioni di legge nonché nei casi di reimpiego del personale\nesuberante. Non si applicherà, inoltre, nei casi di eventuale reimpiego del\npersonale infortunato o con gravi postumi di malattia e che, per detti motivi,\nnon possa più svolgere le mansioni precedentemente affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura, inoltre, non sarà applicata neppure nel caso di vacanza o di\nnuova istituzione di posti comportanti l’espletamento di mansioni da svolgere\nin stretta dipendenza da componenti della Presidenza e\u002Fo della Direzione della\nSocietà, in considerazione di particolari requisiti di fiduciarietà e di\nriservatezza che ad esse sono attribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri di applicazione e la relativa procedura sono contenuti in\nallegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto contenuto nella lettera rimane in vigore sino alla scadenza del\nvigente contratto e si intende assorbente e sostitutivo delle procedure\naziendali nella stessa materia e limitatamente ai punti qui disciplinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRITERI E PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito di applicabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura per la copertura di posti vacanti - finalizzata a garantire al\npersonale uno sviluppo di carriera - si riferisce ai movimenti di personale che\ncomportino contrattualmente una promozione. Restano, pertanto, esclusi tutti i\nmovimenti di personale effettuati a pari livello di inquadramento per coprire\nposti vacanti o di nuova istituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Accesso alle selezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti che intendano partecipare alle singole selezioni devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risultare in servizio e in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle\nrelative comunicazioni di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risultare inquadrati nei due livelli immediatamente inferiori a quello del\nposto da coprire, ad eccezione dei casi nei quali venga richiesto come\nrequisito essenziale il titolo di studio superiore a quello della scuola media\ninferiore o corso equipollente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono motivo di impedimento per la partecipazione alla selezione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)essere risultato inidoneo, nei 12 mesi precedenti, a selezione interna per\nanaloga mansione o a 5 selezioni nei 5 anni precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)trovarsi in periodo di mutamento mansioni a seguito di esito positivo di\nprecedente o concomitante selezione interna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'avere ottenuto, nei 12 mesi precedenti, il passaggio definitivo a nuova\nmansione a seguito di selezione interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Criteri di priorità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della selezione, qualora gli idonei, due o più candidati,\ndovessero risultare alla pari, la copertura del posto vacante avverrà\napplicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) l'appartenenza al medesimo settore di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) maggiore inquadramento aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) effettiva maggiore anzianità di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Esito della selezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società renderà noto, con apposita comunicazione, l'esito della\nselezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Periodo di mutamento temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente indicato nella comunicazione di cui al comma precedente viene\nammesso ad effettuare un periodo di mutamento temporaneo di mansioni (secondo\nla normativa di cui all'art. 21 del CCNL) per l'accertamento della idoneità\nspecifica. Il periodo di mutamento mansioni può essere interrotto in qualsiasi\nmomento sia per l'assegnazione definitiva alla nuova mansione, sia - in caso di\ninidoneità - per il reinserimento nella mansione di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio definitivo al livello\nsuperiore, tramite selezione interna, non può inoltrare domanda di\ntrasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi due anni dalla\nassegnazione definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Personale a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al precedente punto 1), il personale a tempo\nparziale è ammesso a partecipare alle selezioni purché, oltre al possesso dei\nrequisiti richiesti al punto 2), abbia una anzianità aziendale di almeno 4\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito positivo di mutamento temporaneo di mansioni, il passaggio\na tempo pieno produce i suoi effetti contrattuali dalla assegnazione\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la Società - in attesa di effettuare la copertura del posto vacante\n- disponga un mutamento di mansioni, a quest'ultimo non può essere ammessa la\nstessa persona per più di 2 mesi e mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignmultiple":43,"cbamemtrad":47,"JOBTYPE_descriptions":51,"apprenticeships":55,"pensionfund":59,"contracttrial":63,"contractseverancepay":67,"sicknessmaxdays":71,"longtermillness":75,"disabilitypay":79,"healthcareaccess":83,"healthandsafetypolicy":87,"protectiveclothing":91,"hivpolicy":95,"hiv":99,"paidmaternityleave":103,"paidmaternityleavepay":107,"childcare":111,"childcaretxt":115,"SENIOR_trigger":119,"mealvouchers":123,"SUNDAY_trigger":127,"COMMUTE_trigger":131,"OVERTIME_trigger":135,"CONSIGN_trigger":139,"standbyallowancetype":143,"ONCERISE_trigger":147,"ONCERISE2_trigger":151,"NOCTPREM_trigger":155,"HARDSHIP_trigger":159,"hardshipallowancetype":163,"PAYSCALES_trigger":167,"STRUCINCR_trigger":171,"equalitymonitoring":175,"violenceleave":179,"violence":183,"sexualhar":187,"hourspday_select":189,"hourspweek_select":193,"dayspweek_select":195,"PAIDLEAV_trigger":197,"bankholidays2":201,"SCHEDULE_trigger":205,"tempagency":209,"FLEXWORK_trigger":213,"cbadate_end":217,"cbadate_start":221,"deathrelatives":224,"educationtuition":228,"funeralpay":232},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"cbasignmultiple","- FEDERRETI, con la partecipazione delle","- FEDERRETI, con la partecipazione delle aziende associate\n\n- FISE\u002FACAP, con la partecipazione delle aziende associate",{"bindId":48,"name":49,"text":50},"cbamemtrad","- FILT\u002FCGIL - FIT\u002FCISL - UILTRASPORTI - ","- FILT\u002FCGIL\n\n- FIT\u002FCISL\n\n- UILTRASPORTI\n\n- SLA\u002FCISAL\n\n- Federazione UGL VIABILITÀ E LOGISTICA",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"JOBTYPE_descriptions","Art. 19 - Classificazione del personale ","Art. 19 - Classificazione del personale\n\n\n\n1)\n\nMuovendo da una aggregazione strutturata su quattro ambiti professionali,\ntutto il personale - quadri, impiegati e operai - viene inquadrato su 7\nlivelli.\n\n\n\n2)\n\nI livelli sono definiti dalle declaratorie - di seguito riportate - intese\ncome espressione dei contenuti della professionalità in termini di competenze\ne conoscenze professionali, responsabilità, autonomia operativa e complessità\ndei problemi. Ogni declaratoria è ulteriormente specificata da profili\nprofessionali e da esemplificazioni.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art.\n48 (Relazioni a livello aziendale), punto 2), comportanti riflessi sull'assetto\ndell'inquadramento del personale, nonché nel caso di istituzioni di nuove\nposizioni di lavoro, l'Azienda per il tramite della propria Associazione, ne\ndarà preventiva comunicazione alle OO.SS. dei lavoratori stipulanti,\nprecisando le conseguenti modifiche in materia di inquadramento con\nl'indicazione del relativo livello e l'indicazione del profilo corredato in\nmodo sommario dalle attività lavorative.\n\nLe OO.SS. dei lavoratori potranno richiedere entro 5 giorni un incontro per\nl'esame degli elementi che hanno determinato l'inquadramento comunicato.\n\n\n\n4)\n\nIn occasione degli incontri di cui all'art. 48, punto 4) (Relazioni a\nlivello di unità produttiva), lett. A), sub f), le aziende informeranno\npreventivamente le OO.SS. dei lavoratori della introduzione di nuove posizioni\ndi lavoro e del relativo livello di inquadramento e\u002Fo di quelle che, in\nun'ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento\ndell'apparato produttivo, siano risultate significativamente modificate nonché\ndelle eventuali implicazioni in termini di variazioni di organico e\u002Fo di\nmansione.\n\n\n\n5)\n\nLa distinzione in atto tra gli operai e impiegati viene mantenuta agli\neffetti di tutte le norme che prevedono il trattamento differenziato e che,\ncomunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.\n\n\n\n6)\n\nLe Parti condividono, sulla base dei documenti scambiati in precedenza, di\nincontrarsi a partire dal mese di settembre 2017 nell'obiettivo di definire,\nentro la vigenza del presente CCNL, modifiche all'attuale impianto\nclassificatorio.\n\n\n\nDECLARATORIE, PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI\n\n\n\nLivello D)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici\nrichiedenti una professionalità a contenuto tecnico-manuale elementare.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-lavoratore che, su istruzioni e applicando conoscenze pratiche acquisibili\ncon breve tirocinio, svolge semplici attività manutentorie sulla tratta di\ncompetenza e\u002Fo nelle aree assegnategli:\n\n\n\n*operaio comune posto di manutenzione\n\n\n\n-lavoratore che smista, nell'ambito del luogo di lavoro assegnatogli,\ncorrispondenza, documenti, plichi, pacchi e materiale; annuncia agli\ninteressati l'arrivo di visitatori fornendo agli stessi eventuali indicazioni:\nsegnala l'eventuale necessità di riparazione ai servizi di illuminazione,\nidrici e agli infissi del luogo di lavoro assegnatogli: esegue altri compiti\nvari quali: timbratura, suddivisione, foratura documenti etc.:\n\n\n\n*commesso\n\n\n\nA titolo esemplificativo vengono inquadrate in questo livello le seguenti\nfigure professionali: operaio di sede, operaio di magazzino, addetto alle\npulizie.\n\n\n\nLivello C1)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, sulla base di\nspecifiche prescrizioni, compiti esecutivi standardizzati, anche attraverso\nl'uso di attrezzature e dispositivi. Tali compiti richiedono conoscenze\nacquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di specifiche prescrizioni, operando alla guida\ndi automezzi sociali, esegue lavori di manutenzione, di pronto intervento per\nla percorribilità sulla autostrada, appone in caso di incidenti o di lavori la\nsegnaletica mobile sulla tratta di competenza e\u002Fo nelle aree assegnategli, in\napplicazione di conoscenze acquisibili mediante specifico addestramento:\n\n\n\n*addetto manutenzione di pronto impiego\n\n* operaio-autista\n\n\n\n-lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori di\ndattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo e\narchiviazione delle pratiche di competenza:\n\n\n\n*dattilografia - archivio - registrazioni\n\n*addetto controllo documenti\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base della conoscenza della ubicazione degli uffici e\ndelle attività che vi si svolgono, indirizza i visitatori, svolge anche\nattività di trasferimento di pratiche e di sorveglianza:\n\n\n\n* portiere - commesso\n\n\n\n-lavoratore che opera al centralino commutando il traffico telefonico ed\neseguendo registrazioni secondo le procedure in atto:\n\n\n\n* addetto al centralino\n\n\n\n-lavoratore che esegue semplici operazioni inerenti l'esercizio degli\nimpianti e delle apparecchiature elettriche affidategli (es. semplici\ninterventi manutentori e di pronto intervento, verifica di funzionamento\nmanovre e verifiche sulle apparecchiature elettriche); esegue lavori di\ncopertura, sistemazione di materiali e\u002Fo di segnaletica mobile in relazione\nalla attività di competenza; esegue lavori di pulizia, di montaggio,\nsmontaggio e sostituzione di componenti avariati sulle apparecchiature e sul\nmacchinario affidatogli; esegue le prescritte registrazioni; opera alla guida\ndi automezzi sociali; presta aiuto al personale addetto alla manutenzione degli\nimpianti elettrici:\n\n\n\n* operaio elettricista\n\n\n\nA titolo esemplificativo viene inquadrata in questo livello la figura\nprofessionale di “autista di sede”.\n\n\n\nLivello C)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti che\nrichiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante corsi di\naddestramento, interventi formativi ed esperienza. L'esecuzione di tali compiti\nsi esplica nell'ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con\nlimitata possibilità di variabilità.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di procedure e metodi operativi prestabiliti,\nprovvede alla riscossione del pedaggio, gestisce gli automatismi di stazione,\nesegue le operazioni previste per la risoluzione di eventuali casi irregolari\ne, ove previsto, effettua in pista la vendita delle tessere per il pagamento\ndifferito del pedaggio; svolge ove definito le attività di vendita\n\u002Frimagnetizzazione e fatturazione tessere, apertura e gestione c\u002Fc e contratti\ntelepass fornendo le relative informazioni, in applicazione di conoscenze\nteorico-pratiche acquisibili mediante specifica formazione:\n\n\n\n*esattore\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di procedure, provvede al ricevimento,\ncontrollo, stoccaggio e consegna materiali, alla registrazione dei movimenti di\nmagazzino:\n\n\n\n*magazziniere\n\n\n\n-lavoratore che sulla base di istruzioni e procedure definite, effettua\nlavori di dattilografia, classificazione, registrazione e archiviazione delle\npratiche di competenza, effettua la compilazione di prospetti e tabelle, in\napplicazione di conoscenze acquisibili con un periodo di esperienza:\n\n\n\n*pratiche registrazioni e dattilografia\n\n\n\n-lavoratore dedicato generalmente alla viabilità che, sulla base di\nprocedure e metodi prestabiliti, sorveglia la tratta di competenza mediante\npattugliamento collaborando all'occorrenza con gli agenti di polizia e\nprocedendo anche ad eventuali segnalazioni qualificate; provvede agli\ninterventi necessari per il ripristino della viabilità, rilevando a tal\nproposito eventuali danni al patrimonio e redigendo un rapporto specifico;\nposiziona la segnaletica, rimuove eventuali materiali dalla carreggiata,\ninterviene tempestivamente per la soluzione di problemi connessi alla\nviabilità e al traffico e nel caso di incidenti senza conseguenze alle persone\nsvolge la necessaria procedura di documentazione; fornisce, all'occorrenza, la\nnecessaria assistenza alla utenza; garantisce, per quanto di competenza,\nl'efficienza degli automezzi in dotazione, applicando conoscenze\nteorico-pratiche acquisibili mediante interventi formativi ed esperienza\nmaturata nelle strutture operative:\n\n\n\n*ausiliario della viabilità\u002Faddetto alla viabilità e al traffico\n\n\n\nSempre a titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo\nlivello le seguenti figure: capo squadra manutenzione, corriere, sorvegliante\nmotociclista, addetto predisposizione dati tecnici e\u002Fo amministrativi, addetto\nfatturazione, operaio autista mezzi speciali, capo rimessa, addetto\nprotocollo.\n\n\n\nLivello B1)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui\nsvolgimento richiede conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili mediante\ninterventi formativi.\n\nTali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di procedure di\nmedia complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità,\ncircoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, verifica,\nriscontra ed effettua controlli di natura contabile su fatture, richieste di\npagamento e altra documentazione da contabilizzare, tenendo i rapporti con le\nDirezioni di Tronco \u002FUnità organizzative aziendali ed elaborando i relativi\nreports, in applicazione di conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili\nmediante interventi formativi:\n\n\n\n* addetto alla contabilità\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di procedure e direttive definite, effettua\nriscontri ed elabora dati relativi alle pratiche della unità di appartenenza,\norganizza e gestisce l'archivio sia cartaceo che informatico, cura la\npredisposizione di reports, tabelle e grafici anche attraverso l'utilizzo di\nprocedure informatiche e applicazioni software, esegue pratiche varie e cura la\ncorrispondenza relativa alla propria unità organizzativa, in applicazione di\nconoscenze tecnico-specialistiche acquisibili anche attraverso esperienza ed\neventuali interventi formativi:\n\n\n\n*addetto pratiche amministrative\n\n\n\n-lavoratore che, in base a procedure e direttive definite, assicura il\nfunzionamento delle stazioni affidategli anche attuando il coordinamento e il\ncontrollo dell'operato degli esattori e intervenendo per il superamento di\nimprovvise necessità in applicazione di conoscenze specifiche acquisite\nmediante addestramento aziendale integrato da esperienza:\n\n\n\n* capo stazione\u002Fcapo casello\n\n\n\n- lavoratore che, sulla base delle direttive ricevute e sulla scorta di\nschemi, disegni e specifiche esegue la manutenzione, la pulizia e\u002Fo il\nmontaggio di meccanismi, macchinari e attrezzature, effettuandone la messa a\npunto ed il controllo di funzionalità in applicazione di conoscenze\ntecnico-specialistiche integrate da esperienza:\n\n\n\n* addetto alla manutenzione e controllo strumentale su impianti\n\n\n\n-lavoratore addetto ai trafori che, sulla base delle direttive e sotto il\ndiretto controllo del Regolatore del traffico, in possesso di capacità\ntecniche certificate dai Vigili del Fuoco e di nozioni di soccorso sanitario\ncertificate dalla C.R.I., coordina la squadra di sicurezza stradale di cui è\nil capo, intervenendo in caso di incidente o incendio e provvede alla verifica\ndocumentale, controllo e autorizzazione dei transiti delle merci pericolose in\nderoga, alla scorta dei veicoli eccezionali e di quelli trasportanti merci\npericolose, alla sorveglianza mediante pattugliamento nonché a verifiche\nperiodiche dei veicoli e dei mezzi affidati, degli impianti, delle\ninstallazioni e dei materiali di sicurezza:\n\n\n\n*agente di sicurezza (per le Società concessionarie di trafori)\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, rileva, registra ed\nelabora dati e situazioni inerenti alla gestione amministrativa del personale\nper la successiva elaborazione degli stipendi e per l'espletamento di pratiche\ncon gli Enti previdenziali e assistenziali e, ove previsto, assiste i\ndipendenti in occasione della denuncia annuale dei redditi, in applicazione di\nconoscenze acquisibili mediante programmi di addestramento e formazione\nintegrati da esperienza:\n\n\n\n*addetto al personale\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, utilizzando strumenti\ndi gestione della informazione diretta all'interno e all'esterno della azienda,\nsegue l'andamento del traffico, riceve segnalazione di eventi anomali del\nsistema autostradale curandone la registrazione, segnala la necessità di\nintervento degli Enti preposti, intervenendo anche direttamente nei casi\nprevisti dalle procedure di urgenza, aggiorna il sistema di informazione della\nutenza in applicazione di conoscenze specialistiche acquisite mediante\nprogrammi di addestramento e formazione, nonché di specifica esperienza\nmaturata nelle strutture operative; effettua, ove previsto, attività di\nassistenza e di specifica informativa alla utenza in merito ai sistemi di\npagamento differito del pedaggio:\n\n\n\n*operatore Centro radio-informativo\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, provvede\nall'approvvigionamento delle tessere viacard dei centri di assistenza interni\ned esterni effettuando le relative registrazioni di carico e scarico, nonché i\nriscontri e controlli per il completamento delle pratiche, raccogliendo le\ninformazioni e la documentazione delle operazioni di assistenza commerciale\nsvolte, fornisce assistenza alla utenza e agli operatori interni in merito ai\nsistemi di pagamento differito dei pedaggi, controlla lo stato delle strutture\ndelle aree di servizio segnalando alla linea eventuali anomalie, in\napplicazione di conoscenze tecnico-specialistiche acquisibili anche attraverso\ninterventi formativi:\n\n\n\n* commerciale - addetto\n\n\n\nSempre a titolo esemplificativo vengono, altresì, inquadrate in questo\nlivello le seguenti figure: cassiere-conta denaro, addetto raccolta pedaggi e\nconta denaro, addetto preparazione dati per l'elaborazione, addetto\namministrativo magazzino, capo cantoniere, sorvegliante, controllore, addetto\ntransiti eccezionali, meccanico collaudatore, addetto posto manutenzione,\nassistente esazione pedaggi, addetto acquisti e contratti, addetto affari\ngenerali, gestione tessere-controllo, primo operatore, assistente al\ntraffico.\n\n\n\nLivello B)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività il cui\nsvolgimento richiede elevate conoscenze tecnico-professionali, necessarie, e\u002Fo\ncapacità di coordinamento e gestione di risorse, con una influenza diretta su\nrisultati specifici della unità di appartenenza.\n\nTali lavoratori operano con una autonomia operativa circoscritta e sulla\nbase di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività\nspecifiche dell'Unità Organizzativa di appartenenza.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il\ncoordinamento di risorse, anche della posizione di assistente esazione pedaggi,\ncoordina e controlla le attività delle stazioni della tratta di sua\ncompetenza, garantisce la corretta applicazione delle procedure di esazione,\ncollabora all'esame delle previsioni dei flussi di traffico predisponendo in\ncaso di eventi particolari eventuali modifiche a livello di servizio, cura il\nrapporto con gli utenti, assicura il rispetto del livello qualitativo del\nservizio offerto, segnala alle funzioni competenti eventualianomalie e\u002Fo\ncomportamenti illeciti messi in atto dalla utenza, anche sulla base di\ninformazioni ricevute dagli addetti, attraverso l'utilizzo di specifiche\nconoscenze tecnico-professionali ed esperienza operativa maturata nel\nsettore:\n\n\n\n* gestore di tratta\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di direttive di massima, attraverso il\ncoordinamento di risorse, controlla le condizioni e lo stato di efficienza del\ntratto autostradale di sua competenza e delle attrezzature e dei mezzi in\ndotazione al Posto di manutenzione, interviene in situazioni di emergenza per\nl'esecuzione di lavori di pronto intervento, esegue la contabilità lavori di\nmanutenzione ordinaria, controlla il rispetto da parte delle imprese\nappaltatrici delle norme relative al capitolato d'appalto e alla sicurezza,\nattraverso l'applicazione di specifiche conoscenze tecnico professionali\nacquisibili mediante programmi di formazione ed esperienza:\n\n\n\n* aiuto coordinatore P.M.\n\n\n\n- lavoratore che, sulla base di direttive di massima, garantisce la corretta\nfunzionalità dei sistemi di elaborazione e delle reti, gestisce gli strumenti\ndi controllo dei sistemi centrali e periferici, adotta le misure di emergenza\nin attesa della soluzione definitiva di eventuali problemi tecnici emersi, in\napplicazione di elevate conoscenze tecnico professionali acquisite attraverso\nspecifici interventi formativi ed esperienza nel settore:\n\n\n\n* gestione sistemi\n\n\n\n- lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, riscontra, imputa ed\nelabora dati e situazioni contabili, effettua controlli di regolarità sulla\ndocumentazione e sulle elaborazioni di contabilità generale e analitica,\ncollabora alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo in applicazione\ndi conoscenze specialistiche acquisibili mediante programmi di istruzione,\nnonché un adeguato periodo di esperienza nel settore:\n\n\n\n* contabile\n\n* addetto contabilità generale e analitica\n\n\n\n- lavoratore che, sulla base di informazioni, traduce nel linguaggio di\nprogrammazione su schemi preordinati operando per le proprie necessità sulle\napparecchiature del centro elettronico e partecipando alle fasi di collaudo\ngestione e manutenzione dei programmi elaborati applicando conoscenze\nspecialistiche acquisite mediante programmi di addestramento ed esperienza:\n\n\n\n* programmatore\n\n\n\n- lavoratore che, sulla base di direttive e\u002Fo procedure, sviluppa progetti\nper opere autostradali applicando conoscenze acquisite tramite programmi di\naddestramento integrati da esperienza:\n\n\n\n* sviluppo progettazione\n\n\n\nSempre a titolo esemplificativo vengono inquadrati in questo livello le\nseguenti figure: transiti eccezionali-capo, tecnico impianti (IRT, TLC, IEA),\ntecnico controllo contabilità e progettazione, tecnico addetto al catasto e\npatrimonio, tecnico pavimentazione e segnaletica, tecnico opere in verde,\nregolatore traffico.\n\n\n\nLivello A1)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\nrichiedenti competenze tecnico-specialistiche e\u002Fo gestionali rilevanti, che\ncomportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata\nvariabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di\nmassima.\n\nTali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di\nspecifiche unità organizzative, sia attraverso l'applicazione di competenze\ntecnico-specialistiche che richiedono un elevato livello di\nprofessionalità.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n- lavoratore che, sulla base di indicazioni di massima, esplica attività\ncomplesse relative a fasi di processo attraverso il coordinamento di specifiche\nunità organizzative e la gestione delle risorse umane e tecnologiche.\n\nLo svolgimento di tali attività richiede, entro un ambito definito da linee\nguida generali, autonomia decisionale, competenza tecnico specialistica e\u002Fo\ngestionale, acquisite attraverso programmi formativi integrati da esperienza\nmaturata nel settore di appartenenza, per la soluzione di problemi variabili e\ncomplessi:\n\n\n\n* coordinatore\n\n\n\nAi sensi dell'Accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in tale profilo,\na titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste per le\nSocietà aderenti a FEDERRETI: capo reparto, coordinatore p.m., capo reparto\nopere civili e stradali; per le Società aderenti a FISE: traffico e\nsicurezza-capo, economato e acquisti-capo, attività tecnica di\nmanutenzione-capo, esazione pedaggi-capo, amministrazione personale-capo,\ncontabilità-capo.\n\n\n\n-lavoratore che svolge attività, che richiedono un elevato livello di\nprofessionalità, nonché l'applicazione di competenze tecnico specialistiche,\nper la soluzione di problemi caratterizzati da elevata variabilità e\ncomplessità svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e\u002Fo\nprogettuale.\n\nTali attività richiedono un costante studio e aggiornamento professionale,\ncapacità di analisi di variabili complesse, integrazione con altre figure\nprofessionali interne e\u002Fo esterne, nonché il coordinamento di eventuali altre\nrisorse, all'interno di progetti specifici focalizzando la responsabilità sul\nraggiungimento degli obiettivi prefissati:\n\n\n\n* professional\n\n\n\nAi sensi dell'Accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in questo\nprofilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste:\nanalista di sistemi, analista di organizzazione, analista programmatore,\nconvenzioni e concessioni, progettista.\n\n\n\nLivello A)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che esplicano attività di\nrilevante importanza per l'Azienda, con una responsabilità diretta su\nobiettivi e su risultati aziendali, che comportano autonomia decisionale per la\nsoluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed\neterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado\ndi competenze specialistiche e\u002Fo manageriali.\n\nTali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità\norganizzative e\u002Fo strutture professionali di rilevante importanza per\nl'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze\ntecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di\nprofessionalità.\n\n\n\nProfili:\n\n\n\n-lavoratore che, sulla base di politiche ed indirizzi, esplica attività di\nrilevante importanza per l’Azienda attraverso il coordinamento e controllo di\nunità organizzative e\u002Fo strutture professionali, l'integrazione di risorse\numane, economiche, organizzative e tecnologiche, con una responsabilità\ndiretta su obiettivi\u002Frisultati aziendali. Lo svolgimento di tali attività\nrichiede un elevato grado di autonomia decisionale, un alto grado di competenze\nspecialistiche e\u002Fo manageriali, la conoscenza della struttura e dei processi\naziendali ed il governo di variabili interne e\u002Fo esterne per la soluzione di\nproblemi di elevata complessità ed eterogeneità:\n\n\n\n* responsabile di Unità organizzativa\n\n* capo ufficio\n\n\n\nAi sensi dell'Accordo 18 aprile 1997 si intendono confluite in questo\nprofilo, a titolo esemplificativo, le seguenti figure precedentemente previste\nper le Società aderenti a FEDERRETI: capo ufficio e responsabili di unità\norganizzative; per le Società aderenti a FISE: amministrazione-capo, affari\nlegali-capo, tecnico e manutenzione-capo.\n\n\n\n-lavoratore che svolge attività che richiedono il più alto livello di\nprofessionalità in applicazione di notevoli competenze e conoscenze\ntecnico-specialistiche, costituendo il più alto punto di riferimento\nprofessionale per la soluzione di problematiche di elevata variabilità e\ncomplessità, svolgendo funzioni di natura tipicamente consulenziale e\u002Fo\nprogettuale. Lo svolgimento di tali attività richiede la conoscenza della\nstruttura e delle politiche aziendali, un costante studio e aggiornamento\nprofessionale, capacità di integrazione, coordinamento e interazione con\neventuali altre strutture interne e\u002Fo esterne per lo sviluppo di efficaci\nsinergie, nonché capacità di analisi e sintesi anche all'interno di un\ncontesto non chiaramente strutturato e caratterizzato da un elevato grado di\nindeterminatezza, all'interno del quale cogliere e valorizzare eventuali\nelementi innovativi.\n\nTali attività possono essere realizzate, all'interno di progetti specifici,\nanche attraverso il coordinamento di risorse e\u002Fo la gestione di fasi di\nprocesso:\n\n\n\n* professional master\n\n\n\n* * *\n\n\n\nQUADRI\n\n\n\nIn attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985 n. 190, la\nqualifica di Quadro è attribuita a quei lavoratori sia tecnici che\namministrativi, che nell'ambito del liv. A) svolgono con carattere di\ncontinuità e con grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e\nprofessionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con\nampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione\ndegli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di\nservizi e uffici o entità organizzative essenziali della Azienda o di gestione\ndi programmi \u002Fprogetti di importanza fondamentale.\n\nI lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale\ne, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali,\neffettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività,\nopera di coordinamento di risorse e\u002Fo di collaboratori e\u002Fo di una o più\nentità organizzative di particolare complessità.\n\nNei confronti di tali lavoratori, ferma restando la normativa contrattuale\nprevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:\n\n\n\nInformazione\n\n\n\nSul piano informativo, le Aziende forniranno agli interessati gli elementi\nnecessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale\nsono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle Aziende,\ncon particolare riferimento a modifiche strutturali della configurazione\norganizzativa aziendale e al mutamento degli assetti tecnologici.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nNei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico di interventi\nformativi, a livello aziendale e\u002Fo interaziendale, allo scopo di favorire\nl'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei\nmutamenti tecnologici e organizzativi. Tali interventi, essenzialmente mirati a\nmigliorare e ampliare le conoscenze dei singoli, rivolgeranno particolare\nattenzione ai temi della comunicazione interna onde favorire l'adeguata\nconoscenza e partecipazione agli obiettivi aziendali.\n\n\n\nOrario di lavoro\n\n\n\nAi lavoratori ai quali viene contrattualmente attribuita la qualifica di\nquadro non si applicheranno, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66,\nle limitazioni in materia di orario di lavoro.\n\n\n\nResponsabilità civile e\u002Fo penale\n\n\n\nLe Aziende si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi\nprofessionali, siano coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati\nda azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi\ncon l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale\npagamento delle spese legali e giudiziarie.\n\n\n\nBrevetti\n\n\n\nOltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di\nsvolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti all'attività\nsvolta.\n\n\n\nIndennità di funzione\n\n\n\nA decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai\nlavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura\ndi € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo\ndel Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo.\n\nLe Parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai\nquadri è stata data piena attuazione alla legge 13 maggio 1985 n. 190.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"apprenticeships","Art. 6 - Contratto di apprendistato prof","Art. 6 - Contratto di apprendistato professionalizzante\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.lgs.\n14.9.2011 n. 167, dall'Accordo interconfederale 18 aprile 2012 e dal presente\narticolo, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla\nformazione e alla occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualifica\nprofessionale a fini contrattuali.\n\n\n\n2)\n\nLe assunzioni di apprendisti non sono consentite in caso siano stati\neffettuati licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 18 mesi.\n\n\n\n3)\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\n\n\n4)\n\nIl contratto di apprendistato è un contratto a causa mista in quanto è\narticolato contemporaneamente un periodo di lavoro, perché il lavoratore è\nchiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla\nrealizzazione dei servizi della Azienda, e in un periodo di formazione in\nquanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività\nsvolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari\nper l'acquisizione di competenze di base trasversali e\ntecnico-professionali.\n\n\n\n5)\n\nIl contratto di apprendistato viene stipulato, ai fini della prova, in forma\nscritta tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati, secondo la\ndisciplina prevista dal CCNL la prestazione oggetto del contratto, la\nqualificazione ai fini contrattuali che potrà essere acquisita ai termine del\nrapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione, la durata del\nperiodo di apprendistato, il livello di inquadramento, il trattamento\neconomico, il piano formativo individuale articolato sulla base del modulo\nallegato nonché il nome del tutor\u002Freferente aziendale nonché il periodo di\nprova che ha una durata secondo quanto previsto dal CCNL e in ogni caso non\nsuperiore ai 2 mesi.\n\n\n\n6)\n\nAi fini della durata, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto\npresso altri datori di lavoro deve esser computato per intero nella nuova\nazienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due\nperiodi non sia superiore a 12 mesi.\n\n\n\n7)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di 36 mesi,\nper tutti i profili formativi allegati al presente articolo.\n\n\n\n8)\n\nPer quanto concerne la retribuzione, come definita all'art. 22, la stessa\nsarà erogata con le seguenti modalità:\n\n\n\n- 80% per i primi 12 mesi\n\n- 85% per i secondi 12 mesi\n\n- 95% per i successivi mesi\n\n\n\nAgli apprendisti, oltre l'indicato trattamento economico, spetta ogni altro\nistituto economico-normativo, previsto dal presente CCNL per i lavoratori a\ntempo indeterminato.\n\n\n\n9)\n\nCon riferimento agli Accordi di 2° livello sottoscritti dalla data di\nstipula del presente CCNL, l'attribuzione ai lavoratori con contratto di\napprendistato professionalizzante dei relativi effetti economici avviene nella\nmisura percentuale corrispondente a quella della retribuzione spettante.\n\n\n\n10)\n\nL'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini dei\nriflessi della anzianità di servizio su tutti gli istituti contrattuali e di\nlegge.\n\n\n\n11)\n\nIn caso di sospensione involontaria del rapporto di lavoro per un periodo di\ndurata superiore a 30 giorni calendariali, per malattia, infortunio sul lavoro\no altra causa, l'azienda potrà, previa comunicazione all'interessato,\nprolungare il rapporto di apprendistato per un periodo corrispondente.\n\n\n\n12)\n\nLe aziende non potranno dar corso alla assunzione di nuovi apprendisti\nqualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato sia terminato nei 18 mesi precedenti. A tal fine non\nsi computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa o per superamento del periodo di comporto, quelli che al termine del\ncontratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in\nservizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.\n\n\n\n13)\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all'azienda.\n\n\n\n14)\n\nIn caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro\nattesta l'attività formativa svolta.\n\n\n\n15)\n\nL'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di\nuna formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per\ngli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.\n\n\n\n16)\n\nLe ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario\ne retribuite secondo quanto previsto dal precedente comma 8).\n\n\n\n17)\n\nQualora, al termine del periodo di apprendistato, nessuna delle Parti\neserciti la facoltà di recesso, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della\nanzianità di servizio pregressa ai fini contrattuali e di legge.\n\n\n\n18)\n\nQualora, al termine del periodo di apprendistato, la Società intenda\nrecedere dal contratto, la stessa è tenuta a darne formale comunicazione\nscritta al lavoratore interessato e al pagamento di una indennità di mancato\npreavviso pari al trattamento economico e normativo disciplinato nel presente\narticolo per un periodo di 15 giorni.\n\n\n\n19)\n\nGli standard professionali funzionali alla verifica dei percorsi formativi\nper l'apprendistato professionalizzante sono quelli stabiliti nel sistema di\nclassificazione e inquadramento del personale di cui al vigente CCNL.\n\n\n\n20)\n\nLa durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione\ndelle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili\nprofessionali di cui al precedente comma, ivi compresa la definizione dei\nprofili formativi, sono stabilite dal presente CCNL.\n\n\n\n21)\n\nLa formazione è articolata in formazione finalizzata alla acquisizione di\ncomprende di base e trasversali e in formazione professionalizzante.\n\n\n\n22)\n\nLa formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e\ntrasversali è svolta per un monte ore complessivo non inferiore a 120 ore\nmedie nel triennio, è di responsabilità e competenza della offerta formativa\npubblica e può svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.\n\nIn mancanza della predetta offerta, la formazione viene erogata dalla\nazienda.\n\n\n\n23)\n\nLa formazione professionalizzante è finalizzata alla acquisizione delle\ncompetenze tecnico-professionali e specialistiche della qualifica ai fini\ncontrattuali da conseguire. Tale formazione è di durata non inferiore a 80 ore\nmedie annue - ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio\nspecifico, di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 - e può essere svolta\nanche ‘on the job’ e in affiancamento.\n\nÈ integrativa dell'offerta formativa pubblica, ove esistente.\n\n\n\n24)\n\nIn via esemplificativa, la formazione di cui ai commi 22) e 23) può essere\narticolata secondo il seguente programma:\n\n\n\na)tematiche di base e trasversali (33% del monte ore annuo):\n\n\n\n-salute e sicurezza del lavoro\n\n-disciplina del rapporto di lavoro\n\n-competenze relazionali\n\n-organizzazione ed economia\n\n\n\nb)tematiche tecnico-professionali specificatamente aziendali (30% del monte\nore annuo):\n\n\n\n-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;\n\n-conoscenza della organizzazione del lavoro della impresa e ruolo\ndell'apprendista nell'impresa;\n\n-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\n\n-conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\n\n-conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\n\n-conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;\n\n\n\nc)formazione ‘on the job’ e in affiancamento (37% del monte ore\nannuo).\n\n\n\n25)\n\nNel 1° anno del contratto di apprendistato, la fase iniziale della\nformazione è dedicata alla organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro\ne alla normativa inerente al rapporto di lavoro.\n\n\n\n26)\n\nTutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna alla\nazienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte,\nall'interno l'azienda deve disporre di capacità formativa come di seguito\nspecificato.\n\n\n\n27)\n\nLa capacità formativa interna deve essere dichiarata dal datore di lavoro\nnel contratto di lavoro all'atto della assunzione.\n\n\n\n28)\n\nLa capacità formativa interna della azienda è espressa - oltre che dalla\npresenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura\ndi tutor\u002Freferente aziendale - dalla capacità della azienda stessa di erogare\ndirettamente interventi formativi o di organizzare l'erogazione, avvalendosi\nanche di docenza esterna.\n\nTale capacità deve essere attestata:\n\n\n\na)quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in\naziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali\ndistinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento della attività\nlavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da\nerogare;\n\nb)dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con\nesperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze\ninerenti alla formazione da erogare;\n\nc)da tutori con formazione e competenze adeguate.\n\n\n\n29)\n\nIl Piano Formativo Individuale (PFI), il cui schema è allegato al presente\nAccordo, è predisposto dalla Azienda e definisce il percorso formativo del\nlavoratore.\n\nIl Piano è coerente con il profilo professionale relativo alla\nqualificazione da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute\ndallo stesso lavoratore.\n\n\n\n30)\n\nIl percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano\nformativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione definiti come ai precedenti commi, e il nome del\ntutor\u002Freferente aziendale.\n\nIl PFI costituisce parte integrante del contratto d'apprendistato e i\nrelativi contenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto\nmedesimo, previa informativa all'apprendista.\n\n\n\n31)\n\nQualora il candidato ne sia sprovvisto, il PFI può prevedere altresì le\nspecifiche abilitazioni richieste da norme di legge e\u002Fo regolamenti, da\nottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del\npercorso formativo e del rapporto di lavoro.\n\n\n\n32)\n\nFerma restando la durata ordinaria della formazione, la Società potrà\nstabilire, previo esame con la RSU\u002FRSA, un differente impegno formativo e\nspecifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella\nesterna, in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più\nintensa attività.\n\n\n\n33)\n\nIl percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione\nanche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che\npotranno essere svolte purché l'apprendista sia in possesso delle relative\nabilitazioni, ove prescritte, fermo restando quanto previsto ai commi 35) e 36)\ndel presente articolo.\n\n\n\n34)\n\nLa formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali\nsono registrate a cura della azienda nel “Libretto formativo del\ncittadino”.\n\nNelle more della piena operatività del citato Libretto, l'impresa provvede\nalla attestazione della attività formativa compilando il modulo allegato al\npresente CCNL.\n\n\n\n35)\n\nL'attivazione del contratto di apprendistato richiede da parte della azienda\nla designazione di un tutor\u002Freferente, scelto all'interno della azienda, che\ncostituisce per l'apprendista la figura aziendale di riferimento.\n\nEgli segue l'attuazione del PFI e attesta il percorso formativo\ndell'apprendista compilando la scheda di rilevazione della attività formativa,\nche viene firmata anche dall'apprendista stesso per presa visione. Lo stesso\ndeve possedere un livello di inquadramento apri o superiore a quello\ndell'apprendista e deve svolgere una attività lavorativa coerente con quella\ndell'apprendista e avere almeno 5 anni di anzianità aziendale.\n\n\n\n36)\n\nLa funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo\naziendale per non più di 5 apprendisti.\n\n\n\n37)\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\n\n\n38)\n\nGli apprendisti vanno computati nel conteggio sui diritti e le agibilità\ncontrattuali e hanno la facoltà di partecipare alle assemblee sindacali così\ncome previsto dalla legge 300\u002F70.\n\n\n\n39)\n\nEventuali successive modifiche legislative o Accordi interconfederali in\nmateria saranno oggetto di tempestivo confronto fra le Parti per la necessaria\narmonizzazione.\n\n\n\n40)\n\nNel corso di un apposito incontro, la Società fornirà agli Organismi\nsindacali della unità produttiva informazioni relative alla applicazione\ndell'istituto.\n\n\n\nAllegati da inserire:\n\n\n\n- profili formativi condivisi\n\n- schema del Piano Formativo Individuale (PFI)\n\n- modulo di attestazione della attività formativa svolta\n\n(temporaneamente sostitutivo del Libretto del cittadino)",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"pensionfund","Art. 59 - Previdenza complementare 1) Le","Art. 59 - Previdenza complementare\n\n\n\n1)\n\nLe parti stipulanti, per i lavoratori del settore autostradale, hanno\nistituito, il 22 novembre 2004 con avvio operativo al 1° gennaio 2006, un\nFondo nazionale, denominato ASTRI-Fondo Pensione, a contribuzione definita e a\ncapitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di\nerogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.lgs. 21 aprile\n1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.\n\n\n\n2)\n\nPossono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo\nindeterminato e il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente\ncontratto.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino\nnell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) periodi di lavoro non\ninferiori a 3 mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo.\n\n\n\n4)\n\nLe contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista\ndalla relativa normativa di legge, sono calcolate sugli elementi della\nretribuzione mensile di cui al punto 1) dell'art. 22 del vigente CCNL.\n\n\n\n5)\n\nL'adesione volontaria del lavoratore comporta il versamento della\ncontribuzione ordinaria dell'1% a suo carico, cui corrisponde il contributo a\ncarico della azienda del 2,5%, comprensivo del contributo aggiuntivo dello 0,5%\ndovuto a decorrere dall'1.1.2017.\n\n\n\n6)\n\nQualora il lavoratore scelga di versare, a suo carico, una contribuzione\ncomplessivamente pari al 2%, l'azienda sarà tenuta al versamento di una\ncontribuzione complessiva pari al 3,5%.\n\n\n\n7)\n\nLe contribuzioni al Fondo sono inoltre costituite dal versamento del TFR,\ncosì come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.\n\n\n\n8)\n\nIn aggiunta alla percentuale ordinaria di cui al comma 5), il lavoratore\npuò optare per il versamento, a proprio carico, di una contribuzione\naggiuntiva; ferma restando la misura massima complessiva della contribuzione a\ncarico della azienda nel caso di cui al comma 6).\n\n\n\n9)\n\nA decorrere dall'1.1.2017 ogni azienda che applica il presente CCNL è\ntenuta a versare al fondo ASTRI una contribuzione pari allo 0,5% a favore di\nciascun lavoratore non iscritto al fondo ASTRI ovvero non iscritto ad altro\npreesistente Fondo negoziale presente nel comparto, qualificato come\n“iscritto contrattuale”. L'avvio del predetto versamento contributivo sarà\noperativo al completamento delle procedure di competenza del fondo ASTRI, ferma\nrimanendo la predetta data di decorrenza.\n\nIl comparto di adesione al quale versare il contributo in parola è\nindividuato, indistintamente per fascia anagrafica - considerato l'andamento\nstorico dei comparti disponibili, e anche in considerazione dell'importo\nannualmente accantonato - nel comparto di “default” individuato dal fondo\nASTRI.\n\nPer le relative modalità operative e per la misura delle spese a carico del\nsolo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e\u002Fo\nregolamentari, nonché le deliberazioni del fondo ASTRI.\n\nQualora, dopo il periodo temporale previsto dallo Statuto del Fondo, il\nlavoratore cosiddetto “contrattuale” intenda spostare la posizione\nprevidenziale in parola dal Fondo ASTRI ad altro Fondo, viene meno\ndefinitivamente per il datore di lavoro l'obbligo di continuare a corrispondere\nil contributo contrattuale a suo favore a decorrere dal mese in cui avviene lo\nspostamento.\n\nAnche sulla base di indicazioni del fondo ASTRI, sono state programmate\nspecifiche azioni informative nei confronti dei dipendenti “contrattuali”,\nsia con comunicazioni interne da parte aziendale sia con assemblee da parte\nsindacale.\n\n\n\n10)\n\nTutti i contributi di cui al presente articolo, ivi compresi gli importi\nprelevati dal TFR, saranno trattenuti in occasione della corresponsione delle\ncompetenze di ciascun mese, nonché della 13a mensilità e del premio annuo.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nSocietà non aderenti al fondo ASTRI\n\ne aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto.\n\n\n\nLe predette Società sono tenute, con decorrenza 1.1.2017, ad incrementare\nil contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2016, di\nun importo in cifra fissa corrispondente al valore del contributo aggiuntivo\ndello 0,5%, di cui al comma 5), calcolato sugli elementi della retribuzione\nmensile di cui all'art. 22, comma 1) del vigente CCNL.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"contracttrial","Art. 8 - Periodo di prova 1) Il lavorato","Art. 8 - Periodo di prova\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova non superiore a:\n\n\n\na) mesi 6 per i lavoratori di liv. A1) e A)\n\nb) mesi 3 per i lavoratori di liv. C), B1) e B)\n\nc) mesi 1 per i lavoratori di liv. D) e C1)\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non può\nessere protratto né rinnovato.\n\n\n\n3)\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o\ndi infortunio, il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova\nstesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.\n\n\n\n4)\n\nLa retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al minimo\nfissato dal presente contratto per il livello cui il lavoratore è stato\nassegnato.\n\n\n\n5)\n\nDurante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver\nluogo da ciascuna delle due Parti in qualsiasi momento, senza preavviso né\nindennità.\n\n\n\n6)\n\nNel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da\nparte della Società, è corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla\nmetà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro\nla prima o la seconda quindicina del mese stesso.\n\n\n\n7)\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda alla\ndisdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato in\nservizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a\ntutti gli effetti.\n\n\n\n8)\n\nOgni precedente periodo di impiego già effettuato presso la Società - con\ncontratto a termine - viene considerato valido ai fini del periodo di prova\npurché coesistano le seguenti condizioni:\n\n\n\na)tra la fine del precedente rapporto e l'inizio del nuovo non devono essere\ntrascorsi più di 2 anni;\n\nb)la mansione che il dipendente viene chiamato a svolgere all'atto della\nassunzione a tempo indeterminato deve risultare la medesima di quella svolta\ncon contratto a tempo determinato.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"contractseverancepay","Art. 40 - Trattamento di fine rapporto 1","Art. 40 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n1)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un\ntrattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti.\n\n\n\n2)\n\nAl personale vengono corrisposte per l'ultimo periodo di paga le sole\ncompetenze ordinarie mensili, mentre quanto dovuto ad altro titolo viene\nliquidato entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"sicknessmaxdays","5) Nel caso di interruzione della presta","5)\n\nNel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata\nda eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al\nlavoratore non in prova il seguente trattamento:\n\n\n\n-per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 365\ngiorni e corresponsione della intera retribuzione per 183 giorni e del 75% di\nessa per altri 182 giorni;\n\n-per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 426\ngiorni e corresponsione della intera retribuzione per 213 giorni e del 75% di\nessa per altri 213 giorni.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"longtermillness","Malattie gravi Fermo restando l'assoluto","Malattie gravi\n\n\n\nFermo restando l'assoluto rispetto del diritto alla riservatezza (D.lgs.\n196\u002F2003), per gli eventi morbosi di cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del\nregolamento di cui al D.M. n. 278\u002F2000, debitamente certificati dalla struttura\npubblica, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Ai fini del\ntrattamento retributivo verrà corrisposta l'intera retribuzione per 365 giorni\nconsecutivi. Superato tale periodo il rapporto di lavoro viene sospeso a tutti\ngli effetti di legge e di contratto.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"disabilitypay","Art. 33 - Infortuni sul lavoro 1) Il lav","Art. 33 - Infortuni sul lavoro\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo\ndi avvertire o di fare avvertire immediatamente la Società.\n\n\n\n2)\n\nNei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale al lavoratore\nnon in prova la Società conserva il posto fino alla guarigione clinica e\nassicura la retribuzione al 100% per tutta la durata della assenza stessa,\novviamente dedotto quanto eventualmente egli abbia diritto a percepire dagli\nistituti assicurativi e mutualistici.\n\n\n\n3)\n\nNei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia\nprofessionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale,\nla Società esaminerà le possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti\ncon la ridotta capacità lavorativa.\n\n\n\n4)\n\nNel caso in cui l'infortunio sul lavoro sia causato da colpa di un terzo, la\nSocietà ha facoltà di ripetere dal lavoratore la quota di retribuzione\ncorrisposta fino a concorrenza del risarcimento effettuato dal terzo a tale\ntitolo.\n\n\n\n5)\n\nViene considerato convenzionalmente infortunio - ai soli fini contrattuali -\nquello occorso in servizio ai dipendenti non coperti da assicurazione INAIL.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nPer quanto riguarda la Società AUTOSTRADE per l'Italia si fa riferimento\nagli estremi e alle condizioni della polizza di assicurazione sottoscritta\ndalla Società per gli infortuni professionali ed extra professionali dei\npropri dipendenti.\n\n\n\nPersonale a tempo parziale\n\n\n\n6)\n\nA tale personale, per gli infortuni occorsi nell'espletamento della propria\nattività - e che non siano quindi riapertura di precedenti infortuni o\nconseguenza di infortuni occorsi presso altro datore di lavoro - la Società\nconserva il posto fino alla guarigione clinica e assicura una retribuzione pari\nal 100% della retribuzione minima per tutta la durata della assenza stessa,\novviamente dedotto quanto eventualmente lo stesso abbia diritto a percepire\ndall'istituto assicurativo.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"healthcareaccess","Art. 60 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 60 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono che a decorrere dal mese di giugno 2012 le aziende\nverseranno un importo pari ad € 13,00 per 12 mensilità. Detti importi per le\nAziende che già hanno un sistema di assistenza sanitaria integrativa verranno\nutilizzati per le implementazioni delle coperture previste; per le Aziende che\nne siano sprovviste verranno accantonate, per una loro utilizzazione sempre in\nmateria di assistenza sanitaria integrativa, che dovrà essere decisa dalla\ncontrattazione di 2° livello.\n\n\n\n2)\n\nIn coerenza con quanto stabilito dal punto precedente la contrattazione di\n2° livello dovrà stabilire, qualora non si sia ancora provveduto,\nl'utilizzazione del contributo ivi previsto - decorrente dal mese di giugno\n2012 - entro il 31 marzo 2014, per la realizzazione di un sistema di assistenza\nsanitaria. Le Società che non provvedano all'utilizzo predetto entro il\ntermine di cui sopra saranno tenute ad erogare ad ogni lavoratore a tempo\nindeterminato una quota di retribuzione pari ad € 13,00 mensili per 12\nmensilità a titolo di indennità sostitutiva della assistenza sanitaria\nintegrativa, quale elemento di cui all'art. 22, punto 2) del vigente CCNL.\n\n\n\n3)\n\nResta fermo che la contrattazione di 2° livello potrà riconoscere ai\nlavoratori delle singole Società ulteriori “garanzie integrative\nopzionali” in materia.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"healthandsafetypolicy","Art. 57 - Igiene, sicurezza, salute e am","Art. 57 - Igiene, sicurezza, salute e ambiente di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLe attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive\nmodificazioni sono esercitate dai Rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza (RLS) secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Accordo\ninterconfederale 22.6.1995.\n\nIn attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 5 del D.lgs. n.\n81\u002F2008, gli strumenti per l'espletamento delle funzioni del RLS sono stabiliti\ndalla contrattazione di 2° livello.\n\n\n\n2)\n\nAll'atto della costituzione delle RSU o RSA in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleggono all'interno della RSU o RSA i RLS nei seguenti\nnumeri:\n\n\n\n-1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 50\ndipendenti;\n\n- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 51 a\n250 dipendenti;\n\n- 5 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 251 a\n1.000 dipendenti;\n\n-7 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori\ndimensioni.\n\n\n\n1)\n\nViene costituita in ogni singola azienda una Commissione paritetica per la\nsicurezza sul lavoro, composta da rappresentanti della Società e dai\nrappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti.\n\n\n\n2)\n\nFerme restando le distinte attribuzioni di cui alla vigente normativa in\nmateria, alla Commissione paritetica per la sicurezza sul lavoro sono\nriconosciuti i seguenti compiti:\n\n\n\n-promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro,\nanche attraverso l'adozione da parte delle aziende di sistemi di gestione della\nsicurezza;\n\n-esprimere pareri, sulla base di dati informativi forniti dalla Società, in\noccasione della introduzione di nuove apparecchiature e\u002Fo procedure le cui\ncaratteristiche possono presentare particolare rilevanza sotto il profilo della\nsicurezza del lavoro;\n\n-verificare il periodico aggiornamento del fascicolo “norme di sicurezza\nper l'esecuzione di lavori sulla autostrada in presenza del traffico”;\n\n-monitorare le iniziative di formazione realizzate dalla impresa, con\nparticolare riguardo a quelle del personale che opera sull'asse autostradale e\nindividuare, avuto riguardo alle peculiarità e alle tipologie produttive del\ncomparto, ulteriori contenuti formativi rispetto a quelli previsti dalla parte\nI, punto 3) dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e in applicazione del\nD.M. 4 marzo 2013 e s.m.i.\n\n\n\nLa Commissione si riunirà di norma con cadenza quadrimestrale.\n\n\n\n3)\n\nViene istituito tra le parti stipulanti il presente contratto un\nOsservatorio di comparto sulla sicurezza sul lavoro, composto pariteticamente\nda 5 membri, con il compito di analisi e studio della normativa nazionale e\ncomunitaria in materia e di monitoraggio sulle iniziative e le buone pratiche\nin atto nel settore.\n\n\n\nNote a verbale\n\n\n\n1)\n\nPer la Società AUTOSTRADE per l'Italia, in relazione delle peculiari\nconfigurazioni organizzative, la Commissione paritetica per la sicurezza sul\nlavoro svolgerà anche una funzione di monitoraggio dei diversi aspetti\napplicativi previsti dal citato decreto legislativo al fine di assicurare\nl'omogeneità e l'univocità in ciascuna unità produttiva. Tale Commissione\nsarà composta, per la parte sindacale, da un numero pari a 8 da individuare\ntra i rappresentanti per la sicurezza eletti a livello di unità produttiva.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo in materia\ndi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza integrano e specificano\nquanto previsto dall'Accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende\nintegralmente richiamato.\n\n\n\nDisposizione transitoria\n\n\n\nNelle unità produttive nelle quali la RSU non sia ancora costituita ed\noperino le RSA delle OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie\ndell'Accordo interconfederale 10 gennaio 2014, il numero dei rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza da eleggere sarà stabilito a livello locale con la\ncompetente Direzione aziendale e non potrà eccedere quello fissato dal punto\n2) del presente articolo.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"protectiveclothing","Art. 47 - Vestiario 1) Le Aziende fornis","Art. 47 - Vestiario\n\n\n\n1)\n\nLe Aziende forniscono, ai sensi del D.lgs. 81\u002F08, adeguati dispositivi di\nprotezione individuale per le attività elencate nel documento di Valutazione\ndei rischi. Per gli indumenti qualificati DPI l'Azienda assicurerà il lavaggio\ngarantendone la sostituzione in caso di degrado.\n\n\n\n2)\n\nLe Aziende forniscono, altresì, ai dipendenti adibiti a particolari\nmansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a\ntipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di\nigiene, salute e identificazione.\n\n\n\n3)\n\nIl personale destinatario degli indumenti di cui ai punti 1) e 2), ove\nspettanti e salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è\nil seguente:\n\n\n\na)addetti e tecnici manutenzione degli impianti;\n\nb) addetti all'esazione del pedaggio;\n\nc) addetti alla viabilità;\n\nd) operai dei posti di manutenzione;\n\ne) addetti alla guida e alla manutenzione degli automezzi;\n\nf) il personale che opera su strada o in presenza di cantieri;\n\ng)il personale che lavora a diretto contatto con il pubblico (Centri Servizi\ne\u002Fo Punti Blu, Portinerie, Servizi di Sicurezza).\n\n\n\n4)\n\nResta fermo quanto stabilito in materia dall'art. 48, punto 4), lett. C),\nsub e).\n\n\n\n5)\n\nSono fatte salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"hivpolicy","g)sostituzione di personale assente con ","g)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto\no di lavoratore temporaneamente adibito ad altre mansioni ovvero impegnato in\nattività formative, ovvero dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione\nin base al giudizio medico-legale.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"hiv","Art. 55 - Tutele delle persone tossicodi","Art. 55 - Tutele delle persone tossicodipendenti, degli etilisti\n\ne malati di AIDS\n\n\n\nI lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico\nriabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto\ndi lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è\ndovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque per un periodo\nnon superiore a 36 mesi.\n\nL'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico - riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e della decorrenza\ndell'anzianità. A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa,\nl'azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del\n50% per un massimo di 12 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di\ngrave disagio economico, adeguatamente comprovate e documentate.\n\nIn alternativa alla aspettativa di cui sopra, possono essere concessi\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso\nsaranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del\nlavoratore presso uffici più vicino alla struttura terapeutica di cui sopra,\nnonché alle mansioni adeguate alla condizione dello stesso.\n\nSaranno garantite, con riferimento alla legge 162\u002F90, le agevolazioni\npreviste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero\npresso le strutture abilitate.\n\nI lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendenze ne attesti la\nnecessità.\n\nPer la sostituzione dei lavoratori ci cui ai commi 1) e 3) è consentito il\nricorso all'assunzione a tempo determinato.\n\nSono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego\nnonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza,\nla incolumità e la salute di terzi.\n\nIn applicazione della legge 135\u002F90, le aziende si impegnano a non effettuare\nsul personale sanitari finalizzati alla individuazione della patologia di\nimmunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la\nriservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo,\naccordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che\nagevolino le terapie.\n\nLe Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni.\n\nConseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici\ncompetenti.\n\nPer i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le\ndisposizioni del presente articolo.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"paidmaternityleave","Art. 34 - Tutela della maternità\u002Fpaterni","Art. 34 - Tutela della maternità\u002Fpaternità e congedi\n\n\n\nA) Congedi e permessi di maternità\u002Fpaternità\n\n\n\n1)\n\nSalvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il\nperiodo di gravidanza e puerperio, e al lavoratore padre, si applicano le\ndisposizioni di legge in materia.\n\n\n\n2)\n\nLa Società corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione\nobbligatoria dal lavoro un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile\ndi cui all'art. 22, punto 1), integrando fino a tale misura l'indennità\nliquidata dall'istituto assicuratore.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"paidmaternityleavepay","2) La Società corrisponderà alla lavorat","2)\n\nLa Società corrisponderà alla lavoratrice durante i periodi di astensione\nobbligatoria dal lavoro un'indennità pari al 100% della retribuzione mensile\ndi cui all'art. 22, punto 1), integrando fino a tale misura l'indennità\nliquidata dall'istituto assicuratore.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"childcare","3) Nei primi 12 anni di vita del figlio,","3)\n\nNei primi 12 anni di vita del figlio, in materia di congedo parentale\n(astensione facoltativa), per tutto quanto non previsto, si applicano le\nvigenti disposizioni di legge.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"childcaretxt","Entro il 3° anno di vita del figlio, sen","Entro il 3° anno di vita del figlio, senza limite massimo, ed entro il\n12°, nel limite di 5 giornate lavorative all'anno per ciascun figlio, ciascun\nlavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza oneri per l'azienda,\ndocumentando debitamente l'assenza per malattia del bambino attraverso\ncertificato medico.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"SENIOR_trigger","Art. 26 - Aumenti per anzianità a) Aumen","Art. 26 - Aumenti per anzianità\n\n\n\na) Aumenti periodici per anzianità di servizio\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente\nprestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello\ndi appartenenza:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      €\n      \n    \n    \n      A\n      \n      36,48\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      33,58\n      \n    \n    \n      B\n      \n      30,68\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      28,59\n      \n    \n    \n      C\n      \n      26,47\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      25,49\n      \n    \n    \n      D\n      \n      24,17\n      \n    \n  \n\n\n\n\n2)\n\nGli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.\n\n\n\n3)\n\nQualora i giorni lavorati nel mese in cui si compie il biennio di servizio\noltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il\nmese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di\nconseguenza, viene anticipato al primo giorno del mese stesso.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore ha diritto a maturare un massimo di 9 aumenti di anzianità (o\nfrazioni di aumento) fino al raggiungimento del massimo previsto per l'ultimo\nlivello di appartenenza, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti\nlivelli. In caso di passaggio di livello la frazione di biennio in corso al\nmomento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del\nsuccessivo aumento periodico.\n\n\n\nB) Aumenti periodici per anzianità di livello\n\n\n\n5)\n\nIl lavoratore ha diritto al compimento del 10° anno di permanenza nello\nstesso livello ad uno scatto anticipato, cumulabile - verificandosi\nconcomitanza - con l'aumento periodico per anzianità di servizio: esso non è\nperò frazionabile.\n\n\n\nC) Parte comune delle norme di cui ai punti a) e b) che precedono\n\n\n\n6)\n\nNel caso di passaggio di livello il dipendente mantiene l'importo in cifra\ndegli aumenti maturati nel livello di provenienza. Detto importo viene tradotto\nin numero di aumenti di anzianità (e\u002Fo frazioni di aumento) dividendo\nl'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al\nnuovo livello di inquadramento.\n\n\n\n7)\n\nGli aumenti corrisposti per i titoli di cui sopra non possono essere\nassorbiti da eventuali aumenti di merito così come questi non possono essere\nassorbiti da aumenti per anzianità maturati o da maturare.\n\n\n\nPersonale a tempo parziale\n\n\n\n8)\n\nFermo rimanendo quanto previsto al punto 4) del presente articolo, per i\ncasi di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, gli importi degli aumenti\nperiodici maturati vengono mantenuti in cifra nella misura del 60% di quanto\nprevisto a tale titolo per il personale a tempo pieno.\n\nPer le frazioni di biennio trascorse a tempo parziale, vale quanto previsto\ndall'art. 3, punto 11), ultimo comma.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nIn conformità a quanto stabilito dall'Accordo 18 aprile 1997, al personale\ngià inquadrato nei livv. 9) e 6) e che al 1° giugno 1997, per effetto della\nnuova classificazione, risulta inquadrato rispettivamente nei livv. A1) e B1)\ngli aumenti di anzianità vengono riconosciuti nelle seguenti misure:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      €\n      \n    \n    \n      9\n        A1)\n      \n      34,93\n      \n    \n    \n      6\n        B1)\n      \n      29,58",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"mealvouchers","g) Indennità di mensa 24) Dove esistono ","g) Indennità di mensa\n\n\n\n24)\n\nDove esistono nuclei consistenti di personale la Società esaminerà la\npossibilità di istituire mense aziendali.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"SUNDAY_trigger","n) Indennità lavoro domenicale 31) Fermo","n) Indennità lavoro domenicale\n\n\n\n31)\n\nFermo restando che il lavoro prestato nella giornata di domenica dal\npersonale turnista è già compensato dalla contrattazione collettiva che\nprevede, tra l'altro, per lo stesso personale, a parità di retribuzione con il\npersonale non turnista, una minore durata della prestazione annua, viene\nistituita una indennità per il lavoro domenicale.\n\nPertanto, al personale turnista che effettui nel corso della domenica una\nprestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore viene corrisposto un importo\npari ad € 5,16, elevato, dal 1° agosto 2005, ad € 10,00. Detta indennità\nnon è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del\ntrattamento di fine rapporto.\n\nResta altresì ferma la corresponsione di detta indennità per il lavoro\nprestato nella giornata di domenica dal personale a tempo parziale applicato ad\nattività lavorative in turni.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"COMMUTE_trigger","c) Indennità di zona 6) Al personale cui","c) Indennità di zona\n\n\n\n6)\n\nAl personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro non compete il\ntrattamento di trasferta per tutti gli eventuali spostamenti entro la zona\nstessa.\n\n\n\n7)\n\nIl personale cui sia stata assegnata una zona di lavoro deve iniziare e\nterminare la prestazione nella propria sede di lavoro.\n\n\n\n8)\n\nA detto personale viene corrisposta una indennità da calcolarsi sulla\nretribuzione di cui all'art. 22, punto 1), lett. a) e sulla indennità di\ncontingenza in vigore al 31 luglio 1983, pari ad € 272,58, per tutti i\nlavoratori, nella misura e con le modalità che seguono:\n\n\n\n- 6,85% per una zona di lavoro fino a km. 65\n\n- 8,85% per una zona di lavoro oltre km. 65 e fino a km. 120\n\n- 10,75% per una zona di lavoro oltre km. 120 e fino a km. 180\n\n- 13,25% per una zona di lavoro oltre km. 180\n\n\n\nPer il personale con mansioni di corriere la misura della indennità è\nfissata nel 16% fatta eccezione per la Società Tangenziale di Napoli per la\nquale la misura è fissata nell'8,85%.\n\nPer le Società aderenti a FISE, al personale con mansioni di controllore\nche svolge normalmente la propria prestazione lungo un tratto autostradale e ad\nogni altro lavoratore cui siano stati assegnati compiti analoghi, l'indennità\nviene corrisposta nella misura del 6,85% indipendentemente dalla estensione\ndella zona assegnata.\n\nL'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una\nquota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal\nfine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro ed i\nricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.\n\nI minimi tabellari utili ai fini del computo della presente indennità sono\nquelli in vigore al 31 dicembre 1986, riportati nella tabella A1) allegata al\npresente contratto.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"OVERTIME_trigger","7) Ogni ora di lavoro straordinario vien","7)\n\nOgni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria\ndi cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate:\n\n\n\na) diurno feriale: 30%\n\nb) notturno feriale: 50%\n\nc) diurno festivo: 65%\n\nd) notturno festivo: 85%",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"CONSIGN_trigger","20) La reperibilità può essere richiesta","20)\n\nLa reperibilità può essere richiesta:\n\n\n\na)per un periodo limitato ad un massimo di 12 ore giornaliere dal lunedì al\nvenerdì;\n\nb)per le intere giornate del sabato, domenica e festivi, per non più di due\nvolte al mese salvo casi eccezionali.\n\n\n\n21)\n\nAi lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso\npari:\n\n\n\n-per la reperibilità di cui alla lett. a) al 13,50% della retribuzione\ngiornaliera di cui all'art. 22, punto 1, per ogni periodo di reperibilità\nrichiesto;\n\n-per la reperibilità di cui alla lett. b) al 23,50% della retribuzione\ngiornaliera di cui all'art. 22, punto 1), per ogni giornata di reperibilità\nrichiesta.\n\n\n\n22)\n\nLe prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con\nil trattamento previsto per le ore di lavoro straordinario (diurno, notturno e\nfestivo) o per le ore di lavoro festivo a seconda delle ipotesi nelle quali si\nricade, con una retribuzione, comunque, non inferiore a due ore. Per ogni\nintervento effettuato in periodo di reperibilità verrà, inoltre, corrisposto\nun importo di € 5,16.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"standbyallowancetype","21) Ai lavoratori ai quali viene richies","21)\n\nAi lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso\npari:\n\n\n\n-per la reperibilità di cui alla lett. a) al 13,50% della retribuzione\ngiornaliera di cui all'art. 22, punto 1, per ogni periodo di reperibilità\nrichiesto;\n\n-per la reperibilità di cui alla lett. b) al 23,50% della retribuzione\ngiornaliera di cui all'art. 22, punto 1), per ogni giornata di reperibilità\nrichiesta.\n\n\n\n22)",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"ONCERISE_trigger","Art. 27 - Tredicesima mensilità 1) Nel p","Art. 27 - Tredicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nNel periodo compreso tra il 27 novembre e il 15 dicembre la Società\ncorrisponde a tutti i lavoratori, in servizio e, una 13a mensilità pari alla\nretribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dalla\nindennità di contingenza, dall'elemento differenziato dalla retribuzione\nnonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto\nspettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11,\npunto 10). Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in\nvigore al 1° dicembre.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della 13a mensilità quanti\nsono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni vengono computate come mese intero.\n\n\n\n4)\n\nLa 13a mensilità va computata nel trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n5)\n\nAl personale a tempo parziale la 13a mensilità viene corrisposta sulla base\ndella retribuzione minima garantita mensile o di 1\u002F12 delle ore effettivamente\nlavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto\ncon il successivo mese di gennaio. Ai fini del presente punto non si computano\nle ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui\nall'art. 12.\n\n\n\n6)\n\nNel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo\npieno o viceversa il lavoratore ha diritto a una 13a mensilità il cui\nammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei\ndue distinti periodi.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"ONCERISE2_trigger","Art. 28 - Premio annuo 1) A tutti i lavo","Art. 28 - Premio annuo\n\n\n\n1)\n\nA tutti i lavoratori in servizio e la Società corrisponde, unitamente alle\ncompetenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile\ncostituita a tale effetto dallo stipendio, dalla indennità di contingenza,\ndall'elemento differenziato dalla retribuzione nonché, per il personale\noperante in turni continui e avvicendati, in quanto spettante, dalla quota\nforfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11, punto 10). Ciascuno degli\nelementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di riferimento è 1° luglio - 30 giugno.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo\ndi riferimento il lavoratore ha diritto a tanti 12simi del premio annuo quanti\nsono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni vengono computate come mese intero.\n\n\n\n4)\n\nIl premio annuo va computato nel trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n5)\n\nAl personale a tempo parziale il premio annuo viene corrisposto sulla base\ndella retribuzione minima garantita mensile o di 1\u002F12 delle ore effettivamente\nlavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto\ncon il successivo mese di agosto. Ai fini del presente punto non si computano\nle ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui\nall'art. 12.\n\n\n\n6)\n\nNel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo\npieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad un premio annuo il cui ammontare\nsarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti\nperiodi.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"NOCTPREM_trigger","9) Ogni ora di lavoro notturno viene com","9)\n\nOgni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35%\ndella retribuzione oraria di cui al punto 1) dell'art. 22.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"HARDSHIP_trigger","h) Indennità alta montagna 27) Al person","h) Indennità alta montagna\n\n\n\n27)\n\nAl personale che operi di continuo oltre i m. 900 e fino a m. 1200 s.l.m.\nviene corrisposta una indennità pari al 9% del minimo tabellare del livello di\nappartenenza nelle misure in vigore al 31 dicembre 1986, riportate nella\ntabella A1) allegata al presente contratto, e della indennità di contingenza\nal 31 maggio 1987; oltre m. 1200 s.l.m. viene riconosciuta nella misura\ndell'11%.\n\nL'importo mensile corrispondente a detta indennità verrà ridotto di una\nquota giornaliera per ogni giornata di assenza dal servizio escludendosi, a tal\nfine, le ferie, le festività godute, le assenze per infortunio sul lavoro e i\nricoveri ospedalieri di durata superiore a 5 giorni.\n\n\n\ni) Indennità antigienica\n\n\n\n28)\n\nAgli operai dipendenti dalle Società aderenti a FISE è dovuta per ogni ora\ndi prestazione per i lavori di espurgo fogne e cunicoli sotterranei, in quanto\npercorribili, una indennità nella misura del 6,70% della quota oraria del\nminimo tabellare, nelle misure in vigore al 31 dicembre 1986, riportate nella\ntabella A1) allegata al presente contratto.\n\n\n\nl) Maggiorazione tabellare per il personale\n\ndella Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco\n\ne della Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus\n\ndislocato in galleria",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"hardshipallowancetype","i) Indennità antigienica 28) Agli operai","i) Indennità antigienica\n\n\n\n28)\n\nAgli operai dipendenti dalle Società aderenti a FISE è dovuta per ogni ora\ndi prestazione per i lavori di espurgo fogne e cunicoli sotterranei, in quanto\npercorribili, una indennità nella misura del 6,70% della quota oraria del\nminimo tabellare, nelle misure in vigore al 31 dicembre 1986, riportate nella\ntabella A1) allegata al presente contratto.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"PAYSCALES_trigger","MINIMI TABELLARI livello parametri minim","MINIMI TABELLARI\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello\n      \n      parametri\n      \n      minimo\n        \n\n        al 31.12.15\n      \n      nuovi\n        minimi\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      dall’1.8.16\n\n        \n        \n      \n      dall’1.1.17\n\n        \n        \n      \n      dall’1.1.18\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      A\n      \n      235\n      \n      2.247,90\n      \n      2.295,54\n      \n      2.406,68\n      \n      2.486,08\n      \n    \n  \n  \n    \n      A1\n      \n      210\n      \n      2.008,77\n      \n      2.051,34\n      \n      2.150,66\n      \n      2.221,61\n      \n    \n  \n  \n    \n      B\n      \n      185\n      \n      1.769,60\n      \n      1.807,10\n      \n      1.894,60\n      \n      1.957,10\n      \n    \n  \n  \n    \n      B1\n      \n      169\n      \n      1.616,60\n      \n      1.650,86\n      \n      1.730,79\n      \n      1.787,88\n      \n    \n  \n  \n    \n      C\n      \n      148\n      \n      1.415,70\n      \n      1.445,70\n      \n      1.515,70\n      \n      1.565,70\n      \n    \n  \n  \n    \n      C1\n      \n      135\n      \n      1.291,36\n      \n      1.318,72\n      \n      1.382,58\n      \n      1.428,18\n      \n    \n  \n  \n    \n      D\n      \n      100\n      \n      956,54\n      \n      976,81\n      \n      1.024,11\n      \n      1.057,89",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"STRUCINCR_trigger","MINIMI TABELLARI livelli parametri incre","MINIMI TABELLARI\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      parametri\n\n        \n        \n      \n      incremento\n\n        complessivo\n\n        \n        \n      \n      incrementi\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      dall’1.8.16\n\n        \n        \n      \n      dall’1.1.17\n\n        \n        \n      \n      dall’1.1.18\n\n        \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      A\n      \n      235\n      \n      238,18\n      \n      47,64\n      \n      111,15\n      \n      79,39\n      \n    \n  \n  \n    \n      A1\n      \n      210\n      \n      212,84\n      \n      42,57\n      \n      99,32\n      \n      70,95\n      \n    \n  \n  \n    \n      B\n      \n      185\n      \n      187,50\n      \n      37,50\n      \n      87,50\n      \n      62,50\n      \n    \n  \n  \n    \n      B1\n      \n      169\n      \n      171,28\n      \n      34,26\n      \n      79,93\n      \n      57,09\n      \n    \n  \n  \n    \n      C\n      \n      148\n      \n      150,00\n      \n      30,00\n      \n      70,00\n      \n      50,00\n      \n    \n  \n  \n    \n      C1\n      \n      135\n      \n      136,82\n      \n      27,36\n      \n      63,85\n      \n      45,61\n      \n    \n  \n  \n    \n      D\n      \n      100\n      \n      101,35\n      \n      20,27\n      \n      47,30\n      \n      33,78",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"equalitymonitoring","Art. 51 - Pari opportunità 1) Le Parti c","Art. 51 - Pari opportunità\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto\nprevisto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e dalle\ndisposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di\nstudio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad\nindividuare eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di\nopportunità uomo-donna nel lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIn relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale\ncomposta da 3 membri, designati dalle Associazioni datoriali, e 3 membri,\ndesignati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti, che potranno\nessere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle\nrealtà aziendali, alle quali è affidato il compito di:\n\n\n\na)esaminare l'andamento della occupazione femminile nelle Aziende sulla base\ndei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del\nsistema informativo vigente;\n\nb)in base allo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei\nPaesi della CEE in applicazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984\nn. 635 e dei Programmi di azione 82\u002F85 e 86\u002F90 della Comunità Europea,\nproporre compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche\nsperimentazioni di azioni positive al fine di individuare e rimuovere gli\neventuali ostacoli di cui al 1° capoverso.\n\n\n\n3)\n\nLa Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale\ne da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma due volte l'anno e\ninvierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività\nsvolta.\n\n\n\nNorma transitoria\n\n\n\n4)\n\nIn relazione a quanto previsto nel presente articolo, nel ribadire il\nproprio impegno al riguardo, le Parti provvederanno a designare i loro\nrappresentanti allo scopo di attivare, entro il 30 settembre 2006, la\nCommissione paritetica nazionale, al fine di rendere possibile entro l'anno la\ndefinizione di uno specifico programma di lavoro.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"violenceleave","Art. 52 - Violenza di genere Sulla base ","Art. 52 - Violenza di genere\n\n\n\nSulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 80\u002F2015 la\nlavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi\nal percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. La lavoratrice,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di\nlavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con\nl'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la\ncertificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di\nprotezione.\n\nIl periodo di congedo retribuito con una indennità pari all'ultima\nretribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative) è coperto da\ncontribuzione figurativa ed è computato ai fini della anzianità di servizio a\ntutti gli effetti. La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o\ngiornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione\noraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di congedi\nparentali.\n\nLa lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di\nlavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della\nlavoratrice, in rapporto di lavoro di lavoro a tempo pieno.\n\nLa Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al\npresente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di\nlavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di\ntrasferimento in un'altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di\nsopruso.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"violence","Art. 53 - Dignità della persona, molesti","Art. 53 - Dignità della persona, molestie e violenza\n\nsui luoghi di lavoro\n\n\n\nLe Parti, in recepimento di quanto previsto dall'Accordo quadro sulle\nmolestie e le violenze nei luoghi di lavoro del 25.1.2016, sottoscritto da\nCGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA, e dal Codice Etico in vigore nelle singole\nSocietà, ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri\ncome molestie o violenza sul luogo di lavoro e si impegnano ad adottare misure\nadeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.\n\nLe Parti allegano un Codice nazionale di comportamento contro le molestie\nsessuali e il mobbing, che costituisce parte integrante del presente CCNL.",{"bindId":188,"name":185,"text":186},"sexualhar",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"hourspday_select","Art. 9 - Orario di lavoro 1) La durata n","Art. 9 - Orario di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLa durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l'orario\ndi lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale\ndell'orario giornaliero è fissata in 8 ore.",{"bindId":194,"name":191,"text":192},"hourspweek_select",{"bindId":196,"name":191,"text":192},"dayspweek_select",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"PAIDLEAV_trigger","Art. 29 - Ferie 1) Il lavoratore ha diri","Art. 29 - Ferie\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo\nretribuito pari a:\n\n\n\n- 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino ad 8 anni\n\n- 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 15 anni\n\n- 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni\n\n\n\n2)\n\nNell'anno di assunzione e in quello di cessazione le frazioni di anno\nvengono conteggiate per 12simi nella misura di cui alla tabella D). Le frazioni\ndi mese superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.\n\n\n\n3)\n\nAi soli effetti del presente articolo non si computano, pur non essendo\nconsiderati giorni festivi, la giornata non lavorata in ciascuna settimana a\nseguito della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni e le giornate\ndi riposo non di legge derivanti dalla applicazione della turnazione per il\npersonale turnista.\n\n\n\n4)\n\nIl periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della\ndeterminazione delle giornate di ferie spettanti.\n\n\n\n5)\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il lavoratore ha il diritto alle stesse o alla\nindennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.\n\n\n\n6)\n\nQualora il lavoratore abbia invece goduto un numero maggiore di ferie\nsuperiore a quello maturato, la Società ha diritto di trattenere, in sede di\nliquidazione, l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non\nmaturati.\n\n\n\n7)\n\nNel corso del periodo delle ferie al lavoratore viene corrisposta la\nretribuzione globale di fatto di cui all'art. 22, escluse dal computo le lett.\nb) e c) del punto 2, come se avesse lavorato.\n\n\n\n8)\n\nL'epoca delle ferie deve essere programmata dalla Direzione Aziendale previo\nesame con la RSU o RSA entro i primi 3 mesi dell'anno.\n\n\n\n9)\n\nNel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre viene\nconcesso al personale - salvo diversa richiesta scritta del lavoratore - un\nnumero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quelle spettanti.\n\n\n\n10)\n\nLe ferie devono essere normalmente godute in via continuativa.\n\n\n\n11)\n\nIn caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale\nal lavoratore compete un rimborso giornaliero pari ad € 100,00 lordi più il\nrimborso di tutte le spese sostenute e documentate. In caso di spostamento del\nperiodo feriale precedentemente stabilito dalla Società il lavoratore ha\ndiritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente\ncomprovate.\n\n\n\n12)\n\nIl decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle\nferie stesse, sopraggiungano malattie di durata non inferiore a 6 giorni e\nsempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione alla Società per gli\nopportuni controlli.\n\n\n\n13)\n\nOve la malattia impedisca il godimento parziale o totale entro l'anno delle\nferie maturate, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, nell'anno\nsuccessivo.\n\n\n\n14)\n\nIl lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca\ndelle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni\nsuccessivi.\n\n\n\n15)\n\nL'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\n\n\n\nPersonale a tempo determinato di esazione\n\n\n\n17)\n\nPoiché la brevità della durata e la particolarità della prestazione del\npersonale a tempo determinato di esazione non consentono l'effettivo godimento\ndelle ferie, si procederà a liquidare, in sede di trattamento di fine\nrapporto, i ratei maturati in ragione di giorni 1,65 della retribuzione globale\ndi fatto prevista dal punto 7) del presente articolo per ogni mese di\nservizio.\n\n\n\nPersonale a tempo parziale\n\n\n\n18)\n\nAllo scopo di garantire parità di condizioni rispetto al lavoratore a tempo\npieno, il personale a tempo parziale ha diritto, per ogni anno solare, ad un\nperiodo retribuito di ferie pari a 1\u002F12 della sua prestazione minima annua per\nanzianità di servizio fino a 8 anni. Tale periodo viene aumentato del 25%\ndella prestazione minima annua per anzianità di servizio di oltre 8 anni e\nfino a 15 anni e del 50% della stessa per anzianità di servizio oltre i 15\nanni.\n\nLa retribuzione giornaliera in caso di ferie è corrispondente alla durata\ndella prestazione programmata coincidente con la richiesta.\n\nQualora la prestazione media mensile, pari a 1\u002F12 delle ore effettivamente\nlavorate nell'anno, sia superiore alla prestazione minima, ai soli fini\nretributivi sarà riconosciuta la relativa differenza che verrà liquidata nel\nmese di febbraio dell'anno successivo.\n\n\n\nDisposizione transitoria\n\n\n\nAl personale a tempo parziale assunto antecedentemente alla data del\n4.4.1995, ai soli fini della corresponsione delle indennità sostitutiva di\nmensa e lavori complementari in caso di ferie, viene garantito lo stesso\ntrattamento economico previsto a tale titolo dal CCNL 21.12.1990 in relazione\nallo scaglione di ferie di appartenenza. L'eventuale differenza verrà\ncorrisposta unitamente a quanto previsto al comma 3) del precedente punto\n18).",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"bankholidays2","Art. 13 - Giorni festivi 1) I giorni fes","Art. 13 - Giorni festivi\n\n\n\n1)\n\nI giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la\nfestività del S. Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma,\nquanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985 n. 792.\n\n\n\n2)\n\nPer il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del S.\nPatrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo interconfederale 3 dicembre\n1954.\n\n\n\nDichiarazioni a verbale\n\n\n\na)\n\nPer i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma,\nappartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è\ncollocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono\ndella Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli\nuffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all'art. 15, punto 9), viene\nridotto a 3.\n\n\n\nb)\n\nPer i lavoratori dipendenti dalla Società AUTOSTRADE per l'Italia e Strada\ndei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, e a quanto\nespressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della\nfestività del Santo Patrono, resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988,\nil numero dei permessi individuali retribuiti di cui all'art. 15, punto 9).",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"SCHEDULE_trigger","Art. 10 - Riposo giornaliero e settimana","Art. 10 - Riposo giornaliero e settimanale\n\n\n\n1)\n\nIl riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade\nnormalmente di domenica.\n\n\n\n2)\n\nPer i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel\ngiorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della\nsettimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo,\nmentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli\neffetti, il giorno fissato per il riposo stesso.\n\n\n\n3)\n\nIl riposo settimanale previsto per legge è convenzionalmente fissato\nnell'ultimo dei giorni di riposo cadenti in ogni settimana, fatto salvo quanto\nespressamente stabilito ai punti 20) e 21) dell'art. 9.\n\n\n\n4)\n\nFerma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha\ndiritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti si danno atto che per il personale turnista l'osservanza delle\ndisposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di\nquello settimanale - in conformità a quanto previsto rispettivamente dal comma\n1) dell'art. 17 e dal comma 2) dell'art. 9 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 -\ndeve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della\nturnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate\ndell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della\nsuccessiva.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"tempagency","Art. 4 - Somministrazione di lavoro 1) L","Art. 4 - Somministrazione di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita a fronte di\nragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,\nquali:\n\n\n\na)per incrementi della attività produttiva, amministrativa, tecnica e\ncommerciale di natura temporanea, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai\nnormali assetti produttivi aziendali;\n\nb)per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o\npredeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo ai normali\nassetti produttivi aziendali;\n\nc)per i casi previsti per l'assunzione a termine dall'art. 2 del presente\ncontratto. In tali fattispecie la stipula dei contratti di somministrazione di\nlavoro è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità alla\nassunzione a tempo determinato, nella stessa mansione, del personale di\nesazione che abbia prestato attività lavorativa con contratto a tempo\ndeterminato ai sensi del punto 2) dell'art. 2 del presente contratto.\n\n\n\n2)\n\nLa percentuale massima dei lavoratori che possono essere utilizzati con\ncontratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà\nsuperare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati a\ntempo indeterminato nella impresa stessa, con arrotondamento alla unità\nsuperiore della eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori impiegati con contratto di somministrazione sono destinatari\ndella informativa di cui all'art. 37 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con\nriferimento alla esperienza lavorativa e alle mansioni svolte.\n\n\n\n4)\n\nLa Società utilizzatrice fornisce l'informazione\u002Fformazione dei lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione per gli eventuali rischi specifici\nconnessi all'espletamento delle mansioni, come individuati dal documento\naziendale di valutazione dei rischi.\n\n\n\n5)\n\nIn ordine al trattamento retributivo dei lavoratori di cui al presente\narticolo trovano applicazione, in proporzione ai periodi di lavoro prestato, le\ndisposizioni del presente CCNL.\n\nGli Accordi aziendali di cui all'art. 46, lett. B), stipulati\nsuccessivamente alla definizione del presente contratto verranno riconosciuti\nanche al personale assunto con contratto di somministrazione di lavoro in\nproporzione al periodo prestato.\n\n\n\n6)\n\nLa Società utilizzatrice comunica preventivamente alla RSU o RSA il numero\ndei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso\nalla somministrazione di lavoro. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e\nnecessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni\nsuccessivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, la Società\nutilizzatrice comunica allo stesso destinatario il numero e i motivi dei\ncontratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il\nnumero e la qualifica dei lavoratori interessati.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"FLEXWORK_trigger","Art. 5 - Telelavoro 1) Compatibilmente c","Art. 5 - Telelavoro\n\n\n\n1)\n\nCompatibilmente con le necessità del servizio, è ammessa l'utilizzazione\ndi forme di telelavoro con particolare attenzione alle lavoratrici madri e\u002Fo ai\nlavoratori padri nonché ai lavoratori che comprovino specifiche necessità di\ncura per sé e\u002Fo per soggetti del proprio nucleo familiare.\n\n\n\n2)\n\nI costi relativi alle connessioni telematiche e le apparecchiature e i\nprogrammi necessari alla realizzazione di attività in telelavoro sono ad\nesclusivo carico aziendale.\n\n\n\n3)\n\nL'organizzazione connessa alle attività prestate e la definizione delle\ncondizioni, delle modalità, degli orari e delle prestazioni effettuabili in\ntelelavoro sono oggetto di definizione congiunta del secondo livello aziendale\ndi contrattazione, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo\ninterconfederale 9\u002F6\u002F2004.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"cbadate_end","Il contratto con le decorrenze specifica","Il contratto con le decorrenze specificate per i singoli istituti avrà\nscadenza il 31 dicembre 2018.",{"bindId":222,"name":223,"text":223},"cbadate_start","29 luglio 2016",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"deathrelatives","Al lavoratore colpito da grave lutto fam","Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitore, coniuge, figlio,\nfratello, convivente more uxorio) viene concesso un permesso retribuito, da\nutilizzarsi in unica soluzione, di 5 giorni più i giorni necessari per\nl'eventuale viaggio, per un massimo di 10 giorni complessivi. Detto trattamento\nassorbe quanto previsto per le medesime fattispecie dal successivo art. 34,\nlett. b).",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"educationtuition","-stato di famiglia (ad uso assegni famil","-stato di famiglia (ad uso assegni familiari per gli aventi diritto);",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"funeralpay","Art. 41 - Indennità in caso di morte In ","Art. 41 - Indennità in caso di morte\n\n\n\nIn caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli art. 39 e 40\n(preavviso e trattamento di fine rapporto) vengono corrisposte giusta le\ndisposizioni previste nell'art. 2122 c.c.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl-per-il-personale-dipendente-da-societ-e-consorzi-concessionari-di-autostrade-e-trafori-2016 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-07-29\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;5 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1622,79\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;33.78\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;135 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;114 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceperc1\">\n                    Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari: &rarr;&nbsp; % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;24.17 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[241],{"title":36,"slug":33},[243],{"type":244,"data":245},"call_to_action_body_block",{"title":246,"description":247,"variant":248,"link":249},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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