[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:it-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":8,"seo_title":8,"path":9,"content_type":10,"locale":11,"go_live_at":7,"first_published_at":12,"page_created_at":13,"published_at":12,"edit_url":14,"breadcrumbs":15,"seo":23,"data":31,"children":219,"content_type_view":220,"extra_breadcrumbs":221,"body":223,"body_blocks":234,"related_pages":238},2373,"contratti-collettivi-nazionali","Contratti Collettivi Nazionali",null,"","\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali","collective_agreements.collectiveagreementoverview","it_IT","2025-08-07T09:20:00.300985+00:00","2026-04-02T09:33:42.301073+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F2373\u002Fedit\u002F",[16,19,22],{"title":17,"slug":18},"Italia","it-it",{"title":20,"slug":21},"Lavorare in Italia","lavoro-in-italia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":8,"image":24,"canonical":25,"robots":26,"og_type":27,"twitter_card":28,"locale":18,"created_at":29,"last_modified_at":30},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-07T11:20:00.300985+02:00","2026-04-02T11:33:42.426027+02:00",{"cba":32,"clauses":42,"details":217,"translations":218},{"id":33,"uid":34,"url":35,"name":33,"locale":11,"override_title":8,"title":36,"browser_title":37,"browser_description":38,"text":39},"ccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021","96cd5b28-2128-11eb-8f43-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Fitaly\u002Fccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021\u002Fccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021\u002F","ccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021 - 2018","Italy - ccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021 - 2018","ccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021 - 2018 - Informatica e attività connesse",{"name":40,"data":41},"ccnl per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva 2018-2021.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>G111-19057\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>(Distribuzione - Importazione Film e Telefilm; Doppiaggio; Produzione\ncinematografica, televisiva e Cartoni animati “assunti a tempo\nindeterminato”; Sviluppo e stampa; Teatri di posa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 luglio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MNCOMPA_1\">\u003Cp>-ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e\nMultimediali) in persona del suo Presidente Francesco Rutelli;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>dei Presidenti di Sezione ANICA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>*Presidente sezione Industrie tecniche nella persona di Ranieri De Cinque\nQuintili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Presidente della sezione Produttori nella persona di Francesca Cima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Presidente della sezione Distributori nella persona di Luigi Lonigro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: Enrico\nBufalini, Daniele Taddei, Arnaldo Ciulla, Francesco Orsomarso con\nl’assistenza dell’Ufficio Relazioni industriali dell’ANICA nella persona\ndi Andrea Canali, e con l’assistenza dell’avv. Mario Fusani\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-SLC\u002FCGIL rappresentato dal Segretario Generale Fabrizio Solari, dai\nSegretari nazionali Emanuela Bizi, Giulia Guida, Marco del Cimmuto, Nicola Di\nCeglie, Riccardo Saccone, assistiti da Umberto Carretti e dalla delegazione dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISTel\u002FCISL rappresentata dal Segretario Generale nazionale Vito Antonio\nVitale, dai Segretari nazionali Giovanni Luigi Pezzini, Laura Ferrarese, Paolo\nGallo e da Fabio Benigni e Nicola Pellicano con la partecipazione delle\ndelegazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILCOM\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione) rappresentata\ndal Segretario Generale Salvo Ugliarolo, dai Segretari nazionali Giovanni Di\nCola, Fabio Gozzo, Pierpaolo Mischi, Roberta Musu, Luciano Savant e Rossella\nManfrini, assistiti dalle delegazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL per i dipendenti (operai e impiegati) da Case di produzione\ncineaudiovisiva; per i dipendenti (operai e impiegati) da Case di\ndistribuzione, importazione ed esportazione film; per i dipendenti (operai,\nintermedi e impiegati) da Stabilimenti di doppiaggio film; per i dipendenti\n(operai e impiegati) da Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa di pellicole\ncinematografiche e per i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) da Aziende\nche gestiscono teatri di posa è scaduto il 31 dicembre 2014 sia per la Parte\nEconomica sia per la Parte Normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, secondo le norme convenute nei precedenti contratti per la\nprogressiva unificazione della parte normativa dei vari contratti in un unico\ntesto contrattuale valevole per tutti i settori, continuando l'opera già\niniziata con la stipulazione dei precedenti contratti, con il presente\ncontratto hanno inteso portare avanti l'opera di unificazione contrattuale in\ntutti i casi in cui ciò fosse possibile e opportuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sia stato possibile unificare la maggioranza delle norme\ncontrattuali, è apparso necessario mantenere per i singoli settori la\nregolamentazione di alcuni istituti con norme diverse le une dalle altre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, nel convenire che il\ncontratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti\neconomici e normativi proposti in sede di trattativa, concordano sulla\ninderogabile esigenza delle Aziende interessate di poter programmare la propria\nattività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a ciò le Parti assumono l'impegno di rispettare e di far\nrispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il presente contratto per il\nperiodo di relativa validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro di quanto sopra convenuto è stato stipulato il seguente CCNL da\nvalere per i dipendenti da aziende inquadrate nei settori sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il presente contratto è applicabile ai dipendenti, impiegati e operai\ndella produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il\npersonale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); da Aziende\ndi distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; da Stabilimenti di\nsviluppo e stampa; da Aziende che gestiscono teatri di posa; da Stabilimenti di\ndoppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie\ndipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di\ndoppiaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il presente contratto sarà costituito da una parte normativa generale\ngià suddistinta nelle regolamentazioni per gli operai, per gli impiegati e\nnella Parte Comune, ora testo unificato e nei seguenti accordi particolari di\nsettore con relative tabelle retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Stabilimenti di doppiaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Aziende di produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati, per\ni dipendenti assunti a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Aziende che gestiscono teatri di posa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto della necessità di\ninterventi nei confronti delle forze politiche e delle Autorità di Governo\ncompetenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo e un impulso innovativo a\ntutto il settore del cineaudiovisivo sia dal lato della produttività\ntecnico-economica delle imprese, sia da quello della tutela\ndell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti stipulanti e titolari del CCNL, in coerenza con quanto previsto\ndalle norme relative agli assetti contrattuali, da ultimo l’Accordo\ninterconfederale del 9 marzo 2018, condividono l’esigenza di fornire risposte\ntempestive, flessibili e qualificate alla evoluzione del mercato e della\ntecnologia in relazione all’elevato livello di competitività e alla\ncrescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di\ntipo partecipativo nel qualificare i rapporti tra le Parti - ai vari livelli -\ne nel valorizzare la risorsa lavoro, fermi restando i distinti ruoli e le\nrispettive responsabilità delle parti stesse. A tal fine individuano quali\nvalori di riferimento per il presente contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la centralità della autonomia collettiva nella gestione delle\nproblematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità\ndel sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi\nsettoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole\ncerte e condivise in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di\ncompetitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo\nsviluppo delle professionalità e il coinvolgimento delle risorse umane su\nobiettivi di qualità, con particolare riguardo alla soddisfazione del\ncliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente orientato\nalla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la funzionalità dell’assetto contrattuale ad una dinamica delle\nrelazioni di lavoro che sia improntata al rilancio della crescita economica e\nall’aumento della produttività e al perseguimento di una gestione\ncontrollata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli\ne strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni industriali - Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con il presente Accordo convengono di promuovere un modello\navanzato di relazioni industriali ispirato al metodo partecipativo fondato sul\nreciproco riconoscimento dei ruoli, sul rispetto delle distinte prerogative e\nsulla sistematicità di rapporti, contribuendo alla costruzione di una cultura\nindustriale per affrontare le sfide di un mercato ampio, in continua evoluzione\ned elevata competitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Natura dei contratti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti\ndalla legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto a tempo determinato la previsione del termine dovrà risultare\nda atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno essere regolarmente assunti secondo le norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il datore di lavoro rilascerà una lettera di\nassunzione, copia della quale dovrà essere contro firmata dal lavoratore,\ndalla quale risulteranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la data di assunzione e la durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la categoria e la qualifica (operaio, impiegato, quadro) cui viene\nassegnato ai sensi dell'art. 10 (Classificazione del personale) della presente\nParte Comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la natura (a termine o a tempo indeterminato) del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) il luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto\nprevisto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) la carta d’identità o altri documenti equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) comunicazione unica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) documenti richiesti dalle disposizioni contrattuali e di legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della azienda di richiedere il certificato penale di data non\nanteriore a 3 mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni\nantecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla azienda la sua residenza e\ndomicilio e a notificare i successivi mutamenti con la massima\ntempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i documenti per i quali la legge o il contratto prevedono determinati\nadempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 4 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>L'assunzione in servizio dei lavoratori avviene con un periodo di prova di\nlavoro effettivamente prestato non superiore a: 5 mesi per i lavoratori dei\nlivv. 7S), 7) e 6); 3 mesi per i lavoratori dei livv. 5S) e 5); 2 mesi per i\nlavoratori dei livv. 4S), 4), 3) e 2); 1 mese per i lavoratori del liv. 1).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\navvenire in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle Parti senza\nobbligo di preavviso, ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva\ndelle ferie, dei ratei di 13a e 14a mensilità e dei ratei del trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la\nretribuzione corrispondente al livello cui è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione\ndel lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal\n1° giorno dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e\nnon è ammessa né la proroga né la rinnovazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e\nobblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia\ndiversamente disposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia,\nil lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia\nin grado di riprendere servizio entro 5 giorni lavorativi. Durante il periodo\ndi interruzione del periodo di prova per malattia non decorrerà né il\ntrattamento economico, né l'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Visita medica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita\nmedica da parte del medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Certificati di lavoro - Restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda rilascerà la documentazione che potrà essere necessaria al\nlavoratore e inerente al proprio rapporto di lavoro e che non risulti da\ncomunicazioni on line gravanti sul datore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 7 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della\nsettimana a una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può\nrichiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo\nsettimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione\ndell'art. 14 del Testo Unificato e degli articoli sulle percentuali di\nmaggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli\naccordi particolari di settore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 8 - Abiti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al\nvestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle\naziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più\nall'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre\nle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare\nl'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Congedo per matrimonio o per unione civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, che versi in queste ipotesi, sarà concesso un periodo di\ncongedo della durata di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è comprensivo, per gli aventi diritto, di quanto erogato\nallo stesso titolo dall'INPS, fermo restando il diritto della azienda di\ndetrarre l'importo corrisposto dal predetto Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso di cui al comma 1) del presente articolo non è computato nel\nperiodo delle ferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui sopra sono da considerarsi integrate e sostituite da quelle\na carattere generale dettate da norme legislative o accordi interconfederali in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 10 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata sui\nseguenti 10 livelli in base alle relative declaratorie ed esemplificazioni,\nfermo restando che la distinzione tra operai e impiegati quindi viene mantenuta\nagli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali,\nprevidenziali etc.) che fanno riferimento a tali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono compiti manuali\nsemplici e ripetitivi, richiedenti la conoscenza dell'uso dei relativi attrezzi\ne conoscenze professionali di tipo elementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi rientrano a titolo esemplificativo i lavori di manovalanza, facchinaggio,\ntrasporto e pulizia, uscieri e fattorini, guardiani diurni e notturni, custodi,\nportieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fanno parte di questo livello i lavoratori che svolgono compiti\namministrativi o tecnico-manuali variabili entro limiti definiti da norme,\nprassi e procedure e per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e\nadeguate capacità tecnico-pratiche, conseguite mediante corsi professionali o\ncon adeguato tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-centralinisti telefonici, addetti a mansioni semplici di segreteria,\naddetti alla macchina sviluppatrice, addetti al controllo sensitometrico,\naddetti alle macchine stampatrice e sviluppatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuti tecnici, autisti, addetti al laboratorio chimico e bagni, addetti al\nreparto truke, addetti alla pulizia negativo scene e colonna per stampa,\nelettricisti, pittori, falegnami, fabbri, idraulici, pontaroli, muratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla produzione film di animazione: aiuto coloritura, delineo a\nmacchina; tecnico multimediale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che con autonomia svolgono\ncompiti richiedenti specifiche conoscenze tecnico-pratiche specializzate o che\nsvolgono compiti amministrativi nella applicazione di norme, prassi e procedure\na situazioni anche variabili, richiedenti appropriate conoscenze teoriche, con\nla possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici e avanzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati d'ordine (stenodattilografi, addetti attività amministrative,\ncommerciali, tecniche, aiuto contabili etc.); autisti meccanici, operatori di\ncabina, addetti alla truke, addetti al controllo negativi; addetti preparazione\noriginali; passafilm, operaio specializzato nel processo produttivo di sviluppo\ne stampa, operaio specializzato in manutenzione e impiantistica\nelettrica-elettronica, operaio specializzato in meccanica, operaio\nspecializzato in termoidraulica, operaio addetto al controllo dei parametri\nstandard chimico-fisici di processo, addetti al ricondizionamento e restauro,\naddetti al reparto negativi, addetto ricezione e consegne, macchinisti di I,\npittori di I, struccatori di I, muratori di I, pompieri di I, fabbri di I,\nidraulici di I, pontaroli di I, giardinieri di I, falegnami di I,\ncondizionatoristi di I, centralinisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla produzione film animazione: intercalatore, assistente\nmontatore, coloritore, delineo a mano, assistente operatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recordisti video di II (addetti alla duplicazione video di cassette, nastri\netc.), addetto al restauro in digitale, addetto al montaggio in digitale,\ntecnico multimediale, operatore agli effetti digitali e di computer grafica;\naiuto segretarie addette ai programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo livello rientrano quei lavoratori che, con autonomia ed iniziativa\nnell'ambito di norme, prassi e procedure svolgono compiti richiedenti\nconoscenze specialistiche implicanti la capacità di elaborare dati e di\nanalizzare e risolvere problemi complessi coordinando, ove necessario, altri\nlavoratori con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici\navanzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di cabina della distribuzione; segretaria addetta ai programmi,\nassistente al montaggio, addetto al montaggio in digitale, intagliatori,\nmodellatori, decoratori, assistente tecnico di II, 1° operatore e 1°\nrecordista, operaio specializzato in elettronica analogica e digitale, tecnico\nspecializzato che opera e gestisce la manutenzione degli impianti capaci di\noperare su macchine utensili complessi, tecnico audio addetto alla ispezione e\nal controllo del prodotto finito, operatore di telecinema, addetto al\ncustomer-service, addetto armato alla vigilanza, tecnico luci, addetto alla\npreparazione giornaliera di prima copia, operaio specializzato nei vari\nprocessi di restauro di pellicole cinematografiche, sincronizzatore, operaio\nspecializzato capace di gestire complessi processi produttivi di sviluppo e\nstampa, operaio specializzato capace di gestire i parametri chimico-fisici di\nprocesso, meccanico ottico, operatore video, elettricista impiantista, pittore\nin scena in grado di eseguire lavori di scenografia sulla base di bozzetti e\u002Fo\ndisegni, falegnami che con autonomia operativa realizzano oggetti e\u002Fo mobili\nper la scena, stuccatori, addetti taglio negativo scena e colonna anche con\nutilizzo di sistemi informatici ed elettronici, recordisti video di I (addetti\nalla duplicazione video di cassette, nastri etc.), costruttore di scena di\nI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’assistente al montaggio è colui che, nell'ambito delle decisioni e\ndelle scelte di chi realizza il montaggio del programma, opera per il\nfunzionamento della moviola, la catalogazione, messa in ordine e\nl'accoppiamento del materiale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla produzione film animazione: assistente animatore, assistente\nscenografo, coloritore provetto, assistente layout, operatori agli effetti\ndigitali e di computer grafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“digital cleaner”: colui che provvede al lavaggio della pellicola\ntramite lavatrice ad ultrasuoni ed è addetto alla pulizia digitale con\napparati hardware in tempo reale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ”lab technician” (tecnico di laboratorio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“audio restoration artisti” addetto al restauro audio che autonomamente\ne con esperienza e conoscenza usa creativamente tecnologie e software per il\nrestauro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“recorder operator”: si occupa della trascrizione delle colonne audio,\ndella duplicazione dei supporti audio, della digitalizzazione dei supporti\nvideo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“scanner operator”: operatore allo scanner;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“ingest operator”: addetto alla ricezione e la gestione di tutti i\ncontenuti ricevuti da fonti interne ed esterne per la gestione di più formati\ndigitali. Si occupa, altresì, dell'ingest di contenuti video e audio\noriginali, utilizzando una varietà di software e strumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “DCP packaging operator”: è il lavoratore addetto alla produzione su\nsupporto di archivio di DCP con l'utilizzo di software e strumenti ed è\naddetto ai cloni DCP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Aziende che attuano sistemi organizzativi predeterminati basati sulla\nmobilità professionale e sulla ricomposizione e l’arricchimento dei\ncontenuti professionali appartengono a questo livello lavoratori che realizzano\nla mobilità su più posizioni di lavoro distinte, comunque comprese nei livv.\n3) o 4) che non è possibile unificare in relazione alla loro ubicazione. Il\nlavoratore dopo l'acquisizione del livello, sarà tenuto a svolgere i compiti\ndel livello diverso da cui proviene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 Super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello retributivo i lavoratori che oltre a svolgere\nle attività del liv. 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)effettuano con carattere di continuità da almeno un anno attività di\ntutoraggio formativo per apprendisti, aggiornamento o addestramento per i nuovi\nassunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)operano polifunzionalmente con carattere di continuità nell’ambito\ndelle attività previste al liv. 4) anche per effetto di innovazioni\ntecnologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con discrezionalità ed iniziativa, pur entro norme e\ndirettive, svolgono compiti variabili e di rilievo, eventualmente implicanti la\nprogrammazione del lavoro proprio e\u002Fo altrui o richiedenti la conoscenza\ncompleta di tecniche specialistiche nonché notevole capacità professionale\ncon la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intagliatori, modellatori, costruttori, tutti che abbiano maturato\nparticolare competenza e siano provetti di scena; fonico di doppiaggio (tecnico\ndel suono), assistente tecnico di I, datore luci, impiegati con mansioni di\nconcetto, capisquadra (operaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla produzione film animazione: montatore di disegni animati, capo\nreparto lucidatura, operatore effetti speciali, capo reparto intercalazione,\noperatore, animatore, direttore delineo e coloritura, rumorista (effetti\nsonori), operatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnici video addetti al telecinema, datori di luci e operatori di\nvideo-analizer; operatori agli effetti digitali e di computer grafica; addetto\nal restauro digitale, addetto al montaggio digitale; pittore\u002Fdecoratore capace\ndi disegnare immagini artistiche complesse, documentalista audiovisivo\n(ordinamento, catalogazione e descrizione di documenti audiovisivi con\nconoscenze di informatica), recordista che ha la capacità di operare su\nmacchine digitali conoscendone tutte le possibili applicazioni, impiegato\nall'ufficio stampa, tecnici specializzati addetti al telecinema con funzione di\ncolorista, tecnici specializzati esperti in sistemi analogici e digitali per\nmontaggio elettronico ed effetti speciali, tecnici specializzati nel lighting\nresponsabili nell'approntamento della prima copia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“digital artist”: è il lavoratore che con l'utilizzo di software di\ngrafica vettoriale, provvede alla manipolazione delle immagini, animando e\ndando vita a progetti come: sigle televisive, titolazioni cinematografiche,\ninfografiche animate, intro video per siti internet o videogame, presentazioni,\nspot, logo animation;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“modeler”: è un lavoratore specializzato in Compositing 3d con piena\nconoscenza di software come: Cinema 4D, MODO, 3D Studio, Maya, Blender;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“animator”: un artista che con l'utilizzo di software dedicati, crea\npiù immagini e le movimenta. La specializzazione è in vari campi, tra cui\nfilm, televisione e videogiochi, cartoni animati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“matchmover”: colui che conosce e utilizza software di manipolazione 3d\n(matchmover di autodesk) con cui gestisce i dati e la messa a punto delle\ntelecamere 3d;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“digital restoration artist junior”: addetto al restauro digitale che\ncon limitato grado di autonomia o su interventi di ridotta complessità\nutilizza software per il restauro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“colorist junior”: colui che, su guida del direttore della fotografia,\ncon limitato grado di autonomia, si occupa di color correction, che include\nbilanciamento dei colori, contrasto, saturazione e temperatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“on line editor” (anche conformer): addetto al conforming in alta\nrisoluzione di programmi televisivi e film già montati in bassa risoluzione\ncon l'utilizzo di software;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“digital master operator”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-DCI (digital cinema initiatives): mastering che racchiude la creazione del\nmaster DCP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“operatore DAW”: addetto, tramite una digital audio workstation (DAW)\nper la registrazione, l'editing e la riproduzione dell'audio digitale con la\ncapacità di manipolare liberamente i suoni, allo stesso modo di un word\nprocessor che modifica le parole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello\ninferiore ma con esperienza acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La collocazione dei “costruttori provetti di scena” al liv. 5) sarà\neffettuata, oltre che in base a quanto previsto dalla declaratoria, tenendo\nconto della complessità della struttura tecnica, produttiva e organizzativa\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5 Super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello retributivo i lavorati che oltre a possedere\nle caratteristiche indicate per il liv. 5) operino con alta specializzazione\ntecnica e\u002Fo amministrativa e con approfondite conoscenze delle diverse fasi del\nprocesso produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo e non esaustivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fonico di doppiaggio di I (tecnico del suono), sincronizzatore di I,\nassistente tecnico di I, datore luci di I; tecnico con alta specializzazione e\napprofondite conoscenze delle diverse fasi del processo produttivo;\ncoordinatore dell'area di produzione, responsabile della programmazione\nproduttiva, capi squadra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “digital restoration artist”: addetto al restauro digitale che in\nmaniera autonoma decide e utilizza software per il restauro e oltre al lavoro\ndi “digital cleaning” esegue operazioni di rimozione manuale e automatica\ndi righe, rotture, mancanze di fotogrammi e flickering ed è in grado di\ngestire in autonomia il lavoro ad esso affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, con notevole discrezionalità ed iniziativa entro programmi\ne direttive di massima, svolgono con funzioni direttive compiti complessi e\nvariabili, implicanti la programmazione e il coordinamento del lavoro proprio\ne\u002Fo altrui e richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche\ncomplesse, nonché notevole esperienza, con la possibilità di utilizzo di\nmezzi e supporti tecnologici avanzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di paghe, stipendi e contributi; responsabile amministrativo\ncon specifiche conoscenze di contabilità e controllo di gestione; montatore;\nfonico di I, con conoscenza delle tecniche del missaggio e con compiti di\nassistenza al fonico extra (fonico di missaggio) e\u002Fo con utilizzo di macchina\ncomputerizzata in digitale; fonico di doppiaggio, con notevole capacità\nartistiche che opera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di\nsuggerire valide soluzioni tecniche; responsabile centro EDP; ricercatore\ndocumentalista audiovisivo capace di elaborare script e storyboard e in grado\ndi coordinare gruppi di lavori di catalogazione; assistente Ufficio stampa;\nresponsabile acquisti magazzino e servizi generali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capi reparto, tecnico addetto alla macchina videocassette (datore luci da\nnegativo a nastro), tecnico addetto alla registrazione del doppiaggio e\nmissaggio elettronico, montatore RVM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla produzione film animazione: story board artist, animatore\nprovetto, artista scenografo, supervisore riprese, artista layout;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnici video addetti al telecinema con notevoli capacità artistiche che\nopera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di suggerire valide\nsoluzioni tecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“colorist”: colui che, su guida del direttore della fotografia, ma\nanche in maniera autonoma, opera artisticamente alla fotografia del film con il\nDOP e a volte anche con il regista in sala, si occupa inoltre di “color\ngrading”, che consiste nella modifica di toni e contrasti, e di “color\ncorrection”, che include bilanciamento dei colori, contrasto, saturazione,\ntemperatura e tramite maschere e chiavi colori permettono la modifica di una\nporzione dell’immagine (sia a livello colometrico che di densità) e per\nciascuna immagine se ne possono fare infinite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti al montaggio ed effetti speciali RVM: il montatore è colui che\noperando autonomamente e con facoltà di scelta del materiale effettua il\nmontaggio delle scene e delle colonne del filmato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-VFX supervisor: colui che gestisce un progetto VFX (effetti digitali) dalla\nideazione fino al completamento. Gestire e dirigere il personale tecnico,\nartistico e produttivo. Possiede una conoscenza di tecniche di effetti visivi\ncon particolare attenzione alle impostazioni della telecamera e alla conoscenza\ndel film con un occhio per la composizione e la fotocamera. Precisamente\nprevede i tempi e i costi associati del progetto. Collabora nei processi di\nofferta e di negoziazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-VFX producer: colui che d’accordo con il produttore stanzia la somma e\ncontrolla le spese per il progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“system administrator”: è un tecnico specializzato che si occupa della\ninstallazione, configurazione, gestione\u002Fmanutenzione, aggiornamento e\nmonitoraggio di un sistema operativo e più in generale di uno o più\nsottosistemi di un sistema informatico. Il ruolo del sistemista è quello di\ngestire, a livello infrastrutturale, il buon governo dell'hardware e del\nsoftware del sistema affinché essi funzionino in modo corretto ovvero,\naffinché l'insieme dei servizi offerti dal sistema informativo possa essere\nerogato nella maniera più efficiente possibile agli utenti, divenendone dunque\nresponsabile. Assieme allo sviluppo (programmazione) costituisce il filone\nproduttivo di business nell'ambito della informatica aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“planning coordinator”: addetto alla programmazione e alla gestione\ndelle attività di produzione e post-produzione. Conoscenza di tutte le fasi\noperative per la produzione e post-produzione cinematografica e televisiva.\nGestione del personale a lui assegnata per il coordinamento delle\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonico mix: colui che conosce le tecniche di missaggio e assiste il fonico\nextra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “technical director”: è il responsabile di tutta l'area tecnica a lui\nassegnata. Ha piena conoscenza degli impianti audio e video e delle\napparecchiature installate, effettua un primo intervento tecnico in casi di\nguasti e gestisce la manutenzione di tutte le apparecchiature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“sound editor”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello\ninferiore ma con esperienza acquisita e di coordinamento. Stessa cosa vale per\ni supervisor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7) - Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche\nindicate per il liv. 6) coordinano e controllano un settore organizzativo o\nproduttivo, anche di notevole entità e importanza, svolgendo i relativi\ncompiti ai fini dello sviluppo della attuazione degli obiettivi della impresa\ncon la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile dell'area amministrativa che oltre ad avere le caratteristiche\ne le capacità indicate per il 6 livello, coordina l'attività dell'area di\ncompetenza ed elabora, in piena autonomia, il bilancio aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di paghe stipendi e contributi e dei trattamenti per le\nprestazioni lavorative (lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e\ncontinuative, dirigenti), nonché le attribuzioni relative al costo del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo ufficio stampa (addetto stampa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di tutti i sistemi informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla produzione film animazione: regista, sceneggiatore,\nsoggettista, direttore artistico, supervisore della animazione, supervisore\nlayout, direttore di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La declaratoria di cui al liv. 7) della classificazione del personale\nidentifica la qualifica di quadro, prevista dalla legge n. 190\u002F1985 che si\ncolloca in posizione intermedia tra la categoria dei dirigenti e il restante\npersonale dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che alla qualifica di Quadro si applica la normativa\ncontrattuale prevista per gli impiegati, secondo quanto disposto dalla citata\nlegge n. 190\u002F1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fonico extra: ha una visione d'insieme del film, progetto etc., lavora a\nstretto contatto col regista e firma il film;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “digital restoration manager”: responsabile restauro digitale. Si\npreoccupa della ricerca dei materiali originali per procedere al restauro.\nGarantisce l'integrazione del prodotto restaurato. Coordina i restauratori,\nconosce e sa valutare i software più adatti al singolo restauro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-“digital intermediate manager”: è responsabile del processo di\ncreazione di un contenuto multimediale, primariamente cinematografico o di alta\nserialità, coordina le attività della post-produzione, dalla gestione dei\ngiornalieri al conformino, “color correction”, finalizzazione e titoli,\ndecide i workflow più idonei al processo produttivo, anche interfacciandosi\ncon la produzione, e coordina le attività delle singole fasi di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- “audio department manager”: come il “digital intermediate manager”\nsolo che coordina il settore audio, compreso il doppiaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello\ninferiore ma con esperienza acquisita e di coordinamento. Stessa cosa vale per\ni supervisor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7 Super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che con funzioni di ampio margine e autonomia e capacità\ndecisionale e con responsabilità tecnico e operativa mediante coordinamento di\nrisorse appartenente al liv. 7, oltre a possedere le caratteristiche indicate\nal liv. 7), coordinano e controllano più settori organizzativi o produttivi\nsvolgendo compiti principalmente destinati allo sviluppo dell’attuazione\ndegli obbiettivi della impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e\nsupporti tecnologici anche complessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Esclusione dall'obbligo di riserva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal comma 2), art. 25, legge 23\u002F7\u002F1991 n.\n223, le Parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui ai\ncommi 1) e 6) del citato articolo, non si tiene conto delle assunzioni di\npersonale inquadrato nei seguenti livelli della scala classificatoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7 Super) - Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7) - Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5 Super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi-squadra dei teatri di posa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente tecnico di I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico-video addetto al telecinema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di videoanalizer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4 Super)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente animatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il penultimo e l’ultimo comma si interpretano nel senso che, per le\naziende con sistemi organizzativi predeterminati basati sulla mobilità\nprofessionale e sulla ricomposizione e arricchimento dei contenuti\nprofessionali, la realizzazione, da parte dei lavoratori, della mobilità su\nposizioni di lavoro distinte ricomprese nel terzo e quarto livello di difficile\nunificazione in uno specifico profilo comporta per gli stessi l’assegnazione\nal quarto livello e il mantenimento dei compiti già svolti ricompresi nel\nlivello inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia\ne sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Mutamento di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore assegnato a mansioni superiori non sia destinato a\nsostituire altro lavoratore assente ed avente diritto alla conservazione del\nposto, esso acquisirà definitivamente il livello superiore dopo 90 giorni di\nprestazione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Passaggio e cumulo di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla\nesplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria\ncorrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere\ndi prevalenza o almeno carattere di equivalenza nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il passaggio e cumulo di mansioni si richiamano le vigenti disposizioni\ndi legge (legge 20 dicembre 1970 n. 300, art. 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 14 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che l'orario di lavoro contrattuale di lavoro è di 40 ore\nsettimanali, fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è\nquella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma\nuniformemente su 5 giorni, salvo particolari esigenze organizzative aziendali o\ndi singole unità produttive, previo incontro informativo con le rappresentanze\nsindacali. Restano salvaguardate le situazioni in atto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>È fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non\nlavorativa per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il\nsabato, o comunque la seconda giornata non lavorativa per effetto della\nripartizione dell’orario su 5 giorni alla settimana, sarà considerata\ngiornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere\nsuperiore alle due ore e sarà collocata di massima, a metà dell’orario di\nlavoro giornaliero, cosicché le singole frazioni non siano superiori\ntendenzialmente al 50% di detto orario giornaliero. Per i turnisti e per coloro\nche svolgono lavoro continuato, sarà riconosciuta una mezzora di pausa\nretribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione per il sabato,\nnella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa, se non\nsuperiore alle 6 ore nel rispetto della legge 66\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti contrattuali riferiti a giornata lavorativa sono ragguagliati a\ngiornate di retribuzione pari a 1\u002F6 dell'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario ordinario settimanale stabilito dal presente\narticolo, la media di 48 ore settimanali di cui all’art. 4, comma 4) del\nD.lgs. n. 66\u002F2003, potrà essere realizzata in un arco temporale di 9 mesi, al\ntermine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale\ndel Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni\nstraordinarie e fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata\ninferiore, per i quali la scadenza del contratto rappresenta il limite entro il\nquale rispettare tale media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme\nsull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia\nl'orario contrattuale di lavoro è di 48 ore settimanali. Ferma restando per\ndetti lavoratori la retribuzione mensile fino a 40 ore settimanali prevista dal\npresente CCNL, le ore effettuate oltre le 40 e fino alle 48 verranno compensate\ncon altrettante quote orarie determinate con i criteri di cui all'art. 24 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la categoria dei guardiani notturni ci si richiama alle speciali\ndisposizioni e consuetudini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, verrà\neffettuata su base annua, una riduzione di 5 gruppi di 8 ore ciascuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A predetto monte ore di riduzione contrattuale su base annua, sono state\naggiunte, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ulteriori 10 ore di riduzione di\norario, sempre su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale riduzione, al pari delle precedenti, non si applica, fino a\nconcorrenza, nelle situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di\norario a vario titolo già intervenute, comportanti regimi di orario più\nfavorevoli per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermati i criteri già previsti dalla normativa contrattuale\nrelativamente ad attuazione e fruizione della riduzione di orario su base\nannua: nell'arco dell'anno solare e tenendo conto delle esigenze\ntecnico-produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un\nciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con\nla relativa maggiorazione, solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario\npredeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 66\u002F2003 relativamente ad\naspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro a salvaguardia, in\nparticolare, della prestazione dei lavoratori, le Parti si danno atto che\nl’applicazione della normativa contrattuale in materia di orario di lavoro di\ncui al presente articolo debba risultare in tutto coerente con la predetta\nnormativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò anche al fine di assicurare che alla distribuzione dell’orario\ncontrattuale di lavoro nei diversi giorni della settimana non derivi\npregiudizio all’esigenza, da parte dei lavoratori, di poter fruire del riposo\ngiornaliero in termini congrui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale costituisce sede di monitoraggio dell’andamento\napplicativo della regolamentazione contrattuale in materia di orario di lavoro,\nsulla base degli elementi concernenti i regimi praticati nelle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni di lavoro devono essere organizzati in modi da garantire a ciascun\nlavoratore 11 ore tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di straordinarie esigenze tecnico-organizzative e produttive\nrelative alle attività dei teatri di posa e di post produzione, le Parti\nconvengono la deroga al suddetto limite di 11 ore assicurando comunque un\nriposo giornaliero continuativo non inferiore a 9 ore. Ai lavoratori\ninteressati, per le 2 ore residue, saranno accordate equivalenti ore di riposo\ncon modalità di godimento da definire a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Orario multiperiodale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive\noccupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per\nassecondare la variabilità delle richieste del mercato e le conseguenti\nvariazioni di intensità della attività produttiva delle aziende, le Parti\nriconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per singoli reparti o\nuffici - di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro\ncontrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13 della legge\nn. 196\u002F1997, viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale\nin un periodo non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni\nlavorative superiori all'orario contrattuale, e periodi con settimane a\nprestazioni inferiori all'orario contrattuale stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa\nall’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in\nquelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I conseguenti assetti e regimi di orario, anche al fine di tener conto delle\nesigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale\nprevia valutazione congiunta con la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semestralmente verranno forniti della Direzione aziendale alla RSU dati\nrelativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Banca ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello\naziendale, mediante istituzione di una apposita banca ore, il lavoratore\npotrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni\ndi lavoro straordinario, anche limitatamente ad una parte delle prestazioni\nstesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dei riposi e il loro utilizzo avverranno nel pieno rispetto\ndelle esigenze tecniche, produttive ed organizzative delle aziende, di norma\nentro l'anno di maturazione o nel 1° semestre dell'anno successivo. Trascorso\ntale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della\nquota ordinaria di retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto, che ha carattere sperimentale, entra in vigore da gennaio\n2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo e notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario\ncontrattuale previsto dall'art. 14 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro\nstraordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro notturno si intende il lavoro ordinario compiuto nelle ore\nnotturne comprese nei limiti disposti dagli accordi particolari per ciascun\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro festivo si considera quello compiuto la domenica e negli altri\ngiorni festivi di cui all'art. 28.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro straordinario notturno quello compiuto di notte nelle\nore oltre le 8 giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro straordinario festivo quello compiuto di domenica o\nnelle altre giornate festive oltre le 8 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro previste dal presente articolo dovranno essere compensate,\ncon l'esclusione dell'EAR, maggiorando la quota oraria della retribuzione\nglobale di fatto di cui all'art. 24 delle percentuali per ciascun tipo di\nlavoro indicate nei singoli accordi particolari di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui ai singoli accordi particolari di settore non sono\ncumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso del lavoro straordinario sarà contenuto per ciascun lavoratore\nnei limiti di 200 ore annue. Previo confronto con le strutture sindacali\naziendali o territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL, è altresì\nconsentito il superamento del limite di cui sopra fino al limite previsto\ndall’art. 5, comma 3) del D.lgs. n. 66\u002F2003. Oltre tali termini, qualora si\nverifichino casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di eccezionali esigenze tecnico-produttive e nella impossibilità di\nfronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario\npossa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone\no alla produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla\nattività produttiva, nonché allestimenti di prototipi modelli o simili\npredisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai\nsensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito\ndall’art. 2, comma 10) della legge 24\u002F12\u002F1993 n. 537, e in tempo utile alle\nrappresentanze sindacali aziendali; è ammesso il ricorso al lavoro\nstraordinario prevedendo che intese a livello aziendale provvedano a definire\nle modalità di compensazione, in alternativa alle maggiorazioni, attraverso\nriposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni\ngiustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni e lavaggi. Ferma\nrimanendo l'esigenza imprescindibile di effettuare le operazioni sopraindicate\ne la responsabilità tecnica dell’azienda in materia, la Direzione aziendale\nd'intesa con le RSU in un apposito incontro stabilirà le modalità con le\nquali intende attuare dette prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di personale di produzione impiegato nelle operazioni di\nmanutenzione e lavaggi degli impianti, l'azienda si avvarrà nella richiesta di\nprestazioni straordinarie del criterio della rotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i\ndipendenti del settore dei Teatri di Posa che esplicano la propria opera in\nstretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film.\nL'azienda sentite le RSU stabilirà l'elenco delle mansioni interessate a detta\nderoga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la cadenza bimestrale e a scopo informativo la Direzione aziendale darà\ncomunicazione alle RSU delle ore di lavoro straordinario effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro notturno agli effetti delle maggiorazioni contrattuali decorre\ndalle ore 22 alle 6 del mattino. Nessun lavoratore può esimersi\ndall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario,\nnotturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere disposto e\nautorizzato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto prestato ad\norario inferiore rispetto a quello previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la\nriduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario\nnormale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che\nl'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi\npredeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando\nsi realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate\no periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di\nnon lavoro, specificamente indicati nella lettera di assunzione, ovvero\nnell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di\nmodifica della precedente determinazione della durata o della collocazione\ntemporale della prestazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle\nmansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente l'accoglimento di\nrichieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel\nlimite del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito le aziende fermo restando quanto previsto dal comma 1)\ndell’art. 12 bis del D.lgs. n. 61\u002F2000, come modificato dalla legge n.\n247\u002F2007 (Patologie oncologiche), tenderanno ad accogliere prioritariamente le\ndomande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del ricorrente\novvero dalla comprovata necessità di assistenza continua di genitori, coniuge\no convivente, figli o altri similari conviventi senza alcuna possibilità di\nassistenza gravemente ammalati o che accedano a programmi terapeutici e di\nabilitazione per tossicodipendenti, ovvero per accudire figli conviventi fino a\n13 anni di età, ovvero alla partecipazione certificata a corsi di formazione\ne\u002Fo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato\nper completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimane, mensile o\nannuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto part-time deve avvenite con il consenso della\nazienda e del lavoratore e deve risultare compatibile con le esigenze\norganizzative o produttive della azienda. Tale requisito è necessario anche\nper il passaggio dal rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa. Il\nrapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza, sia\nnuovi assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, punto 2) del D.lgs. n.\n61\u002F2000, l'azienda considererà nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o\nviceversa i lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad\neventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da\ntempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono\nessere indicate le mansioni, l’articolazione dell’orario di lavoro, nonché\ngli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, in\nrelazione ad esigenze tecniche organizzative produttive, clausole flessibili\nrelative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite per esigenze\ntecniche, organizzative, produttive o sostitutive clausole elastiche relative\nalla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, e\ncomunque non oltre il normale orario di lavoro settimanale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e\u002Fo elastiche deve\nrisultare da atto scritto anche contestuale al contratto di lavoro. Il\nlavoratore potrà farsi assistere da un componente dalle RSU indicato dal\nlavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere\npreannunciate con un preavviso di almeno dieci giorni e comportano, per le sole\nore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione pari al\n10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono\nessere preannunciate con preavviso di almeno 7 giorni e comportano una\nmaggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e\u002Fo elastiche deve\nrisultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata\ndell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che\ncaratterizzano i settori della industria cineaudiovisiva, è consentita, con\nl'accordo degli interessati, l'effettuazione da parte dei lavoratori a tempo\nparziale di prestazioni di lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare - fatte salve eventuali diverse pattuizioni già\nconvenute in materia - non potrà superare l'orario di lavoro settimanale a\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementari, calcolate su base annua, saranno compensate\ncon la quota otaria della retribuzione maggiorata del 22%, comprensiva della\nincidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente\ncontratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato con riferimento\nal trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale, il lavoratore ha un diritto di precedenza nelle assunzioni con\ncontratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle\nequivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto\ndi lavoro a tempo parziale, quest’ultimo su richiesta del lavoratore e previo\naccordo tra le Parti potrà avere durata predeterminata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è\ntenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupati in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali della impresa e a prendere in considerazione le eventuali domande di\ntrasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1) del D.lgs. n. 61\u002F2000 e\nsuccessive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le\nrappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,\nsull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il\nricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18\nmarzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e\ncontinueranno a essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i\ncontratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego\ndi alcuni settori, occupazioni e attività, atta a soddisfare le esigenze sia\ndelle aziende che dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a tempo determinato stipulati dalle imprese in relazione alla\nfase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo\nnecessario per la messa a regime della organizzazione aziendale e comunque non\neccedente i 12 mesi, che possono essere elevati sino a 24 in sede aziendale e\u002Fo\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a tempo determinato sono soggetti a limiti quantitativi di\nutilizzo, nella misura del 25% in media annua dei lavoratori occupati con\ncontratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In situazioni particolari, sempre per le ipotesi sopra indicate, in sede\naziendale, con accordo tra Direzione e RSU\u002FRSA e, in mancanza di queste ultime,\ncon le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può\nessere elevata fino al 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque consentite, ai titoli di cui sopra, 5 assunzioni a termine\npurché non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in\natto nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una\nformazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto\ndel contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi\nall’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono salvi i diritti di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda\ne con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che abbiano prestato\nattività lavorativa con contratto a tempo determinato nel rispetto di quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 368\u002F2001 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a termine generano il diritto al percepimento degli istituti\ndifferiti in ratei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno annualmente alle RSU\u002FRSA e alle OO.SS. territoriali\ninformazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui\nprofili professionali dei contratti a tempo determinato o di somministrazione a\ntempo determinato stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto di una successione di contratti a termine,\nintercorrenti fra la stessa azienda e lo stesso lavoratore per lo svolgimento\ndi mansioni equivalenti sia stato raggiunto il termine di 36 mesi, può essere\nstipulato un ulteriore contratto a termine per un periodo non superiore a 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula avviene presso l’Ispettorato del Lavoro competente per\nterritorio e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS.\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’assunzione di personale a tempo determinato o\ntemporaneo in sostituzione di lavoratrici\u002Flavoratori in congedo di\nmaternità\u002Fpaternità può avvenire, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n.\n151\u002F2000, con anticipo fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo, nonché\nper i 2 mesi successivi al rientro del dipendente sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto a termine è previsto un periodo di\nprova non superiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere raggiunti accordi che prevedono la\npossibilità di derogare al limite complessivo dei 36 mesi, nonché alla norma\nrelativa al diritto di precedenza, così come previsto dall'art. 5, commi 4\nbis) e 4 quater) del D.lgs. n. 368\u002F2001 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che nel settore dei Teatri di posa, considerate le\nparticolari caratteristiche ed esigenze del comparto, i limiti quantitativi di\nutilizzo percentuale di cui al comma 5) potranno essere elevati di intesa con\nle RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto che, nelle more della redazione del presente CCNL,\nsono intervenuti sia il D.lgs. n. 87\u002F2018 convertito con legge n. 96 del 9\nagosto 2018, sia il “Protocollo di accordo per la regolamentazione del lavoro\na tempo determinato e del lavoro autonomo nel settore del cinema e\ndell’audiovisivo”. Tali interventi hanno radicalmente mutato la disciplina\ndei contratti di lavoro a tempo determinato. Le Parti intendono quindi adeguate\nla disciplina del presente CCNL a quanto previsto dalla legge n. 96 del 2018\ncosì come derogata dal suddetto protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 21 - Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che, in tema di apprendistato, verrà applicato il\nD.lgs. n. 81 del 2015 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 202 del\n2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la durata potrà essere quella massima prevista\ndalle leggi di cui sopra e che di norma l’inquadramento iniziale potrà\nessere di 2 livelli inferiori a quello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cumulo dei periodi di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato\nsvolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più\ndatori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime previste\ndalla legge purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché\nsi riferiscano alle stesse attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di\napprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto\ndell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di\napprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso\naltre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per formazione deve intendersi il processo formativo, strutturato e\ncertificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si\nrealizza in un contesto formativo organizzato volto alla acquisizione di\nconoscenze\u002Fcompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che\nprofessionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle\nfinalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia\ndell’intervento formativo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini\ndell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti\nal nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione di base e trasversali e quelle professionalizzanti sono\ncomprese nel normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e\ntrasversali è relativa ad un monte complessivo di 120 ore per il triennio,\narticolata in 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di\nanticipare nel corso dell'anno precedente un massimo di 20 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione è disciplinata dalla Regione e, ai fini della applicazione\ndella disciplina, per le Aziende plurilocalizzate, si potrà fare riferimento\nalla Regione nella quale l'Azienda ha la sede legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno condiviso la seguente articolazione della formazione di\nbase:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza e igiene sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti convengono che la formazione professionalizzante dovrà\nfornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo\ndell’apprendista nell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ordine alla articolazione della formazione di base o trasversale e\nprofessionalizzante si rinvia a quanto previsto dal paragrafo successivo\n“Periodo Transitorio e Commissione Paritetica”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, con cadenza annuale, dovrà fornire all’apprendista un\ncertificato di valutazione individuale sull’andamento dell’iter\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica\nterritoriale un rapporto completo, che sarà consegnato, in apposito incontro,\nalle RSU laddove esistenti, riferito al numero di apprendisti assunti e alla\nformazione effettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor o Referente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È necessaria la presenza di un tutor interno, ovvero del referente\naziendale per l’apprendistato, che dovrà essere individuato all’avvio\ndella attività formativa e avrà il compito di seguire l’attuazione del\nPiano Formativo Individuale oggetto del contratto di apprendistato, nel\nrispetto delle previsioni contenute nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor per l’apprendistato, ovvero il referente aziendale, sarà\nnecessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata\nnel piano formativo e che possieda competenze adeguate e un livello di\ninquadramento superiore a quello di destinazione dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor o il referente aziendale può essere lo stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano Formativo Individuale (PFI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il\nprofilo relativo alla qualifica professionale da conseguire e con le conoscenze\ned abilità già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione nonché il nome del tutor, ovvero il referente\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Registrazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.\nLa registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo\ndel cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso\nsupporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto\nformativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta\nvarrà anche ai fini della attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il\ndatore di lavoro dovrà conservare tutta la documentazione a dimostrazione\ndella avvenuta formazione dell’apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alla disciplina dettata dal D.lgs. 167\u002F11, art. 2, comma 3),\nil numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con\ncontratto di apprendistato, direttamente o indirettamente, anche per il tramite\ndelle agenzie di somministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 3) del D.lgs.\n276\u002F03, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate\nin servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non\nabbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che\ncomunque ne abbia un numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero\nnon superiore a 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve specifiche previsioni di legge i lavoratori assunti con\ncontratto di apprendistato sono esclusi, così come previsto dall’art. 7,\ncomma 3) del D.lgs. 167\u002F11, dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e\ncontratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e\nistituti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo transitorio e Commissione Paritetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che tutti i rapporti di apprendistato di cui al D.lgs.\n276\u002F03 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL,\ncontinuano ad essere regolati dalla disciplina del CCNL previgente. Inoltre\ntale disciplina previgente si applicherà per i nuovi contratti di\napprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione\nprevisto dall’art. 7, comma 7) del D.lgs. 167\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a raggiungere specifici\naccordi con le istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta\napplicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzazione\ndella disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del\npresente Accordo, a istituire una Commissione Paritetica, composta da 3\ncomponenti di parte sindacale e 3 componenti di parte datoriale, con il compito\ndi definire, entro il 24 aprile 2012 (data di termine del periodo transitorio\nprevisto dall’art. 7 del D.lgs. 167\u002F11), i profili formativi, le ore di\nformazione e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante in\napplicazione di quanto demandato alla contrattazione collettiva e alla\nbilateralità dalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, altresì, potrà definire ed adeguare gli standard\nprofessionali qualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche\ndella normativa in materia di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Parti si danno atto che quanto definito dal presente CCNL,\nnonché quanto definito dalla Commissione Paritetica, esplicherà la propria\nefficacia nei termini di quanto previsto dall’art. 7, comma 7) del D.lgs.\n167\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità\nad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali, le Università, le altre Istituzioni Formative o le singole Regioni e\nProvincie intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi\ndi alta formazione e di ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, convengono che l’apprendistato di alta formazione e\nricerca sarà attuato in applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del\nD.lgs. 167\u002F11, nonché delle disposizioni di cui all’art. 21 (Apprendistato\nprofessionalizzante) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’art. 2 del\nCCNL, saranno precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di\napprendistato, la progressione secondo quanto previsto dal presente contratto e\nla categoria di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale\n(PFI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore,\nsarà così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iter per i livv. 3), 4), 4S), 5), 5S), 6), 7) e 7S):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante: 2 livelli di\ninquadramento sotto quello di destinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel 2° periodo di apprendistato professionalizzante: 1 livello di\ninquadramento sotto quello di destinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iter per il 2° livello di inquadramento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il periodo di apprendistato professionalizzante è da esplicarsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel 1° livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le\nimprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato si sia compiuto nei 18 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che hanno un organico fino a 15 lavoratori dipendenti a tempo\nindeterminato per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato\nprofessionalizzante devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 50%\ndei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia\nterminato nei 18 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di\napprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del\nperiodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano\nmantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso\ndel suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia\ndell’apprendista non in prova, le aziende dovranno sopportare oneri\ncorrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dall’art. 35 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 22 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere\ndefinito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti\nfattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)aumento temporaneo delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione temporanea, non superiore a tre mesi, per il reperimento di\nun altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione lavorativa resasi\nvacante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che nei casi definiti dalle fattispecie a) b) di\nsomministrazione di lavoro il periodo iniziale della missione potrà essere\nprorogato fino all’esaurirsi delle causali che lo hanno posto in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\nper le fattispecie sopraindicate non potranno superare in media annua l’8%\ndei contratti a tempo indeterminato in atto nella impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale sulle fattispecie suindicate, con accordo tra la Direzione\ne le RSU o in mancanza di quest’ultima con le OO.SS. territoriali di\ncategoria, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino\nal 12%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque consentiti, ai titoli di cui sopra, 5 contratti di\nsomministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono atto che, nelle more della redazione del presente CCNL,\nsono intervenuti sia il D.lgs. n. 87\u002F2018 convertito con legge n. 96 del 9\nagosto 2018, sia il “Protocollo di accordo per la regolamentazione del lavoro\na tempo determinato e del lavoro autonomo nel settore del cinema e\ndell’audiovisivo”. Le Parti concordano, quindi, nell’adeguarsi alla nuova\ndisciplina, così come derogata dal suddetto protocollo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Lavoro dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro dei minori si fa rinvio alle disposizioni di legge in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Ch3>Art. 24 - Elementi della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi della retribuzione mensile sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) stipendio o paga mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)eventuali superminimi e compensi corrisposti a carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto di effettuare con decorrenza 30 giugno 2009 il\nconglobamento nei minimi contrattuali (fermi restando gli attuali parametri)\ndegli importi relativi alla indennità di contingenza, all’EDR e all’EAR\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Retribuzione oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile\ndi cui all'art. 24 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 26 - Gratifica natalizia o 13a mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma di quanto stabilito dall’art. 17 dell'Accordo interconfederale 27\nottobre 1946 l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore in servizio in\noccasione della ricorrenza natalizia, una gratifica natalizia o 13a mensilità\ndi importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dal\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della intera gratifica natalizia o 13a mensilità avverrà\nentro e non oltre il 20 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della gratifica natalizia\nper quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 27 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà ai lavoratori, fra il 1° giugno e il 31 luglio di\nogni anno, e comunque prima del godimento delle ferie annuali, una 14a\nmensilità ragguagliata alla intera retribuzione mensile di fatto percepita dal\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno il\nlavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 14a mensilità quanti\nsono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui al\ncomma che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 28 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 22 febbraio 1934 n. 370 sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale diversi dalla\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della legge 27 maggio 1949 n. 260, della legge 5 marzo 1977 n.\n54 e del DPR 28 dicembre 1985 n. 792 sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le festività del 25 aprile (anniversario della Liberazione), del 1° maggio\n(festa dei Lavoratori) e del 2 giugno (festa della Repubblica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le festività di cui appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania del Signore (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lunedì di Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) il giorno del S. Patrono (SS. Pietro e Paolo per il comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di Roma, 29 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Assunzione di M.V. (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dalla legge n. 148\u002F2011, art. 1, comma\n24) sono stabilite annualmente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri\nda emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, le date in cui ricorrono\nle festività introdotte con legge dello Stato (escluse quelle oggetto di\naccordo con la Santa Sede), le celebrazioni nazionali e le festività dei SS.\nPatroni ad esclusione del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la giornata del 16 agosto (S. Rocco) è festiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se\ninfrasettimanali, saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione,\ncon la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle suddette festività cada di domenica ai lavoratori è\ndovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1\u002F26 della retribuzione mensile\nfissa ovvero ragguagliata a 1\u002F6 dell'orario settimanale normale per i\nlavoratori non retribuiti in misura fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,\nlavorino di domenica, fruendo del prescritto riposo compensativo in altro\ngiorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel\ncaso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al\ntrattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica,\nil compenso previsto in caso di lavoro supplementare, straordinario, festivo,\nnotturno per tali prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che taluna delle elencate solennità cada di domenica, l'Azienda e\nle RSU\u002FRSA potranno determinare di comune accordo, entro il mese di gennaio di\nciascun anno, altrettante festività sostitutive delle prime non cadenti di\ndomenica. Tale norma si applica anche nel caso che due delle festività di cui\nai punti precedenti coincidano fra esse o con una giornata domenicale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori solennità oltre quelle\nelencate sopra, l'elenco di cui sopra si intenderà integrato e variato con le\nnuove solennità riconosciute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Festività abolite\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle 4 (3 per le unità produttive ubicate nel Comune di\nRoma a seguito del ripristino della festività del 29 giugno - SS. Pietro e\nPaolo) festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54\u002F1977, verranno\nconcessi ai lavoratori altrettanti gruppi di 8 ore di permesso individuale\nretribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi saranno goduti individualmente o mediante rotazione che non\nimplichi assenze tali da ostacolare il normale andamento della attività\nproduttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico produttive e\norganizzative delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione in atto alla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al comma\n1) per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre la cui\ncelebrazione è spostata alla domenica successiva, resta fermo il disposto di\ncui alla lett. a) del punto 3) dell'Accordo interconfederale 26 gennaio\n1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° marzo 1980 il lavoratore, per ogni biennio di effettivo\nservizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per\ntale il complesso industriale facente capo alla stessa società) ha diritto ad\navere corrisposto, a titolo di aumento periodico di anzianità, un aumento\nretributivo in cifra fissa pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1): € 11,36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2): 11,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3): 12,65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4): 13,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5): 14,72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6B): 16,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6A): 18,08\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo maturabile di aumenti periodici di anzianità è 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati e gli intermedi in forza con tale qualifica alla data del\n13 febbraio 1980 resta in vigore, fermi rimanendo gli importi di cui sopra, il\nnumero di aumenti periodici di anzianità biennali previsti dalle precedenti\nregolamentazioni contrattuali ivi compresi, pertanto, gli aumenti già maturati\nprima di tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1983 il valore degli aumenti periodici di\nanzianità verrà incrementato, per gli aumenti maturati da tale data in poi,\ndi € 1,29 ciascuno. Pertanto i nuovi importi, a decorrere dal 1° gennaio\n1983, saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1): € 12,65\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2): 13,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3): 13,94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4): 14,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5): 16,01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5S): 16,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6): 17,56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7): 19,37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7S): 20,17\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo\na quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a livello di grado superiore sarà mantenuto al\nlavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nei livelli di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai in forza alla data del 1° marzo 1980, ai fini della\nerogazione del 1° aumento biennale periodico derivante dalla istituzione del\nnuovo regime, si tiene conto dell'anzianità in corso di maturazione secondo\nquando previsto dal CCNL 26 giugno 1976. Per gli operai che hanno già maturato\ntutti gli aumenti biennali periodici nelle diverse percentuali previste dalla\nvecchia normativa alla data del 30 settembre 1979, la data di decorrenza per la\nmaturazione del primo dei 5 aumenti biennali nuovi in cifra è quella del 1°\nottobre 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni impiegato e intermedio la data di decorrenza per la maturazione\ndegli aumenti biennali periodici secondo il nuovo regime coinciderà per ogni\nsingolo impiegato o intermedio con la decorrenza della data di maturazione\ndell'aumento biennale successivo all'ultimo già maturato previsto dal\nprecedente regime. Gli aumenti biennali periodici maturati fino al 1° marzo\n1980 sono congelati in cifra e costituiscono apposito elemento retributivo sul\nquale potranno essere effettuati assorbimenti degli incrementi dei minimi\ncontrattuali a titolo di riparametrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia sugli aumenti biennali periodici già maturati, sia su quelli che\nmatureranno con il nuovo regime non sarà più effettuato il ricalcolo sulla ex\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto dal presente articolo ha avuto decorrenza dal 1° marzo\n1980, ferma restando fino a tale data la precedente normativa in vigore\nprevista dal CCNL 23 giugno 1976.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 31 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina delle ferie le Parti dichiarano che verranno applicate le\ndisposizioni contenute nel D.lgs. 66\u002F03 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con\ncorresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24\ngiorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6\ngiorni lavorativi. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5\ngiorni, i gironi lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno,\nsia agli effetti del computo del periodo di ferie, che agli effetti della\nretribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. __ (Giorni festivi)\nche ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come\nferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca\nsarà tenuto conto da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di\nchiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello\naziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza.\nIn ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore\na 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al\ntrattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti\ngiorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo\noppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro\nl’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità\nderivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue\nfino alle quattro settimane saranno fruite entro i 24 mesi successivi al\ntermine dell'anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello stabilire i periodi di ferie si terrà conto che, nei periodi di\nmaggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in\nferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda,\nrisulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio\nmedesimo. A livello aziendale le Parti procederanno alla definizione per dette\naree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi\ndell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato 1\u002F12\ndel periodo feriale di cui al comma 1). La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze\nnon valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di\nlavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura\nmaggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione\ncorrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. La\nrisoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la\ndecadenza del diritto alle ferie, e pertanto, in tal caso, al lavoratore\nspetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere concesse ferie per i periodi inferiori alla giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una\nmalattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in\ncasa di cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al\nrecupero psicofisico regolarmente prescritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva\ntempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni\naltro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini\ndell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità\nprevisti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia\nstato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie\nda recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al\ntermine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se\nsuccessivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore\nfruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e\nstampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per\noltre 3 mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura\nprevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente\nservizio in camera oscura per oltre 6 mesi beneficeranno di 2 giorni di ferie\nin aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di\nlavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Sicurezza del lavoro - Prevenzione degli infortuni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e delle malattie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i\nfattori di rischio, pericolosità e\u002Fo nocività presenti negli ambienti di\nlavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione\nconcreta sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla\nnormativa di cui al D.lgs. 626\u002F94 e all'Accordo interconfederale del 22 giugno\n1995, con l'istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\n(RLS), così come da allegato in appendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto\ndelle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi\ncompetenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da parte sua il lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle\nprescrizioni che, nella osservanza della legge, gli verranno impartite dalla\nazienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi,\ndei mezzi protettivi fornitigli dalla azienda soltanto durante il lavoro,\ncurando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in\nappositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfettazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione\ndi bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella materia della sicurezza del lavoro le Parti dichiarano di conformarsi\naltresì alla disciplina del D.lgs. 81\u002F08 in coerenza con i concetti espressi\nnella Direttiva UE in essa recepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Ambiente di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni in materia\ndi prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché le\niniziative previste dai precedenti contratti in materia di rilevazione dei dati\nambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali vengano individuate\nsituazioni di particolare rischio, le Parti concorderanno di volta in volta\nl'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato\nall'area di rischio individuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Per i lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge per coloro che\nsaranno sottoposti agli accertamenti medici specifici di cui sopra viene\nistituito il libretto sanitario e di rischio individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione dei lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge\navverrà in sede aziendale tra la Direzione e la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)visite di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge o ai sensi\ndi quanto sopra convenuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) visita di idoneità compiuta da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma\n3) della legge 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) gli infortuni e le malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il libretto sanitario di rischio sarà compilato a cura dell'azienda e\npotrà essere consultato dal lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di promuovere una politica attiva\ndell'ambiente di lavoro, e a tal fine potranno tenere incontri a livello\nnazionale e\u002Fo territoriale diretti a sensibilizzare le Autorità competenti\nanche nel quadro di una più completa attuazione della legge di riforma\nsanitaria, nonché per la stipulazione, in quanto dovute, di convenzioni con\nistituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 34 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne\ngli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi\nassicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività\nlavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio\nsuperiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto\nsoccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovrà\nattenersi alle istruzioni previste nell'articolo relativo al trattamento di\nmalattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda\nconserverà al lavoratore il posto sino alla guarigione clinica comprovata, o,\nper i lavoratori assunti con contratto a termine, fino alla scadenza del\ntermine, e corrisponderà l'intera retribuzione per il detto periodo con\ndeduzione di quanto egli abbia diritto a percepire dall'istituto assicuratore\ncontro gli infortuni, a titolo di indennità temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo della invalidità temporanea, come anche al termine\ndel periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore\ndal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla\nDirezione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni\ndell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore impossibilitato a presentarsi in servizio a causa di malattia\ndeve darne tempestivamente avviso alla azienda entro il 1° giorno in cui si è\nverificata l’assenza e, comunque in anticipo rispetto all’inizio del\nproprio orario\u002Fturno di lavoro; sono fatte salve situazioni di comprovati\nmotivi di carattere eccezionale. Contestualmente deve comunicare il luogo ove\nsi trovi degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni\nsuccessive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, inoltre, deve giustificate l’assenza facendo pervenire alla\nAzienda entro due giorni il numero di protocollo identificativo del certificato\ninviato dal medico in via telematica. Tale comunicazione va effettuata a mezzo\nposta elettronica certificata o raccomandata a\u002Fr o con le diverse modalità che\npotranno essere concordate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la decorrenza del periodo farà fede, in ogni caso, la data di invio del\ncertificato telematico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia, il\nlavoratore è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a\u002Fr oppure con\nposta elettronica certificata alla azienda entro 1 giorno la certificazione\nmedica che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo. Tale\ndocumentazione potrà anche essere anticipata tramite posta elettronica ai\nriferimenti indicati dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prosecuzione della assenza per malattia il lavoratore, fermo\nrestando l’obbligo di darne avviso, nei termini di cui sopra, entro il 1°\ngiorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere il servizio, dovrà far pervenire\nalla Azienda il numero di protocollo del certificato ovvero la relativa\ncertificazione cartacea (secondo le modalità sopra indicate) entro il 2°\ngiorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel precedente\ncertificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a comunicare alla Azienda la durata della prognosi\ncontestualmente al rilascio dei certificati di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai precedenti punti,\nnonché in caso di ritardo nella giustificazione dell’assenza, saranno\nconsiderate assenze ingiustificate le giornate non coperte da certificazione\nmedica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell’invio o nel recapito\ndella certificazione. In caso di assenza per malattia, l’Azienda ha facoltà\ndi far controllare lo stato di salute del lavoratore ai sensi delle vigenti\nnorme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il\nlavoratore, pur in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante\nad uscire, è tenuto, fin dal 1° giorno di assenza dal lavoro e per tutta la\ndurata della malattia, a farsi trovare a disposizione nel domicilio comunicato\nalla azienda, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, ovvero nelle diverse\nfasce orarie stabilite da norme legislative o amministrative locali o\nnazionali, di tutti i giorni, compresi quelli domenicali o festivi, per\nconsentire l’accertamento del suo stato di salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo casi di forza maggiore debitamente documentati il lavoratore, qualora\ndebba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dal luogo di degenza per\nprestazioni indilazionabili o accertamenti specialistici inerenti allo stato di\nmalattia ovvero per altri gravi motivi, è tenuto a darne tempestiva\ncomunicazione alla Azienda e, successivamente, a fornire documentazione\ngiustificativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul\nlavoro, sempre che non sia causato da eventi gravemente colposi compiuti dal\nlavoratore (esempio: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza etc.), al\nlavoratore non in prova spetta la conservazione del posto per 12 mesi e il\nseguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Anzianità di servizio e trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) non superiore a 5 anni: 3 mesi a retribuzione intera e 3 dimezzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) da 5 a 10 anni: 5 mesi a retribuzione intera e 4 dimezzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) superiore a 10 anni: 8 mesi a retribuzione intera e 4 dimezzata\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più malattie o infortunio non sul lavoro, i periodi di\nconservazione del posto di cui al comma precedente, si intendono riferiti alle\nassenze complessivamente verificatesi nei 24 mesi precedenti ogni nuovo ultimo\nepisodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda corrisponderà ai lavoratori una integrazione pari alla\ndifferenza fra l'indennità corrisposta dall'istituto assicuratore e la normale\nretribuzione globale di fatto netta, in modo che il lavoratore, fra trattamento\ncorrisposto dall'istituto assicuratore e indennità corrisposta dal datore di\nlavoro, venga a percepire complessivamente il trattamento economico di cui alla\ntabella precedente. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul\nlavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei\nperiodi di assenza complessivamente verificatisi nei 24 mesi precedenti ogni\nnuovo ultimo episodio morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conguaglio sarà effettuato alla fine del periodo di infermità e\npotranno essere erogati proporzionali acconti su richiesta dell'operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti aziendali o locali\no comunque derivanti da norme generali in atto o future con conseguente\nassorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Nella ipotesi di malattie di particolare gravità, clinicamente documentata,\nal lavoratore interessato, alla conclusione del periodo di comporto, sarà\nconcesso, dietro richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita della\ndurata massima di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui sopra compete al lavoratore anche durante il periodo\ndi preavviso, ma soltanto fino alla scadenza del periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini di cui sopra, ove l’Azienda proceda al\nlicenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il normale trattamento di\nlicenziamento, ivi compresa l'indennità di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini suddetti non\nconsenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può\nrisolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso\ne del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di\nmalattia o infortunio non sul lavoro, nonché i doveri del lavoratore durante\nl'interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o\ncontrattuali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto del lavoratore eventualmente assunto in sostituzione di quello\nassente per malattia o infortunio non sul lavoro si risolve all'atto del\nritorno al lavoro del lavoratore ammalato o infortunato, senza alcun preavviso\no indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel computo dei\nlimiti del trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno\nretribuiti ad intera retribuzione globale i periodi di terapie salvavita\neffettuate in ricovero ospedaliero, in ‘day hospital’ ovvero presso il\ndomicilio, fino ad un massimo di 60 giorni complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 36 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che in tema di tutela della maternità e paternità\nverrà applicata la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Tutela a favore dei soggetti portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che riguardo alla “Tutela a favore dei soggetti\nportatori di handicap” verrà applicata la normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Congedi per la formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 5 anni\ndi anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la\nformazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 11 mesi\nnell’arco della intera vita lavorativa, per il completamento della scuola\ndell’obbligo, il conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma\nuniversitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative\ndiverse da quelle poste in essere o finanziate dalla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e\nnon ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nella\nanzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con\ngli altri congedi o periodi di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di fruizione del congedo deve essere presentata dal lavoratore\nalmeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al\ncorso, attestante anche la sua durata i relativi certificati mensili di\nfrequenza, con l’indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale\ncertificato comprovante la partecipazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà\nsuperare il 2% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle\naziende che occupino almeno 25 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può\ndifferirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e\u002Fo\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Permessi per i lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a\nprestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruite di permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi) 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto allo studio, per le finalità e nelle articolazioni sotto\nspecificate, è riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti modalità di\nesercizio del diritto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle aziende, sia per\ncorsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali, secondo\nquanto previsto e precisato al successivo paragrafo a), sia per la frequenza ad\naltri corsi di studio finalizzati alla ricerca e al miglioramento della propria\npreparazione, secondo quanto previsto e precisato al successivo paragrafo\nb):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari in scuole di\nistruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,\npareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di\ntitoli, saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi\ne la preparazione agli esami e saranno esonerati dal prestare lavoro\nstraordinario e festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno presi in esame, a livello aziendale, casi particolari in cui\nl'ubicazione della scuola suggerisca l'adozione di orari di lavoro particolari\ne la concessione di permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti compresi quelli universitari che debbono sostenere\nprove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti secondo modalità da\nstabilire a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie\nall'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti di\nistruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di migliorare ed\nampliare anche in relazione alla attività aziendale, la propria preparazione,\npotranno usufruire a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di\n150 ore triennali ‘pro capite’ e nei limiti di un monte ore globale\ndistribuito tra tutti i dipendenti dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell'azienda e a\ndisposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio sarà\ndeterminato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore\npari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità\nproduttiva a tale data, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente\nin relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 150 ore ‘pro capite’ per triennio potranno essere usufruibili\nmediante concentrazione anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun\nturno lavorativo il due per cento del totale della forza occupata nel turno\nstesso; nella unità produttiva dovrà essere comunque garantito in ogni\nreparto lo svolgimento della normale attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi\ndella presente norma dovrà specificare il corso di studio al quale intende\npartecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti\ncon l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppie di quelle richieste come\npermesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nalla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello\naziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del\nmonte ore triennali o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti\ncon le condizioni di cui al comma 4), la Direzione aziendale e le RSU, fermo\nrestando quanto previsto al comma 4), stabiliranno, tenendo presenti le istanze\nespresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali su\nmonte ore complessivo fissando i criteri obiettivi (quali l'età, anzianità di\nservizio, caratteristiche dei corsi di studio etc.) per l’identificazione dei\nbeneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a\nciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire alla Azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con\nl’indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale\ne le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa di cui al presente paragrafo b) ha avuto decorrenza dal 1°\nottobre 1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui ai paragrafi a) e b), ferme restando le rispettive\ncondizioni di applicabilità, sono cumulabili in capo agli stessi\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore\nl’onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro\n12 ore o comunque nel minor tempo possibile dal momento dell’impedimento, per\ngli eventuali accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la giustificazione delle assenze in caso di malattia e\nfermo restando l’obbligo di dare immediata notizia delle assenze al datore di\nlavoro, la stessa dovrà essere comunicata tramite e-mail certificata o\nraccomandata con indicazione del numero di protocollo identificativo del\ncertificato inviato per via telematica dal medico. Per la decorrenza del\nperiodo farà comunque fede la data di invio del certificato telematico.\nL'assenza ingiustificata può essere punita con le sanzioni previste\ndall’art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza, ancorché giustificata e autorizzata, non comporta la decorrenza\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai\ndoveri inerenti alla mansione affidatagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della qualità\ndelle mancanze, con i seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) richiamo verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ammonizione scritta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) multa fino all'importo di 4 ore di paga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) licenziamento disciplinare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione\nalle quali ciascuna di esse può essere applicata debbono essere affisse a cura\ndella Direzione della azienda in luogo accessibile a tutti i lavoratori in modo\nche questi possano prenderne conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo le vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro non può\nadottare alcun provvedimento disciplinare a carico del lavoratore senza avergli\nprima contestato per iscritto, a mezzo raccomandata, l'addebito (tranne che nel\ncaso di rimprovero verbale) e senza averlo sentito a sua difesa, ove il\nlavoratore lo desideri, con l'assistenza di un rappresentante del Sindacato cui\naderisce o cui conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla\ncontestazione scritta del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la sua facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il\nlavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, può\npromuovere, nei 20 giorni successivi alla contestazione dell'addebito, anche\nper mezzo del Sindacato cui sia iscritto o conferisce mandato, tramite\nl'Ufficio Provinciale del Lavoro, la costituzione di un Collegio di\nConciliazione ed Arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle\nParti e da un terzo membro, scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,\nnominato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore richieda la costituzione del Collegio, la sanzione resta\nsospesa fino alla pronuncia del lodo da parte del Collegio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro non provveda entro dieci giorni dall'invito,\nrivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in\nseno al Collegio di cui ai precedenti commi, la sanzione disciplinare non\npotrà avere applicazioni. Ove il datore di lavoro adisca l'autorità\ngiudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del\ngiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto, né ai fini della recidiva né ad alcun altro fine,\ndelle sanzioni disciplinari dopo decorsi due anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Multe e sospensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore che,\nin via esemplificativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro senza giustificare l'assenza nei modi o nelle\nforme previste dalla presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione\nsenza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esegua con negligenza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)introduca bevande alcoliche nei locali della Azienda senza\nl'autorizzazione della Direzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)costruisca nei locali dell'azienda oggetti per proprio uso, svolga lavoro\nper proprio conto o per conto di terzi diversi dal datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)rechi offesa ai compagni di lavoro e in genere al personale addetto\nall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per disattenzione procuri guasti non gravi o sperperi non gravi di\nmateriale dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario\no di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)effettui irregolare movimento di medaglia, irregolare scritturazione o\ntimbratura di scheda o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e\ndi presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)sia sorpreso a fumare nei luoghi ove è vietato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni della presente\nregolamentazione o dei regolamenti interni, o commetta mancanze recanti\npregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento disciplinare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva ogni altra azione legale, nel caso in cui il lavoratore assuma\ncomportamenti di particolare gravità incorre nel licenziamento con preavviso\novvero senza preavviso (o, nel caso di contratto a termine, con risoluzione\nanticipata del contratto senza diritto ai compensi per il periodo mancante allo\nscadere del termine) ma con trattamento di fine rapporto (o del cosiddetto\npremio di fine lavoro ex lege 230\u002F1962). Incorre nel licenziamento senza\npreavviso il lavoratore che venga meno ai suoi doveri, anche se non richiamati\ndalla presente regolamentazione, le quali siano così gravi da non consentire\nla prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, che producano\nall'azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in\nconcomitanza col rapporto di lavoro, come ad esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze\nripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti a quelli festivi o seguenti\nalle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)condanna del lavoratore con sentenza passata in giudicato ad una pena\ndetentiva anche per fatti non commessi in relazione al rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)abbandono del posto di lavoro, o atti colposi che implichino pregiudizio o\nalla integrità delle persone e alla sicurezza degli impianti, ivi compresa la\nstabilità delle opere anche provvisionali o gravi danni agli impianti, alle\nattrezzature e ai materiali, e pregiudizio all'igiene e alla sicurezza del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, o rissa nei locali della\nazienda che causi grave perturbamento alla vita aziendale o grave offesa ai\ncompagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)inadempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, che\ncostituiscano recidiva in quanto nei 2 anni precedenti siano stati già\napplicati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)inosservanza del divieto di fumare quando questo sia apposto ai fini di\nevitare l'incendio di materie infiammabili e danni al materiale in\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)guasto o danneggiamento volontario di materiale dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)trafugamento di schede, di disegni di macchine o di utensili o commercio\ndi materiale illustrativo di prove o di procedimenti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)insubordinazione verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)abbandono ingiustificato del posto da parte dei guardiani, custodi,\nportinai e personale di vigilanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 43 - Molestie sessuali e stalking\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente contratto viene recepita la disciplina relativa a\n“Molestie e molestie sessuali” presente nel Codice delle pari opportunità\ntra uomo e donna come modificato dalla Legge di Bilancio (legge 205\u002F2017, art.\n1, comma 218) riconoscendo più ampie tutele alle lavoratrici e ai lavoratori\nche denunciano discriminazioni per molestia o molestia sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto la suddetta disciplina si considera richiamata integralmente nel\npresente contratto anche relativamente al profilo sanzionatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condannano altresì qualsiasi comportamento persecutorio e\nvessatorio sul luogo di lavoro che comprenda molestie e minacce tali da\ncagionare gravi stati di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato\ntimore per l’incolumità propria o altrui ovvero da costringere il soggetto\nad alterare le proprie abitudini di vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo eventuali profili penali, la sanzione minima prevista per tali\ncomportamenti è la sospensione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Visite di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite personali di controllo sul lavoratore si richiamano le vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Trattenute per risarcimento danni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell’azienda di richiedere al lavoratore il risarcimento di\nqualsiasi danno agli utensili o materiali causato da colpa o dolo del\nlavoratore medesimo, debitamente comprovati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione dell’azienda che intenda avvalersi della facoltà di cui al\ncomma precedente dovrà contestare per iscritto al lavoratore interessato, non\nappena ne venga a conoscenza, l'ammontare e la natura del danno da\nrisarcire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il danno sarà risarcito dal lavoratore mediante ritenute sulla\nretribuzione, rateizzato in misura tale che la retribuzione mensile non subisca\nriduzioni superiori al 5% del suo importo. In caso di risoluzione del rapporto,\nla ritenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore,\nfatte salve le disposizioni e i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni della presente regolamentazione in materia\ndi sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effettiva applicazione delle ritenute dovrà essere comunicata per\niscritto al lavoratore interessato, con indicazione della motivazione della\nritenuta e del suo esatto ammontare almeno 5 giorni prima dell'applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 46 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo dispongono le norme del Codice Civile (art. 2122) che\ndisciplinano la materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base a dette norme nel caso di morte del lavoratore, l'indennità\nsostitutiva del preavviso e il TFR previsti dalla corrispondente\nregolamentazione saranno liquidati agli aventi diritto secondo le vigenti norme\ndi legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto,\nnormalmente con congruo preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza\nl'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di\norigine e che non ricorrano alla nuova destinazione. Presso le località di\nnuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e\ncompetenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle\nsue specifiche prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha\ndiritto al trattamento di fine rapporto e alla indennità di preavviso, salvo\nche per i lavoratori per i quali sia stato espressamente pattuito il diritto\ndella azienda di disporre il trasferimento, nel quale caso il lavoratore che\nnon accetti il trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto escluso\nil preavviso. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento da\nparte del lavoratore dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta\ndall'azienda, è dovuto anche il preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di\nviaggio, per raggiungere la nuova sede di lavoro, per sé e per le persone di\nfamiglia conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli,\nparenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonché il rimborso\ndelle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio etc., il\ntutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con\nl'azienda).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo\nuna indennità di trasferta ‘una tantum’ commisurata a mezza mensilità\ndella retribuzione (minimo tabellare e indennità di contingenza) che andrà a\npercepire nella nuova sede di lavoro; quando invece si trasferisca con\nfamiglia, detta indennità è commisurata alla intera mensilità (minimo\ntabellare e indennità di contingenza) che andrà a percepite nella nuova sede\ndi lavoro. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba\ncorrispondere un indennizzo di anticipata risoluzione del contratto di affitto,\nregolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla\ncomunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. La\npresente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti\nnell’ambito della provincia entro il raggio di 50 km. dalla sede di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in materia dell’art. 2103 c.c. in caso di\ntrasferimenti individuali il lavoratore potrà rappresentare alla Azienda\ndirettamente, ovvero tramite le RSU\u002FRSA, eventuali ragioni a suo parere\nostative al trasferimento stesso, derivanti da casi comprovati e oggettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione\nalle OO.SS. dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, incontri\nesplicativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, l'azienda\ncorrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto (viaggi in ferrovia non inferiori alla I classe);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità,\nquando la durata del servizio obblighi ad incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle eventuali spese necessarie per l'espletamento della\nmissione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità pari al 10% della retribuzione giornaliera di cui ai punti\n1), 2) e 3) dell'art. 24, se la missione dura dalle ore 12 alle 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra verrà\ncalcolata moltiplicando il 10% della retribuzione giornaliera per il numero dei\ngiorni di missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve forme di trasferta concordate preventivamente, in quanto nel\ncomplesso più favorevoli per il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Mezzi e strumenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore\ndeve far richiesta al suo superiore diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli è responsabile degli utensili e dell'abito di lavoro che riceve in\nregolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli\nprima di lasciare il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato, sul trattamento di fine\nrapporto, l'importo relativo alle cose non consegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e\ngli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto\nè a lui affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto\nconsegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria\nresponsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti\nin questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo\nammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 45\n(Trattenute per risarcimento danni), del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli\nsenza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta\narbitrariamente dà diritto alla azienda di rivalersi per i danni di tempo e di\nmateriali subiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi\ndi sua proprietà onde poterli asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Permessi di entrata e uscita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è con sentito che un\nlavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo\norario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se\nnon autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore\npuò lasciare lo stabilimento se non abbia avuta apposita autorizzazione, che\ndeve richiedere al suo capo immediato nella prima mezzora di lavoro. Il\npermesso richiesto e ottenuto per l'uscita nella prima mezzora di lavoro non\nconsente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che ne faccia domanda l'azienda può accordare brevi permessi\nper giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Sospensione e interruzione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro per breve durata, dovute a cause di forza\nmaggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni\nstesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60\nminuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro\ncomplesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento,\nquesti ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di\npresenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore\npotrà richiedere la risoluzione del rapporto con diritto alla corresponsione\ndi tutte le indennità salvo accordo fra le OO.SS. per il prolungamento di tale\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per\ncausa di forza maggiore purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di\n1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a\nquello in cui è avvenuta l'interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Accordi interconfederali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi interconfederali vigenti fra la Confederazione Generale della\nindustria Italiana, e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se\nnon esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Minimi tabellari ed ex indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari applicati ai lavoratori regolamentati dal presente\ncontratto sono quelli risultati dalle tabelle allegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 54 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore sarà\ncorrisposto un trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla\nlegge 29 maggio 1982 n. 297 per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 in\npoi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 anche\nagli effetti della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto e in\nattuazione delle stesse, gli elementi della retribuzione annua da prendere a\nbase per la determinazione della quota di cui all'art. 1 della legge predetta,\nche ha modificato l'art. 2120 c.c., è quella composta esclusivamente dai\nseguenti elementi: minimo retributivo; aumenti periodici di anzianità; aumenti\ndi merito e altre erogazioni corrisposte in via continuativa che siano di\nammontare determinato e in quanto espressamente computabili; 13a e 14a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si fa riferimento alle\ndisposizioni contrattuali in materia di indennità di anzianità, nelle misure\nstabilite dagli accordi particolari di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dell'indennità di anzianità, le frazioni di anno si\ncomputano per 12simi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno\nconsiderate come mese intero di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelate e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro\ntrattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico\nistituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare\n(norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto\nper licenziamento e in caso di dimissioni, malattia e infortunio,\npuerperio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente\ncontratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più\nfavorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi\nnazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Reclami e controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le controversie individuali e collettive, su istanza scritta della\nAzienda o delle OO.SS verrà esperito un primo tentativo di composizione a\nlivello aziendale entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo nei successivi 3 giorni la controversia sarà\nportata all'esame delle parti nazionali stipulanti il presente CCNL che\nesperiranno il tentativo di conciliazione entro 10 giorni lavorativi dalla data\ndella richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino a conclusione dell'iter di cui sopra, ciascuna delle Parti non potrà\nintraprendere alcuna iniziativa unilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie per l’interpretazione e l’applicazione del presente\ncontratto saranno portate all’esame delle Organizzazioni stipulanti, le quali\nin caso di mancato accordo avvieranno la procedura di cui all’art. 56 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Cessione e trasformazione d'azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessione e trasformazione d’azienda, le Parti dichiarano che\nverrà applicato l’art. 2112 c.c. e la disciplina ivi contenuta, nonché le\nrelative norme regolamentari in quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Mobilità orizzontale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende con più di 35 dipendenti informeranno preventivamente, con un\napposito incontro, le RSU e il sindacato territoriale di categoria convocato\ntramite l'Associazione imprenditoriale, di competenza degli spostamenti non\ntemporanei nell'ambito aziendale che interessino più di 1\u002F3 dei lavoratori.\nGli incontri si svolgeranno in sede associativa datoriale con la partecipazione\ndelle Parti sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Rapporti tra Società di distribuzione nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e Agenzie di zona per l'applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del presente contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Società di distribuzione nazionale che si servono di agenti di zona\ninseriranno tra le clausole del loro contratto di agenzia una clausola\nrisolutiva del contratto stesso che obblighi gli agenti ad adottare, nei\nriguardi del personale dipendente dai detti agenti, il presente contratto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione degli incontri organizzati nell'ambito dell'Osservatorio,\nl'Unione Nazionale Distributori Film fornirà alle OO.SS. nazionali di\ncategoria notizie circa lo stato di applicazione di quanto riportato nel\nprecedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute\nnecessità personali e familiari, l'azienda concederà una aspettativa fino ad\nun massimo di 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa non viene retribuito, né computato ad alcun\neffetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di aspettativa di cui sopra, potranno essere concesse anche in\ncaso di tossicodipendenza, ai fini della effettuazione di terapie\nriabilitative, da effettuarsi presso strutture del SSN o altre strutture\nspecialistiche autorizzate dal SSN, di cui debba beneficiare il lavoratore o\nfamiliare a carico, dietro presentazione di adeguata documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 61 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire una Commissione nazionale paritetica\ncostituita da 6 componenti, 3 indicati dall’ANICA e 3 nominati da SLC-CGIL,\nFISTel-CISL e UILCOM-UIL che per i propri studi si avvarrà anche dei dati\nconoscitivi prodotti dall’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione avrà i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere interventi per facilitare il rientro in servizio delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e salvaguardarne la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere iniziative di tutela della dignità delle donne nell’ambiente\ndi lavoro in coerenza con i principi comunitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunirà di norma con cadenza semestrale, o su richiesta\ncongiunta delle Parti. In tale occasione si prenderà atto degli sviluppi delle\nazioni\u002Fstudi effettuati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Ch3>Art. 62 - Lavoratori disabili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità\ntecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento\nnelle proprie strutture dei lavoratori disabili avviati obbligatoriamente ai\nsensi delle leggi nn. 482\u002F1968 e 68\u002F1999.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si richiamano le vigenti\ndisposizioni di legge (legge 20 maggio 1970, n. 300 art. 31).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 64 - Permessi per cariche sindacali, provinciali e nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e\ndei Sindacati nazionali e provinciali potranno essere concessi brevi permessi\nretribuiti per il disimpegno delle loro mansioni quando il permesso venga\nespressamente richiesto per iscritto dai lavoratori interessati per il tramite\ndelle OO.SS. cui essi appartengono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite massimo di tali permessi sarà di 8 ore mensili cumulabili\nbimestralmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti (con\nl'indicazione della Azienda presso cui sono occupati i lavoratori interessati)\nall'ANICA, che provvederanno a darne comunicazione alle aziende cui il\nlavoratore appartiene.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende opereranno le trattenute dei contributi sindacali nella misura\ndell'1% della retribuzione base tabellare più ex indennità di contingenza del\nlavoratore interessato previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli\ninteressati e consegnate o fatte pervenire all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore e, ove esiste,\nil numero di cartellino, nonché il Sindacato o l'Organismo da questo all'uopo\nindicato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo del\ncontributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute saranno effettuate ogni mese, bimestre o trimestre sulle\ncompetenze del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote trattenute dalle aziende saranno versate su conti correnti bancari\nindicati dai sindacati interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano invariati diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali già\nconcordanti e in atto in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa\nriferimento alle vigenti disposizioni di legge (legge 20 maggio 1970 n. 300,\nart. 26).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono\ncostituite dalle RSU nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal\nProtocollo del 23 luglio 1993 e dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre\n1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene pertanto recepito l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la\ncostituzione delle RSU, nonché gli Accordi interconfederali del 10 gennaio\n2014 e del 28 febbraio 2018 che, in attuazione ai contenuti dell’Accordo del\n28\u002F6\u002F2011 e del Protocollo del 31\u002F5\u002F2013, hanno aggiornato i contenuti\ndell'Accordo sulle RSU del 20\u002F12\u002F1993 e che costituiscono i testi di\nriferimento in tema di rappresentanza sindacale e che regolano: la misurazione\ndella rappresentanza sindacale a livello nazionale e aziendale; la titolarità\ned efficacia della contrattazione collettiva nazionale e aziendale; le\nmodalità volte a garantire l'effettiva applicazione degli accordi sottoscritti\nnel rispetto delle regole concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo, relativamente alla costituzione delle RSA, il disposto\ndell’art. 19 della legge 300\u002F70, come modificato dal referendum abrogativo\ndell’11\u002F6\u002F1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA e le Organizzazioni provinciali di categoria aderenti alle\nOrganizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di affiggere su\nappositi spazi che il datore di lavoro ha obbligo di predisporre in luoghi\naccessibili a tutti i lavoratori all'interno della azienda, pubblicazioni,\ntesti e comunicati in materia di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali\naziendali o dai segretari responsabili delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle comunicazioni da affiggere dovranno essere tempestivamente\ncomunicate alle Direzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto della comunicazione affissa non dovrà risultare lesivo del\nrispetto e della onorabilità dell'imprenditore e dei dirigenti\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15\ndipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie\ndi interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle RSU di\ncui all'art. 66 che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di convocazione sarà inoltrata alla Direzione aziendale e alla\ncompetente Associazione dei datori di lavoro con un preavviso di almeno 3\ngiorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni\nsaranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro\nnei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei\nperiodi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di\nessi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario quando non\nimpediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea\npotrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo\ncomunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantite la\nsicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni avranno luogo in locali messi a disposizione di volta in volta\ndalla azienda nella unità produttiva o, in caso di impossibilità, in locali\nnelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e\nprovinciali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito le RSA o\ndirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno\npreventivamente comunicati all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 69 - Formazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le finalità della formazione e dell’aggiornamento professionale sono\nquelle di consentire ai lavoratori di conseguire professionalità attinenti ai\nprocessi di adeguamento strutturale che interessano il settore cineaudiovisivo\ne fornire i necessari supporti formativi finalizzati anche a favorire relazioni\nsindacali partecipative e una coerente azione contrattuale ai diversi livelli\ndi competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il perseguimento delle finalità in materia di formazione e\naggiornamento professionale, le Parti dichiarano di avvalersi di ASFOR Cinema,\nOrganismo bilaterale presso l’ANICA a livello nazionale per la formazione e\nl’aggiornamento professionale, costituito da 18 componenti, 9 in\nrappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori e altrettanti di espressione\ndatoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Organismo bilaterale per la formazione e l’aggiornamento\nprofessionale, oltre al compito di individuare i fabbisogni formativi e di\nvalutare le linee di intervento più appropriate, ha la funzione di mantenere e\nsviluppare rapporti sistematici con le Istituzioni preposte alla formazione in\nsenso lato, per promuovere il miglior collegamento tra sistema produttivo e\nsistema formativo, inteso come insieme di istruzione scolastica, universitaria,\nricerca, formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’indicato contesto saranno curati interventi di interlocuzione anche\nnei confronti dei Fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della legge n.\n388\u002F2000, tenuto conto di quanto previsto nell’Accordo interconfederale del\n28 febbraio 2018 fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in materia di formazione,\nper assicurare ai settori della industria cineaudiovisiva e dello spettacolo in\ngenerale una adeguata rappresentazione dei reali fabbisogni in tema di\nformazione e aggiornamento professionale, per il possibile reperimento di ogni\nutile misura di sostegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi\ninterconfederali in materia di formazione, nonché nella normativa di legge\nriguardanti anche i lavoratori apprendisti in merito alla formazione, ritengono\nche nell'attuale fase di riassetto e riorganizzazione industriale,\ncaratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla\nesigenza di valorizzare le risorse umane e da una evoluzione del sistema di\nrelazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione\nassumano un ruolo di particolare rilevanza per assecondare la crescita e lo\nsviluppo delle professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità\nderivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto\nnazionale, le Parti convengono che la formazione debba perseguite in\nparticolare le finalità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contribuire a un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro attraverso\nopportuni raccordi tra fasi di addestramento e concrete esperienze\nlavorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo\nai lavoratori di acquisite nuove e diverse professionalità, indotte dalle\nmutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative, nonché per\naccedete a nuovi sbocchi occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire il raggiungimento di tali finalità le Parti convengono sulla\nutilità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative atte a sostenere le\nesigenze del settore dell'industria cineaudiovisiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare specifiche proposte da portare alla attenzione delle\nistituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle\ncaratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli\ninterventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari,\nnonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti, a livello nazionale\ne comunitario, per consentire al sistema produttivo del settore di rispondere\ntempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative\nformative deve sostenere in maniera significativa i costi della formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- prevedere la possibile predisposizione di progetti di formazione, anche\nsulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale,\nnonché di studi e ricerche per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica,\nevoluzione di processo e delle strutture produttive, da un lato, ed esigenze\nformative, dall'altro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare l'incontro tra\ndomanda e offerta di lavoro e consentire una migliore funzionalità\nnell'impiego dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*elaborare linee-guida per progetti formativi, che le Parti potranno\npresentare agli Organismi pubblici competenti per l'adozione di adeguate\niniziative in materia di formazione professionale che interessino il\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*valutare possibili interventi sul versante della formazione con riferimento\nalle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla\nsicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 81\u002F08;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>*per le azioni positive per le pari opportunità, le Parti convengono sulla\nopportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla\npromozione di azioni positive in favore del personale femminile, mediante la\ncostituzione di un’apposita sezione nell'ambito dell'Osservatorio\nnazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in\nrelazione alle raccomandazioni della UE e alla legislazione nazionale, schemi\ndi progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove\nconcordemente definiti a livello nazionale, sono considerati “progetti\nconvenuti con le Organizzazioni sindacali”. L'eventuale loro utilizzo da\nparte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza\ndei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei\nprogrammi applicati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai\nlavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e\norganizzativi. A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento\ndei giovani attraverso strumenti appropriati, quali il contratto a tempo\ndeterminato, il contratto di lavoro temporaneo, il lavoro a tempo parziale, i\ntirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano\nla realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli,\nattraverso iniziative mirate di qualificazione e\u002Fo riqualificazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione\nprofessionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del\nlavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di favorirne le\nutili collocazioni in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini,\ncompatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la particolare competenza delle Regioni in materia di\nformazione, le Parti invitano le proprie strutture ad attivare e sviluppare il\nconfronto nelle sedi regionali competenti, al fine di realizzare opportuni\nraccordi e convergenze tra le rispettive iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le Direzioni delle imprese segnaleranno alle RSU le\neventuali esigenze formative indotte dall'inserimento di giovani, nonché dai\nprocessi di riorganizzazione\u002Fristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed\norganizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative. Sulle\ntematiche suindicate, le parti interessate procederanno ad una valutazione\ncongiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le Direzioni aziendali informeranno le RSU circa il numero dei\ncorsi di formazione realizzati nell'anno precedente il numero dei partecipanti\ne la tipologia dei corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende consulteranno i rappresentanti per la sicurezza per la\npredisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza,\nsecondo le previsioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In merito alla formazione esterna degli apprendisti, verrà fatto\nriferimento ai programmi e ai percorsi didattici che saranno convenuti a\nlivello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di avviamenti di lavoratori disabili o invalidi effettuati ai\nsensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU\nverificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e\nutilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di\ncorsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati\ndalle Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Organismo Bilaterale per la Formazione “ASFOR Cinema”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste\nnella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di\nsviluppo e riorientamento delle competenze, confermano ASFOR Cinema quale\nOrganismo Bilaterale per la Formazione dell'intera filiera del\ncineaudiovisivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le Parti convengono che, per il suo funzionamento, l'Organismo sarà\nfinanziato dalle Aziende che applicano il presente CCNL, con un contributo\ndello 0,2% del minimo tabellare per ciascun dipendente e per ogni mese solare\ndi vigenza del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Osservatorio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che l’approfondita conoscenza del settore e il\nconfronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per\nfavorire il dialogo tra le parti sociali stesse e rafforzare relazioni\nindustriali partecipative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La politica della comunicazione e condivisione delle informazioni ha lo\nscopo, attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e\nl’individuazione di possibili soluzioni, di valorizzare le opportunità di\ncrescita del settore, migliorando la competitività delle aziende, difendendo\nl’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore essenziale di\nsviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti si danno atto della necessità di assicurare piena\noperatività all’Osservatorio nazionale. Le Parti convengono circa la\nnecessità di ridefinire la materia delle relazioni industriali ai fini di una\nloro sistemazione e attualizzazione, in coerenza con l’obiettivo di\npromuovere un efficace coinvolgimento partecipativo dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine verrà istituita una Commissione di lavoro paritetica, che\nopererà per produrre una proposta che le Parti valuteranno con lo scopo di\nintegrarla nel CCNL. Le Parti attribuiscono alla autonomia della contrattazione\ncollettiva funzione essenziale per la gestione delle relazioni di lavoro\nmediante il metodo partecipativo, funzionale al consolidamento e allo sviluppo\ndelle potenzialità del settore, sia sotto l'aspetto economico e produttivo sia\ncon riferimento alla occupazione, anche per il tramite di possibili interventi,\nnei confronti degli organi governativi, diretti alla adozione di misure in\ngrado di corrispondere adeguatamente alle esigenze di valorizzazione del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, le Parti, nella convinzione che lo sviluppo e il\nconsolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune\nconoscenza dell'andamento e delle linee di evoluzione del settore, dei suoi\npunti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle\nnorme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un\nOsservatorio nazionale, composto pariteticamente da esponenti all'ANICA,\nnonché delle OO.SS. nazionali di categoria firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento più idoneo per consentire\nalle Parti di disporre di un quadro aggiornato della situazione economica e\nproduttiva del settore e delle sue prospettive di sviluppo, con specifico\nriferimento alle problematiche di relazioni industriali più significative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive\ndistinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori,\nl'Osservatorio esaminerà in particolare, con la periodicità ritenuta\nopportuna in relazione alle specifiche esigenze, i seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei singoli\ncomparti e dell'intero settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive degli investimenti, anche in rapporto a nuovi\ninsediamenti e relative localizzazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-evoluzione delle tecnologie, della struttura produttiva, dei processi\nproduttivi, dei modelli di organizzazione e delle professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive della occupazione, sia a tempo indeterminato che a\ntempo determinato, in rapporto alle caratteristiche del mercato del lavoro e ad\nuna sua gestione diretta a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di\nlavoro. Particolare attenzione verrà riservata alle problematiche della\noccupazione giovanile e di quella femminile, con l'impegno a fornire, anche\ntramite le iniziative dell'apposito Gruppo di lavoro paritetico nazionale,\nidonei orientamenti per favorire la migliore realizzazione delle pari\nopportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-problematiche e iniziative in materia di formazione, riqualificazione e\naggiornamento professionale, nell'intento di valorizzare la qualificazione e lo\nsviluppo delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-problematiche dell'ambiente di lavoro e della sicurezza, anche in\nriferimento ai rapporti con le istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire l'approfondimento delle problematiche suindicate verranno\nutilizzati anche elementi elaborati dalla Banca Dati dell'ANICA, elementi che,\nnon rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti\ndell'arricchimento del quadro informativo complessivo riguardante situazioni e\nprospettive produttive, investimenti, innovazione, mercato e occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono congiuntamente richiedere alla Banca Dati dell'ANICA\nulteriori elementi di informazione, finalizzati ad ulteriori analisi e\napprofondimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività dell'Osservatorio nazionale potrà anche prevedere fasi di\ninformazione\u002Fconsultazione a livello territoriale, strutturate nei termini\nseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, a livello territoriale, ciascuna delle Unioni aderenti\nall’ANICA per le aziende ad essa associate, forniranno alle OO.SS.\nterritoriali di categoria dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro,\ninformazioni globali riferite alle imprese associate, riguardanti le\nprospettive produttive le previsioni degli investimenti complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette Associazioni imprenditoriali porteranno a conoscenza delle\nOrganizzazioni territoriali nazionali di categoria dei lavoratori la struttura\npresente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione\ndell'occupazione per sesso e per classi di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale sede potranno anche esser esaminati programmi che comportino nuovi\ninsediamenti industriali con riferimento alle prevedibili implicazioni\nsull'occupazione e sulla mobilità nel territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell'incontro le Parti potranno esaminare congiuntamente gli\neffetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi,\nlocalizzazioni, esprimendo le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno costituire altresì oggetto di esame le problematiche concernenti\nformazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, quelle relative\nall'ambiente e alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, gli incontri di cui sopra potranno essere richiesti da una delle\nParti anche in caso di notevole alterazione dei livelli di occupazione di un\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio è costituito pariteticamente da 6 componenti per ciascuna\ndelle due Parti; per la propria attività si avvale di una Segreteria tecnica\nistituita presso l’ANICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento dell’attività dell'Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Unioni aderenti ad ANICA e le OO.SS. dei lavoratori, convenendo di\noperare per una gestione dell'Osservatorio ispirata a criteri di praticità ed\nefficienza, concordano sulle seguenti modalità di attuazione degli adempimenti\nrelativi all'Osservatorio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L'Osservatorio è costituito dalle due Organizzazioni rispettive e\nrappresenta la sede di loro confronti sui tempi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L'Osservatorio si concretizzerà in incontri con cadenza funzionale alla\nefficace trattazione dei vari argomenti. Si conviene comunque di realizzare\nalmeno 2 incontri per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Onde rendere possibile l'effettuazione di studi e contatti preparatori,\nl'ordine del giorno specifico degli incontri sarà previsto d'intesa tra le due\nOrganizzazione con anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Considerato che gli incontri potranno condurre a valutazioni convergenti o\nmeno, ma anche a decisioni di iniziative comuni o parallele, gli incontri\nufficiali potranno dar luogo alla redazione di un verbale di riunione, da\nutilizzare come riferimento per la pubblicizzazione delle posizioni rispettive\ndelle due Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano le finalità degli incontri di cui alla normativa\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso gli aspetti informativo-statistici assumono il significato di\nuna base conoscitiva su cui realizzare i necessari approfondimenti e le\nopportune valutazioni per quanto riguarda i dati aziendali, questi saranno\nforniti da parte imprenditoriale seguendo criteri obiettivi di elaborazione\nconcordati con le OO.SS. dei lavoratori, assicurando la necessaria riservatezza\nnel rispetto della normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta altresì confermato il possibile ricorso agli elementi informativi\nelaborati dalla Banca dati dell'ANICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICA, SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL, nell'individuare quale obiettivo\ncomune la realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e\ncompetitività delle aziende del settore cineaudiovisivo, manifestano il\nproprio interesse in favore del prolungamento della stagione cinematografica\nnell'arco dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine verranno valutate, per la successiva adozione, le iniziative più\nidonee al perseguimento degli obiettivi sopra enunciati, coinvolgendo le\nIstituzioni e le Associazioni di categoria competenti, nel rispetto degli\nspecifici ruoli e competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di attuazione di nuovi procedimenti meccanici o di sistemi di\nproduzione o di riorganizzazione del lavoro che facciano sorgere nell'ambito\naziendale problemi relativi ai livelli di occupazione e alla qualificazione\nprofessionale, le aziende prima dell'entrata in servizio di tali procedimenti e\nsistemi tramite l’ANICA, ne daranno tempestiva notizia alle OO.SS.\nterritoriali di categoria dei lavoratori al fine di esaminare le situazioni\nderivanti dalle suddette innovazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incontri si svolgeranno in sede associativa con la partecipazione delle\nParti direttamente interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni\nterritoriali, esamineranno i programmi che prevedono l'introduzione di nuove\ntecnologie o la riorganizzazione del lavoro, che facciano sorgere nell'ambito\naziendale problemi significativi riguardanti gli organici, la riqualificazione\ndel personale, la modifica dei processi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono sulla esigenza di ottimizzare le capacità\nproduttive interne, nella logica della migliore utilizzazione delle risorse con\nspecifico riferimento alla qualità e alla quantità della produzione\ncinematografica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo,\nassicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con\nle risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le\nPatti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare\nl’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le\naziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi\nclausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui\nappartengono le aziende appaltatrici, nonché di tutte le disposizioni\nprevidenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati\ndisciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della\nregolarità dell’appalto, attraverso le certificazioni INPS e INAIL, tenendo\nanche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità\ndell’appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende\nappaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le\nnorme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di appalto\n- dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le\nattività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti\ninseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela\ncontrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da\nparte dei subappaltatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale costituirà oggetto di esame\nl’andamento del ricorso agli appalti e di altre forme di decentramento\nproduttivo che interessino un consistente numero di lavoratori, sulle base di\ndati raccolti nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL considerano prioritario definire un\nsistema che consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non\ndichiarato o irregolare, con particolare attenzione e salvaguardia delle\nattività cd. “core” e, a tal fine, concordano di costituire la Commissione\nParitetica di Garanzia (CPG), composta da 6 componenti di parte sindacale e 6\ncomponenti di parte datoriale, con il seguente ambito di attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-garantire l’applicazione del CCNL, fornendo a tutti i soggetti operanti\nnel settore le informazioni utili per la corretta interpretazione ed\napplicazione delle norme;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stilare un elenco aperto a tutti i soggetti che adempiono agli obblighi\nderivanti dalle norme contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare ogni forma di alterazione dei rapporti economici al fine di\nevitare che i soggetti rispettosi delle norme contrattuali risultino, rispetto\nad un mercato non regolamentato, non competitivi e, in quanto tali, a rischio\ndi esclusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgere attività di Osservatorio con particolare attenzione ai dati\nmacroeconomici di tendenza del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esperire tentativi di conciliazione in caso di contenzioso tra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere tutte le determinazioni necessarie nel caso di accertato lavoro\nnon dichiarato o irregolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente\naccordo, a comunicare i nominativi dei componenti della CPG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Direzioni delle imprese che occupano almeno 50 lavoratori, in conformità\nalla Direttiva 2002\u002F14\u002FCE, forniranno annualmente in apposito incontro alle RSU\no alle RSA aziendali e alle OO.SS. territoriali dei sindacati stipulanti,\ntramite l’Associazione territoriale di competenza, informazioni su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’andamento recente e quello prevedibile della attività della impresa,\nnonché la sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile della occupazione\nnella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le\nrelative misure di contrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le decisioni della impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti\ncambiamenti della organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta scritta dalle RSU\u002FRSA o, in mancanza, dai sindacati stipulanti\npresentata nei 5 giorni dal ricevimento delle informazioni, l’azienda è\ntenuta ad avviare un esame congiunto, nel livello di pertinenza di direzione e\nrappresentanza, in funzione dell’argomento trattato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale\nil datore di lavoro darà risposta motivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La consultazione deve concludersi decorsi 15 giorni dalla data fissata per\nil primo incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza delle\ninformazioni fornite in via riservata e qualificate come tali dalla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali contestazioni sulla riservatezza delle informazioni sono deferite\nad una Commissione di conciliazione composta da 6 membri di cui 3 designati\ndalle OO.SS. e 3 da ANICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla\nricezione del ricorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le procedure previste dalle leggi nn. 223\u002F91 e\n428\u002F90, nonché del DPR n. 218\u002F2000, assorbono e sostituiscono le procedure di\ninformazione e consultazione in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione in sede nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ANICA, nel corso di apposito incontro con cadenza annuale fornirà anche\ncon riferimento agli elementi e valutazioni provenienti dall’Osservatorio,\nalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti i dati\naggregati riferiti alle seguenti tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)linee essenziali delle strategie e piani di investimento del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)andamento dei livelli occupazionali disaggregati per sesso, tipologie,\nfasce d’età e relative dinamiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)prospettive dei singoli comparti del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)tipologie delle attività conferite in appalto, localizzazione, entità\ndei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazioni a livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle\ncorrispondenti OO.SS. stipulanti le informazioni di cui ai punti da a) a d) del\nprecedente paragrafo riferite al contesto territoriale considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Distribuzione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in servizio una copia\ndel presente contratto anche in formato digitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente\nl'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Assetti contrattuali e contrattazione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema contrattuale è articolato su 2 livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CCNL di categoria con durata triennale sia per la parte economica che per\nla parte normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contrattazione aziendale con vigenza triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 28\ngiugno 2011, nonché dagli Accordi interconfederali del 10 gennaio 2014 e del\n28 febbraio 2018, le Parti concordano quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire lo sviluppo economico e occupazionale mediante la\ncreazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all'avvio di nuove\niniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti\nda situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese\nmodificative di uno o più istituti disciplinati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese sono definite a livello aziendale, tra Azienda e RSU\u002FRSA, con\nl'assistenza delle Associazioni industriali territoriali e delle strutture\nterritoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, che le\nsottoscrivano in quanto coerenti con le previsioni dei due commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono\nconseguire, la durata, i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di\nmodifica, le pattuizioni a garanzia della esigibilità dell'accordo con\nprovvedimenti a carico degli inadempimenti di entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari, gli\naumenti periodici di anzianità e l'elemento di garanzia retributiva oltre che\ni diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge e i limiti\nprevisti dall’art. 8 della legge 148\u002F2011, nonché dal recente art. 51 della\nlegge 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata triennale tanto per la parte economica che la parte\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti\neconomici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti\nabilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e\ncompetenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.\nDefinisce, inoltre, forme di bilateralità e le tematiche relative alle pari\nopportunità e alla previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per\nconsentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data\ndi presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi\nprecedenti, in caso di ritardato rinnovo del CCNL rispetto alla scadenza, le\nParti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla\ndata del rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo livello di contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione a livello aziendale, con principi uniformi per tutte le\nrealtà produttive della azienda, 3 riguarda materie e istituti diversi e non\nripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano stati già\nnegoziati al 1° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico\nrinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni\neconomiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi\nconcordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività,\nmiglioramento della competitività delle imprese, nonché maggiore innovazione,\nefficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai\nrisultati legati all'andamento economico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le\nstrutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e le RSU\ncostituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per\nle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le OO.SS. nazionali\nstipulanti il presente CCNL e le RSU\u002FRSA. Le aziende sono assistite e\nrappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o\nconferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali hanno durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non\nsovrapponibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative\nerogazioni iniziati. Ricorrendone le condizioni, pertanto, gli accordi\naziendali possono essere stipulati a partire dalla seconda metà dell’arco\ntemporale di vigenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi\naziendali, dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati\nal precedente comma presentate alla Azienda e contestualmente alla Associazione\nindustriale territoriale cui l’Azienda è iscritta o ha conferito mandato, in\ntempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della\nscadenza degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\nventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il\nmese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque, per un periodo\ncomplessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiranno le pattuizioni a garanzia della esigibilità degli\naccordi aziendali prevedendo provvedimenti a carico degli inadempimenti di\nentrambe le Parti così come previsto dall'Accordo interconfederale del 28\ngiugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti fanno riferimento all’Accordo interconfederale 26.11.1996 di\nrecepimento della Direttiva dell’Unione Europea 45\u002F1994 e al D.lgs. 2\u002F4\u002F2002\nn. 74 e alla Direttiva dell'Unione Europea 38\u002F2009, riguardo l’informazione e\nla consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di\ndimensione comunitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 75 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in coerenza con la determinazione a suo tempo assunta, diretta ad\nassicurare ai lavoratori dei settori della industria cineaudiovisiva la\npossibile fruizione, a carattere volontario, di prestazione di previdenza\ncomplementare, convengono di realizzare l’obiettivo indicato mediante\nadesione al Fondo Nazionale Pensione Complementare BYBLOS avendo\npreliminarmente acquisito il parere favorevole da parte dei soggetti istitutivi\ndel Fondo predetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo istitutivo di BYBLOS, Fondo Nazionale Pensione Complementare è\nriportato in appendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno destinatari e soci del Fondo di previdenza complementare tutti i\nlavoratori, quadri, impiegati e operai, non in prova, dipendenti con contratto\na tempo indeterminato e determinato (pari o superiore a 6 mesi presso la stessa\nimpresa nell’arco dell’anno solare).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo comporterà, per i comparti disciplinati dal presente\ncontratto, una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all’1% della\nretribuzione contrattuale annua (paga tabellare, aumenti periodici di\nanzianità, EDR, EAR, 13a e 14a mensilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di prima occupazione, assunti dopo il 28 aprile 1993, è\nprevista l’integrale destinazione del TFR maturando nell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quota del TFR pari al 27% del trattamento di fine rapporto maturando per\ntutti i lavoratori non definiti dal punto c).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 76 - Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria\nintegrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti individueranno il Fondo dì riferimento per le imprese e\ni lavoratori del settore, cui saranno iscritti tutti i lavoratori a tempo\nindeterminato al superamento del periodo di prova, e il relativo costo pro\ndipendente sarà integralmente a carico della azienda, che verserà un\ncontributo non inferiore ad € 120,00 annuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 77 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\ndichiarate, decorre dal 18 gennaio 2018 e avrà durata triennale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TESTO UNIFICATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile\nfermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai\ngiorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore\neffettivamente lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo pertanto valgono le seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli operai che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per\nl'intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto per\nferie, per festività e per altre cause che comportino il diritto alla\nretribuzione, salvo quanto previsto all'art. 35, Parte Comune (Trattamento in\ncaso di malattia o infortunio non sul lavoro), verrà liquidata l'intera\nretribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie,\nle altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 28 della Parte\nComune, escluse solo quelle coincidenti con la domenica oppure, per i\nlavoratori che nei casi previsti dalla legge prestano la loro opera la\ndomenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della\ndomenica stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un\norario inferiore a quello contrattuale per cause diverse da quelle sopra\nindicate, verrà detratta per ogni ora non lavorata una quota oraria pari a\n1\u002F173 della retribuzione mensile di cui all'art. 24 della Parte Comune per ogni\nora non lavorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dei lavoratori le aziende corrisponderanno un acconto\nquindicinale fino al 90% della retribuzione maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del pagamento della retribuzione, ai sensi della legge 5 gennaio\n1953 n. 4, verrà consegnata una busta paga o prospetto equivalente, in cui\ndovranno essere distintamente specificati: il nome della Azienda, il nome del\nlavoratore, la qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la\nretribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi\nche, comunque, compongono la retribuzione nonché, distintamente, le singole\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.L. 112\u002F2008 ha abrogato una serie di normative che prevedevano una\nmolteplicità di libri obbligatori in materia di lavoro sostituendoli con il\nLUL, il quale prevede che le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono\ncorrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sul LUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al datore di lavoro è concessa la facoltà di avvalersi di tale\nstrumento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 39, D.L. 112\u002F2008, in merito al LUL, elenca i seguenti dati\nobbligatori da indicare per ciascun lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il nome e cognome;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la retribuzione base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le relative posizioni assicurative e previdenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- qualsiasi annotazione che sia riferita a dazioni in danaro o in natura\ncorrisposte o gestite dal datore di lavoro, ossia le somme a titolo di rimborso\nspese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i\ndati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da\nenti e istituti previdenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le registrazioni delle somme erogate a titolo di premio o per prestazioni\ndi lavoro straordinario con indicazione separata e specificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 39, comma 5), D.L. 112\u002F2008, con la consegna al\nlavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel LUL il datore di lavoro\nadempie agli obblighi di cui alla legge 4\u002F1953. Tanto in pendenza del rapporto,\nquanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi\ncostitutivi della retribuzione, dovrà intanto essere corrisposta al lavoratore\nla parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del\nlavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta mensilmente, in giorni da\ndeterminarsi dall'azienda non oltre la fine di ciascun mese, con la\nspecificazione degli elementi costitutivi di essa mensilmente liquidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno\ndi pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso legale,\nnel limite comunque del tasso usuraio, con decorrenza dalla scadenza di cui al\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con\ndiritto alla corresponsione della indennità di anzianità e di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di contestazioni sullo stipendio e su altri elementi della\nretribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di\nretribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente\nnon in prova, salvo il caso di cui all'art. 2119 c.c., può aver luogo in\nqualsiasi giorno della settimana con un preavviso, da notificarsi per iscritto,\ndella durata di 15 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai con anzianità di servizio superiore a 5 anni, la durata del\npreavviso sarà pari a 30 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda può esonerare il lavoratore dalla prestazione dell'opera durante\ntutto o parte del periodo di preavviso, corrispondendogli peraltro la\nretribuzione normale globale di fatto per il numero di giornate lavorative\ncorrispondenti al preavviso non lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del preavviso, in caso di adozione della settimana corta, il sabato\no l'eventuale seconda giornata non lavorati saranno considerati giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il preavviso non compete, né compete la relativa indennità sostitutiva per\nla risoluzione dei contratti a termine alla scadenza del termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del preavviso la giornata lavorativa equivale a 1\u002F6 dell'orario\nsettimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle Parti, salvo il caso di cui all'articolo 2119 c.c., senza\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni i termini di preavviso qui di seguito indicati sono\nridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza del termine di preavviso\ndeve corrispondere all'altra una indennità sostitutiva, pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia dovuto\nall'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per\niscritto e, nel caso di licenziamento, ne dovrà essere data la motivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto\nsia all'inizio, sia nel corso del periodo di preavviso, senza che da ciò\nderivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro è tenuto a concedere\npermessi per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei\npermessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del preavviso è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 7S), 7) e 6): 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 5S) e 5): 1 mese e mezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4S), 4), 3), 2) e 1): 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 5 a 10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 7S), 7) e 6): 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 5S) e 5): 2 mesi e mezzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4S), 4), 3), 2) e 1): 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oltre i 10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 7S), 7) e 6): 5 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 5S) e 5): 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4S), 4), 3), 2) e 1): 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via eccezionale ai soli fonici è riconosciuto un preavviso pari a quello\nfissato per il liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Indennità di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che in tema di indennità di anzianità verrà applicata\nla legge 287\u002F1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio, nella stessa azienda di un operaio ad una categoria\nimpiegatizia, il lavoratore, avrà riconosciuta ai fini del trattamento di\nmalattia, e del preavviso, l'intera anzianità maturata come operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato,\nl'operaio mantiene la retribuzione goduta se superiore a quella della categoria\nimpiegatizia cui viene assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Indennità maneggio denaro e cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità verrà corrisposta per 12 mensilità, nei valori fissi come\nda tabella che segue, fatte salve diverse condizioni di miglior favore a\nlivello aziendale\u002Findividuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 1): NO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 2): NO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 3): € 103,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4): 111,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 4S): 116,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5): 118,21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 5S): 121,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6): 130,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7): 144,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 7S): 154,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Indennità di disagiata sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la località ove l'impiegato svolge la sua attività non presenti\npossibilità di alloggio né mezzi pubblici adeguati di trasporto che\ncolleghino la località con i centri abitati, l'azienda che non provveda in\nmodo idoneo al trasporto del personale corrisponderà un adeguato indennizzo da\nstabilite di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>ACCORDO PARTICOLARE DI SETTORE DISTRIBUZIONE FILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno: 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo normale: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno festivo: 80%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È da considerare lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicurazione infortuni viaggiatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvederanno ad assicurare i propri viaggiatori contro gli\ninfortuni da incidenti di viaggio, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4\ndel T.U. delle leggi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul\nlavoro (INAIL), con una Compagnia di assicurazioni di loro scelta e con i\nmassimali di 8 mensilità di retribuzione per il caso di morte e di 10\nmensilità di retribuzione per il caso di invalidità permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO PARTICOLARE DI SETTORE DOPPIAGGIO FILM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario: prime 2 ore: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo normale: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 85%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno ordinario, compreso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o non compreso in turni avvicendati: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prime 2 ore: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive: 85%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno festivo: 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro: norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel prendere atto che il normale orario di lavoro degli\nstabilimenti di sincronizzazione sarà di norma distribuito in parti egualmente\nripartite, ravvisano l'esigenza di armonizzare all'interno di tale orario i\nvari aspetti della attività produttiva in una logica di contenimento dei costi\ndi produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO PARTICOLARE DI SETTORE PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(lavoratori assunti a tempo indeterminato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario diurno: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo normale: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario festivo: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno festivo: 80%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È da considerare lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO PARTICOLARE DI SETTORE SVILUPPO E STAMPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di orario spezzato l'orario giornaliero sarà interrotto da una\npausa di almeno 1 ora che non sarà retribuita e che normalmente cadrà dopo la\nquarta ora di lavoro, salvo diverse esigenze delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra una giornata lavorativa e l'altra dovrà intercorrere una pausa\nintermedia di almeno 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove esistono orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in\nbase ad un unico orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore,\ndall'effettuare turni avvicendati giornalieri, e dovranno prestare la loro\nopera nel turno stabilito dalla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei turni regolari periodici, il lavoratore del turno smontante non può\nabbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del\nturno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite\ndall'art. 18 della Parte Comune della presente regolamentazione di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'impiegato la cui prestazione è connessa con il lavoro dello\nstabilimento, vale la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro\nstraordinario, notturno e festivo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario: 1a ora: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a ora: 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno compreso o non compreso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in turni avvicendati: 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1a ora: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive: 80%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo ordinario: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo straordinario: 80%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione di lavoro straordinario o festivo dovrà essere preavvisata\ndalla azienda nella giornata lavorativa precedente a quella in cui sarà\neffettuato, salvo caso di esigenze impreviste o casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle\n22 la mezzora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 per la\ntutela del lavoro delle donne e dei minori dovrà essere retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla maggiorazione per il lavoro notturno i guardiani\nnotturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abiti da lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui all'art. 8 del Testo Unificato sono i seguenti: addetti\nalla riparazione delle macchine sviluppatrici, alle batterie, alle caldaie,\nalla pulizia delle sviluppatrici, ai bagni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo a tutte le operaie addette alle lavorazioni o alla pulizia\ndi portare una cuffia che sarà fornita a cura dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81\u002F08\nin coerenza con i concetti espressi nella Direttiva UE in essa recepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per lavorazioni nocive, pericolose e svolgentisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui ci fossero lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi\nnormalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, il relativo\nspeciale trattamento economico sarà stabilito da apposito accordo\naggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano di conformarsi altresì alla disciplina del D.lgs. 81\u002F08\nin coerenza con i concetti espressi nella Direttiva UE in essa recepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO PARTICOLARE DI SETTORE TEATRI DI POSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro giornaliero è diviso di regola in due turni di 4 ore\nciascuno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda concederà al lavoratore 1 ora di riposo intermedio, di regola tra\nle 12 e le 13 senza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna pausa sarà concessa il sabato nel caso che il lavoro svolto sia\nsolo di 3 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di giustificate esigenze l’azienda potrà modificare il suddetto\norario purché lo stesso rientri di norma nei limiti tra le ore 7 antimeridiane\ne le 19 pomeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di giustificate esigenze l'azienda potrà modificare il suddetto\norario purché lo stesso rientri di norma nei limiti tra le ore 7 antimeridiane\ne le 19 pomeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che verranno applicate le disposizioni contenute nel\nD.lgs. 66\u002F03 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni di lavoro\nstraordinario, notturno e festivo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro straordinario feriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prime 2 ore: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>terza ora: 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalla 4a ora in poi: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro in regolari turni periodici notturni: 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro normale festivo: 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro festivo straordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prime 2 ore: 80%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>terza ora: 90%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sino alle ore 24: 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la\nmaggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno il lavoro ordinario\ncompiuto nelle ore comprese fra le 21 e le 6 a.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva al\nlavoratore spetta un riposo continuativo non inferiore a 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario\nprestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno viene mantenuta nella\nmisura del 35%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vitto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la colazione dovrà essere concessa 1 ora di pausa non prima delle ore\n11 antimeridiane e non oltre le ore 14. Se il lavoro si protrae oltre le ore\n21, dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto; qualora non\nvenisse concessa la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa\nstessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro fuori stabilimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la lavorazione in esterni fuori stabilimento, l'orario avrà inizio e\ntermine al momento dell'arrivo e della partenza sul luogo di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario di lavoro complessivo di otto ore e un'ora di\npausa per tutte le località accessibili con i normali mezzi di trasporto\npubblici e privati, sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore compenso pari\nad un'ora lavorativa a titolo di indennizzo per il tempo stabilito per recarsi\nsul posto di lavorazione, sempre che questo sia fuori dal Comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il luogo di lavorazione non fosse accessibile con i mezzi\nsuddetti, l'orario avrà inizio al momento della partenza e terminerà al\nrientro in sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che lavori fuori dello stabilimento e non possa usufruire\ndella mensa aziendale, dovrà essere attribuito il cestino.Qualora il lavoro si\nsvolgesse in zone nelle quali è prevista una speciale indennità determinata\ndalle locali autorità sanitarie, sarà corrisposta al lavoratore una\nmaggiorazione del 100% della normale paga giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ambito di applicazione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo si applica agli impiegati delle aziende la cui attività\nesclusiva o prevalente è quella di esercizio di teatri di posa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- - -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- - -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareprovision\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareprovision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>Pacchetto Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i dipendenti possano richiedere su base volontaria\nl'erogazione del “pacchetto welfare” per l'acquisto delle tipologie di\nservizi prescelte dal lavoratore e indicate nell'art. 51 del TUIR come previsto\ndalla vigente normativa in materia, a titolo esemplificativo e non\nesaustivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"215\">\n  \u003Ccol width=\"313\">\n  \u003Ccol width=\"178\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"center\">beneficiari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dei servizi welfare\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"313\">\u003Cp align=\"center\">tipologie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizi welfare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"center\">limiti di spesa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">previsti dalla normativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"313\">\u003Cp align=\"justify\">- rimborso rette di iscrizione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">ad asili nido, scuole materne, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">primarie, secondarie, università\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e master\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">senza limiti di spesa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"313\">\u003Cp align=\"justify\">- rimborso campus e vacanze studio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- rimborso testi scolastici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- rimborsi costi per mense\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">scolastiche e prescolastiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- rimborso spese per case di cura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e badanti anziani non autosufficienti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- rimborsi interessi pagati su mutuo casa,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">prestiti e finanziamenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in favore del dipendente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e dei suoi familiari a carico\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"313\">\u003Cp align=\"justify\">- spese sanitarie\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- polizza integrativa sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- spese assistenza disabili\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- voucher per check-up medici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e odontoiatrici\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"313\">\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"313\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">entro il limite annuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di € 3.614,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"178\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in favore del dipendente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"313\">\u003Cp align=\"justify\">- buoni per beni e servizi offerti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con finalità di formazione, cultura\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e ricreazione, abbonamenti televisivi, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">cinema, spettacoli, parchi divertimenti,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">teatro, ……\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- abbonamenti a riviste\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- buoni per viaggi vacanze presso TWT\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- abbonamenti palestra\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- corsi di formazione di lingue, salute,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">fotografia, ricreazione, ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"178\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">senza limiti di spesa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"738\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Fringe benefits ovvero ‘una tantum’, a titolo\n        esemplificativo e non esaustivo: \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"215\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">in favore del dipendente\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"507\">\u003Cp align=\"justify\">- buoni di acquisto beni e\n        servizi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- buoni spesa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- buoni carburante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- ricariche telefoniche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- buoni per acquisto libri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">- buoni per acquisto elettronica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole di attuazione e non assorbibilità in tema di “welfare”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea generale, tutte le voci retributive contrattate in azienda o\nerogate unilateralmente dalla stessa azienda prima della data dell’1\u002F1\u002F2018\nnon sono computabili nel perimetro di attuazione del presente accordo in tema\ndì welfare anche se la contrattazione avesse fissato la loro erogazione\nsuccessivamente a tale data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui siano già previste ipotesi di erogazioni o riconoscimenti\nche siano in sovrapposizione con elementi che rientrino nei possibili pacchetti\nwelfare qui previsti, le medesime erogazioni avranno efficacia fino alla\nvigenza delle medesime già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo “SALUTE SEMPRE”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto all’art. 76, le Parti individuano in\nSALUTE SEMPRE il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a cui faranno\nriferimento le imprese e i lavoratori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che con decorrenza dall’1\u002F1\u002F2018 saranno iscritti\nautomaticamente al Fondo tutti i lavoratori disciplinati dal CCNL Industria\ncineaudiovisiva a tempo indeterminato al superamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il costo pro dipendente sarà interamente a carico della azienda che\nverserà al Fondo il contributo pari ad € 10,00 mensili (€ 120,00\nannuali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dal presente obbligo contrattuale le aziende che hanno\nistituito forme di assistenza sanitaria integrativa, che prevedano versamenti\ncomplessivamente non inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 luglio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SLC-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISTel-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILCOM-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":43,"cbadate_end":47,"CBA_MNCOMPA_1":49,"cbamemtrad":53,"cbamemother":57,"JOBTYPE_descriptions":61,"apprenticeships":65,"pensionfund":69,"trainingprogrammes":73,"trainingfund":77,"disabilityfund":81,"contracttrial":85,"contracttrialperiod":89,"contractseverancepay":93,"tempagency":97,"maxsicknesspay":101,"sicknessmaxdays":105,"longtermillness":109,"disabilitypay":113,"healthcareaccess":117,"protectiveclothing":121,"hivpolicy":125,"paidmaternityleave":129,"educationtuition":133,"healthinsurancerelatives":137,"equalitymonitoring":140,"violence":144,"sexualhar":148,"eqpromotion":150,"eqtraining":154,"hourspday_select":156,"hourspweek_select":160,"dayspweek_select":162,"PAIDLEAV_trigger":164,"bankholidays1":168,"schedulesrestpw":172,"TRADEUNLEAV_trigger":176,"SENIOR_trigger":180,"longserviceallowancetype":184,"mealvouchers":188,"ONCERISE2_trigger":192,"ONCERISE_trigger":196,"OVERTIME_trigger":200,"NOCTPREM_trigger":204,"sundayallowancetype":207,"WAGES_determined":209,"funeralpay":213},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"cbadate_start","Art. 77 - Decorrenza e durata Il present","Art. 77 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente\ndichiarate, decorre dal 18 gennaio 2018 e avrà durata triennale.",{"bindId":48,"name":45,"text":46},"cbadate_end",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"CBA_MNCOMPA_1","-ANICA (Associazione Nazionale Industrie","-ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e\nMultimediali) in persona del suo Presidente Francesco Rutelli;",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbamemtrad","-SLC\u002FCGIL rappresentato dal Segretario G","-SLC\u002FCGIL rappresentato dal Segretario Generale Fabrizio Solari, dai\nSegretari nazionali Emanuela Bizi, Giulia Guida, Marco del Cimmuto, Nicola Di\nCeglie, Riccardo Saccone, assistiti da Umberto Carretti e dalla delegazione dei\nlavoratori;\n\n-FISTel\u002FCISL rappresentata dal Segretario Generale nazionale Vito Antonio\nVitale, dai Segretari nazionali Giovanni Luigi Pezzini, Laura Ferrarese, Paolo\nGallo e da Fabio Benigni e Nicola Pellicano con la partecipazione delle\ndelegazioni territoriali;\n\n-UILCOM\u002FUIL (Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione) rappresentata\ndal Segretario Generale Salvo Ugliarolo, dai Segretari nazionali Giovanni Di\nCola, Fabio Gozzo, Pierpaolo Mischi, Roberta Musu, Luciano Savant e Rossella\nManfrini, assistiti dalle delegazioni territoriali.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"cbamemother","*Presidente sezione Industrie tecniche n","*Presidente sezione Industrie tecniche nella persona di Ranieri De Cinque\nQuintili;\n\n*Presidente della sezione Produttori nella persona di Francesca Cima;\n\n*Presidente della sezione Distributori nella persona di Luigi Lonigro\n\n\n\ncon la partecipazione di una delegazione composta dai sigg.: Enrico\nBufalini, Daniele Taddei, Arnaldo Ciulla, Francesco Orsomarso con\nl’assistenza dell’Ufficio Relazioni industriali dell’ANICA nella persona\ndi Andrea Canali, e con l’assistenza dell’avv. Mario Fusani",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"JOBTYPE_descriptions","Art. 10 - Classificazione del personale ","Art. 10 - Classificazione del personale\n\n\n\nIl personale è inquadrato in una classificazione unica articolata sui\nseguenti 10 livelli in base alle relative declaratorie ed esemplificazioni,\nfermo restando che la distinzione tra operai e impiegati quindi viene mantenuta\nagli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali,\nprevidenziali etc.) che fanno riferimento a tali qualifiche.\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a tale livello i lavoratori che svolgono compiti manuali\nsemplici e ripetitivi, richiedenti la conoscenza dell'uso dei relativi attrezzi\ne conoscenze professionali di tipo elementare.\n\nVi rientrano a titolo esemplificativo i lavori di manovalanza, facchinaggio,\ntrasporto e pulizia, uscieri e fattorini, guardiani diurni e notturni, custodi,\nportieri.\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nFanno parte di questo livello i lavoratori che svolgono compiti\namministrativi o tecnico-manuali variabili entro limiti definiti da norme,\nprassi e procedure e per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e\nadeguate capacità tecnico-pratiche, conseguite mediante corsi professionali o\ncon adeguato tirocinio.\n\n\n\nEsemplificazioni:\n\n\n\n-centralinisti telefonici, addetti a mansioni semplici di segreteria,\naddetti alla macchina sviluppatrice, addetti al controllo sensitometrico,\naddetti alle macchine stampatrice e sviluppatrici;\n\n-aiuti tecnici, autisti, addetti al laboratorio chimico e bagni, addetti al\nreparto truke, addetti alla pulizia negativo scene e colonna per stampa,\nelettricisti, pittori, falegnami, fabbri, idraulici, pontaroli, muratori;\n\n-addetti alla produzione film di animazione: aiuto coloritura, delineo a\nmacchina; tecnico multimediale.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che con autonomia svolgono\ncompiti richiedenti specifiche conoscenze tecnico-pratiche specializzate o che\nsvolgono compiti amministrativi nella applicazione di norme, prassi e procedure\na situazioni anche variabili, richiedenti appropriate conoscenze teoriche, con\nla possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici e avanzati.\n\n\n\nEsemplificazioni:\n\n\n\n-impiegati d'ordine (stenodattilografi, addetti attività amministrative,\ncommerciali, tecniche, aiuto contabili etc.); autisti meccanici, operatori di\ncabina, addetti alla truke, addetti al controllo negativi; addetti preparazione\noriginali; passafilm, operaio specializzato nel processo produttivo di sviluppo\ne stampa, operaio specializzato in manutenzione e impiantistica\nelettrica-elettronica, operaio specializzato in meccanica, operaio\nspecializzato in termoidraulica, operaio addetto al controllo dei parametri\nstandard chimico-fisici di processo, addetti al ricondizionamento e restauro,\naddetti al reparto negativi, addetto ricezione e consegne, macchinisti di I,\npittori di I, struccatori di I, muratori di I, pompieri di I, fabbri di I,\nidraulici di I, pontaroli di I, giardinieri di I, falegnami di I,\ncondizionatoristi di I, centralinisti;\n\n- addetti alla produzione film animazione: intercalatore, assistente\nmontatore, coloritore, delineo a mano, assistente operatore;\n\n-recordisti video di II (addetti alla duplicazione video di cassette, nastri\netc.), addetto al restauro in digitale, addetto al montaggio in digitale,\ntecnico multimediale, operatore agli effetti digitali e di computer grafica;\naiuto segretarie addette ai programmi.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nIn questo livello rientrano quei lavoratori che, con autonomia ed iniziativa\nnell'ambito di norme, prassi e procedure svolgono compiti richiedenti\nconoscenze specialistiche implicanti la capacità di elaborare dati e di\nanalizzare e risolvere problemi complessi coordinando, ove necessario, altri\nlavoratori con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici\navanzati.\n\n\n\nEsemplificazioni:\n\n\n\n-operatore di cabina della distribuzione; segretaria addetta ai programmi,\nassistente al montaggio, addetto al montaggio in digitale, intagliatori,\nmodellatori, decoratori, assistente tecnico di II, 1° operatore e 1°\nrecordista, operaio specializzato in elettronica analogica e digitale, tecnico\nspecializzato che opera e gestisce la manutenzione degli impianti capaci di\noperare su macchine utensili complessi, tecnico audio addetto alla ispezione e\nal controllo del prodotto finito, operatore di telecinema, addetto al\ncustomer-service, addetto armato alla vigilanza, tecnico luci, addetto alla\npreparazione giornaliera di prima copia, operaio specializzato nei vari\nprocessi di restauro di pellicole cinematografiche, sincronizzatore, operaio\nspecializzato capace di gestire complessi processi produttivi di sviluppo e\nstampa, operaio specializzato capace di gestire i parametri chimico-fisici di\nprocesso, meccanico ottico, operatore video, elettricista impiantista, pittore\nin scena in grado di eseguire lavori di scenografia sulla base di bozzetti e\u002Fo\ndisegni, falegnami che con autonomia operativa realizzano oggetti e\u002Fo mobili\nper la scena, stuccatori, addetti taglio negativo scena e colonna anche con\nutilizzo di sistemi informatici ed elettronici, recordisti video di I (addetti\nalla duplicazione video di cassette, nastri etc.), costruttore di scena di\nI;\n\n- l’assistente al montaggio è colui che, nell'ambito delle decisioni e\ndelle scelte di chi realizza il montaggio del programma, opera per il\nfunzionamento della moviola, la catalogazione, messa in ordine e\nl'accoppiamento del materiale;\n\n-addetti alla produzione film animazione: assistente animatore, assistente\nscenografo, coloritore provetto, assistente layout, operatori agli effetti\ndigitali e di computer grafica;\n\n-“digital cleaner”: colui che provvede al lavaggio della pellicola\ntramite lavatrice ad ultrasuoni ed è addetto alla pulizia digitale con\napparati hardware in tempo reale;\n\n- ”lab technician” (tecnico di laboratorio).\n\n-“audio restoration artisti” addetto al restauro audio che autonomamente\ne con esperienza e conoscenza usa creativamente tecnologie e software per il\nrestauro;\n\n-“recorder operator”: si occupa della trascrizione delle colonne audio,\ndella duplicazione dei supporti audio, della digitalizzazione dei supporti\nvideo;\n\n-“scanner operator”: operatore allo scanner;\n\n-“ingest operator”: addetto alla ricezione e la gestione di tutti i\ncontenuti ricevuti da fonti interne ed esterne per la gestione di più formati\ndigitali. Si occupa, altresì, dell'ingest di contenuti video e audio\noriginali, utilizzando una varietà di software e strumenti;\n\n- “DCP packaging operator”: è il lavoratore addetto alla produzione su\nsupporto di archivio di DCP con l'utilizzo di software e strumenti ed è\naddetto ai cloni DCP.\n\n\n\nPer le Aziende che attuano sistemi organizzativi predeterminati basati sulla\nmobilità professionale e sulla ricomposizione e l’arricchimento dei\ncontenuti professionali appartengono a questo livello lavoratori che realizzano\nla mobilità su più posizioni di lavoro distinte, comunque comprese nei livv.\n3) o 4) che non è possibile unificare in relazione alla loro ubicazione. Il\nlavoratore dopo l'acquisizione del livello, sarà tenuto a svolgere i compiti\ndel livello diverso da cui proviene.\n\n\n\nLivello 4 Super)\n\n\n\nAppartengono a questo livello retributivo i lavoratori che oltre a svolgere\nle attività del liv. 4):\n\n\n\na)effettuano con carattere di continuità da almeno un anno attività di\ntutoraggio formativo per apprendisti, aggiornamento o addestramento per i nuovi\nassunti;\n\nb)operano polifunzionalmente con carattere di continuità nell’ambito\ndelle attività previste al liv. 4) anche per effetto di innovazioni\ntecnologiche.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nLavoratori che, con discrezionalità ed iniziativa, pur entro norme e\ndirettive, svolgono compiti variabili e di rilievo, eventualmente implicanti la\nprogrammazione del lavoro proprio e\u002Fo altrui o richiedenti la conoscenza\ncompleta di tecniche specialistiche nonché notevole capacità professionale\ncon la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.\n\n\n\nEsemplificazioni:\n\n\n\n-intagliatori, modellatori, costruttori, tutti che abbiano maturato\nparticolare competenza e siano provetti di scena; fonico di doppiaggio (tecnico\ndel suono), assistente tecnico di I, datore luci, impiegati con mansioni di\nconcetto, capisquadra (operaio);\n\n-addetti alla produzione film animazione: montatore di disegni animati, capo\nreparto lucidatura, operatore effetti speciali, capo reparto intercalazione,\noperatore, animatore, direttore delineo e coloritura, rumorista (effetti\nsonori), operatore;\n\n-tecnici video addetti al telecinema, datori di luci e operatori di\nvideo-analizer; operatori agli effetti digitali e di computer grafica; addetto\nal restauro digitale, addetto al montaggio digitale; pittore\u002Fdecoratore capace\ndi disegnare immagini artistiche complesse, documentalista audiovisivo\n(ordinamento, catalogazione e descrizione di documenti audiovisivi con\nconoscenze di informatica), recordista che ha la capacità di operare su\nmacchine digitali conoscendone tutte le possibili applicazioni, impiegato\nall'ufficio stampa, tecnici specializzati addetti al telecinema con funzione di\ncolorista, tecnici specializzati esperti in sistemi analogici e digitali per\nmontaggio elettronico ed effetti speciali, tecnici specializzati nel lighting\nresponsabili nell'approntamento della prima copia;\n\n-“digital artist”: è il lavoratore che con l'utilizzo di software di\ngrafica vettoriale, provvede alla manipolazione delle immagini, animando e\ndando vita a progetti come: sigle televisive, titolazioni cinematografiche,\ninfografiche animate, intro video per siti internet o videogame, presentazioni,\nspot, logo animation;\n\n-“modeler”: è un lavoratore specializzato in Compositing 3d con piena\nconoscenza di software come: Cinema 4D, MODO, 3D Studio, Maya, Blender;\n\n-“animator”: un artista che con l'utilizzo di software dedicati, crea\npiù immagini e le movimenta. La specializzazione è in vari campi, tra cui\nfilm, televisione e videogiochi, cartoni animati;\n\n-“matchmover”: colui che conosce e utilizza software di manipolazione 3d\n(matchmover di autodesk) con cui gestisce i dati e la messa a punto delle\ntelecamere 3d;\n\n-“digital restoration artist junior”: addetto al restauro digitale che\ncon limitato grado di autonomia o su interventi di ridotta complessità\nutilizza software per il restauro;\n\n-“colorist junior”: colui che, su guida del direttore della fotografia,\ncon limitato grado di autonomia, si occupa di color correction, che include\nbilanciamento dei colori, contrasto, saturazione e temperatura;\n\n-“on line editor” (anche conformer): addetto al conforming in alta\nrisoluzione di programmi televisivi e film già montati in bassa risoluzione\ncon l'utilizzo di software;\n\n-“digital master operator”;\n\n-DCI (digital cinema initiatives): mastering che racchiude la creazione del\nmaster DCP;\n\n-“operatore DAW”: addetto, tramite una digital audio workstation (DAW)\nper la registrazione, l'editing e la riproduzione dell'audio digitale con la\ncapacità di manipolare liberamente i suoni, allo stesso modo di un word\nprocessor che modifica le parole.\n\n\n\nTutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello\ninferiore ma con esperienza acquisita.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nLa collocazione dei “costruttori provetti di scena” al liv. 5) sarà\neffettuata, oltre che in base a quanto previsto dalla declaratoria, tenendo\nconto della complessità della struttura tecnica, produttiva e organizzativa\ndell'azienda.\n\n\n\nLivello 5 Super)\n\n\n\nAppartengono a questo livello retributivo i lavorati che oltre a possedere\nle caratteristiche indicate per il liv. 5) operino con alta specializzazione\ntecnica e\u002Fo amministrativa e con approfondite conoscenze delle diverse fasi del\nprocesso produttivo.\n\nA titolo esemplificativo e non esaustivo:\n\n\n\n-fonico di doppiaggio di I (tecnico del suono), sincronizzatore di I,\nassistente tecnico di I, datore luci di I; tecnico con alta specializzazione e\napprofondite conoscenze delle diverse fasi del processo produttivo;\ncoordinatore dell'area di produzione, responsabile della programmazione\nproduttiva, capi squadra;\n\n- “digital restoration artist”: addetto al restauro digitale che in\nmaniera autonoma decide e utilizza software per il restauro e oltre al lavoro\ndi “digital cleaning” esegue operazioni di rimozione manuale e automatica\ndi righe, rotture, mancanze di fotogrammi e flickering ed è in grado di\ngestire in autonomia il lavoro ad esso affidato.\n\n\n\nLivello 6)\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nLavoratori che, con notevole discrezionalità ed iniziativa entro programmi\ne direttive di massima, svolgono con funzioni direttive compiti complessi e\nvariabili, implicanti la programmazione e il coordinamento del lavoro proprio\ne\u002Fo altrui e richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche\ncomplesse, nonché notevole esperienza, con la possibilità di utilizzo di\nmezzi e supporti tecnologici avanzati.\n\n\n\nEsemplificazioni:\n\n\n\n-responsabile di paghe, stipendi e contributi; responsabile amministrativo\ncon specifiche conoscenze di contabilità e controllo di gestione; montatore;\nfonico di I, con conoscenza delle tecniche del missaggio e con compiti di\nassistenza al fonico extra (fonico di missaggio) e\u002Fo con utilizzo di macchina\ncomputerizzata in digitale; fonico di doppiaggio, con notevole capacità\nartistiche che opera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di\nsuggerire valide soluzioni tecniche; responsabile centro EDP; ricercatore\ndocumentalista audiovisivo capace di elaborare script e storyboard e in grado\ndi coordinare gruppi di lavori di catalogazione; assistente Ufficio stampa;\nresponsabile acquisti magazzino e servizi generali;\n\n-capi reparto, tecnico addetto alla macchina videocassette (datore luci da\nnegativo a nastro), tecnico addetto alla registrazione del doppiaggio e\nmissaggio elettronico, montatore RVM;\n\n-addetti alla produzione film animazione: story board artist, animatore\nprovetto, artista scenografo, supervisore riprese, artista layout;\n\n-tecnici video addetti al telecinema con notevoli capacità artistiche che\nopera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di suggerire valide\nsoluzioni tecniche;\n\n-“colorist”: colui che, su guida del direttore della fotografia, ma\nanche in maniera autonoma, opera artisticamente alla fotografia del film con il\nDOP e a volte anche con il regista in sala, si occupa inoltre di “color\ngrading”, che consiste nella modifica di toni e contrasti, e di “color\ncorrection”, che include bilanciamento dei colori, contrasto, saturazione,\ntemperatura e tramite maschere e chiavi colori permettono la modifica di una\nporzione dell’immagine (sia a livello colometrico che di densità) e per\nciascuna immagine se ne possono fare infinite;\n\n- addetti al montaggio ed effetti speciali RVM: il montatore è colui che\noperando autonomamente e con facoltà di scelta del materiale effettua il\nmontaggio delle scene e delle colonne del filmato;\n\n-VFX supervisor: colui che gestisce un progetto VFX (effetti digitali) dalla\nideazione fino al completamento. Gestire e dirigere il personale tecnico,\nartistico e produttivo. Possiede una conoscenza di tecniche di effetti visivi\ncon particolare attenzione alle impostazioni della telecamera e alla conoscenza\ndel film con un occhio per la composizione e la fotocamera. Precisamente\nprevede i tempi e i costi associati del progetto. Collabora nei processi di\nofferta e di negoziazione;\n\n-VFX producer: colui che d’accordo con il produttore stanzia la somma e\ncontrolla le spese per il progetto;\n\n-“system administrator”: è un tecnico specializzato che si occupa della\ninstallazione, configurazione, gestione\u002Fmanutenzione, aggiornamento e\nmonitoraggio di un sistema operativo e più in generale di uno o più\nsottosistemi di un sistema informatico. Il ruolo del sistemista è quello di\ngestire, a livello infrastrutturale, il buon governo dell'hardware e del\nsoftware del sistema affinché essi funzionino in modo corretto ovvero,\naffinché l'insieme dei servizi offerti dal sistema informativo possa essere\nerogato nella maniera più efficiente possibile agli utenti, divenendone dunque\nresponsabile. Assieme allo sviluppo (programmazione) costituisce il filone\nproduttivo di business nell'ambito della informatica aziendale;\n\n-“planning coordinator”: addetto alla programmazione e alla gestione\ndelle attività di produzione e post-produzione. Conoscenza di tutte le fasi\noperative per la produzione e post-produzione cinematografica e televisiva.\nGestione del personale a lui assegnata per il coordinamento delle\nlavorazioni;\n\n- fonico mix: colui che conosce le tecniche di missaggio e assiste il fonico\nextra;\n\n- “technical director”: è il responsabile di tutta l'area tecnica a lui\nassegnata. Ha piena conoscenza degli impianti audio e video e delle\napparecchiature installate, effettua un primo intervento tecnico in casi di\nguasti e gestisce la manutenzione di tutte le apparecchiature;\n\n-“sound editor”.\n\n\n\nTutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello\ninferiore ma con esperienza acquisita e di coordinamento. Stessa cosa vale per\ni supervisor.\n\n\n\nLivello 7) - Quadri\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nLavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche\nindicate per il liv. 6) coordinano e controllano un settore organizzativo o\nproduttivo, anche di notevole entità e importanza, svolgendo i relativi\ncompiti ai fini dello sviluppo della attuazione degli obiettivi della impresa\ncon la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici.\n\n\n\nEsemplificazioni:\n\n\n\n-responsabile dell'area amministrativa che oltre ad avere le caratteristiche\ne le capacità indicate per il 6 livello, coordina l'attività dell'area di\ncompetenza ed elabora, in piena autonomia, il bilancio aziendale;\n\n-responsabile di paghe stipendi e contributi e dei trattamenti per le\nprestazioni lavorative (lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e\ncontinuative, dirigenti), nonché le attribuzioni relative al costo del\npersonale;\n\n- capo ufficio stampa (addetto stampa);\n\n- responsabile di tutti i sistemi informatici;\n\n-addetti alla produzione film animazione: regista, sceneggiatore,\nsoggettista, direttore artistico, supervisore della animazione, supervisore\nlayout, direttore di produzione.\n\n\n\nLa declaratoria di cui al liv. 7) della classificazione del personale\nidentifica la qualifica di quadro, prevista dalla legge n. 190\u002F1985 che si\ncolloca in posizione intermedia tra la categoria dei dirigenti e il restante\npersonale dell'azienda.\n\nResta convenuto che alla qualifica di Quadro si applica la normativa\ncontrattuale prevista per gli impiegati, secondo quanto disposto dalla citata\nlegge n. 190\u002F1985.\n\n\n\n- fonico extra: ha una visione d'insieme del film, progetto etc., lavora a\nstretto contatto col regista e firma il film;\n\n- “digital restoration manager”: responsabile restauro digitale. Si\npreoccupa della ricerca dei materiali originali per procedere al restauro.\nGarantisce l'integrazione del prodotto restaurato. Coordina i restauratori,\nconosce e sa valutare i software più adatti al singolo restauro;\n\n-“digital intermediate manager”: è responsabile del processo di\ncreazione di un contenuto multimediale, primariamente cinematografico o di alta\nserialità, coordina le attività della post-produzione, dalla gestione dei\ngiornalieri al conformino, “color correction”, finalizzazione e titoli,\ndecide i workflow più idonei al processo produttivo, anche interfacciandosi\ncon la produzione, e coordina le attività delle singole fasi di\nlavorazione;\n\n- “audio department manager”: come il “digital intermediate manager”\nsolo che coordina il settore audio, compreso il doppiaggio.\n\n\n\nTutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello\ninferiore ma con esperienza acquisita e di coordinamento. Stessa cosa vale per\ni supervisor.\n\n\n\nLivello 7 Super)\n\n\n\nLavoratori che con funzioni di ampio margine e autonomia e capacità\ndecisionale e con responsabilità tecnico e operativa mediante coordinamento di\nrisorse appartenente al liv. 7, oltre a possedere le caratteristiche indicate\nal liv. 7), coordinano e controllano più settori organizzativi o produttivi\nsvolgendo compiti principalmente destinati allo sviluppo dell’attuazione\ndegli obbiettivi della impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e\nsupporti tecnologici anche complessi.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"apprenticeships","Art. 21 - Apprendistato Le Parti dichiar","Art. 21 - Apprendistato\n\n\n\nLe Parti dichiarano che, in tema di apprendistato, verrà applicato il\nD.lgs. n. 81 del 2015 così come modificato dal successivo D.lgs. n. 202 del\n2017.\n\nLe Parti convengono che la durata potrà essere quella massima prevista\ndalle leggi di cui sopra e che di norma l’inquadramento iniziale potrà\nessere di 2 livelli inferiori a quello di destinazione finale.\n\n\n\nCumulo dei periodi di apprendistato\n\n\n\nI periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato\nsvolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più\ndatori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime previste\ndalla legge purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché\nsi riferiscano alle stesse attività.\n\nA tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del\ncontratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l’esperienza di\napprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.\n\nTale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto\ndell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di\napprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso\naltre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nPer formazione deve intendersi il processo formativo, strutturato e\ncertificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si\nrealizza in un contesto formativo organizzato volto alla acquisizione di\nconoscenze\u002Fcompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\nL’erogazione della formazione, sia trasversale di base che\nprofessionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle\nfinalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia\ndell’intervento formativo medesimo.\n\nLe attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come\nquelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini\ndell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti\nal nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.\n\nLe ore di formazione di base e trasversali e quelle professionalizzanti sono\ncomprese nel normale orario di lavoro.\n\nLa formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e\ntrasversali è relativa ad un monte complessivo di 120 ore per il triennio,\narticolata in 40 ore per ciascun anno, ferma restando la possibilità di\nanticipare nel corso dell'anno precedente un massimo di 20 ore.\n\nTale formazione è disciplinata dalla Regione e, ai fini della applicazione\ndella disciplina, per le Aziende plurilocalizzate, si potrà fare riferimento\nalla Regione nella quale l'Azienda ha la sede legale.\n\nLe Parti hanno condiviso la seguente articolazione della formazione di\nbase:\n\n\n\n- competenze relazionali\n\n- organizzazione ed economia\n\n- disciplina del rapporto di lavoro\n\n- sicurezza e igiene sul lavoro\n\n\n\nInoltre, le Parti convengono che la formazione professionalizzante dovrà\nfornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze:\n\n\n\n-conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale;\n\n-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo\ndell’apprendista nell’impresa;\n\n-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\n\n- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\n\n-conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\n\n\nIn ordine alla articolazione della formazione di base o trasversale e\nprofessionalizzante si rinvia a quanto previsto dal paragrafo successivo\n“Periodo Transitorio e Commissione Paritetica”.\n\nL’Azienda, con cadenza annuale, dovrà fornire all’apprendista un\ncertificato di valutazione individuale sull’andamento dell’iter\nformativo.\n\nDi norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica\nterritoriale un rapporto completo, che sarà consegnato, in apposito incontro,\nalle RSU laddove esistenti, riferito al numero di apprendisti assunti e alla\nformazione effettuata.\n\n\n\nTutor o Referente aziendale\n\n\n\nÈ necessaria la presenza di un tutor interno, ovvero del referente\naziendale per l’apprendistato, che dovrà essere individuato all’avvio\ndella attività formativa e avrà il compito di seguire l’attuazione del\nPiano Formativo Individuale oggetto del contratto di apprendistato, nel\nrispetto delle previsioni contenute nel presente CCNL.\n\nIl tutor per l’apprendistato, ovvero il referente aziendale, sarà\nnecessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata\nnel piano formativo e che possieda competenze adeguate e un livello di\ninquadramento superiore a quello di destinazione dell’apprendista.\n\nIl tutor o il referente aziendale può essere lo stesso imprenditore.\n\n\n\nPiano Formativo Individuale (PFI)\n\n\n\nIl PFI definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il\nprofilo relativo alla qualifica professionale da conseguire e con le conoscenze\ned abilità già possedute dallo stesso.\n\nIl PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione nonché il nome del tutor, ovvero il referente\naziendale.\n\n\n\nRegistrazione della formazione\n\n\n\nLa formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.\nLa registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo\ndel cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso\nsupporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto\nformativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta\nvarrà anche ai fini della attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il\ndatore di lavoro dovrà conservare tutta la documentazione a dimostrazione\ndella avvenuta formazione dell’apprendista.\n\n\n\nLimiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti\n\n\n\nIn conformità alla disciplina dettata dal D.lgs. 167\u002F11, art. 2, comma 3),\nil numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con\ncontratto di apprendistato, direttamente o indirettamente, anche per il tramite\ndelle agenzie di somministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 3) del D.lgs.\n276\u002F03, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate\nin servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non\nabbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che\ncomunque ne abbia un numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero\nnon superiore a 3.\n\nFatte salve specifiche previsioni di legge i lavoratori assunti con\ncontratto di apprendistato sono esclusi, così come previsto dall’art. 7,\ncomma 3) del D.lgs. 167\u002F11, dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e\ncontratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e\nistituti.\n\n\n\nPeriodo transitorio e Commissione Paritetica\n\n\n\nLe Parti confermano che tutti i rapporti di apprendistato di cui al D.lgs.\n276\u002F03 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL,\ncontinuano ad essere regolati dalla disciplina del CCNL previgente. Inoltre\ntale disciplina previgente si applicherà per i nuovi contratti di\napprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione\nprevisto dall’art. 7, comma 7) del D.lgs. 167\u002F11.\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a raggiungere specifici\naccordi con le istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta\napplicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzazione\ndella disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del\nsettore.\n\nA tal fine le Parti si impegnano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del\npresente Accordo, a istituire una Commissione Paritetica, composta da 3\ncomponenti di parte sindacale e 3 componenti di parte datoriale, con il compito\ndi definire, entro il 24 aprile 2012 (data di termine del periodo transitorio\nprevisto dall’art. 7 del D.lgs. 167\u002F11), i profili formativi, le ore di\nformazione e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante in\napplicazione di quanto demandato alla contrattazione collettiva e alla\nbilateralità dalla normativa di legge.\n\nLa Commissione, altresì, potrà definire ed adeguare gli standard\nprofessionali qualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche\ndella normativa in materia di apprendistato.\n\nInoltre, le Parti si danno atto che quanto definito dal presente CCNL,\nnonché quanto definito dalla Commissione Paritetica, esplicherà la propria\nefficacia nei termini di quanto previsto dall’art. 7, comma 7) del D.lgs.\n167\u002F11.\n\n\n\nApprendistato di Alta Formazione e Ricerca\n\n\n\nLe parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità\nad eventuali sperimentazioni che il Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali, le Università, le altre Istituzioni Formative o le singole Regioni e\nProvincie intendano promuovere nell’ambito dell’apprendistato in percorsi\ndi alta formazione e di ricerca.\n\nLe Parti, inoltre, convengono che l’apprendistato di alta formazione e\nricerca sarà attuato in applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del\nD.lgs. 167\u002F11, nonché delle disposizioni di cui all’art. 21 (Apprendistato\nprofessionalizzante) del presente CCNL.\n\n\n\nAssunzione\n\n\n\nNella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’art. 2 del\nCCNL, saranno precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di\napprendistato, la progressione secondo quanto previsto dal presente contratto e\nla categoria di destinazione.\n\nAlla lettera di assunzione verrà allegato il Piano Formativo Individuale\n(PFI).\n\n\n\nInquadramento e retribuzione\n\n\n\nLa retribuzione, corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore,\nsarà così determinata:\n\n\n\niter per i livv. 3), 4), 4S), 5), 5S), 6), 7) e 7S):\n\n\n\n-nel 1° periodo di apprendistato professionalizzante: 2 livelli di\ninquadramento sotto quello di destinazione;\n\n-nel 2° periodo di apprendistato professionalizzante: 1 livello di\ninquadramento sotto quello di destinazione;\n\n\n\niter per il 2° livello di inquadramento:\n\n\n\n- il periodo di apprendistato professionalizzante è da esplicarsi\n\nnel 1° livello di inquadramento.\n\n\n\nPer poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le\nimprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui\ncontratto di apprendistato si sia compiuto nei 18 mesi precedenti.\n\nLe imprese che hanno un organico fino a 15 lavoratori dipendenti a tempo\nindeterminato per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato\nprofessionalizzante devono aver trasformato a tempo indeterminato almeno il 50%\ndei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia\nterminato nei 18 mesi precedenti.\n\nA tali fini non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di\napprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del\nperiodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano\nmantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso\ndel suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\n\n\nTrattamento di malattia e infortunio\n\n\n\nPer quanto riguarda il trattamento economico per infortunio e malattia\ndell’apprendista non in prova, le aziende dovranno sopportare oneri\ncorrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dall’art. 35 del\npresente CCNL.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"pensionfund","Art. 75 - Previdenza complementare Le Pa","Art. 75 - Previdenza complementare\n\n\n\nLe Parti, in coerenza con la determinazione a suo tempo assunta, diretta ad\nassicurare ai lavoratori dei settori della industria cineaudiovisiva la\npossibile fruizione, a carattere volontario, di prestazione di previdenza\ncomplementare, convengono di realizzare l’obiettivo indicato mediante\nadesione al Fondo Nazionale Pensione Complementare BYBLOS avendo\npreliminarmente acquisito il parere favorevole da parte dei soggetti istitutivi\ndel Fondo predetto.\n\nL’accordo istitutivo di BYBLOS, Fondo Nazionale Pensione Complementare è\nriportato in appendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.\n\n\n\na)\n\nSaranno destinatari e soci del Fondo di previdenza complementare tutti i\nlavoratori, quadri, impiegati e operai, non in prova, dipendenti con contratto\na tempo indeterminato e determinato (pari o superiore a 6 mesi presso la stessa\nimpresa nell’arco dell’anno solare).\n\n\n\nb)\n\nL’adesione al Fondo comporterà, per i comparti disciplinati dal presente\ncontratto, una contribuzione a carico del datore di lavoro pari all’1% della\nretribuzione contrattuale annua (paga tabellare, aumenti periodici di\nanzianità, EDR, EAR, 13a e 14a mensilità).\n\n\n\nc)\n\nPer i lavoratori di prima occupazione, assunti dopo il 28 aprile 1993, è\nprevista l’integrale destinazione del TFR maturando nell’anno.\n\n\n\nd)\n\nQuota del TFR pari al 27% del trattamento di fine rapporto maturando per\ntutti i lavoratori non definiti dal punto c).",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"trainingprogrammes","Art. 69 - Formazione e aggiornamento pro","Art. 69 - Formazione e aggiornamento professionale\n\n\n\nLe finalità della formazione e dell’aggiornamento professionale sono\nquelle di consentire ai lavoratori di conseguire professionalità attinenti ai\nprocessi di adeguamento strutturale che interessano il settore cineaudiovisivo\ne fornire i necessari supporti formativi finalizzati anche a favorire relazioni\nsindacali partecipative e una coerente azione contrattuale ai diversi livelli\ndi competenza.\n\nPer il perseguimento delle finalità in materia di formazione e\naggiornamento professionale, le Parti dichiarano di avvalersi di ASFOR Cinema,\nOrganismo bilaterale presso l’ANICA a livello nazionale per la formazione e\nl’aggiornamento professionale, costituito da 18 componenti, 9 in\nrappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori e altrettanti di espressione\ndatoriale.\n\nL’Organismo bilaterale per la formazione e l’aggiornamento\nprofessionale, oltre al compito di individuare i fabbisogni formativi e di\nvalutare le linee di intervento più appropriate, ha la funzione di mantenere e\nsviluppare rapporti sistematici con le Istituzioni preposte alla formazione in\nsenso lato, per promuovere il miglior collegamento tra sistema produttivo e\nsistema formativo, inteso come insieme di istruzione scolastica, universitaria,\nricerca, formazione.\n\nNell’indicato contesto saranno curati interventi di interlocuzione anche\nnei confronti dei Fondi interprofessionali di cui all’art. 118 della legge n.\n388\u002F2000, tenuto conto di quanto previsto nell’Accordo interconfederale del\n28 febbraio 2018 fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL in materia di formazione,\nper assicurare ai settori della industria cineaudiovisiva e dello spettacolo in\ngenerale una adeguata rappresentazione dei reali fabbisogni in tema di\nformazione e aggiornamento professionale, per il possibile reperimento di ogni\nutile misura di sostegno.\n\nLe Parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi\ninterconfederali in materia di formazione, nonché nella normativa di legge\nriguardanti anche i lavoratori apprendisti in merito alla formazione, ritengono\nche nell'attuale fase di riassetto e riorganizzazione industriale,\ncaratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla\nesigenza di valorizzare le risorse umane e da una evoluzione del sistema di\nrelazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione\nassumano un ruolo di particolare rilevanza per assecondare la crescita e lo\nsviluppo delle professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro.\n\nA tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità\nderivanti da norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto\nnazionale, le Parti convengono che la formazione debba perseguite in\nparticolare le finalità di:\n\n\n\n-contribuire a un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro attraverso\nopportuni raccordi tra fasi di addestramento e concrete esperienze\nlavorative;\n\n-favorire l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo\nai lavoratori di acquisite nuove e diverse professionalità, indotte dalle\nmutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative, nonché per\naccedete a nuovi sbocchi occupazionali.\n\n\n\nPer consentire il raggiungimento di tali finalità le Parti convengono sulla\nutilità di:\n\n\n\n-promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative atte a sostenere le\nesigenze del settore dell'industria cineaudiovisiva;\n\n-individuare specifiche proposte da portare alla attenzione delle\nistituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle\ncaratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli\ninterventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari,\nnonché la messa a disposizione delle risorse conseguenti, a livello nazionale\ne comunitario, per consentire al sistema produttivo del settore di rispondere\ntempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.\n\nL'utilizzazione delle risorse esterne per il finanziamento delle iniziative\nformative deve sostenere in maniera significativa i costi della formazione\nprofessionale;\n\n- prevedere la possibile predisposizione di progetti di formazione, anche\nsulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale,\nnonché di studi e ricerche per:\n\n\n\n*approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica,\nevoluzione di processo e delle strutture produttive, da un lato, ed esigenze\nformative, dall'altro;\n\n*valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare l'incontro tra\ndomanda e offerta di lavoro e consentire una migliore funzionalità\nnell'impiego dei lavoratori;\n\n*elaborare linee-guida per progetti formativi, che le Parti potranno\npresentare agli Organismi pubblici competenti per l'adozione di adeguate\niniziative in materia di formazione professionale che interessino il\nsettore;\n\n*valutare possibili interventi sul versante della formazione con riferimento\nalle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla\nsicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 81\u002F08;\n\n*per le azioni positive per le pari opportunità, le Parti convengono sulla\nopportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla\npromozione di azioni positive in favore del personale femminile, mediante la\ncostituzione di un’apposita sezione nell'ambito dell'Osservatorio\nnazionale.\n\n\n\nTali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in\nrelazione alle raccomandazioni della UE e alla legislazione nazionale, schemi\ndi progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove\nconcordemente definiti a livello nazionale, sono considerati “progetti\nconvenuti con le Organizzazioni sindacali”. L'eventuale loro utilizzo da\nparte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti\ndalle vigenti disposizioni di legge in materia.\n\nLe Parti promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza\ndei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei\nprogrammi applicati;\n\n-approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai\nlavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e\norganizzativi. A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti\na:\n\n\n\n*migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento\ndei giovani attraverso strumenti appropriati, quali il contratto a tempo\ndeterminato, il contratto di lavoro temporaneo, il lavoro a tempo parziale, i\ntirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano\nla realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;\n\n*recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli,\nattraverso iniziative mirate di qualificazione e\u002Fo riqualificazione\nprofessionale;\n\n*studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione\nprofessionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del\nlavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di favorirne le\nutili collocazioni in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini,\ncompatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle\naziende.\n\n\n\nConsiderata la particolare competenza delle Regioni in materia di\nformazione, le Parti invitano le proprie strutture ad attivare e sviluppare il\nconfronto nelle sedi regionali competenti, al fine di realizzare opportuni\nraccordi e convergenze tra le rispettive iniziative.\n\nA livello aziendale le Direzioni delle imprese segnaleranno alle RSU le\neventuali esigenze formative indotte dall'inserimento di giovani, nonché dai\nprocessi di riorganizzazione\u002Fristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed\norganizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative. Sulle\ntematiche suindicate, le parti interessate procederanno ad una valutazione\ncongiunta.\n\nInoltre, le Direzioni aziendali informeranno le RSU circa il numero dei\ncorsi di formazione realizzati nell'anno precedente il numero dei partecipanti\ne la tipologia dei corsi.\n\nLe aziende consulteranno i rappresentanti per la sicurezza per la\npredisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza,\nsecondo le previsioni legislative.\n\nIn merito alla formazione esterna degli apprendisti, verrà fatto\nriferimento ai programmi e ai percorsi didattici che saranno convenuti a\nlivello nazionale.\n\nIn occasione di avviamenti di lavoratori disabili o invalidi effettuati ai\nsensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e RSU\nverificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e\nutilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di\ncorsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati\ndalle Regioni.\n\n\n\nArt. 70 - Organismo Bilaterale per la Formazione “ASFOR Cinema”\n\n\n\nLe Parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste\nnella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di\nsviluppo e riorientamento delle competenze, confermano ASFOR Cinema quale\nOrganismo Bilaterale per la Formazione dell'intera filiera del\ncineaudiovisivo.\n\nLe Parti convengono che, per il suo funzionamento, l'Organismo sarà\nfinanziato dalle Aziende che applicano il presente CCNL, con un contributo\ndello 0,2% del minimo tabellare per ciascun dipendente e per ogni mese solare\ndi vigenza del CCNL.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"trainingfund","Le Parti convengono che, per il suo funz","Le Parti convengono che, per il suo funzionamento, l'Organismo sarà\nfinanziato dalle Aziende che applicano il presente CCNL, con un contributo\ndello 0,2% del minimo tabellare per ciascun dipendente e per ogni mese solare\ndi vigenza del CCNL.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"disabilityfund","Art. 62 - Lavoratori disabili Le aziende","Art. 62 - Lavoratori disabili\n\n\n\nLe aziende si adopereranno, nell'ambito delle proprie possibilità\ntecnico-organizzative, per dare idonea soluzione al problema dell'inserimento\nnelle proprie strutture dei lavoratori disabili avviati obbligatoriamente ai\nsensi delle leggi nn. 482\u002F1968 e 68\u002F1999.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"contracttrial","Art. 4 - Periodo di prova L'assunzione i","Art. 4 - Periodo di prova\n\n\n\nL'assunzione in servizio dei lavoratori avviene con un periodo di prova di\nlavoro effettivamente prestato non superiore a: 5 mesi per i lavoratori dei\nlivv. 7S), 7) e 6); 3 mesi per i lavoratori dei livv. 5S) e 5); 2 mesi per i\nlavoratori dei livv. 4S), 4), 3) e 2); 1 mese per i lavoratori del liv. 1).\n\nNel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può\navvenire in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle Parti senza\nobbligo di preavviso, ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva\ndelle ferie, dei ratei di 13a e 14a mensilità e dei ratei del trattamento di\nfine rapporto.\n\nDurante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la\nretribuzione corrispondente al livello cui è stato assunto.\n\nScaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione\ndel lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal\n1° giorno dell'assunzione.\n\nLa durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e\nnon è ammessa né la proroga né la rinnovazione.\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e\nobblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia\ndiversamente disposto.\n\nNel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia,\nil lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia\nin grado di riprendere servizio entro 5 giorni lavorativi. Durante il periodo\ndi interruzione del periodo di prova per malattia non decorrerà né il\ntrattamento economico, né l'anzianità di servizio.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"contracttrialperiod","L'assunzione in servizio dei lavoratori ","L'assunzione in servizio dei lavoratori avviene con un periodo di prova di\nlavoro effettivamente prestato non superiore a: 5 mesi per i lavoratori dei\nlivv. 7S), 7) e 6); 3 mesi per i lavoratori dei livv. 5S) e 5); 2 mesi per i\nlavoratori dei livv. 4S), 4), 3) e 2); 1 mese per i lavoratori del liv. 1).",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"contractseverancepay","Art. 54 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 54 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore sarà\ncorrisposto un trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla\nlegge 29 maggio 1982 n. 297 per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 in\npoi.\n\nFerme restando le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 anche\nagli effetti della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto e in\nattuazione delle stesse, gli elementi della retribuzione annua da prendere a\nbase per la determinazione della quota di cui all'art. 1 della legge predetta,\nche ha modificato l'art. 2120 c.c., è quella composta esclusivamente dai\nseguenti elementi: minimo retributivo; aumenti periodici di anzianità; aumenti\ndi merito e altre erogazioni corrisposte in via continuativa che siano di\nammontare determinato e in quanto espressamente computabili; 13a e 14a\nmensilità.\n\nPer l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 si fa riferimento alle\ndisposizioni contrattuali in materia di indennità di anzianità, nelle misure\nstabilite dagli accordi particolari di settore.\n\nAi fini del computo dell'indennità di anzianità, le frazioni di anno si\ncomputano per 12simi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno\nconsiderate come mese intero di servizio prestato.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"tempagency","Art. 22 - Contratto di somministrazione ","Art. 22 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato\n\n\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere\ndefinito, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti\nfattispecie:\n\n\n\na)aumento temporaneo delle attività;\n\nb)sostituzione temporanea, non superiore a tre mesi, per il reperimento di\nun altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione lavorativa resasi\nvacante;\n\nc)temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.\n\n\n\nResta inteso che nei casi definiti dalle fattispecie a) b) di\nsomministrazione di lavoro il periodo iniziale della missione potrà essere\nprorogato fino all’esaurirsi delle causali che lo hanno posto in essere.\n\nI lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato\nper le fattispecie sopraindicate non potranno superare in media annua l’8%\ndei contratti a tempo indeterminato in atto nella impresa.\n\nIn sede aziendale sulle fattispecie suindicate, con accordo tra la Direzione\ne le RSU o in mancanza di quest’ultima con le OO.SS. territoriali di\ncategoria, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino\nal 12%.\n\nSono comunque consentiti, ai titoli di cui sopra, 5 contratti di\nsomministrazione a tempo determinato.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti prendono atto che, nelle more della redazione del presente CCNL,\nsono intervenuti sia il D.lgs. n. 87\u002F2018 convertito con legge n. 96 del 9\nagosto 2018, sia il “Protocollo di accordo per la regolamentazione del lavoro\na tempo determinato e del lavoro autonomo nel settore del cinema e\ndell’audiovisivo”. Le Parti concordano, quindi, nell’adeguarsi alla nuova\ndisciplina, così come derogata dal suddetto protocollo.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"maxsicknesspay","Nel caso di interruzione del servizio pe","Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul\nlavoro, sempre che non sia causato da eventi gravemente colposi compiuti dal\nlavoratore (esempio: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza etc.), al\nlavoratore non in prova spetta la conservazione del posto per 12 mesi e il\nseguente trattamento:\n\n\n\nAnzianità di servizio e trattamento economico:\n\n\n\n1) non superiore a 5 anni: 3 mesi a retribuzione intera e 3 dimezzata\n\n2) da 5 a 10 anni: 5 mesi a retribuzione intera e 4 dimezzata\n\n3) superiore a 10 anni: 8 mesi a retribuzione intera e 4 dimezzata",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdays","Anzianità di servizio e trattamento econ","Anzianità di servizio e trattamento economico:\n\n\n\n1) non superiore a 5 anni: 3 mesi a retribuzione intera e 3 dimezzata\n\n2) da 5 a 10 anni: 5 mesi a retribuzione intera e 4 dimezzata\n\n3) superiore a 10 anni: 8 mesi a retribuzione intera e 4 dimezzata",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"longtermillness","Nella ipotesi di malattie di particolare","Nella ipotesi di malattie di particolare gravità, clinicamente documentata,\nal lavoratore interessato, alla conclusione del periodo di comporto, sarà\nconcesso, dietro richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita della\ndurata massima di 6 mesi.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"disabilitypay","Art. 34 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 34 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\n\n\n\nIn materia si richiamano le disposizioni di legge sia per quanto concerne\ngli obblighi di assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi\nassicurativi.\n\nL'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività\nlavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio\nsuperiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto\nsoccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\nQualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga\nattribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte\nnell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore\ndiretto perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.\n\nPer il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovrà\nattenersi alle istruzioni previste nell'articolo relativo al trattamento di\nmalattia e infortunio non sul lavoro.\n\nNei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda\nconserverà al lavoratore il posto sino alla guarigione clinica comprovata, o,\nper i lavoratori assunti con contratto a termine, fino alla scadenza del\ntermine, e corrisponderà l'intera retribuzione per il detto periodo con\ndeduzione di quanto egli abbia diritto a percepire dall'istituto assicuratore\ncontro gli infortuni, a titolo di indennità temporanea.\n\nAl termine del periodo della invalidità temporanea, come anche al termine\ndel periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore\ndal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla\nDirezione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa\ndel lavoro.\n\nI lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera\ndi assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono\nessere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni\ndell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"healthcareaccess","Art. 76 - Assistenza Sanitaria Integrati","Art. 76 - Assistenza Sanitaria Integrativa\n\n\n\nLe Parti concordano di prevedere una forma di assistenza sanitaria\nintegrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del\npresente contratto.\n\nA tal fine le Parti individueranno il Fondo dì riferimento per le imprese e\ni lavoratori del settore, cui saranno iscritti tutti i lavoratori a tempo\nindeterminato al superamento del periodo di prova, e il relativo costo pro\ndipendente sarà integralmente a carico della azienda, che verserà un\ncontributo non inferiore ad € 120,00 annuali.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"protectiveclothing","Art. 8 - Abiti di lavoro Ai lavoratori a","Art. 8 - Abiti di lavoro\n\n\n\nAi lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al\nvestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle\naziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più\nall'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre\nle lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare\nl'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del\nlavoro.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"hivpolicy","Per i lavoratori soggetti alle visite pe","Per i lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge per coloro che\nsaranno sottoposti agli accertamenti medici specifici di cui sopra viene\nistituito il libretto sanitario e di rischio individuale.\n\nL'individuazione dei lavoratori soggetti alle visite periodiche di legge\navverrà in sede aziendale tra la Direzione e la RSU.\n\nIn tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:\n\n\n\n1)visite di assunzione;\n\n2) visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge o ai sensi\ndi quanto sopra convenuto;\n\n3) visita di idoneità compiuta da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma\n3) della legge 300\u002F1970;\n\n4) gli infortuni e le malattie professionali.\n\n\n\nIl libretto sanitario di rischio sarà compilato a cura dell'azienda e\npotrà essere consultato dal lavoratore interessato.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"paidmaternityleave","Art. 36 - Tutela della maternità e della","Art. 36 - Tutela della maternità e della paternità\n\n\n\nLe Parti dichiarano che in tema di tutela della maternità e paternità\nverrà applicata la normativa vigente.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"educationtuition","Pacchetto Welfare Le Parti concordano ch","Pacchetto Welfare\n\n\n\nLe Parti concordano che i dipendenti possano richiedere su base volontaria\nl'erogazione del “pacchetto welfare” per l'acquisto delle tipologie di\nservizi prescelte dal lavoratore e indicate nell'art. 51 del TUIR come previsto\ndalla vigente normativa in materia, a titolo esemplificativo e non\nesaustivo.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      beneficiari\n\n        dei servizi welfare\n\n        \n        \n      \n      tipologie\n\n        di servizi welfare\n      \n      limiti di spesa\n\n        previsti dalla normativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - rimborso rette di iscrizione\n\n        ad asili nido, scuole materne, \n\n        primarie, secondarie, università\n\n        e master\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        senza limiti di spesa\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - rimborso campus e vacanze studio\n\n        - rimborso testi scolastici\n\n        - rimborsi costi per mense\n\n        scolastiche e prescolastiche\n\n        - rimborso spese per case di cura\n\n        e badanti anziani non autosufficienti\n\n        - rimborsi interessi pagati su mutuo casa,\n\n        prestiti e finanziamenti\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        in favore del dipendente\n\n        e dei suoi familiari a carico\n      \n      - spese sanitarie\n\n        - polizza integrativa sanitaria\n\n        - spese assistenza disabili\n\n        - voucher per check-up medici \n\n        e odontoiatrici\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        entro il limite annuale\n\n        di € 3.614,00",{"bindId":138,"name":135,"text":139},"healthinsurancerelatives","Pacchetto Welfare\n\n\n\nLe Parti concordano che i dipendenti possano richiedere su base volontaria\nl'erogazione del “pacchetto welfare” per l'acquisto delle tipologie di\nservizi prescelte dal lavoratore e indicate nell'art. 51 del TUIR come previsto\ndalla vigente normativa in materia, a titolo esemplificativo e non\nesaustivo.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      beneficiari\n\n        dei servizi welfare\n\n        \n        \n      \n      tipologie\n\n        di servizi welfare\n      \n      limiti di spesa\n\n        previsti dalla normativa\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - rimborso rette di iscrizione\n\n        ad asili nido, scuole materne, \n\n        primarie, secondarie, università\n\n        e master\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        senza limiti di spesa\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      - rimborso campus e vacanze studio\n\n        - rimborso testi scolastici\n\n        - rimborsi costi per mense\n\n        scolastiche e prescolastiche\n\n        - rimborso spese per case di cura\n\n        e badanti anziani non autosufficienti\n\n        - rimborsi interessi pagati su mutuo casa,\n\n        prestiti e finanziamenti\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        in favore del dipendente\n\n        e dei suoi familiari a carico\n      \n      - spese sanitarie\n\n        - polizza integrativa sanitaria\n\n        - spese assistenza disabili\n\n        - voucher per check-up medici \n\n        e odontoiatrici",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"equalitymonitoring","Art. 61 - Pari opportunità Le Parti conv","Art. 61 - Pari opportunità\n\n\n\nLe Parti convengono di istituire una Commissione nazionale paritetica\ncostituita da 6 componenti, 3 indicati dall’ANICA e 3 nominati da SLC-CGIL,\nFISTel-CISL e UILCOM-UIL che per i propri studi si avvarrà anche dei dati\nconoscitivi prodotti dall’Osservatorio nazionale.\n\nLa Commissione avrà i seguenti compiti:\n\n\n\n-analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore;\n\n-promuovere interventi per facilitare il rientro in servizio delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e salvaguardarne la\nprofessionalità;\n\n-promuovere iniziative di tutela della dignità delle donne nell’ambiente\ndi lavoro in coerenza con i principi comunitari.\n\n\n\nLa Commissione si riunirà di norma con cadenza semestrale, o su richiesta\ncongiunta delle Parti. In tale occasione si prenderà atto degli sviluppi delle\nazioni\u002Fstudi effettuati.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"violence","Art. 43 - Molestie sessuali e stalking C","Art. 43 - Molestie sessuali e stalking\n\n\n\nCon il presente contratto viene recepita la disciplina relativa a\n“Molestie e molestie sessuali” presente nel Codice delle pari opportunità\ntra uomo e donna come modificato dalla Legge di Bilancio (legge 205\u002F2017, art.\n1, comma 218) riconoscendo più ampie tutele alle lavoratrici e ai lavoratori\nche denunciano discriminazioni per molestia o molestia sessuale.\n\nPertanto la suddetta disciplina si considera richiamata integralmente nel\npresente contratto anche relativamente al profilo sanzionatorio.\n\nLe Parti condannano altresì qualsiasi comportamento persecutorio e\nvessatorio sul luogo di lavoro che comprenda molestie e minacce tali da\ncagionare gravi stati di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato\ntimore per l’incolumità propria o altrui ovvero da costringere il soggetto\nad alterare le proprie abitudini di vita.\n\nSalvo eventuali profili penali, la sanzione minima prevista per tali\ncomportamenti è la sospensione.",{"bindId":149,"name":146,"text":147},"sexualhar",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"eqpromotion","*per le azioni positive per le pari oppo","*per le azioni positive per le pari opportunità, le Parti convengono sulla\nopportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla\npromozione di azioni positive in favore del personale femminile, mediante la\ncostituzione di un’apposita sezione nell'ambito dell'Osservatorio\nnazionale.",{"bindId":155,"name":152,"text":153},"eqtraining",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"hourspday_select","Art. 14 - Orario di lavoro Si conviene c","Art. 14 - Orario di lavoro\n\n\n\nSi conviene che l'orario di lavoro contrattuale di lavoro è di 40 ore\nsettimanali, fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è\nquella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.\n\nL'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma\nuniformemente su 5 giorni, salvo particolari esigenze organizzative aziendali o\ndi singole unità produttive, previo incontro informativo con le rappresentanze\nsindacali. Restano salvaguardate le situazioni in atto.",{"bindId":161,"name":158,"text":159},"hourspweek_select",{"bindId":163,"name":158,"text":159},"dayspweek_select",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"PAIDLEAV_trigger","Art. 31 - Ferie Per la disciplina delle ","Art. 31 - Ferie\n\n\n\nPer la disciplina delle ferie le Parti dichiarano che verranno applicate le\ndisposizioni contenute nel D.lgs. 66\u002F03 e successive modifiche.\n\nI lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con\ncorresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24\ngiorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6\ngiorni lavorativi. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5\ngiorni, i gironi lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno,\nsia agli effetti del computo del periodo di ferie, che agli effetti della\nretribuzione relativa. I giorni festivi di cui all’art. __ (Giorni festivi)\nche ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come\nferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca\nsarà tenuto conto da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze di\nservizio, degli eventuali desideri dei lavoratori. Eventuali periodi di\nchiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto a livello\naziendale ovvero di unità organizzativa interessata con le RSU\u002FRSA.\n\nLe ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza.\nIn ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore\na 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore.\n\nIl lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al\ntrattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti\ngiorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo\noppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro\nl’anno.\n\nIn caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile\nil godimento delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilità\nderivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue\nfino alle quattro settimane saranno fruite entro i 24 mesi successivi al\ntermine dell'anno di maturazione.\n\nNello stabilire i periodi di ferie si terrà conto che, nei periodi di\nmaggiore domanda di servizio l’aliquota di personale contemporaneamente in\nferie in quelle aree di attività ove si verifichi tale maggiore domanda,\nrisulti contenuta in relazione alle necessità di espletamento del servizio\nmedesimo. A livello aziendale le Parti procederanno alla definizione per dette\naree del numero massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi\ndell’anno.\n\nAl lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato 1\u002F12\ndel periodo feriale di cui al comma 1). La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze\nnon valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di\nlavoro, nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura\nmaggiore a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione\ncorrispondente.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. La\nrisoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la\ndecadenza del diritto alle ferie, e pertanto, in tal caso, al lavoratore\nspetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite.\n\nNon possono essere concesse ferie per i periodi inferiori alla giornata.\n\nIl decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una\nmalattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in\ncasa di cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al\nrecupero psicofisico regolarmente prescritto.\n\nL’effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva\ntempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni\naltro adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini\ndell’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità\nprevisti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia\nstato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie\nda recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al\ntermine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se\nsuccessivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore\nfruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nNel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e\nstampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per\noltre 3 mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura\nprevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente\nservizio in camera oscura per oltre 6 mesi beneficeranno di 2 giorni di ferie\nin aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori.\n\nAi fini di cui sopra non si intendono “camere oscure” quei luoghi di\nlavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"bankholidays1","Art. 28 - Festività Agli effetti della l","Art. 28 - Festività\n\n\n\nAgli effetti della legge 22 febbraio 1934 n. 370 sono considerati giorni\nfestivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale diversi dalla\ndomenica.\n\nAgli effetti della legge 27 maggio 1949 n. 260, della legge 5 marzo 1977 n.\n54 e del DPR 28 dicembre 1985 n. 792 sono considerati giorni festivi:\n\n\n\nA)\n\nle festività del 25 aprile (anniversario della Liberazione), del 1° maggio\n(festa dei Lavoratori) e del 2 giugno (festa della Repubblica);\n\n\n\nB)\n\nle festività di cui appresso:\n\n\n\n1) Capodanno (1° gennaio)\n\n2) Epifania del Signore (6 gennaio)\n\n3) Pasqua (mobile)\n\n4) lunedì di Pasqua\n\n5) il giorno del S. Patrono (SS. Pietro e Paolo per il comune\n\ndi Roma, 29 giugno);\n\n6) Assunzione di M.V. (15 agosto)\n\n7) Ognissanti (1° novembre)\n\n8) Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n9) Natale (25 dicembre)\n\n10) S. Stefano (26 dicembre)\n\n\n\nC)\n\nIn applicazione di quanto previsto dalla legge n. 148\u002F2011, art. 1, comma\n24) sono stabilite annualmente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri\nda emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, le date in cui ricorrono\nle festività introdotte con legge dello Stato (escluse quelle oggetto di\naccordo con la Santa Sede), le celebrazioni nazionali e le festività dei SS.\nPatroni ad esclusione del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.\n\nLe Parti confermano che la giornata del 16 agosto (S. Rocco) è festiva.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"schedulesrestpw","Art. 7 - Riposo settimanale Come previst","Art. 7 - Riposo settimanale\n\n\n\nCome previsto dalla legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della\nsettimana a una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la\ndomenica.\n\nIn considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può\nrichiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo\nsettimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva.\n\nIl lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione\ndell'art. 14 del Testo Unificato e degli articoli sulle percentuali di\nmaggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli\naccordi particolari di settore.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 64 - Permessi per cariche sindacali","Art. 64 - Permessi per cariche sindacali, provinciali e nazionali\n\n\n\nA lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni\nsindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e\ndei Sindacati nazionali e provinciali potranno essere concessi brevi permessi\nretribuiti per il disimpegno delle loro mansioni quando il permesso venga\nespressamente richiesto per iscritto dai lavoratori interessati per il tramite\ndelle OO.SS. cui essi appartengono.\n\nIl limite massimo di tali permessi sarà di 8 ore mensili cumulabili\nbimestralmente.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti (con\nl'indicazione della Azienda presso cui sono occupati i lavoratori interessati)\nall'ANICA, che provvederanno a darne comunicazione alle aziende cui il\nlavoratore appartiene.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"SENIOR_trigger","Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 30 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nA decorrere dal 1° marzo 1980 il lavoratore, per ogni biennio di effettivo\nservizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per\ntale il complesso industriale facente capo alla stessa società) ha diritto ad\navere corrisposto, a titolo di aumento periodico di anzianità, un aumento\nretributivo in cifra fissa pari a:\n\n\n\nliv. 1): € 11,36\n\nliv. 2): 11,88\n\nliv. 3): 12,65\n\nliv. 4): 13,17\n\nliv. 5): 14,72\n\nliv. 6B): 16,27\n\nliv. 6A): 18,08\n\n\n\nIl numero massimo maturabile di aumenti periodici di anzianità è 5.\n\nPer gli impiegati e gli intermedi in forza con tale qualifica alla data del\n13 febbraio 1980 resta in vigore, fermi rimanendo gli importi di cui sopra, il\nnumero di aumenti periodici di anzianità biennali previsti dalle precedenti\nregolamentazioni contrattuali ivi compresi, pertanto, gli aumenti già maturati\nprima di tale data.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 1983 il valore degli aumenti periodici di\nanzianità verrà incrementato, per gli aumenti maturati da tale data in poi,\ndi € 1,29 ciascuno. Pertanto i nuovi importi, a decorrere dal 1° gennaio\n1983, saranno i seguenti:\n\n\n\nliv. 1): € 12,65\n\nliv. 2): 13,17\n\nliv. 3): 13,94\n\nliv. 4): 14,46\n\nliv. 5): 16,01\n\nliv. 5S): 16,79\n\nliv. 6): 17,56\n\nliv. 7): 19,37\n\nliv. 7S): 20,17\n\n\n\nGli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo\na quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nIn caso di passaggio a livello di grado superiore sarà mantenuto al\nlavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nei livelli di\nprovenienza.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nconsiderata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova\ncategoria.\n\n\n\nNota a verbale 1)\n\n\n\nPer gli operai in forza alla data del 1° marzo 1980, ai fini della\nerogazione del 1° aumento biennale periodico derivante dalla istituzione del\nnuovo regime, si tiene conto dell'anzianità in corso di maturazione secondo\nquando previsto dal CCNL 26 giugno 1976. Per gli operai che hanno già maturato\ntutti gli aumenti biennali periodici nelle diverse percentuali previste dalla\nvecchia normativa alla data del 30 settembre 1979, la data di decorrenza per la\nmaturazione del primo dei 5 aumenti biennali nuovi in cifra è quella del 1°\nottobre 1979.\n\nPer ogni impiegato e intermedio la data di decorrenza per la maturazione\ndegli aumenti biennali periodici secondo il nuovo regime coinciderà per ogni\nsingolo impiegato o intermedio con la decorrenza della data di maturazione\ndell'aumento biennale successivo all'ultimo già maturato previsto dal\nprecedente regime. Gli aumenti biennali periodici maturati fino al 1° marzo\n1980 sono congelati in cifra e costituiscono apposito elemento retributivo sul\nquale potranno essere effettuati assorbimenti degli incrementi dei minimi\ncontrattuali a titolo di riparametrazione.\n\nSia sugli aumenti biennali periodici già maturati, sia su quelli che\nmatureranno con il nuovo regime non sarà più effettuato il ricalcolo sulla ex\ncontingenza.\n\n\n\nNota a verbale 2)\n\n\n\nQuanto previsto dal presente articolo ha avuto decorrenza dal 1° marzo\n1980, ferma restando fino a tale data la precedente normativa in vigore\nprevista dal CCNL 23 giugno 1976.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"longserviceallowancetype","A decorrere dal 1° gennaio 1983 il valor","A decorrere dal 1° gennaio 1983 il valore degli aumenti periodici di\nanzianità verrà incrementato, per gli aumenti maturati da tale data in poi,\ndi € 1,29 ciascuno. Pertanto i nuovi importi, a decorrere dal 1° gennaio\n1983, saranno i seguenti:\n\n\n\nliv. 1): € 12,65\n\nliv. 2): 13,17\n\nliv. 3): 13,94\n\nliv. 4): 14,46\n\nliv. 5): 16,01\n\nliv. 5S): 16,79\n\nliv. 6): 17,56\n\nliv. 7): 19,37\n\nliv. 7S): 20,17",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"mealvouchers","Negli stabilimenti sprovvisti di mensa a","Negli stabilimenti sprovvisti di mensa aziendale e in quelli in cui la mensa\nstessa non funziona durante la pausa, al lavoratore spetterà il cestino.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"ONCERISE2_trigger","Art. 27 - Quattordicesima mensilità L'az","Art. 27 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\nL'azienda corrisponderà ai lavoratori, fra il 1° giugno e il 31 luglio di\nogni anno, e comunque prima del godimento delle ferie annuali, una 14a\nmensilità ragguagliata alla intera retribuzione mensile di fatto percepita dal\nlavoratore stesso.\n\nIn caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno il\nlavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 14a mensilità quanti\nsono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\n\nIl periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui al\ncomma che precede.\n\nLe frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero\ndi servizio.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"ONCERISE_trigger","Art. 26 - Gratifica natalizia o 13a mens","Art. 26 - Gratifica natalizia o 13a mensilità\n\n\n\nA norma di quanto stabilito dall’art. 17 dell'Accordo interconfederale 27\nottobre 1946 l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore in servizio in\noccasione della ricorrenza natalizia, una gratifica natalizia o 13a mensilità\ndi importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dal\nlavoratore stesso.\n\nLa corresponsione della intera gratifica natalizia o 13a mensilità avverrà\nentro e non oltre il 20 dicembre.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi della gratifica natalizia\nper quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.\n\nLe frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero\ndi servizio.\n\nIl periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui\nsopra.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"OVERTIME_trigger","Percentuali di maggiorazione per lavoro ","Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno\n\ne festivo\n\n\n\n- lavoro notturno: 25%\n\n- lavoro straordinario diurno: 35%\n\n- lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%\n\n- lavoro straordinario notturno: 60%\n\n- lavoro festivo normale: 60%\n\n- lavoro straordinario festivo: 70%\n\n- lavoro straordinario notturno festivo: 80%",{"bindId":205,"name":202,"text":206},"NOCTPREM_trigger","Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno\n\ne festivo\n\n\n\n- lavoro notturno: 25%",{"bindId":208,"name":202,"text":203},"sundayallowancetype",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"WAGES_determined","Art. 24 - Elementi della retribuzione Gl","Art. 24 - Elementi della retribuzione\n\n\n\nGli elementi della retribuzione mensile sono i seguenti:\n\n\n\n1) stipendio o paga mensile;\n\n2) aumenti periodici di anzianità;\n\n3)eventuali superminimi e compensi corrisposti a carattere continuativo.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti hanno convenuto di effettuare con decorrenza 30 giugno 2009 il\nconglobamento nei minimi contrattuali (fermi restando gli attuali parametri)\ndegli importi relativi alla indennità di contingenza, all’EDR e all’EAR\ncontrattuali.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"funeralpay","Art. 46 - Indennità in caso di morte Al ","Art. 46 - Indennità in caso di morte\n\n\n\nAl riguardo dispongono le norme del Codice Civile (art. 2122) che\ndisciplinano la materia.\n\nIn base a dette norme nel caso di morte del lavoratore, l'indennità\nsostitutiva del preavviso e il TFR previsti dalla corrispondente\nregolamentazione saranno liquidati agli aventi diritto secondo le vigenti norme\ndi legge.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl-per-i-dipendenti-dell-industria-cineaudiovisiva-2018-2021 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-01-18\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-01-18\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Informatica e attività connesse\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Divertimento, cultura, sport\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SLC - Sindacato Lavoratori Comunicazione, FISTEL - Federazione dello spettacolo, informazione e telecomunicazioni, UIL COMUNICAZIONE - Unione Italiana Lavoratori Comunicazione\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;24.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa della Repubblica (2 giugno), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Saint Peter and Saint Paul’s Day (29th June), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;160&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.65 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[222],{"title":36,"slug":33},[224],{"type":225,"data":226},"call_to_action_body_block",{"title":227,"description":228,"variant":229,"link":230},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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