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Sono altresì inclusi gli impianti di\nnatura sperimentale e quelli finalizzati all’abbattimento delle emissioni in\natmosfera e alla loro captazione e segregazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)per attività di trasformazione e trasporto, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la\ngestione unificata della rete di trasmissione nazionale - e di altre\ninfrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e\ndelle stazioni di trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)per attività di distribuzione e di vendita, di energia elettrica si\nintende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione\ne dei relativi dispositivi di interconnessione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei\nservizi necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vendita di energia elettrica, ivi compresa l’attività dell’acquirente\nunico, del gestore dei mercati energetici e attività degli operatori elettrici\ndella borsa elettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)per attività e vendita di calore, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica\nmediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di\nteleriscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)per attività di efficienza energetica, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Servizi di valutazione, progettazione e installazione di soluzioni per\nl’ottimizzazione dei consumi per edifici privati, pubblici e\u002Fo commerciali\ne\u002Fo stabilimenti industriali con relative installazioni, manutenzioni ed\nesercizio impiantistica e front office clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Servizi nell’ambito della mobilità elettrica, quali ad esempio\ninstallazione, interfaccia e manutenzione degli strumenti di ricarica\nelettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sviluppo e realizzazione, analisi dati diagnostici e piattaforma di\ngestione energetica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)per attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti, si\nintende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Servizi contact center; teleselling; servizi di back office; gestione\noperativa pratiche clienti; recupero crediti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Gruppi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dei Gruppi, in caso di costituzione di nuove società,\nl’individuazione da parte aziendale del CCNL applicabile formerà oggetto di\nconfronto, avuto anche riguardo al processo di aggregazione categoriale in\nambito nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Attività di efficienza energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento esclusivamente alle attività inerenti alle lettere E) ed\nF), le Parti, nello spirito di una estensione dell’applicazione del CCNL\nelettrico e nell’ottica condivisa di ricercare i necessari adattamenti per\nconiugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tale attività e per\ngarantirne la competitività e sostenibilità, prevedono la costituzione di una\ndistinta area contrattuale e stabiliscono l’istituzione di una Commissione\nche elaborerà una proposta entro il 30 aprile 2020 su una specifica struttura\nretributiva e classificazione, orario e indennità, sulla base della quale le\nParti definiranno l’Accordo con efficacia dal 1° luglio 2020. Resta fermo\nche tale disciplina collettiva non trova applicazione per i lavoratori,\nrientranti nell’ambito di attività di cui ai citati punti E) e F) già\nregolati dal vigente CCNL elettrico in servizio alla data di sottoscrizione\ndella sopracitata nuova regolamentazione contrattuale. A valle della\ndefinizione di detta disciplina contrattuale, le Parti in sede aziendale nello\nspirito della sua più ampia estensione, verificheranno congiuntamente i\nperimetri di applicazione con riferimento alle attività di cui ai punti E) ed\nF) del presente articolo tenendo conto anche di eventuali sovrapposizioni di\nattività e in linea con gli accordi interconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Energia da fonti rinnovabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce della evoluzione del settore elettrico che vede la presenza di un\nnumero sempre più crescente di operatori, con particolare riferimento alla\ngenerazione di energia da fonti rinnovabili, caratterizzati da un esiguo numero\ndi addetti fino a 25 unità e da una dimensione aziendale relativamente\ncontenuta in termini di parametri economici o di potenze installate,\nconsiderata l’opportunità di realizzare un perimetro di riferimento\ncontrattuale più ampio e in grado di cogliere anche tali specificità oltre\nche di salvaguardarne la sostenibilità economica nel tempo, le Parti prendono\nl’impegno - al pari di quanto previsto dalla Dichiarazione a Verbale n. 2 del\npresente articolo - di definire entro il 30 giugno 2020, con efficacia dal 1°\nluglio 2020, le nuove discipline dei singoli articoli del CCNL per consentire\ndi raggiungere le finalità date.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 2 (già 53) - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 7\n(Assetti contrattuali), il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e\nscade il 31 dicembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con\nriferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati\nespressamente concordati per una data diversa da quella del comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con\nriferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga\ndisdetto da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 (già 54 e 55) - Inscindibilità e interpretazione del Contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Successione dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inscindibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente Contratto, sia nell’ambito di ogni singola\nregolamentazione, come nel loro insieme, sono correlative e inscindibili tra\nloro, costituendo il trattamento complessivo del lavoratore, non cumulabile,\nneppure in parte, con qualunque altro trattamento collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interpretazione del Contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’interpretazione delle norme del presente Contratto è demandata alle\nParti stipulanti. La richiesta di interpretazione potrà essere avanzata da una\ndelle Parti indicando la norma in contestazione; l'incontro avverrà entro\ntrenta giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito si istituisce a far data dal 31 marzo 2010 una Commissione\ndi conciliazione di settore, composta da 6 membri di parte datoriale e 6 membri\ndi parte sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successione dei contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il CCNL 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito, a far data\ndalla sua stipulazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da\nprecedenti Contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal\nCCNL, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dagli\naccordi 18 luglio 2006, 5 marzo 2010, 18 febbraio 2013, 25 gennaio 2017, 9\nottobre 2019 di rinnovo contrattuale - le discipline collettive nazionali di\nraccordo, sottoscritte in applicazione dell’art. 54, nella vigenza del CCNL\n24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 (ex art. 57) - Controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reclami e controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nella composizione bonaria delle controversie\nindividuali uno strumento utile per prevenire il contenzioso giudiziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami nella applicazione del presente Contratto; le\ncontroversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno risolte\npossibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di\naccordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali, fermo restando\nquanto previsto in Accordi Interconfederali vigenti e\u002Fo negli accordi in essere\nderivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge, le Parti altresì riconoscono\nche la conciliazione delle controversie ai sensi dell’art. 2113, comma 4,\nc.c. può avvenire in sede sindacale, come previsto dall’art. 412-ter c.p.c.,\nalla presenza delle parti interessate e con l’assistenza della associazione\ndatoriale cui aderisce l’azienda e della Organizzazione sindacale, aderente a\nConfederazione firmataria degli accordi interconfederali del 10 gennaio 2014 e\ndel 10 febbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), cui il lavoratore aderisce o\nconferisce mandato, secondo le seguenti modalità e procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione deve farne\nrichiesta alla associazione datoriale firmataria del CCNL cui aderisce\nl’impresa, anche tramite una Organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa\ninteressata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di\nconciliazione a una Organizzazione sindacale firmataria, per il\u002Fla\nlavoratore\u002Flavoratrice e alla associazione datoriale, per l’impresa; il luogo\ndove eventualmente si chiede di effettuare la conciliazione; l’oggetto della\nvertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria della associazione fissa la data per la costituzione del\ncollegio di conciliazione presso la sede di Roma ovvero, laddove possibile,\npresso l’impresa interessata alla controversia di norma entro i 30 giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel collegio, le Parti sono assistite rispettivamente: per le imprese, da un\nrappresentante della associazione datoriale, con firma depositata; per i\nlavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali\nlegittimate, con firma depositata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta ricevuta la comunicazione, si costituisce il collegio che fissa la\ndata per esperire il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ilverbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal\nlavoratore e dai rispettivi rappresentanti sindacali, viene depositato a cura\ndella associazione datoriale presso l’ispettorato territoriale del lavoro,\nche ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma di legge, nella\ncancelleria del Tribunale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende aderenti a CONFINDUSTRIA, la conciliazione in sede sindacale\npuò essere esperita davanti alle Commissioni sindacali di conciliazione\nistituite presso le Unioni industriali territoriali di CONFINDUSTRIA secondo le\nrispettive modalità e procedure alle quali si rinvia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conciliazione in sede sindacale può avvenire anche nelle ulteriori sedi\ne con le modalità previste da accordi collettivi anche a livello aziendale\nsottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative\nsul piano nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi\na tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle Aziende, purché esse\nnon siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente\nContratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei\nlavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Dicitura Organizzazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che laddove nel testo del Contratto od in altri\naccordi sindacali vengono usate le espressioni “Organizzazioni sindacali”\n(od “Organizzazione sindacale”) ovvero “Organizzazioni sindacali (od\n“Organizzazione sindacale”) dei lavoratori elettrici”, esse devono\nintendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il\nContratto stesso. Le Parti si danno atto, altresì, che laddove nel testo del\nContratto od in altri accordi sindacali viene usata l’espressione “RSU”,\nin caso di loro assenza, le relative funzioni sono svolte dalle competenti\nstrutture delle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Vertenze individuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con riferimento alle vertenze individuali di cui\nal comma 1 del presente articolo, la fase istruttoria delle vertenze verrà\nesaurita di norma entro 30 giorni. In caso di mancato accordo, entro 15 giorni\nil dipendente può conferire mandato per l’ulteriore istanza, la cui\ntrattazione è da concludersi di norma entro 15 giorni dalla sua proposizione,\nfermo restando quanto previsto in accordi derivanti da contrattazione\ncollettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo 2 - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 6 (già art. 2) - Relazioni industriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del\nservizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono\nchiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché\nil ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di\ntutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie\ndelle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di\nresponsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato, e manifestano il\nreciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo,\ndandosi altresì atto della opportunità di sviluppare forme di bilateralità e\npartecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi\nimprenditoriali sia le istanze sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolar modo, sulla partecipazione, le Parti convengono sulla\nnecessità di attivare una specifica sede di studio, nell’ambito\ndell’Osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare\nesponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali\nindividuati di comune intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire\nun sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla\ncontrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e\u002Fo\nperiodici, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le\nDirettive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni\ndi efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in\nuna logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di\nuna gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato\ndell'energia elettrica, nell’ottica di ricercare possibili convergenze sulle\nprincipali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di\nvalorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità\npresenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel\nreciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà\norientata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui\ntemi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi\ncomuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni\npubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di\ninteresse per le relative possibili soluzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità\nperseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali\nda parte dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche\nalla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza\nche lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali\npresuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore e,\nsecondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di\ninformazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività -\nconvengono di costituire, a livello nazionale, un OSSERVATORIO DI SETTORE\ncongiunto paritetico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto Osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività\nimprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e\ndelle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su\niniziativa di una delle Parti e con la periodicità richiesta dai problemi in\ndiscussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di\navere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di\nindividuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di\nrealizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di\ndebolezza per verificarne le possibilità di superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>Le Parti riconoscono nell’Osservatorio la sede per esaminare le tematiche\ndella transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione\ne per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di\nriduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare l’impatto\ndell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione nella organizzazione\ndel lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione\nin sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra\nquelli sopra indicati. In virtù della sua natura non negoziale, l'Osservatorio\npotrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto\nsulle materie per le quali le Parti abbiano compiuto analisi e approfondimenti\nspecifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale riguardo vengono istituite specifiche sezioni dedicate ai temi di\nrilevante impatto per il settore elettrico quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le conseguenze del nuovo quadro normativo sulla disciplina sulla\nriassegnazione delle concessioni relative alle derivazioni idroelettriche\nscadute o in scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli effetti dell’art. 177 del codice dei contratti pubblici (D.lgs.\n50\u002F2016) sulle aziende concessionarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la trasformazione connessa alla transizione energetica, al processo di\ndigitalizzazione e al programma di industria 4.0.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a tali materie, le Parti intendono sottoporre alle\nIstituzioni competenti gli esiti delle riflessioni svolte al fine di realizzare\nuna sensibilizzazione e una condivisione di possibili soluzioni - anche sotto\nforma di “avviso comune” - a tutela degli interessi dei lavoratori e della\ncollettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto\ntra le Parti con Accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo costituisce parte\nintegrante del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno inoltre oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore\n- anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e sulle\nnormative contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché, sulla base dei\ndati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive\nsettoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento ecosostenibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali\ncon particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali\nnecessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il monitoraggio delle iniziative di politiche attive nell’ambito del\nprotocollo di solidarietà occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere\ninteressi settoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo\nsettoriale, nonché, nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, i\nnecessari interventi a carattere nazionale, regionale e\u002Fo territoriale per la\nrealizzazione delle condizioni ottimali per l'attuazione degli stessi, in\ntermini di competitività del sistema, di compatibilità ambientale e di\nsicurezza degli approvvigionamenti; ciò, anche in relazione alle eventuali\nposizioni sinergiche delle parti sociali in sedi istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento della occupazione all'interno del settore anche con riferimento\na quello femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore\ne il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative e amministrative\nin materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le problematiche inerenti ai Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso il\nmonitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della\ndisciplina interconfederale in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento delle relazioni industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il monitoraggio della attuazione dei temi differiti dal presente CCNL anche\ncon riferimento alle tempistiche ivi contenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al\nsuccessivo articolo 49 (Pari opportunità), le Parti convengono sulla finalità\ndi realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali\ncriticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena\nadesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 49 del\npresente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento\nl’ordinamento della Unione Europea e della legislazione nazionale in materia\ndi azioni positive. A tale fine le Parti procederanno a specifici incontri\nperiodici sulla intera materia, anche al fine di prospettare specifici\napprofondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche\nsull’andamento dei lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la gestione e applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio\nnazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche alla attività\nnegoziale delle Parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile e\nopportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle Istituzioni\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite\nanche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado\ndi omogeneità e una significativa presenza di Aziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a specifiche problematiche normative e\u002Fo economiche nonché\ndi politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulanti e le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi\napprofondimenti all’interno di distinti Osservatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto nell’Accordo sindacale di settore sulle modalità di\nfunzionamento, l’Osservatorio terrà due incontri all'anno (entro il 31\nmaggio e il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie\nimprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni\ncomplessive e globali sugli argomenti di cui al quinto comma che costituiranno\nl'informativa a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti decidono di\nistituire, in relazione a quanto previsto dal comma 8, una commissione di\nsettore per l’occupazione (Organismo bilaterale paritetico); a tal fine\nrichiamano il protocollo di solidarietà occupazionale e politiche attive del\nsettore del 25 gennaio 2017, con cui le Parti hanno condiviso iniziative a\nsostegno delle politiche attive del settore elettrico, confermando l’impegno\nda parte delle Aziende ad acquisire curricula e candidature di risorse\neccedentarie, per le quali siano state espletate le procedure di licenziamento\ncollettivo ai sensi della legge n. 223\u002F1991. A tal fine, viene confermata la\ncostituzione dell’Organismo bilaterale paritetico, composto da tre componenti\nsindacali e tre componenti datoriali al fine di verificare l’andamento del\nprocesso in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni di indirizzo.\nNell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le\nofferte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili\nprofessionali e retributivi e sedi di provenienza. Resta inoltre confermato\nl’interesse delle Parti, in relazione alla evoluzione del quadro normativo in\ncorso, ad approfondire la tematica del Fondo di solidarietà di settore e dei\nnuovi strumenti di gestione delle modifiche dei processi aziendali connessi\nallo sviluppo tecnologico e alla transizione energetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali,\nl’Organismo bilaterale paritetico di cui sopra svilupperà un particolare\napprofondimento dedicato all’andamento del mercato nazionale e\ninternazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo del settore\nalla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di\nesprimere sulla materia una possibile posizione comune con un Avviso da\nsottoporre all’attenzione delle Istituzioni interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori\ndell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo,\nconcordano sulla utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di\ninterlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno, su\nrichiesta delle Organizzazioni sindacali, potranno essere realizzati incontri\nin cui l’Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13\ne 16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-risultati economici conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di\ninvestimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai\nprogrammi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle\ncondizioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-questioni ambientali di rilevanza societaria e\u002Fo presentazione del bilancio\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione e applicazione della legge n. 146\u002F1990 e successive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a\nformazione\u002Faddestramento e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali\nnazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti\npluriregionali che occupino complessivamente almeno 500 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli\neffetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni\ne condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, a seguito della azione informativa, emergessero convergenze su\niniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali,\npotranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali\nterritorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti\n- i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali Aziende potrà\nessere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli\neffetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni\ne condizioni ambientali\u002Fecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende aderenti al sistema CONFINDUSTRIA le informazioni saranno\nrese nel corso di un apposito incontro, convocato dalla Associazione\nterritoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale della\nAzienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e\nvalutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, alle strutture\nterritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni\nriguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con specifico riferimento al\nterritorio interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti\nrenderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle\nRSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato\ndalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle\ncaratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere\npermanente e\u002Fo ricorrente nonché riguardo alla articolazione per tipologie\ndella attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche\ndi cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno alle Aziende\nesecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore\nmerceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali\u002Fsindacali in atto\nnelle Aziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione\ndisciplinati nel presente articolo e nei Protocolli di Relazioni\nIndustriali\u002Fsindacali in atto nelle Aziende del settore costituiscono\nattuazione della disciplina di cui al D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie e alle\nmodalità previste dal suddetto Decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 (ex art. 3) - Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle previsioni degli Accordi Interconfederali sottoscritti\ndalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto\n(Accordo interconfederale CONFINDUSTRIA del 28 giugno 2011 e Confservizi del 21\ndicembre 2011, Protocollo di intesa CONFINDUSTRIA del 31 maggio 2013 e\nCONFSERVIZI del 1° agosto 2013) in particolare del Testo Unico sulla\nrappresentanza CONFINDUSTRIA-CGIL\u002FCISL\u002FUIL del 10 gennaio 2014 e\nCONFSERVIZI-CGIL\u002FCISL\u002FUIL del 10 febbraio 2014, e l’Accordo interconfederale\nCONFINDUSTRIA del 9 marzo 2018 e CONFSERVIZI del 26 luglio 2018, che qui si\nrichiamano, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla\nbase delle specifiche clausole di rinvio del Contratto nazionale in conformità\nai criteri e alle procedure da tale Contratto indicate - su livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale e assolve la funzione\ndi regolatore delle relazioni sindacali del settore, disciplinando anche le\nprincipali iniziative di bilateralità in coerenza con le linee di indirizzo\ndefinite negli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto Contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e\ncostituisce fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi e\nretributivi garantendo la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni\nper tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa l’eventuale stipula di intese modificative delle regolamentazioni\ncontenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, le Parti richiamano i\ncontenuti del comma 7 degli Accordi Interconfederali CONFINDUSTRIA del 28\ngiugno 2011 e CONFSERVIZI del 21 dicembre 2011 che diventano parte integrante\ndelle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale del settore elettrico,\nfermo restando, per quanto riguarda la titolarità della relativa\ncontrattazione, quanto previsto dal comma 14 del presente articolo e dai\nProtocolli di Relazioni Industriali\u002Fsindacali in atto nelle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti\nabilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e\ncompetenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nsaranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative\nsei mesi prima della scadenza del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\nContratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi\nprecedenti, in caso di ritardato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a\nfavore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, le Parti\npossono esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione\ndell’azione messa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione a livello aziendale riguarda materie e istituti diversi e\nnon ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico\nrinvio da parte del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha la\nfunzione di negoziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti\nnella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese,\nmaggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e\nredditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa disciplina è contenuta nell’art. 44 (Premio di risultato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente\nrinnovo hanno, di norma, durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ed alle RSU\novvero per le Aziende più complesse - come individuate nel comma 13\ndell’articolo 7 (Relazioni industriali) - ai soggetti di volta in volta\nindividuati per i singoli istituti dal Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio della\nautonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di\nrinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle relative\nerogazioni economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in\ntempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della\nscadenza degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il\nmese successivo alla scadenza dell'Accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie sugli assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così\ncome definiti nel presente articolo sarà segnalato dalla parte che ne ha\ninteresse alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di categoria\nstipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro entro 30 giorni dal\nmomento in cui sono stati rilevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i successivi 15 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di\nconciliazione in sede nazionale presso la Commissione di conciliazione di cui\nall’art. 3 (Inscindibilità e interpretazione del Contratto) con l'eventuale\npartecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in\ncui l'inadempimento riguardi una singola Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 (già 4, 5 e 6) - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e istituti di carattere sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le strutture territoriali delle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le Aziende più complesse,\nsecondo la prassi esistente, le medesime RSU e le Organizzazioni sindacali\nnazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di\nsottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le\nmaterie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni riconosciute per legge alle rappresentanze sindacali aziendali\nvengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie, che risultano,\npertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali unitarie sono regolamentate dall'Accordo\ninterconfederale tra CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014 e\ndagli accordi attuativi aziendali esistenti. Per quanto concerne le Aziende\nassociate a UTILITALIA valgono le disposizioni dell’Accordo interconfederale\ntra CISPEL, CGIL, CISL e UIL del 29 settembre 1994 e del 10 febbraio 2014 e la\nrelativa disciplina di attuazione derivante da contrattazione collettiva di\nlivello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Trattenute per contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle\nretribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente\nCCNL, nonché aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi\ninterconfederali in materia di rappresentanza e rappresentatività del 10\ngennaio 2014 e del 10 febbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), in forza della\ndelega rilasciata dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell'anno solare -\ndeve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente\nContratto e deve essere stabilita in cifra fissa o in percentuale sulla\nretribuzione mensile come definita all’art. 38 (Struttura retributiva) del\npresente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ‘ad\npersonam’ ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione\nsindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e\nnotificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione, da\naffiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro o attraverso altri\nstrumenti digitali, a tutto il personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali\nvariazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione,\nfermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non\ninferiori ad un anno e devono essere comunicate alle Direzioni aziendali e ai\nlavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell'anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle\nsomme trattenute nel mese precedente per “contributi sindacali” agli Organi\ndelle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse\nverranno indicati alle Direzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere\nrevocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione\nscritta indirizzata alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese\nsuccessivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata\nconserva la propria validità ed il relativo importo sarà versato all’Organo\nterritorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di\nlavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali,\ndeve essere data nominativamente e mensilmente informazione dalla Azienda agli\nOrgani sindacali ai quali in precedenza veniva versato l'importo delle\ntrattenute stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le\nAziende trasmetteranno, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 e\nsuccessive modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a\nciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiama quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, in\nparticolare dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Aziende collocheranno presso le varie unità aziendali in\nluoghi accessibili a tutti i lavoratori un albo a disposizione delle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto e delle RSU per\nl’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie\nd’interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette Organizzazioni\nsindacali e verranno inoltrati tempestivamente in copia alla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà inoltre consentita - comunque fuori dai locali dove si svolge\nl'attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la\ndiffusione da parte delle predette Organizzazioni sindacali di materiale di\npropaganda e di informazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti commi non dovrà\nrisultare lesivo del rispetto dovuto alla Azienda e ai suoi responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>d) Assemblee di lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro\nopera, in locale messo di volta in volta a disposizione dalla Azienda, fuori\ndell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci\nore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte\nsalve le migliori condizioni in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno\ndi riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna\nforma né diretta né indiretta di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente,\ndalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del\ngiorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di\nprecedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione della\nAzienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore\ndi cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti\ncinque ore tale diritto è attribuito alle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione\nalla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali\nstipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le\nassemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi\ndi particolare urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario\ngiornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da\nconsentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli\nimpianti e non intralciare i rapporti con i clienti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Locali per le RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto stabilito dall'art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica\nalle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(vale quanto previsto dal precedente art. 5, art. 6 CCNL 18 febbraio\n2013).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch2>Capitolo 3 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 (ex art. 10) - Ambiente, Qualità e Sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>sul luogo di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico\nassumono le tematiche della sicurezza e dell’ambiente e tenuto conto del\npatrimonio di esperienze e attività consolidate negli anni, confermano come\nvalori condivisi e obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza\nnei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile\ndelle attività produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono inoltre che, ai fini della gestione preventiva e sistemica dei\nfattori di rischio, del costante miglioramento dei livelli di salute e\nsicurezza nei luoghi di lavoro e dello sviluppo di una coerente strategia\nambientale, è necessario, nell’ambito dei rispettivi ruoli e\nresponsabilità, valorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazione così\nda promuovere percorsi condivisi e applicazioni attente e consapevoli delle\nnorme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, nel quadro complessivo di profonda trasformazione\ntecnologica e digitale, che comporta significative implicazioni sulla\norganizzazione e sulle modalità di lavoro, le Parti convengono che il comune\nimpegno e il confronto sui temi della sicurezza sia fondamentale per garantire\nlivelli di sicurezza e di protezione sempre più elevati e accrescere il\nbenessere dei lavoratori, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove\ntecnologie per sostenere e potenziare le politiche di sicurezza e salute sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale “Salute, Sicurezza e Ambiente”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto sopra, le Parti convengono di costituire un Organismo\nBilaterale di settore “Salute, Sicurezza e Ambiente”, cui sono affidati i\nseguenti compiti e attribuzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia e sue\nevoluzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio della normativa contrattuale e delle condizioni di sicurezza\ndel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi degli impatti delle tecnologie digitali sulle modalità di lavoro,\nanche al fine di valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali\nai fini della individuazione, valutazione e gestione dei rischi e\ndell’accrescimento dei livelli di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supporto al processo di ampliamento del ruolo dei rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza alle problematiche ambientali (RLSA) mediante\npredisposizione di linee guida e criteri di orientamento per attività\nformative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinamento degli orientamenti formativi in tema di sicurezza, ambiente e\nterritorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica delle problematiche ambientali sul territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confronto e scambio costante di informazioni e valutazioni in ordine alle\niniziative assunte dalle Parti con relativa valorizzazione e supporto alla\ndiffusione dei progetti\u002F sperimentazioni rilevati nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccolta delle migliori prassi ed esperienze presenti nel settore al fine\ndi diffondere e rafforzare la cultura della sicurezza, adeguandola ai\ncambiamenti tecnologici e favorendo una comune risposta alle sfide offerte dal\nprocesso di digitalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-e diffusione delle iniziative presenti nel settore finalizzate ad innalzare\ngli standard di sicurezza e ambientali nell’ambito degli appalti, favorendo\nla diffusione di conoscenze e buone pratiche, mettendo a disposizione le\npotenzialità offerte dalle nuove tecnologie e intervenendo sui processi di\nqualificazione delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione di iniziative per la crescita, nei luoghi di lavoro e nei\nterritori in cui operano le imprese elettriche, della cultura della\nsostenibilità ambientale e della tutela della salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzione di avvisi comuni\u002Fprotocolli da presentare eventualmente alle\nIstituzioni\u002FINAIL per sostenere specifiche iniziative in materia di salute e\nsicurezza e ambiente anche ai fini di attivazione di eventuali\nfinanziamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricognizione degli interventi formativi svolti in materia, anche ai fini\ndella eventuale istituzione del libretto personale sulla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL, si riunisce con cadenza\ntrimestrale, fatta salva la possibilità di ulteriori incontri su richiesta\ndelle Parti. Ai lavori dell’Organismo possono partecipare, quali invitati, 3\nrappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni\nImprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle\nConfederazioni dei lavoratori cui aderiscono le Organizzazioni sindacali\nstipulanti il CCNL. Il regolamento attuativo e di funzionamento, definito con\naccordo delle Parti stipulanti, costituisce parte integrante allegata al\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri\ncompiti, del contributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende e\nOrganizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di\nstrutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi.\nGli esperti potranno approfondire particolari e significativi argomenti\ncongiuntamente indicati dalle Parti. Le iniziative di studio, ricerche e\nindagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo\naccordo preventivo fra le Parti valutando anche la possibilità di utilizzare\nfinanziamenti nazionali e comunitari disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il funzionamento dell’Organismo i membri nominano al proprio interno\nun Presidente e un Segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle\nParti imprenditoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali\nnazionali stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende o Gruppi con più di 200 dipendenti, nelle quali non risultino\ngià operanti Comitati\u002FCommissioni bilaterali aziendali sulle politiche di\nsicurezza e salute sul lavoro, potranno essere costituite Commissioni\nbilaterali aziendali, che opereranno in raccordo con l’Organismo Bilaterale\ndi settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>In tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008,\nn. 81 e sue successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo\ninterconfederale vigente sulla rappresentanza e pariteticità in materia di\nsalute e sicurezza. Sono fatte salve le normative in materia di rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni\ncollettive a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in una logica di gestione condivisa dei temi della sicurezza e\ndella salute, confermano, nel quadro delle previsioni e dei ruoli stabiliti dal\nD.lgs. n. 81\u002F2008, l’importanza della consultazione, come fase proficua di\nscambio reciproco di conoscenze utili, a partire dalla valutazione dei rischi e\ndel relativo documento, ed elemento essenziale nel processo di prevenzione e\nprotezione all’interno dell’ambito lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza\nnei luoghi di lavoro, di rispetto dell’ambiente e di sviluppo delle attività\nproduttive, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le\nattribuzioni della legge e il numero complessivo previsto, svolgono il loro\nruolo anche in materia ambientale (RLSA), collaborando, nell’ambito delle\nloro prerogative, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e\ndell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire agli stessi di svolgere il loro ruolo essi saranno\ndestinatari, a livello aziendale, di apposite iniziative formative e\ninformative, così da disporre degli elementi conoscitivi necessari per la\ncorretta comprensione delle strategie aziendali in materia ambientale, dei\nprogrammi di miglioramento e delle iniziative di valutazione e gestione degli\naspetti di salute, sicurezza e ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>A tal fine, le Aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto\nprevisto in forza delle norme di legge, forniranno informazione anche riguardo\nagli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi\ndi gestione ambientali adottati nell’ambito della unità produttiva. I RLSA\nsono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi\nambientali nell’ambito degli obblighi di formazione prevista dalle discipline\nvigenti e tenuto conto degli indirizzi diramati dall’Organismo Bilaterale di\nsettore sulla Salute, Sicurezza e Ambiente. Per tale attività formativa sono\nprevisti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la formazione di tutti gli attori coinvolti nella\nsicurezza, compresi i rappresentanti dei lavoratori, assume un’importanza\nfondamentale ai fini del miglioramento continuo delle condizioni di salute e\nsicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’ottica di valorizzare le iniziative\ninformative e formative cogliendo le opportunità offerte dalle nuove\ntecnologie, la formazione per gli RLSA potrà essere erogata anche in modalità\ne-learning, attraverso strumenti tecnici, metodologici e progettuali che\ngarantiscano la partecipazione e l’interazione, la tracciabilità delle\nattività didattiche svolte e modalità di valutazione della efficacia delle\nazioni formative e degli apprendimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla\nnormativa di legge e dagli Accordi Stato-Regioni che regolamentano la\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I RLSA, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,\nricevono copia del documento di valutazione dei rischi da consultare\nesclusivamente in Azienda. I RLSA sono tenuti al rispetto delle disposizioni di\ncui al Regolamento UE 2016\u002F679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali\ne al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del\nsegreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di\nvalutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di\ncui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano l’impegno a favorire iniziative finalizzate a\ndiffondere la cultura della sicurezza e ad accrescere gli standard di sicurezza\ndelle imprese appaltatrici, promuovendo anche nei processi della qualificazione\ne della partecipazione a gare, l’adozione di strumenti che rilevino e\nvalorizzino comportamenti virtuosi e mettano a disposizione di tutti un\npatrimonio comune di conoscenze e buone pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in linea con le esperienze maturate nel settore, riconoscono\nl’importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative\ne misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza\ndei cantieri; in particolare, nell’ambito dei cantieri di rilevanti\ndimensioni saranno adottati a livello aziendale strumenti che rafforzino, anche\nattraverso la valorizzazione del ruolo dei RLSA dell’appaltante, la\ncooperazione e il coordinamento delle imprese e lavoratori coinvolti nel\ncantiere nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi\nsul lavoro. In tale ottica le Parti, nel richiamare la specifica normativa in\ntema di formazione, confermano l’impegno affinché le imprese committenti\npromuovano congiuntamente con le OO.SS. iniziative finalizzate ad accrescere\nnelle imprese appaltatrici la cultura della sicurezza e l’adozione delle\nmigliori pratiche anche sulla formazione ed informazione dei lavoratori come\nleva fondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità psicofisica delle\npersone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iniziative di miglioramento continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che, al fine di realizzare un miglioramento continuo dei\nlivelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di\nrealizzare “zero infortuni”, la rilevazione e la valutazione dei “mancati\ninfortuni” possano costituire un utile strumento per individuare gli eventi\npiù ricorrenti e verificare la possibilità di eventuali azioni correttive.\nConvengono pertanto che vengano implementate a livello aziendale iniziative\nfinalizzate alla rilevazione dei “mancati infortuni”, realizzando una\napposita informativa ai RLSA operanti nel relativo ambito, al fine di favorire\nla comprensione delle modalità di attuazione di tali sistemi e di agevolarne\nla diffusione a fini preventivi. Tali informative, ove già non previste, sono\ninoltre effettuate a fronte dell’accadimento di eventi infortunistici\nsignificativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti addetti ad attività di vigilanza e controllo connesse a salute\ne sicurezza sul lavoro saranno destinatari di una specifica formazione;\nmodalità e contenuti di tale formazione saranno condivisi esaminati\nnell’ambito degli Organismi bilaterali aziendali salute e sicurezza ovvero,\nin loro assenza, formeranno, su richiesta, oggetto di esame a livello aziendale\ncon le competenti OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>1) Trattamento economico in occasione di visite mediche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la corresponsione della ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore\ntenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative\nvigenti, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla\nvisita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località\ndiversa dall'abituale posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a\nsostenere per l'effettuazione della visita medica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermate, ove applicabili, le precedenti discipline derivanti da\ncontrattazione collettiva nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 (ex art. 8) - Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’obiettivo di evitare che il sistema di gestione\ndegli appalti possa determinare alterazioni delle regole di mercato e della\nconcorrenza, valutata l’importanza per la collettività dei servizi erogati\ndalle imprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 (Relazioni industriali), le\naziende sono impegnate ad operare nella osservanza di tutte le disposizioni di\nlegge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle\nimprese appaltatrici conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende opereranno affinché permangano al loro interno le principali\nattività proprie del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via\nquelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che\ntali attività possano essere utilmente realizzate dalle aziende al fine di una\npiù razionale ed economica organizzazione, qualità e sicurezza del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende si impegnano a richiedere alle imprese appaltatrici\nl’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei settori in\ncui le stesse operano, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, inoltre, impegneranno con apposita formale dichiarazione le\nimprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di\nsicurezza e di igiene di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo 4 - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 (ex art. 15) - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere che il lavoro a tempo parziale può costituire uno\nstrumento funzionale alla flessibilità e articolazione della prestazione\nlavorativa, intendono valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale\nistituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle aziende e a\nquelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni\ncompatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto della\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale può realizzarsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in\nrelazione all’orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo\npieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità\nsopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a\ngiornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasformazione a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà\nl’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a\ntempo parziale. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata\npredeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24\nmesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni\ndalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi espressamente indicate dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n.\n81\u002F2015 il dipendente ha diritto, a sua richiesta, alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende valuteranno con priorità ai fini del positivo accoglimento le\nrichieste debitamente motivate dei dipendenti che si trovano nelle condizioni\ndi cui all’art. 8 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 81\u002F2015. Saranno inoltre valutate\ncon disponibilità tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative le\nrichieste debitamente motivate da parte dei lavoratori studenti di cui\nall’art. 10, primo comma, della legge n. 300\u002F1970 per il conseguimento di\ntitoli di studio coerenti con le attività assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, in caso di assunzioni a tempo pieno, terranno conto di eventuali\nrichieste da parte di lavoratori assunti a tempo parziale per la trasformazione\ndel loro contratto a tempo pieno in mansioni corrispondenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a\ntempo parziale sarà riproporzionato - ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2015 -\ncompatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base\ndel rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto\nper il personale a tempo pieno. Fermo restando che, di norma, il principio\ndella proporzionalità vale anche per le indennità, verranno peraltro\ncorrisposte in misura intera quelle indennità non influenzate dalla ridotta\ndurata della prestazione lavorativa nonché - sempre che ne ricorrano i\npresupposti - i compensi aventi natura di rimborso o di concorso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le corresponsioni ultra-mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità)\nsaranno erogate ‘pro rata’, in relazione al tempo trascorso in part-time o\nin full-time nel corso dell’anno solare di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a\nquanto definito dalla Commissione Tecnica Paritetica di settore in data 2\ndicembre 2003, riportata in calce al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni\ncollocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni\norarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le Parti si danno atto\nche le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni, secondo le modalità\ndi cui al precedente periodo, non configurano una fattispecie di clausole\ndisciplinata dal D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. n.\n81\u002F2015, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della\nprestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di\neventi non programmabili e\u002Fo eccezionali, nonché di effettuare una variazione\nin aumento della durata della prestazione lavorativa, per motivate esigenze\naziendali, dandone preavviso ai lavoratori interessati, con anticipo di almeno\n72 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate in applicazione del precedente comma sono\ncompensate con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria, come\ndefinita dall’art. 38 (Struttura retributiva), fermo restando che la\nvariazione in aumento oltre il limite del 15% della durata settimanale del\npart-time sarà compensata con la maggiorazione del 40% detta variazione in\naumento non può essere superiore del 25% della normale prestazione annua a\ntempo parziale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo\ndell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità\norganizzative autonome della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto\nscritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente delle RSU indicato\ndal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla\nsottoscrizione di clausole flessibili e\u002Fo elastiche non integra gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma 3 bis\n- ancorché le stesse siano sopraggiunte successivamente alla trasformazione\ndel rapporto - è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso. Al\ndi fuori dei casi sopra indicati, in caso di sopravvenute esigenze di\nconciliazione dei tempi vita e lavoro, debitamente motivate, l’azienda si\nriserva di valutare le richieste del dipendente di revoca\u002Fmodifica in relazione\nalle esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare\u002Fstraordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a motivate esigenze organizzative e produttive (quali ad\nesempio: impreviste situazioni stagionali, eccezionali punte di lavoro,\nattività straordinarie non procrastinabili), è consentita la prestazione di\nlavoro eccedente l'orario ridotto concordato. È altresì consentito, sempre in\npresenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al\nlavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione\ncontrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso,\noltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato,\nanche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo\ndeterminato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare -\nsono ammesse, previa richiesta della Azienda, entro il limite massimo\ndell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di\nlavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata\nsettimanale del part-time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore\neventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la\nfattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di\nmaggiorazione del 40% della retribuzione oraria, come definita dall’art. 38\n(Struttura retributiva), con eventuali conguagli a livello annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro\nstraordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle\ndisposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall’art.\n28, commi 2 e 3 (Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno) del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interlocuzione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende informeranno annualmente le RSU sull’andamento delle assunzioni\na tempo parziale, sulla relativa tipologia, sul numero e tipologia delle\ntrasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, su quanto previsto\nal precedente comma 6 del presente articolo con specifico riferimento a numero\ndi lavoratori part-time interessati e numero di ore effettuate in applicazione\ndelle clausole elastiche, nonché e sul ricorso al lavoro supplementare nei\nmedesimi termini di quanto previsto al presente comma per le clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 dicembre 2003 - Part-time - Istituti non soggetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a riproporzionamento - I riferimenti sono da collazionare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il nuovo indice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione tecnica paritetica ha definito - in conformità delle vigenti\ndisposizioni legislative e in aderenza ai principi applicativi enunciati\ndall’art. 15, comma 4, CCNL - gli istituti non soggetti a riproporzionamento\nnel rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assemblee dei lavoratori (art. 8, lettera d, comma 1, CCNL): numero ore di\npermesso spettanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>-Permessi sindacali (art. 8 CCNL: lettera e): numero ore di permesso\nspettanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 11 CCNL): numero ore\ndi permesso spettanti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-Apprendistato (art. 15 CCNL): solo con riguardo ai limiti temporali di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>-Periodo di prova (art. 14 CCNL): solo con riferimento alla durata;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-Provvedimenti disciplinari (art. 25 CCNL): solo con riferimento ai limiti\ntemporali per la sospensione\u002Fallontanamento cautelativo dal servizio e per\nl’erogazione dell’assegno alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Festività soppresse (art. 27, lettera i), comma 37 CCNL): Part-time\norizzontale: spettanza intera di 4 giornate (corrispondenti all’orario\nridotto del lavoratore part-time), qualora vengano fruite a giornate intere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>-Assenze, permessi e brevi congedi (art. 32 CCNL):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso\no di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo\ngrado o del convivente (art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53 - art. 1,\ncomma 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>*congedo matrimoniale (art. 28, comma 5, CCNL): periodo temporale di\ncalendario di 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ferie (art. 31 CCNL): Part-time orizzontale: spettanza intera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Diritto allo studio (art. 37 CCNL): solo con riferimento ai permessi\nretribuiti per i giorni di esame;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tutela della maternità (art. 20 CCNL): solo con riferimento alla durata\ndel periodo di astensione obbligatoria (Congedo di maternità) e facoltativa\n(Congedo parentale) per maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>-Malattia, infortuni e cure termali (art. 21 CCNL): solo con riferimento\nalla durata dei periodi di conservazione del posto (compreso il periodo di\naspettativa per malattia) e dei periodi in cui è prevista la corresponsione\ndel trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Servizio militare\u002FServizio civile (art. 32, DV n. 1);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-Lavoratori sottoposti a procedimento penale (art. 23 CCNL): solo con\nriferimento alla durata della interruzione del servizio e del periodo di\nconservazione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Aumenti periodici di anzianità (art. 39 CCNL): solo ai fini della\nmaturazione del periodo temporale per l’acquisizione del diritto\nall’aumento periodico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Reperibilità (art. 30 CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Indennità (art. 41 CCNL):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*rischio cassa\u002Fmaneggio danaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di\nvapore di 1° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*lavori sotto tensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*utilizzo di certificati di qualificazione per l’esecuzione di\nsaldature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*capo formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*lavori gravosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*bilinguismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*indennità di guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*centralinisti telefonici non vedenti, laddove e nei termini previsti da\naccordi sindacali di “raccordo” con precedente contrattazione collettiva di\nlivello nazionale, sottoscritti a valle del CCNL 24 luglio 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*cantiere (D.V. n. 1 in calce all’art. 42 CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali\nnucleo-termoelettriche in possesso di patenti (D.V. n. 2 in calce all’art. 11\nCCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Trasferimenti (art. 22 CCNL): al verificarsi dei presupposti stabiliti\ndalla norma, corresponsione in misura intera dei seguenti compensi, aventi\nnatura di rimborso o di concorso spese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*indennità alloggio (comma 7, lett. a): misura e durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*compenso “maggiori spese di viaggio” (comma 7, lett. b): misura e\ndurata, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*trattamento equivalente a quello di trasferta (comma 7, lett. c): misura e\ndurata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*rimborso spese viaggio e trasloco (comma 7, lett. d);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*rimborso per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente\nregistrato (comma 7, lett. e);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Rimborsi spese\u002FOre viaggio (art. 42 CCNL), nonché l’“equo\nindennizzo” (a titolo di concorso spese “località isolate”), ove\nprevisto a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Vestiario\u002FAlloggio (art. 43 CCNL):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*energia elettrica (comma 7): laddove e nei termini previsti da accordi\nsindacali di “raccordo” con precedente contrattazione collettiva di livello\nnazionale, sottoscritti a valle del CCNL 24 luglio 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Mense (art. 43 CCNL): secondo le regolamentazioni aziendali in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Preavviso - Trattamento sostitutivo (art. 26 CCNL): solo con riferimento ai\ntermini temporali ivi previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Previdenza complementare (art. 46 CCNL) - Assistenza sanitaria integrativa\n(art. 47 CCNL) - Attività ricreative, culturali e sportive (art. 48 CCNL):\nvalgono le rispettive disposizioni statutarie vigenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assicurazioni (art. 51 CCNL): limitatamente alla copertura dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Premio di fedeltà nel lavoro: ove previsto a livello aziendale, solo con\nriferimento al periodo temporale di maturazione del premio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Azioni sociali, (art. 50) salvo ovviamente gli aspetti economici\ndell’aspettativa o del congedo ove previsti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegno di nuzialità, ove previsto a livello aziendale, viene\ncorrisposto nella misura di 15\u002F30 della retribuzione percepita nel mese in cui\nil matrimonio è celebrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 (ex art. 16) - Contratto di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’attuazione della previsione di cui all’art 23, comma 2,\nlett. a) D.lgs. n. 81\u002F2015 e successive modifiche e integrazioni per fase di\navvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi\ndecorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio della attività di una nuova\nimpresa\u002Funità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova\nattività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del\nMezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978,\ntale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima\ndi 36 mesi è inoltre prevista in caso di costruzione\u002Friconversione di impianti\ndi generazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale può\nessere elevata, rispetto alle previsioni contrattuali di cui all’art. 18\ncomma 2, CCNL la quota di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato,\nnonché la durata complessiva dei successivi contratti per mansioni di pari\nlivello e categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 D.lgs. n. 81\u002F2015 non si\napplicano comunque in caso di successione di contratti per la sostituzione di\nlavoratori assenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la possibilità della Azienda di stipulare contratti a tempo\ndeterminato fino ad un numero di 5 dipendenti nei casi in cui il rapporto\npercentuale previsto dalla legge dia luogo ad un numero inferiore a 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce ai dipendenti con contratto a termine, nonché\nalle RSU informazioni sui posti che si dovessero rendere disponibili; a tal\nfine saranno definite a livello aziendale le relative modalità di\ncomunicazione, con utilizzo anche di strumenti digitali (es. intranet, social\nnetwork etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenti direzioni aziendali comunicheranno con regolarità alle RSU o,\nin mancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e\nterritorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano le\ndisposizioni del presente contratto sul periodo di prova eventualmente da\nriproporzionare con riferimento alla durata del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio la conservazione del posto per i lavoratori\nassunti con contratto a termine non in prova è limitata ad un periodo massimo\npari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la\nscadenza del termine apposto nel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi\ninformativi\u002Fformativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al\nprocesso lavorativo, adeguati alla esperienza lavorativa e alla tipologia della\nattività per aumentare la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e\nmigliorarne la mobilità occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa Azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\nai 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi con riferimento alle\nmansioni già effettuate in esecuzione dei rapporti a termine; il diritto di\nprecedenza non trova applicazione nei casi in cui il rapporto a tempo\ndeterminato sia cessato per effetto di licenziamento per giusta causa o per\ngiustificato motivo soggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 18 (ex art. 17) - Contratto di somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto di somministrazione a tempo determinato trovano applicazione le\nvigenti disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere\ncomplessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti\nquantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a\n5, resta ferma la possibilità dell’Azienda di stipulare contratti di\nsomministrazione a tempo determinato fino ad un numero di 5 risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno concordare tramite accordo sindacale\npercentuali più elevate rispetto a quelle individuate nei commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, le\nParti definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la\ncorresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione di erogazioni\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi\nconcordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con\ncontratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e\ngli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal\nD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto\nconcerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale\nsaranno impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto di\nesercitare presso le imprese i diritti di libertà e attività sindacale\nprevisti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce ai dipendenti con contratto di somministrazione\na tempo determinato, nonché alle RSU, informazioni sui posti che si dovessero\nrendere disponibili; a tal fine saranno definite a livello aziendale le\nrelative modalità di comunicazione con utilizzo anche di strumenti digitali\n(es. intranet, social network etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese, anche per il tramite della Associazione di appartenenza,\nforniscono con regolarità e comunque una volta l’anno alle RSU o, in\nmancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e\nterritorialmente competenti, il numero dei contratti di somministrazione di\nlavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga informativa sarà fornita annualmente anche alle Organizzazioni\nsindacali nazionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 19 (già art. 18) - Telelavoro e lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo\ninterconfederale del 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo quadro europeo\nstipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 si configura come una modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa - consegue ad una scelta volontaria\ndel datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di\nservizio, in cui la prestazione è resa regolarmente da un luogo diverso\nrispetto alla sede aziendale mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, a\ncondizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia\nrichiesta dalla natura propria della attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro si fonda su un accordo consensuale fra datore di lavoro e\nlavoratore, perfezionabile sia all’atto della assunzione che in fase\nsuccessiva alla instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso il rifiuto\ndel lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di\nrisoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle\ncondizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore\ndi lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro,\nquest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_where\">\u003Cp>Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la\nvita professionale con le esigenze personali e\u002Fo familiari. Il telelavoro può\nessere realizzato in base alle seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività\nlavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo\nl’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti\norganizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non\ncostituenti unità produttive autonome.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Cp>La prestazione in telelavoro potrà svilupparsi, previa informativa alle\nRSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa. In particolare, al dipendente in telelavoro\nnon si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.lgs. 8 aprile\n2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro\nsettimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo\ngiornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i\nregolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa\nprevisione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere\nspecificamente orientata alla esigenza di assicurare un uguale trattamento\neconomico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri\nlavoratori della stessa categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e\u002Fo per il tramite di\nvalutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione\ngiornaliera\u002Fsettimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente\ndovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentati della Azienda\nper motivi tecnici e di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla\nlegislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore\ncomparabile che svolge la sua attività nei locali della impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi alla osservanza\ndelle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e\ncome integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque, così come\ndefinito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo interconfederale, ogni\nprescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza\ndelle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti\nattribuitigli. Al fine di non compromettere l'inserimento sociale del\ndipendente in telelavoro nella comunità aziendale e di tutelare l'integrità\ndei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura di attivare gli strumenti\npiù idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla\nvita aziendale e sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto, fermo\nrestando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo\ninterconfederale, saranno concordate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 81\u002F2017 il lavoro agile è una\nmodalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita\nmediante accordo tra Azienda e Lavoratore, eseguita in parte all'interno di\nlocali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, mediante\nl’utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima\ndell'orario di lavoro derivanti dalla legge e dal presente contratto\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti intendono promuovere l’introduzione, anche in via sperimentale,\ndi discipline aziendali applicative del “lavoro agile” quale misura\norientata al contempo ad incrementare la competitività attraverso una maggiore\nresponsabilizzazione sui risultati e ad agevolare la conciliazione dei tempi di\nvita e lavoro grazie ad una maggiore flessibilità e autonomia nello\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia potrà essere oggetto di accordo a livello aziendale, finalizzata\nanche al recupero di produttività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 20 (già 31) - Tutela della maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraltro, riconoscendo il valore sociale della maternità, le aziende\ngarantiranno alla lavoratrice, durante il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, la corresponsione del 100% della retribuzione del mese precedente a\nquello di inizio di detta astensione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale. Entro la vigenza\ncontrattuale, le Parti monitoreranno le situazioni in essere nelle aziende del\nsettore al fine di individuare le iniziative più opportune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Congedo parentale modalità oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e successive modificazioni, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2020 il congedo parentale potrà essere fruito anche\nad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice\u002Fil lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino\na un massimo dell’orario giornaliero previsto in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal\npersonale a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera, la cui\nsomma nell’arco di ciascun mese di utilizzo deve in ogni caso corrispondere a\ngiornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata alla azienda\ncon un preavviso non inferiore a 7 giorni lavorativi, allegando la domanda\npresentata all’INPS e indicando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il numero complessivo di ore richieste nel mese, calcolate in giornate\nlavorative equivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo temporale in cui le ore di congedo saranno fruite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la pianificazione delle modalità di fruizione indicando giorni e\ncollocazione oraria ferma restando, in caso di esigenze sopravvenute, la\npossibilità di modifica dei giorni e della collocazione oraria in precedenza\ncomunicati con preavviso di almeno due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, è esclusa la\ncumulabilità nella stessa giornata delle fruizioni di altri permessi o\nriposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la\nmateria a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello aziendale sono impegnate ad aggiornare le normative\ncontrattuali relative alla maternità\u002Fpaternità per migliorare la\nconciliazione dei tempi di vita\u002Flavoro, anche tenendo conto delle recenti\ninnovazioni legislative al riguardo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo 5 - ORARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 (già artt. 26 e 27) - Orario di lavoro - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e riposi - Festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento\nfondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al D.lgs. 8 aprile\n2003, n. 66, come modificato dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e successive\nmodificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo 2000, n. 53, sia per la\nrealizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione\ndelle direttive della Unione Europea, che per la definizione delle eccezioni e\nderoghe previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a queste ultime, le Parti richiamano e confermano, qualora\nnon diversamente disciplinate nel presente CCNL, le normative collettive già\nesistenti in materia nel settore, anche a livello aziendale e gli ulteriori\naccordi di secondo livello - coerenti con la presente premessa - che potranno\nessere in futuro realizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, in linea con tale orientamento, le Parti convengono di dare\nattuazione nel presente CCNL ai rinvii e, per le eccezioni previste, alle\nderoghe e alle sue condizioni che la nuova regolamentazione legale dei tempi di\nlavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla\ncontrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al\npresente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale,\nalla reperibilità di cui all’art. 30 (Reperibilità) e al lavoro\nstraordinario e notturno di cui all'art. 28 (Lavoro straordinario - Lavoro\nfestivo - Lavoro notturno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>A) Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata\nsettimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme\ndi legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze\ndi produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a\nregimi d’orario sempre più articolati e rispondenti alla evoluzione degli\nassetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di\nlavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è\nstabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al\nvenerdì.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore ed al\nservizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente\ncontratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la\ndurata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un\nperiodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative\nper assicurare la continuità del servizio (turni\u002Fsemiturni) e un periodo di 6\nmesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in\ncaso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o,\nin mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l’estensione del\nperiodo da 6 a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superata la previsione normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel\nrispetto delle esigenze organizzative della Azienda e delle normative di legge\nin materia, con accordo tra Direzione e RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi\ndalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà\nesaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni\nsuccessivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive\nprerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più\nopportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con\ncaratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le Aziende potranno\nattuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone\npreventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi\ndi dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni comporta\nl’applicazione di quanto previsto al comma 4.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione di orari multiperiodali, nonché la ripartizione settimanale\ndell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra Direzione ed RSU.\nQualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga\nraggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni\nsindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le\nParti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le\ndeterminazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di\niniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili\noscilleranno nella fascia 30-46 ore con compensazione a livello annuo e con la\nmaggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita\ndall’art. 38 (Struttura retributiva), per le ore prestate oltre la 40sima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata \u002Fuscita,\ncon compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra\nDirezione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non\ninferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche\ndel contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. L’orario\ngiornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella o\ntramite strumenti digitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Turnisti \u002FSemi turnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario normale dei lavoratori turnisti vale a dire coloro che prestano\nla loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e\nnotturne, è di 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e\nRSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle\nore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore\nvengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende\napplicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro\nopera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. Al riguardo sono\nfatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove\nvigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale\npreesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale\nda richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e\nnotte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni\nlavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle\n24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Pause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la pausa\ngiornaliera è normalmente prevista nella articolazione degli orari di lavoro\ndefiniti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai processi\nproduttivi presidiati in turno continuo avvicendato e\u002Fo in semiturno, con la\nnecessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si\ndanno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già\nconsentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti della\napplicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Permessi annui retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D1) Riduzione orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale turnista la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 160\nore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della\npianificazione annua dell’orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende che applicano per il personale semiturnista un orario di\nlavoro settimanale di 40 ore, la riduzione dell’orario di lavoro è pari a 76\nore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende che già applicavano la riduzione di orario per il personale\nturnista di 160 ore, i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del\nCCNL 24 luglio 2001 e addetti a turni continui avvicendati con prestazioni\nalternate diurne e notturne hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso\nretribuito all’anno. Tali permessi giornalieri si intendono assorbibili in\ncaso di ulteriori e future riduzioni di orario derivanti da contrattazione\ncollettiva o provvedimenti legislativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D2) Permessi speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in\ncaverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui\ndeterminazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi\npermessi speciali fino ad un massimo di 4 giorni. Tali permessi, che assorbono\nanaloghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono\nassorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da\ncontrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su\nsostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv vengono riconosciuti\ndue intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo,\ndi 15 minuti ciascuno. In alternativa, restano confermate le discipline\naziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori\ngravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per\ni lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o\ndisagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto\nannesse alle centrali stesse), geotermiche e all’interno delle centrali in\ncaverna, nonché per i lavoratori giornalieri che effettuano l’ispezione\ndelle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti\nai lavoratori già fruitori dei permessi stessi alla data di sottoscrizione del\nCCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro\nconcessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Banca ore (ex DV n. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista, a decorrere\ndal 1° gennaio 2020, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di\nlavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al comma 2\ndell'art. 28 (Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno) prestate\noltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario rese con riferimento\nalle causali di cui al comma 3 del citato art. 28 (Lavoro straordinario -\nLavoro festivo - Lavoro notturno), prestate oltre le 180 ore semestrali, il\nlavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in\nordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a\nprestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati,\ncomunicandola formalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno\nsolare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore\nverrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella\nmisura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate\ndai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui\nall’art. 31 (Ferie), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo,\nle eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione\nin atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al\nnumero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà\nrealizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei\nlavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore\ncomplessivamente accantonate e a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede\nle Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca\nore anche con pagamenti integrali o parziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con\nl’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di\napplicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno\nvalutate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la\nmateria a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Giorni festivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a\ntutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la\nricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai\nsensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede\nsindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i\nlavoratori che prestino servizio nell’ambito del Comune di Roma per i quali\nvale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la ricorrenza del S. Patrono venga a coincidere con il lunedì dopo\nPasqua, ai lavoratori interessati, viene concesso un giorno di festa\nsostitutivo nel martedì successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Riposi giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo\nogni 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della\npremessa del presente articolo (Orario di lavoro) del CCNL, è consentita la\nderoga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo\ngiornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito\ndalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 al presente articolo),\nnonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art.\n30 (Reperibilità) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 28 (Lavoro straordinario -\nLavoro festivo - Lavoro notturno) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il riposo può essere\nfissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene\nconsiderata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato\nfestivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati\ndall’art. 9 del D.lgs. n. 66\u002F2003 e successive modificazioni e integrazioni,\nper i lavoratori addetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alla sorveglianza e\u002Fo manutenzione delle opere di presa, dei canali di\ncarico e scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’esercizio\u002Fmanutenzione (organizzata in turno) delle centrali, delle\nstazioni e delle cabine presidiate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-all’esercizio\u002Fmanutenzione (organizzata in turno) e alla sorveglianza\ndelle linee, delle reti e delle cabine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alle attività correlate ai tempi di funzionamento della “borsa\nelettrica”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche\ninerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in\ngiorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo -\nvanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali\nore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti\nlavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della\nsettimana, da fruire, di norma, nella settimana successiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di\ncui al 29° comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al 29° e 30° comma del presente articolo, in caso\ndi spostamento, per effettive esigenze di servizio (esclusi, quindi, i casi di\nspostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come\nferie, malattia, infortuni e permessi, salvo casi del tutto straordinari e ad\neccezione del primo giorno), del giorno di riposo prestabilito, devono essere\ninformati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; se tale\nspostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, essi hanno\ndiritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una\nindennità pari al 40% della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo\ngiorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo\ninfrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, a una indennità pari\nal 100% della retribuzione giornaliera. Dette indennità non spettano a coloro\nche prestano la propria attività in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al 29° comma del presente articolo, che non prestano\nla propria attività in turno, si garantisce peraltro che il giorno di riposo\ncada di domenica almeno una volta ogni quattro settimane. Ove questo\neccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui\nrimanessero privati, una indennità pari al 60% della retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), della Pasqua\n(Sabato Santo) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2\nnovembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio le\nAziende concederanno libertà nelle ore pomeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora esigenze improcrastinabili di servizio non consentano ai dipendenti\nil godimento del beneficio suddetto, a tali lavoratori saranno concessi - in\nsostituzione o ad integrazione di tale beneficio - permessi retribuiti\npomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili) della\ndurata massima di quattro ore ciascuno, da fruire entro il primo quadrimestre\ndell'anno successivo. Per i lavoratori turnisti, detti permessi retribuiti\nvanno riconosciuti indipendentemente dall’orario del turno osservato in\nciascuna delle giornate di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) Trattamento festività in caso di coincidenza con la domenica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la\ndomenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in\nmateria (legge 27 maggio 1949, n. 260, legge 5 marzo 1977, n. 54 e DPR 28\ndicembre 1985, n. 792), nonché della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora è regolato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e dagli\nartt. 1, 3 e 4 dell'Accordo interconfederale 3 dicembre 1954, restando inteso\nche per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno\ndiverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato Accordo\ninterconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di\ncui sopra con il giorno di riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun compenso aggiuntivo è dovuto in caso di festività infrasettimanali\nnon lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, del DPR\n28 dicembre 1985, n. 792, e della legge 20 novembre 2000, n. 336, a\ncompensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono\nriconosciute quattro giornate di permesso retribuito all'anno, fruibili anche\nin pacchetti di ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato\nnell'anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie\ne devono essere goduti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui\nsi riferiscono. Ove comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento\ndei permessi entro detta data, essi sono compensati con la normale retribuzione\ngiornaliera in atto alla data medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato\nin una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la\nretribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per\nil lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate\ncon il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto\ndall'Accordo interconfederale 3 dicembre 1954.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Fattispecie particolare (guardia dighe)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per la\nvigilanza delle dighe - ai sensi del DPR 1° novembre 1959, n. 1363 - che\ncomporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i\ngiorni della settimana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli\naddetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella\ngiornata di domenica viene riconosciuta una indennità pari al 70% del valore\norario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente comma viene riconosciuta anche nei confronti\ndel personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di\nguardiacanali, qualora svolga quest'ultima attività, in regime di lavoro\nordinario, nella giornata di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle ragioni di sicurezza cui è finalizzata\nl’attività di cui al presente comma - svolta in attuazione delle vigenti\ndisposizioni (art. 15, DPR 1° novembre 1959, n. 1363) - le Parti confermano\nper tale personale, ai sensi della premessa del presente articolo, le\ndiscipline collettive, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi\ngiornalieri e settimanali, già vigenti anche a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo\nsettimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore,\ncompete una intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella\nsettimana successiva, fermo restando il diritto al compenso della sola\nmaggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della\nretribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in\nconformità a quanto previsto nella premessa del presente articolo, si danno\naltresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un\nperiodo inferiore alle quattro ore non pregiudicano il godimento della giornata\ndi riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Permessi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i permessi speciali di cui al comma 17 possono\nessere concessi - sempre che ricorrano i relativi presupposti - fino ad un\nmassimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori di\npermessi speciali in tale misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Schemi di turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che nulla è innovato rispetto alla vigente disciplina\ncollettiva, anche a livello aziendale, in materia di condizioni e articolazione\ndegli schemi di turno\u002Fsemiturno, ivi comprese le specifiche previsioni su\npause, riposi giornalieri e settimanali e riconoscono - secondo quanto\nevidenziato in premessa - che la normativa sui permessi contenuta nel presente\narticolo assicura una protezione adeguata a detti lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 (già 38) - Trattamento turnisti e semiturnisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis…\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ex CCNL FEDERELETTRICA 1996\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30 giugno 2020 in sede aziendale le parti procederanno con\nspecifico accordo sindacale alla applicazione dell’art. 38 del CCNL in\nsostituzione delle corrispondenti disposizioni del CCNL FEDERELETTRICA del 9\nluglio 1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Impianti a basso fattore di utilizzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le aziende del settore a prescindere dalla disciplina collettiva\napplicata in materia di turni, le Parti a livello aziendale sono impegnate, al\nverificarsi di eventi che sottopongono gli impianti a un basso fattore di\nutilizzo a definire, attraverso accordo sindacale aziendale, intese\nmodificative della normativa contrattuale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per basso fattore di utilizzo degli impianti si intende un significativo\nscostamento tra le ore di produzione effettive e quelle teoriche realizzabili,\ndi carattere non occasionale, con giornate a zero ore di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Riorganizzazioni e transizione energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai processi di riorganizzazione legati alla transizione\nenergetica e ai processi di acquisizione e fusione, per tutte le aziende del\nsettore a prescindere dalla disciplina collettiva applicata in materia di\nturni, le Parti a livello aziendale sono impegnate, a definire, attraverso\naccordo sindacale aziendale, intese modificative della normativa contrattuale\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 (ex art. 28) - Assenze - Permessi e brevi congedi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Cariche pubbliche - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze - qualora il lavoratore non abbia potuto darne preventivo\navvertimento - debbono essere comunicate (fermo restando la successiva\ngiustificazione se richiesta) dal dipendente alla Azienda entro le prime due\nore (decorrenti dall’orario “base” in caso di regimi di orario\nflessibile) della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di\nforza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi e brevi congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare permessi e\nbrevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non\nretribuiti da parte di lavoratrici\u002Flavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per malattia di figli in età compresa tra i 3 e gli 8 anni fino ad un\nmassimo di 6 giorni annui comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti\ndalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti a livello\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che hanno assunto la tutela volontaria dei minori stranieri non\naccompagnati ai sensi della legge n. 47\u002F2017 fino ad un massimo di 15 giorni e\nfatti salvi ulteriori giorni definiti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore potranno essere concessi congedi per eventi e cause\nparticolari e per la formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6\ndella legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, da\ndefinire a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di conciliare le esigenze tecnico organizzative-produttive delle\nAziende con la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n.\n104\u002F1992 e successive modificazioni e integrazioni, il lavoratore è tenuto ad\nuna pianificazione, di norma mensile, di tali permessi e comunque garantendo,\nsalvo casi di comprovata urgenza, almeno un preavviso minimo di tre giorni\nrispetto al primo giorno di fruizione; la necessità di variazione o\nannullamento rispetto ai permessi già programmati deve essere tempestivamente\ncomunicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia,\npermessi retribuiti, non computabili come ferie, potranno essere concessi ai\nlavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di\nparticolare importanza (esempio: nascita, visite selettive e attitudinali di\nleva, visite mediche di controllo da parte dei competenti Organismi del\nServizio sanitario nazionale, dell’INPS o dell’INAIL; testimonianze in\nprocessi civili o penali per cause di servizio conguagliandosi, in\nquest’ultimo caso, la retribuzione con l’importo delle indennità\neventualmente percepite dal lavoratore).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>In occasione del matrimonio o unione civile prevista dalla legge, il\nlavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non\ncomputabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cariche pubbliche\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da\nvalutarsi in via discrezionale dalla Azienda e purché questo non pregiudichi\nl'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno,\nsenza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità a qualsiasi fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della aspettativa l’Azienda assegna all’interessato un posto\ndi lavoro di categoria e inquadramento pari a quella dell’interessato\ncomportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte\nprima dell’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa superiore ai 15 giorni decurta proporzionalmente la\nspettanza ferie annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Legge 23 agosto 2004, n. 226 - Sospensione del servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>obbligatorio di leva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dall’ art. 33\nCCNL “Elettrici” 18.2.2013 (Servizio militare\u002Fservizio civile),\nrelativamente all’adempimento degli obblighi di leva, sono sospesi a\ndecorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dal D.lgs. 8\nmaggio 2001, n. 215 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 (la legge n. 226\u002F2004\nè stata abrogata dall’art. 2268 co. 1 n. 1029 del D.lgs. n. 66\u002F2010).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>Capitolo 6 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 (già 21) - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle azioni intraprese e agli impegni assunti nel\n“Documento condiviso sulla Classificazione del personale” di cui all’art.\n21 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2013,\nle Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno di Gruppi Industriali interessati, in relazione alle\npeculiarità dei modelli organizzativi complessi le Parti possono definire con\nspecifiche intese in sede aziendale sistemi di classificazione coerenti con le\nesigenze di efficienza e flessibilità organizzativa, nella considerazione\ndelle competenze e dei contenuti tipici delle attività e della organizzazione\ndel lavoro, anche diversi da quelli di cui all’art. 21 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette intese, stipulate con gli Organismi sindacali aziendali e\u002Fo\nterritoriali di cui all’art. 3 del presente CCNL, identificano comunque\nidonei meccanismi di raccordo di tali sistemi con la struttura retributiva e la\ncorrispondente scala parametrale di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che quanto sopra costituisce - con esclusivo\nriferimento alla regolamentazione contenuta nel presente articolo - norma\nattuativa della previsione contenuta nell’ultimo capoverso della Parte Terza\ndel Testo Unico sulla Rappresentanza CONFINDUSTRIA-CGIL, CISL e UIL 10 gennaio\n2014 e CONFSERVIZI-CGIL, CISL e UIL del 10 febbraio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Nuove professionalità e digitalizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel richiamare lo studio sviluppato con il Politecnico di Torino (“Dagli\nElettroni ai Bit”, 2018) sulle trasformazione in atto nel settore elettrico,\nda cui emerge già la presenza di infrastrutture tecnologiche e modalità\norganizzative di trasmissione e di elaborazione dati più avanzate rispetto a\nquelle tipiche di altri settori industriali, le Parti intendono istituire una\nCommissione paritetica a livello nazionale di settore, composta da sei\ncomponenti per Parte, con lo scopo di approfondire le nuove professionalità e\ncompetenze emergenti nel settore elettrico e l’impatto della digitalizzazione\ne della innovazione tecnologica nei mestieri elettrici tradizionali e i\nrelativi effetti sulla autonomia e sulla polivalenza delle attività svolte.\nTali approfondimenti sono finalizzati all’individuazione di nuovi\nmacro-profili esemplificativi aggiornati e a supportare il ruolo partecipativo\ndel singolo al miglioramento dei processi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Nuova area contrattuale (art. 1 “Ambito di applicazione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- DAV n. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione della disciplina per la specifica area inquadramentale di\ncui all’art. 1 (Ambito di applicazione) - DAV n. 2, le Parti prenderanno a\nriferimento, per l’individuazione dei nuovi livelli inquadramentali e\nretributivi, le regolamentazioni collettive sottoscritte dalle Organizzazioni\ncomparativamente più rappresentative operanti per altri settori e che\nrisultano maggiormente applicate ai lavoratori che svolgono le attività di cui\nalle lettere E) e F), rientranti nell’ambito di applicazione del presente\nCCNL “Elettrici”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di definire nell’ambito della nuova disciplina collettiva le nuove\ndeclaratorie relative alla specifica area contrattuale, le Parti individuano un\nprimo schema di riferimento (vedi tabella allegata) con una griglia per\nprofili, tipologie di attività, grado di autonomia e responsabilità e\nconoscenze richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE DECLARATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER LA NUOVA AREA CONTRATTUALE DEL CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tabella allegata alla DV n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"53\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003Ccol width=\"218\">\n  \u003Ccol width=\"150\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">nuovi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"center\">job title\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">tipologia attività\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"center\">grado di autonomia,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">responsabilità, iniziativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">conoscenze richieste\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">esperto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u002Fesperto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con coordinamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di rilevante  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">importanza  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ai fini\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">degli obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d’impresa, svolte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con carattere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di continuità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- contributi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specialistici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di massima\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">complessità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e rilevanza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- significativo livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di autonomia, innovazione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e progettualità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- responsabilità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di coordinamento di risorse  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e unità organizzative\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- funzioni di rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- elevato grado  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di capacità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">gestionale,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">organizzativa  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specialista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con elevato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">contenuto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e specialistico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a carattere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">progettuale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e innovativo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- iniziativa e autonomia  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nell’ambito del processo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di competenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- coordinamento e conduzione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di risorse e unità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operative\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- conoscenze  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specialistiche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">avanzate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e particolare  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">capacità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico operativo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">senior\u002Fassistente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a contenuto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specialistico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- adeguata autonomia  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nei limiti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle responsabilità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">affidate\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- con possibilità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di coordinamento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle risorse assegnate\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- approfondite  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">conoscenze  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecniche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e teoriche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e consolidate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">capacità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico operativo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u002Faddetto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-operative\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a contenuto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prevalentemente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specialistico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- potere di iniziativa  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e responsabilità adeguate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al risultato atteso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- coordinamento operativo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle risorse assegnate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- conoscenze  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecniche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e teoriche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specifiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aggiunto  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-operative\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di media  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">complessità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- autonomia operativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nell’ambito di metodi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro e procedure  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">definite\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- qualificate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">capacità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operativo senior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">esecutive\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di carattere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">amministrativo,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">commerciale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o tecnico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capacità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-pratiche  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di base\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">VI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività semplici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di carattere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">amministrativo,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">commerciale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o tecnico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- un periodo breve  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di pratica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e conoscenze  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionali  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di tipo elementare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">VII\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">generico\u002Faiuto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u002Fpreposto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- attività semplici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"218\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 (ex art. 23) - Mutamento temporaneo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione temporanea a mansioni superiori alla categoria di\nappartenenza, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di\naltro lavoratore in servizio, diventa definitiva dopo 6 mesi continuativi salvo\ndiversa volontà del lavoratore. In tal caso il lavoratore può peraltro\ncontinuare a svolgere anche le mansioni della categoria di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso invece di assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti a una\ncategoria superiore a quella di appartenenza per sostituzione di lavoratore per\nil quale sussista il diritto alla conservazione del posto, la durata di detta\nassegnazione non può essere superiore a quella massima, legislativamente o\ncontrattualmente prevista per la conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia chiamato temporaneamente a disimpegnare mansioni\nrientranti in categoria superiore alla propria, dovrà essergli corrisposta -\ncon decorrenza dal primo giorno - in aggiunta alla sua retribuzione, una\nindennità temporanea pari alla differenza tra i minimi contrattuali integrati\ndelle due categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’affidamento di mansioni di categoria superiore sia\nprevisto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta al\nlavoratore della data di inizio del temporaneo mutamento di mansioni e,\nsuccessivamente, di quella di cessazione di detto mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch2>Capitolo 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 (ex art. 11) – Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane\nriveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva\nessenziale per potenziare il ‘know how’ delle Aziende e la loro\ncompetitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per\naumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per\nassicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di\n“crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il\nraggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di\ngradimento dei clienti finali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro\naziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di\ncrescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo al\nprocesso di integrazione europea, il modello formativo deve essere configurato\nprendendo a riferimento le seguenti linee-guida:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osmosi “scuola\u002Flavoro” per assicurare ravvicinamento delle istituzioni\nformative alle esigenze delle aziende e agevolare l’inserimento nel mondo del\nlavoro contrastando la disoccupazione giovanile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costruzione di percorsi formativi per i giovani neo-assunti che promuovano\nil diffondersi delle nuove professionalità connesse alla evoluzione\ntecnologica e digitale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e\nadeguamento delle conoscenze\u002Fabilità professionali - tenuto conto della\nnaturale obsolescenza delle competenze - per portarle continuamente “al\npasso” delle innovazioni tecnologiche e organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione\nenergetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti\nimpatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è\nnecessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze\ndigitali e tecnologiche necessarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo della impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della\ndiversity, garantendo la flessibilità necessaria per fronteggiare nelle\nAziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e\nsicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impulso e sostegno alla cultura della inclusione e della diversità e\ndell’integrazione intergenerazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in\nrelazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le\naziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supporto alla crescita e diffusione di relazioni industriali di qualità\ninvestendo su una consapevole formazione delle Parti Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello\npartecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico,\nche dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in\ncoerenza con l’assetto istituzionale della formazione continua, che ha\nassegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali\nnazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse\npubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti\nin materia, saranno rivolte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin Azienda (formazione d’ingresso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente\ne un costante aggiornamento (formazione continua);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a singoli e gruppi\u002Ffamiglie professionali, al fine di creare e potenziare\nfigure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita\nprofessionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo da\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa (formazione\nmirata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ai dipendenti interessati da processi di riposizionamento aziendale e\u002Fo di\ncambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una\neffettiva riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità in relazione ai\ncompiti assegnati, in una ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno\ndel cambiamento e reindirizzo professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di\nespletamento, il numero delle ore dedicate, l’individuazione della formazione\nincentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno\nannualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva\ndell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo\n- oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella\ncomune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale\nscenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori\ncostituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva\ndelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà\nessere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o in alternativa,\nla RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che\ndovrà essere in possesso di adeguate competenze per seguire la tematica della\nformazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla\nformazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con individuazione\ndelle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento\nalle evoluzioni tecnologiche e organizzative, alle normative sulla sicurezza,\nall’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di\nrispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di\nqualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente\ncomma, a livello aziendale è progettata una offerta formativa tale da\nassicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in\niniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore\n‘pro capite’ nel triennio. In tale monte ore non si computa la formazione\nin materia di sicurezza e salute. Nell’ambito del monte ore sopra indicato,\nper una quota pari a 8 ore ‘pro capite’ nel triennio, i lavoratori\ninteressati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell’ambito\ndi un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto\ndi una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale\nin forza nell’unità produttiva. A livello aziendale potranno essere\npreviste, a scelta dei lavoratori, anche ulteriori iniziative formative\naggiuntive per la cui partecipazione potranno essere utilizzate le spettanze di\ngiornate\u002Fore di assenza retribuita nelle disponibilità del lavoratore in base\nai diversi istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario\ndel lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, anche in relazione a\nquanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le\niniziative formative previste ai punti c) d) ed e) del comma 3 del presente\narticolo possono collocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar\nluogo a corresponsioni per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi\naziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le\nindicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare\nl’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso\nprofessionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per\nessere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge.\nL’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni\nriguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su\nrichiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire anche con modalità\ndigitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione bilaterale sulla formazione a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà\nessere costituita, su richiesta di una delle Parti e in conformità a quanto\nprevisto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla formazione,\nformata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto ed in\nrappresentanza della Direzione aziendale. Tale Commissione formula proposte\ncongiunte ed elabora progetti per lo sviluppo di iniziative formative,\nindividuando gli strumenti bilaterali e le modalità più idonee rispetto ai\ndipendenti e alle varie realtà organizzative. In specifico con il compito\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)analizzare la pianificazione e i risultati dei progetti di formazione in\nrelazione ai nuovi inserimenti al fine di accrescere le competenze e\nl’occupabilità dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree\ntematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle\nevoluzioni tecnologiche e organizzative, alle normative sulla sicurezza,\nall’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di\nrispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)individuare i percorsi formativi di sostegno alla ricollocazione e\nriconversione e alla analisi della pianificazione e dell'andamento dei progetti\nformativi, nonché delle esigenze occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessionali per la\nformazione inerenti alle procedure di finanziamento in conformità degli\nspecifici accordi sindacali attuativi. A tal fine si presterà attenzione alle\nnuove esigenze formative emergenti anche sulla base di studi e ricerche mirate\nsui cambiamenti in atto nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la\ndiffusione delle migliori pratiche, le Commissioni Bilaterali aziendali,\neffettueranno annualmente una compiuta informativa sulle attività svolte di\ncui ai punti a, b, c, d, e all’Organismo Bilaterale di settore. A tale\nOrganismo saranno inoltre trasmessi da parte delle Aziende i progetti formativi\nper l’apprendistato professionalizzante relativi ad ulteriori nuove\nqualifiche aziendali rispetto a quelle indicate nell’art. 15 (Apprendistato)\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello\nbilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di creare rendere operativo\nun efficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni\nformativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo e a tal\nfine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti dell’Organismo\nBilaterale per la Formazione (OBF) del settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale Organismo sono affidati i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio\nsull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività\nsvolte dagli Organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a\nlivello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle\nmigliori pratiche rilevate nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai\nfabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati\nall'inserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione di proposte atte a favorire il dialogo delle Aziende con le\nIstituzioni formative di ogni ordine e grado per favorire esperienze di\nalternanza scuola lavoro e di apprendistato duale ed iniziative di orientamento\nal mondo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi sulle iniziative formative relative all'aggiornamento in relazione\nalle innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché alle esigenze richieste\ndalle politiche di qualità e dal mercato; in tale sede saranno esaminate anche\nle iniziative attivate a livello aziendale sulla formazione 4.0 e sui relativi\naccordi aziendali previsti dalle normative vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborazione di piani di “formazione mirata”, cioè finalizzata alla\nriqualificazione delle competenze e professionalità e al reimpiego delle\nrisorse per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro delle\naziende del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esame delle proposte di iniziative formative a sostegno della\nricollocazione e riconversione professionale e riqualificazione dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proposte sulla modalità di certificazione della formazione svolta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiornamento su nuove qualifiche settoriali di Apprendistato\nprofessionalizzante non incluse nell’art. 15 (Apprendistato) e relativi\nprogetti formativi per attivazione di contratti di apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie Istituzioni\nin materia di formazione per la verifica della coerenza con le esigenze del\nsettore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le Istituzioni\ninteressate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello\neuropeo, nazionale e territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione presso i Ministeri competenti e presso FONDIMPRESA e FONDSERVIZI\ndi iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborazione congiunta di progetti e iniziative formative rivolte alle\nAziende, alle OO.SS e RSU per supportare relazioni industriali consapevoli su\ntematiche di impatto per il mondo del lavoro e per il settore elettrico, in\nrelazione al processo di transizione energetica in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non operino in Azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo con i\nFondi interprofessionali per la formazione, a tale Organismo potrà essere\nattribuita la gestione per dette Aziende delle attività complessivamente\ninerenti alle procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma restando la\npreliminare condivisione delle Parti a livello aziendale dei relativi piani\nformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL. Il relativo regolamento\nattuativo e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti,\ncostituisce parte integrante allegata al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato all’art. 11 “Modello di attestazione di formazione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ragione sociale ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede(indirizzo) ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune) ______ partita IVA ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale ____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cognome e nome _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attestazione dell’attività formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"205\">\n  \u003Ccol width=\"173\">\n  \u003Ccol width=\"206\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"205\">\u003Cp align=\"center\">Modulo formativo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">titolo\u002Fobiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"173\">\u003Cp align=\"center\">Durata in ore\u002F periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"center\">Modalità adottata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"205\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Titolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"173\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) action learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( )(…… altro)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna presso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"205\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"173\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) action learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( )(…… altro)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna presso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"205\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"173\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">_____ ore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">periodo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) on the job\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) action learning\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( )(…… altro)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">( ) esterna presso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 (ex art. 30) - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nUniversità, statali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate\nal rilascio di titoli di studio legali verranno concessi permessi retribuiti in\nmisura da concordarsi aziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le discipline aziendali già vigenti alla data di entrata\nin vigore del CCNL 24 luglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di accordo aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai\nlavoratori studenti in occasione degli esami saranno riconosciuti permessi\nretribuiti nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni lavorativi 11 (undici) per gli esami di licenza di scuola media\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorni lavorativi 16 (sedici) per gli esami di licenza di scuola media\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per ogni esame universitario, non più di una volta per lo stesso esame e\nfatto comunque salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 2 della legge n.\n300\u002F1970, 1 ulteriore giorno lavorativo per esami fino a 6 cfu e 2 giorni\nlavorativi per esami con cfu superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi previsti dal precedente comma verranno concessi limitatamente al\nconseguimento del primo titolo di studio ai diversi livelli indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali ‘pro\ncapite’ sono assegnati ai lavoratori che conseguono il titolo di scuola media\ndell’obbligo presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o\naltri titoli di studio individuati in sede aziendale comunque finalizzati a\nmigliorare e ampliare la propria preparazione con riferimento all’attività\nsvolta in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al piano di studio individuato all’inizio del triennio, le\n150 ore potranno essere usufruite mediante concentrazione anche in un solo\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Complessivamente il lavoratore non potrà comunque fruire di permessi\nretribuiti in misura superiore a 50 ore per ciascun anno scolastico previsto\nnel piano di studi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla Azienda o\ndalla unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno\nsuperare il 3% della forza occupata con il minimo di un lavoratore, fermo\nrestando che dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento\ndella normale attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal compimento del 5° anno di anzianità di servizio presso la\nstessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un “congedo per la\nformazione” nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 5 della Legge\n8 marzo 2000 n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta della azienda, il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono in nessun caso cumulabili\ncon quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi derivanti da\ncontrattazione collettiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo 8 - TRATTAMENTI ECONOMICI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 (ex art. 35) - Struttura retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci: minimo\ncontrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente\narticolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto fino alla\ndata del 1° aprile 2013 e della ex indennità di contingenza) (1) e dai\ncorrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di\nanzianità e di merito, nonché dagli importi ‘ad personam’ riferiti agli\nex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali\u002Fscatti di\nanzianità, dei livelli salariali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera e oraria si ottiene\ndividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente per 26 e 168,60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Cp>In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 37\n(Tredicesima e quattordicesima mensilità);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elemento distinto della retribuzione (EDR), pari ad € 10,33 di cui al\nProtocollo 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente\nContratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità\u002Fcompensi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-turno\u002Fsemi-turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ore notturne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- reperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni\n4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ore viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mancata esecuzione lavoro programmato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rischio cassa\u002Fmaneggio danaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di\nvapore di 1° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavori sotto tensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di\nsaldature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavori gravosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- bilinguismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro festivo e straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ore ordinarie domenicali turno\u002Fsemiturno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegni ‘ad personam’\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre\nindennità e i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono\nfissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e\nvengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e\ntrattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni e assenze\ningiustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla\n“retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo,\ncontinuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni ‘ad personam’\nper “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico in caso di malattia o infortunio, salva diversa\nspecificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando\nl’erogazione delle predette indennità a un periodo coincidente con quello\ndelle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si prende a riferimento quella annessa all’art. 35, CCNL “Elettrici” 5\nmarzo 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Assegni “ad personam”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si chiarisce che i cosiddetti assegni ‘ad personam’ in atto nei\nconfronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti delle corresponsioni dalle\nquali traggono origine (esempio: assegni di merito, indennità particolari,\nlivelli salariali di categoria etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ex supplementi dei minimi e Aumenti biennali\u002Fscatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>‘ad personam’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 36 (Aumenti periodici di\nanzianità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di passaggio definitivo in categoria superiore, il\nlavoratore ha diritto al minimo contrattuale integrato stabilito per tale\ncategoria, conservando in cifra gli aumenti periodici di anzianità e gli\nimporti ‘ad personam’ a titolo di ex “supplementi minimi” e di ex\n“aumenti biennali\u002Fscatti di anzianità” già acquisiti; vengono invece\nassorbiti sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali\nintegrati gli importi ‘ad personam’ ex “livelli salariali di categoria”\n(soppressi dal 1992), gli aumenti di merito, nonché gli altri assegni ‘ad\npersonam’, salvo che, per questi ultimi, sia specificatamente previsto il\nloro “non assorbimento” in caso di passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ribadisce che la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il\ncorrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente\nsenza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività\ninfrasettimanali non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) ERI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si chiarisce che sono parte integrante della retribuzione di cui al comma 1\ngli importi corrisposti a titolo di ex elementi retributivi integrativi (ERI)\nai sensi dei precedenti contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Importi in cifra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per effetto della individuazione dell’importo dei minimi e della ex\nindennità di contingenza in misura unica a livello di CCNL, le eventuali\ndifferenze rispetto a dette voci di retribuzione così come risultanti dalle\nprecedenti contrattazioni di livello nazionale saranno conservate in cifra non\nassorbibile ai lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio\n2001. Tali importi rientrano nel concetto di retribuzione così come definito\ndal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previsione inserita su previdenza complementare art. 46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° aprile 2013 il computo delle indennità, che il presente\nCCNL e\u002Fo le precedenti normative di carattere nazionale tuttora vigenti\nstabiliscono in percentuale sul valore degli ex minimi tabellari, confluiti nei\n“minimi contrattuali integrati”, viene effettuato sottraendo dall’importo\ndi detti minimi contrattuali integrati i valori della ex indennità di\ncontingenza, utilizzando gli ex divisori giornaliero ed orario, pari\nrispettivamente a 25 e 167.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Corresponsione ‘una tantum’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data dell’1\u002F12\u002F2019 verrà corrisposto un\nimporto forfettario ‘una tantum’, nelle misure indicate nella tabella che\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo comunque\nriferibile al periodo che va dall’1\u002F6\u002F2019 al 31\u002F10\u002F2019 è escluso dalla\nbase di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato\nconsiderando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e\nindiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’importo forfettario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in una\nunica soluzione con la retribuzione del mese di dicembre 2019;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato\n(dal 1° giugno 2019 al 31 ottobre 2019), gli importi da corrispondere saranno\n‘pro quota’ riferiti alla effettiva categoria di appartenenza. In caso di\npassaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente alla\ncategoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore\nai 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato,\nperaltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di\nassenza non retribuita, l’importo in oggetto verrà corrisposto in\nproporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato\na sei) computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato,\nla ‘una tantum’ sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la\nstessa percentuale di riduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo sopra\nconsiderato la ‘una tantum’ sarà corrisposta in misura proporzionale\nall’entità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi contrattuali integrati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 11pt\" width=\"745\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"52\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003Ccol width=\"66\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"66\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"66\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"81\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"2\" width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"2\" width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"2\" width=\"159\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">scala parametrica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">da\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F11\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">da\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F9\u002F2020\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"143\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">da\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"81\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">a regime\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">una\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">tantum\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">276,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">56,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.568,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.619,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.663,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">151,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">145,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">248,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.202,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.248,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3.287,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">136,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">130,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ASS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">219,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.826,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.867,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.901,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">120,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">115,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">205,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">42,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.645,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.683,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.716,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">112,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">108,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">196,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.534,53\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.570,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.601,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">107,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">103,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">187,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">38,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.418,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.452,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.482,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">102,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">98,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BSS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">178,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.302,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.335,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.364,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">97,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">94,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">170,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.204,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.236,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.263,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">93,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">162,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.100,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.130,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.156,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">89,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">155,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.006,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.035,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.059,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">82,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">145,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.873,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.900,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.923,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">79,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">76,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">135,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.743,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.768,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.789,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">74,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">71,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">119,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.546,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.568,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.587,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">63,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">108,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.399,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.419,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.436,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">59,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">57,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"52\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.289,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.307,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.323,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"81\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">54,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">52,74\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumento medio a regime € 104,00 con parametro medio 189,61, valore punto\n26,51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che è\ncostituito dal trattamento economico minimo (TEM) e dai trattamenti economici\nriconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in materia di\nwelfare (Previdenza complementare di cui all’art. 46, assistenza sanitaria\nintegrativa di cui all’art. 47, copertura assicurativa contro la premorienza\nda malattia di cui all’art. 51 e di Produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Incremento retributivo complessivo (TEC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incremento retributivo complessivo per il triennio 2019-2021 sarà\ncostituito dalle seguenti componenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) incremento dei minimi (TEM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto consuntivato nel 2018 e quanto attualmente previsto\nper il triennio 2019-2021 - in funzione degli scostamenti registrati nel tempo\ndall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri della\nComunità Europea (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni\nenergetici importati come calcolato dall’ISTAT - il rinnovo sul parametro\nmedio è stabilito in misura pari ad € 104,00 sui minimi, cui si aggiunge un\nimporto aggiuntivo di € 5,00 da allocare sul welfare e di € 15,00 da\nallocare sul premio di risultato\u002Fproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi a titolo di variazione minimi, ‘una tantum’ e importi\naddizionali ai premi di risultato aziendali, definiti con il presente verbale\ncome di seguito indicato, sono comprensivi della quota “produttività”\nstanziata per gli anni 2017-2018 dal CCNL 25\u002F1\u002F17, che prevedeva un meccanismo\ndi consolidamento del predetto importo sulla base del confronto ‘ex post’\ntra inflazione a consuntivo del periodo 2016-18 rispetto al valore utilizzato\nper il calcolo economico della rivalutazione dei minimi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Incremento dei minimi (TEM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella tabella allegata all’art. 38 CCNL è precisato il valore\nriparametrato per ciascun livello di inquadramento dei singoli scaglioni di\naumento, nonché il valore dei nuovi minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 11pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 11pt\" width=\"634\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F11\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F9\u002F2020\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F6\u002F2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">incremento dei minimi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 35 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€ 90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\n        14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prima tranche comprende la quota di € 14,00 ex “produttività” CCNL\n25.1.17 destinata ad incremento dei minimi secondo il meccanismo sopra\nrichiamato. Per il periodo pregresso si procederà inoltre al pagamento di una\nsomma pari ad € 100,00 in forma di ‘una tantum’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2020 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza\ncomplementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura\ndella contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa\npari ad € 5,00 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a\nlivello nazionale (associativo\u002Faziendale) entro il 30 giugno 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo\ndella contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti\neconomici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività,\nqualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una\nquota da destinare a produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale quota costituisce la componente destinata a definire\u002F incrementare i\npremi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire\ncon la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della\nproduttività\u002Fredditività \u002Fcompetitività costituisce un fattore essenziale\nper la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della\ncompetitività delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da\ncollegare ad incrementi di produttività\u002Fredditività \u002Fcompetitività è\nannuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli\nistituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed\nè quindi comprensiva degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo sarà utilizzato per la definizione\u002Fincremento dei premi di\nrisultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di\ncontrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a\nlivello aziendale sotto forma di ‘una tantum’ secondo le regole dei premi\ndi risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 “Premio di risultato” CCNL\ncome integrati\u002Fprecisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le\nmodalità definite negli specifici accordi aziendali e in linea con la\nlegislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate\nper ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti\nstabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"534\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"397\">\n  \u003Ccol width=\"65\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"65\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2020\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"64\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2021\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"397\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">incremento da destinare  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a produttività a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"65\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">€ 210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"font-size: 10pt\" width=\"64\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">€ 210\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>scostamenti inflattivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei\ncosti e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente\nmetodologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in\npositivo o negativo della inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto\n(3,03%) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui al precedente punto a),\nalla prima data utile del 2022 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi\ndi inflazione e cioè giugno 2022, si procederà secondo le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati previsione\n2019-2021) superiore di almeno lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla\nsottoscrizione del presente accordo si procederà all’adeguamento, fino a\nconcorrenza, dell’importo stanziato di € 15,00, ‘pro quota’ sui minimi\ne sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo +-\n0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non si\nprevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato di € 15,00 resta\nconsolidato in produttività e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del\nnegoziato per il successivo rinnovo del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto\nprevisto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun\nconsolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 39 (ex art. 36) - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative\ncontrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti\u002Fscatti biennali di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di\ntrasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i\nlavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono\npreviste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza\ncomplementare, come disciplinate dall’art. 46 (Previdenza complementare) del\nCCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare\nquale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove\ngenerazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia\nriconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro\nil periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della\ndestinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti\nperiodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro\nconfronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno\nancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di\nanzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa\nmaturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46\n(Previdenza complementare). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non\nassorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di\nanzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della\ndeterminazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46 CCNL,\nresta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di\nservizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno\ndella previdenza complementare è irrevocabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"260\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"147\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">49,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">46,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">ASS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">43,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">39,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">A1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">37,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">35,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">BSS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">33,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">31,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">B1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">30,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">28,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">B2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">26,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">23,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">20,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">17,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">15,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato quanto previsto dall’art. 36, comma 4, CCNL 24 luglio\n2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Art. 39, comma 5 CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il completamento del percorso di cui al presente articolo per i neoassunti\nè previsto al termine della vigenza del CCNL 9 ottobre 2019, previa verifica\ncomplessiva tra le Parti sulla efficacia delle nuove misure a sostegno del\nsistema previdenziale fermo restando gli importi di cui all’art. 46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 (ex art. 46) - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista, in\nconformità alla disciplina sugli “assetti contrattuali” di cui all’art.\n7 del presente CCNL, per la istituzione di un premio di risultato volto ad\nincentivare la produttività del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti\nqualitativi del servizio, nonché incrementi di redditività, efficienza e\ninnovazione della Azienda, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nella\nrealizzazione di programmi e progetti di produttività, qualità per il\nraggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Il premio variabile, che sarà\ndisciplinato in sede di contrattazione triennale di secondo livello prevista\ndall'art. 3 (Assetti contrattuali) del CCNL sulla base di criteri e principi\ndefiniti dal presente articolo, è commisurato e correlato ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di tali progetti nonché all'andamento generale\ndella Azienda e si caratterizza, per ciò stesso, come elemento variabile della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le Parti\nvaluteranno preventivamente, in appositi incontri, i requisiti essenziali di\nredditività e di efficienza, tenendo presenti i provvedimenti emanati dagli\nOrganismi competenti, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di\nrecupero di produttività e agli standard di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri per la determinazione del premio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle\nParti nell'ambito della contrattazione triennale di secondo livello sulla base\ndegli obiettivi di efficacia ed efficienza derivanti dalla realizzazione dei\nprogetti di cui al presente articolo e in relazione agli obiettivi di\nredditività dell'Azienda, tenuto conto delie determinazioni assunte dagli\nOrganismi di cui al precedente 3° comma anche in materia tariffaria con\nparticolare riferimento al recupero di produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio deve essere determinato da un favorevole andamento economico della\nimpresa in termini di produttività. Pertanto, in sede di elaborazione della\nstruttura del premio di risultato, dovranno essere individuati meccanismi di\ninterazione fra i richiamati obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato, che costituisce un istituto di carattere unitario,\nsi potrà dunque articolare, in base a quanto definito in sede di\ncontrattazione di secondo livello, in una o entrambe le seguenti due voci, tra\nloro interconnesse e collegate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) raggiungimento di obiettivi di redditività aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e sarà correlato, ai fini della sua erogazione, ai risultati conseguiti\nrelativamente alle due voci sopra indicate con ripartizione percentuale tra le\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Redditività aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La redditività aziendale è correlata all’andamento generale della\nAzienda. Essa è riferita ad obiettivi espressi dalle variazioni positive di\nvoci di bilancio aziendale connesse con l’andamento generale della Azienda\n(ad esempio Margine Operativo Lordo o altro indice), che attestino -\nnell’ambito di livelli\u002Fintervalli predefiniti) - un andamento favorevole,\ntenuto anche conto delle complessive condizioni di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni sono quelle registrate nell’anno cui si riferisce il premio\nrispetto ad un periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incentivazione delia produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione si\nattua attraverso l’individuazione e il conseguimento di specifici obiettivi\nche possono riguardare Azienda, area, reparti, unità, gruppi etc., e\nriferirsi, oltre a risultati conseguiti in termini di efficienza tecnica ed\neconomica, anche a quelli riferibili alla qualità del servizio, tenuto conto\ndegli standard stabiliti dagli Organismi competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi devono essere misurabili, correlati all'attività lavorativa\ndei dipendenti e idonei a realizzare andamenti favorevoli di efficienza e di\nefficacia e, quindi, atti a giustificare l’erogazione del premio. Rispetto\nagli obiettivi posti, dovranno essere stabiliti gli indicatori, gli specifici\nvalori ai quali correlare le percentuali di premio da erogare e la relativa\nmetodologia applicativa, ivi compresa la soglia minima di risultato, al di\nsotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi potranno essere riesaminati annualmente e adeguati alle\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi cui è legata la corresponsione del premio saranno portati a\nconoscenza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Erogazione del premio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato viene corrisposto annualmente, è variabile in\nfunzione del raggiungimento dell'insieme degli obiettivi condivisi e può\nessere differenziato per Azienda, area, reparto, unità, gruppo etc. L'entità\ndel premio e la conseguente erogazione sono determinabili solo a consuntivo,\ndopo che siano stati verificati i risultati concretamente realizzati in termini\ndi redditività, produttività e qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente all’approvazione del bilancio aziendale, in apposito\nincontro, verrà data informazione da parte della Azienda alle Organizzazioni\nsindacali sul livello dei risultati raggiunti nel corso dell’anno considerato\ne sull’ammontare del premio che sarà erogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato verrà corrisposto sotto forma di somma ‘una\ntantum’, non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e\ncontrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che al premio di\nrisultato potranno applicarsi le previsioni agevolative di cui all’articolo\n1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive\nmodificazioni e integrazioni, nei limiti e alle condizioni dallo stesso\nprevisti, nella eventualità in cui venisse registrato un incremento in almeno\nuno degli obiettivi di redditività, produttività, qualità, efficienza e\ninnovazione definiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le Parti si\ndanno altresì atto che, in assenza di suddetto incremento, il premio di\nrisultato eventualmente erogato resterà soggetto alle ordinarie regole di\ndeterminazione del reddito di lavoro dipendente in conformità alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di collegare il premio di risultato con l’impegno lavorativo del\npersonale, l’ammontare dei relativi importi individuali eventualmente\nspettanti ai singoli lavoratori sarà decurtato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dell’1%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per ogni rimprovero scritto successivo al primo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per ogni multa successiva alla prima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del 2% per ogni giorno di sospensione, quando tale provvedimento non superi\ncinque giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del 4% per ogni giorno di sospensione superiore a cinque giornate, a far\ntempo dal primo giorno del provvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riduzioni sono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla erogazione delle misure economiche previste dal presente\narticolo quei lavoratori che siano incorsi in una delle seguenti sanzioni\npreviste dall’art. 25 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trasferimento per punizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento\ndi fine rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di categoria nel corso dell’anno di riferimento, gli\nimporti da corrispondere saranno ‘pro quota’ riferiti alla effettiva\ncategoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si\nconsidera l’importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella\nnuova categoria è pari o superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio, che va erogato con le competenze del mese di luglio di ogni anno,\nassorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo stesso o ad analogo\ntitolo in sede aziendale e dovrà essere collegato alla presenza in servizio\nnonché all’inquadramento dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’importanza sostanziale del fattore riservatezza per\nuna corretta definizione e gestione, nel tempo, del premio di risultato. Le\nOrganizzazioni sindacali, ad ogni livello contrattuale, si impegnano pertanto a\nmantenere l’assoluta riservatezza - ai sensi del presente CCNL, delle norme\ncivili e penali e in particolare delle normative CONSOB per le Società quotate\nin borsa - sulle informazioni e sui dati gestionali, tecnici e produttivi\ncomunicati dalle Aziende durante le fasi di negoziazione e successive\nverifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Welfare di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano i presupposti richiesti dalla normativa di legge, la\ncontrattazione aziendale potrà prevedere che i lavoratori possano scegliere di\nfruire - in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro -\ndi prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale,\ncorrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti\nparte del cosiddetto “welfare aziendale”. In tal caso, il relativo\ncontrovalore - fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito\nprevisti per la detassazione del premio - resta escluso dalla formazione del\nreddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale definirà modalità, tempistiche ed opportunità\nper fruire delle quote di premio in forma di welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produttività e conciliazione vita-lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contesto delle iniziative finalizzate a favorire la conciliazione tra\nvita personale e vita lavorativa e a valorizzare strumenti di flessibilità\nvolti ad accrescere il benessere organizzativo, la contrattazione di secondo\nlivello potrà introdurre in via sperimentale forme di conversione anche\nparziale del premio di risultato in giornate di permesso, consentendo ai\nlavoratori di trasformare “denaro” in “tempo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo 9 - RESPONSABILITÀ SOCIALE E WELFARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 46 (ex art. 49) - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, FOPEN e\nPEGASO, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito alla eventualità di realizzazione di future\nsinergie tra detti Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di\nriferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta\ndisposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza\ncomplementare un contributo aggiuntivo di € 12,00 mensili a carico del solo\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione alla evoluzione del sistema previdenziale pubblico\nobbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo-assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti ai\nFondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a\ndecorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni\nanno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare\nè definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce\nriportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell’anno di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria. Tali\nimporti non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e\nnon sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini\nretributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"267\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"163\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">importo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ASS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BSS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 47 (ex art. 50) - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici “pacchetti\nsanitari”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale presente nel settore, anche per effetto del\nrinvio previsto nella contrattazione nazionale vigente, ha significativamente\nalimentato l’assistenza sanitaria integrativa, permettendone un ordinato\nsviluppo. Peraltro, anche le recenti norme fiscali prevedono significative\nagevolazioni per le prestazioni sanitarie erogate tramite Fondi di natura\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’intento di incrementare ulteriormente a presenza e l’efficacia\ndella assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le nuove opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002Ffiscali,\nle parti si impegnano ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\neffettuare una verifica congiunta sull’andamento della copertura integrativa\nnel settore, anche al fine di verificare la futura possibilità di costituire\nun Fondo unico per l’intero comparto energetico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende provvedono a versare un importo aggiuntivo ‘pro capite’ di\n€ 5,00 per ogni mensilità (€ 70,00 annui) alle forme di assistenza\nsanitaria integrativa di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attraverso cui trova attuazione tale impegno sono articolate in\nrelazione ai diversi sistemi attraverso cui le Aziende del settore elettrico\nrealizzano la copertura sanitaria integrativa. Al riguardo, tenuto conto della\nspecifica intesa sindacale a livello di settore del 29 novembre 2017, potranno\nconfigurarsi le seguenti soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che si avvalgono di Fondi sanitari, l'importo aggiuntivo\nprevisto in sede di rinnovo contrattuale si aggiungerà al finanziamento\naziendale in essere, al fine di assicurare una maggiore efficacia della\nassistenza sanitaria, attraverso il miglioramento delle prestazioni rese o la\nprevisione di prestazioni aggiuntive. A tali fini i competenti Organi dei Fondi\nstabiliranno, attraverso specifiche iniziative ed eventuali interventi sul\nnomenclatore, la tipologia e\u002Fo l’entità delle maggiori prestazioni erogabili\nai dipendenti in servizio. In relazione alla natura mutualistica dei Fondi\nsanitari, L’importo aggiuntivo definito in sede di rinnovo contrattuale\nseguirà la normale destinazione della contribuzione ordinaria a beneficio\nindistinto di tutti i soci ordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Aziende che realizzano la copertura sanitaria integrativa attraverso\nuna specifica polizza assicurativa, l’importo aggiuntivo ‘pro capite’ si\ntradurrà in un incremento del premio versato alla Compagnia di assicurazioni,\ncon conseguente miglioramento delle coperture previste dalla relativa\npolizza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 (ex art. 51) - Conciliazione tempi di vita e di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni dei\nlavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita,\nagevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle\nfamiliari in un contesto lavorativo positivo e inclusivo. Al tal proposito, a\nlivello aziendale saranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto\nattualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla\ngenitorialità; flessibilità dell’orario di lavoro; cessione solidale delle\nferie tra colleghi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rinvio alle discipline in materia in essere nelle Aziende\ne derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale, eventuali\nattività culturali, ricreative, assistenziali, sportive o altre attività\nconnesse o analoghe a favore dei lavoratori, possono essere promosse o gestite\nin conformità all’art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 49 (ex art. 12) - Pari opportunità, diversità e inclusione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198,\n“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive\nmodificazioni e integrazioni, nell’intento di sviluppare iniziative\nnell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta\nnormativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela\ndella dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di\npromuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni\ndi ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una\neffettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per\nuomini e donne.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con\nfunzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in\nraccordo con l’Osservatorio di settore costituito nell’ambito delle\nrelazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul\ntema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari\nopportunità nel settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Detta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati\ndalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parti datoriali firmatarie\ndel Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale\nsulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D.lgs. n.\n198\u002F2006 e successive modificazioni e integrazioni, la rilevazione statistica\nperiodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale\nfemminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui\nrelativi percorsi formativi, e di carriera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)proporre progetti di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c)\nattuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati\nnell’ambito della propria attività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari\nopportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari\ndignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali\nfenomeni di molestie sessuali, violenza e lesioni delle libertà personali del\nsingolo lavoratore\u002Flavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice\ndi condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte\nle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono confermati gli Organismi paritetici di livello non nazionale aventi\nfunzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle\nCommissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione\ncollettiva. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione\ndi analoghi Organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo\nindeterminato ove tali Organismi non siano presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende\npromuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il\nreinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del\nperiodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con\nriferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per\nristrutturazione aziendale e in raccordo con le proposte formulate dalle\nCommissioni pari opportunità - ove esistenti – le Aziende realizzeranno\nmisure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e\ndi sviluppo professionale per le lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle\nsingole Aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in\nmateria di pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione\nEuropea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo\ndell’11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal D.lgs. 9\nluglio 2003, n. 216 di attuazione della Direttiva Europea n. 2000\u002F78\u002FCE per la\nparità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,\npromuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità\ndegli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti\ndi ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di\ntutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e\nfavorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e\ndi ciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Contrasto alla violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che il rispetto delia dignità di tutti i lavoratori e\nlavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale e imprescindibile della\norganizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di\ndiscriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007\ne delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le\nParti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’adozione di Protocolli\nvolti alla individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla\nprevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, anche, ove presenti, tramite le Commissioni Bilaterali,\nsaranno promosse iniziative di sensibilizzazione orientate ad accrescere la\nconsapevolezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori riguardo gli atti o\ncomportamenti che si configurino come molestia o violenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>Iniziative per le donne vittime della violenza di genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo alla adozione\ndi iniziative contro la violenza e le molestie di genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto impegno potrà essere realizzato a livello aziendale, anche\nattraverso le Commissioni Bilaterali ove presenti, al fine di individuare\nulteriori misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 24, D.lgs.\nn. 80\u002F2015 per le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi\nalla violenza di genere. A titolo esemplificativo le ulteriori misure potranno\nriguardare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ampliamento del periodo massimo di congedo attualmente legislazione\nvigente, sia in termini di modalità di fruizione su suddetto congedo al fine\ndi consentirne la fruizione più congeniale alle esigenze della lavoratrice\ninteressata, sia anche prevedendo ulteriori periodi di aspettativa non\nretribuita anche oltre il limite temporale di cui all’art. 32, comma 7\n(Assenze permessi e brevi congedi - cariche pubbliche - aspettativa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali”\ndella possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici\ninserite nei suddetti percorsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possibilità di ottenere anticipazioni dal TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-integrazione in qualità di fonti istitutive e laddove ciò sia\npercorribile in base alla normativa vigente negli statuti dei Fondi di\nPrevidenza Integrativa del settore della causale per ottenere anticipazioni dai\nFondi medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscimento di orari flessibili per agevolare le esigenze di cura e\nsostegno alla lavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del tempo\npieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accesso al telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more di una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle\nlavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere di cui all’art.24 primo comma del D.lgs. 80\u002F2015, saranno\nriconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi al termine\ndel periodo di congedo previsto all’art. 24, D.lgs. 80\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile, per\ngarantire la tutela della incolumità e il sereno svolgimento della prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’anticipazione di quote del TFR maturato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 (ex art. 52) - Assicurazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo della\nassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono alla\nassicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul\nlavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in\ncaso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla previsione di cui all’art. 5 della legge 13 maggio 1985,\nn. 190, vale quanto previsto nell’art. 34 (Quadri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le discipline aziendali vigenti alla data di entrata in\nvigore del CCNL 24 luglio 2001 in materia di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio\nextra-professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello\nminimo previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL (c.d. “franchigia”) a\nfavore dei lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo della assicurazione\ncontro gli infortuni sul lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una\npolizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione\ndelle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo ‘pro\ncapite’ di € 5,00 per ogni mensilità (€ 70,00 annui).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni e modalità sono definite da specifica intesa sindacale a\nlivello di settore del 29 novembre 2017, fermo restando che in sede aziendale\npotranno essere definite con le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente\nCCNL eventuali specifiche diverse modalità di attuazione di quanto previsto\ndal presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>Allegato all’art. 13 “Apprendistato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGETTI FORMATIVI RIFERITI ALLE QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICATE ALL’ART. 13 CCNL DEI LAVORATORI ELETTRICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria A1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Impiegato di\nconcetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino\nresponsabilità di identico livello”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria B1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Impiegato di\nconcetto”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto tecnico”\ndi Distribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto tecnico”\ndi Generazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\ntecnico-commerciale” di Distribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\ncommerciale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\namministrativo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\nservizi”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\ninformatico”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto linee,\nstazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto conduzione\nimpianti di produzione”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettoprogettazione\ne realizzazione impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione\n“Addettoricerca”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettotecnico fonti\nrinnovabili”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettoanalisi\nenergetiche”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione\n“Addettodispacciamento”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettoradiochimica\ne analisi ambientali”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto alla\nradioprotezione\u002Fcaratterizzazione radiologica”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria CS:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Operatore\nperforazione” (area geotermica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Elettricista\nqualificato”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progetto formativo per la qualifica di destinazione “Manutentore\nqualificato stazioni, linee”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Manutentore\nproduzione” (area idroelettrica e FER);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progetto formativo per la qualifica di destinazione “Manutentore\nproduzione” (area geotermica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- progetto formativo per la qualifica di destinazione “Manutentore\nproduzione” (area termoelettrica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto segreteria\ncon mansioni d’ordine”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni\nspecialistiche che implichino responsabilità di identico livello”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualificazione da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al termine del periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Impiegato di concetto con funzioni direttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di identico livello”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"531\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">qualificazione da conseguire  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al termine del periodo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">“ \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ovvero mansioni specialistiche che implichino\n        responsabilità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di identico livello”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Durata complessiva \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della formazione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Formazione con contenuti tecnico-professionali: 80 ore\n        medie annue  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da integrare con la formazione di base e trasversale\n         \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non superiore a 40 ore annue medie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Favorire\n        l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per lo svolgimento della attività propria\n        dell’Area professionale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\n        interfunzionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Aree dei contenuti \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Da verificare con riferimento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle eventuali discipline  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">regionali relative  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- competenze in\n        materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze riguardanti la disciplina del rapporto\n        di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze in materia di organizzazione ed\n        economia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Contenuti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">I contenuti\n        formativi del programma di  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per il conseguimento della qualifica di “Impiegato\n        di concetto  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con funzioni direttive ovvero mansioni\n        specialistiche che implichino  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">responsabilità di identico livello” sono\n        articolati in:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- moduli formativi finalizzati alla acquisizione\n        delle competenze  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-professionali specifiche dell’Area\n        funzionale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di destinazione dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- modulo di sviluppo di competenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Il\n        percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e sequenziali, contraddistinte da contenuti di\n        complessità crescente:  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">aula, corsi online,\n        affiancamento, ‘training on the job’. \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed\n        esercitazioni.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Le attività di affiancamento sono finalizzate a\n        consentire la graduale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\n        organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il ‘training on the job’ consente di supportare\n        i destinatari  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino al definitivo inserimento nelle aree di\n        attività. Per tutte le fasi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">formative sono previsti momenti di monitoraggio e\n        verifica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle competenze acquisite, di norma attraverso\n        colloqui individuali  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e osservazione ‘on the job’.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto tecnico” di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"531\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">qualificazione da conseguire  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al termine del periodo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">“\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Durata complessiva \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della formazione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Formazione con contenuti tecnico-professionali: 80 ore\n        medie annue  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da integrare con la formazione di base e trasversale\n         \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non superiore a 40 ore annue medie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire la conoscenza completa di tutti i\n        processi lavorativi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specifici della distribuzione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione\n        delle procedure\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">informatiche dell’area tecnica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione\n        delle attività\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di progettazione, manutenzione e conduzione\n        impianti, esecuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">lavori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze delle principali normative\n        in materia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Aree dei contenuti \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Da verificare con riferimento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle eventuali discipline  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">regionali relative  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- competenze in\n        materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze riguardanti la disciplina del rapporto\n        di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze in materia di organizzazione ed\n        economia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Contenuti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">I contenuti\n        formativi che compongono il programma di  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-professionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di “Addetto tecnico” di Distribuzione, a seconda\n        dell’ambito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di impiego sono:  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- impiantistica della rete di distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- progettazione impianti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- misura e verifica impianti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- manutenzione linee e cabine\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- sistema gestione manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- telecontrollo e automazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- contatore elettronico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- gestione materiali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- gestione contratti di appalto (lavori, servizi e\n        forniture)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- produttori e gestione connessioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- qualità del servizio elettrico e commerciale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- sistemi informatici a supporto dell’attività\n        tecnica e gestionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- aspetti gestionali e applicativi delle PRE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- aspetti applicativi della normativa sulla\n        sicurezza e sul cantiere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze digitali (etica digitale, IOT, Big\n        Data, cyber security,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fibra ottica, smart grids etc.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- la centralità del cliente nel settore elettrico\n        (customer journey)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- protezione dei dati personali (GDPR)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Il\n        percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e sequenziali, contraddistinte da contenuti di\n        complessità crescente:  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">aula, corsi online,\n        affiancamento, ‘training on the job’, realtà \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aumentata e virtuale.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed\n        esercitazioni.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Le attività di affiancamento sono finalizzate a\n        consentire la graduale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\n        organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il ‘training on the job’ consente di supportare\n        i destinatari  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino al definitivo inserimento nelle aree di\n        attività. Per tutte le fasi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">formative sono previsti momenti di monitoraggio e\n        verifica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle competenze acquisite, di norma attraverso\n        colloqui individuali  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e osservazione ‘on the job’.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto tecnico-commerciale” di Distribuzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"531\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">qualificazione da conseguire  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al termine del periodo  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">“\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Durata complessiva \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della formazione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Formazione con contenuti tecnico-professionali: 80 ore\n        medie annue  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">da integrare con la formazione di base e trasversale\n         \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non superiore a 40 ore annue medie)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire la conoscenza completa di tutti i\n        processi lavorativi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specifici della distribuzione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione\n        delle procedure\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">informatiche dell’area tecnica e commerciale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di\n        progettazione,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">manutenzione, conduzione impianti ed esecuzione\n        lavori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze delle principali normative\n        in materia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di\n        vettoriamento,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">misura, gestione clienti e produttori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Aree dei contenuti \n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Da verificare con riferimento  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle eventuali discipline  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">regionali relative  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">all'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- competenze in\n        materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze riguardanti la disciplina del rapporto\n        di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze in materia di organizzazione ed\n        economia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Contenuti  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-professionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">I contenuti\n        formativi che compongono il programma di  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnico-professionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di “Addetto tecnico-commerciale” di\n        Distribuzione sono:  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- principali processi di conduzione, manutenzione\n        delle reti,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">progettazione impianti, esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- impiantistica della rete di distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- sistema gestione manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- misura e verifica impianti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- processi di vettoriamento, energia, bilanci e\n        misura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- gestione produttori, distributori, connessioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- gestione fatturazione e credito\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- telecontrollo e automazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- contatore elettronico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- qualità del servizio elettrico e commerciale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- servizi commerciali di rete e gestione clienti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- sistemi informatici a supporto dell’attività\n        tecnica e gestionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- aspetti gestionali e applicativi delle PRE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- aspetti applicativi della normativa sulla\n        sicurezza e sul cantiere\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- competenze digitali (etica digitale, IOT, Big\n        Data, cyber security,  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fibra ottica, smart grids etc.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- la centralità del cliente nel settore elettrico\n        (customer journey)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- protezione dei dati personali (GDPR)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- l’unbunding nel settore energetico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"531\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Il\n        percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e sequenziali, contraddistinte da contenuti di\n        complessità crescente:  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">aula, corsi online,\n        affiancamento, ‘training on the job’, realtà \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aumentata e virtuale.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed\n        esercitazioni.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Le attività di affiancamento sono finalizzate a\n        consentire la graduale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\n        organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il ‘training on the job’ consente di supportare\n        i destinatari  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fino al definitivo inserimento nelle aree di\n        attività. Per tutte le fasi  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">formative sono previsti momenti di monitoraggio e\n        verifica  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle competenze acquisite, di norma attraverso\n        colloqui individuali  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e osservazione ‘on the job’.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"531\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UTILITALIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premesso che alla luce del mutato contesto economico e normativo e tenendo\nconto della conseguente evoluzione delle clausole del CCNL unico del settore\nelettrico, vanno riconsiderate le situazioni contrattuali poste a fondamento\ndell’accordo di armonizzazione sottoscritto in data 10 aprile 2002, in\nattuazione dell’art. 54 del CCNL 24 luglio 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tenuto conto della necessità di procedere alla ricognizione degli\nistituti indicati nella suddetta disciplina nazionale di raccordo, al fine di\nindividuare le materie ormai disciplinate integralmente dal CCNL di settore\nnonché i temi e gli istituti per i quali sussiste tuttora la regolamentazione\nrinveniente dal CCNL di provenienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che appare altresì necessario approfondire e valutare le\neventuali ipotesi di conferma delle discipline previgenti, da contenersi in\nambiti residuali per i quali sussistano motivazioni oggettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- condiviso l’obiettivo di pervenire alla uniformità delle normative\ncontrattuali nazionali applicate dalle imprese del settore e fatta salva\nl’autonomia negoziale aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si impegnano a procedere alla rinegoziazione dell’Accordo 10 aprile 2002\ncon gli obiettivi sopra condivisi e a concludere il nuovo Accordo entro e non\noltre il termine del 30 giugno 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>UTILITALIA\u002FOO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rendere più competitive le imprese e promuovere lo sviluppo\ndella occupazione nel settore, le Parti intendono intraprendere iniziative di\ninnovazione e responsabilità sociale per affrontare i cambiamenti derivanti\ndalla evoluzione normativa e tecnologica del settore, dalla transizione\nenergetica e dall’emergere di nuove competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che, in questo ambito, il sistema di relazioni\nindustriali, attraverso la contrattazione collettiva nazionale e aziendale,\ndovrà offrire soluzioni condivise, finalizzate a promuovere l’innovazione,\nmigliorare la produttività e l’occupabilità, aggiornare le competenze\nprofessionali, favorire e gestire l’invecchiamento attivo dei lavoratori e\npromuovere i processi di ricambio occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo, tenuto conto che l’art. 26, co. 1, D.lgs. n. 148\u002F2015\nprevede che le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più\nrappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi o contratti\ncollettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali\nper i settori e\u002Fo imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della\ndisciplina legale in materia di integrazione salariale cui possano\neventualmente accedere anche imprese che operano nel medesimo settore che già\nrientrano nell’ambito della disciplina di legge, queste ultime solo per le\nfinalità previste al co. 9 del medesimo decreto, le Parti condividono\nl’opportunità di addivenire alla costituzione di un Fondo intercategoriale\nper le imprese dei servizi pubblici energetici (energia elettrica, gas, acqua)\npartecipate dagli Enti Locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine UTILITALIA e le OO.SS. si impegnano a realizzare l’accordo\nentro il 30 giugno 2020 e convengono in tal caso di utilizzare integralmente o\nparzialmente la quota destinata al Welfare contrattuale dal Protocollo sul\ntrattamento economico, lett. b) di cui all’Accordo 9 ottobre 2019 di rinnovo\ndel CCNL del settore elettrico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota contribuzione ‘una tantum’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite,\neffettueranno nei confronti dei lavoratori, su indicazione delle Organizzazioni\nsindacali stipulanti, una trattenuta a titolo di quota straordinaria per il\nrinnovo contrattuale sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di\ngiugno 2020. I lavoratori che siano contrari potranno rifiutare la\ntrattenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende alle Organizzazioni\nsindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"sexualhar":48,"violence":52,"cbadate_end":54,"ONCERISE_trigger":58,"cbasignmultiple":62,"cbadate_start":66,"STRUCINCR_trigger":68,"HARDSHIP_trigger":72,"eqpromotion":76,"discrimination":80,"eqtraining":83,"pensionfund":85,"healthcareaccess":89,"apprenticeships":93,"SUNDAY_trigger":97,"cbamemtrad":101,"healthandsafetytraining":105,"healthandsafetypolicy":109,"flexible_work_options":113,"JOBTYPE_descriptions":117,"TRADEUNLEAV_trigger":121,"SCHEDULE_trigger":125,"unemploymentfund":129,"tempagency":133,"sundayallowanceperc1":137,"violenceleave":141,"PAYSCALES_trigger":145,"code_application":147,"hivpolicy":151,"SENIOR_trigger":155,"trainingprogrammes":159,"ONCERISE2_trigger":163,"CONSIGN_trigger":165,"contracttrial":169,"paidmaternityleave":173,"paidmaternityleavepay":177,"maternityotherclause":181,"paidpaternityleave":185,"childcare":189,"deathrelatives":193,"funeralpay":197,"PAIDLEAV_trigger":201,"overtimeallowancetype":205,"bankholidays1":209,"hourspweek_select":213,"dayspweek_select":217,"newtech_trigger":221,"direct_participation_hrs":225,"strikes_trigger":229,"marriage":233,"remote_work_where":237,"remote_work_options":241,"sicknesspay":245},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 49 (ex art. 12) - Pari opportunità,","Art. 49 (ex art. 12) - Pari opportunità, diversità e inclusione\n\n\n\n1)\n\nNel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198,\n“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive\nmodificazioni e integrazioni, nell’intento di sviluppare iniziative\nnell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta\nnormativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela\ndella dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di\npromuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni\ndi ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una\neffettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per\nuomini e donne.\n\n\n\n2)\n\nA tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con\nfunzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in\nraccordo con l’Osservatorio di settore costituito nell’ambito delle\nrelazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul\ntema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari\nopportunità nel settore elettrico.\n\n\n\n3)\n\nDetta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati\ndalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parti datoriali firmatarie\ndel Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:\n\n\n\na)promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale\nsulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;\n\nb)promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D.lgs. n.\n198\u002F2006 e successive modificazioni e integrazioni, la rilevazione statistica\nperiodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale\nfemminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui\nrelativi percorsi formativi, e di carriera;\n\nc)proporre progetti di azioni positive;\n\nd)svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c)\nattuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati\nnell’ambito della propria attività.\n\n\n\n4)\n\nRientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari\nopportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari\ndignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali\nfenomeni di molestie sessuali, violenza e lesioni delle libertà personali del\nsingolo lavoratore\u002Flavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice\ndi condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte\nle Aziende.\n\n\n\n5)\n\nSono confermati gli Organismi paritetici di livello non nazionale aventi\nfunzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle\nCommissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione\ncollettiva. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione\ndi analoghi Organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo\nindeterminato ove tali Organismi non siano presenti.\n\n\n\n6)\n\nFermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende\npromuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il\nreinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del\nperiodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con\nriferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53.\n\n\n\n7)\n\nOve necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per\nristrutturazione aziendale e in raccordo con le proposte formulate dalle\nCommissioni pari opportunità - ove esistenti – le Aziende realizzeranno\nmisure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e\ndi sviluppo professionale per le lavoratrici.\n\n\n\n8)\n\nSono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle\nsingole Aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in\nmateria di pari opportunità.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nTutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro\n\n\n\nLe Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione\nEuropea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo\ndell’11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal D.lgs. 9\nluglio 2003, n. 216 di attuazione della Direttiva Europea n. 2000\u002F78\u002FCE per la\nparità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,\npromuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità\ndegli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.\n\nLe Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti\ndi ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di\ntutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e\nfavorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e\ndi ciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti.\n\n\n\nContrasto alla violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro\n\n\n\nLe Parti ritengono che il rispetto delia dignità di tutti i lavoratori e\nlavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale e imprescindibile della\norganizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di\ndiscriminazione.\n\nIn attuazione dell’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007\ne delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le\nParti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’adozione di Protocolli\nvolti alla individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla\nprevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro.\n\nA livello aziendale, anche, ove presenti, tramite le Commissioni Bilaterali,\nsaranno promosse iniziative di sensibilizzazione orientate ad accrescere la\nconsapevolezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori riguardo gli atti o\ncomportamenti che si configurino come molestia o violenza.\n\n\n\nIniziative per le donne vittime della violenza di genere\n\n\n\nLe Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo alla adozione\ndi iniziative contro la violenza e le molestie di genere.\n\nIl predetto impegno potrà essere realizzato a livello aziendale, anche\nattraverso le Commissioni Bilaterali ove presenti, al fine di individuare\nulteriori misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 24, D.lgs.\nn. 80\u002F2015 per le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi\nalla violenza di genere. A titolo esemplificativo le ulteriori misure potranno\nriguardare:\n\n\n\n-ampliamento del periodo massimo di congedo attualmente legislazione\nvigente, sia in termini di modalità di fruizione su suddetto congedo al fine\ndi consentirne la fruizione più congeniale alle esigenze della lavoratrice\ninteressata, sia anche prevedendo ulteriori periodi di aspettativa non\nretribuita anche oltre il limite temporale di cui all’art. 32, comma 7\n(Assenze permessi e brevi congedi - cariche pubbliche - aspettativa);\n\n-inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali”\ndella possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici\ninserite nei suddetti percorsi;\n\n-possibilità di ottenere anticipazioni dal TFR;\n\n-integrazione in qualità di fonti istitutive e laddove ciò sia\npercorribile in base alla normativa vigente negli statuti dei Fondi di\nPrevidenza Integrativa del settore della causale per ottenere anticipazioni dai\nFondi medesimi;\n\n-riconoscimento di orari flessibili per agevolare le esigenze di cura e\nsostegno alla lavoratrice;\n\n-accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del tempo\npieno;\n\n-accesso al telelavoro.\n\n\n\nNelle more di una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle\nlavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere di cui all’art.24 primo comma del D.lgs. 80\u002F2015, saranno\nriconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le\nseguenti misure:\n\n\n\n-fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi al termine\ndel periodo di congedo previsto all’art. 24, D.lgs. 80\u002F2015;\n\n-individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile, per\ngarantire la tutela della incolumità e il sereno svolgimento della prestazione\nlavorativa;\n\n-l’anticipazione di quote del TFR maturato.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"sexualhar","Contrasto alla violenza e molestie sessu","Contrasto alla violenza e molestie sessuali nei luoghi di lavoro\n\n\n\nLe Parti ritengono che il rispetto delia dignità di tutti i lavoratori e\nlavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale e imprescindibile della\norganizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di\ndiscriminazione.\n\nIn attuazione dell’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007\ne delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le\nParti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’adozione di Protocolli\nvolti alla individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla\nprevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro.\n\nA livello aziendale, anche, ove presenti, tramite le Commissioni Bilaterali,\nsaranno promosse iniziative di sensibilizzazione orientate ad accrescere la\nconsapevolezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori riguardo gli atti o\ncomportamenti che si configurino come molestia o violenza.",{"bindId":53,"name":50,"text":51},"violence",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbadate_end","Art. 2 (già 53) - Decorrenza e durata 1)","Art. 2 (già 53) - Decorrenza e durata\n\n\n\n1)\n\nFerma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 7\n(Assetti contrattuali), il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e\nscade il 31 dicembre 2021.\n\n\n\n2)\n\nPer quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con\nriferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati\nespressamente concordati per una data diversa da quella del comma\nprecedente.\n\n\n\n3)\n\nIl presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con\nriferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga\ndisdetto da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"ONCERISE_trigger","In aggiunta alla retribuzione, vengono c","In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti emolumenti:\n\n\n\n-tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 37\n(Tredicesima e quattordicesima mensilità);\n\n-elemento distinto della retribuzione (EDR), pari ad € 10,33 di cui al\nProtocollo 31 luglio 1992.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"cbasignmultiple","- ELETTRICITÀ FUTURA; - UTILITALIA; -ENE","- ELETTRICITÀ FUTURA;\n\n- UTILITALIA;\n\n-ENEL SpA, in nome e per conto delle Società da essa controllate non\nassociate in Elettricità Futura;\n\n- GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA;\n\n- SOGIN SpA - Società Gestione Impianti Nucleari SpA;\n\n- TERNA SpA - Rete Elettrica Nazionale SpA;\n\n- ENERGIA LIBERA;",{"bindId":67,"name":56,"text":57},"cbadate_start",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"STRUCINCR_trigger","scala parametrica da 1\u002F11\u002F2019 da 1\u002F9\u002F20","scala parametrica\n      \n      da\n\n        1\u002F11\u002F2019\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      da\n\n        1\u002F9\u002F2020\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      da\n\n        1\u002F6\u002F2021\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        a regime\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        una\n\n        tantum\n      \n    \n    \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      minimo\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      minimo\n\n        \n        \n      \n      aumento\n\n        \n        \n      \n      minimo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n  \n  \n    \n      QS\n      \n      276,78\n      \n      56,93\n      \n      3.568,86\n      \n      51,09\n      \n      3.619,95\n      \n      43,79\n      \n      3.663,74\n      \n      151,81\n      \n      145,97\n      \n    \n  \n  \n    \n      Q\n      \n      248,37\n      \n      51,09\n      \n      3.202,57\n      \n      45,85\n      \n      3.248,42\n      \n      39,30\n      \n      3.287,72\n      \n      136,23\n      \n      130,99\n      \n    \n  \n  \n    \n      ASS\n      \n      219,23\n      \n      45,09\n      \n      2.826,78\n      \n      40,47\n      \n      2.867,25\n      \n      34,69\n      \n      2.901,94\n      \n      120,25\n      \n      115,62\n      \n    \n  \n  \n    \n      AS\n      \n      205,19\n      \n      42,20\n      \n      2.645,78\n      \n      37,88\n      \n      2.683,65\n      \n      32,47\n      \n      2.716,12\n      \n      112,55\n      \n      108,22\n      \n    \n  \n  \n    \n      A1S\n      \n      196,56\n      \n      40,43\n      \n      2.534,53\n      \n      36,28\n      \n      2.570,81\n      \n      31,10\n      \n      2.601,91\n      \n      107,81\n      \n      103,67\n      \n    \n  \n  \n    \n      A1\n      \n      187,55\n      \n      38,58\n      \n      2.418,37\n      \n      34,62\n      \n      2.452,99\n      \n      29,67\n      \n      2.482,67\n      \n      102,87\n      \n      98,91\n      \n    \n  \n  \n    \n      BSS\n      \n      178,60\n      \n      36,74\n      \n      2.302,97\n      \n      32,97\n      \n      2.335,94\n      \n      28,26\n      \n      2.364,20\n      \n      97,96\n      \n      94,19\n      \n    \n  \n  \n    \n      BS\n      \n      170,99\n      \n      35,17\n      \n      2.204,80\n      \n      31,56\n      \n      2.236,36\n      \n      27,05\n      \n      2.263,42\n      \n      93,79\n      \n      90,18\n      \n    \n  \n  \n    \n      B1S\n      \n      162,93\n      \n      33,51\n      \n      2.100,91\n      \n      30,08\n      \n      2.130,98\n      \n      25,78\n      \n      2.156,76\n      \n      89,37\n      \n      85,93\n      \n    \n  \n  \n    \n      B1\n      \n      155,61\n      \n      32,01\n      \n      2.006,55\n      \n      28,72\n      \n      2.035,28\n      \n      24,62\n      \n      2.059,90\n      \n      85,35\n      \n      82,07\n      \n    \n  \n  \n    \n      B2S\n      \n      145,33\n      \n      29,89\n      \n      1.873,93\n      \n      26,83\n      \n      1.900,75\n      \n      22,99\n      \n      1.923,75\n      \n      79,71\n      \n      76,65\n      \n    \n  \n  \n    \n      B2\n      \n      135,22\n      \n      27,81\n      \n      1.743,64\n      \n      24,96\n      \n      1.768,60\n      \n      21,39\n      \n      1.789,99\n      \n      74,17\n      \n      71,31\n      \n    \n  \n  \n    \n      CS\n      \n      119,90\n      \n      24,66\n      \n      1.546,00\n      \n      22,13\n      \n      1.568,13\n      \n      18,97\n      \n      1.587,10\n      \n      65,76\n      \n      63,24\n      \n    \n  \n  \n    \n      C1\n      \n      108,51\n      \n      22,32\n      \n      1.399,21\n      \n      20,03\n      \n      1.419,24\n      \n      17,17\n      \n      1.436,41\n      \n      59,52\n      \n      57,23\n      \n    \n  \n  \n    \n      C2\n      \n      100,00\n      \n      20,57\n      \n      1.289,44\n      \n      18,46\n      \n      1.307,90\n      \n      15,82\n      \n      1.323,72\n      \n      54,85\n      \n      52,74",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"HARDSHIP_trigger","Ai lavoratori giornalieri già percettori","Ai lavoratori giornalieri già percettori dell’indennità “lavori\ngravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"eqpromotion","Detta Commissione nazionale, che è compo","Detta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati\ndalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parti datoriali firmatarie\ndel Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:\n\n\n\na)promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale\nsulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;\n\nb)promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D.lgs. n.\n198\u002F2006 e successive modificazioni e integrazioni, la rilevazione statistica\nperiodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale\nfemminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui\nrelativi percorsi formativi, e di carriera;\n\nc)proporre progetti di azioni positive;\n\nd)svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c)\nattuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati\nnell’ambito della propria attività.",{"bindId":81,"name":46,"text":82},"discrimination","Art. 49 (ex art. 12) - Pari opportunità, diversità e inclusione\n\n\n\n1)\n\nNel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198,\n“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive\nmodificazioni e integrazioni, nell’intento di sviluppare iniziative\nnell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta\nnormativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela\ndella dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di\npromuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni\ndi ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano una\neffettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per\nuomini e donne.",{"bindId":84,"name":78,"text":79},"eqtraining",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"pensionfund","Art. 46 (ex art. 49) - Previdenza comple","Art. 46 (ex art. 49) - Previdenza complementare\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nLe Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, FOPEN e\nPEGASO, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito alla eventualità di realizzazione di future\nsinergie tra detti Fondi.\n\n\n\nContribuzione\n\n\n\n1)\n\nIn aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di\nriferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta\ndisposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza\ncomplementare un contributo aggiuntivo di € 12,00 mensili a carico del solo\ndatore di lavoro.\n\nMisure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\n\n\n\n2)\n\nLe Parti, in relazione alla evoluzione del sistema previdenziale pubblico\nobbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo-assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\n\n\n\n3)\n\nAi lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti ai\nFondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a\ndecorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni\nanno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare\nè definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce\nriportata.\n\n\n\n4)\n\nLe misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell’anno di anzianità.\n\n\n\n5)\n\nGli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria. Tali\nimporti non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e\nnon sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini\nretributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.\n\n\n\nImporti delle misure periodiche di sostegno previdenziale\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      inquadramento\n\n        \n        \n      \n      importo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      QS\n      \n      29,41\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      27,80\n      \n    \n    \n      ASS\n      \n      25,84\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      23,89\n      \n    \n    \n      A1S\n      \n      22,72\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      21,44\n      \n    \n    \n      BSS\n      \n      20,23\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      19,18\n      \n    \n    \n      B1S\n      \n      18,10\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      17,08\n      \n    \n    \n      B2S\n      \n      15,68\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      14,29\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      12,18\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      10,60\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      9,45\n      \n    \n  \n",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"healthcareaccess","Art. 47 (ex art. 50) - Assistenza sanita","Art. 47 (ex art. 50) - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n\n\n1)\n\nLe Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici “pacchetti\nsanitari”.\n\n\n\n2)\n\nLa contrattazione aziendale presente nel settore, anche per effetto del\nrinvio previsto nella contrattazione nazionale vigente, ha significativamente\nalimentato l’assistenza sanitaria integrativa, permettendone un ordinato\nsviluppo. Peraltro, anche le recenti norme fiscali prevedono significative\nagevolazioni per le prestazioni sanitarie erogate tramite Fondi di natura\ncontrattuale.\n\n\n\n3)\n\nCon l’intento di incrementare ulteriormente a presenza e l’efficacia\ndella assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le nuove opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002Ffiscali,\nle parti si impegnano ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\neffettuare una verifica congiunta sull’andamento della copertura integrativa\nnel settore, anche al fine di verificare la futura possibilità di costituire\nun Fondo unico per l’intero comparto energetico.\n\n\n\n4)\n\nLe Aziende provvedono a versare un importo aggiuntivo ‘pro capite’ di\n€ 5,00 per ogni mensilità (€ 70,00 annui) alle forme di assistenza\nsanitaria integrativa di riferimento.\n\nLe modalità attraverso cui trova attuazione tale impegno sono articolate in\nrelazione ai diversi sistemi attraverso cui le Aziende del settore elettrico\nrealizzano la copertura sanitaria integrativa. Al riguardo, tenuto conto della\nspecifica intesa sindacale a livello di settore del 29 novembre 2017, potranno\nconfigurarsi le seguenti soluzioni.\n\n\n\na)\n\nNelle Aziende che si avvalgono di Fondi sanitari, l'importo aggiuntivo\nprevisto in sede di rinnovo contrattuale si aggiungerà al finanziamento\naziendale in essere, al fine di assicurare una maggiore efficacia della\nassistenza sanitaria, attraverso il miglioramento delle prestazioni rese o la\nprevisione di prestazioni aggiuntive. A tali fini i competenti Organi dei Fondi\nstabiliranno, attraverso specifiche iniziative ed eventuali interventi sul\nnomenclatore, la tipologia e\u002Fo l’entità delle maggiori prestazioni erogabili\nai dipendenti in servizio. In relazione alla natura mutualistica dei Fondi\nsanitari, L’importo aggiuntivo definito in sede di rinnovo contrattuale\nseguirà la normale destinazione della contribuzione ordinaria a beneficio\nindistinto di tutti i soci ordinari.\n\n\n\nb)\n\nNelle Aziende che realizzano la copertura sanitaria integrativa attraverso\nuna specifica polizza assicurativa, l’importo aggiuntivo ‘pro capite’ si\ntradurrà in un incremento del premio versato alla Compagnia di assicurazioni,\ncon conseguente miglioramento delle coperture previste dalla relativa\npolizza.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"apprenticeships","Allegato all’art. 13 “Apprendistato” APP","Allegato all’art. 13 “Apprendistato”\n\n\n\nAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\nPROGETTI FORMATIVI RIFERITI ALLE QUALIFICHE\n\nINDICATE ALL’ART. 13 CCNL DEI LAVORATORI ELETTRICI\n\n\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria A1:\n\n\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Impiegato di\nconcetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino\nresponsabilità di identico livello”.\n\n\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria B1:\n\n\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Impiegato di\nconcetto”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto tecnico”\ndi Distribuzione;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto tecnico”\ndi Generazione;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\ntecnico-commerciale” di Distribuzione;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\ncommerciale”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\namministrativo”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\nservizi”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\ninformatico”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto linee,\nstazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto conduzione\nimpianti di produzione”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettoprogettazione\ne realizzazione impianti;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione\n“Addettoricerca”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettotecnico fonti\nrinnovabili”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettoanalisi\nenergetiche”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione\n“Addettodispacciamento”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addettoradiochimica\ne analisi ambientali”;\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto alla\nradioprotezione\u002Fcaratterizzazione radiologica”.\n\n\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria CS:\n\n\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Operatore\nperforazione” (area geotermica);\n\n- progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Elettricista\nqualificato”;\n\n- progetto formativo per la qualifica di destinazione “Manutentore\nqualificato stazioni, linee”;\n\n- progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Manutentore\nproduzione” (area idroelettrica e FER);\n\n- progetto formativo per la qualifica di destinazione “Manutentore\nproduzione” (area geotermica);\n\n- progetto formativo per la qualifica di destinazione “Manutentore\nproduzione” (area termoelettrica);\n\n-progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto segreteria\ncon mansioni d’ordine”.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\n\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione:\n\n\n\n“Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni\nspecialistiche che implichino responsabilità di identico livello”\n\n\n\nqualificazione da conseguire\n\nal termine del periodo\n\ndi apprendistato\n\n\n\n“Impiegato di concetto con funzioni direttive\n\novvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità\n\ndi identico livello”\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      qualificazione da conseguire  \n\n        al termine del periodo  \n\n        di apprendistato\n\n        \n        \n      \n      “ \n\n        ovvero mansioni specialistiche che implichino\n        responsabilità  \n\n        di identico livello”\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Durata dell’apprendistato\n\n        \n        \n      \n      24 mesi\n      \n    \n    \n      Durata complessiva \n        \n\n        della formazione  \n\n        in apprendistato\n\n        \n        \n      \n      Formazione con contenuti tecnico-professionali: 80 ore\n        medie annue  \n\n        da integrare con la formazione di base e trasversale\n         \n\n        (non superiore a 40 ore annue medie)\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Obiettivi formativi\n      \n      Favorire\n        l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie  \n\n        per lo svolgimento della attività propria\n        dell’Area professionale  \n\n        di inserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine \n        \n\n        e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\n        interfunzionale\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Aree dei contenuti \n        \n\n        a carattere trasversale di base\n\n        \n        \n\n        Da verificare con riferimento  \n\n        alle eventuali discipline  \n\n        regionali relative  \n\n        all'offerta formativa pubblica\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      - competenze in\n        materia di sicurezza sul lavoro\n\n        - competenze riguardanti la disciplina del rapporto\n        di lavoro\n\n        - competenze in materia di organizzazione ed\n        economia\n\n        - competenze relazionali\n\n        - competenze linguistiche\n\n        - strumenti e supporti informatici\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Contenuti  \n\n        tecnico-professionali\n      \n      I contenuti\n        formativi del programma di  \n\n        per il conseguimento della qualifica di “Impiegato\n        di concetto  \n\n        con funzioni direttive ovvero mansioni\n        specialistiche che implichino  \n\n        responsabilità di identico livello” sono\n        articolati in:\n\n        \n        \n\n        - moduli formativi finalizzati alla acquisizione\n        delle competenze  \n\n        tecnico-professionali specifiche dell’Area\n        funzionale  \n\n        di destinazione dell’apprendista\n\n        - modulo di sviluppo di competenze trasversali\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Metodologia didattica\n      \n      Il\n        percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate  \n\n        e sequenziali, contraddistinte da contenuti di\n        complessità crescente:  \n\n        aula, corsi online,\n        affiancamento, ‘training on the job’.  \n\n        Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed\n        esercitazioni.  \n\n        Le attività di affiancamento sono finalizzate a\n        consentire la graduale  \n\n        applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\n        organizzativa.\n\n        Il ‘training on the job’ consente di supportare\n        i destinatari  \n\n        fino al definitivo inserimento nelle aree di\n        attività. Per tutte le fasi  \n\n        formative sono previsti momenti di monitoraggio e\n        verifica  \n\n        delle competenze acquisite, di norma attraverso\n        colloqui individuali  \n\n        e osservazione ‘on the job’.\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\n\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione:\n\n“Addetto tecnico” di Distribuzione\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      qualificazione da conseguire  \n\n        al termine del periodo  \n\n        di apprendistato\n\n        \n        \n      \n      “\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Durata dell’apprendistato\n\n        \n        \n      \n      36 mesi\n      \n    \n    \n      Durata complessiva \n        \n\n        della formazione  \n\n        in apprendistato\n\n        \n        \n      \n      Formazione con contenuti tecnico-professionali: 80 ore\n        medie annue  \n\n        da integrare con la formazione di base e trasversale\n         \n\n        (non superiore a 40 ore annue medie)\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Obiettivi formativi\n      \n      \n        \n\n        - acquisire la conoscenza completa di tutti i\n        processi lavorativi  \n\n        specifici della distribuzione  \n\n        - acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione\n        delle procedure\n\n        informatiche dell’area tecnica  \n\n        - acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione\n        delle attività\n\n        di progettazione, manutenzione e conduzione\n        impianti, esecuzione\n\n        lavori\n\n        - acquisire le conoscenze delle principali normative\n        in materia\n\n        di sicurezza sul lavoro\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Aree dei contenuti \n        \n\n        a carattere trasversale di base\n\n        \n        \n\n        Da verificare con riferimento  \n\n        alle eventuali discipline  \n\n        regionali relative  \n\n        all'offerta formativa pubblica\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      - competenze in\n        materia di sicurezza sul lavoro\n\n        - competenze riguardanti la disciplina del rapporto\n        di lavoro\n\n        - competenze in materia di organizzazione ed\n        economia\n\n        - competenze relazionali\n\n        - strumenti e supporti informatici\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Contenuti  \n\n        tecnico-professionali\n      \n      I contenuti\n        formativi che compongono il programma di  \n\n        tecnico-professionale \n\n        di “Addetto tecnico” di Distribuzione, a seconda\n        dell’ambito\n\n        di impiego sono:  \n\n        \n        \n\n        - impiantistica della rete di distribuzione\n\n        - progettazione impianti\n\n        - esecuzione lavori\n\n        - misura e verifica impianti\n\n        - manutenzione linee e cabine\n\n        - sistema gestione manutenzione\n\n        - telecontrollo e automazione\n\n        - contatore elettronico\n\n        - gestione materiali\n\n        - gestione contratti di appalto (lavori, servizi e\n        forniture)\n\n        - produttori e gestione connessioni\n\n        - qualità del servizio elettrico e commerciale\n\n        - sistemi informatici a supporto dell’attività\n        tecnica e gestionale\n\n        - prevenzione del rischio elettrico\n\n        - aspetti gestionali e applicativi delle PRE\n\n        - aspetti applicativi della normativa sulla\n        sicurezza e sul cantiere\n\n        - competenze digitali (etica digitale, IOT, Big\n        Data, cyber security,  \n\n        fibra ottica, smart grids etc.)\n\n        - la centralità del cliente nel settore elettrico\n        (customer journey)\n\n        - protezione dei dati personali (GDPR)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Metodologia didattica\n      \n      Il\n        percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate  \n\n        e sequenziali, contraddistinte da contenuti di\n        complessità crescente:  \n\n        aula, corsi online,\n        affiancamento, ‘training on the job’, realtà  \n\n        aumentata e virtuale.\n\n        Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed\n        esercitazioni.  \n\n        Le attività di affiancamento sono finalizzate a\n        consentire la graduale  \n\n        applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\n        organizzativa.\n\n        Il ‘training on the job’ consente di supportare\n        i destinatari  \n\n        fino al definitivo inserimento nelle aree di\n        attività. Per tutte le fasi  \n\n        formative sono previsti momenti di monitoraggio e\n        verifica  \n\n        delle competenze acquisite, di norma attraverso\n        colloqui individuali  \n\n        e osservazione ‘on the job’.\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\n\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione:\n\n“Addetto tecnico-commerciale” di Distribuzione”\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      qualificazione da conseguire  \n\n        al termine del periodo  \n\n        di apprendistato\n\n        \n        \n      \n      “\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Durata dell’apprendistato\n\n        \n        \n      \n      36 mesi\n      \n    \n    \n      Durata complessiva \n        \n\n        della formazione  \n\n        in apprendistato\n\n        \n        \n      \n      Formazione con contenuti tecnico-professionali: 80 ore\n        medie annue  \n\n        da integrare con la formazione di base e trasversale\n         \n\n        (non superiore a 40 ore annue medie)\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Obiettivi formativi\n      \n      \n        \n\n        - acquisire la conoscenza completa di tutti i\n        processi lavorativi  \n\n        specifici della distribuzione  \n\n        - acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione\n        delle procedure\n\n        informatiche dell’area tecnica e commerciale\n\n        - acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di\n        progettazione,  \n\n        manutenzione, conduzione impianti ed esecuzione\n        lavori\n\n        - acquisire le conoscenze delle principali normative\n        in materia\n\n        di sicurezza sul lavoro\n\n        - acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di\n        vettoriamento,  \n\n        misura, gestione clienti e produttori\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Aree dei contenuti \n        \n\n        a carattere trasversale di base\n\n        \n        \n\n        Da verificare con riferimento  \n\n        alle eventuali discipline  \n\n        regionali relative  \n\n        all'offerta formativa pubblica\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      - competenze in\n        materia di sicurezza sul lavoro\n\n        - competenze riguardanti la disciplina del rapporto\n        di lavoro\n\n        - competenze in materia di organizzazione ed\n        economia\n\n        - competenze relazionali\n\n        - strumenti e supporti informatici\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Contenuti  \n\n        tecnico-professionali\n      \n      I contenuti\n        formativi che compongono il programma di  \n\n        tecnico-professionale \n\n        di “Addetto tecnico-commerciale” di\n        Distribuzione sono:  \n\n        \n        \n\n        - principali processi di conduzione, manutenzione\n        delle reti,  \n\n        progettazione impianti, esecuzione lavori\n\n        - impiantistica della rete di distribuzione\n\n        - sistema gestione manutenzione\n\n        - misura e verifica impianti\n\n        - processi di vettoriamento, energia, bilanci e\n        misura\n\n        - gestione produttori, distributori, connessioni\n\n        - gestione fatturazione e credito\n\n        - telecontrollo e automazione\n\n        - contatore elettronico\n\n        - qualità del servizio elettrico e commerciale\n\n        - servizi commerciali di rete e gestione clienti\n\n        - sistemi informatici a supporto dell’attività\n        tecnica e gestionale\n\n        - prevenzione del rischio elettrico\n\n        - aspetti gestionali e applicativi delle PRE\n\n        - aspetti applicativi della normativa sulla\n        sicurezza e sul cantiere\n\n        - competenze digitali (etica digitale, IOT, Big\n        Data, cyber security,  \n\n        fibra ottica, smart grids etc.)\n\n        - la centralità del cliente nel settore elettrico\n        (customer journey)\n\n        - protezione dei dati personali (GDPR)\n\n        - l’unbunding nel settore energetico\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Metodologia didattica\n      \n      Il\n        percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate  \n\n        e sequenziali, contraddistinte da contenuti di\n        complessità crescente:  \n\n        aula, corsi online,\n        affiancamento, ‘training on the job’, realtà  \n\n        aumentata e virtuale.\n\n        Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed\n        esercitazioni.  \n\n        Le attività di affiancamento sono finalizzate a\n        consentire la graduale  \n\n        applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\n        organizzativa.\n\n        Il ‘training on the job’ consente di supportare\n        i destinatari  \n\n        fino al definitivo inserimento nelle aree di\n        attività. Per tutte le fasi  \n\n        formative sono previsti momenti di monitoraggio e\n        verifica  \n\n        delle competenze acquisite, di norma attraverso\n        colloqui individuali  \n\n        e osservazione ‘on the job’.\n\n        ",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"SUNDAY_trigger","33) Ai lavoratori di cui al 29° comma de","33)\n\nAi lavoratori di cui al 29° comma del presente articolo, che non prestano\nla propria attività in turno, si garantisce peraltro che il giorno di riposo\ncada di domenica almeno una volta ogni quattro settimane. Ove questo\neccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui\nrimanessero privati, una indennità pari al 60% della retribuzione\ngiornaliera.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"cbamemtrad","-FILCTEM\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavo","-FILCTEM\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia,\nManifatture);\n\n-FLAEI\u002FCISL (Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane);\n\n-UILTEC\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica)",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"healthandsafetytraining","A tal fine, le Aziende nel corso della r","A tal fine, le Aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto\nprevisto in forza delle norme di legge, forniranno informazione anche riguardo\nagli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi\ndi gestione ambientali adottati nell’ambito della unità produttiva. I RLSA\nsono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi\nambientali nell’ambito degli obblighi di formazione prevista dalle discipline\nvigenti e tenuto conto degli indirizzi diramati dall’Organismo Bilaterale di\nsettore sulla Salute, Sicurezza e Ambiente. Per tale attività formativa sono\nprevisti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"healthandsafetypolicy","Capitolo 3 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVO","Capitolo 3 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO\n\n\n\nArt. 11 (ex art. 10) - Ambiente, Qualità e Sicurezza\n\nsul luogo di lavoro\n\nPremessa\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, nella consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico\nassumono le tematiche della sicurezza e dell’ambiente e tenuto conto del\npatrimonio di esperienze e attività consolidate negli anni, confermano come\nvalori condivisi e obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza\nnei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile\ndelle attività produttive.\n\n\n\n2)\n\nRitengono inoltre che, ai fini della gestione preventiva e sistemica dei\nfattori di rischio, del costante miglioramento dei livelli di salute e\nsicurezza nei luoghi di lavoro e dello sviluppo di una coerente strategia\nambientale, è necessario, nell’ambito dei rispettivi ruoli e\nresponsabilità, valorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazione così\nda promuovere percorsi condivisi e applicazioni attente e consapevoli delle\nnorme contrattuali e di legge.\n\n\n\n3)\n\nIn particolare, nel quadro complessivo di profonda trasformazione\ntecnologica e digitale, che comporta significative implicazioni sulla\norganizzazione e sulle modalità di lavoro, le Parti convengono che il comune\nimpegno e il confronto sui temi della sicurezza sia fondamentale per garantire\nlivelli di sicurezza e di protezione sempre più elevati e accrescere il\nbenessere dei lavoratori, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove\ntecnologie per sostenere e potenziare le politiche di sicurezza e salute sul\nlavoro.\n\nOrganismo Bilaterale “Salute, Sicurezza e Ambiente”.\n\n\n\n4)\n\nIn coerenza con quanto sopra, le Parti convengono di costituire un Organismo\nBilaterale di settore “Salute, Sicurezza e Ambiente”, cui sono affidati i\nseguenti compiti e attribuzioni:\n\n\n\n-approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia e sue\nevoluzioni;\n\n-monitoraggio della normativa contrattuale e delle condizioni di sicurezza\ndel settore;\n\n-analisi degli impatti delle tecnologie digitali sulle modalità di lavoro,\nanche al fine di valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali\nai fini della individuazione, valutazione e gestione dei rischi e\ndell’accrescimento dei livelli di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;\n\n-supporto al processo di ampliamento del ruolo dei rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza alle problematiche ambientali (RLSA) mediante\npredisposizione di linee guida e criteri di orientamento per attività\nformative;\n\n-coordinamento degli orientamenti formativi in tema di sicurezza, ambiente e\nterritorio;\n\n-verifica delle problematiche ambientali sul territorio;\n\n-confronto e scambio costante di informazioni e valutazioni in ordine alle\niniziative assunte dalle Parti con relativa valorizzazione e supporto alla\ndiffusione dei progetti\u002F sperimentazioni rilevati nel settore;\n\n-raccolta delle migliori prassi ed esperienze presenti nel settore al fine\ndi diffondere e rafforzare la cultura della sicurezza, adeguandola ai\ncambiamenti tecnologici e favorendo una comune risposta alle sfide offerte dal\nprocesso di digitalizzazione;\n\n-analisi;\n\n-e diffusione delle iniziative presenti nel settore finalizzate ad innalzare\ngli standard di sicurezza e ambientali nell’ambito degli appalti, favorendo\nla diffusione di conoscenze e buone pratiche, mettendo a disposizione le\npotenzialità offerte dalle nuove tecnologie e intervenendo sui processi di\nqualificazione delle imprese;\n\n-promozione di iniziative per la crescita, nei luoghi di lavoro e nei\nterritori in cui operano le imprese elettriche, della cultura della\nsostenibilità ambientale e della tutela della salute e sicurezza;\n\n-produzione di avvisi comuni\u002Fprotocolli da presentare eventualmente alle\nIstituzioni\u002FINAIL per sostenere specifiche iniziative in materia di salute e\nsicurezza e ambiente anche ai fini di attivazione di eventuali\nfinanziamenti;\n\n-ricognizione degli interventi formativi svolti in materia, anche ai fini\ndella eventuale istituzione del libretto personale sulla sicurezza.\n\n\n\n5)\n\nTale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL, si riunisce con cadenza\ntrimestrale, fatta salva la possibilità di ulteriori incontri su richiesta\ndelle Parti. Ai lavori dell’Organismo possono partecipare, quali invitati, 3\nrappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni\nImprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle\nConfederazioni dei lavoratori cui aderiscono le Organizzazioni sindacali\nstipulanti il CCNL. Il regolamento attuativo e di funzionamento, definito con\naccordo delle Parti stipulanti, costituisce parte integrante allegata al\npresente CCNL.\n\n\n\n6)\n\nL’Organismo si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri\ncompiti, del contributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende e\nOrganizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di\nstrutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi.\nGli esperti potranno approfondire particolari e significativi argomenti\ncongiuntamente indicati dalle Parti. Le iniziative di studio, ricerche e\nindagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo\naccordo preventivo fra le Parti valutando anche la possibilità di utilizzare\nfinanziamenti nazionali e comunitari disponibili.\n\n\n\n7)\n\nPer il funzionamento dell’Organismo i membri nominano al proprio interno\nun Presidente e un Segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle\nParti imprenditoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali\nnazionali stipulanti il presente CCNL.\n\n\n\n8)\n\nNelle Aziende o Gruppi con più di 200 dipendenti, nelle quali non risultino\ngià operanti Comitati\u002FCommissioni bilaterali aziendali sulle politiche di\nsicurezza e salute sul lavoro, potranno essere costituite Commissioni\nbilaterali aziendali, che opereranno in raccordo con l’Organismo Bilaterale\ndi settore.\n\n\n\nRappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)\n\n\n\n9)\n\nIn tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008,\nn. 81 e sue successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo\ninterconfederale vigente sulla rappresentanza e pariteticità in materia di\nsalute e sicurezza. Sono fatte salve le normative in materia di rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni\ncollettive a livello nazionale.\n\n\n\n10)\n\nLe Parti, in una logica di gestione condivisa dei temi della sicurezza e\ndella salute, confermano, nel quadro delle previsioni e dei ruoli stabiliti dal\nD.lgs. n. 81\u002F2008, l’importanza della consultazione, come fase proficua di\nscambio reciproco di conoscenze utili, a partire dalla valutazione dei rischi e\ndel relativo documento, ed elemento essenziale nel processo di prevenzione e\nprotezione all’interno dell’ambito lavorativo.\n\n\n\n11)\n\nNell’ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza\nnei luoghi di lavoro, di rispetto dell’ambiente e di sviluppo delle attività\nproduttive, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le\nattribuzioni della legge e il numero complessivo previsto, svolgono il loro\nruolo anche in materia ambientale (RLSA), collaborando, nell’ambito delle\nloro prerogative, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e\ndell’ambiente.\n\n\n\n12)\n\nPer consentire agli stessi di svolgere il loro ruolo essi saranno\ndestinatari, a livello aziendale, di apposite iniziative formative e\ninformative, così da disporre degli elementi conoscitivi necessari per la\ncorretta comprensione delle strategie aziendali in materia ambientale, dei\nprogrammi di miglioramento e delle iniziative di valutazione e gestione degli\naspetti di salute, sicurezza e ambiente.\n\n\n\n13)\n\nA tal fine, le Aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto\nprevisto in forza delle norme di legge, forniranno informazione anche riguardo\nagli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi\ndi gestione ambientali adottati nell’ambito della unità produttiva. I RLSA\nsono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi\nambientali nell’ambito degli obblighi di formazione prevista dalle discipline\nvigenti e tenuto conto degli indirizzi diramati dall’Organismo Bilaterale di\nsettore sulla Salute, Sicurezza e Ambiente. Per tale attività formativa sono\nprevisti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue.\n\n\n\n14)\n\nLe Parti confermano che la formazione di tutti gli attori coinvolti nella\nsicurezza, compresi i rappresentanti dei lavoratori, assume un’importanza\nfondamentale ai fini del miglioramento continuo delle condizioni di salute e\nsicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’ottica di valorizzare le iniziative\ninformative e formative cogliendo le opportunità offerte dalle nuove\ntecnologie, la formazione per gli RLSA potrà essere erogata anche in modalità\ne-learning, attraverso strumenti tecnici, metodologici e progettuali che\ngarantiscano la partecipazione e l’interazione, la tracciabilità delle\nattività didattiche svolte e modalità di valutazione della efficacia delle\nazioni formative e degli apprendimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla\nnormativa di legge e dagli Accordi Stato-Regioni che regolamentano la\nmateria.\n\n\n\n15)\n\nI RLSA, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,\nricevono copia del documento di valutazione dei rischi da consultare\nesclusivamente in Azienda. I RLSA sono tenuti al rispetto delle disposizioni di\ncui al Regolamento UE 2016\u002F679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali\ne al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del\nsegreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di\nvalutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di\ncui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.\n\n\n\nAppalti\n\n\n\n16)\n\nLe Parti confermano l’impegno a favorire iniziative finalizzate a\ndiffondere la cultura della sicurezza e ad accrescere gli standard di sicurezza\ndelle imprese appaltatrici, promuovendo anche nei processi della qualificazione\ne della partecipazione a gare, l’adozione di strumenti che rilevino e\nvalorizzino comportamenti virtuosi e mettano a disposizione di tutti un\npatrimonio comune di conoscenze e buone pratiche.\n\n\n\n17)\n\nLe Parti, in linea con le esperienze maturate nel settore, riconoscono\nl’importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative\ne misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza\ndei cantieri; in particolare, nell’ambito dei cantieri di rilevanti\ndimensioni saranno adottati a livello aziendale strumenti che rafforzino, anche\nattraverso la valorizzazione del ruolo dei RLSA dell’appaltante, la\ncooperazione e il coordinamento delle imprese e lavoratori coinvolti nel\ncantiere nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi\nsul lavoro. In tale ottica le Parti, nel richiamare la specifica normativa in\ntema di formazione, confermano l’impegno affinché le imprese committenti\npromuovano congiuntamente con le OO.SS. iniziative finalizzate ad accrescere\nnelle imprese appaltatrici la cultura della sicurezza e l’adozione delle\nmigliori pratiche anche sulla formazione ed informazione dei lavoratori come\nleva fondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità psicofisica delle\npersone.\n\n\n\nIniziative di miglioramento continuo\n\n\n\n18)\n\nLe Parti ritengono che, al fine di realizzare un miglioramento continuo dei\nlivelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di\nrealizzare “zero infortuni”, la rilevazione e la valutazione dei “mancati\ninfortuni” possano costituire un utile strumento per individuare gli eventi\npiù ricorrenti e verificare la possibilità di eventuali azioni correttive.\nConvengono pertanto che vengano implementate a livello aziendale iniziative\nfinalizzate alla rilevazione dei “mancati infortuni”, realizzando una\napposita informativa ai RLSA operanti nel relativo ambito, al fine di favorire\nla comprensione delle modalità di attuazione di tali sistemi e di agevolarne\nla diffusione a fini preventivi. Tali informative, ove già non previste, sono\ninoltre effettuate a fronte dell’accadimento di eventi infortunistici\nsignificativi.\n\n\n\n19)\n\nI dipendenti addetti ad attività di vigilanza e controllo connesse a salute\ne sicurezza sul lavoro saranno destinatari di una specifica formazione;\nmodalità e contenuti di tale formazione saranno condivisi esaminati\nnell’ambito degli Organismi bilaterali aziendali salute e sicurezza ovvero,\nin loro assenza, formeranno, su richiesta, oggetto di esame a livello aziendale\ncon le competenti OO.SS.\n\n\n\nDichiarazioni a verbale\n\n\n\n1) Trattamento economico in occasione di visite mediche\n\n\n\nCon la corresponsione della ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore\ntenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative\nvigenti, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla\nvisita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località\ndiversa dall'abituale posto di lavoro.\n\nLe Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a\nsostenere per l'effettuazione della visita medica.\n\n\n\n2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche\n\n\n\nRestano confermate, ove applicabili, le precedenti discipline derivanti da\ncontrattazione collettiva nazionale.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"flexible_work_options","Art. 19 (già art. 18) - Telelavoro e lav","Art. 19 (già art. 18) - Telelavoro e lavoro agile\n\n\n\nTelelavoro\n\n\n\n1)\n\nIl telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita dall'Accordo\ninterconfederale del 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo quadro europeo\nstipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 si configura come una modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa - consegue ad una scelta volontaria\ndel datore di lavoro e del lavoratore interessati ed effettuata per esigenze di\nservizio, in cui la prestazione è resa regolarmente da un luogo diverso\nrispetto alla sede aziendale mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, a\ncondizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia\nrichiesta dalla natura propria della attività svolta.\n\n\n\n2)\n\nIl telelavoro si fonda su un accordo consensuale fra datore di lavoro e\nlavoratore, perfezionabile sia all’atto della assunzione che in fase\nsuccessiva alla instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso il rifiuto\ndel lavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di\nrisoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle\ncondizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore\ndi lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro,\nquest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.\n\n\n\n3)\n\nIl telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la\nvita professionale con le esigenze personali e\u002Fo familiari. Il telelavoro può\nessere realizzato in base alle seguenti tipologie:\n\n\n\n-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;\n\n-telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività\nlavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo\nl’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti\norganizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non\ncostituenti unità produttive autonome.\n\n\n\n4)\n\nLa prestazione in telelavoro potrà svilupparsi, previa informativa alle\nRSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa. In particolare, al dipendente in telelavoro\nnon si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.lgs. 8 aprile\n2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro\nsettimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo\ngiornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno.\n\n\n\n5)\n\nSi applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i\nregolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa\nprevisione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere\nspecificamente orientata alla esigenza di assicurare un uguale trattamento\neconomico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri\nlavoratori della stessa categoria.\n\n\n\n6)\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti al rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e\u002Fo per il tramite di\nvalutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione\ngiornaliera\u002Fsettimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente\ndovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentati della Azienda\nper motivi tecnici e di sicurezza.\n\n\n\n7)\n\nI telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla\nlegislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore\ncomparabile che svolge la sua attività nei locali della impresa.\n\n\n\n8)\n\nIl lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi alla osservanza\ndelle norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e\ncome integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque, così come\ndefinito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo interconfederale, ogni\nprescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza\ndelle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti\nattribuitigli. Al fine di non compromettere l'inserimento sociale del\ndipendente in telelavoro nella comunità aziendale e di tutelare l'integrità\ndei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura di attivare gli strumenti\npiù idonei circa la possibilità di partecipazione attiva del lavoratore alla\nvita aziendale e sindacale.\n\n\n\n9)\n\nEventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto, fermo\nrestando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo\ninterconfederale, saranno concordate a livello aziendale.\n\n\n\nIl lavoro agile\n\n\n\n10)\n\nAi sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 81\u002F2017 il lavoro agile è una\nmodalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita\nmediante accordo tra Azienda e Lavoratore, eseguita in parte all'interno di\nlocali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, mediante\nl’utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima\ndell'orario di lavoro derivanti dalla legge e dal presente contratto\ncollettivo.\n\n\n\n11)\n\nLe parti intendono promuovere l’introduzione, anche in via sperimentale,\ndi discipline aziendali applicative del “lavoro agile” quale misura\norientata al contempo ad incrementare la competitività attraverso una maggiore\nresponsabilizzazione sui risultati e ad agevolare la conciliazione dei tempi di\nvita e lavoro grazie ad una maggiore flessibilità e autonomia nello\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\n\nLa materia potrà essere oggetto di accordo a livello aziendale, finalizzata\nanche al recupero di produttività.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"JOBTYPE_descriptions","Capitolo 6 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONA","Capitolo 6 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\n\n\n\nArt. 33 (già 21) - Classificazione del personale\n\n\n\nOmissis\n\n\n\nDichiarazioni a verbale\n\n\n\n1)\n\nCon riferimento alle azioni intraprese e agli impegni assunti nel\n“Documento condiviso sulla Classificazione del personale” di cui all’art.\n21 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico del 18 luglio 2013,\nle Parti convengono quanto segue.\n\nAll’interno di Gruppi Industriali interessati, in relazione alle\npeculiarità dei modelli organizzativi complessi le Parti possono definire con\nspecifiche intese in sede aziendale sistemi di classificazione coerenti con le\nesigenze di efficienza e flessibilità organizzativa, nella considerazione\ndelle competenze e dei contenuti tipici delle attività e della organizzazione\ndel lavoro, anche diversi da quelli di cui all’art. 21 del presente CCNL.\n\nLe predette intese, stipulate con gli Organismi sindacali aziendali e\u002Fo\nterritoriali di cui all’art. 3 del presente CCNL, identificano comunque\nidonei meccanismi di raccordo di tali sistemi con la struttura retributiva e la\ncorrispondente scala parametrale di cui al presente CCNL.\n\nLe Parti si danno atto che quanto sopra costituisce - con esclusivo\nriferimento alla regolamentazione contenuta nel presente articolo - norma\nattuativa della previsione contenuta nell’ultimo capoverso della Parte Terza\ndel Testo Unico sulla Rappresentanza CONFINDUSTRIA-CGIL, CISL e UIL 10 gennaio\n2014 e CONFSERVIZI-CGIL, CISL e UIL del 10 febbraio 2014.\n\n\n\n2) Nuove professionalità e digitalizzazione\n\n\n\nNel richiamare lo studio sviluppato con il Politecnico di Torino (“Dagli\nElettroni ai Bit”, 2018) sulle trasformazione in atto nel settore elettrico,\nda cui emerge già la presenza di infrastrutture tecnologiche e modalità\norganizzative di trasmissione e di elaborazione dati più avanzate rispetto a\nquelle tipiche di altri settori industriali, le Parti intendono istituire una\nCommissione paritetica a livello nazionale di settore, composta da sei\ncomponenti per Parte, con lo scopo di approfondire le nuove professionalità e\ncompetenze emergenti nel settore elettrico e l’impatto della digitalizzazione\ne della innovazione tecnologica nei mestieri elettrici tradizionali e i\nrelativi effetti sulla autonomia e sulla polivalenza delle attività svolte.\nTali approfondimenti sono finalizzati all’individuazione di nuovi\nmacro-profili esemplificativi aggiornati e a supportare il ruolo partecipativo\ndel singolo al miglioramento dei processi produttivi.\n\n\n\n3) Nuova area contrattuale (art. 1 “Ambito di applicazione”\n\n- DAV n. 2)\n\n\n\nNella definizione della disciplina per la specifica area inquadramentale di\ncui all’art. 1 (Ambito di applicazione) - DAV n. 2, le Parti prenderanno a\nriferimento, per l’individuazione dei nuovi livelli inquadramentali e\nretributivi, le regolamentazioni collettive sottoscritte dalle Organizzazioni\ncomparativamente più rappresentative operanti per altri settori e che\nrisultano maggiormente applicate ai lavoratori che svolgono le attività di cui\nalle lettere E) e F), rientranti nell’ambito di applicazione del presente\nCCNL “Elettrici”.\n\nAl fine di definire nell’ambito della nuova disciplina collettiva le nuove\ndeclaratorie relative alla specifica area contrattuale, le Parti individuano un\nprimo schema di riferimento (vedi tabella allegata) con una griglia per\nprofili, tipologie di attività, grado di autonomia e responsabilità e\nconoscenze richieste.\n\n\n\nSCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE DECLARATORIE\n\nPER LA NUOVA AREA CONTRATTUALE DEL CCNL\n\ntabella allegata alla DV n. 3\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      nuovi\n\n        livelli\n\n        \n        \n      \n      job title\n      \n      tipologia attività\n      \n      grado di autonomia,\n\n        responsabilità, iniziativa\n      \n      conoscenze richieste\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Q\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        esperto\n\n        \u002Fesperto\n\n        con coordinamento\n      \n      \n        \n\n        - attività  \n\n        di rilevante  \n\n        importanza  \n\n        ai fini\n\n        degli obiettivi\n\n        d’impresa, svolte\n\n        con carattere\n\n        di continuità\n\n        - contributi\n\n        specialistici\n\n        di massima\n\n        complessità\n\n        e rilevanza\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        - significativo livello\n\n        di autonomia, innovazione  \n\n        e progettualità\n\n        - responsabilità  \n\n        di coordinamento di risorse  \n\n        e unità organizzative\n\n        - funzioni di rappresentanza\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        - elevato grado  \n\n        di capacità  \n\n        gestionale,  \n\n        organizzativa  \n\n        e professionale\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        I\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        specialista\n      \n      \n        \n\n        - attività  \n\n        con elevato\n\n        contenuto\n\n        professionale\n\n        e specialistico\n\n        a carattere\n\n        progettuale  \n\n        e innovativo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        - iniziativa e autonomia  \n\n        nell’ambito del processo  \n\n        di competenza\n\n        - coordinamento e conduzione  \n\n        di risorse e unità  \n\n        operative\n      \n      \n        \n\n        - conoscenze  \n\n        specialistiche  \n\n        avanzate  \n\n        e particolare  \n\n        capacità  \n\n        professionale\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        II\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        tecnico operativo\n\n        senior\u002Fassistente\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        - attività  \n\n        a contenuto\n\n        specialistico\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        - adeguata autonomia  \n\n        nei limiti  \n\n        delle responsabilità  \n\n        affidate\n\n        - con possibilità  \n\n        di coordinamento  \n\n        delle risorse assegnate\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        - approfondite  \n\n        conoscenze  \n\n        tecniche  \n\n        e teoriche  \n\n        e consolidate  \n\n        capacità  \n\n        professionali\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        III\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        tecnico operativo\n\n        \u002Faddetto\n      \n      \n        \n\n        - attività  \n\n        tecnico-operative\n\n        a contenuto\n\n        prevalentemente\n\n        specialistico\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        - potere di iniziativa  \n\n        e responsabilità adeguate  \n\n        al risultato atteso\n\n        - coordinamento operativo  \n\n        delle risorse assegnate\n      \n      \n        \n\n        - conoscenze  \n\n        tecniche  \n\n        e teoriche  \n\n        specifiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        IV\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        aggiunto  \n      \n      \n        \n\n        - attività  \n\n        tecnico-operative\n\n        di media  \n\n        complessità\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        - autonomia operativa\n\n        nell’ambito di metodi\n\n        di lavoro e procedure  \n\n        definite\n      \n      \n        \n\n        - qualificate  \n\n        capacità  \n\n        tecnico-pratiche\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        V\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        operativo senior\n      \n      \n        \n\n        - attività  \n\n        esecutive\n\n        di carattere\n\n        amministrativo,\n\n        commerciale\n\n        o tecnico\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        - capacità  \n\n        tecnico-pratiche  \n\n        di base\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        VI\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        operativo\n      \n      \n        \n\n        - attività semplici\n\n        di carattere\n\n        amministrativo,  \n\n        commerciale\n\n        o tecnico\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n\n        - un periodo breve  \n\n        di pratica  \n\n        e conoscenze  \n\n        professionali  \n\n        di tipo elementare\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        VII\n      \n      \n        \n\n        generico\u002Faiuto\n\n        \u002Fpreposto\n      \n      \n        \n\n        - attività semplici\n      \n      ",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"TRADEUNLEAV_trigger","-Permessi sindacali (art. 8 CCNL: letter","-Permessi sindacali (art. 8 CCNL: lettera e): numero ore di permesso\nspettanti;\n\n-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 11 CCNL): numero ore\ndi permesso spettanti;",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"SCHEDULE_trigger","28) Il lavoratore ha diritto ad un perio","28)\n\nIl lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo consecutivo\nogni 24.\n\nA fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della\npremessa del presente articolo (Orario di lavoro) del CCNL, è consentita la\nderoga alla fruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo\ngiornaliero per i lavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito\ndalla specifica disciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 al presente articolo),\nnonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’art.\n30 (Reperibilità) e dalla D.V. n. 2 dell’art. 28 (Lavoro straordinario -\nLavoro festivo - Lavoro notturno) del presente CCNL.\n\n\n\n29)\n\nIl riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il riposo può essere\nfissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene\nconsiderata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato\nfestivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati\ndall’art. 9 del D.lgs. n. 66\u002F2003 e successive modificazioni e integrazioni,\nper i lavoratori addetti:\n\n\n\n-alla sorveglianza e\u002Fo manutenzione delle opere di presa, dei canali di\ncarico e scarico;\n\n-all’esercizio\u002Fmanutenzione (organizzata in turno) delle centrali, delle\nstazioni e delle cabine presidiate;\n\n-all’esercizio\u002Fmanutenzione (organizzata in turno) e alla sorveglianza\ndelle linee, delle reti e delle cabine;\n\n- alle attività correlate ai tempi di funzionamento della “borsa\nelettrica”.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"unemploymentfund","UTILITALIA\u002FOO.SS. FONDO DI SOLIDARIETÀ B","UTILITALIA\u002FOO.SS.\n\n\n\nFONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE\n\n\n\nAl fine di rendere più competitive le imprese e promuovere lo sviluppo\ndella occupazione nel settore, le Parti intendono intraprendere iniziative di\ninnovazione e responsabilità sociale per affrontare i cambiamenti derivanti\ndalla evoluzione normativa e tecnologica del settore, dalla transizione\nenergetica e dall’emergere di nuove competenze.\n\nLe Parti ritengono che, in questo ambito, il sistema di relazioni\nindustriali, attraverso la contrattazione collettiva nazionale e aziendale,\ndovrà offrire soluzioni condivise, finalizzate a promuovere l’innovazione,\nmigliorare la produttività e l’occupabilità, aggiornare le competenze\nprofessionali, favorire e gestire l’invecchiamento attivo dei lavoratori e\npromuovere i processi di ricambio occupazionale.\n\nA tal riguardo, tenuto conto che l’art. 26, co. 1, D.lgs. n. 148\u002F2015\nprevede che le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più\nrappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi o contratti\ncollettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali\nper i settori e\u002Fo imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della\ndisciplina legale in materia di integrazione salariale cui possano\neventualmente accedere anche imprese che operano nel medesimo settore che già\nrientrano nell’ambito della disciplina di legge, queste ultime solo per le\nfinalità previste al co. 9 del medesimo decreto, le Parti condividono\nl’opportunità di addivenire alla costituzione di un Fondo intercategoriale\nper le imprese dei servizi pubblici energetici (energia elettrica, gas, acqua)\npartecipate dagli Enti Locali.\n\nA tal fine UTILITALIA e le OO.SS. si impegnano a realizzare l’accordo\nentro il 30 giugno 2020 e convengono in tal caso di utilizzare integralmente o\nparzialmente la quota destinata al Welfare contrattuale dal Protocollo sul\ntrattamento economico, lett. b) di cui all’Accordo 9 ottobre 2019 di rinnovo\ndel CCNL del settore elettrico.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"tempagency","Art. 18 (ex art. 17) - Contratto di somm","Art. 18 (ex art. 17) - Contratto di somministrazione\n\na tempo determinato\n\n\n\n1)\n\nAl contratto di somministrazione a tempo determinato trovano applicazione le\nvigenti disposizioni legislative.\n\n\n\n2)\n\nIl numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere\ncomplessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti\nquantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in\nservizio.\n\n\n\n3)\n\nNei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a\n5, resta ferma la possibilità dell’Azienda di stipulare contratti di\nsomministrazione a tempo determinato fino ad un numero di 5 risorse.\n\n\n\n4)\n\nA livello aziendale le parti potranno concordare tramite accordo sindacale\npercentuali più elevate rispetto a quelle individuate nei commi precedenti.\n\n\n\n5)\n\nNell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, le\nParti definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la\ncorresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione di erogazioni\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi\nconcordati.\n\n\n\n6)\n\nLe imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con\ncontratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e\ngli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal\nD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto\nconcerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale\nsaranno impiegati.\n\n\n\n7)\n\nI prestatori di lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto di\nesercitare presso le imprese i diritti di libertà e attività sindacale\nprevisti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\n\n\n8)\n\nIl datore di lavoro fornisce ai dipendenti con contratto di somministrazione\na tempo determinato, nonché alle RSU, informazioni sui posti che si dovessero\nrendere disponibili; a tal fine saranno definite a livello aziendale le\nrelative modalità di comunicazione con utilizzo anche di strumenti digitali\n(es. intranet, social network etc.).\n\n\n\n9)\n\nLe imprese, anche per il tramite della Associazione di appartenenza,\nforniscono con regolarità e comunque una volta l’anno alle RSU o, in\nmancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e\nterritorialmente competenti, il numero dei contratti di somministrazione di\nlavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\n\nAnaloga informativa sarà fornita annualmente anche alle Organizzazioni\nsindacali nazionali.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"sundayallowanceperc1","30) Per i lavoratori che siano normalmen","30)\n\nPer i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche\ninerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in\ngiorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo -\nvanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali\nore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti\nlavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della\nsettimana, da fruire, di norma, nella settimana successiva.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"violenceleave","Iniziative per le donne vittime della vi","Iniziative per le donne vittime della violenza di genere\n\n\n\nLe Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo alla adozione\ndi iniziative contro la violenza e le molestie di genere.\n\nIl predetto impegno potrà essere realizzato a livello aziendale, anche\nattraverso le Commissioni Bilaterali ove presenti, al fine di individuare\nulteriori misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 24, D.lgs.\nn. 80\u002F2015 per le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione relativi\nalla violenza di genere. A titolo esemplificativo le ulteriori misure potranno\nriguardare:\n\n\n\n-ampliamento del periodo massimo di congedo attualmente legislazione\nvigente, sia in termini di modalità di fruizione su suddetto congedo al fine\ndi consentirne la fruizione più congeniale alle esigenze della lavoratrice\ninteressata, sia anche prevedendo ulteriori periodi di aspettativa non\nretribuita anche oltre il limite temporale di cui all’art. 32, comma 7\n(Assenze permessi e brevi congedi - cariche pubbliche - aspettativa);\n\n-inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali”\ndella possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici\ninserite nei suddetti percorsi;\n\n-possibilità di ottenere anticipazioni dal TFR;\n\n-integrazione in qualità di fonti istitutive e laddove ciò sia\npercorribile in base alla normativa vigente negli statuti dei Fondi di\nPrevidenza Integrativa del settore della causale per ottenere anticipazioni dai\nFondi medesimi;\n\n-riconoscimento di orari flessibili per agevolare le esigenze di cura e\nsostegno alla lavoratrice;\n\n-accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del tempo\npieno;\n\n-accesso al telelavoro.\n\n\n\nNelle more di una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle\nlavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere di cui all’art.24 primo comma del D.lgs. 80\u002F2015, saranno\nriconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le\nseguenti misure:\n\n\n\n-fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi al termine\ndel periodo di congedo previsto all’art. 24, D.lgs. 80\u002F2015;\n\n-individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile, per\ngarantire la tutela della incolumità e il sereno svolgimento della prestazione\nlavorativa;\n\n-l’anticipazione di quote del TFR maturato.",{"bindId":146,"name":70,"text":71},"PAYSCALES_trigger",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"code_application","In tutte le unità produttive delle Azien","In tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008,\nn. 81 e sue successive modifiche e integrazioni e dall’Accordo\ninterconfederale vigente sulla rappresentanza e pariteticità in materia di\nsalute e sicurezza. Sono fatte salve le normative in materia di rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni\ncollettive a livello nazionale.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"hivpolicy","1) Trattamento economico in occasione di","1) Trattamento economico in occasione di visite mediche\n\n\n\nCon la corresponsione della ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore\ntenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative\nvigenti, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla\nvisita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località\ndiversa dall'abituale posto di lavoro.\n\nLe Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a\nsostenere per l'effettuazione della visita medica.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"SENIOR_trigger","Art. 39 (ex art. 36) - Aumenti periodici","Art. 39 (ex art. 36) - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\n\n\n\n2)\n\nGli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\n\n\n\n3)\n\nGli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria.\n\n\n\n4)\n\nLa presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti normative\ncontrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti\u002Fscatti biennali di\nanzianità.\n\n\n\n5)\n\nNel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di\ntrasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i\nlavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono\npreviste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza\ncomplementare, come disciplinate dall’art. 46 (Previdenza complementare) del\nCCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare\nquale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove\ngenerazioni.\n\n\n\n6)\n\nA tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia\nriconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro\nil periodo di 6 mesi dall’assunzione entro cui va esercitata la scelta della\ndestinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti\nperiodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro\nconfronti.\n\n\n\n7)\n\nI lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno\nancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di\nanzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa\nmaturazione, l’applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare di cui all’art. 46\n(Previdenza complementare). In tal caso, sono conservati in cifra fissa non\nassorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di\nanzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.\n\nPer la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della\ndeterminazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46 CCNL,\nresta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di\nservizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.\n\n\n\n8)\n\nLa richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno\ndella previdenza complementare è irrevocabile.\n\n\n\nIMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      inquadramento\n\n        \n        \n      \n      importo\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      QS\n      \n      49,01\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      46,33\n      \n    \n    \n      ASS\n      \n      43,07\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      39,82\n      \n    \n    \n      A1S\n      \n      37,86\n      \n    \n    \n      A1\n      \n      35,74\n      \n    \n    \n      BSS\n      \n      33,72\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      31,97\n      \n    \n    \n      B1S\n      \n      30,16\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      28,46\n      \n    \n    \n      B2S\n      \n      26,13\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      23,81\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      20,30\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      17,66\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      15,75\n      \n    \n  \n",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"trainingprogrammes","Capitolo 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE Ar","Capitolo 7 - FORMAZIONE PROFESSIONALE\n\n\n\nArt. 36 (ex art. 11) – Formazione\n\n\n\n1)\n\nLe Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane\nriveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva\nessenziale per potenziare il ‘know how’ delle Aziende e la loro\ncompetitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per\naumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per\nassicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di\n“crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il\nraggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di\ngradimento dei clienti finali.\n\n\n\n2)\n\nIn considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro\naziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di\ncrescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo al\nprocesso di integrazione europea, il modello formativo deve essere configurato\nprendendo a riferimento le seguenti linee-guida:\n\n\n\n-osmosi “scuola\u002Flavoro” per assicurare ravvicinamento delle istituzioni\nformative alle esigenze delle aziende e agevolare l’inserimento nel mondo del\nlavoro contrastando la disoccupazione giovanile;\n\n-costruzione di percorsi formativi per i giovani neo-assunti che promuovano\nil diffondersi delle nuove professionalità connesse alla evoluzione\ntecnologica e digitale;\n\n-crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e\nadeguamento delle conoscenze\u002Fabilità professionali - tenuto conto della\nnaturale obsolescenza delle competenze - per portarle continuamente “al\npasso” delle innovazioni tecnologiche e organizzative;\n\n-accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione\nenergetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti\nimpatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è\nnecessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze\ndigitali e tecnologiche necessarie;\n\n-sviluppo della impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della\ndiversity, garantendo la flessibilità necessaria per fronteggiare nelle\nAziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento\naziendale;\n\n-promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e\nsicurezza del lavoro;\n\n-impulso e sostegno alla cultura della inclusione e della diversità e\ndell’integrazione intergenerazionale;\n\n-impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in\nrelazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le\naziende;\n\n-supporto alla crescita e diffusione di relazioni industriali di qualità\ninvestendo su una consapevole formazione delle Parti Sociali.\n\n\n\nLe Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello\npartecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico,\nche dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in\ncoerenza con l’assetto istituzionale della formazione continua, che ha\nassegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali\nnazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse\npubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali.\n\n\n\n3)\n\nLe iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti\nin materia, saranno rivolte:\n\n\n\na)al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin Azienda (formazione d’ingresso);\n\nb)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente\ne un costante aggiornamento (formazione continua);\n\nc)a singoli e gruppi\u002Ffamiglie professionali, al fine di creare e potenziare\nfigure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita\nprofessionale);\n\nd)al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo da\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa (formazione\nmirata);\n\ne)ai dipendenti interessati da processi di riposizionamento aziendale e\u002Fo di\ncambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una\neffettiva riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità in relazione ai\ncompiti assegnati, in una ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno\ndel cambiamento e reindirizzo professionale).\n\n\n\n4)\n\nL’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di\nespletamento, il numero delle ore dedicate, l’individuazione della formazione\nincentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno\nannualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva\ndell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo\n- oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella\ncomune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale\nscenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori\ncostituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva\ndelle Aziende.\n\nIn relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà\nessere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o in alternativa,\nla RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che\ndovrà essere in possesso di adeguate competenze per seguire la tematica della\nformazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla\nformazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti\ncompiti:\n\n\n\na)verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\n\nb)esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con individuazione\ndelle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento\nalle evoluzioni tecnologiche e organizzative, alle normative sulla sicurezza,\nall’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di\nrispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di\nqualità.\n\n\n\n5)\n\nIn relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente\ncomma, a livello aziendale è progettata una offerta formativa tale da\nassicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in\niniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore\n‘pro capite’ nel triennio. In tale monte ore non si computa la formazione\nin materia di sicurezza e salute. Nell’ambito del monte ore sopra indicato,\nper una quota pari a 8 ore ‘pro capite’ nel triennio, i lavoratori\ninteressati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell’ambito\ndi un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto\ndi una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale\nin forza nell’unità produttiva. A livello aziendale potranno essere\npreviste, a scelta dei lavoratori, anche ulteriori iniziative formative\naggiuntive per la cui partecipazione potranno essere utilizzate le spettanze di\ngiornate\u002Fore di assenza retribuita nelle disponibilità del lavoratore in base\nai diversi istituti contrattuali.\n\n\n\n6)\n\nTenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario\ndel lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, anche in relazione a\nquanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le\niniziative formative previste ai punti c) d) ed e) del comma 3 del presente\narticolo possono collocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar\nluogo a corresponsioni per lavoro straordinario.\n\n\n\n7)\n\nIn attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi\naziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le\nindicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare\nl’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso\nprofessionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per\nessere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge.\nL’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni\nriguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su\nrichiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire anche con modalità\ndigitali.\n\nCommissione bilaterale sulla formazione a livello aziendale\n\n\n\n8)\n\nNelle Aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà\nessere costituita, su richiesta di una delle Parti e in conformità a quanto\nprevisto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla formazione,\nformata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto ed in\nrappresentanza della Direzione aziendale. Tale Commissione formula proposte\ncongiunte ed elabora progetti per lo sviluppo di iniziative formative,\nindividuando gli strumenti bilaterali e le modalità più idonee rispetto ai\ndipendenti e alle varie realtà organizzative. In specifico con il compito\ndi:\n\n\n\na)verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\n\nb)analizzare la pianificazione e i risultati dei progetti di formazione in\nrelazione ai nuovi inserimenti al fine di accrescere le competenze e\nl’occupabilità dei dipendenti;\n\nc)esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree\ntematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle\nevoluzioni tecnologiche e organizzative, alle normative sulla sicurezza,\nall’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di\nrispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di\nqualità;\n\nd)individuare i percorsi formativi di sostegno alla ricollocazione e\nriconversione e alla analisi della pianificazione e dell'andamento dei progetti\nformativi, nonché delle esigenze occupazionali;\n\ne)svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessionali per la\nformazione inerenti alle procedure di finanziamento in conformità degli\nspecifici accordi sindacali attuativi. A tal fine si presterà attenzione alle\nnuove esigenze formative emergenti anche sulla base di studi e ricerche mirate\nsui cambiamenti in atto nel settore.\n\n\n\nAl fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la\ndiffusione delle migliori pratiche, le Commissioni Bilaterali aziendali,\neffettueranno annualmente una compiuta informativa sulle attività svolte di\ncui ai punti a, b, c, d, e all’Organismo Bilaterale di settore. A tale\nOrganismo saranno inoltre trasmessi da parte delle Aziende i progetti formativi\nper l’apprendistato professionalizzante relativi ad ulteriori nuove\nqualifiche aziendali rispetto a quelle indicate nell’art. 15 (Apprendistato)\ndel CCNL.\n\n\n\nOrganismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF)\n\n\n\n9)\n\nLe Parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello\nbilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di creare rendere operativo\nun efficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni\nformativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo e a tal\nfine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti dell’Organismo\nBilaterale per la Formazione (OBF) del settore elettrico.\n\nA tale Organismo sono affidati i seguenti compiti:\n\n\n\n-esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario;\n\n-analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio\nsull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore;\n\n-confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività\nsvolte dagli Organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a\nlivello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle\nmigliori pratiche rilevate nel settore;\n\n-sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai\nfabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati\nall'inserimento;\n\n-promozione di proposte atte a favorire il dialogo delle Aziende con le\nIstituzioni formative di ogni ordine e grado per favorire esperienze di\nalternanza scuola lavoro e di apprendistato duale ed iniziative di orientamento\nal mondo del lavoro;\n\n-analisi sulle iniziative formative relative all'aggiornamento in relazione\nalle innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché alle esigenze richieste\ndalle politiche di qualità e dal mercato; in tale sede saranno esaminate anche\nle iniziative attivate a livello aziendale sulla formazione 4.0 e sui relativi\naccordi aziendali previsti dalle normative vigenti;\n\n-elaborazione di piani di “formazione mirata”, cioè finalizzata alla\nriqualificazione delle competenze e professionalità e al reimpiego delle\nrisorse per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro delle\naziende del settore;\n\n-esame delle proposte di iniziative formative a sostegno della\nricollocazione e riconversione professionale e riqualificazione dei\nlavoratori;\n\n-proposte sulla modalità di certificazione della formazione svolta;\n\n-aggiornamento su nuove qualifiche settoriali di Apprendistato\nprofessionalizzante non incluse nell’art. 15 (Apprendistato) e relativi\nprogetti formativi per attivazione di contratti di apprendistato\nprofessionalizzante;\n\n-monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie Istituzioni\nin materia di formazione per la verifica della coerenza con le esigenze del\nsettore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le Istituzioni\ninteressate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello\neuropeo, nazionale e territoriale;\n\n-promozione presso i Ministeri competenti e presso FONDIMPRESA e FONDSERVIZI\ndi iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico;\n\n-elaborazione congiunta di progetti e iniziative formative rivolte alle\nAziende, alle OO.SS e RSU per supportare relazioni industriali consapevoli su\ntematiche di impatto per il mondo del lavoro e per il settore elettrico, in\nrelazione al processo di transizione energetica in atto.\n\n\n\n10)\n\nQualora non operino in Azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo con i\nFondi interprofessionali per la formazione, a tale Organismo potrà essere\nattribuita la gestione per dette Aziende delle attività complessivamente\ninerenti alle procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma restando la\npreliminare condivisione delle Parti a livello aziendale dei relativi piani\nformativi.\n\n\n\n11)\n\nTale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL. Il relativo regolamento\nattuativo e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti,\ncostituisce parte integrante allegata al presente CCNL.\n\n\n\nAllegato all’art. 11 “Modello di attestazione di formazione”\n\n\n\n1. AZIENDA\n\n\n\nragione sociale ___________________________________________________\n\nsede(indirizzo) ___________________________________________________\n\nCAP (Comune) ______ partita IVA ___________________________________\n\ncodice fiscale ____________________________________________________\n\n\n\n\n\n2. Dipendente\n\n\n\nDati anagrafici\n\n\n\ncognome e nome _____________________________________________________\n\ncodice fiscale _____________________________________________________\n\n\n\n\n\nAttestazione dell’attività formativa\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Modulo formativo\n\n        titolo\u002Fobiettivi formativi\n\n        \n        \n      \n      Durata in ore\u002F periodo\n      \n      Modalità adottata\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Titolo\n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        Obiettivi formativi\n      \n      \n        \n\n        _____ ore\n\n        \n        \n\n        periodo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        ( ) on the job\n\n        ( ) affiancamento\n\n        ( ) esercitazioni di gruppo\n\n        ( ) testimonianze\n\n        ( ) action learning\n\n        ( ) visite aziendali\n\n        ( )(…… altro)\n\n        \n        \n\n        ( ) esterna presso\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        _____ ore\n\n        \n        \n\n        periodo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        ( ) on the job\n\n        ( ) affiancamento\n\n        ( ) esercitazioni di gruppo\n\n        ( ) testimonianze\n\n        ( ) action learning\n\n        ( ) visite aziendali\n\n        ( )(…… altro)\n\n        \n        \n\n        ( ) esterna presso\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        _____ ore\n\n        \n        \n\n        periodo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        ( ) on the job\n\n        ( ) affiancamento\n\n        ( ) esercitazioni di gruppo\n\n        ( ) testimonianze\n\n        ( ) action learning\n\n        ( ) visite aziendali\n\n        ( )(…… altro)\n\n        \n        \n\n        ( ) esterna presso\n      \n    \n    \n      ",{"bindId":164,"name":60,"text":61},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"CONSIGN_trigger","Inoltre, al verificarsi dei presupposti ","Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del presente\nContratto, è prevista l’erogazione delle seguenti indennità\u002Fcompensi:\n\n\n\n-turno\u002Fsemi-turno;\n\n- ore notturne;\n\n- reperibilità;\n\n-mancato preavviso spettante in caso di spostamento del riposo\nsettimanale;\n\n-mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni\n4;\n\n-ore viaggio;\n\n-mancata esecuzione lavoro programmato;\n\n-rischio cassa\u002Fmaneggio danaro;\n\n-utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di\nvapore di 1° grado;\n\n-lavori sotto tensione;\n\n-utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di\nsaldature;\n\n-capo formazione;\n\n- lavori gravosi;\n\n- bilinguismo;\n\n- guida;\n\n-lavoro festivo e straordinario;\n\n- ore ordinarie domenicali turno\u002Fsemiturno;\n\n- assegni ‘ad personam’",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"contracttrial","-Periodo di prova (art. 14 CCNL): solo c","-Periodo di prova (art. 14 CCNL): solo con riferimento alla durata;",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"paidmaternityleave","Art. 20 (già 31) - Tutela della maternit","Art. 20 (già 31) - Tutela della maternità\u002Fpaternità\n\n\n\n1)\n\nValgono le disposizioni di legge vigenti in materia.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"paidmaternityleavepay","2) Peraltro, riconoscendo il valore soci","2)\n\nPeraltro, riconoscendo il valore sociale della maternità, le aziende\ngarantiranno alla lavoratrice, durante il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, la corresponsione del 100% della retribuzione del mese precedente a\nquello di inizio di detta astensione.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"maternityotherclause","Dichiarazione a verbale Le Parti a livel","Dichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti a livello aziendale sono impegnate ad aggiornare le normative\ncontrattuali relative alla maternità\u002Fpaternità per migliorare la\nconciliazione dei tempi di vita\u002Flavoro, anche tenendo conto delle recenti\ninnovazioni legislative al riguardo.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"paidpaternityleave","4) Fermo restando quanto stabilito dalle","4)\n\nFermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia,\npermessi retribuiti, non computabili come ferie, potranno essere concessi ai\nlavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di\nparticolare importanza (esempio: nascita, visite selettive e attitudinali di\nleva, visite mediche di controllo da parte dei competenti Organismi del\nServizio sanitario nazionale, dell’INPS o dell’INAIL; testimonianze in\nprocessi civili o penali per cause di servizio conguagliandosi, in\nquest’ultimo caso, la retribuzione con l’importo delle indennità\neventualmente percepite dal lavoratore).",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"childcare","Congedo parentale modalità oraria 4) Ai ","Congedo parentale modalità oraria\n\n\n\n4)\n\nAi sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e successive modificazioni, a\ndecorrere dal 1° gennaio 2020 il congedo parentale potrà essere fruito anche\nad ore.\n\n\n\n5)\n\nLa lavoratrice\u002Fil lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino\na un massimo dell’orario giornaliero previsto in azienda.\n\n\n\n6)\n\nIl congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal\npersonale a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera, la cui\nsomma nell’arco di ciascun mese di utilizzo deve in ogni caso corrispondere a\ngiornate intere.\n\n\n\n7)\n\nLa richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata alla azienda\ncon un preavviso non inferiore a 7 giorni lavorativi, allegando la domanda\npresentata all’INPS e indicando:\n\n\n\n-il numero complessivo di ore richieste nel mese, calcolate in giornate\nlavorative equivalenti;\n\n-il periodo temporale in cui le ore di congedo saranno fruite;\n\n-la pianificazione delle modalità di fruizione indicando giorni e\ncollocazione oraria ferma restando, in caso di esigenze sopravvenute, la\npossibilità di modifica dei giorni e della collocazione oraria in precedenza\ncomunicati con preavviso di almeno due giorni.\n\n\n\n8)\n\nOltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, è esclusa la\ncumulabilità nella stessa giornata delle fruizioni di altri permessi o\nriposi.\n\n\n\n9)\n\nSono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la\nmateria a livello aziendale.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"deathrelatives","-Assenze, permessi e brevi congedi (art.","-Assenze, permessi e brevi congedi (art. 32 CCNL):\n\n\n\n*permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso\no di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo\ngrado o del convivente (art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53 - art. 1,\ncomma 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278);",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"funeralpay","1) Per i lavoratori non soggetti a norma","1)\n\nPer i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo della\nassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono alla\nassicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul\nlavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in\ncaso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"PAIDLEAV_trigger","Durante il periodo della fruizione delle","Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla\n“retribuzione”, così come definita al comma 1 del presente articolo,\ncontinuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni ‘ad personam’\nper “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"overtimeallowancetype","Nelle Aziende che occupano più di 200 di","Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista, a decorrere\ndal 1° gennaio 2020, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di\nlavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al comma 2\ndell'art. 28 (Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno) prestate\noltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario rese con riferimento\nalle causali di cui al comma 3 del citato art. 28 (Lavoro straordinario -\nLavoro festivo - Lavoro notturno), prestate oltre le 180 ore semestrali, il\nlavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in\nordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a\nprestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati,\ncomunicandola formalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno\nsolare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore\nverrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella\nmisura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"bankholidays1","26) Sono considerati giorni festivi quel","26)\n\nSono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a\ntutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"hourspweek_select","A) Orario di lavoro 1) Premesso che null","A) Orario di lavoro\n\n\n\n1)\n\nPremesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata\nsettimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme\ndi legge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze\ndi produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a\nregimi d’orario sempre più articolati e rispondenti alla evoluzione degli\nassetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di\nlavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è\nstabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al\nvenerdì.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"dayspweek_select","L’articolazione settimanale dell’orario ","L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel\nrispetto delle esigenze organizzative della Azienda e delle normative di legge\nin materia, con accordo tra Direzione e RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi\ndalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà\nesaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni\nsuccessivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive\nprerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più\nopportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"newtech_trigger","Le Parti riconoscono nell’Osservatorio l","Le Parti riconoscono nell’Osservatorio la sede per esaminare le tematiche\ndella transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione\ne per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di\nriduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare l’impatto\ndell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione nella organizzazione\ndel lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"direct_participation_hrs","d) Assemblee di lavoratori 1) I lavorato","d) Assemblee di lavoratori\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro\nopera, in locale messo di volta in volta a disposizione dalla Azienda, fuori\ndell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci\nore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte\nsalve le migliori condizioni in essere.\n\n\n\n2)\n\nLa partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno\ndi riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna\nforma né diretta né indiretta di retribuzione.\n\n\n\n3)\n\nLe riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente,\ndalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del\ngiorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di\nprecedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione della\nAzienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore\ndi cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti\ncinque ore tale diritto è attribuito alle Organizzazioni sindacali.\n\n\n\n4)\n\nAlle assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione\nalla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali\nstipulanti il CCNL.\n\n\n\n5)\n\nLe Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le\nassemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi\ndi particolare urgenza.\n\n\n\n6)\n\nLe assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario\ngiornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da\nconsentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli\nimpianti e non intralciare i rapporti con i clienti.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"strikes_trigger","Art. 6 (già art. 2) - Relazioni industri","Art. 6 (già art. 2) - Relazioni industriali\n\n\n\nPremessa\n\n\n\nLe Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del\nservizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono\nchiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché\nil ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di\ntutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie\ndelle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di\nresponsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato, e manifestano il\nreciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo,\ndandosi altresì atto della opportunità di sviluppare forme di bilateralità e\npartecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi\nimprenditoriali sia le istanze sociali.\n\nIn particolar modo, sulla partecipazione, le Parti convengono sulla\nnecessità di attivare una specifica sede di studio, nell’ambito\ndell’Osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare\nesponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali\nindividuati di comune intesa.\n\nAnche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire\nun sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla\ncontrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e\u002Fo\nperiodici, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le\nDirettive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni\ndi efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in\nuna logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di\nuna gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato\ndell'energia elettrica, nell’ottica di ricercare possibili convergenze sulle\nprincipali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di\nvalorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità\npresenti.\n\nIn particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel\nreciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà\norientata:\n\n\n\n-alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui\ntemi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi\ncomuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni\npubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di\ninteresse per le relative possibili soluzioni;\n\n- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità\nperseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;\n\n- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali\nda parte dei lavoratori;\n\n- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche\nalla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"marriage","In occasione del matrimonio o unione civ","In occasione del matrimonio o unione civile prevista dalla legge, il\nlavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non\ncomputabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.\n\n\n\nCariche pubbliche",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"remote_work_where","Il telelavoro comporta una modificazione","Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la\nvita professionale con le esigenze personali e\u002Fo familiari. Il telelavoro può\nessere realizzato in base alle seguenti tipologie:\n\n\n\n-telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;\n\n-telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività\nlavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo\nl’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti\norganizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non\ncostituenti unità produttive autonome.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"remote_work_options","La prestazione in telelavoro potrà svilu","La prestazione in telelavoro potrà svilupparsi, previa informativa alle\nRSU, attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa. In particolare, al dipendente in telelavoro\nnon si applica la disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.lgs. 8 aprile\n2003 n. 66 limitatamente alla durata normale e massima dell’orario di lavoro\nsettimanale (artt. 3 e 4), al lavoro straordinario (art. 5), al riposo\ngiornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro notturno.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"sicknesspay","-Malattia, infortuni e cure termali (art","-Malattia, infortuni e cure termali (art. 21 CCNL): solo con riferimento\nalla durata dei periodi di conservazione del posto (compreso il periodo di\naspettativa per malattia) e dei periodi in cui è prevista la corresponsione\ndel trattamento economico;\n\n-Servizio militare\u002FServizio civile (art. 32, DV n. 1);","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl per i lavoratori addetti al servizio elettrico 2019 2021 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Recogida y tratamiento de residuos y de aguas residuales, produzione e distribuzione di energia elet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1323.72\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.82\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;160&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.75 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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