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Marco Cossolo con l’intervento di una\ndelegazione presieduta dal dott. Giuseppe Palaggi e composta dal Vice\nPresidente Vicario dott. Alfredo Procaccini, con l’assistenza dell’ufficio\nlegale dott. Aurelio Calcaterra e dott. Bruno Foresti, dell’avv. prof. Arturo\nMaresca e dell’avv. Marco Conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi -\nFILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Gabrielli Maria Grazia, dai\nResponsabili del settore Lelli Danilo e Antonelli Federico, dai Segretari\nnazionali Bernardini Cinzia, Di Labio Alessio, Fattorini Gianfranco, Russo\nFabrizio, dal Presidente del C.D. Montagni Andrea e dai componenti del Comitato\nDirettivo Nazionale, Agostini Luana, Alfatti Caterina, Amadeo Domenica,\nAntonini Dora Annunziata, Baffa Matteo, Ballanti Caterina, Bassetti Paola,\nBeretta Marco, Bergonzi Paola, Bianchi Massimiliano, Bigazzi Sabina, Bont\nCristina, Botteghi Mirco, Brotini Luisella, Bucchioni Giovanni, Buillet\nIsabelle, Buonopane Francesco, Caiolo Monja, Camellini Elisa, Capuano Daniele,\nCarmassi Marco, Carniato Nadia, Carpinetti Michele, Cavallini Maria Lisa,\nCepile Stella, Chierici Luca, Ciccarelli Laura, Cimini Beatrice Laura,\nCipollini Lucio, Cirica Andrea, Cocco Martina, Cochi Federica, Colleoni Mario,\nConti Simona, Costanzo Antonella, Cristiani Paolo, Cuomo Massimo, Danesino\nLara, De Pantz Cecilia, De Zolt Luca, Di Tuoro Luana, Favola Fabio, Ferrais\nSara, Ferrari Chiara, Ferrone Andrea, Folli Cinzia, Fraddanni Pieralba, Gatto\nSamuele, Ghisletti Alessandra, Giannini Alessandro, Gioia Giovanni, Giorgini\nKatuscia, Giulivi Riccardo, Gregori Gianluca, Griffini Roberta, Grigolato\nMargherita, Grymalyuk Vasylyna, Italiano Valentina, Lanzi Gianni, Leonardi\nSalvatore, Leone Giuseppe, Liguori Isabella, Lovisetto Andrea, Lucchesi\nFrancesco, Lucchi Barbara, Mandato Francesca, Mangione Salvina, Marianetti\nCinzia , Mastrocola Luciana, Mastrogirolamo Stefano, Mazigh Aouatif, Menci\nRenata, Michelelic Barbara, Milazzo Nella, Moccia Marquidas, Montagni Andrea,\nMontalti Paolo, Moretti Matteo, Moscatello Joice, Muratore Livio, Nappa\nRosaria, Neglia Barbara, Nicoli Stefano, Nigro Claudia, Odoni Alessio,\nPasqualin Antonella, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura, Pizzi Marco, Pozzi\nLidia, Protopapa Antonella, Radin Umberto, Riboni Mara, Rosolia Maria Luisa,\nSanna Alessandra, Sannazzaro Michele, Schifino Elena, Serafimof Enache Ahana,\nSesena Cristian, Sgargi Emiliano, Simeone Nando, Spiganti Daniela, Spinelli\nAntonella, Stacchini Massimiliano, Tanzini Marzia, Valentino Giuseppe, Verderio\nJurij, Villani Angela, Vitale Ludovico, Zambon Monica, Zanola Elena, con con\nl’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)\nrappresentata dal segretario confederale Tania Scacchetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo - FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale Davide\nGuarini, dal Segretario Generale Aggiunto Vincenzo Dell’Orefice; dai\nSegretari nazionali: Aurora Blanca, Mirco Ceotto, Diego Lorenzi e da: Piero\nCasali, Salvatore Carofratello, Stefania Chicca, Marco Demurtas, Daniele\nMeniconi, Elena Maria Vanelli (coordinamento femminile), dell’Ufficio\nSindacale, da Dario Campeotto - Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione\ntrattante composta da: Adami Hansjoerg, Alessandrini Claudio, Alquati Marco,\nAmmendola Giovanna, Anselmo Tonio Antonini Patrizia , Arcadio Antonio, Arighi\nMassimiliano, Atzori Giuseppe, Avanzi Giulia, Avanzino Silvia Michela, Avanzo\nLamberto, Bagnolini Gianluca, Barazzetta Francesco, Barbatano Antonella,\nBaroncini Claudia, Bartucci Maria Cristina, Battuello Dario, Bellini Patrizia,\nBellomo Alfonso, Belotti Claudia, Benfenati Luca, Bernelli Giuseppina,\nBernicchi Giovanni, Bettoni Giovanna, Biliotti Katiuscia, Biondi Bendinelli\nCarlo, Blau Andrea, Bocchese Matteo, Boccuzzi Giuseppe, Boscaro Massimo,\nBottani Luca, Bravi Carlo, Bristot Stefano, Brogi Marco, Brotto Gianfranco,\nCalabrò Domenica, Calà Guido, Calvi Stefano, Camera Paola, Cannizzo Patrizia,\nCapitale Laura, Capobianco Michela, Cappelli Malgara, Carafiglia Claudia,\nCarasi Venera, Careddu Eleonora, Caruso Assunta, Castagnino Katia, Catizone\nGiovanna, Celi Roberto, Centa Simone, Chiarini Laura, Chiocci Valter, Chirico\nFrancesca, Chirico Stefania, Ciotti Novella, Ciranni Daniele Maria, Citerio\nAlberto, Ciurlia Capone Sara, Cocco Silvia, Colella Nicola, Comerci Gildo,\nComiati Giovanni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Battista, Contemi Pietro, Costantini Carlo, D’agostino Salvatore,\nD’Alessandro Luigi, Dall’Ara Michele, De Leo Vincenza, De Peron Enrico,\nDestefanis Carla, De Stefano Alessandro, Destito Marisa, Di Lavanzo Mauro, Di\nLeo Pancrazio, Di Matola Flavio, Di Micco Gennaro, Di Polidoro Luca, Di Stefano\nAthos, Diociaiuti Stefano, D’Isanto Angelo, Dondeynaz Henri, Donno Valentina,\nEgger Ulrike, Elmi Andretti Gianni, Eustachi Giovanna, Fabbri Matteo, Falcucci\nGiulia, Faraci Isabella, Farina Adalberto, Federico Salvatore, Ferrari Ermanno,\nFerrari Fabrizio, Ferreri Antonella, Ferrario Giorgio Achille, Fiorenza\nGiuseppe, Fioruti Monya, Fontana Carla, Fontanella Giorgio, Foschini Silvia,\nFrigelli Davide, Frigerio Roberto, Galli Stefano, Gallina Elisabetta, Gallo\nVittorio, Gargano Patrizia, Giacomazzi Adriano, Gobbi Enrico, Gobbi Simone,\nGola Simona, Gravina Michele, Grosso Alessandro, Gualtieri Alessandro,\nGuaschino Massimo, Guida Monica, Imperatori Sara, Ingrosso Alessandro, Lai\nManolo, Landolfi Giuseppe, Lazzaro Angela, Le Foche Paolo, Lerna Annette,\nLiverani Fabrizio, Locatelli Alessandro, Locci Alice, Lo Papa Fortunato, Longo\nOlga, Lorenzi Diego, Lorrai Sara, Lotti Alessandro, Maestripieri Luca, Magri\nAlessandra, Mairone Chiara, Manca Patrizia, Mandelli Rossana, Mangone Marino\nGilberto, Manna Maria, Marcazzan Luca, Marcellino Alessandro, Marchetti Paolo,\nMarcomini Diego, Marini Diego, Marrone Salvatore, Martelli Andrea, Martignetti\nAlessandro, Matrone Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazza Gianfranco, Mazzei\nLucio, Medici Germano, Mela Maria Giovanna, Melis Cristina, Menegale Simona,\nMetitone Serena, Miani Elisa, Miranda Paolo, Molinari Marco, Montagnini\nCristiano, Montefusco Raffaele, Montillo Domenico, Montuori Raffaele, Muggianu\nMichele, Murazzo Stefano, Musumeci Michele, Nacca Roberto, Natili Valerio,\nNesti Ilio, Notarnicola Ivan, Orabona Vincenza, Paialunga Marco, Pallotta\nMaria, Pangrazzi Marina, Parlanti Raffaella, Parrino Giovanni, Pascucci Aldo,\nPasqualitto Romano, Pegoraro Nicola, Pellicani Fabio, Peruffo Sarah, Pesce\nBarbara, Piacquaddio Leonardo, Pialli Simone, Piazzese Carlo, Pietrosanto\nCinzia, Pintacorona Teresa, Pogliani Francesco, Ponzo Rita Lucia, Porcedda\nMonica, Pruenster Elmar, Raffa Rita, Ramaglia Graziella, Ramogida Nicola, Raso\nRosetta, Righini Maurizio, Rizzo Maurizia, Rossi Giosuè, Rostellato Katiuscia,\nRotoni Rachele, Ruta Miriam, Santellani Diego, Santrone Silvio Natale,\nScarcello Angelo, Scialanca Massimiliano, Sega Milena, Semeria Marilena, Sergi\nFilippa Alessandra, Serra Roberta, Sferruzza Giuseppina, Sgobbo Angelo,\nSilvestri Cristina, Silvestro Rosa, Solavagione Enrico, Soleggiati Selena,\nSorice Debora, Spanò Gian Claudio, Spinosa Massimo, Spinzi Luigi, Spitalieri\nVincenzo, Squartini Marco, Talamone Mirko, Tamburini Ettore, Tarantini Carmela,\nTempini Paolo, Tonio Anselmo, Trinchitella Luca, Tutzer Judith, Untermarzoner\nJosef, Vargiu Claudia, Vento Giorgio, Verde Marco, Vignolo Cristina, Vissà\nFloriana, Zanforlin Mirta, Zucconi Jonathan, Zullo Stefania; della\nConfederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal\nSegretario Generale Cisl Luigi Sbarra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS,\nrappresentata dal Segretario Generale Paolo Andreani, dal Segretario Generale\nAggiunto Stefano Franzoni, dai Segretari Nazionali: Emilio Fargnoli, Gabriele\nFiorino, Marianna Flauto, Samantha Merlo, Paolo Proietti, Gennaro Strazzullo,\nAnna Selvaggio, Giuseppe Zimmari, dai componenti del Consiglio Nazionale:\nAngrisano Antonio, Ardau Cristiano, Arminio Lucia, Autieri Elena, Aveni Banco\nMassimo, Bacchiega Michela, Balducci Bernardo, Bardi Sabina, Bassios Vassilios,\nBattistelli Giacomo, Benincà Fabrizio, Bernalda Fernando, Bevilacqua Giacomo,\nBidoli Regina, Binda Priscilla, Boco Brunetto, Bonamici Enza, Bontà Fabrizio,\nBoscaro Luigino, Bove Fabio, Bove Salvatore, Buoninconti Alfredo, Cacciaguerra\nMassimo, Calabrò Matteo, Callegari Marco, Cardammo Valeria, Carfagna Biagio,\nCartisano Gianfranco, Casa Giovanni, Cenolli Anila, Cerusa Luca, Ciccarelli\nRoberto, Cicchitti Claudio, Ciccone Domenico, Cilli Alessandra, Coco Gaetano,\nConficconi Marco, Contucci Alessandro, Cotugno Gennaro, D'Ambrosio Cristina, De\nStefano Sabrina, Deiana Daniel, Del Zotto Sergio, Dell'Anna Marco, Dell'Anno\nPatrizia, Dello Russo Mario, Dell'Olivastro Tina, Dessi Silvia, Detti Emanuela,\nDi Federico Bruno, Di Iorio Lucia, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria,\nDiecidue Sergio, Dota Elio, Fallara Roberto, Famà Giovanna, Fatiganti Elvira,\nFeliciangeli Pietro, Ferrandino Barbara, Floridia Anna, Forti Massimo, Frizzo\nRoberto, Frontini Stefano, Fugnanesi Fabio, Fulciniti Caterina, Fusco Gerardo,\nGaleotti Johnny, Galiano Luigi, Gambale Luigi, Gazzo Giovanni, Giammella\nCataldo, Giunta Stefania, Greco Giordana, Gregorio Marcello, Grimaldi Giada,\nGuagliardo Maria, Guarnaccia Carlo, Guarracino Pasquale, Guerra Raffaele, Guida\nCiro, Lai Andrea, Lannunziata Dario, Largher Walter, Lavia Giuseppe, Lavolta\nCosimo, Lazazzera Donato, Lenoci Maria, Lualdi Federica, Luchetti Maria\nErmelinda, Lugaresi Claudia, Maestrelli Roberto, Magnifico Ernesto, Malerba\nDomenico, Marchetti Massimo, Marchini Barbara, Marciano Luigi, Marino Luca,\nMarroni Marco, Mazzola Michelangelo, Merante Andrea, Miccoli Mario, Milandri\nMaurizio, Molino Gianluca, Montemurro Emanuele, Murvana Guido, Muscarà\nRachele, Natale Enrico, Orsan Mauro, Pace Leonardo, Pacini Roberto, Pantera\nAnnalisa, Pascale Enzo, Paternicò Fabio, Paterno Sabino, Paudice Mario,\nPennati Roberto, Perrone Antonella, Pezzetta Giannantonio, Piani Antonia,\nPicchetti Stefano, Pino Carlo, Pisa Samuele, Politano Roberto, Polito Franco,\nPrincipe Giampiero, Raponi Giada, Rizzo Adalisa, Rodilosso Gianni, Romano\nGiuseppe, Rosignoli Stefano, Rubino Francesco, Saja Maria Ida, Sama Carlo,\nSanna Luca, Sappa Andrea, Scarpino Saverio, Scavo Carmen, Sciarra Francesco,\nSclafani Chiara, Serri Riccardo, Settimo Maura, Silvestro Giuseppe, Sodano\nSimona, Stampone Alberto, Statti Raffaele, Tamburrelli Michele, Testani Davide,\nTollari Lorenzo, Turchetti Giancarlo, Valenti Roberta, Vargiu Antonio, Veronese\nIvana, Visentin Alessandro, Zorn Matteo, Zumbo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cosimo; con l’intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL)\nrappresentata dalla Segretaria Confederale Tiziana Bocchi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>visti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia\nprivata stipulato in data 26 maggio 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Accordo in materia di previdenza integrativa per i dipendenti da\nfarmacie private del 30 settembre 2010 l’Accordo di rinnovo del CCNL del 14\nnovembre 2011 l’Accordo in materia di apprendistato del 14 giugno 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da\nfarmacia privata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I Validità e sfera di applicazione del contratto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera\nunitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i\nfarmacisti titolari di farmacie private o Società autorizzate all’esercizio\ndella farmacia privata, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ed il\nrelativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra in funzione del fatto che l’esercizio farmaceutico, pur\ncontinuando a rappresentare lo strumento operativo per l’esercizio della\nprofessione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare\ngli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la\ndispensazione del farmaco e dei nuovi servizi ad essa affidati dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo\ndella sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed\ninscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente\nmigliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i\nprecedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli\nusi e\u002Fo le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella\nsfera di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch2>TITOLO II Classificazione del personale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La classificazione unica del personale dipendente da farmacie private è\narticolata su 6 livelli appartenenti alla categoria degli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° novembre 2021 la categoria dei Quadri è articolata\nin tre aree professionali; a ciascuna di esse corrisponde un livello\nretributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur\nricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l’articolazione\nsuccessivamente indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra\npersonale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in\nfarmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Categoria Quadri\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento\ngiuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma\ndell’art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di Quadro, in\nfunzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità\nconnesse con l’esercizio della professione di farmacista, al farmacista\nCollaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista,\nprevisti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto\nanche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in\nbase alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal\nfarmacista Collaboratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Area Q1\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a tale area il Direttore responsabile di farmacia. La qualifica\ndi Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120,\n369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge n. 475\u002F1968 e successive\nmodificazioni e art. 7 della legge n. 362\u002F1991 e successive modificazioni e\ncioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia\nfarmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in\ncaso di temporanea assegnazione del farmacista Collaboratore ad una farmacia\nsuccursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre\nper non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di\ncalendario, senza che si determini il passaggio definitivo nell’Area Q1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Area Q2\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono\nesercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa\nvigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le\nnuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista\nmediante la previsione di una nuova figura professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a tale area il farmacista Collaboratore che abbia maturato un\nelevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico\nprofessionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di\nformazione) e svolga una o più delle seguenti mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di gestione di uno specifico settore o area istituti\nall’interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed\nautonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in\nvia esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per\nsvolgere pluralità di servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all’Indennità\nSpeciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato\nnell’Area Q3 dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Area Q3\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a tale area il farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio\nnella qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In funzione di quanto stabilito nel presente articolo e fatto salvo il\ndisposto dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta\nal farmacista Direttore di farmacia inquadrato nell’Area Q1 ed al farmacista\nCollaboratore inquadrato nell’Area Q2 o nell’Area Q3, una indennità\nstrettamente collegata con l’esercizio della professionalità e delle\nresponsabilità connesse, denominata Indennità Speciale Quadri (ISQ) il cui\nammontare è riportato nell’allegata tabella C e che viene corrisposta per 14\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Categoria Impiegati\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Primo livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questo livello il farmacista Collaboratore. Il farmacista\nCollaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le\nmodalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute\nrispettivamente, nell’art. 11 della legge n. 475\u002F1968 e successive\nmodificazioni, nel D.P.R. n. 1275\u002F1971 e nel D.lgs. n. 267\u002F2000 ed in tal caso\nper tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla\nnormale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza\nretributiva tra l’Area Q1 ed il primo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Secondo livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo di altri\nlavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile con mansioni di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corrispondente con mansioni di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa\ndel magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e\nstruttura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Terzo livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di\nconcetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata\nesperienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra\nil personale di concetto e d’ordine ed ha la responsabilità di conduzione\nautonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari\nautonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quarto livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi\nanche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori\nadibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari\ncapacità tecnico-pratiche comunque acquisite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere con mansioni d’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commesso d’ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto\ndal T.U.LL.SS. n. 1265\u002F1934);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabile d’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Quinto livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche\ncompiti operativi complementari alla propria qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducente di automezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattorino interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Sesto livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed\noperazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale di fatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono\nessere esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti\ncondividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che\npossono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di\nintrodurre ulteriori figure professionali nell’ambito del sistema di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, dunque, condividono l’esigenza di costituire un Commissione\nParitetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti\nl’implementazione e l’adeguamento della classificazione del personale\ndipendente da Farmacie private.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO III Assunzione\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di legge e\ndeve risultare da atto scritto contenente la data di assunzione, la durata del\nperiodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di\ninquadramento e la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)certificato d’iscrizione all’ordine dei farmacisti rilasciato in data\nnon anteriore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle\neventuali precedenti prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)documento di riconoscimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>e)certificato di idoneità fisica;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f)fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per\nl’esercizio dell’attività nella farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità\nsanitaria l’avvenuta assunzione, inviando alla medesima la documentazione\nrichiesta dalle vigenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti\ndocumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)documento di riconoscimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)certificato di idoneità fisica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)certificato degli studi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per\nl’esercizio dell’attività nella farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed\na comunicare per iscritto i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato\ndi famiglia (se capo famiglia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti\ntrattenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia\nè tenuto a restituire i documenti consegnatigli all’atto dell’assunzione\nunitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato\npresso la farmacia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch2>TITOLO IV Periodo di prova\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova ha la seguente durata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Quadri (Aree Q1 - Q2 - Q3): 90 gg. di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Primo livello: 90 gg. di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Secondo livello: 60 gg. di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da\nuna parte e dall’altra senza preavviso ma con la corresponsione delle\nindennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro a tempo determinato la durata del patto di prova\nviene riproporzionata assumendo i periodi di cui al comma 1 come riferiti\nall’anno e comunque con una durata minima di 5 gg. di calendario (es. durata\ndel periodo di prova di cui comma 1, diviso 12 per i mesi di durata del\ncontratto a tempo determinato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo\nsvolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere\nsoggetto ad un nuovo periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato\nregolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il\nperiodo di prova sarà computato nell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO V Mercato del lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema\ndi occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore\nprocedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale e\ndell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’Accordo in materia di apprendistato per i dipendenti da farmacia privata\nsiglato in data 14 giugno 2012 è riportato in calce al presente CCNL quale\nparte integrante dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina dell’apprendistato,\nriconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle\ncompetenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato\nper il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani\nnel mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il\nmomento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche\nesterni al processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a.Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per\npercorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali\nsoggetti all’apprendistato (II, III e IV livello) è fissata in 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione\ndell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall’Ente\nBilaterale Nazionale Farmacie Private (d’ora in poi EBIFARM). La formazione\ndell’apprendista potrà inoltre essere realizzata nell’ambito delle\niniziative promosse dall’EBIFARM. La formazione, interna o esterna alla\nfarmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto\nformativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle\niniziative promosse dall’EBIFARM e delle convenzioni che quest’ultimo\npotrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire\nall’apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali\nnecessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in\ncoerenza con il profilo dell’apprendista. I contenuti della formazione a\ncarattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla\nprevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro\ne all’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Per quanto attiene all’inquadramento dell’apprendista si applicano le\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, con preavviso\ndecorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a\ntrovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna\ndelle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento economico-normativo\nerogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo\nXVI del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può\nassumere è quello stabilito dall’art. 42, settimo comma, D.lgs. n. 81\u002F2015,\nche fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più\ndatori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al\npunto b) che precede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo\nparziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente\ncon il piano formativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione\nprofessionale del farmacista collaboratore\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si conviene che il farmacista Collaboratore sarà assunto a tempo\nindeterminato con il contratto di lavoro di cui all’art. 44 D.lgs. n. 81\u002F2015\nalle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La durata massima del rapporto formativo per il farmacista Collaboratore\ninquadrato al Primo livello è fissata in 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla\nmalattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore\ninquadrato nel Primo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’inquadramento avverrà nel Primo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1) che precede svolti\npresso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di\ncui allo stesso punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata\nminima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano\nformativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del\nperiodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il\ncontratto di cui al punto 1) che precede, non potrà procedere, per dodici mesi\nsuccessivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei\nfarmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro\nsiano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori\nlicenziati per giusta causa o giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>8.La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione\ndell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o\ndall’EBIFARM. La formazione dell’apprendista potrà inoltre essere\nrealizzata nell’ambito delle iniziative promosse dall’EBIFARM. La\nformazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e\nverrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere\nrealizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’EBIFARM e delle\nconvenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà\nfinalizzata a conferire all’apprendista le competenze di base, trasversali e\ntecnico professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità\nprofessionale, in coerenza con il profilo dell’apprendista. I contenuti della\nformazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze\nrelative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del\nrapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto valgono le norme di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nel contratto di lavoro finalizzato alla formazione di\ncui al Capo V del D.lgs. n. 81\u002F2015 uno strumento di importanza strategica per\nlo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione\nprofessionale, dei lavoratori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa prospettiva l’EBIFARM si attiverà sia per effettuare una\nricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre\nstrumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Contratto a termine\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in\nfarmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e seg.\ndel D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Cp>\u003Cstrong>Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con\norario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo\nindeterminato sia a tempo determinato, nelle forme previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a\ntempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari\ncaratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed\nil corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del\nlavoratore interessato, nella misura massima stabilita del tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al\nlavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono\nidentificate nelle esigenze di incremento dell’attività di lavoro\ndeterminata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o\nsostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che\nprecede dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari\nalle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una\nmaggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui al\nsuccessivo art. 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro\ncaso, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva sulla\nsingola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della\nnormale retribuzione di cui al successivo art. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa\nanche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le\nsole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono\nforfetarie ed omnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria\ndella retribuzione di cui al successivo art. 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della\nprestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di\nclausole elastiche che dovranno essere inserite nel contratto individuale di\nlavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo,\nproduttivo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei\nrapporti di lavoro a tempo parziale può avvenire, a fronte della previsione di\nclausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze\ndi carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura\nmassima di 35 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in\naumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la\ncollocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6) e\n7) che precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo\ndi due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il\ndiritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state\noggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva pari al\n10% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 55 per i\nprimi quattro mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione. Il\nlavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole\nelastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: a) dalla\nesecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo\nparziale; b) dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto; c)\nin tutte le altre ipotesi previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole elastiche non\ncostituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a\ntempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a\ntempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale verticale o\nmisto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione\nalle giornate di effettivo lavoro. Ai fini dell’interpretazione del presente\ncomma devono quindi intendersi confermate le definizioni di lavoro a tempo\nparziale di tipo orizzontale, verticale e misto contenute nella previgente\nnormativa (D.lgs. n. 61\u002F2001 e s.m.i.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>11.Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma\nscritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il\ndatore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>12.Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch2>TITOLO VI Orario di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma\ndistribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate\ndi riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche\ncumulativamente, entro l’arco del mese, tenendo conto delle necessità\norganizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore\nstesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può\nessere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un\nperiodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di\nciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque,\nsuperare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate\nforme diverse di flessibilità degli orari settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro potrà essere\ndefinita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di\napertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si\nincontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall’art. 100, 2°\ncomma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la\nfarmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della\nsalute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell’art. 4,\nquarto comma, D.lgs. n. 66\u002F2003 la durata media dell’orario di lavoro non\npuò in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie,\ncomprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con\nriferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al\npresente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII Lavoro straordinario\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il\nnormale orario di lavoro fissato dall’art. 16 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di\nlavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinaria eccedente l’orario\nnormale di lavoro di cui all’art. 18, tenuto anche conto del servizio per\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall’effettuare il\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di\neccezionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl’orario normale di lavoro previsto dall’art. 16 del presente CCNL,\nverranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui\nall’art. 55 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria\ndella normale retribuzione di cui all’art. 54:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40° ora settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>-30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo\nquanto disposto dal successivo art. 25;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi\nper tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si\ntratti di regolari turni di servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le norme di questo articolo non si applicano all’istituto del servizio\nnotturno se non espressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch2>TITOLO VIII Servizio notturno \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno\nquello prestato tra l’ora di chiusura serale e l’ora di apertura mattutina\ndella farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto\nsecondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo\npermanente tutte le notti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio\nnotturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun\neffetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all’art. 55\nviene compensato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Servizio a porte\u002Fbattenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne\nnei termini sopra definiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della\nretribuzione normale di cui all’art. 54 per le prime 8 ore di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 55\nmaggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di\ncui all’art. 54 per le ore di servizio oltre il predetto limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Servizio a porte\u002Fbattenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra\ndefinito, con presenza del personale in farmacia e con l’obbligo di\nrispondere ad ogni singola chiamata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della\nretribuzione normale di cui all’art. 54, per le prime otto ore di\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 55,\nmaggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di\ncui all’art. 54 per le ore di servizio oltre il predetto limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Servizio misto a porte\u002Fbattenti aperti ed a porte\u002Fbattenti chiusi, con\nl’obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per\nrispondere ad ogni chiamata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte\u002Fbattenti\nchiusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la\ndomenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed\nil lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle\nfestività infrasettimanali previste dall’art. 23, le ore di servizio\nnotturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate\ncon la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 55 e con la\nmaggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse\nmaggiorazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore\nche, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della\nreperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale\nreperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto\nmensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito\ndalla Tariffa Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità\ninferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile\nda calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente primo\ncomma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori\nfarmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In conformità alle previsioni dell’art. 13, primo comma, del D.lgs. n.\n66\u002F2003, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie\ngiornaliere, distribuite nell’arco di un periodo di riferimento di 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch2>TITOLO IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire,\nnormalmente, in coincidenza con la domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il\nriposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno\nstabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare\nnormale servizio e ha diritto di godere del riposo compensativo in altra\ngiornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un\ncompenso pari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al 13% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di\nlavoro prestata, entro il limite di otto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite\nsono quelle appresso indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° giorno dell’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorno dell’Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorno di lunedì, dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 aprile - la Liberazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° maggio - Festa dei Lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 giugno - Festa della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15 agosto - Festa dell’Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° novembre - Ognissanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 dicembre - Immacolata Concezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 dicembre - S. Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-26 dicembre - S. Stefano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna\nriduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori\nin conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un\nperiodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la\ndomenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al\nlavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera\ncompreso ogni elemento accessorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata\nspostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, della\nlegge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto\nper le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5\nmarzo 1977, n. 54, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-19 marzo - festa di S. Giuseppe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorno dell’Ascensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-giorno del Corpus Domini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti\ndai lavoratori in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato\ndisposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n.\n792.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e\nmediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare\nil normale andamento dell’attività della Farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per\ncomplessive 40 ore annuali, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza\ndi eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di\nriduzione, permessi e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi competono\nproporzionalmente all’orario contrattuale individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 55 in atto al momento\ndella scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e, comunque,\nnon oltre il 30 giugno dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di\nFarmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di\npermesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui al quarto\ncomma pari 40 ore, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi tre\nanni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni\ndall’assunzione. A tal fine per il calcolo degli anni di servizio si terrà\nconto anche del servizio prestato presso altre Farmacie che dovrà essere\ndocumentato per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di\ncontratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei\nperiodi di cui al sesto comma decorrerà dalla data della prima assunzione,\nconsiderando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro\nsuccessivi al 1° novembre 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto a tempo determinato entro il 31 ottobre 2021 ed il cui\ncontratto venga trasformato a tempo indeterminato non si applica il comma 7. La\nstessa previsione si applica agli apprendisti assunti entro il 31 ottobre 2021\ne confermati in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Nota a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono,\noltre a quella dovuta ad assunzione o risoluzione del rapporto nel corso\ndell’anno, quelle derivanti dall’assenza del lavoratore dal servizio per\nuna delle seguenti cause:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-T.B.C.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aspettativa per una delle cause previste dal CCNL o dalle leggi vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astensione facoltativa post-partum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- o per una delle altre cause per le quali non è prevista la corresponsione\ndella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel precedente art. 23 dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 17 e\n18 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO X Ferie\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie\nannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana\nlavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale\n- è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli\neffetti del computo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto,\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Norma transitoria\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>La maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi\ndecorre dal 1° gennaio 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati\nsecondo la normativa contrattuale prevista al titolo XII del CCNL\n17\u002F12\u002F1985.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie\nnormalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle esigenze della farmacia\ne sentiti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà\ndel lavoratore scegliere quando effettuare uno di questi due periodi, in\naccordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al pubblico per\nl’effettuazione delle ferie; in questo caso le ferie individuali dei\nlavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno\nfestivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad\neccezione delle ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria\ndella farmacia non potranno essere fruiti in collegamento con tale periodo,\nsalvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di 18 mesi di cui all’art. 10, comma primo, D.lgs. n. 66\u002F2003\nviene portato a 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione\ndi fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti\ndodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio\nprestato per l’anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del\nlavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al\nrimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro che per tornare\neventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio\npresso altre farmacie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XI Assenze \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze per qualsiasi motivo devono essere immediatamente giustificate e,\ncomunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore\ndall’inizio dell’assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati i seguenti\nprovvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per assenze non giustificate fino a 3 giorni, trattenuta della\nretribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10%\ndella retribuzione normale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare o di assenza\nnon giustificata di oltre 3 giorni, licenziamento senza preavviso per causa del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XII Congedi e diritto allo studio\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che deve contrarre matrimonio o unione civile compete un\ncongedo straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la\nnormale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle\nferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\nLa domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di\npreavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della\nfarmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo\ngiorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di\nlavoro il lavoratore ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo la\ndocumentazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del coniuge (unito per matrimonio o per unione civile, ai\nsensi della L. n. 76\u002F2016), di parenti e affini entro il secondo grado, il\nlavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere\nprove d’esame, e che in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300 hanno diritto\nad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque\ngiorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) all’anno per la relativa\npreparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa\npresentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti\n(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PREVISTA DALLE\nNORME CHE REGOLANO L’E.C.M.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Atteso quanto previsto dalla legge che la farmacia può avere in organico\nfarmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e che per tali\nfarmacisti la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi correlati\nall’E.C.M., le Parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a\ntale percorso formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIII Sospensione dal lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro\ne indipendente dalla volontà del lavoratore questi ha diritto all’ordinaria\nretribuzione per tutto il periodo della sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica\ncalamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIV Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la durata di vigenza del presente CCNL il datore di lavoro potrà\nriconoscere al lavoratore un’aspettativa non retribuita e senza decorso\ndell’anzianità per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale\naspettativa potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e\ndocumentati motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XV Malattie e infortuni\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di\nlavoro ha l’obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all’atto\ndell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti\ndisposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del lavoratore\nstesso al Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha\nl’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla farmacia da\ncui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno\ndall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata\ningiustificata, con le conseguenze previste dall’art. 33 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trasmettere l’attestazione di malattia\n(ovvero il numero di protocollo univoco dell’attestazione medica, in caso di\nmalattia certificata telematicamente con le modalità di cui al D.M. 26\nfebbraio 2010 e s.m.i.), nonché i successivi attestati (o numeri di\nprotocollo) in caso di prolungamento della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti\ne conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il\nlavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo\ningiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall’obbligo della\nconservazione del posto di cui al successivo art. 43 ed il lavoratore sarà\nconsiderato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,\nmanipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile\n1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5\ngiorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato\nmedico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio\ndipendente dalla malattia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di\nlavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle\nassenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli\nIstituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla\nRegione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far\ncontrollare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed\nistituti specializzati di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore\n10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, al fine di consentire\nl’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli\nindicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai\nnuovi criteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici,\nnonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore,\ndei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda\nda cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di\ncui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle\nsanzioni previste dall’art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, 15°\ncomma, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata con\nle conseguenze previste agli artt. 86 e 87 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante la malattia o infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà\nprocedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli\nartt. 73 e 79 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art.\n46.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le assenze per malattia o infortunio\nextraprofessionale non si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto\ncon quelle per infortunio o malattia professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle\nindennità di preavviso e di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le\nnorme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia, previsto dall’art. 43, il lavoratore avrà\ndiritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni\ndi malattia dal 4° al 20° e pari a 2\u002F3 della retribuzione giornaliera per i\ngiorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi\ndell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità\nstabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge\n29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a\nconguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli\nartt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ad una integrazione delle indennità a carico dell’lNPS da\ncorrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere\ncomplessivamente le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i primi 3\ngiorni (periodo di carenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.l’80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni\ndal 4° al 20°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni\ndal 21° in poi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al\ndipendente sarà integrato al 100%. Il trattamento economico a carico\ndell’INAIL è anticipato dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno\nposti a conguaglio con i contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale.\nNel caso in cui l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL fosse\nsuperiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto\nerogato dall’INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della\nretribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri\nadottati dall’INPS e dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Al fine della riscossione delle indennità economiche relative al periodo di\nmalattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell’art. 2 della legge 29\nfebbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con\navviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante,\nl’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia nonché i\nsuccessivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I1 lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro, all’atto\ndell’assunzione, una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il\nnumero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti\nl’assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei\nconfronti dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato\na rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti tale\ndata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del\npresente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in\nmisura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di\nindennità non corrisposta dall’Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la\nconservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dall’art.\n43 del presente CCNL, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un\nulteriore periodo non superiore a giorni 120, alle seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)che non si tratti di malattie croniche e\u002Fo psichiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa»\nsenza retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata\na.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio\ne firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi dell’art. 64; il periodo stesso è considerato\nutile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ilavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti\nsanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC, o dello\nStato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla\nconservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal\nlavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per\ndichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di\nsospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a\nquattro mesi successivi alla dimissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di\nconservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di\ndimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art.\n9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIdiritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata\nl’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in\ncasi di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via\ndefinitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a\nrichiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo\ncomma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al\nlavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità\ndi servizio un periodo massimo di 180 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa\nper danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui\nverranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e\ninfortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch2>TITOLO XVI Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Federfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la\ngamma degli istituti di welfare contrattuale condividono l’obiettivo di\ngarantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative\ndel servizio sanitario nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fruiranno dell’assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da\nFarmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° novembre 2021, per il finanziamento dell’assistenza\nsanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per\ndodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal\n1° gennaio 2022 e le Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di\nerogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Icontributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal\nregolamento della assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei\ncontributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IItrattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto,\ncomprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del\ntrattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 è sostitutivo di un\nequivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza\nnormativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL,\ntotalmente o parzialmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno\ndiritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore\nall’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è\ntenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14\nmensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il\ndiritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La\ncorresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro\ndall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch2>TITOLO XVII Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità\ne della paternità sono garantiti dal D.lgs. n. 151\u002F2001, “Testo unico delle\ndisposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\ndella paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come\nprevisti dal D.lgs. n. 151\u002F2001 “Testo unico delle disposizioni legislative\nin materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma\ndell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, sono anticipate dal\ndatore di lavoro ai sensi della legge 29 febbraio 1980 n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2\ndella legge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XVIII Anzianità di servizio \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato\nassunto a norma dell’art. 4. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli\neffetti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di\nmese superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XIX Anzianità convenzionale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà\nriconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mutilati ed invalidi di guerra: un anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)decorati al valore ed insigniti di ordine militare, promossi per merito di\nguerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato\nservizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi per ogni\nanno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta\nnella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed\nenti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha\npertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al\ndatore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette\nanzianità all’atto dell’assunzione stessa impegnandosi a fornire la\nrelativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio all’atto della entrata\nin vigore del presente contratto. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Ch2>TITOLO XX Scatti di anzianità \u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 53\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore\nqualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da\neventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di\nmerito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 1\u002F1\u002F1993 è calcolato in base ai valori indicati nella\nallegata Tabella D e l’importo degli scatti maturati successivamente al\n1\u002F2\u002F1996 è calcolato in base ai valori indicati nella medesima Tabella D, per\nentrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È quindi escluso il ricalcolo in base alla allegata Tabella D\ndell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1\u002F1\u002F1993 e\ndell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1\u002F2\u002F1996.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXI Trattamento economico\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 54\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione base nazionale conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nelle misure\npreviste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi dell’art.\n53 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi dell’art. 3\ndel presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di € 10,33, di cui\nall’accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.\n54, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere\ncontinuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro\nstraordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni\nelemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti\ncontrattuali ovvero escluso dall’imponibile retributivo a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile,\nsia normale che di fatto, è in misura fissa. Essa si riferisce pertanto a\ntutte le giornate del mese di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene\ndividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il\npersonale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota\ngiornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo\nl’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto\nprevisto dall’art. 44, 2° comma del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° novembre 2021 verranno erogati gli aumenti retributivi\ncome da Tabelle A e B allegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sei livelli della categoria degli impiegati ed alle tre aree\nprofessionali della categoria dei Quadri previsti dalla classificazione del\npersonale delle farmacie private, di cui al Titolo II del presente contratto,\ncorrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nelle misure indicate\nnelle tabelle A (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) e B\n(farmacie rurali sussidiate) allegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Indennità Speciale Quadri (ISQ) di cui all’art. 3 CCNL è definita\nnella Tabella C allegata ed è altresì indicata nelle Tabelle A e B\nallegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di aumenti di tabelle gli aumenti di merito concessi dalle aziende,\nnonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere\nassorbiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con\nriferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che non\nsiano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle\naziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale,\npossono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella,\nsolo se l’assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure\nespressamente stabilito per iscritto all’atto della concessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e\nunilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente\nprecedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo\nmassimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo\nmassimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dalla\nstipulazione dell’accordo di rinnovo del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito\nprospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la\nretribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, le misure\ndell’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri\nelementi che concorrono a formare l’importo corrisposto, nonché tutte le\nritenute effettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il calcolo delle eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini della\nliquidazione delle varie indennità previste dal presente contratto, si fa\nriferimento alla media dell’ultimo anno di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXII Mensilità supplementari\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 62\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno\ncorrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della\nretribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella\nfarmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,\nil calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato\nsulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate\nnell’anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso\nla farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la\nretribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al\nD.lgs. n. 151\u002F2001 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro\nla tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20%\n(venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all’art. 55.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 63\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto\nsarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una\nmensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente\n(quattordicesima mensilità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della\nquattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i\ndodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al\nlavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di\nservizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni\no percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà\neffettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della\nretribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che\nalla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono\nmensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di\nretribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una\nmensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della\nquattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche,\nindennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per\nquanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima\nmensilità si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo\nriguardanti la tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto\ndall’ultimo comma del precedente art. 62.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXIII Risoluzione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine\nrapporto\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 64\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ciascuno dei contraenti può recedere a norma dell’art. 2118 del codice\ncivile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a\nmezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna\nin mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal\nsuccessivo art. 66.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può\nrecedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine, se il\ncontratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo\nindeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione,\nanche provvisoria, del rapporto (giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo\nlettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l’indicazione dei\nmotivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento, senza preavviso, non può effettuarsi che per giusta causa\n(art. 65 del presente contratto con riferimento all’art. 2119 del codice\ncivile e art. 86, punto 5, del presente CCNL), oppure, il licenziamento, con\npreavviso, non può che effettuarsi per giustificato motivo soggettivo,\nintendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento\ndegli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero, per giustificato\nmotivo oggettivo, intendendosi per tale quello determinato da ragioni inerenti\nall’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare\nfunzionamento di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al\nlavoratore con la specificazione dei motivi che 1o hanno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza osservanza delle disposizioni di cui al\nprecedente comma è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori\nin periodo di prova ed i lavoratori che siano in possesso dei requisiti\npensionistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di\nsesso, razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dall’appartenenza al\nsindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo,\nindipendentemente dalla motivazione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione del medesimo\npresso la stessa farmacia deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici\nquando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del\nlavoratore e sempre che sia provata la simulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -\nse la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 198\u002F2006, è nullo il licenziamento\ndella lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume\ndisposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel\nperiodo intercorso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di\nmatrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla\ncelebrazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è\ndovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere\na), b) e c) del quinto comma dello stesso art. 35 del D.lgs. n. 198\u002F2006 e\ncioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività della\nfarmacia, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata\nassunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il\nquale è stato stipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si\nrinvia al successivo art. 76.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 del codice civile, in caso di\nmancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente\nall’importo della retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di\npreavviso, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento della farmacia, il rapporto di lavoro continua con\nil cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Per\ntrasferimento della farmacia si intende qualsiasi operazione posta in essere ai\nsensi dell’art. 2112 del codice civile e si applicano le previsioni ivi\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della\nnormativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non\ncostituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui\ncondizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi\nal trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli\neffetti di cui all’articolo 2119, primo comma del codice civile e dell’art.\n65 del presente CCNL e secondo le modalità di cui all’art. 26 del D.lgs. n.\n151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della farmacia non\ncostituisce motivo di licenziamento ed i rapporti di lavoro subordinato in atto\nalla data della sentenza dichiarativa restano sospesi secondo quanto previsto\ndall’art. 189 del D.lgs. n. 155\u002F2017 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o\nrisoluzione di diritto secondo quanto previsto dall’art. 189 del D.lgs. n.\n155\u002F2017 e s.m.i. al lavoratore a tempo indeterminato spetta l’indennità di\nmancato preavviso secondo le previsioni di cui al presente CCNL ed il\ntrattamento di fine rapporto a norma delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 72\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e\nl’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi\ndiritto secondo le norme contenute nel codice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 73\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Itermini di preavviso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Quadri (Aree Q1 - Q2 - Q3): 90 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-primo livello: 90 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-secondo livello: 60 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-terzo e quarto livello: 45 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quinto e sesto livello: 15 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Il lavoratore laureato\nche rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire\ned esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta\nda 90 a 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un\npubblico concorso per incarichi presso le Unità Sanitarie Locali, o per\nl’esercizio della professione presso farmacie Comunali, Municipalizzate e\nOspedaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IItrattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati\nin farmacia che, in base ai termini previsti per l’assunzione del nuovo\nincarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano\nin grado di rispettare i termini previsti dalla normativa contrattuale, o\ntermini inferiori ma superiori ai 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di\nlavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di\npreavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il\ntrattamento di fine rapporto nelle stesse misure previste per il caso di\nlicenziamento dal successivo art. 79.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere rassegnate in ogni\ncaso secondo le modalità disposte dall’art. 26 del D.lgs. n. 151\u002F2015 e con\nrispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 73 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha\nfacoltà di trattenergli una somma corrispondente alla retribuzione di fatto\ndel periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel\nprecedente art. 73.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al\npreavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece\nil datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima\ndella scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al\nlavoratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In conformità alla norma contenuta nel quarto comma dell’art. 35 del\nD.lgs. n. 198\u002F2006, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo\nintercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio\nin quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione\nstessa, sono nulle se non risultano confermate entro un mese all’Ispettorato\nTerritoriale del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha\ndiritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine\nrapporto previsto dall’art. 79 con esclusione dell’indennità sostitutiva\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate secondo le\nmodalità previste dall’art. 26 del D.lgs. n. 151\u002F2015 con l’osservanza dei\ntermini di preavviso di cui all’art. 73 e confermate, a pena di nullità,\ndall’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro il termine di un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch3>Art. 77\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in\noccasione della maternità, valgono le norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 78\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La malattia o l’infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in\nservizio, sospendono il decorso del termine fino alla scadenza del periodo di\nconservazione del posto previsto dalle vigenti disposizioni e sino alla\nguarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 79\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore\ndi lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le\nnorme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di\nfine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di\nfatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla\nlegge 31 marzo 1977, n. 91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate\nper dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31\ndicembre 1978.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua\ndella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto,\nle seguenti somme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni\nstraordinarie non contrattuali e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore\nlaureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno\npermanente (tutte le notti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’indennità sostitutiva del preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’indennità sostitutiva di ferie, di cui all’art. 29;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,\nINAIL) ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei\nlavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo\ndi anticipazioni dell’indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto\na norma dell’art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto deve essere versato all’atto della\ncessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al\nlavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno\ndell’effettiva cessazione dal servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2>TITOLO XXIV Previdenza Complementare\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 81\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno individuato in Fondo FON.TE il fondo di previdenza\ncomplementare di riferimento del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione a\nFON.TE viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di\nlavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di\nincrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la\nquota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una\ntantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contribuzione riguarda i dipendenti che abbiano superato\nun’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale\ncontributo è quella utilizzata per il TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXV Norme disciplinari\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 82\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri\nd’ufficio e quanto previsto dall’art. 2105 codice civile, di usare modi\ncortesi col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i\nmateriali, di cooperare alla prosperità della farmacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi\noltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con\nl’autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi\ndal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso\nesplicito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale\noltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro\nanche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore\ndi lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di\nlavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno e senza diritto ad\nalcuna maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse tolleranze nell’orario di lavoro. Nei confronti dei\nritardatari è in facoltà del titolare operare una trattenuta pari\nall’importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una\nmulta pari all’ammontare della trattenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel\nritardo per la terza volta nell’anno solare, il datore potrà raddoppiare\nl’importo della multa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati\nprovvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto,\nanche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>È dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni\nmutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i\ncongedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione\nemanata dal titolare per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti\ncon le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle\nnormali attribuzioni del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in\nluogo accessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 33 per le assenze\ningiustificate e dal precedente art. 84 per i ritardi, l’inosservanza dei\ndoveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno\npresi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle\ncircostanze che le accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni\n10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di\nragione e di legge (licenziamento in tronco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5\n(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di\nmoralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui\nall’art. 2105 del codice civile, nonché nei casi previsti dall’art. 33,\ndal primo e secondo comma dell’art. 82 e dal terzo comma dell’art. 84 del\npresente contratto ed in quelli di cui all’art. 2119 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle\nnorme di legge che regolano il servizio farmaceutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti\ndisciplinari di cui agli artt. 33, 84 e 86 non possono essere adottati nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito\ne senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale\ndi cui al primo comma, n. 1) del precedente art. 86 non possono essere\napplicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per\niscritto del fatto che gli ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,\nle disposizioni contenute negli articoli di cui al presente titolo XXIV e\nnell’art. 33 del presente CCNL devono essere portate a conoscenza dei\nlavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente sia privato della libertà o sospeso dall’esercizio\ndella professione personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di\nlavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento\ne compenso fino al giudicato definitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore\nabbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di\nsospenderlo dal servizio e dalla retribuzione e ogni altro emolumento o\ncompenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo\nil datore di lavoro deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo\nrestando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli\neffetti dell’anzianità del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il\nlavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori della farmacia al\nlavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto\ndal presente contratto per il caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con\ngli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata\nda reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Ch2>TITOLO XXVI Diritti sindacali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 89\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie\ncon oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Idirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle\nfarmacie che rientrano nel disposto di cui all’art. 89, hanno diritto a\npermessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IIdiritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per\nciascuna rappresentanza sindacale ed i permessi saranno complessivamente pari a\nun’ora e mezzo per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti\ndeve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima,\ntramite la rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle\nfarmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione\ndei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per\nl’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l’esercizio di tali\nfunzioni, è nullo ai sensi della citata legge. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello\nregionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le Parti si incontreranno\nper concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei\nConsigli o Comitati Direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per\niscritto al datore di lavoro tramite l’Associazione nazionale o provinciale\ndei titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni\ndall’avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>Il dirigente sindacale, per l’adempimento dei compiti di natura sindacale\ne su preventiva richiesta dell’Organizzazione Sindacale cui appartiene, avrà\ndiritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché a\npermessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con 3 giorni di anticipo\nsalvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o\nprovinciale non possono essere licenziali durante il periodo in cui ricoprono\nla carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica,\nlimitatamente a quanto previsto dall’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.\n300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 94\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo\nsindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una\nlettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del\ncontributo da trattenere e l’Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà\nversarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l’importo della trattenuta al\nsindacato di spettanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXVII Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 95\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di\nfarmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto\nsegue: annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una\ndelle Parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei\nLavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo\nstato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di\nsviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore\nstesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un\nsempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel\nsistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano\nsull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo\nrappresenta parte integrante del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di\nrelazioni sindacali nel settore Farmacie Private punto di riferimento\naltrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue\nfunzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la\nbilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella\ngestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di\nenti\u002Ffondi ad ogni livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le stesse ragioni le Parti condividono l’obiettivo della massima\nefficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di\nbuona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso\nadeguate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza\nnella gestione degli enti\u002Ffondi di origine contrattuale in linea con le\naspettative delle imprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’EBIFARM svolge le seguenti funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incentiva e promuove studi e ricerche sul settore delle Farmacie\nPrivate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di\nconciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitora gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuove, progetta e\u002Fo gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può erogare, sulla base di specifici accordi tra le Parti stipulanti il\nCCNL per i dipendenti delle Farmacie Private, sussidi e prestazioni in favore\ndei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed\nevidenzi eventuali criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di dotarsi di apposite regole di governance al fine di\nstabilire criteri di efficacia e sostenibilità della bilateralità, un\nrapporto costi di gestione\u002Fprestazioni in base ai contributi caratteristici non\ninferiore al 30-70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organi statutari dell’EBIFARM saranno composti in modo da garantire la\nrappresentanza paritetica (per numero di componenti e\u002Fo per voti) tra\nFEDERFARMA e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare operatività all’EBIFARM, la quota contrattuale di\nservizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dal 1° luglio\n2023 nella misura globale del 0,10 per cento di paga base e contingenza, per\nquattordici mensilità, di cui 0,05 per cento a carico del datore di lavoro e\n0,05 per cento a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è\ntenuto conto dell’obbligatorietà del contributo all’EBIFARM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta\nil versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un\nelemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del\n10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote contrattuali di servizio dovute all’EBIFARM ai sensi del comma 1\nsono riscosse mediante un sistema nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria sino al 30 giugno 2023 troveranno applicazione le norme\ndel precedente CCNL in materia di finanziamento dell’EBIFARM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXVIII Relazioni sindacali a livello territoriale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 98\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla\ncontrattazione regionale di cui all’art. 100. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una\ndelle Parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private\naderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei\nlavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali\nstipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche\ninformazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa\ndell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile,\nall’utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e\nlavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo incontro potrà essere concordato prima dell’inizio delle\ntrattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di\nscambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra\nle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle\nOrganizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di\nfarmacie private aderenti alla Federfarma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione integrativa regionale, con durata triennale, è\ndemandata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)turni e nastri orari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)inventari annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)servizio notturno e reperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>5)eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari\nopportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione\ne\u002Fo forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento\nprofessionale promosse dall’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private, su\nproposta delle Parti a livello regionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)progetti formativi da sottoporre all’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie\nPrivate;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>b)La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari,\nreperibilità, etc...).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse\nessere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima\ndelle trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può\nricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle\nconvocazioni relative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch4>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che salvo, quanto espressamente previsto dal presente\narticolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del\npresente contratto nazionale, potrà essere introdotta nei contratti\nintegrativi regionali ed ai fini di garantire il rispetto e l’osservanza di\ntali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture\nregionali sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello\nregionale, sia durante le trattative stesse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>TITOLO XXIX Norma appalti\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 101\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà\ninserire i seguenti punti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)obbligo dell’impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto\ndalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi\nintegrativi territoriali e\u002Fo aziendali riferiti al settore di attività di\ncompetenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)obbligo per l’appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva\n- compreso l’accantonamento del TFR - contributiva e previdenziale previste\nper i dipendenti dall’ordinamento vigente che disciplina il rapporto di\nlavoro subordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare,\ntrimestralmente, l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed\nassistenziali versati, che l’impresa è obbligata a produrre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in\nqualsiasi momento nel caso di inadempienza dell’impresa relativamente al\nrispetto dei punti sopra richiamati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch2>TITOLO XXX Decorrenza e durata\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 102\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL sarà valido fino al 31 agosto 2024.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata\ndata disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno\nsei mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra e fino alla data di stipula del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in\ntempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro\nventi giorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque,\nper un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione\ndella piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003Cstrong>Allegato I - Priorità per la concessione di anticipazioni del\ntrattamento di fine rapporto di cui all’art. 79\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di\nfine rapporto per i di pendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti dalla\nlegge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in\nItalia o all’estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi\no familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in\nItalia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi\no familiari a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari\nconviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo\nsfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio\nidoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che\nconsenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con\nfamiliari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti\nproprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera c),\nche l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di\nlavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di\nlavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato\nalloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale\ndi cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico,\nescluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della\nretribuzione annua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con\nfamiliari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti\nproprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del\ndipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di\nlavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia\nanalogamente situato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in\ntutti i casi non previsti alle lettere precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di\ndipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti\nproprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in\nzona vicina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un\npreventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni\nanno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione\nsommaria dei motivi di priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà\ncon riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno\nrisultare in premessa alla graduatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata.\nQualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di\nsoddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di\ngraduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore\nanzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale\ndi presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio\npostale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si\nriconoscerà l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle\nrichieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal\nnumero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili\nnell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il\nraggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto\no la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto\nnotarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione\nrilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione\nriguarderà il capo famiglia e\u002Fo i suoi familiari a seconda delle condizioni\npreviste al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di\nlegge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile di acquisto.\nL’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la\nparte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la\npossibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti\nper ottenere una riduzione delle rate del mutuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto\ncon mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore\ndella legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne\nl’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma\nsarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il\nquale il mutuo è acceso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di\nvendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’atto di prenotazione\nspecifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale,\ndella libera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa\nsarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore\ncontestualmente alla stipulazione dell’atto notarile o alla cooperativa\ncontestualmente all’atto notarile di assegnazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la\ncopia autentica della concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e da\nuna dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle\ndell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di\nlegge fino all’erogazione della somma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è\nsubordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi\nsanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno\nsuccessivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per\nl’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non\ndocumentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi\ntecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a\ncondizione che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente\ndovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di\nsconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante\ntrattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della\nmedesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Il presente accordo ha validità fino al 31.01.2002 e si intenderà\nrinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti almeno tre mesi\nprima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato II - Accordo in materia di apprendistato per i dipendenti da\nfarmacie private\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 giugno 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo GHIANI, in qualità di\ncoordinatore della Commissione Rapporti-lavoro composta dai dottori Alfonso\nMISASI, Roberto GRUBISSA, Giuseppe CASTELLO, Alessandro CICILLONI, Rosanna\nGALLI, Giuseppe PALAGGI, Arturo MARESCA, Michele CRAPANZANO, assistiti dai\ndottori Aurelio CALCATERRA e Bruno FORESTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FILCAMS CGIL rappresentata da Cristian SESENA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FISASCAT CISL rappresentata da Rosetta RASO e Dario CAMPEOTTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la UILTUCS UIL rappresentata da Antonio VARGIU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell’art. 1, comma 30,\nlettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall’art.\n46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la\ndisciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico\ndell’apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-anche in ragione dell’attuale congiuntura economica, la disoccupazione\ngiovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e\nche il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per\nl’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall’art.\n7, co. 7, D. Lgs. 167\u002F2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico\ndell’apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.le premesse formano parte integrante della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il rapporto di lavoro dell’apprendista in farmacia è così regolato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Parte generale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)l’assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e\nil periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal CCNL\nper i rispettivi livelli di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)La durata dell’apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla\nlegge di tre anni per le figure professionali del II, III, IV livello e per il\nfarmacista collaboratore (I livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)L’apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del\nCCNL 26.5.2009 in materia di apprendistato e riportato nella seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"203\">\u003Cp>Livello di Ingresso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(dal 1° al 12°mese)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp>Livello Intermedio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(dal 13°al 36° mese)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\">\u003Cp>Livello di Uscita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Farmacista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Commesso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Magazziniere\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp>Contabile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"101\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"204\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"207\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore\u002Freferente\naziendale quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di una\nprofessionalità adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E)Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine\ndal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla\nlegge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F)Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la\nformazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo\na tale formazione che è quello previsto nella parte speciale che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G)Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al\nrischio specifico prevista dall’accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011)\nnon inferiore a 66 ore medie annue per il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Farmacista Collaboratore, 46 ore medie annue per il Magazziniere e Contabile\nd’ordine, 56 ore medie annue per il Commesso e potrà essere svolta anche in\nmodalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale\nformazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione\navente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all’art. 4,\ncomma 3, D. Lgs. 167\u002F2011, così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H)La registrazione della formazione effettuata e della qualifica\nprofessionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata\nnel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del\nlibretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono\nall’attestazione dell’attività formativa con atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>İ)Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può\nassumere non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J)La malattia, l’infortunio, o altre cause sospensive del rapporto\nsuperiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza\ndel contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici\ncontributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la\nnuova scadenza del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K)L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento normativo economico\nerogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio come previsto dal\ntitolo XVI del CCNL 26-5-2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L)La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro\ndiversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista\ndalla legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione\ndi idonea documentazione all’atto dell’assunzione, gli eventuali periodi di\napprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine\ndell’ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M)Per quanto concerne il farmacista collaboratore, l’inquadramento, per\ntutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livello. La\nretribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia,\nall’infortunio e all’indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli\nstessi previsti dal CCNL per suddetta figura professionale inquadrata al 1°\nlivello. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata\nminima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano\nformativo individuale, non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Se\nil titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di\napprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di\napprendistato, non potrà precedere per dodici mesi successivi, ad altre\nassunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo della\nsuddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori\ndimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante\nil periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o\ngiustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N)Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla\nprevidenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori\nqualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>O)Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25\naprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare\napplicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di\napprendistato professionalizzante dal CCNL 26.5.2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>P)In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le\nparti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Parte speciale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Ch4>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>FIGURA PROFESSIONALE: Farmacista Collaboratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che\nlo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un\nqualificato servizio alla utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà\nessere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza,\ncapacità di ascolto e soluzione dei problemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo della\nfarmacia, collaborando con il titolare e il personale, contribuendo alla\ncreazione di un clima di lavoro positivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti\ncontrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione delle\nrisorse umane finalizzata al benessere delle persone e alla competitività\naziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>\u003Cstrong>PROGRAMMA FORMATIVO LAUREATI \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Farmacista collaboratored\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp>I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Legislazione e Normativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(36 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Norme di settore e modalità di\n        aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Deontologia professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privacy in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tessera sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HACCP: analisi dei punti critici;\n        manuale della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in\n        farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Norme di buona preparazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Normativa sul doping\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(24 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp>□ Relazione con l’utente in farmacia: primi\n        approcci di relazione con l’utente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□ Relazione con l’utente: Informazione, consiglio\n        e consulenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□ Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Gestione professionale: (104 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Classificazione dei farmaci ai fini\n        della distribuzione al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tipologie di ricette\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farmaci per la terapia del dolore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farmaci equivalenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Farmaci veterinari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La distribuzione per conto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modalità di stoccaggio e conservazione dei\n        medicinali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Materiale di medicazione: utilizzi\n        specifici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidi medico­chirurgici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti aproteici, dietetici per l’infanzia, per\n        diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti Sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dermocosmesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Disciplina dei prezzi di vendita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp; Le preparazioni magistrali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp; Uso dei registri obbligatori\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ Servizi in Farmacia (CUP, autoanalisi ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ Ispezioni in farmacia da parte delle Autorità preposte\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Utilizzo dei programmi gestionali informatici:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(30 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; banca dati prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vendita al banco\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Acquisizione TS\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; riordino dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione delle scadenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione delle giacenze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>□ Analisi, statistiche,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>inventario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Sistemi di\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>approvvigionamento e gestione degli acquisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ Tariffazione\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"175\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>Servizio di cassa e contabilità:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(4 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"208\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo scontrino fiscale parlante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di\n        pagamento e di incasso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Figura professionale: Contabile d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che\nlo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo\nall’interno dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà\nessere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori\ned i consulenti della farmacia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni,\nmovimenti bancari e tutto ciò che è inerente all’ambito strettamente\ncontabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture e\nmerci arrivata in magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro\ngiornale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*gestire un archivio e uno scadenzario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della\nsegreteria);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e Articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV. \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Contabile d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp>I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Cultura generale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(26 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conoscenza della specificità del luogo di\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conoscenza dei ruoli all’interno della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La privacy\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Utilizzo dei sistemi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>informatici della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(36 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp; Conoscenza dei sistemi gestionali della\n        farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conoscenza dei principali software applicativi per le\n        operazioni di calcolo e videoscrittura\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>□ Organizzazione e gestione di archivi\n        elettronici.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>□ Gestione dello scadenzario dei fornitori e\n        predisposizione dei relativi pagamenti tariffazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(16 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp>□ Primi approcci di relazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>Relazione con i fornitori Relazione con le banche\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>□ Relazione con l’utente: informazione e\n        consulenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Gestione del magazzino e delle vendite\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(34 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp>□ Conoscenza dei settori merceologici presenti in\n        farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>□ Redazione di rapporti periodici sull’andamento\n        dell’attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento\n        degli aspetti salienti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>□ organizzazione e gestione del flusso delle ricette\n        in entrata e preparazione alla tariffazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Utilizzo del registratore di cassa e contabilità\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(26 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp>□ scontrino fiscale parlante\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"193\">\u003Cp>□ Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di\n        pagamento e di incasso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"184\">\u003Cp>□&nbsp; Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e\n        tecniche di contabilità generale e analitica.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ fatturazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Figura Professionale: Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia,\nche lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo\nruolo all’interno dell’azienda, proponendosi come elemento fondamentale per\nla corretta e regolare gestione, movimentazione e controllo delle merci,\nfattori di presidio essenziali all’efficace funzionamento della farmacia\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà\nessere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i\nconsulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza, capacità di\nascolto e soluzione dei problemi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché nozioni\nbasilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica\ne campagne promozionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle\nd’accompagnamento e organizzare la collocazione dei prodotti all’interno\ndel magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*avere acquisito le capacità necessarie per l’utilizzo del sistema\ninformatico della farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli\nordini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e Articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Cultura generale (22 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>Conoscenza della specificità del luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conoscenza dei ruoli all’interno della\n        farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La privacy\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ruolo della Farmacia nel SSN\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(16 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>□ Primi approcci di relazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>□ Relazione con il personale della farmacia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>□ Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(22 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>□ banca dati dei prodotti,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; controllo dei prodotti in arrivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ carico dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>□ gestione delle scadenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ gestione delle giacenze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>□ Inventario dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\">\u003Cp>Gestione del magazzino e delle vendite\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(78 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"191\">\u003Cp>□&nbsp; Conoscenza dei settori merceologici presenti in\n        farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini dello\n        smistamento e stoccaggio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Disimballaggio e gestione degli imballi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Applicazione prezzi e codici a barre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Stoccaggio prodotti e rifornimento scaffali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Nozioni di HACCP\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Conoscenze amministrative di base (Fatture, bolle)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"166\">\u003Cp>□&nbsp; Scadenze dei prodotti medicinali e\n        parafarmaceutici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Riscontro merci\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Sistemi di approvvigionamento dei prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp; Elementi di logistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp>□Riassortimento delle scorte\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□ Allestimento delle esposizioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□Elementi di logistica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PIANO FORMATIVO APPRENDISTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Figura professionale: Commesso in Farmacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Finalità e obiettivi del piano formativo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di\nun percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che\nlo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo\nall’interno della farmacia, proponendosi come supporto collaborativo alla\nfigura del farmacista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà\nessere in grado di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza,\ncapacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso\nconsapevolezza dei confini del proprio ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*relazionarsi efficacemente all’interno del contesto organizzativo della\nfarmacia, collaborando con il titolare e il personale della farmacia,\ncontribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di\ncrescita e miglioramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata e Articolazione del percorso formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168\nore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo\ntrasversale così come prevista dalle normative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Monitoraggio e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di\nvalutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>Commesso in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>ore per triennio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>I ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>II ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>III ANNO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Legislazione e normativa\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(30 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Norme di settore e modalità di\n        aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consapevolezza del ruolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privacy in farmacia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ruolo della Farmacia nel\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>SSN\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HACCP: analisi dei punti critici;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Norme di settore e modalità di aggiornamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>□ Norme di settore e\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>modalità di aggiornamento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(24 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□ Relazione con l’utente in farmacia: primi\n        approcci di relazione con l’utente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□ Relazione con l’utente: Informazione, consiglio\n        e consulenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>□ Relazione con i fornitori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Gestione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>professionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(90 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tipologie di ricette\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modalità di stoccaggio e conservazione dei\n        medicinali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione del magazzino e delle vendite\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elementi di cosmetica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vetrinistica e merchandising\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti aproteici, dietetici per\n        l’infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze\n        alimentari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti Sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elementi di cosmetica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Disciplina dei prezzi di vendita\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti aproteici, dietetici per\n        l’infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze\n        alimentari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prodotti Sanitari ed elettromedicali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elementi di cosmetica\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"121\">\u003Cp>Utilizzo dei programmi gestionali informatici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(24 ORE)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; banca dati prodotti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; riordino dei prodotti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"188\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione delle scadenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gestione delle giacenze\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"189\">\u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analisi, statistiche, inventario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>□&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tariffazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato III - Estratto dall’Accordo di rinnovo del 7 settembre 2021 \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>Osservatorio Nazionale e Comitati Territoriali Regionali \u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid\">\u003Cp>\u003Cstrong>Osservatorio Nazionale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’affidamento alle Farmacie del Piano Nazionale\nvaccinale e delle attività di screening per il Covid-19 mediante tamponi\nantigenici rapidi e test sierologici che possono essere svolte all’interno\ndelle Farmacie, le Parti concordano sull’opportunità di istituire un\nOsservatorio Nazionale che possa essere la sede privilegiata ove affrontare e\ndiscutere i temi che emergeranno nell’ambito dei diversi territori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio Nazionale dovrà individuare e suggerire, anche attraverso\napposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali\nproblematiche e di rendere operative ed effettive le nuove attività nelle\ndiverse realtà territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio Nazionale sarà composto pariteticamente da dodici\ncomponenti, sei rappresentanti designati da FEDERFARMA Nazionale e due\nrappresentanti designati da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL.\nL’Osservatorio Nazionale si riunirà con cadenza periodica, di norma mensile,\ne previa indicazione dei temi da esaminare all’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Comitati Territoriali Regionali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 13 del Protocollo condiviso di aggiornamento delle\nmisure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19\ndel 6 aprile 2021, le Parti concordano sulla necessità di costituzione di\nComitati Territoriali a livello regionale e delle province autonome di Trento e\nBolzano con riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della\ndiffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano saranno composti pariteticamente da tre rappresentanti designati dalle\nUnioni Regionali di FEDERFARMA e dalle Associazioni provinciali di FEDERFARMA\ndi Trento e Bolzano e da tre rappresentanti designati dalle OO.SS. territoriali\nstipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano è affidato il precipuo compito di ricezione delle segnalazioni\nsull’applicazione delle regole contenute nel Protocollo governativo del 6\naprile 2021 e di trasmissione delle stesse all’Osservatorio Nazionale; il\nComitato Territoriale curerà l’applicazione delle linee guida emesse\ndall’Osservatorio Nazionale. I Comitati Territoriali Regionali e delle\nprovince autonome di Trento e Bolzano potranno, al loro interno, formulare\nproposte e segnalare all’Osservatorio Nazionale temi relativi\nall’interpretazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure\nper il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6\naprile 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***** ******* *********\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale\nai farmacisti per il contrasto al Covid- 19, all’esclusivo fine di\nincentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si\nprevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro\nlordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest’ultimo\npotrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura\ndi 200,00 euro lordi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato IV - Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private - Statuto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>ART. 1 - COSTITUZIONE E NATURA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (di seguito denominato\nEBIFARM), conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro per i dipendenti delle Farmacie Private (di seguito anche solo\n“CCNL”), è costituito da Federfarma e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs\nNazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.EBIFARM, ai sensi dell’art. 36 e ss. del codice civile, ha natura\ngiuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di\nlucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 2 - SEDE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.EBIFARM ha sede in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La durata dell’Ente è illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 3 - SCOPI E FUNZIONI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.EBIFARM svolge le funzioni individuate dalle Parti stipulanti il CCNL in\nmateria di prestazioni e servizi welfare, occupazione, mercato del lavoro e\nformazione. Svolge tutti gli altri compiti previsti dal CCNL e quelli che le\nParti stipulanti decideranno congiuntamente di attribuirgli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.EBIFARM svolge, pertanto, le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incentiva e promuove studi e ricerche sul settore delle Farmacie\nPrivate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di\nconciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitora gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)promuove, progetta e\u002Fo gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)può erogare, sulla base di specifici accordi stipulati dalle Parti\nstipulanti il CCNL, sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed\nevidenzi eventuali criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 4 - SOCI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Sono soci di EBIFARM:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Federfarma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Filcams-CGIL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Fisascat-CISL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Uiltucs Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di socio e dei\nrelativi diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 5 - COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.I componenti degli Organi associativi di EBIFARM, diversi\ndall’Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni del presente\nStatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti\nOrgani associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il\npossesso dei requisiti di competenza, onorabilità, integrità morale e\nprofessionale, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il\npossesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni\nall’uopo necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La perdita dei requisiti che precedono, in capo al componente di uno degli\nOrgani associativi di EBIFARM, comporta la decadenza di diritto dalla carica\nricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte del socio\nche aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto\nda parte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I componenti degli Organi associativi di EBIFARM, diversi\ndall’Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli\norgani di gestione, i legali rappresentanti dei soci di cui all’art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di\ncomponente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma, comporta la\ndecadenza di diritto della carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 7 - DURATA DELLE CARICHE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Presso EBIFARM tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi\nfinanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio consuntivo\nrelativo al quarto esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi\ndall’Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza\ndelle cariche. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino\nall’insediamento dei nuovi Organi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’incarico di componente di un Organo associativo diverso\ndall’Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei\ncasi di revoca da parte del socio designante, di decadenza e\u002Fo di dimissioni,\ndi perdita dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente Statuto, di\nsopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 6 dello stesso\nStatuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo\nquanto previsto dall’art. 5, comma 4, dello Statuto. I sostituti rimangono in\ncarica sino alla scadenza del quadriennio in corso, così come stabilito al\ncomma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 8 - ORGANI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Sono organi di EBIFARM:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’Assemblea dei soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Consiglio Direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Vice Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Collegio dei Revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’assenza non giustificata per tre sedute consecutive dall’Organo\nassociativo, diverso dall’Assemblea, determina l’automatica decadenza del\ncomponente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le\nprocedure indicate negli articoli 12, 15 e 16 del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei soci\ndi cui all’art. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in\nvolta delegato dal predetto legale rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al\nrappresentante della Organizzazione Nazionale dei datori di lavoro spetta un\nnumero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai\nrappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori. Precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 voti spettano a Federfarma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 voto spetta a Filcams-CGIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 voto spetta a Fisascat-CISL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 voto spetta a Uiltucs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 10 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L’Assemblea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del\nConsiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati da soci\nsecondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 12, 15 e 16 del\npresente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi\nnominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa\ned avendo riguardo alle responsabilità connesse a ciascuna carica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)su proposta del Consiglio Direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stabilisce le linee guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art.\n3 del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- approva: I) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo\ndell’esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio\nDirettivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei\nconti; II) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo\nal successivo esercizio III) la modalità di riscossione dei contributi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di\npatrimonio immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle\ndonazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)determina i requisiti di competenza, onorabilità, integrità morale e\nprofessionale dei componenti degli altri Organi associativi di EBIFARM. Tali\ncomponenti non devono aver subito condanne definitive per reati dolosi contro\nla pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l’Unione Europea, né condanne\ndefinitive per reati relativi a procedure concorsuali. Resta salva, in ogni\ncaso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445,\ncomma 2, del Codice di Procedura Penale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi\npreviste dal presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)delibera, con il voto unanime di tutti i soci aventi diritto, lo\nscioglimento dell’Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto,\nnonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione del regolamento\nsul funzionamento di EBIFARM, delle modifiche statutarie e regolamentari, che\npossono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra\nle Parti stipulanti il CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)svolge ogni altra attività ad essa demandata dal presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 11 - ASSEMBLEA: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento,\ndal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei\nRevisori dei conti, almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile ed entro il\n30 novembre, per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget\nprevisionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo\nritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata,\ncontenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e\ndelle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei conti, dal\nConsiglio Direttivo, ovvero da uno dei soci. Il Presidente provvede alla\nconvocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo\nsvolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione\ndell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La convocazione dell’Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso,\nda inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata,\nunitamente alla documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, da\nspedirsi almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza,\nl’avviso può essere inviato a mezzo telegramma o posta elettronica\ncertificata, almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli\nargomenti all’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del\ngiorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.L’Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un\nnumero di soci tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le\ndeliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei\nvoti non si computano gli astenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova\nvotazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L’Assemblea nomina il Presidente, nel proprio seno, ed il Segretario. Di\nogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal\nSegretario. In caso di modifiche statutarie di EBIFARM è possibile farsi\nassistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di Segretario. La\npresenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di EBIFARM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Alle riunioni dell’Assemblea dei soci partecipa, senza diritto di voto,\nil Collegio dei Revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dai soci,\ndei quali, tre su designazione di Federfarma e uno su designazione di ciascuna\ndelle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs\nNazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Direttivo\nvenga a mancare per dimissioni, decadenza, revoca da parte del socio designante\no qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina da\nparte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile, previa\ndesignazione da parte del socio che aveva designato il componente venuto a\nmancare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell’azione di EBIFARM in\naccordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Consiglio Direttivo, inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)predispone, per l’approvazione dell’Assemblea, il progetto di\nrendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché\nil progetto di budget previsionale. Tali documenti vengono tutti redatti\nsecondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una\nprogrammazione strategica e gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)propone all’Assemblea il Regolamento di EBIFARM, ogni altro regolamento,\nnonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,\nsalvo quanto previsto all’art. 10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività\nper il conseguimento degli scopi statutari dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)instaura, gestisce e risolve i rapporti di lavoro del personale\ndell’Ente, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le\npolitiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di\nprevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi\neventuali premi variabili predeterminati in funzione del raggiungimento di\nspecifici risultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che\namministrativi, di EBIFARM, nonché sulle iniziative promosse, riferendo\nall’Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza,\nsulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi\ndi professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre\nofferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)verifica il possesso dei requisiti di moralità e professionalità\nprevisti dall’art. 10, comma 1, lett. e) del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)può nominare, su proposta della Presidenza, il Responsabile operativo, e\nprovvede a stabilirne le relative competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)decide l’individuazione e\u002Fo l’eventuale trasferimento della sede\nnell’ambito del Comune di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, sulla\nbase di un calendario annuale almeno una volta ogni tre mesi e, in aggiunta,\ntutte le volte che lo ritenga opportuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con\nindicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un\nterzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei\nconti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7\ngiorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10\ngiorni dalla convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del\nConsiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, entro i\nsuccessivi 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto,\nmediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta\nelettronica certificata, 7 giorni lavorativi prima della data della riunione.\nNei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o\nposta elettronica certificata con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi\nrispetto alla data della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del\ngiorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei\ndocumenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti\nall’ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la\nmaggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora\nsiano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le\ndeliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari,\nè richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse\ndeleghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal\nPresidente e dal Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In caso di necessità, i componenti del Consiglio Direttivo potranno\npresenziare tramite audio e video conferenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle\nvotazioni, in caso di parità, l’argomento può essere nuovamente esaminato\nin una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il\nCollegio dei Revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 15 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ha potere di firma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall’Assemblea\nalternativamente, una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti\nFederfarma e la volta successiva fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le\nOrganizzazioni Sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sovrintende al funzionamento di EBIFARM ed esercita tutte le funzioni ad\nesso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi\nassociativi ed al coordinamento delle attività dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)convoca e partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio\nDirettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua\nresponsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta\nsuccessiva, delibera sull’eventuale ratifica dell’operato del\nPresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni\ndeliberazione in relazione a prelievi, pagamenti, erogazioni e movimenti di\nfondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti di\ncui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, con funzione di Presidente, su designazione della parte datoriale o,\ncongiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del\nConsiglio Direttivo, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei\nRevisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e\ns.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, designato da Federfarma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL,\nFisascat-CISL, Uiltucs Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei conti, ove\napplicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile\ne, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del\nCodice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è\nincompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo\nprevisto dal presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il Collegio dei Revisori dei conti verifica l’osservanza delle\ndisposizioni del presente Statuto, controlla l’amministrazione di EBIFARM,\naccerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei\nrendiconti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Collegio dei Revisori dei conti redige la relazione finanziaria\nriferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni\nprima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per\nl’approvazione del predetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni\ndel Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 17 -FINANZIAMENTO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.EBIFARM è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 18 - PATRIMONIO COMUNE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il patrimonio comune di EBIFARM è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)finanziamento di cui al precedente art. 17, dagli interessi attivi\nmaturati sull’ammontare del finanziamento stesso e degli interessi di mora\nper ritardati versamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e\nda partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi\npubblici o privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore di EBIFARM,\nbeni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di\nraccolta fondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in\nlegittima titolarità dello stesso EBIFARM;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano\nerogate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituisce\noggetto del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL, il patrimonio comune\nè utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi di EBIFARM, con\nespressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in\nmateria di comunione dei beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, i\nsoci non hanno diritto ad ottenere l’attribuzione del patrimonio di EBIFARM,\nneanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di\neventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che\nl’attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente\ndisposte dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L’esercizio finanziario di EBIFARM ha inizio il 1° gennaio e si chiude\nil 31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ai fini della regolare e corretta gestione di EBIFARM potranno essere\ndemandati al Responsabile operativo prelievi, erogazioni e movimenti ordinari\nnei limiti e alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.In caso di scioglimento di EBIFARM, i soci provvederanno alla nomina di un\nliquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un mese dal\ngiorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad\nistanza della parte più diligente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il liquidatore devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura\ndella liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci ad\naltra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente,\nsecondo le determinazioni dell’Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 21 - FORO COMPETENTE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente\nStatuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai\nregolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in\nparticolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti\nemanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge\napplicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e\ndelle finalità delle norme del CCNL, che costituiscono la fonte primaria in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato V - Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti\ndelle farmacie private - Statuto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch4>ART. 1 - COSTITUZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti da\nfarmacie private”, in breve denominato “FASIFAR”, in seguito chiamato\n“Fondo”, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale\ndi Lavoro per i dipendenti delle Farmacie Private (di seguito anche solo\n“CCNL”), è costituito da Federfarma e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs\nNazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.FASIFAR, ai sensi dell’art. 36 e ss. del codice civile, ha natura\ngiuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di\nlucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 2 - SEDE E DURATA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Fondo ha sede in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La durata del Fondo è illimitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 3 - SOCI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Sono Soci del Fondo Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs\nNazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 4 - ADERENTI E ISCRITTI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Al Fondo aderiscono le Imprese che applicano il Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro per dipendenti da farmacie private.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tutti i lavoratori dipendenti, compresi coloro inquadrati nella categoria\nQuadri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in costanza di rapporto\ndi lavoro, assumono la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle\nprestazioni. Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti\nprevisti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il\npossesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e ai quali il Fondo autorizzi\nla prosecuzione volontaria della contribuzione, previa delibera del Consiglio\nDirettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’iscrizione al Fondo del lavoratore, avviene secondo le modalità\nstabilite dal Regolamento di cui all’art. 17 del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’iscrizione al Fondo cessa a seguito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del\nFondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto\nprevisto dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 5 - SCOPI E FINALITÀ\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di\nassistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità stabilite dal\nRegolamento di cui all’art. 17 del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Fondo si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come\nscopo esclusivo l’erogazione, in favore dei soggetti individuati all’art.\n4, di interventi e prestazioni sanitari e socio-sanitari nei limiti di quanto\nprevisto dalle fonti istitutive, dal successivo art. 6 e dal Piano\nsanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 6 - PRESTAZIONI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Fondo eroga prestazioni integrative rispetto a quelle comprese nei\nlivelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal Piano nazionale e\ndai relativi provvedimenti attuativi e secondo i limiti e le previsioni\ndell’art. 9 del D. Lgs. n. 502\u002F1992 e dei successivi decreti attuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’insieme delle prestazioni, unitamente agli interventi\u002Fservizi diretti\ne indiretti che il Fondo offre agli iscritti, sono contenuti nel Piano\nsanitario, deliberato dal Consiglio Direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’accesso alle prestazioni è regolato da un apposito documento,\ndenominato “Regolamento delle prestazioni”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni a favore dei\ndestinatari la cui posizione sia in regola con i versamenti secondo i limiti,\nle condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ferma restando la responsabilità del Fondo sanitario, il Fondo può\nstipulare per l’erogazione delle prestazioni in forma rimborsuale una o più\nconvenzioni con imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del D. Lgs. n.\n209\u002F2005 e successive modificazioni e integrazioni e con gli altri soggetti\nabilitati dalla disciplina vigente tempo per tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 7 - ORGANI STATUTARI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Sono organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)L’Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il Consiglio Direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il Vice Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il Collegio dei Revisori Contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino\nall’approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere\nriconfermate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle\nOrganizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei\nnuovi Organi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine\nnel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, in\ncaso di decadenza e\u002Fo di dimissioni ovvero in caso di perdita dei requisiti\nprevisti dall’art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tutti i componenti degli Organi, esclusi i Soci dell’Assemblea, debbono\naver maturato esperienze professionali coerenti, anche in organizzazioni\nsindacali e\u002Fo datoriali per almeno 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La decadenza si verifica laddove il componente dell’Organo risulti\nassente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione, provvede\nad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la\ndecadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Non possono essere designati nel Consiglio Direttivo soggetti che\nricoprono cariche in altri Fondi di sanità integrativa che agiscono nelle\nstesse platee contrattuali di settore, a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Non possono essere nominati componenti nel Consiglio Direttivo e nel\nCollegio dei Revisori Contabili del Fondo coloro che abbiano interessi in\nattività analoghe o correlate a quelle prestate dal Fondo, ovvero svolgano\nattività potenzialmente in conflitto di interessi con le relative cariche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti previsti\ndall’art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 8 - ASSEMBLEA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei Soci\ndi cui all’art. 3 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in\nvolta delegato dal predetto legale rappresentante. Non è ammessa la delega di\nun Socio ad altro Socio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai\nrappresentanti delle Associazioni Datoriali spetta un numero di voti uguale al\nnumero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle\nOrganizzazioni Sindacali. Precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-n. 3 votispettano \u002F a Federfarma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-n. 1 votospetta \u002F a Filcams-CGIL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-n. 1 votospetta \u002F a Fisascat-CISL Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-n. 1 votospetta \u002F a Uiltucs Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L’Assemblea ha competenza sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nomina il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio\nDirettivo, i membri del Collegio dei Revisori Contabili, designati dai Soci\ncostituenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di\ncomunicazione da parte dei Soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il\nbudget previsionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera eventuali compensi per i componenti degli Organi, nonché gli\nemolumenti a favore del Collegio dei Revisori Contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)approva le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di\nfunzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi\nespressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL di\ncui all’art. 1 del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per approvare il\nrendiconto consuntivo ed il budget previsionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L’Assemblea è convocata dal Presidente e Vicepresidente a mezzo lettera\nraccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15\ngiorni prima della riunione, ovvero, in caso d’urgenza a mezzo posta\nelettronica certificata o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della\ndata della riunione, con indicazione degli argomenti all’ordine del\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il Presidente e il Vicepresidente, inoltre, devono convocare l’Assemblea\nqualora lo richieda almeno un terzo dei Soci o il Collegio dei Revisori\nContabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Alle riunioni dell’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il\nCollegio dei Revisori Contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le riunioni dell’Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la\npresenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei Soci e le relative\ndeliberazioni sono prese con una maggioranza superiore ai due terzi dei voti\nspettanti ai Soci e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale\ndelle Parti sociali. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e allo\nscioglimento, sono assunte all’unanimità, con la presenza dei rappresentanti\ndi tutti i Soci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, compresi il Presidente\ned il Vice Presidente, dei quali 3 (tre) su designazione di Federfarma e 1\n(uno) su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Filcams-CGIL,\nFisascat-CISL, Uiltucs Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario\nil Presidente e il Vicepresidente o almeno tre dei suoi componenti; è\nconvocato dal Presidente e dal Vicepresidente a mezzo lettera raccomandata o\nposta elettronica certificata almeno sette giorni prima della riunione con\ncontestuale invio della documentazione attinente ai temi e all’ordine del\ngiorno ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma o posta elettronica\ncertificata, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione\nindicando i motivi dell’urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Spetta al Consiglio Direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria\namministrazione, salvo quanto previsto all’art. 8;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)deliberare gli atti necessari per l’attuazione dello scopo sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)predisporre le proposte di bilancio annuale consuntivo e di budget\nprevisionale del Fondo, al fine di sottoporle all’Assemblea per\nl’approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)deliberare il piano triennale dell’attività del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)decidere in merito ai rapporti di lavoro del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)approvare i Regolamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le\nmodalità previste dal Regolamento delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)deliberare tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il\nmonitoraggio della gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)deliberare l’esclusione degli iscritti, prevista all’articolo 4,\nlettera c);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)deliberare l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista\nall’articolo 4, comma 3 dello Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)proporre all’approvazione dell’Assemblea le modifiche dello\nStatuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)accertare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del presente\nStatuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)decidere l’individuazione e\u002Fo l’eventuale trasferimento della sede\nnell’ambito del Comune di Roma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)vigilare sull’esecuzione di tutte le deliberazioni assunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno\nla metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide\nqualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il\nCollegio dei Revisori Contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati\ndall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, per la durata di un\nquadriennio, su designazione dei Soci, alternativamente tra l’Associazione\nDatoriale e le Organizzazioni Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il\nConsiglio Direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è\nsostituito dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti\nin tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sovrintendono al funzionamento del Fondo, esercitando tutte le funzioni ad\nessi demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio\nDirettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)convocano gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in\ndiscussione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in caso di comprovata urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio\nDirettivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 (tre) componenti\nscelti tra i professionisti iscritti agli Albi previsti dalla legge, nominati\ndall’Assemblea come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)uno con la funzione di Presidente, su designazione della Parte che non\nesprime il Presidente del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)uno designato da Federfarma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)uno designato congiuntamente da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs\nNazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l’amministrazione del\nFondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei\nbilanci alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Collegio dei Revisori Contabili redige la relazione sul bilancio\nconsuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni\nprima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per\nl’approvazione del suddetto bilancio consuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I Revisori Contabili partecipano, senza diritto di voto, alle sedute\ndell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 12 - GESTIONE SANITARIA\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Al Consiglio Direttivo spetta la predisposizione del piano sanitario,\nnonché l’attuazione ed il monitoraggio dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 13 - ENTRATE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i contributi ordinari previsti dal contratto nazionale di cui all’art.\n1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate\nda enti o singoli privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene,\nche a qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio\ndel Fondo, è quello applicato ai “fondi comuni” regolato per solidale\nirrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con\nespressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema\ndi comunione di beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia\ndurante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi\ndi gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo\nche la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 15 - ESERCIZIO ECONOMICO\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1. Il bilancio del Fondo è unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre\ndi ciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30\naprile dell’anno successivo all’esercizio in oggetto. Il budget\nprevisionale deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il prelievo, l’erogazione ed il movimento di risorse del Fondo devono\nessere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su\ndelega congiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 16 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione unanime\ndell’Assemblea, salvo i casi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L’Assemblea nominerà uno o più Liquidatori con la maggioranza prevista\nper le modifiche statutarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per\nqualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali\npassività, sarà devoluto dai Liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi\nrimborso ai Soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che\ncostituiscono lo scopo del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 17 - STATUTO E REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Il presente Statuto è approvato con voto unanime dell’Assemblea dei\nSoci, secondo le disposizioni dell’art. 8; eventuali modifiche ed\nintegrazioni dovranno essere sottoposte ed approvate con voto unanime\ndell’Assemblea, secondo le disposizioni dell’art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per l’attuazione del presente Statuto il Fondo si dota di un Regolamento\ndelle Prestazioni, da approvarsi con voto unanime dell’Assemblea dei Soci,\nsecondo le disposizioni dell’art. 8; eventuali modifiche ed integrazioni\ndovranno essere sottoposte ed approvate con voto unanime dell’Assemblea,\nsecondo le disposizioni dell’art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch4>ART. 18 - RINVIO ALLE LEGGI - CONTROVERSIE\u003C\u002Fh4>\n\n\u003Cp>1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si\napplicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di\nlucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lo Statuto ed il regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati\ned adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare\nl’assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tabella A - Retribuzioni delle Farmacie urbane\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FARMACIE PRIVATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>PAGA BASE al 01\u002F12\u002F2012\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>aumento CCNL 01\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>nuova paga base dal 01\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>E.D.R.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>I.S.Q.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>Parametro aumento (escl. € 70 Area Q2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.579,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>89,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1668,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>536,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>2.345,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>112,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q2 + 12 anni (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.349,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>150,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1499,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>530,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>2.169,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q2 + 2 anni (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.349,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>150,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1499,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>530,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>2.139,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q3 + 12 anni (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.349,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>80,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1429,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>530,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp>130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>2.099,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>100,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q3 + 2 anni (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp>1.349,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>80,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"103\">\u003Cp>67,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(*) Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell'Area Q\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EDR Assistenza sanitaria integrativa: 13 euro mensili per 12 mensilità con\ndecorrenza 01\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tabella B - Retribuzioni delle Farmacie rurali\nsussidiate\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FARMACIE RURALI SUSSIDIATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>PAGA BASE al 01\u002F12\u002F2012\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>aumento CCNL 01\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>nuova paga base dal 01\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>CONTINGENZA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>E.D.R.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>I.S.Q.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>Parametro aumento (escl. € 70 Area Q2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>1.515,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>86,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1602,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>536,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>2.278,61\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>112,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp>Area Q2 + 12 anni (*)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"130\">\u003Cp>1.295,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"112\">\u003Cp>144,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"115\">\u003Cp>1439,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>530,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp>10,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\">\u003Cp>130,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"98\">\u003Cp>1.294,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"107\">\u003Cp>67,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell'Area Q\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>EDR Assistenza sanitaria integrativa: 13 euro mensili per 12 mensilità con\ndecorrenza 01\u002F11\u002F2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tabella C – Indennità speciale Quadri (I.S.Q.)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"491\">\u003Cp>Categoria Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"491\">\u003Cp>Indennità Speciale Quadri - I.S.Q.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      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\u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>£ 45.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 23,24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>£ 44.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 22,72\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>£ 40.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,65\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>£ 39.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,14\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>£ 38.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>€ 19,62\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  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XXX Decorrenza e durata Art. 102 ","TITOLO XXX Decorrenza e durata\n\nArt. 102\n\nIl presente CCNL sarà valido fino al 31 agosto 2024.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbasignsingle","La Federazione Nazionale Unitaria Titola","La Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - FEDERFARMA\n- rappresentata dal Presidente dott. Marco Cossolo con l’intervento di una\ndelegazione presieduta dal dott. Giuseppe Palaggi e composta dal Vice\nPresidente Vicario dott. Alfredo Procaccini, con l’assistenza dell’ufficio\nlegale dott. Aurelio Calcaterra e dott. Bruno Foresti, dell’avv. prof. Arturo\nMaresca e dell’avv. Marco Conti\n\ne",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbamemtrad","La Federazione Italiana Lavoratori Comme","La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi -\nFILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Gabrielli Maria Grazia, dai\nResponsabili del settore Lelli Danilo e Antonelli Federico, dai Segretari\nnazionali Bernardini Cinzia, Di Labio Alessio, Fattorini Gianfranco, Russo\nFabrizio, dal Presidente del C.D. Montagni Andrea e dai componenti del Comitato\nDirettivo Nazionale, Agostini Luana, Alfatti Caterina, Amadeo Domenica,\nAntonini Dora Annunziata, Baffa Matteo, Ballanti Caterina, Bassetti Paola,\nBeretta Marco, Bergonzi Paola, Bianchi Massimiliano, Bigazzi Sabina, Bont\nCristina, Botteghi Mirco, Brotini Luisella, Bucchioni Giovanni, Buillet\nIsabelle, Buonopane Francesco, Caiolo Monja, Camellini Elisa, Capuano Daniele,\nCarmassi Marco, Carniato Nadia, Carpinetti Michele, Cavallini Maria Lisa,\nCepile Stella, Chierici Luca, Ciccarelli Laura, Cimini Beatrice Laura,\nCipollini Lucio, Cirica Andrea, Cocco Martina, Cochi Federica, Colleoni Mario,\nConti Simona, Costanzo Antonella, Cristiani Paolo, Cuomo Massimo, Danesino\nLara, De Pantz Cecilia, De Zolt Luca, Di Tuoro Luana, Favola Fabio, Ferrais\nSara, Ferrari Chiara, Ferrone Andrea, Folli Cinzia, Fraddanni Pieralba, Gatto\nSamuele, Ghisletti Alessandra, Giannini Alessandro, Gioia Giovanni, Giorgini\nKatuscia, Giulivi Riccardo, Gregori Gianluca, Griffini Roberta, Grigolato\nMargherita, Grymalyuk Vasylyna, Italiano Valentina, Lanzi Gianni, Leonardi\nSalvatore, Leone Giuseppe, Liguori Isabella, Lovisetto Andrea, Lucchesi\nFrancesco, Lucchi Barbara, Mandato Francesca, Mangione Salvina, Marianetti\nCinzia , Mastrocola Luciana, Mastrogirolamo Stefano, Mazigh Aouatif, Menci\nRenata, Michelelic Barbara, Milazzo Nella, Moccia Marquidas, Montagni Andrea,\nMontalti Paolo, Moretti Matteo, Moscatello Joice, Muratore Livio, Nappa\nRosaria, Neglia Barbara, Nicoli Stefano, Nigro Claudia, Odoni Alessio,\nPasqualin Antonella, Pelliccia Alessandra, Petrillo Laura, Pizzi Marco, Pozzi\nLidia, Protopapa Antonella, Radin Umberto, Riboni Mara, Rosolia Maria Luisa,\nSanna Alessandra, Sannazzaro Michele, Schifino Elena, Serafimof Enache Ahana,\nSesena Cristian, Sgargi Emiliano, Simeone Nando, Spiganti Daniela, Spinelli\nAntonella, Stacchini Massimiliano, Tanzini Marzia, Valentino Giuseppe, Verderio\nJurij, Villani Angela, Vitale Ludovico, Zambon Monica, Zanola Elena, con con\nl’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL)\nrappresentata dal segretario confederale Tania Scacchetti.\n\nLa Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo - FISASCAT\u002FCISL\n\naffiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale Davide\nGuarini, dal Segretario Generale Aggiunto Vincenzo Dell’Orefice; dai\nSegretari nazionali: Aurora Blanca, Mirco Ceotto, Diego Lorenzi e da: Piero\nCasali, Salvatore Carofratello, Stefania Chicca, Marco Demurtas, Daniele\nMeniconi, Elena Maria Vanelli (coordinamento femminile), dell’Ufficio\nSindacale, da Dario Campeotto - Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione\ntrattante composta da: Adami Hansjoerg, Alessandrini Claudio, Alquati Marco,\nAmmendola Giovanna, Anselmo Tonio Antonini Patrizia , Arcadio Antonio, Arighi\nMassimiliano, Atzori Giuseppe, Avanzi Giulia, Avanzino Silvia Michela, Avanzo\nLamberto, Bagnolini Gianluca, Barazzetta Francesco, Barbatano Antonella,\nBaroncini Claudia, Bartucci Maria Cristina, Battuello Dario, Bellini Patrizia,\nBellomo Alfonso, Belotti Claudia, Benfenati Luca, Bernelli Giuseppina,\nBernicchi Giovanni, Bettoni Giovanna, Biliotti Katiuscia, Biondi Bendinelli\nCarlo, Blau Andrea, Bocchese Matteo, Boccuzzi Giuseppe, Boscaro Massimo,\nBottani Luca, Bravi Carlo, Bristot Stefano, Brogi Marco, Brotto Gianfranco,\nCalabrò Domenica, Calà Guido, Calvi Stefano, Camera Paola, Cannizzo Patrizia,\nCapitale Laura, Capobianco Michela, Cappelli Malgara, Carafiglia Claudia,\nCarasi Venera, Careddu Eleonora, Caruso Assunta, Castagnino Katia, Catizone\nGiovanna, Celi Roberto, Centa Simone, Chiarini Laura, Chiocci Valter, Chirico\nFrancesca, Chirico Stefania, Ciotti Novella, Ciranni Daniele Maria, Citerio\nAlberto, Ciurlia Capone Sara, Cocco Silvia, Colella Nicola, Comerci Gildo,\nComiati Giovanni\n\nBattista, Contemi Pietro, Costantini Carlo, D’agostino Salvatore,\nD’Alessandro Luigi, Dall’Ara Michele, De Leo Vincenza, De Peron Enrico,\nDestefanis Carla, De Stefano Alessandro, Destito Marisa, Di Lavanzo Mauro, Di\nLeo Pancrazio, Di Matola Flavio, Di Micco Gennaro, Di Polidoro Luca, Di Stefano\nAthos, Diociaiuti Stefano, D’Isanto Angelo, Dondeynaz Henri, Donno Valentina,\nEgger Ulrike, Elmi Andretti Gianni, Eustachi Giovanna, Fabbri Matteo, Falcucci\nGiulia, Faraci Isabella, Farina Adalberto, Federico Salvatore, Ferrari Ermanno,\nFerrari Fabrizio, Ferreri Antonella, Ferrario Giorgio Achille, Fiorenza\nGiuseppe, Fioruti Monya, Fontana Carla, Fontanella Giorgio, Foschini Silvia,\nFrigelli Davide, Frigerio Roberto, Galli Stefano, Gallina Elisabetta, Gallo\nVittorio, Gargano Patrizia, Giacomazzi Adriano, Gobbi Enrico, Gobbi Simone,\nGola Simona, Gravina Michele, Grosso Alessandro, Gualtieri Alessandro,\nGuaschino Massimo, Guida Monica, Imperatori Sara, Ingrosso Alessandro, Lai\nManolo, Landolfi Giuseppe, Lazzaro Angela, Le Foche Paolo, Lerna Annette,\nLiverani Fabrizio, Locatelli Alessandro, Locci Alice, Lo Papa Fortunato, Longo\nOlga, Lorenzi Diego, Lorrai Sara, Lotti Alessandro, Maestripieri Luca, Magri\nAlessandra, Mairone Chiara, Manca Patrizia, Mandelli Rossana, Mangone Marino\nGilberto, Manna Maria, Marcazzan Luca, Marcellino Alessandro, Marchetti Paolo,\nMarcomini Diego, Marini Diego, Marrone Salvatore, Martelli Andrea, Martignetti\nAlessandro, Matrone Pasqualina, Mattatelli Giuseppe, Mazza Gianfranco, Mazzei\nLucio, Medici Germano, Mela Maria Giovanna, Melis Cristina, Menegale Simona,\nMetitone Serena, Miani Elisa, Miranda Paolo, Molinari Marco, Montagnini\nCristiano, Montefusco Raffaele, Montillo Domenico, Montuori Raffaele, Muggianu\nMichele, Murazzo Stefano, Musumeci Michele, Nacca Roberto, Natili Valerio,\nNesti Ilio, Notarnicola Ivan, Orabona Vincenza, Paialunga Marco, Pallotta\nMaria, Pangrazzi Marina, Parlanti Raffaella, Parrino Giovanni, Pascucci Aldo,\nPasqualitto Romano, Pegoraro Nicola, Pellicani Fabio, Peruffo Sarah, Pesce\nBarbara, Piacquaddio Leonardo, Pialli Simone, Piazzese Carlo, Pietrosanto\nCinzia, Pintacorona Teresa, Pogliani Francesco, Ponzo Rita Lucia, Porcedda\nMonica, Pruenster Elmar, Raffa Rita, Ramaglia Graziella, Ramogida Nicola, Raso\nRosetta, Righini Maurizio, Rizzo Maurizia, Rossi Giosuè, Rostellato Katiuscia,\nRotoni Rachele, Ruta Miriam, Santellani Diego, Santrone Silvio Natale,\nScarcello Angelo, Scialanca Massimiliano, Sega Milena, Semeria Marilena, Sergi\nFilippa Alessandra, Serra Roberta, Sferruzza Giuseppina, Sgobbo Angelo,\nSilvestri Cristina, Silvestro Rosa, Solavagione Enrico, Soleggiati Selena,\nSorice Debora, Spanò Gian Claudio, Spinosa Massimo, Spinzi Luigi, Spitalieri\nVincenzo, Squartini Marco, Talamone Mirko, Tamburini Ettore, Tarantini Carmela,\nTempini Paolo, Tonio Anselmo, Trinchitella Luca, Tutzer Judith, Untermarzoner\nJosef, Vargiu Claudia, Vento Giorgio, Verde Marco, Vignolo Cristina, Vissà\nFloriana, Zanforlin Mirta, Zucconi Jonathan, Zullo Stefania; della\nConfederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal\nSegretario Generale Cisl Luigi Sbarra.\n\nL’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS,\nrappresentata dal Segretario Generale Paolo Andreani, dal Segretario Generale\nAggiunto Stefano Franzoni, dai Segretari Nazionali: Emilio Fargnoli, Gabriele\nFiorino, Marianna Flauto, Samantha Merlo, Paolo Proietti, Gennaro Strazzullo,\nAnna Selvaggio, Giuseppe Zimmari, dai componenti del Consiglio Nazionale:\nAngrisano Antonio, Ardau Cristiano, Arminio Lucia, Autieri Elena, Aveni Banco\nMassimo, Bacchiega Michela, Balducci Bernardo, Bardi Sabina, Bassios Vassilios,\nBattistelli Giacomo, Benincà Fabrizio, Bernalda Fernando, Bevilacqua Giacomo,\nBidoli Regina, Binda Priscilla, Boco Brunetto, Bonamici Enza, Bontà Fabrizio,\nBoscaro Luigino, Bove Fabio, Bove Salvatore, Buoninconti Alfredo, Cacciaguerra\nMassimo, Calabrò Matteo, Callegari Marco, Cardammo Valeria, Carfagna Biagio,\nCartisano Gianfranco, Casa Giovanni, Cenolli Anila, Cerusa Luca, Ciccarelli\nRoberto, Cicchitti Claudio, Ciccone Domenico, Cilli Alessandra, Coco Gaetano,\nConficconi Marco, Contucci Alessandro, Cotugno Gennaro, D'Ambrosio Cristina, De\nStefano Sabrina, Deiana Daniel, Del Zotto Sergio, Dell'Anna Marco, Dell'Anno\nPatrizia, Dello Russo Mario, Dell'Olivastro Tina, Dessi Silvia, Detti Emanuela,\nDi Federico Bruno, Di Iorio Lucia, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria,\nDiecidue Sergio, Dota Elio, Fallara Roberto, Famà Giovanna, Fatiganti Elvira,\nFeliciangeli Pietro, Ferrandino Barbara, Floridia Anna, Forti Massimo, Frizzo\nRoberto, Frontini Stefano, Fugnanesi Fabio, Fulciniti Caterina, Fusco Gerardo,\nGaleotti Johnny, Galiano Luigi, Gambale Luigi, Gazzo Giovanni, Giammella\nCataldo, Giunta Stefania, Greco Giordana, Gregorio Marcello, Grimaldi Giada,\nGuagliardo Maria, Guarnaccia Carlo, Guarracino Pasquale, Guerra Raffaele, Guida\nCiro, Lai Andrea, Lannunziata Dario, Largher Walter, Lavia Giuseppe, Lavolta\nCosimo, Lazazzera Donato, Lenoci Maria, Lualdi Federica, Luchetti Maria\nErmelinda, Lugaresi Claudia, Maestrelli Roberto, Magnifico Ernesto, Malerba\nDomenico, Marchetti Massimo, Marchini Barbara, Marciano Luigi, Marino Luca,\nMarroni Marco, Mazzola Michelangelo, Merante Andrea, Miccoli Mario, Milandri\nMaurizio, Molino Gianluca, Montemurro Emanuele, Murvana Guido, Muscarà\nRachele, Natale Enrico, Orsan Mauro, Pace Leonardo, Pacini Roberto, Pantera\nAnnalisa, Pascale Enzo, Paternicò Fabio, Paterno Sabino, Paudice Mario,\nPennati Roberto, Perrone Antonella, Pezzetta Giannantonio, Piani Antonia,\nPicchetti Stefano, Pino Carlo, Pisa Samuele, Politano Roberto, Polito Franco,\nPrincipe Giampiero, Raponi Giada, Rizzo Adalisa, Rodilosso Gianni, Romano\nGiuseppe, Rosignoli Stefano, Rubino Francesco, Saja Maria Ida, Sama Carlo,\nSanna Luca, Sappa Andrea, Scarpino Saverio, Scavo Carmen, Sciarra Francesco,\nSclafani Chiara, Serri Riccardo, Settimo Maura, Silvestro Giuseppe, Sodano\nSimona, Stampone Alberto, Statti Raffaele, Tamburrelli Michele, Testani Davide,\nTollari Lorenzo, Turchetti Giancarlo, Valenti Roberta, Vargiu Antonio, Veronese\nIvana, Visentin Alessandro, Zorn Matteo, Zumbo\n\nCosimo; con l’intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL)\nrappresentata dalla Segretaria Confederale Tiziana Bocchi.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"green_trigger","8.La regolamentazione dei profili format","8.La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione\ndell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o\ndall’EBIFARM. La formazione dell’apprendista potrà inoltre essere\nrealizzata nell’ambito delle iniziative promosse dall’EBIFARM. La\nformazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e\nverrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere\nrealizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dall’EBIFARM e delle\nconvenzioni che quest’ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà\nfinalizzata a conferire all’apprendista le competenze di base, trasversali e\ntecnico professionali necessarie per l’acquisizione di adeguata capacità\nprofessionale, in coerenza con il profilo dell’apprendista. I contenuti della\nformazione a carattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze\nrelative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del\nrapporto di lavoro e all’organizzazione del lavoro.\n\nPer quanto non previsto valgono le norme di legge.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"direct_participation_trigger","TITOLO XXVI Diritti sindacali Art. 89 Pe","TITOLO XXVI Diritti sindacali\n\nArt. 89\n\nPer quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie\ncon oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\nArt. 90\n\nIdirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nelle\nfarmacie che rientrano nel disposto di cui all’art. 89, hanno diritto a\npermessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato.\n\nIIdiritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per\nciascuna rappresentanza sindacale ed i permessi saranno complessivamente pari a\nun’ora e mezzo per ciascun dipendente.\n\nIl lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti\ndeve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima,\ntramite la rappresentanza sindacale.\n\nArt. 91\n\nIn relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle\nfarmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione\ndei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per\nl’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.\n\nIl licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l’esercizio di tali\nfunzioni, è nullo ai sensi della citata legge. \n\nArt. 92\n\nLe Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello\nregionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS.\nterritoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le Parti si incontreranno\nper concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.\n\nArt. 93\n\nSono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei\nConsigli o Comitati Direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.\n\nL’elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per\niscritto al datore di lavoro tramite l’Associazione nazionale o provinciale\ndei titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni\ndall’avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.\n\nIl dirigente sindacale, per l’adempimento dei compiti di natura sindacale\ne su preventiva richiesta dell’Organizzazione Sindacale cui appartiene, avrà\ndiritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché a\npermessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all’anno.\n\nDi norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con 3 giorni di anticipo\nsalvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale\ntermine.\n\nI lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o\nprovinciale non possono essere licenziali durante il periodo in cui ricoprono\nla carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica,\nlimitatamente a quanto previsto dall’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.\n300.\n\nArt. 94\n\nLe farmacie provvederanno alla trattenuta del contributo associativo\nsindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una\nlettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.\n\nLa lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del\ncontributo da trattenere e l’Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà\nversarlo.\n\nLa farmacia trasmetterà, trimestralmente, l’importo della trattenuta al\nsindacato di spettanza.\n\nTITOLO XXVII Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale\n\nArt. 95\n\nLe Parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di\nfarmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto\nsegue: annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una\ndelle Parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei\nLavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo\nstato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di\nsviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore\nstesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un\nsempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.\n\nArt. 96\n\nLe Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel\nsistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano\nsull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.\n\nLe Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo\nrappresenta parte integrante del presente CCNL.\n\nLa bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di\nrelazioni sindacali nel settore Farmacie Private punto di riferimento\naltrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue\nfunzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.\n\nLe Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la\nbilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella\ngestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di\nenti\u002Ffondi ad ogni livello.\n\nPer le stesse ragioni le Parti condividono l’obiettivo della massima\nefficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di\nbuona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso\nadeguate\n\nprofessionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza\nnella gestione degli enti\u002Ffondi di origine contrattuale in linea con le\naspettative delle imprese e dei lavoratori.\n\nL’EBIFARM svolge le seguenti funzioni:\n\na)incentiva e promuove studi e ricerche sul settore delle Farmacie\nPrivate;\n\nb)promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di\nconciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitora gli effetti;\n\nc)promuove, progetta e\u002Fo gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri organismi orientati ai medesimi scopi;\n\nd)può erogare, sulla base di specifici accordi tra le Parti stipulanti il\nCCNL per i dipendenti delle Farmacie Private, sussidi e prestazioni in favore\ndei lavoratori;\n\ne)predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed\nevidenzi eventuali criticità.\n\nLe Parti concordano di dotarsi di apposite regole di governance al fine di\nstabilire criteri di efficacia e sostenibilità della bilateralità, un\nrapporto costi di gestione\u002Fprestazioni in base ai contributi caratteristici non\ninferiore al 30-70%.\n\nGli organi statutari dell’EBIFARM saranno composti in modo da garantire la\nrappresentanza paritetica (per numero di componenti e\u002Fo per voti) tra\nFEDERFARMA e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.\n\nArt. 97\n\nAl fine di assicurare operatività all’EBIFARM, la quota contrattuale di\nservizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dal 1° luglio\n2023 nella misura globale del 0,10 per cento di paga base e contingenza, per\nquattordici mensilità, di cui 0,05 per cento a carico del datore di lavoro e\n0,05 per cento a carico del lavoratore.\n\nLe Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è\ntenuto conto dell’obbligatorietà del contributo all’EBIFARM.\n\nConseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta\nil versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un\nelemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del\n10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.\n\nLe quote contrattuali di servizio dovute all’EBIFARM ai sensi del comma 1\nsono riscosse mediante un sistema nazionale.\n\nIn via transitoria sino al 30 giugno 2023 troveranno applicazione le norme\ndel precedente CCNL in materia di finanziamento dell’EBIFARM.\n\nTITOLO XXVIII Relazioni sindacali a livello territoriale\n\nArt. 98\n\nLa contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla\ncontrattazione regionale di cui all’art. 100. \n\nArt. 99\n\nAnnualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una\ndelle Parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private\naderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei\nlavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali\nstipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche\ninformazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa\ndell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile,\nall’utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e\nlavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all’apprendistato.\n\nAnalogo incontro potrà essere concordato prima dell’inizio delle\ntrattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di\nscambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.\n\nArt. 100\n\nLa contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra\nle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle\nOrganizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di\nfarmacie private aderenti alla Federfarma.\n\nAlla contrattazione integrativa regionale, con durata triennale, è\ndemandata:\n\na)la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti\nmaterie:\n\n1)turni e nastri orari;\n\n2)inventari annuali;\n\n3)mercato del lavoro;\n\n4)servizio notturno e reperibilità;\n\n5)eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari\nopportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione\ne\u002Fo forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento\nprofessionale promosse dall’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private, su\nproposta delle Parti a livello regionale;\n\n6)progetti formativi da sottoporre all’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie\nPrivate;\n\nb)La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari,\nreperibilità, etc...).\n\nNel caso in cui l’incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse\nessere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima\ndelle trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può\nricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle\nconvocazioni relative.\n\nDichiarazione a verbale\n\nLe Parti si danno atto che salvo, quanto espressamente previsto dal presente\narticolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del\npresente contratto nazionale, potrà essere introdotta nei contratti\nintegrativi regionali ed ai fini di garantire il rispetto e l’osservanza di\ntali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture\nregionali sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello\nregionale, sia durante le trattative stesse.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"ONCERISE_trigger","Art. 62 In coincidenza con la Vigilia di","Art. 62\n\nIn coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno\ncorrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della\nretribuzione di fatto.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nella\nfarmacia.\n\nAi lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,\nil calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato\nsulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate\nnell’anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso\nla farmacia.\n\nDall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei\nrelativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la\nretribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.\n\nPer i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al\nD.lgs. n. 151\u002F2001 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro\nla tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20%\n(venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all’art. 55.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE2_trigger","Art. 63 Al personale compreso nella sfer","Art. 63\n\nAl personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto\nsarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una\nmensilità della retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente\n(quattordicesima mensilità).\n\nI lavoratori avranno diritto a percepire l’intero ammontare della\nquattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i\ndodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del\nrapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al\nlavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di\nservizio prestato.\n\nNei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni\no percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà\neffettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della\nretribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti alla maturazione del\ndiritto.\n\nNon hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che\nalla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono\nmensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di\nretribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una\nmensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della\nquattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.\n\nNon sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche,\nindennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Per\nquanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima\nmensilità si fa riferimento alle analoghe norme del presente titolo\nriguardanti la tredicesima mensilità.\n\nNessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto\ndall’ultimo comma del precedente art. 62.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"PAYSCALES_trigger","Tabella A - Retribuzioni delle Farmacie ","Tabella A - Retribuzioni delle Farmacie urbane\n\nFARMACIE PRIVATE\n\n\n\n\n  \n    \n      LIVELLI\n      \n      PAGA BASE al 01\u002F12\u002F2012\n      \n      aumento CCNL 01\u002F11\u002F2021\n      \n      nuova paga base dal 01\u002F11\u002F2021\n      \n      CONTINGENZA\n      \n      E.D.R.\n      \n      I.S.Q.\n      \n      TOTALE\n      \n      Parametro aumento (escl. € 70 Area Q2)\n      \n    \n    \n      Area Q1\n      \n      1.579,00\n      \n      89,97\n      \n      1668,97\n      \n      536,07\n      \n      10,33\n      \n      130,00\n      \n      2.345,37\n      \n      112,46\n      \n    \n    \n      Area Q2 + 12 anni (*)\n      \n      1.349,19\n      \n      150,00\n      \n      1499,19\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      130,00\n      \n      2.169,97\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      Area Q2 + 2 anni (*)\n      \n      1.349,19\n      \n      150,00\n      \n      1499,19\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      100,00\n      \n      2.139,97\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      Area Q3 + 12 anni (*)\n      \n      1.349,19\n      \n      80,00\n      \n      1429,19\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      130,00\n      \n      2.099,97\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      Area Q3 + 2 anni (*)\n      \n      1.349,19\n      \n      80,00\n      \n      1429,19\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      100,00\n      \n      2.069,97\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.349,19\n      \n      80,00\n      \n      1429,19\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.969,97\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      1.144,94\n      \n      70,98\n      \n      1215,92\n      \n      521,63\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.747,88\n      \n      88,73\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      1.062,78\n      \n      67,39\n      \n      1130,17\n      \n      519,00\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.659,50\n      \n      84,24\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      954,37\n      \n      62,65\n      \n      1017,02\n      \n      515,40\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.542,75\n      \n      78,31\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      841,25\n      \n      57,72\n      \n      898,97\n      \n      512,07\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.421,37\n      \n      72,15\n      \n    \n    \n      6°\n      \n      753,91\n      \n      53,90\n      \n      807,81\n      \n      509,11\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.327,25\n      \n      67,37\n      \n    \n  \n\n\n(*) Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell'Area Q\n\nEDR Assistenza sanitaria integrativa: 13 euro mensili per 12 mensilità con\ndecorrenza 01\u002F11\u002F2021\n\n\n\nTabella B - Retribuzioni delle Farmacie rurali\nsussidiate\n\n\n\nFARMACIE RURALI SUSSIDIATE\n\n\n\n\n  \n    \n      LIVELLI\n      \n      PAGA BASE al 01\u002F12\u002F2012\n      \n      aumento CCNL 01\u002F11\u002F2021\n      \n      nuova paga base dal 01\u002F11\u002F2021\n      \n      CONTINGENZA\n      \n      E.D.R.\n      \n      I.S.Q.\n      \n      TOTALE\n      \n      Parametro aumento (escl. € 70 Area Q2)\n      \n    \n    \n      Area Q1\n      \n      1.515,84\n      \n      86,37\n      \n      1602,21\n      \n      536,07\n      \n      10,33\n      \n      130,00\n      \n      2.278,61\n      \n      112,46\n      \n    \n    \n      Area Q2 + 12 anni (*)\n      \n      1.295,22\n      \n      144,00\n      \n      1439,22\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      130,00\n      \n      2.110,00\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      Area Q2 + 2 anni (*)\n      \n      1.295,22\n      \n      144,00\n      \n      1439,22\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      100,00\n      \n      2.080,00\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      Area Q3 + 12 anni (*)\n      \n      1.295,22\n      \n      76,80\n      \n      1372,02\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      130,00\n      \n      2.042,80\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      Area Q3 + 2 anni (*)\n      \n      1.295,22\n      \n      76,80\n      \n      1372,02\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n      100,00\n      \n      2.012,80\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      1°\n      \n      1.295,22\n      \n      76,80\n      \n      1372,02\n      \n      530,45\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.912,80\n      \n      100,00\n      \n    \n    \n      2°\n      \n      1.099,14\n      \n      68,14\n      \n      1167,28\n      \n      521,63\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.699,24\n      \n      88,73\n      \n    \n    \n      3°\n      \n      1.020,27\n      \n      64,70\n      \n      1084,97\n      \n      519,00\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.614,30\n      \n      84,24\n      \n    \n    \n      4°\n      \n      916,18\n      \n      60,15\n      \n      976,33\n      \n      515,40\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.502,06\n      \n      78,31\n      \n    \n    \n      5°\n      \n      807,60\n      \n      55,41\n      \n      863,01\n      \n      512,07\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.385,41\n      \n      72,15\n      \n    \n    \n      6°\n      \n      723,75\n      \n      51,74\n      \n      775,49\n      \n      509,11\n      \n      10,33\n      \n       \n      \n      1.294,93\n      \n      67,37\n      \n    \n  \n\n\n\n\n(*) Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell'Area Q",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"SENIOR_trigger","Tabella D – Scatti di anzianità Scatti d","Tabella D – Scatti di anzianità\n\nScatti di anzianità (1.1.1993)\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      1S\n      48.500\n\n        \n      \n    \n    \n      1\n      47.000\n    \n    \n      2\n      43.000\n    \n    \n      3\n      42.000\n    \n    \n      4\n      39.000\n    \n    \n      5\n      38.000\n    \n    \n      6\n      37.000\n    \n  \n\n\n\n\nScatti di anzianità (1.2.1996)\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      (Q1 ex 1S)\n      £ 50.000\n      € 25,82\n    \n    \n      Q2 – Q3 – 1°\n      £ 49.000\n      € 25,30\n    \n    \n      2°\n      £ 45.000\n      € 23,24\n    \n    \n      3°\n      £ 44.000\n      € 22,72\n    \n    \n      4°\n      £ 40.000\n      € 20,65\n    \n    \n      5°\n      £ 39.000\n      € 20,14\n    \n    \n      6°\n      £ 38.000",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"longserviceallowancetype2","TITOLO XX Scatti di anzianità Art. 53 Pe","TITOLO XX Scatti di anzianità \n\nArt. 53\n\n\n\nPer l’anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore\nqualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di\nanzianità.\n\nGli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da\neventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di\nmerito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\n\nGli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nIn occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 1\u002F1\u002F1993 è calcolato in base ai valori indicati nella\nallegata Tabella D e l’importo degli scatti maturati successivamente al\n1\u002F2\u002F1996 è calcolato in base ai valori indicati nella medesima Tabella D, per\nentrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.\n\nÈ quindi escluso il ricalcolo in base alla allegata Tabella D\ndell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1\u002F1\u002F1993 e\ndell’importo relativo agli scatti maturati prima del 1\u002F2\u002F1996.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"CONSIGN_trigger","Art. 20 In caso di servizio notturno con","Art. 20\n\nIn caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore\nche, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l’obbligo della\nreperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale\nreperibilità globalmente un compenso pari al 10% della retribuzione di fatto\nmensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all’importo stabilito\ndalla Tariffa Nazionale.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità\ninferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile\nda calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente primo\ncomma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori\nfarmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo\nsettimanale.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"NOCTPREM_trigger","TITOLO VIII Servizio notturno Art. 19 Ai","TITOLO VIII Servizio notturno \n\nArt. 19\n\nAi soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno\nquello prestato tra l’ora di chiusura serale e l’ora di apertura mattutina\ndella farmacia, fissate dalla Autorità competente, sia quando è svolto\nsecondo i turni stabiliti dalla stessa Autorità, che quando è svolto in modo\npermanente tutte le notti.\n\nLe maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio\nnotturno non sono considerate facenti parte della retribuzione globale a nessun\neffetto, esclusi gli effetti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine\nrapporto.\n\nIl servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui all’art. 55\nviene compensato come segue:\n\na)Servizio a porte\u002Fbattenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne\nnei termini sopra definiti:\n\n-con la sola maggiorazione del 20% calcolata sulla quota oraria della\nretribuzione normale di cui all’art. 54 per le prime 8 ore di servizio;\n\n-con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 55\nmaggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di\ncui all’art. 54 per le ore di servizio oltre il predetto limite.\n\nb)Servizio a porte\u002Fbattenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra\ndefinito, con presenza del personale in farmacia e con l’obbligo di\nrispondere ad ogni singola chiamata:\n\n-con la sola maggiorazione del 16% calcolata sulla quota oraria della\nretribuzione normale di cui all’art. 54, per le prime otto ore di\nservizio;\n\n-con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 55,\nmaggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione di\ncui all’art. 54 per le ore di servizio oltre il predetto limite.\n\nc)Servizio misto a porte\u002Fbattenti aperti ed a porte\u002Fbattenti chiusi, con\nl’obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per\nrispondere ad ogni chiamata:\n\n-come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;\n\n-come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte\u002Fbattenti\nchiusi.\n\nIn caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la\ndomenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed\nil lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni\ndi legge.\n\nIn caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una delle\nfestività infrasettimanali previste dall’art. 23, le ore di servizio\nnotturno effettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate\ncon la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 55 e con la\nmaggiorazione del 30% da calcolarsi sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 54.\n\nResta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse\nmaggiorazioni.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"OVERTIME_trigger","Art. 18 Le ore di lavoro straordinario, ","Art. 18\n\nLe ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl’orario normale di lavoro previsto dall’art. 16 del presente CCNL,\nverranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui\nall’art. 55 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria\ndella normale retribuzione di cui all’art. 54:\n\n-20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40° ora settimanale;\n\n-30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo\nquanto disposto dal successivo art. 25;\n\n-40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi\nper tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si\ntratti di regolari turni di servizio.\n\nLe norme di questo articolo non si applicano all’istituto del servizio\nnotturno se non espressamente richiamate.\n\nLe varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"SUNDAY_trigger","Art. 25 Le ore di lavoro a qualsiasi tit","Art. 25\n\nLe ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel precedente art. 23 dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 17 e\n18 del presente contratto.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"sundayallowancetype","-30% per le ore di lavoro straordinario ","-30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo\nquanto disposto dal successivo art. 25;\n\n-40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi\nper tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si\ntratti di regolari turni di servizio.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"HARDSHIP_trigger","b)La determinazione di eventuali indenni","b)La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari,\nreperibilità, etc...).\n\nNel caso in cui l’incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse\nessere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima\ndelle trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può\nricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle\nconvocazioni relative.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"hourspweek_select","TITOLO VI Orario di lavoro Art. 16 La du","TITOLO VI Orario di lavoro\n\nArt. 16\n\nLa durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma\ndistribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate\ndi riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche\ncumulativamente, entro l’arco del mese, tenendo conto delle necessità\norganizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore\nstesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può\nessere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un\nperiodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di\nciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque,\nsuperare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate\nforme diverse di flessibilità degli orari settimanali.\n\nUna diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro potrà essere\ndefinita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di\napertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si\nincontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall’art. 100, 2°\ncomma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto\nsopra.\n\nAttesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la\nfarmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della\nsalute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell’art. 4,\nquarto comma, D.lgs. n. 66\u002F2003 la durata media dell’orario di lavoro non\npuò in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie,\ncomprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con\nriferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al\npresente comma.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"dayspweek_select","Art. 16 La durata normale del lavoro è f","Art. 16\n\nLa durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma\ndistribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate\ndi riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche\ncumulativamente, entro l’arco del mese, tenendo conto delle necessità\norganizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore\nstesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può\nessere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un\nperiodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di\nciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque,\nsuperare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate\nforme diverse di flessibilità degli orari settimanali.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"MAXHOURS_trigger","La durata normale del lavoro è fissata i","La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma\ndistribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate\ndi riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche\ncumulativamente, entro l’arco del mese, tenendo conto delle necessità\norganizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore\nstesso. La durata normale dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali può\nessere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un\nperiodo non superiore all’anno per un massimo di 16 settimane nel corso di\nciascun anno di riferimento. L’orario settimanale non potrà, comunque,\nsuperare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate\nforme diverse di flessibilità degli orari settimanali.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"PAIDLEAV_trigger","Art. 26 Il personale di cui al presente ","Art. 26\n\nIl personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie\nannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana\nlavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale\n- è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli\neffetti del computo delle ferie.\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto,\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\n\nNorma transitoria\n\nLa maturazione del diritto alle ferie nella misura di 26 giorni lavorativi\ndecorre dal 1° gennaio 1990.\n\nEventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati\nsecondo la normativa contrattuale prevista al titolo XII del CCNL\n17\u002F12\u002F1985.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"bankholidays1","Art. 23 Le festività nazionali e infrase","Art. 23\n\nLe festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite\nsono quelle appresso indicate:\n\n-1° giorno dell’anno\n\n-giorno dell’Epifania\n\n-giorno di lunedì, dopo Pasqua\n\n-25 aprile - la Liberazione\n\n-1° maggio - Festa dei Lavoratori\n\n-2 giugno - Festa della Repubblica\n\n-15 agosto - Festa dell’Assunzione\n\n-1° novembre - Ognissanti\n\n-8 dicembre - Immacolata Concezione\n\n-25 dicembre - S. Natale\n\n-26 dicembre - S. Stefano\n\n-solennità del patrono del luogo ove si svolge il lavoro.\n\nIn relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna\nriduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori\nin conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra\nindicati.\n\nNulla è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un\nperiodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.\n\nNel caso di coincidenza di una delle festività di cui sopra con la\ndomenica, in aggiunta alla retribuzione di fatto sarà corrisposto al\nlavoratore un ulteriore importo pari alla retribuzione di fatto giornaliera\ncompreso ogni elemento accessorio.\n\nPer la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata\nspostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, della\nlegge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto\nper le festività che coincidono con la domenica.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"SCHEDULE_trigger","TITOLO IX Riposo settimanale, festività ","TITOLO IX Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti\n\nArt. 22\n\nAl lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire,\nnormalmente, in coincidenza con la domenica.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"TRADEUNLEAV_trigger","Il dirigente sindacale, per l’adempiment","Il dirigente sindacale, per l’adempimento dei compiti di natura sindacale\ne su preventiva richiesta dell’Organizzazione Sindacale cui appartiene, avrà\ndiritto a permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore annue, nonché a\npermessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto all’anno.\n\nDi norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con 3 giorni di anticipo\nsalvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale\ntermine.\n\nI lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o\nprovinciale non possono essere licenziali durante il periodo in cui ricoprono\nla carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica,\nlimitatamente a quanto previsto dall’art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.\n300.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"flexible_work_options","11.Il lavoratore a tempo parziale, che n","11.Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma\nscritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il\ndatore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"equalitymonitoring","5)eventuali iniziative che favoriscono a","5)eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari\nopportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione\ne\u002Fo forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento\nprofessionale promosse dall’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private, su\nproposta delle Parti a livello regionale;\n\n6)progetti formativi da sottoporre all’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie\nPrivate;",{"bindId":145,"name":142,"text":143},"eqtraining",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"paidmaternityleave","TITOLO XVII Tutela della maternità e del","TITOLO XVII Tutela della maternità e della paternità\n\nArt. 50\n\nLa tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità\ne della paternità sono garantiti dal D.lgs. n. 151\u002F2001, “Testo unico delle\ndisposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e\ndella paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.\n\nLe indennità spettanti alla lavoratrice o al lavoratore, così come\nprevisti dal D.lgs. n. 151\u002F2001 “Testo unico delle disposizioni legislative\nin materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma\ndell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, sono anticipate dal\ndatore di lavoro ai sensi della legge 29 febbraio 1980 n.\n\n33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2\ndella legge 29 febbraio 1980, n. 33.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"jobsecuritymothers","Art. 77 Per il trattamento spettante all","Art. 77\n\nPer il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in\noccasione della maternità, valgono le norme di legge vigenti.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"deathrelatives","Art. 35 In caso di decesso del coniuge (","Art. 35\n\nIn caso di decesso del coniuge (unito per matrimonio o per unione civile, ai\nsensi della L. n. 76\u002F2016), di parenti e affini entro il secondo grado, il\nlavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"marriage","Art. 34 Al lavoratore che deve contrarre","Art. 34\n\nAl lavoratore che deve contrarre matrimonio o unione civile compete un\ncongedo straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la\nnormale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo delle\nferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.\nLa domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di\npreavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze della\nfarmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo\ngiorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di\nlavoro il lavoratore ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo la\ndocumentazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"healthcareaccess","TITOLO XVI Assistenza sanitaria integrat","TITOLO XVI Assistenza sanitaria integrativa\n\nArt. 49\n\nFederfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la\ngamma degli istituti di welfare contrattuale condividono l’obiettivo di\ngarantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative\ndel servizio sanitario nazionale.\n\nFruiranno dell’assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da\nFarmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a\ntempo parziale.\n\nA decorrere dal 1° novembre 2021, per il finanziamento dell’assistenza\nsanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per\ndodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.\n\nIl sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal\n1° gennaio 2022 e le Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di\nerogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.\n\nIcontributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal\nregolamento della assistenza sanitaria integrativa.\n\nLe Parti si danno atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei\ncontributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.\n\nIItrattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto,\ncomprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del\ntrattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 è sostitutivo di un\nequivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza\nnormativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL,\ntotalmente o parzialmente.\n\nConseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno\ndiritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore\nall’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.\n\nIl datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è\ntenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14\nmensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il\ndiritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La\ncorresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro\ndall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"funeralpay","Art. 72 In caso di decesso del dipendent","Art. 72\n\nIn caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e\nl’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi\ndiritto secondo le norme contenute nel codice civile.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"covid","Osservatorio Nazionale Con riferimento a","Osservatorio Nazionale\n\nCon riferimento all’affidamento alle Farmacie del Piano Nazionale\nvaccinale e delle attività di screening per il Covid-19 mediante tamponi\nantigenici rapidi e test sierologici che possono essere svolte all’interno\ndelle Farmacie, le Parti concordano sull’opportunità di istituire un\nOsservatorio Nazionale che possa essere la sede privilegiata ove affrontare e\ndiscutere i temi che emergeranno nell’ambito dei diversi territori.\n\nL’Osservatorio Nazionale dovrà individuare e suggerire, anche attraverso\napposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali\nproblematiche e di rendere operative ed effettive le nuove attività nelle\ndiverse realtà territoriali.\n\nL’Osservatorio Nazionale sarà composto pariteticamente da dodici\ncomponenti, sei rappresentanti designati da FEDERFARMA Nazionale e due\nrappresentanti designati da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL.\nL’Osservatorio Nazionale si riunirà con cadenza periodica, di norma mensile,\ne previa indicazione dei temi da esaminare all’ordine del giorno.\n\nComitati Territoriali Regionali\n\nAi sensi dell’art. 13 del Protocollo condiviso di aggiornamento delle\nmisure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19\ndel 6 aprile 2021, le Parti concordano sulla necessità di costituzione di\nComitati Territoriali a livello regionale e delle province autonome di Trento e\nBolzano con riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della\ndiffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.\n\nI Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano saranno composti pariteticamente da tre rappresentanti designati dalle\nUnioni Regionali di FEDERFARMA e dalle Associazioni provinciali di FEDERFARMA\ndi Trento e Bolzano e da tre rappresentanti designati dalle OO.SS. territoriali\nstipulanti il CCNL.\n\nAi Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e\nBolzano è affidato il precipuo compito di ricezione delle segnalazioni\nsull’applicazione delle regole contenute nel Protocollo governativo del 6\naprile 2021 e di trasmissione delle stesse all’Osservatorio Nazionale; il\nComitato Territoriale curerà l’applicazione delle linee guida emesse\ndall’Osservatorio Nazionale. I Comitati Territoriali Regionali e delle\nprovince autonome di Trento e Bolzano potranno, al loro interno, formulare\nproposte e segnalare all’Osservatorio Nazionale temi relativi\nall’interpretazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure\nper il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6\naprile 2021.\n\n***** ******* *********\n\nCon riferimento all’attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale\nai farmacisti per il contrasto al Covid- 19, all’esclusivo fine di\nincentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si\nprevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro\nlordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest’ultimo\npotrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura\ndi 200,00 euro lordi.",{"bindId":175,"name":176,"text":176},"hivpolicy","e)certificato di idoneità fisica;",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"sicknessmaxdays","Art. 43 Durante la malattia o infortunio","Art. 43\n\nDurante la malattia o infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà\nprocedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui agli\nartt. 73 e 79 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art.\n46.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"maxsicknesspay","Art. 44 Durante il periodo di malattia, ","Art. 44\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dall’art. 43, il lavoratore avrà\ndiritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:\n\na)ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni\ndi malattia dal 4° al 20° e pari a 2\u002F3 della retribuzione giornaliera per i\ngiorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi\ndell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità\nstabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge\n29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a\nconguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli\nartt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;\n\nb)ad una integrazione delle indennità a carico dell’lNPS da\ncorrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere\ncomplessivamente le seguenti misure:\n\n1.il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i primi 3\ngiorni (periodo di carenza);\n\n2.l’80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni\ndal 4° al 20°;\n\n3.il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni\ndal 21° in poi.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"longtermillness","Il lavoratore è altresì tenuto a trasmet","Il lavoratore è altresì tenuto a trasmettere l’attestazione di malattia\n(ovvero il numero di protocollo univoco dell’attestazione medica, in caso di\nmalattia certificata telematicamente con le modalità di cui al D.M. 26\nfebbraio 2010 e s.m.i.), nonché i successivi attestati (o numeri di\nprotocollo) in caso di prolungamento della malattia.\n\nSalvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti\ne conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il\nlavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal\ncertificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo\ningiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall’obbligo della\nconservazione del posto di cui al successivo art. 43 ed il lavoratore sarà\nconsiderato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato\npreavviso.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"disabilitypay","Nel caso di infortunio sul lavoro il tra","Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al\ndipendente sarà integrato al 100%. Il trattamento economico a carico\ndell’INAIL è anticipato dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno\nposti a conguaglio con i contributi dovuti allo stesso Istituto previdenziale.\nNel caso in cui l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL fosse\nsuperiore alla normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto\nerogato dall’INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre 2008.\n\nDurante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera della\nretribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri\nadottati dall’INPS e dall’INAIL.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"contracttrial","TITOLO IV Periodo di prova Art. 7 Il per","TITOLO IV Periodo di prova\n\nArt. 7\n\nIl periodo di prova ha la seguente durata:\n\n-Quadri (Aree Q1 - Q2 - Q3): 90 gg. di calendario\n\n-Primo livello: 90 gg. di calendario\n\n-Secondo livello: 60 gg. di calendario\n\n-Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario\n\n-Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario\n\nDurante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da\nuna parte e dall’altra senza preavviso ma con la corresponsione delle\nindennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.\n\nNel contratto di lavoro a tempo determinato la durata del patto di prova\nviene riproporzionata assumendo i periodi di cui al comma 1 come riferiti\nall’anno e comunque con una durata minima di 5 gg. di calendario (es. durata\ndel periodo di prova di cui comma 1, diviso 12 per i mesi di durata del\ncontratto a tempo determinato).\n\nIn caso di rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo\nsvolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere\nsoggetto ad un nuovo periodo di prova.\n\nTrascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato\nregolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il\nperiodo di prova sarà computato nell’anzianità di servizio.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"contractseverancepay","Art. 79 In ogni caso di risoluzione del ","Art. 79\n\nIn ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore\ndi lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le\nnorme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente\narticolo.\n\nPer i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di\nfine rapporto è calcolato nella misura di una mensilità della retribuzione di\nfatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dalla\nlegge 31 marzo 1977, n. 91.\n\nNei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate\nper dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni.\n\nSono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31\ndicembre 1978.\n\nAi sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua\ndella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto,\nle seguenti somme:\n\n-i rimborsi spese;\n\n-le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni\nstraordinarie non contrattuali e simili;\n\n-i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;\n\n-i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore\nlaureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno\npermanente (tutte le notti);\n\n-l’indennità sostitutiva del preavviso;\n\n-l’indennità sostitutiva di ferie, di cui all’art. 29;\n\n-le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS,\nINAIL) ;\n\n-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del\nlavoratore;\n\n-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\n\nChiarimento a verbale\n\nIl trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei\nlavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo\ndi anticipazioni dell’indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto\na norma dell’art. 51 del CCNL 21 ottobre 1982.\n\nArt. 80\n\nIl trattamento di fine rapporto deve essere versato all’atto della\ncessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal\ndipendente.\n\nIn caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al\nlavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno\ndell’effettiva cessazione dal servizio.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"part_time_excluded","Lavoro a tempo parziale Art. 14 Per lavo","Lavoro a tempo parziale\n\nArt. 14\n\nPer lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con\norario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.\n\nIl contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo\nindeterminato sia a tempo determinato, nelle forme previste dalla legge.\n\nIl trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a\ntempo parziale sarà riproporzionato, compatibilmente con le particolari\ncaratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed\nil corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"pensionfund","TITOLO XXIV Previdenza Complementare Art","TITOLO XXIV Previdenza Complementare\n\nArt. 81\n\nLe Parti hanno individuato in Fondo FON.TE il fondo di previdenza\ncomplementare di riferimento del settore.\n\nFermo quanto previsto dalla legislazione in vigore, la contribuzione a\nFON.TE viene stabilita nella misura fissa pari al 1,05 % a carico del datore di\nlavoro ed allo 0,55 % a carico del lavoratore che può anche decidere di\nincrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la\nquota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo una\ntantum di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.\n\nTale contribuzione riguarda i dipendenti che abbiano superato\nun’anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.\n\nLa retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale\ncontributo è quella utilizzata per il TFR.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"apprenticeships","Apprendistato Art. 9 L’Accordo in materi","Apprendistato\n\nArt. 9\n\nL’Accordo in materia di apprendistato per i dipendenti da farmacia privata\nsiglato in data 14 giugno 2012 è riportato in calce al presente CCNL quale\nparte integrante dello stesso.\n\nArt. 10\n\nLe Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina dell’apprendistato,\nriconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle\ncompetenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato\nper il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani\nnel mercato del lavoro.\n\nConseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il\nmomento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche\nesterni al processo produttivo.\n\nArt 11\n\na.Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato\nprofessionalizzante o di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per\npercorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29\nanni.\n\nb.La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali\nsoggetti all’apprendistato (II, III e IV livello) è fissata in 36 mesi.\n\nc.La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione\ndell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall’Ente\nBilaterale Nazionale Farmacie Private (d’ora in poi EBIFARM). La formazione\ndell’apprendista potrà inoltre essere realizzata nell’ambito delle\niniziative promosse dall’EBIFARM. La formazione, interna o esterna alla\nfarmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto\nformativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell’ambito delle\niniziative promosse dall’EBIFARM e delle convenzioni che quest’ultimo\npotrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire\nall’apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali\nnecessarie per l’acquisizione di adeguata capacità professionale, in\ncoerenza con il profilo dell’apprendista. I contenuti della formazione a\ncarattere trasversale comprendono l’acquisizione di conoscenze relative alla\nprevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro\ne all’organizzazione del lavoro.\n\nd.Per quanto attiene all’inquadramento dell’apprendista si applicano le\ndisposizioni di legge.\n\ne.Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, con preavviso\ndecorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a\ntrovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna\ndelle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\n\nf.L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento economico-normativo\nerogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo\nXVI del CCNL.\n\ng.Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può\nassumere è quello stabilito dall’art. 42, settimo comma, D.lgs. n. 81\u002F2015,\nche fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.\n\nh.La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più\ndatori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al\npunto b) che precede.\n\ni.Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo\nparziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente\ncon il piano formativo individuale.\n\nj.Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"trainingprogrammes_newtech","Utilizzo dei programmi gestionali inform","Utilizzo dei programmi gestionali informatici:\n\n        (30 ore)\n      \n      □       banca dati prodotti\n\n        □       vendita al banco\n\n        □       Acquisizione TS\n\n        □       riordino dei prodotti\n      \n      □        Gestione delle scadenze\n\n        □        Gestione delle giacenze\n      \n      □ Analisi, statistiche,\n\n        inventario\n\n        □  Sistemi di\n\n        approvvigionamento e gestione degli acquisti\n\n        □ Tariffazione",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"JOBTYPE_descriptions","TITOLO II Classificazione del personale ","TITOLO II Classificazione del personale\n\nArt. 3\n\nLa classificazione unica del personale dipendente da farmacie private è\narticolata su 6 livelli appartenenti alla categoria degli impiegati.\n\nCon decorrenza dal 1° novembre 2021 la categoria dei Quadri è articolata\nin tre aree professionali; a ciascuna di esse corrisponde un livello\nretributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur\nricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l’articolazione\nsuccessivamente indicata.\n\nLa classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra\npersonale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in\nfarmacia.\n\nCategoria Quadri\n\nA seguito del disposto della legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento\ngiuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma\ndell’art. 2 della legge citata, viene attribuita la qualifica di Quadro, in\nfunzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità\nconnesse con l’esercizio della professione di farmacista, al farmacista\nCollaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.\n\nAi fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista,\nprevisti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto\nanche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in\nbase alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal\nfarmacista Collaboratore.\n\nArea Q1\n\nAppartiene a tale area il Direttore responsabile di farmacia. La qualifica\ndi Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120,\n369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della legge n. 475\u002F1968 e successive\nmodificazioni e art. 7 della legge n. 362\u002F1991 e successive modificazioni e\ncioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia\nfarmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.\n\nAi sensi e per gli effetti dell’art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in\ncaso di temporanea assegnazione del farmacista Collaboratore ad una farmacia\nsuccursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre\nper non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di\ncalendario, senza che si determini il passaggio definitivo nell’Area Q1.\n\nArea Q2\n\nAlla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono\nesercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa\nvigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le\nnuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista\nmediante la previsione di una nuova figura professionale.\n\nAppartiene a tale area il farmacista Collaboratore che abbia maturato un\nelevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico\nprofessionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di\nformazione) e svolga una o più delle seguenti mansioni:\n\n-attività di gestione di uno specifico settore o area istituti\nall’interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed\nautonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in\nvia esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;\n\n-responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per\nsvolgere pluralità di servizi.\n\nResta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all’Indennità\nSpeciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato\nnell’Area Q3 dal CCNL.\n\nArea Q3\n\nAppartiene a tale area il farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio\nnella qualifica.\n\nIn funzione di quanto stabilito nel presente articolo e fatto salvo il\ndisposto dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta\nal farmacista Direttore di farmacia inquadrato nell’Area Q1 ed al farmacista\nCollaboratore inquadrato nell’Area Q2 o nell’Area Q3, una indennità\nstrettamente collegata con l’esercizio della professionalità e delle\nresponsabilità connesse, denominata Indennità Speciale Quadri (ISQ) il cui\nammontare è riportato nell’allegata tabella C e che viene corrisposta per 14\nmensilità.\n\nCategoria Impiegati\n\nPrimo livello\n\nAppartiene a questo livello il farmacista Collaboratore. Il farmacista\nCollaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le\nmodalità previste dalle norme di legge e di regolamento, contenute\nrispettivamente, nell’art. 11 della legge n. 475\u002F1968 e successive\nmodificazioni, nel D.P.R. n. 1275\u002F1971 e nel D.lgs. n. 267\u002F2000 ed in tal caso\nper tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla\nnormale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza\nretributiva tra l’Area Q1 ed il primo livello.\n\nSecondo livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo di altri\nlavoratori:\n\n-contabile con mansioni di concetto;\n\n-corrispondente con mansioni di concetto;\n\n-magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa\ndel magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e\nstruttura.\n\nTerzo livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di\nconcetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata\nesperienza:\n\n-coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra\nil personale di concetto e d’ordine ed ha la responsabilità di conduzione\nautonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari\nautonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.\n\nQuarto livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi\nanche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori\nadibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari\ncapacità tecnico-pratiche comunque acquisite:\n\n-addetto di laboratorio;\n\n-cassiere con mansioni d’ordine;\n\n-commesso d’ordine anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto\ndal T.U.LL.SS. n. 1265\u002F1934);\n\n-contabile d’ordine;\n\n-magazziniere .\n\nQuinto livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche\ncompiti operativi complementari alla propria qualifica\n\n-conducente di automezzi;\n\n-fattorino interno ed esterno.\n\nSesto livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed\noperazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:\n\n-addetto alle pulizie;\n\n-personale di fatica.\n\nAlla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono\nessere esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti\ncondividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che\npossono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di\nintrodurre ulteriori figure professionali nell’ambito del sistema di\ninquadramento.\n\nLe Parti, dunque, condividono l’esigenza di costituire un Commissione\nParitetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti\nl’implementazione e l’adeguamento della classificazione del personale\ndipendente da Farmacie private.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL-per-i-Dipendenti-da-Farmacia-Privata 2021 -\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2024-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, Uiltucs-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;4 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.27\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.5\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;5.2 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;6.8 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1294.93\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;51.74\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2021-11\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceperc1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;110 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.14 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[226],{"title":37,"slug":33},[228],{"type":229,"data":230},"call_to_action_body_block",{"title":231,"description":232,"variant":233,"link":234},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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