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Il mercato italiano vale circa 15 miliardi di euro composto dal\nfatturato dei tour operator per circa il 41%, Travel Management Company per un\n7%, agenzie di viaggi intermediarie circa il 19%, Destination Management\nCompany circa 15%, per chiudere con il settore congressuale che contribuisce\nper circa il 18% del totale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Purtroppo, i conflitti internazionali e i frequenti attentati terroristici\nche hanno funestato gli ultimi anni, continuano a provocare significative\ncontrazioni e in alcuni casi battute d'arresto in termini di domanda di servizi\nper destinazioni turistiche di primaria importanza per il mercato italiano. In\nun tale scenario gli operatori devono agire in fretta per ampliare l'offerta\nverso destinazioni alternative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese di viaggi e turismo, le Parti, in considerazione della\ncongiuntura economica che il Paese ha attraversato e in particolare gli scenari\nnel settore che hanno determinato nel periodo 2010-2018 significative riduzioni\ndella remunerazione nella attività delle imprese a causa dei tragici eventi di\nguerra e di terrorismo che hanno provocato cancellazioni, rinvii, rientri\nanticipati e cambi di destinazione e in generale una diminuzione della\npropensione degli italiani al viaggio, si danno atto che tali peculiari\nsituazioni hanno condizionato l'andamento del negoziato con particolare\nriferimento ai tempistica naturale dei rinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo in quest'ultimo anno le imprese di viaggi si sono trovate alle prese\ncon molte novità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle disposizioni del D.lgs. del 21 maggio 2018 n. 62, che recepisce in\nItalia la Direttiva (UE) 2015\u002F2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del\n25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici\ncollegati entrata in vigore dal 1° luglio 2018, che ha abrogato la normativa\nprecedente. La nuova normativa induce a una generale nuova impostazione e\norganizzazione del lavoro nelle imprese di viaggi e turismo. Tutte le imprese\ndel settore comprese le agenzie intermediarie devono avere una garanzia\nbancaria o assicurativa ovvero aderire a un Fondo di garanzia per la copertura\ndal rischio di insolvenza o fallimento, in modo da garantire l'eventuale\nrimborso del prezzo pagato dal cliente per l'acquisto del pacchetto\nturistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla privacy\ndi derivazione europea - General Data Protection Regulation (GDPR) - che\nriguarda anche le agenzie di viaggi, i tour operator e altre aziende del\ntravel. Le imprese stanno sostenendo notevoli oneri per l'adeguamento alle\nnuove regole; è infatti necessario sviluppare specifici programmi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Insurance Distribution Directive (IDD), che dal 1° ottobre 2018 ha\ncambiato radicalmente le regole della intermediazione nella vendita di prodotti\nassicurativi secondo una specifica indicazione dell'Unione Europea, sempre più\norientata alla massima tutela del consumatore. La nuova normativa prevede\nl'iscrizione a un apposito registro degli intermediari per tutte le agenzie di\nviaggi che vendono polizze di valore superiore ad € 200,00 per persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'evoluzione nel settore della intermediazione organizzata, della nuova\ngenerazione di soluzioni di vendita, distribuzione e biglietteria aerea NDC (la\nNew Distribution Capability di IATA), impegna le imprese del turismo\norganizzato a trovare soluzioni conformi a NDC che vanno al di là dello\nshopping e della prenotazione, in grado di integrarsi con i sistemi che\nsupportano l'intero ecosistema dei viaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore della organizzazione e della distribuzione turistica, nonostante\nun difficile momento sotto molti punti di vista, costituisce comunque uno dei\npilastri portanti della economia turistica italiana ed europea. Molte sono le\npotenzialità da sfruttare per accrescere il numero degli occupati, sia diretti\nsia indiretti, e in generale la rilevanza dell'intero settore. Grazie al CCNL\nsi potranno raggiungere nuovi obiettivi condivisi per il recupero della\nproduttività e della competitività delle imprese e la salvaguardia dei\nlivelli occupazionali e delle professionalità esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>POLITICHE FISCALI (IVA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul tema della revisione delle disposizioni dell'Unione Europea che regolano\nil regime speciale IVA per le imprese di viaggi e turismo, ai sensi degli\narticoli da 306 a 310 della Direttiva 2006\u002F112\u002FCE e conseguentemente delle\nnorme di recepimento di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633\u002F72 e del DM 30\nluglio 1999 n. 340, c'è bisogno di una più ampia riflessione poiché sempre\npiù pressante diventa l'esigenza di una revisione strutturale delle norme che\ndisciplinano il regime speciale IVA per la categoria. Il regime speciale è\ndiventato uno dei più complessi dell'area IVA e si suggerisce di avviare un\nprocesso di semplificazione attraverso la modifica della legislazione della\nUnione. L'impostazione di fondo del regime speciale IVA, pur conservando ancora\nla sua validità, necessita di un aggiornamento, per garantire, da un lato, che\nsia in linea con gli obiettivi generali della Unione (tassazione basata sul\n“destination principle”) e dall'altro, per affrontare e risolvere una serie\ndi distorsioni della concorrenza derivante dalla divergente applicazione del\nregime speciale IVA da parte degli Stati membri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso comune sull'economia digitale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lungo processo di trasformazione digitale ha migliorato nel corso degli\nanni i modelli di business e rafforzato l'innovazione in tutti i settori della\neconomia, portando alla nascita e allo sviluppo della economia digitale.\nDispositivi mobili, social network, e-commerce, servizi di cloud computing e\naltre tecnologie, stanno trasformando in maniera profonda i rapporti di lavoro\nnelle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l'introduzione delle nuove tecnologie digitali il posto di lavoro\nrischia pertanto di essere profondamente trasformato rispetto alle mansioni che\ni lavoratori del settore oggi svolgono. Prioritario diventa pertanto il bisogno\ndi aggiornare le proprie competenze durante l'intero arco della vita\nlavorativa. In tale contesto, le Parti individuano nel Fondo Interprofessionale\nNazionale per la Formazione continua (FOR.TE.) lo strumento idoneo per\nallineare la formazione ai fabbisogni e incoraggiare la formazione nelle\nimprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le c.d. ‘web company’ hanno a disposizione nuove strade per garantirsi\nvantaggi competitivi, anche di tipo fiscale: grazie ai progressi riguardanti la\ndigitalizzazione, la misurazione e il trasferimento dei dati, alle imprese\ndigitali risulta semplice decentrare le più svariate funzioni aziendali in\nluoghi anche remoti, in modo da sfruttare appieno tutti i vantaggi fiscali che\nne possono derivare. Le Parti convengono venga tempestivamente modificata la\nnormativa nazionale e internazionale per contrastare il fenomeno\ndell’elusione fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso comune sul mercato del lavoro nelle imprese di viaggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di attivare un tavolo di confronto per l'esame delle\nproblematiche inerenti alle dinamiche del mercato della organizzazione e della\ndistribuzione di servizi turistici con particolare riferimento alla\norganizzazione e al mercato del lavoro al fine di individuare congiuntamente le\nopportune soluzioni per la salvaguardia della occupazione nel settore delle\nimprese di viaggi e turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrasto all'abusivismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il fenomeno dell'abusivismo come uno dei principali\nfattori di ostacolo alla crescita del Settore, di danneggiamento alle imprese e\ncome fenomeno che incentiva il lavoro irregolare e sommerso. Le Parti rinnovano\nquindi la censura ad ogni forma di attività economica svolta senza il rispetto\ndelle norme di legge e a tal fine si impegnano a collaborare in iniziative di\ncontrasto all'abusivismo. A tal fine le Parti si impegnano a costituire entro 3\nmesi dalla entrata in vigore del presente CCNL una Commissione bilaterale in\nmateria con il fine di studiare mirate politiche e campagne di informazione per\ncontrastare l'abusivismo, per sensibilizzare le Autorità verso tale tema e\nsostenere l'accertamento e repressione del fenomeno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto\nindicate e il relativo personale dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente\ndalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di\nesercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici,\nSedi, Filiali, Succursali etc.) le imprese, i tour operator e le agenzie di\nviaggi che svolgono attività di produzione, distribuzione, vendita di\npacchetti e\u002Fo servizi turistici, attività nel settore MICE (Meetings,\nIncentive, Congress, Events) per l’organizzazione e vendita di viaggi\nincentive, convegni, congressi ed eventi similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose,\nstudentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di\nintermediazione e\u002Fo organizzazione turistica comunque esercitata, fermo\nrestando l'obbligo di applicare integralmente la normativa vigente per le\nagenzie di viaggi e turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)network di agenzie di viaggi e turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti precisano che l'applicazione del CCNL Turismo costituisce\ncondizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio della attività di\norganizzazione e intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il\npossesso delle prescritte autorizzazioni legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio\ndella Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore e il\nrelativo personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, sottoscritto dalla Associazione imprenditoriale e dalle\nOO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a\nlivello nazionale e territoriale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51,\nD.lgs. 81 del 2015, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in\nogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i\nlavoratori delle aziende di cui all'art. 1. Inoltre, costituisce condizione\nnecessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti\ndalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, nonché per\nl'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli\nartt. 161, 160, 25, 18 e seguenti (Assistenza sanitaria integrativa, Previdenza\ncomplementare, Formazione continua ed Enti bilaterali) costituisce condizione\nnecessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha\nistituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del\nlavoro e di gestione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalla Associazione imprenditoriale\ne dalle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore\na livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'art. 51\ndel D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Servizi in comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più\nunità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale,\nil personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli\nusi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso\nterzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le\nprerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle OO.SS., tenuto conto delle\ncaratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale,\nconvengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi\navvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge\nquadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di\nnorma entro il 1° trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie\ncomunicheranno alle OO.SS. nazionali dei lavoratori dati conoscitivi\nconcernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo,\ncon particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione\ndella politica turistica, nonché lo stato di attuazione del Codice della\nnormativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al\nD.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti\nOrgani istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del\nlavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle\nparticolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla\nrealizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento\ned alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una\nmaggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno della occupazione\ne della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli\nimpianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione\ndei problemi che ne condizionano l'attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica\ne una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla\nnecessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore\nturistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero\ndell'equilibrio ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa\ndel presente contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti\nche, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto\nanche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e\npaesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso\ndei nuovi investimenti, nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro\nriflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, a richiesta delle OO.SS. dei lavoratori, in appositi incontri a\nlivello regionale, la FIAVET fornirà dati conoscitivi relativi ai piani di\nsviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili\neffetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche\nstrutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle\nripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere\nsull'andamento globale della occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che per “livello territoriale” ai fini del presente contratto\nci si intende riferire al livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Livello aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in\npiù esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed\naventi rilevante influenza nel settore in cui operano, in quanto\nstrategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e\nregionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a\nrichiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle\nOO.SS. competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle\nprospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi\ninsediamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro le OO.SS. verranno informate delle prevedibili\nimplicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione,\nsugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare\nriguardo alla occupazione e alla mobilità del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali\nmodifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei\nlivelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch2>Capo II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la\nCommissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i\nseguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione della attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello\nstrumento del contratto di inserimento\u002Freinserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>e)predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dai Fondi comunitari\npreposti;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di\n“mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia\ndi azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art.\n9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>i)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>l)ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla\nsituazione aziendale redatto ai sensi del D.lgs. n. 198 del 2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil CCNL, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per\nl'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle\nOrganizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata\nraggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che\ncostituiscono le posizioni di una delle componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità\nistituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a\ntermine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e\nquantitativa della occupazione femminile nei Settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la\nCommissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei\ndati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche\ndisponibili presso gli Organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, FOR.TE., Fondo\nEST, QU.A.S., FON.TE.), nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni\nbilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di\ntale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle Parti per\nl'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni\nfemminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 8 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>nei luoghi di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o\nviolenza nel luogo del lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei\nconfronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle Organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono\ninaccettabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono\nsia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso\nforiera di gravi implicazioni sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro;\npossono essere di natura verbale, fisica, psicologica e\u002Fo sessuale e costituire\nepisodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e\nsubordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da\ncasi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che\nrichiedono intervento delle pubbliche autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È interesse di tutte le parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di\nsegnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione\nper proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte\nnel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito\nritardo. Tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con\ncorrettezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su\ninformazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della\nformulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno\nessere sanzionate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze,\noccorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria,\nnei confronti di chi o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime\nriceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui\nall'art. 26, commi 3 bis) e 3 ter) del D.lgs. 196 del 2006, così come\nmodificato dall'art. 1, comma 218) della legge 205 del 2017 (cd. Legge di\nbilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di\nreinserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di\nseguito riportate: “le molestie si verificano quando uno o più individui\nsubiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in\ncontesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui\nvengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono\nessere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o\nlavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di\nnuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di lavoro ostile”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente\nCCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di\nsensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Politiche attive del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto delle continue evoluzioni e dei cambiamenti delle\nleggi che presiedono all'incontro domanda-offerta di lavoro, si impegnano a\ndefinire attraverso specifici accordi, di norma a livello regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di\nqualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e\nsurroga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)iniziative verso i terzi interessati ritenute più idonee al conseguimento\ndegli obiettivi di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di\nqualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con\nriferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal comma 10)\ndel successivo art. ___;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento\nprofessionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche\nattraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi\nderivanti dall'applicazione delle norme del CCNL in tema di orari di lavoro e\nloro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme\nche disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello\ndi area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli\nobiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione dei Settori, del\nprolungamento della stagione e dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Contrattazione integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a 4 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che\nabbiano già disciplinato la materia, il negoziato di 2° livello si svolge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a livello regionale per le aziende che occupano sino a 15 dipendenti e,\ncomunque, per le aziende che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle\nstesse non si svolga la contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle\nimprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che\nricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente\nprevio accordo tra le Parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali\naderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere\niniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della contrattazione integrativa, durante i 2 mesi precedenti\nla scadenza e nei 2 mesi successivi e, comunque, per un periodo\ncomplessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della piattaforma,\nsaranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in\nparticolare del ricorso ad agitazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle\nstrutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni\nstipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi regionali sono negoziati dalle Organizzazioni\naderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole Organizzazioni\nnazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le\nparti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per\nla promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un\nperiodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di\nscadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese\nrealizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sulla esigenza che le\npiattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate\na partire dal 1° gennaio 2020. Copia delle piattaforme sarà inviata anche\nalle parti stipulanti il presente contratto e all'Archivio dei Contratti\nistituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro\n30 giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla\ncontrattazione di 2° livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino\ndifficoltà nella sua realizzazione, trascorsi 60 giorni dalla presentazione\ndella piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva -\nsenza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di\ndifficoltà nel corso del negoziato, una delle Parti potrà chiedere\nl'intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.\nFIAVET e le OO.SS. stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta,\nprovvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio\ncompetente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della\ncontrattazione di 2° livello. Durante tale procedura restano assicurate le\ncondizioni di normalità sindacale di cui al comma 5), per un periodo di 60\ngiorni dalla convocazione del suddetto incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto\ndal presente contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che\navrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle\nimprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione\ndi programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio,\nincrementi di produttività, di competitività, di qualità, di\nredditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto\neconomico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e\ndel lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto\ndell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni\nessenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche\nparzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito\ndelle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente\narticolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di\nalcun istituto legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire\nl'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto\ndalle normative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Indicatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei\nrisultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le Parti\nopereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In\nsubordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla\nrete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette\ninformazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi\nnoti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto\ndella riservatezza dei dati aziendali e personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di\nrisultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere\nassunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e\u002Fo\ndelle relative variazioni, anche combinati tra loro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valore della produzione\u002Fnumero dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valore aggiunto\u002Fnumero dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modifiche alla organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modifiche ai regimi di orario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapporto costi effettivi\u002Fcosti previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incentivazione presenze \u002F partecipazione ai processi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento della vendita biglietteria aerea (IATA\u002FBSP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento della vendita biglietteria ferroviaria (fonte: TRENITALIA e ITALO\nNTV);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dipendenti (INPS, ISTAT);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indice di fiducia del viaggiatore italiano (Fonte: indagine su base mensile\na cura dell'Istituto PIEPOLI commissionata da CONFTURISMO\u002FCONFCOMMERCIO).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha\ncarattere esemplificativo e non esaustivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai\nlavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di\nun accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio\n1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica attuazione di quanto previsto all'articolo precedente sono\nstanziati i seguenti importi lordi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"200\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"86\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">296,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1, 2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">251,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 e\n        5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">222,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e\n        7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">178,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che\nsaranno definiti con accordo integrativo, aziendale o regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti\nintegrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la\nscadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel\nLUL (libro unico del lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo\nspettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa\nprestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in\nproporzione all'entità della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o\ncontrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso\nonnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico\nindividuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente\nCCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° gennaio 2019. Non sono\nassorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi\ncollettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo integrativo individua casi in cui, in presenza di situazioni di\ndifficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad\nammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino\nnegativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non\nsarà tenuta all’erogazione del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi\ndelle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul\npremio di risultato entro il 30 aprile 2020, il datore di lavoro erogherà, con\nla retribuzione del mese di maggio 2020, i seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"222\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">186,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1, 2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">158,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">140,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">112,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5), 6), 7) e 8)\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene demandata alla contrattazione integrativa a livello regionale e\u002Fo\naziendale l'erogazione degli importi di cui al comma 2) del presente articolo\nsecondo modalità diverse che ne prevedono la fruizione da parte dei lavoratori\nin tutto o in parte in prestazioni, opere e servizi corrisposti in natura o\nsotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare),\nprevisti dall'art. 51 del DPR n. 917\u002F1986. Tali importi sono riproporzionati\nper i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di situazioni di crisi economico-finanziaria di particolare rilievo\nin occasione di eventi naturali estremi, accertati dalle parti stipulanti il\npresente CCNL in sede di confronto, anche a livello territoriale e\u002Fo aziendale,\ni datori di lavoro potranno essere esonerati dalla erogazione degli importi di\ncui al comma 10) del presente articolo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Materie della contrattazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto della\nattuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite\nin altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle\naziende che occupino più di 15 dipendenti, al 2° livello di contrattazione,\nregionale o aziendale, disciplinato dai commi 3) e 4) dell'art. 10 sono\ndemandate le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)azioni a favore del personale femminile, in attuazione della\nRaccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.lgs. n. 198 del 2006 e\nsuccessive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso\ndi rapporti di lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi\ninferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto\na quanto previsto dall'art. 77, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti,\nregolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale\nnonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale\napportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo\ndeterminato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt.\n84 e 96;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 106 e 111);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di\nconguaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non\nattuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro\nprestato in uno dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24\nore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di\nlavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 110;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione\ndell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 109 reclamate da particolari\nesigenze produttive aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di\nminor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 113;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella\nclassificazione del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)l’individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità\ndelle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 136);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) premio di risultato di cui all'art. 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei\nlavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della\ncontrattazione integrativa regionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti\ndi lavoro e al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori\nqualificati ove previsto dalla normativa di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e\u002Fo qualifiche\nper le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta\nrispetto a quanto previsto dall'art. 99;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito\nl'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal\npresente contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della\nformazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 69, comma\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è\nistituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale,\nl'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli\nstatuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle\nconcrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle\ndisponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà\nconto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di\nrealizzare possibili sinergie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e\nconsuetudini locali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli\nstagionali, fermo restando quanto previsto all'art. 70;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)retribuzione onnicomprensiva (art. 16);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 40);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività,\nanche mediante l'attivazione degli altri istituti contemplati dalla legge e\ndalla contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Derogabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a formulare in materia di derogabilità una disciplina\ncontrattuale alla luce di quanto previsto dal Protocollo interconfederale 24\nnovembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Retribuzione onnicomprensiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro\nturistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il\nlavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'art.\n13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che\nprevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali\ndifferiti e\u002Fo il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e\u002Fo\ndalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è\nutile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente\nesclusione di sistemi di forfettizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Archivio dei Contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro 15 giorni\ndalla stipula, presso l’Archivio dei Contratti istituito presso l'Ente\nBilaterale Nazionale del settore Turismo e, a richiesta, potranno essere\ninviati al CNEL ovvero depositati presso altro ente se previsto dalle leggi in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IV - ENTI BILATERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere\nl‘istituzione e\u002Fo lo sviluppo degli Enti bilaterali e dei Centri di servizio\ne di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e\ndel coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività\ndegli Enti bilaterali e dei Centri di servizio non può essere sostitutiva di\nquella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue\nl'istituzione e il funzionamento degli Enti bilaterali e dei Centri di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi\nlocali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia\ndiffusione del sistema della bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere\nrappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della\nbilateralità nel settore del Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(EBNT)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti aderiscono all'EBNT, regolato dallo statuto vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività\nindividuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione,\nmercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine\nl'EBNT attua ogni utile iniziativa e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del\nsettore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e\nsulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni,\nelaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il\nsupporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di\ninformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni\nprofessionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di\nformazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni\nlegislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli\naltri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più\nopportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei\nsistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi\nterritoriali e aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla\nloro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936\ndel 1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro\ne per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti\nalla categoria dei Quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori\nTerritoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di\nformazione e lavoro e apprendistato nonché dei contratti a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in\nmateria di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in\nmateria di sostegno al reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione\ncollettiva e\u002Fo dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su\nbase paritetica tra OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 19 - Sostegno a reddito\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente\nBilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori\ndipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e\u002Fo processi di\nristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione aziendale interessati da periodi di\nsospensione della attività, previo accordo tra l'Associazione territoriale di\ncategoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le OO.SS.\nterritoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente\nBilaterale Territoriale, con apposito regolamento, che sarà sottoposto alla\npreventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo\ncontrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al\nsostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in\nsituazioni di crisi e\u002Fo in processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione\naziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata\nin un apposito Fondo costituito presso l'EBNT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le\nmodalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si\nconsiderano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità\nproduttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente\nbilaterale, abbiano accentrato in una unica provincia il versamento di imposte\ne contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli Enti bilaterali\ndel settore Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra\nl'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura\npari ad almeno il 20% della indennità di disoccupazione. In caso di\nmodificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le Parti si\nincontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno\nspecifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio\ndi competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le\nmedesime finalità, negli esercizi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano\nsalve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente\nfunzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa\ncontrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che\npertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante il\nregolamento deliberato dall'EBNT per la disciplina del funzionamento del Fondo\nper il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui\nal comma 2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Enti bilaterali territoriali del settore Turismo (EBT)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale è costituito, di norma a livello regionale, ed è\nstrutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente\ndefinite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In\ncaso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare in via transitoria la\ncostituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e\u002Fo\na specifiche aree territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le\nParti, per singole aree omogenee subregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività\nindividuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,\nformazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBT promuove e\ngestisce, a livello locale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche\nin collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate\nall'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori\ncoinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la\ncessazione e\u002Fo la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,\novvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da\ntali provvedimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che\npartecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri\ninterventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio della attività dei\nCentri di Servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta\ndi lavoro e il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in\ncollegamento con l'EBNT e con la rete degli EBT e con i servizi locali per\nl'impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano\npredisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al\nmiglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano\nl'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle\ncaratteristiche delle attività del comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia\ndi tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo\nstrumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di\noccupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale,\nrealizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti\npeculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima\ndei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni\nsulle materie oggetto di analisi dell'EBNT inviando a quest'ultimo i risultati,\ndi norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate\ndalle Associazioni imprenditoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi\nrealizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine,\ninviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'EBNT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro\nal fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro\n(anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le\nesigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze\nterritoriali, settoriali e\u002Fo di comparto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali\nall'EBNT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti\nche li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la\nnormativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Centri di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri\ndi Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio si realizza con accordo\nspecifico dei Soci. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le Parti potranno\npromuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente\nBilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Centro di Servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si\navvalgano degli strumenti di cui agli artt. 91 e 99;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei\nrapporti di lavoro extra e di surroga ricevendo a tal fine le domande dei\nlavoratori di cui all'art. 99 del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può svolgere compiti di segreteria tecnica degli Organismi paritetici\ncostituiti dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e\ndagli artt. 18 e 20 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse\nnecessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché\nquelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello\nlocale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i\nCentri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di\nServizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse\ne le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente\narticolo e dagli artt. 18 e 20;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i territori e\u002Fo i comparti in cui non sia costituito il Centro di\nServizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente\nBilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Finanziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli\nEnti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità\ntassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di\nservizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello\n0,40% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico\ndel datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente contratto\nsi è tenuto conto della obbligatorietà del contributo di cui al precedente\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente l'azienda che omette il versamento delle suddette quote è\ntenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione,\nnon assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14\nmensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 143 e la\nstessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto alla\nerogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il\nversamento di quote di importo complessivamente inferiore ad € 51,65 possa\nessere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e\nagli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1)\nsono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'Accordo nazionale del 7 giugno 2002 il sistema si avvale della\nConvenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l'INPS e le parti stipulanti il\npresente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per\nciascuna provincia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 10% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento\ndell'EBNT. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del\ngettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alternativa, tra gli\nEnti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle\nmore della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme\nriscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di\ncompetenza dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla\nrealizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20, in ragione della\nprovenienza del gettito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente\naccantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferite agli\nenti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto\nstabilito dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in\nquestione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i\ncrediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione\nalle quote riscosse direttamente dagli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Conciliazione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie inerenti all'oggetto del presente Capo potranno\nessere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali\ncoinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 27 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo V - FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti\nalla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del\nsettore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione\ndelle risorse umane con particolare riferimento alla formazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle\nParti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva\nsui mercati internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del\nlavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei,\nindividuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle\npolitiche e degli strumenti operativi di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla\ndefinizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di\nflessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto\nl'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo\nsviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di\noccupabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema dell'EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come\npropria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda\nalle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il\nriconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla\nformazione per lavoratori e imprese, l'integrazione tra sistemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente contratto le Parti ribadiscono il valore strategico della\nformazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci\ndi agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso\ndi specifici titoli di studio e\u002Fo di adeguata esperienza professionale,\nindividuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle\nrelative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conseguenza di ciò, le Parti hanno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la\nformazione professionale dei lavoratori neo-assunti e la formazione continua\ndei lavoratori in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento\na: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a\ntempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il\nruolo strategico in funzione della formazione professionale e della\nagevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, vista l'attività in materia di formazione professionale\nsviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine\ndi potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere\nalle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei\nconfronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare\nriferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati\nper il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata\nalle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano\na sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli\nAssessorati regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di\nrealizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di\nconfronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento\nallo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione\nprofessionale; le Parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali\npossano essere attivate anche al livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerato che ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre\n2000 n. 388 e successive modificazioni i Fondi paritetici interprofessionali\nnazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi\naziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti\nsociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque\ndirettamente connesse a detti piani concordate tra le Parti, reputano opportuno\nindividuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di\nservizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed\nefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di\nformazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo interprofessionale\nper la formazione continua dei lavoratori dei settori Commercio, Turismo e\nServizi (FOR.TE.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il Fondo\ninterprofessionale si avvalga di EBNT e delle sue articolazioni territoriali\nquale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei\nfabbisogni formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 26 - Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita una Commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del\nsupporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.lgs. n. 81 del\n2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali\nadattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di completamento dei lavori della istituenda Commissione, le Parti\nconvengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'art. 37 del\nD.lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di\nformazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per\ni rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla\ncompetenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, e alla competenza degli\nEnti bilaterali territoriali per le altre aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o\ndeterminato di durata superiore ai 3 mesi - i datori di lavoro rilasciano al\ndipendente una autocertificazione della attività formativa svolta presso\nl'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VI - COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Composizione della Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi\nparitetiche e sarà composta da 6 rappresentanti di cui 1 rappresentante della\nFILCAMS, 1 rappresentante della FISASCAT, 1 rappresentante della UILTuCS, 3\ndella FIAVET.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione avrà sede presso la FIAVET.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Compiti della Commissione paritetica nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il\nrispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla\npremessa del presente contratto. A tal fine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del\npresente contratto e di altri Contratti e Accordi Nazionali di Lavoro\nriguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di\napplicazione del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal contratto, soluzioni\nche, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei\nsingoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli\naccordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli\nEBT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione,\nl'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi\nintegrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle\nOrganizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo\ntentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette\nOrganizzazioni locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e\nl'interpretazione del presente CCNL e di altri contratti e accordi nazionali\nriguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di\napplicazione del presente CCNL, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi\nazione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole\ncomponimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende\npromuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la\nCommissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in\nordine all'oggetto della vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà formalmente convocata dalla Associazione\nimprenditoriale competente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e si\ndovrà pronunciare nel merito entro i successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o\ndi mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza\nda un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione\nunanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Commissioni paritetiche territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i\npropri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni\nParitetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà delle OO.SS. locali dei lavoratori di designare i\npropri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei\nrappresentanti da parte di qualcuna delle OO.SS. locali dei lavoratori non\ncostituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione\ndelle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla\nistituzione della Commissione per le vertenze individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette Commissioni avranno sede presso l'articolazione di FIAVET\nterritorialmente competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Procedure per la composizione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti,\nle controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi\ncollettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di\nseguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere\nesaminate dalle Parti entro 10 giorni o comunque entro un termine concordato\nper la ricerca di un accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale termine, le Parti - senza perdere la titolarità della\nrappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione\n- si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6), al fine di\nraggiungere un accordo entro i 20 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della\ndiscussione relativi a tali procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti\nle Parti non procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta\nda 1 rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della FILCAMS, della\nFISASCAT, della UILTuCS e da 3 rappresentanti della Associazione locale\nimprenditoriale aderente alla FIAVET.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è convocata dalla Associazione locale imprenditoriale\ninteressata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da\nuna delle parti rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione\ndell'oggetto di controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione dovrà pronunciarsi entro 20 giorni dal ricevimento della\nrichiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le\nAssociazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di\ncomposizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni\ndella Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente\nCCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è\nprescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con\nl'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli\nintegrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite\nla Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita\nrichiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del\nverbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione\ndelle Parti nella vertenza entro e non oltre 10 giorni dalla firma del verbale\nsuddetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di cui al comma 6) assume il ruolo di coordinamento delle\nCommissioni di conciliazione di cui al successivo art. 31. In tali contesti si\nterrà periodicamente una valutazione dell'andamento delle attività di\nconciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte\nper il miglior funzionamento della attività conciliativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e seguenti, le vertenze individuali relative\nai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di\napplicazione del presente contratto e il relativo personale dipendente saranno\ndemandate, prima della azione giudiziaria, all'esame di una Commissione di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un\nrappresentante della locale O.S. degli imprenditori alla quale l'azienda\naderisce e\u002Fo conferisce mandato (FIAVET) e da un rappresentante della locale\nO.S. locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e\u002Fo conferisce\nmandato (FILCAMS-CGIL o FISASCAT-CISL o UILTuCS-UIL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro\ndi servizio o presso l'Ente bilaterale territoriale, cui compete l'istituzione\ndi un'apposita Segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali\ndella controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a\nmezzo raccomandata a\u002Fr o altro mezzo equipollente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le Parti per\nuna riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta\nstessa, invitandole a designare entro otto giorni le Organizzazioni cui\naderiscono e\u002Fo conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e\nsospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni\nsuccessivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla\npresentazione della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell'esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di\ncomposizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata\ncomparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà alla parte\ninteressata la relativa attestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie,\ndovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato\naccordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le Parti\nconcordano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione, su richiesta della Parte più diligente,\ndeposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per\nterritorio ai sensi degli artt. 411 e 412 c.p.c. Una copia è conservata agli\natti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione\ndelle parti interessate e delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica\ndel presente contratto, né degli accordi territoriali. L'interpretazione\nautentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione\nParitetica Nazionale per il CCNL e alla Commissione Paritetica territoriale per\ngli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può\nrivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni di conciliazione sono istituite con Accordo sindacale tra le\nOrganizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia\ndell'Accordo dovrà essere inviata all'EBNT per l'inclusione nell'Archivio dei\nContratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Collegio arbitrale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o all'art. 31\ndel presente contratto non riesca o comunque sia decorso il termine previsto\nper il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità\ngiudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533,\nciascuna delle Parti può promuovere il deferimento della controversia ad un\nCollegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle\nOrganizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che\ndovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al comma 1). Il Collegio arbitrale\ncompetente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di\nconciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istanza della Parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale\nprecedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a\ndefinire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la\nParte stessa aderisce e\u002Fo conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio\narbitrale, e contemporaneamente all'altra Parte. L'istanza sottoscritta dalla\nparte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a\u002Fr o raccomandata a\nmano, entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio\ndi conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale\nadesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento\ndella istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima\nudienza uno scritto difensivo. Entrambe le Parti possono manifestare la propria\nvolontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da\nrecapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima\nudienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dalla\nOrganizzazione imprenditoriale territorialmente competente (FIAVET), un altro\ndesignato dalla O.S. territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTuCS) a cui il\nlavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di\npresidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle Parti possono\ncoincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle\nstesse Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del Collegio,\nquest'ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in una apposita\nlista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di\nciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni\npredette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica 1 anno\ne il suo mandato è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15\ngiorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere\nad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle\nParti o dei procuratori di queste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali ulteriori elementi istruttori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima\nriunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la\nfacoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori\n15 giorni, in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della\nprocedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di\nSegreteria del Collegio sono svolte dalla Segreteria di cui all'art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è\nistituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533 e s.m.i.\ne svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le\ndisposizioni dell'art. 412 quater c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Procedure di conciliazione e arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>relative alle sanzioni disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi\ndelle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore\nal quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20\ngiorni successivi, anche per mezzo della O.S. dei lavoratori alla quale è\niscritto e\u002Fo conferisce mandato, la costituzione, tramite la Segreteria della\nCommissione di conciliazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di\nciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in\ndifetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso\nla Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di\ncomune accordo dalle locali OO.SS. dei datori di lavoro e dalle locali OO.SS.\ndei lavoratori aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta,\ninvita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al\nCollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio\nrappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma\nprecedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del\nCollegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Procedure di conciliazione e arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>relative ai licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla\nCommissione di cui all'art. 31, per il tentativo di conciliazione di cui\nall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo facoltativo\ndi conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di 180 giorni previsto dal comma 1) dell'art. 6 della legge n.\n604 del 15 luglio 1966 per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino\nall'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà\nessere inviata all'Istituto territoriale del lavoro competente per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca,\nciascuna delle Parti entro il termine di 20 giorni potrà promuovere, anche\nattraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il\ndeferimento della controversia al Collegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette\nmotivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto\nprevisto dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 e dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.\nNel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione,\ndeve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso\nl'anzidetto termine di 3 giorni senza che l'azienda abbia provveduto alla\nriassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere\nal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della indennità suddetta non può essere inferiore a 2 mensilità\ne mezzo né superiore a 6 dell'ultima retribuzione e deve essere determinato\navendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della\nimpresa, alla anzianità di servizio del lavoratore, al comportamento e alle\ncondizioni delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura massima della predetta indennità è elevata a 10 mensilità per i\nprestatori di lavoro con anzianità superiore a 10 anni e può essere\nmaggiorata fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità\nsuperiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15\nprestatori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la\ndeterminazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VII - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui\nall'art. 27 e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui all'art. 29 e\nallo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurati dalle OO.SS.\nstipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni dettate dal presente Capo non modificano gli accordi\nterritoriali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Commissione nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione di quanto previsto all'art. 35 del presente\nCCNL, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale,\nnonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle\nparti contraenti e per assicurare l'efficienza delle loro strutture sindacali\nal servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione\nl'apposito contributo di assistenza contrattuale denominato CO.VE.L.CO. - _____\na carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, a favore delle Organizzazioni\nnazionali stipulanti, di cui all'Accordo nazionale stipulato in data ______,\nmodificato con accordi ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della\nFIAVET, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle OO.SS.\ndei lavoratori stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Convenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene estesa alle Imprese di Viaggi e Turismo la Convenzione del 1° agosto\n1963 modificata con Accordo del 3 marzo 1967 per il funzionamento delle\nCommissioni di conciliazione delle controversie di lavoro del settore del\ncommercio, stipulata tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e\ndel Turismo e le Federazioni Nazionali dei lavoratori del commercio da una\nparte e l'INPS dall'altra e con la quale quest'ultimo si è impegnato a\nprovvedere alla riscossione del contributo CO.VE.L.CO. opportunamente\nmodificata secondo le norme di cui agli articoli seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Modalità di calcolo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di cui all'art. 36 dovrà calcolarsi mediante l'applicazione\ndelle rispettive aliquote percentuali di cui ai commi seguenti sulle\nretribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Aliquota\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aliquota di diretta competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti\nviene complessivamente fissata nella misura dello 0,20% di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a carico dei lavoratori: 0,10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a carico dei datori di lavoro: 0,10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto disposto al successivo comma, le aziende sono\ncomunque tenute a versare un contributo pari a quello cumulativamente versato\ndai rispettivi dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Commissioni locali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che concerne la realizzazione di quanto previsto dall'art. 35, con\nriferimento al finanziamento delle spese per le Commissioni locali e per le\naltre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti\ne per assicurare l'efficienza delle strutture sindacali dei lavoratori e dei\ndatori di lavoro a tali livelli, è data facoltà alle Associazioni Provinciali\ndelle parti stipulanti di agganciarsi al sistema nazionale di riscossione\ntramite INPS determinando localmente con appositi accordi aliquote aggiuntive\nal contributo nazionale di cui all'art. 39 a carico dei lavoratori e dei datori\ndi lavoro (sostitutivi - ove esistano - degli eventuali altri accordi locali\nsulla materia già esistenti nelle singole province interessate).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Modalità di riscossione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti\nil contenuto del presente capo. Le operazioni relative al calcolo e alla\nraccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante\ntrattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga, nei confronti\ndi tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente\ncontratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a\nmezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice\ncopia entro e non oltre il periodo di paga successivo. Una copia sarà\nconservata dal datore di lavoro e l'altra sarà da questi trasmessa alla\nCommissione Paritetica Territoriale per le vertenze di lavoro presso\nl'Associazione territoriale Imprese di Viaggi e Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta norma dovrà essere applicata anche ai lavoratori nuovi assunti ai\nsensi e con le modalità di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta stabilito (e i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile\naccettazione in uno con la firma del presente contratto) che il datore di\nlavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi\nnatura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico\ndei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente\ncapoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto ne avanzare\nrivendicazione alcuna neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle\ntrattenute effettuate in osservanza delle norme di cui al presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Vertenze di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze\nindividuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale\n“CO.VE.L.CO. - Imprese di Viaggi e Turismo” mentre la Commissione Nazionale\nvertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale CO.VE.L.CO. del\nsettore Imprese di Viaggi e Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VIII - ATTIVITÀ SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Delegato aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese da 11 e sino a 15 dipendenti, le OO.SS. stipulanti possono\nnominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei\nlavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per\nl'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle\nsue funzioni è nullo ai sensi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Dirigenti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da\nconsiderarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle OO.SS. dei\nlavoratori stipulanti il presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di RSA costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300,\nnelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15\ndipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie\ndelle Organizzazioni stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)della RSU costituita in luogo delle RSA, ai sensi dell'Accordo\ninterconfederale 27 luglio 1994 e del 24 novembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata\ndalla O.S. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata alla impresa e\nalla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva a un'altra dei\nlavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il\nperiodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione\ndella stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni\ninerenti all'esercizio della carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato di delegato aziendale di cui all'art. 43 e di dirigente sindacale\ndi cui alla lett. b) del comma 1) del presente articolo conferito ai dipendenti\nassunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di\nlavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere\nconcordata tra Direzione aziendale e Comitato elettorale, possono essere\ncandidati per l'elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di\nlavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del\nrapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli\neletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione\nriassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti\nnumerici di cui all'art. 2 dell'Accordo interconfederale 27 luglio 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavtxt\">\u003Ch3>Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del comma 1)\ndell'art. 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni O.S. stipulante,\nhanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle\nriunioni degli Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a\n6 ma non superiore a 15;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno\nconcessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nella azienda,\nnella misura massima di 70 ore per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU di cui alla lett. c) dell'art. 44 hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto al comma 3) spetta a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al comma 3) del presente articolo saranno pari a 8 ore\nmensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle\nimprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di 1 ora\nall'anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 3) deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite\ni competenti Organismi delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi previsti dai commi 1) e 3) del presente articolo sono\ncumulabili.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia stata costituita la RSU si applicano alle RSA i parametri\nriportati ai commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSA di cui alla lett. b) del comma 1) dell'art. 44 hanno\ndiritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a un dirigente per ciascuna RSA nelle unità che occupano fino a 200\ndipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a un dirigente ogni 300 o frazioni di 300 dipendenti per ciascuna RSA\nnelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la\nstessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a un dirigente ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti della categoria per\ncui è organizzata la RSA nelle unità di maggiori dimensioni, in aggiunta al\nnumero minimo di cui alla lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo saranno pari a 8 ore mensili nelle\nimprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui\nalla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di 1 ora all'anno per\nciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 1) deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite\ni competenti Organismi delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Permessi sindacali non retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 44 hanno diritto a\npermessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a\ncongressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima\ntramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee\nregionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a\nrichiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata\ndel loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Diritto di affissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle\nOrganizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito\nalbo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi in\nluogo non accessibile alla clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali\nattinenti al rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente\nconsegnate alla Direzione dell'esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i\nlavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee\nindette dalle OO.SS. singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale\nin cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di\nlavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro,\nsecondo ordine di precedenza delle convocazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione dovrà essere comunicata alla Direzione della impresa con\nsufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante\nl'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni dei sindacati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 ore di durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in\nsede aziendale tenendo conto della esigenza di garantire in ogni caso la\nregolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità\nricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di\nvendita al pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici\ndipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia\ngenerali che per categorie, su materie inerenti alla attività sindacale,\nindetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i\nlavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Norme generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di\nesercizio della attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si\nrinvia alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e all'Accordo interconfederale 27\nluglio 1994 e Protocollo 24 novembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Norma transitoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le norme\nriferite alle RSA di cui agli articoli che precedono e all'allegato al presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, così come stabilito dall'art. 2 dell'Accordo\ninterconfederale 27 luglio 1994 e Protocollo 24 novembre 2016, le elezioni\ndelle RSU sono indette dalle OO.SS. dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad avviare il confronto in tema di rappresentanza e\nrappresentatività, sulla base dei Protocolli interconfederali sottoscritti\nalla data di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Contributi associativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale.\nTale contributo non sarà inferiore all'1% della paga base e contingenza in\natto al 1° gennaio di ciascun anno e per 14 mensilità e sarà trattenuto ai\ndipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega\ndebitamente sottoscritta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda verserà mensilmente, salvo diverso accordo scritto con le OO.SS.\ndi appartenenza del lavoratore, l'importo della trattenuta al sindacato di\nspettanza; al contempo, su richiesta della medesima O.S., trasmetterà a\nquest'ultima l'elenco dei lavoratori iscritti evidenziando la quota associativa\ntrattenuta ad ognuno di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni\neventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente\nsegnalata dalla O.S., con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in\nsenso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 54 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su 10\nlivelli professionali, di cui 2 relativi alla categoria Quadri, e altrettanti\nlivelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni sono\nconsiderati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del RD\n1° luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio e di\nadeguata formazione professionale specialistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle\ndeclaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente\nspecificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e\norganizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della azienda e svolgano, con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia\ndecisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il\ncontrollo dei diversi settori e servizi della azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una\nstessa azienda, anche se ubicate in località diverse, compresi i network di\nagenzie di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali\ncorrelativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via\ncontinuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura\norganizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità\norganizzativa in condizioni di autonomia decisionale e amministrativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile agenzia di categoria A) e B) con autonomia tecnica e\namministrativa di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con\nattività centralizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile selezione e formazione del personale (HR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed\nai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,\nfunzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile agenzia di categoria A) e B) con funzioni tecniche e\namministrative subordinate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile agenzia di categoria B) oppure A) con autonomia tecnica e\namministrativa di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di\nviaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista - programmatore\u002Fprogrammatrice CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in\napplicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e\ncontrollo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta\nuna particolare competenza professionale e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i\nreparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali\narchivio, copia e spedizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile agenzia di categoria C), con autonomia tecnica e\namministrativa di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo di\nnetwork di imprese di viaggi e turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile Team business travel \u002F leisure \u002F MICE (Meetings, Incentive,\nCongress, end Events);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e\nadeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di\nautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che\ncomportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante\nadeguata preparazione teorica e\u002Fo tecnico-pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno\nanche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e\ncioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e\u002Fo\nalle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con\ncapacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore\u002Fprogrammatrice di acquisita capacità, intendendosi per tale\nl'impiegato tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione\ndi costi per viaggi nazionali e internazionali di gruppi e individuali con\nconoscenza completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature\nelettroniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promotore\u002Fpromotrice commerciale addetto allo sviluppo e alla illustrazione\ndella attività di agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di\nalmeno due lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa alla stesura di documenti, report, presentazioni, fogli di\ncalcolo in lingua estera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa a data entry e stesura documenti in lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretario\u002Fsegretaria di Direzione corrispondente in lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-traduttore\u002Ftraduttrice e\u002Fo corrispondente in lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere e\u002Fo addetto\u002Fa al cambio delle valute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato\u002Fa amministrativo e\u002Fo contabile di acquisita esperienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato\u002Fa con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto alla\nassistenza e\u002Fo accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-programmatore\u002Fprogrammatrice CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque\nacquisite e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e\u002Fo\nalle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche anche con\nmezzi di tariffazione automatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato\u002Fa addetto ai servizi operativi proiettivi e\u002Fo ricettivi con\nmansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato\u002Fa addetto alla promozione e acquisizione della clientela di\nagenzia e dei network;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato\u002Fa con buona conoscenza di una lingua estera addetto alla\nassistenza e\u002Fo all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa ad inserimento dati e documenti su archivi informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- transferista (addetto alla assistenza e ricevimento agli arrivi e\npartenze);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegato\u002Fa addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già\nprogrammati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore\u002Foperatrice CED;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hostess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa battitura di testi e data entry;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto\u002Fa alla stesura di documenti, report, presentazioni, fogli di\ncalcolo in lingua italiana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa esclusivamente alle macchine contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u002Fa al centralino e\u002Fo telescriventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fatturista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore\u002Foperatrice macchine perforatrici e\u002Fo verificatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- archivista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portavalori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6 super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità\ne cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante\nguida di mezzi di trasporto ed operazioni complementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze\nprofessionali e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-custode\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale addetto a mansioni di semplice attesa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività\nanche con macchine già attrezzate e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale di fatica e addetto alle pulizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il\n“dirigente tecnico” o “direttore tecnico” di cui alle norme RDL 23\nnovembre 1936 n. 2523, legge 4 aprile 1940 n. 860, Circolare n. 08680 del 25\nnovembre 1955 del Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti\nmodificativi e integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante ma deve\nessere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese di viaggi e turismo il “direttore tecnico”, disciplinato\ndalle leggi regionali in tema di autorizzazione all'esercizio della attività\ndi agenzia di viaggi e turismo, e analoghi provvedimenti modificativi e\nintegrativi, è colui che svolge, con continuità ed esclusività, attività di\ncoordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione della evoluzione della organizzazione del lavoro\ne delle nuove professionalità del settore, concordano di istituire una\nCommissione per valutare l'aggiornamento delle declaratorie del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 – Inquadramento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie,\nqualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come\nrisultano dalla classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni\nnon riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato,\nsulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali e\nin caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive\nOrganizzazioni nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnei CCNL sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi,\nl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra norma\nin vigore o emananda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha\nrappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di\nclassificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere\nl'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti\nnella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come\nconseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni\nimprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle\nobbligazioni in tale presupposto assunte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Passaggi di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento\ncorrispondente alla attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva,\nove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente\ncon diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assegnato al livello superiore ha diritto alla retribuzione\ncontrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca all'atto della\nassegnazione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello,\nconserverà la relativa eccedenza come assegno ‘ad personam’ riassorbibile\nin caso di futuri aumenti in presenza di clausola espressa di\nassorbibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al comma 1), al fine di valutare la normativa\ndel presente articolo rispetto a quanto disposto dal D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.,\nle Parti avvieranno il confronto entro giugno 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente,\ntenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga\nabitualmente prestata, che non si tratti di un normale periodo di addestramento\ne che non abbia carattere accessorio o complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconosciute le peculiarità del comparto delle imprese di viaggi\ne turismo, soggetto a forti variazioni della domanda anche in periodi di\nstagionalità, concordano nell'istituire una Commissione tecnica che esaminerà\n- anche avvalendosi del supporto dell’EBNT -, e alla luce della evoluzione\nlegislativa, le tipologie contrattuali “atipiche” utilizzabili nel comparto\ndelle imprese di viaggi e turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente CCNL, premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Settore è contrassegnato da ampia mobilità professionale e\nterritoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da\nvalorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità\ncompetitiva sui mercati internazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche strutturali delle attività del Settore implicano un\nmercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche della\nattività del Settore rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a\nrispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sulla\norganizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili\ndiversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della Unione\nEuropea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel\npanorama occupazionale del turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle\nprofessionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il\nmonitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di\nfacilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorire le esigenze\ndelle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia\ndal lato del servizio alle aziende e ai lavoratori, può essere svolto dagli\nEnti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, le Parti, preso atto della evoluzione del mercato del\nlavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata\nl’opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli\noperatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti\ncapaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la\ncreazione di nuove occasioni di impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ribadiscono il valore strategico della formazione professionale,\nindividuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle\nrelative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-concordano che l’EBNT e le sue articolazioni territoriali possano\nagevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Parti ritengono opportuna la istituzione di uno\nstrumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno\nrivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le\nprofessionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti da EBNT ha\ncarattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle\nnormative che tutelano la privacy, potranno comunicare a EBNT e alle sue\narticolazioni territoriali, che sarà attrezzata di conseguenza, le\ninformazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle\nesperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi\nfrequentati, crediti e debiti formativi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le\ncaratteristiche del servizio che sarà attivato da EBNT e i relativi aspetti\norganizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato,\nriconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle\ncompetenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato\nper il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel\nmercato del lavoro. In tale contesto, le Parti assegnano agli Enti bilaterali\nun ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo\ndei sistemi di riconoscimento delle competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Tipologie di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani, è definito secondo le seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il\ndiploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione\ntecnica superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contratto di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 59 - Disciplina generale del contratto di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene\nl'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nrapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del\nperiodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del\ntermine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente\nposticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore\ndi lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le Parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In\ncaso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni\npreviste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato, le Parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con un preavviso di 30 giorni\ndecorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a\ntrovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di\nmancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., all'apprendista si applica il\ntrattamento previsto dall'art. 190. Se nessuna delle Parti recede il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione\ndelle disposizioni del presente contratto, e in particolare di quelle relative\nad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali\ne formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di\nregole per l'attivazione dell’apprendistato professionalizzante,\nimmediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di\nqualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la\npossibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle\nesigenze aziendali e, laddove l’azienda ne ravvisi l’opportunità, di\nusufruire della assistenza di EBNT e delle sue articolazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Numero di apprendisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori pari o superiore a 10 unità può assumere, non può\nsuperare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio\npresso il medesimo datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori inferiore a 10 unità non potrà superare la proporzione\ndi un apprendista per ogni lavoratore qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in\nnumero non superiore a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia\nmantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. A tal fine, non si\ncomputano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di\napprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i\ncontratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti\nstagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque\nsalva la possibilità di assumere un apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l’obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle\nsue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la\ncapacità di diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla\nlavorazione o al mestiere per il quale è assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento\ndei titoli di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso\nformativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il tramite del\nCentro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa\nsarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la\npotestà dei genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Obblighi dell'apprendista\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto\ne le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché\nquesti non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla\nnormale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le\nseguenti proporzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° anno: 80%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° anno: 85%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° anno: 90%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 4° anno: 95%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti del 95% si applica nei casi in cui la\ndurata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è superiore\na 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli\nstagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso di cui all'art. 59 continua a trovare\napplicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto\ndi apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del\npresente Accordo sono conservati ‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto\ndelle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui al comma 1) restano valide anche in caso di conferma\nanticipata dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Modalità di erogazione della formazione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta dal datore\ndi lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate\npubbliche o private o dell'Ente bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle discipline regionali, la formazione può essere svolta\nanche in modalità FAD: “e-learning”, attività di accompagnamento svolta\nattraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di\ntele-affiancamento o video-comunicazione da remoto e su piattaforme ‘on\nline’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale,\ninformale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di\nformazione tecnico-professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di\napertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del\nturno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le\nstesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto\ndella integrale applicazione del presente CCNL, e in particolare di quanto\nprevisto dall'art. 59, comma 5). Tale certificazione andrà inviata all'EBT\ncompetente (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad\neffettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e\nattestando la sussistenza dei seguenti requisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui\nall'art. 42, comma 5), lett. c) del D.lgs. n. 81 del 2015 in possesso di titolo\ndi studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata\nesperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano\nformativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso\ndal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale\nindividuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere\ncompetenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento\npari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla\nfine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per\nl'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà\nmettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate\ncompetenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente\ncontratto ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)registrazione della formazione effettuata e della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto\nformativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza\ndei supporti sopraindicati lo svolgimento della formazione potrà essere\nattestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dei principi stabiliti dal presente CCNL, la contrattazione di\n2° livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della\nformazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo\nconto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali\ndell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa dell’impresa, del territorio o del\nsettore, tramite il fondo FOR.TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Piano formativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano\nformativo individuale secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 1) del\nD.lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli artt. 43 e\n45 del D.lgs. n. 81 del 2015 vale quanto previsto dalle diverse modalità\nindividuate dai soggetti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori\naderenti alle parti stipulanti il presente CCNL possono affidare al sistema\ndegli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la\nrispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel\npresente CCNL. Il monitoraggio della attuazione del piano formativo è affidato\nall’Osservatorio sull’apprendistato appositamente costituito all’interno\ndegli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione\nparitaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del CCNL,\nche opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2) è svolta\ndall’EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende\nmultilocalizzate potranno depositare presso l’EBNT i piani formativi standard\nprevisti dalla azienda per le specifiche figure professionali che intendono\nassumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la\ncorrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal\npresente CCNL. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard\naziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei\npiani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza\ndi tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti\ninviando all’EBNT copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Profili formativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In allegato al presente contratto sono indicati i profili formativi\ndell’apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell’art. 44,\ncommi 1) e 2) del D.lgs. n. 81 del 2015. Nel caso la singola azienda intenda\navviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della\npresente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale\ncompetente. L’ente bilaterale competente per territorio invia ogni sei mesi i\nnuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella\ncontrattazione collettiva del Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa\nattestazione l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’INAPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Durata del contratto di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2) del D.lgs. n. 81 del\n2015 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"564\">\n  \u003Ccol width=\"157\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"564\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(mesi)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"564\">\u003Cp align=\"justify\">2), 3), 4), 5) e 6S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"564\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"564\">\u003Cp align=\"justify\">3) per la qualifica di\n        addetto\u002Foperatore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle prenotazioni in Imprese di viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) per la qualifica di addetto\u002Foperatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle prenotazioni in Imprese di viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Durata della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2) del D.lgs. n. 81 del\n2015 la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"286\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"100\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ore medie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">annue\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2), 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4), 5) e 6S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"100\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato\nla cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui\nai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base\nalla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della azienda anticipare in tutto o in parte le ore di\nformazione previste per gli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello può stabilire un differente impegno\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di\napprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso\naltri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati\nai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL, purché\nl'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia\nintercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Apprendistato in cicli stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto,\nai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5) del D.lgs. n. 81 del 2015 è\nconsentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di\nprima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale\nanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una\nstagione e l'altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il\ndiritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione\nsuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione\nriconoscono ai lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Disciplina contrattuale dell’apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per la qualifica e il diploma professionale,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>il diploma di istruzione secondaria superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e il certificato di specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2) del D.lgs.\nn. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7) del\nmedesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa e\nper le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano\ncurriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,\neccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in\nmisura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di\npari livello secondo le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° anno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° anno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° anno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° anno: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli apprendisti del 70% si applica nei casi in cui la cui\ndurata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 43, comma 9) del D.lgs. n. 81\u002F2015, successivamente al\nconseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma\ndi istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del\ncontratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata\ncomplessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante all'art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2), lett. c) del\nD.lgs. n. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3) del\nmedesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e\nper le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il\ndatore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto\nprevisto per l’apprendistato professionalizzante all'art. 64, ai sensi\ndell’art. 41, comma 2), lett. b) del D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’inquadramento finale nei livv. A), B) e 1) potrà essere stipulato\nunicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui all’art. 70 trovano applicazione anche con\nriferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo\ncostituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva,\noggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Trattamenti normativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per\ni lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria di\ncui all’art. 161 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (FON.TE.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Intese con le Regioni e le Province autonome\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il\ndiploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e\nricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione\ncollettiva, oggetto di intese con le regioni e le province autonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa delle intese di cui al comma precedente restano valide, in quanto\ncompatibili, le intese esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento alle specificità delle Province autonome di Trento e Bolzano\nsono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle\ncontrattazioni integrative territoriali vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo II - LAVORO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad\nagevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai\nlavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con\norario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la\nflessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito\ndella giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze\nindividuali dei lavoratori, anche già occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno\na tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a\ntempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative\ndell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del\nD.lgs. n. 81\u002F2015 in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 85 del presente\ncontratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve\nrispondere a quanto previsto dal successivo art. 78.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma\ncon le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 106\nper il personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di\nlavoro di cui alle lett. a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con\nsistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della\nrelativa normativa, dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Instaurazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità\nall'entità della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tutte le altre condizioni di impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della\nprestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa\ndella determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito\nlo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai\nseguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e\nlimiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle caratteristiche peculiari del settore, a livello aziendale\no territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile\ndell'orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili\nin ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché\nidentificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi\nnell'ambito di un equilibrato assetto organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di\n2° livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Caratteristiche del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà di entrambe le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili\ncon la natura del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro\nsupplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione\neffettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze\norganizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino\nad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai\nfini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla\ngratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di\nfine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro\nsupplementare la maggiorazione percentuale del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Esame congiunto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame\na livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del\nsettore, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare\nsvolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni\nunici e al funzionamento dell’istituto dei permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali,\nin atto, con riferimento alla materia di cui al presente Capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Clausole elastiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale,\nle parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della\nprestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle\nclausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei\nprincipi generali qui di seguito indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel 2°\nlivello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state\nraggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni\ndi cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole elastiche è di\nalmeno 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia\nclausole relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione, sia clausole di variazione della durata in aumento della\nprestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione\nlavorativa annua concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della\ncollocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore\nin cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola\nmaggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di\nvariazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per\nle sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non\ninferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota\noraria della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Modalità applicative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni previste dal precedente articolo non rientrano nella\nretribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro\na seguito della applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal precedente\narticolo, a fronte dell'applicazione di clausole elastiche le parti interessate\npossono concordare una indennità annuale in ogni caso pari ad almeno €\n120,00 non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche\nnon integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né\nl'adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'atto scritto di ammissione alle clausole elastiche deve prevedere il\ndiritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di\nsvolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze personali di cui all'art. 129 del presente CCNL debitamente\ncomprovate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sia affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, certificate dal Servizio sanitario pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3) della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non\nin grado di compiere gli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali,\npareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\ndi studio legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi\n6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un\npreavviso di almeno 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà\ndel datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione\ndelle clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso\ndi almeno 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Part-time weekend\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata\ndi almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti\nipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- percettori di forme di sostegno\u002Fintegrazione al reddito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità\nrelative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione\npotranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà\nessere frazionata nell'arco della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti promuoveranno iniziative presso gli Organi competenti affinché,\nnell’ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano\nconsiderati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo\nparziale rispetto all’obiettivo della maturazione del diritto alla\npensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Disciplina del lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a\ntempo indeterminato, è tuttavia consentita l’assunzione del personale con\nprefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente\nprevisti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerando che il settore dell'organizzazione e distribuzione di pacchetti\ne servizi turistici è caratterizzato da una forte componente stagionale dei\nflussi turistici oltre a notevole variabilità, l'impiego di personale con\ncontratti a termine è idonea a soddisfare le esigenze strutturali di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto\nscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del\nrapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Limiti quantitativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto\nstabilito dal comma 1) dell’art. 23 del D.lgs. 5 giugno 2015 n. 81,\nconfermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può\nessere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 9pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 9pt\" width=\"356\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"186\">\n  \u003Ccol width=\"164\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">base di computo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">n. lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">0 - 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5 - 9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">10 - 25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">26 - 35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">36 - 50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"164\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato può\nessere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e\u002Fo territoriale.\nAl medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di\nstabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a\ntempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento\ndell'assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti\nprevisti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione\nnonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli\nartt. 86, 87, 88, 89 e 90 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 - Nuove attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla\nfase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo\nnecessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non\neccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla\ncontrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Sostituzione e affiancamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di\nlavoratori, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia,\nmaternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei\ntermini di preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e\u002Fo ad altra\nsede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori impegnati in attività formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da\ntempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della\ndurata della sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori\ncollocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la\nsostituzione potrà essere anticipata sino a 3 mesi prima dell'inizio\ndell'astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale, potrà indicare\nulteriori ipotesi di sostituzione e\u002Fo affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Stagionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso\ndell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle\nvigenti disposizioni in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già\npreviste nell'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, come modificato\ndal DPR 11 luglio 1995 n. 378.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Intensificazioni dell'attività lavorativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in determinati periodi dell'anno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nsi considerano stagionali le intensificazioni della attività lavorativa in\ndeterminati periodi dell'anno, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- periodi interessati da iniziative promozionali e\u002Fo commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-periodi di intensificazione stagionale e\u002Fo ciclica dell'attività in seno\nad aziende ad apertura annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle informazioni rese ai sensi dell'art. 92 sarà conferita\nuna specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Cause di forza maggiore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che\nrientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del\ncontratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore\ne\u002Fo ad eventi o calamità naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Comunicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con lo spirito del presente Accordo e con i compiti attribuiti\nal sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all’incontro tra domanda\ned offerta di lavoro, l’impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato\ncomunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA\u002FRSU) ovvero, in\nmancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente\nAccordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel\nquadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione\ndei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di evitare l’aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle\naziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie\nimprese, l’ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di\ndomiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente\narticolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Diritto di precedenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo\ndeterminato nelle ipotesi di cui agli artt. 88 e 89 hanno diritto di precedenza\nnella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima\nqualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data\ndi cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a\ncondizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a\nmezzo comunicazione scritta da recapitarsi con raccomandata con a\u002Fr o PEC entro\n3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L‘eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per\niscritto in tempo utile per consentire alla azienda di provvedere alle\nconseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla\nsuddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei\nrequisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati\ndalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può\nindividuare ulteriori casi di non applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Disciplina della successione dei contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, con\nriferimento all’Avviso comune 12 giugno 2008, così come integrato dal\npresente Accordo, hanno convenuto quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2) del D.lgs. 15 giugno 2015\nn. 81 e s.m.i., ai contratti a tempo determinato si applicano gli intervalli di\n8 e 15 giorni, per i rapporti a termine con durata rispettivamente fino a 6\nmesi o superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui\nall’art. 19, comma 2) del D.lgs. n. 81 del 2015, non trova applicazione nei\nconfronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso\nampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 88 e 89, per\ni quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato, di cui al\ncomma 2) dell’art. 21 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, non trova\napplicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo di cui all’art. 87;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nella ipotesi di cui all’art. 86;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui\nal comma 1) dell’art. 24 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, considerata\nl’esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la\nsalvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno\nprioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano\nprestato servizio nelle ipotesi di cui agli artt. 88 e 89 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Informazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti\nvacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma\ndi annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o\npresso l'ente bilaterale territoriale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente\neventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo\nil compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori\na tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la\nqualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità\noccupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch2>Capo IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Casi di ricorso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto\nprevisto dal comma 1) dell'art. 31 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81,\nstabiliscono che in ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto\nentro il 10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di 3 lavoratori\nsomministrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è\nsempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione\ndi congressi, convegni, manifestazioni, fiere ed esposizioni per i quali non si\napplica il limite previsto al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto\ndell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono\ncompresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli\napprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi\nanche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si\ncomputano per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di\ndurata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della\ndisponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato\nla volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Comunicazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con lo spirito del presente contratto e con i compiti attribuiti\nal sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e\nofferta di lavoro, l'impresa che ricorra alla somministrazione di lavoro a\ntempo determinato comunica alle rappresentanze sindacali (RSA\u002FRSU) ovvero, in\nmancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente\ncontratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato prima della stipula del contratto di somministrazione; ove\nricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,\nl'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero e i motivi dei contratti di\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi nell'anno precedente,\nla durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione\ndei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle\naziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie\nimprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di\ndomiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente\narticolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative\nmirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori\nsomministrati e richiedere i relativi finanziamenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Lavoro extra e di surroga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione\ndiretta di manodopera per una durata non superiore a 3 giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi\nnonché eventi similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in\nporti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prestazioni rese in occasione delle festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale\ne\u002Fo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati\nall'Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative\nche regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque\nprecedenza ai lavoratori non occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VI - LAVORATORI STUDENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e\nlavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la\ncontrattazione integrativa può prevedere la stipula di contratti a tempo\ndeterminato con lavoratori studenti, regolandone l‘eventuale computabilità\nnonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale\napportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch2>Capo VII - TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Telelavoro e Smart-working\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al lavoro agile di cui alla legge 81\u002F2017, le Parti\navvieranno il confronto entro il 1° gennaio 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla disciplina del telelavoro, le Parti concordano nel fare\nriferimento all'Accordo interconfederale per il recepimento dell'Accordo quadro\neuropeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES\ndel 9 giugno 2004, allegato al presente contratto; inoltre convengono di\navviare il confronto entro il 1° gennaio 2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Competenze linguistiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi\nsettoriali e\u002Fo territoriali volti a favorire l'apprendimento della lingua\nitaliana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il\ncofinanziamento del Fondo di formazione continua per il settore Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VIII - QUOTE DI RISERVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Quote di riserva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 3) dell'art. 4 bis del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 181 e\ns.m.i., non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei\nlivv. A), B), 1), 2) e 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica compresa nei\nlivv. 4), 5), 6), 6S) e 7) a condizione che abbiano già prestato servizio\npresso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio\nprofessionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle\nmansioni da svolgere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente\nai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 104 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.lgs. 26 maggio 1997 n. 152 e\ns.m.i., il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al\nlavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la\ndurata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a\ntempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto,\nl'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l'importo\niniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a consegnare alla azienda i documenti dalla stessa\nrichiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale, le\ncertificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite,\ndelle esperienze professionali maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di\nlavoro la sua residenza e domicilio e a notificare immediatamente ogni\neventuale successivo cambiamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo II - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 105 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente\nassunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per\niscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"195\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"104\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(giorni)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">180  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">150  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"104\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le\ngiornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo\ndi 6 mesi previsto dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa\nqualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando\nil periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un\nnuovo periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di\nprova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del\nviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 106 - Orario normale settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente\ncontratto sono fissati solo ai fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli\nimpiegati di cui all'art. 1 del RDL 15 marzo 1923 n. 692 in relazione all'art.\n3 del RD 10 settembre 1923 n. 1955 e cioè ai responsabili di agenzia, ai\ndirettori\u002Fdirettrici tecnici o amministrativi, ai responsabili dell'ufficio e\nai responsabili del reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali\nper il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o\ncustodia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- guardiani diurni e notturni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- portieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- telefonisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- uscieri e inservienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti ai transfert\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attesa e custodia di cui alla tabella approvata con RD 6 dicembre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1923 n. 2657 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato\ndiscontinuo qualora svolga mansioni promiscue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 107 - Durata massima dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo, di cui ai commi 3) e 4) dell'art. 4 del Decreto 8 aprile 2003 n.\n66, è stabilito in 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa, territoriale e\u002Fo aziendale, può ampliare\ntale periodo sino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti\nall'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 108 - Riduzione dell'orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art.\n107, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività\nreligiose abolite dalla legge n. 54 del 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento\ndi permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una\ngiornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i\npermessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e\nmediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la\nnormale attività produttiva dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2), lett. o) e in presenza di\nparticolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di\ngodimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente,\nlimitatamente a 32 ore annuali, previa programmazione e tempestiva\ncomunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere\ninferiori a 1 ora né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la\nretribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti,\ncon le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno\ndell'anno seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\npermessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La\nsomma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni\n30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o\nsuperiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà\nconsiderata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore\nsenza diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 109 - Distribuzione dell'orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i\nturni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5\ngiornate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge,\npotrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto\nconto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le Parti per i periodi di alta\nstagione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in\nmateria, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto\nper tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del\npersonale con le esigenze delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da\napposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Distribuzione multiperiodale dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla peculiarità del Settore, la flessibilità deve essere\nintesa e assunta come capacità di adattare l'organizzazione del lavoro alle\nesigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti concordano nel ritenere strutturale il fenomeno\ndella stagionalità dei flussi turistici nel settore della organizzazione e\ndella distribuzione dei viaggi che comporta difficoltà nella programmazione\ndei servizi turistici e induce il frazionamento della durata dei rapporti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti pertanto concordano anche al fine di incentivare la continuità e\nil prolungamento dei rapporti di lavoro di adottare, in via sperimentale\ndurante la vigenza del presente contratto, una disciplina dell'orario medio di\nlavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2) del D.lgs. 8 aprile\n2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto\nsistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione\naziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli artt. 43 e 44, nel corso\ndel quale la Direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi\nprogrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane\nprima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione aziendale si darà\ncomunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni della intensità lavorativa della azienda e\nfatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l'Azienda potrà\nrealizzare diversi regimi di orario, rispetto alla articolazione prescelta, con\nil superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino\nal limite di 48 ore settimanali senza corresponsione del trattamento economico\nprevisto per il lavoro straordinario, per un massimo di 20 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di\nlavoro, fatte salve le diverse intese tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del presente articolo per anno si intende il\nperiodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito per il medesimo periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a\nlivello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Orario di lavoro dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 anni\ncompiuti e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minori di cui al comma precedente hanno diritto a una interruzione di\nalmeno mezzora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la\ndurata di 4 ore e mezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Riposo dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977,\ncome modificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 345 del 1999, ai minori deve essere\nassicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile\nconsecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine\ntecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma\nnon può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono\nessere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro\nfrazionati o di breve durata nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale,\nartistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché,\ncon esclusivo riferimento agli adolescenti, nel settore, il riposo settimanale\npuò essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 113 - Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza\nmaggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le\nOO.SS. stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti\ndi 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 22 e le 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare,\nnella settimana, le 8 ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di\ncui all'art. 5 del RD 10 settembre 1923 n. 1955.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più\nampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche\nmediante l'applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli artt. 109 e\n110 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3 della legge\n22 febbraio 1934 n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della\nmedia se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2), 3) e\n4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano\nl'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità\ndi cui all'art. 15 del D.lgs. 66 del 2003, il lavoratore è assegnato ad altre\nmansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti\napplicabile, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla\nCommissione di conciliazione di cui all'art. 31 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di\napplicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare\nulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad\naltri ruoli non risulti applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno\nagli adempimenti di cui all'art. 12 del D.lgs. 66 del 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 115 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere\nrichiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini\ncontrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai\nsensi degli artt. 109 e 110 a seconda che vengano adottati o meno riposi di\nconguaglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore\nannuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare\nlavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine\ndel periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il\nmese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 116 - Maggiorazione per lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dall'articolo successivo le ore straordinarie di\nlavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione\nragguagliata ad ore maggiorata del 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti\ndi turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione\nragguagliata ad ore maggiorata del 50%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\nfra loro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Riposi compensativi lavoratori stagionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in aziende di stagione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di\nlavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché\nal trattamento economico di cui all'art. 116, al godimento di riposi\ncompensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal\ncaso deve intendersi automaticamente prorogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi di conguaglio di cui all'art. 109, nonché i permessi non goduti\ndi cui all'art. 108 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro\nstraordinario, alla proroga del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e 13a e 14a mensilità\nterrà conto della intera diversa durata del rapporto e l’eventuale frazione\ndi mese darà luogo alla liquidazione di tanti 26simi di 1\u002F12 delle gratifiche\ne delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente\narticolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto\ndell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IV - RIPOSO SETTIMANALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 118 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le\nattività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale\ncorrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza\ndelle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Modalità di godimento del riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione\ne confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla\ndistribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della\ncontrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad\nintervalli più lunghi di 1 settimana, la durata complessiva di esso ogni 14\ngiorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate\neffettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di\ncui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore in\nquanto volte a favorire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con\nparticolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende\nche non effettuano il giorno di chiusura settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita\nprivata e le esigenze familiari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 120 - Lavoro domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della\nquota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro\nordinario effettivamente prestato di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al periodo precedente alla entrata in vigore del trattamento\ndi cui al comma 1) del presente articolo, le Parti si danno nuovamente\nreciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali\nnella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente\ndefiniti dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo V - FESTIVITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 121 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui\nal presente articolo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì di Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Patrono della Città\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche\nil godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle\nnormali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo\nsettimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata\ndi retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza\ne puerperio la lavoratrice ha diritto a una indennità integrativa di quella a\ncarico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di\ncoincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione\ndal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Maggiorazione per festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'art.\n121 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di\nservizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 40% per lavoro\nfestivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - 4 novembre\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento del giorno della Unità Nazionale (4 novembre), dichiarato\nnon più festivo agli effetti civili della legge 5 marzo 1977 n. 154, è quello\nprevisto dai commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta\noltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio\neffettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il\ngodimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato,\nstante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo\nultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo\nanticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile\nqualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà\nessere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna\nmaggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio,\ngravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti\nassicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta\nsecondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente CCNL,\nl’integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a\nraggiungere il 100% della retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch2>Capo VI - FERIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Determinazione del periodo di ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 26\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione\ndell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le\ngiornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e\ninfrasettimanali, di cui all'art. 122, le giornate non più festive agli\neffetti civili di cui all'art. 124, conseguentemente il periodo di ferie sarà\nprolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo\nsettimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e\nle giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e\ndel computo delle ferie di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo\ncostituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente\ndisciplina in materia. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un\nperiodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti CCNL conservano le\ncondizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 125 - Modalità di fruizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo, né da\nquello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga\nadottato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali\npotranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una\nprogrammazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di\ncomune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\nferie le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà\nla corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché\nper l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione\ninferiore ai 15 giorni non verrà considerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'art.\n117.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del diritto alle ferie, dal computo della anzianità di servizio non\nvanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente\nal periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti\nsenza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o\nsoppressione del riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e\nriconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio\ninterrompe il decorso delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto\naltresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro,\nquanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato\nrichiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 - Ricongiungimento familiare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che\nprestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende\nconsidereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze\ntecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso\nmotivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli\naltri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la\nflessibilità dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Rinvio alla contrattazione integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori\nderoghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai\nsensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VII - PERMESSI E CONGEDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Congedo per matrimonio \u002F Unione civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto a un congedo\nstraordinario retribuito di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o\nunione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con\nalmeno 10 giorni di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza\ndal 3° giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo regolare\ndocumentazione dell'avvenuta celebrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni\nsenza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 129 - Congedo per motivi familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di\nparentela o di affinità: coniuge, componente unione civile, figli, nipoti,\ngenitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché\nnei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto a un congedo\nstraordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali\nesigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento\ncalamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo\npotrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori 3 giorni di\ncalendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1) della legge 8 marzo 2002\nn. 53 e successive integrazioni e del Regolamento di attuazione di cui al\nDecreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, nel caso di documentata grave\ninfermità dei soggetti indicati, il lavoratore e il datore di lavoro possono\nconcordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso retribuito e\ncomplessivamente per un massimo di 3 giorni all'anno dei 5 sopracitati, diverse\nmodalità di espletamento della attività lavorativa comportanti una riduzione\ndell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento della\ninsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi\nretribuiti deducibili dalle ferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi\ndi breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro\nnella misura massima di 1 ora al giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 130 - Permessi per elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte\nle consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle\nRegioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma\nprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 131 - Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle\ncondizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in\nprova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento\nscolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31\ndicembre 1962 n. 1859.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di\ncentocinquanta ore ‘pro capite’ in un triennio e nei limiti di un monte ore\nglobale per tutti i dipendenti della unità produttiva che sarà determinato\nall'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1978 - moltiplicando\nle 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti\noccupati nella unità produttiva a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della\nforza occupata alla data di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto,\ndeve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi\ndel presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende\npartecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non\ncoincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle\nrichieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nalla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il\ndatore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento\ndella media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di\nsituazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3) e 4) del presente\narticolo, la Direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza sindacale ove\nesistente nella azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3)\ne 5), provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte\nore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di\nservizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei\nbeneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a\nciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire alla azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con\nidentificazione delle ore lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di 50\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni\nnazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune\naffinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,\ngarantendo le finalità di cui al comma 1), favoriscano la acquisizione di più\nelevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi\naziendali vigenti alla data di stipula del presente contratto non sono\ncumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 27 luglio 2007 i permessi di cui al presente articolo\npossono essere richiesti anche per frequentare corsi di studio finalizzati al\nconseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al Settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VIII - NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti\nall’esplicazione della sua attività, e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall'Azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le\nnorme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai\nsuperiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non trarre profitto in qualunque modo, con danno della Azienda, da quanto\nforma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere\nattività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto\ndi lavoro, ai sensi dell'art. 8 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)usare modi cortesi con il pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)non ritornare nei locali della impresa e trattenersi oltre l'orario\nprescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione\ndell‘impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme\ncontrattuali e dalle disposizioni di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del\ndiritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi,\nclienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione\nricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché\nad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto\nrispetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le\nnorme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali\nattribuzioni del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Sanzioni disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla\nrelativa gravità con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non superiore a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà\nessere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo\ndella infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà\nindicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a\npropria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che\nl'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative\ncircostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della O.S. cui\naderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata\nal lavoratore con lettera raccomandata entro 10 giorni dalla scadenza del\ntermine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni.\nIn tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento.\nTrascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun\nprovvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno\naccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o\ndella multa o della sospensione il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni\nconsecutivi, fino ad un massimo di 5 giorni; abbandoni il proprio posto di\nlavoro senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo\nsospenda o ne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti\ncomunque esistenti nelle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con\napposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta\natti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla\nsicurezza dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze\ndi minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.\nMaggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle\nmancanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza,\nla sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi\nricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà devoluto ad un Centro di ricerca sociale da\nstabilirsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare\ninflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 7,\ncomma 4) della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate\nall'impresa nei limiti ad esso imputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Assenze non giustificate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente\nl'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro\nle 24 ore, per gli eventuali accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della\nretribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a 3 giorni, una\nmulta non eccedente l'importo del 5% della retribuzione non corrisposta e nel\ncaso di assenza fino a 5 giorni una multa non eccedente l'importo del 10% della\nretribuzione non corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Divieto di accettazione delle mance\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere\npunito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art.\n133.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Consegne e rotture\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in\nconsegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale,\nconservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando\ntrattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale\nnon potrà rifiutarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 137 - Corredo e abiti di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,\ndiverse da quelle tradizionali la spesa relativa è a carico del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e\nstrumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre\nin caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al\nrimborso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IX - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con\nla qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte\nper gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che con l'individuazione dei criteri per l'attribuzione\ndella qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è\nstata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n.\n190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri del Settore Turismo devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza\nSanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 a carico\ndell’azienda e in € 50,00 a carico del Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota costitutiva ‘una tantum’ è fissata in € 340,00 a carico\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile\nfino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati\nriconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A): € 75,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B): € 70,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Quadri del settore saranno iscritti all'Istituto per lo sviluppo della\nformazione dei Quadri (QUADRIFOR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari ad € 75,00, di cui €\n50,00 a carico dell'azienda ed € 25,00 a carico del Quadro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Responsabilità civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro di rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 143 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)paga base nazionale conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati o\naggiuntivi regionali o provinciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste\nnel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Competenza della contrattazione collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale\nrientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo\nquanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali e alla\ncontrattazione integrativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Determinazione della retribuzione giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di\ntrattenuta per assenze non retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Determinazione della retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo II - PAGA BASE NAZIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 147 - Paga base nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale\ncorrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile; tale elemento\nè comprensivo dell'indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio\n1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale qualificato delle imprese di viaggi e turismo la paga base\nnazionale conglobata mensile in vigore al 31 dicembre 2018 è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"147\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"23\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">2.084,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.930,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.798,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.643,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.550,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.462,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.371,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.319,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.300,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"23\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"justify\">1.218,50\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"147\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"90\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>La paga base nazionale conglobata mensile di cui al comma 2) è incrementata\ncon le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"486\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"125\">\n  \u003Ccol width=\"148\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">luglio 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">novembre 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">62,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">62,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">125,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">57,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">57,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">115,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">54,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">54,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">108,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">49,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">49,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">99,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">46,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">46,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">93,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">44,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">44,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">88,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">41,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">41,43\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">82,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">39,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">39,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">79,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">39,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">39,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">78,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">36,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"148\">\u003Cp align=\"center\">36,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">73,34\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"486\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"68\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 64 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi\nretributivi elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella terza parte dell'Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i\ndipendenti da Imprese di viaggi e turismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli artt. 81 e 87\ndel CCNL 10 aprile 1979;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-EDR di cui ai commi 3) e 4) dell'art. 148 del CCNL Turismo 20 febbraio\n2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 148 - Paga base agenzie minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori di paga base per le agenzie minori sono ridotti delle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1): € 17,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2): 16,01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3): 14,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4): 13,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5): 12,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6S): 11,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6): 11,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7): 10,85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma precedente, si definiscono agenzie minori le imprese\ndi viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e\nvendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per\nvia terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o\nper gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori della paga base conglobata mensile per le agenzie minori sono\ncomprensivi dell’indennità di contingenza di cui all'allegato C) del CCNL 20\nfebbraio 2010 il cui estratto per le imprese di viaggi e turismo si riporta di\nseguito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"469\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"182\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">tabella generale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">agenzie minori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">542,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">542,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">537,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">537,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">536,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">536,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">531,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">531,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">528,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">527,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">524,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">524,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">522,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">522,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">520,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">520,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">520,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">520,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"182\">\u003Cp align=\"center\">518,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"center\">518,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 149 - Trattamenti salariali integrativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui al comma 1), lett. b)\ndell'art. 148 gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali o\nprovinciali di cui all'art. 124 del CCNL del 1° luglio 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del presente contratto le Parti si incontreranno per un\nriesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 150 - Eccedenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga base nazionale di cui all'art. 148 si intende comprensiva degli\nimporti delle eccedenze ‘ad personam’ previsti all'art. 81, colonna C) del\nCCNL 10 aprile 1979 e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1S): € 5,42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1): 13,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3): 0,31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 151 - Una tantum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale in forza alla data del ___ luglio 2019 sarà riconosciuto,\nper il servizio prestato nell'ambito del rapporto di lavoro in essere alla\npredetta data nel corso del periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019 (carenza\ncontrattuale), il seguente importo ‘una tantum’:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"639\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"68\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">ottobre 2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">marzo 2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">settembre 2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">128,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">128,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">128,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">384,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">118,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">118,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">118,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">355,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">111,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">111,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">111,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">333,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">101,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">101,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">101,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">303,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">95,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">95,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">95,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">285,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">90,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">90,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">90,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">270,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">84,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">84,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">84,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">254,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">81,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">81,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">81,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">243,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">80,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">80,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">80,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">240,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">75,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">75,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">75,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"68\">\u003Cp align=\"center\">225,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti, l'ammontare della 'una tantum’ è determinato in €\n180,00 di cui € 60,00 da erogarsi nel mese di ottobre 2019, € 60,00 nel\nmese di marzo 2020 ed € 60,00 nel mese di settembre 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo di\ncarenza contrattuale gli importi verranno erogati ‘pro quota’, in ragione\ndi 1\u002F6 per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno\nconsiderate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o\nsuperiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a\nretribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi\ncompresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità e infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale,\nl'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi ‘una tantum’ di cui sopra sono erogati a titolo di\nindennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti\ndel computo di alcun istituto di legge e contrattuale, né del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 152 - Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è\ndemandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un\nmassimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe\ndell'esercizio e delle condizioni locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza della disciplina di cui al comma 1), fatte salve le condizioni\ndi miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo\nrapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luglio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13,15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12,58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12,42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti d\ntutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto\nnazionale e\u002Fo aziendale e\u002Fo territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a\nmensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IV - ASSORBIMENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 153 - Assorbimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di\ncui agli artt. 147 e 148 non possono essere assorbite da quote salariali\ncomunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia\nstato diversamente ed espressamente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo V - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 154 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed\nin ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di 6\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione della\namministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra\nindicato un acconto pari al 90% della retribuzione presuntivamente dovuta con\nconguaglio nei 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere\ncorrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il\nperiodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo,\nla misura e l'importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che\nconcorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno\nparimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch2>Capo VI - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 155 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per\nl'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ndi aziende facente capo alla stessa Società). Gli importi degli scatti sono\ndeterminati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti\nmisure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"203\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"98\">\n  \u003Ccol width=\"98\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">34,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"98\" valign=\"bottom\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"98\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto di anzianità\nè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il\npersonale assunto a partire dal 1° giugno 1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra\nil 18° e il 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il\npersonale di età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data del 1°\ngiugno 1986;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quella maturata dal compimento del 21° anno di età per il personale di\netà superiore al 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti\nmaturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi\nagli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento\ndi maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo\npregresso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 156 - Norma transitoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1990 continuerà ad essere\nassicurata la maturazione della serie di otto scatti di anzianità; in\napplicazione di tale disposizione, in occasione della maturazione del nuovo\nscatto di cui alla precedente tabella, verrà operata la rivalutazione degli\nscatti già maturati, senza liquidazione degli arretrati per gli scatti\nmaturati nel periodo pregresso, secondo le seguenti misure in cifra fissa per\nciascun livello di inquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"289\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"186\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>(£) (€)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">64.000 (33,05)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">61.000 (31,50)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">60.000 (30,99)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">57.000 (29,44)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">54.500 (28,15)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">51.000 (26,34)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50.000 (25,82)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">49.000 (25,31)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">48.500 (25,05)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"97\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">47.500 (24,53)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti che matureranno successivamente al 1° luglio 1993 verranno\nriconosciuti nella misura di cui all'art. 155 e secondo le modalità ivi\npreviste ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all'art. 333 del\nCCNL Turismo 19 luglio 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VII - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 157 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà\ncorrisposta una gratifica pari a una mensilità di retribuzione in atto (paga\nbase conglobata, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o\nquote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali\naziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\n13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà\nla corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché\nper la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione\ninferiore ai 15 giorni non verrà considerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause\npreviste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle\ndisposizioni di legge e\u002Fo contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà\ncorrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (art. 30, DPR 21\nmaggio 1953, n. 568).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 158 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in\natto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale conglobata, eventuali\nscatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali,\neventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati),\nesclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 141a mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di\nluglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la 14a mensilità nella\nmisura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa\nazienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della\ndeterminazione dei ratei di 14a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma\ncosì ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30\ngiorni di calendario, nonché per l’eventuale frazione residua pari o\nsuperiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà\nconsiderata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal\nlavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3) del\nprecedente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 159 - Indennità di cassa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni\ndisciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa\ncon carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto\npersonale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa,\ncon l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una “indennità\ndi cassa o di maneggio denaro” nella misura del 5% della paga base tabellare\nconglobata prevista per le rispettive qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 160 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione\ncomplementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di\nassociazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve FON.TE.,\nrappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile\nai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'associazione al Fondo dei lavoratori avviene mediante adesione volontaria,\nsecondo forme e modalità definite, e riguarda tutti i lavoratori assunti a\ntempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, nonché i\nlavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3\nmesi, cui si applichi il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire\nsecondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno\nessere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente Accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione\nutile per il computo del TFR a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della\nretribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato\ndal TFR maturando dal momento della iscrizione al Fondo (come previsto dal\nD.lgs. 252 del 2005 e s.m.i.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una quota ‘una tantum’, non utile ai fini pensionistici, da versarsi\nall'atto della iscrizione, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico\ndell’azienda ed € 3,62 a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è\nprevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione\nal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’EBNT e le sue articolazioni territoriali potranno svolgere una unzione\ndi sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle\nadesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso\nl'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia\nsulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IX - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch3>Art. 161 - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare\ncontrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori\ndipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario\nnazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo\nEST).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato\ncon contratto a tempo pieno, ad esclusione dei Quadri, per i quali continuerà\na trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 139 del presente\ncontratto. All'atto della iscrizione è dovuta al Fondo una quota ‘una\ntantum’ pari ad € 15,00 per ciascun iscritto a carico del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato\ncon contratto a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali\ncontinuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 139\ndel presente contratto. All'atto della iscrizione è dovuta al Fondo una quota\ndi iscrizione pari ad € 8,00 a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2019, per il finanziamento del Fondo è dovuto un\ncontributo pari ad € 11,00 mensili, per 12 mensilità, di cui € 10,00\nmensili a carico del datore di lavoro ed € 1,00 mensili a carico del\nlavoratore. Dal 1° novembre 2019 per il finanziamento del Fondo è dovuto un\ncontributo pari ad € 12,00 mensili, per 12 mensilità, di cui € 10,00\nmensili a carico del datore di lavoro e di € 2,00 mensili a carico del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo di cui al comma 4) è comprensivo di una quota per la\npromozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal regolamento del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a\ntempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, a condizione che il\nlavoratore ne faccia richiesta alla azienda per iscritto all'atto della\nassunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi\ndell'anno non lavorati e autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle\ncompetenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di\niscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4) e 5) per i\nlavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di\nlavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per\nqualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per\nl'iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto della incidenza delle\nquote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali\nquote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento\neconomico. Il contributo di cui al comma 4), nonché la quota di iscrizione di\ncui ai commi 2) e 3), sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale\ncontrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che\napplicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno\ndiritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore\nalla assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare\nal lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di\nimporto pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione, di cui all'art. 143, fermo restando il diritto del\nlavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di\nindennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di\ngarantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - MALATTIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 162 - Definizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto previsto nel presente capo, si intende per\n“malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa\nda cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il\nlavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza\nmedica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano\nnella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo\nart. 166.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 163 - Adempimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di\nlavoro del suo stato di salute all'atto del verificarsi della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, nei casi di assenza per malattia la certificazione medica è\ninviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria\nche la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione\ntelematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente,\ne dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,\nal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di certificazione medica cartacea il lavoratore ammalato ha\nl'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante\nl'attestazione dell'inizio e della durata presunta della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le modalità descritte ai commi 2) e 3) il lavoratore ammalato ha\nl'obbligo di comunicare i successivi certificati in caso di ricaduta o\ncontinuazione di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali certificazioni mediche, salvo giuste ragioni di\nimpedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni\npreviste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della\ncertificazione di inizio o di continuazione della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto\nattraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali\nsono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli Organi competenti e\nconseguente richiesta del giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il\nlavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo\ningiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della\nconservazione del posto di cui al successivo art. 169 e il lavoratore sarà\nconsiderato dimissionario, restando a suo carico l'indennità di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali\nmutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o\ninfortunio, l'azienda presume che esso dimori all'ultimo indirizzo presso il\nquale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del\nlavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 164 - Visite di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle\n12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni\nfestivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo\nrichieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati\nal comma 2) del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi\ncriteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da\ncui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al\ncomma 2) del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni\npreviste dall'art. 5, comma 14) del DL 12 settembre 1983 n. 463 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Ch3>Art. 165 - Prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia, previsto dall'art. 163, il lavoratore avrà\ndiritto, alle normali scadenze dei periodi di paga, oltre alle prestazioni\nsanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia\ndal 4° al 20° e pari a 2\u002F3 della retribuzione per i giorni di malattia dal\n21° in poi, posta a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 74 della legge 23\ndicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore\ndi lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.\n1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della\nlegge 29 febbraio 1980 n. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi\ndal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di\ncarenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il 75% della normale retribuzione per i giorni dal 4° al 20°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 21° in poi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non\nriconosce per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lett. a); se\nl'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di\nlavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta\ndall'Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui\nagli artt. 166 e 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del\npreavviso, le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo\ntrattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del\npreavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il\nnumero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti\ntale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch2>Capo II - INFORTUNIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 166 - Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale\nsoggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le\ndisposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con DPR 30 giugno\n1965, n. 1124 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi\nresponsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo\ncontro gli infortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la giornata in cui\navviene l'infortunio e una indennità pari al 60% della normale retribuzione\ngiornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 167 - Divieto di cumulo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta\ninibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e\nle prestazioni corrisposte dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 168 - Anticipazione indennità INAIL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga,\nil datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato,\na titolo di anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e ne\nchiederà il rimborso all'Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di infortunio\nl'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell'art. 70 del DPR 30\ngiugno 1965 n. 1124.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne\nrimborsi l'importo al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla\nretribuzione, ratealmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di\nlavoro, i restanti importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente,\ndalle competenze di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal\npresente articolo è soggetta all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine di\nagevolare le relative procedure, le Parti notificheranno all'istituto il\ncontenuto del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - CONSERVAZIONE DEL POSTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Ch3>Art. 169 - Conservazione del posto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in\nperiodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra\nil 1° gennaio e il 31 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i\nrelativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del\ntermine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque\nlimitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la\nconservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il\nprotrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con\ndiritto all'intero trattamento di fine rapporto e a quanto altro dovuto,\nesclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 170 - Aspettativa generica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la\nconservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall'art.\n170 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per\nun ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche, fatto salvo quanto\ndisposto al successivo art. 172 (Malattie oncologiche);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza\nospedaliera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal\nlavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a\nmaturazione di alcun istituto contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)che il lavoratore non abbia già fruito della aspettativa in\nprecedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno far pervenire all'azienda richiesta a mezzo\nraccomandata a\u002Fr, prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia\no infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette\ncondizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi del precedente art. 170; il periodo stesso è\nconsiderato utile ai fini della anzianità di servizio in caso di prosecuzione\ndel rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 171 - Malattie oncologiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una\nCommissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale\nterritorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all'art.\n170 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del\n120° giorno di aspettativa generica, l'ulteriore certificazione medica a\ncomprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro,\ncontenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura\nospedaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 172 - Rinvio ad altre disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e\ninfortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 173 - Lavoratori affetti da tubercolosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti\nsanitari o casi di cura a carico della assicurazione obbligatoria TBC o dello\nStato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno\ndiritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione\ndel lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal\nsanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla\ndata di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste\nfino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 le imprese aventi\nun numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il\nposto ai lavoratori affetti da tubercolosi fino a 6 mesi dopo la data di\ndimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata\nl'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso\ndi contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il\ndirettore del consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da\nsanitari indicati dalle parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al\nlavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità\ndi servizio un periodo massimo di 180 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IV - MATERNITÀ E PATERNITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 174 - Tutela della genitorialità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il\nperiodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le\ndisposizioni di legge in materia (D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e s.m.i.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la\nlavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per “congedo di maternità”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei 2 mesi\nprecedenti la data del parto e nei 3 mesi successivi al parto; in alternativa 1\nmese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi alla nascita a\ncondizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista\ndel servizio sanitario, o con esso convenzionato e il medico competente nel\ncaso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale\nopzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)per “congedo di paternità”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al\ncongedo di maternità. Fermo restando il congedo per la nascita del figlio\nprevisto e normato dall'art. 4, comma 24), legge 92 del 2012 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per “congedo parentale”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei\nprimi 12 mesi di vita del bambino nel limite massimo individuale pari a 6 mesi\nper la madre, a 7 mesi per il padre; il limite complessivo tra i genitori è\npari a 11 mesi, fermi restando i limiti massimi individuali. Tale diritto è\nriconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i\ngenitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per “congedo per la malattia del figlio”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del\nlavoratore in dipendenza della malattia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della impresa,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di\nadozione e di affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo\nfamiliare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di adozione\ninternazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione\ndell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento\nsi applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si\nestende fino al compimento di 1 anno di età del bambino. In caso di adozioni e\naffidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a 1 anno dall'ingresso\ndel minore nel nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla\ncomunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di\nabbinamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il\ndivieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine\nrapporto previsto dall'art. 198 e ad una indennità pari a quella spettante in\ncaso di preavviso, secondo le modalità previste dall'art. 189.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità ovvero per il genitore\nche abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro 1\nanno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale\ndel rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante\nil periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi\n3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore\nadottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3\nanni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore\nadottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del\nLavoro e delle Politiche sociali competente per territorio. A detta convalida\nè sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il\nlavoratore non sono tenuti al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente\ntra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione\ndella certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è\ntuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi\nalle ferie e alla 13a mensilità o gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità devono essere computati agli effetti\nindicati dall'art. 22 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. Il periodo di\ncongedo parentale è computabile solo ai fini di cui al comma 5) dell'art. 34\ndel D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22 del D.lgs.\n151 del 2001 la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell'INPS pari\nall'80% della retribuzione. Durante il periodo di congedo parentale di cui\nall'art. 34 del D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. il genitore che ne fruisce ha\ndiritto a una indennità pari al 30% della retribuzione. L'importo anticipato\ndal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS,\nsecondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980 n.\n33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori\nstagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di\nmaternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6) dell'art. 1 della legge\n29 febbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato\nbambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli\nartt. 26 e 36 del D.lgs. n. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di\nassenza obbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 158\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo\nscioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in\nsua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto della\nassunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Ch3>Art. 175 - Integrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha\ndiritto, per un periodo di 5 mesi, a una integrazione della indennità a carico\ndell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da\nraggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione giornaliera\nnetta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ivi\ncompresa la 13a mensilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4) dell'art.\n157 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Ch3>Art. 176 - Congedo parentale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal\npresente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151 del 2001\ne s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati,\nanche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in\nmisura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga\nquadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa potrà stabilire\ndiverse modalità di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di\nfruizione del congedo parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di\ncongedo parentale su base oraria. Il diritto al congedo parentale è\nriconosciuto al genitore anche se l'altro non ne ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti\nindicati dagli artt. 26 e 36 del D.lgs. n. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Ch3>Art. 177 - Riposi giornalieri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il\ndiritto della lavoratrice madre e in alternativa al padre ad uscire dalla\nazienda; sono di mezzora ciascuno così come previsto dall'art. 39, comma 3)\ndel D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. In caso di parto plurimo le ore di riposo\nsono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\nPer i genitori adottivi e affidatari i riposi si applicano entro il 1° anno\ndell'ingresso del minore nella famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio\ncon gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.\nn. 151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali\ninterruzioni previste all'art. 112 del presente contratto e da quelle previste\nsulla tutela del lavoro della donna.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 178 - Congedo per la malattia del figlio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal\nlavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal\nlavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni\nfiglio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi\ndi cui ai commi 1) e 2) è inviata per via telematica direttamente dal medico\ncurante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in\ncura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il\nsistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al Decreto del\nministro della Salute in data 26 febbraio 2010, e dal predetto Istituto è\nimmediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro\ninteressato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del\nlavoratore che ne facciano richiesta. Tale procedura vale anche in caso di\nadozione o affidamento sia nazionale o internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici, normativi e previdenziali dei periodi di congedo\nper la malattia del figlio sono disciplinati dagli artt. 48 e 49 del D.lgs. n.\n151 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Ch3>Art. 179 - Obblighi della lavoratrice\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale\no con esso convenzionato e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo\nal parto la dichiarazione sostitutiva come previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 180 - Part-time post-partum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato\nl'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, le aziende\naccoglieranno, nell'ambito del 5% della forza occupata nella unità produttiva,\nin funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta\navanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal\ncomma 5) dell'art. 77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a\ntempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione\ndell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste\nin funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al\ncriterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 181 - Ulteriori ipotesi di part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di\napprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, a seguito di\ncertificazione DSA o DSP, da parte del servizio sanitario pubblico o di\ncomunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici alla lavoratrice\nmadre o in alternativa al lavoratore padre che ne avanzi richiesta verranno\nconcessi turni di lavoro agevolati o, in alternativa, la possibilità di\ntrasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5) dell'art. 77,\nnell'ambito del 5% della forza occupata nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione di suddette agevolazioni saranno determinate a\nlivello aziendale o comunque tenendo conto delle esigenze organizzative della\nazienda e della lavoratrice madre o del lavoratore padre.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo V - CHIAMATA ALLE ARMI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 182 - Servizio militare di leva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di leva è svolto nei casi contemplati dall'art. 1929, comma 2)\ndel D.lgs. n. 66 del 2010. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di\nleva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di\ncongedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per\nriprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare\nè considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini\ndell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c. come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell'anzianità, i periodi\ndi ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione della attività della azienda il periodo trascorso in\nservizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla\ncessazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell'art.\n2097, comma 2) del D.lgs. n. 66 del 2010, anche ai lavoratori che prestano\nservizio civile sostitutivo, nonché ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la\nqualifica di volontari in servizio civile in paesi in via di sviluppo, ai sensi\ndell'art. 33 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo si applicano nel caso di contratto a termine,\nlimitatamente alla durata del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 183 - Richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui\nrimane sotto le armi, alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo va computato nella anzianità di servizio ai soli effetti degli\nscatti di anzianità e del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avrà diritto al\ntrattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940 n. 653.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei\nrichiamati ha termine con la cessazione della attività della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come quello di\ninvio in licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a\ndisposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il\ntermine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8\ngiorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a 6 mesi, di 15 giorni se\nha avuto durata superiore a 6 mesi; nel caso che, senza giustificato\nimpedimento il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei\ntermini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VI - MISSIONI E TRASFERIMENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 184 - Missione temporanea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori\ndalla propria residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la\ndurata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione\nall'espletamento della missione sempre che autorizzate e comprovate (postali,\ntelefoniche e simili);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità di trasferta pari al 15% di 1\u002F26 della retribuzione mensile\nper ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle 24 ore, ma\nsuperiori alle 6 ore, spetterà il 10% di 1\u002F26 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la\nmisura della indennità di trasferta sarà in ogni caso pari al 10% calcolato\ncome sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti\naziendali o individuali già in atto a tale titolo, riconoscendosi al\nlavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente contratto,\nla facoltà di optare per iscritto, entro 3 mesi, per il trattamento ritenuto\npiù favorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli\naccompagnatori, hostess e simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il\nrimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda\nl'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel 20% calcolato\ncome sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno\nessere concordati e autorizzati preventivamente, di volta in volta,\ndall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il\ncosto della classe turistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto\ndella partenza saranno fornite al dipendente opportune istruzioni; in ogni caso\nnon potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle 2 stelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 185 - Trasferimenti di residenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che\nsia capo famiglia con congiunti a carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni\nfamiliare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del\nbagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)al rimborso della eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile\nsciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto\nper un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a una indennità pari a 1 mensilità della normale retribuzione (esclusi\ngli assegni familiari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico\nspettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma, mentre la\nindennità di cui al punto d) sarà ridotta al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 186 - Trasferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il lavoratore non\npuò essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per\ncomprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,\nal rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di\nprovenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal\nlicenziamento, salvo i casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 187 - Lavoratori comandati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli\npresta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto\nindicatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine\ndella giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del\nnormale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in\nrapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal\ndatore di lavoro secondo le norme contenute nel presente Capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - RECESSO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 188 - Recesso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del\n1970, così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti\ndalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a\ntempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata\nr\u002Fr, nei termini stabiliti dal successivo art. 189.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo II - PREAVVISO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 189 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, tanto per il caso di licenziamento quanto per quello\ndi dimissioni, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese, sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 5 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"222\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"108\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">preavviso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1 mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"244\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"130\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">preavviso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"108\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"256\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"108\">\n  \u003Ccol width=\"142\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">preavviso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">A e B\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2 e 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"108\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S, 6 e 7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso per licenziamento il dipendente avrà\ndiritto a un permesso straordinario di 2 ore giornaliere per le pratiche\nrelative alla ricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 190 - Indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale\nlicenziato, per l'intero periodo di preavviso stesso, la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro,\nladdove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle\ncompetenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti\neventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà\ndello stesso dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio né durante la\nmalattia né durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - DIMISSIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 191 - Dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 55, comma 4) del D.lgs. 26 marzo\n2001 n. 151, e s.m.i., e di altre ipotesi previste dalla normativa vigente, il\nlavoratore deve comunicare le proprie dimissioni del rapporto lavorativo\nattraverso la procedura online, ai sensi e nelle modalità di cui all'art. 26\ndel D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e con i termini di preavviso stabiliti\nall'art. 189 ferme restando in difetto le norme di cui all'art. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal\ndimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di\nlavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza\ndel termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario\nl'indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine\nrapporto di cui all'art. 198.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 26, comma 4) del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151,\nla comunicazione di cui al comma 2) può avvenire anche per il tramite dei\nPatronati, delle OO.SS., delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del\nlavoro, nonché degli Enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 192 - Giusta causa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.,\nha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore\ndi lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie o atti lesivi per l'onore e\nper la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse\nopportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli\nartt. 190 e 198 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali\ne materiali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 193 - Sospensione dal lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di\nprocedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla\nretribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato\ndefinitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla impresa al\nlavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto\ndal presente CCNL per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si\nintenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del\nlicenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato\ncommesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 194 - Matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità dell'art. 35, comma 4) del D.lgs. n. 198 del 2006 le\ndimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno\ndella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la\ncelebrazione e la scadenza di 1 anno dalla celebrazione stessa sono nulle se\nnon risultano confermate entro 1 mese alla Direzione provinciale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha\ndiritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova al trattamento di fine\nrapporto previsto dall'art. 198 con esclusione dell’indennità sostitutiva\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con\nl'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 189 e confermate, a pena\ndi nullità, all' Ispettorato territoriale per il lavoro entro il termine di 1\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al comma 2) del presente articolo sarà corrisposta alla\nlavoratrice dimissionaria all'atto della esibizione del certificato di\nmatrimonio, purché tale esibizione sia effettuata entro 6 mesi dalla data\ndella risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>O GIUSTIFICATO MOTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 195 - Licenziamenti individuali per giusta causa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o giustificato motivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604, 20\nmaggio 1970 n. 300, 11 maggio 1990 n. 108 e s.m.i., il licenziamento\nindividuale non può effettuarsi che per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)“giusta causa” senza preavviso se il contratto è a tempo\nindeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo\ndeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,\nanche provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)“giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il\nlicenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi\ncontrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività\nproduttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di\nessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo\nlettera raccomandata r\u002Fr, al lavoratore, che può chiedere, entro 15 giorni\ndalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore\ndi lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla\nrichiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al\nprecedente comma è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori\nin periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per\navere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge\nemanate ed emanande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per\n“giusta causa” le seguenti infrazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b) del comma 7)\ndell'art. 134;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle\npresenze al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità\ndelle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche e impianti di\ncondizionamento d'aria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità,\nall'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della\nsua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo\naccertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)asportazione di materiale dall'interno della azienda o danneggiamento\nvolontario di detto materiale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni\nafferenti alla qualifica d'inquadramento, ferma restando la norma dell'art. 13\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui\nalle lett. a), b), c) e d) del comma 1) dell'art. 134;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento\noltraggioso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)reiterato stato di ubriachezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 196 - Licenziamento simulato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la\nstessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia\nrivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e\nsempre che sia provata la simulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -\nse la nuova assunzione venga effettuata entro 1 mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4\ndella legge 15 luglio 1966 n. 604, e dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n.\n300, come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 è nullo\nindipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero\ndei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art.\n18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del\n1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 197 - Matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 35, comma 2) del D.lgs. n. 198 del 2006 è nullo il\nlicenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti\nsi presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla\nlavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle\npubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di\n1 anno dalla celebrazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è\ndovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a),\nb) e c) del comma 3) dell'art. 54 del D.lgs. n. 151 del 2001, e cioè:\nlicenziamento per giusta causa, cessazione della attività dell'azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o\nrisoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è\nstato stipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel comma 1) del presente articolo, si\nrinvia al precedente art. 194.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 198 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha\ndiritto ad un trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il\ntrattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto\nstabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di\nfine rapporto è stabilito nelle misure di cui all'art. 409 del CCNL Turismo 30\nmaggio 1991. Per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per 12simi\ne le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni di calendario saranno\nconsiderate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in\nconsiderazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica\nnon impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le\nproprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di\nlavoratore con mansioni non impiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine\nrapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 199 - Modalità di corresponsione del trattamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente\nall'atto della cessazione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione centralizzata del Libro\nUnico del Lavoro delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del\ntrattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il\npersonale conserva i diritti acquisiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti\nqualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità\ndi preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto\ne il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e\nnelle forme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto\nsecondo le norme contenute nel Codice Civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 200 - Anzianità convenzionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà\nriconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità\nsostitutiva, nonché del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento,\nuna maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di\nguerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato\nservizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: 6 mesi per ogni anno\ndi campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta\nnella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed\nenti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha\npertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al\ndatore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette\nanzianità all'atto della assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa\ndocumentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in servizio all'atto della entrata in vigore del CCNL del\n16 febbraio 1987 restano ferme le norme di cui all'art. 76 del CCNL 23 ottobre\n1950, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento\ndella anzianità convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro 6\nmesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950, e denunciare all'atto della\nassunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro 6\nmesi, se assunti dopo tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'entrata in vigore del presente CCNL non riapre i suddetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei\ntitoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità\nconvenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data di inizio del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 201 - Restituzione dei documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro\n3 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne\nrilascerà ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta del lavoratore, l'azienda consegnerà anche un certificato con\nl'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato alle sue\ndipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IX - VIGENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 202 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, che istituisce il CCNL per i dipendenti da Imprese di\nviaggi e turismo, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste\nper i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2019 e sarà valido sino al 30\nsettembre 2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al precedente\ncomma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a\u002Fr. In\ncaso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia\nstato sostituito dal successivo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve\nessere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel\nrealizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e,\npertanto, sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti\nCCNL e accordi speciali nazionali riferentesi alle categorie ricomprese nella\nsfera di applicazione del presente CCNL. Sono fatte salve le condizioni di\nmiglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa al\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 203 - Procedure per il rinnovo del CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piattaforma per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in\ntempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro\n20 giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque,\nper un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della\npiattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno\nad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola di raccordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di dotare il settore di uno strumento contrattuale che fornisca\nla necessaria stabilità del quadro di insieme, le Parti condividono che il\npresente CCNL produca effetti dal 1° gennaio 2019, sia per la parte normativa\nche per quella economica. Il presente CCNL sostituisce integralmente il CCNL\nTurismo 20 febbraio 2010, fatto salvo quanto espressamente richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stabiliscono che per i periodi di servizio prestati fino al 31\ndicembre 2018, resta valido il trattamento economico e normativo stabilito dal\nCCNL Turismo 20 febbraio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato ___\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROFILI FORMATIVI IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente contratto, con\nriferimento alle Imprese di viaggi e turismo sono individuate le seguenti\nfigure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>denominazione figura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello corrispondente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"656\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"241\">\n  \u003Ccol width=\"287\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">denominazione\n        figura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello\n        corrispondente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE DI BASE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6)\n        CCNL imprese di viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a\n        24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"241\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE ESPERTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6S)\n        CCNL imprese di viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a\n        36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\n        QUALIFICATO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5S) CCNL imprese di\n        viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">ADDETTO\u002FOPERATORE\n        SPECIALIZZATO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4S) CCNL imprese di\n        viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">OPERATORE\n        PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3S) CCNL imprese di\n        viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"241\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">OPERATORE\n        GESTIONALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"287\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2S) CCNL imprese di\n        viaggi e turismo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure possono operare all'interno delle aziende di cui all'art. 1 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche per ciascuna figura sono quelle di cui al presente CCNL e\naltre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese\nnell'elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono indicati di seguito i contenuti standard minimi per ciascun profilo\nformativo. I contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di\nbase e trasversali sono declinati dalle Regioni sentite le parti sociali, nei\nlimiti delle risorse pubbliche annualmente disponibili, per un monte\ncomplessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata e\ntenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze\ndell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE DI BASE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la figura opera nelle agenzie di viaggio realizzando, sotto indicazione,\ncompiti semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze potenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contenuti percorso formativo minimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"738\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"163\">\n  \u003Ccol width=\"221\">\n  \u003Ccol width=\"345\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"221\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        potenziali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti percorso\n        formativo minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"163\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">successive modifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- e altre qualifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di valore equivalente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non espressamente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comprese nella \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">elencazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"221\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la figura standard opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">generalmente effettuando \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">attività semplici, nel \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">rispetto degli standard di \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">servizio e delle indicazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ricevute e, laddove richiesto, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operando anche in una lingua \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">estera.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Esempi: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- custode, portiere, mansioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di semplice attesa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"345\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il percorso formativo è preordinato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla acquisizione delle seguenti competenze:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) competenze di base e trasversali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(disciplina del rapporto di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">organizzazione del lavoro, misure a tutela \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della sicurezza sul lavoro, comunicazione, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comportamenti relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) competenze tecnico-professionali, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con contenuti di tipo tecnico, scientifico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ed operativo differenziato per ciascuna \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">figura professionale (prodotti e servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e contesto aziendale di riferimento, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">processi e relative innovazioni relativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al contesto aziendale, strumenti, materiali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e attrezzature utilizzati nel ciclo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">produttivo della azienda, sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sui luoghi di lavoro, con riferimento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">specifico al settore di interesse)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE ESPERTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la figura opera nelle agenzie di viaggio, realizzando, sotto indicazione,\ncompiti semplici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze potenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contenuti percorso formativo minimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"210\">\n  \u003Ccol width=\"375\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        potenziali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"375\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti percorso\n        formativo minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">6 super)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e successive \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">modifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- e altre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di valore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">equivalente non \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">espressamente \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"210\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la figura standard opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">generalmente gestendo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">attività semplici, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nel rispetto degli standard \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di servizio e delle norme \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di igiene e sicurezza, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ove del caso sulla base \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle indicazioni ricevute \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e, laddove richiesto, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operando anche in una lingua \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">estera.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Esempi: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- smistamento pratiche, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">guida di mezzi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di trasporto etc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"375\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il percorso formativo è preordinato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla acquisizione delle seguenti competenze:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) competenze di base e trasversali (disciplina \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del rapporto di lavoro, organizzazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del lavoro, misure a tutela della sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sul lavoro, comunicazione, comportamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) competenze tecnico-professionali, con contenuti\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di tipo tecnico, scientifico ed operativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">differenziato per ciascuna figura professionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(prodotti e servizi e contesto aziendale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di riferimento, processi e relative innovazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relativi al contesto aziendale, strumenti, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">materiali e attrezzature utilizzati nel ciclo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">produttivo dell'azienda, sicurezza sui luoghi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro, con riferimento specifico al settore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di interesse)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE QUALIFICATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la figura svolge attività diversificate, di livello semplice e di routine\nnel quadro delle modalità operative conferitegli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze potenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contenuti percorso formativo minimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"739\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"208\">\n  \u003Ccol width=\"231\">\n  \u003Ccol width=\"292\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        potenziali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"292\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti percorso\n        formativo minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"208\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e successive modifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- e altre qualifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di valore equivalente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non espressamente comprese \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nell'elencazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la figura standard opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">generalmente attività \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">diversificate ma nel complesso \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di livello semplice \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e di routine e, laddove \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">richiesto, operando anche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in lingue estere.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- accoglienza, orientamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e assistenza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- operazioni amministrative \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e le normali operazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di emissione e registrazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di fatture \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">documenti equipollenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e degli incassi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e dei pagamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">utilizzando macchine \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">elettroniche ovvero software \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dedicati alla gestione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle attività di contabilità \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">semplice;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- archiviazione delle pratiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di vendita \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di acquisto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- autista, portavalori etc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"292\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il percorso formativo è preordinato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla acquisizione delle seguenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) competenze di base e trasversali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(disciplina del rapporto di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">organizzazione del lavoro, misure \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a tutela della sicurezza sul lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunicazione, comportamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) competenze tecnico-professionali, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con contenuti di tipo tecnico, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">scientifico e operativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">differenziato per ciascuna figura \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale (prodotti e servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e contesto aziendale di riferimento, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">processi e relative innovazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relativi al contesto aziendale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">strumenti, materiali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e attrezzature utilizzati nel ciclo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">produttivo della azienda, sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sui luoghi di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con riferimento specifico al settore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di interesse)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO\u002FOPERATORE SPECIALIZZATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la figura effettua le diverse operazioni riguardanti prenotazioni, emissione\ne vendita di biglietti, vouchers etc. anche per mezzo di terminali elettronici,\ne software dedicati etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze potenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contenuti percorso formativo minimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"734\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"208\">\n  \u003Ccol width=\"231\">\n  \u003Ccol width=\"286\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        potenziali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti percorso\n        formativo minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e successive modifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- e altre qualifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di valore equivalente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non espressamente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nell'elencazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"231\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la figura standard opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nelle agenzie di viaggio, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in condizioni di autonomia \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">esecutiva, che svolgono \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sia intermediazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che organizzazione e, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">laddove richiesto, operando \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anche in lingue straniere.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- prenotazione di posti, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">emissione e vendita \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di biglietti, voucher \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e documenti di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- servizi di accompagnamento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e trasferimento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- gestione dei flussi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">amministrativi e contabili \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle operazioni poste \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in essere dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del cliente negli \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che riguardano l'erogazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del grado di soddisfazione;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- rilevazione dei reclami \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dei clienti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"286\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il percorso formativo è preordinato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla acquisizione delle seguenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) competenze di base e trasversali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(disciplina del rapporto di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">organizzazione del lavoro, misure \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a tutela della sicurezza sul lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunicazione, comportamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) competenze tecnico-professionali, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con contenuti di tipo tecnico, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">scientifico e operativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">differenziato per ciascuna figura \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale (prodotti e servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e contesto aziendale di riferimento, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">processi e relative innovazioni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relativi al contesto aziendale, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">strumenti, materiali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e attrezzature utilizzati nel ciclo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">produttivo dell'azienda, sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sui luoghi di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con riferimento specifico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al settore di interesse)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE PROFESSIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la figura è impegnata nella creazione e vendita di programmi turistici,\nnella prenotazione ed emissione di biglietterie varie con capacità di\ncostruzione tariffaria autonoma e conoscenza lingue, nelle funzioni\namministrative etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"736\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"197\">\n  \u003Ccol width=\"232\">\n  \u003Ccol width=\"300\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"232\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        potenziali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"300\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti percorso\n        formativo minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e successive modifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- e altre qualifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di valore equivalente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non espressamente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comprese nell'elencazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"232\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la figura standard opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prevalentemente nelle agenzie \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sia di intermediazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che di produzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con particolari conoscenze \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecniche e adeguata esperienza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e, laddove richiesto, operando \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in lingue straniere.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- addetto ai servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di prenotazione dei posti, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">emissione di biglietti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con costruzione tariffaria \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">autonoma e conoscenza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle lingue straniere;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- tecnico specializzato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nella creazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e programmazione di pacchetti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e servizi turistici;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- tecnico specializzato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nella organizzazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di convegni, congressi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e viaggi di incentivazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- settore MICE;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nella fornitura di viaggi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d'affari in base \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alle specifiche esigenze \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dei clienti;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- promotore commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- addetto all'attività \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di marketing;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- impiegato amministrativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e\u002Fo contabile di acquisita \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">esperienza etc.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"300\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Il percorso formativo è preordinato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla acquisizione delle seguenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) competenze di base e trasversali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(disciplina del rapporto di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">organizzazione del lavoro, misure \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a tutela della sicurezza sul lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunicazione, comportamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) competenze tecnico-professionali, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con contenuti di tipo tecnico, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">scientifico e operativo differenziato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per ciascuna figura professionale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(prodotti e servizi e contesto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale di riferimento, processi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e relative innovazioni relativi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al contesto aziendale, strumenti, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">materiali e attrezzature utilizzati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nel ciclo produttivo dell'azienda, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sicurezza sui luoghi di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con riferimento specifico al settore \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di interesse)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE GESTIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Descrizione attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la figura è specializzata nelle funzioni gestionali delle Agenzie di viaggi\ne turismo, coordinando le risorse assegnate, se previsto, garantendo e\nsviluppando la qualità della offerta e del modello di lavoro, analizzando la\ndomanda ed elaborando la strategia per conseguire gli obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"737\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"208\">\n  \u003Ccol width=\"251\">\n  \u003Ccol width=\"270\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">livello presente\n        CCNL\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"251\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">competenze\n        potenziali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"270\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti percorso\n        formativo minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"208\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">qualifiche di cui \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e successive modifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- e altre qualifiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di valore equivalente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non espressamente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nell'elencazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"251\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">la figura standard opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">generalmente una funzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di controllo e definizione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle attività della propria area \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sulla base delle caratteristiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">delle tipologie di clienti, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e delle indicazioni di domanda \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e mercato fornite e, laddove\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">richiesto, operando in lingue \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">straniere e in ogni caso \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sulla base delle linee strategiche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">predisposte dal \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Esempi:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- responsabilità di servizio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o di reparto anche \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- capo agenzia con autonomia \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">tecnica e amministrativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- cura dei rapporti con \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">i fornitori dei servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">turistici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"270\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">il percorso formativo è preordinato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla acquisizione delle seguenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">competenze:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) competenze di base e trasversali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(disciplina del rapporto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di lavoro, organizzazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del lavoro, misure a tutela \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della sicurezza sul lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">comunicazione, comportamenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">relazionali);\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) competenze tecnico-professionali, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con contenuti di tipo tecnico, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">scientifico e operativo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">differenziato per ciascuna figura \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionale (prodotti e servizi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e contesto aziendale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di riferimento \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dei principali competitor \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">del mercato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">innovazioni relativi al contesto \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">aziendale, strumenti, materiali \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e attrezzature utilizzati \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nel ciclo produttivo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della azienda, sicurezza \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sui luoghi di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con riferimento specifico \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">al settore di interesse)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCHEDA FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazioni personali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nome e cognome _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>luogo di nascita _____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data di nascita __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo _______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>città __________________ provincia ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>istruzione e formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) istituto professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) scuola secondaria di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) università\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazioni sull'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>denominazione sociale ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>indirizzo città _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>città ________________________________ provincia ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>referente per la formazione _____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>informazioni sul contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionale, il diploma di istruzione secondaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superiore e il certificato di specializzazione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) b) contratto di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___ mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello ___\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>____ ore medie annue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inizio rapporto __________ fine rapporto ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiarazione del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si attesta che la formazione prevista dal presente CCNL si è svolta in sede\naziendale, in conformità con quanto previsto dal CCNL stesso e dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>data _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(timbro e firma) ______________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato ___\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004 PER IL RECEPIMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELL'ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONCLUSO IL 16 LUGLIO 2002 TRA UNICE\u002FUEAPME, CEEP E CES\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI,\nABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA,\nCONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFINTERIM, LEGACOOP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UNCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto l'Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16\nluglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a\nseguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle\nComunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa\nalla modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare\nnegoziati in tema di telelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti\nl'Accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che alla attuazione di\ntale Accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico\neuropeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali\nproprie delle parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che le Parti in epigrafe ritengono che il telelavoro\ncostituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che\nconsente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una\nmodalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare\nl'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia\nnell'assolvimento dei compiti loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite\nnella Società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di\norganizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,\nmigliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più\nampie opportunità sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che l'Accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a\nlivello europeo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti in epigrafe riconoscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente Accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139,\npar. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'Accordo-quadro\neuropeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in lingua\nitaliana così come concordata fra le Parti in epigrafe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in\nrapida espansione. Per tale motivo le Parti hanno individuato nell'Accordo una\ndefinizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di\ntelelavoro svolte con regolarità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'Accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro\ngenerale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle Parti in\nepigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali\nproprie delle stesse parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'applicazione dell'Accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il\nlivello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione\ndell'Accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si\neviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe concordano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Definizione e campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e\u002Fo di svolgimento del\nlavoro che si avvale delle tecnologie della informazione nell'ambito di un\ncontratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che\npotrebbe anche essere svolta nei locali della impresa, viene regolarmente\nsvolta al di fuori dei locali della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui\nche svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Carattere volontario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del\nlavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale\ndelle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno\nassunto volontariamente. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a\nfornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla\nDirettiva 91\u002F533\u002FCEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto\ncollettivo applicato e alla descrizione della prestazione lavorativa. Le\nspecificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte\nrelative alla unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo\nsuperiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può\nrivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le\nmodalità cui fare riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nattività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di\nsvolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale\nofferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di\nuna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo\nstatus del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il\ntelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nprestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile\nper effetto di accordo individuale e\u002Fo collettivo. La reversibilità può\ncomportare il ritorno alla attività lavorativa nei locali del datore di lavoro\nsu richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Condizioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei\nmedesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo\napplicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei\nlocali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Protezione dei dati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali Internet e alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Diritto alla riservatezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare\nproporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto\ndel D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 di recepimento della Direttiva 90\u002F270\u002FCEE\nrelativa ai videoterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Strumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve\nessere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a\nquanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni\nquestione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal\nsuccessivo comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della\ninstallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro\nsvolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti\npropri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede\nalla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in\nparticolare quelli relativi alla comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari\nallo svolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla\nlegislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai\nsensi del comma 1) del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti\ndalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati\nutilizzati dal telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il\ntelelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e\nnon raccoglierà né diffonderà materiale illegale via Internet.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Salute e sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della\nsicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla Direttiva\n89\u002F391\u002FCEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla\nlegislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in\nmateria di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alla\nesposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive\naziendali di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile\nin materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei\nlavoratori e\u002Fo le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene\nsvolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti\ncollettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio\ndomicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei\nlimiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore può chiedere ispezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Organizzazione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive\naziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio\ntempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il carico di lavoro e i livelli di prestazione del telelavoratore devono\nessere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività\nnei locali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire\nl'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda,\ncome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere\nalle informazioni della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che\nsvolgono attività nei locali della impresa e sono sottoposti ai medesimi\ncriteri di valutazione di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro. Il supervisore del telelavoratore e i suoi colleghi diretti possono\nparimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di\nlavoro e per la sua gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Diritti collettivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che\noperano all'interno della azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle\nelezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli\nOrganismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione e ai\ncontratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di\nesercitare i suoi diritti collettivi è precisata fin dall'inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito alla\nintroduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle\ndirettive europee come recepite e ai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contrattazione collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali\ninteressate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello\ncompetente, accordi che adeguino e\u002Fo integrino i principi ed i criteri definiti\ncon il presente Accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi\ncollettivi già conclusi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto\ncon il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6), la\nreversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle\nrelative modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si\npotrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e\u002Fo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Applicazione e verifica dell'Accordo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie relative alla interpretazione e alla applicazione\ndel presente Accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi\ncongiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della relazione da rendere ad UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES circa\nl'attuazione in sede nazionale dell'Accordo-quadro europeo e alla sua eventuale\nrevisione prevista per luglio 2007, le articolazioni territoriali\u002Fcategoriali\naderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle imprese, così come le\nFederazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL e UIL provvederanno\na comunicare con periodicità annuale alle Parti in epigrafe, la conclusione di\naccordi e contratti collettivi in materia di telelavor1o ed ogni utile\ninformazione circa l'andamento di tale modalità di svolgimento della\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(omissis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato _____\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI\nLAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE MULTILOCALIZZATE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Finalità del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 18, comma 2) del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e\ns.m.i., il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il\nsostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate che,\nessendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e\nfacendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in una unica\nprovincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi\ndovuti alla rete degli enti bilaterali del settore Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei\nlavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e\u002Fo in\nprocessi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione aziendale interessati da\nperiodi di sospensione di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alimentazione del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è alimentato dal 30% della quota di assistenza contrattuale dovuta\nper il finanziamento degli enti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti al punto che precede l'azienda verserà il contributo del\n30% sull'apposito conto “Fondo sostegno al reddito aziende\nmultilocalizzate” intestato all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo\n(EBNT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del comma 3) dell'art. 18 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e\ns.m.i. l'EBNT provvederà periodicamente a rendere noto l'elenco degli Enti\nbilaterali territoriali in favore dei quali andrà versato il contributo del\n30%, unitamente a quello dei territori per i quali il suddetto contributo sarà\nversato sul Fondo nazionale di cui al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinazione del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi\nnon potrà impegnare più dell'80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre\ndell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno\nimpegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla\nstessa azienda nei 3 anni precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare\nrisorse di ammontare superiore al 60% del Fondo complessivamente disponibile\nnell'anno (1° gennaio - 31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno\nessere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo\ndell'EBNT, tenuto conto della consistenza del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accesso al Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da\naziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al\nsistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver\nversato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno 2 anni dalla\nrichiesta di intervento e i lavoratori devono aver superato il periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di\nun apposito accordo tra l'azienda e le competenti strutture sindacali dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà\npari al 60% della retribuzione mensile lorda (paga base e contingenza) per un\nmassimo di 3 mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e\napprovate dal Comitato Direttivo dell'EBNT. Tali importi potranno integrare\nquanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della\nnormativa vigente. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale\nintegra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato\nin misura pari ad almeno il 20% della indennità di disoccupazione. Le\nmodalità di erogazione sono regolate da una apposita convenzione stipulata tra\nl'Ente bilaterale nazionale e l'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con\nraccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dall'accordo sindacale e\ndalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione\ndei processi di ristrutturazione\u002Friorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del\nFondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'indicazione della durata richiesta dell'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale comunica l'esito delle domande ai richiedenti\nentro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento\ndella relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti\nindicati ai precedenti punti 7) e 8). L'azienda potrà chiedere di procedere\ndirettamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai\nlavoratori stessi con i futuri versamenti al Fondo. La delibera di cui al\npresente punto è di competenza del Comitato direttivo, che può delegarne\nl'esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al\nComitato direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBNT provvederà alla erogazione della indennità di sostegno al reddito\nai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti\ninteressati, fornendo evidenza all'EBNT dei versamenti effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono a carico dell'EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e\nassistenziali, imposte etc.) dovuti in conseguenza della erogazione della\nindennità al lavoratore. L'accordo sindacale di cui al precedente punto 12)\npuò stabilire la lordizzazione delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell'anno di\npertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell'anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato ___\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di RSU,\ncontenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e Parti sociali il 23 luglio\n1993. Esso soddisfa l'esigenza di darsi un quadro di regole certe ed esigibili\ncui tutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l'attuale,\ndevono riferirsi, in ordine alla elezione delle RSU e alla legittimazione a\nconcludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende e i\nlavoratori interessati. L'andamento occupazionale nel terziario privato e la\ndiffusione della occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale e\norganizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si\npongono. In questa stessa ottica le Parti si adopereranno per disciplinare, in\noccasione del prossimo rinnovo dei CCNL, l'adozione di meccanismi preventivi di\nconciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti\nl'interpretazione, l'applicazione e il rinnovo degli accordi collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo vale quale disciplina generale in materia di RSU, per\neffetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il\nGoverno e le Parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti,\npuò darsi luogo alla costituzione delle RSU, sulla base di liste presentate ad\niniziativa delle OO.SS. firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del\npresente Accordo e del CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni,\ndiverse dalle OO.SS. suddette, purché formalmente costituite in sindacato con\nun proprio statuto e atto costitutivo, e a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al\nvoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Designazione liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a\npresentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale\nciascuna O.S. totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una\nconfederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura\ndella federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Composizione delle RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione delle RSU si procede per 2\u002F3 dei seggi, mediante elezione\na scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra\nliste concorrenti alla competizione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate\ndalle OO.SS. firmatarie dei CCNL applicati, e alla sua copertura si procede in\nproporzione ai voti ricevuti nei 2\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei 2\u002F3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi\nsarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti\nconseguiti dalle liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di\ncomposizione della RSU previsto dall'art. 4, comma 2) del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e,\nattraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i\nseggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel Collegio\nelettorale e risulterà attribuito il\u002Fi seggio\u002Fi alla\u002Fe lista\u002Fe che\navrà\u002Favranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero\ndi voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia\nmaggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla\ncompetizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella RSU, alla\nstessa è riconosciuto il diritto di partecipare alla attività sindacale\naziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad\nogni O.S. firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno\nalle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Composizione delle liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate,\ncompatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a\ngarantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi\ne socio-professionali nei Collegi elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste sarà perseguita una adeguata rappresentanza\ndi genere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le OO.SS. terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e\nquadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle\nstesse nella base occupazionale della unità produttiva, per garantire una\nadeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Numero dei componenti RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il\ntitolo rappresentanze sindacali, al punto b) (Vincolo della parità di costi\nper le aziende), il numero dei componenti delle RSU sarà così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla\nvigenza del presente Accordo, il numero dei componenti le RSU sarà determinato\na titolo sperimentale nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 rappresentati nelle unità produttive che occupano da 16 a 50\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la RSU è\nincrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno alla scadenza del presente Accordo per verificare\nl'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 bis)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300, i componenti delle RSU hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità\nproduttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente\nlett. b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi,\neventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti\ndal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per\nl'espletamento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA, laddove\nprevisti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto\ndelle disposizioni di cui al titolo III della legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle OO.SS. dai CCNL (o accordi collettivi di diverso livello)\nin materia di diritti, permessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello\nesclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse\nunità produttive di una stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente\nl'andamento e l'uso del monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la\nRSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70%\na disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Compiti e funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo\nle competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la\nverifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati\nall'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU\naziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e\nin quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati\ncategoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del\nlivello aziendale, secondo le modalità definite nei CCNL, nonché in\nattuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché\nesistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione\nai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale\npresuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della O.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti\nnelle successive elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da\naffiggere negli appositi spazi riservati alla attività sindacale che l'azienda\nmetterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la\ndata di scadenza di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di\ncategoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per\npromuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei\n36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base delle\nmodalità stabilite dal presente Accordo e delle relative norme attuative\nprecedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la RSU si considera\nautomaticamente decaduta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente la RSU, lo stesso sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero\nsuperiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle RSU, con conseguente\nobbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Revoca delle RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A maggioranza assoluta (50% + 1) del Collegio elettorale i lavoratori\npossono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle RSU. La revoca\ndeve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove\npartecipino almeno i 2\u002F3 dei lavoratori del Collegio interessato. La\nconvocazione della assemblea del Collegio nei limiti del monte ore previsto dai\nCCNL deve essere richiesta da non meno di 1\u002F3 dei lavoratori componenti il\nmedesimo Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300, che\nsiano firmatarie del presente Accordo o che, comunque, aderiscano alla\ndisciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle\nRSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA e\u002Fo CdA ai sensi\ndella norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le RSA e\u002Fo i\nCdA, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Validità delle elezioni – Quorum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente Accordo si\nimpegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi\nvicendevolmente le nomine delle RSA e a favorire la più ampia partecipazione\ndei lavoratori alle prime elezioni per le RSU mediante una adeguata campagna di\ninformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla\nvotazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le OO.SS. assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità\ndella consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nella\nunità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in\nprova, in forza alla unità produttiva alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri\nnon in prova in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle\nliste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto\ndi assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del\nrapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato\npassivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es.\nlavoratori stagionali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i\nmembri del Comitato elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Presentazione delle liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei\nrequisiti richiesti dal presente Accordo all'art. 2, I parte, devono presentare\nle liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno 10 giorni prima della\ndata fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le\nliste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati\nall'attività sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Comitato elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato\nelettorale. Per la composizione dello stesso ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dalla unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ricevere la presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni\ncontestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Scrutatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le\n24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Segretezza del voto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Schede elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di\ncontemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a\nsorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la\nloro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la\nsegretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a\nciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di\nlista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.\nIl voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di\nscrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Preferenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una\ncrocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il\nnome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista\ne di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido\nsolamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Modalità della votazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il\nnormale svolgimento dell'attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli\nimpianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere\nstabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti\nanche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende\ncon più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.\nLuogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i\nlavoratori, mediante comunicazione dell'albo esistente presso le aziende,\nalmeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente,\nnominato dal Comitato elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve\ninoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al\nvoto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Compiti del Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma\naccanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello\nscrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui\ndovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato\n- unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.) - al Comitato\nelettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative\ndi calcolo dandone atto nel proprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva\nconvalida delle RSU sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale\ne la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità e ciò almeno per 3\nmesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato\nelettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla\nassegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1) e il Comitato ne dà\natto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato\nelettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso\nsempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale\nterritoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Comitato dei garanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS., presentatrici\ndelle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione\nimprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore\ndell'UPLMO o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione di componenti della RSU, una volta definiti\ngli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale\nper il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a\ncura delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale\nl'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima\ndelle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a\nconsentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - L'intervento della legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A conclusione del presente Accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la\nCONFCOMMERCIO, le Parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e\ndell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle\nsedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno,\nfinalizzati all'efficacia erga omnes e all'eliminazione delle norme legislative\nin contrasto, non modifichino la sostanza del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 bis - Disposizioni varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio\nelettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza\nalla unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori\ndell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via\neccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge\n20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti\ndelle RSA, e ora traferite ai componenti le RSU in forza del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con\nl'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i\nsindacati extra-confederali, in base all'art. 5 bis della legge 236\u002F93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Clausola finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato ___\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>(stipulato il 18 novembre 1996)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.lgs. n. 626 del 1994\ne s.m.i. hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento\ndella salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e\nprotezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente Accordo\nrisponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei\nlavoratori sia degli utenti e clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ravvisato che il D.lgs. n. 626 del 1994 nel recepire le direttive\ncomunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione\nin materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i\nlavoratori e\u002Fo i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che\npertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia\ndiffusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto che le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro\ndemandati dal D.lgs. n. 626 del 1994, in materia di consultazione e\npartecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che la logica che fonde i rapporti tra le Parti sulla materia\nintende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi a criteri di\npartecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel comune intento di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto\nalla attuazione di una politica di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici\ntali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulata la presente Ipotesi di accordo interconfederale sulla\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.lgs. n. 626 del\n1994 e s.m.i. da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi\ndel Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 18, comma 6) del D.lgs. n. 626 del 1994 il numero dei\nrappresentanti per la sicurezza è così individuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in\nrelazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l'art.\n19, comma 4) del D.lgs. n. 626 del 1994, non può subire pregiudizio alcuno a\ncausa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si\napplicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDE O UNITÀ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Individuazione della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le\nRSA\u002FRSU laddove costituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza di RSA\u002FRSU o in presenza di un numero di rappresentanti\ninferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la\nsicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nella azienda\nsu istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori\nstipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di costituzione delle RSA\u002FRSU successiva alla elezione del\nrappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita\nle sue funzioni fino alla scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Procedure per l'individuazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante\nelezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto in materia dal comma 2) del punto 2), le RSU\novvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più\ndei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate\npresentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari a 1\u002F3 del\nnumero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla\ndata delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli\napprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti\nespressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice\ndegli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il\nsegretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà\na redigere il verbale della elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla Direzione\naziendale e da questa tempestivamente inviata all'OPP, che provvederà ad\niscrivere il nominativo in una apposita lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del\nsegretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni\ned è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue\nprerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova\nrappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,\nlo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in\ncarica fino a nuove elezioni e comunque non oltre 60 giorni dalle\ndimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per\nla sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di RSU le modalità di elezione sono quelle previste\ndall'Accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le\nmodalità di elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di RSA\u002FRSU le modalità di elezione sono quelle previste al punto\n3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i\nlavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle\npersone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il\nnormale svolgimento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 bis. Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario\ne del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria\ndella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a\ndisposizione un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in\nrelazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore\nannue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue\nnelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell'art. 19 del D.lgs. n. 626 del 1994 non viene utilizzato il predetto\nmonte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Individuazione della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al\nloro interno secondo le modalità di cui al punto 6a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate\nalla applicazione del presente Accordo, per i rispettivi ambiti di competenza\ndel settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la\nsicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, può anche\nessere designato secondo le modalità di cui al punto 6b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Procedure per l’individuazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a) Elezione diretta del rappresentante aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla\ndata delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli\napprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti\nespressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice\ndegli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il\nsegretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà\na redigere il verbale dell'elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla Direzione\naziendale e da questa tempestivamente inviata all'OPP che provvederà ad\niscrivere il nominativo in un'apposita lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del\nsegretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo\naccessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è\nrieleggibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto tale periodo, lo stesso manterrà comunque le sue prerogative, in\nvia provvisoria, fino alla entrata in carica del nuovo rappresentante e\ncomunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6b) Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati\ncongiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo e\nformalmente comunicati all'OPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate\nesperienze nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPP ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante\nper la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente l'OPP comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta lo\ncomunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza\ndesignata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti per la sicurezza designati dovranno partecipare\nobbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall'OPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante della sicurezza designato durerà in carica 3 anni ed è\nridesignabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 bis) Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario\ne del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria\ndi rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai\nlavoratori avrà a disposizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in\nrelazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore\nannue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10\ndipendenti; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell'art. 19 del D.lgs. n. 626 del 1994 non viene autorizzato il predetto\nmonte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Disposizioni per le aziende stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni dalla\napertura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere candidati per l'elezione del rappresentante della sicurezza i\nlavoratori stagionali il cui contratto di lavoro prevede, alla data di\nsvolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla\nelezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti\ndimensionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626 del 1994, le\nParti concordano sulle seguenti indicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8a) Strumenti e mezzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 19, comma 1), lett. e) ed f) del D.lgs. n. 626 del\n1994, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la\ndocumentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento\ndell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di\ncui all'art. 4, comma 2), custodito presso l'azienda, laddove previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a\nconoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al\nproprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli\neventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo\ndello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione,\nappone la propria firma sul verbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni\ne laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda\nha destinato alle RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8b) Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel\nrispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto\nimprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori\nall'interno della azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso\ndi almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà\naccompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del\nservizio o da persona delegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, designato nell'ambito dell'OPP, deve\nsegnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite\nche intende effettuare nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di\nnorma accompagnato da un esponente della Associazione datoriale competente per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8c) Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs. n. 626 del 1994 prevede a carico del datore di lavoro la\nconsultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve\nessere effettuata in modo da garantire la sua effettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha\nfacoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per\nil datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di\ndefinizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale\ndell'avvenuta consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza del rappresentante designato nell'ambito dell'OPP gli\nadempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema\ndi consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono\nassolti nella sede dell'OPP, per il tramite della Associazione datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8d) Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della lett. e), comma 1) dell'art. 19 del D.lgs. n. 626 del 1994,\nil rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di\nconsultare la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e\nle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e i\npreparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti,\nl'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1),\nè tenuta a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno\nrispetto del segreto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per\nsvolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività\nlavorativa, dovrà darne preventivo avviso alla impresa, almeno 2 giorni\nlavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire\nil computo delle ore utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Contenuti e modalità della formazione dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la\nsicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui\nluoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal\nD.lgs. n. 626 del 1994, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall'art. 19, comma 1), lett. g) del D.lgs. n. 626 del 1994;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la formazione non può comportare oneri economici a carico del\nrappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti\naggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori\ninteressati un programma di 32 ore che deve comprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e\nprotezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* metodologie minime di comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i corsi di formazione sono organizzati dall'OPP o in collaborazione con lo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione\norganizzati antecedentemente alla stipula del presente Accordo, purché\nrispondenti ai requisiti su indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Addetti ai videoterminali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti ai videoterminali, l'interruzione, di cui all'art. 54,\nD.lgs. n. 626 del 1994, sarà attuata di norma mediante cambiamento di\nattività nell'ambito delle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - ORGANISMI PARITETICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Organismo paritetico nazionale (OPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita, all'interno dell'Ente bilaterale nazionale del Terziario, una\napposita sezione denominata OPN per la sicurezza sul lavoro formato da 6\nrappresentanti della CONFCOMMERCIO e da 6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e\nUILTuCS (due per ciascuna Organizzazione), con i rispettivi supplenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto OPN opererà in piena autonomia funzionale rispetto all'Ente\nbilaterale nazionale del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPN per la sicurezza sul lavoro ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività\ncomplementari per i componenti degli Organismi Paritetici Provinciali (OPP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere la costituzione degli OPP, di cui al successivo art. 13, ai\nsensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 626 del 1994, e coordinarne l'attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare l'avvenuta costituzione degli OPP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare le linee-guida e i criteri per la formazione dei lavoratori e dei\nrappresentanti per la sicurezza, tendendo conto di quanto previsto dai Ministri\ndel lavoro e della sanità in applicazione dell'art. 22, comma 7) del D.lgs. n.\n626 del 1994 per la dimensione e la tipologia delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito\nall'applicazione della normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel\ncampo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla\nU.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi\nche rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti\ndi cui al presente Accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'U.E. e\nnazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per\nelaborare posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al\nParlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei\nrappresentanti per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore Turismo tali funzioni sono svolte da una apposita sezione\ndell'Ente bilaterale nazionale turismo, cui saranno apportate le conseguenti\nmodifiche statutarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Organismi paritetici provinciali (OPP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello provinciale saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di\nstipula del presente Accordo, gli OPP composti da 3 rappresentanti delle ASCOM\ne da tre rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS (uno per ciascuna\nOrganizzazione, con i relativi supplenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organismi paritetici di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti\ndi cui all'art. 20 del D.lgs. n. 626 del 1994 hanno i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in\ngenere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate,\ncostituiranno pareri ufficiali dell'OPP e, in quanto tali, saranno trasmessi\nall'OPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni,\nquali le UU.SS.LL., l'Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione etc.\ne impegnano le Parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta,\ncongiuntamente concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'OPP potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare\nnei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi\ndella salute e della sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio\nconnessi all'applicazione del D.lgs. n. 626 del 1994 e proporli all'OPN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche\nin collaborazione con l'Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento\ndelle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per\nla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attuare le disposizioni di cui al punto 6) del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- designare esperti richiesti congiuntamente dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo paritetico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si\nrealizza a condizione che siano rappresentate tutte le Organizzazioni\nstipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si\nimpegnano a mettere in atto la decisione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore Turismo le funzioni dell'OPP sono svolte di norme dall'Ente\nbilaterale territoriale o dal Centro di servizio, o - previe apposite intese\ntra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali\nstipulanti il CCNL Turismo 6 ottobre 1994 - saranno demandate all'OPP di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Composizione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute\ne sicurezza sul lavoro occorra procedere alla applicazione di soluzioni\ncondivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i\nloro rappresentanti) ricorreranno all'OPP, quale prima istanza obbligatoria di\nrisoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole\no plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia\ndell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione\nconcordata, ove possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Parte che ricorre all'OPP ne informa senza ritardo le altre parti\ninteressate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'OPP il ricorso scritto\ncon raccomandata a\u002Fr e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni\nentro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale\nultimo termine salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'OPP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'OPP assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si\nrealizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il\npresente Accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di\nconciliazione, ciascuna delle Parti può adire l'OPN, preventivamente al\nricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e\nnei termini di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti interessate (aziende, lavoratori, o loro rappresentanti) si\nimpegnano a mettere in atto la decisione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) e al punto 6b)\nle Parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da\ndestinare all'OPP sulla base dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi\nconcorrono tutte le aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza\ndesignati in base al punto 6b), concorrono le sole aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 31 marzo 1997, le parti stipulanti si incontreranno a\nlivello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli OPP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le province nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli\nOPP, le parti stipulanti il presente Accordo si incontreranno a livello\nnazionale per esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione al\nfine di rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura\ndel contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore del Turismo, le Organizzazioni territoriali aderenti alle\nOrganizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo potranno accordarsi per\nl'utilizzo dei Fondi derivanti dal contributo già definito per l'Ente\nbilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,\neventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente Accordo in\nconformità a quanto dallo stesso previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16 bis) Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31\ndicembre 1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una\ndelle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato __\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Documento finalizzato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori\nnell'ambito del Turismo.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende di Tour Operation, le Agenzie di Viaggio (federate e non), le\nlinee aeree e gli aeroporti che adotteranno il presente Codice si impegnano -\noltre quanto già previsto dalla legge n. 269 del 1998 “Norme contro lo\nsfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in\ndanno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù” - ad adottare\ntutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori\nnell'ambito del turismo in tutti i casi e in tutte le occasioni utili a tale\nobiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare esse si impegnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)ad attuare politiche di informazione e di aggiornamento del personale in\nItalia e nei Paesi di destinazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei\nminori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) a portare a conoscenza dei loro clienti - al di là degli obblighi di\ninformazione previsti dalla legge 269 del 1998 - il proprio impegno contro lo\nsfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del turismo, informandoli anche\ndella loro adesione a questo Codice di Condotta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) a inserire nei contratti con il corrispondente estero clausole che gli\nrichiedono di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non agevolare, in alcun modo, il contatto tra il turista ed eventuali\nsfruttatori di minori; tra il turista e il minore stesso avente come fine un\nrapporto di tipo sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)vigilare, per quanto è possibile, affinché non avvengano, nel corso del\nsoggiorno del turista, contatti o incontri con sfruttatori e\u002Fo con minori\naventi come fine un rapporto di tipo sessuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)a richiedere alle strutture alberghiere - in sede contrattuale - il\ndivieto di accesso nelle camere dei clienti ai minori del luogo avente come\nfine lo sfruttamento sessuale. A non rinnovare il contratto, nel caso in cui\nfosse comprovata una così grave inadempienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)ad allegare ai contratti con i corrispondenti esteri e albergatori il\ntesto del Codice di Condotta tradotto in inglese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)a non utilizzare messaggi pubblicitari su carta stampata, o su video o via\nInternet in grado di suscitare suggestioni o motivi di richiamo in contrasto\ncon la campagna portata avanti da ECPAT e con i principi ispiratori del\npresente Codice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)a inserire nei supporti di comunicazione destinati alla\ncommercializzazione dei prodotti: “La nostra Azienda aderisce al Codice di\nCondotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell'ambito del\nturismo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)a far conoscere ai propri dipendenti il presente Codice di Condotta che\nall'uopo verrà inserito nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL di\ncategoria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) a inserirlo nei nuovi contratti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLE AGGIUNTIVE RIGUARDANTI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Compagnie aeree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'Azienda, in aggiunta a quanto precede, si impegna a perseguire con ogni\nmezzo utile e idoneo, la sensibilizzazione del pubblico sui principi ispiratori\ndel Codice (giornale di bordo, ticket jacket, internet link, video sui voli a\nlungo raggio etc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Società di gestione degli aeroporti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'Azienda si impegna a proiettare messaggi di sensibilizzazione (spot) sui\nmonitor nelle aree di transito nonché utilizzare Ticket Jackets e\u002Fo altro\nmateriale di sensibilizzazione nelle biglietterie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIFFUSIONE DEL CODICE DI CONDOTTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni di categoria che adottano il presente Codice di Condotta si\nimpegnano a sostenere la diffusione presso le aziende aderenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sua promozione e divulgazione è affidata a ECPAT Italia che, di concerto\ncon le Associazioni di categoria che riterranno di sottoscriverlo, ne curerà\nl'attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TAVOLO DI VERIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tavolo di verifica ha il compito di accertare la reale applicazione del\nCodice di Condotta da parte dei suoi firmatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ECPAT-Italia, nella sua qualità di promotrice del Codice di Condotta, ha il\ncompito di convocare i facenti parte del Tavolo di verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prenderanno parte al Tavolo di verifica un rappresentante di ECPAT-Italia,\nun rappresentante di ciascuna associazione firmataria del Codice di Condotta,\nrappresentanti sindacali di settore, due rappresentanti istituzionali, un\nrappresentante ADICONSUM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Tavolo di verifica si riunisce almeno 2 volte l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"cbasignsingle":50,"cbamemtrad":54,"JOBTYPE_descriptions":58,"apprenticeships":62,"pensionfund":66,"unemploymentfund":70,"contracttrial":74,"contractseverancepay":78,"tempagency":82,"OVERTIME_trigger":86,"ONCERISE_trigger":90,"ONCERISE2_trigger":94,"SUNDAY_trigger":98,"PAYSCALES_table_selection_txt":102,"wageincreasetype2":106,"shiftallowancetype":110,"hourspweek_select":114,"dayspweek_select":118,"MAXHOURS_trigger":122,"PAIDLEAV_trigger":126,"holidaysdays":130,"bankholidays1":134,"SCHEDULE_trigger":138,"TRADEUNLEAV_trigger":142,"tradeunleavtxt":146,"ADMINISTRATIVE_trigger":149,"flexible_work_options":153,"equalitymonitoring":157,"sexualhar":161,"violence":165,"eqtraining":167,"eqpay":171,"eqpromotion":173,"healthcareaccess":177,"healthinsurance":181,"healthandsafetypolicy":183,"protectiveclothing":187,"maternitydiscrimination":191,"jobsecuritymothers":195,"paidmaternityleave":199,"paidmaternityleavepay":203,"childcare":207,"nursingmothers":211,"deathrelatives":215,"childcareleave":219,"maternityotherclause":221,"SENIOR_trigger":225,"maxsicknesspay":229,"disabilitypay":233,"longtermillness":237,"sicknessmaxdaysnr":241,"funeralpay":245},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 202 - Decorrenza e durata 1) Il pre","Art. 202 - Decorrenza e durata\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto, che istituisce il CCNL per i dipendenti da Imprese di\nviaggi e turismo, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste\nper i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2019 e sarà valido sino al 30\nsettembre 2020.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbasignsingle","-FIAVET (Federazione Italiana Associazio","-FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo)\nrappresentata dal Presidente Ivana Jelinic e una delegazione che vede tra i\npropri componenti Franco Gattinoni, Vice Presidente della FTO (Federazione del\nTurismo Organizzato),",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"cbamemtrad","- FILCAMS\u002FCGIL rappresentata da Maria Gr","- FILCAMS\u002FCGIL rappresentata da Maria Grazia Gabrielli\n\n- FISASCAT\u002FCISL rappresentata da Fabrizio Ferrari\n\n- UILTuCS\u002FUIL rappresentata da Stefano Franzoni",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"JOBTYPE_descriptions","Art. 54 - Classificazione del personale ","Art. 54 - Classificazione del personale\n\n\n\nDECLARATORIE\n\n\n\n1)\n\nI lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su 10\nlivelli professionali, di cui 2 relativi alla categoria Quadri, e altrettanti\nlivelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.\n\n\n\nAREA QUADRI\n\n\n\nAi sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190 e successive modificazioni sono\nconsiderati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur\nnon appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del RD\n1° luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio e di\nadeguata formazione professionale specialistica.\n\nConseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle\ndeclaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente\nspecificate:\n\n\n\nQuadro A)\n\n\n\nAppartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale e\norganizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la\ndefinizione degli obiettivi della azienda e svolgano, con carattere di\ncontinuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della\nattuazione di tali obiettivi.\n\nA tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia\ndecisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento e il\ncontrollo dei diversi settori e servizi della azienda:\n\n\n\n-capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una\nstessa azienda, anche se ubicate in località diverse, compresi i network di\nagenzie di viaggio.\n\n\n\nQuadro B)\n\n\n\nAppartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con\nfunzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali\ncorrelativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via\ncontinuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura\norganizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità\norganizzativa in condizioni di autonomia decisionale e amministrativa:\n\n\n\n-responsabile agenzia di categoria A) e B) con autonomia tecnica e\namministrativa di gestione;\n\n-responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con\nattività centralizzata;\n\n-responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;\n\n-responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio;\n\n-responsabile selezione e formazione del personale (HR).\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato\ncontenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed\nai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,\nfunzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore\norganizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia e cioè:\n\n\n\n-responsabile agenzia di categoria A) e B) con funzioni tecniche e\namministrative subordinate;\n\n-responsabile agenzia di categoria B) oppure A) con autonomia tecnica e\namministrativa di gestione;\n\n-responsabile CED;\n\n-addetto\u002Fa assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di\nviaggio;\n\n-analista - programmatore\u002Fprogrammatrice CED;\n\n-addetto\u002Fa ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che\ncomportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in\napplicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e\ncontrollo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta\nuna particolare competenza professionale e cioè:\n\n\n\n-responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i\nreparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali\narchivio, copia e spedizione;\n\n-responsabile agenzia di categoria C), con autonomia tecnica e\namministrativa di gestione;\n\n-responsabile servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;\n\n-responsabile servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo di\nnetwork di imprese di viaggi e turismo;\n\n-responsabile Team business travel \u002F leisure \u002F MICE (Meetings, Incentive,\nCongress, end Events);\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e\nadeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di\nautonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che\ncomportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante\nadeguata preparazione teorica e\u002Fo tecnico-pratica; i lavoratori che, in\npossesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno\nanche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e\ncioè:\n\n\n\n-addetto\u002Fa ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e\u002Fo\nalle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con\ncapacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;\n\n-programmatore\u002Fprogrammatrice di acquisita capacità, intendendosi per tale\nl'impiegato tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione\ndi costi per viaggi nazionali e internazionali di gruppi e individuali con\nconoscenza completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature\nelettroniche;\n\n-promotore\u002Fpromotrice commerciale addetto allo sviluppo e alla illustrazione\ndella attività di agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di\nalmeno due lingue estere;\n\n-addetto\u002Fa alla stesura di documenti, report, presentazioni, fogli di\ncalcolo in lingua estera;\n\n-addetto\u002Fa a data entry e stesura documenti in lingue estere;\n\n-segretario\u002Fsegretaria di Direzione corrispondente in lingue estere;\n\n-traduttore\u002Ftraduttrice e\u002Fo corrispondente in lingue estere;\n\n-cassiere e\u002Fo addetto\u002Fa al cambio delle valute;\n\n-impiegato\u002Fa amministrativo e\u002Fo contabile di acquisita esperienza;\n\n-impiegato\u002Fa con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto alla\nassistenza e\u002Fo accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;\n\n-programmatore\u002Fprogrammatrice CED;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia\nesecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di\nnatura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni\ncomplementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque\nacquisite e cioè:\n\n\n\n-addetto\u002Fa ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e\u002Fo\nalle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche anche con\nmezzi di tariffazione automatica;\n\n-impiegato\u002Fa addetto ai servizi operativi proiettivi e\u002Fo ricettivi con\nmansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere;\n\n-impiegato\u002Fa addetto alla promozione e acquisizione della clientela di\nagenzia e dei network;\n\n-impiegato\u002Fa con buona conoscenza di una lingua estera addetto alla\nassistenza e\u002Fo all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio\nnazionale;\n\n-contabile d'ordine;\n\n-addetto\u002Fa ad inserimento dati e documenti su archivi informatici;\n\n- transferista (addetto alla assistenza e ricevimento agli arrivi e\npartenze);\n\n-impiegato\u002Fa addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già\nprogrammati;\n\n-operatore\u002Foperatrice CED;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate\nconoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che\nrichiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:\n\n\n\n-hostess;\n\n- addetto\u002Fa battitura di testi e data entry;\n\n-addetto\u002Fa alla stesura di documenti, report, presentazioni, fogli di\ncalcolo in lingua italiana;\n\n- addetto\u002Fa esclusivamente alle macchine contabili;\n\n- addetto\u002Fa al centralino e\u002Fo telescriventi;\n\n- fatturista;\n\n- operatore\u002Foperatrice macchine perforatrici e\u002Fo verificatrici;\n\n- archivista;\n\n- autista;\n\n- portavalori;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLivello 6 super)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità\ne cioè:\n\n\n\n-personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante\nguida di mezzi di trasporto ed operazioni complementari;\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione.\n\n\n\nLivello 6)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che\nrichiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze\nprofessionali e cioè:\n\n\n\n-custode\n\n- portiere\n\n- personale addetto a mansioni di semplice attesa\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione\n\n\n\nLivello 7)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività\nanche con macchine già attrezzate e cioè:\n\n\n\n-personale di fatica e addetto alle pulizie\n\n-altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\nsuddetta elencazione\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il\n“dirigente tecnico” o “direttore tecnico” di cui alle norme RDL 23\nnovembre 1936 n. 2523, legge 4 aprile 1940 n. 860, Circolare n. 08680 del 25\nnovembre 1955 del Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti\nmodificativi e integrativi, non costituisce una qualifica a sé stante ma deve\nessere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.\n\n\n\n2)\n\nPer le imprese di viaggi e turismo il “direttore tecnico”, disciplinato\ndalle leggi regionali in tema di autorizzazione all'esercizio della attività\ndi agenzia di viaggi e turismo, e analoghi provvedimenti modificativi e\nintegrativi, è colui che svolge, con continuità ed esclusività, attività di\ncoordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti, in considerazione della evoluzione della organizzazione del lavoro\ne delle nuove professionalità del settore, concordano di istituire una\nCommissione per valutare l'aggiornamento delle declaratorie del personale.\n\n\n\nArt. 55 – Inquadramento\n\n\n\n1)\n\nL'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie,\nqualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come\nrisultano dalla classificazione del personale.\n\n\n\n2)\n\nNel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni\nnon riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato,\nsulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali e\nin caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive\nOrganizzazioni nazionali.\n\n\n\n3)\n\nLa presente classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di\nleggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra\nmansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate\nnei CCNL sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi,\nl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra norma\nin vigore o emananda.\n\n\n\n4)\n\nLe parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha\nrappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di\nclassificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere\nl'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti\nnella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come\nconseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni\nimprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle\nobbligazioni in tale presupposto assunte.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art. 59 - Disciplina generale del contra","Art. 59 - Disciplina generale del contratto di apprendistato\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene\nl'indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nrapporto, del livello di inquadramento dell'apprendista, della durata del\nperiodo di apprendistato e della durata dell'eventuale periodo di prova.\n\n\n\n2)\n\nLa malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del\ntermine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente\nposticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore\ndi lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di\napprendistato.\n\n\n\n3)\n\nDurante lo svolgimento dell'apprendistato, le Parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In\ncaso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni\npreviste dalla normativa vigente.\n\n\n\n4)\n\nAl termine del periodo di apprendistato, le Parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell'art. 2118 c.c., con un preavviso di 30 giorni\ndecorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a\ntrovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di\nmancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., all'apprendista si applica il\ntrattamento previsto dall'art. 190. Se nessuna delle Parti recede il rapporto\nprosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\n\n\n\n5)\n\nL'utilizzo dell'apprendistato è condizionato dall'integrale applicazione\ndelle disposizioni del presente contratto, e in particolare di quelle relative\nad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali\ne formazione continua.\n\n\n\nArt. 60 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nLa presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di\nregole per l'attivazione dell’apprendistato professionalizzante,\nimmediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di\nqualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la\npossibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle\nesigenze aziendali e, laddove l’azienda ne ravvisi l’opportunità, di\nusufruire della assistenza di EBNT e delle sue articolazioni territoriali.\n\n\n\nArt. 61 - Numero di apprendisti\n\n\n\n1)\n\nIl numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori pari o superiore a 10 unità può assumere, non può\nsuperare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio\npresso il medesimo datore di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIl numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un\nnumero di lavoratori inferiore a 10 unità non potrà superare la proporzione\ndi un apprendista per ogni lavoratore qualificato.\n\n\n\n3)\n\nII datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in\nnumero non superiore a 3.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia\nmantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di\napprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. A tal fine, non si\ncomputano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di\napprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i\ncontratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti\nstagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque\nsalva la possibilità di assumere un apprendista.\n\n\n\nArt. 62 - Obblighi del datore di lavoro\n\n\n\nIl datore di lavoro ha l’obbligo:\n\n\n\na)di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle\nsue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la\ncapacità di diventare lavoratore qualificato;\n\nb)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;\n\nc)di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla\nlavorazione o al mestiere per il quale è assunto;\n\nd)di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento\ndei titoli di studio;\n\ne)di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso\nformativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il tramite del\nCentro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa\nsarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la\npotestà dei genitori.\n\n\n\nArt. 63 - Obblighi dell'apprendista\n\n\n\nL’apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb) prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;\n\nd) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto\ne le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché\nquesti non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.\n\n\n\nArt. 64 - Retribuzione\n\n\n\n1)\n\nLa retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla\nnormale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le\nseguenti proporzioni:\n\n\n\n- 1° anno: 80%\n\n- 2° anno: 85%\n\n- 3° anno: 90%\n\n- dal 4° anno: 95%\n\n\n\nLa retribuzione degli apprendisti del 95% si applica nei casi in cui la\ndurata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è superiore\na 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli\nstagionali.\n\n\n\n2)\n\nDurante il periodo di preavviso di cui all'art. 59 continua a trovare\napplicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto\ndi apprendistato.\n\n\n\n3)\n\nEventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del\npresente Accordo sono conservati ‘ad personam’.\n\n\n\n4)\n\nLa retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare - per effetto\ndelle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello.\n\n\n\n5)\n\nLe percentuali di cui al comma 1) restano valide anche in caso di conferma\nanticipata dell'apprendista.\n\n\n\nArt. 65 - Modalità di erogazione della formazione aziendale\n\n\n\n1)\n\nLa formazione a carattere professionalizzante può essere svolta dal datore\ndi lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate\npubbliche o private o dell'Ente bilaterale.\n\n\n\n2)\n\nNel rispetto delle discipline regionali, la formazione può essere svolta\nanche in modalità FAD: “e-learning”, attività di accompagnamento svolta\nattraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di\ntele-affiancamento o video-comunicazione da remoto e su piattaforme ‘on\nline’.\n\n\n\n3)\n\nLa formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale,\ninformale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di\nformazione tecnico-professionale.\n\n\n\n4)\n\nL'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di\napertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del\nturno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le\nstesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.\n\n\n\n5)\n\nL'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto\ndella integrale applicazione del presente CCNL, e in particolare di quanto\nprevisto dall'art. 59, comma 5). Tale certificazione andrà inviata all'EBT\ncompetente (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad\neffettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e\nattestando la sussistenza dei seguenti requisiti:\n\n\n\na)referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui\nall'art. 42, comma 5), lett. c) del D.lgs. n. 81 del 2015 in possesso di titolo\ndi studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata\nesperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano\nformativo individuale. Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso\ndal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale\nindividuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere\ncompetenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento\npari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla\nfine del periodo di apprendistato. In caso l'azienda intenda avvalersi, per\nl'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà\nmettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate\ncompetenze;\n\nb)profilo professionale rientrante tra quelli individuati dal presente\ncontratto ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la\nformazione;\n\nc)registrazione della formazione effettuata e della qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto\nformativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza\ndei supporti sopraindicati lo svolgimento della formazione potrà essere\nattestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.\n\n\n\n6)\n\nNell'ambito dei principi stabiliti dal presente CCNL, la contrattazione di\n2° livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della\nformazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo\nconto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali\ndell'attività.\n\n\n\n7)\n\nLe Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa dell’impresa, del territorio o del\nsettore, tramite il fondo FOR.TE.\n\n\n\nArt. 66 - Piano formativo\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano\nformativo individuale secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 1) del\nD.lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli artt. 43 e\n45 del D.lgs. n. 81 del 2015 vale quanto previsto dalle diverse modalità\nindividuate dai soggetti competenti.\n\n\n\n2)\n\nLe Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori\naderenti alle parti stipulanti il presente CCNL possono affidare al sistema\ndegli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la\nrispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel\npresente CCNL. Il monitoraggio della attuazione del piano formativo è affidato\nall’Osservatorio sull’apprendistato appositamente costituito all’interno\ndegli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione\nparitaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del CCNL,\nche opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.\n\n\n\n3)\n\nPer le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2) è svolta\ndall’EBNT, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende\nmultilocalizzate potranno depositare presso l’EBNT i piani formativi standard\nprevisti dalla azienda per le specifiche figure professionali che intendono\nassumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la\ncorrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal\npresente CCNL. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard\naziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei\npiani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza\ndi tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti\ninviando all’EBNT copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.\n\n\n\nArt. 67 - Profili formativi\n\n\n\n1)\n\nIn allegato al presente contratto sono indicati i profili formativi\ndell’apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell’art. 44,\ncommi 1) e 2) del D.lgs. n. 81 del 2015. Nel caso la singola azienda intenda\navviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della\npresente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale\ncompetente. L’ente bilaterale competente per territorio invia ogni sei mesi i\nnuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella\ncontrattazione collettiva del Settore.\n\n\n\n2)\n\nAi fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa\nattestazione l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’INAPP.\n\n\n\nArt. 68 - Durata del contratto di apprendistato\n\nprofessionalizzante\n\n\n\n1)\n\nAi sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2) del D.lgs. n. 81 del\n2015 la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la\nseguente:\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        di inquadramento\n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        (mesi)\n      \n    \n    \n      2), 3), 4), 5) e 6S)\n      \n      36\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      24\n      \n    \n    \n      3) per la qualifica di\n        addetto\u002Foperatore\n\n        alle prenotazioni in Imprese di viaggi e turismo\n      \n      \n        \n\n        48\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n3) per la qualifica di addetto\u002Foperatore\n\nalle prenotazioni in Imprese di viaggi e turismo\n\n\n\n\n\nArt. 69 - Durata della formazione\n\n\n\n1)\n\nAi sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2) del D.lgs. n. 81 del\n2015 la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche è la seguente:\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        livello\n\n        di inquadramento\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      ore medie\n\n        annue\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      2), 3)\n      \n      80\n      \n    \n    \n      4), 5) e 6S)\n      \n      60\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      40\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n2)\n\nPer i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato\nla cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui\nai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base\nalla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nÈ facoltà della azienda anticipare in tutto o in parte le ore di\nformazione previste per gli anni successivi.\n\n\n\n4)\n\nLa contrattazione di 2° livello può stabilire un differente impegno\nformativo.\n\n\n\n5)\n\nAll'atto della assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di\napprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso\naltri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati\nai fini del completamento del periodo prescritto dal presente CCNL, purché\nl'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia\nintercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 12 mesi.\n\n\n\nArt. 70 - Apprendistato in cicli stagionali\n\n\n\nFermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto,\nai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 5) del D.lgs. n. 81 del 2015 è\nconsentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di\nprima assunzione.\n\nSono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale\nanche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una\nstagione e l'altra.\n\nL'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il\ndiritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione\nsuccessiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione\nriconoscono ai lavoratori qualificati.\n\n\n\nArt. 71 - Disciplina contrattuale dell’apprendistato\n\nper la qualifica e il diploma professionale,\n\nil diploma di istruzione secondaria superiore\n\ne il certificato di specializzazione tecnica superiore\n\ne dell'apprendistato di alta formazione e ricerca\n\n\n\n1)\n\nPer i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2) del D.lgs.\nn. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7) del\nmedesimo decreto per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa e\nper le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano\ncurriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,\neccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in\nmisura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di\npari livello secondo le seguenti misure:\n\n\n\n1° anno: 50%\n\n2° anno: 50%\n\n3° anno: 65%\n\n4° anno: 70%\n\n\n\nLa retribuzione degli apprendisti del 70% si applica nei casi in cui la cui\ndurata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.\n\n\n\n2)\n\nAi sensi dell’art. 43, comma 9) del D.lgs. n. 81\u002F2015, successivamente al\nconseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma\ndi istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del\ncontratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata\ncomplessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante all'art. 68.\n\n\n\n3)\n\nPer gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2), lett. c) del\nD.lgs. n. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3) del\nmedesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e\nper le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il\ndatore di lavoro, si applica - anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare - quanto\nprevisto per l’apprendistato professionalizzante all'art. 64, ai sensi\ndell’art. 41, comma 2), lett. b) del D.lgs. n. 81\u002F2015.\n\n\n\n4)\n\nPer l’inquadramento finale nei livv. A), B) e 1) potrà essere stipulato\nunicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma\nprecedente.\n\n\n\n5)\n\nLe disposizioni di cui all’art. 70 trovano applicazione anche con\nriferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente\narticolo.\n\n\n\n6)\n\nLa disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo\ncostituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva,\noggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.\n\n\n\nArt. 72 - Trattamenti normativi\n\n\n\nSi applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per\ni lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.\n\n\n\nArt. 73 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nGli apprendisti devono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria di\ncui all’art. 161 del presente CCNL.\n\n\n\nArt. 74 - Previdenza complementare\n\n\n\nLe Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (FON.TE.).\n\n\n\nArt. 75 - Intese con le Regioni e le Province autonome\n\n\n\nLa disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il\ndiploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e\nricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione\ncollettiva, oggetto di intese con le regioni e le province autonome.\n\nIn attesa delle intese di cui al comma precedente restano valide, in quanto\ncompatibili, le intese esistenti in materia.\n\nIn riferimento alle specificità delle Province autonome di Trento e Bolzano\nsono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle\ncontrattazioni integrative territoriali vigenti.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"pensionfund","Art. 160 - Previdenza complementare 1) L","Art. 160 - Previdenza complementare\n\n\n\n1)\n\nLe parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione\ncomplementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di\nassociazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve FON.TE.,\nrappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile\nai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.\n\n\n\n2)\n\nL'associazione al Fondo dei lavoratori avviene mediante adesione volontaria,\nsecondo forme e modalità definite, e riguarda tutti i lavoratori assunti a\ntempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, nonché i\nlavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3\nmesi, cui si applichi il presente CCNL.\n\n\n\n3)\n\nLe aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire\nsecondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno\nessere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente Accordo:\n\n\n\n-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione\nutile per il computo del TFR a carico del lavoratore;\n\n- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della\nretribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;\n\n- 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato\ndal TFR maturando dal momento della iscrizione al Fondo (come previsto dal\nD.lgs. 252 del 2005 e s.m.i.);\n\n-una quota ‘una tantum’, non utile ai fini pensionistici, da versarsi\nall'atto della iscrizione, pari ad € 15,50 di cui € 11,88 a carico\ndell’azienda ed € 3,62 a carico del lavoratore.\n\n\n\n4)\n\nPer i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è\nprevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione\nal Fondo.\n\n\n\n5)\n\nL’EBNT e le sue articolazioni territoriali potranno svolgere una unzione\ndi sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle\nadesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il Fondo attraverso\nl'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli\nstessi.\n\n\n\n6)\n\nRestano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia\nsulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"unemploymentfund","Art. 19 - Sostegno a reddito 1) Il 30% d","Art. 19 - Sostegno a reddito\n\n\n\n1)\n\nIl 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente\nBilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori\ndipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e\u002Fo processi di\nristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione aziendale interessati da periodi di\nsospensione della attività, previo accordo tra l'Associazione territoriale di\ncategoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le OO.SS.\nterritoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente\nBilaterale Territoriale, con apposito regolamento, che sarà sottoposto alla\npreventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.\n\n\n\n2)\n\nPer le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo\ncontrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al\nsostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in\nsituazioni di crisi e\u002Fo in processi di ristrutturazione e\u002Fo riorganizzazione\naziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata\nin un apposito Fondo costituito presso l'EBNT.\n\nTali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le\nmodalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si\nconsiderano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità\nproduttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente\nbilaterale, abbiano accentrato in una unica provincia il versamento di imposte\ne contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli Enti bilaterali\ndel settore Turismo.\n\n\n\n3)\n\nQuando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra\nl'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura\npari ad almeno il 20% della indennità di disoccupazione. In caso di\nmodificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le Parti si\nincontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.\n\n\n\n4)\n\nGli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno\nspecifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio\ndi competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le\nmedesime finalità, negli esercizi successivi.\n\n\n\n5)\n\nIn espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano\nsalve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente\nfunzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa\ncontrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che\npertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun\nterritorio.\n\n\n\n6)\n\nÈ allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante il\nregolamento deliberato dall'EBNT per la disciplina del funzionamento del Fondo\nper il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui\nal comma 2) del presente articolo.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Art. 105 - Periodo di prova 1) La durata","Art. 105 - Periodo di prova\n\n\n\n1)\n\nLa durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di\nassunzione.\n\n\n\n2)\n\nDurante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al\ntrattamento di fine rapporto.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\n\n\n\n4)\n\nTrascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente\nassunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per\niscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità\ndi servizio.\n\n\n\n5)\n\nLa durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      durata\n\n        (giorni)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      A e B\n      \n      180  \n      \n    \n    \n      1\n      \n      150  \n      \n    \n    \n      2\n      \n      75  \n      \n    \n    \n      3\n      \n      45  \n      \n    \n    \n      4 e 5\n      \n      30  \n      \n    \n    \n      6S\n      \n      20  \n      \n    \n    \n      6 e 7\n      \n      15  \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n6)\n\nAi fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le\ngiornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo\ndi 6 mesi previsto dall'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604.\n\n\n\n7)\n\nIl personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa\nqualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando\nil periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un\nnuovo periodo di prova.\n\n\n\n8)\n\nAl personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di\nprova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del\nviaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contractseverancepay","Art. 198 - Trattamento di fine rapporto ","Art. 198 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\n1)\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha\ndiritto ad un trattamento di fine rapporto.\n\n\n\n2)\n\nPer i periodi di servizio prestati a partire dal 1° giugno 1982 il\ntrattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto\nstabilito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\n3)\n\nPer i periodi di servizio prestati fino al 31 maggio 1982 il trattamento di\nfine rapporto è stabilito nelle misure di cui all'art. 409 del CCNL Turismo 30\nmaggio 1991. Per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per 12simi\ne le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni di calendario saranno\nconsiderate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in\nconsiderazione.\n\n\n\n4)\n\nAi fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica\nnon impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le\nproprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di\nlavoratore con mansioni non impiegatizie.\n\n\n\n5)\n\nPer quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine\nrapporto si applicano le norme della legge 29 maggio 1982 n. 297.\n\n\n\nArt. 199 - Modalità di corresponsione del trattamento\n\ndi fine rapporto\n\n\n\n1)\n\nIl trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente\nall'atto della cessazione dal servizio.\n\n\n\n2)\n\nQuando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione centralizzata del Libro\nUnico del Lavoro delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del\ntrattamento dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo della azienda, il\npersonale conserva i diritti acquisiti.\n\n\n\n4)\n\nIl nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti\nqualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto alla indennità\ndi preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto\ne il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e\nnelle forme di legge.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto\nsecondo le norme contenute nel Codice Civile.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"tempagency","Capo IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A T","Capo IV - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\n\n\n\nArt. 96 - Casi di ricorso\n\n\n\n1)\n\nLe Parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto\nprevisto dal comma 1) dell'art. 31 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81,\nstabiliscono che in ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori\nimpiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto\nentro il 10% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di 3 lavoratori\nsomministrati.\n\n\n\n2)\n\nIl ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è\nsempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione\ndi congressi, convegni, manifestazioni, fiere ed esposizioni per i quali non si\napplica il limite previsto al comma precedente.\n\n\n\n3)\n\nLa base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto\ndell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono\ncompresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli\napprendisti.\n\n\n\n4)\n\nPer le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi\nanche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si\ncomputano per intero.\n\n\n\n5)\n\nLa stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di\ndurata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della\ndisponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato\nla volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente\ncontratto.\n\n\n\nArt. 97 - Comunicazioni\n\n\n\n1)\n\nIn coerenza con lo spirito del presente contratto e con i compiti attribuiti\nal sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e\nofferta di lavoro, l'impresa che ricorra alla somministrazione di lavoro a\ntempo determinato comunica alle rappresentanze sindacali (RSA\u002FRSU) ovvero, in\nmancanza, alle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente\ncontratto:\n\n\n\na)il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato prima della stipula del contratto di somministrazione; ove\nricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,\nl'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;\n\nb)entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero e i motivi dei contratti di\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi nell'anno precedente,\nla durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\n\n\n\n2)\n\nLa comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione\ndei datori di lavoro cui l'impresa aderisca o conferisca mandato.\n\n\n\n3)\n\nAl fine di evitare l'aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle\naziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie\nimprese, l'ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di\ndomiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente\narticolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.\n\n\n\nArt. 98 - Formazione\n\n\n\nL'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative\nmirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori\nsomministrati e richiedere i relativi finanziamenti.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"OVERTIME_trigger","Art. 116 - Maggiorazione per lavoro stra","Art. 116 - Maggiorazione per lavoro straordinario\n\n\n\n1)\n\nIl lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad\nore maggiorata del 30%.\n\n\n\n2)\n\nSalvo quanto disposto dall'articolo successivo le ore straordinarie di\nlavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione\nragguagliata ad ore maggiorata del 40%.\n\n\n\n3)\n\nLe ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti\ndi turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione\nragguagliata ad ore maggiorata del 50%.\n\n\n\n4)\n\nLe varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\nfra loro.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"ONCERISE_trigger","Art. 157 - Tredicesima mensilità 1) In o","Art. 157 - Tredicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nIn occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà\ncorrisposta una gratifica pari a una mensilità di retribuzione in atto (paga\nbase conglobata, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o\nquote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali\naziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.\n\n\n\n2)\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\n13a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà\nla corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché\nper la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione\ninferiore ai 15 giorni non verrà considerata.\n\n\n\n3)\n\nDall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause\npreviste dal presente contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle\ndisposizioni di legge e\u002Fo contrattuali.\n\n\n\n4)\n\nPer periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà\ncorrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica (art. 30, DPR 21\nmaggio 1953, n. 568).",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"ONCERISE2_trigger","Art. 158 - Quattordicesima mensilità 1) ","Art. 158 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\n1)\n\nA tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in\natto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale conglobata, eventuali\nscatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali,\neventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati),\nesclusi gli assegni familiari.\n\n\n\n2)\n\nLa 141a mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di\nluglio.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori avranno diritto a percepire per intero la 14a mensilità nella\nmisura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa\nazienda per i 12 mesi precedenti il 1° luglio.\n\n\n\n4)\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della\ndeterminazione dei ratei di 14a, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma\ncosì ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30\ngiorni di calendario, nonché per l’eventuale frazione residua pari o\nsuperiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà\nconsiderata.\n\n\n\n5)\n\nPer quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal\nlavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al comma 3) del\nprecedente articolo.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"SUNDAY_trigger","Art. 120 - Lavoro domenicale Ai lavorato","Art. 120 - Lavoro domenicale\n\n\n\nAi lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla\ndomenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della\nquota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro\nordinario effettivamente prestato di domenica.\n\nRelativamente al periodo precedente alla entrata in vigore del trattamento\ndi cui al comma 1) del presente articolo, le Parti si danno nuovamente\nreciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali\nnella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente\ndefiniti dalla contrattazione collettiva.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"PAYSCALES_table_selection_txt","2) Per il personale qualificato delle im","2)\n\nPer il personale qualificato delle imprese di viaggi e turismo la paga base\nnazionale conglobata mensile in vigore al 31 dicembre 2018 è la seguente:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      A\n      \n      2.084,74\n      \n    \n    \n      B\n      \n      1.930,08\n      \n    \n    \n      1\n      \n      1.798,25\n      \n    \n    \n      2\n      \n      1.643,59\n      \n    \n    \n      3\n      \n      1.550,11\n      \n    \n    \n      4\n      \n      1.462,69\n      \n    \n    \n      5\n      \n      1.371,75\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      1.319,01\n      \n    \n    \n      6\n      \n      1.300,32\n      \n    \n    \n      7\n      \n      1.218,50",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"wageincreasetype2","La paga base nazionale conglobata mensil","La paga base nazionale conglobata mensile di cui al comma 2) è incrementata\ncon le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        \n        \n      \n      luglio 2019\n      \n      novembre 2019\n      \n      totale\n      \n    \n    \n      A\n      \n      62,70\n      \n      62,70\n      \n      125,40\n      \n    \n    \n      B\n      \n      57,93\n      \n      57,93\n      \n      115,86\n      \n    \n    \n      1\n      \n      54,27\n      \n      54,27\n      \n      108,54\n      \n    \n    \n      2\n      \n      49,50\n      \n      49,50\n      \n      99,00\n      \n    \n    \n      3\n      \n      46,57\n      \n      46,57\n      \n      93,14\n      \n    \n    \n      4\n      \n      44,00\n      \n      44,00\n      \n      88,00\n      \n    \n    \n      5\n      \n      41,43\n      \n      41,43\n      \n      82,86\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      39,60\n      \n      39,60\n      \n      79,20\n      \n    \n    \n      6\n      \n      39,23\n      \n      39,23\n      \n      78,46\n      \n    \n    \n      7\n      \n      36,67\n      \n      36,67\n      \n      73,34",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"shiftallowancetype","3) Le ore straordinarie di lavoro presta","3)\n\nLe ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti\ndi turni regolari di servizio - verranno retribuite con la retribuzione\nragguagliata ad ore maggiorata del 50%.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"hourspweek_select","Art. 106 - Orario normale settimanale 1)","Art. 106 - Orario normale settimanale\n\n\n\n1)\n\nLa normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"dayspweek_select","Art. 109 - Distribuzione dell'orario set","Art. 109 - Distribuzione dell'orario settimanale\n\n\n\n1)\n\nLa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i\nturni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in 5\ngiornate.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"MAXHOURS_trigger","Art. 115 - Lavoro straordinario 1) Il la","Art. 115 - Lavoro straordinario\n\n\n\n1)\n\nIl lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere\nrichiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini\ncontrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai\nsensi degli artt. 109 e 110 a seconda che vengano adottati o meno riposi di\nconguaglio.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore\nannuali.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"PAIDLEAV_trigger","Capo VI - FERIE Art. 124 - Determinazion","Capo VI - FERIE\n\n\n\nArt. 124 - Determinazione del periodo di ferie\n\n\n\n1)\n\nTutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 26\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione\ndell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.\n\n\n\n2)\n\nPertanto, dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le\ngiornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e\ninfrasettimanali, di cui all'art. 122, le giornate non più festive agli\neffetti civili di cui all'art. 124, conseguentemente il periodo di ferie sarà\nprolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo\nsettimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e\nle giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e\ndel computo delle ferie di cui ai commi 1) e 2) del presente articolo\ncostituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente\ndisciplina in materia. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un\nperiodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti CCNL conservano le\ncondizioni di miglior favore.\n\n\n\nArt. 125 - Modalità di fruizione\n\n\n\n1)\n\nIl turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo, né da\nquello stabilito per l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga\nadottato.\n\n\n\n2)\n\nIl periodo di ferie non è di norma frazionabile.\n\n\n\n3)\n\nDiversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali\npotranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell'ambito di una\nprogrammazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.\n\n\n\n4)\n\nL'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di\ncomune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.\n\n\n\n5)\n\nAl personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto.\n\n\n\n6)\n\nLe ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\n\n\n\n7)\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta e\u002Fo di rapporti di lavoro iniziati\ne\u002Fo conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di\nferie le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà\nla corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché\nper l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione\ninferiore ai 15 giorni non verrà considerata.\n\n\n\n8)\n\nResta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all'art.\n117.\n\n\n\n9)\n\nAi fini del diritto alle ferie, dal computo della anzianità di servizio non\nvanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente\nal periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia o infortunio.\n\n\n\n10)\n\nLe ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\n\n\n\n11)\n\nIl personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti\nsenza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o\nsoppressione del riposo settimanale.\n\n\n\n12)\n\nL'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e\nriconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio\ninterrompe il decorso delle ferie.\n\n\n\n13)\n\nPer ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto\naltresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro,\nquanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato\nrichiamato.\n\n\n\nArt. 126 - Ricongiungimento familiare\n\n\n\n1)\n\nAl fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che\nprestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende\nconsidereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze\ntecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso\nmotivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di\nassenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli\naltri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la\nflessibilità dell'orario di lavoro.\n\n\n\nArt. 127 - Rinvio alla contrattazione integrativa\n\n\n\nÈ affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori\nderoghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai\nsensi della legislazione vigente.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"holidaysdays","1) Tutto il personale ha diritto a un pe","1)\n\nTutto il personale ha diritto a un periodo di ferie nella misura di 26\ngiorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione\ndell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"bankholidays1","Art. 121 - Festività Le festività per le","Art. 121 - Festività\n\n\n\nLe festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui\nal presente articolo sono le seguenti:\n\n\n\nfestività nazionali:\n\n\n\n- anniversario della Liberazione (25 aprile)\n\n- festa del Lavoro (1° maggio)\n\n- festa della Repubblica (2 giugno)\n\n\n\nfestività infrasettimanali:\n\n\n\n- Capodanno (1° gennaio)\n\n- Epifania (6 gennaio)\n\n- lunedì di Pasqua (mobile)\n\n- Assunzione (15 agosto)\n\n- Ognissanti (1° novembre)\n\n- Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n- S. Natale (25 dicembre)\n\n- S. Stefano (26 dicembre)\n\n- Patrono della Città\n\n\n\nIn considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche\nil godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze\naziendali.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"SCHEDULE_trigger","Art. 118 - Riposo settimanale 1) Ai sens","Art. 118 - Riposo settimanale\n\n\n\n1)\n\nAi sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24\nore.\n\n\n\n2)\n\nSi richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le\nattività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale\ncorrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza\ndelle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.\n\n\n\nArt. 119 - Modalità di godimento del riposo settimanale\n\n\n\n1)\n\nFermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione\ne confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla\ndistribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della\ncontrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad\nintervalli più lunghi di 1 settimana, la durata complessiva di esso ogni 14\ngiorni deve corrispondere a non meno di 24 ore consecutive per ogni 6 giornate\neffettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di\ncui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore in\nquanto volte a favorire:\n\n\n\n-l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con\nparticolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende\nche non effettuano il giorno di chiusura settimanale;\n\n-la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita\nprivata e le esigenze familiari.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti ","Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti\n\n\n\n1)\n\nI componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del comma 1)\ndell'art. 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni O.S. stipulante,\nhanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle\nriunioni degli Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:\n\n\n\na)24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a\n6 ma non superiore a 15;\n\nb)70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.\n\n\n\n2)\n\nPer le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno\nconcessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nella azienda,\nnella misura massima di 70 ore per anno.\n\n\n\n3)\n\nI componenti delle RSU di cui alla lett. c) dell'art. 44 hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\n\n\n\n4)\n\nIl diritto riconosciuto al comma 3) spetta a:\n\n\n\na)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\n\nb)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\n\nc)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\n\n\n\n5)\n\nI permessi di cui al comma 3) del presente articolo saranno pari a 8 ore\nmensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle\nimprese di cui alla lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di 1 ora\nall'anno per ciascun dipendente.\n\n\n\n6)\n\nIl lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 3) deve\ndarne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite\ni competenti Organismi delle rispettive OO.SS.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nI permessi previsti dai commi 1) e 3) del presente articolo sono\ncumulabili.",{"bindId":147,"name":144,"text":148},"tradeunleavtxt","Art. 45 - Permessi sindacali retribuiti\n\n\n\n1)\n\nI componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del comma 1)\ndell'art. 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni O.S. stipulante,\nhanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle\nriunioni degli Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:\n\n\n\na)24 ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a\n6 ma non superiore a 15;\n\nb)70 ore per anno nelle aziende con oltre 15 dipendenti.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 130 - Permessi per elezioni 1) Ai s","Art. 130 - Permessi per elezioni\n\n\n\n1)\n\nAi sensi dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte\nle consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle\nRegioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\n\n\n\n2)\n\nI giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma\nprecedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività\nlavorativa.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"flexible_work_options","Capo VII - TELELAVORO Art. 101 - Telelav","Capo VII - TELELAVORO\n\n\n\nArt. 101 - Telelavoro e Smart-working\n\n\n\nCon riferimento al lavoro agile di cui alla legge 81\u002F2017, le Parti\navvieranno il confronto entro il 1° gennaio 2020.\n\nIn relazione alla disciplina del telelavoro, le Parti concordano nel fare\nriferimento all'Accordo interconfederale per il recepimento dell'Accordo quadro\neuropeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES\ndel 9 giugno 2004, allegato al presente contratto; inoltre convengono di\navviare il confronto entro il 1° gennaio 2020.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"equalitymonitoring","Capo II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATT","Capo II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO\n\n\n\nArt. 7 - Pari opportunità\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.\n\n\n\n2)\n\nIn seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la\nCommissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i\nseguenti compiti:\n\n\n\na)studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;\n\nb)seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale\nin materia di pari opportunità nel lavoro;\n\nc)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo una\ninterruzione della attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello\nstrumento del contratto di inserimento\u002Freinserimento;\n\nd)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo,\ncosì come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;\n\ne)predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dai Fondi comunitari\npreposti;\n\nf)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di\n“mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;\n\ng)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\n\nh)raccogliere e analizzare le iniziative e i risultati conseguiti in materia\ndi azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art.\n9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;\n\ni)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;\n\nl)ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla\nsituazione aziendale redatto ai sensi del D.lgs. n. 198 del 2006.\n\n\n\n3)\n\nL'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil CCNL, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per\nl'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\n\n\n\n4)\n\nLa Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.\n\n\n\n5)\n\nLa Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle\nOrganizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata\nraggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che\ncostituiscono le posizioni di una delle componenti.\n\n\n\n6)\n\nLe Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità\nistituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a\ntermine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e\nquantitativa della occupazione femminile nei Settori.\n\n\n\n7)\n\nPer acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la\nCommissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei\ndati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche\ndisponibili presso gli Organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, FOR.TE., Fondo\nEST, QU.A.S., FON.TE.), nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni\ncompetenti.\n\n\n\n8)\n\nL'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni\nbilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di\ntale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle Parti per\nl'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni\nfemminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"sexualhar","Art. 8 - Contrasto alle molestie sessual","Art. 8 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza\n\nnei luoghi di lavoro\n\n\n\n1)\n\nLe Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o\nviolenza nel luogo del lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei\nconfronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.\n\n\n\n2)\n\nIl rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli\nall'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali\ndelle Organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono\ninaccettabili.\n\n\n\n3)\n\nLe Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono\nsia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso\nforiera di gravi implicazioni sociali.\n\n\n\n4)\n\nQueste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro;\npossono essere di natura verbale, fisica, psicologica e\u002Fo sessuale e costituire\nepisodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e\nsubordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da\ncasi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che\nrichiedono intervento delle pubbliche autorità.\n\n\n\n5)\n\nÈ interesse di tutte le parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di\nsegnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione\nper proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.\n\n\n\n6)\n\nInoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte\nnel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito\nritardo. Tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con\ncorrettezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su\ninformazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della\nformulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno\nessere sanzionate.\n\n\n\n7)\n\nQualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze,\noccorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria,\nnei confronti di chi o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime\nriceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui\nall'art. 26, commi 3 bis) e 3 ter) del D.lgs. 196 del 2006, così come\nmodificato dall'art. 1, comma 218) della legge 205 del 2017 (cd. Legge di\nbilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di\nreinserimento.\n\n\n\n8)\n\nOve opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere\napplicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di\nclienti.\n\n\n\n9)\n\nPer molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di\nseguito riportate: “le molestie si verificano quando uno o più individui\nsubiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in\ncontesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui\nvengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono\nessere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o\nlavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di\nnuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di lavoro ostile”.\n\n\n\n10)\n\nLe Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente\nCCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di\nsensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.",{"bindId":166,"name":163,"text":164},"violence",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"eqtraining","i)individuare iniziative volte al supera","i)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale;",{"bindId":172,"name":169,"text":170},"eqpay",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"eqpromotion","e)predisporre progetti di azioni positiv","e)predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire\nl'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dai Fondi comunitari\npreposti;",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"healthcareaccess","Art. 161 - Assistenza sanitaria integrat","Art. 161 - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare\ncontrattuale e condividendo l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori\ndipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario\nnazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo\nEST).\n\n\n\n2)\n\nSono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato\ncon contratto a tempo pieno, ad esclusione dei Quadri, per i quali continuerà\na trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 139 del presente\ncontratto. All'atto della iscrizione è dovuta al Fondo una quota ‘una\ntantum’ pari ad € 15,00 per ciascun iscritto a carico del datore di\nlavoro.\n\n\n\n3)\n\nSono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato\ncon contratto a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali\ncontinuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 139\ndel presente contratto. All'atto della iscrizione è dovuta al Fondo una quota\ndi iscrizione pari ad € 8,00 a carico del datore di lavoro.\n\n\n\n4)\n\nA decorrere dal 1° luglio 2019, per il finanziamento del Fondo è dovuto un\ncontributo pari ad € 11,00 mensili, per 12 mensilità, di cui € 10,00\nmensili a carico del datore di lavoro ed € 1,00 mensili a carico del\nlavoratore. Dal 1° novembre 2019 per il finanziamento del Fondo è dovuto un\ncontributo pari ad € 12,00 mensili, per 12 mensilità, di cui € 10,00\nmensili a carico del datore di lavoro e di € 2,00 mensili a carico del\nlavoratore.\n\n\n\n5)\n\nIl contributo di cui al comma 4) è comprensivo di una quota per la\npromozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di\ncategoria.\n\n\n\n6)\n\nI contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal regolamento del Fondo stesso.\n\n\n\n7)\n\nÈ consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a\ntempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, a condizione che il\nlavoratore ne faccia richiesta alla azienda per iscritto all'atto della\nassunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi\ndell'anno non lavorati e autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle\ncompetenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di\niscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4) e 5) per i\nlavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.\n\n\n\n8)\n\nIl regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di\nlavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per\nqualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per\nl'iscrizione.\n\n\n\n9)\n\nLe Parti si danno atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto della incidenza delle\nquote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa.\n\n\n\n10)\n\nIl trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali\nquote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento\neconomico. Il contributo di cui al comma 4), nonché la quota di iscrizione di\ncui ai commi 2) e 3), sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale\ncontrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che\napplicano il presente CCNL.\n\n\n\n11)\n\nConseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno\ndiritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore\nalla assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.\n\n\n\n12)\n\nL'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare\nal lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di\nimporto pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione, di cui all'art. 143, fermo restando il diritto del\nlavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di\nindennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di\ngarantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.",{"bindId":182,"name":179,"text":180},"healthinsurance",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"healthandsafetypolicy","Art. 26 - Sicurezza sul lavoro 1) È cost","Art. 26 - Sicurezza sul lavoro\n\n\n\n1)\n\nÈ costituita una Commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del\nsupporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.lgs. n. 81 del\n2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali\nadattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.\n\n\n\n2)\n\nIn attesa di completamento dei lavori della istituenda Commissione, le Parti\nconvengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'art. 37 del\nD.lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di\nformazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per\ni rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla\ncompetenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, e alla competenza degli\nEnti bilaterali territoriali per le altre aziende.\n\n\n\n3)\n\nAll'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o\ndeterminato di durata superiore ai 3 mesi - i datori di lavoro rilasciano al\ndipendente una autocertificazione della attività formativa svolta presso\nl'azienda in materia di sicurezza sul lavoro.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"protectiveclothing","Art. 137 - Corredo e abiti di servizio 1","Art. 137 - Corredo e abiti di servizio\n\n\n\n1)\n\nQuando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,\ndiverse da quelle tradizionali la spesa relativa è a carico del datore di\nlavoro.\n\n\n\n2)\n\nLe divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e\nstrumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre\nin caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al\nrimborso.\n\n\n\n4)\n\nSaranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"maternitydiscrimination","3) La lavoratrice ha diritto alla conser","3)\n\nLa lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo\ndi gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento\ndi 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge\n(licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della impresa,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era\nstato stipulato). Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di\nadozione e di affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo\nfamiliare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al\nlavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di adozione\ninternazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione\ndell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento.\n\n\n\n4)\n\nIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento\ndelle condizioni che lo vietavano.\n\nIn caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento\nsi applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si\nestende fino al compimento di 1 anno di età del bambino. In caso di adozioni e\naffidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a 1 anno dall'ingresso\ndel minore nel nucleo familiare.\n\nIn caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della\ncomunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla\ncomunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di\nabbinamento.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"jobsecuritymothers","13) La ripresa del lavoro da parte della","13)\n\nLa ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo\nscioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in\nsua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto della\nassunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"paidmaternityleave","Durante lo stato di gravidanza e puerper","Durante lo stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la\nlavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:\n\n\n\na) per “congedo di maternità”:\n\nsi intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei 2 mesi\nprecedenti la data del parto e nei 3 mesi successivi al parto; in alternativa 1\nmese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi alla nascita a\ncondizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista\ndel servizio sanitario, o con esso convenzionato e il medico competente nel\ncaso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale\nopzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro;",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"paidmaternityleavepay","Art. 175 - Integrazione 1) Durante il co","Art. 175 - Integrazione\n\n\n\n1)\n\nDurante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) la lavoratrice ha\ndiritto, per un periodo di 5 mesi, a una integrazione della indennità a carico\ndell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da\nraggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione giornaliera\nnetta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ivi\ncompresa la 13a mensilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4) dell'art.\n157 del presente contratto.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"childcare","Art. 176 - Congedo parentale 1) Nei prim","Art. 176 - Congedo parentale\n\n\n\n1)\n\nNei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di\nastenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal\npresente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151 del 2001\ne s.m.i.\n\n\n\n2)\n\nI congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati,\nanche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in\nmisura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga\nquadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del\nquale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa potrà stabilire\ndiverse modalità di fruizione.\n\n\n\n3)\n\nSalvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di\nfruizione del congedo parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di\ncongedo parentale su base oraria. Il diritto al congedo parentale è\nriconosciuto al genitore anche se l'altro non ne ha diritto.\n\n\n\n4)\n\nI periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti\nindicati dagli artt. 26 e 36 del D.lgs. n. 151 del 2001.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"nursingmothers","Art. 177 - Riposi giornalieri 1) Il dato","Art. 177 - Riposi giornalieri\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\n\n\n\n2)\n\nDetti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il\ndiritto della lavoratrice madre e in alternativa al padre ad uscire dalla\nazienda; sono di mezzora ciascuno così come previsto dall'art. 39, comma 3)\ndel D.lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i. In caso di parto plurimo le ore di riposo\nsono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\nPer i genitori adottivi e affidatari i riposi si applicano entro il 1° anno\ndell'ingresso del minore nella famiglia.\n\n\n\n3)\n\nPer detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.\n\n\n\n4)\n\nL'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio\ncon gli importi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs.\nn. 151 del 2001.\n\n\n\n5)\n\nI riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali\ninterruzioni previste all'art. 112 del presente contratto e da quelle previste\nsulla tutela del lavoro della donna.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"deathrelatives","Art. 129 - Congedo per motivi familiari ","Art. 129 - Congedo per motivi familiari\n\n\n\n1)\n\nIn caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di\nparentela o di affinità: coniuge, componente unione civile, figli, nipoti,\ngenitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché\nnei casi di gravi calamità il lavoratore avrà diritto a un congedo\nstraordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali\nesigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell'evento\ncalamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo\npotrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori 3 giorni di\ncalendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.",{"bindId":220,"name":209,"text":210},"childcareleave",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"maternityotherclause","Art. 179 - Obblighi della lavoratrice 1)","Art. 179 - Obblighi della lavoratrice\n\n\n\n1)\n\nLa lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale\no con esso convenzionato e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.\n\n\n\n2)\n\nPer usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo\nal parto la dichiarazione sostitutiva come previsto dalla normativa vigente.\n\n\n\nArt. 180 - Part-time post-partum\n\n\n\n1)\n\nAl fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato\nl'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, le aziende\naccoglieranno, nell'ambito del 5% della forza occupata nella unità produttiva,\nin funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta\navanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal\ncomma 5) dell'art. 77.\n\n\n\n2)\n\nNelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a\ntempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione\ndell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste\nin funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al\ncriterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.\n\n\n\n3)\n\nLa richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa.\n\n\n\nArt. 181 - Ulteriori ipotesi di part-time\n\n\n\n1)\n\nIn caso di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di\napprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, a seguito di\ncertificazione DSA o DSP, da parte del servizio sanitario pubblico o di\ncomunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici alla lavoratrice\nmadre o in alternativa al lavoratore padre che ne avanzi richiesta verranno\nconcessi turni di lavoro agevolati o, in alternativa, la possibilità di\ntrasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5) dell'art. 77,\nnell'ambito del 5% della forza occupata nella unità produttiva.\n\n\n\n2)\n\nLe modalità di fruizione di suddette agevolazioni saranno determinate a\nlivello aziendale o comunque tenendo conto delle esigenze organizzative della\nazienda e della lavoratrice madre o del lavoratore padre.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"SENIOR_trigger","Capo VI - SCATTI DI ANZIANITÀ Art. 155 -","Capo VI - SCATTI DI ANZIANITÀ\n\n\n\nArt. 155 - Scatti di anzianità\n\n\n\n1)\n\nA tutto il personale verranno riconosciuti 6 scatti triennali per\nl'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\ndi aziende facente capo alla stessa Società). Gli importi degli scatti sono\ndeterminati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti\nmisure:\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      A\n      \n      40,80\n      \n    \n    \n      B\n      \n      39,25\n      \n    \n    \n      1\n      \n      37,70\n      \n    \n    \n      2\n      \n      36,15\n      \n    \n    \n      3\n      \n      34,86\n      \n    \n    \n      4\n      \n      33,05\n      \n    \n    \n      5\n      \n      32,54\n      \n    \n    \n      6S\n      \n      31,25\n      \n    \n    \n      6\n      \n      30,99\n      \n    \n    \n      7\n      \n      30,47\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n2)\n\nL'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto di anzianità\nè:\n\n\n\n-quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il\npersonale assunto a partire dal 1° giugno 1986;\n\n-quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra\nil 18° e il 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;\n\n-quella maturata successivamente al compimento del 18° anno di età per il\npersonale di età inferiore al 18° anno, in servizio alla stessa data del 1°\ngiugno 1986;\n\n-quella maturata dal compimento del 21° anno di età per il personale di\netà superiore al 21° anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.\n\n\n\n3)\n\nGli scatti triennali decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\n\n\n\n4)\n\nIn occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti\nmaturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di\narretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.\n\n\n\n5)\n\nNel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro\nscatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi\nagli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento\ndi maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo\npregresso.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"maxsicknesspay","Art. 165 - Prestazioni 1) Durante il per","Art. 165 - Prestazioni\n\n\n\n1)\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dall'art. 163, il lavoratore avrà\ndiritto, alle normali scadenze dei periodi di paga, oltre alle prestazioni\nsanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale:\n\n\n\na)a una indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia\ndal 4° al 20° e pari a 2\u002F3 della retribuzione per i giorni di malattia dal\n21° in poi, posta a carico dell'INPS, ai sensi dell'art. 74 della legge 23\ndicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore\ndi lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.\n1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33.\n\nL'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della\nlegge 29 febbraio 1980 n. 33;\n\nb)a una integrazione delle indennità a carico dell'INPS da corrispondersi\ndal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le\nseguenti misure:\n\n\n\n-il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di\ncarenza);\n\n-il 75% della normale retribuzione per i giorni dal 4° al 20°;\n\n-il 100% della normale retribuzione per i giorni dal 21° in poi.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"disabilitypay","Capo II - INFORTUNIO Art. 166 - Infortun","Capo II - INFORTUNIO\n\n\n\nArt. 166 - Infortunio\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale\nsoggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le\ndisposizioni di legge contenute nel testo unico approvato con DPR 30 giugno\n1965, n. 1124 e s.m.i.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi\nresponsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\n\n\n3)\n\nAi sensi dell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo\ncontro gli infortuni sul lavoro l'intera retribuzione per la giornata in cui\navviene l'infortunio e una indennità pari al 60% della normale retribuzione\ngiornaliera per i 3 giorni successivi (periodo di carenza).\n\n\n\nArt. 167 - Divieto di cumulo\n\n\n\n\n\nPer il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta\ninibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e\nle prestazioni corrisposte dall'INPS.\n\nArt. 168 - Anticipazione indennità INAIL\n\n\n\n1)\n\nIn caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga,\nil datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato,\na titolo di anticipazione, l'indennità per inabilità temporanea assoluta e ne\nchiederà il rimborso all'Istituto assicuratore.\n\n\n\n2)\n\nPer il recupero della somma erogata, all'atto della denuncia di infortunio\nl'azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell'art. 70 del DPR 30\ngiugno 1965 n. 1124.\n\n\n\n3)\n\nQualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne\nrimborsi l'importo al datore di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla\nretribuzione, ratealmente.\n\n\n\n4)\n\nQualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di\nlavoro, i restanti importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente,\ndalle competenze di fine rapporto.\n\n\n\n5)\n\nLe Parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal\npresente articolo è soggetta all'autorizzazione dell'INAIL. Al fine di\nagevolare le relative procedure, le Parti notificheranno all'istituto il\ncontenuto del presente articolo.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"longtermillness","Art. 171 - Malattie oncologiche 1) Con r","Art. 171 - Malattie oncologiche\n\n\n\n1)\n\nCon riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una\nCommissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale\nterritorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all'art.\n170 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.\n\n\n\n2)\n\nGli interessati dovranno far pervenire all'azienda, prima della scadenza del\n120° giorno di aspettativa generica, l'ulteriore certificazione medica a\ncomprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro,\ncontenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura\nospedaliera.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"sicknessmaxdaysnr","Art. 169 - Conservazione del posto 1) In","Art. 169 - Conservazione del posto\n\n\n\n1)\n\nIn caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in\nperiodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un\nperiodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra\nil 1° gennaio e il 31 dicembre.\n\n\n\n2)",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"funeralpay","In caso di decesso del dipendente, il tr","In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto\nsecondo le norme contenute nel Codice Civile.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo 2019-2020 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-09-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Ospitalità, fornitura di pasti preparati, turismo\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1218.5\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;36.67\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;110&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;30.47 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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